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Dichiarazione dei redditi 730

Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

Rigo F2: acconto addizionale comunale

Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

  • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
  • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
  • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
21%Contratti a canone libero (4+4)1840
10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

Rigo F8: altri crediti d’imposta

Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

  • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
  • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
  • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
  • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
  • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

VoceDettaglio
Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
Codice tributo F241712
Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

Cosa indica il rigo F15

Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

  • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
  • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
  • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
  • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

Istruzioni operative per il rigo F15

Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

  • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
  • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
  • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

Compilazione del Quadro F passo per passo

Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

Fase 1: raccogliere i documenti necessari

Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

  • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
  • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
  • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
  • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
  • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

  1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
  2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
  3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
  4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
  5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
  6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
  7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

Fase 3: verifica con il modello 730-3

Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

  • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
  • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
  • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

Errori comuni e come evitarli

La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

ErroreConseguenzaCome evitarlo
Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

Compilazione Quadro F:

  • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
  • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
  • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

Compilazione Quadro F:

  • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
  • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
  • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
  • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza qualificata per compilare il modello 730/2026 in ogni sua parte, incluso il Quadro F con acconti, crediti e rigo F15.

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    Jacqueline B.
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    Maura Masutto
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    robert poletto
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    Geanina Gaita
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    Dichiarazione dei redditi 730

    L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è una delle voci fiscali che riguarda praticamente tutti i contribuenti italiani, eppure rimane spesso poco compresa. Si tratta di un'imposta aggiuntiva all'IRPEF che ogni regione italiana applica in misura variabile, con aliquote e soglie di esenzione diverse da territorio a territorio. Capire come funziona l'addizionale regionale IRPEF 730, dove si dichiara e quanto si paga è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare brutte sorprese in busta paga o in fase di conguaglio fiscale.

    In questa guida completa trovi tutto quello che ti serve sapere sull'addizionale regionale IRPEF 2025: cos'è, come si calcola, dove si inserisce nel modello 730, le aliquote aggiornate per tutte e 20 le regioni italiane, le soglie di esenzione e gli esempi pratici per capire quanto pagherai davvero.

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    Cos'è l'addizionale regionale IRPEF

    L'addizionale regionale IRPEF è un'imposta locale sul reddito delle persone fisiche che si aggiunge all'IRPEF statale. È istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e deve essere versata da tutti i contribuenti che risiedono in una regione italiana e che hanno prodotto un reddito imponibile positivo ai fini IRPEF. In parole semplici: se paghi l'IRPEF, con ogni probabilità paghi anche l'addizionale regionale.

    A differenza dell'IRPEF statale, che segue scaglioni e aliquote uguali per tutti i cittadini italiani, l'addizionale regionale IRPEF varia da regione a regione. Ogni amministrazione regionale ha la facoltà di stabilire la propria aliquota, nel rispetto di un tetto minimo fissato per legge. L'aliquota base è pari all'1,23% del reddito imponibile, ma le regioni possono maggiorarla fino a un massimo di 2,33% (ovvero fino a 1,1 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base, in base a quanto consentito dalla normativa vigente).

    Le regioni possono anche prevedere aliquote differenziate per scaglioni di reddito, analogamente all'IRPEF statale, oppure esenzioni per i redditi più bassi. Questo significa che, a parità di reddito, un contribuente residente in Lombardia potrebbe pagare un'addizionale regionale diversa rispetto a uno residente in Sicilia o in Friuli Venezia Giulia.

    Come si calcola: base imponibile e aliquote

    Il calcolo dell'addizionale regionale IRPEF parte dalla stessa base imponibile dell'IRPEF ordinaria. Non si tratta del reddito lordo, ma del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse dalla legge (come i contributi previdenziali, le spese per addetti alla cura di familiari, ecc.). In sostanza, la formula è:

    Addizionale regionale = Reddito imponibile IRPEF × Aliquota regionale

    Le detrazioni IRPEF (per lavoro dipendente, per carichi familiari, per spese sanitarie, ecc.) non riducono la base imponibile dell'addizionale regionale: vengono sottratte solo dall'IRPEF statale, non dall'addizionale. Questo è un aspetto spesso fonte di confusione: le detrazioni fiscali che ottieni nel 730 abbattono l'IRPEF che devi allo Stato, ma non abbattono l'addizionale regionale che devi alla tua regione.

    Alcune regioni hanno adottato un sistema di aliquote progressive a scaglioni, simile a quello dell'IRPEF nazionale. In questi casi, il reddito imponibile viene suddiviso in fasce e a ciascuna fascia si applica un'aliquota diversa. Ad esempio, la regione Lazio applica aliquote differenti per chi guadagna fino a 15.000 euro, tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000 e 55.000 euro, e oltre 55.000 euro. Altre regioni invece applicano un'aliquota unica (flat) su tutto il reddito imponibile.

    Il Quadro RV nel modello 730

    Nel modello 730, l'addizionale regionale IRPEF viene gestita nel Quadro RV (denominato anche “Addizionale regionale all'IRPEF” nelle istruzioni ministeriali). In questo quadro il contribuente — o il CAF che compila il modello per conto del contribuente — inserisce i dati relativi all'addizionale dovuta e agli eventuali acconti già versati.

    Nella dichiarazione dei redditi 730, il Quadro RV svolge una funzione di liquidazione: sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota applicabile nella regione di residenza, viene calcolato l'importo totale dovuto, viene confrontato con quanto già versato (acconto) e si determina se il contribuente deve ancora versare qualcosa (saldo a debito) oppure ha diritto a un rimborso (saldo a credito).

    Per i lavoratori dipendenti, il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) gestisce automaticamente le trattenute in busta paga e il conguaglio di fine anno. Per i pensionati, è l'INPS a effettuare le trattenute direttamente dalla pensione. Per i lavoratori autonomi o per chi ha redditi diversi, l'addizionale viene versata tramite modello F24, con scadenze specifiche legate alla presentazione del 730 o del Modello Redditi PF.

    Dati fondamentali nel Quadro RV:

    • Codice regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta (non quella attuale, se diversa)
    • Reddito imponibile su cui calcolare l'addizionale
    • Aliquota applicabile (determinata automaticamente dal software del CAF sulla base della regione)
    • Addizionale totale dovuta
    • Acconto già versato (trattenuto dal datore di lavoro o versato con F24)
    • Saldo a debito o credito

    Aliquote addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le Regioni italiane

    Ecco le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le 20 regioni italiane, comprese le regioni a statuto speciale. I dati si riferiscono all'anno d'imposta 2025 (quello che dichiari nel 730 presentato nel 2026). Le aliquote sono quelle deliberate dalle singole regioni e aggiornate in base alle ultime normative disponibili.

    Regioni a Statuto Ordinario:

    RegioneAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
    Piemonte1,62% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Reddito ≤ 15.000 euro: 1,62%
    Valle d’Aosta1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 7.500 euro
    Lombardia1,23% (fino a 15.000€) → 1,58% (15.001-28.000€) → 1,72% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Liguria1,23% (fino a 15.000€) → 2,33% (oltre 15.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Veneto1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro (con figli a carico)
    Emilia-Romagna1,33% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Toscana1,42% (fino a 15.000€) → 1,92% (15.001-28.000€) → 2,12% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro
    Umbria1,23% (fino a 15.000€) → 1,63% (15.001-28.000€) → 1,93% (28.001-55.000€) → 2,13% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Marche1,23% (fino a 15.000€) → 1,53% (15.001-28.000€) → 1,73% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
    Lazio1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Abruzzo1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Molise1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Campania2,03% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Puglia1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Basilicata1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Calabria1,73% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro

    Regioni e Province a Statuto Speciale:

    Regione / Provincia AutonomaAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
    Sicilia1,23% (fino a 15.000€) → 1,83% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,23% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
    Sardegna1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Friuli Venezia Giulia1,23% (fino a 15.000€) → 1,43% (15.001-28.000€) → 1,63% (28.001-55.000€) → 1,63% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 11.000 euro
    Trentino-Alto Adige / Prov. Aut. Trento1,23% (aliquota base provinciale)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro (Trento), variabile Bolzano

    Nota bene: Le aliquote indicate sono quelle deliberate dalle regioni per l'anno d'imposta 2025. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario (come la Calabria e la Campania) applicano le maggiorazioni massime consentite dalla legge. Verifica sempre le delibere regionali aggiornate o affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione del 730: i nostri esperti applicano automaticamente l'aliquota corretta per la tua regione di residenza.

    Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale IRPEF

    Non tutti i contribuenti sono tenuti a versare l'addizionale regionale IRPEF. La legge nazionale e le delibere regionali prevedono alcune esenzioni importanti che riguardano principalmente i redditi più bassi e alcune categorie particolari. Conoscere queste esenzioni può fare una differenza concreta nel calcolo finale della tua dichiarazione dei redditi.

    La prima e più importante esenzione è quella legata alla soglia minima di reddito. Quasi tutte le regioni italiane prevedono che i contribuenti con un reddito imponibile al di sotto di una certa soglia non paghino l'addizionale regionale. Queste soglie variano significativamente da regione a regione: si va dagli 8.000 euro di alcune regioni meridionali fino ai 15.000 euro di regioni come Toscana e Calabria.

    Oltre alla soglia di reddito, alcune regioni prevedono ulteriori esenzioni o agevolazioni per specifiche categorie:

    • Famiglie con figli a carico: Alcune regioni (come Veneto e Lombardia) prevedono soglie di esenzione più elevate o riduzioni dell'addizionale per i contribuenti con figli fiscalmente a carico. Il numero di figli e l'importo dell'ISEE del nucleo familiare possono incidere sul calcolo.
    • Pensionati con redditi bassi: I pensionati con reddito da pensione inferiore alle soglie regionali di esenzione non pagano l'addizionale regionale. Per un pensionato con pensione minima INPS, l'addizionale regionale è tipicamente pari a zero.
    • Redditi assimilati esenti: Alcune tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF possono essere escluse dalla base di calcolo dell'addizionale regionale in specifiche regioni (ad esempio, alcune indennità di mobilità o integrazioni salariali).
    • Contribuenti incapienti: Chi ha un'IRPEF lorda pari a zero (perché le detrazioni eccedono l'imposta lorda) non produce un'addizionale regionale dovuta.

