PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it, pensata per la fatturazione elettronica dei professionisti.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-09-27 00:03:16Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaFatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVALe fatture a cavallo d’anno sono uno dei passaggi più delicati della vita di una partita IVA. Ogni anno, tra la fine di dicembre 2026 e i primi giorni di gennaio 2027, migliaia di imprese e professionisti si trovano davanti alla stessa domanda: questa fattura va nel 2026 o nel 2027? La risposta non è mai unica, perché una stessa fattura può “valere” per un anno ai fini IVA e per un altro ai fini del reddito.In questa guida spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, come gestire le fatture a cavallo d’anno: la differenza tra data dell’operazione e data di trasmissione allo SdI, se occorre ripartire la numerazione progressiva dal numero 1 al 1° gennaio, come funziona la competenza economica rispetto al momento impositivo IVA e, soprattutto, quando si può (e quando non si può) portare in detrazione l’IVA di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio. Chiudiamo con gli errori più frequenti e le relative correzioni.Per un quadro generale su esigibilità IVA, sanzioni e termini di emissione della fattura elettronica, consulta la nostra guida completa: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione. Indice dei contenutiFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneData di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNumerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiCompetenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondereDetrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereFatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoErrori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineDomande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneSi parla di fatture a cavallo d’anno quando l’operazione (la consegna di un bene o la prestazione di un servizio) e il documento che la certifica “cadono” in due periodi d’imposta diversi. Il caso tipico è quello del lavoro concluso il 28 dicembre 2026 e della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio il 5 gennaio 2027, oppure della fattura datata 31 dicembre 2026 che il cliente riceve solo a gennaio.La confusione nasce dal fatto che su una fattura a cavallo d’anno agiscono contemporaneamente tre regole diverse, che possono portare a tre risultati diversi. Il Sistema di Interscambio (in sigla SdI) è la “posta elettronica certificata” dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche: è lui a registrare la data effettiva di trasmissione e di consegna del documento.Regola IVA: stabilisce in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta (art. 6 DPR 633/72).Regola reddituale: stabilisce in quale anno il costo o il ricavo concorre a formare il reddito (art. 109 TUIR per i regimi ordinari, principio di cassa per i forfettari).Regola della detrazione: stabilisce quando l’acquirente può recuperare l’IVA pagata al fornitore (art. 19 DPR 633/72, riscritto dal D.Lgs. 148/2026, e art. 1 DPR 100/1998).Comprendere queste tre regole separatamente è l’unico modo per non sbagliare. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, partendo dal punto di partenza di ogni ragionamento sulle fatture a cavallo d’anno: la data. Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNella fattura elettronica esistono due date che non coincidono quasi mai. La prima è la data documento, che deve riportare la data di effettuazione dell’operazione, cioè il giorno in cui la cessione o la prestazione si considera fiscalmente realizzata. La seconda è la data di trasmissione allo SdI, che il sistema registra automaticamente. È proprio lo scarto tra queste due date a generare gran parte delle fatture a cavallo d’anno.Fattura immediata: 12 giorni per la trasmissione, non “immediata” alla letteraLa cosiddetta fattura immediata (tipo documento TD01) non va trasmessa nello stesso istante dell’operazione: l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 concede 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione per inviarla al Sistema di Interscambio. Il termine di 12 giorni riguarda la trasmissione, non la data documento, che resta quella dell’operazione.Immagina che Marco, idraulico con partita IVA, completi un intervento il 29 dicembre 2026. Può trasmettere la fattura fino al 10 gennaio 2027, ma nel campo “data” dovrà indicare 29 dicembre 2026. Ai fini IVA l’operazione resta di dicembre 2026 e confluisce nella liquidazione IVA di dicembre, da versare entro il 16 gennaio 2027 per i contribuenti mensili. Ecco perché le fatture a cavallo d’anno vanno lette guardando la data operazione, non il giorno dell’invio.Fattura differita: entro il 15 del mese successivoPer le cessioni di beni accompagnate da DDT (il documento di trasporto che viaggia con la merce) e per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione è ammessa la fattura differita: un unico documento che riepiloga tutte le operazioni del mese verso lo stesso cliente, da emettere entro il 15 del mese successivo.Nel caso delle fatture a cavallo d’anno questo significa che le consegne effettuate a dicembre 2026 possono essere fatturate entro il 15 gennaio 2027, ma l’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026, perché la registrazione avviene con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Un errore frequente è “spostare” queste fatture nel 2027: così facendo si altera sia la liquidazione IVA sia il volume d’affari dell’anno. Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Una delle domande più diffuse sulle fatture a cavallo d’anno riguarda la numerazione progressiva. La risposta rassicurante è che non esiste alcun obbligo di ripartire dal numero 1 il 1° gennaio. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR 633/72 richiede soltanto un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con propri documenti di prassi che è legittima anche una numerazione continuativa pluriennale.In concreto, chi ha chiuso il 2026 con la fattura numero 248 può tranquillamente iniziare il 2027 con la numero 249. L’importante è che la progressione sia rispettata e che ogni documento sia identificabile senza ambiguità. Le soluzioni ammesse sono sostanzialmente tre.Numerazione continua pluriennale: 248, 249, 250… senza azzeramenti tra un anno e l’altro.Ripartenza da 1 con indicazione dell’anno: 1/2027, 2/2027, 3/2027, la prassi più diffusa e più leggibile.Registri sezionali: serie distinte (ad esempio 1/A, 1/B) per separare attività, sedi o tipologie di operazioni.I principali software di fatturazione elettronica propongono in automatico la ripartenza da 1 con il suffisso dell’anno: è la scelta più pratica, perché rende immediatamente riconoscibile l’anno di competenza del documento e semplifica i controlli. Il consiglio operativo è uno solo: scegli un criterio e mantienilo per tutto l’anno, evitando cambi in corsa che creano buchi o duplicazioni nella numerazione. Se emetti anche autofatture o documenti con codici diversi dal TD01, valuta un sezionale dedicato per tenere ordinata la contabilità delle fatture a cavallo d’anno. Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiQuesto è il cuore del problema delle fatture a cavallo d’anno. Supponiamo che l’azienda Rossi Srl riceva sul proprio canale SdI, il 7 gennaio 2027, una fattura di acquisto datata 30 dicembre 2026 relativa a una consegna di merce avvenuta effettivamente il 30 dicembre 2026. Cosa succede? Succede che il documento viaggia su due binari separati.Ai fini del reddito: il costo è di competenza 2026, perché la consegna è avvenuta a dicembre. Va quindi rilevato in contabilità tra i costi dell’esercizio 2026, anche se la fattura è arrivata dopo.Ai fini IVA: la detrazione non può essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2026, perché al 31 dicembre l’azienda non possedeva ancora il documento. L’IVA sarà detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027.Il risultato è che lo stesso documento genera un costo 2026 e un’IVA detraibile 2027. Non è un errore: è esattamente il funzionamento previsto dalla normativa. Contabilmente, il costo di competenza viene rilevato al 31 dicembre come fattura da ricevere, mentre l’IVA resta “sospesa” fino all’annotazione sul registro acquisti del nuovo anno. Sapere gestire questo doppio binario è ciò che distingue una contabilità ordinata da una che genera rilievi in caso di controllo. Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confonderePer gestire correttamente le fatture a cavallo d’anno occorre tenere distinti due concetti che spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono: la competenza economica disciplinata dall’art. 109 del TUIR e il momento impositivo IVA disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72.La competenza economica è il principio secondo cui ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui l’operazione si è materialmente realizzata, a prescindere dal momento in cui si incassa o si paga. In parole povere: se il lavoro è stato fatto nel 2026, il ricavo è del 2026 anche se il cliente pagherà a marzo 2027.Cessioni di beni: conta la consegna o la spedizionePer le cessioni di beni mobili, l’art. 6 del DPR 633/72 fissa il momento impositivo alla consegna o spedizione; per gli immobili, alla data del rogito. Se però, prima di quel momento, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o pagato) a quella data anteriore.Esempio pratico: merce consegnata il 22 dicembre 2026, pagata a febbraio 2027. L’operazione è 2026 sia ai fini IVA sia ai fini del reddito. Al contrario, un acconto incassato il 20 dicembre 2026 su una consegna prevista per marzo 2027 fa sorgere l’obbligo di fatturare l’acconto nel 2026, mentre il ricavo sarà di competenza 2027.Prestazioni di servizi: conta il pagamento del corrispettivoPer le prestazioni di servizi la regola IVA cambia radicalmente: il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa prima (in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato). È qui che nascono moltissime fatture a cavallo d’anno nel mondo dei professionisti.Immagina la consulenza conclusa a dicembre 2026 e pagata il 15 gennaio 2027: ai fini IVA l’operazione è del 2027 (a meno che il professionista scelga di emettere fattura a dicembre, anticipando il momento impositivo). Per un’impresa in contabilità ordinaria, invece, il costo di quella consulenza resta di competenza 2026 se il servizio è stato ultimato entro il 31 dicembre. Ancora una volta, IVA e reddito viaggiano su binari diversi. Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereLa detrazione IVA è il meccanismo che consente a chi ha partita IVA di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, sottraendola da quella incassata sulle vendite. Sulle fatture a cavallo d’anno questo meccanismo incontra un limite preciso, che è bene conoscere prima di chiudere l’anno.L’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitarlo servono però due condizioni insieme, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: il presupposto sostanziale (l’operazione deve essere stata effettuata e l’imposta esigibile) e il presupposto formale (il possesso materiale della fattura e la sua annotazione sul registro acquisti). Su questo nulla è cambiato.L’art. 1 del DPR 100/1998 concede una finestra molto utile: entro il 16 del mese successivo si può detrarre l’IVA delle fatture ricevute e annotate entro quella data, riferendola alla liquidazione del mese precedente. Attenzione però, perché questa regola contiene l’eccezione decisiva per le fatture a cavallo d’anno: la finestra non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È una regola rimasta invariata anche dopo il decreto correttivo del 2026.Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a dicembre 2026: IVA detraibile nella liquidazione di dicembre 2026.Fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta a gennaio 2027: IVA non detraibile a dicembre, si detrae da gennaio 2027.Fattura datata e ricevuta a gennaio 2027 per operazione di gennaio: detrazione ordinaria in gennaio 2027.Il nuovo termine: dal 12 agosto 2026 si detrae entro il secondo anno successivoQuello che è cambiato, e che va aggiornato rispetto a tutte le guide degli anni scorsi, è il termine ultimo entro cui la detrazione va esercitata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 — il decreto correttivo in materia di imposte sui redditi, IVA e accise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 — ha riscritto l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 sostituendo le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Lo stesso articolo è intervenuto sull’art. 25 del DPR 633/72, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È sparito, in particolare, l’inciso «e con riferimento al medesimo anno» introdotto nel 2017.In concreto, per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 il termine ultimo non è più la dichiarazione annuale della primavera successiva, ma la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 (l’art. 8 del DPR 322/1998 fissa la finestra di presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Il margine di recupero, quindi, si allunga di due anni: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo.Attenzione però a non confondere i due piani. L’ampliamento riguarda il termine ultimo di esercizio del diritto, non la liquidazione periodica: l’eccezione dell’art. 1 del DPR 100/1998 sulle operazioni dell’anno precedente non è stata toccata dal correttivo, quindi la fattura di dicembre ricevuta a gennaio continua a non poter entrare nella liquidazione di dicembre. L’eliminazione dell’inciso «con riferimento al medesimo anno» dall’art. 25 ha aperto tra gli operatori la discussione sulla possibilità di imputare la detrazione direttamente all’anno di effettuazione dell’operazione: è una lettura plausibile, ma non ancora confermata da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada prudente resta quella classica — detrazione nella liquidazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta — con il vantaggio, oggi, di un termine di recupero molto più lungo in caso di errore.Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti: arriva il Testo Unico IVAC’è un secondo motivo per cui il passaggio tra dicembre 2026 e gennaio 2027 è particolare: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina la disciplina oggi contenuta nel DPR 633/72 e ne abroga, dalla stessa data, gran parte degli articoli. Le regole operative viste finora restano identiche, ma cambiano i numeri da citare.Momento di effettuazione dell’operazione: art. 24 del Testo Unico (oggi art. 6 DPR 633/72).Fatturazione e termini di emissione: art. 72 (oggi art. 21), con gli stessi 12 giorni per la fattura immediata e lo stesso 15 del mese successivo per la differita.Detrazione: art. 56 (oggi art. 19), già allineato al nuovo termine del secondo anno successivo.Registrazione degli acquisti: art. 88 (oggi art. 25).Il DPR 100/1998, invece, non rientra tra le disposizioni abrogate: la regola sulla liquidazione periodica e l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente restano dove sono. Nella pratica, quindi, una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 si gestisce esattamente come descritto sopra. Per il quadro complessivo su termini di emissione ed esigibilità resta il riferimento la nostra guida sulla fatturazione elettronica B2B 2026.Un ultimo consiglio operativo: nei primi giorni di gennaio scarica sempre tutte le fatture presenti nel cassetto fiscale e verifica le date di consegna registrate dallo SdI. È l’unico modo per sapere con certezza quali fatture a cavallo d’anno rientrano nel 2026 e quali slittano al 2027.Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoPer chi opera in regime forfettario il discorso sulle fatture a cavallo d’anno si semplifica moltissimo, ma richiede comunque attenzione. Il forfettario applica infatti il principio di cassa: conta il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quello in cui la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa.Facciamo un esempio. Giulia è una grafica in regime forfettario. Emette una fattura il 28 dicembre 2026 per un lavoro consegnato a dicembre, ma il bonifico del cliente arriva sul conto il 9 gennaio 2027. Quel compenso concorre al reddito del 2027, non del 2026: finirà nel quadro LM del Modello Redditi relativo all’anno 2027. Per il forfettario, quindi, non esiste alcun problema di “competenza”: esiste solo la data di accredito.Fai attenzione alla soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: gli incassi di fine anno possono spostare il superamento del limite da un anno all’altro.La data di riferimento per i pagamenti elettronici è quella di accredito sul conto, non quella dell’ordine di bonifico del cliente.Il forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e non detrae l’IVA sugli acquisti: sulle sue fatture passive l’imposta resta un costo, anche a cavallo d’anno.Proprio quest’ultimo punto merita una precisazione: molti forfettari si preoccupano di “far rientrare” nell’anno una fattura di acquisto per recuperarne l’IVA. Nel regime forfettario questo recupero non è mai possibile, perché il regime esclude in radice il diritto alla detrazione. L’IVA pagata ai fornitori si somma semplicemente al costo del bene o del servizio acquistato. Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGli errori sulle fatture a cavallo d’anno sono comuni e, nella maggior parte dei casi, si correggono senza conseguenze gravi se si interviene tempestivamente. Vediamo i più diffusi e le soluzioni corrette.Data documento sbagliata: indicare 3 gennaio 2027 su un’operazione effettuata il 29 dicembre 2026 sposta erroneamente l’IVA nell’anno successivo.Fattura emessa in ritardo: trasmissione allo SdI oltre i 12 giorni, con il rischio di sanzioni per tardiva fatturazione.Detrazione IVA anticipata: inserire in liquidazione di dicembre una fattura ricevuta a gennaio, violando l’eccezione del DPR 100/1998.Costo imputato all’anno sbagliato: rilevare nel 2027 un costo di competenza 2026, alterando il risultato di entrambi gli esercizi.Numerazione disallineata: numeri saltati o duplicati al passaggio tra i due anni.Quando la fattura è già stata accettata dallo SdI non è possibile “modificarla”: occorre intervenire con una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella pratica quotidiana i codici più usati sono il TD01 per la fattura ordinaria, il TD04 per la nota di credito (che annulla o riduce un documento già emesso) e il TD08 per la nota di credito semplificata, utilizzabile entro determinati limiti di importo. La procedura tipica per un errore di data è storno con TD04 e successiva riemissione corretta con TD01.Se invece l’errore riguarda una tardiva emissione, lo strumento è il ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione versando una sanzione ridotta in proporzione al ritardo. Il quadro sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto le percentuali applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Accorgersi dell’errore in autonomia e rimediare spontaneamente è sempre più conveniente che attendere una contestazione.Se ti accorgi tardi di un errore di competenza o di una detrazione IVA esercitata nell’anno sbagliato, non tentare aggiustamenti “creativi” nella contabilità dell’anno in corso: la strada corretta passa da una dichiarazione integrativa e da una rettifica delle registrazioni, valutata caso per caso da un professionista.Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineChiudere bene l’anno significa arrivare al 31 dicembre 2026 con le idee chiare su tre punti: quali operazioni sono state effettuate entro l’anno, quali fatture risultano effettivamente ricevute entro il 31 dicembre e quali documenti vanno invece imputati al 2027. È un controllo che richiede metodo, soprattutto per chi gestisce molte fatture a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente imprese, professionisti e partite IVA in regime forfettario nella gestione della fatturazione elettronica, nelle liquidazioni IVA e nella chiusura dell’esercizio, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano le date di consegna registrate dallo SdI, riconciliano le fatture a cavallo d’anno e ti indicano esattamente in quale periodo far confluire ciascun documento, evitando errori che si trascinerebbero per mesi.Per una gestione della fatturazione elettronica sempre in regola, inoltre, può valere la pena affidarsi a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che gestisce automaticamente numerazione progressiva, sezionali, invio allo SdI e conservazione a norma, riducendo al minimo il rischio di errori proprio nei giorni più critici del passaggio d’anno. Se preferisci un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare un appuntamento con i nostri consulenti e ricevere un preventivo personalizzato per la gestione della tua contabilità. Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoPosso detrarre a dicembre l’IVA di una fattura ricevuta a gennaio?No. Una fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027 non può essere inserita nella liquidazione di dicembre: l’art. 1 del DPR 100/1998 esclude espressamente dalla finestra del 16 del mese successivo i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente. L’IVA diventa detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027. Resta fermo il termine ultimo per esercitare il diritto, che dopo il D.Lgs. 148/2026 è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Devo ripartire la numerazione delle fatture da 1 il 1° gennaio 2027?No, non è obbligatorio. La legge richiede solo un numero progressivo univoco: puoi proseguire la numerazione dell’anno precedente oppure ripartire da 1 indicando l’anno (1/2027). Quest’ultima soluzione, adottata di default dalla maggior parte dei software di fatturazione, è la più leggibile e riduce il rischio di confusione sulle fatture a cavallo d’anno.Cosa succede se emetto a gennaio una fattura per un’operazione di dicembre?Nulla di irregolare, se rispetti i termini. La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione, indicando come data documento quella di effettuazione (ad esempio 29 dicembre 2026). L’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026 e il ricavo è di competenza 2026 per i regimi ordinari.Le fatture differite di dicembre 2026 vanno nel 2026 o nel 2027?Nel 2026. La fattura differita relativa a consegne di dicembre può essere emessa entro il 15 gennaio 2027, ma l’imposta si computa nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, cioè dicembre 2026. Lo stesso vale per il volume d’affari dell’anno.Come funzionano le fatture a cavallo d’anno per un forfettario?Per il regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 rientra quindi nel reddito 2027. Attenzione agli incassi di fine anno, perché possono spostare il superamento della soglia degli 85.000 euro.Ho sbagliato la data di una fattura già inviata: come la correggo?Una fattura accettata dallo SdI non si può modificare. Occorre emettere una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72, tipicamente una nota di credito TD04 (o TD08 nei casi semplificati) per stornare il documento errato, e riemettere la fattura corretta con codice TD01. Se l’errore ha comportato una tardiva fatturazione, si può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.Qual è il termine ultimo per detrarre l’IVA di una fattura del 2026?Dopo le modifiche dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 si arriva quindi alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Occorrono sempre entrambi i requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura con annotazione sul registro acquisti, che l’art. 25 consente ora fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 11:00:002026-09-20 11:00:00Fatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVA
Guide Fatturazione ElettronicaFattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e VantaggiLa fattura elettronica semplificata e una versione “leggera” della fattura ordinaria, prevista dall’articolo 21-bis del DPR 633/72, che permette di emettere documenti fiscali con dati ridotti per operazioni di importo contenuto. Nel 2026 resta uno strumento prezioso per bar, ristoranti, negozi al dettaglio, artigiani e professionisti che fatturano piccoli importi: meno campi da compilare, stesso valore fiscale, integrazione completa con il Sistema di Interscambio (SDI).In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo quando si puo usare la fattura semplificata, qual e la soglia 2026 (400 euro IVA inclusa), quali dati minimi sono obbligatori, le differenze rispetto alla fattura ordinaria, i tipi documento XML (TD07, TD08, TD09), i casi pratici per piccoli esercenti e artigiani, e quando invece conviene usare la fattura ordinaria.Indice dei contenutiCos’e la fattura elettronica semplificataDifferenza tra fattura semplificata e ordinariaQuando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Dati minimi obbligatoriVantaggi della fattura semplificataLimiti e casi in cui non puo essere usataXML semplificata: TD07, TD08, TD09Quando non conviene usarlaSoftware che supportano la fattura semplificataDeducibilita per il clienteCasi pratici: bar, negozi, artigianiCome compilarla nel softwareDomande frequenti (FAQ)★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e la fattura elettronica semplificataLa fattura semplificata e un documento fiscale elettronico, introdotto dall’articolo 21-bis del DPR 633/1972, che permette di certificare cessioni di beni e prestazioni di servizi con un set ridotto di dati rispetto alla fattura ordinaria (art. 21 DPR 633/72). E pensata per operazioni di importo modesto, dove la compilazione completa risulterebbe sproporzionata rispetto al valore dell’operazione.Nel sistema della fatturazione elettronica B2B/B2C, la fattura semplificata si trasmette al Sistema di Interscambio (SDI) esattamente come una fattura ordinaria, ma utilizzando un tracciato XML differente e un tipo documento dedicato (TD07 per le fatture, TD08 per le note di credito, TD09 per le note di debito). Pur essendo “ridotta”, ha lo stesso valore fiscale della fattura ordinaria: e detraibile per il cliente che ha P.IVA, deducibile come costo, e si registra nei registri IVA. Differenza tra fattura semplificata e ordinariaLa principale differenza tra le due tipologie sta nella quantita di dati obbligatori e nella modalita di indicazione dell’imponibile e dell’IVA. Vediamo le differenze chiave nella tabella seguente.ElementoFattura ordinaria (art. 21)Fattura semplificata (art. 21-bis)Importo massimoNessun limite400 euro IVA inclusaTipo documento XMLTD01 (fattura), TD04 (NC), TD05 (ND)TD07, TD08, TD09Identificazione clienteNome, indirizzo, P.IVA + CFSolo P.IVA o solo CFImponibile e IVAScorporo obbligatorioSi puo indicare il solo totaleDescrizione operazioneDettagliata (natura, qualita, quantita)Anche genericaValidita fiscalePienaPiena (entro 400 euro)In sostanza, la fattura semplificata conserva la stessa efficacia probatoria della fattura ordinaria, ma riduce il numero di informazioni richieste per snellire l’operativita di chi emette molti documenti di piccolo importo (bar, tabaccherie, parrucchieri, idraulici, elettricisti).Quando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Nel 2026 la fattura semplificata puo essere emessa nei seguenti casi:Operazioni di importo non superiore a 400 euro IVA inclusa: e questa la soglia generale stabilita dall’art. 21-bis comma 1 DPR 633/72, eventualmente elevabile con decreto ministeriale per specifiche categorie merceologiche.Note di variazione (note di credito o debito): indipendentemente dall’importo, le note di variazione (che rettificano fatture gia emesse) possono essere emesse in forma semplificata utilizzando i codici TD08 (NC semplificata) o TD09 (ND semplificata).Cliente B2C senza partita IVA: e la situazione tipica del piccolo commercio (bar, ristoranti, parrucchieri), dove il cliente e un privato e basta indicare il codice fiscale.Cliente B2B con P.IVA italiana: e ammessa anche verso aziende, purche l’importo non superi i 400 euro complessivi.Attenzione: la soglia dei 400 euro si riferisce al totale documento IVA inclusa, non all’imponibile. Quindi una fattura con imponibile 350 euro + IVA 22% (77 euro) = totale 427 euro non puo essere emessa come semplificata, perche supera la soglia. Dati minimi obbligatoriL’articolo 21-bis del DPR 633/72 elenca in modo tassativo i dati che la fattura semplificata deve contenere. Sono molto meno rispetto alla fattura ordinaria, ma la loro mancanza rende il documento irregolare e non valido ai fini fiscali.Data di emissione del documentoNumero progressivo univoco (la numerazione puo essere indipendente da quella delle fatture ordinarie o continuativa, a scelta dell’emittente)Dati del fornitore: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome (per le persone fisiche), residenza o domicilio fiscale, partita IVAIdentificazione del cliente: e sufficiente indicare uno solo tra:Partita IVA del cessionario/committente, se soggetto IVA italianoCodice fiscale, se persona fisica privataNumero di identificazione IVA attribuito da altro Stato UEDescrizione della cessione di beni o prestazione di servizi (puo essere anche generica, es. “consumazione bar”, “prestazione professionale”)Corrispettivo totale (IVA inclusa)Aliquota IVA o imposta: in alternativa, si puo indicare la sola dicitura “corrispettivi comprensivi di IVA al [X]%”Importante: nella fattura semplificata NON e obbligatorio lo scorporo dell’IVA. Si puo indicare direttamente il totale comprensivo, specificando l’aliquota applicata. Questo semplifica notevolmente la compilazione manuale, soprattutto per chi emette fattura “al volo” presso il punto vendita.Vantaggi della fattura semplificataL’utilizzo della fattura semplificata, quando consentito, offre numerosi benefici operativi:Compilazione piu veloce: meno campi da inserire, ideale per chi fattura al banco (bar, panetterie, parrucchieri).Identificazione cliente semplificata: basta P.IVA o codice fiscale, senza dover chiedere indirizzo e dati completi.Nessun obbligo di scorporo IVA: il totale puo essere riportato gia comprensivo, accelerando l’emissione.Descrizione generica: ammessa una causale sintetica come “consumazione” o “prestazione professionale”.Riduzione errori: meno campi = meno rischio di errori formali in compilazione.Costi software inferiori: alcuni gestionali offrono piani dedicati alle semplificate con tariffe ridotte.Stesso valore fiscale: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA e dedurre il costo, esattamente come con una fattura ordinaria. Limiti e casi in cui non puo essere usataNonostante i vantaggi, la fattura semplificata ha vincoli precisi: emetterla in casi non previsti dalla legge equivale a un’irregolarita formale sanzionabile.Importo superiore a 400 euro IVA inclusa: oltre la soglia bisogna obbligatoriamente usare la fattura ordinaria (TD01).Cessioni intracomunitarie: per le operazioni con clienti di altri Stati UE serve la fattura ordinaria con tutti i dati anagrafici e il numero di identificazione IVA estero (art. 41 DL 331/1993).Cessioni di beni a cessionari residenti o domiciliati nel territorio di un altro Stato membro (art. 41 DL 331/93): semplificata vietata.Operazioni verso la Pubblica Amministrazione: la PA accetta solo la fattura ordinaria con i tracciati FatturaPA standard, oltre al codice univoco ufficio (Codice IPA).Cessione di beni o prestazione di servizi non soggette a IVA per cui sono previste fatture con dicitura specifica (es. operazioni in inversione contabile complesse).Esigenza di tracciabilita dettagliata: se serve riportare quantita, lotti, scadenze, codici prodotto, e meglio la fattura ordinaria.In tutti questi casi, anche se l’importo fosse inferiore a 400 euro, la fattura semplificata non e ammessa e si deve emettere quella ordinaria.XML semplificata: TD07, TD08, TD09Anche la fattura semplificata transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e segue le regole del tracciato XML FatturaPA versione 1.2.2 (in vigore nel 2026). I tipi documento dedicati alla forma semplificata sono tre:CodiceTipologiaQuando si usaTD07Fattura semplificataCessione/prestazione fino a 400 euro IVA inclusaTD08Nota di credito semplificataRettifica in diminuzione di una fattura semplificata o ordinariaTD09Nota di debito semplificataRettifica in aumento di una fattura gia emessaIl tracciato XML della fattura semplificata e diverso e ridotto rispetto a quello della fattura ordinaria. Le principali differenze nei tag XML:Blocco FatturaElettronicaBody contiene il sotto-blocco DatiBeniServizi con tag piu sintetici (es. DatiBeniServiziSemplificata).Tag Importo rappresenta il totale comprensivo di IVA, anziche separare imponibile e imposta.Possibilita di indicare l’IVA come Aliquota + Importo oppure tramite il tag DatiIVA con dicitura sintetica.Sezione CessionarioCommittente richiede solo IdFiscaleIVA oppure CodiceFiscale, non entrambi.I dati anagrafici completi del cliente (indirizzo, nome) sono opzionali.Esempio di blocco XML semplificato (frammento