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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Errori Comuni 730 2026 Come Evitarli

Dichiarazione dei redditi 730

La dichiarazione dei redditi tramite modello 730 è uno degli adempimenti fiscali più importanti per milioni di contribuenti italiani. Ogni anno, però, errori comuni nella compilazione del 730 possono causare sanzioni, ritardi nei rimborsi o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa per il 730/2026 (anno d’imposta 2025) analizziamo gli errori più frequenti, le conseguenze e soprattutto come correggerli tempestivamente per evitare problemi con il Fisco.

1. Errori nei Dati Anagrafici e nel Codice Fiscale

Uno degli errori più banali ma più comuni riguarda i dati anagrafici: codice fiscale errato, indirizzo di residenza non aggiornato o stato civile non corretto.

Conseguenze

  • Dichiarazione non valida se il codice fiscale non corrisponde
  • Rimborsi inviati all’indirizzo sbagliato
  • Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate non ricevute
  • Possibili controlli automatici

Come Evitarlo

  • Verificare sempre il codice fiscale sulla tessera sanitaria
  • Controllare che la residenza anagrafica sia aggiornata
  • Comunicare tempestivamente i cambi di indirizzo all’Anagrafe comunale
  • Verificare lo stato civile (celibe/nubile, coniugato, divorziato, vedovo)

2. Familiari a Carico: Errori su Detrazioni e Percentuali

Le detrazioni per familiari a carico sono tra le voci che generano più errori nel 730. Molti contribuenti non sanno che dal 2022 le detrazioni per figli sono sostituite dall’Assegno Unico Universale.

Errori Più Comuni

  • Indicare figli a carico nel 730/2026: le detrazioni per figli under 21 non vanno più indicate (c’è l’Assegno Unico)
  • Percentuale di carico errata tra coniugi (deve essere 50%-50% salvo accordo diverso)
  • Indicare familiari con reddito superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli under 24)
  • Non comunicare variazioni (es. figlio che inizia a lavorare)

Come Correggersi

  • Verificare il reddito complessivo di ogni familiare
  • Per i figli, indicare solo quelli over 21 o disabili
  • Accordarsi con il coniuge sulla ripartizione percentuale (50-50, 100-0, ecc.)
  • Conservare documentazione dei redditi dei familiari

3. Spese Sanitarie: Documentazione e Limiti di Detrazione

Le spese mediche e sanitarie sono detraibili al 19% sulla parte eccedente 129,11 euro. Tuttavia, molti contribuenti commettono errori nella loro indicazione.

Errori Tipici

  • Includere spese non tracciabili (pagate in contanti senza fattura elettronica)
  • Non sottrarre la franchigia di 129,11 euro
  • Indicare spese sanitarie di familiari non a carico
  • Inserire ticket e prestazioni già rimborsate da assicurazione/azienda
  • Non conservare le ricevute/fatture per 5 anni

Tracciabilità Obbligatoria dal 2020

Dal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico) per essere detraibili. Fanno eccezione:

  • Acquisto farmaci e dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN

Come Evitare Errori

  • Verificare che le spese siano nel 730 precompilato (Sistema Tessera Sanitaria)
  • Pagare sempre con mezzi tracciabili
  • Conservare fatture e ricevute
  • Controllare eventuali rimborsi assicurativi da sottrarre

4. Bonus Casa, Ristrutturazioni e Superbonus: Errori Catastali

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, bonus mobili, ecobonus e superbonus richiedono dati catastali precisi e documentazione specifica.

Errori Frequenti

  • Dati catastali errati (sezione, foglio, particella, subalterno)
  • Anno di sostenimento spesa non corretto
  • Indicare il 100% della detrazione in un solo anno invece di ripartirla in 10 anni
  • Non indicare la quota di detrazione se l’immobile è in comproprietà
  • Confondere bonifico ordinario con bonifico parlante (obbligatorio per le detrazioni)

Superbonus 110%: Attenzione Speciale

Per il Superbonus (ora al 70% nel 2024-2025) è fondamentale:

  • Verificare se si è optato per sconto in fattura o cessione del credito
  • Non indicare spese nel 730 se già cedute
  • Conservare comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate

Come Correggersi

  • Richiedere visura catastale aggiornata su CatastoOnline
  • Verificare bonifici parlanti con causale corretta
  • Ripartire correttamente le quote annuali (1/10 ogni anno)
  • Conservare comunicazioni ENEA per ecobonus

5. Redditi da Lavoro Dipendente e Pensione: CU Errata

La Certificazione Unica (CU) fornita da datore di lavoro o INPS può contenere errori. Molti contribuenti la inseriscono nel 730 senza verificarla.

Errori Tipici

  • Dati previdenziali errati
  • Giorni di lavoro non corretti
  • Detrazioni applicate in modo errato dal sostituto d’imposta
  • Trattamenti integrativi mancanti o duplicati
  • Non indicare più CU se si hanno avuto più datori di lavoro

Come Verificare

  • Confrontare la CU con le buste paga dell’anno
  • Verificare che tutte le CU siano nel 730 precompilato
  • Controllare giorni di lavoro e detrazioni
  • Richiedere CU sostitutiva al datore di lavoro se errata

6. Contratti di Affitto: Canone e Cedolare Secca

Chi percepisce redditi da locazione deve indicarli correttamente nel 730, scegliendo tra regime ordinario o cedolare secca.

Errori Comuni

  • Indicare il canone annuo invece che quello effettivamente percepito
  • Non comunicare l’opzione per la cedolare secca
  • Errori nel calcolo della percentuale di possesso
  • Non indicare contratti registrati tardivamente
  • Confondere affitto abitazione con affitto commerciale

Cedolare Secca: Come Funziona

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva del 21% (10% per contratti a canone concordato) che sostituisce IRPEF, addizionali e imposte di registro/bollo.

  • Va comunicata al conduttore con rinuncia all’aggiornamento ISTAT
  • Si sceglie alla registrazione del contratto o in dichiarazione
  • Vale solo per locazioni abitative a persone fisiche

Come Evitare Errori

  • Conservare copia del contratto registrato
  • Verificare i canoni effettivamente incassati
  • Comunicare tempestivamente l’opzione cedolare secca
  • Indicare correttamente percentuale di possesso

7. Redditi da Lavoro Autonomo e Occasionale

I redditi di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA) vanno indicati nel quadro D del 730, ma molti contribuenti li omettono o li dichiarano in modo errato.

Errori Tipici

  • Non dichiarare collaborazioni occasionali sotto i 5.000 euro
  • Confondere lavoro occasionale con lavoro autonomo abituale
  • Non sottrarre le ritenute d’acconto già versate
  • Indicare compensi lordi invece che netti di contributi

Soglie di Attenzione

  • Lavoro occasionale fino a 5.000 euro/anno: no partita IVA necessaria
  • Oltre 5.000 euro: scatta obbligo di iscrizione Gestione Separata INPS
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente

Come Dichiarare Correttamente

  • Richiedere ricevute o certificazioni ai committenti
  • Indicare compensi al lordo delle ritenute subite
  • Sottrarre nel quadro D le ritenute già versate
  • Conservare documentazione per 5 anni

8. Oneri Deducibili e Detraibili: Confusione e Limiti

Molti contribuenti confondono oneri deducibili (riducono il reddito imponibile) e oneri detraibili (riducono l’imposta al 19%).

Oneri Deducibili Principali

  • Contributi previdenziali obbligatori
  • Contributi previdenziali integrativi
  • Contributi per fondo pensione (limite 5.164,57 euro)
  • Assegno di mantenimento all’ex coniuge

Oneri Detraibili al 19%

  • Spese mediche (oltre 129,11 euro)
  • Interessi mutuo prima casa (limite 4.000 euro)
  • Spese scolastiche e universitarie
  • Spese funebri (limite 1.550 euro)
  • Attività sportiva figli (limite 210 euro per figlio)

Errori Comuni

  • Inserire oneri deducibili tra quelli detraibili e viceversa
  • Superare i limiti di spesa detraibile
  • Non sottrarre franchigie (es. 129,11 euro per spese mediche)
  • Indicare spese non documentate

9. Come Correggere un 730 Già Inviato

Se ti accorgi di aver commesso un errore dopo aver inviato il 730, puoi correggerlo con diverse modalità a seconda del tipo di errore e del momento.

730 Integrativo (entro il 25 ottobre 2026)

Se l’errore comporta un maggior rimborso o minor debito, puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione.

  • Si presenta tramite CAF o professionista abilitato
  • Non comporta sanzioni
  • Permette di recuperare maggiori detrazioni dimenticate

Modello Redditi Correttivo (entro il 30 novembre 2026)

Se l’errore comporta un maggior debito o minor credito, devi presentare il modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre.

  • Si paga l’imposta dovuta con ravvedimento operoso
  • Sanzione ridotta: 1/10 del minimo (dal 10% al 1%)
  • Calcolo interessi legali

Dichiarazione Integrativa (entro 5 anni)

Oltre i termini del 730 integrativo, puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo.

  • Modello Redditi PF obbligatorio
  • Ravvedimento operoso con sanzioni e interessi
  • Utile per recuperare detrazioni dimenticate

10. Sanzioni per Errori nel 730: Cosa Rischi

Le sanzioni fiscali per errori nel 730 dipendono dalla natura dell’errore e dal comportamento del contribuente.

Dichiarazione Infedele

Se l’errore comporta un minor versamento di imposte:

  • Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta
  • Ridotta al 10% con ravvedimento operoso entro 90 giorni
  • Ridotta a 1/9 del minimo se corretta prima dell’accertamento

Dichiarazione Omessa

Se non presenti il 730 pur essendo obbligato:

  • Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
  • Minimo 250 euro anche senza imposta dovuta
  • Ravvedimento operoso: sanzione ridotta se presenti entro 90 giorni

Errori Formali Senza Maggiori Imposte

Se l’errore è solo formale (es. dati catastali sbagliati ma spesa corretta):

  • Sanzione da 250 a 2.000 euro
  • Riducibile con ravvedimento operoso
  • Eliminabile se si corregge tempestivamente

Consigli Pratici per Evitare Errori nel 730/2026

  1. Verifica il 730 precompilato: controlla ogni voce, non fidarti ciecamente
  2. Conserva tutta la documentazione: scontrini, fatture, ricevute per almeno 5 anni
  3. Paga con mezzi tracciabili: usa bancomat/carta per spese detraibili
  4. Affidati a un CAF o commercialista: il visto di conformità ti protegge da sanzioni
  5. Controlla le CU: verifica che i dati coincidano con buste paga
  6. Aggiorna dati anagrafici: residenza e stato civile devono essere corretti
  7. Rivedi familiari a carico: verifica requisiti reddituali ogni anno
  8. Non dimenticare redditi occasionali: anche piccoli importi vanno dichiarati
  9. Calcola correttamente le quote pluriennali: ristrutturazioni, mutui, ecc.
  10. Se hai dubbi, chiedi: meglio una consulenza preventiva che sanzioni successive

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Conclusione

Evitare errori comuni nel 730/2026 è fondamentale per non incorrere in sanzioni, ritardi nei rimborsi o accertamenti fiscali. La maggior parte degli errori deriva da disattenzione, mancata documentazione o scarsa conoscenza delle regole fiscali.

Se hai commesso un errore, ricorda che puoi sempre correggerlo con il 730 integrativo o il ravvedimento operoso, riducendo notevolmente le sanzioni.

Hai bisogno di aiuto per il tuo 730/2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione, verifica e correzione della dichiarazione dei redditi. Contattaci per una consulenza personalizzata e evita errori costosi!

📞 Prenota un appuntamento presso il nostro CAF e presenta il 730 con la certezza di averlo fatto correttamente.

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Maggio 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-26 09:00:002026-05-31 17:44:07Errori Comuni 730 2026 Come Evitarli
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Reversibilità e Limiti di Reddito 2026: Tabella Aggiornata

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La pensione di reversibilità può essere ridotta se il beneficiario possiede redditi propri oltre certe soglie. In questa guida analizziamo nel dettaglio i limiti di reddito 2026 per la reversibilità, con la tabella aggiornata delle decurtazioni e gli esempi pratici di calcolo. Per una panoramica completa sulla pensione ai superstiti, consulta la nostra guida alla pensione di reversibilità 2026.

Indice dei contenuti

  1. Come funzionano le decurtazioni
  2. Tabella limiti di reddito 2026
  3. Quali redditi contano nel calcolo
  4. Quando non si applicano le riduzioni
  5. Esempi pratici di calcolo
  6. La clausola di salvaguardia
  7. Domande frequenti

Come funzionano le decurtazioni

Le decurtazioni sulla pensione di reversibilità sono state introdotte dalla Legge n. 335/1995 (Tabella F) e si applicano esclusivamente al coniuge superstite (o all’ex coniuge divorziato titolare di assegno). Non riguardano figli, genitori o fratelli/sorelle.

Il meccanismo è semplice: si confronta il reddito personale del beneficiario con multipli del trattamento minimo INPS. Più alto è il reddito, maggiore è la percentuale di riduzione applicata alla pensione di reversibilità. Il trattamento minimo INPS per il 2026 è pari a circa 7.844,20 euro annui (611,85 euro mensili).

Tabella limiti di reddito 2026

Ecco la tabella completa con le fasce di reddito e le corrispondenti riduzioni sulla reversibilità per il 2026:

Fascia di reddito annuoMultiplo del minimoRiduzioneQuota effettiva
Fino a 23.532,60 euroEntro 3 volte0%60% pieno
Da 23.532,61 a 31.376,80 euroDa 3 a 4 volte25%45% della pensione
Da 31.376,81 a 39.221,00 euroDa 4 a 5 volte40%36% della pensione
Oltre 39.221,00 euroOltre 5 volte50%30% della pensione

Come leggere la tabella: la riduzione si applica alla quota di reversibilità (normalmente il 60% per il solo coniuge). Quindi, se la riduzione è del 25%, il coniuge riceverà il 60% meno il 25% del 60%, cioè il 45% della pensione originaria del defunto.

Quali redditi contano nel calcolo

Non tutti i redditi vengono considerati ai fini della verifica dei limiti. Ecco cosa conta e cosa no:

Redditi che contano:

  • Redditi da lavoro dipendente e autonomo
  • Redditi da pensione propria (diretta)
  • Redditi da fabbricati (affitti)
  • Redditi da capitale e partecipazioni
  • Redditi diversi (collaborazioni, lavoro occasionale)

Redditi esclusi dal calcolo:

  • La stessa pensione di reversibilità
  • Reddito della casa di abitazione
  • TFR e competenze arretrate soggette a tassazione separata
  • Arretrati sottoposti a tassazione separata
  • Assegni familiari e assegno unico

Quando non si applicano le riduzioni

Esiste un’importante eccezione: le decurtazioni non si applicano quando nel nucleo familiare del titolare della reversibilità sono presenti:

  • Figli minori del defunto
  • Figli studenti (fino a 21 anni per scuole superiori, fino a 26 per università)
  • Figli inabili al lavoro

In pratica, se il coniuge superstite convive con un figlio minorenne o studente a carico del defunto, percepirà la reversibilità piena (80% con un figlio) senza alcuna riduzione per reddito, indipendentemente dal proprio reddito personale. Questo è un punto molto importante e spesso sottovalutato.

Esempi pratici di calcolo

Vediamo alcuni esempi concreti per capire come si calcolano le decurtazioni:

Esempio 1: Coniuge senza altri redditi

Maria è vedova e non ha altri redditi. La pensione del marito era di 1.800 euro al mese. Maria riceve il 60% di 1.800 = 1.080 euro al mese, senza alcuna decurtazione perché il suo reddito è zero (ben sotto i 23.532,60 euro annui).

Esempio 2: Coniuge con reddito da lavoro medio

Giuseppe è vedovo e ha un reddito da lavoro di 28.000 euro annui. Rientra nella fascia 3-4 volte il minimo, quindi la reversibilità subisce una riduzione del 25%. Se la pensione della moglie era di 1.200 euro, la reversibilità piena sarebbe 720 euro (60%), ridotta del 25% diventa 540 euro al mese.

Esempio 3: Coniuge con figlio minore

Laura è vedova con un figlio di 10 anni e un reddito da lavoro di 45.000 euro annui. Nonostante il reddito elevato (oltre 5 volte il minimo), non subisce alcuna decurtazione perché ha un figlio minore. Riceve l’80% pieno (coniuge + 1 figlio) della pensione del marito.

La clausola di salvaguardia

La legge prevede una clausola di salvaguardia (o “clausola di cristallizzazione”): l’importo della pensione di reversibilità, sommato al reddito personale, non può essere inferiore a quello che il beneficiario avrebbe percepito se il reddito fosse pari al limite massimo della fascia precedente.