    È importante ricordare che le esenzioni si applicano in base alla regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta. Se ti sei trasferito da una regione all'altra durante l'anno, la tua addizionale si calcola in base alla regione in cui risiedevi a fine anno, indipendentemente da dove abitavi a inizio anno.

    Addizionale regionale e comunale: le differenze essenziali

    L'addizionale regionale IRPEF non va confusa con l'addizionale comunale IRPEF: sono due imposte distinte, entrambe previste nel 730, ma con caratteristiche e importi differenti. Capire la differenza tra le due è fondamentale per leggere correttamente il tuo 730 e comprendere quanto stai pagando di tasse locali.

    CaratteristicaAddizionale RegionaleAddizionale Comunale
    Chi la stabilisceRegione di residenzaComune di residenza
    Aliquota minima1,23%0% (alcuni comuni non la applicano)
    Aliquota massima2,33%0,80% (in generale)
    Numero soggetti deliberanti20 regioniCirca 7.900 comuni
    Quadro nel 730Quadro RVQuadro RV (sezione distinta)
    Acconto previstoSì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)Sì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)
    Base imponibileReddito imponibile IRPEFReddito imponibile IRPEF

    La principale differenza pratica è che l'addizionale regionale è generalmente più elevata in termini assoluti rispetto all'addizionale comunale, perché le aliquote regionali sono significativamente superiori a quelle comunali. Per un lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro residente in una grande città, l'addizionale regionale può ammontare a diverse centinaia di euro, mentre quella comunale è solitamente inferiore a 100 euro.

    Acconto, saldo e conguaglio in busta paga

    L'addizionale regionale IRPEF segue una modalità di pagamento in due fasi: un acconto e un saldo. Questo meccanismo riguarda sia i lavoratori dipendenti (che vedono le trattenute in busta paga) sia i contribuenti che versano autonomamente tramite F24.

    L'acconto sull'addizionale regionale è pari al 30% dell'addizionale dovuta sull'anno precedente. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene questo acconto a novembre, contestualmente al conguaglio di fine anno IRPEF. Per i contribuenti che presentano il 730 tramite CAF (o il Modello Redditi PF), l'acconto va versato entro novembre tramite modello F24.

    Il saldo dell'addizionale regionale rappresenta la differenza tra il totale dovuto per l'anno d'imposta e l'acconto già versato. Per i lavoratori dipendenti con 730, il saldo viene trattenuto in busta paga a partire da luglio (o agosto) dell'anno successivo, suddiviso in rate mensili fino a novembre. Per i contribuenti senza sostituto d'imposta, il saldo si versa tramite F24 entro giugno o luglio.

    Il conguaglio fiscale di fine anno, effettuato dal datore di lavoro a novembre-dicembre, ricalcola l'addizionale regionale tenendo conto del reddito effettivo dell'intero anno. Se durante l'anno il datore di lavoro ha trattenuto un importo inferiore a quanto dovuto (ad esempio perché il reddito finale è risultato superiore alle previsioni), il dipendente si troverà un importo aggiuntivo trattenuto in busta paga. Al contrario, se sono state trattenute più somme del dovuto, avrà diritto a un rimborso in busta paga.

    Per i pensionati, il meccanismo è analogo: l'INPS gestisce le trattenute sulla pensione e il conguaglio annuale, liquidando l'addizionale regionale direttamente sull'assegno mensile. Anche per questo motivo, la dichiarazione dei redditi 730 dei pensionati deve essere compilata con attenzione, poiché le trattenute INPS potrebbero non corrispondere perfettamente a quanto dovuto, generando saldi a debito o credito.

    Esempi pratici di calcolo dell'addizionale regionale IRPEF

    Per capire concretamente quanto incide l'addizionale regionale IRPEF sul carico fiscale complessivo, vediamo alcuni esempi pratici con redditi e regioni diversi. Questi esempi ti aiuteranno a orientarti prima di presentare il 730.

    Esempio 1: Lavoratore dipendente in Lombardia, reddito 30.000 euro

    Supponiamo che Marco lavori come impiegato a Milano e abbia un reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro nell'anno d'imposta 2025. La Lombardia applica l'aliquota dell'1,72% per il terzo scaglione (28.001-55.000 euro), ma con un sistema progressivo.

    • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
    • Da 15.001 a 28.000 euro (13.000 euro) al 1,58% = 205,40 euro
    • Da 28.001 a 30.000 euro (2.000 euro) al 1,72% = 34,40 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 424 euro

    Esempio 2: Pensionato in Friuli Venezia Giulia, reddito 18.000 euro

    Anna è pensionata a Udine e riceve una pensione con reddito imponibile di 18.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia applica l'aliquota dell'1,23% fino a 15.000 euro e dell'1,43% per la fascia 15.001-28.000 euro.

    • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
    • Da 15.001 a 18.000 euro (3.000 euro) al 1,43% = 42,90 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 227 euro

    Il Friuli Venezia Giulia ha tra le aliquote regionali più basse d'Italia, il che rappresenta un vantaggio fiscale concreto per i residenti nella regione.

    Esempio 3: Lavoratore in Campania, reddito 22.000 euro

    Giuseppe lavora a Napoli e ha un reddito imponibile di 22.000 euro. La Campania, essendo in piano di rientro dal deficit sanitario, applica aliquote tra le più elevate d'Italia: 2,03% per i redditi fino a 15.000 euro e 2,13% per la fascia successiva.

    • Primi 15.000 euro al 2,03% = 304,50 euro
    • Da 15.001 a 22.000 euro (7.000 euro) al 2,13% = 149,10 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 454 euro

    Il confronto tra questi tre esempi mostra chiaramente come la residenza regionale possa fare una differenza sostanziale nel carico fiscale: a parità di reddito, un residente in Campania paga significativamente di più rispetto a uno in Friuli Venezia Giulia o in Lombardia.

    Se vuoi verificare l'importo esatto della tua addizionale regionale IRPEF 2025, il CAF Centro Fiscale di Udine può calcolarla con precisione durante la compilazione del tuo 730. Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online per tutta Italia: i nostri esperti si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti al calcolo definitivo e alla presentazione della dichiarazione.

    Come gestire l'addizionale regionale nel 730: il ruolo del CAF

    L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è un'imposta che, pur non essendo elevata in termini assoluti per redditi bassi e medi, richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione. Un errore nel codice regione, nell'aliquota applicata o nel calcolo dell'acconto può generare sanzioni o un versamento insufficiente con successivi avvisi di accertamento.

    Affidare la compilazione del modello 730 al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere la certezza che l'addizionale regionale venga calcolata correttamente per la tua specifica regione di residenza, con le aliquote aggiornate e le eventuali esenzioni a cui hai diritto. I nostri operatori conoscono le delibere di tutte le regioni italiane e aggiornano i software di calcolo ogni anno in base alle variazioni normative.

    Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi 2025? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team ti guida in ogni fase della compilazione del 730, garantendo la massima precisione nel calcolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni e rimborsi.

    Cos’è l’addizionale regionale IRPEF nel 730?

    L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta locale che si aggiunge all’IRPEF statale. Si calcola applicando l’aliquota deliberata dalla propria regione di residenza al reddito imponibile IRPEF. Nel modello 730, viene liquidata nel Quadro RV e può essere trattenuta direttamente in busta paga (per i lavoratori dipendenti) o versata tramite F24.

    Quanto è l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF?

    L’aliquota base minima dell’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,23% del reddito imponibile IRPEF. Tuttavia, le regioni possono maggiorarla fino a un massimo del 2,33%. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario applicano tipicamente le aliquote più elevate.

    Chi non paga l’addizionale regionale IRPEF?

    Non pagano l’addizionale regionale i contribuenti il cui reddito imponibile è inferiore alla soglia di esenzione deliberata dalla propria regione (che varia da 7.500 a 15.000 euro a seconda della regione), i contribuenti con IRPEF lorda pari a zero, e alcune categorie particolari previste dalle delibere regionali (es. famiglie con figli a carico in alcune regioni).

    La regione di residenza per l’addizionale regionale qual è?

    L’addizionale regionale si calcola in base alla regione in cui il contribuente risulta iscritto all’anagrafe al 31 dicembre dell’anno d’imposta. Anche se ti sei trasferito durante l’anno, fa fede la residenza a fine anno.

    Come viene pagata l’addizionale regionale per i lavoratori dipendenti?

    Per i lavoratori dipendenti, l’addizionale regionale viene trattenuta automaticamente in busta paga dal datore di lavoro. L’acconto (30%) viene trattenuto a novembre, mentre il saldo viene rateizzato nei mesi successivi alla presentazione del 730 (luglio-novembre). Non è necessario alcun versamento autonomo tramite F24.


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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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      Geanina Gaita
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      Dichiarazione dei redditi 730

      Il 730 congiunto 2026 è uno strumento fiscale potente che molte coppie non sfruttano al massimo: presentare un’unica dichiarazione dei redditi per entrambi i coniugi non significa solo semplificare la burocrazia, ma può significare rimborsi più rapidi, detrazioni ottimizzate e un risparmio fiscale concreto. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere sul 730 congiunto 2026: chi può presentarlo, come funzionano i rimborsi in busta paga, come ripartire correttamente le detrazioni tra i coniugi e quali sono le scadenze da rispettare per non perdere nemmeno un euro.

