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Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Scartata: Cosa Fare Passo-Passo per Re-inviarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica scartata è uno dei problemi più comuni e ansiogeni per chi emette fatture in regime di fatturazione elettronica. Quando il Sistema di Interscambio (SDI) rifiuta una fattura, la legge ti concede solo 5 giorni per correggerla e re-inviarla mantenendo la stessa numerazione: superato questo termine, la fattura è considerata non emessa e scattano le sanzioni per tardiva fatturazione.

In questa guida pratica trovi il workflow operativo passo-passo per gestire una fattura scartata, le differenze fondamentali con la “fattura non consegnata”, gli esempi più frequenti di errore e cosa fare se ormai i 5 giorni sono trascorsi. L’obiettivo è fornirti uno strumento concreto da usare nel momento esatto in cui ricevi la notifica di scarto, evitando errori comuni come emettere note di credito inutili o eliminare la fattura dal gestionale.

Indice dei contenuti

  1. Cosa significa fattura elettronica scartata
  2. Differenza tra fattura scartata e non consegnata
  3. Come arriva la notifica di scarto
  4. I 5 giorni per re-inviare: timing critico
  5. Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata
  6. Cos’è il file correttivo e cosa NON fare
  7. Cosa succede se passano i 5 giorni
  8. Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento
  9. Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli
  10. Come prevenire gli scarti SDI
  11. Verifica post-correzione: cosa controllare
  12. Domande frequenti

Cosa significa fattura elettronica scartata

Una fattura elettronica scartata è una fattura che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha rifiutato a seguito dei controlli formali. In pratica, quando il tuo software di fatturazione invia il file XML al SDI, questo esegue una serie di verifiche automatiche su:

  • Validità formale del file XML (struttura, schema, firma digitale se prevista)
  • Coerenza dei dati anagrafici (partita IVA, codice fiscale, codice destinatario)
  • Calcoli matematici (somme imponibili + IVA = totale)
  • Univocità del documento (numerazione non già trasmessa)
  • Conformità alle regole tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Se anche un solo controllo fallisce, l’SDI non inoltra la fattura al destinatario e restituisce una notifica di scarto con un codice errore alfanumerico (tipicamente nel formato 0XXXX, ad esempio 00300, 00411, 00415). Da quel momento la fattura è considerata giuridicamente non emessa: per la normativa fiscale è come se non fosse mai stata trasmessa.

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Differenza tra fattura scartata e non consegnata

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra fattura scartata e fattura non consegnata. Sono situazioni completamente diverse, con conseguenze fiscali opposte.

StatoFattura scartataFattura non consegnata
Esito SDIRifiutata dall’SDIAccettata dall’SDI
Stato giuridicoNon emessaEmessa e valida
CausaErrore formale o di datiCliente con PEC/codice non valido o casella piena
Cosa fareCorreggere e re-inviare entro 5 giorniRecuperare la fattura dal cassetto fiscale e consegnarla manualmente al cliente
SanzioniSì, se non si rispettano i 5 giorniNo, è solo un problema di consegna materiale

Tradotto in pratica: se l’SDI ti notifica una “mancata consegna”, non c’è nulla da fare a livello fiscale – la fattura esiste, è valida e l’IVA è dovuta. Devi solo scaricare il PDF dal cassetto fiscale e inviarlo al cliente con altri canali (email, posta). Se invece ricevi una “notifica di scarto”, la fattura non esiste e va corretta urgentemente.

Come arriva la notifica di scarto

L’SDI invia la notifica di scarto entro 5 giorni dalla trasmissione, ma nella stragrande maggioranza dei casi arriva entro pochi minuti o poche ore. Esistono tre canali principali attraverso cui puoi essere informato:

1. Email del software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, ecc.) inviano automaticamente una email di notifica all’indirizzo di registrazione quando una fattura viene scartata. È il canale più rapido e contiene già il codice errore e una descrizione di base.

2. Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

La notifica ufficiale è sempre disponibile nel cassetto fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Per accedervi:

  1. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS
  2. Sezione Consultazione → Fatture emesse
  3. Filtra per data o per stato “Scartata”
  4. Clicca sulla fattura per vedere il file XML, la ricevuta di scarto e il codice errore

3. PEC personale

Se hai indicato la tua PEC come canale di ricezione delle ricevute SDI (in alternativa al codice destinatario), la notifica di scarto arriva anche sulla tua casella PEC. Questo è meno frequente per i cedenti ma è importante se sei tu il destinatario di una fattura attiva di altri.

Attenzione: controlla quotidianamente la tua email e il cassetto fiscale soprattutto a fine mese e in prossimità delle scadenze IVA. Una notifica di scarto ignorata per troppo tempo può trasformarsi in una sanzione.

I 5 giorni per re-inviare: timing critico

Il termine dei 5 giorni è il punto più importante di questa guida. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e successive integrazioni, in caso di scarto SDI il contribuente ha 5 giorni di calendario (non lavorativi) dalla notifica per:

  • Correggere il file XML
  • Re-inviarlo mantenendo la stessa data e la stessa numerazione della fattura originale
  • Ottenere una ricevuta di consegna (o di mancata consegna) dall’SDI

Se rispetti questa procedura entro i 5 giorni, la fattura è considerata tempestivamente emessa e non subisce alcuna sanzione, anche se la data di trasmissione effettiva è successiva alla data riportata in fattura. Questo è un meccanismo di tutela per il contribuente: l’errore tecnico non si traduce automaticamente in una violazione fiscale, purché venga corretto rapidamente.

Attenzione – i 5 giorni decorrono dalla data di notifica dello scarto, NON dalla data della fattura. Se emetti il 30 giugno e l’SDI scarta il 30 giugno alle 23:50, hai tempo fino al 5 luglio incluso.

Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata

Ecco il workflow operativo da seguire nell’ordine esatto non appena ricevi una notifica di scarto. Stampalo o salvalo: ti farà risparmiare tempo nei momenti di stress.

Passo 1 – Aprire la notifica e individuare il codice errore

Apri la notifica via email o accedi al cassetto fiscale. Cerca il codice errore, sempre nel formato 0XXXX (cinque cifre). È l’informazione più importante: senza il codice non puoi sapere cosa correggere. Il codice è accompagnato da una descrizione testuale, ma non sempre è chiara.

Passo 2 – Consultare la guida ai codici errore

Una volta individuato il codice, consulta la nostra guida completa ai codici errore SDI per capire la causa esatta e la soluzione operativa. La guida raggruppa gli errori per tipologia (anagrafica, calcoli, formato, duplicati) e include il workflow di correzione per ognuno dei codici più frequenti.

Passo 3 – Identificare la causa specifica

Confronta il codice con la fattura: l’errore è quasi sempre in un singolo campo. Le cause più frequenti sono:

  • Partita IVA del cliente errata o cessata
  • Codice destinatario o PEC inesistenti
  • Discrepanza tra imponibile, IVA e totale
  • Numerazione già utilizzata
  • Data fattura non valida o nel futuro

Passo 4 – Correggere il dato errato

Apri il software di fatturazione e modifica solo il campo che ha generato l’errore. Non cambiare la numerazione né la data: devono restare identiche all’originale. Se l’errore è nell’anagrafica del cliente, aggiornala anche nel database clienti per evitare ricadute.

Passo 5 – Re-inviare la fattura

Genera il nuovo file XML (alcuni software lo chiamano “file correttivo” o “rettifica scarto”) e invialo allo SDI con la funzione di trasmissione standard. Il sistema accetterà la fattura con stessa numerazione perché la precedente è considerata non emessa.

Passo 6 – Verificare la ricevuta di consegna

Entro 24-48 ore controlla che sia arrivata la ricevuta di consegna (codice esito RC) o di mancata consegna (MC). In entrambi i casi la fattura è valida; solo se ricevi un nuovo scarto devi ripetere la procedura – e il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova notifica.

Cos’è il file correttivo e cosa NON fare

Il file correttivo non è un documento giuridicamente diverso: è semplicemente un nuovo file XML con la stessa numerazione e data della fattura scartata, ma con i dati corretti. Tecnicamente non esiste un “tipo documento” specifico per il correttivo – è una normale TD01 (o TD02, TD24, ecc., a seconda dei casi) che sostituisce la precedente.

