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Tag Archivio per: scadenze fiscali 2026

NOTIZIE

Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la tregua fiscale estiva
  • Da settembre riprendono le cartelle esattoriali
  • Le principali scadenze fiscali di settembre 2026
  • Cosa fare se si riceve una cartella
  • Domande frequenti

Cos’è la tregua fiscale estiva

Ogni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.

Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze.

Da settembre riprendono le cartelle esattoriali

Con settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.

In particolare, tornano operative le notifiche relative a:

  • Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);
  • Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;
  • Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;
  • Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.

Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale.

Le principali scadenze fiscali di settembre 2026

Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:

  • 16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;
  • 30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;
  • Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.

Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti.

Cosa fare se si riceve una cartella

Ricevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:

  1. Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.
  2. Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).
  3. Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.
  4. Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.
  5. Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili.

Domande frequenti

La tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?

Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.

Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?

Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.

Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?

Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.

Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?

Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio

ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

Il 31 luglio 2026 è passato, ma per la rottamazione quinquies il calendario non si ferma qui. Chi ha scelto il piano a 54 rate deve tenere sotto controllo tutte le prossime scadenze fino al 2035, mentre chi ha mancato il pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione) si trova davanti a una domanda urgente: cosa succede adesso? In questo articolo ripercorriamo il calendario completo delle rate residue della rottamazione quinquies 2026, spieghiamo cosa fare in pratica se hai saltato la scadenza del 31 luglio e quali sono i margini concreti per rimettersi in regola prima che scatti la decadenza. Se hai dubbi sul tuo piano di pagamento, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificarlo e a capire come muoverti.

Indice dei contenuti

  • Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito
  • Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035
  • Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta
  • Esistono margini di recupero dopo la decadenza?
  • Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito

Se non sei riuscito a versare la prima rata (o l’unica soluzione) della rottamazione quinquies entro il 31 luglio 2026, la prima cosa da sapere è che non tutto è perduto immediatamente. La normativa (Legge n. 199/2025) prevede una tolleranza di 5 giorni di calendario rispetto alla scadenza indicata sul bollettino, valida per il pagamento dell’unica rata o della prima rata scelta dal debitore: il pagamento resta quindi valido se effettuato entro il 5 agosto 2026. Superata anche questa finestra, però, il discorso cambia radicalmente.

Se ti trovi ancora nei 5 giorni di tolleranza, la priorità assoluta è versare l’importo dovuto il prima possibile, verificando con attenzione l’importo esatto riportato sul piano di pagamento: un versamento di importo insufficiente rispetto a quello dovuto NON mette al riparo dalla decadenza, esattamente come un pagamento omesso. Se invece i 5 giorni sono già trascorsi senza che tu abbia effettuato il versamento, la situazione richiede una verifica puntuale della tua posizione: in alcuni casi specifici possono sussistere margini di recupero (ne parliamo più avanti), ma servono verifiche caso per caso sul tuo piano. Per il dettaglio sulla scadenza originaria del 31 luglio, leggi il nostro approfondimento su Rottamazione Cartelle 2026: Scadenza 31 Luglio, Cosa Succede se Non Paghi.

Perché conviene non aspettare l’ultimo giorno utile

La tolleranza di 5 giorni è pensata come rete di sicurezza per imprevisti, non come una proroga ufficiale della scadenza. Codici bollettino sbagliati, ritardi negli accrediti bancari o codici tributo F24 compilati male possono far slittare la data di effettivo accredito oltre i termini utili, anche quando il pagamento è stato disposto per tempo. Per approfondire i codici corretti da utilizzare, consulta la nostra guida su Codici Tributo F24 2026: Guida Completa con Tabella e Risoluzioni AdE. Per questo motivo, chi si trova a ridosso della scadenza dei 5 giorni di tolleranza dovrebbe verificare con priorità assoluta che il pagamento sia stato correttamente eseguito e accreditato, non solo disposto.

Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035

Chi ha scelto il pagamento rateale della rottamazione quinquies deve gestire fino a 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Conoscere in anticipo tutte le scadenze residue è essenziale per organizzare la provvista e non rischiare la decadenza su nessuna delle rate successive a quella di luglio. Ecco il calendario completo previsto dalla normativa per le rate residue del 2026 e degli anni successivi. Per approfondire il tasso di dilazione applicato dal 1° agosto, leggi Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%: pagare tutto o in 54 rate.

Le prossime scadenze 2026

Dopo la prima rata del 31 luglio 2026 (con tolleranza al 5 agosto), le rate successive dell’anno in corso sono fissate al 30 settembre 2026 e al 30 novembre 2026. Su queste rate si applicano gli interessi di dilazione al 3% annuo, che decorrono dal 1° agosto 2026 per chi prosegue con il pagamento rateale.

RataScadenza
1ª rata31 luglio 2026 (tolleranza: 5 agosto 2026)
2ª rata30 settembre 2026
3ª rata30 novembre 2026
4ª → 51ª rata31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembre di ciascun anno dal 2027
52ª rata31 gennaio 2035
53ª rata31 marzo 2035
54ª rata31 maggio 2035 (tolleranza: 5 giugno 2035)

Le rate dal 2027 in poi

Dal 2027 in avanti, le rate residue seguono una cadenza fissa e ricorrente ogni anno, alle date del 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, fino all’esaurimento del piano. Il calendario si conclude con la 52ª rata al 31 gennaio 2035, la 53ª rata al 31 marzo 2035 e la 54ª e ultima rata al 31 maggio 2035. Su quest’ultima rata si applica di nuovo la tolleranza di 5 giorni di calendario prevista dalla legge per l’ultima rata del piano: significa che, se il piano si chiude il 31 maggio 2035, il versamento resta considerato tempestivo se accreditato entro il 5 giugno 2035. Per tutte le rate intermedie, invece, non è prevista la stessa tolleranza (vedi la sezione dedicata più avanti).

L’importo minimo di ogni rata

Un dettaglio pratico da tenere presente: la normativa fissa un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata del piano. Se la suddivisione del debito in 54 rate genera importi più bassi di questa soglia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce automaticamente il numero di rate nel piano, per rispettare il minimo previsto. Chi ha un piano con rate ridotte rispetto alle 54 originarie non deve quindi preoccuparsi: è una conseguenza automatica della regola sull’importo minimo, non un errore nel piano di pagamento.

Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta

La decadenza dalla rottamazione quinquies è l’esito più penalizzante per chi ha aderito alla definizione agevolata, ed è bene sapere con precisione quando si verifica e quali conseguenze produce, per evitare di trovarsi impreparati. Su questo punto la legge è più articolata di quanto si pensi, perché distingue tra rate intermedie e prima/ultima rata del piano.

Le regole di decadenza: unica rata, ultima rata e rate intermedie

La rottamazione quinquies diventa inefficace, con conseguente decadenza, in tre situazioni distinte previste dalla legge:

  • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o insufficiente pagamento dell’unica rata scelta dal debitore, per chi ha optato per il pagamento in soluzione unica
  • Omesso o insufficiente pagamento di due rate del piano, anche non consecutive tra loro, per chi ha scelto la soluzione rateale: in questo caso la tolleranza di 5 giorni non si applica, quindi anche un solo giorno di ritardo su due rate diverse concorre a determinare la decadenza
  • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni) o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano

In sintesi: la tolleranza di 5 giorni di calendario si applica soltanto al pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, non alle rate intermedie, per le quali anche un solo giorno di ritardo non è tollerato ma concorre, insieme a una seconda rata omessa o insufficiente, a determinare la decadenza.

Cosa succede in concreto dopo la decadenza

Una volta scattata la decadenza, gli effetti sono immediati e, salvo eventuali future modifiche normative, non reversibili per gli stessi carichi. Le somme già versate non vengono restituite, ma vengono imputate come acconto sulle somme complessivamente dovute: il conteggio finale, però, torna a comprendere per intero sanzioni e interessi di mora che la rottamazione aveva azzerato, con un debito complessivo spesso molto più alto di quello che si sarebbe pagato restando in regola.

Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare nuove azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) o di proseguire quelle già avviate prima della domanda di adesione. Infine, i carichi per cui è scattata l’inefficacia della rottamazione non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, e non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione quinquies per gli stessi carichi.

Esistono margini di recupero dopo la decadenza?

Chi si trova già fuori dai termini previsti dalla legge deve sapere che la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano di rottamazione quinquies per gli stessi carichi. Non è quindi possibile, a differenza di quanto disponibile in alcune situazioni per altri istituti fiscali, semplicemente pagare in ritardo oltre i termini e considerarsi comunque in regola con la rottamazione.

Le opzioni concrete per chi è decaduto

Dopo la decadenza, il debito residuo torna esigibile secondo le regole ordinarie, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973 come misura di rottamazione. A questo punto, l’opzione concreta più praticabile è valutare una rateizzazione ordinaria del debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: uno strumento generalmente disponibile per i debiti tributari, che consente di dilazionare il pagamento nel tempo secondo le regole ordinarie di rateizzazione, comprensivo di sanzioni e interessi ripristinati. Non si tratta delle stesse condizioni di favore della rottamazione, ma può comunque permettere di evitare il pagamento in un’unica soluzione.

Perché conviene verificare subito la propria posizione

Prima di rassegnarsi alla decadenza, è fondamentale verificare con precisione la propria situazione: può darsi che il pagamento apparentemente in ritardo rientri ancora nei termini di tolleranza previsti per l’unica rata o per l’ultima rata del piano, oppure che si tratti di un disguido sul codice tributo o sull’importo che è possibile chiarire con l’ente di riscossione prima che si consolidino gli effetti della decadenza. Verificare tempestivamente il proprio piano di pagamento, capire con esattezza quali rate risultano effettivamente versate e quali no, è un passaggio che richiede attenzione e competenza tecnica, soprattutto perché le regole di decadenza cambiano a seconda che si tratti della prima, dell’ultima o di una rata intermedia. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti proprio in questa fase delicata, verificando lo stato reale del piano rateale e individuando, quando possibile, la strada migliore per limitare i danni.

Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

Sapere quali rate restano da pagare, con quali importi e quali scadenze, è il primo passo per non incorrere in nuovi ritardi. Il piano di pagamento personalizzato con l’elenco completo delle rate residue, degli importi aggiornati con gli interessi al 3% e delle relative scadenze è disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme ai moduli di pagamento precompilati necessari per i versamenti successivi. Se non hai SPID e devi recuperare i moduli, trovi la procedura dettagliata nel nostro articolo su Rottamazione quinquies: come recuperare online i moduli di pagamento senza SPID. In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPA, oppure con domiciliazione bancaria delle rate.

Cosa fare se hai difficoltà ad accedere ai documenti

Non tutti i contribuenti hanno dimestichezza con l’area riservata online o dispongono degli strumenti di accesso digitale necessari (SPID, CIE, credenziali dedicate). Per chi ha difficoltà a recuperare autonomamente moduli, bollettini o l’elenco aggiornato delle rate residue, la soluzione più sicura è rivolgersi a un professionista che possa occuparsene senza il rischio di errori nella compilazione o di scadenze dimenticate. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera per conto del contribuente la documentazione aggiornata sul piano di rottamazione quinquies e verifica scadenze e importi di ogni rata residua, permettendoti di pianificare i pagamenti senza sorprese. Se vuoi anche capire come funzionano gli esiti online e la tolleranza sui pagamenti, leggi Rottamazione-quinquies: esiti online e tolleranza pagamenti fino al 5 agosto solo per pochi.

Il 31 luglio non è l’ultima scadenza della rottamazione quinquies, ma solo la prima di una lunga serie di appuntamenti che si protrarranno fino al 2035 per chi ha scelto il piano a 54 rate. Che tu abbia rispettato la scadenza, che tu stia ancora rientrando nei 5 giorni di tolleranza, o che tu tema di essere già decaduto, la cosa più importante è verificare con precisione la tua posizione e non lasciare che i dubbi si accumulino fino alla prossima rata.

Ho pagato la rata del 31 luglio il 3 agosto: sono ancora in regola con la rottamazione quinquies?

Si. La tolleranza di 5 giorni di calendario copre i versamenti dell’unica rata o della prima rata del piano effettuati fino al 5 agosto 2026 compreso, quindi un pagamento accreditato il 3 agosto resta pienamente valido e non comporta alcuna conseguenza.

Quali sono le prossime rate della rottamazione quinquies dopo agosto 2026?

Dopo la prima rata di luglio, le prossime scadenze sono il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 2027 le rate residue seguono una cadenza fissa il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, fino alla 54esima e ultima rata prevista per il 31 maggio 2035.

La tolleranza di 5 giorni vale per tutte le rate del piano?

No. Per legge, la tolleranza di 5 giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata (per chi paga in soluzione unica) o dell’ultima rata del piano rateale. Per le rate intermedie non e’ prevista questa tolleranza: la decadenza scatta se si omette o si versa un importo insufficiente per due rate del piano, anche non consecutive.

Cosa succede se pago una rata della rottamazione quinquies con un importo inferiore a quello dovuto?

Dipende da quale rata e’ interessata. Se si tratta dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, un versamento insufficiente comporta la decadenza dalla rottamazione quinquies. Se si tratta di una rata intermedia, la decadenza scatta quando l’omesso o insufficiente pagamento riguarda due rate, anche non consecutive.

Se sono decaduto dalla rottamazione quinquies posso rientrare pagando in ritardo?

No, la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano per gli stessi carichi una volta scattata la decadenza. L’opzione concreta praticabile e’ valutare una rateizzazione ordinaria del debito residuo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dove trovo il calendario aggiornato delle mie rate residue della rottamazione quinquies?

Il piano di pagamento personalizzato, con l’elenco di tutte le rate residue e i relativi importi aggiornati, e’ disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se hai difficolta’ ad accedervi o a interpretare i dati, il CAF Centro Fiscale di Udine puo’ recuperare la documentazione e verificare il tuo piano.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare il tuo piano di rottamazione quinquies, recuperare moduli e bollettini, e valutare le opzioni disponibili se hai saltato una rata. Assistenza sia in ufficio che online, in tutta Italia.

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CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Calendario completo scadenze luglio 2026
  2. 16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute
  3. 16 luglio: IVA mensile giugno 2026
  4. 16 luglio: contributi INPS gestione separata
  5. 20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026
  6. 30 luglio: saldo IRPEF con maggiorazione 0,40%
  7. 30 luglio: diritto annuale CCIAA con maggiorazione
  8. Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio
  9. Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi
  10. FAQ – Domande frequenti

Il mese di luglio 2026 è uno dei periodi più impegnativi dell’anno dal punto di vista fiscale. Si concentrano in poche settimane il versamento delle ritenute IRPEF, l’IVA mensile, i contributi INPS e, soprattutto, il saldo IRPEF con maggiorazione dello 0,40% per chi ha differito il pagamento dalla scadenza del 30 giugno. A questi si aggiungono la comunicazione LIPE del secondo trimestre e il diritto annuale alla Camera di Commercio.

In questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato delle scadenze fiscali di luglio 2026 con date, codici tributo, importi e indicazioni pratiche per non dimenticare nessun adempimento. Se hai bisogno di assistenza per i versamenti o la dichiarazione dei redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione.

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Calendario completo scadenze fiscali luglio 2026

Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali del mese di luglio 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tieni presente che quando una scadenza cade di sabato o domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro dipendenteDatori di lavoro, sostituti d’imposta1001
16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro autonomoCommittenti che pagano professionisti1040
16 luglioVersamento IVA mensile (giugno 2026)Contribuenti IVA mensili6006
16 luglioVersamento IVA II trimestre 2026Contribuenti IVA trimestrali6032
16 luglioContributi INPS gestione separata (rata)Committenti per collaboratoriCXX / C10
16 luglioAddizionali regionali e comunali IRPEFDatori di lavoro3802 / 3848
20 luglioLIPE – Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (II trimestre)Soggetti passivi IVA–
25 luglioPresentazione modelli INTRASTAT (giugno o II trimestre)Operatori intracomunitari–
30 luglioSaldo IRPEF + primo acconto con maggiorazione 0,40%Chi ha differito dal 30 giugno4001 / 4033
30 luglioSaldo cedolare secca con maggiorazione 0,40%Locatori che hanno differito1842
30 luglioImposta sostitutiva regime forfettario con maggiorazione 0,40%Forfettari che hanno differito1790 / 1791
30 luglioDiritto annuale CCIAA con maggiorazione 0,40%Imprese iscritte al Registro3850
30 luglioIVIE e IVAFE con maggiorazione 0,40%Titolari immobili/attività estere4041 / 4043
31 luglioPresentazione Modello 770 (ritenute anno 2025)Sostituti d’imposta–

16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute

Il 16 luglio 2026 è la prima data cruciale del mese. Entro questo giorno, tutti i datori di lavoro e sostituti d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavoratori autonomi. Si tratta di un adempimento mensile ricorrente, ma è fondamentale non sottovalutarlo: i ritardi comportano sanzioni e interessi.

Le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente si versano con il codice tributo 1001 tramite modello F24. Per i compensi ai lavoratori autonomi (ad esempio consulenti, professionisti, collaboratori occasionali), il codice tributo da utilizzare è il 1040. In entrambi i casi, il periodo di riferimento da indicare nell’F24 è “06/2026”.

Oltre alle ritenute IRPEF, il 16 luglio scadono anche le addizionali regionali e comunali trattenute in busta paga. Le addizionali regionali si versano con codice tributo 3802, mentre quelle comunali con il 3848. Ricorda che le addizionali comunali prevedono anche un eventuale acconto (codice 3847) che va versato mensilmente da marzo a novembre.

Attenzione: il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 telematico (Entratel o Fisconline). I datori di lavoro domestici (colf e badanti) non sono sostituti d’imposta e quindi non devono effettuare queste ritenute.

16 luglio: IVA mensile giugno 2026

Sempre entro il 16 luglio, i contribuenti con liquidazione IVA mensile devono versare l’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno 2026. Il codice tributo è il 6006 (dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento: 06 = giugno).

Per i contribuenti IVA trimestrali, luglio rappresenta un mese particolarmente importante perché scade il versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-maggio-giugno). Il codice tributo da utilizzare è il 6032. A differenza del versamento mensile, l’IVA trimestrale prevede una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, calcolata sull’importo dovuto.

Chi opera in regime forfettario è esonerato dalla liquidazione periodica IVA e quindi non ha questo adempimento. Tuttavia, i forfettari che hanno differito il pagamento dell’imposta sostitutiva dal 30 giugno dovranno versarla entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

16 luglio: contributi INPS gestione separata

Il 16 luglio 2026 è anche il termine per il versamento dei contributi INPS alla gestione separata relativi ai compensi erogati nel mese di giugno. Questo adempimento riguarda i committenti che utilizzano collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, ma anche i liberi professionisti senza cassa previdenziale propria.

Le aliquote contributive 2026 per la gestione separata sono:

  • 26,07% per i collaboratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • 24% per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata
  • 35,03% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (per i quali è prevista anche la contribuzione DIS-COLL)

Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando i codici tributo della serie “CXX” o “C10”. Un aspetto importante: per i collaboratori, il contributo è ripartito per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, ma il versamento deve essere effettuato interamente dal committente.

20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026

Entro il 20 luglio 2026 (termine ordinario, salvo proroghe), i soggetti passivi IVA devono inviare la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2026). Si tratta di un adempimento telematico obbligatorio introdotto dal DL 193/2016 per consentire all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati con quelli effettivamente versati.

La LIPE deve essere trasmessa in via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato come il CAF Centro Fiscale di Udine. Nel modulo occorre indicare il totale delle operazioni attive e passive, l’IVA a debito o a credito risultante dalla liquidazione e l’eventuale credito del periodo precedente.

La mancata o tardiva presentazione della LIPE comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione. Tuttavia, se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro). Il ravvedimento operoso permette di ridurre ulteriormente l’importo della sanzione.

30 luglio: saldo IRPEF e primo acconto con maggiorazione 0,40%

Il 30 luglio 2026 è la scadenza più importante del mese per milioni di contribuenti. Chi non ha versato il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, può farlo entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Non si tratta di una sanzione, ma di un interesse legittimo per il differimento del pagamento di 30 giorni.

La maggiorazione dello 0,40% si applica sull’intero importo dovuto, compreso il primo acconto. In pratica, se devi versare 3.000 euro di saldo IRPEF, la maggiorazione sarà di soli 12 euro (3.000 x 0,40%). I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

  • 4001 – Saldo IRPEF (anno d’imposta 2025)
  • 4033 – Primo acconto IRPEF (anno d’imposta 2026)
  • 4034 – Secondo o unico acconto IRPEF (se versato con il saldo)

La stessa maggiorazione si applica anche alle imposte sostitutive che scadevano al 30 giugno. Quindi, anche i contribuenti in regime forfettario che non hanno versato al 30 giugno possono pagare entro il 30 luglio con lo 0,40% in più. I codici tributo per i forfettari sono il 1790 (saldo imposta sostitutiva) e il 1791 (primo acconto).

Consiglio pratico: se hai presentato il Modello 730 con sostituto d’imposta, il saldo e gli acconti vengono trattenuti direttamente in busta paga o dalla pensione. In quel caso, non devi fare nulla a luglio. La maggiorazione riguarda solo chi paga con F24 (Modello Redditi PF).

Per chi ha la cedolare secca sugli affitti, il 30 luglio è il termine per versare il saldo con maggiorazione utilizzando il codice tributo 1842. Anche le imposte patrimoniali sugli immobili esteri (IVIE, codice 4041) e sulle attività finanziarie estere (IVAFE, codice 4043) seguono la stessa tempistica.

30 luglio: diritto annuale Camera di Commercio con maggiorazione

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla Camera di Commercio entro il 30 giugno, possono farlo entro il 30 luglio 2026 con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Il diritto annuale CCIAA è un tributo obbligatorio per tutte le imprese e si versa con il codice tributo 3850 tramite modello F24.

L’importo del diritto annuale varia in base alla forma giuridica e al fatturato dell’impresa. Le ditte individuali versano un importo fisso (generalmente 53 euro per le sedi principali, più eventuali maggiorazioni regionali), mentre le società pagano in base a scaglioni di fatturato. Per conoscere l’importo esatto dovuto dalla tua impresa, puoi consultare il sito della tua Camera di Commercio territoriale o rivolgerti al CAF Centro Fiscale.

Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio

Buone notizie per i datori di lavoro domestico: a luglio 2026 non ci sono scadenze per il versamento dei contributi di colf, badanti e babysitter. I contributi INPS per il lavoro domestico si versano trimestralmente con scadenze fisse:

  • 10 aprile – contributi I trimestre (gennaio-marzo)
  • 10 luglio – contributi II trimestre (aprile-giugno)
  • 10 ottobre – contributi III trimestre (luglio-settembre)
  • 10 gennaio – contributi IV trimestre (ottobre-dicembre)

La scadenza del 10 luglio per il II trimestre è già passata al momento in cui leggi questa guida (se la consulti dopo il 10 luglio). La prossima scadenza per i contributi domestici sarà il 10 ottobre 2026. Il pagamento avviene tramite il Portale dei pagamenti INPS, bollettino MAV oppure avviso pagoPA. Se hai bisogno di assistenza per calcolare l’importo dei contributi della tua colf o badante, il CAF Centro Fiscale può aiutarti.

Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi già a luglio

Anche se la scadenza per l’invio del Modello Redditi PF 2026 (relativo ai redditi 2025) è fissata al 30 novembre 2026, luglio è il momento ideale per iniziare a preparare la documentazione. Chi ha versato il saldo IRPEF con maggiorazione entro il 30 luglio ha ormai definito gli importi dovuti, e predisporre il modello in anticipo permette di evitare la corsa dell’ultimo minuto.

Il Modello Redditi PF è obbligatorio per chi non può presentare il Modello 730, ovvero:

  • Titolari di partita IVA (anche in regime forfettario)
  • Contribuenti con redditi esteri da dichiarare nel Quadro RW
  • Chi possiede criptovalute da dichiarare nel Quadro W
  • Chi ha redditi di natura diversa non gestibili nel 730
  • Contribuenti non residenti in Italia

Se hai dubbi su quale modello utilizzare o se hai bisogno di assistenza per la compilazione, puoi prenotare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori ti guideranno nella scelta del modello più adatto e nella corretta compilazione di tutti i quadri.

FAQ – Domande frequenti sulle scadenze fiscali di luglio 2026

Cosa succede se non pago l’IRPEF entro il 30 luglio con maggiorazione?

