CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTOCalendario Pagamenti INPS Giugno 2026: Date Complete per Ogni PrestazioneIl calendario dei pagamenti INPS di giugno 2026 rappresenta uno degli appuntamenti piu attesi dai milioni di cittadini italiani che ricevono pensioni, indennita di disoccupazione, prestazioni a sostegno della famiglia o misure di contrasto alla poverta. In questa guida completa trovi tutte le date precise per ciascuna prestazione erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale durante il mese di giugno, con dettagli sugli importi, sulle modalita di accredito e sulle novita rispetto ai mesi precedenti.Conoscere in anticipo quando arrivera il bonifico INPS permette di pianificare le spese mensili, programmare scadenze fiscali e gestire al meglio il proprio bilancio familiare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha preparato per te questa guida aggiornata con le informazioni ufficiali pubblicate dall’INPS e con i riferimenti normativi piu recenti, valida per pensionati, lavoratori, famiglie e tutti i beneficiari delle prestazioni assistenziali.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Pagamento Pensioni Giugno 2026: Quando Arriva l’AccreditoPer il mese di giugno 2026, l’INPS effettua il pagamento delle pensioni a partire dal primo giorno bancabile. Poiche il 1° giugno 2026 cade di lunedi, l’accredito sara disponibile proprio dal lunedi 1° giugno 2026 per tutti i pensionati che ricevono la pensione tramite bonifico bancario, accredito su libretto postale, conto BancoPosta o carta prepagata abilitata.Il calendario di ritiro presso gli uffici postali (per chi ritira in contanti) segue invece una scaglionatura alfabetica distribuita sui primi giorni del mese. Questa modalita, introdotta originariamente per ridurre gli assembramenti durante l’emergenza COVID-19, e stata mantenuta come prassi consolidata per garantire ordine e sicurezza presso gli sportelli di Poste Italiane. Calendario alfabetico ritiro pensioni in contanti – Giugno 2026Iniziale CognomeGiorno di RitiroData Giugno 2026A – BLunedi1 giugno 2026C – DMartedi2 giugno 2026 (Festa Repubblica)E – KMercoledi3 giugno 2026L – OGiovedi4 giugno 2026P – RVenerdi5 giugno 2026S – ZSabato (solo mattina)6 giugno 2026Attenzione: il 2 giugno 2026 e festivita nazionale (Festa della Repubblica) e gli uffici postali sono chiusi. I pensionati con cognome iniziale C-D potranno ritirare in via anticipata da lunedi 1° giugno oppure recuperare nei giorni successivi. Per chi riceve l’accredito su conto corrente, la festivita non incide: il bonifico viene comunque valutato con valuta del primo giorno bancabile utile.Tipologie di pensione pagate a giugno 2026Il pagamento del 1° giugno 2026 riguarda tutte le tipologie di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, incluse:Pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contributi)Pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne)Quota 103 (62 anni + 41 anni di contributi, con i requisiti vigenti per il 2026)Opzione Donna e Ape Sociale (per chi ne ha i requisiti)Pensione di reversibilita e pensione indirettaAssegno ordinario di invalidita e pensione di inabilitaPensione e assegno sociale (riservato agli over 67 con redditi bassi)Trattamenti minimi integratiPer le pensioni di importo modesto (sotto i 12.000 euro annui lordi), nel cedolino di giugno potresti trovare la quattordicesima mensilita: si tratta di una somma aggiuntiva (compresa indicativamente tra 336 e 655 euro a seconda dell’anzianita contributiva) erogata in automatico ai pensionati con eta superiore a 64 anni e redditi entro determinate soglie.NASpI Giugno 2026: Date e Importi della DisoccupazioneLa NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e la principale indennita di disoccupazione gestita dall’INPS per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. Il pagamento mensile della NASpI a giugno 2026 viene di norma erogato tra il 10 e il 15 del mese, salvo eccezioni legate a sospensioni d’ufficio o controlli su DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilita) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato).Per nuove domande accolte nel corso di maggio 2026, il primo pagamento puo arrivare anche piu tardi – di solito tra il 15 e il 25 di giugno – poiche l’erogazione segue tempi tecnici di lavorazione successivi all’accoglimento. Calcolo importo NASpI 2026L’importo della NASpI viene calcolato sulla retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Si applica il 75% della retribuzione fino a una soglia di riferimento pari a 1.480,30 euro mensili (valore 2026). Per la quota di retribuzione che eccede tale soglia, si aggiunge il 25% della parte eccedente.Il massimale NASpI 2026 e fissato a circa 1.575,42 euro mensili lordi. Dopo il sesto mese di percezione, l’importo viene ridotto del 3% al mese, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22/2015 che disciplina la prestazione.Requisiti per ricevere la NASpIStato di disoccupazione involontaria (licenziamento, cessazione contratto a termine, dimissioni per giusta causa)Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazioneAlmeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazionePresentazione della domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapportoSottoscrizione della DID online sul portale ANPALDIS-COLL Giugno 2026: Disoccupazione per CollaboratoriLa DIS-COLL e l’indennita di disoccupazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Anche per giugno 2026, il pagamento mensile segue lo stesso calendario della NASpI, con accredito tra il 10 e il 15 giugno per le mensilita in corso.L’importo della DIS-COLL viene calcolato sul reddito medio mensile imponibile percepito nell’anno solare di cessazione e nell’anno precedente. Si applica il 75% del reddito fino alla soglia di 1.480,30 euro mensili, con maggiorazione del 25% sulla quota eccedente, analogamente alla NASpI. La durata massima della DIS-COLL e di 12 mesi dal 2023 (a seguito della Legge 234/2021), con riduzione del 3% mensile dal sesto mese di percezione. Assegno Unico Universale Giugno 2026: Date e ImportiL’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (D.Lgs. 230/2021) e una delle prestazioni piu importanti dal punto di vista del bilancio familiare. Per giugno 2026, l’INPS conferma il calendario di pagamento standard:Beneficiari gia in pagamento: accredito tra il 17 e il 19 giugno 2026Nuove domande accolte a maggio 2026: pagamento entro l’ultimo giorno lavorabile di giugno (30 giugno 2026)Conguagli o variazioni ISEE: liquidati nello stesso flusso del 17-19 giugno Importi Assegno Unico 2026 per fascia ISEEFascia ISEEImporto per figlio (mensile)ISEE fino a 17.090,61 euro199,40 euroISEE intermedioscala progressivaISEE oltre 45.574,96 euro o senza ISEE57,00 euroMaggiorazione per figli disabili+91,42 euro circaMaggiorazione famiglie con 4+ figli+18,00 euro per figlioMaggiorazione entrambi genitori lavoratori+35,68 euro per figlioMaggiorazione madri under 21+23,68 euro per figlioAttenzione all’ISEE: per ricevere l’Assegno Unico nella misura piena, e necessario un ISEE in corso di validita (1° gennaio – 31 dicembre 2026). Chi non presenta l’ISEE riceve solo l’importo minimo di 57 euro per figlio. Per recuperare gli arretrati dei mesi precedenti, l’ISEE deve essere presentato entro il 30 giugno 2026.Assegno di Inclusione (ADI) Giugno 2026L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal Decreto Legge 48/2023 (Decreto Lavoro) in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, e la misura di sostegno economico riservata ai nuclei familiari in condizione di disagio economico con la presenza di disabili, minori o ultra-sessantenni. Per giugno 2026 i pagamenti seguono questo calendario:Prima ricarica (nuovi accolti a maggio 2026): 15 giugno 2026, sulla Carta di Inclusione emessa da Poste ItalianeRinnovo mensile (beneficiari gia attivi): 27 giugno 2026L’importo dell’Assegno di Inclusione si compone di una quota A (integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, parametrata alla scala di equivalenza) e di una eventuale quota B (contributo affitto fino a 3.640 euro annui). La famiglia deve mantenere un ISEE inferiore a 10.140 euro e rispettare i vincoli reddituali e patrimoniali stabiliti dalla normativa.Importante novita: dal 2026 e prevista la verifica annuale dei requisiti tramite incrocio automatico tra banche dati INPS, Agenzia delle Entrate e ANPAL. Eventuali variazioni reddituali o patrimoniali devono essere comunicate entro 15 giorni tramite Modello ADI-Com o aggiornamento ISEE. Supporto Formazione e Lavoro (SFL) Giugno 2026Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), anch’esso introdotto dal D.L. 48/2023, e destinato ai soggetti attivabili al lavoro di eta compresa tra 18 e 59 anni, appartenenti a nuclei con ISEE inferiore a 10.140 euro, che non hanno i requisiti per l’Assegno di Inclusione. L’importo mensile e di 500 euro per dodici mesi (rinnovabile per altri 12 mesi).Il pagamento SFL per giugno 2026 e calendarizzato il 15 giugno 2026 per i beneficiari iscritti correttamente al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e impegnati nei percorsi formativi o di politica attiva del lavoro. L’erogazione avviene tramite bonifico bancario o IBAN comunicato in fase di domanda.Condizione essenziale: il SFL viene sospeso in caso di mancata partecipazione alle attivita formative o di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue. Le famiglie con almeno un componente in carico al SFL non possono percepire contemporaneamente l’ADI sullo stesso beneficiario.Bonus Asilo Nido Giugno 2026Il Bonus Asilo Nido e un contributo economico erogato dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici, privati autorizzati o per il supporto domiciliare a bambini affetti da gravi patologie croniche. Per il 2026, gli importi annuali massimi sono:Fascia ISEE MinorenniImporto Annuo MaxMassimo Mensile (su 11 mensilita)ISEE fino a 25.000,99 euro3.000 euro272,73 euroISEE da 25.001 a 40.000 euro2.500 euro (3.600 euro se figli sotto 10 anni)227,27 – 327,27 euroISEE oltre 40.000 euro o senza ISEE1.500 euro (3.600 euro se figli sotto 10 anni)136,37 – 327,27 euroI pagamenti del Bonus Asilo Nido sono effettuati a seguito della presentazione delle ricevute di pagamento delle rette mensili. Di norma, l’accredito avviene entro 30-60 giorni dalla validazione della documentazione caricata sul portale INPS. Per le mensilita di marzo e aprile 2026, molti pagamenti sono attesi nel mese di giugno 2026, in particolare nella seconda meta del mese. Disoccupazione Agricola Giugno 2026L’indennita di disoccupazione agricola e l’unico ammortizzatore sociale che viene erogato annualmente in un’unica soluzione, riferita all’attivita lavorativa svolta nell’anno solare precedente. La scadenza per presentare la domanda di disoccupazione agricola riferita al 2025 e fissata al 31 marzo 2026.L’INPS, sulla base delle domande accolte e dei dati comunicati dai datori di lavoro agricoli (DMAG), inizia ad effettuare i primi pagamenti dal mese di giugno 2026, con accrediti scaglionati nei mesi successivi fino a settembre. I beneficiari ricevono comunicazione personale tramite cassetto previdenziale o messaggio SMS sui contatti registrati.L’importo della disoccupazione agricola e pari al 40% della retribuzione percepita nel periodo di lavoro, per un massimo di 180 giornate annue, calcolato in base alle giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.Indennita di Maternita e Paternita Giugno 2026Per le lavoratrici dipendenti, l’indennita di maternita obbligatoria (5 mesi: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo) viene erogata mensilmente dall’INPS in accredito posticipato. Per giugno 2026, l’accredito mensile e previsto nei primi 10 giorni del mese (tipicamente entro il 10 giugno), salvo ritardi legati al protocollo di liquidazione.L’importo dell’indennita di maternita e pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria. Per lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata, l’importo viene parametrato sui contributi versati negli ultimi 12 mesi.Il congedo di paternita obbligatorio di 10 giorni lavorativi (introdotto a regime dal 2022) viene anch’esso liquidato nel mese successivo all’utilizzo. I padri lavoratori dipendenti che hanno usufruito del congedo a maggio 2026 ricevono l’accredito a giugno 2026, di norma entro il 15 del mese. Congedo parentale facoltativo e bonus papaAnche il congedo parentale facoltativo (10 mesi complessivi tra i due genitori, fino a 12 anni di eta del bambino) viene retribuito al 30% della retribuzione per i primi mesi, con eventuali integrazioni per i mesi successivi previste dalla Legge di Bilancio 2024 (80% per il primo mese ulteriore e 60% per il secondo) per i nati dal 2024.Cassa Integrazione Guadagni (CIG e CIGS) Giugno 2026I pagamenti della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e dei Fondi di Solidarieta bilaterali (Fondo FIS, FSBA, ecc.) seguono tempistiche variabili che dipendono da diverse condizioni:Pagamento diretto INPS: la prestazione viene accreditata direttamente sul conto del lavoratore, di norma entro 30-60 giorni dall’autorizzazione del periodo di CIGPagamento anticipato dal datore: l’azienda anticipa il trattamento in busta paga e poi recupera l’importo dall’INPS tramite conguaglio UniEmensPer giugno 2026, i lavoratori che hanno fruito di CIG nei mesi di marzo-aprile 2026 ricevono l’accredito presumibilmente nella prima meta del mese (entro il 15 giugno), mentre per le sospensioni di maggio 2026 i pagamenti slittano alla seconda meta di giugno o all’inizio di luglio 2026.L’importo della Cassa Integrazione e pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con un massimale lordo rivalutato annualmente dall’INPS (per il 2026 il massimale ordinario e di circa 1.300 euro mensili lordi, leggermente piu alto per lavoratori in edilizia).Bonus 200 Euro, Bonus Una Tantum e Altre Prestazioni StraordinarieI bonus straordinari una tantum erogati negli anni 2022-2023 (Bonus 200 euro e Bonus 150 euro) sono stati misure temporanee legate alla congiuntura inflazionistica e non sono replicati nel 2026. La Legge di Bilancio 2026 ha invece confermato altre misure di sostegno strutturali, in particolare:Bonus mamme lavoratrici (esonero contributivo per lavoratrici con almeno 2 figli, esteso dalla Legge di Bilancio 2024)Bonus psicologo (contributi per sedute di psicoterapia entro tetti annuali per fascia ISEE)Carta Risparmio Spesa (per nuclei con ISEE basso, eventuali rinnovi)Bonus trasporti (in base ai decreti annuali, da verificare ogni anno)Per conoscere lo stato dei pagamenti dei bonus straordinari di propria pertinenza, e sempre consigliabile verificare il proprio Cassetto Previdenziale sul portale INPS (www.inps.it) accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, e possibile chiedere assistenza al patronato o al CAF di fiducia, che possono consultare la posizione previdenziale del cittadino con apposita delega. Calendario Completo INPS Giugno 2026: Tabella RiepilogativaDi seguito una tabella riepilogativa di tutte le date principali dei pagamenti INPS di giugno 2026 – da stampare e conservare per gestire al meglio il bilancio familiare del mese.PrestazioneData Pagamento Giugno 2026ModalitaPensioni (bonifico)1 giugno 2026 (lunedi)Bonifico bancario o postalePensioni (contanti)1-6 giugno (scaglionato A-Z, escluso 2/6)Sportello Poste ItalianeNASpI mensile10 – 15 giugno 2026Bonifico INPSNASpI nuove domande15 – 25 giugno 2026Bonifico INPSDIS-COLL10 – 15 giugno 2026Bonifico INPSAssegno Unico (beneficiari in corso)17 – 19 giugno 2026Bonifico/IBAN dichiaratoAssegno Unico (nuove domande)Entro 30 giugno 2026Bonifico INPSAssegno di Inclusione (rinnovo)27 giugno 2026Carta di Inclusione (Poste)Assegno di Inclusione (prima ricarica)15 giugno 2026Carta di Inclusione (Poste)SFL (Supporto Formazione Lavoro)15 giugno 2026Bonifico bancarioBonus Asilo NidoVariabile (entro 30-60 gg da validazione ricevute)Bonifico INPSDisoccupazione AgricolaDa giugno 2026 (scaglionato)Bonifico INPSMaternita/PaternitaEntro il 10-15 giugno 2026Bonifico INPSCassa Integrazione (pagamento diretto)Variabile (30-60 gg dall’autorizzazione)Bonifico INPSCome Controllare lo Stato dei Pagamenti INPSL’INPS mette a disposizione diversi canali per verificare lo stato dei pagamenti, l’eventuale sospensione di prestazioni o la presenza di pagamenti arretrati:Cassetto Previdenziale del Cittadino: accessibile su www.inps.it con SPID, CIE o CNS – consente di scaricare i cedolini di pagamento e visualizzare le prestazioni in essereApp INPS Mobile: disponibile per Android e iOS, permette di consultare velocemente le date di pagamento dal proprio smartphoneContact Center INPS: numero verde gratuito 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da cellulare (a pagamento secondo tariffa del proprio operatore)Patronato: consulenza gratuita per la verifica della posizione previdenziale e l’eventuale ricorso amministrativoCAF: consultazione del cedolino, pratiche ISEE, gestione modifiche dei dati personali Pagamento non arrivato? Cosa fareSe il pagamento atteso non viene accreditato nei tempi previsti, e fondamentale agire rapidamente. I motivi piu frequenti di ritardo o sospensione sono:IBAN errato o non aggiornato – va modificato sul portale INPSISEE scaduto – va rinnovato tramite CAF o portale INPSMancata comunicazione di variazioni (residenza, composizione del nucleo familiare)Mancata sottoscrizione del Patto di Servizio (per NASpI e ADI)Controlli incrociati Agenzia delle Entrate (per ADI/SFL)In caso di mancato accredito entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista, e consigliabile rivolgersi al patronato CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica gratuita del proprio fascicolo previdenziale e per attivare, se necessario, le procedure di sollecito o ricorso amministrativo entro i termini previsti dall’INPS (di norma 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento).📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre tutte le pratiche INPS: NASPI, pensione, maternità, invalidità 104 e bonus famiglia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sui Pagamenti INPS di Giugno 2026Quando arriva la pensione di giugno 2026?La pensione di giugno 2026 viene accreditata lunedi 1° giugno 2026 per chi la riceve tramite bonifico bancario o postale, in quanto e il primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira in contanti presso gli uffici postali si applica la scaglionatura alfabetica dei primi giorni del mese, escluso il 2 giugno (festivita).L’Assegno Unico di giugno 2026 quando viene pagato?L’Assegno Unico Universale per beneficiari gia in pagamento viene erogato tra il 17 e il 19 giugno 2026. Per le nuove domande accolte a maggio, il primo pagamento arriva entro l’ultimo giorno lavorabile del mese (30 giugno 2026).Quando viene pagato l’ADI a giugno 2026?L’Assegno di Inclusione per i beneficiari gia attivi viene ricaricato sulla Carta di Inclusione il 27 giugno 2026. Per i nuovi accolti la prima ricarica e prevista il 15 giugno 2026.La NASpI viene pagata a inizio mese?No. La NASpI viene generalmente pagata tra il 10 e il 15 di ogni mese per le mensilita in corso. I pagamenti per nuove domande accolte possono arrivare entro la seconda meta del mese (15-25 giugno per giugno 2026).Come funziona il Bonus Asilo Nido a giugno 2026?Il Bonus Asilo Nido viene erogato a fronte di ricevute di pagamento delle rette caricate sul portale INPS. I pagamenti per le mensilita di marzo e aprile 2026 sono in genere liquidati nel mese di giugno 2026, in particolare nella seconda meta del mese.Cosa succede se il 1° del mese cade di sabato o domenica?Per le pensioni il pagamento viene anticipato al primo giorno bancabile (di solito il venerdi precedente). Nel caso di giugno 2026 il 1° giugno e lunedi, quindi non si applica anticipo. Le altre prestazioni (NASpI, Assegno Unico, ADI) seguono il proprio calendario interno indipendentemente dal giorno della settimana.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineComprendere le scadenze e gli importi delle prestazioni INPS non e sempre semplice. Le normative cambiano frequentemente, i requisiti per ciascuna misura variano in base a ISEE, composizione del nucleo familiare e situazione lavorativa, e un errore nella documentazione puo comportare ritardi o sospensione del pagamento.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre consulenza qualificata e gratuita per:Verificare le tue prestazioni INPS attive e gli importi spettantiPresentare nuove domande di Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Bonus Asilo Nido e altre prestazioniRinnovare o aggiornare l’ISEE 2026 in modo corretto e completoGestire pratiche di pensione, NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricolaEffettuare la Dichiarazione dei Redditi 2026 (Modello 730 o Modello Redditi PF)Risolvere ricorsi e contenziosi con INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia RiscossioneContattaci per prenotare un appuntamento o per ottenere informazioni dettagliate su ogni singola prestazione. I nostri operatori esperti ti guideranno passo dopo passo nella gestione della tua posizione previdenziale, garantendo precisione, riservatezza e rapidita.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Fonti ufficiali consultate: portale INPS (www.inps.it), D.Lgs. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL), D.Lgs. 230/2021 (Assegno Unico Universale), D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 (Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro), Legge di Bilancio 2026, circolari INPS aggiornate alla data di pubblicazione. Le date e gli importi indicati possono essere soggetti a variazioni; verificare sempre l’aggiornamento ufficiale sul sito INPS o presso il CAF/patronato di fiducia. Maggio 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 07:34:342026-05-31 09:44:00Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: Date Complete per Ogni Prestazione
DICHIARAZIONE DEI REDDITIEsonero dalla dichiarazione dei redditi 2026: chi non deve presentare il modello 730Ogni anno la stessa domanda: devo presentare il 730 anche quest’anno? Per milioni di italiani la risposta è “no”. L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026 riguarda chi, per la propria situazione reddituale e contributiva, non è tenuto a inviare alcun modello dichiarativo all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un istituto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986, TUIR) e ribadito ogni anno dalle istruzioni ministeriali al modello 730 e al Modello Redditi PF.In questa guida aggiornata al 730/2026 (relativo ai redditi 2025) il CAF Centro Fiscale di Udine spiega in modo chiaro chi è esonerato, quali sono le soglie di reddito da non superare, quando conviene comunque presentare la dichiarazione anche se non obbligati e come evitare errori che possono costare sanzioni. Affronteremo casi pratici per pensionati, lavoratori dipendenti, partite IVA forfettarie, contribuenti minimi e percettori di indennità INPS.Attenzione: l’esonero non significa che non si è “soggetti fiscali”. Significa solo che non occorre presentare la dichiarazione perché le imposte risultano già trattenute alla fonte o perché il reddito è sotto le soglie di esenzione. Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche previste per il 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cosa significa esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi è una facoltà riconosciuta dall’ordinamento tributario a determinate categorie di contribuenti che, pur producendo redditi nel corso dell’anno d’imposta, non sono tenuti a presentare il modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche. Il principio cardine è semplice: se l’imposta dovuta è già stata interamente trattenuta dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, INPS) e non vi sono altri redditi da dichiarare, lo Stato non chiede al cittadino di “ricapitolare” la propria posizione.L’istituto trova fondamento normativo principalmente nell’art. 1 del DPR 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730. Le tabelle ufficiali di esonero sono pubblicate ogni primavera con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva i modelli dichiarativi: per il 2026 il riferimento è il provvedimento di approvazione del modello 730/2026. Esonero vs. semplice non obbligoÈ importante distinguere due concetti spesso confusi:Esonero totale: il contribuente non è obbligato a presentare alcun modello dichiarativo e non subisce conseguenze.Esonero con facoltà: il contribuente non è obbligato, ma può scegliere di presentare comunque la dichiarazione, ad esempio per ottenere il rimborso di detrazioni non riconosciute dal sostituto.Esclusione soggettiva: alcune categorie (es. soggetti minimi cessati, eredi del de cuius) seguono regole specifiche che derogano allo schema ordinario.Soglie di reddito per l’esonero dichiarazione redditi 2026La normativa fiscale italiana prevede soglie di reddito al di sotto delle quali il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione. Tali soglie variano in funzione della tipologia di reddito posseduto e della categoria del contribuente. Ecco le principali soglie aggiornate per il modello 730/2026:Tipologia di redditoSoglia di esoneroNoteReddito complessivo generalefino a 2.840,51 eurolimite generale art. 11 TUIRPensione + abitazione principalefino a 8.500 euro (con almeno 75 anni) o 7.500 eurono-tax area pensionatiLavoro dipendente + abitazione principalefino a 8.500 euronuova no-tax area dipendenti dal 2025 (DLgs 216/2023)Compensi sportivi dilettantisticifino a 15.000 eurofranchigia art. 36 D.Lgs 36/2021Assegno periodico ex coniugefino a 7.500 eurose unico reddito, con abitazione principaleRedditi assoggettati a ritenuta a titolo d’impostaEsenti dall’obbligocedolare secca, interessi titoli, dividendi qualif.Queste soglie tengono conto delle detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12, 13, 15 e 16 del TUIR. In sostanza, sotto questi importi l’imposta dovuta risulta pari a zero per effetto delle detrazioni stesse, rendendo superflua la dichiarazione. La soglia generale di 2.840,51 euroStorica soglia di esonero (corrispondente a 5,5 milioni di lire del 1996, mai aggiornata), riguarda chi ha solamente redditi residuali (es. piccolo lavoro autonomo occasionale, redditi diversi) per importi complessivi sotto questo limite. Restano comunque obbligati alla dichiarazione coloro che, pur sotto soglia, hanno crediti d’imposta da utilizzare o redditi soggetti a tassazione separata.Esonero per lavoratori dipendenti e assimilatiIl lavoratore dipendente è la figura più tutelata dal sistema di esoneri, perché il datore di lavoro opera già come sostituto d’imposta, trattenendo mensilmente l’IRPEF e applicando il conguaglio a fine anno tramite la Certificazione Unica (CU). Se il rapporto di lavoro copre l’intero anno e non vi sono altri redditi, la posizione fiscale è già “chiusa” e non occorre dichiarare nulla.Sono esonerati dalla presentazione del 730/2026 i lavoratori dipendenti che si trovano in tutte queste condizioni:hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato (es. co.co.co., borse di studio, gettoni di presenza) da un solo datore di lavoro;il sostituto ha effettuato correttamente le ritenute d’acconto IRPEF e applicato le addizionali regionali e comunali;non possiedono altri redditi da dichiarare (esclusi quelli soggetti a ritenuta secca o cedolare);il reddito da abitazione principale (rendita catastale) non è soggetto a IRPEF;non hanno spese detraibili o deducibili che vogliono recuperare. Caso pratico: Marco, impiegato a tempo indeterminatoMarco lavora come impiegato dal 2020 nella stessa azienda. Nel 2025 ha guadagnato 28.000 euro lordi, il datore ha effettuato le ritenute mensili e a dicembre ha consegnato la CU. Marco vive nella propria abitazione principale e non ha altri redditi. Conclusione: Marco è esonerato dal 730/2026. Tuttavia, se ha sostenuto spese mediche per 1.200 euro o ha pagato un mutuo prima casa, gli conviene presentare comunque il 730 per recuperare le detrazioni del 19%.Lavoratori con due o più CU: cosa cambiaSe un lavoratore ha avuto più datori di lavoro nel 2025 e non ha chiesto il conguaglio all’ultimo sostituto, è generalmente obbligato a presentare la dichiarazione, salvo che l’imposta complessiva non superi l’importo di 10,33 euro. Il motivo: ciascun datore applica le aliquote partendo dal primo scaglione, senza considerare gli altri redditi, e questo provoca un’IRPEF a debito da regolarizzare.Esonero per pensionati 2026I pensionati rappresentano la categoria più numerosa di soggetti esonerati. L’INPS opera come sostituto d’imposta, trattenendo l’IRPEF dalla pensione e gestendo automaticamente le addizionali. Per la maggior parte dei pensionati italiani, soprattutto chi percepisce trattamenti minimi o pensioni medio-basse, la dichiarazione dei redditi non è necessaria.I requisiti per l’esonero dei pensionati dal 730/2026 sono:pensione erogata da un unico ente (INPS, ex INPDAP, casse previdenziali) per l’intero anno;importo complessivo non superiore a 7.500 euro per i pensionati sotto i 75 anni, elevato a 8.500 euro per i pensionati con almeno 75 anni di età;eventuale reddito aggiuntivo dall’abitazione principale e relative pertinenze (escluso da IRPEF);nessun altro reddito imponibile, salvo quelli soggetti a ritenuta a titolo definitivo;periodo di pensione di almeno 365 giorni (anno intero). Pensione minima e integrazione al trattamentoI percettori della pensione minima INPS (per il 2026 attestata, salvo conferme con perequazione, intorno ai 615-620 euro mensili per 13 mensilità) ricadono pienamente nella fascia di esonero, salvo abbiano altre fonti di reddito. Anche l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale non incidono sul calcolo del reddito ai fini dell’esonero, purché restino sotto soglia.Pensionati con più trattamentiChi percepisce due o più pensioni (ad esempio una pensione INPS lavoro dipendente più una pensione di reversibilità) deve sommare gli importi e verificare la posizione complessiva. Se la somma è superiore alla soglia di esonero e nessuno dei due enti ha effettuato il conguaglio cumulativo, è opportuno presentare il 730 per evitare richieste future da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il CAF Centro Fiscale di Udine esegue gratuitamente la verifica per i pensionati friulani.Esonero per partite IVA: forfettari e minimiPer le partite IVA il discorso è più articolato. La regola generale è che chi possiede partita IVA deve presentare il Modello Redditi PF (non il 730), perché il 730 non ammette redditi d’impresa o di lavoro autonomo abituale. Tuttavia, anche per i contribuenti in regime forfettario e regime di vantaggio (ex minimi) esistono casi di esonero o adempimenti semplificati. Regime forfettario: nessun esonero dichiarativoI contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 c. 54-89) non sono mai esonerati dalla presentazione del Modello Redditi PF, neanche se nell’anno non hanno emesso fatture. Devono compilare il quadro LM indicando ricavi/compensi e applicare il coefficiente di redditività (variabile dal 40% al 86% in base al codice ATECO). L’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le startup nei primi 5 anni) si applica al reddito imponibile così calcolato.Il “coefficiente di redditività” è una percentuale stabilita per legge che indica quanta parte dei ricavi viene considerata reddito (il resto è considerato costi forfettari). Ad esempio, per i professionisti il coefficiente è del 78%: significa che il 78% dei compensi è reddito tassabile, il restante 22% è “costo forfettario” già scontato.Soggetti con sola partita IVA chiusa nell’annoChi ha chiuso la partita IVA nel 2025 deve comunque presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui ha operato, anche se per pochi mesi. L’unica eccezione riguarda chi ha avuto ricavi pari a zero e nessun costo deducibile: in questo caso, comunque, si raccomanda la dichiarazione “a zero” per fini di tracciabilità.Lavoratori autonomi occasionali sotto 2.840,51 euroIl lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. l TUIR) non richiede l’apertura della partita IVA fino a 5.000 euro annui per committente. Se il contribuente ha percepito esclusivamente compensi occasionali per un totale non superiore a 2.840,51 euro nel 2025, può rientrare nell’esonero generale. Sopra tale soglia, occorre dichiarare nel quadro RL del Modello Redditi PF.Redditi esenti e soggetti a ritenuta a titolo d’impostaUna vasta gamma di redditi è esclusa dall’obbligo dichiarativo perché soggetti a tassazione “alla fonte” oppure perché del tutto esenti. Conoscere queste categorie aiuta a verificare se si rientra nell’esonero. Ecco le principali:Interessi su titoli di Stato (BOT, BTP, CCT) e su conti correnti, soggetti a ritenuta del 12,50% o 26%;Dividendi su partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta del 26%;Redditi da locazione in cedolare secca (21% o 10% canone concordato): vanno comunque dichiarati nel quadro B del 730 se altri redditi richiedono dichiarazione;Pensioni di guerra e indennità correlate (totalmente esenti);Borse di studio universitarie erogate da università, INPS, regioni (esenti);Sussidi di natura assistenziale erogati da enti pubblici (es. assegno sociale);Indennità di maternità e congedo parentale (concorrono come redditi assimilati ma INPS è sostituto);Rendite INAIL per invalidità permanente e altre rendite assistenziali specifiche.Cedolare secca: attenzione alla regolaChi percepisce redditi da locazione in regime di cedolare secca (21% per contratto a canone libero o 10% per contratto a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa) non è automaticamente esonerato. La cedolare secca sostituisce IRPEF e addizionali, ma il reddito deve essere comunque dichiarato nel quadro B del 730 o nel quadro RB del Modello Redditi PF. L’esonero opera solo se questo è l’unico reddito e l’imposta sostitutiva è stata regolarmente versata in F24 entro le scadenze previste.NASPI, CIG, indennità INPS: come incidono sull’esoneroMolti contribuenti chiedono se le indennità di disoccupazione (NASPI), la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e altre prestazioni INPS comportino l’obbligo di dichiarazione. La risposta è articolata, ma utile per valutare la propria posizione. NASPILa NASPI è un reddito assimilato al lavoro dipendente e l’INPS opera come sostituto d’imposta, applicando direttamente le ritenute IRPEF. Se il percettore ha avuto solo NASPI nel 2025 e l’INPS ha eseguito il conguaglio finale, il lavoratore è esonerato. Diversamente, se nello stesso anno ha avuto anche redditi da lavoro dipendente da altri datori, scatta l’obbligo dichiarativo per il conguaglio cumulativo.Cassa Integrazione GuadagniLa CIG ordinaria, straordinaria, in deroga e la NASPI agricola sono trattate come redditi da lavoro dipendente. Se erogate dal datore di lavoro (per anticipo) o direttamente dall’INPS, le ritenute vengono operate dal soggetto erogatore. Per il 2026, il principio resta invariato: se il rapporto di lavoro è continuativo e il conguaglio è stato eseguito, non occorre dichiarare.Assegno di Inclusione e Supporto Formazione LavoroL’Assegno di Inclusione (ADI) (subentrato al Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024) e il Supporto Formazione Lavoro (SFL) non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, in quanto sussidi di natura assistenziale. Chi percepisce esclusivamente queste indennità non ha obbligo di presentare il 730/2026, salvo voglia recuperare detrazioni per altre spese (ad es. spese mediche, in casi specifici).Quando conviene presentare il 730 anche se esoneratiAnche se rientri in una delle categorie di esonero, presentare comunque il 730/2026 può convenire in molte situazioni. La regola d’oro: presenta la dichiarazione ogniqualvolta hai pagato (tramite ritenute alla fonte) più imposte di quanto effettivamente dovuto, oppure hai diritto a detrazioni o crediti d’imposta che il sostituto non ha riconosciuto.Spese mediche superiori alla franchigia di 129,11 euro (detrazione 19%);Spese di istruzione universitaria e scolastica (limiti per ordine di scuola);Mutuo prima casa: interessi passivi detraibili al 19% fino a 4.000 euro (760 euro annui di risparmio);Bonus edilizi (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione 50%): tornano nella dichiarazione in 10 rate annuali;Erogazioni liberali a ONLUS, ASD, partiti politici, scuole;Spese funebri per defunto familiare (fino a 1.550 euro per evento);Premi assicurativi vita, invalidità e infortuni (detrazione 19% nei limiti previsti);Detrazione canoni di locazione per studenti universitari fuori sede o lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;Bonus mobili e elettrodomestici: detraibile al 50% se collegato a ristrutturazione.Esempio numerico: Giulia, pensionata 73enneGiulia ha una pensione INPS di 7.200 euro annui. Tecnicamente sarebbe esonerata. Tuttavia, nel 2025 ha sostenuto 1.800 euro di spese mediche specialistiche e ha pagato 600 euro per la badante (per assistenza a sé stessa, in quanto non autosufficiente). Presentando il 730/2026 può recuperare:Spese mediche: (1.800 – 129,11) × 19% = 317 euroSpese addetti assistenza: 600 × 19% (entro 2.100 euro) = 114 euroRimborso atteso: 431 euroPer Giulia, dunque, presentare il 730 conviene fortemente. Il CAF Centro Fiscale offre l’assistenza gratuita per la dichiarazione 730 a pensionati con ISEE basso.730 precompilato 2026 ed esoneroUna novità importante per il 2026: la dichiarazione precompilata è disponibile dal 30 aprile 2026 (e non più dal 15 aprile come negli anni precedenti). Il cambio di data è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate per garantire una maggiore affidabilità dei dati pre-inseriti, in particolare per Certificazioni Uniche, oneri detraibili e dati immobiliari.Anche i contribuenti esonerati possono accedere al 730 precompilato tramite SPID, CIE o CNS sul portale dell’Agenzia delle Entrate. È un’ottima occasione per verificare se il proprio profilo fiscale è correttamente registrato e per scoprire eventuali detrazioni dimenticate. La precompilata aggrega automaticamente:CU lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo;spese sanitarie comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria;spese universitarie comunicate dalle università;interessi mutui dalle banche;oneri assicurativi comunicati dalle assicurazioni;contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Scadenze 730/2026 da ricordareScadenzaAdempimento30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato16 giugno 2026Saldo IRPEF e primo acconto (per chi presenta Redditi PF)30 settembre 2026Termine ultimo per invio definitivo 730/202625 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo30 novembre 2026Termine per Modello Redditi PF1 dicembre 2026Secondo acconto IRPEFRimborso e crediti d’imposta: come ottenerliPer gli esonerati che decidono di presentare comunque il 730 al fine di ottenere un rimborso, è importante sapere come funziona il meccanismo. Il rimborso può essere ottenuto in due modalità:Tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico): il rimborso compare nella busta paga o nel cedolino di pensione del mese di luglio (per dichiarazioni presentate entro giugno) o dei mesi successivi;Direttamente dall’Agenzia delle Entrate per chi non ha sostituto (è il caso tipico dei pensionati con sola pensione INPS, ma il rimborso può essere richiesto in busta paga indicando l’INPS come sostituto): il rimborso viene accreditato sul conto corrente tramite il codice IBAN indicato in dichiarazione, di norma entro 6 mesi.Crediti d’imposta che richiedono comunque la dichiarazioneAlcuni crediti d’imposta richiedono obbligatoriamente la dichiarazione per essere utilizzati, anche se sotto soglia. Ad esempio:Trattamento integrativo (ex bonus Renzi/80 euro) – oggi ridenominato e modulato in base al reddito;Bonus prima casa under 36 (per acquisti effettuati nei termini di vigenza);Crediti d’imposta canoni di locazione per immobili a uso non abitativo;Bonus colonnine elettriche per installazione di infrastrutture di ricarica;Sport bonus e altre agevolazioni territoriali.Errori da evitare sull’esonero dichiarativoL’esonero è una facoltà, ma presumere di esserne titolari quando non lo si è può costare caro. Le sanzioni per omessa dichiarazione previste dal D.Lgs. 471/1997 sono pesanti: dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro (importo che scende a 200 euro se non risultano imposte dovute). Ecco gli errori più frequenti:Pensionati che ricevono due cedolini pensione da enti diversi (es. INPS + ex INPDAP, oppure INPS + Cassa Forense) e ritengono di essere esonerati senza verificare il cumulo;Lavoratori che hanno avuto un secondo lavoro a chiamata o stagionale nello stesso anno;Eredi che incassano arretrati di pensione del de cuius e non li dichiarano;Contribuenti con redditi da locazione (anche brevi tipo Airbnb) che ritengono di essere esonerati solo perché in cedolare secca;Percettori di compensi sportivi dilettantistici sopra la soglia di 15.000 euro che non dichiarano nulla;Soggetti con conti correnti all’estero o investimenti finanziari all’estero (anche cripto): obbligo di quadro W indipendentemente dalle altre condizioni. Sanzioni e ravvedimento operosoChi si accorge di aver erroneamente ritenuto di rientrare nell’esonero può sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso. Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione fissa per la tardiva presentazione è di soli 25 euro (1/10 di 250 euro). Oltre i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni sono molto più gravose.Cripto e redditi esteri: l’esonero non valeUna delle aree dove l’esonero non opera mai riguarda i redditi esteri e gli investimenti finanziari all’estero, inclusi i conti su fintech estere (Revolut, N26, Wise, PayPal con conto operativo all’estero) e le criptovalute. La normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990 e successive modifiche) impone l’obbligo di compilazione del quadro W nel Modello Redditi PF per chiunque detenga attività finanziarie estere superiori ai limiti previsti.IVIE 1,06% per immobili all’estero (aliquota in vigore dal 2024 ex L. 213/2023);IVAFE 2 per mille (0,20%) su attività finanziarie estere, elevata al 4 per mille (0,40%) per stati black-list;Imposta fissa di 34,20 euro per conto corrente o libretto estero (persona fisica);Tassazione plusvalenze cripto al 26% (in caso di realizzo) per importi superiori a 2.000 euro;Anche con imposta dovuta inferiore a 200 euro, il quadro W va comunque compilato.Se possiedi attività estere (anche solo un conto corrente da pochi euro presso una fintech estera) sei obbligato a presentare il Modello Redditi PF, indipendentemente dalle altre condizioni di esonero. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha competenza specifica nel monitoraggio fiscale e nella tassazione delle criptovalute.Successioni ed eredi: la dichiarazione del de cuiusIn caso di decesso, gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del defunto (de cuius) relativa all’anno del decesso e, se non presentata, anche all’anno precedente. La scadenza ordinaria del 730/2026 (30 settembre 2026) per il de cuius è prorogata al 30 novembre 2026 tramite presentazione del Modello Redditi PF, esclusivamente in via telematica. Gli eredi non possono avvalersi del 730 per il defunto.In Friuli Venezia Giulia, il sistema tavolare rappresenta una specificità importante anche dal punto di vista fiscale per le successioni: l’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel Libro Fondiario richiede l’intavolazione separata dopo la dichiarazione di successione. Il CAF Centro Fiscale ha competenza ultradecennale nella gestione delle pratiche di successione nel sistema tavolare di Udine, Gorizia, Trieste e parte di Pordenone. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Conclusioni: come capire se sei davvero esoneratoL’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026 è un’opportunità per molti contribuenti italiani, ma non va presunto: occorre verificare con attenzione la propria situazione personale, sommare tutti i redditi percepiti nel 2025, controllare le ritenute applicate dai sostituti d’imposta e valutare l’esistenza di spese detraibili che potrebbero generare un rimborso.Le tre regole d’oro da ricordare:Verifica sempre la tua CU o il cedolino INPS: sono il punto di partenza per capire quanto reddito hai prodotto e quanto IRPEF ti è stato trattenuto.Non confondere “non obbligato” con “non conviene”: spesso presentare il 730 anche da esonerati significa recuperare centinaia di euro di rimborsi.Attenzione ai redditi esteri e cripto: l’esonero non vale mai. Quadro W obbligatorio.Per una verifica gratuita della tua posizione fiscale 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Il nostro team ti assiste nell’analisi della CU, nella ricostruzione delle spese detraibili e, se conviene, nella compilazione e invio del modello 730/2026 senza costi per pensionati con ISEE basso e lavoratori dipendenti con redditi medi. Prenota un appuntamento chiamando il numero 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.FAQ – Domande frequenti sull’esonero 730/2026 1. Se sono esonerato e non presento il 730, posso comunque accedere ai bonus?Sì, l’esonero dalla dichiarazione non esclude dai bonus statali (Assegno Unico, Bonus bollette, Carta Acquisti, ecc.). Tali misure si basano sull’ISEE, calcolato sui dati reddituali comunicati direttamente da INPS e Agenzia delle Entrate. Per ottenere o aggiornare l’ISEE, contatta il CAF Centro Fiscale.2. Se ho ricevuto un’eredità nel 2025 devo presentare la dichiarazione?L’eredità in sé (il patrimonio ricevuto) non è soggetta a IRPEF ma all’imposta di successione (con franchigie diverse a seconda del grado di parentela). Tuttavia, se l’eredità include immobili che producono reddito o investimenti che generano interessi, dovrai dichiarare tali redditi dal momento dell’apertura della successione. Il defunto, da parte sua, ha sempre l’obbligo della dichiarazione finale tramite gli eredi.3. Ho cambiato lavoro a metà 2025: sono esonerato?Se hai chiesto al nuovo datore di operare il conguaglio cumulativo (presentando la CU del precedente lavoro), e il conguaglio è stato effettuato correttamente, sei esonerato. In caso contrario sei obbligato alla dichiarazione, perché ciascun datore avrà applicato le aliquote dal primo scaglione, generando quasi certamente un debito IRPEF.4. La pensione di reversibilità conta per l’esonero?Sì, la pensione di reversibilità è reddito a tutti gli effetti. Se sommata alla pensione diretta supera la soglia di esonero (7.500 euro o 8.500 euro per gli ultra 75enni), occorre presentare la dichiarazione. L’INPS, se eroga entrambe le pensioni, opera il conguaglio cumulativo automaticamente.5. Ho un conto Revolut con 500 euro: devo dichiarare?Sì. Anche con saldi minimi, il possesso di un conto corrente all’estero (anche fintech) attiva l’obbligo di compilazione del quadro W per il monitoraggio fiscale. L’imposta IVAFE non è dovuta se il valore medio del conto è inferiore a 5.000 euro, ma la comunicazione resta obbligatoria. L’esonero ordinario dalla dichiarazione viene meno.6. Posso recuperare le spese mediche del 2024 nel 730/2026?No, il 730/2026 si riferisce ai redditi e alle spese sostenute nel 2025. Per le spese mediche del 2024 dovevi presentare il 730/2025 (entro il 30 settembre 2025). È possibile, tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa entro i termini ordinari di accertamento (5 anni), rivolgendosi al CAF.7. Sono pensionato all’estero in convenzione: devo dichiarare in Italia?Dipende dalla residenza fiscale e dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in vigore con il Paese di pagamento della pensione. In genere, i pensionati AIRE residenti all’estero non sono tassati in Italia, salvo specifiche eccezioni. La verifica è caso per caso: contatta il CAF Centro Fiscale per un’analisi personalizzata.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 23:55:042026-05-31 17:46:04Esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026: chi non deve presentare il modello 730
DICHIARAZIONE DEI REDDITIDichiarazione 730 a Debito: Regole Complete per la Rateizzazione nel 2026Hai presentato il modello 730 e il calcolo finale ti restituisce un risultato a debito? Niente panico: la normativa italiana prevede regole precise per rateizzare il versamento, evitando di dover saldare tutto in un’unica soluzione. In questa guida tecnica analizziamo le regole 2026 della rateizzazione del 730 a debito: numero massimo di rate, tassi di interesse, differenze tra rateizzazione tramite sostituto d’imposta e versamento autonomo con F24, scadenze aggiornate e cosa fare in caso di omesso versamento.Le regole sono cambiate con il DLgs 1/2024 (decreto Adempimenti) che ha esteso il numero massimo di rate ammesse con il modello F24, portandolo da 6 a 7. Capire bene queste regole significa scegliere la strategia di pagamento più conveniente, evitare sanzioni e gestire correttamente eventuali incapienze sulla busta paga o sulla pensione.Indice dei contenutiQuando il 730 risulta a debitoLe due modalità di pagamento ratealeRateizzazione tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione)Rateizzazione autonoma con modello F24Calcolo degli interessi sulle rate del 730Scadenze 730 a debito nel 2026La maggiorazione dello 0,40% per il pagamento differitoIncapienza e rate non trattenute dal sostitutoRavvedimento operoso in caso di omesso versamentoEsempi pratici di rateizzazioneCodici tributo per i versamenti del 730Errori frequenti da evitare📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando il 730 risulta a debitoUn modello 730 chiude a debito quando, dal calcolo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, emerge che le ritenute già subite (in busta paga o sulla pensione) sono inferiori all’imposta complessivamente dovuta. In pratica, durante l’anno il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno trattenuto e versato meno IRPEF di quella effettivamente spettante in base alla situazione reddituale e familiare del contribuente.Le cause più frequenti del 730 a debito sono:Più redditi nello stesso anno (ad esempio due lavori dipendenti con conguagli separati): ogni sostituto applica le aliquote solo sul proprio reddito, ma sommandoli si entra in uno scaglione più alto.Pensione + reddito da lavoro: situazione tipica di chi va in pensione durante l’anno e continua a svolgere attività lavorativa.Redditi da fabbricati locati con cedolare secca, IMU o canoni che non sono stati assoggettati a ritenute durante l’anno.Conguaglio negativo dell’anno precedente non assorbito dalle ritenute.Addizionali regionali e comunali IRPEF dovute in saldo, oltre alle ritenute già operate.Acconti IRPEF per l’anno in corso che si sommano al saldo del precedente.È importante distinguere tra saldo IRPEF (l’imposta riferita all’anno chiuso) e acconto (anticipazione dell’imposta dell’anno in corso). Entrambi possono concorrere al debito complessivo. Le aliquote IRPEF in vigore per il 2026 sono articolate in tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile, 35% dalla soglia di 28.000 fino a 50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro. Questa nuova articolazione, introdotta dal DLgs 216/2023, ha sostituito i quattro scaglioni precedenti. Le due modalità di pagamento ratealeQuando il 730 risulta a debito, il contribuente ha sostanzialmente due strade alternative per pagare a rate l’importo dovuto:Rateizzazione tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico): le rate vengono trattenute direttamente dalla busta paga o dal cedolino della pensione nei mesi successivi.Rateizzazione autonoma con modello F24: il contribuente versa autonomamente le rate utilizzando i codici tributo appropriati, secondo un calendario che ammette fino a 7 rate (saldo IRPEF e primo acconto) dal mese di giugno fino a dicembre.La scelta della modalità va indicata già in sede di compilazione del 730 (o di delega al CAF), barrando le apposite caselle del quadro F del modello. Una volta scelta la modalità, è possibile in alcuni casi modificarla con un 730 integrativo, ma con vincoli temporali stretti.La differenza pratica è significativa: con il sostituto d’imposta il contribuente “non vede” il pagamento (è trattenuto in busta), ma riduce lo stipendio netto mensile e si applicano interessi maggiori cumulativi sulle rate successive alla prima. Con l’F24 autonomo c’è più flessibilità nelle date e nella ripartizione, ma è il contribuente a dover essere proattivo e vigile sulle scadenze.Rateizzazione tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione)La rateizzazione tramite sostituto d’imposta è la modalità più diffusa per dipendenti e pensionati. Il funzionamento è automatico: il CAF o il professionista che elabora il 730 invia l’esito al sostituto, il quale procede a trattenere le rate direttamente dal cedolino, secondo il calendario stabilito dalla normativa.Numero massimo di ratePer i lavoratori dipendenti, il sostituto può trattenere il debito in un massimo di 5 rate mensili, da luglio a novembre. Per i pensionati il calendario inizia tipicamente ad agosto o settembre (a seconda dell’ente pensionistico) e si conclude a novembre, con un numero di rate proporzionalmente ridotto. Il contribuente può comunque scegliere un numero inferiore di rate rispetto al massimo, ad esempio chiedendo solo 3 o 4 rate per ridurre il peso degli interessi cumulativi.Calendario standard delle rateRataDipendentiPensionatiInteressi1ª rataLuglioAgosto0%2ª rataAgostoSettembre0,33%3ª rataSettembreOttobre0,66%4ª rataOttobreNovembre0,99%5ª rataNovembre—1,32%Come si vede, la prima rata non è gravata da interessi, mentre dalla seconda in poi viene applicato un interesse pari allo 0,33% mensile sull’importo della singola rata, in modo cumulativo. Quindi la seconda rata sconta lo 0,33%, la terza lo 0,66%, e così via.Vantaggi e svantaggiI principali vantaggi di affidare il pagamento al sostituto d’imposta sono la semplicità (nessun adempimento attivo del contribuente), l’azzeramento del rischio di omettere versamenti e l’automatismo nella gestione delle addizionali regionali e comunali. Lo svantaggio principale è la riduzione visibile dello stipendio mensile nei mesi di trattenuta, oltre al fatto che il numero massimo di rate è inferiore (5 contro 7 dell’F24 autonomo). Rateizzazione autonoma con modello F24La rateizzazione autonoma tramite modello F24 è la modalità obbligatoria per chi non ha un sostituto d’imposta (ad esempio chi presenta il 730 con l’opzione “senza sostituto” o utilizza il modello Redditi PF) e facoltativa per gli altri. Si paga in autonomia presso banca, posta o tramite home banking, utilizzando i codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.Numero massimo di rate: estensione 2024Con l’entrata in vigore del DLgs 1/2024 (decreto Adempimenti), dal 2024 il numero massimo di rate ammesse per il versamento autonomo F24 è stato elevato a 7 rate mensili, da giugno a dicembre. In precedenza il termine ultimo era novembre, con 6 rate.Questa estensione è particolarmente vantaggiosa perché consente di spalmare il debito su un periodo più lungo, riducendo l’impatto mensile. È applicabile sia al saldo IRPEF, sia al primo acconto, sia alle altre imposte autoliquidate (cedolare secca, imposta sostitutiva forfettario, contributi INPS gestione separata, eccetera).Calendario standard F24 (versamento dal 30 giugno)RataScadenzaInteressi1ª rata30 giugno 20260%2ª rata16 luglio 20260,33%3ª rata20 agosto 20260,66%4ª rata16 settembre 20260,99%5ª rata16 ottobre 20261,32%6ª rata17 novembre 20261,65%7ª rata16 dicembre 20261,98%Anche qui la prima rata, versata entro il 30 giugno, non sconta interessi. Le rate successive scontano l’interesse cumulativo dello 0,33% mensile. Se invece il contribuente sceglie di versare la prima rata con la maggiorazione (entro il 30 luglio 2026), il calendario delle rate successive si sposta avanti di un mese e la base di calcolo include già la maggiorazione 0,40%.Calcolo degli interessi sulle rate del 730Gli interessi sulle rate del 730 a debito hanno una natura specifica: non sono interessi di mora (che si applicano solo in caso di omesso o tardivo versamento), ma interessi di dilazione, dovuti per il differimento del pagamento rispetto alla scadenza naturale.La regola è cristallina: 0,33% mensile applicato in modo cumulativo sull’importo della singola rata, a partire dalla seconda. La formula di calcolo è semplice:Interesse rata N = Importo rata × 0,33% × (N − 1)Dove N è il numero progressivo della rata (1 = prima, 2 = seconda, ecc.)Esempio pratico: se devi pagare 1.000 euro in 5 rate, ogni rata sarà di 200 euro. La prima rata sarà esattamente 200 euro (0 interessi). La seconda sarà 200 × 1,0033 = 200,66 euro. La terza sarà 200 × 1,0066 = 201,32 euro. La quarta 200 × 1,0099 = 201,98 euro. La quinta 200 × 1,0132 = 202,64 euro. Totale interessi: circa 6,60 euro.Come si vede, l’incidenza degli interessi è contenuta ma non trascurabile, specie su importi elevati. Su un debito di 3.000 euro in 7 rate F24, gli interessi cumulativi superano i 40 euro.Differenza con gli interessi del ravvedimentoAttenzione: gli interessi di dilazione (0,33% mensile) sono diversi dagli interessi legali applicati in caso di ravvedimento operoso. Per il 2026 il tasso degli interessi legali è fissato con apposito decreto del MEF ed è significativamente più basso. Su questo torneremo nella sezione dedicata al ravvedimento. Scadenze 730 a debito nel 2026Il calendario fiscale 2026 prevede una serie di scadenze cruciali per chi gestisce un 730 a debito. È fondamentale conoscerle tutte per pianificare la propria strategia di pagamento.DataAdempimento30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul portale dell’Agenzia delle Entrate (la data è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026)30 giugno 2026Scadenza ordinaria per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto senza maggiorazione30 luglio 2026Termine ultimo per pagare con la maggiorazione dello 0,40%30 settembre 2026Scadenza per l’invio definitivo del 730/2026 (dipendenti e pensionati)25 ottobre 2026Scadenza per la presentazione del 730 integrativo (in caso di errori a favore del contribuente)30 novembre 2026Termine per la presentazione del modello Redditi PF (per chi non utilizza il 730)1 dicembre 2026Scadenza per il versamento del secondo acconto IRPEF (con F24)16 dicembre 2026Ultima rata utile per chi ha scelto la rateizzazione F24 a 7 rateParticolarmente importante è il cambio della data di disponibilità del precompilato dal 15 al 30 aprile, introdotto con i decreti attuativi della riforma fiscale per allineare i tempi di trasmissione delle Certificazioni Uniche e degli oneri detraibili da parte di sostituti, intermediari e operatori sanitari.La maggiorazione dello 0,40% per il pagamento differitoUna regola fondamentale per chi non riesce a pagare entro il 30 giugno è la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, applicando una maggiorazione forfetaria dello 0,40% sull’importo dovuto. Questa maggiorazione, prevista dall’art. 17 del DPR 435/2001, non è assimilabile a una sanzione: è una sorta di “interesse forfettario” per la dilazione di un mese.Per il 2026, il contribuente che non riesce a versare entro il 30 giugno può pagare entro il 30 luglio 2026, applicando la maggiorazione dello 0,40% al solo importo del saldo (e del primo acconto). Le rate successive, se scelta la rateizzazione, scontano gli interessi 0,33% mensili sulla base ricalcolata.Esempio: se devi 2.000 euro e versi entro il 30 luglio, paghi 2.000 × 1,004 = 2.008 euro. Se opti per rateizzare a partire dal 30 luglio, la prima rata sarà di circa 286,86 euro (2.008 / 7) senza ulteriori interessi, mentre dalla seconda in poi si applicherà lo 0,33% mensile cumulativo.Attenzione: la maggiorazione dello 0,40% è aggiuntiva e va corrisposta anche se si sceglie di pagare in un’unica soluzione il 30 luglio. Inoltre, se non si rispetta neppure il termine del 30 luglio, scattano le sanzioni vere e proprie e il ravvedimento operoso (vedi più avanti).Incapienza e rate non trattenute dal sostitutoUn caso pratico molto frequente è quello dell’incapienza: il sostituto d’imposta dovrebbe trattenere la rata del 730, ma la busta paga (o la pensione) di quel mese non è sufficiente a coprire l’importo dovuto. Le cause possono essere molte: assenze non retribuite, cassa integrazione, malattia prolungata, fine del rapporto di lavoro.La regola generale è la seguente:Se la prima rata non viene trattenuta dal sostituto, l’importo viene rinviato alla rata successiva, con applicazione degli interessi previsti per la dilazione (0,33% mensile aggiuntivo).Se l’incapienza persiste e la rata non viene trattenuta nemmeno in altri mesi, l’importo residuo deve essere versato dal contribuente autonomamente con F24, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal ravvedimento operoso.Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno (licenziamento, dimissioni, fine contratto), il debito residuo del 730 deve essere onorato direttamente dal contribuente tramite F24, sempre con applicazione delle regole del ravvedimento se le scadenze ordinarie sono già trascorse.È fondamentale verificare ogni mese il cedolino per controllare che la trattenuta sia stata effettivamente operata. Se ti accorgi che una rata non è stata trattenuta, non aspettare: contatta subito l’ufficio paghe o il CAF per capire come regolarizzare. Più passa il tempo, più aumentano sanzioni e interessi. Ravvedimento operoso in caso di omesso versamentoSe per qualunque ragione non riesci a versare una rata (o l’intero importo) entro le scadenze previste, hai la possibilità di sanare la posizione con il ravvedimento operoso. Si tratta di uno strumento previsto dall’art. 13 del DLgs 472/1997 che consente di pagare l’imposta omessa, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.Le riduzioni della sanzione per scaglioni temporaliTempisticaRiduzione sanzioneSanzione effettivaEntro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint)1/15 di 1/10 per ogni giornocirca 0,083% per ogni giorno di ritardoDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1/10 di 12,5%1,25%Da 31 a 90 giorni (ravvedimento intermedio)1/9 di 12,5%1,389%Oltre 90 giorni ed entro l’anno1/8 di 25%3,125%Oltre l’anno ed entro il termine accertamento1/7 di 25%3,571%La sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento è del 25% dell’imposta non versata (a seguito della riforma sanzionatoria del DLgs 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024 e applicabile alle violazioni successive). Le percentuali sopra indicate sono frazioni di questa sanzione base.Come si versa il ravvedimentoIl ravvedimento operoso si paga con modello F24 utilizzando tre voci distinte:Imposta omessa: codice tributo dell’imposta originaria (ad esempio 4001 per il saldo IRPEF).Sanzione ridotta: codice 8901 (sanzioni per omesso versamento imposte sui redditi).Interessi legali: codice 1989 (interessi sul ravvedimento operoso).Il tasso degli interessi legali viene aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è fissato in misura significativamente più contenuta rispetto agli interessi di dilazione (0,33% mensile) tipici della rateizzazione. È sempre consigliabile verificare il tasso vigente sul sito del MEF prima di calcolare il dovuto.Esempi pratici di rateizzazioneCaso 1: Lavoratore dipendente con rateizzazione tramite sostitutoMarco è dipendente di un’azienda metalmeccanica. Dal 730/2026 emerge un debito IRPEF di 1.500 euro. Marco sceglie la rateizzazione massima (5 rate) tramite il datore di lavoro. Le trattenute in busta paga saranno:Luglio: 300 euro (1ª rata, no interessi)Agosto: 300,99 euro (2ª rata, +0,33%)Settembre: 301,98 euro (3ª rata, +0,66%)Ottobre: 302,97 euro (4ª rata, +0,99%)Novembre: 303,96 euro (5ª rata, +1,32%)Totale versato: 1.509,90 euro. Interessi totali: 9,90 euro.Caso 2: Libero professionista con F24 a 7 rateLaura è una professionista con partita IVA. Dal modello Redditi PF emerge un debito complessivo di 3.500 euro (saldo IRPEF + primo acconto). Laura sceglie la rateizzazione massima (7 rate F24) partendo dal 30 giugno. La rata base è 500 euro. Gli interessi cumulativi sono:RataScadenzaImporto130 giugno500,00 euro216 luglio501,65 euro320 agosto503,30 euro416 settembre504,95 euro516 ottobre506,60 euro617 novembre508,25 euro716 dicembre509,90 euroTotale versato: 3.534,65 euro. Interessi totali: circa 34,65 euro.Caso 3: Pensionato che differisce con la maggiorazione 0,40%Giulia è pensionata. Ha un debito di 800 euro ma non ha liquidità sufficiente a giugno. Decide di versare il 30 luglio applicando la maggiorazione 0,40%, in unica soluzione tramite F24: 800 × 1,004 = 803,20 euro.Risparmia rispetto al ravvedimento (che dal 31° giorno scatterebbe all’1,389%) e regolarizza in modo semplice senza sanzioni. È la soluzione tipica per chi ha problemi temporanei di cassa ma vuole evitare sia gli interessi cumulativi della rateizzazione, sia le complicazioni del ravvedimento.Codici tributo per i versamenti del 730Per i versamenti autonomi tramite F24, è fondamentale utilizzare i codici tributo corretti. Ecco i principali per il 730 a debito:CodiceDescrizione4001IRPEF saldo4033IRPEF primo acconto4034IRPEF secondo acconto o acconto unico3801Addizionale regionale IRPEF3844Addizionale comunale IRPEF (saldo)3843Addizionale comunale IRPEF (acconto)1842Cedolare secca acconto1840Cedolare secca saldo8901Sanzione ravvedimento IRPEF1989Interessi ravvedimento IRPEFL’anno di riferimento da indicare nell’F24 è quello al quale si riferisce l’imposta (ad esempio “2025” per il saldo IRPEF derivante dal 730/2026, perché il modello è relativo ai redditi 2025). Il numero della rata e il totale rate vanno indicati nel formato “01/05”, “02/05” ecc.Errori frequenti da evitareNella gestione del 730 a debito si commettono spesso errori che possono costare sanzioni e interessi evitabili. Ecco i più diffusi:Confondere la maggiorazione 0,40% con il ravvedimento: la prima vale solo entro il 30 luglio e non è una sanzione; il ravvedimento scatta dal 31° giorno con sanzioni vere e proprie.Dimenticare di indicare il numero rata nel modello F24: senza questa indicazione il versamento può essere imputato in modo errato e generare avvisi bonari.Non controllare il cedolino: se il sostituto non opera la trattenuta (per qualsiasi motivo), il debito rimane in capo al contribuente, ma molti se ne accorgono solo a fine anno o, peggio, quando arriva una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.Ritenere che il 730 senza sostituto sia sempre rateizzabile in 7 rate: dipende dalla scelta indicata nel quadro F del modello; in mancanza di scelta esplicita, il versamento è in unica soluzione.Non considerare le addizionali: anche IRPEF regionale e comunale rientrano nel calcolo del debito e seguono lo stesso piano di rateizzazione, con codici tributo specifici.Ignorare il secondo acconto IRPEF: la rateizzazione del 730 copre saldo + primo acconto, ma il secondo acconto resta da pagare entro il 1° dicembre (con regole proprie e codice tributo 4034).Versare con codice tributo sbagliato: ad esempio scambiare addizionale regionale con comunale, oppure indicare l’anno fiscale errato. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul 730 a debitoPosso cambiare il numero di rate dopo aver presentato il 730?No, la scelta del numero di rate va effettuata in fase di compilazione del 730 e non è modificabile successivamente. Tuttavia, se ti accorgi di aver bisogno di più tempo per pagare, puoi sempre saltare le rate del sostituto (ricevendo poi avvisi bonari) e regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso. Soluzione comunque sconsigliata per i costi aggiuntivi che genera.Se il 730 risulta a debito, posso aspettare di pagare a settembre per avere più tempo?No. La scadenza ordinaria del saldo IRPEF è il 30 giugno (con possibile differimento al 30 luglio applicando la maggiorazione 0,40%). Settembre è la scadenza per l’invio della dichiarazione, non per il pagamento. Se non versi entro il 30 luglio scattano sanzioni e ravvedimento.Cosa succede se il datore di lavoro non applica la trattenuta?La responsabilità del versamento resta in capo al contribuente. Se ti accorgi che la trattenuta non è stata operata (verificando il cedolino), devi versare autonomamente l’importo con F24 entro il termine della rata, oppure attivare il ravvedimento operoso se la scadenza è già passata. Per accertamenti complessi è meglio rivolgersi al CAF.Posso rateizzare anche il secondo acconto IRPEF?No. La rateizzazione (sia tramite sostituto sia con F24 autonomo) riguarda solo il saldo IRPEF e il primo acconto. Il secondo acconto, che scade il 1° dicembre, deve essere versato in unica soluzione tramite F24 con codice tributo 4034. Anche qui si applica la possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo.Quanto convengono le rate del 730 rispetto a un finanziamento bancario?Quasi sempre la rateizzazione del 730 è più conveniente: lo 0,33% mensile equivale a circa il 4% annuo, ma applicato in modo cumulativo (non composto). Un prestito personale ha tassi TAEG generalmente superiori (6-10% e oltre), oltre a costi accessori. Inoltre la rateizzazione del 730 non richiede istruttoria, garanzie o iscrizione in centrali rischi.Le rate non versate diventano cartelle esattoriali?Se non versi le rate e non ti ravvedi, l’Agenzia delle Entrate notifica prima un avviso bonario (con possibilità di pagamento ridotto entro 30 giorni). Se non paghi neanche l’avviso bonario, il debito viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che notifica la cartella di pagamento. Da quel momento si applicano interessi di mora, aggio di riscossione e si rischiano azioni esecutive.Hai bisogno di aiuto con il tuo 730 a debito?Gestire un 730 a debito può sembrare complesso: tra scelta della modalità di rateizzazione, calcolo degli interessi, controllo del cedolino e gestione di eventuali ravvedimenti, il rischio di sbagliare è concreto. Affidarsi a un CAF esperto significa avere la certezza di scegliere la strategia più conveniente, rispettare tutte le scadenze e regolarizzare in tempo eventuali criticità.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella gestione del modello 730, dalla raccolta della documentazione alla scelta del piano di rateizzazione più adatto, fino all’eventuale ravvedimento operoso in caso di imprevisti. I nostri operatori conoscono le specificità della normativa fiscale e le novità introdotte dalla riforma 2024 (DLgs 1/2024 e DLgs 87/2024), inclusa l’estensione delle rate F24 da 6 a 7.Prenota un appuntamento presso il nostro ufficio di Udine: ti aiuteremo a calcolare l’importo esatto delle rate, scegliere tra rateizzazione tramite sostituto o F24 autonomo, e gestire ogni adempimento senza stress.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 22:59:192026-05-31 17:00:01Dichiarazione 730 a Debito: Regole Complete per la Rateizzazione nel 2026
NOTIZIEBonus assunzioni 2026: guida completa a incentivi giovani, donne, ZES e stabilizzazione dei contrattiIl 2026 conferma e amplia il pacchetto di incentivi all’occupazione destinati ai datori di lavoro privati che assumono giovani, donne, persone svantaggiate o stabilizzano contratti a termine. Tra i bonus assunzioni 2026 più rilevanti troviamo il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne, il Bonus ZES Unica Mezzogiorno e la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale. Si tratta di misure introdotte principalmente dal Decreto Coesione (DL 60/2024) e prorogate o ridefinite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il cui impatto pratico e significativo: per un’azienda, l’esonero contributivo può tradursi in un risparmio fino a 15.600 euro nell’arco di 24 mesi per singolo lavoratore.In questa guida completa e aggiornata analizziamo ogni singolo bonus attivo nel 2026: requisiti, importi, durata, procedure INPS per la richiesta, regole di cumulabilità e esempi pratici di calcolo. L’obiettivo e offrire ad aziende, professionisti delle risorse umane e consulenti del lavoro uno strumento operativo per orientarsi tra le numerose agevolazioni disponibili, evitando errori che potrebbero compromettere il diritto all’esonero. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente i datori di lavoro nella verifica dei requisiti e nella corretta gestione documentale di queste misure.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Bonus assunzioni 2026: la panoramica generale degli incentiviIl quadro degli incentivi all’assunzione nel 2026 si fonda su due pilastri normativi principali. Il primo è il Decreto Coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024 n. 95), che ha introdotto tre nuovi esoneri contributivi destinati ai datori di lavoro privati: il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica Mezzogiorno. Il secondo pilastro è la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), che ha confermato la maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro incrementale e ha allineato la disciplina degli incentivi per il triennio 2025-2027.A queste misure si affiancano gli incentivi strutturali già previsti dall’ordinamento, come l’esonero per l’assunzione di percettori di NASpI, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (art. 4, c. 3, L. 92/2012), l’esonero per l’assunzione di disabili (L. 68/1999) e gli sgravi per la trasformazione dei contratti di apprendistato. La convivenza tra misure straordinarie e ordinarie rende il sistema complesso ma estremamente vantaggioso per i datori di lavoro che sanno orientarsi correttamente. Comprendere quale bonus si applica al caso concreto, e se più incentivi possono essere cumulati, è il primo passo per massimizzare il risparmio contributivo.Tabella riassuntiva: i principali bonus assunzioni attivi nel 2026BonusImporto max/meseDurataNormaGiovani Under 35500 euro (650 nelle regioni ZES)24 mesiDL 60/2024 art. 22Donne svantaggiate650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 23ZES Unica Mezzogiorno650 euro24 mesiDL 60/2024 art. 24Maxi deduzione 120%Deduzione fiscale +20%Anno per annoL. 207/2024 c. 399-400NASpI (assunzione percettore)20% NASpI residuaUna tantumArt. 2 c. 10-bis L. 92/2012Disabili (L. 68/1999)35-70% retribuzione36-60 mesiArt. 13 L. 68/1999 Bonus Giovani Under 35: esonero contributivo fino a 500 euro al meseIl Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 del Decreto Coesione (DL 60/2024), è la misura più rilevante per chi vuole assumere lavoratori under 35. Si tratta di un esonero contributivo totale (100%) della quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il beneficio sale a 650 euro mensili per le assunzioni effettuate in una delle otto regioni ricomprese nella ZES Unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).Requisiti per il Bonus Giovani 2026Eta del lavoratore: meno di 35 anni compiuti alla data dell’assunzioneCondizione occupazionale: il lavoratore non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa (con altri datori di lavoro)Tipologia contrattuale: nuova assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminatoDatore di lavoro: tutti i datori di lavoro privati (esclusi datori di lavoro domestico e settore agricolo nei limiti di specifiche disposizioni)Regolarità contributiva: possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoroNessun obbligo di assunzione preesistente derivante da legge o contratto collettivoDurata e caratteristiche dell’esoneroL’esonero ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di assunzione. Il calcolo del risparmio massimo per il datore di lavoro è quindi pari a 12.000 euro per ciascun lavoratore (500 × 24) nelle aree ordinarie e a 15.600 euro (650 × 24) nelle aree ZES. È importante notare che l’esonero non si applica ai premi INAIL e ai contributi al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR (per le aziende con più di 50 dipendenti). Il bonus è soggetto al rispetto del regime de minimis o, in alternativa, all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato (in base alla specifica formulazione confermata nelle circolari attuative). Bonus Donne: esonero contributivo per favorire l’occupazione femminileIl Bonus Donne previsto dall’articolo 23 del Decreto Coesione (DL 60/2024) è un esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate. La misura punta a ridurre il divario occupazionale di genere, particolarmente accentuato in alcuni territori e settori economici. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite di 650 euro mensili per una durata di 24 mesi.Chi sono le “donne svantaggiate” ai fini del bonusLa definizione di “donna svantaggiata” segue il Regolamento UE 651/2014 e include una delle seguenti categorie:Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residentiDonne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi Strutturali UE (in pratica, le regioni del Mezzogiorno e alcune aree del Centro-Nord individuate da decreto interministeriale)Donne di qualsiasi età senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (individuati annualmente con decreto del Ministero del Lavoro)Il requisito dell’incremento occupazionale nettoUna caratteristica peculiare del Bonus Donne è il requisito dell’incremento occupazionale netto: l’assunzione deve determinare un aumento del numero dei dipendenti rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Le diminuzioni di personale che si sono verificate per dimissioni volontarie, invalidita, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa non si computano. Questo requisito rende il Bonus Donne uno strumento di incentivazione netta all’occupazione, non un semplice sgravio sulle assunzioni che si sarebbero comunque effettuate. Bonus ZES Unica Mezzogiorno: 650 euro al mese per assumere al SudIl Bonus ZES Unica, disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Coesione, è dedicato ai datori di lavoro privati che operano nelle otto regioni del Mezzogiorno ricomprese nella Zona Economica Speciale unica: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. È un esonero contributivo del 100% nel limite di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, con una durata di 24 mesi.Requisiti specifici del Bonus ZESDatore di lavoro: privato con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (microimprese e piccole imprese)Sede di lavoro: in una delle 8 regioni della ZES Unica MezzogiornoLavoratore: di età pari o superiore a 35 anni e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesiTipologia di rapporto: assunzione a tempo indeterminato (incluso part-time)Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedentiRispetto del Regolamento UE sugli aiuti di Stato a finalita regionaleÈ importante segnalare che il Bonus ZES Unica e complementare rispetto al Bonus Giovani Under 35: mentre quest’ultimo si rivolge ai giovani sotto i 35 anni, il Bonus ZES copre proprio i lavoratori che hanno superato questa soglia anagrafica ma operano in territori a maggiore svantaggio economico. Per i giovani Under 35 assunti al Sud, si applica invece il Bonus Giovani con il massimale maggiorato a 650 euro. Stabilizzazione dei contratti: bonus per trasformare il tempo determinato in indeterminatoLa stabilizzazione dei contratti a tempo determinato è uno degli obiettivi principali della politica del lavoro italiana ed europea. Anche se il sistema normativo italiano non prevede un singolo “bonus stabilizzazione” universale, esistono diverse misure che, applicate alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, generano sgravi significativi per le aziende:Bonus Giovani Under 35 (DL 60/2024 art. 22): si applica anche alle trasformazioni TD→TI, purché il lavoratore non sia mai stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato in precedenzaBonus Donne (DL 60/2024 art. 23): applicabile alle trasformazioni che riguardano donne con i requisiti di svantaggioEsonero per stabilizzazione di apprendisti: al termine del periodo di apprendistato, la conferma a tempo indeterminato gode di un’aliquota contributiva agevolata del 10% (anziché ordinaria) per i 12 mesi successivi alla trasformazione, ai sensi del Testo Unico Apprendistato (D.Lgs. 81/2015)Bonus NASpI: spetta una quota della NASpI residua spettante al lavoratore quando il datore di lavoro lo assume a tempo indeterminato (anche con trasformazione)Vantaggi fiscali ulteriori: la maxi deduzione 120% sul costo del lavoroOltre agli sgravi contributivi, dal 2024 e per gli anni successivi (compresi 2025 e 2026, salvo modifiche), è prevista una super deduzione fiscale del 120% del costo del personale neoassunto a tempo indeterminato, qualora l’azienda registri un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente. La maggiorazione sale al 130% nel caso di assunzione di categorie “meritevoli di maggior tutela” (donne con almeno due figli minori, giovani Under 30 ammessi a Garanzia Giovani, ex percettori del Reddito di Cittadinanza, persone con disabilità, ecc.). Questa misura, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 art. 1 commi 399-400), si cumula con gli esoneri contributivi sopra descritti. Altri esoneri e bonus attivi nel 2026Accanto ai grandi bonus straordinari del Decreto Coesione, nel 2026 restano operativi numerosi incentivi strutturali che, in determinate situazioni, possono risultare più convenienti o complementari:Bonus assunzione percettori NASpIIl datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore titolare di NASpI ha diritto, a domanda, a un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il beneficio è disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 ed è cumulabile con altri incentivi solo nei limiti consentiti dalla normativa.Incentivi per l’assunzione di disabili (L. 68/1999)L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili dà diritto a un incentivo economico variabile dal 35% al 70% della retribuzione lorda mensile, per una durata da 36 a 60 mesi, a seconda della tipologia di disabilità e del grado di riduzione della capacità lavorativa. L’incentivo è disciplinato dall’art. 13 della L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015.Incentivo Over 50 (L. 92/2012)Per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato o trasformazione). Norma di riferimento: art. 4, commi 8-11, L. 92/2012.Apprendistato professionalizzanteL’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) resta uno strumento estremamente conveniente: durante il periodo di formazione il datore di lavoro versa un’aliquota contributiva agevolata e al termine del periodo, in caso di conferma a tempo indeterminato, l’aliquota agevolata prosegue per ulteriori 12 mesi. Le aliquote specifiche variano in base alle dimensioni aziendali e al CCNL applicato, secondo le tabelle INPS più recenti.Come si richiedono i bonus assunzioni all’INPSLa procedura di richiesta dei bonus assunzioni 2026 segue, salvo eccezioni, un iter standardizzato gestito attraverso il portale telematico dell’INPS. Comprenderla è essenziale per evitare errori che potrebbero comportare la decadenza dal beneficio.I passaggi essenziali della proceduraComunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV): entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro va effettuata la comunicazione al Centro per l’Impiego competenteVerifica preventiva dei requisiti: il datore di lavoro deve verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi (età del lavoratore, condizione di disoccupazione, assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ecc.) e oggettivi (DURC, rispetto della sicurezza sul lavoro, incremento occupazionale ove richiesto)Istanza telematica all’INPS: il datore di lavoro presenta domanda tramite il portale INPS, utilizzando il modulo specifico predisposto per il singolo bonus, indicando i dati del lavoratore e dichiarando il possesso dei requisitiRisposta INPS: l’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie (per i bonus a sportello) e l’esistenza dei requisiti. In caso positivo, comunica l’autorizzazione tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”Fruizione dell’esonero in busta paga: una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro applica l’esonero direttamente in sede di compilazione del flusso UniEmens, esponendo gli importi nei quadri previsti dalla circolare INPS attuativaCircolari INPS applicativePer ciascun bonus l’INPS pubblica circolari e messaggi applicativi che precisano i codici di esposizione UniEmens, le modalità di calcolo dell’esonero, eventuali integrazioni documentali necessarie. È sempre consigliabile consultare la circolare specifica prima di effettuare l’assunzione: per il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus ZES Unica, le circolari INPS attuative del 2024-2025 e i successivi messaggi di chiarimento forniscono il quadro operativo completo. Il CAF Centro Fiscale di Udine mantiene aggiornato il proprio database normativo e affianca le aziende nella fase di compilazione delle istanze. Cumulabilità tra bonus: cosa si può è cosa non si può sommareUno degli aspetti più complessi della gestione dei bonus assunzioni 2026 riguarda la cumulabilità. La regola generale è che gli esoneri contributivi non sono cumulabili tra loro per lo stesso lavoratore e per lo stesso periodo, salvo specifiche eccezioni previste dalla norma istitutiva. Tuttavia, esistono importanti spazi di cumulo, in particolare con misure di natura fiscale.Le regole base di cumulabilitàEsoneri contributivi tra loro: generalmente non cumulabili sul medesimo rapporto di lavoro nello stesso periodo. Esempio: per uno stesso lavoratore Under 35 non si possono attivare contemporaneamente Bonus Giovani e Bonus ZES Unica (peraltro destinatari di platee diverse)Esonero contributivo + Bonus NASpI: la giurisprudenza INPS più recente ha riconosciuto una parziale cumulabilità in specifiche condizioni, ma è essenziale verificare l’orientamento più aggiornatoEsoneri contributivi + Maxi deduzione 120%: cumulo pieno. La maxi deduzione è una misura fiscale (IRES/IRPEF) e opera su un piano diverso rispetto agli esoneri contributiviBonus contributivi + Crediti d’imposta ZES: generalmente cumulabili nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato e del massimale de minimisPrima di applicare un esonero, e sempre opportuno verificare gli orientamenti più recenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro, perché il quadro evolve frequentemente attraverso messaggi e interpelli.Esempi pratici di calcolo del risparmio contributivoPer comprendere il reale impatto economico dei bonus assunzioni 2026 e utile analizzare alcuni casi concreti.Esempio 1: assunzione di un giovane Under 35 al NordL’azienda Alfa Srl, con sede a Udine, assume Luca, 27 anni, mai assunto a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.800 euro mensili. I contributi a carico del datore di lavoro su tale retribuzione sono indicativamente di circa 540 euro/mese (calcolando un’aliquota datoriale media del 30% circa, esclusi INAIL).Massimale esonero Bonus Giovani: 500 euro/meseContributi mensili effettivamente azzerati: 500 euro/mese (l’eccedenza di 40 euro resta a carico dell’azienda)Risparmio mensile: 500 euroRisparmio totale 24 mesi: 12.000 euroEsempio 2: assunzione di un giovane Under 35 al SudL’azienda Beta Srl, con sede a Napoli, assume Maria, 29 anni, mai assunta a tempo indeterminato, con un contratto a tempo indeterminato è una retribuzione lorda di 1.900 euro/mese. Operando in regione ZES, si applica il massimale maggiorato di 650 euro/mese.Massimale esonero: 650 euro/meseRisparmio mensile: circa 570 euro (importo dei contributi datoriali, comunque entro il massimale)Risparmio totale 24 mesi: circa 13.700-15.600 euro (in base ai contributi effettivi)Esempio 3: assunzione di una donna svantaggiata + maxi deduzioneL’azienda Gamma SpA assume Giulia, 42 anni, disoccupata da 30 mesi, con contratto a tempo indeterminato e retribuzione lorda di 2.100 euro/mese (contributi datoriali stimati: 630 euro). L’azienda registra anche un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente.Bonus Donne (esonero contributivo): 630 euro/mese × 24 = 15.120 euroMaxi deduzione 120% del costo del lavoro: sul costo del personale incrementale (es. 30.000 euro/anno) si applica una deduzione fiscale aggiuntiva del 20%, pari a 6.000 euro. Considerando un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale e di circa 1.440 euro/annoRisparmio totale stimato sui 24 mesi: circa 18.000 euro (esonero + benefici fiscali aggregati) Bonus assunzioni 2026: gli errori da evitareL’esperienza maturata in questi anni dai consulenti del lavoro mostra alcuni errori ricorrenti che possono compromettere il diritto all’esonero o, peggio, comportare il recupero degli importi indebitamente fruiti con sanzioni e interessi:Mancata verifica dei requisiti soggettivi del lavoratore: ad esempio assumere come “mai stato a tempo indeterminato” un soggetto che in realtà ha avuto un breve TI in passatoMancato rispetto del DURC: il documento deve essere regolare al momento della fruizione, non solo al momento dell’assunzioneErrato calcolo dell’incremento occupazionale netto: confondere le diminuzioni “neutre” (dimissioni volontarie, pensionamento) con quelle “computabili” (licenziamenti per riduzione del personale)Errata esposizione dei codici UniEmens: ogni bonus ha codici specifici. Errori in questa fase generano segnalazioni automatiche da parte dell’INPSSovrapposizione di bonus non cumulabili sullo stesso lavoratoreMancato rispetto dei massimali de minimis nei casi in cui il bonus è soggetto a questa disciplinaCosa fare nel 2026 per non perdere occasioniIl 2026 rappresenta un anno di consolidamento per i bonus assunzioni: la disciplina del Decreto Coesione è ormai operativa con tutte le circolari attuative e le aziende dispongono di strumenti chiari per programmare le assunzioni. Le scelte strategiche vincenti per i datori di lavoro sono:Pianificare in anticipo le assunzioni, verificando con il consulente del lavoro o con il CAF l’applicabilità del bonus più convenienteMantenere costantemente regolare il DURC, perché un’irregolarità durante i 24 mesi di esonero ne comporta la sospensioneMonitorare gli aggiornamenti normativi: messaggi INPS, circolari del Ministero del Lavoro e provvedimenti dell’Agenzia delle EntrateDocumentare con cura la posizione del lavoratore (storico INPS, eventuali certificazioni di disoccupazione, dichiarazioni sostitutive)Conservare la documentazione per almeno 10 anni, considerando i tempi di controllo INPSAffidarsi a un partner esperto come il CAF Centro Fiscale di Udine consente di evitare errori e di massimizzare il vantaggio economico delle agevolazioni. Il nostro team segue l’intero iter: dalla verifica dei requisiti, alla presentazione dell’istanza INPS, fino al monitoraggio della fruizione corretta nei flussi UniEmens. Domande frequenti sui bonus assunzioni 2026Il Bonus Giovani Under 35 si applica anche al part-time?Sì, il bonus si applica anche ai contratti a tempo indeterminato part-time. Il massimale di 500 euro (650 per ZES) si riferisce all’esonero massimo mensile e si applica in proporzione alle ore lavorate nel mese.Se assumo una donna over 50 disoccupata da 18 mesi, posso usare il Bonus Donne?Sì, perché la condizione di “senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi” o di “almeno 6 mesi” se residente in aree svantaggiate o impiegata in settori a forte disparità di genere e alternativa rispetto all’età. Una donna ovunque residente, disoccupata da 24 mesi, ha diritto al bonus indipendentemente dall’età.Le aziende con più di 10 dipendenti possono accedere al Bonus ZES Unica?No, il Bonus ZES Unica è riservato a datori di lavoro privati con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10. Le aziende più grandi che assumono al Sud possono comunque accedere ad altri incentivi (es. Bonus Giovani Under 35, Bonus Donne, decontribuzione Sud strutturale dove ancora prevista).Cosa succede se durante i 24 mesi di esonero il lavoratore si dimette?L’esonero si interrompe naturalmente. Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie o per cause non imputabili al datore di lavoro (giusta causa di licenziamento, ecc.), l’azienda mantiene il beneficio già fruito senza obbligo di restituzione. Diverso il caso del licenziamento ingiustificato: in questo caso possono attivarsi meccanismi di recupero, come previsto dalle disposizioni applicative.Il bonus è automatico o devo presentare domanda?I bonus contributivi richiedono sempre una specifica istanza telematica all’INPS, con verifica preventiva dei requisiti e dell’eventuale disponibilità delle risorse stanziate. Una volta autorizzati, l’esonero viene fruito direttamente in compensazione nella denuncia UniEmens mensile.La maxi deduzione 120% si applica anche per il 2026?Sì, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato la misura della maggiorazione del 20% (e fino al 30% per categorie meritevoli) del costo del lavoro deducibile nei periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in caso di incremento occupazionale netto. Restano fermi i requisiti di stabilità del rapporto e di mantenimento dell’incremento.Conclusione: come sfruttare al meglio i bonus assunzioni 2026I bonus assunzioni 2026 rappresentano un’opportunità concreta per le aziende italiane: il risparmio potenziale può superare i 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a cui si aggiungono i vantaggi fiscali della maxi deduzione 120%. Tuttavia, la complessità della disciplina richiede attenzione: verifica dei requisiti, corretta presentazione delle istanze, monitoraggio della cumulabilità e gestione precisa dei flussi UniEmens sono fattori che possono trasformare un’opportunità in un problema se gestiti con superficialita.Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione delle aziende del Friuli Venezia Giulia e di tutto il territorio nazionale un servizio completo di assistenza: analisi della convenienza, verifica preventiva dei requisiti, presentazione delle istanze INPS, monitoraggio della fruizione, supporto in caso di controlli. Contattaci per programmare le tue assunzioni del 2026 sfruttando al massimo le agevolazioni previste dalla normativa. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Maggio 22, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 22:55:042026-05-22 22:26:05Bonus assunzioni 2026: guida completa a incentivi giovani, donne, ZES e stabilizzazione dei contratti
NOTIZIERottamazione quater: per la Cassazione basta la prima rata per perfezionare la sanatoriaUna nuova pronuncia della Corte di Cassazione riapre il dibattito sulla rottamazione quater, la “definizione agevolata” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Secondo i giudici di legittimità, per perfezionare la sanatoria e mettere al riparo il contribuente dalla riscossione coattiva è sufficiente il pagamento della prima rata entro la scadenza prevista. Una lettura che potrebbe avere ricadute concrete su migliaia di contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento delle rate successive.In questa guida ti spieghiamo, in modo semplice e con esempi pratici, cosa ha stabilito la Cassazione, cosa cambia per chi è in difficoltà con le rate, quali sono i riferimenti normativi (art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022 e successive modifiche tramite il DL 145/2023 convertito nella L. 191/2023) e quali strade restano aperte oggi, nel 2026, tra riammissione e nuova rottamazione quinquies.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa ha detto la Cassazione: il principio della “prima rata”Rottamazione quater: cos’è e come funzionaPerfezionamento vs decadenza: la distinzione chiaveEffetti pratici per i contribuentiRiferimenti normativi: L. 197/2022 e DL 145/2023Cosa rischia chi decade dalle rate successiveLa riammissione introdotta dal DL 202/2024Rottamazione quinquies 2026: la nuova definizione agevolataEsempi pratici e simulazioniTabella di confronto tra le rottamazioniCosa fare oggi se sei decadutoIl supporto del CAF Centro Fiscale di UdineDomande frequenti (FAQ)Cosa ha detto la Cassazione: il principio della “prima rata”La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ha chiarito un punto delicato che da tempo divide contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa succede se il contribuente paga la prima rata della rottamazione e poi salta una rata successiva?Secondo i giudici di legittimità, occorre distinguere due momenti diversi: il perfezionamento della definizione agevolata e la successiva decadenza dal piano di pagamento rateale. Il pagamento della prima rata (o dell’unica rata, in caso di pagamento in soluzione unica) entro la scadenza prevista perfeziona la sanatoria, producendo effetti immediati: in particolare, blocca le procedure esecutive in corso e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) basate sui carichi rottamati.Se poi il contribuente non paga le rate successive, scatta la decadenza dal beneficio: il debito residuo torna esigibile per intero, con sanzioni e interessi di mora. Ma — ed è qui il punto innovativo — gli effetti del perfezionamento già prodotti non vengono cancellati retroattivamente. In particolare, le somme già versate restano acquisite definitivamente dall’Erario a titolo di acconto sul debito originario. Rottamazione quater: cos’è e come funzionaLa rottamazione quater è la quarta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). È stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), articolo 1, commi da 231 a 252.In parole semplici, si tratta di una sanatoria che permette al contribuente di chiudere i debiti con il fisco pagando solo l’imposta, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Le uniche somme dovute, oltre al capitale, sono:le spese per le procedure esecutive eventualmente sostenute;i diritti di notifica;per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie: rimangono dovuti il capitale (la sanzione) e gli interessi, ma vengono cancellate le maggiorazioni e gli interessi di mora.Quali carichi sono “rottamabili”La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il termine originario per presentare domanda era fissato al 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023.Modalità di pagamentoIl contribuente che ha aderito ha potuto scegliere tra:Pagamento in soluzione unica: scadenza originaria 31 ottobre 2023, poi prorogata.Pagamento rateale: fino a 18 rate in 5 anni. Le prime due rate (di importo pari al 10% del totale ciascuna) scadevano il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le successive 16 rate, di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2027.Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Perfezionamento vs decadenza: la distinzione chiaveLa differenza tra perfezionamento e decadenza è il cuore della pronuncia della Cassazione. Vediamola nel dettaglio.Perfezionamento della sanatoriaIl perfezionamento è il momento in cui la definizione agevolata diventa “efficace”: il contribuente ha aderito (presentando la domanda entro i termini) e ha versato la prima rata (o l’unica rata, se ha scelto la soluzione unica) entro la scadenza. Da quel momento:le procedure esecutive in corso restano sospese e non possono proseguire;l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui carichi rottamati;il contribuente risulta in regola ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, se applicabile);il contribuente può ottenere il certificato dei carichi pendenti “pulito” per le posizioni in rottamazione.Decadenza dal beneficio ratealeLa decadenza è invece la perdita del beneficio della rateazione e si verifica quando il contribuente, dopo aver perfezionato, salta il pagamento di una o più rate (o paga in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza). Le conseguenze sono:il debito residuo torna esigibile per intero;vengono ripristinati sanzioni, interessi di mora e aggio sulle somme non ancora versate;l’Agente della riscossione può riprendere o avviare le procedure esecutive;le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto sul debito originario.Il principio espresso dalla Cassazione è che il perfezionamento non viene “annullato” dalla decadenza successiva: gli effetti della rottamazione si producono al momento del pagamento della prima rata, anche se poi il contribuente non riesce a portare a termine il piano. Questo principio ha rilevanza soprattutto per le procedure esecutive eventualmente avviate o aggravate dopo il perfezionamento e prima della decadenza, che possono essere considerate illegittime. Effetti pratici per i contribuentiLa pronuncia della Cassazione ha effetti molto concreti. Vediamo i principali.1. Tutela dalle azioni esecutive nel periodo “intermedio”Se hai pagato la prima rata e poi sei decaduto, il periodo che va dal versamento della prima rata fino alla decadenza è coperto dagli effetti del perfezionamento. Quindi se l’Agente della riscossione ha avviato un’azione esecutiva (ad esempio un pignoramento) in quel periodo, puoi contestarla davanti al giudice tributario o ordinario, perché in quel momento la rottamazione era pienamente efficace.2. Acquisizione definitiva delle somme versateLe rate già pagate non vanno perdute: vengono imputate a riduzione del debito complessivo. In pratica, se hai versato 1.000 euro su un debito di 5.000 e poi sei decaduto, il debito residuo non sarà più 5.000 ma 4.000 (al netto del ripristino di sanzioni e interessi sulla parte non pagata).3. Possibilità di accedere a soluzioni alternativeAnche dopo la decadenza, restano aperte alcune strade:la rateazione ordinaria con l’Agente della riscossione (fino a 120 rate in casi di grave difficoltà economica);l’eventuale riammissione alla rottamazione quater per chi ne ha avuto diritto (vedi paragrafo dedicato);l’adesione alla nuova rottamazione quinquies, prevista dalla normativa più recente. Riferimenti normativi: L. 197/2022 e DL 145/2023Il quadro normativo della rottamazione quater è articolato. Ecco i principali riferimenti.Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)L’articolo 1, commi 231-252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. I commi rilevanti sono:Comma 231: definisce l’ambito applicativo e i carichi rottamabili;Comma 232: disciplina cosa si paga (capitale, spese, diritti di notifica) e cosa è abbuonato (sanzioni, interessi di mora, aggio);Comma 233: stabilisce le modalità di pagamento (unica soluzione o rateale fino a 18 rate);Comma 234: disciplina la sospensione delle procedure esecutive a seguito del perfezionamento;Comma 244: stabilisce la decadenza in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata, oltre cinque giorni dalla scadenza.DL 145/2023 (Decreto Anticipi)Il Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha introdotto importanti correttivi:ha differito i termini di pagamento delle prime rate al 18 dicembre 2023 (cumulando le prime due rate inizialmente previste per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023);ha previsto specifiche regole per i contribuenti dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.DL 202/2024 (Milleproroghe)Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha introdotto la riammissione alla rottamazione quater per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024, riaprendo i termini fino al 30 aprile 2025 (per dettagli vedi paragrafo dedicato). Cosa rischia chi decade dalle rate successiveLa decadenza dalla rottamazione comporta conseguenze rilevanti. Il comma 244 della L. 197/2022 prevede espressamente che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento — oltre la tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata — la definizione agevolata diventa inefficace e:il debito residuo torna ad essere costituito dalle somme originarie (capitale, sanzioni, interessi di mora, aggio), al netto di quanto già versato;l’Agente della riscossione può riprendere o avviare tutte le azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche);non è più possibile ottenere una nuova rateazione sui carichi decaduti se non a determinate condizioni;il contribuente non può presentare una nuova domanda di rottamazione per gli stessi carichi (se non in caso di riapertura dei termini per legge).Tuttavia, come ha chiarito la Cassazione, la decadenza ha effetti ex nunc (cioè “da ora in poi”), non ex tunc (“da allora”, quindi retroattivamente): gli effetti del perfezionamento prodotti prima della decadenza restano efficaci.La riammissione introdotta dal DL 202/2024Il legislatore, consapevole delle difficoltà incontrate da molti contribuenti, ha previsto una riammissione alla rottamazione quater. Il DL 202/2024 (art. 3-bis, introdotto in sede di conversione) ha consentito ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 di rientrare nella definizione agevolata, presentando una nuova istanza entro il 30 aprile 2025 tramite l’area riservata o l’area pubblica del sito di Agenzia Entrate-Riscossione.Modalità di pagamento per i riammessiI contribuenti riammessi hanno potuto scegliere tra:Pagamento in soluzione unica entro il 31 luglio 2025;Pagamento rateale in massimo 10 rate di pari importo, con scadenze a luglio 2025, novembre 2025, febbraio 2026, maggio 2026, luglio 2026, novembre 2026, febbraio 2027, maggio 2027, luglio 2027 e novembre 2027.Anche per i riammessi vale il tasso di interesse del 2% annuo sulle rate successive alla prima, decorrente dal 1° novembre 2023.Chi non è stato riammessoNon hanno potuto accedere alla riammissione i contribuenti decaduti dopo il 31 dicembre 2024. Per loro, le strade aperte sono la rateazione ordinaria o l’eventuale adesione alla rottamazione quinquies. Rottamazione quinquies 2026: la nuova definizione agevolataNel 2026 si parla con sempre maggiore insistenza di una rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata. Le ipotesi sul tavolo prevedono:ambito esteso ai carichi affidati all’Agente della riscossione in un periodo da definire (presumibilmente dal 1° gennaio 2000 fino a una data più recente rispetto al 30 giugno 2022 della quater);abbuono di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo lo schema collaudato delle precedenti rottamazioni;piano di rateazione esteso (ipotesi di fino a 120 rate mensili per le situazioni più complesse);regole più flessibili sulla decadenza (con possibile reintegrazione automatica in caso di pagamento entro tempi più ampi).Al momento in cui scriviamo, i dettagli operativi sono in via di definizione. Per restare aggiornato sulle novità ti consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter o di contattare il CAF Centro Fiscale di Udine, che monitora costantemente l’evoluzione normativa.Esempi pratici e simulazioniVediamo alcuni esempi pratici per capire concretamente cosa cambia con il principio espresso dalla Cassazione.Esempio 1: Mario, decaduto dopo la prima rataMario ha aderito alla rottamazione quater per un debito complessivo di 10.000 euro (importo originario con sanzioni e interessi: 14.000 euro). Ha pagato la prima rata di 1.000 euro il 18 dicembre 2023, ma poi non è riuscito a pagare le rate successive ed è decaduto.Conseguenze:il debito residuo torna a essere quello originario (14.000 euro), ma Mario può detrarre i 1.000 euro già versati: debito netto residuo 13.000 euro;l’Agente della riscossione può riprendere le procedure esecutive sui 13.000 euro;ma Mario era protetto dal perfezionamento dal 18 dicembre 2023 fino alla decadenza: se in quel periodo è stato iscritto un fermo amministrativo o un’ipoteca, Mario può contestarlo;Mario può valutare la riammissione (se decaduto entro il 31 dicembre 2024) o attendere la rottamazione quinquies.Esempio 2: Lucia, pagamento in unica soluzioneLucia ha un debito di 5.000 euro (originario 7.500 con sanzioni e interessi). Ha scelto il pagamento in unica soluzione e ha versato i 5.000 euro entro il 18 dicembre 2023.Conseguenze:la rottamazione si è perfezionata definitivamente;il debito è chiuso, non c’è alcun rischio di decadenza;Lucia ha risparmiato 2.500 euro tra sanzioni e interessi.Esempio 3: Giuseppe, riammesso nel 2025Giuseppe è decaduto dalla rottamazione quater a fine 2024 per non aver pagato due rate consecutive. Ha presentato istanza di riammissione il 15 marzo 2025 ed è stato riammesso per il debito residuo di 8.000 euro (al netto delle rate già pagate).Conseguenze:Giuseppe paga in 10 rate di 800 euro ciascuna, con scadenze tra luglio 2025 e novembre 2027;sulla seconda e successive rate paga il 2% di interessi annui;se rispetta il piano, chiude definitivamente il debito senza ulteriori sanzioni.Tabella di confronto tra le rottamazioniPer orientarti tra le varie definizioni agevolate che si sono susseguite, ecco una tabella riepilogativa.EdizioneNormaCarichi inclusiCosa si pagaNumero rateRottamazione (prima)DL 193/20162000-2016Capitale + spese, no sanzioni e interessi5Rottamazione bisDL 148/20172000-2017Capitale + spese5Rottamazione terDL 119/20182000-2017Capitale + spese18Rottamazione quaterL. 197/2022 (commi 231-252)2000-2022 (30 giugno)Capitale + spese, no sanzioni, interessi e aggio18 (in 5 anni)Riammissione quaterDL 202/2024 art. 3-bisDecaduti entro 31/12/2024Debito residuo, sempre senza sanzioni e interessi10 (in circa 2,5 anni)Rottamazione quinquiesIn via di definizioneDa definireProbabilmente capitale + speseIpotesi fino a 120 mensili Cosa fare oggi se sei decadutoSe hai aderito alla rottamazione quater e poi sei decaduto per il mancato pagamento di una o più rate, ecco i passi concreti che puoi fare oggi, alla luce della pronuncia della Cassazione e delle norme vigenti nel 2026.1. Richiedi un estratto di ruolo aggiornatoAccedi all’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione (con SPID, CIE o CNS) e scarica l’estratto di ruolo aggiornato. Verifica:quali carichi sono ancora attivi a tuo nome;l’importo residuo dopo le rate già versate;se ci sono procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi, ipoteche).2. Verifica se sei stato riammessoSe hai presentato domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, controlla nell’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione la comunicazione di accoglimento e il nuovo piano di pagamento.3. Valuta la rateazione ordinariaSe non sei stato riammesso, puoi richiedere una rateazione ordinaria al di fuori della rottamazione (con sanzioni e interessi pieni). Le rateazioni possono arrivare fino a 120 rate mensili per i debiti più ingenti o in caso di comprovata difficoltà economica documentata dall’ISEE.4. Controlla le azioni esecutiveAlla luce del principio della Cassazione, se hai subito una procedura esecutiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) nel periodo tra il perfezionamento e la decadenza, puoi valutare con un professionista la possibilità di contestarla in giudizio.5. Monitora la rottamazione quinquiesSe la rottamazione quinquies verrà effettivamente approvata, potrai aderire e includere anche i carichi sui quali sei decaduto dalla quater (sempre nei limiti previsti dalla nuova norma). Il supporto del CAF Centro Fiscale di UdineDistricarsi tra rottamazioni, decadenze, riammissioni ed estratti di ruolo può essere complicato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:verifica della tua posizione presso Agenzia Entrate-Riscossione;lettura e interpretazione dell’estratto di ruolo;valutazione della convenienza tra rottamazione, riammissione e rateazione ordinaria;presentazione delle domande di rateazione e definizione agevolata;assistenza nei rapporti con l’Agente della riscossione per la gestione delle procedure esecutive;monitoraggio del rispetto dei piani di pagamento per evitare nuove decadenze.I nostri consulenti ti aiuteranno a scegliere la soluzione più adatta alla tua situazione personale, valutando attentamente i pro e i contro di ogni strada disponibile. Contattaci per prenotare un appuntamento: la prima consulenza è il primo passo per riprendere il controllo della tua situazione fiscale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Cosa significa “perfezionare” la rottamazione quater?Perfezionare significa rendere efficace la definizione agevolata: serve aver presentato la domanda entro il termine (originariamente 30 giugno 2023) e aver pagato la prima rata (o l’unica rata, in caso di pagamento in soluzione unica) entro la scadenza, beneficiando dei 5 giorni di tolleranza. Da quel momento si bloccano le procedure esecutive e l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui carichi rottamati.Se pago solo la prima rata e poi salto le altre, perdo tutto?No. Secondo il principio della Cassazione, gli effetti del perfezionamento prodotti dal pagamento della prima rata restano efficaci fino alla decadenza. Le somme versate sono acquisite definitivamente dall’Erario e vengono detratte dal debito residuo, che torna alla cifra originaria (con sanzioni e interessi) al netto di quanto già pagato.Posso ancora aderire alla riammissione alla rottamazione quater?No. La riammissione introdotta dal DL 202/2024 (Milleproroghe) era riservata ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 e la finestra per presentare istanza si è chiusa il 30 aprile 2025. Chi è decaduto successivamente o non ha presentato istanza in tempo non può più rientrare nella quater.Quanto tempo ho di tolleranza per pagare una rata?Il comma 244 della L. 197/2022 prevede una tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata. Oltre questo termine, scatta automaticamente la decadenza dalla rottamazione.Le procedure esecutive avviate dopo la decadenza sono legittime?Sì. Dopo la decadenza, l’Agente della riscossione recupera pienamente i propri poteri di azione esecutiva sui carichi sui quali era stata aperta la rottamazione. Le procedure avviate nel periodo successivo alla decadenza sono pienamente legittime. La pronuncia della Cassazione riguarda invece le procedure avviate nel periodo tra il perfezionamento e la decadenza, che possono essere contestate.Cosa rischio se ignoro le cartelle dopo la decadenza?Rischi tutte le azioni cautelari ed esecutive previste dalla legge: pignoramento dello stipendio o della pensione (fino a un quinto), pignoramento del conto corrente, iscrizione di ipoteca sugli immobili (per debiti superiori a 20.000 euro), fermo amministrativo di veicoli a motore (notificato con preavviso di 30 giorni, scaduto il quale il fermo viene iscritto al PRA). Il consiglio è di rivolgersi subito a un CAF per valutare le alternative.Quando arriverà la rottamazione quinquies?Al momento (maggio 2026) la rottamazione quinquies è in fase di definizione politica e tecnica. I dettagli operativi — periodo dei carichi inclusi, modalità di pagamento, numero di rate — saranno chiariti con la pubblicazione del provvedimento normativo. Ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter o a contattare il CAF Centro Fiscale per essere aggiornato in tempo reale.ConclusioniLa pronuncia della Cassazione sulla rottamazione quater rappresenta un’importante chiarificazione a favore dei contribuenti: il pagamento della prima rata perfeziona la sanatoria e produce effetti immediati di tutela, anche se poi il piano non viene completato. Si tratta di un principio coerente con la ratio della definizione agevolata, che vuole favorire il rientro del contribuente nella legalità fiscale e non punire chi prova a mettersi in regola.Se sei un contribuente decaduto dalla rottamazione quater, oggi hai diverse opzioni: dalla rateazione ordinaria (fino a 120 rate per i casi più gravi) all’attesa della rottamazione quinquies, passando per l’eventuale contestazione di procedure esecutive avviate quando la rottamazione era ancora efficace. La scelta migliore dipende dalla tua situazione personale, dall’entità del debito e dalle tue capacità di pagamento.Per una valutazione personalizzata, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti analizzeranno la tua posizione e ti indicheranno la strada più conveniente. Prenota un appuntamento oggi stesso e riprendi il controllo della tua situazione fiscale.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 21:55:042026-05-31 17:46:12Rottamazione quater: per la Cassazione basta la prima rata per perfezionare la sanatoria
IMU, TASI E MODELLO F24Tributi locali tra modifiche attuate e prospettive di riformaIl sistema dei tributi locali in Italia sta vivendo una stagione di profondo cambiamento. Tra modifiche già attuate con la riforma fiscale (Legge delega n. 111/2023) e prospettive di riforma ancora aperte, l’intero impianto delle entrate comunali e regionali e sotto la lente del legislatore. IMU, TARI, addizionali IRPEF, imposta di soggiorno e canone unico patrimoniale: ognuno di questi tributi e oggi al centro di un dibattito che intreccia esigenze di gettito, semplificazione amministrativa e tutela del contribuente.In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo lo stato dell’arte: cosa è già cambiato, cosa sta per cambiare e quali sono i nodi ancora da sciogliere. Un quadro indispensabile per cittadini, professionisti, amministratori e operatori CAF che ogni giorno si confrontano con la fiscalità locale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro generale dei tributi locali nel 2026IMU 2026: aliquote, scadenze e novitàTARI 2026: il nuovo metodo ARERA (MTR-2)Addizionale comunale e regionale IRPEFImposta di soggiorno: novità 2026Canone unico patrimoniale (ex TOSAP/COSAP)La riforma fiscale dei tributi locali (L. 111/2023)Prospettive: super-IMU, IRPEF locale e nuova riscossioneTabella riassuntiva scadenze 2026Caso pratico: calcolo IMU + TARI per famiglia tipoDomande frequentiIl quadro generale dei tributi locali nel 2026I tributi locali rappresentano la principale fonte di finanziamento autonomo di Comuni, Province e Regioni. Secondo i dati IFEL-ANCI relativi all’ultimo monitoraggio della finanza locale, le entrate tributarie comunali superano i 40 miliardi di euro annui, con IMU e TARI che insieme coprono oltre il 60% del gettito.I principali tributi locali vigenti nel 2026 sono:IMU (Imposta Municipale Propria) – L. 160/2019 art. 1 c. 738-783TARI (Tassa sui Rifiuti) – L. 147/2013 art. 1 c. 639 e ss.Addizionale comunale IRPEF – D.Lgs. 360/1998Addizionale regionale IRPEF – D.Lgs. 446/1997 art. 50Imposta di soggiorno – D.Lgs. 23/2011 art. 4Canone unico patrimoniale – L. 160/2019 art. 1 c. 816-836 (ha sostituito TOSAP, COSAP, ICP, CIMP)IRAP (per le Regioni) – D.Lgs. 446/1997IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)RC Auto provincialeL’asse portante della riforma fiscale 2023-2026 e la Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023. L’articolo 14 della legge delega contiene i principi e i criteri direttivi specifici per i tributi regionali e locali. I decreti attuativi sono in corso di emanazione e quelli relativi alla riscossione hanno trovato concretizzazione nel D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110. IMU 2026: aliquote, scadenze e novitàL’IMU resta il tributo locale per eccellenza e nel 2026 conferma il suo impianto consolidato con la Legge 160/2019 (commi 738-783). Si tratta di un’imposta patrimoniale dovuta da proprietari di immobili (e titolari di diritti reali) sul valore catastale rivalutato moltiplicato per i coefficienti di legge.Aliquote IMU 2026Tipologia immobileAliquota baseAliquota massima comunaleFabbricati ordinari (no abit. principale)0,86%1,14% (con maggiorazione 0,08%)Abitazione principale lusso (A/1, A/8, A/9)0,50%0,60%Fabbricati rurali strumentali0,10%azzerabile dai ComuniImmobili categoria D0,86% (quota Stato 0,76%)1,06%Terreni agricoli (non esenti)0,76%1,06%Aree fabbricabili0,86%1,06%Scadenze IMU 2026Acconto IMU 2026: 16 giugno 2026 (50% imposta annua calcolata con aliquote 2025)Saldo IMU 2026: 16 dicembre 2026 (conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per il 2026)Dichiarazione IMU 2026: entro il 30 giugno 2027 per le variazioni intervenute nel 2026Esenzioni e principali agevolazioniAbitazione principale non di lusso: esenteTerreni agricoli ubicati in Comuni montani e parzialmente montani (circolare MEF n. 9/1993): esentiColtivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola: esenti per i terreni di loro proprietàImmobili in comodato gratuito a genitori/figli: riduzione 50% base imponibile (con condizioni)Immobili a canone concordato (L. 431/1998): riduzione 25% dell’impostaPensionati esteri (AIRE) titolari di pensione estera: nel 2026 non e prevista la riduzione del 50% (abrogata dal 2023)Codici tributo F24 per IMU3912 – Abitazione principale (categorie di lusso)3913 – Fabbricati rurali strumentali3914 – Terreni agricoli3916 – Aree fabbricabili3918 – Altri fabbricati3925 – Immobili categoria D (quota Stato)3930 – Immobili categoria D (quota Comune)Novità IMU 2026Tra le novità rilevanti per il 2026 segnaliamo l’obbligo per i Comuni di pubblicare le delibere sulle aliquote IMU entro il 14 ottobre 2026 sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF, con efficacia retroattiva al 1° gennaio. Se la delibera non viene pubblicata entro tale termine, si applicano le aliquote dell’anno precedente. Resta confermato anche l’obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote secondo il decreto MEF 7 luglio 2023, requisito sostanziale per la validita della delibera. TARI 2026: il nuovo metodo ARERA (MTR-2)La TARI (Tassa sui Rifiuti) finanzia integralmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Dal 2020 e l’ARERA (Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a fissare il Metodo Tariffario Rifiuti. Nel 2026 e pienamente operativo il MTR-2 (Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con proroga e aggiornamento al 2026 ai sensi della deliberazione ARERA 389/2023/R/rif).Cos’e il MTR-2 e cosa cambiaPEF (Piano Economico Finanziario) pluriennale: l’ente territorialmente competente (di norma l’Ente di Governo dell’Ambito – EGA) approva un PEF su base pluriennaleLimite alla crescita tariffaria: parametro di contenimento basato su inflazione + recupero produttivita + qualitaQualita del servizio: con la deliberazione ARERA 15/2022/R/rif (TQRIF) sono fissati standard qualitativi vincolanti su reclami, sportello, raccoltaTrasparenza tariffaria: con la deliberazione 444/2019/R/rif sono obbligatori contenuti minimi del documento di riscossione (avviso TARI)Calcolo TARI: parte fissa e parte variabileLa TARI si compone di:Parte fissa: copre costi del servizio (spazzamento, lavaggio strade, costi generali). Parametro: superficie calpestabile in mq.Parte variabile: copre costi di raccolta e smaltimento. Parametro: numero componenti nucleo familiare (utenze domestiche) o coefficienti potenziali di produzione (utenze non domestiche)Tributo provinciale: 5% (modificabile dalla Provincia, da 1% a 5%) della TARI base, art. 19 D.Lgs. 504/1992Scadenze TARI 2026Le scadenze TARI non sono fissate per legge a livello nazionale: ogni Comune (con regolamento) decide il numero e la cadenza delle rate. Tipicamente si articolano in 2-4 rate con prima scadenza tra aprile e maggio e ultima a novembre/dicembre 2026. La normativa nazionale (art. 15-bis D.L. 34/2019) impone almeno due rate annuali a scadenza semestrale.Riduzioni TARI ricorrentiCompostaggio domestico: riduzione fino al 30% della parte variabileAbitazione tenuta a disposizione (non residenza): riduzione a quota fissa unica (varia per Comune)Distanza dal punto di raccolta > 1 km: riduzione tra 30% e 60%Famiglie disagiate (bonus sociale rifiuti): introdotto con DPCM 21/2023, riconosciuto in automatico tramite ISEE entro la soglia stabilitaBonus sociale rifiuti 2026Il bonus sociale rifiuti e riconosciuto in automatico ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro (o 20.000 euro con almeno 4 figli a carico). L’agevolazione consiste in una riduzione tariffaria del 25% ed e gestita dal SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) integrato con ARERA. Per riceverlo basta presentare la DSU ISEE aggiornata: i CAF come Centro Fiscale di Udine seguono la procedura completa. Addizionale comunale e regionale IRPEFLe addizionali IRPEF (comunale e regionale) costituiscono una quota di prelievo aggiuntiva sul reddito complessivo IRPEF di residenti in un determinato territorio. Sono dovute da tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o titolari di reddito di lavoro dipendente/pensione (trattenuta direttamente dal sostituto d’imposta).Addizionale regionale IRPEF 2026Aliquota base: 1,23% (D.Lgs. 446/1997 art. 50)Aliquota massima: 3,33% (sino al 2026), con possibilita di differenziazione per scaglioniFriuli Venezia Giulia: aliquota ridotta per i redditi piu bassi (variabile per scaglione), 1,23% sugli scaglioni superiori, secondo legge regionale di stabilita aggiornata annualmenteLa Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 7-bis) ha introdotto il riallineamento degli scaglioni dell’addizionale regionale ai nuovi scaglioni IRPEF nazionali (3 scaglioni: 23%, 35%, 43%). Le Regioni hanno tempo fino al 15 maggio 2026 per allineare le proprie aliquote agli scaglioni nazionali, pena il ricorso allo scaglione di salvaguardia.Addizionale comunale IRPEF 2026Aliquota massima: 0,8% (D.Lgs. 360/1998 art. 1 c. 3-bis)Soglia esenzione: i Comuni possono stabilire una soglia di reddito al di sotto della quale l’addizionale non si applicaAcconto: 30% dell’addizionale dovuta sull’anno precedente, versato entro il termine del saldo IRPEF (30 giugno o 16 luglio con maggiorazione 0,40%)Saldo: versato in 9 rate da marzo a novembre dell’anno successivo (per dipendenti e pensionati)Codici tributo F24 addizionali3801 – Addizionale regionale (autoliquidazione)3844 – Addizionale comunale (saldo)3843 – Addizionale comunale (acconto) Imposta di soggiorno: novità 2026L’imposta di soggiorno e disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Possono istituirla i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita turistiche o citta d’arte. L’importo varia tra 0 e 5 euro per persona/notte, modulato in base alla categoria della struttura ricettiva.Comuni con tassi più elevati nel 2026I Comuni a maggior pressione turistica (Roma, Venezia, Firenze, Milano) hanno strutturato tariffe articolate fino al massimale di 5 euro/notte per le strutture di lusso (con maggiorazioni straordinarie a Roma per il Giubileo 2025 e per Venezia con il contributo di accesso di 5 euro/giorno per turisti pendolari (in via sperimentale), introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2024 e confermato nel 2026).Obblighi del gestore della strutturaRiscossione: il gestore della struttura agisce come responsabile d’imposta (D.L. 34/2020, art. 180)Dichiarazione: presentazione telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo (Modello 21)Versamento: solitamente trimestrale o quadrimestrale, varia per ComuneSanzioni: in caso di omessa riscossione, sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997)Riforma in corso: ipotesi tetti differenziatiNell’ambito della riforma fiscale e in discussione l’introduzione di tetti massimi differenziati per categoria di Comune (con un range fino a 25 euro/notte per le citta ad altissima pressione turistica) e l’obbligo di destinazione vincolata del gettito a infrastrutture turistiche, mobilita sostenibile e tutela del patrimonio. Il decreto attuativo e atteso entro fine 2026 secondo il calendario indicato dal MEF.Canone unico patrimoniale (ex TOSAP/COSAP)Il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1 c. 816-836 della Legge 160/2019 e operativo dal 1° gennaio 2021, ha unificato in un unico prelievo:TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche)COSAP (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche)Imposta Comunale sulla Pubblicita (ICP)Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP)Canone per le concessioni nei mercati (canone mercatale)Chi paga il canone unicoSono soggetti al canone unico:Esercenti che occupano suolo pubblico (dehors, plateatici, tavolini, espositori)Soggetti che effettuano scavi su suolo pubblico (utility, telecom)Soggetti che installano insegne, manifesti, cartelloni pubblicitariOperatori dei mercati e fiereOperatori delle attivita ambulantiTariffe e modalita di calcoloLe tariffe del canone unico sono stabilite con regolamento comunale e si articolano in:Tariffa standard annua: parametrata in euro/mq per le occupazioni permanentiTariffa standard giornaliera: per occupazioni temporanee (mercati, eventi)Coefficiente di valutazione economica della disponibilita del bene pubblicoCoefficiente di tipologia di attivita svoltaPer il 2026, secondo i dati IFEL aggiornati, le tariffe medie comunali oscillano tra 30 e 70 euro/mq/anno per occupazioni permanenti in zone centrali di Comuni capoluogo, con maggiorazioni per le aree di pregio storico-artistico. La riforma fiscale dei tributi locali (L. 111/2023)La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) all’articolo 14 contiene principi e criteri direttivi per la riforma dei tributi regionali, provinciali e comunali. Il termine per l’esercizio della delega e stato prorogato dalla Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e successivamente esteso.Principi guida della riformaSemplificazione e razionalizzazione del sistema dei tributi locali, con accorpamento di prelievi sovrappostiMaggiore autonomia tributaria degli enti locali nel rispetto della CostituzioneCodificazione in un unico Testo Unico dei tributi locali, da emanarsi nei prossimi anniTutela del contribuente con riduzione degli adempimenti e contenziosoRazionalizzazione del catasto (rinviata a successiva riforma)Riforma della riscossione locale (gia attuata in parte dal D.Lgs. 110/2024)Decreti attuativi gia emanati o in cantiereD.Lgs. 209/2023: Fiscalita internazionaleD.Lgs. 219/2023: Statuto del contribuenteD.Lgs. 220/2023: Contenzioso tributarioD.Lgs. 110/2024: Riforma della riscossione (incluso il riordino dell’agente nazionale)Decreto attuativo tributi locali: in fase di approvazione finale presso il Consiglio dei MinistriCosa cambia subito per i contribuentiSebbene il Testo Unico dei tributi locali sia ancora in itinere, alcune modifiche operative sono gia state attuate:Dilazione fino a 84 rate per debiti tributari locali iscritti a ruolo e affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (D.Lgs. 110/2024)Termine unico per il versamento delle entrate locali con F24Riduzione termini di prescrizione per alcuni tributi accessoriMaggiore trasparenza degli atti di accertamentoCompensazione automatica tra debiti e crediti dello stesso enteProspettive: super-IMU, IRPEF locale e nuova riscossioneSul tavolo della riforma fiscale ci sono ancora diverse ipotesi che potrebbero cambiare radicalmente il volto dei tributi locali nei prossimi anni:1. Super-IMU (o IMU unica)Si tratta dell’ipotesi – allo studio in sede tecnica – di accorpare in un unico prelievo immobiliare l’IMU e l’eventuale residuo di altri prelievi su immobili (con la possibile inclusione di una quota TARI per la parte fissa). L’obiettivo dichiarato sarebbe la semplificazione della tassazione patrimoniale con un unico avviso bonario annuale. La proposta e oggetto di confronto con ANCI e IFEL e non ha ancora forma di disegno di legge.2. IRPEF locale unificataAlcuni studi tecnici (Banca d’Italia, Ufficio Parlamentare di Bilancio) hanno proposto l’unificazione delle due addizionali IRPEF (comunale e regionale) in un’unica “sovrimposta locale”, semplificando il calcolo per il contribuente e razionalizzando la riscossione. Si tratta tuttavia di un’ipotesi tecnica, non ancora tradotta in atti normativi.3. Nuova riscossione enti localiIl D.Lgs. 110/2024 ha gettato le basi per un sistema di riscossione piu efficiente. Sono attesi ulteriori decreti correttivi nel 2026 per:Discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle non riscosse (in via sperimentale gia avviato)Sistema unico di gestione delle entrate locali tramite piattaforma nazionaleStrumenti deflattivi potenziati (accertamento con adesione, conciliazione)Notifica digitale obbligatoria tramite SEND (Servizio Notifiche Digitali) per privati che hanno aderito4. Riforma del catastoLa riforma del catasto, pilastro storico della tassazione immobiliare, e stata rinviata a successivi interventi normativi. Resta tuttavia un nodo aperto: gli attuali valori catastali sono in molti casi disallineati rispetto ai valori di mercato. Una loro revisione comporterebbe effetti significativi su IMU, imposte di registro, ipotecaria, catastale, ISEE e altre prestazioni assistenziali. Tabella riassuntiva scadenze 2026TributoAdempimentoScadenza 2026IMUAcconto16 giugno 2026IMUSaldo16 dicembre 2026IMUDichiarazione variazioni 202530 giugno 2026TARIRate (variabili per Comune)2-4 rate aprile-dicembre 2026Addizionale comunale IRPEFAcconto 30% (autonomi)30 giugno 2026 (o 16 luglio +0,40%)Addizionale regionale IRPEFSaldo (autonomi)30 giugno 2026Imposta di soggiornoDichiarazione annuale30 giugno 2026 (per anno 2025)Canone unicoVersamento (variabile per Comune)31 marzo 2026 (in linea di massima)Delibere comunali aliquotePubblicazione MEF14 ottobre 2026Caso pratico: calcolo IMU + TARI per famiglia tipoScenario: famiglia di 4 componenti residente a Udine, proprietaria della prima casa (categoria A/3, rendita catastale 600 euro) e di una seconda casa al mare (A/3, rendita 450 euro), entrambe in Friuli Venezia Giulia.IMU prima casa (Udine)L’abitazione principale categoria A/3 e esente IMU (non e di lusso). IMU dovuta: 0 euro.IMU seconda casaBase imponibile: 450 × 1,05 (rivalutazione) × 160 (coeff. A/3) = 75.600 euroAliquota Comune (ipotesi 1,06%): 75.600 × 1,06% = 801,36 euroAcconto 16/06/2026 (50%): 400,68 euroSaldo 16/12/2026 (50%): 400,68 euroTARI prima casa (Udine, ipotesi 90 mq)Parte fissa: 90 mq × tariffa fissa 1,15 euro/mq = 103,50 euroParte variabile (4 componenti): 235,00 euro (tariffa indicativa)Totale TARI base: 338,50 euroTributo provinciale 5%: 16,93 euroTARI 2026 totale: circa 355,43 euroAddizionali IRPEF (ipotesi reddito complessivo 30.000 euro)Addizionale regionale FVG (aliquota 1,23%): 30.000 × 1,23% = 369,00 euroAddizionale comunale Udine (aliquota 0,8% ipotetica): 30.000 × 0,8% = 240,00 euroTOTALE tributi locali stimato per la famiglia: circa 1.765 euro/anno. Si ricordi che le aliquote sono indicative: per il calcolo reale sono necessarie le delibere comunali aggiornate (pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale del MEF). 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti1. Quando scadono IMU e TARI nel 2026?L’acconto IMU scade il 16 giugno 2026 e il saldo il 16 dicembre 2026. La TARI non ha scadenze fisse nazionali: dipende dal regolamento comunale, con almeno due rate semestrali (D.L. 34/2019).2. Cosa cambia con la riforma fiscale dei tributi locali?La Legge delega 111/2023 e i decreti attuativi (D.Lgs. 110/2024 per la riscossione) introducono semplificazione, dilazione fino a 84 rate, termine unico di versamento con F24 e maggiore trasparenza degli atti. Il Testo Unico dei tributi locali e in fase di approvazione.3. L’abitazione principale paga IMU nel 2026?No, l’abitazione principale non di lusso (cioe diversa dalle categorie A/1, A/8, A/9) e esente IMU. Per gli immobili A/1, A/8, A/9 si applica l’aliquota base dello 0,50% (modificabile dai Comuni fino allo 0,60%) con detrazione di 200 euro.4. Cos’e il MTR-2 e cosa cambia per la TARI?Il MTR-2 e il Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA che disciplina la determinazione della TARI nel periodo 2022-2025, con proroga al 2026 (Deliberazione ARERA 389/2023/R/rif). Introduce PEF pluriennale, limiti alla crescita tariffaria e standard di qualita del servizio (TQRIF, Delibera 15/2022/R/rif).5. Si possono dilazionare i debiti per tributi locali?Si. Con il D.Lgs. 110/2024 e possibile chiedere la dilazione fino a 84 rate mensili (7 anni) per debiti tributari locali iscritti a ruolo e affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, in linea con le nuove regole della riscossione nazionale. La rateazione e concessa in via amministrativa, senza necessita di documentare la difficolta economica fino a soglie definite.6. Cos’e il canone unico patrimoniale e chi lo paga?Il canone unico patrimoniale (L. 160/2019 c. 816-836) ha sostituito dal 2021 TOSAP, COSAP, ICP e CIMP. E dovuto da chi occupa suolo pubblico (dehors, plateatici, scavi), installa pubblicita (insegne, cartelloni) o opera nei mercati.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Hai bisogno di assistenza sui tributi locali?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi:Calcolo IMU e predisposizione modelli F24Verifica avvisi TARI e gestione contestazioniDomanda bonus sociale rifiuti tramite ISEECalcolo addizionali IRPEF in dichiarazione 730Rateizzazione debiti tributari localiRicorsi e assistenza in contenzioso tributario📍 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine📞 0432 1638640 | WhatsApp 366 6018121✉️ info@centrofiscale.comFonti normative e ufficiali consultate: Legge 160/2019; Legge 147/2013; Legge 111/2023 (Gazz. Uff. n. 189/2023); D.Lgs. 110/2024; D.Lgs. 446/1997; D.Lgs. 360/1998; D.Lgs. 23/2011; Deliberazione ARERA 389/2023/R/rif; Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif; Deliberazione ARERA 444/2019/R/rif; Portale del Federalismo Fiscale MEF (finanze.gov.it); IFEL-ANCI (fondazioneifel.it); circolare MEF n. 9/1993.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 18:44:562026-05-31 17:46:21Tributi locali tra modifiche attuate e prospettive di riforma
ESTRATTO CONTRIBUTIVODilazioni INPS fino a 60 mesi: le nuove regole per chi ha debiti contributiviSe hai accumulato debiti contributivi verso l’INPS, sappi che esistono soluzioni concrete per ripianare la situazione senza dover pagare tutto in un’unica soluzione. Le dilazioni INPS fino a 60 mesi rappresentano oggi uno degli strumenti più utilizzati da artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata e datori di lavoro per regolarizzare la propria posizione previdenziale senza compromettere la continuità dell’attività. Con la Riforma della Riscossione 2024-2026 (D.Lgs. 110/2024) il quadro normativo è cambiato in maniera significativa, ampliando le possibilità di rateazione anche per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa guida ti spieghiamo chi può ottenere la dilazione, quali sono i nuovi limiti di rate, come calcolare gli interessi e quali documenti servono per presentare la domanda nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa sono le dilazioni INPS e a chi si rivolgonoI due binari della dilazione: fase amministrativa e ruoloDilazione amministrativa INPS fino a 60 mesi: regole 2026Dilazione cartelle esattoriali INPS: la riforma D.Lgs. 110/2024Requisiti soggettivi: chi può accedere alla rateazioneCalcolo degli interessi di dilazione e importo della rataCome presentare la domanda di dilazioneDecadenza dalla rateazione: cosa succede se salti una rataEsempi pratici di calcolo della rataConsigli pratici e ruolo del CAFDomande frequentiCosa sono le dilazioni INPS e a chi si rivolgonoLa dilazione INPS è uno strumento che consente al contribuente moroso di pagare in più rate mensili i contributi previdenziali e assistenziali non versati alle scadenze ordinarie. In parole semplici: anziché saldare tutto il debito in un’unica soluzione, l’INPS (o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il debito è già stato iscritto a ruolo) ti concede di spalmare l’importo su un piano di rateizzazione che può arrivare fino a 60 rate mensili in fase amministrativa e fino a 120 rate mensili per i carichi affidati alla riscossione coattiva.Lo strumento è pensato per chi attraversa una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e non riesce a far fronte all’intero importo dovuto in un’unica soluzione. Possono richiedere la dilazione:Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS che non hanno versato la “fissa” o gli acconti/saldi sul reddito eccedente il minimaleProfessionisti iscritti alla Gestione Separata INPS con contributi a percentuale non versatiDatori di lavoro (imprese, studi professionali, condomini) che non hanno pagato i contributi UniEmens per i propri dipendentiCommittenti che non hanno versato i contributi sui compensi a collaboratoriDatori di lavoro domestico con omissioni contributive su colf e badantiLavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, IAP) con debiti sulla Gestione speciale CD-CMLa dilazione, oltre a evitare l’aggravarsi delle sanzioni civili, è una condizione essenziale per ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): senza DURC regolare, un’impresa non può partecipare ad appalti pubblici, ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, accedere a bonus edilizi o utilizzare crediti d’imposta in compensazione. I due binari della dilazione: fase amministrativa e ruoloPer capire quale tipo di dilazione richiedere, è fondamentale sapere in quale fase si trova il tuo debito contributivo. La distinzione è cruciale perché cambiano l’ente competente, i limiti massimi di rate e gli interessi applicati.Fase amministrativa (debito gestito dall’INPS)Il debito contributivo è “in fase amministrativa” finché l’INPS non lo ha ancora iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa fase la gestione spetta direttamente alla sede INPS competente per territorio e la dilazione è disciplinata dalla Circolare INPS n. 108 del 12 luglio 2013 e successivi aggiornamenti.In sintesi: in fase amministrativa puoi chiedere fino a 24 rate mensili direttamente al Direttore della sede INPS, oppure fino a 60 rate mensili con autorizzazione del Direttore Regionale o del Comitato Amministratore della gestione di riferimento nei casi più complessi.Fase di riscossione coattiva (debito iscritto a ruolo)Quando l’INPS, decorsi i termini di pagamento, iscrive il debito a ruolo, la gestione passa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). Riceverai quindi una cartella esattoriale o un avviso di addebito. In questa fase si applica la disciplina dell’art. 19 del DPR 602/1973, come riformata dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (“Riforma della Riscossione”), che ha rivoluzionato i limiti di rateazione introducendo un meccanismo progressivo fino a 108 rate (su semplice richiesta) e fino a 120 rate (con documentazione). Dilazione amministrativa INPS fino a 60 mesi: regole 2026Concentriamoci ora sulla dilazione amministrativa, quella che ti permette di rateizzare il debito quando è ancora gestito direttamente dall’INPS, prima che venga iscritto a ruolo.Rateazione fino a 24 mesi (competenza ordinaria)La regola di base prevede che il Direttore della sede INPS competente possa concedere una dilazione fino a un massimo di 24 rate mensili. Questa è la modalità più diffusa e si applica alla maggior parte dei contribuenti che si trovano in difficoltà temporanea. Non è richiesta documentazione particolarmente complessa: basta dimostrare la temporanea impossibilità di pagare in unica soluzione e l’INPS valuta l’esistenza dei requisiti formali (anzianità del debito, regolarità delle ultime denunce, assenza di precedenti decadenze).Rateazione fino a 60 mesi (competenza superiore)Per dilazioni più lunghe, fino a un massimo di 60 rate mensili, la competenza si sposta a livelli superiori. In particolare:Per importi più consistenti o per situazioni complesse, decide il Direttore Regionale INPSPer importi ancora maggiori e per contribuenti in situazioni di crisi documentata, può intervenire il Comitato Amministratore della Gestione di riferimento (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata, Lavoratori Dipendenti)Nei casi più gravi e in presenza di particolari condizioni (calamità naturali, eventi straordinari, procedure concorsuali) si può arrivare alla dilazione massimaPer ottenere una dilazione superiore a 24 mesi è necessario presentare una documentazione più articolata: bilanci aggiornati, situazione contabile, business plan di rientro, eventuali certificazioni di crisi (es. accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi).Tabella riassuntiva: chi decide e quante rateOrgano competenteNumero massimo rateTipologia di casoDirettore di Sede INPSFino a 24 rateDifficoltà ordinaria documentataDirettore Regionale INPSFino a 36 rateImporti rilevanti, crisi documentataComitato Amministratore della GestioneFino a 60 rateCrisi grave, eventi eccezionali, procedure concorsualiNota importante: i valori e le soglie possono essere aggiornati periodicamente con messaggi INPS. Per la situazione aggiornata alla tua specifica richiesta, ti consigliamo di chiedere conferma al CAF o di consultare la sede INPS competente. Dilazione cartelle esattoriali INPS: la riforma D.Lgs. 110/2024Se il tuo debito contributivo è già stato iscritto a ruolo e hai ricevuto una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS, devi rivolgerti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). La novità più importante è arrivata con il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, che ha riformato in profondità il sistema della riscossione.Le nuove regole progressive 2025-2029Il legislatore ha previsto un aumento progressivo del numero massimo di rate concedibili, calibrato in base all’anno di presentazione della domanda. Le nuove regole valgono per qualsiasi tipo di debito iscritto a ruolo, comprese le cartelle INPS.Dilazione su semplice richiesta (importi fino a 120.000 euro)Per debiti complessivi fino a 120.000 euro, è sufficiente una dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza necessità di documentazione. I limiti progressivi sono:Anno di presentazione domandaRate massime (importi ≤ 120.000 €)2025 – 2026Fino a 84 rate mensili (7 anni)2027 – 2028Fino a 96 rate mensili (8 anni)Dal 1° gennaio 2029Fino a 108 rate mensili (9 anni)Dilazione con documentazione (situazione comprovata)Se invece documenti la tua temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria (anche per importi pari o inferiori a 120.000 euro), puoi accedere a piani più lunghi, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Le rate disponibili crescono progressivamente:Anni 2025-2026: da 85 a 120 rate mensiliAnni 2027-2028: da 97 a 120 rate mensiliDal 1° gennaio 2029: da 109 a 120 rate mensiliPer importi superiori a 120.000 euro, è sempre obbligatoria la documentazione e il limite è fisso a 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno di presentazione della domanda.Quali documenti servono per la dilazione documentataI parametri di valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per imprese e persone giuridiche si guarda generalmente all’indice di liquidità e al rapporto tra debito complessivo e valore della produzione. Per le persone fisiche e le ditte individuali a contabilità semplificata si considera invece l’ISEE del nucleo familiare e il rapporto tra debito e reddito. Requisiti soggettivi: chi può accedere alla rateazioneNon basta avere un debito contributivo per ottenere automaticamente la dilazione. L’INPS verifica una serie di requisiti soggettivi prima di concedere il piano. Vediamo i principali.Regolarità delle denunce contributiveIl primo requisito è la regolarità formale delle denunce. In pratica, devi aver presentato correttamente UniEmens (per i datori di lavoro), il modello Redditi/Unico (per artigiani, commercianti e professionisti) e tutte le comunicazioni telematiche obbligatorie. Se hai omesso denunce, l’INPS può chiederti di regolarizzarle prima di concedere il piano di dilazione.Assenza di precedenti decadenzeSe in passato hai già beneficiato di una dilazione e sei decaduto (cioè non hai pagato regolarmente le rate), l’INPS può rifiutare una nuova domanda o concederla con condizioni più restrittive. La decadenza è infatti un campanello d’allarme per l’Istituto, che valuta con maggior rigore la nuova richiesta.Situazione di temporanea difficoltàBisogna dimostrare (o, per i piccoli importi, dichiarare) di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La parola chiave è “temporanea”: la dilazione non è uno strumento per chi è in stato di insolvenza definitiva, ma per chi ha problemi di cassa contingenti e ha prospettive concrete di rientro.Limiti per crediti contributivi specificiAlcuni debiti hanno limiti specifici o esclusioni dalla dilazione amministrativa. Ad esempio, i contributi trattenuti ai dipendenti (quota a carico del lavoratore non versata) hanno regole più severe perché si tratta tecnicamente di somme che il datore di lavoro ha già incassato dal dipendente e dovrebbe versare per suo conto. In questi casi spesso è richiesto il versamento immediato di una quota prima dell’avvio della rateazione.Calcolo degli interessi di dilazione e importo della rataUna dilazione non è gratuita: oltre al capitale, devi pagare anche gli interessi di dilazione. Le regole di calcolo cambiano a seconda che ti trovi in fase amministrativa o in fase di riscossione coattiva.Interessi in fase amministrativa INPSIn fase amministrativa, gli interessi di dilazione sono pari al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 6 punti percentuali, come previsto dall’art. 116 della Legge 388/2000. Si tratta dello stesso tasso applicato alle sanzioni civili ridotte per omissione contributiva. Il tasso può variare nel corso del piano di dilazione perché segue le decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi.Esempio: se il tasso ufficiale BCE è al 3%, gli interessi di dilazione INPS in fase amministrativa saranno pari al 9% annuo.Interessi in fase di riscossione (AdE-R)Quando il debito è iscritto a ruolo, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di dilazione previsti dall’art. 21 del DPR 602/1973, attualmente fissati al 4,5% annuo. Questo tasso è generalmente più favorevole rispetto a quello applicato in fase amministrativa, ma attenzione: sui ruoli si pagano anche gli aggi e i compensi di riscossione, che incrementano l’importo finale.Formula di calcolo della rata mensilePer calcolare l’importo della rata mensile si usa la formula della rata costante (sistema francese), simile a quella dei mutui bancari: Rata = C × [i × (1+i)^n] / [(1+i)^n – 1] dove: C = capitale (debito iniziale) i = tasso di interesse mensile (tasso annuo / 12) n = numero di rateNella pratica, sia INPS sia AdE-R mettono a disposizione simulatori online nell’area riservata del proprio portale (con SPID, CIE o CNS), che calcolano automaticamente il piano di ammortamento con le rate effettive. Come presentare la domanda di dilazioneLa procedura per ottenere una dilazione è interamente telematica e cambia a seconda dell’ente competente. Vediamo i due canali.Domanda di dilazione amministrativa INPSPer presentare la domanda all’INPS in fase amministrativa devi:Accedere al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNSCercare il servizio “Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa”Selezionare la gestione di riferimento (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata, UniEmens, lavoratori domestici, agricoli)Indicare il numero di rate richieste (fino a 24 per la competenza ordinaria, oltre con motivazione)Allegare la documentazione richiesta in caso di piani superiori a 24 rateConfermare l’invio e attendere il provvedimento di accoglimento o diniegoIl piano viene generalmente comunicato entro pochi giorni, con indicazione delle scadenze mensili e degli importi delle rate. Il pagamento avviene con F24 precompilato o con MAV.Domanda di dilazione per cartelle esattoriali (AdE-R)Se il debito è già stato iscritto a ruolo e ti è arrivata una cartella o un avviso di addebito, devi rivolgerti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione:Accedi all’area riservata di AdE-R (agenziaentrateriscossione.gov.it) con SPID, CIE o CNSSeleziona “Rateizza il debito” e individua le cartelle/avvisi da rateizzarePer importi fino a 120.000 euro: scegli la dilazione “semplice” (sola dichiarazione) o quella “documentata” (con prova della difficoltà)Per importi superiori a 120.000 euro: solo dilazione documentataCarica i documenti richiesti (ISEE, bilanci, indici di bilancio)Conferma la richiesta: il piano è generalmente concesso entro pochi giorniUna volta accolta la richiesta, il piano viene caricato nell’area riservata. Le rate si pagano con i bollettini PagoPA inviati da AdE-R, oppure con addebito SEPA automatico (consigliato per evitare dimenticanze).Decadenza dalla rateazione: cosa succede se salti una rataLa decadenza dalla dilazione è una delle situazioni più temute dai contribuenti, perché comporta conseguenze pesanti. Le regole sono diverse tra fase amministrativa INPS e fase di riscossione AdE-R.Decadenza in fase amministrativa INPSSi decade dalla dilazione amministrativa INPS quando si omette il pagamento di una sola rata alla scadenza prevista. La conseguenza è l’iscrizione immediata a ruolo dell’intero residuo del debito (capitale + sanzioni + interessi maturati), con perdita del beneficio della rateazione e passaggio al sistema più costoso della riscossione coattiva.Decadenza nella riscossione AdE-RCon la riforma del D.Lgs. 110/2024 sono cambiate anche le regole sulla decadenza. Per i piani concessi dall’AdE-R, la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, durante l’intero piano. Si tratta di una soglia più tollerante rispetto al passato, pensata proprio per dare maggior flessibilità al contribuente che attraversa fasi di difficoltà.Attenzione: in caso di decadenza dalla rateizzazione AdE-R, le somme residue non possono più essere oggetto di una nuova dilazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (per esempio per i debiti diversi da quelli oggetto del piano decaduto). Esempi pratici di calcolo della rataVediamo ora alcuni esempi numerici per renderti più concreto il funzionamento delle dilazioni.Esempio 1: artigiano con debito IVS in fase amministrativaSituazione: Marco, artigiano idraulico di Udine, non ha versato 4 rate fisse della Gestione Artigiani per un totale di 18.000 euro. Riceve un avviso bonario INPS prima dell’iscrizione a ruolo. Chiede una dilazione a 24 mesi al Direttore della sede INPS di Udine.Capitale: 18.000 €Rate: 24 mensiliTasso di riferimento (esempio): 9% annuo (BCE 3% + 6 punti)Rata mensile stimata: circa 822 €Totale rimborsato: circa 19.728 € (interessi di circa 1.728 €)Esempio 2: srl con cartella esattoriale INPSSituazione: Bianchi Srl, piccola impresa edile di Tavagnacco (UD), riceve nel 2026 una cartella esattoriale per 95.000 euro di contributi UniEmens non versati. Chiede ad AdE-R una dilazione “su semplice richiesta” (debito sotto 120.000 €) per il massimo consentito: 84 rate.Capitale: 95.000 €Rate: 84 mensili (7 anni)Tasso di interesse di dilazione: 4,5% annuoRata mensile stimata: circa 1.320 €Totale rimborsato: circa 110.880 €Esempio 3: professionista Gestione Separata in crisi graveSituazione: Laura, psicologa libero professionista iscritta alla Gestione Separata, ha accumulato 32.000 euro di contributi non versati negli ultimi 3 anni a causa di una grave malattia. Ottiene, con il supporto del CAF, una dilazione a 60 rate dal Comitato Amministratore della Gestione Separata.Capitale: 32.000 €Rate: 60 mensili (5 anni)Tasso di riferimento (esempio): 9% annuoRata mensile stimata: circa 664 €Totale rimborsato: circa 39.840 €Gli esempi sopra sono indicativi e basati su tassi di riferimento ipotetici. Gli importi effettivi delle rate dipendono dal tasso BCE vigente al momento della concessione e dalle modalità di calcolo applicate dall’ente competente.Consigli pratici e ruolo del CAFLe dilazioni INPS sono uno strumento utile ma vanno gestite con attenzione. Ecco i consigli che diamo ai nostri clienti del CAF Centro Fiscale di Udine.Non aspettare l’iscrizione a ruoloLa fase amministrativa INPS è quasi sempre più conveniente della riscossione coattiva, perché evita aggi, compensi di riscossione e le sanzioni piene. Se hai un avviso bonario o un avviso di addebito non ancora notificato come cartella, attivati subito per la dilazione amministrativa prima che il debito venga affidato ad AdE-R.Calibra il numero di rateChiedere il numero massimo di rate sembra sempre la scelta migliore (rata più bassa, più sostenibile), ma comporta maggiori interessi totali. Valuta con attenzione: se hai una rata di 1.000 euro a 24 mesi e una di 600 euro a 60 mesi, nel secondo caso pagherai più interessi sull’intero periodo. Il CAF può aiutarti a fare la simulazione e scegliere l’opzione migliore.Attiva l’addebito automatico SEPAUna rata saltata in fase amministrativa INPS comporta la decadenza immediata. Per evitare questo rischio, attiva l’addebito SEPA automatico sul conto corrente: in questo modo le rate vengono prelevate alle scadenze previste senza che tu debba ricordartene. Verifica però sempre che il conto abbia disponibilità sufficiente.Pianifica i flussi di cassaPrima di firmare un piano di rateazione, fai una proiezione realistica dei tuoi flussi di cassa per tutta la durata del piano. Includi anche i contributi correnti (continuano a maturare durante la dilazione!) e le imposte. Un piano sostenibile sulla carta ma troppo aggressivo nella pratica porta inevitabilmente a decadenza.Affidati al CAF per la praticaLa normativa in materia di dilazioni INPS è in continua evoluzione, soprattutto dopo la Riforma della Riscossione 2024-2026. Le competenze interne dell’INPS (Direttore di sede, Direttore Regionale, Comitato Amministratore), la documentazione da produrre per i piani lunghi, il coordinamento con AdE-R per i carichi già iscritti a ruolo richiedono esperienza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e datori di lavoro di tutto il Friuli Venezia Giulia nella predisposizione delle domande di dilazione, nella scelta del piano più conveniente e nella gestione del rapporto con INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre tutte le pratiche INPS: NASPI, pensione, maternità, invalidità 104 e bonus famiglia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiPosso chiedere la dilazione anche se non ho ancora ricevuto un avviso di addebito?Sì, è possibile presentare istanza di rateazione anche su debiti contributivi non ancora oggetto di formale richiesta di pagamento, purché siano scaduti e iscritti nella tua posizione contributiva. Anzi, agire tempestivamente è raccomandato per evitare l’aggravarsi delle sanzioni civili.Durante la dilazione devo continuare a pagare i contributi correnti?Assolutamente sì. La dilazione riguarda solo i debiti pregressi indicati nel piano. I contributi correnti (le rate fisse trimestrali per artigiani e commercianti, l’UniEmens mensile per i datori di lavoro, i contributi a percentuale per professionisti) vanno comunque versati alle ordinarie scadenze. Omettere i contributi correnti durante la dilazione genera nuovi debiti e può compromettere il DURC.La dilazione INPS mi permette di ottenere il DURC regolare?Sì. Uno dei principali vantaggi della dilazione è il mantenimento del DURC regolare a condizione che paghi regolarmente le rate del piano. Per le imprese che lavorano con la PA o che vogliono usufruire di bonus edilizi e crediti d’imposta, è un requisito essenziale.Posso estinguere anticipatamente la dilazione?Sì. In qualsiasi momento puoi versare l’intero importo residuo (capitale + interessi maturati al momento dell’estinzione) e chiudere il piano. L’estinzione anticipata ti fa risparmiare sugli interessi delle rate future.Se sono in regime forfettario posso rateizzare i contributi INPS Gestione Separata?Sì, i contributi della Gestione Separata INPS (26,07% nel 2026 per i professionisti senza altra copertura previdenziale, 24% per chi è iscritto ad altre gestioni o pensionati) possono essere rateizzati come qualsiasi altro debito contributivo. Le regole della dilazione amministrativa e di quella sui ruoli sono le stesse.Cosa succede se decado dalla rateazione?In caso di decadenza, l’intero residuo del debito (capitale, sanzioni e interessi) diventa immediatamente esigibile. In fase amministrativa, il debito viene iscritto a ruolo e affidato ad AdE-R. In fase di riscossione, partono le procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). Inoltre, di norma non è più possibile chiedere una nuova rateazione sullo stesso debito.Posso chiedere la dilazione a 60 mesi solo se sono in grave crisi?In fase amministrativa, le dilazioni più lunghe (fino a 60 rate) sono concesse solo in casi di particolare gravità e richiedono documentazione. In fase di riscossione AdE-R, invece, già nel 2025-2026 puoi chiedere fino a 84 rate su semplice dichiarazione (per importi sotto 120.000 €) e fino a 120 rate con documentazione, senza necessità di essere in crisi grave.Conclusioni e prossimi passiLe dilazioni INPS rappresentano un’opportunità concreta per uscire da una situazione di debito contributivo senza compromettere la continuità della propria attività o della propria vita professionale. Con la Riforma della Riscossione 2024-2026 il quadro normativo è oggi più favorevole rispetto al passato, soprattutto per i debiti iscritti a ruolo, dove le rate possono arrivare fino a 84 (su semplice richiesta) o 120 (con documentazione).Tuttavia, ottenere una dilazione richiede attenzione: documentazione corretta, scelta del numero di rate adeguato ai propri flussi di cassa, gestione puntuale dei pagamenti per evitare decadenze. Affidarsi a un CAF esperto come Centro Fiscale di Udine ti permette di valutare la soluzione migliore per la tua situazione specifica, gestire al meglio la documentazione e mantenere il DURC sempre regolare.Se hai debiti contributivi INPS e vuoi capire quale dilazione ti conviene davvero, prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti analizzeranno la tua posizione contributiva, simuleranno i piani di rateazione possibili e ti accompagneranno passo dopo passo nella presentazione della domanda. Chiamaci allo 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 o scrivi a info@centrofiscale.com.Fonti normative principali: D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (Riforma della Riscossione); art. 19 DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024; art. 116 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni civili e interessi di dilazione); Circolare INPS n. 108 del 12 luglio 2013 e successive integrazioni in materia di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.Maggio 22, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 17:44:562026-05-31 17:46:29Dilazioni INPS fino a 60 mesi: le nuove regole per chi ha debiti contributivi
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTOGuida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo con le soglie INPS 2026Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente chiamato “liquidazione”, è uno degli istituti più importanti del diritto del lavoro italiano: rappresenta un salario differito che il datore di lavoro accantona ogni anno per il dipendente e gli corrisponde alla cessazione del rapporto. Conoscere come si calcola il TFR, come viene rivalutato, quando può essere chiesto in anticipo e come viene tassato è fondamentale per ogni lavoratore subordinato del settore privato.In questa guida aggiornata al 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine illustra in modo chiaro e completo tutti gli aspetti del TFR alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024), delle ultime circolari INPS e delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Spiegheremo la formula di calcolo prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, la rivalutazione annua basata sul coefficiente ISTAT, le ipotesi di anticipo previste dalla legge, la scelta tra TFR in azienda e fondo pensione, l’intervento del Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro e la tassazione separata applicata alla liquidazione finale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il TFR: definizione e quadro normativo (art. 2120 c.c.)Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la somma di denaro che spetta al lavoratore subordinato al termine di qualsiasi rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione: dimissioni volontarie, licenziamento (anche per giusta causa), pensionamento, scadenza del contratto a termine o decesso del lavoratore. È disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982, che ha sostituito la vecchia “indennità di anzianità” con l’attuale meccanismo di accantonamento progressivo.Si tratta a tutti gli effetti di una retribuzione differita: il datore di lavoro accantona ogni anno una quota della retribuzione del dipendente e gliela corrisponde, rivalutata, al momento della cessazione del rapporto. Per questo motivo il TFR è spesso definito “salario tardivo” o “salario sospeso”: è denaro che il lavoratore ha già maturato con la propria prestazione, ma che riceverà soltanto alla fine del rapporto di lavoro.A chi spetta il TFRHanno diritto al TFR tutti i lavoratori subordinati del settore privato, indipendentemente dalla qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti), dal tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato, full time o part time) e dal settore di appartenenza. Spetta anche ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti (al termine dell’apprendistato), ai soci lavoratori di cooperative e, con regole specifiche, ai lavoratori domestici (colf e badanti).Per i dipendenti pubblici il meccanismo è diverso: si parla di TFS (Trattamento di Fine Servizio) per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001, o di TFR per chi è stato assunto successivamente. Le regole di calcolo, erogazione e tassazione presentano significative differenze rispetto al settore privato, di cui parleremo nella sezione dedicata.Caratteristiche giuridiche del TFRIrrinunciabile: il lavoratore non può rinunciare al TFR né durante né alla fine del rapporto;Impignorabile fino a un quinto: i creditori possono pignorare al massimo 1/5 della somma;Prescrittibile in 5 anni: dalla cessazione del rapporto, il lavoratore ha 5 anni per richiedere il TFR;Trasmissibile agli eredi: in caso di decesso, il TFR spetta al coniuge, ai figli o ai parenti entro il terzo grado conviventi a carico;Garantito dall’INPS: tramite il Fondo di Garanzia in caso di insolvenza del datore. Come si calcola il TFR: formula e accantonamento annuoIl calcolo del TFR è disciplinato in modo preciso dal secondo comma dell’art. 2120 c.c., che fissa la formula matematica per determinare l’accantonamento annuo. La regola generale prevede che la quota di TFR maturata in ogni anno sia pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per il coefficiente fisso 13,5.📐 Formula base del TFRQuota TFR annuale = Retribuzione utile annua ÷ 13,5Il coefficiente 13,5 deriva dal calcolo: 365 giorni ÷ 27,03 (dove 27,03 corrisponde a circa il 7,40% della retribuzione, percentuale storica dell’accantonamento).Cosa si intende per “retribuzione utile”La retribuzione utile ai fini del TFR comprende, salvo diversa previsione del CCNL applicato, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In particolare, vanno conteggiate:Retribuzione lorda mensile (paga base + indennità di contingenza);Tredicesima mensilità e quattordicesima (se prevista dal CCNL);Indennità di mensa, alloggio, trasferta continuativa;Compensi per straordinario quando non hanno carattere occasionale;Premi di produzione, superminimi, indennità di anzianità;Provvigioni e cottimo;Equivalente di prestazioni in natura (auto aziendale ad uso promiscuo, alloggio, etc.).Sono invece esclusi dalla base di calcolo: i rimborsi spese documentati, le erogazioni occasionali una tantum, l’indennità di mancato preavviso, le diarie e tutto ciò che il CCNL espressamente esclude.Contributo dello 0,50% a carico del lavoratoreSulla retribuzione utile va sottratto un contributo dello 0,50% versato all’INPS dal datore di lavoro come “Fondo Adeguamento Pensione” (FAP), introdotto dalla Legge 297/1982 art. 3 comma 15. Questa trattenuta riduce di fatto l’aliquota di accantonamento effettiva dal 7,407% (1/13,5) a circa il 6,907% della retribuzione annua.Esempio pratico di calcoloVoceImportoRetribuzione lorda annua 202530.000 euroQuota TFR lorda (30.000 ÷ 13,5)2.222,22 euroTrattenuta 0,50% FAP (30.000 × 0,50%)– 150,00 euroTFR netto accantonato anno 20252.072,22 euroSu una retribuzione annua di 30.000 euro lordi, l’accantonamento netto di TFR per il 2025 è quindi di 2.072,22 euro. Dopo 10 anni di servizio (a parità di retribuzione, escludendo le rivalutazioni), il montante teorico sarebbe pari a circa 20.700 euro, che andrà poi rivalutato anno per anno secondo il coefficiente ISTAT.Rivalutazione annua del TFR: 1,5% fisso + 75% indice ISTATIl quarto comma dell’art. 2120 c.c. prevede che il TFR accantonato presso il datore di lavoro venga rivalutato ogni anno per proteggerlo dall’inflazione. La rivalutazione si applica al fondo TFR esistente al 31 dicembre dell’anno precedente (escluse le quote maturate nell’anno in corso) ed è composta da due elementi:📊 Coefficiente di rivalutazione TFRCoefficiente = 1,5% (fisso) + 75% × indice ISTAT FOI1,5% = quota fissa annuale prevista dalla legge;75% dell’indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati al netto dei tabacchi) calcolato a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.Coefficienti di rivalutazione TFR recentiAnno di riferimentoIndice ISTAT FOI dicembreCoefficiente TFR finale202211,30%9,975% (1,5% + 8,475%)20230,50%1,875% (1,5% + 0,375%)20241,30%2,475% (1,5% + 0,975%)2025circa 1,40%2,55% circa (dato definitivo ISTAT gennaio 2026)Fonte: ISTAT, comunicati mensili indice FOI; Agenzia delle Entrate, tabelle coefficienti TFR.Tassazione della rivalutazioneAttenzione: la rivalutazione del TFR è soggetta a una imposta sostitutiva del 17%, applicata anno per anno con trattenuta a carico del datore di lavoro (acconto del 16 dicembre e saldo del 16 febbraio dell’anno successivo). L’aliquota era originariamente dell’11% ed è stata aumentata al 17% dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) art. 1 c. 623. Questa imposta riduce la rivalutazione netta che si aggiunge al fondo TFR. Tassazione separata del TFR: aliquota media degli ultimi 5 anniIl TFR è soggetto a una tassazione separata dagli altri redditi, disciplinata dall’art. 19 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di un regime fiscale di favore: invece di sommare la liquidazione al reddito dell’anno in cui viene percepita (con il rischio di salire di scaglione IRPEF), si applica un’aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni.Come si calcola l’aliquota media TFRIl calcolo dell’aliquota di tassazione separata prevede questi passaggi (procedura indicata anche nelle istruzioni della Certificazione Unica e nella circolare AdE n. 29/E del 20/03/2001):Si determina il “reddito di riferimento”: TFR maturato × 12 ÷ anni di servizio (espressi in mesi/12);Si calcola l’IRPEF teorica applicando al reddito di riferimento gli scaglioni IRPEF ordinari;Si ricava l’aliquota media: (IRPEF teorica ÷ reddito di riferimento) × 100;Si applica tale aliquota sul TFR lordo (al netto della rivalutazione già tassata al 17%).Scaglioni IRPEF 2026 applicabiliPer il 2026, in seguito alla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) e alla L. 207/2024 art. 1 commi 2-3, gli scaglioni IRPEF sono stati confermati a tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEFFino a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Clausola di salvaguardiaDal 2023, in seguito alla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 art. 1 c. 36), è stata introdotta una clausola di salvaguardia: l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’aliquota di tassazione separata applicando, se più favorevole, anche l’aliquota media degli scaglioni IRPEF vigenti al momento della cessazione. Se il ricalcolo fa emergere un’imposta inferiore a quella già trattenuta dal datore di lavoro, l’AdE rimborsa la differenza automaticamente al contribuente entro la dichiarazione successiva. Anticipazione del TFR: requisiti e casi previsti dalla leggeL’art. 2120 c.c. comma 6 e seguenti riconosce al lavoratore il diritto di richiedere, durante il rapporto di lavoro, un’anticipazione del TFR in presenza di specifiche condizioni soggettive (anzianità di servizio) e oggettive (motivazioni tassative). Si tratta di una facoltà importante che consente di accedere a una parte del proprio salario differito prima della cessazione del rapporto, ma è soggetta a limiti rigorosi.Requisiti soggettiviAlmeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (contratto in corso);Massimo 70% del TFR maturato al momento della richiesta;Una sola anticipazione per tutto il rapporto di lavoro (salvo diversa previsione del CCNL);Il datore di lavoro può limitare la concessione al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti ogni anno (per ragioni organizzative).Casi tassativi previsti dalla leggeCausaleDocumentazione richiestaSpese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti (per sé, coniuge, figli)Prescrizione medica + preventivo o fattureAcquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentata con atto notarile)Atto di compravendita o preliminare + autocertificazione “prima casa”Spese per congedi parentali (D.Lgs. 151/2001 art. 5)Domanda di congedo + autocertificazione speseSpese per formazione e aggiornamento professionale (L. 53/2000 art. 7)Iscrizione corso + ricevute pagamentoTassazione dell’anticipazioneL’anticipazione TFR è soggetta alla medesima tassazione separata del TFR finale: il datore di lavoro applica un’aliquota provvisoria (calcolata sui redditi degli ultimi 2 anni) e l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta a conguaglio negli anni successivi. È importante ricordare che l’anticipazione viene scalata dal TFR finale: si riceve oggi una parte di ciò che si avrebbe ricevuto al termine del rapporto.Destinazione del TFR: in azienda vs fondo pensioneDal 1° gennaio 2007, in seguito al D.Lgs. 252/2005, ogni lavoratore del settore privato deve effettuare una scelta esplicita o tacita sulla destinazione del proprio TFR maturando: lasciarlo in azienda (o nel Fondo Tesoreria INPS per aziende sopra 49 dipendenti) o conferirlo a una forma di previdenza complementare (fondi pensione negoziali, aperti o PIP).Meccanismo del silenzio-assensoIl neoassunto ha 6 mesi dall’assunzione per scegliere espressamente la destinazione del TFR mediante il modello TFR2. In caso di mancata scelta entro la scadenza scatta il silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente trasferito al fondo pensione previsto dal CCNL applicato (fondo negoziale di categoria) o, in mancanza, al FondInps.Confronto sinteticoParametroTFR in aziendaTFR in fondo pensioneRendimento1,5% + 75% ISTAT FOIVariabile, da +2% a +7% medio annuo (linea bilanciata)Tassazione liquidazione23% – 43% (aliquota media)15% – 9% (riduzione 0,30% per ogni anno oltre il 15° iscrizione, minimo 9%)Tassazione rivalutazione17%20% (12,5% sui titoli Stato)Contributo datoreNessunoSì (se previsto dal CCNL e con contributo del lavoratore)Riscatto totaleSolo a fine rapportoSolo in casi specifici (invalidità, decesso, disoccupazione > 48 mesi)TFR pubblico (TFS): regole specialiI dipendenti pubblici assunti prima del 31/12/2000 percepiscono il TFS (Trattamento di Fine Servizio), calcolato con la formula: 80% dell’ultima retribuzione utile × anni di servizio ÷ 12. Dal 2001 in poi, anche per i dipendenti pubblici si applica il TFR come nel privato. La liquidazione del TFS/TFR pubblico avviene in modo dilazionato per importi rilevanti: i tempi di erogazione possono arrivare fino a 24 mesi dalla cessazione, con pagamenti in più rate, secondo le regole della L. 122/2010 art. 12 c. 7. Fondo di Garanzia INPS: quando intervieneIl Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, istituito dall’art. 2 della Legge 297/1982 in attuazione della Direttiva CEE 80/987, interviene quando il datore di lavoro non corrisponde il TFR (in tutto o in parte) al lavoratore alla cessazione del rapporto a causa di una situazione di insolvenza giudizialmente accertata.Casi di intervento del FondoFallimento (oggi “liquidazione giudiziale” ex Codice della Crisi d’Impresa);Concordato preventivo;Liquidazione coatta amministrativa;Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;Esecuzione individuale infruttuosa nei confronti di datori non assoggettabili a procedure concorsuali (es. piccole imprese o ditte individuali).Documentazione e iter della domandaLa domanda al Fondo di Garanzia INPS si presenta esclusivamente online tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), allegando:Sentenza dichiarativa di fallimento o decreto di ammissione alla procedura;Stato passivo esecutivo (documento che certifica il credito ammesso al passivo);Modello TFR-CIG con calcolo analitico del TFR maturato;Ultime buste paga e prospetto retributivo;Documento di identità e codice fiscale.Il Fondo eroga entro 60 giorni dalla domanda regolarmente presentata il TFR maturato (e anche le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate, fino al massimo di 3 volte la cassa integrazione straordinaria). I termini di prescrizione sono di 5 anni dalla cessazione del rapporto. L’INPS, dopo aver liquidato il lavoratore, si surroga nei diritti di credito verso il datore di lavoro.Tassazione TFR vs previdenza complementare: vantaggi fiscali del fondo pensioneUna delle decisioni più importanti che ogni lavoratore deve prendere all’inizio del rapporto è la scelta tra TFR in azienda e conferimento a fondo pensione. Da un punto di vista strettamente fiscale, la previdenza complementare offre vantaggi consistenti, regolati dal D.Lgs. 252/2005.I tre vantaggi fiscali principali del fondo pensioneDeducibilità contributi: i versamenti volontari al fondo pensione (sia del lavoratore che del datore) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (importo confermato per il 2026);Tassazione agevolata sulle prestazioni: l’aliquota sulla prestazione finale è del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un minimo del 9% (con 35 anni di iscrizione);Rendimenti finanziari tassati al 20% (12,5% sui titoli di Stato): mentre la rivalutazione del TFR in azienda è tassata al 17%, i rendimenti del fondo pensione godono di aliquote variabili ma più favorevoli sul lungo periodo grazie alla composizione degli interessi.Esempio comparativo (TFR maturato dopo 35 anni)ScenarioMontante lordoAliquotaNettoTFR in azienda (rendimento medio 2,2%)circa 95.000 euro25% (media)circa 71.250 euroTFR in fondo pensione (rendimento medio 4%)circa 115.000 euro9%circa 104.650 euroSimulazione su base salariale media 30.000 euro/anno per 35 anni. Valori puramente indicativi; i risultati reali dipendono dalla linea di investimento e dall’andamento dei mercati.Il vantaggio fiscale è particolarmente evidente per chi ha redditi medio-alti (scaglione 35% o 43%): la differenza tra l’aliquota TFR azienda (calcolata sulla media) e il 9% del fondo pensione può tradursi in decine di migliaia di euro di vantaggio netto. È però fondamentale considerare anche il rischio di mercato dei fondi pensione (le linee azionarie possono subire perdite nel breve periodo) e i costi di gestione (espressi come ISC, Indicatore Sintetico dei Costi). Aggiornamenti soglie INPS 2026 e Legge di Bilancio 2026La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti collegati hanno introdotto alcune novità che impattano indirettamente sul TFR e sulle prestazioni collegate. Riepiloghiamo le principali soglie e novità rilevanti.Aliquote IRPEF e tassazione separataSono state confermate strutturalmente le tre aliquote IRPEF (23%, 35%, 43%) e gli scaglioni introdotti dalla riforma 2024. Questa stabilizzazione è importante per i calcoli di tassazione separata del TFR e per le simulazioni di liquidazione futura. Nessuna variazione anche per l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione annua del TFR.Detassazione premi di produttivitàLa L. 207/2024 art. 1 c. 385 ha confermato per il 2026 l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro lordi annui (5.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori), per dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro nell’anno precedente. Questi premi, se erogati, possono confluire nella retribuzione utile ai fini TFR.Rinnovo TFR in busta paga (sospeso)La sperimentazione del TFR in busta paga (QU.I.R.), introdotta dalla L. 190/2014 per il periodo 2015-2018, non è stata riproposta dalla Legge di Bilancio 2026. Resta quindi escluso, per il 2026, il diritto a chiedere la liquidazione mensile della quota TFR maturanda direttamente in busta paga.Massimale contributivo INPS 2026Per il 2026 il massimale contributivo INPS (rilevante per il calcolo del TFR sui dirigenti e per i sistemi pensionistici contributivi) è stato rivalutato in base all’indice ISTAT. Il valore esatto è pubblicato annualmente dalla circolare INPS di inizio anno (per il 2025 era pari a 120.607 euro; per il 2026 si attendono i dati definitivi nella circolare di gennaio 2026).⚠️ Importante: alcune soglie e coefficienti del 2026 (in particolare il dato definitivo della rivalutazione TFR al 31/12/2025) saranno pubblicati nelle circolari INPS e Agenzia delle Entrate dei primi mesi del 2026. Si consiglia di verificare sempre i valori aggiornati prima di effettuare calcoli su importi rilevanti.Come il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutartiIl calcolo del TFR, la valutazione tra azienda e fondo pensione, la presentazione della domanda al Fondo di Garanzia INPS in caso di fallimento dell’azienda e la verifica della corretta tassazione separata sono operazioni complesse, che spesso richiedono il supporto di un professionista qualificato.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre da anni assistenza a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie del territorio friulano nella gestione di tutte le pratiche relative al TFR:Verifica del TFR maturato e controllo degli accantonamenti nelle CU annuali;Assistenza alla domanda di anticipazione (casi sanitari, prima casa, formazione, congedi);Calcolo dell’imposta sostitutiva e verifica dei conguagli da CU;Pratica di Fondo di Garanzia INPS per recupero TFR in caso di fallimento del datore di lavoro (servizio specifico erogato dal nostro Patronato);Consulenza sulla destinazione del TFR tra azienda e fondo pensione;Recupero IRPEF da TFR pagato in eccesso (verifica clausola di salvaguardia post-2023).📞 Hai bisogno di assistenza sul TFR?Prenota una consulenza gratuita presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori esperti ti aiuteranno a calcolare il tuo TFR, presentare la domanda di anticipazione o avviare la pratica per il Fondo di Garanzia INPS.📍 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine📞 0432 1638640 | 📱 WhatsApp: 366 6018121✉️ info@centrofiscale.com📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il controllo della tua busta paga, verifica contributi INPS, ferie e detrazioni. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul TFR (FAQ)Dopo quanti anni si può chiedere l’anticipo del TFR?L’art. 2120 c.c. comma 6 richiede una anzianità minima di 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro per poter presentare la richiesta di anticipazione del TFR. L’anticipo non può superare il 70% del TFR maturato al momento della domanda e la causale deve rientrare in uno dei casi tassativi (spese sanitarie, acquisto prima casa, congedi parentali, formazione).Quanto si guadagna lasciando il TFR in azienda invece di metterlo nel fondo pensione?Lasciare il TFR in azienda offre un rendimento garantito pari a 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT FOI: negli ultimi 10 anni il rendimento medio annuo è oscillato tra l’1,9% e il 9,9% (anno record 2022). Il fondo pensione, invece, offre rendimenti potenzialmente più elevati (linee azionarie possono superare il 6-7% medio sul lungo periodo) ma con rischio di mercato. La scelta dipende dal profilo di rischio personale, dall’orizzonte temporale e dal regime fiscale applicabile alla liquidazione.Si può chiedere il TFR mensilmente in busta paga?No, per il 2026 non è prevista la possibilità di richiedere il TFR maturando in busta paga (QU.I.R.). La sperimentazione introdotta dalla Legge 190/2014 si è conclusa il 30 giugno 2018 e non è stata riproposta dalle successive Leggi di Bilancio. Resta possibile solo il meccanismo dell’anticipazione previsto dall’art. 2120 c.c.Cosa succede al TFR se l’azienda fallisce?In caso di insolvenza accertata del datore di lavoro (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), il Fondo di Garanzia INPS – istituito dall’art. 2 L. 297/1982 – eroga al lavoratore il TFR maturato e le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate. La domanda si presenta online tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS. Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla cessazione.Come viene tassato il TFR quando si percepisce?Il TFR è soggetto a tassazione separata ex art. 19 TUIR: si applica un’aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi 5 anni, separata dagli altri redditi dell’anno di percezione. La rivalutazione annua è già tassata anno per anno con imposta sostitutiva del 17%. Dal 2023 vige una clausola di salvaguardia: se l’aliquota IRPEF del momento è più favorevole, l’AdE ricalcola e rimborsa la differenza.Il TFR si perde se cambio lavoro?No, il TFR non si perde mai: al termine di ogni rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto) il datore deve liquidare il TFR maturato. Se il TFR è destinato a un fondo pensione, è possibile trasferirlo al fondo del nuovo datore di lavoro (portabilità completa garantita dal D.Lgs. 252/2005 art. 14) senza alcuna penalizzazione fiscale.Quanto tempo ha il datore di lavoro per pagare il TFR?Il TFR deve essere liquidato contestualmente alla cessazione del rapporto, salvo diversa previsione del CCNL applicato (che può fissare termini fino a 30-60 giorni). In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme non corrisposte. La prescrizione del diritto al TFR è di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.ConclusioniIl Trattamento di Fine Rapporto è uno degli istituti più importanti per la sicurezza economica del lavoratore dipendente italiano: rappresenta in media tra il 6,9% e il 7,4% della retribuzione annua e si traduce, dopo una carriera completa di 35-40 anni, in importi spesso superiori a 80-100.000 euro. Comprendere come si calcola, come si rivaluta, quando si può richiedere in anticipo e come scegliere tra azienda e fondo pensione è quindi fondamentale per ogni lavoratore.Le regole del 2026 confermano sostanzialmente il quadro normativo consolidato (art. 2120 c.c., L. 297/1982, D.Lgs. 252/2005), con l’aliquota del 17% sulla rivalutazione, gli scaglioni IRPEF a tre fasce per la tassazione separata e i vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità fino a 5.164,57 euro/anno e aliquota 9-15% sulle prestazioni). Per scelte consapevoli e calcoli precisi sul proprio TFR, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente del lavoro qualificato.Fonti ufficiali: Codice Civile art. 2120; L. 297/1982; D.Lgs. 252/2005; L. 190/2014; L. 197/2022; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2026); circolari INPS Fondo Garanzia; Agenzia delle Entrate, circolare n. 29/E del 20/03/2001; ISTAT, indice prezzi al consumo FOI.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 16:44:562026-05-31 17:46:38Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo con le soglie INPS 2026
