CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTOGuida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo con le soglie INPS 2026Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente chiamato “liquidazione”, è uno degli istituti più importanti del diritto del lavoro italiano: rappresenta un salario differito che il datore di lavoro accantona ogni anno per il dipendente e gli corrisponde alla cessazione del rapporto. Conoscere come si calcola il TFR, come viene rivalutato, quando può essere chiesto in anticipo e come viene tassato è fondamentale per ogni lavoratore subordinato del settore privato.In questa guida aggiornata al 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine illustra in modo chiaro e completo tutti gli aspetti del TFR alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024), delle ultime circolari INPS e delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Spiegheremo la formula di calcolo prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, la rivalutazione annua basata sul coefficiente ISTAT, le ipotesi di anticipo previste dalla legge, la scelta tra TFR in azienda e fondo pensione, l’intervento del Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro e la tassazione separata applicata alla liquidazione finale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il TFR: definizione e quadro normativo (art. 2120 c.c.)Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la somma di denaro che spetta al lavoratore subordinato al termine di qualsiasi rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione: dimissioni volontarie, licenziamento (anche per giusta causa), pensionamento, scadenza del contratto a termine o decesso del lavoratore. È disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982, che ha sostituito la vecchia “indennità di anzianità” con l’attuale meccanismo di accantonamento progressivo.Si tratta a tutti gli effetti di una retribuzione differita: il datore di lavoro accantona ogni anno una quota della retribuzione del dipendente e gliela corrisponde, rivalutata, al momento della cessazione del rapporto. Per questo motivo il TFR è spesso definito “salario tardivo” o “salario sospeso”: è denaro che il lavoratore ha già maturato con la propria prestazione, ma che riceverà soltanto alla fine del rapporto di lavoro.A chi spetta il TFRHanno diritto al TFR tutti i lavoratori subordinati del settore privato, indipendentemente dalla qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti), dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato, full time o part time) e dal settore di appartenenza. Spetta anche ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti (al termine dell’apprendistato), ai soci lavoratori di cooperative e, con regole specifiche, ai lavoratori domestici (colf e badanti).Per i dipendenti pubblici il meccanismo è diverso: si parla di TFS (Trattamento di Fine Servizio) per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001, o di TFR per chi è stato assunto successivamente. Le regole di calcolo, erogazione e tassazione presentano significative differenze rispetto al settore privato, di cui parleremo nella sezione dedicata.Caratteristiche giuridiche del TFRIrrinunciabile: il lavoratore non può rinunciare al TFR né durante né alla fine del rapporto;Impignorabile fino a un quinto: i creditori possono pignorare al massimo 1/5 della somma;Prescrittibile in 5 anni: dalla cessazione del rapporto, il lavoratore ha 5 anni per richiedere il TFR;Trasmissibile agli eredi: in caso di decesso, il TFR spetta al coniuge, ai figli o ai parenti entro il terzo grado conviventi a carico;Garantito dall’INPS: tramite il Fondo di Garanzia in caso di insolvenza del datore. Come si calcola il TFR: formula e accantonamento annuoIl calcolo del TFR è disciplinato in modo preciso dal secondo comma dell’art. 2120 c.c., che fissa la formula matematica per determinare l’accantonamento annuo. La regola generale prevede che la quota di TFR maturata in ogni anno sia pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per il coefficiente fisso 13,5.