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Amministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato? È una domanda che torna in ogni assemblea che si trascina senza decidere sul rinnovo, e la risposta della legge è più netta di quanto molti immaginino: per le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico il Codice civile esclude espressamente ulteriori compensi. Lo prevede l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile, e nel 2026 la Corte di cassazione lo ha confermato con una lettura rigorosa, dopo mesi di pronunce contrastanti. Vediamo cosa significa davvero quando si parla di amministratore di condominio scadenza mandato: quando l’incarico cessa, che cosa resta da fare all’amministratore uscente, in quali casi il compenso è invece dovuto e come i condomini possono evitare di restare senza gestione.

Indice dei contenuti

  1. Quando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automatico
  2. Cosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile
  3. Attività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026
  4. Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026
  5. Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)
  6. Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudiziale
  7. Il nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestata
  8. Domande frequenti sull’amministratore di condominio scaduto

Quando l’incarico cessa davvero: durata e rinnovo automatico

Prima di parlare di compenso bisogna capire quando l’incarico finisce per davvero. Il comma 10 dell’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». La formulazione ha dato luogo a letture diverse, ma quella prevalente è la cosiddetta tesi dell’«1+1»: al termine del primo anno l’incarico si rinnova automaticamente per un secondo anno, senza bisogno di una nuova delibera; al termine del secondo anno, invece, serve una nuova nomina espressa dell’assemblea.

Fino a quel momento il rapporto è in corso e il compenso deliberato resta regolarmente dovuto: il problema del «lavorare gratis» non nasce alla scadenza del primo anno, ma solo dopo la cessazione dell’incarico, che può avvenire per mancato rinnovo al termine del biennio, per revoca deliberata dall’assemblea o disposta dal giudice (comma 11) oppure per dimissioni.

Un’avvertenza importante: il rinnovo tacito non salva una nomina viziata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28196 del 31 ottobre 2024 (sezione II), ha chiarito che l’incarico può intendersi rinnovato per un anno ai sensi dell’articolo 1129, comma 10, solo se la delibera originaria di nomina non è nulla: un atto nullo non produce effetti e quindi non si rinnova.

Cosa dice l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile

Il cuore della questione sta in una sola frase del Codice civile, introdotta dalla riforma del condominio (Legge 220/2012):

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Art. 1129, comma 8, Codice civile

La norma impone quindi all’amministratore uscente due obblighi e gli nega una pretesa:

  • consegnare tutta la documentazione del condominio e dei singoli condomini;
  • eseguire le attività urgenti necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni;
  • nessun diritto a ulteriori compensi per queste attività.

Attenzione all’aggettivo «ulteriori»: significa in aggiunta a quanto già maturato. L’amministratore conserva il diritto al compenso per l’attività svolta fino alla cessazione dell’incarico e può chiedere il rimborso delle anticipazioni di cassa che riesce a provare; quello che la legge esclude è un compenso aggiuntivo per la fase successiva.

Attività urgenti senza compenso: la linea della Cassazione 2026

Nel 2026 la Corte di cassazione è tornata più volte sul punto. Con l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 (sezione II civile) ha affermato che l’amministratore cessato dall’incarico — per scadenza, revoca o dimissioni — non conserva i poteri ordinari di gestione e non matura alcun ulteriore diritto al compenso: è tenuto soltanto a svolgere, gratuitamente, le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni, in attesa della nomina del successore.

La stessa ordinanza precisa un aspetto pratico spesso trascurato: il credito per le anticipazioni di cassa deve essere provato in modo specifico e non si presume dalla sola approvazione del rendiconto, salvo che il condominio abbia riconosciuto chiaramente il debito.

L’indirizzo è stato confermato poco dopo dalla sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026, sempre della sezione II, secondo cui l’articolo 1129, comma 8, ha limitato i poteri dell’amministratore cessato alle sole attività urgenti e non differibili: nel caso esaminato, il rilascio di una procura per proporre appello — atto né urgente né necessario a evitare pregiudizi agli interessi comuni — è stato ritenuto privo di potere rappresentativo.

Sui poteri dell’amministratore uscente abbiamo approfondito il tema negli articoli Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare e Prorogatio dell’amministratore di condominio.

Il contrasto in Cassazione: sentenza 424/2026 contro ordinanza 7247/2026

Va detto con chiarezza: nel 2026 la giurisprudenza di legittimità non ha parlato con una voce sola, e chi cerca informazioni online può imbattersi in ricostruzioni opposte. All’origine c’è un contrasto interno alla stessa sezione II della Cassazione:

  • Cass. civ. sez. II, sentenza 8 gennaio 2026, n. 424: riconosce una prorogatio ampia. L’amministratore uscente conserva le attribuzioni dell’articolo 1130 del Codice civile fino alla nomina del successore, perché quelle funzioni sono indispensabili alla vita del condominio; e se l’assemblea, espressamente o per fatti concludenti, continua ad avvalersi della sua attività, il compenso può essergli riconosciuto.
  • Cass. civ. sez. II, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7247: afferma il principio opposto, dichiarando espressamente il contrasto con la precedente. Nessuna prorogatio dei poteri ordinari, solo attività urgenti e nessun compenso ulteriore.

A oggi la linea restrittiva appare quella prevalente: è la più recente, è stata adottata con piena consapevolezza del contrasto ed è stata ripresa dalla citata sentenza n. 21883 del giugno 2026. Dottrina e associazioni di categoria auspicano un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che alla data di questo articolo (settembre 2026) non risulta ancora intervenuto.

La conseguenza pratica è duplice. Per il condominio: non è prudente affidarsi all’amministratore scaduto per atti che eccedono l’urgenza, perché rischiano di essere inefficaci. Per l’amministratore: non è prudente proseguire la gestione contando su un compenso che, secondo l’orientamento più recente, non gli spetta.

Compenso e nullità della nomina: l’obbligo è dell’amministratore (art. 1129, comma 14)

C’è un secondo piano da non confondere con quello della cessazione, e su questo punto circola un equivoco diffuso. Il comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile prevede infatti che:

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso.

Art. 1129, comma 14, Codice civile

L’obbligo, come si legge, è posto a carico dell’amministratore e non dell’assemblea: è lui che, quando accetta l’incarico e a ogni rinnovo, deve indicare in modo analitico quanto chiede. Se non lo fa, la nomina è nulla. È un errore ricorrente attribuire questo adempimento ai condomini riuniti in assemblea.

Ne derivano due conseguenze concrete: il preventivo analitico del compenso non può essere confermato tacitamente di anno in anno, perché va rinnovato a ogni rinnovo dell’incarico; e una nomina nulla, come visto, non si rinnova automaticamente ai sensi del comma 10.

Questo piano è del tutto distinto da quello del compenso post-cessazione: la nullità colpisce la validità dell’atto di nomina, mentre il comma 8 riguarda la gratuità delle attività urgenti dopo che l’incarico è finito.

Se il condominio resta senza amministratore: convocazione e nomina giudiziale

Se l’assemblea non decide e il condominio rischia di restare senza gestione, i condomini hanno strumenti precisi. L’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’assemblea straordinaria sia convocata dall’amministratore quando ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

  • Se trascorrono dieci giorni dalla richiesta senza che l’amministratore provveda, sono gli stessi condomini richiedenti a poter convocare direttamente l’assemblea.
  • In mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.
  • L’avviso di convocazione va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, e deve indicare luogo e ora della riunione.

Se nemmeno così si arriva a una nomina, resta la via giudiziale: l’articolo 1129, primo comma, del Codice civile prevede che, quando i condomini sono più di otto e l’assemblea non provvede, la nomina dell’amministratore sia fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

Nel passaggio di consegne tra un amministratore e l’altro conviene infine verificare la posizione fiscale del condominio, a partire dal codice fiscale del condominio, che va tenuto aggiornato indipendentemente da chi gestisce l’amministrazione.

Il nodo dell’equo compenso: perché la norma è contestata

La gratuità imposta dal comma 8 è oggetto di critiche crescenti. Si osserva che obbligare un professionista a svolgere attività — anche solo urgenti — senza alcun corrispettivo sia difficilmente compatibile con l’articolo 36, primo comma, della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e con la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, che si applica anche ai professionisti delle attività non organizzate in ordini o collegi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 — categoria in cui rientra l’amministratore di condominio.

Si tratta però, al momento, di una critica rivolta al legislatore, non di una regola applicabile: finché il testo dell’articolo 1129, comma 8, resta questo e la Cassazione lo interpreta nel senso visto sopra, le attività urgenti successive alla cessazione dell’incarico restano prive di compenso aggiuntivo.

In attesa di un eventuale intervento normativo, l’amministratore uscente ha alcune cautele concrete a disposizione: consegnare tempestivamente la documentazione, documentare in modo puntuale le anticipazioni di cassa (rimborsabili se provate), limitare gli interventi a quelli davvero urgenti e indifferibili e, se intende proseguire la gestione, pretendere una nuova delibera di nomina con il compenso specificato analiticamente come richiede il comma 14.

Domande frequenti sull’amministratore di condominio scaduto

L’amministratore di condominio deve lavorare gratis dopo la scadenza del mandato?

Per le attività svolte dopo la cessazione dell’incarico sì: l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile gli impone di eseguire le attività urgenti «senza diritto ad ulteriori compensi». Resta invece dovuto il compenso maturato fino alla cessazione, insieme al rimborso delle anticipazioni di cassa che riesca a provare.

Quanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?

Un anno, e si intende rinnovato per eguale durata (articolo 1129, comma 10). Secondo la lettura prevalente «1+1» il rinnovo automatico copre il secondo anno, dopo il quale serve una nuova delibera di nomina. Il rinnovo tacito non opera se la delibera originaria di nomina era nulla (Cass. n. 28196/2024).

Cosa può fare l’amministratore dopo la cessazione dell’incarico?

Consegnare tutta la documentazione del condominio e compiere le sole attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni. Non conserva i poteri ordinari di gestione: lo hanno affermato Cass. ord. n. 7247/2026 e Cass. n. 21883/2026.

La Cassazione è unanime sul compenso in prorogatio?

No. La sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026 riconosceva una prorogatio ampia con possibile compenso, mentre l’ordinanza n. 7247 del 26 marzo 2026 ha affermato il principio opposto, dichiarando il contrasto; la sentenza n. 21883 del 26 giugno 2026 ha confermato la linea restrittiva, che oggi appare prevalente. Un intervento delle Sezioni Unite è auspicato ma, a settembre 2026, non è ancora intervenuto.

Chi deve indicare il compenso dell’amministratore, l’assemblea o l’amministratore?

L’amministratore. L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile gli impone di specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso all’atto dell’accettazione della nomina e a ogni rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa.

Cosa si può fare se nessuno convoca l’assemblea per il rinnovo?

Almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria; se dopo dieci giorni l’amministratore non provvede, possono convocarla direttamente (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In mancanza di amministratore la convocazione spetta a ciascun condomino e, se l’assemblea non nomina, con più di otto condomini si può chiedere la nomina all’autorità giudiziaria (articolo 1129, primo comma).

Fonti normative: articolo 1129 del Codice civile (commi 1, 8, 10, 11 e 14) e articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, consultabili su Normattiva; Legge 220/2012 (riforma del condominio); Legge 4/2013, articolo 1, comma 2; Legge 49/2023 sull’equo compenso. Giurisprudenza citata: Cass. civ. sez. II n. 28196/2024, n. 424/2026, ord. n. 7247/2026 e n. 21883/2026.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 14:00:002026-09-26 19:48:58Amministratore di Condominio Scaduto: Lavora Gratis dopo la Scadenza del Mandato?
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Bollo Auto Esente nel 2027: Chi Non Deve Pagarlo e Come Funziona il Decreto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 (il cosiddetto decreto “carburanti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026) introduce l’esenzione dal bollo auto per il 2027. Non si tratta di un’abolizione permanente della tassa automobilistica, ma di uno stop ai pagamenti dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, riservato a determinate categorie di veicoli e proprietari. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, chi può beneficiarne e a che punto è l’iter di conversione in legge.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede il decreto approvato dal CdM
  2. Chi ha diritto all’esenzione: requisiti e veicoli esclusi
  3. Come viene finanziata la misura
  4. Iter: decreto approvato, ora la conversione in legge
  5. Cosa cambia per chi possiede un’auto elettrica
  6. Domande frequenti sull’esenzione bollo auto 2027

Cosa prevede il decreto approvato dal CdM

Il decreto, in vigore dal 18 settembre 2026, dispone che, per l’intero anno 2027, milioni di automobilisti non dovranno versare il bollo auto, la tassa di possesso che oggi si paga ogni anno indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo. La misura riguarda i pagamenti in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027 e coinvolge, secondo le stime, circa 14,5 milioni di veicoli in tutta Italia.

È importante essere precisi sui termini: si parla di esenzione bollo auto 2027, non di abolizione strutturale della tassa. Il provvedimento ha una durata limitata a un solo anno e si applica secondo requisiti specifici legati al tipo di veicolo e al proprietario, che analizziamo nel dettaglio più avanti. Dal punto di vista territoriale, l’esenzione opera direttamente nelle Regioni a statuto ordinario, mentre nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che gestiscono il bollo auto come tributo proprio, si applica previo Accordo con ciascuna autonomia speciale (art. 2, comma 4 del decreto).

Chi ha diritto all’esenzione: requisiti e veicoli esclusi

L’esenzione dal bollo auto 2027 non è automatica per tutti i proprietari di veicoli. Il decreto individua con precisione chi può beneficiarne, distinguendo tra persone fisiche e aziende e ponendo un limite sulla potenza del veicolo. Ecco i requisiti principali previsti dal provvedimento.

  • L’esenzione riguarda esclusivamente le persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica: restano esclusi i veicoli intestati a società, enti e altre persone giuridiche (flotte aziendali).
  • Vale per un solo veicolo per persona: chi possiede più auto ottiene l’esenzione solo su quella con potenza minore e, a parità di potenza, su quella con il bollo più basso.
  • Sono coinvolte le autovetture a benzina, gasolio o ibride con potenza fino a 80 kW, pari a circa 109 CV.
  • Il veicolo deve risultare regolarmente assicurato al momento dell’esenzione.
  • Chi non è soggetto passivo del bollo per alcuna autovettura fino a 80 kW può usufruire dell’esenzione su moto o ciclomotori a benzina.
  • Ciò che conta è essere soggetti passivi del bollo per quel veicolo: per le formule di leasing e noleggio a lungo termine occorrerà verificare, anche alla luce dei chiarimenti attuativi, chi risulta tenuto al versamento della tassa.