In termini semplici: se il tuo reddito supera di poco una soglia, la riduzione non può penalizzarti al punto da farti guadagnare complessivamente meno di chi sta appena sotto la soglia. L’INPS effettua questo controllo in automatico e applica l’importo più favorevole.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Ogni anno devo dichiarare il reddito all’INPS?

Sì, ogni anno l’INPS verifica i redditi attraverso i dati fiscali. Se ci sono variazioni significative, l’importo della reversibilità può essere ricalcolato con conguagli a debito o a credito.

La pensione propria viene conteggiata come reddito?

Sì, se percepisci una tua pensione diretta (ad esempio pensione di vecchiaia), questo reddito rientra nel calcolo delle fasce per le decurtazioni sulla reversibilità.

Se il mio reddito cambia, cambia anche la reversibilità?

Sì. Le decurtazioni vengono ricalcolate ogni anno in base al reddito effettivo. Se il tuo reddito diminuisce (ad esempio perdi il lavoro), la reversibilità può aumentare; se il reddito aumenta, può diminuire.

Per un’assistenza personalizzata sul calcolo della reversibilità in base al tuo reddito, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine. Chiama il 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Maggio 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-26 09:00:002026-05-31 17:43:56Reversibilità e Limiti di Reddito 2026: Tabella Aggiornata
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.

In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.

La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.

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Indice dei contenuti

  1. Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno
  2. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi
  3. Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024
  4. Quali versamenti sono prorogati: elenco completo
  5. Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici
  6. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%
  7. Rateizzazione: come pagare in rate mensili
  8. Codici tributo F24: tabella completa
  9. Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi
  10. Errori più frequenti e ravvedimento operoso
  11. Domande frequenti sulla proroga 2026

Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno

La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potrà:

  • Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziché il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;
  • Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziché entro il 30 luglio);
  • Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).

La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) né sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).

Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024.

Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:

1. Soggetti che applicano gli ISA

Sono interessati i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:

  • Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;
  • Società di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;
  • Società di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • Soci di società (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.

Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attività nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.

2. Contribuenti in regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtù di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 è fissato a 85.000 euro.

3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)

Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attività o al compimento del 35esimo anno di età, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.

Casi di estensione della proroga

La proroga si estende anche ai soci di società che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:

  • Soci di SNC, SAS e società equiparate;
  • Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);
  • Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile).

Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non è una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.

Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001

La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:

  • 30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;
  • 30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio è collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).

Provvedimenti applicativi 2026

Per il 2026 la proroga è stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024.

Quali versamenti sono prorogati: elenco completo

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:

Imposte dirette

  • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);
  • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto è generalmente al 50% del totale acconto);
  • Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per società di capitali con esercizio solare;
  • Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);
  • Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).

Imposta sostitutiva per il regime forfettario

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attività nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;
  • Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;
  • Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).

Imposte sostitutive e patrimoniali

  • Cedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);
  • IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;
  • IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.

Contributi previdenziali

La proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.

IVA annuale

L’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON è oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.

VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogata
Saldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026
Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026
Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026
Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026
Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026
Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026
Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026
Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026
Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026

Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici

Vediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.

Esempio 1: Artigiano con ricavi ISA

Mario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:

  • Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;
  • IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;
  • Detrazioni: 1.880 euro;
  • IRPEF netta: 6.570 euro;
  • Acconti già versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.

Calcolo:

  • Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);
  • Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);
  • Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).

Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.

Esempio 2: Professionista in regime forfettario

Laura, consulente IT, primo anno di attività superato (non più start-up al 5%):

  • Compensi 2025: 52.000 euro;
  • Coefficiente di redditività (codice ATECO 62.02.00): 78%;
  • Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;
  • Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;
  • Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;
  • Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.

Calcolo:

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);
  • Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);
  • Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).

Regola importante (acconti per forfettari): non è dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata è inferiore a 51,65 euro; è dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; è dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.

Esempio 3: Socio SRL trasparente

Giulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA.

Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%

Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 può avvalersi della possibilità di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioè fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione dello 0,40% si applica:

  • Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;
  • Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);
  • Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.

Esempio di calcolo maggiorazione

Riprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziché il 20 luglio:

  • Importo base: 3.258 euro;
  • Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;
  • Totale da versare: 3.271,03 euro.

La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.

Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedì – non c’è quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

Rateizzazione: come pagare in rate mensili

I contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.

Numero massimo di rate

Le rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze così articolate:

  • 1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);
  • 2a rata: 20 agosto 2026;
  • 3a rata: 16 settembre 2026;
  • 4a rata: 16 ottobre 2026;
  • 5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedì – confermare il calendario ufficiale);
  • 6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.

Tabella interessi per rate successive

RataScadenzaInteressi su rata
1a20/07/20260,00%
2a20/08/20260,33%
3a16/09/20260,66%
4a16/10/20260,99%
5a16/11/20261,32%
6a16/12/20261,65%

Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.

Cosa NON si può rateizzare

NON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (già con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre).

Codici tributo F24: tabella completa

Per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:

CodiceDescrizioneAnno di riferimento
4001IRPEF – saldo2025
4033IRPEF – acconto prima rata2026
4034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione2026
1790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata2026
1791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata2026
1792Imposta sost. forfettari – saldo2025
2003IRES – saldo2025
2001IRES – acconto prima rata2026
3800IRAP – saldo2025
3812IRAP – acconto prima rata2026
3801Addizionale regionale2025
3844Addizionale comunale – saldo2025
3843Addizionale comunale – acconto2026
1842Cedolare secca – saldo2025
1840Cedolare secca – acconto prima rata2026
1668Interessi rateizzazione2026
4041IVIE – saldo2025
4043IVAFE – saldo2025

Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata).

Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi

Soci di società di persone (SNC, SAS)

I soci di società di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.

Eredi del contribuente deceduto

Gli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.

Inizio o cessazione attività nel 2025

Chi ha iniziato o cessato l’attività nel 2025 è generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attività potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.

Periodo d’imposta non solare

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.

Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)

I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilità raggiunto).

Errori più frequenti e ravvedimento operoso

Vediamo i più comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglio

Chi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) è considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);
  • Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);
  • Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);
  • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).

Errore 2: Sbagliare il codice tributo

Un errore comune è versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.

Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliato

Per i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.

Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo anno

I forfettari al primo anno di attività possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziché 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.

Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunale

Saldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale è bene controllarli sempre.

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Domande frequenti sulla proroga 2026

1. La proroga vale anche per i contribuenti non titolari di partita IVA?

No. La proroga al 20 luglio 2026 è riservata ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA o sono in regime forfettario, ai loro soci/collaboratori e agli eredi. I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri contribuenti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo applicano la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 o quella alternativa del 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.

2. Devo presentare la dichiarazione entro il 20 luglio?

No. La proroga riguarda solo i versamenti. La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.

3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

Sì, è prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformità.

4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?

Il 20 luglio 2026 cade di lunedì, quindi non c’è slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento è accettato come anticipato e valido.

5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?

Sì. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.

6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?

Sì, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione è quello di versamento.

7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?

Sì. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.

8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?

No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (può essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.

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Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.

Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-09-27 09:18:45Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari
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Pensione Reversibilità 2026: Requisiti, Importi e Domanda

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato o di un lavoratore deceduto. Nel 2026, le regole per accedere a questa forma di tutela restano sostanzialmente invariate, ma è fondamentale conoscere requisiti, percentuali e limiti di reddito aggiornati. In questa guida completa analizziamo tutto ciò che serve sapere sulla pensione ai superstiti 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la pensione di reversibilità
  2. Differenza tra reversibilità e pensione indiretta
  3. Chi ha diritto alla reversibilità
  4. Percentuali e importi 2026
  5. Limiti di reddito e decurtazioni
  6. Requisiti contributivi per la pensione indiretta
  7. Come fare domanda INPS
  8. Decorrenza e tempi di erogazione
  9. Reversibilità e altri redditi
  10. Casi particolari
  11. Domande frequenti (FAQ)

Cos’è la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che l’INPS riconosce ai familiari superstiti quando muore una persona che già percepiva la pensione (di vecchiaia, anticipata, di invalidità o di inabilità). In pratica, una parte della pensione del defunto viene trasferita ai suoi familiari più stretti.

Questa tutela nasce dall’esigenza di garantire un sostegno economico a chi dipendeva dal reddito del pensionato venuto a mancare. La reversibilità non è automatica: bisogna presentare apposita domanda all’INPS e possedere determinati requisiti.

La normativa di riferimento è la Legge n. 335/1995 (Riforma Dini) e successive modifiche, che disciplina le percentuali di spettanza e i limiti reddituali per i beneficiari.

Differenza tra reversibilità e pensione indiretta

Spesso si confondono due termini che, pur essendo simili, indicano situazioni diverse:

  • Pensione di reversibilità: spetta quando il defunto era già pensionato. I familiari ricevono una quota della pensione che percepiva.
  • Pensione indiretta: spetta quando il defunto era un lavoratore (non ancora pensionato) che aveva versato un certo numero di contributi. In questo caso, la pensione viene calcolata sulla base dei contributi accumulati.

In entrambi i casi si parla genericamente di pensione ai superstiti, ma i requisiti contributivi sono diversi. Per la reversibilità non servono requisiti contributivi aggiuntivi (basta che il defunto fosse pensionato), mentre per la pensione indiretta il lavoratore deceduto deve aver maturato almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Chi ha diritto alla reversibilità

La legge stabilisce un ordine preciso di beneficiari della pensione di reversibilità. Hanno diritto, in ordine di priorità:

Il coniuge superstite

Il coniuge (marito o moglie) ha sempre diritto alla reversibilità, a prescindere dall’età e dalla durata del matrimonio. Il diritto spetta anche al coniuge separato. Il coniuge divorziato ha diritto solo se percepiva l’assegno di divorzio, non si è risposato e il rapporto da cui trae origine il diritto alla pensione è anteriore alla sentenza di divorzio.

I figli

Hanno diritto alla reversibilità i figli minorenni alla data del decesso, i figli studenti (fino a 21 anni se frequentano scuola superiore, fino a 26 anni se universitari) a carico del genitore deceduto e i figli inabili al lavoro a prescindere dall’età, purché a carico del genitore al momento del decesso. Per un approfondimento, leggi la nostra guida sulla reversibilità ai figli.

Genitori e fratelli/sorelle

In assenza di coniuge e figli aventi diritto, possono accedere alla pensione i genitori del defunto (se ultra 65enni, non titolari di pensione e a carico) e, in ultima istanza, i fratelli e le sorelle non sposati, inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto.

Percentuali e importi 2026

L’importo della pensione di reversibilità è calcolato come percentuale della pensione del defunto. Le aliquote variano in base al nucleo familiare superstite:

BeneficiariPercentuale
Solo coniuge60%
Coniuge + 1 figlio80%
Coniuge + 2 o più figli100%
1 figlio (senza coniuge)70%
2 figli (senza coniuge)80%
3 o più figli (senza coniuge)100%
1 genitore15%
2 genitori30%
1 fratello/sorella15%
2 o più fratelli/sorelle30%

Esempio pratico: supponiamo che Mario, pensionato con un assegno di 1.500 euro al mese, venga a mancare lasciando la moglie Anna e un figlio minorenne. Anna e il figlio riceveranno l’80% di 1.500 euro, ovvero 1.200 euro al mese. Quando il figlio perderà il diritto (ad esempio compiendo 18 anni senza proseguire gli studi), la quota scenderà al 60%, cioè 900 euro mensili per la sola Anna.

Limiti di reddito e decurtazioni

Attenzione: la pensione di reversibilità può subire delle riduzioni se il beneficiario possiede altri redditi personali. Questo vale solo per il coniuge (o l’ex coniuge divorziato), non per i figli. Le decurtazioni sono state introdotte dalla Legge 335/1995 e si applicano in base al rapporto tra il reddito del superstite e il trattamento minimo INPS (che nel 2026 è pari a circa 603,40 euro al mese, ovvero 7.844,20 euro annui).

Ecco la tabella decurtazioni 2026 aggiornata:

Reddito annuo del beneficiarioRiduzione sulla reversibilità
Fino a 23.532,60 euro (3 volte il minimo)Nessuna riduzione
Da 23.532,61 a 31.376,80 euro (4 volte il minimo)-25%
Da 31.376,81 a 39.221,00 euro (5 volte il minimo)-40%
Oltre 39.221,00 euro-50%

Esempio pratico: se il coniuge superstite ha un reddito personale da lavoro di 35.000 euro annui (compreso nella fascia 4-5 volte il minimo), la reversibilità verrà ridotta del 40%. Se la pensione del defunto era di 1.500 euro e la quota di reversibilità al 60% sarebbe di 900 euro, con la decurtazione del 40% scende a 540 euro al mese.

Importante: le decurtazioni non si applicano se nel nucleo familiare ci sono figli minori, studenti o inabili. Per un’analisi dettagliata, consulta il nostro approfondimento su reversibilità e limiti di reddito 2026.

Requisiti contributivi per la pensione indiretta

Come anticipato, se il defunto non era ancora pensionato ma era un lavoratore, i familiari possono richiedere la pensione indiretta. In questo caso, il lavoratore deceduto deve aver maturato uno dei seguenti requisiti:

  • Almeno 15 anni di contributi (780 settimane) versati nell’intera vita lavorativa;
  • Almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data del decesso.

Questi requisiti alternativi significano che anche un lavoratore giovane, con pochi anni di contributi, può garantire la pensione indiretta ai superstiti, a patto che abbia lavorato con continuità negli ultimi anni. Ad esempio, un lavoratore di 30 anni con soli 4 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 anni, soddisfa il secondo requisito.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (collaboratori, partite IVA), valgono le stesse regole contributive. La pensione indiretta viene calcolata interamente con il sistema contributivo.

Come fare domanda INPS

La domanda di pensione di reversibilità va presentata all’INPS. Ecco i canali disponibili:

  • Online: tramite il sito www.inps.it, accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione “Prestazioni e servizi” > “Pensione ai superstiti”
  • Contact Center INPS: chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da cellulare
  • Patronato o CAF: rivolgendosi a un intermediario abilitato come il CAF Centro Fiscale di Udine, che presenta la domanda gratuitamente per conto del cittadino

Per la procedura completa e la lista dei documenti necessari, leggi la guida dedicata alla domanda di reversibilità INPS.

Decorrenza e tempi di erogazione

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato (o del lavoratore, nel caso della pensione indiretta). Questo indipendentemente dalla data in cui viene presentata la domanda.

Esempio: se il decesso avviene il 15 marzo 2026, la reversibilità decorre dal 1 aprile 2026. Anche se la domanda viene presentata a giugno, verranno riconosciuti e pagati gli arretrati da aprile.

I tempi di lavorazione dell’INPS variano generalmente tra 30 e 90 giorni dalla presentazione della domanda completa. In caso di ritardo, è possibile sollecitare tramite il patronato o presentare istanza di autotutela.

Prescrizione: il diritto alla pensione ai superstiti non si prescrive (non ha scadenza), ma gli arretrati si prescrivono dopo 5 anni. Per questo è consigliabile presentare la domanda il prima possibile.

Reversibilità e altri redditi

Una domanda frequente riguarda la compatibilità della reversibilità con altri redditi. Ecco le principali casistiche:

  • Reddito da lavoro dipendente o autonomo: la reversibilità è compatibile, ma può subire le decurtazioni già descritte nella tabella sopra
  • Altra pensione: se il coniuge superstite percepisce già una propria pensione (diretta), la reversibilità è comunque spettante, ma i redditi da pensione propria rientrano nel calcolo per le fasce di decurtazione
  • NASPI: l’indennità di disoccupazione è compatibile con la reversibilità
  • Assegno sociale: chi percepisce l’assegno sociale potrebbe vederlo ridotto o revocato se ottiene la reversibilità, poiché questa viene conteggiata come reddito
  • Reddito da affitto: anche i redditi da locazione vengono considerati nel calcolo delle fasce di reddito per le decurtazioni

Le decurtazioni si applicano confrontando il reddito complessivo del beneficiario con le soglie del trattamento minimo INPS, come indicato nella tabella precedente. È fondamentale dichiarare correttamente tutti i redditi per evitare contestazioni o richieste di restituzione da parte dell’INPS.

Casi particolari

Alcune situazioni meritano un approfondimento specifico perché presentano regole particolari:

Reversibilità e nuovo matrimonio

Se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla reversibilità. Tuttavia, ha diritto a una doppia annualità (pari a 26 mensilità della pensione percepita) come liquidazione una tantum. Per tutti i dettagli, consulta il nostro articolo su reversibilità e nuovo matrimonio.

