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Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Ricevere un decreto ingiuntivo a casa o in azienda genera quasi sempre preoccupazione. Si tratta di un provvedimento del giudice che impone di pagare una somma di denaro entro un termine molto breve, e chi lo riceve ha a disposizione uno strumento preciso per difendersi: l’opposizione al decreto ingiuntivo. Con la riforma del processo civile alcuni aspetti della procedura sono stati rivisti, in particolare per quanto riguarda la gestione della fase successiva alla notifica. Vediamo, in modo semplice, cos’è il decreto ingiuntivo, come si può presentare opposizione e cosa cambia realmente per chi si trova a doverla affrontare.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorio
  2. Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo
  3. I termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo
  4. Cosa cambia con la riforma del processo civile
  5. Cosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nulla
  6. Domande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivo

Cos’è il decreto ingiuntivo e come funziona il procedimento monitorio

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che il giudice emette su richiesta di un creditore, senza convocare prima il debitore. In pratica, se una persona o un’azienda vanta un credito documentato (ad esempio una fattura non pagata, un contratto non rispettato o un assegno insoluto), può chiedere al tribunale di ingiungere al debitore il pagamento, senza dover affrontare subito un processo ordinario. Questa procedura semplificata si chiama procedimento monitorio proprio perché nasce per velocizzare il recupero di crediti che appaiono, sulla carta, poco discutibili.

Una volta emesso, il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore, che da quel momento ha un termine preciso per pagare oppure per contestare la richiesta. Se non fa nulla entro la scadenza, il decreto diventa definitivo e il giudice, su istanza del creditore, lo dichiara esecutivo ai sensi dell’articolo 647 del codice di procedura civile: da quel momento il creditore può avviare il pignoramento di beni, stipendio o conti correnti. Per questo motivo è fondamentale sapere cosa fare, e soprattutto entro quando farlo, non appena si riceve la notifica.

Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo

Chi riceve un decreto ingiuntivo e ritiene che la richiesta sia infondata, sbagliata nell’importo o comunque contestabile, può presentare opposizione. Non si tratta di una semplice lettera o di una richiesta informale: l’opposizione si propone attraverso un atto di citazione, cioè un atto giudiziario formale con cui il debitore, che in questa fase diventa “opponente”, chiede al tribunale di riesaminare la vicenda in un vero e proprio giudizio.

Presentare opposizione significa aprire una causa ordinaria, nella quale entrambe le parti potranno portare le proprie prove e argomentazioni davanti al giudice. È una differenza importante rispetto alla fase iniziale del decreto ingiuntivo, che invece viene emesso ascoltando solo il creditore. Proprio perché si tratta di un atto tecnico e con conseguenze rilevanti, la redazione dell’opposizione richiede l’assistenza di un avvocato, che valuterà se esistono i presupposti per contestare il decreto e quali motivi far valere.

  • Il debitore diventa parte attiva del processo e può far valere le proprie ragioni
  • Il creditore, che nella fase monitoria aveva agito da solo, deve ora difendere le proprie richieste in contraddittorio
  • Il giudice valuta il caso con un’istruttoria completa, comprese eventuali prove testimoniali o documentali
  • L’esito dell’opposizione può confermare, ridurre o annullare il decreto ingiuntivo originario

I termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo

Il punto più delicato riguarda proprio i termini per opporsi. Il codice di procedura civile prevede che l’opposizione debba essere proposta entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni, mentre se risiede in Stati non appartenenti all’Unione europea sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile), proprio per dare più tempo a chi si trova in una situazione logistica più complessa.

Questi termini sono perentori: un concetto tecnico che significa semplicemente che non possono essere prorogati o recuperati con una semplice richiesta. Una volta scaduti, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il creditore può passare direttamente all’esecuzione forzata. Va inoltre ricordato che, come per la maggior parte dei termini processuali civili, si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se la scadenza cade in questo periodo, il conteggio dei giorni si interrompe e riprende a settembre. Fanno eccezione le controversie di lavoro, per le quali la sospensione feriale non opera.

Esiste anche un’ipotesi particolare, disciplinata dall’articolo 650 del codice di procedura civile, chiamata opposizione tardiva. È ammessa quando il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un’irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore. In questi casi, l’opposizione può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini ordinari, ma comunque entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (ad esempio il primo atto di pignoramento).

Un tema simile, quello dei termini per opporsi a un provvedimento giudiziario e delle conseguenze in caso di inattività, riguarda anche altri ambiti del diritto. Ne abbiamo parlato ad esempio a proposito del decreto penale di condanna e del termine di opposizione, un istituto diverso ma accomunato dalla stessa logica: se non si agisce entro la scadenza fissata dalla legge, il provvedimento diventa definitivo.

Cosa cambia con la riforma del processo civile

Negli ultimi anni il processo civile italiano è stato oggetto di un’ampia revisione, nota come riforma Cartabia, che ha toccato diversi aspetti del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, senza però stravolgerne l’impianto di base. La forma dell’atto di opposizione resta quella tradizionale, l’atto di citazione, e la struttura dei termini classici (40 giorni ordinari, 50 giorni se l’intimato risiede in un altro Stato UE, 60 giorni se risiede fuori dall’Unione europea) rimane il punto di riferimento principale.

La novità più rilevante riguarda invece la mediazione obbligatoria, prevista per alcune materie (come i contratti bancari, assicurativi o di locazione). Prima della riforma, era spesso il debitore opponente a doversi attivare per avviare il tentativo di mediazione, con il rischio di perdere il beneficio dell’opposizione se non rispettava correttamente questo adempimento. Con le modifiche introdotte, l’onere di attivare la mediazione nelle materie soggette a questo obbligo è stato spostato sul creditore opposto, cioè su chi aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, alleggerendo così la posizione di chi si oppone.

Si tratta di un cambiamento significativo dal punto di vista pratico, perché sposta una parte della responsabilità procedurale da chi riceve il decreto a chi lo ha richiesto. Proprio per la complessità e la delicatezza di questi aspetti, che possono variare a seconda del tipo di credito e della materia coinvolta, è sempre consigliabile far valutare la propria situazione da un professionista prima di decidere come muoversi, così da non rischiare di perdere termini che, come abbiamo visto, non ammettono proroghe.

Cosa succede se il termine per opporsi scade senza fare nulla

Se il termine di 40 giorni (o di 50 giorni per i residenti in altri Stati UE e 60 giorni per i residenti extra-UE) passa senza che il debitore presenti opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e, su istanza del creditore, viene dichiarato esecutivo dal giudice (articolo 647 del codice di procedura civile). Da questo momento il creditore può avviare le procedure di recupero forzato del credito, come il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o di altri beni. Non è più possibile discutere nel merito la fondatezza della richiesta, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva visto in precedenza.

Ecco perché, di fronte a un decreto ingiuntivo, il primo passo non dovrebbe mai essere ignorarlo. Anche quando la somma richiesta appare corretta, può valere la pena verificare con attenzione la documentazione, i calcoli degli interessi e la regolarità della notifica, prima di lasciare che il termine scada senza aver preso alcuna decisione consapevole.

Fonti

  • Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 641 – Termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo
  • Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443), art. 650 – Opposizione tardiva
  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia del processo civile)
  • Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5-bis – Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Domande frequenti sull’opposizione al decreto ingiuntivo

Quanto tempo si ha per opporsi a un decreto ingiuntivo?
Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di 50 giorni; se risiede in uno Stato non UE sale a 60 giorni (articolo 641 del codice di procedura civile).

Cosa succede se non presento opposizione entro i termini?
Il decreto ingiuntivo diventa definitivo e viene dichiarato esecutivo dal giudice su istanza del creditore: da quel momento è possibile avviare il pignoramento, salvo il caso eccezionale dell’opposizione tardiva.

È possibile opporsi dopo la scadenza dei 40 giorni?
Solo in casi particolari, previsti dall’articolo 650 del codice di procedura civile: irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. In questi casi l’opposizione tardiva va proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione.

La riforma del processo civile ha cambiato la durata dei 40 giorni?
I termini di legge non sono stati modificati: restano 40 giorni, che diventano 50 se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea e 60 se risiede fuori dall’Unione europea. Le novità della riforma riguardano soprattutto la gestione della mediazione obbligatoria nelle materie interessate, con l’onere di attivarla spostato sul creditore opposto.

Serve un avvocato per fare opposizione a un decreto ingiuntivo?
Sì, l’opposizione si propone con un atto di citazione, un atto tecnico che richiede l’assistenza di un avvocato per individuare i motivi di contestazione e rispettare correttamente i termini processuali.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civile
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Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei

Pensione 2026 INPS

Chi sta per andare in pensione e nel frattempo trova un nuovo lavoro deve fare molta attenzione: se il rapporto di lavoro dipendente riprende prima della decorrenza effettiva della pensione, il pensionando ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS. In caso contrario, l’Istituto può procedere al recupero dei ratei già versati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25154/2026, depositata il 9 settembre 2026, che fa chiarezza su un tema delicato: cosa succede quando tra la domanda di pensione e la sua decorrenza effettiva il lavoratore torna a lavorare senza avvisare l’ente previdenziale.

La pronuncia non introduce nuove regole, ma ribadisce un principio già presente nell’ordinamento: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è un requisito necessario per accedere alla pensione anticipata, e qualsiasi variazione di questa condizione va segnalata direttamente all’INPS, senza confidare che basti la comunicazione automatica del datore di lavoro.

Indice dei contenuti

  1. Cosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoro
  2. Perché il modello UNILAV non basta
  3. Quando l’INPS può recuperare i ratei di pensione
  4. Cosa succede prima e dopo la decorrenza della pensione
  5. Domande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPS

Cosa ha deciso la Cassazione sulla pensione e il nuovo lavoro

Con la sentenza n. 25154/2026 la Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore titolare di Assegno Ordinario di Invalidità (previsto dalla Legge n. 222/1984) fino al 30 giugno 2011. Il 2 maggio dello stesso anno l’uomo aveva presentato domanda di pensione di anzianità (l’istituto oggi confluito nella pensione anticipata), dichiarando di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente il 30 aprile. Il 3 giugno, però, era tornato a lavorare senza informare l’INPS. La pensione ha avuto decorrenza dal 1 luglio, cioè alla scadenza naturale dell’Assegno Ordinario di Invalidità.

Quando l’INPS ha scoperto la rioccupazione non dichiarata, ha proceduto al recupero dei ratei di pensione già erogati, ritenendo che il requisito della cessazione del lavoro dipendente non fosse più rispettato alla data di decorrenza. Il lavoratore ha contestato la richiesta, ma la Cassazione ha dato ragione all’Istituto: la variazione non comunicata ha reso legittimo il recupero delle somme.

Non è la prima volta che la Suprema Corte si esprime su questo tema. Già con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016 aveva qualificato la cessazione del rapporto subordinato come requisito necessario per l’accesso al pensionamento anticipato. La pronuncia del 2026 va oltre e chiarisce in modo specifico le conseguenze della rioccupazione sopravvenuta e dell’omessa comunicazione.

Perché il modello UNILAV non basta

Uno dei punti più importanti della sentenza riguarda il modello UNILAV, la comunicazione obbligatoria che ogni datore di lavoro deve trasmettere agli enti competenti quando assume un nuovo dipendente. Molti pensionandi ritengono, erroneamente, che questa comunicazione sia sufficiente a informare l’INPS della ripresa dell’attività lavorativa.

La Cassazione ha invece chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte dell’assicurato. L’Istituto deve verificare i dati dichiarati al momento della domanda di pensione, ma non è tenuto a monitorare costantemente eventuali cambiamenti successivi nella posizione lavorativa del richiedente. Se la situazione cambia durante l’attesa della decorrenza, spetta all’interessato informare direttamente l’INPS.

In pratica, anche se il sistema previdenziale riceve dati amministrativi da più fonti, la responsabilità della comunicazione resta in capo al lavoratore. Chi ha già fatto domanda di pensione e nel frattempo trova un nuovo impiego dipendente non può quindi limitarsi ad aspettare che sia il datore di lavoro a mettere in regola la sua posizione nei confronti dell’INPS.

Quando l’INPS può recuperare i ratei di pensione

La normativa di riferimento in materia di somme indebitamente percepite è composta principalmente da due articoli: l’articolo 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 e l’articolo 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412. La prima norma tutela il pensionato che ha ricevuto somme non dovute per un errore imputabile all’ente erogatore, in presenza di determinate condizioni. La seconda stabilisce che l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione consente all’INPS di recuperare le somme percepite indebitamente.

La Cassazione ha individuato quattro condizioni che devono verificarsi contemporaneamente perché un indebito pensionistico diventi irripetibile, cioè non più recuperabile dall’INPS:

  • il pagamento deve basarsi su un provvedimento formale e definitivo;
  • il provvedimento deve essere stato comunicato all’interessato;
  • l’errore deve essere imputabile all’ente erogatore;
  • deve essere assente qualsiasi dolo da parte dell’interessato.

Un aspetto rilevante della sentenza è che l’omessa comunicazione di fatti rilevanti, non conosciuti dall’INPS, viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa. Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso qualsiasi errore imputabile all’INPS: al momento della domanda l’interessato aveva dichiarato correttamente di non lavorare, e la successiva rioccupazione non era stata comunicata. Di conseguenza l’Istituto può legittimamente recuperare i ratei non dovuti, nei limiti della prescrizione del credito.

Chi si trova a dover gestire un recupero di somme da parte dell’INPS, magari legato anche a rateazioni o sanzioni civili, può approfondire il funzionamento di questi meccanismi nell’articolo dedicato a contributi INPS, rateazioni e sanzioni civili.

Cosa succede prima e dopo la decorrenza della pensione

La sentenza n. 25154/2026 non introduce alcun divieto generale di lavorare dopo l’inizio della pensione. Per le pensioni ordinarie, l’articolo 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ha eliminato, a partire dal 2009, i limiti generali al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Il punto critico riguarda invece la fase che precede la decorrenza della pensione anticipata, durante la quale la cessazione del rapporto di lavoro dipendente resta un requisito indispensabile.

Per orientarsi meglio, è utile distinguere alcune situazioni concrete. Se il rapporto di lavoro dipendente viene cessato e non ne viene avviato uno nuovo fino alla decorrenza, il requisito continua a sussistere senza alcun problema. Se invece interviene una nuova assunzione come dipendente dopo la domanda di pensione ma prima della decorrenza, la variazione va comunicata tempestivamente all’INPS: se il rapporto risulta ancora in essere al momento della decorrenza, può mancare il requisito necessario per ottenere la prestazione.

Diverso è il caso di un nuovo lavoro iniziato dopo la decorrenza di una pensione anticipata ordinaria: in questa ipotesi il reddito da lavoro è in linea generale cumulabile con la pensione, restando ferme eventuali regole particolari per specifici trattamenti. Va inoltre segnalato che, per la pensione anticipata ordinaria, l’INPS precisa che la cessazione non è richiesta per l’attività autonoma: il requisito di cessazione riguarda esclusivamente il lavoro dipendente.

Va infine ricordato che esistono regole più restrittive, con specifici divieti di cumulo, per la pensione anticipata per lavoratori precoci e per i trattamenti della famiglia Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile. In questi casi la ripresa del lavoro dopo la decorrenza può avere conseguenze ulteriori rispetto a quanto esaminato dalla sentenza n. 25154/2026, ed è opportuno verificare con attenzione la propria posizione. Chi vuole tenere sotto controllo tempistiche e importi può consultare anche il calendario dei pagamenti INPS delle pensioni e le informazioni sul cedolino della pensione.