illustrativo):<DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD07</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-09-09</Data> <Numero>2026/S/0123</Numero> <Importo>120.00</Importo> </DatiGeneraliDocumento> <DatiBeniServizi> <Descrizione>Consumazione bar</Descrizione> <Importo>120.00</Importo> <DatiIVA> <Aliquota>22.00</Aliquota> </DatiIVA> </DatiBeniServizi>Il file XML e firmato digitalmente (se richiesto) e trasmesso al SDI esattamente come una fattura ordinaria. La conservazione sostitutiva a norma e altrettanto obbligatoria, per 10 anni. Quando non conviene usarlaAnche quando la fattura semplificata sarebbe tecnicamente ammessa, in alcuni casi non e la scelta ottimale. Ecco le situazioni in cui conviene preferire la fattura ordinaria:Cliente UE con P.IVA estera: per le cessioni intracomunitarie e obbligatoria la fattura ordinaria con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e identificativo IVA.Operazioni con la PA: la fattura PA richiede sempre il codice univoco ufficio (Codice IPA) e tracciato ordinario.Esigenza di gestione contabile dettagliata: chi tiene contabilita analitica con codici articolo, lotti, magazzino, preferisce la fattura ordinaria per integrare meglio i flussi.Cliente abituale B2B: anche sotto i 400 euro, se il cliente e un’azienda strutturata abituata a ricevere fatture ordinarie, e meglio uniformarsi al loro standard.Necessita di scorporo IVA per il cliente: alcune aziende preferiscono ricevere documenti con imponibile e IVA separati per facilitare la registrazione contabile.Operazioni con piu aliquote IVA: se la fattura include voci con aliquote diverse (4%, 10%, 22%), la fattura ordinaria gestisce meglio la separazione.Software che supportano la fattura semplificataTutti i principali gestionali e portali di fatturazione elettronica italiani supportano nativamente i tipi documento TD07, TD08 e TD09. Vediamo le opzioni piu diffuse nel 2026:Aruba Fattura Elettronica: pieno supporto a fattura semplificata. Si seleziona “Tipo documento: TD07” dal menu a tendina in fase di emissione. Disponibili anche nei piani base.Fatture in Cloud (TeamSystem): supporta TD07/TD08/TD09. La piattaforma propone automaticamente il tipo “semplificata” se il totale e inferiore a 400 euro.Servizio gratuito Agenzia Entrate (FatturaeCorrispettivi.it): sezione dedicata “Fattura semplificata” nel menu di emissione. Gratuito per tutti i contribuenti.Fatture24, Easyfatt (Danea), Tieni Conto, FattureGo: tutti supportano i tipi documento semplificati.App mobili (es. ZUCCHETTI, Aruba app): permettono di emettere fatture semplificate direttamente da smartphone, utile per artigiani e professionisti in mobilita.Nella maggior parte dei software, la procedura e la stessa: si seleziona il tipo documento “TD07 – Fattura semplificata”, si compilano i campi richiesti (data, numero, cliente, descrizione, importo) e il sistema genera automaticamente l’XML conforme al tracciato.Deducibilita per il clienteUna domanda frequente: il cliente che riceve una fattura semplificata puo detrarre l’IVA e dedurre il costo allo stesso modo della fattura ordinaria? La risposta e si, a condizione che il documento sia formalmente regolare.Detrazione IVA: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA indicata in fattura, anche se espressa come totale comprensivo. L’importante e che sia indicata l’aliquota o l’IVA stessa.Deduzione del costo: il costo e deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, purche sia inerente all’attivita e documentato dalla fattura semplificata regolarmente registrata.Registrazione contabile: la fattura semplificata si registra nei registri IVA e nel libro giornale come una fattura ordinaria, con le stesse modalita.Conservazione decennale: anche le semplificate sono soggette all’obbligo di conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.Eccezione importante: alcune categorie di costi (es. spese di rappresentanza, omaggi, spese auto) hanno regole di deducibilita specifiche che si applicano indipendentemente dalla forma del documento. Quindi una cena con un cliente fatturata come semplificata da 80 euro e deducibile al 75% (spesa di vitto e alloggio) come lo sarebbe con una fattura ordinaria. Casi pratici: bar, negozi, artigianiVediamo alcuni casi concreti che capitano ogni giorno nelle attivita commerciali e artigianali italiane, per capire quando la fattura semplificata e la scelta giusta.Caso 1: bar/ristorante con cliente azienda – consumazione 50 euroUn bar di Udine serve un caffe e tre cornetti a un piccolo gruppo aziendale: totale 12 euro. Il responsabile chiede fattura intestata alla sua S.r.l. perche e una colazione di lavoro. La fattura semplificata TD07 e perfetta:Importo ben sotto 400 euroCliente B2B italiano (basta indicare la P.IVA della S.r.l.)Descrizione: “consumazione bar”Totale: 12,00 euro IVA inclusa al 10%La S.r.l. detrae l’IVA al 10% (1,09 euro) e deduce il costo di 10,91 euro al 75% (regola spese vitto/alloggio).Caso 2: negozio con vendita 200 euro a privato con codice fiscaleUna boutique di abbigliamento vende un capo da 200 euro IVA inclusa a una cliente privata, che chiede la fattura per uso personale. Soluzione: TD07 semplificata:Importo 200 euro – sotto sogliaCliente privato: basta il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)Descrizione: “abbigliamento”Totale 200,00 euro IVA inclusa al 22%La cliente puo eventualmente utilizzare la fattura per detrazioni 730 (es. abbigliamento per professione, casi specifici) o semplicemente per garanzia.Caso 3: idraulico con piccola riparazione 100 euroUn idraulico friulano interviene per una perdita in una abitazione privata: 1 ora di lavoro + materiali = 100 euro IVA inclusa. Il cliente, persona fisica, chiede fattura. TD07 e perfetta:Importo sotto 400 euroCliente B2C: basta il CFDescrizione: “Riparazione impianto idraulico abitazione privata”Totale 100,00 euro IVA inclusa al 22%Importante: se l’intervento da’ diritto al bonus ristrutturazione o al bonus mobili, e necessario che il cliente paghi con bonifico parlante. La forma semplificata della fattura non incide sul diritto al bonus, ma assicurati che la descrizione richiami i lavori agevolabili.Caso 4: commercialista con consulenza 150 euroUn commercialista emette fattura a un cliente persona fisica per una consulenza di 150 euro. Anche qui e ammessa la TD07: descrizione “consulenza fiscale”, totale 150 euro inclusa cassa professionale e IVA.Caso NON ammesso: vendita 600 euro a privatoUn negozio vende un elettrodomestico da 600 euro IVA inclusa. Anche se il cliente e un privato, la semplificata NON puo essere usata perche supera la soglia. Va emessa fattura ordinaria TD01.Come compilarla nel softwareLa compilazione di una fattura semplificata in un qualsiasi software gestionale segue una procedura comune, sebbene l’interfaccia possa variare. Vediamo i passaggi standard:Apri il modulo “Nuova fattura” nel software (Aruba, Fatture in Cloud, AdE, ecc.).Seleziona il tipo documento: cerca “TD07 – Fattura semplificata” nella tendina dei tipi disponibili.Inserisci data emissione e numero progressivo: la numerazione puo essere indipendente (es. “2026/S/001”) o continuativa con le ordinarie.Compila i dati del cliente: cerca il cliente in anagrafica o inserisci ex novo. Basta uno solo tra: P.IVA italiana, codice fiscale, ID IVA estero (UE non ammessa).Inserisci la descrizione: e ammessa una causale generica (es. “consumazione”, “prestazione professionale”).Indica il totale e l’IVA: nella semplificata si puo indicare il solo totale comprensivo, specificando l’aliquota (es. 22%) o l’imposta. Il software calcola automaticamente lo scorporo per i registri IVA.Verifica il preview XML: prima di trasmettere, controlla l’anteprima dell’XML generato (Tipo Documento = TD07).Invia al SDI: clic su “Trasmetti” e attendi la ricevuta di consegna entro pochi minuti.Conserva: il software gestisce la conservazione sostitutiva (verifica che sia attiva nel piano sottoscritto).Suggerimento: configura nel gestionale un numeratore separato per le semplificate (es. serie “S”) per distinguere a colpo d’occhio le due tipologie nei report mensili. Domande frequenti (FAQ)Posso emettere fattura semplificata per un cliente UE?No. Per le cessioni intracomunitarie e necessaria la fattura ordinaria (TD01) con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e numero di identificazione IVA estero, anche se l’importo e sotto i 400 euro.La numerazione delle semplificate puo essere separata dalle ordinarie?Si. Si puo adottare una serie distinta (es. “2026/S/001”, “2026/S/002”) oppure una numerazione continuativa con le ordinarie. L’importante e che la numerazione sia univoca, progressiva e cronologica all’interno della stessa serie.Cosa succede se emetto una semplificata sopra i 400 euro?Il SDI scarta il file XML perche il tipo documento TD07 e incompatibile con importi superiori alla soglia. Bisogna ri-emettere come TD01 (fattura ordinaria) con dati completi del cliente.La fattura semplificata si puo emettere in regime forfettario?Si. Anche i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare TD07 per operazioni sotto i 400 euro. La descrizione include anche la dicitura tipica del forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014” e l’eventuale ritenuta non applicata.Devo conservare le fatture semplificate per 10 anni?Si, esattamente come le fatture ordinarie. La conservazione sostitutiva a norma decennale e obbligatoria per tutti i tipi documento elettronici (TD01-TD27), incluse semplificate e note di variazione (TD08, TD09).Posso emettere una nota di credito semplificata su una fattura ordinaria?Si, e ammesso. La nota di credito semplificata (TD08) puo rettificare una fattura ordinaria (TD01) precedente, purche l’importo della rettifica sia tale da rendere appropriato il documento semplificato (sotto i 400 euro o per importi minori).Lo scorporo dell’IVA e davvero facoltativo nella semplificata?Si. Si puo indicare il solo totale (IVA inclusa) e l’aliquota applicata, oppure scegliere di scorporare per chiarezza. Il SDI accetta entrambe le modalita. Il software del cliente, in fase di registrazione, scorpora autonomamente l’IVA per il registro acquisti.Quale codice destinatario uso se il cliente non ne ha uno?Per i privati senza P.IVA si usa il codice destinatario standard “0000000” (sette zeri). Il SDI rendera disponibile la fattura nell’area riservata del cliente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.Hai bisogno di assistenza con la fatturazione elettronica?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA, professionisti e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia nella gestione completa della fatturazione elettronica: emissione, conservazione decennale, registri IVA, dichiarazioni periodiche. Se hai dubbi su quando usare la fattura semplificata, sui codici TD07/TD08/TD09 o su come configurare il tuo gestionale, siamo qui per aiutarti.Contattaci subito:Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo a cura del CAF Centro Fiscale – Udine. Riferimenti normativi: art. 21-bis DPR 633/72; Provvedimento Agenzia Entrate 30/04/2018 e successive modifiche; tracciato FatturaPA versione 1.2.2 in vigore nel 2026. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione; verifica sempre con il tuo consulente fiscale per casi specifici.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-09 14:00:002026-08-17 11:03:05Fattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e Vantaggi
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaBollo Fattura Elettronica 2026: Quando Serve, Come si Paga (Scadenza 30 Settembre) e Chi lo Addebita al ClienteIl bollo fattura elettronica 2026 è uno degli adempimenti più sottovalutati da chi ha una partita IVA, e allo stesso tempo uno di quelli che genera più comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’imposta da 2 euro che va applicata su alcune fatture elettroniche e versata ogni tre mesi. La prossima scadenza è imminente: il 30 settembre 2026 scade il termine per versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2026 (aprile, maggio e giugno).In questa guida completa spieghiamo in parole semplici quando serve il bollo sulla fattura elettronica, chi deve pagarlo, come si versa, come si può addebitare al cliente e quali sono le sanzioni se ci si dimentica. Un capitolo a parte è dedicato ai forfettari, che sono i soggetti più coinvolti da questo obbligo e che devono fare attenzione a una regola poco conosciuta: il bollo riaddebitato al cliente fa reddito. Capire bene il funzionamento del bollo fattura elettronica 2026 ti evita errori, sanzioni e sorprese in dichiarazione dei redditi.📌 Approfondimenti correlati sulla fatturazione elettronicaMigliore Software Fatturazione Elettronica 2027: confronto tra soluzioni per forfettari e PMIConservazione Fattura Elettronica 10 Anni 2026: obblighi, software e come scegliereIndice dei contenutiCos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteQuando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroScadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleLa regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoCome si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteIl campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaSanzioni e ravvedimento operoso sul bolloIl bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileCome non sbagliare mai il calcolo del bolloDomande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026 Cos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteL’imposta di bollo è una tassa antichissima che colpisce alcuni documenti scritti: contratti, ricevute, atti e, appunto, certe fatture. Fino a pochi anni fa si materializzava in un francobollo adesivo, la classica marca da bollo comprata in tabaccheria e incollata sul documento cartaceo. Con l’arrivo della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, quella marca fisica non ha più senso: non esiste un foglio di carta su cui incollarla.Da qui nasce il bollo virtuale. Il bollo fattura elettronica 2026 non è più un francobollo, ma un semplice dato inserito nel file XML della fattura, che poi viene versato allo Stato in modo cumulativo ogni trimestre. La logica dell’imposta però resta identica a quella di sempre: lo Stato chiede 2 euro ogni volta che viene emesso un documento che certifica un pagamento senza che su quell’importo venga applicata l’IVA.È proprio questo il punto chiave da capire, e spiega perché il tema tocca soprattutto i forfettari: l’imposta di bollo e l’IVA sono in un certo senso alternative tra loro. Dove c’è l’IVA, non c’è il bollo. Dove l’IVA manca, lo Stato recupera una piccola imposta fissa. Chi emette fatture in regime forfettario, che per definizione non applica mai l’IVA, si trova quindi a gestire il bollo praticamente su ogni fattura di importo non piccolissimo. La normativa di riferimento è il DPR 642/1972 (Tariffa, art. 13), mentre le regole operative per il versamento telematico derivano dal DM 17 giugno 2014 e successive modifiche. Quando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroLa regola generale è semplice da memorizzare. Il bollo fattura elettronica 2026, pari a 2 euro, è dovuto quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: la fattura contiene importi senza applicazione dell’IVA e la somma di questi importi supera 77,47 euro. Se manca anche solo una delle due condizioni, il bollo non si applica.La soglia di 77,47 euro va calcolata sull’imponibile, cioè sul valore della prestazione o della merce al netto dell’eventuale IVA. È un importo che sembra bizzarro, ma deriva dalla conversione in euro delle vecchie 150.000 lire. Attenzione: la soglia si valuta per singola fattura e non per cliente o per mese. Inoltre, va superata: se emetti una fattura da esattamente 77,47 euro, il bollo non è dovuto; se emetti una fattura da 77,50 euro, il bollo è dovuto. Il caso più diffuso: il regime forfettarioChi lavora in regime forfettario emette fatture senza IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014, indicando nel file XML il codice natura N2.2 (operazioni non soggette, altri casi). Di conseguenza, ogni fattura del forfettario con imponibile superiore a 77,47 euro è soggetta al bollo di 2 euro. È la situazione più frequente in assoluto: un professionista forfettario che emette 60 fatture l’anno sopra soglia versa 120 euro di bollo, suddivisi nei quattro trimestri.Esenti, fuori campo ed escluse: le differenze da conoscereOltre al forfettario, il bollo si applica ad altre categorie di operazioni senza IVA. Ecco le principali, spiegate in modo semplice:Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72, natura N4): prestazioni sanitarie, didattiche, finanziarie e assicurative. Bollo dovuto sopra 77,47 euro.Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale: bollo dovuto sopra soglia.Operazioni non soggette del regime forfettario e dei minimi (natura N2.2): bollo dovuto sopra soglia.Operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72 (natura N1): sono le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, come i bolli e i diritti versati a un ente pubblico per una pratica intestata al cliente. Questi importi restano fuori dalla base di calcolo del bollo.Operazioni imponibili IVA (aliquota 4%, 5%, 10%, 22%): nessun bollo, qualunque sia l’importo.Su questo ultimo punto serve una precisazione importante e spesso fraintesa. Il fatto che un importo sia “escluso ex art. 15” non trasforma automaticamente tutta la fattura in una fattura senza bollo. Occorre distinguere due situazioni. Nel primo caso, la fattura contiene solo vere anticipazioni in nome e per conto documentate e intestate al cliente: in questa ipotesi il bollo non è dovuto, perché quelle somme non concorrono alla base di calcolo. Nel secondo caso, la fattura contiene sia un compenso senza IVA superiore a 77,47 euro sia importi esclusi art. 15: in questa ipotesi il bollo resta dovuto, perché la soglia viene superata dalla parte non soggetta a IVA. In situazioni miste o dubbie conviene sempre far verificare la fattura a un professionista, perché la qualificazione della singola voce cambia il risultato.Scadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleIl bollo fattura elettronica 2026 non si paga fattura per fattura, ma a trimestri. Si sommano tutte le fatture soggette a bollo emesse nel trimestre, si moltiplica per 2 euro e si versa il totale entro la scadenza prevista. Ecco il calendario completo delle scadenze 2026.TrimestreFatture emesseScadenza versamentoI trimestre 2026gennaio – marzo 202631 maggio 2026 (slittato al 1° giugno 2026, cadendo di domenica)II trimestre 2026aprile – giugno 202630 settembre 2026 ⚠️ scadenza imminenteIII trimestre 2026luglio – settembre 202630 novembre 2026IV trimestre 2026ottobre – dicembre 202628 febbraio 2027, che cadendo di domenica slitta al 1° marzo 2027La scadenza che devi tenere d’occhio adesso è il 30 settembre 2026: entro quella data va versato il bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2026, cioè quelle emesse tra il 1° aprile e il 30 giugno. Non conta la data di incasso, ma la data di emissione del documento risultante dallo SdI (il Sistema di Interscambio, la “posta elettronica certificata” delle fatture gestita dall’Agenzia delle Entrate).Un dettaglio utile: entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi gli elenchi delle fatture che ha individuato come soggette a bollo (elenco A ed elenco B), modificabili entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (per il secondo trimestre il termine slitta al 10 settembre); l’importo dell’imposta calcolata viene poi evidenziato nel portale entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. È un ottimo strumento di controllo, ma non è una garanzia: l’elenco va sempre verificato, perché può contenere sia fatture inserite per errore sia fatture mancanti. La regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoEsiste una semplificazione molto comoda, pensata proprio per chi ha importi di bollo modesti, come la stragrande maggioranza dei forfettari e delle piccole partite IVA. Si chiama differimento cumulativo e si basa sulla soglia di 5.000 euro. Il principio è questo: se il bollo dovuto è piccolo, lo Stato ti permette di accorpare i versamenti invece di obbligarti a pagare pochi euro ogni tre mesi.Le due regole ufficiali sono le seguenti:Se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre, cioè insieme a quello del secondo trimestre.Se l’imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre, cioè insieme a quello del terzo trimestre.Facciamo un esempio pratico. Immagina che Marco sia un consulente in regime forfettario. Nel primo trimestre 2026 ha emesso 12 fatture sopra soglia, quindi deve 24 euro di bollo. Nel secondo trimestre ne ha emesse 15, quindi altri 30 euro. Il totale dei due trimestri è 54 euro, ampiamente sotto i 5.000 euro: Marco può quindi rinviare entrambi i versamenti al 30 novembre 2026, pagando in un’unica soluzione 54 euro più il bollo del terzo trimestre. Se invece preferisce non accumulare, può tranquillamente versare i 54 euro entro il 30 settembre 2026: la facoltà di differire è un’opzione, non un obbligo.Attenzione a un punto delicato: il differimento riguarda solo il primo e il secondo trimestre. Il bollo del terzo e del quarto trimestre va sempre versato alle rispettive scadenze, senza possibilità di rinvio. Molti contribuenti si confondono e finiscono per pagare in ritardo proprio l’ultima rata. Come si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Per il pagamento del bollo fattura elettronica 2026 la normativa prevede due strade alternative, entrambe telematiche. Il bollo non si può più pagare in tabaccheria né con bollettino postale.La prima modalità è l’addebito diretto su conto corrente attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In pratica si conferma l’importo calcolato dal sistema e si indica l’IBAN del conto da cui prelevare la somma: l’Agenzia effettua il prelievo alla scadenza. È la strada più lineare, ma richiede che l’IBAN sia intestato o cointestato al contribuente e che l’importo confermato sia corretto.La seconda modalità è il modello F24 telematico, con i codici tributo dedicati. Il codice tributo è la sigla numerica che dice all’Erario a quale imposta e a quale periodo si riferisce il versamento: sbagliarlo significa pagare la somma giusta ma “nel cassetto sbagliato”, con conseguenti solleciti. Ecco la tabella completa dei codici tributo del bollo fattura elettronica 2026:Codice tributoCosa indica2521Imposta di bollo fatture elettroniche – I trimestre2522Imposta di bollo fatture elettroniche – II trimestre2523Imposta di bollo fatture elettroniche – III trimestre2524Imposta di bollo fatture elettroniche – IV trimestre2525Imposta di bollo fatture elettroniche – sanzioni2526Imposta di bollo fatture elettroniche – interessiI codici 2525 e 2526 si usano solo in caso di ravvedimento operoso, cioè quando si regolarizza spontaneamente un versamento dimenticato o tardivo. La procedura, apparentemente banale, nasconde diverse insidie: dalla verifica dell’elenco delle fatture soggette a bollo alla scelta del trimestre corretto. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i propri clienti in tutti gli adempimenti della partita IVA, comprese le scadenze trimestrali del bollo, sia in ufficio che online in tutta Italia.Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteQui va fatta una distinzione che genera moltissima confusione. L’obbligato al versamento del bollo nei confronti dello Stato è sempre e solo chi emette la fattura. Se sei un forfettario e ti dimentichi di versare il bollo, l’Agenzia delle Entrate chiederà i soldi a te, non al tuo cliente, anche se in fattura gli avevi addebitato i 2 euro.Detto questo, la legge consente all’emittente di rivalersi sul cliente, cioè di chiedergli il rimborso dei 2 euro aggiungendoli in fattura. È una prassi diffusissima e perfettamente legittima. L’importo del bollo riaddebitato va indicato come voce separata nel documento, con la stessa natura IVA dell’operazione principale (per il forfettario N2.2). Attenzione a un errore molto diffuso: il riaddebito del bollo non va indicato con natura N1 – escluse ex art. 15 DPR 633/72, perché secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo non è una somma anticipata in nome e per conto del cliente, ma parte integrante del compenso.Vediamo un mini-esempio pratico. Supponiamo che Giulia, grafica in regime forfettario, emetta una fattura per un lavoro da 500 euro. Poiché l’importo supera i 77,47 euro ed è senza IVA, scatta il bollo di 2 euro. Giulia può scegliere tra due strade:Non addebitare il bollo: il cliente paga 500 euro, Giulia versa i 2 euro di tasca propria alla scadenza trimestrale.Addebitare il bollo: la fattura riporta 500 euro di compenso più una riga separata “Imposta di bollo assolta in modo virtuale a carico del cliente – 2,00 euro” con natura N2.2, la stessa del compenso. Il cliente paga 502 euro.In entrambi i casi Giulia deve comunque versare i 2 euro all’Erario entro la scadenza del trimestre. La differenza è solo su chi sopporta economicamente il costo. Come vedremo più avanti, però, la seconda scelta ha una conseguenza fiscale importante per i forfettari. Il campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaPerché il sistema dell’Agenzia delle Entrate sappia che una fattura è soggetta a bollo, il dato deve essere scritto dentro il file XML. Il file XML è il formato tecnico con cui viaggiano le fatture elettroniche: è un documento strutturato in campi, letto dai computer prima ancora che dalle persone. Il campo che interessa il bollo fattura elettronica 2026 si chiama DatiBollo e si trova nella sezione dei dati generali del documento.I due elementi da valorizzare sono:BolloVirtuale: va impostato su SI. È la spunta che dichiara allo SdI che su quella fattura è dovuto il bollo assolto in modo virtuale.ImportoBollo: va indicato 2.00, con il punto come separatore decimale secondo lo standard del tracciato FatturaPA.Nella pratica non devi scrivere il codice a mano: qualunque software di fatturazione elettronica serio ti mette una casella da spuntare, oppure applica il bollo in automatico quando riconosce le condizioni. È fondamentale però che la casella venga effettivamente valorizzata, perché è proprio da questo campo che l’Agenzia delle Entrate costruisce l’elenco A delle fatture soggette a bollo nel portale Fatture e Corrispettivi. Se dimentichi la spunta, il sistema può comunque intercettare la fattura e inserirla nell’elenco B (fatture che, secondo l’Agenzia, avrebbero dovuto riportare il bollo). Anche per questo motivo è buona abitudine conservare correttamente i documenti: trovi tutti i dettagli nella nostra guida sulla conservazione della fattura elettronica per 10 anni.Un caso particolare riguarda le note di variazione: se emetti una nota di credito che riduce l’importo di una fattura già bollata, il trattamento del bollo va valutato con attenzione. Ne parliamo nella guida dedicata alle note di credito e debito elettroniche 2026.Sanzioni e ravvedimento operoso sul bolloCosa succede se il bollo non viene versato, viene versato in ritardo o viene versato in misura insufficiente? Il meccanismo è particolare, e per certi versi più “morbido” di altri adempimenti, perché lo Stato ha già in mano tutti i dati delle fatture elettroniche.In base all’art. 12-novies del DL 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, unitamente alla sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 ridotta a un terzo e agli interessi. In pratica ricevi un avviso bonario nell’area riservata e puoi mettere tutto in regola pagando l’imposta più una sanzione ridotta.La soluzione più conveniente resta comunque il ravvedimento operoso, cioè la regolarizzazione spontanea prima che arrivi qualsiasi contestazione. Il ravvedimento permette di pagare la sanzione in misura fortemente ridotta, tanto più bassa quanto prima ci si muove. Dopo la riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) la sanzione base per omesso versamento è del 25% e le riduzioni da ravvedimento seguono percentuali fisse: si va dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo entro i primi 14 giorni, all’1,25% entro 30 giorni, fino al 3,125% entro un anno. A queste somme vanno aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno.Il versamento in ravvedimento si effettua con modello F24, usando il codice del trimestre di riferimento (2521-2524) per l’imposta, il codice 2525 per la sanzione e il codice 2526 per gli interessi. Per un approfondimento sul calcolo pratico di sanzioni e interessi puoi leggere la nostra guida al ravvedimento operoso per la fattura tardiva 2026. Se hai dimenticato uno o più trimestri, non serve andare nel panico: gli operatori del CAF Centro Fiscale ricostruiscono la posizione e predisponono il ravvedimento corretto. Il bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileArriviamo al punto più insidioso dell’intera materia, quello che moltissime partite IVA ignorano. Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il contribuente in regime forfettario riaddebita il bollo al cliente, quei 2 euro non sono un semplice rimborso spese: costituiscono parte integrante del compenso e quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile.La logica dell’Agenzia è questa: l’imposta di bollo è dovuta dall’emittente della fattura, non dal cliente. Quindi, quando la addebiti al cliente, non stai anticipando una spesa “in nome e per conto” suo (che sarebbe davvero esclusa da tassazione ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72), ma stai semplicemente aumentando il prezzo della tua prestazione di 2 euro. Successivi chiarimenti hanno confermato che l’imposta di bollo non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente.Quali sono le conseguenze pratiche per un forfettario? Vediamole con ordine:I 2 euro riaddebitati vanno sommati ai ricavi/compensi incassati nell’anno e dichiarati nel quadro LM del Modello Redditi PF.Su quell’importo si applica il coefficiente di redditività della propria attività (la percentuale forfettaria che determina quanta parte degli incassi è considerata reddito) e poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le nuove attività.Quei 2 euro consumano il plafond degli 85.000 euro di ricavi che dà diritto a restare nel regime forfettario. Con 300 fatture bollate all’anno parliamo di 600 euro: irrilevante per la maggior parte, decisivo per chi è al limite.Sull’importo maggiorato si calcolano anche i contributi previdenziali, che nel forfettario seguono il reddito determinato forfettariamente.Da qui una domanda legittima: conviene ancora addebitare il bollo al cliente? Nella maggior parte dei casi sì, perché il costo fiscale aggiuntivo è di pochi centesimi per fattura a fronte di un recupero di 2 euro. Il vero problema non è la convenienza, ma la corretta contabilizzazione: se in dichiarazione dimentichi di includere i bolli riaddebitati, i tuoi incassi non quadreranno con quanto risulta all’Agenzia dalle fatture elettroniche. Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce ogni anno decine di posizioni forfettarie e verifica sempre questa quadratura.Come non sbagliare mai il calcolo del bolloGli errori sul bollo fattura elettronica 2026 nascono quasi sempre da tre cause molto banali: ci si dimentica di spuntare il bollo su una fattura, si perde il conto di quante fatture sono soggette a bollo nel trimestre, oppure si lascia passare la scadenza. Nessuna di queste tre cose dipende da una difficoltà tecnica: dipendono dal fatto che si tratta di un adempimento piccolo, ripetitivo e facilissimo da rimandare.La soluzione più efficace è automatizzare. Un buon software di fatturazione elettronica riconosce da solo quando la fattura è senza IVA e supera i 77,47 euro, applica automaticamente il bollo di 2 euro, valorizza correttamente il campo DatiBollo nell’XML e ti mostra in ogni momento l’elenco aggiornato delle fatture soggette a bollo del trimestre, con il totale già pronto per il versamento. In questo modo, quando arriva il 30 settembre o il 30 novembre, sai esattamente quanto devi versare senza rifare i conti a mano.Se stai valutando quale programma adottare, abbiamo messo a confronto le principali soluzioni del mercato nella guida al migliore software di fatturazione elettronica, con un occhio particolare alle esigenze di forfettari e piccole imprese. Domande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026Il bollo va pagato anche sotto i 77,47 euro?No. Il bollo di 2 euro è dovuto solo se gli importi non assoggettati a IVA presenti in fattura superano 77,47 euro. Una fattura da 50 euro senza IVA non richiede il bollo; una da 80 euro sì. La soglia va verificata fattura per fattura, non sul totale annuo o sul totale per cliente.Cosa succede se dimentico di versare il bollo entro il 30 settembre?Non è un dramma, ma va sistemato in fretta. Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, versando l’imposta più una sanzione ridotta e gli interessi: prima ti muovi, meno paghi. Se non intervieni, l’Agenzia delle Entrate ti invierà una comunicazione con l’importo dovuto e la sanzione ridotta a un terzo ai sensi dell’art. 12-novies del DL 34/2019.Il bollo pagato dal forfettario è deducibile?No. Nel regime forfettario il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, senza possibilità di dedurre i costi effettivi (l’unica deduzione ammessa è quella dei contributi previdenziali obbligatori). Di conseguenza il bollo versato non è deducibile, mentre il bollo riaddebitato al cliente aumenta i ricavi imponibili come chiarito dall’interpello n. 428/2022.Devo pagare il bollo se il cliente non mi ha ancora pagato la fattura?Sì. Il bollo fattura elettronica 2026 segue la data di emissione del documento, non la data di incasso. Anche se la fattura resta insoluta, il bollo va versato entro la scadenza del trimestre in cui è stata emessa. È una differenza importante rispetto alla tassazione del reddito nel forfettario, che invece segue il principio di cassa (si dichiara ciò che si è effettivamente incassato).Posso fidarmi dell’elenco delle fatture soggette a bollo dell’Agenzia?È un ottimo punto di partenza, ma va sempre controllato. L’Agenzia costruisce due elenchi: quello delle fatture in cui hai indicato il bollo e quello delle fatture in cui, secondo i suoi criteri automatici, il bollo mancherebbe. Il secondo elenco è modificabile entro termini precisi, perché può contenere casi in cui il bollo non è realmente dovuto. Una verifica sbagliata o non fatta si traduce in un versamento errato.Il bollo va messo anche sulle fatture verso clienti esteri?Dipende dal tipo di operazione. In linea generale, l’imposta di bollo riguarda i documenti che rilevano nel territorio dello Stato: alcune operazioni non imponibili come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie non scontano il bollo, mentre altre casistiche di operazioni senza IVA verso l’estero possono invece richiederlo. È una delle aree più tecniche della materia: prima di impostare la fatturazione estera conviene una verifica personalizzata con un professionista.Non sbagliare più un bollo: lascia che sia il software a calcolarloCon fatturazioneitalia.it il bollo fattura elettronica 2026 smette di essere un pensiero. Il software riconosce automaticamente quali fatture sono soggette a bollo, applica i 2 euro e valorizza il campo DatiBollo nell’XML senza che tu debba ricordarti nulla. In più tiene sempre aggiornato l’elenco delle fatture bollate del trimestre, con il totale pronto per il versamento: quando arriva il 30 settembre sai già quanto devi pagare, senza calcoli a mano e senza rischio di sanzioni.Il vantaggio in più: fatturazioneitalia.it offre il prezzo bloccato per 3 anni e lascia scegliere, fattura per fattura, se il bollo va a carico tuo o a carico del cliente. Ti abboni oggi e sai già che il canone non cambierà, senza aumenti a sorpresa al rinnovo.Prova fatturazioneitalia.it e attiva il prezzo bloccato 3 anniIl software ti mette al riparo dagli errori di calcolo, ma la gestione fiscale complessiva di una partita IVA richiede anche una consulenza umana: dalla scelta del regime forfettario alla dichiarazione dei redditi, dai contributi previdenziali alla verifica dei bolli riaddebitati. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue partite IVA, professionisti e famiglie sia in ufficio, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Hai bisogno di assistenza per il bollo sulle fatture elettroniche o per la gestione della tua partita IVA? Contattaci per prenotare un appuntamento: puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 13:00:002026-09-27 08:54:42Bollo Fattura Elettronica 2026: Quando Serve, Come si Paga (Scadenza 30 Settembre) e Chi lo Addebita al Cliente