Cosa NON fare assolutamente

  • Non emettere una nota di credito (TD04): è inutile e controproducente. La fattura scartata non esiste giuridicamente, quindi non c’è nulla da stornare. Una nota di credito su una fattura inesistente crea solo confusione contabile.
  • Non cambiare la numerazione: deve restare identica. Cambiarla significa creare una nuova fattura con data successiva, esponendoti a sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Non cancellare la fattura dal gestionale: resta nel database con stato “scartata”. Cancellarla crea un buco nella numerazione che è una violazione formale.
  • Non aspettare: i 5 giorni passano in fretta, soprattutto nei weekend e durante le festività.

Cosa succede se passano i 5 giorni

Se i 5 giorni trascorrono senza che tu sia riuscito a re-inviare la fattura corretta, la situazione cambia radicalmente. La fattura originale è definitivamente considerata non emessa e la sua numerazione resta “bruciata” (cioè non più utilizzabile). Per regolarizzare la posizione devi:

  1. Generare una nuova fattura con nuova numerazione progressiva e con la data del giorno effettivo di emissione
  2. Eventualmente registrare una nota di credito interna se nel frattempo avevi già contabilizzato la fattura scartata in prima nota
  3. Calcolare e versare le sanzioni per tardiva fatturazione, possibilmente avvalendosi del ravvedimento operoso (vedi paragrafo successivo)

In questo scenario è particolarmente importante documentare la tempistica dello scarto e dell’invio successivo, conservando email, ricevute SDI e screenshot del cassetto fiscale. Se in futuro l’Agenzia dovesse contestare la tardiva fatturazione, queste prove sono fondamentali.

Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento

Le sanzioni per tardiva o omessa fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è pari al 90% dell’IVA non versata, con un minimo di 250 euro per ciascuna fattura. È una sanzione pesante, ma il sistema prevede una significativa riduzione tramite ravvedimento operoso.

Tempistica regolarizzazioneRiduzioneSanzione effettiva
Entro 30 giorni1/109% dell’IVA (min. 25 euro)
Entro 90 giorni1/910% dell’IVA (min. 27,77 euro)
Entro 1 anno1/811,25% dell’IVA (min. 31,25 euro)
Entro 2 anni1/712,86% dell’IVA
Oltre 2 anni1/615% dell’IVA

Il ravvedimento operoso si applica solo se la regolarizzazione è spontanea, cioè avviene prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un controllo o un avviso. Per usufruirne devi: emettere la fattura corretta con nuova numerazione, versare l’IVA dovuta, calcolare e versare la sanzione ridotta tramite F24 con codice tributo 8911 (sanzioni IVA), e versare gli interessi legali.

Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli

Vediamo in concreto come si applica il workflow su tre dei codici errore più comuni.

Esempio 1 – Errore 00300: Partita IVA cliente non valida

Scenario: emetti una fattura a un cliente B2B e ricevi notifica di scarto con codice 00300 (“La partita IVA del cessionario/committente non risulta valida”). Causa più probabile: hai digitato male la partita IVA, oppure il cliente ha cessato l’attività e il numero non è più valido.

  • Verifica la partita IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio gratuito di verifica)
  • Conferma con il cliente il numero corretto e l’esistenza di eventuali cessazioni
  • Correggi il campo nel software e aggiorna l’anagrafica
  • Re-invia con la stessa numerazione

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Domande Frequenti (FAQ)

Le criptovalute su exchange stranieri vanno dichiarate nell’ISEE?

Sì. L’obbligo si applica a tutte le cripto-attività detenute, indipendentemente dal paese in cui si trova l’exchange. Binance, anche se con sede fuori dall’Italia, deve essere dichiarato sia nel Quadro W (monitoraggio fiscale) che nella DSU per l’ISEE.

Come si calcola la giacenza media se non ho estratti conto mensili?

È possibile ricostruire la giacenza media scaricando la cronologia delle transazioni dall’exchange (formato CSV) e calcolando il saldo medio mensile. In alternativa, il CAF può assistere nel calcolo. Se l’exchange non fornisce questi dati, si può usare la cronologia dell’explorer blockchain per i wallet non custodial.

Ho cripto in perdita: devo comunque dichiararle nell’ISEE?

Sì. Il valore da dichiarare è il valore di mercato al 31 dicembre (o la giacenza media, se maggiore), non il prezzo di acquisto. Se le cripto sono in perdita rispetto all’acquisto, l’ISEE rifletterà il valore attuale (inferiore), non quello di acquisto. Questo è in realtà favorevole per il contribuente.

L’ISEE con criptovalute è diverso dall’ISEE normale?

No, è lo stesso ISEE. Non esiste un “ISEE cripto”: le cripto-attività sono semplicemente una delle voci del patrimonio mobiliare che concorre al calcolo. Il modello DSU è unico.

Dal 2026 l’INPS vede automaticamente le mie cripto?

Progressivamente sì. La direttiva DAC8 impone agli exchange europei di comunicare i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate a partire dal 2026. Questo crea una base dati che può essere incrociata con le DSU presentate. Il rischio di controlli è in aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

Cosa fare se ho presentato l’ISEE senza dichiarare le cripto?

Occorre presentare una DSU rettificativa presso il CAF o direttamente all’INPS. La rettifica va effettuata prima di qualsiasi controllo o contestazione per beneficiare di un trattamento più favorevole. Le prestazioni già percepite in eccesso potrebbero dover essere restituite, ma la rettifica spontanea è sempre valutata positivamente dall’INPS. Consulta il nostro articolo sulle criptovalute non dichiarate e il ravvedimento operoso.

Conclusione

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sull’ISEE e le criptovalute sono un segnale chiaro: il fisco italiano sta completando il quadro normativo per tracciare e valorizzare le cripto-attività in ogni ambito, dalla tassazione (aliquota sulle plusvalenze al 33% dal 2026) al monitoraggio (Quadro W), fino alle prestazioni sociali agevolate (ISEE). Non essere in regola oggi significa rischiare non solo di perdere agevolazioni, ma anche di dover restituire quanto ricevuto e di affrontare sanzioni crescenti.

Se hai cripto-attività e devi presentare o rinnovare il tuo ISEE, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata: verifichiamo insieme i tuoi dati, calcoliamo la giacenza media e prepariamo la DSU in modo corretto e completo.

Puoi contattarci telefonicamente al 0432 1638640, via WhatsApp al 366 6018121 oppure consultare la nostra guida sulle tasse degli NFT per un approfondimento sugli aspetti fiscali correlati.

Giugno 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-12 08:08:442026-07-23 08:20:25ISEE 2026 e Criptovalute: Le Novità della Legge di Bilancio su Saldo e Giacenza Media
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA

Doppia Partita IVA 2026: Si Puo Avere? Regole e Casi Pratici

regime forfettario partita iva

“Posso avere due partite IVA contemporaneamente?” e una delle domande piu frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine. La risposta breve e chiara: no, una persona fisica puo avere una sola partita IVA. Pero esistono soluzioni alternative che permettono di gestire piu attivita diverse in regola con il Fisco.

In questa guida 2026 spieghiamo nel dettaglio la regola generale, perche non si possono avere due P.IVA distinte sullo stesso codice fiscale, quali sono le eccezioni reali (poche), come funzionano i codici ATECO multipli in una sola partita IVA, e analizziamo 5 casi pratici tra i piu ricorrenti: designer freelance + e-commerce, medico + affitti, avvocato + influencer, marito imprenditore + moglie professionista, P.IVA forfettaria + amministratore SRL.