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      Cos’è il 730 congiunto 2026 e chi può presentarlo

      Il 730 congiunto 2026 è la modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi che consente a due coniugi o partner di un’unione civile di inviare un’unica dichiarazione per entrambi, anziché due separate. In pratica, uno dei due svolge il ruolo di dichiarante e l’altro quello di coniuge dichiarante: il dichiarante è il soggetto principale che firma la dichiarazione, mentre il coniuge dichiarante è colui i cui redditi e detrazioni confluiscono nella stessa dichiarazione.

      Per poter presentare il 730/2026 in forma congiunta, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali. Prima di tutto, i coniugi non devono essere legalmente separati: le coppie con separazione legale o divorzio non possono utilizzare questa modalità, anche se continuano a vivere insieme. In secondo luogo, almeno uno dei due coniugi deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che possa effettuare le operazioni di conguaglio. Infine, entrambi i coniugi devono rientrare tra i soggetti che possono presentare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori, percettori di redditi assimilati).

      Un aspetto spesso ignorato riguarda le unioni civili: dal 2016, anche i partner uniti civilmente ai sensi della Legge Cirinnà (Legge 76/2016) hanno diritto a presentare il 730 congiunto, con le stesse modalità e gli stessi vantaggi riconosciuti ai coniugi. Non rientrano invece in questa categoria le coppie di fatto (conviventi non sposati e non uniti civilmente), che devono necessariamente presentare dichiarazioni separate.

      Vantaggi del 730 congiunto: perché conviene

      Scegliere il 730 congiunto 2026 offre una serie di vantaggi concreti che vanno ben oltre la semplice comodità di presentare un solo documento. Il beneficio più immediato è la semplificazione burocratica: una sola pratica, un solo appuntamento al CAF, un solo controllo finale. Ma i vantaggi reali riguardano soprattutto la gestione dei rimborsi e delle detrazioni.

      Il primo grande vantaggio è la possibilità di trasferire le detrazioni che un coniuge non riesce a utilizzare completamente all’altro. Immaginiamo che Marco abbia spese mediche per 3.000 euro e un reddito molto basso: le detrazioni fiscali derivanti da queste spese potrebbero non essere completamente sfruttabili dalla sua dichiarazione individuale, perché l’imposta lorda risultante è troppo bassa. Con il 730 congiunto, quelle detrazioni possono essere attribuite in parte o integralmente a Lucia, il cui reddito più elevato permette di recuperare l’intero beneficio fiscale.

      Un secondo vantaggio riguarda le spese sostenute in modo indiviso: con il 730 congiunto è più semplice gestire spese come la ristrutturazione edilizia, i pagamenti per il bonus mobili o le spese condominiali, che spesso sono intestate a uno solo dei coniugi ma sostenute da entrambi. Infine, in caso di rimborso fiscale, il meccanismo del conguaglio in busta paga garantisce tempi più rapidi rispetto al rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Rimborso 730 congiunto: come ottenerlo in busta paga rapidamente

      Uno degli aspetti più attesi dai contribuenti che presentano il 730 congiunto 2026 è il rimborso fiscale in busta paga. Questo meccanismo, detto conguaglio fiscale, è uno dei principali vantaggi del modello 730 rispetto al modello Redditi PF: invece di aspettare che l’Agenzia delle Entrate eroghi il rimborso direttamente sul conto corrente (operazione che può richiedere molti mesi), il rimborso viene anticipato dal sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico) direttamente nella busta paga o nel cedolino della pensione.

      Ecco come funziona nel dettaglio: dopo la trasmissione della dichiarazione da parte del CAF o del sostituto d’imposta (entro il 30 settembre 2026 per il 730 ordinario), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e trasmette al sostituto d’imposta i risultati contabili. Il sostituto è poi obbligato a effettuare il conguaglio fiscale nel cedolino paga di luglio (per le dichiarazioni trasmesse entro il 30 giugno) o nel cedolino di settembre o ottobre (per le dichiarazioni trasmesse a luglio-settembre). I pensionati, invece, ricevono il rimborso nel cedolino della pensione solitamente nei mesi di agosto o settembre.

      Nel caso del 730 congiunto, il rimborso o il debito vengono attribuiti esclusivamente al dichiarante principale (non al coniuge dichiarante), ed è il datore di lavoro o l’ente pensionistico del dichiarante che opera il conguaglio. Per questo motivo, nella scelta di chi deve fare da dichiarante è spesso conveniente indicare il coniuge che ha un reddito più elevato e stabile, in modo da garantire un conguaglio più rapido e sicuro. Un altro fattore da considerare è la capienza dell’imposta: se il rimborso atteso è molto elevato, è meglio che il dichiarante sia colui il cui sostituto d’imposta è in grado di gestire importi maggiori senza difficoltà di liquidità.

      Se il conguaglio positivo (rimborso) non viene erogato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente può segnalare il ritardo al datore di lavoro e, in caso di persistente inadempienza, rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, l’intermediario (CAF o sostituto d’imposta) che ha trasmesso la dichiarazione può verificare lo stato di elaborazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

      Cosa succede quando uno dei coniugi non ha il sostituto d’imposta

      Una situazione molto comune riguarda le coppie in cui uno dei due coniugi non ha un sostituto d’imposta: ad esempio, un lavoratore autonomo senza sostituto, un libero professionista, una persona che ha perso il lavoro di recente, oppure chi percepisce solo redditi fondiari o da capitale. In questi casi è comunque possibile presentare il 730 congiunto 2026, ma occorre fare attenzione alle regole specifiche che regolano i rimborsi.

      Se il coniuge dichiarante (quello che affianca il dichiarante principale) non ha un sostituto d’imposta, non è un problema: il conguaglio fiscale viene comunque effettuato dal sostituto del dichiarante principale, che è l’unico soggetto da cui passa il flusso dei rimborsi e dei versamenti. Il reddito e le detrazioni del coniuge dichiarante senza sostituto confluiscono comunque nella dichiarazione unica, ma sono le operazioni di conguaglio del dichiarante principale a fare da “veicolo” per erogare o recuperare le somme.

      Il discorso cambia, invece, se è il dichiarante principale a non avere un sostituto d’imposta. In questo caso, il 730 congiunto non può essere presentato nella forma ordinaria con conguaglio in busta paga: il contribuente dovrà presentare il modello Redditi PF (ex modello Unico) e il rimborso, se spettante, sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente indicato nella dichiarazione. I tempi in questo caso sono più lunghi: mediamente dai 4 ai 12 mesi dalla trasmissione della dichiarazione, anche se l’Agenzia delle Entrate ha progressivamente accelerato i tempi di liquidazione grazie all’automazione dei controlli.

      Un caso particolare riguarda i contribuenti che durante l’anno hanno perso il lavoro e non hanno un nuovo sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione. In questa situazione, il 730 può comunque essere presentato tramite il CAF, ma l’eventuale rimborso non potrà essere erogato in busta paga: sarà necessario indicare un IBAN valido nel modello 730, e l’Agenzia delle Entrate provvederà al rimborso diretto. Il CAF Centro Fiscale segue ogni anno centinaia di contribuenti in questa situazione, garantendo la corretta compilazione della dichiarazione e il monitoraggio dei tempi di rimborso.

      Detrazioni nel 730 congiunto: come ripartirle correttamente

      La corretta gestione delle detrazioni fiscali è il cuore strategico del 730 congiunto 2026. La regola generale stabilita dall’Agenzia delle Entrate è che ogni detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto effettivamente la spesa o al cui nome è intestata la fattura o il documento di spesa. Tuttavia, nella pratica esistono molte situazioni in cui la ripartizione può essere ottimizzata a favore di entrambi i coniugi.

      Regola del sostenimento della spesa

      La regola del sostenimento della spesa significa che la detrazione spetta a chi ha effettivamente pagato, indipendentemente dall’intestazione della ricevuta o della fattura. Se la ricevuta è intestata a uno dei coniugi ma il pagamento è stato effettuato dall’altro (ad esempio con il bancomat del partner), la detrazione in linea di principio spetta a chi ha sostenuto la spesa. In pratica, per le spese pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat), è possibile dimostrare chi ha effettivamente pagato e attribuire la detrazione alla persona corretta.

      Per le spese mediche, la regola è che la detrazione del 19% spetta alla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Se i due coniugi hanno spese sanitarie separate, ciascuno le porta in detrazione sulla propria quota del 730 congiunto. Se invece le spese mediche sono intestate a un familiare a carico (ad esempio un figlio), possono essere portate in detrazione dal coniuge con il reddito più alto, oppure ripartite tra entrambi nella percentuale più conveniente.

      Detrazioni per i figli a carico

      Un capitolo a parte meritano le detrazioni per figli a carico. A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni IRPEF per figli fino a 21 anni sono state in gran parte sostituite dall’Assegno Unico. Restano tuttavia le detrazioni per figli da 21 anni in su (se a carico del nucleo familiare), che nel 730 congiunto 2026 si attribuiscono nella misura del 50% a ciascun coniuge oppure nella misura del 100% al coniuge con il reddito più elevato, se questo risulta più conveniente. La scelta va effettuata tenendo conto della capienza d’imposta di ciascun coniuge: se uno dei due ha un’imposta lorda molto bassa, potrebbe non riuscire a sfruttare completamente la propria quota di detrazione, e in quel caso è meglio concentrare tutto sul coniuge capiente.

      Quali spese si possono detrarre nel 730 congiunto

      Il 730/2026 congiunto permette di gestire una gamma molto ampia di spese detraibili. Vediamo le principali categorie, con le regole specifiche per la ripartizione tra i coniugi.

      Spese sanitarie e mediche

      Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (solo per le spese del contribuente; per le spese dei familiari a carico non si applica la franchigia, e la detrazione del 19% è piena). Rientrano nelle spese mediche detraibili: visite specialistiche, esami di laboratorio, farmaci con ricetta medica, acquisto di dispositivi medici (occhiali, protesi, apparecchi acustici), spese odontoiatriche, interventi chirurgici e degenze ospedaliere. Dal 2020, le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat), ad eccezione dei farmaci e dei ticket sanitari del SSN.