Fonti

  • Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52 (indebiti pensionistici) – Normattiva
  • Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 (recupero delle somme indebitamente percepite) – Normattiva
  • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 19 (cumulo pensione e redditi da lavoro) – Normattiva

Domande frequenti su pensione, nuovo lavoro e recupero ratei INPS

Devo comunicare all’INPS se torno a lavorare prima che la pensione decorra?
Sì. Secondo la Cassazione, qualsiasi ripresa del rapporto di lavoro dipendente prima della decorrenza della pensione anticipata deve essere comunicata direttamente all’INPS dall’interessato.

Il modello UNILAV inviato dal nuovo datore di lavoro è sufficiente?
No. La Cassazione ha chiarito che la trasmissione del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro non sostituisce l’obbligo di comunicazione diretta all’INPS da parte del pensionando.

Posso lavorare dopo che la pensione è già iniziata?
Per le pensioni ordinarie sì, in linea generale il reddito da lavoro è cumulabile con la pensione dopo la decorrenza, grazie all’articolo 19 del Decreto Legge n. 112/2008. Restano però regole più restrittive per trattamenti come Quota 100, Quota 102 e pensione anticipata flessibile.

Cosa rischio se non comunico la ripresa del lavoro?
L’INPS può recuperare i ratei di pensione già percepiti, nei limiti della prescrizione del credito, perché l’omessa comunicazione di fatti rilevanti viene equiparata, quanto agli effetti, alla condotta dolosa.

La cessazione del lavoro autonomo è richiesta per la pensione anticipata ordinaria?
No. Per questa prestazione l’INPS precisa che il requisito di cessazione riguarda solo il lavoro dipendente, non l’attività autonoma.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei
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Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi

ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

La rottamazione quinquies torna al centro dell’attenzione non solo per i debiti verso lo Stato, ma anche per i tributi locali. Sempre più cittadini si chiedono se il proprio Comune di residenza abbia aderito alla rottamazione quinquies e se sia quindi possibile cancellare sanzioni e interessi su multe, IMU, TARI o altre entrate comunali. A differenza dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i tributi erariali, l’adesione degli enti locali alla rottamazione quinquies non è automatica: ogni Comune, ogni Regione e ogni ente territoriale deve decidere autonomamente se partecipare, tramite una delibera formale.

Questo significa che la stessa persona, con debiti sia verso l’Agenzia delle Entrate sia verso il proprio Comune, potrebbe trovarsi con un trattamento diverso a seconda dell’ente creditore. Vediamo come funziona la rottamazione quinquies per Comuni e Regioni, quali informazioni servono per verificare l’adesione del proprio ente e cosa prevede in concreto lo stralcio di sanzioni e interessi sui tributi locali.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la rottamazione quinquies
  2. Differenza tra rottamazione statale e rottamazione locale
  3. Come sapere se il proprio Comune ha aderito
  4. Cosa prevede lo stralcio per i tributi locali
  5. Quali Comuni e Regioni risultano aderenti

Cos’è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, l’ultima di una serie di misure che negli anni hanno permesso ai contribuenti di chiudere debiti con il Fisco versando solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. In pratica, chi aderisce paga l’importo originario del debito, mentre le somme aggiuntive maturate per sanzioni e interessi vengono azzerate o fortemente ridotte.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, quindi cartelle e avvisi relativi ad annualità pregresse. Per i debiti verso lo Stato — imposte erariali, contributi INPS, sanzioni gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione — la rottamazione quinquies segue le regole nazionali, con un calendario di adesione e pagamento definito a livello centrale. Il punto delicato riguarda invece i tributi locali: IMU, TARI, multe stradali comunali, bollo auto regionale e altre entrate di Comuni, Province e Regioni non rientrano automaticamente nella procedura, come vedremo nella prossima sezione.

Differenza tra rottamazione statale e rottamazione locale

La differenza principale tra la rottamazione quinquies statale e quella riferita agli enti locali sta nel meccanismo di adesione. Per i carichi erariali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sanatoria si applica secondo le regole della normativa nazionale, senza bisogno di un atto specifico da parte di un ente terzo.

Per i tributi locali la situazione è diversa: quando un Comune o una Regione ha affidato la riscossione delle proprie entrate (IMU, TARI, multe, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sta a quell’ente decidere se aderire alla rottamazione quinquies. L’adesione richiede una delibera dell’organo competente dell’ente, da approvare entro il termine fissato dalla normativa nazionale (art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026): la scadenza, inizialmente prevista al 30 giugno 2026, è stata poi prorogata al 31 luglio 2026, con successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste.

Solo dopo questo passaggio i carichi locali di quell’ente diventano definibili in via agevolata. Se il Comune non delibera entro il termine, i cittadini con debiti verso quell’amministrazione non potranno beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, anche se altri debiti — per esempio verso l’Agenzia delle Entrate — rientrano regolarmente nella misura nazionale.

Come sapere se il proprio Comune ha aderito

Per capire se il proprio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies esiste ora un riferimento ufficiale: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento. Resta comunque utile incrociare il dato con le fonti ufficiali del proprio ente. Le informazioni più affidabili si trovano in questi punti.

  • Albo pretorio online del Comune, dove viene pubblicata la delibera di adesione
  • Sito istituzionale del Comune o della Regione, nella sezione tributi o riscossione
  • Comunicati e avvisi pubblicati dall’ufficio tributi comunale
  • Elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25 settembre 2026 sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, con la denominazione degli enti e l’indicazione degli eventuali soggetti terzi che hanno affidato i carichi
  • Ufficio tributi del Comune o concessionario locale della riscossione: se l’ente non ha affidato i carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quei debiti non rientrano in questa procedura e va verificata l’eventuale presenza di una sanatoria locale autonoma

È importante ricordare che l’adesione riguarda l’ente creditore, non il singolo contribuente: se il proprio Comune ha aderito, tutti i cittadini con carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possono in linea di principio beneficiare della definizione agevolata, sempre nel rispetto delle scadenze e delle modalità di domanda previste.

Cosa prevede lo stralcio per i tributi locali

Quando un Comune o una Regione aderisce alla rottamazione quinquies, lo stralcio segue la stessa logica prevista per i carichi statali, con una distinzione importante. Per i tributi locali veri e propri — IMU, TARI, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica — il contribuente paga il capitale non versato, mentre vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora maturati nel tempo. Per le multe stradali, invece, l’importo base della sanzione resta integralmente dovuto (è esso stesso il capitale del debito) e lo sgravio riguarda le sole componenti accessorie: interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione. Restano inoltre dovute le somme per le spese di notifica e per le procedure esecutive già sostenute.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o con un piano di rate, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Per i contribuenti con carichi affidati da enti che hanno comunicato l’adesione, la domanda di definizione agevolata si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio portale entro il 15 ottobre 2026. Resta comunque prudente verificare le indicazioni aggiornate dell’Agenzia e del proprio Comune, perché i termini possono essere modificati da successivi interventi normativi.

Quali Comuni e Regioni risultano aderenti

L’elenco ufficiale degli enti aderenti è disponibile: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la lista delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento di rottamazione quinquies per le proprie entrate. Si tratta di circa 1.500 enti, con carichi affidati all’agente della riscossione relativi a IMU, TARI, tassa automobilistica e multe stradali. Molti altri Comuni, anche di grandi dimensioni, non hanno invece deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026: per i loro carichi la definizione agevolata non è accessibile.

Proprio per questa eterogeneità, generalizzare su scala nazionale non è utile: la scelta di aderire dipende dalle valutazioni di bilancio di ciascun ente e può riguardare Comuni piccoli come grandi città, Province e Regioni. Il modo più affidabile per sapere con certezza se il proprio ente ha aderito è consultare l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del proprio Comune di residenza o di domicilio fiscale.

Domande frequenti sulla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni

La rottamazione quinquies per i tributi locali è automatica?
No. Per i tributi locali (IMU, TARI, multe, tributi regionali) l’adesione dipende da una delibera specifica del Comune o della Regione. Senza questa delibera, i carichi locali di quell’ente non rientrano nella definizione agevolata, anche se i debiti verso l’Agenzia delle Entrate seguono le regole nazionali.

Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies?
Dal 25 settembre 2026 è consultabile l’elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale; in alternativa si possono verificare l’albo pretorio online e il sito istituzionale del Comune, nella sezione tributi, oppure contattare direttamente l’ufficio tributi.

Cosa succede se il Comune non aderisce entro la scadenza?
Se l’ente non ha deliberato l’adesione entro il termine del 31 luglio 2026, i carichi locali — per esempio multe o tributi comunali — restano esclusi dalla rottamazione quinquies e continuano a essere dovuti secondo le regole ordinarie, comprese sanzioni e interessi.

Cosa viene cancellato con la rottamazione quinquies per i tributi locali?
Per i tributi locali restano dovuti il capitale e, in genere, le spese di notifica e di procedura, mentre vengono stralciate sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, l’importo della sanzione resta integralmente dovuto e lo sgravio riguarda solo interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione.

Quando si può presentare la domanda per i carichi locali rottamati?
La finestra va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Resta consigliabile verificare le scadenze aggiornate, perché possono subire modifiche normative.

Con la chiusura del termine per le delibere e la pubblicazione dell’elenco, il quadro degli enti che partecipano alla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni è ormai definito: ora la partita passa ai contribuenti, che dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 possono presentare la domanda. Per i cittadini interessati il primo passo è verificare la presenza del proprio ente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di residenza.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:22:492026-09-28 18:40:20Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA igienista dentale è oggi la strada più frequente per chi esercita questa professione sanitaria e vuole collaborare con uno o più studi odontoiatrici. L’igienista dentale è un professionista sanitario laureato, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, che si occupa di prevenzione delle patologie orali, ablazione del tartaro, sigillature, educazione all’igiene orale e monitoraggio parodontale. Può lavorare come dipendente, ma nella maggior parte dei casi opera come libero professionista che fattura le proprie prestazioni allo studio.

Nel 2026 le regole sono cambiate su un punto importante: è entrata pienamente in vigore la classificazione ATECO 2025, che ha ridisegnato i codici delle professioni sanitarie. Sapere quale codice indicare, a quale cassa previdenziale iscriversi e come emettere correttamente le fatture evita errori costosi fin dal primo giorno di attività.

In questa guida completa vediamo, passo per passo, tutto quello che serve sapere sulla partita IVA igienista dentale: il codice ATECO 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, il regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%, l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e le regole per impostare correttamente la collaborazione con lo studio odontoiatrico.

💡 Approfondimento: se vuoi un quadro generale valido per tutte le professioni sanitarie (fisioterapisti, psicologi, infermieri, dietisti, logopedisti), leggi la nostra guida Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, che raccoglie codici, casse e adempimenti di ogni categoria.

Indice dei contenuti

  1. Partita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026
  2. Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09
  3. Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentale
  4. Regime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%
  5. Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera Sanitaria
  6. Collaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapporto
  7. Come aprire la partita IVA da igienista dentale senza errori
  8. Domande frequenti sulla partita IVA igienista dentale
  9. Apri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro Fiscale

Partita IVA igienista dentale: perché aprirla nel 2026

La partita IVA igienista dentale serve ogni volta che l’attività viene svolta in modo abituale e continuativo al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In parole semplici: se collabori stabilmente con uno studio odontoiatrico, se ricevi pazienti in autonomia o se presti servizio presso più strutture, non puoi limitarti alla prestazione occasionale. Quest’ultima è ammessa solo per incarichi sporadici e non organizzati, e resta comunque vincolata al limite di 5.000 euro lordi annui oltre il quale scatta comunque l’obbligo di iscrizione previdenziale.

Immagina Giulia, neolaureata in Igiene Dentale, iscritta all’Albo TSRM-PSTRP: uno studio odontoiatrico le propone tre giornate a settimana in regime di collaborazione professionale. In questo caso Giulia deve aprire la partita IVA, scegliere il codice ATECO 2025 corretto, iscriversi alla Gestione Separata INPS e valutare il regime forfettario. Non si tratta di adempimenti complicati, ma ogni passaggio va fatto nell’ordine giusto.

I vantaggi di lavorare con la partita IVA igienista dentale sono concreti:

  • Autonomia organizzativa: puoi collaborare con più studi e gestire la tua agenda
  • Tassazione agevolata: con il regime forfettario l’imposta è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività
  • Contributi proporzionali: in Gestione Separata INPS si versa solo in proporzione al reddito effettivo, senza contributi fissi minimi
  • Costi di gestione contenuti: contabilità semplificata e adempimenti ridotti rispetto al regime ordinario
  • Possibilità di crescita: apertura di uno studio proprio o collaborazioni multiple nel tempo

Il rovescio della medaglia è che diventi responsabile dei tuoi adempimenti fiscali e previdenziali: niente ferie pagate, niente TFR, contributi a tuo carico. Per questo conviene partire con un’impostazione corretta, valutata insieme a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari in tutta Italia, sia in ufficio che online.

Codice ATECO 2025 per la partita IVA igienista dentale: 86.99.09

Il codice ATECO è la “targa” della tua attività: serve all’Agenzia delle Entrate e all’ISTAT per classificare che cosa fai. Per la partita IVA igienista dentale il codice da utilizzare nel 2026 è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., secondo la classificazione ATECO 2025.

Attenzione a un punto che genera ancora molta confusione. Fino al 2024 l’igienista dentale utilizzava il codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007. Quel codice oggi è solo un riferimento storico: dal 1° gennaio 2025 è in vigore l’ATECO 2025, operativa negli archivi dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. Chi scrive ancora che il 86.90.29 è “il codice attualmente in uso” riporta un’informazione superata.

Ecco il quadro riassuntivo per l’igienista dentale:

  • Codice ATECO 2025: 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • Ex codice ATECO 2007 (in uso fino al 2024): 86.90.29, riferimento storico, non più da indicare in apertura
  • Coefficiente di redditività forfettario: 78%
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS
  • Albo professionale: FNO TSRM-PSTRP

Una precisazione tecnica utile: per determinare il coefficiente di redditività del regime forfettario, l’allegato di legge fa ancora riferimento alla vecchia tabella ATECO 2007 in attesa del nuovo decreto di raccordo. Il risultato pratico non cambia: per l’igienista dentale il coefficiente resta 78%. Per il quadro completo di tutte le professioni sanitarie puoi consultare la nostra tabella completa dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie.

Gestione Separata INPS: la previdenza dell’igienista dentale

Molte professioni hanno una cassa previdenziale privata dedicata: i medici e gli odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, i veterinari all’ENPAV. L’igienista dentale, invece, non ha una cassa professionale propria: pur essendo iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, versa i contributi alla Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2 comma 26 della Legge 335/1995.

Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’appartenenza a un Albo con cassa di categoria, non dal codice ATECO scelto. Il codice serve a classificare l’attività ai fini statistici e fiscali, non a decidere dove versi i contributi.

Aliquote Gestione Separata 2026

Per i liberi professionisti senza cassa, l’aliquota contributiva della Gestione Separata INPS nel 2026 è pari al 26,07% del reddito imponibile: è composta dal 25% di contributo previdenziale IVS, dallo 0,72% per le prestazioni assistenziali (maternità, malattia, ANF) e dallo 0,35% per l’ISCRO. L’aliquota scende al 24% per chi è già coperto da un’altra forma pensionistica obbligatoria, ad esempio chi lavora anche come dipendente, o per i titolari di pensione diretta.