Indice dei contenuti

  1. La regola generale: una sola partita IVA per persona fisica
  2. Perche non si possono avere due P.IVA distinte
  3. Cosa e possibile invece: le alternative legali
  4. Una partita IVA con piu codici ATECO: come funziona
  5. Caso 1: Designer freelance + e-commerce online
  6. Caso 2: Medico + affitti immobiliari
  7. Caso 3: Avvocato + influencer
  8. Caso 4: Marito imprenditore + moglie professionista
  9. Caso 5: P.IVA forfettaria + amministratore SRL
  10. Impresa individuale + libera professione
  11. Societa e partita IVA del socio
  12. Come gestire concretamente piu attivita
  13. Chiusura e riapertura di una partita IVA
  14. Italiano residente all’estero: P.IVA italiana ed estera
  15. FAQ – Domande frequenti

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La regola generale: una sola partita IVA per persona fisica

L’articolo 35 del DPR 633/1972 (decreto IVA) e il regolamento dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono un principio chiaro: a ogni soggetto passivo IVA viene attribuita una sola partita IVA, identificata da 11 cifre, legata al codice fiscale del titolare.

Questo significa che una persona fisica (Mario Rossi, codice fiscale RSSMRA80A01L483Z) puo avere una sola partita IVA, indipendentemente da quante attivita svolge. La P.IVA e l’identificativo unico del soggetto verso il Fisco e l’Agenzia delle Entrate non ne assegna due alla stessa persona.

La conferma arriva direttamente dal modello AA9/12 (apertura partita IVA persone fisiche): nel modello si dichiara un solo codice ATECO principale e si possono indicare uno o piu codici ATECO secondari, ma il numero di P.IVA assegnato resta uno.

Perche non si possono avere due P.IVA distinte

La domanda piu insidiosa e: “Posso aprire una seconda partita IVA per fare un’attivita completamente diversa?”. La risposta e no, e non esistono eccezioni per le persone fisiche. Il sistema fiscale italiano impedisce volutamente di:

  • Frazionare i ricavi tra due partite IVA per restare entrambe sotto la soglia del regime forfettario (85.000 euro)
  • Beneficiare due volte di agevolazioni o aliquote ridotte (5% startup forfettario)
  • Separare artificialmente attivita per ridurre la base imponibile
  • Eludere i limiti di fatturato o le cause ostative del forfettario

Si tratta di una misura antielusiva: l’Agenzia delle Entrate, in base al codice fiscale, vede tutta l’attivita economica del soggetto in modo unitario. Tentare di aprire una seconda P.IVA con lo stesso CF viene rifiutato dal sistema telematico ENTRATEL/Fisconline.

Eccezione apparente: alcuni pensano che impresa individuale e libera professione siano “due partite IVA”. In realta sono due forme di esercizio sotto la stessa P.IVA, come vedremo nel paragrafo dedicato.

Cosa e possibile invece: le alternative legali

Pur non potendo avere due P.IVA distinte, una persona fisica ha diverse strade legittime per gestire piu attivita o piu fonti di reddito:

  • Una sola P.IVA con piu codici ATECO (principale + secondari): la soluzione piu comune per professionisti e ditte individuali con attivita multiple
  • P.IVA persona fisica + cariche in societa: si puo essere titolare di P.IVA individuale ed essere contemporaneamente amministratore di una SRL (compensi separati, soggetti a regole proprie)
  • P.IVA persona fisica + socio di societa di persone: il reddito da partecipazione confluisce nel quadro RH del Modello Redditi PF
  • P.IVA persona fisica + redditi non professionali: affitti, dividendi, capital gain non richiedono P.IVA dedicata
  • P.IVA italiana + P.IVA estera: solo per residenti all’estero che operano anche in altro Paese (caso particolare, vedi paragrafo dedicato)

Una partita IVA con piu codici ATECO: come funziona

La soluzione piu comune per chi svolge piu attivita differenti e mantenere una sola P.IVA con piu codici ATECO. Funziona cosi:

Codice ATECO principale

E il codice dell’attivita prevalente per fatturato. Si dichiara nel modello AA9/12 al momento dell’apertura o nelle successive variazioni. E il codice che identifica fiscalmente l’attivita principale del contribuente e determina:

  • La cassa previdenziale di iscrizione (INPS Gestione Separata, Artigiani, Commercianti, casse professionali)
  • Il coefficiente di redditivita in regime forfettario (40%, 67%, 78%, 86%, ecc.)
  • L’iscrizione a Camera di Commercio e/o Albo professionale
  • Gli studi di settore e Indici Sintetici di Affidabilita Fiscale (ISA), per i regimi ordinari/semplificati

Codici ATECO secondari

Si possono aggiungere uno o piu codici ATECO secondari nello stesso modello AA9/12, indicando le altre attivita esercitate. Le fatture devono riportare il codice ATECO corrispondente all’attivita svolta nella singola operazione. La contabilita interna deve permettere di distinguere i ricavi per attivita.

Coefficiente nel regime forfettario con piu ATECO

Nel regime forfettario, quando un contribuente ha piu codici ATECO con coefficienti di redditivita diversi, l’Agenzia delle Entrate (circolare 10/E del 2016 e successive) chiarisce che:

  • Si applica il coefficiente prevalente, ossia quello dell’attivita principale
  • I limiti di ricavi (85.000 euro) sono calcolati sulla somma di tutti i ricavi di tutte le attivita svolte
  • Quando le attivita appartengono a gruppi diversi (es. servizi professionali al 78% + commercio al 40%), si applica il coefficiente del gruppo prevalente per fatturato

Esempio: Marco fattura 30.000 euro come consulente informatico (ATECO 62.02.00, coeff. 67%) e 15.000 euro come venditore online di gadget (ATECO 47.91.10, coeff. 40%). L’attivita principale e la consulenza (prevalente), quindi su tutti i 45.000 euro si applica il coefficiente 67%. Reddito imponibile: 30.150 euro.

Caso 1: Designer freelance + e-commerce online

Situazione: Giulia e una graphic designer freelance (logo, brand identity) e ha aperto un e-commerce su Shopify dove vende stampe artistiche e poster realizzati da lei.

Domanda: Mi servono due partite IVA, una per la consulenza e una per il negozio online?

Risposta: No. Una sola P.IVA con due codici ATECO:

  • ATECO 74.10.30 – Attivita di design grafico (principale, professionale, coeff. forfettario 78%)
  • ATECO 47.91.10 – Commercio al dettaglio prodotti via Internet (secondario, coeff. forfettario 40%)

Attenzione: il codice ATECO 47.91.10 (e-commerce) puo richiedere la SCIA al Comune e l’iscrizione al Registro Imprese alla Camera di Commercio. Inoltre, l’attivita commerciale comporta l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (con contributi minimi anche in assenza di guadagno), aspetto che puo cambiare la convenienza fiscale rispetto a quando si fattura solo come professionista (Gestione Separata INPS).

Nel forfettario il coefficiente applicato sara quello dell’attivita prevalente per fatturato. Se Giulia fattura piu di design, applichera il 78% sui 100% dei ricavi totali.

Caso 2: Medico + affitti immobiliari

Situazione: Il dottor Bianchi e medico di base con P.IVA (ATECO 86.21.00, iscritto ENPAM) e possiede 3 appartamenti che affitta a privati con contratto 4+4 e cedolare secca al 21%.

Domanda: Devo aprire una seconda P.IVA per gli affitti?

Risposta: No, e non serve. Gli affitti di immobili da parte di persona fisica non costituiscono attivita d’impresa finche non si organizzano servizi accessori (pulizia, colazione, accoglienza) o non si superano determinati requisiti dimensionali. I redditi da locazione confluiscono nel Modello Redditi PF (quadro RB) o nel 730 e si tassano separatamente.

Cosa fare in pratica:

  • Continuare a fatturare le visite/prestazioni mediche con la P.IVA esistente
  • Dichiarare i redditi degli immobili nel quadro RB del Modello Redditi PF (o nel 730 quadro B)
  • Optare per cedolare secca (21% o 10% canone concordato) o per la tassazione IRPEF ordinaria con detrazioni

Attenzione: se il medico iniziasse a gestire affitti brevi turistici (Airbnb, Booking) in modo professionale (oltre 4 immobili in locazione breve), scatterebbe la presunzione di attivita d’impresa con conseguenze diverse. In quel caso si potrebbe valutare l’aggiunta del codice ATECO secondario alla P.IVA esistente, oppure costituire una societa separata.

Caso 3: Avvocato + influencer

Situazione: L’avvocato Conti svolge attivita di patrocinio legale (ATECO 69.10.10) ed e diventato un influencer su Instagram con 80.000 follower, ricevendo pagamenti per sponsorizzazioni e contenuti pubblicitari.

