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NOTIZIE

Permessi legge 104: il datore può obbligare alla programmazione?

Ferie badanti, Malattia e Permessi

Ogni anno migliaia di lavoratori che assistono un familiare disabile si trovano a dover fare i conti con le richieste del proprio datore di lavoro: è lecito che il datore imponga di programmare in anticipo i permessi previsti dalla legge 104? La risposta non è semplice come sembra, e dipende da un equilibrio tra le esigenze organizzative dell’azienda e i diritti del dipendente. Ecco cosa dice la normativa.

Indice dei contenuti

  • Cosa dice la legge 104 sui permessi
  • Il datore può obbligare alla programmazione preventiva?
  • Il preavviso ragionevole: cos’è e come funziona
  • Cosa può fare il lavoratore in caso di diniego
  • Domande frequenti

Cosa dice la legge 104 sui permessi

L’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave il diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese. Questi permessi possono essere fruiti anche in modo frazionato, a ore, come chiarito dalla circolare INPS n. 45 del 2016.

La legge stabilisce che il permesso è un diritto soggettivo del lavoratore: non si tratta di un favor del datore di lavoro, ma di una tutela riconosciuta direttamente dalla norma. Proprio per questo, in linea di principio, il lavoratore può usufruirne quando ne ha effettivo bisogno, senza dover giustificare le ragioni specifiche di ogni singola assenza.

Il datore può obbligare alla programmazione preventiva?

Questa è la domanda chiave. La risposta degli orientamenti giurisprudenziali e delle indicazioni ministeriali è: sì, ma entro limiti precisi.

Il datore di lavoro non può imporre al dipendente di programmare i permessi con largo anticipo come se si trattasse di ferie ordinarie. Le ferie, infatti, sono soggette a pianificazione aziendale (art. 2109 c.c.), mentre i permessi della legge 104 sono legati a bisogni assistenziali che per loro natura possono essere imprevedibili.

Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che il datore può chiedere un preavviso ragionevole, a condizione che:

  • La richiesta sia proporzionata alle esigenze organizzative reali dell’azienda
  • Non comprometta l’effettiva fruibilità del permesso
  • Sia flessibile nei casi di urgenza o imprevedibilità del bisogno assistenziale
  • Non venga usata come ostacolo indiretto all’esercizio del diritto

In pratica, se un familiare disabile ha un malore improvviso, il lavoratore non può essere obbligato a rispettare un preavviso di 48 o 72 ore: il bisogno assistenziale imprevisto prevale sull’organizzazione aziendale.

Il preavviso ragionevole: cos’è e come funziona

La nozione di “preavviso ragionevole” non è definita in modo rigido dalla legge, ma viene delineata caso per caso dalla giurisprudenza e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Alcuni CCNL prevedono espressamente che il lavoratore debba comunicare l’intenzione di fruire del permesso con un certo anticipo (spesso 24-48 ore), salvo urgenza.

L’orientamento prevalente riconosce che:

  • Per i permessi programmabili (visite mediche già fissate, terapie pianificate), un preavviso di 24-48 ore è generalmente considerato congruo
  • Per i permessi urgenti (peggioramento improvviso delle condizioni del familiare, emergenze sanitarie), il lavoratore deve poter comunicare l’assenza anche con pochissimo anticipo o nella stessa mattinata
  • Il diniego del datore, anche in presenza di mancato preavviso, è legittimo solo se l’assenza creerebbe un pregiudizio grave e documentato all’organizzazione aziendale

Un dettaglio importante: il Ministero del Lavoro ha chiarito che il datore non può chiedere al lavoratore di “giustificare” l’utilizzo del permesso specificando le attività di assistenza svolte. Il rispetto della privacy del familiare disabile e del lavoratore stesso impone un approccio basato sulla fiducia, non sul controllo.

Cosa può fare il lavoratore in caso di diniego

Se il datore di lavoro nega il permesso in modo illegittimo — ad esempio imponendo una programmazione così rigida da rendere i permessi praticamente inutilizzabili — il lavoratore ha a disposizione diverse strade:

  • Segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): l’ispettorato può intervenire in caso di comportamenti ostruzionistici da parte del datore
  • Ricorso al sindacato: il rappresentante sindacale aziendale (RSA/RSU) può aprire una vertenza e mediare con il datore
  • Ricorso in sede civile: in casi estremi, il lavoratore può rivolgersi al giudice del lavoro per far dichiarare illegittimo il diniego e ottenere il risarcimento del danno

È importante sapere che il licenziamento o qualsiasi ritorsione nei confronti del lavoratore che esercita i propri diritti ai sensi della legge 104 è nullo per legge. La tutela è rafforzata anche dalla normativa antidiscriminatoria in materia di disabilità. Per un approfondimento sui diritti del lavoratore in caso di comportamenti scorretti del datore, puoi leggere il nostro articolo su licenziamento illegittimo e tutele spettanti al lavoratore.


Domande frequenti

Il datore può rifiutare il permesso se non è stato programmato in anticipo?

In linea generale no, soprattutto in caso di urgenza. Il datore può richiedere un preavviso ragionevole (spesso stabilito dal CCNL), ma non può negare il permesso per motivi organizzativi salvo situazioni eccezionali e documentate. In ogni caso, non può imporre regole così rigide da rendere il diritto inutilizzabile in pratica.

Devo spiegare al datore come userò i permessi legge 104?

No. Il lavoratore non è tenuto a descrivere le attività di assistenza svolte durante il permesso. È sufficiente comunicare che si tratta di permesso ex art. 33 L. 104/1992 e, se previsto dal CCNL, rispettare il preavviso concordato.

Posso usare i permessi 104 in modo frazionato a ore?

Sì. Come previsto dalla Legge 183/2010 (Collegato Lavoro) e ulteriormente chiarito dalla circolare INPS n. 45/2016, i tre giorni mensili possono essere frazionati in ore. Le ore corrispondono all’orario giornaliero contrattuale diviso per le giornate mensili lavorative, calcolate su base mensile.

Il datore può spostare i permessi già comunicati a un’altra data?

No. Una volta che il lavoratore ha comunicato la fruizione del permesso e questa è stata accettata (o comunque non legittimamente negata), il datore non può unilateralmente spostare il permesso a un’altra data senza il consenso del lavoratore.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/ferie-e-malattia-badanti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-31 10:00:002026-08-30 14:43:54Permessi legge 104: il datore può obbligare alla programmazione?
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Assegno sociale: si tiene conto anche del mantenimento?

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Indice dei contenuti

  • Cos'e' l'assegno sociale
  • Requisiti reddituali 2026
  • Il mantenimento conta come reddito?
  • Cosa dice la legge
  • Esempi pratici
  • Domande frequenti

Chi percepisce un assegno mensile di mantenimento dall’ex coniuge e si avvicina all’età pensionabile si trova spesso a chiedersi: questi soldi vengono conteggiati nel reddito rilevante per l’assegno sociale INPS? La risposta ha conseguenze concrete sull’importo che si può ricevere — o sul diritto stesso a percepirlo. Vediamo cosa stabilisce la normativa vigente.

Cos’è l’assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei cittadini che abbiano compiuto 67 anni (età pensionabile ordinaria per il 2026), che siano residenti stabilmente in Italia e che si trovino in condizioni economiche disagiate. In pratica, si tratta di un sostegno riservato a chi non ha accumulato contributi previdenziali sufficienti per ottenere una pensione di vecchiaia.

Non è una pensione in senso stretto — non si fonda su versamenti precedenti — ma una misura assistenziale finanziata dalla fiscalità generale. Per questo motivo è subordinata al reddito: chi ha risorse economiche superiori a determinate soglie non ne ha diritto, o ne percepisce un importo ridotto.

Requisiti reddituali 2026

L’importo dell’assegno sociale viene rivalutato dall’INPS ogni anno in base all’indice ISTAT del costo della vita. Le soglie di reddito rilevanti sono legate direttamente all’importo annuale dell’assegno:

  • Persona non coniugata: il reddito annuo deve essere inferiore all’importo annuale dell’assegno (pari alle 13 mensilità). Se il reddito è zero, si percepisce l’intera cifra mensile; se è parziale, la differenza viene integrata fino alla soglia.
  • Persona coniugata: si considera il reddito cumulato con il coniuge. La soglia è il doppio dell’importo annuale dell’assegno. Se il reddito familiare supera questa soglia, la prestazione non spetta.

Il calcolo avviene su base annua: l’INPS somma tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento e verifica se rientrano nei limiti previsti. Ecco perché è cruciale sapere quali voci di reddito entrano nel conteggio.

Il mantenimento conta come reddito?

La risposta è sì: l’assegno mensile di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge (o dal coniuge separato) rientra nel reddito rilevante ai fini dell’assegno sociale. Questo vale sia per il mantenimento disposto dal giudice in sede di separazione o divorzio, sia per quello stabilito consensualmente.

Il motivo è di natura fiscale e previdenziale: l’assegno di mantenimento al coniuge costituisce reddito imponibile IRPEF per chi lo riceve (rientra tra i redditi soggetti ad IRPEF ai sensi del TUIR — Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986). Poiché l’INPS utilizza come base di calcolo i redditi assoggettabili a IRPEF, il mantenimento entra nel computo.

Attenzione: non tutto l’assegno percepito dall’ex coniuge ha lo stesso trattamento fiscale. È importante distinguere:

  • Quota di mantenimento per il coniuge separato/divorziato: tassabile in capo al percettore, quindi conta nel reddito INPS. Chi la versa, invece, può dedurla ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. c) TUIR.
  • Quota di mantenimento per i figli: non costituisce reddito per il genitore che la riceve (art. 3 c. 3 TUIR esclude questi importi dalla base imponibile). Questa parte non conta nel reddito ai fini dell’assegno sociale.

Cosa dice la legge

La normativa di riferimento è la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini del sistema pensionistico), che all’art. 3, comma 6, ha introdotto l’assegno sociale in sostituzione della vecchia pensione sociale. L’INPS, nelle proprie circolari e messaggi applicativi, ha chiarito nel tempo cosa si intende per reddito rilevante:

  • Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF, compresi quelli soggetti a tassazione separata.
  • Sono esclusi i trattamenti non imponibili IRPEF, come le rendite INAIL, le pensioni di guerra, gli assegni di accompagnamento e l’assegno sociale stesso.
  • Sono inclusi i redditi fondiari (anche se l’immobile è inutilizzato), i redditi da lavoro, le pensioni estere, i redditi di capitale e — appunto — gli assegni di mantenimento per il coniuge.

La logica del sistema è quella della prova dei mezzi (means test): chi possiede già risorse economiche — qualunque sia la loro origine — non ha bisogno dello stesso sostegno di chi non ne ha affatto.

