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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)

Dichiarazione dei redditi 730

Se possiedi una casa, un box, un negozio o un altro immobile, ogni anno il fisco vuole sapere quanto rende e come lo utilizzi. Tutte queste informazioni vanno comunicate nel Quadro B del modello 730/2026 (anno d’imposta 2025), il riquadro dedicato ai redditi dei fabbricati. È una delle sezioni più consultate e, allo stesso tempo, più complesse della dichiarazione, perché coinvolge categorie catastali, rendite, percentuali di possesso, codici utilizzo e — quando c’è un contratto in essere — anche la cedolare secca e le novità sulle locazioni brevi introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come compilare il Quadro B del 730/2026: quali immobili dichiarare, come trattare l’abitazione principale, cosa fare con le case affittate, come funziona la cedolare secca al 21% (o al 10% per i canoni concordati) e quali sono i casi più frequenti — dal comodato d’uso ai parenti alla locazione su Airbnb. Troverai esempi pratici, una tabella riassuntiva dei codici utilizzo e le risposte alle domande più comuni che ci pongono i contribuenti allo sportello.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve
  2. Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato
  3. Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)
  4. Abitazione principale: come dichiararla correttamente
  5. Case affittate: cosa indicare e quale tassazione
  6. Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026
  7. Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile
  8. Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare
  9. Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili
  10. IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro
  11. Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)
  12. Domande frequenti

Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve

Il Quadro B del modello 730 è la sezione in cui il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il reddito dei fabbricati posseduti nel corso dell’anno d’imposta. Nel 730/2026 si dichiarano gli immobili posseduti nel 2025, anche solo per pochi giorni. Per “fabbricato” si intende qualsiasi costruzione iscritta o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano: abitazioni, box, cantine, negozi, uffici, magazzini, capannoni non strumentali all’impresa.

Il reddito dichiarato in questo quadro può essere di due tipi: reddito catastale (basato sulla rendita iscritta in catasto) oppure reddito effettivo (basato sul canone di locazione percepito). Nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate il Quadro B è chiamato anche Quadro RB nel modello Redditi PF: la sostanza è la stessa, cambia solo il modello di dichiarazione di riferimento.

I terreni agricoli e non edificabili vanno invece dichiarati nel Quadro A, mentre i fabbricati utilizzati come bene strumentale d’impresa o detenuti da società escono dall’ambito del 730 e vanno indicati nel modello Redditi PF. Se hai dubbi su quale quadro utilizzare per un immobile specifico, è sempre opportuno chiedere consulenza al tuo CAF di fiducia: un’errata classificazione può comportare avvisi di accertamento anche a distanza di anni.

Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato

Deve compilare il Quadro B chiunque, nel 2025, abbia posseduto un fabbricato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Il nudo proprietario, invece, non dichiara nulla in questo quadro perché il reddito è imputato a chi detiene il diritto reale di godimento (l’usufruttuario). Lo stesso vale per il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale: dichiara lui il reddito, non gli eredi nudi proprietari.

Anche chi possiede un immobile solo per una parte dell’anno (ad esempio perché lo ha ereditato a maggio o venduto a settembre) deve compilare il Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso nella colonna apposita. Sono invece esonerati dalla compilazione del Quadro B i contribuenti che possiedono esclusivamente:

  • l’abitazione principale (non di lusso) e le sue pertinenze, se non hanno altri redditi che obbligano alla presentazione del 730;
  • fabbricati rurali destinati a uso strumentale agricolo, a determinate condizioni;
  • immobili dati in uso gratuito a un familiare che vi ha trasferito la residenza, se rientrano nei limiti previsti.

Attenzione però: anche se l’abitazione principale non genera reddito imponibile IRPEF (è esclusa dalla base imponibile), vale comunque la pena indicarla nel Quadro B per documentare il possesso e, soprattutto, per beneficiare della deduzione “abitazione principale” che il modello calcola automaticamente.

Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)

La Sezione I del Quadro B raccoglie le informazioni anagrafiche di ciascun immobile. Sono disponibili i righi da B1 a B10, uno per ogni fabbricato. Se possiedi più di dieci immobili, dovrai utilizzare un secondo modulo e numerarlo correttamente. Vediamo, colonna per colonna, cosa va inserito:

  1. Colonna 1 — Rendita catastale: indica la rendita catastale dell’immobile come risulta dalla visura, non rivalutata. La rivalutazione del 5% prevista dall’articolo 3 comma 48 della L. 662/1996 viene applicata automaticamente dal software in fase di calcolo.
  2. Colonna 2 — Utilizzo: è il codice che identifica come usi l’immobile (vedi tabella sotto). È la colonna più importante perché determina il regime di tassazione.
  3. Colonna 3 — Giorni: i giorni di possesso nell’anno (massimo 365). Se hai posseduto l’immobile tutto l’anno, scrivi 365.
  4. Colonna 4 — Percentuale di possesso: la quota di proprietà (100, 50, 33,33 ecc.).
  5. Colonna 5 — Codice canone: indica come è calcolato il canone (es. 1 = canone libero, 2 = equo canone, 3 = canone concordato).
  6. Colonna 6 — Canone di locazione: l’importo annuo del canone (al netto della riduzione forfettaria, se prevista).
  7. Colonna 7 — Casi particolari: codici per situazioni specifiche (immobile inagibile, distrutto da calamità, riduzione canone in corso d’anno).
  8. Colonna 8 — Continuazione: barrare se l’immobile è già stato indicato in più righi (in caso di variazioni durante l’anno).
  9. Colonna 9 — Codice comune: il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (4 caratteri alfanumerici, lo trovi sulla visura catastale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
  10. Colonna 10 — Cedolare secca: barrare se hai scelto il regime della cedolare secca per quell’immobile.
  11. Colonna 11 — Casi particolari IMU: per segnalare gli immobili esenti IMU che continuano a pagare IRPEF (situazione rara).
  12. Colonna 12 — Immobili storici/artistici: barrare se l’immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

I dati di rendita, categoria catastale, foglio, particella e subalterno si recuperano dalla visura catastale aggiornata, scaricabile gratuitamente dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Se l’immobile ha subito modifiche (frazionamenti, fusioni, cambio categoria) verifica che la rendita sia quella vigente al 31/12/2025.

Abitazione principale: come dichiararla correttamente

Per abitazione principale si intende l’immobile (e le relative pertinenze) in cui il contribuente e i suoi familiari hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il codice da indicare nella colonna 2 è 1. Per le pertinenze (box, cantina, soffitta) si usa il codice 5: massimo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

La regola generale è che l’abitazione principale non produce reddito IRPEF: il legislatore riconosce una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata, che di fatto azzera il reddito imponibile. C’è però un’eccezione importante: gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi storici) concorrono al reddito complessivo, ma beneficiano di una deduzione (ex art. 10 c. 3-bis del TUIR) pari alla rendita catastale rivalutata dell’unità e delle pertinenze, fino a concorrenza del reddito stesso.

Un esempio pratico: Maria possiede un appartamento in categoria A/3 a Udine in cui vive con la famiglia. Indica nel rigo B1 la rendita catastale (per esempio 580 euro), codice utilizzo 1, giorni 365, possesso 100%. Il software calcola la rendita rivalutata del 5% (609 euro) e applica una deduzione equivalente, azzerando il reddito imponibile. Se invece l’immobile fosse stato A/1, la deduzione (pari alla rendita catastale rivalutata) opererebbe comunque fino a concorrenza del reddito dell’abitazione: il reddito imponibile sarebbe normalmente azzerato, ma l’immobile resterebbe soggetto a IMU come abitazione principale di lusso.

E se cambi residenza durante l’anno?

In caso di trasferimento di residenza durante l’anno (ad esempio un trasloco a settembre), devi compilare due righi distinti per la stessa abitazione: il primo con codice utilizzo 1 (per il periodo in cui era abitazione principale) e il secondo con codice 2 (a disposizione) per i mesi successivi, barrando la casella “continuazione” in colonna 8. Lo stesso vale per chi acquista una nuova prima casa nel corso dell’anno.

Case affittate: cosa indicare e quale tassazione

Quando un immobile è locato a terzi, nel Quadro B vanno indicati sia il canone percepito sia il codice utilizzo che identifica il tipo di contratto. Il fisco italiano permette due regimi alternativi:

  • Tassazione IRPEF ordinaria: il canone (al netto della riduzione forfettaria del 5% per spese di manutenzione, o del 25% per Venezia centro e isole, o del 35% per immobili storici) si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote progressive IRPEF (23%, 35%, 43% scaglioni 2025).
  • Cedolare secca: un’imposta sostitutiva proporzionale, applicata sul canone lordo. Sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo annuali sul contratto.

Va indicato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone ridotto: la regola opera in caso di tassazione ordinaria. Se invece il proprietario opta per la cedolare secca, il riferimento è sempre il canone lordo, senza riduzioni forfettarie.

I codici utilizzo principali per gli immobili locati sono: 3 (locazione a canone libero), 4 (equo canone — ormai residuale, solo contratti molto vecchi), 8 (canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa), 11 (parzialmente locato a canone concordato), 12 (parzialmente locato a canone libero), 14 (immobile in Abruzzo locato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma 2009), 16 (locazione parziale di abitazione principale a canone libero) e 17 (locazione parziale a canone concordato).

Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026

La cedolare secca è stata introdotta dal D.Lgs. 23/2011 art. 3 per i contratti di locazione abitativa stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. È un regime opzionale: si sceglie alla registrazione del contratto o, per i contratti già in essere, con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello RLI).

Nel 2026 si applicano due aliquote per le locazioni abitative ordinarie:

  • 21% — aliquota ordinaria: si applica ai contratti a canone libero (4+4) e a tutti i contratti che non rientrano nei casi particolari sotto indicati.
  • 10% — aliquota ridotta: si applica ai contratti a canone concordato (3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE 87/2003 e nei Comuni colpiti da eventi calamitosi degli ultimi cinque anni.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 10%, il contratto deve rispettare gli accordi territoriali firmati dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e — per i contratti stipulati senza l’assistenza diretta delle associazioni — è necessaria un’attestazione rilasciata da una delle associazioni firmatarie, che ne certifichi la conformità.

Quando conviene la cedolare? In linea di massima, conviene quando l’aliquota IRPEF marginale del contribuente è superiore al 21%. Per un lavoratore dipendente con reddito sopra i 28.000 euro (aliquota 35%), un canone di 7.200 euro annui tassato con cedolare al 21% genera un’imposta di 1.512 euro, contro circa 2.394 euro di IRPEF ordinaria (35% applicato al canone ridotto del 5%, pari a 6.840 euro). Inoltre con la cedolare si risparmiano imposta di registro (2% annuo del canone) e bollo sul contratto.

Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato profondamente la tassazione delle locazioni brevi — i contratti turistici di durata non superiore a 30 giorni stipulati senza prestazione di servizi alberghieri, tipicamente tramite piattaforme come Airbnb, Booking o Vrbo.

Le nuove regole, applicabili anche al 730/2026 per le locazioni del 2025, prevedono:

  • Cedolare secca al 21% per la locazione breve di un solo immobile destinato a uso turistico nell’anno (su scelta del contribuente, da indicare in dichiarazione).
  • Cedolare secca al 26% per le locazioni brevi dal secondo al quarto immobile locato nell’anno.
  • Dal quinto immobile in poi, la locazione breve si considera attività d’impresa e va dichiarata con il modello Redditi PF (non più nel 730).

Esempio: Giulio affitta su Airbnb tre appartamenti a Udine. Sceglie il primo (quello con i ricavi più alti) per applicare la cedolare al 21%, mentre sugli altri due paga il 26%. Se avesse cinque immobili locati per affitti brevi, dovrebbe aprire la partita IVA come impresa ricettiva. Le ritenute applicate dalle piattaforme (Airbnb e simili sono sostituti d’imposta) compaiono nella Certificazione Unica e vanno indicate nel rigo apposito del Quadro B.

Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare

La Sezione II del Quadro B (righi B11 e successivi) ospita gli estremi di registrazione dei contratti di locazione: codice identificativo del contratto, anno di presentazione, serie, numero e codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati sono obbligatori quando in Sezione I è indicato un codice utilizzo di locazione (3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 17) e quando si è optato per la cedolare secca.

Per i contratti registrati telematicamente dopo il 2011, è sufficiente indicare il codice identificativo a 17 caratteri rilasciato dal sistema, senza dover compilare gli altri campi. Per i contratti registrati in passato in modo cartaceo, occorre invece riportare manualmente serie, numero, anno e codice ufficio.

Ti consigliamo di tenere sempre a portata di mano il modello RLI rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione: lì trovi tutti i dati che servono. Se hai perso il modello, puoi recuperarlo dall’area riservata dell’Agenzia con SPID.

Codice utilizzoSignificatoCedolare secca ammessa?
1Abitazione principaleNo (non locato)
2Immobile a disposizioneNo (non locato)
3Locato a canone libero (4+4)Sì, aliquota 21%
4Equo canone (residuale)No
5Pertinenza abitazione principaleNo
8Locato a canone concordato (3+2)Sì, aliquota 10% se in comune ATA
9Altri usi (negozi, uffici, ecc.)No (locazione non abitativa)
10Uso gratuito a familiare con residenzaNo
11Parzialmente locato — canone concordatoSì, 10%
12Parzialmente locato — canone liberoSì, 21%
14Locato a soggetti residenti in comuni colpiti dal sismaSì, condizioni specifiche
16Locazione parziale ab. principale — canone liberoSì, 21%
17Locazione parziale ab. principale — canone concordatoSì, 10%

Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili

Il Quadro B prevede codici e regole speciali per situazioni che si discostano dal possesso “standard”. Vediamo le più frequenti.

Comodato d’uso gratuito a parenti

Se concedi un immobile in comodato gratuito a un familiare che vi trasferisce la residenza, devi indicare il codice utilizzo 10 in colonna 2. Il reddito IRPEF è pari alla rendita catastale rivalutata, senza canone (perché non c’è). Attenzione: ai fini IMU il comodato a parenti di primo grado (genitori-figli) può dare diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodatario vi abbia la residenza e il comodante possieda al massimo un’altra abitazione principale nello stesso Comune (D.L. 208/2015 convertito in L. 28/2016).

Immobili di interesse storico o artistico

Per i fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) è prevista una riduzione del 50% della rendita catastale ai fini IRPEF. Devi barrare la casella “Immobili storici” in colonna 12. Per i canoni di locazione di immobili storici, la base imponibile è il maggiore tra il 65% del canone (in luogo del 95% ordinario) e la rendita ridotta del 50%.

Immobili inagibili o in ristrutturazione

Gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili con apposita perizia comunale e non utilizzati di fatto beneficiano della riduzione del 50% della rendita ai fini IRPEF. Va indicato il codice 3 in colonna 7 (casi particolari). Per immobili distrutti o resi inagibili da eventi sismici o calamitosi, si applica il codice 1 in colonna 7 (esenzione totale).

Variazioni in corso d’anno

Se nel corso dell’anno è cambiato qualcosa di rilevante (es. l’immobile è stato locato, è cambiato il canone, è stato venduto), devi compilare più righi per lo stesso immobile barrando la casella “continuazione” in colonna 8 a partire dal secondo rigo. Tipico esempio: appartamento sfitto da gennaio ad aprile (codice 2 per 120 giorni) e locato da maggio a dicembre (codice 3 per 245 giorni).

IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro

Un dubbio frequente è la sovrapposizione tra IMU (imposta municipale propria) e IRPEF sui fabbricati. La regola generale, fissata dal D.Lgs. 23/2011 art. 8, è la seguente:

  • Immobili soggetti a IMU e non locati: l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Tuttavia, per le abitazioni a disposizione situate nello stesso Comune dell’abitazione principale, è dovuta sia l’IMU sia l’IRPEF sul 50% della rendita rivalutata.
  • Immobili soggetti a IMU e locati: l’IRPEF (o la cedolare secca) si paga comunque sul canone. L’IMU si paga in aggiunta.
  • Abitazione principale non di lusso: esente IMU (salvo categorie A/1, A/8, A/9) e non produce reddito IRPEF.
  • Fabbricati rurali strumentali: esenti IMU su tutto il territorio nazionale.

In sintesi: quando paghi IMU non paghi IRPEF sulla rendita (salvo i casi sopra), ma l’IRPEF resta dovuta sui canoni di locazione. Per la cedolare secca, invece, il canone è interamente tassato con l’aliquota proporzionale, senza interferenze con l’IMU.

Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)

Dall’esperienza quotidiana del nostro CAF, ecco gli errori che vediamo più spesso quando un contribuente si presenta con un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità:

  1. Rendita catastale già rivalutata: molti scrivono la rendita maggiorata del 5%, ma il software la rivaluta in automatico. Risultato: tassazione doppia. Soluzione: inserire sempre il valore “secco” da visura.
  2. Codice utilizzo errato: il classico è il codice 2 (a disposizione) usato per una seconda casa che in realtà è locata o data in comodato. Cambiare il codice fa la differenza tra pagare migliaia di euro di IRPEF o nulla.
  3. Comodato a familiari senza residenza: il codice 10 vale solo se il familiare ha trasferito la residenza nell’immobile. Se non l’ha fatto, l’immobile va dichiarato come “a disposizione” (codice 2).
  4. Cedolare secca senza aver registrato l’opzione: barrare la casella in colonna 10 senza aver presentato il modello RLI è un errore frequente. La cedolare si esercita all’atto della registrazione o con comunicazione successiva.
  5. Canone lordo invece di netto: in caso di tassazione ordinaria va indicato il canone ridotto del 5% (o 25% Venezia / 35% storici); in caso di cedolare invece va indicato il canone lordo.
  6. Locazioni brevi non dichiarate: gli affitti turistici sotto i 30 giorni vanno sempre dichiarati, anche se gestiti da una piattaforma. La piattaforma trattiene la ritenuta del 21% ma il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione.
  7. Mancata indicazione del codice catastale del Comune: provoca il rifiuto della precompilata o errori di calcolo delle addizionali. Lo trovi sulla visura o sul sito dell’Agenzia.

Se hai dubbi su un caso specifico, prima di trasmettere la dichiarazione fissa un appuntamento con un consulente del nostro CAF: una verifica preventiva costa molto meno di un avviso bonario, e nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia — dove le visure hanno particolarità rispetto al resto d’Italia — può evitare errori difficili da correggere a posteriori.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Devo dichiarare la prima casa nel Quadro B se non ho altri redditi da fabbricati?

Sì, l’abitazione principale va comunque indicata nel Quadro B per documentare il possesso. Il modello applica automaticamente la deduzione che azzera il reddito imponibile (per le categorie non di lusso). L’unica eccezione è chi è completamente esonerato dalla presentazione del 730 perché ha solo l’abitazione principale e nessun altro reddito.

Conviene la cedolare secca al 21% o l’IRPEF ordinaria?

Dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente. Se sei nel primo scaglione (23% fino a 28.000 euro), la differenza è minima e l’IRPEF ordinaria con la riduzione del 5% può essere persino più conveniente. Sopra i 28.000 euro la cedolare al 21% diventa quasi sempre vantaggiosa, soprattutto considerando il risparmio su imposta di registro e bollo.

Come si dichiarano i box e le cantine?

Le pertinenze dell’abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7 — massimo una per categoria) si dichiarano con il codice utilizzo 5 e seguono lo stesso regime di esclusione dall’IRPEF dell’abitazione principale. Box e cantine non pertinenziali (es. acquistati separatamente) vanno indicati con codice 2 (a disposizione) e producono reddito IRPEF pari alla rendita rivalutata.

Cosa devo fare se ho ereditato un immobile a metà 2025?

Devi dichiararlo nel Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso (dalla data di apertura della successione al 31/12/2025) e la percentuale di proprietà spettante. Se siete più eredi, ciascuno indica la propria quota. Ricorda che il 730/2026 si presenta entro il 30 settembre 2026, ma le scadenze possono variare anno per anno: verifica sempre la data ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le locazioni brevi su Airbnb vanno sempre nel Quadro B?

Sì, fino a un massimo di quattro immobili locati con questa formula nell’anno. Dal quinto immobile in poi l’attività diventa imprenditoriale e va dichiarata nel modello Redditi PF (non più 730). Le ritenute trattenute dalle piattaforme (21%) vanno riportate nella sezione apposita del Quadro B e si compensano in dichiarazione.

Posso compilare il Quadro B da solo con la precompilata?

I dati dei fabbricati sono in genere presenti nella dichiarazione precompilata grazie ai dati catastali, ma la verifica resta fondamentale: codici utilizzo errati, variazioni in corso d’anno, contratti non aggiornati possono portare a errori. Per situazioni con più immobili, locazioni miste o casi particolari (immobili storici, comodato, sisma), il supporto di un CAF è la scelta più sicura.

Conclusione: affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Compilare correttamente il Quadro B del 730/2026 richiede attenzione ai codici utilizzo, alla scelta tra tassazione ordinaria e cedolare secca, e a tutte le sfumature normative che si sono accumulate negli anni — soprattutto dopo le novità della Legge di Bilancio 2024 sulle locazioni brevi. Un errore in questo quadro può tradursi in un avviso bonario, in sanzioni o, peggio, in un accertamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del 730, con particolare esperienza nelle particolarità del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Se vuoi avere la certezza di dichiarare correttamente i tuoi immobili e di pagare il giusto — né più né meno — prenota un appuntamento con uno dei nostri consulenti.

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Fonti normative: D.P.R. 917/1986 (TUIR) artt. 36-43; D.Lgs. 23/2011 art. 3 (cedolare secca) e art. 8 (IMU sostitutiva); L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) art. 1 c. 63 (locazioni brevi); Istruzioni Modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 11:34:342026-05-31 16:50:58Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)
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Cedolino Pensione Giugno 2026 Online: Importi, Calendario Pagamenti e Come Consultarlo

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il cedolino della pensione di giugno 2026 è il documento elettronico con cui l’INPS comunica ai pensionati l’importo netto erogato per il mese in corso, dettagliando trattenute fiscali, conguagli IRPEF, addizionali regionali e comunali e ogni eventuale variazione rispetto al mese precedente. Per il mese di giugno l’attenzione dei pensionati è particolarmente alta perché coincide con l’accredito della quattordicesima mensilità per chi ne ha diritto e con l’eventuale liquidazione dei conguagli da modello 730/2026.

In questa guida completa scoprirai quando viene pagata la pensione di giugno 2026, come consultare il cedolino online sul portale MyINPS, quali sono gli importi aggiornati con la rivalutazione 2026, come leggere correttamente ogni voce della busta paga del pensionato e cosa fare in caso di errori o ritardi nell’accredito. Tutti i dati sono aggiornati al DM MEF del 19 novembre 2025 che ha fissato la perequazione definitiva per il 2026.

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Quando viene pagata la pensione di giugno 2026: date ufficiali INPS

L’INPS eroga le pensioni il primo giorno bancabile del mese, ossia il primo giorno in cui le banche e gli sportelli postali sono regolarmente operativi. Per giugno 2026, il primo giorno del mese cade di lunedì 1° giugno 2026, giornata in cui tradizionalmente Poste Italiane e gli istituti bancari sono aperti.

Di conseguenza, il pagamento della pensione di giugno 2026 avviene il 1° giugno 2026 (lunedì), sia per i pensionati che riscuotono presso gli Uffici Postali sia per chi ha l’accredito su conto corrente bancario, postale o su libretto di risparmio. Diversamente da quanto accadeva in passato, l’INPS non prevede più la suddivisione del pagamento in due giornate distinte per ordine alfabetico del cognome: tutti i pensionati ricevono l’importo nello stesso giorno.

Calendario sintetico pagamenti INPS giugno 2026

PrestazioneData accreditoCanale
Pensione INPS giugno 2026Lunedì 1° giugno 2026Banca, Posta, libretto
Pensione INPS giugno 2026 (Poste in contanti)Lunedì 1° giugno 2026Sportello postale
Quattordicesima (se spettante)Lunedì 1° luglio 2026Insieme alla rata di luglio
Assegno Unico Universale17-19 giugno 2026 (indicativi)IBAN dichiarato
NASpI giugno 2026Tra 10 e 15 giugno 2026IBAN dichiarato

Attenzione: la quattordicesima viene erogata d’ufficio dall’INPS, di norma con la rata di luglio, per i pensionati con almeno 64 anni di età e reddito complessivo entro determinati limiti. Chi matura il diritto in corso d’anno (ad esempio compiendo 64 anni a settembre) la riceverà a dicembre.

Cos’è il cedolino della pensione e perché è importante

Il cedolino della pensione è l’equivalente, per i pensionati, della busta paga dei lavoratori dipendenti. Si tratta di un documento mensile prodotto dall’INPS che riporta nel dettaglio tutte le voci che concorrono a formare l’importo netto della pensione: importo lordo, ritenute fiscali, addizionali, conguagli, eventuali trattenute per pignoramenti, cessioni del quinto, recuperi di indebito e così via.

Conoscere il cedolino è importante per almeno tre motivi pratici:

  • Verifica dell’importo netto: il cedolino consente di controllare che l’accredito sia corretto e di individuare subito eventuali errori, recuperi indebiti o trattenute non autorizzate.
  • Documento ufficiale per pratiche bancarie e affitti: è richiesto come prova di reddito per ottenere prestiti, fideiussioni, mutui, locazioni e contratti di telefonia.
  • Memoria storica delle trattenute: tenere uno storico dei cedolini è utile per il modello 730 (anche se i dati confluiscono nella Certificazione Unica) e per ricostruire i conguagli IRPEF degli anni successivi.

A differenza della busta paga, il cedolino della pensione viene prodotto solo in formato elettronico: la spedizione cartacea è stata abolita per la generalità dei pensionati. La consultazione avviene esclusivamente online tramite l’area personale MyINPS.

Come consultare il cedolino pensione di giugno 2026 online

La consultazione del cedolino della pensione è gratuita e disponibile 24 ore su 24 sul sito istituzionale dell’INPS. Il servizio è accessibile solo previa identificazione digitale, secondo le regole stabilite dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Procedura passo-passo per accedere a MyINPS

  1. Collegati al sito www.inps.it dal computer, dal tablet o dallo smartphone.
  2. Clicca sul pulsante “Accedi a MyINPS” in alto a destra.
  3. Scegli una delle credenziali abilitate: SPID (livello 2), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali PIN INPS sono state dismesse dal 1° ottobre 2021.
  4. Una volta entrato nell’area personale, digita nella barra di ricerca interna la voce “Cedolino della pensione”.
  5. Seleziona il servizio “Cedolino della pensione – Consultazione”.
  6. Dal menu a tendina scegli la mensilità di giugno 2026 e visualizza il documento in formato PDF.
  7. Salva o stampa il cedolino: il file PDF è valido a tutti gli effetti come documento ufficiale.

In alternativa, puoi consultare il cedolino tramite l’app ufficiale INPS Mobile, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. L’app consente anche di ricevere notifiche push quando viene pubblicato il nuovo cedolino, evitando di doverlo cercare manualmente ogni mese.

