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Rottamazione IMU, TARI e multe locali al via: domanda online da settembre

ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

La rottamazione dei tributi locali entra nella sua fase operativa: dal mese di settembre 2026 i contribuenti potranno presentare la domanda online per definire in modo agevolato cartelle, ingiunzioni e avvisi di accertamento relativi a IMU, TARI, addizionali comunali e multe del Codice della Strada notificate dai Comuni e dagli enti locali. Si tratta di un’opportunità storica – paragonabile alla “rottamazione quinquies” gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma applicata stavolta direttamente ai tributi comunali – che consente di pagare il solo importo dovuto a titolo di tributo, eliminando sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.

In questa guida completa e aggiornata trovi tutto ciò che serve sapere per accedere alla definizione agevolata 2026: chi può presentare la domanda, quali tributi rientrano, come si presenta l’istanza online dal portale del Comune o di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quanti soldi si possono risparmiare, quando arrivano le scadenze, come si rateizzano gli importi e cosa succede se si salta una rata. Trovi anche tabelle riassuntive, esempi numerici concreti, riferimenti normativi puntuali (Legge di Bilancio 2026, art. 3-bis D.L. n. 119/2018, regolamenti comunali) e tutti i codici tributo per il pagamento con F24.

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Cos’è la rottamazione dei tributi locali e come funziona

La rottamazione dei tributi locali – tecnicamente definita “definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali” – è una procedura straordinaria con cui il debitore può estinguere posizioni debitorie nei confronti del proprio Comune (o Provincia/Città metropolitana) pagando il solo importo del tributo, oltre alle eventuali spese di notifica e di esecuzione, senza dover versare sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive a titolo di aggio.

L’impalcatura normativa di riferimento è l’art. 3-bis del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, che ha attribuito ai Comuni la facoltà – tramite delibera del Consiglio comunale – di estendere la definizione agevolata alle entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto e rafforzato questa possibilità in coerenza con la “rottamazione quinquies” prevista per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER): l’obiettivo è ridurre la mole di crediti deteriorati degli enti locali e dare ai cittadini un’ultima opportunità di pace fiscale.

Le differenze fondamentali rispetto alla rottamazione “tradizionale” gestita da AdER sono tre:

  • Adesione facoltativa del Comune: ogni ente deve approvare il regolamento di adesione con apposita delibera, di norma entro il 31 maggio 2026 (termine ordinatorio fissato dalla legge per le entrate proprie);
  • Doppio canale di presentazione: a seconda di chi gestisce la riscossione (concessionario interno, società in house oppure AdER), la domanda si presenta sul portale del Comune oppure sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Inclusione di entrate non tributarie: la definizione può riguardare anche entrate patrimoniali quali i canoni di occupazione del suolo pubblico e – soprattutto – le multe del Codice della Strada, sebbene con regole particolari sull’abbuono.

Quali tributi locali rientrano nella definizione agevolata

Non tutte le entrate degli enti locali sono “rottamabili”: la definizione agevolata si applica alle posizioni affidate al concessionario della riscossione (o iscritte a ruolo) in un arco temporale definito dalla delibera comunale, di norma compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 (termine in linea con la rottamazione quinquies di AdER). Vediamo nel dettaglio quali sono i tributi e le entrate che possono essere oggetto di sanatoria.

IMU, TASI residua e altre imposte patrimoniali

Rientrano nella definizione gli avvisi di accertamento per IMU – Imposta Municipale Propria notificati negli anni precedenti e non ancora pagati, comprese le posizioni iscritte a ruolo. L’aliquota base legale IMU resta lo 0,76% (7,6 per mille) con possibilità di variazione comunale tra lo 0,46% e l’1,14% (art. 1 c. 738-783 L. 160/2019). La rottamazione consente di pagare il solo tributo dovuto, eliminando le sanzioni che ordinariamente vanno dal 30% (omesso versamento, art. 13 D.Lgs. 471/1997) al 100-200% (omessa o infedele dichiarazione IMU). Stesso discorso per la TASI residua (abolita nel 2020 ma con accertamenti ancora in essere per le annualità 2014-2019), per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e per l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

TARI e tassa sui rifiuti

La TARI – Tassa sui Rifiuti (istituita dall’art. 1 c. 639-668 L. 147/2013) rappresenta una delle voci più consistenti tra i debiti locali rottamabili. Sono inclusi gli avvisi di pagamento ordinari non onorati, gli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione, le maggiorazioni TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali) e gli interessi maturati. Anche i tributi precedenti la TARI – ovvero TARSU, TIA1 e TIA2 – per le posizioni ancora aperte rientrano nella definizione.