Conviventi e unioni civili

Dal 2016, con la Legge Cirinnà (L. 76/2016), il partner di un’unione civile ha gli stessi diritti del coniuge ai fini della reversibilità. Il convivente di fatto, invece, attualmente non ha diritto alla pensione ai superstiti, salvo specifiche sentenze giudiziarie. Approfondisci nella guida su reversibilità e convivente.

Ex coniuge divorziato

L’ex coniuge divorziato ha diritto alla reversibilità a tre condizioni: deve percepire l’assegno divorzile, non deve essersi risposato e il rapporto di lavoro da cui origina la pensione deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Se il defunto si era risposato, la reversibilità viene ripartita dal Tribunale tra coniuge superstite ed ex coniuge.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto dura la pensione di reversibilità?

Per il coniuge, la reversibilità è vitalizia (dura tutta la vita), a meno che non si risposi. Per i figli, dura fino al compimento dei 18 anni (o 21 se studenti di scuola superiore, 26 se universitari). Per i figli inabili, dura finché permane lo stato di inabilità.

La reversibilità spetta anche al coniuge separato?

Sì, il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni del coniuge convivente, indipendentemente dalla separazione consensuale o giudiziale e dall’eventuale addebito.

Posso lavorare e percepire la reversibilità?

Sì, la reversibilità è compatibile con il reddito da lavoro. Tuttavia, se il reddito supera determinate soglie (legate al trattamento minimo INPS), l’importo della reversibilità viene ridotto del 25%, 40% o 50%.

Se mi risposo perdo la reversibilità?

Sì, il nuovo matrimonio comporta la cessazione della reversibilità. Però si ha diritto a un’indennità una tantum pari a 26 mensilità della pensione. La convivenza di fatto, invece, non fa perdere il diritto.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la reversibilità?

I tempi medi sono di 30-90 giorni dalla presentazione della domanda completa. Gli arretrati vengono comunque riconosciuti dal mese successivo al decesso, indipendentemente da quando si presenta la domanda.

Il convivente ha diritto alla reversibilità?

Il convivente di fatto attualmente non ha diritto alla pensione di reversibilità. Il diritto spetta invece al partner di un’unione civile registrata, equiparato al coniuge dalla Legge Cirinnà del 2016.

Conclusione

La pensione di reversibilità 2026 rappresenta una tutela fondamentale per i familiari superstiti. Conoscere i requisiti, le percentuali e i limiti di reddito è essenziale per far valere i propri diritti e ottenere l’importo corretto.

Se hai bisogno di assistenza per la domanda di reversibilità, per verificare i limiti di reddito o per qualsiasi dubbio sulla tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. I nostri operatori ti guideranno in ogni fase della pratica, dalla raccolta dei documenti alla presentazione della domanda INPS.

Contattaci: chiama il 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento. Puoi anche inviarci una email a info@centrofiscale.com. Ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine.

Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-25 09:00:002026-05-31 17:44:36Pensione Reversibilità 2026: Requisiti, Importi e Domanda
CAF, SUCCESSIONI

Successioni 2026: Guida Completa a Dichiarazione, Imposte e Franchigie

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

Successioni 2026: Guida Completa alla Dichiarazione di Successione

La dichiarazione di successione e un adempimento fiscale obbligatorio quando una persona viene a mancare. Entro 12 mesi dal decesso, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate un documento che elenca tutti i beni del defunto, per permettere il calcolo delle imposte dovute.

Nel 2026 le regole sulla successione rimangono sostanzialmente stabili, ma e importante conoscere bene le procedure, le scadenze e le franchigie per evitare sanzioni e gestire correttamente il passaggio dei beni agli eredi.

Questa guida completa alle successioni 2026 ti spiega tutto quello che devi sapere: quando e obbligatoria, quali documenti servono, come si calcolano le imposte e quali sono le franchigie per i familiari stretti.

Indice dei contenuti

  1. Quando e obbligatoria la dichiarazione
  2. Chi deve presentare la successione
  3. Documenti necessari
  4. Beni da inserire nella successione
  5. Imposte e aliquote 2026
  6. Franchigie per familiari
  7. Passaggi della procedura
  8. Scadenze e sanzioni
  9. Sistema tavolare FVG
  10. Costi: CAF vs notaio
  11. Domande frequenti



Quando e Obbligatoria la Dichiarazione di Successione

La dichiarazione di successione e obbligatoria nella maggior parte dei casi in cui una persona deceduta lascia beni immobili, denaro o altri beni di valore.

Quando e necessaria

Devi presentare la dichiarazione di successione se il defunto possedeva:

  • Immobili (case, terreni, pertinenze)
  • Diritti reali su immobili (usufrutto, nuda proprieta)
  • Conti correnti e depositi bancari superiori a determinate soglie
  • Titoli, azioni, obbligazioni
  • Partecipazioni societarie
  • Veicoli, imbarcazioni

Quando NON e obbligatoria

La dichiarazione di successione non e obbligatoria se ricorrono tutti i seguenti requisiti:

  • L’eredita si devolve al coniuge e/o ai parenti in linea retta (figli, genitori)
  • L’attivo ereditario ha un valore inferiore a 100.000 euro
  • Non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari

Se anche solo una di queste condizioni non e soddisfatta, la dichiarazione e obbligatoria.



Chi Deve Presentare la Dichiarazione di Successione

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ricade su diverse categorie di soggetti.

Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare la dichiarazione:

  • Gli eredi (chiamati all’eredita che hanno accettato o non hanno rinunciato)
  • I legatari (chi riceve beni specifici tramite testamento)
  • Gli amministratori dell’eredita
  • I curatori dell’eredita giacente
  • Gli esecutori testamentari
  • I trust o i fiduciari

Responsabilita solidale

Se ci sono piu eredi, e sufficiente che uno solo presenti la dichiarazione. Tuttavia, tutti gli eredi sono responsabili in solido per le imposte dovute: l’Agenzia delle Entrate puo chiedere il pagamento a ciascuno di loro per l’intero importo.



Documenti Necessari per la Successione

Per presentare la dichiarazione di successione occorre raccogliere diversi documenti. Ecco una checklist completa.

Documenti del defunto

  • Certificato di morte (originale o copia conforme)
  • Stato di famiglia storico del defunto
  • Codice fiscale del defunto
  • Eventuale testamento (con verbale di pubblicazione se olografo)

Documenti degli eredi

  • Documenti d’identita di tutti gli eredi
  • Codici fiscali di tutti gli eredi
  • Certificato di stato di famiglia degli eredi
  • Eventuale atto di rinuncia all’eredita

Documenti patrimoniali

  • Visure catastali degli immobili
  • Atti di provenienza degli immobili (rogiti, donazioni precedenti)
  • Estratti conto bancari alla data del decesso
  • Certificati di titoli e azioni
  • Libretti di risparmio e depositi
  • Polizze vita (per verificare eventuali esenzioni)
  • Documenti veicoli (se presenti)



Beni da Inserire nella Dichiarazione di Successione

La dichiarazione di successione deve includere tutti i beni del defunto, sia immobili che mobili.

Beni immobili

  • Abitazioni (prima casa e altre)
  • Terreni agricoli e edificabili
  • Pertinenze (garage, cantine, box)
  • Fabbricati rurali
  • Quote di proprieta

Beni mobili

  • Conti correnti e libretti
  • Titoli di Stato, obbligazioni, azioni
  • Quote di fondi comuni
  • Partecipazioni societarie
  • Crediti verso terzi
  • Gioielli e preziosi (se di valore rilevante)
  • Veicoli e imbarcazioni

Cosa NON si dichiara

  • TFR e indennita di fine rapporto (non fanno parte dell’eredita)
  • Polizze vita con beneficiario designato (vanno direttamente al beneficiario)
  • Beni intestati ad altri



Imposte di Successione: Aliquote 2026

Le imposte di successione variano in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede. Ecco le aliquote in vigore nel 2026.

Aliquote per grado di parentela

ParentelaAliquotaFranchigia
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori)4%1.000.000 euro per erede
Fratelli e sorelle6%100.000 euro per erede
Altri parenti fino al 4 grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3 grado6%Nessuna
Altri soggetti (estranei)8%Nessuna

Imposte ipotecarie e catastali

Se nell’eredita ci sono immobili, oltre all’imposta di successione si pagano:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale

Agevolazione prima casa

Se l’erede trasferisce la residenza nell’immobile ereditato (e non possiede altra prima casa), le imposte ipotecaria e catastale si riducono a 200 euro fisse ciascuna.

Franchigie: Quando Non si Pagano Imposte

Le franchigie sono soglie sotto le quali non si paga l’imposta di successione. Si applicano per singolo erede.

Franchigia di 1 milione per coniuge e figli

Ciascun erede che e coniuge o parente in linea retta (figli, genitori, nipoti) ha diritto a una franchigia di 1.000.000 di euro. Questo significa che:

  • Se erediti beni per un valore inferiore a 1 milione, non paghi imposta di successione
  • Se erediti beni per un valore superiore, paghi il 4% solo sulla parte eccedente

Esempio pratico

Un figlio eredita beni per 1.200.000 euro:

  • Franchigia: 1.000.000 euro (esente)
  • Imponibile: 200.000 euro
  • Imposta di successione: 200.000 x 4% = 8.000 euro

Franchigia per disabili

Per gli eredi con disabilita grave (Legge 104) la franchigia e elevata a 1.500.000 euro.



Passaggi della Procedura di Successione

La procedura di successione prevede diversi passaggi, dalla raccolta documenti alla voltura degli immobili.

1. Raccolta documenti

Il primo passo e raccogliere tutti i documenti necessari: certificato di morte, documenti degli eredi, visure catastali, estratti conto bancari.

2. Presentazione dichiarazione

La dichiarazione di successione si presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software gratuito “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”.

3. Pagamento imposte

Le imposte si pagano con modello F24 entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure in autoliquidazione al momento della presentazione.

4. Voltura catastale

Con la dichiarazione telematica, la voltura catastale (aggiornamento dell’intestazione degli immobili al catasto) avviene automaticamente.

5. Trascrizione (se sistema ordinario)

Nelle regioni a catasto ordinario, la trascrizione nei registri immobiliari avviene automaticamente. Nel Friuli-Venezia Giulia con sistema tavolare, serve invece l’intavolazione.

Scadenze e Sanzioni per Ritardi

E fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni anche pesanti.

Termine di presentazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso.

Sanzioni per ritardo

RitardoSanzione
Entro 30 giorni dalla scadenzaDa 150 a 500 euro
Oltre 30 giorniDa 120% a 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 euro)

Ravvedimento operoso

E possibile presentare la dichiarazione tardiva beneficiando del ravvedimento operoso, che riduce sensibilmente le sanzioni se ci si ravvede spontaneamente prima di controlli.



Sistema Tavolare in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia (insieme a Trentino-Alto Adige e alcuni comuni del Veneto) utilizza il sistema tavolare invece del catasto ordinario. Questo comporta differenze importanti nella procedura di successione.

Cos’e il sistema tavolare

Il sistema tavolare (o sistema del Libro Fondiario) e un sistema di pubblicita immobiliare di derivazione austro-ungarica. La proprieta si trasferisce solo con l’intavolazione nel Libro Fondiario, non con la semplice trascrizione.

Differenze nella successione

Nelle zone a sistema tavolare:

  • Dopo la dichiarazione di successione serve l’intavolazione presso il Tribunale
  • Servono documenti aggiuntivi (estratto tavolare, mappa tavolare)
  • I tempi sono generalmente piu lunghi
  • I costi possono essere superiori per le pratiche aggiuntive

Dove si applica in FVG

Il sistema tavolare si applica nelle ex province di:

  • Trieste (tutta la provincia)
  • Gorizia (tutta la provincia)
  • Udine (solo alcuni comuni, principalmente in Carnia e nel Tarvisiano)

Costi della Successione: CAF vs Notaio

I costi per gestire una successione variano molto a seconda che ci si rivolga a un CAF/patronato o a un notaio.

Costi al CAF

Il CAF offre un servizio di assistenza a costi contenuti:

  • Pratica standard: 300-600 euro
  • Pratica complessa: 600-900 euro
  • Sono escluse le imposte (che dipendono dal valore dei beni)

Costi dal notaio

Il notaio e necessario solo in casi specifici (testamento pubblico, rinuncia eredita, accettazione con beneficio d’inventario). I costi sono superiori:

  • Pratica semplice: 1.500-2.500 euro
  • Pratica complessa: 3.000-5.000 euro o piu

Quando serve il notaio

  • Pubblicazione del testamento olografo
  • Accettazione con beneficio d’inventario
  • Rinuncia all’eredita
  • Divisione ereditaria con atti pubblici



Domande Frequenti sulle Successioni

Quanto tempo ho per presentare la successione?

Hai 12 mesi dalla data del decesso per presentare la dichiarazione di successione. Dopo questo termine si applicano sanzioni.

Devo accettare l’eredita prima di presentare la successione?

No, la dichiarazione di successione puo essere presentata anche prima dell’accettazione formale. Tuttavia, presentare la dichiarazione e considerato un atto di accettazione tacita.

Posso rinunciare all’eredita?

Si, la rinuncia all’eredita deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Non e possibile rinunciare dopo aver compiuto atti di accettazione (anche tacita).

Cosa succede se un erede non vuole firmare?

La dichiarazione puo essere presentata anche da un solo erede. Gli altri rimangono comunque responsabili per le imposte, ma non e necessaria la loro firma sulla dichiarazione.

Le polizze vita rientrano nella successione?

Le polizze vita con beneficiario designato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione. Il capitale va direttamente al beneficiario.

Assistenza per la Successione a Udine

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di assistenza per le pratiche di successione, incluse quelle in zone a sistema tavolare.

  • Raccolta e verifica documentazione
  • Calcolo delle imposte dovute
  • Compilazione e invio dichiarazione telematica
  • Assistenza per volture e intavolazioni (sistema tavolare)
  • Consulenza su rinuncia, accettazione beneficiata, divisioni

Contattaci per una consulenza gratuita:

  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121
Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 09:00:002026-05-30 00:09:19Successioni 2026: Guida Completa a Dichiarazione, Imposte e Franchigie
CAF, CRIPTOVALUTE, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole

Dichiarazione dei redditi 730

Se nel 2025 hai comprato, venduto, scambiato Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute, oppure se semplicemente le hai detenute su un wallet o su un exchange estero, la dichiarazione dei redditi 2026 ti riguarda direttamente. La domanda che ci sentiamo fare ogni primavera al CAF Centro Fiscale di Udine è sempre la stessa: «Posso dichiarare le mie cripto nel Modello 730/2026?». La risposta breve è: no, non puoi. La risposta lunga è che il 730 non è lo strumento adatto e che, per le cripto-attività, devi obbligatoriamente compilare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, anche se per il resto dei tuoi redditi il 730 sarebbe sufficiente.

In questa guida operativa spiegheremo, in modo chiaro e con esempi concreti, perché le criptovalute non si dichiarano nel 730, quali quadri devi usare nel Modello Redditi PF 2026, qual è la nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze in vigore dal 2026, come funzionano il Quadro W e il Quadro RT, qual è la soglia di esenzione e come gestire la direttiva DAC8 che, dal 2026, obbliga gli exchange a comunicare i dati al Fisco. Tutto aggiornato alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

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Indice dei contenuti

  1. Perché le criptovalute non si dichiarano nel Modello 730/2026
  2. Chi deve dichiarare le criptovalute nel 2026
  3. Quali quadri usare nel Modello Redditi PF 2026
  4. Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA
  5. Quadro RT: plusvalenze e nuova aliquota 33%
  6. Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%
  7. Soglia di esenzione 2.000 euro: come funziona
  8. Esempi pratici di calcolo (LIFO, plusvalenze, minusvalenze)
  9. IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
  10. Mining, staking, airdrop e NFT: come si tassano
  11. DAC8: cosa cambia dal 2026 con lo scambio automatico
  12. Sanzioni e ravvedimento operoso
  13. Scadenze 2026 e modalità di pagamento
  14. Gli errori più comuni da evitare
  15. Domande frequenti

Perché le criptovalute non si dichiarano nel Modello 730/2026

La regola, spesso ignorata, è semplice: il Modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati con redditi «ordinari», che non richiede compilazioni complesse e che permette di ottenere il rimborso o pagare l’eventuale debito direttamente in busta paga o sulla pensione. Le cripto-attività sono però trattate dal Fisco come strumenti finanziari particolari, soggetti a:

  • monitoraggio fiscale (obbligo di indicare wallet e saldi al 31/12);
  • imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
  • IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività.