📐 Formula base del TFRQuota TFR annuale = Retribuzione utile annua ÷ 13,5Il coefficiente 13,5 deriva dal calcolo: 365 giorni ÷ 27,03 (dove 27,03 corrisponde a circa il 7,40% della retribuzione, percentuale storica dell’accantonamento).Cosa si intende per “retribuzione utile”La retribuzione utile ai fini del TFR comprende, salvo diversa previsione del CCNL applicato, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In particolare, vanno conteggiate:Retribuzione lorda mensile (paga base + indennità di contingenza);Tredicesima mensilità e quattordicesima (se prevista dal CCNL);Indennità di mensa, alloggio, trasferta continuativa;Compensi per straordinario quando non hanno carattere occasionale;Premi di produzione, superminimi, indennità di anzianità;Provvigioni e cottimo;Equivalente di prestazioni in natura (auto aziendale ad uso promiscuo, alloggio, etc.).Sono invece esclusi dalla base di calcolo: i rimborsi spese documentati, le erogazioni occasionali una tantum, l’indennità di mancato preavviso, le diarie e tutto ciò che il CCNL espressamente esclude.Contributo dello 0,50% a carico del lavoratoreSulla retribuzione utile va sottratto un contributo dello 0,50% versato all’INPS dal datore di lavoro come “Fondo Adeguamento Pensione” (FAP), introdotto dalla Legge 297/1982 art. 3 comma 15. Questa trattenuta riduce di fatto l’aliquota di accantonamento effettiva dal 7,407% (1/13,5) a circa il 6,907% della retribuzione annua.Esempio pratico di calcoloVoceImportoRetribuzione lorda annua 202530.000 euroQuota TFR lorda (30.000 ÷ 13,5)2.222,22 euroTrattenuta 0,50% FAP (30.000 × 0,50%)– 150,00 euroTFR netto accantonato anno 20252.072,22 euroSu una retribuzione annua di 30.000 euro lordi, l’accantonamento netto di TFR per il 2025 è quindi di 2.072,22 euro. Dopo 10 anni di servizio (a parità di retribuzione, escludendo le rivalutazioni), il montante teorico sarebbe pari a circa 20.700 euro, che andrà poi rivalutato anno per anno secondo il coefficiente ISTAT.Rivalutazione annua del TFR: 1,5% fisso + 75% indice ISTATIl quarto comma dell’art. 2120 c.c. prevede che il TFR accantonato presso il datore di lavoro venga rivalutato ogni anno per proteggerlo dall’inflazione. La rivalutazione si applica al fondo TFR esistente al 31 dicembre dell’anno precedente (escluse le quote maturate nell’anno in corso) ed è composta da due elementi:📊 Coefficiente di rivalutazione TFRCoefficiente = 1,5% (fisso) + 75% × indice ISTAT FOI1,5% = quota fissa annuale prevista dalla legge;75% dell’indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati al netto dei tabacchi) calcolato a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Coefficienti di rivalutazione TFR recentiAnno di riferimentoIndice ISTAT FOI dicembreCoefficiente TFR finale202211,30%9,975% (1,5% + 8,475%)20230,50%1,875% (1,5% + 0,375%)20241,30%2,475% (1,5% + 0,975%)2025circa 1,40%2,55% circa (dato definitivo ISTAT gennaio 2026)Fonte: ISTAT, comunicati mensili indice FOI; Agenzia delle Entrate, tabelle coefficienti TFR.Tassazione della rivalutazioneAttenzione: la rivalutazione del TFR è soggetta a una imposta sostitutiva del 17%, applicata anno per anno con trattenuta a carico del datore di lavoro (acconto del 16 dicembre e saldo del 16 febbraio dell’anno successivo). L’aliquota era originariamente dell’11% ed è stata aumentata al 17% dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) art. 1 c. 623. Questa imposta riduce la rivalutazione netta che si aggiunge al fondo TFR. Tassazione separata del TFR: aliquota media degli ultimi 5 anniIl TFR è soggetto a una tassazione separata dagli altri redditi, disciplinata dall’art. 19 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di un regime fiscale di favore: invece di sommare la liquidazione al reddito dell’anno in cui viene percepita (con il rischio di salire di scaglione IRPEF), si applica un’aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni.Come si calcola l’aliquota media TFRIl calcolo dell’aliquota di tassazione separata prevede questi passaggi (procedura indicata anche nelle istruzioni della Certificazione Unica e nella circolare AdE n. 29/E del 20/03/2001):Si determina il “reddito di riferimento”: TFR maturato × 12 ÷ anni di