Multe del Codice della Strada

Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada notificate dalla Polizia Municipale (o da altri organi accertatori che riversino il provento al Comune) possono essere oggetto di definizione agevolata, ma con una regola importante: per le multe stradali la rottamazione NON include la cancellazione integrale della sanzione, ma solo l’abbattimento degli interessi e delle maggiorazioni (in particolare la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall’art. 27 L. 689/1981). Resta quindi dovuta l’intera sanzione originaria, mentre vengono cancellati gli interessi e le spese di esecuzione: il risparmio, per multe vecchie di 10-15 anni, può comunque raggiungere il 100-150% dell’importo iniziale.

Addizionale comunale IRPEF, COSAP, TOSAP e altre entrate

Sono incluse anche:

  • l’addizionale comunale IRPEF non versata (anche se l’accertamento viene di norma effettuato dall’Agenzia delle Entrate);
  • il Canone Unico Patrimoniale (CUP) introdotto dall’art. 1 c. 816-836 L. 160/2019, che ha sostituito TOSAP, COSAP, ICP, DPA e canoni pubblicitari dal 1° gennaio 2021;
  • le precedenti TOSAP/COSAP (occupazione suolo pubblico) e ICP/DPA (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) ancora non riscosse;
  • i canoni di concessione di beni immobili comunali, mensa scolastica, trasporto scolastico e altre entrate patrimoniali, qualora previste dal regolamento comunale di adesione.

⚠️ Importante: non rientrano nella definizione agevolata le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, le condanne della Corte dei Conti, le multe penali e le sanzioni pecuniarie connesse a sentenze. Restano inoltre esclusi i crediti vantati dall’INPS (anche se affidati a un concessionario locale).

Chi può presentare la domanda e a quali condizioni

La definizione agevolata può essere richiesta da qualsiasi soggetto debitore nei confronti del Comune o dell’ente locale: persone fisiche, imprese, professionisti, enti non commerciali, condomini, eredi che subentrano nelle posizioni del defunto. Non occorrono particolari requisiti reddituali né ISEE: l’unica condizione sostanziale è che il Comune del proprio Comune di residenza/ubicazione dell’immobile abbia aderito alla definizione agevolata con apposita delibera del Consiglio comunale.

Le condizioni di ammissibilità si articolano su tre piani:

  1. Tipologia del carico: deve trattarsi di un avviso/accertamento già notificato (non basta un semplice avviso bonario) e affidato al concessionario della riscossione (ruolo, ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 o ruolo coattivo);
  2. Periodo di affidamento: il carico deve essere stato consegnato all’agente della riscossione entro il termine fissato dalla delibera comunale, in genere il 31 dicembre 2023;
  3. Assenza di sentenze passate in giudicato a sfavore del Comune: se è stato chiuso un contenzioso con sentenza definitiva, la posizione non è più “rottamabile” per il principio del giudicato.

Posizioni con contenzioso in corso

Se il debitore ha in corso un ricorso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (ex CTP e CTR), può comunque aderire alla rottamazione: l’adesione comporta l’obbligo di rinuncia al giudizio. Con il pagamento integrale delle rate, il processo si estingue per cessata materia del contendere; il Comune restituirà eventuali somme già pagate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione. Attenzione però: se anche una sola rata viene saltata, il giudizio NON riparte e il debito originario, sanzioni e interessi compresi, torna integralmente esigibile.

Debitori già falliti, in concordato o sovraindebitati

I soggetti destinatari di procedure concorsuali (fallimento, oggi “liquidazione giudiziale” ex D.Lgs. 14/2019, concordato preventivo, liquidazione controllata) possono aderire alla definizione agevolata limitatamente ai debiti non ricompresi nella procedura. Per le situazioni di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (oggi rifluita nel Codice della crisi), la rottamazione può integrarsi con il piano di ristrutturazione del debito, previa autorizzazione del giudice.