Se non versi entro il 30 luglio, il pagamento diventa tardivo e scattano le sanzioni per omesso versamento (30% dell’importo non versato, riducibile con il ravvedimento operoso). Fino al 30 luglio, invece, paghi solo lo 0,40% in più senza alcuna sanzione. Conviene quindi rispettare questa scadenza per evitare costi molto più elevati.

La maggiorazione dello 0,40% si applica anche agli acconti?

Sì, la maggiorazione dello 0,40% si applica a tutti gli importi che avevano scadenza al 30 giugno e vengono differiti al 30 luglio, compresi il saldo, il primo acconto IRPEF, l’imposta sostitutiva dei forfettari e le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

Devo pagare i contributi della badante a luglio?

La scadenza dei contributi INPS per colf e badanti del secondo trimestre è il 10 luglio. Se stai leggendo questa guida prima di tale data, ricordati di effettuare il pagamento. La prossima scadenza successiva sarà il 10 ottobre 2026 per il terzo trimestre.

Cos’è la LIPE e chi deve inviarla?

La LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è un adempimento telematico trimestrale obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni IVA effettuate nel trimestre. La scadenza per il secondo trimestre 2026 è il 20 luglio (salvo proroghe). Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario e i contribuenti minimi.

Posso rateizzare il saldo IRPEF di luglio?

Sì, è possibile rateizzare il saldo IRPEF e il primo acconto. Se scegli di differire al 30 luglio con maggiorazione, puoi comunque pagare a rate. La prima rata scade il 30 luglio (con lo 0,40% sull’intero importo), e le rate successive scadono il 16 di ogni mese, con interessi del 4% annuo calcolati dal giorno del differimento. L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre 2026.

Entro quando devo inviare il Modello Redditi PF 2026?

Il termine per l’invio telematico del Modello Redditi PF 2026 (redditi 2025) è il 30 novembre 2026. Tuttavia, i versamenti delle imposte (saldo e acconti) hanno scadenze anticipate: 30 giugno (ordinaria) o 30 luglio (con maggiorazione 0,40%). È quindi consigliabile predisporre il modello in anticipo per calcolare correttamente gli importi dovuti.

Hai bisogno di assistenza per le scadenze di luglio?

Le scadenze fiscali di luglio 2026 sono numerose e complesse. Tra ritenute, IVA, contributi, maggiorazioni e comunicazioni telematiche, il rischio di dimenticare un adempimento è concreto. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per aiutarti con:

  • Calcolo e versamento del saldo IRPEF con maggiorazione
  • Compilazione e invio della LIPE trimestrale
  • Predisposizione del Modello Redditi PF
  • Calcolo dei contributi INPS e consulenza previdenziale
  • Assistenza per F24 e codici tributo
Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

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    Giugno 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-22 14:00:002026-04-18 10:23:27Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi
    CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

    Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24

    calcolo imu CAF Udine

    Indice dei contenuti

    1. Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugno
    2. Chi deve pagare l’acconto IMU 2026
    3. Esenzioni e riduzioni IMU 2026
    4. Come si calcola l’acconto IMU 2026
    5. Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunali
    6. Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026
    7. Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine
    8. Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardo
    9. Domande frequenti sull’acconto IMU 2026

    L’acconto IMU 2026 è una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno per chi possiede immobili in Italia. Il prossimo 16 giugno 2026 milioni di proprietari dovranno versare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria, pari al 50% dell’imposta annuale dovuta. Riguarda seconde case, fabbricati commerciali, terreni edificabili, capannoni e in alcuni casi anche immobili di lusso adibiti ad abitazione principale.

    In questa guida pratica vediamo nel dettaglio come calcolare l’acconto IMU 2026, quali sono le aliquote IMU 2026 applicabili, i codici tributo F24 da usare per il pagamento, le esenzioni previste e un esempio concreto per il Comune di Udine. Se hai dubbi su quanto devi versare, alla fine trovi l’invito a richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale di Udine, che si occupa di calcolo e compilazione del modello F24 sia in sede che online.

    Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugno

    La scadenza dell’acconto IMU 2026 è fissata per martedì 16 giugno 2026. Si tratta della prima delle due rate previste dalla legge: l’acconto a giugno e il saldo entro il 16 dicembre 2026. La regola generale è semplice: con l’acconto si versa il 50% dell’imposta annuale, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno precedente. A dicembre, invece, si conguaglierà la differenza tenendo conto delle eventuali nuove aliquote 2026 approvate dal Comune entro il 28 ottobre.

    Questa regola è importante per evitare confusione: a giugno si paga sempre sulle aliquote 2025, anche se l’anno d’imposta è il 2026. Solo a dicembre si applicheranno le aliquote definitive del 2026, recuperando o restituendo eventuali differenze. Chi preferisce semplificare può anche versare l’intera IMU annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno, ma in questo caso si rinuncia alla possibilità di aggiornare i conti a fine anno.

    L’IMU si paga esclusivamente tramite modello F24, compilabile in forma cartacea (banca, posta) oppure telematica (home banking, portale Agenzia Entrate, intermediari abilitati come il CAF). Non sono ammessi altri canali di pagamento: niente bonifico diretto al Comune, niente bollettino postale. Solo F24, con i corretti codici tributo che vedremo più avanti.

    Chi deve pagare l’acconto IMU 2026

    L’acconto IMU 2026 riguarda tutti i soggetti che, al 1° gennaio 2026, risultano titolari di un diritto reale su un immobile soggetto all’imposta. Più precisamente, sono tenuti al versamento:

    • i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
    • i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
    • il locatario di immobili concessi in leasing (dalla data della stipula del contratto);
    • il concessionario di aree demaniali;
    • il coniuge superstite che ha ricevuto il diritto di abitazione per legge sulla casa coniugale.

    Un punto fondamentale dell’IMU prima casa 2026 è l’esenzione generale: chi possiede un’abitazione principale non di lusso non paga l’IMU. Le categorie catastali esentate sono tutte tranne A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). Quindi se vivi nella tua casa di residenza in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7, non devi versare nulla. L’esenzione si estende anche alle pertinenze (cantina, garage, soffitta) classificate C/2, C/6 o C/7, ma solo una per categoria.

    Diverso il discorso per la IMU seconda casa: qui l’imposta è sempre dovuta, indipendentemente dal fatto che sia una casa vacanza, un appartamento dato in affitto, una casa ereditata o un immobile sfitto. In caso di comproprietà, ogni comproprietario paga la propria quota in base alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui è stato titolare. Ad esempio, se due fratelli ereditano una seconda casa al 50% ciascuno, ognuno pagherà metà dell’imposta totale.

    Esenzioni e riduzioni IMU 2026

    Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, la normativa prevede diverse casistiche di esenzione e riduzione dell’IMU. Conoscerle è importante perché permette di non pagare imposte che non sono dovute. Vediamo le principali.

    Immobili totalmente esenti

    • Abitazione principale non di lusso (categorie A/2-A/7) e relative pertinenze;
    • Terreni agricoli situati in zone montane o di collina svantaggiate;
    • Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
    • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
    • Immobili di interesse storico, artistico o culturale destinati a uso non commerciale;
    • Fabbricati destinati a uso esclusivamente religioso da enti ecclesiastici;
    • Immobili occupati abusivamente, a condizione che il proprietario abbia presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria.

    Casi di riduzione del 50% della base imponibile

    In alcune situazioni la legge consente di dimezzare la base imponibile IMU, riducendo così sensibilmente l’importo da versare:

    • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa perizia tecnica;
    • Fabbricati di interesse storico o artistico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
    • Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale nello stesso Comune.

    Riduzione del 25% per gli immobili in locazione a canone concordato

    Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (legge 431/1998) l’imposta è ridotta al 75% (sconto del 25%). È una misura pensata per incentivare i proprietari a praticare canoni calmierati, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa.

    Come si calcola l’acconto IMU 2026

    Il calcolo IMU 2026 segue una formula precisa che parte dalla rendita catastale dell’immobile (per i fabbricati) o dal reddito dominicale (per i terreni). La rendita catastale è il valore fiscale attribuito dal Catasto e si trova sulla visura catastale. Vediamo passo passo come si arriva all’importo da versare.

    Passaggio 1: rivalutazione della rendita catastale

    Il primo step è rivalutare la rendita catastale del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni. È un coefficiente fisso previsto dalla legge che serve ad aggiornare il valore catastale all’inflazione. In pratica, se la rendita catastale del tuo appartamento è 600 euro, la rendita rivalutata sarà 600 × 1,05 = 630 euro.

    Passaggio 2: applicazione del moltiplicatore catastale

    Al valore rivalutato si applica un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Il risultato è la base imponibile IMU su cui poi calcolare l’imposta. I principali moltiplicatori sono:

    • 160 per fabbricati abitativi (categoria A, escluso A/10), pertinenze (C/2, C/6, C/7) e magazzini;
    • 140 per collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici (categoria B) e laboratori (C/3, C/4, C/5);
    • 80 per banche, uffici e studi privati (A/10 e D/5);
    • 65 per immobili a destinazione produttiva categoria D (esclusi D/5);
    • 55 per negozi e botteghe (C/1);
    • 135 per terreni agricoli (sul reddito dominicale rivalutato del 25%).

    Continuando l’esempio precedente, se la rendita catastale rivalutata è 630 euro e l’immobile è in categoria A/3 (abitazione di tipo economico), la base imponibile IMU sarà 630 × 160 = 100.800 euro. Questo è il valore fiscale dell’immobile ai fini IMU, da non confondere con il valore di mercato.

    Passaggio 3: applicazione dell’aliquota comunale

    Sulla base imponibile si applica l’aliquota IMU 2026 deliberata dal Comune. La formula completa è quindi:

    IMU annuale = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × Aliquota comunale

    Una volta ottenuta l’IMU annuale, per calcolare l’acconto IMU 2026 basta dividere per due: a giugno si versa il 50% dell’imposta totale. Il risultato va inoltre proporzionato ai mesi di possesso: se hai posseduto l’immobile per meno di 12 mesi (ad esempio l’hai ereditato a marzo o venduto a settembre), devi calcolare l’IMU solo per i mesi in cui sei stato proprietario. Si considera il mese intero se il possesso supera i 15 giorni.

    Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunali

    Le aliquote IMU 2026 non sono uguali in tutti i Comuni d’Italia. La legge fissa un’aliquota base nazionale dello 0,86% (8,6 per mille), ma ogni Comune ha il potere di aumentarla fino a un massimo dell’1,06% (10,6 per mille) o di ridurla, anche fino allo zero. Per questo è fondamentale verificare la delibera del proprio Comune prima di fare il calcolo.

    Per l’acconto del 16 giugno 2026, come abbiamo già detto, si applicano le aliquote già deliberate nel 2025. Solo entro fine ottobre 2026 il Comune potrà pubblicare le nuove aliquote in vigore per l’anno corrente, di cui si terrà conto in sede di saldo a dicembre. Vediamo le principali aliquote di riferimento:

    • Aliquota base fabbricati: 0,86% (modificabile dai Comuni tra 0% e 1,06%);
    • Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): 0,50% di base, fino allo 0,60% nei Comuni che decidono di aumentarla, con detrazione di 200 euro;
    • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,10% (riducibile fino allo zero, mai aumentabile);
    • Fabbricati merce (costruiti dall’impresa per la vendita e non locati): esenti dal 2022;
    • Immobili categoria D (capannoni industriali, alberghi): 0,86% di cui 0,76% destinato allo Stato e la parte eccedente al Comune.

    Le delibere comunali sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione dedicata alla fiscalità locale. Per essere efficaci nell’anno in corso, devono essere approvate entro il 28 ottobre e pubblicate entro il 14 novembre. In assenza di delibera valida, si applicano le aliquote dell’anno precedente.

    Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026

    Per pagare l’acconto IMU 2026 serve compilare correttamente il modello F24, indicando il codice catastale del Comune, il codice tributo giusto per la tipologia di immobile e l’anno di riferimento (2026). Sbagliare codice tributo significa che il pagamento non viene attribuito correttamente e il Comune potrebbe segnalare un mancato versamento.

    Ecco la tabella dei principali codici tributo F24 IMU da utilizzare nel 2026:

    • 3912: IMU su abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
    • 3913: IMU su fabbricati rurali a uso strumentale;
    • 3914: IMU su terreni agricoli;
    • 3916: IMU su aree fabbricabili;
    • 3918: IMU su altri fabbricati (è il codice più usato: seconde case, uffici, negozi, garage non pertinenziali);
    • 3925: IMU su immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato;
    • 3930: IMU su immobili categoria D – quota Comune (eccedenza rispetto allo 0,76%);
    • 3923: interessi da ravvedimento operoso;
    • 3924: sanzioni da ravvedimento operoso.

    Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, oltre al codice tributo, va indicato l’anno di riferimento (2026), il numero di immobili e va barrata la casella “Acconto”. Se versi in un’unica soluzione, va barrata sia “Acconto” sia “Saldo”. Va sempre inserito il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine), reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Importante: i contribuenti residenti all’estero (AIRE) e i titolari di partita IVA devono obbligatoriamente usare la modalità telematica del modello F24, mentre i privati cittadini possono ancora utilizzare il cartaceo presso banca o ufficio postale, ma solo se il saldo finale è positivo (cioè non ci sono compensazioni con crediti).

    Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine

    Vediamo un caso pratico di IMU comune Udine 2026. Supponiamo che Mario possieda al 100% una seconda casa a Udine, categoria catastale A/3, con rendita catastale di 700 euro. Mario è residente altrove e usa questa casa come abitazione di villeggiatura. Vediamo passo passo come calcolare il suo acconto IMU 2026.

    • Rendita rivalutata: 700 × 1,05 = 735 euro;
    • Base imponibile IMU: 735 × 160 = 117.600 euro;
    • Aliquota IMU altri fabbricati a Udine (ipotesi 10,6 per mille = 1,06%, da verificare sempre la delibera comunale aggiornata): 117.600 × 1,06% = 1.246,56 euro IMU annuale;
    • Acconto IMU 2026 (50%): 1.246,56 / 2 = 623,28 euro, arrotondabili a 623 euro.

    Mario dovrà quindi versare entro il 16 giugno 2026, tramite modello F24, l’importo di 623 euro con codice tributo 3918 (altri fabbricati) e codice catastale L483 (Udine). Le aliquote effettive applicate dal Comune di Udine possono variare di anno in anno: è sempre prudente verificarle sul sito del MEF prima del versamento, oppure rivolgersi al CAF per il calcolo personalizzato.

    In Friuli Venezia Giulia, ricordiamo, vige il sistema tavolare per la registrazione degli immobili: si tratta di un sistema catastale diverso dal resto d’Italia, basato sul Libro Fondiario. Questo non incide direttamente sul calcolo dell’IMU (che si basa sulla rendita catastale), ma può creare difficoltà nei casi di successione recente, dove la voltura non è automatica e l’erede potrebbe non risultare ancora intavolato. Anche in questa situazione, comunque, l’IMU 2026 va comunque versata dall’erede, dal momento in cui è subentrato nel possesso.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine conosce in modo approfondito le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e gestisce ogni anno migliaia di pratiche IMU. Se non hai mai calcolato l’IMU da solo o se la tua situazione è complessa (più immobili, comproprietà, eredità, comodato d’uso), conviene affidarsi a un professionista per evitare errori e sanzioni.

    Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardo

    Se per qualunque motivo non riesci a versare l’acconto IMU 2026 entro il 16 giugno, hai la possibilità di sanare il ritardo con il ravvedimento operoso. Questa procedura consente di pagare l’imposta dovuta più una sanzione ridotta e gli interessi legali, in proporzione al ritardo. È sempre preferibile al lasciare la pratica scoperta, perché in caso di accertamento del Comune la sanzione ordinaria parte dal 25% dell’imposta non versata (sanzione ridotta dal 30% al 25% dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024).

    Le riduzioni delle sanzioni con ravvedimento operoso sono articolate in base al ritardo:

    • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione pari a 0,0833% per ogni giorno di ritardo (1/10 di 1/30 del 25%);
    • Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione del 1,25%;
    • Ravvedimento medio (dal 31° al 90° giorno): sanzione del 1,39%;
    • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione del 3,125%;
    • Ravvedimento biennale (entro 2 anni): sanzione del 3,572%;
    • Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni): sanzione del 4,17%.

    A questi importi vanno aggiunti gli interessi legali calcolati al tasso annuo vigente (per il 2026 il tasso legale è cambiato rispetto agli anni precedenti: verifica sempre il valore aggiornato sul sito del Ministero dell’Economia). Il versamento del ravvedimento si fa sempre con F24, indicando il codice tributo dell’imposta dovuta (es. 3918) per la parte IMU, il codice 3924 per la sanzione e il codice 3923 per gli interessi.

    Il ravvedimento operoso non è ammesso se nel frattempo è già arrivato un avviso di accertamento dal Comune. Per questo, se sei in ritardo, conviene attivarsi subito: prima paghi, minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a calcolare con precisione sanzioni e interessi, evitando errori che potrebbero invalidare il ravvedimento stesso.

    Domande frequenti sull’acconto IMU 2026

    Devo pagare l’acconto IMU 2026 anche se la mia casa e’ la prima abitazione?

    Se la tua abitazione principale e’ in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e ci hai stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale, sei esente dall’IMU. Non devi versare nulla ne’ a giugno ne’ a dicembre. L’esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Se invece la tua casa e’ di lusso (A/1, A/8, A/9), devi pagare l’IMU con l’aliquota agevolata e detrazione di 200 euro.

    Cosa succede se non pago l’IMU entro il 16 giugno 2026?

    Se non paghi entro la scadenza, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta piu’ una sanzione ridotta e gli interessi. Piu’ tardi paghi, maggiore e’ la sanzione. Se non sani la posizione, il Comune puo’ notificarti un avviso di accertamento con sanzione del 25% e interessi, oltre alle spese di notifica.

    Come faccio a sapere l’aliquota IMU 2026 del mio Comune?

    Le aliquote IMU sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale) e sul sito istituzionale del tuo Comune. Per l’acconto IMU 2026 del 16 giugno si applicano le aliquote del 2025. Se non hai dimestichezza con il calcolo, il CAF puo’ fornirti l’importo esatto da versare in pochi minuti.

    Posso pagare tutto in un’unica soluzione invece di dividere in due rate?

    Si’, la legge consente di versare l’intera IMU annuale entro il 16 giugno 2026. In questo caso, sul modello F24 va barrata sia la casella Acconto sia Saldo. Attenzione pero’: pagando tutto a giugno si applicano le aliquote 2025. Se il Comune aumenta le aliquote nel 2026, non potrai piu’ recuperare la differenza in sede di saldo.

    L’IMU sulla casa data in affitto e’ dovuta?

    Si’, l’IMU sulla casa data in affitto e’ sempre dovuta dal proprietario, indipendentemente dal fatto che ci viva l’inquilino. Solo nel caso di locazione a canone concordato l’imposta e’ ridotta del 25%. Se l’affitto e’ a canone libero, si applica l’aliquota piena deliberata dal Comune per gli altri fabbricati.

    Assistenza CAF Centro Fiscale Udine per l’acconto IMU 2026

    Calcolare correttamente l’acconto IMU 2026 richiede attenzione: serve verificare le delibere comunali aggiornate, applicare il moltiplicatore catastale giusto, considerare riduzioni ed esenzioni, compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo esatti. Un errore può comportare sanzioni anche pesanti. Per questo conviene affidarsi a chi gestisce queste pratiche tutti i giorni.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di calcolo IMU e compilazione del modello F24, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine, sia online per chi preferisce non spostarsi. Conosciamo le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, gestiamo pratiche per proprietari di più immobili, eredi, comproprietari e situazioni complesse. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato.

    Hai bisogno di assistenza per il calcolo dell’acconto IMU 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: ti aiutiamo a calcolare l’importo esatto, scegliere i codici tributo corretti e versare in serenità entro il 16 giugno 2026.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con il calcolo dell’acconto IMU 2026, la compilazione del modello F24 e il ravvedimento operoso in caso di ritardo.

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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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      robert poletto
      17/07/2026
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      Fantastici
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      Geanina Gaita
      16/07/2026
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      Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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      Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      NOTIZIE

      Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Con la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.

      Indice dei contenuti

      • Cos’è la tregua fiscale estiva
      • Da settembre riprendono le cartelle esattoriali
      • Le principali scadenze fiscali di settembre 2026
      • Cosa fare se si riceve una cartella
      • Domande frequenti

      Cos’è la tregua fiscale estiva

      Ogni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.

      Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze.

      Da settembre riprendono le cartelle esattoriali

      Con settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.

      In particolare, tornano operative le notifiche relative a:

      • Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);
      • Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;
      • Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;
      • Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.

      Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale.

      Le principali scadenze fiscali di settembre 2026

      Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:

      • 16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;
      • 30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;
      • Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.

      Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti.

      Cosa fare se si riceve una cartella

      Ricevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:

      1. Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.
      2. Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).
      3. Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.
      4. Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.
      5. Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili.

      Domande frequenti

      La tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?

      Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.

      Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?

      Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.

      Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?

      Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.

      Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?

      Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.


      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
      CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

      Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio

      ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

      Il 31 luglio 2026 è passato, ma per la rottamazione quinquies il calendario non si ferma qui. Chi ha scelto il piano a 54 rate deve tenere sotto controllo tutte le prossime scadenze fino al 2035, mentre chi ha mancato il pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione) si trova davanti a una domanda urgente: cosa succede adesso? In questo articolo ripercorriamo il calendario completo delle rate residue della rottamazione quinquies 2026, spieghiamo cosa fare in pratica se hai saltato la scadenza del 31 luglio e quali sono i margini concreti per rimettersi in regola prima che scatti la decadenza. Se hai dubbi sul tuo piano di pagamento, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificarlo e a capire come muoverti.

      Indice dei contenuti

      • Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito
      • Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035
      • Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta
      • Esistono margini di recupero dopo la decadenza?
      • Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

      Hai saltato il 31 luglio? Ecco cosa fare subito

      Se non sei riuscito a versare la prima rata (o l’unica soluzione) della rottamazione quinquies entro il 31 luglio 2026, la prima cosa da sapere è che non tutto è perduto immediatamente. La normativa (Legge n. 199/2025) prevede una tolleranza di 5 giorni di calendario rispetto alla scadenza indicata sul bollettino, valida per il pagamento dell’unica rata o della prima rata scelta dal debitore: il pagamento resta quindi valido se effettuato entro il 5 agosto 2026. Superata anche questa finestra, però, il discorso cambia radicalmente.

      Se ti trovi ancora nei 5 giorni di tolleranza, la priorità assoluta è versare l’importo dovuto il prima possibile, verificando con attenzione l’importo esatto riportato sul piano di pagamento: un versamento di importo insufficiente rispetto a quello dovuto NON mette al riparo dalla decadenza, esattamente come un pagamento omesso. Se invece i 5 giorni sono già trascorsi senza che tu abbia effettuato il versamento, la situazione richiede una verifica puntuale della tua posizione: in alcuni casi specifici possono sussistere margini di recupero (ne parliamo più avanti), ma servono verifiche caso per caso sul tuo piano. Per il dettaglio sulla scadenza originaria del 31 luglio, leggi il nostro approfondimento su Rottamazione Cartelle 2026: Scadenza 31 Luglio, Cosa Succede se Non Paghi.

      Perché conviene non aspettare l’ultimo giorno utile

      La tolleranza di 5 giorni è pensata come rete di sicurezza per imprevisti, non come una proroga ufficiale della scadenza. Codici bollettino sbagliati, ritardi negli accrediti bancari o codici tributo F24 compilati male possono far slittare la data di effettivo accredito oltre i termini utili, anche quando il pagamento è stato disposto per tempo. Per approfondire i codici corretti da utilizzare, consulta la nostra guida su Codici Tributo F24 2026: Guida Completa con Tabella e Risoluzioni AdE. Per questo motivo, chi si trova a ridosso della scadenza dei 5 giorni di tolleranza dovrebbe verificare con priorità assoluta che il pagamento sia stato correttamente eseguito e accreditato, non solo disposto.