Cosa fare se non riesci ad accedere

Se non disponi di SPID, CIE o CNS, puoi:

  • Richiedere SPID gratuitamente presso uno degli identity provider abilitati (Poste, Aruba, InfoCert, Lepida, Namirial, Register, Sielte, Tim, Etna ID, Teamsystem).
  • Delegare un familiare o un patronato di fiducia all’accesso ai servizi INPS tramite la procedura “Delega dell’identità digitale”, attiva dal sito INPS o presso le sedi territoriali.
  • Recarti presso un CAF o patronato convenzionato: il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce assistenza gratuita ai pensionati per la consultazione del cedolino e l’analisi delle trattenute.

Importi della pensione a giugno 2026: la rivalutazione

Il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2025, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fissato in via definitiva i parametri di perequazione automatica delle pensioni per il 2026. La rivalutazione ISTAT applicata alle pensioni nel 2026 è pari all’1,4%, calcolata sulla base della variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel 2025.

La perequazione segue le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e confermate per il 2026, secondo il seguente schema a fasce:

Fascia importo pensionePercentuale di rivalutazione 2026
Fino a 4 volte il trattamento minimo (circa 2.394 euro lordi mensili)100% dell’1,4% = +1,4%
Oltre 4 e fino a 5 volte (fino a circa 2.992 euro lordi)90% dell’1,4% = +1,26%
Oltre 5 e fino a 6 volte (fino a circa 3.591 euro lordi)75% dell’1,4% = +1,05%
Oltre 6 e fino a 8 volte50% dell’1,4% = +0,70%
Oltre 8 e fino a 10 volte36% dell’1,4% = +0,504%
Oltre 10 volte il trattamento minimo22% dell’1,4% = +0,308%

La rivalutazione è applicata dal 1° gennaio 2026 e si riflette nel cedolino di giugno con l’importo definitivo, comprensivo di eventuali conguagli per il riconoscimento differito di una parte della perequazione provvisoria erogata nei mesi precedenti.

Trattamento minimo INPS 2026

Il trattamento minimo della pensione INPS per il 2026 è pari a 611,85 euro lordi mensili, per un totale annuo di 7.954,05 euro (su 13 mensilità). L’importo è il risultato dell’applicazione della perequazione dell’1,4% al trattamento minimo dell’anno precedente, secondo quanto stabilito dal DM MEF del 19 novembre 2025.

Hanno diritto al trattamento minimo i pensionati con pensione calcolata esclusivamente con il sistema retributivo o misto (ossia con almeno un anno di contributi al 31/12/1995) e con redditi entro determinate soglie. Chi è interamente nel sistema contributivo (lavoratori con primo accredito dal 1° gennaio 1996) non ha diritto all’integrazione al minimo, ma riceve esclusivamente quanto matura sulla base dei contributi effettivamente versati.

Esempio pratico di rivalutazione

Immagina che Maria, pensionata di 70 anni, percepisse nel 2025 una pensione lorda mensile di 1.800 euro. Essendo entro la prima fascia (fino a 4 volte il trattamento minimo), la rivalutazione applicata è pari al 100% dell’1,4%, ovvero +25,20 euro lordi mensili, per un nuovo importo lordo di 1.825,20 euro. Su base annua, parliamo di un aumento lordo di circa 327,60 euro distribuiti su 13 mensilità.

Diverso il caso di Giuseppe, che percepisce una pensione lorda di 3.500 euro al mese (fascia 5-6 volte il minimo): la rivalutazione applicata sarà del 75% dell’1,4%, ossia il +1,05% = +36,75 euro lordi mensili, raggiungendo i 3.536,75 euro lordi al mese.

Come leggere il cedolino: tutte le voci spiegate

Il cedolino della pensione è suddiviso in blocchi informativi standardizzati. Imparare a leggerlo permette al pensionato di controllare ogni mese la correttezza dell’importo accreditato e di intervenire tempestivamente se rileva anomalie.

1. Dati identificativi e categoria della pensione

Nella parte alta del documento trovi nome e cognome del titolare, codice fiscale, numero di certificato della pensione (la cosiddetta “matricola”), categoria (vecchiaia, anzianità, invalidità, reversibilità, assegno sociale) e data di decorrenza.

2. Importo lordo della pensione

È l’importo “pieno” della pensione prima delle trattenute. Comprende la pensione base, eventuali maggiorazioni sociali, l’integrazione al trattamento minimo (per chi vi ha diritto), assegni accessori e quote di pensione di reversibilità.

3. Ritenute fiscali IRPEF

L’INPS opera come sostituto d’imposta e trattiene mensilmente l’IRPEF dovuta dal pensionato, applicando gli scaglioni in vigore. Per il 2026 gli scaglioni IRPEF sono quelli ridefiniti dal D.Lgs. 216/2023 e confermati:

Scaglione di reddito annuoAliquota IRPEF 2026
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

Sulla pensione vengono inoltre applicate, di norma una sola volta all’anno tra novembre e marzo, le addizionali regionale e comunale calcolate sull’imposta dell’anno precedente. Per questo motivo, alcuni mesi (in particolare giugno e dicembre) possono presentare trattenute più alte rispetto agli altri.

4. Detrazioni d’imposta

L’INPS applica d’ufficio le detrazioni per redditi da pensione previste dall’art. 13 del TUIR, calcolandole sulla base del reddito complessivo presunto. Per il 2026 la detrazione massima per i pensionati è di 1.955 euro annui per redditi fino a 8.500 euro, importo che decresce progressivamente fino ad annullarsi a 55.000 euro. Se il pensionato ha familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli senza redditi o con redditi minimi) può beneficiare di ulteriori detrazioni, ma deve farne specifica richiesta tramite il modello “Detrazioni d’imposta” sul portale INPS.

5. Conguagli IRPEF e bonus

Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno il cedolino può presentare conguagli derivanti dal modello 730/2026: rimborsi a credito a favore del pensionato o trattenute per IRPEF a debito. Il pensionato che ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730 vede il conguaglio applicato direttamente sul cedolino, fino a capienza dell’importo netto mensile (in caso di credito superiore, il rimborso prosegue nei mesi successivi).

6. Trattenute extra-fiscali

Possono apparire sul cedolino anche trattenute per:

  • Cessione del quinto della pensione in favore di banche o finanziarie convenzionate.
  • Pignoramenti in essere (per debiti, alimenti, tributi), entro i limiti di legge.
  • Recupero di prestazioni indebite: somme erogate in eccesso negli anni precedenti che l’INPS recupera a rate.
  • Quote sindacali o contributi a forme di assistenza, se richiesti dal pensionato.

7. Importo netto in pagamento

È l’importo effettivamente accreditato sul conto corrente o ritirato in contanti allo sportello postale, risultato delle operazioni: lordo – IRPEF – addizionali – conguagli + detrazioni – trattenute extra-fiscali.

Quattordicesima 2026: chi ne ha diritto e quando

La quattordicesima mensilità, prevista dall’art. 5 del D.L. 81/2007 e successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), è una somma aggiuntiva erogata d’ufficio dall’INPS ai pensionati che soddisfano determinati requisiti di età e reddito. Si tratta di una vera e propria “tredicesima estiva” che molti pensionati attendono con particolare interesse.

Requisiti per la quattordicesima 2026

  • Età minima: 64 anni compiuti entro il 31 luglio 2026 (per chi compie 64 anni dopo, la quattordicesima viene erogata a dicembre).
  • Reddito complessivo non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo (circa 15.908 euro per il 2026), per ricevere l’importo pieno.
  • Importi differenziati in base agli anni di contribuzione (dipendenti) o agli anni di contribuzione (autonomi).

Importi della quattordicesima 2026

Reddito complessivoAnzianità contributiva (dipendenti)Importo
Fino a 1,5 volte trattamento minimoFino a 15 anni437 euro
Fino a 1,5 volte trattamento minimoDa 15 a 25 anni546 euro
Fino a 1,5 volte trattamento minimoOltre 25 anni655 euro
Tra 1,5 e 2 volte trattamento minimoFino a 15 anni336 euro
Tra 1,5 e 2 volte trattamento minimoDa 15 a 25 anni420 euro
Tra 1,5 e 2 volte trattamento minimoOltre 25 anni504 euro

La quattordicesima viene accreditata insieme alla rata di luglio 2026, ovvero il 1° luglio 2026. Non compare quindi sul cedolino di giugno, ma è importante saperlo perché molti pensionati confondono i due mesi e si attendono la maggiorazione già nella rata di giugno.

Errori nel cedolino di giugno: cosa fare

Capita talvolta che il cedolino presenti differenze rispetto ai mesi precedenti o anomalie inattese. Prima di preoccuparsi è opportuno verificare alcune cause “fisiologiche”:

  • Cambio aliquota IRPEF per superamento o discesa di uno scaglione.
  • Conguaglio 730/2026: presenza di trattenute o rimborsi straordinari.
  • Variazione delle detrazioni per cambiamenti del reddito complessivo dell’anno.
  • Avvio di addizionali regionali e comunali a rate, da gennaio a novembre.
  • Inizio o cessazione di una cessione del quinto.

Se dopo le verifiche l’importo continua a sembrare errato, puoi:

  1. Aprire un’istanza online sul portale INPS nella sezione “Comunica con l’INPS” – “Richiesta di informazioni” indicando la matricola della pensione.
  2. Telefonare al Contact Center INPS al numero verde 803 164 (gratis da fisso) o 06 164164 (da cellulare, a costo del piano tariffario).
  3. Recarti presso un patronato: il patronato è autorizzato per legge a presentare in nome e per conto del pensionato istanze, ricorsi e domande di riesame, gratuitamente. Il patronato collegato al CAF Centro Fiscale di Udine assiste i pensionati di Udine e provincia per tutte le pratiche INPS.

Termini per contestare un errore

Il termine ordinario per presentare un ricorso amministrativo contro provvedimenti INPS è di 90 giorni dalla notifica. Per i recuperi di indebito il termine per contestare è invece di 30 giorni, durante i quali il recupero è sospeso e l’INPS deve valutare le memorie difensive del pensionato. Per evitare la prescrizione, ogni contestazione va presentata per iscritto, conservando ricevuta o protocollo.

Conguagli 730/2026 sul cedolino di giugno

Per i pensionati che hanno presentato il modello 730/2026 indicando l’INPS come sostituto d’imposta, il cedolino di giugno è particolarmente importante perché contiene il primo conguaglio fiscale dell’anno. L’INPS riceve dall’Agenzia delle Entrate i risultati delle dichiarazioni 730 e applica direttamente sul cedolino:

  • Rimborsi a credito: la somma a favore del pensionato viene erogata insieme alla rata di pensione.
  • Trattenute a debito: l’importo da pagare viene sottratto dalla rata, in unica soluzione se contenuto entro l’importo netto disponibile, oppure rateizzato fino a novembre 2026 con applicazione di interessi dello 0,33% mensile.

Il conguaglio inizia di norma da luglio per i lavoratori dipendenti, ma per i pensionati può partire già da giugno in funzione della data di consegna del 730 al CAF o al professionista. Per questo è importante leggere con attenzione il cedolino di giugno, dove possono comparire voci come “Conguaglio IRPEF da 730/2026 – rimborso” o “Trattenuta IRPEF da 730/2026 – rata 1 di N”.

Cosa fare se il rimborso non arriva

Se hai presentato il modello 730/2026 con esito a credito ma sul cedolino di giugno non compare alcun rimborso, le cause possono essere:

  • Modello 730 trasmesso dal CAF dopo il 15 giugno 2026 (il rimborso slitterà a luglio o agosto).
  • Dichiarazione con visto di conformità sospeso per controlli formali (art. 5 D.Lgs. 175/2014).
  • Rimborso superiore a 4.000 euro: l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi che possono ritardare l’erogazione fino a 6 mesi.
  • Mancata indicazione dell’INPS come sostituto d’imposta (in tal caso il rimborso arriva tramite bonifico dell’Agenzia delle Entrate).

Bonus aggiuntivi e maggiorazioni 2026

Oltre alla rivalutazione automatica, alcuni pensionati hanno diritto a maggiorazioni speciali riconosciute d’ufficio dall’INPS sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali. Le principali per il 2026 sono:

Maggiorazione sociale (incremento al milione)

Riconosciuta ai pensionati ultra 70enni (con riduzioni per chi ha almeno 5 anni di contribuzione) con redditi entro le soglie di legge. Per il 2026 l’incremento al milione permette di raggiungere una pensione lorda mensile attorno ai 654-660 euro per 13 mensilità, in base alla situazione individuale.

Integrazione al trattamento minimo

Per chi ha una pensione contributiva o retributiva inferiore al minimo (611,85 euro lordi mensili per il 2026), l’INPS integra l’importo fino al raggiungimento del trattamento minimo, a condizione che i redditi personali (e del coniuge, per la quota di integrazione che eccede il 50%) restino entro i limiti di legge.

Assegno sociale 2026

L’assegno sociale 2026, riservato a chi non ha contributi sufficienti per la pensione e ha almeno 67 anni, è rivalutato dell’1,4% e ammonta a circa 538,69 euro mensili per 13 mensilità, salvo conferma puntuale nelle circolari INPS di gennaio 2026. Non viene erogato in via automatica: occorre presentare apposita domanda telematica.

Ritiro della pensione allo sportello postale: regole e limiti

I pensionati che riscuotono la pensione in contanti agli sportelli di Poste Italiane devono rispettare alcune regole stabilite dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e dalle convenzioni INPS-Poste:

  • Le pensioni di importo superiore a 1.000 euro netti mensili non possono essere erogate in contanti: il pensionato deve indicare un IBAN su cui ricevere l’accredito (conto corrente, libretto postale, conto Poste).
  • Il pensionato deve presentarsi munito di documento d’identità valido e codice fiscale.
  • Chi è impossibilitato a recarsi allo sportello (per età, malattia, disabilità) può delegare una persona di fiducia tramite la delega permanente alla riscossione della pensione, sottoscritta presso l’ufficio postale o presso una sede INPS.

Per i pensionati residenti all’estero esistono procedure specifiche di accertamento dell’esistenza in vita gestite da Citibank N.A. su mandato INPS: in caso di mancato riscontro alla periodica richiesta di certificato di esistenza in vita, la pensione viene sospesa.

Prossime scadenze importanti per i pensionati nel 2026

ScadenzaAdempimento
30 settembre 2026Termine ultimo invio modello 730/2026 (anche per pensionati)
1° luglio 2026Accredito quattordicesima per chi matura il diritto entro il 31/07
Novembre 2026Inizio addizionali regionali e comunali su cedolino
Dicembre 2026Erogazione tredicesima e conguaglio fiscale di fine anno
Gennaio 2027Notifica nuovi importi e modello CU 2027 (redditi 2026)

Tenere d’occhio queste scadenze permette al pensionato di non farsi cogliere impreparato dalle variazioni periodiche del cedolino e di pianificare con anticipo eventuali adempimenti, come la presentazione del 730 o il rinnovo della delega alla riscossione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine al servizio dei pensionati

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di pensionati della provincia di Udine e del Friuli Venezia Giulia per la consultazione del cedolino della pensione, l’analisi delle trattenute, la presentazione del modello 730, la verifica delle detrazioni e la gestione di tutte le pratiche INPS. Il nostro patronato accreditato presso INPS può:

  • Stampare e analizzare gratuitamente il cedolino mensile della pensione.
  • Presentare istanze di riesame per importi non corretti, recuperi di indebito, errori sulle trattenute fiscali.
  • Calcolare la convenienza tra trattenuta a rate o in unica soluzione per i conguagli 730 a debito.
  • Aggiornare le detrazioni per familiari a carico, evitando trattenute IRPEF troppo elevate.
  • Assistere nelle pratiche di cessione del quinto della pensione per i pensionati che necessitano di liquidità.
  • Verificare i requisiti per la quattordicesima mensilità e per le maggiorazioni sociali.

L’assistenza è gratuita per la maggior parte delle pratiche di patronato (a carico del Ministero del Lavoro), mentre per le pratiche fiscali (730, ISEE, RED, IMU) sono previste tariffe trasparenti comunicate prima dell’incarico. Il CAF Centro Fiscale opera anche con appuntamenti a domicilio per pensionati con difficoltà motorie e fornisce supporto sia in italiano che in inglese e tedesco.

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Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sul cedolino di giugno 2026

Quando esce il cedolino di giugno 2026 online?

Il cedolino di giugno 2026 è di norma disponibile sul portale MyINPS a partire dagli ultimi giorni di maggio 2026, qualche giorno prima dell’accredito materiale. La pubblicazione anticipata consente al pensionato di verificare anticipatamente l’importo netto in arrivo.

Posso ricevere il cedolino cartaceo a casa?

La spedizione del cedolino cartaceo è stata abolita in via generale. La consultazione avviene solo online tramite MyINPS, app INPS Mobile o presso patronati e CAF. I pensionati che ne hanno necessità documentata possono chiedere assistenza al patronato per stampare il documento.

Perché la pensione di giugno è diversa da quella di maggio?

Le variazioni più frequenti tra maggio e giugno sono dovute al conguaglio del modello 730/2026 (rimborsi o trattenute), all’eventuale variazione delle detrazioni applicate dall’INPS o al cambio di scaglione IRPEF a seguito di un aumento del reddito complessivo presunto.

La quattordicesima viene pagata a giugno o a luglio 2026?

La quattordicesima è erogata d’ufficio insieme alla rata di luglio 2026, ossia il 1° luglio 2026, per chi ha già compiuto 64 anni entro il 31 luglio. Non appare quindi sul cedolino di giugno, ma viene anticipata dall’INPS senza necessità di domanda.

Come faccio se non ricordo le credenziali SPID per consultare il cedolino?

Puoi richiedere il recupero delle credenziali presso l’identity provider che ha rilasciato il tuo SPID (Poste, Aruba, ecc.). In alternativa, puoi rivolgerti a un patronato accreditato che, con apposita delega, può accedere al portale MyINPS per tuo conto e stampare il cedolino.

Cosa significa la voce “Recupero indebito” sul cedolino?

Indica che l’INPS sta recuperando, a rate, una somma erogata in passato in eccesso rispetto al dovuto (per esempio per redditi superiori dichiarati nel modello RED o per cessazione di un familiare a carico). La trattenuta è rateizzabile e può essere contestata se ritenuta non dovuta, presentando memorie difensive entro 30 giorni dalla comunicazione.

Conclusioni: pianifica con il tuo cedolino

Il cedolino della pensione di giugno 2026 è uno strumento informativo prezioso che ogni pensionato dovrebbe imparare a leggere e interpretare. Conoscere i propri importi, le trattenute, i conguagli e i bonus permette non solo di controllare la correttezza dell’accredito ma anche di pianificare con consapevolezza la gestione del budget familiare. Con la perequazione 2026 dell’1,4% e l’avvio dei conguagli 730/2026 già nel mese di giugno, è un’occasione preziosa per verificare aggiornamenti e ottimizzare la propria situazione fiscale.

Se hai dubbi sul tuo cedolino, importi che non quadrano o vuoi semplicemente avere una consulenza personalizzata, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Contattaci per fissare un appuntamento con i nostri operatori di patronato: ti aiuteremo a leggere il tuo cedolino, a presentare il 730 e a verificare tutti i bonus a cui hai diritto, comprese quattordicesima, maggiorazione sociale e detrazioni per familiari a carico.

Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 10:34:342026-05-31 17:45:29Cedolino Pensione Giugno 2026 Online: Importi, Calendario Pagamenti e Come Consultarlo
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano

Dichiarazione dei redditi 730

Esiste davvero una detrazione matrimonio nel 730/2026? È una domanda che riceviamo decine di volte ogni primavera, soprattutto da chi si è sposato nel 2025 e si trova a fare i conti con le spese sostenute per il grande giorno. La risposta onesta è duplice: non esiste, nella nostra normativa fiscale, una detrazione matrimonio 730 2026 dedicata alle cerimonie come voce a sé stante, ma esistono diverse spese collegate al matrimonio o alla nuova vita familiare che possono effettivamente essere portate in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi.

In questa guida completa ti spieghiamo, voce per voce, quali sono le spese matrimonio detraibili, quali documenti servono, dove vanno indicate nel modello 730/2026, e quali sono i limiti di importo aggiornati (riferiti ai redditi e alle spese del 2025). Ti aiutiamo anche a evitare l’errore più comune: pensare che basti la ricevuta del ristorante o della bomboniera per ottenere lo sconto IRPEF.

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Indice dei contenuti

  1. Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?
  2. Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare
  3. Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro
  4. Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica
  5. Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità
  6. Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026
  7. Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi
  8. Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi
  9. Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026
  10. Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio
  11. Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità
  12. Errori comuni da evitare nella dichiarazione
  13. Domande frequenti

Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?

Partiamo dal punto più importante: nel Modello 730/2026 non esiste una voce specifica chiamata “detrazione matrimonio”. Non troverai un rigo dedicato dove inserire il costo del wedding planner, del ristorante o dell’abito da sposa. Questo è un punto fermo del nostro sistema fiscale, ribadito ogni anno dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al modello 730 e al modello Redditi Persone Fisiche.

Allora perché continuiamo a sentire parlare di detrazioni matrimonio 730 2026? Perché in realtà esistono diverse spese che, pur non essendo “detrazioni del matrimonio” in senso stretto, sono collegate alla celebrazione religiosa, alla nuova vita di coppia o alla casa familiare e che possono produrre uno sconto IRPEF reale. Il legislatore italiano non agevola la festa, ma agevola alcuni passaggi della vita familiare che spesso coincidono con il matrimonio.

Per orientarci, distinguiamo subito tre categorie:

  • Spese non detraibili: ricevimento, abiti, bomboniere, fiori, fotografo, viaggio di nozze (in regola generale)
  • Spese parzialmente agevolate: erogazioni liberali alle istituzioni religiose riconosciute, offerte alla parrocchia per scopi specifici
  • Spese pienamente detraibili o deducibili: mutuo prima casa per la coppia, bonus mobili per la casa coniugale, alcune polizze, eventuali spese sanitarie sostenute in occasione del matrimonio

Nel resto della guida analizziamo nel dettaglio ogni categoria, con riferimenti normativi, importi e modalità di inserimento nel modello 730/2026.

Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare

La cerimonia religiosa è uno dei momenti più sentiti del matrimonio, e spesso comporta una serie di spese: l’offerta alla parrocchia, il contributo per l’organista, la decorazione floreale della chiesa, talvolta una donazione per i lavori dell’edificio sacro. Da un punto di vista fiscale, è bene distinguere tra offerta libera (che non rilascia un documento fiscale e quindi non genera alcuna detrazione) e erogazione liberale formalizzata con bonifico o ricevuta a istituzioni religiose riconosciute.

Le offerte alla parrocchia consegnate in contanti, in busta, “per il rito” o per la celebrazione, non sono mai detraibili nel 730/2026, anche se importanti per sostenere l’attività della comunità. Manca infatti la tracciabilità che il fisco richiede per riconoscere lo sconto IRPEF su qualsiasi spesa detraibile. Il principio generale, in vigore dal 1° gennaio 2020 per quasi tutte le detrazioni del 19% (art. 1 c. 679-680 L. 160/2019), è chiaro: nessuna detrazione senza pagamento tracciato.

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose riconosciute, invece, sono uno degli strumenti più interessanti per chi vuole donare alla propria confessione in occasione del matrimonio e ottenere un beneficio fiscale. Vediamo come funzionano nella sezione successiva.

Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose riconosciute dallo Stato italiano sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.032,91 euro all’anno per ciascun contribuente. La norma di riferimento è l’art. 10 c. 1 lett. l) del TUIR (DPR 917/1986), che richiama le leggi di esecuzione delle intese tra Stato e confessioni religiose. Per chi si sposa con rito religioso, è uno strumento concreto per trasformare una donazione alla propria comunità in un beneficio fiscale.

Le confessioni religiose i cui versamenti rientrano in questa deduzione sono diverse: la Chiesa Cattolica (Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero), le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Evangelica Luterana, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, l’Unione Cristiana Evangelica Apostolica, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e altre ancora. L’elenco completo aggiornato è riportato nelle istruzioni al modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

L’erogazione liberale deve essere effettuata con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, conto corrente postale, carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare. Il versamento in contanti non è ammesso ai fini della deduzione, anche se inferiore al limite di legge. È inoltre necessario conservare la ricevuta del versamento e indicare la causale in modo corretto (ad esempio: “Erogazione liberale ex art. 10 TUIR a favore di [denominazione ente]”).

Nel modello 730/2026 queste somme vanno indicate nel Quadro E – Sezione II “Oneri deducibili”, generalmente al rigo E22 con il codice 5 (o codice analogo per altre confessioni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). La deduzione abbatte direttamente il reddito imponibile: ad esempio, se Marco e Sara hanno donato complessivamente 2.000 euro alla propria istituzione religiosa per i lavori della chiesa dove si sono sposati nel 2025, ciascuno dei due potrà dedurre fino a 1.032,91 euro nella propria dichiarazione, ottenendo un risparmio fiscale proporzionale alla propria aliquota IRPEF marginale.

Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica

È la sezione che molti sposi vorrebbero leggere con una notizia diversa, ma la realtà fiscale è netta. Tutte le spese del ricevimento di matrimonio sono completamente indetraibili nel 730/2026. Questo vale per:

  • Ristorante o catering per il pranzo o la cena nuziale
  • Wedding planner e organizzazione dell’evento
  • Decorazioni floreali della location e della chiesa
  • Servizio fotografico e video
  • Animazione, intrattenimento musicale, DJ, band
  • Abito da sposa, abito da sposo, accessori, scarpe
  • Trucco, parrucco, manicure, trattamenti estetici
  • Bomboniere, partecipazioni, confetti
  • Auto degli sposi, noleggio limousine
  • Allestimento e affitto della location

Si tratta di spese di carattere personale che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non considera meritevoli di agevolazione, poiché non rientrano in nessuna delle categorie di oneri detraibili (art. 15 TUIR) o oneri deducibili (art. 10 TUIR). Anche se ricevi una fattura intestata al ristorante o al fotografo, non potrai inserire l’importo nel modello 730/2026: il documento serve solo come prova di pagamento, non come titolo per uno sconto fiscale.

L’unica eccezione riguarda i contribuenti che esercitano un’attività professionale o imprenditoriale e che possono dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività (ad esempio, un fotografo che acquista materiale per il proprio studio). In questo caso, però, non parliamo più di dichiarazione 730, ma di Modello Redditi e di costi deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, materia ben diversa.

Un suggerimento pratico: se in occasione del matrimonio ti sei sposato con il regime di comunione dei beni e hai sostenuto spese sanitarie importanti per visite mediche, esami pre-matrimoniali o trattamenti odontoiatrici, queste rientrano nelle detrazioni fiscali ordinarie del 19% per spese mediche (rigo E1) e nulla cambia per il fatto che siano state sostenute “in vista del matrimonio”.

Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità

Una delle voci di spesa più consistenti per gli sposi è il viaggio di nozze: anche qui occorre fare chiarezza. Il viaggio di nozze non è detraibile nel modello 730/2026. Non rientra tra le spese agevolate dal TUIR, anche se organizzato tramite agenzia con tanto di fattura e pagamento tracciato. Si tratta di una spesa personale di vacanza, e come tutte le spese turistiche dei privati non produce sconti IRPEF.

