Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Aprire la partita IVA come logopedista e dietista nel 2026 significa fare i conti con una novità che molti colleghi (e non pochi siti web) non hanno ancora recepito: il codice ATECO corretto oggi è 86.99.09, non più il vecchio 86.90.29. Dal 1° gennaio 2025 è infatti entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.Non è un dettaglio burocratico da poco: il codice ATECO è la “carta d’identità fiscale” della tua attività e influenza il coefficiente di redditività nel regime forfettario, i controlli dell’Agenzia delle Entrate e la coerenza della tua posizione. In questa guida trovi tutto quello che serve sapere sulla partita IVA per logopedista e dietista: codice ATECO aggiornato, contributi in Gestione Separata INPS, esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Con parole semplici, esempi concreti e senza gergo inutile.Indice dei contenutiPartita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davveroIl codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietistaContributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietistiIVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarieSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronicaCome aprire la partita IVA da logopedista o dietistaGli errori più comuni da evitareDomande frequentiPartita IVA logopedista e dietista 2026: cosa cambia davveroChi apre oggi la partita IVA come logopedista e dietista si muove in uno scenario diverso rispetto a due o tre anni fa. I cambiamenti principali sono tre e vale la pena metterli subito in fila, perché sono esattamente i punti su cui circolano le informazioni più datate.Nuova classificazione ATECO 2025: il codice da indicare all’apertura è 86.99.09, mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) ormai superata.Sistema Tessera Sanitaria con invio annuale: dal periodo d’imposta 2025 i dati delle spese sanitarie si trasmettono una volta l’anno, non più con cadenza semestrale.Soglie del regime forfettario confermate: 85.000 euro di ricavi e 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente (non più 30.000).Per il resto, l’impianto resta quello che conosci: regime forfettario con imposta sostitutiva agevolata, contributi in Gestione Separata INPS e prestazioni sanitarie esenti IVA. Ma è proprio sui dettagli che si giocano gli errori più costosi, e una partita IVA per logopedista e dietista impostata male oggi si traduce in correzioni, comunicazioni e perdite di tempo domani. Il codice ATECO 2025 per logopedista e dietista è 86.99.09Partiamo dal dato più importante. Il codice ATECO da utilizzare nel 2026 per l’attività libero-professionale di logopedista e di dietista è il 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (la sigla “n.c.a.” significa semplicemente “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le professioni sanitarie senza una voce dedicata).Il riferimento arriva dalla nota ISTAT trasmessa alla FNO TSRM-PSTRP e ripresa dalla circolare 12/2025 della Federazione, che ha ricostruito il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per tutte le professioni sanitarie dell’albo. Lo stesso codice 86.99.09 vale anche per podologo, ortottista, igienista dentale, TSRM e audioprotesista: non è quindi un codice “generico”, ma la casella corretta in cui il legislatore statistico ha collocato queste figure. Perché il codice ATECO conta più di quanto sembriIl codice ATECO non è una formalità. Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario (cioè la percentuale di incassi su cui si pagano le tasse), condiziona i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate e compare in ogni documento della tua posizione fiscale. Un codice sbagliato può generare richieste di chiarimenti, applicazione di un coefficiente errato e, nei casi peggiori, il ricalcolo dell’imposta dovuta.Per logopedisti e dietisti il coefficiente di redditività è pari al 78%. Un’avvertenza tecnica utile: l’allegato 4 della legge sul forfettario è ancora scritto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua guardando il codice 2007 corrispondente (86.90.29) finché non uscirà il decreto con i nuovi coefficienti. Il codice da comunicare all’apertura resta comunque quello ATECO 2025, cioè 86.99.09.Da 86.90.29 a 86.99.09: la differenza tra il precedente ATECO 2007 e l’ATECO 2025Questa è la sezione che ti permette di distinguere un’informazione aggiornata da una copiata da vecchie guide. Fino al 2025 la classificazione in vigore era l’ATECO 2007 (nella versione aggiornata al 2022) e il codice usato da logopedisti e dietisti era il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.. Dal 1° gennaio 2025 quella classificazione è stata sostituita dall’ATECO 2025, con piena operatività negli adempimenti fiscali dal 1° aprile 2025.In pratica: il vecchio 86.90.29 oggi si cita solo come riferimento storico. Se leggi un articolo o un preventivo che lo presenta come il codice “attuale” per la partita IVA di logopedista e dietista, quel contenuto non è aggiornato. La corrispondenza corretta è questa:ATECO 2007 (classificazione precedente, superata): 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.ATECO 2025 (in vigore): 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.Coefficiente di redditività forfettario: 78% in entrambi i casiFonte: nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP, circolare 12/2025 Ho già la partita IVA con il vecchio codice: devo fare qualcosa?Domanda frequentissima tra chi ha aperto prima del 2025. La buona notizia è che la riclassificazione delle posizioni già esistenti è avvenuta d’ufficio: non serve una corsa allo sportello. Resta però possibile (e in alcuni casi consigliabile) presentare una variazione dati se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi, per esempio quando affianchi prestazioni di natura diversa.Capire se la tua posizione è coerente richiede di leggere il tuo certificato di attribuzione e confrontarlo con l’attività reale. È una verifica rapida ma delicata: il CAF Centro Fiscale di Udine la esegue insieme a te e, se serve, predispone la comunicazione di variazione, così eviti di muoverti a tentoni su un adempimento che lascia traccia nei registri dell’Agenzia delle Entrate.Regime forfettario per la partita IVA di logopedista e dietistaLa quasi totalità di chi apre una partita IVA come logopedista e dietista sceglie il regime forfettario. Funziona così: non si tiene la contabilità delle spese una per una, ma si applica agli incassi un coefficiente di redditività fisso (per queste professioni il 78%). Su quella quota si pagano i contributi e l’imposta sostitutiva, cioè un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali.L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività se si rispettano i requisiti delle nuove iniziative produttive (in sintesi: non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti e non proseguire un’attività altrui). Per un neolaureato che apre lo studio, è una differenza molto concreta sul portafoglio. Limiti e soglie del forfettario nel 202685.