NOTIZIENuove multe a importi variabili: possibili sconti fino al 50% e aumenti del 100%Indice dei contenutiCos’è la riforma delle sanzioni stradaliCome funzionano gli aumenti fino al 100%Gli sconti fino al 50%: chi ne ha dirittoIl vantaggio inedito per i motociclistiChi applica le variazioni: organo procedente o interessatoQuando entra in vigore la riformaDomande frequentiChi credeva che il sistema delle sanzioni stradali fosse già abbastanza complicato potrebbe ricredersi leggendo la bozza del decreto legislativo di riforma del Codice della Strada. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la nuova normativa abbandona il principio della multa uguale per tutti e introduce un meccanismo personalizzato, ispirato al sistema penale, con aggravi fino al 100% e sconti fino al 50% dell’importo base.In questa notizia spieghiamo in modo chiaro come funzionerà il nuovo sistema, chi potrà beneficiare degli sconti e quando le nuove regole potrebbero entrare in vigore.Cos’è la riforma delle sanzioni stradaliLa bozza del decreto legislativo di riforma del Codice della Strada prevede un sistema sanzionatorio radicalmente diverso da quello attuale. Invece di applicare una sanzione fissa uguale per tutti coloro che commettono la stessa infrazione, il nuovo impianto normativo introduce criteri simili alle aggravanti e attenuanti del diritto penale.In pratica, l’importo della multa non sarà quasi mai quello base stampato sul verbale: dipenderà da una serie di fattori che l’organo di polizia procedente dovrà valutare caso per caso. Tra questi:la pericolosità della condottail tipo di trasgressore (recidivo, neopatentato, ecc.)il tipo di veicolo (motociclo, autocarro, vettura privata)le modalità della violazione (ora, luogo, circostanze)Il sistema, secondo Il Sole 24 Ore, sarà esteso a ogni violazione amministrativa stradale, salvo disposizioni specifiche contrarie. Come funzionano gli aumenti fino al 100%Gli aumenti saranno applicati d’ufficio dall’organo di polizia, senza che il cittadino debba fare nulla. Potranno arrivare fino al doppio dell’importo base, cioè un aumento del 100%.Tra i fattori che potrebbero determinare un aggravio della sanzione:infrazione commessa nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), già prevista in alcuni casi dalla normativa attualeviolazione che ha causato un incidentecomportamento che presenta un elevato grado di pericolosità per sé e per gli altritrasgressore già recidivo o con precedenti specificiVa sottolineato che la bozza presentata da Il Sole 24 Ore contiene alcune incongruenze che, secondo gli esperti, saranno quasi certamente corrette prima dell’entrata in vigore della norma. Gli sconti fino al 50%: chi ne ha dirittoAnche gli sconti possono essere significativi: la riduzione massima prevista dalla bozza è del 50% sull’importo base. Tuttavia, a differenza degli aumenti, alcune riduzioni devono essere richieste espressamente dal destinatario del verbale, poiché si tratta di adempimenti che avvengono dopo la contestazione o la notifica della multa.Tra i casi che potrebbero dare diritto a una riduzione:pagamento della multa entro un breve termine (attualmente 5 giorni per la riduzione al terzo, che potrebbe essere rivista)condotta successiva particolarmente virtuosacircostanze attenuanti legate al tipo di trasgressore o al contesto della violazioneIl nuovo sistema è quindi molto più articolato rispetto all’attuale, dove la riduzione più nota è quella del pagamento in misura ridotta entro 5 giorni dalla contestazione immediata.Articoli correlati: Nuovo codice stradale 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore | Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe Il vantaggio inedito per i motociclistiUna delle novità più singolari della bozza è la previsione di sconti dedicati ai motociclisti che indossano determinati equipaggiamenti protettivi. Si tratta di un incentivo del tutto inedito nel panorama normativo italiano, che premia chi sceglie di circolare con protezioni omologate.Il dettaglio degli equipaggiamenti che daranno diritto alla riduzione non è ancora definitivo nella bozza, ma il principio è chiaro: chi si protegge di più potrà pagare meno in caso di infrazione. Una logica coerente con l’obiettivo di ridurre la mortalità sulle strade, in particolare tra i conducenti di due ruote a motore. Chi applica le variazioni: organo procedente o interessatoLa bozza distingue chiaramente tra variazioni automatiche e variazioni su richiesta:Aumenti e alcune riduzioni: applicati d’ufficio dall’organo di polizia procedente, con una procedura specifica che dovrà essere seguita al momento della contestazione o della notifica.Altre riduzioni: devono essere richieste dal destinatario del verbale, perché legate ad adempimenti successivi alla multa (come il pagamento anticipato o la regolarizzazione della situazione).Questa distinzione è importante: il cittadino che riceve una multa dovrà leggere attentamente il verbale e capire se ha diritto a richiedere una riduzione, senza aspettarsi che sia l’agente ad avvisarlo automaticamente. Quando entra in vigore la riformaAl momento si tratta ancora di una bozza di decreto legislativo. Il testo è in fase di elaborazione e, come sottolinea Il Sole 24 Ore, presenta alcune incongruenze che verranno probabilmente corrette prima dell’approvazione definitiva. Non è ancora stata fissata una data ufficiale di entrata in vigore.La riforma si inserisce nel più ampio cantiere del Nuovo Codice della Strada 2026, di cui abbiamo già parlato in questo articolo sulle possibili multe ai pedoni con il telefono. Seguiremo gli aggiornamenti man mano che il testo si consolida.Domande frequenti Le nuove regole sulle multe sono già in vigore?No. Si tratta ancora di una bozza di decreto legislativo non ancora approvata. Le regole attuali rimangono in vigore fino all’entrata in vigore del decreto definitivo.Quanto potrebbe aumentare una multa con il nuovo sistema?Secondo la bozza, l’aumento massimo è del 100% rispetto all’importo base. Quindi una multa da 100 euro potrebbe arrivare a 200 euro in presenza di aggravanti.Quanto potrebbe scendere una multa con il nuovo sistema?La riduzione massima prevista è del 50%. Una multa da 100 euro potrebbe quindi scendere a 50 euro in presenza delle condizioni di sconto previste dalla norma.I motociclisti avranno sconti automatici sulle multe?La bozza prevede sconti per i motociclisti che indossano determinati equipaggiamenti protettivi omologati. I dettagli specifici (tipo di protezioni richieste e percentuale di sconto) non sono ancora definitivi.Chi applica gli aumenti e gli sconti sulle nuove multe?Gli aumenti e alcune riduzioni saranno applicati d’ufficio dall’organo di polizia procedente. Altre riduzioni dovranno essere richieste espressamente dal destinatario del verbale, perché legate ad adempimenti successivi alla contestazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 14:00:002026-09-01 11:21:45Nuove multe a importi variabili: possibili sconti fino al 50% e aumenti del 100%
NOTIZIENuovo TFR3 e assunzioni: regole per destinare il TFR dal primo luglioDal 1° luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori neo-assunti. La riforma introduce il modulo TFR3, il documento ufficiale con cui il dipendente decide le sorti della propria liquidazione. Il cambiamento più importante? L’adesione alla previdenza complementare diventa automatica dal primo giorno di lavoro, sostituendo la vecchia disciplina del silenzio-assenso. Di seguito spieghiamo in modo chiaro cosa cambia, le opzioni disponibili e i tempi per decidere.Indice dei contenutiChe cos’è il TFR3 e perché cambia tuttoCome funziona l’adesione automaticaLe opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)Come si lascia il TFR in aziendaDomande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzioneChe cos’è il TFR3 e perché cambia tuttoIl TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è quella somma che il datore di lavoro accantona ogni mese per il dipendente e che viene erogata al termine del rapporto lavorativo — che sia per dimissioni, licenziamento o pensionamento. In parole semplici, è una forma di risparmio forzoso che si accumula nel corso della carriera.Il TFR3 è il nome del nuovo modulo ufficiale — elaborato dal Ministero del Lavoro — con cui ogni neo-assunto dal 1° luglio 2026 deve indicare come vuole gestire la propria liquidazione. Il nome richiama il terzo pilastro previdenziale (la previdenza complementare), che il legislatore intende potenziare, ma il modulo permette anche di scegliere strade diverse.Prima della riforma esisteva il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore aveva un certo tempo per decidere e, se non si esprimeva, il TFR finiva automaticamente al fondo pensione. Ora il sistema cambia in modo sostanziale: l’adesione al fondo pensione è automatica fin dal primo giorno di assunzione, senza attendere nessun silenzio. Il lavoratore ha poi 60 giorni per manifestare una volontà diversa. Come funziona l’adesione automaticaDal momento della firma del contratto, il lavoratore neo-assunto è automaticamente iscritto al fondo pensione negoziale di categoria previsto dal CCNL applicabile. Se il settore non dispone di un fondo specifico, le somme finiscono nel fondo Cometa (il fondo pensione complementare residuale di riferimento).L’iscrizione automatica comporta il versamento immediato sia del TFR sia della contribuzione periodica del lavoratore. In concreto:Il datore di lavoro versa il TFR al fondo pensione fin dalla data di assunzione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore compili o meno il modulo TFR3.Il lavoratore ha 60 giorni dall’assunzione per compilare il modulo TFR3 e indicare una scelta diversa (vedi le opzioni qui sotto).Se non compila nulla entro 60 giorni, l’iscrizione automatica al fondo negoziale di categoria diventa definitiva.L’azienda è tenuta a informare il neo-assunto su tutte le opzioni disponibili e sulle caratteristiche del fondo di riferimento.Questo sistema supera la vecchia logica del silenzio-assenso: non si attende che il lavoratore non risponda, ma si parte subito con i versamenti. È una scelta politica precisa: rendere la previdenza complementare il default, con la possibilità di uscire attivamente. Le opzioni del modulo TFR3 (A, B, C, D)Entro i 60 giorni dall’assunzione, il neo-assunto può compilare il modulo TFR3 e selezionare una delle seguenti opzioni:Lettera A — Quota parziale di TFR al fondo: il lavoratore sceglie di destinare solo una parte del TFR al fondo pensione, mantenendo la quota restante in azienda (o trasferendola all’INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti).Lettera B — Rinuncia alla contribuzione volontaria: rivolta a chi ha una retribuzione molto bassa. Se il reddito annuo lordo non supera l’importo dell’assegno sociale INPS (fissato a 7.101,12 euro per il 2026), il lavoratore può bloccare il prelievo dei propri contributi volontari al fondo. Attenzione: il datore di lavoro deve comunque versare la propria quota aziendale.Lettera C — Fondo pensione diverso da quello negoziale: il lavoratore aderisce esplicitamente a un fondo pensione aperto o a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) di sua scelta, invece del fondo di categoria. In questo caso solo il TFR viene trasferito al fondo scelto, senza contribuzione aggiuntiva obbligatoria.Lettera D — TFR in azienda: il lavoratore sceglie di non aderire alla previdenza complementare e di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (o trasferirlo al Fondo di Tesoreria INPS). Questa opzione è disponibile solo per chi è alla prima esperienza lavorativa assoluta, senza scelte previdenziali pregresse.Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le opzioni possono essere combinate: ad esempio, è possibile scegliere la lettera A (quota parziale) e la lettera B (niente contribuzione volontaria) contemporaneamente. Come si lascia il TFR in aziendaChi seleziona la lettera D e vuole mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare deve sapere che il meccanismo dipende dalle dimensioni dell’azienda:Aziende con meno di 50 dipendenti: il TFR rimane accantonato direttamente presso il datore di lavoro, che lo verserà al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.Aziende con 50 o più dipendenti (o 60 dipendenti nell’anno precedente per le imprese già attive): il TFR viene trasferito mensilmente al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Il versamento avviene entro il mese successivo alla scelta del dipendente, oppure entro il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni in caso di totale inerzia del lavoratore.Per fare un esempio pratico: un giovane operaio firma il suo primo contratto il 1° agosto 2026, con uno stipendio di 18.000 euro lordi annui. Compila la lettera D entro il 30 settembre 2026 e lascia i soldi al datore di lavoro. L’azienda ha 100 dipendenti, quindi invia le somme al Fondo di Tesoreria INPS ogni mese. Se in futuro l’operaio cambia idea e decide di aderire a un fondo pensione, potrà farlo: da quel momento l’azienda sposterà il flusso del TFR verso il nuovo fondo. Domande frequenti sul TFR3 e le nuove regole di assunzione Le nuove regole TFR3 si applicano anche a chi era già assunto prima del 1° luglio 2026?No. Le nuove disposizioni riguardano esclusivamente i neo-assunti dal 1° luglio 2026. I lavoratori già in forza che avevano effettuato la scelta sulla destinazione del TFR in precedenza non sono toccati dalla riforma.Posso cambiare idea dopo aver scelto la destinazione del TFR?Sì, ma con alcune condizioni. Chi ha scelto di mantenere il TFR in azienda può sempre decidere in futuro di aderire a un fondo pensione (atto di adesione esplicita). Chi è già iscritto a un fondo può trasferire la propria posizione a un altro fondo, nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal fondo stesso. Il TFR già accantonato segue le regole del regime scelto al momento della maturazione.Cosa succede se non compilo il modulo TFR3 entro 60 giorni?L’iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di categoria (o al fondo Cometa se il settore ne è privo) diventa definitiva. Il TFR continuerà a essere versato al fondo mese dopo mese. Il lavoratore potrà comunque esercitare in futuro il diritto di trasferire la posizione a un altro fondo.Se vengo assunto con un contratto a termine, le regole TFR3 si applicano ugualmente?Sì, in linea generale le stesse regole si applicano anche ai contratti a tempo determinato, salvo eventuali disposizioni specifiche per i rapporti di brevissima durata. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore in ogni caso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 13:00:002026-09-01 11:15:19Nuovo TFR3 e assunzioni: regole per destinare il TFR dal primo luglio
NOTIZIEDetrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmiaCon l’arrivo del nuovo anno scolastico tornano attuali le domande sulle detrazioni per spese scolastiche: quali costi si possono portare in detrazione nel modello 730? Quanto si risparmia davvero sull’IRPEF? La normativa di riferimento è l’art. 15 del TUIR (DPR 917/1986), che riconosce una detrazione IRPEF del 19% su determinate spese legate all’istruzione dei figli o del contribuente stesso. In questo articolo facciamo chiarezza su regole, limiti e importi aggiornati al 2026.Indice dei contenutiCosa si intende per spese scolastiche detraibiliLe spese detraibili: elenco completoMense scolastiche e trasportoCanone di locazione studenti universitari fuori sedeTasse universitarie e corsi di specializzazioneCome si calcola il risparmio IRPEFDomande frequenti (FAQ)Cosa si intende per spese scolastiche detraibiliLe detrazioni per spese scolastiche sono sconti sull’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che lo Stato riconosce ai contribuenti che sostengono determinate spese per l’istruzione propria o dei figli a carico. La misura è pari al 19% della spesa sostenuta, con limiti diversi a seconda della tipologia.Queste spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730) nel quadro E (oneri detraibili), oppure nel Modello Redditi PF. È importante conservare tutte le ricevute e le fatture come documentazione.Attenzione al reddito: la detrazione del 19% si riduce progressivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro e si azzera sopra i 240.000 euro (salvo alcune eccezioni previste dalla normativa). Le spese detraibili: elenco completoL’art. 15 del TUIR e la normativa collegata individuano diverse categorie di spese scolastiche detraibili. Ecco un riepilogo aggiornato:Tipologia di spesaDetrazioneLimite annuoRette scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria)19%Fino alla spesa equivalente della scuola stataleMensa scolastica19%Senza limite specificoServizi di trasporto scolastico (scuolabus)19%Max 800 euro/anno per figlioCanone locazione studenti universitari fuori sede19%Max 2.633 euro/annoTasse e contributi universitari19%Entro l’importo delle tasse dell’ateneo stataleCorsi di specializzazione post-laurea (es. master)19%Entro importi università statale equivalenteDottorati di ricerca, scuole di specializzazione19%Entro importi università statalePer le scuole paritarie (asili nido privati, scuole elementari, medie e superiori private), la detrazione si applica sulla retta pagata, ma solo fino all’importo che si sarebbe pagato per la stessa tipologia di scuola pubblica statale. In pratica, la parte eccedente non è detraibile. Mense scolastiche e trasportoLe spese di mensa scolastica godono della detrazione del 19% e non hanno un massimale di spesa specifico. Rientrano in questa categoria i pagamenti per la refezione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie.Per il trasporto scolastico (il classico scuolabus), la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 800 euro per figlio per anno scolastico. Quindi il risparmio massimo per questa voce è di 152 euro per figlio (800 × 19%).Anche l’abbonamento ai trasporti pubblici per andare a scuola può rientrare tra le detrazioni, ma è disciplinato da una norma diversa (art. 15 co. 1-ter TUIR) con un massimale di 250 euro complessivi per nucleo familiare. Canone di locazione studenti universitari fuori sedeQuesta è una delle detrazioni più interessanti per le famiglie con figli all’università in un’altra città. Il canone di locazione pagato per uno studente universitario fuori sede è detraibile al 19%, con un limite di 2.633 euro per anno.Per accedere a questa detrazione devono essere soddisfatte alcune condizioni:Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università italiana o stranieraL’università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente (o in un comune confinante), e distante almeno 100 chilometriIl contratto di locazione deve essere regolarmente registratoIl figlio deve essere fiscalmente a carico del contribuenteIl risparmio massimo per questa voce è di 500 euro circa (2.633 × 19% ≈ 500,27 euro). Tasse universitarie e corsi di specializzazioneLe tasse e i contributi universitari sono detraibili al 19%. Per le università private o telematiche, però, c’è un vincolo importante: la detrazione si applica solo fino all’importo delle tasse che si sarebbero pagate in un ateneo statale della stessa area geografica per lo stesso corso di laurea. La parte eccedente non è detraibile.Rientrano tra le spese universitarie detraibili anche:Tasse di iscrizione e contributi annualiEsami di Stato (es. abilitazione professionale)Dottorati di ricercaScuole di specializzazione post-laurea (es. scuole di specializzazione mediche)Master di primo e secondo livello organizzati da università statali o equiparateLa detrazione per spese di istruzione universitaria vale sia per le spese del contribuente stesso che per quelle dei figli a carico. Bisogna conservare le ricevute dei pagamenti effettuati alla segreteria dell’ateneo. Come si calcola il risparmio IRPEFIl calcolo è semplice: la detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla normativa. Ecco un esempio pratico per chiarire il meccanismo.Esempio famiglia Bianchi (figlio alle superiori private + mensa):Retta scuola privata paritaria: 3.000 euro (limite detraibile corrispondente scuola statale: 1.000 euro)Mensa scolastica: 600 euroScuolabus: 450 euro (sotto il limite di 800 euro)Totale spesa detraibile: 1.000 + 600 + 450 = 2.050 euroDetrazione IRPEF: 2.050 × 19% = 389,50 euroEsempio famiglia Rossi (figlio all’università fuori sede):Tasse universitarie ateneo statale: 1.800 euroCanone locazione fuori sede: 2.633 euro (massimale)Totale spesa detraibile: 1.800 + 2.633 = 4.433 euroDetrazione IRPEF: 4.433 × 19% = 842,27 euroPer sfruttare correttamente tutte le detrazioni disponibili è fondamentale indicarle nella dichiarazione dei redditi 730 o nel Modello Redditi PF. Le spese scolastiche vanno inserite nel quadro E, nella sezione degli oneri detraibili.Ricorda: per le spese detraibili è necessario aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, app di pagamento). I pagamenti in contanti non consentono la detrazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.Domande frequenti (FAQ) Le spese per libri scolastici sono detraibili?No. I libri di testo, il materiale scolastico (zaini, astucci, quaderni) e gli strumenti sportivi non rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 TUIR. Per le famiglie a basso reddito esistono però misure di supporto come i voucher libri regionali o il bonus nido per i più piccoli.Posso detrarre le spese per i doposcuola o i corsi privati?I doposcuola, i centri estivi e i corsi di lingua o musica privati non sono detraibili come spese scolastiche. Fanno eccezione le attività sportive praticate dai figli (palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche), che possono godere di una detrazione separata prevista dall’art. 15 TUIR, entro i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.La detrazione vale anche per i figli non fiscalmente a carico?Per la maggior parte delle detrazioni scolastiche (rette, mensa, trasporto), la spesa deve essere sostenuta per un figlio fiscalmente a carico. Se il figlio ha un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro annui (4.000 euro fino a 24 anni), non è considerato a carico e il genitore non può detrarre le sue spese scolastiche.Cosa succede se pago la retta con il conto del mio coniuge?La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, ovvero chi ha effettuato il pagamento tracciabile. Se la retta viene pagata dall’altro coniuge, sarà lui a poter fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Per i coniugi con 730 congiunto il problema non si pone.Entro quando devo pagare le spese per poterle detrarre nel 730 2026?Le spese scolastiche detraibili nel modello 730 presentato nel 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) sono quelle pagate nel corso del 2025, indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento. Il criterio è la data del pagamento, non l’anno scolastico frequentato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 12:00:002026-09-01 11:05:18Detrazioni per spese scolastiche: cosa prevede la normativa e quanto si risparmia
