NOTIZIECome mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un annoHai venduto casa prima dei cinque anni e ora vuoi riacquistare per non perdere le agevolazioni fiscali? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: per mantenere il bonus prima casa non è necessario completare la trascrizione nei registri immobiliari entro i dodici mesi. Basta una scrittura privata regolarmente registrata. Una buona notizia per chi gestisce compravendite ravvicinate in un mercato immobiliare spesso dai tempi stretti.Indice dei contenutiChi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonusLa Cassazione: la trascrizione non è obbligatoriaBasta la scrittura privata registrataDifferenza tra registrazione e trascrizioneCosa fare se il fisco contesta il bonusFAQ Chi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonusQuando si acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa — imposta di registro ridotta al 2% anziché al 9%, o IVA al 4% sul costruttore — si assume un impegno preciso verso il fisco: non rivendere l’abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.Se si vende prima di questo termine, l’Agenzia delle Entrate ha diritto a recuperare le imposte risparmiate, maggiorate di interessi e sanzioni. Esiste però una via d’uscita prevista direttamente dalla legge (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131): se entro un anno dalla vendita si acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale, il bonus prima casa viene mantenuto e non si perde nulla.Il meccanismo è pensato per chi cambia casa per motivi di lavoro, familiari o semplicemente perché ha trovato un’abitazione più adatta alle proprie esigenze. La legge non vuole penalizzare chi si sposta, ma solo chi specula comprando e rivendendo in tempi brevi senza abitarci davvero. La Cassazione: la trascrizione non è obbligatoriaQui nasceva uno dei contenziosi più frequenti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha spesso sostenuto che, per conservare le agevolazioni, entro i dodici mesi non bastasse firmare il contratto di acquisto: l’atto avrebbe dovuto essere anche trascritto nei registri immobiliari.La Corte di Cassazione ha però respinto questa interpretazione rigida con l’ordinanza n. 12813/2021. Per i giudici di legittimità, la norma richiede semplicemente che l’acquisto avvenga entro l’anno. La trascrizione — pur importante — ha una funzione diversa: tutela l’acquirente nei confronti di eventuali terzi che possano vantare diritti sulla stessa abitazione, ma non è un requisito richiesto dalla legge fiscale per la conservazione del bonus.In pratica: se l’atto notarile viene firmato e registrato nel nono mese, ma trascritto solo nel quattordicesimo, il contribuente non perde il bonus. L’acquisto è considerato perfezionato fiscalmente nel momento della registrazione, non della trascrizione. Basta la scrittura privata registrataIl principio stabilito dalla Cassazione va ancora oltre: per dimostrare all’Agenzia delle Entrate di aver rispettato il termine annuale, non è neppure indispensabile che il contratto sia rogitato da un notaio entro i dodici mesi. È sufficiente una scrittura privata autenticata e registrata.Facciamo un esempio pratico. Immagina che Maria venda casa a gennaio 2026. A novembre 2026 — undicesimo mese — firma con il futuro venditore un contratto di acquisto privato e lo porta all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. Il rogito notarile viene invece stipulato a febbraio 2027, ben oltre i dodici mesi. Il bonus prima casa di Maria è al sicuro: la registrazione della scrittura privata è avvenuta entro l’anno e questo è sufficiente.La registrazione conferisce al contratto una data certa e certifica il pagamento delle imposte dovute allo Stato. Da questo momento, il passaggio di proprietà è valido e definitivo tra le parti ai fini fiscali, indipendentemente dalle successive formalità notarili o di trascrizione. Differenza tra registrazione e trascrizioneLa confusione tra i due termini è comprensibile, perché spesso avvengono insieme. Ma sono due formalità distinte con effetti giuridici diversi.Registrazione: avviene all’Agenzia delle Entrate, dà data certa al contratto e determina il pagamento delle imposte (registro, ipotecarie, catastali). È il momento fiscalmente rilevante.Trascrizione: avviene nei registri immobiliari (Conservatoria), tutela l’acquirente verso i terzi (art. 2644 c.c.). Se lo stesso venditore dovesse vendere la casa a due persone diverse, prevale chi ha trascritto per primo — non chi ha firmato per primo.Ai fini della conservazione del bonus prima casa, conta solo la registrazione. La trascrizione è importante per proteggere il proprio diritto di proprietà nei confronti del mondo esterno, ma è una questione separata rispetto al rapporto con il fisco. Cosa fare se il fisco contesta il bonusSe l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento per il recupero delle agevolazioni, sostenendo che la trascrizione non è avvenuta nei dodici mesi, il contribuente può difendersi citando la giurisprudenza consolidata della Cassazione (ordinanza n. 12813/2021 e successive conformi).In questi casi è fondamentale conservare tutta la documentazione: la scrittura privata registrata, la ricevuta di registrazione con la data certa, e le prove della destinazione dell’immobile ad abitazione principale (residenza anagrafica, utenze intestate, ecc.).Se si riceve un accertamento, i tempi per presentare un ricorso tributario sono stretti (generalmente 60 giorni dalla notifica). In questi casi è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato o al proprio CAF per una valutazione immediata della situazione.Utile anche conoscere la posizione della Cassazione su un altro caso correlato: Bonus Prima Casa e Nuda Proprietà: quando la quota dell’1% è ostativa.Domande frequenti (FAQ) Se vendo prima dei 5 anni e riacquisto entro 12 mesi, devo pagare qualcosa?No. Se riacquisti un’abitazione da adibire a residenza principale entro un anno dalla vendita, il bonus prima casa originario viene conservato e non devi restituire le imposte risparmiate.Il contratto preliminare (compromesso) è sufficiente per bloccare i 12 mesi?Il contratto preliminare da solo non basta, ma se viene registrato all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi, secondo la Cassazione è sufficiente per considerare avvenuto l’acquisto ai fini fiscali.Se il rogito notarile avviene dopo i 12 mesi perdo il bonus?No, purché la scrittura privata o il preliminare siano stati registrati entro l’anno. La Corte di Cassazione (ord. n. 12813/2021) ha chiarito che è la registrazione, e non il rogito o la trascrizione, il momento rilevante ai fini fiscali.Cosa succede se non riacquisto entro un anno?Se non acquisti un nuovo immobile da abitazione principale entro dodici mesi dalla vendita, l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte non pagate al momento dell’acquisto originario (differenza tra aliquota piena e agevolata), maggiorate di interessi e una sanzione del 25% (D.Lgs. 87/2024, in vigore per violazioni commesse dal 1° settembre 2024; in precedenza era 30%).La nuova casa deve essere necessariamente nello stesso comune?No. Per il riacquisto ai fini del mantenimento del bonus non è richiesto che la nuova abitazione si trovi nello stesso comune della precedente. È sufficiente che l’immobile sia destinato ad abitazione principale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 13:00:002026-08-29 14:41:39Come mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un anno
NOTIZIETaglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euroIndice dei contenutiCome funziona l'IRPEF oggiLa proposta: dal 23% al 22%Chi beneficia del taglioQuanto si risparmia concretamenteL'iter della Legge di Bilancio 2027Domande frequentiIl governo italiano sta studiando un’ulteriore riduzione dell’IRPEF per i lavoratori e i pensionati con redditi medio-bassi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Legge per Tutti, nella prossima Legge di Bilancio 2027 potrebbe essere previsto un taglio dell’aliquota del primo scaglione dal 23% al 22%, a beneficio di chi guadagna fino a 28.000 euro l’anno. Una misura che si inserisce nel solco della riforma fiscale avviata con il DLgs 216/2023 e che punta a ridurre il carico fiscale sui contribuenti a reddito basso e medio.Come funziona l’IRPEF oggiL’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) colpisce i redditi prodotti in Italia da persone fisiche residenti e non residenti. Dal 2024, in seguito alla riforma introdotta dal DLgs 216/2023, il sistema si articola su tre scaglioni:Scaglione di redditoAliquota attualeFino a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Questa struttura ha sostituito il precedente sistema a quattro scaglioni (23%, 25%, 35%, 43%) che era in vigore fino al 31 dicembre 2023. La riforma del 2024 aveva già portato un beneficio concreto per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, eliminando l’aliquota intermedia del 25%. La proposta: dal 23% al 22%Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, il governo starebbe valutando di abbassare di un punto percentuale l’aliquota del primo scaglione IRPEF: dall’attuale 23% al 22%. La misura si applicherebbe ai redditi imponibili fino a 28.000 euro annui, la soglia che delimita il primo scaglione.La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di interventi fiscali che il governo intende inserire nella Legge di Bilancio 2027, attualmente in fase di elaborazione. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sui pensionati con redditi modesti, categorie che tradizionalmente sopportano un carico proporzionalmente più elevato rispetto ai contribuenti con redditi alti, anche grazie all’accesso a regimi fiscali agevolati come il regime forfettario.Attenzione: si tratta ancora di una proposta in discussione, non di una norma approvata. La Legge di Bilancio 2027 deve essere presentata al Parlamento entro il 15 ottobre 2026 e approvata entro il 31 dicembre 2026. Chi beneficia del taglioIl taglio dell’aliquota al 22% interessa potenzialmente tutti i contribuenti IRPEF, poiché il primo scaglione si applica ai primi 28.000 euro di reddito per chiunque. Tuttavia, il beneficio effettivo è maggiore in termini relativi per chi ha un reddito complessivo che non supera o supera di poco questa soglia.In concreto, potrebbero beneficiare della misura:Lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro (inclusi part-time, stagionali, apprendisti);Pensionati con assegni mensili fino a circa 2.150 euro lordi;Lavoratori autonomi in regime ordinario con redditi imponibili bassi;Contribuenti con redditi misti (es. lavoro dipendente + affitti o altri redditi), per la parte rientrante nel primo scaglione.Restano invece esclusi dal beneficio i titolari di partita IVA in regime forfettario, che già pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (5% o 15% a seconda dei casi) e non sono soggetti agli scaglioni ordinari. Quanto si risparmia concretamenteLa riduzione di un punto percentuale sull’intero primo scaglione produce un risparmio massimo di 280 euro l’anno (1% di 28.000 euro) per chi ha un reddito imponibile pari o superiore a 28.000 euro. Chi guadagna di meno risparmia proporzionalmente:Reddito imponibileRisparmio annuo (stima)Risparmio mensile (stima)10.000 euro100 euro~8 euro15.000 euro150 euro~12,50 euro20.000 euro200 euro~16,70 euro28.000 euro o piu280 euro~23,30 euroSi tratta di cifre moderate ma significative per