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CAF, CRIPTOVALUTE

Regolarizzazione Criptovalute Non Dichiarate 2026: Ravvedimento Operoso Post-DAC8 Passo per Passo

rivalutazione criptovalute 18%

Hai comprato o venduto Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute negli anni scorsi e non le hai mai dichiarate al Fisco? Non sei solo. Secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate, una quota significativa dei possessori italiani di cripto-attività non ha mai compilato il Quadro W del Modello Redditi PF né versato l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività). Il problema è che dal 2026 le regole del gioco sono cambiate radicalmente: la Direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) ha reso operativo lo scambio automatico di dati tra tutti gli exchange europei e l’amministrazione finanziaria italiana. Ignorare questa finestra significa aspettare un avviso di accertamento con sanzioni piene.

Questa guida è il punto di riferimento aggiornato per il 2026: trovi le aliquote vigenti (33% sulle plusvalenze ordinarie, con l’eccezione al 26% per gli EMT in euro), le percentuali esatte di ravvedimento operoso post-riforma D.Lgs. 87/2024, e i passaggi concreti per compilare correttamente il Quadro W e sanare la tua posizione prima che arrivi un accertamento d’ufficio.

Indice dei contenuti

  • Cosa cambia con DAC8: perche regolarizzarsi adesso
  • Chi deve regolarizzarsi: i casi piu comuni
  • Aliquote e tasse sulle criptovalute 2026
  • Ravvedimento operoso per criptovalute: come funziona
  • Calcolo delle sanzioni ridotte per fascia temporale
  • Come compilare il Quadro W: istruzioni operative
  • I passi concreti per regolarizzarsi nel 2026
  • Termini di decadenza: fino a quando sei a rischio
  • Rischi penali e quando scatta la soglia critica
  • Domande frequenti (FAQ)

Cosa cambia con DAC8: perche regolarizzarsi adesso

La Direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226, recepita in Italia con entrata in vigore dal 2026) ha introdotto l’obbligo di comunicazione automatica per tutti i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP — Crypto-Asset Service Providers). In termini pratici, dal 2026 ogni exchange operativo nell’Unione Europea è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi e transazionali dei propri utenti italiani: nome, codice fiscale, volumi scambiati, plusvalenze realizzate, saldi a fine anno.

Questo significa che Binance, Coinbase, Kraken e tutti gli altri operatori autorizzati a operare in Europa comunicano automaticamente i tuoi dati al Fisco italiano — esattamente come fanno le banche con i conti correnti tradizionali. Il vantaggio per chi si regolarizza prima di ricevere un avviso è enorme: la sanzione piena per omessa dichiarazione va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, più il 30% dell’IVCA non versata, più gli interessi legali. Il ravvedimento operoso abbatte queste sanzioni a una frazione minima.

Ulteriore elemento di pressione: il regime di sanatoria crypto 2023 (introdotto dalla L. 197/2022) si è concluso e non è stato rinnovato. Chi non ha aderito in tempo deve oggi utilizzare il ravvedimento operoso ordinario. Non esiste una finestra di clemenza speciale attiva nel 2026: l’unico strumento è il ravvedimento spontaneo prima che l’Ufficio avvii l’accertamento.

Approfondisci come funziona lo scambio dati nella nostra guida completa: DAC8 Criptovalute 2026: la Guida allo Scambio Automatico Dati.

Chi deve regolarizzarsi: i casi piu comuni

Prima di calcolare quanto devi versare, identifica la tua situazione. I casi di omessa dichiarazione piu frequenti che incontriamo come CAF sono quattro.

1. Possessore che non ha mai compilato il Quadro W (ex Quadro RW)

Chi ha acquistato cripto in qualsiasi anno dal 2018 in poi e non le ha mai inserite nel Quadro W (o nel vecchio Quadro RW pre-2023) del Modello Redditi PF deve regolarizzare l’IVCA omessa per ogni anno, anche se non ha mai venduto. L’obbligo di monitoraggio fiscale scatta sul semplice possesso, indipendentemente dalle plusvalenze.

2. Chi ha realizzato plusvalenze e non le ha dichiarate

Se hai venduto crypto, convertito una valuta in un’altra (es. Bitcoin in Ethereum) o utilizzato cripto per acquisti, hai potenzialmente realizzato plusvalenze tassabili. Prima del 2025 esisteva una franchigia annua di 2.000 euro: al di sotto di quella soglia non c’era tassazione. Da gennaio 2025 quella franchigia non esiste piu e ogni plusvalenza — dal primo euro — è tassabile. Se hai omesso di dichiarare plusvalenze negli anni passati devi calcolare l’imposta dovuta per ciascun anno e applicare il ravvedimento operoso.

3. Staker e miner che non hanno dichiarato i rendimenti

I proventi dello staking e del mining rientrano nei redditi diversi e, dal 2026, sono tassati come plusvalenze al 33%. Se hai percepito ricompense di staking o mining in anni precedenti senza dichiararle, anche queste vanno incluse nella regolarizzazione.

4. Chi ha aderito parzialmente alla sanatoria 2023

Alcuni contribuenti hanno aderito alla sanatoria 2023 per una parte delle proprie posizioni, omettendo exchange secondari o wallet hardware. In questo caso il rischio residuo riguarda le posizioni non sanate, che ora devono essere regolarizzate tramite ravvedimento ordinario.

Aliquote e tasse sulle criptovalute 2026

Per calcolare quanto devi regolarizzare devi conoscere esattamente le aliquote applicabili anno per anno. Nel 2026 il quadro normativo e’ il seguente.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

AnnoAliquota plusvalenzeFranchigia annuaNorma
Fino al 202226%2.000 euroL. 130/2022
2023-202426%2.000 euroL. 197/2022
Dal 202526% (poi 33%)Nessuna (abolita)L. 207/2024
Dal 202633%NessunaL. 207/2024 art. 1 c. 25

Eccezione: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) restano al 26% anche dal 2026. Le conversioni tra euro e EMT euro sono fiscalmente neutrali.

IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività)

L’IVCA si applica sul valore complessivo di tutte le cripto-attività possedute al 31 dicembre di ogni anno. L’aliquota e’ dello 0,2% (2 per mille) ed e’ dovuta indipendentemente dalla realizzazione di plusvalenze: anche se non hai venduto nulla, se possiedi cripto devi versare l’IVCA. La base imponibile e’ il valore di mercato a fine anno di tutte le posizioni aperte su tutti gli exchange e wallet.

Metodo di calcolo delle plusvalenze: LIFO

Il metodo obbligatorio per il calcolo delle plusvalenze e’ il LIFO (Last In, First Out): si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti piu di recente. Questo puo avere un impatto significativo se hai acquistato cripto in periodi diversi a prezzi molto differenti. Per il ravvedimento operoso e’ essenziale ricostruire esattamente il costo storico di acquisto (in euro, alla data di acquisto) per ogni lotto.

Per una guida dettagliata su come dichiarare correttamente nel modello dichiarativo, consulta: Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

Ravvedimento operoso per criptovalute: come funziona

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) permette di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. La riduzione dipende da quanto tempo e’ passato dalla scadenza originaria dell’obbligo.

Condizione essenziale: il ravvedimento e’ possibile solo finche l’Agenzia delle Entrate non ha ancora avviato un accertamento, un controllo formale o notificato un avviso. Se hai gia ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle tue crypto, il ravvedimento non e’ piu applicabile.

Riforma D.Lgs. 87/2024: dal 1° settembre 2024 le percentuali di ravvedimento sono cambiate. La sanzione base e’ scesa dal 30% al 25%, e le frazioni non sono piu calcolate sulla sanzione minima ma come percentuali fisse. Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 si applicano le vecchie percentuali (ora deprecate); per quelle successive, le nuove percentuali indicate qui sotto.

Calcolo delle sanzioni ridotte per fascia temporale

La percentuale di sanzione ridotta da applicare dipende da quanti giorni o anni sono passati dalla scadenza originale dell’obbligo dichiarativo (di norma, il 30 novembre dell’anno successivo a quello di competenza per il Modello Redditi PF).

Fascia temporaleSanzione ridotta (post D.Lgs. 87/2024)Base normativa
Entro 14 giorni dalla scadenza0,0833% per giornoart. 13 c. 1 lett. a D.Lgs. 472/97
Entro 30 giorni dalla scadenza1,25%art. 13 c. 1 lett. a D.Lgs. 472/97
Entro 90 giorni dalla scadenza1,39%art. 13 c. 1 lett. a-bis D.Lgs. 472/97
Entro 1 anno dalla scadenza3,125%art. 13 c. 1 lett. b D.Lgs. 472/97
Entro 2 anni dalla scadenza3,572%art. 13 c. 1 lett. b-bis D.Lgs. 472/97
Oltre 2 anni dalla scadenza4,17%art. 13 c. 1 lett. b-ter D.Lgs. 472/97

Nota: a queste sanzioni ridotte si aggiungono sempre gli interessi legali maturati dalla scadenza originale al giorno del pagamento. Il tasso di interesse legale da applicare varia di anno in anno (per il 2025 era il 2,5% annuo; verifica il tasso vigente alla data del pagamento).

Esempio pratico: calcolo ravvedimento per omessa IVCA 2022

Supponiamo che nel 2022 avessi un portafoglio crypto del valore di 50.000 euro al 31 dicembre 2022, mai dichiarato. L’IVCA omessa ammonta a 50.000 x 0,2% = 100 euro. La scadenza originale per dichiararla era il 30 novembre 2023 (presentazione Redditi PF 2023 per l’anno d’imposta 2022). Da novembre 2023 ad agosto 2026 sono passati circa 33 mesi, cioe oltre 2 anni: si applica la sanzione ridotta del 4,17%.

Totale da versare (IVCA 2022): 100 euro (imposta) + 4,17 euro (sanzione ridotta 4,17%) + interessi legali = circa 106-108 euro. Per un portafoglio da 50.000 euro, il costo della regolarizzazione dell’IVCA di un solo anno e’ relativamente contenuto. Il costo maggiore riguarda le eventuali plusvalenze non dichiarate, che vanno calcolate operazione per operazione.

Sanzioni specifiche per il monitoraggio fiscale (Quadro W omesso)

Per l’omessa compilazione del Quadro W (monitoraggio fiscale — possesso cripto senza cessione) la sanzione ordinaria va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Con il ravvedimento operoso si applica la riduzione percentuale prevista per la fascia temporale, rendendo il costo della regolarizzazione molto inferiore a quello dell’accertamento d’ufficio.

Come compilare il Quadro W: istruzioni operative

Il Quadro W (introdotto dalla L. 197/2022 in sostituzione del vecchio Quadro RW) e’ la sezione del Modello Redditi PF dedicata alla dichiarazione delle cripto-attivita. Va compilato sia per le plusvalenze realizzate sia per il semplice possesso (ai fini IVCA e monitoraggio fiscale).

Sezioni principali del Quadro W

  • Sezione I (Plusvalenze e altri redditi): si indicano le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno, calcolate con metodo LIFO. Per ciascuna operazione occorre il prezzo di acquisto in euro, la data di acquisto, il prezzo di vendita in euro, la data di vendita.
  • Sezione II (Monitoraggio fiscale): si indica il valore complessivo delle cripto-attivita detenute all’inizio e alla fine del periodo d’imposta, suddiviso per exchange/wallet. E’ la sezione rilevante anche per chi non ha realizzato plusvalenze ma semplicemente possiede cripto.
  • IVCA: l’imposta (0,2% sul valore al 31/12) viene calcolata in automatico nel modello e confluisce nell’F24 a saldo e in acconto.

Documenti indispensabili per compilare il Quadro W

Prima di iniziare la compilazione, raccogli:

  1. Estratto storico delle transazioni da ogni exchange utilizzato (formato CSV o PDF): la maggior parte degli exchange permette di scaricarlo dall’area personale (sezione “Report fiscale” o “Tax report”).
  2. Valorizzazione in euro alla data di ogni operazione: se l’exchange non fornisce la conversione in euro, si utilizza il tasso di cambio ufficiale BCE alla data della transazione.
  3. Saldo di tutti i wallet al 31 dicembre di ogni anno da regolarizzare: sia per exchange centralizzati (CEX) sia per wallet decentralizzati (MetaMask, Ledger, ecc.).
  4. Prova del costo di acquisto: screenshot dell’ordine, conferma via email, estratto dell’exchange con prezzo pagato in euro.

Consulta anche: Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole.

I passi concreti per regolarizzarsi nel 2026

Ecco la sequenza operativa per regolarizzare la tua posizione crypto nel 2026 tramite ravvedimento operoso.

Passo 1 — Ricognizione completa delle posizioni

Elenca tutti gli exchange e wallet mai utilizzati dal 2018 a oggi. Scarica lo storico transazioni completo da ciascuno. Se hai perso l’accesso a un exchange (es. chiuso o fallito), conserva tutta la documentazione disponibile per dimostrare il tentativo di recupero.

Passo 2 — Calcolo delle imposte anno per anno

Per ogni anno da regolarizzare, calcola separatamente:

  • L’IVCA dovuta (valore portafoglio al 31/12 x 0,2%)
  • Le plusvalenze realizzate nell’anno (metodo LIFO, al netto della franchigia se applicabile per gli anni pre-2025)
  • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (26% per anni pre-2026; 33% dal 2026)

Passo 3 — Determinazione della fascia di ravvedimento

Per ogni anno da regolarizzare, calcola quanti giorni/anni sono passati dalla scadenza originale (di norma il 30 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta per il Modello Redditi PF). Applica la percentuale di sanzione ridotta dalla tabella della sezione precedente.

Passo 4 — Pagamento tramite F24

Il versamento avviene tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 1715 — Imposta sostitutiva plusvalenze cripto-attivita (saldo)
  • 1716 — Imposta sostitutiva plusvalenze cripto-attivita (acconto primo)
  • 1717 — Imposta sostitutiva plusvalenze cripto-attivita (acconto secondo)
  • 1739 — IVCA (Imposta sul Valore Cripto-Attivita)

Per il ravvedimento, nella stessa F24 si indicano anche la sanzione ridotta (codice tributo della sanzione relativa al tributo omesso, con suffisso “RV”) e gli interessi legali (codice “1990” per interessi da ravvedimento).

Passo 5 — Presentazione dichiarazione integrativa

Contestualmente al pagamento, occorre presentare la dichiarazione integrativa per ogni anno da regolarizzare: si tratta di un Modello Redditi PF corretto (o aggiuntivo, se non era stato presentato) che include il Quadro W compilato correttamente. La dichiarazione integrativa puo essere presentata entro i termini di decadenza dell’accertamento.

Termini di decadenza: fino a quando sei a rischio

L’Agenzia delle Entrate puo accertare le violazioni tributarie entro termini precisi, superati i quali l’accertamento e’ improcedibile:

  • Termine ordinario: 5 anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Esempio: per l’anno d’imposta 2022 (Redditi PF da presentare entro novembre 2023), il termine di decadenza e’ novembre 2028.
  • Termine raddoppiato per attivita finanziarie in paesi black-list: 10 anni dalla scadenza. Se le tue cripto erano su exchange localizzati in paradisi fiscali (es. alcuni exchange offshore non-EU), il termine si raddoppia.
  • In caso di omessa dichiarazione (dichiarazione non presentata): il termine ordinario di 5 anni parte dalla scadenza di presentazione della dichiarazione, ma attenzione: se il reddito non dichiarato deriva da attivita finanziarie estere, si applicano le regole del monitoraggio fiscale con possibili proroghe.

Pratica implicazione: se hai cripto non dichiarate per gli anni 2018-2020 e sei su exchange EU regolari, i termini ordinari starebbero scadendo tra il 2023 e il 2025 — ma attenzione: se l’Agenzia ha gia avviato attivita ispettiva (anche solo una richiesta informale), i termini possono sospendersi. Non affidarti ai termini di decadenza come salvezza senza una verifica con un professionista.

Rischi penali e quando scatta la soglia critica

La violazione degli obblighi dichiarativi sulle cripto-attivita e’ tipicamente un illecito tributario amministrativo, non penale. Tuttavia esistono soglie oltre le quali si profila il rischio penale tributario (D.Lgs. 74/2000):

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): rilevante penalmente se l’imposta evasa supera 150.000 euro per un singolo periodo d’imposta e l’importo non dichiarato supera il 10% del reddito complessivo o 3.000.000 euro. Pena: da 2 a 5 anni di reclusione.
  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): rilevante penalmente se l’imposta evasa supera 50.000 euro. Pena: da 2 a 5 anni di reclusione.
  • Riciclaggio e autoriciclaggio: se le cripto sono state utilizzate per occultare proventi di attivita illecite, si aggiungono le fattispecie penali del codice penale (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.), con soglie molto piu basse.

Il ravvedimento operoso estingue le sanzioni amministrative, non quelle penali. Se l’importo evaso supera le soglie penali, il ravvedimento riduce le sanzioni tributarie ma non impedisce l’azione penale. In questi casi e’ indispensabile rivolgersi a un professionista abilitato (CAF o commercialista) per una valutazione complessiva della posizione.

Vedi anche: Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni 2026, Ravvedimento Operoso e 5 Passi per Regolarizzarsi (guida alle sanzioni dettagliate per fascia di importo).

Domande frequenti (FAQ)

Posso fare il ravvedimento operoso da solo o ho bisogno di un CAF?

Tecnicamente il ravvedimento puo essere eseguito autonomamente se si ha dimestichezza con le dichiarazioni fiscali e il calcolo delle plusvalenze. In pratica, la maggior parte dei casi che incontriamo richiede assistenza professionale perche: il calcolo LIFO su anni multipli con molte transazioni e’ complesso; la corretta individuazione della fascia di decadenza richiede conoscenza normativa; l’abbinamento corretto dei codici tributo nell’F24 e’ critico. Errori nel ravvedimento possono renderlo inefficace.

Ho cripto su un exchange non-EU (es. Binance.us): DAC8 si applica?

DAC8 si applica ai CASP autorizzati nell’UE. Exchange con sede principale fuori dall’UE (es. versioni US, asiatiche) non sono obbligati dalla direttiva. Tuttavia il Fisco italiano puo richiedere informazioni tramite accordi internazionali di scambio dati (FATCA, CRS) e puo avviare accertamenti presuntivi se rileva movimentazioni di valuta non spiegate. Il fatto che un exchange non sia soggetto a DAC8 non implica assenza di rischio accertamento.

Devo dichiarare anche i crypto ricevuti come regalo o airdrop?

Si. I crypto ricevuti tramite airdrop o come regalo hanno un valore di carico pari al valore di mercato alla data di ricezione. Questo valore costituisce il costo di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze future. Ai fini dell’IVCA e del monitoraggio fiscale, vanno inclusi nel Quadro W come qualsiasi altra cripto-attivita detenuta.

Cosa succede se ho perso i wallet e non posso ricostruire le transazioni?

E’ una delle situazioni piu delicate. L’impossibilita di ricostruire le transazioni storiche non esime dall’obbligo dichiarativo, ma il Fisco deve poter calcolare le imposte sulla base di dati certi. In questi casi e’ possibile utilizzare le informazioni disponibili (saldi attuali, transazioni parziali) e presentare una dichiarazione basata sui dati ricostruibili, indicando le circostanze di impossibilita. E’ indispensabile l’assistenza di un CAF o commercialista per gestire correttamente questa situazione.

Il ravvedimento operoso estingue definitivamente il debito tributario?

Si, una volta completato il ravvedimento (pagamento dell’imposta + sanzione ridotta + interessi + presentazione della dichiarazione integrativa), la posizione per quell’anno e quella fattispecie e’ definitivamente chiusa sul piano amministrativo tributario. L’Ufficio non puo piu accertare la stessa violazione gia ravveduta.

Ho usato le cripto per comprare beni o servizi: come si calcola la plusvalenza?

L’utilizzo di cripto per l’acquisto di beni o servizi costituisce a tutti gli effetti una cessione tassabile: la plusvalenza e’ la differenza tra il valore in euro delle cripto al momento dell’acquisto del bene e il costo originario di acquisto delle cripto (metodo LIFO). Anche queste operazioni vanno incluse nella regolarizzazione.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


Hai criptovalute non dichiarate? Prenota una consulenza al CAF

La regolarizzazione delle criptovalute e’ un processo che richiede precisione: il calcolo delle plusvalenze su anni multipli, l’identificazione della fascia di ravvedimento corretta e la compilazione del Quadro W sono operazioni che, se eseguite con errori, possono rendere il ravvedimento invalido. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la regolarizzazione: ricognizione delle posizioni, calcolo delle imposte dovute, compilazione F24 e dichiarazioni integrative.