Il criterio della potenza fino a 80 kW esclude di fatto le vetture più potenti, orientando la misura verso i veicoli di uso comune e le utilitarie familiari. Chi possiede un’auto con potenza superiore, dunque, continuerà a pagare il bollo auto secondo le regole ordinarie anche nel 2027.

Come viene finanziata la misura

Il bollo auto è una tassa gestita dalle Regioni, che ne incassano il gettito. Per compensare la mancata riscossione durante l’anno di esenzione, il decreto prevede il trasferimento alle Regioni di circa 2.293,5 milioni di euro, mentre gli oneri complessivi del decreto per il 2027 sono quantificati in 2.362 milioni di euro (art. 7, comma 3).

Lo stesso decreto ha disposto l’uscita graduale dal taglio straordinario dell’accisa sul gasolio: lo sconto resta di 12,2 centesimi al litro (IVA inclusa) dal 18 al 25 settembre 2026, scende a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 e poi si esaurisce, senza ulteriori proroghe. In pratica, invece di continuare a calmierare il prezzo del gasolio alla pompa, le risorse sono state destinate a coprire l’esenzione dal bollo auto per il 2027, una misura che il governo considera più mirata verso le famiglie proprietarie di un solo veicolo di piccola e media cilindrata.

Iter: decreto approvato, ora la conversione in legge

È fondamentale chiarire a che punto si trova il provvedimento. Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed è in vigore dal 18 settembre 2026. Resta però da completare la conversione in legge da parte del Parlamento, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 16 novembre 2026.

Un decreto-legge, per sua natura, produce effetti già dalla sua entrata in vigore, ma durante l’iter parlamentare di conversione possono essere introdotte modifiche al testo originario. Questo significa che alcuni dettagli dell’esenzione bollo auto 2027, come i requisiti di potenza o le modalità applicative, potrebbero subire aggiustamenti prima dell’approvazione definitiva. Per questo motivo, chi rientra nei requisiti attuali dovrebbe comunque monitorare gli sviluppi normativi nelle prossime settimane, senza dare per scontato che ogni dettaglio resti invariato.

Cosa cambia per chi possiede un’auto elettrica

Per i proprietari di auto elettriche, il nuovo decreto non introduce novità dirette. Le vetture elettriche beneficiano già oggi di un regime proprio, con un’esenzione quinquennale nazionale dalla prima immatricolazione, a cui in molte Regioni si aggiungono ulteriori esenzioni o riduzioni locali. Il decreto riguarda specificamente i veicoli a benzina, gasolio o ibridi con potenza fino a 80 kW, quindi non modifica il trattamento fiscale già previsto per le auto a zero emissioni.

Domande frequenti sull’esenzione bollo auto 2027

Il bollo auto è già stato abolito?

No. Non si tratta di un’abolizione definitiva, ma di un’esenzione limitata al 2027 per veicoli con requisiti specifici. Inoltre il decreto-legge, pur già in vigore dal 18 settembre 2026, deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento e in quella sede può essere modificato.

Chi ha diritto all’esenzione 2027?

Le persone fisiche proprietarie di un’auto a benzina, gasolio o ibrida con potenza fino a 80 kW (109 CV), regolarmente assicurata. In alternativa, l’esenzione può riguardare moto o ciclomotori a benzina. Conta la figura del soggetto passivo del bollo, cioè di chi è tenuto a versare la tassa per quel veicolo.

Cosa succede se ho più auto?

L’esenzione spetta a un solo veicolo per persona. Se si possiedono più auto, si applica a quella con potenza minore e, a parità di potenza, a quella con il bollo più basso; le altre restano soggette al pagamento secondo le regole ordinarie.

Le auto elettriche sono coinvolte?

No, le auto elettriche non sono interessate da questo specifico decreto perché beneficiano già di un’esenzione quinquennale nazionale, eventualmente integrata da agevolazioni regionali. Il nuovo provvedimento riguarda benzina, gasolio e ibride fino a 80 kW.

Quando bisognerà ricominciare a pagare il bollo?

L’esenzione copre i pagamenti dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Salvo ulteriori provvedimenti, dal 2028 il bollo auto tornerà dovuto secondo le regole ordinarie per i veicoli oggi esentati.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 13:00:002026-09-21 14:42:46Bollo Auto Esente nel 2027: Chi Non Deve Pagarlo e Come Funziona il Decreto
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Permessi 104 a più familiari: se usati lo stesso giorno scatta il recupero INPS

invalidità 104 CAF Udine

Una nuova circolare INPS, la numero 100 del 18 settembre 2026, mette ordine su un tema che negli ultimi anni ha creato non pochi dubbi tra le famiglie che assistono un parente con disabilità grave: i permessi legge 104 quando a occuparsi della stessa persona sono più familiari contemporaneamente. Il chiarimento riguarda in particolare cosa succede se due o più parenti utilizzano il permesso retribuito nello stesso giorno per assistere il medesimo disabile: in questi casi, avverte l’Istituto, può scattare il recupero INPS delle somme indebitamente percepite.

Il tema tocca migliaia di lavoratori dipendenti che, dopo l’eliminazione del cosiddetto referente unico, si sono trovati a gestire in autonomia il coordinamento con altri familiari autorizzati. Vediamo che cosa prevede la normativa, cosa cambia con la circolare INPS n. 100/2026 e quali accortezze servono per non incorrere in richieste di restituzione.

Indice dei contenuti

  1. Permessi legge 104: cosa prevede la normativa
  2. Il referente unico è stato eliminato: cosa cambia con più familiari
  3. Perché scatta il recupero INPS se il permesso è usato lo stesso giorno
  4. Cosa succede in caso di recupero: indennità e contributi figurativi
  5. Consigli pratici per i familiari che assistono lo stesso disabile
  6. Domande frequenti sui permessi 104 e il recupero INPS

Permessi legge 104: cosa prevede la normativa

L’articolo 33 della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Si tratta di un diritto importante perché, oltre a essere pagato dal datore di lavoro (che poi si rivale sui contributi), è coperto da contribuzione figurativa: in parole semplici, quei giorni di assenza dal lavoro valgono comunque ai fini della futura pensione, come se il dipendente avesse lavorato normalmente.

I tre giorni possono essere frazionati in ore, secondo le regole del contratto collettivo applicato, e non devono necessariamente essere consecutivi. Il diritto spetta al lavoratore che ha ottenuto il riconoscimento della legge 104 per un proprio familiare (coniuge, parte dell’unione civile, parenti e affini entro il secondo grado, con estensione al terzo grado quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti).

Il referente unico è stato eliminato: cosa cambia con più familiari

Fino a qualche anno fa, la regola generale prevedeva la figura del cosiddetto referente unico dell’assistenza: di norma un solo familiare per volta poteva essere autorizzato a fruire dei permessi per la stessa persona disabile, salvo eccezioni legate a urgenze o a situazioni particolari. Con il D.Lgs. 105/2022, attuativo delle norme europee sulla conciliazione vita-lavoro, questo vincolo è stato superato: oggi possono essere autorizzati più familiari contemporaneamente ad assistere lo stesso disabile grave, senza dover più individuare un unico referente.

La circolare INPS n. 100/2026 ribadisce però un punto che molti avevano interpretato in modo errato: l’eliminazione del referente unico non moltiplica il numero di giorni disponibili. Il plafond resta di tre giorni complessivi al mese per ogni persona assistita, indipendentemente da quanti familiari siano stati autorizzati a fruirne. Se, ad esempio, due figli sono entrambi autorizzati ad assistere lo stesso genitore, non dispongono di tre giorni ciascuno: devono dividersi tra loro i tre giorni complessivi previsti dalla legge.

Perché scatta il recupero INPS se il permesso è usato lo stesso giorno

Il nodo più delicato riguarda proprio l’uso contemporaneo del permesso. La normativa presuppone infatti un’assistenza alternata tra i familiari autorizzati, non una sovrapposizione. Se due o più parenti si assentano dal lavoro nello stesso giorno, o nelle stesse ore, per assistere la medesima persona con disabilità, l’INPS considera la fruizione contemporanea una violazione dei limiti di legge e procede al recupero dell’indebito.

La circolare chiarisce come vengono gestiti questi casi:

  • se il permesso viene utilizzato nella stessa giornata da due familiari, l’eventuale indebito viene ripartito in parti uguali tra i due lavoratori coinvolti, ciascuno per il 50%, rapportato al proprio orario lavorativo;
  • se nel corso del mese si superano complessivamente i tre giorni previsti per la persona assistita, l’INPS applica il criterio della priorità temporale: vengono considerati regolari i primi tre giorni fruiti in ordine cronologico, mentre tutti quelli successivi risultano indebiti;
  • il recupero, in questo secondo caso, ricade sul lavoratore o sui lavoratori che hanno utilizzato il permesso dopo l’esaurimento del plafond mensile.

Il presupposto resta quindi la fruizione alternata tra gli aventi diritto: le Strutture territoriali dell’INPS verificano le domande di permesso presentate dai diversi familiari per la stessa persona assistita e procedono al recupero di quanto risulta non spettante.

Cosa succede in caso di recupero: indennità e contributi figurativi

Quando l’INPS accerta un utilizzo indebito dei permessi legge 104, le conseguenze non sono solo economiche. Il lavoratore interessato può ricevere una richiesta di restituzione dell’indennità percepita per le giornate non spettanti, calcolata in proporzione alla retribuzione. Il recupero può riflettersi anche sulla contribuzione figurativa, che la legge collega ai soli permessi effettivamente spettanti: le giornate accertate come non dovute rischiano quindi di non essere utili ai fini pensionistici, con un impatto comunque marginale sull’anzianità contributiva.

Va inoltre considerato che un utilizzo scorretto e ripetuto dei permessi può avere riflessi anche sul piano del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, informato dall’INPS dell’esito della verifica, potrebbe infatti valutare la vicenda anche sotto il profilo disciplinare, soprattutto nei casi in cui emerga un uso non conforme alle finalità assistenziali previste dalla legge. Per questo motivo è importante che i familiari coinvolti mantengano sempre una documentazione chiara e coerente delle giornate di assistenza effettivamente prestate.

Consigli pratici per i familiari che assistono lo stesso disabile

Alla luce dei chiarimenti della circolare INPS n. 100/2026, diventa fondamentale che i familiari che assistono la stessa persona con handicap grave si coordinino tra loro prima di programmare le giornate di permesso. Non è sufficiente essere formalmente autorizzati: bisogna anche evitare le sovrapposizioni e tenere sotto controllo il tetto complessivo dei tre giorni mensili.

Alcuni accorgimenti utili per chi si trova in questa situazione:

  • concordare in anticipo, tra tutti i familiari autorizzati, un calendario delle giornate di assistenza in modo che due persone non chiedano il permesso per la stessa giornata;
  • verificare periodicamente, insieme agli altri familiari coinvolti, quante giornate di permesso sono già state utilizzate complessivamente nel mese per la persona assistita;
  • evitare di collocare il proprio permesso nella stessa giornata o nelle stesse ore di un altro familiare autorizzato, perché la fruizione contemporanea viene considerata indebita;
  • in caso di ricezione di una comunicazione INPS relativa a un recupero, verificare con attenzione i periodi contestati e la relativa motivazione prima di procedere a qualsiasi restituzione;
  • tenere traccia scritta delle richieste di permesso presentate ai rispettivi datori di lavoro, così da poter ricostruire con precisione la sequenza temporale in caso di controllo.

La materia dei permessi 104 resta quindi un ambito delicato, in cui la maggiore flessibilità introdotta dall’eliminazione del referente unico va di pari passo con una responsabilità condivisa tra i familiari coinvolti nell’assistenza.

Domande frequenti sui permessi 104 e il recupero INPS

I tre giorni di permesso 104 sono validi per ogni familiare o vanno divisi tra tutti quelli che assistono la stessa persona?

Secondo la circolare INPS n. 100/2026, il limite di tre giorni al mese è complessivo per la persona assistita, non per ogni singolo familiare autorizzato. Se più parenti sono autorizzati, devono suddividersi tra loro il plafond mensile.

Cosa succede se due familiari usano il permesso 104 lo stesso giorno per lo stesso disabile?

La circolare INPS n. 100/2026 precisa che i permessi vanno fruiti in modo alternato: se due familiari se ne avvalgono nella stessa giornata o nelle stesse ore, quella giornata è considerata indebita al 50% per ciascuno, con recupero rapportato al rispettivo orario di lavoro.

Il referente unico per i permessi 104 esiste ancora?

No. Con il D.Lgs. 105/2022 il criterio del referente unico è stato superato, consentendo a più familiari di essere autorizzati contemporaneamente ad assistere la stessa persona con disabilità grave, ferma restando l’assistenza alternata e non sovrapposta.

Cosa comporta il recupero INPS dei permessi 104 indebitamente utilizzati?

Comporta la restituzione dell’indennità percepita per le giornate non spettanti; poiché la copertura figurativa è riconosciuta per i soli permessi spettanti, quelle giornate rischiano di non risultare utili ai fini pensionistici. Un uso non conforme alle finalità assistenziali può inoltre avere rilievo sul piano disciplinare.

Da quando si applicano i chiarimenti della circolare INPS n. 100/2026?