chi ha redditi contenuti. Va precisato che il risparmio effettivo dipende anche dalle detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari a carico, spese detraibili), che possono ridurre ulteriormente l’imposta netta dovuta. L’iter della Legge di Bilancio 2027La misura, se confermata, diventerebbe operativa a partire dal 1 gennaio 2027. Il percorso legislativo prevede:Presentazione DDL Bilancio 2027 al Parlamento: entro il 15 ottobre 2026;Esame e approvazione da parte di Camera e Senato: ottobre-dicembre 2026;Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore: entro il 31 dicembre 2026;Applicazione sui redditi 2027, con effetti visibili in busta paga dal gennaio 2027 (per i lavoratori dipendenti, tramite il sostituto d’imposta).Come sempre nelle manovre finanziarie, la misura potrebbe essere confermata, modificata o anche stralciata in sede parlamentare a seconda delle risorse disponibili e delle priorità politiche. Torneremo ad aggiornare questa notizia non appena il testo del disegno di legge sarà ufficialmente depositato. Domande frequenti sul taglio IRPEFQuando entra in vigore il taglio IRPEF al 22%?La proposta, se approvata nella Legge di Bilancio 2027, entrerebbe in vigore dal 1 gennaio 2027. Al momento è ancora in fase di discussione e non è stata inserita in un testo normativo ufficiale.Chi non beneficia del taglio?I titolari di partita IVA in regime forfettario non beneficiano della riduzione, poiché non pagano l’IRPEF ordinaria ma un’imposta sostitutiva (5% nei primi cinque anni, 15% a regime). Sono inoltre escluse le società di capitali, che non sono soggette all’IRPEF.Qual è la differenza rispetto alla riforma del 2024?La riforma del 2024 (DLgs 216/2023) aveva ridotto gli scaglioni da quattro a tre, eliminando l’aliquota del 25% e portando il primo scaglione al 23% per redditi fino a 28.000 euro. La proposta attuale rappresenta un’ulteriore riduzione di un punto percentuale, sempre sul primo scaglione.Il taglio vale anche per i pensionati?Si. Le pensioni sono redditi soggetti a IRPEF ordinaria, quindi i pensionati con assegno annuo fino a 28.000 euro lordi beneficerebbero dell’intera riduzione (massimo 280 euro annui). L’effetto si rifletterebbe nelle rate mensili della pensione, tramite trattenuta del sostituto d’imposta (INPS).Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 12:00:002026-08-29 14:34:25Taglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euro
NOTIZIENuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazioneUna novità importante per i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un meccanismo di liquidazione automatica IVA che consente all’ente di calcolare e notificare il debito d’imposta anche in assenza della dichiarazione del contribuente. Ecco come funziona, chi riguarda e quali sono le conseguenze previste dalla normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è la liquidazione automatica IVAChi è coinvolto: i soggetti passivi IVACome funziona il meccanismo di accertamentoSanzioni previste per la dichiarazione omessaCome regolarizzarsi: il ravvedimento operosoDomande frequenti Cos’è la liquidazione automatica IVALa liquidazione automatica IVA è un istituto che permette all’Agenzia delle Entrate di determinare autonomamente il debito IVA di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale. In pratica, quando un soggetto obbligato non deposita il modello IVA entro i termini previsti dalla legge, il Fisco può procedere in modo autonomo alla quantificazione dell’imposta dovuta, basandosi sui dati in suo possesso: le liquidazioni periodiche trasmesse (LIPE), le fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi informativi già disponibili nelle banche dati tributarie.Questa procedura rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’automazione del controllo fiscale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione finanziaria è ridurre i tempi di recupero del gettito IVA evaso e incentivare i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento formale. Il meccanismo, introdotto nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, si fonda sull’incrocio dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVAIl nuovo meccanismo di liquidazione automatica IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA che risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ma che non l’hanno depositata nei termini di legge. Si tratta in particolare di:Imprenditori individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)Società di persone e di capitali che esercitano attività commercialiLavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA in regime ordinarioEnti non commerciali che svolgono anche attività commerciali soggette a IVASono invece esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi non soggetti a questa procedura, i contribuenti che applicano il regime forfettario (che sono esonerati dagli adempimenti IVA) e coloro che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti. Per chi ha una partita IVA in regime forfettario, la questione non si pone: questo regime prevede l’esonero dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA. Come funziona il meccanismo di accertamentoQuando l’Agenzia delle Entrate rileva che un contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA entro il termine ordinario (di norma il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), attiva una procedura automatizzata che si articola in più fasi. Il punto di partenza è l’incrocio delle informazioni già in possesso del Fisco: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate trimestralmente dal contribuente stesso, i dati delle fatture elettroniche transitati tramite il Sistema di Interscambio, e i movimenti finanziari desumibili da altri archivi tributari.Sulla base di questi dati, l’Agenzia elabora un calcolo della IVA dovuta per il periodo e, in assenza di dichiarazione, procede alla notifica di un avviso al contribuente. Questo avviso contiene l’ammontare dell’imposta liquidata automaticamente, le sanzioni applicate per l’omessa dichiarazione IVA e gli interessi di mora maturati. Si tratta di un avviso di accertamento vero e proprio, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente ha però la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche prima della notifica formale, presentando la dichiarazione tardiva e avvalendosi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Correlato a questo tema è il recente intervento normativo sulla detrazione IVA e il decreto Omnibus, che ha ridisegnato alcuni aspetti delle tempistiche di recupero dell’imposta. Sanzioni previste per la dichiarazione omessaLe sanzioni per l’omessa dichiarazione IVA sono significative e disciplinate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (D.Lgs. 471/1997), come modificato dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). In caso di dichiarazione non presentata, la sanzione base è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (confermato dalla riforma del 2024). Se dall’omessa dichiarazione non emerge IVA da versare, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro.A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali sull’imposta non versata, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. È importante precisare che la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria configura una violazione meno grave rispetto all’omessa dichiarazione: in questo caso si parla di dichiarazione tardiva (non di omessa dichiarazione in senso stretto), con sanzioni ridotte e maggiori possibilità di ravvedimento. Questa distinzione è cruciale per valutare la convenienza dell’intervento spontaneo. Come regolarizzarsi: il ravvedimento operosoPer i contribuenti che si accorgono di aver omesso la dichiarazione IVA, lo strumento principale per ridurre le sanzioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come aggiornato dalla riforma D.Lgs. 87/2024. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione.Le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso variano in modo inversamente proporzionale al tempo impiegato per regolarizzare: prima si interviene, maggiore è lo sconto sulla sanzione. Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, le possibilità di ravvedimento si restringono notevolmente, poiché l’istituto non è più applicabile quando la violazione è già stata constatata formalmente. È quindi fondamentale agire prima di ricevere l’avviso automatico.Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in regime ordinario. Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario e chi ha effettuato solo operazioni esenti.Entro quando va presentata la dichiarazione IVA?La dichiarazione IVA annuale va presentata ordinariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. La trasmissione è telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.Cosa succede se non presento la dichiarazione IVA entro la scadenza?Se non si presenta la dichiarazione IVA nei termini, l’Agenzia delle Entrate può attivare la procedura di liquidazione automatica, calcolando autonomamente il debito IVA sulla base dei dati disponibili (LIPE, fatture elettroniche) e notificando un avviso di accertamento con sanzioni e interessi.Posso ancora fare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione automatica?No. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha formalmente constatato la violazione notificando l’avviso di liquidazione automatica, il ravvedimento operoso non è più applicabile. È possibile invece aderire all’accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.I contribuenti forfettari sono soggetti alla liquidazione automatica IVA?No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e dichiarazione IVA. La procedura di liquidazione automatica riguarda esclusivamente i soggetti in regime IVA ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 11:00:002026-08-29 14:27:41Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione
ESTRATTO CONTRIBUTIVO, PATRONATOEstratto Contributivo INPS 2026: Come Leggerlo, Errori Comuni e Come Farli CorreggereL’estratto contributivo INPS 2026 è il documento che raccoglie tutta la tua storia lavorativa e previdenziale: quanti contributi hai versato, per quanti anni, e in quali periodi. È uno strumento fondamentale per chi vuole pianificare la propria pensione, ma anche per chi sospetta errori o vuole verificare che il datore di lavoro abbia correttamente versato i contributi. In questa guida ti spieghiamo come leggerlo, quali sono gli errori più frequenti e — soprattutto — come farli correggere prima che sia troppo tardi.Molte persone accedono all’estratto contributivo INPS solo quando sono ormai prossime alla pensione, scoprendo in ritardo anomalie che avrebbero potuto essere sistemate molto prima. Verificare periodicamente il proprio estratto è invece una buona pratica che può fare una differenza concreta sull’importo dell’assegno previdenziale che riceverai.Indice dei contenutiCos’è l’Estratto Contributivo INPSCome Accedere all’Estratto Contributivo INPS 2026Come Leggere l’Estratto Contributivo: Sezione per SezioneErrori Comuni nell’Estratto Contributivo INPSCome Correggere gli Errori nell’Estratto ContributivoBuchi Contributivi: Cosa Sono e Come RecuperarliEstratto Contributivo e Pensione: Perché è Fondamentale VerificarloDomande Frequenti sull’Estratto Contributivo INPS 2026Cos’è l’Estratto Contributivo INPSL’estratto contributivo è un documento emesso dall’INPS che riepiloga la tua intera carriera previdenziale. In parole semplici, è come un estratto conto bancario, ma invece di movimenti di denaro, mostra i periodi di lavoro, le settimane o giornate contributive accreditate, le retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro e i contributi versati alla tua posizione pensionistica.Ogni volta che lavori come dipendente, il tuo datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all’INPS a tuo nome. Quando lavori come autonomo o libero professionista iscritto alla Gestione Separata, sei tu stesso a versarli (spesso tramite il Modello F24). Tutte queste informazioni confluiscono nel tuo estratto contributivo, che costituisce la base di calcolo per la tua futura pensione.L’estratto è disponibile anche per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’INPS: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per i professionisti con cassa previdenziale propria (medici con ENPAM, ingegneri con INARCASSA, avvocati con Cassa Forense), invece, l’estratto va richiesto direttamente alla propria cassa di categoria. Come Accedere all’Estratto Contributivo INPS 2026L’INPS mette a disposizione diverse modalità per consultare il tuo estratto contributivo 2026. Il servizio principale è il portale online dell’INPS, accessibile tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, puoi raggiungere la sezione “La mia pensione futura” oppure accedere direttamente al servizio “Estratto conto integrato” — questo secondo strumento è particolarmente completo perché unifica in un’unica visualizzazione i contributi versati in tutte le gestioni INPS in cui hai lavorato.Il sistema ECOCERT (Estratto Conto Certificativo) è invece la versione certificata e ufficiale dell’estratto contributivo, utilizzata soprattutto quando è necessario presentare la documentazione in modo formale, ad esempio per pratiche di ricongiunzione, riscatto della laurea o domanda di pensione. Se hai bisogno di questo documento per una pratica specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine può richiederlo e interpretarlo per te, accompagnandoti in tutto il percorso.In alternativa al portale web, puoi richiedere l’estratto contributivo anche recandoti fisicamente a uno sportello INPS, oppure tramite il Contact Center dell’INPS (numero verde 803 164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare). Tieni presente che la consultazione online è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale, ma se hai difficoltà con le credenziali digitali, il patronato del CAF Centro Fiscale può accedere al tuo fascicolo per tuo conto. Come Leggere l’Estratto Contributivo: Sezione per SezioneLeggere l’estratto contributivo INPS può sembrare complicato a prima vista, ma seguendo una logica precisa diventa molto più gestibile. Il documento è suddiviso in sezioni che corrispondono alle diverse fasi della tua carriera lavorativa e alle diverse gestioni previdenziali in cui sei stato iscritto.La prima cosa da guardare è la sezione anagrafica: nome, cognome, codice fiscale e data di nascita. Controlla che siano corretti — un errore nel codice fiscale può creare problemi seri nell’attribuzione dei contributi.Poi trovi il riepilogo delle settimane contributive per ogni gestione INPS. Questa è la sezione più importante: qui vedi quante settimane (o giornate, per alcune categorie) sono state accreditate anno per anno. Per raggiungere la pensione anticipata o di vecchiaia, devi accumulare un certo numero di anni di contribuzione, quindi verificare che questo totale sia corretto è essenziale. Tieni presente che 52 settimane equivalgono a un anno contributivo pieno, ma per i lavoratori a tempo parziale o stagionali il conteggio può essere proporzionale.Accanto alle settimane, trovi la retribuzione annua imponibile dichiarata: è la base su cui sono stati calcolati i contributi. Se la cifra ti sembra inferiore a quello che effettivamente hai guadagnato, potrebbe esserci un problema nella dichiarazione del datore di lavoro. Allo stesso modo, nella sezione dei contributi versati puoi verificare gli importi effettivamente accreditati alla tua posizione.Per i lavoratori iscritti al sistema contributivo (chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, o chi ha optato per il contributivo), trovi anche il montante contributivo individuale: è la somma di tutti i contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutata annualmente in base al PIL. Questo montante, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione legato all’età al momento del pensionamento, determina l’importo della tua pensione futura. Un patronato esperto come il Patronato CAF Centro Fiscale può simulare la tua pensione futura partendo da questi dati. Errori Comuni nell’Estratto Contributivo INPSGli errori nell’estratto contributivo INPS sono più frequenti di quanto si pensi. Secondo i dati elaborati dai patronati, una quota significativa degli estratti contiene almeno un’anomalia, che può variare da un semplice errore anagrafico fino a interi periodi lavorativi non registrati. Conoscere le tipologie di errore più comuni ti aiuta a individuarli subito quando consulti il tuo documento.Periodi lavorativi mancanti. È l’errore più grave e purtroppo non raro: un intero periodo di lavoro non appare nell’estratto. Questo accade soprattutto per rapporti di lavoro di breve durata, lavori stagionali, o collaborazioni con piccole imprese che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi contributivi. Può succedere anche in caso di lavoro in nero pregresso che il lavoratore non ha mai sanato, o di rapporti lavorativi risalenti ai decenni precedenti la digitalizzazione degli archivi INPS.Contributi versati ma non accreditati. In questo caso i contributi sono stati regolarmente pagati dal datore di lavoro, ma non risultano nella posizione del lavoratore. Spesso la causa è un errore nel codice fiscale indicato nella denuncia contributiva, oppure un versamento effettuato su un codice INPS sbagliato. Questi casi si risolvono generalmente bene, perché i versamenti esistono e si tratta solo di riallocarli correttamente.Retribuzioni errate o sottodichiarate. Se il datore di lavoro ha dichiarato una retribuzione inferiore a quella effettiva — ad esempio per evadere parte dei contributi — nell’estratto troverai un imponibile più basso del reale. Questo incide negativamente sia sulla pensione futura (calcolata sui contributi dichiarati) sia su alcune prestazioni INPS collegate alla retribuzione.Settimane o giornate errate. Il numero di settimane accreditate può risultare inferiore a quelle effettivamente lavorate. Questo accade spesso per part-time, lavori a chiamata, o rapporti con orari variabili in cui il conteggio proporzionale è stato effettuato in modo impreciso. Per alcune categorie (ad esempio i lavoratori agricoli) il conteggio è a giornate, e gli errori sono ancora più frequenti.Periodi di malattia, maternità o cassa integrazione mancanti. Questi periodi generano contributi figurativi — cioè contributi che l’INPS accredita d’ufficio anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Se una domanda di malattia o maternità non è stata inoltrata correttamente, o se l’INPS non ha ricevuto la comunicazione dall’azienda, questi periodi possono mancare dall’estratto.Per avere un quadro completo della tua posizione contributiva, inclusi eventuali periodi coperti da altre gestioni previdenziali o da contributi esteri, ti consigliamo di consultare anche la nostra guida sulla verifica della posizione contributiva INPS 2026 con ECOCERT. Come Correggere gli Errori nell’Estratto ContributivoLa correzione degli errori nell’estratto contributivo INPS è una procedura che richiede documentazione specifica e tempi che possono variare da poche settimane a diversi mesi, a seconda della complessità del caso. La buona notizia è che l’INPS prevede procedure formali per la contestazione e la rettifica dei dati, e nella maggior parte dei casi, con la documentazione giusta, gli errori vengono corretti.Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione che prova il periodo di lavoro o i contributi versati. I documenti più utili sono le buste paga (o cedolini), i contratti di lavoro, i modelli CU (ex CUD) degli anni in questione, le ricevute F24 per i versamenti autonomi, e qualsiasi altra prova scritta del rapporto lavorativo (lettere di assunzione, email, estratti bancari con accrediti dello stipendio). Se non hai più i documenti originali, puoi provare a recuperarli dal datore di lavoro, dal commercialista che gestiva l’azienda, oppure tramite il Casellario delle Posizioni Previdenziali che l’INPS stessa conserva.Con la documentazione in mano, si presenta all’INPS un’istanza di ricostituzione della posizione contributiva. Questa richiesta può essere inoltrata online attraverso il portale INPS, ma la procedura è articolata e richiede di allegare correttamente tutti i documenti nel formato richiesto. Un errore formale nella presentazione può portare al rigetto della domanda. Per questo motivo, affidarsi al Patronato CAF Centro Fiscale è la scelta più sicura: i nostri operatori conoscono le procedure interne dell’INPS, sanno quali documenti presentare per ogni tipologia di errore, e gestiscono l’intera pratica per conto del lavoratore.Per gli errori imputabili al datore di lavoro (contributi non versati o retribuzioni sottodichiarate), l’INPS può agire direttamente nei confronti dell’azienda richiedendo il versamento delle somme dovute. In questi casi il lavoratore non deve pagare nulla: è responsabilità del datore di lavoro sanare la situazione. Se l’azienda è nel frattempo fallita o è irrintracciabile, esistono procedure specifiche di costituzione in mora che il patronato può attivare.I tempi di risposta dell’INPS variano: per i casi più semplici (errori anagrafici, codici fiscali sbagliati) la correzione può avvenire in poche settimane. Per i casi complessi, come la ricostituzione di periodi lavorativi risalenti a decenni fa, possono essere necessari anche diversi mesi. È fondamentale non aspettare l’ultimo momento prima della domanda di pensione per avviare queste correzioni. Buchi Contributivi: Cosa Sono e Come RecuperarliI buchi contributivi sono periodi della vita lavorativa in cui non risultano contributi versati o accreditati. Non sempre si tratta di errori: possono essere periodi di disoccupazione volontaria, di studio, di lavoro all’estero o di attività non coperta da previdenza obbligatoria. In altri casi, però, i buchi nascondono problemi reali: contributi non versati, periodi di lavoro irregolare o errori nella trasmissione delle denunce.Quando i buchi contributivi sono reali e non correggibili con un’istanza di ricostituzione, esistono diversi strumenti per recuperarli o compensarli:Riscatto della laurea: permette di trasformare gli anni universitari in anni contributivi, pagando un importo calcolato sulla retribuzione attuale. Può essere agevolato (con calcolo ridotto) per i nati dopo il 1996 o per chi non ha contributi prima del 1996.Contribuzione volontaria: consente di versare contributi per periodi in cui non si è lavorato (o non si è potuto lavorare), a condizione di aver già accumulato un minimo di contribuzione obbligatoria. I contributi volontari vengono calcolati sulla retribuzione media degli ultimi anni.Ricongiunzione contributiva: permette di unire sotto un’unica gestione INPS contributi versati in gestioni diverse (ad esempio, unire i contributi da lavoro dipendente con quelli da