CAFF24 a Zero: Quando e Come Presentarlo nel 2026L’F24 a zero è un Modello F24 in cui i crediti d’imposta compensano esattamente i debiti, portando il saldo finale a zero euro. Anche se non devi pagare nulla, sei comunque obbligato a presentare il modello entro la scadenza prevista. In questa guida ti spieghiamo quando si verifica un F24 a saldo zero, come presentarlo correttamente nel 2026 e cosa rischi se dimentichi di inviarlo.Per capire meglio come funziona la compilazione del modulo, leggi la nostra guida completa al Modello F24. Indice dei contenutiQuando si Presenta un F24 a ZeroCome Funziona la CompensazioneCome Presentare l’F24 a ZeroScadenze dell’F24 a Zero nel 2026Sanzioni per Omessa PresentazioneEsempio Pratico di F24 a ZeroDomande Frequenti (FAQ)Quando si Presenta un F24 a ZeroUn F24 a saldo zero si verifica quando utilizzi i tuoi crediti d’imposta per compensare interamente i debiti tributari. In pratica, nella colonna “importi a credito compensati” inserisci un importo uguale a quello nella colonna “importi a debito versati”, e il saldo finale risulta pari a zero.Le situazioni più comuni in cui si presenta un F24 a zero sono:Credito IRPEF da dichiarazione dei redditi: se dalla dichiarazione risulta un credito, puoi usarlo per pagare i contributi INPS, l’IMU o altri tributiCredito IVA: le aziende con credito IVA possono compensarlo con IRPEF, INPS o IRAPBonus fiscali: crediti d’imposta come il bonus investimenti, il bonus edilizia o il regime forfettario possono generare crediti compensabiliCredito da 730: se il sostituto d’imposta non rimborsa il credito, puoi usarlo in compensazione con F24 Come Funziona la CompensazioneLa compensazione è il meccanismo che ti permette di utilizzare un credito verso il fisco per ridurre o azzerare un debito. Esistono due tipi principali:Compensazione verticale (o interna): usi un credito per pagare lo stesso tipo di tributo. Esempio: credito IRPEF 2025 per pagare acconto IRPEF 2026. Non ci sono limiti particolari.Compensazione orizzontale (o esterna): usi un credito di un tributo per pagarne uno diverso. Esempio: credito IVA per pagare INPS. Questa richiede l’invio telematico e può richiedere il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.Quando la compensazione orizzontale azzera completamente il saldo, il risultato è un F24 a zero che deve essere presentato obbligatoriamente in via telematica, mai in formato cartaceo. Come Presentare l’F24 a ZeroL’F24 a zero deve essere presentato esclusivamente in via telematica. Non puoi portarlo allo sportello bancario o postale. I canali utilizzabili sono:F24 web/desktop dell’Agenzia delle Entrate: accedi con SPID, CIE o CNS al portale agenziaentrate.gov.it, compila il modello e invialo. È il canale più sicuro e consigliato. Per istruzioni dettagliate, leggi la nostra guida sul pagamento F24 online.Entratel: il canale riservato agli intermediari abilitati (commercialisti, CAF). Se ti affidi al CAF Centro Fiscale di Udine, inviamo l’F24 a zero per tuo conto.Home banking: alcune banche consentono l’invio di F24 a zero tramite home banking, ma non tutte. Verifica con la tua banca se questa opzione è disponibile.Attenzione: l’F24 a zero non può essere presentato allo sportello fisico (banca o posta) in nessun caso. Se lo fai, il modello viene rifiutato. Scadenze dell’F24 a Zero nel 2026La scadenza dell’F24 a zero coincide con quella del tributo che stai compensando. Non esiste una scadenza separata per la presentazione dell’F24 a zero: se il tributo scade il 30 giugno, anche l’F24 a zero va presentato entro il 30 giugno.Le principali scadenze nel 2026 per cui potresti dover presentare un F24 a zero:16 marzo 2026: saldo IVA annuale16 giugno 2026: acconto IMU30 giugno 2026: saldo imposte da dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRAP, imposta sostitutiva forfettari)30 luglio 2026: saldo imposte con maggiorazione 0,40%30 novembre 2026: acconto IRPEF seconda rata16 dicembre 2026: saldo IMU Sanzioni per Omessa PresentazioneNon presentare l’F24 a zero entro la scadenza è sanzionabile, anche se non c’è nessun importo da pagare. Le sanzioni previste sono:Sanzione ordinaria: da 100 a 2.000 euro per ogni F24 a zero non presentato (art. 15 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024)Ravvedimento entro 5 giorni: sanzione ridotta a 5,56 euroRavvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 11,11 euroRavvedimento oltre 90 giorni e entro 1 anno: sanzione ridotta a 12,50 euroCome vedi, è molto più conveniente presentare l’F24 a zero in ritardo (con ravvedimento operoso) piuttosto che attendere l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che applica la sanzione piena. Esempio Pratico di F24 a ZeroVediamo un caso concreto. Laura è una libera professionista in regime forfettario. Dalla dichiarazione dei redditi 2025 risulta un credito di imposta sostitutiva di 800 euro. A giugno 2026, Laura deve versare i contributi INPS alla Gestione Separata per 800 euro.Laura compila il Modello F24 così:Sezione Erario – credito: codice tributo 1792 (imposta sostitutiva forfettario saldo), importo a credito 800 euroSezione INPS – debito: causale PXX (gestione separata), importo a debito 800 euroSaldo finale: 800 – 800 = 0 euroLaura non deve pagare nulla, ma deve inviare l’F24 a zero telematicamente entro il 30 giugno 2026. Può farlo dal portale dell’Agenzia delle Entrate o chiedere al suo CAF di riferimento. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)Posso presentare l’F24 a zero in banca allo sportello?No. L’F24 a saldo zero deve essere presentato esclusivamente per via telematica: tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (F24 web), tramite home banking (se la banca lo consente) o tramite un intermediario abilitato come un CAF o un commercialista.Se dimentico di presentare l’F24 a zero, perdo il credito?No, il credito d’imposta non si perde. Però la mancata presentazione dell’F24 a zero comporta una sanzione (da 100 a 2.000 euro). Puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta.L’F24 a zero serve anche per la compensazione verticale?La compensazione verticale (stesso tributo) non richiede necessariamente la presentazione dell’F24, perché può essere gestita direttamente in dichiarazione. L’F24 a zero è invece obbligatorio per la compensazione orizzontale (tributi diversi tra loro).Assistenza per la Compensazione e l’F24 a ZeroDevi presentare un F24 a zero e non sei sicuro di come procedere? Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a verificare i crediti disponibili, compilare correttamente il modello e inviarlo telematicamente entro le scadenze. Non rischiare sanzioni per un’omessa presentazione.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-22 09:00:002026-05-31 17:46:47F24 a Zero: Quando e Come Presentarlo nel 2026
DICHIARAZIONE DEI REDDITIDonazioni Detraibili 730 2026: Guida Completa alle DetrazioniHai fatto una donazione a un’organizzazione benefica, alla tua parrocchia o all’università dei tuoi figli? Sappi che molte di queste erogazioni liberali possono essere detratte o dedotte nel modello 730/2026, consentendoti di recuperare una parte dell’importo donato direttamente dalle tasse.In questa guida completa ti spieghiamo quali donazioni danno diritto a un beneficio fiscale, quali percentuali di detrazione puoi ottenere (dal 26% fino al 35%), quali documenti conservare e come compilare correttamente il modello 730. Scoprirai anche il funzionamento di 5×1000 e 8×1000, strumenti che permettono di destinare una quota delle tue imposte a enti no-profit senza costi aggiuntivi.Indice dei contenutiCosa sono le donazioni detraibiliDifferenza tra detrazione e deduzionePercentuali di detrazione: 26%, 30% o 35%Donazioni a ONLUS, ODV e APSDonazioni a enti religiosiDonazioni a scuola e universitàDonazioni per cultura e sport dilettantistico5×1000: come funziona8×1000: meccanismo e beneficiariDocumentazione necessaria per la detrazioneLimiti massimi di detrazioneDomande frequentiCosa sono le donazioni detraibiliLe donazioni detraibili sono erogazioni liberali in denaro (o in alcuni casi in natura) effettuate a favore di enti no-profit, istituzioni religiose, culturali, sportive o educative, che la legge italiana riconosce come meritevoli di sostegno. Quando fai una donazione a uno di questi enti, lo Stato ti “premia” permettendoti di:Detrarre una percentuale dell’importo donato dall’imposta lorda (IRPEF)Oppure dedurre l’importo dal reddito complessivo (in alcuni casi specifici)Entrambi i meccanismi riducono le tasse da pagare, ma funzionano in modo diverso (lo vediamo nel prossimo paragrafo).Chi può beneficiarne?Tutti i contribuenti che presentano il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche possono detrarre o dedurre le donazioni effettuate nell’anno precedente. Ad esempio, per il 730/2026 puoi indicare le donazioni fatte nel 2025.Importante: Non tutte le donazioni sono detraibili. Solo quelle effettuate a favore di enti specificamente previsti dalla normativa fiscale e con modalità di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito, assegno) danno diritto al beneficio.Differenza tra detrazione e deduzionePrima di entrare nel dettaglio, è fondamentale capire la differenza tra detrazione e deduzione, perché determinano un risparmio fiscale diverso.Detrazione fiscaleLa detrazione si applica sull’imposta lorda (l’IRPEF che devi pagare). Significa che una percentuale dell’importo donato viene sottratta direttamente dalle tasse.Esempio pratico:Hai donato 1.000 euro a una ONLUS con detrazione al 30%. Il tuo risparmio fiscale sarà:1.000 euro × 30% = 300 euro di tasse in menoSe dovevi pagare 2.500 euro di IRPEF, con la detrazione pagherai 2.200 euro.Deduzione fiscaleLa deduzione si applica sul reddito complessivo. Significa che l’importo donato viene sottratto dal reddito su cui poi si calcola l’imposta.Esempio pratico:Hai un reddito di 30.000 euro e hai donato 1.000 euro con deduzione. Il tuo reddito imponibile diventa:30.000 – 1.000 = 29.000 euroL’IRPEF verrà calcolata su 29.000 euro invece che su 30.000. Il risparmio dipende dal tuo scaglione IRPEF (es. se sei al 35%, risparmi 350 euro).Quale conviene?Dipende dalla tua situazione:Detrazione è più vantaggiosa per chi ha redditi medio-bassiDeduzione può essere più conveniente per redditi alti (scaglioni IRPEF superiori)Per la maggior parte delle donazioni nel 730, si applica la detrazione.Percentuali di detrazione: 26%, 30% o 35%Le donazioni detraibili nel 730/2026 prevedono diverse percentuali a seconda del tipo di ente beneficiario e dell’importo donato. Detrazione al 26% (percentuale standard)È la percentuale più comune, applicabile a:Donazioni a ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)Donazioni a ODV (Organizzazioni di Volontariato)Donazioni a APS (Associazioni di Promozione Sociale)Donazioni a enti religiosi riconosciutiErogazioni liberali a istituti scolasticiEsempio: Donazione di 500 euro → risparmio fiscale 130 euro (500 × 26%).Detrazione al 30%Si applica per:Donazioni a enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTSDonazioni per finalità di ricerca scientifica o sanitariaErogazioni a favore di università e centri di ricercaEsempio: Donazione di 1.000 euro → risparmio fiscale 300 euro.Detrazione al 35%Percentuale più alta, riservata a:Donazioni a popolazioni colpite da calamità naturali o emergenze umanitarie (quando previsto da decreti specifici)Erogazioni liberali per il contrasto della povertà educativa minorile (Fondo apposito)Deduzione dal redditoIn alternativa alla detrazione, per alcune donazioni è possibile optare per la deduzione dal reddito fino al:10% del reddito complessivo per donazioni a ONLUS, ODV, APS, ETSLa scelta tra detrazione e deduzione dipende dalla tua situazione fiscale. Il CAF può aiutarti a calcolare l’opzione più vantaggiosa.Donazioni a ONLUS, ODV e APSLe ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) rappresentano la categoria più ampia di enti a cui puoi donare con beneficio fiscale.Cosa sonoONLUS: Organizzazioni che operano in settori di utilità sociale (assistenza, beneficenza, sanità, ricerca, cultura, sport dilettantistico, tutela ambientale)ODV: Associazioni che svolgono attività di volontariato senza scopo di lucroAPS: Associazioni che promuovono attività di interesse generale a carattere socialeDal 2022, molte di queste organizzazioni sono confluite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e vengono indicate come ETS (Enti del Terzo Settore).Detrazione o deduzione?Per le donazioni a questi enti puoi scegliere:Detrazione del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro annuiDeduzione dal reddito fino al 10% del reddito complessivo dichiaratoEsempio pratico:Hai donato 2.000 euro alla Croce Rossa Italiana (ONLUS).Con detrazione 30%: risparmio fiscale = 600 euroCon deduzione (reddito 30.000 euro, aliquota IRPEF 35%): risparmio = 700 euroIn questo caso conviene la deduzione.Come verificare se l’ente è ONLUS/ODV/APSConsulta:Il sito dell’Agenzia delle Entrate (elenco ONLUS)Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) su runts.lavoro.gov.itChiedi all’ente stesso la certificazioneDonazioni a enti religiosiLe donazioni a enti religiosi sono tra le più diffuse in Italia. Anche queste godono di benefici fiscali, ma con alcune specificità. Enti religiosi detraibiliPuoi detrarre le donazioni a:Istituti religiosi (parrocchie, diocesi, congregazioni)Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente (es. Caritas, Missioni, Opere religiose)Confessioni religiose diverse da quella cattolica con intesa con lo Stato (es. Valdesi, Comunità Ebraiche, Avventisti)Detrazione al 26%La percentuale standard è del 26% dell’importo donato, senza limiti massimi specifici (vale il limite generale di spesa).Esempio:Hai donato 300 euro alla tua parrocchia.Risparmio fiscale: 300 × 26% = 78 euro.8×1000 e offerte deducibiliAttenzione a non confondere:8×1000: Non è detraibile né deducibile (è una destinazione di imposte già pagate, senza costo aggiuntivo per te)Offerte libere: Quelle fatte con bonifico/assegno/carta sono detraibili al 26%Documentazione necessariaPer detrarre le donazioni a enti religiosi, devi conservare:Ricevuta/attestazione rilasciata dall’ente religiosoProva del versamento tracciabile (bonifico bancario, bollettino postale, carta di credito/debito)Importante: Le offerte in contanti NON sono detraibili. Anche la classica “busta” lasciata in chiesa non dà diritto a detrazione se non tracciata.Donazioni a scuola e universitàAnche le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e università sono detraibili nel modello 730.Scuole pubbliche e paritariePuoi detrarre le donazioni a:Scuole pubbliche di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori)Scuole paritarie private (riconosciute dal MIUR)Istituti tecnici e professionaliLe donazioni devono essere finalizzate a:Innovazione tecnologica (es. acquisto LIM, computer, laboratori)Edilizia scolastica (ristrutturazioni, manutenzioni)Ampliamento dell’offerta formativa (corsi extracurricolari, progetti educativi)Detrazione al 26%La percentuale è del 26% senza limiti massimi specifici.Esempio:Hai donato 1.000 euro alla scuola di tuo figlio per l’acquisto di tablet.Risparmio fiscale: 1.000 × 26% = 260 euro.Università e ricercaLe donazioni a università pubbliche e private riconosciute, e a enti di ricerca, godono di:Detrazione al 30% (percentuale più alta)Oppure deduzione dal reddito fino al 10%Sono detraibili donazioni per:Borse di studioProgetti di ricercaRistrutturazione strutture universitarieDotazioni scientificheCosa NON è detraibileAttenzione: non sono detraibili:Tasse scolastiche/universitarie (rette, iscrizioni) → queste hanno altre detrazioni specificheContributi “obbligatori” richiesti dalla scuolaQuote per gite scolastiche o materiale didattico individualeSono detraibili solo le erogazioni liberali volontarie documentate.Donazioni per cultura e sport dilettantisticoAnche le donazioni destinate a promozione della cultura e sport dilettantistico possono dare diritto a benefici fiscali. Cultura e patrimonio artisticoPuoi detrarre le erogazioni a:Musei pubblici e fondazioni culturaliBiblioteche e archivi stataliFondazioni lirico-sinfoniche (teatri d’opera)Enti per la tutela del patrimonio artistico (FAI, Italia Nostra)Progetti di restauro di beni culturaliDetrazione al 30%La percentuale è generalmente del 30%, con alcune eccezioni che arrivano al 35% per interventi straordinari su beni vincolati.Esempio:Hai donato 500 euro al FAI (Fondo Ambiente Italiano) per il restauro di una villa storica.Risparmio fiscale: 500 × 30% = 150 euro.Sport dilettantisticoSono detraibili le donazioni a:Società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) riconosciute dal CONIFederazioni sportive nazionaliEnti di promozione sportivaRequisiti:L’ente deve essere senza scopo di lucroDeve essere iscritto al Registro CONIDetrazione al 26%La percentuale è del 26% dell’importo donato.Esempio:Hai donato 300 euro all’ASD della squadra di calcio di tuo figlio.Risparmio fiscale: 300 × 26% = 78 euro.Limite massimoPer le ASD/SSD, il limite di detrazione è di 1.500 euro annui per contribuente.Attenzione: Le quote associative ordinarie (tesseramento annuale) NON sono detraibili. Sono detraibili solo le erogazioni liberali aggiuntive finalizzate a progetti specifici (acquisto attrezzature, ristrutturazione impianti).5×1000: come funzionaIl 5×1000 è uno strumento di sostegno al no-profit che ti permette di destinare una quota della tua IRPEF a enti benefici senza alcun costo aggiuntivo.Cos’è il 5×1000Non è una donazione diretta, ma la destinazione di una quota (lo 0,5%) delle imposte che già paghi. In pratica, lo Stato distribuisce il 5 per mille dell’IRPEF totale incassata agli enti scelti dai contribuenti.Come funzionaQuando compili il modello 730 (o il modello Redditi), nella prima pagina trovi una sezione dedicata con 6 riquadri:Sostegno del volontariato, ONLUS, APSFinanziamento della ricerca scientifica e universitàSostegno delle attività sociali del Comune di residenzaSostegno alle associazioni sportive dilettantisticheSostegno degli enti gestori delle aree protetteSostegno degli enti di tutela del patrimonio culturale e paesaggisticoScelta e firmaFirmi nel riquadro corrispondente all’area che vuoi sostenereScrivi il codice fiscale dell’ente specifico (se lo conosci) o lasci in bianco (la quota andrà ripartita tra tutti gli enti di quella categoria)Importante:Se NON firmi, lo Stato trattiene comunque il 5×1000 e lo distribuisce proporzionalmentePuoi scegliere UNA sola categoria (non puoi dividere il 5×1000 tra più settori)Non costa nulla: è solo una destinazione di imposte già dovuteQuanto vale?Dipende dalla tua IRPEF. Esempio:IRPEF lorda: 5.000 euro5×1000 destinato: 5.000 × 0,5% = 25 euroChi può ricevere il 5×1000Gli enti devono essere iscritti in appositi elenchi (ONLUS, ETS, enti di ricerca, università, comuni, ecc.). Verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi aggiornati.8×1000: meccanismo e beneficiariL’8×1000 è simile al 5×1000, ma destinato principalmente a confessioni religiose e allo Stato. Cos’è l’8×1000È la quota dello 0,8% dell’IRPEF totale che puoi destinare a:Chiesa CattolicaStato italianoAltre confessioni religiose con intesa (Valdesi, Avventisti, Assemblee di Dio, Comunità Ebraiche, Luterani, Battisti, Ortodossi, Buddhisti, Induisti, Soka Gakkai)Come destinarloNel modello 730, alla prima pagina, trovi il riquadro “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF”.Firmi in corrispondenza dell’ente che vuoi beneficiarePuoi sceglierne UNO soloSe non firmiA differenza del 5×1000:Se NON firmi, l’8×1000 viene comunque prelevatoViene ripartito proporzionalmente in base alle scelte espresse dagli altri contribuentiA cosa serveChiesa Cattolica: Sostentamento del clero, interventi caritativi, restauro chiese, opere missionarieStato: Interventi straordinari (calamità naturali, fame nel mondo, beni culturali, edilizia scolastica)Altre confessioni: Interventi sociali, assistenziali e umanitariQuanto vale?Esempio:IRPEF lorda: 10.000 euro8×1000 destinato: 10.000 × 0,8% = 80 euroImportanteL’8×1000 NON è detraibile (non riduce le tue tasse)È solo una destinazione di imposte già dovuteÈ completamente gratuito per teDifferenza con le donazioniL’8×1000 alla Chiesa Cattolica è diverso dalle donazioni dirette a parrocchie/diocesi:8×1000: Non costa nulla, non è detraibileDonazione diretta: Costa, ma è detraibile al 26%Documentazione necessaria per la detrazionePer poter detrarre le donazioni nel modello 730/2026, devi essere in grado di dimostrare l’erogazione con documenti tracciabili.Mezzi di pagamento ammessiSono detraibili SOLO le donazioni effettuate con mezzi tracciabili:✅ Ammessi:Bonifico bancario o postale (bonifico parlante non necessario, salvo casi specifici)Assegno bancario o circolare (intestato all’ente beneficiario)Carta di credito o debitoBollettino postaleSistemi di pagamento elettronici (PayPal, Satispay, ecc.)Addebito diretto su conto corrente (RID, SDD)❌ NON ammessi:Contanti (anche con ricevuta)Offerte anonimeDocumenti da conservareRicevuta o attestazione dell’ente beneficiarioDeve indicare: dati del donatore, importo, data, causale, dati dell’entePuò essere cartacea o digitale (email)Prova del pagamentoEstratto conto bancarioContabile del bonificoRicevuta carta di creditoBollettino postaleQuanto tempo conservarli?Devi conservare la documentazione per almeno 5 anni dalla presentazione del 730, in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate.Cosa deve contenere la ricevutaLa ricevuta rilasciata dall’ente deve riportare:Denominazione e codice fiscale dell’enteDati del donatore (nome, cognome, codice fiscale)Importo della donazioneData del versamentoCausale (es. “erogazione liberale”, “donazione”)Firma del rappresentante legale o timbro dell’enteDonazioni onlinePer donazioni effettuate online (crowdfunding, piattaforme di raccolta fondi):Conserva l’email di conferma con i dettagli della transazioneRichiedi all’ente una ricevuta formale se non ti viene inviata automaticamenteVerifica che la piattaforma rilasci documenti validi ai fini fiscaliCertificazione Unica (CU) per donazioniAlcuni enti inviano direttamente la Certificazione Unica con i dati delle donazioni. In questo caso, il CAF utilizzerà quel documento per compilare il 730.Limiti massimi di detrazioneLe donazioni detraibili nel 730 sono soggette a limiti massimi, che variano a seconda del tipo di ente beneficiario. Limiti generaliTipo donazioneLimite massimoONLUS, ODV, APS, ETS30.000 euro (detrazione 30%)Enti religiosiNessun limite specificoUniversità e ricerca10% del reddito (deduzione)Scuole pubbliche/paritarieNessun limite specificoSport dilettantistico (ASD/SSD)1.500 euro annuiCultura e patrimonio artisticoNessun limite specificoDetrazione vs DeduzionePer alcune categorie (ONLUS, ODV, APS) puoi scegliere:Detrazione 30% fino a 30.000 euro → risparmio massimo 9.000 euroDeduzione dal reddito fino al 10% del reddito complessivoEsempio:Reddito complessivo: 50.000 euroCon deduzione: puoi dedurre fino a 5.000 euro (10% di 50.000)Con detrazione: puoi detrarre fino a 30.000 euro (risparmio 9.000 euro)In questo caso, la detrazione conviene se hai donato importi elevati.Cumulo tra diverse donazioniSe hai fatto donazioni a enti di categorie diverse (es. ONLUS + parrocchia + università), puoi detrarre tutte, rispettando i limiti specifici di ciascuna.Esempio pratico:Donazione ONLUS: 2.000 euro → detrazione 30% = 600 euroDonazione parrocchia: 500 euro → detrazione 26% = 130 euroDonazione università: 1.000 euro → detrazione 30% = 300 euroRisparmio totale: 1.030 euroErogazioni liberali eccedentiSe superi i limiti in un anno, le donazioni eccedenti:Per ONLUS/ODV/APS: non recuperabili (perdi il beneficio)Per alcune categorie (es. ricerca scientifica): riportabili negli anni successivi (verifica la normativa specifica)Suggerimento: Se prevedi di fare donazioni elevate, consulta il CAF per pianificare la strategia fiscale più conveniente (es. spalmare le donazioni su più anni).📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiLe donazioni in contanti sono detraibili?No, le donazioni in contanti NON sono detraibili, nemmeno se hai una ricevuta. La legge richiede mezzi di pagamento tracciabili: bonifico, carta di credito/debito, assegno o bollettino postale.Serve un bonifico parlante per le donazioni?No, per le donazioni a ONLUS, enti religiosi o università non è richiesto il “bonifico parlante” (obbligatorio solo per bonus edilizi). È sufficiente un bonifico ordinario con causale generica (es. “donazione”).Posso detrarre la quota associativa della palestra?No, le quote associative ordinarie (tesseramento annuale) NON sono detraibili. Sono detraibili solo le erogazioni liberali aggiuntive a ASD/SSD per progetti specifici (acquisto attrezzature, ristrutturazioni).Le aziende possono detrarre le donazioni?Le donazioni delle aziende non si detraggono nel 730 (che è per persone fisiche), ma nel modello Redditi Società. Le percentuali e i limiti sono diversi (es. deduzione fino al 10% del reddito d’impresa per ONLUS).Posso detrarre donazioni fatte all’estero?Sì, ma solo se l’ente estero è equiparabile a ONLUS/ODV/ETS secondo la normativa europea e hai documentazione valida. Meglio consultare il CAF per verificare l’ammissibilità.Se non ho ricevuto la ricevuta dall’ente, cosa faccio?Contatta l’ente beneficiario e richiedi la ricevuta formale. Senza ricevuta (o certificazione equivalente) non puoi detrarre la donazione, anche se hai la prova del bonifico.La detrazione vale anche per donazioni a enti locali?Dipende dall’ente. Generalmente sì per donazioni a comuni, province, regioni finalizzate a interventi specifici (es. ricostruzione post-terremoto, progetti sociali). Verifica che l’ente rilasci attestazione valida.Hai bisogno di aiuto con il 730?Vuoi essere sicuro di ottenere tutte le detrazioni a cui hai diritto? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il modello 730/2026, verificando tutte le donazioni detraibili e calcolando il risparmio fiscale massimo. Prenota un appuntamento e porta con te le ricevute delle donazioni effettuate nel 2025.Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comLeggi anche730 Precompilato 2026: Come Accedere, Modificare e Inviare O…Spese Funebri Detraibili 2026: Importo Massimo e Come Detrar…Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inse…Errori Comuni 730 2026 Come EvitarliMaggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 09:00:002026-05-31 17:46:56Donazioni Detraibili 730 2026: Guida Completa alle Detrazioni