CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOQuadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello RedditiIl Quadro RR del Modello Redditi PF 2026 è il quadro dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai lavoratori autonomi e dai titolari di partita IVA. In questa sezione della dichiarazione dei redditi si determina l’importo dei contributi a saldo per il 2025 e gli acconti per il 2026, tenendo conto delle eventuali somme già versate nel corso dell’anno.La corretta compilazione del Quadro RR è fondamentale non solo per non incorrere in sanzioni, ma anche perché — per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) — i contributi INPS devono essere ricalcolati sulla base del reddito concordato, seguendo regole specifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e successivamente modificate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: struttura del Quadro RR, sezioni per categoria di contribuente, calcolo dei contributi, interazione con il CPB e gli errori più comuni da evitare.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il Quadro RR e chi deve compilarloIl Quadro RR è presente nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (anno d’imposta 2025) ed è dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai soggetti che non rientrano nel lavoro dipendente. In particolare devono compilarlo:Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) INPSLavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (es. collaboratori, professionisti senza cassa)Forfettari iscritti alla Gestione IVS o alla Gestione SeparataSoggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025Il quadro si suddivide in tre sezioni distinte, ciascuna dedicata a una categoria diversa di contribuente:SezioneCategoria contribuenteTipo contributiSezione IArtigiani e commercianti (Gestione IVS)Contributi fissi + percentuali sul reddito eccedente il minimaleSezione IIIscritti Gestione Separata INPSContributi percentuali sul reddito nettoSezione IIISoggetti CPB (Concordato Preventivo Biennale)Contributi aggiuntivi sul maggior reddito concordatoNota: chi è contemporaneamente iscritto a una cassa professionale privata (es. avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM) non compila il Quadro RR per quella copertura, ma usa altri appositi righi. Sezione I — Contributi artigiani e commercianti (Gestione IVS)La Sezione I del Quadro RR riguarda gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS INPS. Il meccanismo contributivo è strutturato su due livelli:Contributo fisso sul minimale: versato in quattro rate (scadenze 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025, 16 febbraio 2026) indipendentemente dal reddito effettivoContributo percentuale sull’eccedenza: applicato sulla parte di reddito che supera il minimale, versato a saldo con la dichiarazione Aliquote e importi 2025 (anno d’imposta dichiarazione 2026)Per l’anno d’imposta 2025, i parametri contributivi per artigiani e commercianti sono i seguenti:ParametroArtigianiCommerciantiAliquota contributiva totale24,00%24,48%Reddito minimale annuo18.415 euro18.415 euroContributo fisso annuo (artigiani)~4.419 euro–Contributo fisso annuo (commercianti)–~4.507 euroMassimale contributivo119.650 euro119.650 euroRiduzione forfettari (-35%)ApplicabileApplicabileFonte: Circolare INPS n. 31/2025 — valori definitivi per l’anno d’imposta 2025.Riduzione del 35% per il regime forfettarioI contribuenti in regime forfettario iscritti alla Gestione IVS possono beneficiare di una riduzione del 35% sull’aliquota contributiva, previa domanda all’INPS. Questa agevolazione si riflette nel Quadro RR con la barratura dell’apposita casella e il ricalcolo dei contributi ridotti.L’opzione per la riduzione deve essere esercitata entro il 28 febbraio dell’anno di imposta. Se si aderisce per la prima volta, la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.Come si compila la Sezione I: istruzioni rigo per rigoI principali righi della Sezione I sono:RR1 col. 1: reddito d’impresa o di lavoro autonomo su cui calcolare i contributi (riprende il rigo RF o RG a seconda del regime)RR1 col. 2: reddito minimale (precompilato in base alla categoria)RR1 col. 3: eccedenza rispetto al minimale (col. 1 meno col. 2, se positivo)RR1 col. 4: contributi dovuti sull’eccedenzaRR1 col. 5: contributi fissi già versati nel corso dell’annoRR1 col. 6: contributi a saldo (differenza tra dovuto e versato)Casella riduzione 35%: barrare se si è in forfettario con riduzioneIl saldo contributivo (RR1 col. 6) viene versato con F24 entro la scadenza ordinaria della dichiarazione (30 giugno 2026, prorogata al 20 luglio 2026 per ISA e forfettari — vedi la nostra guida sulla proroga versamenti 2026).Sezione II — Contributi Gestione Separata INPSLa Sezione II del Quadro RR riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia coloro che non hanno un’altra forma di copertura previdenziale (cassa professionale o altra gestione INPS).Vi rientrano tipicamente: liberi professionisti senza albo (es. consulenti IT, formatori), collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), alcune categorie di professionisti iscritti ad albi ma non a casse private, oltre ai titolari di partita IVA che svolgono attività non coperti da casse autonome. Aliquote Gestione Separata 2025SituazioneAliquota 2025NoteSenza altra copertura previdenziale26,07%Include aliquota aggiuntiva per maternità/malattia/disoccupazioneCon altra copertura (pensionati, dipendenti)24,00%Aliquota baseMassimale di reddito imponibile119.650 euroContributi non dovuti sull’eccedenzaFonte: Circolare INPS n. 31/2025 e messaggio INPS per aggiornamento massimale.Compilazione Sezione II: i righi principaliI contributi della Gestione Separata si calcolano sul reddito netto da lavoro autonomo (dopo deduzione delle spese, se in regime ordinario) o sul reddito imponibile forfettario (reddito lordo x coefficiente di redditività) per chi è in regime forfettario.RR2 col. 1: reddito imponibile ai fini contributiviRR2 col. 2: aliquota applicabile (26,07% o 24%)RR2 col. 3: contributi complessivi dovutiRR2 col. 4: contributi già versati in acconto (prima e seconda rata)RR2 col. 5: contributi a saldo o rimborsoAttenzione: per i collaboratori Co.Co.Co. e i lavoratori occasionali, il committente effettua la ritenuta e versa la quota a carico del lavoratore. In questo caso il Quadro RR non va compilato dal lavoratore ma dall’azienda (tramite il modello 770).Esempio pratico: forfettario con Gestione SeparataMario è un consulente in regime forfettario, codice ATECO 62.01.09 (sviluppo software), coefficiente di redditività 78%. Ricavi 2025: 48.000 euro.Reddito imponibile forfettario: 48.000 x 78% = 37.440 euroContributi Gestione Separata (aliquota 26,07%): 37.440 x 26,07% = 9.762 euro ca.Acconti versati: prima rata 40% a giugno, seconda rata 60% a novembreSaldo in dichiarazione: differenza tra dovuto e accontiI contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo (non dal reddito forfettario, ma nella dichiarazione dei redditi ordinaria), abbattendo l’IRPEF dovuta sulle altre fonti di reddito.Sezione III — Il CPB e i contributi INPS aggiuntiviLa sezione più complessa e novità del Quadro RR 2026 è la Sezione III, dedicata ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), consente ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) di concordare preventivamente il reddito da dichiarare per due anni (2024 e 2025), beneficiando di vantaggi fiscali e semplificazioni. Per chi ha aderito alla sanatoria CPB 2026, le regole si intersecano con il regime di ravvedimento. Come il CPB modifica i contributi INPSSe il reddito concordato è superiore al reddito effettivo, il contribuente deve versare i contributi INPS sul reddito più alto (quello concordato). Se invece il reddito concordato è inferiore, i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo (non si può abbassare la base contributiva).In altri termini: il CPB non può ridurre i contributi INPS dovuti, ma può aumentarli qualora il reddito concordato superi quello effettivamente conseguito.Come compilare la Sezione III del Quadro RRI righi della Sezione III si attivano solo se il contribuente ha aderito al CPB. Ecco la logica:RR3 col. 1: reddito effettivo 2025 (quello da Sezione I o II)RR3 col. 2: reddito concordato 2025 (il valore accettato nell’accordo CPB)RR3 col. 3: differenza positiva (reddito concordato – reddito effettivo), se positivaRR3 col. 4: contributi aggiuntivi sulla differenza (stessa aliquota della categoria di appartenenza)I contributi aggiuntivi di RR3 si sommano a quelli calcolati nelle sezioni precedenti e vanno versati con le stesse scadenze del saldo dichiarativo.Esempio pratico: artigiano con CPBLucia è un’artigiana (idraulica, codice ATECO 43.22.01). Ha aderito al CPB 2024-2025. Situazione 2025:Reddito effettivo 2025: 32.000 euroReddito concordato CPB 2025: 36.500 euroDifferenza CPB: 36.500 – 32.000 = 4.500 euroContributi aggiuntivi (24,00% su 4.500): 1.080 euroLucia pagherà i contributi IVS su 32.000 euro nelle sezioni ordinarie del Quadro RR, più 1.080 euro aggiuntivi in Sezione III per effetto del CPB.Scadenze di versamento contributi INPS 2026Le scadenze per il versamento dei contributi emergenti dal Quadro RR 2026 (anno d’imposta 2025) sono le seguenti:ScadenzaCosa si versaCodice tributo F2430 giugno 2026Saldo contributi 2025 + primo acconto 2026 (40%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-184120 luglio 2026 (+0,40%)Stesse voci, con maggiorazione per proroga ISA/forfettariStesso31 luglio 2026 (+1,80%)Proroga ordinaria con doppia maggiorazione per tutti i contribuentiStesso30 novembre 2026Secondo acconto 2026 (60%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-1841Importante: per ISA e forfettari la proroga al 20 luglio 2026 senza maggiorazione è già confermata per il 2026 (vedi dettagli sulla proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026). La maggiorazione dello 0,40% si applica solo se si sceglie di versare dopo il 30 giugno ma entro il 31 luglio (per i soggetti non ISA/forfettari) o dopo il 20 luglio (per ISA/forfettari).Chi ha problemi di liquidità può richiedere una rateizzazione dei debiti INPS fino a 60 rate, ma solo per i contributi pregressi non oggetto di versamento corrente da dichiarazione. Codici tributo F24 per il versamentoPer versare i contributi emergenti dal Quadro RR tramite modello F24, si utilizzano le seguenti sezioni e codici tributo:CategoriaTipo versamentoCodice tributoSezione F24ArtigianiSaldo contributi fissi0731INPSArtigianiSaldo contributi eccedenza minimale0732INPSCommerciantiSaldo contributi fissi0733INPSCommerciantiSaldo contributi eccedenza minimale0734INPSGestione Separata (senza altra copertura)Saldo contributi1840INPSGestione Separata (con altra copertura)Saldo contributi1841INPSCPB — contributi aggiuntiviMaggiorazione CPBVedi istruzioni INPS 2026INPSNota: i codici per gli acconti (prima rata: cod. 0731/0732/0733/0734 (Gest.IVS) o 1840/1841 (Gest.Sep.) con aggiunta della causale acconto) sono gli stessi; è la causale a variare. Si raccomanda di verificare sempre la circolare INPS aggiornata prima del versamento.Contributi INPS e deducibilità fiscaleI contributi INPS versati dai lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, secondo le seguenti regole:Regime ordinario (artigiani/commercianti/gestione separata): i contributi sono integralmente deducibili nel Quadro RP (oneri deducibili) del Modello Redditi PF. Abbattono il reddito complessivo e riducono l’IRPEF.Regime forfettario: i contributi INPS NON riducono il reddito forfettario (tassato con imposta sostitutiva 15% o 5%), ma sono deducibili dal reddito complessivo delle altre fonti di reddito (es. reddito da lavoro dipendente part-time, redditi da fabbricati).CPB — contributi aggiuntivi: seguono le stesse regole di deducibilità dei contributi ordinari della rispettiva gestione.Se il contribuente è esclusivamente forfettario e non ha altri redditi IRPEF, i contributi INPS non generano un risparmio fiscale diretto, ma rimangono comunque obbligatori e vanno versati integralmente. Errori comuni nel Quadro RR e come evitarliAnche i più esperti commettono errori nel Quadro RR. Ecco i più frequenti che riscontriamo nello sportello CAF:Omettere la casella di riduzione forfettario: se si è in regime agevolato e si ha presentato domanda INPS per la riduzione 35%, bisogna barrare l’apposita casella. Senza, si versano contributi interi e non si ottiene rimborso automatico.Confondere reddito fiscale e reddito contributivo: per i forfettari, la base per l’IRPEF (imposta sostitutiva) è identica alla base contributiva. Per gli ordinari, il reddito contributivo per la Gestione IVS può differire da quello fiscale in alcuni casi (es. plusvalenze escluse).Non considerare il massimale: i contributi non si calcolano su tutto il reddito oltre il minimale senza limiti. Oltre i 119.650 euro (2025) non si versano contributi percentuali.Errori nel CPB — sezione III: compilare RR3 anche quando il reddito effettivo supera quello concordato (in quel caso la sezione III non genera contributi aggiuntivi, poiché si versano i contributi sull’effettivo che è già maggiore).Dimenticare il secondo acconto: il Quadro RR calcola anche gli acconti per il 2026. Se non si versano (o si versano insufficientemente), scattano le sanzioni.Versare con codice tributo errato: artigiani e commercianti hanno codici diversi (0731-0732 vs 0733-0734). Un errore di codice genera un credito su un conto e un debito sull’altro, con sanzioni e interessi sul non versato.Interazione tra Quadro RR, Quadro LM e Quadro F del 730È importante non confondere il Modello 730 con il Modello Redditi PF quando si ha una partita IVA:Chi ha SOLO reddito da lavoro autonomo/d’impresa: non può usare il 730, deve usare il Modello Redditi PF che include il Quadro RR.Chi ha redditi misti (es. lavoro dipendente + partita IVA in regime ordinario): in alcuni casi può fare il 730 integrativo o può optare per il Modello Redditi PF completo con Quadro RR.I forfettari: usano obbligatoriamente il Modello Redditi PF con il Quadro LM (per la tassazione) e il Quadro RR (per i contributi). NON possono usare il 730 per dichiarare i redditi forfettari.Per un confronto tra i due modelli e quando scegliere uno o l’altro, consulta la nostra guida sugli errori comuni del 730 2026. Utile anche la sezione sul Quadro F del Modello 730/2026 per chi ha entrambe le fonti di reddito. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Prova gratis 30 giorniDomande frequenti (FAQ)Chi non deve compilare il Quadro RR?Non compilano il Quadro RR: i lavoratori dipendenti (coperti dall’azienda), i pensionati senza partita IVA, i professionisti iscritti esclusivamente a casse private (es. avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM), e chi ha una partita IVA ma non ha prodotto reddito nel 2025.Se ho aderito al CPB ma poi ho ritirato l’adesione, devo compilare la Sezione III?No. Se l’adesione al CPB è stata ritirata o revocata entro i termini previsti, la Sezione III del Quadro RR non va compilata e i contributi si calcolano esclusivamente sul reddito effettivo nelle sezioni I e II.I contributi INPS del Quadro RR si possono pagare a rate?I contributi emergenti dalla dichiarazione (saldo e acconti) non sono rateizzabili con la procedura standard da dichiarazione (a differenza delle imposte IRPEF). Tuttavia, chi ha già debiti contributivi pregressi può accedere alla rateizzazione INPS fino a 60 rate separatamente.Cosa succede se non verso i contributi entro la scadenza?Scattano le sanzioni INPS: 30% dell’importo non versato (ridotte con ravvedimento operoso). Gli interessi di mora si aggiungono alla sanzione. Il mancato versamento incide anche sui requisiti per prestazioni future (disoccupazione, maternità, pensione). Si consiglia sempre il ravvedimento immediato.Come si calcola l’acconto per il 2026 nel Quadro RR?L’acconto 2026 si calcola applicando le aliquote contributive al reddito 2025 (metodo storico) oppure al reddito 2026 stimato (metodo previsionale, se inferiore). Il metodo storico è il più semplice: si prende la base contributiva 2025 e si calcolano i contributi con le stesse aliquote. La prima rata (40%) scade il 30 giugno 2026, la seconda (60%) il 30 novembre 2026.Posso non versare il CPB e pagare le sanzioni invece?Chi ha aderito al CPB è obbligato a rispettare i termini dell’accordo. Il mancato versamento dei contributi aggiuntivi da CPB (Sezione III del Quadro RR) comporta la decadenza dal concordato con conseguente ripristino della piena tassazione ordinaria più sanzioni. Non è conveniente.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Conclusione: la consulenza CAF per il Quadro RRIl Quadro RR 2026 è uno dei quadri più articolati del Modello Redditi PF, con un impatto diretto sulla liquidità dei contribuenti: un errore nel calcolo dei contributi può costare centinaia o migliaia di euro in sanzioni e interessi.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e forfettari nella compilazione corretta del Quadro RR, nel raccordo con il Concordato Preventivo Biennale e nel versamento puntuale dei contributi INPS. Per appuntamento o informazioni:Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comFonti ufficiali di riferimento: Circolare INPS n. 31/2025 (aliquote e massimali 2025); Istruzioni Modello Redditi PF 2026 (Agenzia delle Entrate); D.Lgs. 13/2024 (Concordato Preventivo Biennale); L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); Messaggi INPS aggiornamento massimale 2025. Maggio 28, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-28 20:58:502026-09-27 09:14:30Quadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello Redditi
CAF, COLF E BADANTIColf e Badanti: verso la Ritenuta IRPEF gestita dall’INPSUna delle novita piu rilevanti in materia di lavoro domestico che si sta delineando nel panorama normativo italiano riguarda la possibile introduzione della ritenuta IRPEF gestita direttamente dall’INPS per colf, badanti e altri lavoratori domestici. Si tratta di una riforma che, se approvata, cambierebbe radicalmente il rapporto fiscale tra datori di lavoro privati, lavoratori domestici e fisco, semplificando adempimenti oggi considerati onerosi e spesso causa di irregolarita. In questo articolo analizziamo lo stato attuale della normativa, le proposte in discussione, cosa succederebbe concretamente e quali sarebbero vantaggi e criticita per le famiglie italiane che impiegano personale domestico.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti GratisNiente spam. Cancellati quando vuoi.Il sistema attuale: come funziona la tassazione del lavoro domestico Per comprendere la portata della riforma in discussione, e necessario partire dal sistema in vigore. Oggi, il datore di lavoro domestico privato non e sostituto d’imposta: questo significa che non deve operare ritenute alla fonte sullo stipendio del lavoratore, non deve presentare il modello 770, ne rilasciare la Certificazione Unica (CU) al dipendente.In pratica, la famiglia che assume una colf, una badante o una baby sitter paga la retribuzione al lordo, versa i contributi INPS trimestralmente (entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio), ma non si occupa di calcolare o versare l’IRPEF. Spetta al lavoratore domestico provvedere autonomamente alla dichiarazione dei redditi e al pagamento dell’imposta sul proprio reddito da lavoro.Questo sistema, regolato dall’articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e dall’articolo 1 comma 3 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha radici storiche profonde ma presenta evidenti lacune. La principale: molti lavoratori domestici, specie quelli con redditi bassi o stranieri, non presentano la dichiarazione dei redditi, creando una vasta area di evasione IRPEF che lo Stato ha interesse a ridurre.I contributi INPS: il meccanismo gia centralizzatoA differenza dell’IRPEF, i contributi previdenziali per il lavoro domestico sono gia gestiti in modo centralizzato tramite l’INPS. I datori di lavoro versano i contributi ogni trimestre su base forfettaria, calcolati sulle ore di lavoro settimanali e sulla retribuzione oraria convenzionale (aggiornata annualmente dall’INPS).Per il 2026, le retribuzioni convenzionali orarie su cui calcolare i contributi sono:Orario settimanaleRetribuzione effettivaContributo orario totale (datore + lavoratore)Fino a 24 oreFino a 8,19 euro/oracirca 1,58 euro/oraFino a 24 oreOltre 8,19 euro/oracirca 1,65 euro/oraOltre 24 oreFino a 9,88 euro/oracirca 1,77 euro/oraOltre 24 oreOltre 9,88 euro/oracirca 1,86 euro/oraNota: i valori esatti vengono aggiornati dall’INPS con circolare ogni anno a inizio anno. I dati sopra sono indicativi e soggetti a verifica con la circolare INPS vigente. Il datore paga circa 2/3 e il lavoratore 1/3 della contribuzione totale.La proposta di riforma: l’INPS come sostituto d’imposta La riforma che si sta delineando prevede di attribuire all’INPS il ruolo di sostituto d’imposta per i lavoratori domestici, in modo analogo a quanto avviene gia per i pensionati (dove l’INPS trattiene la ritenuta IRPEF direttamente dalla pensione mensile). L’idea di fondo e semplice ma ambiziosa: centralizzare in un unico ente la gestione sia dei contributi previdenziali sia delle ritenute fiscali per il settore del lavoro domestico.In concreto, il meccanismo funzionerebbe cosi:Il datore di lavoro domestico continuerebbe a versare all’INPS (tramite MAV/pagoPA) i contributi trimestrali, ma il versamento includerebbe anche una quota IRPEF trattenuta virtualmente dallo stipendio del lavoratore.L’INPS, una volta incassate le somme, provvederebbe a:versare all’Erario le ritenute IRPEF calcolate sul reddito da lavoro domestico;rilasciare al lavoratore la Certificazione Unica (CU) annuale;comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali del lavoratore.Il lavoratore domestico, con la CU rilasciata dall’INPS, potrebbe poi usufruire del modello 730 precompilato gia popolato con i propri dati di reddito, semplificando enormemente la propria posizione fiscale.Il contesto normativo: la delega fiscale e il decreto attuativoLa proposta si inserisce nel piu ampio progetto di riforma fiscale avviata con la Legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. “delega fiscale”), che ha conferito al Governo la facolta di emanare decreti legislativi delegati per la revisione del sistema tributario. Tra i principi e criteri direttivi della delega figurano esplicitamente la razionalizzazione del sistema dei sostituti d’imposta e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.Il lavoro domestico e stato identificato come uno dei settori prioritari di intervento, sia per l’entita del fenomeno (oltre 900.000 lavoratori domestici regolari in Italia secondo i dati INPS, con un volume di retribuzioni annue stimato in circa 8-10 miliardi di euro) sia per il basso tasso di compliance fiscale che lo caratterizza.A partire dal 2024, sono stati avviati tavoli tecnici tra Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), INPS, Agenzia delle Entrate e le principali associazioni di datori di lavoro domestico (Assindatcolf, Fidaldo) per definire i dettagli operativi della riforma. Al momento della redazione di questo articolo (maggio 2026), la norma attuativa non e ancora stata emanata ma i lavori preparatori sono in stato avanzato.Cosa cambia per le famiglie e per i lavoratori domestici Per il datore di lavoro (la famiglia)Per la famiglia che assume personale domestico, la riforma avrebbe un impatto moderato ma positivo in termini di semplificazione. Ecco i principali cambiamenti attesi:Nessun nuovo ruolo da sostituto d’imposta in senso pieno: la famiglia non dovra calcolare autonomamente le ritenute IRPEF. Sara l’INPS a farlo sulla base dei dati retributivi comunicati al momento del versamento contributivo.Versamento trimestrale leggermente piu alto: il bollettino MAV/pagoPA includera, oltre ai contributi previdenziali, anche la quota IRPEF calcolata sull’imponibile fiscale del lavoratore (la retribuzione lorda). In sostanza, la famiglia anticipera anche l’IRPEF del lavoratore, che verra poi scalata dallo stipendio netto.Nessun obbligo di CU o 770: l’emissione della Certificazione Unica e la trasmissione del modello 770 rimarranno in capo all’INPS, non alla famiglia.Retribuzione netta al lavoratore: lo stipendio corrisposto al lavoratore sara gia al netto della ritenuta IRPEF, come avviene per qualsiasi altro lavoratore dipendente nelle aziende private.Per il lavoratore domestico (colf, badante, baby sitter)I vantaggi piu significativi della riforma si apprezzano dal lato del lavoratore:Fine dell’obbligo di presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi (salvo altri redditi diversi da quelli domestici): con la CU rilasciata dall’INPS, il lavoratore potra usare il 730 precompilato o, in molti casi, essere esonerato dalla dichiarazione se il reddito da lavoro domestico e l’unica fonte di reddito e l’imposta e gia stata liquidata tramite ritenuta.Accesso a detrazioni da lavoro dipendente: oggi molti lavoratori domestici non sfruttano le detrazioni previste per il lavoro dipendente (articolo 13 del TUIR) perche non presentano la dichiarazione. Con la riforma, queste detrazioni verrebbero applicate automaticamente dall’INPS in fase di calcolo della ritenuta.Certezza delle posizioni previdenziali: l’integrazione tra gestione contributiva e fiscale rendera piu difficile l’omissione dei versamenti contributivi, tutelando meglio il lavoratore ai fini pensionistici.Emersione dei rapporti irregolari: la maggiore pressione fiscale indiretta potrebbe incentivare la regolarizzazione dei contratti in nero, con benefici per i lavoratori in termini di tutele contrattuali e previdenziali.Il calcolo dell’IRPEF sul lavoro domestico: simulazione pratica Vediamo con un esempio concreto come funzionerebbe il meccanismo della ritenuta IRPEF gestita dall’INPS, usando le aliquote IRPEF vigenti per il 2026.Le aliquote IRPEF 2026Per il 2026, le aliquote IRPEF sono le seguenti, come riformate dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 207/2023) che ha confermato il sistema a tre scaglioni:Scaglione di redditoAliquota IRPEFDa 0 a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Per i lavoratori domestici part-time o con contratti a ore, il reddito annuo raramente supera i 28.000 euro, quindi nella maggior parte dei casi si applica l’aliquota del 23%.Esempio pratico: badante convivente full-timeConsideriamo una badante convivente inquadrata al livello CS del CCNL Lavoro Domestico 2024-2026, con retribuzione mensile contrattuale di circa 1.100 euro mensili + indennita sostitutiva vitto e alloggio (per il convivente, circa 290-310 euro mensili aggiuntivi).Reddito imponibile annuo approssimativo: circa 16.800 euro (retribuzione + indennita sostitutiva x 12 mesi + tredicesima).VoceImportoReddito lordo annuo16.800 euroIRPEF lorda (23% su 16.800)3.864 euroDetrazione da lavoro dipendente (art. 13 TUIR)circa 2.935 euroIRPEF netta annuacirca 929 euroIRPEF mensile trattenutacirca 77 euro/meseStipendio netto mensile effettivocirca 1.023-1.043 euroI valori sono stime indicative. L’importo esatto varia in base alla situazione familiare, alle detrazioni per carichi di famiglia e ad altri elementi individuali che l’INPS dovrebbe acquisire tramite apposita comunicazione del lavoratore.Esempio pratico: colf a ore (non convivente)Una colf non convivente che lavora 20 ore settimanali con retribuzione oraria di circa 9,50 euro:VoceImportoOre lavorate/mesecirca 87 oreRetribuzione mensile lordacirca 826 euroRetribuzione annua lorda (incl. 13^)circa 10.740 euroIRPEF lorda (23% su 10.740)2.470 euroDetrazione da lavoro dipendente (art. 13 TUIR)1.955 euroIRPEF netta annuacirca 515 euroIRPEF mensile trattenutacirca 43 euro/meseIn questo caso, la ritenuta mensile sarebbe contenuta e l’impatto sul netto percepito dalla colf relativamente limitato, specie considerando la detrazione da lavoro dipendente.Le criticita della riforma: cosa preoccupa datori e lavoratori Nonostante i vantaggi teorici, la riforma ha suscitato alcune perplessita tra le associazioni di settore. Vediamo le principali criticita.1. La gestione delle detrazioni individualiPer applicare correttamente le ritenute, l’INPS avrebbe bisogno di conoscere la situazione personale di ogni lavoratore domestico: numero di familiari a carico, eventuali altri redditi, spese detraibili, ecc. Raccogliere queste informazioni richiede un sistema di comunicazione ad hoc tra lavoratore e INPS, non ancora predisposto.Il rischio e che, in assenza di tali informazioni, l’INPS applichi una ritenuta forfettaria basata sul solo reddito da lavoro domestico, ignorando le detrazioni a cui il lavoratore avrebbe diritto. In questo caso, il lavoratore si troverebbe con un credito IRPEF da recuperare tramite dichiarazione dei redditi, vanificando in parte i benefici della semplificazione.2. I lavoratori con piu datori di lavoroE frequente che una colf lavori per due o tre famiglie diverse. In questo caso, ciascun datore verserebbe un contributo all’INPS su una base retributiva parziale, e l’INPS dovrebbe consolidare tutti i redditi del lavoratore per calcolare correttamente l’imposta complessiva. Questa operazione di consolidamento e tecnicamente complessa e richiederebbe sistemi informativi sofisticati.3. Impatto sul costo del lavoro per le famiglieAlcune associazioni di datori di lavoro domestico, come Assindatcolf, hanno evidenziato che il nuovo sistema potrebbe aumentare l’esborso trimestrale delle famiglie: il bollettino INPS includerebbe sia i contributi previdenziali sia la quota IRPEF anticipata per conto del lavoratore. Anche se quest’ultima e formalmente a carico del lavoratore (viene scalata dalla retribuzione netta), la famiglia dovra “anticipare” la somma prima di pagarla poi al lavoratore al netto.Cio potrebbe creare problemi di liquidita per le famiglie che gestiscono i pagamenti su base mensile ma versano i contributi su base trimestrale.4. Il rischio di ulteriore emersione selettivaParadossalmente, una riforma che rende piu costosa e complessa la regolarizzazione potrebbe spingere alcune famiglie verso il lavoro in nero, specie per prestazioni occasionali o part-time molto ridotto. Il bilanciamento tra contrasto all’evasione e accessibilita della regolarizzazione e uno dei nodi centrali del dibattito.La deduzione IRPEF per i contributi colf: il beneficio fiscale attuale Mentre si attende la riforma, e utile ricordare il principale beneficio fiscale gia disponibile per le famiglie che assumono personale domestico: la deduzione IRPEF dei contributi previdenziali versati all’INPS.Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono deducibili dal reddito complessivo del datore di lavoro fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. Questa soglia, rimasta invariata da anni, rappresenta uno sgravio fiscale significativo specie per le famiglie con redditi medio-alti.Aliquota IRPEF datoreRisparmio fiscale massimo (su 1.549,37 euro)23%356 euro/anno35%542 euro/anno43%666 euro/annoQuesto beneficio e separato dalla detrazione del 19% per le spese di assistenza di persone non autosufficienti (art. 15, comma 1, lettera i-septies del TUIR), che consente di detrarre fino a 2.100 euro annui di spese pagate alla badante, a condizione che il reddito del contribuente non superi i 40.000 euro. Per approfondire questo aspetto, leggi anche il nostro articolo su spesa badante nel 730/2026.Il confronto con altri Paesi europeiL’Italia non e la prima a pensare a un sistema centralizzato di tassazione del lavoro domestico. Alcuni esempi europei sono illuminanti.Francia: il modello CESUIn Francia esiste dal 2006 il sistema CESU (Cheque Emploi Service Universel), gestito dall’URSSAF (l’equivalente del nostro INPS). Il datore di lavoro domestico dichiara mensilmente le ore lavorate e la retribuzione tramite un portale online, e il sistema calcola automaticamente sia i contributi sociali sia le ritenute fiscali. Al lavoratore viene accreditata la retribuzione netta direttamente sul conto corrente. E un modello considerato di eccellenza a livello europeo per la sua semplicita.Germania e Belgio: sistemi intermediIn Germania il lavoro domestico a basse ore (c.d. “minijob” fino a 556 euro mensili, soglia 2025) beneficia di un regime contributivo e fiscale agevolato con versamento centralizzato tramite la Knappschaft. In Belgio esiste un sistema di “titoli-servizio” (titres-services) con cui le famiglie acquistano buoni da spendere per i servizi domestici, gestiti da societa autorizzate che fungono da sostituti d’imposta.Il modello francese CESU e quello che piu si avvicina alla proposta italiana, ed e probabile che i lavori preparatori del MEF abbiano preso spunto proprio dall’esperienza transalpina.Tempi e iter della riforma: cosa aspettarsiAl momento (maggio 2026), il percorso normativo della riforma puo essere cosi sintetizzato:Legge delega n. 111/2023: delega al Governo per la riforma fiscale, include la razionalizzazione dei sostituti d’imposta.Decreto attuativo (in preparazione): non ancora approvato. I tavoli tecnici INPS-MEF-AdE sono ancora in fase di confronto tecnico.Ipotesi di decorrenza: il meccanismo non entrera in vigore prima del 2027, in considerazione dei tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informatici dell’INPS e per la fase transitoria di comunicazione ai datori di lavoro e ai lavoratori.E quindi fondamentale, nel frattempo, continuare ad adempiere correttamente agli obblighi attuali: versamento trimestrale dei contributi INPS, comunicazione del rapporto di lavoro tramite il portale INPS, rispetto del CCNL Lavoro Domestico. Leggi anche: contributi colf non versati: cosa fare e come recuperarli.Lavoro domestico in nero: i rischi per datore e lavoratoreIn attesa della riforma, va ribadito con forza che il lavoro domestico in nero espone entrambe le parti a rischi seri. I contributi non versati comportano:Per il datore: sanzioni amministrative da parte dell’INPS, recupero contributivo con maggiorazioni e interessi, rischio di ispezioni del lavoro, responsabilita civile verso il lavoratore per mancata copertura previdenziale e INAIL.Per il lavoratore: mancata maturazione di contributi pensionistici, assenza di copertura assicurativa INAIL in caso di infortunio, impossibilita di accedere a indennita di malattia e maternita, difficolta nel dimostrare il rapporto di lavoro per altri benefici (NASpI, ecc.).La riforma in corso, proprio perche intenderebbe integrare gestione contributiva e fiscale in un unico flusso, avrebbe anche un effetto indiretto di contrasto al lavoro irregolare.Come comportarsi oggi: la checklist per datori di lavoro domesticoIn attesa della riforma, ecco cosa deve fare correttamente una famiglia che assume una colf o una badante:Comunicazione di assunzione: va inviata all’INPS tramite il portale dedicato (www.inps.it) prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Per le dimissioni della badante valgono procedure specifiche.Contratto scritto: obbligatorio indicare il livello CCNL, l’orario, la retribuzione, il luogo di lavoro. Il CCNL Lavoro Domestico firmato da Assindatcolf/Fidaldo con le sigle sindacali di riferimento e in vigore fino al 2026.Versamento contributi INPS: entro il 10 aprile (1° trimestre), 10 luglio (2° trimestre), 10 ottobre (3° trimestre), 10 gennaio dell’anno successivo (4° trimestre). I bollettini MAV si generano sul portale INPS.Busta paga: anche se non obbligatoria per legge nel lavoro domestico, e fortemente consigliata per trasparenza. Assindatcolf fornisce software gratuiti per la sua elaborazione.Dichiarazione dei redditi del lavoratore: attualmente, il lavoratore domestico deve presentare autonomamente la propria dichiarazione (730 o Redditi PF) se il reddito supera le soglie di esonero.Deduzione contributi sul 730 del datore: ricordarsi di inserire i contributi versati all’INPS nel rigo E23 del 730, fino al massimo deducibile di 1.549,37 euro.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione contratto colf e badanti: assunzione, busta paga, contributi INPS, ferie e TFR. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Quando entrera in vigore la ritenuta IRPEF gestita dall’INPS per colf e badanti?Non e ancora stata stabilita una data definitiva. Al maggio 2026, il decreto attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) relativo al lavoro domestico non e ancora stato approvato. Le stime piu ottimistiche parlano di una possibile entrata in vigore nel 2027, ma i tempi potrebbero allungarsi per la necessita di adeguare i sistemi informatici dell’INPS.La riforma aumentera il costo del lavoro domestico per le famiglie?In linea teorica no, perche l’IRPEF e un’imposta a carico del lavoratore, non del datore. Tuttavia, la famiglia dovra “anticipare” la quota IRPEF nel versamento all’INPS e poi corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto. Questo modifica il flusso di cassa ma non il costo complessivo del rapporto di lavoro.I lavoratori domestici stranieri come saranno gestiti?La riforma si applicherebbe a tutti i lavoratori domestici regolari, indipendentemente dalla nazionalita. I lavoratori stranieri non residenti fiscalmente in Italia o con convenzioni bilaterali potrebbero beneficiare di trattamenti particolari, ma i dettagli non sono ancora stati definiti nei testi preparatori.Cosa succede se una colf lavora per piu famiglie?Questo e uno dei nodi tecnici piu complessi della riforma. Probabilmente l’INPS dovra aggregare i dati di tutti i datori di lavoro per calcolare l’IRPEF corretta, con un meccanismo di conguaglio annuale simile a quello previsto per i lavoratori con piu datori nel settore privato ordinario.Posso ancora dedurre i contributi colf dal mio 730 con la nuova riforma?Si. La deduzione dei contributi versati per il personale domestico (art. 10 comma 2 TUIR, fino a 1.549,37 euro) non e stata toccata dalle proposte di riforma in discussione. Riguarda i contributi previdenziali, non le ritenute IRPEF, e restera in vigore indipendentemente dal nuovo sistema di gestione dell’imposta.Dove posso trovare informazioni ufficiali sulla riforma?Le fonti ufficiali da monitorare sono: il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it), il sito dell’INPS (www.inps.it), la Gazzetta Ufficiale per i decreti attuativi, e le comunicazioni delle associazioni di settore come Assindatcolf (www.assindatcolf.it) e Fidaldo (www.fidaldo.it).📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti GratisNiente spam. Cancellati quando vuoi.In conclusioneLa prospettiva di una ritenuta IRPEF gestita dall’INPS per colf e badanti rappresenta una delle riforme piu significative del lavoro domestico degli ultimi decenni. Il modello, ispirato all’esperienza francese del CESU, mira a semplificare gli adempimenti, ridurre l’evasione fiscale e garantire maggiori tutele ai lavoratori domestici. Per le famiglie, il cambiamento piu rilevante sara un versamento INPS trimestrale piu articolato ma, in cambio, la liberazione da qualsiasi obbligo fiscale diretto verso il lavoratore.Nel frattempo, continuate a gestire correttamente i rapporti di lavoro domestico secondo la normativa vigente. Se avete dubbi sui contributi da versare, sulla deduzione fiscale o sulla corretta applicazione del CCNL, il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione per una consulenza personalizzata. Leggi anche il nostro articolo su come consegnare correttamente la lettera di licenziamento alla colf o alla badante.Maggio 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-28 18:58:502026-05-31 17:41:54Colf e Badanti: verso la Ritenuta IRPEF gestita dall’INPS
CAF, CRIPTOVALUTEMining Criptovalute 2026: Tassazione, Obblighi Fiscali e Come Dichiarare i ProventiIndice dei contenutiCos’è il Mining di CriptovaluteMining Occasionale vs Mining Professionale: Differenze FiscaliTassazione del Mining Occasionale nel 2026Mining come Attività d’Impresa: P.IVA e ContributiValore di Acquisizione delle Crypto MinateCome Dichiarare i Proventi da Mining nel 2026Cloud Mining: Inquadramento Fiscale e TassazioneCosti Deducibili per il Mining ProfessionaleObblighi IVA per il Mining di CriptovaluteDomande Frequenti sul Mining Criptovalute 2026Il mining criptovalute 2026 rappresenta una delle attività più dibattute dal punto di vista fiscale nel panorama delle cripto-attività. Minare Bitcoin o altre criptovalute significa utilizzare la potenza di calcolo del proprio computer (o di hardware specializzato) per validare le transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove monete digitali. Ma come si tassano questi proventi? E quali obblighi fiscali deve rispettare chi fa mining in Italia?Con la riforma della tassazione delle cripto-attività introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e le successive modifiche del 2025, il quadro normativo si è fatto più chiaro ma anche più complesso. L’aliquota sulle plusvalenze crypto è passata al 33% dal 2026, e chi si dedica al mining criptovalute 2026 deve conoscere le regole per evitare sanzioni. In questa guida completa analizziamo ogni aspetto: dalla differenza tra mining occasionale e professionale, al valore di acquisizione delle crypto minate, fino alla compilazione del Quadro W e degli altri quadri dichiarativi.Cos’è il Mining di CriptovaluteIl mining di criptovalute è il processo attraverso il quale vengono create nuove unità di moneta digitale e, contemporaneamente, vengono validate le transazioni sulla rete blockchain. In termini semplici, il miner mette a disposizione la potenza di calcolo del proprio hardware per risolvere complessi problemi matematici: chi trova la soluzione per primo riceve una ricompensa in criptovaluta (il cosiddetto block reward).Il meccanismo più conosciuto è il Proof of Work (PoW), utilizzato da Bitcoin e da altre criptovalute. In questo sistema, i miner competono tra loro per aggiungere un nuovo blocco alla catena. La competizione richiede hardware sempre più potente e un consumo energetico significativo, motivo per cui il mining criptovalute 2026 è diventato un’attività che comporta costi rilevanti per energia elettrica e attrezzature.Esistono diverse modalità di mining:Mining individuale (solo mining): il miner opera in autonomia con il proprio hardware, come ASIC o GPU dedicateMining pool: più miner uniscono le proprie risorse di calcolo per aumentare le probabilità di trovare un blocco e dividono la ricompensaCloud mining: si acquista potenza di calcolo da un provider esterno che gestisce l’infrastruttura hardware, senza possedere fisicamente le macchineCiascuna di queste modalità ha implicazioni fiscali diverse, che analizzeremo nel dettaglio nelle prossime sezioni. La distinzione fondamentale, dal punto di vista del fisco italiano, è tra chi fa mining come attività occasionale (hobby) e chi lo svolge come attività d’impresa in modo continuativo e organizzato. Mining Occasionale vs Mining Professionale: Differenze FiscaliLa prima domanda che ogni miner deve porsi riguarda la natura della propria attività. Il fisco italiano distingue nettamente tra due situazioni, e questa classificazione determina tutto il trattamento fiscale del mining criptovalute 2026.Mining occasionale (hobby): si configura quando una persona fisica mina criptovalute in modo saltuario, senza un’organizzazione imprenditoriale strutturata. In genere si tratta di chi utilizza il proprio computer di casa o un piccolo rig con poche schede video. Non c’è continuità sistematica, non ci sono dipendenti, e l’investimento in hardware è contenuto. In questo caso, le crypto minate non generano reddito al momento della creazione: il reddito imponibile si manifesta solo quando le criptovalute vengono vendute o scambiate, sotto forma di plusvalenze.Mining professionale (attività d’impresa): si configura quando l’attività è svolta in modo continuativo, organizzato e con investimenti significativi. Indicatori tipici sono: l’acquisto di hardware dedicato costoso (ASIC, farm di GPU), l’allestimento di locali appositi, il consumo energetico elevato, la presenza di personale, e l’intento di lucro sistematico. In questa ipotesi, il mining produce reddito d’impresa ed è necessario aprire partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio e versare i contributi INPS.La tabella seguente riassume le principali differenze:CaratteristicaMining OccasionaleMining ProfessionaleOrganizzazioneMinima, hardware personaleStrutturata, hardware