Domanda: Devo aprire una seconda P.IVA da influencer?

Risposta: No. Aggiunge il codice ATECO secondario per l’attivita di influencer/content creator alla sua P.IVA esistente. I codici ATECO oggi piu utilizzati per gli influencer sono:

  • ATECO 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari (per chi crea contenuti sponsorizzati)
  • ATECO 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie (per produzione di contenuti originali)
  • ATECO 74.20.20 – Attivita di riprese fotografiche/video (se rilevante)

Punto critico per gli avvocati: il Codice Deontologico Forense impone limiti alla pubblicita personale e potrebbe vietare alcune forme di sponsorizzazione di terzi. Prima di aggiungere l’attivita influencer, l’avvocato deve verificare con il proprio Ordine se le sponsorizzazioni sono compatibili con la professione forense. La parte normativa fiscale, di per se, non e ostativa.

Cassa previdenziale: l’avvocato e iscritto a Cassa Forense per l’attivita legale. I redditi da influencer pero non rientrano in Cassa Forense e potrebbero richiedere l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per quella quota di reddito (situazione tecnica complessa, da valutare caso per caso con il commercialista).

Caso 4: Marito imprenditore + moglie professionista

Situazione: Marco gestisce una ditta individuale di idraulica (ATECO 43.22.01) e la moglie Anna e psicologa libera professionista (ATECO 86.90.30). Sono sposati in comunione legale dei beni.

Domanda: Possiamo avere due partite IVA in famiglia?

Risposta: Si, certo. Marco e Anna sono due persone fisiche distinte, ciascuna con il proprio codice fiscale. Ognuno avra la propria partita IVA intestata al proprio CF. Il regime di comunione dei beni riguarda il patrimonio famigliare ma non incide sulla soggettivita fiscale dei coniugi: ogni coniuge dichiara autonomamente i propri redditi.

Aspetti pratici:

  • Ogni coniuge presenta il proprio Modello Redditi PF (o 730)
  • Si puo presentare il 730 congiunto per semplificare, ma le P.IVA restano separate
  • Eventuali redditi da affitti di immobili in comunione vengono divisi al 50% tra i coniugi
  • Le spese deducibili e detrazioni sono personali (es. contributi previdenziali, spese mediche del coniuge a carico)

Diverso e il caso dell’impresa familiare (art. 230-bis cc): qui il coniuge collaboratore non titolare puo ricevere fino al 49% del reddito senza una propria P.IVA. E uno strumento utile in famiglie dove un coniuge collabora senza essere titolare di attivita autonoma.

Caso 5: P.IVA forfettaria + amministratore SRL

Situazione: Luca ha una P.IVA forfettaria come consulente informatico (ATECO 62.02.00) ed e stato nominato amministratore unico di una SRL (di cui possiede il 30% delle quote).

Domanda: Posso ricevere compensi da entrambe le posizioni?

Risposta: Si, ma con cautela. La P.IVA forfettaria e l’incarico di amministratore SRL sono compatibili, ma occorre rispettare alcune regole fondamentali per non perdere il forfettario.

Compensi da amministratore

I compensi da amministratore di SRL sono redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR), non vanno fatturati con la P.IVA professionale. Si tassano IRPEF in busta paga emessa dalla SRL, con ritenute alla fonte e contributi alla Gestione Separata INPS (24% circa, 2/3 a carico della societa, 1/3 a carico dell’amministratore).

Cause ostative al forfettario

Attenzione massima alla causa ostativa dell’art. 1 comma 57 lett. d) della Legge 190/2014: perde il forfettario chi:

  • Controlla, direttamente o indirettamente, una SRL (oltre il 50% di quote o influenza dominante)
  • …e questa SRL svolge attivita riconducibili a quella esercitata in P.IVA

Quindi se Luca ha il 30% della SRL non e in causa ostativa per il punto del controllo. Ma se la SRL fattura a Luca consulenze informatiche o viceversa, occorre verificare con il commercialista se siano “attivita riconducibili” e se si configuri controllo di fatto.

Caso ostativo classico: socio unico di SRL (100% quote) + consulente forfettario verso la propria SRL = esclusione automatica dal forfettario.

Impresa individuale + libera professione

Una situazione ricorrente e quella di chi svolge contemporaneamente un’attivita d’impresa (artigiano, commerciante) e una libera professione. Esempio classico: elettricista artigiano (ATECO 43.21.01) che e anche consulente energetico con iscrizione albo (es. EGE – Esperto Gestione Energia).

E possibile? Si, ma non sono “due partite IVA”: e una P.IVA con due codici ATECO (uno principale, uno secondario) che richiede pero diverse iscrizioni:

  • Camera di Commercio (CCIAA) per l’attivita di elettricista (Registro Imprese)
  • Albo professionale EGE per l’attivita di consulenza energetica
  • INPS Artigiani per i contributi sull’attivita di impresa
  • Eventualmente Gestione Separata INPS per l’attivita professionale (se l’attivita prevalente non e quella professionale)

Punto delicato: la cassa previdenziale. La regola generale e che si versano i contributi alla cassa relativa all’attivita prevalente (in genere). In casi misti, occorre rivolgersi a un consulente del lavoro o al CAF per inquadrare correttamente la posizione contributiva e gestirne eventuali doppi versamenti.

Nel regime forfettario, sommare attivita d’impresa e attivita professionale e possibile, ma il limite di 85.000 euro vale sulla somma totale dei ricavi e compensi. Inoltre, alcune categorie professionali iscritte ad albo specifico (es. avvocati, notai) hanno regimi previdenziali esclusivi che mal si conciliano con attivita d’impresa.

Societa e partita IVA del socio

Una societa (SRL, SAS, SNC, SPA) ha sempre una propria partita IVA, distinta da quella dei soci. La persona fisica socio puo continuare ad avere la propria P.IVA individuale per attivita autonome, sotto certe condizioni.

Socio di SRL

  • La SRL ha la sua P.IVA come societa di capitali
  • Il socio persona fisica puo avere una propria P.IVA per attivita differenti
  • I dividendi distribuiti dalla SRL sono tassati al 26% di ritenuta a titolo definitivo (regime sostitutivo)
  • La P.IVA personale resta autonoma e separata dalla societa

Socio di SNC o SAS

  • La societa di persone ha la propria P.IVA
  • Il reddito della societa viene trasparentemente attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione (art. 5 TUIR)
  • Il socio dichiara la propria quota nel quadro RH del Modello Redditi PF
  • Il socio puo comunque avere una P.IVA personale per attivita autonome diverse

Conflitto cause ostative forfettario

Per restare in regime forfettario il professionista persona fisica non deve:

  • Partecipare a societa di persone (SAS, SNC, SS) o associazioni professionali
  • Detenere il controllo diretto o indiretto di SRL/SARL svolgenti attivita riconducibili
  • Avere quote in imprese familiari

Queste cause ostative servono proprio a impedire forme di doppia P.IVA mascherata attraverso lo schermo societario.

Come gestire concretamente piu attivita

Ecco i passi pratici per gestire piu attivita sotto un’unica P.IVA:

1. Variazione attivita – Modello AA9/12

Per aggiungere un nuovo codice ATECO si utilizza il modello AA9/12 (variazione dati per persona fisica) trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Si compila la sezione delle attivita esercitate indicando il nuovo codice ATECO secondario. La variazione e gratuita e non comporta cambio di P.IVA.

2. Contabilita separata per attivita

Anche se la P.IVA e una sola, e buona prassi (e in alcuni casi obbligatorio) tenere contabilita separata per ogni attivita:

  • Distinguere i ricavi/compensi per codice ATECO
  • Imputare le spese alla rispettiva attivita
  • Per il regime ordinario, tenere registri IVA separati
  • In sede di dichiarazione, compilare i diversi quadri (RG, RE) se necessario

3. Limiti del forfettario su totale attivita

I limiti del regime forfettario si applicano alla somma di tutti i ricavi/compensi, non per singola attivita:

  • Tetto ricavi: 85.000 euro (somma di tutte le attivita)
  • Limite spese personale dipendente/collaboratori: 20.000 euro
  • Limite reddito da lavoro dipendente o pensione: 30.000 euro (anno precedente)

4. Fatturazione

Le fatture devono indicare:

  • La P.IVA unica del titolare
  • La descrizione dettagliata dell’operazione (utile per riconoscere a quale attivita si riferisce)
  • Il codice ATECO non e obbligatorio in fattura, ma alcuni gestionali lo consentono
  • L’aliquota IVA appropriata (per regimi diversi dal forfettario)

Chiusura e riapertura di una partita IVA

Una persona fisica puo decidere di chiudere la propria P.IVA e successivamente riaprirla con una nuova attivita. Vediamo i punti chiave.