Tutti questi adempimenti richiedono quadri specifici (il Quadro W e il Quadro RT) che non esistono nel Modello 730/2026. Di conseguenza, se nel 2025 hai detenuto o movimentato criptovalute, il 730 da solo non basta. La soluzione corretta è presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, eventualmente in aggiunta al 730 (modalità nota come «730 + Redditi PF integrativo») oppure presentando solo il Modello Redditi PF.

Chi deve dichiarare le criptovalute nel 2026

L’obbligo di dichiarazione delle cripto-attività nasce in due situazioni distinte, e non sempre coincidono:

  • Detenzione di cripto al 31/12/2025 (anche senza vendite): scatta l’obbligo di compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale e per il versamento dell’IVCA (0,2% sul valore detenuto).
  • Realizzo di plusvalenze nel 2025 (vendita, scambio, conversione in euro o in altra crypto, pagamento di beni/servizi): scatta l’obbligo di compilare il Quadro RT per la tassazione delle plusvalenze.

In altre parole: anche chi nel 2025 non ha venduto nemmeno un satoshi, ma ha lasciato fermi 1.000 euro di Bitcoin sull’exchange Binance al 31/12, ha l’obbligo di dichiararli nel Quadro W. Viceversa, chi ha venduto cripto generando plusvalenze deve compilare il Quadro RT, anche se al 31/12 non ne deteneva più nemmeno una.

Attenzione: i wallet self-custody (Ledger, Trezor, MetaMask, Phantom, ecc.) e quelli su exchange esteri (Binance, Kraken, Coinbase) sono i casi più comuni di obbligo dichiarativo. Anche gli exchange italiani (Young Platform, Conio, The Rock Trading) implicano dichiarazione del saldo nel Quadro W, salvo che applichino regime amministrato: in tal caso, l’IVCA è trattenuta dall’intermediario.

Quali quadri usare nel Modello Redditi PF 2026

Nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) la dichiarazione delle cripto-attività si gioca su tre quadri principali, da compilare a seconda della situazione del contribuente:

QuadroA cosa serveQuando si compila
Quadro WMonitoraggio fiscale delle cripto detenute all’estero e su exchange senza ritenuta + calcolo IVCASempre, se hai detenuto cripto nel 2025 (anche senza vendite)
Quadro RT, Sezione II-bisPlusvalenze da cripto-attività tassate al 33% (dal 2026)Quando hai realizzato plusvalenze o minusvalenze nel 2025
Quadro RL, Sezione IIRedditi diversi da mining/staking/airdrop se occasionaliSolo per casi specifici (mining hobbistico, airdrop ricevuti, alcune forme di staking)

Il Quadro W, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha sostituito il vecchio Quadro RW per le cripto-attività dal 2023. Resta tuttavia consuetudine, anche nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, sentire parlare di «monitoraggio fiscale via RW»: oggi, per le crypto, il quadro corretto è W.

Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA

Il Quadro W del Modello Redditi PF 2026 ha due funzioni complementari:

  • Sezione I – Monitoraggio fiscale: serve a comunicare al Fisco l’esistenza e il valore delle cripto detenute all’estero (o su intermediari non residenti). È un obbligo formale di trasparenza.
  • Sezione II – IVCA: serve a liquidare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% (2 per mille) del valore complessivo al 31/12/2025.

Per ogni rigo del Quadro W devi indicare:

  • codice cripto-attività (es. codice 21 per «cripto-attività»);
  • identificativo dell’exchange o del wallet;
  • quota di possesso (%);
  • valore iniziale e finale dell’anno;
  • periodo di possesso (in giorni);
  • importo dell’IVCA dovuta.

Esempio: hai detenuto 0,5 BTC dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 su un wallet self-custody. Valore al 31/12/2025: 32.000 euro. IVCA dovuta = 32.000 × 0,2% = 64 euro. L’imposta va versata con i codici tributo dedicati (1727 per saldo, 1728 per la prima rata di acconto, 1729 per la seconda) entro le scadenze ordinarie del Modello Redditi PF.

Quadro RT: plusvalenze e nuova aliquota 33%

Il Quadro RT, Sezione II-bis è il cuore della tassazione cripto. Qui si calcolano le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività nel 2025 e si applica l’imposta sostitutiva.

Per la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025) l’aliquota applicabile è ancora il 26%, in quanto la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi. Quindi:

  • Plusvalenze realizzate nel 2025 (Modello Redditi PF 2026) → aliquota 26%;
  • Plusvalenze realizzate nel 2026 (Modello Redditi PF 2027) → aliquota 33%.

Questa è una delle informazioni più importanti, perché molti utenti commettono l’errore di applicare già il 33% sulla dichiarazione 2026. Attenzione: i 730 e i Redditi PF presentati nel 2026 si riferiscono ai redditi 2025 e quindi all’aliquota del 26%. Le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in avanti saranno invece tassate al 33% e finiranno nel Modello Redditi PF 2027.

Metodo LIFO obbligatorio

Per calcolare la plusvalenza si usa il metodo LIFO (Last In, First Out): si considera che le prime cripto vendute siano le ultime acquistate. Questo criterio è stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 30/E/2023 e successive risoluzioni.

Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 25) ha innalzato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33%, con decorrenza 1° gennaio 2026. Si tratta dell’aliquota più alta mai applicata in Italia a una rendita finanziaria di questo tipo, persino superiore al 26% dei dividendi e degli interessi sui titoli di Stato esteri.

Periodo realizzoAliquotaDichiarazioneNorma
202326%Redditi PF 2024L. 197/2022
202426%Redditi PF 2025L. 197/2022
202526%Redditi PF 2026L. 197/2022
202633%Redditi PF 2027L. 207/2024

L’aumento al 33% è stato accompagnato dall’eliminazione della franchigia di 2.000 euro a partire dalle plusvalenze del 2026: dall’anno fiscale 2026 in poi, infatti, anche le plusvalenze sotto soglia diventano imponibili. Questa è una novità di rilievo che deve far riflettere chi gestisce piccole somme: fino al 31/12/2025 valeva la soglia di esenzione di 2.000 euro annui; dal 2026 ogni euro di plusvalenza sarà tassato. Tieni quindi presente che nella dichiarazione 2026 (redditi 2025) la franchigia 2.000 euro è ancora valida, mentre sparirà nella dichiarazione 2027 (redditi 2026).

Soglia di esenzione 2.000 euro: come funziona

Per il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) vige ancora la soglia di esenzione di 2.000 euro introdotta dalla L. 197/2022. La regola è questa: se la somma algebrica annua di plusvalenze e minusvalenze realizzate è inferiore o uguale a 2.000 euro, queste plusvalenze non sono tassate e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: la soglia è di esenzione, non di franchigia. Cosa significa?

  • Se realizzi 1.800 euro di plusvalenza → non paghi nulla;
  • Se realizzi 2.500 euro di plusvalenza → tassi l’intera somma al 26% (= 650 euro), non solo i 500 euro eccedenti.

Inoltre, anche se la plusvalenza è sotto soglia e non viene tassata, restano comunque obbligatori il monitoraggio fiscale (Quadro W) e il versamento dell’IVCA.

Esempi pratici di calcolo (LIFO, plusvalenze, minusvalenze)

Vediamo tre casi concreti di contribuenti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale, per capire come si calcolano le imposte.

Caso 1 – Piccolo investitore con plusvalenza sotto soglia

Marco ha comprato 0,02 BTC a marzo 2025 per 1.400 euro e li ha rivenduti a novembre per 2.900 euro. Plusvalenza: 1.500 euro. Essendo sotto la soglia di 2.000 euro, Marco non paga imposta sostitutiva, ma deve comunque compilare il Quadro W per il monitoraggio (nei mesi di possesso) e versare l’IVCA proporzionale al periodo.

Caso 2 – Investitore medio con plusvalenza tassabile

Laura ha acquistato 1 ETH a gennaio 2024 per 2.200 euro e lo ha venduto a ottobre 2025 per 4.700 euro. Plusvalenza: 2.500 euro. Supera la soglia, quindi l’intera plusvalenza è tassabile: 2.500 × 26% = 650 euro di imposta sostitutiva da versare con il codice tributo 1715. Anche in questo caso vanno compilati il Quadro RT, Sezione II-bis, e il Quadro W.

Caso 3 – Operatore attivo con metodo LIFO

Davide ha acquistato 3 ETH in tre tranche: aprile 2023 a 1.800 euro, gennaio 2024 a 2.500 euro, agosto 2025 a 3.200 euro. A novembre 2025 vende 1 ETH a 3.500 euro. Con il metodo LIFO, l’ETH venduto è quello acquistato più di recente (agosto 2025 a 3.200 euro). Plusvalenza: 3.500 − 3.200 = 300 euro (sotto soglia). Davide non paga imposta, ma deve dichiarare tutti i 3 ETH detenuti nel Quadro W.

Caso 4 – Compensazione delle minusvalenze

Le minusvalenze realizzate sulle cripto-attività possono essere portate in compensazione con plusvalenze cripto fino ai 4 periodi d’imposta successivi. Importante: non possono compensare plusvalenze di altri strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF), e viceversa.

IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività

L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è analoga all’IVAFE applicata ai conti esteri: si versa annualmente in misura pari allo 0,2% (2 per mille) del valore complessivo delle cripto detenute al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’aver realizzato o meno plusvalenze.

Differenze rispetto all’IVAFE:

  • Base imponibile: valore al 31/12 di tutte le cripto detenute (non la giacenza media);
  • Esonero: se il versamento dovuto è inferiore a 12 euro, non si paga;
  • Esonero ulteriore: niente IVCA per le cripto su exchange italiani con regime amministrato che fungono da sostituti d’imposta;
  • Codici tributo: 1727 (saldo), 1728 (acconto 1° rata), 1729 (acconto 2° rata).

Un esempio rapido: se al 31/12/2025 detieni cripto per un controvalore complessivo di 10.000 euro, l’IVCA dovuta è 10.000 × 0,002 = 20 euro. Se ne detieni 5.000, l’imposta sarebbe di 10 euro: sotto la soglia minima di 12 euro, quindi non dovuta.

Mining, staking, airdrop e NFT: come si tassano

Oltre alle plusvalenze classiche da compravendita, esistono altre forme di reddito legate alle cripto-attività che hanno una tassazione propria.

Mining

Il mining svolto in modalità hobbistica/occasionale rientra tra i redditi diversi (Quadro RL, Sezione II) e si tassa come reddito ordinario in base all’aliquota IRPEF del contribuente. Se invece il mining è svolto in forma professionale e organizzata, costituisce reddito d’impresa con apertura di partita IVA, fatturazione elettronica e tutti i relativi adempimenti contabili.

Staking

Lo staking, ossia il blocco di cripto per ottenere ricompense (rewards), è trattato come plusvalenza cripto: i rewards confluiscono nel Quadro RT e sono tassati al 26% per le maturazioni 2025 (33% dal 2026). Il momento impositivo è quello in cui i rewards diventano disponibili, valutati al cambio del giorno di accredito.

Airdrop

Gli airdrop ricevuti gratuitamente sono inquadrati come redditi diversi occasionali, tassati secondo aliquota IRPEF nel Quadro RL al momento in cui sono percepiti, valutati al cambio di ricezione. Quando vengono successivamente venduti, si determina poi un’eventuale plusvalenza/minusvalenza sulla base del costo fiscale già tassato come reddito diverso.

NFT

Gli NFT sono assimilati a cripto-attività dal 2023 e seguono le stesse regole: plusvalenze nel Quadro RT, monitoraggio e IVCA nel Quadro W, con valutazione al valore di mercato al 31/12.

DAC8: cosa cambia dal 2026 con lo scambio automatico

La direttiva europea DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) ha introdotto, per la prima volta a livello UE, un sistema di scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività tra Stati membri. Il recepimento italiano è in vigore dal 2026: significa che, da quest’anno, gli exchange e i prestatori di servizi cripto (CASP) con clientela italiana saranno tenuti a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati di:

  • identità degli utenti residenti in Italia;
  • saldi delle cripto detenute;
  • operazioni di compravendita e scambio effettuate.

In pratica, dal 2026 chi pensa di non dichiarare le proprie cripto rischia di essere scoperto in automatico. L’Agenzia delle Entrate sta già ricevendo i dati di milioni di account italiani aperti su Binance, Coinbase, Kraken e altri exchange. Anche se DAC8 entra ufficialmente in regime dal 2026, gli effetti sui controlli si vedranno già sulle dichiarazioni 2026 (redditi 2025), perché il Fisco incrocerà le informazioni a posteriori.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Le sanzioni per chi omette o dichiara parzialmente le cripto-attività sono particolarmente severe. Ecco un riepilogo delle principali violazioni e delle relative sanzioni:

ViolazioneSanzione minimaSanzione massimaNote
Omessa compilazione Quadro W (monitoraggio)3% del valore non dichiarato15% del valore non dichiaratoRaddoppiata per Paesi black list
Omesso versamento IVCA30% dell’imposta30% dell’impostaRiducibile con ravvedimento
Omessa indicazione plusvalenze (Quadro RT)90% imposta non versata180% imposta non versataSi applica anche se l’imposta è pari a zero
Dichiarazione infedele90% maggiore imposta180% maggiore impostaRiducibile con ravvedimento

Chi si accorge dell’errore può sanare la posizione con il ravvedimento operoso, ottenendo una forte riduzione della sanzione in base al tempo trascorso (da 1/10 entro 30 giorni a 1/5 oltre i 2 anni). Per i casi più complessi, è consigliato rivolgersi a un professionista o al CAF per evitare ulteriori errori in fase di regolarizzazione.

Scadenze 2026 e modalità di pagamento

Le principali scadenze del Modello Redditi Persone Fisiche 2026 sono:

  • 30 giugno 2026 – versamento del saldo IRPEF, dell’imposta sostitutiva sulle cripto e dell’IVCA, senza maggiorazione;
  • 30 luglio 2026 – versamento con maggiorazione dello 0,4%;
  • 30 novembre 2026 – secondo acconto IRPEF e seconda rata di acconto IVCA;
  • 31 ottobre 2026 – presentazione telematica del Modello Redditi PF 2026.

I codici tributo principali da usare nel Modello F24 sono:

  • 1715 – imposta sostitutiva su plusvalenze da cripto-attività;
  • 1727 – saldo IVCA;
  • 1728 – prima rata di acconto IVCA;
  • 1729 – seconda rata di acconto IVCA.

Gli errori più comuni da evitare

Negli anni abbiamo visto ripetersi gli stessi errori. I principali, da evitare assolutamente:

  1. Pensare di poter dichiarare le cripto nel 730: il 730 non prevede i quadri W e RT, è obbligatorio il Modello Redditi PF.
  2. Applicare già il 33% sulle plusvalenze 2025: l’aliquota 33% si applica solo alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026.
  3. Dimenticare il Quadro W in caso di sola detenzione: anche senza vendite, se hai cripto al 31/12 devi dichiarare i wallet e versare l’IVCA.
  4. Confondere franchigia ed esenzione: la soglia 2.000 euro è di esenzione totale, ma una volta superata si tassa l’intero importo.
  5. Considerare estere solo le cripto su Binance o Coinbase: anche le cripto in self-custody (Ledger, MetaMask) richiedono monitoraggio.
  6. Compensare minusvalenze cripto con plusvalenze azionarie: i due regimi sono separati.
  7. Trascurare gli airdrop ricevuti: sono redditi diversi tassati a IRPEF nel momento della percezione.
  8. Dimenticare le operazioni di swap: anche lo scambio crypto-to-crypto realizza plusvalenza.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Posso aggiungere le criptovalute al mio Modello 730/2026?

No. Il 730 non prevede i quadri W e RT, fondamentali per dichiarare le cripto. Devi presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, eventualmente in aggiunta al 730 se hai redditi da lavoro dipendente o pensione.

Se ho solo 200 euro di Bitcoin su Binance devo dichiararli?

Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro W non ha una soglia di esenzione: anche piccoli importi vanno dichiarati. L’IVCA non si paga se inferiore a 12 euro, ma la sola compilazione del quadro è comunque obbligatoria.

L’aliquota 33% si applica già nella dichiarazione 2026?

No. Nel Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) le plusvalenze restano tassate al 26%. L’aliquota del 33% si applica solo alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, che andranno dichiarate nel Modello Redditi PF 2027.

Cos’è la rivalutazione cripto e mi conviene?

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di rivalutare le cripto detenute al 1° gennaio, versando un’imposta sostitutiva agevolata. Successive proroghe hanno reiterato la possibilità di rivalutare anche le cripto possedute al 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026 (consulta gli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per aliquote e scadenze aggiornate). La rivalutazione conviene se prevedi una vendita futura con plusvalenza significativa: aumentando il costo fiscale, riduci l’imponibile da tassare al 33%. È una valutazione caso per caso che richiede simulazioni.