Ci sono tre caratteristiche importanti della Gestione Separata che conviene conoscere quando si apre la partita IVA igienista dentale:

  • Nessun contributo fisso minimo: si versa in percentuale sul reddito effettivamente prodotto, quindi in un anno di avvio con pochi incassi i contributi restano proporzionalmente bassi
  • Nessuna riduzione del 35%: quell’agevolazione riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti, non esiste in Gestione Separata (chi la promette commette un errore)
  • Rivalsa del 4% facoltativa: puoi addebitare in fattura allo studio odontoiatrico una rivalsa del 4%, che però concorre al tuo reddito imponibile

I contributi si versano con il modello F24 seguendo le scadenze degli acconti e del saldo IRPEF (o dell’imposta sostitutiva, per i forfettari). Un esempio pratico: se nel 2026 dichiari un reddito imponibile di 20.000 euro e non hai altre coperture, i contributi dovuti alla Gestione Separata ammontano a circa 5.214 euro (20.000 × 26,07%). È una cifra che va pianificata per tempo, mettendo da parte mese per mese una quota degli incassi.

Regime forfettario per la partita IVA igienista dentale: coefficiente 78%

Il regime forfettario è la scelta più diffusa per chi apre la partita IVA igienista dentale. È un regime agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola, calcolata su una base imponibile determinata in modo forfettario.

Il meccanismo è semplice. Non si tiene conto delle spese effettive: lo Stato presume che una parte del tuo incasso sia costo. Per il codice 86.99.09 il coefficiente di redditività è il 78%: significa che il 78% di quanto incassi è considerato reddito tassabile, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente spesa.

Esempio di calcolo per un igienista dentale

Supponiamo che Giulia incassi 40.000 euro nel 2026 fatturando allo studio odontoiatrico. Il calcolo è questo:

  1. Reddito lordo forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euro
  2. Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = circa 8.134 euro
  3. Base imponibile netta: 31.200 − 8.134 = circa 23.066 euro (i contributi versati sono deducibili)
  4. Imposta sostitutiva al 5% (nuova attività): circa 1.153 euro

Trascorsi i primi cinque anni, l’aliquota passa al 15%. Si tratta comunque di un carico fiscale nettamente più leggero rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria a scaglioni. Se vuoi farti un’idea più precisa dei guadagni netti del settore, leggi anche il nostro approfondimento su quanto guadagna un professionista sanitario nel 2026.

Requisiti e cause di esclusione

Per restare nel forfettario con la partita IVA igienista dentale devi rispettare alcuni paletti:

  • Ricavi o compensi entro 85.000 euro annui (superata la soglia di 100.000 euro l’uscita è immediata, già in corso d’anno)
  • Limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti nell’anno precedente: se li superi non puoi accedere al forfettario (limite valido per il biennio 2025-2026)
  • Spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro lordi annui
  • Nessuna partecipazione di controllo in società o associazioni professionali che svolgono attività riconducibili alla tua
  • Divieto di fatturare in prevalenza al datore di lavoro attuale o a quello dei due anni precedenti

Quest’ultimo punto merita attenzione: se hai lavorato come dipendente in uno studio odontoiatrico e poi apri la partita IVA per fatturare allo stesso studio, il regime forfettario è precluso per i due anni successivi alla cessazione del rapporto. È un caso frequentissimo nel settore dentale e va verificato prima di aprire, non dopo.

Fattura elettronica, esenzione IVA art. 10 e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni dell’igienista dentale sono prestazioni sanitarie rese da una professione sanitaria riconosciuta e, in quanto tali, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. In concreto: anche in regime ordinario la fattura viene emessa senza applicare l’IVA, indicando la natura di operazione esente. In regime forfettario, l’IVA non viene comunque esposta per la natura stessa del regime agevolato.

La fattura deve contenere la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, poiché si tratta di un documento senza addebito di IVA. Per un quadro completo delle regole di esenzione, comprese le prestazioni non terapeutiche, trovi tutti i dettagli nella nostra guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026 (art. 10).

Quando la fattura è elettronica e quando no

Qui va fatta una distinzione fondamentale, che riguarda da vicino chi ha la partita IVA igienista dentale:

  • Fatture allo studio odontoiatrico (soggetto titolare di partita IVA): fattura elettronica obbligatoria tramite Sistema di Interscambio (SdI)
  • Fatture a pazienti persone fisiche con dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria: divieto strutturale di fattura elettronica via SdI, si emette fattura cartacea o in PDF

Il divieto nasce da esigenze di tutela dei dati sanitari: i documenti che contengono spese sanitarie dei cittadini non transitano dallo SdI. Molti igienisti dentali si trovano quindi a gestire due canali diversi in parallelo, e qui gli errori sono frequenti.

Sistema TS: l’invio dei dati è annuale

Se ricevi pazienti privati, devi trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, che alimenta il 730 precompilato e consente ai tuoi pazienti di detrarre la spesa. Una buona notizia: dalle spese del periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale e non più semestrale o trimestrale, con termine fissato al 31 gennaio dell’anno successivo.

Il paziente deve poter esercitare l’opposizione all’invio dei dati: è un diritto che va garantito e documentato. Se invece fatturi esclusivamente allo studio odontoiatrico, l’obbligo di trasmissione ricade sullo studio, che è il soggetto che incassa dal paziente.

Collaborare con lo studio odontoiatrico: come strutturare il rapporto

Il modello più diffuso è questo: l’igienista dentale apre la partita IVA, opera all’interno dello studio odontoiatrico con i propri pazienti o con quelli inviati dal titolare, e a fine mese emette fattura allo studio per le prestazioni svolte. Si tratta di un rapporto di collaborazione professionale, non di lavoro subordinato, e la differenza non è solo formale.

Perché il rapporto sia genuinamente autonomo devono ricorrere alcuni elementi sostanziali. L’igienista deve conservare autonomia organizzativa nella gestione delle sedute, non essere soggetto a potere disciplinare e gerarchico, concordare gli orari senza subirli come turni imposti, ed essere retribuito in base alle prestazioni effettivamente eseguite (spesso con una percentuale sull’incassato) e non con un importo fisso mensile identico a uno stipendio.

Il rischio da evitare è quello della cosiddetta “finta partita IVA”: se l’Ispettorato del Lavoro o l’INPS riqualificano il rapporto come lavoro subordinato, le conseguenze economiche ricadono soprattutto sullo studio (contributi, differenze retributive e sanzioni), ma coinvolgono anche il professionista sul piano fiscale. Attenzione anche alla mono-committenza prolungata: lavorare per un solo studio non è vietato in sé, ma se si accompagna a orari imposti, postazione fissa e assenza di autonomia diventa un indizio pesante.

Ecco gli accorgimenti pratici che consigliamo a chi apre la partita IVA igienista dentale:

  • Contratto scritto di collaborazione professionale che descriva prestazioni, compenso, autonomia e durata
  • Compenso variabile collegato alle prestazioni svolte o all’incassato, con dettaglio in fattura
  • Pluralità di committenti quando possibile: collaborare con più studi rafforza l’autonomia
  • Copertura assicurativa RC professionale, obbligatoria per i professionisti sanitari
  • Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP sempre in regola, con ECM aggiornati

Un ultimo aspetto: se sei anche dipendente part-time presso una struttura sanitaria pubblica o privata, verifica le regole sulle incompatibilità e ricorda che l’aliquota contributiva della Gestione Separata scende al 24% perché sei già coperto da un’altra gestione previdenziale.

Come aprire la partita IVA da igienista dentale senza errori

L’apertura della partita IVA igienista dentale non richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, perché si tratta di attività professionale e non di impresa. Servono però alcuni passaggi coordinati tra loro, e un errore in fase di avvio si trascina per anni: un codice ATECO sbagliato, una scelta di regime non ponderata o un’iscrizione previdenziale tardiva possono costare sanzioni e imposte più alte del necessario.

Questi sono gli adempimenti da mettere in fila:

  1. Apertura della posizione IVA con il codice ATECO 2025 86.99.09 e scelta del regime fiscale
  2. Iscrizione alla Gestione Separata INPS come libero professionista
  3. Attivazione del canale di fatturazione elettronica per le fatture verso lo studio odontoiatrico
  4. Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria se prevedi pazienti privati
  5. Verifica delle coperture: RC professionale e regolarità dell’iscrizione all’Albo

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso: analisi preliminare della tua situazione, apertura della posizione, iscrizione previdenziale e gestione continuativa degli adempimenti durante l’anno. Il nostro team ti indica in anticipo il carico fiscale e contributivo atteso, così da pianificare gli accantonamenti senza sorprese. Per conoscere i costi del servizio ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla tua attività.

Domande frequenti sulla partita IVA igienista dentale

Qual è il codice ATECO corretto per l’igienista dentale nel 2026?

Il codice è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa presso l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 (ATECO 2007) è ormai solo un riferimento storico per le posizioni aperte prima della riclassificazione d’ufficio.

L’igienista dentale deve iscriversi all’ENPAM?

No. L’ENPAM è la cassa di medici e odontoiatri. L’igienista dentale, iscritto all’Albo della FNO TSRM-PSTRP, non ha una cassa professionale dedicata e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. La cassa dipende dall’Albo di appartenenza, non dal codice ATECO.

Esiste la riduzione del 35% dei contributi per l’igienista dentale forfettario?

No. La riduzione contributiva del 35% per i forfettari riguarda solo le gestioni artigiani e commercianti. In Gestione Separata INPS quella riduzione non esiste: si applica l’aliquota piena del 26,07% (o 24% in caso di altra copertura previdenziale) sul reddito imponibile.

Posso avere la partita IVA da igienista dentale se lavoro anche come dipendente?

Sì, è possibile, ma per accedere al regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente non devono superare 35.000 euro. Va inoltre verificato il divieto di fatturare in prevalenza all’attuale datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti, oltre alle eventuali regole di incompatibilità del contratto.

La fattura dell’igienista dentale ha l’IVA?

No. Le prestazioni sanitarie dell’igienista dentale sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972. In regime ordinario la fattura si emette senza IVA indicando l’esenzione; in regime forfettario l’IVA non viene esposta per natura del regime. Sopra 77,47 euro serve la marca da bollo da 2 euro.

Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

L’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. Non ci sono più scadenze trimestrali o semestrali. L’obbligo riguarda le prestazioni fatturate direttamente ai pazienti: se fatturi solo allo studio odontoiatrico, la trasmissione spetta allo studio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Apri la tua partita IVA da igienista dentale con il CAF Centro Fiscale

Aprire e gestire la partita IVA igienista dentale è alla portata di tutti, a patto di impostare correttamente i tre pilastri che abbiamo visto: il codice ATECO 2025 86.99.09, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% e la scelta consapevole del regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%. A questo si aggiunge la corretta gestione delle fatture esenti IVA verso lo studio odontoiatrico e dell’invio annuale al Sistema TS.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno decine di professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA, sia in ufficio in Viale Tullio 13 sia online in tutta Italia. Ci occupiamo di tutto: apertura della posizione, iscrizione previdenziale, fatturazione, dichiarazioni e pianificazione delle imposte. Ti forniamo sempre un preventivo personalizzato, senza sorprese.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da igienista dentale? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Scrivici o chiamaci allo 0432 1638640, oppure contattaci su WhatsApp al 366 6018121.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il Debito

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chiedere una rateizzazione a chi deve incassare un debito fiscale non significa arrendersi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25516 depositata il 18 settembre 2026, con cui i giudici hanno chiarito un dubbio che riguarda migliaia di contribuenti ogni anno: presentare un’istanza di rateizzazione di una cartella esattoriale o di un altro atto di riscossione comporta automaticamente l’accettazione del debito? La risposta della Cassazione è netta: no. Il contribuente che chiede di dilazionare il pagamento può, anche dopo aver presentato l’istanza, continuare a contestare l’esistenza e l’importo di quanto richiesto dal Fisco.

Si tratta di un principio importante perché nella pratica molti contribuenti, trovandosi con una cartella di pagamento da saldare, scelgono di chiedere subito la rateizzazione per evitare pignoramenti o fermi amministrativi, riservandosi di valutare in un secondo momento se e come contestare l’atto. Fino a oggi, però, non era sempre chiaro se questa scelta potesse essere interpretata dagli uffici o dai giudici tributari come una rinuncia implicita a far valere le proprie ragioni.

Indice dei contenuti

  1. Cosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di Rateizzazione
  2. Perché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito Fiscale
  3. Attenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’Impugnazione
  4. Il Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni Contestate
  5. Come Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di Rateizzazione
  6. Domande Frequenti

Cosa Ha Stabilito la Cassazione sull’Istanza di Rateizzazione

Con l’ordinanza n. 25516 del 18 settembre 2026, la sezione tributaria della Cassazione ha affermato un principio che si inserisce in un orientamento ormai consolidato: la presentazione di un’istanza di rateizzazione riguarda esclusivamente le modalità e i tempi di pagamento del debito, non la sua legittimità. In altre parole, chiedere di pagare a rate non equivale a dichiarare che l’importo richiesto è corretto e dovuto.

Per i giudici di legittimità, distinguere tra quanto e come si paga da se si deve pagare è essenziale per garantire al contribuente il pieno diritto di difesa. Se ogni richiesta di dilazione comportasse automaticamente la perdita del diritto di impugnare l’atto, molti contribuenti si troverebbero costretti a scegliere tra il rischio immediato di azioni esecutive (come il pignoramento) e la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario. La Cassazione ha voluto evitare proprio questo cortocircuito.

Perché l’Istanza di Rateizzazione Non È Acquiescenza al Debito Fiscale

Nel linguaggio giuridico si parla di acquiescenza quando un soggetto, con un comportamento chiaro e inequivocabile, accetta un atto rinunciando implicitamente a contestarlo. Applicata al debito fiscale, l’acquiescenza comporterebbe la perdita del diritto di impugnare la cartella o l’avviso di accertamento. Secondo la Cassazione, però, chiedere una rateizzazione non ha questo significato: il contribuente si limita a organizzare il pagamento di una somma che l’Agente della riscossione gli sta chiedendo, senza per questo rinunciare a dimostrare, nelle sedi opportune, che quella somma non è dovuta, in tutto o in parte.

Un aspetto che l’ordinanza mette in evidenza riguarda anche l’oggetto della contestazione, il cosiddetto an debeatur, cioè la domanda se il debito esista davvero e a quanto ammonti. Questo profilo resta sempre aperto al contribuente, anche dopo la richiesta di piano di rateizzazione, perché la dilazione è un atto che riguarda solo la fase esecutiva del rapporto tributario e non incide sul merito della pretesa.

Attenzione ai Termini: l’Istanza Non Sospende l’Impugnazione

Il principio affermato dalla Cassazione è una buona notizia per i contribuenti, ma va letto con attenzione, perché comporta anche un avvertimento pratico molto importante. Presentare un’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari per impugnare l’atto di riscossione davanti al giudice tributario. Chi intende contestare la cartella deve quindi rispettare comunque le scadenze previste dalla legge, senza contare sul fatto di aver chiesto la dilazione per guadagnare tempo.

C’è poi un secondo effetto, meno favorevole al contribuente, che l’ordinanza richiama espressamente. L’istanza di rateizzazione può infatti:

  • Interrompere la prescrizione del debito, perché può essere considerata un riconoscimento dell’esistenza dell’obbligazione tributaria;
  • Dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del contribuente, elemento che in un eventuale contenzioso può essere usato dall’Amministrazione finanziaria per provare che la notifica della cartella è andata a buon fine.