dedicatoContinuitàSaltuariaSistematica e continuativaPartita IVANon necessariaObbligatoriaTipo di redditoRedditi diversi (plusvalenze)Reddito d’impresaMomento imposizioneAlla vendita/scambioAl momento del miningAliquota33% sulle plusvalenzeIRPEF progressiva + IRAPContributi INPSNoSì (Gestione Commercianti) Tassazione del Mining Occasionale nel 2026Per chi svolge mining criptovalute 2026 in modo occasionale, il trattamento fiscale segue le regole generali delle cripto-attività per le persone fisiche. Il principio fondamentale è che le criptovalute ottenute tramite mining non vengono tassate nel momento in cui vengono create, ma solo quando si realizza una plusvalenza attraverso la cessione o lo scambio.Quando il miner occasionale decide di vendere le crypto minate, la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisizione. Qui emerge una questione critica: qual è il costo di acquisizione di una criptovaluta che non è stata acquistata ma creata dal nulla? Questo aspetto, che approfondiremo nella sezione dedicata, è uno dei nodi più delicati della tassazione mining crypto.Dal 1 gennaio 2026, l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 33% (in aumento rispetto al 26% degli anni precedenti). La plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva, ovvero una tassa unica che sostituisce l’IRPEF ordinaria su quei redditi specifici.I passaggi per la tassazione del mining occasionale sono:Mining: si ottengono criptovalute. Nessuna tassazione al momento della creazioneDetenzione: le crypto restano nel wallet. Obbligo di monitoraggio nel Quadro WVendita/Scambio: si calcola la plusvalenza (prezzo di vendita meno costo di acquisizione)Dichiarazione: la plusvalenza va indicata nel Quadro RT del Modello Redditi PF e si paga il 33%Un aspetto importante: le minusvalenze (perdite) possono essere compensate con le plusvalenze entro i 4 anni successivi. Questo significa che se in un anno il miner vende in perdita, può utilizzare quella perdita per ridurre le tasse sulle plusvalenze future. Per approfondire la gestione delle minusvalenze, consulta la nostra guida sugli errori nel Quadro RT. Mining come Attività d’Impresa: P.IVA e ContributiQuando il mining criptovalute 2026 viene svolto in forma organizzata e continuativa, il fisco lo classifica come attività d’impresa. Questo comporta una serie di obblighi significativamente più gravosi rispetto al mining occasionale, ma offre anche la possibilità di dedurre tutti i costi sostenuti per l’attività.Per avviare l’attività di mining professionale è necessario:Aprire la partita IVA con codice ATECO appropriato (tipicamente 62.09.09 – “Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie informatiche” oppure 63.11.19 – “Altre elaborazioni elettroniche di dati”)Iscriversi alla Camera di Commercio come ditta individuale o societàIscriversi alla Gestione Commercianti INPS per il versamento dei contributi previdenzialiTenere la contabilità (semplificata o ordinaria a seconda del fatturato)Emettere fattura in caso di cessione delle criptovalute a terzi nell’ambito dell’attivitàIl reddito da mining professionale viene tassato come reddito d’impresa, ovvero con le aliquote IRPEF progressive (dal 23% al 43%) più le addizionali regionali e comunali. A questo si aggiunge l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) con aliquota ordinaria del 3,9%.Una differenza cruciale rispetto al mining occasionale riguarda il momento dell’imposizione. Nel mining professionale, il reddito si genera al momento in cui le criptovalute vengono minate, non quando vengono vendute. Il valore delle crypto minate viene iscritto in bilancio al valore di mercato alla data del mining, e concorre a formare il reddito d’esercizio.Per quanto riguarda i contributi INPS, il miner professionista è tenuto a versare i contributi alla Gestione Commercianti. L’importo si calcola sul reddito d’impresa e comprende una quota fissa (circa 4.500 euro annui nel 2026, da versare indipendentemente dal reddito) più una quota variabile sul reddito eccedente il minimale. Questo aspetto rende il mining professionale conveniente solo quando i proventi superano significativamente i costi fissi.Chi ha un reddito d’impresa contenuto potrebbe valutare il regime forfettario, che prevede un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni) e la riduzione del 35% dei contributi INPS. Tuttavia, il regime forfettario ha limiti di ricavi (85.000 euro) e non consente la deduzione analitica dei costi, il che potrebbe non essere vantaggioso per un’attività ad alto consumo energetico come il mining. Valore di Acquisizione delle Crypto MinateUno degli aspetti più controversi della tassazione mining crypto riguarda la determinazione del valore di acquisizione delle criptovalute ottenute tramite mining. A differenza delle crypto acquistate su un exchange (dove il costo è il prezzo pagato), le crypto minate vengono create, e il loro costo di acquisizione non è immediatamente evidente.Esistono due approcci principali, e la scelta dipende dalla qualificazione dell’attività:Per il mining occasionale (persona fisica), l’orientamento prevalente è che il costo di acquisizione sia pari a zero o, al massimo, pari ai costi documentabili direttamente sostenuti per il mining (energia elettrica, quota di ammortamento dell’hardware). L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un chiarimento ufficiale specifico sul mining, ma la Circolare 30/E del 2023 stabilisce che per le cripto-attività ricevute a titolo gratuito (come le ricompense di staking) il costo è determinato dal valore normale al momento della ricezione. Per analogia, molti professionisti applicano lo stesso principio al mining.Per il mining professionale (reddito d’impresa), il valore delle criptovalute minate viene iscritto in bilancio al valore di mercato al momento del mining. Questo valore rappresenta sia il ricavo dell’attività sia il costo di acquisizione per future cessioni. I costi sostenuti (energia, hardware, manutenzione) vengono dedotti separatamente come costi d’esercizio.In pratica, per il miner occasionale conviene documentare accuratamente tutti i costi sostenuti (bollette elettriche proporzionate all’uso per mining, fatture di acquisto hardware) e il valore di mercato delle crypto al momento del mining. Questa documentazione sarà fondamentale in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si consiglia di conservare:Screenshot del wallet con data e ora di ricezione delle ricompenseRegistri di mining (log del software utilizzato)Prezzi di mercato alla data di ogni ricompensa ricevuta (da siti come CoinMarketCap o CoinGecko)Bollette dell’energia elettrica e calcolo della quota imputabile al miningFatture di acquisto dell’hardware utilizzato Come Dichiarare i Proventi da Mining nel 2026La dichiarazione dei proventi da mining criptovalute 2026 richiede la compilazione di diversi quadri del Modello Redditi PF. Il 730 ordinario non è sufficiente per chi ha cripto-attività da dichiarare, a meno che non si utilizzi il nuovo Quadro W introdotto nel 730/2026.Ecco i quadri da compilare per il mining occasionale:Quadro W (Monitoraggio fiscale): serve per dichiarare la detenzione delle criptovalute. Ogni crypto-attività detenuta al 31 dicembre va indicata con il valore di mercato a fine anno. Il Quadro W è obbligatorio anche se non si sono realizzate plusvalenze durante l’anno. Va indicato il controvalore in euro delle crypto possedute, specificando la tipologia di cripto-attività e l’intermediario (exchange) o il tipo di wallet utilizzato.Quadro RT (Plusvalenze): va compilato solo se durante l’anno si sono vendute o scambiate criptovalute realizzando plusvalenze o minusvalenze. Si indica il corrispettivo totale delle cessioni, il costo di acquisizione, e si calcola la plusvalenza netta su cui si applica l’imposta sostitutiva del 33%.Per il mining professionale, invece, i proventi vanno dichiarati nel:Quadro RF (Reddito d’impresa in contabilità ordinaria) o Quadro RG (contabilità semplificata): qui si dichiarano i ricavi dell’attività di mining e si deducono i costiQuadro RR: per il calcolo dei contributi INPS dovutiQuadro W: resta comunque obbligatorio per il monitoraggio delle cripto-attività detenutePer approfondire la compilazione del Quadro W e le novità del 2026, ti consigliamo la nostra guida completa al Quadro W del 730/2026. Se utilizzi exchange come Binance, consulta anche la guida alla dichiarazione redditi Binance 2026 per le istruzioni specifiche su come estrarre i dati necessari.Cloud Mining: Inquadramento Fiscale e TassazioneIl cloud mining rappresenta un caso particolare nel panorama del mining criptovalute 2026. In questa modalità, il contribuente non possiede fisicamente l’hardware di mining, ma acquista potenza di calcolo (hashrate) da un provider specializzato che gestisce l’infrastruttura in data center remoti.La questione fiscale centrale è: il cloud mining è un’attività di mining vera e propria o un contratto di investimento? La risposta ha conseguenze importanti sul trattamento fiscale.Se il cloud mining viene qualificato come investimento finanziario (il contribuente investe denaro e riceve periodicamente crypto come rendimento), i proventi potrebbero essere trattati come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, con tassazione al momento della percezione. In questa interpretazione, il “contratto di cloud mining” è assimilabile a un prodotto finanziario.Se invece viene qualificato come attività di mining (il contribuente noleggia hardware per svolgere mining), si applicano le stesse regole del mining diretto: tassazione delle plusvalenze alla vendita per l’attività occasionale, o reddito d’impresa per l’attività professionale.L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un’interpretazione ufficiale specifica sul cloud mining. In assenza di chiarimenti, l’approccio più prudente e condiviso dalla maggior parte dei professionisti fiscali è trattare il cloud mining come investimento in cripto-attività: le crypto ricevute vanno monitorate nel Quadro W, e le eventuali plusvalenze alla vendita sono tassate al 33%. I costi del contratto di cloud mining possono essere considerati come costo di acquisizione delle crypto ricevute. Costi Deducibili per il Mining ProfessionaleChi svolge il mining criptovalute 2026 come attività d’impresa può dedurre dal reddito tutti i costi inerenti all’attività. Questa è una delle poche consolazioni per chi affronta la tassazione progressiva IRPEF: a differenza del miner occasionale, il professionista può abbattere significativamente la base imponibile.I principali costi deducibili per il mining professionale sono:Hardware e attrezzature: l’acquisto di ASIC miner, schede video (GPU), alimentatori, sistemi di raffreddamento e altri componenti. Questi beni vengono ammortizzati secondo i coefficienti fiscali previsti (tipicamente 20% annuo per apparecchiature informatiche, con ammortamento completo in 5 anni). Se il costo unitario del bene è inferiore a 516,46 euro, è possibile la deduzione integrale nell’anno di acquisto.Energia elettrica: è generalmente la voce di costo più rilevante per un’attività di mining. Le bollette dell’energia sono integralmente deducibili se il locale è adibito esclusivamente al mining. Se il mining avviene in un locale ad uso promiscuo (ad esempio una stanza dell’abitazione), la deducibilità è limitata al 50%, salvo prova contraria con contatori separati.Gli altri costi deducibili comprendono:Connessione internet: canone mensile dell’abbonamento (al 50% se uso promiscuo)Affitto del locale: se si utilizza un locale dedicato al miningManutenzione e riparazioni: costi per la sostituzione di componenti, pulizia e manutenzione dell’hardwareSoftware e licenze: programmi di mining, monitoraggio e gestioneConsulenze professionali: commercialista, consulente fiscale, legaleAssicurazioni: polizze per l’attrezzatura e il localeFee delle mining pool: commissioni versate alla pool per la partecipazionePer massimizzare le deduzioni e gestire correttamente la contabilità dell’attività di mining, è fondamentale conservare tutta la documentazione: fatture, ricevute, contratti e registri di produzione. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assistere nella corretta impostazione della contabilità per un’attività di mining professionale.Obblighi IVA per il Mining di CriptovaluteLa questione dell’IVA sul mining di criptovalute è stata in parte chiarita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza Hedqvist (C-264/14), che ha stabilito che le operazioni di cambio tra valuta tradizionale e Bitcoin (e altre cripto) sono esenti da IVA ai sensi della direttiva IVA europea.Per quanto riguarda specificamente il mining, la situazione nel contesto del mining criptovalute 2026 è la seguente:Il mining puro non è soggetto a IVA. La ragione è che il miner non fornisce un servizio a un cliente identificabile: la ricompensa in criptovaluta viene dalla rete blockchain stessa, non da un committente specifico. Manca quindi il requisito del rapporto sinallagmatico (prestazione a fronte di un corrispettivo) necessario per l’applicazione dell’IVA.Tuttavia, ci sono delle eccezioni importanti:Servizi di mining per conto terzi: se il miner fornisce servizi di validazione o elaborazione a un cliente specifico dietro compenso, il servizio è soggetto a IVAVendita di hardware usato: la cessione di attrezzature di mining è soggetta a IVA con le regole ordinarieCloud mining come servizio: il provider di cloud mining che vende potenza di calcolo a clienti è soggetto a IVA sul corrispettivo del servizioPer il miner professionista con partita IVA, questo significa che le ricompense da mining non generano IVA a debito, ma i costi sostenuti (hardware, energia) hanno IVA a credito che potrebbe non essere detraibile in tutto o in parte, configurandosi un’attività esente. È un aspetto tecnico complesso che richiede l’assistenza di un professionista fiscale per la corretta gestione del pro-rata IVA. Domande Frequenti sul Mining Criptovalute 2026Devo pagare le tasse sulle crypto che mino se non le vendo?Se fai mining come hobby (attività occasionale), non devi pagare tasse sulle crypto che mino finché non le vendi o le scambi. Tuttavia, hai l’obbligo di dichiararle nel Quadro W della dichiarazione dei redditi, indicando il loro valore al 31 dicembre. Se invece fai mining come attività d’impresa, il reddito si tassa al momento del mining, indipendentemente dalla vendita.Quanto si paga di tasse sul mining nel 2026?Per il mining occasionale, si paga il 33% sulle plusvalenze realizzate quando si vendono le crypto minate. Per il mining professionale, si paga l’IRPEF progressiva (dal 23% al 43%) più i contributi INPS e l’IRAP. Chi opta per il regime forfettario paga il 15% di imposta sostitutiva (o 5% per i primi 5 anni).Serve la partita IVA per fare mining?Non serve la partita IVA se il mining è un’attività occasionale e non organizzata. Serve obbligatoriamente se il mining è svolto in modo continuativo, organizzato e con investimenti significativi in hardware e infrastrutture. La distinzione dipende da fattori come l’entità dell’investimento, la continuità dell’attività e l’organizzazione dei mezzi.Come calcolo il costo di acquisizione delle crypto minate?Per il mining occasionale, il costo di acquisizione può essere determinato in base ai costi documentabili sostenuti (energia, quota hardware) o, in alternativa, al valore di mercato al momento del mining. Per il mining professionale, il valore è quello di mercato alla data di creazione, iscritto in bilancio. È fondamentale conservare tutta la documentazione (log di mining, bollette, screenshot del wallet con date).Il cloud mining viene tassato diversamente dal mining diretto?Il cloud mining può essere trattato come un investimento finanziario (redditi diversi) o come attività di mining (stesse regole del mining diretto). L’approccio più prudente è trattarlo come investimento: le crypto ricevute vanno nel Quadro W, le plusvalenze alla vendita sono tassate al 33%, e i costi del contratto sono il costo di acquisizione delle crypto.Cosa rischio se non dichiaro i proventi da mining?La mancata dichiarazione delle cripto-attività comporta sanzioni severe: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati nel Quadro W per il monitoraggio fiscale, più sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta). In caso di importi rilevanti, si possono configurare anche reati penali (dichiarazione infedele o omessa). Conviene sempre regolarizzare la propria posizione.ConclusioneIl mining criptovalute 2026 è un’attività che richiede una pianificazione fiscale attenta. Che si tratti di mining occasionale tassato al 33% sulle plusvalenze o di mining professionale con partita IVA e obblighi contabili, è fondamentale conoscere le regole e rispettare gli adempimenti dichiarativi. Il Quadro W per il monitoraggio e il Quadro RT per le plusvalenze sono i due strumenti principali per il miner occasionale, mentre il professionista deve gestire una contabilità completa.La normativa sulle cripto-attività è in continua evoluzione, e aspetti come il valore di acquisizione delle crypto minate e il trattamento del cloud mining attendono ancora chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, affidarsi a professionisti esperti è la scelta migliore per evitare errori e sanzioni.Hai bisogno di assistenza per dichiarare i tuoi proventi da mining? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella dichiarazione dei redditi da criptovalute e può aiutarti a gestire tutti gli adempimenti fiscali legati al mining. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento. Puoi anche scriverci a info@centrofiscale.com per una consulenza personalizzata. Maggio 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-28 14:00:002026-05-30 01:03:51Mining Criptovalute 2026: Tassazione, Obblighi Fiscali e Come Dichiarare i Proventi
CAFReversibilità e Nuovo Matrimonio: Si Perde la Pensione?Se il coniuge superstite che percepisce la pensione di reversibilità decide di risposarsi, cosa succede alla pensione? La risposta è netta: si perde. Ma con alcune importanti tutele economiche. Vediamo nel dettaglio come funziona il rapporto tra reversibilità e nuovo matrimonio nel 2026. Per il quadro completo, consulta la guida alla pensione di reversibilità.Indice dei contenutiCosa dice la leggeLa doppia annualità: indennità una tantumConvivenza senza matrimonioUnione civile dopo la reversibilitàEffetti sui figliDomande frequenti Cosa dice la leggeL’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1945 e la successiva normativa stabiliscono che il coniuge superstite perde il diritto alla reversibilità se contrae un nuovo matrimonio. La cessazione della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al nuovo matrimonio.Questa regola si applica sia al matrimonio civile che a quello religioso con effetti civili. La ratio della norma è che, con il nuovo matrimonio, il coniuge superstite acquisisce un nuovo nucleo familiare e, potenzialmente, un nuovo sostegno economico. La doppia annualità: indennità una tantumPer compensare la perdita della pensione, la legge prevede il riconoscimento di una doppia annualità. Si tratta di un’indennità una tantum pari a 26 mensilità della pensione di reversibilità percepita, calcolata sull’importo in pagamento alla data del nuovo matrimonio (comprensiva della tredicesima).Esempio: se Anna percepisce una reversibilità di 800 euro al mese e si risposa, riceverà un’indennità una tantum di 800 x 26 = 20.800 euro. Dopo di che, la pensione di reversibilità cesserà definitivamente.La doppia annualità va richiesta all’INPS con apposita domanda. Non è automatica. Convivenza senza matrimonioQuesto è un punto cruciale: la convivenza di fatto (anche more uxorio) non fa perdere la reversibilità. Solo il matrimonio formale (civile o concordatario) comporta la cessazione del diritto.Pertanto, il coniuge superstite che inizia una nuova convivenza senza sposarsi continua a percepire regolarmente la pensione di reversibilità. Non esiste alcun obbligo di comunicare la convivenza all’INPS ai fini della reversibilità.Questa distinzione tra matrimonio e convivenza è stata confermata da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Unione civile dopo la reversibilitàCon la Legge Cirinnà (L. 76/2016), l’unione civile è equiparata al matrimonio per molti aspetti, compresa la reversibilità. Di conseguenza, se il coniuge superstite costituisce una nuova unione civile, perde il diritto alla pensione di reversibilità, con le stesse regole previste per il nuovo matrimonio (inclusa la doppia annualità).Effetti sui figliIl nuovo matrimonio del coniuge superstite non influisce sulla quota dei figli. Se i figli avevano diritto alla reversibilità (perché minorenni, studenti o inabili), continuano a percepirla anche dopo il nuovo matrimonio del genitore.La quota viene semplicemente ricalcolata: la parte del coniuge viene meno, ma quella dei figli resta invariata. Ad esempio, se la famiglia percepiva l’80% (60% coniuge + 20% figlio), dopo il nuovo matrimonio del genitore il figlio continuerà a percepire la sua quota del 70% (un figlio solo, senza coniuge). 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiSe mi risposo e poi divorzio, posso riavere la reversibilità?No. Una volta perso il diritto alla reversibilità per nuovo matrimonio, non si può più riacquistare, nemmeno in caso di successivo divorzio o vedovanza dal secondo coniuge.La convivenza certificata è come il matrimonio?No. Anche la convivenza registrata in Comune (ai sensi della Legge Cirinnà) non fa perdere la reversibilità. Solo il matrimonio o l’unione civile formale comportano la cessazione.La doppia annualità è tassata?Sì, la doppia annualità è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF, come la pensione da cui deriva.Se stai valutando un nuovo matrimonio e vuoi capire le conseguenze sulla tua reversibilità, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con una consulenza personalizzata. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Maggio 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-28 09:00:002026-05-31 17:42:02Reversibilità e Nuovo Matrimonio: Si Perde la Pensione?