Gestione Separata). Questa operazione ha un costo, ma può essere conveniente per raggiungere i requisiti di pensione.Cumulo contributivo gratuito: a differenza della ricongiunzione onerosa, il cumulo gratuito (introdotto dalla L. 228/2012 e poi potenziato dalla L. 232/2016) permette di sommare periodi contributivi in gestioni diverse senza dover pagare, ai fini del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione.La scelta dello strumento più conveniente dipende da molti fattori: l’entità dei buchi, la gestione previdenziale di appartenenza, l’età attuale, i requisiti mancanti per la pensione e la situazione reddituale. Non esiste una soluzione uguale per tutti: è necessaria un’analisi personalizzata della posizione. Il Patronato CAF Centro Fiscale a Udine effettua simulazioni pensionistiche su misura, valutando quale strumento sia più vantaggioso nel tuo caso specifico.Estratto Contributivo e Pensione: Perché è Fondamentale VerificarloControllare regolarmente il proprio estratto contributivo INPS non è una pratica riservata a chi è prossimo alla pensione. Al contrario, prima si individuano le anomalie, più facile è correggerle. Molte persone scoprono errori risalenti a decenni fa solo quando presentano la domanda di pensione, trovandosi a dover raccogliere documentazione ormai difficilmente reperibile.La pensione futura dipende in modo diretto e preciso dai contributi registrati nell’estratto. Nel sistema contributivo — che si applica a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 o a chi ha optato per questo sistema — ogni euro di contributo versato si traduce in un montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, genera la pensione mensile. Un buco contributivo di 5 anni, se non corretto, può ridurre significativamente l’assegno finale.Anche chi rientra nel sistema misto o retributivo (chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) deve prestare attenzione: le retribuzioni dichiarate nei periodi rilevanti per il calcolo retributivo influenzano direttamente l’importo della pensione. Un datore di lavoro che ha sottodichiarato la retribuzione negli anni ’80 o ’90 potrebbe aver ridotto la pensione futura del lavoratore senza che questi lo sapesse.Consigliamo di verificare il proprio estratto contributivo almeno una volta ogni 2-3 anni, e sicuramente dopo ogni cambio di lavoro, dopo periodi di disoccupazione o di maternità/paternità, e dopo eventuali versamenti di contributi volontari o di riscatto della laurea. Per chi lavora nei pressi di Udine e del Friuli Venezia Giulia, il Patronato del CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di analisi e verifica della posizione contributiva, sia in ufficio che online. Puoi anche leggere il nostro approfondimento sulla pensione anticipata con Legge 104 per capire come alcuni periodi di contribuzione possono aprire l’accesso a forme di pensionamento agevolato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per verificare o correggere il tuo estratto contributivo INPS? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 10:00:002026-08-29 08:43:33Estratto Contributivo INPS 2026: Come Leggerlo, Errori Comuni e Come Farli Correggere
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 86.23.00, ENPAM Quota B e Sistema TSHai appena conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e stai valutando come avviare la tua attività libero-professionale? Aprire la partita IVA da odontoiatra nel 2026 richiede attenzione a diversi adempimenti specifici: il codice ATECO 86.23.00, il regime IVA esente per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione a ENPAM con le sue quote A e B e gli obblighi del Sistema TS (Tessera Sanitaria). In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro e pratico.Indice dei contenutiIscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Codice ATECO 86.23.00 per l’OdontoiatraIVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraRegime forfettario per odontoiatri: conviene?Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloENPAM: Quota A e Quota B nel 2026Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeAprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAssicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)Fatturazione elettronica e contabilità dello studioDomande frequenti Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Prima di aprire la partita IVA, l’odontoiatra deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, gestito dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) competente per la propria residenza o domicilio professionale.L’iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile e preventivo: senza di essa, l’esercizio dell’attività odontoiatrica è abusivo ed è punito penalmente. I documenti richiesti variano da ordine a ordine ma in genere comprendono:Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (o diploma di laurea equipollente)Abilitazione all’esercizio professionale (superamento esame di Stato)Certificato penale del casellario giudizialeMarca da bollo e pagamento della quota di iscrizione annualeContestualmente all’iscrizione all’albo viene automaticamente avviata anche l’iscrizione a ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria. Codice ATECO 86.23.00 per l’OdontoiatraAl momento dell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrai indicare il codice ATECO che identifica la tua attività. Per gli odontoiatri il codice corretto è:Codice ATECODescrizioneNote86.23.00Attività degli studi odontoiatriciAttività principale per odontoiatri liberi professionisti (ATECO 2025)86.22.02Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendentiPer medici specialisti non dentisti: NON corretto per odontoiatria86.22.01Trattamenti di chirurgia esteticaNON corretto per odontoiatriaIl codice 86.23.00 è specifico per l’odontoiatria e copre tutte le prestazioni tipiche dello studio dentistico: odontoiatria conservativa, endodonzia, parodontologia, implantologia, ortodonzia e chirurgia orale. Non è necessario aprire codici ATECO secondari per le singole specializzazioni se si tratta di prestazioni erogate dallo stesso professionista nella stessa struttura.Se invece svolgi anche attività didattica (docenza universitaria, corsi ECM) o consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per i tribunali, potresti valutare l’aggiunta di un codice ATECO secondario specifico per quelle attività. IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraUna delle peculiarità più importanti dell’attività odontoiatrica è il trattamento IVA. Le prestazioni sanitarie a scopo terapeutico erogate da odontoiatri iscritti all’albo sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72.In parole semplici: le tue parcelle per visita, otturazione, estrazione, impianto dentale o apparecchio ortodontico non devono riportare IVA e il paziente non paga il 22% di imposta sul valore della prestazione.Questa esenzione ha però importanti conseguenze operative che devi conoscere:Non detrai l’IVA sugli acquisti: poltrona da dentista, strumentario, materiali di consumo, radiologico digitale. L’IVA che paghi sui tuoi acquisti è un costo definitivo, non recuperabileNessuna liquidazione periodica IVA: non presenti la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Fatture in esenzione IVA: devi indicare in fattura la dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72” con natura N4Marca da bollo: sulle fatture esenti con importo superiore a 77,47 euro devi applicare una marca da bollo da 2 euroAttenzione: alcune prestazioni erogate da studi odontoiatrici possono essere soggette a IVA, come la vendita di dispositivi medici (bite, protesi rimovibili vendute al dettaglio in contesti specifici) o le prestazioni estetiche senza finalità terapeutica. In caso di dubbio, è sempre consigliabile il consulto di un commercialista esperto del settore sanitario.Per approfondimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per il tuo studio, consulta anche la nostra guida su Software di Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS e Fattura Elettronica. Regime forfettario per odontoiatri: conviene?Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per i professionisti con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. Chi lo sceglie paga una sola imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali) calcolata su una base imponibile forfettizzata, cioè pari a una percentuale fissa dei compensi incassati.Per gli odontoiatri il coefficiente di redditività è pari al 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie”). Significa che se incassi 60.000 euro, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta è 60.000 × 78% = 46.800 euro.L’aliquota d’imposta sostitutiva è:5% per i primi 5 anni di attività (regime di vantaggio per nuovi professionisti)15% dal sesto anno in poiCause ostative al regime forfettario per un odontoiatra:Partecipazione in una società di persone o associazione professionale (studio associato tra odontoiatri)Quota di partecipazione in una S.r.l. odontoiatrica che esercita attività riconducibile alla propriaRedditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024 art. 1 c. 12, confermata per il 2026)Superamento della soglia di 85.000 euro di compensi nell’anno precedenteQuando conviene il forfettario per un giovane dentista? Nei primissimi anni di attività, quando i compensi sono ancora contenuti e le spese professionali (strumentario, affitto, collaboratori) sono basse. L’aliquota al 5% per i primi 5 anni può rappresentare un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario. Tuttavia è bene ricordare che nel forfettario non si deducono le spese effettive: se hai investito molto in attrezzatura, potrebbe convenire il regime ordinario. Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloIl regime ordinario (o semplificato per i professionisti) tassa il reddito effettivo: compensi incassati meno costi effettivamente sostenuti. Per gli studi odontoiatrici strutturati può essere più vantaggioso del forfettario nei seguenti casi:Investimenti rilevanti: acquisto di unità operative (riuniti dentistici), radiologico digitale endorale, CBCT (tomografo volumetrico), laser dentale. Questi beni si deducono tramite ammortamentoSpese correnti elevate: affitto studio, collaboratori, materiali di consumo, sterilizzazione, software gestionaleCompensi superiori a 85.000 euro: il forfettario non è applicabile oltre questa sogliaStudio associato o S.r.l.: strutture societarie richiedono il regime ordinarioCon il regime ordinario puoi anche recuperare parzialmente l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività (nei limiti del pro-rata IVA se hai anche operazioni esenti). La scelta tra i due regimi è una decisione che va fatta insieme a un commercialista analizzando la situazione specifica dello studio.ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria a cui sono iscritti tutti gli odontoiatri iscritti all’albo. Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due quote distinte: Quota A – contributo fisso obbligatorioLa Quota A è un contributo fisso annuale dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito prodotto. È la quota previdenziale di base che garantisce una pensione modulare minima. L’importo 2026 è suddiviso per fasce d’età:Fascia d’etàQuota A annuale 2026Studenti universitari di odontoiatria152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroLa scadenza di pagamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Per i giovani under 30, l’importo ridotto (304,73 euro) rende l’avvio dell’attività economicamente più accessibile.Quota B – contributo percentuale sul reddito libero-professionaleLa Quota B è il contributo previdenziale principale per il libero professionista. Si calcola applicando un’aliquota percentuale al reddito netto della libera professione (non al fatturato lordo). Il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Modello Redditi PF tramite il Modello D ENPAM (scadenza 31 luglio di ogni anno).L’aliquota Quota B ENPAM nel 2026 è:19,5% sul reddito netto fino a 150.000 euro (aliquota piena libera professione)1% (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente 150.000 euro9,75% (aliquota dimezzata, su domanda) per chi è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato (es. odontoiatri anche dipendenti SSN)2% solo per i redditi da attività intramoenia e per i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generaleDifferenze pratiche tra Quota A e Quota B:CaratteristicaQuota AQuota BTipo contributoFisso per fascia d’etàPercentuale sul redditoBase di calcoloImporto fisso ENPAM per fasciaReddito netto libera professioneScadenza pagamento30 aprile anno correnteModello D entro 31 luglio; versamento dal 31 ottobre (anche a rate)Deducibilità fiscaleSì (integralmente)Sì (integralmente)Pensione maturataQuota modulare basePensione proporzionale al redditoImportante: i contributi ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia nel regime ordinario che nel regime forfettario. Questa deducibilità riduce l’imponibile fiscale e abbassa le tasse dovute.Per un confronto con la situazione degli altri professionisti sanitari, consulta anche la nostra guida su Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TS.Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è uno dei pilastri della compliance odontoiatrica. Gli odontoiatri liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti, in modo che questi possano essere precaricati nel modello 730 (precompilato IRPEF).Questa trasmissione serve al paziente per detrarre il 19% delle spese odontoiatriche nella propria dichiarazione dei redditi (entro il limite previsto dalla normativa). Se non trasmetti i dati, il paziente non potrà usufruire automaticamente della detrazione nel 730 precompilato.Cosa trasmettere e quandoDati da trasmettere: per ogni paziente, il codice fiscale, la data e l’importo della spesa sanitaria (prestazione odontoiatrica pagata)Scadenza primo semestre: entro il 30 settembre dell’anno successivo alla spesa (per spese da gennaio a giugno)Scadenza secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per spese da luglio a dicembre)Modalità: via portale web del Sistema TS (tessera-sanitaria.it) o tramite software gestionale dello studio integrato con il sistemaOpposizione del pazienteIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. In questo caso, l’odontoiatra deve annotare l’opposizione e non trasmettere quei dati. L’opposizione può essere espressa al momento del pagamento o tramite il portale del Sistema TS.Sanzioni per omessa trasmissioneL’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS è sanzionata. La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni comunicazione omessa o errata (con un massimo di 50.000 euro per anno). La trasmissione tardiva con correzione spontanea entro i termini può beneficiare di riduzioni. Per un quadro completo, consulta la nostra guida dedicata su Sistema TS per Professionisti Sanitari: obblighi e sanzioni.Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAprire uno studio odontoiatrico privato non richiede solo la partita IVA: è necessario ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali previste dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997 e normativa regionale integrativa).I passaggi principali sono:Individuazione e adeguamento dei locali: il locale deve rispettare i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa regionale (superficie minima, aerazione, impianto idrico, smaltimento rifiuti speciali sanitari)Presentazione SCIA o DIA (Segnalazione/Dichiarazione di Inizio Attività) al Comune competente, che la trasmette alla ASL localeNomina del direttore sanitario: ogni struttura odontoiatrica deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo. Se sei l’unico professionista dello studio, puoi essere tu stesso il direttore sanitarioIscrizione nel registro delle strutture sanitarie private della ASL o Regione competenteAdempimenti privacy (GDPR): il registro dei trattamenti e l’informativa ai pazienti sui dati sanitariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata per rifiuti sanitari pericolosi (aghi, materiali contaminati)Sterilizzazione: autoclave certificata e registri di sterilizzazioneI requisiti specifici variano da Regione a Regione: è indispensabile contattare la ASL locale prima di avviare i lavori di allestimento dello studio. Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale sanitaria rende obbligatoria la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi gli odontoiatri liberi professionisti.L’odontoiatra deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale (RC professionale) che copra:Danni causati al paziente durante le prestazioni sanitarie (colpa professionale)Copertura per claims made (richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza) o per loss occurrence, a seconda della struttura contrattualeMassimali adeguati alla tipologia di interventi eseguiti (implantologia e chirurgia orale richiedono massimali più elevati)Il premio assicurativo è un costo deducibile dal reddito professionale. Ricorda che l’obbligo assicurativo riguarda anche gli odontoiatri collaboratori che operano nello studio altrui: ognuno deve avere la propria copertura individuale.Fatturazione elettronica e contabilità dello studioLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri presenta una specificità importante rispetto ad altri professionisti: le spese sanitarie verso privati (persone fisiche) sono esonerate dall’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), a condizione che vengano trasmesse al Sistema TS.In pratica:Prestazioni a privati (pazienti): puoi emettere ricevute fiscali o fatture cartacee/PDF, con trasmissione al Sistema TS. NON è obbligatoria la fattura elettronica SDI verso il paziente fisico (art. 10-bis D.L. 119/2018)Prestazioni a soggetti IVA (aziende, assicurazioni, Fondi sanitari): la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoriaPrestazioni a pazienti che si oppongono al Sistema TS: emetti fattura cartacea o elettronica SDI secondo le regole ordinarieDal punto di vista contabile, lo studio odontoiatrico in regime ordinario deve tenere:Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (contabilità di cassa per professionisti in regime semplificato)Il registro dei beni ammortizzabili (per attrezzature e strumenti)Il registro degli acquisti (per il pro-rata IVA, se applicabile)Affidati a un commercialista esperto in fiscalità sanitaria: le specificità del settore odontoiatrico (IVA esente, Sistema TS, pro-rata, ENPAM) richiedono una competenza specializzata che non tutti i professionisti contabili possiedono.Per la scelta del software di gestione dello studio, consulta la nostra guida su Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026. Domande frequentiUn odontoiatra neolaureato deve subito aprire la partita IVA?Sì, non appena inizi a svolgere attività professionale retribuita (anche come collaboratore in uno studio altrui), hai l’obbligo di aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’apertura avviene tramite dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) all’Agenzia delle Entrate.Posso essere sia dipendente che libero professionista come odontoiatra?Sì, è possibile cumulare un rapporto di dipendenza (ad esempio con il SSN o una struttura clinica privata) con l’attività libero-professionale. Tuttavia, dal 2025 (L. 207/2024) il regime forfettario non è accessibile se i redditi da dipendenza superano 35.000 euro nell’anno precedente. Superata questa soglia, scatta la causa ostativa e si deve passare al regime ordinario.Quanto paga di tasse un odontoiatra forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito imponibile è 39.000 euro. Al 15% di imposta sostitutiva (dal sesto anno) si pagano 5.850 euro di tasse. Aggiungendo ENPAM Quota B (circa 7.605 euro al 19,5% su 39.000 euro), il carico complessivo si attesta intorno al 27% del fatturato. Nei primi 5 anni, con aliquota al 5%, il carico fiscale si riduce sensibilmente (circa 1.950 euro di sola imposta sostitutiva).Un odontoiatra in forfettario deve trasmettere al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS è indipendente dal regime fiscale adottato. Sia il forfettario che il soggetto in regime ordinario devono trasmettere le spese sanitarie dei pazienti entro le scadenze previste.Cosa succede se supero i 85.000 euro da forfettario durante l’anno?Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso dell’anno, rimani nel regime forfettario per quell’anno intero ma dal 1° gennaio dell’anno successivo devi passare al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente e devi applicare l’IVA ordinaria dal mese successivo al superamento.Lo studio dentistico ha bisogno di partita IVA separata dalla mia personale?Se operi come libero professionista individuale, utilizzi la tua partita IVA personale anche per l’attività dello studio. Non è necessaria una partita IVA separata. Se invece vuoi costituire una società odontoiatrica (S.r.l. o S.r.l.s.) per gestire lo studio, quella società avrà la propria partita IVA autonoma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci la tua partita IVA con il CAF Centro FiscaleAprire la partita IVA da odontoiatra è solo il primo passo: la gestione fiscale quotidiana — tra IVA esente, ENPAM, Sistema TS e scadenze contabili — richiede un supporto professionale specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di preventivo personalizzato per odontoiatri e professionisti sanitari che vogliono aprire o riorganizzare la propria attività in modo efficiente e conforme.Contattaci per un appuntamento senza impegno: valuteremo insieme il regime fiscale più adatto alla tua situazione, ti guideremo negli adempimenti ENPAM e Sistema TS e seguiremo la tua contabilità con competenza specifica nel settore sanitario.Errore: Modulo di contatto non trovato. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 08:00:002026-09-27 19:11:35Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 86.23.00, ENPAM Quota B e Sistema TS