servizio (espressi in mesi/12);Si calcola l’IRPEF teorica applicando al reddito di riferimento gli scaglioni IRPEF ordinari;Si ricava l’aliquota media: (IRPEF teorica ÷ reddito di riferimento) × 100;Si applica tale aliquota sul TFR lordo (al netto della rivalutazione già tassata al 17%).Scaglioni IRPEF 2026 applicabiliPer il 2026, in seguito alla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) e alla L. 207/2024 art. 1 commi 2-3, gli scaglioni IRPEF sono stati confermati a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEFFino a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Clausola di salvaguardiaDal 2023, in seguito alla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 art. 1 c. 36), è stata introdotta una clausola di salvaguardia: l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’aliquota di tassazione separata applicando, se più favorevole, anche l’aliquota media degli scaglioni IRPEF vigenti al momento della cessazione. Se il ricalcolo fa emergere un’imposta inferiore a quella già trattenuta dal datore di lavoro, l’AdE rimborsa la differenza automaticamente al contribuente entro la dichiarazione successiva. Anticipazione del TFR: requisiti e casi previsti dalla leggeL’art. 2120 c.c. comma 6 e seguenti riconosce al lavoratore il diritto di richiedere, durante il rapporto di lavoro, un’anticipazione del TFR in presenza di specifiche condizioni soggettive (anzianità di servizio) e oggettive (motivazioni tassative). Si tratta di una facoltà importante che consente di accedere a una parte del proprio salario differito prima della cessazione del rapporto, ma è soggetta a limiti rigorosi.Requisiti soggettiviAlmeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (contratto in corso);Massimo 70% del TFR maturato al momento della richiesta;Una sola anticipazione per tutto il rapporto di lavoro (salvo diversa previsione del CCNL);Il datore di lavoro può limitare la concessione al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti ogni anno (per ragioni organizzative).Casi tassativi previsti dalla leggeCausaleDocumentazione richiestaSpese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti (per sé, coniuge, figli)Prescrizione medica + preventivo o fattureAcquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentata con atto notarile)Atto di compravendita o preliminare + autocertificazione “prima casa”Spese per congedi parentali (D.Lgs. 151/2001 art. 5)Domanda di congedo + autocertificazione speseSpese per formazione e aggiornamento professionale (L. 53/2000 art. 7)Iscrizione corso + ricevute pagamentoTassazione dell’anticipazioneL’anticipazione TFR è soggetta alla medesima tassazione separata del TFR finale: il datore di lavoro applica un’aliquota provvisoria (calcolata sui redditi degli ultimi 2 anni) e l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta a conguaglio negli anni successivi. È importante ricordare che l’anticipazione viene scalata dal TFR finale: si riceve oggi una parte di ciò che si avrebbe ricevuto al termine del rapporto.Destinazione del TFR: in azienda vs fondo pensioneDal 1° gennaio 2007, in seguito al D.Lgs. 252/2005, ogni lavoratore del settore privato deve effettuare una scelta esplicita o tacita sulla destinazione del proprio TFR maturando: lasciarlo in azienda (o nel Fondo Tesoreria INPS per aziende sopra 49 dipendenti) o conferirlo a una forma di previdenza complementare (fondi pensione negoziali, aperti o PIP).Meccanismo del silenzio-assensoIl neoassunto ha 6 mesi dall’assunzione per scegliere espressamente la destinazione del TFR mediante il modello TFR2. In caso di mancata scelta entro la scadenza scatta il silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente trasferito al fondo pensione previsto dal CCNL applicato (fondo negoziale di categoria) o, in mancanza, al FondInps.Confronto sinteticoParametroTFR in aziendaTFR in fondo pensioneRendimento1,5% + 75% ISTAT FOIVariabile, da +2% a +7% medio annuo (linea bilanciata)Tassazione liquidazione23% – 43% (aliquota media)15% – 9% (riduzione 0,30% per ogni anno oltre il 15° iscrizione, minimo 9%)Tassazione rivalutazione17%20% (12,5% sui titoli