La circolare, pubblicata il 18 settembre 2026, fornisce criteri interpretativi che gli uffici INPS utilizzano per le verifiche in corso e future sulle domande di permesso relative alla legge 104.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Invalidità Civile e ATP: i Limiti al Ricorso Contro la Sentenza

invalidità CAF Udine

Chi presenta una domanda di invalidità civile e si vede respingere il riconoscimento, oppure ottiene una percentuale che ritiene sbagliata, spesso scopre solo in corso di causa l’esistenza dell’ATP, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si tratta di un passaggio che precede il vero e proprio giudizio e che, in molti casi, si conclude con una sentenza definita per legge inappellabile. Una regola che genera parecchia confusione tra chi, non condividendo l’esito della visita medico-legale, si domanda se esista ancora un margine per far valere le proprie ragioni. La risposta, come vedremo, è che l’inappellabilità della sentenza sull’invalidità civile non è assoluta: la giurisprudenza ha individuato negli anni alcune situazioni in cui il ricorso resta possibile.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’ATP nelle cause di invalidità civile
  2. Perché l’ATP è un passaggio obbligatorio: l’articolo 445-bis del codice di procedura civile
  3. Cosa succede se non sei d’accordo con la CTU
  4. La regola generale: perché la sentenza sull’invalidità civile è (quasi) inappellabile
  5. I limiti all’inappellabilità: quando è ancora possibile fare ricorso

Cos’è l’ATP nelle cause di invalidità civile

L’ATP, acronimo di Accertamento Tecnico Preventivo, è una fase medico-legale che si svolge davanti al tribunale prima che venga avviata una causa vera e propria. Il giudice nomina un CTU, cioè un Consulente Tecnico d’Ufficio, che in questo ambito è un medico legale incaricato di visitare la persona e di stabilire se sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap ai sensi della legge 104, della cecità o sordità civile, oppure della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità.

L’obiettivo dell’ATP è arrivare rapidamente a un accertamento condiviso sulla parte sanitaria della controversia, evitando che ogni causa di invalidità civile debba passare per un giudizio ordinario, spesso più lungo e costoso. Se sei in attesa di conoscere l’esito di una domanda o hai bisogno di capire come funzionano i passaggi successivi, può essere utile leggere anche il nostro approfondimento su come ottenere i bonus disabilità tramite giudice e tribunale.

Perché l’ATP è un passaggio obbligatorio: l’articolo 445-bis del codice di procedura civile

A rendere l’ATP un passaggio obbligatorio è l’articolo 445-bis del c.p.c., cioè il codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, prima di poter avviare una causa vera e propria per il riconoscimento dell’invalidità civile o di altre prestazioni assistenziali collegate allo stato di salute, chi presenta ricorso deve necessariamente passare dalla fase dell’accertamento tecnico preventivo.

In pratica, se l’INPS respinge la domanda oppure non riconosce la percentuale di invalidità attesa, il primo passo non è la causa ordinaria davanti al giudice del lavoro, ma il ricorso per ATP. È una fase pensata per essere più snella, perché al centro c’è solo l’aspetto medico: quanto è realmente compromessa la salute della persona e se questo comporta il diritto alla prestazione richiesta. Le questioni di tipo amministrativo o contributivo, invece, restano estranee a questo accertamento e seguono regole diverse, come chiarito anche nel nostro articolo dedicato alla ricostituzione della pensione INPS.

Cosa succede se non sei d’accordo con la CTU

Una volta depositata la relazione del CTU, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni oppure, se ritengono le conclusioni del medico legale errate, di proporre formale contestazione entro i termini previsti dalla legge. Se nessuna delle parti si oppone, l’accertamento diventa definitivo e il giudice, con un decreto non impugnabile, lo omologa: a quel punto la pratica può proseguire verso il riconoscimento della prestazione, senza ulteriori gradi di giudizio sul punto medico.

Se invece la persona non condivide le conclusioni della CTU, per esempio perché ritiene che la percentuale di invalidità sia stata sottostimata o che non siano state considerate tutte le patologie, può contestare l’accertamento. In questo caso si apre un vero e proprio giudizio, che si conclude con una sentenza. Ed è proprio su questa sentenza che si concentra il tema dell’inappellabilità.

La regola generale: perché la sentenza sull’invalidità civile è (quasi) inappellabile

La legge prevede che la sentenza che chiude il giudizio nato dalla contestazione dell’ATP sia inappellabile. Questo significa che, di regola, non è possibile impugnarla davanti alla Corte d’Appello per chiedere un nuovo esame dei fatti e delle valutazioni mediche. L’unica strada resta il ricorso per Cassazione, che però non permette di rimettere in discussione gli accertamenti medici: si può far valere soltanto un errore di diritto, non un diverso apprezzamento delle condizioni di salute.

Questa scelta del legislatore nasce dall’esigenza di accelerare le cause di invalidità civile, evitando che si trascinino per anni tra un grado di giudizio e l’altro. Chi ha già affrontato le lungaggini di una pratica di invalidità sa quanto possano pesare i tempi di attesa, specialmente quando la prestazione economica rappresenta un sostegno essenziale per la famiglia. Per approfondire gli importi e gli aumenti riconosciuti a chi ottiene la prestazione, può essere utile consultare il nostro articolo su pensioni di invalidità 2026, aumenti e arretrati.

I limiti all’inappellabilità: quando è ancora possibile fare ricorso

La regola dell’inappellabilità, però, non è senza eccezioni. Nel tempo la giurisprudenza ha individuato diverse situazioni in cui il divieto di appello non si applica, o in cui esistono comunque strumenti alternativi per contestare la decisione. Vediamo i casi principali.

  • Vizi del contraddittorio: se una delle parti non è stata messa correttamente in condizione di partecipare al procedimento, ad esempio per un difetto di notifica, la sentenza può essere contestata.
  • Errori procedurali gravi: quando il giudizio si è svolto violando le regole processuali previste dal codice di procedura civile, il vizio può essere fatto valere anche oltre i limiti dell’inappellabilità ordinaria.
  • Errore percettivo del giudice: se la sentenza si basa su un fatto materiale palesemente diverso da quello reale, per esempio un dato travisato rispetto agli atti del fascicolo, può essere utilizzato lo strumento della revocazione.
  • Questioni estranee al requisito sanitario: se la controversia non riguarda la percentuale di invalidità in sé, ma aspetti amministrativi, contributivi o la decorrenza della prestazione, l’inappellabilità prevista per l’ATP non si applica automaticamente, perché quella regola riguarda specificamente l’accertamento medico.
  • Errori manifesti della CTU non rilevati: nei casi in cui la relazione del consulente presenti carenze evidenti non adeguatamente valutate dal giudice, alcune pronunce hanno riconosciuto margini di tutela ulteriori.

È importante sottolineare che si tratta di situazioni particolari, valutate caso per caso dai tribunali, e che la materia resta oggetto di continua evoluzione interpretativa. Chi si trova in una di queste circostanze farebbe bene a raccogliere con attenzione tutta la documentazione medica e gli atti del procedimento, perché saranno proprio questi elementi a fare la differenza nella valutazione della singola vicenda.

FAQ sull’ATP e il ricorso in caso di invalidità civile

Cos’è l’ATP nelle cause di invalidità civile?

L’ATP, Accertamento Tecnico Preventivo, è la fase medico-legale obbligatoria che precede la causa vera e propria in materia di invalidità civile, handicap, cecità, sordità civile, pensione di inabilità e assegno di invalidità. Serve a stabilire, tramite un CTU, se sussistono i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.

Perché l’ATP è obbligatorio prima di fare causa?

Lo prevede l’articolo 445-bis del codice di procedura civile, introdotto proprio per velocizzare le cause di invalidità civile, concentrando il primo accertamento sull’aspetto sanitario prima di avviare un giudizio ordinario.

Cosa succede se non sono d’accordo con la relazione del CTU?

È possibile presentare formale contestazione entro i termini di legge. Dopo la dichiarazione di dissenso la parte che contesta deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio entro il termine perentorio previsto dalla legge: si apre così un giudizio che si conclude con una sentenza; se nessuno si oppone, l’accertamento diventa definitivo e viene omologato con decreto del giudice.

La sentenza che segue l’ATP è sempre inappellabile?

Di regola sì, la legge prevede l’inappellabilità della sentenza sull’invalidità civile che recepisce l’esito dell’ATP. Tuttavia esistono eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza, come i vizi del contraddittorio, gli errori procedurali gravi o l’errore percettivo del giudice.

Cosa posso fare se la sentenza contiene un errore evidente?

In presenza di un errore materiale o percettivo grave può essere valutato lo strumento della revocazione, mentre per gli errori di diritto resta percorribile il ricorso per Cassazione. Ogni situazione va comunque analizzata nel dettaglio, perché le eccezioni all’inappellabilità sono applicate dai tribunali in modo rigoroso e non automatico.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Dividendi accumulati nella holding: perché non basta per configurare abuso del diritto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Negli ultimi mesi diverse holding italiane sono finite sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate per uno schema apparentemente semplice: la società capogruppo incassa i dividendi distribuiti dalle società operative partecipate, ma non li gira ai soci persone fisiche, lasciandoli accumulare nelle casse della holding. Questo comportamento, di per sé lecito, viene talvolta interpretato dal Fisco come un possibile abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000). Ma cosa emerge davvero dall’orientamento più recente in materia di fiscalità societaria?

La risposta, in sintesi, è che il semplice accumulo di dividendi nella holding non basta, da solo, a configurare un abuso del diritto. Serve qualcosa in più: un vantaggio fiscale indebito, essenziale rispetto all’operazione, e l’assenza di valide ragioni extrafiscali. Vediamo perché questa distinzione è cruciale per titolari di holding, professionisti e imprenditori che hanno strutturato il proprio gruppo societario con una capogruppo di famiglia.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’abuso del diritto e perché la holding finisce nel mirino
  2. Il caso: dividendi accumulati nella holding senza distribuzione ai soci
  3. Perché il semplice accumulo non basta a configurare l’abuso del diritto
  4. Il ruolo della participation exemption sui dividendi intersocietari
  5. Holding dinamica e holding statica: una distinzione da non sottovalutare
  6. Cosa deve dimostrare l’Agenzia delle Entrate per contestare l’abuso
  7. Domande frequenti

Cos’è l’abuso del diritto e perché la holding finisce nel mirino

L’abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge 212/2000, si configura quando un contribuente pone in essere una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. In pratica, il Fisco può disconoscere gli effetti fiscali di operazioni costruite solo per ottenere un risparmio d’imposta, quando non sono sorrette da ragioni economiche reali.

Le holding, cioè le società che detengono partecipazioni in altre società senza svolgere direttamente attività operativa, sono strutture particolarmente monitorate perché consentono di separare la proprietà dalla gestione e di centralizzare flussi finanziari importanti, compresi i dividendi. Non stupisce quindi che l’accumulo di liquidità nella holding, anziché la sua distribuzione ai soci, venga talvolta guardato con sospetto dagli uffici accertatori, che vi leggono un possibile schema elusivo.

Il caso: dividendi accumulati nella holding senza distribuzione ai soci

Lo schema tipico oggetto di contestazione è il seguente: una persona fisica costituisce, o conferisce le proprie partecipazioni in, una holding, che diventa socia delle società operative del gruppo. Queste ultime distribuiscono utili alla holding, che li riceve beneficiando del regime di tassazione agevolata previsto per i dividendi tra società di capitali. A questo punto, invece di ridistribuire quegli utili al socio persona fisica, che sconterebbe la tassazione ordinaria sui dividendi percepiti, la holding trattiene la liquidità, reinvestendola oppure semplicemente conservandola.

In alcuni accertamenti, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che questa scelta configuri un abuso del diritto, perché il gruppo otterrebbe un vantaggio fiscale rispetto alla distribuzione diretta degli utili al socio persona fisica.

Perché il semplice accumulo non basta a configurare l’abuso del diritto

Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, e come riportato da più fonti specializzate in fiscalità societaria, il semplice accumulo di dividendi nella holding non è di per sé sufficiente a integrare l’abuso del diritto. Mancano infatti gli elementi richiesti dall’articolo 10-bis: l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, cioè realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Il risparmio fiscale che deriva dal non distribuire subito i dividendi, secondo questa impostazione, è al più un differimento fisiologico dell’imposizione, reso possibile da un regime che il legislatore ha previsto proprio per favorire l’aggregazione dei gruppi societari. Non si tratta quindi di un vantaggio indebito, ma dell’applicazione naturale di una norma pensata esattamente per questo scopo. Per contestare validamente l’abuso del diritto, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto alla semplice scelta di non distribuire gli utili.

Il ruolo della participation exemption sui dividendi intersocietari

Il ragionamento appena descritto si fonda sul regime della participation exemption (PEX) applicato ai dividendi intersocietari, disciplinato dall’articolo 89, comma 2, del TUIR. Questa norma prevede che i dividendi percepiti da una società di capitali, come una holding, siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%, con tassazione piena solo sul restante 5%. È un regime pensato proprio per evitare la doppia imposizione economica degli utili all’interno di una catena di società partecipate.

Su questo punto circolano ancora informazioni superate. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) aveva effettivamente introdotto soglie minime di accesso al regime, cioè una partecipazione non inferiore al 5% del capitale oppure un valore fiscale della partecipazione di almeno 500.000 euro, ma quelle soglie sono state abrogate dall’articolo 11 del D.L. 38/2026 (convertito dalla Legge 88/2026), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Per i dividendi intersocietari resta quindi applicabile l’esclusione del 95% senza requisiti dimensionali minimi. I requisiti di possesso previsti dall’articolo 87 del TUIR continuano invece a riguardare la participation exemption sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, che è cosa diversa dal regime dei dividendi.

Holding dinamica e holding statica: una distinzione da non sottovalutare

Un punto spesso trascurato riguarda la distinzione tra holding dinamica, cioè una società che esercita realmente attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle partecipate, e la cosiddetta holding statica, priva di qualunque attività economica effettiva oltre al mero possesso di quote.

Nel primo caso, l’accumulo temporaneo di dividendi rientra normalmente nella fisiologica gestione finanziaria del gruppo e non desta, da solo, particolari criticità sul fronte dell’abuso del diritto. Nel secondo caso, invece, i rischi per il contribuente non riguardano tanto l’abuso del diritto in senso stretto, quanto piuttosto la disciplina delle società non operative, comunemente note come società di comodo, che prevede conseguenze fiscali specifiche del tutto autonome rispetto all’articolo 10-bis. Distinguere correttamente tra queste due situazioni è quindi fondamentale per valutare i rischi reali di una struttura societaria.