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno: è il tetto per restare nel regime100.000 euro: superata questa soglia si esce dal forfettario immediatamente, già nell’anno in corso20.000 euro: limite massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori35.000 euro: limite dei redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente per poter accedere al regime (valore valido per 2025 e 2026)Attenzione proprio a quest’ultima soglia: molte guide riportano ancora 30.000 euro, valore ormai superato. Per chi lavora part-time in una struttura sanitaria e affianca l’attività privata, la differenza tra 30.000 e 35.000 euro può decidere l’accesso stesso al regime agevolato.Un esempio pratico: Giulia, logopedistaImmagina che Giulia, logopedista al terzo anno di attività, incassi 30.000 euro in un anno. Il coefficiente di redditività 78% porta il reddito imponibile a 23.400 euro. Su questa base si calcolano prima i contributi in Gestione Separata INPS, che sono interamente deducibili, e solo sulla differenza si applica l’imposta sostitutiva del 5% (essendo nei primi cinque anni).Il meccanismo è lo stesso per una dietista: cambia solo il volume degli incassi. Il punto da ricordare è che nel forfettario le spese reali (affitto dello studio, materiale, corsi di aggiornamento) non si deducono: sono già considerate in modo forfettario in quel 22% che il coefficiente lascia fuori dalla tassazione. Capire se ti conviene davvero dipende da quanto spendi realmente, ed è una valutazione da fare numeri alla mano.Contributi: la Gestione Separata INPS per logopedisti e dietistiQui si concentra il secondo grande equivoco sulla partita IVA di logopedista e dietista. Non esiste una cassa previdenziale privata dedicata a queste due professioni: chi esercita come libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS, il fondo previsto per i lavoratori autonomi privi di una cassa di categoria (art. 2 comma 26 della L. 335/1995).Il principio generale da fissare è questo: l’iscrizione a una cassa professionale o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza (per logopedisti e dietisti l’albo TSRM-PSTRP) e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. È una precisazione importante perché circolano schede che collegano il codice ATECO alla cassa, generando confusione con enti come ENPAPI, ENPAP o ENPAB che riguardano altre professioni sanitarie. Aliquote e soglie della Gestione Separata nel 202626,07%: aliquota piena per il professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria24%: aliquota ridotta per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio un dipendente part-time) o è titolare di pensione18.808 euro: minimale di reddito per l’accredito dell’anno contributivo completo122.295 euro: massimale oltre il quale non si versano ulteriori contributiI valori sono quelli fissati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I contributi si versano con F24 insieme alle imposte, secondo il classico meccanismo di saldo e acconti, e sono interamente deducibili dal reddito: è uno dei pochi “sconti” che il forfettario concede, e vale anche per te che applichi il coefficiente del 78%. Questi versamenti costruiscono nel tempo la tua futura pensione, quindi non vanno vissuti solo come un costo.La riduzione del 35% non esiste in Gestione SeparataÈ l’errore che vediamo più spesso, anche in consulenze ricevute altrove. La riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari (art. 1 comma 77 della L. 190/2014) è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, non può richiederla: l’aliquota resta quella piena del 26,07% (o il 24% ridotto nei casi visti sopra).Perché è importante saperlo subito? Perché chi imposta il proprio budget contando su una riduzione inesistente si ritrova con acconti e saldi più pesanti del previsto. Meglio partire con numeri realistici: una partita IVA per logopedista e dietista ben pianificata mette da parte mese per mese la quota contributiva corretta.IVA esente: come si fatturano le prestazioni sanitarieLe prestazioni di logopedista e dietista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, quando sono rese alla persona nell’esercizio della professione sanitaria e hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. In parole semplici: sulla parcella al paziente non si aggiunge il 22% di IVA, e in fattura si indica che l’operazione è esente ex art. 10 n. 18.L’esenzione IVA è pienamente compatibile con il regime forfettario: nel forfettario, infatti, l’IVA non si applica già per regola generale del regime. Il riferimento all’art. 10 n. 18 conserva però rilevanza pratica, per esempio quando si valuta l’assoggettamento a imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro e quando si documenta la natura sanitaria della prestazione ai fini della detrazione fiscale spettante al paziente.Un’attenzione in più merita l’attività del dietista: le prestazioni con finalità terapeutica e riabilitativa restano nel perimetro dell’esenzione, mentre attività diverse dalla cura della persona seguono regole proprie. Anche il logopedista deve prestare attenzione alle collaborazioni con enti e strutture, dove la fatturazione segue logiche differenti rispetto al privato. Sono i casi in cui conviene impostare correttamente il ciclo di fatturazione fin dal primo documento.Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e divieto di fattura elettronicaDietisti e logopedisti sono tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (il cosiddetto Sistema TS), l’archivio che alimenta la dichiarazione dei redditi precompilata dei pazienti e consente loro di portare in detrazione le spese sanitarie. L’elenco dei soggetti obbligati è definito dal DM 22 novembre 2019, che include espressamente anche altre figure come i biologi.La novità che devi conoscere riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Tradotto in pratica: per le prestazioni incassate nel 2026, la trasmissione va effettuata entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Chi parla ancora di invio semestrale si riferisce a una regola superata. Perché non puoi emettere fattura elettronica ai pazientiIl secondo punto, spesso sottovalutato, è il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche per le prestazioni sanitarie. Non è più una proroga rinnovata di anno in anno: con l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 il divieto è diventato strutturale, a tutela della riservatezza dei dati sanitari. Verso i pazienti privati, quindi, si emette una fattura cartacea o in PDF fuori dal Sistema di Interscambio (SdI).È un errore che capita spesso a chi attiva un software di fatturazione senza configurarlo correttamente e inizia a inviare tutto allo SdI: le fatture sanitarie così trasmesse vanno gestite e sistemate, con un lavoro di rettifica che si poteva evitare. Ricorda invece che la fattura elettronica resta obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio una struttura sanitaria o una società con cui collabori.Come aprire la partita IVA da logopedista o dietistaL’apertura della partita IVA per logopedista e dietista non prevede iscrizione alla Camera di Commercio, trattandosi di attività professionale e non d’impresa. I passaggi sostanziali sono comunque diversi e vanno eseguiti nell’ordine giusto, perché ogni scelta iniziale (codice ATECO, regime fiscale, data di inizio attività) condiziona gli anni successivi.Verifica dei requisiti per il regime forfettario, in particolare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente e le eventuali cause ostativeAttribuzione del codice ATECO 2025 corretto, cioè 86.99.09 per entrambe le professioniPresentazione della dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle EntrateIscrizione alla Gestione Separata INPS, adempimento distinto e spesso dimenticatoAccreditamento al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione annuale delle spese sanitarieImpostazione del ciclo di fatturazione corretto: esenzione art. 10 n. 18, imposta di bollo, nessun invio allo SdI verso i pazientiOgni passaggio richiede attenzione: un dato sbagliato nella dichiarazione di inizio attività o un’iscrizione previdenziale mancante producono conseguenze che emergono mesi dopo, tipicamente con una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o un avviso INPS. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera procedura di apertura della partita IVA per conto del professionista, dalla scelta del regime all’accreditamento al Sistema TS, con assistenza disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia.Gli errori più comuni da evitareNella gestione quotidiana di una partita IVA di logopedista e dietista ricorrono sempre gli stessi inciampi. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Usare ancora il codice 86.90.29 come codice attuale: appartiene alla precedente classificazione ATECO 2007, superata dall’ATECO 2025Contare sulla riduzione contributiva del 35%: in Gestione Separata INPS non esisteInviare le fatture dei pazienti allo SdI: per le prestazioni sanitarie a persone fisiche è vietatoProgrammare invii semestrali al Sistema TS: dal 2025 la trasmissione è annualeDimenticare l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture esenti sopra 77,47 euroNon accantonare contributi e imposte mese per mese, ritrovandosi in difficoltà alle scadenze di giugno e novembreC’è poi un errore più sottile: scegliere il regime forfettario senza fare i conti. Per la maggior parte dei logopedisti e dei dietisti è la soluzione più vantaggiosa, perché le spese effettive sono contenute e il coefficiente 78% risulta sostenibile. Ma chi affitta uno studio ampio, assume collaboratori o investe molto in attrezzature potrebbe trovare più conveniente il regime ordinario semplificato, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti. È una verifica che si fa sui numeri, non per abitudine. Domande frequenti sulla partita IVA di logopedista e dietistaQual è il codice ATECO 2026 per logopedista e dietista?Il codice corretto è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla precedente ATECO 2007 e oggi si cita solo come riferimento storico. La corrispondenza è confermata dalla nota ISTAT ripresa dalla circolare 12/2025 della FNO TSRM-PSTRP.A quale cassa previdenziale si iscrive un logopedista o un dietista?Alla Gestione Separata INPS. Non esiste una cassa privata dedicata a queste professioni: l’iscrizione dipende dall’albo di appartenenza (TSRM-PSTRP) e dall’assenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Le aliquote 2026 sono 26,07% in via ordinaria e 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria.Posso chiedere la riduzione contributiva del 35% da forfettario?No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta solo ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS. Chi versa alla Gestione Separata, come logopedisti e dietisti, applica l’aliquota piena senza alcuno sconto.Le prestazioni di logopedia e dietistica sono soggette a IVA?No: sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, trattandosi di prestazioni sanitarie rese alla persona con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione. L’esenzione è compatibile con il regime forfettario. Sulle fatture esenti superiori a 77,47 euro va applicata l’imposta di bollo da 2 euro.Quando vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria nel 2026?Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le spese sanitarie del 2026 la scadenza è quindi il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica. Il riferimento normativo è l’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 insieme al DM MEF del 29 ottobre 2025.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti?No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto strutturale di fattura elettronica via SdI (art. 2 del D.Lgs. 81/2025): si emette fattura cartacea o in PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria verso soggetti diversi dalle persone fisiche, come strutture sanitarie e società.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA da logopedista o dietista con il CAF Centro FiscaleImpostare correttamente la partita IVA di logopedista e dietista fin dal primo giorno ti evita anni di correzioni: codice ATECO 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria e un ciclo di fatturazione conforme all’esenzione IVA art. 10 n. 18. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: apertura, gestione annuale, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Assistenza disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Compila il modulo qui sotto per essere ricontattato, oppure prenota un appuntamento con i nostri operatori. Puoi anche scriverci su WhatsApp al 366 6018121 o chiamarci allo 0432 1638640.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09
PARTITA IVA, Professionisti SanitariAprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e CostiAprire uno studio professionale sanitario privato è il sogno di molti professionisti della salute. Ma tra autorizzazioni ASL, requisiti strutturali minimi, assicurazione RC obbligatoria e scelta della forma organizzativa, il percorso richiede una pianificazione attenta. Questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026 per aprire il tuo studio sanitario nel rispetto della normativa vigente.Indice dei contenutiQuadro normativo di riferimentoRequisiti strutturali minimi dello studio sanitarioL’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerlaRC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)Costi fissi tipici dello studio sanitarioStudio singolo, Studio Associato o STP?Deducibilità dei costi in regime forfettario: attenzioneChecklist per aprire il tuo studio sanitarioFAQConclusione: pianifica prima, apri meglioQuadro normativo di riferimento Le norme principali che regolano l’apertura di uno studio professionale sanitario sono:DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie): definisce i requisiti minimi che devono avere le strutture sanitarie, inclusi gli studi professionali privati.L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): impone l’obbligo di assicurazione RC professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in forma libero-professionale.L. 13/1989 + D.Lgs. 81/2008: requisiti di accessibilità per persone con disabilità e sicurezza sui luoghi di lavoro.Normative regionali: ogni Regione ha recepito il DPR 1997 con propri atti normativi che possono aggiungere requisiti specifici (es. Regione FVG con L.R. 17/2014 e ss. mm.).DPR 137/2012: ordinamento delle professioni regolamentate.L. 183/2011 c. 3–12: Società tra Professionisti (STP).Requisiti strutturali minimi dello studio sanitario Il DPR 14 gennaio 1997 distingue tra studio professionale (attività riservata a un singolo professionista, con prestazioni di base) e struttura sanitaria ambulatoriale (con più professionisti, attrezzature più complesse, processi regolamentati). Lo studio professionale del singolo sanitario richiede requisiti minimi meno stringenti rispetto all’ambulatorio multi-specialistico.I requisiti strutturali minimi generalmente richiesti per lo studio professionale del singolo sanitario (ferma la verifica con l’ASL locale):Sala d’attesa: locale separato dal locale visita, adeguatamente arredato, ventilato, illuminatoStudio/locale visita: superfice adeguata all’attività (indicativamente non inferiore a 9–12 mq), lavabo con acqua calda e fredda, illuminazione naturale o artificiale adeguataServizio igienico: disponibile (anche condiviso con altri studi nello stesso palazzo, se ammesso dalla normativa regionale)Accessibilità per disabili: ai sensi della L. 13/1989, se il locale è aperto al pubblico, deve garantire l’accesso a persone con disabilità motoria (rampe, ascensore se necessario, servizi igienici adeguati)Requisiti igienico-sanitari: superfici facilmente lavabili e disinfettabili (studio visita), smaltimento rifiuti speciali se si producono (es. aghi, materiali biologici)Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 (anche per i piccoli studi professionali)Attenzione per il FVG: la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il DPR 1997 con proprie disposizioni. È indispensabile verificare i requisiti specifici presso l’ASL competente per territorio (ASFO, ASUFC, ASUITS o ASS.n.4) prima di avviare i lavori di adeguamento.L’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerla La normativa distingue due livelli:Comunicazione/SCIA: per lo studio professionale del singolo (medico di base, specialista ambulatoriale, fisioterapista, psicologo ecc.) è generalmente sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sanitaria allo Sportello Unico del Comune o all’ASL. Non è richiesta un’autorizzazione preventiva, ma bisogna autocertificare il rispetto dei requisiti minimi.Autorizzazione sanitaria regionale: obbligatoria per le strutture ambulatoriali più complesse (più professionisti, diagnostica strumentale, sale operatorie). Richiede un iter autorizzativo più lungo con sopralluogo ASL e valutazione.Procedura pratica per lo studio singolo:Verifica preventiva con l’ASL locale dei requisiti richiesti per la tua specifica professione e tipo di attivitàAdeguamento dei locali ai requisiti minimiPresentazione SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del ComuneComunicazione all’ASL se prevista dalla normativa regionaleEventuale sopralluogo ASL (in alcune Regioni è programmato entro 60 giorni dalla SCIA)RC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in ambito libero-professionale. Questo obbligo è presupposto per l’esercizio dell’attività e deve essere rispettato prima dell’apertura dello studio.La polizza RC professionale copre i danni causati ai pazienti nell’esercizio dell’attività professionale (errori diagnostici, terapeutici, negligenza, imperizia). Il costo annuale varia significativamente in base a:Professione: i medici chirurghi hanno premi più alti; fisioterapisti, psicologi e logopedisti premi mediamente più contenutiMassimale richiesto: tipicamente si va da 500.000 euro a 2 milioni di euro per sinistroVolume di attività: numero di pazienti/prestazioni annueEventuale attività chirurgica: aumenta significativamente il premioCosti indicativi annui:Psicologo, fisioterapista, logopedista: 200–500 euro/annoMedico di Medicina Generale: 500–1.500 euro/annoMedico specialista (non chirurgo): 1.000–3.000 euro/annoMedico chirurgo: 3.000–10.000 euro/anno (e oltre per chirurghi plastico/ortopedici)Costi fissi tipici dello studio sanitarioEcco una stima indicativa dei costi fissi annui per uno studio sanitario di piccole dimensioni (singolo professionista, locali in affitto):Voce di costoStima annua indicativaAffitto locali (media città media)6.000–15.000 euroRC professionale300–3.000 euroUtenze (luce, acqua, internet)1.200–2.400 euroAttrezzatura sanitaria (ammortamento)1.000–5.000 euroSoftware gestionale/agenda200–800 euroSoftware fatturazione elettronica40–150 euroCommercialista/CAF500–2.000 euroMateriale di consumo500–2.000 euroTotale indicativo10.000–30.000 euro/annoAttenzione nel regime forfettario: le spese di studio non sono deducibili analiticamente. Nel forfettario, l’imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai compensi, indipendentemente dalle spese effettive. Questo significa che uno studio con costi fissi elevati potrebbe essere più conveniente nel regime ordinario (dove i costi sono deducibili) rispetto al forfettario.Studio singolo, Studio Associato o STP? Studio professionale singoloLa forma più semplice. Il professionista esercita in autonomia, ha piena responsabilità delle scelte, nessun obbligo di condivisione degli utili. È la forma più comune per psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti all’inizio dell’attività. Limite: tutti i costi fissi sono sostenuti da un solo soggetto.Studio Associato (Associazione professionale)Più professionisti dello stesso o di diverso settore condividono i locali e i costi fissi, mantenendo la propria autonomia professionale e fatturando separatamente ai propri pazienti. Non è una società: ogni professionista rimane individualmente responsabile. Vantaggi: riduzione costi fissi, possibilità di copertura oraria più ampia, sinergie professionali. Richiede un accordo scritto tra i professionisti che regola l’uso dei locali e la suddivisione delle spese comuni.Società tra Professionisti (STP)Istituita dalla L. 183/2011 c. 3–12 e regolata dal DM 8 febbraio 2013, la STP è una vera e propria società (di capitali o di persone) costituita tra professionisti dello stesso ordine (es. due medici, due fisioterapisti) o di ordini diversi (multi-disciplinare). La STP può ricevere compensi come ente, ripartirli tra i soci e organizzarsi come una vera impresa. Requisiti:La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da soci professionisti (non da soci di capitale)L’esercizio dell’attività professionale è riservato ai soci professionisti iscritti all’OrdineLa denominazione deve includere la dicitura “Società tra Professionisti”Obbligo di polizza assicurativa della societàLa STP è adatta a realtà più strutturate che vogliono organizzarsi come studio multi-specialistico con personale dipendente e gestione centralizzata. Ha costi di costituzione e gestione più alti rispetto alle forme precedenti.CaratteristicaStudio singoloStudio AssociatoSTPComplessità gestionaleMinimaBassaMedia/AltaCondivisione costiNoSì (locali)Sì (tutto)ResponsabilitàIndividualeIndividualeSocietà + individualeForfettario applicabileSìSì (per il singolo)No (regime ordinario)Ideale perInizio attivitàCondivisione spaziStudio strutturatoDeducibilità dei costi in regime forfettario: attenzioneUn punto critico che molti professionisti sottovalutano: nel regime forfettario non esistono deduzioni analitiche delle spese. L’imponibile fiscale si determina esclusivamente moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività (78% o 67%, a seconda dell’ATECO). Le spese per l’affitto dello studio, l’attrezzatura, l’assicurazione RC, il software — tutte queste voci non riducono l’imponibile nel forfettario.Questo significa che il regime forfettario è conveniente se i costi effettivi sono inferiori alla percentuale forfettaria di riduzione (22% per ATECO 86.90.xx, cioè 100% − 78%). Se un fisioterapista ha costi fissi annui di 20.000 euro su ricavi di 50.000 euro (40% di spese effettive), il forfettario NON è conveniente, perché la forfetizzazione prevede solo il 22% di “spese forfettarie”. In questo caso, il regime ordinario con deduzioni analitiche potrebbe essere più vantaggioso. Verifica sempre con un consulente fiscale.Checklist per aprire il tuo studio sanitarioVerifica i requisiti strutturali minimi con l’ASL localeAdegua i locali (accessibilità, superfici, servizi)Ottieni l’iscrizione all’Ordine professionale (obbligatorio per le professioni ordinate)Apri la partita IVA con il codice ATECO correttoIscriviti alla Gestione Separata INPS o alla cassa previdenziale di categoriaStipula la polizza RC professionale (obbligatoria L. 24/2017)Presenta la SCIA sanitaria al SUAP comunaleAttiva la fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024)Attiva il Sistema Tessera Sanitaria se obbligatorio per la tua professioneValuta il regime fiscale più conveniente con un commercialista o CAFFAQPosso aprire uno studio sanitario in casa?Sì, è possibile aprire lo studio nell’abitazione di residenza, a condizione che il locale adibito a studio rispetti i requisiti minimi (separazione dalla zona abitativa, accessibilità indipendente se richiesta dall’ASL locale, superficie adeguata, servizi igienici). Verifica anche le norme condominiali e le destinazioni d’uso catastali del locale.Ho bisogno di un commercialista per aprire lo studio?Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi e la pianificazione dei costi deducibili hanno un impatto significativo sul reddito netto. Il CAF Centro Fiscale offre consulenze specifiche per professionisti sanitari.Quanto tempo ci vuole per ottenere l’autorizzazione ASL?Per lo studio professionale singolo con SCIA, l’attività può iniziare il giorno stesso della presentazione della SCIA, sotto la propria responsabilità. L’ASL può effettuare un sopralluogo nei giorni/settimane successive. Per le strutture più complesse (ambulatorio multi-specialistico), i tempi autorizzativi variano da 3 a 6 mesi.Conclusione: pianifica prima, apri meglioAprire uno studio sanitario privato nel 2026 è un obiettivo raggiungibile, a condizione di affrontare correttamente gli adempimenti burocratici (SCIA, requisiti strutturali, RC professionale) e di scegliere la forma organizzativa e il regime fiscale più adatti alla tua situazione. Il percorso è più semplice di quanto sembri se si pianifica per tempo.CAF Centro Fiscale affianca i professionisti sanitari dall’apertura della partita IVA alla gestione fiscale annua. Prenota una consulenza o chiama il 0432 1638640.Per approfondire: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-22 10:00:002026-08-17 11:03:42Aprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e Costi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariCodice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.Indice dei contenutiCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroTabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteLa cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOGestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaErrori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieDomande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieAssistenza per la tua partita IVA sanitariaCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaIl codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroFino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteEcco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficienteFisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOÈ l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.ENPAM → medici e odontoiatriENPAP → psicologi e psicoterapeutiENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAV → veterinariGestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassaMerita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteMoltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.Due chiarimenti pratici che valgono oro:Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieNel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieQual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA sanitariaScegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 11:53:292026-09-19 11:13:54Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)
PARTITA IVA, Professionisti SanitariQuanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per ProfessioneQuanto guadagna davvero un professionista sanitario con partita IVA nel 2026? La risposta dipende da molti fattori: la professione, la zona geografica, l’anzianità professionale, la specializzazione, il mix tra pazienti privati e convenzione SSN. In questa guida trovi i dati medi per le principali professioni sanitarie, le fasce di reddito (bassa/media/alta) e un esempio pratico di calcolo delle tasse nette nel regime forfettario.Disclaimer: I dati riportati in questa guida sono indicativi, basati su fonti ISTAT, dati delle casse previdenziali e stime di settore. Non rappresentano garanzie di reddito e variano significativamente in base a fattori individuali. Per una stima personalizzata, rivolgiti a un commercialista o al nostro CAF.Indice dei contenutiRedditi medi per professione sanitaria: tabella 2026I fattori che influenzano il redditoCalcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio praticoQuanto guadagna davvero uno psicologo?Quanto guadagna un medico con partita IVA?Quanto guadagna un fisioterapista?Quanto guadagna un infermiere libero professionista?FAQVuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?Redditi medi per professione sanitaria: tabella 2026 La tabella seguente riporta i ricavi lordi annui indicativi del libero professionista sanitario in tre fasce (bassa, media, alta), elaborati sulla base dei dati delle casse previdenziali di categoria (ENPAM, ENPAP, ENPAPI), delle statistiche ISTAT sul lavoro autonomo e delle stime ODCEC:ProfessioneFascia bassa (ricavi/anno)Fascia media (ricavi/anno)Fascia alta (ricavi/anno)NoteMedico di Medicina Generale (MMG)50.000–70.000 euro80.000–110.000 euro120.000+ euroDipende capitation SSN + privatoMedico specialista (ambulatoriale privato)45.000–65.000 euro70.000–120.000 euro150.000+ euroForte variabilità per specializzazioneMedico intramoenia20.000–40.000 euro40.000–80.000 euro100.000+ euroIntegra reddito dipendente SSNPsicologo clinico (libero profes.)18.000–28.000 euro30.000–55.000 euro60.000+ euroFonte: dati ENPAP 2024-2025Psicologo aziendale/organizzativo25.000–40.000 euro45.000–70.000 euro80.000+ euroMercato B2B, più strutturatoFisioterapista (libero profes.)20.000–35.000 euro35.000–60.000 euro65.000+ euroStudio proprio vs convenzioneFisioterapista (convenzione SSN)25.000–40.000 euro40.000–55.000 euro60.000+ euroTariffa SSN calmierataInfermiere libero professionista18.000–30.000 euro30.000–50.000 euro55.000+ euroAssistenza domiciliare + cooperativeLogopedista18.000–28.000 euro30.000–50.000 euro60.000+ euroAlta domanda riabilitazione età evolutivaNutrizionista/Biologo nutrizionista15.000–25.000 euro28.000–45.000 euro55.000+ euroMercato crescente ma affollatoDietista15.000–22.000 euro25.000–40.000 euro50.000+ euroSpesso in strutture convenzionateVeterinario libero profes.25.000–40.000 euro45.000–75.000 euro90.000+ euroAnimali da compagnia vs allevamentiFonti: elaborazioni su dati ISTAT Archivio Statistico Imprese Attive, bilanci casse previdenziali (ENPAM 2023, ENPAP 2024, ENPAPI 2023), ODCEC. I valori si riferiscono a ricavi lordi (non al netto di tasse e contributi).I fattori che influenzano il reddito 1. Zona geograficaIl Nord Italia — e in particolare le aree metropolitane (Milano, Torino, Roma) — registra tariffe orarie e giornaliere mediamente più elevate rispetto al Sud. Il Friuli Venezia Giulia (area di riferimento di centrofiscale.com) si posiziona nella fascia media-alta del Nord: buon potere d’acquisto, alta densità di strutture socio-sanitarie, ma mercato più piccolo rispetto ai grandi centri urbani.2. Specializzazione e nicchiaI professionisti con specializzazioni rare o in aree ad alta domanda (es. psicologo EMDR, fisioterapista sportivo ad alto livello, medico estetico) raggiungono più facilmente la fascia alta. La diversificazione dei servizi (es. consulenze online + studio + corsi) aumenta il reddito massimo raggiungibile.3. SSN vs privato puroChi lavora prevalentemente in convenzione SSN ha ricavi più stabili ma “calmierati” dalle tariffe della convenzione. Chi opera esclusivamente in privato ha ricavi potenzialmente più alti ma con maggiore variabilità e necessità di gestione commerciale (acquisizione pazienti, marketing).4. Anzianità professionaleI primi 2–3 anni di attività sono generalmente i più difficili: network professionale ancora limitato, agenda non piena. Il passaggio alla fascia media richiede in media 5–7 anni per la maggior parte delle professioni sanitarie.5. Struttura organizzativaStudio singolo vs studio associato vs STP (Società tra Professionisti): i professionisti in studio associato o STP possono ottimizzare i costi fissi e coprire più fasce orarie, aumentando il