Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-27 09:52:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e VantaggiHai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.Indice dei contenutiChi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioCoefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiInarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiForfettario e Inarcassa: Come ConvivonoAdempimenti e Obblighi PraticiForfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvieneDomande Frequenti (FAQ) Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioIl regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVAPer accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:CondizioneDettaglio1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedentiImportante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euroSpese per personale sotto i 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibiliL’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%. Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.Formula del calcolo:Reddito imponibile = Compensi lordi x 78% Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente. Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiVediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro** Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori. Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiInarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.Struttura contributiva Inarcassa 2026:Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.Esempio pratico:VoceEsempio: 30.000 euro fatturatoCompensi lordi30.000 euroReddito imponibile (78%)23.400 euroContributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euroContributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euroImposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euroTotale versamenti (imposta + contributi)5.763 euroNetto in tasca~24.237 euroNota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile. Forfettario e Inarcassa: Come ConvivonoUno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoroInarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettarioAdempimenti e Obblighi PraticiEssere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettarioVersamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa. Forfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvienePer un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:ScenarioForfettario 5%Regime OrdinarioFatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscaleFatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili realiFatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesaMolte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessaRegola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.Domande Frequenti (FAQ) Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).Come si presenta la fattura da architetto forfettario?La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
NOTIZIEIl grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoniChi attendeva dalla politica una risposta concreta al problema casa rischia di restare deluso. I fondi promessi per aiutare giovani e famiglie ad acquistare o ristrutturare un immobile sono stati tagliati, ridimensionati o si sono volatilizzati tra proroghe e rinvii. Nel frattempo, l’unico strumento che sembra resistere è il condono edilizio: un paradosso che racconta molto delle priorità dell’agenda politica italiana nel 2026.Indice dei contenutiLe promesse mancate sulla casaFondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroQuello che avanza: i condoni ediliziCosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Domande frequentiLe promesse mancate sulla casaNegli ultimi anni diversi governi hanno inserito nei documenti programmatici interventi a favore dell’accesso alla casa: mutui agevolati per under 36, incentivi all’affitto, fondi per l’edilizia popolare, detrazioni per la ristrutturazione. Le promesse erano ambiziose. I risultati, a conti fatti, molto meno.Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la situazione attuale configura un vero e proprio “bluff”: le risorse annunciate spesso non sono mai arrivate ai beneficiari finali, oppure sono state dirottate o rifinanziato solo in misura simbolica. I dati del mercato immobiliare e le segnalazioni di famiglie e giovani che non riescono ad accedere a un mutuo o a trovare un affitto sostenibile confermano il quadro. Fondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Fondo Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia, era stato potenziato durante il periodo della pandemia per dare un sostegno concreto a chi cercava di acquistare la prima abitazione. La garanzia statale fino all’80% del mutuo era un’opportunità reale, soprattutto per i giovani under 36 con redditi bassi.Negli anni successivi, però, il fondo è stato progressivamente ridimensionato. Le garanzie rafforzate per gli under 36 sono scadute e non sono state rinnovate in modo strutturale. Per il 2026, il Fondo Prima Casa esiste ancora ma con risorse molto più limitate e senza le condizioni di favore che lo avevano reso attraente. Chi vuole acquistare casa oggi deve fare i conti con tassi di interesse ancora elevati e garanzie statali ridotte.Parallelamente, l’agevolazione fiscale “prima casa” (aliquota IVA ridotta al 4%, imposta di registro al 2% per chi compra dal privato) rimane in vigore, ma da sola non basta a compensare l’aumento dei prezzi degli immobili e il costo del credito. Il Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroIl Superbonus 110% è stato il più grande incentivo edilizio della storia italiana recente, con un costo per le casse pubbliche stimato in oltre 120 miliardi di euro. Dopo la sua conclusione, il governo aveva promesso incentivi sostitutivi: più sostenibili, più mirati, meno soggetti a frodi.Nella realtà del 2026, il quadro è desolante per molte famiglie. Il bonus ristrutturazione ordinario è sceso al 36% (dal 50% storico) per le prime case e al 30% per le seconde case, con massimali ridotti. L’ecobonus per l’efficienza energetica è stato ridimensionato. Il bonus mobili ha perso rilevanza pratica. Le cessioni del credito e lo sconto in fattura sono definitivamente chiusi, lasciando irrisolte migliaia di pratiche pendenti e generando ancora contenziosi tra imprese, banche e cittadini.Il risultato è che chi vuole ristrutturare casa nel 