      Calendario completo delle rate residue rottamazione quinquies 2026-2035

      Chi ha scelto il pagamento rateale della rottamazione quinquies deve gestire fino a 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni. Conoscere in anticipo tutte le scadenze residue è essenziale per organizzare la provvista e non rischiare la decadenza su nessuna delle rate successive a quella di luglio. Ecco il calendario completo previsto dalla normativa per le rate residue del 2026 e degli anni successivi. Per approfondire il tasso di dilazione applicato dal 1° agosto, leggi Rottamazione quinquies, dal 1° agosto scattano gli interessi al 3%: pagare tutto o in 54 rate.

      Le prossime scadenze 2026

      Dopo la prima rata del 31 luglio 2026 (con tolleranza al 5 agosto), le rate successive dell’anno in corso sono fissate al 30 settembre 2026 e al 30 novembre 2026. Su queste rate si applicano gli interessi di dilazione al 3% annuo, che decorrono dal 1° agosto 2026 per chi prosegue con il pagamento rateale.

      RataScadenza
      1ª rata31 luglio 2026 (tolleranza: 5 agosto 2026)
      2ª rata30 settembre 2026
      3ª rata30 novembre 2026
      4ª → 51ª rata31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembre di ciascun anno dal 2027
      52ª rata31 gennaio 2035
      53ª rata31 marzo 2035
      54ª rata31 maggio 2035 (tolleranza: 5 giugno 2035)

      Le rate dal 2027 in poi

      Dal 2027 in avanti, le rate residue seguono una cadenza fissa e ricorrente ogni anno, alle date del 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, fino all’esaurimento del piano. Il calendario si conclude con la 52ª rata al 31 gennaio 2035, la 53ª rata al 31 marzo 2035 e la 54ª e ultima rata al 31 maggio 2035. Su quest’ultima rata si applica di nuovo la tolleranza di 5 giorni di calendario prevista dalla legge per l’ultima rata del piano: significa che, se il piano si chiude il 31 maggio 2035, il versamento resta considerato tempestivo se accreditato entro il 5 giugno 2035. Per tutte le rate intermedie, invece, non è prevista la stessa tolleranza (vedi la sezione dedicata più avanti).

      L’importo minimo di ogni rata

      Un dettaglio pratico da tenere presente: la normativa fissa un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata del piano. Se la suddivisione del debito in 54 rate genera importi più bassi di questa soglia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce automaticamente il numero di rate nel piano, per rispettare il minimo previsto. Chi ha un piano con rate ridotte rispetto alle 54 originarie non deve quindi preoccuparsi: è una conseguenza automatica della regola sull’importo minimo, non un errore nel piano di pagamento.

      Decadenza dalla rottamazione quinquies: quando scatta e cosa comporta

      La decadenza dalla rottamazione quinquies è l’esito più penalizzante per chi ha aderito alla definizione agevolata, ed è bene sapere con precisione quando si verifica e quali conseguenze produce, per evitare di trovarsi impreparati. Su questo punto la legge è più articolata di quanto si pensi, perché distingue tra rate intermedie e prima/ultima rata del piano.

      Le regole di decadenza: unica rata, ultima rata e rate intermedie

      La rottamazione quinquies diventa inefficace, con conseguente decadenza, in tre situazioni distinte previste dalla legge:

      • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o insufficiente pagamento dell’unica rata scelta dal debitore, per chi ha optato per il pagamento in soluzione unica
      • Omesso o insufficiente pagamento di due rate del piano, anche non consecutive tra loro, per chi ha scelto la soluzione rateale: in questo caso la tolleranza di 5 giorni non si applica, quindi anche un solo giorno di ritardo su due rate diverse concorre a determinare la decadenza
      • Mancato, tardivo (oltre i 5 giorni) o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano

      In sintesi: la tolleranza di 5 giorni di calendario si applica soltanto al pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, non alle rate intermedie, per le quali anche un solo giorno di ritardo non è tollerato ma concorre, insieme a una seconda rata omessa o insufficiente, a determinare la decadenza.

      Cosa succede in concreto dopo la decadenza

      Una volta scattata la decadenza, gli effetti sono immediati e, salvo eventuali future modifiche normative, non reversibili per gli stessi carichi. Le somme già versate non vengono restituite, ma vengono imputate come acconto sulle somme complessivamente dovute: il conteggio finale, però, torna a comprendere per intero sanzioni e interessi di mora che la rottamazione aveva azzerato, con un debito complessivo spesso molto più alto di quello che si sarebbe pagato restando in regola.

      Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare nuove azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) o di proseguire quelle già avviate prima della domanda di adesione. Infine, i carichi per cui è scattata l’inefficacia della rottamazione non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, e non è possibile presentare una nuova domanda di rottamazione quinquies per gli stessi carichi.

      Esistono margini di recupero dopo la decadenza?

      Chi si trova già fuori dai termini previsti dalla legge deve sapere che la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano di rottamazione quinquies per gli stessi carichi. Non è quindi possibile, a differenza di quanto disponibile in alcune situazioni per altri istituti fiscali, semplicemente pagare in ritardo oltre i termini e considerarsi comunque in regola con la rottamazione.

      Le opzioni concrete per chi è decaduto

      Dopo la decadenza, il debito residuo torna esigibile secondo le regole ordinarie, e i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973 come misura di rottamazione. A questo punto, l’opzione concreta più praticabile è valutare una rateizzazione ordinaria del debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: uno strumento generalmente disponibile per i debiti tributari, che consente di dilazionare il pagamento nel tempo secondo le regole ordinarie di rateizzazione, comprensivo di sanzioni e interessi ripristinati. Non si tratta delle stesse condizioni di favore della rottamazione, ma può comunque permettere di evitare il pagamento in un’unica soluzione.

      Perché conviene verificare subito la propria posizione

      Prima di rassegnarsi alla decadenza, è fondamentale verificare con precisione la propria situazione: può darsi che il pagamento apparentemente in ritardo rientri ancora nei termini di tolleranza previsti per l’unica rata o per l’ultima rata del piano, oppure che si tratti di un disguido sul codice tributo o sull’importo che è possibile chiarire con l’ente di riscossione prima che si consolidino gli effetti della decadenza. Verificare tempestivamente il proprio piano di pagamento, capire con esattezza quali rate risultano effettivamente versate e quali no, è un passaggio che richiede attenzione e competenza tecnica, soprattutto perché le regole di decadenza cambiano a seconda che si tratti della prima, dell’ultima o di una rata intermedia. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti proprio in questa fase delicata, verificando lo stato reale del piano rateale e individuando, quando possibile, la strada migliore per limitare i danni.

      Come recuperare i moduli e verificare il tuo piano rateale

      Sapere quali rate restano da pagare, con quali importi e quali scadenze, è il primo passo per non incorrere in nuovi ritardi. Il piano di pagamento personalizzato con l’elenco completo delle rate residue, degli importi aggiornati con gli interessi al 3% e delle relative scadenze è disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme ai moduli di pagamento precompilati necessari per i versamenti successivi. Se non hai SPID e devi recuperare i moduli, trovi la procedura dettagliata nel nostro articolo su Rottamazione quinquies: come recuperare online i moduli di pagamento senza SPID. In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPA, oppure con domiciliazione bancaria delle rate.

      Cosa fare se hai difficoltà ad accedere ai documenti

      Non tutti i contribuenti hanno dimestichezza con l’area riservata online o dispongono degli strumenti di accesso digitale necessari (SPID, CIE, credenziali dedicate). Per chi ha difficoltà a recuperare autonomamente moduli, bollettini o l’elenco aggiornato delle rate residue, la soluzione più sicura è rivolgersi a un professionista che possa occuparsene senza il rischio di errori nella compilazione o di scadenze dimenticate. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera per conto del contribuente la documentazione aggiornata sul piano di rottamazione quinquies e verifica scadenze e importi di ogni rata residua, permettendoti di pianificare i pagamenti senza sorprese. Se vuoi anche capire come funzionano gli esiti online e la tolleranza sui pagamenti, leggi Rottamazione-quinquies: esiti online e tolleranza pagamenti fino al 5 agosto solo per pochi.

      Il 31 luglio non è l’ultima scadenza della rottamazione quinquies, ma solo la prima di una lunga serie di appuntamenti che si protrarranno fino al 2035 per chi ha scelto il piano a 54 rate. Che tu abbia rispettato la scadenza, che tu stia ancora rientrando nei 5 giorni di tolleranza, o che tu tema di essere già decaduto, la cosa più importante è verificare con precisione la tua posizione e non lasciare che i dubbi si accumulino fino alla prossima rata.

      Ho pagato la rata del 31 luglio il 3 agosto: sono ancora in regola con la rottamazione quinquies?

      Si. La tolleranza di 5 giorni di calendario copre i versamenti dell’unica rata o della prima rata del piano effettuati fino al 5 agosto 2026 compreso, quindi un pagamento accreditato il 3 agosto resta pienamente valido e non comporta alcuna conseguenza.

      Quali sono le prossime rate della rottamazione quinquies dopo agosto 2026?

      Dopo la prima rata di luglio, le prossime scadenze sono il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dal 2027 le rate residue seguono una cadenza fissa il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, fino alla 54esima e ultima rata prevista per il 31 maggio 2035.

      La tolleranza di 5 giorni vale per tutte le rate del piano?

      No. Per legge, la tolleranza di 5 giorni si applica solo al pagamento dell’unica rata (per chi paga in soluzione unica) o dell’ultima rata del piano rateale. Per le rate intermedie non e’ prevista questa tolleranza: la decadenza scatta se si omette o si versa un importo insufficiente per due rate del piano, anche non consecutive.

      Cosa succede se pago una rata della rottamazione quinquies con un importo inferiore a quello dovuto?

      Dipende da quale rata e’ interessata. Se si tratta dell’unica rata o dell’ultima rata del piano, un versamento insufficiente comporta la decadenza dalla rottamazione quinquies. Se si tratta di una rata intermedia, la decadenza scatta quando l’omesso o insufficiente pagamento riguarda due rate, anche non consecutive.

      Se sono decaduto dalla rottamazione quinquies posso rientrare pagando in ritardo?

      No, la normativa attuale non prevede una riammissione automatica al piano per gli stessi carichi una volta scattata la decadenza. L’opzione concreta praticabile e’ valutare una rateizzazione ordinaria del debito residuo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

      Dove trovo il calendario aggiornato delle mie rate residue della rottamazione quinquies?

      Il piano di pagamento personalizzato, con l’elenco di tutte le rate residue e i relativi importi aggiornati, e’ disponibile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se hai difficolta’ ad accedervi o a interpretare i dati, il CAF Centro Fiscale di Udine puo’ recuperare la documentazione e verificare il tuo piano.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare il tuo piano di rottamazione quinquies, recuperare moduli e bollettini, e valutare le opzioni disponibili se hai saltato una rata. Assistenza sia in ufficio che online, in tutta Italia.

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      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Molto gentile
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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      Fantastici
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      Geanina Gaita
      16/07/2026
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      Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato
      Agosto 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-02 11:30:002026-08-02 08:14:20Rottamazione Quinquies 2026: Calendario Rate Residue e Cosa Fare se Hai Saltato il 31 Luglio
      CAF

      Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Calendario completo scadenze luglio 2026
      2. 16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute
      3. 16 luglio: IVA mensile giugno 2026
      4. 16 luglio: contributi INPS gestione separata
      5. 20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026
      6. 30 luglio: saldo IRPEF con maggiorazione 0,40%
      7. 30 luglio: diritto annuale CCIAA con maggiorazione
      8. Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio
      9. Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi
      10. FAQ – Domande frequenti

      Il mese di luglio 2026 è uno dei periodi più impegnativi dell’anno dal punto di vista fiscale. Si concentrano in poche settimane il versamento delle ritenute IRPEF, l’IVA mensile, i contributi INPS e, soprattutto, il saldo IRPEF con maggiorazione dello 0,40% per chi ha differito il pagamento dalla scadenza del 30 giugno. A questi si aggiungono la comunicazione LIPE del secondo trimestre e il diritto annuale alla Camera di Commercio.

      In questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato delle scadenze fiscali di luglio 2026 con date, codici tributo, importi e indicazioni pratiche per non dimenticare nessun adempimento. Se hai bisogno di assistenza per i versamenti o la dichiarazione dei redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione.

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      Calendario completo scadenze fiscali luglio 2026

      Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali del mese di luglio 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tieni presente che quando una scadenza cade di sabato o domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

      DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
      16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro dipendenteDatori di lavoro, sostituti d’imposta1001
      16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro autonomoCommittenti che pagano professionisti1040
      16 luglioVersamento IVA mensile (giugno 2026)Contribuenti IVA mensili6006
      16 luglioVersamento IVA II trimestre 2026Contribuenti IVA trimestrali6032
      16 luglioContributi INPS gestione separata (rata)Committenti per collaboratoriCXX / C10
      16 luglioAddizionali regionali e comunali IRPEFDatori di lavoro3802 / 3848
      20 luglioLIPE – Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (II trimestre)Soggetti passivi IVA–
      25 luglioPresentazione modelli INTRASTAT (giugno o II trimestre)Operatori intracomunitari–
      30 luglioSaldo IRPEF + primo acconto con maggiorazione 0,40%Chi ha differito dal 30 giugno4001 / 4033
      30 luglioSaldo cedolare secca con maggiorazione 0,40%Locatori che hanno differito1842
      30 luglioImposta sostitutiva regime forfettario con maggiorazione 0,40%Forfettari che hanno differito1790 / 1791
      30 luglioDiritto annuale CCIAA con maggiorazione 0,40%Imprese iscritte al Registro3850
      30 luglioIVIE e IVAFE con maggiorazione 0,40%Titolari immobili/attività estere4041 / 4043
      31 luglioPresentazione Modello 770 (ritenute anno 2025)Sostituti d’imposta–

      16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute

      Il 16 luglio 2026 è la prima data cruciale del mese. Entro questo giorno, tutti i datori di lavoro e sostituti d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavoratori autonomi. Si tratta di un adempimento mensile ricorrente, ma è fondamentale non sottovalutarlo: i ritardi comportano sanzioni e interessi.

      Le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente si versano con il codice tributo 1001 tramite modello F24. Per i compensi ai lavoratori autonomi (ad esempio consulenti, professionisti, collaboratori occasionali), il codice tributo da utilizzare è il 1040. In entrambi i casi, il periodo di riferimento da indicare nell’F24 è “06/2026”.

      Oltre alle ritenute IRPEF, il 16 luglio scadono anche le addizionali regionali e comunali trattenute in busta paga. Le addizionali regionali si versano con codice tributo 3802, mentre quelle comunali con il 3848. Ricorda che le addizionali comunali prevedono anche un eventuale acconto (codice 3847) che va versato mensilmente da marzo a novembre.

      Attenzione: il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 telematico (Entratel o Fisconline). I datori di lavoro domestici (colf e badanti) non sono sostituti d’imposta e quindi non devono effettuare queste ritenute.

      16 luglio: IVA mensile giugno 2026

      Sempre entro il 16 luglio, i contribuenti con liquidazione IVA mensile devono versare l’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno 2026. Il codice tributo è il 6006 (dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento: 06 = giugno).

      Per i contribuenti IVA trimestrali, luglio rappresenta un mese particolarmente importante perché scade il versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-maggio-giugno). Il codice tributo da utilizzare è il 6032. A differenza del versamento mensile, l’IVA trimestrale prevede una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, calcolata sull’importo dovuto.

      Chi opera in regime forfettario è esonerato dalla liquidazione periodica IVA e quindi non ha questo adempimento. Tuttavia, i forfettari che hanno differito il pagamento dell’imposta sostitutiva dal 30 giugno dovranno versarla entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

      16 luglio: contributi INPS gestione separata

      Il 16 luglio 2026 è anche il termine per il versamento dei contributi INPS alla gestione separata relativi ai compensi erogati nel mese di giugno. Questo adempimento riguarda i committenti che utilizzano collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, ma anche i liberi professionisti senza cassa previdenziale propria.

      Le aliquote contributive 2026 per la gestione separata sono:

      • 26,07% per i collaboratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
      • 24% per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata
      • 35,03% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (per i quali è prevista anche la contribuzione DIS-COLL)

      Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando i codici tributo della serie “CXX” o “C10”. Un aspetto importante: per i collaboratori, il contributo è ripartito per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, ma il versamento deve essere effettuato interamente dal committente.

      20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026

      Entro il 20 luglio 2026 (termine ordinario, salvo proroghe), i soggetti passivi IVA devono inviare la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2026). Si tratta di un adempimento telematico obbligatorio introdotto dal DL 193/2016 per consentire all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati con quelli effettivamente versati.

      La LIPE deve essere trasmessa in via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato come il CAF Centro Fiscale di Udine. Nel modulo occorre indicare il totale delle operazioni attive e passive, l’IVA a debito o a credito risultante dalla liquidazione e l’eventuale credito del periodo precedente.

      La mancata o tardiva presentazione della LIPE comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione. Tuttavia, se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro). Il ravvedimento operoso permette di ridurre ulteriormente l’importo della sanzione.

      30 luglio: saldo IRPEF e primo acconto con maggiorazione 0,40%

      Il 30 luglio 2026 è la scadenza più importante del mese per milioni di contribuenti. Chi non ha versato il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, può farlo entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Non si tratta di una sanzione, ma di un interesse legittimo per il differimento del pagamento di 30 giorni.

      La maggiorazione dello 0,40% si applica sull’intero importo dovuto, compreso il primo acconto. In pratica, se devi versare 3.000 euro di saldo IRPEF, la maggiorazione sarà di soli 12 euro (3.000 x 0,40%). I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

      • 4001 – Saldo IRPEF (anno d’imposta 2025)
      • 4033 – Primo acconto IRPEF (anno d’imposta 2026)
      • 4034 – Secondo o unico acconto IRPEF (se versato con il saldo)

      La stessa maggiorazione si applica anche alle imposte sostitutive che scadevano al 30 giugno. Quindi, anche i contribuenti in regime forfettario che non hanno versato al 30 giugno possono pagare entro il 30 luglio con lo 0,40% in più. I codici tributo per i forfettari sono il 1790 (saldo imposta sostitutiva) e il 1791 (primo acconto).

      Consiglio pratico: se hai presentato il Modello 730 con sostituto d’imposta, il saldo e gli acconti vengono trattenuti direttamente in busta paga o dalla pensione. In quel caso, non devi fare nulla a luglio. La maggiorazione riguarda solo chi paga con F24 (Modello Redditi PF).

      Per chi ha la cedolare secca sugli affitti, il 30 luglio è il termine per versare il saldo con maggiorazione utilizzando il codice tributo 1842. Anche le imposte patrimoniali sugli immobili esteri (IVIE, codice 4041) e sulle attività finanziarie estere (IVAFE, codice 4043) seguono la stessa tempistica.

      30 luglio: diritto annuale Camera di Commercio con maggiorazione

      Le imprese iscritte al Registro delle Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla Camera di Commercio entro il 30 giugno, possono farlo entro il 30 luglio 2026 con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Il diritto annuale CCIAA è un tributo obbligatorio per tutte le imprese e si versa con il codice tributo 3850 tramite modello F24.

      L’importo del diritto annuale varia in base alla forma giuridica e al fatturato dell’impresa. Le ditte individuali versano un importo fisso (generalmente 53 euro per le sedi principali, più eventuali maggiorazioni regionali), mentre le società pagano in base a scaglioni di fatturato. Per conoscere l’importo esatto dovuto dalla tua impresa, puoi consultare il sito della tua Camera di Commercio territoriale o rivolgerti al CAF Centro Fiscale.

      Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio

      Buone notizie per i datori di lavoro domestico: a luglio 2026 non ci sono scadenze per il versamento dei contributi di colf, badanti e babysitter. I contributi INPS per il lavoro domestico si versano trimestralmente con scadenze fisse:

      • 10 aprile – contributi I trimestre (gennaio-marzo)
      • 10 luglio – contributi II trimestre (aprile-giugno)
      • 10 ottobre – contributi III trimestre (luglio-settembre)
      • 10 gennaio – contributi IV trimestre (ottobre-dicembre)

      La scadenza del 10 luglio per il II trimestre è già passata al momento in cui leggi questa guida (se la consulti dopo il 10 luglio). La prossima scadenza per i contributi domestici sarà il 10 ottobre 2026. Il pagamento avviene tramite il Portale dei pagamenti INPS, bollettino MAV oppure avviso pagoPA. Se hai bisogno di assistenza per calcolare l’importo dei contributi della tua colf o badante, il CAF Centro Fiscale può aiutarti.

      Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi già a luglio

      Anche se la scadenza per l’invio del Modello Redditi PF 2026 (relativo ai redditi 2025) è fissata al 30 novembre 2026, luglio è il momento ideale per iniziare a preparare la documentazione. Chi ha versato il saldo IRPEF con maggiorazione entro il 30 luglio ha ormai definito gli importi dovuti, e predisporre il modello in anticipo permette di evitare la corsa dell’ultimo minuto.

      Il Modello Redditi PF è obbligatorio per chi non può presentare il Modello 730, ovvero:

      • Titolari di partita IVA (anche in regime forfettario)
      • Contribuenti con redditi esteri da dichiarare nel Quadro RW
      • Chi possiede criptovalute da dichiarare nel Quadro W
      • Chi ha redditi di natura diversa non gestibili nel 730
      • Contribuenti non residenti in Italia

      Se hai dubbi su quale modello utilizzare o se hai bisogno di assistenza per la compilazione, puoi prenotare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori ti guideranno nella scelta del modello più adatto e nella corretta compilazione di tutti i quadri.

      FAQ – Domande frequenti sulle scadenze fiscali di luglio 2026

      Cosa succede se non pago l’IRPEF entro il 30 luglio con maggiorazione?

      Se non versi entro il 30 luglio, il pagamento diventa tardivo e scattano le sanzioni per omesso versamento (30% dell’importo non versato, riducibile con il ravvedimento operoso). Fino al 30 luglio, invece, paghi solo lo 0,40% in più senza alcuna sanzione. Conviene quindi rispettare questa scadenza per evitare costi molto più elevati.

      La maggiorazione dello 0,40% si applica anche agli acconti?

      Sì, la maggiorazione dello 0,40% si applica a tutti gli importi che avevano scadenza al 30 giugno e vengono differiti al 30 luglio, compresi il saldo, il primo acconto IRPEF, l’imposta sostitutiva dei forfettari e le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

      Devo pagare i contributi della badante a luglio?

      La scadenza dei contributi INPS per colf e badanti del secondo trimestre è il 10 luglio. Se stai leggendo questa guida prima di tale data, ricordati di effettuare il pagamento. La prossima scadenza successiva sarà il 10 ottobre 2026 per il terzo trimestre.

      Cos’è la LIPE e chi deve inviarla?

      La LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è un adempimento telematico trimestrale obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni IVA effettuate nel trimestre. La scadenza per il secondo trimestre 2026 è il 20 luglio (salvo proroghe). Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario e i contribuenti minimi.

      Posso rateizzare il saldo IRPEF di luglio?

      Sì, è possibile rateizzare il saldo IRPEF e il primo acconto. Se scegli di differire al 30 luglio con maggiorazione, puoi comunque pagare a rate. La prima rata scade il 30 luglio (con lo 0,40% sull’intero importo), e le rate successive scadono il 16 di ogni mese, con interessi del 4% annuo calcolati dal giorno del differimento. L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre 2026.

      Entro quando devo inviare il Modello Redditi PF 2026?

      Il termine per l’invio telematico del Modello Redditi PF 2026 (redditi 2025) è il 30 novembre 2026. Tuttavia, i versamenti delle imposte (saldo e acconti) hanno scadenze anticipate: 30 giugno (ordinaria) o 30 luglio (con maggiorazione 0,40%). È quindi consigliabile predisporre il modello in anticipo per calcolare correttamente gli importi dovuti.

      Hai bisogno di assistenza per le scadenze di luglio?