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIERottamazione IMU, TARI e multe locali al via: domanda online da settembreLa rottamazione dei tributi locali entra nella sua fase operativa: dal mese di settembre 2026 i contribuenti potranno presentare la domanda online per definire in modo agevolato cartelle, ingiunzioni e avvisi di accertamento relativi a IMU, TARI, addizionali comunali e multe del Codice della Strada notificate dai Comuni e dagli enti locali. Si tratta di un’opportunità storica – paragonabile alla “rottamazione quinquies” gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma applicata stavolta direttamente ai tributi comunali – che consente di pagare il solo importo dovuto a titolo di tributo, eliminando sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.In questa guida completa e aggiornata trovi tutto ciò che serve sapere per accedere alla definizione agevolata 2026: chi può presentare la domanda, quali tributi rientrano, come si presenta l’istanza online dal portale del Comune o di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quanti soldi si possono risparmiare, quando arrivano le scadenze, come si rateizzano gli importi e cosa succede se si salta una rata. Trovi anche tabelle riassuntive, esempi numerici concreti, riferimenti normativi puntuali (Legge di Bilancio 2026, art. 3-bis D.L. n. 119/2018, regolamenti comunali) e tutti i codici tributo per il pagamento con F24.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è la rottamazione dei tributi locali e come funzionaLa rottamazione dei tributi locali – tecnicamente definita “definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali” – è una procedura straordinaria con cui il debitore può estinguere posizioni debitorie nei confronti del proprio Comune (o Provincia/Città metropolitana) pagando il solo importo del tributo, oltre alle eventuali spese di notifica e di esecuzione, senza dover versare sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive a titolo di aggio.L’impalcatura normativa di riferimento è l’art. 3-bis del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, che ha attribuito ai Comuni la facoltà – tramite delibera del Consiglio comunale – di estendere la definizione agevolata alle entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto e rafforzato questa possibilità in coerenza con la “rottamazione quinquies” prevista per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER): l’obiettivo è ridurre la mole di crediti deteriorati degli enti locali e dare ai cittadini un’ultima opportunità di pace fiscale.Le differenze fondamentali rispetto alla rottamazione “tradizionale” gestita da AdER sono tre:Adesione facoltativa del Comune: ogni ente deve approvare il regolamento di adesione con apposita delibera, di norma entro il 31 maggio 2026 (termine ordinatorio fissato dalla legge per le entrate proprie);Doppio canale di presentazione: a seconda di chi gestisce la riscossione (concessionario interno, società in house oppure AdER), la domanda si presenta sul portale del Comune oppure sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione;Inclusione di entrate non tributarie: la definizione può riguardare anche entrate patrimoniali quali i canoni di occupazione del suolo pubblico e – soprattutto – le multe del Codice della Strada, sebbene con regole particolari sull’abbuono. Quali tributi locali rientrano nella definizione agevolataNon tutte le entrate degli enti locali sono “rottamabili”: la definizione agevolata si applica alle posizioni affidate al concessionario della riscossione (o iscritte a ruolo) in un arco temporale definito dalla delibera comunale, di norma compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 (termine in linea con la rottamazione quinquies di AdER). Vediamo nel dettaglio quali sono i tributi e le entrate che possono essere oggetto di sanatoria. IMU, TASI residua e altre imposte patrimonialiRientrano nella definizione gli avvisi di accertamento per IMU – Imposta Municipale Propria notificati negli anni precedenti e non ancora pagati, comprese le posizioni iscritte a ruolo. L’aliquota base legale IMU resta lo 0,76% (7,6 per mille) con possibilità di variazione comunale tra lo 0,46% e l’1,14% (art. 1 c. 738-783 L. 160/2019). La rottamazione consente di pagare il solo tributo dovuto, eliminando le sanzioni che ordinariamente vanno dal 30% (omesso versamento, art. 13 D.Lgs. 471/1997) al 100-200% (omessa o infedele dichiarazione IMU). Stesso discorso per la TASI residua (abolita nel 2020 ma con accertamenti ancora in essere per le annualità 2014-2019), per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e per l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.TARI e tassa sui rifiutiLa TARI – Tassa sui Rifiuti (istituita dall’art. 1 c. 639-668 L. 147/2013) rappresenta una delle voci più consistenti tra i debiti locali rottamabili. Sono inclusi gli avvisi di pagamento ordinari non onorati, gli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione, le maggiorazioni TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali) e gli interessi maturati. Anche i tributi precedenti la TARI – ovvero TARSU, TIA1 e TIA2 – per le posizioni ancora aperte rientrano nella definizione.Multe del Codice della StradaLe sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada notificate dalla Polizia Municipale (o da altri organi accertatori che riversino il provento al Comune) possono essere oggetto di definizione agevolata, ma con una regola importante: per le multe stradali la rottamazione NON include la cancellazione integrale della sanzione, ma solo l’abbattimento degli interessi e delle maggiorazioni (in particolare la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall’art. 27 L. 689/1981). Resta quindi dovuta l’intera sanzione originaria, mentre vengono cancellati gli interessi e le spese di esecuzione: il risparmio, per multe vecchie di 10-15 anni, può comunque raggiungere il 100-150% dell’importo iniziale.Addizionale comunale IRPEF, COSAP, TOSAP e altre entrateSono incluse anche:l’addizionale comunale IRPEF non versata (anche se l’accertamento viene di norma effettuato dall’Agenzia delle Entrate);il Canone Unico Patrimoniale (CUP) introdotto dall’art. 1 c. 816-836 L. 160/2019, che ha sostituito TOSAP, COSAP, ICP, DPA e canoni pubblicitari dal 1° gennaio 2021;le precedenti TOSAP/COSAP (occupazione suolo pubblico) e ICP/DPA (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) ancora non riscosse;i canoni di concessione di beni immobili comunali, mensa scolastica, trasporto scolastico e altre entrate patrimoniali, qualora previste dal regolamento comunale di adesione.⚠️ Importante: non rientrano nella definizione agevolata le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, le condanne della Corte dei Conti, le multe penali e le sanzioni pecuniarie connesse a sentenze. Restano inoltre esclusi i crediti vantati dall’INPS (anche se affidati a un concessionario locale).Chi può presentare la domanda e a quali condizioniLa definizione agevolata può essere richiesta da qualsiasi soggetto debitore nei confronti del Comune o dell’ente locale: persone fisiche, imprese, professionisti, enti non commerciali, condomini, eredi che subentrano nelle posizioni del defunto. Non occorrono particolari requisiti reddituali né ISEE: l’unica condizione sostanziale è che il Comune del proprio Comune di residenza/ubicazione dell’immobile abbia aderito alla definizione agevolata con apposita delibera del Consiglio comunale.Le condizioni di ammissibilità si articolano su tre piani:Tipologia del carico: deve trattarsi di un avviso/accertamento già notificato (non basta un semplice avviso bonario) e affidato al concessionario della riscossione (ruolo, ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 o ruolo coattivo);Periodo di affidamento: il carico deve essere stato consegnato all’agente della riscossione entro il termine fissato dalla delibera comunale, in genere il 31 dicembre 2023;Assenza di sentenze passate in giudicato a sfavore del Comune: se è stato chiuso un contenzioso con sentenza definitiva, la posizione non è più “rottamabile” per il principio del giudicato. Posizioni con contenzioso in corsoSe il debitore ha in corso un ricorso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (ex CTP e CTR), può comunque aderire alla rottamazione: l’adesione comporta l’obbligo di rinuncia al giudizio. Con il pagamento integrale delle rate, il processo si estingue per cessata materia del contendere; il Comune restituirà eventuali somme già pagate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione. Attenzione però: se anche una sola rata viene saltata, il giudizio NON riparte e il debito originario, sanzioni e interessi compresi, torna integralmente esigibile.Debitori già falliti, in concordato o sovraindebitatiI soggetti destinatari di procedure concorsuali (fallimento, oggi “liquidazione giudiziale” ex D.Lgs. 14/2019, concordato preventivo, liquidazione controllata) possono aderire alla definizione agevolata limitatamente ai debiti non ricompresi nella procedura. Per le situazioni di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (oggi rifluita nel Codice della crisi), la rottamazione può integrarsi con il piano di ristrutturazione del debito, previa autorizzazione del giudice.Come presentare la domanda online da settembre 2026A partire dal mese di settembre 2026, secondo quanto previsto dalla normativa di attuazione e dai regolamenti comunali approvati, la domanda di adesione alla definizione agevolata si potrà presentare esclusivamente per via telematica. Il canale corretto dipende da chi gestisce la riscossione dei tributi del proprio Comune. Domanda tramite portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)Per i Comuni che hanno affidato la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (la maggioranza dei Comuni medio-grandi), la domanda si presenta sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it tramite la sezione dedicata “Definizione agevolata enti locali”. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS. Il sistema consente di:consultare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune;selezionare quali carichi includere nella domanda (è possibile sceglierne solo alcuni, non è obbligatorio rottamare tutto);scegliere se pagare in unica soluzione oppure in rate fino a un massimo di 10 in 5 anni;scaricare il prospetto degli importi dovuti e i bollettini PagoPA/F24 per il pagamento.Domanda tramite portale del Comune o del concessionario localePer i Comuni che gestiscono la riscossione in proprio oppure tramite società in house o concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 (Municipia, Abaco, ICA, Andreani, ecc.), la domanda si presenta sul portale dedicato del Comune o del concessionario. È sempre disponibile la modulistica anche in formato PDF, da inviare via PEC all’indirizzo istituzionale dell’ente o consegnare a mano presso l’ufficio tributi.I documenti necessari per la domanda sono:Codice fiscale o partita IVA del debitore;Documento di identità in corso di validità;Estremi del carico (numero avviso, numero ruolo, anno di iscrizione) – facoltativo se la consultazione avviene tramite il portale telematico, che restituisce automaticamente la lista;per gli eredi: dichiarazione di successione e codice fiscale del defunto;per le società/enti: visura camerale aggiornata e procura del legale rappresentante.Scadenze 2026: il calendario completoIl calendario operativo della definizione agevolata dei tributi locali è scandito da diverse tappe, alcune delle quali variano in base alla data di approvazione del regolamento comunale di adesione. Di seguito le scadenze di riferimento per il 2026.ScadenzaAdempimentoSoggetto31 maggio 2026Delibera consiliare di adesione del Comune (termine ordinatorio)Comune1° settembre 2026Apertura dei portali telematici per la presentazione delle domandeAdER / Comune30 settembre 2026Termine ordinario di presentazione della domanda (in alcuni Comuni 30 novembre)DebitoreEntro 31 dicembre 2026Comunicazione AdER/Comune dell’importo dovuto e del piano di pagamentoEnte28 febbraio 2027Scadenza prima rata (o pagamento in unica soluzione)DebitoreSuccessive scadenzeRate semestrali (31 maggio e 30 novembre di ciascun anno) fino al 2031DebitoreAttenzione: le date di apertura e chiusura del portale possono variare di qualche giorno in base alle delibere dei singoli Comuni; verifica sempre il calendario ufficiale del tuo ente di residenza prima di procedere. Quanto si risparmia: esempi pratici e simulazioniIl vantaggio economico della rottamazione dei tributi locali è particolarmente significativo perché – come per la rottamazione gestita da AdER – consente di tagliare integralmente le componenti accessorie del debito. Vediamo tre esempi concreti per capire l’ordine di grandezza del risparmio.Esempio 1: avviso di accertamento IMU 2019Tizio ha ricevuto un accertamento per omessa dichiarazione IMU 2019 su un immobile di categoria A/2:IMU dovuta: 1.500 €Sanzione 100% (omessa dichiarazione, art. 13 D.Lgs. 471/1997): 1.500 €Interessi al tasso legale per 5 anni: circa 180 €Spese di notifica: 9 €Totale dovuto senza rottamazione: 3.189 €Totale dovuto con rottamazione: 1.509 € (IMU + spese)Risparmio: 1.680 € (52,7%)Esempio 2: TARI non pagata anni 2020-2022Caia ha ricevuto tre avvisi TARI per gli anni 2020-2022 mai pagati, riscossi coattivamente da AdER:TARI dovuta (3 annualità): 900 €Sanzione 30% per omesso versamento: 270 €Interessi di mora, oneri e aggio storico (~22%): 258 €Totale dovuto senza rottamazione: 1.428 €Totale dovuto con rottamazione: 900 €Risparmio: 528 € (37%)Esempio 3: multa Codice della Strada del 2017Sempronio ha una multa per eccesso di velocità del 2017 mai pagata:Sanzione originaria: 173 €Maggiorazione semestrale 10% per 8 anni (art. 27 L. 689/1981): +138 €Aggio e interessi di mora: +60 €Totale dovuto senza rottamazione: 371 €Totale dovuto con rottamazione: 173 €Risparmio: 198 € (53%)💡 In sintesi: il risparmio medio per i tributi locali si colloca tra il 30% e il 55% dell’importo originario, ma aumenta sensibilmente per debiti molto vecchi a causa della crescita esponenziale degli interessi e dell’aggio.Rateizzazione e modalità di pagamentoUna volta accolta la domanda, il debitore riceve dal Comune (o da AdER) la comunicazione dell’importo dovuto con il dettaglio delle scadenze. Le modalità di pagamento previste dalla normativa attuativa 2026 sono due:Pagamento in unica soluzione entro il 28 febbraio 2027: in questo caso non si applicano interessi di dilazione;Pagamento rateale: massimo 10 rate semestrali in 5 anni (2027-2031), con applicazione di un tasso di interesse pari al 2% annuo a partire dalla seconda rata; la prima rata, di importo pari almeno al 10% del totale, scade il 28 febbraio 2027.I pagamenti si effettuano tramite F24 con i codici tributo del Comune di riferimento (gli stessi utilizzati ordinariamente per IMU – 3912, 3918, 3914, 3916 – e TARI – varia per Comune), oppure tramite bollettini PagoPA generati dal portale telematico. Per le multe del Codice della Strada e le entrate patrimoniali è generalmente prevista solo la modalità PagoPA.Codice F24Tributo3912IMU abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze3913IMU fabbricati rurali ad uso strumentale3914IMU terreni agricoli3916IMU aree fabbricabili3918IMU altri fabbricati (categorie A diversa da abitazione principale, B, C)3925IMU immobili categoria D – quota Stato3930IMU immobili categoria D – quota Comune3944TARI – Tassa sui Rifiuti Effetti dell’adesione e conseguenze del mancato pagamentoLa presentazione della domanda produce effetti immediati, anche prima della comunicazione dell’importo dovuto da parte del Comune. In particolare:vengono sospese le procedure esecutive in corso (pignoramento presso terzi, fermi amministrativi, ipoteche) limitatamente ai carichi inclusi nella domanda;non vengono iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli per gli stessi carichi;non maturano ulteriori interessi di mora e aggio dalla data di presentazione della domanda;rilascio del DURC regolare (per imprese): la presentazione della domanda equivale a “posizione in regolarizzazione” e consente il rilascio del DURC.Cosa succede se salti una rataIl punto più delicato della rottamazione è il rigore sul rispetto delle scadenze. La normativa prevede:Tolleranza di 5 giorni: il pagamento entro i 5 giorni successivi alla scadenza ufficiale (esclusi i festivi) è considerato tempestivo;Decadenza automatica in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento di anche solo una rata oltre il quinto giorno: il debito originario viene integralmente ripristinato (sanzioni, interessi e aggio compresi), al netto delle somme già versate, che vengono imputate al debito a titolo di acconto;impossibilità di “riammissione” alla definizione dopo la decadenza (la rottamazione è “una tantum”);ripresa immediata delle procedure esecutive e iscrizione di nuovi pignoramenti, fermi e ipoteche.🚨 Attenzione: a differenza delle precedenti rottamazioni, in caso di decadenza le somme versate NON sono perdute ma vengono imputate al debito complessivo. Il rischio reale è perdere il beneficio dell’abbuono di sanzioni e interessi e tornare a pagare l’importo pieno.Il ruolo del CAF nella rottamazione dei tributi localiUn Centro di Assistenza Fiscale (CAF) può fornire un supporto operativo decisivo nella gestione della rottamazione dei tributi locali, soprattutto per chi non ha dimestichezza con i portali telematici, con la consultazione delle banche dati o con la lettura degli avvisi di accertamento. I principali servizi offerti riguardano:Estrazione della posizione debitoria sui portali AdER, dei Comuni e dei concessionari, con quantificazione preventiva del risparmio ottenibile;Predisposizione della domanda di definizione agevolata, con scelta ottimale di quali carichi rottamare e in quante rate;Verifica del calcolo degli importi comunicati dal Comune o da AdER e contestazione di eventuali errori (sanzioni accessorie indebitamente applicate, doppia imposizione, ecc.);compilazione e invio degli F24 e dei bollettini PagoPA;Tracciamento delle scadenze tramite agenda fiscale e promemoria, per evitare il rischio della decadenza;assistenza per chi ha un ricorso pendente e deve valutare se rinunciare al giudizio per aderire alla rottamazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio sia per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia – dove, oltre alla rottamazione, è opportuno tenere conto delle peculiarità del sistema tavolare per gli immobili in successione – sia per le posizioni gestite da AdER in tutto il territorio nazionale. La consulenza preliminare consente di capire, prima ancora di presentare domanda, qual è il risparmio effettivo nel proprio caso specifico e se conviene rottamare tutti i carichi o soltanto alcuni. Gli errori più frequenti da evitareL’esperienza maturata con le precedenti rottamazioni (la “rottamazione-quater” e gli analoghi provvedimenti comunali del 2018-2019) ha messo in evidenza alcuni errori ricorrenti che vale la pena conoscere in anticipo per non vanificare i benefici della definizione agevolata.Non verificare se il proprio Comune ha aderito: la definizione agevolata 2026 sui tributi locali NON è automatica. Senza delibera del Consiglio comunale, la domanda è inammissibile;Confondere “avviso bonario” con “accertamento”: solo gli atti già notificati e affidati al concessionario sono rottamabili. Un semplice avviso di pagamento non lo è;Includere nella domanda carichi non rottamabili (es. multe penali, condanne corte dei conti): il sistema rigetta la posizione complessiva, con perdita di tempo;Non rinunciare formalmente al ricorso pendente entro i termini stabiliti, anche se si è aderito alla rottamazione: in tal caso il giudice procede comunque e l’eventuale soccombenza vanifica il beneficio;Confondere F24 e PagoPA: alcuni tributi (es. TARI di Comuni minori) non accettano F24 ma solo PagoPA; il pagamento con codice errato si considera non avvenuto;Pagare in ritardo anche di un solo giorno oltre la tolleranza: la decadenza è automatica;Aderire senza calcolare la convenienza: se il debito è prescritto (per legge in 5 anni per IMU e TARI, ex art. 1 c. 161 L. 296/2006 e art. 2948 c.c.), conviene eccepire la prescrizione anziché pagare.Prescrizione vs rottamazione: quale conviene?Una questione fondamentale prima di aderire alla definizione agevolata è verificare se il debito non sia già prescritto. Per i tributi locali (IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF), la prescrizione ordinaria è di 5 anni ex art. 2948 n. 4 del Codice civile, mentre per le multe del Codice della Strada è di 5 anni dalla notifica del verbale (art. 209 D.Lgs. 285/1992).Se il debito è prescritto, il contribuente ha diritto a non pagare nulla: in tal caso conviene presentare un atto di autotutela al Comune e, in caso di mancato accoglimento, ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria. Aderire alla rottamazione equivale invece a rinunciare all’eccezione di prescrizione e a pagare comunque l’importo del tributo. La scelta migliore va valutata caso per caso, perché:la prescrizione può essere stata interrotta da un atto di costituzione in mora (raccomandata, PEC) o dalla notifica di un sollecito o di un atto esecutivo: in tal caso il termine riparte da zero;per i debiti iscritti a ruolo presso AdER esistono orientamenti giurisprudenziali diversificati sulla prescrizione “lunga” (decennale) o “breve” (quinquennale), specialmente dopo la Cass. SS.UU. n. 23397/2016;il contenzioso, anche se vincente, ha costi e tempi (in media 2-3 anni in primo grado, oltre l’eventuale appello) di cui tenere conto. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sulla rottamazione dei tributi locali 2026Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso?Sì. Le rateizzazioni precedentemente concesse dal Comune o da AdER vengono sospese al momento della presentazione della domanda. Le rate scadute e non versate confluiscono nella definizione agevolata; quelle già pagate sono imputate al debito complessivo come acconto. Se l’importo già versato eccede quello dovuto per la rottamazione, il debitore può chiedere il rimborso.La rottamazione cancella anche il fermo amministrativo sull’auto?Il fermo amministrativo (ex art. 86 DPR 602/1973) viene sospeso al momento della presentazione della domanda e cancellato al pagamento integrale di tutte le rate (o dell’unica soluzione). Non c’è cancellazione immediata: per ritirare il fermo serve attendere la conclusione del piano di pagamento.Cosa succede se il mio Comune non aderisce alla rottamazione?Se entro la scadenza ordinatoria il Consiglio comunale non delibera l’adesione, i tributi locali del Comune non sono rottamabili. Restano comunque rottamabili gli eventuali carichi affidati ad AdER per il recupero coattivo, se rientrano nella rottamazione quinquies “nazionale”. È utile contattare l’ufficio tributi del proprio Comune o consultare le delibere pubblicate sull’Albo Pretorio online.Posso rottamare solo alcuni avvisi e non tutti?Sì, la definizione è “a la carte”: il debitore può selezionare nella domanda quali singoli carichi includere e quali no. Questa flessibilità è utile per chi vuole concentrare il pagamento sui debiti più onerosi (IMU di anni vecchi con maxi-sanzioni) ed escludere magari i carichi prescritti, per i quali eccepire la prescrizione conviene di più.Le posizioni di un parente defunto si possono rottamare?Sì. Gli eredi che hanno accettato l’eredità (anche tacitamente) possono presentare domanda di rottamazione per i debiti del de cuius, allegando la dichiarazione di successione e il proprio codice fiscale. Attenzione però: aderire alla rottamazione equivale a un atto di accettazione di eredità (art. 476 c.c.). Chi ha già rinunciato all’eredità o intende rinunciarvi NON deve presentare la domanda.Posso pagare la rottamazione con il bonifico bancario invece che con F24?Solo se è espressamente previsto nella comunicazione del Comune. Di norma il pagamento avviene con F24 (per i tributi) o PagoPA (per multe e canoni). Il bonifico diretto al tesoriere comunale è ammesso solo in casi residuali ed è sempre opportuno richiedere preventivamente le coordinate IBAN ufficiali.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Conclusione e prossimi passiLa rottamazione dei tributi locali 2026 rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di contribuenti che hanno cartelle, ingiunzioni o accertamenti non pagati per IMU, TARI, multe e altre entrate comunali. Con un risparmio medio del 30-55% e fino a 10 rate semestrali per il pagamento, è uno strumento che può ridurre significativamente l’esposizione debitoria nei confronti del proprio Comune.I tre passaggi essenziali per accedere correttamente alla definizione agevolata sono:Verificare l’adesione del Comune consultando l’Albo Pretorio online o l’ufficio tributi;Estrarre la posizione debitoria dal portale AdER (con SPID/CIE/CNS) o dal portale del concessionario locale, e quantificare il risparmio;Presentare la domanda entro il 30 settembre 2026 (o 30 novembre nei Comuni che hanno prorogato il termine), scegliendo con attenzione carichi da includere e numero di rate.Se hai cartelle o avvisi locali da gestire e vuoi capire quanto puoi risparmiare nel tuo caso specifico, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: in un’unica consulenza analizziamo la tua posizione, ti spieghiamo i vantaggi reali (ed eventuali svantaggi) della rottamazione e ti seguiamo fino alla conclusione del piano di pagamento. Una decisione informata oggi può evitarti anni di interessi e procedure esecutive domani. Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 19:08:382026-05-31 17:42:32Rottamazione IMU, TARI e multe locali al via: domanda online da settembre