2026 può contare su incentivi nettamente inferiori rispetto al passato, mentre i costi di costruzione e manodopera sono aumentati significativamente. La spinta alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo — necessaria per rispettare gli obiettivi europei — si è di fatto fermata. Quello che avanza: i condoni ediliziSe da un lato si riducono gli incentivi virtuosi (quelli che spingono a migliorare o ad acquistare legalmente), dall’altro sembrano avanzare le misure che regolarizzano l’abusivismo edilizio. Il condono edilizio — nella sua versione più recente, spesso presentato come “sanatoria” o “regolarizzazione” — continua a essere uno strumento politicamente attraente per alcune forze di governo.In concreto, si tratta di norme che consentono di regolarizzare, dietro pagamento di una sanzione, abusi edilizi minori commessi entro una certa data. I critici sottolineano che ogni condono rappresenta un premio per chi ha violato le regole e un danno per chi le ha rispettate, oltre a produrre un effetto di aspettativa (“tanto arriverà un altro condono”) che alimenta nuovi abusi.Il contrasto con il progressivo smantellamento dei bonus per chi vuole costruire o ristrutturare nel rispetto delle norme è stridente. Un’edilizia davvero sostenibile e legale viene disincentivata, mentre quella irregolare viene periodicamente sanata. Cosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Fare un bilancio degli strumenti ancora disponibili nel 2026 per chi affronta il tema casa:Acquisto prima casa: aliquota IVA 4% (da costruttore), imposta di registro 2% (da privato), imposta ipotecaria e catastale fisse. Il Fondo Prima Casa Consap è ancora attivo per la garanzia sui mutui, ma senza le condizioni potenziate degli anni precedenti.Ristrutturazione: detrazione IRPEF del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (limite 48.000 euro per unità immobiliare). Ecobonus al 36% per interventi di risparmio energetico (in taluni casi con aliquote differenziate).Bonus mobili: detrazione del 50% sulle spese per arredi di unità ristrutturate, con limite di spesa 5.000 euro.Affitti: cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, al 21% per quelli liberi. Nessun ampliamento strutturale previsto nel breve termine.Sismabonus: ancora operativo con aliquote tra il 36% e il 70% (o superiori per interventi su parti comuni condominiali), ma con tetto di spesa invariato.Si tratta di strumenti utili, ma ben lontani dall’impatto che il sistema di incentivi aveva nel triennio 2020-2023. Chi si trova oggi a dover prendere decisioni importanti sulla casa — acquisto, ristrutturazione, affitto — deve fare i conti con un panorama di agevolazioni ridimensionato e con molta più incertezza normativa rispetto al passato. Per orientarsi correttamente conviene sempre verificare le condizioni aggiornate, anche perché le regole fiscali in questo ambito cambiano frequentemente.Puoi approfondire il tema dell’acquisto prima casa anche nell’articolo sul Piano Casa 2026 pubblicato su questo sito. Domande frequentiIl Fondo Prima Casa Consap esiste ancora nel 2026?Sì, il Fondo Prima Casa gestito da Consap è ancora attivo nel 2026. Garantisce i mutui ipotecari per l’acquisto della prima abitazione fino a una certa percentuale. Tuttavia, le condizioni potenziate (garanzia fino all’80%, accesso facilitato per under 36) introdotte durante la pandemia non sono state rinnovate nella stessa forma. Per i dettagli aggiornati è necessario verificare sul sito Consap o rivolgersi alla propria banca.Il bonus ristrutturazione 2026 vale ancora il 50%?No. Dal 2025 l’aliquota del bonus ristrutturazione per la prima casa è scesa al 36% (con massimale di 48.000 euro per unità immobiliare). Per le seconde case l’aliquota è al 30%. La detrazione si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).Cosa si intende con “condono edilizio”?Il condono edilizio è una sanatoria che permette di regolarizzare opere realizzate senza i necessari permessi (o in difformità da essi), dietro pagamento di una sanzione. In Italia ci sono stati tre grandi condoni edilizi nazionali (1985, 1994, 2003). Le proposte più recenti riguardano in genere abusi “minori” o irregolarità formali, ma il principio di fondo è sempre lo stesso: paghi e regolarizzi.La cedolare secca è ancora conveniente per i proprietari?Dipende dal reddito complessivo del proprietario. La cedolare secca al 21% (contratti liberi) o al 10% (contratti a canone concordato) può essere conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria per chi ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi potrebbe trovare più vantaggioso il regime ordinario IRPEF. È sempre consigliabile fare un confronto con il proprio consulente fiscale o CAF prima di scegliere il regime.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 19:00:002026-08-28 10:36:03Il grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoni
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIACessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come FunzionaIndice dei contenutiIl quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026Il blocco della cessione e dello sconto in fatturaLe eccezioni ancora valide nel 2026Sismabonus: regole specifiche per la cessioneLa detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello RedditiComunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026Errori da evitare e trappole normativeDomande frequenti (FAQ)Se hai eseguito lavori con il Superbonus o il Sismabonus negli anni scorsi e ti stai chiedendo cosa fare con i crediti fiscali maturati, questa guida fa per te. Dopo il blocco generalizzato della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotto nel 2023-2024, molte famiglie e condomini si trovano oggi in una situazione di incertezza: il credito c’è, ma le strade per utilizzarlo si sono ristrette. In questo articolo spieghiamo cosa resta concretamente possibile nel 2026, quali eccezioni sopravvivono e come recuperare la detrazione in dichiarazione dei redditi.Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi — Superbonus 110% (poi 90%, 70%, 65%) e Sismabonus — è stato progressivamente smantellato attraverso una serie di provvedimenti legislativi tra il 2023 e il 2024:D.L. 11/2023 (febbraio 2023): primo blocco generalizzato per le nuove comunicazioni di cessione e sconto in fattura;D.L. 212/2023 (dicembre 2023): chiusura dei cantieri Superbonus con SAL non completati entro fine 2023;D.L. 39/2024 (marzo 2024): ulteriore stretta, eliminazione delle ultime deroghe residue e introduzione del divieto di compensazione per crediti da cessione oltre determinate soglie.Nel 2026, quindi, la situazione normativa è la seguente: non è più possibile cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura per nuovi lavori avviati dopo il blocco, salvo le eccezioni tassative descritte di seguito. I crediti già acquisiti prima del blocco restano utilizzabili, ma seguono regole diverse a seconda di quando e come sono stati generati. Il blocco della cessione e dello sconto in fatturaPrima del blocco, il contribuente aveva tre strade per sfruttare il Superbonus:Detrazione diretta: in 4 o 10 rate nella dichiarazione dei redditi;Sconto in fattura: l’impresa esecutrice applicava uno sconto pari alla detrazione spettante, recuperandolo poi come credito d’imposta;Cessione del credito: il contribuente cedeva il credito maturato a banche, intermediari finanziari o altri soggetti terzi (incluse le imprese).Con il D.L. 11/2023, sconto in fattura e cessione del credito sono stati bloccati per le spese sostenute dal 17 febbraio 2023 in poi, con pochissime eccezioni. Il blocco definitivo è arrivato con il D.L. 39/2024 che ha eliminato anche le ultime finestre residue.Questo significa che chi ha avviato lavori agevolati dopo quelle date può utilizzare la detrazione solo in modo diretto, portandola in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Un problema concreto per chi ha redditi bassi o insufficienti a capienza fiscale. Le eccezioni ancora valide nel 2026Non tutte le porte sono chiuse. La normativa vigente nel 2026 mantiene alcune eccezioni al blocco della cessione: 1. Crediti maturati prima del 17 febbraio 2023I crediti fiscali generati da spese Superbonus sostenute entro il 16 febbraio 2023 e correttamente comunicati all’Agenzia delle Entrate entro i termini possono ancora essere ceduti — ma solo se non è già avvenuta una prima cessione. Dal 2023 la regola è che la cessione è consentita una sola volta (con possibilità di una sola ulteriore cessione a banche o intermediari vigilati dalla Banca d’Italia).2. IACP, cooperative, terzo settore ed edilizia socialeGli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS e gli enti del Terzo Settore che realizzano interventi su immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti svantaggiati hanno mantenuto la facoltà di optare per cessione o sconto in fattura anche dopo il blocco del 2023, a condizione che i lavori rispettino i requisiti SAL (stato avanzamento lavori) documentati.3. Zone sismiche 1 e 2: cantieri avanzatiPer interventi antisismici in zone classificate sismiche 1 e 2, con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) presentata prima del 17 febbraio 2023, era prevista una deroga specifica che consentiva di completare le opzioni di cessione anche successivamente. Tuttavia, con il D.L. 39/2024 questa finestra si è ulteriormente ristretta: verifica sempre la posizione specifica del tuo cantiere con un professionista abilitato.Sismabonus: regole specifiche per la cessioneIl Sismabonus è un’agevolazione distinta dal Superbonus, disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013. Nel 2026 permane in forma ridotta:Tipo di interventoAliquota detrazioneTetto spesaCessione/Sconto possibile?Riduzione 1 classe di rischio (prima casa)50%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)Riduzione 2 classi di rischio (prima casa)70%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)Parti comuni condominio — 1 classe75%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)Parti comuni condominio — 2 classi85%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)Acquisto case antisismiche (sismabonus acquisti)75-85%96.000 euroNo (spese post-17/02/2023)Per il Sismabonus, analogamente al Superbonus, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono bloccati per spese sostenute dopo il 17 febbraio 2023. I crediti da Sismabonus maturati prima di tale data seguono le stesse regole di circolazione dei crediti Superbonus: una sola cessione possibile, con eventuale ulteriore cessione limitata a banche e intermediari vigilati.Il Sismabonus acquisti (acquisto di case costruite ex-novo da impresa su zona sismica con riduzione classi rischio) merita un’attenzione particolare: alcune interpretazioni normative hanno sostenuto che, trattandosi di atto di compravendita e non di lavori edilizi in senso stretto, le limitazioni alla cessione potrebbero applicarsi diversamente. Sul punto è consigliabile una verifica con il proprio CAF o commercialista. La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello RedditiPer chi non puo’ piu’ cedere il credito, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi rimane l’unica opzione. Ecco come funziona concretamente nel 2026: Rateizzazione: 4 o 10 anni?La detrazione Superbonus si spalma su 10 anni a partire dall’anno di sostenimento della spesa (la riforma da 5 a 10 anni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022). Ciò significa che una spesa sostenuta nel 2022 andrà in detrazione fino al 2031. Una spesa del 2023 fino al 2032, e così via.Il Sismabonus ordinario, invece, si detrae in 5 anni (salvo il componente che rientra nel Superbonus 110%, che segue le regole del Superbonus).Il problema della capienza fiscaleLa detrazione non è rimborsabile: se la rata annua supera l’imposta lorda dovuta (IRPEF), la quota eccedente va persa. Non si riporta all’anno successivo. Questo è il principale problema per pensionati con redditi bassi, giovani lavoratori o chi ha poca IRPEF da pagare: rischia di perdere quote di detrazione ogni anno.Esempio pratico: spesa Superbonus 2022 di 50.000 euro, detrazione 110% = 55.000 euro, rata annua = 5.500 euro/anno per 10 anni. Se la tua IRPEF lorda è 3.000 euro/anno, perdi 2.500 euro di detrazione ogni anno = 25.000 euro totali non recuperati su 10 anni. In questi casi era essenziale la cessione, che ora non è più disponibile per le spese recenti.Come indicare la detrazione nel 730 2026Nel 730/2026 (dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025), le detrazioni per interventi edilizi si indicano nel quadro E, sezione III-A e III-B. Il CAF compila automaticamente queste sezioni sulla base della documentazione che fornisci (fatture, bonifici parlanti, asseverazioni, visto di conformità).Documenti necessari per portare in detrazione il Superbonus nel 730:Fatture dei lavori agevolati;Bonifici parlanti (con causale specifica che cita la norma di riferimento);Asseverazione del tecnico abilitato (APE ante e post operam per l’ecobonus);Visto di conformità del CAF o professionista abilitato;Per i condomini: delibera assembleare, tabelle millesimali, rendiconto spese.Se il tuo CAF ha gia’ gestito la pratica negli anni scorsi, molto probabilmente ha gia’ tutta la documentazione. Aggiorna i dati se ci sono state variazioni nei lavori o nei SAL.Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026Anche se hai scelto (o sei costretto a scegliere) la detrazione diretta, in alcuni casi hai obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate:Comunicazione opzione (modello cessione/sconto): obbligatoria solo se hai optato per cessione o sconto in fattura, non per la detrazione diretta;CILAS o CILA: comunicazione al Comune già avvenuta all’avvio dei lavori;Comunicazione SAL: per cantieri a SAL, ogni stato di avanzamento lavori rilevante ai fini della cessione richiedeva una comunicazione separata;Pratiche di correzione: se hai errori nelle comunicazioni già inviate (ad es. importi errati), è possibile presentare una comunicazione sostitutiva o annullamento entro i termini.Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita funzionalita’ nell’area riservata del portale per consultare le comunicazioni di cessione già trasmesse e lo stato dei crediti ceduti. Accedendo con SPID o CIE puoi verificare se il credito risulta correttamente registrato e se ci sono anomalie da correggere.Errori da evitare e trappole normativeDopo anni di continui cambiamenti normativi, il rischio di errori è concreto. Ecco i piu’ frequenti: 1. Doppia cessione non consentitaDal 2023 la cessione è consentita una sola volta (prima cessione dal beneficiario) + eventuale ulteriore cessione solo a banche o intermediari vigilati Banca d’Italia. Una seconda cessione a soggetti diversi è nulla e può comportare il recupero del credito con sanzioni.2. Crediti bloccati per mancanza di documentazioneL’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti ceduti. Crediti privi di corretta asseverazione, visto di conformità o con difformita’ nella documentazione possono essere sospesi o recuperati anche anni dopo la cessione. Conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni.3. Frode nella cessione: responsabilità del cedenteSe il credito ceduto è inesistente o fondato su documentazione falsa, il cedente (cioè tu, il beneficiario) risponde in solido con i cessionari — a meno che non dimostri di aver agito in buona fede e con diligenza. Il D.L. 11/2023 ha introdotto la disciplina specifica sulla responsabilità in solido.4. Sconto in fattura con impresa poi fallitaSe l’impresa che ti ha applicato lo sconto in fattura è poi fallita senza aver correttamente ceduto o compensato il credito, potresti ritrovarti senza detraibilita’ della spesa. In questi casi è necessaria un’analisi case by case con il CAF o un commercialista.Per approfondire le agevolazioni bonus casa ancora disponibili nel 2026, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza 2026: 8 agevolazioni da sfruttare subito.Domande frequenti (FAQ)Posso ancora cedere il credito Superbonus nel 2026?Solo se il credito deriva da spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 e la comunicazione di cessione non è ancora avvenuta, oppure si tratta di una prima cessione da soggetto cedente originario. Per spese successive a quella data, la cessione non è più consentita.Cosa succede se ho poca IRPEF e non riesco a capire tutta la detrazione?Purtroppo la quota di detrazione che eccede l’IRPEF lorda dovuta va perduta: non è rimborsabile e non si riporta all’anno successivo. È una delle principali criticità del sistema attuale, che penalizza i contribuenti a basso reddito. Non esistono attualmente meccanismi di compensazione alternativa per questi casi, salvo le eccezioni per IACP e soggetti vulnerabili.Il Sismabonus è ancora valido per nuovi lavori nel 2026?Si, il Sismabonus ordinario (non il componente Superbonus) è ancora in vigore nel 2026, con aliquote dal 50% all’85% in base alla riduzione delle classi di rischio sismico. Tuttavia, anche per il Sismabonus non è possibile optare per cessione o sconto in fattura per spese successive al 17 febbraio 2023: si può solo detrarre direttamente in 5 anni.Ho un credito Superbonus ceduto che la banca non vuole. Cosa posso fare?Se la banca cessionaria non utilizza o non vuole acquistare il credito, il cedente si trova in una situazione difficile: il credito rimane “intrappolato” nella piattaforma. Dal 2023 è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti incagliati in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai datori di lavoro. Per i privati, le opzioni restano limitate: consulta un professionista per valutare eventuali vie di recupero.Posso portare in detrazione il Superbonus nel 730/2026?Si. Se hai sostenuto spese Superbonus nel 2025 o negli anni precedenti senza aver optato per cessione o sconto in fattura, la rata annua della detrazione va indicata nel quadro E del 730/2026 (dichiarazione per l’anno d’imposta 2025). Il tuo CAF puo’ assisterti nella compilazione.Qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura nel Superbonus?Con lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice dei lavori applica uno sconto al costo dei lavori pari alla detrazione spettante: tu paghi meno e l’impresa recupera il credito. Con la cessione del credito, tu ricevi la detrazione come credito d’imposta e lo cedi a un terzo (banca, intermediario) ricevendo liquidita’ in cambio. Entrambe le opzioni sono bloccate per spese successive al 17 febbraio 2023.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla cessione del credito? Contatta il CAF Centro FiscaleAgosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/11/Progetto-senza-titolo.png 500 2000 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 18:00:002026-08-28 10:36:01Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona
NOTIZIEFisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenzeCon la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.Indice dei contenutiCos’è la tregua fiscale estivaDa settembre riprendono le cartelle esattorialiLe principali scadenze fiscali di settembre 2026Cosa fare se si riceve una cartellaDomande frequenti Cos’è la tregua fiscale estivaOgni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze. Da settembre riprendono le cartelle esattorialiCon settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.In particolare, tornano operative le notifiche relative a:Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale. Le principali scadenze fiscali di settembre 2026Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti. Cosa fare se si riceve una cartellaRicevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili. Domande frequentiLa tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e SanzioniIl Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.Indice dei contenutiArgomenti trattati:Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariChi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiScadenze e modalità di invio 2027Come gestire l’opposizione del pazienteSanzioni per omessa o errata trasmissioneSistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoNovità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiCome il CAF Centro Fiscale può aiutartiDomande Frequenti sul Sistema TS 2027 Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.Ecco le principali categorie obbligate:Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privataOdontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TSFisioterapisti e terapisti della riabilitazione (inclusi i laureat in Scienze Motorie con profilo terapeutico)Psicologi e psicoterapeutiInfermieri professionali con attività libero-professionaleVeterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisicheOttici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contattoLogopedisti, osteopati, nutrizionisti e altre figure sanitarie riconosciute dal Ministero della SaluteFarmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi mediciLaboratori di analisi cliniche e centri diagnosticiStrutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privatiUn punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importiNon tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa. Tipologie di documento sanitario trasmissibileI documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisicheRicevute fiscali (per chi non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica o ne è esentato)Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodottoRicevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarieUn aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.Dati da includere nella trasmissionePer ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilatoData del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)Importo pagato dal pazienteTipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = spesa sanitaria standard, FC = farmaco con obbligo di ricetta, SV = spesa veterinaria, ecc.)Flag di erogazione: se la prestazione è stata effettivamente erogata o è un rimborso/accontoCodice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.Scadenze e modalità di invio 2027Le scadenze di trasmissione al sistema TS 2027 seguono un calendario fisso, strutturato su base semestrale. Il sistema prevede due finestre di invio nell’anno:Entro il 31 gennaio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre dell’anno precedente (luglio-dicembre 2026)Entro il 31 luglio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel primo semestre dell’anno in corso (gennaio-giugno 2027)Attenzione: alcune categorie particolari (come le farmacie per gli scontrini parlanti) hanno scadenze mensili anziché semestrali. I professionisti sanitari in senso stretto seguono invece le due finestre semestrali indicate sopra. Come accedere al portale Sistema TSLa trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffusoCNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart cardCIE (Carta d’Identità Elettronica)Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delegaUna volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.Come gestire l’opposizione del pazienteLa normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionistaIl professionista annota l’opposizione e non trasmette quel dato al sistema TSNella fase di trasmissione, il dato viene comunque inviato ma con il flag opposizione = sì, che ne impedisce l’utilizzo per il 730 precompilatoIl professionista non è sanzionato per non aver reso accessibile quel dato al FiscoUn errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: il dato va comunque inviato al sistema TS con il flag corretto, ma viene «mascherato» per il 730 precompilato. Il professionista deve quindi comunque raccogliere il codice fiscale del paziente anche in caso di opposizione, salvo che il paziente si rifiuti esplicitamente anche di fornirlo.È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento, accedendo direttamente al portale del Sistema TS con le proprie credenziali SPID. In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.Sanzioni per omessa o errata trasmissioneLe sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste. Sanzioni principaliLe principali violazioni sanzionate sono:Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza semestrale. La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuo di 50.000 euro per soggettoTrasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errataTrasmissione tardiva — invio dopo la scadenza semestrale. Se avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per comunicazioneEsiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.Quando le sanzioni non si applicanoLa normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamentoIl sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedentiIl sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere. Estensione delle categorie obbligateNel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute ha progressivamente ampliato l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo. Dal 2024 sono stati inclusi anche i professionisti iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie (osteopati, naturopati con profilo sanitario riconosciuto, ecc.). Per il 2027 si prevede il completamento di questa estensione con l’inclusione di alcune figure ancora in fase di riconoscimento formale.Interoperabilità con la fattura elettronicaUna delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.Nuovi controlli e incrocio datiL’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.Come il CAF Centro Fiscale può aiutartiGestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di erroriConsulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionaleAssistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle EntratePer un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.Contattaci per un preventivo personalizzato:Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine — Tel. 0432 1638640Domande Frequenti sul Sistema TS 2027Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-09-27 09:53:02Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni
NOTIZIEProrogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata AbolitaSe hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.Indice dei contenutiCos’era la prorogatio dell’amministratoreLa riforma del condominio del 2012Cosa succede alla scadenza del mandatoCome rinnovare o revocare l’amministratoreDomande frequenti Cos’era la prorogatio dell’amministratorePrima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere. La riforma del condominio del 2012Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:L’amministratore dura in carica un anno.Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo. Cosa succede alla scadenza del mandatoCapire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.L’amministratore uscente non può più:Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.Riscuotere le quote condominiali.Agire in giudizio per conto del condominio.Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare. Come rinnovare o revocare l’amministratorePer evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto: Rinnovo del mandatoL’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.Revoca dell’amministratoreL’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).Nomina giudizialeSe l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominioL’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.Quanto dura il mandato dell’amministratore?Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
NOTIZIEEnergia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,206 €/kWh – 27 Agosto 2026Giovedì 27 agosto 2026 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica tocca il livello più alto del mese, attestandosi a 0,206 euro per kilowattora. Il dato, rilevato sul mercato all’ingrosso italiano GME (Gestore Mercati Energetici), segna un rialzo significativo rispetto ai giorni precedenti e riaccende l’attenzione sulle bollette della luce per famiglie e piccole imprese.In questo articolo analizziamo le cause del rialzo, il confronto con i valori recenti di agosto 2026 e i consigli pratici per chi vuole ottimizzare i consumi o valutare un’offerta sul mercato libero.Indice dei contenutiCos’è il PUN e perché conta per la tua bollettaPUN oggi, 27 agosto 2026: 0,206 €/kWh ai massimi del meseCause del rialzo: perché il prezzo è salitoConfronto storico: andamento PUN ad agosto 2026Impatto sulla bolletta: cosa significa per le famiglieCome risparmiare sulla luce quando il PUN saleDomande frequenti (FAQ)Cos’è il PUN e perché conta per la tua bolletta Il PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è la quotazione media dell’energia elettrica scambiata ogni giorno sul Mercato del Giorno Prima (MGP) gestito dal GME. Si tratta, in parole semplici, del prezzo a cui le compagnie elettriche acquistano energia all’ingrosso prima di rivenderla ai consumatori finali.Perché dovrebbe interessarti? Per due ragioni principali:Mercato tutelato (TUTELE GRADUALI): il prezzo che paghi per la componente energia nella bolletta è aggiornato trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e si basa proprio sull’andamento del PUN nei mesi precedenti.Mercato libero con indicizzazione: molte offerte a prezzo variabile sul mercato libero sono direttamente agganciate al PUN giornaliero o mensile. Quando il PUN sale, sale anche la tua bolletta.Monitorare il PUN ti permette quindi di capire come si muove il mercato dell’energia e di valutare il momento giusto per cambiare offerta o fornitore.PUN oggi, 27 agosto 2026: 0,206 €/kWh ai massimi del mese Nella giornata di mercoledì 27 agosto 2026, il PUN ha registrato un valore di 0,206 euro per kilowattora (€/kWh), il livello più alto toccato nel corso del mese di agosto. Il dato rappresenta un aumento rispetto ai giorni immediatamente precedenti: solo il 25 agosto il PUN si era attestato a 0,191 €/kWh (fonte: rilevazione PUN del 25 agosto 2026).DataPUN (€/kWh)Variazione25 agosto 20260,191–27 agosto 20260,206+7,9%Un incremento di circa il 7,9% in due giorni, che riporta il prezzo sopra la soglia psicologica dei 20 centesimi per kWh. Soglia che, lo ricordiamo, era già stata superata più volte nella prima metà dell’anno, ma che durante l’estate era rimasta prevalentemente al di sotto.Cause del rialzo: perché il prezzo è salito Il rialzo del PUN al 27 agosto 2026 è riconducibile a una combinazione di fattori tipici dei periodi di fine estate:Ripresa della domanda industriale: con la riapertura delle attività produttive dopo la pausa ferragostana, la domanda di energia elettrica dalle imprese è tornata a crescere, aumentando la pressione sul mercato all’ingrosso.Riduzione della produzione rinnovabile: i giorni di fine agosto spesso registrano un calo nella produzione fotovoltaica rispetto ai picchi di luglio, complice una minore irradiazione solare nelle ore centrali della giornata. Questo obbliga il sistema a ricorrere di più alle centrali termoelettriche, che hanno costi marginali più alti.Andamento del gas naturale: il prezzo del gas sul mercato europeo (TTF) influenza direttamente il costo di produzione dell’energia termoelettrica. Eventuali tensioni sul mercato del gas si trasferiscono rapidamente sul PUN.Scambi con l’estero: le interconnessioni con i mercati francese, svizzero e sloveno influenzano il prezzo finale. Quando i prezzi esteri sono elevati, anche il PUN italiano tende a salire per effetto degli arbitraggi commerciali.Questi fattori, presi singolarmente, sarebbero gestibili. La loro combinazione simultanea ha però amplificato il rialzo, portando il PUN ai livelli più alti registrati nell’intero mese.Confronto storico: andamento PUN ad agosto 2026 Per capire la portata di questo rialzo è utile contestualizzarlo nell’andamento del PUN nel corso di agosto 2026. Il mese ha mostrato un’evoluzione in due fasi:Prima metà di agosto: prezzi tendenzialmente più contenuti, con il PUN