Esempi pratici

Per capire meglio, immaginiamo due situazioni concrete:

Caso 1 — Maria, divorziata, 68 anni, senza altri redditi: riceve dall’ex marito un assegno di mantenimento di 300 euro al mese. Poiché il suo reddito annuo (3.600 euro) è inferiore alla soglia prevista, Maria ha diritto all’integrazione: l’INPS le eroga la differenza fino all’importo massimo dell’assegno sociale, riducendo progressivamente la prestazione all’aumentare del suo reddito.

Caso 2 — Giuseppe, separato, 70 anni: corrisponde all’ex moglie un assegno di mantenimento. Dal punto di vista dell’assegno sociale, ciò che rileva per Giuseppe non è quanto paga, ma quanto percepisce. Se ha una piccola pensione estera di 400 euro al mese, dovrà sommare solo i suoi redditi personali; le uscite non si deducono ai fini del calcolo dell’assegno sociale (anche se sono deducibili dall’IRPEF per chi le versa).

Caso 3 — Anna, divorziata con figli, 67 anni: riceve 500 euro al mese di mantenimento totale, di cui il giudice ha specificato 200 euro per sé e 300 euro per i figli a carico. Nel computo del reddito INPS entrano solo i 200 euro mensili a lei destinati; i 300 per i figli sono esclusi perché non costituiscono reddito imponibile del genitore.

Domande frequenti

L’assegno di mantenimento pagato dall’ex coniuge riduce l’assegno sociale?

Sì. Viene considerato reddito imponibile IRPEF e quindi riduce — o azzera — l’importo dell’assegno sociale a cui si ha diritto. L’INPS verifica il reddito anno per anno e aggiorna di conseguenza l’importo erogato.

Anche il mantenimento informale (non stabilito dal giudice) conta?

In linea teorica sì, se è assoggettato a IRPEF. In pratica, gli accordi non formalizzati sono difficili da accertare. L’INPS si basa sui dati fiscali dichiarati; se il mantenimento non è stato dichiarato nel 730 o nel Modello Redditi, non risulta nel calcolo. Tuttavia, non dichiararlo correttamente espone al rischio di sanzioni fiscali.

Cosa succede se il mio reddito (incluso il mantenimento) varia di anno in anno?

L’assegno sociale viene rideterminato ogni anno in base al reddito dell’anno precedente. Se il mantenimento si riduce (ad esempio per accordo tra le parti o per sentenza), l’INPS aggiornerà l’importo erogato nella direzione più favorevole al beneficiario.

La quota di mantenimento destinata ai figli si somma al mio reddito?

No. La parte dell’assegno destinata al mantenimento dei figli non è reddito del genitore che la riceve e gestisce; non entra quindi nel computo ai fini dell’assegno sociale.

Posso chiedere l’assegno sociale anche se convivo con qualcuno senza essere sposato?

Sì. La convivenza di fatto non fa scattare la somma dei redditi del convivente, a differenza del matrimonio. Il reddito considerato è solo quello personale del richiedente. Se però sei coniugato (anche solo separato senza divorzio definitivo), l’INPS include anche il reddito del coniuge nel calcolo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-31 09:00:002026-08-30 14:37:49Assegno sociale: si tiene conto anche del mantenimento?
Guide Fatturazione Elettronica

Note di Credito e Debito Elettroniche 2026: Guida Completa con Esempi

fatturazione elettronica CAF Udine

Le note di credito e debito elettroniche sono documenti fiscali fondamentali per correggere, integrare o stornare una fattura già emessa. Dal 2019, in Italia, devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), esattamente come le fatture. In questa guida 2026 spieghiamo passo passo cosa sono, quando emetterle, come compilarle (con esempi XML reali) e quali sono i limiti temporali previsti dall’art. 26 del DPR 633/72.

Se gestisci una partita IVA, sei un professionista o un imprenditore, prima o poi ti troverai a dover emettere una nota di credito (per uno sconto, un reso o un errore) o una nota di debito (per integrare un importo). Capire come si compilano correttamente è essenziale per evitare sanzioni, scarti dello SdI e problemi con la detrazione IVA.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la nota di credito elettronica
  2. Cos’è la nota di debito elettronica
  3. Codici TipoDocumento: TD04 e TD05
  4. Quando emettere una nota di credito
  5. Quando emettere una nota di debito
  6. Tempi e limiti: art. 26 DPR 633/72
  7. Compilazione della nota di credito XML
  8. Esempio pratico XML
  9. Tre esempi pratici reali
  10. IVA su crediti non riscossi
  11. Contabilizzazione delle note
  12. Note di credito e regime forfettario
  13. Invio tramite SdI e conservazione
  14. Errori comuni da evitare
  15. Domande frequenti (FAQ)

Cos’è la nota di credito elettronica

La nota di credito è un documento fiscale che serve a stornare, ridurre o annullare una fattura precedentemente emessa. In pratica, è una sorta di “fattura al contrario”: riduce il debito del cliente verso il fornitore e, di conseguenza, il ricavo del fornitore.

Immagina che Marco, idraulico in regime ordinario, abbia emesso una fattura da 1.500 euro a un cliente. Il cliente, dopo qualche giorno, restituisce parte del materiale per un valore di 300 euro. Marco non può modificare la fattura originale (è già transitata nello SdI), quindi emette una nota di credito da 300 euro per stornare la parte resa.

Dal 1° gennaio 2019, la nota di credito deve essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), proprio come la fattura. Non sono più ammesse note di credito cartacee, salvo le rarissime eccezioni previste dalla legge (es. operazioni con soggetti non residenti senza stabile organizzazione).

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Cos’è la nota di debito elettronica

La nota di debito è il documento speculare alla nota di credito: serve ad aumentare o integrare l’importo di una fattura già emessa. Si utilizza quando, dopo l’emissione della fattura, emerge la necessità di addebitare al cliente ulteriori somme.

Esempi tipici di nota di debito:

  • Aumento del prezzo concordato successivamente alla fattura
  • Spese accessorie non incluse nella fattura originale (trasporto, imballaggio, oneri amministrativi)
  • Errori in difetto: la fattura è stata emessa per un importo inferiore a quello dovuto
  • Interessi di mora per ritardato pagamento
  • Penali contrattuali a carico del cliente

Anche la nota di debito è obbligatoriamente elettronica e segue lo stesso iter di trasmissione tramite SdI. La differenza con la nota di credito è il codice TipoDocumento da indicare nel file XML: TD05 invece di TD04.

Codici TipoDocumento: TD04 e TD05

Nel file XML della fatturazione elettronica, il campo TipoDocumento identifica la natura del documento. Per le note esistono due codici specifici:

CodiceDescrizioneUso
TD04Nota di creditoStorno totale o parziale di una fattura
TD05Nota di debitoIntegrazione/aumento di una fattura

Esistono altri codici “TD” per casi particolari (autofatture, integrazioni reverse charge, ecc.), ma per le note “ordinarie” tra cedente e cessionario residenti in Italia i codici da usare sono esclusivamente TD04 e TD05.

Quando emettere una nota di credito

L’art. 26 del DPR 633/72 elenca le situazioni in cui è possibile (e talvolta obbligatorio) emettere una nota di credito. Vediamole una per una con esempi concreti.

1. Errore nella fattura originale

Se hai sbagliato un importo, una descrizione, l’aliquota IVA o i dati del cliente, la fattura è già “viva” nel sistema SdI. Per correggerla devi emettere una nota di credito a storno totale e poi una nuova fattura corretta.

2. Storno di vendita (reso merce)

Il cliente restituisce la merce (in tutto o in parte). La nota di credito storna il valore della merce resa. Tipico nel commercio al dettaglio, e-commerce e B2B.

3. Sconti e abbuoni successivi

Concedi al cliente uno sconto dopo l’emissione della fattura (es. sconto fedeltà, abbuono per pagamento anticipato). La nota di credito documenta la riduzione del prezzo.

4. Procedure concorsuali del cliente

Se il cliente fallisce, è in liquidazione giudiziale o in altra procedura concorsuale, puoi emettere una nota di credito per recuperare almeno l’IVA versata su un credito che non incasserai. La procedura è specifica e richiede documentazione (vedi sezione dedicata).

5. Risoluzione del contratto

Se il contratto viene risolto per inadempimento, recesso, nullità o altra causa, le fatture già emesse vanno stornate con nota di credito. È una causa “sopravvenuta” che non ha limiti temporali.

6. Variazioni in diminuzione del corrispettivo

Qualunque riduzione concordata o imposta dell’importo originario (es. a seguito di contestazioni, perizie, accordi transattivi) richiede l’emissione di una nota di credito.

Quando emettere una nota di debito

La nota di debito si emette quando l’importo originario della fattura deve aumentare. I casi più frequenti sono:

  • Aumento prezzo successivo: il cliente accetta una variazione in aumento (es. costi materie prime aumentati, lavoro extra concordato).
  • Recupero spese non fatturate: trasporto, imballaggio, montaggio o altre spese accessorie non addebitate inizialmente.
  • Errori in difetto: hai fatturato 1.000 euro invece di 1.200. Puoi emettere nota di debito per la differenza di 200 euro (oppure stornare con nota di credito ed emettere fattura corretta).
  • Interessi di mora: per ritardato pagamento, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali o dal D.Lgs. 231/2002.
  • Penali contrattuali: addebito al cliente di penali previste dal contratto.

Una precisazione importante: non tutte le note di debito sono soggette a IVA. Per esempio, gli interessi di mora e le penali contrattuali sono fuori campo IVA (codice natura N2.2). Il software gestionale dovrebbe gestire correttamente questi casi.

Tempi e limiti: art. 26 DPR 633/72

L’art. 26 del DPR 633/72 distingue due categorie di cause che danno origine a una variazione, ciascuna con tempi diversi per l’emissione della nota di credito:

Cause “originarie” o errori formali: 1 anno

Se la variazione dipende da cause originarie (errore di calcolo, sopravvenuto accordo tra le parti, sconti contrattualmente previsti dopo l’emissione), la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Oltre questo termine, non è più possibile recuperare l’IVA.

Cause “sopravvenute”: nessun limite temporale

Per le cause sopravvenute (risoluzione contrattuale, dichiarazione di nullità, annullamento, rescissione, fallimento o procedura concorsuale del cliente, ecc.) non è previsto alcun limite temporale. La nota di credito può essere emessa anche dopo molti anni dall’operazione originaria, purché entro la scadenza della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è verificato il presupposto per il recupero.

Procedure concorsuali: regola specifica

Per il caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali, il D.L. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) ha modificato l’art. 26 prevedendo che la nota di credito possa essere emessa già dalla data di apertura della procedura (sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di omologazione del concordato, ecc.), senza attendere la chiusura.

Ravvedimento operoso

Se hai dimenticato di emettere una nota di credito nei termini, in alcuni casi è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione, pagando una sanzione ridotta. La valutazione caso per caso è fondamentale: rivolgiti al CAF Centro Fiscale o al tuo commercialista.

Compilazione della nota di credito XML

Il file XML di una nota di credito è strutturalmente simile a quello di una fattura, ma con alcuni campi specifici. Vediamo i punti chiave da compilare correttamente:

  • TipoDocumento: TD04 per nota di credito, TD05 per nota di debito.
  • Data: la data di emissione della nota (non quella della fattura originale).
  • Numero: progressivo univoco. Può essere continuo con quello delle fatture (es. F2026/123, F2026/124 NC) oppure separato con una serie dedicata (es. NC2026/1, NC2026/2). Entrambe le scelte sono ammesse, basta che sia coerente nel tempo.
  • DatiFattureCollegate: blocco fondamentale che identifica la fattura originale a cui la nota si riferisce. Contiene IdDocumento (numero fattura originale) e Data (data fattura originale).
  • Importi: a seconda del software, gli importi possono essere indicati come negativi (es. -200,00) o come positivi con il segno di “diminuzione” intrinseco al TipoDocumento TD04. Verifica come il tuo gestionale gestisce questa casistica.
  • Aliquota IVA: deve essere la stessa applicata nella fattura originale.
  • Causale: campo opzionale ma molto utile (es. “Storno parziale per reso merce”, “Errore di fatturazione”).

Esempio pratico XML di nota di credito

Ecco una porzione semplificata di un file XML di nota di credito (TD04). Mostriamo solo i campi più rilevanti per chiarezza, omettendo intestazioni e dati anagrafici completi:

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD04</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-08-31</Data>
      <Numero>NC2026/15</Numero>
      <Causale>Storno parziale per reso merce</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
    <DatiFattureCollegate>
      <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
      <IdDocumento>F2026/107</IdDocumento>
      <Data>2026-07-15</Data>
    </DatiFattureCollegate>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>Reso parziale merce - storno</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <PrezzoUnitario>200.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>200.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>200.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>44.00</Imposta>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>

Il blocco DatiFattureCollegate è obbligatorio: senza di esso lo SdI accetta comunque il documento, ma il cliente non riesce a collegare la nota alla fattura originaria, con problemi di registrazione contabile e detrazione IVA.

Tre esempi pratici reali

Vediamo tre casi tipici che capitano nella pratica quotidiana di una partita IVA, con la soluzione corretta da adottare.

Esempio 1: Errore di importo nella fattura

Maria, consulente in regime ordinario, emette la fattura F2026/45 al cliente Alpha Srl per 1.000 euro + IVA. Si accorge il giorno dopo che il compenso pattuito era 1.200 euro + IVA. Ha sbagliato in difetto.

Soluzioni possibili:

  • Soluzione A (più pulita): Maria emette nota di credito TD04 da 1.000 euro per stornare totalmente la fattura sbagliata, e poi emette una nuova fattura da 1.200 euro. Il cliente registra entrambe e tutto torna.
  • Soluzione B: Maria emette una nota di debito TD05 da 200 euro per integrare la differenza. Più rapida, ma meno chiara dal punto di vista contabile.

Entrambe le soluzioni sono legittime. Il consiglio: se la differenza è piccola, usa la nota di debito; se è significativa o coinvolge altri elementi (descrizione, aliquota), preferisci lo storno totale + nuova fattura.

Esempio 2: Reso parziale di merce

Luca, e-commerce di articoli sportivi, vende a un cliente B2B 5 paia di scarpe per un totale di 500 euro + IVA con fattura F2026/210. Il cliente, dopo una settimana, restituisce 2 paia (200 euro di merce).

Soluzione: Luca emette una nota di credito TD04 da 200 euro + IVA, indicando nel campo DatiFattureCollegate il riferimento alla fattura F2026/210. La nota di credito storna parzialmente la fattura: il cliente paga effettivamente solo 300 euro + IVA per le 3 paia trattenute.

Esempio 3: Cliente in fallimento

Roberto, fornitore di servizi IT, ha emesso nel 2025 una fattura da 5.000 euro + 1.100 euro di IVA = 6.100 euro al cliente Beta Spa. Il cliente non paga e nel 2026 viene dichiarato fallito (oggi: liquidazione giudiziale).

Soluzione: Roberto, dalla data della sentenza di apertura della procedura, può emettere una nota di credito TD04 da 5.000 euro + 1.100 euro IVA. Recupera così l’IVA di 1.100 euro che aveva già versato all’erario. Il credito chirografario di 5.000 euro resta nella massa fallimentare e verrà eventualmente recuperato pro-quota.

Documentazione necessaria:

  • Sentenza dichiarativa di fallimento o decreto di apertura della procedura
  • Eventuale insinuazione al passivo
  • Conservazione della corrispondenza con il curatore

IVA su crediti non riscossi: la procedura specifica

Recuperare l’IVA su crediti non riscossi è uno dei casi più complessi della disciplina delle note di credito. La regola generale prevede che il fornitore possa recuperare l’IVA versata su una fattura non incassata, ma solo in casi specifici e con documentazione precisa.

Casi ammessi al recupero IVA

  • Procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria)
  • Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (pignoramento negativo)
  • Accordi di ristrutturazione del debito omologati ex art. 182-bis L.F.
  • Piani attestati di risanamento ex art. 67 L.F.

Documentazione giuridica necessaria

Per ogni caso serve documentazione specifica:

  • Sentenza/decreto dell’autorità giudiziaria
  • Atti del curatore o commissario
  • Provvedimenti di omologazione
  • Verbale di pignoramento negativo (per esecuzioni individuali)

Attenzione: il semplice mancato pagamento, senza alcuna procedura giudiziale, non dà diritto al recupero IVA. Anche un cliente “scomparso” o “che non risponde” non basta: serve sempre un atto formale.

Contabilizzazione delle note di credito e debito

Vediamo come si registrano le note in contabilità, dal punto di vista del fornitore (chi le emette) e del cliente (chi le riceve).

Lato fornitore (chi emette la nota di credito)

  • Storna il ricavo precedentemente registrato (in tutto o in parte)
  • Storna l’IVA a debito nella liquidazione del periodo
  • Riduce il credito verso il cliente

Lato cliente (chi riceve la nota di credito)

  • Storna il costo precedentemente registrato
  • Storna l’IVA detratta (se l’aveva detratta)
  • Riduce il debito verso il fornitore

Effetti sulla liquidazione IVA

La rettifica IVA si effettua nella liquidazione del periodo in cui la nota di credito è registrata. Per il fornitore l’IVA precedentemente versata torna a credito; per il cliente l’IVA precedentemente detratta torna a debito. Il sistema si auto-bilancia, garantendo neutralità fiscale.

Note di credito e regime forfettario

Per chi è in regime forfettario le regole sono semplificate, ma esistono comunque alcune particolarità da conoscere.

  • Stesso obbligo di emissione elettronica: dal 2024 anche i forfettari (a prescindere dal volume d’affari) sono tenuti alla fatturazione elettronica, e quindi anche all’emissione elettronica delle note di credito e debito.
  • Nessuna IVA da stornare: il forfettario non addebita IVA in fattura (regime sostitutivo), quindi la nota di credito storna solo l’imponibile.
  • Codice natura N2.2: come nelle fatture, va indicato che l’operazione non è imponibile IVA per regime forfettario.
  • Bollo da 2 euro: se la fattura originale prevedeva l’imposta di bollo (per importi superiori a 77,47 euro), anche la nota di credito potrebbe richiederlo, da gestire secondo le indicazioni del software.
  • Effetto sul fatturato: la nota di credito riduce il fatturato del forfettario nell’anno di emissione. È rilevante per il calcolo del reddito imponibile e per la verifica del limite di 85.000 euro.

Vuoi approfondire le regole del regime forfettario e capire se ti conviene? Leggi la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

Invio tramite SdI e conservazione

Le note di credito e debito seguono esattamente lo stesso iter delle fatture elettroniche. Vediamo i passaggi:

  1. Compilazione del file XML tramite il software gestionale (Fatture in Cloud, Aruba, Danea Easyfatt, TeamSystem o altro)
  2. Firma digitale (facoltativa per fatture B2B/B2C, obbligatoria solo per la PA)
  3. Trasmissione allo SdI tramite il proprio canale (web, PEC, FTP, SDIcoop)
  4. Recapito al cliente tramite codice destinatario o PEC indicati nella nota
  5. Ricevuta di consegna o di mancato recapito (con messa a disposizione nell’area riservata del cliente)
  6. Conservazione digitale per 10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. e dei DM 17/06/2014 e succ. modifiche

Il codice destinatario da indicare nella nota è lo stesso del cliente nella fattura originale. Se il cliente non ha codice SDI, si usa il codice convenzionale “0000000” e si inserisce la sua PEC.

Per la conservazione decennale, l’Agenzia delle Entrate offre il servizio gratuito “Conservazione” tramite il portale Fatture e Corrispettivi: una soluzione comoda e sicura che molti software integrano automaticamente.

Errori comuni da evitare

Anche i professionisti più esperti incappano in errori quando si tratta di note di credito e debito. Ecco i più frequenti, con il modo per evitarli.

1. Dimenticare il blocco DatiFattureCollegate

È l’errore più comune. Se non specifichi il riferimento alla fattura originale, il cliente non riesce a collegare la nota in contabilità e potrebbe rifiutarla. Verifica sempre che il software inserisca correttamente IdDocumento e Data della fattura.

2. Numerazione progressiva sbagliata

Se decidi di tenere una numerazione separata per le note (es. NC2026/1, NC2026/2), assicurati di mantenerla coerente. Saltare numeri o duplicarli causa scarti SDI e problemi nel registro IVA.

3. Emissione fuori termine

Per le cause originarie (errori, sconti) hai 1 anno. Oltre questo termine, l’IVA non è più recuperabile. Tieni un calendario delle fatture aperte e dei resi pendenti per non rischiare di perdere il diritto.

4. Aliquota IVA diversa dalla fattura originale

La nota di credito deve usare la stessa aliquota IVA applicata nella fattura originale. Se la fattura era al 22% e la nota la fai al 10%, lo storno è errato: il cliente registra una rettifica sbagliata.

5. Confondere TD04 e TD05

TD04 = nota di credito (riduce). TD05 = nota di debito (aumenta). Sembra banale, ma molti gestionali permettono la modifica manuale e qualcuno sbaglia. Verifica sempre prima di trasmettere.

6. Non conservare la documentazione di supporto

Per le note di credito su procedure concorsuali o cause sopravvenute, conserva sempre i documenti giuridici (sentenze, decreti, accordi). In caso di verifica fiscale sono indispensabili.

Domande frequenti (FAQ)

Posso emettere una nota di credito cartacea?

No, dal 2019 (e dal 2024 anche per i forfettari) tutte le note di credito tra soggetti residenti in Italia devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico tramite SdI. Le uniche eccezioni riguardano operazioni con soggetti non residenti senza stabile organizzazione, casi marginali e rari.

La numerazione delle note deve essere separata da quella delle fatture?

Non è obbligatorio. Puoi scegliere se usare una numerazione continua con le fatture (es. F2026/100 e poi NC F2026/101) oppure una numerazione separata con sigla dedicata (NC2026/1, NC2026/2). L’importante è la coerenza nel tempo e l’univocità per anno solare.

Cosa succede se dimentico DatiFattureCollegate?

Lo SdI accetta comunque la nota e la trasmette al cliente. Tuttavia, dal punto di vista contabile, la nota risulta “scollegata” dalla fattura originale: il cliente potrebbe avere difficoltà a registrarla correttamente e a detrarre/stornare l’IVA. Inoltre, in caso di verifica, manca la tracciabilità del rapporto causale. Riemetti subito una nota corretta o concorda con il cliente come gestire la situazione.

Posso emettere una nota di credito a distanza di 5 anni dalla fattura?

Sì, ma solo per cause sopravvenute (risoluzione contrattuale, fallimento, nullità contrattuale, ecc.) e comunque entro la scadenza della dichiarazione IVA dell’anno in cui si verifica il presupposto. Per errori formali o cause originarie, il termine è di 1 anno.

Il forfettario può emettere note di credito senza IVA?

Sì, il forfettario non addebita IVA in fattura (regime sostitutivo) e quindi anche la nota di credito è senza IVA. Si storna solo l’imponibile, indicando il codice natura N2.2 (“operazioni non soggette ad altri casi”). L’effetto è sul fatturato dell’anno e sul calcolo del reddito imponibile.

Cosa fare se il cliente rifiuta la nota di credito?

Lo SdI non prevede il rifiuto di una nota di credito da parte del cliente B2B (a differenza delle fatture verso la PA). Una volta emessa correttamente e trasmessa, la nota è valida ai fini fiscali. Eventuali contestazioni si gestiscono in via stragiudiziale o giudiziale.

Quanti anni devo conservare le note di credito?

Come tutte le scritture contabili, le note vanno conservate per 10 anni in formato digitale (art. 2220 c.c.). Puoi usare il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate o un servizio privato che rispetti i requisiti di legge (DM 17/06/2014).

Posso emettere una nota di debito per interessi di mora?

Sì, gli interessi di mora previsti contrattualmente o per legge (D.Lgs. 231/2002) si addebitano con nota di debito TD05. Sono fuori campo IVA (codice natura N2.2): non hanno natura corrispettiva ma risarcitoria.

Hai bisogno di aiuto con le note di credito e debito?

La gestione delle note di credito e debito è uno degli aspetti più delicati della fatturazione elettronica. Sbagliare un codice TipoDocumento, dimenticare il riferimento alla fattura collegata o emettere fuori termine può costarti caro: scarti SDI, problemi con la detrazione IVA e, in caso di verifica, sanzioni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di assistenza alla fatturazione elettronica per partite IVA, professionisti e piccole imprese: dall’emissione delle note alla gestione di casi complessi (procedure concorsuali, recupero IVA, ravvedimento operoso). Lavoriamo con i principali software di fatturazione e ti seguiamo passo passo.

Prenota una consulenza presso il CAF Centro Fiscale di Udine:

  • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121
  • Email: info@centrofiscale.com

Approfondimenti correlati: Fatture in Cloud vs Aruba vs Danea 2026 | Regime forfettario 2026

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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NOTIZIE

Transazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’imposta

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos’è la transazione fiscale
  • La sentenza della Cassazione
  • Quando scatta l’imposta ipotecaria
  • Differenza con il concordato preventivo
  • Cosa cambia in pratica per i contribuenti
  • Domande frequenti

Quando un contribuente in difficoltà economica raggiunge un accordo con il Fisco attraverso la transazione fiscale, deve comunque pagare l’imposta ipotecaria se viene iscritta un’ipoteca a garanzia del debito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente pronuncia che fa luce su un tema spesso poco compreso da imprenditori e privati alle prese con debiti tributari.

Cos’è la transazione fiscale

La transazione fiscale è uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che permette a un’impresa o a un contribuente in stato di crisi di negoziare con l’Erario — cioè con il Fisco — il pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari.

In parole semplici: invece di pagare tutto subito (cosa spesso impossibile per chi è in difficoltà finanziaria), il debitore propone un piano di pagamento che il Fisco può accettare se ritiene che sia più conveniente rispetto a quanto otterrebbe in caso di fallimento o liquidazione.

La transazione fiscale si inserisce di solito all’interno di procedure più ampie come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste procedure prevedono talvolta la costituzione di garanzie — come l’ipoteca su un immobile — a favore del creditore (in questo caso, lo Stato).

La sentenza della Cassazione

La questione al centro della pronuncia della Cassazione riguardava un punto specifico: se l’iscrizione di ipoteca nell’ambito di una transazione fiscale fosse esente dall’imposta ipotecaria, analogamente a quanto accade in alcune procedure concorsuali.

La risposta della Suprema Corte è stata chiara: no, l’esenzione non si applica. Quando viene iscritta un’ipoteca a garanzia di un debito fiscale nell’ambito di una transazione fiscale, l’imposta ipotecaria è dovuta.

La Corte ha motivato questa posizione distinguendo nettamente tra due situazioni:

  • I trasferimenti di beni effettuati nell’ambito di procedure concorsuali (come il concordato preventivo), che godono di specifiche esenzioni fiscali previste dalla legge.
  • La costituzione di garanzie ipotecarie a favore del Fisco nell’ambito di una transazione fiscale, che non rientra nelle stesse esenzioni.

Quando scatta l’imposta ipotecaria

L’imposta ipotecaria è un tributo che si paga ogni volta che viene iscritta, modificata o cancellata un’ipoteca su un immobile. In sostanza, è il “costo” dell’iscrizione dell’ipoteca nei Registri Immobiliari.

Secondo la Cassazione, questa imposta scatta nella transazione fiscale quando:

  • Il contribuente (o l’impresa) propone di garantire il pagamento dilazionato del debito fiscale con l’iscrizione di un’ipoteca su un proprio immobile;
  • L’Erario accetta tale garanzia come parte dell’accordo di transazione;
  • L’ipoteca viene formalmente iscritta nei Registri Immobiliari.

Non rileva il fatto che l’ipoteca nasca nell’ambito di una procedura di crisi d’impresa: ciò che conta, ai fini dell’imposta, è che si tratti di un atto di iscrizione ipotecaria che non rientra nelle specifiche esenzioni previste per i trasferimenti nelle procedure concorsuali.

Differenza con il concordato preventivo

Un punto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda la differenza tra transazione fiscale e concordato preventivo, due istituti spesso confusi.

Nel concordato preventivo, la legge prevede alcune esenzioni e agevolazioni fiscali specificamente studiate per favorire la continuità aziendale e la soddisfazione dei creditori. Queste esenzioni riguardano principalmente i trasferimenti di beni che avvengono nell’ambito dell’esecuzione del piano concordatario.

La transazione fiscale, invece, è un accordo separato che il debitore può raggiungere con il Fisco (Agenzia delle Entrate e Agenzie della Riscossione) nell’ambito di una procedura di ristrutturazione. Le esenzioni previste per il concordato non si “trasferiscono” automaticamente alla transazione fiscale, che segue le proprie regole.

Per approfondire le dinamiche tra Fisco e immobili, puoi leggere anche il nostro articolo: Il Fisco può inseguire l’immobile anche senza ipoteca: cosa cambia per i contribuenti.

Cosa cambia in pratica per i contribuenti

La pronuncia della Cassazione ha importanti risvolti pratici per imprenditori e contribuenti che stanno affrontando una situazione di crisi finanziaria e stanno valutando la transazione fiscale come strumento per regolarizzare i propri debiti con il Fisco.

Ecco i punti chiave da tenere a mente:

  • Costo aggiuntivo da considerare: se nell’ambito della transazione fiscale si prevede di offrire un’ipoteca come garanzia, bisogna mettere in conto il costo dell’imposta ipotecaria, che non è eliminabile.
  • Pianificazione anticipata: chi si trova in difficoltà con i debiti fiscali deve pianificare con attenzione tutti i costi della procedura, incluse le imposte sulle garanzie offerte.
  • Assistenza professionale indispensabile: data la complessità della materia, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti (commercialisti, avvocati tributaristi) per valutare la convenienza della transazione fiscale caso per caso.
  • Nessun automatismo sulle esenzioni: non si può dare per scontato che le agevolazioni previste per una procedura concorsuale si applichino automaticamente anche alla transazione fiscale.

Puoi consultare anche il nostro articolo sul tema: Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze.

Domande frequenti

Cos’è esattamente la transazione fiscale?

È un accordo tra il contribuente in crisi e il Fisco che permette di pagare i debiti tributari in forma ridotta o dilazionata, nell’ambito di procedure di ristrutturazione previste dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019).

L’ipoteca nella transazione fiscale è sempre necessaria?

No. L’ipoteca è una garanzia che può essere offerta volontariamente dal contribuente per rendere più appetibile la proposta al Fisco. Non è un elemento obbligatorio della transazione fiscale, ma viene spesso richiesta o proposta quando i debiti sono significativi.

Quanto si paga di imposta ipotecaria?

L’imposta ipotecaria si calcola in percentuale sul valore del credito garantito dall’ipoteca. L’importo specifico dipende dal valore del debito garantito e va verificato caso per caso con un professionista.

La sentenza della Cassazione si applica a tutti i casi?

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione costituisce un orientamento giurisprudenziale importante che i giudici di merito tenderanno a seguire. Tuttavia, ogni situazione ha le proprie specificità: è sempre consigliabile valutare il caso concreto con un professionista.

Posso evitare l’ipoteca nella transazione fiscale?

Sì, in linea di principio è possibile strutturare la transazione fiscale senza offrire ipoteche come garanzia. Tuttavia, la scelta delle garanzie da offrire dipende dalle trattative con il Fisco e dalla valutazione di convenienza complessiva della procedura. Un commercialista o un avvocato tributarista potrà guidarti nelle scelte migliori per la tua situazione.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 19:00:002026-08-30 14:28:31Transazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’imposta
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettario
  • La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso anno
  • Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinaria
  • IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fatture
  • Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettario
  • Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioni
  • Strategie per gestire il passaggio senza sorprese
  • Casi pratici: professionista, artigiano, commerciante
  • Errori da evitare nell’anno di transizione

Il regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?

Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.

In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese.

Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettario

Il limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.

Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:

  • Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).
  • A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.

Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).

Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.

Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026.

La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso anno

Esiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.

Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:

  • Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)
  • Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)
  • Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)

Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).

Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile.

Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinaria

Uno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia.

In regime forfettario

Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:

  • 15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)
  • 5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti

L’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).

Nel regime ordinario (o semplificato)

Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

A queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).

Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.

Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.

Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.

IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fatture

Uno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno.

Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)

Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:

  • Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)
  • Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)
  • Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
  • Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVA
  • Informare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenterà

Le liquidazioni IVA periodiche

Nel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:

  • Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettario
  • Trimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)

Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).

Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettario

Anche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.

Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)

Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.

Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:

  • 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale
  • 24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)

Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.

Artigiani e commercianti (INPS IVS)

Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:

  • L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibile
  • Il minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euro
  • Scompare la riduzione del 35%

Casse di previdenza private (libere professioni)

Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.

Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioni

Il passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali.

Registri contabili

Nel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:

  • Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibile
  • Registro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccolta
  • Registro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)

LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)

Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:

  • I trimestre: 31 maggio
  • II trimestre: 16 settembre
  • III trimestre: 30 novembre
  • IV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo

Dichiarazione dei redditi

Non compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:

  • Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artisti
  • Quadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificata

Ritenuta d’acconto

Nel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.

Strategie per gestire il passaggio senza sorprese

La transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.

1. Monitora i ricavi durante l’anno

Non aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.

Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.

2. Valuta il timing delle fatture

Se ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.

Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.

3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizione

Dal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.

4. Scegli il regime contabile corretto

Chi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.

5. Affidati a un commercialista o a un CAF

L’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:

  • Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regime
  • Pianificare gli acconti IRPEF da versare
  • Impostare correttamente la contabilità IVA
  • Ottimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinario
  • Evitare sanzioni per ritardi o dimenticanze

Casi pratici: professionista, artigiano, commerciante

Caso 1: Professionista (consulente IT)

Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.

Cambiamenti principali:

  • Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)
  • Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%
  • Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)
  • Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVA

Caso 2: Artigiana (parrucchiera)

Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.

Cambiamenti principali:

  • I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clienti
  • Contributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%
  • Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibili

Caso 3: Commerciante (e-commerce)

Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.

Cambiamenti principali:

  • L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabile
  • Il regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazione
  • L’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)

Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.

Errori da evitare nell’anno di transizione

L’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.

Errore 1: Non comunicare il cambio di regime

L’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.

Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVA

Dal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.

Errore 3: Non versare gli acconti IRPEF

Nel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.

Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)

Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.

Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizione

Nel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.

Domande frequenti

Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?

Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?

Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.

Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?

La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.

Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?

Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.

Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?

No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.

Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?

Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.


Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.

Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.

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    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio
    Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

    Migliore Software Fatturazione Elettronica 2027: Confronto Tra Soluzioni per Forfettari e PMI

    fatturazione elettronica CAF Udine

    Scegliere il miglior software di fatturazione elettronica nel 2027 non è mai stato così importante: con l’obbligo di fatturazione elettronica esteso praticamente a tutte le partite IVA italiane, avere il programma giusto fa la differenza tra una gestione serena e una fonte continua di stress. Ma come orientarsi tra le decine di soluzioni disponibili sul mercato?

    In questa guida completa analizziamo i migliori software di fatturazione elettronica 2027, confrontando le caratteristiche principali, i costi e le funzionalità specifiche per chi è in regime forfettario e per le PMI che hanno esigenze più strutturate. Scoprirai cosa cercare, quali errori evitare e come fare una scelta consapevole.

    Attenzione: le esigenze di un libero professionista forfettario che emette poche fatture al mese sono molto diverse da quelle di un’azienda con decine di clienti e magazzino da gestire. Proprio per questo abbiamo suddiviso l’analisi in sezioni dedicate.

    Indice dei contenuti

    • Cos’è la Fatturazione Elettronica e Chi è Obbligato nel 2027
    • Come Scegliere il Software di Fatturazione Elettronica: Criteri Chiave
    • Confronto tra i Migliori Software di Fatturazione Elettronica 2027
    • Software Fatturazione Elettronica per Forfettari: Caratteristiche Imprescindibili
    • Software Fatturazione Elettronica per PMI: Funzionalità Avanzate
    • Costi e Piani: Quanto Costa un Software di Fatturazione Elettronica
    • Integrazione con il SdI e Conservazione Digitale: Cosa Sapere
    • Domande Frequenti sul Software di Fatturazione Elettronica

    Cos’è la Fatturazione Elettronica e Chi è Obbligato nel 2027

    La fatturazione elettronica è il sistema digitale obbligatorio in Italia per la trasmissione delle fatture tra soggetti economici. A differenza della classica fattura cartacea, la fattura elettronica è un file in formato XML (chiamato FatturaPA) che viene inviato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate.

    Nel 2027, l’obbligo riguarda praticamente tutte le categorie di contribuenti italiani. Vediamo chi è tenuto ad usarla:

    • Soggetti IVA in regime ordinario: imprese, professionisti e lavoratori autonomi — obbligo attivo dal 1° gennaio 2019
    • Forfettari e minimi: obbligo esteso progressivamente (dal 1° luglio 2022 per ricavi > 25.000 euro, dal 1° gennaio 2024 per tutti senza soglia, ai sensi del D.Lgs. 127/2015)
    • Enti del Terzo Settore: coinvolti progressivamente dal 2022 al 2024
    • Operazioni verso la Pubblica Amministrazione: obbligo attivo dal 2014 tramite FatturaPA

    In pratica, se hai una partita IVA italiana e fatturi a clienti italiani (privati o aziende), nel 2027 devi usare la fattura elettronica. Le uniche esenzioni residue riguardano casi specifici come alcune operazioni con soggetti esteri (per le quali si usa l’esterometro).

    Perché questo obbliga a scegliere un buon software? Perché il formato XML della fattura elettronica richiede strumenti dedicati: non puoi semplicemente creare un documento Word e mandarlo via email. Hai bisogno di un sistema che generi il file nel formato corretto e lo invii al SdI nel modo giusto. Ecco dove entra in gioco il software di fatturazione elettronica.

    Come Scegliere il Software di Fatturazione Elettronica: Criteri Chiave

    Prima di addentrarci nel confronto tra le singole soluzioni, è utile capire quali criteri usare per valutarle. Non tutti i software sono uguali, e scegliere quello sbagliato può costarti tempo e denaro.

    • Facilità d’uso: il criterio più importante, soprattutto se non sei un esperto di contabilità. Il software deve permetterti di emettere una fattura in pochi minuti.
    • Integrazione con il SdI: verifica che il software gestisca autonomamente l’invio e la ricezione. Alcuni servizi economici ti obbligano a scaricare il file XML e caricarlo manualmente — una seccatura evitabile.
    • Conservazione digitale a norma: la legge prevede conservazione per 10 anni. Molti software la includono nel prezzo, altri la propongono come aggiunta.
    • Scalabilità: scegli un software che ti permetta di passare facilmente da un piano base a uno più avanzato, senza perdere dati.
    • Assistenza e supporto: valuta qualità del supporto clienti (chat, telefono, email) e tempi di risposta.
    • Costo complessivo: considera il totale annuale, i costi per conservazione, assistenza e utenti aggiuntivi.
    • Funzionalità aggiuntive: prima nota, scadenzario, preventivi, magazzino, integrazione contabile. Definisci le tue esigenze reali.

    Confronto tra i Migliori Software di Fatturazione Elettronica 2027

    Fatturazione Italia (BeSmart)Fatturazione Italia è la soluzione sviluppata da BeSmart, pensata specificamente per il mercato italiano con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo nel lungo periodo. Ha due piani annuali IVA inclusa: Start a 49 euro (150 fatture SDI) e Pro a 89 euro (500 fatture, Sistema TS incluso). Il suo punto di forza distintivo è il prezzo bloccato per 3 anni: una garanzia che protegge il tuo budget dall’inflazione e dagli aumenti di listino che nel settore software sono molto comuni. È particolarmente indicato per forfettari, liberi professionisti e piccole imprese che vogliono stabilità di costo e semplicità d’uso.

    • Prezzo bloccato per 3 anni (impegno contrattuale unico sul mercato italiano)
    • Interfaccia semplice, adatta anche a chi non ha esperienza contabile
    • Invio diretto al SdI senza passaggi manuali
    • Conservazione digitale inclusa
    • Supporto in italiano con operatori specializzati

    Fatture in Cloud (TeamSystem) è uno dei software più diffusi in Italia, con milioni di utenti. Offre un’interfaccia moderna e molte funzionalità, dalla gestione dei preventivi alla prima nota. Il piano gratuito è limitato a un numero ridotto di documenti mensili, quindi per un uso professionale continuativo occorre passare ai piani a pagamento. Limiti: il prezzo tende ad aumentare nel tempo, e per le funzionalità avanzate i costi crescono rapidamente.

    Aruba Fatturazione Elettronica è da anni un punto di riferimento per i servizi digitali alle imprese italiane. Affidabilità infrastrutturale e ottima conservazione sostitutiva (Aruba è conservatore accreditato AgID) sono i suoi punti di forza. L’interfaccia può risultare meno intuitiva rispetto ad altri e il supporto è talvolta lento. Register.it è indicato per chi è già cliente Register e vuole centralizzare i servizi digitali. Gestionale 1 (Zucchetti) è il più completo per PMI strutturate: include contabilità, magazzino, ordini, CRM e fatturazione elettronica, ma il costo è elevato.

    Tabella comparativa rapida:

    SoftwareIdeale perPrezzo stabileConservazione inclusaMulti-utente
    Fatturazione ItaliaForfettari, professionisti, piccole impreseSì (3 anni)SìPiani avanzati
    Fatture in CloudProfessionisti, PMINoSìSì
    Aruba FatturazionePMI, volumi elevatiNoSì (eccellente)Sì
    Register.itClienti Register esistentiNoSìLimitato
    Gestionale 1 ZucchettiPMI strutturate, ERPNoSìSì

    Software Fatturazione Elettronica per Forfettari: Caratteristiche Imprescindibili

    Se sei in regime forfettario, le tue esigenze sono diverse da quelle di un’azienda strutturata. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che consente di applicare un’imposta sostitutiva al posto delle normali imposte IRPEF e addizionali. Per saperne di più sui requisiti e le aliquote consulta la nostra guida al regime forfettario 2026.