Cosa deve dimostrare l’Agenzia delle Entrate per contestare l’abuso

Per contestare validamente l’abuso del diritto, l’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a rilevare l’esistenza di un risparmio fiscale. Deve invece dimostrare che quel vantaggio sia indebito, cioè contrario alla ratio delle norme tributarie applicate, e che sia essenziale rispetto all’operazione contestata, prevalendo su qualsiasi altra motivazione.

Il contribuente, dal canto suo, può difendersi documentando le valide ragioni extrafiscali che hanno guidato le scelte del gruppo. Tra le più riconosciute dalla prassi e dalla giurisprudenza troviamo:

  • riorganizzazione societaria del gruppo;
  • patrimonializzazione della capogruppo in vista di nuovi investimenti;
  • continuità aziendale nel passaggio generazionale;
  • protezione del patrimonio familiare da rischi d’impresa.

Sono motivazioni capaci, se adeguatamente documentate, di escludere in radice la contestazione di abuso del diritto. In situazioni di particolare incertezza, alcune holding valutano anche il ricorso a un interpello fiscale preventivo rivolto all’Agenzia delle Entrate, per ottenere un parere sul caso specifico prima di procedere.

Domande frequenti

Cos’è l’abuso del diritto in ambito fiscale?
È l’utilizzo di operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica, realizzate essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge 212/2000.

Accumulare dividendi in una holding è sempre legittimo?
Il semplice accumulo non configura di per sé abuso del diritto, ma la holding deve poter dimostrare, se richiesto, valide ragioni extrafiscali alla base della scelta di non distribuire gli utili.

Cosa cambia tra holding dinamica e holding statica?
La holding dinamica svolge un’attività reale di gestione delle partecipate, mentre la holding statica si limita al possesso di quote: quest’ultima rischia piuttosto la disciplina delle società di comodo, non l’abuso del diritto.

Qual è il ruolo della participation exemption sui dividendi?
L’articolo 89 del TUIR esclude dal reddito imponibile il 95% dei dividendi percepiti da società di capitali, evitando la doppia imposizione economica: è un regime naturale, non un vantaggio indebito.

Come può una holding tutelarsi da possibili contestazioni?
Documentando fin da subito le ragioni extrafiscali delle proprie scelte organizzative e, nei casi più incerti, valutando un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Permessi Legge 104: cosa succede se superi il limite di 3 giorni mensili

I permessi legge 104 limite 3 giorni mensili restano uno degli argomenti più discussi tra i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave. L’articolo 33 della Legge 104/1992 riconosce infatti tre giorni di permesso retribuito al mese a chi presta assistenza continuativa, ma molti lavoratori si chiedono cosa accada quando le esigenze di cura superano questo tetto. Il tema riguarda da vicino anche i datori di lavoro, che devono gestire correttamente le richieste di assenza e distinguere tra un legittimo utilizzo del beneficio e un uso improprio che può avere conseguenze disciplinari. Una recente circolare INPS, la n. 100 del 18 settembre 2026, ha ribadito alcuni punti fermi sulla fruizione dei permessi legge 104 e sul rispetto del limite di 3 giorni mensili, con particolare attenzione al caso in cui più familiari abbiano diritto ad assistere lo stesso parente disabile.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede la Legge 104: il limite di 3 giorni mensili
  2. Cosa succede se si supera il limite dei permessi legge 104
  3. Abuso dei permessi 104: quando scatta il licenziamento per giusta causa
  4. Cosa fare se serve assistenza oltre i 3 giorni di permesso legge 104
  5. Domande frequenti sui permessi legge 104

Cosa prevede la Legge 104: il limite di 3 giorni mensili

L’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge) il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Si tratta di un’indennità erogata a carico dell’INPS e anticipata, nella maggior parte dei casi, dal datore di lavoro attraverso il meccanismo del conguaglio contributivo.

Il beneficio può essere fruito anche in modalità oraria, frazionando i tre giorni in ore secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle indicazioni dell’INPS: per capire come funziona questo meccanismo può essere utile consultare l’approfondimento su permessi Legge 104 a ore, come si calcolano e quando si frazionano. Il punto centrale, però, resta uno solo: il limite di 3 giorni mensili è un tetto fissato dalla norma e non un parametro indicativo. Non è quindi possibile, con lo stesso istituto, ottenere permessi retribuiti aggiuntivi oltre questa soglia, nemmeno in presenza di esigenze di assistenza particolarmente gravose.

Cosa succede se si supera il limite dei permessi legge 104

Quando si parla di superamento del limite dei permessi legge 104 occorre distinguere due situazioni molto diverse tra loro, che vengono spesso confuse: il semplice tentativo di ottenere più giorni di quelli previsti e l’utilizzo scorretto dei giorni già spettanti.

Lo sforamento tecnico non è un abuso

Se il lavoratore richiede un quarto giorno di assenza nello stesso mese per motivi legati all’assistenza al familiare disabile, l’INPS e il datore di lavoro non sono tenuti a riconoscere quella giornata come permesso Legge 104 retribuito, perché il tetto dei tre giorni è invalicabile con questo specifico istituto. Questo tipo di richiesta, respinta o non retribuita oltre soglia, non configura di per sé un illecito disciplinare: è semplicemente una domanda che eccede quanto previsto dalla norma e che va gestita con altri strumenti, di cui parliamo più avanti. Se invece il permesso viene comunque fruito oltre il tetto complessivo dei tre giorni, la circolare INPS n. 100/2026 prevede il recupero delle somme indebitamente percepite: l’indebito è posto a carico del lavoratore che ha fruito del permesso dopo l’esaurimento del diritto e, in caso di fruizione contestuale da parte di più aventi diritto, è ripartito tra loro in parti uguali.

Il divieto di cumulo tra più familiari aventi diritto

Un aspetto ribadito dalla circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 riguarda i casi in cui più familiari abbiano titolo ad assistere lo stesso parente con disabilità grave. In questa ipotesi, i permessi non si sommano: l’Istituto richiede una pianificazione congiunta tra gli aventi diritto e prevede che il beneficio venga fruito in modo alternato, non cumulativo, sullo stesso giorno e per lo stesso assistito. Chi ha necessità di condividere l’assistenza con altri componenti della famiglia può approfondire le regole specifiche nella guida su Legge 104 permessi doppi, cosa cambia se si assistono più familiari disabili.

Abuso dei permessi 104: quando scatta il licenziamento per giusta causa

Diverso, e ben più delicato, è il tema dell’abuso dei permessi legge 104. Non si tratta di chiedere più giorni di quelli previsti, ma di utilizzare in modo improprio i giorni già riconosciuti, destinandoli a finalità estranee all’assistenza del familiare disabile. La Corte di Cassazione ha più volte affrontato questa fattispecie, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui sia stato accertato, anche attraverso investigazioni difensive del datore di lavoro, un utilizzo sistematico e reiterato dei permessi per attività personali o ricreative, del tutto scollegate dalla cura del familiare.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, un simile comportamento integra un abuso del diritto che rompe il vincolo di fiducia alla base del rapporto di lavoro, giustificando la sanzione disciplinare più grave. Diverso è invece il caso di attività direttamente collegate all’assistenza, come l’accompagnamento a visite mediche o il disbrigo di pratiche amministrative per conto del familiare disabile, che rientrano pienamente nella finalità del beneficio.

  • Sforamento tecnico: richiesta di più giorni di quelli previsti, respinta o non retribuita, ma senza rilievo disciplinare.
  • Uso improprio (abuso): impiego dei giorni spettanti per finalità estranee all’assistenza, con rischio di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento.
  • Cumulo vietato: fruizione contemporanea da parte di più familiari per lo stesso assistito nello stesso giorno, non consentita secondo le indicazioni INPS.

Cosa fare se serve assistenza oltre i 3 giorni di permesso legge 104

Quando le esigenze di cura superano il limite di 3 giorni mensili previsto dai permessi legge 104, il lavoratore non resta privo di strumenti, ma deve fare riferimento ad altri istituti, distinti dal permesso ex articolo 33.

  • Ferie: le giornate di ferie residue possono essere utilizzate per coprire ulteriori necessità di assistenza, previo accordo con il datore di lavoro.
  • Permessi non retribuiti: se previsti dal contratto collettivo applicato, consentono di assentarsi ulteriormente senza percepire retribuzione per quei giorni.
  • Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001: un istituto distinto dai permessi giornalieri, pensato per periodi di assistenza più prolungati, che non può essere fruito nelle stesse giornate dei permessi Legge 104, pur restando ammesso il cumulo all’interno dello stesso mese in giornate diverse (INPS, messaggio n. 3114/2018).

Ogni situazione familiare è diversa e la scelta dello strumento più adatto dipende dalla durata e dall’intensità del bisogno assistenziale. Per un quadro aggiornato su requisiti e modalità di richiesta dei permessi, è disponibile l’approfondimento su Legge 104, permessi, agevolazioni e domanda 2026.

Domande frequenti sui permessi legge 104

È possibile chiedere più di 3 giorni di permesso legge 104 in un mese?

No, il limite di 3 giorni mensili previsto dall’articolo 33 della Legge 104/1992 è un tetto massimo. Per esigenze ulteriori occorre ricorrere ad altri strumenti, come ferie, permessi non retribuiti o congedo straordinario.

Cosa succede se il datore di lavoro rifiuta il quarto giorno di permesso 104?

Il rifiuto è legittimo, perché oltre il tetto dei tre giorni mensili non esiste un diritto soggettivo al permesso retribuito ex Legge 104. Non si tratta di un comportamento sanzionabile nei confronti del lavoratore, ma della corretta applicazione del limite di legge.

Cosa si intende per abuso dei permessi legge 104?

Si parla di abuso quando i giorni di permesso, pur rientranti nel limite di legge, vengono utilizzati per finalità estranee all’assistenza del familiare disabile, come attività personali o ricreative. In questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa.

Due familiari possono usare contemporaneamente i permessi 104 per lo stesso disabile?

No. Secondo le indicazioni INPS, quando più familiari hanno diritto ad assistere lo stesso parente disabile, i permessi non si cumulano: è richiesta una pianificazione congiunta e una fruizione alternata tra gli aventi diritto.

Il congedo straordinario è alternativo ai permessi legge 104?

Sì, nelle medesime giornate: il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 è un istituto distinto dai permessi giornalieri e i due benefici non possono essere fruiti nello stesso giorno. È invece ammesso il cumulo all’interno dello stesso mese, in giornate diverse (INPS, messaggio n. 3114/2018).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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NOTIZIE

Esonero Contributivo Conciliazione Vita-Lavoro: Requisiti, Importo e Domanda INPS

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro è una delle misure introdotte per premiare le aziende che investono concretamente nel benessere dei propri dipendenti e nell’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata. Si tratta di uno sgravio sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, riconosciuto alle imprese in possesso di una specifica certificazione di parità e conciliazione. La misura, valida per il triennio 2026-2028, si affianca ad altri strumenti già esistenti sul tema, come il bonus conciliazione vita lavoro destinato alle aziende virtuose, di cui rappresenta di fatto un tassello operativo legato all’attuazione pratica presso l’INPS.

In questo articolo vediamo che cos’è l’esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro, quali sono i requisiti richiesti alle aziende, quale importo massimo si può ottenere e come funziona, almeno nelle linee generali finora note, la presentazione della domanda all’INPS. Va precisato che, trattandosi di normativa 2026 ancora in fase di attuazione, alcuni dettagli operativi saranno definiti dalle istruzioni ufficiali dell’Istituto.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro
  2. Requisiti per accedere all’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro
  3. Importo dell’esonero e limiti previsti
  4. Come funziona la domanda INPS per l’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro
  5. Domande frequenti sull’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro

Cos’è l’esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro

L’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro è uno sgravio riconosciuto alle aziende che ottengono una certificazione dedicata alle politiche di parità di genere e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riconducibile allo standard UNI/PdR 192:2026. In pratica, le imprese che dimostrano di aver adottato misure concrete a favore dei dipendenti, come flessibilità oraria, smart working strutturato, congedi parentali agevolati o servizi di supporto alla genitorialità, possono ottenere un risparmio sui contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Questa misura va tenuta distinta da altri strumenti simili nel nome ma diversi nella sostanza, come l’esonero contributivo riservato alle lavoratrici madri con tre o più figli, che riguarda invece la posizione previdenziale della singola lavoratrice e non l’azienda. L’esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro di cui parliamo in questo articolo, al contrario, è uno sgravio che beneficia direttamente il datore di lavoro certificato, riducendo il costo del lavoro complessivo sostenuto dall’impresa.

Requisiti per accedere all’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro

Per accedere all’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro l’azienda deve essere in possesso di una certificazione della parità di genere e delle politiche di conciliazione, rilasciata da un organismo accreditato secondo lo standard tecnico di riferimento. Non basta quindi una generica policy interna: serve un percorso di certificazione formale, verificato da un ente terzo, che attesti l’adozione di misure concrete e misurabili.

Tra gli elementi che vengono generalmente presi in considerazione nel percorso di certificazione rientrano, a titolo indicativo:

  • Politiche aziendali su smart working e flessibilità di orario;
  • Misure a supporto della genitorialità e del rientro dopo la maternità o la paternità;
  • Percorsi di crescita e retribuzione paritari tra uomini e donne;
  • Presenza di strumenti di monitoraggio interno sugli indicatori di parità e conciliazione.

La certificazione ha una durata di 36 mesi, con audit di mantenimento a 12 e 24 mesi, e va conservata nel tempo per continuare a beneficiare dello sgravio. Le istruzioni operative dell’INPS, attese per il completamento del quadro attuativo, dovranno chiarire nel dettaglio le modalità con cui l’Istituto verifica il possesso dei requisiti in fase di domanda.

Importo dell’esonero e limiti previsti

L’esonero contributivo per la conciliazione vita-lavoro è riconosciuto in misura non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda certificata. Si tratta quindi di uno sgravio con un tetto ben definito, pensato per essere sostenibile per la finanza pubblica pur incentivando le imprese di diverse dimensioni ad avviare percorsi di certificazione.