Per questo motivo chiedere una rateizzazione non è mai una decisione da prendere alla leggera: se da un lato tutela dal rischio di azioni esecutive immediate, dall’altro produce effetti giuridici che vanno valutati insieme alla possibilità e alla convenienza di impugnare l’atto, come già evidenziato in tema di prescrizione decennale di IRPEF, IVA e IRES.

Il Caso Deciso dalla Cassazione: Rateizzazione Parziale e Compensazioni Contestate

Il principio è stato affermato in relazione a una vicenda concreta. Una società a responsabilità limitata aveva ricevuto una cartella di pagamento e aveva presentato istanza di dilazione solo per la quota residua, avendo dedotto dal totale alcune somme che riteneva già estinte grazie a compensazioni contestate con l’ufficio. In pratica, l’azienda aveva chiesto di rateizzare esclusivamente la parte di debito che non riteneva coperta da compensazione, lasciando fuori dall’istanza gli importi oggetto di contestazione.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile il ricorso della società, ritenendo che l’istanza di rateizzazione presentata costituisse un atto di acquiescenza in grado di precludere l’esame dei motivi relativi alla legittimità delle compensazioni contestate. Una lettura che, di fatto, penalizzava il contribuente proprio per aver cercato una soluzione intermedia, evitando di lasciare l’intero debito insoluto.

La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo questa interpretazione in contrasto con l’orientamento ormai consolidato in materia. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il merito della controversia, senza poter più considerare l’istanza di rateizzazione come un ostacolo automatico alla contestazione delle compensazioni.

Come Tutelarsi Quando si Presenta un’Istanza di Rateizzazione

Anche alla luce di questa pronuncia, resta comunque prudente non lasciare nulla al caso. Il consiglio pratico che emerge dal caso deciso dalla Cassazione è quello di indicare espressamente e per iscritto, all’interno dell’istanza di rateizzazione, quali somme e per quali ragioni restano contestate. In questo modo si riduce il rischio che la richiesta di dilazione venga fraintesa, da un ufficio o da un giudice, come un’accettazione integrale del debito.

Nella pratica, chi riceve una cartella di pagamento o un altro atto della riscossione dovrebbe sempre valutare con attenzione, prima di agire:

  • Se esistono i presupposti per contestare in tutto o in parte il debito, anche tramite strumenti alternativi come l’accertamento con adesione;
  • Quali sono i termini ordinari per l’impugnazione, che restano invariati anche in caso di richiesta di piano di rateizzazione;
  • Se conviene circoscrivere l’istanza alla sola quota non contestata, specificando per iscritto le ragioni della contestazione sulla parte restante;
  • Come valutare eventuali misure di definizione agevolata, come la rottamazione-quinquies, quando applicabile al proprio debito.

In sintesi, la Cassazione conferma che l’istanza di rateizzazione è uno strumento pensato per gestire i tempi di pagamento e non deve essere vista come una trappola che chiude le porte alla difesa del contribuente. Resta però fondamentale muoversi con attenzione, rispettando i termini di impugnazione e documentando per iscritto ogni riserva sul merito del debito.

Domande Frequenti

Presentare un’istanza di rateizzazione equivale ad accettare il debito?

No. Secondo la Cassazione, l’istanza di rateizzazione riguarda solo le modalità e i tempi di pagamento e non comporta accettazione dell’esistenza o dell’importo del debito, che può essere ancora contestato.

Chiedere la rateizzazione allunga i termini per impugnare la cartella?

No, l’istanza di rateizzazione non sospende i termini ordinari di impugnazione dell’atto di riscossione, che restano quelli previsti dalla legge indipendentemente dalla richiesta di dilazione.

L’istanza di rateizzazione può avere effetti sulla prescrizione del debito?

Sì. La richiesta di dilazione può essere considerata un riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione, oltre a dimostrare che il contribuente era a conoscenza dell’atto notificato.

Come conviene comportarsi se si contesta solo una parte del debito?

È consigliabile indicare per iscritto nell’istanza di rateizzazione quali somme restano contestate e per quali ragioni, così da evitare che la richiesta di dilazione venga interpretata come acquiescenza sull’intero debito.

Cosa ha deciso in concreto la Cassazione nel caso esaminato?

La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società, ritenendo errato considerare l’istanza di rateizzazione presentata per la sola quota residua come un’acquiescenza che precludeva la contestazione delle compensazioni.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:54:142026-09-28 17:54:11Istanza di Rateizzazione: il Contribuente Può Ancora Contestare il Debito
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09

regime forfettario partita iva

Aprire la partita IVA come logopedista e dietista nel 2026 significa fare i conti con una novità che molti colleghi (e non pochi siti web) non hanno ancora recepito: il codice ATECO corretto oggi è 86.99.09, non più il vecchio 86.90.29. Dal 1° gennaio 2025 è infatti entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.

Non è un dettaglio burocratico da poco: il codice ATECO è la “carta d’identità fiscale” della tua attività e influenza il coefficiente di redditività nel regime forfettario, i controlli dell’Agenzia delle Entrate e la coerenza della tua posizione. In questa guida trovi tutto quello che serve sapere sulla partita IVA per logopedista e dietista: codice ATECO aggiornato, contributi in Gestione Separata INPS, esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Con parole semplici, esempi concreti e senza gergo inutile.

Indice dei contenuti

  • Partita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davvero
  • Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09
  • Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025
  • Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietista
  • Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietisti
  • IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarie
  • Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronica
  • Come aprire la partita IVA da logopedista o dietista
  • Gli errori più comuni da evitare
  • Domande frequenti

Partita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davvero

Chi apre oggi la partita IVA come logopedista e dietista si muove in uno scenario diverso rispetto a due o tre anni fa. I cambiamenti principali sono tre e vale la pena metterli subito in fila, perché sono esattamente i punti su cui circolano le informazioni più datate.

  • Nuova classificazione ATECO 2025: il codice da indicare all’apertura è 86.99.09, mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) ormai superata.
  • Sistema Tessera Sanitaria con invio annuale: dal periodo d’imposta 2025 i dati delle spese sanitarie si trasmettono una volta l’anno, non più con cadenza semestrale.
  • Soglie del regime forfettario confermate: 85.000 euro di ricavi e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente (non più 30.000).

Per il resto, l’impianto resta quello che conosci: regime forfettario con imposta sostitutiva agevolata, contributi in Gestione Separata INPS e prestazioni sanitarie esenti IVA. Ma è proprio sui dettagli che si giocano gli errori più costosi, e una partita IVA per logopedista e dietista impostata male oggi si traduce in correzioni, comunicazioni e perdite di tempo domani.

Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09

Partiamo dal dato più importante. Il codice ATECO da utilizzare nel 2026 per l’attività libero-professionale di logopedista e di dietista è il 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (la sigla “n.c.a.” significa semplicemente “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le professioni sanitarie senza una voce dedicata).

Il riferimento arriva dalla nota ISTAT trasmessa alla FNO TSRM-PSTRP e ripresa dalla circolare 12/2025 della Federazione, che ha ricostruito il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per tutte le professioni sanitarie dell’albo. Lo stesso codice 86.99.09 vale anche per podologo, ortottista, igienista dentale, TSRM e audioprotesista: non è quindi un codice “generico”, ma la casella corretta in cui il legislatore statistico ha collocato queste figure.

Perché il codice ATECO conta più di quanto sembri

Il codice ATECO non è una formalità. Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (cioè la percentuale di incassi su cui si pagano le tasse), condiziona i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate e compare in ogni documento della tua posizione fiscale. Un codice sbagliato può generare richieste di chiarimenti, applicazione di un coefficiente errato e, nei casi peggiori, il ricalcolo dell’imposta dovuta.

Per logopedisti e dietisti il coefficiente di redditività è pari al 78%. Un’avvertenza tecnica utile: l’allegato 4 della legge sul forfettario è ancora scritto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua guardando il codice 2007 corrispondente (86.90.29) finché non uscirà il decreto con i nuovi coefficienti. Il codice da comunicare all’apertura resta comunque quello ATECO 2025, cioè 86.99.09.

Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025

Questa è la sezione che ti permette di distinguere un’informazione aggiornata da una copiata da vecchie guide. Fino al 2025 la classificazione in vigore era l’ATECO 2007 (nella versione aggiornata al 2022) e il codice usato da logopedisti e dietisti era il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Dal 1° gennaio 2025 quella classificazione è stata sostituita dall’ATECO 2025, con piena operatività negli adempimenti fiscali dal 1° aprile 2025.

In pratica: il vecchio 86.90.29 oggi si cita solo come riferimento storico. Se leggi un articolo o un preventivo che lo presenta come il codice “attuale” per la partita IVA di logopedista e dietista, quel contenuto non è aggiornato. La corrispondenza corretta è questa:

  • ATECO 2007 (classificazione precedente, superata): 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • ATECO 2025 (in vigore): 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
  • Coefficiente di redditività forfettario: 78% in entrambi i casi
  • Fonte: nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP, circolare 12/2025

Ho già la partita IVA con il vecchio codice: devo fare qualcosa?

Domanda frequentissima tra chi ha aperto prima del 2025. La buona notizia è che la riclassificazione delle posizioni già esistenti è avvenuta d’ufficio: non serve una corsa allo sportello. Resta però possibile (e in alcuni casi consigliabile) presentare una variazione dati se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi, per esempio quando affianchi prestazioni di natura diversa.

Capire se la tua posizione è coerente richiede di leggere il tuo certificato di attribuzione e confrontarlo con l’attività reale. È una verifica rapida ma delicata: il CAF Centro Fiscale di Udine la esegue insieme a te e, se serve, predispone la comunicazione di variazione, così eviti di muoverti a tentoni su un adempimento che lascia traccia nei registri dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietista

La quasi totalità di chi apre una partita IVA come logopedista e dietista sceglie il regime forfettario. Funziona così: non si tiene la contabilità delle spese una per una, ma si applica agli incassi un coefficiente di redditività fisso (per queste professioni il 78%). Su quella quota si pagano i contributi e l’imposta sostitutiva, cioè un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano i requisiti delle nuove iniziative produttive (in sintesi: non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti e non proseguire un’attività altrui). Per un neolaureato che apre lo studio, è una differenza molto concreta sul portafoglio.

Limiti e soglie del forfettario nel 2026

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno: è il tetto per restare nel regime
  • 100.000 euro: superata questa soglia si esce dal forfettario immediatamente, già nell’anno in corso
  • 20.000 euro: limite massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori
  • 35.000 euro: limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime (valore valido per 2025 e 2026)

Attenzione proprio a quest’ultima soglia: molte guide riportano ancora 30.000 euro, valore ormai superato. Per chi lavora part-time in una struttura sanitaria e affianca l’attività privata, la differenza tra 30.000 e 35.000 euro può decidere l’accesso stesso al regime agevolato.

Un esempio pratico: Giulia, logopedista

Immagina che Giulia, logopedista al terzo anno di attività, incassi 30.000 euro in un anno. Il coefficiente di redditività 78% porta il reddito imponibile a 23.400 euro. Su questa base si calcolano prima i contributi in Gestione Separata INPS, che sono interamente deducibili, e solo sulla differenza si applica l’imposta sostitutiva del 5% (essendo nei primi cinque anni).

Il meccanismo è lo stesso per una dietista: cambia solo il volume degli incassi. Il punto da ricordare è che nel forfettario le spese reali (affitto dello studio, materiale, corsi di aggiornamento) non si deducono: sono già considerate in modo forfettario in quel 22% che il coefficiente lascia fuori dalla tassazione. Capire se ti conviene davvero dipende da quanto spendi realmente, ed è una valutazione da fare numeri alla mano.

Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietisti

Qui si concentra il secondo grande equivoco sulla partita IVA di logopedista e dietista. Non esiste una cassa previdenziale privata dedicata a queste due professioni: chi esercita come libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS, il fondo previsto per i lavoratori autonomi privi di una cassa di categoria (art. 2 comma 26 della L. 335/1995).

Il principio generale da fissare è questo: l’iscrizione a una cassa professionale o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza (per logopedisti e dietisti l’albo TSRM-PSTRP) e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. È una precisazione importante perché circolano schede che collegano il codice ATECO alla cassa, generando confusione con enti come ENPAPI, ENPAP o ENPAB che riguardano altre professioni sanitarie.

Aliquote e soglie della Gestione Separata nel 2026

  • 26,07%: aliquota piena per il professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria
  • 24%: aliquota ridotta per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio un dipendente part-time) o è titolare di pensione
  • 18.808 euro: minimale di reddito per l’accredito dell’anno contributivo completo
  • 122.295 euro: massimale oltre il quale non si versano ulteriori contributi

I valori sono quelli fissati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I contributi si versano con F24 insieme alle imposte, secondo il classico meccanismo di saldo e acconti, e sono interamente deducibili dal reddito: è uno dei pochi “sconti” che il forfettario concede, e vale anche per te che applichi il coefficiente del 78%. Questi versamenti costruiscono nel tempo la tua futura pensione, quindi non vanno vissuti solo come un costo.

La riduzione del 35% non esiste in Gestione Separata

È l’errore che vediamo più spesso, anche in consulenze ricevute altrove. La riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari (art. 1 comma 77 della L. 190/2014) è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, non può richiederla: l’aliquota resta quella piena del 26,07% (o il 24% ridotto nei casi visti sopra).

Perché è importante saperlo subito? Perché chi imposta il proprio budget contando su una riduzione inesistente si ritrova con acconti e saldi più pesanti del previsto. Meglio partire con numeri realistici: una partita IVA per logopedista e dietista ben pianificata mette da parte mese per mese la quota contributiva corretta.

IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarie

Le prestazioni di logopedista e dietista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, quando sono rese alla persona nell’esercizio della professione sanitaria e hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. In parole semplici: sulla parcella al paziente non si aggiunge il 22% di IVA, e in fattura si indica che l’operazione è esente ex art. 10 n. 18.

L’esenzione IVA è pienamente compatibile con il regime forfettario: nel forfettario, infatti, l’IVA non si applica già per regola generale del regime. Il riferimento all’art. 10 n. 18 conserva però rilevanza pratica, per esempio quando si valuta l’assoggettamento a imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro e quando si documenta la natura sanitaria della prestazione ai fini della detrazione fiscale spettante al paziente.

Un’attenzione in più merita l’attività del dietista: le prestazioni con finalità terapeutica e riabilitativa restano nel perimetro dell’esenzione, mentre attività diverse dalla cura della persona seguono regole proprie. Anche il logopedista deve prestare attenzione alle collaborazioni con enti e strutture, dove la fatturazione segue logiche differenti rispetto al privato. Sono i casi in cui conviene impostare correttamente il ciclo di fatturazione fin dal primo documento.

Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronica

Dietisti e logopedisti sono tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (il cosiddetto Sistema TS), l’archivio che alimenta la dichiarazione dei redditi precompilata dei pazienti e consente loro di portare in detrazione le spese sanitarie. L’elenco dei soggetti obbligati è definito dal DM 22 novembre 2019, che include espressamente anche altre figure come i biologi.

La novità che devi conoscere riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Tradotto in pratica: per le prestazioni incassate nel 2026, la trasmissione va effettuata entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Chi parla ancora di invio semestrale si riferisce a una regola superata.