Conti Correnti e Banche Online, Finanza & Servizi, Hype BusinessHype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione ElettronicaHype Business è il conto corrente digitale per partite IVA e freelance di Banca Sella. Se sei in regime forfettario e stai cercando un conto business per forfettari 2026 che costi poco — o addirittura niente — senza rinunciare all’IBAN italiano e alla fatturazione elettronica, Hype Business per forfettari nel 2026 merita la tua attenzione.In questa guida ti spieghiamo tutto: come aprire il conto, quali sono i costi reali (incluso il piano gratuito), perché l’IBAN italiano conta davvero, e come funziona l’integrazione con i software di fatturazione elettronica. Partiamo dai fondamentali e arriviamo alle informazioni pratiche per decidere.Indice dei contenutiHype Business è adatto ai forfettari?Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoCosti e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariHype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneHype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoRegime forfettario e conto business: cosa sapere prima di scegliereDomande frequenti su Hype Business per forfettariHype Business è adatto ai forfettari?Hype Business è un conto bancario a tutti gli effetti — non solo un istituto di pagamento — regolamentato dalla Banca d’Italia. Per un forfettario nel 2026, questo aspetto conta: hai a che fare con un prodotto bancario tradizionale (Banca Sella) in formato digitale, non con una fintech con licenza ridotta.Il regime forfettario non impone un obbligo di conto business separato da quello personale — la legge non lo richiede. Ma nella pratica, gestire entrate e uscite professionali su un conto dedicato semplifica enormemente la contabilità, la riconciliazione delle fatture e la dichiarazione dei redditi.Hype Business si rivolge esplicitamente a freelance, professionisti e partite IVA: canone basso o nullo, accesso digitale completo, IBAN italiano e strumenti di gestione delle spese. Per un forfettario, questi sono esattamente gli elementi che contano. La semplicità fiscale del regime forfettario — niente IVA da liquidare, niente ritenute da gestire come sostituto d’imposta nella maggior parte dei casi — si sposa bene con la struttura leggera di Hype Business.Se ti stai chiedendo se il regime forfettario fa al caso tuo o stai valutando di aprire una partita IVA, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale sia in ufficio che online per tutta Italia. Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoAprire Hype Business nel 2026 è una procedura interamente digitale che si completa in circa 10-15 minuti, senza recarsi in filiale. Il primo passo è scaricare l’app Hype Business (disponibile per iOS e Android) oppure accedere dal sito ufficiale hype.it. Dovrai scegliere il piano e avviare la registrazione.Durante l’apertura ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati anagrafici e fiscali, incluso il codice fiscale e i dati della partita IVA. Il sistema effettuerà un riconoscimento documentale via app: dovrai fotografare un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) e completare un riconoscimento video o un selfie per la verifica dell’identità (KYC — Know Your Customer).Una volta completata la procedura, il conto viene attivato in tempi rapidi — generalmente entro poche ore lavorative — e riceverai il tuo IBAN italiano via email o direttamente nell’app. La carta business (fisica e virtuale) viene emessa in seguito e recapitata all’indirizzo indicato.I documenti tipicamente richiesti per un forfettario che apre Hype Business sono:Documento di identità valido (fronte/retro)Codice fiscalePartita IVA (e numero di iscrizione se già disponibile)Dati di residenzaLa procedura non richiede documentazione contabile aggiuntiva come bilanci o dichiarazioni dei redditi — aspetto positivo per i forfettari che spesso non dispongono di bilanci strutturati. Costi e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?Questa è probabilmente la domanda più frequente quando si parla di Hype Business per forfettari nel 2026. La risposta è: sì, esiste un piano base senza canone mensile, ma vale la pena capire cosa include e cosa no.Hype Business articola la propria offerta su più livelli. Il piano base offre tipicamente: conto con IBAN italiano, carta virtuale, accesso all’app, bonifici e operazioni di base. I piani superiori aggiungono strumenti più avanzati come rendiconto spese migliorato, carte fisiche aggiuntive, supporto prioritario e funzionalità di team management.Per un forfettario con esigenze semplici — incassare pagamenti dai clienti, effettuare pagamenti verso fornitori, tenere traccia delle spese — il piano base è spesso sufficiente. Chi ha volumi elevati o ha bisogno di funzionalità avanzate valuterà i piani a pagamento. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito ufficiale hype.it al momento dell’apertura, perché le offerte commerciali possono variare.Sul fronte dei costi reali per un forfettario: considera anche l’eventuale imposta di bollo sulle giacenze bancarie. Il conto corrente business, come tutti i conti italiani, può essere soggetto all’imposta di bollo (34,20 euro annui per persone fisiche sui prodotti finanziari con giacenza media superiore a 5.000 euro). Questo costo è indipendente da Hype e riguarda qualsiasi conto bancario italiano.Per mettere a confronto Hype Business con altri conti pensati per i forfettari, leggi la nostra guida su conti business per forfettari low-cost nel 2026. IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariUno dei punti di forza di Hype Business — e uno dei motivi per cui viene spesso preferito da freelance e forfettari rispetto ad alcune alternative fintech — è proprio l’IBAN italiano con prefisso IT.Molti clienti italiani — aziende, pubblica amministrazione, privati — possono avere difficoltà con IBAN esteri (come quelli tedeschi di N26 o lituani di Revolut) nei sistemi di pagamento interni, nei bonifici SEPA programmati o nelle domiciliazioni. Alcune piattaforme di fatturazione elettronica e alcuni software gestionali verificano il prefisso IBAN come parte della validazione del beneficiario.Per un forfettario che emette fatture a clienti italiani, avere un IBAN italiano semplifica la vita del cliente al momento del pagamento e riduce il rischio di ritardi dovuti a verifiche manuali o rifiuti automatici da sistemi bancari tradizionali. Un IBAN italiano su una fattura trasmessa via Sistema di Interscambio (SDI) — il sistema dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica obbligatoria — viene percepito come più professionale dai clienti italiani, specialmente PA, grandi aziende o clienti con sistemi ERP strutturati.Infine, un IBAN italiano facilita eventuali domiciliazioni bancarie (addebiti diretti SEPA) che alcuni forfettari usano per pagamenti ricorrenti verso fornitori di servizi o utenze professionali. Hype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneDal 1° gennaio 2024, tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non è più un’opzione: è un obbligo normativo che riguarda anche chi fattura meno di 25.000 euro l’anno.La domanda che si pongono molti forfettari che scelgono Hype Business è: il conto si integra con il software di fatturazione elettronica? Hype Business offre funzionalità di base per la gestione finanziaria direttamente dall’app. Per una integrazione completa con il sistema SDI e per l’invio automatico delle fatture elettroniche in formato XML è necessario utilizzare un software dedicato.Una soluzione apprezzata dai forfettari italiani è FatturazioneItalia.it, il SaaS di BeSmart che offre la gestione completa della fatturazione elettronica con un prezzo bloccato per 3 anni e una prova gratuita di 30 giorni senza carta — aspetto importante per i forfettari che pianificano a lungo termine e vogliono evitare sorprese sui costi dei software. Il collegamento tra conto business (Hype o altri) e software di fatturazione avviene tipicamente tramite:Importazione degli estratti conto in formato CSV/Excel per la riconciliazioneAPI di open banking (dove disponibili) per la sincronizzazione automatica dei movimentiInserimento manuale dei dati di pagamento sulle singole fatturePer un forfettario con flussi semplici — poche fatture al mese verso clienti fissi — la gestione tramite importazione CSV è spesso più che sufficiente. Per chi ha volumi maggiori, vale la pena verificare se il proprio software di fatturazione supporta l’open banking e se Hype Business rientra tra i conti compatibili. Hype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoIl mercato dei conti business per partite IVA nel 2026 è affollato. Oltre a Hype Business, i forfettari valutano spesso Qonto, N26 Business, Revolut Business, BBVA Business e vari conti bancari tradizionali. Vediamo i punti chiave dal punto di vista di un forfettario.Il vantaggio principale di Hype Business rispetto a N26 e Revolut è l’IBAN italiano. Rispetto a Qonto — il leader di mercato per i business account fintech in Italia — Hype Business si posiziona su una fascia di prezzo generalmente più accessibile, con un piano base senza canone, mentre Qonto parte da un canone mensile anche per il piano entry-level. Rispetto ai conti bancari tradizionali, Hype Business è molto più economico e completamente digitale.La Recensione completa Hype Business 2026 con tutti i dettagli su piani, prezzi e funzionalità è disponibile nel nostro approfondimento: Hype Business 2026: Recensione Completa con Piani, Prezzi e IBAN Italiano.Se vuoi un confronto tra le migliori soluzioni di mercato, la nostra guida sui conti business per forfettari low-cost nel 2026 analizza 5 alternative con pro e contro per ogni profilo.Regime forfettario e conto business: cosa sapere prima di sceglierePrima di scegliere Hype Business — o qualsiasi altro conto business — è utile ricordare alcuni principi base che riguardano il regime forfettario e la gestione bancaria.La legge non obbliga i forfettari ad avere un conto separato da quello personale. Tuttavia, la prassi consigliata è di tenere separati i flussi professionali da quelli personali. Questo semplifica:La verifica delle entrate in caso di controllo fiscaleIl calcolo dei ricavi ai fini del superamento della soglia degli 85.000 euro annui (limite del regime forfettario)La riconciliazione tra fatture emesse e pagamenti ricevutiLa gestione delle spese che influiscono sui contributi INPSNel regime forfettario la tassazione avviene sul reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi lordi — per i professionisti e le attività tecniche, scientifiche e sanitarie, il coefficiente è del 78%. Su questo reddito si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni se si tratta di nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti). Non c’è IVA da gestire, non c’è IRAP.Il conto business è uno strumento di gestione, non un elemento fiscale determinante. La scelta di Hype Business non modifica il regime fiscale né influenza la tassazione. Cambia la comodità operativa. Per qualsiasi dubbio sul regime forfettario 2026 — requisiti, limiti, convenienze o novità normative — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata sia in ufficio che online. Domande frequenti su Hype Business per forfettariQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di consulenza sul regime forfettario o sulla scelta del conto business?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per consulenza su regime forfettario, contributi INPS, dichiarazione dei redditi e gestione della tua attività professionale. Il nostro team ti guida nella procedura, sia in ufficio che online da tutta Italia.Scrivici su WhatsAppOppure contattaci al 0432 1638640 — servizio disponibile in ufficio a Udine e online in tutta Italia.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 19:00:002026-09-27 09:53:06Hype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione Elettronica
Osteopati, PARTITA IVAFatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento SanitarioLa fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.Indice dei contenutiL’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopataRegime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECOSistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’alboIVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o impostaTariffe dell’osteopata nel 2026Bollo 2 euro sulla fattura forfettariaSoftware di fatturazione consigliati per osteopatiCassa previdenziale dell’osteopataDomande frequenti L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.I punti chiave dello stato attuale sono:Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECOIl primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:Limite di ricavi: 85.000 euro annui;Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;Niente studi di settore e contabilità semplificata.Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’alboIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o impostaQuesto è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS. Tariffe dell’osteopata nel 2026Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.Bollo 2 euro sulla fattura forfettariaL’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.Aspetti pratici da ricordare:Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo. Software di fatturazione consigliati per osteopatiLa scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti), fattura elettronica via SdI (obbligatoria per l’osteopata, Ris. AdE 9/E/2026) e prezzo bloccato per 3 anni, da 49 € l’anno IVA inclusa. Il piano Pro (89 €) include anche il Sistema TS, utile se in futuro l’obbligo di invio diventerà operativo anche per gli osteopati.Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.Cassa previdenziale dell’osteopataL’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità. Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti. Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione del Sistema TS e dichiarazione dei redditi per osteopati e professionisti sanitari.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. 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Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-23 09:00:002026-09-27 15:47:43Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGGeometra dipendente con partita IVA nel 2027: autorizzazione art. 53 per il pubblico impiego, obbligo di fedeltà nel privato, contributi CIPAG (20% e minimo indicativo 4.205 euro), limite dei 35.000 euro per il forfettario, causa ostativa d-bis e codice ATECO 2025 71.12.30. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAG
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 va inviata entro il 2 novembre: è obbligatoria anche a reddito zero. Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e Sanzioni
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it, pensata per la fatturazione elettronica dei professionisti.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-09-27 00:03:16Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaFatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVALe fatture a cavallo d’anno sono uno dei passaggi più delicati della vita di una partita IVA. Ogni anno, tra la fine di dicembre 2026 e i primi giorni di gennaio 2027, migliaia di imprese e professionisti si trovano davanti alla stessa domanda: questa fattura va nel 2026 o nel 2027? La risposta non è mai unica, perché una stessa fattura può “valere” per un anno ai fini IVA e per un altro ai fini del reddito.In questa guida spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, come gestire le fatture a cavallo d’anno: la differenza tra data dell’operazione e data di trasmissione allo SdI, se occorre ripartire la numerazione progressiva dal numero 1 al 1° gennaio, come funziona la competenza economica rispetto al momento impositivo IVA e, soprattutto, quando si può (e quando non si può) portare in detrazione l’IVA di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio. Chiudiamo con gli errori più frequenti e le relative correzioni.Per un quadro generale su esigibilità IVA, sanzioni e termini di emissione della fattura elettronica, consulta la nostra guida completa: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione. Indice dei contenutiFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneData di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNumerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiCompetenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondereDetrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereFatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoErrori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineDomande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneSi parla di fatture a cavallo d’anno quando l’operazione (la consegna di un bene o la prestazione di un servizio) e il documento che la certifica “cadono” in due periodi d’imposta diversi. Il caso tipico è quello del lavoro concluso il 28 dicembre 2026 e della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio il 5 gennaio 2027, oppure della fattura datata 31 dicembre 2026 che il cliente riceve solo a gennaio.La confusione nasce dal fatto che su una fattura a cavallo d’anno agiscono contemporaneamente tre regole diverse, che possono portare a tre risultati diversi. Il Sistema di Interscambio (in sigla SdI) è la “posta elettronica certificata” dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche: è lui a registrare la data effettiva di trasmissione e di consegna del documento.Regola IVA: stabilisce in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta (art. 6 DPR 633/72).Regola reddituale: stabilisce in quale anno il costo o il ricavo concorre a formare il reddito (art. 109 TUIR per i regimi ordinari, principio di cassa per i forfettari).Regola della detrazione: stabilisce quando l’acquirente può recuperare l’IVA pagata al fornitore (art. 19 DPR 633/72, riscritto dal D.Lgs. 148/2026, e art. 1 DPR 100/1998).Comprendere queste tre regole separatamente è l’unico modo per non sbagliare. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, partendo dal punto di partenza di ogni ragionamento sulle fatture a cavallo d’anno: la data. Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNella fattura elettronica esistono due date che non coincidono quasi mai. La prima è la data documento, che deve riportare la data di effettuazione dell’operazione, cioè il giorno in cui la cessione o la prestazione si considera fiscalmente realizzata. La seconda è la data di trasmissione allo SdI, che il sistema registra automaticamente. È proprio lo scarto tra queste due date a generare gran parte delle fatture a cavallo d’anno.Fattura immediata: 12 giorni per la trasmissione, non “immediata” alla letteraLa cosiddetta fattura immediata (tipo documento TD01) non va trasmessa nello stesso istante dell’operazione: l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 concede 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione per inviarla al Sistema di Interscambio. Il termine di 12 giorni riguarda la trasmissione, non la data documento, che resta quella dell’operazione.Immagina che Marco, idraulico con partita IVA, completi un intervento il 29 dicembre 2026. Può trasmettere la fattura fino al 10 gennaio 2027, ma nel campo “data” dovrà indicare 29 dicembre 2026. Ai fini IVA l’operazione resta di dicembre 2026 e confluisce nella liquidazione IVA di dicembre, da versare entro il 16 gennaio 2027 per i contribuenti mensili. Ecco perché le fatture a cavallo d’anno vanno lette guardando la data operazione, non il giorno dell’invio.Fattura differita: entro il 15 del mese successivoPer le cessioni di beni accompagnate da DDT (il documento di trasporto che viaggia con la merce) e per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione è ammessa la fattura differita: un unico documento che riepiloga tutte le operazioni del mese verso lo stesso cliente, da emettere entro il 15 del mese successivo.Nel caso delle fatture a cavallo d’anno questo significa che le consegne effettuate a dicembre 2026 possono essere fatturate entro il 15 gennaio 2027, ma l’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026, perché la registrazione avviene con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Un errore frequente è “spostare” queste fatture nel 2027: così facendo si altera sia la liquidazione IVA sia il volume d’affari dell’anno. Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Una delle domande più diffuse sulle fatture a cavallo d’anno riguarda la numerazione progressiva. La risposta rassicurante è che non esiste alcun obbligo di ripartire dal numero 1 il 1° gennaio. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR 633/72 richiede soltanto un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con propri documenti di prassi che è legittima anche una numerazione continuativa pluriennale.In concreto, chi ha chiuso il 2026 con la fattura numero 248 può tranquillamente iniziare il 2027 con la numero 249. L’importante è che la progressione sia rispettata e che ogni documento sia identificabile senza ambiguità. Le soluzioni ammesse sono sostanzialmente tre.Numerazione continua pluriennale: 248, 249, 250… senza azzeramenti tra un anno e l’altro.Ripartenza da 1 con indicazione dell’anno: 1/2027, 2/2027, 3/2027, la prassi più diffusa e più leggibile.Registri sezionali: serie distinte (ad esempio 1/A, 1/B) per separare attività, sedi o tipologie di operazioni.I principali software di fatturazione elettronica propongono in automatico la ripartenza da 1 con il suffisso dell’anno: è la scelta più pratica, perché rende immediatamente riconoscibile l’anno di competenza del documento e semplifica i controlli. Il consiglio operativo è uno solo: scegli un criterio e mantienilo per tutto l’anno, evitando cambi in corsa che creano buchi o duplicazioni nella numerazione. Se emetti anche autofatture o documenti con codici diversi dal TD01, valuta un sezionale dedicato per tenere ordinata la contabilità delle fatture a cavallo d’anno. Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiQuesto è il cuore del problema delle fatture a cavallo d’anno. Supponiamo che l’azienda Rossi Srl riceva sul proprio canale SdI, il 7 gennaio 2027, una fattura di acquisto datata 30 dicembre 2026 relativa a una consegna di merce avvenuta effettivamente il 30 dicembre 2026. Cosa succede? Succede che il documento viaggia su due binari separati.Ai fini del reddito: il costo è di competenza 2026, perché la consegna è avvenuta a dicembre. Va quindi rilevato in contabilità tra i costi dell’esercizio 2026, anche se la fattura è arrivata dopo.Ai fini IVA: la detrazione non può essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2026, perché al 31 dicembre l’azienda non possedeva ancora il documento. L’IVA sarà detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027.Il risultato è che lo stesso documento genera un costo 2026 e un’IVA detraibile 2027. Non è un errore: è esattamente il funzionamento previsto dalla normativa. Contabilmente, il costo di competenza viene rilevato al 31 dicembre come fattura da ricevere, mentre l’IVA resta “sospesa” fino all’annotazione sul registro acquisti del nuovo anno. Sapere gestire questo doppio binario è ciò che distingue una contabilità ordinata da una che genera rilievi in caso di controllo. Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confonderePer gestire correttamente le fatture a cavallo d’anno occorre tenere distinti due concetti che spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono: la competenza economica disciplinata dall’art. 109 del TUIR e il momento impositivo IVA disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72.La competenza economica è il principio secondo cui ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui l’operazione si è materialmente realizzata, a prescindere dal momento in cui si incassa o si paga. In parole povere: se il lavoro è stato fatto nel 2026, il ricavo è del 2026 anche se il cliente pagherà a marzo 2027.Cessioni di beni: conta la consegna o la spedizionePer le cessioni di beni mobili, l’art. 6 del DPR 633/72 fissa il momento impositivo alla consegna o spedizione; per gli immobili, alla data del rogito. Se però, prima di quel momento, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o pagato) a quella data anteriore.Esempio pratico: merce consegnata il 22 dicembre 2026, pagata a febbraio 2027. L’operazione è 2026 sia ai fini IVA sia ai fini del reddito. Al contrario, un acconto incassato il 20 dicembre 2026 su una consegna prevista per marzo 2027 fa sorgere l’obbligo di fatturare l’acconto nel 2026, mentre il ricavo sarà di competenza 2027.Prestazioni di servizi: conta il pagamento del corrispettivoPer le prestazioni di servizi la regola IVA cambia radicalmente: il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa prima (in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato). È qui che nascono moltissime fatture a cavallo d’anno nel mondo dei professionisti.Immagina la consulenza conclusa a dicembre 2026 e pagata il 15 gennaio 2027: ai fini IVA l’operazione è del 2027 (a meno che il professionista scelga di emettere fattura a dicembre, anticipando il momento impositivo). Per un’impresa in contabilità ordinaria, invece, il costo di quella consulenza resta di competenza 2026 se il servizio è stato ultimato entro il 31 dicembre. Ancora una volta, IVA e reddito viaggiano su binari diversi. Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereLa detrazione IVA è il meccanismo che consente a chi ha partita IVA di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, sottraendola da quella incassata sulle vendite. Sulle fatture a cavallo d’anno questo meccanismo incontra un limite preciso, che è bene conoscere prima di chiudere l’anno.L’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitarlo servono però due condizioni insieme, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: il presupposto sostanziale (l’operazione deve essere stata effettuata e l’imposta esigibile) e il presupposto formale (il possesso materiale della fattura e la sua annotazione sul registro acquisti). Su questo nulla è cambiato.L’art. 1 del DPR 100/1998 concede una finestra molto utile: entro il 16 del mese successivo si può detrarre l’IVA delle fatture ricevute e annotate entro quella data, riferendola alla liquidazione del mese precedente. Attenzione però, perché questa regola contiene l’eccezione decisiva per le fatture a cavallo d’anno: la finestra non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È una regola rimasta invariata anche dopo il decreto correttivo del 2026.Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a dicembre 2026: IVA detraibile nella liquidazione di dicembre 2026.Fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta a gennaio 2027: IVA non detraibile a dicembre, si detrae da gennaio 2027.Fattura datata e ricevuta a gennaio 2027 per operazione di gennaio: detrazione ordinaria in gennaio 2027.Il nuovo termine: dal 12 agosto 2026 si detrae entro il secondo anno successivoQuello che è cambiato, e che va aggiornato rispetto a tutte le guide degli anni scorsi, è il termine ultimo entro cui la detrazione va esercitata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 — il decreto correttivo in materia di imposte sui redditi, IVA e accise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 — ha riscritto l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 sostituendo le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Lo stesso articolo è intervenuto sull’art. 25 del DPR 633/72, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È sparito, in particolare, l’inciso «e con riferimento al medesimo anno» introdotto nel 2017.In concreto, per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 il termine ultimo non è più la dichiarazione annuale della primavera successiva, ma la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 (l’art. 8 del DPR 322/1998 fissa la finestra di presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Il margine di recupero, quindi, si allunga di due anni: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo.Attenzione però a non confondere i due piani. L’ampliamento riguarda il termine ultimo di esercizio del diritto, non la liquidazione periodica: l’eccezione dell’art. 1 del DPR 100/1998 sulle operazioni dell’anno precedente non è stata toccata dal correttivo, quindi la fattura di dicembre ricevuta a gennaio continua a non poter entrare nella liquidazione di dicembre. L’eliminazione dell’inciso «con riferimento al medesimo anno» dall’art. 25 ha aperto tra gli operatori la discussione sulla possibilità di imputare la detrazione direttamente all’anno di effettuazione dell’operazione: è una lettura plausibile, ma non ancora confermata da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada prudente resta quella classica — detrazione nella liquidazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta — con il vantaggio, oggi, di un termine di recupero molto più lungo in caso di errore.Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti: arriva il Testo Unico IVAC’è un secondo motivo per cui il passaggio tra dicembre 2026 e gennaio 2027 è particolare: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina la disciplina oggi contenuta nel DPR 633/72 e ne abroga, dalla stessa data, gran parte degli articoli. Le regole operative viste finora restano identiche, ma cambiano i numeri da citare.Momento di effettuazione dell’operazione: art. 24 del Testo Unico (oggi art. 6 DPR 633/72).Fatturazione e termini di emissione: art. 72 (oggi art. 21), con gli stessi 12 giorni per la fattura immediata e lo stesso 15 del mese successivo per la differita.Detrazione: art. 56 (oggi art. 19), già allineato al nuovo termine del secondo anno successivo.Registrazione degli acquisti: art. 88 (oggi art. 25).Il DPR 100/1998, invece, non rientra tra le disposizioni abrogate: la regola sulla liquidazione periodica e l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente restano dove sono. Nella pratica, quindi, una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 si gestisce esattamente come descritto sopra. Per il quadro complessivo su termini di emissione ed esigibilità resta il riferimento la nostra guida sulla fatturazione elettronica B2B 2026.Un ultimo consiglio operativo: nei primi giorni di gennaio scarica sempre tutte le fatture presenti nel cassetto fiscale e verifica le date di consegna registrate dallo SdI. È l’unico modo per sapere con certezza quali fatture a cavallo d’anno rientrano nel 2026 e quali slittano al 2027.Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoPer chi opera in regime forfettario il discorso sulle fatture a cavallo d’anno si semplifica moltissimo, ma richiede comunque attenzione. Il forfettario applica infatti il principio di cassa: conta il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quello in cui la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa.Facciamo un esempio. Giulia è una grafica in regime forfettario. Emette una fattura il 28 dicembre 2026 per un lavoro consegnato a dicembre, ma il bonifico del cliente arriva sul conto il 9 gennaio 2027. Quel compenso concorre al reddito del 2027, non del 2026: finirà nel quadro LM del Modello Redditi relativo all’anno 2027. Per il forfettario, quindi, non esiste alcun problema di “competenza”: esiste solo la data di accredito.Fai attenzione alla soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: gli incassi di fine anno possono spostare il superamento del limite da un anno all’altro.La data di riferimento per i pagamenti elettronici è quella di accredito sul conto, non quella dell’ordine di bonifico del cliente.Il forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e non detrae l’IVA sugli acquisti: sulle sue fatture passive l’imposta resta un costo, anche a cavallo d’anno.Proprio quest’ultimo punto merita una precisazione: molti forfettari si preoccupano di “far rientrare” nell’anno una fattura di acquisto per recuperarne l’IVA. Nel regime forfettario questo recupero non è mai possibile, perché il regime esclude in radice il diritto alla detrazione. L’IVA pagata ai fornitori si somma semplicemente al costo del bene o del servizio acquistato. Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGli errori sulle fatture a cavallo d’anno sono comuni e, nella maggior parte dei casi, si correggono senza conseguenze gravi se si interviene tempestivamente. Vediamo i più diffusi e le soluzioni corrette.Data documento sbagliata: indicare 3 gennaio 2027 su un’operazione effettuata il 29 dicembre 2026 sposta erroneamente l’IVA nell’anno successivo.Fattura emessa in ritardo: trasmissione allo SdI oltre i 12 giorni, con il rischio di sanzioni per tardiva fatturazione.Detrazione IVA anticipata: inserire in liquidazione di dicembre una fattura ricevuta a gennaio, violando l’eccezione del DPR 100/1998.Costo imputato all’anno sbagliato: rilevare nel 2027 un costo di competenza 2026, alterando il risultato di entrambi gli esercizi.Numerazione disallineata: numeri saltati o duplicati al passaggio tra i due anni.Quando la fattura è già stata accettata dallo SdI non è possibile “modificarla”: occorre intervenire con una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella pratica quotidiana i codici più usati sono il TD01 per la fattura ordinaria, il TD04 per la nota di credito (che annulla o riduce un documento già emesso) e il TD08 per la nota di credito semplificata, utilizzabile entro determinati limiti di importo. La procedura tipica per un errore di data è storno con TD04 e successiva riemissione corretta con TD01.Se invece l’errore riguarda una tardiva emissione, lo strumento è il ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione versando una sanzione ridotta in proporzione al ritardo. Il quadro sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto le percentuali applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Accorgersi dell’errore in autonomia e rimediare spontaneamente è sempre più conveniente che attendere una contestazione.Se ti accorgi tardi di un errore di competenza o di una detrazione IVA esercitata nell’anno sbagliato, non tentare aggiustamenti “creativi” nella contabilità dell’anno in corso: la strada corretta passa da una dichiarazione integrativa e da una rettifica delle registrazioni, valutata caso per caso da un professionista.Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineChiudere bene l’anno significa arrivare al 31 dicembre 2026 con le idee chiare su tre punti: quali operazioni sono state effettuate entro l’anno, quali fatture risultano effettivamente ricevute entro il 31 dicembre e quali documenti vanno invece imputati al 2027. È un controllo che richiede metodo, soprattutto per chi gestisce molte fatture a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente imprese, professionisti e partite IVA in regime forfettario nella gestione della fatturazione elettronica, nelle liquidazioni IVA e nella chiusura dell’esercizio, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano le date di consegna registrate dallo SdI, riconciliano le fatture a cavallo d’anno e ti indicano esattamente in quale periodo far confluire ciascun documento, evitando errori che si trascinerebbero per mesi.Per una gestione della fatturazione elettronica sempre in regola, inoltre, può valere la pena affidarsi a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che gestisce automaticamente numerazione progressiva, sezionali, invio allo SdI e conservazione a norma, riducendo al minimo il rischio di errori proprio nei giorni più critici del passaggio d’anno. Se preferisci un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare un appuntamento con i nostri consulenti e ricevere un preventivo personalizzato per la gestione della tua contabilità. Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoPosso detrarre a dicembre l’IVA di una fattura ricevuta a gennaio?No. Una fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027 non può essere inserita nella liquidazione di dicembre: l’art. 1 del DPR 100/1998 esclude espressamente dalla finestra del 16 del mese successivo i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente. L’IVA diventa detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027. Resta fermo il termine ultimo per esercitare il diritto, che dopo il D.Lgs. 148/2026 è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Devo ripartire la numerazione delle fatture da 1 il 1° gennaio 2027?No, non è obbligatorio. La legge richiede solo un numero progressivo univoco: puoi proseguire la numerazione dell’anno precedente oppure ripartire da 1 indicando l’anno (1/2027). Quest’ultima soluzione, adottata di default dalla maggior parte dei software di fatturazione, è la più leggibile e riduce il rischio di confusione sulle fatture a cavallo d’anno.Cosa succede se emetto a gennaio una fattura per un’operazione di dicembre?Nulla di irregolare, se rispetti i termini. La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione, indicando come data documento quella di effettuazione (ad esempio 29 dicembre 2026). L’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026 e il ricavo è di competenza 2026 per i regimi ordinari.Le fatture differite di dicembre 2026 vanno nel 2026 o nel 2027?Nel 2026. La fattura differita relativa a consegne di dicembre può essere emessa entro il 15 gennaio 2027, ma l’imposta si computa nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, cioè dicembre 2026. Lo stesso vale per il volume d’affari dell’anno.Come funzionano le fatture a cavallo d’anno per un forfettario?Per il regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 rientra quindi nel reddito 2027. Attenzione agli incassi di fine anno, perché possono spostare il superamento della soglia degli 85.000 euro.Ho sbagliato la data di una fattura già inviata: come la correggo?Una fattura accettata dallo SdI non si può modificare. Occorre emettere una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72, tipicamente una nota di credito TD04 (o TD08 nei casi semplificati) per stornare il documento errato, e riemettere la fattura corretta con codice TD01. Se l’errore ha comportato una tardiva fatturazione, si può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.Qual è il termine ultimo per detrarre l’IVA di una fattura del 2026?Dopo le modifiche dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 si arriva quindi alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Occorrono sempre entrambi i requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura con annotazione sul registro acquisti, che l’art. 25 consente ora fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 11:00:002026-09-20 11:00:00Fatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVA
Guide Fatturazione ElettronicaFattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e VantaggiLa fattura elettronica semplificata e una versione “leggera” della fattura ordinaria, prevista dall’articolo 21-bis del DPR 633/72, che permette di emettere documenti fiscali con dati ridotti per operazioni di importo contenuto. Nel 2026 resta uno strumento prezioso per bar, ristoranti, negozi al dettaglio, artigiani e professionisti che fatturano piccoli importi: meno campi da compilare, stesso valore fiscale, integrazione completa con il Sistema di Interscambio (SDI).In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo quando si puo usare la fattura semplificata, qual e la soglia 2026 (400 euro IVA inclusa), quali dati minimi sono obbligatori, le differenze rispetto alla fattura ordinaria, i tipi documento XML (TD07, TD08, TD09), i casi pratici per piccoli esercenti e artigiani, e quando invece conviene usare la fattura ordinaria.Indice dei contenutiCos’e la fattura elettronica semplificataDifferenza tra fattura semplificata e ordinariaQuando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Dati minimi obbligatoriVantaggi della fattura semplificataLimiti e casi in cui non puo essere usataXML semplificata: TD07, TD08, TD09Quando non conviene usarlaSoftware che supportano la fattura semplificataDeducibilita per il clienteCasi pratici: bar, negozi, artigianiCome compilarla nel softwareDomande frequenti (FAQ)★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e la fattura elettronica semplificataLa fattura semplificata e un documento fiscale elettronico, introdotto dall’articolo 21-bis del DPR 633/1972, che permette di certificare cessioni di beni e prestazioni di servizi con un set ridotto di dati rispetto alla fattura ordinaria (art. 21 DPR 633/72). E pensata per operazioni di importo modesto, dove la compilazione completa risulterebbe sproporzionata rispetto al valore dell’operazione.Nel sistema della fatturazione elettronica B2B/B2C, la fattura semplificata si trasmette al Sistema di Interscambio (SDI) esattamente come una fattura ordinaria, ma utilizzando un tracciato XML differente e un tipo documento dedicato (TD07 per le fatture, TD08 per le note di credito, TD09 per le note di debito). Pur essendo “ridotta”, ha lo stesso valore fiscale della fattura ordinaria: e detraibile per il cliente che ha P.IVA, deducibile come costo, e si registra nei registri IVA. Differenza tra fattura semplificata e ordinariaLa principale differenza tra le due tipologie sta nella quantita di dati obbligatori e nella modalita di indicazione dell’imponibile e dell’IVA. Vediamo le differenze chiave nella tabella seguente.ElementoFattura ordinaria (art. 21)Fattura semplificata (art. 21-bis)Importo massimoNessun limite400 euro IVA inclusaTipo documento XMLTD01 (fattura), TD04 (NC), TD05 (ND)TD07, TD08, TD09Identificazione clienteNome, indirizzo, P.IVA + CFSolo P.IVA o solo CFImponibile e IVAScorporo obbligatorioSi puo indicare il solo totaleDescrizione operazioneDettagliata (natura, qualita, quantita)Anche genericaValidita fiscalePienaPiena (entro 400 euro)In sostanza, la fattura semplificata conserva la stessa efficacia probatoria della fattura ordinaria, ma riduce il numero di informazioni richieste per snellire l’operativita di chi emette molti documenti di piccolo importo (bar, tabaccherie, parrucchieri, idraulici, elettricisti).Quando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Nel 2026 la fattura semplificata puo essere emessa nei seguenti casi:Operazioni di importo non superiore a 400 euro IVA inclusa: e questa la soglia generale stabilita dall’art. 21-bis comma 1 DPR 633/72, eventualmente elevabile con decreto ministeriale per specifiche categorie merceologiche.Note di variazione (note di credito o debito): indipendentemente dall’importo, le note di variazione (che rettificano fatture gia emesse) possono essere emesse in forma semplificata utilizzando i codici TD08 (NC semplificata) o TD09 (ND semplificata).Cliente B2C senza partita IVA: e la situazione tipica del piccolo commercio (bar, ristoranti, parrucchieri), dove il cliente e un privato e basta indicare il codice fiscale.Cliente B2B con P.IVA italiana: e ammessa anche verso aziende, purche l’importo non superi i 400 euro complessivi.Attenzione: la soglia dei 400 euro si riferisce al totale documento IVA inclusa, non all’imponibile. Quindi una fattura con imponibile 350 euro + IVA 22% (77 euro) = totale 427 euro non puo essere emessa come semplificata, perche supera la soglia. Dati minimi obbligatoriL’articolo 21-bis del DPR 633/72 elenca in modo tassativo i dati che la fattura semplificata deve contenere. Sono molto meno rispetto alla fattura ordinaria, ma la loro mancanza rende il documento irregolare e non valido ai fini fiscali.Data di emissione del documentoNumero progressivo univoco (la numerazione puo essere indipendente da quella delle fatture ordinarie o continuativa, a scelta dell’emittente)Dati del fornitore: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome (per le persone fisiche), residenza o domicilio fiscale, partita IVAIdentificazione del cliente: e sufficiente indicare uno solo tra:Partita IVA del cessionario/committente, se soggetto IVA italianoCodice fiscale, se persona fisica privataNumero di identificazione IVA attribuito da altro Stato UEDescrizione della cessione di beni o prestazione di servizi (puo essere anche generica, es. “consumazione bar”, “prestazione professionale”)Corrispettivo totale (IVA inclusa)Aliquota IVA o imposta: in alternativa, si puo indicare la sola dicitura “corrispettivi comprensivi di IVA al [X]%”Importante: nella fattura semplificata NON e obbligatorio lo scorporo dell’IVA. Si puo indicare direttamente il totale comprensivo, specificando l’aliquota applicata. Questo semplifica notevolmente la compilazione manuale, soprattutto per chi emette fattura “al volo” presso il punto vendita.Vantaggi della fattura semplificataL’utilizzo della fattura semplificata, quando consentito, offre numerosi benefici operativi:Compilazione piu veloce: meno campi da inserire, ideale per chi fattura al banco (bar, panetterie, parrucchieri).Identificazione cliente semplificata: basta P.IVA o codice fiscale, senza dover chiedere indirizzo e dati completi.Nessun obbligo di scorporo IVA: il totale puo essere riportato gia comprensivo, accelerando l’emissione.Descrizione generica: ammessa una causale sintetica come “consumazione” o “prestazione professionale”.Riduzione errori: meno campi = meno rischio di errori formali in compilazione.Costi software inferiori: alcuni gestionali offrono piani dedicati alle semplificate con tariffe ridotte.Stesso valore fiscale: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA e dedurre il costo, esattamente come con una fattura ordinaria. Limiti e casi in cui non puo essere usataNonostante i vantaggi, la fattura semplificata ha vincoli precisi: emetterla in casi non previsti dalla legge equivale a un’irregolarita formale sanzionabile.Importo superiore a 400 euro IVA inclusa: oltre la soglia bisogna obbligatoriamente usare la fattura ordinaria (TD01).Cessioni intracomunitarie: per le operazioni con clienti di altri Stati UE serve la fattura ordinaria con tutti i dati anagrafici e il numero di identificazione IVA estero (art. 41 DL 331/1993).Cessioni di beni a cessionari residenti o domiciliati nel territorio di un altro Stato membro (art. 41 DL 331/93): semplificata vietata.Operazioni verso la Pubblica Amministrazione: la PA accetta solo la fattura ordinaria con i tracciati FatturaPA standard, oltre al codice univoco ufficio (Codice IPA).Cessione di beni o prestazione di servizi non soggette a IVA per cui sono previste fatture con dicitura specifica (es. operazioni in inversione contabile complesse).Esigenza di tracciabilita dettagliata: se serve riportare quantita, lotti, scadenze, codici prodotto, e meglio la fattura ordinaria.In tutti questi casi, anche se l’importo fosse inferiore a 400 euro, la fattura semplificata non e ammessa e si deve emettere quella ordinaria.XML semplificata: TD07, TD08, TD09Anche la fattura semplificata transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e segue le regole del tracciato XML FatturaPA versione 1.2.2 (in vigore nel 2026). I tipi documento dedicati alla forma semplificata sono tre:CodiceTipologiaQuando si usaTD07Fattura semplificataCessione/prestazione fino a 400 euro IVA inclusaTD08Nota di credito semplificataRettifica in diminuzione di una fattura semplificata o ordinariaTD09Nota di debito semplificataRettifica in aumento di una fattura gia emessaIl tracciato XML della fattura semplificata e diverso e ridotto rispetto a quello della fattura ordinaria. Le principali differenze nei tag XML:Blocco FatturaElettronicaBody contiene il sotto-blocco DatiBeniServizi con tag piu sintetici (es. DatiBeniServiziSemplificata).Tag Importo rappresenta il totale comprensivo di IVA, anziche separare imponibile e imposta.Possibilita di indicare l’IVA come Aliquota + Importo oppure tramite il tag DatiIVA con dicitura sintetica.Sezione CessionarioCommittente richiede solo IdFiscaleIVA oppure CodiceFiscale, non entrambi.I dati anagrafici completi del cliente (indirizzo, nome) sono opzionali.Esempio di blocco XML semplificato (frammento illustrativo):<DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD07</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-09-09</Data> <Numero>2026/S/0123</Numero> <Importo>120.00</Importo> </DatiGeneraliDocumento> <DatiBeniServizi> <Descrizione>Consumazione bar</Descrizione> <Importo>120.00</Importo> <DatiIVA> <Aliquota>22.00</Aliquota> </DatiIVA> </DatiBeniServizi>Il file XML e firmato digitalmente (se richiesto) e trasmesso al SDI esattamente come una fattura ordinaria. La conservazione sostitutiva a norma e altrettanto obbligatoria, per 10 anni. Quando non conviene usarlaAnche quando la fattura semplificata sarebbe tecnicamente ammessa, in alcuni casi non e la scelta ottimale. Ecco le situazioni in cui conviene preferire la fattura ordinaria:Cliente UE con P.IVA estera: per le cessioni intracomunitarie e obbligatoria la fattura ordinaria con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e identificativo IVA.Operazioni con la PA: la fattura PA richiede sempre il codice univoco ufficio (Codice IPA) e tracciato ordinario.Esigenza di gestione contabile dettagliata: chi tiene contabilita analitica con codici articolo, lotti, magazzino, preferisce la fattura ordinaria per integrare meglio i flussi.Cliente abituale B2B: anche sotto i 400 euro, se il cliente e un’azienda strutturata abituata a ricevere fatture ordinarie, e meglio uniformarsi al loro standard.Necessita di scorporo IVA per il cliente: alcune aziende preferiscono ricevere documenti con imponibile e IVA separati per facilitare la registrazione contabile.Operazioni con piu aliquote IVA: se la fattura include voci con aliquote diverse (4%, 10%, 22%), la fattura ordinaria gestisce meglio la separazione.Software che supportano la fattura semplificataTutti i principali gestionali e portali di fatturazione elettronica italiani supportano nativamente i tipi documento TD07, TD08 e TD09. Vediamo le opzioni piu diffuse nel 2026:Aruba Fattura Elettronica: pieno supporto a fattura semplificata. Si seleziona “Tipo documento: TD07” dal menu a tendina in fase di emissione. Disponibili anche nei piani base.Fatture in Cloud (TeamSystem): supporta TD07/TD08/TD09. La piattaforma propone automaticamente il tipo “semplificata” se il totale e inferiore a 400 euro.Servizio gratuito Agenzia Entrate (FatturaeCorrispettivi.it): sezione dedicata “Fattura semplificata” nel menu di emissione. Gratuito per tutti i contribuenti.Fatture24, Easyfatt (Danea), Tieni Conto, FattureGo: tutti supportano i tipi documento semplificati.App mobili (es. ZUCCHETTI, Aruba app): permettono di emettere fatture semplificate direttamente da smartphone, utile per artigiani e professionisti in mobilita.Nella maggior parte dei software, la procedura e la stessa: si seleziona il tipo documento “TD07 – Fattura semplificata”, si compilano i campi richiesti (data, numero, cliente, descrizione, importo) e il sistema genera automaticamente l’XML conforme al tracciato.Deducibilita per il clienteUna domanda frequente: il cliente che riceve una fattura semplificata puo detrarre l’IVA e dedurre il costo allo stesso modo della fattura ordinaria? La risposta e si, a condizione che il documento sia formalmente regolare.Detrazione IVA: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA indicata in fattura, anche se espressa come totale comprensivo. L’importante e che sia indicata l’aliquota o l’IVA stessa.Deduzione del costo: il costo e deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, purche sia inerente all’attivita e documentato dalla fattura semplificata regolarmente registrata.Registrazione contabile: la fattura semplificata si registra nei registri IVA e nel libro giornale come una fattura ordinaria, con le stesse modalita.Conservazione decennale: anche le semplificate sono soggette all’obbligo di conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.Eccezione importante: alcune categorie di costi (es. spese di rappresentanza, omaggi, spese auto) hanno regole di deducibilita specifiche che si applicano indipendentemente dalla forma del documento. Quindi una cena con un cliente fatturata come semplificata da 80 euro e deducibile al 75% (spesa di vitto e alloggio) come lo sarebbe con una fattura ordinaria. Casi pratici: bar, negozi, artigianiVediamo alcuni casi concreti che capitano ogni giorno nelle attivita commerciali e artigianali italiane, per capire quando la fattura semplificata e la scelta giusta.Caso 1: bar/ristorante con cliente azienda – consumazione 50 euroUn bar di Udine serve un caffe e tre cornetti a un piccolo gruppo aziendale: totale 12 euro. Il responsabile chiede fattura intestata alla sua S.r.l. perche e una colazione di lavoro. La fattura semplificata TD07 e perfetta:Importo ben sotto 400 euroCliente B2B italiano (basta indicare la P.IVA della S.r.l.)Descrizione: “consumazione bar”Totale: 12,00 euro IVA inclusa al 10%La S.r.l. detrae l’IVA al 10% (1,09 euro) e deduce il costo di 10,91 euro al 75% (regola spese vitto/alloggio).Caso 2: negozio con vendita 200 euro a privato con codice fiscaleUna boutique di abbigliamento vende un capo da 200 euro IVA inclusa a una cliente privata, che chiede la fattura per uso personale. Soluzione: TD07 semplificata:Importo 200 euro – sotto sogliaCliente privato: basta il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)Descrizione: “abbigliamento”Totale 200,00 euro IVA inclusa al 22%La cliente puo eventualmente utilizzare la fattura per detrazioni 730 (es. abbigliamento per professione, casi specifici) o semplicemente per garanzia.Caso 3: idraulico con piccola riparazione 100 euroUn idraulico friulano interviene per una perdita in una abitazione privata: 1 ora di lavoro + materiali = 100 euro IVA inclusa. Il cliente, persona fisica, chiede fattura. TD07 e perfetta:Importo sotto 400 euroCliente B2C: basta il CFDescrizione: “Riparazione impianto idraulico abitazione privata”Totale 100,00 euro IVA inclusa al 22%Importante: se l’intervento da’ diritto al bonus ristrutturazione o al bonus mobili, e necessario che il cliente paghi con bonifico parlante. La forma semplificata della fattura non incide sul diritto al bonus, ma assicurati che la descrizione richiami i lavori agevolabili.Caso 4: commercialista con consulenza 150 euroUn commercialista emette fattura a un cliente persona fisica per una consulenza di 150 euro. Anche qui e ammessa la TD07: descrizione “consulenza fiscale”, totale 150 euro inclusa cassa professionale e IVA.Caso NON ammesso: vendita 600 euro a privatoUn negozio vende un elettrodomestico da 600 euro IVA inclusa. Anche se il cliente e un privato, la semplificata NON puo essere usata perche supera la soglia. Va emessa fattura ordinaria TD01.Come compilarla nel softwareLa compilazione di una fattura semplificata in un qualsiasi software gestionale segue una procedura comune, sebbene l’interfaccia possa variare. Vediamo i passaggi standard:Apri il modulo “Nuova fattura” nel software (Aruba, Fatture in Cloud, AdE, ecc.).Seleziona il tipo documento: cerca “TD07 – Fattura semplificata” nella tendina dei tipi disponibili.Inserisci data emissione e numero progressivo: la numerazione puo essere indipendente (es. “2026/S/001”) o continuativa con le ordinarie.Compila i dati del cliente: cerca il cliente in anagrafica o inserisci ex novo. Basta uno solo tra: P.IVA italiana, codice fiscale, ID IVA estero (UE non ammessa).Inserisci la descrizione: e ammessa una causale generica (es. “consumazione”, “prestazione professionale”).Indica il totale e l’IVA: nella semplificata si puo indicare il solo totale comprensivo, specificando l’aliquota (es. 22%) o l’imposta. Il software calcola automaticamente lo scorporo per i registri IVA.Verifica il preview XML: prima di trasmettere, controlla l’anteprima dell’XML generato (Tipo Documento = TD07).Invia al SDI: clic su “Trasmetti” e attendi la ricevuta di consegna entro pochi minuti.Conserva: il software gestisce la conservazione sostitutiva (verifica che sia attiva nel piano sottoscritto).Suggerimento: configura nel gestionale un numeratore separato per le semplificate (es. serie “S”) per distinguere a colpo d’occhio le due tipologie nei report mensili. Domande frequenti (FAQ)Posso emettere fattura semplificata per un cliente UE?No. Per le cessioni intracomunitarie e necessaria la fattura ordinaria (TD01) con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e numero di identificazione IVA estero, anche se l’importo e sotto i 400 euro.La numerazione delle semplificate puo essere separata dalle ordinarie?Si. Si puo adottare una serie distinta (es. “2026/S/001”, “2026/S/002”) oppure una numerazione continuativa con le ordinarie. L’importante e che la numerazione sia univoca, progressiva e cronologica all’interno della stessa serie.Cosa succede se emetto una semplificata sopra i 400 euro?Il SDI scarta il file XML perche il tipo documento TD07 e incompatibile con importi superiori alla soglia. Bisogna ri-emettere come TD01 (fattura ordinaria) con dati completi del cliente.La fattura semplificata si puo emettere in regime forfettario?Si. Anche i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare TD07 per operazioni sotto i 400 euro. La descrizione include anche la dicitura tipica del forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014” e l’eventuale ritenuta non applicata.Devo conservare le fatture semplificate per 10 anni?Si, esattamente come le fatture ordinarie. La conservazione sostitutiva a norma decennale e obbligatoria per tutti i tipi documento elettronici (TD01-TD27), incluse semplificate e note di variazione (TD08, TD09).Posso emettere una nota di credito semplificata su una fattura ordinaria?Si, e ammesso. La nota di credito semplificata (TD08) puo rettificare una fattura ordinaria (TD01) precedente, purche l’importo della rettifica sia tale da rendere appropriato il documento semplificato (sotto i 400 euro o per importi minori).Lo scorporo dell’IVA e davvero facoltativo nella semplificata?Si. Si puo indicare il solo totale (IVA inclusa) e l’aliquota applicata, oppure scegliere di scorporare per chiarezza. Il SDI accetta entrambe le modalita. Il software del cliente, in fase di registrazione, scorpora autonomamente l’IVA per il registro acquisti.Quale codice destinatario uso se il cliente non ne ha uno?Per i privati senza P.IVA si usa il codice destinatario standard “0000000” (sette zeri). Il SDI rendera disponibile la fattura nell’area riservata del cliente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.Hai bisogno di assistenza con la fatturazione elettronica?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA, professionisti e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia nella gestione completa della fatturazione elettronica: emissione, conservazione decennale, registri IVA, dichiarazioni periodiche. Se hai dubbi su quando usare la fattura semplificata, sui codici TD07/TD08/TD09 o su come configurare il tuo gestionale, siamo qui per aiutarti.Contattaci subito:Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo a cura del CAF Centro Fiscale – Udine. Riferimenti normativi: art. 21-bis DPR 633/72; Provvedimento Agenzia Entrate 30/04/2018 e successive modifiche; tracciato FatturaPA versione 1.2.2 in vigore nel 2026. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione; verifica sempre con il tuo consulente fiscale per casi specifici.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-09 14:00:002026-08-17 11:03:05Fattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e Vantaggi