NOTIZIEPermessi 104 al mare: salvo il lavoratore, scatta il reintegroUn lavoratore dipendente che utilizza i permessi della legge 104 per trascorrere del tempo al mare, anche in compagnia del familiare disabile che assiste, ha diritto al reintegro nel posto di lavoro se viene licenziato. Lo ha stabilito un recente orientamento giurisprudenziale che ribadisce un principio fondamentale: il beneficiario dei permessi 104 non è obbligato a restare chiuso in casa e non deve dimostrare di svolgere attività di assistenza continuativa ed esclusiva per tutto l’arco della giornata.Indice dei contenutiLa vicenda: licenziato perché al mare con i permessi 104Cosa dice il giudice: il licenziamento è illegittimoCome funzionano i permessi della legge 104Quando si configura l’abuso dei permessi 104Cosa rischia il lavoratore in caso di abusoDomande frequenti (FAQ)La vicenda: licenziato perché al mare con i permessi 104Il caso, portato all’attenzione dei giudici e ripreso da La Legge per Tutti, riguarda un dipendente che aveva fruito di permessi ex legge 104/92 per assistere un familiare con disabilità grave. Durante uno di questi giorni di assenza autorizzata, il datore di lavoro — attraverso un investigatore privato — aveva accertato che il lavoratore si trovava in spiaggia insieme al congiunto disabile.L’azienda aveva interpretato la circostanza come un abuso dei permessi, contestando al dipendente di non aver svolto attività di assistenza e procedendo al licenziamento disciplinare. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice del lavoro, ottenendo infine la declaratoria di illegittimità del licenziamento e il conseguente reintegro nel posto di lavoro. Cosa dice il giudice: il licenziamento è illegittimoIl ragionamento del giudice si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: i permessi della legge 104 non impongono al lavoratore di limitarsi a stare a casa o di prestare assistenza fisica ininterrotta per tutte le ore della giornata. L’assistenza al familiare disabile può assumere forme diverse, tra cui la compagnia, la presenza, il supporto emotivo, le attività ricreative condivise.Portare il proprio congiunto disabile al mare — garantendogli una giornata di svago e relax accanto a un caregiver di fiducia — rientra pienamente nel concetto di assistenza qualificata prevista dalla legge. Non vi è alcun obbligo normativo che imponga una prestazione esclusivamente domiciliare o sanitaria durante i permessi 104.Il giudice ha dunque accertato l’assenza di un abuso e, di conseguenza, ha dichiarato il licenziamento disciplinare privo di giusta causa, con ordine di reintegro del lavoratore ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Come funzionano i permessi della legge 104La legge 5 febbraio 1992, n. 104 — la cosiddetta «legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» — riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto a fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese per assistere un familiare con handicap grave (art. 33, comma 3, legge 104/92).I permessi possono essere fruiti:In maniera continuativa (3 giorni interi al mese)In maniera frazionata a ore, qualora il contratto collettivo lo preveda o il datore lo consentaPer sapere come si calcolano i permessi in caso di fruizione oraria, puoi leggere la nostra guida: Permessi Legge 104 a Ore: Come Si Calcolano e Quando Si Frazionano.I permessi sono a carico dell’INPS e vengono corrisposti al lavoratore attraverso il datore di lavoro in regime di conguaglio. Durante il giorno di permesso, il lavoratore è esonerato dalla prestazione lavorativa ordinaria e non può essere obbligato a rientrare in ufficio, salvo eccezionali esigenze concordate.Sul tema della programmazione dei permessi da parte del datore, trovi un approfondimento qui: Permessi legge 104: il datore può obbligare alla programmazione? Quando si configura l’abuso dei permessi 104È importante distinguere il caso appena descritto dalle situazioni in cui l’abuso dei permessi è invece effettivo. La giurisprudenza — incluse diverse pronunce della Corte di Cassazione — ha riconosciuto il legittimo licenziamento del lavoratore quando i permessi 104 vengono utilizzati per scopi del tutto estranei all’assistenza, ad esempio:Svolgere un secondo lavoro durante i giorni di permessoDedicarsi ad attività di svago personale senza alcun coinvolgimento del familiare disabileUtilizzare i permessi per esigenze proprie del tutto slegate dall’assistenza (es. pratiche burocratiche personali, hobby, viaggi senza il congiunto)Richiedere i permessi per un familiare che, in realtà, non necessita di assistenza continuativaIl criterio discriminante è dunque la connessione con il familiare disabile: se il lavoratore trascorre il giorno di permesso con il congiunto, garantendo presenza e supporto — anche in un contesto piacevole come la spiaggia — non c’è abuso. Se invece il beneficio viene sfruttato per finalità personali del tutto esulanti dall’assistenza, il licenziamento può essere legittimo. Cosa rischia il lavoratore in caso di abusoNei casi di abuso accertato, il lavoratore va incontro a conseguenze gravi sia sul piano lavorativo che su quello economico:Licenziamento per giusta causa, senza preavviso né indennità sostitutivaRestituzione delle somme indebitamente percepite (indennità INPS per i permessi non utilizzati in modo conforme)Eventuale denuncia penale per truffa o indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), nei casi più graviIn caso di licenziamento ritenuto ingiusto, il lavoratore può impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta e agire in giudizio entro i successivi 180 giorni. Per le tutele spettanti in caso di perdita involontaria del lavoro, vedi anche: NASPI 2026: Guida Completa. Domande frequenti (FAQ)Posso portare il mio familiare disabile al mare durante i permessi 104?Sì. Portare il familiare disabile al mare durante i permessi 104 è lecito perché costituisce una forma di assistenza e compagnia. L’importante è che il congiunto sia presente e che l’uscita sia finalizzata al suo benessere. Non è richiesta una prestazione assistenziale di tipo medico o domestico.Il datore di lavoro può farmi controllare durante i permessi 104?Sì. Il datore di lavoro può legittimamente incaricare un investigatore privato per verificare l’utilizzo dei permessi, purché non violi la privacy del lavoratore. Le informazioni raccolte possono essere usate in sede disciplinare, ma il giudice valuterà se le condotte rilevate configurano davvero un abuso.Cosa succede se vengo licenziato ingiustamente durante o dopo i permessi 104?Se il licenziamento è ritenuto illegittimo dal giudice, puoi ottenere il reintegro nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (di norma le retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra). L’impugnazione va fatta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.I permessi 104 si possono usare anche per attività ricreative del disabile?Sì. L’assistenza comprende anche il supporto nelle attività quotidiane e ricreative del familiare disabile. Accompagnarlo al mare, in passeggiata, a visite culturali o ad attività sportive adattate è pienamente conforme allo spirito della legge 104.La retribuzione dei permessi 104 è a carico del datore di lavoro?No. L’indennità per i giorni di permesso è a carico dell’INPS, che la anticipa al lavoratore tramite il datore di lavoro in regime di conguaglio contributivo. Per sapere quali voci contrattuali rientrano nella retribuzione, leggi: Retribuzione Permessi 104: Quali Voci Contrattuali Rientrano?Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/ferie-e-malattia-badanti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 11:00:002026-09-01 10:51:19Permessi 104 al mare: salvo il lavoratore, scatta il reintegro
NOTIZIEPrestazioni occasionali 2026: cosa succede oltre 5.000 euro tra INPS, ritenute e CULe prestazioni occasionali 2026 restano uno degli strumenti più utilizzati per collaborazioni saltuarie tra privati, professionisti e piccole imprese. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo non abituale, disciplinate dall’articolo 2222 del Codice Civile e inquadrate fiscalmente tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Il punto centrale, ogni anno oggetto di dubbi tra committenti e prestatori, riguarda la soglia dei 5.000 euro: cosa succede quando un collaboratore occasionale supera questo importo considerando la somma di tutti i compensi percepiti nell’anno solare. Superata questa cifra scattano infatti obblighi precisi in materia di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento contributivo, che si aggiungono agli adempimenti fiscali legati alla ritenuta d’acconto e alla Certificazione Unica. Indice dei contenutiCos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoroRitenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionaliCosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionaliDomande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026Cos’è la soglia dei 5.000 euro nelle prestazioni occasionali 2026Nel regime delle prestazioni occasionali 2026, la soglia di 5.000 euro annui è il limite di reddito complessivo da lavoro autonomo occasionale oltre il quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Lo prevede l’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003 (convertito dalla legge 326/2003), che ha esteso la tutela previdenziale a chi svolge attività di lavoro autonomo occasionale. Fino a questa cifra il rapporto resta privo di obblighi contributivi: nessun versamento alla Gestione Separata è dovuto e il collaboratore non deve aprire alcuna posizione previdenziale.Attenzione a un equivoco molto diffuso: la soglia non si calcola per singolo committente. La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 è esplicita nel precisare che l’obbligo sorge quando gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) “a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti” superano i 5.000 euro. In altre parole, i compensi incassati da committenti diversi si sommano tra loro: chi percepisce 3.000 euro da un’azienda e 2.500 euro da un’altra ha già superato la soglia, anche se con nessuno dei due committenti ha raggiunto singolarmente i 5.000 euro.Il superamento non comporta la perdita retroattiva della natura occasionale del rapporto: i 5.000 euro funzionano come una franchigia, non come un tetto invalicabile. La stessa circolare INPS 103/2004 chiarisce che il reddito di 5.000 euro “costituisce una fascia di esenzione” e che, in caso di superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Chi nell’anno incassa 7.000 euro complessivi versa quindi contributi soltanto sui 2.000 euro che superano la soglia, non sull’intero importo percepito.Proprio perché il conteggio è cumulativo, il monitoraggio spetta in primo luogo al prestatore: è il collaboratore che deve tenere traccia del totale incassato nell’anno e comunicare ai committenti il superamento della franchigia, in modo che questi possano attivare gli adempimenti contributivi dal compenso successivo. Un committente, da solo, non può sapere quanto il prestatore ha già guadagnato altrove. Gestione Separata INPS e comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoroUna volta superata la franchigia, il prestatore va iscritto alla Gestione Separata INPS e sulla quota eccedente si applicano le aliquote fissate ogni anno dall’Istituto. Per il 2026, la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma per i collaboratori e le figure assimilate (categoria in cui rientrano i lavoratori autonomi occasionali) un’aliquota complessiva del 35,03% per chi non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non è pensionato, di cui il 33% di quota IVS. Per chi è già pensionato o già iscritto ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota scende al 24%. Il massimale di reddito imponibile per il 2026 è fissato a 122.295 euro.L’onere contributivo è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento è interamente a carico del committente, che lo effettua con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, trattenendo al collaboratore la quota di sua spettanza a titolo di rivalsa. Superata la soglia, quindi, il committente deve occuparsi non solo della trattenuta fiscale ma anche del calcolo e del versamento della contribuzione dovuta.Va invece tenuta ben distinta la comunicazione preventiva, che è un adempimento diverso e non ha nulla a che vedere con la soglia dei 5.000 euro né con l’INPS. L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge 146/2021 (convertito dalla legge 215/2021), prevede che l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale sia oggetto di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. L’obbligo grava esclusivamente sui committenti che operano in qualità di imprenditori (restano quindi esclusi, tra gli altri, i privati, gli studi professionali non organizzati in forma di impresa e gli enti del Terzo settore che svolgono solo attività non commerciali) e va assolto prima dell’inizio della prestazione, a prescindere dall’importo pattuito.Dal 1° maggio 2022 la comunicazione si invia esclusivamente in via telematica attraverso l’applicativo del Ministero del Lavoro disponibile sul portale Servizi Lavoro: le e-mail inviate direttamente alle sedi degli Ispettorati, ammesse nella fase transitoria iniziale, non sono più valide. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale interessato.È importante distinguere questo regime generale di lavoro autonomo occasionale da quello specifico del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (PrestO), disciplinati dall’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 e gestiti tramite la piattaforma telematica INPS. Qui i limiti sono altri e sono stati aggiornati dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 342, della legge 197/2022): possono ricorrere al PrestO gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze non più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (venticinque per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento), mentre il precedente limite di cinque dipendenti è superato dal 1° gennaio 2023. I tetti economici sono di 5.000 euro annui per ciascun prestatore verso la totalità degli utilizzatori, 10.000 euro per ciascun utilizzatore verso la totalità dei prestatori (elevati a 15.000 euro nei settori sopra citati) e 2.500 euro per singolo rapporto. Il ricorso al PrestO resta comunque vietato nell’edilizia e settori affini, nelle imprese di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, in miniere, cave e torbiere e nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Ritenuta d’acconto e Certificazione Unica per le prestazioni occasionaliIndipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 5.000 euro, ogni compenso corrisposto per una prestazione occasionale è soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, come previsto dall’articolo 25 del DPR 600/1973. La ritenuta si applica fin dal primo euro erogato: il committente, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene questa percentuale sul compenso lordo e la versa all’Erario tramite modello F24 con il codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Il prestatore incassa quindi l’80% del lordo pattuito.Al termine dell’anno, il committente che ha operato ritenute è tenuto a rilasciare al prestatore la Certificazione Unica (CU), il documento che riepiloga i compensi corrisposti e le ritenute effettuate. La CU è indispensabile al prestatore per la successiva dichiarazione dei redditi, poiché consente di far confluire correttamente i compensi tra i redditi diversi e di scomputare la ritenuta già versata dal committente.Va ricordato che gli obblighi di certificazione e di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate seguono le scadenze ordinarie previste ogni anno per la Certificazione Unica e per il modello 770, quest’ultimo dovuto dai sostituti d’imposta che hanno operato ritenute nel corso dell’anno. Cosa cambia nel 2026 per le prestazioni occasionaliPer il 2026 l’impianto normativo delle prestazioni occasionali resta quello consolidato negli anni precedenti: la soglia dei 5.000 euro complessivi conferma il proprio ruolo di spartiacque per l’obbligo contributivo e non ha subito modifiche. Gli aggiornamenti dell’anno riguardano soprattutto i parametri previdenziali: con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 l’INPS ha fissato le aliquote della Gestione Separata (35,03% per i collaboratori e gli occasionali senza altra copertura, 24% per pensionati e già assicurati altrove), il massimale annuo di reddito a 122.295 euro e il minimale a 18.808 euro.Sul fronte procedurale, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025 l’INPS ha annunciato il rilascio, da gennaio 2026, di un nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia all’interno della piattaforma telematica delle prestazioni occasionali, con l’obiettivo di semplificare la gestione dei rapporti e il monitoraggio dei limiti economici.Resta comunque centrale, per committenti e prestatori, monitorare con attenzione l’andamento dei compensi corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto del fatto che il conteggio è cumulativo su tutti i rapporti. Un errore frequente è accorgersi del superamento solo a ridosso della chiusura dell’anno, quando l’iscrizione alla Gestione Separata e i relativi versamenti avrebbero già dovuto essere avviati. Domande frequenti sulle prestazioni occasionali 2026La soglia di 5.000 euro si riferisce a un singolo committente o al totale dei compensi percepiti nell’anno?Al totale. L’articolo 44, comma 2, del DL 269/2003 e la circolare INPS 103/2004 stabiliscono che rilevano gli emolumenti percepiti nell’anno solare a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti: i compensi ricevuti da committenti diversi si sommano tra loro.Cosa succede se si superano i 5.000 euro complessivi nell’anno?Scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con versamento dei contributi calcolati solo sulla quota di compenso eccedente la soglia. L’onere è ripartito per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore, ma il versamento con F24 spetta al committente.La comunicazione preventiva va fatta all’INPS?No. La comunicazione preventiva prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 146/2021) va inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in via telematica, prima dell’inizio della prestazione. Riguarda solo i committenti che operano come imprenditori e non dipende dal superamento dei 5.000 euro.La ritenuta d’acconto del 20% si applica sempre, anche sotto i 5.000 euro?Sì, la ritenuta d’acconto si applica dal primo euro corrisposto, indipendentemente dal superamento o meno della soglia contributiva dei 5.000 euro.Chi deve rilasciare la Certificazione Unica per le prestazioni occasionali?Il committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve rilasciare al prestatore la Certificazione Unica riepilogativa dei compensi corrisposti e delle ritenute operate nel corso dell’anno.Il regime delle prestazioni occasionali è lo stesso del Libretto Famiglia e del contratto PrestO?No, si tratta di regimi distinti. Il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile è diverso dal Libretto Famiglia e dal contratto di prestazione occasionale PrestO, regolati dall’articolo 54-bis del DL 50/2017: questi ultimi si gestiscono tramite la piattaforma INPS e sono riservati agli utilizzatori con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, con tetti di 5.000 euro per prestatore e 10.000 euro per utilizzatore. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 10:00:002026-09-02 08:32:08Prestazioni occasionali 2026: cosa succede oltre 5.000 euro tra INPS, ritenute e CU
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione ElettronicaConservazione Fattura Elettronica 10 Anni 2026: Obblighi, Software e Come ScegliereDal 2024 tutti i titolari di partita IVA — compresi i forfettari — devono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Ma l’obbligo non finisce con l’emissione: la legge impone di conservare ogni fattura elettronica per almeno 10 anni. Sapere come adempiere a questo obbligo, e scegliere la soluzione giusta, ti evita sanzioni salate e problemi in caso di controllo fiscale.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: la norma di riferimento, le tre opzioni disponibili (servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, conservazione tramite software di fatturazione, conservazione proprietaria), i costi e — soprattutto — cosa succede se cambi software a metà strada.Indice dei contenutiObbligo di conservazione 10 anni: cosa dice la leggeLe tre opzioni per conservare le fatture elettronicheConfronto tra le soluzioniRequisiti tecnici per la conservazione sostitutiva validaCosa succede se cambio software di fatturazione?Cosa controllare nel contratto del software prima di sottoscrivereSanzioni per mancata conservazioneCome regolarizzarsi se non hai mai conservato correttamenteFAQ — Domande frequenti sulla conservazione delle fatture elettronicheConclusione: scegli subito la tua soluzioneObbligo di conservazione 10 anni: cosa dice la legge L’obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali deriva da due fonti:Art. 2220 del Codice Civile: le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultimo atto registrato.Art. 8 del DM 17 giugno 2014 (Decreto Semplificazione Fiscale): specifica le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici a rilevanza tributaria, tra cui le fatture elettroniche.La norma madre della fatturazione elettronica — il D.Lgs. 127/2015 — conferma che le fatture elettroniche trasmesse via SDI devono essere conservate secondo le modalità previste dal DM 2014. In pratica: non basta archiviare il file XML sul computer. La legge richiede un processo di conservazione sostitutiva che garantisca integrità, autenticità e leggibilità del documento nel tempo.Cosa si intende per conservazione sostitutivaLa conservazione sostitutiva è un processo informatico che attribuisce valore legale permanente ai documenti digitali. Prevede:Firma digitale del documento da parte del Responsabile della ConservazioneMarca temporale (timestamp) che certifica la data del processoPacchetto di archiviazione (SIP/AIP) conforme allo standard UNI SInCROConservazione per almeno 10 anni su supporti che ne garantiscano la leggibilitàAttenzione: semplicemente scaricare i file XML dall’area riservata AdE e salvarli in una cartella sul PC non costituisce conservazione sostitutiva valida ai fini di legge.Le tre opzioni per conservare le fatture elettroniche Opzione 1 — Servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate (15 anni)L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito di conservazione sostitutiva per le fatture elettroniche transitate attraverso lo SDI. Il servizio prevede la conservazione per 15 anni (superiore all’obbligo legale di 10).Come attivarlo: accedendo all’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi), bisogna aderire esplicitamente all’accordo di servizio. L’adesione non è automatica: se non hai mai accettato i termini, le tue fatture non vengono conservate legalmente dall’AdE.Vantaggi:Gratuito, senza costi aggiuntivi15 anni di conservazione (supera il minimo legale)Gestito direttamente dall’ente pubblicoLimiti e attenzioni:Copre solo le fatture transitate via SDI: non include eventuali fatture in formato diverso o documenti analogiciL’adesione deve essere rinnovata periodicamente (verificare le condizioni sul portale)Non è possibile accedere con facilità ai file in caso di controllo: bisogna scaricarli dall’area riservataSe hai fatture ante-2019 (periodo in cui l’obbligo non era ancora universale) o fatture su carta, queste non sono incluseOpzione 2 — Conservazione integrata nel software di fatturazioneLa maggior parte dei software di fatturazione elettronica include — o propone come opzione — un modulo di conservazione sostitutiva. In questo caso è il software stesso (o il suo conservatore accreditato AgID) a gestire l’intero processo.Vantaggi:Automatico: le fatture vengono conservate senza intervento manualeAccesso diretto ai file dall’interfaccia del softwareSpesso include anche fatture passive (ricevute dai fornitori)Facile ricerca e download in caso di controlloQuando conviene: se emetti un volume significativo di fatture (anche passive), se hai anche fatture cartacee da conservare, o se vuoi tutto in un unico pannello senza accedere a portali separati.Costi: varia da software a software. Alcuni includono la conservazione in tutti i piani (es. fatturazioneitalia.it la include senza costi extra, con prezzo bloccato 3 anni), altri la propongono come modulo aggiuntivo a pagamento separato.Opzione 3 — Conservazione proprietaria (notaio/conservatore aggiuntivo)Alcune aziende o professionisti con esigenze particolari (es. studi legali, notai, PA) si affidano a un conservatore accreditato AgID indipendente o a un notaio per la conservazione. Questa opzione è generalmente più costosa e adatta a realtà strutturate.Confronto tra le soluzioni CriterioServizio AdE gratuitoSoftware fatturazioneConservatore indip.CostoGratuitoIncluso o modulo extraTariffario separatoDurata conservazione15 anniAlmeno 10 anniAlmeno 10 anniFatture passiveSolo se via SDISì (attive + passive)SìAttivazioneManuale (accordo AdE)AutomaticaContrattualePortabilitàDownload da portale AdEDipende dal softwareContrattualeIdeale perForfettari, volume bassoProfessionisti e PMIStrutture complesseRequisiti tecnici per la conservazione sostitutiva valida Il processo di conservazione sostitutiva, per essere valido ai fini fiscali, deve rispettare le specifiche tecniche del DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conservazione) e del Codice del Consumo Digitale (CAD). I requisiti minimi sono:Firma digitale o firma elettronica qualificata del Responsabile della Conservazione al termine del processoMarca temporale (timestamp qualificato) per certificare data e ora del pacchetto di archiviazioneProcesso di conservazione conforme allo standard UNI SInCRO 11386:2020Leggibilità garantita nel tempo (obbligo di aggiornamento del formato se il vecchio diventa obsoleto)Accessibilità in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione FinanziariaI software di fatturazione che offrono conservazione integrata si avvalgono di un conservatore accreditato AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che gestisce questi passaggi tecnici per conto dell’utente. Questo è il caso più comune per professionisti e PMI.Cosa succede se cambio software di fatturazione?Questo è il punto critico che molti professionisti sottovalutano. Se hai conservato le fatture tramite il tuo software di fatturazione e decidi di cambiare fornitore, hai un problema: le fatture conservate restano “prigioniere” nel vecchio sistema.In pratica, prima di migrare devi verificare:Export delle fatture conservate: il vecchio software ti consente di scaricare i pacchetti di conservazione (file .zip conformi SInCRO)? Alcuni software rendono questa operazione difficile o a pagamento.Import nel nuovo software: il nuovo sistema accetta i pacchetti del precedente? Non tutti i formati sono compatibili.Periodo di sovrapposizione: per le fatture degli anni ancora sotto obbligo, potrebbe essere necessario mantenere attivo l’abbonamento al vecchio software anche dopo la migrazione, esclusivamente per garantire l’accesso al pacchetto di conservazione.Soluzione alternativa — Servizio AdE come rete di sicurezza: se attivi (o hai attivato) il servizio gratuito AdE in parallelo al software, hai sempre una copia “di riserva” delle fatture attive emesse via SDI, indipendentemente dal software usato.Questa è una delle ragioni per cui molti professionisti scelgono software che garantiscano portabilità dei dati e stabilità del servizio nel tempo — evitando lock-in che rendono difficile il cambio. Un software con prezzo stabile negli anni (es. fatturazioneitalia.it, prezzo bloccato 3 anni) riduce la necessità di migrazioni forzate da aumenti di prezzo.Cosa controllare nel contratto del software prima di sottoscrivereLa conservazione è inclusa nel piano o è un modulo extra a pagamento?Chi è il conservatore accreditato AgID partner del software?Cosa succede se non rinnovi l’abbonamento: le fatture rimangono accessibili?Come puoi esportare i pacchetti di conservazione?Il piano prevede un limite al numero di fatture conservate?Il prezzo del servizio di conservazione può variare nel tempo?Sanzioni per mancata conservazione La mancata o irregolare conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali può comportare:Sanzione da 1.000 a 8.000 euro (art. 9 D.Lgs. 471/1997) per irregolare tenuta delle scritture contabiliImpossibilità di fornire prova in caso di accertamento: se non riesci a produrre le fatture richieste dall’Agenzia delle Entrate, la verifica si complica notevolmentePresunzione di evasione su operazioni non documentateLa conservazione regolare è dunque una delle poche spese che si ripagano da sole in termini di protezione legale.Come regolarizzarsi se non hai mai conservato correttamenteSe hai emesso fatture elettroniche dal 2019 (inizio obbligo per le partite IVA ordinarie) o dal 2024 (forfettari) senza aver attivato un sistema di conservazione sostitutiva:Verifica subito se hai aderito al servizio AdE: accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” e controlla se l’accordo di servizio è attivo. Se sì, le fatture transitarie dallo SDI sono già conservate.Attiva immediatamente il servizio AdE o un software con conservazione inclusa per le fatture future.Per le fatture passate non conservate: consigliamo di rivolgerti a un commercialista o al tuo CAF per valutare la posizione e le possibili azioni correttive.FAQ — Domande frequenti sulla conservazione delle fatture elettronicheDevo conservare anche le fatture che ricevo (passive)?Sì. L’obbligo riguarda sia le fatture emesse (attive) sia quelle ricevute (passive). Il servizio gratuito AdE conserva solo quelle transitate via SDI in cui sei il destinatario; un software di fatturazione ti permette di gestire entrambe le tipologie.I forfettari sono obbligati alla conservazione sostitutiva?Sì. Dal 2024, con l’obbligo di fatturazione elettronica universale esteso ai forfettari, l’obbligo di conservazione sostitutiva si applica anche a loro. Il servizio gratuito AdE è la soluzione più comoda per chi ha un volume basso di fatture.Posso conservare le fatture su un hard disk esterno?No, non è sufficiente. Salvare i file XML sul PC o su un hard disk non costituisce conservazione sostitutiva valida. Serve un processo certificato con firma digitale e marca temporale.Se cambio commercialista, chi deve conservare le fatture?L’obbligo di conservazione è sempre in capo al titolare della partita IVA (il contribuente). Il commercialista può gestire il processo per conto del cliente, ma la responsabilità legale rimane del contribuente.Il servizio gratuito AdE copre anche i self-employed con Regime Forfettario?Sì, se hanno aderito all’accordo di servizio. L’aver usato lo SDI per l’emissione non implica automaticamente che le fatture siano conservate: l’adesione all’accordo è un passaggio separato e volontario.Conclusione: scegli subito la tua soluzioneL’obbligo di conservare le fatture elettroniche per 10 anni non è una formalità: è un requisito legale con sanzioni concrete. Le tue opzioni sono chiare:Servizio gratuito AdE: ideale per forfettari con pochi documenti, ma richiede attivazione manuale e ha limitazioni sulla portabilità.Software di fatturazione con conservazione inclusa: la scelta più comoda per chi vuole tutto automatizzato. Verifica che sia inclusa nel piano base e che il contratto preveda portabilità dei dati.Conservatore indipendente: per strutture complesse con esigenze specifiche.Per qualsiasi dubbio sulla tua situazione specifica — specialmente se non hai mai conservato correttamente le fatture degli anni passati — rivolgiti al CAF Centro Fiscale per una consulenza personalizzata: prenota un appuntamento.Vuoi un software di fatturazione con conservazione inclusa e prezzo stabile nel tempo? fatturazioneitalia.it include la conservazione sostitutiva in tutti i piani, senza costi aggiuntivi, con prezzo bloccato 3 anni. Scopri di più.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 10:00:002026-08-17 11:02:49Conservazione Fattura Elettronica 10 Anni 2026: Obblighi, Software e Come Scegliere
CAF, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, SUCCESSIONISuccessione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)Quando muore un contribuente titolare di partita IVA, gli eredi si trovano di fronte a una serie di adempimenti fiscali e burocratici che vanno gestiti in tempi precisi. La partita IVA del defunto non si estingue automaticamente con il decesso: spetta agli eredi decidere se chiuderla o continuare l’attività, e in entrambi i casi esistono obblighi precisi verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti previdenziali. In questa guida trovi tutte le istruzioni aggiornate al 2026, con focus anche sulle specificità del Friuli Venezia Giulia (Tribunale di Udine, sistema tavolare).Indice dei contenutiLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamenteAdempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniScenario A: chiusura della partita IVA del defuntoScenario B: continuazione dell’impresa da parte degli erediLa dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoFatture residue, crediti IVA e costi pendentiBeni strumentali nell’asse ereditarioDipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratoriSpecificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareRiepilogo scadenze e adempimentiDomande frequentiConclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa partita IVA al momento del decesso: cosa succede automaticamente Con il decesso del titolare, la partita IVA non si sospende né si estingue automaticamente. Il codice fiscale del defunto e il numero di partita IVA restano formalmente attivi fino a quando gli eredi non procedono con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo:L’attività si considera interrotta di fatto dalla data del decessoLe obbligazioni fiscali maturate fino al decesso ricadono sull’asse ereditarioGli eredi che accettano l’eredità subentrano nelle posizioni tributarie del defunto (art. 65 DPR 600/1973)Adempimento immediato: comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorniGli eredi (o chi per loro, come il notaio incaricato della pratica successoria) devono comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del decesso. Il documento da presentare è il modello AA9/12 (per imprenditori individuali e lavoratori autonomi), barrando la casella di cessazione dell’attività.Esistono però due scenari distinti, ognuno con il proprio iter:Scenario A — Cessazione definitiva: gli eredi non intendono continuare l’attività. Si chiude la partita IVA con modello AA9/12 entro 30 giorni dal decesso. Il numero di partita IVA viene cancellato.Scenario B — Continuazione dell’attività: uno o più eredi vogliono continuare l’attività del defunto. In questo caso si presenta il modello AA7/10 (o AA9/12 per impresa individuale) per comunicare la comunione ereditaria (codice natura giuridica 23), e la partita IVA assume un nuovo soggetto giuridico. Scenario A: chiusura della partita IVA del defuntoSe gli eredi decidono di non continuare l’attività, la procedura di chiusura prevede i seguenti passaggi:Modello AA9/12 — cessazione attività: da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal decesso. Indica la data di cessazione (coincide con la data del decesso).Liquidazione IVA finale: se il defunto era soggetto IVA, gli eredi devono presentare la dichiarazione IVA per l’anno in corso (periodo fino alla data del decesso) e versare l’eventuale IVA a debito. I crediti IVA maturati possono essere chiesti a rimborso dagli eredi.Fatture residue e crediti commerciali: le fatture emesse ma non ancora incassate e quelle ricevute ma non ancora pagate restano nell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nei relativi diritti e obblighi.Chiusura posizioni previdenziali: comunicazione all’INPS (per artigiani, commercianti, Gestione Separata) o alla cassa previdenziale di categoria. Il termine è di 30 giorni dal decesso.TFR ai familiari: se il defunto aveva dipendenti, il TFR va liquidato agli aventi diritto. In caso di eredi anche come familiari dei dipendenti, le procedure si sovrappongono e richiedono attenzione.Scenario B: continuazione dell’impresa da parte degli eredi Gli eredi possono decidere di continuare l’attività del defunto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data del decesso (proroga possibile su autorizzazione). Durante questo periodo si parla di gestione in comunione ereditaria. Entro 6 mesi devono:Comunicare all’Agenzia delle Entrate la continuazione dell’attività in forma di comunione ereditaria (modello AA7, codice natura giuridica 23)Decidere se trasformare l’attività in una nuova impresa individuale (uno degli eredi subentra), in una società tra eredi, o procedere alla liquidazione entro i 6 mesiAgevolazione fiscale importante: se gli eredi continuano l’attività per almeno 5 anni, l’azienda (o quota di azienda) trasferita per successione è esente dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Questa agevolazione si applica sia alle imprese individuali che alle quote societarie, a condizione che l’erede che subentra mantenga l’attività per il quinquennio e presenti apposita dichiarazione all’AdE.La dichiarazione dei redditi del defunto: chi la presenta e quandoUno degli adempimenti più importanti (e spesso trascurati) riguarda la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso e per eventuali anni precedenti non ancora dichiarati.La normativa di riferimento è l’art. 65 del DPR 600/1973, che stabilisce:Gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data del decesso. Ad esempio, se il decesso avviene il 15 marzo 2026, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre 2026.Se il decesso avviene negli ultimi tre mesi dell’anno, il termine è prorogato al 30 giugno dell’anno successivo.Gli eredi devono anche presentare le dichiarazioni degli anni precedenti non ancora presentate, con le relative scadenze ordinarie (o entro 1 anno dal decesso per le annualità omesse). La dichiarazione del defunto va presentata dal coniuge superstite o, in mancanza, dagli altri eredi, utilizzando il Modello Redditi PF intestato al defunto. Gli eredi firmano il modello indicando la propria qualità di «erede» nell’apposita sezione.Fatture residue, crediti IVA e costi pendentiAl momento del decesso, il professionista o imprenditore potrebbe avere:Fatture emesse ma non incassate: gli eredi hanno diritto a riscuoterle, ma devono poi dichiararle nei redditi del defunto (se riferite a prestazioni rese prima del decesso) o nella contabilità della comunione ereditariaFatture ricevute ma non pagate: i debiti del defunto verso fornitori sono passività dell’asse ereditario. Gli eredi che accettano l’eredità devono pagarleCrediti IVA: il credito IVA maturato nella liquidazione periodica del defunto può essere chiesto a rimborso dagli eredi tramite il modello IVA 74-bis oppure portato in compensazione nella liquidazione della comunione ereditariaCosti pendenti (rimanenze, ratei, ecc.): vanno inventariati e dichiarati correttamente nella dichiarazione finale del defuntoBeni strumentali nell’asse ereditarioI beni strumentali dell’impresa (macchinari, attrezzature, veicoli, immobili strumentali) entrano nell’asse ereditario al loro valore normale al momento del decesso. Per le imprese in contabilità ordinaria, il valore è quello risultante dall’ultimo bilancio. Per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, si fa riferimento al valore di mercato.In FVG, se i beni strumentali comprendono immobili iscritti nel libro fondiario (sistema tavolare), la successione immobiliare richiede la procedura di intavolazione al Libro Fondiario presso la Conservatoria tavolare competente, secondo la legge 28 marzo 1929 n. 499. Questa procedura è distinta e aggiuntiva rispetto alla normale dichiarazione di successione e alla voltura catastale.Dipendenti del defunto: TFR e obblighi verso i lavoratori Se il defunto aveva dipendenti, il decesso configura una situazione analoga alla cessazione dell’attività. I lavoratori hanno diritto a:TFR maturato fino alla data del decesso, da liquidare dagli eredi (o dal Fondo di Garanzia INPS se il datore di lavoro è insolvente)Ultime retribuzioni spettanti fino al decessoEventuali ferie non godute e altre competenze contrattualiSe gli eredi decidono di continuare l’attività assumendo i dipendenti, il contratto di lavoro prosegue senza interruzione (l’erede subentra nella posizione di datore di lavoro). Se invece decidono di chiudere, devono procedere con i licenziamenti per cessazione dell’attività, con preavviso contrattuale e pagamento di tutte le spettanze.Specificità FVG: Tribunale di Udine e sistema tavolareIn Friuli Venezia Giulia, la successione di un’impresa individuale con beni immobili richiede attenzione particolare per via del sistema tavolare. A differenza delle regioni a regime catastale, in FVG:La voltura catastale non è sufficiente: occorre l’intavolazione nel Libro Fondiario (registro tavolare)La procedura si svolge davanti alla Conservatoria tavolare competente per il comune dove si trova l’immobilePer Udine e provincia: Conservatoria tavolare di Udine (c/o Tribunale di Udine)Per Pordenone: Conservatoria tavolare di PordenonePer Gorizia: Conservatoria tavolare di GoriziaPer Trieste: Conservatoria tavolare di TriesteIl Tribunale di Udine è competente per il rilascio del certificato di eredità (o atto notarile di accettazione) necessario per l’intavolazione. I tempi medi nel circondario di Udine vanno da 2 a 6 mesi dalla presentazione della domanda, salvo urgenze. Per approfondire consulta la nostra guida dedicata: Successioni in Friuli Venezia Giulia 2026 e Dichiarazione di Successione a Udine.Riepilogo scadenze e adempimentiAdempimentoScadenzaModello / UfficioComunicazione cessazione P.IVA o comunione ereditariaEntro 30 giorni dal decessoModello AA9/12 o AA7 — AdEDichiarazione di successioneEntro 12 mesi dal decessoModello 4 — AdE onlineDichiarazione dei redditi del defunto (anno corrente)Ultimo giorno del 9° mese successivo al decesso (art. 65 DPR 600/73)Mod. Redditi PF del defuntoLiquidazione IVA e eventuale rimborso credito IVAContestuale alla dichiarazione IVA annuale o modello IVA 74-bisModello IVA / IVA 74-bisComunicazione INPS / cassa previdenzialeEntro 30 giorni dal decessoPortale INPS o cassa categoriaLiquidazione TFR dipendentiEntro i termini contrattuali (CCNL)Direttamente agli aventi dirittoIntavolazione beni immobili (solo FVG)Non esiste termine perentorio legale, ma prima è meglioConservatoria tavolare competenteDecisione su continuazione impresa (se si continua)Entro 6 mesi dal decessoAtto notarile + comunicazione AdEDomande frequentiSe non chiudo la partita IVA entro 30 giorni cosa rischio?La mancata comunicazione entro 30 giorni è una violazione formale, sanzionabile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 5 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può intervenire d’ufficio per chiudere la partita IVA dopo aver acquisito notizia del decesso. In ogni caso, è preferibile regolarizzare prima di incorrere in contestazioni.Gli eredi sono responsabili dei debiti fiscali del defunto?Sì, ma solo se accettano l’eredità (pura o con beneficio d’inventario). L’erede che accetta con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) risponde dei debiti del defunto solo nei limiti del patrimonio ereditato, proteggendo il proprio patrimonio personale. La rinuncia all’eredità esclude qualsiasi responsabilità tributaria.Il regime forfettario del defunto si trasferisce agli eredi?No. Il regime forfettario è strettamente personale. Gli eredi che continuano l’attività devono aprire una propria partita IVA e verificare autonomamente i requisiti per accedere al regime forfettario (soglia di 85.000 euro, assenza di cause ostative). Non è possibile ereditare il regime fiscale del defunto.Cosa succede con i contratti in corso (locazione, utenze, fornitori)?I contratti in essere al momento del decesso non si risolvono automaticamente. Gli eredi possono scegliere di subentrare nei contratti (continuando l’attività) o di disdirli (cessando l’attività). Per i contratti di locazione commerciale, il subentro degli eredi è regolato dall’art. 37 della L. 392/1978.Conclusione: affidati a un CAF per la gestione completaLa gestione della partita IVA del defunto è una procedura complessa che coinvolge fiscalità, previdenza, diritto successorio e, in FVG, le specificità del sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per gli eredi di titolari di partita IVA: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione dei redditi del defunto, dalla chiusura delle posizioni previdenziali alla consulenza sulla continuazione dell’attività.Per un preventivo personalizzato sulla tua situazione specifica, contattaci: siamo disponibili online per tutto il territorio italiano, con particolare competenza nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Puoi anche approfondire la tematica successoria nella nostra guida: Successioni FVG 2026 e Procedura di Successione a Udine.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:47Successione della Partita IVA del Defunto: Cosa Devono Fare gli Eredi (Guida 2026)
DICHIARAZIONE DEI REDDITISuperbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote RidotteIl Superbonus nel 2026 prosegue con aliquote ridotte. Dal 110% iniziale, laliquota scende progressivamente. Scopri cosa resta del Superbonus e chi puo ancora beneficiarne.Aliquote 2026Laliquota per il 2026 e ridotta rispetto agli anni precedenti. Per i condomini: verifica le specifiche condizioni di accesso.Lavori AmmessiIsolamento termico (cappotto)Sostituzione impianti climatizzazioneInterventi antisismiciCessione CreditoLe regole su cessione del credito e sconto in fattura sono state modificate. Verificare le disposizioni vigenti.CAF Centro Fiscale Udine: Tel 0432 1638640 Leggi ancheCalendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imp…Dichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e RavvedimentoContratto di Locazione 2026: Registrazione, Tasse e ObblighiModello F24: Guida Completa a Compilazione e Pagamento 2026Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:46Superbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote Ridotte
NOTIZIEMIMIT: 32 milioni per valorizzare la proprietà industriale delle PMIIndice dei contenutiCosa prevede il decreto MIMITChi può accedere ai fondiLe misure finanziabiliCome presentare domandaDomande frequentiIl Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha messo sul tavolo 32 milioni di euro per aiutare le piccole e medie imprese italiane a valorizzare la propria proprietà industriale. Una misura attesa da tempo che punta a colmare il divario tra le PMI italiane e i competitor europei in materia di brevetti, marchi e design registrati.La notizia, diffusa il 1° settembre 2026, riprende le linee di intervento già tracciate dal Piano Nazionale della Proprietà Industriale e si inserisce nel quadro più ampio delle politiche industriali del Governo a sostegno delle imprese italiane.Cosa prevede il decreto MIMITIl provvedimento prevede lo stanziamento di 32 milioni di euro da distribuire attraverso incentivi diretti alle PMI per sostenere le attività connesse alla protezione e alla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale. In termini pratici, si tratta di rimborsi e contributi per coprire una parte dei costi che un’impresa sostiene quando decide di tutelare un’invenzione, un marchio o un design originale.Per capirsi: la proprietà industriale è l’insieme dei diritti che un’impresa può vantare su creazioni intellettuali di natura tecnica o commerciale. Un brevetto, ad esempio, protegge un’invenzione e impedisce ai concorrenti di copiarla per un certo numero di anni. Un marchio registrato tutela il nome e il logo dell’azienda. Un design registrato protegge l’aspetto estetico di un prodotto.Registrare e mantenere questi diritti ha un costo — spesso significativo per una piccola impresa — ed è proprio qui che interviene il MIMIT con questo nuovo stanziamento. Chi può accedere ai fondiLa misura è rivolta in via prioritaria alle piccole e medie imprese italiane (PMI), ovvero quelle aziende con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro), secondo la definizione europea.Rientrano nell’agevolazione sia le imprese che intendono depositare nuovi titoli di proprietà industriale, sia quelle che vogliono estendere la protezione di diritti già esistenti a livello europeo o internazionale. L’obiettivo del ministero è duplice: da un lato incentivare le PMI a proteggere le proprie innovazioni, dall’altro spingerle verso i mercati esteri con strumenti di tutela adeguati. Le misure finanziabiliI fondi stanziati dal MIMIT possono coprire diverse tipologie di spesa legate alla proprietà industriale. Tra le voci principali rientrano:Tasse e diritti di deposito per brevetti, marchi, modelli e disegni industriali, sia a livello nazionale che europeo o internazionale (tramite procedure PCT e Madrid System);Spese di assistenza tecnica e legale per la redazione delle domande e la gestione delle procedure di registrazione;Attività di ricerca di anteriorità, ovvero le analisi preliminari per verificare che un’invenzione o un marchio siano effettivamente nuovi e registrabili;Spese di traduzione per l’estensione dei titoli in altri Paesi;Attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei titoli di proprietà industriale già registrati.Si tratta di un ventaglio di interventi pensato per accompagnare l’impresa in tutto il percorso: dalla prima idea di tutelare un’invenzione fino alla monetizzazione dei diritti acquisiti. Come presentare domandaLe modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti attraverso un apposito decreto attuativo del MIMIT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le PMI interessate dovranno seguire il sito ufficiale del Ministero (www.mimit.gov.it) e quello dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per tutti gli aggiornamenti sulle procedure.In genere, per misure di questo tipo, la domanda si presenta per via telematica attraverso la piattaforma digitale del MIMIT, allegando la documentazione relativa all’impresa (visura camerale, dati fiscali) e ai titoli di proprietà industriale per cui si chiede il contributo. È consigliabile farsi assistere da un professionista abilitato (consulente in proprietà industriale o avvocato specializzato) per massimizzare le possibilità di accesso all’agevolazione.Il decreto attuativo specificherà anche le percentuali di rimborso e gli importi massimi per ciascun tipo di spesa finanziabile, che potranno variare a seconda della tipologia di titolo (brevetto, marchio, design) e dell’ambito geografico di protezione (nazionale, europeo, internazionale). Domande frequenti Cos’è la proprietà industriale?La proprietà industriale è l’insieme dei diritti riconosciuti dalla legge su creazioni intellettuali di natura tecnica (brevetti per invenzioni, modelli di utilità) e commerciale (marchi, design, indicazioni geografiche). Questi diritti attribuiscono al titolare il potere esclusivo di sfruttare commercialmente la propria creazione per un periodo determinato.Quanto vale il contributo MIMIT?Lo stanziamento complessivo è di 32 milioni di euro. L’importo specifico del contributo per ciascuna impresa dipenderà dalle modalità operative che saranno definite nel decreto attuativo: in genere si tratta di rimborsi percentuali sulle spese sostenute, con un tetto massimo per impresa.Anche le start-up possono accedere?Le misure MIMIT per la proprietà industriale sono tradizionalmente aperte anche alle start-up innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, a condizione che rispettino i requisiti dimensionali PMI. Il decreto attuativo chiarirà eventuali condizioni specifiche per questa categoria di imprese.È possibile richiedere il contributo anche per marchi già registrati?Sì, le misure di valorizzazione riguardano anche i titoli di proprietà industriale già esistenti, ad esempio per estendere la protezione a nuovi mercati internazionali o per attività di licenza e trasferimento tecnologico. I dettagli saranno nel decreto attuativo.Dove trovo le istruzioni ufficiali?Le informazioni ufficiali sono disponibili sul sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) e dell’UIBM. Resta aggiornato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per il decreto attuativo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 08:00:002026-09-01 10:40:48MIMIT: 32 milioni per valorizzare la proprietà industriale delle PMI
Conti Correnti e Banche Online, Finanza & Servizi, Hype BusinessHype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione ElettronicaHype Business è il conto corrente digitale per partite IVA e freelance di Banca Sella. Se sei in regime forfettario e stai cercando un conto business per forfettari 2026 che costi poco — o addirittura niente — senza rinunciare all’IBAN italiano e alla fatturazione elettronica, Hype Business per forfettari nel 2026 merita la tua attenzione.In questa guida ti spieghiamo tutto: come aprire il conto, quali sono i costi reali (incluso il piano gratuito), perché l’IBAN italiano conta davvero, e come funziona l’integrazione con i software di fatturazione elettronica. Partiamo dai fondamentali e arriviamo alle informazioni pratiche per decidere.Indice dei contenutiHype Business è adatto ai forfettari?Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoCosti e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariHype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneHype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoRegime forfettario e conto business: cosa sapere prima di scegliereDomande frequenti su Hype Business per forfettariHype Business è adatto ai forfettari?Hype Business è un conto bancario a tutti gli effetti — non solo un istituto di pagamento — regolamentato dalla Banca d’Italia. Per un forfettario nel 2026, questo aspetto conta: hai a che fare con un prodotto bancario tradizionale (Banca Sella) in formato digitale, non con una fintech con licenza ridotta.Il regime forfettario non impone un obbligo di conto business separato da quello personale — la legge non lo richiede. Ma nella pratica, gestire entrate e uscite professionali su un conto dedicato semplifica enormemente la contabilità, la riconciliazione delle fatture e la dichiarazione dei redditi.Hype Business si rivolge esplicitamente a freelance, professionisti e partite IVA: canone basso o nullo, accesso digitale completo, IBAN italiano e strumenti di gestione delle spese. Per un forfettario, questi sono esattamente gli elementi che contano. La semplicità fiscale del regime forfettario — niente IVA da liquidare, niente ritenute da gestire come sostituto d’imposta nella maggior parte dei casi — si sposa bene con la struttura leggera di Hype Business.Se ti stai chiedendo se il regime forfettario fa al caso tuo o stai valutando di aprire una partita IVA, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale sia in ufficio che online per tutta Italia. Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoAprire Hype Business nel 2026 è una procedura interamente digitale che si completa in circa 10-15 minuti, senza recarsi in filiale. Il primo passo è scaricare l’app Hype Business (disponibile per iOS e Android) oppure accedere dal sito ufficiale hype.it. Dovrai scegliere il piano e avviare la registrazione.Durante l’apertura ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati anagrafici e fiscali, incluso il codice fiscale e i dati della partita IVA. Il sistema effettuerà un riconoscimento documentale via app: dovrai fotografare un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) e completare un riconoscimento video o un selfie per la verifica dell’identità (KYC — Know Your Customer).Una volta completata la procedura, il conto viene attivato in tempi rapidi — generalmente entro poche ore lavorative — e riceverai il tuo IBAN italiano via email o direttamente nell’app. La carta business (fisica e virtuale) viene emessa in seguito e recapitata all’indirizzo indicato.I documenti tipicamente richiesti per un forfettario che apre Hype Business sono:Documento di identità valido (fronte/retro)Codice fiscalePartita IVA (e numero di iscrizione se già disponibile)Dati di residenzaLa procedura non richiede documentazione contabile aggiuntiva come bilanci o dichiarazioni dei redditi — aspetto positivo per i forfettari che spesso non dispongono di bilanci strutturati. Costi e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?Questa è probabilmente la domanda più frequente quando si parla di Hype Business per forfettari nel 2026. La risposta è: sì, esiste un piano base senza canone mensile, ma vale la pena capire cosa include e cosa no.Hype Business articola la propria offerta su più livelli. Il piano base offre tipicamente: conto con IBAN italiano, carta virtuale, accesso all’app, bonifici e operazioni di base. I piani superiori aggiungono strumenti più avanzati come rendiconto spese migliorato, carte fisiche aggiuntive, supporto prioritario e funzionalità di team management.Per un forfettario con esigenze semplici — incassare pagamenti dai clienti, effettuare pagamenti verso fornitori, tenere traccia delle spese — il piano base è spesso sufficiente. Chi ha volumi elevati o ha bisogno di funzionalità avanzate valuterà i piani a pagamento. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito ufficiale hype.it al momento dell’apertura, perché le offerte commerciali possono variare.Sul fronte dei costi reali per un forfettario: considera anche l’eventuale imposta di bollo sulle giacenze bancarie. Il conto corrente business, come tutti i conti italiani, può essere soggetto all’imposta di bollo (34,20 euro annui per persone fisiche sui prodotti finanziari con giacenza media superiore a 5.000 euro). Questo costo è indipendente da Hype e riguarda qualsiasi conto bancario italiano.Per mettere a confronto Hype Business con altri conti pensati per i forfettari, leggi la nostra guida su conti business per forfettari low-cost nel 2026. IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariUno dei punti di forza di Hype Business — e uno dei motivi per cui viene spesso preferito da freelance e forfettari rispetto ad alcune alternative fintech — è proprio l’IBAN italiano con prefisso IT.Molti clienti italiani — aziende, pubblica amministrazione, privati — possono avere difficoltà con IBAN esteri (come quelli tedeschi di N26 o lituani di Revolut) nei sistemi di pagamento interni, nei bonifici SEPA programmati o nelle domiciliazioni. Alcune piattaforme di fatturazione elettronica e alcuni software gestionali verificano il prefisso IBAN come parte della validazione del beneficiario.Per un forfettario che emette fatture a clienti italiani, avere un IBAN italiano semplifica la vita del cliente al momento del pagamento e riduce il rischio di ritardi dovuti a verifiche manuali o rifiuti automatici da sistemi bancari tradizionali. Un IBAN italiano su una fattura trasmessa via Sistema di Interscambio (SDI) — il sistema dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica obbligatoria — viene percepito come più professionale dai clienti italiani, specialmente PA, grandi aziende o clienti con sistemi ERP strutturati.Infine, un IBAN italiano facilita eventuali domiciliazioni bancarie (addebiti diretti SEPA) che alcuni forfettari usano per pagamenti ricorrenti verso fornitori di servizi o utenze professionali. Hype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneDal 1° gennaio 2024, tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non è più un’opzione: è un obbligo normativo che riguarda anche chi fattura meno di 25.000 euro l’anno.La domanda che si pongono molti forfettari che scelgono Hype Business è: il conto si integra con il software di fatturazione elettronica? Hype Business offre funzionalità di base per la gestione finanziaria direttamente dall’app. Per una integrazione completa con il sistema SDI e per l’invio automatico delle fatture elettroniche in formato XML è necessario utilizzare un software dedicato.Una soluzione apprezzata dai forfettari italiani è FatturazioneItalia.it, il SaaS di BeSmart che offre la gestione completa della fatturazione elettronica con un prezzo bloccato per 3 anni e una prova gratuita di 30 giorni senza carta — aspetto importante per i forfettari che pianificano a lungo termine e vogliono evitare sorprese sui costi dei software. Il collegamento tra conto business (Hype o altri) e software di fatturazione avviene tipicamente tramite:Importazione degli estratti conto in formato CSV/Excel per la riconciliazioneAPI di open banking (dove disponibili) per la sincronizzazione automatica dei movimentiInserimento manuale dei dati di pagamento sulle singole fatturePer un forfettario con flussi semplici — poche fatture al mese verso clienti fissi — la gestione tramite importazione CSV è spesso più che sufficiente. Per chi ha volumi maggiori, vale la pena verificare se il proprio software di fatturazione supporta l’open banking e se Hype Business rientra tra i conti compatibili. Hype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoIl mercato dei conti business per partite IVA nel 2026 è affollato. Oltre a Hype Business, i forfettari valutano spesso Qonto, N26 Business, Revolut Business, BBVA Business e vari conti bancari tradizionali. Vediamo i punti chiave dal punto di vista di un forfettario.Il vantaggio principale di Hype Business rispetto a N26 e Revolut è l’IBAN italiano. Rispetto a Qonto — il leader di mercato per i business account fintech in Italia — Hype Business si posiziona su una fascia di prezzo generalmente più accessibile, con un piano base senza canone, mentre Qonto parte da un canone mensile anche per il piano entry-level. Rispetto ai conti bancari tradizionali, Hype Business è molto più economico e completamente digitale.La Recensione completa Hype Business 2026 con tutti i dettagli su piani, prezzi e funzionalità è disponibile nel nostro approfondimento: Hype Business 2026: Recensione Completa con Piani, Prezzi e IBAN Italiano.Se vuoi un confronto tra le migliori soluzioni di mercato, la nostra guida sui conti business per forfettari low-cost nel 2026 analizza 5 alternative con pro e contro per ogni profilo.Regime forfettario e conto business: cosa sapere prima di sceglierePrima di scegliere Hype Business — o qualsiasi altro conto business — è utile ricordare alcuni principi base che riguardano il regime forfettario e la gestione bancaria.La legge non obbliga i forfettari ad avere un conto separato da quello personale. Tuttavia, la prassi consigliata è di tenere separati i flussi professionali da quelli personali. Questo semplifica:La verifica delle entrate in caso di controllo fiscaleIl calcolo dei ricavi ai fini del superamento della soglia degli 85.000 euro annui (limite del regime forfettario)La riconciliazione tra fatture emesse e pagamenti ricevutiLa gestione delle spese che influiscono sui contributi INPSNel regime forfettario la tassazione avviene sul reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi lordi — per i professionisti e le attività tecniche, scientifiche e sanitarie, il coefficiente è del 78%. Su questo reddito si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni se si tratta di nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti). Non c’è IVA da gestire, non c’è IRAP.Il conto business è uno strumento di gestione, non un elemento fiscale determinante. La scelta di Hype Business non modifica il regime fiscale né influenza la tassazione. Cambia la comodità operativa. Per qualsiasi dubbio sul regime forfettario 2026 — requisiti, limiti, convenienze o novità normative — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata sia in ufficio che online. Domande frequenti su Hype Business per forfettariQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di consulenza sul regime forfettario o sulla scelta del conto business?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per consulenza su regime forfettario, contributi INPS, dichiarazione dei redditi e gestione della tua attività professionale. Il nostro team ti guida nella procedura, sia in ufficio che online da tutta Italia.Scrivici su WhatsAppOppure contattaci al 0432 1638640 — servizio disponibile in ufficio a Udine e online in tutta Italia.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 19:00:002026-09-27 09:53:06Hype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione Elettronica