Contattaci per un preventivo personalizzato: non esiste un costo standard perche ogni situazione dipende dal numero di anni da regolarizzare, dal numero di exchange e dalla complessita delle operazioni. Ci trovi in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine, oppure puoi scriverci a info@centrofiscale.com o chiamare lo 0432 1638640. Disponibile anche WhatsApp al 366 6018121.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/rivalutazione-criptovalute-18.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:11:282026-08-26 08:12:48Regolarizzazione Criptovalute Non Dichiarate 2026: Ravvedimento Operoso Post-DAC8 Passo per Passo
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Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai ricevuto nuove criptovalute in seguito a un hard fork o a un airdrop? Molti investitori non sanno che anche queste operazioni — apparentemente “gratuite” — possono generare obblighi fiscali in Italia. Con la riforma del 2026 e il rafforzamento dei controlli legato alla direttiva DAC8, dichiarare correttamente questi redditi è diventato ancora più importante.

In questa guida spieghiamo come funziona la tassazione di hard fork e airdrop nel 2026, come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute, e come compilare il Quadro RT nel Modello Redditi PF.

Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop nel 2025?

Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a dichiarare correttamente nel Modello Redditi PF, compilare il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

Indice dei contenuti

  • Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco
  • Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%
  • Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente
  • Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute
  • Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop
  • Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA
  • Il momento impositivo: le controversie normative 2026
  • Esempi pratici di calcolo
  • Domande frequenti (FAQ)

Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco

Prima di entrare nel merito fiscale, è utile capire di cosa si tratta.

Un hard fork è una modifica radicale al protocollo di una blockchain che crea, di fatto, due reti distinte e incompatibili. Chi deteneva la criptovaluta originale si ritrova con una quantità equivalente della nuova criptovaluta “derivata”. Il caso più noto è il Bitcoin Cash (BCH), nato nel 2017 da un hard fork di Bitcoin: chi possedeva 1 BTC si è ritrovato anche 1 BCH. La caratteristica fondamentale è che la ricezione avviene automaticamente, senza alcuna azione da parte del possessore.

Un airdrop è invece una distribuzione gratuita di criptovalute o token a un gruppo di indirizzi wallet, spesso come strumento di marketing, promozione o ricompensa per i possessori di una certa crypto. A differenza dell’hard fork, l’airdrop è una scelta deliberata del progetto e non deriva dalla struttura tecnologica della blockchain. Può avvenire in modo automatico (se possiedi la crypto X, ricevi il token Y) oppure previo completamento di determinate azioni (seguire profili social, partecipare a test di rete, ecc.).

Entrambe le operazioni interessano il Fisco italiano perché generano un arricchimento patrimoniale: hai ricevuto qualcosa che non avevi prima. E anche se non hai speso un centesimo per ottenerlo, l’Agenzia delle Entrate considera questo valore come reddito imponibile.

Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%

Le criptovalute ricevute tramite hard fork rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e dalla successiva Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Dal 1° gennaio 2026, questi redditi sono tassati con un’aliquota del 33%, aumentata rispetto al precedente 26% (in vigore fino al 31 dicembre 2025). La norma che ha introdotto questa variazione è il L. 207/2024, art. 1, c. 25.

Attenzione: nessuna franchigia dal 2025

Fino al 31 dicembre 2024 era prevista una franchigia di esenzione di 2.000 euro annui per le plusvalenze da cripto-attività. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: ogni centesimo di reddito da hard fork va dichiarato e tassato, senza alcuna esenzione minima. Norma: L. 207/2024 art. 1 c. 25 lett. a.

Quando nasce il reddito da hard fork?

Il punto cruciale — e più controverso — riguarda il momento in cui nasce il reddito imponibile. Ci sono due interpretazioni:

  • Tesi 1 — Reddito al momento della ricezione: Le nuove crypto vanno tassate non appena vengono accreditate nel wallet, utilizzando il loro valore di mercato in quel preciso momento. È l’interpretazione più cautelativa e quella che alcune interpretazioni dottrinali hanno sostenuto.
  • Tesi 2 — Reddito al momento della cessione: Le nuove crypto derivate da hard fork hanno costo fiscale zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Il reddito sorge solo quando le vendi, e l’intera somma ricavata costituisce plusvalenza imponibile. Questa è l’interpretazione più diffusa in ambienti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora emesso una circolare definitiva e univoca su questo punto per i casi più recenti. In assenza di chiarimenti ufficiali, il comportamento più prudente è quello di dichiarare il valore delle crypto ricevute già al momento dell’hard fork, ma consultare un esperto per valutare la situazione specifica è fortemente raccomandato. Il CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: contattaci per un appuntamento.

Per un quadro completo sulla tassazione generale delle criptovalute, consulta il nostro articolo pillar: Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente

“Ho ricevuto token gratis, quindi non devo pagare tasse.” Questo è uno degli errori più comuni tra gli investitori crypto italiani. In realtà, la gratuità della ricezione non equivale a esenzione fiscale.

Anche le criptovalute ricevute tramite airdrop rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggette all’aliquota del 33% (dal 2026) sul valore di mercato al momento della ricezione. La logica è la stessa che si applica, ad esempio, a un premio vinto in denaro: anche se non hai lavorato per guadagnarlo, rappresenta comunque un arricchimento imponibile.

Distinzione tra tipi di airdrop

Non tutti gli airdrop sono uguali ai fini fiscali. Occorre distinguere:

  • Airdrop automatico (snapshot-based): Ricevi token semplicemente perché possiedi una certa criptovaluta in un determinato momento (snapshot). Non hai compiuto alcuna azione specifica. Il trattamento è analogo all’hard fork: reddito diverso tassato al 33% sul valore di mercato alla ricezione.
  • Airdrop con controprestazione (task-based): Ricevi token in cambio di azioni specifiche (seguire profili social, testare un prodotto, promuovere un progetto, compilare moduli). In questo caso il reddito potrebbe essere qualificato come reddito da lavoro autonomo occasionale oppure come reddito diverso, a seconda della natura dell’attività svolta. La qualificazione dipende dalla continuità e dall’organizzazione dell’attività.

Per gli airdrop task-based in cui l’investitore ha fornito una controprestazione continuativa e organizzata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe qualificare il reddito in modo diverso. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica. Contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata.

Per approfondire le situazioni più complesse, consulta anche: Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi.

Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute

Uno degli aspetti più pratici — e spesso trascurati — riguarda la determinazione del valore di mercato delle criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop. Questo valore è fondamentale perché costituisce sia la base imponibile per l’imposta al 33%, sia il costo fiscale della nuova crypto (che servirà quando la venderai per calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza).

Regola generale: prezzo di mercato al momento della ricezione

Il valore di mercato va determinato al momento esatto della ricezione (o, in mancanza di un valore preciso, alla data del blocco della blockchain o della distribuzione dell’airdrop). Puoi usare:

  • Il prezzo listato sull’exchange dove la criptovaluta viene scambiata al momento della ricezione (preferibilmente un exchange di riferimento come Coinbase, Binance, Kraken)
  • Aggregatori di prezzi storici come CoinGecko, CoinMarketCap (nella sezione “storico prezzi”)
  • Il report dell’exchange che ha accreditato i token, se disponibile

Il valore ottenuto deve essere convertito in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno (o, in mancanza, al tasso BCE).

Caso speciale: criptovaluta nuova senza mercato attivo

Può capitare — soprattutto con gli hard fork — che la nuova criptovaluta derivata non abbia ancora un valore di mercato al momento della ricezione, perché non è ancora quotata su nessun exchange. In questo caso:

  • Se il valore è zero o non determinabile, il reddito imponibile immediato è zero. Il reddito sorgerà al momento della prima cessione, calcolato sull’intero ricavato di vendita (costo fiscale = 0).
  • È importante documentare questa situazione (screenshot della data di fork, assenza di quotazioni, ecc.) per giustificare l’assenza di dichiarazione immediata in caso di controllo.

Per ulteriori approfondimenti su come compilare il Quadro W e il monitoraggio fiscale dopo un hard fork, leggi: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop

Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e ai redditi diversi di natura finanziaria. Per hard fork e airdrop — classificati come redditi diversi — questo è il quadro principale da compilare.

Importante: non confondere il Quadro RT con il Quadro W. Il Quadro W è per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività e calcolare l’IVCA). Il Quadro RT è per dichiarare le plusvalenze e i redditi (come quelli da hard fork e airdrop). Entrambi vanno compilati.

Compilazione pratica del Quadro RT per airdrop e hard fork

Ecco i passaggi per compilare correttamente il Quadro RT (Sezione II) per redditi da hard fork e airdrop:

  1. Identifica le operazioni: Elenca tutti gli hard fork e gli airdrop ricevuti nel 2025 con le relative date e quantità di token ricevuti.
  2. Calcola il valore in euro: Per ciascun evento, determina il valore in euro al momento della ricezione (vedi sezione precedente).
  3. Riporta nella colonna “corrispettivi” (Sezione II): Il valore di mercato delle crypto ricevute costituisce il “corrispettivo” dell’operazione. Se l’hard fork o l’airdrop è trattato come reddito imponibile immediato, inserisci qui il totale.
  4. Indica il costo di acquisto: Per hard fork e airdrop il costo è zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Quindi la plusvalenza imponibile coincide con il valore di mercato alla ricezione.
  5. Calcola l’imposta sostitutiva al 33%: Moltiplica la base imponibile per 0,33.
  6. Compensa eventuali minusvalenze pregresse: Se hai riportato minusvalenze da anni precedenti (entro il quarto anno successivo), puoi usarle per ridurre la base imponibile.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie del Modello Redditi (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateizzare).

Per un confronto con la dichiarazione delle criptovalute nel 730, leggi: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto nel Quadro W.

Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA

Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, serve per:

  • Monitoraggio fiscale: Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale, anche se non hai venduto nulla.
  • IVCA: Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% annuo (2 per mille) del valore al 31/12.

Le criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop — anche quelle con valore di mercato basso o nullo al momento della ricezione — devono essere incluse nel Quadro W se al 31 dicembre dell’anno fiscale hanno un valore superiore a zero.

Per approfondire la compilazione del Quadro W dopo un hard fork o airdrop: Dichiarazione Criptovalute 2026: Staking, DeFi e NFT.

Il momento impositivo: le controversie normative 2026

Uno degli aspetti più dibattuti nella fiscalità degli hard fork e degli airdrop riguarda il momento impositivo, ovvero quando nasce concretamente l’obbligo tributario. Questa è una delle aree di maggiore incertezza normativa in Italia nel 2026, anche a causa dell’assenza di una prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate su questi specifici eventi.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello disponibili, ha generalmente equiparato le cripto-attività ricevute gratuitamente (hard fork, airdrop) a redditi diversi ai sensi del TUIR. Tuttavia, la questione del momento esatto in cui tassare non è stata risolta univocamente per tutti i casi possibili.

In linea generale, l’approccio più prudente — e quello che minimizza il rischio di contestazioni — prevede di:

  • Dichiarare il valore delle crypto ricevute nell’anno della ricezione, utilizzando il valore di mercato al momento dell’accredito nel wallet.
  • Registrare questo valore come costo fiscale della nuova crypto (base per il calcolo della futura plusvalenza o minusvalenza).
  • In assenza di valore di mercato determinabile, documentare l’evento e dichiarare al momento della prima vendita.

DAC8 e l’impatto sui controlli

A partire dal 2026, la direttiva europea DAC8 obbliga gli exchange e le piattaforme crypto ad comunicare automaticamente i dati degli utenti alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni degli investitori italiani — inclusi gli hard fork e gli airdrop gestiti tramite exchange centralizzati.

Chi non ha dichiarato correttamente in passato è sempre più esposto al rischio di controlli. Il ravvedimento operoso resta uno strumento disponibile per regolarizzare le posizioni pregresse, con sanzioni ridotte rispetto all’accertamento d’ufficio.

Leggi anche: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

Esempi pratici di calcolo

Esempio 1: Marco riceve Bitcoin Cash da un hard fork di Bitcoin

Marco possiede 0,5 BTC quando avviene un hard fork che genera una nuova criptovaluta (BCH equivalente). Riceve automaticamente 0,5 BCH. Al momento dell’accredito, il valore di mercato di 0,5 BCH è 150 euro.

  • Reddito imponibile alla ricezione: 150 euro
  • Aliquota: 33%
  • Imposta dovuta: 49,50 euro (se si opta per tassazione immediata)
  • Costo fiscale del BCH registrato: 150 euro (valore di carico)
  • Se poi vende il BCH a 200 euro: plusvalenza = 200 – 150 = 50 euro → ulteriori 16,50 euro di imposta

Esempio 2: Giulia riceve un airdrop da un exchange

Giulia ha un account su un exchange che distribuisce un airdrop di token promozionali a tutti gli utenti attivi. Riceve token per un valore di 80 euro al momento della distribuzione.

  • Reddito imponibile: 80 euro
  • Aliquota: 33%
  • Imposta dovuta: 26,40 euro
  • Va dichiarato nel Quadro RT (Sezione II) del Modello Redditi PF 2026

Esempio 3: Luca riceve token da un airdrop con valore nullo iniziale

Luca riceve 10.000 token da un nuovo progetto blockchain tramite airdrop. Al momento della ricezione, i token non sono ancora quotati su nessun exchange: valore di mercato = 0.

  • Reddito imponibile alla ricezione: 0 euro → nessuna imposta immediata
  • Costo fiscale registrato: 0 euro
  • Se sei mesi dopo i token vengono quotati e Luca li vende a 500 euro: plusvalenza = 500 – 0 = 500 euro → imposta del 33% = 165 euro
  • Va dichiarato nel Modello Redditi dell’anno in cui avviene la vendita

Hai situazioni simili? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare correttamente le imposte e a compilare il Modello Redditi. Contattaci per un preventivo personalizzato.

Domande frequenti (FAQ)

Se ricevo crypto da un hard fork ma non le vendo, devo pagarci le tasse?

Dipende dall’interpretazione applicata. Secondo l’approccio più prudente, il reddito nasce al momento della ricezione, e quindi dovresti dichiarare il valore di mercato delle crypto ricevute anche se non le hai vendute. Secondo un’interpretazione alternativa (più favorevole al contribuente), il reddito sorge solo al momento della cessione. In assenza di chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate, ti consigliamo di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare la scelta migliore per la tua situazione.

Gli airdrop valgono meno di 100 euro: devo comunque dichiararli?

Sì. Dal 1° gennaio 2025 la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Non esiste più alcuna franchigia minima: anche un airdrop di pochi euro va dichiarato nel Modello Redditi PF. La mancata dichiarazione — anche per importi piccoli — può comportare sanzioni in caso di controllo, specialmente con l’entrata in vigore di DAC8.

Come faccio a documentare il valore di mercato al momento dell’airdrop?

Salva gli screenshot del prezzo della criptovaluta sul tuo exchange o su aggregatori come CoinGecko/CoinMarketCap alla data dell’airdrop o dell’hard fork. Conserva anche i report delle transazioni forniti dagli exchange (CSV o PDF). Questi documenti sono fondamentali in caso di accertamento fiscale.

Posso usare il 730 per dichiarare redditi da airdrop?

No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT. Per i redditi da criptovalute — inclusi hard fork e airdrop — è obbligatorio il Modello Redditi PF (ex Unico). Per approfondire: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

Se ho ricevuto token da un airdrop task-based (compiti social), come vengono tassati?

Gli airdrop task-based — dove hai svolto attività specifiche (post sui social, test di prodotto, ecc.) per ricevere i token — potrebbero essere qualificati come reddito da lavoro autonomo occasionale anziché come redditi diversi. La qualificazione dipende dalla natura e dalla continuità dell’attività svolta. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica: contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione.

Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate saprà degli airdrop che ho ricevuto sugli exchange?

Sì, se gli airdrop sono stati accreditati su exchange centralizzati (CEX) registrati nell’UE. Dal 2026, DAC8 obbliga questi exchange a comunicare automaticamente le transazioni degli utenti italiani — inclusi gli accrediti da airdrop. Gli airdrop accreditati direttamente su wallet non-custodial (Metamask, Ledger, ecc.) non sono soggetti a questa comunicazione, ma rimane comunque l’obbligo di dichiarazione in capo al contribuente.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop? Dichiariamole insieme.

Hard fork e airdrop generano obblighi fiscali spesso sottovalutati. Un errore nel Modello Redditi PF può costare sanzioni significative, specialmente con i nuovi controlli DAC8.

Il CAF Centro Fiscale ti offre:

  • Assistenza nella compilazione del Quadro RT per hard fork e airdrop
  • Determinazione corretta del valore di mercato e del costo fiscale
  • Compilazione Quadro W e calcolo IVCA
  • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti non dichiarati

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Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 07:38:002026-08-26 07:39:14Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato
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Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI

Pensione 2026 INPS

Il calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026 include le date di accredito per pensioni, NASpI, Assegno Unico, ADI, Bonus Nido e altre prestazioni. Settembre è un mese particolarmente importante: oltre ai consueti accrediti, proseguono i rimborsi 730 per dipendenti e pensionati e scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questa guida trovi tutte le date ufficiali INPS di settembre 2026, con il calendario completo per ogni prestazione, le istruzioni per verificare i pagamenti su MyINPS e un promemoria sulle scadenze fiscali del mese.

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Indice dei contenuti

  • Calendario riepilogativo pagamenti settembre 2026
  • Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche
  • NASpI settembre 2026: data accredito
  • Assegno Unico settembre 2026: quando arriva
  • Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026
  • Bonus Nido: rimborsi settembre 2026
  • Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026
  • Rimborso 730 settembre 2026
  • Scadenza 730: promemoria 30 settembre
  • Come verificare i pagamenti su MyINPS
  • Domande frequenti

Calendario riepilogativo pagamenti INPS settembre 2026

Ecco il quadro completo di tutti i pagamenti INPS in arrivo a settembre 2026, con le date previste per ogni prestazione:

Prestazione INPSData pagamento settembre 2026Modalità
Pensioni (banca)1° settembreAccredito su c/c
Pensioni (Poste)1-7 settembreCalendario alfabetico
NASpI10-20 settembreAccredito su IBAN
Assegno Unico16-17-18 settembreAccredito su IBAN
Assegno di Inclusione (ADI)27 settembreCarta ADI
Bonus Nido (rimborsi)Entro fine settembreAccredito su IBAN
Bonus Mamme (esonero)In busta paga settembreTramite datore di lavoro
Rimborso 730In busta paga/cedolino settembreTramite sostituto d’imposta

Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate secondo il consueto calendario scaglionato per gli utenti di Poste Italiane (libretto postale, Postepay Evolution, conto BancoPosta), mentre per chi ha domiciliazione bancaria l’accredito avviene il primo giorno bancabile del mese.

Pagamento pensioni alle Poste (calendario alfabetico)

Per evitare assembramenti, Poste Italiane mantiene il calendario scaglionato per cognome per i ritiri in contanti agli sportelli. Ecco il calendario di settembre 2026:

Cognome (iniziale)Data ritiro settembre 2026
A – BMartedì 1° settembre
C – DMercoledì 2 settembre
E – KGiovedì 3 settembre
L – OVenerdì 4 settembre
P – RSabato 5 settembre (solo mattina)
S – ZLunedì 7 settembre

Nota: Chi ha l’accredito su libretto/conto postale riceve il pagamento il 1° settembre 2026, indipendentemente dal cognome. Il calendario alfabetico vale solo per chi ritira contanti allo sportello.

Pagamento pensioni in banca

Per chi ha la domiciliazione bancaria (conto corrente presso banche tradizionali o digitali), l’accredito della pensione di settembre 2026 avviene il 1° settembre 2026 (martedì), primo giorno lavorativo del mese.

Importi pensioni settembre 2026: gli importi restano invariati, con la perequazione 2026 già applicata da gennaio. A settembre potrebbe essere presente il conguaglio IRPEF derivante dal modello 730, con eventuale rimborso o trattenuta aggiuntiva sul cedolino.

NASpI settembre 2026: data accredito

Il pagamento della NASpI di settembre 2026 viene accreditato tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall’elaborazione individuale dei pagamenti da parte dell’INPS e dal giorno di presentazione della domanda originale.

La NASpI viene erogata mensilmente e l’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di percezione (ottavo mese per gli over 55). Per settembre l’importo massimo mensile lordo è pari a 1.562,82 euro (tetto 2026 aggiornato ISTAT).