Come presentare la domanda online da settembre 2026

A partire dal mese di settembre 2026, secondo quanto previsto dalla normativa di attuazione e dai regolamenti comunali approvati, la domanda di adesione alla definizione agevolata si potrà presentare esclusivamente per via telematica. Il canale corretto dipende da chi gestisce la riscossione dei tributi del proprio Comune.

Domanda tramite portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)

Per i Comuni che hanno affidato la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (la maggioranza dei Comuni medio-grandi), la domanda si presenta sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it tramite la sezione dedicata “Definizione agevolata enti locali”. L’accesso avviene con SPID, CIE o CNS. Il sistema consente di:

  • consultare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune;
  • selezionare quali carichi includere nella domanda (è possibile sceglierne solo alcuni, non è obbligatorio rottamare tutto);
  • scegliere se pagare in unica soluzione oppure in rate fino a un massimo di 10 in 5 anni;
  • scaricare il prospetto degli importi dovuti e i bollettini PagoPA/F24 per il pagamento.

Domanda tramite portale del Comune o del concessionario locale

Per i Comuni che gestiscono la riscossione in proprio oppure tramite società in house o concessionari privati iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 (Municipia, Abaco, ICA, Andreani, ecc.), la domanda si presenta sul portale dedicato del Comune o del concessionario. È sempre disponibile la modulistica anche in formato PDF, da inviare via PEC all’indirizzo istituzionale dell’ente o consegnare a mano presso l’ufficio tributi.

I documenti necessari per la domanda sono:

  • Codice fiscale o partita IVA del debitore;
  • Documento di identità in corso di validità;
  • Estremi del carico (numero avviso, numero ruolo, anno di iscrizione) – facoltativo se la consultazione avviene tramite il portale telematico, che restituisce automaticamente la lista;
  • per gli eredi: dichiarazione di successione e codice fiscale del defunto;
  • per le società/enti: visura camerale aggiornata e procura del legale rappresentante.

Scadenze 2026: il calendario completo

Il calendario operativo della definizione agevolata dei tributi locali è scandito da diverse tappe, alcune delle quali variano in base alla data di approvazione del regolamento comunale di adesione. Di seguito le scadenze di riferimento per il 2026.

ScadenzaAdempimentoSoggetto
31 maggio 2026Delibera consiliare di adesione del Comune (termine ordinatorio)Comune
1° settembre 2026Apertura dei portali telematici per la presentazione delle domandeAdER / Comune
30 settembre 2026Termine ordinario di presentazione della domanda (in alcuni Comuni 30 novembre)Debitore
Entro 31 dicembre 2026Comunicazione AdER/Comune dell’importo dovuto e del piano di pagamentoEnte
28 febbraio 2027Scadenza prima rata (o pagamento in unica soluzione)Debitore
Successive scadenzeRate semestrali (31 maggio e 30 novembre di ciascun anno) fino al 2031Debitore

Attenzione: le date di apertura e chiusura del portale possono variare di qualche giorno in base alle delibere dei singoli Comuni; verifica sempre il calendario ufficiale del tuo ente di residenza prima di procedere.

Quanto si risparmia: esempi pratici e simulazioni

Il vantaggio economico della rottamazione dei tributi locali è particolarmente significativo perché – come per la rottamazione gestita da AdER – consente di tagliare integralmente le componenti accessorie del debito. Vediamo tre esempi concreti per capire l’ordine di grandezza del risparmio.

Esempio 1: avviso di accertamento IMU 2019

Tizio ha ricevuto un accertamento per omessa dichiarazione IMU 2019 su un immobile di categoria A/2:

  • IMU dovuta: 1.500 €
  • Sanzione 100% (omessa dichiarazione, art. 13 D.Lgs. 471/1997): 1.500 €
  • Interessi al tasso legale per 5 anni: circa 180 €
  • Spese di notifica: 9 €
  • Totale dovuto senza rottamazione: 3.189 €
  • Totale dovuto con rottamazione: 1.509 € (IMU + spese)
  • Risparmio: 1.680 € (52,7%)