Chiusura P.IVA

  • Si presenta il modello AA9/12 con causale “Cessazione attivita”
  • La cessazione va comunicata entro 30 giorni dalla fine effettiva dell’attivita
  • Occorre cancellarsi da CCIAA, eventuale Albo, INPS Artigiani/Commercianti
  • Si presenta la dichiarazione di cessazione ai fini IVA (presentata con la dichiarazione annuale dell’anno di cessazione)

Riapertura

La P.IVA puo essere riaperta in qualsiasi momento. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate genera un nuovo numero di P.IVA diverso dal precedente (la P.IVA originaria e definitivamente chiusa).

Attenzione al forfettario startup: l’aliquota agevolata del 5% nei primi 5 anni spetta solo a chi non ha esercitato attivita d’impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti. Una chiusura strategica seguita da riapertura immediata non da diritto al 5% startup, perche manca il requisito della novita oggettiva dell’attivita.

Inoltre, e bene non chiudere la P.IVA se ci sono ancora ricavi/compensi pendenti o IVA da gestire: meglio attendere la conclusione delle operazioni economiche prima di formalizzare la cessazione.

Italiano residente all’estero: P.IVA italiana ed estera

Un caso particolare riguarda gli italiani che si trasferiscono all’estero mantenendo attivita in Italia, oppure gli stranieri residenti in Italia che operano anche nel proprio Paese di origine.

Italiano residente all’estero con attivita in Italia

  • Se trasferisce la residenza fiscale all’estero (iscrizione AIRE), in genere chiude la P.IVA italiana
  • Per continuare a fatturare in Italia da estero, si registra una posizione IVA in Italia in qualita di soggetto non residente, oppure nomina un rappresentante fiscale
  • Apre poi una P.IVA nel Paese di residenza secondo le regole locali
  • In questo caso e tecnicamente possibile avere due posizioni fiscali distinte: una italiana (per IVA su operazioni con territorialita Italia) e una estera (residenza fiscale principale)

Convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Italia ha siglato convenzioni contro le doppie imposizioni con la maggior parte dei Paesi UE ed extra UE. Queste convenzioni stabiliscono in quale Paese vanno tassati i diversi tipi di reddito (lavoro autonomo, dipendente, redditi immobiliari, dividendi). Il principio generale e quello della residenza fiscale: si paga nel Paese di residenza, con eventuali crediti d’imposta per quanto pagato all’estero.

Casi piu frequenti: lavoratori in smart working dall’estero, professionisti che hanno clienti in piu Paesi UE, italiani che si trasferiscono in Spagna/Portogallo/Dubai. In tutti questi casi si tratta di valutare la residenza fiscale prevalente e applicare le regole della Convenzione bilaterale.

FAQ – Domande frequenti sulla doppia partita IVA

Posso aprire una seconda P.IVA usando il codice fiscale di un familiare?

Assolutamente no. Sarebbe una frode fiscale. Il familiare diventerebbe titolare effettivo della P.IVA con tutti gli obblighi fiscali, contributivi e di responsabilita patrimoniale. Tale operazione configura il reato di interposizione fittizia di persona, sanzionato penalmente.

Quanto costa aggiungere un codice ATECO secondario?

L’operazione di variazione (modello AA9/12) e gratuita presso l’Agenzia delle Entrate. Possono esserci costi indiretti se la nuova attivita richiede iscrizione a CCIAA (diritto camerale annuale circa 53-200 euro) o ad Albo professionale (variabili per Ordine).

In regime forfettario posso avere piu codici ATECO senza perdere il forfettario?

Si. Il forfettario non vieta i codici ATECO multipli. Si applica il coefficiente di redditivita del codice ATECO prevalente per fatturato. Il limite di 85.000 euro va calcolato sulla somma di tutti i ricavi/compensi delle diverse attivita.

Cosa succede se la mia attivita secondaria diventa prevalente?

Devi presentare un nuovo modello AA9/12 per invertire principale e secondario. Cambia il codice ATECO principale e di conseguenza puo cambiare la cassa previdenziale di iscrizione e il coefficiente forfettario applicato. La verifica si fa annualmente in base al fatturato dell’anno precedente.

Posso essere libero professionista e dipendente contemporaneamente?

Si, in molti casi. La P.IVA professionale e il rapporto di lavoro dipendente sono compatibili, con queste avvertenze: 1) il contratto di lavoro non deve vietare attivita extra (clausola di esclusiva); 2) per i dipendenti pubblici serve l’autorizzazione del datore di lavoro; 3) per restare nel regime forfettario il reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro; 4) le attivita non devono essere svolte prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o degli ultimi 2 anni (causa ostativa forfettario).

Se ho una SRL devo chiudere la P.IVA personale?

No, non necessariamente. La SRL e un soggetto giuridico autonomo con propria P.IVA. Il socio persona fisica puo mantenere una P.IVA personale per attivita differenti. Attenzione pero alle cause ostative del forfettario se controlli la SRL e la societa svolge attivita riconducibili alla tua P.IVA (es. socio unico SRL informatica + libero professionista informatico = esclusione).

Posso avere una P.IVA italiana e una P.IVA in Spagna?

Tecnicamente si, sono Paesi diversi con sistemi fiscali autonomi. Ma occorre stabilire la residenza fiscale prevalente (in genere dove si vive piu di 183 giorni l’anno) per evitare doppia tassazione. Si applica la Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni. Situazione complessa: meglio rivolgersi a uno specialista in fiscalita internazionale.

Se chiudo la P.IVA e la riapro dopo 1 anno, posso accedere al 5% startup?

No. Il 5% startup richiede di non aver esercitato attivita d’impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti. Inoltre la nuova attivita non deve essere “mera prosecuzione” della precedente (stesso settore, stessa clientela). L’Agenzia delle Entrate verifica con attenzione queste situazioni e contesta l’agevolazione in caso di prosecuzione.

Posso usare la P.IVA del coniuge per fatturare?

Solo nel quadro dell’impresa familiare (art. 230-bis cc), dove il coniuge collaboratore puo prestare attivita lavorativa nell’impresa del titolare e ricevere fino al 49% del reddito. Diverso e fatturare al posto del coniuge per attivita propria: questa e simulazione fiscale, sanzionabile.

Conclusione: una sola P.IVA, mille soluzioni

Riassumendo: una persona fisica puo avere una sola partita IVA, ma il sistema fiscale italiano offre soluzioni flessibili per gestire piu attivita. Codici ATECO multipli, partecipazione a societa, gestione di redditi non d’impresa (affitti, dividendi), impresa familiare: tutti strumenti che, ben combinati, consentono di organizzare attivita complesse in modo legale ed efficiente.

Tentare di aggirare il limite con espedienti (P.IVA intestata a familiari, frazionamento artificioso, doppie posizioni fiscali) non funziona e comporta sanzioni pesanti. Meglio impostare correttamente la propria struttura fiscale con il supporto di un professionista.

Al CAF Centro Fiscale di Udine assistiamo quotidianamente professionisti, artigiani, commercianti e persone fisiche con attivita multiple. Aiutiamo a:

  • Aggiungere o modificare codici ATECO con il modello AA9/12
  • Valutare la convenienza di rimanere o entrare nel regime forfettario
  • Verificare cause ostative quando si combinano P.IVA e cariche societarie
  • Gestire le pratiche di chiusura/riapertura di P.IVA
  • Inquadrare correttamente situazioni di residenza fiscale internazionale

Hai un dubbio sulla tua situazione? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata. Analizziamo il tuo caso specifico e ti indichiamo la soluzione piu corretta per gestire le tue attivita sotto un’unica partita IVA, in piena regola con il Fisco.