Negli ultimi anni si è parlato a più riprese di un possibile bonus viaggi di nozze o di una detrazione per i pacchetti vacanza, ma al momento del 730/2026 nessuna misura del genere è stata introdotta in via stabile dalla normativa fiscale italiana. Eventuali bonus turismo del passato (es. tax credit vacanze 2020-2021) erano misure straordinarie legate all’emergenza COVID e non riproducibili oggi.

Diverso il discorso se durante il viaggio di nozze si verifica un evento sanitario che richiede assistenza medica all’estero: in questo caso, le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili al 19% nel quadro E (rigo E1) del modello 730/2026 con le stesse modalità di quelle italiane, purché siano documentate da fattura tradotta o accompagnata da apposita traduzione (per le lingue diverse da francese, inglese, tedesco e spagnolo).

In sintesi: il viaggio in sé non si scarica, ma se nasce un’esigenza sanitaria sì. È una distinzione importante che molti contribuenti ignorano e che vale la pena ricordare quando si organizza una luna di miele in destinazioni lontane.

Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026

Veniamo a una delle voci più rilevanti per chi si sposa: il mutuo per l’acquisto della prima casa. Gli interessi passivi e gli oneri accessori dei mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili al 19% nel modello 730/2026 fino a un importo massimo di 4.000 euro di interessi per anno. La norma di riferimento è l’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR.

Per molte coppie di sposi è proprio questa la detrazione collegata al matrimonio più significativa: si acquista casa, si stipula il mutuo, ci si sposa, si va a vivere insieme e si comincia a portare in dichiarazione gli interessi. Il tetto di 4.000 euro si riferisce all’importo complessivo del mutuo per la coppia: se entrambi i coniugi sono cointestatari, ciascuno potrà detrarre il 19% sulla propria quota di interessi, ma il totale dei due non potrà superare i 4.000 euro annui (per un risparmio IRPEF massimo combinato di 760 euro).

Esempio pratico: Lucia e Giovanni si sono sposati a giugno 2025 e a gennaio 2025 avevano acquistato insieme la loro abitazione principale con un mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 hanno pagato 5.200 euro di interessi passivi totali. Ciascuno indicherà nel proprio rigo E7 del 730/2026 una quota di interessi di 2.000 euro (il tetto di 4.000 ripartito al 50%), ottenendo una detrazione individuale di 380 euro (19% di 2.000) e un risparmio fiscale di coppia di 760 euro.

Per fruire della detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026 occorre rispettare alcune condizioni: l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, il mutuo deve essere stato stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto, il pagamento deve essere tracciato e occorre conservare il contratto di mutuo, l’atto di acquisto e le quietanze annuali rilasciate dalla banca. Sono detraibili anche gli oneri accessori: spese di istruttoria, perizia, notarili relative al mutuo (non quelle relative alla compravendita), commissioni bancarie.

Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi

Se c’è una detrazione che gli sposi spesso sfruttano davvero, è il bonus mobili ed elettrodomestici. Nel 730/2026 (riferito alle spese 2025) il bonus consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, fino a un tetto massimo di 5.000 euro di spesa (per un risparmio fiscale massimo di 2.500 euro), ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

Il vincolo essenziale è uno: l’acquisto dei mobili deve essere collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile (anche solo manutenzione straordinaria), iniziato non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. In altre parole, se gli sposi hanno ristrutturato l’appartamento nel 2024 o 2025 e poi hanno comprato cucina, divano, letto, lavatrice e frigorifero per arredare la casa coniugale, possono portare in detrazione il 50% nel modello 730/2026 al rigo E57.

Gli elettrodomestici detraibili sono quelli di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per frigoriferi e congelatori. Sono ammessi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, condizionatori, ventilatori, apparecchi di riscaldamento elettrico. I mobili agevolabili includono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione.

Il pagamento deve avvenire con bonifico parlante (bancario o postale, anche ordinario), carta di credito o di debito. Sono esclusi contanti, assegni bancari o circolari. Va conservata la fattura di acquisto e la ricevuta del bonifico o lo scontrino “parlante” con codice fiscale del beneficiario. Per gli sposi che hanno appena ristrutturato e arredato casa, il bonus mobili è spesso la principale forma di sostegno fiscale legato (indirettamente) al matrimonio.

Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi

Un’altra voce spesso confusa con le detrazioni matrimonio nel 730/2026 è il congedo matrimoniale. Si tratta di un permesso retribuito di 15 giorni di calendario riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si sposano, normato dal RDL 1334/1937 e dai vari CCNL. Non è una detrazione, ma una retribuzione sostitutiva: viene erogata dall’INPS (a determinate categorie) o dal datore di lavoro (per impiegati e dirigenti).

Per approfondire la disciplina, regole e modalità di richiesta, abbiamo un articolo dedicato al congedo matrimoniale 2026. Ai fini fiscali, l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS è esente da tassazione IRPEF nei casi previsti dalla legge, mentre la retribuzione versata direttamente dal datore di lavoro per i giorni di assenza è soggetta a tassazione ordinaria come ogni altra retribuzione e viene già esposta nella Certificazione Unica del lavoratore.

Nel modello 730/2026 il contribuente non deve fare nulla di particolare: i dati sono già inclusi nella CU del datore di lavoro o nella certificazione INPS, e il sostituto d’imposta ha già operato le ritenute corrette. L’unica accortezza è verificare che, in caso di doppia certificazione (datore + INPS), il conguaglio fiscale sia stato fatto correttamente: in caso contrario, il 730/2026 servirà proprio a “ricalcolare” l’imposta dovuta sulla somma delle due erogazioni.

Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026

Veniamo a una detrazione che il matrimonio “abilita” direttamente: la detrazione per coniuge a carico. Sposandosi, se uno dei due ha un reddito molto basso o nullo, può diventare fiscalmente a carico dell’altro. La soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro lordi annui (al netto degli oneri deducibili), non variata dalla riforma IRPEF 2024.

La detrazione coniuge a carico nel 730/2026 ha un importo teorico massimo di 800 euro, modulato secondo formule precise in base al reddito complessivo del coniuge che la richiede. Per redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione effettiva è pari a 800 euro meno il prodotto tra 110 e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000; per redditi tra 15.001 e 40.000 euro la detrazione è fissa a 690 euro (con maggiorazioni in fasce specifiche); per redditi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi.

Esempio pratico: Davide si è sposato a settembre 2025 con Anna, che nel 2025 non ha avuto redditi. Davide ha un reddito complessivo 2025 di 30.000 euro. Nel modello 730/2026 indicherà Anna come coniuge a carico per i mesi da settembre a dicembre (4 mesi su 12) e otterrà una detrazione pari a 690 euro × 4/12 = 230 euro. È importante ricordare che la detrazione per coniuge a carico è rapportata a mese: spetta per i mesi in cui sussiste il vincolo matrimoniale (dal mese del matrimonio in poi, per l’anno delle nozze).

La detrazione coniuge va indicata nel Quadro Familiari a carico del modello 730/2026, prima del Quadro E. Va dichiarato il codice fiscale del coniuge, il numero di mesi di carico (1-12), e la quota di spettanza (in caso di coniuge a carico dell’altro coniuge la quota è sempre 100%). Per le coppie che si sono sposate o uniti civilmente nel 2025, è fondamentale ricordare di compilare correttamente questo quadro per non perdere la detrazione spettante.

Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio

La regola d’oro per chiunque voglia ottenere le detrazioni nel 730/2026 è una sola: conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Per il 730/2026 questo significa conservare i documenti almeno fino al 31 dicembre 2031, perché l’Agenzia delle Entrate può richiederli in qualsiasi momento entro questo termine in caso di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973).

Ecco una checklist dei documenti che chi si è sposato nel 2025 dovrebbe conservare in vista del 730/2026:

  • Erogazioni liberali a istituzioni religiose: ricevuta bonifico bancario o postale con causale corretta e indicazione dell’ente beneficiario
  • Mutuo prima casa: contratto di mutuo, atto di acquisto, quietanze annuali della banca con dettaglio interessi pagati nel 2025, perizia, spese notarili relative al mutuo
  • Bonus mobili: fatture intestate, ricevute bonifico parlante, attestazione classe energetica per elettrodomestici, documentazione dei lavori edilizi a cui i mobili sono collegati
  • Coniuge a carico: certificato di matrimonio o copia integrale dell’atto, codice fiscale del coniuge, eventuale autodichiarazione del coniuge sul reddito complessivo 2025
  • Spese mediche: fatture, scontrini parlanti, ricevute del medico, prescrizioni
  • Polizze vita e infortuni: contratti, ricevute di pagamento dei premi

La documentazione va organizzata in modo chiaro, idealmente per anno di imposta e per tipologia di onere. Molti contribuenti perdono il diritto alla detrazione semplicemente perché non riescono a produrre la ricevuta in caso di controllo: un errore evitabile con un minimo di archiviazione ordinata.

Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità

Per orientarti facilmente, ecco una tabella riassuntiva delle principali spese legate al matrimonio e del loro trattamento fiscale nel modello 730/2026:

Tipologia di spesaDetraibile/DeducibileAliquota / TettoDove va nel 730/2026
Ricevimento, ristorante, cateringNO——
Abito da sposa/sposo, accessoriNO——
Fotografo, video, wedding plannerNO——
Bomboniere, partecipazioni, fioriNO——
Viaggio di nozze (vacanza)NO——
Offerta in contanti alla parrocchiaNO——
Erogazione liberale istituzioni religioseDeducibileMax 1.032,91 € per personaQuadro E – Sezione II rigo E22 (cod. 5-13)
Interessi mutuo prima casa abitazione principaleDetraibile 19%Max 4.000 € interessi/annoQuadro E – Sezione I rigo E7
Bonus mobili ed elettrodomesticiDetraibile 50%Max 5.000 € spesa/annoQuadro E – Sezione III B rigo E57
Detrazione coniuge a carico (post matrimonio)DetrazioneFino a 800 € teoriciQuadro Familiari a carico
Spese mediche pre-matrimonialiDetraibile 19%Franchigia 129,11 €Quadro E rigo E1
Polizze vita/infortuni stipulate dagli sposiDetraibile 19%Tetti specifici (530/750/1.291,14 €)Quadro E rigo E8-E10 (cod. 36-39)

Come si vede, le voci più “matrimoniali” (festa, abiti, viaggi) sono fuori dal perimetro del fisco, mentre le voci collegate alla nuova vita familiare (casa, mutuo, arredamento, coniuge a carico) offrono spazi concreti di risparmio.

Errori comuni da evitare nella dichiarazione

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine vediamo ricorrere sempre gli stessi sbagli quando i contribuenti tentano di gestire da soli le detrazioni matrimonio nel 730/2026. Eccone una rassegna utile per non incorrere in errori che possono costare anche centinaia di euro in caso di controllo formale.

Il primo errore è inserire le spese del ricevimento come spese mediche o altri oneri: è una pratica purtroppo vista più volte, che porta a sanzioni in caso di rilievo dell’Agenzia delle Entrate. Le spese di matrimonio non rientrano in nessuna voce detraibile, e tentare di “camuffarle” è rischioso. Il secondo errore è pagare l’erogazione liberale in contanti: anche se importante per la confessione religiosa, la donazione non potrà mai essere dedotta senza tracciabilità del pagamento.

Il terzo errore tipico è dimenticare di indicare il coniuge a carico dal mese del matrimonio: è il proporzionamento mensile a fare la differenza, e omettere questa indicazione significa perdere centinaia di euro di detrazione. Quarto errore: scaricare gli interessi del mutuo oltre il tetto dei 4.000 euro complessivi di coppia, o senza che l’immobile sia effettivamente abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Quinto errore: portare in detrazione il bonus mobili senza che ci sia un collegamento documentato con una ristrutturazione edilizia sull’immobile.

La procedura della dichiarazione 730/2026 richiede attenzione per evitare errori che potrebbero ritardare o compromettere la pratica. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla raccolta dei documenti alla compilazione del modello, dalla verifica delle detrazioni matrimonio spettanti all’invio telematico, garantendo la correttezza di ogni passaggio.

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Domande frequenti sulle detrazioni matrimonio nel 730/2026

Posso scaricare il ricevimento di matrimonio nel 730/2026?

No. Il ricevimento (ristorante, catering, location) è una spesa di carattere personale e non rientra tra gli oneri detraibili dell’art. 15 TUIR né tra quelli deducibili dell’art. 10 TUIR. Anche con fattura intestata, non è possibile inserire l’importo nel modello 730/2026.

L’offerta alla chiesa per il matrimonio è detraibile?

L’offerta libera in contanti al parroco non è detraibile né deducibile. Diventa deducibile fino a 1.032,91 euro per persona solo se versata come erogazione liberale a un’istituzione religiosa riconosciuta dallo Stato (come l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per la Chiesa Cattolica) tramite bonifico o altro strumento tracciabile, con causale corretta e ricevuta conservata.

Posso detrarre il viaggio di nozze nel 730/2026?

No, il viaggio di nozze non è detraibile, anche se pagato in agenzia con fattura. Si tratta di una spesa di vacanza, fuori dal perimetro delle detrazioni IRPEF. Solo eventuali spese mediche sostenute all’estero durante il viaggio sono detraibili al 19% nel rigo E1, con la stessa franchigia di 129,11 euro.

Posso portare in detrazione i mobili comprati per la casa coniugale?

Sì, se hai effettuato lavori di ristrutturazione edilizia sull’immobile iniziati non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili. In questo caso puoi usare il bonus mobili al 50%, fino a 5.000 euro di spesa, ripartito in 10 quote annuali al rigo E57 del 730/2026. Senza il collegamento alla ristrutturazione, il bonus non spetta.

Quando posso indicare il coniuge a carico nel 730/2026?

Se ti sei sposato nel 2025 e il coniuge ha avuto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al netto degli oneri deducibili), puoi indicarlo nel Quadro Familiari a carico per i mesi che vanno dal mese del matrimonio fino a dicembre 2025. La detrazione viene rapportata mensilmente.

Esiste un bonus matrimonio 2026?

No. Alla data di pubblicazione del modello 730/2026 non è previsto un bonus matrimonio statale in vigore. Esistono in alcune Regioni o Comuni misure locali (es. contributi per coppie under 35 o per matrimoni celebrati in determinati comuni), ma non si tratta di detrazioni fiscali nel 730. Per le agevolazioni locali occorre verificare i bandi regionali o comunali specifici.

Conclusione: chi può aiutarti a non perdere detrazioni

Ricapitolando, nel modello 730/2026 non esiste una specifica detrazione matrimonio, ma un insieme di voci agevolabili che spesso si attivano proprio in occasione delle nozze: erogazioni liberali alle istituzioni religiose, interessi del mutuo prima casa, bonus mobili per la nuova abitazione, detrazione coniuge a carico, eventuali spese sanitarie. Il valore complessivo del risparmio fiscale può facilmente superare i 1.500-2.000 euro per coppia, se tutte le voci vengono correttamente identificate e documentate.

Per non lasciare nulla sul tavolo e per evitare errori che possono costare cari in caso di controllo, è fondamentale farsi assistere da chi conosce ogni rigo del modello. Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e per individuare tutte le detrazioni legate al matrimonio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia.

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Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 09:34:342026-05-31 17:01:49Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano
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Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il ravvedimento operoso è uno strumento prezioso che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente versamenti omessi, tardivi o insufficienti, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Se hai dimenticato di pagare una rata del Modello F24 o hai versato un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento operoso ti consente di rimediare pagando molto meno di quanto pagheresti con un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Ravvedimento Operoso
  2. Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni Ridotte
  3. Come Calcolare le Sanzioni
  4. Come Calcolare gli Interessi
  5. Come Compilare l’F24 per il Ravvedimento
  6. Esempio Pratico di Calcolo
  7. Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il Ravvedimento Operoso

Il ravvedimento operoso (disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024) è un istituto fiscale che consente al contribuente di sanare spontaneamente le proprie irregolarità tributarie prima che l’Agenzia delle Entrate emetta un avviso di accertamento.

In parole semplici: se ti accorgi di aver dimenticato un pagamento o di aver pagato meno del dovuto, puoi “ravvederti” pagando:

  • L’imposta dovuta (il tributo originario non versato)
  • Una sanzione ridotta (molto più bassa di quella ordinaria del 25%)
  • Gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento

Il ravvedimento è applicabile a quasi tutti i tributi: IRPEF, IVA, IMU, addizionali, contributi INPS, imposta sostitutiva del regime forfettario e qualsiasi altro versamento effettuato con il Modello F24.

Tipologie di Ravvedimento e Sanzioni Ridotte

La sanzione ordinaria per il mancato o tardivo versamento di un tributo è del 25% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024). Con il ravvedimento operoso, questa sanzione si riduce significativamente in base alla tempestività del pagamento:

Ravvedimento sprint (entro 14 giorni dalla scadenza):

  • Sanzione: 0,0833% per ogni giorno di ritardo (1/300 del 25%)
  • Esempio: ritardo di 10 giorni = 0,833% di sanzione (molto conveniente)

Ravvedimento breve (dal 15 al 30 giorno):

  • Sanzione: 1,25% dell’importo (1/20 del 25%)

Ravvedimento intermedio (dal 31 al 90 giorno):

  • Sanzione: 1,3889% dell’importo (1/18 del 25%)

Ravvedimento lungo (oltre 90 giorni e entro 1 anno):

  • Sanzione: 3,125% dell’importo (1/8 del 25%)

Ravvedimento biennale (oltre 1 anno e entro 2 anni):

  • Sanzione: 3,571% dell’importo (1/7 del 25%)

Ravvedimento ultrabiennale (oltre 2 anni):

  • Sanzione: 4,167% dell’importo (1/6 del 25%)

Come Calcolare le Sanzioni

Il calcolo della sanzione è semplice: moltiplica l’importo non versato per la percentuale di sanzione corrispondente al tipo di ravvedimento.

Formula:

Sanzione = Importo non versato x Percentuale sanzione ridotta

Per il ravvedimento sprint, il calcolo è leggermente diverso perché la sanzione varia giorno per giorno:

Sanzione sprint = Importo x 0,0833% x Giorni di ritardo

Ad esempio, se devi 1.000 euro di IRPEF e paghi con 7 giorni di ritardo: 1.000 x 0,0833% x 7 = 5,83 euro di sanzione. Come vedi, il ravvedimento sprint è estremamente conveniente.

Come Calcolare gli Interessi

Oltre alla sanzione, devi versare anche gli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza originaria fino al giorno del pagamento effettivo. Il tasso di interesse legale per il 2026 è del 2% annuo (confermato dal Decreto MEF).

Formula:

Interessi = Importo x Tasso annuo x (Giorni di ritardo / 365)

Ad esempio, 1.000 euro con 45 giorni di ritardo: 1.000 x 2% x (45/365) = 2,47 euro di interessi.

Attenzione: se il ritardo copre due anni con tassi diversi (ad esempio inizio nel 2025 e pagamento nel 2026), devi calcolare gli interessi separatamente per ciascun periodo applicando il tasso vigente.

Come Compilare l’F24 per il Ravvedimento

Quando effettui un ravvedimento operoso, devi compilare il Modello F24 con tre righe separate nella stessa sezione:

  1. Riga 1 – Tributo originario: inserisci il codice tributo dell’imposta non versata (ad esempio 4001 per IRPEF saldo), con l’anno di riferimento originario e l’importo dovuto
  2. Riga 2 – Sanzione: inserisci il codice tributo della sanzione (ad esempio 8901 per sanzione IRPEF), stesso anno di riferimento, e l’importo della sanzione calcolata
  3. Riga 3 – Interessi: inserisci il codice tributo degli interessi (ad esempio 1989 per interessi IRPEF), stesso anno di riferimento, e l’importo degli interessi calcolati

Per l’IMU, il ravvedimento si compila nella sezione “IMU e altri tributi locali”, barrando la casella “Ravv.” nella riga del tributo originario. In questo caso, sanzione e interessi si sommano all’importo del tributo in un’unica riga.

Se il versamento avviene tramite F24 online, i campi sono gli stessi. La maggior parte dei software bancari e dell’Agenzia delle Entrate permette di compilare comodamente le tre righe.

Esempio Pratico di Calcolo

Vediamo un caso concreto. Marco doveva versare 2.000 euro di acconto IRPEF (codice tributo 4034) entro il 30 novembre 2025, ma se ne è dimenticato. Decide di ravvedersi il 15 febbraio 2026, dopo 77 giorni di ritardo.

Calcolo della sanzione: 77 giorni rientrano nel ravvedimento intermedio (31-90 giorni), quindi la sanzione è l’1,3889% dell’importo: 2.000 x 1,3889% = 27,78 euro.

Calcolo degli interessi: tasso 2% annuo per 77 giorni: 2.000 x 2% x (77/365) = 8,44 euro.

Totale da versare con F24:

  • Codice 4034 (IRPEF acconto): 2.000,00 euro
  • Codice 8901 (sanzione IRPEF): 27,78 euro
  • Codice 1989 (interessi IRPEF): 8,44 euro
  • Totale: 2.036,22 euro

Senza ravvedimento, la sanzione ordinaria sarebbe stata del 25%: 2.000 x 25% = 500 euro. Marco ha risparmiato oltre 470 euro grazie al ravvedimento operoso.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti (FAQ)

Il ravvedimento operoso è sempre possibile?

Il ravvedimento è possibile fino a quando non ti viene notificato un atto di liquidazione, un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per lo stesso tributo. Una volta ricevuto l’atto, non puoi più ravvederti per quella specifica violazione.

Posso ravvedermi anche per l’IMU?

Sì, il ravvedimento operoso si applica anche all’IMU. La compilazione è leggermente diversa: nella sezione IMU del Modello F24, barri la casella “Ravv.” e inserisci l’importo comprensivo di tributo, sanzione e interessi in un’unica riga.

Il tasso di interesse legale cambia ogni anno?

Sì, il tasso di interesse legale viene fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per il 2026 è del 2%. Se il ritardo copre più anni, devi applicare il tasso di ciascun anno per il rispettivo periodo.

Assistenza per il Ravvedimento Operoso

Hai dimenticato un pagamento e vuoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso? Al CAF Centro Fiscale di Udine calcoliamo per te sanzioni e interessi e ci occupiamo della compilazione e dell’invio del Modello F24. Non aspettare l’accertamento: prima ti ravvedi, meno paghi.

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    Maggio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-23 09:00:002026-05-31 17:45:38Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Trattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730

    Dichiarazione dei redditi 730

    Il trattamento integrativo 730 si può ancora recuperare, ma restano pochi giorni. Il termine per il 730/2026 ordinario è scaduto il 30 settembre 2026. Chi ha già presentato il 730 senza ottenere l’ex Bonus Renzi può rimediare con il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre cade di domenica). Chi invece non ha presentato alcuna dichiarazione può usare il Modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato).

    Il trattamento integrativo IRPEF, conosciuto da tutti come Bonus Renzi o Bonus 100 euro, è un’agevolazione per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Vale fino a 1.200 euro l’anno e di norma arriva direttamente in busta paga. Se il datore di lavoro non lo ha riconosciuto, o lo ha pagato solo in parte, la differenza si recupera in dichiarazione dei redditi: con il rigo C14 del modello 730 o con il quadro dei redditi di lavoro dipendente del Modello Redditi PF.

    In questa guida aggiornata vediamo chi ha diritto al trattamento integrativo 730, come si compila il rigo C14 secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026, quando il bonus va restituito e quali sono le scadenze ancora aperte.

    In sintesi

    • Il trattamento integrativo vale fino a 1.200 euro annui, in proporzione ai giorni di lavoro, e non è tassato.
    • Spetta pieno con reddito complessivo fino a 15.000 euro; tra 15.000 e 28.000 euro solo se alcune detrazioni superano l’imposta lorda.
    • Il 730 ordinario è scaduto il 30 settembre 2026: chi lo ha già presentato può fare il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026.
    • Chi non ha presentato nulla ha tempo fino al 2 novembre 2026 con il Modello Redditi PF 2026.
    • Nel 730 i dati si prendono dai punti 390 e 391 della Certificazione Unica 2026 e vanno nel rigo C14.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)?
    2. Fino a quando si può recuperare il trattamento integrativo nel 2026?
    3. Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 730/2026?
    4. Quanto spetta? Importo e soglie di reddito
    5. Perché il bonus non arriva in busta paga?
    6. Come si recupera il trattamento integrativo nel 730: il rigo C14
    7. Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026
    8. Quando va restituito il trattamento integrativo?
    9. Cosa cambia per i redditi bassi con la riduzione di 75 euro?
    10. Quali documenti sono utili per la compilazione?
    11. Quali errori evitare nel rigo C14?
    12. Domande frequenti sul recupero del Bonus Renzi
    13. Aggiornamenti
    14. Fonti

    Cos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)?

    Il trattamento integrativo è una somma di denaro riconosciuta ai lavoratori dipendenti e ad alcuni titolari di redditi assimilati. È stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Ha preso il posto del vecchio Bonus 80 euro nato nel 2014 con il Governo Renzi, da cui deriva il nome popolare di “Bonus Renzi”.

    Le regole sono state poi riviste dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), che ha abbassato la soglia per l’importo pieno a 15.000 euro e ha limitato la fascia tra 15.000 e 28.000 euro a casi specifici. La riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023) e la Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) hanno poi introdotto un correttivo di 75 euro nella verifica dei requisiti, che vediamo più avanti.

    In termini semplici, non si tratta di una detrazione ma di un’erogazione in denaro. Il datore di lavoro la paga in busta paga mese per mese, anticipandola per conto dello Stato, e poi la recupera in compensazione con il modello F24. L’importo massimo è di 1.200 euro annui, cioè circa 100 euro al mese: da qui il soprannome di “Bonus 100 euro”. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito: in pratica non viene tassato.

    Fino a quando si può recuperare il trattamento integrativo nel 2026?

    Per i redditi del 2025 la stagione del 730/2026 si è chiusa il 30 settembre 2026. Chi non ha ricevuto il trattamento integrativo in busta paga ha però ancora due strade, con termini molto vicini. La tabella riassume le date già trascorse e quelle ancora aperte, secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

    DataAdempimentoStato
    16 marzo 2026Consegna della Certificazione Unica 2026 da parte dei sostituti d’impostaGià trascorsa
    30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilatoGià trascorsa
    30 settembre 2026Termine per l’invio del 730/2026 (precompilato e ordinario)Scaduto
    26 ottobre 2026730 integrativo (il 25 ottobre è domenica), solo per chi ha già presentato il 730Aperto
    2 novembre 2026Modello Redditi PF 2026 (il 31 ottobre è sabato), anche come dichiarazione correttiva nei terminiAperto

    Hai già presentato il 730: il 730 integrativo

    Se hai presentato il 730 ma ti sei accorto di non aver indicato correttamente i dati del rigo C14, e la correzione ti porta un maggiore credito, puoi presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026. Si tratta di un nuovo modello completo, con il codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio. Le istruzioni precisano che va presentato a un CAF o a un professionista abilitato, anche se il 730 originario era stato presentato tramite il datore di lavoro, esibendo la documentazione necessaria al controllo.