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITISpese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarreMolti contribuenti si chiedono se sia ancora possibile pagare in contanti le spese sanitarie e detrarle nel 730. La risposta non è “sì” o “no” in assoluto: dipende dal tipo di prestazione. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1 commi 679-680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie, con alcune importanti eccezioni che riguardano farmaci, ticket e prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale.Sapere quali spese sanitarie si possono ancora pagare in contanti senza perdere la detrazione è fondamentale per evitare brutte sorprese in fase di controllo della dichiarazione dei redditi. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo, con esempi pratici e una tabella di riepilogo, tutte le casistiche aggiornate per il 730 precompilato 2026 (relativo ai redditi 2025), per non sbagliare e ottenere il giusto rimborso IRPEF.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiLa regola base: tracciabilità obbligatoria dal 2020Quali spese sanitarie si possono pagare in contantiFarmaci e dispositivi medici: contanti sempre ammessiTicket sanitario e prestazioni SSN in contantiStrutture private accreditate al SSNSpese sanitarie che richiedono pagamento tracciabileCome dimostrare il pagamento e quale documentazione conservareSpese sanitarie già presenti nel 730 precompilato 2026Errori comuni: quando la detrazione viene respintaEsempio pratico: il caso di Marco e la sua famigliaTabella riepilogo: contanti SÌ / contanti NOCome inserire le spese sanitarie nel 730 precompilatoCAF Centro Fiscale Udine: assistenza dichiarazione 730Domande frequentiLa regola base: tracciabilità obbligatoria dal 2020La normativa di riferimento è l’articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nota come Legge di Bilancio 2020. Questa norma stabilisce un principio chiaro: dal 1° gennaio 2020, per poter detrarre il 19% di una spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili.Per “strumenti tracciabili” la norma intende qualunque mezzo di pagamento diverso dal contante. In pratica, sono ammessi:Bonifico bancario o postale (anche istantaneo, anche SDD/RID)Carte di credito, di debito (bancomat) e prepagateAssegni bancari, circolari o postaliSistemi di pagamento elettronici regolamentati (Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay e altri analoghi)App di pagamento collegate al conto corrente o a carteIl principio è semplice: lo Stato vuole poter ricostruire la “tracciabilità” della spesa, cioè verificare chi ha pagato, quando e a chi. Il contante, per sua natura anonimo, non lascia traccia e perciò non è ammesso. Tuttavia, il comma 680 della stessa legge introduce tre importanti eccezioni in cui il pagamento in contanti continua a dare diritto alla detrazione. Vediamole nel dettaglio. Quali spese sanitarie si possono pagare in contantiL’articolo 1, comma 680, della Legge 160/2019 elenca in modo tassativo le spese sanitarie che si possono ancora pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione del 19%. Si tratta di tre macro-categorie, ognuna con le proprie caratteristiche.Le tre eccezioni alla tracciabilitàAcquisto di medicinali (farmaci con e senza obbligo di prescrizione, omeopatici, da banco)Acquisto di dispositivi medici (siringhe, garze, apparecchi acustici, occhiali da vista con marchio CE medicale, etc.)Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ASL, ospedali, ambulatori SSN) o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario NazionalePer queste tre categorie il pagamento in contanti è perfettamente lecito e non fa perdere la detrazione. Significa che puoi continuare ad andare in farmacia, comprare un’aspirina e pagarla in contanti: quella spesa, se accompagnata dallo scontrino “parlante” con il tuo codice fiscale, andrà regolarmente in detrazione nel 730.L’eccezione è stata pensata per non penalizzare i cittadini in situazioni in cui il pagamento elettronico non è sempre possibile (pensa a una piccola farmacia, a un ambulatorio di paese, o all’acquisto urgente di un farmaco). La logica del legislatore è chiara: in questi tre casi, la tracciabilità è già garantita da altri meccanismi, come lo scontrino parlante trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria o la documentazione fiscale rilasciata dalla struttura pubblica. Farmaci e dispositivi medici: contanti sempre ammessiL’acquisto di farmaci e medicinali in farmacia, parafarmacia o presso esercizi autorizzati è la categoria più frequente di spesa sanitaria detraibile pagabile in contanti. Rientrano in questa eccezione:Farmaci di fascia A (con obbligo di prescrizione medica, generalmente rimborsabili dal SSN)Farmaci di fascia C (con prescrizione ma a totale carico del cittadino)Farmaci da banco (OTC) e SOP (senza obbligo di prescrizione)Medicinali omeopatici (riconosciuti come farmaci dall’AIFA)Farmaci acquistati in parafarmacia autorizzataFarmaci galenici preparati dal farmacistaPer ottenere la detrazione del 19% (con la franchigia di 129,11 euro complessiva sulle spese sanitarie) occorre conservare lo scontrino parlante, ovvero quello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia che riporta:Il codice fiscale dell’acquirente (o del familiare a carico)La natura del prodotto (farmaco, medicinale, ticket)La quantità acquistataIl codice AIC del farmaco (codice univoco assegnato dall’AIFA)I dispositivi medici detraibiliAnche l’acquisto di dispositivi medici pagati in contanti è detraibile, a condizione che il prodotto sia conforme alla normativa europea (marchio CE medicale, Regolamento UE 2017/745). Esempi tipici:Occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per la loro manutenzioneApparecchi acusticiMaterassi e cuscini ortopedici/antidecubito (con marchio CE)Siringhe, aghi, garze, cerotti, bendeTermometri, sfigmomanometri, glucometriStampelle, deambulatori, sedie a rotelleApparecchi per aerosol e per la magnetoterapia (se CE medicali)Per i dispositivi medici la documentazione fiscale (scontrino o fattura) deve riportare la dicitura “AD” (Articolo Detraibile – dispositivo medico) oppure indicare espressamente il prodotto come “dispositivo medico CE”. In assenza di questa indicazione, conserva la scatola del prodotto o un’attestazione del rivenditore che certifichi la conformità CE. Ticket sanitario e prestazioni SSN in contantiLa seconda grande categoria di spese pagabili in contanti riguarda le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di tutte quelle prestazioni per cui il cittadino paga il “ticket”, cioè la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica.Pagare in contanti il ticket per una visita specialistica in ASL, per un esame del sangue in laboratorio pubblico, per una risonanza magnetica in ospedale pubblico o per una visita al pronto soccorso (codice bianco/verde) non fa perdere la detrazione. Tipici esempi:Ticket per visite specialistiche presso ASL o aziende ospedaliereTicket per esami diagnostici (analisi del sangue, ecografie, TAC, risonanze, radiografie)Ticket per prestazioni di pronto soccorso (per i codici a pagamento)Ticket per il day hospital o day surgery presso strutture pubblicheQuote di compartecipazione per ricoveri in strutture SSNEsami strumentali (Holter, elettrocardiogramma, spirometria) in strutture pubblicheLa ragione di questa eccezione è semplice: quando paghi un ticket presso una struttura pubblica, ti viene rilasciata una ricevuta fiscale del SSN che riporta il tuo codice fiscale, la prestazione effettuata e l’importo. Questa ricevuta è di per sé “tracciante” perché viene registrata nel sistema sanitario regionale e nel Sistema Tessera Sanitaria gestito dall’Agenzia delle Entrate (DM 1 settembre 2016).Attenzione: prestazioni “intramoenia” e libera professioneDiverso è il caso delle prestazioni in intramoenia, cioè le visite e gli esami effettuati a pagamento (non in regime SSN) presso strutture pubbliche, dai medici della struttura stessa in libera professione. Anche se la struttura ospitante è pubblica, la prestazione è considerata privata e quindi richiede il pagamento tracciabile per ottenere la detrazione.Riepilogando: la regola “contanti ammessi” vale quando paghi il ticket tariffato dal SSN. Se invece scegli di pagare la prestazione “privata” presso lo stesso ospedale (per saltare le liste d’attesa), siamo nel regime libero-professionale e devi pagare con strumenti tracciabili. Strutture private accreditate al SSNLa terza eccezione, spesso trascurata, riguarda le strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di cliniche, laboratori, poliambulatori e centri diagnostici privati che hanno stipulato una convenzione con il SSN e che erogano prestazioni in regime di accreditamento, generalmente con il pagamento di un ticket da parte del cittadino.Anche in questo caso, se paghi una prestazione “in regime SSN” presso una struttura privata accreditata (ad esempio, una risonanza magnetica con prescrizione del medico di base e ticket di 70 euro presso un centro diagnostico privato convenzionato), puoi pagare in contanti e detrarre comunque il 19%.Come riconoscere una struttura accreditata? Sulla ricevuta deve essere riportato:La dicitura “prestazione in regime di accreditamento SSN” o “ticket regionale”L’importo del ticket regionale (non la tariffa libera professionale)Il riferimento al codice regionale della prestazioneSe la stessa struttura privata accreditata ti eroga una prestazione “in regime libero professionale” (cioè senza prescrizione del medico SSN, con tariffa intera), siamo fuori dall’eccezione: il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti la detrazione viene negata. Spese sanitarie che richiedono pagamento tracciabileSpecchiando la regola, tutte le spese sanitarie non rientranti nelle tre eccezioni richiedono obbligatoriamente il pagamento con strumenti tracciabili per essere detraibili. Significa che se paghi in contanti queste prestazioni, perdi completamente il diritto alla detrazione del 19%, anche se hai la fattura regolare.Ecco l’elenco delle spese sanitarie che vanno pagate in modo tracciabile:Visite mediche specialistiche private (cardiologo, dermatologo, ortopedico, ecc.) in studi privati o studi medici libero-professionaliVisite e cure odontoiatriche in studi dentistici privati (impianti, ortodonzia, igiene dentale, otturazioni)Sedute di psicoterapia presso psicologi o psichiatri privatiVisite ed esami in cliniche private NON accreditateEsami diagnostici privati (ecografie, risonanze magnetiche, TAC) presso laboratori non convenzionati o in regime libero professionaleSedute di fisioterapia e riabilitazione privatePrestazioni di logopedia, osteopatia, podologia (quando svolte da professionisti sanitari riconosciuti)Cure termali privateRicoveri in strutture private NON convenzionatePrestazioni infermieristiche a domicilio (al di fuori del SSN)Visite intramoenia (libera professione presso strutture pubbliche)Per tutte queste prestazioni, lo strumento di pagamento deve essere tracciabile e nominativo: il pagamento deve risultare effettuato dal contribuente che vuole portare la spesa in detrazione (o da un familiare a suo carico). Pagare con la carta di un terzo o con un conto cointestato richiede attenzione: se il conto è cointestato tra coniugi, la detrazione spetta a chi è intestatario della fattura, indipendentemente da chi materialmente ha pagato.Come dimostrare il pagamento e quale documentazione conservareIn caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, devi essere in grado di dimostrare due cose distinte: che la spesa sanitaria è stata effettivamente sostenuta (documento fiscale) e, per le spese non rientranti nelle eccezioni, che è stata pagata con strumento tracciabile. Vediamo cosa conservare in entrambi i casi.Documentazione per spese pagate in contanti (ammesse)Farmaci: scontrino parlante con codice fiscale e codice AIC del farmacoDispositivi medici: scontrino o fattura con dicitura “AD” o conformità CETicket SSN: ricevuta della struttura pubblica/accreditata con codice fiscalePrescrizione medica (per i farmaci di fascia A, ricetta SSR; per esami specialistici, impegnativa del medico di base)Documentazione per spese che richiedono tracciabilitàFattura o ricevuta fiscale emessa dal professionista o struttura, intestata al contribuente o al familiare a caricoProva del pagamento tracciabile, ad esempio:estratto conto bancario o postale con l’addebitocopia della contabile del bonificoricevuta del POS / matrice dell’assegnoe-mail di conferma del pagamento elettronico (PayPal, Satispay, ecc.)Il pagamento tracciabile non deve essere necessariamente “contestuale” all’emissione della fattura: puoi ricevere la fattura oggi e pagare con bonifico domani, l’importante è che la spesa risulti pagata nell’anno d’imposta di riferimento (per il 730/2026, le spese devono essere pagate nel 2025) e che il pagamento sia riconducibile a quella specifica fattura. Conserva la documentazione per 5 anni dalla presentazione della dichiarazione, come prevede l’art. 43 del DPR 600/1973 per i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Spese sanitarie già presenti nel 730 precompilato 2026Dal 2015 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, una dichiarazione già parzialmente compilata con i dati comunicati da datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni e — per quel che ci interessa — dalle strutture sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), istituito con DM 1 settembre 2016.Nel 730 precompilato 2026 (anno d’imposta 2025) trovi automaticamente caricate, nel quadro E rigo E1 e seguenti, le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS da:Farmacie e parafarmacieASL, ospedali, aziende ospedaliereStrutture sanitarie pubbliche e private accreditateMedici di medicina generale e pediatri di libera sceltaMedici specialisti e odontoiatri iscritti all’alboPsicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e altre professioni sanitarie iscritti agli albiOttici e audioprotesistiStrutture termaliVeterinari (per le spese veterinarie detraibili)Quando le strutture trasmettono i dati al Sistema TS, indicano anche il tipo di pagamento (tracciato o non tracciato). Nel precompilato, le spese pagate in contanti che non rientrano nelle eccezioni di legge vengono caricate in una sezione separata e non sono automaticamente considerate detraibili: dovrai eventualmente eliminarle o lasciarle senza detrazione.Al contrario, le spese pagate in contanti che rientrano nelle eccezioni (farmaci, ticket SSN, prestazioni in regime di accreditamento) vengono automaticamente inserite tra le spese detraibili. Per consultare l’elenco completo, accedi al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e visualizza il “Riepilogo dei dati comunicati” nella sezione 730 precompilato.Per un approfondimento sulla lista completa delle voci detraibili, leggi il nostro elenco completo delle spese sanitarie detraibili 2026.Errori comuni: quando la detrazione viene respintaL’esperienza del nostro CAF a Udine ci insegna che molti contribuenti perdono la detrazione del 19% per errori facilmente evitabili legati alle modalità di pagamento. Ecco i casi più frequenti che vediamo ogni anno.Visita specialistica privata pagata in contanti: il dentista o il cardiologo emette regolare fattura, il contribuente paga in contanti e poi prova a portare la spesa in detrazione. La spesa risulta nel 730 precompilato come “non detraibile” per mancanza di tracciabilità.Confusione tra ticket e visita privata: alcuni contribuenti pensano che, essendo “una visita medica”, basti pagare in contanti come per il ticket. Errore: la visita privata, anche del medico di base in regime libero professionale, richiede pagamento tracciabile.Pagamento al familiare: la madre paga in contanti la visita per il figlio maggiorenne fiscalmente non a carico. La detrazione spetterebbe al figlio (intestatario della fattura), ma il pagamento non risulta dal suo conto. Detrazione persa.Pagamento da conto di terzi: il bonifico viene effettuato dal conto del coniuge non intestatario della fattura. Pur essendo “tracciato”, se il coniuge non è fiscalmente a carico del titolare della fattura, possono sorgere contestazioni.Acquisto cosmetico/integratore confuso con “dispositivo medico”: creme, integratori, prodotti di parafarmacia non aventi marchio CE medicale NON sono detraibili, indipendentemente dal metodo di pagamento.Mancanza di scontrino parlante: la farmacia emette lo scontrino “muto” (senza codice fiscale) e il contribuente non se ne accorge. Senza codice fiscale, la spesa farmaco non è detraibile.Vuoi approfondire? Leggi la nostra guida agli errori da evitare nella compilazione del 730. Esempio pratico: il caso di Marco e la sua famigliaPer chiarire le regole con un esempio concreto, immaginiamo il caso di Marco, 45 anni, dipendente, sposato con Anna (lavoratrice) e con un figlio a carico, Luca (12 anni). Durante il 2025 Marco e la sua famiglia hanno sostenuto le seguenti spese sanitarie, riepilogate qui sotto.Farmaci in farmacia: 480 euro totali, pagati prevalentemente in contanti, con scontrini parlanti intestati al codice fiscale di Marco o Luca → tutti detraibiliVisita dentistica privata di Anna: 90 euro pagati in contanti → non detraibile per mancanza di tracciabilitàPulizia dei denti di Luca: 80 euro pagati con bancomat → detraibile al 19%Ticket per analisi del sangue di Marco presso ASL: 35 euro in contanti → detraibileVisita cardiologica privata di Marco: 130 euro pagati con bonifico → detraibileOcchiali da vista con marchio CE per Luca: 220 euro in contanti → detraibileRisonanza magnetica di Anna in regime intramoenia ospedale pubblico: 180 euro in contanti → non detraibile (intramoenia richiede tracciabilità)Sedute di fisioterapia post infortunio di Marco: 300 euro pagati con Satispay → detraibiliRiepilogando, su un totale di spese sostenute pari a 1.515 euro, Marco potrà portare in detrazione 1.245 euro (farmaci 480 + pulizia denti Luca 80 + ticket 35 + cardiologo 130 + occhiali 220 + fisioterapia 300). Le spese non detraibili sono 270 euro (visita dentistica di Anna 90 + risonanza intramoenia 180) per il solo mancato rispetto della tracciabilità.Applicando la franchigia di 129,11 euro e l’aliquota del 19%, la detrazione effettiva sarà di circa: (1.245 − 129,11) × 19% = 212,02 euro di risparmio IRPEF. Se Marco avesse pagato anche le due voci “in contanti” con bonifico o carta, avrebbe ottenuto circa 51 euro in più di risparmio. Una piccola attenzione al metodo di pagamento può fare la differenza.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Tabella riepilogo: contanti SÌ / contanti NOEcco una tabella sintetica con le casistiche più ricorrenti. Tienila a portata di mano quando devi decidere come pagare una spesa sanitaria.Tipo di spesa sanitariaPagamento in contantiDetraibile 19%Farmaci in farmacia (fascia A, C, OTC, omeopatici)SÌSÌ (con scontrino parlante)Farmaci galenici e parafarmaciaSÌSÌDispositivi medici (occhiali CE, siringhe, apparecchi acustici, etc.)SÌSÌ (con dicitura AD/CE)Ticket SSN per visite o esami (ASL/ospedale pubblico)SÌSÌTicket prestazioni in strutture private accreditate al SSNSÌSÌRicoveri SSN e day hospital pubbliciSÌSÌVisita medica specialistica privataNOSolo se tracciabileVisite dentistiche e cure odontoiatriche privateNOSolo se tracciabileSedute di psicoterapia privateNOSolo se tracciabileEsami diagnostici privati (RMN, TAC, ecografie senza ticket)NOSolo se tracciabileFisioterapia, logopedia, osteopatia privateNOSolo se tracciabileCure termali privateNOSolo se tracciabileRicoveri in cliniche private non accreditateNOSolo se tracciabilePrestazioni intramoenia (libera professione in struttura pubblica)NOSolo se tracciabilePrestazioni infermieristiche a domicilio (regime privato)NOSolo se tracciabile Come inserire le spese sanitarie nel 730 precompilatoLe spese sanitarie nel modello 730/2026 vanno indicate nel quadro E – Sezione I “Oneri detraibili”. I righi di riferimento sono:Rigo E1: spese sanitarie (codice 1 per la generalità delle spese, codice 2 per i portatori di handicap, codice 3 per la rateizzazione delle spese superiori a 15.493,71 euro)Rigo E2: spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esentiRigo E3: spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento)Rigo E4: spese per veicoli per portatori di handicap (detrazione 19% su massimo 18.075,99 euro)Rigo E5: spese per acquisto di cani guidaNel precompilato, l’Agenzia delle Entrate compila automaticamente questi righi sulla base dei dati ricevuti dal Sistema TS. Il tuo compito è quello di:Verificare la correttezza dei dati precompilati (importi, intestazione, periodo)Aggiungere eventuali spese mancanti (ad esempio spese pagate in contanti per farmaci con scontrino parlante che la farmacia non ha trasmesso)Eliminare spese erroneamente attribuite (ad esempio prestazioni di un familiare non a tuo carico)Modificare la quota di spettanza in caso di pagamento condiviso con un coniuge non a caricoVerificare l’applicazione della franchigia di 129,11 euro (sotto questa soglia, le spese non danno diritto a detrazione)Ricorda che, una volta accettato il 730 precompilato senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non effettua controlli formali sulla documentazione delle spese sanitarie. Ma attenzione: questo “scudo” vale solo per le spese già trasmesse dal Sistema TS. Se aggiungi una spesa, perdi questa protezione e dovrai conservare tutta la documentazione per gli eventuali controlli successivi.CAF Centro Fiscale Udine: assistenza dichiarazione 730Le regole sulla detraibilità delle spese sanitarie nel 730 precompilato sono molte e cambiano periodicamente con le nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E annuale). Il rischio concreto è quello di perdere centinaia di euro di detrazione per piccoli errori di documentazione o per non aver saputo distinguere tra spese pagabili in contanti e spese che richiedono tracciabilità.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il tuo 730 precompilato 2026 in modo corretto, verificando ogni singola spesa sanitaria, distinguendo tra detrazioni del 19% spettanti e non spettanti, e applicando correttamente franchigie ed eventuali rateizzazioni. I nostri operatori conoscono nel dettaglio:La normativa sulla tracciabilità e le sue eccezioni (L. 160/2019)I requisiti dello scontrino parlante e dei dispositivi medici detraibiliIl Sistema Tessera Sanitaria e come gestire dati mancanti o erratiLa detrazione per familiari a carico e i criteri di ripartizione tra coniugiLe particolarità per i portatori di handicap e le patologie esentiLa gestione delle spese sanitarie estere (ad esempio cure in Slovenia o Austria, frequenti in Friuli Venezia Giulia)Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine: porteremo la tua dichiarazione 730 al massimo del rimborso IRPEF a cui hai diritto, senza il rischio di errori che potrebbero costarti caro in caso di controllo. Compilare il 730 con il CAF è gratuito per i lavoratori dipendenti e i pensionati che presentano la dichiarazione “ordinaria”; per situazioni complesse (familiari, ridichiarazioni, integrative) i nostri consulenti offrono un servizio dedicato a tariffe trasparenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. Domande frequentiPosso pagare in contanti il dentista e detrarre la spesa nel 730?No. Le cure odontoiatriche e le visite dentistiche presso studi privati sono prestazioni libero professionali e non rientrano nelle eccezioni della Legge 160/2019. Se paghi in contanti, perdi il diritto alla detrazione del 19%, anche se hai ricevuto regolare fattura. Per detrarre, paga con bancomat, carta di credito, bonifico, assegno o sistemi elettronici di pagamento.I farmaci pagati in contanti sono detraibili?Sì. L’acquisto di farmaci e medicinali in farmacia o parafarmacia è una delle tre eccezioni espressamente previste dall’art. 1 c. 680 L. 160/2019. Per la detrazione devi conservare lo scontrino parlante con il tuo codice fiscale e il codice AIC del farmaco. Lo stesso vale per i farmaci omeopatici e quelli da banco (OTC).Il ticket per la visita specialistica in ASL può essere pagato in contanti?Sì. Le prestazioni sanitarie erogate dal SSN (ticket per visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni ambulatoriali) possono essere pagate in contanti e restano detraibili. La stessa regola vale per le prestazioni in regime di accreditamento erogate da strutture private convenzionate con il SSN.La visita intramoenia in ospedale pubblico si può pagare in contanti?No. La visita o l’esame in regime di libera professione intramuraria (intramoenia), pur svolgendosi in una struttura pubblica, è considerata prestazione privata e richiede il pagamento tracciabile. Il contante in questo caso fa perdere la detrazione del 19%.Se la farmacia mi rilascia uno scontrino senza codice fiscale, posso detrarre lo stesso?No. Lo scontrino “muto” (privo di codice fiscale) non è valido ai fini della detrazione fiscale. Chiedi sempre lo scontrino “parlante” comunicando il tuo codice fiscale o quello del familiare a carico per cui acquisti il farmaco. Senza questo dato, anche se la spesa è pagata correttamente, non è detraibile.Le spese sanitarie del 2025 le posso pagare con bonifico nel 2026?No. La detrazione del 19% segue il principio di cassa: la spesa è detraibile nell’anno in cui viene effettivamente pagata, non nell’anno in cui è stata fatturata. Una fattura del 2025 pagata nel 2026 andrà nella dichiarazione 2027 (redditi 2026), non nel 730/2026.Posso pagare per un familiare a carico e detrarre io la spesa?Sì, ma a precise condizioni. La detrazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa (cioè ha pagato) solo se la fattura è intestata al contribuente stesso o al familiare a carico (coniuge, figli, altri familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR). Se la fattura è intestata al familiare a carico, anche il pagamento deve risultare riconducibile al contribuente (carta sua, suo conto corrente).Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate mi controlla?L’Agenzia può richiedere, entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione, la documentazione comprovante le spese detratte. Devi essere in grado di esibire: (1) fattura/ricevuta fiscale della prestazione, (2) prova del pagamento tracciabile per le spese non rientranti nelle eccezioni, (3) prescrizione medica dove richiesta. In assenza, l’AdE può disconoscere la detrazione, recuperare l’imposta non versata, applicare sanzioni (dal 90% al 180% dell’imposta evasa, art. 1 D.Lgs. 471/1997) e interessi.Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 18:08:382026-05-31 17:42:42Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIPrescrizione Decennale IRPEF, IVA e IRES 2026: Guida Completa ai Termini e alle Sezioni UniteLa prescrizione decennale tributi è uno dei concetti più importanti — e meno conosciuti — del diritto tributario italiano. Sapere quando un debito fiscale si estingue per il decorso del tempo può fare la differenza tra pagare migliaia di euro all’Agenzia delle Entrate Riscossione o liberarsi legittimamente di una pretesa ormai prescritta. La prescrizione decennale tributi riguarda in particolare IRPEF, IVA e IRES, le tre imposte erariali principali del nostro sistema fiscale.Questo tema interessa tanto il cittadino comune che riceve una cartella esattoriale a distanza di anni, quanto la piccola e media impresa che si vede recapitare un’intimazione di pagamento per imposte di periodi ormai lontani. La Cassazione a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, ha finalmente messo ordine in una materia che per anni aveva diviso giurisprudenza e dottrina, stabilendo principi chiari sull’applicazione della prescrizione decennale ai tributi erariali.In questa guida completa scoprirai la differenza tra decadenza e prescrizione, i termini specifici per ogni imposta, gli atti interruttivi che possono “azzerare” il decorso del tempo, esempi pratici con date concrete e cosa fare se ricevi una cartella che ritieni prescritta. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna nella verifica di ogni atto ricevuto, sia in sede che online in tutta Italia.Indice dei contenutiDifferenza tra decadenza e prescrizione tributariaPrescrizione IRPEF: termini e meccanismiPrescrizione IVA: la svolta delle Sezioni Unite 2016Prescrizione IRES e altre imposte sui redditi delle societàTabella riassuntiva: decadenza vs prescrizione per tributoAtti interruttivi della prescrizioneEsempi pratici con date concreteCosa fare se ricevi una cartella prescrittaRiferimenti normativi e giurisprudenzaDomande frequenti (FAQ)📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Differenza tra decadenza e prescrizione tributaria Prima di parlare di prescrizione decennale tributi, è fondamentale capire la differenza tra decadenza e prescrizione, due concetti spesso confusi ma giuridicamente molto diversi. La decadenza riguarda il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria: indica entro quando il Fisco può notificare un avviso di accertamento per contestare un’imposta non pagata o pagata in misura inferiore. Una volta scaduto il termine di decadenza, l’Agenzia delle Entrate perde definitivamente il potere di emettere quell’atto.La prescrizione, disciplinata dagli articoli 2934-2946 del Codice Civile, riguarda invece il diritto di credito dell’erario una volta che questo è stato regolarmente accertato e iscritto a ruolo. In parole semplici: una volta che il Fisco ha notificato la cartella esattoriale entro i termini di decadenza, ha poi un ulteriore periodo — il termine di prescrizione — per esigere effettivamente il pagamento. Se non riscuote entro quel termine, il debito si estingue.L’articolo 2946 del Codice Civile stabilisce la regola generale: “salvo casi diversi stabiliti dalla legge, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni“. Questa è la cosiddetta prescrizione ordinaria, ed è proprio quella che si applica ai tributi erariali come IRPEF, IVA e IRES. Esistono però anche prescrizioni brevi (5 anni, 3 anni, 1 anno) per situazioni specifiche, come i contributi previdenziali (5 anni) o le sanzioni amministrative (5 anni ex L. 689/1981).Decadenza: termine entro cui il Fisco deve notificare l’atto impositivo (accertamento, cartella)Prescrizione: termine entro cui il Fisco, dopo aver notificato l’atto, deve riscuotere il creditoDifferenza chiave: la decadenza riguarda il potere di accertare, la prescrizione il diritto di riscuotereUn altro elemento distintivo è la possibilità di interruzione: la prescrizione può essere interrotta da atti come l’intimazione di pagamento, il ricorso, il riconoscimento del debito (artt. 2943-2944 c.c.). La decadenza, invece, è un termine rigido che non si interrompe se non nei rari casi previsti dalla legge. Capire questa distinzione è essenziale per valutare se una pretesa fiscale sia ancora legittima o ormai estinta.Prescrizione IRPEF: termini e meccanismi La prescrizione IRPEF segue un percorso preciso che si articola in due fasi distinte: la decadenza dell’accertamento e la prescrizione del credito riscosso. L’articolo 43 del DPR 600/1973 disciplina i termini di decadenza dell’accertamento per le imposte sui redditi, stabilendo che l’avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Questi termini sono stati introdotti dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e modificati dal D.Lgs. 158/2015, sostituendo i precedenti termini di 4 e 5 anni rispettivamente.Una volta notificato l’avviso di accertamento e divenuto definitivo (per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato), o una volta notificata la cartella esattoriale ex art. 25 DPR 602/1973, inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale. È qui che entra in gioco l’articolo 2946 c.c.: il credito IRPEF, essendo un tributo erariale soggetto a prescrizione ordinaria, si estingue se non viene riscosso entro dieci anni dalla notifica della cartella.Esempio pratico di calcolo prescrizione IRPEFSupponiamo che Marco abbia presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 nel 2021. Il Fisco può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre 2026 (cinque anni dal 2021). Se l’accertamento viene notificato il 15 ottobre 2026 e diventa definitivo, l’Agenzia Entrate Riscossione iscrive a ruolo il debito e notifica la cartella, ad esempio, il 20 marzo 2027. Da quella data, il credito si prescrive il 20 marzo 2037, salvo atti interruttivi.È importante sapere che alcune categorie di contribuenti beneficiano di riduzioni dei termini di accertamento: i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con punteggio elevato hanno una riduzione di 1 anno, e ulteriore riduzione di 2 anni è prevista per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti. Queste agevolazioni riguardano però la decadenza, non la prescrizione.Prescrizione IVA: la svolta delle Sezioni Unite 2016 La prescrizione IVA ha rappresentato per anni uno dei terreni più controversi del diritto tributario. La domanda chiave era: dopo la notifica della cartella esattoriale non impugnata, il termine di prescrizione dell’IVA rimane decennale o si applica un termine più breve? La risposta è arrivata con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016, che ha fissato principi destinati a fare giurisprudenza.L’articolo 57 del DPR 633/1972 regola i termini di decadenza dell’accertamento IVA, prevedendo gli stessi termini dell’IRPEF: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Una volta notificato l’accertamento o la cartella, però, scatta il termine di prescrizione.Le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno chiarito che la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, per l’IVA il discorso è diverso: l’IVA è un tributo erariale che, per sua natura, è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. fin dall’origine, indipendentemente dalla cartella o dalla sentenza.Il principio sancito dalle Sezioni UniteIl principio di diritto fissato dalla Cassazione è il seguente: “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere la pretesa tributaria resta quello previsto dalla legge per la singola obbligazione”. Per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRES, la legge non prevede prescrizioni brevi: si applica quindi la prescrizione ordinaria decennale. Diverso il caso di contributi previdenziali (5 anni) o sanzioni amministrative (5 anni), che mantengono il loro termine breve anche dopo la cartella.IVA: prescrizione decennale fin dall’origine (art. 2946 c.c.)Sanzioni IVA: prescrizione quinquennale (L. 689/1981)Interessi su IVA: prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.)Questa distinzione è cruciale quando ricevi una cartella esattoriale: spesso l’importo è composto da imposta, sanzioni e interessi, ognuno con il proprio termine di prescrizione. Una verifica accurata permette di contestare almeno le componenti prescritte, anche quando l’imposta principale è ancora esigibile. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di analisi delle cartelle ricevute, individuando le voci eventualmente prescritte.Prescrizione IRES e altre imposte sui redditi delle società La prescrizione IRES segue un regime sostanzialmente parallelo a quello dell’IRPEF. L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si applica ai redditi prodotti da società di capitali (SpA, SRL, SAPA), enti commerciali, cooperative ed enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente svolta. Essendo un tributo erariale al pari di IRPEF e IVA, anche l’IRES è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.I termini di decadenza dell’accertamento IRES sono regolati anch’essi dall’art. 43 DPR 600/1973, applicabile a tutte le imposte sui redditi: quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa). Una volta notificato l’accertamento o la cartella, parte il termine decennale di prescrizione del credito.Specificità per le società di capitaliPer le società di capitali, ci sono alcune particolarità da considerare. In primo luogo, la cessazione dell’attività o la cancellazione dal Registro delle Imprese non estingue automaticamente i debiti tributari: l’Agenzia Entrate Riscossione può rivalersi sui soci pro quota (per le società di persone) o sui liquidatori (per le società di capitali) nei limiti previsti dall’art. 36 DPR 602/1973. In secondo luogo, le procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale) possono sospendere i termini di prescrizione fino alla chiusura della procedura.Anche per l’IRES, come per le altre imposte erariali, le sanzioni seguono il termine quinquennale, mentre l’imposta principale resta decennale. Quando una società riceve una cartella, è quindi sempre opportuno verificare separatamente:Imposta IRES: prescrizione 10 anni dalla cartellaIRAP: prescrizione 10 anni (tributo regionale erariale)Addizionali regionali e comunali IRPEF: prescrizione 10 anniSanzioni: prescrizione 5 anniInteressi di mora: prescrizione 5 anniLe società che ricevono cartelle relative ad annualità remote dovrebbero sempre far esaminare l’atto da un professionista: spesso si scoprono vizi di notifica, componenti prescritte o errori di calcolo che possono ridurre significativamente l’importo da pagare. La prescrizione decennale tributi, nelle sue applicazioni concrete, può davvero salvare le finanze di un’impresa.Tabella riassuntiva: decadenza vs prescrizione per tributo Per orientarti rapidamente nei termini applicabili alle diverse imposte, ecco una tabella riassuntiva che mette a confronto decadenza dell’accertamento e prescrizione del credito per ciascun tributo. Questa tabella è uno strumento sintetico ma indicativo: ogni caso concreto va analizzato nel dettaglio.TributoDecadenza accertamentoPrescrizione creditoNormaIRPEF5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 600/73 art. 43; c.c. 2946IVA5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 633/72 art. 57; c.c. 2946IRES5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 600/73 art. 43; c.c. 2946IRAP5 anni (7 se omessa)10 anniDLgs 446/97; c.c. 2946IMU / TARI5 anni5 anniL. 296/06; c.c. 2948Bollo auto3 anni3 anniDPR 39/53 art. 5Contributi INPS5 anni5 anniL. 335/95 art. 3 c. 9Sanzioni tributariestesso del tributo5 anniDLgs 472/97 art. 20Interessi—5 annic.c. art. 2948 n. 4Multe stradali—5 anniL. 689/81 art. 28Come puoi notare, la prescrizione decennale è la regola per i grandi tributi erariali — IRPEF, IVA, IRES, IRAP — mentre i tributi locali, i contributi previdenziali e le sanzioni hanno termini più brevi. Questa è una delle ragioni per cui è fondamentale, davanti a una cartella esattoriale, scomporre l’importo nelle sue componenti e verificare la prescrizione di ciascuna voce separatamente.Atti interruttivi della prescrizioneUn aspetto cruciale della prescrizione decennale tributi è il meccanismo degli atti interruttivi, disciplinato dagli articoli 2943 e 2944 del Codice Civile. Un atto interruttivo “azzera” il decorso del termine: dal momento dell’interruzione, ricomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione di pari durata (10 anni se la prescrizione era decennale, 5 anni se quinquennale). È fondamentale conoscere quali atti hanno effetto interruttivo e quali no.Atti che interrompono la prescrizioneNotifica della cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/1973)Intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 (validità 1 anno dalla notifica per l’esecuzione)Avviso di accertamento divenuto definitivoAtto di pignoramento presso terzi o mobiliareIscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973Fermo amministrativo di beni mobili registratiRiconoscimento del debito da parte del contribuente (art. 2944 c.c.) — es. richiesta di rateizzazioneNotifica di ricorso o appello da parte del FiscoL’intimazione di pagamento è uno degli strumenti più usati dall Agenzia Entrate Riscossione per evitare la prescrizione di crediti ormai vetusti. Se la cartella è stata notificata più di un anno fa e l’Agenzia vuole procedere con il pignoramento, deve prima notificare un’intimazione ai sensi dell art. 50 DPR 602/1973. Questa notifica interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine decennale.Attenzione alla richiesta di rateizzazioneMolti contribuenti non sanno che richiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione configura un riconoscimento di debito ai sensi dell art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione. Anche un semplice pagamento parziale, una dichiarazione di voler pagare o una domanda di sospensione possono avere effetto interruttivo. Prima di compiere qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento, è essenziale verificare se il debito non sia già prescritto: in tal caso, basterebbe rimanere fermi e contestare l’eventuale azione di riscossione.Non interrompono invece la prescrizione le comunicazioni informali, gli estratti di ruolo richiesti dal contribuente (Cass. SU 26283/2022), i solleciti bonari di pagamento non aventi natura di atto formale, e i controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 prima della loro notifica formale tramite cartella. Distinguere atto interruttivo da atto irrilevante è materia da professionisti: un errore di valutazione può costare migliaia di euro.Esempi pratici con date concrete Per rendere più comprensibile il meccanismo della prescrizione decennale tributi, vediamo tre casi concreti con cronologia dettagliata. Questi esempi illustrano come si combinano decadenza, prescrizione e atti interruttivi in situazioni reali che potrebbero capitare a chiunque.Caso 1: Marco riceve una cartella IRPEF dopo 12 anniMarco, libero professionista, riceve nel gennaio 2026 una cartella esattoriale relativa a IRPEF anno d’imposta 2010. Verifica la cronologia: dichiarazione presentata nel 2011, accertamento notificato regolarmente nel 2013 e divenuto definitivo, cartella esattoriale notificata il 15 marzo 2013. Da allora, l’Agenzia Entrate Riscossione non ha notificato alcun atto: né intimazione, né pignoramento. La nuova cartella del 2026 è quindi nulla per intervenuta prescrizione: dal 15 marzo 2013 al 15 marzo 2023 è decorso il termine decennale. Marco può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e ottenere l’annullamento.Caso 2: Anna e l’intimazione di pagamentoAnna, titolare di una piccola SRL, riceve una cartella IVA notificata il 10 giugno 2015. Il 5 dicembre 2024 riceve un’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73. Tale intimazione, notificata prima dei 10 anni dalla cartella originaria (scadrebbero il 10 giugno 2025), interrompe la prescrizione. Da quel momento decorre un nuovo termine decennale che scadrà il 5 dicembre 2034. Anna non può eccepire la prescrizione e deve valutare altre strade: rateizzazione, eventuale rottamazione se prevista, o verifica di altri vizi formali dell’atto.Caso 3: Luca e la rateizzazione fataleLuca riceve una cartella IRES nel 2014, relativa a un anno d’imposta lontano. Nel 2018 chiede una rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione, paga le prime due rate e poi smette. Nel 2026 riceve una nuova intimazione. Luca pensa di poter eccepire la prescrizione, ma il suo legale gli spiega che la richiesta di rateizzazione del 2018 ha costituito riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., interrompendo la prescrizione. Il nuovo termine decennale scade nel 2028: la pretesa è ancora valida. Questo caso mostra quanto sia importante non compiere atti di riconoscimento senza prima verificare la situazione.Questi tre casi illustrano come la prescrizione decennale tributi sia un’arma a doppio taglio: può liberare il contribuente da pretese ormai vetuste, ma può anche essere “salvata” dall’Amministrazione con semplici atti formali. La verifica caso per caso è indispensabile: il CAF Centro Fiscale di Udine ricostruisce la cronologia degli atti notificati richiedendo l estratto di ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione e valutando ogni passaggio.Cosa fare se ricevi una cartella prescrittaSe ricevi una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento e sospetti che il credito sia prescritto, è fondamentale agire con tempestività e seguire la procedura corretta. La prescrizione, infatti, non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepita dal contribuente, altrimenti il debito resta esigibile. Vediamo i passi da seguire.1. Richiedere l’estratto di ruoloIl primo passo è ottenere l estratto di ruolo dall’Agenzia Entrate Riscossione, che mostra tutti gli atti notificati nel tempo. Questa è la base documentale per ricostruire la cronologia degli atti e verificare se siano intervenute interruzioni della prescrizione. Il CAF Centro Fiscale di Udine richiede l’estratto di ruolo e lo analizza con i clienti, ricostruendo la storia di ogni cartella.2. Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaSe la cartella o l’intimazione sono effettivamente prescritte, lo strumento principale è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (l’ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve eccepire espressamente la prescrizione, indicando date e norme di riferimento. Si ricorda che la mediazione tributaria obbligatoria (ex art. 17-bis DLgs 546/1992) è stata abrogata dal DLgs 220/2023 per i ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024: per i nuovi ricorsi non è più necessaria la fase preventiva di reclamo-mediazione.3. Istanza di autotutelaIn parallelo o in alternativa al ricorso, è possibile presentare un istanza di autotutela all’Agenzia Entrate Riscossione chiedendo l’annullamento dell’atto per intervenuta prescrizione. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, quindi è sempre prudente presentare contestualmente il ricorso. L’autotutela è gratuita e può portare all’annullamento spontaneo dell’atto se l’Amministrazione riconosce l’errore.4. Opposizione all’esecuzioneSe la prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella (es. l’Agenzia avvia pignoramento dopo 10 anni dalla cartella senza atti interruttivi), lo strumento corretto è l opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 57 DPR 602/1973. Questa è materia complessa che richiede assistenza legale specializzata.Non firmare nulla e non chiedere rateizzazioni prima della verificaConserva tutti gli atti ricevuti nel tempo, anche le notifiche più vecchieVerifica le notifiche: spesso ci sono vizi formali (es. notifica a indirizzo errato)Rivolgiti a professionisti: errori procedurali possono pregiudicare il risultatoAffrontare da soli una contestazione di prescrizione è rischioso: gli atti hanno scadenze brevi (60 giorni per il ricorso) e formalità rigorose. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla richiesta dell’estratto di ruolo all’analisi documentale, fino all’attivazione dei professionisti convenzionati per la fase di ricorso. Prenota un appuntamento in sede o online per una valutazione del tuo caso specifico.Riferimenti normativi e giurisprudenza Per chi vuole approfondire la materia della prescrizione decennale tributi, ecco i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali. La conoscenza delle fonti è il primo strumento di difesa del contribuente di fronte all Amministrazione finanziaria.Codice CivileArt. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti per prescrizioneArt. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione (dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere)Art. 2943 c.c. — Interruzione della prescrizione (notifica di atti, domanda giudiziale)Art. 2944 c.c. — Interruzione per effetto del riconoscimento del debitoArt. 2945 c.c. — Effetti dell’interruzione (decorre nuovo termine)Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria decennaleArt. 2948 c.c. — Prescrizione quinquennale (interessi, prestazioni periodiche)Art. 2953 c.c. — Conversione in prescrizione decennale per sentenza passata in giudicatoNormativa fiscaleDPR 600/1973 art. 43 — Termini di decadenza accertamento imposte sui redditiDPR 633/1972 art. 57 — Termini di decadenza accertamento IVADPR 602/1973 art. 25 — Termini cartella esattorialeDPR 602/1973 art. 50 — Intimazione di pagamentoDPR 602/1973 art. 77 — Iscrizione di ipotecaDLgs 472/1997 art. 20 — Prescrizione sanzioni tributarie (5 anni)L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) — Modifica termini accertamentoDLgs 158/2015 — Riforma sanzioni amministrative tributarieGiurisprudenza fondamentaleCass. SU 17 novembre 2016, n. 23397 — Principio di diritto sulla prescrizione applicabile ai crediti tributari dopo cartella non impugnataCass. SU 6 settembre 2022, n. 26283 — Impugnabilità dell’estratto di ruoloCass. civ. sez. trib. n. 22350/2020 — Conferma prescrizione decennale per tributi erarialiCorte Costituzionale — Pronunce sulla legittimità del sistema di decadenza-prescrizioneLe fonti ufficiali per consultare i testi normativi integrali sono Normattiva.it (per le leggi) e Gazzetta Ufficiale (per la pubblicazione di decreti e norme). Per la giurisprudenza, la Corte di Cassazione mette a disposizione il proprio archivio. L Agenzia delle Entrate pubblica circolari e risoluzioni che chiariscono l’applicazione pratica delle norme.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Dopo quanti anni si prescrive un debito IRPEF?Il debito IRPEF, una volta notificato tramite cartella esattoriale, si prescrive in 10 anni dalla notifica della cartella stessa, in assenza di atti interruttivi. Si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla Cassazione SU 23397/2016 per i tributi erariali. Le sanzioni e gli interessi, invece, si prescrivono in 5 anni.La prescrizione IVA è davvero di 10 anni?Sì. L IVA, essendo un tributo erariale, è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. fin dall’origine. Le Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016 hanno chiarito che la natura erariale dell’IVA giustifica il termine decennale, mentre per contributi previdenziali e sanzioni si applica la prescrizione quinquennale.Cosa interrompe la prescrizione decennale?Interrompono la prescrizione decennale tributi: la notifica di cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo, il pignoramento e qualsiasi atto di riconoscimento del debito da parte del contribuente (come la richiesta di rateizzazione). Dopo l’interruzione decorre un nuovo termine decennale.Chiedere una rateizzazione interrompe la prescrizione?Sì, la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione. Anche un pagamento parziale ha lo stesso effetto. Per questo motivo, prima di chiedere una rateizzazione, è essenziale verificare se il debito non sia già prescritto: in tal caso, la rateizzazione “rivivrebbe” un credito ormai estinto.Differenza tra decadenza e prescrizione?La decadenza riguarda il potere del Fisco di notificare l’atto impositivo (accertamento, cartella): scaduto il termine, l’Amministrazione perde il potere. La prescrizione riguarda invece il diritto di riscuotere il credito già accertato: il debito si estingue per inutile decorso del tempo. La decadenza non si interrompe, la prescrizione sì.Cosa fare se ricevo una cartella di 12 anni fa?Richiedi subito l estratto di ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione per verificare se siano intervenuti atti interruttivi. Se la cartella è effettivamente prescritta, presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, eccependo formalmente la prescrizione. Affidati a un professionista: la prescrizione deve essere eccepita correttamente, non viene rilevata d’ufficio dal giudice.Le sanzioni si prescrivono come le imposte?No. Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni ai sensi dell’art. 20 DLgs 472/1997, mentre le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) si prescrivono in 10 anni. Anche gli interessi seguono la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). Quando ricevi una cartella, è quindi sempre opportuno scomporre l’importo per voci e verificare la prescrizione di ciascuna componente.La prescrizione vale anche per i debiti IRES delle società?Sì. L IRES, in quanto tributo erariale, segue la stessa disciplina di IRPEF e IVA: prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dopo la notifica della cartella. Anche per le società di capitali (SpA, SRL) valgono gli stessi principi, con la particolarità che procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale) possono sospendere i termini di prescrizione.Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine La prescrizione decennale tributi è uno strumento potente di difesa del contribuente, ma richiede competenze tecniche specifiche per essere fatta valere correttamente. Termini brevi, atti interruttivi nascosti, vizi di notifica: ogni elemento può fare la differenza tra il pagamento di migliaia di euro e l’annullamento totale della pretesa fiscale.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni fase: richiesta dell’estratto di ruolo, analisi della cronologia degli atti, individuazione di eventuali prescrizioni o vizi formali, e attivazione dei professionisti convenzionati per il ricorso. Operiamo sia in sede a Udine che online in tutta Italia: ovunque tu sia, possiamo verificare la tua situazione fiscale.Hai bisogno di assistenza per la verifica di una cartella esattoriale o per far valere la prescrizione decennale? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:08:382026-05-31 17:42:59Prescrizione Decennale IRPEF, IVA e IRES 2026: Guida Completa ai Termini e alle Sezioni Unite