Esempio 2: TARI non pagata anni 2020-2022

Caia ha ricevuto tre avvisi TARI per gli anni 2020-2022 mai pagati, riscossi coattivamente da AdER:

  • TARI dovuta (3 annualità): 900 €
  • Sanzione 30% per omesso versamento: 270 €
  • Interessi di mora, oneri e aggio storico (~22%): 258 €
  • Totale dovuto senza rottamazione: 1.428 €
  • Totale dovuto con rottamazione: 900 €
  • Risparmio: 528 € (37%)

Esempio 3: multa Codice della Strada del 2017

Sempronio ha una multa per eccesso di velocità del 2017 mai pagata:

  • Sanzione originaria: 173 €
  • Maggiorazione semestrale 10% per 8 anni (art. 27 L. 689/1981): +138 €
  • Aggio e interessi di mora: +60 €
  • Totale dovuto senza rottamazione: 371 €
  • Totale dovuto con rottamazione: 173 €
  • Risparmio: 198 € (53%)

💡 In sintesi: il risparmio medio per i tributi locali si colloca tra il 30% e il 55% dell’importo originario, ma aumenta sensibilmente per debiti molto vecchi a causa della crescita esponenziale degli interessi e dell’aggio.

Rateizzazione e modalità di pagamento

Una volta accolta la domanda, il debitore riceve dal Comune (o da AdER) la comunicazione dell’importo dovuto con il dettaglio delle scadenze. Le modalità di pagamento previste dalla normativa attuativa 2026 sono due:

  • Pagamento in unica soluzione entro il 28 febbraio 2027: in questo caso non si applicano interessi di dilazione;
  • Pagamento rateale: massimo 10 rate semestrali in 5 anni (2027-2031), con applicazione di un tasso di interesse pari al 2% annuo a partire dalla seconda rata; la prima rata, di importo pari almeno al 10% del totale, scade il 28 febbraio 2027.

I pagamenti si effettuano tramite F24 con i codici tributo del Comune di riferimento (gli stessi utilizzati ordinariamente per IMU – 3912, 3918, 3914, 3916 – e TARI – varia per Comune), oppure tramite bollettini PagoPA generati dal portale telematico. Per le multe del Codice della Strada e le entrate patrimoniali è generalmente prevista solo la modalità PagoPA.

Codice F24Tributo
3912IMU abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914IMU terreni agricoli
3916IMU aree fabbricabili
3918IMU altri fabbricati (categorie A diversa da abitazione principale, B, C)
3925IMU immobili categoria D – quota Stato
3930IMU immobili categoria D – quota Comune
3944TARI – Tassa sui Rifiuti

Effetti dell’adesione e conseguenze del mancato pagamento

La presentazione della domanda produce effetti immediati, anche prima della comunicazione dell’importo dovuto da parte del Comune. In particolare:

  • vengono sospese le procedure esecutive in corso (pignoramento presso terzi, fermi amministrativi, ipoteche) limitatamente ai carichi inclusi nella domanda;
  • non vengono iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli per gli stessi carichi;
  • non maturano ulteriori interessi di mora e aggio dalla data di presentazione della domanda;
  • rilascio del DURC regolare (per imprese): la presentazione della domanda equivale a “posizione in regolarizzazione” e consente il rilascio del DURC.

Cosa succede se salti una rata

Il punto più delicato della rottamazione è il rigore sul rispetto delle scadenze. La normativa prevede:

  • Tolleranza di 5 giorni: il pagamento entro i 5 giorni successivi alla scadenza ufficiale (esclusi i festivi) è considerato tempestivo;
  • Decadenza automatica in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento di anche solo una rata oltre il quinto giorno: il debito originario viene integralmente ripristinato (sanzioni, interessi e aggio compresi), al netto delle somme già versate, che vengono imputate al debito a titolo di acconto;
  • impossibilità di “riammissione” alla definizione dopo la decadenza (la rottamazione è “una tantum”);
  • ripresa immediata delle procedure esecutive e iscrizione di nuovi pignoramenti, fermi e ipoteche.

🚨 Attenzione: a differenza delle precedenti rottamazioni, in caso di decadenza le somme versate NON sono perdute ma vengono imputate al debito complessivo. Il rischio reale è perdere il beneficio dell’abbuono di sanzioni e interessi e tornare a pagare l’importo pieno.

Il ruolo del CAF nella rottamazione dei tributi locali

Un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) può fornire un supporto operativo decisivo nella gestione della rottamazione dei tributi locali, soprattutto per chi non ha dimestichezza con i portali telematici, con la consultazione delle banche dati o con la lettura degli avvisi di accertamento. I principali servizi offerti riguardano:

  • Estrazione della posizione debitoria sui portali AdER, dei Comuni e dei concessionari, con quantificazione preventiva del risparmio ottenibile;
  • Predisposizione della domanda di definizione agevolata, con scelta ottimale di quali carichi rottamare e in quante rate;
  • Verifica del calcolo degli importi comunicati dal Comune o da AdER e contestazione di eventuali errori (sanzioni accessorie indebitamente applicate, doppia imposizione, ecc.);
  • compilazione e invio degli F24 e dei bollettini PagoPA;
  • Tracciamento delle scadenze tramite agenda fiscale e promemoria, per evitare il rischio della decadenza;
  • assistenza per chi ha un ricorso pendente e deve valutare se rinunciare al giudizio per aderire alla rottamazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio sia per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia – dove, oltre alla rottamazione, è opportuno tenere conto delle peculiarità del sistema tavolare per gli immobili in successione – sia per le posizioni gestite da AdER in tutto il territorio nazionale. La consulenza preliminare consente di capire, prima ancora di presentare domanda, qual è il risparmio effettivo nel proprio caso specifico e se conviene rottamare tutti i carichi o soltanto alcuni.

Gli errori più frequenti da evitare

L’esperienza maturata con le precedenti rottamazioni (la “rottamazione-quater” e gli analoghi provvedimenti comunali del 2018-2019) ha messo in evidenza alcuni errori ricorrenti che vale la pena conoscere in anticipo per non vanificare i benefici della definizione agevolata.

  • Non verificare se il proprio Comune ha aderito: la definizione agevolata 2026 sui tributi locali NON è automatica. Senza delibera del Consiglio comunale, la domanda è inammissibile;
  • Confondere “avviso bonario” con “accertamento”: solo gli atti già notificati e affidati al concessionario sono rottamabili. Un semplice avviso di pagamento non lo è;
  • Includere nella domanda carichi non rottamabili (es. multe penali, condanne corte dei conti): il sistema rigetta la posizione complessiva, con perdita di tempo;
  • Non rinunciare formalmente al ricorso pendente entro i termini stabiliti, anche se si è aderito alla rottamazione: in tal caso il giudice procede comunque e l’eventuale soccombenza vanifica il beneficio;
  • Confondere F24 e PagoPA: alcuni tributi (es. TARI di Comuni minori) non accettano F24 ma solo PagoPA; il pagamento con codice errato si considera non avvenuto;
  • Pagare in ritardo anche di un solo giorno oltre la tolleranza: la decadenza è automatica;
  • Aderire senza calcolare la convenienza: se il debito è prescritto (per legge in 5 anni per IMU e TARI, ex art. 1 c. 161 L. 296/2006 e art. 2948 c.c.), conviene eccepire la prescrizione anziché pagare.

Prescrizione vs rottamazione: quale conviene?

Una questione fondamentale prima di aderire alla definizione agevolata è verificare se il debito non sia già prescritto. Per i tributi locali (IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF), la prescrizione ordinaria è di 5 anni ex art. 2948 n. 4 del Codice civile, mentre per le multe del Codice della Strada è di 5 anni dalla notifica del verbale (art. 209 D.Lgs. 285/1992).

Se il debito è prescritto, il contribuente ha diritto a non pagare nulla: in tal caso conviene presentare un atto di autotutela al Comune e, in caso di mancato accoglimento, ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria. Aderire alla rottamazione equivale invece a rinunciare all’eccezione di prescrizione e a pagare comunque l’importo del tributo. La scelta migliore va valutata caso per caso, perché:

  • la prescrizione può essere stata interrotta da un atto di costituzione in mora (raccomandata, PEC) o dalla notifica di un sollecito o di un atto esecutivo: in tal caso il termine riparte da zero;
  • per i debiti iscritti a ruolo presso AdER esistono orientamenti giurisprudenziali diversificati sulla prescrizione “lunga” (decennale) o “breve” (quinquennale), specialmente dopo la Cass. SS.UU. n. 23397/2016;
  • il contenzioso, anche se vincente, ha costi e tempi (in media 2-3 anni in primo grado, oltre l’eventuale appello) di cui tenere conto.