NOTIZIESe spunta un testamento, decade la cartella agli eredi legittimi?Ricevere una cartella esattoriale intestata a un defunto — o riceverla in quanto eredi — e’ una situazione gia’ di per se’ stressante. Ma cosa succede se, dopo la notifica della cartella agli eredi legittimi, emerge improvvisamente un testamento? La quota ereditaria cambia, e con essa cambia anche la responsabilita’ per i debiti fiscali del defunto? In questo articolo rispondiamo in modo chiaro a una domanda che molte famiglie si trovano ad affrontare.Indice dei contenutiEredi legittimi e testamento: due categorie distinteLa cartella agli eredi: quando e valida?Se spunta un testamento: cosa cambia per la cartella?La rinuncia all’eredita: l’uscita di sicurezzaAzione di riduzione e debiti: attenzione alle conseguenzeDomande frequentiEredi legittimi e testamento: due categorie distinteIl diritto italiano distingue due categorie di eredi:Eredi legittimi: sono coloro che ereditano per legge, in assenza di testamento o quando il testamento non copre l’intero patrimonio. La successione legittima segue un ordine preciso stabilito dal Codice Civile (coniuge, figli, genitori, fratelli, altri parenti fino al sesto grado).Eredi testamentari: sono coloro che il defunto ha indicato nel testamento come propri successori, anche se non sono parenti stretti.Quando non esiste un testamento (o se ne ignora l’esistenza), i creditori — compreso il Fisco — possono notificare cartelle esattoriali agli eredi legittimi, ovvero a coloro che risultano aver accettato (anche tacitamente) l’eredita’. Ma il quadro puo’ complicarsi notevolmente se, in un secondo momento, emerge un testamento. La cartella agli eredi: quando e valida?L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) puo’ notificare le cartelle del defunto agli eredi in base all’articolo 65 del DPR 602/1973. La norma prevede che gli eredi rispondano in solido dei debiti fiscali del de cuius: questo significa che il Fisco puo’ in teoria richiedere l’intero importo anche a un solo erede, salvo poi il diritto di regresso tra coeredi.Sul piano della ripartizione interna tra coeredi, pero’, vale l’articolo 752 del Codice Civile: ciascun erede risponde dei debiti in proporzione alla propria quota ereditaria. Quindi, se sei uno dei tre figli del defunto ed hai ereditato un terzo del patrimonio, potrai rivalsa interna per due terzi del debito pagato. In ogni caso, la responsabilita’ e’ limitata al valore del patrimonio ereditato.La cartella e’ valida quando:L’erede ha accettato l’eredita’ (espressamente o tacitamente, ad esempio pagando bollette o gestendo beni del defunto).La notifica rispetta i termini di decadenza: in generale, il Fisco deve notificare la cartella entro cinque anni dal debito, salvo proroghe specifiche.La notifica e’ effettuata all’indirizzo corretto dell’erede. Se spunta un testamento: cosa cambia per la cartella?Qui si trova il cuore della questione. Se dopo la notifica della cartella emerge un testamento, possono verificarsi tre scenari distinti: Scenario 1: il testamento esclude l’erede legittimoSe il testamento lascia tutto a soggetti diversi e l’erede legittimo non ha ancora accettato l’eredita’, puo’ semplicemente rinunciare. In questo caso non risponde di nulla: ne’ dell’attivo (beni) ne’ del passivo (debiti, comprese le cartelle). La rinuncia, se tempestiva, ha effetto retroattivo: si considera come se l’erede non avesse mai acquisito la qualita’ di erede.Se invece l’erede legittimo ha gia’ accettato (anche tacitamente), la situazione e’ piu’ complessa. Tuttavia, se il testamento lo esclude totalmente dalla successione, egli potra’ valutare l’esercizio dell’azione di riduzione per recuperare la propria quota di legittima — ma questa scelta porta con se’ anche la responsabilita’ per i debiti (vedi oltre).Scenario 2: il testamento riduce la quota dell’erede legittimoSe l’erede legittimo riceve una quota minore rispetto a quella che avrebbe avuto per legge (perche’ il testamento favorisce altri soggetti), la sua responsabilita’ per i debiti fiscali si riduce proporzionalmente alla quota effettivamente ricevuta. Non deve rispondere per la parte del patrimonio che non gli e’ stata attribuita.Scenario 3: il testamento conferma o amplia la quotaSe il testamento non cambia sostanzialmente la posizione dell’erede legittimo (o addirittura gli attribuisce piu’ beni), la responsabilita’ per le cartelle rimane invariata o si amplia.La rinuncia all’eredita: l’uscita di sicurezzaLa rinuncia all’eredita’ (disciplinata dagli articoli 519-527 del Codice Civile) e’ l’unico modo per liberarsi completamente dalla responsabilita’ per i debiti del defunto, comprese le cartelle esattoriali.Deve essere effettuata:Con atto pubblico o dichiarazione davanti al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione (o davanti a un notaio).Entro 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Attenzione: se sei nel possesso di beni ereditari, l’art. 485 c.c. ti impone di dichiarare entro 3 mesi se accetti o rinunci — altrimenti scatta l’accettazione automatica e la rinuncia non e’ piu’ possibile.Prima di aver compiuto atti di accettazione tacita: pagare debiti del defunto, vendere beni ereditati o gestire il patrimonio come se fosse proprio sono tutti comportamenti che possono essere interpretati come accettazione tacita dell’eredita’.Effetto chiave: chi rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredita’. Le cartelle notificate prima della rinuncia perdono efficacia nei suoi confronti, a patto che la rinuncia non sia tardiva e non ci siano stati atti di accettazione precedenti. Azione di riduzione e debiti: attenzione alle conseguenzeUn aspetto delicato riguarda chi decide di esercitare l’azione di riduzione per ottenere la propria quota di legittima (cioe’ la quota minima garantita dalla legge al coniuge e ai figli). Questa azione consente di recuperare beni dal patrimonio del defunto anche contro la volonta’ del testamento — ma comporta conseguenze importanti sul fronte dei debiti.Secondo la giurisprudenza prevalente, chi esercita con successo l’azione di riduzione entra nel patrimonio ereditario e risponde dei debiti proporzionalmente alla quota recuperata. Non si puo’ prendere l’attivo e lasciare i debiti: accettando la quota di legittima si accetta anche la proporzionale responsabilita’ passiva.Per questo motivo, prima di intraprendere qualsiasi azione legale sull’eredita’, e’ fondamentale farsi assistere da un professionista che possa valutare l’attivo e il passivo ereditario nel loro complesso. Domande frequentiSe ricevo una cartella intestata al defunto, devo pagarla?Dipende: solo se hai accettato l’eredita’ (espressamente o tacitamente) e solo per la parte di debito proporzionale alla tua quota ereditaria. Se non hai ancora accettato, puoi rinunciare entro i termini di legge.Il testamento puo’ annullare una cartella gia’ notificata agli eredi legittimi?Non direttamente. La cartella non decade automaticamente per l’esistenza di un testamento. Tuttavia, se il testamento esclude un erede legittimo e questo rinuncia correttamente all’eredita’, la cartella notificata a quell’erede diventa inefficace nei suoi confronti.Quanto tempo ho per rinunciare all’eredita’ dopo che e’ spuntato un testamento?In linea generale, hai 10 anni dall’apertura della successione (cioe’ dalla data del decesso). Ma se sei nel possesso di beni ereditari, devi dichiarare se accetti o rinunci entro 3 mesi (art. 485 c.c.), pena l’accettazione automatica pura e semplice. E’ fondamentale agire rapidamente e senza compiere atti che possano essere interpretati come accettazione tacita.Il Fisco puo’ pignorare i miei beni personali per i debiti del defunto?Solo se hai accettato l’eredita’ pura e semplice. Se hai accettato con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), risponderai dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ereditati — i tuoi beni personali restano protetti. L’accettazione con beneficio d’inventario si fa davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Successione-senza-testamento.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 19:00:002026-08-29 08:21:01Se spunta un testamento, decade la cartella agli eredi legittimi?
NOTIZIEBonus lavoratrici madri con tre figli 2026: domande INPS per l’esonero fino a 8.000 euroLe lavoratrici dipendenti con tre o più figli possono accedere nel 2026 a un esonero contributivo fino a 8.000 euro annui. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e prorogata anche per il 2026, prevede uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice. Per beneficiarne è necessario presentare apposita domanda all’INPS.Indice dei contenutiCos’è il bonus lavoratrici madri 2026Chi ha diritto all’esoneroQuanto vale l’esonero contributivoCome presentare domanda all’INPSFAQ: domande frequenti Cos’è il bonus lavoratrici madri 2026Il bonus lavoratrici madri è un esonero contributivo riservato alle donne con tre o più figli che lavorano come dipendenti a tempo indeterminato. In termini pratici, significa che per un periodo determinato la lavoratrice non paga i contributi previdenziali che normalmente vengono trattenuti dalla busta paga — con un risparmio che può arrivare fino a 8.000 euro all’anno.La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 180-182) in via sperimentale e confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). L’obiettivo è incentivare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, riducendo il peso economico legato alla genitorialità numerosa. Chi ha diritto all’esoneroHanno diritto al bonus lavoratrici madri 2026 le donne che rispettano tutti i seguenti requisiti:Tre o più figli: la lavoratrice deve avere almeno tre figli, con il più giovane che non ha ancora compiuto 18 anni.Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: l’esonero si applica ai contratti a tempo indeterminato, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione.Non essere in congedo di maternità al momento in cui decorre il beneficio.Reddito da lavoro dipendente: l’esonero si calcola sull’imponibile previdenziale della retribuzione mensile effettiva.Sono escluse le lavoratrici domestiche (colf e badanti). Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS è prevista una misura analoga ma separata, con modalità e importi distinti rispetto al presente esonero per dipendenti. Quanto vale l’esonero contributivoL’esonero è pari alla totalità dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 8.000 euro annui. Questo tetto si riferisce alla somma complessiva dei contributi risparmiati nell’arco dell’anno solare.In pratica, per una lavoratrice dipendente con una retribuzione mensile media, l’esonero può tradursi in un aumento netto in busta paga di diverse centinaia di euro al mese, poiché i contributi normalmente trattenuti vengono azzerati. La misura non incide sui contributi versati dal datore di lavoro, che restano invariati. Inoltre, la lavoratrice continua ad accumulare l’anzianità contributiva ai fini pensionistici, poiché la copertura previdenziale è garantita dallo Stato. Come presentare domanda all’INPSLa domanda per il bonus lavoratrici madri 2026 va presentata all’INPS tramite il portale online (myINPS), oppure tramite un CAF o patronato abilitato. La procedura è la seguente:Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS e cerca il servizio dedicato all’esonero contributivo per lavoratrici madri di tre o più figli.Compila il modulo con i dati anagrafici dei figli (codice fiscale, data di nascita) e le informazioni sul contratto di lavoro a tempo indeterminato.Invia la domanda in via telematica. Il sistema INPS provvederà a comunicare l’esito all’interessata e al datore di lavoro.Il datore di lavoro applica l’esonero in busta paga a partire dal periodo di paga successivo all’autorizzazione INPS, recuperando i contributi non dovuti tramite il flusso Uniemens.Se hai già beneficiato dell’esonero negli anni precedenti, verifica sul portale INPS o con il tuo patronato se è necessario rinnovare la richiesta per il 2026 oppure se il beneficio prosegue in continuità in base alle istruzioni operative più recenti. FAQ: domande frequenti Il bonus vale anche per le lavoratrici con due figli?Per il 2026 l’esonero riservato alle madri di tre o più figli prevede condizioni distinte rispetto a quello per le madri di due figli. Le lavoratrici con due figli hanno accesso a un esonero differente con importi e requisiti diversi. Si consiglia di verificare la propria situazione specifica contattando l’INPS o un patronato. L’esonero incide sulla futura pensione?No, l’esonero non penalizza la pensione futura. I contributi continuano a maturare a fini pensionistici grazie alla copertura garantita dallo Stato. La lavoratrice accumula anzianità contributiva come se i contributi fossero stati effettivamente versati. Cosa succede se perdo il lavoro durante il periodo di esonero?Il beneficio cessa nel momento in cui viene meno il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In caso di cambio datore di lavoro, è opportuno comunicare la propria situazione al nuovo datore e verificare con l’INPS le modalità di continuazione del beneficio. Vale anche per il contratto part-time?Sì, il bonus lavoratrici madri è compatibile con il contratto part-time a tempo indeterminato. L’esonero si calcola proporzionalmente ai contributi effettivamente dovuti sulla retribuzione, sempre nel limite degli 8.000 euro annui.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/indennita-di-maternita-inps.jpg 630 1200 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 18:00:002026-08-29 08:13:54Bonus lavoratrici madri con tre figli 2026: domande INPS per l’esonero fino a 8.000 euro