Come dichiaro le cripto se uso più exchange e wallet?

Ogni exchange/wallet va indicato in un rigo separato del Quadro W, con i propri valori al 1° gennaio e al 31 dicembre 2025. Per il Quadro RT (plusvalenze) si sommano invece tutte le operazioni dell’anno, applicando il metodo LIFO sull’insieme delle cripto della stessa tipologia.

E se l’exchange italiano fa da sostituto d’imposta?

Alcuni exchange italiani (come Young Platform per il regime amministrato) trattengono direttamente l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e versano l’IVCA. In tal caso, sei esonerato dalla compilazione del Quadro W e del Quadro RT per le cripto custodite presso quell’intermediario, ma resta l’obbligo dichiarativo per quelle detenute altrove.

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Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per la tua dichiarazione cripto

La dichiarazione delle cripto-attività è uno degli adempimenti più complessi della dichiarazione dei redditi, con rischi elevati di errore e sanzioni significative. Il nostro team di esperti del CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase:

  • raccolta degli estratti conto di tutti i tuoi exchange e wallet;
  • calcolo accurato di plusvalenze e minusvalenze con metodo LIFO;
  • compilazione del Quadro W (monitoraggio + IVCA) e del Quadro RT per le plusvalenze;
  • simulazione del vantaggio della rivalutazione cripto;
  • predisposizione e invio del Modello Redditi PF 2026 integrato con il 730;
  • assistenza per il ravvedimento operoso in caso di omissioni passate.

Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per fissare un appuntamento dedicato: ti aiuteremo a regolarizzare la tua posizione, evitando sanzioni e ottimizzando il carico fiscale. Telefono, email e indirizzo sono disponibili nella pagina contatti del nostro sito.

Fonti normative principali: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1 commi 126-147; Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1 c. 25; Agenzia delle Entrate – Sezione cripto-attività; Circolare n. 30/E del 27/10/2023; D.Lgs. attuativo direttiva UE 2023/2226 (DAC8); TUIR – D.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. c-sexies.

Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 08:25:432026-05-31 17:44:43Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole
CAF, CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, IMU, TASI E MODELLO F24

IMU 2026 Pensionati: Acconto Giugno, Esenzioni e Casi Particolari

calcolo imu CAF Udine

L’IMU 2026 per pensionati ha l’acconto in scadenza martedì 16 giugno 2026: il pagamento riguarda chi possiede seconde case, fabbricati commerciali, terreni o aree edificabili. La prima casa di abitazione è esente (eccetto le categorie di lusso A/1, A/8, A/9), ma i pensionati AIRE residenti all’estero pagano il 50% dell’imposta sulla loro abitazione in Italia. In questa guida trovi scadenze, regole su prima casa e comodato, aliquote dei principali Comuni FVG, codici tributo F24 e suggerimenti su come gestire correttamente l’adempimento.

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Indice dei contenuti

  1. Scadenza acconto IMU 2026: 16 giugno
  2. IMU prima casa: quando si paga e quando no
  3. Pensionati AIRE all’estero: regola del 50%
  4. Comodato d’uso a parenti
  5. Casa affittata: aliquote e calcolo
  6. Come pagare: F24 e codici tributo
  7. Calcolo IMU al CAF Centro Fiscale
  8. Domande frequenti

Scadenza acconto IMU 2026: 16 giugno

L’acconto IMU 2026 deve essere versato entro martedì 16 giugno 2026. La quota da pagare è il 50% dell’imposta annua calcolata applicando le aliquote vigenti al 31 dicembre 2025. Il saldo si pagherà entro il 16 dicembre 2026, conteggiando eventuali variazioni di aliquota deliberate dai Comuni nei termini di legge.

Riepilogo scadenze IMU 2026:

  • 16 giugno 2026: acconto (50% dell’imposta annua)
  • 16 dicembre 2026: saldo (con eventuale conguaglio)
  • 30 giugno 2027: termine per la dichiarazione IMU 2026 (in caso di variazioni)

Per inquadrare l’IMU nel calendario complessivo dei pagamenti dei pensionati di giugno, leggi anche la nostra guida al pagamento delle pensioni di giugno 2026: trovi tutte le scadenze del mese in un unico posto.

IMU prima casa: quando si paga e quando no

La regola generale dal 2014 è chiara: la prima casa di abitazione con relative pertinenze è esente da IMU. Per “prima casa” si intende l’unità immobiliare in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente.

Pertinenze esenti: massimo una per categoria catastale C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box auto, posti auto), C/7 (tettoie). Se si possiedono più pertinenze della stessa categoria, l’IMU si paga su quelle eccedenti.

Eccezioni: case di lusso

L’esenzione non si applica alle abitazioni accatastate nelle categorie:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville
  • A/9: castelli e palazzi di pregio

Per queste tipologie, la prima casa è soggetta a IMU con aliquota base ridotta dello 0,5% (con possibilità per i Comuni di aumentare fino allo 0,6%) e una detrazione di 200 €.

Coniugi separati

In caso di separazione legale, l’esenzione IMU spetta al coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non è proprietario o lo è solo in parte. Il coniuge non assegnatario non paga l’IMU su quella casa, anche se ha quote di proprietà.

Pensionati AIRE all’estero: regola del 50%

Una novità rilevante per molti pensionati italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) è la riduzione del 50% dell’IMU sull’abitazione in Italia, prevista dalla Legge di Bilancio 2021. La regola è confermata anche per il 2026.

Requisiti per beneficiare del 50%:

  • Essere iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
  • Essere titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale
  • Possedere in Italia una sola unità immobiliare ad uso abitativo
  • L’immobile non deve essere locato né concesso in comodato

Esempio: Giorgio è un pensionato italiano residente in Germania, iscritto AIRE, percepisce pensione tedesca. Possiede una casa a Udine: paga il 50% dell’IMU normalmente dovuta. Stesso discorso per TARI (Tassa Rifiuti), che è ridotta a 1/3.

Comodato d’uso a parenti

Se concedi una seconda casa in comodato d’uso gratuito a un parente di primo grado (genitore o figlio), puoi beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile IMU, dimezzando di fatto l’imposta dovuta.

Condizioni per il comodato agevolato:

  • Contratto di comodato registrato all’Agenzia delle Entrate
  • Comodatario residente nello stesso Comune dell’immobile
  • Comodatario possessore di una sola altra abitazione (non di lusso) sul territorio nazionale
  • Comodante (proprietario) con un solo altro immobile abitativo sul territorio
  • Immobile non di categoria A/1, A/8, A/9

Il pensionato che concede in comodato la casa al figlio, e che a sua volta vive nella propria prima casa, può quindi pagare metà IMU sull’immobile dato in comodato. È una soluzione frequente per i genitori che aiutano i figli a costruire una stabilità abitativa.

Casa affittata: aliquote e calcolo

Se la seconda casa viene affittata, l’IMU si paga interamente, ma con aliquote differenziate stabilite dai Comuni. Vediamo le aliquote di alcuni Comuni di riferimento del Friuli Venezia Giulia (valori indicativi 2026).

ComuneSeconde case (‰)Affitto canone concordato (‰)Aree edificabili (‰)
Udine10,67,610,6
Pordenone9,87,69,8
Trieste10,68,610,6
Codroipo (UD)10,67,610,6

Esempio di calcolo: seconda casa a Udine, rendita catastale 600 €. La base imponibile IMU si ottiene rivalutando la rendita del 5% e moltiplicando per 160 (coefficiente per categoria A): 600 × 1,05 × 160 = 100.800 €.

  • IMU annua a 10,6 ‰: 100.800 × 0,0106 = 1.068,48 €
  • Acconto giugno (50%): 534,24 €
  • Saldo dicembre (50%): 534,24 €

Importante: per i contratti di affitto a canone concordato (legge 431/98), molti Comuni applicano un’aliquota agevolata. Verifica sempre con il sito ufficiale del tuo Comune o richiedi il calcolo al CAF.

Come pagare: F24 e codici tributo

Il pagamento dell’IMU si effettua tramite modello F24, sezione “IMU e altri tributi locali”. I codici tributo da utilizzare sono:

Codice tributoDescrizione
3912IMU abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9)
3914IMU terreni
3916IMU aree fabbricabili
3918IMU altri fabbricati (seconde case)
3925IMU fabbricati uso strumentale (capannoni, opifici)

Dove pagare l’F24:

  • Banche e Poste con servizio F24 cartaceo
  • Home banking (modello F24 telematico)
  • Servizio “F24 web” sul sito Agenzia delle Entrate
  • Tramite intermediario (CAF, commercialista)

Per importi superiori a 1.000 € il pagamento può avvenire solo in modalità telematica (no F24 cartaceo allo sportello). Per i pensionati che non utilizzano l’home banking, il CAF Centro Fiscale esegue il pagamento via canale telematico per loro conto.

Calcolo IMU 2026 al CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di calcolo IMU 2026 per pensionati e proprietari di immobili:

  • Verifica visure catastali e individuazione corretta dell’aliquota
  • Calcolo IMU per ogni unità immobiliare
  • Predisposizione del modello F24 (acconto e saldo)
  • Pagamento telematico per conto del cliente (per importi >1.000 €)
  • Predisposizione della dichiarazione IMU per casi particolari (eredità, comodati, ristrutturazioni)
  • Verifica avvisi di accertamento ricevuti dal Comune

Il servizio ha tariffe convenzionate per i clienti CAF e Patronato. Conviene prenotare con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 16 giugno.

Calcolo IMU al CAF Centro Fiscale di Udine

Calcolo IMU 2026, predisposizione F24 e pagamento telematico. Servizio per tutte le tipologie di immobile.

📞 Telefono: 0432 1638640
💬 WhatsApp: 366 6018121
📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

Servizio IMU e F24

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📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Quando si paga l’acconto IMU 2026?

L’acconto IMU 2026 va versato entro martedì 16 giugno 2026, pari al 50% dell’imposta annua calcolata con le aliquote vigenti al 31 dicembre 2025. Il saldo si paga entro il 16 dicembre 2026.

I pensionati pagano l’IMU sulla prima casa?

No, salvo che l’abitazione sia di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). Per la prima casa di lusso si paga IMU con aliquota base dello 0,5% e detrazione di 200 €.

Pensionati italiani all’estero: quanto pagano di IMU?

I pensionati AIRE titolari di pensione estera che possiedono una sola abitazione in Italia (non locata né in comodato) pagano l’IMU ridotta al 50%. La TARI è ridotta a 1/3.

Posso dimezzare l’IMU dando casa in comodato a mio figlio?

Sì, con un contratto di comodato registrato e rispetto delle condizioni: stesso Comune, comodatario con al massimo un’altra abitazione, comodante con al massimo due immobili abitativi totali, immobile non di lusso.

Quale codice tributo per IMU seconde case?

Il codice tributo F24 per IMU seconde case (e in generale “altri fabbricati”) è 3918. Per terreni agricoli si usa il 3914, per aree edificabili il 3916.

Cosa succede se pago l’IMU in ritardo?

Si applica il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte: 0,1% per giorno di ritardo nei primi 14 giorni, poi 1,5% entro 30 giorni, 1,67% entro 90 giorni, fino al 3,75% entro un anno. Più gli interessi legali.

Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 08:00:002026-05-31 17:44:52IMU 2026 Pensionati: Acconto Giugno, Esenzioni e Casi Particolari
SUCCESSIONI

Coniuge Superstite 2026: Diritti, Quote Ereditarie e Diritto di Abitazione

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La morte del proprio coniuge e gia un momento devastante sul piano emotivo: quando a questo si aggiunge l’incertezza sui propri diritti successori, la situazione puo diventare difficile da gestire. Molti vedovi e vedove si chiedono: Quale parte dell’eredita mi spetta? Posso continuare a vivere nella casa dove abbiamo vissuto insieme? Cosa cambia se eravamo separati?

Il coniuge superstite gode di una tutela speciale nell’ordinamento italiano: e considerato erede legittimario, significa che gli spetta sempre una quota minima dell’eredita (la cosiddetta “legittima”) che nemmeno un testamento puo togliergli. In piu, la legge gli garantisce il diritto di abitazione sulla casa coniugale per tutta la vita e una franchigia fiscale elevatissima (1 milione di euro) sull’imposta di successione.

In questa guida 2026 analizziamo tutti i diritti del coniuge superstite: quote ereditarie con e senza testamento, diritto di abitazione, trattamento fiscale, differenze tra coniuge separato, divorziato e convivente, documenti necessari e casi particolari. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno decine di famiglie friulane nella gestione della successione: forti dell’esperienza sul sistema tavolare FVG, sappiamo come proteggere i tuoi diritti.

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Indice dei contenuti

  1. Chi e il coniuge superstite nella successione
  2. Differenze: separato, divorziato, convivente
  3. Quote di legittima (art. 540 C.C.)
  4. Diritto di abitazione sulla casa coniugale
  5. Diritto di abitazione vs usufrutto
  6. Valore fiscale del diritto di abitazione
  7. Successione legittima senza testamento
  8. Franchigia e imposta di successione
  9. Coniuge superstite e IMU sulla prima casa
  10. Pensione di reversibilita
  11. Documenti necessari per far valere i diritti
  12. Domande frequenti

Chi e il coniuge superstite nella successione

Il coniuge superstite e la persona sposata con il defunto al momento dell’apertura della successione (cioe alla data del decesso). La qualifica di “coniuge” nell’ordinamento italiano si applica a chi e legato dal matrimonio civile o concordatario regolarmente trascritto, oppure dall’unione civile tra persone dello stesso sesso (Legge 76/2016, che ha equiparato le tutele successorie).

Nel sistema successorio italiano, il coniuge superstite e uno dei legittimari (art. 536 Codice Civile), insieme ai figli (e discendenti) e agli ascendenti (solo se mancano i figli). Questo significa che:

  • Gli spetta sempre una quota minima del patrimonio (la legittima), anche contro la volonta del defunto espressa nel testamento;
  • Se il defunto non ha lasciato testamento, si apre la successione legittima con quote predeterminate dalla legge;
  • Il coniuge ha diritti aggiuntivi rispetto agli altri eredi: diritto di abitazione, diritto d’uso dei mobili, franchigia fiscale maggiorata.

Queste tutele speciali riflettono il principio costituzionale della protezione della famiglia (art. 29 Costituzione): il legislatore ha voluto garantire che il coniuge superstite non si trovi in difficolta economica o abitativa dopo la perdita del partner.

Differenze: coniuge separato, divorziato, convivente

Non tutti i rapporti di coppia generano gli stessi diritti successori. Il nostro ordinamento distingue nettamente tra matrimonio, separazione, divorzio e convivenza: ecco cosa cambia per ciascuna situazione.

Coniuge separato: quali diritti conserva

La separazione legale (consensuale o giudiziale) non scioglie il matrimonio: il vincolo matrimoniale sussiste finche non interviene la sentenza di divorzio. Di conseguenza, il coniuge separato e ancora coniuge e conserva i diritti successori. Tuttavia, la situazione cambia a seconda che la separazione sia stata con o senza addebito:

  • Separazione senza addebito: il coniuge superstite conserva tutti i diritti successori (legittima, diritto di abitazione, pensione di reversibilita, franchigia fiscale);
  • Separazione con addebito (art. 548 C.C.): il coniuge al quale e stato addebitato il fallimento del matrimonio perde il diritto alla legittima e alla successione legittima. Ha diritto solo a un assegno vitalizio a carico dell’eredita, ma soltanto se al momento della morte godeva gia degli alimenti dal defunto.

Attenzione: l’addebito non si presume mai. Deve essere stato espressamente pronunciato dal giudice nella sentenza di separazione. Una separazione consensuale omologata dal tribunale, per definizione, non comporta mai addebito.

Coniuge divorziato: perde ogni diritto successorio

Con la sentenza di divorzio (che oggi puo essere ottenuta anche in Comune, dopo almeno 6 mesi di separazione consensuale) il vincolo matrimoniale si scioglie definitivamente. Il coniuge divorziato:

  • Non ha diritto a quota di legittima;
  • Non ha diritto a succedere per legge (successione legittima);
  • Non ha diritto al diritto di abitazione sulla casa coniugale;
  • Puo avere diritto a un assegno periodico a carico dell’eredita (art. 9-bis Legge 898/1970), solo se gia percepiva l’assegno divorzile e si trova in stato di bisogno;
  • Puo avere diritto a una quota della pensione di reversibilita, se percepiva l’assegno divorzile e non si e risposato.