    Non hai presentato nulla: il Modello Redditi PF 2026

    Chi non ha presentato il 730 entro il 30 settembre non può più usarlo per l’anno d’imposta 2025. Resta però il Modello Redditi PF 2026, da trasmettere entro il 2 novembre 2026, che consente di far valere il trattamento integrativo non ricevuto. Il Redditi PF è anche l’alternativa per chi ha già presentato il 730: in questo caso vale come dichiarazione correttiva nei termini e l’eventuale credito può essere chiesto a rimborso. Per una panoramica su cosa fare dopo la scadenza, puoi leggere la guida su 730 scaduto il 30 settembre e il calendario delle scadenze fiscali di ottobre 2026.

    Dopo il 2 novembre la dichiarazione presentata entro 90 giorni è considerata tardiva e comporta una sanzione, riducibile con il ravvedimento. Per questo conviene muoversi adesso, mentre i termini ordinari sono ancora aperti.

    Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 730/2026?

    Per avere diritto al trattamento integrativo nel 730/2026 (redditi 2025) devono esserci due condizioni insieme. La prima riguarda il tipo di reddito: serve un reddito di lavoro dipendente o assimilato. La seconda riguarda l’importo: il reddito complessivo deve restare entro certi limiti e l’imposta lorda deve superare una determinata detrazione. Vediamole nel dettaglio.

    Categorie di lavoratori beneficiari

    Il trattamento integrativo riguarda chi percepisce redditi di lavoro dipendente o alcuni redditi assimilati. In concreto, possono averne diritto:

    • Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, a tempo determinato o indeterminato
    • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i cui compensi sono assimilati al lavoro dipendente
    • Soci lavoratori di cooperative
    • Sacerdoti, per le remunerazioni previste dalla legge
    • Titolari di borse di studio e di altri redditi assimilati previsti dalla norma
    • Percettori di indennità sostitutive del reddito da lavoro dipendente, come la NASpI o la cassa integrazione

    Sono esclusi i pensionati per i redditi di pensione e chi ha soltanto redditi da lavoro autonomo o d’impresa, compresi i titolari di partita IVA in regime forfettario. Il bonus, infatti, è legato esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    Limiti di reddito

    Con un reddito complessivo fino a 15.000 euro il trattamento integrativo spetta nella misura piena di 1.200 euro, a una condizione: l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro deve essere più alta della detrazione per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, del TUIR) diminuita di 75 euro. L’imposta lorda è l’IRPEF calcolata applicando le aliquote al reddito, prima di sottrarre le detrazioni.

    Con un reddito tra 15.000 e 28.000 euro il bonus spetta solo se la somma di alcune detrazioni supera l’imposta lorda. In questo caso l’importo è pari alla differenza, con un tetto di 1.200 euro. Sopra i 28.000 euro il trattamento integrativo non spetta.

    Quanto spetta? Importo e soglie di reddito

    L’importo del trattamento integrativo dipende dal reddito complessivo e dal rapporto tra imposta lorda e detrazioni. Ecco la tabella riepilogativa valida per il 730/2026:

    Reddito complessivo annuoTrattamento integrativoCondizione
    Fino a 15.000 euro1.200 euro (in proporzione ai giorni di lavoro)Imposta lorda sui redditi di lavoro superiore alla detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro
    Da 15.000 a 28.000 euroDifferenza tra detrazioni e imposta lorda, massimo 1.200 euroLa somma di specifiche detrazioni deve superare l’imposta lorda
    Oltre 28.000 euroNon spettaSoglia di esclusione

    Le detrazioni che contano tra 15.000 e 28.000 euro

    Per la fascia intermedia le istruzioni del 730/2026 elencano le detrazioni da sommare. Nel confronto con l’imposta lorda contano:

    • le detrazioni per familiari a carico
    • le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati
    • gli interessi passivi su mutui per l’abitazione principale e su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021
    • le rate di ristrutturazioni, ecobonus e altri bonus edilizi per spese sostenute e rateizzate fino al 31 dicembre 2021
    • le altre detrazioni per spese rateizzate entro il 2021, come bonus mobili, bonus verde, bonus facciate, superbonus e pace contributiva

    Per stabilire se il reddito rientra nella fascia si considerano anche la quota esente dei redditi di docenti, ricercatori e impatriati, gli affitti tassati con cedolare secca e le mance con imposta sostitutiva. Il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, invece, si esclude.

    Proporzione per lavoro part-year o stagionale

    Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Se hai lavorato solo una parte dell’anno, perché hai iniziato a metà anno o sei un lavoratore stagionale, l’importo si riduce in proporzione ai giorni lavorati. Ad esempio, con 183 giorni di lavoro il bonus massimo è di circa 600 euro (1.200 × 183/365).

    Perché il bonus non arriva in busta paga?

    Di norma il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo in busta paga già dal mese di gennaio, stimando il reddito annuo del dipendente. Può però capitare che il bonus non venga pagato o venga pagato in misura inferiore a quanto spetta. Questi sono i motivi più frequenti.

    1. Nuovo lavoro iniziato in corso d’anno: il datore di lavoro non conosce gli altri redditi del dipendente e può non aver applicato il bonus.
    2. Rinuncia al bonus: il lavoratore, temendo di superare le soglie, può aver chiesto di non riceverlo. Se poi il reddito effettivo è rimasto sotto soglia, il bonus si recupera in dichiarazione.
    3. Più datori di lavoro nello stesso anno: ciascuno calcola il bonus solo sul proprio rapporto, senza vedere il totale.
    4. Più rapporti contemporanei: chi ha più Certificazioni Uniche deve verificare in dichiarazione la somma dei redditi e del bonus ricevuto.
    5. Errori di calcolo: capitano soprattutto con redditi vicini alle soglie di 15.000 o 28.000 euro.

    In tutti questi casi è la dichiarazione dei redditi a rimettere le cose a posto: chi presta l’assistenza fiscale ricalcola il trattamento integrativo considerando tutti i redditi dell’anno e riconosce l’eventuale importo non ricevuto. Le istruzioni chiariscono che il bonus viene riconosciuto in dichiarazione anche se il datore di lavoro non è sostituto d’imposta, come accade per colf e badanti.

    Come si recupera il trattamento integrativo nel 730: il rigo C14

    Nel modello 730/2026 il trattamento integrativo si gestisce nel rigo C14 del Quadro C, nella sezione dedicata alla “Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. Secondo le istruzioni, il rigo C14 va compilato da tutti i lavoratori dipendenti (codici 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3), proprio per permettere il calcolo corretto del bonus.

    Le colonne del rigo C14 dedicate al bonus

    Nel 730/2026 il rigo C14 ha dieci colonne, perché raccoglie sia il trattamento integrativo sia le misure del cuneo fiscale. Per l’ex Bonus Renzi contano le prime quattro:

    • Colonna 1 – Codice: si riporta il codice del punto 390 della CU 2026. Il codice 1 indica che il datore di lavoro ha riconosciuto e pagato il bonus, in tutto o in parte. Il codice 2 indica che non lo ha riconosciuto, oppure che lo ha riconosciuto senza pagarlo nemmeno in parte.
    • Colonna 2 – Trattamento erogato: si riporta l’importo pagato in busta paga, indicato nel punto 391 della CU 2026. Con il codice 2 questa colonna non va compilata.
    • Colonna 3 – Esenzione ricercatori e docenti e Colonna 4 – Esenzione impatriati: servono solo a chi gode di questi regimi agevolati, con i dati dei punti 462 e 463 della CU o delle relative annotazioni.

    Un punto da ricordare: nel 730 non va mai riportato l’importo del trattamento integrativo “riconosciuto ma non erogato”, che la CU indica nel punto 392. Sarà il calcolo della dichiarazione a stabilire quanto spetta davvero.

    Le altre colonne: somma esente e ulteriore detrazione

    Le colonne da 5 a 10 riguardano le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La prima è una somma che non concorre al reddito per chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro, pari al 7,1%, 5,3% o 4,8% del reddito di lavoro dipendente a seconda della fascia. La seconda è un’ulteriore detrazione per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro. I dati si prendono dai punti da 718 a 726 della CU. Sono agevolazioni diverse dal trattamento integrativo, ma si recuperano nello stesso rigo.

    Più Certificazioni Uniche

    Se hai più CU non conguagliate, cioè non riassunte dall’ultimo datore di lavoro, in colonna 1 va il codice 1 se almeno una CU riporta il codice 1 al punto 390. Va invece il codice 2 solo se tutte riportano il codice 2. In colonna 2 si indica la somma dei punti 391 di tutte le CU non conguagliate.

    Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026

    Vediamo tre esempi semplificati che riproducono i casi più frequenti di recupero del trattamento integrativo nel 730. I calcoli riguardano lavoratori senza altri redditi e servono solo a capire il meccanismo: il conteggio definitivo lo fa il software della dichiarazione.

    Esempio 1: Marco, dipendente con reddito di 14.000 euro

    Marco ha lavorato tutto il 2025 come operaio in un’azienda di Udine, con un reddito di 14.000 euro. Il datore di lavoro non gli ha pagato il bonus perché a inizio anno Marco aveva rinunciato, temendo altri redditi che poi non sono arrivati. La sua imposta lorda è di 3.220 euro (23% di 14.000). La detrazione per lavoro dipendente, per redditi fino a 15.000 euro, è di 1.955 euro, che ai fini della verifica diventano 1.880 euro (meno 75). Poiché 3.220 è superiore a 1.880, Marco ha diritto a 1.200 euro.

    • Rigo C14, colonna 1: codice 2 (bonus non erogato)
    • Rigo C14, colonna 2: non si compila

    Risultato: i 1.200 euro compaiono a credito nel prospetto di liquidazione. Il rimborso arriva tramite il datore di lavoro, con il conguaglio in busta paga, oppure dall’Agenzia delle Entrate se il 730 è presentato senza sostituto d’imposta.

    Esempio 2: Laura, due datori di lavoro nel 2025

    Laura ha cambiato lavoro nel 2025: da gennaio a giugno in un negozio (7.000 euro), da luglio a dicembre in un ristorante (7.500 euro). Totale: 14.500 euro. Ogni datore di lavoro ha pagato il bonus per i propri mesi, circa 600 euro ciascuno, per un totale di circa 1.200 euro. Il bonus è già completo, ma va comunque indicato in dichiarazione per la verifica finale.

    • Rigo C14, colonna 1: codice 1 (bonus erogato)
    • Rigo C14, colonna 2: la somma dei punti 391 delle due CU

    Esempio 3: Antonio, lavoratore stagionale

    Antonio ha lavorato da maggio a settembre 2025 (153 giorni) come cameriere stagionale sulla costa friulana. Il datore di lavoro non gli ha riconosciuto il bonus. Se la verifica dell’imposta lorda rispetto alla detrazione (ridotta di 75 euro e anch’essa proporzionata al periodo) è superata, ad Antonio spetta un bonus in proporzione ai giorni: 1.200 × 153/365 = circa 503 euro.

    • Rigo C14, colonna 1: codice 2; colonna 2 non compilata
    • Rigo C5, colonna 1: i giorni di lavoro dipendente indicati nella CU
    • Rigo C14, colonna 8: i giorni del punto 721 della CU

    Quando va restituito il trattamento integrativo?

    Il trattamento integrativo non è definitivo finché non si chiude il conto dell’anno. Se dal calcolo della dichiarazione emerge che il bonus non spettava, in tutto o in parte, l’importo pagato dal datore di lavoro viene recuperato con la dichiarazione stessa. I casi tipici sono questi:

    • Superamento dei 28.000 euro di reddito complessivo, ad esempio per straordinari, premi o un secondo lavoro: il bonus va restituito per intero.
    • Reddito tra 15.000 e 28.000 euro senza che le detrazioni superino l’imposta lorda: il bonus va restituito in tutto o in parte.
    • Incapienza: se l’imposta lorda sui redditi di lavoro non supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro, il bonus non spetta.
    • Somma dei redditi di più rapporti: ciascun datore di lavoro può aver pagato il bonus, ma il totale dei redditi supera le soglie.

    Se il recupero avviene già nel conguaglio di fine anno del datore di lavoro, la legge prevede che un importo superiore a 60 euro sia trattenuto in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio. Se invece emerge nel 730, l’importo da restituire entra nel risultato della dichiarazione e segue le regole ordinarie di pagamento.

    C’è anche un effetto collegato: secondo le istruzioni del 730/2026, l’esonero dal versamento dei piccoli importi non si applica a chi deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo o la somma che non concorre al reddito.

    Cosa cambia per i redditi bassi con la riduzione di 75 euro?

    Con la riforma IRPEF la detrazione per lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro è salita da 1.880 a 1.955 euro. Senza correttivi, l’aumento avrebbe fatto perdere il trattamento integrativo ad alcuni lavoratori con redditi bassi: la loro imposta lorda non avrebbe più superato la detrazione. Per questo, ai soli fini della verifica, la detrazione si considera diminuita di 75 euro, in proporzione al periodo di lavoro.

    Il correttivo è stato introdotto dal D.Lgs. 216/2023 per il 2024 ed è confermato dal 2025 dalla Legge 207/2024, come ricordano le istruzioni del 730/2026. Resta però un limite: chi è incapiente, cioè ha un reddito così basso che l’imposta lorda è interamente coperta dalla detrazione, non ha diritto al bonus. Non esiste, per il trattamento integrativo, un’erogazione specifica per gli incapienti.

    Esempio: Sara lavora tutto l’anno con un reddito di 8.000 euro. La sua imposta lorda è di 1.840 euro (23% di 8.000), inferiore alla detrazione “ridotta” di 1.880 euro: il bonus non le spetta. Paolo, invece, guadagna 8.500 euro: la sua imposta lorda è di 1.955 euro, superiore a 1.880. Grazie al correttivo, Paolo ha diritto al trattamento integrativo, che senza la riduzione di 75 euro avrebbe perso.

    Chi ha redditi bassi può comunque beneficiare, dal 2025, della somma esente del cuneo fiscale prevista per i redditi fino a 20.000 euro, che ha regole proprie.

    Quali documenti sono utili per la compilazione?

    Per recuperare il trattamento integrativo con il 730 integrativo o con il Modello Redditi PF servono i dati dei redditi 2025. Questi sono i documenti utili per la compilazione:

    • Certificazione Unica 2026 di tutti i datori di lavoro del 2025, con i punti 390, 391 e 392
    • Documento d’identità e codice fiscale
    • Codici fiscali dei familiari a carico
    • Altre certificazioni di reddito, ad esempio per NASpI o cassa integrazione
    • Buste paga 2025, utili per controllare il bonus effettivamente ricevuto
    • Il 730/2026 già presentato con il prospetto di liquidazione (730-3), se si fa il 730 integrativo
    • Le coordinate IBAN, utili se il rimborso viene pagato dall’Agenzia delle Entrate

    La CU è il documento chiave: il punto 391 è la prova di quanto il datore di lavoro ha pagato. Molti lavoratori scoprono di non aver ricevuto il bonus solo controllando questo dato.

    Quali errori evitare nel rigo C14?

    Il rigo C14 del 730 è breve ma insidioso. Questi sono gli errori più ricorrenti nella compilazione del trattamento integrativo 730:

    1. Copiare un codice sbagliato in colonna 1: va riportato il codice del punto 390 della CU, non un codice “per abitudine”.
    2. Indicare l’importo riconosciuto ma non erogato: il punto 392 della CU non va mai riportato nel 730.
    3. Non sommare più CU: con più CU non conguagliate, in colonna 2 va la somma dei punti 391.
    4. Dimenticare i giorni di lavoro: il rigo C5 serve al calcolo proporzionale per stagionali e lavoratori part-year.
    5. Confondere il trattamento integrativo con il vecchio Bonus 80 euro: dal 1° luglio 2020 esiste solo il trattamento integrativo.

    Anche il rigo C4, relativo ai premi di risultato, va compilato quando la CU lo prevede: le istruzioni lo indicano come necessario per determinare correttamente il trattamento integrativo.

    Domande frequenti sul recupero del Bonus Renzi

    1. Ho saltato la scadenza del 30 settembre: posso ancora recuperare il trattamento integrativo?

    Sì. Se non hai presentato alcuna dichiarazione, puoi usare il Modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026. Il 730, invece, non è più utilizzabile per chi non lo ha presentato entro il 30 settembre.

    2. Ho già presentato il 730 ma senza il bonus: cosa posso fare?

    Puoi presentare un 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 (codice 1 nella casella “730 integrativo”), tramite CAF o professionista abilitato. In alternativa puoi presentare il Modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026 e chiedere il rimborso del credito.

    3. Cosa succede se ho rinunciato al bonus a inizio anno?

    La rinuncia in busta paga non è definitiva. Se avevi i requisiti, il bonus si recupera in dichiarazione: nel rigo C14 si indica il codice 2 e la colonna 2 resta vuota.

    4. I pensionati hanno diritto al trattamento integrativo?

    No, le pensioni ordinarie sono escluse. Il trattamento integrativo riguarda i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, tra cui rientrano anche le rendite dei fondi pensione (art. 50 TUIR, lettera h-bis).

    5. Il trattamento integrativo viene tassato?

    No. È una somma che non concorre alla formazione del reddito, quindi non fa aumentare l’IRPEF da pagare.

    6. Posso recuperare il bonus degli anni precedenti?

    Se per quegli anni hai presentato la dichiarazione senza chiedere il bonus, puoi presentare un Modello Redditi PF integrativo a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998). Se l’integrativa è presentata oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo, il credito si usa in compensazione per debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata l’integrativa. Per approfondire il recupero nella dichiarazione di quest’anno leggi anche la guida sul Bonus Renzi nella dichiarazione dei redditi 2026.

    Aggiornamenti

    Questa guida viene aggiornata quando cambiano norme, istruzioni o scadenze.

    • 13/10/2026 – Dopo la scadenza del 730 ordinario (30 settembre 2026) indicati i termini ancora aperti: 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 e Modello Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026, secondo le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate (aggiornate al 28/05/2026). Corretti i riferimenti alla CU 2026 (punti 390, 391 e 392) e alle colonne del rigo C14. Precisata la riduzione di 75 euro della detrazione per lavoro dipendente ai fini della verifica (D.Lgs. 216/2023, confermata dalla L. 207/2024). Rimosse le indicazioni non corrette su un trattamento integrativo per gli incapienti e sulla soglia di 8.500 euro.

    Fonti

    • Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, art. 1 (trattamento integrativo), testo vigente: normattiva.it
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, comma 3: normattiva.it
    • Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (riforma IRPEF), art. 1: normattiva.it
    • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025): normattiva.it
    • Agenzia delle Entrate, Modello 730/2026 – Istruzioni per la compilazione (aggiornamento del 28 maggio 2026): agenziaentrate.gov.it
    • DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 (dichiarazioni integrative): normattiva.it

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ti aiutiamo a recuperare il trattamento integrativo

    Se nella tua Certificazione Unica il trattamento integrativo manca o è più basso di quello che ti spetta, sei ancora in tempo: con il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 se hai già presentato il 730, oppure con il Modello Redditi PF entro il 2 novembre 2026 se non hai presentato la dichiarazione.

    Al CAF Centro Fiscale controlliamo la tua Certificazione Unica, verifichiamo il rigo C14, ti diciamo quanto puoi recuperare (o se c’è qualcosa da restituire) e curiamo l’invio. Puoi venire in sede, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine, oppure contattarci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: ti faremo un preventivo personalizzato.

    Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 08:34:342026-10-13 17:17:56Trattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730
    PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Commercialista Online Forfettario 2026: Pro, Contro e Quale Scegliere

    regime forfettario partita iva

    Commercialista online forfettario 2026: scegliere la piattaforma digitale giusta può significare risparmiare centinaia di euro all anno e gestire la propria partita IVA direttamente da app, senza file in studio. Però non tutte le soluzioni sono uguali: Fiscozen, Aziendabile, ContaBox, Idealsofa e gli altri servizi presenti sul mercato hanno prezzi che vanno da 350 a 900 euro all anno, ma offrono livelli di assistenza, integrazioni e profondità di consulenza molto diversi.

    In questa guida 2026 analizziamo onestamente pro e contro del commercialista online, confrontiamo le principali piattaforme per forfettari e ti spieghiamo quando questa scelta conviene davvero e quando invece è meglio affidarsi a un CAF o a uno studio tradizionale. Hai già letto la nostra guida sul costo del commercialista per forfettari? Qui scendiamo nel dettaglio operativo delle piattaforme.

    Indice dei contenuti

    1. Cos è un commercialista online
    2. Differenze con commercialista tradizionale e CAF
    3. Vantaggi del commercialista online
    4. Svantaggi e limiti del commercialista online
    5. Le principali piattaforme: analisi onesta
    6. Tabella confronto prezzi e servizi
    7. Quando il commercialista online NON è la scelta giusta
    8. L alternativa CAF Centro Fiscale Udine
    9. Come scegliere: 5 domande da farsi
    10. Recensioni e Trustpilot: cosa controllare
    11. Domande frequenti

    Cos è un commercialista online

    Per commercialista online si intende un servizio professionale di contabilità, fatturazione e dichiarazione dei redditi erogato attraverso una piattaforma digitale (web e app mobile), senza che il cliente debba mai recarsi fisicamente in studio. L iscrizione a un servizio di commercialista online prevede in genere:

    • Un abbonamento annuale o mensile con costi predefiniti e nessun extra a sorpresa.
    • L assegnazione di un commercialista o consulente fiscale di riferimento (in alcune piattaforme dedicato, in altre a rotazione).
    • Un portale web e una app mobile per emettere fatture elettroniche, caricare ricevute, monitorare incassi e tasse in tempo reale.
    • Servizi di supporto via chat, email o videochiamata con tempi di risposta dichiarati.
    • La dichiarazione dei redditi annuale (Modello Redditi PF), spesso inclusa nel canone.

    Il modello è nato per partite IVA in regime forfettario e freelance digitali, ma negli ultimi anni si è esteso anche a piccole srl, professionisti in regime ordinario semplificato e piccole imprese. Il numero di iscritti alle principali piattaforme è cresciuto in modo significativo dal 2020 a oggi, con Fiscozen che da sola dichiara di gestire decine di migliaia di partite IVA.

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    Differenze con commercialista tradizionale e CAF

    Per capire se il commercialista online conviene, bisogna prima chiarire le tre opzioni principali a disposizione di un forfettario nel 2026:

    Commercialista tradizionale

    È il professionista iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con studio fisico, che segue il cliente in modo personalizzato. Si occupa di tutto: contabilità, dichiarazioni, consulenza strategica, accertamenti, contenzioso tributario, fatturazione elettronica. Costi medi per un forfettario: 1.000-2.500 euro all anno, a seconda di volume e complessità.

    CAF (Centro di Assistenza Fiscale)

    Il CAF è un soggetto autorizzato dall Agenzia delle Entrate a fornire assistenza fiscale a privati, partite IVA semplici e famiglie. I CAF (come CAF Centro Fiscale di Udine) offrono dichiarazione redditi, ISEE, modelli RED, successioni, gestione contributi INPS e supporto nelle pratiche con l Agenzia delle Entrate. Costi tipici per un forfettario: 400-900 euro all anno, con servizi accessori (730, ISEE, successione) spesso inclusi o a tariffe agevolate.

    Commercialista online

    È un servizio digitale standardizzato erogato da società che internamente si avvalgono di commercialisti iscritti all Albo. Il rapporto con il professionista avviene esclusivamente via piattaforma. Costi: 350-900 euro all anno, con piano base focalizzato su forfettari semplici. I servizi extra (consulenza strategica, casi complessi, accertamenti) sono spesso a pagamento separato.

    Vantaggi del commercialista online

    Le piattaforme di commercialista online hanno conquistato decine di migliaia di forfettari italiani per ragioni concrete. Ecco i principali vantaggi del commercialista online forfettario nel 2026:

    1. Prezzi più bassi rispetto al commercialista tradizionale

    Il vantaggio più evidente: 350-900 euro all anno contro i 1.000-2.500 euro di uno studio tradizionale. La standardizzazione dei processi (software, workflow, supporto centralizzato) consente alle piattaforme di abbassare i costi e proporre prezzi competitivi anche per chi parte da zero.

    2. App dedicata: fatture e contabilità in tempo reale

    Tutte le piattaforme moderne offrono app mobile e portale web da cui si può:

    • Emettere fatture elettroniche al SdI in pochi tap.
    • Monitorare in tempo reale ricavi, tasse stimate e contributi INPS dovuti.
    • Caricare ricevute e spese deducibili (anche per regime forfettario, utili per scopi gestionali).
    • Visualizzare scadenze fiscali personalizzate.
    • Scaricare modelli compilati e ricevute pagamenti F24.

    3. Onboarding rapido (1-3 giorni)

    L apertura della partita IVA tramite piattaforma online avviene tipicamente in 1-3 giorni lavorativi, con tutto gestito da remoto: firma digitale, invio modelli AA9/12 all Agenzia delle Entrate, iscrizione INPS, eventuale CCIAA. Niente appuntamenti in studio, niente tempi di attesa.

    4. Supporto via chat, email e videochiamata

    Il supporto del commercialista online avviene tramite canali digitali: chat in app, email, videochiamata su prenotazione. I tempi di risposta dichiarati variano da poche ore (Fiscozen) a 24-48 ore. Per i forfettari semplici, questa modalità è spesso più rapida del classico “appuntamento in studio fra due settimane”.

    5. Trasparenza dei prezzi: nessun extra a sorpresa

    Le piattaforme dichiarano in anticipo cosa è incluso e cosa no. Il canone all-inclusive copre apertura partita IVA, contabilità annuale, dichiarazione redditi, fatture illimitate, supporto base. Eventuali servizi extra (apertura società, consulenze approfondite, F24 fuori canone) sono a listino.

    6. Servizio dichiarazione redditi incluso

    Il Modello Redditi PF annuale è tipicamente compreso nel canone, con calcolo di IRPEF (o imposta sostitutiva al 5%/15% per i forfettari), contributi INPS, gestione acconti e saldo. La piattaforma genera direttamente il modello F24 da pagare.

    Svantaggi e limiti del commercialista online

    Il marketing dei commercialisti online enfatizza i benefici, ma è onesto raccontare anche i limiti, soprattutto per chi non è un forfettario “perfettamente standard”:

    1. Standardizzazione: poco margine per casi complessi

    Le piattaforme funzionano benissimo per forfettari “tipo”: un ATECO, clienti italiani, fatture lineari. Quando il caso si complica (clienti esteri con reverse charge, doppia attività, immobili all estero, redditi misti) la macchina si inceppa: spesso bisogna passare al piano premium o pagare consulenze extra (50-150 euro l ora).

    2. Supporto non sempre dedicato (rotazione consulenti)

    Su molte piattaforme il consulente che risponde in chat non è sempre lo stesso: ogni richiesta può essere gestita da operatori diversi del team. Per domande complesse questo significa dover rispiegare ogni volta la propria situazione. Solo i piani premium di alcune piattaforme garantiscono un commercialista dedicato.

    3. Niente relazione face-to-face

    Il rapporto è esclusivamente digitale. Per molti professionisti questo è un vantaggio (rapidità, niente perdite di tempo), ma per chi ha bisogno di una consulenza strategica approfondita (pianificazione fiscale pluriennale, scelta del regime, decisioni sulla forma giuridica) la mancanza del confronto diretto può essere un limite.