      Mutuo per l’abitazione principale

      Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% su un importo massimo di 4.000 euro annui (detrazione massima: 760 euro l’anno). Nel 730 congiunto, questa detrazione spetta ai coniugi nella proporzione degli interessi effettivamente pagati da ciascuno: se il mutuo è intestato a entrambi, ciascuno detrae il 50%; se è intestato a uno solo (ma l’altro è proprietario dell’immobile), la detrazione spetta solo all’intestatario del mutuo. Fanno eccezione i coniugi in cui uno dei due è “fiscalmente a carico” dell’altro: in quel caso, l’intestatario del mutuo può detrarre anche la quota dell’altro.

      Ristrutturazioni edilizie e Superbonus residui

      Le spese per la ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazione al 50%) e i residui del Superbonus 110% ancora in detrazione sono tra le voci più significative del 730/2026. Per le ristrutturazioni, la detrazione del 50% (fino a un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare) va ripartita in 10 quote annuali di pari importo: se la spesa è stata sostenuta congiuntamente da entrambi i coniugi, ciascuno porta in detrazione la propria quota. Per il Superbonus, i lavori conclusi entro il 31 dicembre 2023 con SAL hanno consentito detrazioni ancora fruibili nel 730/2026 sotto forma di quote residue: è importante verificare con attenzione l’intestazione dei bonifici e delle fatture per attribuire correttamente le quote tra i coniugi.

      Bonus mobili e grandi elettrodomestici

      Il bonus mobili 2026 consente di detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata (A o superiore per forni e lavastoviglie, E o superiore per lavatrice e frigorifero), a condizione che le spese siano collegate a un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato nel 2025 o nel 2026. Il limite massimo di spesa detraibile per il 2026 è di 5.000 euro, con una detrazione massima di 2.500 euro, ripartita in 10 quote annuali. Nel 730 congiunto, la detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto la spesa e che ha avviato i lavori di ristrutturazione.

      Spese per l’istruzione dei figli

      Le spese per l’istruzione (rette di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, università) danno diritto a detrazioni fiscali specifiche. Per gli asili nido, la detrazione è del 19% su un massimo di 632 euro per figlio. Per le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private parificate), la detrazione è del 19% su un massimo di 800 euro per studente. Per le università, la detrazione riguarda le tasse di iscrizione, con un limite legato al corrispondente importo delle tasse universitarie statali. Nel 730 congiunto, queste spese si attribuiscono al coniuge che le ha effettivamente pagate, oppure vengono ripartite secondo la convenienza fiscale.

      Errori comuni nel 730 congiunto e come evitarli

      La complessità del 730 congiunto 2026 si traduce purtroppo in una serie di errori ricorrenti che possono costare rimborsi persi o, peggio, accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti che i consulenti del CAF Centro Fiscale si trovano a correggere ogni anno.

      Il primo e più comune errore è l’errata attribuzione delle detrazioni: molte coppie attribuiscono le spese mediche o le rate del mutuo al coniuge sbagliato, senza considerare quale dei due abbia la capienza fiscale sufficiente per sfruttarle completamente. Il risultato è che una parte delle detrazioni va sprecata, riducendo il rimborso finale. Un secondo errore frequente riguarda le spese non tracciabili: dal 2020, le spese sanitarie pagate in contanti (ad eccezione dei farmaci) non danno diritto alla detrazione del 19%. Molti contribuenti continuano a indicare queste spese in dichiarazione, esponendosi a contestazioni in sede di controllo formale.

      Un terzo errore riguarda la dichiarazione del coniuge a carico: se uno dei coniugi ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni), può essere considerato “a carico” dell’altro ai fini delle detrazioni per familiari a carico. In questo caso, il coniuge capiente può detrarre una quota aggiuntiva, ma l’importo varia in base al reddito del coniuge a carico e al reddito complessivo del dichiarante. Sbagliare questa compilazione porta a detrazioni non spettanti o, viceversa, a perdere detrazioni legittime. Infine, un errore molto frequente riguarda la scelta sbagliata di chi fa da dichiarante principale: se il dichiarante ha un reddito troppo basso per supportare il conguaglio del debito eventuale, il sostituto d’imposta potrebbe avere difficoltà a trattenere le somme dovute, con conseguenti irregolarità nel cedolino paga.

      Quando NON conviene il 730 congiunto

      Sebbene il 730 congiunto 2026 offra numerosi vantaggi, esistono situazioni in cui la scelta di presentare dichiarazioni separate risulta più conveniente o addirittura obbligatoria. Conoscere questi casi aiuta a fare la scelta giusta fin dall’inizio, evitando errori difficili da correggere.

      Il caso più ovvio è quello della separazione legale o del divorzio: i coniugi separati legalmente non possono presentare il 730 congiunto, anche se la separazione è recente e i due continuano a vivere nello stesso domicilio. La data di riferimento per verificare lo stato civile è il 31 dicembre dell’anno di imposta (per il 730/2026 si fa riferimento al 31 dicembre 2025): se a quella data la separazione era già in atto, le dichiarazioni devono essere necessariamente separate.

      Un secondo caso in cui il 730 congiunto non conviene riguarda le situazioni in cui entrambi i coniugi hanno debiti fiscali significativi: nel 730 congiunto, il debito complessivo viene addebitato al dichiarante principale tramite il suo sostituto d’imposta. Se il debito è molto elevato, potrebbe essere preferibile presentare dichiarazioni separate per diluire i versamenti. Analogamente, se uno dei coniugi ha crediti da precedenti dichiarazioni già in fase di rimborso, la presentazione del 730 congiunto potrebbe creare complicazioni nella gestione di quei crediti pregressi.

      Infine, il 730 congiunto può non essere la scelta giusta quando uno dei coniugi è un lavoratore autonomo senza sostituto d’imposta e deve presentare il modello Redditi PF per altri redditi non compatibili con il modello 730 (ad esempio plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, redditi da impresa, ecc.). In questi casi, anche l’altro coniuge che potrebbe presentare il 730 potrebbe valutare la convenienza di presentare il modello Redditi PF in forma congiunta, se disponibile, oppure separatamente.

      Scadenze 730/2026: le date da non perdere

      Rispettare le scadenze del 730/2026 è fondamentale per non perdere i rimborsi in busta paga a luglio e per evitare sanzioni. Il calendario fiscale 2026 prevede le seguenti date chiave per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

      Il 730 precompilato è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul portale online a partire dal 30 aprile 2026. Dalla stessa data, è possibile accettarlo senza modifiche, modificarlo oppure delegarne la gestione al CAF. La presentazione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente (senza intermediari) è possibile fino al 30 settembre 2026.

      Per chi si affida al CAF o al sostituto d’imposta per la presentazione del 730 ordinario (non precompilato), le scadenze sono le seguenti:

      • Entro il 30 giugno 2026: presentazione al CAF per garantire il conguaglio nel cedolino di luglio (la scadenza più conveniente per chi si aspetta un rimborso)
      • Dal 1° luglio al 31 agosto 2026: il sostituto d’imposta effettua il conguaglio nel cedolino di settembre o di ottobre
      • Entro il 30 settembre 2026: termine ultimo assoluto per la presentazione del 730 (sia precompilato che tramite CAF)

      I pensionati che ricevono il rimborso tramite INPS seguono un calendario leggermente diverso: le dichiarazioni presentate entro fine giugno vengono conguagliate nel cedolino di agosto, mentre quelle presentate tra luglio e settembre vengono conguagliate a novembre-dicembre. Chi non presenta il 730 entro il 30 settembre 2026 perde la possibilità di utilizzare questo modello per l’anno di imposta 2025 e deve ricorrere alla dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi PF, con scadenza al 31 ottobre 2026 (per la presentazione telematica).

      Tabella riepilogativa scadenze 730/2026

      DataEventoRimborso in busta paga
      30 aprile 2026Disponibile il 730 precompilato
      30 giugno 2026Scadenza per rimborso a luglio (via CAF)Luglio 2026
      31 agosto 2026Secondo termine intermedioSettembre/Ottobre 2026
      30 settembre 2026Termine ultimo assoluto 730Novembre/Dicembre 2026
      31 ottobre 2026Termine Modello Redditi PF (telematico)Rimborso diretto AdE

      La raccomandazione del CAF Centro Fiscale è sempre quella di presentare la dichiarazione il prima possibile, idealmente entro fine giugno, per ricevere il conguaglio positivo già a luglio. Ogni mese di ritardo nella presentazione significa attendere un mese in più per il rimborso, che nel frattempo continua a giacere “congelato” senza interessi.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Conclusione: ottimizza il tuo 730 congiunto con il CAF

      Il 730 congiunto 2026 è uno strumento potente nelle mani di chi lo sa usare correttamente. La corretta ripartizione delle detrazioni fiscali, la scelta ottimale del dichiarante principale, la gestione delle spese per figli a carico e il rispetto delle scadenze sono tutti elementi che possono fare la differenza di centinaia o addirittura di migliaia di euro nel rimborso finale. Affidarsi a professionisti esperti come quelli del CAF Centro Fiscale di Udine significa non lasciare nulla al caso: ogni detrazione viene verificata, ogni spesa analizzata per trovare la soluzione fiscalmente più conveniente per la tua famiglia, sia in ufficio che online da tutta Italia.

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      Domande frequenti sul 730 congiunto 2026

      Chi puo presentare il 730 congiunto 2026?

      Il 730 congiunto puo essere presentato dai coniugi non legalmente separati e dai partner di unioni civili registrate (ai sensi della Legge 76/2016). Almeno uno dei due deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Le coppie di fatto (conviventi non sposati) non possono presentare il 730 congiunto.