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Giugno 12, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-12 08:00:002026-05-24 09:54:45Doppia Partita IVA 2026: Si Puo Avere? Regole e Casi Pratici
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Saldo IRPEF 2026: scadenza 30 giugno, codici tributo F24 e calcolo acconto

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

Il 30 giugno 2026 e la prima scadenza per il versamento del saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 2025 e del primo acconto IRPEF per il 2026. Per chi non riesce a rispettare questa data, c’e la possibilita di differire al 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40%. In questa guida vediamo chi deve pagare, come si calcola l’importo, quali codici tributo F24 usare e cosa fare in caso di ritardo.

Quando scade il saldo IRPEF 2026

Le scadenze per il pagamento del saldo IRPEF 2026 sono:

  • 30 giugno 2026 (martedi): scadenza ordinaria per saldo IRPEF 2025 + primo acconto IRPEF 2026
  • 30 luglio 2026 (giovedi): scadenza differita con maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto

Il 30 giugno 2026 cade di martedi: non ci sono proroghe automatiche per giorni festivi, quindi la scadenza e ferma. Chi sceglie di pagare entro il 30 luglio paga l’importo aumentato dello 0,40% a titolo di interesse.

Per il secondo acconto IRPEF 2026 la scadenza ordinaria e il 1° dicembre 2026 (30 novembre 2026 cade di domenica, slittamento al lunedi successivo).

Chi deve pagare il saldo IRPEF entro il 30 giugno

Sono tenuti al versamento del saldo IRPEF entro il 30 giugno 2026:

  • Titolari di Partita IVA (regime ordinario e forfettario) che presentano il Modello Redditi PF
  • Lavoratori autonomi e professionisti che hanno redditi non soggetti a ritenuta alla fonte
  • Persone fisiche con redditi da affitti, rendite, plusvalenze non assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva
  • Contribuenti 730 con conguaglio a debito che non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che puo trattenere il dovuto dalla busta paga o dalla pensione
  • Societa di persone e soci per la quota di reddito imputata per trasparenza

Non devono pagare autonomamente entro il 30 giugno i dipendenti e pensionati che hanno presentato il 730 con sostituto d’imposta: per loro il conguaglio a debito viene trattenuto direttamente dalla busta paga o dalla pensione a partire dal mese di luglio 2026.

Codici tributo F24 per il saldo IRPEF 2026

Per il versamento tramite Modello F24, questi sono i principali codici tributo:

Codice tributoDescrizioneAnno di riferimento nel F24
4001Saldo IRPEF persone fisiche2025
4033Primo acconto IRPEF2026
4034Secondo acconto IRPEF2026 (scadenza 1° dicembre)
3800Addizionale regionale IRPEF (saldo)2025
3801Addizionale comunale IRPEF (saldo)2025
2003Saldo IRES societa di capitali2025
2001Primo acconto IRES2026

Attenzione all’anno di riferimento: nel modello F24 il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno d’imposta corretto (2025 per il saldo, 2026 per il primo acconto). Un errore in questo campo puo causare problemi di imputazione del pagamento.

Per approfondire la dichiarazione dei redditi: Rimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva e Come Funziona

Come si calcola il saldo IRPEF e il primo acconto

Il calcolo del saldo IRPEF si basa sulle aliquote IRPEF 2026 (anno d’imposta 2025), che sono tre scaglioni:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

La formula di calcolo e:

Saldo IRPEF = IRPEF lorda – detrazioni – acconti versati nel 2025

Se il risultato e positivo (a debito), si versa entro il 30 giugno. Se e negativo (a credito), si genera un rimborso o si usa in compensazione F24.

Per il primo acconto IRPEF 2026, il metodo ordinario (storico) prevede:

  • Se l’imposta netta dell’anno precedente e inferiore a 52 euro: nessun acconto
  • Da 52 a 257,99 euro: versamento in unica soluzione entro il 30 novembre (o 1° dicembre 2026)
  • Da 258 euro in su: primo acconto del 40% entro il 30 giugno + secondo acconto del 60% entro il 1° dicembre

In alternativa al metodo storico, e possibile usare il metodo previsionale: si stima l’imposta che si paghera per il 2026 e si versa l’acconto su quella base, con rischio di sanzioni se la stima e sottostimata.

Per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, le regole di calcolo degli acconti possono essere diverse: Modello Redditi 2026 e Concordato Preventivo Biennale: regole e scadenze

Versamento in unica soluzione o in due rate

Entro il 30 giugno 2026 si versano contemporaneamente:

  • Il saldo IRPEF 2025 (codice 4001)
  • Il primo acconto IRPEF 2026 (codice 4033), se dovuto e superiore a 258 euro
  • Le addizionali regionali e comunali IRPEF (codici 3800 e 3801)

Non esiste una rateizzazione automatica per queste voci nel modello F24: l’importo va versato in un’unica soluzione nella data di scadenza (o differito al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Diversa e la situazione per i contributi INPS artigiani e commercianti, che hanno cadenze trimestrali separate.

Differimento al 30 luglio 2026: come funziona la maggiorazione

Chi non riesce a versare entro il 30 giugno puo usufruire del differimento al 30 luglio 2026 pagando una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto. Si tratta di un interesse forfettario previsto dalla legge, non di una sanzione.

Esempio pratico: se devi versare un saldo IRPEF di 1.000 euro, pagando entro il 30 luglio dovrai versare 1.004 euro (1.000 + 0,40% = 4 euro di interessi).

La maggiorazione si applica sia al saldo che all’acconto. Non ci sono codici tributo separati per la maggiorazione: va aggiunta direttamente all’importo del versamento.

Modalita di versamento: F24 online, banca e addebito conto

Il Modello F24 si puo versare con le seguenti modalita:

  • F24 online tramite portale Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o credenziali Fisconline): gratuito, disponibile 24/7
  • Homebanking della propria banca: disponibile per tutti i titolari di conto corrente, spesso con addebito diretto
  • Allo sportello bancario o postale: solo per F24 con saldo a debito; possibile commissione
  • Tramite CAF o intermediario abilitato: il CAF compila e trasmette il modello F24 per conto del contribuente

Ricorda che i versamenti F24 a zero (per compensazione integrale del credito) devono essere trasmessi obbligatoriamente in via telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario abilitato.

Link correlato: IMU 2026: paga l’inquilino o il proprietario? Guida Completa

Ravvedimento operoso: cosa succede se si paga in ritardo

Se si supera anche la scadenza del 30 luglio senza versare, e possibile regolarizzare la posizione attraverso il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e riformato dal D.Lgs. 87/2024.

Con la riforma del D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024), la sanzione base per omesso versamento e passata al 25% (precedentemente era il 30%). Le tipologie di ravvedimento piu comuni sono:

Tipo di ravvedimentoQuandoSanzione ridotta
Sprint (brevissimo)Entro 14 giorni dalla scadenza0,1% al giorno (max 1,4%)
BreveDal 15° al 30° giorno1,5% (1/10 di 15%)
MedioDal 31° al 90° giorno1,67% (1/9 del 15%)
Lungo (entro 1 anno)Entro 1 anno dalla scadenza3,125% (1/8 del 25%)
BiennaleEntro 2 anni dalla scadenza3,57% (1/7 del 25%)
Oltre 2 anniOltre 2 anni dalla scadenza4,17% (1/6 del 25%)

Alle sanzioni si aggiungono sempre gli interessi legali (2,5% annuo nel 2026) calcolati sui giorni di ritardo. Il ravvedimento non e possibile dopo l’avvio di un accertamento o di una verifica fiscale.

Il codice tributo da usare per la sanzione da ravvedimento e il 8901 (per IRPEF). Gli interessi si versano con il codice tributo 1989.

Saldo IRES per societa e enti: stessa scadenza del 30 giugno

Anche le societa di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare (gennaio-dicembre) devono versare entro il 30 giugno 2026:

  • Saldo IRES 2025: codice tributo 2003
  • Primo acconto IRES 2026: codice tributo 2001
  • Saldo IRAP 2025: codice tributo 3800 (sezione Erario)
  • Primo acconto IRAP 2026: codice tributo 3812

Per le societa con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza e il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Domande frequenti (FAQ)

Ho presentato il 730: devo comunque versare l’IRPEF entro il 30 giugno?