    4. Difficoltà su accertamenti o ispezioni

    In caso di accertamento dell Agenzia delle Entrate, ispezione INPS o cartella esattoriale, le piattaforme online offrono assistenza limitata: spesso la gestione del contenzioso non è inclusa nel canone e va affidata a un professionista esterno. Un commercialista tradizionale, invece, ti segue di persona anche in queste situazioni.

    5. Supporto a volte limitato a determinati ATECO

    Alcune piattaforme funzionano molto bene per ATECO digitali e freelance del terziario (consulenze, IT, marketing, design), ma sono meno attrezzate su settori specifici (artigiani con magazzino, attività con dipendenti, e-commerce con vendite intra-UE). Verifica sempre prima dell iscrizione che la piattaforma copra il tuo codice ATECO.

    Le principali piattaforme di commercialista online: analisi onesta

    Ecco una panoramica delle principali piattaforme di commercialista online per forfettari nel 2026, con prezzi indicativi, punti di forza e criticità. I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione e potrebbero variare; verifica sempre il listino sul sito ufficiale della piattaforma.

    1. Fiscozen (leader del mercato)

    Fiscozen è la piattaforma più conosciuta in Italia per commercialista online dedicato ai forfettari. Fondata a Milano, ha costruito un brand forte attraverso pubblicità, content marketing e partnership con freelance digitali.

    • Prezzo piano base: circa 38 euro al mese (456 euro all anno) + IVA, con offerte introduttive periodiche.
    • Servizi inclusi: contabilità forfettaria, fatturazione elettronica illimitata, dichiarazione redditi PF, F24 contributi INPS, supporto chat e email, app dedicata.
    • Pro: brand riconosciuto, onboarding fluido, app tra le più intuitive del mercato, ottima documentazione e knowledge base.
    • Contro: il piano base non include consulenze approfondite (le call con commercialista costano circa 80 euro all ora); supporto a rotazione nei piani standard.
    • Ideale per: forfettari “semplici” del digitale, freelance, consulenti, professionisti con un ATECO chiaro e clientela italiana.

    2. Aziendabile (ex Aziendaperfetta)

    Aziendabile (precedentemente conosciuta come Aziendaperfetta) è una piattaforma italiana che si rivolge a forfettari e piccole imprese con un posizionamento di prezzo aggressivo.

    • Prezzo piano base: circa 35 euro al mese (~420 euro all anno).
    • Servizi inclusi: contabilità, dichiarazione redditi, fatturazione elettronica, supporto via piattaforma.
    • Pro: prezzo competitivo, copertura ampia di codici ATECO, processi rodati.
    • Contro: meno integrazioni e meno “marketing” rispetto a Fiscozen, knowledge base meno ricca.
    • Ideale per: chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo e non ha bisogno di un brand “premium”.

    3. Idealsofa

    Idealsofa è una piattaforma italiana focalizzata sui forfettari e small business, con un offerta orientata alla semplicità.

    • Prezzo: da 350 a 650 euro all anno a seconda del piano.
    • Pro: prezzo basso nel piano essenziale, focus su small business e forfettari, semplicità di utilizzo.
    • Contro: meno funzionalità avanzate rispetto ai leader, comunità meno estesa.
    • Ideale per: forfettari “minimal” che vogliono spendere il meno possibile e gestiscono pochi clienti italiani.

    4. ContaBox

    ContaBox è un altra piattaforma italiana che propone gestione fiscale e contabile per forfettari e piccole imprese.

    • Prezzo: circa 45 euro al mese (540 euro all anno).
    • Pro: piattaforma robusta, supporto incluso, copertura sia forfettari sia ordinari.
    • Contro: prezzo leggermente sopra la media per il piano base, brand meno conosciuto.
    • Ideale per: chi cerca una soluzione “completa” e ha intenzione di passare in futuro a regime ordinario.

    5. Soldo (servizi commercialista integrati)

    Soldo nasce come piattaforma di gestione spese aziendali e carte prepagate, ma offre anche servizi di commercialista integrati attraverso partner. Non è un commercialista online “puro” ma una soluzione integrata di gestione finanziaria + fiscale.

    • Prezzo: variabile, dipende dai moduli attivati.
    • Pro: integrazione tra carta aziendale, gestione spese e contabilità.
    • Contro: non è ottimizzato per il forfettario “puro”; più adatto a piccole srl o ditte individuali in regime ordinario.
    • Ideale per: piccole imprese con spese frequenti e necessità di carte aziendali.

    6. Marvik, TaxFix e altre piattaforme minori

    Sul mercato esistono altre piattaforme:

    • Marvik: servizio di commercialista digitale orientato a freelance e startup, con piani modulari.
    • TaxFix: più focalizzato su dichiarazioni redditi per dipendenti (Modello 730) che su forfettari.
    • Tasse Quotidiane / TaxYourFree / altre boutique digitali: realtà più piccole, spesso con un commercialista dedicato e prezzi customizzati.

    La regola generale: se la piattaforma non è tra le top-5 italiane, verifica con cura iscrizione all Albo del referente, recensioni indipendenti e clausole contrattuali prima di firmare.

    Tabella confronto: prezzi, servizi, pro e contro

    Ecco un confronto sintetico delle principali piattaforme di commercialista online per forfettari nel 2026:

    PiattaformaPrezzo annuoDichiarazione inclusaPunti di forzaLimiti principali
    Fiscozen~456 euro + IVASìBrand, app, knowledge baseConsulenze a parte (~80 euro/h)
    Aziendabile~420 euroSìPrezzo competitivoMeno integrazioni
    Idealsofa350-650 euroSìPiano base economicoFunzionalità di base
    ContaBox~540 euroSìCopertura forfettari + ordinariBrand meno noto
    SoldoVariabileModulo separatoIntegrazione gestione speseNon ideale per forfettari puri
    Marvik~400-800 euroSìModulare, orientato freelanceRealtà più piccola
    CAF Centro Fiscale Udine400-900 euroSì (incluso 730/RPF)Persona dedicata, presenza fisica, ISEE/successioni inclusiServizio locale

    Nota: i prezzi possono variare in base a promozioni, tipologia ATECO e caratteristiche specifiche del cliente. Verifica sempre il preventivo personalizzato.

    Quando il commercialista online NON è la scelta giusta

    Le piattaforme di commercialista online sono fantastiche per forfettari semplici, ma in alcuni casi un commercialista tradizionale o un CAF rappresentano una scelta decisamente migliore. Ecco i casi tipici in cui NON conviene affidarsi al commercialista online:

    1. Forfettari con clienti esteri complessi

    Se fatturi a clienti esteri, soprattutto extra-UE, o gestisci reverse charge intra-UE in modo continuativo, la standardizzazione delle piattaforme diventa un limite. Spesso le risposte tardano, le procedure non sono ottimizzate, e il rischio di errore è maggiore. Un professionista dedicato che conosce il tuo caso è più efficace.

    2. Più codici ATECO o seconda attività

    Se hai doppio codice ATECO (attività prevalente + secondaria), o gestisci una seconda attività in regime forfettario, il calcolo del coefficiente di redditività e l applicazione corretta delle regole richiedono attenzione. Molti piani base delle piattaforme online supportano un solo ATECO o richiedono upgrade.

    3. Imprenditori in regime ordinario o semplificato

    Se i tuoi ricavi superano 85.000 euro e sei uscito dal forfettario, oppure se hai dipendenti, magazzino, beni strumentali rilevanti, IVA detraibile, hai bisogno di contabilità ordinaria o semplificata: le piattaforme online possono gestirla, ma la qualità della consulenza è spesso inferiore a uno studio tradizionale.

    4. Casi con accertamento, ispezione o contenzioso

    Se ricevi un avviso di accertamento, una cartella esattoriale, una richiesta di chiarimenti dall Agenzia delle Entrate o un ispezione INPS, hai bisogno di un professionista che ti rappresenti e ti difenda. Le piattaforme online raramente includono queste prestazioni nel canone: dovrai rivolgerti a un commercialista o avvocato tributarista esterno, sostenendo costi aggiuntivi.

    5. Chi cerca consulenza fiscale strategica

    Se vuoi pianificare la tua fiscalità su più anni (uscita strategica dal forfettario, scelta di trasformazione in srl, ottimizzazione contributi INPS, gestione redditi misti, pensione integrativa), il commercialista online non è ottimizzato per la consulenza strategica: ti risponderà a domande operative, ma la pianificazione complessa richiede un professionista che conosca a fondo la tua storia e i tuoi obiettivi.

    L alternativa CAF: il Centro Fiscale di Udine

    Per i forfettari italiani semplici esiste una terza via spesso sottovalutata: il CAF (Centro di Assistenza Fiscale). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre molti dei vantaggi del commercialista online (prezzo competitivo, gestione completa) con qualcosa in più che le piattaforme digitali non possono garantire.

    I vantaggi del CAF rispetto al commercialista online

    • Prezzi simili o migliori: tariffe annue tra 400 e 900 euro, in linea con le piattaforme online ma con servizi extra inclusi.
    • Persona fisica dedicata: al CAF parli sempre con la stessa consulente, che conosce il tuo caso e ti segue nel tempo.
    • Servizi extra inclusi: dichiarazione 730, ISEE, modello RED, dichiarazione di successione, modello Unico (RPF), gestione contributi INPS gestione separata, NASPI, pratiche pensione. Spesso queste prestazioni sono già incluse nel pacchetto annuale o disponibili a tariffe agevolate.
    • Presenza territoriale: uffici a Udine, Viale Giuseppe Tullio 13, raggiungibili facilmente in tutto il Friuli Venezia Giulia.
    • Supporto su accertamenti: se ricevi una comunicazione dall Agenzia delle Entrate o INPS, il CAF ti aiuta a leggere la lettera, capire cosa chiedere e gestire la pratica, anche in presenza.
    • Sistema tavolare FVG: per le successioni ereditarie, il CAF Centro Fiscale conosce le specificità del sistema tavolare austro-ungarico vigente in Friuli, una competenza specialistica che le piattaforme nazionali non hanno.

    Vuoi un preventivo personalizzato?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un preventivo gratuito per la gestione della tua partita IVA forfettaria. Confronta tariffe e servizi prima di scegliere.

    Telefono: 0432 1638640

    WhatsApp: 366 6018121

    Email: info@centrofiscale.com

    Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

    Come scegliere: 5 domande da farsi prima di decidere

    Prima di iscriverti a un commercialista online (o di scegliere il CAF o il commercialista tradizionale), poniti queste 5 domande chiave:

    1. Il mio caso è davvero “standard”?

    Se sei un freelance italiano con un ATECO chiaro, clienti italiani e ricavi sotto i 50.000 euro, il caso è standard: una piattaforma online va benissimo. Se hai clienti esteri, doppia attività, ricavi sopra i 70.000 euro o stai per uscire dal forfettario, NON è standard.

    2. Quanto valore do alla relazione personale?

    Alcune persone si trovano benissimo con chat e email, altre preferiscono guardare in faccia il consulente. Se rientri nella seconda categoria, evita le piattaforme puramente digitali e scegli un CAF o uno studio tradizionale.

    3. Quante e quali consulenze mi servono nell anno?

    Se prevedi di fare poche domande all anno (apertura, dichiarazione, qualche dubbio), il piano base online basta. Se invece prevedi di chiedere consulenze frequenti su scelte importanti (clienti grossi, contratti, ottimizzazione fiscale), conta le ore: 4-5 consulenze a 80 euro l ora fanno già 320-400 euro extra, riducendo il vantaggio di prezzo.

    4. Quanto sono autonomo nella gestione digitale?

    Le piattaforme richiedono che tu sia in grado di emettere fatture, leggere notifiche, scaricare F24 dall app. Se sei a tuo agio con il digitale e l app: ottimo. Se preferisci che un altro si occupi di tutto, un CAF o uno studio tradizionale ti scaricano del lavoro.

    5. Quali servizi extra mi servono oltre alla partita IVA?

    Devi fare anche il 730 di tuo marito/moglie? L ISEE per l asilo? Una successione ereditaria? Una pratica NASPI? Le piattaforme di commercialista online non offrono questi servizi: dovresti pagarli a parte. Un CAF li gestisce tutti, spesso in pacchetto.

    Recensioni e Trustpilot: cosa controllare

    Prima di scegliere una piattaforma di commercialista online, è fondamentale leggere le recensioni indipendenti. Trustpilot, Google Maps e i forum di freelance italiani sono ottime fonti. Ecco cosa controllare:

    • Numero di recensioni: una piattaforma con 5.000+ recensioni è statisticamente più affidabile di una con 50. Verifica anche che il punteggio sia stabile nel tempo.
    • Recensioni negative recenti: leggi le 1 e 2 stelle degli ultimi 6 mesi. Spesso emergono pattern (lentezza nel rispondere, errori nelle dichiarazioni, difficoltà nel cancellarsi).
    • Risposte dell azienda: un brand serio risponde alle recensioni negative in modo professionale, non difensivo.
    • Storie su accertamenti: cerca recensioni di chi ha avuto problemi con l Agenzia delle Entrate. Come ha gestito la piattaforma il caso?
    • Recensioni di chi ha cancellato: il processo di disdetta è fluido o ti tengono “in trappola”? È un indicatore di trasparenza.
    • Iscrizione all Albo: verifica che i commercialisti referenti siano effettivamente iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Le piattaforme serie pubblicano questa informazione.

    Una raccomandazione: non scegliere solo in base al prezzo o alla pubblicità. Una piattaforma economica che però ha problemi di supporto o gestione delle dichiarazioni ti costa molto di più in tempo perso (e potenzialmente in sanzioni). Investire 100-200 euro in più per un servizio affidabile spesso ripaga.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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    Domande frequenti sul commercialista online forfettario

    Il commercialista online è davvero un dottore commercialista iscritto all Albo?

    Le piattaforme serie (Fiscozen, Aziendabile, ContaBox, Idealsofa, Marvik) si avvalgono internamente di commercialisti iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La piattaforma in sé non è iscritta all Albo (è una società di servizi), ma i professionisti che gestiscono le dichiarazioni sì. Verifica sempre questa informazione prima di firmare il contratto.

    Posso cambiare commercialista online a metà anno?

    Sì, puoi cambiare commercialista in qualsiasi momento, ma valuta i tempi: la dichiarazione redditi va presentata entro il 31 ottobre dell anno successivo, quindi cambiare fra giugno e settembre potrebbe complicare la gestione. Recupera sempre tutte le tue fatture e ricevute (sono tue per legge) prima di passare a un nuovo professionista.

    Il piano base di Fiscozen include la dichiarazione dei redditi?

    Sì, il piano base di Fiscozen (e di tutte le principali piattaforme italiane di commercialista online per forfettari) include la dichiarazione dei redditi PF annuale, il calcolo dell imposta sostitutiva, dei contributi INPS gestione separata o artigiani/commercianti, e la generazione del modello F24 da pagare.

    Quanto costa aprire la partita IVA con un commercialista online?

    Quasi tutte le piattaforme offrono l apertura della partita IVA gratuita o a costo simbolico se ti iscrivi al loro servizio annuale. L apertura “secca” senza abbonamento può costare 100-200 euro. Anche al CAF Centro Fiscale di Udine l apertura della partita IVA forfettaria è gratuita per chi sottoscrive il pacchetto annuale.

    Il commercialista online si occupa anche di INPS e contributi?

    Sì, le piattaforme di commercialista online gestiscono il calcolo dei contributi INPS (gestione separata o artigiani/commercianti, a seconda dell ATECO), la generazione dei modelli F24 trimestrali e la dichiarazione dei redditi che riepiloga il dovuto. Pratiche più complesse (pensione anticipata, ricongiunzioni, rivalutazioni) richiedono un patronato dedicato, che il CAF Centro Fiscale offre internamente.

    Cosa succede se la piattaforma sbaglia la mia dichiarazione?

    I contratti delle piattaforme prevedono in genere una garanzia professionale e copertura assicurativa per errori del commercialista. Tuttavia, in caso di errore, il primo onere amministrativo (sanzioni, interessi, ravvedimento) ricade comunque sul contribuente, che poi può richiedere il risarcimento. È sempre buona prassi controllare il modello prima dell invio, anche se preparato dal commercialista.

    Conviene di più il CAF o il commercialista online?

    Dipende dal tuo profilo: se sei un forfettario digitale, autonomo, italiano, con caso semplice, il commercialista online è comodo. Se hai bisogno di servizi multipli (730, ISEE, successione, NASPI), assistenza in presenza, persona dedicata, o se sei in Friuli Venezia Giulia con questioni successorie tavolari, il CAF Centro Fiscale di Udine offre un pacchetto più completo a costi paragonabili. Spesso il break-even si trova chiedendo un preventivo personalizzato a entrambi.

    In sintesi: come scegliere nel 2026

    Il commercialista online forfettario nel 2026 è una soluzione moderna, conveniente e funzionale per chi rientra nel profilo “forfettario semplice digitale”. Le piattaforme leader (Fiscozen, Aziendabile, ContaBox, Idealsofa, Marvik) hanno reso accessibile a tutti la gestione della partita IVA, con app dedicate e prezzi tra 350 e 900 euro all anno.

    Tuttavia, se il tuo caso non è standard – clienti esteri, doppio ATECO, ricavi vicini al limite, accertamenti, necessità di consulenza strategica – o se vuoi servizi accessori (730, ISEE, successione, NASPI) compresi nello stesso interlocutore, un CAF come il Centro Fiscale di Udine offre vantaggi che le piattaforme digitali non possono replicare: persona fisica dedicata, presenza locale, competenza specialistica sul sistema tavolare friulano, gestione di accertamenti e ispezioni.

    Per approfondire i costi e le tariffe, leggi anche la nostra guida completa al costo del commercialista forfettario nel 2026.

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    Confronta tariffe e servizi prima di scegliere il commercialista online. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre gestione completa della partita IVA forfettaria con persona dedicata e servizi accessori inclusi.

    Telefono: 0432 1638640

    WhatsApp: 366 6018121

    Email: info@centrofiscale.com

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    Maggio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-23 08:00:002026-10-11 22:17:42Commercialista Online Forfettario 2026: Pro, Contro e Quale Scegliere
    CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO

    Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: Date Complete per Ogni Prestazione

    Pensione 2026 INPS

    Il calendario dei pagamenti INPS di giugno 2026 rappresenta uno degli appuntamenti piu attesi dai milioni di cittadini italiani che ricevono pensioni, indennita di disoccupazione, prestazioni a sostegno della famiglia o misure di contrasto alla poverta. In questa guida completa trovi tutte le date precise per ciascuna prestazione erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale durante il mese di giugno, con dettagli sugli importi, sulle modalita di accredito e sulle novita rispetto ai mesi precedenti.

    Conoscere in anticipo quando arrivera il bonifico INPS permette di pianificare le spese mensili, programmare scadenze fiscali e gestire al meglio il proprio bilancio familiare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha preparato per te questa guida aggiornata con le informazioni ufficiali pubblicate dall’INPS e con i riferimenti normativi piu recenti, valida per pensionati, lavoratori, famiglie e tutti i beneficiari delle prestazioni assistenziali.

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    Pagamento Pensioni Giugno 2026: Quando Arriva l’Accredito

    Per il mese di giugno 2026, l’INPS effettua il pagamento delle pensioni a partire dal primo giorno bancabile. Poiche il 1° giugno 2026 cade di lunedi, l’accredito sara disponibile proprio dal lunedi 1° giugno 2026 per tutti i pensionati che ricevono la pensione tramite bonifico bancario, accredito su libretto postale, conto BancoPosta o carta prepagata abilitata.

    Il calendario di ritiro presso gli uffici postali (per chi ritira in contanti) segue invece una scaglionatura alfabetica distribuita sui primi giorni del mese. Questa modalita, introdotta originariamente per ridurre gli assembramenti durante l’emergenza COVID-19, e stata mantenuta come prassi consolidata per garantire ordine e sicurezza presso gli sportelli di Poste Italiane.

    Calendario alfabetico ritiro pensioni in contanti – Giugno 2026

    Iniziale CognomeGiorno di RitiroData Giugno 2026
    A – BLunedi1 giugno 2026
    C – DMartedi2 giugno 2026 (Festa Repubblica)
    E – KMercoledi3 giugno 2026
    L – OGiovedi4 giugno 2026
    P – RVenerdi5 giugno 2026
    S – ZSabato (solo mattina)6 giugno 2026

    Attenzione: il 2 giugno 2026 e festivita nazionale (Festa della Repubblica) e gli uffici postali sono chiusi. I pensionati con cognome iniziale C-D potranno ritirare in via anticipata da lunedi 1° giugno oppure recuperare nei giorni successivi. Per chi riceve l’accredito su conto corrente, la festivita non incide: il bonifico viene comunque valutato con valuta del primo giorno bancabile utile.

    Tipologie di pensione pagate a giugno 2026

    Il pagamento del 1° giugno 2026 riguarda tutte le tipologie di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, incluse:

    • Pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contributi)
    • Pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne)
    • Quota 103 (62 anni + 41 anni di contributi, con i requisiti vigenti per il 2026)
    • Opzione Donna e Ape Sociale (per chi ne ha i requisiti)
    • Pensione di reversibilita e pensione indiretta
    • Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita
    • Pensione e assegno sociale (riservato agli over 67 con redditi bassi)
    • Trattamenti minimi integrati

    Per le pensioni di importo modesto (sotto i 12.000 euro annui lordi), nel cedolino di giugno potresti trovare la quattordicesima mensilita: si tratta di una somma aggiuntiva (compresa indicativamente tra 336 e 655 euro a seconda dell’anzianita contributiva) erogata in automatico ai pensionati con eta superiore a 64 anni e redditi entro determinate soglie.

    NASpI Giugno 2026: Date e Importi della Disoccupazione

    La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e la principale indennita di disoccupazione gestita dall’INPS per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. Il pagamento mensile della NASpI a giugno 2026 viene di norma erogato tra il 10 e il 15 del mese, salvo eccezioni legate a sospensioni d’ufficio o controlli su DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilita) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato).

    Per nuove domande accolte nel corso di maggio 2026, il primo pagamento puo arrivare anche piu tardi – di solito tra il 15 e il 25 di giugno – poiche l’erogazione segue tempi tecnici di lavorazione successivi all’accoglimento.

    Calcolo importo NASpI 2026

    L’importo della NASpI viene calcolato sulla retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Si applica il 75% della retribuzione fino a una soglia di riferimento pari a 1.480,30 euro mensili (valore 2026). Per la quota di retribuzione che eccede tale soglia, si aggiunge il 25% della parte eccedente.

    Il massimale NASpI 2026 e fissato a circa 1.575,42 euro mensili lordi. Dopo il sesto mese di percezione, l’importo viene ridotto del 3% al mese, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22/2015 che disciplina la prestazione.

    Requisiti per ricevere la NASpI

    • Stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, cessazione contratto a termine, dimissioni per giusta causa)
    • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione
    • Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione
    • Presentazione della domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto
    • Sottoscrizione della DID online sul portale ANPAL

    DIS-COLL Giugno 2026: Disoccupazione per Collaboratori

    La DIS-COLL e l’indennita di disoccupazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Anche per giugno 2026, il pagamento mensile segue lo stesso calendario della NASpI, con accredito tra il 10 e il 15 giugno per le mensilita in corso.

    L’importo della DIS-COLL viene calcolato sul reddito medio mensile imponibile percepito nell’anno solare di cessazione e nell’anno precedente. Si applica il 75% del reddito fino alla soglia di 1.480,30 euro mensili, con maggiorazione del 25% sulla quota eccedente, analogamente alla NASpI. La durata massima della DIS-COLL e di 12 mesi dal 2023 (a seguito della Legge 234/2021), con riduzione del 3% mensile dal sesto mese di percezione.

    Assegno Unico Universale Giugno 2026: Date e Importi

    L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (D.Lgs. 230/2021) e una delle prestazioni piu importanti dal punto di vista del bilancio familiare. Per giugno 2026, l’INPS conferma il calendario di pagamento standard:

    • Beneficiari gia in pagamento: accredito tra il 17 e il 19 giugno 2026
    • Nuove domande accolte a maggio 2026: pagamento entro l’ultimo giorno lavorabile di giugno (30 giugno 2026)
    • Conguagli o variazioni ISEE: liquidati nello stesso flusso del 17-19 giugno

    Importi Assegno Unico 2026 per fascia ISEE

    Fascia ISEEImporto per figlio (mensile)
    ISEE fino a 17.090,61 euro199,40 euro
    ISEE intermedioscala progressiva
    ISEE oltre 45.574,96 euro o senza ISEE57,00 euro
    Maggiorazione per figli disabili+91,42 euro circa
    Maggiorazione famiglie con 4+ figli+18,00 euro per figlio
    Maggiorazione entrambi genitori lavoratori+35,68 euro per figlio
    Maggiorazione madri under 21+23,68 euro per figlio

    Attenzione all’ISEE: per ricevere l’Assegno Unico nella misura piena, e necessario un ISEE in corso di validita (1° gennaio – 31 dicembre 2026). Chi non presenta l’ISEE riceve solo l’importo minimo di 57 euro per figlio. Per recuperare gli arretrati dei mesi precedenti, l’ISEE deve essere presentato entro il 30 giugno 2026.

    Assegno di Inclusione (ADI) Giugno 2026

    L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal Decreto Legge 48/2023 (Decreto Lavoro) in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, e la misura di sostegno economico riservata ai nuclei familiari in condizione di disagio economico con la presenza di disabili, minori o ultra-sessantenni. Per giugno 2026 i pagamenti seguono questo calendario:

    • Prima ricarica (nuovi accolti a maggio 2026): 15 giugno 2026, sulla Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane
    • Rinnovo mensile (beneficiari gia attivi): 27 giugno 2026

    L’importo dell’Assegno di Inclusione si compone di una quota A (integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, parametrata alla scala di equivalenza) e di una eventuale quota B (contributo affitto fino a 3.640 euro annui). La famiglia deve mantenere un ISEE inferiore a 10.140 euro e rispettare i vincoli reddituali e patrimoniali stabiliti dalla normativa.

    Importante novita: dal 2026 e prevista la verifica annuale dei requisiti tramite incrocio automatico tra banche dati INPS, Agenzia delle Entrate e ANPAL. Eventuali variazioni reddituali o patrimoniali devono essere comunicate entro 15 giorni tramite Modello ADI-Com o aggiornamento ISEE.

    Supporto Formazione e Lavoro (SFL) Giugno 2026

    Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), anch’esso introdotto dal D.L. 48/2023, e destinato ai soggetti attivabili al lavoro di eta compresa tra 18 e 59 anni, appartenenti a nuclei con ISEE inferiore a 10.140 euro, che non hanno i requisiti per l’Assegno di Inclusione. L’importo mensile e di 500 euro per dodici mesi (rinnovabile per altri 12 mesi).

    Il pagamento SFL per giugno 2026 e calendarizzato il 15 giugno 2026 per i beneficiari iscritti correttamente al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e impegnati nei percorsi formativi o di politica attiva del lavoro. L’erogazione avviene tramite bonifico bancario o IBAN comunicato in fase di domanda.