Come verificare la data esatta NASpI

  • Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNS
  • Vai su “Prestazioni e servizi” → “NASpI”
  • Controlla la sezione “Pagamenti” per vedere la data di disposizione e l’importo
  • Lo stato “In elaborazione” indica che il pagamento è in lavorazione

Assegno Unico settembre 2026: quando arriva

L’Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall’INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026. Le date precise sono:

  • Mercoledì 16 settembre – primo blocco di pagamenti
  • Giovedì 17 settembre – secondo blocco
  • Venerdì 18 settembre – terzo e ultimo blocco

L’accredito avviene direttamente sull’IBAN indicato nella domanda (conto corrente, carta prepagata con IBAN).

Importi Assegno Unico settembre 2026: L’importo dipende dall’ISEE in corso di validità. Con ISEE fino a 17.090,61 euro spettano 199,40 euro per figlio (importo base rivalutato 2026). Senza ISEE o con ISEE oltre 45.574,96 euro l’importo minimo è di 57 euro per figlio.

Attenzione: Se non hai ancora aggiornato l’ISEE 2026, l’Assegno Unico viene erogato con l’importo minimo. Aggiorna l’ISEE il prima possibile per ricevere l’importo pieno con gli arretrati.

Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026

L’Assegno di Inclusione (ADI) di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre 2026 (domenica – l’accredito effettivo avviene il lunedì 28 settembre) sulla Carta di Inclusione. La data vale sia per chi è al primo pagamento sia per i rinnovi mensili.

Requisiti confermati per settembre:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro
  • Nucleo familiare con almeno un componente disabile, minorenne, over 60 o in condizione di svantaggio
  • Reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza)
  • Aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) su SIISL

L’importo massimo dell’ADI è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili), incrementato fino a 7.560 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi.

Bonus Nido: rimborsi settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi del Bonus Nido per le rette degli asili nido (pubblici e privati autorizzati) e per le forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i 3 anni con gravi patologie.

Importi Bonus Nido 2026:

  • ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui (272,73 euro/mese per 11 mensilità)
  • ISEE da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro annui (227,27 euro/mese)
  • ISEE oltre 40.000 euro: 1.500 euro annui (136,37 euro/mese)
  • Maggiorazione secondo figlio: Con ISEE fino a 40.000 euro e un altro figlio sotto i 10 anni, il bonus sale fino a 3.600 euro annui

I rimborsi di settembre coprono le ricevute di pagamento già caricate su MyINPS nei mesi precedenti. Per ricevere il rimborso è necessario aver presentato domanda e allegato le ricevute delle rette pagate.

Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026

Il Bonus Mamme 2026 prosegue anche a settembre con l’esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) con almeno 2 figli. L’esonero si applica direttamente in busta paga tramite il datore di lavoro.

Requisiti e importi:

  • Mamme con 2 figli (di cui il più piccolo sotto i 10 anni): esonero contributivo fino a 3.000 euro annui (250 euro/mese)
  • Mamme con 3 o più figli (di cui il più piccolo sotto i 18 anni): esonero pieno della quota IVS a carico della lavoratrice
  • Si applica sia a contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato

Il bonus è visibile nella busta paga di settembre come riduzione dei contributi INPS trattenuti, con un conseguente aumento del netto in busta.

Rimborso 730 settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi IRPEF derivanti dal modello 730. Per chi ha presentato la dichiarazione entro luglio-agosto, i rimborsi arrivano secondo questo schema:

Rimborso per lavoratori dipendenti

Il rimborso viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro (sostituto d’imposta). Per le dichiarazioni presentate tra il 1° e il 31 luglio, il rimborso arriva generalmente con lo stipendio di settembre.

Rimborso per pensionati

Per i pensionati, il rimborso 730 viene accreditato direttamente sul cedolino della pensione. Le tempistiche dipendono dalla data di presentazione:

  • 730 presentato entro il 30 giugno → rimborso da agosto/settembre
  • 730 presentato a luglio → rimborso da settembre/ottobre
  • 730 presentato ad agosto → rimborso da ottobre/novembre

Attenzione ai debiti: Se dal 730 risulta un debito IRPEF, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche. In caso di importi elevati, è possibile richiedere la rateizzazione (massimo 5 rate da luglio a novembre).

Scadenza 730: promemoria 30 settembre 2026

Attenzione: il 30 settembre 2026 (mercoledì) è il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 relativo ai redditi 2025. Dopo questa data non sarà più possibile presentare il 730 e sarà necessario ricorrere al modello Redditi PF (ex Unico), con scadenza al 30 novembre.

Cosa fare prima del 30 settembre:

  • Verificare se hai già presentato il 730 (controlla su MyINPS o nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate)
  • Se non l’hai ancora fatto, prenota subito un appuntamento al CAF per evitare code dell’ultimo momento
  • Raccogliere tutti i documenti necessari: CU 2026, spese mediche, interessi mutuo, spese scolastiche, ecc.
  • Aggiornare l’ISEE 2026 se necessario per bonus e detrazioni

⚠️ Scadenza 730: 30 settembre 2026

Non aspettare l’ultimo giorno. Prenota ora il tuo appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730.

Telefono: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

Come verificare i pagamenti su MyINPS

Per controllare lo stato dei pagamenti INPS di settembre 2026, segui questi passaggi:

Accesso a MyINPS

  1. Vai su www.inps.it
  2. Clicca su “Accedi ai servizi” in alto a destra
  3. Autenticati con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS
  4. Vai su “I tuoi servizi e prestazioni”

Dove trovare i pagamenti per ogni prestazione

PrestazioneDove controllare su MyINPS
PensioneCedolino pensione → “Confronta cedolini”
NASpINASpI → “Consultazione domande” → “Pagamenti”
Assegno UnicoAssegno Unico → “Consultazione importi” → “Pagamenti”
ADIAssegno di Inclusione → “Stato domanda e pagamenti”
Bonus NidoBonus asilo nido → “Le mie domande” → “Dettaglio pagamenti”

App INPS Mobile: Puoi controllare i pagamenti anche dall’app INPS Mobile (disponibile su iOS e Android), accedendo con le stesse credenziali SPID/CIE.

Cosa fare in caso di ritardo

Se il pagamento non arriva entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista:

  1. Verifica su MyINPS che non ci siano comunicazioni di sospensione o richiesta di documentazione integrativa
  2. Controlla l’IBAN indicato nella domanda: un IBAN errato o un conto chiuso bloccano il pagamento
  3. Contatta il Contact Center INPS: 803 164 (da fisso, gratuito) oppure 06 164 164 (da mobile, a pagamento)
  4. Rivolgiti al patronato o al CAF per verificare lo stato della pratica e sollecitare il pagamento

Quando vengono pagate le pensioni di settembre 2026?

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate il 1 settembre per chi ha accredito bancario o su libretto postale. Per il ritiro in contanti alle Poste il calendario va dal 1 al 7 settembre, in base alla lettera iniziale del cognome.

Quando arriva la NASpI di settembre 2026?

La NASpI di settembre 2026 viene accreditata tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall elaborazione dei pagamenti da parte dell INPS e dalla data di presentazione della domanda.

Quando viene pagato l Assegno Unico di settembre 2026?

L Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026 con accredito diretto su IBAN.

Quando arriva l ADI a settembre 2026?

L Assegno di Inclusione ADI di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre sulla Carta di Inclusione.

Entro quando si puo presentare il 730 nel 2026?

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 e il 30 settembre 2026. Dopo questa data e necessario presentare il modello Redditi PF con scadenza 30 novembre.

Come faccio a controllare se il pagamento INPS e stato fatto?

Puoi controllare i pagamenti INPS accedendo a MyINPS sul sito www.inps.it con SPID CIE o CNS oppure tramite l app INPS Mobile. Vai nella sezione Pagamenti della tua prestazione.

Quando arriva il rimborso del 730 a settembre?

Il rimborso 730 per i lavoratori dipendenti arriva in busta paga a settembre per le dichiarazioni presentate entro luglio. Per i pensionati il rimborso arriva sul cedolino pensione di settembre o ottobre.


Hai bisogno di assistenza per pratiche INPS?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con domande NASpI, ISEE per Assegno Unico, verifiche pagamenti, dichiarazioni 730 e pratiche previdenziali.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

    Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 14:00:002026-08-17 11:02:20Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI
    CAF, SUCCESSIONI

    Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine
    Indice dei contenuti
    1. Cosa succede al mutuo quando muore il titolare
    2. Cosa fa la banca alla morte del mutuatario
    3. Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?
    4. L’assicurazione sulla vita legata al mutuo
    5. Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona
    6. Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo
    7. Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici
    8. Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli
    9. Domande Frequenti

    Uno dei casi più frequenti e delicati nelle pratiche di successione è quello di un immobile su cui grava ancora un mutuo in corso. Cosa succede al debito con la banca quando il titolare del mutuo muore? Gli eredi devono continuare a pagare le rate? Possono rifiutarsi? In questa guida rispondiamo a tutte le domande più comuni, con un occhio alle specificità del Friuli Venezia Giulia e del sistema tavolare.

    Cosa succede al mutuo quando muore il titolare

    Il mutuo ipotecario è un contratto tra una banca (o istituto di credito) e una persona fisica. Quando quella persona muore, il contratto non si estingue automaticamente: il debito residuo entra a far parte dell’asse ereditario, insieme ai beni (casa, conti correnti, auto, ecc.).

    In parole semplici: se il tuo genitore aveva un mutuo da 80.000 euro ancora da pagare alla sua morte, quegli 80.000 euro diventano un debito ereditario. Chi accetta l’eredità accetta anche quel debito.

    Questo principio è sancito dall’articolo 752 del Codice Civile italiano: i debiti del defunto si dividono tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie. Se ci sono tre figli con pari diritti, ciascuno erediterà un terzo del debito residuo del mutuo.

    Per approfondire il tema dei debiti in successione in modo generale, puoi leggere la nostra guida su eredità e debiti del defunto 2026.

    Cosa fa la banca alla morte del mutuatario

    Le banche non vengono avvisate automaticamente del decesso. Nella pratica, spetta agli eredi — o al CAF che gestisce la pratica di successione — comunicare l’avvenuto decesso all’istituto di credito.

    Nel periodo immediatamente successivo al decesso, generalmente la banca:

    • Blocca temporaneamente i conti del defunto (in attesa del completamento della successione)
    • Sospende l’addebito automatico delle rate del mutuo se questo avveniva dal conto del defunto
    • Attende la comunicazione ufficiale da parte degli eredi prima di procedere

    Una volta che la successione è aperta e gli eredi si sono identificati, la banca riprenderà a richiedere il pagamento delle rate, questa volta agli eredi stessi. Se le rate non vengono pagate, la banca ha il diritto di avviare procedure esecutive sull’immobile, che risulta ancora ipotecato a suo favore.

    Attenzione: il mancato pagamento delle rate durante il periodo successorio può generare interessi di mora. È importante non lasciare questo aspetto in sospeso, anche mentre si gestisce la burocrazia della dichiarazione di successione.

    Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?

    La risposta dipende da una scelta fondamentale: accettare o rinunciare all’eredità.

    Se si accetta l’eredità (pura o con beneficio d’inventario)

    Con l’accettazione pura e semplice, l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del defunto: sia i beni che i debiti. Questo significa che il mutuo residuo diventa un debito personale dell’erede, che ne risponde anche con il proprio patrimonio.

    Con l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.), invece, l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. In pratica: se la casa vale 100.000 euro e il mutuo residuo è di 120.000 euro, con il beneficio d’inventario l’erede non dovrà sborsare di tasca propria i 20.000 euro in eccesso. Questa è una protezione importante che spesso le famiglie ignorano.

    Chi eredita le rate? Le rate mensili del mutuo si suddividono tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. Se ci sono due eredi con quote uguali, ciascuno eredita il 50% del debito residuo e, quindi, il 50% di ogni rata.

    Come si ripartisce il mutuo tra più eredi

    Supponiamo che Mario muoia con un mutuo residuo di 90.000 euro e lasci tre figli (Luigi, Giovanna e Sara) con pari quota ereditaria (un terzo ciascuno). Dopo la successione:

    • Luigi eredita 30.000 euro di debito
    • Giovanna eredita 30.000 euro di debito
    • Sara eredita 30.000 euro di debito

    Nella pratica, tuttavia, la banca non è obbligata ad accettare la suddivisione automatica del mutuo in tre contratti separati. Spesso chiede che gli eredi si accordino tra loro e nominino un referente, oppure avvia una trattativa per rinegoziare il mutuo.

    L’assicurazione sulla vita legata al mutuo

    Molti mutui, soprattutto quelli accesi per l’acquisto della prima casa, includono una polizza vita collegata. In caso di decesso del titolare, questa polizza copre il debito residuo del mutuo, estinguendolo totalmente o parzialmente.

    Se questa polizza esiste, è fondamentale verificarlo subito, prima di compiere qualsiasi altra scelta. La polizza si trova:

    • Nel fascicolo del contratto di mutuo originale
    • Tra i documenti bancari o assicurativi del defunto
    • Contattando direttamente la banca o la compagnia assicurativa

    Come funziona il rimborso: La compagnia assicurativa, su richiesta degli eredi o della banca, liquida il capitale assicurato alla banca, estinguendo così il mutuo. Gli eredi devono presentare il certificato di morte e la documentazione richiesta dalla polizza.

    Importante: la polizza vita collegata al mutuo è normalmente esclusa dall’asse ereditario (art. 1920 c.c.) e non fa parte del calcolo delle imposte di successione. Il beneficiario designato (di solito la banca per la quota del debito) la riceve direttamente, senza passare per la dichiarazione di successione.

    Se la polizza copre solo parzialmente il debito (ad esempio copre solo il 50%), gli eredi dovranno farsi carico della quota rimanente.

    Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona

    Quando ci sono più eredi, la gestione del mutuo richiede un accordo tra loro. Le opzioni principali sono:

    1. Proseguire il mutuo in comproprietà

    Gli eredi possono continuare a pagare il mutuo in modo collettivo, mantenendo la comproprietà dell’immobile. Questa soluzione è semplice ma richiede che tutti gli eredi siano d’accordo e in grado di sostenere le rate.

    2. Accollo del mutuo da parte di un erede

    Un erede può farsi carico dell’intero mutuo, accollandosi il debito residuo. Per farlo, deve ottenere il consenso della banca (che valuterà la capacità economica di chi assume il debito) e degli altri eredi. In cambio, dovrà liquidare gli altri eredi per la loro quota dell’immobile.

    3. Vendita dell’immobile

    Se nessun erede vuole o può sostenere il mutuo, si può decidere di vendere l’immobile. Con il ricavato si estingue il mutuo residuo, e l’eventuale differenza positiva viene divisa tra gli eredi. Se il ricavato non copre il debito, la differenza è a carico degli eredi (salvo accettazione con beneficio d’inventario).

    4. Surroga del mutuo (portabilità)

    Se l’erede che assume il mutuo desidera condizioni migliori (tasso più basso, durata diversa), può richiedere la surroga: il trasferimento del mutuo a un’altra banca, senza costi per il cliente (grazie al D.L. 7/2007). Questa opzione può essere molto conveniente se i tassi di interesse sono cambiati rispetto a quando fu acceso il mutuo originale.

    Per approfondire gli adempimenti legati agli immobili in successione, leggi la nostra guida completa su successione immobili 2026.

    Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo

    Se i debiti ereditari (incluso il mutuo) superano i beni ricevuti, oppure se gli eredi non vogliono o non possono assumere il debito, esiste la possibilità di rinunciare all’eredità.

    La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) deve essere:

    • Effettuata davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale
    • Presentata entro 10 anni dalla morte del defunto (ma prima di aver compiuto atti che presuppongano l’accettazione)
    • Totale: non si può rinunciare solo alla parte del debito e accettare i beni

    Effetti della rinuncia: Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede. Non può più vantare diritti sui beni del defunto, ma è completamente liberato dai debiti. Se tutti gli eredi rinunciano, la successione si apre ai chiamati di grado successivo (ad esempio, dai figli ai nipoti).

    Attenzione alle scadenze: se si continua a vivere nell’immobile del defunto senza formalizzare la propria posizione, si rischia la cosiddetta accettazione tacita dell’eredità, che preclude la possibilità di rinunciare. Prima di fare qualsiasi azione sull’immobile ereditato, è fondamentale consultarsi con un professionista.

    Per tutti i dettagli sulla procedura e i costi, leggi il nostro approfondimento su accettazione e rinuncia all’eredità.

    Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici

    Quando si eredita un immobile con mutuo in corso, gli adempimenti burocratici sono molteplici. Eccoli in ordine cronologico:

    1. Entro 30 giorni dal decesso: comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate (per la voltura catastale dell’immobile)
    2. Entro 12 mesi dal decesso: presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (con l’indicazione del debito del mutuo, che abbatte il valore dell’asse ereditario)
    3. Il mutuo residuo come passività: il debito residuo del mutuo va indicato nella dichiarazione di successione come passività deducibile, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione
    4. Contattare la banca: presentare copia del certificato di morte e comunicare gli eredi, per regolarizzare la posizione sul mutuo
    5. Accordo tra eredi: decidere chi assume il mutuo, se venderlo o proseguire in comproprietà

    Il debito del mutuo riduce l’imposta di successione? Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario. Se la casa vale 200.000 euro e il mutuo residuo è di 80.000 euro, l’asse ereditario ai fini dell’imposta sarà di soli 120.000 euro. Per un figlio unico con franchigia di 1.000.000 di euro, probabilmente non ci sarà imposta da pagare.

    Per capire come calcolare l’imposta in tutti i casi, ti rimandiamo alla guida sul calcolo imposta successione 2026 e agli approfondimenti su franchigia e donazioni in successione 2026.

    Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli

    In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare (Libro Fondiario), un registro catastale con efficacia costitutiva — diverso dal catasto ordinario in vigore nel resto d’Italia. Questo ha conseguenze importanti anche per i mutui ipotecari su immobili in successione.

    Nel sistema tavolare:

    • L’ipoteca del mutuo è iscritta nel Libro Fondiario, non nel Registro Immobiliare ordinario
    • Il trasferimento dell’immobile agli eredi richiede un’apposita procedura di intavolazione (iscrizione nel Libro Fondiario), che va fatta separatamente dalla dichiarazione di successione
    • La banca, per iscrivere o cancellare l’ipoteca, deve seguire le procedure tavolari specifiche del Tribunale competente (Udine, Trieste, Gorizia o parte di Pordenone)

    Questo significa che chi eredita un immobile con mutuo in Friuli Venezia Giulia deve:

    1. Completare la dichiarazione di successione
    2. Presentare domanda di intavolazione al Libro Fondiario
    3. Solo dopo l’intavolazione, l’erede risulta formalmente proprietario anche ai fini del mutuo

    La mancata intavolazione può creare problemi se si vuole vendere l’immobile, rinegoziare il mutuo o richiedere la surroga: la banca ha bisogno che il nuovo titolare risulti formalmente intestatario sia dell’immobile nel Libro Fondiario sia del mutuo.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale nelle pratiche di successione con il sistema tavolare. Se hai ereditato un immobile con mutuo in FVG, è fondamentale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo questo sistema. Per approfondire, leggi la guida sull’intavolazione FVG e sistema tavolare.

    Domande Frequenti

    Se muore il titolare del mutuo, devo continuare a pagare le rate?

    Dipende dalla tua scelta: se accetti l’eredità, subentra nell’obbligo di pagare le rate in quota proporzionale alla tua parte ereditaria. Se rinunci all’eredità, sei liberato da ogni debito. In attesa di decidere, è prudente comunque non interrompere i pagamenti per evitare mora e interessi.

    Il mutuo si estingue con la morte del titolare?

    No, il mutuo non si estingue automaticamente con il decesso. Si estingue solo se esiste una polizza vita collegata che copre il debito residuo, oppure se gli eredi lo estinguono volontariamente (con il ricavato di una vendita o pagando il residuo). In caso contrario, il debito passa agli eredi.

    Cosa succede se tutti gli eredi rinunciano all’eredità?

    Se tutti i chiamati all’eredità rinunciano, il patrimonio (beni e debiti) passerà ai chiamati di grado successivo (ad esempio dai figli ai nipoti). Se non ci sono altri chiamati, l’eredità è devoluta allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ereditati.

    Il debito del mutuo si calcola nell’imposta di successione?

    Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario: riduce il valore su cui si calcola l’imposta di successione. Se, ad esempio, si eredita una casa da 200.000 euro con un mutuo residuo di 80.000 euro, l’imposta si calcola su 120.000 euro (non su 200.000).

    Posso accollarmi il mutuo del defunto da solo, escludendo gli altri eredi?

    Sì, ma serve il consenso della banca (che valuta la tua solidità economica) e degli altri eredi. Se la banca accetta l’accollo, diventi l’unico responsabile del mutuo. Gli altri eredi, in compenso, perdono i diritti sull’immobile: dovrai liquidarli per la loro quota.

    In Friuli Venezia Giulia, cosa cambia per la successione con mutuo?

    In FVG vige il sistema tavolare: il trasferimento formale dell’immobile agli eredi richiede l’intavolazione nel Libro Fondiario, un passaggio aggiuntivo rispetto alla semplice dichiarazione di successione. Senza intavolazione, l’erede non risulta formalmente proprietario, con conseguenti difficoltà nella gestione del mutuo con la banca.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Gestire una successione con un mutuo in corso è complesso, soprattutto quando ci sono più eredi o immobili in Friuli Venezia Giulia con sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta passo dopo passo: dalla dichiarazione di successione alla gestione del debito con la banca, fino all’intavolazione tavolare.

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      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:24:002026-08-25 08:41:29Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi
      CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

      Bonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare Subito

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Il tema dei bonus scadenza 2026 è diventato improvvisamente urgente per migliaia di famiglie italiane: entro il 31 dicembre 2026 alcune delle agevolazioni fiscali più utilizzate sulla casa si riducono, cambiano aliquota o rischiano di sparire del tutto. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione, un cambio di caldaia, l’acquisto di nuovi elettrodomestici o un intervento antisismico ha davanti pochi mesi per decidere se anticipare la spesa e portare a casa la detrazione più alta. In questa guida completa trovi il quadro aggiornato di tutti i bonus in scadenza 2026, di quelli che sono già terminati (e che purtroppo molti credono ancora attivi) e di quelli che restano prorogati anche oltre il 2026. Per ogni misura ti spieghiamo in parole semplici cosa scade, entro quando, chi può ancora sfruttarla, cosa cambia dal 2027 e soprattutto quale azione concreta conviene fare adesso. Il riferimento normativo principale è la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026). Prima di muoverti, ricorda che ogni situazione ha le sue particolarità: il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire a quali bonus in scadenza nel 2026 hai diritto, sia in ufficio che online.

      Indice dei contenuti

      1. Perché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adesso
      2. Bonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026
      3. Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027
      4. Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenza
      5. Superbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tutti
      6. Sismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027
      7. Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corso
      8. Bonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026
      9. Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026
      10. Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogati
      11. Come sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza errori

      Perché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adesso

      Parlare di bonus scadenza 2026 ad agosto non è allarmismo: è semplicemente il momento giusto. Le detrazioni fiscali sulla casa funzionano secondo il cosiddetto principio di cassa, un termine tecnico che significa una cosa molto semplice: conta la data in cui paghi, non la data in cui i lavori finiscono o in cui ricevi la fattura. Se il bonifico parte il 30 dicembre 2026 hai diritto all’aliquota del 2026; se parte il 2 gennaio 2027 ti applicano le regole del nuovo anno.

      Questo dettaglio, apparentemente burocratico, può valere migliaia di euro. Su una spesa di 50.000 euro per ristrutturare l’abitazione principale, la differenza tra il 50% e il 36% è di 7.000 euro di detrazione persa. Immagina che Marco stia valutando di rifare bagno e impianti di casa: se riesce a pagare almeno una parte dei lavori entro fine 2026, quella quota resta agganciata all’aliquota più alta.

      Ecco perché conviene muoversi ora, con qualche mese di margine:

      • le imprese edili si riempiono di richieste negli ultimi mesi dell’anno e i tempi si allungano
      • alcune agevolazioni richiedono pratiche preliminari (comunicazione ENEA, asseverazioni tecniche, titoli edilizi)
      • servono i documenti corretti fin da subito: bonifico parlante, fatture intestate bene, dati catastali
      • un errore formale scoperto a gennaio non è più recuperabile

      In sintesi, ragionare oggi sui bonus in scadenza a fine 2026 significa avere il tempo materiale di organizzare la spesa. Il CAF Centro Fiscale Udine segue anche le comunicazioni ENEA obbligatorie per diversi interventi agevolati.

      Bonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026

      Il bonus ristrutturazione è la detrazione più utilizzata dagli italiani e nel 2026 è pienamente confermato, ma con due aliquote diverse a seconda dell’immobile. Si tratta di una detrazione IRPEF, cioè di uno sconto sulle imposte che paghi ogni anno, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

      Come funziona nel 2026:

      • 50% di detrazione per gli interventi sull’abitazione principale (la casa dove risiedi e vivi abitualmente)
      • 36% per tutti gli altri immobili: seconde case, immobili locati, pertinenze non collegate alla prima casa
      • tetto di spesa 96.000 euro per unità immobiliare
      • recupero in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi

      Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Laura ristrutturi la sua abitazione principale spendendo 60.000 euro nel 2026: la detrazione complessiva è di 30.000 euro (il 50%), cioè 3.000 euro all’anno per dieci anni di minori imposte. Se lo stesso intervento riguardasse la casa al mare, la detrazione scenderebbe a 21.600 euro (il 36%).

      Cosa cambia dal 2027 sul bonus ristrutturazione

      La Legge di Bilancio 2026 ha posticipato lo step-down delle aliquote, cioè la riduzione progressiva già programmata. Ad oggi, salvo modifiche che potrebbero arrivare con la manovra 2027, dal 1° gennaio 2027 le percentuali previste scendono a:

      • 36% per l’abitazione principale (oggi 50%)
      • 30% per gli altri immobili (oggi 36%)
      Guardando ancora più avanti, la normativa attuale prevede dal 2028 e fino al 2033 un’aliquota unica del 30% con tetto di spesa ridotto a 48.000 euro per unità immobiliare.

      Attenzione: la manovra per il 2027 non è ancora stata scritta, quindi questi valori sono quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore e potrebbero essere rivisti. La prudenza però suggerisce di non scommettere su una proroga: chi può, anticipa.

      Azione consigliata: se hai lavori già decisi, concorda con l’impresa un acconto significativo entro il 31 dicembre 2026, pagato con bonifico parlante (il bonifico speciale che riporta causale, riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA della ditta). Quella quota resta agganciata all’aliquota 2026.

      Chi può ancora usare il bonus ristrutturazione nel 2026

      Possono accedere alla detrazione i proprietari, i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), gli inquilini con contratto registrato e i familiari conviventi che sostengono effettivamente la spesa. Rientrano manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.

      Un passaggio spesso sottovalutato riguarda l’abitazione principale: per applicare il 50% l’immobile deve essere adibito a dimora abituale. Le casistiche particolari (immobile acquistato durante i lavori, cambio di residenza in corso d’opera, comproprietà) meritano una verifica preventiva. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per far controllare la tua posizione prima di iniziare i lavori.

      Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027

      L’Ecobonus è la detrazione dedicata agli interventi di risparmio energetico e nel 2026 segue esattamente lo stesso schema del bonus ristrutturazione: 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, con tetto di spesa 96.000 euro e recupero in 10 rate annuali. Rientrano tipicamente la sostituzione di infissi, la coibentazione, le caldaie a condensazione ad alta efficienza, le pompe di calore e i pannelli solari termici.

      Anche qui la Legge di Bilancio 2026 ha spostato in avanti la riduzione: dal 2027, ad oggi e salvo interventi della prossima manovra, è previsto il passaggio a 36% per la prima casa e 30% per gli altri immobili. Un dettaglio importante è la comunicazione ENEA, obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori per la maggior parte degli interventi energetici: dimenticarla può compromettere la detrazione.

      Azione consigliata: se stai valutando di cambiare gli infissi o l’impianto di riscaldamento, il 2026 è l’anno con l’aliquota più favorevole tra quelli attualmente programmati.

      👉 Approfondisci: Ecobonus 2026: Detrazioni per Risparmio Energetico, Aliquote e Lavori Ammessi

      Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenza

      Tra tutti i bonus scadenza 2026, il bonus mobili ed elettrodomestici è quello che merita la massima attenzione. Nel 2026 è confermato (proroga disposta dalla L. 199/2025, art. 1 c. 22) con detrazione 50% su una soglia di spesa di 5.000 euro, per un massimo di 2.500 euro di detrazione recuperabile in 10 rate annuali. Il motivo dell’urgenza è semplice: al momento non è stata deliberata alcuna proroga per il 2027. A differenza di ristrutturazione ed ecobonus, che dal 2027 si riducono ma restano, il bonus mobili rischia di sparire del tutto, salvo diversa decisione della prossima manovra.

      Ricorda la regola base: il bonus mobili si può utilizzare solo se collegato a un intervento di ristrutturazione sull’immobile. Non esiste come agevolazione autonoma per chi semplicemente compra un divano nuovo.

      • Cosa scade: l’intera misura, non prorogata oltre il 31 dicembre 2026
      • Entro quando: pagamento effettuato entro il 31 dicembre 2026
      • Chi può usarlo: chi ha in corso o ha avviato una ristrutturazione agevolata
      • Azione consigliata: anticipare gli acquisti di arredi ed elettrodomestici entro dicembre

      👉 Approfondisci: Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026: Guida Completa a Detrazione, Tetto di Spesa e Requisiti

      Superbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tutti

      Il Superbonus è il caso più frainteso quando si parla di bonus scadenza 2026. Molti contribuenti pensano ancora di poterlo utilizzare: non è così. Il Superbonus nella sua ultima versione, con aliquota al 65%, si è chiuso definitivamente il 31 dicembre 2025, ed era riservato esclusivamente a chi aveva CILAS presentata, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024.

      Nel 2026, quindi, il Superbonus non esiste più come misura autonoma per la generalità dei casi privati. Chi oggi vuole riqualificare energeticamente o mettere in sicurezza la propria casa rientra nel bonus ristrutturazione o nell’Ecobonus ordinario, con le aliquote 50%/36% viste sopra.

      Esiste un’unica eccezione rilevante, legata alle ricostruzioni post-sisma nei territori colpiti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: si tratta di un regime speciale, alternativo al contributo per la ricostruzione, la cui applicazione nel 2026 va verificata caso per caso in base alle proroghe vigenti e alla data di sostenimento delle spese. Si tratta di situazioni molto specifiche, legate a immobili danneggiati dagli eventi sismici e a procedure di ricostruzione dedicate.

      Azione consigliata: se hai lavori avviati negli anni scorsi con il Superbonus, verifica che le rate residue siano correttamente riportate nella dichiarazione dei redditi. Se invece pensavi di iniziare adesso, sappi che devi ragionare sulle detrazioni ordinarie. Una verifica documentale con il CAF ti evita brutte sorprese in fase di controllo.

      Sismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027

      Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, cioè i lavori che rendono l’edificio più sicuro in caso di terremoto: rinforzi strutturali, consolidamento delle fondazioni, miglioramento della classe di rischio. Nel 2026 segue lo stesso binario delle altre detrazioni edilizie: 50% per l’abitazione principale, 36% per gli altri immobili, tetto 96.000 euro, 10 rate annuali.

      Anche per il Sismabonus, dal 2027 è previsto ad oggi lo scivolo verso 36% (prima casa) e 30% (altri immobili), salvo modifiche introdotte dalla manovra 2027.

      • Cosa cambia: riduzione dell’aliquota dal 1° gennaio 2027
      • Entro quando agire: spese pagate entro il 31 dicembre 2026
      • Chi può usarlo: proprietari e detentori di immobili in zona sismica 1, 2 e 3
      • Attenzione: serve l’asseverazione del tecnico depositata insieme al titolo edilizio, prima dell’inizio dei lavori

      Il Sismabonus è particolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia, territorio con una lunga memoria sismica e un patrimonio edilizio in parte datato. Molti comuni della provincia di Udine rientrano in zone a rischio significativo, e gli interventi di consolidamento sono spesso combinabili con quelli di efficientamento energetico.

      Azione consigliata: la parte più delicata è la tempistica delle asseverazioni. Se l’asseverazione arriva dopo l’avvio dei lavori, la detrazione può essere contestata. Fatti seguire fin dall’inizio per non perdere il beneficio.

      Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corso

      Il bonus verde non rientra tecnicamente tra i bonus in scadenza 2026, perché è già terminato il 31 dicembre 2024. Non è stato prorogato né dalla Legge di Bilancio 2025 né dalla Legge di Bilancio 2026. Lo citiamo comunque perché continua a generare confusione e perché migliaia di contribuenti hanno ancora rate in corso da portare in dichiarazione.

      Ricordiamo come funzionava: detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per la sistemazione a verde di giardini, terrazzi, aree scoperte private e impianti di irrigazione, con recupero in 10 rate annuali. Il massimo detraibile era di 1.800 euro complessivi, pari a circa 180 euro all’anno.

      Chi ha sostenuto la spesa entro il 2024 ha ancora diritto a portare in detrazione le quote residue nei prossimi anni: nulla è perso, ma bisogna ricordarsi di inserirle correttamente nel modello 730 o nel modello Redditi. È un errore frequente dimenticare le rate degli anni precedenti, soprattutto quando si cambia intermediario.

      Azione consigliata: conserva la documentazione (fatture, bonifici parlanti) e assicurati che le rate residue vengano riportate ogni anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera anche le detrazioni pluriennali avviate in passato e verifica che non ne manchi nessuna.

      Bonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026

      Il bonus prima casa under 36 è un altro caso da chiarire, perché su questo tema circolano molte informazioni superate. L’agevolazione fiscale che prevedeva l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023. Il regime transitorio, che copriva chi aveva già firmato un preliminare, si è concluso il 31 dicembre 2024.

      Tradotto in pratica: nel 2026 non è più possibile ottenere quell’esenzione acquistando casa oggi. Chi compra prima casa applica le regole ordinarie dell’agevolazione prima casa (imposta di registro agevolata al 2% da privato, oppure IVA al 4% da impresa).

      C’è però una buona notizia. Resta pienamente attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa gestito da Consap: si tratta di una garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% della quota capitale del mutuo, per le categorie prioritarie e a determinate condizioni (tra cui un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo di acquisto), pensata per chi ha difficoltà a ottenere finanziamenti elevati senza garanzie personali. È rivolto in particolare a giovani under 36, giovani coppie, famiglie monogenitoriali e conduttori di alloggi IACP, con ISEE fino a 40.000 euro. Questa misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027.

      • Cosa non c’è più: esenzione imposte di registro/ipotecaria/catastale under 36
      • Cosa resta: Fondo Garanzia Consap (garanzia fino all’80%), valido fino al 31 dicembre 2027
      • Requisito chiave: ISEE fino a 40.000 euro
      • Azione consigliata: far calcolare un ISEE aggiornato prima di avviare la pratica di mutuo

      Per ottenere la garanzia serve un ISEE valido e corretto: un valore calcolato male può farti superare la soglia dei 40.000 euro e farti perdere l’accesso al Fondo. Il CAF Centro Fiscale a Udine si occupa dell’intera pratica DSU, in sede o da remoto.

      Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026

      Il bonus barriere architettoniche con detrazione al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025 e non è stato riproposto come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. È una notizia importante per le famiglie con persone anziane o con disabilità in casa, perché quella detrazione era particolarmente generosa e con tempi di recupero più brevi per le spese sostenute fino al 2023 (5 quote annuali, poi passate a 10 dal 2024).

      Cosa succede a chi fa questi lavori nel 2026? Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche — installazione di montascale, ascensori, servoscala, rifacimento di bagni accessibili, allargamento porte, rampe — rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario, quindi al 50% se si tratta dell’abitazione principale o al 36% per gli altri immobili, con tetto 96.000 euro e recupero in 10 anni.

      Un’avvertenza: nel dibattito parlamentare sono stati presentati emendamenti di tipo “salva-bonus” in sede di conversione del Milleproroghe, che al momento non risultano approvati. La materia è in movimento, quindi verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe prima di dare per persa l’aliquota maggiorata.

      Azione consigliata: chi deve rendere accessibile un’abitazione può comunque contare sul 50% nel 2026, aliquota destinata a scendere al 36% dal 2027 secondo la normativa attuale. Anche in questo caso, anticipare conviene. Se in famiglia c’è una persona con invalidità o Legge 104, valuta con il Patronato anche le altre agevolazioni collegate.

      Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogati

      Per orientarti rapidamente, ecco il quadro sintetico dei bonus scadenza 2026 suddivisi in tre gruppi. È lo schema che usiamo allo sportello per capire in pochi minuti su cosa vale la pena muoversi subito.

      1. Bonus in scadenza o in riduzione a fine 2026 (agisci entro il 31 dicembre)

      • Bonus ristrutturazione: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Ecobonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Sismabonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Bonus mobili ed elettrodomestici: 50% su 5.000 euro → nessuna proroga deliberata per il 2027

      2. Bonus già terminati (non più richiedibili)

      • Superbonus 65%: chiuso al 31/12/2025, resta il 110% solo per ricostruzioni post-sisma 2016
      • Bonus verde: terminato al 31/12/2024, restano solo le rate residue
      • Bonus prima casa under 36 (esenzione imposte): chiuso alle nuove richieste dal 31/12/2023
      • Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto al 31/12/2025, oggi confluisce nel bonus ristrutturazione

      3. Misure ancora attive oltre il 2026

      • Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap (garanzia 80%, ISEE fino a 40.000 euro): prorogato al 31 dicembre 2027

      La lettura di questo schema porta a una conclusione netta: il 2026 è un anno di passaggio, con aliquote ancora favorevoli ma destinate a ridursi. Chi ha lavori in programma nei prossimi due anni ha un incentivo concreto ad anticipare almeno una parte della spesa.

      Come sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza errori

      Sapere quali sono i bonus scadenza 2026 è solo metà del lavoro. L’altra metà è non commettere errori formali, perché in materia di detrazioni edilizie la forma è sostanza: un bonifico compilato male o una comunicazione dimenticata possono azzerare anni di beneficio fiscale.

      Ecco gli adempimenti che fanno la differenza:

      • Bonifico parlante: deve indicare causale con riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento
      • Fatture intestate correttamente a chi sostiene la spesa e detrarrà
      • Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, per gli interventi di risparmio energetico
      • Asseverazione tecnica depositata prima dell’inizio lavori per il Sismabonus
      • Titolo edilizio adeguato all’intervento (CILA, SCIA o permesso di costruire)
      • Dati catastali dell’immobile da riportare in dichiarazione

      Un errore ricorrente riguarda le comproprietà: se l’immobile è di due coniugi ma paga solo uno, la detrazione spetta solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa e risulta nei documenti. Un altro riguarda la capienza fiscale: se l’IRPEF che paghi ogni anno è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde, perché non è rimborsabile. È una valutazione da fare prima di impostare i lavori, non dopo.

      La procedura richiede attenzione e una verifica preliminare della tua situazione fiscale complessiva. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: controllo dei requisiti, verifica della capienza IRPEF, corretta compilazione dei documenti, comunicazioni obbligatorie e inserimento delle detrazioni in dichiarazione. Puoi prenotare un appuntamento in sede a Udine oppure farti seguire online da qualsiasi parte d’Italia.

      Se stai valutando quali detrazioni fiscali inserire nella prossima dichiarazione, il nostro CAF Centro Fiscale di Udine analizza l’intera posizione e individua tutte le agevolazioni a cui hai diritto, comprese quelle che spesso restano inutilizzate.

      Domande Frequenti sui Bonus in Scadenza 2026

      Quali bonus casa scadono a fine 2026?

      Il più a rischio è il bonus mobili ed elettrodomestici, per cui al momento non è prevista alcuna proroga oltre il 31 dicembre 2026. Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus non scadono ma si riducono: dal 2027, secondo la normativa attuale, passano dal 50% al 36% per l’abitazione principale e dal 36% al 30% per gli altri immobili. Anche in questo caso, quindi, conviene pagare entro fine 2026.

      Il Superbonus è ancora disponibile nel 2026?

      No. Il Superbonus 65% si è chiuso il 31 dicembre 2025 ed era riservato a chi aveva CILAS, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024. Nel 2026 non esiste più come misura autonoma per i casi privati ordinari. Un regime speciale resta previsto solo per le ricostruzioni post-sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la cui applicabilità nel 2026 va verificata caso per caso. Chi oggi ristruttura utilizza il bonus ristrutturazione o l’Ecobonus ordinari.

      Conviene anticipare i lavori prima di fine 2026?

      Nella maggior parte dei casi sì. Poiché vale il principio di cassa, cioè conta la data del pagamento, anticipare anche solo un acconto entro il 31 dicembre 2026 permette di agganciare quella quota all’aliquota più alta. Su una spesa di 50.000 euro sull’abitazione principale, la differenza tra 50% e 36% vale 7.000 euro di detrazione. Prima di decidere, però, va verificata la tua capienza IRPEF.

      Il bonus prima casa under 36 esiste ancora nel 2026?

      L’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli under 36 è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023, con regime transitorio terminato a fine 2024. Nel 2026 non è più applicabile. Resta invece attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap, con garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% per le categorie prioritarie per chi ha ISEE fino a 40.000 euro, prorogato fino al 31 dicembre 2027.

      Posso ancora usare il bonus barriere architettoniche al 75%?

      No, la detrazione maggiorata al 75% è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata riproposta come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. Chi esegue questi lavori nel 2026 rientra nel bonus ristrutturazione ordinario (50% prima casa, 36% altri immobili). Sono stati presentati emendamenti “salva-bonus” non ancora approvati: verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe.

      Ho ancora rate del bonus verde: le perdo?

      No. Il bonus verde è terminato il 31 dicembre 2024 e non è più richiedibile, ma chi ha sostenuto la spesa entro quella data continua a fruire delle rate residue — fino a circa 180 euro all’anno — per completare le 10 annualità. Devi solo ricordarti di riportarle correttamente in dichiarazione ogni anno, conservando fatture e bonifici parlanti.

      Cosa succede se la mia IRPEF è troppo bassa per usare la detrazione?

      Le detrazioni edilizie si recuperano solo fino a capienza dell’IRPEF dovuta: se l’imposta annuale è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde e non viene rimborsata. È una verifica da fare prima di programmare i lavori, valutando eventualmente di intestare la spesa a un familiare con reddito più alto, se ne ricorrono le condizioni. Il CAF ti aiuta a fare questo calcolo.

      Il quadro dei bonus scadenza 2026 è chiaro: il 31 dicembre 2026 è una data spartiacque. Chi ha lavori in programma sulla casa ha davanti pochi mesi per sfruttare le aliquote più alte prima della riduzione prevista dal 2027, e nel caso del bonus mobili il rischio è addirittura la scomparsa totale dell’agevolazione. Allo stesso tempo, misure che molti credono ancora attive — Superbonus, bonus verde, bonus prima casa under 36, bonus barriere architettoniche 75% — sono già terminate, e continuare a contarci significa fare i conti sbagliati.

      La cosa più utile che puoi fare adesso è una verifica personalizzata della tua situazione: quali agevolazioni ti spettano davvero, quanta detrazione riesci effettivamente a recuperare in base al tuo reddito, come vanno impostati pagamenti e documenti per non perdere il beneficio. È un’analisi che richiede pochi minuti allo sportello ma che può valere migliaia di euro.

      Hai bisogno di assistenza per i bonus in scadenza nel 2026 e le detrazioni sulla casa? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla pratica. Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quali bonus casa ti spettano ancora nel 2026 e come sfruttarli prima delle scadenze, con preventivo personalizzato in base alla pratica.

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      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-25 09:00:00Bonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare Subito
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      Dal 1° gennaio 2026 la normativa sulle criptovalute ha subito una trasformazione silenziosa ma profonda: la Direttiva DAC8 obbliga tutti gli exchange europei a comunicare automaticamente i dati dei propri utenti al Fisco italiano. Questo significa che, se hai Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività su una piattaforma come Binance, Coinbase o Kraken, il tuo intermediario ha già — o sta per — trasmettere la tua posizione all’Agenzia delle Entrate.

      Eppure l’obbligo di dichiarazione rimane in capo al contribuente. Il fatto che l’exchange comunichi i tuoi dati non ti esime dal compilare il Quadro W (l’ex Quadro RW, rinominato dalla Legge di Bilancio 2023) nel Modello Redditi. In questa guida spieghiamo passo per passo come farlo nel 2026, cosa è cambiato con DAC8 e perché conviene non lasciare nulla al caso.

      Ultimo aggiornamento: agosto 2026

      Indice dei contenuti

      • Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano
      • DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto
      • Chi deve compilare il Quadro W per le criptovalute
      • Come compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezione
      • IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)
      • Dati dall’exchange: cosa usare per compilare
      • Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026
      • FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto

      Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano

      Se stai cercando informazioni sul “Quadro RW criptovalute”, non sei solo: la maggior parte delle guide online usa ancora il vecchio nome. Ma dal 2023 il quadro si chiama ufficialmente Quadro W, grazie alla riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

      La stessa legge ha sdoppiato il vecchio Quadro RW in tre quadri distinti:

      • Quadro W — per le cripto-attività (criptovalute, NFT, token)
      • Quadro RW — per immobili e attività finanziarie tradizionali detenute all’estero (conti correnti, azioni, obbligazioni in paesi esteri)
      • I quadri RQ e RM — per specifici redditi di capitale

      Quindi, quando si parla di criptovalute nel 2026, il riferimento corretto è il Quadro W. Tuttavia, per uniformità con le ricerche degli utenti, in questa guida usiamo i due termini come sinonimi.

      Attenzione: se nel 2022 o prima hai dichiarato le crypto nel Quadro RW, hai fatto la cosa giusta per quell’anno. Dal 2023 in poi il quadro di riferimento è il W.

      DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto

      La DAC8 è la Direttiva UE 2023/2226 del Consiglio europeo, recepita dall’Italia a partire dal 2026. Il suo nome completo è Directive on Administrative Cooperation (ottava edizione), e riguarda lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi UE.

      In parole semplici: ogni exchange o provider di servizi crypto con sede in un paese UE è ora obbligato a raccogliere i dati di tutti i clienti residenti in Europa e a comunicarli alle autorità fiscali del paese di residenza del cliente. Se sei residente in Italia e hai un conto su Coinbase Europe (con sede in Irlanda), Coinbase trasmette i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate italiana.

      Puoi approfondire tutti i dettagli tecnici della normativa nel nostro articolo dedicato: DAC8 Criptovalute 2026: la Guida allo Scambio Automatico Dati.

      Cosa trasmettono gli exchange all’Agenzia delle Entrate? I dati comunicati includono:

      • Dati anagrafici del titolare del conto (nome, codice fiscale, indirizzo, paese di residenza)
      • Tipo e quantità di cripto-attività detenute
      • Valore complessivo delle cripto al 31 dicembre di ogni anno
      • Operazioni di vendita, conversione, prelievo in valuta fiat
      • Proventi da staking e lending

      Attenzione, però: la comunicazione DAC8 non sostituisce la tua dichiarazione dei redditi. Il Fisco riceve i dati dall’exchange come strumento di controllo, non come adempimento sostitutivo. L’obbligo di compilare il Quadro W rimane completamente in capo al contribuente.

      Exchange non UE: cosa succede?

      La DAC8 si applica agli intermediari con sede nell’Unione Europea. Gli exchange con sede fuori dall’UE (ad esempio Binance con server nelle Isole Cayman, o piattaforme asiatiche) sono soggetti alla trasmissione dati solo se hanno una filiale o un operatore registrato in UE.

      Parallelamente, a livello globale è in sviluppo il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell’OCSE, che estenderà lo scambio automatico di informazioni anche agli intermediari extra-UE. Il suo recepimento è atteso per il 2027-2028, ma molti exchange internazionali si stanno già adeguando per anticipare l’obbligo.

      Nel 2026, se usi solo exchange extra-UE senza filiale europea, la tua posizione non sarà trasmessa automaticamente. Ma questo non significa che tu possa non dichiarare: l’Agenzia delle Entrate ha altri strumenti di indagine (indagini finanziarie, collaborazione bilaterale con autorità estere) e la responsabilità di dichiarare rimane la tua.

      Chi deve compilare il Quadro W per le criptovalute

      Devono compilare il Quadro W per le criptovalute tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che nel corso dell’anno fiscale (2025 per la dichiarazione 2026) hanno:

      • Detenuto cripto-attività di qualsiasi tipo (Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, token) in un wallet o su un exchange, anche senza effettuare operazioni di vendita
      • Venduto o scambiato cripto-attività realizzando plusvalenze o minusvalenze
      • Ricevuto rendimenti da staking, lending, mining o yield farming
      • Effettuato operazioni di conversione da crypto a fiat o da crypto a crypto

      Il Quadro W è necessario anche se non hai realizzato guadagni: il monitoraggio fiscale (obbligo di dichiarare le cripto detenute) è separato dall’obbligo di pagare le imposte. Hai crypto ferme nel wallet senza aver venduto niente? Devi comunque dichiararle per il calcolo dell’IVCA (imposta patrimoniale dell’2 per mille).

      Chi è esonerato? Solo chi non ha mai detenuto cripto-attività nel corso dell’anno fiscale di riferimento, o chi le ha detenute esclusivamente tramite intermediari italiani soggetti alla ritenuta alla fonte (come banche o SIM autorizzate che fungono da sostituto d’imposta). In questo secondo caso, l’intermediario gestisce già il prelievo e la dichiarazione per te.

      Come compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezione

      Il Quadro W del Modello Redditi PF 2026 si compone di tre sezioni principali. Vediamo cosa va inserito in ciascuna.

      Prima di iniziare, ricorda che per compilare correttamente il Quadro W ti serviranno:

      • Il report fiscale scaricato dal tuo exchange (disponibile nella sezione “Fiscalità” o “Tax Report” della piattaforma)
      • Il valore in euro delle cripto detenute al 31 dicembre 2025
      • L’elenco completo delle operazioni effettuate nel 2025 (acquisti, vendite, conversioni)
      • Il costo di acquisto (in euro) per ogni cripto detenuta, calcolato con il metodo LIFO

      Sezione I — Monitoraggio fiscale (righi W1-W5)

      Questa sezione serve per dichiarare le cripto-attività che hai detenuto nel corso dell’anno, anche se non le hai vendute. Funziona come un inventario patrimoniale.

      Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, ecc.) compila un rigo separato indicando:

      • Colonna 1 (Codice paese): inserisci il codice del paese dove è localizzato l’exchange o il custodian wallet. Per exchange con sede in Irlanda → IE; per Binance Europe (Malta) → MT. Se usi un wallet self-custodial, il codice è quello del tuo paese di residenza: IT.
      • Colonna 2 (Codice attività): per le cripto-attività il codice è 14 (introdotto dalla riforma 2023).
      • Colonna 3 (Valore iniziale): valore in euro delle cripto al 1° gennaio dell’anno (o alla data di acquisto se acquistate nel corso dell’anno).
      • Colonna 4 (Valore finale): valore in euro al 31 dicembre 2025 (o alla data di cessione se vendute durante l’anno).

      Il valore in euro si calcola usando il tasso di cambio euro/cripto al 31 dicembre del sito di riferimento usato abitualmente (Coinmarketcap, Coingecko o il tasso ufficiale della piattaforma). L’importante è essere coerenti e usare la stessa fonte anno per anno.

      Sezione II — IVCA (rigo W6)

      L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è la tassa patrimoniale annuale sulle cripto. Si calcola applicando l’aliquota del 2 per mille (0,2%) al valore complessivo di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre.

      Esempio pratico: hai 10.000 euro in Bitcoin al 31 dicembre 2025. IVCA dovuta = 10.000 × 0,2% = 20 euro.

      Nel rigo W6 inserisci:

      • Colonna 1: valore totale cripto al 31/12 in euro
      • Colonna 2: IVCA calcolata (valore × 0,002)
      • Colonna 3: eventuale credito d’imposta per imposte patrimoniali pagate all’estero (se l’exchange estero ha già trattenuto un’imposta equivalente)
      • Colonna 4: IVCA netta da versare

      Sezione III — Plusvalenze e minusvalenze (righi W7-W15)

      Questa è la sezione più complessa. Qui dichiari le plusvalenze o minusvalenze realizzate vendendo, scambiando o utilizzando le cripto-attività.

      Nel 2026 (per l’anno d’imposta 2025), l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è del 26%. Attenzione: dall’1 gennaio 2026 l’aliquota sale al 33% per le operazioni dell’anno 2026. Per dichiarare nel 2026 le operazioni del 2025, si applica ancora il 26%.

      Il calcolo della plusvalenza si effettua con il metodo LIFO (Last In, First Out): le ultime cripto acquistate sono considerate le prime ad essere vendute. Questo influenza il costo di carico e quindi la plusvalenza imponibile.

      Importante: dal 1° gennaio 2025 non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro. Qualsiasi plusvalenza, anche di pochi euro, è tassabile dal primo centesimo. Questo è uno degli errori più comuni nelle dichiarazioni recenti.

      Per approfondire come calcolare le plusvalenze da staking e altre attività di rendimento, leggi la nostra guida: Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione.

      IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)

      L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere): entrambe colpiscono il semplice possesso di determinati asset, indipendentemente dal fatto che tu abbia guadagnato qualcosa o no.

      Le caratteristiche principali dell’IVCA nel 2026:

      • Aliquota: 2 per mille (0,2%) sul valore al 31 dicembre
      • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività detenute al 31/12, indipendentemente da dove sono custodite (exchange, wallet hardware, wallet software)
      • Nessuna soglia di esenzione: si paga dall’euro 1 di valore detenuto
      • Credito d’imposta: se l’exchange estero ha già applicato un’imposta patrimoniale equivalente, puoi dedurla dall’IVCA italiana fino a concorrenza

      L’IVCA si versa tramite Modello F24, generalmente in sede di saldo IRPEF (30 giugno o proroga). Per i dettagli su scadenze e codici tributo F24, consulta il nostro articolo sulle scadenze del Modello Redditi PF 2026.

      Dati dall’exchange: cosa usare per compilare

      La DAC8 obbliga gli exchange a trasmetere i dati all’Agenzia delle Entrate, ma non ti fornisce automaticamente un documento precompilato da allegare alla dichiarazione. Devi comunque scaricare tu stesso il report fiscale dalla tua piattaforma.

      Ogni exchange principale mette a disposizione una sezione dedicata ai report fiscali. Ecco come trovarla sulle piattaforme più usate:

      • Coinbase: Impostazioni → Imposte e conformità → Scarica report fiscale
      • Binance: Portafoglio → Cronologia transazioni → Genera report fiscale
      • Kraken: Cronologia → Esportazione → Seleziona anno 2025
      • Crypto.com: Profilo → Imposte → Esporta dati fiscali

      I report vengono generalmente in formato CSV e includono tutte le transazioni dell’anno con data, tipo di operazione, quantità, prezzo in euro al momento dell’operazione. Questi sono i dati che ti servono per compilare il Quadro W.

      Se hai usato più exchange o wallet in contemporanea, dovrai consolidare i dati di tutte le piattaforme. Per chi ha un portafoglio molto movimentato, esistono software specifici come Koinly, Blockpit o CoinTracking che aggregano automaticamente le transazioni da più fonti e generano il prospetto fiscale conforme alla normativa italiana.

      Per la guida alla dichiarazione specifica di Crypto.com, puoi consultare anche: Dichiarazione Redditi Crypto.com 2026: La Guida Completa.

      Il problema dei wallet self-custodial (non-custodial)

      Se detieni cripto-attività in un wallet personale (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet) senza passare da un exchange, sei il tuo unico custodian. In questo caso non c’è nessun intermediario che trasmette dati alla DAC8, e l’onere della documentazione è interamente tuo.

      Per i wallet non-custodial devi:

      • Conservare la storia completa delle transazioni (puoi esportarla da Etherscan per i token ERC-20, da BTC explorer per Bitcoin, ecc.)
      • Ricostruire manualmente il costo di acquisto di ogni cripto usando il metodo LIFO
      • Documentare le date e i prezzi di ogni operazione

      Questa documentazione è fondamentale non solo per la dichiarazione, ma anche in caso di accertamento fiscale: se l’Agenzia delle Entrate ti chiede di dimostrare l’origine e il costo delle cripto, devi poterlo fare.

      Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026

      Con la DAC8 in vigore dal 2026, il rischio di essere scoperti in caso di omessa dichiarazione è significativamente più alto rispetto al passato. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati degli exchange europei e potrà incrociarlo con le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

      Le sanzioni per omessa dichiarazione del monitoraggio fiscale (mancata compilazione del Quadro W) sono:

      • Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, se le cripto sono detenute in paesi non a fiscalità privilegiata
      • Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se sono detenute in paesi considerati a rischio fiscale (lista nera)

      Per la mancata liquidazione dell’IVCA (non versamento dell’imposta patrimoniale):

      • Sanzione del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi moratori

      Per le plusvalenze non dichiarate (omessa compilazione della sezione III del Quadro W):

      • Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (se supera 3.000 euro)
      • Possibile rilevanza penale per importi superiori ai 50.000 euro di imposta evasa

      Il ravvedimento operoso rimane disponibile anche nel 2026 per ridurre le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa. Prima lo fai, minore è la sanzione applicabile.

      FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto

      Ho cripto sul conto corrente estero: devo compilare anche il Quadro RW tradizionale?

      No. Il Quadro RW (quello per immobili e attività finanziarie estere) non si usa per le cripto-attività. Le criptovalute vanno sempre nel Quadro W, anche se detenerle su un exchange estero equivale di fatto a una sorta di “deposito” all’estero. I due quadri hanno scopi diversi. Se però hai anche un conto corrente bancario all’estero (non crypto), quello va nel Quadro RW tradizionale. Puoi approfondire le differenze nel nostro articolo sul conto business con IBAN estero e obblighi RW.

      Con la DAC8, la dichiarazione precompilata includerà le cripto?

      Non ancora nel 2026. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati DAC8, ma al momento non li inserisce automaticamente nella dichiarazione precompilata 730 o Modello Redditi. Devi ancora compilare manualmente il Quadro W. È possibile che nelle dichiarazioni future (2027-2028) questi dati vengano pre-popolati automaticamente, ma per ora l’obbligo è interamente a carico del contribuente.

      Se ho perso soldi con le cripto (minusvalenza), devo comunque dichiarare?

      Sì, e anzi conviene farlo. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze future per un periodo di 4 anni. Se non le dichiari, perdi questo vantaggio fiscale. Il Quadro W va compilato in ogni caso, sia in caso di guadagno che di perdita.

      Quanto costa l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?

      Per le operazioni effettuate nel 2025 (da dichiarare nel 2026), l’aliquota è del 26%. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi, l’aliquota sale al 33% (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024). Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR restano al 26%.

      Cosa succede se l’exchange chiude o viene hackerato e perdo tutto?

      È uno scenario purtroppo non teorico (vedi FTX nel 2022). In caso di perdita definitiva delle cripto per fallimento o hack dell’exchange, la perdita può essere considerata una minusvalenza deducibile, a condizione di poter documentare: il saldo al momento dell’evento, il valore residuo riconosciuto (anche zero) e la documentazione del sinistro. Conserva sempre le comunicazioni ufficiali dell’exchange e l’estratto conto dell’ultimo giorno di operatività.

      Posso fare il 730 o devo usare il Modello Redditi PF?

      Chi ha cripto-attività da dichiarare non può usare il 730. Il Quadro W esiste solo nel Modello Redditi PF, che è la dichiarazione “lunga” destinata a chi ha redditi più complessi. Per tutte le informazioni sulle scadenze e chi deve presentarlo, leggi: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.


      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Hai dubbi sulla compilazione del Quadro W per le tue criptovalute o vuoi un supporto professionale per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione: puoi prenota un appuntamento per ricevere assistenza personalizzata dalla nostra equipe di esperti fiscali. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-24 07:55:15Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      Hai Bitcoin, Ethereum o altri token in tasca, magari provenienti da staking, yield farming su protocolli DeFi o dalla vendita di NFT? Allora sai già che la dichiarazione dei redditi 2026 non è una passeggiata. Le guide generali spiegano il caso base: hai comprato cripto, le hai vendute, hai una plusvalenza, la dichiari nel Quadro W. Ma il mondo reale è molto più complicato.

      📚 Questo articolo fa parte della guida completa alla tassazione delle criptovalute 2026: aliquote, Quadro W e come dichiarare.

      In questo articolo affrontiamo i casi complessi che le guide base non coprono: staking, DeFi, NFT, wallet hardware non connessi a exchange registrati, cripto ereditate, swap tra token. Se hai dubbi su come muoverti, a fine articolo trovi come richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale.

      Indice dei contenuti

      • Perché questo articolo è diverso dalle guide base
      • Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde
      • Staking: come dichiararlo nel 2026
      • DeFi: yield farming, liquidity pool e lending
      • NFT: quando si dichiarano e quando no
      • IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto
      • Sanzioni per omessa dichiarazione cripto
      • DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)
      • Domande frequenti

      Perché questo articolo è diverso dalle guide base

      La maggior parte degli articoli on-line spiega il percorso classico: compri cripto su Coinbase o Binance → le rivendi → calcoli la plusvalenza → la scrivi nel Quadro W → paghi il 33%. Fine. Ma cosa succede se:

      • Hai ricevuto token dallo staking di ETH e non sai se sono redditi diversi o redditi da capitale?
      • Hai fornito liquidità a Uniswap o Curve e hai ricevuto LP token più commissioni?
      • Hai venduto un NFT che avevi creato tu (artista) oppure rivenduto come investitore?
      • Hai fatto uno swap ETH→USDC: è un’operazione imponibile anche se non hai incassato euro?
      • Hai cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) che non è collegato ad alcun exchange?

      Questi sono i casi che affrontiamo qui, con riferimento alla normativa vigente (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) e alle posizioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

      Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde

      Prima di tutto, una confusione frequente: molti articoli (e molti contribuenti) continuano a parlare di Quadro RW per le criptovalute. Questo quadro è stato rinominato Quadro W dal 2023 (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022). Il nome è cambiato ma la funzione è la stessa: monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, o — nel caso delle cripto — delle attività virtuali.

      Il Quadro W del Modello Redditi PF (non nel 730) è obbligatorio per chi detiene cripto-attività con valore complessivo superiore a zero. Non c’è una soglia minima per il monitoraggio fiscale: anche se hai 10 euro di Bitcoin, tecnicamente dovresti dichiararli. E attenzione: dal 1° gennaio 2025 non esiste più nemmeno la vecchia franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze, abolita dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Ogni plusvalenza è tassata dal primo euro, e l’obbligo di monitoraggio nel Quadro W vale comunque per qualsiasi importo.

      Per approfondire la compilazione del Modello Redditi PF 2026 in generale, leggi la nostra guida completa al Modello Redditi PF 2026.

      QuadroCosa dichiaraDove
      W (sezione I)Monitoraggio: valore al 31/12 di tutte le cripto detenuteModello Redditi PF
      W (sezione II)IVCA: imposta patrimoniale 0,2% sul valore delle criptoModello Redditi PF
      W (sezione III)Plusvalenze e altri redditi realizzatiModello Redditi PF

      Staking: come dichiararlo nel 2026

      Lo staking consiste nel bloccare i tuoi token su una blockchain (es. Ethereum in Proof of Stake) o su una piattaforma centralizzata (es. Binance Earn) per ricevere in cambio una ricompensa periodica, solitamente sotto forma di nuovi token dello stesso tipo.

      Come sono tassate le ricompense da staking nel 2026?

      Dal 2026, le ricompense da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassate come plusvalenze al 33% (aliquota introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Prima del 2026, l’aliquota era il 26%.

      Il valore imponibile delle ricompense di staking si calcola al momento della loro ricezione: se hai ricevuto 0,1 ETH di ricompensa il 15 marzo 2025, quando ETH valeva 3.000 euro, il valore da dichiarare è 300 euro. Quel valore diventa anche il tuo costo di acquisto (cost basis) per eventuali future vendite di quei token.

      Importante: i token ricevuti dallo staking si dichiarano anche nel Quadro W sezione I per il monitoraggio, indipendentemente dal fatto che siano stati venduti o meno.

      Staking su exchange vs staking on-chain: differenze pratiche

      Sul piano fiscale la distinzione tra staking su exchange centralizzato (Coinbase, Binance) e staking on-chain (direttamente sulla blockchain con wallet hardware) non cambia la tassazione. Cambia però la documentazione disponibile: gli exchange generano report fiscali automatici, mentre per lo staking on-chain dovrai tenere un registro manuale delle ricompense ricevute (data, quantità, valore in euro al momento della ricezione).

      DeFi: yield farming, liquidity pool e lending

      La DeFi (Decentralized Finance) è il mondo della finanza decentralizzata: protocolli come Uniswap, Aave, Compound, Curve che permettono di scambiare, prestare e guadagnare interessi su token senza intermediari bancari. Fiscalmente è uno dei territori più complessi.

      Swap tra token: è una vendita imponibile?

      Sì. Questa è una delle domande più frequenti e la risposta è sì: lo scambio (swap) di una cripto-attività con un’altra — per esempio da ETH a USDC, o da BTC a SOL — è fiscalmente assimilato a una vendita della prima e un acquisto della seconda. Se al momento dello swap hai una plusvalenza (il token che cedi vale più di quanto l’hai pagato), tale plusvalenza è imponibile al 33%, anche se non hai convertito nulla in euro.

      Esempio pratico: Hai acquistato 1 ETH a 2.000 euro nel 2024. A marzo 2025 lo swappi su Uniswap in USDC quando ETH vale 3.500 euro. Plusvalenza imponibile: 1.500 euro. Tassa dovuta per il 2025 (aliquota 26% vigente nel 2025): 390 euro.

      Liquidity pool e LP token

      Quando fornisci liquidità a un protocollo DeFi (es. depositi ETH e USDC in una pool di Uniswap v3), ricevi in cambio dei LP token (token di liquidità). Dal punto di vista fiscale:

      • Il deposito nella pool è considerato uno scambio: cedi ETH+USDC e ricevi LP token. Se i token depositati avevano una plusvalenza latente, questa si cristallizza al momento del deposito e diventa imponibile.
      • Le commissioni accumulate (i fee che la pool paga ai liquidity provider) sono redditi da dichiarare come redditi diversi.
      • Il ritiro dalla pool (ricevi ETH+USDC di ritorno e consegni gli LP token) è un’altra operazione imponibile se gli LP token hanno guadagnato valore.

      Questo significa che una singola operazione di fornitura e ritiro di liquidità può generare tre eventi imponibili distinti. La documentazione è fondamentale.

      Lending e borrowing DeFi

      Se presti i tuoi token su protocolli come Aave o Compound e ricevi interessi (sotto forma di token), questi interessi sono redditi imponibili al 33%. Se invece prendi a prestito cripto (borrowing) e le usi per fare trading, le eventuali plusvalenze sull’operazione di trading sono tassabili normalmente.

      Per un approfondimento sugli obblighi di comunicazione automatica dei dati degli exchange italiani ed europei, leggi il nostro articolo su DAC8 e criptovalute 2026.

      NFT: quando si dichiarano e quando no

      Gli NFT (Non-Fungible Token) sono stati ricondotti al perimetro delle cripto-attività a partire dal 2023 (L. 197/2022). Questo significa che si applicano le stesse regole delle criptovalute classiche, con alcune specificità importanti.

      NFT acquistato e rivenduto come investimento

      Se hai acquistato un NFT come investimento (es. un Bored Ape o un qualsiasi token ERC-721) e lo hai rivenduto a prezzo più alto, la plusvalenza è imponibile al 33% (dal 2026) dal primo euro, sommandosi alle altre plusvalenze da cripto-attività dell’anno. Si dichiara nella sezione III del Quadro W.

      NFT creato dall’artista e venduto

      Se sei un artista digitale che ha creato un NFT e lo vende, il trattamento fiscale è diverso: i proventi non sono una plusvalenza (non hai acquistato nulla), ma sono assimilabili a redditi da diritti d’autore o, se l’attività è abituale, a redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In questo caso non si applica l’aliquota del 33% sulle plusvalenze ma l’IRPEF ordinaria, con le relative deduzioni previste per i diritti d’autore.

      Royalty da NFT

      Molti contratti NFT prevedono royalty automatiche all’artista originale ad ogni rivendita. Queste royalty sono anch’esse redditi imponibili e, a seconda della frequenza e del contesto, possono essere tassate come redditi diversi (se occasionali) o come redditi da lavoro autonomo (se abituali).

      Hai comprato cripto tramite Crypto.com? Puoi approfondire come gestire la dichiarazione specifica nella nostra guida alla dichiarazione redditi Crypto.com 2026.

      IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto

      Al di là delle plusvalenze, chi detiene cripto-attività deve fare i conti con l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività). Si tratta di un’imposta patrimoniale analoga all’IVAFE sulle attività finanziarie estere.

      • Aliquota: 0,2% (2 per mille) del valore complessivo delle cripto-attività al 31 dicembre
      • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto detenute al 31/12 (o al termine del periodo di possesso)
      • Dichiarazione: sezione II del Quadro W del Modello Redditi PF
      • Soglia esenzione versamento: se l’IVCA calcolata è inferiore a 12 euro non si versa (ma il quadro W va comunque compilato)

      Un errore comune: confondere l’aliquota IVCA (0,2% = 2 per mille) con l’aliquota sulle plusvalenze (33%). Sono due imposte completamente separate: l’IVCA è una patrimoniale annuale che si paga a prescindere da vendite o guadagni; il 33% si paga solo sulle plusvalenze realizzate.

      Un altro aspetto spesso dimenticato: il monitoraggio fiscale (sezione I del Quadro W) è obbligatorio anche se non hai realizzato alcuna plusvalenza e qualunque sia il valore delle tue cripto: l’obbligo di monitoraggio scatta per qualsiasi importo.

      Vuoi sapere come le criptovalute impattano anche sul calcolo dell’ISEE? Leggi il nostro articolo su ISEE 2026 e criptovalute.

      Sanzioni per omessa dichiarazione cripto

      Le conseguenze di non dichiarare le cripto-attività sono severe. L’Agenzia delle Entrate ha accesso crescente ai dati degli exchange (tramite DAC8 e altri meccanismi di scambio automatico di informazioni) e ha già condotto accertamenti nei confronti di contribuenti che non avevano dichiarato le proprie posizioni.

      ViolazioneSanzione
      Omessa dichiarazione monitoraggio fiscale (sezione I Quadro W)Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
      IVCA non versata30% dell’imposta non versata + interessi
      Plusvalenze non dichiarateSanzioni elevate proporzionali all’imposta evasa; valuta il ravvedimento operoso prima di un accertamento

      Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente le violazioni prima che arrivi un accertamento, con sanzioni significativamente ridotte. Se hai anni fiscali pregressi non dichiarati (2023, 2024), contatta il CAF per valutare la strada migliore.

      DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)

      Dal 2026 è in vigore la DAC8, la direttiva europea che obbliga gli exchange e i crypto-service provider con utenti europei a comunicare automaticamente i dati delle transazioni alle autorità fiscali dei rispettivi paesi. In Italia, questo significa che Binance, Coinbase, Crypto.com e gli altri exchange registrati nell’UE devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i tuoi dati: saldi, transazioni, conversioni, guadagni.

      Questo cambia radicalmente il rischio di omissione: fino a qualche anno fa, era difficile per il fisco ricostruire le posizioni cripto dei contribuenti. Dal 2026, gli exchange europei sono obbligati per legge a trasmettere queste informazioni. Chi non dichiara rischia di essere incrociato automaticamente con i dati dell’exchange.

      Leggi il nostro approfondimento su DAC8 e obblighi degli exchange nel 2026.

      Domande frequenti

      Se ho fatto solo swap tra cripto e non ho mai convertito in euro, devo dichiarare?

      Sì. Ogni swap tra cripto-attività diverse è considerato un’operazione imponibile. Non è necessario convertire in euro perché scatti l’obbligo fiscale: lo scambio ETH→USDC è fiscalmente una vendita di ETH.

      Ho solo 50 euro di Bitcoin su un wallet. Devo davvero compilare il Quadro W?

      Tecnicamente sì, l’obbligo di monitoraggio fiscale scatta per qualsiasi importo. In pratica, le sanzioni per omessa dichiarazione di importi bassissimi sono proporzionali all’importo stesso (3%-15%), quindi il rischio reale è molto contenuto. Tuttavia, per mettersi in regola, la compilazione è obbligatoria.

      Come calcolo il cost basis delle crypto acquistate in momenti diversi?

      Il metodo previsto dalla normativa italiana è il LIFO (Last In First Out): quando vendi, si considerano prima venduti gli acquisti più recenti. Questo è il metodo da applicare salvo diversa indicazione normativa futura.

      Ho ereditato cripto da un familiare deceduto. Come le dichiaro?

      Le cripto ereditate entrano nell’asse ereditario e vanno incluse nella dichiarazione di successione. Per l’erede, il costo di acquisto ai fini fiscali è il valore delle cripto al momento del decesso del de cuius. Eventuali plusvalenze future si calcolano partendo da quel valore, non dal costo originario pagato dal defunto.

      Ho cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) non collegato a nessun exchange. Devo dichiararle?

      Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale e di pagamento dell’IVCA non dipende dal tipo di wallet: wallet hardware, software, exchange centralizzato o DeFi — tutte le cripto-attività di cui sei il beneficiario economico devono essere dichiarate nel Quadro W.

      La soglia di 2.000 euro vale per ogni cripto o in totale?

      La soglia di 2.000 euro non esiste più: è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25, lett. a). Oggi ogni plusvalenza da cripto-attività è tassata dal primo euro (26% nel 2025, 33% dal 2026). Quando era in vigore, fino al 2024, la franchigia era comunque complessiva annua e non per singola cripto: si sommavano tutte le plusvalenze e minusvalenze dell’anno su tutte le cripto-attività.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


      Hai cripto complesse da dichiarare? Il CAF Centro Fiscale ti aiuta

      Staking, DeFi, NFT, wallet hardware, swap: il quadro normativo italiano sulle criptovalute è in evoluzione rapida e la gestione fai-da-te espone a rischi concreti di sanzioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti nella compilazione del Quadro W, nel calcolo delle plusvalenze e nell’IVCA, con aggiornamenti costanti alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

      Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione specifica: analizzeremo le tue operazioni cripto e ti indicherà esattamente cosa dichiarare e come. Nessun prezzo fisso: il preventivo dipende dalla complessità della tua situazione.

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      Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 12:00:002026-08-23 23:30:15Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      La tassazione criptovalute 2026 ha subito un cambiamento significativo: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze crypto sale al 33%, rispetto al 26% applicato fino al 2025. Se possiedi Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività, è fondamentale capire come dichiararle correttamente nel Quadro W del Modello Redditi PF e quali sono i tuoi obblighi fiscali. In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: dalla nuova aliquota alla fine della franchigia di 2.000 euro, dall’IVCA alle sanzioni per chi non dichiara. Se hai bisogno di aiuto, il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella dichiarazione redditi crypto e può assisterti in ogni fase.

      Indice dei contenuti

      1. Nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze crypto
      2. Franchigia 2.000 euro: abolita dal 2025
      3. Quadro W del Modello Redditi PF: come compilarlo
      4. Cosa va dichiarato: wallet, exchange, staking, airdrop, NFT
      5. IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
      6. Come calcolare le plusvalenze (metodo LIFO)
      7. Exchange italiani vs esteri: obblighi diversi
      8. Sanzioni per crypto non dichiarate: 120% fissa
      9. Ravvedimento operoso per crypto non dichiarate
      10. Come il CAF può aiutarti
      11. Domande frequenti

      Nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze crypto dal 2026

      La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1 commi 24-29) ha introdotto una modifica sostanziale alla tassazione delle criptovalute in Italia. A partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività passa dal 26% al 33%.

      In parole semplici, se compri Bitcoin a 30.000 euro e li rivendi a 40.000 euro, la plusvalenza di 10.000 euro viene tassata al 33%. Questo significa che dovrai pagare 3.300 euro di imposte su quel guadagno, invece dei 2.600 euro che avresti pagato con la vecchia aliquota del 26%.

      Questa modifica si applica a tutte le cripto-attività come definite dal regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets): Bitcoin, Ethereum, altcoin, stablecoin denominate in valuta estera come USDT e USDC, token di utilità e qualsiasi altra rappresentazione digitale di valore basata su tecnologia a registro distribuito (blockchain). La nuova aliquota si inserisce nel quadro dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, che disciplina i redditi diversi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

      Unica eccezione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro conformi al regolamento europeo MiCAR (Reg. UE 2023/1114) restano tassati al 26%, e le conversioni tra euro ed EMT in euro sono fiscalmente neutre, cioè non generano plusvalenze imponibili. Attenzione però: le stablecoin ancorate al dollaro come USDT e USDC non rientrano nell’eccezione e seguono l’aliquota generale del 33%.

      PeriodoAliquota plusvalenze cryptoNorma di riferimento
      Fino al 31/12/202526%Art. 67, c.1, lett. c-sexies TUIR
      Dal 01/01/202633% (aliquota generale)L. 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1 c. 24
      Dal 01/01/2026 — EMT in euro conformi MiCAR26%Legge di Bilancio 2026

      Franchigia di 2.000 euro: abolita dal 2025

      Fino al 31 dicembre 2024 le plusvalenze da cripto-attività godevano di una franchigia di 2.000 euro annui: sotto quella soglia non si pagava l’imposta sostitutiva. Questa franchigia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 25, lett. a). Oggi, quindi, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: al 26% per i guadagni realizzati nel 2025 e al 33% per quelli realizzati dal 2026.

      Attenzione a non confondere i piani: l’imposta sostitutiva colpisce solo le plusvalenze realizzate, non il valore totale delle tue criptovalute. Se possiedi Bitcoin per un valore di 50.000 euro ma non hai venduto nulla, non devi pagare l’imposta sostitutiva del 33%. Rimane comunque l’obbligo di dichiarazione nel Quadro W e il pagamento dell’IVCA (di cui parleremo più avanti).

      La base imponibile resta comunque il saldo netto annuale: se hai realizzato plusvalenze per 5.000 euro e minusvalenze per 4.000 euro, l’imposta sostitutiva si paga solo sul saldo di 1.000 euro. Le minusvalenze eccedenti possono essere portate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi.

      Quadro W del Modello Redditi PF: come compilarlo per le criptovalute

      Il Quadro W del Modello Redditi PF (Persone Fisiche) è la sezione dove devi indicare tutte le tue cripto-attività ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo dell’IVCA. Dal 2024, il Quadro W ha sostituito il vecchio Quadro RW per quanto riguarda le cripto-attività, semplificando (almeno nelle intenzioni) la compilazione.

      Per compilare correttamente il Quadro W per le criptovalute, devi seguire questi passaggi:

      • Colonna 1 – Tipo di operazione: indica il codice 20 per le cripto-attività
      • Colonna 2 – Codice individuazione bene: inserisci il codice 21 che identifica le “altre cripto-attività”
      • Colonna 3 – Codice Stato estero: se le crypto sono custodite su un exchange estero (es. Binance, Coinbase, Kraken), indica il codice dello Stato. Per wallet personali (self-custody), lascia il campo vuoto
      • Colonna 7 – Valore iniziale: il controvalore in euro delle criptovalute al 1° gennaio 2026 (o alla data di acquisto se successiva)
      • Colonna 8 – Valore finale: il controvalore in euro al 31 dicembre 2026 (o alla data di cessione se precedente)
      • Colonna 13 – Credito d’imposta: eventuali imposte pagate all’estero, per evitare la doppia imposizione

      Se possiedi criptovalute su più exchange o wallet diversi, devi compilare un rigo separato del Quadro W per ciascuno di essi. Ad esempio: un rigo per le crypto su Binance, un rigo per quelle su Kraken e un rigo per quelle nel tuo hardware wallet Ledger. Se la tua situazione include casi più complessi (staking su più protocolli, posizioni DeFi, NFT), abbiamo dedicato un approfondimento specifico alla compilazione del Quadro W per staking, DeFi e NFT nei casi più complessi.

      È importante sottolineare che il Quadro W va compilato anche se non hai venduto nulla durante l’anno. Il semplice possesso di cripto-attività al 31 dicembre genera l’obbligo di monitoraggio fiscale, indipendentemente dall’importo.

      Cosa va dichiarato: wallet, exchange, staking rewards, airdrop e NFT

      Una delle domande più comuni riguarda cosa esattamente va dichiarato ai fini fiscali. La risposta è: praticamente tutto ciò che riguarda le cripto-attività. Vediamo nel dettaglio ogni fattispecie.

      Wallet e exchange centralizzati

      Tutte le criptovalute detenute su exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, ecc.) e nei wallet personali (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet, ecc.) vanno dichiarate nel Quadro W. Non importa se le hai acquistate con euro o ricevute in cambio di altre criptovalute: il controvalore al 31 dicembre va sempre indicato.

      Staking rewards

      Le ricompense da staking (ad esempio le ricompense per chi mette in staking Ethereum, Solana, Cardano, ecc.) rappresentano un reddito diverso tassabile. La tassazione si applica al momento del “ricevimento” delle ricompense, calcolando il controvalore in euro in quel momento. Questo reddito concorre al calcolo delle plusvalenze complessive e viene tassato al 33%.

      Airdrop

      Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token da parte di progetti blockchain. Anche questi sono tassabili: il valore del token al momento del ricevimento costituisce un reddito diverso. Se successivamente vendi i token ricevuti in airdrop a un prezzo superiore, la differenza è una plusvalenza ulteriore soggetta al 33%.

      NFT (Non-Fungible Token)

      Anche gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e vanno dichiarati. Se acquisti un NFT a 1 ETH e lo rivendi a 3 ETH, la plusvalenza (convertita in euro) è tassabile. Il possesso di NFT va indicato nel Quadro W con il relativo controvalore al 31 dicembre. Per i dettagli su aliquote e casi particolari (collezioni, royalties, minting) leggi la guida NFT e tasse 2026.

      DeFi: lending, liquidity providing e yield farming

      Le attività di finanza decentralizzata (DeFi) come il lending (prestito di crypto), il liquidity providing (fornitura di liquidità a pool decentralizzati) e lo yield farming generano rendimenti che vanno dichiarati. L’Agenzia delle Entrate equipara queste attività alla produzione di redditi diversi, con tassazione al 33% sulle plusvalenze realizzate. Anche i proventi da mining di criptovalute seguono regole specifiche (reddito diverso se attività occasionale, reddito d’impresa se professionale): li trovi spiegati nella guida mining criptovalute 2026.

      IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività (0,2% annuo)

      Oltre alla tassazione sulle plusvalenze, chi possiede criptovalute deve pagare l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività. Si tratta di un’imposta patrimoniale pari allo 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno (o al termine del periodo di detenzione, se inferiore all’anno).

      L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) e si calcola proporzionalmente ai giorni di detenzione.

      Esempio pratico: se al 31 dicembre 2026 possiedi criptovalute per un controvalore di 50.000 euro, l’IVCA dovuta sarà: 50.000 x 0,2% = 100 euro. Se hai detenuto le crypto solo per 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre), l’IVCA sarà proporzionata: 50.000 x 0,2% x 184/365 = 50,41 euro.

      L’IVCA si liquida nel Quadro W del Modello Redditi PF e si versa tramite modello F24 con il codice tributo 1727 (per il saldo) o 1728 (per l’acconto). È importante sapere che l’IVCA è dovuta anche se non hai venduto nulla: basta il semplice possesso delle criptovalute.

      ElementoDettaglio
      Aliquota IVCA0,2% annuo
      Base imponibileValore cripto-attività al 31/12
      Codice tributo saldo1727
      Codice tributo acconto1728
      ProporzionamentoIn base ai giorni di detenzione

      Come calcolare le plusvalenze crypto (metodo LIFO)

      Il calcolo delle plusvalenze da criptovalute è uno degli aspetti più complessi della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il metodo da utilizzare è il LIFO (Last In, First Out), cioè “l’ultimo entrato è il primo uscito”.

      In pratica, quando vendi una criptovaluta, si presume che tu stia vendendo le unità acquistate per ultime. Facciamo un esempio concreto per capire meglio.

      Supponiamo che Marco abbia effettuato i seguenti acquisti di Bitcoin nel corso degli anni:

      • Gennaio 2024: acquisto di 0,5 BTC a 35.000 euro (costo: 17.500 euro)
      • Giugno 2025: acquisto di 0,3 BTC a 55.000 euro (costo: 16.500 euro)
      • Marzo 2026: acquisto di 0,2 BTC a 80.000 euro (costo: 16.000 euro)

      Se Marco vende 0,4 BTC a settembre 2026 al prezzo di 90.000 euro (incasso: 36.000 euro), il calcolo con il metodo LIFO è:

      1. Si “consumano” prima i 0,2 BTC acquistati a marzo 2026 (costo: 16.000 euro)
      2. Poi si usano 0,2 BTC dei 0,3 acquistati a giugno 2025 (costo: 0,2/0,3 x 16.500 = 11.000 euro)
      3. Costo totale: 16.000 + 11.000 = 27.000 euro
      4. Plusvalenza: 36.000 – 27.000 = 9.000 euro
      5. Imposta (33%): 9.000 x 33% = 2.970 euro

      Come puoi notare, il metodo LIFO tende a ridurre le plusvalenze quando i prezzi salgono nel tempo, perché si usano prima i costi di acquisto più recenti (e quindi più alti). Tuttavia, è fondamentale avere una documentazione precisa di tutti gli acquisti, con date, quantità e prezzi. Se non riesci a dimostrare il costo di acquisto, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare il costo pari a zero, con la conseguenza di una plusvalenza pari all’intero incasso.

      Exchange italiani vs esteri: obblighi diversi

      La distinzione tra exchange italiani ed esteri è importante perché comporta obblighi dichiarativi diversi. Dal 2024, gli exchange che operano in Italia devono essere registrati nell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), il registro ufficiale dei prestatori di servizi relativi a cripto-attività.

      Exchange registrati in Italia (OAM)

      Gli exchange registrati in Italia (come Young Platform, The Rock Trading, ecc.) agiscono come sostituti d’imposta per l’IVCA. Questo significa che:

      • L’exchange calcola e versa l’IVCA per tuo conto
      • Resta comunque l’obbligo di dichiarare le plusvalenze nel Modello Redditi PF
      • Il monitoraggio nel Quadro W è comunque obbligatorio
      • L’exchange ti fornisce la reportistica fiscale necessaria per la dichiarazione

      Exchange esteri (non registrati OAM)

      Se utilizzi exchange esteri come Binance, Coinbase, Kraken o Crypto.com, gli obblighi sono maggiori:

      • Devi calcolare e versare l’IVCA autonomamente
      • Devi compilare il Quadro W indicando il codice dello Stato estero dell’exchange
      • Devi dichiarare tutte le plusvalenze nel Quadro RT della Sezione II
      • Devi procurarti autonomamente tutta la documentazione (storico transazioni, report fiscali)

      Un aspetto importante riguarda i wallet personali (self-custody): se detieni crypto su un hardware wallet (Ledger, Trezor) o un software wallet (MetaMask, Trust Wallet), non c’è un intermediario. In questo caso, devi compilare il Quadro W senza indicare alcun codice Stato estero e calcolare autonomamente sia l’IVCA che le eventuali plusvalenze.

      Cosa succede se non dichiari le crypto: sanzione del 120%

      Non dichiarare le proprie criptovalute comporta rischi molto seri. Le sanzioni previste dalla normativa italiana sono particolarmente pesanti e possono trasformare un semplice inadempimento in un problema economico significativo.

      Ecco le principali sanzioni per omessa o infedele dichiarazione delle cripto-attività:

      ViolazioneSanzioneRiferimento normativo
      Omessa dichiarazione plusvalenze120% fissa dell’imposta dovuta (minimo 250 euro); riducibile al 75% con ravvedimento spontaneoArt. 1, c. 1, D.Lgs. 471/1997, come modif. da D.Lgs. 87/2024
      Omessa compilazione Quadro WDal 3% al 15% degli importi non dichiaratiArt. 5, c. 2, D.L. 167/1990
      Omessa compilazione Quadro W (Paesi black list)Dal 6% al 30% degli importi non dichiaratiArt. 5, c. 2, D.L. 167/1990
      Omesso versamento IVCA30% dell’imposta non versataArt. 13, D.Lgs. 471/1997

      Facciamo un esempio concreto: se hai realizzato plusvalenze per 20.000 euro nel 2026 e non le dichiari, l’imposta dovuta è 6.600 euro (20.000 x 33%). La sanzione sarà di 7.920 euro (120% fissa di 6.600, dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi), per un totale di 14.520 euro tra imposta e sanzione, senza contare gli interessi. Con il ravvedimento operoso la sanzione può essere ridotta fino al 75% (5.940 euro).

      È importante sapere che l’Agenzia delle Entrate ha sempre più strumenti per individuare i possessori di criptovalute. Gli exchange registrati OAM comunicano i dati dei propri utenti all’amministrazione finanziaria. Inoltre, il DAC8 (la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni) prevede che dal 2026 anche gli exchange esteri comunichino i dati degli utenti alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Per una panoramica completa delle conseguenze in caso di omessa dichiarazione, consulta la nostra guida dedicata alle sanzioni per crypto non dichiarate e al ravvedimento operoso.

      Ravvedimento operoso per crypto non dichiarate

      Se ti sei accorto di non aver dichiarato le tue criptovalute negli anni passati, non è troppo tardi per regolarizzare la tua posizione grazie al ravvedimento operoso. Questo strumento ti permette di sanare le violazioni pagando sanzioni significativamente ridotte, a patto che l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora avviato un accertamento nei tuoi confronti.

      Le riduzioni delle sanzioni variano in base al momento in cui presenti la dichiarazione integrativa:

      • Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (cioè il 12% invece del 120%)
      • Entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
      • Entro 1 anno dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/8 del minimo
      • Entro 2 anni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/7 del minimo
      • Oltre 2 anni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/6 del minimo

      Per il ravvedimento, devi presentare una dichiarazione integrativa (Modello Redditi PF) per ciascun anno fiscale non dichiarato, compilando il Quadro W e il Quadro RT con tutti i dati delle tue cripto-attività. Oltre alla sanzione ridotta, dovrai versare le imposte dovute (imposta sostitutiva sulle plusvalenze + IVCA) e gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

      La procedura è complessa e richiede di ricostruire tutti i movimenti crypto degli anni passati. Per questo motivo, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista o da un CAF specializzato che possa verificare la corretta compilazione e il calcolo delle imposte dovute. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica nella regolarizzazione delle posizioni crypto.

      Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti con la dichiarazione crypto

      La dichiarazione delle criptovalute è uno degli adempimenti fiscali più complessi per i contribuenti italiani. Tra Quadro W, Quadro RT, IVCA, metodo LIFO e la moltitudine di operazioni possibili (trading, staking, airdrop, DeFi), è facile commettere errori che possono costare caro in termini di sanzioni.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ha sviluppato un servizio dedicato alla dichiarazione delle cripto-attività che include:

      • Analisi del portafoglio crypto: esaminiamo le tue posizioni su tutti gli exchange e wallet per avere un quadro completo
      • Calcolo delle plusvalenze: applichiamo il metodo LIFO correttamente, ricostruendo lo storico delle transazioni
      • Compilazione del Quadro W: inseriamo tutti i dati richiesti per il monitoraggio fiscale
      • Calcolo e versamento IVCA: determiniamo l’imposta dovuta e prepariamo il modello F24
      • Ravvedimento operoso: se hai anni non dichiarati, gestiamo la regolarizzazione con sanzioni ridotte
      • Consulenza personalizzata: rispondiamo a tutte le tue domande sulla tassazione crypto

      Per preparare la dichiarazione, ti chiederemo di fornirci gli estratti conto o report fiscali dei tuoi exchange (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) e le informazioni sui wallet personali. Molti exchange offrono la possibilità di scaricare report fiscali specifici per l’Italia: il nostro team ti guiderà nell’estrazione di questi documenti. Scopri anche la nostra guida sull’ISEE e criptovalute per capire come le crypto influiscono sul tuo indicatore ISEE.

      Domande frequenti sulla tassazione criptovalute 2026

      Quando entra in vigore l’aliquota al 33% sulle crypto?

      L’aliquota del 33% si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi. Per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025, resta valida l’aliquota del 26%. Attenzione: fa fede la data in cui hai effettuato la vendita o lo scambio, non la data in cui hai acquistato la criptovaluta.

      Devo dichiarare le crypto anche se non ho venduto nulla?

      Sì, il semplice possesso di criptovalute al 31 dicembre genera l’obbligo di compilare il Quadro W del Modello Redditi PF per il monitoraggio fiscale. Inoltre, dovrai versare l’IVCA (0,2% sul valore). Non dovrai invece pagare l’imposta sostitutiva del 33% perché non hai realizzato plusvalenze.

      Le minusvalenze crypto si possono dedurre?

      Sì, le minusvalenze da cripto-attività possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze dello stesso anno. Se il saldo è negativo (più perdite che guadagni), la minusvalenza eccedente può essere riportata nei 4 anni fiscali successivi per compensare future plusvalenze. È fondamentale indicarle nella dichiarazione dei redditi.

      Come dichiaro le crypto nel 730?

      Il 730 non è sufficiente per dichiarare le criptovalute. Il Quadro W è presente solo nel Modello Redditi PF. Se normalmente presenti il 730, dovrai inviare anche il Modello Redditi PF come dichiarazione integrativa, limitatamente ai quadri relativi alle cripto-attività (Quadro W e Quadro RT). Il CAF Centro Fiscale può gestire entrambe le dichiarazioni per te.

      Gli scambi tra criptovalute sono tassati?

      Sì, dal 2023 anche gli scambi tra cripto-attività diverse (ad esempio da Bitcoin a Ethereum) generano una plusvalenza tassabile. Il valore della criptovaluta ceduta va convertito in euro al momento dello scambio. Se il controvalore in euro è superiore al costo di acquisto, la differenza è una plusvalenza soggetta all’aliquota del 33%, dal primo euro.

      Quanto pago di tasse se ho guadagnato 10.000 euro con le crypto nel 2026?

      Se le tue plusvalenze nette (guadagni meno perdite) sono di 10.000 euro nel 2026, l’imposta sostitutiva si calcola sull’intero importo: 10.000 x 33% = 3.300 euro. Non c’è alcuna franchigia da sottrarre: la vecchia soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024). A questo si aggiunge l’IVCA (0,2% sul valore delle crypto al 31/12). Il totale delle imposte dipende quindi anche dal valore complessivo delle criptovalute detenute.

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        Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 10:00:002026-08-23 23:30:13Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto
        CAF, CRIPTOVALUTE

        Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Staking e lending crypto sono diventate tra le attività più diffuse tra gli investitori in criptovalute italiani. Ma come funziona la tassazione di staking e lending crypto nel 2026? Quali aliquote si applicano? E, soprattutto, come vanno dichiarati al Fisco tramite il Quadro RT del Modello Redditi?

        Con la riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), le regole sono cambiate profondamente rispetto al passato. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere, con esempi pratici e le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2026.

        Hai effettuato operazioni di staking o lending crypto nel 2025?

        Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a compilare correttamente il Modello Redditi, il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

        Indice dei contenuti

        • Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco
        • Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro
        • Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%
        • Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila
        • Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending
        • IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending
        • Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking
        • Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo
        • Domande frequenti (FAQ)

        Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco

        Prima di entrare nel merito della tassazione, è utile capire di cosa si tratta esattamente.

        Lo staking consiste nel bloccare (“mettere in stake”) le proprie criptovalute su una blockchain per supportare il funzionamento della rete. In cambio, il detentore riceve periodicamente delle ricompense in criptovaluta — un po’ come succede con gli interessi su un conto bancario, ma in un contesto decentralizzato. Ethereum, Cardano, Solana e molte altre criptovalute funzionano con questo meccanismo.

        Il lending crypto (o prestito di criptovalute) è invece una pratica per cui si prestano le proprie crypto a una piattaforma o ad altri utenti in cambio di un interesse periodico. Piattaforme come Nexo, Celsius (ora in liquidazione), o exchange come Binance e Kraken offrono (o offrivano) questo servizio. In pratica, è come depositare soldi in banca e ricevere interessi — ma con criptovalute.

        Entrambe le attività generano reddito e, per il Fisco italiano, questo reddito va dichiarato e tassato. Le regole, però, sono diverse per staking e lending — e questo è uno dei punti più fraintesi dagli investitori.

        Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro

        Dal 1° gennaio 2026, i rendimenti da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassati con un’aliquota del 33%. Questo vale per qualsiasi criptovaluta tradizionale: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e tutte le altre.

        La norma di riferimento è la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25), che ha innalzato l’aliquota dal precedente 26% al 33% a partire dall’anno fiscale 2026.

        Attenzione: non esiste più alcuna franchigia o soglia di esenzione. Fino al 31 dicembre 2024 vigeva un’esenzione per le plusvalenze inferiori a 2.000 euro annui. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: anche un solo euro di rendimento da staking va dichiarato e tassato.

        Eccezione importante: EMT denominati in euro (MiCAR)

        I token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) mantengono l’aliquota del 26% anche nel 2026. Si tratta di una categoria specifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per garantire neutralità fiscale rispetto all’euro digitale. Se fai staking di stablecoin in euro regolamentate MiCAR, l’aliquota applicabile è il 26%, non il 33%.

        Per le stablecoin in dollari (USDT, USDC) o in altre valute diverse dall’euro, invece, si applica l’aliquota generale del 33%.

        Come si calcola la base imponibile dello staking

        La base imponibile per i rendimenti da staking è il valore in euro delle criptovalute ricevute come ricompensa al momento della ricezione. Se ad esempio ricevi 0,1 ETH come ricompensa staking e in quel momento 1 ETH vale 3.000 euro, la tua base imponibile è 300 euro.

        Successivamente, se vendi quell’Ethereum ricevuto come ricompensa, potresti avere anche una plusvalenza (se il prezzo è salito) o una minusvalenza (se è sceso). Questa eventuale plusvalenza va calcolata separatamente e anch’essa è soggetta al 33%.

        Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%

        Il lending crypto ha un trattamento fiscale diverso dallo staking. Gli interessi percepiti da attività di prestito di criptovalute sono classificati come redditi di capitale (non redditi diversi), e vengono tassati con l’aliquota del 26% tramite ritenuta alla fonte.

        In pratica, la distinzione è questa:

        • Staking → redditi diversi → aliquota 33% → vanno nel Quadro RT
        • Lending (interessi) → redditi di capitale → aliquota 26% → vanno nel Quadro RL (o applicata ritenuta d’acconto dalla piattaforma)

        La logica è la seguente: il lending è assimilabile a un deposito bancario (si presta denaro/crypto e si riceve un interesse), mentre lo staking è più simile a una partecipazione attiva alla rete con conseguente remunerazione variabile.

        Tuttavia, bisogna fare attenzione: non tutte le piattaforme operano con ritenuta d’acconto. Molti exchange esteri non applicano ritenute fiscali italiane, quindi spetta al contribuente dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi.

        Lending su piattaforme italiane vs. estere

        Se utilizzi una piattaforma italiana che applica la ritenuta d’acconto del 26%, potresti non dover indicare nulla in dichiarazione (regime sostitutivo). In questo caso, la piattaforma funge da sostituto d’imposta e ti rilascia la certificazione unica (CU).

        Se invece utilizzi exchange o piattaforme estere (Binance, Kraken, Nexo, ecc.), la ritenuta non viene applicata. In questo caso sei tu a dover dichiarare i proventi nel Modello Redditi, compilando il Quadro RL per i redditi di capitale e il Quadro W per il monitoraggio fiscale.

        Hai usato piattaforme estere? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a capire cosa va dichiarato e come. Contattaci per un appuntamento.

        Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila

        Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria. Per i rendimenti da staking, questo è il quadro che devi compilare.

        Nota bene: molti articoli e guide fanno confusione tra Quadro RT e Quadro W. Il Quadro W serve per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività) e per calcolare l’IVCA. Il Quadro RT serve invece per dichiarare le plusvalenze e i rendimenti (come quelli da staking). Spesso entrambi vanno compilati insieme.

        Sezioni del Quadro RT rilevanti per le criptovalute

        Il Quadro RT è diviso in più sezioni. Per le criptovalute nel 2026, le sezioni rilevanti sono:

        • Sezione II — Plusvalenze e altri redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva del 33% (dal 2026). Qui si riportano i rendimenti da staking e le plusvalenze dalla cessione di cripto-attività.
        • Sezione III — Se hai minusvalenze pregresse da anni precedenti, puoi utilizzarle in compensazione con le plusvalenze del 2025.

        Come si compila il Quadro RT per lo staking

        Ecco i passaggi pratici per compilare correttamente il Quadro RT in relazione ai rendimenti da staking:

        1. Calcola il totale dei rendimenti da staking ricevuti nel 2025 — Scarica lo storico delle transazioni dall’exchange o dalla piattaforma di staking. Converti ogni ricompensa in euro al tasso di cambio del giorno di ricezione.
        2. Riporta il totale nella colonna “corrispettivi” della Sezione II — Questo è il valore lordo che hai ricevuto.
        3. Indica il costo d’acquisto — Per i rendimenti da staking, il costo è zero (hai ricevuto le cripto gratis come ricompensa), quindi la plusvalenza coincide con il valore ricevuto.
        4. Calcola l’imposta sostitutiva al 33% — Moltiplica la base imponibile per 0,33.
        5. Verifica la possibilità di compensare minusvalenze — Se negli anni precedenti hai realizzato minusvalenze crypto non utilizzate, puoi portarle in compensazione (entro il quarto anno successivo).

        La compilazione del Quadro RT può essere complessa, soprattutto se hai effettuato molte operazioni su più piattaforme. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specifica per la dichiarazione dei redditi da criptovalute. Richiedi un preventivo personalizzato.

        Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending

        Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute (incluse quelle in staking o prestate su piattaforme di lending) deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, ha una doppia funzione:

        • Monitoraggio fiscale — Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale (anche se non hai realizzato plusvalenze)
        • IVCA — Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (0,2% sul valore al 31/12)

        Se stai effettuando staking, le criptovalute bloccate vanno comunque dichiarate nel Quadro W, perché rimangono di tua proprietà (anche se temporaneamente indisponibili). Lo stesso vale per i crypto prestati su piattaforme di lending: finché non vengono restituiti, restano giuridicamente tuoi e devono essere indicati nel Quadro W.

        Per approfondire la compilazione del Quadro W, consulta la nostra guida dedicata: Quadro W Criptovalute 2026: Come Compilarlo nel Modello Redditi PF.

        IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending

        L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è un’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo (2 per mille) sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre. Non va confusa con l’imposta sulle plusvalenze: l’IVCA si applica sul patrimonio, non sul reddito.

        Esempio pratico: se al 31 dicembre 2025 hai in portafoglio criptovalute (incluse quelle in staking e quelle prestate) per un valore complessivo di 10.000 euro, l’IVCA dovuta è pari a 10.000 × 0,002 = 20 euro.

        Attenzione a non confondere l’IVCA con il 2%: l’aliquota è 0,2% (zero virgola due percento), non 2%. È un’imposta molto contenuta, ma va comunque dichiarata e versata tramite il Quadro W e il modello F24.

        Per chi fa staking: le criptovalute bloccate rientrano nella base imponibile IVCA, poiché sono ancora di tua proprietà. Allo stesso modo, per chi fa lending: i crypto prestati sono ancora tuoi e vanno inclusi nel calcolo IVCA.

        Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking

        Vediamo con qualche esempio concreto come funziona la tassazione in pratica.

        Esempio 1: Marco fa staking di Ethereum

        Marco blocca 5 ETH su una piattaforma di staking. Nel corso del 2025 riceve ricompense per un totale di 1.200 euro (calcolato al valore di mercato al momento di ciascuna ricezione).

        • Base imponibile: 1.200 euro
        • Aliquota applicabile: 33%
        • Imposta dovuta: 396 euro
        • Quadro da compilare: RT (Sezione II) + W (monitoraggio)

        Inoltre, se al 31/12/2025 Marco detiene un portafoglio crypto totale di 15.000 euro (inclusi gli ETH in staking), paga anche IVCA: 15.000 × 0,2% = 30 euro.

        Esempio 2: Giulia fa lending con USDT su un exchange estero

        Giulia presta 10.000 USDT su un exchange estero e nel 2025 matura interessi per 800 euro. L’exchange non applica ritenuta fiscale italiana.

        • Tipo di reddito: redditi di capitale
        • Aliquota: 26%
        • Imposta dovuta: 208 euro
        • Quadro da compilare: RL (redditi di capitale) + W (monitoraggio)

        Poiché l’exchange è estero e non applica ritenute, Giulia deve dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi. In caso di omissione, rischierebbe sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per la violazione del monitoraggio fiscale.

        Esempio 3: Luca fa staking di stablecoin euro (EMT MiCAR)

        Luca detiene token di una stablecoin denominata in euro, regolamentata MiCAR. Fa staking di questi token e matura 500 euro di ricompense nel 2025.

        • Base imponibile: 500 euro
        • Aliquota applicabile: 26% (eccezione EMT euro MiCAR)
        • Imposta dovuta: 130 euro (invece di 165 euro con aliquota 33%)

        Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo

        Ecco la procedura completa per dichiarare correttamente i redditi da staking e lending nel Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

        1. Scarica lo storico delle transazioni da tutti gli exchange e le piattaforme utilizzate (file CSV o PDF). La maggior parte degli exchange offre questa funzionalità nell’area personale.
        2. Distingui le operazioni per tipo: staking rewards, lending interest, cessioni, acquisti, trasferimenti.
        3. Converti ogni operazione in euro al tasso di cambio del giorno (usa il prezzo di mercato della crypto in quel momento).
        4. Calcola i totali annuali per categoria: totale rendimenti staking 2025, totale interessi lending 2025, totale plusvalenze da cessione 2025.
        5. Compila il Quadro RT (Sezione II) per i rendimenti da staking e le plusvalenze da cessione.
        6. Compila il Quadro RL per gli interessi da lending non soggetti a ritenuta d’acconto.
        7. Compila il Quadro W per il monitoraggio fiscale (valore totale al 31/12/2025) e calcola l’IVCA.
        8. Versa le imposte tramite modello F24 entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per il saldo, con eventuale rateizzazione).

        Se hai effettuato operazioni su più piattaforme o hai situazioni complesse (staking + lending + cessioni + stablecoin), la dichiarazione può diventare particolarmente articolata. Gli errori in questi quadri sono frequenti e possono portare a sanzioni. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specializzata: richiedi un preventivo personalizzato.

        Per approfondire altri aspetti della tassazione crypto, consulta anche:

        • Staking Criptovalute 2026: Tassazione dei Rendimenti
        • Mining Criptovalute 2026: Tassazione e Obblighi Fiscali
        • Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento Operoso
        • DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali

        Domande frequenti (FAQ)

        Lo staking è tassato anche se non vendo le crypto?

        Sì. I rendimenti da staking sono tassati nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu venda poi le criptovalute. La base imponibile è il valore in euro delle crypto ricevute come ricompensa al momento della ricezione.

        Devo dichiarare lo staking anche se ho guadagnato pochi euro?

        Sì. Dal 1° gennaio 2025, la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Anche un rendimento minimo va dichiarato. Non farlo può comportare sanzioni.

        Cosa succede se non ho dichiarato staking o lending negli anni passati?

        Se non hai dichiarato rendimenti da staking o lending in anni precedenti, puoi regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, che consente di pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte. Ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione. Contattaci per un appuntamento. Per approfondire, leggi anche: Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento.

        Il Quadro RT è lo stesso del Quadro W?

        No. Sono due quadri distinti del Modello Redditi PF con funzioni diverse. Il Quadro W serve per dichiarare il possesso di cripto-attività (monitoraggio fiscale) e calcolare l’IVCA (0,2%). Il Quadro RT serve per dichiarare le plusvalenze e i redditi diversi (inclusi i rendimenti da staking). Spesso vanno compilati entrambi.

        Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate vedrà automaticamente i miei guadagni da staking?

        A partire dal 2026, la direttiva DAC8 impone agli exchange crypto di comunicare automaticamente i dati degli utenti europei alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni crypto degli italiani. Non dichiarare ora espone a controlli e sanzioni future. Leggi la nostra guida: DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali.

        Posso usare il modello 730 per dichiarare staking e lending?

        No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT, il Quadro W o il Quadro RL per redditi di capitale non soggetti a ritenuta. Per i redditi da criptovalute (staking, lending, plusvalenze) è obbligatorio il Modello Redditi PF. Per approfondire: Criptovalute e Modello 730 2026.


        Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


        Hai dubbi sulla dichiarazione dei redditi crypto 2026?

        I rendimenti da staking e lending vanno dichiarati correttamente nel Modello Redditi PF 2026. Un errore nei quadri RT, W o RL può costare sanzioni significative.

        Il CAF Centro Fiscale ti offre:

        • Assistenza nella compilazione del Modello Redditi con focus crypto
        • Verifica del Quadro RT, W e RL
        • Calcolo IVCA e imposte dovute
        • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti

        Richiedi un preventivo personalizzato

        Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 04:12:102026-08-24 06:15:27Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        Rottamazione Quinquies: Rate d’Autunno 2026 e Decadenza se Salti un Pagamento

        ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

        Con l’arrivo dell’autunno, migliaia di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies devono fare i conti con le prossime scadenze del piano di pagamento. Dopo la prima rata del 31 luglio 2026, il calendario prosegue tra settembre e novembre con nuovi appuntamenti da non mancare. In questa guida vediamo il meccanismo delle rate d’autunno della rottamazione quinquies 2026, la regola di tolleranza sui pagamenti in ritardo e, soprattutto, cosa comporta la decadenza dal beneficio se una rata viene saltata o versata in misura insufficiente.

        Chi ha già affrontato la scadenza di luglio, o chi si sta avvicinando alle prossime rate, farebbe bene a conoscere con precisione le regole: la rottamazione quinquies è una misura vantaggiosa, ma un errore nei pagamenti rischia di far perdere tutti i benefici acquisiti, comprese le somme già versate.

        Indice dei contenuti

        1. Calendario delle rate d’autunno 2026: come funziona
        2. La regola di tolleranza dei 5 giorni
        3. Cosa succede se salti o paghi in ritardo una rata
        4. Quante rate si possono saltare prima della decadenza definitiva
        5. Cosa fare se sei vicino alla decadenza
        6. Come verificare il tuo piano di rate
        7. Domande frequenti

        Calendario delle rate d’autunno 2026: come funziona

        Chi ha scelto il pagamento rateale della rottamazione quinquies segue un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali, distribuite su un arco di 9 anni. Le prime tre scadenze del piano sono ravvicinate: dopo la prima rata del 31 luglio 2026, il calendario prosegue con la seconda rata, in scadenza il 30 settembre 2026, e con la terza rata, fissata al 30 novembre 2026. Sono proprio queste ultime due le scadenze d’autunno a cui prestare attenzione nei prossimi mesi.

        Dalla quarta rata in avanti il piano prosegue con cadenza trimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ogni anno), fino alla rata conclusiva. Su ogni rata pagata a rate, oltre al capitale, si applicano gli interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026: un tema che abbiamo approfondito nel dettaglio nell’articolo Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%.

        È importante sapere che le date esatte della propria rata non sono generiche: vengono indicate nella Comunicazione delle somme dovute che Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) invia al contribuente insieme ai moduli di pagamento precompilati. Il calendario generale (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre e così via) rappresenta lo schema standard previsto dalla normativa, ma la scadenza puntuale della propria rata va sempre verificata sul piano di pagamento personalizzato, consultabile nell’area riservata del portale AdER oppure, in modo più semplice, chiedendo supporto al CAF.

        Se hai già affrontato la scadenza di fine luglio e vuoi un quadro completo delle rate ancora da versare, può esserti utile anche l’articolo Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio, oppure, per chi si affaccia solo ora al tema, Rottamazione Cartelle 2026: Scadenza 31 Luglio, Cosa Succede se Non Paghi.

        La regola di tolleranza dei 5 giorni

        La normativa sulla rottamazione quinquies prevede un margine di flessibilità per chi paga con qualche giorno di ritardo: si tratta della cosiddetta tolleranza di 5 giorni. È una regola importante, ma va conosciuta nel dettaglio perché non si applica allo stesso modo a tutte le rate del piano.

        In base a quanto indicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, la tolleranza dei 5 giorni riguarda specificamente:

        • il pagamento dell’unica rata, per chi ha scelto di saldare il debito in soluzione unica;
        • il pagamento dell’ultima rata del piano, per chi ha scelto la soluzione rateale.

        In pratica, un versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza dell’unica rata o dell’ultima rata non fa perdere il beneficio della rottamazione quinquies. Per le rate intermedie del piano (come, appunto, quelle d’autunno di settembre e novembre) la tolleranza dei 5 giorni non si applica nello stesso modo: qui entra in gioco un’altra regola, legata al numero complessivo di rate non pagate, che vediamo nel prossimo paragrafo.

        Cosa succede se salti o paghi in ritardo una rata

        Il timore più diffuso tra chi ha aderito alla rottamazione quinquies riguarda le conseguenze di un pagamento saltato, insufficiente o effettuato oltre i termini consentiti. La normativa parla in questo caso di decadenza dal beneficio, un effetto che va compreso bene perché le conseguenze economiche possono essere pesanti.

        Quando si verifica la decadenza, la rottamazione quinquies diventa inefficace per il carico interessato e si producono questi effetti:

        • le somme già versate fino a quel momento restano acquisite a titolo di acconto sul debito complessivo, ma non danno diritto ad alcun rimborso;
        • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero del debito, con la possibilità che l’Agente della riscossione avvii nuove procedure cautelari o esecutive (come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti) oppure prosegua quelle già avviate prima dell’adesione;
        • il debito residuo, che nella rottamazione quinquies beneficiava dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, torna a essere dovuto secondo le regole ordinarie, quindi con sanzioni e interessi di mora inclusi;
        • il carico oggetto di decadenza non è più rateizzabile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973: significa che non si può più chiedere una rateizzazione ordinaria per lo stesso debito.

        In sintesi, perdere la rottamazione quinquies non significa solo dover pagare il resto in un’unica soluzione: significa tornare, di fatto, alla situazione debitoria originaria, con l’aggravio di sanzioni e interessi di mora e con la ripresa delle azioni di recupero da parte di AdER.

        Quante rate si possono saltare prima della decadenza definitiva

        Uno degli aspetti più delicati, e spesso frainteso, riguarda il numero di rate che si possono saltare prima di perdere davvero il beneficio della rottamazione quinquies. La regola distingue tra chi paga in un’unica soluzione e chi ha scelto il piano rateale.

        Per chi versa in un’unica soluzione, basta il mancato pagamento (o un pagamento insufficiente, oppure tardivo oltre i 5 giorni di tolleranza) dell’unica rata prevista per determinare la decadenza.

        Per chi ha scelto la soluzione rateale, invece, la normativa prevede una soglia diversa da quella spesso ipotizzata: la decadenza scatta con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, del piano. Non basta quindi, in linea di principio, un singolo ritardo isolato su una rata intermedia per perdere il beneficio: la normativa consente un margine (una rata) prima di arrivare alla decadenza vera e propria, fermo restando che l’ultima rata del piano è comunque soggetta alla regola della tolleranza di 5 giorni descritta sopra, e che un mancato pagamento della stessa fa comunque decadere la misura.

        Questo significa, in concreto, che saltare una singola rata intermedia (ad esempio quella di settembre) non comporta automaticamente e immediatamente la perdita della rottamazione quinquies, ma è comunque una situazione da correggere il prima possibile: un secondo mancato pagamento, anche non consecutivo al primo, fa scattare la decadenza definitiva. Per questo motivo consigliamo di non fare mai affidamento su questo margine come fosse una prassi tollerata, ma di trattare ogni rata come inderogabile e di intervenire subito in caso di difficoltà, rivolgendosi al CAF per una verifica della propria posizione.

        Per un quadro storico di cosa comporta il mancato rispetto delle scadenze nella rottamazione, può essere utile anche la lettura dell’articolo Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio, dedicato proprio a chi ha già mancato la prima scadenza.

        Cosa fare se sei vicino alla decadenza

        Se ti accorgi di aver saltato una rata, o temi di non riuscire a rispettare la prossima scadenza della rottamazione quinquies, la cosa più importante è agire subito, senza aspettare la scadenza successiva. Ecco i passaggi utili da seguire.

        • Verifica la data esatta della tua rata sulla Comunicazione delle somme dovute o nel piano di pagamento personalizzato, per capire se sei ancora nei termini di tolleranza;
        • Se possibile, paga entro i 5 giorni di tolleranza (valida per l’unica rata o per l’ultima rata del piano), utilizzando i moduli precompilati ricevuti da AdER;
        • Non ignorare eventuali comunicazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione relative alla tua posizione debitoria;
        • Rivolgiti al CAF Centro Fiscale per una verifica completa della tua situazione: i nostri operatori possono ricostruire il tuo piano di pagamento, controllare quante rate risultano versate e quali scadenze restano da rispettare, evitando errori che potrebbero costarti la decadenza dal beneficio.

        La procedura di verifica del piano richiede attenzione, soprattutto per chi ha più cartelle incluse nella rottamazione quinquies o ha già subito ritardi in passato. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla ricostruzione della posizione debitoria al controllo delle scadenze residue, fino all’assistenza per regolarizzare eventuali pagamenti in sospeso.

        Come verificare il tuo piano di rate

        Ogni contribuente che ha aderito alla rottamazione quinquies ha un piano di pagamento personalizzato, con importi e scadenze specifiche che dipendono dai debiti inclusi nella domanda e dalla soluzione di pagamento scelta (unica soluzione oppure rate). Questo piano è consultabile nell’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, all’interno della sezione dedicata alla Definizione agevolata, dove sono disponibili anche i moduli di pagamento precompilati relativi alle rate del piano.

        Se hai smarrito la Comunicazione delle somme dovute o i moduli di pagamento relativi alle rate d’autunno, è possibile richiederne una copia. Vista la delicatezza della procedura, e il rischio di errori nella lettura delle scadenze o nel calcolo degli importi, ti consigliamo di farti assistere dal CAF Centro Fiscale per la verifica del tuo piano di rateazione: un controllo professionale ti permette di sapere con certezza quali rate hai già versato, quale sarà la prossima scadenza e quale importo dovrai pagare, evitando il rischio di incorrere nella decadenza dalla rottamazione quinquies.

        Per chi deve ancora recuperare i moduli di pagamento o ha difficoltà di accesso al portale, può essere utile anche l’articolo Rottamazione quinquies: come recuperare online i moduli di pagamento senza SPID.

        Domande frequenti

        Quando scadono le rate d’autunno della rottamazione quinquies 2026?

        Il calendario generale previsto dalla normativa fissa la seconda rata al 30 settembre 2026 e la terza rata al 30 novembre 2026, dopo la prima rata del 31 luglio 2026. La scadenza esatta della propria rata va comunque sempre verificata sulla Comunicazione delle somme dovute o nel piano di pagamento personalizzato disponibile sul portale AdER, oppure tramite il CAF.

        Cosa succede se pago una rata della rottamazione quinquies con qualche giorno di ritardo?

        La legge prevede una tolleranza di 5 giorni, ma questa si applica solo al pagamento dell’unica rata (per chi paga in soluzione unica) o dell’ultima rata del piano rateale. Per le rate intermedie, il ritardo va valutato insieme al numero complessivo di rate non versate, perché la decadenza per chi ha scelto il pagamento rateale scatta con due rate, anche non consecutive, non versate correttamente.

        Perdo subito la rottamazione quinquies se salto una sola rata?

        Per chi ha scelto il pagamento rateale, la decadenza scatta con il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano oltre i 5 giorni di tolleranza. Una singola rata intermedia saltata non comporta quindi la decadenza immediata, ma va comunque regolarizzata al più presto: un secondo mancato pagamento fa perdere definitivamente il beneficio.

        Cosa succede alle rate già pagate se decado dalla rottamazione quinquies?

        Le somme versate fino al momento della decadenza restano acquisite a titolo di acconto sul debito complessivo, ma non danno diritto ad alcun rimborso. Il debito residuo torna dovuto secondo le regole ordinarie, quindi con sanzioni e interessi di mora, e riprendono i termini di prescrizione e le eventuali procedure di recupero.

        Come posso verificare il mio piano di pagamento della rottamazione quinquies?

        Il piano di pagamento personalizzato, con importi e scadenze delle singole rate, è consultabile nell’area riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per una verifica affidabile e senza errori, in particolare se hai dubbi sulle rate già versate o sulle prossime scadenze, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale.

        Le rate d’autunno della rottamazione quinquies 2026 rappresentano un appuntamento importante per chi ha scelto la definizione agevolata dei propri debiti con il Fisco. Rispettare le scadenze, o comunque muoversi in tempo in caso di difficoltà, è l’unico modo per non perdere i vantaggi ottenuti ed evitare la decadenza dalla rottamazione quinquies, con il conseguente ritorno alle sanzioni e agli interessi di mora ordinari.

        Hai bisogno di assistenza per verificare il tuo piano di rateazione della rottamazione quinquies? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

        Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare il tuo piano di pagamento, controllare le rate residue ed evitare la decadenza dal beneficio. Un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

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          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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