La misura è prevista dall’art. 6 del DL 62/2026, convertito dalla L. 112/2026, ed è stata resa operativa dal decreto interministeriale dell’8 settembre 2026 (Ministero del Lavoro, Dipartimento per le politiche della famiglia e MEF). L’esonero spetta a decorrere dal 28 giugno 2026, per tutto il periodo di validità della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Le risorse stanziate ammontano a 7 milioni di euro per il 2026 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028: se le domande superano le risorse disponibili, l’importo riconosciuto viene ridotto proporzionalmente. Per le modalità di calcolo puntuale dell’importo spettante caso per caso resta comunque opportuno fare riferimento alla circolare INPS dedicata, che completerà il quadro con le istruzioni operative definitive.

Come funziona la domanda INPS per l’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro

La domanda per ottenere l’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro dovrà essere presentata in via telematica all’INPS, seguendo le istruzioni operative che l’Istituto pubblicherà con apposita circolare. È probabile che, come avviene per altre misure analoghe, l’INPS individui annualmente delle finestre temporali dedicate alla presentazione delle domande, per consentire una corretta gestione delle risorse stanziate e il rispetto del tetto di spesa complessivo previsto dalla norma.

Le aziende interessate dovranno quindi, in sintesi, prima ottenere la certificazione richiesta e successivamente presentare la domanda di esonero nei termini che verranno comunicati dall’INPS. Fino alla pubblicazione delle istruzioni operative definitive, le informazioni sulle scadenze e sulla procedura esatta restano soggette a possibili precisazioni da parte dell’Istituto.

Domande frequenti sull’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro

Chi può richiedere l’esonero contributivo conciliazione vita-lavoro?
Possono richiederlo le aziende in possesso della certificazione di parità di genere e conciliazione vita-lavoro rilasciata secondo lo standard di riferimento, non i singoli lavoratori.

Qual è la differenza tra questo esonero e il bonus conciliazione vita-lavoro?
Sono strumenti collegati allo stesso obiettivo di premiare le aziende virtuose: l’esonero contributivo rappresenta la componente relativa allo sgravio sui contributi previdenziali, mentre il termine «bonus» viene spesso usato nella comunicazione generale per indicare l’insieme dell’agevolazione, pari all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 50.000 euro annui.

Fino a quando è valida la misura?
L’esonero spetta dal 28 giugno 2026, per tutto il periodo di validità della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, salvo eventuali proroghe o modifiche disposte con successivi provvedimenti.

Come si presenta la domanda?
La domanda va presentata in via telematica all’INPS, secondo le modalità e le finestre temporali che saranno indicate dalla circolare attuativa dell’Istituto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Uscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 significa fare una scelta volontaria: rinunciare a un regime agevolato che potresti ancora applicare, per passare al regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2027. È una decisione che nessuno ti impone, ma che ha conseguenze concrete su IVA, contabilità, fatturazione e reddito imponibile. E soprattutto è una decisione che va maturata entro il 31 dicembre 2026, perché dal giorno dopo si cambiano le regole del gioco in corsa.

Molti professionisti e piccole partite IVA arrivano a questo bivio dopo qualche anno di attività: i costi crescono, i clienti aziendali chiedono l’IVA detraibile, si programma un investimento importante. In questi casi il regime forfettario, che pure resta vantaggioso per moltissime situazioni, può diventare una gabbia. Attenzione però: uscire dal regime forfettario per opzione 2027 non è una formalità da sbrigare in cinque minuti, perché comporta un vincolo di almeno tre anni, una gestione IVA completa e una serie di adempimenti nuovi.

In questa guida ti spieghiamo, con parole semplici, come si esercita l’opzione, cosa va deciso entro fine 2026, come funziona la rettifica della detrazione IVA (con una novità normativa importante proprio dal 2027), come trattare le rimanenze di magazzino e le fatture a cavallo d’anno. Alla fine troverai anche le domande più frequenti che riceviamo allo sportello.

Indice dei contenuti

  1. Uscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlando
  2. Come si esercita l’opzione: il comportamento concludente
  3. Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026
  4. Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027
  5. Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestiscono
  6. Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVA
  7. Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario
  8. Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027
  9. Approfondimenti correlati
  10. Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzione
  11. Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettario

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlando

Dal regime forfettario si può uscire in due modi molto diversi tra loro, ed è fondamentale non confonderli perché le regole e le tempistiche cambiano.

Il primo caso è l’uscita per decadenza, cioè automatica e subita: succede quando vengono meno i requisiti previsti dalla legge. L’esempio classico è il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi (che fa uscire dal regime dall’anno successivo) oppure il superamento dei 100.000 euro, che comporta l’uscita immediata con applicazione dell’IVA già a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Rientrano tra le cause di decadenza anche le cosiddette cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente. Se è questa la tua situazione, ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al superamento della soglia degli 85.000 euro nel forfettario, che tratta nel dettaglio proprio quello scenario.

Il secondo caso, quello di cui parliamo qui, è l’uscita per opzione: il contribuente ha ancora tutti i requisiti per restare nel forfettario, ma sceglie liberamente di applicare l’IVA e le imposte nei modi ordinari. È una facoltà espressamente prevista dalla legge istitutiva del regime (art. 1, comma 70, della Legge 190/2014). In pratica, uscire dal regime forfettario per opzione 2027 è una scelta di convenienza economica e organizzativa, non un obbligo.

La differenza pratica è enorme: chi decade non deve comunicare nulla, perché l’uscita discende dalla legge; chi opta, invece, compie una scelta che lo vincola per almeno tre anni e che va manifestata con un comportamento coerente e poi formalizzata in dichiarazione IVA. Vediamo come.

Come si esercita l’opzione: il comportamento concludente

Qui arriva la buona notizia, quella che sorprende quasi tutti i contribuenti: non esiste alcuna comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Non c’è un modulo da presentare, non c’è una raccomandata da spedire, non c’è una PEC da mandare prima di Capodanno.

L’opzione si esercita per comportamento concludente. È un principio generale in materia di opzioni fiscali (DPR 442/1997) e significa una cosa molto semplice: la tua scelta si desume da come ti comporti concretamente dal 1° gennaio 2027. Se dal primo giorno dell’anno inizi a emettere fatture con IVA, tieni i registri IVA, effettui le liquidazioni periodiche e detrai l’IVA sugli acquisti, hai di fatto già optato per il regime ordinario. Non serve altro.

La formalizzazione arriva dopo, ed è solo una comunicazione: la scelta va barrata nel quadro VO (storicamente il rigo VO33) della prima dichiarazione IVA utile, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, che si presenta nella primavera del 2028. Il quadro VO serve proprio a informare l’Amministrazione finanziaria delle opzioni e delle revoche esercitate.

Un chiarimento che tranquillizza molti: se per distrazione ometti la comunicazione nel quadro VO, l’opzione resta comunque valida, perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omissione costituisce una violazione formale, sanzionabile in misura fissa, ma non fa saltare la scelta. Meglio comunque non correre rischi: il nostro consiglio è affidare la compilazione della prima dichiarazione IVA a chi conosce bene questi passaggi.

Attenzione a un aspetto che genera confusione: per il reddito non esiste un’opzione separata. L’opzione per l’IVA ordinaria e quella per la determinazione ordinaria del reddito viaggiano insieme, perché il regime forfettario è un pacchetto unitario. Uscendo, tornerai a dichiarare i redditi con il quadro RE (professionisti) o il quadro RG/RF (imprese) del Modello Redditi PF, abbandonando il quadro LM tipico dei forfettari.

Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026

Se non c’è nulla da comunicare, perché parliamo di una scadenza al 31 dicembre 2026? Perché il regime fiscale si applica per anno solare intero: una volta iniziato il 2027 non si torna indietro, e ogni fattura emessa il 2 gennaio deve già essere impostata correttamente. La scadenza, quindi, non è burocratica ma organizzativa e decisionale.

Ecco cosa va messo a fuoco prima di Capodanno se stai valutando di uscire dal regime forfettario per opzione 2027:

  • Valutazione di convenienza numerica: confrontare l’imposta sostitutiva del forfettario (15%, o 5% nei primi cinque anni per le nuove attività) con l’IRPEF a scaglioni più addizionali regionali e comunali, tenendo conto dei costi realmente deducibili e dei contributi previdenziali.
  • Numerazione e impostazione delle fatture 2027: dal 1° gennaio la numerazione riparte e le fatture devono esporre l’aliquota IVA corretta, senza più la dicitura del regime forfettario né il codice natura N2.2.
  • Software di fatturazione e contabilità: serve un gestionale che tenga registri IVA, liquidazioni e scadenzario, non più il semplice invio di fatture senza imposta.
  • Timing degli investimenti: un acquisto importante fatto a dicembre 2026 non dà diritto a detrarre l’IVA né a dedurre l’ammortamento; lo stesso acquisto fatto a gennaio 2027 sì. Spesso spostare la spesa di poche settimane vale molte migliaia di euro.
  • Inventario delle rimanenze al 31 dicembre 2026 per chi vende beni o utilizza materiali.
  • Ricognizione dei beni strumentali ancora “in vita” acquistati durante il periodo forfettario, con relative fatture d’acquisto.

L’ultimo punto merita particolare attenzione: nel regime ordinario si apre un calendario di adempimenti che nel forfettario non esisteva. Liquidazioni IVA mensili (entro il 16 del mese successivo) oppure trimestrali su opzione (con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale, gestione dell’IVA sugli acquisti dall’estero. Sono tutte cose gestibili, ma vanno messe in agenda prima, non scoperte a marzo.

Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027

Questo è il capitolo più tecnico, ma anche quello che può valere di più in termini di soldi veri. Partiamo dal concetto base: nel regime forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti. Se compri un macchinario da 10.000 euro più IVA, quei 2.200 euro di imposta restano un costo secco. Nel regime ordinario, invece, l’IVA sugli acquisti è detraibile.

Come ha sempre funzionato la rettifica a favore

Proprio per evitare questa disparità, l’ordinamento ha previsto storicamente la rettifica della detrazione IVA disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. In caso di passaggio da forfettario a ordinario la rettifica è a favore del contribuente: si recupera una quota dell’IVA a suo tempo non detratta, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime.

Il meccanismo classico prevede che per i beni ammortizzabili (attrezzature, macchinari, arredi) il recupero avvenga in quinti, cioè in proporzione agli anni che mancano al completamento del quinquennio dall’entrata in funzione del bene; per gli immobili il periodo di osservazione, la cosiddetta tutela decennale, si estende a dieci anni; per le merci in rimanenza e i servizi non ancora utilizzati il recupero è integrale.

Facciamo un esempio concreto. Immagina che Marco, artigiano forfettario, abbia comprato nel 2025 un macchinario pagando 2.200 euro di IVA mai detratta. Uscendo dal forfettario all’inizio del 2027 sarebbero trascorsi due anni del quinquennio e ne resterebbero tre: con il criterio dei quinti il recupero teorico sarebbe pari a 3/5 di 2.200 euro, cioè 1.320 euro. Non è una cifra trascurabile, ma attenzione: come vediamo nel paragrafo successivo, per le uscite con decorrenza 1° gennaio 2027 questo recupero non è più scontato, perché la norma che lo prevedeva risulta abrogata proprio da quella data.

Attenzione: dal 1° gennaio 2027 il quadro cambia

Qui serve la massima prudenza, perché siamo di fronte a una novità normativa in piena evoluzione. L’art. 9 del D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, cioè proprio la norma che disciplinava la rettifica “per masse” nei casi di mutamento del regime fiscale. L’abrogazione, inizialmente immediata, è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 12-octies del DL 200/2025 (Milleproroghe), convertito dalla Legge 26/2026.

Tradotto in pratica: per i passaggi di regime con effetto fino al 2026 la vecchia disciplina della rettifica per cambio di regime resta pienamente applicabile. Per i passaggi con decorrenza 1° gennaio 2027, invece, la disposizione risulta abrogata proprio nel momento in cui il mutamento di regime si verifica. Secondo la lettura prevalente resterebbero applicabili soltanto le rettifiche analitiche, cioè quelle legate alla variazione di utilizzo dei singoli beni, e non più la rettifica generalizzata per masse. Nella stessa direzione va il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027: la rettifica della detrazione è disciplinata dal suo art. 59, che riproduce il contenuto del vecchio art. 19-bis2 senza riprodurne il comma 3. La disciplina della rettifica per cambio di regime, quindi, non è stata semplicemente trasferita o rinumerata altrove: dal 2027 non compare più nel testo di riferimento.

La conseguenza operativa è delicatissima: chi ha beni strumentali recenti o magazzino consistente e conta sul recupero dell’IVA come leva di convenienza per uscire dal regime forfettario per opzione 2027 deve verificare con estrema attenzione la propria posizione, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi la data di uscita può fare la differenza. È esattamente il tipo di valutazione che non va fatta leggendo un articolo online: prenota un appuntamento e portiamo i numeri sul tavolo.

Dove si indica la rettifica

Quando la rettifica spetta, non si recupera l’imposta con un bonifico immediato: l’importo confluisce nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, da presentare nella finestra 1° febbraio – 30 aprile 2028. Il calcolo va supportato da un prospetto analitico dei beni e delle rimanenze, da conservare insieme alle fatture d’acquisto originarie.

Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestiscono

Chi svolge attività commerciale, artigianale o comunque vende beni deve dedicare una serata di lavoro all’inventario di fine anno. Le rimanenze di magazzino sono le merci, le materie prime e i semilavorati acquistati ma non ancora venduti o impiegati al 31 dicembre 2026.

Perché contano tanto? Per due ragioni distinte. La prima riguarda l’IVA: le merci ancora in giacenza sono state acquistate pagando un’imposta mai detratta, ed è proprio su queste che la rettifica a favore avrebbe l’impatto maggiore (con le cautele appena viste sulla disciplina applicabile dal 2027). La seconda riguarda il reddito: nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO, e le rimanenze non hanno alcun rilievo. Nel regime ordinario, invece, per le imprese le rimanenze entrano nel calcolo del reddito come componente positivo di fine esercizio.

Un principio importante stabilito dalla legge istitutiva del forfettario è quello di evitare salti o duplicazioni d’imposta: i costi già “assorbiti” forfettariamente non possono essere dedotti una seconda volta nel regime ordinario. Per questo la corretta valorizzazione delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2027 va impostata con criterio, documentando quantità, costi di acquisto e fatture di riferimento.