    Condizione essenziale: il SFL viene sospeso in caso di mancata partecipazione alle attivita formative o di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue. Le famiglie con almeno un componente in carico al SFL non possono percepire contemporaneamente l’ADI sullo stesso beneficiario.

    Bonus Asilo Nido Giugno 2026

    Il Bonus Asilo Nido e un contributo economico erogato dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici, privati autorizzati o per il supporto domiciliare a bambini affetti da gravi patologie croniche. Per il 2026, gli importi annuali massimi sono:

    Fascia ISEE MinorenniImporto Annuo MaxMassimo Mensile (su 11 mensilita)
    ISEE fino a 25.000,99 euro3.000 euro272,73 euro
    ISEE da 25.001 a 40.000 euro2.500 euro (3.600 euro se figli sotto 10 anni)227,27 – 327,27 euro
    ISEE oltre 40.000 euro o senza ISEE1.500 euro (3.600 euro se figli sotto 10 anni)136,37 – 327,27 euro

    I pagamenti del Bonus Asilo Nido sono effettuati a seguito della presentazione delle ricevute di pagamento delle rette mensili. Di norma, l’accredito avviene entro 30-60 giorni dalla validazione della documentazione caricata sul portale INPS. Per le mensilita di marzo e aprile 2026, molti pagamenti sono attesi nel mese di giugno 2026, in particolare nella seconda meta del mese.

    Disoccupazione Agricola Giugno 2026

    L’indennita di disoccupazione agricola e l’unico ammortizzatore sociale che viene erogato annualmente in un’unica soluzione, riferita all’attivita lavorativa svolta nell’anno solare precedente. La scadenza per presentare la domanda di disoccupazione agricola riferita al 2025 e fissata al 31 marzo 2026.

    L’INPS, sulla base delle domande accolte e dei dati comunicati dai datori di lavoro agricoli (DMAG), inizia ad effettuare i primi pagamenti dal mese di giugno 2026, con accrediti scaglionati nei mesi successivi fino a settembre. I beneficiari ricevono comunicazione personale tramite cassetto previdenziale o messaggio SMS sui contatti registrati.

    L’importo della disoccupazione agricola e pari al 40% della retribuzione percepita nel periodo di lavoro, per un massimo di 180 giornate annue, calcolato in base alle giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

    Indennita di Maternita e Paternita Giugno 2026

    Per le lavoratrici dipendenti, l’indennita di maternita obbligatoria (5 mesi: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo) viene erogata mensilmente dall’INPS in accredito posticipato. Per giugno 2026, l’accredito mensile e previsto nei primi 10 giorni del mese (tipicamente entro il 10 giugno), salvo ritardi legati al protocollo di liquidazione.

    L’importo dell’indennita di maternita e pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria. Per lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata, l’importo viene parametrato sui contributi versati negli ultimi 12 mesi.

    Il congedo di paternita obbligatorio di 10 giorni lavorativi (introdotto a regime dal 2022) viene anch’esso liquidato nel mese successivo all’utilizzo. I padri lavoratori dipendenti che hanno usufruito del congedo a maggio 2026 ricevono l’accredito a giugno 2026, di norma entro il 15 del mese.

    Congedo parentale facoltativo e bonus papa

    Anche il congedo parentale facoltativo (10 mesi complessivi tra i due genitori, fino a 12 anni di eta del bambino) viene retribuito al 30% della retribuzione per i primi mesi, con eventuali integrazioni per i mesi successivi previste dalla Legge di Bilancio 2024 (80% per il primo mese ulteriore e 60% per il secondo) per i nati dal 2024.

    Cassa Integrazione Guadagni (CIG e CIGS) Giugno 2026

    I pagamenti della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e dei Fondi di Solidarieta bilaterali (Fondo FIS, FSBA, ecc.) seguono tempistiche variabili che dipendono da diverse condizioni:

    • Pagamento diretto INPS: la prestazione viene accreditata direttamente sul conto del lavoratore, di norma entro 30-60 giorni dall’autorizzazione del periodo di CIG
    • Pagamento anticipato dal datore: l’azienda anticipa il trattamento in busta paga e poi recupera l’importo dall’INPS tramite conguaglio UniEmens

    Per giugno 2026, i lavoratori che hanno fruito di CIG nei mesi di marzo-aprile 2026 ricevono l’accredito presumibilmente nella prima meta del mese (entro il 15 giugno), mentre per le sospensioni di maggio 2026 i pagamenti slittano alla seconda meta di giugno o all’inizio di luglio 2026.

    L’importo della Cassa Integrazione e pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un massimale lordo rivalutato annualmente dall’INPS (per il 2026 il massimale ordinario e di circa 1.300 euro mensili lordi, leggermente piu alto per lavoratori in edilizia).

    Bonus 200 Euro, Bonus Una Tantum e Altre Prestazioni Straordinarie

    I bonus straordinari una tantum erogati negli anni 2022-2023 (Bonus 200 euro e Bonus 150 euro) sono stati misure temporanee legate alla congiuntura inflazionistica e non sono replicati nel 2026. La Legge di Bilancio 2026 ha invece confermato altre misure di sostegno strutturali, in particolare:

    • Bonus mamme lavoratrici (esonero contributivo per lavoratrici con almeno 2 figli, esteso dalla Legge di Bilancio 2024)
    • Bonus psicologo (contributi per sedute di psicoterapia entro tetti annuali per fascia ISEE)
    • Carta Risparmio Spesa (per nuclei con ISEE basso, eventuali rinnovi)
    • Bonus trasporti (in base ai decreti annuali, da verificare ogni anno)

    Per conoscere lo stato dei pagamenti dei bonus straordinari di propria pertinenza, e sempre consigliabile verificare il proprio Cassetto Previdenziale sul portale INPS (www.inps.it) accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, e possibile chiedere assistenza al patronato o al CAF di fiducia, che possono consultare la posizione previdenziale del cittadino con apposita delega.

    Calendario Completo INPS Giugno 2026: Tabella Riepilogativa

    Di seguito una tabella riepilogativa di tutte le date principali dei pagamenti INPS di giugno 2026 – da stampare e conservare per gestire al meglio il bilancio familiare del mese.

    PrestazioneData Pagamento Giugno 2026Modalita
    Pensioni (bonifico)1 giugno 2026 (lunedi)Bonifico bancario o postale
    Pensioni (contanti)1-6 giugno (scaglionato A-Z, escluso 2/6)Sportello Poste Italiane
    NASpI mensile10 – 15 giugno 2026Bonifico INPS
    NASpI nuove domande15 – 25 giugno 2026Bonifico INPS
    DIS-COLL10 – 15 giugno 2026Bonifico INPS
    Assegno Unico (beneficiari in corso)17 – 19 giugno 2026Bonifico/IBAN dichiarato
    Assegno Unico (nuove domande)Entro 30 giugno 2026Bonifico INPS
    Assegno di Inclusione (rinnovo)27 giugno 2026Carta di Inclusione (Poste)
    Assegno di Inclusione (prima ricarica)15 giugno 2026Carta di Inclusione (Poste)
    SFL (Supporto Formazione Lavoro)15 giugno 2026Bonifico bancario
    Bonus Asilo NidoVariabile (entro 30-60 gg da validazione ricevute)Bonifico INPS
    Disoccupazione AgricolaDa giugno 2026 (scaglionato)Bonifico INPS
    Maternita/PaternitaEntro il 10-15 giugno 2026Bonifico INPS
    Cassa Integrazione (pagamento diretto)Variabile (30-60 gg dall’autorizzazione)Bonifico INPS

    Come Controllare lo Stato dei Pagamenti INPS

    L’INPS mette a disposizione diversi canali per verificare lo stato dei pagamenti, l’eventuale sospensione di prestazioni o la presenza di pagamenti arretrati:

    1. Cassetto Previdenziale del Cittadino: accessibile su www.inps.it con SPID, CIE o CNS – consente di scaricare i cedolini di pagamento e visualizzare le prestazioni in essere
    2. App INPS Mobile: disponibile per Android e iOS, permette di consultare velocemente le date di pagamento dal proprio smartphone
    3. Contact Center INPS: numero verde gratuito 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da cellulare (a pagamento secondo tariffa del proprio operatore)
    4. Patronato: consulenza gratuita per la verifica della posizione previdenziale e l’eventuale ricorso amministrativo
    5. CAF: consultazione del cedolino, pratiche ISEE, gestione modifiche dei dati personali

    Pagamento non arrivato? Cosa fare

    Se il pagamento atteso non viene accreditato nei tempi previsti, e fondamentale agire rapidamente. I motivi piu frequenti di ritardo o sospensione sono:

    • IBAN errato o non aggiornato – va modificato sul portale INPS
    • ISEE scaduto – va rinnovato tramite CAF o portale INPS
    • Mancata comunicazione di variazioni (residenza, composizione del nucleo familiare)
    • Mancata sottoscrizione del Patto di Servizio (per NASpI e ADI)
    • Controlli incrociati Agenzia delle Entrate (per ADI/SFL)

    In caso di mancato accredito entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista, e consigliabile rivolgersi al patronato CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica gratuita del proprio fascicolo previdenziale e per attivare, se necessario, le procedure di sollecito o ricorso amministrativo entro i termini previsti dall’INPS (di norma 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento).

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre tutte le pratiche INPS: NASPI, pensione, maternità, invalidità 104 e bonus famiglia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sui Pagamenti INPS di Giugno 2026

    Quando arriva la pensione di giugno 2026?

    La pensione di giugno 2026 viene accreditata lunedi 1° giugno 2026 per chi la riceve tramite bonifico bancario o postale, in quanto e il primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira in contanti presso gli uffici postali si applica la scaglionatura alfabetica dei primi giorni del mese, escluso il 2 giugno (festivita).

    L’Assegno Unico di giugno 2026 quando viene pagato?

    L’Assegno Unico Universale per beneficiari gia in pagamento viene erogato tra il 17 e il 19 giugno 2026. Per le nuove domande accolte a maggio, il primo pagamento arriva entro l’ultimo giorno lavorabile del mese (30 giugno 2026).

    Quando viene pagato l’ADI a giugno 2026?

    L’Assegno di Inclusione per i beneficiari gia attivi viene ricaricato sulla Carta di Inclusione il 27 giugno 2026. Per i nuovi accolti la prima ricarica e prevista il 15 giugno 2026.

    La NASpI viene pagata a inizio mese?

    No. La NASpI viene generalmente pagata tra il 10 e il 15 di ogni mese per le mensilita in corso. I pagamenti per nuove domande accolte possono arrivare entro la seconda meta del mese (15-25 giugno per giugno 2026).

    Come funziona il Bonus Asilo Nido a giugno 2026?

    Il Bonus Asilo Nido viene erogato a fronte di ricevute di pagamento delle rette caricate sul portale INPS. I pagamenti per le mensilita di marzo e aprile 2026 sono in genere liquidati nel mese di giugno 2026, in particolare nella seconda meta del mese.

    Cosa succede se il 1° del mese cade di sabato o domenica?

    Per le pensioni il pagamento viene anticipato al primo giorno bancabile (di solito il venerdi precedente). Nel caso di giugno 2026 il 1° giugno e lunedi, quindi non si applica anticipo. Le altre prestazioni (NASpI, Assegno Unico, ADI) seguono il proprio calendario interno indipendentemente dal giorno della settimana.

    Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

    Comprendere le scadenze e gli importi delle prestazioni INPS non e sempre semplice. Le normative cambiano frequentemente, i requisiti per ciascuna misura variano in base a ISEE, composizione del nucleo familiare e situazione lavorativa, e un errore nella documentazione puo comportare ritardi o sospensione del pagamento.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre consulenza qualificata e gratuita per:

    • Verificare le tue prestazioni INPS attive e gli importi spettanti
    • Presentare nuove domande di Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Bonus Asilo Nido e altre prestazioni
    • Rinnovare o aggiornare l’ISEE 2026 in modo corretto e completo
    • Gestire pratiche di pensione, NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
    • Effettuare la Dichiarazione dei Redditi 2026 (Modello 730 o Modello Redditi PF)
    • Risolvere ricorsi e contenziosi con INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione

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    Fonti ufficiali consultate: portale INPS (www.inps.it), D.Lgs. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL), D.Lgs. 230/2021 (Assegno Unico Universale), D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 (Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro), Legge di Bilancio 2026, circolari INPS aggiornate alla data di pubblicazione. Le date e gli importi indicati possono essere soggetti a variazioni; verificare sempre l’aggiornamento ufficiale sul sito INPS o presso il CAF/patronato di fiducia.

    Maggio 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 07:34:342026-05-31 09:44:00Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: Date Complete per Ogni Prestazione
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026: chi non deve presentare il modello 730

    Dichiarazione dei redditi 730

    Ogni anno la stessa domanda: devo presentare il 730 anche quest’anno? Per milioni di italiani la risposta è “no”. L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026 riguarda chi, per la propria situazione reddituale e contributiva, non è tenuto a inviare alcun modello dichiarativo all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un istituto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986, TUIR) e ribadito ogni anno dalle istruzioni ministeriali al modello 730 e al Modello Redditi PF.

    In questa guida aggiornata al 730/2026 (relativo ai redditi 2025) il CAF Centro Fiscale di Udine spiega in modo chiaro chi è esonerato, quali sono le soglie di reddito da non superare, quando conviene comunque presentare la dichiarazione anche se non obbligati e come evitare errori che possono costare sanzioni. Affronteremo casi pratici per pensionati, lavoratori dipendenti, partite IVA forfettarie, contribuenti minimi e percettori di indennità INPS.

    Attenzione: l’esonero non significa che non si è “soggetti fiscali”. Significa solo che non occorre presentare la dichiarazione perché le imposte risultano già trattenute alla fonte o perché il reddito è sotto le soglie di esenzione. Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche previste per il 2026.

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    Cosa significa esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026

    L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi è una facoltà riconosciuta dall’ordinamento tributario a determinate categorie di contribuenti che, pur producendo redditi nel corso dell’anno d’imposta, non sono tenuti a presentare il modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche. Il principio cardine è semplice: se l’imposta dovuta è già stata interamente trattenuta dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, INPS) e non vi sono altri redditi da dichiarare, lo Stato non chiede al cittadino di “ricapitolare” la propria posizione.

    L’istituto trova fondamento normativo principalmente nell’art. 1 del DPR 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730. Le tabelle ufficiali di esonero sono pubblicate ogni primavera con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva i modelli dichiarativi: per il 2026 il riferimento è il provvedimento di approvazione del modello 730/2026.

    Esonero vs. semplice non obbligo

    È importante distinguere due concetti spesso confusi:

    • Esonero totale: il contribuente non è obbligato a presentare alcun modello dichiarativo e non subisce conseguenze.
    • Esonero con facoltà: il contribuente non è obbligato, ma può scegliere di presentare comunque la dichiarazione, ad esempio per ottenere il rimborso di detrazioni non riconosciute dal sostituto.
    • Esclusione soggettiva: alcune categorie (es. soggetti minimi cessati, eredi del de cuius) seguono regole specifiche che derogano allo schema ordinario.

    Soglie di reddito per l’esonero dichiarazione redditi 2026

    La normativa fiscale italiana prevede soglie di reddito al di sotto delle quali il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione. Tali soglie variano in funzione della tipologia di reddito posseduto e della categoria del contribuente. Ecco le principali soglie aggiornate per il modello 730/2026:

    Tipologia di redditoSoglia di esoneroNote
    Reddito complessivo generalefino a 2.840,51 eurolimite generale art. 11 TUIR
    Pensione + abitazione principalefino a 8.500 euro (con almeno 75 anni) o 7.500 eurono-tax area pensionati
    Lavoro dipendente + abitazione principalefino a 8.500 euronuova no-tax area dipendenti dal 2025 (DLgs 216/2023)
    Compensi sportivi dilettantisticifino a 15.000 eurofranchigia art. 36 D.Lgs 36/2021
    Assegno periodico ex coniugefino a 7.500 eurose unico reddito, con abitazione principale
    Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’impostaEsenti dall’obbligocedolare secca, interessi titoli, dividendi qualif.

    Queste soglie tengono conto delle detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12, 13, 15 e 16 del TUIR. In sostanza, sotto questi importi l’imposta dovuta risulta pari a zero per effetto delle detrazioni stesse, rendendo superflua la dichiarazione.

    La soglia generale di 2.840,51 euro

    Storica soglia di esonero (corrispondente a 5,5 milioni di lire del 1996, mai aggiornata), riguarda chi ha solamente redditi residuali (es. piccolo lavoro autonomo occasionale, redditi diversi) per importi complessivi sotto questo limite. Restano comunque obbligati alla dichiarazione coloro che, pur sotto soglia, hanno crediti d’imposta da utilizzare o redditi soggetti a tassazione separata.

    Esonero per lavoratori dipendenti e assimilati

    Il lavoratore dipendente è la figura più tutelata dal sistema di esoneri, perché il datore di lavoro opera già come sostituto d’imposta, trattenendo mensilmente l’IRPEF e applicando il conguaglio a fine anno tramite la Certificazione Unica (CU). Se il rapporto di lavoro copre l’intero anno e non vi sono altri redditi, la posizione fiscale è già “chiusa” e non occorre dichiarare nulla.

    Sono esonerati dalla presentazione del 730/2026 i lavoratori dipendenti che si trovano in tutte queste condizioni:

    • hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato (es. co.co.co., borse di studio, gettoni di presenza) da un solo datore di lavoro;
    • il sostituto ha effettuato correttamente le ritenute d’acconto IRPEF e applicato le addizionali regionali e comunali;
    • non possiedono altri redditi da dichiarare (esclusi quelli soggetti a ritenuta secca o cedolare);
    • il reddito da abitazione principale (rendita catastale) non è soggetto a IRPEF;
    • non hanno spese detraibili o deducibili che vogliono recuperare.

    Caso pratico: Marco, impiegato a tempo indeterminato

    Marco lavora come impiegato dal 2020 nella stessa azienda. Nel 2025 ha guadagnato 28.000 euro lordi, il datore ha effettuato le ritenute mensili e a dicembre ha consegnato la CU. Marco vive nella propria abitazione principale e non ha altri redditi. Conclusione: Marco è esonerato dal 730/2026. Tuttavia, se ha sostenuto spese mediche per 1.200 euro o ha pagato un mutuo prima casa, gli conviene presentare comunque il 730 per recuperare le detrazioni del 19%.

    Lavoratori con due o più CU: cosa cambia

    Se un lavoratore ha avuto più datori di lavoro nel 2025 e non ha chiesto il conguaglio all’ultimo sostituto, è generalmente obbligato a presentare la dichiarazione, salvo che l’imposta complessiva non superi l’importo di 10,33 euro. Il motivo: ciascun datore applica le aliquote partendo dal primo scaglione, senza considerare gli altri redditi, e questo provoca un’IRPEF a debito da regolarizzare.

    Esonero per pensionati 2026

    I pensionati rappresentano la categoria più numerosa di soggetti esonerati. L’INPS opera come sostituto d’imposta, trattenendo l’IRPEF dalla pensione e gestendo automaticamente le addizionali. Per la maggior parte dei pensionati italiani, soprattutto chi percepisce trattamenti minimi o pensioni medio-basse, la dichiarazione dei redditi non è necessaria.

    I requisiti per l’esonero dei pensionati dal 730/2026 sono:

    • pensione erogata da un unico ente (INPS, ex INPDAP, casse previdenziali) per l’intero anno;
    • importo complessivo non superiore a 7.500 euro per i pensionati sotto i 75 anni, elevato a 8.500 euro per i pensionati con almeno 75 anni di età;
    • eventuale reddito aggiuntivo dall’abitazione principale e relative pertinenze (escluso da IRPEF);
    • nessun altro reddito imponibile, salvo quelli soggetti a ritenuta a titolo definitivo;
    • periodo di pensione di almeno 365 giorni (anno intero).

    Pensione minima e integrazione al trattamento

    I percettori della pensione minima INPS (per il 2026 attestata, salvo conferme con perequazione, intorno ai 615-620 euro mensili per 13 mensilità) ricadono pienamente nella fascia di esonero, salvo abbiano altre fonti di reddito. Anche l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale non incidono sul calcolo del reddito ai fini dell’esonero, purché restino sotto soglia.

    Pensionati con più trattamenti

    Chi percepisce due o più pensioni (ad esempio una pensione INPS lavoro dipendente più una pensione di reversibilità) deve sommare gli importi e verificare la posizione complessiva. Se la somma è superiore alla soglia di esonero e nessuno dei due enti ha effettuato il conguaglio cumulativo, è opportuno presentare il 730 per evitare richieste future da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il CAF Centro Fiscale di Udine esegue gratuitamente la verifica per i pensionati friulani.

    Esonero per partite IVA: forfettari e minimi

    Per le partite IVA il discorso è più articolato. La regola generale è che chi possiede partita IVA deve presentare il Modello Redditi PF (non il 730), perché il 730 non ammette redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale. Tuttavia, anche per i contribuenti in regime forfettario e regime di vantaggio (ex minimi) esistono casi di esonero o adempimenti semplificati.

    Regime forfettario: nessun esonero dichiarativo

    I contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 c. 54-89) non sono mai esonerati dalla presentazione del Modello Redditi PF, neanche se nell’anno non hanno emesso fatture. Devono compilare il quadro LM indicando ricavi/compensi e applicare il coefficiente di redditività (variabile dal 40% al 86% in base al codice ATECO). L’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le startup nei primi 5 anni) si applica al reddito imponibile così calcolato.

    Il “coefficiente di redditività” è una percentuale stabilita per legge che indica quanta parte dei ricavi viene considerata reddito (il resto è considerato costi forfettari). Ad esempio, per i professionisti il coefficiente è del 78%: significa che il 78% dei compensi è reddito tassabile, il restante 22% è “costo forfettario” già scontato.

    Soggetti con sola partita IVA chiusa nell’anno

    Chi ha chiuso la partita IVA nel 2025 deve comunque presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui ha operato, anche se per pochi mesi. L’unica eccezione riguarda chi ha avuto ricavi pari a zero e nessun costo deducibile: in questo caso, comunque, si raccomanda la dichiarazione “a zero” per fini di tracciabilità.

    Lavoratori autonomi occasionali sotto 2.840,51 euro

    Il lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. l TUIR) non richiede l’apertura della partita IVA fino a 5.000 euro annui per committente. Se il contribuente ha percepito esclusivamente compensi occasionali per un totale non superiore a 2.840,51 euro nel 2025, può rientrare nell’esonero generale. Sopra tale soglia, occorre dichiarare nel quadro RL del Modello Redditi PF.

    Redditi esenti e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta

    Una vasta gamma di redditi è esclusa dall’obbligo dichiarativo perché soggetti a tassazione “alla fonte” oppure perché del tutto esenti. Conoscere queste categorie aiuta a verificare se si rientra nell’esonero. Ecco le principali:

    • Interessi su titoli di Stato (BOT, BTP, CCT) e su conti correnti, soggetti a ritenuta del 12,50% o 26%;
    • Dividendi su partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta del 26%;
    • Redditi da locazione in cedolare secca (21% o 10% canone concordato): vanno comunque dichiarati nel quadro B del 730 se altri redditi richiedono dichiarazione;
    • Pensioni di guerra e indennità correlate (totalmente esenti);
    • Borse di studio universitarie erogate da università, INPS, regioni (esenti);
    • Sussidi di natura assistenziale erogati da enti pubblici (es. assegno sociale);
    • Indennità di maternità e congedo parentale (concorrono come redditi assimilati ma INPS è sostituto);
    • Rendite INAIL per invalidità permanente e altre rendite assistenziali specifiche.

    Cedolare secca: attenzione alla regola

    Chi percepisce redditi da locazione in regime di cedolare secca (21% per contratto a canone libero o 10% per contratto a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa) non è automaticamente esonerato. La cedolare secca sostituisce IRPEF e addizionali, ma il reddito deve essere comunque dichiarato nel quadro B del 730 o nel quadro RB del Modello Redditi PF. L’esonero opera solo se questo è l’unico reddito e l’imposta sostitutiva è stata regolarmente versata in F24 entro le scadenze previste.

    NASPI, CIG, indennità INPS: come incidono sull’esonero

    Molti contribuenti chiedono se le indennità di disoccupazione (NASPI), la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e altre prestazioni INPS comportino l’obbligo di dichiarazione. La risposta è articolata, ma utile per valutare la propria posizione.

    NASPI

    La NASPI è un reddito assimilato al lavoro dipendente e l’INPS opera come sostituto d’imposta, applicando direttamente le ritenute IRPEF. Se il percettore ha avuto solo NASPI nel 2025 e l’INPS ha eseguito il conguaglio finale, il lavoratore è esonerato. Diversamente, se nello stesso anno ha avuto anche redditi da lavoro dipendente da altri datori, scatta l’obbligo dichiarativo per il conguaglio cumulativo.

    Cassa Integrazione Guadagni

    La CIG ordinaria, straordinaria, in deroga e la NASPI agricola sono trattate come redditi da lavoro dipendente. Se erogate dal datore di lavoro (per anticipo) o direttamente dall’INPS, le ritenute vengono operate dal soggetto erogatore. Per il 2026, il principio resta invariato: se il rapporto di lavoro è continuativo e il conguaglio è stato eseguito, non occorre dichiarare.

    Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro

    L’Assegno di Inclusione (ADI) (subentrato al Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024) e il Supporto Formazione Lavoro (SFL) non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, in quanto sussidi di natura assistenziale. Chi percepisce esclusivamente queste indennità non ha obbligo di presentare il 730/2026, salvo voglia recuperare detrazioni per altre spese (ad es. spese mediche, in casi specifici).

    Quando conviene presentare il 730 anche se esonerati

    Anche se rientri in una delle categorie di esonero, presentare comunque il 730/2026 può convenire in molte situazioni. La regola d’oro: presenta la dichiarazione ogniqualvolta hai pagato (tramite ritenute alla fonte) più imposte di quanto effettivamente dovuto, oppure hai diritto a detrazioni o crediti d’imposta che il sostituto non ha riconosciuto.

    • Spese mediche superiori alla franchigia di 129,11 euro (detrazione 19%);
    • Spese di istruzione universitaria e scolastica (limiti per ordine di scuola);
    • Mutuo prima casa: interessi passivi detraibili al 19% fino a 4.000 euro (760 euro annui di risparmio);
    • Bonus edilizi (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione 50%): tornano nella dichiarazione in 10 rate annuali;
    • Erogazioni liberali a ONLUS, ASD, partiti politici, scuole;
    • Spese funebri per defunto familiare (fino a 1.550 euro per evento);
    • Premi assicurativi vita, invalidità e infortuni (detrazione 19% nei limiti previsti);
    • Detrazione canoni di locazione per studenti universitari fuori sede o lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;
    • Bonus mobili e elettrodomestici: detraibile al 50% se collegato a ristrutturazione.