reddito netto. Il fisioterapista con studio proprio (spese fisse più alte) ha margini diversi rispetto a chi affitta l’ambulatorio a ore.Calcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio pratico Esempio per un fisioterapista libero professionista con partita IVA in regime forfettario (ATECO 86.90.xx, coeff. redditività 78%), con ricavi annui di 50.000 euro, senza altra copertura previdenziale:Ricavi lordi: 50.000 euroImponibile forfettario (50.000 × 78%): 39.000 euroContributi GS INPS (26,07% su 39.000): 10.167 euroImponibile fiscale (39.000 − 10.167): 28.833 euroImposta sostitutiva (15% su 28.833): 4.325 euroTotale tasse + contributi: 10.167 + 4.325 = 14.492 euroReddito netto approssimativo: 50.000 − 14.492 = 35.508 euro/annoNota: il calcolo non include eventuali spese professionali (affitto studio, strumenti, assicurazione RC) che nel regime forfettario non sono deducibili analiticamente. Per un netto effettivo, queste vanno sottratte dai ricavi prima del calcolo.Confronto con regime ordinario (IRPEF): Con gli stessi ricavi (50.000 euro) e spese professionali deducibili di circa 15.000 euro, il reddito imponibile IRPEF sarebbe 35.000 euro. Le aliquote IRPEF progressive (23% fino a 28.000 euro + 35% sulla parte eccedente) porterebbero a un carico fiscale più alto rispetto al forfettario, soprattutto sopra i 28.000 euro di imponibile. Il forfettario conviene generalmente fino a circa 65.000–75.000 euro di ricavi.Quanto guadagna davvero uno psicologo?Secondo i dati dell’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi), il reddito medio dichiarato dagli psicologi iscritti all’ente negli ultimi anni si attesta intorno ai 22.000–28.000 euro annui. La grande variabilità dipende molto dall’orientamento: lo psicologo clinico che lavora prevalentemente con sedute a tariffa libera tende ad avere redditi più bassi nei primi anni; lo psicologo aziendale o quello che ha diversificato verso coaching e consulenza raggiunge le fasce più alte. Per una guida dettagliata sulla situazione dello psicologo, leggi il nostro articolo Quanto guadagna uno psicologo.Quanto guadagna un medico con partita IVA?Il medico è la figura con il ventaglio di redditi più ampio. I Medici di Medicina Generale convenzionati SSN ricevono una capitation (rimborso per assistito) che, con un numero di assistiti medio (1.200–1.500), porta a un reddito lordo da convenzione di 60.000–90.000 euro, cui si aggiunge l’attività privata. I medici specialisti ambulatoriali privati (dermatologi, ortopedici, ginecologi) possono superare agevolmente i 100.000 euro di ricavi con un’agenda piena. Il medico con attività intramoenia integra il reddito dipendente con l’attività privata svolta all’interno della struttura SSN. Per i dettagli, vedi Quanto guadagna un medico con partita IVA.Quanto guadagna un fisioterapista?Il fisioterapista libero professionista ha un’ampia variabilità di reddito. Con studio proprio e agenda piena, può raggiungere i 50.000–65.000 euro di ricavi. Il fisioterapista in convenzione SSN ha tariffe più basse ma accesso a un bacino di pazienti garantito. Per l’analisi dettagliata, vedi Quanto guadagna un fisioterapista.Quanto guadagna un infermiere libero professionista?L’infermiere libero professionista opera principalmente nell’assistenza domiciliare (ADI), nelle RSA, nelle cooperative o come infermiere libero consulente. I ricavi variano molto in base al numero di ore lavorate e al contratto con strutture. Per l’analisi, vedi Quanto guadagna un infermiere libero professionista.FAQConviene di più il regime forfettario o ordinario per un sanitario?Dipende dal livello di ricavi e dalle spese deducibili. In linea generale, il forfettario conviene per ricavi fino a circa 65.000–75.000 euro (se le spese professionali non sono elevatissime). Sopra quella soglia, o in presenza di spese significative, l’ordinario può essere vantaggioso. La verifica va fatta caso per caso con un consulente.I redditi delle casse previdenziali (ENPAM, ENPAP) sono affidabili come riferimento?Sì, i bilanci delle casse previdenziali pubblicano i redditi medi dichiarati dagli iscritti, che sono una delle fonti più affidabili disponibili. Tendono però a sottostimare il reddito medio perché molti iscritti dichiarano redditi bassi nei primi anni o combinano l’attività autonoma con il lavoro dipendente.Come posso aumentare il mio reddito come sanitario con partita IVA?Le strategie più efficaci: specializzarsi in una nicchia ad alta domanda, diversificare i canali (online + in presenza + consulenza B2B), ottimizzare la gestione fiscale (scelta regime corretto), valutare lo studio associato per ridurre i costi fissi. Una gestione fiscale efficiente — inclusa la scelta corretta del regime e la pianificazione dei contributi — può fare la differenza di migliaia di euro netti all’anno.Vuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?I dati di questa guida sono indicativi. La tua situazione dipende da molti fattori individuali. CAF Centro Fiscale offre consulenze personalizzate per professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, ottimizzazione dei contributi, apertura partita IVA. Prenota un appuntamento: centrofiscale.com/contatti o chiama il 0432 1638640.Per il quadro completo su partita IVA, ATECO e contributi per tutti i professionisti sanitari, leggi il nostro hub: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-15 10:00:002026-08-17 11:03:22Quanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per Professione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Aprire la partita IVA per professionisti sanitari è il passaggio che trasforma un titolo abilitante in una vera attività libero-professionale. Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, veterinari e logopedisti condividono lo stesso percorso di base, ma ognuno ha un codice ATECO diverso, una cassa previdenziale diversa e adempimenti specifici legati al Sistema Tessera Sanitaria.In questa guida trovi la panoramica completa e trasversale: quando conviene aprire la partita IVA, come scegliere il codice attività corretto dopo la riforma ATECO 2025, quale ente previdenziale ti riguarda davvero (attenzione: su questo punto circolano molte informazioni sbagliate), come funziona il regime forfettario con il coefficiente di redditività del 78%, perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA e perché non devi inviare le fatture dei pazienti al Sistema di Interscambio.Consideralo il tuo punto di partenza: la partita IVA per professionisti sanitari ha regole comuni a tutte le professioni della salute, e poi dettagli specifici per ciascun albo, che approfondiamo negli articoli dedicati collegati in fondo. Se preferisci saltare la teoria e passare all’apertura, il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica, in ufficio e online in tutta Italia.Indice dei contenutiPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroCodici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataCasse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveRegime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaEsenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIMarca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiScadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioTabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneApprofondimenti per singola professione sanitariaDomande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitariPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroLa regola generale è semplice: serve la partita IVA quando l’attività professionale diventa abituale, cioè viene svolta in modo continuativo e organizzato, anche se part-time e anche se i compensi sono