Dipende dalla tua situazione. Se hai un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che gestisce il conguaglio, no: sara lui a trattenerti il dovuto dalla busta paga a partire da luglio. Se non hai un sostituto d’imposta, dovrai versare tu tramite F24 entro il 30 giugno.

Posso compensare il saldo IRPEF con un credito IVA o INPS?

Si, e possibile compensare il debito IRPEF con crediti fiscali o contributivi tramite il modello F24. La compensazione orizzontale (tra tributi diversi) e consentita nei limiti di legge. Per crediti superiori a 5.000 euro, la compensazione richiede il visto di conformita sulla dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se non posso pagare entro il 30 luglio?

Se non paghi entro il 30 luglio, scatta l’omesso versamento. La sanzione base e del 25% dell’importo non versato (post D.Lgs. 87/2024). Puoi pero regolarizzare con il ravvedimento operoso, che riduce significativamente la sanzione a seconda di quanto e rapido il pagamento.

Il secondo acconto IRPEF si paga anch’esso a giugno?

No. Il secondo acconto IRPEF 2026 scade il 1° dicembre 2026 (il 30 novembre cade di domenica). Si versa con il codice tributo 4034.

Come si calcola l’addizionale regionale e comunale IRPEF?

Le addizionali regionali e comunali si calcolano applicando le aliquote deliberate da Regione e Comune di residenza al reddito imponibile IRPEF. Il saldo delle addizionali scade insieme al saldo IRPEF (30 giugno), mentre l’acconto dell’addizionale comunale scade al secondo acconto IRPEF (1° dicembre).

Come possiamo aiutarti: il CAF Centro Fiscale di Udine

Il calcolo del saldo IRPEF richiede la corretta lettura della dichiarazione dei redditi e la verifica di acconti, detrazioni e crediti. Se hai dubbi o vuoi essere sicuro di versare l’importo corretto entro il 30 giugno 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione per:

  • Calcolo del saldo IRPEF e del primo acconto da dichiarazione dei redditi o 730
  • Compilazione e invio del modello F24
  • Verifica della possibilita di compensazione con crediti fiscali
  • Assistenza per il ravvedimento operoso in caso di versamento tardivo
  • Consulenza su differimento al 30 luglio con calcolo della maggiorazione

Contattaci per un preventivo personalizzato o prenota un appuntamento. Non aspettare l’ultimo giorno: avere il tempo per verificare tutti i calcoli fa la differenza.

Giugno 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Bonus Mamme lavoratrici 2026: domanda entro 30 giugno, requisiti e importo INPS

Bonus mamma

Il bonus mamme lavoratrici 2026 — tecnicamente chiamato esonero contributivo per le lavoratrici madri — è una misura di sostegno alla natalita che riduce i contributi previdenziali a carico delle donne con 2 o piu figli. La scadenza per presentare la domanda INPS è il 30 giugno 2026: chi non ha ancora aderito ha circa 20 giorni di tempo.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: chi puo beneficiarne, quanto vale l’esonero, come presentare la domanda e quando arriva il beneficio in busta paga o sulle quote contributive.

Cos’e il bonus mamme lavoratrici 2026

Il bonus mamme lavoratrici e un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice. In pratica, una quota dei contributi che normalmente vengono trattenuti dalla busta paga (o versati dall’autonoma) viene azzerata, con un risparmio diretto in tasca alla madre.

La misura e stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) per le lavoratrici con 3 o piu figli e successivamente estesa anche a quelle con 2 figli dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 219-220). Per il 2026 la disciplina e confermata con le stesse condizioni.

Chi ha diritto al bonus mamme: i requisiti 2026

I requisiti per il bonus mamme lavoratrici 2026 sono i seguenti:

  • Lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno 2 figli, di cui il figlio piu giovane di eta inferiore ai 10 anni
  • Lavoratrici dipendenti a tempo determinato con almeno 3 figli, di cui il figlio piu giovane di eta inferiore ai 18 anni
  • Lavoratrici autonome iscritte all’INPS (artigiane, commercianti, lavoratrici agricole) o alle casse previdenziali private, con almeno 2 figli e figlio minore di eta inferiore ai 10 anni

Attenzione alla differenza tra dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato: le prime accedono con 2 figli (figlio minore sotto i 10 anni), le seconde devono avere almeno 3 figli (figlio minore sotto i 18 anni). Questa distinzione e fondamentale per capire se si rientra nel beneficio.

Sono escluse le lavoratrici in congedo di maternita nel periodo in cui godono gia dell’esonero totale sui contributi previsto dalla maternita obbligatoria.

Quanto vale il bonus: importo 2026 per dipendenti e autonome

L’importo del bonus mamme varia a seconda della categoria lavorativa:

CategoriaImporto massimoModalita
Dipendenti a tempo indeterminato3.000 euro annui250 euro/mese in busta paga (esonero contributi)
Dipendenti a tempo determinato (3+ figli)3.000 euro annui250 euro/mese in busta paga (esonero contributi)
Lavoratrici autonome INPS3.000 euro annuiRiduzione versamenti contributivi tramite F24
Professioniste casse private3.000 euro annuiRiduzione quota contributiva annuale

Il beneficio massimo e di 3.000 euro annui (250 euro al mese), che corrispondono all’azzeramento della quota IVS (Invalidita, Vecchiaia e Superstiti) a carico della lavoratrice fino a quel massimale. Se i contributi effettivi sono inferiori, l’esonero si applica nella misura reale senza superare il tetto.

Come funziona il beneficio in busta paga

Per le lavoratrici dipendenti, il bonus mamme si traduce in un aumento netto della busta paga. Il datore di lavoro riceve dall’INPS il codice di autorizzazione e applica l’esonero mese per mese sul cedolino. Non c’e nessun accredito separato: la riduzione appare direttamente nella voce “esonero contributivo” del cedolino.

Il meccanismo e il seguente:

  • I contributi previdenziali a carico della lavoratrice (normalmente circa il 9,19% per i dipendenti) vengono ridotti fino a un massimo di 250 euro mensili
  • L’INPS comunica al datore di lavoro l’autorizzazione dopo l’accoglimento della domanda
  • L’esonero parte dal mese di accoglimento della domanda (o retroattivamente al 1° gennaio 2026 se la domanda e stata presentata entro i termini)

Per le lavoratrici autonome, l’INPS riduce direttamente la contribuzione dovuta sulle rate dei versamenti previdenziali. L’esonero viene comunicato tramite il portale INPS e si riflette sul debito contributivo dell’anno.

Come presentare la domanda INPS entro il 30 giugno 2026

La domanda per il bonus mamme lavoratrici 2026 si presenta online sul portale INPS entro il 30 giugno 2026. Ecco i passaggi:

  1. Accedi al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS
  2. Cerca il servizio “Esonero contributivo madri lavoratrici” o naviga in “Prestazioni e servizi” > “Maternita e famiglia”
  3. Compila il modulo indicando: dati anagrafici, dati dei figli (codice fiscale e data di nascita), tipologia di rapporto di lavoro
  4. Allega eventuale documentazione se richiesta (per le autonome con cassa privata potrebbe essere necessario il certificato di iscrizione alla cassa)
  5. Invia la domanda e salva il numero di protocollo

In alternativa, la domanda si puo presentare tramite CAF o patronato. Il Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione e l’invio della domanda INPS: puoi contattarci per un appuntamento.

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Bonus mamme e cumulabilita con altri sgravi

Il bonus mamme lavoratrici 2026 e compatibile con altre misure di sostegno alla famiglia, tra cui:

  • Assegno Unico Universale: si percepisce senza problemi in contemporanea all’esonero contributivo
  • Detrazioni per figli a carico (per figli oltre i 21 anni, non sostituiti dall’Assegno Unico): compatibili
  • Bonus nido e altri bonus famiglia INPS: compatibili

Non e invece cumulabile con l’esonero totale contributi durante il congedo di maternita obbligatoria (nel periodo di assenza per maternita, l’esonero specifico del bonus mamme e sospeso).