che ha oscillato tra 0,170 e 0,190 €/kWh grazie alla forte produzione rinnovabile (solare e eolica) e alla domanda ancora ridotta per le ferie estive.Fine agosto: progressiva ripresa verso l’alto, accelerata nella giornata del 27 con il picco mensile a 0,206 €/kWh.Il valore di 0,206 €/kWh resta comunque inferiore ai picchi storici registrati durante la crisi energetica del 2022, quando il PUN aveva superato anche 0,50 €/kWh. Tuttavia, rispetto al 2024, i prezzi del 2026 si mantengono su livelli strutturalmente più elevati, riflettendo le tensioni ancora presenti sui mercati internazionali del gas e la maggiore domanda di elettricità legata alla transizione energetica (veicoli elettrici, pompe di calore, data center).Impatto sulla bolletta: cosa significa per le famigliePer le famiglie italiane, il rialzo del PUN si traduce in modo diverso a seconda del tipo di contratto energetico:Mercato tutelato (Tutele Graduali): il prezzo dell’energia viene aggiornato da ARERA ogni trimestre. Il rialzo di fine agosto influencerà quindi il prezzo del quarto trimestre 2026 (ottobre-dicembre), che sarà definito nelle prossime settimane. Le famiglie in tutela non subiscono oscillazioni immediate, ma dovranno aspettarsi un aggiornamento a ottobre.Offerta a prezzo fisso sul mercato libero: chi ha sottoscritto un’offerta con prezzo bloccato non risente delle variazioni giornaliere del PUN. Il prezzo rimane stabile per la durata del contratto.Offerta a prezzo variabile (indicizzata al PUN): è la categoria più esposta. Le famiglie con questo tipo di contratto vedranno riflesso l’aumento del PUN nelle prossime bollette, generalmente con un mese di ritardo.Per un nucleo familiare medio che consuma circa 2.700 kWh all’anno (225 kWh al mese), un aumento del PUN di 0,015 €/kWh (come quello registrato tra il 25 e il 27 agosto) si traduce in circa 3,40 euro in più al mese sulla componente energia. Una cifra apparentemente contenuta, ma che su base annua può pesare se i prezzi restano elevati per diversi mesi. Come risparmiare sulla luce quando il PUN saleQuando il prezzo dell’energia è in rialzo, ci sono alcune strategie concrete che le famiglie possono adottare per limitare l’impatto sulle bollette:Spostare i consumi nelle ore notturne o nei weekend: il PUN orario varia durante la giornata. Lavatrice, lavastoviglie e altri elettrodomestici ad alto consumo costano meno se usati di notte (23:00-7:00) o nel weekend, quando il prezzo orario è generalmente più basso.Valutare un’offerta bioraria o multioraria: alcune offerte del mercato libero prevedono tariffe diverse in base alla fascia oraria. Se usi i grandi elettrodomestici fuori dai picchi, puoi risparmiare anche il 15-20% sulla componente energia.Confrontare le offerte disponibili: il comparatore offerte luce 2026 di Centro Fiscale ti permette di valutare le soluzioni più convenienti sul mercato libero in base ai tuoi consumi reali.Ridurre i consumi in stand-by: televisori, decoder, router e caricabatterie sempre inseriti nella presa possono incidere per il 10-15% dei consumi totali. Usa prese multiple con interruttore per spegnerli completamente quando non li usi.Verificare se hai diritto al Bonus Energia: famiglie con ISEE fino a 9.796 euro (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli) hanno diritto al bonus energia elettrica che riduce automaticamente la bolletta. Verifica i requisiti aggiornati con il tuo CAF.Domande frequenti (FAQ) Il PUN di 0,206 €/kWh è il prezzo che pago in bolletta?No, il PUN è il prezzo all’ingrosso dell’energia. La bolletta che paghi include anche la distribuzione, il trasporto, le imposte (IVA e accise) e i servizi di sistema. Il prezzo finale per il consumatore è sempre superiore al PUN.Quanto durerà questo rialzo del PUN?Il PUN è un indice giornaliero molto volatile. Non è possibile prevedere con certezza la durata di questo rialzo. Generalmente, con il ritorno della piena attività produttiva di settembre e l’eventuale aumento della produzione da fonti rinnovabili, i prezzi potrebbero stabilizzarsi. Tuttavia, eventuali tensioni sul mercato del gas europeo possono mantenere i prezzi elevati.Devo passare al mercato libero per risparmiare?Non esiste una risposta universale. Il mercato libero può offrire risparmi interessanti, soprattutto con offerte a prezzo fisso quando il PUN è basso. Tuttavia, le offerte a prezzo variabile possono risultare più costose in periodi di rialzo come quello attuale. Prima di cambiare, confronta attentamente le offerte disponibili e valuta il tuo profilo di consumo.Dove posso trovare il PUN aggiornato ogni giorno?Il dato ufficiale è pubblicato quotidianamente dal GME (Gestore Mercati Energetici) sul sito mercatoelettrico.org. Centrofiscale.com aggiorna regolarmente le rilevazioni del PUN con analisi e confronti per aiutarti a capire l’andamento del mercato.Il bonus energia è ancora attivo ad agosto 2026?Sì, il bonus energia elettrica (è detto anche sconto in bolletta) è un’agevolazione strutturale per i nuclei familiari con basso ISEE. La soglia aggiornata dal 1° gennaio 2026 è 9.796 euro di ISEE (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli), come stabilito da ARERA con delibera 2/2026/R/com. Non ha una scadenza annuale fissa: viene confermato o aggiornato nelle Leggi di Bilancio. Per verificare i requisiti e presentare domanda, rivolgiti a un CAF abilitato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Bonus-Energia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 12:00:002026-08-28 10:35:54Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in rialzo oggi a 0,206 €/kWh – 27 Agosto 2026