  • Redigi un inventario datato 31 dicembre 2026, con quantità e descrizione di ogni articolo.
  • Associa a ogni voce la fattura d’acquisto e l’aliquota IVA applicata.
  • Conserva il prospetto: è il documento che giustifica sia l’eventuale rettifica IVA sia le rimanenze iniziali del 2027.
  • Scatta fotografie o stampa i report del gestionale di magazzino: la prova documentale conta.

Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVA

È il dubbio più frequente di chi sta per uscire dal regime forfettario per opzione 2027: emetto la fattura a dicembre 2026 ma il cliente mi paga a gennaio 2027, come la tratto?

Distinguiamo i due piani, perché seguono regole diverse. Sul fronte IVA, la fattura emessa nel 2026 da un soggetto ancora forfettario è un’operazione del 2026: va emessa senza applicazione dell’IVA, con il codice natura N2.2 e la dicitura di legge. L’emissione anticipata del documento “cristallizza” il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il successivo incasso a gennaio non fa scattare alcun obbligo di addebito dell’imposta. Non devi emettere note di variazione né rifare la fattura con IVA.

Sul fronte delle imposte sui redditi il ragionamento è diverso. Nel forfettario vale il principio di cassa: conta quando incassi, non quando fatturi. Quindi una fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 non ha concorso al reddito forfettario del 2026, perché l’incasso non c’è stato. La legge prevede espressamente una regola di raccordo per i passaggi di regime, finalizzata a evitare che un compenso venga tassato due volte o non venga tassato affatto: i ricavi che non hanno concorso al reddito nel periodo forfettario assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi, cioè nel 2027 in regime ordinario.

Il tema si complica per le imprese che nel regime ordinario applicano il principio di competenza, dove il ricavo si imputerebbe all’anno in cui la prestazione è stata eseguita. I casi limite esistono e vanno esaminati uno per uno: lavori iniziati nel 2026 e conclusi nel 2027, acconti incassati a fine anno, note di credito successive al cambio di regime. In queste situazioni la prudenza impone una verifica caso per caso con un professionista, e non una risposta standard. Se vuoi approfondire la meccanica delle fatture a cavallo d’anno 2026-2027 abbiamo dedicato al tema una guida specifica.

Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario

Questo è il punto che rende la scelta seria e non reversibile a piacimento. L’art. 1, comma 70, della Legge 190/2014 stabilisce che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari è valida per almeno un triennio. Significa che, se opti dal 2027, sei vincolato al regime ordinario per gli anni 2027, 2028 e 2029, anche se nel frattempo i tuoi ricavi restassero ampiamente sotto la soglia degli 85.000 euro.

Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno finché continui a comportarti da soggetto ordinario. Per tornare nel regime forfettario dovrai quindi manifestare una nuova scelta, sempre per comportamento concludente, e verificare di possedere tutti i requisiti a quella data.

Esiste un’eccezione importante: la disciplina generale delle opzioni consente la revoca anticipata quando intervengono nuove disposizioni normative che modificano il regime di riferimento. In passato questa apertura ha permesso a diversi contribuenti di rientrare nel forfettario prima dei tre anni, ad esempio in occasione dell’innalzamento delle soglie di ricavi. Non è però una scappatoia da mettere in preventivo: la regola generale resta il vincolo triennale.

Proprio per questo motivo, prima di uscire dal regime forfettario per opzione 2027 conviene ragionare su un orizzonte di tre anni e non sul singolo esercizio. Un anno particolarmente ricco di costi può rendere conveniente l’ordinario nel 2027, ma se il 2028 e il 2029 tornassero “leggeri” il conto complessivo potrebbe capovolgersi.

Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027

Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono situazioni tipiche in cui l’uscita volontaria merita di essere valutata seriamente. Il filo conduttore è sempre lo stesso: nel forfettario i costi reali non si deducono, perché il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per la tua attività. Se i costi veri superano abbondantemente quelli “riconosciuti” dal coefficiente, il forfettario diventa penalizzante.

  • Costi di gestione elevati: affitto di un locale, dipendenti o collaboratori, materiali, canoni, provvigioni. Un professionista con coefficiente al 78% può dedurre forfettariamente solo il 22% dei compensi: se i suoi costi reali pesano il 45%, l’ordinario probabilmente conviene.
  • Clienti B2B che vogliono detrarre l’IVA: alcune aziende preferiscono fornitori con IVA perché per loro l’imposta è neutra, mentre il prezzo del forfettario è tutto costo.
  • Investimenti importanti in vista: acquisto di macchinari, allestimento di un laboratorio, veicoli strumentali, ristrutturazione di un locale. Nell’ordinario recuperi l’IVA e deduci gli ammortamenti.
  • Volumi in crescita verso la soglia: se prevedi di superare gli 85.000 euro nel 2027, anticipare volontariamente il passaggio evita di trovarsi impreparati a metà anno.
  • Necessità di dedurre perdite o oneri specifici, non valorizzabili nel regime forfettario.

Sul fronte opposto, restano nel forfettario con soddisfazione i professionisti con pochi costi, chi beneficia ancora dell’aliquota agevolata al 5% nei primi cinque anni di attività e chi lavora prevalentemente con clienti privati, per i quali l’assenza di IVA è un vantaggio competitivo sul prezzo finale. Se invece stai valutando il percorso inverso, cioè entrare nel regime agevolato, leggi la nostra guida su come passare al regime forfettario dal 2027.

Una simulazione numerica seria mette a confronto imposta sostitutiva, IRPEF con addizionali, contributi previdenziali e costi di gestione della contabilità su almeno tre anni. Al CAF Centro Fiscale di Udine questo confronto lo facciamo ogni giorno, con i tuoi numeri reali e non con esempi teorici.

Approfondimenti correlati

Il passaggio di regime tocca temi diversi tra loro. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro, così puoi approfondire solo quello che riguarda la tua situazione:

  • Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario: la guida per chi esce dal regime per decadenza e non per scelta volontaria.
  • Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: tutti i casi pratici di documenti emessi a dicembre e incassati a gennaio.
  • Passare al regime forfettario dal 2027: il percorso opposto, per chi vuole entrare nel regime agevolato.
  • Regime forfettario: requisiti e aliquote aggiornate, per verificare se possiedi ancora le condizioni di permanenza.
  • Aprire la partita IVA: scelta del regime, codice ATECO e inquadramento previdenziale.

Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzione

Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 che esco dal forfettario?

No. L’opzione si esercita per comportamento concludente: è sufficiente iniziare ad applicare l’IVA e le regole ordinarie dal 1° gennaio 2027. La scelta si comunica solo successivamente, barrando il quadro VO della prima dichiarazione IVA utile, quella relativa all’anno d’imposta 2027.

Cosa succede se non faccio nulla entro il 31 dicembre 2026?

Se possiedi ancora i requisiti e continui a fatturare senza IVA, resti semplicemente nel regime forfettario anche per il 2027. Il forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: non decade per il solo passare del tempo e non richiede conferme annuali.

Ho dimenticato di barrare il quadro VO: l’opzione è invalida?

No, l’opzione resta valida perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omessa comunicazione è una violazione formale, punita con una sanzione in misura fissa e regolarizzabile. Resta comunque buona prassi compilare correttamente la dichiarazione IVA.

Come si calcola in pratica la rettifica IVA a favore?

Il criterio storico prevede il recupero dell’IVA non detratta in quinti per i beni ammortizzabili (in base agli anni residui del quinquennio) e in decimi per gli immobili, con recupero integrale su merci e servizi non ancora utilizzati. Attenzione però: dal 1° gennaio 2027 la norma che disciplinava la rettifica per cambio di regime risulta abrogata, con effetti ancora da chiarire sui passaggi decorrenti da quella data. È un punto da verificare con un professionista prima di prendere la decisione.

Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026 come vanno trattate?

Vanno inventariate e valorizzate con un prospetto datato, indicando quantità, costo di acquisto, aliquota IVA e fattura di riferimento. Servono sia per l’eventuale rettifica IVA sia come rimanenze iniziali del primo esercizio in regime ordinario.

Posso tornare nel forfettario dopo un anno se mi accorgo di aver sbagliato?

In linea generale no: l’opzione vincola per almeno tre anni (2027, 2028 e 2029 se opti dal 2027), dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno. Il rientro anticipato è ammesso solo in presenza di modifiche normative che incidono sul regime. Per questo la valutazione va fatta su un orizzonte triennale.

Uscendo dal forfettario devo emettere fattura elettronica?

Sì, ma non è una novità: la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi. Cambia però il contenuto del documento, che dovrà esporre imponibile, aliquota e imposta, e cambia la gestione contabile a valle, con registri e liquidazioni periodiche.

Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettario

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 può farti risparmiare parecchio oppure complicarti la vita per tre anni: dipende interamente dai tuoi numeri. Costi reali, coefficiente di redditività, tipologia di clientela, investimenti programmati e trattamento dell’IVA sui beni già acquistati sono variabili che vanno pesate insieme, non una alla volta.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca professionisti, artigiani e piccole imprese in questa scelta con una simulazione personalizzata su tre anni, la gestione degli adempimenti IVA del nuovo regime e la corretta impostazione di inventario e rettifiche. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia, e ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla complessità della tua attività. Contattaci per fissare un appuntamento prima della fine dell’anno: a gennaio sarà già tardi per cambiare strategia.

Un ultimo consiglio operativo: passando al regime ordinario avrai bisogno di un software che gestisca IVA, registri e liquidazioni, non del semplice invio di fatture senza imposta. Per questo consigliamo ai nostri clienti fatturazioneitalia.it, la soluzione di fatturazione elettronica pensata per chi lavora in regime ordinario dal 2027, con registri IVA, scadenzario e invio allo SdI integrati.

Hai bisogno di assistenza per il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 09:44:402026-09-28 09:07:06Uscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026
NOTIZIE

Legge 104, attenzione ai 3 giorni di permesso: quando l’INPS recupera le somme

I permessi legge 104 sono uno strumento fondamentale per chi assiste un familiare con handicap grave, ma vanno usati rispettando regole precise. Con la circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026, l’Istituto ha ribadito i limiti di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 e ha chiarito in quali casi le somme erogate possono essere richieste indietro al lavoratore. Non si tratta di una novità assoluta, ma di un tema che negli ultimi mesi è tornato al centro dell’attenzione per via di controlli più mirati e di alcune pronunce della Cassazione sull’uso improprio del beneficio.

Indice dei contenuti

  1. Il limite dei 3 giorni di permesso legge 104 al mese
  2. Quando l’INPS recupera le somme dei permessi 104
  3. Giurisprudenza: il confine tra assistenza e abuso del diritto
  4. Le nuove indicazioni INPS e la programmazione dei permessi
  5. Domande frequenti sui permessi legge 104 e il recupero INPS

Il limite dei 3 giorni di permesso legge 104 al mese

L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità 3 giorni di permesso retribuito al mese, utilizzabili anche in modo frazionato a ore, a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo applicato. Il diritto spetta anche quando più familiari sono legittimati ad assistere la stessa persona con disabilità, ma con un vincolo preciso: il tetto complessivo dei 3 giorni mensili resta riferito al singolo assistito, non si moltiplica per ogni parente che presta assistenza.

Proprio su questo punto l’INPS è già intervenuta in passato per chiarire il funzionamento dei cosiddetti permessi doppi per più familiari, spiegando come debba essere garantita una fruizione alternativa tra i diversi aventi diritto. La circolare n. 100/2026 conferma questa impostazione e aggiunge un tassello importante sulle conseguenze quando il limite viene superato o quando due persone diverse chiedono il permesso nello stesso giorno per lo stesso assistito.

Quando l’INPS recupera le somme dei permessi 104

Il caso più immediato riguarda il superamento del limite complessivo dei 3 giorni mensili per lo stesso assistito. Se dai controlli emerge che i giorni di permesso fruiti nel mese, sommando eventualmente le richieste di più familiari, superano il tetto previsto dalla legge, l’INPS considera indebita la parte eccedente e procede al recupero delle somme versate in più. La circolare applica il criterio della priorità temporale: chi utilizza per primo i permessi esaurisce il plafond mensile anche per gli altri familiari autorizzati, per cui il recupero grava sul lavoratore che ha fruito dei giorni eccedenti il limite.

C’è poi il caso della fruizione contemporanea: quando due lavoratori diversi fruiscono del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore per assistere la medesima persona con disabilità, viene meno il principio di fruizione alternativa e l’Istituto ripartisce l’indebito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti. La giornata o le ore sovrapposte vengono considerate indebite al 50% per ciascun lavoratore, con il conseguente recupero della quota non spettante, rapportato all’orario di lavoro previsto per ciascuno. Si tratta di un meccanismo pensato per evitare che lo stesso permesso venga, di fatto, utilizzato due volte per la stessa finalità assistenziale.

A questo si aggiunge il tema, più delicato, dell’uso improprio del permesso: quando l’assenza dal lavoro non è collegata a un’effettiva attività di assistenza al familiare disabile. In questi casi non parliamo solo di un problema di recupero delle somme, ma di una possibile contestazione disciplinare, come chiarito da diverse pronunce della magistratura del lavoro degli ultimi anni, incluse quelle relative a permessi utilizzati in circostanze non coerenti con la finalità assistenziale, come nel caso analizzato dalla sentenza della Corte d’Appello sull’uso improprio dei permessi 104.

Giurisprudenza: il confine tra assistenza e abuso del diritto

La Corte di Cassazione è tornata più volte sul tema dei permessi legge 104, precisando che il beneficio deve avere un nesso diretto e verificabile con l’assistenza prestata al familiare con handicap grave. Con un’ordinanza depositata nel maggio 2026, gli Ermellini hanno ribadito che l’assenza dal lavoro coperta dal permesso deve corrispondere a un’attività di cura reale: quando questo collegamento manca, si può configurare un abuso del diritto, con conseguenze che vanno dal recupero delle somme fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.