      Quando arriva il rimborso del 730 congiunto?

      Se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno 2026, il rimborso (conguaglio positivo) arriva in busta paga a luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate tra luglio e agosto, il rimborso arriva a settembre-ottobre. Per quelle di settembre, a novembre-dicembre. I pensionati ricevono il rimborso nel cedolino della pensione di agosto (per dichiarazioni entro giugno) o di novembre-dicembre (per dichiarazioni di luglio-settembre).

      Come si ripartiscono le detrazioni tra i coniugi nel 730 congiunto?

      Le detrazioni spettano al coniuge che ha effettivamente sostenuto la spesa. Per le spese dei figli a carico, la detrazione si attribuisce al 50% a ciascun coniuge oppure al 100% al coniuge con reddito piu elevato (se l’altro non ha capienza fiscale sufficiente). Per le spese mediche, spetta la detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. E sempre consigliabile affidarsi a un CAF per ottimizzare la ripartizione.

      Cosa succede se uno dei coniugi non ha il sostituto d’imposta?

      Se e il coniuge dichiarante (non il dichiarante principale) a non avere un sostituto d’imposta, non ci sono problemi: il conguaglio avviene comunque tramite il sostituto del dichiarante principale. Se invece e il dichiarante principale a non avere un sostituto d’imposta, il 730 congiunto non e applicabile: occorre presentare il Modello Redditi PF, e l’eventuale rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

      E conveniente il 730 congiunto se entrambi i coniugi lavorano?

      Generalmente si, perche permette di ottimizzare le detrazioni (attribuendole al coniuge con reddito maggiore), semplifica la burocrazia e garantisce rimborsi rapidi in busta paga. Tuttavia, e necessario valutare caso per caso: se entrambi hanno debiti fiscali elevati, potrebbe essere piu conveniente presentare dichiarazioni separate. Il CAF Centro Fiscale effettua sempre una verifica preventiva della convenienza.


      Hai bisogno di assistenza per il 730 congiunto?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a ottimizzare il tuo 730/2026 congiunto: massimizziamo le detrazioni, gestiamo la ripartizione delle spese e garantiamo il rimborso piu rapido possibile. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online da tutta Italia.

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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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        robert poletto
        17/07/2026
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        Fantastici
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        Geanina Gaita
        16/07/2026
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        Dichiarazione dei redditi 730

        Il 730 precompilato 2026 rappresenta uno degli strumenti più importanti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per semplificare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati. A partire dal 14 maggio 2026, i contribuenti possono finalmente visualizzare la propria dichiarazione precompilata, controllarne i dati, modificarla se necessario e presentarla direttamente online. In questa guida completa spieghiamo tutto ciò che devi sapere: come accedere con SPID, CIE o CNS, quali dati sono già inseriti, le novità di quest’anno, le scadenze da rispettare e i vantaggi concreti di accettare il modello senza modifiche.

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        Cos’è il 730 Precompilato e Perché dal 14 Maggio 2026

        Il modello 730 precompilato è la dichiarazione dei redditi già compilata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati fiscali che terzi soggetti (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, strutture sanitarie, istituti di istruzione) comunicano all’Amministrazione finanziaria nel corso dell’anno. Il servizio, introdotto nel 2015, si è progressivamente arricchito di nuove informazioni, diventando ogni anno più completo e affidabile.

        Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 2026), la finestra temporale di visualizzazione si apre il 14 maggio 2026. Si tratta della data a partire dalla quale ogni contribuente legittimato (lavoratore dipendente, pensionato, collaboratore coordinato e continuativo) può entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate e vedere la propria dichiarazione già popolata con i dati in possesso del Fisco. La possibilità di inviare il 730 precompilato è invece aperta a partire dalla stessa data.

        Chi può utilizzare il 730 precompilato? Possono presentare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno percepito:

        • Redditi di lavoro dipendente (compresi i redditi a questi assimilati, come le borse di studio, i compensi per lavori socialmente utili, le indennità di disoccupazione NASPI)
        • Redditi da pensione (pensioni INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
        • Redditi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
        • Redditi fondiari (terreni e fabbricati)
        • Redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta definitiva
        • Redditi diversi (es. plusvalenze da vendita di terreni non edificabili)
        • Redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati, ecc.), da indicare ai fini della liquidazione dell’imposta

        Come Accedere al 730 Precompilato 2026

        L’accesso al 730 precompilato 2026 avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Sono previste tre modalità di autenticazione, tutte basate sull’identità digitale o su credenziali personali certificate:

        SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

        Lo SPID è la modalità di accesso più diffusa. Per accedere al 730 precompilato con SPID occorre avere un account di livello 2 (username, password + codice OTP via app o SMS) o superiore. I principali provider SPID in Italia sono: PosteID, Aruba, TIM ID, Namirial, Infocert, Register.it. Se non hai ancora lo SPID, puoi richiederlo gratuitamente online attraverso il sito di uno dei provider accreditati, con riconoscimento tramite webcam o di persona.

        CIE (Carta d’Identità Elettronica)

        La Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) può essere usata per accedere al 730 precompilato tramite l’app CieID (disponibile su Android e iOS) oppure tramite un lettore NFC collegato al PC. L’accesso con CIE garantisce un livello di sicurezza pari al livello 3 SPID. Per chi non ha ancora lo SPID ma dispone di una CIE rilasciata dopo il 2016, è un’ottima alternativa immediata.

        CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

        La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) include la tessera sanitaria abilitata (quella con il microchip) e i dispositivi equivalenti rilasciati da alcune Camere di Commercio. Per usarla occorre un lettore di smart card e il relativo software installato sul PC, oltre al codice PIN fornito al momento del rilascio. Questa modalità è ancora utilizzata da molti professionisti e anziani che non hanno adottato lo SPID.

        Come accedere passo per passo:

        1. Vai su precompilata.agenziaentrate.gov.it
        2. Clicca su “Accedi alla dichiarazione precompilata”
        3. Scegli la modalità di autenticazione (SPID, CIE o CNS)
        4. Completa l’autenticazione con le tue credenziali
        5. Una volta dentro, clicca su “Visualizza” accanto al tuo 730

        Dati già Presenti nel 730 Precompilato 2026

        Il 730 precompilato 2026 contiene già una grande quantità di informazioni trasmesse da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Ecco un riepilogo completo dei dati che troverai già inseriti nella tua dichiarazione:

        Redditi e Ritenute

        • Redditi di lavoro dipendente e pensione: dati dalla Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, INPS, enti pensionistici)
        • Redditi da lavoro autonomo occasionale: se soggetti a ritenuta d’acconto del 20%
        • Ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali: già indicate nella CU
        • Detrazioni da lavoro dipendente e pensione: calcolate automaticamente in base al reddito

        Spese Sanitarie

        Dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Nel 730 precompilato troverai:

        • Spese mediche detraibili al 19% (visite specialistiche, esami, farmaci con ricetta, dispositivi medici)
        • Ticket SSN
        • Spese veterinarie
        • Contributi a fondi sanitari integrativi
        • Spese per assistenza personale (badanti, assistenti familiari)

        Attenzione: le spese sanitarie detraibili al 19% sono soggette alla franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola sull’importo eccedente tale soglia. L’importo massimo detraibile non ha un tetto fisso, ma per redditi superiori a 120.000 euro le detrazioni vengono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi sopra i 240.000 euro.

        Mutui e Interessi Passivi

        • Interessi su mutui ipotecari per acquisto prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi passivi
        • Interessi su mutui per costruzione prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 2.582,28 euro
        • Interessi su mutui agrari: detrazione del 19% nei limiti del reddito dei terreni

        Polizze Assicurative

        • Premi per assicurazioni vita e infortuni: detrazione del 19% su un massimo di 530 euro (o 750 euro per rischio morte/invalidità permanente, 1.291,14 euro per non autosufficienza)
        • Premi per polizze aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: detrazione del 19% senza limite massimo

        Spese Scolastiche e Universitarie

        • Rette scolastiche per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie)
        • Tasse universitarie (università pubbliche e private)
        • Spese per asilo nido: detrazione del 19% su un massimo di 632 euro per figlio
        • Spese per attività sportive dei figli di età tra 5 e 18 anni: detrazione del 19% su un massimo di 210 euro per figlio

        Contributi Previdenziali e Assistenziali

        • Contributi INPS versati come lavoratore dipendente (già nella CU)
        • Contributi per colf e badanti: deducibili fino a 1.549,37 euro
        • Contributi a fondi pensione complementare: deducibili fino a 5.164,57 euro
        • Contributi versati per familiari a carico (es. contributi volontari INPS per la pensione del coniuge)

        Immobili e Rendite

        • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) da Catasto
        • Canoni di locazione da contratti registrati
        • Cedolare secca su affitti (10% o 21% a seconda del tipo di contratto)
        • IMU versata: le abitazioni diverse dalla prima casa soggette ad IMU non scontano più IRPEF sui redditi fondiari

        Novità del 730 Precompilato 2026

        Il 730 precompilato 2026 (per l’anno d’imposta 2025) porta con sé alcune importanti novità rispetto alle edizioni precedenti, sia in termini di dati inclusi sia di funzionalità del portale:

        Nuovi Dati Precaricati

        • Spese per interventi edilizi (superbonus, bonus ristrutturazioni): i dati sulle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati vengono inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute
        • Contributi per riduzione rischio sismico: sismabonus e acquisti di immobili in zona sismica
        • Spese per sistemi di accumulo energia: detraibili al 50%
        • Dati su criptoattività: dal 2024 gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare le operazioni in criptoattività; le relative informazioni potranno essere presenti nel 730 precompilato 2026
        • Spese funebri: trasmesse da onoranze funebri certificate