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaBollo Fattura Elettronica 2026: Quando Serve, Come si Paga (Scadenza 30 Settembre) e Chi lo Addebita al ClienteIl bollo fattura elettronica 2026 è uno degli adempimenti più sottovalutati da chi ha una partita IVA, e allo stesso tempo uno di quelli che genera più comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’imposta da 2 euro che va applicata su alcune fatture elettroniche e versata ogni tre mesi. La prossima scadenza è imminente: il 30 settembre 2026 scade il termine per versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2026 (aprile, maggio e giugno).In questa guida completa spieghiamo in parole semplici quando serve il bollo sulla fattura elettronica, chi deve pagarlo, come si versa, come si può addebitare al cliente e quali sono le sanzioni se ci si dimentica. Un capitolo a parte è dedicato ai forfettari, che sono i soggetti più coinvolti da questo obbligo e che devono fare attenzione a una regola poco conosciuta: il bollo riaddebitato al cliente fa reddito. Capire bene il funzionamento del bollo fattura elettronica 2026 ti evita errori, sanzioni e sorprese in dichiarazione dei redditi.📌 Approfondimenti correlati sulla fatturazione elettronicaMigliore Software Fatturazione Elettronica 2027: confronto tra soluzioni per forfettari e PMIConservazione Fattura Elettronica 10 Anni 2026: obblighi, software e come scegliereIndice dei contenutiCos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteQuando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroScadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleLa regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoCome si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteIl campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaSanzioni e ravvedimento operoso sul bolloIl bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileCome non sbagliare mai il calcolo del bolloDomande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026 Cos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteL’imposta di bollo è una tassa antichissima che colpisce alcuni documenti scritti: contratti, ricevute, atti e, appunto, certe fatture. Fino a pochi anni fa si materializzava in un francobollo adesivo, la classica marca da bollo comprata in tabaccheria e incollata sul documento cartaceo. Con l’arrivo della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, quella marca fisica non ha più senso: non esiste un foglio di carta su cui incollarla.Da qui nasce il bollo virtuale. Il bollo fattura elettronica 2026 non è più un francobollo, ma un semplice dato inserito nel file XML della fattura, che poi viene versato allo Stato in modo cumulativo ogni trimestre. La logica dell’imposta però resta identica a quella di sempre: lo Stato chiede 2 euro ogni volta che viene emesso un documento che certifica un pagamento senza che su quell’importo venga applicata l’IVA.È proprio questo il punto chiave da capire, e spiega perché il tema tocca soprattutto i forfettari: l’imposta di bollo e l’IVA sono in un certo senso alternative tra loro. Dove c’è l’IVA, non c’è il bollo. Dove l’IVA manca, lo Stato recupera una piccola imposta fissa. Chi emette fatture in regime forfettario, che per definizione non applica mai l’IVA, si trova quindi a gestire il bollo praticamente su ogni fattura di importo non piccolissimo. La normativa di riferimento è il DPR 642/1972 (Tariffa, art. 13), mentre le regole operative per il versamento telematico derivano dal DM 17 giugno 2014 e successive modifiche. Quando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroLa regola generale è semplice da memorizzare. Il bollo fattura elettronica 2026, pari a 2 euro, è dovuto quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: la fattura contiene importi senza applicazione dell’IVA e la somma di questi importi supera 77,47 euro. Se manca anche solo una delle due condizioni, il bollo non si applica.La soglia di 77,47 euro va calcolata sull’imponibile, cioè sul valore della prestazione o della merce al netto dell’eventuale IVA. È un importo che sembra bizzarro, ma deriva dalla conversione in euro delle vecchie 150.000 lire. Attenzione: la soglia si valuta per singola fattura e non per cliente o per mese. Inoltre, va superata: se emetti una fattura da esattamente 77,47 euro, il bollo non è dovuto; se emetti una fattura da 77,50 euro, il bollo è dovuto. Il caso più diffuso: il regime forfettarioChi lavora in regime forfettario emette fatture senza IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014, indicando nel file XML il codice natura N2.2 (operazioni non soggette, altri casi). Di conseguenza, ogni fattura del forfettario con imponibile superiore a 77,47 euro è soggetta al bollo di 2 euro. È la situazione più frequente in assoluto: un professionista forfettario che emette 60 fatture l’anno sopra soglia versa 120 euro di bollo, suddivisi nei quattro trimestri.Esenti, fuori campo ed escluse: le differenze da conoscereOltre al forfettario, il bollo si applica ad altre categorie di operazioni senza IVA. Ecco le principali, spiegate in modo semplice:Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72, natura N4): prestazioni sanitarie, didattiche, finanziarie e assicurative. Bollo dovuto sopra 77,47 euro.Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale: bollo dovuto sopra soglia.Operazioni non soggette del regime forfettario e dei minimi (natura N2.2): bollo dovuto sopra soglia.Operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72 (natura N1): sono le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, come i bolli e i diritti versati a un ente pubblico per una pratica intestata al cliente. Questi importi restano fuori dalla base di calcolo del bollo.Operazioni imponibili IVA (aliquota 4%, 5%, 10%, 22%): nessun bollo, qualunque sia l’importo.Su questo ultimo punto serve una precisazione importante e spesso fraintesa. Il fatto che un importo sia “escluso ex art. 15” non trasforma automaticamente tutta la fattura in una fattura senza bollo. Occorre distinguere due situazioni. Nel primo caso, la fattura contiene solo vere anticipazioni in nome e per conto documentate e intestate al cliente: in questa ipotesi il bollo non è dovuto, perché quelle somme non concorrono alla base di calcolo. Nel secondo caso, la fattura contiene sia un compenso senza IVA superiore a 77,47 euro sia importi esclusi art. 15: in questa ipotesi il bollo resta dovuto, perché la soglia viene superata dalla parte non soggetta a IVA. In situazioni miste o dubbie conviene sempre far verificare la fattura a un professionista, perché la qualificazione della singola voce cambia il risultato.Scadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleIl bollo fattura elettronica 2026 non si paga fattura per fattura, ma a trimestri. Si sommano tutte le fatture soggette a bollo emesse nel trimestre, si moltiplica per 2 euro e si versa il totale entro la scadenza prevista. Ecco il calendario completo delle scadenze 2026.TrimestreFatture emesseScadenza versamentoI trimestre 2026gennaio – marzo 202631 maggio 2026 (slittato al 1° giugno 2026, cadendo di domenica)II trimestre 2026aprile – giugno 202630 settembre 2026 ⚠️ scadenza imminenteIII trimestre 2026luglio – settembre 202630 novembre 2026IV trimestre 2026ottobre – dicembre 202628 febbraio 2027, che cadendo di domenica slitta al 1° marzo 2027La scadenza che devi tenere d’occhio adesso è il 30 settembre 2026: entro quella data va versato il bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2026, cioè quelle emesse tra il 1° aprile e il 30 giugno. Non conta la data di incasso, ma la data di emissione del documento risultante dallo SdI (il Sistema di Interscambio, la “posta elettronica certificata” delle fatture gestita dall’Agenzia delle Entrate).Un dettaglio utile: entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi gli elenchi delle fatture che ha individuato come soggette a bollo (elenco A ed elenco B), modificabili entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (per il secondo trimestre il termine slitta al 10 settembre); l’importo dell’imposta calcolata viene poi evidenziato nel portale entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. È un ottimo strumento di controllo, ma non è una garanzia: l’elenco va sempre verificato, perché può contenere sia fatture inserite per errore sia fatture mancanti. La regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoEsiste una semplificazione molto comoda, pensata proprio per chi ha importi di bollo modesti, come la stragrande maggioranza dei forfettari e delle piccole partite IVA. Si chiama differimento cumulativo e si basa sulla soglia di 5.000 euro. Il principio è questo: se il bollo dovuto è piccolo, lo Stato ti permette di accorpare i versamenti invece di obbligarti a pagare pochi euro ogni tre mesi.Le due regole ufficiali sono le seguenti:Se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre, cioè insieme a quello del secondo trimestre.Se l’imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre, cioè insieme a quello del terzo trimestre.Facciamo un esempio pratico. Immagina che Marco sia un consulente in regime forfettario. Nel primo trimestre 2026 ha emesso 12 fatture sopra soglia, quindi deve 24 euro di bollo. Nel secondo trimestre ne ha emesse 15, quindi altri 30 euro. Il totale dei due trimestri è 54 euro, ampiamente sotto i 5.000 euro: Marco può quindi rinviare entrambi i versamenti al 30 novembre 2026, pagando in un’unica soluzione 54 euro più il bollo del terzo trimestre. Se invece preferisce non accumulare, può tranquillamente versare i 54 euro entro il 30 settembre 2026: la facoltà di differire è un’opzione, non un obbligo.Attenzione a un punto delicato: il differimento riguarda solo il primo e il secondo trimestre. Il bollo del terzo e del quarto trimestre va sempre versato alle rispettive scadenze, senza possibilità di rinvio. Molti contribuenti si confondono e finiscono per pagare in ritardo proprio l’ultima rata. Come si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Per il pagamento del bollo fattura elettronica 2026 la normativa prevede due strade alternative, entrambe telematiche. Il bollo non si può più pagare in tabaccheria né con bollettino postale.La prima modalità è l’addebito diretto su conto corrente attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In pratica si conferma l’importo calcolato dal sistema e si indica l’IBAN del conto da cui prelevare la somma: l’Agenzia effettua il prelievo alla scadenza. È la strada più lineare, ma richiede che l’IBAN sia intestato o cointestato al contribuente e che l’importo confermato sia corretto.La seconda modalità è il modello F24 telematico, con i codici tributo dedicati. Il codice tributo è la sigla numerica che dice all’Erario a quale imposta e a quale periodo si riferisce il versamento: sbagliarlo significa pagare la somma giusta ma “nel cassetto sbagliato”, con conseguenti solleciti. Ecco la tabella completa dei codici tributo del bollo fattura elettronica 2026:Codice tributoCosa indica2521Imposta di bollo fatture elettroniche – I trimestre2522Imposta di bollo fatture elettroniche – II trimestre2523Imposta di bollo fatture elettroniche – III trimestre2524Imposta di bollo fatture elettroniche – IV trimestre2525Imposta di bollo fatture elettroniche – sanzioni2526Imposta di bollo fatture elettroniche – interessiI codici 2525 e 2526 si usano solo in caso di ravvedimento operoso, cioè quando si regolarizza spontaneamente un versamento dimenticato o tardivo. La procedura, apparentemente banale, nasconde diverse insidie: dalla verifica dell’elenco delle fatture soggette a bollo alla scelta del trimestre corretto. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i propri clienti in tutti gli adempimenti della partita IVA, comprese le scadenze trimestrali del bollo, sia in ufficio che online in tutta Italia.Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteQui va fatta una distinzione che genera moltissima confusione. L’obbligato al versamento del bollo nei confronti dello Stato è sempre e solo chi emette la fattura. Se sei un forfettario e ti dimentichi di versare il bollo, l’Agenzia delle Entrate chiederà i soldi a te, non al tuo cliente, anche se in fattura gli avevi addebitato i 2 euro.Detto questo, la legge consente all’emittente di rivalersi sul cliente, cioè di chiedergli il rimborso dei 2 euro aggiungendoli in fattura. È una prassi diffusissima e perfettamente legittima. L’importo del bollo riaddebitato va indicato come voce separata nel documento, con la stessa natura IVA dell’operazione principale (per il forfettario N2.2). Attenzione a un errore molto diffuso: il riaddebito del bollo non va indicato con natura N1 – escluse ex art. 15 DPR 633/72, perché secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo non è una somma anticipata in nome e per conto del cliente, ma parte integrante del compenso.Vediamo un mini-esempio pratico. Supponiamo che Giulia, grafica in regime forfettario, emetta una fattura per un lavoro da 500 euro. Poiché l’importo supera i 77,47 euro ed è senza IVA, scatta il bollo di 2 euro. Giulia può scegliere tra due strade:Non addebitare il bollo: il cliente paga 500 euro, Giulia versa i 2 euro di tasca propria alla scadenza trimestrale.Addebitare il bollo: la fattura riporta 500 euro di compenso più una riga separata “Imposta di bollo assolta in modo virtuale a carico del cliente – 2,00 euro” con natura N2.2, la stessa del compenso. Il cliente paga 502 euro.In entrambi i casi Giulia deve comunque versare i 2 euro all’Erario entro la scadenza del trimestre. La differenza è solo su chi sopporta economicamente il costo. Come vedremo più avanti, però, la seconda scelta ha una conseguenza fiscale importante per i forfettari. Il campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaPerché il sistema dell’Agenzia delle Entrate sappia che una fattura è soggetta a bollo, il dato deve essere scritto dentro il file XML. Il file XML è il formato tecnico con cui viaggiano le fatture elettroniche: è un documento strutturato in campi, letto dai computer prima ancora che dalle persone. Il campo che interessa il bollo fattura elettronica 2026 si chiama DatiBollo e si trova nella sezione dei dati generali del documento.I due elementi da valorizzare sono:BolloVirtuale: va impostato su SI. È la spunta che dichiara allo SdI che su quella fattura è dovuto il bollo assolto in modo virtuale.ImportoBollo: va indicato 2.00, con il punto come separatore decimale secondo lo standard del tracciato FatturaPA.Nella pratica non devi scrivere il codice a mano: qualunque software di fatturazione elettronica serio ti mette una casella da spuntare, oppure applica il bollo in automatico quando riconosce le condizioni. È fondamentale però che la casella venga effettivamente valorizzata, perché è proprio da questo campo che l’Agenzia delle Entrate costruisce l’elenco A delle fatture soggette a bollo nel portale Fatture e Corrispettivi. Se dimentichi la spunta, il sistema può comunque intercettare la fattura e inserirla nell’elenco B (fatture che, secondo l’Agenzia, avrebbero dovuto riportare il bollo). Anche per questo motivo è buona abitudine conservare correttamente i documenti: trovi tutti i dettagli nella nostra guida sulla conservazione della fattura elettronica per 10 anni.Un caso particolare riguarda le note di variazione: se emetti una nota di credito che riduce l’importo di una fattura già bollata, il trattamento del bollo va valutato con attenzione. Ne parliamo nella guida dedicata alle note di credito e debito elettroniche 2026.Sanzioni e ravvedimento operoso sul bolloCosa succede se il bollo non viene versato, viene versato in ritardo o viene versato in misura insufficiente? Il meccanismo è particolare, e per certi versi più “morbido” di altri adempimenti, perché lo Stato ha già in mano tutti i dati delle fatture elettroniche.In base all’art. 12-novies del DL 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, unitamente alla sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 ridotta a un terzo e agli interessi. In pratica ricevi un avviso bonario nell’area riservata e puoi mettere tutto in regola pagando l’imposta più una sanzione ridotta.La soluzione più conveniente resta comunque il ravvedimento operoso, cioè la regolarizzazione spontanea prima che arrivi qualsiasi contestazione. Il ravvedimento permette di pagare la sanzione in misura fortemente ridotta, tanto più bassa quanto prima ci si muove. Dopo la riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) la sanzione base per omesso versamento è del 25% e le riduzioni da ravvedimento seguono percentuali fisse: si va dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo entro i primi 14 giorni, all’1,25% entro 30 giorni, fino al 3,125% entro un anno. A queste somme vanno aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno.Il versamento in ravvedimento si effettua con modello F24, usando il codice del trimestre di riferimento (2521-2524) per l’imposta, il codice 2525 per la sanzione e il codice 2526 per gli interessi. Per un approfondimento sul calcolo pratico di sanzioni e interessi puoi leggere la nostra guida al ravvedimento operoso per la fattura tardiva 2026. Se hai dimenticato uno o più trimestri, non serve andare nel panico: gli operatori del CAF Centro Fiscale ricostruiscono la posizione e predisponono il ravvedimento corretto. Il bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileArriviamo al punto più insidioso dell’intera materia, quello che moltissime partite IVA ignorano. Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il contribuente in regime forfettario riaddebita il bollo al cliente, quei 2 euro non sono un semplice rimborso spese: costituiscono parte integrante del compenso e quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile.La logica dell’Agenzia è questa: l’imposta di bollo è dovuta dall’emittente della fattura, non dal cliente. Quindi, quando la addebiti al cliente, non stai anticipando una spesa “in nome e per conto” suo (che sarebbe davvero esclusa da tassazione ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72), ma stai semplicemente aumentando il prezzo della tua prestazione di 2 euro. Successivi chiarimenti hanno confermato che l’imposta di bollo non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente.Quali sono le conseguenze pratiche per un forfettario? Vediamole con ordine:I 2 euro riaddebitati vanno sommati ai ricavi/compensi incassati nell’anno e dichiarati nel quadro LM del Modello Redditi PF.Su quell’importo si applica il coefficiente di redditività della propria attività (la percentuale forfettaria che determina quanta parte degli incassi è considerata reddito) e poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le nuove attività.Quei 2 euro consumano il plafond degli 85.000 euro di ricavi che dà diritto a restare nel regime forfettario. Con 300 fatture bollate all’anno parliamo di 600 euro: irrilevante per la maggior parte, decisivo per chi è al limite.Sull’importo maggiorato si calcolano anche i contributi previdenziali, che nel forfettario seguono il reddito determinato forfettariamente.Da qui una domanda legittima: conviene ancora addebitare il bollo al cliente? Nella maggior parte dei casi sì, perché il costo fiscale aggiuntivo è di pochi centesimi per fattura a fronte di un recupero di 2 euro. Il vero problema non è la convenienza, ma la corretta contabilizzazione: se in dichiarazione dimentichi di includere i bolli riaddebitati, i tuoi incassi non quadreranno con quanto risulta all’Agenzia dalle fatture elettroniche. Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce ogni anno decine di posizioni forfettarie e verifica sempre questa quadratura.Come non sbagliare mai il calcolo del bolloGli errori sul bollo fattura elettronica 2026 nascono quasi sempre da tre cause molto banali: ci si dimentica di spuntare il bollo su una fattura, si perde il conto di quante fatture sono soggette a bollo nel trimestre, oppure si lascia passare la scadenza. Nessuna di queste tre cose dipende da una difficoltà tecnica: dipendono dal fatto che si tratta di un adempimento piccolo, ripetitivo e facilissimo da rimandare.La soluzione più efficace è automatizzare. Un buon software di fatturazione elettronica riconosce da solo quando la fattura è senza IVA e supera i 77,47 euro, applica automaticamente il bollo di 2 euro, valorizza correttamente il campo DatiBollo nell’XML e ti mostra in ogni momento l’elenco aggiornato delle fatture soggette a bollo del trimestre, con il totale già pronto per il versamento. In questo modo, quando arriva il 30 settembre o il 30 novembre, sai esattamente quanto devi versare senza rifare i conti a mano.Se stai valutando quale programma adottare, abbiamo messo a confronto le principali soluzioni del mercato nella guida al migliore software di fatturazione elettronica, con un occhio particolare alle esigenze di forfettari e piccole imprese. Domande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026Il bollo va pagato anche sotto i 77,47 euro?No. Il bollo di 2 euro è dovuto solo se gli importi non assoggettati a IVA presenti in fattura superano 77,47 euro. Una fattura da 50 euro senza IVA non richiede il bollo; una da 80 euro sì. La soglia va verificata fattura per fattura, non sul totale annuo o sul totale per cliente.Cosa succede se dimentico di versare il bollo entro il 30 settembre?Non è un dramma, ma va sistemato in fretta. Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, versando l’imposta più una sanzione ridotta e gli interessi: prima ti muovi, meno paghi. Se non intervieni, l’Agenzia delle Entrate ti invierà una comunicazione con l’importo dovuto e la sanzione ridotta a un terzo ai sensi dell’art. 12-novies del DL 34/2019.Il bollo pagato dal forfettario è deducibile?No. Nel regime forfettario il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, senza possibilità di dedurre i costi effettivi (l’unica deduzione ammessa è quella dei contributi previdenziali obbligatori). Di conseguenza il bollo versato non è deducibile, mentre il bollo riaddebitato al cliente aumenta i ricavi imponibili come chiarito dall’interpello n. 428/2022.Devo pagare il bollo se il cliente non mi ha ancora pagato la fattura?Sì. Il bollo fattura elettronica 2026 segue la data di emissione del documento, non la data di incasso. Anche se la fattura resta insoluta, il bollo va versato entro la scadenza del trimestre in cui è stata emessa. È una differenza importante rispetto alla tassazione del reddito nel forfettario, che invece segue il principio di cassa (si dichiara ciò che si è effettivamente incassato).Posso fidarmi dell’elenco delle fatture soggette a bollo dell’Agenzia?È un ottimo punto di partenza, ma va sempre controllato. L’Agenzia costruisce due elenchi: quello delle fatture in cui hai indicato il bollo e quello delle fatture in cui, secondo i suoi criteri automatici, il bollo mancherebbe. Il secondo elenco è modificabile entro termini precisi, perché può contenere casi in cui il bollo non è realmente dovuto. Una verifica sbagliata o non fatta si traduce in un versamento errato.Il bollo va messo anche sulle fatture verso clienti esteri?Dipende dal tipo di operazione. In linea generale, l’imposta di bollo riguarda i documenti che rilevano nel territorio dello Stato: alcune operazioni non imponibili come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie non scontano il bollo, mentre altre casistiche di operazioni senza IVA verso l’estero possono invece richiederlo. È una delle aree più tecniche della materia: prima di impostare la fatturazione estera conviene una verifica personalizzata con un professionista.Non sbagliare più un bollo: lascia che sia il software a calcolarloCon fatturazioneitalia.it il bollo fattura elettronica 2026 smette di essere un pensiero. Il software riconosce automaticamente quali fatture sono soggette a bollo, applica i 2 euro e valorizza il campo DatiBollo nell’XML senza che tu debba ricordarti nulla. In più tiene sempre aggiornato l’elenco delle fatture bollate del trimestre, con il totale pronto per il versamento: quando arriva il 30 settembre sai già quanto devi pagare, senza calcoli a mano e senza rischio di sanzioni.Il vantaggio in più: fatturazioneitalia.it offre il prezzo bloccato per 3 anni e lascia scegliere, fattura per fattura, se il bollo va a carico tuo o a carico del cliente. Ti abboni oggi e sai già che il canone non cambierà, senza aumenti a sorpresa al rinnovo.Prova fatturazioneitalia.it e attiva il prezzo bloccato 3 anniIl software ti mette al riparo dagli errori di calcolo, ma la gestione fiscale complessiva di una partita IVA richiede anche una consulenza umana: dalla scelta del regime forfettario alla dichiarazione dei redditi, dai contributi previdenziali alla verifica dei bolli riaddebitati. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue partite IVA, professionisti e famiglie sia in ufficio, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Hai bisogno di assistenza per il bollo sulle fatture elettroniche o per la gestione della tua partita IVA? Contattaci per prenotare un appuntamento: puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 13:00:002026-09-27 08:54:42Bollo Fattura Elettronica 2026: Quando Serve, Come si Paga (Scadenza 30 Settembre) e Chi lo Addebita al Cliente
Conti Correnti e Banche Online, Finanza & Servizi, Hype BusinessHype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione ElettronicaHype Business è il conto corrente digitale per partite IVA e freelance di Banca Sella. Se sei in regime forfettario e stai cercando un conto business per forfettari 2026 che costi poco — o addirittura niente — senza rinunciare all’IBAN italiano e alla fatturazione elettronica, Hype Business per forfettari nel 2026 merita la tua attenzione.In questa guida ti spieghiamo tutto: come aprire il conto, quali sono i costi reali (incluso il piano gratuito), perché l’IBAN italiano conta davvero, e come funziona l’integrazione con i software di fatturazione elettronica. Partiamo dai fondamentali e arriviamo alle informazioni pratiche per decidere.Indice dei contenutiHype Business è adatto ai forfettari?Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoCosti e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariHype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneHype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoRegime forfettario e conto business: cosa sapere prima di scegliereDomande frequenti su Hype Business per forfettariHype Business è adatto ai forfettari?Hype Business è un conto bancario a tutti gli effetti — non solo un istituto di pagamento — regolamentato dalla Banca d’Italia. Per un forfettario nel 2026, questo aspetto conta: hai a che fare con un prodotto bancario tradizionale (Banca Sella) in formato digitale, non con una fintech con licenza ridotta.Il regime forfettario non impone un obbligo di conto business separato da quello personale — la legge non lo richiede. Ma nella pratica, gestire entrate e uscite professionali su un conto dedicato semplifica enormemente la contabilità, la riconciliazione delle fatture e la dichiarazione dei redditi.Hype Business si rivolge esplicitamente a freelance, professionisti e partite IVA: canone basso o nullo, accesso digitale completo, IBAN italiano e strumenti di gestione delle spese. Per un forfettario, questi sono esattamente gli elementi che contano. La semplicità fiscale del regime forfettario — niente IVA da liquidare, niente ritenute da gestire come sostituto d’imposta nella maggior parte dei casi — si sposa bene con la struttura leggera di Hype Business.Se ti stai chiedendo se il regime forfettario fa al caso tuo o stai valutando di aprire una partita IVA, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale sia in ufficio che online per tutta Italia. Come aprire Hype Business nel 2026: procedura passo dopo passoAprire Hype Business nel 2026 è una procedura interamente digitale che si completa in circa 10-15 minuti, senza recarsi in filiale. Il primo passo è scaricare l’app Hype Business (disponibile per iOS e Android) oppure accedere dal sito ufficiale hype.it. Dovrai scegliere il piano e avviare la registrazione.Durante l’apertura ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati anagrafici e fiscali, incluso il codice fiscale e i dati della partita IVA. Il sistema effettuerà un riconoscimento documentale via app: dovrai fotografare un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto) e completare un riconoscimento video o un selfie per la verifica dell’identità (KYC — Know Your Customer).Una volta completata la procedura, il conto viene attivato in tempi rapidi — generalmente entro poche ore lavorative — e riceverai il tuo IBAN italiano via email o direttamente nell’app. La carta business (fisica e virtuale) viene emessa in seguito e recapitata all’indirizzo indicato.I documenti tipicamente richiesti per un forfettario che apre Hype Business sono:Documento di identità valido (fronte/retro)Codice fiscalePartita IVA (e numero di iscrizione se già disponibile)Dati di residenzaLa procedura non richiede documentazione contabile aggiuntiva come bilanci o dichiarazioni dei redditi — aspetto positivo per i forfettari che spesso non dispongono di bilanci strutturati. Costi e piani Hype Business: esiste davvero l’opzione gratuita?Questa è probabilmente la domanda più frequente quando si parla di Hype Business per forfettari nel 2026. La risposta è: sì, esiste un piano base senza canone mensile, ma vale la pena capire cosa include e cosa no.Hype Business articola la propria offerta su più livelli. Il piano base offre tipicamente: conto con IBAN italiano, carta virtuale, accesso all’app, bonifici e operazioni di base. I piani superiori aggiungono strumenti più avanzati come rendiconto spese migliorato, carte fisiche aggiuntive, supporto prioritario e funzionalità di team management.Per un forfettario con esigenze semplici — incassare pagamenti dai clienti, effettuare pagamenti verso fornitori, tenere traccia delle spese — il piano base è spesso sufficiente. Chi ha volumi elevati o ha bisogno di funzionalità avanzate valuterà i piani a pagamento. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito ufficiale hype.it al momento dell’apertura, perché le offerte commerciali possono variare.Sul fronte dei costi reali per un forfettario: considera anche l’eventuale imposta di bollo sulle giacenze bancarie. Il conto corrente business, come tutti i conti italiani, può essere soggetto all’imposta di bollo (34,20 euro annui per persone fisiche sui prodotti finanziari con giacenza media superiore a 5.000 euro). Questo costo è indipendente da Hype e riguarda qualsiasi conto bancario italiano.Per mettere a confronto Hype Business con altri conti pensati per i forfettari, leggi la nostra guida su conti business per forfettari low-cost nel 2026. IBAN italiano: perché fa la differenza per i forfettariUno dei punti di forza di Hype Business — e uno dei motivi per cui viene spesso preferito da freelance e forfettari rispetto ad alcune alternative fintech — è proprio l’IBAN italiano con prefisso IT.Molti clienti italiani — aziende, pubblica amministrazione, privati — possono avere difficoltà con IBAN esteri (come quelli tedeschi di N26 o lituani di Revolut) nei sistemi di pagamento interni, nei bonifici SEPA programmati o nelle domiciliazioni. Alcune piattaforme di fatturazione elettronica e alcuni software gestionali verificano il prefisso IBAN come parte della validazione del beneficiario.Per un forfettario che emette fatture a clienti italiani, avere un IBAN italiano semplifica la vita del cliente al momento del pagamento e riduce il rischio di ritardi dovuti a verifiche manuali o rifiuti automatici da sistemi bancari tradizionali. Un IBAN italiano su una fattura trasmessa via Sistema di Interscambio (SDI) — il sistema dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica obbligatoria — viene percepito come più professionale dai clienti italiani, specialmente PA, grandi aziende o clienti con sistemi ERP strutturati.Infine, un IBAN italiano facilita eventuali domiciliazioni bancarie (addebiti diretti SEPA) che alcuni forfettari usano per pagamenti ricorrenti verso fornitori di servizi o utenze professionali. Hype Business e fatturazione elettronica: come funziona l’integrazioneDal 1° gennaio 2024, tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Non è più un’opzione: è un obbligo normativo che riguarda anche chi fattura meno di 25.000 euro l’anno.La domanda che si pongono molti forfettari che scelgono Hype Business è: il conto si integra con il software di fatturazione elettronica? Hype Business offre funzionalità di base per la gestione finanziaria direttamente dall’app. Per una integrazione completa con il sistema SDI e per l’invio automatico delle fatture elettroniche in formato XML è necessario utilizzare un software dedicato.Una soluzione apprezzata dai forfettari italiani è FatturazioneItalia.it, il SaaS di BeSmart che offre la gestione completa della fatturazione elettronica con un prezzo bloccato per 3 anni e una prova gratuita di 30 giorni senza carta — aspetto importante per i forfettari che pianificano a lungo termine e vogliono evitare sorprese sui costi dei software. Il collegamento tra conto business (Hype o altri) e software di fatturazione avviene tipicamente tramite:Importazione degli estratti conto in formato CSV/Excel per la riconciliazioneAPI di open banking (dove disponibili) per la sincronizzazione automatica dei movimentiInserimento manuale dei dati di pagamento sulle singole fatturePer un forfettario con flussi semplici — poche fatture al mese verso clienti fissi — la gestione tramite importazione CSV è spesso più che sufficiente. Per chi ha volumi maggiori, vale la pena verificare se il proprio software di fatturazione supporta l’open banking e se Hype Business rientra tra i conti compatibili. Hype Business vs altri conti per forfettari: confronto rapidoIl mercato dei conti business per partite IVA nel 2026 è affollato. Oltre a Hype Business, i forfettari valutano spesso Qonto, N26 Business, Revolut Business, BBVA Business e vari conti bancari tradizionali. Vediamo i punti chiave dal punto di vista di un forfettario.Il vantaggio principale di Hype Business rispetto a N26 e Revolut è l’IBAN italiano. Rispetto a Qonto — il leader di mercato per i business account fintech in Italia — Hype Business si posiziona su una fascia di prezzo generalmente più accessibile, con un piano base senza canone, mentre Qonto parte da un canone mensile anche per il piano entry-level. Rispetto ai conti bancari tradizionali, Hype Business è molto più economico e completamente digitale.La Recensione completa Hype Business 2026 con tutti i dettagli su piani, prezzi e funzionalità è disponibile nel nostro approfondimento: Hype Business 2026: Recensione Completa con Piani, Prezzi e IBAN Italiano.Se vuoi un confronto tra le migliori soluzioni di mercato, la nostra guida sui conti business per forfettari low-cost nel 2026 analizza 5 alternative con pro e contro per ogni profilo.Regime forfettario e conto business: cosa sapere prima di sceglierePrima di scegliere Hype Business — o qualsiasi altro conto business — è utile ricordare alcuni principi base che riguardano il regime forfettario e la gestione bancaria.La legge non obbliga i forfettari ad avere un conto separato da quello personale. Tuttavia, la prassi consigliata è di tenere separati i flussi professionali da quelli personali. Questo semplifica:La verifica delle entrate in caso di controllo fiscaleIl calcolo dei ricavi ai fini del superamento della soglia degli 85.000 euro annui (limite del regime forfettario)La riconciliazione tra fatture emesse e pagamenti ricevutiLa gestione delle spese che influiscono sui contributi INPSNel regime forfettario la tassazione avviene sul reddito imponibile, calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi lordi — per i professionisti e le attività tecniche, scientifiche e sanitarie, il coefficiente è del 78%. Su questo reddito si applica l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni se si tratta di nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti). Non c’è IVA da gestire, non c’è IRAP.Il conto business è uno strumento di gestione, non un elemento fiscale determinante. La scelta di Hype Business non modifica il regime fiscale né influenza la tassazione. Cambia la comodità operativa. Per qualsiasi dubbio sul regime forfettario 2026 — requisiti, limiti, convenienze o novità normative — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specializzata sia in ufficio che online. Domande frequenti su Hype Business per forfettariQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di consulenza sul regime forfettario o sulla scelta del conto business?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per consulenza su regime forfettario, contributi INPS, dichiarazione dei redditi e gestione della tua attività professionale. Il nostro team ti guida nella procedura, sia in ufficio che online da tutta Italia.Scrivici su WhatsAppOppure contattaci al 0432 1638640 — servizio disponibile in ufficio a Udine e online in tutta Italia.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Settembre 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 19:00:002026-09-27 09:53:06Hype Business per Forfettari 2026: Apertura, Costi Zero e Fatturazione Elettronica