NOTIZIEBuono Fruttifero Postale 3×4 con premio all’8%: rendimenti, tasse e rimborsoIl Buono Fruttifero Postale 3×4 e uno degli strumenti di risparmio postale piu interessanti disponibili oggi: dura 12 anni, matura rendimenti crescenti ogni tre anni e garantisce un premio fedeltà all’8% a chi lo porta a scadenza. Per chi cerca un investimento sicuro e garantito dallo Stato italiano, vale la pena capire nel dettaglio come funziona, quanto rende e come viene tassato.Indice dei contenutiCos’e il BFP 3×4 e come funzionaRendimenti per triennio: quanto si guadagnaIl premio fedeltà all’8%Tassazione agevolata al 12,5%Rimborso anticipato: regole e conseguenzeDomande frequenti Cos’e il BFP 3×4 e come funzionaIl Buono Fruttifero Postale 3×4 e emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuito da Poste Italiane. Il nome riassume la struttura: 4 periodi da 3 anni ciascuno, per una durata complessiva di 12 anni. I rendimenti maturano in modo crescente da un triennio all’altro, premiando chi mantiene il buono fino alla scadenza naturale.A differenza dei Buoni Fruttiferi Postali ordinari, il 3×4 prevede una meccanica a step-up: il tasso di interesse aumenta ad ogni triennio completato. Questo incentiva la detenzione prolungata dello strumento e garantisce al risparmiatore un rendimento complessivo significativo solo se porta il titolo a scadenza.Il buono e garantito dallo Stato italiano tramite CDP e non e soggetto al rischio di mercato: il capitale sottoscritto e sempre rimborsabile, anche prima della scadenza (con alcune limitazioni sui rendimenti, che vedremo). La sottoscrizione avviene alle Poste o online tramite BancoPosta. Rendimenti per triennio: quanto si guadagnaLa struttura 3×4 prevede rendimenti diversificati per ogni fase triennale. I tassi vengono fissati al momento della sottoscrizione e rimangono invariati per tutta la durata del buono. Il meccanismo step-up garantisce rendimenti crescenti: il primo triennio offre un tasso piu basso, l’ultimo triennio il piu alto, in modo da incentivare la permanenza fino alla scadenza.I rendimenti lordi dei singoli trienni, sommati al premio fedeltà dell’8% riconosciuto a scadenza, producono un rendimento complessivo lordo netto di tutto rispetto per uno strumento privo di rischio. Il capitale e gli interessi maturati sono sempre disponibili, ma il premio viene erogato solo al completamento del 12° anno.Per valutare la convenienza rispetto ad altri strumenti (ad esempio i PAC vs Buoni Fruttiferi per minori), e importante considerare il rendimento annuo medio effettivo, che tiene conto della capitalizzazione e dell’orizzonte temporale complessivo. Il premio fedeltà all’8%Il punto di forza del BFP 3×4 e il premio fedeltà all’8% sul capitale sottoscritto, riconosciuto esclusivamente a chi porta il buono a scadenza dopo i 12 anni. Si tratta di un bonus aggiuntivo rispetto agli interessi maturati nei quattro trienni: su un investimento di 1.000 euro, significa 80 euro extra sul montante finale.Il premio e cumulabile con gli interessi ordinari e viene erogato in un’unica soluzione alla scadenza. Non e frazionabile: chi rimborsa il buono anche solo un giorno prima della scadenza dei 12 anni perde l’intero importo del premio. Questo rende il 3×4 particolarmente adatto a chi ha un orizzonte di investimento lungo e non prevede di aver bisogno della liquidita prima del termine.L’8% va inteso come percentuale del capitale nominale sottoscritto (non sul montante finale comprensivo degli interessi). Un investimento di 5.000 euro frutterebbe quindi 400 euro di premio aggiuntivo a scadenza, su cui si applicano le regole fiscali descritte nella sezione successiva. Tassazione agevolata al 12,5%Uno dei vantaggi fiscali piu significativi dei Buoni Fruttiferi Postali e l’aliquota di tassazione sugli interessi: 12,5%, identica a quella applicata ai titoli di Stato (BOT, BTP, CCT). Questo e nettamente inferiore all’aliquota ordinaria del 26% prevista per la maggior parte degli strumenti finanziari (conti deposito, obbligazioni corporate, ecc.).La ritenuta alla fonte del 12,5% si applica a tutti gli interessi maturati, incluso il premio fedeltà all’8%. L’imposta viene trattenuta automaticamente da Poste Italiane al momento dell’erogazione (rimborso o scadenza): il risparmiatore non deve fare nulla in dichiarazione dei redditi, poiche gli interessi dei BFP non vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi.I BFP sono inoltre esenti dall’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (0,2% annuo), a differenza dei conti deposito e dei fondi comuni. Questo contribuisce ulteriormente alla competitivita fiscale dello strumento rispetto ad altri depositi a lungo termine. Rimborso anticipato: regole e conseguenzeIl BFP 3×4 e rimborsabile in qualsiasi momento, anche prima della scadenza. Il capitale sottoscritto e sempre restituito integralmente: non si perde mai il capitale. Tuttavia, il rimborso anticipato comporta la perdita di alcuni vantaggi:Perdita del premio fedeltà: l’8% viene riconosciuto solo a scadenza dei 12 anni. Chi rimborsa prima non percepisce il premio, indipendentemente da quanti anni ha detenuto il buono.Interessi proporzionali al periodo detenuto: si maturano gli interessi del triennio (o dei trienni) completati. Se si rimborsa nel corso di un triennio, si percepiscono solo gli interessi del triennio precedente eventualmente completato.Nessuna penale sul capitale: a differenza di alcuni conti deposito vincolati, Poste Italiane non applica penali sul rimborso anticipato. Il rischio e solo il mancato guadagno degli interessi futuri e del premio.Per chi detiene un BFP 3×4 e considera il rimborso anticipato, e utile confrontarsi con le condizioni aggiornate disponibili presso gli sportelli Poste o sul portale BancoPosta. Recenti novita riguardano anche altri prodotti postali, come la piattaforma unica PostePay e BancoPosta, che ha cambiato le modalita di accesso ai prodotti di risparmio online.Domande frequenti sul BFP 3×4 Il premio all’8% e garantito?Si, il premio dell’8% e garantito da CDP (Cassa Depositi e Prestiti), con la garanzia dello Stato italiano, per chi porta il buono a scadenza dopo 12 anni. Non dipende dall’andamento dei mercati.Si paga l’ISEE sui Buoni Fruttiferi Postali?Si. Il valore dei BFP (capitale + interessi maturati) rientra nel patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE. Va dichiarato nella DSU come giacenza media annua. E importante tenerne conto se si e vicini a soglie ISEE rilevanti per bonus o agevolazioni.I BFP vanno dichiarati nel 730?No. Gli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 12,5%. Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF).Si puo ereditare un BFP 3×4?Si. I Buoni Fruttiferi Postali fanno parte dell’asse ereditario. Gli eredi possono richiederne il rimborso presentando la documentazione successoria agli sportelli Poste Italiane. Il rimborso in sede successoria equivale a un rimborso anticipato se avviene prima della scadenza dei 12 anni.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 11:00:002026-08-28 10:35:51Buono Fruttifero Postale 3×4 con premio all’8%: rendimenti, tasse e rimborso
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore