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Il datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la legge

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il dipendente finge malattia per stare a casa? È una situazione che molti datori di lavoro hanno vissuto o temono di vivere. Quando un lavoratore si assenta dichiarando un’indisposizione che in realtà non esiste, il datore non è privo di strumenti: la legge italiana prevede un articolato sistema di tutele, che va dalla visita fiscale INPS fino alla denuncia penale e al licenziamento per giusta causa. Vediamo nel dettaglio cosa può fare concretamente il datore di lavoro.

Indice dei contenuti

  1. Cosa si intende per malattia fittizia sul lavoro
  2. Il datore di lavoro puo denunciare il dipendente?
  3. La visita fiscale INPS: lo strumento preventivo
  4. Licenziamento per giusta causa: quando scatta
  5. Le conseguenze penali per il dipendente
  6. Domande frequenti

Cosa si intende per malattia fittizia sul lavoro

Si parla di malattia fittizia quando un dipendente presenta un certificato medico e si assenta dal lavoro, ma in realtà non è realmente malato. Non si tratta di una semplice assenza ingiustificata: il lavoratore ottiene dal medico curante un certificato che attesta uno stato di salute compromesso, anche se nella realtà dei fatti svolge normalmente le attività quotidiane o addirittura lavora altrove.

Questa condotta configura un comportamento illecito su più livelli. Da un lato, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia dall’INPS senza averne diritto. Dall’altro, il datore di lavoro subisce un danno organizzativo, dovendo far fronte all’assenza con personale sostitutivo o lasciando scoperto il posto. La giurisprudenza italiana è consolidata nel considerare la simulazione della malattia come una grave violazione del rapporto fiduciario che sta alla base del contratto di lavoro subordinato.

Il datore di lavoro può denunciare il dipendente?

Sì, il datore può denunciare un dipendente che finge malattia. La risposta è affermativa e si articola su due piani distinti: quello penale e quello disciplinare-lavoristico.

Sul piano penale, il datore di lavoro può presentare una denuncia querela all’autorità giudiziaria per il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale. Il ragionamento giuridico è il seguente: il lavoratore, attraverso l’artifizio del certificato medico, induce in errore sia il datore di lavoro (che eroga comunque la retribuzione o la sua quota integrativa) sia l’INPS (che versa l’indennità di malattia). Questo inganno procura al lavoratore un ingiusto profitto, configurando così tutti gli elementi del delitto di truffa.

La denuncia è ammissibile anche qualora il medico curante non fosse a conoscenza della simulazione: in quel caso, il lavoratore avrebbe agito da solo, ingannando anche il professionista sanitario. Se invece il medico avesse consapevolmente rilasciato un certificato falso, potrebbe rispondere a sua volta di falso ideologico in atto pubblico.

La visita fiscale INPS: lo strumento preventivo

Prima ancora di arrivare alla denuncia, il principale strumento a disposizione del datore di lavoro è la richiesta di visita fiscale INPS. Si tratta di un accertamento medico domiciliare eseguito da un medico incaricato dall’INPS, che verifica se il dipendente assente sia davvero nelle condizioni di salute certificate.

Il datore può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, compilando l’apposita procedura telematica sul portale INPS. Il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a casa nelle cosiddette fasce di reperibilità: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali, con alcune eccezioni previste per situazioni particolari (es. visite mediche programmate).

Se il lavoratore non è reperibile durante il controllo domiciliare senza una giustificazione valida, perde il diritto all’indennità INPS per i giorni di assenza non giustificata (fino alla soglia del primo inadempimento). In caso di recidiva o di situazioni particolarmente gravi, le conseguenze possono essere ben più serie, fino alla decurtazione totale delle prestazioni e al recupero delle somme già erogate.

Licenziamento per giusta causa: quando scatta

Sul piano lavoristico, la simulazione della malattia costituisce una delle ipotesi più consolidate di licenziamento per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile. La giusta causa ricorre quando si verifica una condotta del lavoratore così grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la malattia fittizia integri questa ipotesi, perché la simulazione lede irrimediabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra datore e dipendente. Questo vale anche quando il datore non subisce un danno economico diretto (ad esempio perché l’indennità è interamente a carico INPS): ciò che conta è la gravità della condotta in sé.

Per i dipendenti pubblici, le regole sono ulteriormente rafforzate: l’articolo 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare obbligatorio per falsa attestazione della presenza in servizio o per giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa o riferita a malattia non esistente. In questi casi, la pubblica amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento disciplinare senza margini di discrezionalità.

Le conseguenze penali per il dipendente

Le conseguenze per il dipendente che finge malattia possono essere significative sul piano penale. Il reato di truffa (art. 640 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Se la truffa è commessa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico — come l’INPS — la pena è aggravata.

Oltre alla truffa, può configurarsi il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) qualora il lavoratore abbia percepito l’indennità INPS senza averne diritto attraverso dichiarazioni o documenti falsi. In questo caso la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sul piano civilistico, il lavoratore sarà tenuto a restituire all’INPS tutte le indennità indebitamente percepite. Il datore di lavoro, a sua volta, potrebbe richiedere il risarcimento del danno subito (costi per il personale sostitutivo, disorganizzazione produttiva), anche nel corso del procedimento penale costituendosi parte civile.

Va ricordato che, in sede penale, la prova della simulazione può essere raggiunta anche attraverso indagini investigative private: è lecito per il datore affidare a un investigatore privato il compito di documentare le attività svolte dal dipendente durante il periodo di malattia dichiarata, purché l’investigazione rispetti i limiti imposti dalla normativa sulla privacy e non violi domicilio o corrispondenza del lavoratore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 12:00:002026-08-28 14:32:01Il datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la legge
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L’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

Indice dei contenuti

  • Obbligo di deposito del testamento: cosa dice la legge
  • Cosa succede se l’erede non deposita il testamento
  • Come agire: le opzioni per i beneficiari
  • Il ruolo del notaio e del tribunale
  • Testamento olografo e testamento pubblico: differenze
  • FAQ: domande frequenti

Alla morte di una persona, il testamento rappresenta la volontà del defunto riguardo alla distribuzione del proprio patrimonio. Ma cosa succede quando chi detiene fisicamente il testamento — spesso un erede o un familiare — si rifiuta di portarlo dal notaio o addirittura lo nasconde? La situazione, tutt’altro che rara, genera conflitti familiari e rischia di ledere i diritti di chi avrebbe dovuto beneficiare delle disposizioni testamentarie.

Obbligo di deposito del testamento: cosa dice la legge

Il Codice Civile italiano è chiaro sul punto: chi ha in custodia o possesso un testamento olografo (scritto a mano dal testatore) è obbligato a presentarlo a un notaio o a un tribunale appena viene a conoscenza della morte del testatore. Questo obbligo è sancito dall’art. 620 c.c., che impone al detentore del testamento di depositarlo senza indugio.

In particolare, la legge prevede che:

  • Chi è in possesso di un testamento olografo deve consegnarlo a un notaio o depositarlo in tribunale subito dopo essere venuto a conoscenza del decesso del testatore.
  • Il notaio, ricevuto il testamento, è tenuto a redigere il verbale di apertura e pubblicazione, rendendo l’atto pubblico e opponibile ai terzi.
  • Il termine per il deposito non è perentorio nel senso che non c’è una scadenza precisa decadenziale, ma il ritardo può comunque avere conseguenze legali.

La pubblicazione del testamento da parte del notaio (art. 621 c.c.) è un passaggio fondamentale: senza di essa, il documento — pur valido — non produce pienamente i suoi effetti pratici perché i beneficiari non possono provarla agevolmente a terzi (banche, Agenzia delle Entrate, altri eredi).

Cosa succede se l’erede non deposita il testamento

Quando un erede o un familiare detiene fisicamente il testamento ma si rifiuta di depositarlo, si possono verificare diverse conseguenze:

  • Responsabilità civile: il detentore che ritarda o nasconde il testamento può essere ritenuto civilmente responsabile dei danni causati ai legittimi beneficiari (art. 2043 c.c.). Se il ritardo ha impedito a un legatario di incassare una somma o di entrare in possesso di un bene, può chiedere il risarcimento.
  • Inefficacia del testamento nel frattempo: senza pubblicazione, gli altri eredi (legittimi) potrebbero nel frattempo procedere con la successione ab intestato (senza testamento), appropriandosi di beni che invece spettavano al legatario designato.
  • Rilevanza penale: nei casi più gravi, la sottrazione o l’occultamento del testamento può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.) o, se l’erede ne altera il contenuto, falso in atto pubblico o privato. Si tratta di ipotesi estreme, ma non impossibili.
  • Perdita del diritto di accettare l’eredità con beneficio d’inventario: indirettamente, il comportamento ostruzionistico può complicare la gestione della successione per tutti i coinvolti.

Va però precisato che l’erede o chiunque detenga il testamento non può essere obbligato fisicamente a consegnarlo a un altro privato. L’obbligo legale è verso il notaio o il tribunale, non verso i singoli coeredi.

Come agire: le opzioni per i beneficiari

Se si sospetta che un testamento esista ma non venga depositato, esistono diverse strade percorribili:

  1. Ricerca nei registri notarili: il Registro Generale dei Testamenti (REGT) conserva i testamenti pubblici e i testamenti olografi depositati presso i notai in vita dal testatore. Una ricerca in questo registro può rivelare se il defunto aveva già consegnato il testamento a un notaio, nel qual caso il problema si risolve autonomamente.
  2. Diffida stragiudiziale: attraverso un avvocato, si può inviare una lettera di diffida al detentore, intimandogli di depositare il testamento entro un termine stabilito. Spesso questo passo è sufficiente a sbloccare la situazione, evitando il ricorso al tribunale.
  3. Ricorso al tribunale: se la diffida non produce effetti, i beneficiari possono rivolgersi al Tribunale competente per territorio (quello del luogo dove il testatore aveva la residenza abituale) chiedendo che venga ordinato al detentore di consegnare il testamento al notaio o alla cancelleria del tribunale stesso. Il giudice può emettere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
  4. Azione di petizione ereditaria: se nel frattempo la successione è stata gestita come ab intestato e si ritrovano beni che spettavano al legatario designato, quest’ultimo può agire con l’azione di petizione dell’eredità (art. 533 c.c.) per recuperarli anche da chi li ha già in possesso.

È importante agire tempestivamente: più passa il tempo, più diventa complessa la ricostruzione della situazione patrimoniale, specialmente se nel frattempo sono stati ceduti o alienati beni ereditari. Per approfondire il calcolo dell’imposta dovuta dopo la regolarizzazione, leggi come si calcola l’imposta di successione 2026.

Il ruolo del notaio e del tribunale

Il notaio gioca un ruolo centrale nel processo. Una volta ricevuto il testamento olografo, deve:

  • Redigere il verbale di apertura in presenza di due testimoni (art. 621 c.c.).
  • Descrivere lo stato del testamento (integro, aperto, in busta sigillata ecc.).
  • Iscriverlo al Registro Generale dei Testamenti.
  • Conservare l’originale e rilasciare copie agli aventi diritto.

La pubblicazione notarile non equivale all’accettazione dell’eredità: il beneficiario designato resta libero di accettare o rinunciare. Ma rende il documento ufficiale e certo nella data, fondamentale per tutto ciò che segue: la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso, il trasferimento dei conti bancari, la voltura catastale degli immobili.

Se il testamento viene presentato direttamente alla cancelleria del tribunale (caso meno frequente), il processo è analogo: il cancelliere redige un verbale e trasmette il tutto a un notaio designato per la pubblicazione formale.

Testamento olografo e testamento pubblico: differenze

Il problema del mancato deposito riguarda quasi esclusivamente il testamento olografo, che è scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore e conservato fisicamente dallo stesso o da un familiare di fiducia.

Il testamento pubblico, invece, è rogato dal notaio in presenza di testimoni e conservato direttamente nell’archivio notarile: il problema della mancata consegna non si pone, perché il notaio detiene l’originale e lo pubblica d’ufficio alla morte del testatore.

Esiste anche il testamento segreto, che viene consegnato chiuso al notaio in vita dal testatore: anche in questo caso, alla morte, il notaio procede autonomamente all’apertura e pubblicazione.

Proprio per evitare il rischio che il testamento olografo venga nascosto, smarrito o distrutto, molti esperti consigliano di optare per il testamento pubblico o di depositare l’olografo presso un notaio già durante la vita, così da garantirne la corretta esecuzione. Nei casi di successione con immobili, leggi anche cosa succede in caso di successione con mutuo in corso.

FAQ: domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna depositare il testamento dal notaio?

La legge non fissa un termine perentorio, ma l’art. 620 c.c. richiede di farlo “senza indugio” dopo aver appreso del decesso. Ritardi ingiustificati possono comunque generare responsabilità civile verso i beneficiari danneggiati.

Se l’erede non deposita il testamento, questo perde validità?

No, il testamento rimane valido a prescindere. La mancata pubblicazione ne limita però l’efficacia pratica: finché non è pubblicato, è difficile farlo valere nei confronti di banche, Agenzia delle Entrate e altri coeredi che procedano come se non esistesse.

Posso rivolgermi al tribunale senza aspettare i tempi di un avvocato?

In teoria sì, il deposito in tribunale può avvenire direttamente. In pratica, è sempre consigliabile affidarsi a un legale per redigere il ricorso correttamente e richiedere, se urgente, un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Come faccio a sapere se esiste un testamento?

È possibile fare una ricerca al Registro Generale dei Testamenti (REGT) dopo il decesso. La ricerca può essere effettuata da qualsiasi notaio e permette di scoprire se il defunto aveva depositato un testamento in vita o rogato un testamento pubblico.

L’erede che non deposita il testamento può essere denunciato penalmente?

Nei casi più gravi di occultamento o distruzione del testamento, si può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.). È una strada estrema, che presuppone la prova dell’intento doloso. La via civile (risarcimento danni, ricorso al giudice) è generalmente più rapida ed efficace.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 11:00:002026-08-28 14:25:34L’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?
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Licenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Un licenziamento non è sempre valido: quando mancano i presupposti di legge, il lavoratore ha diritto a importanti tutele, che vanno dalla reintegrazione nel posto di lavoro al risarcimento del danno. Capire quali sono i propri diritti è fondamentale per non rinunciare a quanto spetta.

Indice dei contenuti

  • Cosa significa licenziamento illegittimo?
  • Quando il licenziamento è illegittimo?
  • Le tutele previste dalla legge
  • Tutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)
  • Come far valere i propri diritti
  • Domande frequenti (FAQ)

Cosa significa licenziamento illegittimo?

Il licenziamento illegittimo è quello comunicato dal datore di lavoro in violazione delle norme di legge: senza una giusta causa, senza giustificato motivo, oppure senza rispettare le procedure previste dai contratti collettivi o dalla legge stessa.

In parole semplici: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per qualsiasi ragione. Deve avere un motivo valido e seguire regole precise. Quando non lo fa, il licenziamento è viziato e il lavoratore può impugnarlo davanti al giudice.

Quando il licenziamento è illegittimo?

La legge distingue diverse situazioni in cui un licenziamento può essere considerato illegittimo:

  • Mancanza di giusta causa o giustificato motivo: il datore non riesce a provare le ragioni che giustificano il licenziamento (ad esempio, una colpa grave del dipendente o una crisi aziendale reale).
  • Vizi formali e procedurali: il licenziamento non è stato comunicato per iscritto, oppure non è stata rispettata la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
  • Licenziamento discriminatorio: il recesso è motivato da ragioni vietate dalla legge, come religione, opinioni politiche, attività sindacale, gravidanza, sesso, nazionalità o disabilità.
  • Licenziamento ritorsivo o nullo: il licenziamento viene irrogato in reazione a una legittima azione del lavoratore (ad esempio, la denuncia di irregolarità o il ricorso al sindacato).
  • Violazione dei divieti di licenziamento: esistono periodi in cui il datore non può licenziare, come durante la maternità, la malattia o la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.

Le tutele previste dalla legge

Le tutele applicabili dipendono principalmente da quando è stato stipulato il contratto di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda. Il sistema è duale: da un lato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, dall’altro il D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act) per le assunzioni successive.

L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

L’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti (o più di 5 nel settore agricolo).

Prevede un sistema articolato di tutele in base alla gravità del vizio:

  • Reintegrazione piena + risarcimento integrale: per i licenziamenti discriminatori, nulli o adottati in violazione dei divieti di legge. Il giudice ordina il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal momento del licenziamento.
  • Reintegrazione + risarcimento limitato: per i licenziamenti disciplinari in cui il fatto contestato non esiste o è di scarsa rilevanza (risarcimento da 12 mensilità massimo). Il lavoratore può anche optare per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità in luogo del reintegro.
  • Solo indennità risarcitoria (no reintegro): per i licenziamenti economici privi di giustificato motivo, dove il giudice applica un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
  • Tutela indennitaria ridotta: per i vizi meramente formali o procedurali (da 6 a 12 mensilità).

Tutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Il regime è diverso e, in linea generale, meno favorevole al lavoratore sul piano della reintegrazione.

  • Licenziamenti discriminatori, nulli o ritorsivi: anche qui è prevista la reintegrazione piena con risarcimento integrale delle retribuzioni perdute (senza limite). È la tutela massima, uguale a quella dell’art. 18.
  • Licenziamento disciplinare per fatto inesistente: il giudice può disporre la reintegrazione (con risarcimento massimo di 12 mensilità) oppure — e questa è la novità — può limitarsi a riconoscere un’indennità.
  • Licenziamento economico o disciplinare senza giusta causa/giustificato motivo: nessuna reintegrazione. Si applica solo un’indennità risarcitoria, quantificata in 2 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 194/2018 e n. 150/2020, ha però dichiarato illegittimo il meccanismo rigido e automatico, consentendo al giudice margini di personalizzazione.
  • Vizi formali: indennità ridotta, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 2, massimo 12 mensilità).

Come far valere i propri diritti

Il lavoratore che ritiene di essere stato licenziato ingiustamente deve agire entro termini precisi, a pena di decadenza:

  • 60 giorni dalla ricezione dell’atto scritto di licenziamento per impugnarlo stragiudizialmente, con raccomandata A/R o PEC al datore di lavoro (o all’Ufficio del Personale).
  • 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per depositare il ricorso in Tribunale (Sezione Lavoro).

Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto all’impugnativa: anche se il licenziamento fosse illegittimo, il lavoratore non potrebbe più contestarlo.

È fondamentale rivolgersi tempestivamente a un sindacato, a un patronato o a un legale specializzato in diritto del lavoro, che possa valutare la situazione concreta e assistere il lavoratore nelle fasi di impugnativa e di eventuale procedimento giudiziario.

Domande frequenti (FAQ)

Posso essere licenziato mentre sono in malattia?

No, durante il periodo di comporto (il tempo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo) il datore non può licenziare il lavoratore per motivi legati alla malattia stessa. Il licenziamento irrogato durante questo periodo è nullo. Solo al termine del comporto, se la malattia continua, il datore può eventualmente procedere.

Cosa succede se il datore non rispetta la procedura disciplinare?

Prima di un licenziamento disciplinare il datore deve contestare per iscritto l’addebito al lavoratore e concedergli almeno 5 giorni per difendersi (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Se la procedura non viene rispettata, il licenziamento è viziato sotto il profilo formale e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria, anche se non ottiene la reintegrazione.

Il licenziamento durante la gravidanza è sempre nullo?

Sì. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento irrogato in questo periodo è nullo di diritto, salvo casi eccezionali (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, colpa grave della lavoratrice).

Ho diritto alla NASPI se vengo licenziato illegittimamente?

Se il licenziamento viene impugnato e il giudice ordina la reintegrazione, il lavoratore non ha diritto alla NASpI per il periodo coperto dal risarcimento. Se invece accetta l’indennità sostitutiva del reintegro o ottiene solo un risarcimento economico, può accedere alla NASpI a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti dall’INPS (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni).


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 10:00:002026-08-28 10:36:06Licenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi

Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.

Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria
  • Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologi
  • Scadenze invio dati 2026
  • Come inviare i dati al portale: passo dopo passo
  • Integrazione con la fatturazione elettronica
  • Opposizione del paziente e novità 2027
  • Errori comuni e sanzioni
  • Software e strumenti: come semplificare
  • Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.

In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari.

Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologi

L’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni.

Fisioterapisti (FKT)

I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:

  • Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);
  • Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);
  • Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.

Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.

Psicologi

Gli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.

Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.

Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.

Scadenze invio dati 2026

L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:

Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere
1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 2025
2° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2025
1° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 2026
2° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026

Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.

La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura.

Come inviare i dati al portale: passo dopo passo

Il portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere.

Passo 1: Accesso al portale

Puoi accedere al Sistema TS con tre modalità:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;
  • TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.

Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).

Passo 2: Sezione di riferimento

Una volta dentro il portale, naviga in:

  • Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);
  • Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).

Passo 3: Dati da inserire per ogni spesa

Per ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:

  • Codice fiscale del paziente (obbligatorio);
  • Data del pagamento (non della fattura);
  • Importo pagato;
  • Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;
  • Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;
  • Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.

Passo 4: Invio massivo via file CSV

Se hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.

I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.

Integrazione con la fatturazione elettronica

Un aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.

In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:

Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?
Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)
Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NO
Prestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NO
Prestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NO

La fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.

Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.

Opposizione del paziente e novità 2027

Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:

  • Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;
  • Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.

Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico.

Cosa cambia dal 2027

Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:

  • Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;
  • Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;
  • Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.

Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.

Errori comuni e sanzioni

La normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.

Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:

Errore 1: omessa trasmissione

Non trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).

Errore 2: codice fiscale sbagliato

Trasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.

Errore 3: data pagamento vs data fattura

Molti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.

Errore 4: inserire prestazioni non sanitarie

Lo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.

Errore 5: non gestire le rettifiche

Se un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.

Software e strumenti: come semplificare

Gestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.

Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:

  • Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;
  • Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);
  • Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;
  • Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);
  • Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.

Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.

Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario.

Domande frequenti (FAQ)

Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?

Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.

Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?

Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?

L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.

Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?

No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.

Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?

Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-27 09:52:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi

regime forfettario partita iva

Hai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.

Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.

Indice dei contenuti

  • Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del Forfettario
  • Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%
  • Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi Pratici
  • Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi Minimi
  • Forfettario e Inarcassa: Come Convivono
  • Adempimenti e Obblighi Pratici
  • Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene
  • Domande Frequenti (FAQ)

Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del Forfettario

Il regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:

  • 15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita
  • 5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVA

Per accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:

CondizioneDettaglio
1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)
2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA
3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedenti

Importante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.

Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:

  • Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)
  • Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euro
  • Spese per personale sotto i 20.000 euro lordi annui
  • Nessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibili

L’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%.

Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%

Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.

Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.

Formula del calcolo:

Reddito imponibile = Compensi lordi x 78%
Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)

Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.

Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente.

Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi Pratici

Vediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:

Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo
20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*
30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*
40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*
55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*
70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro*

* Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.

L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.

L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori.

Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi Minimi

Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.

Struttura contributiva Inarcassa 2026:

  • Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)
  • Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)
  • Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)

Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:

Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.

Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.

Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:

In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.

Esempio pratico:

VoceEsempio: 30.000 euro fatturato
Compensi lordi30.000 euro
Reddito imponibile (78%)23.400 euro
Contributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euro
Contributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euro
Imposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euro
Totale versamenti (imposta + contributi)5.763 euro
Netto in tasca~24.237 euro

Nota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.

Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile.

Forfettario e Inarcassa: Come Convivono

Uno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.

Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:

  • Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)
  • Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)

L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).

La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.

Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:

  • I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoro
  • Inarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)
  • Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettario

Adempimenti e Obblighi Pratici

Essere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:

  • Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00
  • Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)
  • Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)
  • Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)
  • Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)
  • Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettario
  • Versamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24
  • Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)

Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.

Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa.

Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene

Per un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:

ScenarioForfettario 5%Regime Ordinario
Fatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscale
Fatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili reali
Fatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesa
Molte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)
Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessa

Regola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.

Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.

Domande Frequenti (FAQ)

Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?

Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.

Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?

No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.

Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?

Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.

Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?

Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).

Come si presenta la fattura da architetto forfettario?

La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.


Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.


Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?

Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.

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Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
NOTIZIE

Il grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoni

Chi attendeva dalla politica una risposta concreta al problema casa rischia di restare deluso. I fondi promessi per aiutare giovani e famiglie ad acquistare o ristrutturare un immobile sono stati tagliati, ridimensionati o si sono volatilizzati tra proroghe e rinvii. Nel frattempo, l’unico strumento che sembra resistere è il condono edilizio: un paradosso che racconta molto delle priorità dell’agenda politica italiana nel 2026.

Indice dei contenuti

  • Le promesse mancate sulla casa
  • Fondo Prima Casa: contributi ridotti o azzerati
  • Il Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaro
  • Quello che avanza: i condoni edilizi
  • Cosa rimane davvero ai cittadini nel 2026
  • Domande frequenti

Le promesse mancate sulla casa

Negli ultimi anni diversi governi hanno inserito nei documenti programmatici interventi a favore dell’accesso alla casa: mutui agevolati per under 36, incentivi all’affitto, fondi per l’edilizia popolare, detrazioni per la ristrutturazione. Le promesse erano ambiziose. I risultati, a conti fatti, molto meno.

Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la situazione attuale configura un vero e proprio “bluff”: le risorse annunciate spesso non sono mai arrivate ai beneficiari finali, oppure sono state dirottate o rifinanziato solo in misura simbolica. I dati del mercato immobiliare e le segnalazioni di famiglie e giovani che non riescono ad accedere a un mutuo o a trovare un affitto sostenibile confermano il quadro.

Fondo Prima Casa: contributi ridotti o azzerati

Il Fondo Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia, era stato potenziato durante il periodo della pandemia per dare un sostegno concreto a chi cercava di acquistare la prima abitazione. La garanzia statale fino all’80% del mutuo era un’opportunità reale, soprattutto per i giovani under 36 con redditi bassi.

Negli anni successivi, però, il fondo è stato progressivamente ridimensionato. Le garanzie rafforzate per gli under 36 sono scadute e non sono state rinnovate in modo strutturale. Per il 2026, il Fondo Prima Casa esiste ancora ma con risorse molto più limitate e senza le condizioni di favore che lo avevano reso attraente. Chi vuole acquistare casa oggi deve fare i conti con tassi di interesse ancora elevati e garanzie statali ridotte.

Parallelamente, l’agevolazione fiscale “prima casa” (aliquota IVA ridotta al 4%, imposta di registro al 2% per chi compra dal privato) rimane in vigore, ma da sola non basta a compensare l’aumento dei prezzi degli immobili e il costo del credito.

Il Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaro

Il Superbonus 110% è stato il più grande incentivo edilizio della storia italiana recente, con un costo per le casse pubbliche stimato in oltre 120 miliardi di euro. Dopo la sua conclusione, il governo aveva promesso incentivi sostitutivi: più sostenibili, più mirati, meno soggetti a frodi.

Nella realtà del 2026, il quadro è desolante per molte famiglie. Il bonus ristrutturazione ordinario è sceso al 36% (dal 50% storico) per le prime case e al 30% per le seconde case, con massimali ridotti. L’ecobonus per l’efficienza energetica è stato ridimensionato. Il bonus mobili ha perso rilevanza pratica. Le cessioni del credito e lo sconto in fattura sono definitivamente chiusi, lasciando irrisolte migliaia di pratiche pendenti e generando ancora contenziosi tra imprese, banche e cittadini.

Il risultato è che chi vuole ristrutturare casa nel 2026 può contare su incentivi nettamente inferiori rispetto al passato, mentre i costi di costruzione e manodopera sono aumentati significativamente. La spinta alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo — necessaria per rispettare gli obiettivi europei — si è di fatto fermata.

Quello che avanza: i condoni edilizi

Se da un lato si riducono gli incentivi virtuosi (quelli che spingono a migliorare o ad acquistare legalmente), dall’altro sembrano avanzare le misure che regolarizzano l’abusivismo edilizio. Il condono edilizio — nella sua versione più recente, spesso presentato come “sanatoria” o “regolarizzazione” — continua a essere uno strumento politicamente attraente per alcune forze di governo.

In concreto, si tratta di norme che consentono di regolarizzare, dietro pagamento di una sanzione, abusi edilizi minori commessi entro una certa data. I critici sottolineano che ogni condono rappresenta un premio per chi ha violato le regole e un danno per chi le ha rispettate, oltre a produrre un effetto di aspettativa (“tanto arriverà un altro condono”) che alimenta nuovi abusi.

Il contrasto con il progressivo smantellamento dei bonus per chi vuole costruire o ristrutturare nel rispetto delle norme è stridente. Un’edilizia davvero sostenibile e legale viene disincentivata, mentre quella irregolare viene periodicamente sanata.

Cosa rimane davvero ai cittadini nel 2026

Fare un bilancio degli strumenti ancora disponibili nel 2026 per chi affronta il tema casa:

  • Acquisto prima casa: aliquota IVA 4% (da costruttore), imposta di registro 2% (da privato), imposta ipotecaria e catastale fisse. Il Fondo Prima Casa Consap è ancora attivo per la garanzia sui mutui, ma senza le condizioni potenziate degli anni precedenti.
  • Ristrutturazione: detrazione IRPEF del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (limite 48.000 euro per unità immobiliare). Ecobonus al 36% per interventi di risparmio energetico (in taluni casi con aliquote differenziate).
  • Bonus mobili: detrazione del 50% sulle spese per arredi di unità ristrutturate, con limite di spesa 5.000 euro.
  • Affitti: cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, al 21% per quelli liberi. Nessun ampliamento strutturale previsto nel breve termine.
  • Sismabonus: ancora operativo con aliquote tra il 36% e il 70% (o superiori per interventi su parti comuni condominiali), ma con tetto di spesa invariato.

Si tratta di strumenti utili, ma ben lontani dall’impatto che il sistema di incentivi aveva nel triennio 2020-2023. Chi si trova oggi a dover prendere decisioni importanti sulla casa — acquisto, ristrutturazione, affitto — deve fare i conti con un panorama di agevolazioni ridimensionato e con molta più incertezza normativa rispetto al passato. Per orientarsi correttamente conviene sempre verificare le condizioni aggiornate, anche perché le regole fiscali in questo ambito cambiano frequentemente.

Puoi approfondire il tema dell’acquisto prima casa anche nell’articolo sul Piano Casa 2026 pubblicato su questo sito.

Domande frequenti

Il Fondo Prima Casa Consap esiste ancora nel 2026?

Sì, il Fondo Prima Casa gestito da Consap è ancora attivo nel 2026. Garantisce i mutui ipotecari per l’acquisto della prima abitazione fino a una certa percentuale. Tuttavia, le condizioni potenziate (garanzia fino all’80%, accesso facilitato per under 36) introdotte durante la pandemia non sono state rinnovate nella stessa forma. Per i dettagli aggiornati è necessario verificare sul sito Consap o rivolgersi alla propria banca.

Il bonus ristrutturazione 2026 vale ancora il 50%?

No. Dal 2025 l’aliquota del bonus ristrutturazione per la prima casa è scesa al 36% (con massimale di 48.000 euro per unità immobiliare). Per le seconde case l’aliquota è al 30%. La detrazione si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Cosa si intende con “condono edilizio”?

Il condono edilizio è una sanatoria che permette di regolarizzare opere realizzate senza i necessari permessi (o in difformità da essi), dietro pagamento di una sanzione. In Italia ci sono stati tre grandi condoni edilizi nazionali (1985, 1994, 2003). Le proposte più recenti riguardano in genere abusi “minori” o irregolarità formali, ma il principio di fondo è sempre lo stesso: paghi e regolarizzi.

La cedolare secca è ancora conveniente per i proprietari?

Dipende dal reddito complessivo del proprietario. La cedolare secca al 21% (contratti liberi) o al 10% (contratti a canone concordato) può essere conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria per chi ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi potrebbe trovare più vantaggioso il regime ordinario IRPEF. È sempre consigliabile fare un confronto con il proprio consulente fiscale o CAF prima di scegliere il regime.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 19:00:002026-08-28 10:36:03Il grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoni
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona

assistenza fiscale e legale superbonus e ristrutturazioni CAF Udine

Indice dei contenuti

  • Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026
  • Il blocco della cessione e dello sconto in fattura
  • Le eccezioni ancora valide nel 2026
  • Sismabonus: regole specifiche per la cessione
  • La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026
  • Errori da evitare e trappole normative
  • Domande frequenti (FAQ)

Se hai eseguito lavori con il Superbonus o il Sismabonus negli anni scorsi e ti stai chiedendo cosa fare con i crediti fiscali maturati, questa guida fa per te. Dopo il blocco generalizzato della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotto nel 2023-2024, molte famiglie e condomini si trovano oggi in una situazione di incertezza: il credito c’è, ma le strade per utilizzarlo si sono ristrette. In questo articolo spieghiamo cosa resta concretamente possibile nel 2026, quali eccezioni sopravvivono e come recuperare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026

Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi — Superbonus 110% (poi 90%, 70%, 65%) e Sismabonus — è stato progressivamente smantellato attraverso una serie di provvedimenti legislativi tra il 2023 e il 2024:

  • D.L. 11/2023 (febbraio 2023): primo blocco generalizzato per le nuove comunicazioni di cessione e sconto in fattura;
  • D.L. 212/2023 (dicembre 2023): chiusura dei cantieri Superbonus con SAL non completati entro fine 2023;
  • D.L. 39/2024 (marzo 2024): ulteriore stretta, eliminazione delle ultime deroghe residue e introduzione del divieto di compensazione per crediti da cessione oltre determinate soglie.

Nel 2026, quindi, la situazione normativa è la seguente: non è più possibile cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura per nuovi lavori avviati dopo il blocco, salvo le eccezioni tassative descritte di seguito. I crediti già acquisiti prima del blocco restano utilizzabili, ma seguono regole diverse a seconda di quando e come sono stati generati.

Il blocco della cessione e dello sconto in fattura

Prima del blocco, il contribuente aveva tre strade per sfruttare il Superbonus:

  • Detrazione diretta: in 4 o 10 rate nella dichiarazione dei redditi;
  • Sconto in fattura: l’impresa esecutrice applicava uno sconto pari alla detrazione spettante, recuperandolo poi come credito d’imposta;
  • Cessione del credito: il contribuente cedeva il credito maturato a banche, intermediari finanziari o altri soggetti terzi (incluse le imprese).

Con il D.L. 11/2023, sconto in fattura e cessione del credito sono stati bloccati per le spese sostenute dal 17 febbraio 2023 in poi, con pochissime eccezioni. Il blocco definitivo è arrivato con il D.L. 39/2024 che ha eliminato anche le ultime finestre residue.

Questo significa che chi ha avviato lavori agevolati dopo quelle date può utilizzare la detrazione solo in modo diretto, portandola in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Un problema concreto per chi ha redditi bassi o insufficienti a capienza fiscale.

Le eccezioni ancora valide nel 2026

Non tutte le porte sono chiuse. La normativa vigente nel 2026 mantiene alcune eccezioni al blocco della cessione:

1. Crediti maturati prima del 17 febbraio 2023

I crediti fiscali generati da spese Superbonus sostenute entro il 16 febbraio 2023 e correttamente comunicati all’Agenzia delle Entrate entro i termini possono ancora essere ceduti — ma solo se non è già avvenuta una prima cessione. Dal 2023 la regola è che la cessione è consentita una sola volta (con possibilità di una sola ulteriore cessione a banche o intermediari vigilati dalla Banca d’Italia).

2. IACP, cooperative, terzo settore ed edilizia sociale

Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS e gli enti del Terzo Settore che realizzano interventi su immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti svantaggiati hanno mantenuto la facoltà di optare per cessione o sconto in fattura anche dopo il blocco del 2023, a condizione che i lavori rispettino i requisiti SAL (stato avanzamento lavori) documentati.

3. Zone sismiche 1 e 2: cantieri avanzati

Per interventi antisismici in zone classificate sismiche 1 e 2, con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) presentata prima del 17 febbraio 2023, era prevista una deroga specifica che consentiva di completare le opzioni di cessione anche successivamente. Tuttavia, con il D.L. 39/2024 questa finestra si è ulteriormente ristretta: verifica sempre la posizione specifica del tuo cantiere con un professionista abilitato.

Sismabonus: regole specifiche per la cessione

Il Sismabonus è un’agevolazione distinta dal Superbonus, disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013. Nel 2026 permane in forma ridotta:

Tipo di interventoAliquota detrazioneTetto spesaCessione/Sconto possibile?
Riduzione 1 classe di rischio (prima casa)50%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Riduzione 2 classi di rischio (prima casa)70%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Parti comuni condominio — 1 classe75%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Parti comuni condominio — 2 classi85%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Acquisto case antisismiche (sismabonus acquisti)75-85%96.000 euroNo (spese post-17/02/2023)

Per il Sismabonus, analogamente al Superbonus, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono bloccati per spese sostenute dopo il 17 febbraio 2023. I crediti da Sismabonus maturati prima di tale data seguono le stesse regole di circolazione dei crediti Superbonus: una sola cessione possibile, con eventuale ulteriore cessione limitata a banche e intermediari vigilati.

Il Sismabonus acquisti (acquisto di case costruite ex-novo da impresa su zona sismica con riduzione classi rischio) merita un’attenzione particolare: alcune interpretazioni normative hanno sostenuto che, trattandosi di atto di compravendita e non di lavori edilizi in senso stretto, le limitazioni alla cessione potrebbero applicarsi diversamente. Sul punto è consigliabile una verifica con il proprio CAF o commercialista.

La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi

Per chi non puo’ piu’ cedere il credito, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi rimane l’unica opzione. Ecco come funziona concretamente nel 2026:

Rateizzazione: 4 o 10 anni?

La detrazione Superbonus si spalma su 10 anni a partire dall’anno di sostenimento della spesa (la riforma da 5 a 10 anni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022). Ciò significa che una spesa sostenuta nel 2022 andrà in detrazione fino al 2031. Una spesa del 2023 fino al 2032, e così via.

Il Sismabonus ordinario, invece, si detrae in 5 anni (salvo il componente che rientra nel Superbonus 110%, che segue le regole del Superbonus).

Il problema della capienza fiscale

La detrazione non è rimborsabile: se la rata annua supera l’imposta lorda dovuta (IRPEF), la quota eccedente va persa. Non si riporta all’anno successivo. Questo è il principale problema per pensionati con redditi bassi, giovani lavoratori o chi ha poca IRPEF da pagare: rischia di perdere quote di detrazione ogni anno.

Esempio pratico: spesa Superbonus 2022 di 50.000 euro, detrazione 110% = 55.000 euro, rata annua = 5.500 euro/anno per 10 anni. Se la tua IRPEF lorda è 3.000 euro/anno, perdi 2.500 euro di detrazione ogni anno = 25.000 euro totali non recuperati su 10 anni. In questi casi era essenziale la cessione, che ora non è più disponibile per le spese recenti.

Come indicare la detrazione nel 730 2026

Nel 730/2026 (dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025), le detrazioni per interventi edilizi si indicano nel quadro E, sezione III-A e III-B. Il CAF compila automaticamente queste sezioni sulla base della documentazione che fornisci (fatture, bonifici parlanti, asseverazioni, visto di conformità).

Documenti necessari per portare in detrazione il Superbonus nel 730:

  • Fatture dei lavori agevolati;
  • Bonifici parlanti (con causale specifica che cita la norma di riferimento);
  • Asseverazione del tecnico abilitato (APE ante e post operam per l’ecobonus);
  • Visto di conformità del CAF o professionista abilitato;
  • Per i condomini: delibera assembleare, tabelle millesimali, rendiconto spese.

Se il tuo CAF ha gia’ gestito la pratica negli anni scorsi, molto probabilmente ha gia’ tutta la documentazione. Aggiorna i dati se ci sono state variazioni nei lavori o nei SAL.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026

Anche se hai scelto (o sei costretto a scegliere) la detrazione diretta, in alcuni casi hai obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate:

  • Comunicazione opzione (modello cessione/sconto): obbligatoria solo se hai optato per cessione o sconto in fattura, non per la detrazione diretta;
  • CILAS o CILA: comunicazione al Comune già avvenuta all’avvio dei lavori;
  • Comunicazione SAL: per cantieri a SAL, ogni stato di avanzamento lavori rilevante ai fini della cessione richiedeva una comunicazione separata;
  • Pratiche di correzione: se hai errori nelle comunicazioni già inviate (ad es. importi errati), è possibile presentare una comunicazione sostitutiva o annullamento entro i termini.

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita funzionalita’ nell’area riservata del portale per consultare le comunicazioni di cessione già trasmesse e lo stato dei crediti ceduti. Accedendo con SPID o CIE puoi verificare se il credito risulta correttamente registrato e se ci sono anomalie da correggere.

Errori da evitare e trappole normative

Dopo anni di continui cambiamenti normativi, il rischio di errori è concreto. Ecco i piu’ frequenti:

1. Doppia cessione non consentita

Dal 2023 la cessione è consentita una sola volta (prima cessione dal beneficiario) + eventuale ulteriore cessione solo a banche o intermediari vigilati Banca d’Italia. Una seconda cessione a soggetti diversi è nulla e può comportare il recupero del credito con sanzioni.

2. Crediti bloccati per mancanza di documentazione

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti ceduti. Crediti privi di corretta asseverazione, visto di conformità o con difformita’ nella documentazione possono essere sospesi o recuperati anche anni dopo la cessione. Conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni.

3. Frode nella cessione: responsabilità del cedente

Se il credito ceduto è inesistente o fondato su documentazione falsa, il cedente (cioè tu, il beneficiario) risponde in solido con i cessionari — a meno che non dimostri di aver agito in buona fede e con diligenza. Il D.L. 11/2023 ha introdotto la disciplina specifica sulla responsabilità in solido.

4. Sconto in fattura con impresa poi fallita

Se l’impresa che ti ha applicato lo sconto in fattura è poi fallita senza aver correttamente ceduto o compensato il credito, potresti ritrovarti senza detraibilita’ della spesa. In questi casi è necessaria un’analisi case by case con il CAF o un commercialista.

Per approfondire le agevolazioni bonus casa ancora disponibili nel 2026, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza 2026: 8 agevolazioni da sfruttare subito.

Domande frequenti (FAQ)

Posso ancora cedere il credito Superbonus nel 2026?

Solo se il credito deriva da spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 e la comunicazione di cessione non è ancora avvenuta, oppure si tratta di una prima cessione da soggetto cedente originario. Per spese successive a quella data, la cessione non è più consentita.

Cosa succede se ho poca IRPEF e non riesco a capire tutta la detrazione?

Purtroppo la quota di detrazione che eccede l’IRPEF lorda dovuta va perduta: non è rimborsabile e non si riporta all’anno successivo. È una delle principali criticità del sistema attuale, che penalizza i contribuenti a basso reddito. Non esistono attualmente meccanismi di compensazione alternativa per questi casi, salvo le eccezioni per IACP e soggetti vulnerabili.

Il Sismabonus è ancora valido per nuovi lavori nel 2026?

Si, il Sismabonus ordinario (non il componente Superbonus) è ancora in vigore nel 2026, con aliquote dal 50% all’85% in base alla riduzione delle classi di rischio sismico. Tuttavia, anche per il Sismabonus non è possibile optare per cessione o sconto in fattura per spese successive al 17 febbraio 2023: si può solo detrarre direttamente in 5 anni.

Ho un credito Superbonus ceduto che la banca non vuole. Cosa posso fare?

Se la banca cessionaria non utilizza o non vuole acquistare il credito, il cedente si trova in una situazione difficile: il credito rimane “intrappolato” nella piattaforma. Dal 2023 è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti incagliati in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai datori di lavoro. Per i privati, le opzioni restano limitate: consulta un professionista per valutare eventuali vie di recupero.

Posso portare in detrazione il Superbonus nel 730/2026?

Si. Se hai sostenuto spese Superbonus nel 2025 o negli anni precedenti senza aver optato per cessione o sconto in fattura, la rata annua della detrazione va indicata nel quadro E del 730/2026 (dichiarazione per l’anno d’imposta 2025). Il tuo CAF puo’ assisterti nella compilazione.

Qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura nel Superbonus?

Con lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice dei lavori applica uno sconto al costo dei lavori pari alla detrazione spettante: tu paghi meno e l’impresa recupera il credito. Con la cessione del credito, tu ricevi la detrazione come credito d’imposta e lo cedi a un terzo (banca, intermediario) ricevendo liquidita’ in cambio. Entrambe le opzioni sono bloccate per spese successive al 17 febbraio 2023.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


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Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/11/Progetto-senza-titolo.png 500 2000 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 18:00:002026-08-28 10:36:01Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona
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Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la tregua fiscale estiva
  • Da settembre riprendono le cartelle esattoriali
  • Le principali scadenze fiscali di settembre 2026
  • Cosa fare se si riceve una cartella
  • Domande frequenti

Cos’è la tregua fiscale estiva

Ogni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.

Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze.

Da settembre riprendono le cartelle esattoriali

Con settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.

In particolare, tornano operative le notifiche relative a:

  • Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);
  • Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;
  • Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;
  • Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.

Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale.

Le principali scadenze fiscali di settembre 2026

Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:

  • 16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;
  • 30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;
  • Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.

Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti.

Cosa fare se si riceve una cartella

Ricevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:

  1. Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.
  2. Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).
  3. Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.
  4. Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.
  5. Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili.

Domande frequenti

La tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?

Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.

Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?

Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.

Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?

Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.

Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?

Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.

Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.

Indice dei contenuti

Argomenti trattati:

  1. Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari
  2. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027
  3. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi
  4. Scadenze e modalità di invio 2027
  5. Come gestire l’opposizione del paziente
  6. Sanzioni per omessa o errata trasmissione
  7. Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento
  8. Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti
  9. Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti
  10. Domande Frequenti sul Sistema TS 2027

Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.

La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.

Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare.

Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027

L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Ecco le principali categorie obbligate:

  • Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)
  • Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privata
  • Odontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TS
  • Fisioterapisti e terapisti della riabilitazione (inclusi i laureat in Scienze Motorie con profilo terapeutico)
  • Psicologi e psicoterapeuti
  • Infermieri professionali con attività libero-professionale
  • Veterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisiche
  • Ottici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contatto
  • Logopedisti, osteopati, nutrizionisti e altre figure sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute
  • Farmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi medici
  • Laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici
  • Strutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privati

Un punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.

Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta.

Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi

Non tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa.

Tipologie di documento sanitario trasmissibile

I documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:

  • Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche
  • Ricevute fiscali (per chi non è soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica o ne è esentato)
  • Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodotto
  • Ricevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarie

Un aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.

Dati da includere nella trasmissione

Per ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:

  • Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilato
  • Data del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)
  • Importo pagato dal paziente
  • Tipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = spesa sanitaria standard, FC = farmaco con obbligo di ricetta, SV = spesa veterinaria, ecc.)
  • Flag di erogazione: se la prestazione è stata effettivamente erogata o è un rimborso/acconto
  • Codice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)

Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.

Scadenze e modalità di invio 2027

Le scadenze di trasmissione al sistema TS 2027 seguono un calendario fisso, strutturato su base semestrale. Il sistema prevede due finestre di invio nell’anno:

  • Entro il 31 gennaio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre dell’anno precedente (luglio-dicembre 2026)
  • Entro il 31 luglio 2027 — per le spese sostenute dai pazienti nel primo semestre dell’anno in corso (gennaio-giugno 2027)

Attenzione: alcune categorie particolari (come le farmacie per gli scontrini parlanti) hanno scadenze mensili anziché semestrali. I professionisti sanitari in senso stretto seguono invece le due finestre semestrali indicate sopra.

Come accedere al portale Sistema TS

La trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffuso
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart card
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delega

Una volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.

Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.

Come gestire l’opposizione del paziente

La normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.

Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:

  • Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionista
  • Il professionista annota l’opposizione e non trasmette quel dato al sistema TS
  • Nella fase di trasmissione, il dato viene comunque inviato ma con il flag opposizione = sì, che ne impedisce l’utilizzo per il 730 precompilato
  • Il professionista non è sanzionato per non aver reso accessibile quel dato al Fisco

Un errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: il dato va comunque inviato al sistema TS con il flag corretto, ma viene «mascherato» per il 730 precompilato. Il professionista deve quindi comunque raccogliere il codice fiscale del paziente anche in caso di opposizione, salvo che il paziente si rifiuti esplicitamente anche di fornirlo.

È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento, accedendo direttamente al portale del Sistema TS con le proprie credenziali SPID. In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione

Le sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste.

Sanzioni principali

Le principali violazioni sanzionate sono:

  • Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza semestrale. La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuo di 50.000 euro per soggetto
  • Trasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errata
  • Trasmissione tardiva — invio dopo la scadenza semestrale. Se avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 33,33 euro per comunicazione

Esiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).

Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.

Quando le sanzioni non si applicano

La normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.

Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento

Il sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.

Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:

  • Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.
  • Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.

Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.

Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti

Il sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente, ma ci sono alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere.

Estensione delle categorie obbligate

Nel corso degli ultimi anni il Ministero della Salute ha progressivamente ampliato l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo. Dal 2024 sono stati inclusi anche i professionisti iscritti agli albi delle nuove professioni sanitarie (osteopati, naturopati con profilo sanitario riconosciuto, ecc.). Per il 2027 si prevede il completamento di questa estensione con l’inclusione di alcune figure ancora in fase di riconoscimento formale.

Interoperabilità con la fattura elettronica

Una delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).

Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.

Nuovi controlli e incrocio dati

L’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.

Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti

Gestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.

Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:

  • Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)
  • Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di errori
  • Consulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)
  • Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionale
  • Assistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Per un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.

Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.

Contattaci per un preventivo personalizzato:

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    CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine — Tel. 0432 1638640

    Domande Frequenti sul Sistema TS 2027


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-09-27 09:53:02Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni
    NOTIZIE

    Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Se hai sentito parlare di prorogatio dell’amministratore di condominio e ti chiedi se si applica ancora oggi, la risposta è semplice: no, non esiste più. La riforma del condominio del 2012 ha cambiato le regole in modo netto. Eppure ancora oggi molti condominii si trovano in situazioni di incertezza proprio perché si dà per scontato che l’amministratore uscente possa continuare a operare anche dopo la scadenza del suo mandato. Vediamo cosa dice davvero la legge.

    Indice dei contenuti

    • Cos’era la prorogatio dell’amministratore
    • La riforma del condominio del 2012
    • Cosa succede alla scadenza del mandato
    • Come rinnovare o revocare l’amministratore
    • Domande frequenti

    Cos’era la prorogatio dell’amministratore

    Prima della riforma del 2012, nel diritto italiano esisteva il principio della prorogatio: quando un mandato scadeva senza che fosse stato nominato il successore, il soggetto uscente continuava a esercitare le sue funzioni in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo titolare. Questo principio era applicato in molti ambiti, inclusa la gestione condominiale.

    In pratica, se l’assemblea dei condomini non si riuniva entro i tempi previsti per rinnovare o revocare l’incarico, l’amministratore uscente poteva continuare a lavorare come se nulla fosse. Un meccanismo che, in teoria, serviva a garantire la continuità della gestione condominiale, ma che nella pratica creava spesso situazioni ambigue e difficili da risolvere.

    La riforma del condominio del 2012

    Con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — la grande riforma del condominio — il legislatore ha riscritto le regole del mandato dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile, riformulato da questa legge, stabilisce ora con chiarezza:

    • L’amministratore dura in carica un anno.
    • Al termine dell’anno, l’incarico si può rinnovare per un altro anno con delibera assembleare.
    • L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, o — in presenza di gravi irregolarità — dall’autorità giudiziaria.

    La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che, dopo la riforma del 2012, il meccanismo della prorogatio non si applica più all’amministratore di condominio. Alla scadenza del mandato, l’amministratore uscente perde automaticamente i poteri di rappresentanza del condominio, anche se l’assemblea non si è ancora riunita per nominarne uno nuovo.

    Cosa succede alla scadenza del mandato

    Capire cosa accade concretamente alla scadenza del mandato è fondamentale per i condomini e per gli stessi amministratori.

    L’amministratore uscente non può più:

    • Rappresentare il condominio nei confronti di terzi (fornitori, istituti bancari, enti pubblici).
    • Stipulare contratti o rinnovarli in nome del condominio.
    • Riscuotere le quote condominiali.
    • Agire in giudizio per conto del condominio.

    Può però compiere gli atti urgenti strettamente necessari per evitare danni al condominio, come ad esempio chiamare un idraulico per una perdita d’acqua improvvisa. Si tratta di un’eccezione limitata agli interventi di emergenza, non di una prorogatio generalizzata dei poteri.

    Se il condominio resta senza amministratore e l’assemblea non riesce a nominarne uno, chiunque dei condomini può rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina giudiziale di un amministratore. Lo stesso vale nel caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum necessario per deliberare.

    Come rinnovare o revocare l’amministratore

    Per evitare situazioni di vuoto gestionale, è importante che il condominio agisca per tempo. Ecco come funziona in concreto:

    Rinnovo del mandato

    L’assemblea si riunisce (di norma entro l’anno di incarico) e delibera il rinnovo. In prima convocazione, la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore (333 millesimi), come previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Se l’amministratore viene riconfermato, il nuovo mandato decorre dalla data della delibera.

    Revoca dell’amministratore

    L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, anche senza una giusta causa. Però, se la revoca avviene senza motivo, l’amministratore potrebbe avere diritto a un risarcimento. Esistono poi alcune cause di revoca obbligatoria: ad esempio, l’omessa apertura del conto corrente condominiale intestato al condominio, il mancato rendiconto annuale o le gravi irregolarità fiscali (come quelle legate alla gestione del Modello F24 del condominio).

    Nomina giudiziale

    Se l’assemblea non riesce a nominare un amministratore (per mancanza di quorum o per litigi tra condomini), ogni condomino può ricorrere al Tribunale competente. Il giudice nomina un amministratore provvisorio e fissa il suo compenso.

    Domande frequenti sulla prorogatio dell’amministratore di condominio

    L’amministratore scaduto può continuare a gestire il condominio?

    No. Dopo la scadenza del mandato, l’amministratore perde i poteri di rappresentanza ordinaria del condominio. Può solo compiere atti urgenti e improrogabili per evitare danni.

    Se l’assemblea non si riunisce, cosa succede?

    Il condominio resta formalmente senza amministratore. Qualsiasi condomino può richiedere al Tribunale la nomina giudiziale di un amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 1, del Codice Civile.

    La prorogatio si applica in qualche caso al condominio?

    No. La Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2012 (L. 220/2012), il principio della prorogatio non opera per l’amministratore condominiale. Le norme sull’amministrazione del condominio sono speciali rispetto alle regole generali del mandato.

    Quanto dura il mandato dell’amministratore?

    Un anno, rinnovabile per un altro anno con delibera assembleare. La conferma tacita non è sufficiente: serve una votazione esplicita dell’assemblea.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 13:00:002026-08-28 10:35:57Prorogatio dell’Amministratore di Condominio: Esiste ancora? No, è Stata Abolita
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