Osteopati, PARTITA IVAFatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento SanitarioLa fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.Indice dei contenutiL’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopataRegime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECOSistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’alboIVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o impostaTariffe dell’osteopata nel 2026Bollo 2 euro sulla fattura forfettariaSoftware di fatturazione consigliati per osteopatiCassa previdenziale dell’osteopataDomande frequenti L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.I punti chiave dello stato attuale sono:Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECOIl primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:Limite di ricavi: 85.000 euro annui;Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;Niente studi di settore e contabilità semplificata.Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’alboIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o impostaQuesto è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS. Tariffe dell’osteopata nel 2026Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.Bollo 2 euro sulla fattura forfettariaL’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.Aspetti pratici da ricordare:Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo. Software di fatturazione consigliati per osteopatiLa scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti), fattura elettronica via SdI (obbligatoria per l’osteopata, Ris. AdE 9/E/2026) e prezzo bloccato per 3 anni, da 49 € l’anno IVA inclusa. Il piano Pro (89 €) include anche il Sistema TS, utile se in futuro l’obbligo di invio diventerà operativo anche per gli osteopati.Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.Cassa previdenziale dell’osteopataL’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità. Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti. Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione del Sistema TS e dichiarazione dei redditi per osteopati e professionisti sanitari.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed esteroGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGGeometra dipendente con partita IVA nel 2027: autorizzazione art. 53 per il pubblico impiego, obbligo di fedeltà nel privato, contributi CIPAG (20% e minimo indicativo 4.205 euro), limite dei 35.000 euro per il forfettario, causa ostativa d-bis e codice ATECO 2025 71.12.30. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 va inviata entro il 2 novembre: è obbligatoria anche a reddito zero. Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleLuglio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-23 09:00:002026-09-27 15:47:43Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGGeometra dipendente con partita IVA nel 2027: autorizzazione art. 53 per il pubblico impiego, obbligo di fedeltà nel privato, contributi CIPAG (20% e minimo indicativo 4.205 euro), limite dei 35.000 euro per il forfettario, causa ostativa d-bis e codice ATECO 2025 71.12.30. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAG
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 va inviata entro il 2 novembre: è obbligatoria anche a reddito zero. Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e Sanzioni
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOFatturazione Ostetrica 2026: Guida Completa a Sistema TS, Cassa Previdenziale e 7 Tariffe AggiornateIndice dei contenutiL’ostetrica come professione sanitaria 2026Regime fiscale dell’ostetrica libera professione: forfettario o ordinarioSistema TS per ostetriche: trasmissione spese sanitarie 2026Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Tariffe ostetrica 2026: prestazioni più richiesteVisita domiciliare: gestione fattura e detrazioneBollo 2 euro sulla fattura forfettaria ostetricaSoftware di fatturazione consigliati per ostetricheCassa previdenziale dell’ostetrica e contributi 2026FAQ sulla fatturazione ostetrica 2026La fatturazione ostetrica 2026 richiede attenzione a una serie di adempimenti specifici che ogni ostetrica libera professionista deve conoscere: dal Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) al divieto permanente di emettere fatture elettroniche via SdI verso i pazienti privati, fino alla scelta del regime fiscale più vantaggioso e all’iscrizione alla giusta cassa previdenziale. Se hai aperto o stai per aprire la partita IVA come ostetrica, devi sapere che dal 2026 sono entrate definitivamente a regime alcune regole importanti, come il DLgs 81/2025 che rende permanente il divieto di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie verso privati. In questa guida pratica sulla fatturazione ostetrica 2026 analizziamo ogni aspetto: regime forfettario o ordinario, tariffe medie del mercato, bollo, software consigliato e contributi previdenziali. Per approfondire l’apertura partita IVA, leggi anche la nostra guida su come aprire la partita IVA. L’ostetrica come professione sanitaria 2026L’ostetrica è una professione sanitaria regolamentata, iscritta a un albo professionale obbligatorio gestito dalla FNOPO (Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica). Nessuno può esercitare la professione senza laurea triennale in Ostetricia e iscrizione all’Ordine provinciale. Questa iscrizione, oltre a essere obbligatoria, comporta il pagamento di una quota annuale che vedremo essere fiscalmente deducibile.Dal punto di vista fiscale, l’ostetrica libera professione svolge un’attività classificata con il codice ATECO 86.94.02 (Attività delle ostetriche indipendenti), introdotto dalla nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1° aprile 2025. Si tratta di un codice specifico dedicato alle ostetriche libere professioniste, che ha sostituito il precedente codice generico 86.90.29. È un dato fondamentale, perché determina il coefficiente di redditività in caso di adesione al regime forfettario: per le attività professionali sanitarie il coefficiente è fissato al 78%. In pratica, significa che il 78% dei tuoi compensi è considerato reddito tassabile, mentre il restante 22% è considerato un costo forfettario.La fatturazione ostetrica 2026 si distingue rispetto a quella di altre partite IVA per due caratteristiche centrali: l’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS e l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72. Molte ostetriche operano in attività mista: dipendenti pubbliche o private in ospedale e contemporaneamente libere professioniste per visite, consulenze pre e post parto, corsi preparto.Documenti e iscrizioni obbligatoriePer esercitare come ostetrica partita IVA devi avere in regola:Iscrizione all’Ordine FNOPO provinciale (con quota annuale)Apertura partita IVA con codice ATECO 86.94.02Iscrizione INPS entro 30 giorni dall’apertura della partita IVAAssicurazione professionale RC obbligatoria (L. 24/2017, legge Gelli-Bianco)Accreditamento al Sistema TS per la trasmissione dei dati delle spese sanitariePEC e SPID per gli accessi telematici Regime fiscale dell’ostetrica libera professione: forfettario o ordinarioLa scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti per la fatturazione ostetrica 2026. Le opzioni principali sono due: regime forfettario (con imposta sostitutiva al 5% o 15%) e regime ordinario (con IRPEF a scaglioni). L’imposta sostitutiva è una tassa unica che, in pratica, sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP. Per la maggioranza delle ostetriche libere professioniste, il regime forfettario 2026 è nettamente più conveniente. I requisiti principali sono compensi annui non superiori a 85.000 euro e redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non oltre 30.000 euro. Per scoprire tutti i dettagli, consulta la nostra guida sul regime forfettario 2026: requisiti e aliquote.Esempio numerico: ostetrica neoiscrittaSupponiamo che Giulia, ostetrica neolaureata, apra partita IVA nel 2026 in regime forfettario. Nel primo anno fattura 28.000 euro tra visite, consulenze allattamento e corsi preparto. I calcoli:Compensi 2026: 28.000 euroCoefficiente di redditività (ATECO 86.94.02 professioni sanitarie): 78%Reddito imponibile: 28.000 x 78% = 21.840 euroImposta sostitutiva al 5% (start-up, primi 5 anni): 1.092 euroContributi INPS: circa 4.600-5.100 euroTotale carico fiscale e contributivo: circa 5.700-6.200 euro su 28.000. Una pressione complessiva intorno al 20-22%, molto contenuta. In regime ordinario, sui medesimi compensi, la cifra salirebbe a circa 8.500-9.000 euro.Esempio numerico: ostetrica con attività avviataMarta, ostetrica con 7 anni di libera professione, ha superato lo start-up al 5% e fattura 55.000 euro annui. Applica l’aliquota ordinaria del 15%: reddito imponibile 55.000 x 78% = 42.900 euro, imposta sostitutiva al 15% = 6.435 euro. Anche al 15%, il forfettario resta competitivo. Per chi ha costi reali elevati (studio in affitto, attrezzature), il regime ordinario potrebbe risultare più vantaggioso. Una valutazione personalizzata è sempre necessaria. Sistema TS per ostetriche: trasmissione spese sanitarie 2026Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è il portale telematico gestito da Sogei per conto del MEF a cui ogni ostetrica libera professionista deve trasmettere i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione precompilata 730 e permettono ai cittadini di vedersi automaticamente la detrazione del 19% per le spese sanitarie.Novità 2026 fondamentale: dal 2025 la trasmissione è diventata annuale, non più semestrale, in base all’art. 5 del D.Lgs. 81/2025. Il calendario operativo per il biennio 2026/2027 è stato fissato dal DM MEF del 29 ottobre 2025. Per le spese sostenute nel 2026, la scadenza di invio è fissata al 1 febbraio 2027, con seconda finestra fino all’8 febbraio 2027 per rettifiche.Cosa devi trasmettere al Sistema TSCodice fiscale del paziente (salvo opposizione)Importo della spesa sanitariaData del pagamento (non della fattura)Tipologia di spesa con codice TK (prestazioni sanitarie professionali)Numero e data fatturaEventuale opposizione manifestata dal paziente Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Una delle regole più importanti della fatturazione ostetrica 2026 riguarda il divieto permanente di emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI) verso pazienti privati. Questo divieto, che fino al 2024 era prorogato di anno in anno, è diventato strutturale e definitivo con il DLgs 81/2025 del 12 giugno 2025. Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato non è solo un errore formale, ma una violazione del GDPR sanzionabile dal Garante Privacy.Come si fatturano le prestazioni a privatiFattura cartacea oppure fattura PDF tradizionale (analogica)Da consegnare al paziente in modo diretto (di persona, via email, stampa)Con i dati del paziente per consentire la trasmissione al Sistema TSConservata digitalmente nei propri archivi per 10 anniQuando invece serve la fattura elettronica via SdIIl divieto riguarda solo le prestazioni verso privati cittadini. Restano obbligatorie le fatture elettroniche via SdI per: prestazioni verso cliniche, ospedali, RSA (B2B), consulenze a società e partite IVA (B2B), prestazioni verso la Pubblica Amministrazione come ASL, comuni, scuole (B2G). Molte ostetriche hanno un mix di entrambe le tipologie: il software di fatturazione deve gestire entrambi i canali. Tariffe ostetrica 2026: prestazioni più richiesteLe tariffe ostetrica 2026 non sono regolamentate da un tariffario nazionale obbligatorio: ogni ostetrica libera professione stabilisce liberamente i propri compensi in base a competenze, esperienza, area geografica e tipologia di servizio. Vediamo le tariffe medie di mercato 2026:Visita ostetrica ambulatoriale: 50-80 euroVisita ostetrica domiciliare: 70-110 euro (con maggiorazione km)Consulenza allattamento (in studio o domicilio): 50-80 euroCorso preparto di coppia individuale: 60-100 euro a incontroCorso preparto di gruppo: 200-400 euro a coppia (ciclo 6-10 incontri)Assistenza al parto a domicilio: 1.500-3.000 euro (forfait completo)Massaggio neonatale, ginnastica post parto: 40-60 euro a sedutaMonitoraggio in gravidanza (cardiotocografia): 60-90 euroQueste tariffe sono esenti IVA in quanto prestazioni sanitarie alla persona ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72. In fattura va indicato tale riferimento come dicitura di esenzione, e per i forfettari va aggiunta anche la dicitura specifica del regime forfettario. Visita domiciliare: gestione fattura e detrazioneLa visita domiciliare è una delle prestazioni più richieste alle ostetriche libere professioniste, in particolare nelle prime settimane dopo il parto per il sostegno all’allattamento, il controllo della mamma e del neonato e la riabilitazione del pavimento pelvico. Il compenso per la visita domiciliare è generalmente più alto di quello ambulatoriale, perché include il tempo di spostamento. Per ostetriche in regime forfettario non esiste rimborso km separato: tutto è compenso e concorre al limite degli 85.000 euro.Detrazione 19% per il pazienteLa fattura per visita domiciliare dell’ostetrica è una spesa sanitaria detraibile al 19% nella dichiarazione 730 del paziente, oltre la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Per ottenere la detrazione, il pagamento deve essere tracciabile: bonifico, carta, bancomat, app di pagamento. Il contante non è più ammesso per le spese sanitarie verso liberi professionisti (L. 160/2019, art. 1 c. 679). Per approfondire, leggi la nostra guida sulle detrazioni fiscali.Esempio praticoAnna, ostetrica forfettaria, esegue una visita domiciliare a Sara il 15 marzo 2026. Compenso 90 euro pagati con bonifico istantaneo. La fattura andrà emessa in formato cartaceo o PDF (no SdI per privati), trasmessa al Sistema TS entro il 1 febbraio 2027, e apporterà la marca da bollo da 2 euro perché l’imponibile supera 77,47 euro.Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria ostetricaUna particolarità della fatturazione ostetrica 2026 in regime forfettario è l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro sulle fatture il cui imponibile supera 77,47 euro. Questa regola deriva dal DPR 642/1972. L’ostetrica libera professione è soggetta al bollo perché in regime forfettario non applica IVA (codice N2.2) e in regime ordinario le prestazioni sono esenti IVA art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 (codice N4). La marca può essere materialmente applicata sulla fattura cartacea oppure assolta in modo virtuale.Chi paga il bollo: ostetrica o paziente?Per legge, l’imposta di bollo è a carico di chi emette la fattura, cioè l’ostetrica. Tuttavia, è prassi consolidata addebitarlo al paziente in fattura, indicando una riga separata: Marca da bollo art. 6 D.M. 17/06/2014 – 2 euro. Questo importo, se addebitato, non concorre alla base imponibile e non si somma ai compensi ai fini del limite forfettario. Per fatture sotto 77,47 euro non occorre il bollo.Software di fatturazione consigliati per ostetricheScegliere il software fatturazione ostetrica giusto fa la differenza tra una gestione fluida e un calvario quotidiano. Le esigenze specifiche dell’ostetrica libera professione sono: integrazione con il Sistema TS, gestione doppio canale fattura (cartacea/PDF per privati, elettronica SdI per cliniche e PA), configurazione regime forfettario pronta all’uso, calcolo automatico bollo da 2 euro, conservazione digitale a norma per 10 anni, fatturazione da smartphone dopo una visita domiciliare.Fatturazione Italia: il software per ostetriche libere professionisteTra le opzioni sul mercato, Fatturazione Italia è particolarmente apprezzata dalle ostetriche perché integra tutte le caratteristiche necessarie: Sistema TS incluso nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture, codice destinatario unico JKKZDGR), zero-config forfettario con diciture ed esenzioni preimpostate, la voce cassa previdenziale gestita direttamente in fattura, prezzo bloccato per 3 anni dalla sottoscrizione, web app responsiva utilizzabile anche da smartphone per fatturare al domicilio del paziente senza installare nulla. Puoi visitare il sito di Fatturazione Italia per verificare le funzionalità. Il CAF Centro Fiscale può affiancarti nella configurazione iniziale. Cassa previdenziale dell’ostetrica e contributi 2026Una delle informazioni più fraintese sulla fatturazione ostetrica 2026 riguarda la cassa previdenziale. Le ostetriche libere professioniste NON sono iscritte a ENPAM. ENPAM è la cassa di medici e odontoiatri. La vecchia cassa ENPAO (Ente Nazionale Previdenza Ostetriche) è stata chiusa nel 1990 dalla Legge 249/1990, che ha assegnato le ostetriche libere professioniste alla Gestione INPS Commercianti.Contributi INPS Commercianti per ostetriche 2026Il quadro previdenziale per il 2026 è stato ufficializzato dalla Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026:Aliquota contributiva 2026: 24,48% sul reddito d’impresaMinimale di reddito 2026: 18.808 euro (Circolare INPS n. 14 del 09/02/2026)Contributo minimo fisso annuo 2026: 4.611,64 euro (4 rate trimestrali)Massimale di reddito 2026: 93.707 euro per iscritti ante 31/12/1995, oppure 122.295 euro per iscritti dal 1° gennaio 1996Riduzione 35% forfettari: richiesta facoltativa per i contributi su minimale e fissoLa riduzione del 35% per i forfettari va richiesta espressamente entro il 28 febbraio di ogni anno tramite il CAF, altrimenti decade. Il contributo minimo annuo passerebbe da 4.611,64 euro a circa 3.000 euro (4.611,64 × 0,65). Attenzione: la riduzione comporta anche una riduzione proporzionale dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici. Per approfondire l’iscrizione previdenziale di altre professioni sanitarie, leggi le nostre guide su partita IVA logopedista e partita IVA dentista 2026.Attenzione: ostetriche dipendenti che esercitano anche la libera professioneLe ostetriche che lavorano come dipendenti in ospedale e svolgono in parallelo la libera professione hanno una posizione particolare: il contributo fisso minimo INPS Commercianti non è dovuto se hanno già copertura previdenziale prevalente come dipendenti. In questo caso si paga solo il contributo percentuale sui compensi della libera professione. Una situazione frequente che richiede una valutazione personalizzata da parte del CAF. La fatturazione ostetrica 2026 richiede una gestione attenta di numerosi adempimenti: scelta del regime fiscale, iscrizione alla giusta cassa previdenziale (INPS Commercianti, non ENPAM), gestione del Sistema TS con scadenza annuale, rispetto del divieto di fatturazione elettronica SdI verso privati, applicazione del bollo da 2 euro. Sono regole complesse, ma con il giusto supporto diventano gestibili e ti permettono di concentrarti sulla professione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le ostetriche libere professioniste in ogni fase: apertura partita IVA, scelta del regime forfettario più adatto, accreditamento al Sistema TS, dichiarazione dei redditi annuale, gestione contributi INPS Commercianti.Domande Frequenti sulla fatturazione ostetrica 2026L’ostetrica libera professione e iscritta a ENPAM?No, le ostetriche non sono iscritte a ENPAM, che e la cassa di medici e odontoiatri. La vecchia cassa ostetriche ENPAO e stata chiusa nel 1990 dalla L. 249/1990. Da allora le ostetriche libere professioniste sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS, con aliquota 24,48% e contributo minimo annuo di 4.611,64 euro (Circolare INPS 14/2026).Devo emettere fattura elettronica via SdI ai miei pazienti privati?No. Dal 2026 il divieto di fatturazione elettronica via SdI verso i privati per le prestazioni sanitarie e diventato permanente e definitivo con il DLgs 81/2025. Devi emettere fattura cartacea o PDF tradizionale. La fattura elettronica SdI resta obbligatoria solo per i committenti B2B (cliniche, societa) e B2G (PA).Quando devo inviare i dati al Sistema TS per il 2026?Dal 2025 la trasmissione al Sistema TS e annuale, non piu semestrale, in base all’art. 5 D.Lgs. 81/2025. Per le spese sanitarie del 2026, devi trasmettere i dati entro il 1 febbraio 2027, con seconda finestra fino all’8 febbraio 2027 per rettifiche (calendario fissato dal DM MEF 29/10/2025).Conviene il regime forfettario per un’ostetrica?Nella maggioranza dei casi si. Il regime forfettario 2026 applica un coefficiente di redditivita del 78% per le professioni sanitarie e un’imposta sostitutiva del 5% (primi 5 anni) o 15%. Su 35.000 euro di compensi, il carico fiscale e di circa 1.400 euro (al 5%) o 4.100 euro (al 15%), molto inferiore al regime ordinario. La convenienza dipende pero dai costi reali: una valutazione personalizzata con il CAF e sempre consigliata.Richiedi Assistenza per la Fatturazione OstetricaIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura partita IVA, regime forfettario, accreditamento Sistema TS, dichiarazione dei redditi e contributi INPS Commercianti per ostetriche libere professioniste.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed esteroGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGGeometra dipendente con partita IVA nel 2027: autorizzazione art. 53 per il pubblico impiego, obbligo di fedeltà nel privato, contributi CIPAG (20% e minimo indicativo 4.205 euro), limite dei 35.000 euro per il forfettario, causa ostativa d-bis e codice ATECO 2025 71.12.30. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 va inviata entro il 2 novembre: è obbligatoria anche a reddito zero. Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleLuglio 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-16 09:00:002026-09-27 09:55:45Fatturazione Ostetrica 2026: Guida Completa a Sistema TS, Cassa Previdenziale e 7 Tariffe Aggiornate
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero Autofattura TD17 forfettario: sono tre parole che mettono in difficoltà molti titolari di partita IVA agevolata. Succede quasi sempre allo stesso modo: paghi una campagna su Google Ads o Meta, rinnovi l'abbonamento a Canva o Adobe, ordini… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 15:00:002026-09-29 07:38:09Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed estero
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGGeometra dipendente con partita IVA nel 2027: autorizzazione art. 53 per il pubblico impiego, obbligo di fedeltà nel privato, contributi CIPAG (20% e minimo indicativo 4.205 euro), limite dei 35.000 euro per il forfettario, causa ostativa d-bis e codice ATECO 2025 71.12.30. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-02 13:00:002026-09-29 07:43:01Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAG
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 va inviata entro il 2 novembre: è obbligatoria anche a reddito zero. Scopri quali dati servono, come funziona il conguaglio contributivo e quali sanzioni rischi in caso di comunicazione omessa, tardiva o infedele. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e Sanzioni
NOTIZIEFatturazione Podologo 2026: Albo, Sistema TS e Detrazioni PazientiIndice dei contenutiIl podologo come professione sanitaria 2026Regime fiscale del podologo: forfettario, ordinario, semplificatoSistema TS podologo: trasmissione spese sanitarieDetrazione fiscale del 19% per i pazienti del podologoListino tariffe del podologo 2026Fatturazione a pazienti diabetici e croniciBollo da 2 euro sulla fattura del podologo forfettarioSoftware di fatturazione consigliati per podologiLa fatturazione podologo 2026 richiede una conoscenza precisa di obblighi fiscali, deontologici e tecnici che vanno ben oltre la semplice emissione di una ricevuta. Il podologo è una professione sanitaria a tutti gli effetti, iscritta all’albo TSRM-PSTRP, e questo comporta una serie di regole specifiche su esenzione IVA, Sistema Tessera Sanitaria, marca da bollo e detrazione del 19% per i pazienti. Una gestione corretta della fatturazione podologo 2026 significa non solo evitare sanzioni, ma anche permettere ai pazienti, spesso anziani o diabetici, di portare in detrazione le spese sostenute. In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo come strutturare la fatturazione podologo 2026 in modo conforme: dall’albo professionale al regime forfettario, dal Sistema TS alla scelta del software fatturazione podologo più adatto. Il podologo come professione sanitaria 2026Il podologo è inquadrato come professione sanitaria ai sensi della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivi decreti attuativi. Si tratta di un professionista che diagnostica e tratta autonomamente le patologie del piede di natura non chirurgica, con un percorso universitario specifico (Laurea L/SNT2 in Podologia). Per esercitare è obbligatoria l’iscrizione all’albo dei podologi, gestito dalla FNO TSRM-PSTRP (Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).La tassa annuale di iscrizione all’albo per il 2026 è di 89 euro più 1,43 euro di costo pagoPA, importo deducibile come spesa professionale. Senza iscrizione all’albo, l’attività è considerata abusivo esercizio della professione sanitaria, con sanzioni penali e impossibilità di accedere all’esenzione IVA.Il codice ATECO 2025 corretto per la fatturazione podologo 2026 è 86.99.09 (“Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”), come indicato dalla nota ISTAT/FNO TSRM-PSTRP; il codice 86.90.29 era il riferimento della precedente classificazione ATECO 2007 e non va più usato come attuale.Dal punto di vista IVA, le prestazioni del podologo iscritto all’albo sono esenti IVA ex articolo 10 n. 18 del DPR 633/1972, in quanto prestazioni sanitarie rese da soggetti abilitati. In pratica, sulla fattura non si applica l’aliquota IVA al 22%, ma si indica la dicitura di esenzione e si pone la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro.Per chi sta aprendo l’attività ex novo, consigliamo di leggere la nostra guida su come aprire la partita IVA per professioni sanitarie. Regime fiscale del podologo: forfettario, ordinario, semplificatoIl podologo forfettario è la scelta più diffusa per chi inizia o per chi mantiene un fatturato contenuto. Il regime forfettario 2026 prevede un limite di ricavi di 85.000 euro annui e applica un’imposta sostitutiva unica che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. In pratica, invece di pagare diverse imposte separate, il podologo partita IVA paga una sola imposta con aliquota agevolata.L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se sono rispettati i requisiti di novità (non aver esercitato attività professionale nei tre anni precedenti). Il calcolo si basa sul coefficiente di redditività del 78% previsto per il codice ATECO 86.90.29 / 86.99.09: significa che il 78% del fatturato è considerato reddito imponibile, mentre il 22% è la quota forfettaria di costi riconosciuta a forfait.Esempio pratico fatturazione podologo 2026 in forfettario: Marco è podologo a Udine, ha fatturato 50.000 euro nel 2026 ed è al terzo anno di attività (aliquota 5%). Il calcolo:Ricavi: 50.000 euroReddito imponibile (78%): 39.000 euroContributi Gestione Separata INPS versati e dedotti: 6.500 euro (ipotesi)Reddito netto: 32.500 euroImposta sostitutiva (5%): 1.625 euroChi supera la soglia degli 85.000 euro o non rispetta i requisiti accede al regime semplificato o al regime ordinario, con tassazione IRPEF a scaglioni, possibilità di dedurre i costi analitici (locazione studio, attrezzature, formazione) e obbligo di tenere la contabilità completa. Il podologo partita IVA strutturato con studio proprio spesso valuta il regime ordinario quando i costi superano il 22% riconosciuto a forfait.La scelta del regime è strategica: il CAF Centro Fiscale di Udine analizza il tuo caso specifico considerando fatturato previsto, costi di studio, attrezzature, contributi previdenziali e ti consiglia il regime forfettario 2026 o il regime ordinario, in ufficio o online. Sistema TS podologo: trasmissione spese sanitarieIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie tutte le spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. La trasmissione consente all’Agenzia delle Entrate di precompilare la dichiarazione dei redditi dei pazienti, inserendo automaticamente le spese mediche detraibili nel modello 730 precompilato.Il Sistema TS podologo è obbligatorio dal DM 1 settembre 2016 e successivo DM 13 marzo 2018, che ha esteso l’obbligo a tutte le professioni sanitarie iscritte agli albi, compresi i podologi iscritti all’albo TSRM-PSTRP.Novità 2026: trasmissione annuale e non più semestrale. Dal 1° gennaio 2025 la trasmissione è diventata annuale. Per le spese sanitarie 2025, l’invio doveva essere effettuato entro il 2 febbraio 2026 (perché il 31 gennaio è caduto di sabato). Per le spese 2026, la scadenza di trasmissione è il 31 gennaio 2027. Si tratta di un cambiamento importante che semplifica gli adempimenti del podologo, ma richiede comunque una gestione ordinata di ogni fattura emessa.Il podologo deve trasmettere tramite Sistema TS:Dati anagrafici del paziente (codice fiscale o tessera sanitaria)Importo della prestazione e modalità di pagamentoData della prestazioneTipologia di spesa con codice corrispondente (visita podologica, trattamento, ortesi)Eventuale flag di opposizione del paziente all’invio dei datiL’opposizione 730 è il diritto del paziente di chiedere che la spesa non venga trasmessa al Sistema TS e quindi non compaia nel 730 precompilato. Il podologo è obbligato a chiedere al paziente se intende esercitare l’opposizione e ad annotarla sulla fattura. Se il paziente si oppone, il dato non viene trasmesso, ma la spesa resta comunque detraibile al 19% indicandola manualmente in dichiarazione.Il mancato o tardivo invio comporta sanzioni: 100 euro per ogni comunicazione errata o omessa, con tetto massimo di 50.000 euro per periodo d’imposta. Per evitare errori, molti podologi scelgono software dedicati che automatizzano la trasmissione. Detrazione fiscale del 19% per i pazienti del podologoLa detrazione 19% podologo è uno dei principali vantaggi che il professionista può offrire ai propri pazienti. Le prestazioni del podologo iscritto all’albo rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR (DPR 917/1986). In pratica, il paziente recupera il 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi, sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro annui complessivi per tutte le spese sanitarie.Esempio: la signora Anna, paziente diabetica seguita da un podologo a Udine, spende 800 euro l’anno per controlli e trattamenti. Considerata la franchigia di 129,11 euro, la base detraibile è di 670,89 euro. La detrazione effettiva è circa 127 euro che vengono restituiti come minor IRPEF nella dichiarazione dei redditi.Per agevolare la detrazione 19% podologo, la fatturazione podologo 2026 deve contenere alcuni elementi essenziali:Intestazione completa del paziente con nome, cognome, indirizzo e codice fiscaleDescrizione dettagliata della prestazione sanitaria (es. “trattamento podologico per onicocriptosi”, non semplicemente “visita”)Importo distinto per ciascuna prestazioneModalità di pagamento tracciabile (bonifico, carta, POS, bancomat) – obbligatoria dal 2020 per la detrazioneRiferimento all’iscrizione all’albo TSRM-PSTRP con numero di iscrizioneDicitura di esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72Marca da bollo da 2 euro se importo superiore a 77,47 euroLa modalità di pagamento tracciabile è obbligatoria dal 1° gennaio 2020: le spese pagate in contanti non sono detraibili (con eccezione di farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN). Quindi il podologo libero professionista deve sempre incassare con strumenti tracciabili e indicarlo in fattura.Per i pazienti che vogliono inserire le spese podologiche nel 730 dichiarazione redditi, una corretta fatturazione è quindi essenziale. Puoi approfondire anche la guida sulle detrazioni fiscali disponibili. Listino tariffe del podologo 2026Le tariffe del podologo partita IVA variano in base alla regione, all’esperienza professionale e al tipo di prestazione. Pur non esistendo un tariffario obbligatorio (i minimi tariffari sono stati aboliti dal DL 223/2006 Bersani), gli ordini professionali pubblicano indicazioni orientative che è utile conoscere per impostare un listino congruo.I range di mercato 2026 per le prestazioni più diffuse sono:Visita podologica iniziale: 40 – 70 euroTrattamento di callosità e duroni: 35 – 60 euroOnicocriptosi (unghia incarnita): 50 – 100 euro a sedutaPlantari su misura / ortesi siliconiche: 80 – 200 euro a sedutaControllo periodico paziente diabetico: 35 – 55 euroTrattamento verruche plantari: 50 – 90 euroNella fatturazione podologo 2026 è importante distinguere le prestazioni sanitarie pure (esenti IVA art. 10) dalle eventuali vendite di dispositivi medici (es. plantari prefabbricati, calze tecniche), che possono essere considerate cessioni di beni con regime IVA differente. La maggior parte degli ortesi su misura realizzati dal podologo nell’ambito della prestazione sanitaria resta esente IVA come prestazione professionale.Un aspetto pratico spesso sottovalutato: il podologo forfettario deve indicare in fattura, oltre alla dicitura di esenzione IVA, anche la dicitura del regime forfettario (“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 – regime forfettario”). Il forfettario non