Convivente di fatto: nessun diritto automatico

La convivenza di fatto disciplinata dalla Legge 76/2016 (cosiddetta “Cirinna”) e molto meno tutelata del matrimonio in ambito successorio:

  • Nessun diritto di legittima: il convivente non e erede legittimario;
  • Nessun diritto nella successione legittima senza testamento;
  • Diritto di abitazione limitato: solo per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza (minimo 2, massimo 5 anni), ma solo se la casa era di proprieta esclusiva del defunto e senza figli minori o disabili (in quel caso il termine puo essere esteso fino a 3 anni);
  • Imposta di successione: applicata all’aliquota massima del 8% senza franchigia (come gli estranei), se il defunto ha lasciato beni al convivente per testamento;
  • Nessun diritto alla pensione di reversibilita (salvo casi particolari per le unioni civili, equiparate al matrimonio).

Questa e una delle ragioni per cui molte coppie conviventi scelgono di formalizzare la loro unione o di predisporre testamenti e polizze vita a favore del partner.

Quote di legittima del coniuge (art. 540 C.C.)

La quota di legittima e la parte di patrimonio che la legge riserva obbligatoriamente al coniuge superstite, anche contro le disposizioni testamentarie del defunto. Le quote variano in base alla presenza di altri legittimari (figli, ascendenti) e sono disciplinate dagli articoli 540, 542 e 544 del Codice Civile.

Solo il coniuge (nessun figlio, nessun ascendente)

Se il defunto lascia soltanto il coniuge, senza figli e senza genitori o ascendenti in vita:

  • 1/2 del patrimonio al coniuge (quota di legittima)
  • 1/2 del patrimonio e la quota disponibile (di cui il testatore puo liberamente disporre a favore di chiunque)

Coniuge con un solo figlio

Quando il defunto lascia il coniuge e un solo figlio (art. 542 C.C.):

  • 1/3 al coniuge
  • 1/3 al figlio
  • 1/3 disponibile

Coniuge con due o piu figli

Con due o piu figli le quote si modificano:

  • 1/4 al coniuge
  • 1/2 ai figli (da dividere in parti uguali tra loro)
  • 1/4 disponibile

Esempio pratico: un uomo muore lasciando la moglie e 3 figli. Su un patrimonio di 400.000 euro: 100.000 alla moglie (1/4), 200.000 ai figli (1/2, cioe circa 66.666 euro ciascuno), 100.000 disponibili (se c’e testamento, possono andare a chiunque indicato dal defunto; altrimenti aumentano proporzionalmente le quote degli eredi legittimi).

Coniuge con ascendenti (nessun figlio)

Se non ci sono figli ma sono in vita i genitori (o nonni) del defunto (art. 544 C.C.):

  • 2/3 al coniuge
  • 1/4 agli ascendenti
  • 1/12 disponibile

Importante: oltre alla quota di legittima sopra indicata, al coniuge spettano sempre, in aggiunta, il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto d’uso sui mobili che la arredano (art. 540, comma 2 C.C.). Questi diritti gravano sulla disponibile e, se necessario, sulla quota di legittima degli altri eredi.

Diritto di abitazione sulla casa coniugale

Il diritto di abitazione e una delle tutele piu importanti riservate al coniuge superstite. L’art. 540, comma 2, del Codice Civile stabilisce che al coniuge spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la arredano, se di proprieta del defunto o comuni.

Caratteristiche del diritto di abitazione

  • Vitalizio: dura per tutta la vita del coniuge superstite (si estingue solo con la sua morte);
  • Personale: il coniuge puo abitare la casa solo con la propria famiglia (figli conviventi, ad esempio), ma non puo affittarla a terzi ne cederla;
  • Automatico: nasce di diritto alla morte del coniuge, senza necessita di atti specifici (ma va dichiarato nella successione);
  • Non dipende dalle quote ereditarie: spetta al coniuge oltre alla quota di legittima.

Quando spetta

Il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite se la casa:

  • Era adibita a residenza familiare al momento della morte (ossia dove la coppia viveva abitualmente);
  • Era di proprieta esclusiva del defunto o in comunione tra i coniugi;
  • Non si applica se la casa era in locazione (in quel caso si applica la successione nel contratto di affitto ex L. 392/78).

Attenzione al FVG: nel sistema tavolare friulano, il diritto di abitazione va iscritto al Libro Fondiario per essere opponibile ai terzi. La dichiarazione di successione non e sufficiente: occorre una domanda tavolare ad hoc. Il CAF Centro Fiscale di Udine, specializzato nel sistema tavolare, puo curare tutto l’iter.

Cosa succede se la casa era cointestata

Se la casa coniugale era in comunione (es. 50% marito e 50% moglie), alla morte di uno dei coniugi:

  • La quota del defunto (50%) entra in successione e va divisa tra gli eredi (coniuge e figli);
  • Sulla totalita dell’immobile (100%) grava comunque il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite;
  • Il coniuge puo quindi continuare a vivere nella casa anche se i figli diventano comproprietari.

Diritto di abitazione vs usufrutto: le differenze

Spesso si confondono diritto di abitazione e usufrutto. Sono due istituti giuridici diversi, con caratteristiche ben distinte:

AspettoDiritto di abitazioneUsufrutto
FonteAutomatico per legge (art. 540 C.C.)Da testamento o atto tra vivi
OggettoSolo la casa di residenza familiareQualsiasi bene mobile o immobile
UsoAbitazione personale (con famiglia)Puo godere di tutti i frutti (anche affittando)
Affitto a terziVietatoConsentito
DurataVitaliziaPuo essere temporaneo o vitalizio
Valore fiscaleCalcolato sul coefficiente etaCalcolato sul coefficiente eta
CessioneNon trasferibilePuo essere ceduto

In pratica, il diritto di abitazione e piu limitato rispetto all’usufrutto: serve a garantire al coniuge superstite di continuare a vivere nella casa familiare, ma non a trarne profitto economico. Se il coniuge vuole lasciare la casa (ad esempio per trasferirsi in casa di riposo), puo rinunciarvi, ma non puo darla in affitto.

Come si calcola il valore fiscale del diritto di abitazione

Ai fini della dichiarazione di successione e delle relative imposte, il diritto di abitazione ha un valore economico che dipende dall’eta del beneficiario (coniuge superstite). Il calcolo avviene secondo i coefficienti previsti dalla tabella allegata al DPR 131/1986 (Testo Unico imposte di registro), aggiornati periodicamente dal Ministero delle Finanze.

Formula di calcolo

Valore usufrutto/abitazione = Valore piena proprieta X Coefficiente

I coefficienti sono calcolati sul tasso legale di interesse (attualmente 2,5% per il 2026). Ecco un estratto semplificato della tabella coefficienti 2026:

Eta del beneficiarioCoefficiente abitazione% del valore piena proprieta
Da 21 a 30 anni3895%
Da 31 a 40 anni3690%
Da 41 a 50 anni3485%
Da 51 a 53 anni3280%
Da 54 a 56 anni3075%
Da 57 a 60 anni2870%
Da 61 a 63 anni2665%
Da 64 a 66 anni2460%
Da 67 a 69 anni2255%
Da 70 a 72 anni2050%
Da 73 a 75 anni1845%
Da 76 a 78 anni1640%
Da 79 a 82 anni1435%
Da 83 a 86 anni1230%
Da 87 a 92 anni1025%
93 anni e oltre820%

Esempio di calcolo: casa di residenza con valore catastale rivalutato pari a 200.000 euro. Vedova di 72 anni. Il coefficiente per la fascia 70-72 anni e 20, quindi il valore del diritto di abitazione e 200.000 X 50% = 100.000 euro. La nuda proprieta (quella che andra ai figli eredi) vale i restanti 100.000 euro.

Il valore del diritto di abitazione va indicato nella dichiarazione di successione e concorre alla base imponibile dell’imposta di successione, con la franchigia di 1 milione di euro per il coniuge (di cui parleremo a breve).

Successione legittima senza testamento (artt. 581-585 C.C.)

Se il defunto non ha lasciato testamento, si apre la successione legittima: l’eredita si divide secondo le quote stabilite dal Codice Civile. Le quote del coniuge superstite nella successione legittima sono diverse da quelle della legittima (che riguardano il caso di testamento che le violi).

Coniuge con discendenti (figli o nipoti)

Art. 581 C.C.: le quote sono identiche alla legittima:

  • Coniuge + 1 figlio: 1/2 coniuge, 1/2 figlio
  • Coniuge + 2 o piu figli: 1/3 coniuge, 2/3 figli (divisi tra loro)

Nota: nella successione legittima non esiste “quota disponibile”, perche manca il testamento. Tutto il patrimonio va ai legittimari secondo queste quote.

Coniuge con ascendenti o fratelli (no figli)

Art. 582 C.C.: se non ci sono figli ma ascendenti (genitori, nonni) o fratelli/sorelle del defunto:

  • 2/3 al coniuge
  • 1/3 ad ascendenti e/o fratelli (da dividere secondo regole specifiche tra loro)

Solo il coniuge (nessun altro parente)

Art. 583 C.C.: se non ci sono ne figli, ne ascendenti, ne fratelli/sorelle o loro discendenti:

  • 100% del patrimonio al coniuge

In assenza di testamento e di altri parenti entro il 6 grado, il coniuge eredita l’intero patrimonio del defunto.

Tabella riepilogativa

SituazioneLegittima (con testamento)Legittima (senza testamento)
Solo coniuge1/2 + 1/2 disp.100% al coniuge
Coniuge + 1 figlio1/3 + 1/3 + 1/3 disp.1/2 + 1/2
Coniuge + 2+ figli1/4 + 1/2 + 1/4 disp.1/3 + 2/3
Coniuge + ascendenti2/3 + 1/4 + 1/12 disp.2/3 + 1/3

Imposta di successione: franchigia di 1 milione di euro

Dal punto di vista fiscale, il coniuge superstite gode di un trattamento estremamente favorevole. L’imposta di successione si applica sui beni ricevuti in eredita, ma con una franchigia molto elevata:

  • Franchigia: 1.000.000 euro (un milione) per coniuge e figli (ciascuno)
  • Aliquota oltre franchigia: 4%

Significa che il coniuge paga l’imposta di successione solo sulla parte di eredita che supera 1 milione di euro. Considerando che il patrimonio medio delle famiglie italiane e inferiore a questa soglia, nella maggior parte dei casi il coniuge non paga nulla di imposta di successione.

Esempio pratico

Sig.ra Maria, vedova, riceve in eredita dal marito una casa (valore 300.000 euro) e conti correnti/titoli (200.000 euro) per un totale di 500.000 euro. Essendo sotto la franchigia di 1 milione, non deve pagare alcuna imposta di successione. Pagara solo:

  • Imposta ipotecaria 2% sul valore degli immobili (6.000 euro sui 300.000)
  • Imposta catastale 1% sul valore degli immobili (3.000 euro sui 300.000)
  • Tassa di trascrizione e altri tributi minori

Importante: se nell’eredita c’e la casa di residenza e almeno uno degli eredi (solitamente il coniuge) richiede i benefici prima casa, imposta ipotecaria e catastale si riducono a 200 euro ciascuna (al posto del 2% + 1%). Un risparmio notevole che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce abitualmente.

Coniuge superstite e IMU sulla prima casa

Il coniuge superstite che continua a vivere nella casa coniugale gode di un’importante agevolazione ai fini IMU: se utilizza l’immobile come abitazione principale e non e classificato come A/1, A/8 o A/9 (categorie di lusso), l’IMU non si applica.

Condizioni per l’esenzione

  • Il coniuge superstite deve risiedere anagraficamente nell’immobile;
  • Deve avere l’immobile come dimora abituale;
  • L’immobile non deve essere classificato come A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli);
  • Il diritto di abitazione ex art. 540 C.C. e equiparato alla proprieta ai fini IMU (Circolare MEF 3/DF/2012).

Attenzione: l’esenzione vale anche se i figli sono diventati comproprietari della casa (per successione): paga IMU solo chi non abita l’immobile come prima casa. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione non paga, mentre i figli comproprietari che abitano altrove pagheranno IMU come seconda casa sulla loro quota.

TARI e altri tributi locali

La TARI (tassa sui rifiuti) resta a carico del coniuge superstite che occupa l’immobile. Alcuni Comuni (tra cui Udine e alcune localita del FVG) prevedono riduzioni TARI per vedovi anziani con basso reddito: e sempre utile verificare i regolamenti locali.

Pensione di reversibilita al coniuge superstite

Oltre ai diritti successori, al coniuge superstite di un pensionato (o di un lavoratore con contributi sufficienti) spetta la pensione di reversibilita. E una prestazione economica erogata dall’INPS che consente al coniuge di ricevere una parte della pensione del defunto.

Percentuali di reversibilita

  • Solo coniuge: 60% della pensione del defunto
  • Coniuge + 1 figlio minore/studente/inabile: 80%
  • Coniuge + 2 o piu figli aventi diritto: 100%

Requisiti per il coniuge

  • Matrimonio o unione civile valida al momento della morte;
  • Coniuge separato senza addebito: ha diritto alla reversibilita;
  • Coniuge separato con addebito: ha diritto solo se percepiva gli alimenti dal defunto;
  • Coniuge divorziato: ha diritto se percepiva l’assegno divorzile e non si e risposato; se il defunto si era risposato, la reversibilita si divide tra l’ex coniuge e il nuovo coniuge in base alla durata dei matrimoni.

Limiti di reddito

La pensione di reversibilita subisce riduzioni in base al reddito del coniuge superstite:

  • Reddito fino a 3 volte il minimo INPS: reversibilita intera
  • Reddito tra 3 e 4 volte il minimo: riduzione 25%
  • Reddito tra 4 e 5 volte il minimo: riduzione 40%
  • Reddito oltre 5 volte il minimo: riduzione 50%

Il Patronato del CAF Centro Fiscale gestisce la domanda di pensione di reversibilita in tutta la sua istruttoria: documenti, presentazione, seguimento pratica.

Documenti necessari per far valere i diritti

Per far valere i propri diritti di coniuge superstite, e necessario raccogliere la documentazione completa. Ecco la checklist aggiornata:

Documenti personali

  • Documento di identita valido e codice fiscale del coniuge superstite;
  • Certificato di morte del coniuge defunto (in carta libera, rilasciato dal Comune);
  • Stato di famiglia storico alla data del decesso;
  • Certificato di matrimonio aggiornato;
  • Eventuale sentenza di separazione (se applicabile, per verificare l’assenza di addebito).

Documenti del patrimonio ereditario

  • Atti di proprieta immobiliare (rogiti) del defunto;
  • Visure catastali aggiornate degli immobili;
  • Estratto di libro fondiario (per FVG – sistema tavolare);
  • Estratti conto bancari e/o postali del defunto alla data del decesso;
  • Elenco titoli, fondi, azioni, obbligazioni (dossier titoli);
  • Contratti di polizze vita intestate al defunto (anche a favore del coniuge);
  • Eventuale testamento (olografo, pubblico o segreto);
  • Atto di notorieta o dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) sugli eredi.

Documenti per reversibilita e benefici INPS

  • Ultimo cedolino della pensione del defunto (se pensionato);
  • Estratto contributivo INPS del defunto (se lavoratore);
  • IBAN del coniuge superstite per accredito reversibilita;
  • Dichiarazione dei redditi del coniuge superstite (per verifica limiti reddito).

Scadenze da rispettare

  • Dichiarazione di successione: entro 12 mesi dalla morte del defunto (Agenzia Entrate);
  • Domanda di reversibilita: non c’e scadenza, ma conviene presentarla subito (la decorrenza e sempre dal mese successivo alla morte);
  • Accettazione dell’eredita: entro 10 anni dall’apertura della successione;
  • Rinuncia all’eredita: entro 10 anni (se si ha il possesso dei beni, entro 3 mesi va fatto l’inventario).

Domande frequenti sul coniuge superstite

Se mio marito muore senza figli e senza testamento, posso ereditare tutto io?

Solo se non ci sono altri parenti entro il 6 grado. Se invece sono in vita i genitori del defunto (ascendenti) o i fratelli/sorelle, 2/3 vanno a te e 1/3 a loro (art. 582 C.C.). Se non c’e nessuno di questi parenti, l’intero patrimonio va a te (art. 583 C.C.).

Il diritto di abitazione e automatico o devo farlo riconoscere?

Nasce automaticamente al momento della morte del coniuge (art. 540, comma 2 C.C.). Tuttavia va dichiarato nella successione e, nel FVG, iscritto al Libro Fondiario con apposita domanda tavolare. Senza l’iscrizione tavolare, il diritto non e opponibile a terzi acquirenti.

Mio marito mi ha diseredato nel testamento. Posso fare qualcosa?

Si. Essendo il coniuge un legittimario, la tua quota di legittima e intoccabile. Puoi promuovere l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti C.C.) entro 10 anni dall’accettazione di eredita da parte degli altri beneficiari, per ottenere la quota minima che ti spetta (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda dei casi, piu il diritto di abitazione).

Eravamo separati da 3 anni ma non divorziati: ho diritto all’eredita?

Si, se la separazione era senza addebito. La separazione personale, per quanto prolungata, non scioglie il matrimonio, quindi conservi tutti i diritti successori del coniuge (legittima, successione legittima, diritto di abitazione, reversibilita). Se invece la separazione era stata con addebito a te, perdi tali diritti e conservi solo un eventuale assegno vitalizio se percepivi gli alimenti.

Convivevo da 15 anni con il mio compagno, ma non eravamo sposati. Cosa mi spetta?

Purtroppo molto poco: come convivente di fatto non sei erede legittima. Se il tuo compagno non ha lasciato testamento a tuo favore, l’intero patrimonio va ai suoi parenti (figli, genitori, fratelli). Hai solo un diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni) sulla casa di proprieta esclusiva del defunto. Per questo motivo e sempre consigliabile formalizzare la convivenza o predisporre un testamento.

Posso vendere la casa se ho il diritto di abitazione?

Il tuo diritto di abitazione non puo essere ceduto ne venduto (e personale e vitalizio). Tuttavia i nudi proprietari (tuoi figli o altri eredi) possono vendere la nuda proprieta, ma il diritto di abitazione resta e si trasferisce con la casa. In pratica, chi compra ottiene la piena proprieta solo alla tua morte. E possibile pero accordarsi per una vendita congiunta con liberazione del diritto di abitazione, ricevendo una quota del prezzo di vendita.

L’imposta di successione si paga sempre sulla casa?

No. Il coniuge ha una franchigia di 1 milione di euro e un’aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Inoltre, se la casa e adibita a prima casa dell’erede (tipicamente il coniuge stesso che ci abita), le imposte ipotecaria e catastale si riducono da 2%+1% a soli 200+200 euro (beneficio prima casa).

Se mi risposo, perdo la reversibilita?

Si, con il nuovo matrimonio perdi la pensione di reversibilita del precedente coniuge (ma hai diritto a una una tantum pari a due annualita di reversibilita, art. 3 Legge 222/1952). La reversibilita si trasferisce poi agli eventuali figli del precedente matrimonio aventi diritto.

Conclusione: tutela il tuo futuro con il CAF Centro Fiscale

I diritti del coniuge superstite nella successione italiana sono molteplici e di grande valore: dalla quota di legittima (sempre garantita, anche contro il testamento) al diritto di abitazione vitalizio, dalla franchigia fiscale di 1 milione di euro alla pensione di reversibilita. Ma conoscerli non basta: bisogna farli valere correttamente, rispettando scadenze e formalita.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di assistenza successoria:

  • Consulenza preliminare gratuita per valutare la tua situazione;
  • Redazione e invio della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate;
  • Pratiche tavolari per iscrizione al Libro Fondiario (specialita FVG);
  • Domanda di pensione di reversibilita tramite Patronato;
  • Volture catastali e pratiche IMU;
  • Assistenza per benefici prima casa e agevolazioni fiscali.

Conosciamo a fondo le peculiarita del sistema tavolare friulano e sappiamo come proteggere i tuoi diritti in ogni fase. Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiuteremo a far valere ogni diritto che la legge ti riconosce come coniuge superstite.

CAF Centro Fiscale Udine
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

AD

Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-25 08:00:002026-05-30 00:15:25Coniuge Superstite 2026: Diritti, Quote Ereditarie e Diritto di Abitazione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari

Dichiarazione dei redditi 730

Il quadro C del Modello 730/2026 è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. Si tratta del quadro più compilato in assoluto, perché riguarda la maggior parte dei contribuenti italiani che devono dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa scoprirai come si compila il quadro C del 730/2026 sezione per sezione, quali importi inserire, come funzionano il Bonus IRPEF e il Trattamento Integrativo, la detassazione dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva sulle mance per il settore turistico-alberghiero. Troverai esempi pratici, tabelle riassuntive con gli scaglioni IRPEF aggiornati e le scadenze ufficiali per il 2026.

Il Modello 730/2026 si riferisce ai redditi percepiti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e la scadenza per l’invio definitivo è fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come orientarsi tra righi, sezioni e casi particolari del quadro C.

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Cos’è il quadro C del Modello 730/2026 e a cosa serve

Il quadro C del Modello 730/2026 raccoglie tutti i redditi che, ai fini fiscali, vengono trattati come “redditi di lavoro dipendente”. Comprende quindi non solo lo stipendio del lavoratore subordinato, ma anche le pensioni, le indennità sostitutive (come la Cassa Integrazione o la NASPI) e una serie di redditi assimilati, come quelli da collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura del quadro è organizzata in sette sezioni, ognuna dedicata a una tipologia specifica di reddito o di ritenuta. Ecco la mappa generale:

  • Sezione I (righi C1–C3): redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni
  • Sezione II (righi C4–C5): altri redditi assimilati senza detrazione
  • Sezione III (righi C9–C11): ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali
  • Sezione IV (rigo C12): ritenute per lavori socialmente utili
  • Sezione V (righi C14–C15): Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi 100 euro) e Trattamento Integrativo
  • Sezione VI (rigo C4 specifico): detassazione premi di risultato
  • Sezione VII: opzione imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

Tutti i dati da inserire nel quadro C provengono dalla Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro o l’ente pensionistico (INPS) consegna entro il 16 marzo di ogni anno. Per il 730/2026, dovrai utilizzare la CU 2026, riferita ai redditi 2025.

Sezione I: Redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione (righi C1–C3)

La Sezione I è il cuore del quadro C. Qui devi indicare i redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente o pensione. La compilazione richiede attenzione perché ogni rigo ha un codice specifico (colonna 1) che identifica il tipo di reddito.

Rigo C1: tipologia di reddito

Nel rigo C1 devi indicare:

  • Colonna 1 (Tipologia reddito): un codice numerico che identifica il tipo di reddito:
    • Codice 1: reddito di pensione
    • Codice 2: reddito di lavoro dipendente o assimilato per il quale è stata riconosciuta la detrazione
    • Codice 3: compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (LSU) in regime agevolato
    • Codice 4: redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (frontalieri)
  • Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): codice 1 se contratto a tempo indeterminato, codice 2 se a tempo determinato
  • Colonna 3 (Reddito): l’importo del reddito percepito, così come risulta dal punto 1 (o 2 per i pensionati) della CU 2026

Esempio pratico: Marco è un impiegato a tempo indeterminato e nel 2025 ha percepito uno stipendio lordo di 28.500 euro (punto 1 della CU). Compilerà il rigo C1 inserendo: colonna 1 = “2”, colonna 2 = “1”, colonna 3 = “28.500”.

Righi C2 e C3: ulteriori redditi

I righi C2 e C3 seguono la stessa logica del C1 e servono a indicare ulteriori redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025. Sono utili nei casi in cui hai cambiato datore di lavoro durante l’anno o percepisci più redditi contemporaneamente (ad esempio uno stipendio e una pensione).

Attenzione: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto d’imposta, devi sommare gli importi e inserirli in un unico rigo, salvo che le condizioni di lavoro siano cambiate (es. passaggio da tempo determinato a indeterminato).

Sezione II: Altri redditi assimilati (righi C4–C5)

La Sezione II ospita i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali NON spetta la detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di una categoria residuale che include casistiche specifiche.

Tra i redditi che vanno inseriti in questa sezione troviamo:

  • Assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli)
  • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. rendite vitalizie)
  • Compensi per cariche elettive (consiglieri comunali, regionali, parlamentari) e per l’esercizio di pubbliche funzioni
  • Indennità giudiziarie e compensi corrisposti dallo Stato a giudici tributari, di pace, esperti del tribunale di sorveglianza

Nei righi C4 e C5 devi indicare:

  • Colonna 1 (Reddito): l’importo lordo del reddito percepito

Da non confondere con le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) che, dal 2001, sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e vanno quindi inserite nella Sezione I (rigo C1, codice 2).

Sezione III: Ritenute IRPEF e addizionali (righi C9–C11)

La Sezione III è dedicata all’indicazione delle ritenute fiscali già subite sui redditi dichiarati nelle Sezioni I e II. Si tratta di un passaggio cruciale perché determina se sei a credito (rimborso) o a debito (pagamento) nei confronti dell’Erario.

Rigo C9: Ritenute IRPEF

Nel rigo C9 devi inserire il totale delle ritenute IRPEF subite, che troverai al punto 21 della CU 2026. Le ritenute IRPEF sono l’imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ogni mese e versata all’Erario per tuo conto.

Rigo C10: Ritenute Addizionale Regionale

Nel rigo C10 indichi le ritenute per l’addizionale regionale all’IRPEF, riportate al punto 22 della CU 2026. L’aliquota dell’addizionale regionale varia da regione a regione (in base alla Delibera del Consiglio Regionale) e si applica al reddito imponibile dell’anno precedente.

Rigo C11: Ritenute Addizionale Comunale (saldo + acconto)

Il rigo C11 richiede due valori distinti:

  • Colonna 1: acconto addizionale comunale 2025 (punto 26 della CU)
  • Colonna 2: saldo addizionale comunale 2024 + eventuale acconto 2025 trattenuto (punti 27 e 29 della CU)

L’addizionale comunale, come quella regionale, è determinata dal Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Sezione IV: Ritenute per lavori socialmente utili (rigo C12)

La Sezione IV è una sezione molto specifica, dedicata ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) che hanno raggiunto l’età pensionabile.

I compensi percepiti dai lavoratori LSU che hanno raggiunto l’età pensionabile godono di un regime fiscale agevolato: sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (con franchigia agevolata). Nel rigo C12 vanno indicate le ritenute IRPEF e le addizionali regionali specificamente operate su questi compensi.

Questa sezione interessa una platea ristretta di contribuenti, ma è importante compilarla correttamente per evitare doppie tassazioni. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Sezione V: Bonus IRPEF e Trattamento Integrativo (righi C14–C15)

La Sezione V è una delle più importanti del quadro C, perché determina il diritto al Trattamento Integrativo (l’evoluzione del cosiddetto “Bonus Renzi” da 100 euro mensili) e all’eventuale Bonus IRPEF aggiuntivo.

Cos’è il Trattamento Integrativo

Il Trattamento Integrativo è una somma erogata mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo fino a 15.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili), riconosciuto in proporzione al periodo di lavoro nell’anno.

Il Trattamento Integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dalla riforma fiscale del 2024 (DLgs 216/2023).

Estensione fino a 28.000 euro: casi particolari

Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il Trattamento Integrativo spetta solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore al totale delle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre spese detraibili. In questo caso, l’importo è pari alla differenza (max 1.200 euro).

Compilazione dei righi C14 e C15

Nel rigo C14 (Bonus IRPEF) e nel rigo C15 (Trattamento Integrativo) devi indicare:

  • Colonna 1 (Codice): “1” se il sostituto d’imposta ha erogato il bonus/trattamento, “2” se NON l’ha erogato pur spettando
  • Colonna 2 (Importo): l’importo del bonus erogato (punto 391/392 della CU 2026 per il Trattamento Integrativo)

Esempio pratico – Recupero del Trattamento Integrativo: Anna è una collaboratrice domestica che ha lavorato presso più famiglie nel 2025 senza che nessuno le abbia erogato il Trattamento Integrativo (i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta). Il suo reddito complessivo è di 12.000 euro. Nel 730/2026 compilerà il rigo C15 con codice “2” e importo “0” per richiedere il rimborso del Trattamento Integrativo non erogato, che riceverà come credito in dichiarazione.

Restituzione del Trattamento Integrativo

Attenzione al caso opposto: se hai ricevuto il Trattamento Integrativo in busta paga ma in dichiarazione risulti non averne diritto (ad esempio perché hai superato la soglia di reddito), dovrai restituirlo. La somma verrà calcolata e inserita automaticamente nel debito IRPEF del 730/2026.

Sezione VI: Detassazione premi di risultato

La Sezione VI riguarda la detassazione dei premi di risultato, un’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori del settore privato che ricevono somme variabili legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Come funziona la detassazione

I premi di risultato, fino a un importo lordo di 3.000 euro annui (elevati a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L’aliquota agevolata al 5% per il 2025 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata prorogata anche per il triennio 2025-2027.

Requisiti per accedere alla detassazione

  • Reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro
  • Il premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
  • Erogazione collegata a parametri oggettivi e misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità o efficienza

In alternativa, il lavoratore può scegliere di convertire il premio (in tutto o in parte) in servizi di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido, polizze sanitarie, contributi previdenza complementare), che sono completamente esentasse.

Compilazione del rigo C4 per la detassazione

Le informazioni sui premi di risultato vanno riportate nel rigo C4, utilizzando i dati indicati ai punti 571-580 della CU 2026:

  • Colonna 1: somme tassate con imposta sostitutiva del 5%
  • Colonna 2: somme tassate ordinariamente (se hai rinunciato all’agevolazione)
  • Colonna 3: ritenute operate
  • Colonna 4: benefit di welfare in sostituzione del premio
  • Colonne 5-7: opzione di tassazione (sostitutiva o ordinaria), utile se la scelta del datore di lavoro non è quella più conveniente

Sezione VII: Imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

La Sezione VII è stata introdotta recentemente dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 58-62) e riguarda esclusivamente i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Come funziona la tassazione agevolata delle mance

Le mance percepite dai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di pasti e bevande sono qualificate come redditi di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali.

Limiti e requisiti

  • L’agevolazione si applica fino al 25% del reddito percepito nel periodo d’imposta per le prestazioni di lavoro
  • Il lavoratore non deve aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, che ha esteso e potenziato la misura)
  • Il lavoratore può comunque rinunciare alla tassazione sostitutiva e optare per quella ordinaria, se più conveniente

Esempio pratico: Luca lavora come cameriere in un ristorante e nel 2025 ha percepito uno stipendio di 18.000 euro e mance per 3.500 euro. Il 25% del reddito è pari a 4.500 euro, quindi le mance rientrano interamente nel limite e sono tassate al 5% (175 euro di imposta sostitutiva), invece che con l’aliquota IRPEF ordinaria (805 euro, calcolando il 23% su 3.500 euro). Risparmio: 630 euro.

Scaglioni IRPEF 2025 per la dichiarazione 2026: tabella riassuntiva

Per calcolare l’imposta dovuta sui redditi indicati nel quadro C, è fondamentale conoscere gli scaglioni IRPEF 2025. Dal 2024, infatti, gli scaglioni sono passati da quattro a tre (DLgs 216/2023, riforma fiscale Meloni), e questa modifica è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Scaglione di redditoAliquota IRPEFImposta da pagare
Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sulla parte eccedente 28.000 €
Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sulla parte eccedente 50.000 €

Esempio di calcolo IRPEF lordo: Su un reddito imponibile di 35.000 euro l’IRPEF lorda è pari a:

  • 23% × 28.000 = 6.440 euro (sul primo scaglione)
  • 35% × 7.000 = 2.450 euro (sulla parte eccedente i 28.000 euro fino a 35.000)
  • IRPEF lorda totale = 8.890 euro

A questo importo si applicano poi le detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico, per spese sanitarie, ecc.) per ottenere l’IRPEF netta effettivamente dovuta.

Detrazione per lavoro dipendente 2025

La detrazione per i redditi di lavoro dipendente è regolata dall’art. 13 del TUIR ed è stata aggiornata nel 2024:

  • Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro (con minimo garantito non inferiore a 690 euro o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato)
  • Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro: detrazione decrescente con formula proporzionale
  • Per redditi tra 28.001 e 50.000 euro: detrazione ulteriormente ridotta
  • Oltre 50.000 euro: detrazione azzerata

La cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti è stata portata a 8.500 euro di reddito complessivo: chi guadagna meno non paga IRPEF (allineamento con la no tax area dei pensionati).

Casi particolari: dipendenti pubblici, residenti esteri, frontalieri, sportivi

Dipendenti pubblici

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni compilano il quadro C esattamente come i dipendenti privati, indicando i redditi al punto 1 della CU. Una specificità riguarda il conguaglio di fine anno: il sostituto d’imposta pubblico effettua il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e gli effetti possono comparire nella CU 2026.

Residenti all’estero che lavorano in Italia

I soggetti non residenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente in Italia non possono utilizzare il Modello 730. Devono presentare il Modello Redditi PF. L’unica eccezione: i lavoratori italiani residenti in Stati di confine (frontalieri) che mantengono la residenza fiscale in Italia.

Frontalieri

I lavoratori frontalieri (residenti in Italia che lavorano stabilmente all’estero in zone di confine) godono di una franchigia di esenzione IRPEF aggiornata, di norma indicata dalla Legge di Bilancio dell’anno. Il reddito viene comunque indicato nel quadro C con il codice 4 nella colonna 1 e l’importo che eccede la franchigia è soggetto a tassazione ordinaria.