Per le lavoratrici in regime forfettario che sono anche madri, vale la pena ricordare che l’esonero contributivo del bonus mamme si applica sui contributi previdenziali effettivamente dovuti, riducendone l’importo fino al massimale annuo di 3.000 euro.

Dipendenti vs autonome: le differenze principali

AspettoDipendente a tempo indeterminatoDipendente a tempo determinatoAutonoma INPS/cassa
Numero figli richiesto2 figli (minore < 10 anni)3 figli (minore < 18 anni)2 figli (minore < 10 anni)
Importo massimo annuo3.000 euro3.000 euro3.000 euro
Come si riceveIn busta paga (meno contributi trattenuti)In busta paga (meno contributi trattenuti)Riduzione versamenti contributivi
Chi presenta domandaLa lavoratrice via INPSLa lavoratrice via INPSLa lavoratrice via INPS/cassa

Domande frequenti (FAQ)

Ho presentato la domanda nel 2025: devo richiederla di nuovo per il 2026?

Si, la domanda va presentata ogni anno perche il beneficio e annuale. Se hai gia aderito nel 2025, per il 2026 devi presentare una nuova domanda entro il 30 giugno 2026.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 30 giugno 2026?

Le domande presentate dopo il 30 giugno 2026 potrebbero non essere accettate per l’annualita 2026 (il beneficio e riconosciuto dall’INPS in base alle risorse disponibili e ai termini fissati dalla circolare INPS). E importante non perdere la scadenza.

Il bonus mamme spetta anche alle lavoratrici con figlio adottato o affidato?

Si, il beneficio si applica anche ai figli adottati o in affidamento preadottivo, a condizione che il figlio piu giovane abbia eta inferiore al limite previsto (10 o 18 anni a seconda della tipologia contrattuale).

Il bonus mamme e tassato IRPEF?

No. L’esonero contributivo non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF: e una riduzione dei contributi versati, non un’erogazione di somme. Non va dichiarato nel 730 o nel Modello Redditi.

Sono una lavoratrice part-time: posso beneficiarne?

Si, le lavoratrici part-time a tempo indeterminato con i requisiti richiesti hanno diritto al bonus. L’importo sara proporzionato ai contributi effettivamente dovuti sul part-time (con il tetto massimo di 3.000 euro annui).

Come possiamo aiutarti al CAF Centro Fiscale di Udine

Se hai bisogno di assistenza per la domanda del bonus mamme lavoratrici 2026, il nostro team e a disposizione. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto per:

  • Verifica dei requisiti e valutazione del diritto al beneficio
  • Compilazione e invio della domanda INPS tramite SPID/CIE
  • Assistenza per lavoratrici autonome con casse private
  • Coordinamento con il datore di lavoro per l’attivazione dell’esonero in cedolino

Contattaci per un appuntamento: la consulenza e personalizzata e valutiamo insieme tutte le misure a cui hai diritto. Ricorda che la scadenza e il 30 giugno 2026: non aspettare l’ultimo momento.

Giugno 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/bonus-mamma.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-12 07:50:512026-06-12 07:51:04Bonus Mamme lavoratrici 2026: domanda entro 30 giugno, requisiti e importo INPS
Energia e Utenze, Finanza & Servizi, Mercato Libero ed Energia

Mercato libero energia: come funziona e conviene davvero?

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il mercato libero dell’energia e il regime al quale si rivolgono la maggior parte dei fornitori di luce e gas in Italia. Dal 2024 la transizione e diventata inevitabile per le utenze non vulnerabili: ma conviene davvero rispetto alla tutela? In questa guida spieghiamo come funziona, le differenze con la tutela e come scegliere l’offerta giusta nel 2026.

Vedi anche: 10 trucchi per risparmiare in bolletta, Tariffe luce e gas 2026: come confrontarle, Bonus sociale bollette ISEE 2026.

Cosa e il mercato libero dell’energia

Nel mercato libero il prezzo di luce e gas non e fissato da ARERA ma negoziato tra il cliente e il fornitore. Operano decine di operatori: dalle grandi multiutility (Enel Energia, Eni Plenitude, A2A, Illumia) fino a operatori piu specializzati (Optima, Acea, Wekiwi e altri).

Mercato tutelato vs mercato libero: confronto

CaratteristicaMercato Tutelato (ex)Mercato Libero
Prezzo energiaFissato da ARERA ogni trimestreNegoziato con il fornitore
FornitoreAssegnato (distributore locale)Scelto liberamente dal cliente
Tipi di prezzoTrimestrale (PUN o PSV)Fisso, indicizzato o variabile
Bonus sociali ISEEApplicati automaticamenteApplicati automaticamente
Disponibilita 2026Solo utenze vulnerabiliTutti

Chi e ancora nel mercato tutelato nel 2026

Dal 1 luglio 2024 il Servizio di Maggior Tutela per la luce e stato chiuso per le utenze non vulnerabili. Le utenze vulnerabili (over 75, disabili, zone disagiate) possono continuare. Chi non era vulnerabile e non ha scelto e stato assegnato al Servizio a Tutele Graduali (STG), gestito con aste ARERA per area geografica. Per il gas, la fine della tutela domestica non vulnerabile e prevista per il 1 gennaio 2027.

Come scegliere un fornitore nel mercato libero

  1. Recupera il consumo annuale dalla bolletta (kWh per luce, Smc per gas)
  2. Vai al Portale Offerte ARERA (www.ilportaleofferte.it) – gratuito e ufficiale
  3. Inserisci i tuoi dati e confronta le offerte nel tuo Comune
  4. Scegli l’offerta piu conveniente e contatta il fornitore
  5. Il cambio avviene senza interruzioni in 30-60 giorni

Tipi di offerta nel mercato libero

  • Prezzo fisso: la quota energia resta invariata per la durata del contratto (12-24 mesi tipici). Protegge dalle oscillazioni. Conveniente quando i prezzi sono bassi.
  • Prezzo indicizzato al PUN/PSV: segue il mercato all’ingrosso. Puo essere conveniente in periodi calanti ma espone al rialzo.
  • Prezzo variabile: aggiornato periodicamente dal fornitore. Meno trasparente ma con possibili promozioni.

Come confrontare la mia offerta con lo STG

VerificaCome fare
Prezzo kWh attualeLeggi la bolletta alla voce costo energia
Prezzo PUN correnteConsulta www.gme.it o www.arera.it
Prezzo STG correnteARERA pubblica il prezzo mensile su arera.it
Offerte concorrentiPortale Offerte ARERA con tuoi consumi reali

Cosa verificare prima di firmare

  • Durata minima e penali per recesso anticipato
  • Tipo di prezzo (fisso, indicizzato, variabile)
  • Costi fissi mensili (quota fissa, quota potenza)
  • Canali di servizio clienti e modalita di reclamo
  • Bonus di benvenuto e condizioni effettive

Domande frequenti sul mercato libero

Il bonus sociale ISEE e garantito anche nel mercato libero? Si, per legge il bonus sociale e applicato automaticamente a tutte le forniture idonee indipendentemente dal fornitore.

Posso cambiare fornitore quando voglio? Si. Il cambio e un diritto garantito. Devi rispettare i tempi di preavviso previsti dal tuo contratto (in genere 30-60 giorni) ma non ci sono blocchi.

Cosa sono PUN e PSV? PUN (Prezzo Unico Nazionale) e l’indice di riferimento per l’energia elettrica; PSV (Punto di Scambio Virtuale) e l’indice per il gas. Trovi l’approfondimento in: Tariffe luce e gas 2026: glossario e confronto offerte.

Conclusione: conviene il mercato libero nel 2026?

In molti casi si. Il mercato libero offre opportunita di risparmio reale rispetto allo STG, soprattutto con offerte a prezzo fisso in momenti favorevoli. La chiave e confrontare con il Portale ARERA usando i propri consumi reali ed evitare i contratti a tacito rinnovo con penali elevate. Per informazioni sull’ISEE e sul Bonus Sociale Bollette, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza personalizzata.

Giugno 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-11 12:30:002026-06-02 08:12:39Mercato libero energia: come funziona e conviene davvero?
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