    Esempio numerico: Giulia, pensionata 73enne

    Giulia ha una pensione INPS di 7.200 euro annui. Tecnicamente sarebbe esonerata. Tuttavia, nel 2025 ha sostenuto 1.800 euro di spese mediche specialistiche e ha pagato 600 euro per la badante (per assistenza a sé stessa, in quanto non autosufficiente). Presentando il 730/2026 può recuperare:

    • Spese mediche: (1.800 – 129,11) × 19% = 317 euro
    • Spese addetti assistenza: 600 × 19% (entro 2.100 euro) = 114 euro
    • Rimborso atteso: 431 euro

    Per Giulia, dunque, presentare il 730 conviene fortemente. Il CAF Centro Fiscale offre l’assistenza gratuita per la dichiarazione 730 a pensionati con ISEE basso.

    730 precompilato 2026 ed esonero

    Una novità importante per il 2026: la dichiarazione precompilata è disponibile dal 30 aprile 2026 (e non più dal 15 aprile come negli anni precedenti). Il cambio di data è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate per garantire una maggiore affidabilità dei dati pre-inseriti, in particolare per Certificazioni Uniche, oneri detraibili e dati immobiliari.

    Anche i contribuenti esonerati possono accedere al 730 precompilato tramite SPID, CIE o CNS sul portale dell’Agenzia delle Entrate. È un’ottima occasione per verificare se il proprio profilo fiscale è correttamente registrato e per scoprire eventuali detrazioni dimenticate. La precompilata aggrega automaticamente:

    • CU lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo;
    • spese sanitarie comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria;
    • spese universitarie comunicate dalle università;
    • interessi mutui dalle banche;
    • oneri assicurativi comunicati dalle assicurazioni;
    • contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

    Scadenze 730/2026 da ricordare

    ScadenzaAdempimento
    30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato
    16 giugno 2026Saldo IRPEF e primo acconto (per chi presenta Redditi PF)
    30 settembre 2026Termine ultimo per invio definitivo 730/2026
    25 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo
    30 novembre 2026Termine per Modello Redditi PF
    1 dicembre 2026Secondo acconto IRPEF

    Rimborso e crediti d’imposta: come ottenerli

    Per gli esonerati che decidono di presentare comunque il 730 al fine di ottenere un rimborso, è importante sapere come funziona il meccanismo. Il rimborso può essere ottenuto in due modalità:

    • Tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico): il rimborso compare nella busta paga o nel cedolino di pensione del mese di luglio (per dichiarazioni presentate entro giugno) o dei mesi successivi;
    • Direttamente dall’Agenzia delle Entrate per chi non ha sostituto (è il caso tipico dei pensionati con sola pensione INPS, ma il rimborso può essere richiesto in busta paga indicando l’INPS come sostituto): il rimborso viene accreditato sul conto corrente tramite il codice IBAN indicato in dichiarazione, di norma entro 6 mesi.

    Crediti d’imposta che richiedono comunque la dichiarazione

    Alcuni crediti d’imposta richiedono obbligatoriamente la dichiarazione per essere utilizzati, anche se sotto soglia. Ad esempio:

    • Trattamento integrativo (ex bonus Renzi/80 euro) – oggi ridenominato e modulato in base al reddito;
    • Bonus prima casa under 36 (per acquisti effettuati nei termini di vigenza);
    • Crediti d’imposta canoni di locazione per immobili a uso non abitativo;
    • Bonus colonnine elettriche per installazione di infrastrutture di ricarica;
    • Sport bonus e altre agevolazioni territoriali.

    Errori da evitare sull’esonero dichiarativo

    L’esonero è una facoltà, ma presumere di esserne titolari quando non lo si è può costare caro. Le sanzioni per omessa dichiarazione previste dal D.Lgs. 471/1997 sono pesanti: dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro (importo che scende a 200 euro se non risultano imposte dovute). Ecco gli errori più frequenti:

    • Pensionati che ricevono due cedolini pensione da enti diversi (es. INPS + ex INPDAP, oppure INPS + Cassa Forense) e ritengono di essere esonerati senza verificare il cumulo;
    • Lavoratori che hanno avuto un secondo lavoro a chiamata o stagionale nello stesso anno;
    • Eredi che incassano arretrati di pensione del de cuius e non li dichiarano;
    • Contribuenti con redditi da locazione (anche brevi tipo Airbnb) che ritengono di essere esonerati solo perché in cedolare secca;
    • Percettori di compensi sportivi dilettantistici sopra la soglia di 15.000 euro che non dichiarano nulla;
    • Soggetti con conti correnti all’estero o investimenti finanziari all’estero (anche cripto): obbligo di quadro W indipendentemente dalle altre condizioni.

    Sanzioni e ravvedimento operoso

    Chi si accorge di aver erroneamente ritenuto di rientrare nell’esonero può sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso. Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione fissa per la tardiva presentazione è di soli 25 euro (1/10 di 250 euro). Oltre i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni sono molto più gravose.

    Cripto e redditi esteri: l’esonero non vale

    Una delle aree dove l’esonero non opera mai riguarda i redditi esteri e gli investimenti finanziari all’estero, inclusi i conti su fintech estere (Revolut, N26, Wise, PayPal con conto operativo all’estero) e le criptovalute. La normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990 e successive modifiche) impone l’obbligo di compilazione del quadro W nel Modello Redditi PF per chiunque detenga attività finanziarie estere superiori ai limiti previsti.

    • IVIE 1,06% per immobili all’estero (aliquota in vigore dal 2024 ex L. 213/2023);
    • IVAFE 2 per mille (0,20%) su attività finanziarie estere, elevata al 4 per mille (0,40%) per stati black-list;
    • Imposta fissa di 34,20 euro per conto corrente o libretto estero (persona fisica);
    • Tassazione plusvalenze cripto al 26% (in caso di realizzo) per importi superiori a 2.000 euro;
    • Anche con imposta dovuta inferiore a 200 euro, il quadro W va comunque compilato.

    Se possiedi attività estere (anche solo un conto corrente da pochi euro presso una fintech estera) sei obbligato a presentare il Modello Redditi PF, indipendentemente dalle altre condizioni di esonero. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha competenza specifica nel monitoraggio fiscale e nella tassazione delle criptovalute.

    Successioni ed eredi: la dichiarazione del de cuius

    In caso di decesso, gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del defunto (de cuius) relativa all’anno del decesso e, se non presentata, anche all’anno precedente. La scadenza ordinaria del 730/2026 (30 settembre 2026) per il de cuius è prorogata al 30 novembre 2026 tramite presentazione del Modello Redditi PF, esclusivamente in via telematica. Gli eredi non possono avvalersi del 730 per il defunto.

    In Friuli Venezia Giulia, il sistema tavolare rappresenta una specificità importante anche dal punto di vista fiscale per le successioni: l’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel Libro Fondiario richiede l’intavolazione separata dopo la dichiarazione di successione. Il CAF Centro Fiscale ha competenza ultradecennale nella gestione delle pratiche di successione nel sistema tavolare di Udine, Gorizia, Trieste e parte di Pordenone.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Conclusioni: come capire se sei davvero esonerato

    L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026 è un’opportunità per molti contribuenti italiani, ma non va presunto: occorre verificare con attenzione la propria situazione personale, sommare tutti i redditi percepiti nel 2025, controllare le ritenute applicate dai sostituti d’imposta e valutare l’esistenza di spese detraibili che potrebbero generare un rimborso.

    Le tre regole d’oro da ricordare:

    1. Verifica sempre la tua CU o il cedolino INPS: sono il punto di partenza per capire quanto reddito hai prodotto e quanto IRPEF ti è stato trattenuto.
    2. Non confondere “non obbligato” con “non conviene”: spesso presentare il 730 anche da esonerati significa recuperare centinaia di euro di rimborsi.
    3. Attenzione ai redditi esteri e cripto: l’esonero non vale mai. Quadro W obbligatorio.

    Per una verifica gratuita della tua posizione fiscale 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Il nostro team ti assiste nell’analisi della CU, nella ricostruzione delle spese detraibili e, se conviene, nella compilazione e invio del modello 730/2026 senza costi per pensionati con ISEE basso e lavoratori dipendenti con redditi medi. Prenota un appuntamento chiamando il numero 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.

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    FAQ – Domande frequenti sull’esonero 730/2026

    1. Se sono esonerato e non presento il 730, posso comunque accedere ai bonus?

    Sì, l’esonero dalla dichiarazione non esclude dai bonus statali (Assegno Unico, Bonus bollette, Carta Acquisti, ecc.). Tali misure si basano sull’ISEE, calcolato sui dati reddituali comunicati direttamente da INPS e Agenzia delle Entrate. Per ottenere o aggiornare l’ISEE, contatta il CAF Centro Fiscale.

    2. Se ho ricevuto un’eredità nel 2025 devo presentare la dichiarazione?

    L’eredità in sé (il patrimonio ricevuto) non è soggetta a IRPEF ma all’imposta di successione (con franchigie diverse a seconda del grado di parentela). Tuttavia, se l’eredità include immobili che producono reddito o investimenti che generano interessi, dovrai dichiarare tali redditi dal momento dell’apertura della successione. Il defunto, da parte sua, ha sempre l’obbligo della dichiarazione finale tramite gli eredi.

    3. Ho cambiato lavoro a metà 2025: sono esonerato?

    Se hai chiesto al nuovo datore di operare il conguaglio cumulativo (presentando la CU del precedente lavoro), e il conguaglio è stato effettuato correttamente, sei esonerato. In caso contrario sei obbligato alla dichiarazione, perché ciascun datore avrà applicato le aliquote dal primo scaglione, generando quasi certamente un debito IRPEF.

    4. La pensione di reversibilità conta per l’esonero?

    Sì, la pensione di reversibilità è reddito a tutti gli effetti. Se sommata alla pensione diretta supera la soglia di esonero (7.500 euro o 8.500 euro per gli ultra 75enni), occorre presentare la dichiarazione. L’INPS, se eroga entrambe le pensioni, opera il conguaglio cumulativo automaticamente.

    5. Ho un conto Revolut con 500 euro: devo dichiarare?

    Sì. Anche con saldi minimi, il possesso di un conto corrente all’estero (anche fintech) attiva l’obbligo di compilazione del quadro W per il monitoraggio fiscale. L’imposta IVAFE non è dovuta se il valore medio del conto è inferiore a 5.000 euro, ma la comunicazione resta obbligatoria. L’esonero ordinario dalla dichiarazione viene meno.

    6. Posso recuperare le spese mediche del 2024 nel 730/2026?

    No, il 730/2026 si riferisce ai redditi e alle spese sostenute nel 2025. Per le spese mediche del 2024 dovevi presentare il 730/2025 (entro il 30 settembre 2025). È possibile, tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari di accertamento (5 anni), rivolgendosi al CAF.

    7. Sono pensionato all’estero in convenzione: devo dichiarare in Italia?

    Dipende dalla residenza fiscale e dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in vigore con il Paese di pagamento della pensione. In genere, i pensionati AIRE residenti all’estero non sono tassati in Italia, salvo specifiche eccezioni. La verifica è caso per caso: contatta il CAF Centro Fiscale per un’analisi personalizzata.

    Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 23:55:042026-05-31 17:46:04Esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026: chi non deve presentare il modello 730
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione 730 a Debito: Regole Complete per la Rateizzazione nel 2026

    Dichiarazione dei redditi 730

    Hai presentato il modello 730 e il calcolo finale ti restituisce un risultato a debito? Niente panico: la normativa italiana prevede regole precise per rateizzare il versamento, evitando di dover saldare tutto in un’unica soluzione. In questa guida tecnica analizziamo le regole 2026 della rateizzazione del 730 a debito: numero massimo di rate, tassi di interesse, differenze tra rateizzazione tramite sostituto d’imposta e versamento autonomo con F24, scadenze aggiornate e cosa fare in caso di omesso versamento.

    Le regole sono cambiate con il DLgs 1/2024 (decreto Adempimenti) che ha esteso il numero massimo di rate ammesse con il modello F24, portandolo da 6 a 7. Capire bene queste regole significa scegliere la strategia di pagamento più conveniente, evitare sanzioni e gestire correttamente eventuali incapienze sulla busta paga o sulla pensione.

    Indice dei contenuti

    1. Quando il 730 risulta a debito
    2. Le due modalità di pagamento rateale
    3. Rateizzazione tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione)
    4. Rateizzazione autonoma con modello F24
    5. Calcolo degli interessi sulle rate del 730
    6. Scadenze 730 a debito nel 2026
    7. La maggiorazione dello 0,40% per il pagamento differito
    8. Incapienza e rate non trattenute dal sostituto
    9. Ravvedimento operoso in caso di omesso versamento
    10. Esempi pratici di rateizzazione
    11. Codici tributo per i versamenti del 730
    12. Errori frequenti da evitare

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    Quando il 730 risulta a debito

    Un modello 730 chiude a debito quando, dal calcolo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, emerge che le ritenute già subite (in busta paga o sulla pensione) sono inferiori all’imposta complessivamente dovuta. In pratica, durante l’anno il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno trattenuto e versato meno IRPEF di quella effettivamente spettante in base alla situazione reddituale e familiare del contribuente.

    Le cause più frequenti del 730 a debito sono:

    • Più redditi nello stesso anno (ad esempio due lavori dipendenti con conguagli separati): ogni sostituto applica le aliquote solo sul proprio reddito, ma sommandoli si entra in uno scaglione più alto.
    • Pensione + reddito da lavoro: situazione tipica di chi va in pensione durante l’anno e continua a svolgere attività lavorativa.
    • Redditi da fabbricati locati con cedolare secca, IMU o canoni che non sono stati assoggettati a ritenute durante l’anno.
    • Conguaglio negativo dell’anno precedente non assorbito dalle ritenute.
    • Addizionali regionali e comunali IRPEF dovute in saldo, oltre alle ritenute già operate.
    • Acconti IRPEF per l’anno in corso che si sommano al saldo del precedente.

    È importante distinguere tra saldo IRPEF (l’imposta riferita all’anno chiuso) e acconto (anticipazione dell’imposta dell’anno in corso). Entrambi possono concorrere al debito complessivo. Le aliquote IRPEF in vigore per il 2026 sono articolate in tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile, 35% dalla soglia di 28.000 fino a 50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro. Questa nuova articolazione, introdotta dal DLgs 216/2023, ha sostituito i quattro scaglioni precedenti.

    Le due modalità di pagamento rateale

    Quando il 730 risulta a debito, il contribuente ha sostanzialmente due strade alternative per pagare a rate l’importo dovuto:

    1. Rateizzazione tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico): le rate vengono trattenute direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione nei mesi successivi.
    2. Rateizzazione autonoma con modello F24: il contribuente versa autonomamente le rate utilizzando i codici tributo appropriati, secondo un calendario che ammette fino a 7 rate (saldo IRPEF e primo acconto) dal mese di giugno fino a dicembre.

    La scelta della modalità va indicata già in sede di compilazione del 730 (o di delega al CAF), barrando le apposite caselle del quadro F del modello. Una volta scelta la modalità, è possibile in alcuni casi modificarla con un 730 integrativo, ma con vincoli temporali stretti.

    La differenza pratica è significativa: con il sostituto d’imposta il contribuente “non vede” il pagamento (è trattenuto in busta), ma riduce lo stipendio netto mensile e si applicano interessi maggiori cumulativi sulle rate successive alla prima. Con l’F24 autonomo c’è più flessibilità nelle date e nella ripartizione, ma è il contribuente a dover essere proattivo e vigile sulle scadenze.

    Rateizzazione tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione)

    La rateizzazione tramite sostituto d’imposta è la modalità più diffusa per dipendenti e pensionati. Il funzionamento è automatico: il CAF o il professionista che elabora il 730 invia l’esito al sostituto, il quale procede a trattenere le rate direttamente dal cedolino, secondo il calendario stabilito dalla normativa.

    Numero massimo di rate

    Per i lavoratori dipendenti, il sostituto può trattenere il debito in un massimo di 5 rate mensili, da luglio a novembre. Per i pensionati il calendario inizia tipicamente ad agosto o settembre (a seconda dell’ente pensionistico) e si conclude a novembre, con un numero di rate proporzionalmente ridotto. Il contribuente può comunque scegliere un numero inferiore di rate rispetto al massimo, ad esempio chiedendo solo 3 o 4 rate per ridurre il peso degli interessi cumulativi.

    Calendario standard delle rate

    RataDipendentiPensionatiInteressi
    1ª rataLuglioAgosto0%
    2ª rataAgostoSettembre0,33%
    3ª rataSettembreOttobre0,66%
    4ª rataOttobreNovembre0,99%
    5ª rataNovembre—1,32%

    Come si vede, la prima rata non è gravata da interessi, mentre dalla seconda in poi viene applicato un interesse pari allo 0,33% mensile sull’importo della singola rata, in modo cumulativo. Quindi la seconda rata sconta lo 0,33%, la terza lo 0,66%, e così via.

    Vantaggi e svantaggi

    I principali vantaggi di affidare il pagamento al sostituto d’imposta sono la semplicità (nessun adempimento attivo del contribuente), l’azzeramento del rischio di omettere versamenti e l’automatismo nella gestione delle addizionali regionali e comunali. Lo svantaggio principale è la riduzione visibile dello stipendio mensile nei mesi di trattenuta, oltre al fatto che il numero massimo di rate è inferiore (5 contro 7 dell’F24 autonomo).

    Rateizzazione autonoma con modello F24

    La rateizzazione autonoma tramite modello F24 è la modalità obbligatoria per chi non ha un sostituto d’imposta (ad esempio chi presenta il 730 con l’opzione “senza sostituto” o utilizza il modello Redditi PF) e facoltativa per gli altri. Si paga in autonomia presso banca, posta o tramite home banking, utilizzando i codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.

    Numero massimo di rate: estensione 2024

    Con l’entrata in vigore del DLgs 1/2024 (decreto Adempimenti), dal 2024 il numero massimo di rate ammesse per il versamento autonomo F24 è stato elevato a 7 rate mensili, da giugno a dicembre. In precedenza il termine ultimo era novembre, con 6 rate.

    Questa estensione è particolarmente vantaggiosa perché consente di spalmare il debito su un periodo più lungo, riducendo l’impatto mensile. È applicabile sia al saldo IRPEF, sia al primo acconto, sia alle altre imposte autoliquidate (cedolare secca, imposta sostitutiva forfettario, contributi INPS gestione separata, eccetera).

    Calendario standard F24 (versamento dal 30 giugno)

    RataScadenzaInteressi
    1ª rata30 giugno 20260%
    2ª rata16 luglio 20260,33%
    3ª rata20 agosto 20260,66%
    4ª rata16 settembre 20260,99%
    5ª rata16 ottobre 20261,32%
    6ª rata17 novembre 20261,65%
    7ª rata16 dicembre 20261,98%

    Anche qui la prima rata, versata entro il 30 giugno, non sconta interessi. Le rate successive scontano l’interesse cumulativo dello 0,33% mensile. Se invece il contribuente sceglie di versare la prima rata con la maggiorazione (entro il 30 luglio 2026), il calendario delle rate successive si sposta avanti di un mese e la base di calcolo include già la maggiorazione 0,40%.

    Calcolo degli interessi sulle rate del 730

    Gli interessi sulle rate del 730 a debito hanno una natura specifica: non sono interessi di mora (che si applicano solo in caso di omesso o tardivo versamento), ma interessi di dilazione, dovuti per il differimento del pagamento rispetto alla scadenza naturale.

    La regola è cristallina: 0,33% mensile applicato in modo cumulativo sull’importo della singola rata, a partire dalla seconda. La formula di calcolo è semplice:

    Interesse rata N = Importo rata × 0,33% × (N − 1)

    Dove N è il numero progressivo della rata (1 = prima, 2 = seconda, ecc.)

    Esempio pratico: se devi pagare 1.000 euro in 5 rate, ogni rata sarà di 200 euro. La prima rata sarà esattamente 200 euro (0 interessi). La seconda sarà 200 × 1,0033 = 200,66 euro. La terza sarà 200 × 1,0066 = 201,32 euro. La quarta 200 × 1,0099 = 201,98 euro. La quinta 200 × 1,0132 = 202,64 euro. Totale interessi: circa 6,60 euro.

    Come si vede, l’incidenza degli interessi è contenuta ma non trascurabile, specie su importi elevati. Su un debito di 3.000 euro in 7 rate F24, gli interessi cumulativi superano i 40 euro.

    Differenza con gli interessi del ravvedimento

    Attenzione: gli interessi di dilazione (0,33% mensile) sono diversi dagli interessi legali applicati in caso di ravvedimento operoso. Per il 2026 il tasso degli interessi legali è fissato con apposito decreto del MEF ed è significativamente più basso. Su questo torneremo nella sezione dedicata al ravvedimento.

    Scadenze 730 a debito nel 2026

    Il calendario fiscale 2026 prevede una serie di scadenze cruciali per chi gestisce un 730 a debito. È fondamentale conoscerle tutte per pianificare la propria strategia di pagamento.

    DataAdempimento
    30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul portale dell’Agenzia delle Entrate (la data è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026)
    30 giugno 2026Scadenza ordinaria per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto senza maggiorazione
    30 luglio 2026Termine ultimo per pagare con la maggiorazione dello 0,40%
    30 settembre 2026Scadenza per l’invio definitivo del 730/2026 (dipendenti e pensionati)
    25 ottobre 2026Scadenza per la presentazione del 730 integrativo (in caso di errori a favore del contribuente)
    30 novembre 2026Termine per la presentazione del modello Redditi PF (per chi non utilizza il 730)
    1 dicembre 2026Scadenza per il versamento del secondo acconto IRPEF (con F24)
    16 dicembre 2026Ultima rata utile per chi ha scelto la rateizzazione F24 a 7 rate

    Particolarmente importante è il cambio della data di disponibilità del precompilato dal 15 al 30 aprile, introdotto con i decreti attuativi della riforma fiscale per allineare i tempi di trasmissione delle Certificazioni Uniche e degli oneri detraibili da parte di sostituti, intermediari e operatori sanitari.

    La maggiorazione dello 0,40% per il pagamento differito

    Una regola fondamentale per chi non riesce a pagare entro il 30 giugno è la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, applicando una maggiorazione forfetaria dello 0,40% sull’importo dovuto. Questa maggiorazione, prevista dall’art. 17 del DPR 435/2001, non è assimilabile a una sanzione: è una sorta di “interesse forfettario” per la dilazione di un mese.

    Per il 2026, il contribuente che non riesce a versare entro il 30 giugno può pagare entro il 30 luglio 2026, applicando la maggiorazione dello 0,40% al solo importo del saldo (e del primo acconto). Le rate successive, se scelta la rateizzazione, scontano gli interessi 0,33% mensili sulla base ricalcolata.

    Esempio: se devi 2.000 euro e versi entro il 30 luglio, paghi 2.000 × 1,004 = 2.008 euro. Se opti per rateizzare a partire dal 30 luglio, la prima rata sarà di circa 286,86 euro (2.008 / 7) senza ulteriori interessi, mentre dalla seconda in poi si applicherà lo 0,33% mensile cumulativo.

    Attenzione: la maggiorazione dello 0,40% è aggiuntiva e va corrisposta anche se si sceglie di pagare in un’unica soluzione il 30 luglio. Inoltre, se non si rispetta neppure il termine del 30 luglio, scattano le sanzioni vere e proprie e il ravvedimento operoso (vedi più avanti).

    Incapienza e rate non trattenute dal sostituto

    Un caso pratico molto frequente è quello dell’incapienza: il sostituto d’imposta dovrebbe trattenere la rata del 730, ma la busta paga (o la pensione) di quel mese non è sufficiente a coprire l’importo dovuto. Le cause possono essere molte: assenze non retribuite, cassa integrazione, malattia prolungata, fine del rapporto di lavoro.

    La regola generale è la seguente:

    • Se la prima rata non viene trattenuta dal sostituto, l’importo viene rinviato alla rata successiva, con applicazione degli interessi previsti per la dilazione (0,33% mensile aggiuntivo).
    • Se l’incapienza persiste e la rata non viene trattenuta nemmeno in altri mesi, l’importo residuo deve essere versato dal contribuente autonomamente con F24, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal ravvedimento operoso.
    • Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno (licenziamento, dimissioni, fine contratto), il debito residuo del 730 deve essere onorato direttamente dal contribuente tramite F24, sempre con applicazione delle regole del ravvedimento se le scadenze ordinarie sono già trascorse.

    È fondamentale verificare ogni mese il cedolino per controllare che la trattenuta sia stata effettivamente operata. Se ti accorgi che una rata non è stata trattenuta, non aspettare: contatta subito l’ufficio paghe o il CAF per capire come regolarizzare. Più passa il tempo, più aumentano sanzioni e interessi.

    Ravvedimento operoso in caso di omesso versamento

    Se per qualunque ragione non riesci a versare una rata (o l’intero importo) entro le scadenze previste, hai la possibilità di sanare la posizione con il ravvedimento operoso. Si tratta di uno strumento previsto dall’art. 13 del DLgs 472/1997 che consente di pagare l’imposta omessa, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Le riduzioni della sanzione per scaglioni temporali

    TempisticaRiduzione sanzioneSanzione effettiva
    Entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint)1/15 di 1/10 per ogni giornocirca 0,083% per ogni giorno di ritardo
    Da 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1/10 di 12,5%1,25%
    Da 31 a 90 giorni (ravvedimento intermedio)1/9 di 12,5%1,389%
    Oltre 90 giorni ed entro l’anno1/8 di 25%3,125%
    Oltre l’anno ed entro il termine accertamento1/7 di 25%3,571%

    La sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento è del 25% dell’imposta non versata (a seguito della riforma sanzionatoria del DLgs 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024 e applicabile alle violazioni successive). Le percentuali sopra indicate sono frazioni di questa sanzione base.

    Come si versa il ravvedimento

    Il ravvedimento operoso si paga con modello F24 utilizzando tre voci distinte:

    1. Imposta omessa: codice tributo dell’imposta originaria (ad esempio 4001 per il saldo IRPEF).
    2. Sanzione ridotta: codice 8901 (sanzioni per omesso versamento imposte sui redditi).
    3. Interessi legali: codice 1989 (interessi sul ravvedimento operoso).

    Il tasso degli interessi legali viene aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è fissato in misura significativamente più contenuta rispetto agli interessi di dilazione (0,33% mensile) tipici della rateizzazione. È sempre consigliabile verificare il tasso vigente sul sito del MEF prima di calcolare il dovuto.

    Esempi pratici di rateizzazione

    Caso 1: Lavoratore dipendente con rateizzazione tramite sostituto

    Marco è dipendente di un’azienda metalmeccanica. Dal 730/2026 emerge un debito IRPEF di 1.500 euro. Marco sceglie la rateizzazione massima (5 rate) tramite il datore di lavoro. Le trattenute in busta paga saranno:

    • Luglio: 300 euro (1ª rata, no interessi)
    • Agosto: 300,99 euro (2ª rata, +0,33%)
    • Settembre: 301,98 euro (3ª rata, +0,66%)
    • Ottobre: 302,97 euro (4ª rata, +0,99%)
    • Novembre: 303,96 euro (5ª rata, +1,32%)

    Totale versato: 1.509,90 euro. Interessi totali: 9,90 euro.