Stato)Contributo datoreNessunoSì (se previsto dal CCNL e con contributo del lavoratore)Riscatto totaleSolo a fine rapportoSolo in casi specifici (invalidità, decesso, disoccupazione > 48 mesi)TFR pubblico (TFS): regole specialiI dipendenti pubblici assunti prima del 31/12/2000 percepiscono il TFS (Trattamento di Fine Servizio), calcolato con la formula: 80% dell’ultima retribuzione utile × anni di servizio ÷ 12. Dal 2001 in poi, anche per i dipendenti pubblici si applica il TFR come nel privato. La liquidazione del TFS/TFR pubblico avviene in modo dilazionato per importi rilevanti: i tempi di erogazione possono arrivare fino a 24 mesi dalla cessazione, con pagamenti in più rate, secondo le regole della L. 122/2010 art. 12 c. 7. Fondo di Garanzia INPS: quando intervieneIl Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, istituito dall’art. 2 della Legge 297/1982 in attuazione della Direttiva CEE 80/987, interviene quando il datore di lavoro non corrisponde il TFR (in tutto o in parte) al lavoratore alla cessazione del rapporto a causa di una situazione di insolvenza giudizialmente accertata.Casi di intervento del FondoFallimento (oggi “liquidazione giudiziale” ex Codice della Crisi d’Impresa);Concordato preventivo;Liquidazione coatta amministrativa;Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;Esecuzione individuale infruttuosa nei confronti di datori non assoggettabili a procedure concorsuali (es. piccole imprese o ditte individuali).Documentazione e iter della domandaLa domanda al Fondo di Garanzia INPS si presenta esclusivamente online tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), allegando:Sentenza dichiarativa di fallimento o decreto di ammissione alla procedura;Stato passivo esecutivo (documento che certifica il credito ammesso al passivo);Modello TFR-CIG con calcolo analitico del TFR maturato;Ultime buste paga e prospetto retributivo;Documento di identità e codice fiscale.Il Fondo eroga entro 60 giorni dalla domanda regolarmente presentata il TFR maturato (e anche le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate, fino al massimo di 3 volte la cassa integrazione straordinaria). I termini di prescrizione sono di 5 anni dalla cessazione del rapporto. L’INPS, dopo aver liquidato il lavoratore, si surroga nei diritti di credito verso il datore di lavoro.Tassazione TFR vs previdenza complementare: vantaggi fiscali del fondo pensioneUna delle decisioni più importanti che ogni lavoratore deve prendere all’inizio del rapporto è la scelta tra TFR in azienda e conferimento a fondo pensione. Da un punto di vista strettamente fiscale, la previdenza complementare offre vantaggi consistenti, regolati dal D.Lgs. 252/2005.I tre vantaggi fiscali principali del fondo pensioneDeducibilità contributi: i versamenti volontari al fondo pensione (sia del lavoratore che del datore) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (importo confermato per il 2026);Tassazione agevolata sulle prestazioni: l’aliquota sulla prestazione finale è del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un minimo del 9% (con 35 anni di iscrizione);Rendimenti finanziari tassati al 20% (12,5% sui titoli di Stato): mentre la rivalutazione del TFR in azienda è tassata al 17%, i rendimenti del fondo pensione godono di aliquote variabili ma più favorevoli sul lungo periodo grazie alla composizione degli interessi.Esempio comparativo (TFR maturato dopo 35 anni)ScenarioMontante lordoAliquotaNettoTFR in azienda (rendimento medio 2,2%)circa 95.000 euro25% (media)circa 71.250 euroTFR in fondo pensione (rendimento medio 4%)circa 115.000 euro9%circa 104.650 euroSimulazione su base salariale media 30.000 euro/anno per 35 anni. Valori puramente indicativi; i risultati reali dipendono dalla linea di investimento e dall’andamento dei mercati.Il vantaggio fiscale è particolarmente evidente per chi ha redditi medio-alti (scaglione 35% o 43%): la differenza tra l’aliquota TFR azienda (calcolata sulla media) e il 9% del fondo pensione può tradursi in decine di migliaia di euro di vantaggio netto. È però fondamentale considerare anche il rischio di mercato dei fondi pensione (le linee