Per il Friuli Venezia Giulia, regione particolarmente interessata dal lavoro frontaliero con Slovenia e Austria, la disciplina ha specificità ulteriori che richiedono assistenza qualificata. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specialistica per i frontalieri della regione.

Sportivi dilettanti

I compensi degli sportivi dilettanti sono stati radicalmente riformati dal DLgs 36/2021 (Riforma dello Sport), entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2023. Ora i compensi sportivi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e:

  • Fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposizione
  • L’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria nel quadro C

Scadenze e termini di presentazione del 730/2026

Le date da ricordare per il Modello 730/2026 (riferito ai redditi 2025) sono:

DataAdempimento
30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate (in precedenza era il 15 aprile)
15 giugno 2026Termine per primi conguagli e rimborsi via sostituto d’imposta (per chi presenta entro maggio)
30 settembre 2026Scadenza invio definitivo del 730/2026
25 ottobre 2026Termine per la presentazione del 730 integrativo
30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF (per chi non può usare il 730)

L’apertura del precompilato è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre di più tempo per la verifica dei dati trasmessi da banche, datori di lavoro ed enti previdenziali.

Errori comuni nel quadro C e come correggerli

Compilare correttamente il quadro C è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come rimediare.

Errori più comuni

  • Inserire l’importo netto invece del lordo: nel rigo C1 va inserito sempre il reddito lordo (punto 1 della CU), non il netto in busta paga
  • Dimenticare di richiedere il Trattamento Integrativo: se hai diritto al bonus ma il datore di lavoro non l’ha erogato, devi compilare il rigo C15 con codice “2”
  • Confondere ritenute IRPEF e addizionali: ogni voce ha un rigo dedicato (C9, C10, C11). Riportare i valori in righi errati può generare errori di calcolo
  • Non sommare più CU dello stesso datore: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto, gli importi vanno sommati
  • Indicare i redditi del coniuge: nel quadro C vanno solo i tuoi redditi, anche nel 730 congiunto (il coniuge ha una colonna separata)

730 integrativo: come correggere a favore del contribuente

Se ti accorgi di aver dimenticato detrazioni o deduzioni che ti spettavano (a tuo favore), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. È utilizzabile esclusivamente per modifiche che aumentano il credito o riducono il debito. Va presentato esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato (intermediario fiscale).

730 correttivo e dichiarazione integrativa nel Modello Redditi PF

Per le correzioni che aumentano il debito o quelle effettuate dopo il 25 ottobre 2026, non è possibile presentare un 730 integrativo. Bisogna ricorrere al Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in regime di ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi ridotti progressivamente in base alla tempestività della correzione).

730 precompilato: cosa controllare nel quadro C

Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2026 contiene già i dati del quadro C preimpostati grazie alle informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Tuttavia, è sempre opportuno verificare:

  • Che tutti i datori di lavoro abbiano trasmesso la CU (le CU non trasmesse non saranno nel precompilato)
  • Che gli importi delle ritenute corrispondano a quelli effettivamente subiti
  • Che il codice tipologia reddito (colonna 1 del rigo C1) sia corretto
  • Che il Trattamento Integrativo sia stato correttamente erogato (o richiesto)
  • Che i premi di risultato siano stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 5% se vi avete diritto

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per il tuo 730/2026

Il quadro C del Modello 730/2026 è composto da numerose sezioni e richiede attenzione ai dettagli: un errore può costare caro in termini di rimborsi mancati o di accertamenti futuri. Affidarsi a un CAF qualificato significa avere la certezza di:

  • Compilazione corretta di tutti i righi e codici
  • Massimizzazione del credito (rimborsi più alti possibili)
  • Recupero del Trattamento Integrativo non erogato
  • Verifica dei calcoli su scaglioni IRPEF e detrazioni
  • Assistenza in caso di controllo o richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Apposizione del visto di conformità, indispensabile per rimborsi superiori a 4.000 euro

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia nella compilazione del Modello 730, con particolare specializzazione su casistiche complesse come frontalieri Italia-Slovenia/Austria, redditi esteri e casi particolari di Trattamento Integrativo.

Prenota un appuntamento online per la compilazione del tuo 730/2026 o vieni a trovarci direttamente in sede a Udine. Ti aspettiamo per offrirti un servizio professionale, rapido e a un costo trasparente.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sul quadro C del 730/2026

Posso compilare il quadro C se ho solo redditi da pensione?

Sì, anche i pensionati compilano il quadro C utilizzando il codice “1” nella colonna 1 del rigo C1. Il reddito di pensione va riportato dal punto 1 (o 2, in casi specifici) della CU 2026 ricevuta dall’INPS o dall’ente previdenziale.

Cosa succede se non ho ricevuto la CU dal datore di lavoro?

Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la CU entro il 16 marzo. Se non l’hai ricevuta, contatta il datore o l’INPS. In ultima istanza, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate una copia della CU trasmessa al sistema fiscale, oppure ricostruire i redditi dalle buste paga, segnalando l’anomalia.

Il Trattamento Integrativo spetta anche con la NASPI?

Sì. La NASPI è un reddito di lavoro dipendente assimilato e quindi rientra nel quadro C, dando diritto al Trattamento Integrativo a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 15.000 euro (o, in alcuni casi, i 28.000 euro con i parametri della “capienza fiscale” sopra descritta).

Devo dichiarare le mance se sono cameriere?

Sì, le mance sono redditi imponibili e vanno dichiarate. Se lavori in una struttura del settore turistico-alberghiero o di ristorazione, fino al 25% del reddito da lavoro le mance possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (Legge di Bilancio 2025), che è generalmente molto più vantaggiosa della tassazione ordinaria.

Posso correggere il 730 dopo averlo presentato?

Sì. Per correzioni a tuo favore (più rimborso o meno debito), puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Per correzioni a sfavore (più debito), devi utilizzare il Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

Le collaborazioni coordinate e continuative vanno nel quadro C?

Sì. I redditi delle Co.Co.Co. sono assimilati al lavoro dipendente e vanno indicati nella Sezione I del quadro C (di norma rigo C1 con codice “2”), dando diritto alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.

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Fonti ufficiali e riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi), artt. 49–52 e art. 13
  • DLgs 30 dicembre 2023 n. 216 – Riforma fiscale (riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3)
  • L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Conferma strutturale aliquote IRPEF, proroga detassazione premi di risultato e tassazione agevolata mance
  • D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 convertito in L. 21/2020 – Trattamento Integrativo
  • L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 58-62 – Imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghiero
  • DLgs 28 febbraio 2021 n. 36 – Riforma dello Sport
  • Agenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 07:25:432026-05-31 17:44:59Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari
CAF, COLF E BADANTI

Dimissioni badante 2026: procedura e diritti

colf e badanti CAF Udine

Dimissioni badante 2026: procedura e diritti

Le dimissioni della badante richiedono una procedura precisa: preavviso CCNL, comunicazione telematica INPS, calcolo TFR e ferie residue. Questa guida spiega diritti economici, tempi, documenti e quando e possibile dimettersi per giusta causa.

Indice dei contenuti

  1. Quando e come la badante puo dimettersi
  2. Preavviso CCNL: tempi per anzianita
  3. Procedura dimissioni telematiche INPS
  4. Diritti economici: TFR, ferie e ratei
  5. Dimissioni per giusta causa
  6. Mancato preavviso: conseguenze
  7. NASpI per badanti dopo dimissioni
  8. Documenti da richiedere

Quando e come la badante puo dimettersi

Le dimissioni volontarie della badante (lavoratrice domestica) sono regolate dal CCNL Colf e Badanti. La badante ha il diritto di rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto collettivo.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al datore di lavoro e, dal 2016, e obbligatorio utilizzare la procedura telematica INPS per la convalida. Questo garantisce trasparenza e tutela sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro.

Le dimissioni possono essere:

  • Ordinarie (con preavviso)
  • Per giusta causa (senza preavviso)
  • Incentivate (accordo tra le parti)



Preavviso CCNL: tempi per anzianita di servizio

Il CCNL Colf e Badanti prevede termini di preavviso differenziati in base all’anzianita di servizio presso lo stesso datore di lavoro:

Badanti conviventi:

  • Fino a 5 anni: 15 giorni di calendario
  • Oltre 5 anni: 30 giorni di calendario

Badanti non conviventi (a ore):

  • Fino a 2 anni: 8 giorni di calendario
  • Da 2 a 5 anni: 15 giorni di calendario
  • Oltre 5 anni: 30 giorni di calendario

Il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese, a seconda della data di comunicazione. Se la badante non rispetta il preavviso, il datore di lavoro puo trattenere dal TFR un importo pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non lavorato.



Procedura dimissioni telematiche INPS

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie devono essere comunicate telematicamente all’INPS tramite il portale dedicato. Questa procedura e obbligatoria anche per le lavoratrici domestiche (badanti, colf).

Come fare:

  1. Accedere al portale INPS con SPID, CIE o CNS
  2. Cercare il servizio Dimissioni volontarie
  3. Compilare il modulo indicando:
    • Dati del datore di lavoro
    • Data di inizio rapporto
    • Data di cessazione desiderata
    • Tipologia di dimissioni (ordinarie o per giusta causa)
  4. Inviare telematicamente
  5. Ricevere ricevuta tramite email o PEC

Alternativa: Rivolgersi a un CAF, un patronato o un consulente del lavoro per l’invio telematico.

La comunicazione INPS genera automaticamente la Comunicazione Obbligatoria (Unilav-Cessazione) che il datore di lavoro deve trasmettere al Centro per l’Impiego entro 5 giorni.



Diritti economici: TFR, ferie e ratei

Al momento della cessazione del rapporto, la badante ha diritto a ricevere tutte le competenze maturate:

TFR (Trattamento di Fine Rapporto):

  • Pari al 6,91% della retribuzione annua lorda
  • Matura per ogni anno di servizio
  • Va liquidato entro 60 giorni dalla cessazione
  • Esempio: stipendio 1.000 euro al mese uguale TFR annuo circa 830 euro

Ferie non godute:

  • 26 giorni all’anno per le badanti conviventi
  • Maturano in proporzione ai mesi lavorati
  • Non godute = monetizzate in busta paga finale

Ratei tredicesima:

  • Maturano mensilmente (1/12 per ogni mese)
  • Vanno corrisposti anche per frazioni di mese superiori a 15 giorni

Esempio pratico:

Badante convivente con 3 anni di anzianita, stipendio 1.200 euro al mese:

  • TFR: circa 2.500 euro
  • Ferie residue 10 giorni: circa 400 euro
  • Rateo tredicesima 4 mesi: 400 euro
  • Totale competenze: circa 3.300 euro

Per il calcolo preciso, e consigliabile rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine.



Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa consentono alla badante di risolvere immediatamente il rapporto senza obbligo di preavviso, mantenendo tutti i diritti economici compreso il TFR.

Motivi di giusta causa:

  • Mancato pagamento dello stipendio (anche parziale o ritardato)
  • Mancato versamento contributi INPS
  • Maltrattamenti, molestie o comportamenti vessatori
  • Condizioni di lavoro insalubri o pericolose
  • Modifica unilaterale delle mansioni o dell’orario
  • Violazione grave degli obblighi contrattuali

Procedura:

  1. Raccogliere prove documentali (buste paga, messaggi, certificati medici)
  2. Inviare lettera raccomandata A/R al datore specificando i motivi
  3. Comunicazione telematica INPS entro 7 giorni
  4. Eventuale ricorso all’Ispettorato del Lavoro

Attenzione: La giusta causa deve essere grave e comprovata. In caso di contestazione, sara il giudice del lavoro a valutare la fondatezza. Per assistenza legale, contattare il CAF o un consulente del lavoro.



Mancato preavviso: conseguenze e penali

Se la badante si dimette senza rispettare il periodo di preavviso e senza giusta causa, il datore di lavoro ha diritto a trattenere l’indennita sostitutiva del preavviso dal TFR.

Calcolo penale:

L’importo trattenuto corrisponde alla retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso non rispettati.

Esempio:

  • Preavviso dovuto: 15 giorni
  • Stipendio giornaliero: 40 euro
  • Penale: 40 x 15 uguale 600 euro

Questa somma viene sottratta dal TFR finale. Se il TFR non e sufficiente a coprire la penale, il datore puo richiedere il residuo tramite decreto ingiuntivo.

Quando non si applica:

  • Dimissioni per giusta causa
  • Accordo tra le parti per riduzione o esonero preavviso
  • Periodo di prova

Consiglio: Anche in caso di urgenza, e sempre meglio comunicare le dimissioni correttamente e tentare un accordo con il datore per ridurre il preavviso. Il CAF puo assistere nella mediazione.

NASpI per badanti dopo le dimissioni

Le badanti che si dimettono volontariamente NON hanno diritto alla NASpI (disoccupazione INPS), salvo casi particolari.

Eccezioni che consentono NASpI:

  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternita (gravidanza fino a 1 anno di vita del bambino)
  • Risoluzione consensuale nell’ambito della conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro

Dimissioni ordinarie:

Se le dimissioni sono volontarie senza giusta causa, la badante puo richiedere NASpI solo se:

  1. Trova un nuovo lavoro che dura almeno 13 settimane
  2. Perde involontariamente questo nuovo lavoro (licenziamento)
  3. Presenta domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione

Contributi INPS:

Per avere diritto a NASpI servono almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Verifica la tua posizione contributiva sul portale INPS o tramite CAF.



Documenti da richiedere al datore

Alla cessazione del rapporto, la badante ha diritto a ricevere dal datore di lavoro:

Documenti obbligatori:

  • Ultima busta paga con conguaglio TFR, ferie, ratei
  • Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo
  • Modulo Unilav-Cessazione (comunicazione fine rapporto)
  • Copia dei versamenti INPS trimestrali (mod. MAV)

Documenti utili:

  • Lettera di referenze (facoltativa, ma consigliata)
  • Attestazione anzianita di servizio
  • Quietanza liberatoria (se si accetta saldo e stralcio)

Per NASpI o disoccupazione:

  • Documento UniLav (se dimissioni per giusta causa)
  • Attestazione motivi dimissioni

Conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la correttezza dei conteggi finali.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto preavviso deve dare una badante che si dimette?

Dipende dall’anzianita: 15 giorni fino a 5 anni di servizio, 30 giorni oltre i 5 anni (per conviventi). Le badanti a ore hanno tempi diversi: 8 giorni fino a 2 anni, 15 giorni da 2 a 5 anni, 30 giorni oltre i 5 anni.

Come si fanno le dimissioni telematiche INPS?

Si accede al portale INPS con SPID e si compila il modulo Dimissioni volontarie indicando dati del datore e data cessazione. In alternativa, ci si puo rivolgere a un CAF o patronato per l’invio telematico.

Cosa succede se non do il preavviso?

Il datore puo trattenere dal TFR un importo pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Ad esempio, per 15 giorni di preavviso con stipendio giornaliero di 40 euro, la penale sara di 600 euro.

Ho diritto alla disoccupazione se mi dimetto?

No, le dimissioni volontarie non danno diritto a NASpI, salvo dimissioni per giusta causa o durante maternita tutelata. Puoi ottenere NASpI solo se trovi un nuovo lavoro (minimo 13 settimane) e poi lo perdi involontariamente.

Quando mi pagano il TFR?

Il TFR deve essere liquidato entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto. Se ci sono ferie residue e ratei di tredicesima, vengono corrisposti insieme al TFR nell’ultima busta paga.

Posso dimettermi senza preavviso per giusta causa?

Si, in caso di mancato pagamento stipendio, maltrattamenti, condizioni insalubri o gravi violazioni contrattuali. Serve pero documentazione probatoria e comunicazione scritta dei motivi al datore.



Assistenza dimissioni badante – CAF Centro Fiscale Udine

Hai bisogno di aiuto per le dimissioni o per verificare i conteggi finali? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa:

  • Dimissioni telematiche INPS
  • Calcolo TFR e competenze finali
  • Consulenza su preavviso e diritti
  • Verifica buste paga e contributi
  • Domande NASpI e disoccupazione

Servizi per datori di lavoro:

  • Gestione buste paga: 25 euro al mese
  • Consulenza contrattuale: 50 euro
  • Cessazione rapporto: 50 euro

Prenota consulenza gratuita

Sede: Via Cividale 92, Udine | Tel: 0432 204811
Email: info@centrofiscale.com | Orari: Lun-Ven 9-13 e 15-18

Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-25 06:00:002026-03-17 19:04:09Dimissioni badante 2026: procedura e diritti
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