CAF, PARTITA IVASanatoria Partite IVA 2026: Emendamento per Riaprire il Ravvedimento CPBUna nuova sanatoria per le partite IVA torna al centro del dibattito parlamentare. Un emendamento presentato in sede di conversione di uno dei decreti fiscali in discussione punta a riaprire i termini del ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale (CPB), dando una seconda possibilità ai contribuenti che non hanno aderito entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2026 oppure che hanno aderito ma non hanno versato per intero la prima rata. L’obiettivo politico dichiarato è duplice: sanare le annualità d’imposta dal 2018 al 2022 per i soggetti ISA che decidono di entrare nel CPB 2024-2025, e al tempo stesso fare cassa con un’imposta sostitutiva ridotta rispetto alla tassazione ordinaria.In questa guida operativa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega in modo chiaro che cos’è il ravvedimento speciale CPB, perché si parla di “riapertura”, chi può accedervi, come si calcola l’imposta sostitutiva, quali sono le aliquote previste, come si compila il modello F24 e quali sono le possibili nuove scadenze ipotizzate dall’emendamento. Trovi anche esempi pratici di calcolo, una tabella riepilogativa per voto ISA e una FAQ con le risposte ai dubbi più frequenti dei contribuenti che ci contattano allo sportello.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il ravvedimento speciale CPB e perché si parla di sanatoriaL’emendamento di riapertura: contenuti e iter parlamentareChi può aderire alla sanatoria delle partite IVAAnnualità coperte e cause ostativeAliquote dell’imposta sostitutiva in base al voto ISACome si calcola la base imponibile del ravvedimentoEsempio pratico di calcolo per un professionistaScadenze di versamento e rateazione F24Codici tributo F24 e modalità di compilazioneVantaggi, rischi e convenienza del ravvedimento specialeGli errori più comuni da evitareAssistenza del CAF Centro Fiscale di UdineDomande frequentiCos’è il ravvedimento speciale CPB e perché si parla di sanatoriaIl ravvedimento speciale CPB è una misura fiscale introdotta dall’articolo 2-quater del Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113 (il cosiddetto “Decreto Omnibus”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143). Si tratta, in sostanza, di una sanatoria riservata alle partite IVA che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che decidono di aderire al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025.In parole semplici: chi aderisce al CPB può “chiudere i conti” con il Fisco per le annualità precedenti pagando un’imposta sostitutiva una tantum sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo e sul valore della produzione netta IRAP. In cambio, ottiene una protezione dagli accertamenti fiscali per le annualità sanate, con alcune importanti eccezioni che vedremo più avanti.La norma ha avuto un’accoglienza inferiore alle aspettative del Governo. Per questo motivo, già una prima riapertura era stata disposta con il Decreto Legge 19 ottobre 2024 n. 155 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025), che aveva spostato il termine per aderire e pagare la prima rata. Oggi, a maggio 2026, si discute di una seconda finestra di adesione, perché molti contribuenti — anche per scarsa informazione o per timore di pagare troppo — hanno lasciato passare le precedenti scadenze. L’emendamento di riapertura: contenuti e iter parlamentareL’emendamento per la riapertura del ravvedimento CPB nasce dall’esigenza di rispondere a tre problemi concreti emersi nei primi mesi del 2026:Adesioni inferiori al previsto: molte partite IVA non hanno aderito al CPB 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e di conseguenza non hanno potuto attivare nemmeno il ravvedimento speciale.Calcoli complessi sul reddito storico: la base imponibile del ravvedimento dipende dai redditi ISA degli anni precedenti, e molti contribuenti si sono trovati a dover rifare i conti a ridosso della scadenza.Decadenze formali: alcuni soggetti che avevano aderito hanno saltato il versamento della prima rata del 31 marzo 2025, decadendo automaticamente dal beneficio.L’emendamento, nelle versioni rese note dagli organi di stampa specializzata, prevede in linea di massima quattro misure:Una nuova finestra temporale per aderire al ravvedimento speciale CPB, ipotizzata a cavallo della seconda metà del 2026.La possibilità di riammettere chi è decaduto dal beneficio per omesso versamento della prima rata, dietro pagamento di una piccola maggiorazione.La conferma del meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva basato sul voto ISA e sul reddito storico, senza modifiche sostanziali alle aliquote.L’estensione del ravvedimento speciale ai contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB sperimentale 2024 (oggi limitato all’annualità 2024 per i forfettari).L’iter è ancora in corso. Per questo motivo invitiamo i contribuenti a non assumere decisioni definitive sulla base delle bozze in discussione, ma ad attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo. Nel frattempo, è utile prepararsi raccogliendo la documentazione necessaria e simulando il costo dell’eventuale adesione. Chi può aderire alla sanatoria delle partite IVALa sanatoria partite IVA tramite ravvedimento CPB non è aperta a tutti: il legislatore l’ha riservata a una platea ben precisa. Possono aderire i contribuenti che, contemporaneamente, soddisfano le seguenti condizioni:Sono soggetti ISA (cioè applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità nelle dichiarazioni dei redditi).Hanno aderito (o aderiranno, se passa la riapertura) al Concordato Preventivo Biennale per le annualità 2024-2025.Non hanno cause di esclusione automatica (ad esempio, condanne per determinati reati tributari nei dieci anni precedenti).Cosa significa essere “soggetti ISA”Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate misura il grado di “affidabilità fiscale” di imprese e lavoratori autonomi. Ogni anno, in dichiarazione dei redditi, il contribuente ISA riceve un voto da 1 a 10: più alto è il voto, più premiale è il trattamento fiscale (in termini, ad esempio, di esoneri da visto di conformità o di riduzione dei termini di accertamento). Sono soggetti ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro annui, con esclusione dei forfettari (per i quali esiste un CPB specifico e semplificato).Chi resta escluso anche dopo la riaperturaAnche se l’emendamento dovesse passare, restano esclusi dalla sanatoria:I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per una o più delle annualità da sanare (in questo caso si parla di omessa dichiarazione, fattispecie non rimediabile con il ravvedimento speciale).Coloro che hanno ricevuto processi verbali di constatazione (PVC), schemi di atto di accertamento o atti impositivi per le annualità che si intenderebbero sanare e che non sono ancora stati definiti.I soggetti con cause ostative di natura penale previste dal D.Lgs. 74/2000. Annualità coperte e cause ostativeIl ravvedimento speciale CPB copre cinque annualità d’imposta: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Sono escluse le annualità 2023 e successive, che restano accertabili con le ordinarie regole del ravvedimento operoso o tramite gli istituti deflativi del contenzioso. Il senso dell’operazione è quello di consentire al contribuente che sceglie di “fare pace” con il Fisco aderendo al CPB di chiudere anche eventuali pendenze del passato pagando un’imposta proporzionalmente ridotta.Sconto specifico per le annualità CovidPer le annualità 2020 e 2021, che hanno risentito pesantemente della pandemia, la legge prevede una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva dovuta. Questo riconoscimento tiene conto del fatto che, in quegli anni, l’affidabilità fiscale misurata dagli ISA è stata influenzata dagli effetti economici del Covid-19 e dai correttivi straordinari approvati dal MEF.Cause ostative che fanno decadere la protezioneAnche dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva, la protezione dagli accertamenti non è assoluta: decade nei seguenti casi:Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (ad esempio per omesso versamento dell’acconto CPB o per cessazione dell’attività).Applicazione di misure cautelari personali o reali, oppure notifica di provvedimenti che comportano l’esercizio dell’azione penale per i reati tributari più gravi.Mancato pagamento, anche parziale, delle rate del ravvedimento (per chi sceglie la rateazione).Aliquote dell’imposta sostitutiva in base al voto ISAIl cuore tecnico della sanatoria partite IVA è il meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva, che varia in funzione del voto ISA ottenuto in ciascuna annualità da sanare. L’aliquota colpisce sia l’imposta sostitutiva sui redditi (IRPEF/IRES + addizionali) sia, separatamente, una sostitutiva sull’IRAP.Aliquote sull’imposta sostitutiva dei redditiVoto ISA dell’annualitàAliquota imposta sostitutiva redditiISA pari a 1010%ISA da 8 a meno di 1012%ISA inferiore a 815%Aliquote sull’imposta sostitutiva IRAPVoto ISA dell’annualitàAliquota imposta sostitutiva IRAPISA pari a 103,9%ISA da 8 a meno di 103,9%ISA inferiore a 83,9%L’aliquota IRAP è dunque fissa al 3,9%, indipendentemente dal voto ISA. La progressività del prelievo opera solo sulla parte “redditi”, che è anche quella che pesa di più sul costo complessivo della sanatoria.Importo minimo dovutoPer ciascuna delle annualità sanate, l’imposta sostitutiva sui redditi non può comunque essere inferiore a 1.000 euro, anche nel caso in cui il contribuente non abbia conseguito redditi imponibili o abbia chiuso in perdita. Questo importo minimo è una clausola di salvaguardia: serve a evitare adesioni “simboliche” con esborsi irrisori. Come si calcola la base imponibile del ravvedimentoLa base imponibile dell’imposta sostitutiva non coincide con il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nell’annualità: è un valore “incrementato” che dipende dal voto ISA. La logica è quella di chiedere un’imposta proporzionale all’incremento teorico del reddito che il Fisco avrebbe potuto contestare in sede di accertamento.Per ISA 10: incremento del 5% del reddito dichiarato.Per ISA 9: incremento del 10% del reddito dichiarato.Per ISA 8: incremento del 20% del reddito dichiarato.Per ISA 7: incremento del 30% del reddito dichiarato.Per ISA 6: incremento del 40% del reddito dichiarato.Per ISA inferiore a 6: incremento del 50% del reddito dichiarato.Sull’incremento così determinato si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi prevista per quel voto ISA (10%, 12% o 15%). Analogo meccanismo opera per l’IRAP, dove però la base imponibile di riferimento è il valore della produzione netta dichiarato in dichiarazione IRAP per l’annualità da sanare.Esempio pratico di calcolo per un professionistaImmaginiamo il caso di Marco, ingegnere con partita IVA in regime ordinario semplificato. Marco è soggetto ISA, ha aderito al CPB 2024-2025 e vuole valutare la convenienza del ravvedimento speciale per l’annualità 2022. In quell’anno ha dichiarato:Reddito di lavoro autonomo: 60.000 euro.Voto ISA conseguito: 8,5.IRAP: nessuna, in quanto privo di autonoma organizzazione.Il calcolo del ravvedimento per il 2022 di Marco si svolge in tre passaggi:Incremento del reddito: con voto ISA 8,5, applicando il coefficiente di incremento previsto per la fascia ISA 8 (cioè 20%, essendo i coefficienti applicati per voto pieno arrotondato per difetto secondo la prassi operativa più diffusa) → 60.000 x 20% = 12.000 euro di base imponibile incrementale.Aliquota applicabile: 12% (fascia ISA 8-10) → 12.000 x 12% = 1.440 euro.Confronto con minimo: 1.440 euro è superiore al minimo di 1.000 euro, quindi è dovuta la cifra calcolata. Marco verserà 1.440 euro per sanare il 2022.Se Marco decidesse di estendere la sanatoria a tutte e cinque le annualità (2018-2022) — supponendo redditi e voti ISA paragonabili — il costo complessivo si aggirerebbe attorno ai 6.000-8.000 euro. Una cifra significativa, ma da confrontare con il rischio (concreto, per soggetti ISA medio-bassi) di un accertamento ordinario che potrebbe ricostruire ricavi superiori e applicare aliquote IRPEF marginali fino al 43%, oltre a sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa.Variante: l’annualità 2020 con sconto CovidSe la stessa annualità 2020 avesse generato un’imposta sostitutiva di 1.440 euro, lo sconto Covid del 30% ridurrebbe l’importo a circa 1.008 euro. Tuttavia, scattando il minimo di 1.000 euro, il contribuente verserebbe comunque 1.008 euro (di fatto sopra soglia). Il minimo opera quindi come “pavimento” che limita l’effetto agevolativo dello sconto Covid sulle posizioni meno onerose. Scadenze di versamento e rateazione F24Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in rate mensili. La normativa originaria prevedeva un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi al tasso legale e con prima rata a marzo 2025. Le riaperture successive — e quella oggi all’esame del Parlamento — riprogrammano le scadenze, ma mantengono la struttura del piano di ammortamento.Il punto cruciale è che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla sanatoria, con conseguente perdita della protezione dagli accertamenti per tutte le annualità sanate, salvo il riconoscimento del versato come acconto sulle imposte ordinariamente dovute. È quindi essenziale, prima di optare per il ravvedimento, valutare con realismo la propria sostenibilità finanziaria sui prossimi 24 mesi.Possibile nuovo calendario con l’emendamentoLe bozze dell’emendamento ipotizzano un calendario di questo tipo (da confermare con il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale):Nuova finestra di adesione: aperta nella seconda metà del 2026 (i tempi precisi dipendono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto in cui l’emendamento si innesta).Prima rata o pagamento unico: collocato in prossimità della chiusura della nuova finestra di adesione.Rateazione: confermata la possibilità di rateizzare fino a 24 mesi.Riammissione decaduti: per chi è decaduto, possibilità di rientrare versando le rate arretrate maggiorate di interessi e di una piccola sanzione “di rientro”.Codici tributo F24 e modalità di compilazioneIl versamento avviene tramite modello F24 in modalità telematica (F24 web, Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato). Per i versamenti del ravvedimento speciale CPB l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo dedicati tramite specifica risoluzione pubblicata nell’autunno 2024. I codici tributo sono distinti per tipologia:Un codice tributo dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali per i soggetti ISA che applicano l’art. 2-quater D.L. 113/2024.Un codice tributo dedicato all’imposta sostitutiva IRAP per i medesimi soggetti.Un codice tributo distinto per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB sperimentale 2024.Nel modello F24 il contribuente deve indicare, per ciascun codice tributo, l’anno di riferimento dell’annualità sanata (es. 2018, 2019, 2020, 2021 o 2022) e, in caso di rateazione, il numero della rata e il numero totale delle rate (es. “0124” per la prima di 24 rate). È fondamentale prestare attenzione alla corretta indicazione dell’anno: errori nella compilazione possono determinare imputazioni sbagliate e generare avvisi bonari evitabili.Compensazione con crediti d’impostaL’imposta sostitutiva del ravvedimento speciale CPB è compensabile orizzontalmente in F24 con altri crediti d’imposta nel rispetto delle regole ordinarie sulle compensazioni (visto di conformità sopra i 5.000 euro per i crediti tributari, tetti di compensazione annuali, eventuali sospensioni per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro). Per i contribuenti che hanno crediti IRPEF, IRES o IVA inutilizzati, la compensazione è una leva utile per ridurre l’esborso di cassa. Vantaggi, rischi e convenienza del ravvedimento specialePrima di firmare l’adesione, occorre fare un bilancio onesto di pro e contro. Il ravvedimento speciale CPB non è una scelta neutra: ha un costo certo immediato (l’imposta sostitutiva) a fronte di un beneficio probabilistico (la riduzione del rischio di accertamento). Ecco una sintesi.I principali vantaggiAliquote agevolate (10%, 12% o 15%) molto inferiori alle aliquote IRPEF marginali (fino al 43%) e alle addizionali regionali e comunali.Sterilizzazione del rischio accertamento per le annualità sanate, salvo le cause ostative residuali.Rateazione fino a 24 mesi, utile per chi non può sostenere l’esborso in un’unica soluzione.Compensabilità in F24 con altri crediti d’imposta.Effetto premiale sul rating fiscale: chi aderisce dimostra cooperazione con l’Amministrazione finanziaria, elemento utile in ottica di tax compliance pluriennale.I rischi da considerareEsborso certo anche in caso di posizione fiscale corretta: chi non ha nulla da temere paga comunque, e questo è il principale motivo di disaffezione verso lo strumento.Decadenza per omesso versamento: la perdita anche di una sola rata azzera il beneficio per tutte le annualità.Decadenza dal CPB: la sanatoria è legata all’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Se il contribuente decade dal CPB, perde anche gli effetti del ravvedimento speciale.Eccezioni alla protezione: l’accertamento resta possibile in caso di reati tributari gravi, frode fiscale, e in alcuni casi di reddito non dichiarato emerso da fonti esterne (es. indagini finanziarie).Quando il ravvedimento conviene davveroIn termini molto pragmatici, il ravvedimento speciale CPB è particolarmente conveniente per:Partite IVA con voti ISA medio-bassi (sotto 8) e redditi storici significativi, che hanno una probabilità di accertamento più elevata.Contribuenti con annualità a rischio di prescrizione “imminente”: il ravvedimento “blinda” il passato.Soggetti che vogliono pianificare il futuro fiscale ripartendo da un foglio pulito, magari in vista di un’operazione straordinaria (cessione d’azienda, ingresso di soci, accesso al credito bancario).Al contrario, è meno conveniente per chi ha sempre dichiarato in modo trasparente, ha voti ISA elevati (9-10) e nessun elemento di rischio: in questi casi l’imposta sostitutiva diventa di fatto un “premio” pagato per un’assicurazione poco utile.Gli errori più comuni da evitareNel primo anno di applicazione della norma abbiamo visto, presso lo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine, ricorrere alcuni errori tipici. Eccoli, perché la riapertura non si trasformi in una nuova occasione persa.Aderire senza simulare il costo: il calcolo dell’imposta sostitutiva, soprattutto su cinque annualità, richiede attenzione. Procedere senza una simulazione precisa rischia di portare a sorprese di cassa.Confondere il ravvedimento speciale con il ravvedimento operoso ordinario: sono due istituti diversi. Il ravvedimento operoso ordinario sana errori specifici dichiarati spontaneamente; il ravvedimento speciale CPB è una sanatoria forfettaria che copre tutte le annualità incluse, indipendentemente dalla presenza di errori.Saltare il versamento di una rata: come detto, fa decadere l’intera sanatoria. Impostare reminder e domiciliazioni bancarie è fondamentale.Non valutare le cause ostative: aderire avendo già un PVC o un atto in corso significa, in concreto, pagare senza ottenere protezione su quegli atti.Trascurare l’effetto sul CPB: la decadenza dal CPB (es. per omesso versamento dell’acconto annuale) compromette anche il ravvedimento. Tenere insieme i due adempimenti è la regola d’oro. Assistenza del CAF Centro Fiscale di UdineIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste le partite IVA del territorio nell’analisi della convenienza del ravvedimento speciale CPB, nella simulazione del costo per ogni annualità, nella compilazione dei modelli F24 e nella gestione delle rate. Offriamo:Check-up preliminare gratuito della posizione ISA degli ultimi cinque anni.Calcolo personalizzato dell’imposta sostitutiva con due scenari di pagamento (unica soluzione vs rateazione).Predisposizione e invio telematico dei modelli F24.Monitoraggio delle scadenze e dei pagamenti, con alert su eventuali rate in scadenza.Consulenza integrata sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e sulle adesioni future.Per fissare un appuntamento, è possibile contattare il CAF tramite il sito centrofiscale.com o chiamando i recapiti pubblicati. Per gli aspetti più tecnici legati alla disciplina, restiamo in attesa del testo definitivo dell’emendamento e ne pubblicheremo un aggiornamento dedicato non appena la legge sarà in Gazzetta Ufficiale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Prova gratis 30 giorniDomande frequenti sulla sanatoria partite IVA e il ravvedimento CPBPosso aderire alla sanatoria senza essere nel Concordato Preventivo Biennale?No. Il ravvedimento speciale CPB è strutturalmente collegato all’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025: chi non aderisce al CPB non può accedere alla sanatoria. L’emendamento in discussione punta proprio a permettere a chi non aveva aderito al CPB di farlo ora, riaprendo entrambi i termini.Quali annualità posso sanare con il ravvedimento speciale?Le annualità d’imposta dal 2018 al 2022 incluse. Le annualità più recenti non rientrano nella sanatoria e devono essere gestite con gli ordinari istituti del ravvedimento operoso, dell’accertamento con adesione o degli altri strumenti deflativi del contenzioso.Sono in regime forfettario: posso accedere alla sanatoria?Il regime forfettario ha un proprio Concordato Preventivo Biennale sperimentale limitato al solo 2024 e una versione di ravvedimento speciale dedicata. L’emendamento in discussione potrebbe estenderne l’operatività o riaprirne i termini. Suggeriamo ai forfettari di valutare la propria posizione caso per caso con l’assistenza del CAF.Cosa succede se salto una rata?Il mancato pagamento, anche parziale, di una rata fa decadere la sanatoria su tutte le annualità incluse. Il versato resta acquisito a titolo di acconto sulle imposte ordinariamente dovute, ma il contribuente perde la protezione dagli accertamenti. Per questo è essenziale pianificare con cura la rateazione.L’imposta sostitutiva è deducibile dal reddito?No. L’imposta sostitutiva del ravvedimento speciale CPB non è deducibile né dal reddito d’impresa né dal reddito di lavoro autonomo. Si tratta di un costo “puro” che il contribuente sopporta in cambio della chiusura delle pendenze passate.Se sono stato escluso dal CPB perché ho cessato l’attività, posso comunque sanare?La cessazione dell’attività è una delle cause di decadenza dal CPB e, di conseguenza, dal ravvedimento speciale. In presenza di cessazione intervenuta dopo l’adesione, la posizione va valutata caso per caso, perché possono esserci profili di tutela dei versamenti già effettuati. Consigliamo di rivolgersi al CAF per un’analisi puntuale della situazione.Aggiornamento: la pagina sarà aggiornata non appena il testo definitivo dell’emendamento sulla sanatoria delle partite IVA e del ravvedimento speciale CPB verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per non perdere gli aggiornamenti, iscriviti alla newsletter del CAF Centro Fiscale di Udine.Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 13:10:272026-09-27 00:04:42Sanatoria Partite IVA 2026: Emendamento per Riaprire il Ravvedimento CPB