        Nuove Funzionalità del Portale

        • Aggiornamento interfaccia: il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it è stato aggiornato per una migliore navigazione da dispositivi mobili
        • Storico dichiarazioni: è possibile consultare le dichiarazioni degli anni precedenti direttamente dall’area riservata
        • Notifiche via email/SMS: il contribuente può attivare notifiche automatiche per aggiornamenti sul rimborso o sull’elaborazione della dichiarazione
        • Assistenza virtuale (chatbot): l’Agenzia mette a disposizione un assistente virtuale per rispondere alle domande più frequenti direttamente sul portale

        Modifiche Normative che Impattano il 730/2026

        • Riforma IRPEF 2025: il regime a scaglioni con le aliquote aggiornate (23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro) è già recepito nel precompilato
        • Detrazioni per familiari a carico: modifiche alle detrazioni per figli a carico sopra i 21 anni (in parte sostituite dall’Assegno Unico Universale)
        • Oneri detraibili al 19%: confermato il requisito del pagamento tracciabile (bonifico, carta, PagoPa) per la detraibilità
        • Bonus casa 2025: le spese per ristrutturazioni ordinarie sono agevolate al 36% (non più 50% per molte tipologie), mentre il Superbonus scende ulteriormente per i lavori non completati

        Come Verificare, Modificare e Accettare la Dichiarazione

        Dopo aver effettuato l’accesso al portale e visualizzato il tuo 730 precompilato 2026, hai tre possibilità di azione:

        1. Accettare senza Modifiche

        Se i dati presenti nel 730 sono corretti e completi, puoi accettare la dichiarazione così com’è e inviarla direttamente. Il processo è semplice:

        1. Visualizza la dichiarazione precompilata
        2. Controlla il riepilogo dei dati
        3. Clicca su “Conferma e invia”
        4. Inserisci il codice di conferma (inviato via SMS al tuo numero o via app del provider SPID)
        5. Ricevi la ricevuta telematica di avvenuta presentazione

        2. Modificare e Integrare

        Se vuoi aggiungere dati mancanti o correggere informazioni errate, puoi modificare il 730 direttamente online. Le modifiche più comuni riguardano:

        • Spese non presenti nel sistema (es. spese mediche pagate in contanti prima di luglio 2020 e non registrate nel sistema TS, libri scolastici, abbonamenti trasporti)
        • Correzione di dati errati (es. importo mutuo diverso da quello comunicato dalla banca)
        • Aggiunta di redditi non precaricati (es. redditi da locazione non registrati)
        • Inserimento di oneri non comunicati (es. erogazioni liberali, contributi associativi)

        Attenzione: ogni modifica apportata al 730 precompilato trasforma la dichiarazione in una dichiarazione “modificata”, perdendo il beneficio dell’esonero dai controlli formali sulle spese detraibili (vedi sezione successiva).

        3. Delegare un CAF o Professionista Abilitato

        Puoi delegare un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) ad accedere, verificare, modificare e trasmettere il tuo 730 per conto tuo. Il CAF acquisisce la delega tramite un apposito modulo e accede ai tuoi dati direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate, senza che tu debba fare nulla online. È la soluzione ideale per chi ha una situazione fiscale complessa o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

        Vantaggi dell’Accettazione Senza Modifiche: Esonero dai Controlli Formali

        Accettare il 730 precompilato senza modifiche offre un vantaggio fiscale molto rilevante: l’esonero dai controlli formali documentali sulle spese detraibili e deducibili presenti nella dichiarazione. Questo beneficio è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 e confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

        Cosa Significa “Esonero dai Controlli Formali”?

        Normalmente, dopo la presentazione del 730, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al contribuente la documentazione a supporto delle spese detratte (ricevute mediche, ricevute pagamenti, contratti di mutuo, polizze, ecc.). Se accetti il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia delle Entrate rinuncia al controllo formale sui dati già in suo possesso (quelli trasmessi dai soggetti terzi). In sostanza:

        • Non ti verranno richieste ricevute o documenti per le spese già presenti nel precompilato (es. spese mediche dal sistema TS, interessi su mutuo dalla banca, premi assicurativi dalla compagnia)
        • Non saranno applicate sanzioni né richieste integrazioni per i dati precaricati, anche se risultassero leggermente diversi dalla realtà per errori del soggetto terzo
        • La responsabilità del dato errato ricade sul soggetto che lo ha trasmesso all’Agenzia (es. la banca che ha comunicato un importo di interessi sbagliato), non sul contribuente

        Cosa Succede se il CAF Trasmette il 730 Precompilato?

        Quando è il CAF a presentare il 730 precompilato per tuo conto (con o senza modifiche), l’esonero dai controlli formali si estende anche ai dati che il CAF ha verificato e attestato. Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta di avvenuta presentazione e conserva la documentazione che ha verificato, garantendo all’Agenzia delle Entrate che i dati siano corretti. In caso di errore del CAF, la responsabilità ricade sul CAF stesso, non sul contribuente.

        Questo rappresenta un’ulteriore tutela per il contribuente che si affida a un CAF Centro Fiscale per la gestione del proprio 730.

        Scadenze del 730 Precompilato 2026

        Rispettare le scadenze del 730 precompilato 2026 è fondamentale per evitare sanzioni e per ricevere i rimborsi IRPEF entro i tempi previsti. Ecco il calendario completo:

        DataEventoChi Riguarda
        14 maggio 2026Apertura visualizzazione e invio 730 precompilatoTutti i contribuenti abilitati
        30 giugno 2026Scadenza per ricevere rimborso IRPEF nello stipendio/pensione di luglioDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
        23 luglio 2026Scadenza per ricevere rimborso nella rata di agostoDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
        30 settembre 2026Scadenza finale per presentare il 730 (incluso precompilato modificato)Tutti i contribuenti (tramite CAF, professionista o autonomamente)
        25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo a favore del contribuenteChi ha presentato il 730 entro il 30 settembre e vuole correggere a proprio favore

        Rimborsi IRPEF: se dalla dichiarazione emerge un credito d’imposta, il rimborso viene erogato direttamente in busta paga (o nella rata di pensione) dal sostituto d’imposta a partire da luglio 2026, oppure dall’INPS per i pensionati. Se non hai un sostituto d’imposta (es. sei disoccupato o hai perso il lavoro), il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sul conto corrente.

        Come Delegare il CAF Centro Fiscale per il 730

        Delegare il CAF Centro Fiscale di Udine per la presentazione del tuo 730 precompilato 2026 è la scelta più sicura e conveniente, soprattutto se hai una situazione fiscale articolata (immobili, spese mediche elevate, familiari a carico, redditi da lavoro autonomo occasionale, interessi su mutuo, bonus edilizi).

        Vantaggi del CAF per la Dichiarazione dei Redditi

        • Verifica professionale di tutti i dati precaricati: il CAF controlla ogni voce e segnala anomalie o dati mancanti
        • Integrazione di spese non presenti nel precompilato: il CAF conosce tutte le tipologie di oneri detraibili e si assicura che tu non perda nemmeno un euro di detrazione
        • Garanzia CAF: in caso di errore nella compilazione, la responsabilità fiscale ricade sul CAF, non sul contribuente. Questo significa zero rischi per te
        • Assistenza post-dichiarazione: il CAF ti supporta in caso di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, richieste di chiarimenti o controlli
        • Deleghe per persone anziane o non digitali: il CAF si occupa di tutto, anche per chi non usa internet o ha difficoltà con i sistemi digitali

        Documenti da Portare al CAF per il 730

        • Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
        • Certificazione Unica (CU) del 2025 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
        • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730/2025 o Redditi PF 2025)
        • Documentazione spese detraibili: ricevute mediche, fatture interventi edilizi, ricevute bonifici ristrutturazioni, contratto mutuo e certificato interessi passivi della banca, quietanze premi assicurativi, ricevute spese scolastiche, ricevute erogazioni liberali
        • Dati immobili: visure catastali, contratti di locazione, dati IMU versata
        • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del rimborso IRPEF

        Il CAF Centro Fiscale di Udine accetta appuntamenti da maggio 2026 per la presentazione del modello 730. Puoi prenotare il tuo appuntamento tramite WhatsApp, telefonando allo sportello o compilando il modulo online qui sotto.

        In alternativa al 730 precompilato, i contribuenti con redditi più complessi (es. redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo professionale) devono presentare il modello Redditi PF. Il CAF Centro Fiscale assiste anche in questi casi.

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        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

        Dal 14 maggio 2026 posso anche INVIARE il 730 precompilato o solo visualizzarlo?

        Dal 14 maggio 2026 puoi fare entrambe le cose: visualizzare il 730 precompilato E inviarlo. Non c’e differenza tra data di apertura alla visualizzazione e data di apertura all’invio: dal 14 maggio il portale dell’Agenzia delle Entrate e aperto sia per controllare i dati che per confermare e trasmettere la dichiarazione.

        Se non ho SPID come accedo al 730 precompilato?

        Puoi accedere con la CIE (Carta d’Identita Elettronica 3.0) tramite l’app CieID, oppure con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi, ovvero la tessera sanitaria con chip) usando un lettore di smart card. In alternativa, puoi delegare un CAF che accede per tuo conto.

        Cosa succede se accetto il 730 precompilato e i dati sono errati?

        Se accetti il 730 precompilato senza modifiche e i dati erano sbagliati per colpa di chi li ha trasmessi (banca, medico, datore di lavoro), la responsabilita ricade su quel soggetto, non su di te. Sei esonerato dai controlli formali documentali sulle spese gia presenti nel precompilato. Se invece hai aggiunto dati o modificato la dichiarazione, la responsabilita torna in parte su di te per le voci modificate.

        Entro quando devo presentare il 730 precompilato 2026?

        La scadenza finale per presentare il 730 (incluso il precompilato) e il 30 settembre 2026. Per ricevere il rimborso IRPEF gia nello stipendio/pensione di luglio, pero, conviene presentarlo entro il 30 giugno 2026. Per il rimborso di agosto, entro il 23 luglio 2026.