Non basta quindi che il lavoratore sia formalmente autorizzato a fruire del permesso: conta anche come viene utilizzato in concreto. I giudici hanno più volte richiamato casi in cui il dipendente, pur avendo diritto ai 3 giorni di permesso, li ha impiegati per attività estranee all’assistenza, situazione che ha portato al contenzioso su permessi 104 e reintegro del lavoratore in alcune vicende giudiziarie recenti. Ogni caso viene comunque valutato nel merito, tenendo conto delle specifiche circostanze e delle prove raccolte, spesso tramite investigatori privati incaricati dal datore di lavoro o controlli dell’INPS.

Le nuove indicazioni INPS e la programmazione dei permessi

Per ridurre il rischio di contestazioni e recuperi, l’INPS insiste da tempo sull’importanza di una corretta programmazione dei permessi legge 104 con il datore di lavoro, così da evitare sovrapposizioni non necessarie tra più familiari aventi diritto. Una gestione trasparente delle richieste, comunicata con anticipo quando possibile, aiuta anche le aziende a organizzare i turni senza generare situazioni ambigue che potrebbero poi tradursi in contestazioni, come spiegato anche a proposito della programmazione dei permessi 104 con il datore di lavoro.

Resta comunque fermo un principio: la finalità dei 3 giorni di permesso mensili è l’assistenza al familiare con handicap grave, e ogni scostamento da questo scopo espone il lavoratore al rischio di vedersi richiedere indietro le somme percepite, oltre a eventuali conseguenze sul piano disciplinare. La circolare n. 100/2026 dell’INPS va quindi letta come un richiamo alle regole già esistenti, più che come una stretta improvvisa.

Domande frequenti sui permessi legge 104 e il recupero INPS

Quanti giorni di permesso legge 104 spettano al mese?
L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 riconosce fino a 3 giorni di permesso retribuito al mese per l’assistenza a un familiare con handicap in situazione di gravità, anche fruibili a ore secondo il contratto collettivo applicato.

Cosa succede se più familiari chiedono il permesso nello stesso giorno?
Se più aventi diritto fruiscono del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore per lo stesso assistito, l’INPS ripartisce l’indebito in parti uguali: la quota sovrapposta è considerata indebita al 50% per ciascun lavoratore, con recupero rapportato al rispettivo orario di lavoro.

In quali casi l’INPS può recuperare le somme dei permessi 104?
Principalmente quando viene superato il limite complessivo dei 3 giorni mensili, quando c’è sovrapposizione tra più richiedenti per lo stesso assistito, oppure quando emerge che il permesso non è stato utilizzato per un’effettiva attività di assistenza.

L’uso improprio dei permessi 104 può portare al licenziamento?
Sì, la giurisprudenza ha più volte confermato che un uso del permesso privo di nesso con l’assistenza al familiare disabile può configurare un abuso del diritto, sanzionabile anche con il licenziamento per giusta causa nei casi più gravi, oltre al recupero delle somme indebite.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/02/caregiver-con-mascherina.jpg 470 780 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 09:00:002026-09-21 13:55:37Legge 104, attenzione ai 3 giorni di permesso: quando l’INPS recupera le somme
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa

Dichiarazione dei redditi 730

Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del 31 dicembre 2026, ciò che non hai pagato non potrà più essere recuperato in quella dichiarazione. Non esiste un modo per “recuperare dopo” una spesa dimenticata.

Questa guida raccoglie, in una checklist operativa, tutte le leve di risparmio fiscale che puoi ancora attivare prima della fine dell’anno: spese mediche, versamenti al fondo pensione, bonus casa, interessi del mutuo, spese scolastiche e universitarie, donazioni, polizze assicurative, spese veterinarie e costi per badanti e addetti all’assistenza.

Per l’anno d’imposta 2026 c’è un motivo in più per organizzarsi: la seconda aliquota IRPEF scende dal 35% al 33% (art. 1 c. 3 della Legge 199/2025) e il 730/2027 sarà la prima dichiarazione a recepirla. Vediamo quindi, con ordine, cosa fare entro il 31 dicembre 2026 per pagare meno tasse, e quali adempimenti invece seguono un calendario diverso.

Indice dei contenuti

  1. Perché il 31 dicembre 2026 è la data che decide le tue tasse
  2. Spese sostenute entro il 31 dicembre 2026: il principio di cassa
  3. Spese mediche e sanitarie da saldare entro il 31 dicembre 2026
  4. Fondo pensione: il versamento deducibile entro il 31 dicembre 2026
  5. Bonus casa e ristrutturazioni: pagamenti da chiudere entro il 31 dicembre 2026
  6. Interessi del mutuo prima casa e spese collegate
  7. Spese per i figli: scuola, università, sport e asilo nido
  8. Donazioni agli enti del terzo settore (ex ONLUS) entro il 31 dicembre 2026
  9. Polizze vita, infortuni e rischi catastrofali
  10. Spese veterinarie, funebri e per le badanti
  11. Attenzione ai tetti: le detrazioni per redditi oltre 75.000 euro
  12. La checklist operativa da completare entro il 31 dicembre 2026
  13. Dopo il 31 dicembre: le scadenze del 730/2027
  14. Domande frequenti sulle spese entro il 31 dicembre 2026

Perché il 31 dicembre 2026 è la data che decide le tue tasse

Il sistema fiscale italiano lavora per “anni d’imposta”. La dichiarazione che presenterai nel 2027 fotografa esattamente un periodo: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Tutte le spese che danno diritto a uno sconto d’imposta devono cadere dentro questa finestra. È per questo che entro il 31 dicembre 2026 si gioca gran parte del risparmio che vedrai nel 730/2027.

Prima di procedere, chiariamo due parole che ricorrono in tutto l’articolo. La detrazione è uno sconto che si applica direttamente sull’imposta da pagare: se hai una detrazione del 19% su una spesa di 1.000 euro, l’IRPEF scende di 190 euro. La deduzione, invece, abbassa il reddito imponibile, cioè la base su cui l’imposta viene calcolata: il risparmio dipende dalla tua aliquota, quindi più alto è il reddito, maggiore è il beneficio.

Nel 2026 le aliquote IRPEF sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Significa che, per chi si colloca nel secondo scaglione, ogni 1.000 euro dedotti valgono circa 330 euro di imposta risparmiata. Ecco perché agire entro il 31 dicembre 2026 non è un dettaglio burocratico, ma una scelta economica.

Spese sostenute entro il 31 dicembre 2026: il principio di cassa

La regola base si chiama principio di cassa: conta la data in cui la spesa viene effettivamente pagata, non quella della fattura, della prenotazione o della prestazione ricevuta. Una visita specialistica eseguita a dicembre 2026 ma saldata a gennaio 2027 finirà nel 730/2028, non nel 730/2027. Al contrario, un pagamento anticipato effettuato entro il 31 dicembre 2026 rientra nell’anno in corso.

Ci sono poi alcune precisazioni pratiche che fanno la differenza a cavallo d’anno:

  • Con carta di credito rileva la data di utilizzo della carta, non quella dell’addebito sul conto (che spesso slitta al mese successivo).
  • Con bonifico conta la data dell’operazione: non ridurti all’ultimo giorno utile, anche perché il 31 dicembre 2026 cade di giovedì e le tempistiche bancarie di fine anno possono allungarsi.
  • Per i lavori sulle parti comuni condominiali rileva il bonifico effettuato dall’amministratore; il singolo condomino deve comunque aver versato la propria quota entro il termine di presentazione della dichiarazione.
  • Gli assegni rilevano alla data di consegna, ma per molte spese non sono un mezzo di pagamento ammesso.

Secondo punto irrinunciabile: la tracciabilità. Dal 2020 le detrazioni al 19% spettano solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili, cioè bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegno bancario o circolare (art. 1 c. 679 della L. 160/2019). Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, che restano detraibili anche se pagate in contanti. Regola pratica: da qui al 31 dicembre 2026, paga tutto ciò che è detraibile con strumenti elettronici e conserva le ricevute.

Spese mediche e sanitarie da saldare entro il 31 dicembre 2026

Le spese sanitarie sono la voce più diffusa del 730 e danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (art. 15 c. 1 lett. c del TUIR). La franchigia è una soglia sotto la quale non si ottiene nulla: se in tutto l’anno spendi 120 euro, la detrazione è zero; se spendi 1.129,11 euro, il 19% si calcola su 1.000 euro, cioè 190 euro di IRPEF in meno.

Proprio per effetto della franchigia, concentrare le spese nello stesso anno conviene. Se hai già superato i 129,11 euro nel 2026, ogni ulteriore spesa sanitaria pagata entro il 31 dicembre 2026 è detraibile per intero al 19%. Se invece sei ancora sotto soglia, valuta se anticipare a dicembre quelle cure già programmate per l’inizio del 2027.

Quali spese sanitarie rientrano

  • Visite mediche generiche e specialistiche, analisi, radiografie, ecografie e altri esami diagnostici.
  • Farmaci e medicinali da banco, con scontrino parlante che riporta natura, quantità, codice alfanumerico e codice fiscale.
  • Cure odontoiatriche, fisioterapia e riabilitazione con prescrizione medica.
  • Occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi acustici e altri dispositivi medici marcati CE.
  • Ticket sanitari, interventi chirurgici e degenze.

Un aspetto poco conosciuto: se nel 2026 le spese sanitarie superano complessivamente 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, una soluzione utile quando l’imposta dovuta non è abbastanza capiente per assorbire tutto lo sconto in un colpo solo. È una valutazione da fare insieme a un operatore esperto, come approfondiamo nella nostra guida alle detrazioni per spese mediche. Se hai dubbi su quali documenti conservare, il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue nella raccolta e nel controllo delle ricevute.

Fondo pensione: il versamento deducibile entro il 31 dicembre 2026

Il versamento a un fondo pensione o a un PIP è probabilmente la leva più potente da attivare entro il 31 dicembre 2026, perché non è una detrazione ma una deduzione: l’importo versato si sottrae direttamente dal reddito imponibile. Il limite annuo è di 5.164,57 euro (art. 8 c. 4 del D.Lgs. 252/2005), comprensivo dei contributi versati dal datore di lavoro, ma al netto del TFR conferito.

Immagina Marco, impiegato con un reddito di 38.000 euro, che nel 2026 versa 3.000 euro al suo fondo pensione entro fine anno. Quei 3.000 euro escono dall’imponibile e, trovandosi nello scaglione al 33%, gli fanno risparmiare circa 990 euro di IRPEF nel 730/2027. In più, quel denaro non è “speso”: resta suo, accantonato per la pensione integrativa.

Tre attenzioni operative prima della fine dell’anno:

  • Il versamento deve risultare effettuato entro il 31 dicembre 2026: i bonifici disposti a ridosso di Capodanno rischiano di essere contabilizzati nel 2027.
  • Se il fondo è aziendale, i contributi trattenuti in busta paga erodono già una parte del plafond di 5.164,57 euro: verifica quanto margine ti resta prima di fare un versamento aggiuntivo.
  • I contributi versati per i familiari fiscalmente a carico sono deducibili da chi li sostiene, sempre entro lo stesso tetto complessivo.

Ricorda inoltre che dal 1° luglio 2026 è entrato in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti privati di prima assunzione, che ha sostituito il vecchio silenzio-assenso (art. 1 cc. 202 e 205 della L. 199/2025). Se hai cambiato lavoro quest’anno, vale la pena fare il punto sulla tua posizione previdenziale: il nostro CAF Centro Fiscale di Udine effettua la verifica completa.

Bonus casa e ristrutturazioni: pagamenti da chiudere entro il 31 dicembre 2026

Anche per i lavori in casa vale il principio di cassa: conta il bonifico parlante effettuato entro il 31 dicembre 2026, non la data di fine lavori né quella della fattura. Il “bonifico parlante” è un bonifico speciale che riporta la causale con il riferimento normativo, il codice fiscale di chi detrae e la partita IVA dell’impresa: senza questi dati la detrazione si perde.

Per il 2026 il bonus ristrutturazioni spetta nella misura del 50% sulle spese relative all’abitazione principale (per i titolari di proprietà o di un diritto reale di godimento) e del 36% per gli altri immobili, con un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartizione in 10 quote annuali. La stessa struttura di aliquote si applica all’Ecobonus 2026 per il risparmio energetico.

Merita un discorso a parte il bonus mobili: 50% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare, quindi fino a 2.500 euro di detrazione in 10 anni. Attenzione al requisito temporale, che genera molti errori: gli acquisti del 2026 sono agevolati solo se collegati a un intervento di recupero edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili. Restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

  • Lavori edilizi: pagamento con bonifico parlante, obbligatorio.
  • Mobili ed elettrodomestici: ammessi bonifico ordinario, carta di credito o di debito; esclusi contanti e assegni.
  • Per gli interventi di efficienza energetica serve la comunicazione ENEA, da trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori: è un adempimento con un calendario proprio, diverso dal 31 dicembre.

Se i lavori sono in corso e la fine cantiere slitterà al 2027, valuta con l’impresa la possibilità di pagare entro il 31 dicembre 2026 lo stato di avanzamento già eseguito: farai rientrare quella quota nel 730/2027.

Interessi del mutuo prima casa e spese collegate

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% su un massimo di 4.000 euro annui (art. 15 c. 1 lett. b del TUIR), cioè fino a 760 euro di IRPEF in meno. Il limite è riferito all’immobile e va diviso tra i cointestatari: se il mutuo è intestato a due coniugi al 50%, ciascuno porta in detrazione la propria metà.

Anche qui rilevano le rate pagate entro il 31 dicembre 2026. Se una rata è andata in insoluto, sistemarla prima di fine anno significa recuperarne la quota interessi già nel 730/2027. Nel plafond dei 4.000 euro rientrano anche gli oneri accessori sostenuti al momento della stipula: commissioni di istruttoria, imposta sostitutiva sul finanziamento, spese di perizia e di notaio relative al contratto di mutuo.

Procurati per tempo la certificazione annuale degli interessi rilasciata dalla banca e l’atto di acquisto: sono i documenti che servono in sede di compilazione. Come spiegato nella nostra guida alle detrazioni per interessi sul mutuo, la detrazione richiede che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, con alcune eccezioni per il personale trasferito e per le case inagibili.