      Le scadenze fiscali di luglio 2026 sono numerose e complesse. Tra ritenute, IVA, contributi, maggiorazioni e comunicazioni telematiche, il rischio di dimenticare un adempimento è concreto. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per aiutarti con:

      • Calcolo e versamento del saldo IRPEF con maggiorazione
      • Compilazione e invio della LIPE trimestrale
      • Predisposizione del Modello Redditi PF
      • Calcolo dei contributi INPS e consulenza previdenziale
      • Assistenza per F24 e codici tributo
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        Giugno 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-22 14:00:002026-04-18 10:23:27Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24

        calcolo imu CAF Udine

        Indice dei contenuti

        1. Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugno
        2. Chi deve pagare l’acconto IMU 2026
        3. Esenzioni e riduzioni IMU 2026
        4. Come si calcola l’acconto IMU 2026
        5. Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunali
        6. Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026
        7. Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine
        8. Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardo
        9. Domande frequenti sull’acconto IMU 2026

        L’acconto IMU 2026 è una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno per chi possiede immobili in Italia. Il prossimo 16 giugno 2026 milioni di proprietari dovranno versare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria, pari al 50% dell’imposta annuale dovuta. Riguarda seconde case, fabbricati commerciali, terreni edificabili, capannoni e in alcuni casi anche immobili di lusso adibiti ad abitazione principale.

        In questa guida pratica vediamo nel dettaglio come calcolare l’acconto IMU 2026, quali sono le aliquote IMU 2026 applicabili, i codici tributo F24 da usare per il pagamento, le esenzioni previste e un esempio concreto per il Comune di Udine. Se hai dubbi su quanto devi versare, alla fine trovi l’invito a richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale di Udine, che si occupa di calcolo e compilazione del modello F24 sia in sede che online.

        Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugno

        La scadenza dell’acconto IMU 2026 è fissata per martedì 16 giugno 2026. Si tratta della prima delle due rate previste dalla legge: l’acconto a giugno e il saldo entro il 16 dicembre 2026. La regola generale è semplice: con l’acconto si versa il 50% dell’imposta annuale, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno precedente. A dicembre, invece, si conguaglierà la differenza tenendo conto delle eventuali nuove aliquote 2026 approvate dal Comune entro il 28 ottobre.

        Questa regola è importante per evitare confusione: a giugno si paga sempre sulle aliquote 2025, anche se l’anno d’imposta è il 2026. Solo a dicembre si applicheranno le aliquote definitive del 2026, recuperando o restituendo eventuali differenze. Chi preferisce semplificare può anche versare l’intera IMU annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno, ma in questo caso si rinuncia alla possibilità di aggiornare i conti a fine anno.

        L’IMU si paga esclusivamente tramite modello F24, compilabile in forma cartacea (banca, posta) oppure telematica (home banking, portale Agenzia Entrate, intermediari abilitati come il CAF). Non sono ammessi altri canali di pagamento: niente bonifico diretto al Comune, niente bollettino postale. Solo F24, con i corretti codici tributo che vedremo più avanti.

        Chi deve pagare l’acconto IMU 2026

        L’acconto IMU 2026 riguarda tutti i soggetti che, al 1° gennaio 2026, risultano titolari di un diritto reale su un immobile soggetto all’imposta. Più precisamente, sono tenuti al versamento:

        • i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
        • i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
        • il locatario di immobili concessi in leasing (dalla data della stipula del contratto);
        • il concessionario di aree demaniali;
        • il coniuge superstite che ha ricevuto il diritto di abitazione per legge sulla casa coniugale.

        Un punto fondamentale dell’IMU prima casa 2026 è l’esenzione generale: chi possiede un’abitazione principale non di lusso non paga l’IMU. Le categorie catastali esentate sono tutte tranne A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). Quindi se vivi nella tua casa di residenza in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7, non devi versare nulla. L’esenzione si estende anche alle pertinenze (cantina, garage, soffitta) classificate C/2, C/6 o C/7, ma solo una per categoria.

        Diverso il discorso per la IMU seconda casa: qui l’imposta è sempre dovuta, indipendentemente dal fatto che sia una casa vacanza, un appartamento dato in affitto, una casa ereditata o un immobile sfitto. In caso di comproprietà, ogni comproprietario paga la propria quota in base alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui è stato titolare. Ad esempio, se due fratelli ereditano una seconda casa al 50% ciascuno, ognuno pagherà metà dell’imposta totale.

        Esenzioni e riduzioni IMU 2026

        Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, la normativa prevede diverse casistiche di esenzione e riduzione dell’IMU. Conoscerle è importante perché permette di non pagare imposte che non sono dovute. Vediamo le principali.

        Immobili totalmente esenti

        • Abitazione principale non di lusso (categorie A/2-A/7) e relative pertinenze;
        • Terreni agricoli situati in zone montane o di collina svantaggiate;
        • Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
        • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
        • Immobili di interesse storico, artistico o culturale destinati a uso non commerciale;
        • Fabbricati destinati a uso esclusivamente religioso da enti ecclesiastici;
        • Immobili occupati abusivamente, a condizione che il proprietario abbia presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria.

        Casi di riduzione del 50% della base imponibile

        In alcune situazioni la legge consente di dimezzare la base imponibile IMU, riducendo così sensibilmente l’importo da versare:

        • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa perizia tecnica;
        • Fabbricati di interesse storico o artistico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
        • Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale nello stesso Comune.

        Riduzione del 25% per gli immobili in locazione a canone concordato

        Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (legge 431/1998) l’imposta è ridotta al 75% (sconto del 25%). È una misura pensata per incentivare i proprietari a praticare canoni calmierati, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa.

        Come si calcola l’acconto IMU 2026

        Il calcolo IMU 2026 segue una formula precisa che parte dalla rendita catastale dell’immobile (per i fabbricati) o dal reddito dominicale (per i terreni). La rendita catastale è il valore fiscale attribuito dal Catasto e si trova sulla visura catastale. Vediamo passo passo come si arriva all’importo da versare.

        Passaggio 1: rivalutazione della rendita catastale

        Il primo step è rivalutare la rendita catastale del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni. È un coefficiente fisso previsto dalla legge che serve ad aggiornare il valore catastale all’inflazione. In pratica, se la rendita catastale del tuo appartamento è 600 euro, la rendita rivalutata sarà 600 × 1,05 = 630 euro.

        Passaggio 2: applicazione del moltiplicatore catastale

        Al valore rivalutato si applica un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Il risultato è la base imponibile IMU su cui poi calcolare l’imposta. I principali moltiplicatori sono:

        • 160 per fabbricati abitativi (categoria A, escluso A/10), pertinenze (C/2, C/6, C/7) e magazzini;
        • 140 per collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici (categoria B) e laboratori (C/3, C/4, C/5);
        • 80 per banche, uffici e studi privati (A/10 e D/5);
        • 65 per immobili a destinazione produttiva categoria D (esclusi D/5);
        • 55 per negozi e botteghe (C/1);
        • 135 per terreni agricoli (sul reddito dominicale rivalutato del 25%).

        Continuando l’esempio precedente, se la rendita catastale rivalutata è 630 euro e l’immobile è in categoria A/3 (abitazione di tipo economico), la base imponibile IMU sarà 630 × 160 = 100.800 euro. Questo è il valore fiscale dell’immobile ai fini IMU, da non confondere con il valore di mercato.

        Passaggio 3: applicazione dell’aliquota comunale

        Sulla base imponibile si applica l’aliquota IMU 2026 deliberata dal Comune. La formula completa è quindi:

        IMU annuale = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × Aliquota comunale

        Una volta ottenuta l’IMU annuale, per calcolare l’acconto IMU 2026 basta dividere per due: a giugno si versa il 50% dell’imposta totale. Il risultato va inoltre proporzionato ai mesi di possesso: se hai posseduto l’immobile per meno di 12 mesi (ad esempio l’hai ereditato a marzo o venduto a settembre), devi calcolare l’IMU solo per i mesi in cui sei stato proprietario. Si considera il mese intero se il possesso supera i 15 giorni.

        Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunali

        Le aliquote IMU 2026 non sono uguali in tutti i Comuni d’Italia. La legge fissa un’aliquota base nazionale dello 0,86% (8,6 per mille), ma ogni Comune ha il potere di aumentarla fino a un massimo dell’1,06% (10,6 per mille) o di ridurla, anche fino allo zero. Per questo è fondamentale verificare la delibera del proprio Comune prima di fare il calcolo.

        Per l’acconto del 16 giugno 2026, come abbiamo già detto, si applicano le aliquote già deliberate nel 2025. Solo entro fine ottobre 2026 il Comune potrà pubblicare le nuove aliquote in vigore per l’anno corrente, di cui si terrà conto in sede di saldo a dicembre. Vediamo le principali aliquote di riferimento:

        • Aliquota base fabbricati: 0,86% (modificabile dai Comuni tra 0% e 1,06%);
        • Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): 0,50% di base, fino allo 0,60% nei Comuni che decidono di aumentarla, con detrazione di 200 euro;
        • Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,10% (riducibile fino allo zero, mai aumentabile);
        • Fabbricati merce (costruiti dall’impresa per la vendita e non locati): esenti dal 2022;
        • Immobili categoria D (capannoni industriali, alberghi): 0,86% di cui 0,76% destinato allo Stato e la parte eccedente al Comune.

        Le delibere comunali sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione dedicata alla fiscalità locale. Per essere efficaci nell’anno in corso, devono essere approvate entro il 28 ottobre e pubblicate entro il 14 novembre. In assenza di delibera valida, si applicano le aliquote dell’anno precedente.

        Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026

        Per pagare l’acconto IMU 2026 serve compilare correttamente il modello F24, indicando il codice catastale del Comune, il codice tributo giusto per la tipologia di immobile e l’anno di riferimento (2026). Sbagliare codice tributo significa che il pagamento non viene attribuito correttamente e il Comune potrebbe segnalare un mancato versamento.

        Ecco la tabella dei principali codici tributo F24 IMU da utilizzare nel 2026:

        • 3912: IMU su abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
        • 3913: IMU su fabbricati rurali a uso strumentale;
        • 3914: IMU su terreni agricoli;
        • 3916: IMU su aree fabbricabili;
        • 3918: IMU su altri fabbricati (è il codice più usato: seconde case, uffici, negozi, garage non pertinenziali);
        • 3925: IMU su immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato;
        • 3930: IMU su immobili categoria D – quota Comune (eccedenza rispetto allo 0,76%);
        • 3923: interessi da ravvedimento operoso;
        • 3924: sanzioni da ravvedimento operoso.

        Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, oltre al codice tributo, va indicato l’anno di riferimento (2026), il numero di immobili e va barrata la casella “Acconto”. Se versi in un’unica soluzione, va barrata sia “Acconto” sia “Saldo”. Va sempre inserito il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine), reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

        Importante: i contribuenti residenti all’estero (AIRE) e i titolari di partita IVA devono obbligatoriamente usare la modalità telematica del modello F24, mentre i privati cittadini possono ancora utilizzare il cartaceo presso banca o ufficio postale, ma solo se il saldo finale è positivo (cioè non ci sono compensazioni con crediti).

        Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine

        Vediamo un caso pratico di IMU comune Udine 2026. Supponiamo che Mario possieda al 100% una seconda casa a Udine, categoria catastale A/3, con rendita catastale di 700 euro. Mario è residente altrove e usa questa casa come abitazione di villeggiatura. Vediamo passo passo come calcolare il suo acconto IMU 2026.

        • Rendita rivalutata: 700 × 1,05 = 735 euro;
        • Base imponibile IMU: 735 × 160 = 117.600 euro;
        • Aliquota IMU altri fabbricati a Udine (ipotesi 10,6 per mille = 1,06%, da verificare sempre la delibera comunale aggiornata): 117.600 × 1,06% = 1.246,56 euro IMU annuale;
        • Acconto IMU 2026 (50%): 1.246,56 / 2 = 623,28 euro, arrotondabili a 623 euro.

        Mario dovrà quindi versare entro il 16 giugno 2026, tramite modello F24, l’importo di 623 euro con codice tributo 3918 (altri fabbricati) e codice catastale L483 (Udine). Le aliquote effettive applicate dal Comune di Udine possono variare di anno in anno: è sempre prudente verificarle sul sito del MEF prima del versamento, oppure rivolgersi al CAF per il calcolo personalizzato.

        In Friuli Venezia Giulia, ricordiamo, vige il sistema tavolare per la registrazione degli immobili: si tratta di un sistema catastale diverso dal resto d’Italia, basato sul Libro Fondiario. Questo non incide direttamente sul calcolo dell’IMU (che si basa sulla rendita catastale), ma può creare difficoltà nei casi di successione recente, dove la voltura non è automatica e l’erede potrebbe non risultare ancora intavolato. Anche in questa situazione, comunque, l’IMU 2026 va comunque versata dall’erede, dal momento in cui è subentrato nel possesso.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine conosce in modo approfondito le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e gestisce ogni anno migliaia di pratiche IMU. Se non hai mai calcolato l’IMU da solo o se la tua situazione è complessa (più immobili, comproprietà, eredità, comodato d’uso), conviene affidarsi a un professionista per evitare errori e sanzioni.

        Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardo

        Se per qualunque motivo non riesci a versare l’acconto IMU 2026 entro il 16 giugno, hai la possibilità di sanare il ritardo con il ravvedimento operoso. Questa procedura consente di pagare l’imposta dovuta più una sanzione ridotta e gli interessi legali, in proporzione al ritardo. È sempre preferibile al lasciare la pratica scoperta, perché in caso di accertamento del Comune la sanzione ordinaria parte dal 25% dell’imposta non versata (sanzione ridotta dal 30% al 25% dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024).

        Le riduzioni delle sanzioni con ravvedimento operoso sono articolate in base al ritardo:

        • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione pari a 0,0833% per ogni giorno di ritardo (1/10 di 1/30 del 25%);
        • Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione del 1,25%;
        • Ravvedimento medio (dal 31° al 90° giorno): sanzione del 1,39%;
        • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione del 3,125%;
        • Ravvedimento biennale (entro 2 anni): sanzione del 3,572%;
        • Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni): sanzione del 4,17%.

        A questi importi vanno aggiunti gli interessi legali calcolati al tasso annuo vigente (per il 2026 il tasso legale è cambiato rispetto agli anni precedenti: verifica sempre il valore aggiornato sul sito del Ministero dell’Economia). Il versamento del ravvedimento si fa sempre con F24, indicando il codice tributo dell’imposta dovuta (es. 3918) per la parte IMU, il codice 3924 per la sanzione e il codice 3923 per gli interessi.

        Il ravvedimento operoso non è ammesso se nel frattempo è già arrivato un avviso di accertamento dal Comune. Per questo, se sei in ritardo, conviene attivarsi subito: prima paghi, minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a calcolare con precisione sanzioni e interessi, evitando errori che potrebbero invalidare il ravvedimento stesso.

        Domande frequenti sull’acconto IMU 2026

        Devo pagare l’acconto IMU 2026 anche se la mia casa e’ la prima abitazione?

        Se la tua abitazione principale e’ in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e ci hai stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale, sei esente dall’IMU. Non devi versare nulla ne’ a giugno ne’ a dicembre. L’esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Se invece la tua casa e’ di lusso (A/1, A/8, A/9), devi pagare l’IMU con l’aliquota agevolata e detrazione di 200 euro.

        Cosa succede se non pago l’IMU entro il 16 giugno 2026?

        Se non paghi entro la scadenza, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta piu’ una sanzione ridotta e gli interessi. Piu’ tardi paghi, maggiore e’ la sanzione. Se non sani la posizione, il Comune puo’ notificarti un avviso di accertamento con sanzione del 25% e interessi, oltre alle spese di notifica.

        Come faccio a sapere l’aliquota IMU 2026 del mio Comune?

        Le aliquote IMU sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale) e sul sito istituzionale del tuo Comune. Per l’acconto IMU 2026 del 16 giugno si applicano le aliquote del 2025. Se non hai dimestichezza con il calcolo, il CAF puo’ fornirti l’importo esatto da versare in pochi minuti.

        Posso pagare tutto in un’unica soluzione invece di dividere in due rate?

        Si’, la legge consente di versare l’intera IMU annuale entro il 16 giugno 2026. In questo caso, sul modello F24 va barrata sia la casella Acconto sia Saldo. Attenzione pero’: pagando tutto a giugno si applicano le aliquote 2025. Se il Comune aumenta le aliquote nel 2026, non potrai piu’ recuperare la differenza in sede di saldo.

        L’IMU sulla casa data in affitto e’ dovuta?

        Si’, l’IMU sulla casa data in affitto e’ sempre dovuta dal proprietario, indipendentemente dal fatto che ci viva l’inquilino. Solo nel caso di locazione a canone concordato l’imposta e’ ridotta del 25%. Se l’affitto e’ a canone libero, si applica l’aliquota piena deliberata dal Comune per gli altri fabbricati.

        Assistenza CAF Centro Fiscale Udine per l’acconto IMU 2026

        Calcolare correttamente l’acconto IMU 2026 richiede attenzione: serve verificare le delibere comunali aggiornate, applicare il moltiplicatore catastale giusto, considerare riduzioni ed esenzioni, compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo esatti. Un errore può comportare sanzioni anche pesanti. Per questo conviene affidarsi a chi gestisce queste pratiche tutti i giorni.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di calcolo IMU e compilazione del modello F24, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine, sia online per chi preferisce non spostarsi. Conosciamo le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, gestiamo pratiche per proprietari di più immobili, eredi, comproprietari e situazioni complesse. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato.

        Hai bisogno di assistenza per il calcolo dell’acconto IMU 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: ti aiutiamo a calcolare l’importo esatto, scegliere i codici tributo corretti e versare in serenità entro il 16 giugno 2026.


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        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con il calcolo dell’acconto IMU 2026, la compilazione del modello F24 e il ravvedimento operoso in caso di ritardo.

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          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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          robert poletto
          17/07/2026
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          Fantastici
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          Geanina Gaita
          16/07/2026
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          Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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          Giugno 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-06 08:02:072026-06-06 08:02:17Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IMU, TASI E MODELLO F24

          Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo con 32 Appuntamenti

          calcolo imu CAF Udine

          Giugno 2026 e un mese fiscalmente impegnativo: ben 32 scadenze si concentrano soprattutto in 4 date chiave. Tra gli appuntamenti piu importanti spiccano l’acconto IMU del 16 giugno, il versamento delle ritenute alla fonte, i contributi INPS e l’IVA mensile. Questo calendario aggiornato ti guida attraverso tutti gli adempimenti del mese, con le date esatte e le istruzioni per non perdere nessuna scadenza.

          Le 4 date chiave di giugno 2026

          Le scadenze di giugno 2026 si addensano in quattro momenti precisi del mese. Conoscerle in anticipo permette di organizzarsi per tempo ed evitare sanzioni e interessi da ravvedimento operoso.

          DataAdempimento principaleChi riguarda
          2 giugno 2026Festa della Repubblica (nessun adempimento)Tutti
          16 giugno 2026Acconto IMU, ritenute, IVA mensile, contributi INPS/INAILTitolari immobili, datori di lavoro, P.IVA mensili
          25 giugno 2026INTRASTAT mensile e trimestraleOperatori intracomunitari
          30 giugno 2026Versamenti IRPEF, cedolare secca, contributi colf/badantiPrivati, professionisti, datori di lavoro domestico

          Nota: Il 2 giugno e festa nazionale (Festa della Repubblica): tutti gli adempimenti eventualmente in scadenza sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo, che nel 2026 e il 3 giugno (mercoledi).

          16 giugno 2026: la scadenza piu importante del mese

          Il 16 giugno e il giorno piu affollato del calendario fiscale estivo. Coincidono almeno 15 adempimenti diversi, tra cui:

          Acconto IMU giugno 2026

          L’acconto IMU 2026 si versa entro il 16 giugno. Il calcolo si basa sulle aliquote 2025 applicate al 50% del dovuto annuo (cosiddetto metodo storico). In alternativa, si puo versare il 50% dell’imposta calcolata con le aliquote 2026 se gia deliberate dal Comune (metodo previsionale).

          Per sapere chi e esente e come calcolare l’IMU se sei pensionato, leggi la nostra guida: IMU 2026 Pensionati: Acconto Giugno, Esenzioni e Casi Particolari.

          Ritenute alla fonte su redditi di lavoro

          I datori di lavoro (inclusi i condomini come sostituti d’imposta) devono versare via modello F24 le ritenute IRPEF operate a maggio 2026 su:

          • Redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice tributo 1001)
          • Redditi di lavoro autonomo e professionisti (codice tributo 1040)
          • Redditi diversi (codice tributo 1040 o 1045 secondo il caso)
          • Provvigioni agenti (codice tributo 1038)

          IVA mensile maggio 2026

          I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare l’IVA relativa al mese di maggio 2026 entro il 16 giugno. Il pagamento avviene con F24, codice tributo 6005 (IVA mensile maggio). Chi ha saldo a credito non deve effettuare versamenti.

          Contributi INPS artigiani e commercianti

          Gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS versano entro il 16 giugno la seconda rata 2026 dei contributi fissi sul minimale. L’importo varia in base al settore e alla gestione. Per il 2026, l’aliquota contributiva per artigiani e commercianti e del 24,48% sul reddito imponibile.

          Contributi INPS gestione separata

          I collaboratori e i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata INPS versano il saldo 2025 e il primo acconto 2026 entro il 30 giugno (non il 16). L’aliquota e del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale, 24% per chi ha un’altra copertura.

          Contributi INAIL premio annuale

          Entro il 16 giugno i datori di lavoro devono versare il premio INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Il pagamento avviene con F24 o bollettino INAIL, sulla base della comunicazione inviata dall’Istituto a febbraio 2026.

          Bollo auto: le scadenze di giugno 2026

          Il bollo auto non ha una data unica nazionale: la scadenza dipende dal mese di immatricolazione del veicolo e dalla regione di residenza. In linea generale:

          • I veicoli immatricolati in aprile hanno il bollo in scadenza a giugno 2026 (entro la fine del mese successivo all’immatricolazione)
          • Il pagamento avviene tramite portale ACI, sportello ACI, banche, tabaccai abilitati, oppure online su Pago PA
          • In caso di mancato pagamento e applicabile il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte rispetto a quella ordinaria

          Esenzioni bollo auto 2026: sono esenti i veicoli elettrici (per i primi 5 anni in molte regioni), i veicoli intestati a persone con grave disabilita (legge 104), i veicoli storici con oltre 30 anni di eta.

          Affitti brevi: versamento ritenute di giugno 2026

          I gestori di portali di locazione turistica (Airbnb, Booking, Vrbo, ecc.) che hanno operato ritenute del 21% sui canoni di maggio 2026 relativi a contratti di affitto breve devono versare le ritenute entro il 16 giugno tramite F24 con codice tributo 1919.

          Per i proprietari privati con cedolare secca sugli affitti brevi: il saldo della cedolare secca 2025 e l’acconto 2026 confluiscono nelle scadenze del 30 giugno (senza maggiorazione) oppure del 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Per approfondire le regole sulla cedolare secca nelle dichiarazioni precompilate: Cedolare Secca nel Modello Redditi PF Precompilato 2026.

          Per dettagli sulle ritenute versate a maggio 2026 dagli intermediari: Affitti Brevi, Scadenza 18 Maggio 2026: Versamento Ritenute degli Intermediari.

          30 giugno 2026: versamenti IRPEF e cedolare secca

          Il 30 giugno e l’altra data cruciale del mese: entro questa data, chi ha presentato il Modello 730 o il Modello Redditi PF 2026 deve versare (senza maggiorazione) le imposte emergenti dalla dichiarazione:

          • Saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 (per chi versa autonomamente, non tramite sostituto d’imposta)
          • Saldo cedolare secca 2025 e acconto cedolare secca 2026
          • Addizionali regionali e comunali IRPEF 2025
          • Imposta sostitutiva sul regime forfettario 2025 (saldo 15% o 5% nuove attivita)
          • Contributi INPS da Modello Redditi (gestione separata, artigiani/commercianti, saldo 2025)

          Chi non riesce a versare entro il 30 giugno puo farlo entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40% (interesse da dilazione). Per approfondire il calcolo dei versamenti: Saldo e Acconto IRPEF 2026: Calendario Scadenze e Calcolo Versamenti.

          Calendario completo delle 32 scadenze fiscali di giugno 2026

          Di seguito il riepilogo schematico di tutti i 32 adempimenti di giugno 2026, suddivisi per data e tipologia.

          Scadenze del 16 giugno 2026 (15 adempimenti)

          N.AdempimentoChi pagaCodice tributo F24
          1Acconto IMU 2026 prima rataProprietari immobili3912–3956 (per tipologia)
          2IVA mensile maggio 2026P.IVA liquidazione mensile6005
          3Ritenute lavoro dipendente maggio 2026Datori di lavoro1001
          4Ritenute lavoro autonomo maggio 2026Committenti/condomini1040
          5Ritenute su provvigioni maggio 2026Preponenti/agenti1038
          6Ritenute su dividendi maggio 2026Societa distributrici1035
          7Contributi INPS artigiani – 2a rata sul minimaleArtigiani0703, 0704
          8Contributi INPS commercianti – 2a rata sul minimaleCommercianti0703, 0705
          9Premio INAIL 2026 (regolazione e anticipo)Datori di lavoro con dipendentiBollettino/F24
          10Ritenute affitti brevi intermediari – maggio 2026Portali di locazione turistica1919
          11Contributi INPS lavoratori parasubordinati – quota datoreCommittentiF24/DM10
          12IVA trimestrale primo trimestre con opzione mensileOperatori IVA trimestrali con opzione6031
          13Addizionale regionale IRPEF su cessazione rapportoDatori di lavoro (su TFR)3802
          14Tobin Tax su operazioni finanziarie maggio 2026Intermediari finanziari4058–4059
          15Imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2026Titolari P.IVA soggetti a bollo2521–2524

          Scadenze del 25 giugno 2026 (2 adempimenti)

          N.AdempimentoChi presenta
          16Modello INTRASTAT mensile maggio 2026 (acquisti e cessioni UE)Operatori intracomunitari con obbligo mensile
          17Modello INTRASTAT trimestrale primo trimestre 2026Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale

          Scadenze del 30 giugno 2026 (15 adempimenti)

          N.AdempimentoChi paga
          18Saldo IRPEF 2025 da Modello 730/Redditi (senza maggiorazione)Persone fisiche, autonomi senza sostituto
          19Primo acconto IRPEF 2026 (senza maggiorazione)Persone fisiche, autonomi senza sostituto
          20Saldo cedolare secca 2025 (senza maggiorazione)Locatori con cedolare secca
          21Acconto cedolare secca 2026 (senza maggiorazione)Locatori con cedolare secca
          22Addizionale regionale IRPEF 2025 saldoPersone fisiche
          23Addizionale comunale IRPEF 2025 saldoPersone fisiche
          24Imposta sostitutiva forfettario – saldo 2025 e acconto 2026Titolari P.IVA forfettaria
          25Contributi INPS gestione separata – saldo 2025 e acconto 2026Professionisti senza cassa, collaboratori
          26IVIE 2025 saldo (immobili esteri)Persone fisiche con immobili all’estero
          27IVAFE 2025 saldo (attivita finanziarie estere)Persone fisiche con conti/attivita all’estero
          28IVCA 2025 saldo (cripto-attivita)Detentori di criptovalute
          29Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2025Datori di lavoro che detengono TFR
          30Diritto annuale CCIAA 2026Imprese iscritte al Registro Imprese
          31Bollo auto giugno 2026 (veicoli con scadenza a giugno)Proprietari/possessori veicoli
          32Ravvedimento operoso per versamenti omessi/insufficienti fino a maggio 2026Contribuenti in ritardo

          Contributi colf e badanti: scadenza luglio 2026

          I datori di lavoro domestico (chi ha assunto una colf, una badante o una baby sitter) devono versare i contributi INPS relativi al secondo trimestre 2026 (aprile-maggio-giugno) entro il 10 luglio 2026, come da calendario INPS per i versamenti trimestrali del lavoro domestico.

          Il pagamento avviene tramite PagoPA sul sito INPS, non con F24. I contributi si calcolano in base alle ore lavorate e alla retribuzione oraria (fascia A, B o C del CCNL lavoro domestico 2024-2028).

          Diritto annuale CCIAA: scadenza 30 giugno 2026

          Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA) devono versare il diritto annuale 2026 entro il 30 giugno, tramite F24 con il codice tributo 3850.

          L’importo varia a seconda della forma giuridica e della fascia di fatturato:

          • Imprese individuali: importo fisso determinato da ciascuna CCIAA (generalmente tra 40 e 200 euro)
          • Societa di persone (SNC, SAS): importo fisso base, intorno ai 200 euro
          • Societa di capitali (SRL, SPA): importo variabile in base al fatturato, da circa 200 a oltre 40.000 euro

          Il mancato versamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi legali. Con ravvedimento operoso e possibile regolarizzare pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

          Come si usa il ravvedimento operoso in caso di ritardo

          Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, aggiornato dal D.Lgs. 87/2024) consente di regolarizzare spontaneamente un versamento omesso o insufficiente, pagando una sanzione ridotta. Dal 1 settembre 2024 la riforma delle sanzioni tributarie ha abbassato la sanzione base per omessi versamenti al 25% (in luogo del precedente 30%). Le aliquote ridotte del ravvedimento dipendono dal tempo trascorso dalla scadenza:

          Tipo di ravvedimentoTermineCoefficiente riduzioneSanzione ridotta (su base 25%)
          Ravvedimento sprintEntro 14 giorni dalla scadenza1/300 per giorno0,083% al giorno (max 1,16%)
          Ravvedimento breveDal 15 al 30 giorno1/10 della sanzione ridotta al 12,5%1,25%
          Ravvedimento medioDal 31 al 90 giorno1/91,39%
          Ravvedimento lungoDal 91 giorno a 1 anno1/83,125%
          Ravvedimento biennaleEntro 2 anni1/73,57%
          Oltre 2 anniOltre 2 anni1/64,17%

          Alla sanzione ridotta si aggiungono sempre gli interessi legali al tasso vigente (calcolati sui giorni di ritardo). Il ravvedimento si perfeziona con il versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta in un unico F24.

          Proroga versamenti 2026: cosa cambia per ISA e forfettari

          Anche nel 2026 e stato previsto un regime di proroga per i contribuenti soggetti a ISA (Indici Sintetici di Affidabilita) e per i forfettari. In base al Decreto del Ministero dell’Economia, la scadenza del 30 giugno per questi contribuenti e prorogata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione.

          Possono versare entro il 20 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%:

          • Titolari di P.IVA soggetti a ISA che presentano il modello ISA allegato al Modello Redditi
          • Contribuenti in regime forfettario
          • Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)
          • Soggetti che dichiarano redditi da partecipazione in societa soggette a ISA

          Per tutti i dettagli sulla proroga 2026: Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari.

          Domande frequenti sulle scadenze fiscali di giugno 2026

          Il 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) e lavorativo per le scadenze fiscali?
          No. Il 2 giugno e giorno festivo e tutti gli adempimenti eventualmente in scadenza sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (3 giugno 2026).

          Se non verso l’acconto IMU entro il 16 giugno, cosa succede?
          Si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente. Con ravvedimento operoso entro 14 giorni si beneficia della sanzione piu ridotta (0,083% al giorno).

          I titolari di P.IVA forfettaria devono versare entro il 30 giugno o il 20 luglio?
          I forfettari possono versare saldo 2025 e acconti 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione, grazie alla proroga ISA/forfettari. Se versano tra il 21 luglio e il 20 agosto, si applica la maggiorazione dello 0,40%.

          Come si calcola l’acconto IMU di giugno?
          Il metodo piu comune e quello storico: si calcola il 50% dell’IMU pagata per l’anno 2025. In alternativa, metodo previsionale: si calcola il 50% dell’IMU dovuta per il 2026 (utile se le aliquote comunali sono cambiate o se l’immobile e stato venduto/acquistato).

          Chi deve pagare il diritto annuale CCIAA?
          Tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti iscritti solo all’Ordine professionale (senza iscrizione alla CCIAA) e le associazioni non profit senza attivita commerciale.

          L’IVA trimestrale si paga il 16 giugno?
          Solo se si e optato per la liquidazione mensile. L’IVA trimestrale primo trimestre 2026 aveva scadenza il 16 maggio (con maggiorazione 1% per il differimento). L’IVA del secondo trimestre scade il 16 agosto (con proroga automatica a settembre per il periodo feriale).

          Hai dubbi su una scadenza? Il CAF e a tua disposizione

          Le scadenze di giugno 2026 richiedono attenzione, soprattutto per chi deve coordinare piu adempimenti contemporaneamente. Il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione per:

          • Verificare la tua situazione IMU e calcolare l’acconto corretto
          • Compilare e inviare il modello F24 per i versamenti IRPEF
          • Gestire il ravvedimento operoso per ritardi nei versamenti
          • Assistere nella presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2026
          • Calcolare i contributi INPS dovuti per artigiani, commercianti e gestione separata

          Prenota un appuntamento presso lo sportello di Udine in Viale Giuseppe Tullio 13 o contattaci per una consulenza rapida. Verifica anche le scadenze per la Dichiarazione IMU 2026 se hai modificato la tua situazione immobiliare nell’ultimo anno.

          Giugno 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-01 22:36:292026-06-01 23:32:14Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo con 32 Appuntamenti
          NOTIZIE

          Rottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugno

          ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

          I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater devono tenere a mente una data importante: il 31 maggio 2026 scade la prossima rata della rateazione decennale. Si tratta della dodicesima rata complessiva per chi ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) e ha optato per il piano di pagamento dilazionato fino al 2027. La buona notizia per chi si trova in difficoltà o ha dimenticato la scadenza arriva direttamente dalla normativa: grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dall articolo 3, comma 14-bis del D.L. 119/2018, il versamento può essere effettuato senza decadenza entro il 5 giugno 2026, posticipando di fatto la scadenza operativa al primo giorno utile della settimana successiva.

          In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per i contribuenti, come calcolare correttamente l importo della rata, quali sono i canali di pagamento disponibili, cosa succede in caso di ritardo e come funziona la riammissione alla rottamazione quater introdotta dal decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 convertito in legge 15/2025). Vedremo anche le differenze tra la rottamazione quater e la nuova rottamazione quinquies introdotta nel 2026, per orientarsi tra le diverse misure di pace fiscale ancora attive.

          Indice dei contenuti

          1. Scadenza del 31 maggio: cosa cambia con il posticipo a giugno
          2. I 5 giorni di tolleranza: la normativa che salva il contribuente
          3. Calendario completo delle rate 2026 della rottamazione quater
          4. Chi deve pagare la rata in scadenza il 31 maggio 2026
          5. Come pagare: modello F24, PagoPA e canali digitali
          6. Decadenza dalla rottamazione: cosa rischia chi non paga
          7. Riammessi alla rottamazione quater: il quadro post Milleproroghe
          8. Esempio pratico: come calcolare l importo della rata
          9. Cosa fare in caso di difficoltà nel pagamento
          10. Rottamazione quater e quinquies: le differenze fondamentali
          11. Il ruolo del CAF nell assistenza alla rateazione
          12. FAQ sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026

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          Scadenza del 31 maggio: cosa cambia con il posticipo a giugno

          La rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta una delle scadenze più importanti dell anno per chi ha aderito alla definizione agevolata 2023 introdotta dalla legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Si tratta di un appuntamento ricorrente per i contribuenti che hanno scelto il piano massimo di rateazione, articolato in 18 rate distribuite dal 2023 al 2027 secondo lo schema previsto dalla norma.

          Il punto centrale di questa scadenza riguarda la scivolata operativa al mese di giugno. Tecnicamente la rata scade il 31 maggio, ma per due ragioni concorrenti il pagamento effettivo può essere posticipato senza alcuna penalità al primo giorno utile di giugno:

          • I 5 giorni di tolleranza previsti dall articolo 3, comma 14-bis del decreto-legge 119/2018, convertito in legge 136/2018, che si applicano a tutte le rate delle definizioni agevolate
          • La possibile coincidenza del quinto giorno con un giorno festivo o prefestivo, che fa scivolare ulteriormente il termine al primo giorno feriale successivo

          Nel concreto, il 31 maggio 2026 cade di domenica. Questa circostanza, di per sé, già sposta il termine ordinario al 1° giugno (lunedì). Considerando poi i 5 giorni di tolleranza, il termine effettivo entro cui versare senza decadere dal beneficio si attesta al 5 giugno 2026. Si tratta di una previsione strutturale del meccanismo della rottamazione, non di una proroga eccezionale: il legislatore ha voluto riconoscere uno spazio di flessibilità per evitare che ritardi minimi facciano perdere ai contribuenti il beneficio dell agevolazione.

          Una scadenza che riguarda milioni di contribuenti

          Secondo i dati pubblicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), le domande di adesione alla rottamazione quater hanno coinvolto una platea molto ampia di contribuenti, una larga parte dei quali ha optato per il piano di rateazione massima. La scadenza di maggio 2026 riguarda quindi una platea molto ampia, composta da:

          • Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater entro il 30 giugno 2023
          • Soggetti che hanno presentato la domanda integrativa entro il 30 settembre 2023 per ulteriori carichi
          • Decaduti riammessi grazie alla riapertura introdotta dal decreto Milleproroghe 2025

          I 5 giorni di tolleranza: la normativa che salva il contribuente

          La regola dei 5 giorni di tolleranza è uno degli elementi più importanti da conoscere per chi ha aderito alla rottamazione quater. Si tratta di una previsione normativa strutturale, non di una concessione discrezionale: il termine entro cui pagare per non perdere il beneficio è quello ordinario aumentato di 5 giorni.

          La base normativa

          Il riferimento è l articolo 3, comma 14-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La norma stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, dell unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, determina la decadenza dai benefici della definizione agevolata se superiore a cinque giorni.

          In parole semplici: pagare entro il quinto giorno successivo alla scadenza ordinaria è come pagare il giorno stesso. Non si tratta quindi di una proroga o di un favore, ma di una franchigia legale che il legislatore ha inserito per evitare effetti decadenziali sproporzionati rispetto a ritardi minimi.

          Come si calcolano i 5 giorni

          Il calcolo dei 5 giorni segue le regole generali del computo dei termini di diritto civile (art. 2963 del codice civile): si conta a partire dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria. Se il quinto giorno cade in un giorno festivo o di sabato/domenica, il termine slitta automaticamente al primo giorno feriale successivo.

          Ad esempio, per la scadenza del 31 maggio 2026 (domenica) il calcolo è il seguente:

          • Scadenza ordinaria: domenica 31 maggio 2026
          • Conteggio 5 giorni di tolleranza a partire dalla scadenza: dal 1° al 5 giugno 2026
          • Termine ultimo per pagare senza decadenza: venerdì 5 giugno 2026 (giorno feriale, nessun ulteriore slittamento)

          La prassi consolidata di Agenzia delle Entrate-Riscossione è di computare i 5 giorni a partire dal giorno stesso della scadenza nominale; qualora il quinto giorno cadesse di sabato, domenica o festivo, il termine slitterebbe ulteriormente al primo giorno feriale successivo. Nel caso della rata del 31 maggio 2026 il quinto giorno cade di venerdì, quindi il termine resta fissato al 5 giugno.

          Attenzione: la lettura prudenziale che AdER suggerisce ai contribuenti è di considerare la scadenza del 31 maggio come termine ordinario, ricorrendo alla tolleranza solo in caso di reale necessità. Programmare il pagamento già in scadenza tolleranza, infatti, espone a rischi operativi (errori bancari, ritardi di sportello) che possono determinare la perdita irreversibile dell agevolazione.

          Calendario completo delle rate 2026 della rottamazione quater

          Per chi ha aderito al piano massimo di rateazione previsto dalla rottamazione quater, il 2026 prevede quattro rate trimestrali, secondo lo schema stabilito dall articolo 1, comma 232 della legge 197/2022. Ecco il calendario completo:

          Numero rataScadenza ordinariaTermine con tolleranzaNote
          Rata 11 (di 18)28 febbraio 20269 marzo 2026 (lunedì)Slitta per festività e tolleranza
          Rata 12 (di 18)31 maggio 20265 giugno 2026 (venerdì)Slitta per domenica + tolleranza
          Rata 13 (di 18)31 luglio 20265 agosto 2026 (mercoledì)Tolleranza 5 giorni
          Rata 14 (di 18)30 novembre 20267 dicembre 2026 (lunedì)Slitta per domenica + tolleranza

          Schema generale del piano fino al 2027

          Il piano di rateazione completo della rottamazione quater prevede 18 rate distribuite secondo lo schema seguente:

          • 2023: 2 rate (31 ottobre e 30 novembre)
          • 2024-2027: 4 rate annuali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre)

          La rata di maggio 2026 rappresenta dunque la dodicesima delle 18 rate complessive e segna il superamento dei due terzi del percorso di pagamento dilazionato. Per chi sta rispettando il piano, ogni rata pagata regolarmente consolida l agevolazione fiscale ottenuta con la rottamazione, eliminando definitivamente sanzioni e interessi di mora.

          Chi deve pagare la rata in scadenza il 31 maggio 2026

          La rata in scadenza il 31 maggio 2026 riguarda tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater entro i termini stabiliti e hanno optato per il piano di rateazione massima. Vediamo nel dettaglio le diverse categorie interessate.

          Aderenti originari della rottamazione quater

          Sono i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine originario del 30 giugno 2023, successivamente prorogato per i ritardatari. Per questa categoria la rata di maggio 2026 rappresenta la prosecuzione regolare del piano scelto al momento dell adesione.

          Aderenti tramite domanda integrativa

          Una circostanza meno nota riguarda chi ha presentato una domanda integrativa entro il 30 settembre 2023 per includere ulteriori carichi nella rottamazione quater. Anche per questi soggetti la rata di maggio 2026 corrisponde a una scadenza ordinaria del piano di pagamento.

          Decaduti riammessi dal decreto Milleproroghe 2025

          La novità più rilevante riguarda i contribuenti riammessi alla rottamazione quater grazie al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (decreto Milleproroghe), convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15. La norma ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 di rientrare nel piano, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2025.

          I riammessi seguono un piano di pagamento ad hoc che può prevedere il versamento integrale entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate di pari importo con scadenze a partire dal 31 luglio 2025. Per chi ha aderito al piano rateale, la rata di maggio 2026 rientra in questo nuovo calendario.

          Come pagare: modello F24, PagoPA e canali digitali

          Per il versamento della rata della rottamazione quater i contribuenti hanno a disposizione diversi canali di pagamento. La scelta del canale dipende dalle preferenze personali, dalla disponibilità di strumenti digitali e dall importo da versare.

          Modello F24 con bollettini precompilati

          Il canale tradizionale è rappresentato dai bollettini precompilati inviati dall Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell adesione. I bollettini riportano:

          • L importo esatto della rata
          • I codici tributo specifici per la definizione agevolata
          • La scadenza di ogni singola rata
          • I dati identificativi del contribuente e della pratica

          I bollettini possono essere utilizzati per il pagamento presso banche, uffici postali, sportelli bancomat abilitati, ricevitorie convenzionate (Sisal, Lottomatica) e tabaccai che offrono servizi di pagamento.

          Pagamento online tramite area riservata AdER

          Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (agenziaentrateriscossione.gov.it) è possibile accedere all area riservata con SPID, CIE o CNS per visualizzare il piano di pagamento, scaricare i bollettini, monitorare i versamenti effettuati e pagare direttamente online con carta di credito, bonifico online o addebito su conto corrente tramite il circuito PagoPA.

          App EquiClick e canali mobile

          L Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sviluppato anche un app mobile che consente di gestire i pagamenti delle rate da smartphone, ricevere notifiche sulle scadenze e visualizzare lo stato del piano in modo immediato. Questi canali digitali sono particolarmente utili per chi viaggia o per chi vuole avere sempre sotto controllo la propria situazione.

          Domiciliazione bancaria

          Una soluzione molto comoda per non rischiare di dimenticare le scadenze è l attivazione della domiciliazione bancaria tramite il modulo SDD (Sepa Direct Debit). Una volta attivato, il pagamento avviene automaticamente alla scadenza, senza necessità di intervento da parte del contribuente. La richiesta di domiciliazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata per essere operativa.

          Decadenza dalla rottamazione: cosa rischia chi non paga

          Il mancato pagamento della rata di maggio 2026 entro il termine di tolleranza del 5 giugno 2026 comporta conseguenze gravi e irreversibili per il contribuente. La normativa è chiara: la decadenza dalla rottamazione quater è automatica e produce effetti molto pesanti.

          Effetti immediati della decadenza

          Quando un contribuente decade dalla rottamazione, si verificano i seguenti effetti automatici:

          • Riemerge il debito originario comprensivo di sanzioni e interessi di mora, che la rottamazione aveva eliminato o ridotto
          • Le somme già versate vengono considerate a titolo di acconto e vengono scomputate dal debito complessivo
          • Riprendono le procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche)
          • Non si può più rateizzare il debito residuo con la dilazione ordinaria di AdER (art. 19 D.P.R. 602/1973), salvo eccezioni

          Cosa significa nella pratica

          Immaginiamo un contribuente che ha aderito alla rottamazione quater per un debito originario di 30.000 euro, ridotto a 18.000 euro grazie alla cancellazione di sanzioni e interessi. Ha già pagato 5 rate per un totale di 5.000 euro. Se non paga la rata di maggio 2026 entro il 5 giugno, la situazione cambia drasticamente:

          • Il debito torna a 30.000 euro (importo originario)
          • Vengono scomputati i 5.000 euro già versati
          • Restano dovuti 25.000 euro
          • Su questa somma riprendono a maturare interessi di mora
          • AdER può avviare immediatamente le azioni di recupero coattivo

          Possibilità di rateizzazione ordinaria post-decadenza

          Una volta decaduto dalla rottamazione, il contribuente può comunque richiedere la rateizzazione ordinaria ad AdER per il debito riemerso. La dilazione ordinaria può arrivare fino a 84 rate mensili (84 mesi = 7 anni) per debiti fino a 120.000 euro, o fino a 120 rate per importi superiori, secondo le regole vigenti nel 2026 introdotte dal D.Lgs. 110/2024 in attuazione della riforma fiscale.

          Tuttavia, va sottolineato che la rateizzazione ordinaria non comporta lo sconto su sanzioni e interessi previsto dalla rottamazione. Il contribuente paga l importo pieno con interessi di dilazione, perdendo definitivamente il beneficio fiscale ottenuto con la pace fiscale 2023.

          Riammessi alla rottamazione quater: il quadro post Milleproroghe

          Il decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 convertito in legge 15/2025) ha introdotto una novità di grande rilievo per i contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione quater: la riapertura dei termini per la riammissione al piano.

          Chi può riammettersi

          Il decreto ha consentito la riammissione ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, erano decaduti dai benefici della rottamazione quater per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una o più rate. La riammissione doveva essere richiesta presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2025 tramite i canali telematici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

          Modalità di pagamento per i riammessi

          I contribuenti riammessi hanno potuto scegliere tra due modalità di pagamento:

          • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025
          • Pagamento dilazionato in un massimo di 10 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027

          Per i riammessi che hanno scelto il piano in 10 rate, la rata in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta la quarta delle 10 rate complessive. Anche a questa categoria si applicano regolarmente i 5 giorni di tolleranza, con possibilità di versare entro il 5 giugno 2026.

          Importanza di non perdere la seconda chance

          Per i riammessi la rata di maggio 2026 assume un significato particolare: si tratta della seconda opportunità concessa dal legislatore per beneficiare della rottamazione. Una nuova decadenza preclude definitivamente l accesso alla rottamazione quater e impone il pagamento integrale del debito secondo le procedure ordinarie. Per questo motivo è fondamentale rispettare le scadenze e, in caso di difficoltà, valutare per tempo le alternative disponibili con il supporto di un consulente fiscale o di un CAF.

          Esempio pratico: come calcolare l importo della rata

          Per comprendere meglio come funziona il piano di pagamento della rottamazione quater, vediamo un esempio pratico con numeri concreti.

          Il caso di Marco, artigiano di Udine

          Marco è un artigiano friulano con sede a Udine. Nel 2023 aveva accumulato debiti con il fisco per un totale di 40.000 euro di cartelle esattoriali, così composti:

          • Tributo iscritto a ruolo: 25.000 euro
          • Sanzioni: 10.000 euro
          • Interessi di mora: 4.500 euro
          • Aggio della riscossione: 500 euro

          Aderendo alla rottamazione quater, Marco ha potuto beneficiare della cancellazione integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. L importo da versare si è quindi ridotto al solo tributo, più le spese esecutive e di notifica delle cartelle (di solito poche decine di euro).

          Calcolo dell importo da rateizzare

          Per Marco l importo definitivo da pagare con la rottamazione è di circa 25.300 euro (25.000 euro di tributo + 300 euro di spese). Avendo optato per il piano massimo di rateazione in 18 rate, il calcolo è il seguente:

          • Rate del 2023 (2 rate, ciascuna pari al 5% del totale, per il 10% complessivo): 1.265 euro a rata = 2.530 euro complessivi
          • Rate dal 2024 al 2027 (16 rate del restante 90%): circa 1.423 euro a rata

          La rata di maggio 2026 per Marco ammonta dunque a circa 1.423 euro, da versare entro il 31 maggio (o entro il 5 giugno sfruttando la tolleranza). Su questo importo va aggiunto l interesse del 2% annuo previsto dalla legge 197/2022 per le rate successive alla prima.

          Confronto con la situazione senza rottamazione

          Senza rottamazione, Marco avrebbe dovuto pagare l intero importo di 40.000 euro, oltre agli interessi di mora che continuavano a maturare nel tempo. Con la rottamazione quater Marco ha ottenuto un risparmio di circa 14.700 euro, pari al 37% del debito originario. È evidente come il rispetto delle scadenze sia fondamentale per non perdere questo importante beneficio.

          Cosa fare in caso di difficoltà nel pagamento

          Può capitare che, per circostanze impreviste, un contribuente si trovi in difficoltà nel versare una rata della rottamazione quater alla scadenza prevista. Vediamo quali sono le opzioni disponibili.

          Utilizzare i 5 giorni di tolleranza

          La prima opzione è ovviamente quella di sfruttare appieno i 5 giorni di tolleranza, organizzandosi per reperire la liquidità necessaria. Per la rata di maggio 2026 questo significa avere fino al 5 giugno per provvedere al versamento senza alcuna penalità.

          Pagamento parziale: cosa succede

          Un errore comune è pensare che un pagamento parziale possa evitare la decadenza. Non è così: la normativa è chiara nel prevedere che il versamento insufficiente (oltre i 5 giorni di tolleranza) determina la decadenza, esattamente come il mancato pagamento. Per evitare la decadenza è necessario versare l intero importo della rata, non somme parziali.

          Verificare il piano di pagamento

          Prima della scadenza è sempre opportuno verificare il proprio piano di pagamento accedendo all area riservata di AdER. Può capitare che vi siano stati versamenti già effettuati in eccesso che possono compensare la rata in scadenza, oppure che il piano abbia subito modifiche di cui non si era consapevoli.

          Quando rivolgersi al CAF

          Se la difficoltà nel pagamento non è transitoria ma strutturale, è importante rivolgersi tempestivamente a un consulente fiscale o a un CAF per valutare le alternative. Più ci si rivolge per tempo, più ampia è la gamma di soluzioni esplorabili: dalla pianificazione dei pagamenti residui, all eventuale adesione alla nuova rottamazione quinquies (se applicabile al caso specifico), fino alla richiesta di rateazione ordinaria post-decadenza.

          Rottamazione quater e quinquies: le differenze fondamentali

          Con l introduzione della rottamazione quinquies nel 2026 (Legge di Bilancio 2026), molti contribuenti si trovano confusi sulle differenze tra le due misure e su quale convenga in caso di scelta. Chiariamo i punti principali.

          Periodo dei carichi rottamabili

          La differenza più importante riguarda il periodo dei carichi affidati all agente della riscossione:

          • Rottamazione quater (legge 197/2022): carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
          • Rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026): carichi affidati ad AdER successivamente, secondo il perimetro temporale stabilito dalla nuova norma

          Convenienza economica

          Entrambe le rottamazioni prevedono la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, lasciando dovuti solo il tributo, le spese di notifica e quelle esecutive. Tuttavia, la quinquies introduce piani di rateazione potenzialmente diversi e modalità di pagamento differenziate.

          Possibilità di cumulo

          Un contribuente può aderire contemporaneamente alla rottamazione quater (per i debiti precedenti già in piano di pagamento) e alla rottamazione quinquies (per i debiti rientranti nel nuovo perimetro temporale), trattandosi di due procedure distinte. È però importante valutare la sostenibilità complessiva dei pagamenti, perché le scadenze possono sovrapporsi.

          Il ruolo del CAF nell assistenza alla rateazione

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata a tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e si trovano a gestire le scadenze di pagamento. La nostra esperienza pluriennale sul territorio friulano ci consente di seguire ogni pratica con la massima cura, garantendo il rispetto delle scadenze e l ottimizzazione fiscale.

          I servizi offerti

          Per la gestione della rottamazione quater il CAF Centro Fiscale fornisce:

          • Verifica del piano di pagamento e dello stato delle rate pagate
          • Predisposizione dei modelli F24 e supporto per il versamento
          • Attivazione della domiciliazione bancaria SDD per i pagamenti automatici
          • Calendario personalizzato delle scadenze con promemoria
          • Consulenza sulle alternative in caso di difficoltà (rottamazione quinquies, rateazione ordinaria, ecc.)
          • Assistenza per i riammessi dal decreto Milleproroghe 2025

          Perché rivolgersi a un CAF

          La rottamazione quater è una procedura tecnicamente complessa che richiede attenzione e precisione. Un errore nel pagamento o una scadenza dimenticata possono comportare la perdita definitiva di un beneficio fiscale anche di migliaia di euro. Affidarsi a un CAF significa avere un punto di riferimento competente che monitora le scadenze, predispone la documentazione e assiste in caso di problematiche.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine, in particolare, vanta una conoscenza approfondita delle problematiche fiscali del territorio friulano e una rete consolidata di rapporti con gli uffici locali di AdER, che ci consente di gestire con efficacia anche le situazioni più complesse.

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          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          FAQ sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026

          Quando scade esattamente la rata della rottamazione quater di maggio 2026?

          La scadenza ordinaria è il 31 maggio 2026. Tuttavia, cadendo di domenica, il termine slitta automaticamente al 1° giugno 2026. Considerando i 5 giorni di tolleranza previsti dall art. 3, comma 14-bis del D.L. 119/2018, il termine ultimo per pagare senza decadere è il 5 giugno 2026.

          Cosa succede se pago il 6 giugno 2026?

          Pagare il 6 giugno 2026 significa pagare oltre i 5 giorni di tolleranza e comporta la decadenza automatica dalla rottamazione quater. Il debito originario riemerge integralmente, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, scomputando le somme già versate.

          Posso pagare in più tranche entro il 5 giugno?

          No. La rata deve essere versata in un unica soluzione entro il termine di tolleranza. Un pagamento parziale, anche se effettuato entro i 5 giorni, equivale a un mancato pagamento e produce la decadenza.

          Come faccio a sapere l importo esatto della mia rata?

          L importo della rata è indicato nel piano di pagamento trasmesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell adesione alla rottamazione. Puoi consultarlo nell area riservata del sito AdER accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure utilizzando l app EquiClick. In caso di smarrimento dei bollettini puoi richiederne copia all AdER o al tuo CAF di fiducia.

          Quali sono i codici tributo per il modello F24?

          I codici tributo per la rottamazione quater sono stati istituiti con specifica risoluzione dell Agenzia delle Entrate. I codici sono riportati direttamente sui bollettini precompilati inviati da AdER. Per chi prepara il modello F24 manualmente è necessario fare riferimento alla risoluzione AdE pertinente o richiedere assistenza al proprio CAF.

          Posso aderire alla rottamazione quinquies se sono ancora in rottamazione quater?

          Sì, ma per carichi diversi. La rottamazione quater riguarda i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione quinquies riguarda carichi successivi, secondo il perimetro stabilito dalla legge di bilancio 2026. Le due procedure sono indipendenti e possono coesistere per posizioni debitorie diverse.

          Cosa succede se la mia banca esegue il bonifico in ritardo?

          Ai fini della rottamazione quater fa fede la data di esecuzione del pagamento, non la data di valuta. Se il bonifico viene disposto in tempo utile ma la banca lo esegue con ritardo per ragioni tecniche, il contribuente non è in colpa, ma rischia comunque la decadenza. Per questo motivo è sempre consigliato pagare con qualche giorno di anticipo rispetto al termine di tolleranza.

          La rata di maggio è sempre uguale alle altre rate?

          Dipende dal piano scelto. Nel piano massimo di 18 rate, le prime 2 rate del 2023 corrispondevano al 10% del totale (5% ciascuna), mentre le 16 rate successive (dal 2024 al 2027) corrispondono al restante 90% diviso equamente. La rata di maggio 2026 ha quindi lo stesso importo delle altre 15 rate del periodo 2024-2027, aumentato dell interesse del 2% annuo previsto dalla legge.

          Cosa devo fare se non riesco a pagare la rata?

          Se prevedi di non riuscire a pagare la rata, non aspettare la scadenza. Contatta tempestivamente il tuo CAF di fiducia per valutare le alternative: dalla pianificazione dei pagamenti, alla verifica dell adesione alla rottamazione quinquies (se applicabile), fino alla rateazione ordinaria post-decadenza. Più ci si muove in anticipo, più ampie sono le possibilità di trovare una soluzione sostenibile.

          Conclusione: il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine

          La rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta un appuntamento importante per migliaia di contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale 2023. Grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa, il termine effettivo per pagare senza decadere si sposta al 5 giugno 2026, offrendo uno spazio di flessibilità utile a chi avesse necessità di organizzare la liquidità.

          Ricordiamo però che la tolleranza non è una proroga: la scadenza ordinaria resta il 31 maggio e l ideale è pianificare il pagamento con largo anticipo, riservando la tolleranza solo a situazioni di reale necessità. Una rata pagata in ritardo oltre i 5 giorni comporta la decadenza definitiva dal beneficio e la perdita dello sconto su sanzioni e interessi di mora.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine è al fianco dei contribuenti per la gestione completa della rottamazione quater: dalla verifica del piano di pagamento alla predisposizione dei modelli F24, dall attivazione della domiciliazione bancaria fino alla consulenza sulle alternative in caso di difficoltà. La nostra esperienza pluriennale e la conoscenza approfondita del territorio friulano ci permettono di seguire ogni cliente con la massima professionalità.

          Hai dubbi sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026? Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, chiamaci al numero 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Ti aiuteremo a verificare la tua posizione, calcolare correttamente l importo dovuto e individuare la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze.

          Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 14:10:272026-05-31 17:43:07Rottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugno
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

          Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          La proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.

          In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.

          La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.

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          Indice dei contenuti

          1. Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno
          2. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi
          3. Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024
          4. Quali versamenti sono prorogati: elenco completo
          5. Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici
          6. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%
          7. Rateizzazione: come pagare in rate mensili
          8. Codici tributo F24: tabella completa
          9. Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi
          10. Errori piu frequenti e ravvedimento operoso
          11. Domande frequenti sulla proroga 2026

          Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno

          La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

          Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potra:

          • Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziche il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;
          • Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziche entro il 30 luglio);
          • Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).

          La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) ne sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).

          Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024.

          Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi

          La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:

          1. Soggetti che applicano gli ISA

          Sono interessati i contribuenti che esercitano attivita economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilita fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:

          • Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;
          • Societa di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;
          • Societa di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
          • Soci di societa (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.

          Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attivita nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.

          2. Contribuenti in regime forfettario

          I contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtu di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 e fissato a 85.000 euro.

          3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)

          Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attivita o al compimento del 35esimo anno di eta, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.

          Casi di estensione della proroga

          La proroga si estende anche ai soci di societa che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:

          • Soci di SNC, SAS e societa equiparate;
          • Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);
          • Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile).

          Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

          La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non e una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.

          Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001

          La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:

          • 30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;
          • 30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

          Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

          Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

          In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio e collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).

          Provvedimenti applicativi 2026

          Per il 2026 la proroga e stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.

          Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024.

          Quali versamenti sono prorogati: elenco completo

          La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:

          Imposte dirette

          • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);
          • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto e generalmente al 50% del totale acconto);
          • Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per societa di capitali con esercizio solare;
          • Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);
          • Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).

          Imposta sostitutiva per il regime forfettario

          • Saldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attivita nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;
          • Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;
          • Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).

          Imposte sostitutive e patrimoniali

          • Cedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);
          • IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;
          • IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.

          Contributi previdenziali

          La proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.

          IVA annuale

          L’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON e oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.

          VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogata
          Saldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026
          Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026
          Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026
          Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026
          Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026
          Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026
          Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026
          Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026
          Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026

          Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici

          Vediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.

          Esempio 1: Artigiano con ricavi ISA

          Mario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:

          • Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;
          • IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;
          • Detrazioni: 1.880 euro;
          • IRPEF netta: 6.570 euro;
          • Acconti gia versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.

          Calcolo:

          • Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);
          • Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);
          • Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).

          Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.

          Esempio 2: Professionista in regime forfettario

          Laura, consulente IT, primo anno di attivita superato (non piu start-up al 5%):

          • Compensi 2025: 52.000 euro;
          • Coefficiente di redditivita (codice ATECO 62.02.00): 78%;
          • Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;
          • Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;
          • Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;
          • Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.

          Calcolo:

          • Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);
          • Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);
          • Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).

          Regola importante (acconti per forfettari): non e dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata e inferiore a 51,65 euro; e dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; e dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.

          Esempio 3: Socio SRL trasparente

          Giulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA.

          Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%

          Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 puo avvalersi della possibilita di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioe fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

          La maggiorazione dello 0,40% si applica:

          • Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;
          • Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);
          • Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.

          Esempio di calcolo maggiorazione

          Riprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziche il 20 luglio:

          • Importo base: 3.258 euro;
          • Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;
          • Totale da versare: 3.271,03 euro.

          La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.

          Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedi – non c’e quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

          Rateizzazione: come pagare in rate mensili

          I contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.

          Numero massimo di rate

          Le rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze cosi articolate:

          • 1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);
          • 2a rata: 20 agosto 2026;
          • 3a rata: 16 settembre 2026;
          • 4a rata: 16 ottobre 2026;
          • 5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedi – confermare il calendario ufficiale);
          • 6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).

          Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.

          Tabella interessi per rate successive

          RataScadenzaInteressi su rata
          1a20/07/20260,00%
          2a20/08/20260,33%
          3a16/09/20260,66%
          4a16/10/20260,99%
          5a16/11/20261,32%
          6a16/12/20261,65%

          Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.

          Cosa NON si puo rateizzare

          NON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (gia con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre).

          Codici tributo F24: tabella completa

          Per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:

          CodiceDescrizioneAnno di riferimento
          4001IRPEF – saldo2025
          4033IRPEF – acconto prima rata2026
          4034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione2026
          1790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata2026
          1791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata2026
          1792Imposta sost. forfettari – saldo2025
          2003IRES – saldo2025
          2001IRES – acconto prima rata2026
          3800IRAP – saldo2025
          3812IRAP – acconto prima rata2026
          3801Addizionale regionale2025
          3844Addizionale comunale – saldo2025
          3843Addizionale comunale – acconto2026
          1842Cedolare secca – saldo2025
          1840Cedolare secca – acconto prima rata2026
          1668Interessi rateizzazione2026
          4041IVIE – saldo2025
          4043IVAFE – saldo2025

          Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata).

          Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi

          Soci di societa di persone (SNC, SAS)

          I soci di societa di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.

          Eredi del contribuente deceduto

          Gli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.

          Inizio o cessazione attivita nel 2025

          Chi ha iniziato o cessato l’attivita nel 2025 e generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attivita potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.

          Periodo d’imposta non solare

          Le societa di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.

          Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)

          I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilita raggiunto).

          Errori piu frequenti e ravvedimento operoso

          Vediamo i piu comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

          Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglio

          Chi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) e considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:

          • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;
          • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);
          • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);
          • Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);
          • Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);
          • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).

          A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).

          Errore 2: Sbagliare il codice tributo

          Un errore comune e versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.

          Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliato

          Per i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.

          Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo anno

          I forfettari al primo anno di attivita possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziche 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.

          Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunale

          Saldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale e bene controllarli sempre.

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          Domande frequenti sulla proroga 2026

          1. La proroga vale anche per i contribuenti non titolari di partita IVA?

          No. La proroga al 20 luglio 2026 e riservata ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA o sono in regime forfettario, ai loro soci/collaboratori e agli eredi. I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri contribuenti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo applicano la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 o quella alternativa del 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.

          2. Devo presentare la dichiarazione entro il 20 luglio?

          No. La proroga riguarda solo i versamenti. La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.

          3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

          Si, e prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformita.

          4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?

          Il 20 luglio 2026 cade di lunedi, quindi non c’e slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento e accettato come anticipato e valido.

          5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?

          Si. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.

          6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?

          Si, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione e quello di versamento.

          7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?

          Si. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.

          8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?

          No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (puo essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.

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          Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e contribuenti forfettari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nel calcolo di saldo e acconti, e nella corretta predisposizione del modello F24 con o senza compensazione di crediti d’imposta. Contattaci per fissare un appuntamento e affidare i tuoi versamenti a chi conosce nel dettaglio la disciplina degli ISA e del regime forfettario.

          Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.

          Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-08-17 10:17:33Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari
          DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Saldo e Acconto IRPEF 2026: Calendario Scadenze e Come Calcolare i Versamenti

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026

          Il saldo e acconto IRPEF 2026 rappresenta uno degli appuntamenti fiscali piu’ importanti dell’anno per milioni di contribuenti italiani. Entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%) e’ necessario versare il saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 2025 e il primo acconto IRPEF per il 2026. Il secondo acconto IRPEF ha invece scadenza al 30 novembre 2026.

          In questa guida completa al saldo e acconto IRPEF 2026 trovi il calendario delle scadenze aggiornato, le aliquote IRPEF 2026 ridotte a tre scaglioni dopo la riforma fiscale, il metodo per calcolare i versamenti sia con il metodo storico sia con quello previsionale, i codici tributo F24 da utilizzare e tutti gli esempi pratici per capire quanto pagare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta nella compilazione del modello 730 e del modello Redditi PF, calcolando con precisione il saldo e l’acconto IRPEF dovuti.

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          Indice dei contenuti

          1. Saldo e acconto IRPEF 2026: quadro generale
          2. Calendario delle scadenze IRPEF 2026
          3. Aliquote IRPEF 2026 e scaglioni in vigore
          4. Come calcolare il saldo IRPEF 2026
          5. Come calcolare l’acconto IRPEF: metodo storico vs previsionale
          6. Primo e secondo acconto IRPEF 2026: importi e rate
          7. Maggiorazione dello 0,40% per pagamento differito
          8. Soglie minime per i versamenti IRPEF
          9. Codici tributo F24 per saldo e acconto IRPEF
          10. Rateizzazione dei versamenti IRPEF
          11. Errori e ritardi: ravvedimento operoso
          12. Esempi pratici di calcolo IRPEF 2026
          13. Domande frequenti sul saldo e acconto IRPEF 2026

          Saldo e acconto IRPEF 2026: quadro generale

          Il saldo e acconto IRPEF 2026 e’ un meccanismo di versamento che funziona in due tempi. Da un lato si paga il saldo IRPEF, ovvero la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta per l’anno appena trascorso (il 2025) e quanto e’ gia’ stato versato durante l’anno tramite ritenute, acconti e crediti d’imposta. Dall’altro lato si versano gli acconti IRPEF per l’anno in corso (il 2026), che anticipano l’imposta che si stima di dover pagare l’anno successivo sulla base dei redditi attuali.

          Questo sistema, regolato dall’art. 17 della Legge 97/1977 e dal DPR 322/1998, riguarda tutte le persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF), quindi lavoratori autonomi, partite IVA in regime ordinario, professionisti, imprenditori, ma anche lavoratori dipendenti e pensionati che hanno redditi ulteriori (locazioni, attivita’ occasionali, dividendi) e che non utilizzano il sostituto d’imposta come tramite per i conguagli.

          Per chi presenta il modello 730 dipendente o pensionato, il saldo e l’acconto IRPEF vengono trattenuti automaticamente dal datore di lavoro o dall’INPS in busta paga o nella rata di pensione, senza bisogno di compilare un F24. Per chi presenta il modello Redditi PF (titolari di partita IVA in regime ordinario, contribuenti senza sostituto, soggetti con redditi particolari) il versamento avviene tramite F24 telematico entro le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.

          La distinzione tra saldo e acconto IRPEF e’ fondamentale. Il saldo chiude i conti dell’anno precedente: se hai versato meno di quanto dovuto, paghi la differenza; se hai versato di piu’, maturi un credito che puoi compensare. L’acconto, invece, e’ un’anticipazione dell’imposta futura: serve allo Stato per incassare gradualmente le imposte durante l’anno, senza aspettare la dichiarazione successiva. Per un approfondimento completo sui versamenti, consulta la nostra guida ai codici tributo F24 2026.

          Calendario delle scadenze IRPEF 2026

          Il calendario delle scadenze IRPEF 2026 e’ definito dall’Agenzia delle Entrate sulla base del DPR 322/1998 e tiene conto sia della dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2025 sia degli adempimenti per i versamenti. Ecco le date chiave da tenere a mente per non incorrere in sanzioni o ritardi.

          ScadenzaAdempimentoNote
          30 aprile 2026Apertura 730 precompilatoDal 2026 anticipata dal 15 al 30 aprile
          30 giugno 2026Saldo IRPEF 2025 + 1° acconto IRPEF 2026Termine ordinario (senza maggiorazione)
          30 luglio 2026Saldo IRPEF + 1° acconto con maggiorazione 0,40%Differimento di 30 giorni
          30 settembre 2026Invio definitivo modello 730/2026Scadenza dichiarazione
          25 ottobre 2026730 integrativoCorrezioni a favore
          30 novembre 20262° acconto IRPEF 2026Rata unica
          30 novembre 2026Invio modello Redditi PF 2026Dichiarazione titolari P.IVA

          La data piu’ importante e’ senza dubbio il 30 giugno 2026, scadenza ordinaria per il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026. Chi non riesce a versare entro questa data ha la possibilita’ di differire di 30 giorni, fino al 30 luglio 2026, pagando pero’ una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto. Si tratta di un interesse forfettario, non di una sanzione: il contribuente che sceglie questa opzione non commette alcun illecito, semplicemente paga una piccola somma in piu’ per avere 30 giorni di tempo aggiuntivo.

          Il 30 novembre 2026 e’ invece la scadenza per il secondo acconto IRPEF, che si paga in un’unica soluzione senza possibilita’ di differimento. Per chi presenta il modello Redditi PF, il 30 novembre coincide anche con la data ultima per l’invio telematico della dichiarazione. Per gli adempimenti relativi al modello 730 a debito, leggi la guida su come pagare il 730 a debito a rate.

          Aliquote IRPEF 2026 e scaglioni in vigore

          Per calcolare il saldo e l’acconto IRPEF 2026 e’ necessario partire dalle aliquote IRPEF attualmente in vigore. Dal 2024, con il DLgs 216/2023, e’ stata introdotta una riforma che ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni IRPEF. Questa struttura e’ confermata anche per il 2026 ed e’ la base per calcolare l’imposta dovuta sui redditi del 2025 (saldo) e per stimare quella del 2026 (acconto).

          Scaglione di redditoAliquota IRPEF 2026Imposta dovuta
          Fino a 28.000 euro23%23% del reddito imponibile
          Oltre 28.000 fino a 50.000 euro35%6.440 euro + 35% sulla parte eccedente 28.000
          Oltre 50.000 euro43%14.140 euro + 43% sulla parte eccedente 50.000

          Rispetto al sistema in vigore fino al 2023 (quattro scaglioni: 23% / 25% / 35% / 43%), la riforma ha unito i primi due scaglioni applicando l’aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito. Questo significa un beneficio fiscale per chi ha redditi tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano tassati al 25% e ora scendono al 23%. La terza aliquota del 35% resta in vigore per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro, mentre la quarta aliquota del 43% si applica oltre i 50.000 euro.

          Oltre all’IRPEF nazionale, sui redditi delle persone fisiche gravano anche le addizionali regionali (variano da regione a regione, generalmente tra l’1,23% e il 3,33%) e le addizionali comunali (definite dal singolo Comune, fino allo 0,8%). Le addizionali si pagano separatamente, con codici tributo specifici, ma seguono lo stesso calendario del saldo IRPEF: entro il 30 giugno 2026 per il saldo dell’anno precedente. Per approfondire le detrazioni fiscali che riducono l’IRPEF dovuta, consulta la nostra sezione dedicata.

          Come calcolare il saldo IRPEF 2026

          Il calcolo del saldo IRPEF 2026 riguarda l’imposta dovuta sui redditi prodotti nel 2025. La procedura prevede diversi passaggi, che il modello 730 o il modello Redditi PF eseguono automaticamente, ma che e’ utile conoscere per capire come si arriva all’importo finale da versare il 30 giugno.

          Passaggi per il calcolo del saldo IRPEF

          • 1. Determinazione del reddito complessivo: somma di tutti i redditi del 2025 (lavoro dipendente, autonomo, fabbricati, capitale, diversi).
          • 2. Calcolo del reddito imponibile: reddito complessivo meno deduzioni (es. contributi previdenziali, assegni al coniuge, rendita catastale abitazione principale).
          • 3. Applicazione delle aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.000 e 50.000, 43% oltre 50.000.
          • 4. Calcolo dell’IRPEF lorda: imposta risultante dall’applicazione delle aliquote agli scaglioni.
          • 5. Scomputo delle detrazioni d’imposta: detrazioni per lavoro dipendente (fino a 1.955 euro), per familiari a carico, per oneri (spese mediche, ristrutturazioni, mutuo).
          • 6. Calcolo dell’IRPEF netta: IRPEF lorda meno detrazioni.
          • 7. Sottrazione di ritenute e acconti gia’ versati: ritenute IRPEF subite, acconti versati nel novembre 2025.
          • 8. Risultato finale: se positivo, e’ il saldo IRPEF a debito; se negativo, e’ un credito da compensare o rimborsare.

          Il saldo IRPEF e’ quindi una differenza algebrica tra cio’ che si dovrebbe pagare e cio’ che si e’ gia’ pagato durante l’anno tramite ritenute alla fonte e acconti. Per un lavoratore dipendente con un solo reddito, in genere il sostituto d’imposta (datore di lavoro) trattiene gia’ tutta l’IRPEF dovuta in busta paga, quindi il saldo a giugno e’ spesso pari a zero o addirittura a credito. Per un autonomo o un titolare di partita IVA in regime ordinario, invece, il saldo IRPEF e’ quasi sempre a debito, perche’ l’imposta sui compensi non e’ trattenuta alla fonte (salvo eccezioni come la ritenuta d’acconto del 20% per professionisti).

          Un esempio concreto: Marco, libero professionista, nel 2025 ha avuto un reddito imponibile di 45.000 euro. L’IRPEF lorda si calcola cosi’: 23% su 28.000 = 6.440 euro, piu’ 35% su (45.000 – 28.000) = 35% su 17.000 = 5.950 euro. Totale IRPEF lorda: 12.390 euro. Supponendo detrazioni per 1.500 euro e ritenute d’acconto subite per 3.000 euro, l’IRPEF netta e’ 12.390 – 1.500 = 10.890 euro. Sottraendo le ritenute (3.000) e il primo e secondo acconto versati nel 2025 (poniamo 5.000 euro totali), il saldo IRPEF da versare entro il 30 giugno 2026 e’: 10.890 – 3.000 – 5.000 = 2.890 euro.

          Come calcolare l’acconto IRPEF: metodo storico vs previsionale

          L’acconto IRPEF 2026 e’ un’anticipazione dell’imposta che si presume di dover pagare l’anno prossimo (il 2027) sui redditi del 2026. Il contribuente puo’ scegliere tra due metodi di calcolo: il metodo storico, basato sull’imposta dell’anno precedente, e il metodo previsionale, basato su una stima dei redditi attuali. La scelta tra i due metodi e’ libera e ognuno ha vantaggi e rischi.

          Metodo storico: calcolo automatico sul 2025

          Il metodo storico e’ il piu’ semplice e il piu’ usato. L’acconto IRPEF si calcola in misura pari al 100% dell’imposta netta dell’anno precedente (anno d’imposta 2025), risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si prende quindi l’IRPEF netta indicata nel rigo dichiarativo del modello 730 o del modello Redditi PF 2026 e si versa quella cifra (al netto delle riduzioni previste). Il vantaggio del metodo storico e’ che non comporta rischi: se applichi correttamente la regola del 100%, non rischi sanzioni per insufficiente versamento. Lo svantaggio e’ che, se nel 2026 i redditi sono nettamente inferiori al 2025, potresti versare un acconto piu’ alto del dovuto.

          Metodo previsionale: stima sui redditi 2026

          Il metodo previsionale permette di versare un acconto piu’ basso (o anche nessun acconto) se si prevede che il reddito 2026 sara’ inferiore a quello del 2025. In pratica, il contribuente calcola in via previsionale l’IRPEF che dovra’ pagare nel 2027 sui redditi del 2026 e versa il 100% di quella cifra come acconto. Il vantaggio e’ un risparmio finanziario nell’immediato. Il rischio, pero’, e’ importante: se la stima si rivela sbagliata e l’imposta effettiva 2026 supera l’acconto versato di oltre il 20%, scatta una sanzione del 25% sull’importo non versato (oltre agli interessi), salva la possibilita’ di ravvedimento operoso.

          La scelta tra metodo storico e previsionale deve essere ragionata. Il metodo previsionale conviene quando si ha la quasi certezza di un calo di reddito (ad esempio per cessazione di un’attivita’, per riduzione del fatturato gia’ confermata, per passaggio al regime forfettario). In tutti gli altri casi, il metodo storico e’ piu’ prudente. Il CAF Centro Fiscale aiuta i clienti a valutare quale metodo sia piu’ conveniente in base alla situazione personale.

          Primo e secondo acconto IRPEF 2026: importi e rate

          L’acconto IRPEF 2026, calcolato con metodo storico o previsionale, va versato in due rate distinte secondo le regole stabilite dal DPR 322/1998 e dalle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate. La ripartizione e gli importi delle rate dipendono dal valore complessivo dell’acconto dovuto.

          Acconto totale dovuto1° rata2° rataScadenze
          Fino a 257,52 euroNon dovuta100% in unica soluzione30 novembre 2026
          Oltre 257,52 euro40% dell’acconto totale60% dell’acconto totale30 giugno e 30 novembre 2026

          La soglia di 257,52 euro e’ il punto di discrimine tra rata unica e doppia rata. Se l’acconto IRPEF complessivo dovuto e’ inferiore o uguale a 257,52 euro, non si paga la prima rata di giugno: tutto l’importo si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2026. Se invece l’acconto supera 257,52 euro, si divide in due tranche: il 40% entro il 30 giugno 2026 (insieme al saldo IRPEF) e il restante 60% entro il 30 novembre 2026.

          Continuando l’esempio di Marco visto sopra: la sua IRPEF netta 2025 era di 10.890 euro. Applicando il metodo storico, l’acconto totale 2026 e’ pari al 100% di questa cifra, quindi 10.890 euro. Suddividendo in rate: 4.356 euro (40%) da versare entro il 30 giugno 2026 insieme al saldo, e 6.534 euro (60%) entro il 30 novembre 2026. Quindi a giugno Marco dovra’ pagare in totale: saldo IRPEF 2.890 + primo acconto 4.356 = 7.246 euro; a novembre versera’ il secondo acconto di 6.534 euro.

          E’ importante sottolineare che la prima rata d’acconto si paga insieme al saldo: entrambi entro il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione). Il secondo acconto, invece, e’ un versamento autonomo da fare entro il 30 novembre, senza possibilita’ di differimento ne’ di rateizzazione (salvo che per i forfettari, che hanno regole specifiche in alcune annualita’).

          Maggiorazione dello 0,40% per pagamento differito

          La maggiorazione dello 0,40% e’ una facolta’ prevista dalla normativa fiscale che permette al contribuente di posticipare di 30 giorni il pagamento del saldo IRPEF e del primo acconto IRPEF. Anziche’ versare entro il 30 giugno 2026 (scadenza ordinaria), si puo’ versare entro il 30 luglio 2026 applicando un interesse forfettario dello 0,40% sull’imposta dovuta.

          Per applicare la maggiorazione, basta moltiplicare l’importo dell’IRPEF dovuta per 1,004. Ad esempio, se devi versare 5.000 euro entro il 30 giugno, posticipando al 30 luglio dovrai pagare 5.000 x 1,004 = 5.020 euro. La maggiorazione non e’ una sanzione, ma un costo finanziario opzionale: il contribuente non commette alcuna irregolarita’ scegliendo di pagare con i 30 giorni di differimento. La condizione e’ che il versamento avvenga entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione gia’ inclusa nell’importo versato sul codice tributo corrispondente.

          Attenzione: la maggiorazione dello 0,40% non si applica al secondo acconto IRPEF in scadenza il 30 novembre. Per quella data non e’ previsto alcun differimento ordinario: chi paga in ritardo deve ricorrere al ravvedimento operoso, che comporta sanzioni piu’ alte. Inoltre, la maggiorazione non e’ deducibile come interesse passivo: e’ un costo finale per il contribuente.

          Soglie minime per i versamenti IRPEF

          Non sempre il saldo e acconto IRPEF vanno versati: la normativa fiscale prevede infatti soglie minime al di sotto delle quali il versamento non e’ dovuto. Queste soglie servono a evitare versamenti minimi che genererebbero piu’ costi amministrativi che gettito fiscale.

          Tipologia versamentoSoglia minimaConseguenza
          Saldo IRPEF12 euroSotto soglia: non dovuto
          Acconto IRPEF totale51,65 euroSotto soglia: nessun acconto dovuto
          1° rata acconto (in due rate)40% di 257,52 = 103,01 euroSotto soglia: prima rata non dovuta, tutto in seconda rata
          Addizionale regionale12 euroSotto soglia: non dovuta
          Addizionale comunale12 euroSotto soglia: non dovuta

          La soglia di 51,65 euro per l’acconto IRPEF totale e’ particolarmente rilevante per i piccoli contribuenti. Se l’IRPEF netta 2025 e’ inferiore a 51,65 euro, non si paga alcun acconto per il 2026. Sopra questa soglia, scatta l’obbligo di versamento con le regole gia’ viste (rata unica o doppia rata in base alla soglia di 257,52 euro).

          Per il saldo IRPEF la soglia e’ invece di 12 euro: se l’imposta a debito risultante dalla dichiarazione e’ inferiore a questo importo, non si versa nulla. La stessa soglia di 12 euro vale per le addizionali regionale e comunale, calcolate separatamente dall’IRPEF nazionale. Queste soglie minime semplificano la vita ai contribuenti e all’amministrazione fiscale, evitando versamenti irrisori.

          Codici tributo F24 per saldo e acconto IRPEF

          Per versare il saldo e acconto IRPEF 2026 tramite modello F24 telematico, e’ fondamentale utilizzare i codici tributo corretti. L’Agenzia delle Entrate ha definito codici specifici per ciascun tipo di versamento, distinguendo tra saldo, primo acconto, secondo acconto e addizionali. Un errore nei codici tributo puo’ rendere il versamento inefficace e generare sanzioni.

          Codice tributoDescrizioneAnno di riferimento (rateo)
          4001Saldo IRPEF2025
          4033Primo acconto IRPEF2026
          4034Secondo acconto IRPEF2026
          3801Addizionale regionale IRPEF2025
          3844Addizionale comunale IRPEF – saldo2025
          3843Addizionale comunale IRPEF – acconto2026

          Nel modello F24 ogni codice tributo va compilato con il relativo anno di riferimento (es. 2025 per il saldo, 2026 per gli acconti) e con l’importo a debito. E’ possibile compensare crediti d’imposta (es. crediti IRPEF di anni precedenti, crediti IVA) con i versamenti dovuti, riducendo l’esborso effettivo. La compensazione orizzontale fino a 5.000 euro non richiede visto di conformita’; oltre questa soglia, e’ necessario il visto del professionista abilitato (commercialista, CAF) sulla dichiarazione.

          I versamenti tramite F24 devono essere effettuati esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA. I privati possono utilizzare il F24 ordinario cartaceo presso banche, poste o agenti della riscossione, oppure il F24 online tramite home banking o servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per la lista completa dei codici tributo, consulta la nostra guida ai codici tributo F24 2026.

          Rateizzazione dei versamenti IRPEF

          Il saldo IRPEF e il primo acconto IRPEF 2026 possono essere rateizzati, distribuendo l’importo in piu’ versamenti mensili. Questa possibilita’ e’ particolarmente utile per chi ha importi elevati da pagare e preferisce diluire l’esborso nell’arco di alcuni mesi. La normativa di riferimento e’ l’art. 20 DLgs 241/1997, modificato dalla L. 122/2010.

          • Privati (non titolari di P.IVA): possono rateizzare in massimo 7 rate mensili di pari importo. Le rate scadono il 16 di ogni mese, da giugno a dicembre.
          • Titolari di partita IVA: possono rateizzare in massimo 6 rate mensili. Le rate scadono il 16 di ogni mese, da giugno a novembre.
          • Interessi: sulle rate successive alla prima si applica un tasso annuo del 4%, calcolato in misura giornaliera.
          • Secondo acconto: non e’ rateizzabile, si paga in unica soluzione entro il 30 novembre 2026.

          La rateizzazione si comunica direttamente nel modello F24, indicando nella colonna “rateazione/regione” il numero della rata in pagamento e il numero totale di rate scelte (es. “0107” per la prima rata su sette). E’ importante mantenere la stessa rateazione per tutta la durata: se si saltano rate o si modificano gli importi, l’amministrazione fiscale considera l’intero importo come non versato e applica sanzioni.

          Errori e ritardi: ravvedimento operoso

          Se non si versa il saldo o l’acconto IRPEF entro le scadenze previste, e’ possibile sanare il ritardo tramite ravvedimento operoso, regolato dall’art. 13 DLgs 472/1997. Il ravvedimento riduce le sanzioni in proporzione alla rapidita’ con cui si regolarizza la posizione. La riforma sanzioni entrata in vigore con il DLgs 87/2024 ha rivisto al ribasso le sanzioni base, rendendo il ravvedimento ancora piu’ conveniente.

          Tempo di ravvedimentoSanzione ridottaInteressi
          Entro 14 giorni dalla scadenza0,083% per ogni giorno di ritardoTasso legale annuo
          Da 15 a 30 giorni1,25% (1/10 del 12,5%)Tasso legale annuo
          Da 31 a 90 giorni1,39% (1/9 del 12,5%)Tasso legale annuo
          Entro il termine dichiarazione anno successivo3,125% (1/8 del 25%)Tasso legale annuo
          Oltre, ma entro 2 anni3,57% (1/7 del 25%)Tasso legale annuo

          Il ravvedimento operoso e’ particolarmente vantaggioso se applicato nei primi 30 giorni dalla scadenza. Per regolarizzare, si versa con F24 l’imposta originariamente dovuta, la sanzione ridotta (codice tributo 8901 per IRPEF) e gli interessi legali (codice tributo 1989). E’ una procedura accessibile anche senza l’aiuto di un professionista, ma se hai dubbi sui calcoli e’ bene rivolgersi a un CAF o a un commercialista per evitare errori che potrebbero invalidare il ravvedimento.

          Esempi pratici di calcolo IRPEF 2026

          Per fissare i concetti, vediamo tre esempi pratici di calcolo del saldo e acconto IRPEF 2026 in situazioni diverse: lavoratore dipendente con redditi aggiuntivi, professionista in regime ordinario, e pensionato con seconda casa.

          Esempio 1: dipendente con redditi da locazione

          Anna e’ dipendente di una grande azienda, reddito 2025 di 32.000 euro lordi (CU rilasciata dal datore di lavoro). Ha anche un appartamento in affitto con cedolare secca al 21% che produce un reddito di 7.200 euro annui. Il sostituto d’imposta ha gia’ trattenuto in busta paga l’IRPEF sul reddito da lavoro. L’IRPEF residua dovuta riguarda quindi la sola sezione ordinaria del reddito complessivo (la cedolare e’ tassazione separata). Calcolando: 23% su 28.000 + 35% su (32.000-28.000) = 6.440 + 1.400 = 7.840 euro di IRPEF lorda. Detrazione lavoro dipendente per 32.000 euro: circa 1.910 euro. IRPEF netta: 7.840 – 1.910 = 5.930 euro. Trattenute dal datore: 5.930 euro (ipotesi conguaglio in busta). Saldo IRPEF da versare: 0 euro. Acconto IRPEF 2026: 100% di 5.930 = 5.930 euro, di cui prima rata 40% = 2.372 entro il 30/06/2026, seconda rata 60% = 3.558 entro il 30/11/2026.

          Esempio 2: professionista in regime ordinario

          Luca, avvocato, reddito imponibile 2025 di 60.000 euro (compensi al netto dei costi). IRPEF lorda: 23% su 28.000 + 35% su 22.000 + 43% su 10.000 = 6.440 + 7.700 + 4.300 = 18.440 euro. Detrazioni varie: 1.200 euro. IRPEF netta: 17.240 euro. Ritenute d’acconto subite sui compensi: 4.800 euro. Acconti gia’ versati nel 2025: 10.000 euro (40% + 60% sul 2024). Saldo IRPEF 2026: 17.240 – 4.800 – 10.000 = 2.440 euro. Acconto 2026 (metodo storico, 100% di 17.240): 17.240 euro, di cui prima rata 40% = 6.896 euro + saldo 2.440 = 9.336 euro entro il 30/06/2026, seconda rata 60% = 10.344 euro entro il 30/11/2026.

          Esempio 3: pensionato con seconda casa

          Giuseppe, pensionato INPS, pensione 2025 di 18.000 euro annui. Possiede una seconda casa che usa come dimora secondaria (rendita catastale rivalutata: 800 euro). Reddito complessivo: 18.000 + 800 = 18.800 euro. IRPEF lorda: 23% su 18.800 = 4.324 euro. Detrazione pensione: circa 1.880 euro. IRPEF netta: 4.324 – 1.880 = 2.444 euro. L’INPS ha trattenuto in pensione l’IRPEF sui 18.000 euro di pensione, circa 2.260 euro (pari al 23% al netto delle detrazioni pro-quota). Saldo IRPEF da versare per la seconda casa: circa 184 euro. Acconto 2026: 100% di 2.444 = 2.444 euro, di cui prima rata 40% = 977,60 euro (sopra soglia 257,52, quindi divisibile in due) + saldo 184 = 1.162 euro circa entro il 30/06/2026, seconda rata 60% = 1.466 euro entro il 30/11/2026.

          Questi esempi mostrano come il saldo e acconto IRPEF 2026 possa variare sensibilmente in base alla tipologia di reddito e alla presenza o meno di un sostituto d’imposta. In casi complessi (redditi misti, partita IVA, immobili) e’ fondamentale rivolgersi a un CAF o a un commercialista per evitare errori che possono costare in termini di sanzioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine e’ specializzato nella compilazione del modello 730 e del modello Redditi PF, con particolare attenzione alle esigenze dei contribuenti del Friuli Venezia Giulia, dove il sistema tavolare richiede competenze specifiche per la gestione degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi.

          Domande frequenti sul saldo e acconto IRPEF 2026

          Quando scade il saldo IRPEF 2026?

          Il saldo IRPEF 2026 (relativo ai redditi 2025) scade il 30 giugno 2026. E’ possibile differire il versamento al 30 luglio 2026 applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’imposta dovuta.

          Quanto si paga di acconto IRPEF nel 2026?

          L’acconto IRPEF 2026 e’ pari al 100% dell’IRPEF netta dovuta per l’anno d’imposta 2025 (metodo storico). In alternativa, si puo’ utilizzare il metodo previsionale, basato sulla stima del reddito 2026. L’acconto si versa in due rate: 40% entro il 30 giugno e 60% entro il 30 novembre 2026, se l’acconto totale supera 257,52 euro.

          Quali sono le aliquote IRPEF 2026?

          Le aliquote IRPEF 2026 sono articolate in tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. La riforma del DLgs 216/2023 ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni IRPEF a partire dal 2024.

          Cosa succede se non pago il saldo IRPEF entro il 30 giugno 2026?

          Se non versi entro il 30 giugno 2026, hai due opzioni: pagare entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%, oppure ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare il ritardo con sanzioni ridotte. Piu’ tardi paghi, piu’ alta sara’ la sanzione.

          Posso rateizzare il saldo IRPEF 2026?

          Si’, il saldo IRPEF e il primo acconto IRPEF possono essere rateizzati. I privati possono dividere il versamento in massimo 7 rate mensili (con interessi del 4% annuo sulle rate successive alla prima), mentre i titolari di partita IVA in massimo 6 rate. Il secondo acconto non e’ rateizzabile.

          Quando il secondo acconto IRPEF non si paga?

          Il secondo acconto IRPEF 2026 (scadenza 30 novembre) non e’ dovuto quando l’imposta netta dell’anno precedente e’ inferiore a 51,65 euro. Inoltre, quando l’acconto totale e’ inferiore a 257,52 euro, non si paga la prima rata di giugno e l’intero importo viene versato in unica soluzione il 30 novembre.

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          Conclusione: gestire il saldo e acconto IRPEF 2026 con il CAF

          Il saldo e acconto IRPEF 2026 e’ un adempimento articolato che richiede attenzione su scadenze, calcoli e codici tributo. Le date fondamentali da memorizzare sono il 30 giugno 2026 per saldo e primo acconto (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%) e il 30 novembre 2026 per il secondo acconto. Le aliquote IRPEF 2026 restano confermate a tre scaglioni (23% / 35% / 43%) come stabilito dal DLgs 216/2023.

          Se vuoi essere certo di calcolare correttamente il saldo e acconto IRPEF 2026, evitare sanzioni e cogliere tutte le opportunita’ di risparmio fiscale (detrazioni, deduzioni, compensazioni), affidati al CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori sono specializzati in dichiarazione dei redditi, sia con modello 730 sia con modello Redditi PF, e ti supportano in ogni fase: dalla raccolta documenti al calcolo dell’imposta, dalla compilazione del modello al versamento tramite F24. Prenota un appuntamento chiamando il nostro centralino o tramite il sito centrofiscale.com.

          Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 08:44:012026-05-22 08:09:57Saldo e Acconto IRPEF 2026: Calendario Scadenze e Come Calcolare i Versamenti
          DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Saldo e Acconto IRPEF 2026: Calendario Scadenze e Come Calcolare i Versamenti

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          Il saldo e acconto IRPEF 2026 rappresenta uno dei passaggi fiscali piu importanti per contribuenti, partite IVA, lavoratori autonomi e dipendenti che presentano la dichiarazione dei redditi. La gestione corretta di queste scadenze permette di evitare sanzioni, interessi e ravvedimenti, garantendo al tempo stesso una pianificazione finanziaria piu efficace per l’intero anno.

          In questa guida completa trovi il calendario delle scadenze IRPEF 2026 riferite all’anno d’imposta 2025, le modalita per calcolare il saldo e gli acconti con il metodo storico e previsionale, i codici tributo da utilizzare nel modello F24, le regole per la rateizzazione e i casi specifici per dipendenti, autonomi, forfettari e pensionati.

          Indice dei contenuti

          1. Scadenze saldo e acconto IRPEF 2026: il calendario completo
          2. Come funziona il meccanismo saldo + acconto IRPEF
          3. Come calcolare l’acconto IRPEF: metodo storico e previsionale
          4. Prima e seconda rata di acconto: importi e percentuali
          5. Codici tributo IRPEF: F24 e modalita di versamento
          6. Rateizzazione del saldo e del primo acconto IRPEF 2026
          7. Saldo e acconto per partite IVA in regime forfettario
          8. IRPEF a debito per dipendenti e pensionati con modello 730
          9. Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di omesso versamento
          10. Domande frequenti

          Scadenze saldo e acconto IRPEF 2026: il calendario completo

          Le scadenze IRPEF 2026 riguardano l’anno d’imposta 2025 e seguono il calendario stabilito dal DPR 435/2001 e successive modifiche. Conoscere con esattezza le date e i meccanismi del versamento e fondamentale per evitare ritardi e per programmare la liquidita aziendale e familiare.

          Ecco le principali scadenze da segnare in calendario per il 2026:

          • 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto IRPEF 2026, senza alcuna maggiorazione.
          • 30 luglio 2026: termine prorogato con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, per chi sceglie di differire il pagamento.
          • 30 novembre 2026: scadenza unica per il versamento del secondo o unico acconto IRPEF relativo all’anno d’imposta 2026.
          • 30 settembre 2026: termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026.
          • 30 novembre 2026: termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF 2026.

          Per i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilita fiscale) e per i contribuenti in regime forfettario, e prevista una proroga abituale al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, qualora confermata dal decreto attuativo. La proroga viene generalmente comunicata con DPCM nei mesi precedenti la scadenza.

          Come funziona il meccanismo saldo + acconto IRPEF

          Il sistema fiscale italiano per l’IRPEF si basa su un meccanismo di versamento anticipato: il contribuente paga in via preventiva una parte dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (acconto), per poi conguagliare l’anno successivo con il saldo. In sintesi:

          • il saldo IRPEF rappresenta il conguaglio definitivo dell’imposta dovuta per l’anno d’imposta concluso (es. nel 2026 si paga il saldo riferito al 2025);
          • il primo acconto IRPEF e una somma versata anticipatamente per l’anno d’imposta in corso (es. nel 2026 si versa l’acconto per l’IRPEF 2026);
          • il secondo acconto IRPEF integra il primo per coprire l’intero anticipo previsto dalla legge.

          Il meccanismo nasce dalla necessita dello Stato di anticipare il gettito fiscale ed evitare l’eccessiva concentrazione dei versamenti in un unico momento. Per il contribuente, questo comporta la necessita di una pianificazione finanziaria piu attenta, soprattutto per chi ha redditi variabili.

          L’importo dell’acconto e calcolato in misura pari al 100% dell’IRPEF dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute (cosiddetta “imposta storica”). Il contribuente puo tuttavia scegliere di applicare il metodo previsionale, ricalcolando l’acconto sulla base dei redditi attesi per l’anno in corso.

          Come calcolare l’acconto IRPEF: metodo storico e previsionale

          Il contribuente puo scegliere tra due modalita di calcolo dell’acconto IRPEF: il metodo storico e il metodo previsionale. La scelta dipende dalla situazione reddituale dell’anno in corso e dalle previsioni future.

          Metodo storico

          Il metodo storico e il metodo standard ed e calcolato sull’imposta dovuta nell’anno precedente. Si fa riferimento al rigo “Differenza” della dichiarazione dei redditi (rigo RN34 del Modello Redditi PF, rigo 70 del 730), che rappresenta l’IRPEF dovuta al netto di detrazioni, crediti e ritenute.

          • se l’imposta dell’anno precedente e inferiore o pari a 51,65 euro: nessun acconto e dovuto;
          • se l’imposta e superiore a 51,65 euro: l’acconto e pari al 100% dell’imposta storica.

          Esempio pratico: se la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025) presenta un’IRPEF dovuta pari a 4.000 euro, l’acconto totale per il 2026 sara di 4.000 euro, da versare in due rate.

          Metodo previsionale

          Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto in base ai redditi che si presume di conseguire nell’anno in corso. E particolarmente utile quando si prevede una riduzione significativa del reddito, ad esempio per cessazione dell’attivita, riduzione del fatturato o cambio di regime fiscale.

          Attenzione: scegliendo il metodo previsionale, in caso di errato calcolo (acconto versato inferiore al dovuto), si applicano sanzioni sulla differenza, riducibili tramite ravvedimento operoso. E quindi consigliabile applicare il metodo previsionale solo con previsioni prudenziali e documentabili.

          Prima e seconda rata di acconto: importi e percentuali

          L’acconto IRPEF viene generalmente versato in due rate, con scadenze e percentuali differenti. La suddivisione dipende dall’importo complessivo dell’acconto dovuto.

          • Acconto inferiore a 257,52 euro: versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026.
          • Acconto pari o superiore a 257,52 euro: versamento in due rate:
            • prima rata – 40% dell’acconto, entro il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%);
            • seconda rata – 60% dell’acconto, entro il 30 novembre 2026.

          Esempio pratico: con un’IRPEF storica 2025 di 3.000 euro, l’acconto totale per il 2026 e pari a 3.000 euro. La prima rata di acconto (40%) sara di 1.200 euro entro il 30 giugno 2026, mentre la seconda rata (60%) sara di 1.800 euro entro il 30 novembre 2026. Al saldo IRPEF 2025 (da versare insieme alla prima rata) si aggiungera il primo acconto, generando un esborso complessivo significativo a fine giugno.

          Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilita Fiscale (ISA), la suddivisione dell’acconto e tipicamente 50% + 50%, secondo quanto previsto dal D.L. 124/2019.

          Codici tributo IRPEF: F24 e modalita di versamento

          I versamenti del saldo e degli acconti IRPEF vanno effettuati tramite modello F24, utilizzando codici tributo specifici. La compilazione corretta del modello e fondamentale per evitare errori che potrebbero generare avvisi bonari o cartelle esattoriali.

          I principali codici tributo IRPEF da utilizzare nel 2026 sono:

          • 4001 – IRPEF saldo: per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi (anno d’imposta 2025);
          • 4033 – IRPEF acconto prima rata: per il versamento del primo acconto IRPEF (anno d’imposta 2026);
          • 4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione: per il versamento del secondo acconto o dell’acconto in unica soluzione.

          Nel modello F24, in corrispondenza dell’anno di riferimento, occorre indicare:

          • 2025 per il codice 4001 (saldo dell’anno d’imposta concluso);
          • 2026 per i codici 4033 e 4034 (acconto sull’anno d’imposta in corso).

          I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite F24 telematico: i contribuenti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online o intermediari). I privati senza partita IVA possono utilizzare anche l’home banking abilitato.

          Rateizzazione del saldo e del primo acconto IRPEF 2026

          Il contribuente puo scegliere di rateizzare il saldo IRPEF e il primo acconto, suddividendo l’importo in piu rate mensili. La seconda rata di acconto (quella di novembre) non e mai rateizzabile e va versata in un’unica soluzione.

          Le regole della rateizzazione sono diverse per titolari di partita IVA e per i contribuenti privati senza partita IVA:

          • Titolari di partita IVA: rateizzazione fino a un massimo di 7 rate, da versare entro il 16 di ogni mese (l’ultima entro il 16 dicembre 2026);
          • Privati senza partita IVA: rateizzazione fino a un massimo di 7 rate, da versare entro la fine di ogni mese (l’ultima entro il 30 novembre 2026).

          Sulle rate successive alla prima si applicano interessi mensili dello 0,33% (4% annuo), non capitalizzati. La prima rata coincide con la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%).

          Per indicare la rateizzazione nel modello F24, occorre compilare il campo “rateazione/regione/prov.” con il formato NNRR, dove NN e il numero della rata in pagamento e RR e il numero totale di rate scelte (es. 0107 per la prima di sette rate).

          Saldo e acconto per partite IVA in regime forfettario

          I contribuenti in regime forfettario non versano l’IRPEF ordinaria ma sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, in presenza dei requisiti di legge). Anche per loro vale il meccanismo del saldo + acconto, con le stesse scadenze IRPEF:

          • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva 2025 + primo acconto 2026;
          • 30 luglio 2026: stesso termine con maggiorazione 0,40%;
          • 30 novembre 2026: secondo o unico acconto imposta sostitutiva 2026.

          I codici tributo dell’imposta sostitutiva forfettaria sono diversi da quelli IRPEF:

          • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – saldo;
          • 1790 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto prima rata;
          • 1791 – Imposta sostitutiva regime forfettario – acconto seconda rata o acconto unica soluzione.

          I contribuenti forfettari beneficiano abitualmente della proroga al 20 luglio per il versamento senza maggiorazione, qualora confermata dal decreto annuale. La proroga riguarda anche chi applica gli ISA, sebbene per i forfettari la motivazione sia diversa (esonero ISA per legge).

          IRPEF a debito per dipendenti e pensionati con modello 730

          I lavoratori dipendenti e i pensionati che presentano il modello 730/2026 non utilizzano in genere il modello F24 per il versamento del saldo e degli acconti. Le somme dovute (o a credito) sono gestite direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) attraverso le trattenute o i rimborsi in busta paga o nel cedolino della pensione.

          Il calendario delle operazioni di conguaglio per il 730/2026 e il seguente:

          • Luglio 2026: prima trattenuta del saldo IRPEF e del primo acconto, ovvero rimborso di eventuale credito;
          • Agosto-novembre 2026: eventuale rateizzazione delle trattenute fino a un massimo di novembre;
          • Novembre 2026: trattenuta della seconda rata di acconto IRPEF (oppure unica rata).

          Per i pensionati, le trattenute avvengono sul cedolino della pensione INPS o dell’ente erogatore. Eventuali ritardi nelle trattenute possono verificarsi per problematiche tecniche degli enti previdenziali, come accaduto in passato con casi di errata trasmissione delle Certificazioni Uniche.

          Il contribuente che presenta il 730 senza sostituto d’imposta (es. lavoratori che hanno perso l’occupazione, contribuenti con redditi diversi) deve versare in F24 come i titolari di partita IVA, rispettando le scadenze del 30 giugno e 30 novembre 2026.

          Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di omesso versamento

          Il mancato o insufficiente versamento del saldo o degli acconti IRPEF entro le scadenze previste comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. La sanzione base e pari al 25% dell’importo non versato (come previsto dal D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 1° settembre 2024), oltre agli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza.

          Il contribuente puo regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in base al ritardo:

          • entro 14 giorni: sanzione 0,083% per ogni giorno di ritardo;
          • da 15 a 30 giorni: sanzione 1,25%;
          • da 31 a 90 giorni: sanzione 1,39%;
          • oltre 90 giorni ed entro 1 anno: sanzione 3,125%;
          • oltre 1 anno ed entro 2 anni: sanzione 3,572%;
          • oltre 2 anni: sanzione 4,167%.

          Gli interessi legali da applicare per i versamenti tardivi sono pari al 2% annuo dal 1° gennaio 2025 (Decreto MEF 10 dicembre 2024). Per i versamenti effettuati nel corso del 2026, occorrera verificare se il tasso legale e stato eventualmente aggiornato con decreto ministeriale.

          I codici tributo per sanzioni e interessi da ravvedimento sono:

          • 8901 – sanzione pecuniaria IRPEF;
          • 1989 – interessi sul ravvedimento IRPEF.

          Domande frequenti

          Quando si paga il saldo IRPEF 2025?

          Il saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 2025 si versa entro il 30 giugno 2026, senza maggiorazione. E possibile prorogare il versamento al 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

          Quando si versa il secondo acconto IRPEF 2026?

          Il secondo acconto IRPEF per l’anno d’imposta 2026 si versa entro il 30 novembre 2026. Se l’acconto totale e inferiore a 257,52 euro, si versa in unica soluzione sempre entro il 30 novembre.

          Come si calcola l’acconto IRPEF 2026?

          L’acconto IRPEF si calcola con il metodo storico applicando il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (rigo “Differenza” della dichiarazione). In alternativa, si puo applicare il metodo previsionale stimando i redditi dell’anno in corso, ma con il rischio di sanzioni in caso di errato calcolo.

          Quali sono i codici tributo per il saldo e gli acconti IRPEF?

          I codici tributo IRPEF sono: 4001 per il saldo, 4033 per il primo acconto e 4034 per il secondo acconto o acconto in unica soluzione.

          Posso rateizzare il secondo acconto IRPEF?

          No, la seconda rata di acconto IRPEF non e rateizzabile e va versata in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Solo il saldo e la prima rata di acconto possono essere rateizzati fino a un massimo di 7 rate mensili.

          Cosa succede se non pago in tempo l’IRPEF?

          In caso di omesso o tardivo versamento si applica una sanzione del 25% sull’importo non versato, oltre agli interessi legali. E possibile regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del ritardo (da 0,083% a 4,167%).

          Hai bisogno di assistenza per il calcolo e il versamento IRPEF?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste contribuenti, lavoratori dipendenti, pensionati, partite IVA e contribuenti forfettari nel calcolo del saldo e degli acconti IRPEF, nella compilazione del modello F24 e nella pianificazione delle scadenze fiscali 2026.

          Il nostro team di esperti fiscali e tributari ti supporta nella scelta del metodo di calcolo piu vantaggioso (storico o previsionale), nella verifica della rateizzazione e nella gestione di eventuali ravvedimenti operosi. Contatta il CAF Centro Fiscale per fissare un appuntamento e ottenere assistenza personalizzata sulle scadenze IRPEF 2026.

          Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:48:572026-05-21 22:49:25Saldo e Acconto IRPEF 2026: Calendario Scadenze e Come Calcolare i Versamenti
          IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIE

          Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno degli snodi piu’ importanti del calendario fiscale dell’anno: lunedi’ 18 maggio, infatti, scatta la scadenza unificata mensile (slittata dal 16 maggio, che cade di sabato) per il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le scadenze previste dal calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, con codici tributo F24 e sanzioni in caso di ritardo.

          Indice dei contenuti

          1. Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio
          2. Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile
          3. Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare
          4. IVA mensile relativa ad aprile 2026
          5. Contributi INPS Gestione Separata
          6. Casse previdenziali professionisti
          7. Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
          8. Ravvedimento operoso 2026: come rimediare
          9. Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026
          10. Consigli pratici per il contribuente
          11. FAQ – Domande frequenti

          Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio

          Prima di entrare nel dettaglio dei singoli adempimenti, ecco una panoramica sinottica delle scadenze fiscali piu’ rilevanti previste nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. La data piu’ importante e’ senza dubbio lunedi’ 18 maggio, giorno in cui si concentra la quasi totalita’ degli obblighi mensili.

          DataAdempimentoSoggetti interessati
          Lun 18/05/2026Versamento ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo (aprile 2026)Sostituti d’imposta
          Lun 18/05/2026Versamento IVA mensile (mese di aprile 2026)Partite IVA in regime mensile
          Lun 18/05/2026Contributi INPS Gestione Separata (collaboratori e committenti)Committenti e collaboratori
          Lun 18/05/2026Contributi INPS lavoratori dipendenti (UniEmens aprile 2026)Datori di lavoro
          Lun 18/05/2026Bollo virtuale fatture elettroniche I trimestre 2026 (importo > 5.000 euro)Partite IVA
          18-24/05/2026Trasmissione UniEmens periodo aprile 2026 (entro 31/05)Datori di lavoro

          Importante: il 16 maggio 2026 cade di sabato, quindi tutti gli adempimenti previsti a quella data slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi’ 18 maggio 2026, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 241/1997.

          Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile

          La scadenza fiscale del 18 maggio 2026 (in luogo del 16 maggio, sabato) e’ una di quelle “centrali” del calendario fiscale italiano. In un’unica data si concentrano gli adempimenti relativi al mese precedente per quanto riguarda:

          • Versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta su stipendi, pensioni, compensi a professionisti e collaboratori (riferimento: redditi corrisposti ad aprile 2026)
          • Versamento dell’IVA mensile di aprile 2026 da parte dei contribuenti in regime mensile
          • Versamento dei contributi previdenziali INPS a carico di datori di lavoro, committenti e collaboratori della Gestione Separata
          • Pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2026 (se l’importo cumulato supera 5.000 euro)
          • Versamento delle addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente

          Tutti i versamenti si effettuano con modello F24, esclusivamente in modalita’ telematica (canali Entratel/Fisconline, home banking convenzionato o intermediario abilitato come il CAF).

          Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare

          I sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, committenti di lavoro autonomo) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF trattenute sui compensi erogati nel mese di aprile 2026. I principali codici tributo F24 da indicare nella sezione “Erario” sono:

          Codice tributoDescrizione
          1001Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte e mensilita’ aggiuntive
          1002Ritenute su emolumenti arretrati
          1004Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente
          1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi a professionisti)
          1038Ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori
          3802Addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti
          3848Addizionale comunale IRPEF – saldo
          3847Addizionale comunale IRPEF – acconto

          Il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e’ “04” (aprile) e l’anno di riferimento e’ “2026”. Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040), il calcolo standard e’ del 20% a titolo di acconto IRPEF, da operarsi sul compenso lordo al netto della rivalsa previdenziale (es. 4% Gestione Separata o 4% Cassa Forense).

          IVA mensile relativa ad aprile 2026

          I contribuenti che hanno optato per la liquidazione mensile dell’IVA (regime ordinario obbligatorio per chi supera certi volumi d’affari) devono versare entro lunedi’ 18 maggio 2026 l’IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026.

          I principali codici tributo per il versamento dell’IVA mensile sono quelli della serie 6001-6012, dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento. Per la liquidazione di aprile 2026 si usa quindi il codice 6004.

          • 6004 – Versamento IVA mensile aprile
          • 1668 – Interessi pagamento dilazionato (in caso di rateazione)
          • 6099 – Saldo IVA annuale

          Per i contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale (opzione vincolante per almeno un anno solare, possibile per chi nell’anno precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per altre attivita’), la prossima scadenza utile sara’ invece il 31 maggio 2026 per la LIPE del I trimestre (slittata al 1° giugno 2026, lunedi’) e successivamente il 20 agosto 2026 per il versamento del II trimestre.

          Contributi INPS Gestione Separata

          Entro lunedi’ 18 maggio 2026 i committenti devono versare i contributi INPS della Gestione Separata trattenuti sui compensi corrisposti nel mese di aprile 2026 a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui, amministratori e sindaci di societa’.

          Le aliquote 2026 della Gestione Separata, da ripartire 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sono indicativamente le seguenti (in attesa di eventuali aggiornamenti nella circolare INPS annuale di riferimento):

          • 33,72% circa per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (33% IVS + 0,72% maternita’/malattia/DIS-COLL)
          • 24% circa per i collaboratori gia’ iscritti ad altra cassa previdenziale o pensionati

          I principali codici causale F24 sono CXX (codice azienda) e C10 per Gestione Separata; il riferimento e’ “04/2026”. Il versamento si effettua nella sezione INPS del modello F24, indicando il codice sede INPS competente.

          Casse previdenziali professionisti

          Anche se la scadenza generale e’ fissata al 18 maggio 2026, ricordiamo che le casse previdenziali private dei professionisti (Cassa Forense per avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAB per biologi, CNPADC per commercialisti) hanno scadenze proprie spesso indipendenti dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

          Nel periodo dal 18 al 24 maggio 2026 segnaliamo in particolare:

          • Trasmissione telematica del modello UniEmens relativo ad aprile 2026 (scadenza ordinaria 31/05/2026)
          • Eventuali rate periodiche dei contributi minimi delle casse di previdenza professionali, ciascuna con propria scadenza interna (verificare il calendario della propria cassa di appartenenza)
          • Versamento di eventuali contributi volontari per il riscatto di periodi non coperti

          Per i versamenti delle casse private si utilizzano modelli e canali dedicati (M-Avv, GP-Inarcassa), distinti dal modello F24 ordinario. Si consiglia di consultare sempre l’area riservata della propria cassa per il prospetto delle scadenze personalizzate.

          Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

          Il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo) deve essere effettuato entro il termine del 31 maggio 2026 (slittato a lunedì 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica), oppure puo’ essere differito se l’importo dovuto e’ inferiore alle soglie previste dalla normativa.

          Attenzione: dal 2023 sono cambiate le regole sulla cumulabilita’ tra trimestri. Il versamento del bollo del I trimestre puo’ essere differito al II trimestre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro; in caso contrario va versato entro la scadenza ordinaria.

          I codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche sono:

          • 2521 – Bollo fatture elettroniche I trimestre
          • 2522 – Bollo fatture elettroniche II trimestre
          • 2523 – Bollo fatture elettroniche III trimestre
          • 2524 – Bollo fatture elettroniche IV trimestre

          L’importo dovuto e’ calcolato e proposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI).

          Ravvedimento operoso 2026: come rimediare

          Chi non riesce a versare entro il 18 maggio 2026 puo’ regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Le percentuali sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha sostituito la sanzione standard del 30% con una nuova misura base del 25%.

          Tempo dalla scadenzaSanzione ridottaFrazione della sanzione base
          Entro 14 giorni0,083% al giorno (ravvedimento “sprint”)1/10 della sanzione base, ridotta a 1/15 per giorno
          Da 15 a 30 giorni1,25%1/10 della sanzione base (25%)
          Da 31 a 90 giorni1,39%1/9 della sanzione base
          Entro 1 anno (o termine dichiarazione)3,125%1/8 della sanzione base
          Entro 2 anni (o termine successivo)3,572%1/7 della sanzione base
          Oltre 2 anni4,167%1/6 della sanzione base

          Oltre alla sanzione ridotta, vanno versati gli interessi legali al tasso annuo vigente (per il 2026 occorre verificare il decreto del MEF di fine 2025 che fissa il nuovo tasso) e l’imposta omessa, indicando nel modello F24 il codice tributo dell’imposta originaria insieme ai codici tributo della sanzione (8901 per IRPEF, 8904 per IVA) e degli interessi (1989 per IRPEF, 1991 per IVA).

          Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026

          Per evitare confusioni, riepiloghiamo brevemente le principali scadenze che NON cadono nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, ma che molti contribuenti potrebbero erroneamente attendersi:

          • Il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 scadono il 16 giugno 2026 (con possibilita’ di differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40%, oppure entro il 30 luglio 2026 con ulteriore +0,40%)
          • L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno 2026
          • L’invio del 730 precompilato e’ aperto dal 30 aprile 2026 (data modificata rispetto al 15 aprile dei precedenti anni) ed e’ possibile inviarlo fino al 30 settembre 2026
          • La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del I trimestre 2026 scade il 31 maggio 2026 (slitta a lunedi’ 1° giugno 2026 perche’ il 31 cade di domenica)
          • La dichiarazione IVA annuale 2025 e’ gia’ scaduta il 30 aprile 2026

          Consigli pratici per il contribuente

          Per affrontare al meglio la scadenza del 18 maggio 2026 e gli altri adempimenti della settimana, ecco alcuni consigli pratici dal CAF Centro Fiscale di Udine:

          1. Prepara il modello F24 con anticipo: predisporlo gia’ nei primi giorni di maggio consente di verificare eventuali compensazioni con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA, credito IRPEF da 730).
          2. Verifica i crediti compensabili: dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole sulla compensazione orizzontale dei crediti tramite F24. Per importi superiori a 5.000 euro annui e’ obbligatoria la presentazione esclusiva tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
          3. Controlla la capienza del conto: il modello F24 viene addebitato il giorno della scadenza; un addebito respinto comporta sanzioni e ricalcolo del ravvedimento.
          4. Conserva la ricevuta telematica: la quietanza F24 va conservata per almeno 10 anni in caso di contestazioni.
          5. Affidati al CAF per le scadenze complesse: in particolare per i sostituti d’imposta, la corretta gestione delle ritenute richiede competenze specifiche.

          FAQ – Domande frequenti

          Perche’ la scadenza del 16 maggio 2026 e’ spostata al 18 maggio?

          Il 16 maggio 2026 cade di sabato. In base all’art. 18 del D.Lgs. 241/1997, quando una scadenza fiscale cade di sabato o di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso specifico, lunedi’ 18 maggio 2026.

          Posso pagare il modello F24 in banca senza intermediario?

          I titolari di partita IVA sono obbligati al versamento telematico tramite Fisconline/Entratel o intermediario abilitato. I privati senza partita IVA possono utilizzare l’home banking convenzionato o pagare allo sportello bancario solo se il modello F24 non contiene compensazioni.

          Cosa succede se sbaglio il codice tributo nel modello F24?

          L’errore nel codice tributo non comporta sanzioni se l’imposta complessivamente versata e’ corretta. E’ sufficiente presentare un’istanza di correzione del modello F24 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici, con il modello F24 originario e il dettaglio della corretta imputazione.

          Le partite IVA in regime forfettario devono versare il 18 maggio 2026?

          I forfettari non addebitano IVA sulle fatture e non hanno liquidazioni periodiche IVA, quindi non hanno scadenze IVA mensili. Tuttavia, se hanno corrisposto compensi a professionisti soggetti a ritenuta o se hanno dipendenti, possono essere tenuti a versare le ritenute. Inoltre, se hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, devono il bollo nei termini ordinari.

          Quali sanzioni rischio se non verso il 18 maggio?

          La sanzione base per omesso o tardivo versamento e’ stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta dovuta a seguito del D.Lgs. 87/2024. Con il ravvedimento operoso si ottengono sconti significativi: ad esempio, ravvedendosi entro 30 giorni si paga solo l’1,25% oltre interessi legali e all’imposta originaria.

          Dove trovo il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate?

          Il calendario del contribuente aggiornato e’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calendario del contribuente, con filtri per mese, tipologia di contribuente e categoria di adempimento.

          Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal calendario fiscale: compilazione e trasmissione del modello F24, gestione delle ritenute, liquidazioni IVA periodiche e annuali, ravvedimento operoso e regolarizzazione di posizioni pregresse.

          Contattaci per fissare un appuntamento e per ricevere il prospetto personalizzato delle tue scadenze fiscali 2026.

          Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:48:492026-05-30 00:20:12Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
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