        Se mi rivolgo al CAF perdo il beneficio dell’esonero dai controlli formali?

        No, anzi. Quando e il CAF a presentare il tuo 730 (anche modificato), il CAF stesso verifica e attesta la correttezza dei dati, estendendo l’esonero dai controlli formali. In piu, in caso di errore del CAF, la responsabilita fiscale ricade sul CAF e non su di te: hai quindi una doppia tutela.


        Prenota il Tuo 730 con il CAF Centro Fiscale

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la dichiarazione dei redditi 730: verifica del precompilato, integrazione di spese detraibili, presentazione entro le scadenze e assistenza in caso di controlli.

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          CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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          robert poletto
          17/07/2026
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          Fantastici
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          Geanina Gaita
          16/07/2026
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          Dichiarazione dei redditi 730

          Il quadro B del modello 730/2026 e la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati: e qui che il contribuente con una o piu unita immobiliari (prima casa, seconda casa, abitazione locata, comodato gratuito, affitti brevi) deve riportare rendite catastali, periodi di possesso e canoni percepiti nel 2025. La compilazione sembra semplice ma nasconde insidie, soprattutto da quando e diventato operativo il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le locazioni brevi e le strutture ricettive.

          In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le regole aggiornate per compilare correttamente il quadro B nel 730/2026 (anno d’imposta 2025): codici utilizzo, esclusioni, regole IMU/IRPEF, cedolare secca e la novita CIN che riguarda chi affitta anche per pochi giorni l’anno.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’e il quadro B e a chi serve
          2. Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)
          3. Novita CIN per affitti brevi e turistici
          4. Esclusioni dal quadro B
          5. IMU vs IRPEF: cosa cambia
          6. Cedolare secca per le locazioni
          7. Errori piu comuni da evitare
          8. Come compilare con il CAF Centro Fiscale
          9. Domande frequenti (FAQ)

          Cos’e il quadro B e a chi serve

          Il quadro B del modello 730 e dedicato ai redditi dei fabbricati, ovvero ai redditi fondiari prodotti dalle unita immobiliari urbane iscritte nel Catasto edilizio urbano. La sua funzione e duplice: da un lato consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’IRPEF dovuta sui redditi degli immobili, dall’altro garantisce la corretta applicazione del rapporto tra IMU e IRPEF (che dal 2014 si escludono a vicenda sugli immobili non locati, salvo eccezioni).

          Chi deve compilare il quadro B

          • Proprietari di fabbricati situati in Italia iscritti o iscrivibili in catasto;
          • Titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
          • Soci di societa semplici che producono redditi di fabbricati;
          • Locatari in caso di locazione breve effettuata in qualita di sublocatori o comodatari (per i canoni percepiti).

          Casi di esonero

          Non e tenuto a compilare il quadro B (e quindi puo restare esonerato dalla dichiarazione, salvo altri obblighi) chi possiede esclusivamente:

          • L’abitazione principale (con eventuali pertinenze) non di lusso, su cui paga IMU agevolata o e esente, e ha solo redditi da lavoro dipendente o pensione gia tassati alla fonte;
          • Fabbricati per cui sussistono cause di esenzione IRPEF totale (fabbricati rurali strumentali con codice 17, immobili in costruzione, ecc.).

          Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)

          Il quadro B si articola in due sezioni: la Sezione I (righi da B1 a B11) per i dati anagrafici e catastali di ciascun immobile, e la Sezione II per i dati relativi ai contratti di locazione. Vediamo i campi principali.

          Sezione I – Dati identificativi dell’immobile

          • Colonna 1 – Rendita catastale: si indica la rendita non rivalutata risultante dalla visura catastale; il sistema applica automaticamente la rivalutazione del 5%;
          • Colonna 2 – Codice utilizzo: il dato piu importante; dipende dall’uso effettivo dell’immobile (vedi tabella sotto);
          • Colonna 3 – Giorni di possesso: massimo 365; in caso di acquisto/vendita nell’anno si indicano i giorni effettivi;
          • Colonna 4 – Percentuale di possesso: 100% se proprietario unico, quota effettiva in caso di comproprieta;
          • Colonna 5 – Codice canone: indica il regime di tassazione del canone (cedolare 21%, 10%, IRPEF ordinaria, ecc.);
          • Colonna 6 – Canone di locazione: per gli immobili dati in affitto, importo del canone annuale rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;
          • Colonna 7 – Casi particolari: per immobili di interesse storico/artistico, immobili inagibili, ecc.;
          • Colonne 8-12: continuazione, codice comune, abitazione principale, immobili antisismici, cedolare secca, esenzioni IMU.

          I codici utilizzo piu importanti

          CodiceSignificato
          1Abitazione principale
          2Immobile a disposizione (seconda casa non locata)
          3Immobile locato in regime di libero mercato (canone libero)
          4Canone concordato con cedolare secca
          5Pertinenza abitazione principale (box, cantina, soffitta)
          8Immobile locato in regime convenzionale (equo canone)
          9Altri usi (es. unita non utilizzata in attesa di destinazione)
          10Abitazione concessa in uso gratuito a familiare residente
          11Locazione parziale (parte affittata, parte abitata)
          12Immobile di interesse storico-artistico locato
          16Immobile situato in Comune colpito da calamita (esente)
          17Immobile rurale strumentale (esente IRPEF)
          18Immobile in Provincia di Trento o Bolzano soggetto a IMI/IMIS
          19Immobile esente per enti non commerciali

          Attenzione: per le locazioni brevi (durata fino a 30 giorni) c’e un trattamento dedicato; il codice utilizzo e il 3 (libero mercato) o, se si opta per la cedolare, il 4, ma il dato si combina con la sezione II e con il nuovo riquadro per il CIN (vedi paragrafo dedicato).

          Sezione II – Dati dei contratti di locazione

          In Sezione II vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto (data, numero, serie, codice ufficio) o, in alternativa, gli estremi della denuncia/comunicazione presentata. Per gli affitti brevi sotto i 30 giorni la registrazione del contratto non e obbligatoria, ma resta l’obbligo di comunicazione di alloggiati alla Questura e l’indicazione del CIN nelle pubblicita e nei contratti.

          Novita CIN: il Codice Identificativo Nazionale per affitti brevi e turistici

          La principale novita che impatta il quadro B 730/2026 e l’obbligo del CIN – Codice Identificativo Nazionale, introdotto dall’art. 13-ter del DL 145/2023 (decreto Anticipi) e diventato pienamente operativo nel corso del 2025 dopo l’avvio della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo.

          Cos’e il CIN e a cosa serve

          Il CIN e un codice alfanumerico univoco assegnato a ciascuna unita immobiliare destinata a:

          • Locazione per finalita turistiche (ai sensi della L. 431/1998);
          • Locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni (DL 50/2017);
          • Strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere (B&B, agriturismi, affittacamere, case vacanza).

          Il codice deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in tutti gli annunci pubblicitari (siti, portali OTA come Airbnb e Booking, social media) e nei contratti.

          Come ottenere il CIN

          Il CIN si ottiene gratuitamente accedendo al portale BDSR del Ministero del Turismo (bdsr.ministeroturismo.gov.it) tramite SPID o CIE. Occorre inserire i dati catastali dell’immobile, i requisiti di sicurezza (estintori, rilevatori di gas e CO) e i dati del titolare. Il rilascio e immediato.

          Come si dichiara il CIN nel 730/2026

          Nel modello 730/2026, per gli immobili destinati a locazioni brevi (codice utilizzo 3 o 4) e necessario riportare il CIN nell’apposita colonna del quadro B, in corrispondenza dell’unita immobiliare interessata. La compilazione del campo CIN e obbligatoria: la sua mancanza puo far scattare i controlli automatici incrociati tra Agenzia delle Entrate e Banca dati strutture ricettive.

          Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi CIN

          • Mancata richiesta del CIN: sanzione amministrativa indicativamente da 800 a 8.000 euro per ciascuna struttura/immobile (l’importo varia in base alla dimensione della struttura – da verificare con il decreto attuativo aggiornato);
          • Mancata esposizione del CIN all’esterno o nelle pubblicita: sanzione indicativamente da 500 a 5.000 euro per ciascuna inserzione/struttura;
          • Affitti brevi senza CIN: in caso di accertamento, l’amministrazione puo procedere alla rimozione dell’annuncio dai portali e al recupero delle imposte.

          Per gli importi esatti delle sanzioni e le scadenze aggiornate, fare riferimento al sito ufficiale del Ministero del Turismo e all’Agenzia delle Entrate.

          Esclusioni dal quadro B: cosa NON va dichiarato

          Non tutti gli immobili posseduti generano un reddito da dichiarare nel quadro B. Sono esclusi:

          • Immobili in costruzione o in ristrutturazione: fino al termine dei lavori e all’accatastamento, non producono reddito imponibile (purche siano effettivamente non utilizzati);
          • Immobili posseduti da societa di persone o di capitali nell’esercizio dell’attivita d’impresa (vanno nel quadro RB del modello Redditi PF/SC);
          • Immobili oggetto di sequestro o confisca finche perdura il provvedimento;
          • Fabbricati rurali strumentali (codice utilizzo 17): se rispettano i requisiti del DM 26/7/2012, sono esenti IRPEF perche il reddito e gia compreso in quello dominicale del terreno;
          • Immobili esenti IMU/IRPEF a seguito di terremoti recenti (codice 16), nei Comuni indicati dalle ordinanze di Protezione civile;
          • Immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e relative pertinenze.

          Anche gli immobili totalmente inagibili o collabenti (categoria catastale F/2) non concorrono a formare reddito ma vanno comunque indicati con il codice 9 e l’opportuno codice “casi particolari”.

          IMU vs IRPEF: il principio di alternativita

          Una delle regole piu importanti per la compilazione corretta del quadro B e il principio di alternativita IMU/IRPEF: dal 2014, l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali su tutti gli immobili non locati. Vediamo gli scenari principali.

          Abitazione principale

          • Categoria non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7): esente IMU (regola generale) e esente IRPEF;
          • Categoria di lusso (A/1, A/8, A/9): IMU dovuta con aliquota agevolata, IRPEF non dovuta sul reddito dell’abitazione (sostituita da IMU).

          Seconda casa non locata

          Se l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale: paga IMU + e dovuta IRPEF al 50% della rendita catastale rivalutata maggiorata di 1/3 (codice utilizzo 2). Se invece e in altro Comune: paga solo IMU, IRPEF non dovuta.

          Immobile locato

          Se l’immobile e locato: si paga IMU e IRPEF (o cedolare secca) sul canone. L’alternativita non opera per gli immobili che producono reddito da locazione.

          Cedolare secca per le locazioni: aliquote 2026

          La cedolare secca e un regime sostitutivo opzionale che consente di tassare il canone di locazione con un’aliquota fissa, escludendolo dal reddito complessivo IRPEF. E spesso piu vantaggioso, soprattutto per chi ha aliquote IRPEF medio-alte. Le aliquote in vigore nel 2026 (per i redditi 2025) sono:

          Tipologia contrattoAliquota
          Canone libero (4+4 anni)21%
          Canone concordato (3+2) in Comuni ad alta tensione abitativa10%
          Affitti brevi – primo immobile destinato a locazione breve21%
          Affitti brevi – dal secondo al quarto immobile26%
          Affitti brevi – oltre 4 immobili (attivita imprenditoriale)Non si applica la cedolare; obbligo P.IVA

          Vantaggi cedolare secca: aliquota fissa indipendente dagli scaglioni IRPEF, esclusione del canone dal reddito complessivo (utile per ISEE e detrazioni), nessuna imposta di registro e di bollo annuale.

          Svantaggi: rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone per la durata dell’opzione, perdita delle detrazioni per canoni di locazione (lato inquilino), e canone non concorre alla formazione del reddito utile per altre agevolazioni.

          L’opzione si esercita in dichiarazione barrando l’apposita casella in colonna “Cedolare secca” del quadro B (codice canone 3 per la cedolare 21%, codice 4 per il 10% concordato).

          Errori piu comuni da evitare nel quadro B

          • Dimenticare il CIN per gli immobili affittati con contratti di locazione breve: il sistema dei controlli automatizzati ora incrocia i dati con la BDSR;
          • Confondere abitazione principale con prima casa: la “prima casa” e una nozione fiscale legata all’acquisto (agevolazioni 2%/4%); l'”abitazione principale” e la dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente. Solo quest’ultima beneficia del codice 1;
          • Errato calcolo del periodo di possesso in caso di compravendita: i giorni vanno calcolati dalla data del rogito (incluso il giorno per il venditore o per l’acquirente, mai entrambi);
          • Mancata indicazione di immobili posseduti per pochi mesi: anche un immobile ereditato a novembre o acquistato a dicembre va dichiarato con i giorni effettivi;
          • Errore sulla percentuale di possesso in caso di comproprieta: ogni comproprietario dichiara solo la propria quota;
          • Omessa indicazione delle pertinenze (codice 5): box, cantina, soffitta vanno indicati separatamente con il loro identificativo catastale;
          • Cedolare secca dichiarata male: non basta barrare la casella, serve aver inviato il modello RLI all’Agenzia delle Entrate alla registrazione del contratto.

          Compila il quadro B con il CAF Centro Fiscale di Udine

          Compilare il quadro B in autonomia puo essere rischioso: tra codici utilizzo, novita CIN, scelte di cedolare secca e principio di alternativita IMU/IRPEF, e facile commettere errori che si traducono in sanzioni o accertamenti. Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri operatori si occupano di tutto, dal controllo delle visure catastali all’invio telematico del 730.

          Documenti necessari per il quadro B

          • Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili posseduti (anche pertinenze);
          • Atti di acquisto/vendita intervenuti nel 2025;
          • Atti di successione o donazione ricevuti nel 2025;
          • Contratti di locazione registrati e relative ricevute di pagamento dell’imposta di registro (per chi non ha optato per la cedolare);
          • Eventuali contratti di locazione breve e codice CIN assegnato all’immobile;
          • F24 IMU pagati nel 2025 (acconto giugno + saldo dicembre);
          • Modello RLI presentato all’Agenzia delle Entrate per l’opzione cedolare secca (se applicabile).

          Vantaggi del CAF Centro Fiscale

          • Visto di conformita: ti garantiamo la correttezza formale della dichiarazione e ci assumiamo la responsabilita fiscale verso l’Agenzia delle Entrate;
          • Controllo incrociato dei dati catastali con quanto comunicato dall’Agenzia;
          • Assistenza per il CIN: ti aiutiamo a richiederlo e a gestirlo correttamente in dichiarazione;
          • Calcolo della convenienza tra cedolare secca e IRPEF ordinaria;
          • Rispetto delle scadenze: il 730/2026 va inviato entro il 30 settembre 2026.

          Prenota l’appuntamento per il tuo 730/2026

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste passo passo nella compilazione del modello 730/2026, anche per i casi piu complessi del quadro B (affitti brevi, CIN, cedolare secca, immobili in comproprieta).

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande frequenti (FAQ)

          Devo dichiarare la prima casa nel quadro B del 730/2026?

          Si, l’abitazione principale (con codice utilizzo 1) e relative pertinenze (codice 5) vanno indicate, ma se non e di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) il reddito e azzerato grazie alla deduzione equivalente alla rendita rivalutata. Resta comunque un’indicazione obbligatoria per il quadro complessivo del patrimonio.

          Cos’e il CIN e quando va indicato nel 730/2026?

          Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) e il codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo a ogni unita immobiliare destinata a locazione breve, locazione turistica o struttura ricettiva. Va indicato nel quadro B del 730/2026 in corrispondenza dell’immobile interessato, accanto al codice utilizzo 3 o 4.

          Posso usare la cedolare secca anche per gli affitti brevi?

          Si, ma con un’avvertenza: dal 2024 la cedolare e al 21% solo per il primo immobile destinato a locazione breve, mentre dal secondo al quarto sale al 26%. Oltre 4 immobili l’attivita si presume imprenditoriale e occorre aprire la partita IVA, perdendo l’accesso al regime agevolato.

          Cosa succede se dimentico un immobile nel quadro B?

          L’omissione e sanabile con il 730 integrativo entro il 25 ottobre, oppure con il modello Redditi PF correttivo o integrativo. Se l’errore viene rilevato dall’Agenzia, scattano sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, riducibili con il ravvedimento operoso.

          Gli immobili in ristrutturazione vanno dichiarati nel quadro B?

          No, non producono reddito imponibile durante i lavori, purche risultino effettivamente non utilizzati e i lavori siano regolarmente comunicati al Comune. Vanno comunque indicati con il codice 9 (altri usi) o segnalati come immobili in costruzione (codice F/3 o F/4 in catasto).

          L’IMU e alternativa all’IRPEF su tutti gli immobili?

          No, l’alternativita opera solo sugli immobili non locati. Sugli immobili affittati si paga sia IMU sia IRPEF (o cedolare). C’e poi l’eccezione delle seconde case nello stesso Comune dell’abitazione principale: pagano IMU + 50% IRPEF su rendita maggiorata di 1/3.

          Entro quando devo presentare il 730/2026?

          Il termine ordinario per il 730/2026 e il 30 settembre 2026. Per il modello Redditi PF (richiesto se hai redditi non compatibili con il 730) il termine e il 31 ottobre 2026. Prenota per tempo l’appuntamento al CAF per evitare le code di settembre.

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          Dichiarazione dei redditi 730

          Se sei un lavoratore dipendente con una cassa sanitaria integrativa, probabilmente ti sei già chiesto: “Posso detrarre nel 730 le spese mediche che mi sono state rimborsate dalla cassa?”. È una domanda legittima che riguarda milioni di contribuenti italiani che beneficiano di fondi sanitari aziendali o enti bilaterali.

          La risposta breve è: no, non puoi detrarre le spese già interamente rimborsate. Ma la realtà è più articolata: puoi detrarre la quota di spesa effettivamente rimasta a tuo carico, cioè quella parte che la cassa sanitaria non ti ha rimborsato. Questo significa che se una visita specialistica è costata 150 euro e la cassa te ne ha rimborsati 100, puoi detrarre i restanti 50 euro nel modello 730/2026.

          Il meccanismo può sembrare semplice, ma nella pratica nasconde diverse insidie. Molti contribuenti commettono errori nella compilazione del 730, dichiarando l’intera spesa senza sottrarre il rimborso ricevuto, oppure rinunciano completamente alla detrazione pensando erroneamente di non averne diritto. Entrambi gli approcci sono sbagliati e possono costarti caro: nel primo caso rischi accertamenti fiscali e sanzioni, nel secondo caso perdi detrazioni legittime.

          In questa guida completa, il CAF Centro Fiscale di Udine ti spiega nel dettaglio come funziona la detrazione delle spese sanitarie rimborsate dalla cassa sanitaria integrativa, quale normativa si applica, come effettuare i calcoli corretti con esempi pratici, e come compilare correttamente le righe E1-E5 del 730. Ti mostreremo anche quali documenti conservare e come gestire i casi particolari, come i rimborsi ricevuti nell’anno successivo alla spesa o le spese sostenute per familiari a carico.

          La normativa di riferimento è l’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), integrato da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno chiarito negli anni come trattare i rimborsi da parte di enti e casse. Il principio base è cristallino: la detrazione del 19% spetta solo sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente, non su quelle rimborsate da terzi.

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