    • Gestione dell’esenzione IVA: le fatture dei forfettari non applicano l’IVA, ma devono riportare la dicitura di legge corretta (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Il software la genera automaticamente.
    • Marca da bollo digitale da 2 euro: per fatture di importo superiore a 77,47 euro. Il software gestisce l’applicazione automatica e il pagamento trimestrale.
    • Semplicità assoluta: nessuna esigenza di magazzino o multi-utente. Meglio un software snello, economico e facile.
    • Invio automatico al SdI: il file XML deve arrivare al Sistema di Interscambio senza operazioni manuali.
    • Notifiche di consegna e ricevuta: sai sempre se la fattura è stata consegnata o scartata.
    • Prezzo accessibile: la soglia ricavi dei forfettari è 85.000 euro. Un software da 150–200 euro/anno è ragionevole.

    Per i forfettari, Fatturazione Italia di BeSmart è spesso la scelta più conveniente nel lungo periodo proprio grazie alla garanzia del prezzo bloccato. Se gestisci la partita IVA con l’aiuto di un CAF, il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce consulenza su regime forfettario e gestione fiscale sia in ufficio che online.

    Software Fatturazione Elettronica per PMI: Funzionalità Avanzate

    Le piccole e medie imprese hanno esigenze molto più articolate rispetto ai forfettari. Una PMI tipica ha più dipendenti, più fornitori, più clienti, spesso un magazzino da gestire e sicuramente una contabilità più complessa. Il software di fatturazione deve quindi essere parte di un ecosistema più ampio.

    • Multi-utente e gestione dei permessi: più persone contemporaneamente (responsabile amministrativo, commerciale, magazziniere), ognuno con ruoli e permessi diversi.
    • Ciclo attivo e passivo integrato: gestisce sia le fatture emesse (ai clienti) sia quelle ricevute (dai fornitori), con visione completa dei flussi finanziari.
    • Gestione magazzino: aggiorna le giacenze a ogni fattura emessa o merce ricevuta, evitando errori e semplificando l’inventario.
    • Scadenzario e solleciti automatici: mostra in tempo reale lo stato dei crediti e invia solleciti ai clienti in ritardo.
    • Reportistica e dashboard: fatturato mensile, confronto anno su anno, distribuzione clienti per decisioni di business consapevoli.
    • Integrazione contabile: export in formati standard (XML, CSV) compatibili con i principali gestionali italiani.
    • API e integrazioni: collegamento con e-commerce, CRM o software gestionali proprietari per eliminare la doppia immissione dati.

    Per le PMI, la scelta dipende dalla complessità operativa. Gestionale 1 di Zucchetti o le versioni enterprise di Fatture in Cloud coprono la maggior parte delle esigenze. Per aziende con esigenze ancora più specifiche (manifattura, commercio al dettaglio, professioni sanitarie) esistono verticali dedicati.

    Costi e Piani: Quanto Costa un Software di Fatturazione Elettronica

    Il mercato del software di fatturazione elettronica in Italia è molto variegato, con prezzi che vanno dalla gratuità (con limitazioni) a centinaia di euro all’anno per le soluzioni enterprise. Capire la struttura dei costi è fondamentale per non avere sorprese.

    Abbonamento mensile/annuale a forfait: paghi una quota fissa indipendentemente dal numero di fatture emesse. È il modello preferibile per chi ha volumi regolari e prevedibili. Pay-per-document: paghi in base al numero di fatture. Conveniente per poche fatture, costoso con volumi elevati. Freemium: piano gratuito con limitazioni e piani a pagamento per sbloccare il pieno potenziale. Attenzione: il piano gratuito è spesso molto limitato.

    Quando confronti i prezzi, considera sempre il costo totale reale, che include:

    • Quota di abbonamento base
    • Costo aggiuntivo per la conservazione digitale (obbligatoria per legge: 10 anni)
    • Eventuale costo per l’assistenza telefonica
    • Costo per utenti aggiuntivi
    • Costo per moduli aggiuntivi (magazzino, CRM, ecc.)

    Un elemento spesso sottovalutato è la stabilità del prezzo nel tempo. Non è raro che un software passi da 99 euro/anno a 149 euro/anno nel giro di 12–18 mesi. Per questo la garanzia del prezzo bloccato per 3 anni offerta da Fatturazione Italia (BeSmart) ha un valore concreto: puoi pianificare il budget con certezza. Il confronto tra software di fatturazione economici pubblicato su centrofiscale.com analizza nel dettaglio le differenze di prezzo tra le principali soluzioni disponibili.

    Integrazione con il SdI e Conservazione Digitale: Cosa Sapere

    Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche italiane. Quando emetti una fattura, il tuo software genera il file XML in formato FatturaPA e lo invia al SdI. Il SdI effettua i controlli formali: se vanno a buon fine, recapita la fattura al destinatario e ti invia una ricevuta di consegna; se trova errori, ti invia una notifica di scarto con il codice dell’errore. Un software ben integrato gestisce tutto in modo trasparente, senza che tu debba scaricare file o fare upload manuali sul portale dell’Agenzia.

    La normativa italiana prevede la conservazione delle fatture elettroniche per 10 anni in modo conforme alla conservazione sostitutiva. Non basta salvare il file XML sul computer: servono firma digitale e marca temporale che attestano autenticità e integrità. Prima di scegliere un software, verifica se la conservazione è inclusa nel prezzo, se il fornitore è un conservatore accreditato AgID, e se puoi estrarre i tuoi documenti in caso di cambio software. L’Agenzia delle Entrate offre anche un servizio gratuito (con adesione, conservazione fino a 15 anni), ma con funzionalità più limitate rispetto ai servizi integrati nei software commerciali. Se hai dubbi, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata a professionisti e imprese, sia in presenza che online.

    Domande Frequenti sul Software di Fatturazione Elettronica


    Scegliere il migliore software di fatturazione elettronica nel 2027 significa investire in uno strumento che userai ogni giorno per anni. La scelta giusta dipende dalle tue esigenze: se sei un forfettario o un libero professionista, ti basta una soluzione semplice e conveniente; se gestisci una PMI strutturata, hai bisogno di funzionalità avanzate come multi-utente, magazzino e integrazione contabile. Tra tutte le soluzioni analizzate, Fatturazione Italia (BeSmart) si distingue per il prezzo bloccato per 3 anni, impegno contrattuale unico nel suo genere sul mercato italiano. Se hai bisogno di supporto per la gestione della partita IVA o degli adempimenti fiscali, contatta il CAF Centro Fiscale: il nostro team è a tua disposizione sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Scegli il Software di Fatturazione con il Prezzo Bloccato per Contratto

    Se sei pronto a scegliere il tuo software di fatturazione elettronica, valuta Fatturazione Italia (BeSmart): l’unica soluzione sul mercato italiano con il prezzo bloccato per contratto (3 anni), conservazione digitale inclusa e invio automatico al SdI. Nessuna sorpresa in bolletta, nessun rincaro improvviso.

    Scopri Fatturazione Italia – Prezzo Bloccato 3 Anni
    Agosto 30, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 17:00:002026-09-27 15:52:38Migliore Software Fatturazione Elettronica 2027: Confronto Tra Soluzioni per Forfettari e PMI
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    Indice dei contenuti

    • Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento
    • Cosa significa incapacità di intendere e volere
    • Da quando decorre il termine se il lavoratore era incapace
    • Cosa deve dimostrare il lavoratore
    • Domande frequenti

    Un lavoratore riceve la lettera di licenziamento mentre è in uno stato di grave difficoltà psicofisica: disturbi mentali, una crisi acuta, un ricovero ospedaliero. Può ancora impugnare il licenziamento, anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla consegna della busta? La risposta della giurisprudenza è sì, a precise condizioni. Il termine per impugnare non decorre fino a quando il lavoratore non recupera la capacità di intendere e di volere.

    Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento

    Il diritto del lavoro italiano prevede, all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010), che il lavoratore licenziato deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L’impugnazione deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare la validità del licenziamento. Successivamente, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale, occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro.

    Questo doppio termine — 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso — è considerato di decadenza: se non rispettato, il lavoratore perde il diritto di contestare il licenziamento, anche se questo era illegittimo. Si tratta quindi di scadenze tassative, salvo casi eccezionali riconosciuti dalla legge o dalla giurisprudenza.

    Uno di questi casi eccezionali riguarda proprio il lavoratore che, nel momento in cui riceve la lettera di licenziamento, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere.

    Cosa significa incapacità di intendere e volere

    Nel linguaggio giuridico, l’incapacità di intendere e di volere indica uno stato in cui una persona non è in grado di comprendere la realtà che la circonda (incapacità di intendere) o di autodeterminarsi consapevolmente nelle proprie scelte (incapacità di volere). Il concetto trova fondamento nell’articolo 428 del Codice Civile, che disciplina l’annullabilità degli atti compiuti da chi si trovava in tale stato.

    In ambito lavoristico, la stessa logica si applica alla ricezione di atti giuridici. Se il lavoratore, pur avendo materialmente ricevuto la lettera di licenziamento, non era in grado di comprenderne il significato e le conseguenze giuridiche a causa di una patologia psichiatrica acuta, di un ricovero ospedaliero con alterazione dello stato di coscienza, o di altra causa che azzeri temporaneamente le capacità cognitive, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere in quel momento.

    Il principio si fonda su un criterio di equità e di tutela costituzionale del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione): non si può chiedere a una persona di esercitare un diritto entro un termine perentorio quando quella persona non ha la capacità psicofisica di farlo.

    Da quando decorre il termine se il lavoratore era incapace

    Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche da recenti pronunce di merito e di legittimità, il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento non inizia a decorrere dal momento della consegna della lettera, bensì dal momento in cui il lavoratore recupera la propria capacità di intendere e di volere.

    In pratica, se il lavoratore era ricoverato in reparto psichiatrico al momento del licenziamento e ha recuperato lucidità dopo 30 giorni, il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere da quel momento di recupero, non dalla data della lettera. Questo significa che il lavoratore avrà comunque 60 giorni completi, a partire dalla ripresa della capacità, per impugnare il licenziamento.

    Il principio si applica anche nei casi in cui l’incapacità non sia totale ma sia tale da impedire concretamente la comprensione dell’atto ricevuto e delle sue implicazioni. La valutazione è rimessa al giudice, che esamina la documentazione medica prodotta dal lavoratore.

    Sul piano sistematico, il fondamento di questo principio risiede nell’articolo 428 del Codice Civile (incapacità naturale) e nell’articolo 2942 c.c., che sospende la prescrizione nei confronti degli interdetti e degli inabilitati privi di rappresentante legale. A questi si aggiungono i principi generali che tutelano il diritto di agire in giudizio, garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

    Cosa deve dimostrare il lavoratore

    Il riconoscimento della sospensione del termine di decadenza non è automatico: spetta al lavoratore (o al suo legale) dimostrare lo stato di incapacità nel periodo rilevante. La prova deve essere documentale e, preferibilmente, supportata da:

    • Cartella clinica del ricovero ospedaliero o psichiatrico con indicazione della diagnosi e del periodo di degenza;
    • Certificati medici attestanti la patologia e il suo impatto sulla capacità cognitiva;
    • Perizia psichiatrica che attesti l’incapacità di intendere e volere nel periodo specifico;
    • Verbali di nomina del tutore o curatore, se il lavoratore era sottoposto a procedura di interdizione o amministrazione di sostegno.