NOTIZIEBonus affitto studenti fuori sede 2026: come funziona e come ottenere la detrazione IrpefIl bonus affitto studenti fuori sede è una detrazione Irpef che la normativa italiana riconosce a chi sostiene costi di locazione per frequentare l’università lontano dalla propria residenza. Un’agevolazione concreta e spesso sottovalutata: può valere fino a 500,27 euro di sconto sulle tasse da pagare ogni anno. Vediamo come funziona, chi ne ha diritto e come richiederlo nella dichiarazione dei redditi 2026.Indice dei contenutiChi ha diritto al bonus affitto per studenti fuori sedeRequisiti e contratti ammessiQuanto vale la detrazione IrpefChi può richiedere il bonusCome indicarlo nella dichiarazione dei redditiDomande frequentiChi ha diritto al bonus affitto per studenti fuori sedeIl bonus affitto studenti fuori sede spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea universitario che affittano un alloggio nel comune dove ha sede l’ateneo. Non basta però studiare fuori casa: la legge fissa una distanza minima di 100 chilometri tra il comune di residenza dello studente e quello dove si trova l’università, e i due comuni devono trovarsi in province diverse.Questa misura nasce per sostenere concretamente le famiglie che devono far fronte ai costi dell’alloggio universitario, spesso elevati nelle grandi città sede di atenei. La detrazione Irpef riduce direttamente l’imposta dovuta, abbassando il saldo fiscale di fine anno.L’agevolazione è stata estesa anche ad alcune categorie aggiuntive. Ne beneficiano:gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);gli iscritti ai corsi dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;gli studenti in programma Erasmus o iscritti a università di Stati UE o dello Spazio Economico Europeo. Requisiti e contratti ammessiNon tutti i contratti di affitto danno diritto alla detrazione per studenti fuori sede. La normativa, in base alla legge n. 431/1998 sulle locazioni abitative, ammette le seguenti tipologie contrattuali:Contratti per studenti universitari definiti da accordi territoriali tra proprietari e associazioni degli inquilini;Contratti a canone concordato (cosiddetto «concordato»);Contratti di locazione ordinari o transitori;Contratti di ospitalità e atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti no-profit e cooperative;Contratti per singolo posto letto, purché regolarmente registrati e conformi alla normativa vigente.Un aspetto importante: il contratto deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Senza registrazione, la detrazione non è riconoscibile. Lo studente deve quindi conservare tutta la documentazione: il contratto registrato, le ricevute di pagamento del canone e, se richiesto, la documentazione che prova la distanza tra residenza e sede universitaria. Quanto vale la detrazione IrpefIl bonus affitto studenti fuori sede vale il 19% del canone annuo pagato, calcolato però su un importo massimo di 2.633 euro l’anno. Questo significa che il beneficio massimo teorico è pari a 500,27 euro di sconto sull’Irpef dovuta (19% × 2.633 euro).Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studente paghi un affitto di 400 euro al mese, per un totale di 4.800 euro annui. La detrazione Irpef non si calcola su tutto questo importo: si applica il 19% solo sul limite di 2.633 euro, ottenendo comunque il massimo di 500,27 euro. Se invece l’affitto fosse più basso — poniamo 150 euro al mese, per 1.800 euro l’anno — la detrazione sarebbe del 19% su 1.800 euro, pari a 342 euro.Attenzione: la detrazione riduce l’Irpef lorda, ma se il valore della detrazione supera l’imposta dovuta, la parte eccedente non viene rimborsata. Ciò significa che uno studente con reddito molto basso o nullo potrebbe non recuperare l’intero beneficio teorico.Un’ulteriore limitazione riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazioni 2026), la normativa ha introdotto un meccanismo che fissa un tetto massimo alle detrazioni per i redditi più elevati, calcolato moltiplicando un importo base — variabile per fascia di reddito — per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Chi supera questa soglia potrebbe quindi beneficiare di una detrazione ridotta rispetto al massimo ordinario. Chi può richiedere il bonusLa detrazione affitto studenti spetta in primo luogo allo studente stesso, se ha un reddito proprio e presenta la dichiarazione dei redditi autonomamente. In molti casi, però, gli studenti universitari non lavorano e non hanno redditi propri: in questo scenario, se lo studente risulta fiscalmente a carico di uno o entrambi i genitori, il bonus può essere richiesto dal genitore che ha effettivamente pagato il canone di locazione.Questo passaggio è fondamentale per molte famiglie: spesso è proprio il genitore che sostiene economicamente lo studente, e la legge consente di recuperare parte di questa spesa. È necessario che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal soggetto che richiede la detrazione e che vi sia la documentazione a supporto.Per i canoni pagati nel 2025, è ancora possibile recuperarli presentando il modello 730 o la dichiarazione dei redditi 2026. Le spese sostenute nel 2026 (anno accademico 2026-2027) saranno invece detraibili nella dichiarazione che si presenterà nel 2027. Come indicarlo nella dichiarazione dei redditiIl bonus affitto studenti fuori sede viene richiesto in sede di dichiarazione dei redditi, indicando i canoni pagati nelle apposite sezioni del modello fiscale:nel Modello 730/2026: i canoni vanno indicati nei righi E8-E10, nella sezione «altre spese», usando il codice 18;nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026: le stesse spese vanno riportate nei righi RP8-RP13, sempre con il codice 18.È essenziale conservare tutta la documentazione: il contratto di locazione registrato, le ricevute di pagamento del canone mensile e la documentazione che attesta la distanza tra il comune di residenza e quello universitario. In caso di controllo fiscale, questi documenti sono indispensabili per dimostrare il diritto all’agevolazione.Se il 730 precompilato è già disponibile, l’Agenzia delle Entrate potrebbe aver precaricato alcune spese sulla base delle informazioni ricevute dagli enti — ma non è garantito. È quindi consigliabile verificare sempre che i dati siano corretti e completi prima della trasmissione definitiva.Qual è l’importo massimo della detrazione affitto studenti fuori sede?La detrazione è pari al 19% del canone annuo pagato, calcolata su un massimo di 2.633 euro l’anno. Il risparmio fiscale massimo è quindi di 500,27 euro.Anche i genitori possono richiedere il bonus affitto?Sì. Se lo studente è fiscalmente a carico dei genitori, è il genitore che ha sostenuto la spesa a poter richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.Quali contratti di affitto danno diritto alla detrazione?Danno diritto alla detrazione i contratti stipulati ai sensi della L. 431/1998: contratti per studenti universitari, contratti a canone concordato, ordinari, transitori, contratti di ospitalità con enti universitari e contratti per singolo posto letto, purché regolarmente registrati.Dove si indica la detrazione nel Modello 730?Nel Modello 730/2026 la spesa va indicata nei righi E8-E10 con il codice 18. Nel Modello Redditi PF 2026 va invece riportata nei righi RP8-RP13, sempre con codice 18.La detrazione si applica anche agli studenti Erasmus?Sì, l’agevolazione spetta anche agli studenti in programma Erasmus o iscritti a università di Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, nel rispetto degli altri requisiti previsti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 17:00:002026-08-29 08:04:33Bonus affitto studenti fuori sede 2026: come funziona e come ottenere la detrazione Irpef
NOTIZIEDetrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivoUna novità importante per chi gestisce la contabilità IVA: il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, noto anche come Decreto Omnibus — ha modificato in modo significativo le regole sulla detrazione IVA, estendendo il termine entro cui è possibile esercitarla. In particolare, per le fatture a cavallo d’anno — quelle ricevute a fine anno ma con data di competenza dell’anno precedente — il termine per portare in detrazione l’imposta si allunga fino al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. La modifica è in vigore dal 12 agosto 2026.Indice dei contenutiCos’è la detrazione IVALa novità del D.Lgs. 148/2026Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoCome funziona il nuovo termineFAQ: Detrazione IVA e Decreto OmnibusCos’è la detrazione IVALa detrazione IVA è il meccanismo che consente alle imprese e ai professionisti di scalare dall’IVA che devono versare allo Stato quella che hanno già pagato sui propri acquisti. In parole semplici: se compri beni o servizi per la tua attività e paghi l’IVA al fornitore, puoi «recuperare» quell’importo sottraendolo dall’IVA che incassi dai tuoi clienti.La norma di riferimento è l’articolo 19 del DPR 633/1972 (il decreto fondamentale sull’IVA in Italia). Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 148/2026, la regola generale prevedeva che l’IVA potesse essere detratta entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione era sorto, con un termine operativo che di fatto coincideva con il 30 aprile dell’anno successivo.Questo sistema creava però un problema concreto per le cosiddette fatture a cavallo d’anno: quelle fatture emesse dal fornitore a dicembre ma ricevute e registrate dall’acquirente solo a gennaio dell’anno successivo. La novità del D.Lgs. 148/2026Il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, comunemente chiamato Decreto Omnibus — è intervenuto sull’articolo 19 del DPR 633/72, modificando il termine per l’esercizio della detrazione IVA. La nuova regola, in vigore dal 12 agosto 2026, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (ossia l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile).Si tratta di un’estensione concreta rispetto alla norma precedente, che concedeva tempo solo fino alla dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità. Con il nuovo regime, il contribuente ha quindi a disposizione un anno in più per recuperare l’IVA sugli acquisti.La modifica è stata resa possibile anche grazie all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019: con lo SDI (Sistema di Interscambio), l’Amministrazione finanziaria dispone di dati certi e tracciabili sulle fatture emesse e ricevute, riducendo il rischio di abusi e rendendo sostenibile un termine più lungo per la detrazione. Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoIl caso più frequente che beneficia di questa novità è proprio quello delle fatture a cavallo d’anno. Immagina una piccola impresa che riceve a gennaio 2027 una fattura datata dicembre 2026: l’IVA su quella fattura era già divenuta esigibile nel 2026, ma la fattura è stata registrata solo nel 2027.Con le vecchie regole, l’impresa avrebbe dovuto recuperare quell’IVA entro la dichiarazione IVA 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027), con il rischio di perdere la detrazione se la registrazione era avvenuta in ritardo.Con le nuove regole del D.Lgs. 148/2026, il termine si estende fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028 (da presentare entro aprile 2029). Un margine molto più ampio, che riduce il rischio di perdere crediti IVA per questioni formali legate ai tempi di consegna delle fatture.SituazioneRegola precedenteRegola dopo D.Lgs. 148/2026IVA esigibile nel 2026Termine: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)Termine: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Fattura dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027Rischio perdita detrazione se registrata tardiAmpio margine fino ad aprile 2029 Come funziona il nuovo termineLa norma modificata dal D.Lgs. 148/2026 prevede che il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (di norma, al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, a seconda dei casi). Da quel momento, il contribuente ha tempo fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo per esercitare il diritto.Questo significa, in pratica:IVA esigibile nel 2024 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)IVA esigibile nel 2025 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2027 (aprile 2028)IVA esigibile nel 2026 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Attenzione: la modifica riguarda il termine massimo entro cui esercitare la detrazione; non cambia il fatto che la fattura vada comunque registrata nel registro degli acquisti. La registrazione deve avvenire nel periodo di competenza o comunque entro i termini ordinari di registrazione. La nuova norma evita però che una tardiva ricezione della fattura faccia perdere definitivamente il credito IVA.Per approfondire il tema dell’IVA detraibile su casistiche specifiche, puoi leggere anche il nostro articolo su IVA detraibile sulla casa vacanze: cosa dicono la legge e la Cassazione. FAQ: Detrazione IVA e D.Lgs. 148/2026 Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 148/2026?Il D.Lgs. 148/2026 — correttivo della delega fiscale — è entrato in vigore il 12 agosto 2026. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 è quindi operativa da quella data.La nuova regola vale anche per le fatture elettroniche ricevute tramite SDI?Sì. Il nuovo termine si applica a tutte le fatture d’acquisto, comprese quelle elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il momento di «ricezione» ai fini IVA coincide con la data di consegna nello «spazio» del destinatario sul portale SDI.Posso recuperare IVA su fatture di anni precedenti grazie a questa norma?Dipende dall’anno. Se l’IVA è divenuta esigibile nel 2024, hai tempo fino alla dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027). Per anni precedenti i termini potrebbero essere già scaduti: è opportuno verificare caso per caso con il proprio commercialista o consulente fiscale.La norma si applica anche ai professionisti in regime ordinario?Sì. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 riguarda tutti i soggetti passivi IVA in regime ordinario: imprese, società e professionisti che applicano l’IVA sulla propria attività. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario, che non sono soggetti IVA e quindi non detraggono l’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 14:00:002026-08-29 07:58:36Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo
NOTIZIERientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stressLe vacanze estive sono finite e milioni di lavoratori italiani si trovano ad affrontare uno dei momenti più temuti dell’anno: il rientro dalle ferie. Tornare alla routine lavorativa dopo settimane di riposo non è sempre semplice. La cosiddetta sindrome da rientro è un fenomeno reale, riconosciuto dalla psicologia del lavoro, che può manifestarsi con stanchezza, irritabilità e calo della produttività. Ma esistono strategie efficaci per rendere la transizione meno traumatica.Indice dei contenutiCos’è la sindrome da rientroI segnali dello stress post-ferieCome gestire i primi giorni in ufficioConsigli pratici per un rientro serenoCome recuperare la produttivitàDomande frequenti Cos’è la sindrome da rientroLa sindrome da rientro, detta anche post-vacation blues, è una condizione psicologica temporanea che colpisce molti lavoratori al termine delle ferie. Non si tratta di una patologia clinica, ma di una risposta naturale dell’organismo al passaggio brusco da un ritmo di vita rilassato a uno caratterizzato da impegni, scadenze e responsabilità.Secondo studi di psicologia occupazionale, circa il 40% dei lavoratori riferisce di sentirsi demotivato e stanco nei primi giorni dopo il rientro dalle vacanze. Il fenomeno è più marcato quando le ferie durano più di due settimane o quando si torna da viaggi in fusi orari diversi. I segnali dello stress post-ferieRiconoscere i segnali dello stress da rientro è il primo passo per gestirlo. I sintomi più comuni includono:Stanchezza persistente nonostante il riposo delle vacanzeDifficoltà di concentrazione e calo dell’attenzioneIrritabilità e nervosismo nei confronti dei colleghiAnsia anticipatoria per le scadenze accumulateNostalgia delle vacanze e difficoltà a ritrovare la motivazioneDisturbi del sonno legati al cambio di ritmoIn genere questi sintomi si attenuano spontaneamente entro 3-7 giorni dal rientro. Se persistono oltre due settimane, potrebbe essere utile consultare un professionista della salute mentale. Come gestire i primi giorni in ufficioI primi due o tre giorni dopo il rientro sono i più critici. Ecco come affrontarli al meglio: Non strafare il primo giornoLa tentazione di recuperare tutto il lavoro arretrato in poche ore può risultare controproducente. È preferibile iniziare con un ritmo moderato, dedicando le prime ore alla revisione delle email e alla pianificazione delle priorità, senza cercare di risolvere tutto in un giorno solo.Organizzare le priorità con una listaPrima di aprire la casella email, è utile stilare un elenco delle attività urgenti. Distinguere ciò che è realmente urgente da ciò che può attendere riduce l’effetto travolgente della mole di lavoro accumulata. La tecnica della matrice di Eisenhower (urgente/importante) può essere di grande aiuto.Rientrare di giovedì o venerdìSe possibile, programmare il rientro al lavoro a fine settimana è una strategia efficace. Avere solo due o tre giorni lavorativi prima del fine settimana permette di riadattarsi gradualmente senza l’impatto di una settimana intera.Consigli pratici per un rientro serenoEsistono alcune pratiche che possono rendere il rientro dalle ferie molto meno traumatico:Riadattare il ritmo del sonno almeno 2-3 giorni prima del rientro, andando a letto e svegliandosi agli orari lavorativi abitualiFare attività fisica regolare, che aiuta a combattere la stanchezza e migliora l’umore grazie al rilascio di endorfinePianificare qualcosa di piacevole nelle prime settimane di lavoro (un aperitivo con colleghi, una cena, una serata al cinema) per avere qualcosa da aspettarsiConcedersi piccole pause durante la giornata lavorativa, seguendo la tecnica del Pomodoro o semplicemente camminando per qualche minuto ogni oraEvitare di controllare le email di lavoro durante le ferie: chi si è disconnesso completamente tende ad adattarsi meglio al rientroSe si lavora in ufficio, può essere utile personalizzare la propria postazione con un ricordo delle vacanze — una foto, un souvenir — per mantenere un legame positivo con il periodo di riposo senza che diventi una fonte di rimpianto.Chi gestisce ferie dei dipendenti o è titolare di partita IVA può trovare utile anche sapere come funziona la pianificazione delle ferie in ambito lavorativo: ne abbiamo parlato nell’articolo Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto. Come recuperare la produttivitàRecuperare il pieno ritmo produttivo dopo le ferie richiede generalmente dai 5 ai 10 giorni lavorativi. Forzare i tempi è controproducente e può generare un circolo vizioso di stress. Alcune strategie utili:Il metodo dei blocchi di lavoroLavorare per blocchi di tempo definiti (es. 50 minuti di lavoro + 10 minuti di pausa) aiuta il cervello a riadattarsi alla concentrazione prolungata senza sovraccaricarlo. Questa tecnica, variante del classico metodo Pomodoro, è particolarmente efficace nella prima settimana di rientro.Delegare e fare squadraChi ha colleghi disponibili non dovrebbe esitare a delegare alcune attività nei primi giorni. Il lavoro di squadra nella fase di ripresa è un investimento che paga nel medio termine, evitando il burnout da sovraccarico immediato.Celebrare i piccoli successiRiconoscere e apprezzare ogni compito portato a termine, anche quelli più semplici, aiuta a ricostruire la motivazione e il senso di autoefficacia. Tenere un diario delle attività completate può essere molto utile nei primi giorni.Domande frequenti Quanto dura la sindrome da rientro?In genere la sindrome da rientro si risolve spontaneamente entro 3-7 giorni. Se i sintomi persistono oltre le due settimane con intensità elevata, è consigliabile rivolgersi a un professionista della salute mentale.Cosa fare se non riesco a tornare alla routine?Se la difficoltà a riprendere la routine è molto marcata, può essere utile parlarne con il proprio medico di base o con uno psicologo del lavoro. A volte il disagio può segnalare un problema di burnout preesistente alle ferie che è opportuno affrontare.Le ferie brevi stressano di meno al rientro?Non necessariamente. Ferie molto brevi (3-4 giorni) possono non essere sufficienti a recuperare le energie, rendendo il rientro comunque difficoltoso. L’ideale è un periodo di almeno 7-10 giorni consecutivi per un recupero psicofisico efficace.Lo smart working aiuta nel rientro dalle ferie?In molti casi sì: poter lavorare da casa nei primi giorni del rientro riduce lo stress del commute e permette di riambientarsi gradualmente. Tuttavia, può anche rendere più difficile la separazione tra vita privata e lavoro, aumentando la tendenza a controllare email e messaggi fuori orario.Come aiutare un dipendente che stenta a riprendere dopo le ferie?I datori di lavoro e i manager possono favorire il rientro prevedendo un meeting di riallineamento soft, non un immediato carico di scadenze. Rassicurare il dipendente sulle priorità e offrire flessibilità oraria nella prima settimana sono pratiche che migliorano sia il benessere che la produttività nel lungo periodo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 13:00:002026-08-28 14:36:55Rientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stress