azionarie possono subire perdite nel breve periodo) e i costi di gestione (espressi come ISC, Indicatore Sintetico dei Costi). Aggiornamenti soglie INPS 2026 e Legge di Bilancio 2026La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti collegati hanno introdotto alcune novità che impattano indirettamente sul TFR e sulle prestazioni collegate. Riepiloghiamo le principali soglie e novità rilevanti.Aliquote IRPEF e tassazione separataSono state confermate strutturalmente le tre aliquote IRPEF (23%, 35%, 43%) e gli scaglioni introdotti dalla riforma 2024. Questa stabilizzazione è importante per i calcoli di tassazione separata del TFR e per le simulazioni di liquidazione futura. Nessuna variazione anche per l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione annua del TFR.Detassazione premi di produttivitàLa L. 207/2024 art. 1 c. 385 ha confermato per il 2026 l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro lordi annui (5.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori), per dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro nell’anno precedente. Questi premi, se erogati, possono confluire nella retribuzione utile ai fini TFR.Rinnovo TFR in busta paga (sospeso)La sperimentazione del TFR in busta paga (QU.I.R.), introdotta dalla L. 190/2014 per il periodo 2015-2018, non è stata riproposta dalla Legge di Bilancio 2026. Resta quindi escluso, per il 2026, il diritto a chiedere la liquidazione mensile della quota TFR maturanda direttamente in busta paga.Massimale contributivo INPS 2026Per il 2026 il massimale contributivo INPS (rilevante per il calcolo del TFR sui dirigenti e per i sistemi pensionistici contributivi) è stato rivalutato in base all’indice ISTAT. Il valore esatto è pubblicato annualmente dalla circolare INPS di inizio anno (per il 2025 era pari a 120.607 euro; per il 2026 si attendono i dati definitivi nella circolare di gennaio 2026).⚠️ Importante: alcune soglie e coefficienti del 2026 (in particolare il dato definitivo della rivalutazione TFR al 31/12/2025) saranno pubblicati nelle circolari INPS e Agenzia delle Entrate dei primi mesi del 2026. Si consiglia di verificare sempre i valori aggiornati prima di effettuare calcoli su importi rilevanti.Come il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutartiIl calcolo del TFR, la valutazione tra azienda e fondo pensione, la presentazione della domanda al Fondo di Garanzia INPS in caso di fallimento dell’azienda e la verifica della corretta tassazione separata sono operazioni complesse, che spesso richiedono il supporto di un professionista qualificato.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre da anni assistenza a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie del territorio friulano nella gestione di tutte le pratiche relative al TFR:Verifica del TFR maturato e controllo degli accantonamenti nelle CU annuali;Assistenza alla domanda di anticipazione (casi sanitari, prima casa, formazione, congedi);Calcolo dell’imposta sostitutiva e verifica dei conguagli da CU;Pratica di Fondo di Garanzia INPS per recupero TFR in caso di fallimento del datore di lavoro (servizio specifico erogato dal nostro Patronato);Consulenza sulla destinazione del TFR tra azienda e fondo pensione;Recupero IRPEF da TFR pagato in eccesso (verifica clausola di salvaguardia post-2023).📞 Hai bisogno di assistenza sul TFR?Prenota una consulenza gratuita presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori esperti ti aiuteranno a calcolare il tuo TFR, presentare la domanda di anticipazione o avviare la pratica per il Fondo di Garanzia INPS.📍 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine📞 0432 1638640 | 📱 WhatsApp: 366 6018121✉️ info@centrofiscale.com📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti sul TFR (FAQ)Dopo quanti anni si può chiedere l’anticipo del TFR?L’art. 2120 c.c. comma 6 richiede una anzianità minima di 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per poter presentare la richiesta di anticipazione del TFR. L’anticipo non può superare il 70% del TFR maturato al momento della domanda e la causale deve rientrare in uno dei casi tassativi (spese sanitarie, acquisto prima casa, congedi parentali, formazione).Quanto si guadagna lasciando il TFR in azienda invece di metterlo nel fondo pensione?Lasciare il TFR in azienda offre un rendimento garantito pari a 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT FOI: negli ultimi 10 anni il rendimento medio annuo è oscillato tra l’1,9% e il 9,9% (anno record 2022). Il fondo pensione, invece, offre rendimenti potenzialmente più elevati (linee azionarie possono superare il 6-7% medio sul lungo periodo) ma con rischio di mercato. La scelta dipende dal profilo di rischio personale, dall’orizzonte temporale e dal regime fiscale applicabile alla liquidazione.Si può chiedere il TFR mensilmente in busta paga?No, per il 2026 non è prevista la possibilità di richiedere il TFR maturando in busta paga (QU.I.R.). La sperimentazione introdotta dalla Legge 190/2014 si è conclusa il 30 giugno 2018 e non è stata riproposta dalle successive Leggi di Bilancio. Resta possibile solo il meccanismo dell’anticipazione previsto dall’art. 2120 c.c.Cosa succede al TFR se l’azienda fallisce?In caso di insolvenza accertata del datore di lavoro (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), il Fondo di Garanzia INPS – istituito dall’art. 2 L. 297/1982 – eroga al lavoratore il TFR maturato e le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate. La domanda si presenta online tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS. Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla cessazione.Come viene tassato il TFR quando si percepisce?Il TFR è soggetto a tassazione separata ex art. 19 TUIR: si applica un’aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni, separata dagli altri redditi dell’anno di percezione. La rivalutazione annua è già tassata anno per anno con imposta sostitutiva del 17%. Dal 2023 vige una clausola di salvaguardia: se l’aliquota IRPEF del momento è più favorevole, l’AdE ricalcola e rimborsa la differenza.Il TFR si perde se cambio lavoro?No, il TFR non si perde mai: al termine di ogni rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto) il datore deve liquidare il TFR maturato. Se il TFR è destinato a un fondo pensione, è possibile trasferirlo al fondo del nuovo datore di lavoro (portabilità completa garantita dal D.Lgs. 252/2005 art. 14) senza alcuna penalizzazione fiscale.Quanto tempo ha il datore di lavoro per pagare il TFR?Il TFR deve essere liquidato contestualmente alla cessazione del rapporto, salvo diversa previsione del CCNL applicato (che può fissare termini fino a 30-60 giorni). In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme non corrisposte. La prescrizione del diritto al TFR è di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.ConclusioniIl Trattamento di Fine Rapporto è uno degli istituti più importanti per la sicurezza economica del lavoratore dipendente italiano: rappresenta in media tra il 6,9% e il 7,4% della retribuzione annua e si traduce, dopo una carriera completa di 35-40 anni, in importi spesso superiori a 80-100.000 euro. Comprendere come si calcola, come si rivaluta, quando si può richiedere in anticipo e come scegliere tra azienda e fondo pensione è quindi fondamentale per ogni lavoratore.Le regole del 2026 confermano sostanzialmente il quadro normativo consolidato (art. 2120 c.c., L. 297/1982, D.Lgs. 252/2005), con l’aliquota del 17% sulla rivalutazione, gli scaglioni IRPEF a tre fasce per la tassazione separata e i vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità fino a 5.164,57 euro/anno e aliquota 9-15% sulle prestazioni). Per scelte consapevoli e calcoli precisi sul proprio TFR, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente del lavoro qualificato.Fonti ufficiali: Codice Civile art. 2120; L. 297/1982; D.Lgs. 252/2005; L. 190/2014; L. 197/2022; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2026); circolari INPS Fondo Garanzia; Agenzia delle Entrate, circolare n. 29/E del 20/03/2001; ISTAT, indice prezzi al consumo FOI.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 16:44:562026-05-22 14:28:48Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo con le soglie INPS 2026