    Caso 2: Libero professionista con F24 a 7 rate

    Laura è una professionista con partita IVA. Dal modello Redditi PF emerge un debito complessivo di 3.500 euro (saldo IRPEF + primo acconto). Laura sceglie la rateizzazione massima (7 rate F24) partendo dal 30 giugno. La rata base è 500 euro. Gli interessi cumulativi sono:

    RataScadenzaImporto
    130 giugno500,00 euro
    216 luglio501,65 euro
    320 agosto503,30 euro
    416 settembre504,95 euro
    516 ottobre506,60 euro
    617 novembre508,25 euro
    716 dicembre509,90 euro

    Totale versato: 3.534,65 euro. Interessi totali: circa 34,65 euro.

    Caso 3: Pensionato che differisce con la maggiorazione 0,40%

    Giulia è pensionata. Ha un debito di 800 euro ma non ha liquidità sufficiente a giugno. Decide di versare il 30 luglio applicando la maggiorazione 0,40%, in unica soluzione tramite F24: 800 × 1,004 = 803,20 euro.

    Risparmia rispetto al ravvedimento (che dal 31° giorno scatterebbe all’1,389%) e regolarizza in modo semplice senza sanzioni. È la soluzione tipica per chi ha problemi temporanei di cassa ma vuole evitare sia gli interessi cumulativi della rateizzazione, sia le complicazioni del ravvedimento.

    Codici tributo per i versamenti del 730

    Per i versamenti autonomi tramite F24, è fondamentale utilizzare i codici tributo corretti. Ecco i principali per il 730 a debito:

    CodiceDescrizione
    4001IRPEF saldo
    4033IRPEF primo acconto
    4034IRPEF secondo acconto o acconto unico
    3801Addizionale regionale IRPEF
    3844Addizionale comunale IRPEF (saldo)
    3843Addizionale comunale IRPEF (acconto)
    1842Cedolare secca acconto
    1840Cedolare secca saldo
    8901Sanzione ravvedimento IRPEF
    1989Interessi ravvedimento IRPEF

    L’anno di riferimento da indicare nell’F24 è quello al quale si riferisce l’imposta (ad esempio “2025” per il saldo IRPEF derivante dal 730/2026, perché il modello è relativo ai redditi 2025). Il numero della rata e il totale rate vanno indicati nel formato “01/05”, “02/05” ecc.

    Errori frequenti da evitare

    Nella gestione del 730 a debito si commettono spesso errori che possono costare sanzioni e interessi evitabili. Ecco i più diffusi:

    • Confondere la maggiorazione 0,40% con il ravvedimento: la prima vale solo entro il 30 luglio e non è una sanzione; il ravvedimento scatta dal 31° giorno con sanzioni vere e proprie.
    • Dimenticare di indicare il numero rata nel modello F24: senza questa indicazione il versamento può essere imputato in modo errato e generare avvisi bonari.
    • Non controllare il cedolino: se il sostituto non opera la trattenuta (per qualsiasi motivo), il debito rimane in capo al contribuente, ma molti se ne accorgono solo a fine anno o, peggio, quando arriva una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
    • Ritenere che il 730 senza sostituto sia sempre rateizzabile in 7 rate: dipende dalla scelta indicata nel quadro F del modello; in mancanza di scelta esplicita, il versamento è in unica soluzione.
    • Non considerare le addizionali: anche IRPEF regionale e comunale rientrano nel calcolo del debito e seguono lo stesso piano di rateizzazione, con codici tributo specifici.
    • Ignorare il secondo acconto IRPEF: la rateizzazione del 730 copre saldo + primo acconto, ma il secondo acconto resta da pagare entro il 1° dicembre (con regole proprie e codice tributo 4034).
    • Versare con codice tributo sbagliato: ad esempio scambiare addizionale regionale con comunale, oppure indicare l’anno fiscale errato.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sul 730 a debito

    Posso cambiare il numero di rate dopo aver presentato il 730?

    No, la scelta del numero di rate va effettuata in fase di compilazione del 730 e non è modificabile successivamente. Tuttavia, se ti accorgi di aver bisogno di più tempo per pagare, puoi sempre saltare le rate del sostituto (ricevendo poi avvisi bonari) e regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso. Soluzione comunque sconsigliata per i costi aggiuntivi che genera.

    Se il 730 risulta a debito, posso aspettare di pagare a settembre per avere più tempo?

    No. La scadenza ordinaria del saldo IRPEF è il 30 giugno (con possibile differimento al 30 luglio applicando la maggiorazione 0,40%). Settembre è la scadenza per l’invio della dichiarazione, non per il pagamento. Se non versi entro il 30 luglio scattano sanzioni e ravvedimento.

    Cosa succede se il datore di lavoro non applica la trattenuta?

    La responsabilità del versamento resta in capo al contribuente. Se ti accorgi che la trattenuta non è stata operata (verificando il cedolino), devi versare autonomamente l’importo con F24 entro il termine della rata, oppure attivare il ravvedimento operoso se la scadenza è già passata. Per accertamenti complessi è meglio rivolgersi al CAF.

    Posso rateizzare anche il secondo acconto IRPEF?

    No. La rateizzazione (sia tramite sostituto sia con F24 autonomo) riguarda solo il saldo IRPEF e il primo acconto. Il secondo acconto, che scade il 1° dicembre, deve essere versato in unica soluzione tramite F24 con codice tributo 4034. Anche qui si applica la possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo.

    Quanto convengono le rate del 730 rispetto a un finanziamento bancario?

    Quasi sempre la rateizzazione del 730 è più conveniente: lo 0,33% mensile equivale a circa il 4% annuo, ma applicato in modo cumulativo (non composto). Un prestito personale ha tassi TAEG generalmente superiori (6-10% e oltre), oltre a costi accessori. Inoltre la rateizzazione del 730 non richiede istruttoria, garanzie o iscrizione in centrali rischi.

    Le rate non versate diventano cartelle esattoriali?

    Se non versi le rate e non ti ravvedi, l’Agenzia delle Entrate notifica prima un avviso bonario (con possibilità di pagamento ridotto entro 30 giorni). Se non paghi neanche l’avviso bonario, il debito viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che notifica la cartella di pagamento. Da quel momento si applicano interessi di mora, aggio di riscossione e si rischiano azioni esecutive.

    Hai bisogno di aiuto con il tuo 730 a debito?

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    Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 22:59:192026-05-31 17:00:01Dichiarazione 730 a Debito: Regole Complete per la Rateizzazione nel 2026
    NOTIZIE

    Bonus assunzioni 2026: guida completa a incentivi giovani, donne, ZES e stabilizzazione dei contratti

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il 2026 conferma e amplia il pacchetto di incentivi all’occupazione destinati ai datori di lavoro privati che assumono giovani, donne, persone svantaggiate o stabilizzano contratti a termine. Tra i bonus assunzioni 2026 più rilevanti troviamo il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne, il Bonus ZES Unica Mezzogiorno e la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale. Si tratta di misure introdotte principalmente dal Decreto Coesione (DL 60/2024) e prorogate o ridefinite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui impatto pratico e significativo: per un’azienda, l’esonero contributivo può tradursi in un risparmio fino a 15.600 euro nell’arco di 24 mesi per singolo lavoratore.

    In questa guida completa e aggiornata analizziamo ogni singolo bonus attivo nel 2026: requisiti, importi, durata, procedure INPS per la richiesta, regole di cumulabilità e esempi pratici di calcolo. L’obiettivo e offrire ad aziende, professionisti delle risorse umane e consulenti del lavoro uno strumento operativo per orientarsi tra le numerose agevolazioni disponibili, evitando errori che potrebbero compromettere il diritto all’esonero. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente i datori di lavoro nella verifica dei requisiti e nella corretta gestione documentale di queste misure.

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    Bonus assunzioni 2026: la panoramica generale degli incentivi

    Il quadro degli incentivi all’assunzione nel 2026 si fonda su due pilastri normativi principali. Il primo è il Decreto Coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024 n. 95), che ha introdotto tre nuovi esoneri contributivi destinati ai datori di lavoro privati: il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica Mezzogiorno. Il secondo pilastro è la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), che ha confermato la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale e ha allineato la disciplina degli incentivi per il triennio 2025-2027.

    A queste misure si affiancano gli incentivi strutturali già previsti dall’ordinamento, come l’esonero per l’assunzione di percettori di NASpI, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (art. 4, c. 3, L. 92/2012), l’esonero per l’assunzione di disabili (L. 68/1999) e gli sgravi per la trasformazione dei contratti di apprendistato. La convivenza tra misure straordinarie e ordinarie rende il sistema complesso ma estremamente vantaggioso per i datori di lavoro che sanno orientarsi correttamente. Comprendere quale bonus si applica al caso concreto, e se più incentivi possono essere cumulati, è il primo passo per massimizzare il risparmio contributivo.

    Tabella riassuntiva: i principali bonus assunzioni attivi nel 2026

    BonusImporto max/meseDurataNorma
    Giovani Under 35500 euro (650 nelle regioni ZES)24 mesiDL 60/2024 art. 22
    Donne svantaggiate650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 23
    ZES Unica Mezzogiorno650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 24
    Maxi deduzione 120%Deduzione fiscale +20%Anno per annoL. 207/2024 c. 399-400
    NASpI (assunzione percettore)20% NASpI residuaUna tantumArt. 2 c. 10-bis L. 92/2012
    Disabili (L. 68/1999)35-70% retribuzione36-60 mesiArt. 13 L. 68/1999

    Bonus Giovani Under 35: esonero contributivo fino a 500 euro al mese

    Il Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del Decreto Coesione (DL 60/2024), è la misura più rilevante per chi vuole assumere lavoratori under 35. Si tratta di un esonero contributivo totale (100%) della quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il beneficio sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in una delle otto regioni ricomprese nella ZES Unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

    Requisiti per il Bonus Giovani 2026

    • Eta del lavoratore: meno di 35 anni compiuti alla data dell’assunzione
    • Condizione occupazionale: il lavoratore non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa (con altri datori di lavoro)
    • Tipologia contrattuale: nuova assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato
    • Datore di lavoro: tutti i datori di lavoro privati (esclusi datori di lavoro domestico e settore agricolo nei limiti di specifiche disposizioni)
    • Regolarità contributiva: possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
    • Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro
    • Nessun obbligo di assunzione preesistente derivante da legge o contratto collettivo

    Durata e caratteristiche dell’esonero

    L’esonero ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di assunzione. Il calcolo del risparmio massimo per il datore di lavoro è quindi pari a 12.000 euro per ciascun lavoratore (500 × 24) nelle aree ordinarie e a 15.600 euro (650 × 24) nelle aree ZES. È importante notare che l’esonero non si applica ai premi INAIL e ai contributi al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR (per le aziende con più di 50 dipendenti). Il bonus è soggetto al rispetto del regime de minimis o, in alternativa, all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato (in base alla specifica formulazione confermata nelle circolari attuative).

    Bonus Donne: esonero contributivo per favorire l’occupazione femminile

    Il Bonus Donne previsto dall’articolo 23 del Decreto Coesione (DL 60/2024) è un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate. La misura punta a ridurre il divario occupazionale di genere, particolarmente accentuato in alcuni territori e settori economici. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 650 euro mensili per una durata di 24 mesi.

    Chi sono le “donne svantaggiate” ai fini del bonus

    La definizione di “donna svantaggiata” segue il Regolamento UE 651/2014 e include una delle seguenti categorie:

    • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
    • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi Strutturali UE (in pratica, le regioni del Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord individuate da decreto interministeriale)
    • Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con decreto del Ministero del Lavoro)

    Il requisito dell’incremento occupazionale netto

    Una caratteristica peculiare del Bonus Donne è il requisito dell’incremento occupazionale netto: l’assunzione deve determinare un aumento del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Le diminuzioni di personale che si sono verificate per dimissioni volontarie, invalidita, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa non si computano. Questo requisito rende il Bonus Donne uno strumento di incentivazione netta all’occupazione, non un semplice sgravio sulle assunzioni che si sarebbero comunque effettuate.

    Bonus ZES Unica Mezzogiorno: 650 euro al mese per assumere al Sud

    Il Bonus ZES Unica, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Coesione, è dedicato ai datori di lavoro privati che operano nelle otto regioni del Mezzogiorno ricomprese nella Zona Economica Speciale unica: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. È un esonero contributivo del 100% nel limite di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, con una durata di 24 mesi.

    Requisiti specifici del Bonus ZES

    • Datore di lavoro: privato con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (microimprese e piccole imprese)
    • Sede di lavoro: in una delle 8 regioni della ZES Unica Mezzogiorno
    • Lavoratore: di età pari o superiore a 35 anni e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
    • Tipologia di rapporto: assunzione a tempo indeterminato (incluso part-time)
    • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
    • Rispetto del Regolamento UE sugli aiuti di Stato a finalita regionale

    È importante segnalare che il Bonus ZES Unica e complementare rispetto al Bonus Giovani Under 35: mentre quest’ultimo si rivolge ai giovani sotto i 35 anni, il Bonus ZES copre proprio i lavoratori che hanno superato questa soglia anagrafica ma operano in territori a maggiore svantaggio economico. Per i giovani Under 35 assunti al Sud, si applica invece il Bonus Giovani con il massimale maggiorato a 650 euro.

    Stabilizzazione dei contratti: bonus per trasformare il tempo determinato in indeterminato

    La stabilizzazione dei contratti a tempo determinato è uno degli obiettivi principali della politica del lavoro italiana ed europea. Anche se il sistema normativo italiano non prevede un singolo “bonus stabilizzazione” universale, esistono diverse misure che, applicate alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, generano sgravi significativi per le aziende:

    • Bonus Giovani Under 35 (DL 60/2024 art. 22): si applica anche alle trasformazioni TD→TI, purché il lavoratore non sia mai stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato in precedenza
    • Bonus Donne (DL 60/2024 art. 23): applicabile alle trasformazioni che riguardano donne con i requisiti di svantaggio
    • Esonero per stabilizzazione di apprendisti: al termine del periodo di apprendistato, la conferma a tempo indeterminato gode di un’aliquota contributiva agevolata del 10% (anziché ordinaria) per i 12 mesi successivi alla trasformazione, ai sensi del Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
    • Bonus NASpI: spetta una quota della NASpI residua spettante al lavoratore quando il datore di lavoro lo assume a tempo indeterminato (anche con trasformazione)

    Vantaggi fiscali ulteriori: la maxi deduzione 120% sul costo del lavoro

    Oltre agli sgravi contributivi, dal 2024 e per gli anni successivi (compresi 2025 e 2026, salvo modifiche), è prevista una super deduzione fiscale del 120% del costo del personale neoassunto a tempo indeterminato, qualora l’azienda registri un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente. La maggiorazione sale al 130% nel caso di assunzione di categorie “meritevoli di maggior tutela” (donne con almeno due figli minori, giovani Under 30 ammessi a Garanzia Giovani, ex percettori del Reddito di Cittadinanza, persone con disabilità, ecc.). Questa misura, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 commi 399-400), si cumula con gli esoneri contributivi sopra descritti.

    Altri esoneri e bonus attivi nel 2026

    Accanto ai grandi bonus straordinari del Decreto Coesione, nel 2026 restano operativi numerosi incentivi strutturali che, in determinate situazioni, possono risultare più convenienti o complementari:

    Bonus assunzione percettori NASpI

    Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore titolare di NASpI ha diritto, a domanda, a un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il beneficio è disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 ed è cumulabile con altri incentivi solo nei limiti consentiti dalla normativa.

    Incentivi per l’assunzione di disabili (L. 68/1999)

    L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili dà diritto a un incentivo economico variabile dal 35% al 70% della retribuzione lorda mensile, per una durata da 36 a 60 mesi, a seconda della tipologia di disabilità e del grado di riduzione della capacità lavorativa. L’incentivo è disciplinato dall’art. 13 della L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

    Incentivo Over 50 (L. 92/2012)

    Per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato o trasformazione). Norma di riferimento: art. 4, commi 8-11, L. 92/2012.

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) resta uno strumento estremamente conveniente: durante il periodo di formazione il datore di lavoro versa un’aliquota contributiva agevolata e al termine del periodo, in caso di conferma a tempo indeterminato, l’aliquota agevolata prosegue per ulteriori 12 mesi. Le aliquote specifiche variano in base alle dimensioni aziendali e al CCNL applicato, secondo le tabelle INPS più recenti.

    Come si richiedono i bonus assunzioni all’INPS

    La procedura di richiesta dei bonus assunzioni 2026 segue, salvo eccezioni, un iter standardizzato gestito attraverso il portale telematico dell’INPS. Comprenderla è essenziale per evitare errori che potrebbero comportare la decadenza dal beneficio.

    I passaggi essenziali della procedura

    1. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV): entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro va effettuata la comunicazione al Centro per l’Impiego competente
    2. Verifica preventiva dei requisiti: il datore di lavoro deve verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi (età del lavoratore, condizione di disoccupazione, assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ecc.) e oggettivi (DURC, rispetto della sicurezza sul lavoro, incremento occupazionale ove richiesto)
    3. Istanza telematica all’INPS: il datore di lavoro presenta domanda tramite il portale INPS, utilizzando il modulo specifico predisposto per il singolo bonus, indicando i dati del lavoratore e dichiarando il possesso dei requisiti
    4. Risposta INPS: l’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie (per i bonus a sportello) e l’esistenza dei requisiti. In caso positivo, comunica l’autorizzazione tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”
    5. Fruizione dell’esonero in busta paga: una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro applica l’esonero direttamente in sede di compilazione del flusso UniEmens, esponendo gli importi nei quadri previsti dalla circolare INPS attuativa

    Circolari INPS applicative

    Per ciascun bonus l’INPS pubblica circolari e messaggi applicativi che precisano i codici di esposizione UniEmens, le modalità di calcolo dell’esonero, eventuali integrazioni documentali necessarie. È sempre consigliabile consultare la circolare specifica prima di effettuare l’assunzione: per il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica, le circolari INPS attuative del 2024-2025 e i successivi messaggi di chiarimento forniscono il quadro operativo completo. Il CAF Centro Fiscale di Udine mantiene aggiornato il proprio database normativo e affianca le aziende nella fase di compilazione delle istanze.

    Cumulabilità tra bonus: cosa si può è cosa non si può sommare

    Uno degli aspetti più complessi della gestione dei bonus assunzioni 2026 riguarda la cumulabilità. La regola generale è che gli esoneri contributivi non sono cumulabili tra loro per lo stesso lavoratore e per lo stesso periodo, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma istitutiva. Tuttavia, esistono importanti spazi di cumulo, in particolare con misure di natura fiscale.

    Le regole base di cumulabilità

    • Esoneri contributivi tra loro: generalmente non cumulabili sul medesimo rapporto di lavoro nello stesso periodo. Esempio: per uno stesso lavoratore Under 35 non si possono attivare contemporaneamente Bonus Giovani e Bonus ZES Unica (peraltro destinatari di platee diverse)
    • Esonero contributivo + Bonus NASpI: la giurisprudenza INPS più recente ha riconosciuto una parziale cumulabilità in specifiche condizioni, ma è essenziale verificare l’orientamento più aggiornato
    • Esoneri contributivi + Maxi deduzione 120%: cumulo pieno. La maxi deduzione è una misura fiscale (IRES/IRPEF) e opera su un piano diverso rispetto agli esoneri contributivi
    • Bonus contributivi + Crediti d’imposta ZES: generalmente cumulabili nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato e del massimale de minimis

    Prima di applicare un esonero, e sempre opportuno verificare gli orientamenti più recenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro, perché il quadro evolve frequentemente attraverso messaggi e interpelli.

    Esempi pratici di calcolo del risparmio contributivo

    Per comprendere il reale impatto economico dei bonus assunzioni 2026 e utile analizzare alcuni casi concreti.

    Esempio 1: assunzione di un giovane Under 35 al Nord

    L’azienda Alfa Srl, con sede a Udine, assume Luca, 27 anni, mai assunto a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.800 euro mensili. I contributi a carico del datore di lavoro su tale retribuzione sono indicativamente di circa 540 euro/mese (calcolando un’aliquota datoriale media del 30% circa, esclusi INAIL).

    • Massimale esonero Bonus Giovani: 500 euro/mese
    • Contributi mensili effettivamente azzerati: 500 euro/mese (l’eccedenza di 40 euro resta a carico dell’azienda)
    • Risparmio mensile: 500 euro
    • Risparmio totale 24 mesi: 12.000 euro

    Esempio 2: assunzione di un giovane Under 35 al Sud

    L’azienda Beta Srl, con sede a Napoli, assume Maria, 29 anni, mai assunta a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.900 euro/mese. Operando in regione ZES, si applica il massimale maggiorato di 650 euro/mese.

    • Massimale esonero: 650 euro/mese
    • Risparmio mensile: circa 570 euro (importo dei contributi datoriali, comunque entro il massimale)
    • Risparmio totale 24 mesi: circa 13.700-15.600 euro (in base ai contributi effettivi)

    Esempio 3: assunzione di una donna svantaggiata + maxi deduzione

    L’azienda Gamma SpA assume Giulia, 42 anni, disoccupata da 30 mesi, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione lorda di 2.100 euro/mese (contributi datoriali stimati: 630 euro). L’azienda registra anche un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente.

    • Bonus Donne (esonero contributivo): 630 euro/mese × 24 = 15.120 euro
    • Maxi deduzione 120% del costo del lavoro: sul costo del personale incrementale (es. 30.000 euro/anno) si applica una deduzione fiscale aggiuntiva del 20%, pari a 6.000 euro. Considerando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale e di circa 1.440 euro/anno
    • Risparmio totale stimato sui 24 mesi: circa 18.000 euro (esonero + benefici fiscali aggregati)

    Bonus assunzioni 2026: gli errori da evitare

    L’esperienza maturata in questi anni dai consulenti del lavoro mostra alcuni errori ricorrenti che possono compromettere il diritto all’esonero o, peggio, comportare il recupero degli importi indebitamente fruiti con sanzioni e interessi:

    • Mancata verifica dei requisiti soggettivi del lavoratore: ad esempio assumere come “mai stato a tempo indeterminato” un soggetto che in realtà ha avuto un breve TI in passato
    • Mancato rispetto del DURC: il documento deve essere regolare al momento della fruizione, non solo al momento dell’assunzione
    • Errato calcolo dell’incremento occupazionale netto: confondere le diminuzioni “neutre” (dimissioni volontarie, pensionamento) con quelle “computabili” (licenziamenti per riduzione del personale)
    • Errata esposizione dei codici UniEmens: ogni bonus ha codici specifici. Errori in questa fase generano segnalazioni automatiche da parte dell’INPS
    • Sovrapposizione di bonus non cumulabili sullo stesso lavoratore
    • Mancato rispetto dei massimali de minimis nei casi in cui il bonus è soggetto a questa disciplina

    Cosa fare nel 2026 per non perdere occasioni

    Il 2026 rappresenta un anno di consolidamento per i bonus assunzioni: la disciplina del Decreto Coesione è ormai operativa con tutte le circolari attuative e le aziende dispongono di strumenti chiari per programmare le assunzioni. Le scelte strategiche vincenti per i datori di lavoro sono:

    1. Pianificare in anticipo le assunzioni, verificando con il consulente del lavoro o con il CAF l’applicabilità del bonus più conveniente
    2. Mantenere costantemente regolare il DURC, perché un’irregolarità durante i 24 mesi di esonero ne comporta la sospensione
    3. Monitorare gli aggiornamenti normativi: messaggi INPS, circolari del Ministero del Lavoro e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
    4. Documentare con cura la posizione del lavoratore (storico INPS, eventuali certificazioni di disoccupazione, dichiarazioni sostitutive)
    5. Conservare la documentazione per almeno 10 anni, considerando i tempi di controllo INPS

    Affidarsi a un partner esperto come il CAF Centro Fiscale di Udine consente di evitare errori e di massimizzare il vantaggio economico delle agevolazioni. Il nostro team segue l’intero iter: dalla verifica dei requisiti, alla presentazione dell’istanza INPS, fino al monitoraggio della fruizione corretta nei flussi UniEmens.

    Domande frequenti sui bonus assunzioni 2026

    Il Bonus Giovani Under 35 si applica anche al part-time?

    Sì, il bonus si applica anche ai contratti a tempo indeterminato part-time. Il massimale di 500 euro (650 per ZES) si riferisce all’esonero massimo mensile e si applica in proporzione alle ore lavorate nel mese.

    Se assumo una donna over 50 disoccupata da 18 mesi, posso usare il Bonus Donne?

    Sì, perché la condizione di “senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi” o di “almeno 6 mesi” se residente in aree svantaggiate o impiegata in settori a forte disparità di genere e alternativa rispetto all’età. Una donna ovunque residente, disoccupata da 24 mesi, ha diritto al bonus indipendentemente dall’età.

    Le aziende con più di 10 dipendenti possono accedere al Bonus ZES Unica?

    No, il Bonus ZES Unica è riservato a datori di lavoro privati con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10. Le aziende più grandi che assumono al Sud possono comunque accedere ad altri incentivi (es. Bonus Giovani Under 35, Bonus Donne, decontribuzione Sud strutturale dove ancora prevista).

    Cosa succede se durante i 24 mesi di esonero il lavoratore si dimette?

    L’esonero si interrompe naturalmente. Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie o per cause non imputabili al datore di lavoro (giusta causa di licenziamento, ecc.), l’azienda mantiene il beneficio già fruito senza obbligo di restituzione. Diverso il caso del licenziamento ingiustificato: in questo caso possono attivarsi meccanismi di recupero, come previsto dalle disposizioni applicative.

    Il bonus è automatico o devo presentare domanda?

    I bonus contributivi richiedono sempre una specifica istanza telematica all’INPS, con verifica preventiva dei requisiti e dell’eventuale disponibilità delle risorse stanziate. Una volta autorizzati, l’esonero viene fruito direttamente in compensazione nella denuncia UniEmens mensile.

    La maxi deduzione 120% si applica anche per il 2026?

    Sì, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato la misura della maggiorazione del 20% (e fino al 30% per categorie meritevoli) del costo del lavoro deducibile nei periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in caso di incremento occupazionale netto. Restano fermi i requisiti di stabilità del rapporto e di mantenimento dell’incremento.

    Conclusione: come sfruttare al meglio i bonus assunzioni 2026

    I bonus assunzioni 2026 rappresentano un’opportunità concreta per le aziende italiane: il risparmio potenziale può superare i 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a cui si aggiungono i vantaggi fiscali della maxi deduzione 120%. Tuttavia, la complessità della disciplina richiede attenzione: verifica dei requisiti, corretta presentazione delle istanze, monitoraggio della cumulabilità e gestione precisa dei flussi UniEmens sono fattori che possono trasformare un’opportunità in un problema se gestiti con superficialita.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione delle aziende del Friuli Venezia Giulia e di tutto il territorio nazionale un servizio completo di assistenza: analisi della convenienza, verifica preventiva dei requisiti, presentazione delle istanze INPS, monitoraggio della fruizione, supporto in caso di controlli. Contattaci per programmare le tue assunzioni del 2026 sfruttando al massimo le agevolazioni previste dalla normativa.

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