Perché non puoi emettere fattura elettronica ai pazienti

Il secondo punto, spesso sottovalutato, è il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche per le prestazioni sanitarie. Non è più una proroga rinnovata di anno in anno: con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 il divieto è diventato strutturale, a tutela della riservatezza dei dati sanitari. Verso i pazienti privati, quindi, si emette una fattura cartacea o in PDF fuori dal Sistema di Interscambio (SdI).

È un errore che capita spesso a chi attiva un software di fatturazione senza configurarlo correttamente e inizia a inviare tutto allo SdI: le fatture sanitarie così trasmesse vanno gestite e sistemate, con un lavoro di rettifica che si poteva evitare. Ricorda invece che la fattura elettronica resta obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio una struttura sanitaria o una società con cui collabori.

Come aprire la partita IVA da logopedista o dietista

L’apertura della partita IVA per logopedista e dietista non prevede iscrizione alla Camera di Commercio, trattandosi di attività professionale e non d’impresa. I passaggi sostanziali sono comunque diversi e vanno eseguiti nell’ordine giusto, perché ogni scelta iniziale (codice ATECO, regime fiscale, data di inizio attività) condiziona gli anni successivi.

  • Verifica dei requisiti per il regime forfettario, in particolare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente e le eventuali cause ostative
  • Attribuzione del codice ATECO 2025 corretto, cioè 86.99.09 per entrambe le professioni
  • Presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate
  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS, adempimento distinto e spesso dimenticato
  • Accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione annuale delle spese sanitarie
  • Impostazione del ciclo di fatturazione corretto: esenzione art. 10 n. 18, imposta di bollo, nessun invio allo SdI verso i pazienti

Ogni passaggio richiede attenzione: un dato sbagliato nella dichiarazione di inizio attività o un’iscrizione previdenziale mancante producono conseguenze che emergono mesi dopo, tipicamente con una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o un avviso INPS. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera procedura di apertura della partita IVA per conto del professionista, dalla scelta del regime all’accreditamento al Sistema TS, con assistenza disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia.

Gli errori più comuni da evitare

Nella gestione quotidiana di una partita IVA di logopedista e dietista ricorrono sempre gli stessi inciampi. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.

  • Usare ancora il codice 86.90.29 come codice attuale: appartiene alla precedente classificazione ATECO 2007, superata dall’ATECO 2025
  • Contare sulla riduzione contributiva del 35%: in Gestione Separata INPS non esiste
  • Inviare le fatture dei pazienti allo SdI: per le prestazioni sanitarie a persone fisiche è vietato
  • Programmare invii semestrali al Sistema TS: dal 2025 la trasmissione è annuale
  • Dimenticare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture esenti sopra 77,47 euro
  • Non accantonare contributi e imposte mese per mese, ritrovandosi in difficoltà alle scadenze di giugno e novembre

C’è poi un errore più sottile: scegliere il regime forfettario senza fare i conti. Per la maggior parte dei logopedisti e dei dietisti è la soluzione più vantaggiosa, perché le spese effettive sono contenute e il coefficiente 78% risulta sostenibile. Ma chi affitta uno studio ampio, assume collaboratori o investe molto in attrezzature potrebbe trovare più conveniente il regime ordinario semplificato, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti. È una verifica che si fa sui numeri, non per abitudine.

Domande frequenti sulla partita IVA di logopedista e dietista

Qual è il codice ATECO 2026 per logopedista e dietista?

Il codice corretto è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla precedente ATECO 2007 e oggi si cita solo come riferimento storico. La corrispondenza è confermata dalla nota ISTAT ripresa dalla circolare 12/2025 della FNO TSRM-PSTRP.

A quale cassa previdenziale si iscrive un logopedista o un dietista?

Alla Gestione Separata INPS. Non esiste una cassa privata dedicata a queste professioni: l’iscrizione dipende dall’albo di appartenenza (TSRM-PSTRP) e dall’assenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Le aliquote 2026 sono 26,07% in via ordinaria e 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria.

Posso chiedere la riduzione contributiva del 35% da forfettario?

No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta solo ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, applica l’aliquota piena senza alcuno sconto.

Le prestazioni di logopedia e dietistica sono soggette a IVA?

No: sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. L’esenzione è compatibile con il regime forfettario. Sulle fatture esenti superiori a 77,47 euro va applicata l’imposta di bollo da 2 euro.

Quando vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026?

Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le spese sanitarie del 2026 la scadenza è quindi il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Il riferimento normativo è l’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 insieme al DM MEF del 29 ottobre 2025.

Devo emettere fattura elettronica ai pazienti?

No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto strutturale di fattura elettronica via SdI (art. 2 del D.Lgs. 81/2025): si emette fattura cartacea o in PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, come strutture sanitarie e società.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Apri la tua partita IVA da logopedista o dietista con il CAF Centro Fiscale

Impostare correttamente la partita IVA di logopedista e dietista fin dal primo giorno ti evita anni di correzioni: codice ATECO 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria e un ciclo di fatturazione conforme all’esenzione IVA art. 10 n. 18. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: apertura, gestione annuale, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Assistenza disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

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    NOTIZIE

    Acconto Irpef pensioni novembre: si può ridurre o annullare, ecco come

    Pensione 2026 INPS

    Indice dei contenuti

    1. Come funziona l’acconto Irpef sulle pensioni
    2. Riduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farla
    3. Riduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcolo

    L’acconto Irpef pensioni novembre torna puntuale ogni anno: l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene sulla mensilità di novembre la seconda rata dell’imposta calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno in corso. Molti pensionati non sanno però che questa trattenuta non è immodificabile. Chi prevede che l’imposta effettivamente dovuta per il 2026 sarà inferiore a quella stimata dall’INPS sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente può chiedere una riduzione, o in alcuni casi l’azzeramento, del secondo acconto Irpef di novembre. La finestra temporale per farlo, però, è già ristretta: la richiesta va comunicata entro il 10 ottobre 2026.

    Come funziona l’acconto Irpef sulle pensioni

    Il meccanismo dell’acconto Irpef non riguarda solo i lavoratori autonomi o le partite IVA: si applica anche ai pensionati, che vedono l’INPS agire come sostituto d’imposta al posto del datore di lavoro. Sulla base della dichiarazione dei redditi presentata (tipicamente il modello 730), l’Istituto calcola l’imposta presunta per l’anno in corso e la versa in due rate. La prima, pari al 40% dell’importo, viene trattenuta insieme al saldo a partire dalla mensilità di agosto, o settembre, a seconda dei tempi con cui l’INPS riceve il prospetto di liquidazione del 730/4. La seconda, che rappresenta il 60% dell’acconto, viene trattenuta direttamente sulla pensione di novembre. Quando l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, la trattenuta avviene invece in un’unica soluzione, sempre a novembre. Se l’imposta dovuta non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto affatto e non scatta alcuna trattenuta. Per un approfondimento sul funzionamento del cedolino e delle altre voci trattenute mese per mese, si può consultare la nostra guida su pagamenti, cedolino e trattenute delle pensioni.

    Riduzione dell’acconto Irpef di novembre: quando conviene farla

    La logica alla base della possibilità di ridurre l’acconto Irpef è semplice: l’importo calcolato dall’INPS è una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma la situazione reddituale del pensionato può essere cambiata nel frattempo. Chi ha perso una componente di reddito rispetto al 2025, oppure prevede di poter far valere per il 2026 spese detraibili più consistenti (ad esempio spese sanitarie o oneri detraibili non presenti nell’anno precedente), può stimare un’imposta finale più bassa di quella su cui è calcolato l’acconto. In questi casi è possibile segnalare la richiesta di riduzione dell’acconto Irpef, che può portare a una diminuzione dell’importo trattenuto a novembre oppure, se la nuova stima lo consente, al suo azzeramento totale. La comunicazione deve arrivare entro il 10 ottobre 2026: oltre tale data la trattenuta di novembre viene comunque applicata nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3).

    Riduzione acconto Irpef pensionati: la responsabilità del ricalcolo

    Chiedere la riduzione o l’annullamento del secondo acconto Irpef non è un’operazione priva di conseguenze. Il pensionato che sceglie di versare un importo inferiore a quello indicato dall’INPS si assume, di fatto, la responsabilità del ricalcolo effettuato. Se a consuntivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, dovesse emergere che l’imposta realmente dovuta era superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, scatterebbe la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto. Si tratta di una penalità che si aggiunge alla differenza d’imposta da versare, oltre agli interessi maturati. Per questo motivo la stima dei redditi e delle detrazioni applicabili al 2026 andrebbe fatta con attenzione, tenendo conto di tutte le variabili che possono incidere sull’imposta finale, prima di comunicare una riduzione che si rivelerebbe poi scoperta.

    In sintesi, l’acconto Irpef pensioni novembre non è un importo fisso e immutabile: l’INPS applica una stima basata sui redditi dell’anno precedente, ma chi prevede una situazione reddituale diversa per il 2026 può chiedere di ridurla o azzerarla, comunicando la variazione entro il 10 ottobre 2026. Si tratta però di una scelta che comporta una responsabilità diretta sul ricalcolo effettuato, con possibili sanzioni in caso di stima errata. Per i dettagli operativi e gli aggiornamenti sulle scadenze è opportuno fare riferimento ai canali istituzionali e alle fonti ufficiali in materia previdenziale e fiscale.

    Domande Frequenti sull’Acconto Irpef Pensioni di Novembre

    Chi può chiedere la riduzione dell’acconto Irpef di novembre?

    Possono farlo i pensionati che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi e che prevedono, per il 2026, un’imposta dovuta inferiore a quella calcolata in via presuntiva sui redditi dell’anno precedente.

    Entro quando va comunicata la riduzione dell’acconto Irpef pensioni novembre?

    La richiesta deve pervenire entro il 10 ottobre 2026: oltre questa data l’INPS applica sulla mensilità di novembre la trattenuta nella misura ordinaria indicata nel prospetto di liquidazione del 730 (modello 730-3).

    Cosa succede se non si presenta alcuna richiesta di riduzione?

    In assenza di comunicazioni, l’INPS applica l’acconto calcolato in via ordinaria, trattenendo il 60% dell’importo sulla pensione di novembre (o l’intero acconto in unica soluzione se inferiore a 257,52 euro).

    Cosa rischia chi chiede una riduzione dell’acconto Irpef che risulta poi insufficiente?

    Se in sede di dichiarazione successiva l’imposta dovuta risulta superiore a quella coperta dall’acconto ridotto, si applica la sanzione amministrativa per insufficiente versamento di acconto, oltre agli interessi sulla differenza non versata.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Deducibilità Auto Aziendali 2026: Percentuali, Tetti di Spesa e Calcolo IVA

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Chi ha una partita IVA e utilizza un’auto per lavoro si scontra prima o poi con una domanda ricorrente: quanto è deducibile davvero un’auto aziendale ai fini delle imposte, e quanta IVA si può recuperare? Il tema della deducibilità auto aziendali torna d’attualità ogni anno, tra novità sul fringe benefit dei dipendenti e regole sempre più stringenti sulla documentazione elettronica delle spese di carburante. La normativa di base non cambia da tempo, ma le percentuali di deduzione, i tetti di spesa fiscalmente rilevanti e le nuove regole sul valore da tassare in busta paga ai dipendenti creano ancora oggi non poca confusione tra professionisti e piccoli imprenditori. Vediamo come funziona nel 2026, categoria per categoria, la deducibilità auto aziendali e la relativa detrazione IVA auto aziendale.

    Indice dei contenuti

    1. Il quadro normativo: art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/72
    2. Le 4 categorie e le percentuali di deducibilità auto aziendali
    3. Detrazione IVA auto aziendale: le percentuali dell’art. 19-bis1
    4. Fringe benefit auto 2025-2026: le nuove percentuali per i dipendenti
    5. Esempi di calcolo della deducibilità auto aziendali
    6. Domande frequenti sulla deducibilità auto aziendali

    Il quadro normativo: art. 164 TUIR e art. 19-bis1 DPR 633/72

    La deducibilità auto aziendali si fonda su due norme distinte, che disciplinano rispettivamente le imposte dirette e l’IVA. Da un lato c’è l’articolo 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che stabilisce quale percentuale dei costi di acquisto, manutenzione, carburante e assicurazione di un veicolo può essere dedotta dal reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo. Dall’altro lato interviene l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972, la norma che regola l’IVA, la quale fissa invece la percentuale di imposta detraibile sugli stessi costi.

    È importante non confondere le due discipline: la deducibilità dei costi incide sulle imposte dirette (IRPEF o IRES e relative addizionali), mentre la detrazione IVA riguarda l’imposta sul valore aggiunto pagata su acquisto, manutenzione e carburante. Le due percentuali, come vedremo, spesso non coincidono: un’auto può essere deducibile al 20% ai fini delle imposte dirette ma con IVA detraibile al 40%, oppure fiscalmente strumentale al 100% su entrambi i fronti.

    Le 4 categorie e le percentuali di deducibilità auto aziendali

    Non tutte le auto aziendali sono trattate allo stesso modo: l’art. 164 TUIR individua quattro categorie di utilizzo, ciascuna con una propria percentuale di deducibilità e, in alcuni casi, un tetto di spesa fiscalmente rilevante oltre il quale i costi eccedenti non producono alcun beneficio fiscale.

    • Auto non strumentali a deducibilità limitata (uso promiscuo generico, senza assegnazione formale a un dipendente): deducibilità al 20% dei costi, entro un tetto di spesa di 18.075,99 euro per l’acquisto; per il noleggio il tetto annuo scende a circa 3.615,20 euro; per il leasing il limite non è calcolato sul canone pagato dall’utilizzatore, ma è riferito al costo di acquisto sostenuto dal concedente (la società di leasing).
    • Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per più di 183 giorni l’anno: deducibilità al 70% dei costi, senza alcun tetto di spesa.
    • Auto di agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità all’80% dei costi, con tetti più alti rispetto alla prima categoria: 25.822,84 euro per l’acquisto e 5.164,57 euro l’anno per il noleggio.
    • Auto strumentali all’attività in senso esclusivo (ad esempio scuole guida, noleggio conto terzi, taxi): deducibilità al 100%, senza alcun tetto di spesa.

    La distinzione tra le categorie non è solo teorica: cambia in modo sostanziale l’onere fiscale effettivo di chi acquista o noleggia un veicolo per l’attività. Per questo motivo la corretta qualificazione dell’uso del mezzo, magari con un’assegnazione formale al dipendente quando ricorrono le condizioni, è un passaggio che conviene sempre valutare con attenzione prima di procedere all’acquisto.

    Detrazione IVA auto aziendale: le percentuali dell’art. 19-bis1

    Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 introduce una logica in parte diversa rispetto alla deducibilità dei costi. Per le auto a deducibilità limitata, cioè quelle a uso promiscuo generico non assegnate formalmente a un dipendente, la detrazione IVA auto aziendale è fissata al 40% dell’imposta pagata su acquisto, manutenzione, carburante e altre spese di gestione.

    Per i veicoli strumentali all’attività in senso esclusivo e per le auto di agenti e rappresentanti di commercio, invece, l’IVA è detraibile al 100%, in linea con la piena deducibilità dei costi riconosciuta a queste categorie.

    Un caso particolare riguarda le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo con addebito di un corrispettivo, cioè quando l’azienda fattura al dipendente una somma per l’utilizzo privato del veicolo: in questa ipotesi l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 631 del 29 dicembre 2020) riconosce la detrazione integrale dell’IVA, perché il veicolo si considera interamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa: l’addebito configura una prestazione di servizi resa al dipendente dietro corrispettivo, da assoggettare a IVA con base imponibile non inferiore al valore normale. Se invece l’auto è concessa al dipendente in uso gratuito, senza alcun addebito, resta applicabile la regola generale del 40%.