    La valutazione è sempre rimessa al giudice del lavoro, che esamina caso per caso. Non basta una generica sofferenza psicologica o uno stato di stress: occorre dimostrare che la condizione era tale da azzerare concretamente la capacità di comprendere il significato della lettera di licenziamento e di agire di conseguenza.

    In questi casi è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista del diritto del lavoro — avvocato o sindacato — appena si recupera la capacità o si viene a conoscenza della situazione. Un legale potrà valutare la documentazione medica disponibile e predisporre l’impugnazione stragiudiziale nel rispetto dei termini applicabili.

    Utile anche il collegamento con le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo: se il recesso del datore di lavoro non aveva una giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore — una volta validamente impugnato il licenziamento — potrà chiedere la reintegrazione o il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo si deve impugnare un licenziamento?

    Il termine ordinario è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, con impugnazione anche stragiudiziale. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.

    Se ero ricoverato in ospedale quando ho ricevuto il licenziamento, ho perso il diritto di impugnarlo?

    No, non necessariamente. Se il ricovero ha determinato uno stato di incapacità di intendere e di volere, il termine di 60 giorni non decorre dal giorno della lettera ma dal momento in cui si recupera la capacità. È necessario documentare adeguatamente la condizione medica.

    La semplice depressione o ansia è sufficiente per sospendere il termine?

    Non automaticamente. Occorre che la patologia sia di tale gravità da azzerare la capacità di comprendere e reagire all’atto ricevuto. Una diagnosi di depressione non è di per sé sufficiente: serve una documentazione medica che attesti l’incapacità concreta nel periodo rilevante.

    Chi può impugnare il licenziamento per conto di un incapace?

    Il tutore legale, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno nominato dal giudice possono agire in nome e per conto del lavoratore incapace, rappresentandolo nelle azioni giudiziarie e stragiudiziali.

    Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore in stato di incapacità?

    La consegna della lettera di licenziamento durante uno stato di incapacità non è di per sé illegittima, ma potrebbe essere contestata sotto il profilo della correttezza e buona fede. Resta invece fermo che il termine per impugnare decorre solo dalla ripresa della capacità del lavoratore.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 14:00:002026-08-30 07:57:37Lavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacità
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    Come mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un anno

    Hai venduto casa prima dei cinque anni e ora vuoi riacquistare per non perdere le agevolazioni fiscali? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: per mantenere il bonus prima casa non è necessario completare la trascrizione nei registri immobiliari entro i dodici mesi. Basta una scrittura privata regolarmente registrata. Una buona notizia per chi gestisce compravendite ravvicinate in un mercato immobiliare spesso dai tempi stretti.

    Indice dei contenuti

    • Chi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonus
    • La Cassazione: la trascrizione non è obbligatoria
    • Basta la scrittura privata registrata
    • Differenza tra registrazione e trascrizione
    • Cosa fare se il fisco contesta il bonus
    • FAQ

    Chi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonus

    Quando si acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa — imposta di registro ridotta al 2% anziché al 9%, o IVA al 4% sul costruttore — si assume un impegno preciso verso il fisco: non rivendere l’abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

    Se si vende prima di questo termine, l’Agenzia delle Entrate ha diritto a recuperare le imposte risparmiate, maggiorate di interessi e sanzioni. Esiste però una via d’uscita prevista direttamente dalla legge (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131): se entro un anno dalla vendita si acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale, il bonus prima casa viene mantenuto e non si perde nulla.

    Il meccanismo è pensato per chi cambia casa per motivi di lavoro, familiari o semplicemente perché ha trovato un’abitazione più adatta alle proprie esigenze. La legge non vuole penalizzare chi si sposta, ma solo chi specula comprando e rivendendo in tempi brevi senza abitarci davvero.

    La Cassazione: la trascrizione non è obbligatoria

    Qui nasceva uno dei contenziosi più frequenti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha spesso sostenuto che, per conservare le agevolazioni, entro i dodici mesi non bastasse firmare il contratto di acquisto: l’atto avrebbe dovuto essere anche trascritto nei registri immobiliari.

    La Corte di Cassazione ha però respinto questa interpretazione rigida con l’ordinanza n. 12813/2021. Per i giudici di legittimità, la norma richiede semplicemente che l’acquisto avvenga entro l’anno. La trascrizione — pur importante — ha una funzione diversa: tutela l’acquirente nei confronti di eventuali terzi che possano vantare diritti sulla stessa abitazione, ma non è un requisito richiesto dalla legge fiscale per la conservazione del bonus.

    In pratica: se l’atto notarile viene firmato e registrato nel nono mese, ma trascritto solo nel quattordicesimo, il contribuente non perde il bonus. L’acquisto è considerato perfezionato fiscalmente nel momento della registrazione, non della trascrizione.

    Basta la scrittura privata registrata

    Il principio stabilito dalla Cassazione va ancora oltre: per dimostrare all’Agenzia delle Entrate di aver rispettato il termine annuale, non è neppure indispensabile che il contratto sia rogitato da un notaio entro i dodici mesi. È sufficiente una scrittura privata autenticata e registrata.

    Facciamo un esempio pratico. Immagina che Maria venda casa a gennaio 2026. A novembre 2026 — undicesimo mese — firma con il futuro venditore un contratto di acquisto privato e lo porta all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. Il rogito notarile viene invece stipulato a febbraio 2027, ben oltre i dodici mesi. Il bonus prima casa di Maria è al sicuro: la registrazione della scrittura privata è avvenuta entro l’anno e questo è sufficiente.

    La registrazione conferisce al contratto una data certa e certifica il pagamento delle imposte dovute allo Stato. Da questo momento, il passaggio di proprietà è valido e definitivo tra le parti ai fini fiscali, indipendentemente dalle successive formalità notarili o di trascrizione.

    Differenza tra registrazione e trascrizione

    La confusione tra i due termini è comprensibile, perché spesso avvengono insieme. Ma sono due formalità distinte con effetti giuridici diversi.

    • Registrazione: avviene all’Agenzia delle Entrate, dà data certa al contratto e determina il pagamento delle imposte (registro, ipotecarie, catastali). È il momento fiscalmente rilevante.
    • Trascrizione: avviene nei registri immobiliari (Conservatoria), tutela l’acquirente verso i terzi (art. 2644 c.c.). Se lo stesso venditore dovesse vendere la casa a due persone diverse, prevale chi ha trascritto per primo — non chi ha firmato per primo.

    Ai fini della conservazione del bonus prima casa, conta solo la registrazione. La trascrizione è importante per proteggere il proprio diritto di proprietà nei confronti del mondo esterno, ma è una questione separata rispetto al rapporto con il fisco.

    Cosa fare se il fisco contesta il bonus

    Se l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento per il recupero delle agevolazioni, sostenendo che la trascrizione non è avvenuta nei dodici mesi, il contribuente può difendersi citando la giurisprudenza consolidata della Cassazione (ordinanza n. 12813/2021 e successive conformi).

    In questi casi è fondamentale conservare tutta la documentazione: la scrittura privata registrata, la ricevuta di registrazione con la data certa, e le prove della destinazione dell’immobile ad abitazione principale (residenza anagrafica, utenze intestate, ecc.).

    Se si riceve un accertamento, i tempi per presentare un ricorso tributario sono stretti (generalmente 60 giorni dalla notifica). In questi casi è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato o al proprio CAF per una valutazione immediata della situazione.

    Utile anche conoscere la posizione della Cassazione su un altro caso correlato: Bonus Prima Casa e Nuda Proprietà: quando la quota dell’1% è ostativa.

    Domande frequenti (FAQ)

    Se vendo prima dei 5 anni e riacquisto entro 12 mesi, devo pagare qualcosa?

    No. Se riacquisti un’abitazione da adibire a residenza principale entro un anno dalla vendita, il bonus prima casa originario viene conservato e non devi restituire le imposte risparmiate.

    Il contratto preliminare (compromesso) è sufficiente per bloccare i 12 mesi?

    Il contratto preliminare da solo non basta, ma se viene registrato all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi, secondo la Cassazione è sufficiente per considerare avvenuto l’acquisto ai fini fiscali.

    Se il rogito notarile avviene dopo i 12 mesi perdo il bonus?

    No, purché la scrittura privata o il preliminare siano stati registrati entro l’anno. La Corte di Cassazione (ord. n. 12813/2021) ha chiarito che è la registrazione, e non il rogito o la trascrizione, il momento rilevante ai fini fiscali.

    Cosa succede se non riacquisto entro un anno?

    Se non acquisti un nuovo immobile da abitazione principale entro dodici mesi dalla vendita, l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte non pagate al momento dell’acquisto originario (differenza tra aliquota piena e agevolata), maggiorate di interessi e una sanzione del 25% (D.Lgs. 87/2024, in vigore per violazioni commesse dal 1° settembre 2024; in precedenza era 30%).

    La nuova casa deve essere necessariamente nello stesso comune?

    No. Per il riacquisto ai fini del mantenimento del bonus non è richiesto che la nuova abitazione si trovi nello stesso comune della precedente. È sufficiente che l’immobile sia destinato ad abitazione principale.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 13:00:002026-08-29 14:41:39Come mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un anno
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    Taglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euro

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Indice dei contenuti

    • Come funziona l'IRPEF oggi
    • La proposta: dal 23% al 22%
    • Chi beneficia del taglio
    • Quanto si risparmia concretamente
    • L'iter della Legge di Bilancio 2027
    • Domande frequenti

    Il governo italiano sta studiando un’ulteriore riduzione dell’IRPEF per i lavoratori e i pensionati con redditi medio-bassi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Legge per Tutti, nella prossima Legge di Bilancio 2027 potrebbe essere previsto un taglio dell’aliquota del primo scaglione dal 23% al 22%, a beneficio di chi guadagna fino a 28.000 euro l’anno. Una misura che si inserisce nel solco della riforma fiscale avviata con il DLgs 216/2023 e che punta a ridurre il carico fiscale sui contribuenti a reddito basso e medio.

    Come funziona l’IRPEF oggi

    L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) colpisce i redditi prodotti in Italia da persone fisiche residenti e non residenti. Dal 2024, in seguito alla riforma introdotta dal DLgs 216/2023, il sistema si articola su tre scaglioni:

    Scaglione di redditoAliquota attuale
    Fino a 28.000 euro23%
    Da 28.001 a 50.000 euro35%
    Oltre 50.000 euro43%

    Questa struttura ha sostituito il precedente sistema a quattro scaglioni (23%, 25%, 35%, 43%) che era in vigore fino al 31 dicembre 2023. La riforma del 2024 aveva già portato un beneficio concreto per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, eliminando l’aliquota intermedia del 25%.

    La proposta: dal 23% al 22%

    Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, il governo starebbe valutando di abbassare di un punto percentuale l’aliquota del primo scaglione IRPEF: dall’attuale 23% al 22%. La misura si applicherebbe ai redditi imponibili fino a 28.000 euro annui, la soglia che delimita il primo scaglione.

    La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di interventi fiscali che il governo intende inserire nella Legge di Bilancio 2027, attualmente in fase di elaborazione. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sui pensionati con redditi modesti, categorie che tradizionalmente sopportano un carico proporzionalmente più elevato rispetto ai contribuenti con redditi alti, anche grazie all’accesso a regimi fiscali agevolati come il regime forfettario.

    Attenzione: si tratta ancora di una proposta in discussione, non di una norma approvata. La Legge di Bilancio 2027 deve essere presentata al Parlamento entro il 15 ottobre 2026 e approvata entro il 31 dicembre 2026.

    Chi beneficia del taglio

    Il taglio dell’aliquota al 22% interessa potenzialmente tutti i contribuenti IRPEF, poiché il primo scaglione si applica ai primi 28.000 euro di reddito per chiunque. Tuttavia, il beneficio effettivo è maggiore in termini relativi per chi ha un reddito complessivo che non supera o supera di poco questa soglia.

    In concreto, potrebbero beneficiare della misura:

    • Lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro (inclusi part-time, stagionali, apprendisti);
    • Pensionati con assegni mensili fino a circa 2.150 euro lordi;
    • Lavoratori autonomi in regime ordinario con redditi imponibili bassi;
    • Contribuenti con redditi misti (es. lavoro dipendente + affitti o altri redditi), per la parte rientrante nel primo scaglione.

    Restano invece esclusi dal beneficio i titolari di partita IVA in regime forfettario, che già pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (5% o 15% a seconda dei casi) e non sono soggetti agli scaglioni ordinari.

    Quanto si risparmia concretamente

    La riduzione di un punto percentuale sull’intero primo scaglione produce un risparmio massimo di 280 euro l’anno (1% di 28.000 euro) per chi ha un reddito imponibile pari o superiore a 28.000 euro. Chi guadagna di meno risparmia proporzionalmente:

    Reddito imponibileRisparmio annuo (stima)Risparmio mensile (stima)
    10.000 euro100 euro~8 euro
    15.000 euro150 euro~12,50 euro
    20.000 euro200 euro~16,70 euro
    28.000 euro o piu280 euro~23,30 euro

    Si tratta di cifre moderate ma significative per chi ha redditi contenuti. Va precisato che il risparmio effettivo dipende anche dalle detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari a carico, spese detraibili), che possono ridurre ulteriormente l’imposta netta dovuta.

    L’iter della Legge di Bilancio 2027

    La misura, se confermata, diventerebbe operativa a partire dal 1 gennaio 2027. Il percorso legislativo prevede:

    1. Presentazione DDL Bilancio 2027 al Parlamento: entro il 15 ottobre 2026;
    2. Esame e approvazione da parte di Camera e Senato: ottobre-dicembre 2026;
    3. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore: entro il 31 dicembre 2026;
    4. Applicazione sui redditi 2027, con effetti visibili in busta paga dal gennaio 2027 (per i lavoratori dipendenti, tramite il sostituto d’imposta).

    Come sempre nelle manovre finanziarie, la misura potrebbe essere confermata, modificata o anche stralciata in sede parlamentare a seconda delle risorse disponibili e delle priorità politiche. Torneremo ad aggiornare questa notizia non appena il testo del disegno di legge sarà ufficialmente depositato.

    Domande frequenti sul taglio IRPEF

    Quando entra in vigore il taglio IRPEF al 22%?

    La proposta, se approvata nella Legge di Bilancio 2027, entrerebbe in vigore dal 1 gennaio 2027. Al momento è ancora in fase di discussione e non è stata inserita in un testo normativo ufficiale.

    Chi non beneficia del taglio?

    I titolari di partita IVA in regime forfettario non beneficiano della riduzione, poiché non pagano l’IRPEF ordinaria ma un’imposta sostitutiva (5% nei primi cinque anni, 15% a regime). Sono inoltre escluse le società di capitali, che non sono soggette all’IRPEF.

    Qual è la differenza rispetto alla riforma del 2024?

    La riforma del 2024 (DLgs 216/2023) aveva ridotto gli scaglioni da quattro a tre, eliminando l’aliquota del 25% e portando il primo scaglione al 23% per redditi fino a 28.000 euro. La proposta attuale rappresenta un’ulteriore riduzione di un punto percentuale, sempre sul primo scaglione.

    Il taglio vale anche per i pensionati?

    Si. Le pensioni sono redditi soggetti a IRPEF ordinaria, quindi i pensionati con assegno annuo fino a 28.000 euro lordi beneficerebbero dell’intera riduzione (massimo 280 euro annui). L’effetto si rifletterebbe nelle rate mensili della pensione, tramite trattenuta del sostituto d’imposta (INPS).


    Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 12:00:002026-08-29 14:34:25Taglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euro
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    Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Una novità importante per i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un meccanismo di liquidazione automatica IVA che consente all’ente di calcolare e notificare il debito d’imposta anche in assenza della dichiarazione del contribuente. Ecco come funziona, chi riguarda e quali sono le conseguenze previste dalla normativa vigente.

    Indice dei contenuti

    • Cos’è la liquidazione automatica IVA
    • Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVA
    • Come funziona il meccanismo di accertamento
    • Sanzioni previste per la dichiarazione omessa
    • Come regolarizzarsi: il ravvedimento operoso
    • Domande frequenti

    Cos’è la liquidazione automatica IVA

    La liquidazione automatica IVA è un istituto che permette all’Agenzia delle Entrate di determinare autonomamente il debito IVA di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale. In pratica, quando un soggetto obbligato non deposita il modello IVA entro i termini previsti dalla legge, il Fisco può procedere in modo autonomo alla quantificazione dell’imposta dovuta, basandosi sui dati in suo possesso: le liquidazioni periodiche trasmesse (LIPE), le fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi informativi già disponibili nelle banche dati tributarie.

    Questa procedura rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’automazione del controllo fiscale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione finanziaria è ridurre i tempi di recupero del gettito IVA evaso e incentivare i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento formale. Il meccanismo, introdotto nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, si fonda sull’incrocio dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

    Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVA

    Il nuovo meccanismo di liquidazione automatica IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA che risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ma che non l’hanno depositata nei termini di legge. Si tratta in particolare di:

    • Imprenditori individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)
    • Società di persone e di capitali che esercitano attività commerciali
    • Lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA in regime ordinario
    • Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali soggette a IVA

    Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi non soggetti a questa procedura, i contribuenti che applicano il regime forfettario (che sono esonerati dagli adempimenti IVA) e coloro che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti. Per chi ha una partita IVA in regime forfettario, la questione non si pone: questo regime prevede l’esonero dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA.

    Come funziona il meccanismo di accertamento

    Quando l’Agenzia delle Entrate rileva che un contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA entro il termine ordinario (di norma il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), attiva una procedura automatizzata che si articola in più fasi. Il punto di partenza è l’incrocio delle informazioni già in possesso del Fisco: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate trimestralmente dal contribuente stesso, i dati delle fatture elettroniche transitati tramite il Sistema di Interscambio, e i movimenti finanziari desumibili da altri archivi tributari.

    Sulla base di questi dati, l’Agenzia elabora un calcolo della IVA dovuta per il periodo e, in assenza di dichiarazione, procede alla notifica di un avviso al contribuente. Questo avviso contiene l’ammontare dell’imposta liquidata automaticamente, le sanzioni applicate per l’omessa dichiarazione IVA e gli interessi di mora maturati. Si tratta di un avviso di accertamento vero e proprio, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente ha però la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche prima della notifica formale, presentando la dichiarazione tardiva e avvalendosi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Correlato a questo tema è il recente intervento normativo sulla detrazione IVA e il decreto Omnibus, che ha ridisegnato alcuni aspetti delle tempistiche di recupero dell’imposta.

    Sanzioni previste per la dichiarazione omessa

    Le sanzioni per l’omessa dichiarazione IVA sono significative e disciplinate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (D.Lgs. 471/1997), come modificato dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). In caso di dichiarazione non presentata, la sanzione base è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (confermato dalla riforma del 2024). Se dall’omessa dichiarazione non emerge IVA da versare, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro.

    A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali sull’imposta non versata, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. È importante precisare che la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria configura una violazione meno grave rispetto all’omessa dichiarazione: in questo caso si parla di dichiarazione tardiva (non di omessa dichiarazione in senso stretto), con sanzioni ridotte e maggiori possibilità di ravvedimento. Questa distinzione è cruciale per valutare la convenienza dell’intervento spontaneo.

    Come regolarizzarsi: il ravvedimento operoso

    Per i contribuenti che si accorgono di aver omesso la dichiarazione IVA, lo strumento principale per ridurre le sanzioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come aggiornato dalla riforma D.Lgs. 87/2024. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione.

    Le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso variano in modo inversamente proporzionale al tempo impiegato per regolarizzare: prima si interviene, maggiore è lo sconto sulla sanzione. Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, le possibilità di ravvedimento si restringono notevolmente, poiché l’istituto non è più applicabile quando la violazione è già stata constatata formalmente. È quindi fondamentale agire prima di ricevere l’avviso automatico.

    Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in regime ordinario. Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario e chi ha effettuato solo operazioni esenti.

    Entro quando va presentata la dichiarazione IVA?

    La dichiarazione IVA annuale va presentata ordinariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. La trasmissione è telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.

    Cosa succede se non presento la dichiarazione IVA entro la scadenza?

    Se non si presenta la dichiarazione IVA nei termini, l’Agenzia delle Entrate può attivare la procedura di liquidazione automatica, calcolando autonomamente il debito IVA sulla base dei dati disponibili (LIPE, fatture elettroniche) e notificando un avviso di accertamento con sanzioni e interessi.

    Posso ancora fare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione automatica?

    No. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha formalmente constatato la violazione notificando l’avviso di liquidazione automatica, il ravvedimento operoso non è più applicabile. È possibile invece aderire all’accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

    I contribuenti forfettari sono soggetti alla liquidazione automatica IVA?

    No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e dichiarazione IVA. La procedura di liquidazione automatica riguarda esclusivamente i soggetti in regime IVA ordinario.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 11:00:002026-08-29 14:27:41Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione
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