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITICedolare Secca nel Modello Redditi PF Precompilato 2026: Come Modificare l’Aliquota ErrataLa cedolare secca nel Modello Redditi PF precompilato 2026 è uno degli elementi che generano più dubbi tra i contribuenti italiani. L’Agenzia delle Entrate carica automaticamente i contratti di locazione registrati e calcola l’imposta sostitutiva, ma capita spesso che l’aliquota proposta sia errata: vuoi perché un contratto a canone concordato risulta indicato con il 21% invece del 10%, vuoi perché una locazione breve dal secondo immobile non riporta il nuovo 26% introdotto dal 2024. Il problema è tutt’altro che marginale: una percentuale sbagliata può tradursi in centinaia di euro di imposte versate in eccesso oppure in sanzioni per insufficiente versamento.In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo passo passo come verificare e modificare l’aliquota cedolare secca nel Modello Redditi PF 2026 precompilato (anno d’imposta 2025), quali sono le aliquote in vigore (21%, 10% e 26%), come gestire il Quadro RB, quali codici utilizzare e quando conviene rivolgersi a un operatore qualificato per evitare errori. La precompilata è uno strumento utile, ma resta a tutti gli effetti la tua dichiarazione: la responsabilità dei dati inviati è del contribuente.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cedolare secca nel precompilato Redditi PF: cosa cambia nel 2026La cedolare secca è il regime opzionale di tassazione sostitutiva sui redditi da locazione di immobili abitativi, introdotto con il D.Lgs. 23/2011 articolo 3. Chi sceglie la cedolare paga un’imposta unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto: in pratica un solo versamento, calcolato sul canone annuo lordo senza deduzioni o detrazioni.Nel precompilato Modello Redditi PF 2026, l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente:i dati catastali degli immobili di tua proprietà,i contratti di locazione registrati presso l’Agenzia (sia per cassa che per competenza),l’importo del canone annuo dichiarato in fase di registrazione,l’opzione cedolare secca se attivata al momento della registrazione o con successivo modello RLI.La novità del 2026 rispetto alle annualità precedenti riguarda principalmente le locazioni brevi: i contratti di durata inferiore a 30 giorni stipulati nel 2025 sono soggetti alla nuova doppia aliquota (21% per il primo immobile, 26% dal secondo al quarto), e il sistema precompilato deve essere in grado di riconoscerli correttamente. Tuttavia, il riconoscimento non è sempre automatico: ti spiego perché tra poco. Le aliquote cedolare secca vigenti per il 2026 (anno imposta 2025)Per compilare correttamente il Modello Redditi PF 2026 devi conoscere le tre aliquote attualmente in vigore. Ognuna si riferisce a una tipologia contrattuale specifica e, nel Quadro RB, viene identificata da un codice utilizzo numerico (colonna 2). Ecco la sintesi aggiornata:Tipologia contrattoAliquotaCodice utilizzo RBRiferimento normativoCanone libero (4+4 ex art. 2 c. 1 L. 431/98)21%3D.Lgs. 23/2011 art. 3 c. 2Canone concordato (3+2 in Comuni alta tensione abitativa)10%8 / 12D.Lgs. 23/2011 art. 3 c. 2 – L. 431/98 art. 2 c. 3Locazione breve – primo immobile21%3 (sezione II RB)D.L. 50/2017 art. 4Locazione breve – dal 2° al 4° immobile26%14 (sezione II RB)L. 213/2023 art. 1 c. 63Attenzione: oltre il quarto immobile destinato a locazione breve nell’anno, l’attività si presume commerciale e la cedolare secca non è più applicabile. In questo caso si rientra nei redditi d’impresa con obbligo di partita IVA. Quando si applica l’aliquota agevolata del 10%L’aliquota ridotta del 10% spetta soltanto per i contratti a canone concordato stipulati in base agli accordi territoriali firmati tra organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, e solo nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (delibera 87/2003 e successivi aggiornamenti). Per il 2025-2026 sono confermati Comuni come Udine, Trieste, Pordenone, Roma, Milano, Napoli, Torino e tutti i capoluoghi di provincia. L’elenco completo è disponibile sul portale del MIT-MEF e sui siti dei singoli Comuni.Per godere del 10% serve l’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale. Senza questa attestazione il contratto, pur stipulato in forma 3+2, rischia di non poter beneficiare dell’aliquota agevolata e l’Agenzia può contestarla in fase di controllo.Perché l’aliquota nel precompilato può risultare errataL’aliquota cedolare secca proposta dal precompilato Redditi PF 2026 viene dedotta dal codice tipologia contrattuale indicato in fase di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate (modello RLI). Se al momento della registrazione il codice è stato indicato in modo impreciso, o se successivamente sono cambiate le condizioni del contratto, il precompilato può proporre l’aliquota sbagliata.I casi più frequenti di errore nel precompilato sono:Contratto registrato come canone libero ma in realtà concordato → l’AdE propone il 21% invece del 10%;Mancata indicazione dell’attestazione di rispondenza → il sistema applica cautelativamente il 21%;Locazioni brevi non comunicate dagli intermediari (es. piattaforme online che non hanno trasmesso i dati con il modello CU locazioni brevi) → il reddito non compare nel precompilato e va aggiunto manualmente;Più immobili in locazione breve nello stesso anno → il precompilato applica il 21% su tutti, mentre dal secondo dovrebbe scattare il 26%;Comproprietà al 50% → l’AdE divide automaticamente, ma se le quote sono diverse (es. 30/70) il dato va corretto;Subentro per successione o donazione in corso d’anno → l’imputazione temporale può risultare imprecisa.In tutti questi casi devi intervenire manualmente sul Quadro RB del Modello Redditi PF prima di inviare la dichiarazione. Non confidare nel fatto che “se è precompilato, sarà giusto”: come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 2025 e nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2026, la responsabilità dei dati dichiarati resta sempre del contribuente, anche se i dati provengono dalla precompilata. Quadro RB del Modello Redditi PF: come modificare l’aliquota cedolare seccaIl Quadro RB del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati, comprese le locazioni con cedolare secca. È composto da due sezioni principali:Sezione I – dati identificativi degli immobili (rendita catastale, possesso, utilizzo, canone);Sezione II – dati relativi ai contratti di locazione (estremi di registrazione, codici tipologia, opzione cedolare).Per modificare l’aliquota cedolare secca nel precompilato segui questa procedura passo passo: Passo 1: accesso alla precompilataCollegati al portale dell’Agenzia delle Entrate sulla sezione “La tua area riservata”, accedi con SPID, CIE o CNS, e dal menu “Dichiarazione precompilata” seleziona il Modello Redditi Persone Fisiche (non il 730, se hai redditi che richiedono il modello unico, come locazioni brevi sopra le 4 unità, redditi da quadro RW o RT). Le credenziali Entratel/Fisconline sono state disattivate dal 2024 per i contribuenti persone fisiche.Passo 2: apertura Quadro RBUna volta dentro il Modello Redditi PF, individua il Quadro RB – Redditi dei fabbricati. Vedrai l’elenco degli immobili precompilati con i relativi righi (RB1, RB2, RB3…). Ogni immobile occupa un rigo della Sezione I e, se locato, ha i relativi dati contrattuali nella Sezione II.Passo 3: clicca su “Modifica” sul rigo da correggereIl sistema ti consente di intervenire sui singoli campi. Per la cedolare secca, le colonne fondamentali sono:Colonna 2 – Utilizzo: indica il codice tipologia (es. 3 = canone libero, 8 = canone concordato con riduzione, 12 = canone concordato in Comuni colpiti da calamità, 14 = locazioni brevi dal 2° immobile);Colonna 6 – Canone: importo del canone annuo (di norma 100%, salvo scelte particolari);Colonna 11 – Cedolare secca: barrare la casella se l’opzione è stata esercitata;Colonna 12 – Casi particolari IMU: solo se ricorrono;Colonna 8 – Continuazione: si compila in caso di prosieguo del rigo precedente.Passo 4: cambia il codice utilizzo (questo determina l’aliquota)Per passare dal 21% al 10% (canone concordato) devi sostituire il codice utilizzo in colonna 2: da 3 (canone libero) a 8 (canone concordato con attestazione di rispondenza). Salva e verifica nel riepilogo dell’imposta che la nuova aliquota sia applicata correttamente.Passo 5: ricalcolo dell’impostaDopo la modifica, il sistema ricalcola automaticamente la cedolare dovuta nel Quadro RB sezione III e aggiorna il Quadro LC – liquidazione imposta cedolare secca. Verifica che gli acconti versati a giugno e novembre 2025 vengano correttamente scomputati e che il saldo a debito o a credito sia coerente.Passare dall’aliquota 21% al 10% del canone concordato: la proceduraQuesto è uno dei casi più frequenti di rettifica nel Modello Redditi PF precompilato. Immagina che Maria abbia stipulato a Udine un contratto di locazione 3+2 a canone concordato per un appartamento (rendita catastale 480 euro, canone annuo 6.000 euro). Il contratto è stato registrato regolarmente con cedolare secca, ma il sistema precompilato propone il 21%, applicando un’imposta di 1.260 euro. In realtà, trattandosi di canone concordato in Comune ad alta tensione abitativa, l’aliquota corretta è il 10%, con un’imposta di soli 600 euro: un risparmio di 660 euro.Per applicare l’aliquota corretta nel precompilato Maria deve:Verificare di avere a portata di mano l’attestazione di rispondenza rilasciata da un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale (ad es. SUNIA, SICET, UNIAT, oppure Confedilizia, Asppi, UPPI);Entrare nel Modello Redditi PF precompilato, Quadro RB, e individuare il rigo relativo all’immobile;Cliccare su “Modifica” nella Sezione II e cambiare il codice utilizzo da 3 a 8;Confermare l’opzione cedolare in colonna 11;Salvare e verificare nel Quadro LC che l’imposta calcolata sia ora il 10% del canone (600 euro nell’esempio).Importante: conserva l’attestazione di rispondenza per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (termine ordinario di accertamento ex art. 43 DPR 600/1973). In caso di controllo formale, l’Agenzia delle Entrate può richiederla e, se mancante o non valida, il 10% può essere disconosciuto con recupero della differenza, sanzioni e interessi. Cosa fare se l’attestazione è scaduta o mancanteSe l’attestazione non è mai stata richiesta o è scaduta, puoi richiederla a sanatoria alle organizzazioni firmatarie. Il costo varia da 50 a 150 euro a seconda dell’ente. L’attestazione ha effetto dichiarativo: certifica che il contratto rispetta gli accordi territoriali. Senza di essa, l’aliquota agevolata del 10% è formalmente non spettante anche per i contratti stipulati correttamente come 3+2.Locazioni brevi 2026: quando si applica il 26% e come segnalarlo nel precompilatoDal 1° gennaio 2024, in attuazione della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 63), la cedolare secca sulle locazioni brevi (contratti di durata inferiore a 30 giorni, anche con servizi accessori non professionali) è cambiata:21% sul reddito derivante dalla locazione del primo immobile destinato a locazione breve nell’anno;26% sul reddito derivante dalla locazione dal secondo al quarto immobile destinati a locazione breve nello stesso periodo d’imposta;Cedolare non ammessa oltre il quarto immobile: l’attività si presume imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e regime ordinario.Nel Modello Redditi PF 2026 precompilato, il riconoscimento automatico delle locazioni brevi avviene solo se gli intermediari (Airbnb, Booking, agenzie immobiliari) hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate la CU locazioni brevi entro le scadenze previste. Se la CU non è arrivata, il reddito non risulterà nel precompilato e dovrai inserirlo manualmente nella Sezione II del Quadro RB con il codice 3 (primo immobile) oppure 14 (dal secondo).Esempio pratico: due immobili in locazione breveLuca possiede due appartamenti a Trieste che ha affittato come locazioni brevi nel 2025: il primo gli ha fruttato 8.000 euro lordi (al netto delle commissioni dei portali), il secondo 6.000 euro. Per il primo immobile applicherà la cedolare al 21% (1.680 euro), per il secondo il 26% (1.560 euro), per un totale di 3.240 euro di imposta sostitutiva.Se il precompilato applicasse erroneamente il 21% anche al secondo immobile, Luca verserebbe 1.260 euro invece di 1.560: rischierebbe in seguito un avviso bonario con recupero della differenza (300 euro), sanzione ridotta (90 euro circa) e interessi. Controllare e correggere l’aliquota nel Quadro RB è quindi indispensabile.Ritenuta del 21% applicata dagli intermediariRicorda che gli intermediari che incassano i canoni (es. Airbnb, Booking) operano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto. Nel Quadro RB devi scomputarla in colonna apposita e nel Quadro LC sezione II (liquidazione cedolare locazioni brevi). Se hai applicato il 26% dal secondo immobile, devi versare la differenza (5%) tramite F24.Scadenze Modello Redditi PF 2026 e termini per accettare o modificare la precompilataPer il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) le date da segnare in calendario sono:AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con maggiorazioneDisponibilità precompilata online15 maggio 2026–Modifica/invio precompilata (apertura)20 maggio 2026–Versamento saldo cedolare secca (F24)30 giugno 202630 luglio 2026 (+0,40%)Primo acconto cedolare 202630 giugno 202630 luglio 2026 (+0,40%)Secondo acconto cedolare 202630 novembre 2026–Invio telematico Modello Redditi PF 202630 novembre 2026–Le scadenze del Modello Redditi PF restano confermate al 30 novembre 2026 come termine ultimo di invio, mentre i versamenti seguono il calendario IRPEF. Conviene modificare il precompilato prima della scadenza dei versamenti (30 giugno 2026), per evitare di pagare F24 calcolati su aliquote errate e doversi poi destreggiare tra ravvedimenti operosi o richieste di rimborso. Rateizzazione del saldo cedolareIl saldo cedolare secca può essere rateizzato fino a un massimo di 7 rate mensili (con maggiorazione progressiva degli interessi), con prima rata entro il 30 giugno 2026 e ultima rata entro il 16 dicembre 2026. La rateizzazione si attiva direttamente nel Modello Redditi PF compilando il Quadro RX.Errori comuni e come evitarli in fase di modificaNella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine, gli errori più frequenti che riscontriamo quando i contribuenti modificano in autonomia la cedolare secca nel precompilato sono questi:Modificare il codice utilizzo senza prima salvare la sezione I: porta a perdere i dati appena inseriti;Dimenticare di barrare l’opzione cedolare (colonna 11): senza la spunta il sistema applica la tassazione IRPEF ordinaria, anche se il contratto è registrato con cedolare;Indicare il codice 12 al posto del 8: il codice 12 è riservato ai Comuni colpiti da eventi calamitosi (es. terremoto), non al canone concordato ordinario;Non aggiornare il Quadro LC: dopo la modifica nel Quadro RB, il sistema dovrebbe ricalcolare automaticamente, ma talvolta servono click di conferma aggiuntivi;Inserire due volte lo stesso immobile: tipico quando l’immobile compare nel precompilato e si aggiunge manualmente “non vedendolo”;Sbagliare la quota di possesso: in caso di comproprietà, la quota va indicata in formato percentuale (es. 50 o 33,33);Confondere il periodo di possesso (giorni) con i giorni di locazione: sono due campi diversi e vanno entrambi compilati correttamente.Un controllo finale utile, prima dell’invio, è confrontare l’imposta cedolare risultante con il calcolo manuale: canone annuo × aliquota = imposta dovuta. Se il valore è palesemente diverso, c’è un errore di compilazione.Documenti necessari per modificare l’aliquota cedolare seccaPer intervenire correttamente sul Modello Redditi PF 2026 e modificare l’aliquota cedolare secca, è bene avere a portata di mano i seguenti documenti:Copia del contratto di locazione registrato (anche scaricabile dall’area riservata AdE);Ricevuta di registrazione con estremi (data, numero, ufficio territoriale, codice tipologia);Attestazione di rispondenza per i contratti a canone concordato (rilasciata dalle associazioni firmatarie);Modello RLI di opzione cedolare (se l’opzione è stata esercitata dopo la registrazione);Visura catastale aggiornata dell’immobile (rendita, categoria, classe);F24 degli acconti versati nel 2025 (codici tributo 1840 e 1841);Per le locazioni brevi: ricevute delle piattaforme (Airbnb, Booking) con dettaglio canoni incassati e ritenute subite, oltre alla CU rilasciata dall’intermediario;SPID, CIE o CNS per accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate.Tenere ordinata questa documentazione ti permette di rispondere rapidamente a eventuali richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia, che ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per controllare la dichiarazione (quindi fino al 31 dicembre 2031 per i redditi 2025). Quando rivolgersi al CAF Centro Fiscale di UdineModificare l’aliquota cedolare secca nel Modello Redditi PF precompilato è un’operazione apparentemente semplice, ma diventa delicata in alcune situazioni specifiche. Conviene affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine se ti trovi in uno di questi casi:Più contratti con tipologie diverse (canone libero + concordato + breve) sullo stesso immobile o su immobili diversi;Locazioni brevi con multipli immobili e necessità di gestire il passaggio dal 21% al 26%;Subentro per successione o donazione in corso d’anno (situazione frequente in Friuli Venezia Giulia per via del sistema tavolare, che richiede attenzioni specifiche sull’imputazione temporale dei redditi);Contratti rinegoziati o cambio di destinazione d’uso a metà anno;Errori già commessi negli anni precedenti da sanare con dichiarazione integrativa;Comunicazioni di irregolarità già ricevute dall’Agenzia delle Entrate;Mancata attestazione di rispondenza per contratti concordati passati: il CAF può aiutarti a richiederla a sanatoria.In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Questo richiede competenze specifiche nella gestione delle pratiche immobiliari e delle dichiarazioni dei redditi che coinvolgono successioni con immobili locati: il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con questo sistema ed è il punto di riferimento per chi opera in regione.Il nostro staff può verificare la correttezza del precompilato, calcolare la convenienza tra cedolare e regime ordinario IRPEF, gestire la modifica del Quadro RB, predisporre gli F24 con i corretti codici tributo (1840 saldo, 1841 acconti) e seguirti per eventuali comunicazioni successive dall’Agenzia. Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sulla cedolare secca nel precompilato Posso modificare l’aliquota cedolare secca direttamente dal precompilato online?Sì, una volta entrato nell’area precompilata con SPID/CIE/CNS, selezionando il Modello Redditi PF 2026 puoi modificare i dati del Quadro RB, comprese le aliquote di cedolare secca (codice 3 per aliquota 21%, codice 8 per aliquota 10%, codice 14 per locazioni brevi 26% dal secondo immobile).Quale aliquota cedolare secca si applica al canone concordato nel 2026?Il canone concordato (contratti 3+2 ex Legge 431/1998 art. 2 comma 3) gode dell’aliquota agevolata del 10% in tutti i Comuni ad alta tensione abitativa o tra quelli colpiti da calamità. Negli altri Comuni si applica l’aliquota standard del 21%.Come funziona la cedolare secca al 26% per le locazioni brevi nel 2026?Dal 2024 (L. 213/2023) la cedolare secca per locazioni brevi è al 21% se loci un solo immobile, e al 26% dal secondo al quarto immobile destinato a locazione breve nell’anno. Oltre il quarto immobile si configura attività d’impresa e la cedolare non è ammessa.Cosa rischio se accetto il precompilato con l’aliquota cedolare secca sbagliata?Rischi di pagare imposte maggiori del dovuto (es. 21% invece di 10%) oppure, al contrario, una sanzione per omesso/insufficiente versamento se applichi un’aliquota più bassa di quella spettante. La precompilata accettata senza modifiche evita controlli formali, ma non sana dati errati di partenza: la responsabilità resta del contribuente.Quanto tempo ho per modificare il Modello Redditi PF 2026 precompilato?Il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) deve essere inviato entro il 30 novembre 2026. Tuttavia il termine per la cedolare secca legato al versamento del saldo è il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%). Conviene modificare e inviare prima delle scadenze di pagamento per evitare errori sui versamenti F24.Devo rivolgermi al CAF anche se il precompilato sembra corretto?Per dichiarazioni semplici puoi procedere autonomamente. Tuttavia, se hai contratti misti (parte canone libero, parte concordato), locazioni brevi, immobili in comproprietà o quote diverse, è preferibile rivolgersi al CAF per evitare errori sulle aliquote e sugli adempimenti collaterali (es. SIIP per locazioni brevi).Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 12:10:272026-05-31 17:43:23Cedolare Secca nel Modello Redditi PF Precompilato 2026: Come Modificare l’Aliquota Errata
CAFReversibilità ai Figli: Quando Spetta e Fino a Che EtàLa pensione di reversibilità ai figli è una prestazione INPS che tutela i figli rimasti orfani di un genitore pensionato o lavoratore. Ma fino a che età spetta? Quali sono le percentuali? E cosa cambia per i figli studenti o inabili? Scopriamo tutte le regole aggiornate al 2026. Per la guida completa, leggi il nostro articolo sulla pensione di reversibilità 2026.Indice dei contenutiQuali figli hanno diritto alla reversibilitàLimiti di età per i figliPercentuali spettanti ai figliFigli studenti: requisiti specificiFigli inabili al lavoroOrfani di entrambi i genitoriDomande frequenti Quali figli hanno diritto alla reversibilitàHanno diritto alla pensione ai superstiti tutti i figli del defunto, compresi:Figli legittimi (nati nel matrimonio)Figli naturali (riconosciuti)Figli adottivi e affiliatiFigli legittimatiFigli nati da precedente matrimonio del defuntoIl diritto spetta se i figli sono a carico del genitore deceduto al momento della morte e rientrano in una delle categorie previste dalla legge per età e condizione. Limiti di età per i figliLa reversibilità ai figli è legata all’età e alla condizione del figlio:Condizione del figlioLimite di etàFiglio minorenneFino a 18 anniFiglio studente scuola superioreFino a 21 anniFiglio studente universitarioFino a 26 anniFiglio inabile al lavoroSenza limite di etàAl compimento dell’età limite (o al termine degli studi), il figlio perde il diritto e la quota viene ricalcolata. Se c’è anche il coniuge superstite, la pensione continua con la percentuale ridotta spettante al solo coniuge. Percentuali spettanti ai figliL’importo della reversibilità per i figli dipende dalla presenza o meno del coniuge:Con coniuge superstite: 20% per ciascun figlio (coniuge 60% + figlio 20% = 80%; coniuge + 2 figli = 100%)Senza coniuge (orfani totali): 70% per un solo figlio, 80% per due figli, 100% per tre o più figliEsempio: se la pensione del genitore defunto era di 1.500 euro al mese e rimangono due figli orfani senza l’altro genitore, riceveranno l’80% cioè 1.200 euro al mese da dividere tra loro.Importante: le decurtazioni per reddito non si applicano ai figli, ma solo al coniuge. Inoltre, la presenza di figli minori o studenti esclude le decurtazioni anche per il coniuge. Figli studenti: requisiti specificiPer i figli studenti, la legge prevede condizioni precise:Studenti di scuola superiore (fino a 21 anni): devono frequentare regolarmente e non lavorare. Se il figlio interrompe gli studi o inizia a lavorare con reddito superiore al trattamento minimo, perde il diritto.Studenti universitari (fino a 26 anni): devono essere iscritti regolarmente e non fuori corso da troppo tempo. L’INPS verifica la continuità degli studi.Il requisito fondamentale è che il figlio fosse a carico del genitore al momento del decesso, ovvero non avesse un reddito proprio significativo. La soglia di reddito per essere considerato “a carico” segue i parametri fiscali (circa 2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli sotto i 24 anni). Figli inabili al lavoroI figli riconosciuti inabili al lavoro (con invalidità al 100%) hanno diritto alla reversibilità senza limiti di età, purché:L’inabilità sia stata accertata da commissione medicaFossero a carico del genitore defunto al momento del decessoNon siano titolari di pensione propriaLa pensione dura finché persiste lo stato di inabilità. Se il figlio inabile guarisce o trova un’occupazione compatibile, il diritto cessa. L’INPS può disporre visite di revisione periodiche.Orfani di entrambi i genitoriI figli che perdono entrambi i genitori hanno diritto a una maggiorazione. Se l’unico figlio superstite è orfano di entrambi, la quota sale al 70% (rispetto al 20% che avrebbe percepito con il coniuge). Se l’altro genitore percepiva una propria pensione, i figli possono avere diritto a due pensioni ai superstiti distinte.Questa situazione richiede un’attenzione particolare nella presentazione delle domande. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella gestione di pratiche complesse come queste. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiSe mio figlio lavora part-time, perde la reversibilità?Dipende dal reddito. Se il figlio studente ha un lavoretto con reddito annuo superiore al trattamento minimo INPS, potrebbe perdere il requisito di “a carico” e quindi il diritto alla reversibilità.Mio figlio si è laureato a 24 anni. Perde subito la reversibilità?Sì, il diritto cessa alla data di conseguimento della laurea. Se si iscrive a un corso di laurea magistrale, può continuare a percepirla fino a 26 anni.I figli del coniuge superstite (non del defunto) hanno diritto?No, la reversibilità spetta solo ai figli del defunto. I figli del coniuge superstite nati da un’altra relazione non hanno diritto.Hai dubbi sulla reversibilità per i tuoi figli? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-27 09:00:002026-05-31 17:43:33Reversibilità ai Figli: Quando Spetta e Fino a Che Età