Domande frequenti sulla rottamazione dei tributi locali 2026

Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso?

Sì. Le rateizzazioni precedentemente concesse dal Comune o da AdER vengono sospese al momento della presentazione della domanda. Le rate scadute e non versate confluiscono nella definizione agevolata; quelle già pagate sono imputate al debito complessivo come acconto. Se l’importo già versato eccede quello dovuto per la rottamazione, il debitore può chiedere il rimborso.

La rottamazione cancella anche il fermo amministrativo sull’auto?

Il fermo amministrativo (ex art. 86 DPR 602/1973) viene sospeso al momento della presentazione della domanda e cancellato al pagamento integrale di tutte le rate (o dell’unica soluzione). Non c’è cancellazione immediata: per ritirare il fermo serve attendere la conclusione del piano di pagamento.

Cosa succede se il mio Comune non aderisce alla rottamazione?

Se entro la scadenza ordinatoria il Consiglio comunale non delibera l’adesione, i tributi locali del Comune non sono rottamabili. Restano comunque rottamabili gli eventuali carichi affidati ad AdER per il recupero coattivo, se rientrano nella rottamazione quinquies “nazionale”. È utile contattare l’ufficio tributi del proprio Comune o consultare le delibere pubblicate sull’Albo Pretorio online.

Posso rottamare solo alcuni avvisi e non tutti?

Sì, la definizione è “a la carte”: il debitore può selezionare nella domanda quali singoli carichi includere e quali no. Questa flessibilità è utile per chi vuole concentrare il pagamento sui debiti più onerosi (IMU di anni vecchi con maxi-sanzioni) ed escludere magari i carichi prescritti, per i quali eccepire la prescrizione conviene di più.

Le posizioni di un parente defunto si possono rottamare?

Sì. Gli eredi che hanno accettato l’eredità (anche tacitamente) possono presentare domanda di rottamazione per i debiti del de cuius, allegando la dichiarazione di successione e il proprio codice fiscale. Attenzione però: aderire alla rottamazione equivale a un atto di accettazione di eredità (art. 476 c.c.). Chi ha già rinunciato all’eredità o intende rinunciarvi NON deve presentare la domanda.

Posso pagare la rottamazione con il bonifico bancario invece che con F24?

Solo se è espressamente previsto nella comunicazione del Comune. Di norma il pagamento avviene con F24 (per i tributi) o PagoPA (per multe e canoni). Il bonifico diretto al tesoriere comunale è ammesso solo in casi residuali ed è sempre opportuno richiedere preventivamente le coordinate IBAN ufficiali.

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Conclusione e prossimi passi

La rottamazione dei tributi locali 2026 rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di contribuenti che hanno cartelle, ingiunzioni o accertamenti non pagati per IMU, TARI, multe e altre entrate comunali. Con un risparmio medio del 30-55% e fino a 10 rate semestrali per il pagamento, è uno strumento che può ridurre significativamente l’esposizione debitoria nei confronti del proprio Comune.

I tre passaggi essenziali per accedere correttamente alla definizione agevolata sono:

  1. Verificare l’adesione del Comune consultando l’Albo Pretorio online o l’ufficio tributi;
  2. Estrarre la posizione debitoria dal portale AdER (con SPID/CIE/CNS) o dal portale del concessionario locale, e quantificare il risparmio;
  3. Presentare la domanda entro il 30 settembre 2026 (o 30 novembre nei Comuni che hanno prorogato il termine), scegliendo con attenzione carichi da includere e numero di rate.

Se hai cartelle o avvisi locali da gestire e vuoi capire quanto puoi risparmiare nel tuo caso specifico, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: in un’unica consulenza analizziamo la tua posizione, ti spieghiamo i vantaggi reali (ed eventuali svantaggi) della rottamazione e ti seguiamo fino alla conclusione del piano di pagamento. Una decisione informata oggi può evitarti anni di interessi e procedure esecutive domani.

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