    Questo meccanismo richiede attenzione anche sul fronte documentale: dal 2026 le spese di carburante vanno gestite con la fattura elettronica da scontrino carburante, un adempimento che riguarda proprio le spese correnti di gestione dei veicoli aziendali. Nello stesso solco di digitalizzazione degli obblighi documentali rientra anche la fattura elettronica delle utenze, altro fronte su cui le partite IVA devono adeguarsi. Va inoltre segnalato che esiste, parallelamente, una misura di sostegno al caro-carburante pensata per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi (si veda la guida al bonus benzina 2026), che non va confusa con le regole di deducibilità delle spese auto per le imprese.

    Fringe benefit auto 2025-2026: le nuove percentuali per i dipendenti

    Un capitolo distinto, ma spesso confuso con la deducibilità dei costi per l’azienda, riguarda il fringe benefit auto 2026 per i dipendenti che utilizzano un veicolo aziendale anche a fini privati. La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, cambiando il criterio con cui si calcola il valore che il dipendente deve dichiarare come reddito in busta paga.

    Le nuove percentuali, calcolate sul valore convenzionale ACI riferito a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, sono differenziate in base all’alimentazione del veicolo:

    • 10% per le auto elettriche a batteria (BEV);
    • 20% per le auto elettriche ibride plug-in (PHEV);
    • 50% per tutte le altre alimentazioni, comprese benzina, diesel, ibrido tradizionale non plug-in, GPL e metano.

    È previsto un regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, della Legge di Bilancio 2025, come modificato dal D.Lgs. 148/2026) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025: per questi mezzi continuano ad applicarsi le vecchie percentuali, comprese tra il 25% e il 60% in base alle emissioni di CO2. Dal periodo d’imposta 2026, inoltre, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (decreto correttivo Omnibus) ha riscritto la lettera a): l’impianto 10%-20%-50% resta confermato, ma il valore del fringe benefit è maggiorato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo, con un ulteriore incremento del 5% in presenza di accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente.

    È fondamentale chiarire un punto che genera spesso confusione: queste percentuali riguardano esclusivamente il calcolo del reddito imponibile del dipendente (il fringe benefit in busta paga), non la deducibilità del costo del veicolo per l’azienda, che resta ancorata al 70% previsto per l’uso promiscuo superiore a 183 giorni, indipendentemente dal tipo di alimentazione del mezzo.

    Esempi di calcolo della deducibilità auto aziendali

    Per capire in pratica come funziona la deducibilità auto aziendali, può essere utile qualche esempio semplificato, che non tiene conto di eventuali variabili specifiche del caso concreto.

    Un professionista acquista un’auto a 25.000 euro, da utilizzare in modo promiscuo senza assegnarla a un dipendente. Il costo fiscalmente rilevante non è l’intero prezzo pagato, ma è limitato al tetto di legge di 18.075,99 euro. Su questo importo si applica la deducibilità del 20%, secondo le quote di ammortamento previste dai coefficienti fiscali: la parte di prezzo che eccede il tetto (circa 6.924 euro, in questo caso) non produce alcun beneficio fiscale.

    Un’impresa, invece, assegna un’auto del valore di 30.000 euro a un dipendente in uso promiscuo per tutto l’anno. In questo caso non esiste alcun tetto di spesa: l’intero costo del veicolo concorre alla deduzione nella misura del 70%, una quota decisamente più ampia rispetto al primo esempio, a fronte però della tassazione del fringe benefit in capo al dipendente secondo le percentuali viste in precedenza.

    Un agente di commercio che acquista un’auto a 28.000 euro potrà invece dedurre l’80% dei costi calcolati fino al tetto di 25.822,84 euro, beneficiando quindi di un margine di deducibilità superiore rispetto al regime ordinario.

    Domande frequenti sulla deducibilità auto aziendali

    Qual è la differenza tra auto strumentale e auto non strumentale?

    Un’auto è strumentale quando l’attività d’impresa non potrebbe essere esercitata senza quel veicolo, come nel caso delle scuole guida, del noleggio conto terzi o dei taxi: per queste auto la deducibilità è del 100%. Un’auto è invece non strumentale quando viene utilizzata in modo promiscuo, sia per lavoro sia per uso personale: in questo caso la deducibilità scende al 20% (o sale al 70%/80% se assegnata a dipendenti o utilizzata da agenti di commercio), con i tetti di spesa visti in precedenza.

    Cosa succede se l’auto aziendale viene usata anche per scopi privati senza un’assegnazione formale al dipendente?

    Se manca un’assegnazione formale e documentata dell’uso promiscuo per più di 183 giorni, l’auto rientra nella categoria a deducibilità limitata: 20% dei costi entro il tetto di 18.075,99 euro e IVA detraibile al 40%. L’assenza di documentazione adeguata è uno degli errori più frequenti nei controlli fiscali su questo tipo di spese.

    Nel regime forfettario le percentuali di deducibilità dell’auto si applicano allo stesso modo?

    No. Chi aderisce al regime forfettario non deduce analiticamente le spese, comprese quelle relative all’auto: il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività forfettario al fatturato, un valore percentuale fisso che tiene già conto in modo forfettario di tutti i costi sostenuti. Le percentuali di deducibilità auto aziendali previste dall’art. 164 TUIR (20%, 70%, 80%, 100%) riguardano quindi solo i contribuenti in regime ordinario o semplificato.

    Le auto elettriche hanno una deducibilità dei costi più alta rispetto a benzina o diesel?

    No. Ai fini della deducibilità dei costi per l’impresa non c’è alcuna differenza legata all’alimentazione del veicolo: le percentuali del 20%, 70%, 80% e 100% si applicano allo stesso modo a prescindere dal tipo di motore. La differenza tra veicoli elettrici, ibridi plug-in e altre alimentazioni riguarda esclusivamente il calcolo del fringe benefit per i dipendenti che utilizzano l’auto aziendale in uso promiscuo.

    Come si documentano le spese di carburante ai fini della deducibilità?

    Dal 2026 le spese di carburante devono essere documentate con fattura elettronica, anche quando il rifornimento avviene al distributore tramite scontrino. Per approfondire, si può consultare la guida sulla fattura elettronica da scontrino carburante.

    Il tetto di spesa per il leasing dell’auto è uguale a quello dell’acquisto?

    Il tetto di 18.075,99 euro (o di 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti) nel leasing non si applica al canone pagato dall’utilizzatore, ma è riferito al costo di acquisto del veicolo sostenuto dalla società di leasing (il concedente): è un aspetto tecnico che genera spesso equivoci nel calcolo della deducibilità auto aziendali.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Aprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TS

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Aprire una partita IVA logopedista nel 2026 significa fare i conti con un dettaglio tecnico che molte guide online continuano a sbagliare: il codice ATECO. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già esistenti. Il codice corretto per il logopedista è oggi 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) e non è più il codice attuale.

    In questa guida affrontiamo la partita IVA logopedista da un punto di vista molto concreto: quale codice usare, perché il logopedista versa i contributi alla Gestione Separata INPS e non a una cassa di categoria, come funziona il regime forfettario con coefficiente di redditività 78%, quando si applica l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e quali sono gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Nessun tecnicismo lasciato a se stesso: ogni termine viene spiegato in parole semplici.

    Indice dei contenuti

    • Partita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025
    • Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedista
    • Gestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedista
    • Regime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limiti
    • IVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarie
    • Sistema TS e fatturazione: gli adempimenti annuali
    • Gli errori più frequenti sulla partita IVA logopedista
    • Domande frequenti sulla partita IVA logopedista

    Partita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025

    Il logopedista è una professione sanitaria dell’area della riabilitazione, iscritta all’albo gestito dalla FNO TSRM-PSTRP (la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). Questo dato, apparentemente burocratico, è la chiave di lettura di tutta la parte fiscale e previdenziale: è l’iscrizione all’albo a determinare la posizione contributiva, non il codice attività.

    Chi apre la partita IVA logopedista oggi si trova davanti a una classificazione delle attività economiche rinnovata. L’ATECO è semplicemente un codice numerico che dice allo Stato “che lavoro fai”: serve all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’ISTAT per inquadrare statisticamente l’attività. La versione in vigore è l’ATECO 2025, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.

    Chi era già titolare di partita IVA con il vecchio codice non ha dovuto presentare alcuna domanda: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Il problema, nella pratica, è un altro: molte guide, moduli fai-da-te e persino alcuni articoli online continuano a riportare il codice superato, creando confusione in chi sta valutando di mettersi in proprio. Per questo la nostra partita IVA logopedista parte proprio dalla correzione di questo errore.

    Un secondo aspetto da chiarire subito riguarda le casse previdenziali. Molti pensano che ogni professione sanitaria abbia il proprio ente di previdenza: non è così. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma, e il riferimento corretto è la Gestione Separata INPS. Vedremo più avanti perché questo punto genera tanti errori, compreso il mito di una riduzione contributiva che nella Gestione Separata non esiste.

    Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedista

    Il codice da indicare per la partita IVA logopedista è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (dove “n.c.a.” significa “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le attività sanitarie indipendenti non elencate specificamente). È il codice della classificazione ATECO 2025, quindi quello attualmente in uso.

    Il precedente 86.90.29 era il riferimento della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022): va citato solo come nota storica, utile a chi ritrova quel numero su vecchi documenti, certificati di attribuzione o visure. Chiunque scriva ancora che il logopedista “deve usare il codice 86.90.29” sta lavorando su una classificazione superata.

    Nello stesso gruppo 86.99.09 confluiscono diverse professioni sanitarie tecniche e riabilitative, come dietisti, podologi, igienisti dentali e tecnici di radiologia. Il fisioterapista, invece, ha un codice proprio (86.95.00) e lo psicologo un altro ancora (86.93.00): l’elenco completo, professione per professione, lo trovi nella nostra tabella dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie.

    ATECO 2025 e coefficiente di redditività: una doppia lettura

    C’è un passaggio tecnico che spiazza anche i professionisti più attenti. L’allegato della legge che fissa i coefficienti di redditività del regime forfettario è ancora costruito sulla vecchia classificazione: fino all’emanazione del nuovo decreto, per individuare il coefficiente resta il riferimento il codice ATECO 2007 corrispondente. In concreto, quindi, la partita IVA logopedista si apre con il codice ATECO 2025 86.99.09, ma il coefficiente applicato ai compensi continua a essere quello della categoria di appartenenza storica, pari al 78%.

    Questa doppia lettura è il motivo per cui conviene farsi affiancare nella fase di apertura: un codice indicato male non è solo un errore formale, può riflettersi sull’inquadramento dell’attività e sul calcolo delle imposte. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine verificano il codice corretto prima di trasmettere la pratica di apertura.

    Gestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedista

    La previdenza è il capitolo in cui si concentrano gli errori più gravi. Per il logopedista non esiste una cassa professionale dedicata: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS, il fondo previdenziale previsto per i professionisti senza cassa di categoria. L’obbligo di iscrizione nasce dall’albo professionale e dall’assenza di una cassa, non dal codice ATECO scelto in fase di apertura.

    Le aliquote della Gestione Separata 2026 per la partita IVA logopedista sono due:

    • 26,07% per chi non ha altra copertura pensionistica obbligatoria (è il caso più comune del libero professionista “puro”);
    • 24% per chi è già assicurato altrove, ad esempio perché svolge anche un lavoro dipendente oppure è titolare di pensione.

    I contributi si calcolano sul reddito imponibile dell’attività, cioè su quanto risulta tassabile e non sul giro d’affari lordo. Nella Gestione Separata non è previsto alcun contributo minimo fisso: se in un anno l’attività produce poco reddito, i contributi restano proporzionalmente bassi. È una differenza sostanziale rispetto ad artigiani e commercianti, che invece versano i cosiddetti “minimali” anche senza incassi.

    I versamenti seguono le scadenze della dichiarazione dei redditi, con saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso tramite modello F24. È inoltre facoltativo addebitare in fattura una rivalsa del 4% al cliente: si tratta di una maggiorazione, non di un contributo aggiuntivo versato all’INPS, e concorre a formare il reddito professionale.

    Attenzione: nessuna riduzione del 35% per il logopedista

    Capita spesso di leggere che il professionista in regime forfettario può chiedere una riduzione contributiva del 35%. È falso per la partita IVA logopedista: quella agevolazione riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste e non può essere richiesta in alcun modo.

    Allo stesso modo, il logopedista non si iscrive a ENPAPI: quella cassa copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Non esistono casse “dedicate” ai logopedisti, ai fisioterapisti o ai podologi. Chi vi dice il contrario sta applicando regole di altre professioni.

    Regime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limiti

    La maggior parte di chi apre una partita IVA logopedista sceglie il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle piccole attività. Il meccanismo è semplice: non si tengono i conti delle spese sostenute, ma si applica ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa che lo Stato considera “reddito”. Per il logopedista il coefficiente è 78%: significa che su 100 euro incassati, 78 euro sono considerati reddito e 22 euro spese forfettarie, senza necessità di dimostrarle.

    Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati, si applica l’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF e addizionali regionali e comunali: invece di pagare più imposte separate, se ne paga una sola. L’aliquota ordinaria è il 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità dell’attività.

    Un esempio pratico aiuta a capire. Immagina che Giulia, logopedista appena iscritta all’albo, incassi 30.000 euro in un anno. Il reddito forfettario è il 78% di 30.000, cioè 23.400 euro. Su questa base si calcolano i contributi alla Gestione Separata al 26,07%, circa 6.100 euro. Il reddito imponibile scende quindi a circa 17.300 euro: applicando l’aliquota del 5% l’imposta è di circa 865 euro, che diventano circa 2.595 euro con l’aliquota ordinaria del 15%. Si tratta di un calcolo semplificato, utile solo a rendere l’idea.

    Per restare nel forfettario servono però alcune condizioni. I compensi annui non devono superare 85.000 euro. Soprattutto, chi affianca la libera professione a un impiego dipendente deve tenere d’occhio un secondo limite: i redditi da lavoro dipendente o assimilato non possono superare 35.000 euro (soglia valida per il 2025 e il 2026). Chi supera quel tetto non può accedere al regime, o ne esce dall’anno successivo.

    È una situazione molto frequente tra i logopedisti che lavorano part-time in una struttura e in parallelo seguono pazienti privati. Vale la pena ricordare, inoltre, che nel forfettario le detrazioni fiscali (spese mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo) non possono essere scaricate dall’imposta sostitutiva: se non ci sono altri redditi IRPEF, si perdono. Un confronto preventivo tra forfettario e regime ordinario, quindi, non è un lusso ma una scelta di convenienza.

    IVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarie

    Le prestazioni del logopedista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, a condizione che siano rese nell’esercizio della professione sanitaria e abbiano finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Valutazione del linguaggio, trattamento dei disturbi della comunicazione, riabilitazione della deglutizione o della voce sono tipicamente prestazioni con finalità terapeutica, quindi esenti.

    Attenzione però: l’esenzione segue la finalità sanitaria, non la qualifica di chi emette la fattura. Se lo stesso professionista svolge attività che non hanno scopo di cura – per esempio docenza, formazione ad altri operatori, consulenze organizzative, dizione o public speaking a fini professionali – quelle prestazioni escono dal perimetro dell’art. 10 n. 18 e sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%. È uno dei punti su cui conviene un controllo caso per caso.