addebita IVA in fattura, ma non per esenzione, bensì per non assoggettamento al tributo. Fatturazione a pazienti diabetici e croniciI pazienti diabetici rappresentano una fetta significativa della clientela del podologo, perché necessitano di controlli periodici frequenti (in media ogni 2-3 mesi) per prevenire complicanze quali il piede diabetico, ulcere e infezioni. Questo crea esigenze specifiche di fatturazione podologo 2026 che meritano attenzione.Una gestione efficiente prevede l’emissione di una fattura per singola seduta oppure, in alternativa, di una fattura per ciclo di prestazioni (es. pacchetto annuale di 6 controlli). La seconda modalità è apprezzata dai pazienti perché semplifica il pagamento e permette spesso uno sconto fedeltà, ma richiede attenzione nella trasmissione al Sistema TS: ogni singola prestazione deve essere comunque tracciata con la data effettiva di erogazione, non solo con la data del pagamento del pacchetto.Per i pazienti anziani e cronici è particolarmente importante:Verificare sempre il codice fiscale corretto (gli errori sui dati anagrafici impediscono il caricamento nel 730 precompilato)Annotare in modo chiaro l’eventuale opposizione del paziente all’invio dei datiConservare copia firmata del consenso al trattamento dati sanitari (GDPR)Indicare con precisione la tipologia di prestazione (alcune voci specifiche sono già configurate nei tracciati Sistema TS)In ottica fiscale, il podologo libero professionista che lavora prevalentemente con pazienti cronici beneficia di un fatturato ricorrente e prevedibile: questa stabilità rende più semplice la pianificazione fiscale, il calcolo degli acconti e la valutazione tra regime forfettario e regime ordinario. Per la dichiarazione personale del podologo, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste con il 730 e con il modello Redditi PF.Bollo da 2 euro sulla fattura del podologo forfettarioLa marca da bollo da 2 euro sulla fattura del podologo è un obbligo che genera molti dubbi. La regola generale è chiara: la marca da bollo si applica sulle fatture superiori a 77,47 euro quando l’operazione è esente, non imponibile o non soggetta a IVA. Le prestazioni sanitarie del podologo rientrano in questa casistica perché sono esenti IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72.Per il podologo forfettario vale la stessa regola: anche se il forfettario non addebita IVA, le sue fatture sopra 77,47 euro richiedono la marca da bollo da 2 euro. L’obbligo è quindi indipendente dal regime fiscale e dipende solo dal carattere esente/non imponibile dell’operazione.In pratica:Fattura da 70 euro: nessuna marca da bollo (sotto soglia)Fattura da 80 euro: marca da bollo da 2 euro obbligatoriaFattura da 150 euro: marca da bollo da 2 euro obbligatoriaIl bollo può essere applicato fisicamente sulla copia cartacea della fattura (marca adesiva annullata con data) oppure assolto in modo virtuale in fattura elettronica, indicando l’apposita dicitura e versando l’importo con F24 trimestrale (codice tributo 2521).Per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio nel cassetto fiscale che calcola automaticamente l’importo del bollo dovuto su base trimestrale, in base alle fatture per cui è stato indicato il flag bollo.Chi paga il bollo? Civilmente, il bollo è in solido tra emittente e destinatario. Nella prassi, il podologo addebita i 2 euro al paziente in fattura come voce separata (“Imposta di bollo a carico del cliente”). Anche questa quota concorre alla base imponibile dei ricavi nel regime forfettario, quindi va considerata nel calcolo della soglia degli 85.000 euro. Software di fatturazione consigliati per podologiLa scelta del software fatturazione podologo giusto fa la differenza tra una gestione fluida e ore perse ogni mese tra adempimenti, errori e correzioni. Un buon software per fatturazione podologo 2026 deve gestire in modo nativo:Fatturazione elettronica verso il Sistema di Interscambio (SdI)Trasmissione automatica al Sistema TS delle spese sanitarieGestione del regime forfettario con calcolo automatico di imposta sostitutiva e contributiMarca da bollo virtuale e calcolo trimestraleModalità di pagamento tracciabili e flag opposizione 730Numerazione progressiva e archivio digitale a normaFatturazione Italia: la soluzione consigliataTra le piattaforme che meglio rispondono alle esigenze del podologo segnaliamo Fatturazione Italia, software italiano cloud particolarmente adatto ai professionisti sanitari per diversi motivi pratici:Sistema TS: incluso nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture, codice destinatario unico JKKZDGR)Zero-config forfettario: configurazione automatica delle diciture obbligatorie del regime forfettarioPrezzo bloccato 3 anni: tariffa garantita senza aumenti per tre anni dal primo pagamento, utile per il podologo partita IVA appena apertaEsenzione IVA art. 10: gestione nativa delle prestazioni sanitarieMarca da bollo virtuale: calcolo trimestrale automatico, a scelta a carico proprio o del clienteWeb app responsiva: emissione fatture anche da smartphone dopo la visita, senza installare nullaLa scelta del software fatturazione podologo è importante, ma da sola non basta: serve anche un consulente che imposti correttamente l’anagrafica, le aliquote, le diciture e che verifichi periodicamente la coerenza tra fatture emesse, registrate e trasmesse al Sistema TS. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio integrato a podologi e altri professionisti sanitari su tutto il territorio nazionale.ConclusioneLa fatturazione podologo 2026 richiede attenzione a molti dettagli che variano dalla scelta del regime fiscale alla corretta gestione del Sistema TS, dalla detrazione del 19% per i pazienti alla marca da bollo. Per un professionista sanitario che vuole concentrarsi sulla cura del paziente, delegare la gestione fiscale a un partner specializzato non è un lusso, ma una necessità.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione podologo 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Il nostro team è specializzato in fiscalità sanitaria e ti supporta in apertura partita IVA, scelta del regime, fatturazione elettronica, Sistema TS e dichiarazione redditi. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Domande Frequenti sulla Fatturazione del PodologoIl podologo deve fare fattura elettronica nel 2026?Si, dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica e esteso anche ai professionisti sanitari che effettuano prestazioni nei confronti di persone fisiche, ma con una particolarita: le fatture per prestazioni sanitarie trasmesse al Sistema TS NON devono essere inviate al Sistema di Interscambio per il 2024-2025. Per il podologo forfettario sotto i 25.000 euro l’obbligo di fattura elettronica era inizialmente sospeso, ma dal 2024 e stato esteso a tutti i forfettari. Resta valido il divieto di emettere fattura elettronica per prestazioni che vanno al Sistema TS verso persone fisiche, salvo opposizione del paziente.Posso applicare l’aliquota forfettaria del 5% come podologo?Si, se sei al primo anno di attivita e rispetti i requisiti di novita: non aver esercitato attivita professionale, artistica o d’impresa nei tre anni precedenti, anche occasionalmente. L’aliquota del 5% si applica per i primi 5 anni di attivita (anno di inizio + 4 successivi). Dopo, passi automaticamente al 15%. Attenzione: la collaborazione coordinata e continuativa o l’attivita in studi associati puo escludere dal beneficio. Per una valutazione personalizzata, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine.Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?Se il paziente esercita l’opposizione 730, il podologo NON deve trasmettere quella specifica fattura al Sistema TS. La spesa non comparira quindi nella dichiarazione precompilata del paziente, ma resta comunque detraibile al 19%: il paziente potra inserirla manualmente nel 730 o nel modello Redditi PF in sede di dichiarazione. L’opposizione va annotata in fattura e nel registro del podologo. Il diritto all’opposizione e previsto dal Garante Privacy per tutelare i dati sanitari sensibili.Quanto costa aprire la partita IVA come podologo?L’apertura della partita IVA e gratuita all’Agenzia delle Entrate. I costi reali sono: iscrizione all’albo TSRM-PSTRP (89 euro annui per il 2026 + tassa di prima iscrizione una tantum variabile per ordine territoriale, generalmente 100-200 euro), contributi previdenziali ENPAPI (cassa di previdenza per i podologi e altre professioni sanitarie tecniche), eventuale software gestionale e assistenza fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce tutto il pacchetto: dall’apertura alla scelta del regime, dalla fatturazione alla dichiarazione redditi, in ufficio o online in tutta Italia.ARTICOLI CORRELATINOTIZIE Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio Il diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell'attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-07 11:00:002026-09-29 07:29:37Portiere a termine: diritto di precedenza in condominioNOTIZIE Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuenteLe indagini finanziarie sui conti correnti mettono l'onere della prova a carico del contribuente. 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CAF, LogopedistiFatturazione Logopedista 2026: Sistema TS, Tariffe e Convenzioni ASLLa fatturazione logopedista 2026 presenta novità importanti che ogni professionista deve conoscere per gestire correttamente la propria partita IVA. Dal nuovo calendario di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria alle aliquote contributive aggiornate, dalle tariffe medie di mercato fino alle modalità di fatturazione verso ASL e privati: questa guida ti accompagna in tutti gli aspetti pratici della fatturazione logopedista 2026. Il logopedista è oggi una professione sanitaria a pieno titolo, iscritta all’Albo dei Logopedisti istituito con il DM 13 marzo 2018 e regolata dall’Ordine TSRM-PSTRP. Questo significa adempimenti fiscali specifici, obblighi verso il Sistema TS e regole precise sulla fatturazione delle prestazioni. Vediamo insieme cosa cambia nel 2026 e come affrontare al meglio gli aspetti amministrativi della fatturazione logopedista 2026, con esempi pratici e un focus sui software che semplificano la vita di chi esercita la libera professione. Indice dei contenutiIl logopedista come professionista sanitario nel 2026Regime fiscale per logopedisti: forfettario o ordinarioSistema TS per logopedisti: cosa trasmettere nel 2026Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Tariffe del logopedista nel 2026: range indicativoConvenzioni con ASL: come si fatturanoBollo 2 euro sulla fattura del logopedista forfettarioSoftware fatturazione logopedista: cosa scegliereContributi previdenziali del logopedista: Gestione Separata INPSDomande frequenti sulla fatturazione logopedista 2026Il logopedista come professionista sanitario nel 2026Il logopedista nel 2026 è riconosciuto come professionista sanitario a tutti gli effetti. Con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018, è stato istituito l’Albo dei Logopedisti all’interno dell’Ordine dei TSRM-PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione, sia in regime di dipendenza sia come libero professionista con partita IVA.Per aprire la partita IVA come logopedista, il codice ATECO 2025 di riferimento è 86.99.09 (“Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.”, nota ISTAT/FNO TSRM-PSTRP). Il codice 86.90.21 era il riferimento nella precedente classificazione ATECO 2007 (superata) e oggi non va più usato come attuale (86.90.21/86.95.00 identifica invece la fisioterapia). Questo codice colloca il logopedista nel comparto delle professioni sanitarie, con conseguenze importanti sul piano fiscale: in particolare, le prestazioni di logopedia sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72.Il logopedista libero professionista può lavorare in diverse modalità:Studio privato proprio o associatoConvenzione diretta con ASL o aziende sanitarie pubblicheCollaborazione con cliniche, RSA, centri di riabilitazione privatiServizi domiciliari per pazienti pediatrici o anzianiConsulenze presso scuole e centri educativiOgnuna di queste modalità ha implicazioni diverse sulla fatturazione logopedista 2026: prestazioni a privati, convenzioni con la Pubblica Amministrazione, collaborazioni continuative con strutture sanitarie seguono regole specifiche che vedremo nei prossimi paragrafi. Regime fiscale per logopedisti: forfettario o ordinarioQuando si avvia l’attività, la scelta tra regime forfettario e regime ordinario è una delle decisioni più importanti. Per molti logopedisti, soprattutto a inizio carriera, il logopedista forfettario rappresenta la soluzione più conveniente.Il regime forfettario 2026 prevede:Limite ricavi annui: 85.000 euroImposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività)Coefficiente di redditività per ATECO 86.99.09: 78%Esonero IVA, esonero fatturazione elettronica per i forfettari sotto soglia (regole specifiche)Niente ritenuta d’acconto in fatturaIl coefficiente di redditività è una percentuale che il Fisco applica al fatturato per determinare il reddito imponibile. In pratica, se incassi 30.000 euro e il coefficiente è del 78%, il tuo reddito imponibile sarà 30.000 x 78% = 23.400 euro. Su questo importo si calcolano poi imposta e contributi.Calcolo imposte e contributiEcco i passaggi del calcolo per una neolaureata che apre la partita IVA logopedista nel 2026 e fattura 25.000 euro nel primo anno:Fatturato lordo: 25.000 euroReddito imponibile (25.000 x 78%): 19.500 euroContributi Gestione Separata INPS (26,07%): circa 5.084 euro deducibiliImponibile dopo contributi: 19.500 – 5.084 = 14.416 euroImposta sostitutiva 5% (nuova attività): 721 euroTotale da versare circa: 5.805 euro tra imposta e contributiNel regime ordinario, invece, si applicano IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), addizionali regionali e comunali, eventuali studi di settore. Il regime ordinario conviene quando hai molte spese deducibili (affitto studio, attrezzature riabilitative, formazione continua), supereresti la soglia degli 85.000 euro o hai redditi misti consistenti. Per valutare la scelta migliore, ti consigliamo di prenotare una consulenza con il CAF Centro Fiscale di Udine: il nostro team analizza il tuo caso e individua il regime più conveniente. Sistema TS per logopedisti: cosa trasmettere nel 2026Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del MEF che raccoglie tutti i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. Questi dati alimentano la dichiarazione 730 precompilata e permettono ai pazienti di portare in detrazione le detrazioni fiscali per le spese mediche al 19%.Dal 2026 il sistema TS logopedista presenta una novità rilevante: con il Decreto MEF del 29 ottobre 2025, in attuazione del DLgs 81/2025, la trasmissione dei dati è diventata annuale e non più semestrale. Questa è una semplificazione importante rispetto al passato.Chi è obbligato alla trasmissione: tutti i professionisti sanitari iscritti agli Ordini istituiti dal DM 13/03/2018, logopedisti inclusi. L’obbligo riguarda ogni prestazione sanitaria fatturata a un cittadino privato.Cosa va trasmesso al Sistema TS:Codice fiscale del pazienteImporto della prestazioneTipologia di spesa (prestazione sanitaria SR per logopedia)Data del documento fiscaleEventuale opposizione del paziente alla trasmissioneScadenza per il 2026: i dati relativi a tutte le prestazioni 2025 dovevano essere trasmessi entro il 31 gennaio 2026, slittato al 2 febbraio 2026 perché il 31 cadeva di sabato. Per le prestazioni 2026, la scadenza sarà il 31 gennaio 2027 (o primo giorno feriale utile). È comunque consigliato non aspettare la scadenza ultima: il sistema permette invii parziali progressivi durante tutto l’anno.Opposizione del paziente: il cittadino può chiedere al logopedista di NON trasmettere i dati della prestazione. In questo caso, l’opposizione va annotata in fattura e i dati non vanno comunicati. Sanzioni: in caso di omissione, ritardo o errato invio è prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50.000 euro annui (art. 3, comma 5-bis del DLgs 175/2014). Divieto fattura via SdI per prestazioni a privati 2026Una regola fondamentale per la fatturazione logopedista 2026 riguarda il divieto di emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto, originariamente previsto come misura temporanea, è ormai una norma strutturale a tutela della privacy dei pazienti.Per le prestazioni di logopedia rese a privati si emette esclusivamente:Fattura cartacea consegnata al pazienteFattura in PDF inviata via emailDocumento commerciale per chi usa registratore telematicoAttenzione: il divieto vale solo per le fatture verso privati. Le prestazioni rese a strutture sanitarie, ASL, RSA, cliniche o altre partite IVA vanno sempre fatturate elettronicamente via SdI. Ad esempio, se Luca eroga 20 sedute in una clinica privata, deve emettere fattura elettronica con codice destinatario o PEC della clinica, mentre per i pazienti che paga direttamente nello studio emette solo fattura cartacea o PDF. Tariffe del logopedista nel 2026: range indicativoLe tariffe logopedista 2026 non sono fissate da un tariffario nazionale obbligatorio. I prezzi sono liberi e variano in base a esperienza del professionista, città, complessità del caso, presenza di patologie associate. Ecco un range indicativo di mercato per il 2026:Terapia singola (45-60 minuti): da 30 a 60 euroValutazione iniziale completa: da 60 a 100 euroCiclo di 10 sedute: da 300 a 500 euroTrattamento domiciliare: maggiorazione del 20-30% sul prezzo baseBilancio comunicativo-linguistico bambino: 80-150 euroRelazione/refertazione: 30-80 euro a seconda della complessitàLe tariffe più alte si registrano nei centri urbani del Nord e per logopedisti con specializzazioni avanzate (disfagia, voce, neurologia, autismo). Una regola empirica: il netto in tasca del logopedista forfettario è circa il 50-60% del fatturato, tenendo conto di imposta sostitutiva, contributi previdenziali, costi di studio e formazione continua obbligatoria (ECM). Convenzioni con ASL: come si fatturanoMolti logopedisti lavorano in convenzione diretta con l’ASL, in regime di accreditamento o tramite convenzioni a progetto. In questo caso la fatturazione segue regole specifiche tipiche della Pubblica Amministrazione. Quando si fattura a una ASL o a un ente pubblico, è obbligatoria la fattura elettronica via SdI con queste caratteristiche:Codice destinatario (codice univoco IPA) dell’ente pubblicoIndicazione obbligatoria del CIG (Codice Identificativo Gara) se presenteEventuale CUP (Codice Unico di Progetto) per progetti finanziatiApplicazione del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72Trasmissione tramite portale FatturaPA con firma digitaleLo split payment funziona così: la ASL paga al logopedista solo l’imponibile, mentre l’IVA viene versata direttamente dall’ente all’Erario. Per i logopedisti questo è in genere un aspetto formale perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA. I tempi di pagamento per le pubbliche amministrazioni prevedono 30 giorni dalla data fattura. Ricorda che esiste il diritto agli interessi di mora in caso di ritardo.Bollo 2 euro sulla fattura del logopedista forfettarioUn altro adempimento spesso sottovalutato nella fatturazione logopedista 2026 è l’imposta di bollo. La regola è semplice: sulle fatture esenti, escluse o non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro, va applicato il bollo da 2 euro. Questa regola si applica praticamente a tutte le fatture del logopedista forfettario perché:Le prestazioni di logopedia sono esenti IVA (art. 10 DPR 633/72)Il regime forfettario non prevede applicazione di IVALa maggior parte delle fatture supera la soglia di 77,47 euroQuando applicare il bolloSeduta singola da 40 euro: NO bollo (sotto 77,47 euro)Valutazione iniziale 80 euro: SI bollo 2 euroPacchetto 10 sedute 350 euro: SI bollo 2 euroDue sedute fatturate insieme 80 euro: SI bollo 2 euroIl bollo può essere applicato come bollo fisico sulla copia cartacea della fattura, oppure come bollo virtuale versato cumulativamente tramite F24 con codice tributo 2501. Il bollo è dovuto dal committente, ma in pratica viene anticipato dal professionista con la dicitura: “Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17/06/2014 – bollo a carico del cliente”. Software fatturazione logopedista: cosa scegliereScegliere il giusto software fatturazione logopedista è cruciale per gestire serenamente partita IVA, Sistema TS, scadenze e adempimenti. Per i professionisti sanitari le funzionalità più importanti sono: l’invio diretto al Sistema Tessera Sanitaria in un click, la gestione automatica del regime forfettario, l’emissione di fatture sia cartacee (per privati) sia elettroniche (per ASL), il calcolo automatico del bollo da 2 euro e il supporto a F24 e contributi previdenziali.Tra le soluzioni più diffuse e adatte ai logopedisti, segnaliamo Fatturazione Italia, software pensato proprio per liberi professionisti e logopedisti forfettari:Sistema TS: incluso nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture, codice destinatario unico JKKZDGR)Zero-config forfettario: già impostato per il regime, con calcolo automatico del coefficiente 78% e dei contributi Gestione SeparataGestione completa di bollo 2 euro (a scelta a carico proprio o del cliente), esenzione IVA, opposizione del paziente al Sistema TSFatturazione elettronica verso ASL e PA con codici destinatario e split paymentPrezzo bloccato per 3 anni: la quota di abbonamento iniziale non sale per tre anni dal primo pagamentoProva gratuita 30 giorni senza carta di credito (60 giorni con invito di un amico)Per scoprire come funziona o attivare il servizio, puoi visitare Fatturazione Italia oppure chiedere informazioni al CAF Centro Fiscale di Udine. Contributi previdenziali del logopedista: Gestione Separata INPSUn punto importante e spesso fonte di confusione: il logopedista NON è iscritto ad ENPAPI. La Cassa ENPAPI, infatti, è riservata esclusivamente a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. I logopedisti versano i contributi alla Gestione Separata INPS.La Gestione Separata, istituita con la Legge 335/1995 (riforma Dini), è una cassa previdenziale dell’INPS che copre i professionisti senza cassa di categoria. Le aliquote per il 2026 sono:26,07% per i professionisti privi di altra copertura previdenziale (caso più comune dei logopedisti liberi professionisti)24% per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. dipendenti pubblici con seconda attività)Aliquota composta da 25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% ISCRO/DIS-COLL = totale 26,07% (Circolare INPS n. 8/2026)I contributi si calcolano sul reddito netto professionale, non sul fatturato lordo. Per un logopedista forfettario, il reddito imponibile previdenziale corrisponde al reddito determinato applicando il coefficiente del 78% al fatturato, prima dell’imposta sostitutiva.Quando si pagano i contributiSaldo 2025 + primo acconto 2026: entro 30 giugno 2026 (con possibilità di proroga al 31 luglio con maggiorazione 0,40%)Secondo acconto 2026: entro 30 novembre 2026Versamento tramite F24 con causale contributo specifica della Gestione SeparataImportante: i contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, anche per i forfettari. Questo riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo. Ti consigliamo di farti seguire dal CAF Centro Fiscale di Udine per il calcolo corretto degli acconti e per evitare omessi versamenti che generano sanzioni e interessi.Domande frequenti sulla fatturazione logopedista 2026Raccogliamo le domande più ricorrenti che i logopedisti pongono al CAF Centro Fiscale di Udine.Il logopedista deve emettere fattura elettronica per i pazienti privati nel 2026?No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche c’e un divieto strutturale di emissione di fattura elettronica via SdI, a tutela della privacy dei dati sanitari. Il logopedista emette fattura cartacea o PDF e trasmette i dati al Sistema TS. Solo per fatture verso ASL, RSA, cliniche o altre partite IVA e obbligatoria la fattura elettronica.Il logopedista e iscritto ad ENPAPI come gli infermieri?No. ENPAPI e la cassa previdenziale degli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. I logopedisti, come fisioterapisti e altri professionisti sanitari senza cassa di categoria, versano i contributi alla Gestione Separata INPS, con aliquota del 26,07% per il 2026 (Circolare INPS n. 8/2026).Quando scade la trasmissione al Sistema TS per il logopedista nel 2026?Dal 2026 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e annuale (non piu semestrale). I dati delle prestazioni 2025 dovevano essere trasmessi entro il 31 gennaio 2026, slittato al 2 febbraio 2026 perche il 31 cadeva di sabato. I dati 2026 si trasmetteranno entro il 31 gennaio 2027. Sono possibili invii parziali progressivi durante l’anno.Devo applicare il bollo da 2 euro sulle fatture del logopedista forfettario?Si, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro va applicato il bollo da 2 euro perche le prestazioni di logopedia sono esenti IVA e il forfettario non applica IVA. Il bollo puo essere fisico sulla fattura cartacea oppure virtuale tramite F24 (codice tributo 2501) per i forfettari con fatturazione elettronica.La fatturazione logopedista 2026 richiede attenzione a numerosi aspetti tecnici: Sistema TS annuale, divieto di fattura elettronica per privati, contributi alla Gestione Separata INPS (non ENPAPI), imposta di bollo, gestione corretta delle convenzioni ASL e scelta del regime fiscale più conveniente. Errori e ritardi possono costare cari, sia in termini di sanzioni sia di mancate detrazioni per i tuoi pazienti.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione logopedista 2026, l’apertura della partita IVA, la gestione del Sistema TS o il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione logopedista?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con l’apertura della partita IVA, il regime forfettario, il Sistema TS e tutti gli adempimenti fiscali per logopedisti.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, SUCCESSIONI Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaCAF CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: Come Funziona il Servizio da Remoto per 730, ISEE e RED in Tutto il FVGVivi a Trieste, Pordenone, Gorizia, in Carnia o in un comune del Friuli lontano da Udine? Hai una disabilità e spostarti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-01 15:00:002026-09-29 07:39:18CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGCAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleLuglio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-02 09:00:002026-09-27 09:55:52Fatturazione Logopedista 2026: Sistema TS, Tariffe e Convenzioni ASL
CAF, SUCCESSIONI Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa
CAF CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: Come Funziona il Servizio da Remoto per 730, ISEE e RED in Tutto il FVGVivi a Trieste, Pordenone, Gorizia, in Carnia o in un comune del Friuli lontano da Udine? Hai una disabilità e spostarti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-01 15:00:002026-09-29 07:39:18CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG
CAF, ISEE ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareGuida completa all'ISEE 2027: quando si rinnova, come pesa la prima casa dopo l'innalzamento della franchigia, quali redditi e patrimoni entrano nel calcolo, la checklist dei documenti da preparare e gli errori più frequenti da evitare. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da Preparare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Sviluppatore e Programmatore 2026: Regime Forfettario, ATECO e Fatturazione Clienti Esteri Codice ATECO sviluppatore 2026: 62.01.00 e alternativeIl codice ATECO è la classificazione statistica dell’attività economica: serve all’Agenzia delle Entrate e all’INPS per inquadrare la tua attività e applicare la giusta tassazione. Per uno sviluppatore freelance la scelta è cruciale, perché determina il coefficiente di redditività nel forfettario (67% o 78%), e quindi quante tasse pagherai.Il codice principale per chi scrive codice e produce software su commessa è il 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione. È quello scelto dalla maggior parte dei developer freelance, perché copre lo sviluppo di applicazioni, software gestionali, app mobile, siti web personalizzati, micro-servizi, librerie, plugin.Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario62.01.00Produzione di software non connesso all’edizione67%62.02.00Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica78%62.03.00Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing67%62.09.09Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica67%63.11.30Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)67%62.01.00 vs 62.02.00: quale scegliere?La differenza pratica è sostanziale, perché impatta direttamente sulle tasse pagate.62.01.00 (produzione di software): coefficiente di redditività 67%. Significa che il fisco considera reddito imponibile il 67% di quanto fatturi (il restante 33% è “spesa forfettaria” detratta in automatico). È il codice giusto se sviluppi software, app, siti, codice per i clienti.62.02.00 (consulenza informatica): coefficiente 78%. Significa imponibile più alto e quindi più tasse. È il codice corretto se la tua attività prevalente è consulenza, advisory, formazione tecnica e non lo sviluppo diretto di codice.In dubbio? La maggior parte dei freelance sceglie il 62.01.00: anche se fai consulenza tecnica, finché il prodotto finale è codice o software questo è il codice corretto. La consulenza pura (62.02.00) si applica a chi vende solo expertise, audit di codice altrui, formazione, advisory strategico senza scrivere codice in prima persona.Attenzione: il codice ATECO si può cambiare in seguito, ma comporta pratiche e variazioni di inquadramento. Meglio scegliere bene fin da subito. Se hai dubbi, contatta il CAF Centro Fiscale prima dell’apertura. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Regime forfettario per programmatori: limiti, aliquote e coefficienteIl regime forfettario è la scelta naturale per chi inizia, e nel 2026 conviene praticamente sempre fino a quando si resta sotto la soglia di 85.000 euro di ricavi annui. È un regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva.Aliquote forfettario 20265%: per i primi 5 anni di attività, se è la tua prima partita IVA e rispetti i requisiti delle “nuove attività” (non hai esercitato attività analoga nei 3 anni precedenti, non sei mero prosecutore di attività di altro soggetto)15%: aliquota standard, dal sesto anno in poi oppure subito se non rispetti i requisiti per il 5%Come si calcola il reddito imponibileIl forfettario non considera le tue spese reali (computer, abbonamenti SaaS, formazione, server cloud): applica un coefficiente di redditività forfettario. Per uno sviluppatore con ATECO 62.01.00 il coefficiente è 67%:Reddito imponibile = Fatturato × 67% Imposta = Reddito imponibile × 5% (o 15%)Esempio pratico: Marco fattura 40.000€ in un anno con ATECO 62.01.00.Reddito imponibile: 40.000 × 67% = 26.800 €Imposta sostitutiva (5%): 26.800 × 5% = 1.340 €Imposta sostitutiva (15%): 26.800 × 15% = 4.020 €Requisiti per restare in forfettarioRicavi annui non superiori a 85.000 € (oltre 100.000 € si esce subito; tra 85.001 e 100.000 € si esce dall’anno successivo)Spese per collaboratori e dipendenti non superiori a 20.000 € lordi annuiNon possesso di partecipazioni di controllo in società/SRL che svolgono attività riconducibili a quella in forfettarioRedditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiori a 30.000 € (esclusa cessazione)Gestione Separata INPS: aliquote 2026 e calcoloLo sviluppatore non ha una cassa previdenziale dedicata (come ENPACL per consulenti del lavoro o INARCASSA per architetti): versa quindi alla Gestione Separata INPS, la cassa per i lavoratori autonomi senza cassa di categoria.Aliquote Gestione Separata 202626,07% per lavoratori autonomi esclusivi (non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria)24% per chi è iscritto ad altra forma previdenziale (es. lavoratore dipendente che apre partita IVA, pensionato)I contributi si applicano sul reddito imponibile (cioè 67% del fatturato per ATECO 62.01.00, lo stesso usato per l’imposta).Riprendendo l’esempio di Marco (40.000€ fatturati):Imponibile previdenziale: 26.800 €Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 6.987 €Se è anche dipendente, scende a 24%: 6.432 €Aprire la partita IVA come sviluppatore o programmatore nel 2026 è una scelta sempre più frequente: la professione tech è tra le più richieste al mondo, il lavoro remoto permette di collaborare con clienti italiani, europei e americani, e il regime forfettario offre vantaggi fiscali concreti per chi inizia. Tuttavia, per un developer freelance le insidie non mancano: scelta del codice ATECO corretto, fatturazione internazionale con reverse charge, registrazione VIES, gestione dei pagamenti via PayPal o Wise, dichiarazione dei compensi da Upwork o Fiverr, e tassazione internazionale per chi vive da nomade digitale.In questa guida completa 2026 vedremo, passo dopo passo, come aprire la partita IVA da programmatore, quale codice ATECO scegliere tra il 62.01.00 e gli altri della famiglia 62, come funziona il forfettario al 67% o 78%, quanto costa la Gestione Separata INPS, come si fattura un cliente in Germania, negli USA o un cliente privato extra-UE, e come gestire le piattaforme freelance internazionali. Troverai esempi pratici di calcolo tasse per fatturati di 35.000, 55.000 e 80.000 euro, oltre alle FAQ più frequenti dei nostri clienti tech a Udine.Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA da sviluppatore? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue passo dopo passo: scelta del codice ATECO, apertura, registrazione VIES, fatturazione clienti esteri e gestione contabile. Prenota un appuntamento o chiamaci al 0432 1638640.Indice dei contenutiProfilo sviluppatore: chi può aprire partita IVACodice ATECO sviluppatore 2026: 62.01.00 e alternativeRegime forfettario per programmatori: limiti, aliquote e coefficienteGestione Separata INPS: aliquote 2026 e calcoloFatturazione clienti esteri: la guida operativaIdentificativo VIES, esterometro e IntrastatUpwork, Fiverr e Toptal: come fatturarePagamenti internazionali: bonifico SEPA, Wise, PayPalCambio valuta: fatturare in USD, GBP, CHFDiritti d’autore sul software e licenzeSmart working e residenza fiscale: regola dei 183 giorniTariffe sviluppatori 2026: junior, senior, leadContratti tipo: time & material vs progettoEsempi pratici di calcolo tasseErrori comuni dei dev freelance e come evitarliDocumenti e procedura per aprire la partita IVAPerché affidarsi al CAF Centro Fiscale di UdineFAQ partita IVA sviluppatore 2026Profilo sviluppatore: chi può aprire partita IVALa partita IVA da sviluppatore non è riservata a una specifica figura professionale: rientrano tutti i profili tech che producono software, codice, applicazioni o servizi digitali a fronte di un compenso. Diversamente da avvocati, medici o ingegneri, lo sviluppatore non è una professione regolamentata: non serve laurea, non c’è un albo, non esistono cassa previdenziale dedicata né esami di Stato. Chiunque abbia le competenze tecniche può aprire una partita IVA tech.I profili più diffusi che apriamo presso il CAF Centro Fiscale sono:Sviluppatore software generico: realizza programmi, gestionali, software desktop su commessaProgrammatore web full-stack: gestisce sia frontend (React, Vue, Angular) sia backend (Node.js, Python, PHP)Backend developer: API REST, microservizi, database, architetture cloudFrontend developer: interfacce utente, single page application, UI/UX in codiceMobile developer: app iOS (Swift), Android (Kotlin), cross-platform (Flutter, React Native)DevOps engineer: CI/CD, infrastrutture cloud (AWS, Azure, GCP), Kubernetes, automazioneData engineer / ML engineer: pipeline dati, machine learning, intelligenza artificiale applicataQA / test engineer: test automation, quality assurance, sviluppo test in codiceCosa serve davvero per iniziareSul piano burocratico non servono titoli: nessuna laurea in informatica, nessun esame, nessuna iscrizione a ordini professionali. Sul piano pratico, invece, contano enormemente le competenze tecniche dimostrabili. I clienti, soprattutto esteri, valutano il portfolio e la reputazione, non i titoli.Profilo GitHub attivo: con repository pubblici, contributi a progetti open source, README curatiPortfolio personale: sito web con casi studio, progetti realizzati, demo liveLinkedIn aggiornato: con esperienze, certificazioni cloud (AWS Certified, Azure, GCP) e raccomandazioniProfilo Stack Overflow (utile ma non indispensabile): risposte tecniche e reputazioneConoscenza della lingua inglese: requisito di fatto per lavorare con clienti esteri o piattaforme internazionali Codice ATECO sviluppatore 2026: 62.01.00 e alternativeIl codice ATECO è la classificazione statistica dell’attività economica: serve all’Agenzia delle Entrate e all’INPS per inquadrare la tua attività e applicare la giusta tassazione. Per uno sviluppatore freelance la scelta è cruciale, perché determina il coefficiente di redditività nel forfettario (67% o 78%), e quindi quante tasse pagherai.Il codice principale per chi scrive codice e produce software su commessa è il 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione. È quello scelto dalla maggior parte dei developer freelance, perché copre lo sviluppo di applicazioni, software gestionali, app mobile, siti web personalizzati, micro-servizi, librerie, plugin.Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario62.01.00Produzione di software non connesso all’edizione67%62.02.00Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica78%62.03.00Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing67%62.09.09Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica67%63.11.30Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)67%62.01.00 vs 62.02.00: quale scegliere?La differenza pratica è sostanziale, perché impatta direttamente sulle tasse pagate.62.01.00 (produzione di software): coefficiente di redditività 67%. Significa che il fisco considera reddito imponibile il 67% di quanto fatturi (il restante 33% è “spesa forfettaria” detratta in automatico). È il codice giusto se sviluppi software, app, siti, codice per i clienti.62.02.00 (consulenza informatica): coefficiente 78%. Significa imponibile più alto e quindi più tasse. È il codice corretto se la tua attività prevalente è consulenza, advisory, formazione tecnica e non lo sviluppo diretto di codice.In dubbio? La maggior parte dei freelance sceglie il 62.01.00: anche se fai consulenza tecnica, finché il prodotto finale è codice o software questo è il codice corretto. La consulenza pura (62.02.00) si applica a chi vende solo expertise, audit di codice altrui, formazione, advisory strategico senza scrivere codice in prima persona.Attenzione: il codice ATECO si può cambiare in seguito, ma comporta pratiche e variazioni di inquadramento. Meglio scegliere bene fin da subito. Se hai dubbi, contatta il CAF Centro Fiscale prima dell’apertura. Regime forfettario per programmatori: limiti, aliquote e coefficienteIl regime forfettario è la scelta naturale per chi inizia, e nel 2026 conviene praticamente sempre fino a quando si resta sotto la soglia di 85.000 euro di ricavi annui. È un regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva.Aliquote forfettario 20265%: per i primi 5 anni di attività, se è la tua prima partita IVA e rispetti i requisiti delle “nuove attività” (non hai esercitato attività analoga nei 3 anni precedenti, non sei mero prosecutore di attività di altro soggetto)15%: aliquota standard, dal sesto anno in poi oppure subito se non rispetti i requisiti per il 5%Come si calcola il reddito imponibileIl forfettario non considera le tue spese reali (computer, abbonamenti SaaS, formazione, server cloud): applica un coefficiente di redditività forfettario. Per uno sviluppatore con ATECO 62.01.00 il coefficiente è 67%:Reddito imponibile = Fatturato × 67% Imposta = Reddito imponibile × 5% (o 15%)Esempio pratico: Marco fattura 40.000€ in un anno con ATECO 62.01.00.Reddito imponibile: 40.000 × 67% = 26.800 €Imposta sostitutiva (5%): 26.800 × 5% = 1.340 €Imposta sostitutiva (15%): 26.800 × 15% = 4.020 €Requisiti per restare in forfettarioRicavi annui non superiori a 85.000 € (oltre 100.000 € si esce subito; tra 85.001 e 100.000 € si esce dall’anno successivo)Spese per collaboratori e dipendenti non superiori a 20.000 € lordi annuiNon possesso di partecipazioni di controllo in società/SRL che svolgono attività riconducibili a quella in forfettarioRedditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non superiori a 30.000 € (esclusa cessazione)Gestione Separata INPS: aliquote 2026 e calcoloLo sviluppatore non ha una cassa previdenziale dedicata (come ENPACL per consulenti del lavoro o INARCASSA per architetti): versa quindi alla Gestione Separata INPS, la cassa per i lavoratori autonomi senza cassa di categoria.Aliquote Gestione Separata 202626,07% per lavoratori autonomi esclusivi (non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria)24% per chi è iscritto ad altra forma previdenziale (es. lavoratore dipendente che apre partita IVA, pensionato)I contributi si applicano sul reddito imponibile (cioè 67% del fatturato per ATECO 62.01.00, lo stesso usato per l’imposta).Riprendendo l’esempio di Marco (40.000€ fatturati):Imponibile previdenziale: 26.800 €Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 6.987 €Se è anche dipendente, scende a 24%: 6.432 €La rivalsa del 4% in fatturaLo sviluppatore può addebitare in fattura, ai clienti italiani titolari di partita IVA, una rivalsa del 4% a titolo di contributo INPS. È una sorta di “ricarico” sul compenso che recupera parte dei contributi versati. Concorre però alla base imponibile, quindi va dichiarato come ricavo. Verso clienti esteri o privati italiani la rivalsa di solito non si applica. Fatturazione clienti esteri: la guida operativaQuesto è il capitolo cruciale per qualunque sviluppatore freelance: lavorare con clienti esteri è la norma, ma la fatturazione internazionale segue regole IVA molto diverse a seconda di chi sia il cliente (azienda o privato) e dove si trovi (UE o extra-UE). Vediamo i quattro scenari principali, dei quali il forfettario semplifica alcuni aspetti ma non tutti.1) Cliente UE B2B (es. azienda tedesca, francese, spagnola)Il principio generale è il reverse charge: la fattura si emette senza IVA, perché l’imposta sarà assolta dal cliente nel suo Paese. In pratica:Devi essere iscritto al VIES (vedi sezione successiva)Devi avere il VAT number del cliente, valido nel database VIES europeoSulla fattura indichi: “Operazione non soggetta a IVA – art. 7-ter DPR 633/72 – inversione contabile” oppure “Reverse charge”Imposta di bollo da 2 euro se l’importo supera 77,47 € (anche per fatture estere)Devi presentare il modello Intrastat / esterometro (da gennaio 2025 confluito nella fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX)Il forfettario emette comunque fattura elettronica via SDI con codice destinatario XXXXXXX per le operazioni con l’estero (Tipo Documento TD17, TD18 o TD19 a seconda del caso, oppure TD01 con natura N2.1 / N6.x).2) Cliente UE B2C (privato europeo)Quando vendi servizi digitali (software scaricabile, app, abbonamenti SaaS, formazione online, e-book) a un privato di un altro Paese UE, l’IVA si applica nel Paese del cliente. Per non doverti registrare in ogni singolo Paese UE, esiste il regime OSS – One Stop Shop: una procedura semplificata che ti permette di versare l’IVA estera tramite un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che poi la redistribuisce ai vari Stati.Attenzione: i forfettari italiani non applicano IVA italiana, ma se cedono servizi digitali a privati UE oltre la soglia di 10.000 € annui devono valutare l’iscrizione all’OSS o ai regimi locali. Sotto i 10.000 € si applica l’IVA del Paese del prestatore (cioè non si applica, in forfettario). È un punto delicato: in caso di dubbi, fatti seguire da un commercialista o dal CAF.3) Cliente extra-UE B2B (es. azienda USA, UK, Svizzera)Per le aziende fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia), la fattura si emette senza IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/72. Non esiste reverse charge UE perché il cliente è in un altro sistema fiscale: la prestazione è semplicemente fuori campo IVA italiana.Fattura elettronica via SDI con codice destinatario XXXXXXXIndicazione: “Operazione non soggetta – art. 7-ter DPR 633/72”Non serve VIES (riguarda solo l’UE)Non serve Intrastat (riguarda solo l’UE)Imposta di bollo 2 euro se importo > 77,47 €Non serve VAT number USA o EIN, ma è buona prassi richiederlo per la propria documentazione4) Cliente extra-UE B2C (privato extra-UE)Per privati extra-UE che acquistano servizi digitali, la regola generale è di fuori campo IVA (art. 7-septies, lett. f e g, DPR 633/72): la prestazione si considera resa fuori dal territorio UE. Il forfettario emette fattura senza IVA con la stessa annotazione.Tipo clienteIVA in fatturaNormaVIESPrivato ItaliaNo (forfettario)Comma 67 L. 190/2014NoAzienda ItaliaNo (forfettario)Comma 67 L. 190/2014NoAzienda UENo (reverse charge)Art. 7-ter DPR 633/72Sì obbligatorioPrivato UEDipende (OSS oltre 10K€)Reg. UE 282/2011NoAzienda extra-UENo (fuori campo)Art. 7-ter DPR 633/72NoPrivato extra-UENo (fuori campo)Art. 7-septies DPR 633/72No Identificativo VIES, esterometro e IntrastatIl VIES (VAT Information Exchange System) è il database europeo dei soggetti IVA abilitati alle operazioni intracomunitarie. Per fatturare in reverse charge a un’azienda UE, lo sviluppatore italiano deve essere iscritto e il cliente deve avere un VAT number valido VIES.Come iscriversi al VIESSi può chiedere contestualmente all’apertura della partita IVA, barrando l’apposita casella nel modello AA9/12 (per persone fisiche)Oppure successivamente, tramite servizio online dell’Agenzia delle Entrate (sezione “VIES”)L’iscrizione è operativa dopo controlli dell’Agenzia, normalmente entro 30 giorniSi può verificare il proprio o l’altrui status su VIES VAT number validationEsterometro 2026Dal 2022 l’esterometro non è più una comunicazione separata: è confluito nella fattura elettronica. Quando emetti una fattura verso un cliente estero (UE o extra-UE), basta inviarla allo SdI con codice destinatario “XXXXXXX”: l’Agenzia delle Entrate recupera così i dati senza ulteriori adempimenti.Per le fatture passive (acquisti dall’estero), invece, devi inviare un’autofattura elettronica con tipo documento TD17, TD18 o TD19 a seconda della natura dell’operazione.Intrastat: serve ancora?I modelli Intrastat (Intra 1-quater per i servizi prestati, Intra 2-quater per quelli ricevuti) sono ancora obbligatori per gli scambi intracomunitari, anche per i forfettari, sopra determinate soglie. Dal 2022 le soglie sono state alzate (50.000 € trimestrali per servizi), e per la maggior parte dei freelance non sussiste l’obbligo. In dubbio, il CAF Centro Fiscale ti aiuta a valutarlo caso per caso.Upwork, Fiverr e Toptal: come fatturareLavorare tramite piattaforme di freelancing internazionali è la nuova normalità per molti developer. Ma chi è il “cliente” da fatturare? Dipende dalla piattaforma:Upwork (USA)Upwork agisce di fatto come marketplace e processore di pagamento. La piattaforma trattiene una commissione (variabile, tipicamente 5-10%) e ti accredita il netto. Ai fini fiscali italiani, il cliente è l’azienda Upwork Inc. con sede in California: emetti quindi una fattura “extra-UE B2B” con annotazione art. 7-ter DPR 633/72, fuori campo IVA. Le commissioni Upwork sono costi (rilevanti solo nel regime ordinario; nel forfettario non si scaricano).Per quanto riguarda la ritenuta US (1099/W-8BEN): in qualità di residente fiscale italiano dovrai compilare il modulo W-8BEN per evitare la ritenuta del 30% sui pagamenti, sfruttando il trattato Italia-USA contro le doppie imposizioni.Fiverr (Israele/USA)Fiverr funziona similmente: i pagamenti sono gestiti dalla piattaforma e il cliente fiscale è Fiverr International Ltd (sede a Tel Aviv) o Fiverr Inc. (USA), a seconda del rapporto contrattuale. Anche qui, fattura extra-UE B2B, fuori campo IVA. La commissione del 20% di Fiverr non è scaricabile in forfettario.Toptal (USA)Su Toptal il rapporto è solitamente di lavoro a tariffa oraria, con pagamenti settimanali via Wise o bonifico. Il cliente è Toptal LLC (USA): fatturazione extra-UE B2B, art. 7-ter, fuori campo IVA. Toptal non trattiene commissioni dirette al freelancer (il margine è già nel prezzo verso il cliente finale).Importante: tutti i compensi ricevuti tramite piattaforma vanno fatturati per il lordo, e poi le commissioni sono “spese” della piattaforma. Nel forfettario non incide praticamente nulla (il coefficiente del 67% copre le spese), ma il fatturato dichiarato deve essere il lordo, non il netto bonificato. Pagamenti internazionali: bonifico SEPA, Wise, PayPalRicevere pagamenti dall’estero ha implicazioni pratiche: commissioni, cambio valuta, tracciabilità, antiriciclaggio. Vediamo gli strumenti più usati dai dev freelance.Bonifico SEPA: gratuito o a basso costo entro l’UE per pagamenti in euro. Tempi 1-2 giorni lavorativi. Per importi extra-SEPA o non in euro le commissioni salgono significativamente.Wise (ex TransferWise): tra le soluzioni più usate dai freelance. Permette di avere conti multivaluta (EUR, USD, GBP, CHF, AUD), ricevere pagamenti come “locali” (es. ACH USA) e cambiare valuta a tassi reali (mid-market) con commissioni minime. Esistono conto Personal e Wise Business: per uso professionale è consigliato il Business.PayPal Business: utile per piccoli importi e pagamenti rapidi, ma le commissioni sono alte (tipicamente 4-5% sui pagamenti internazionali, oltre allo spread sul cambio). Da considerare solo se richiesto dal cliente.Stripe Connect / payment links: utile se hai un sito o vendi prodotti digitali, meno per consulenza pura.Revolut Business: alternativa a Wise con conti multivaluta e cambio favorevole. Commissioni applicate sopra soglia.Tracciabilità e antiriciclaggioI pagamenti devono sempre essere tracciabili: bonifico, accredito su conto, carta. Pagamenti in contanti sopra 5.000 € sono vietati (limite 2026). Conserva sempre la copia della fattura emessa e la ricevuta del pagamento (estratto conto bancario o report Wise/PayPal): in caso di accertamento sono fondamentali.Conto Wise: dichiarazione nel quadro RW?Se usi Wise con saldi superiori a 15.000 € in qualunque momento dell’anno (saldo massimo) o con giacenza media oltre 5.000 €, hai obblighi di monitoraggio fiscale: il conto Wise va indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (e potresti dover pagare l’IVAFE, l’imposta sui prodotti finanziari esteri). Stesso discorso per PayPal Business e Revolut UK. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella compilazione del quadro RW per redditi e attività estere.Cambio valuta: fatturare in USD, GBP, CHFPuoi tranquillamente fatturare in valuta estera (USD, GBP, CHF, AUD), ma la fattura deve riportare anche il controvalore in euro calcolato al cambio del giorno di emissione. La regola di riferimento è il cambio BCE del giorno (oppure il cambio del giorno della cessione o del pagamento, secondo i casi).Sulla fattura indica importo in valuta + controvalore EUR + tasso applicatoPer il forfettario, conta l’importo in euro al momento dell’incasso ai fini della soglia 85.000 €Eventuali differenze cambio tra fattura e incasso sono irrilevanti (forfettario “per cassa”)Conserva il documento di cambio (estratto Wise, PayPal) per giustificare il tasso applicato Diritti d’autore sul software e licenzeIl software è opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore (Legge 633/1941, modificata anche dal D.Lgs. 518/1992 e dalla Riforma 2017). Per i lavoratori autonomi che cedono diritti d’autore, esiste un regime fiscale agevolato (art. 53, comma 2 lett. b, TUIR): il 25% del compenso non concorre alla base imponibile per chi ha meno di 35 anni (40% per chi ha 35 o più), una sorta di “deduzione forfettaria” a copertura dei costi.Attenzione: i diritti d’autore non si applicano in forfettarioPer uno sviluppatore in regime forfettario, i compensi per cessione di codice e licenze software rientrano nel reddito d’impresa/lavoro autonomo e sono tassati con il forfettario “ordinario” (coefficiente 67% + 5%/15%). Il regime agevolato dei diritti d’autore (con la deduzione del 25% / 40%) si applica solo se il software è qualificabile come “opera dell’ingegno” ceduta a titolo di diritti d’autore fuori dall’esercizio dell’attività di impresa: caso raro per il developer che lavora full time come freelance.Software open source: come fatturare?Se sviluppi codice open source per un cliente (es. plugin GPL, libreria MIT, contributo a progetto Apache), il rapporto fiscale è identico a un software proprietario: emetti fattura per il servizio di sviluppo. La licenza open source riguarda la distribuzione, non il pagamento. Se invece ricevi donazioni per progetti open source, vanno valutate caso per caso (sponsorizzazione, donazione, contributo): in dubbio, chiedi al CAF.Software proprietario: cessione di codice o licenza?Vendere a un cliente “il software” può significare due cose diverse:Cessione di codice sorgente con tutti i diritti: il cliente diventa proprietario e può modificarlo. Fattura per “sviluppo software su misura”Concessione di licenza d’uso: tu mantieni la proprietà del codice, il cliente lo usa. Fattura per “licenza d’uso software” o “abbonamento SaaS”Sul piano IVA il regime è simile (servizi digitali), ma sul piano contrattuale è importante essere chiari nel contratto e nella descrizione fattura: questo influenza eventuali dispute e la titolarità del prodotto.Smart working e residenza fiscale: regola dei 183 giorniSempre più developer italiani lavorano da nomadi digitali: 3 mesi a Lisbona, 4 a Bali, 2 a Berlino. La domanda fiscale è: dove si pagano le tasse? La risposta dipende dalla residenza fiscale, che secondo l’art. 2 TUIR si determina con criteri precisi.Quando sei fiscalmente residente in ItaliaSei residente fiscale in Italia se per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni, anche non consecutivi) sussiste anche solo una di queste condizioni:Sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente in ItaliaHai il domicilio in Italia (centro principale degli affari e interessi)Hai la residenza in Italia (dimora abituale)Sei fisicamente presente sul territorio italiano per più di 183 giorni (criterio aggiunto dalla riforma 2024)Se sei residente fiscale in Italia, paghi le tasse italiane sul reddito mondiale (worldwide taxation): tutti i compensi, anche da clienti USA o tedeschi, vanno dichiarati in Italia.Trasferimento di residenza all’esteroSe ti trasferisci stabilmente all’estero (Portogallo, Estonia, Dubai, ecc.) puoi perdere la residenza fiscale italiana, ma servono alcune condizioni:Iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) presso il consolatoTrasferimento effettivo della vita personale (famiglia, abitazione, conti bancari)Permanenza all’estero per oltre 183 giorni l’annoDocumentazione (contratto di locazione, utenze, contributi previdenziali esteri)Attenzione: l’iscrizione AIRE da sola non basta. L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fiscale se gli interessi vitali (famiglia, beni, partecipazioni societarie) restano in Italia. Inoltre, il trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) inverte l’onere della prova: tocca a te dimostrare di essere effettivamente residente all’estero.Nomadi digitali: il caso più complessoPer chi viaggia continuamente senza una “base fissa”, il rischio è di restare residente fiscale in Italia (perché non si è acquisita altra residenza). Pianificare il proprio assetto fiscale prima di partire è fondamentale: il CAF Centro Fiscale può aiutarti a valutare lo scenario specifico. Tariffe sviluppatori 2026: junior, senior, leadConoscere le tariffe di mercato è importante per posizionarsi correttamente. Ovviamente variano per stack tecnologico, dominio (fintech e healthcare pagano di più), seniority e mercato di riferimento (clienti italiani vs UE vs USA).ProfiloTariffa orariaEsperienza tipicaJunior dev20-40 €/h0-2 anniMid-level dev40-65 €/h2-5 anniSenior dev50-100 €/h5-10 anniFull-stack lead / tech lead80-150 €/h10+ anniSpecialist (AI/ML, blockchain)100-200 €/h5-10 anniPer i clienti USA le tariffe possono raddoppiare (un senior dev italiano in Toptal o Upwork facilmente fattura 80-120 €/h verso clienti americani). Per i clienti italiani PMI, invece, è più difficile superare i 50-60 €/h.Contratti tipo: time & material vs progettoEsistono due grandi modalità contrattuali per il developer freelance:Time & material (T&M)Si fattura sulla base delle ore effettivamente lavorate, a tariffa concordataTipico per sviluppo continuativo, mantenimento, evolutiveSi invia un timesheet mensile o quindicinale, con dettaglio attivitàVantaggio: il rischio di sforamento è del cliente, non tuoSvantaggio: meno prevedibilità del fatturatoFixed price / a progettoSi concorda un prezzo forfettario per un deliverable definito (es. 8.000 € per sviluppo MVP)Tipico per progetti chiavi in mano, MVP, redesignPagamento spesso in SAL (Stato Avanzamento Lavori): 30% all’avvio, 30% a metà, 40% alla consegnaVantaggio: prevedibilità per entrambe le partiSvantaggio: il rischio di sforamento è tuo (tipico errore: stimare male)In entrambi i casi, è fondamentale firmare un contratto scritto (anche con scambio email o PDF firmato digitalmente) che chiarisca: oggetto, tempi, pagamenti, proprietà del codice, NDA, foro competente, gestione delle modifiche in corsa (change request). Esempi pratici di calcolo tasseVediamo tre scenari realistici per uno sviluppatore in regime forfettario, ATECO 62.01.00, coefficiente 67%, lavoratore autonomo esclusivo (Gestione Separata 26,07%).Esempio 1: Junior dev, 35.000 € fatturato annuoReddito imponibile: 35.000 × 67% = 23.450 €Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.173 €Imposta sostitutiva 15% (regime ordinario forfettario): 3.518 €Contributi INPS Gestione Separata 26,07%: 6.114 €Totale tasse + contributi (con 5%): 7.287 € (~21% del fatturato)Totale tasse + contributi (con 15%): 9.632 € (~28% del fatturato)Esempio 2: Mid-level dev, 55.000 € fatturato annuoReddito imponibile: 55.000 × 67% = 36.850 €Imposta sostitutiva 5%: 1.843 €Imposta sostitutiva 15%: 5.528 €Contributi INPS Gestione Separata 26,07%: 9.609 €Totale (5%): 11.452 € (~21% del fatturato)Totale (15%): 15.137 € (~28% del fatturato)Esempio 3: Senior dev, 80.000 € fatturato annuoReddito imponibile: 80.000 × 67% = 53.600 €Imposta sostitutiva 5%: 2.680 €Imposta sostitutiva 15%: 8.040 €Contributi INPS Gestione Separata 26,07%: 13.974 €Totale (5%): 16.654 € (~21% del fatturato)Totale (15%): 22.014 € (~28% del fatturato)Come vedi, il forfettario è estremamente vantaggioso per profili tech. Per fare un confronto, in regime ordinario o IRPEF lo stesso senior dev pagherebbe il 35-40% complessivo del fatturato. Il vantaggio si attenua però oltre gli 85.000 €, dove si esce obbligatoriamente.Vuoi simulare il tuo caso specifico? Il CAF Centro Fiscale di Udine calcola gratuitamente il carico fiscale del tuo fatturato previsto, valutando regime ordinario vs forfettario. Prenota una consulenza.Errori comuni dei dev freelance e come evitarliNon iscriversi al VIES prima del primo cliente UE: la fattura senza VIES applica IVA italiana, e il cliente UE può rifiutarlaConfondere fatturato lordo e netto Upwork: dichiarare il netto bonificato è errore comune che porta ad accertamentiSforare gli 85.000 € senza accorgersene a fine anno: tieni un foglio Excel aggiornato del fatturato in tempo realeNon dichiarare il conto Wise nel quadro RW: oltre la soglia 15.000 € è obbligatorioDimenticare l’imposta di bollo da 2 € sulle fatture a clienti esteri sopra 77,47 €Scegliere il codice ATECO sbagliato (es. 62.02.00 quando si fa sviluppo, perdendo l’11% di vantaggio sul coefficiente)Non firmare contratti: le mail sono valide, ma in caso di disputa un PDF firmato vale di piùNon valutare la convenienza del regime ordinario oltre certi fatturati con molte spese reali (server, licenze)Documenti e procedura per aprire la partita IVAL’apertura della partita IVA da sviluppatore richiede pochi passaggi, gestibili online o tramite il CAF in 24-48 ore.Codice fiscale e documento d’identità in corso di validitàSPID o CIE per la procedura online (modulo AA9/12 telematico)PEC personale (obbligatoria per ricevere comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate)Codice univoco o portale di fatturazione elettronica (puoi indicare 0000000 se userai un portale di fatturazione)Casella per richiesta VIES da spuntare contestualmente, se prevedi clienti UEIBAN del conto corrente (consigliato un conto dedicato all’attività, anche personale va bene per i forfettari)Iscrizione INPS Gestione Separata (automatica dopo apertura, ma il CAF te la conferma)Dal punto di vista operativo, ti servirà anche:Un software di fatturazione elettronica (es. Fatture in Cloud, Aruba Fattura, FattureGo): nel forfettario la fattura elettronica è obbligatoria dal 2024 per tuttiUna firma digitale (utile ma non sempre obbligatoria) per firmare contratti e fatture PDFUn commercialista o CAF di riferimento per la dichiarazione annuale e le scadenze (acconti, saldi, F24) Perché affidarsi al CAF Centro Fiscale di UdineAprire una partita IVA è semplice. Gestirla bene, soprattutto se lavori con clienti esteri, no. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste decine di developer e freelance digital, sia residenti in Friuli Venezia Giulia sia italiani che lavorano da remoto in tutto il mondo.Apertura partita IVA con scelta ottimale del codice ATECO e iscrizione VIESGestione fatturazione internazionale, reverse charge, OSS, IntrastatQuadro RW per conti esteri (Wise, PayPal, Revolut UK, broker stranieri)IVAFE e tassazione redditi esteri: anche per developer che lavorano via Toptal, Upwork, contratti USADichiarazione redditi annuale e gestione F24, acconti e saldiConsulenza per nomadi digitali e trasferimento residenza fiscale all’esteroSpecialisti del territorio friulano con sistema tavolare per chi ha proprietà immobiliariVuoi aprire la partita IVA da sviluppatore senza errori?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue dalla scelta del codice ATECO alla prima fattura internazionale.Prenota appuntamento oppure chiamaci al 0432 1638640FAQ partita IVA sviluppatore 2026Posso aprire la partita IVA da sviluppatore senza laurea in informatica?Sì. Lo sviluppatore non è una professione regolamentata: non serve laurea, esami di Stato o iscrizione ad albi. Bastano le competenze tecniche dimostrabili, generalmente attraverso portfolio GitHub, esperienze pregresse e progetti realizzati.Qual è il codice ATECO migliore per uno sviluppatore freelance?Per chi scrive codice e produce software, il codice corretto è il 62.01.00 (Produzione di software non connesso all’edizione), con coefficiente forfettario al 67%. Per chi fa solo consulenza tecnica senza sviluppare codice, il codice è 62.02.00 (consulenza informatica), con coefficiente al 78%.Posso fatturare clienti USA con la partita IVA italiana in forfettario?Sì, senza problemi. La fattura va emessa via SDI (codice destinatario XXXXXXX), in forfettario senza IVA, con annotazione “Operazione non soggetta – art. 7-ter DPR 633/72”. Per evitare la ritenuta US del 30%, devi compilare il modulo W-8BEN sfruttando il trattato Italia-USA contro le doppie imposizioni.Devo iscrivermi al VIES per fatturare un cliente in Germania?Sì, se il cliente è un’azienda (B2B) e vuoi applicare il reverse charge. Senza VIES, la fattura emessa applicherebbe IVA italiana, e il cliente UE potrebbe rifiutarla. L’iscrizione al VIES è gratuita e si fa contestualmente all’apertura partita IVA o successivamente online.Come dichiaro i compensi di Upwork?Devi fatturare il lordo ricevuto da Upwork (prima della commissione). Il cliente fiscale è Upwork Inc. (USA): operazione extra-UE B2B, fuori campo IVA, art. 7-ter. La commissione Upwork (5-10%) è una “spesa” della piattaforma che nel forfettario non incide. Conserva i report e gli estratti conto come documentazione.Devo dichiarare il conto Wise nel quadro RW?Sì, se in qualunque momento dell’anno il saldo del tuo conto Wise supera i 15.000 € oppure se la giacenza media è oltre i 5.000 €. In questo caso scatta anche l’IVAFE (imposta annuale sui prodotti finanziari esteri, 34,20 € fissi per conti correnti). Vale anche per PayPal Business e Revolut UK.Quanto pago di tasse con 50.000 € fatturati come sviluppatore in forfettario?Su 50.000 € con ATECO 62.01.00 (coefficiente 67%) il reddito imponibile è 33.500 €. Pagherai: imposta sostitutiva 5% = 1.675 € (oppure 15% = 5.025 € se non hai i requisiti start-up); contributi INPS Gestione Separata 26,07% = 8.734 €. Totale: circa 10.400 € (con 5%) o 13.760 € (con 15%), pari al 21-28% del fatturato.Posso restare in forfettario se mi trasferisco all’estero?Solo se mantieni la residenza fiscale in Italia. Se ti iscrivi all’AIRE e diventi residente fiscale di un altro Paese, perdi il regime forfettario italiano e dovrai aprire una partita IVA (o equivalente) nel nuovo Stato. La residenza fiscale dipende da molti fattori: meglio pianificare con il CAF prima di partire.I diritti d’autore al 50% si applicano agli sviluppatori in forfettario?No. Il regime agevolato dei diritti d’autore (con la deduzione del 25-40% per chi ha meno o più di 35 anni, modificata dalla riforma 2017) si applica ai compensi occasionali per cessione di opere dell’ingegno fuori dall’esercizio dell’attività di impresa. Il developer freelance in forfettario fattura sviluppi software come reddito d’impresa, applicando il coefficiente forfettario del 67%.Quanto tempo ci vuole per aprire la partita IVA da sviluppatore?Con il CAF Centro Fiscale, l’apertura richiede in media 24-48 ore (procedura telematica via modello AA9/12). Se richiedi anche l’iscrizione VIES, può servire qualche giorno in più per l’attivazione effettiva (l’Agenzia delle Entrate può svolgere controlli entro 30 giorni). Hai bisogno di una mano? Contattaci.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 30, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-30 08:00:002026-05-23 07:41:51Partita IVA Sviluppatore e Programmatore 2026: Regime Forfettario, ATECO e Fatturazione Clienti Esteri