Spese per i figli: scuola, università, sport e asilo nido

Le famiglie hanno diverse voci da mettere in ordine entro il 31 dicembre 2026. Le più comuni riguardano l’istruzione e le attività dei figli, e quasi sempre si tratta di detrazioni al 19% con tetti di spesa precisi.

  • Spese scolastiche (scuola dell’infanzia, primo ciclo e secondaria di secondo grado): 19% su un massimo di 800 euro per alunno, comprensivi di tasse di iscrizione, mensa, gite e servizi integrativi.
  • Spese universitarie: per gli atenei statali la detrazione segue l’importo effettivamente versato; per quelli non statali valgono i limiti fissati ogni anno con decreto ministeriale, differenziati per area disciplinare e zona geografica.
  • Canoni di locazione per studenti fuori sede: 19% su un massimo di 2.633 euro, se l’università si trova in un comune distante almeno 100 chilometri e in una provincia diversa da quella di residenza.
  • Attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni: 19% su un massimo di 210 euro per figlio, per iscrizioni e abbonamenti a palestre, piscine e associazioni sportive dilettantistiche.
  • Asilo nido: 19% su un massimo di 632 euro per figlio, per rette di nidi pubblici e privati.
  • Abbonamenti al trasporto pubblico: 19% su un massimo di 250 euro, anche per i familiari a carico.

Se una retta scolastica o la quota della società sportiva è ancora da saldare, pagarla entro il 31 dicembre 2026 significa portarla nel 730/2027 anziché rimandarla di un anno. Attenzione al tracciamento: il bonifico o il pagamento elettronico sono obbligatori anche per queste voci.

Chi ha figli all’università dovrebbe inoltre pianificare per tempo l’ISEE universitario, che determina l’importo delle tasse e l’accesso alle borse di studio, e più in generale l’ISEE 2026, richiesto per bonus e servizi comunali. Il CAF Centro Fiscale a Udine si occupa della pratica dalla raccolta documenti all’attestazione finale. Per gli affitti degli studenti fuori sede è fondamentale che il contratto sia regolarmente registrato: il nostro servizio di registrazione dei contratti di locazione mette in regola la posizione.

Donazioni agli enti del terzo settore (ex ONLUS) entro il 31 dicembre 2026

Le erogazioni liberali, cioè le donazioni, sono una delle poche spese che puoi decidere liberamente di sostenere entro il 31 dicembre 2026 ottenendo un doppio risultato: sostieni una causa e riduci l’imposta. Per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS il Codice del Terzo Settore (art. 83 del D.Lgs. 117/2017) prevede due strade alternative.

  • Detrazione del 30% sulle somme donate, per un importo massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta; la percentuale sale al 35% per le donazioni in denaro alle organizzazioni di volontariato.
  • Deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, con possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi.

La scelta tra detrazione e deduzione non è banale e dipende dal tuo reddito e dall’importo donato: in linea di massima, chi ha redditi più elevati trova spesso più conveniente la deduzione, chi ha redditi medio-bassi la detrazione. È una valutazione che facciamo insieme in fase di compilazione, come raccontiamo nella nostra guida alle detrazioni per erogazioni liberali.

Regola d’oro: la donazione deve essere tracciabile (bonifico, carta, bollettino postale) e deve risultare eseguita entro il 31 dicembre 2026. Conserva la ricevuta rilasciata dall’ente e l’estratto conto. Esistono poi regimi specifici per le donazioni a partiti politici (detrazione del 26% per importi tra 30 e 30.000 euro) e per quelle a favore di istituzioni religiose e ONG, con regole proprie.

Polizze vita, infortuni e rischi catastrofali

Molti contribuenti dimenticano i premi assicurativi, che invece danno diritto a una detrazione del 19% a condizione che il premio sia versato entro il 31 dicembre 2026. Se hai una rata in scadenza a gennaio, verifica con la compagnia se è possibile anticiparla.

  • Polizze vita e infortuni: detrazione del 19% su un massimo di 530 euro di premi annui.
  • Polizze contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: limite elevato a 1.291,14 euro.
  • Polizze per eventi calamitosi stipulate su unità immobiliari a uso abitativo: detrazione del 19% sui premi, senza il limite dei 530 euro.
  • Polizze a tutela delle persone con disabilità grave: limite specifico di 750 euro per i premi relativi ad assicurazioni sulla vita a favore di familiari con handicap grave.

Un chiarimento utile: non tutte le polizze sono detraibili. Le coperture puramente finanziarie o di risparmio, le polizze RC auto e le garanzie accessorie a un mutuo che non abbiano natura di assicurazione sulla vita non rientrano nel beneficio. Porta il contratto e la quietanza di pagamento all’appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine verifica caso per caso quali premi sono ammessi.

Spese veterinarie, funebri e per le badanti

Chiudiamo la rassegna con tre voci spesso trascurate, tutte da sostenere entro il 31 dicembre 2026 per entrare nel 730/2027.

Spese veterinarie

Le cure per gli animali domestici o destinati alla pratica sportiva danno diritto alla detrazione del 19% su un massimo di 550 euro, con la stessa franchigia di 129,11 euro prevista per le spese sanitarie. Rientrano visite, esami di laboratorio, interventi e farmaci prescritti dal veterinario; sono esclusi mangimi, toelettatura e accessori. Il pagamento deve essere tracciabile e la fattura intestata a chi detrae, come spieghiamo nella guida alle spese veterinarie detraibili.

Spese funebri

Le spese funebri sono detraibili al 19% fino a 1.550 euro per ciascun decesso, indipendentemente dal legame di parentela con il defunto. Se più familiari hanno contribuito, il limite resta unico per evento e va ripartito tra chi ha effettivamente sostenuto la spesa, in base a quanto risulta dalla fattura.

Badanti e addetti all’assistenza personale

Chi assiste una persona non autosufficiente ha due benefici distinti. Il primo è la detrazione del 19% su un massimo di 2.100 euro per le spese relative agli addetti all’assistenza personale, spettante però solo se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il secondo è la deduzione dei contributi previdenziali versati per colf, badanti e collaboratori domestici, nel limite di 1.549,37 euro annui.

Attenzione: i contributi del quarto trimestre 2026 vanno versati nei primi dieci giorni di gennaio 2027 e, per il principio di cassa, saranno deducibili nel 730/2028. Se vuoi ottimizzare, valuta un versamento anticipato entro il 31 dicembre 2026. Per la gestione del rapporto di lavoro domestico, dalla comunicazione di assunzione ai bollettini, ci occupiamo noi di tutto tramite il servizio colf e badanti del CAF Centro Fiscale a Udine.

Attenzione ai tetti: le detrazioni per redditi oltre 75.000 euro

Prima di programmare le spese entro il 31 dicembre 2026, chi ha un reddito elevato deve tenere conto del cosiddetto riordino delle detrazioni introdotto dall’art. 16-ter del TUIR. In pratica, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri detraibili, considerati nel loro insieme, sono ammessi solo fino a un importo massimo.

Il calcolo parte da un importo base: 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, 8.000 euro oltre i 100.000 euro. Questo importo va poi moltiplicato per un coefficiente legato ai figli fiscalmente a carico:

  • 0,50 se non ci sono figli a carico;
  • 0,70 con un figlio a carico;
  • 0,85 con due figli a carico;
  • 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità accertata.

Restano fuori dal conteggio alcune voci importanti, tra cui le spese sanitarie e gli interessi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024: un motivo in più per non rinunciare a quelle detrazioni. Va inoltre ricordato che la detrazione del 19% prevista dall’art. 15 del TUIR si riduce progressivamente per i redditi superiori a 120.000 euro, fino ad azzerarsi a 240.000 euro, con esclusione di spese sanitarie e interessi passivi. Infine, per i redditi superiori a 200.000 euro, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una riduzione fissa di 440 euro delle detrazioni spettanti.

Tradotto in pratica: se il tuo reddito supera i 75.000 euro, anticipare tutto entro il 31 dicembre 2026 potrebbe non essere la strategia migliore, perché rischi di superare il plafond e perdere una parte del beneficio. In questi casi la pianificazione va fatta con carta e penna insieme a un operatore esperto.

La checklist operativa da completare entro il 31 dicembre 2026

Ecco il riepilogo delle azioni concrete da mettere in agenda. Stampalo, spuntalo e portalo con te all’appuntamento per il 730/2027.

  • Raccogli tutte le ricevute del 2026 in un unico raccoglitore, divise per tipologia: sanitarie, istruzione, casa, assicurazioni, donazioni.
  • Verifica la franchigia sanitaria: se hai già superato i 129,11 euro, anticipa entro il 31 dicembre 2026 visite, occhiali o cure dentistiche già programmate.
  • Controlla il plafond del fondo pensione e valuta un versamento integrativo fino a 5.164,57 euro complessivi.
  • Chiudi i pagamenti dei lavori edilizi con bonifico parlante e verifica il requisito di inizio lavori per il bonus mobili.
  • Salda le rate arretrate del mutuo e richiedi alla banca la certificazione degli interessi.
  • Paga rette scolastiche, quote sportive e abbonamenti con strumenti tracciabili.
  • Effettua le donazioni agli enti del terzo settore che vuoi sostenere, sempre con bonifico o carta.
  • Verifica le scadenze dei premi assicurativi ed eventualmente anticipa la rata.
  • Sostituisci i pagamenti in contanti: dove la tracciabilità è obbligatoria, il contante azzera la detrazione.
  • Fissa l’appuntamento al CAF per una simulazione di convenienza prima di fine anno.

Una precisazione che vale per tutti: entro il 31 dicembre 2026 devono essere sostenute le spese, non presentati documenti all’Agenzia delle Entrate. Nessuno ti chiede di inviare nulla il 31 dicembre: quel giorno è semplicemente il confine dell’anno d’imposta.

Dopo il 31 dicembre: le scadenze del 730/2027

Chiuso l’anno, entra in gioco il calendario dichiarativo, che segue date completamente diverse dal 31 dicembre 2026. È importante non confondere i due piani: le spese si “congelano” a fine anno, gli adempimenti dichiarativi si distribuiscono nei mesi successivi.

  • Gennaio 2027: le strutture sanitarie e le farmacie trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese del 2026, che confluiranno nella dichiarazione precompilata.
  • Marzo 2027: i sostituti d’imposta consegnano la Certificazione Unica relativa ai redditi 2026.
  • Fine aprile 2027: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato (dal 2026 la data di apertura è slittata al 30 aprile).
  • 30 settembre 2027: termine ordinario per l’invio del modello 730.
  • Autunno 2027: finestra per il 730 integrativo e, per chi presenta il modello Redditi PF, termine di invio a fine novembre.

Chi salta il termine non perde automaticamente tutto: esiste la possibilità di regolarizzare, come spieghiamo nella guida alla dichiarazione dei redditi tardiva. Resta però una strada più costosa e complicata rispetto al presentare tutto nei tempi previsti.

Un’ultima nota per chi vive in Friuli Venezia Giulia: oltre all’IRPEF nazionale, sul reddito incidono l’addizionale regionale del FVG e l’addizionale comunale stabilita dal proprio Comune, che variano da territorio a territorio. Anche per questo, farsi seguire da un CAF radicato sul territorio come il CAF Centro Fiscale di Udine aiuta a ottenere un calcolo corretto fino all’ultimo euro.

Domande frequenti sulle spese entro il 31 dicembre 2026

Se pago una visita medica il 2 gennaio 2027, posso inserirla nel 730/2027?

No. Vale il principio di cassa: una spesa pagata nel 2027 rientra nella dichiarazione del 2028, anche se la prestazione è stata eseguita nel 2026. Per farla rientrare nel 730/2027 il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.

Conviene sempre anticipare le spese entro il 31 dicembre 2026?

Nella maggior parte dei casi sì, soprattutto se hai già superato la franchigia sanitaria o se hai margine sul fondo pensione. Non conviene però se rischi di superare i tetti previsti per i redditi oltre 75.000 euro, o se la tua imposta lorda è troppo bassa per assorbire le detrazioni. Una simulazione al CAF chiarisce il quadro in pochi minuti.

Cosa succede se ho pagato in contanti una spesa detraibile?

Per le detrazioni al 19% il pagamento tracciabile è obbligatorio dal 2020: il contante fa perdere il beneficio. Restano però detraibili anche in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN. Se ti accorgi ora di aver pagato in contanti, chiedi alla struttura se è possibile rifare il pagamento in forma tracciabile prima della fine dell’anno.

Le spese di un familiare a carico si possono detrarre?

Sì, per molte voci. Le spese sanitarie, quelle di istruzione, i premi assicurativi e le spese sportive sostenute per i familiari fiscalmente a carico sono detraibili da chi le ha effettivamente pagate, purché il documento sia intestato correttamente. Le spese sanitarie dei figli si possono ripartire tra i genitori in base a quanto ciascuno ha sostenuto.

Devo inviare qualcosa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026?

No. Entro il 31 dicembre 2026 devi solo aver pagato le spese e conservato i documenti. Gli invii telematici seguono il calendario del 730/2027, che parte nella primavera del 2027. L’unica eccezione riguarda adempimenti con termini propri, come la comunicazione ENEA per gli interventi di efficienza energetica, dovuta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Il 730 precompilato contiene già tutte le spese del 2026?

Non sempre. La precompilata raccoglie molti dati trasmessi da farmacie, strutture sanitarie, banche e assicurazioni, ma diverse voci – come le spese scolastiche non comunicate, le quote sportive o alcune donazioni – possono mancare. Presentare la dichiarazione tramite CAF significa integrare le spese assenti e non lasciare soldi sul tavolo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Prepara il tuo 730/2027 con il CAF Centro Fiscale di Udine

Ogni situazione è diversa: una famiglia con figli all’università, un pensionato con spese sanitarie elevate e un lavoratore che ha appena ristrutturato casa hanno strategie di risparmio completamente differenti. Prima che scada il 31 dicembre 2026, una verifica con un operatore esperto ti permette di capire quali spese conviene davvero anticipare e quali documenti recuperare.

Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e per pianificare le spese entro il 31 dicembre 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. I nostri operatori si occupano di tutto: controllo dei documenti, simulazione del risparmio e compilazione del 730/2027, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: puoi anche prenotare un appuntamento direttamente dalla nostra pagina contatti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa
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