    Esenzione IVA non vuol dire assenza di obblighi. La fattura va sempre emessa, riportando la dicitura di operazione esente art. 10 n. 18 DPR 633/72, e sulle fatture esenti di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro, che può essere addebitata al paziente. Anche i forfettari, che non applicano IVA sulle proprie prestazioni, devono gestire correttamente queste indicazioni per non incorrere in contestazioni.

    Un ultimo aspetto: quando la partita IVA logopedista collabora con cooperative, poliambulatori, cliniche o scuole, la fattura è intestata a un soggetto titolare di partita IVA e le regole di fatturazione cambiano rispetto al paziente privato. Ne parliamo nel prossimo paragrafo, insieme al Sistema TS.

    Sistema TS e fatturazione: gli adempimenti annuali

    Il Sistema Tessera Sanitaria (abbreviato Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, così che il paziente possa detrarle. I professionisti sanitari iscritti agli albi, logopedisti compresi, rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni pagate dai privati.

    La notizia buona, per chi apre oggi una partita IVA logopedista, è che la cadenza dell’invio si è semplificata: la trasmissione è diventata annuale, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso (regola operativa dal periodo d’imposta 2025). Non ci sono più scadenze mensili o semestrali da rincorrere, ma questo non significa poter improvvisare: i dati vanno raccolti in modo ordinato durante l’anno, perché l’invio riguarda ogni singolo documento di spesa.

    C’è poi una regola che sorprende sempre: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è vietato emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. È un divieto a tutela della privacy dei dati sanitari, ormai strutturale. Al paziente privato, quindi, si consegna una fattura cartacea o in PDF; la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria quando il cliente è un altro soggetto con partita IVA, come una cooperativa o un poliambulatorio, o una pubblica amministrazione.

    Gestire due binari paralleli – fatture cartacee ai pazienti e fatture elettroniche alle strutture, più l’invio annuale al Sistema TS – è più semplice con un software che tenga traccia di tutto. Tra le soluzioni disponibili sul mercato c’è per esempio fatturazioneitalia.it, che gestisce la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati al Sistema TS in un unico ambiente. Resta comunque fondamentale un controllo professionale sulla correttezza dei dati trasmessi.

    Ricordiamo infine che i dati inviati al Sistema TS alimentano le detrazioni fiscali dei pazienti nel modello 730: un errore nella trasmissione si traduce in una detrazione mancata per il paziente e in una possibile sanzione per il professionista.

    Gli errori più frequenti sulla partita IVA logopedista

    Dall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono sempre gli stessi inciampi. Riconoscerli in anticipo è il modo più economico per evitarli, perché una partita IVA logopedista impostata male si corregge, ma con tempo e costi che si potevano risparmiare.

    • indicare il vecchio codice 86.90.29 come codice attuale, quando la classificazione in vigore è ATECO 2025 con codice 86.99.09;
    • chiedere la riduzione contributiva del 35%, che nella Gestione Separata INPS non esiste;
    • cercare l’iscrizione a una cassa di categoria inesistente, o confondere ENPAPI (solo infermieri) con la previdenza dei logopedisti;
    • credere che il codice ATECO determini la cassa previdenziale: l’obbligo dipende dall’albo e dall’assenza di cassa;
    • ignorare il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, perdendo il regime forfettario senza accorgersene;
    • emettere fattura elettronica a un paziente per una prestazione sanitaria, violando il divieto a tutela dei dati sanitari.

    Nessuno di questi errori è banale: tra contributi calcolati a vuoto, regimi perduti e sanzioni formali, il conto può diventare significativo. Per questo la fase di apertura merita una consulenza dedicata, con un preventivo personalizzato in base alla situazione reale: professione esclusiva, doppio lavoro, collaborazioni con strutture o studio proprio.

    Approfondimento consigliato
    Per una panoramica su tutte le professioni sanitarie – codici, casse, obblighi IVA e adempimenti – leggi la nostra guida completa Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, il punto di partenza per confrontare la tua situazione con quella delle altre professioni dell’albo TSRM-PSTRP.

    Domande frequenti sulla partita IVA logopedista

    Qual è il codice ATECO corretto per la partita IVA logopedista nel 2026?

    Il codice corretto e attuale è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e non è più il codice attuale.

    Il logopedista deve iscriversi a ENPAPI o a una cassa di categoria?

    No. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. ENPAPI copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.

    Esiste la riduzione del 35% dei contributi per il logopedista forfettario?

    No. La riduzione del 35% riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata, dove è iscritto il logopedista, quella riduzione non esiste e non può essere richiesta.

    Quanti contributi INPS paga una partita IVA logopedista?

    L’aliquota della Gestione Separata 2026 è del 26,07% se il professionista non ha altra copertura pensionistica obbligatoria, oppure del 24% se è già assicurato altrove, per esempio come lavoratore dipendente. I contributi si calcolano sul reddito imponibile e non è previsto alcun minimale fisso.

    Le prestazioni del logopedista sono esenti IVA?

    Sì, quando hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona si applica l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72. Le prestazioni prive di finalità sanitaria, come docenze o consulenze organizzative, seguono invece le regole ordinarie con IVA al 22%.

    Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema TS?

    La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso. Non sono più previsti invii mensili o semestrali.

    Posso avere la partita IVA logopedista e un lavoro dipendente?

    Sì, ma nel regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato non devono superare 35.000 euro, soglia valida per il 2025 e il 2026. Oltre quel limite non si può accedere al regime agevolato o se ne esce dall’anno successivo.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Assistenza per la tua partita IVA logopedista

    Aprire e gestire una partita IVA logopedista con il codice ATECO corretto, l’inquadramento previdenziale giusto e gli adempimenti del Sistema TS sotto controllo non è un percorso da affrontare con il fai-da-te. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i professionisti sanitari dall’apertura alla gestione ordinaria: verifica del codice 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, valutazione di convenienza tra regime forfettario e ordinario, corretta gestione dell’esenzione IVA e delle fatture ai pazienti, con un preventivo personalizzato sulla tua situazione.

    Ti aspettiamo nel nostro ufficio di Udine, Viale Tullio 13, oppure ti seguiamo online in tutta Italia, con la stessa assistenza e senza bisogno di spostarti. Per prenotare un appuntamento puoi chiamarci allo 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutta la pratica, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione, garantendo la correttezza di ogni passaggio.

    Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 15:00:002026-09-28 13:31:12Aprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TS
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Le scadenze forfettario 2026 sono il vero punto debole di chi lavora con la partita IVA in regime forfettario. Il regime in sé è semplice: niente IVA sulle fatture, una sola imposta sostitutiva e pochi adempimenti. Proprio per questo molti si rilassano e scoprono a giugno di dover pagare cifre che non avevano messo da parte. Il problema non sono le tasse, ma il calendario: imposte, contributi INPS, bollo sulle fatture elettroniche e dichiarazione arrivano in momenti diversi dell’anno, con regole che cambiano tra il primo anno di attività e quelli successivi.

    In questa guida trovi il calendario completo delle scadenze del forfettario per il 2026 e il 2027, spiegato in parole semplici: cosa si paga, quando e perché. Vediamo anche la cosiddetta doppia botta del primo anno di partita IVA, cioè il momento in cui saldo e acconto arrivano insieme, e come prepararti con un accantonamento mensile. Se vuoi prima ripassare requisiti e aliquote, leggi la nostra guida al regime forfettario 2026. Poi tieni questa pagina come riferimento: le scadenze forfettario 2026 e 2027 sono tutte qui.

    Indice dei contenuti

    1. Calendario scadenze forfettario 2026-2027: la tabella completa
    2. Imposta sostitutiva: saldo e acconti nelle scadenze forfettario 2026
    3. Contributi INPS del forfettario: Gestione Separata o artigiani e commercianti
    4. Bollo, dichiarazione dei redditi, Sistema TS e autofatture estero
    5. Primo anno di partita IVA: la doppia botta di giugno
    6. Scadenze forfettario 2026 e 2027: le date effettive tra weekend e festivi
    7. Come non perdere le scadenze: stima delle tasse e promemoria con Fatturazione Italia
    8. Domande frequenti sulle scadenze forfettario 2026
    9. Scadenze forfettario 2026: affidale al CAF Centro Fiscale

    Calendario scadenze forfettario 2026-2027: la tabella completa

    Partiamo dal quadro d’insieme. La tabella riassume le scadenze forfettario 2026 e degli anni successivi nella loro forma standard, cioè con la data fissata dalla legge. Non tutte le voci riguardano tutti: dipende dal tipo di attività e dalla gestione previdenziale a cui sei iscritto. Un libero professionista senza cassa, per esempio, paga la Gestione Separata INPS e non i contributi fissi; un artigiano o un commerciante fa il contrario.

    ScadenzaCosa si paga o si presentaChi è interessato
    31 gennaio (dell’anno dopo)Invio delle spese sanitarie al Sistema TSProfessionisti sanitari
    16 febbraio4ª rata contributi fissi INPS dell’anno precedente; IVA autofatture estero del 4° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero
    28 febbraioBollo fatture elettroniche del 4° trimestre dell’anno precedenteTutti i forfettari con fatture soggette a bollo
    16 maggio1ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 1° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero
    31 maggioBollo del 1° trimestreTutti i forfettari con fatture soggette a bollo
    30 giugnoSaldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso: imposta sostitutiva, Gestione Separata o eccedenza INPSTutti
    20 agosto2ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 2° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero
    30 settembreBollo del 2° trimestreTutti i forfettari con fatture soggette a bollo
    31 ottobreDichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM)Tutti
    16 novembre3ª rata contributi fissi INPS; IVA autofatture estero del 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture estero
    30 novembreSecondo acconto: imposta sostitutiva, Gestione Separata o eccedenza INPS; bollo del 3° trimestreTutti

    Come vedi, i due momenti più pesanti dell’anno sono il 30 giugno e il 30 novembre: lì si concentrano imposta e contributi calcolati sul reddito. Le altre date pesano meno sul portafoglio, ma vanno rispettate: anche un bollo di pochi euro pagato in ritardo comporta sanzioni e interessi. Nelle prossime sezioni vediamo ogni voce nel dettaglio e, più avanti, trovi le date effettive del 2026 e del 2027, già corrette per i giorni che cadono nel fine settimana.

    Imposta sostitutiva: saldo e acconti nelle scadenze forfettario 2026

    L’imposta sostitutiva è la tassa unica del forfettario: sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. In pratica, invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola. Si calcola sul reddito ottenuto applicando ai compensi il coefficiente di redditività, cioè la percentuale che la legge considera guadagno per la tua attività (ad esempio il 78% per molti professionisti), meno i contributi previdenziali versati nell’anno. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se l’attività è davvero nuova. Approfondisci il calcolo nella guida all’imposta sostitutiva del regime forfettario.

    Il pagamento funziona con il meccanismo di saldo e acconto. Il saldo è la differenza tra l’imposta dovuta per l’anno appena chiuso e gli acconti già versati. L’acconto è un anticipo sull’imposta dell’anno in corso, calcolato di regola su quella dell’anno precedente. Tra le scadenze forfettario 2026, quindi, il 30 giugno si paga il saldo 2025 più il primo acconto 2026, mentre il 30 novembre si paga il secondo acconto 2026. I codici tributo F24 sono 1792 per il saldo, 1790 per il primo acconto e 1791 per il secondo.

    Quanto si paga di acconto: le soglie di 51,65 e 206 euro

    Con il metodo storico, quello usato di norma, l’acconto è pari all’imposta dovuta per l’anno precedente. Non sempre però si paga in due rate: tutto dipende dall’importo, secondo queste soglie.

    • Imposta dell’anno precedente fino a 51,65 euro: nessun acconto da versare.
    • Tra 51,65 e 206 euro: acconto in un’unica rata entro il 30 novembre.
    • Oltre 206 euro: due rate di pari importo, 50% entro il 30 giugno e 50% entro il 30 novembre (art. 58 DL 124/2019). La ripartizione 40% e 60%, con la soglia di 257,52 euro, vale per i contribuenti che non sono forfettari né soggetti ISA.

    Facciamo un esempio. Supponiamo che Giulia abbia un’imposta sostitutiva 2025 di 1.000 euro e che nel 2025 non abbia versato acconti. A giugno 2026 paga il saldo di 1.000 euro più un primo acconto di 500 euro; a novembre paga il secondo acconto di 500 euro. Se invece la sua imposta 2025 fosse stata di 200 euro, avrebbe versato l’acconto 2026 in un’unica rata a novembre.

    Il metodo previsionale: quando conviene

    Esiste anche il metodo previsionale: invece di basarti sull’imposta dell’anno prima, calcoli gli acconti sull’imposta che prevedi di dover pagare per l’anno in corso. Conviene quando sai già che guadagnerai meno, per esempio perché hai perso un cliente importante o hai ridotto l’attività. Attenzione però: se la previsione si rivela troppo bassa, sulla differenza non versata scattano sanzioni e interessi. Per questo è una scelta da fare con il supporto di chi conosce i tuoi numeri, come il CAF Centro Fiscale.

    Proroghe e rateizzazione dei versamenti di giugno

    Due precisazioni utili. Primo: negli ultimi anni il termine di giugno per forfettari e soggetti ISA è stato spesso spostato in avanti. Nel 2026, ad esempio, l’art. 6 del DL n. 89 del 22 maggio 2026 ha consentito di versare saldo e primo acconto entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione. Non è però una regola fissa: per il 2027 la data ordinaria resta il 30 giugno, salvo nuove proroghe. Secondo: saldo e primo acconto si possono rateizzare in rate mensili, con interessi, a patto di concludere i pagamenti entro il 16 dicembre.

    Contributi INPS del forfettario: Gestione Separata o artigiani e commercianti

    Il regime forfettario riguarda le tasse, non la previdenza: i contributi INPS si pagano comunque e sono spesso la voce più pesante. Le regole cambiano a seconda della gestione a cui sei iscritto, che dipende dall’attività svolta e dall’eventuale albo professionale, non dal codice ATECO. Vediamo le due situazioni più comuni.

    Gestione Separata INPS: 30 giugno e 30 novembre

    La Gestione Separata INPS è la gestione previdenziale dei liberi professionisti senza una cassa di categoria: consulenti, formatori, grafici, ma anche diverse professioni sanitarie come fisioterapisti e logopedisti. Nel 2026 l’aliquota è del 26,07% (24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria o è pensionato), applicata al reddito forfettario fino al massimale di 122.295 euro (circolare INPS n. 8/2026). Non ci sono contributi fissi: paghi in proporzione a quanto guadagni.

    Le date coincidono con quelle dell’imposta sostitutiva: il 30 giugno si versano il saldo dell’anno precedente e il primo acconto, il 30 novembre il secondo acconto. Gli acconti valgono in tutto l’80% dei contributi dell’anno prima, divisi in due rate del 40%. Chi è iscritto a una cassa professionale (come ENPAM per i medici o ENPAP per gli psicologi) non paga la Gestione Separata e segue le scadenze della propria cassa. Tutti i dettagli sono nella guida alla Gestione Separata INPS 2026.

    Artigiani e commercianti: quattro rate fisse più l’eccedenza

    Per artigiani e commercianti il meccanismo è diverso. C’è una parte fissa, i contributi sul minimale, dovuta anche se guadagni poco o nulla: per il 2026 ammontano a 4.521,36 euro l’anno per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti (circolare INPS n. 14/2026). Si pagano in quattro rate: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo, con i modelli F24 predisposti dall’INPS, che il CAF recupera e verifica per te.

    Se il reddito supera il minimale, pari a 18.808 euro per il 2026, sulla parte in più si pagano i contributi a percentuale, la cosiddetta eccedenza, con le stesse date dell’imposta sostitutiva: saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre. Approfondisci importi ed esempi di calcolo nella guida ai contributi INPS 2026 per artigiani e commercianti.

    Riduzione del 35%: solo per artigiani e commercianti

    Su questo punto circola molta confusione. I forfettari iscritti alla gestione artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi, sia sulla parte fissa sia sull’eccedenza (art. 1, comma 77, L. 190/2014). Per chi è già in attività la richiesta va presentata entro il 28 febbraio dell’anno in cui si vuole lo sconto. Ricorda che contributi più bassi significano anche una pensione futura più bassa: è una scelta da valutare con attenzione.

    Attenzione: la riduzione del 35% non esiste in Gestione Separata. Se sei un libero professionista senza cassa paghi sempre l’aliquota piena del 26,07% (o del 24%) sul reddito forfettario, senza sconti di alcun tipo. Chi sostiene il contrario sta confondendo due gestioni diverse: è un errore molto diffuso, anche in rete.

    Bollo, dichiarazione dei redditi, Sistema TS e autofatture estero

    Oltre a imposte e contributi, il calendario delle scadenze del forfettario comprende alcuni adempimenti che non dipendono dal reddito, ma dalle fatture emesse, dagli acquisti o dal tipo di attività. Sono date meno costose, ma altrettanto importanti.

    Bollo sulle fatture elettroniche: quattro scadenze trimestrali

    Le fatture del forfettario sono senza IVA e per questo, quando superano 77,47 euro, richiedono la marca da bollo da 2 euro. Sulle fatture elettroniche il bollo si paga in modo virtuale, sommando i bolli di ogni trimestre: 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo e 28 febbraio dell’anno dopo per il quarto. I codici tributo F24 vanno da 2521 a 2524, uno per trimestre.

    Se l’importo è basso si può rinviare: quando il bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro si può pagare insieme a quello del secondo, entro il 30 settembre, e se anche la somma dei primi due trimestri resta sotto questa soglia si arriva al 30 novembre. Per la maggior parte dei forfettari, quindi, i versamenti effettivi del bollo si riducono a due o tre l’anno. Trovi tutti i dettagli nella guida al bollo sulla fattura elettronica 2026.

    Dichiarazione dei redditi: entro il 31 ottobre

    Il forfettario presenta il Modello Redditi Persone Fisiche, compilando il quadro LM, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello dei compensi: con la partita IVA forfettaria non si può usare il 730. Nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato, quindi il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026. Nota un dettaglio: le imposte si pagano a giugno, cioè prima dell’invio della dichiarazione, perciò il calcolo va fatto in anticipo. Al CAF Centro Fiscale la dichiarazione dei redditi è compresa nella gestione annuale della partita IVA forfettaria.

    Sistema TS: invio annuale entro il 31 gennaio

    Se sei un professionista sanitario (psicologo, fisioterapista, biologo nutrizionista, infermiere e così via) devi comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie dei pazienti, perché finiscano nella loro dichiarazione precompilata. Dalle spese del 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (D.Lgs. 81/2025). Per le spese 2026, poiché il 31 gennaio 2027 è domenica, il termine è lunedì 1° febbraio 2027.

    IVA sulle autofatture per acquisti dall’estero

    Anche il forfettario, che non applica l’IVA sulle proprie fatture, in alcuni casi deve versare l’IVA: succede quando acquista servizi o beni da fornitori esteri, come le campagne pubblicitarie su Google o Meta, gli abbonamenti a software esteri o la merce da un fornitore di un altro Paese UE. In questi casi si emette un’autofattura, cioè una fattura intestata a sé stessi che si invia allo SdI (tipi TD17, TD18 o TD19), e si versa l’IVA, che per il forfettario resta un costo e non si recupera.

    Sui tempi di versamento serve cautela. Con il correttivo D.Lgs. 81/2025, secondo le prime interpretazioni della stampa specializzata, per le operazioni dal 1° ottobre 2025 i forfettari versano questa IVA con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio. Su codici tributo e modalità operative manca ancora un quadro di prassi definitivo dell’Agenzia delle Entrate: prima di pagare, fatti confermare importo e codici dal CAF. Approfondisci nelle guide sulle operazioni con l’estero nel regime forfettario e sulle spese estere della partita IVA.

    Primo anno di partita IVA: la doppia botta di giugno

    Arriviamo al punto che coglie di sorpresa quasi tutti. Nel primo anno di partita IVA non si pagano acconti: il metodo storico si basa sull’imposta dell’anno prima e, se l’anno prima non avevi l’attività, quell’imposta è zero. Lo stesso vale per gli acconti della Gestione Separata e dell’eccedenza INPS. Risultato: nel primo anno, a giugno e a novembre, non paghi nulla di imposta sostitutiva né di contributi a percentuale.

    Sembra una buona notizia, ma è solo un rinvio. Il 30 giugno dell’anno successivo arrivano insieme il saldo del primo anno, cioè tutta l’imposta e tutti i contributi dovuti, e il primo acconto dell’anno in corso. A novembre si aggiunge il secondo acconto. È la cosiddetta doppia botta: nel secondo anno paghi, in pratica, le tasse di quasi due anni. Chi ha aperto la partita IVA nel 2026 la vivrà tra giugno e novembre 2027. Gli artigiani e i commercianti, invece, pagano fin da subito i contributi fissi alle scadenze trimestrali, in proporzione ai mesi di attività.

    Un esempio pratico: i conti di Marco

    Supponiamo che Marco, consulente iscritto alla Gestione Separata INPS, apra la partita IVA a gennaio 2026 e incassi nell’anno 30.000 euro. Con il coefficiente del 78% il suo reddito forfettario è di 23.400 euro. Essendo una nuova attività paga l’imposta sostitutiva al 5%, quindi 1.170 euro, mentre i contributi al 26,07% sono 6.100,38 euro. Per semplicità ignoriamo i bolli e l’effetto della deduzione dei contributi sul reddito del 2027. Ecco il suo calendario:

    • Nel 2026: nessun versamento di imposta sostitutiva né di contributi, perché non sono dovuti acconti.
    • 30 giugno 2027: saldo imposta 1.170 euro + primo acconto imposta 585 euro + saldo contributi 6.100,38 euro + primo acconto contributi 2.440,15 euro = 10.295,53 euro.
    • 30 novembre 2027: secondo acconto imposta 585 euro + secondo acconto contributi 2.440,15 euro = 3.025,15 euro.

    In totale, nel 2027 Marco versa circa 13.320 euro, contro i circa 7.270 euro di tasse e contributi effettivamente legati al 2026. Non paga più del dovuto, perché gli acconti verranno scalati dal saldo del 2027, ma deve avere la liquidità pronta. Se a giugno 2027 il conto non basta, le alternative sono rateizzare con interessi oppure pagare in ritardo con sanzioni: meglio evitarlo con un po’ di pianificazione.

    La soluzione: l’accantonamento mensile

    Il modo più semplice per non subire la doppia botta è mettere da parte ogni mese una quota fissa degli incassi, magari su un conto separato. Nell’esempio di Marco, tasse e contributi legati al 2026 valgono circa 7.270 euro, cioè circa 606 euro al mese: poco meno di un quarto degli incassi. Accantonando questa cifra dal primo mese e continuando nel 2027, a giugno 2027 avrà già da parte quanto serve per saldo e primo acconto.

    La percentuale giusta dipende dal coefficiente di redditività, dall’aliquota (5% o 15%) e dalla gestione previdenziale. Per un artigiano con i contributi fissi il calcolo è diverso, e lo stesso vale per chi passa dal 5% al 15% al termine del periodo agevolato. Per questo conviene farsi preparare una stima personalizzata dal CAF, oppure usare uno strumento che la calcoli sulle fatture reali, come vedremo tra poco.

    Scadenze forfettario 2026 e 2027: le date effettive tra weekend e festivi

    Quando una scadenza fiscale cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Per questo le date sulla carta non sempre coincidono con quelle reali. Ecco le prossime scadenze forfettario 2026 e quelle del 2027, già corrette.

    Data effettivaScadenzaNote
    Mercoledì 30 settembre 2026Bollo 2° trimestre 2026Anche 1° trimestre, se rinviato
    Lunedì 2 novembre 2026Dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2025)Il 31 ottobre è sabato
    Lunedì 16 novembre 20263ª rata contributi fissi; IVA autofatture 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture
    Lunedì 30 novembre 2026Secondo acconto imposta e contributi; bollo 3° trimestreTutti
    Lunedì 1° febbraio 2027Sistema TS, spese 2026Il 31 gennaio è domenica
    Martedì 16 febbraio 20274ª rata contributi fissi 2026; IVA autofatture 4° trimestre 2026Artigiani e commercianti; chi ha autofatture
    Lunedì 1° marzo 2027Bollo 4° trimestre 2026Il 28 febbraio è domenica
    Lunedì 17 maggio 20271ª rata contributi fissi 2027; IVA autofatture 1° trimestreIl 16 maggio è domenica
    Lunedì 31 maggio 2027Bollo 1° trimestre 2027Rinviabile se sotto 5.000 euro
    Mercoledì 30 giugno 2027Saldo 2026 e primo acconto 2027Salvo proroghe
    Venerdì 20 agosto 20272ª rata contributi fissi; IVA autofatture 2° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture
    Giovedì 30 settembre 2027Bollo 2° trimestre 2027Tutti
    Martedì 2 novembre 2027Dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2026)Il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo
    Martedì 16 novembre 20273ª rata contributi fissi; IVA autofatture 3° trimestreArtigiani e commercianti; chi ha autofatture
    Martedì 30 novembre 2027Secondo acconto imposta e contributi; bollo 3° trimestreTutti

    Le date del 2027 sono quelle previste oggi dalla normativa: ogni anno possono arrivare proroghe, soprattutto per i versamenti di giugno, e le eventuali novità vanno verificate di volta in volta. Il consiglio però resta lo stesso: organizzarsi prima, senza contare sugli slittamenti. Un calendario sempre aggiornato ti evita di scoprire una scadenza il giorno dopo.

    Come non perdere le scadenze: stima delle tasse e promemoria con Fatturazione Italia

    Ricordare a memoria tutte le scadenze forfettario 2026 è difficile, soprattutto nei primi anni di attività. Per questo il software di fatturazione elettronica Fatturazione Italia, sviluppato da Be Smart, include due strumenti pensati proprio per chi è nel regime forfettario.

    La pagina Tasse e contributi: tre numeri da tenere d’occhio

    La pagina Tasse e contributi parte dalle fatture che emetti e mostra in alto tre card: quanto pagare entro il 30 giugno, con saldo dell’anno scorso e primo acconto separati, quanto pagare entro il 30 novembre e quanto mettere da parte ogni mese. Tiene conto dell’aliquota al 5% o al 15% e della gestione INPS corretta, Gestione Separata oppure artigiani e commercianti, applicando la riduzione del 35% solo dove spetta. Nel primo anno segnala la doppia botta in arrivo e suggerisce l’accantonamento mensile. È una stima indicativa: non sostituisce il calcolo del CAF o del commercialista, ma ti aiuta a non arrivare impreparato.

    I promemoria fiscali nel portale

    Il pannello I miei promemoria raccoglie le scadenze adatte al tuo profilo: bollo trimestrale, contributi fissi INPS, imposta sostitutiva, Gestione Separata, IVA sulle autofatture estero, soglia degli 85.000 euro di ricavi e dichiarazione dei redditi. Ogni voce si può attivare o disattivare e si sceglie con quanti giorni di anticipo essere avvisati. Gli avvisi compaiono come notifiche nel portale, con una spiegazione in parole semplici di cosa si paga.

    Fatturazione Italia costa 49 euro l’anno con il piano Start (150 fatture) e 89 euro l’anno con il piano Pro (500 fatture, Sistema TS incluso, adatto ai professionisti sanitari), IVA inclusa, con prezzo bloccato per contratto per 3 anni. Puoi provarlo gratis per 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 se ricevi un invito. Per un confronto con le alternative leggi la nostra recensione di Fatturazione Italia e la guida ai migliori software di fatturazione elettronica 2026.

    Domande frequenti sulle scadenze forfettario 2026

    Quali sono le principali scadenze forfettario 2026?

    Le due date più importanti sono il 30 giugno (saldo dell’anno precedente e primo acconto di imposta sostitutiva e contributi a percentuale) e il 30 novembre (secondo acconto). A queste si aggiungono il bollo trimestrale (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio), la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre (nel 2026 il 2 novembre) e, per artigiani e commercianti, i contributi fissi del 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio.

    Nel primo anno di partita IVA devo pagare gli acconti?

    No: nel primo anno non ci sono acconti di imposta sostitutiva né di contributi a percentuale, perché l’anno precedente non c’era reddito. Il 30 giugno dell’anno dopo, però, arrivano insieme il saldo del primo anno e il primo acconto del secondo: la cosiddetta doppia botta. Per affrontarla conviene accantonare ogni mese una quota degli incassi.

    La riduzione del 35% dei contributi vale anche per la Gestione Separata?

    No. La riduzione del 35% è riservata ai forfettari iscritti alla gestione artigiani e commercianti e va richiesta all’INPS. In Gestione Separata non esiste: i liberi professionisti senza cassa pagano l’aliquota piena del 26,07% (24% se hanno già un’altra copertura previdenziale).

    Cosa succede se una scadenza cade di sabato o di domenica?

    Slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per esempio, nel 2027 il bollo del quarto trimestre 2026 si paga lunedì 1° marzo, perché il 28 febbraio è domenica, e l’invio delle spese 2026 al Sistema TS scade lunedì 1° febbraio.

    Il software di fatturazione è compreso nel servizio del CAF?

    No, sono due servizi separati. La gestione della partita IVA forfettaria del CAF Centro Fiscale costa 350 euro l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Il software Fatturazione Italia si attiva a parte: 49 euro l’anno con il piano Start o 89 euro l’anno con il piano Pro, IVA inclusa.

    Scadenze forfettario 2026: affidale al CAF Centro Fiscale

    Le scadenze forfettario 2026 non sono difficili se le conosci in anticipo: due appuntamenti pesanti, a giugno e a novembre, e una serie di date minori per bollo, contributi fissi e adempimenti. Il vero rischio è il primo anno, quando l’assenza di acconti fa sembrare tutto più leggero del reale. Un piano di accantonamento e un calendario sempre sotto controllo fanno la differenza.

    Con il servizio Partita IVA forfettario del CAF Centro Fiscale ci occupiamo di tutto: calcolo di imposte e contributi, preparazione degli F24, gestione di acconti e rateizzazioni, dichiarazione dei redditi e richiesta della riduzione contributiva per artigiani e commercianti. La gestione annuale costa 350 euro IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa; l’apertura della partita IVA costa 120-150 euro per i professionisti e 450-600 euro per le ditte con iscrizione in Camera di Commercio. Il software di fatturazione è un servizio separato e non è compreso nella gestione. Per confrontare le alternative, leggi quanto costa un commercialista per il forfettario e come funziona il commercialista online per il forfettario.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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    Il CAF Centro Fiscale è a tua disposizione, sia in ufficio a Udine e Cividale che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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    Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 15:00:002026-09-27 11:04:36Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno
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