modesti. Non conta solo quanto guadagni: conta il fatto che tu ti proponga stabilmente sul mercato come professionista della salute. Un fisioterapista che riceve pazienti ogni settimana, uno psicologo con un proprio studio, un infermiere che presta assistenza domiciliare in modo ricorrente: tutti questi casi richiedono l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari.Diverso è il caso della prestazione occasionale, cioè saltuaria e non organizzata: in quel caso si può lavorare con ricevuta per prestazione occasionale e ritenuta d’acconto del 20%, ma è una strada praticabile solo per attività davvero sporadiche. Attenzione: superando 5.000 euro di compensi occasionali complessivi nell’anno solare (sommando tutti i committenti) scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente. L’occasionalità, inoltre, non regge se l’attività è continuativa: in caso di controllo, il rischio è la contestazione di esercizio abituale senza partita IVA.Le situazioni tipiche in cui il professionista sanitario apre la partita IVA sono sostanzialmente tre, e vale la pena distinguerle bene perché hanno trattamenti fiscali diversi:Libera professione pura: studio proprio, pazienti privati, fatturazione diretta. È il caso classico che richiede sempre la partita IVA.Collaborazioni con strutture: poliambulatori, cliniche, RSA, palestre, studi associati che richiedono fattura per le prestazioni rese. Anche qui la partita IVA è indispensabile.Attività mista dipendente + libera professione: il caso di chi lavora in ospedale o in una struttura convenzionata e affianca un’attività privata negli orari liberi.Un chiarimento importante sull’intramoenia, cioè la libera professione svolta dal medico dipendente all’interno della struttura sanitaria pubblica. In questo caso la fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che poi riconosce il compenso al medico: si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non richiede la partita IVA. Serve invece la partita IVA per l’attività libero-professionale svolta fuori dalla struttura, in studio privato o presso terzi. Molti medici hanno quindi contemporaneamente stipendio, intramoenia e partita IVA per la libera professione extramoenia: tre redditi con tre regole fiscali diverse, da coordinare con attenzione in dichiarazione.L’apertura della posizione fiscale non è un semplice modulo da compilare: nella pratica di inizio attività si scelgono il codice ATECO, il regime fiscale, la data di inizio, l’eventuale opzione forfettaria e si effettua l’iscrizione previdenziale. Sono scelte che condizionano gli anni successivi. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue passo passo l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari, valutando prima quale configurazione conviene davvero al tuo caso. Codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataIl codice ATECO è la sigla numerica che identifica l’attività economica svolta. In parole semplici: è il modo in cui il fisco capisce che lavoro fai. Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 elaborata dall’ISTAT, che ha riorganizzato in profondità proprio il settore della salute, creando codici dedicati a professioni che prima finivano tutte nel calderone delle “altre attività paramediche”.Per chi apre oggi la partita IVA professionisti sanitari questo significa una cosa positiva: il codice descrive finalmente l’attività reale. Ecco i principali codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie, con il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario (il coefficiente è la percentuale del fatturato che il fisco considera reddito imponibile: ne parliamo in dettaglio più avanti).ProfessioneCodice ATECO 2025DescrizioneCoefficiente forfettarioMedico di medicina generale86.21.00Attività di medicina generale78%Medico specialistaClasse 86.22Attività degli studi medici specialistici78%Odontoiatra86.23.00Attività odontoiatriche78%Psicologo e psicoterapeuta86.93.00Attività di psicologi e psicoterapeuti (esclusi i medici)78%Infermiere86.94.01Attività infermieristiche78%Ostetrica86.94.02Attività ostetriche78%Fisioterapista86.95.00Attività di fisioterapia78%Logopedista, podologo, dietista e altre professioni sanitarie riabilitativeGruppo 86.99 (es. 86.99.09)Altre attività per la salute umana n.c.a.78%Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)Classe 86.91 o gruppo 86.99 secondo l’attività svoltaDiagnostica per immagini e laboratorio medico / altre attività sanitarie78%Osteopata e operatore di discipline complementariClasse 86.96Attività di medicine complementari e alternative78%Veterinario75.00.00Servizi veterinari78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati40% (attività commerciale)Codici ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Il sotto-codice definitivo va scelto in base all’attività concretamente svolta.Due avvertenze pratiche. La prima riguarda i fisioterapisti: il codice corretto è 86.95.00 (in precedenza 86.90.21), mentre il vecchio 86.90.29 identificava massofisioterapisti e operatori affini. La seconda riguarda le professioni per cui l’ATECO 2025 non ha creato una voce dedicata: in quel caso si utilizza il gruppo residuale 86.99, e la scelta del sotto-codice va ponderata perché incide su statistiche, requisiti di bandi e talvolta su agevolazioni locali. Se vuoi la mappa completa professione per professione, leggi la nostra tabella completa codici ATECO professioni sanitarie.Va detto che il coefficiente di redditività per la quasi totalità delle professioni sanitarie è 78%, perché rientrano nella categoria delle attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie. Fa eccezione chi svolge attività di natura commerciale, come il farmacista titolare di farmacia, oppure chi affianca alla prestazione sanitaria la vendita di prodotti: in questi casi possono coesistere più codici ATECO e più coefficienti, con una gestione contabile più delicata. Casse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveÈ il capitolo che genera più confusione, e anche più errori costosi. Ogni professione sanitaria ha un proprio ente previdenziale, ma non tutte le professioni hanno una cassa di categoria: chi non ce l’ha versa alla Gestione Separata INPS. Sbagliare ente significa versare a un soggetto che non ti riguarda oppure, molto peggio, non versare affatto e accumulare anni di contributi mancanti.Ecco la mappa corretta delle casse previdenziali delle professioni sanitarie:ENPAM — medici chirurghi e odontoiatriENPAP — psicologi e psicoterapeutiENPAPI — solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAV — medici veterinariENPAB — biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAF — farmacistiGestione Separata INPS — fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM, osteopati, dietisti e in generale tutte le professioni sanitarie prive di cassa di categoria Fisioterapisti e altre professioni senza cassa: mai a ENPAPISu questo punto è necessario essere netti, perché in rete circola un’informazione sbagliata che ha creato panico tra migliaia di professionisti: i fisioterapisti non sono iscritti a ENPAPI e non lo sono mai stati. ENPAPI è la cassa della professione infermieristica ed è un ente a perimetro chiuso, riservato per statuto a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. La legge 3/2018 (legge Lorenzin) ha riordinato albi e ordini professionali, senza toccare gli obblighi previdenziali, come confermato dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024. Non esiste alcun ente “ENPAP-F” né una cassa dei fisioterapisti.Il fisioterapista con partita IVA versa quindi alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995. Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:26,07% per i liberi professionisti privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;24% per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente) o è titolare di pensione.La Gestione Separata ha due caratteristiche che la distinguono dalle casse private: non prevede contributi minimi (si versa in proporzione al reddito effettivo, quindi se non fatturi non versi) e consente la rivalsa facoltativa del 4% in fattura verso il cliente. I versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti tramite modello F24. Se sei un fisioterapista e vuoi capire perché questa informazione è stata a lungo travisata, leggi l’approfondimento su perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI.Come funzionano le casse private: soggettivo, integrativo e minimiChi ha una cassa di categoria versa in genere due contributi. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale netto e finanzia la tua futura pensione. Il contributo integrativo è invece una percentuale che si addebita in fattura al cliente e si gira alla cassa: non è un costo per il professionista, ma un importo che transita. A questi si aggiungono spesso un contributo di maternità e, per molte casse, un minimo annuo dovuto anche se il reddito è basso o pari a zero.Qualche esempio concreto per il 2026. L’ENPAM prevede la Quota A fissa per fasce di età (da 304,73 euro fino a 30 anni a 2.049,83 euro oltre i 40 anni, più 84,26 euro di contributo maternità, con scadenza al 30 aprile) e la Quota B proporzionale al reddito libero-professionale, con aliquota piena del 19,5% oppure dimezzata al 9,75%, su domanda, per chi è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato (il 2% vale solo per i redditi da intramoenia e per i tirocinanti del corso di Medicina generale), da dichiarare con il Modello D entro il 31 luglio. L’ENPAP degli psicologi applica il 10% di contributo soggettivo (con un minimo 2026 di 856 euro) e il 2% di integrativo, con versamenti al 1° marzo e 1° ottobre. L’ENPAV dei veterinari applica il 16% soggettivo e il 2% integrativo, con riduzioni per i neoiscritti nei primi anni.Un’ottima notizia trasversale: i contributi previdenziali obbligatori sono sempre deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario. Significa che si sottraggono dalla base su cui si calcola l’imposta, riducendo concretamente il carico fiscale dell’anno successivo.Regime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaIl regime forfettario è il regime fiscale scelto dalla grande maggioranza di chi apre oggi la partita IVA per professionisti sanitari, e il motivo è intuitivo: contabilità semplificata, niente IVA da liquidare, niente studi di settore e un’unica imposta al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Quell’unica imposta si chiama imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più tributi separati, se ne paga uno solo.I parametri fondamentali per il 2026 sono questi:Limite di ricavi e compensi: 85.000 euro annui incassati. Se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA.Coefficiente di redditività: 78% per le professioni sanitarie. Il restante 22% rappresenta i costi forfettizzati e non è tassato.Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di nuova attività (se non hai esercitato attività analoga nei tre anni precedenti), poi 15%.Causa ostativa da lavoro dipendente: niente forfettario se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati.Spese per personale: massimo 20.000 euro lordi annui; investimenti in beni strumentali entro 20.000 euro nel triennio.Vediamo un esempio pratico, perché i numeri chiariscono più di ogni definizione. Immagina che Giulia, logopedista appena laureata, apra la partita IVA in regime forfettario e incassi 30.000 euro nell’anno. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente del 78%: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno: ipotizzando 4.000 euro di contributi alla Gestione Separata, la base imponibile scende a 19.400 euro. Su questa base Giulia paga il 5% di imposta sostitutiva, cioè 970 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% l’imposta sarebbe invece di 2.910 euro.C’è una causa ostativa che riguarda in modo particolare i sanitari dipendenti: non si può applicare il forfettario se i compensi sono conseguiti prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o di quello dei due anni precedenti, o di soggetti a esso riconducibili. È il tipico caso dell’infermiere o del tecnico che si licenzia dalla clinica e continua a lavorare per la stessa struttura come libero professionista: in quella configurazione il forfettario non è ammesso. Se invece i clienti sono diversificati, nessun problema.Il regime forfettario non è però automaticamente la scelta migliore. Chi sostiene costi elevati — affitto dello studio, attrezzature, personale di segreteria, materiali di consumo — può trovare più conveniente il regime ordinario, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti anziché in misura fissa. È una valutazione da fare con i numeri alla mano, prima di aprire. Se hai un’attività in crescita, leggi anche cosa succede se superi la soglia 85.000 euro. Esenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Le prestazioni sanitarie hanno un trattamento IVA particolare, che vale a prescindere dal regime fiscale scelto. L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute.Facciamo chiarezza sulla differenza tra due termini che sembrano sinonimi ma non lo sono. Una prestazione esente rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta a imposta per finalità sociali; una prestazione fuori campo o non soggetta, come quella del forfettario, non applica l’IVA per il regime del soggetto che la emette. Per il paziente il risultato pratico è identico — non paga IVA — ma la dicitura in fattura e il codice natura cambiano.Nella pratica quotidiana della partita IVA per professionisti sanitari valgono queste indicazioni:professionista in regime ordinario: fattura esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/72, codice natura N4;professionista in regime forfettario: operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, codice natura N2.2;prestazioni non sanitarie (consulenze aziendali, docenza, perizie di parte, medicina estetica a scopo puramente estetico): imponibili IVA al 22% se il professionista è in regime ordinario.Il discrimine è la finalità di tutela della salute. Una valutazione psicologica finalizzata a un percorso terapeutico è esente; una consulenza organizzativa resa a un’azienda dallo stesso psicologo non lo è. Un trattamento riabilitativo prescritto è esente; un massaggio a fini di puro benessere non rientra nell’esenzione. Chi svolge attività miste deve quindi separare le due tipologie di prestazione e, se supera le soglie, gestire anche il pro-rata IVA: una complessità che rende molto utile un’assistenza contabile continuativa. Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIÈ il punto in cui la partita IVA per professionisti sanitari si differenzia da qualunque altra partita IVA italiana, e va compreso bene perché sbagliare qui significa violare la normativa sulla privacy dei pazienti.Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati del Ministero dell’Economia che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione dei redditi precompilata, così che il paziente ritrovi automaticamente le spese detraibili al 19%. I professionisti sanitari iscritti agli albi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni rese alle persone fisiche, indicando codice fiscale del paziente, importo e tipologia di spesa.Dal 2026 la trasmissione è diventata più semplice: il D.Lgs. n. 81/2025 e il successivo decreto MEF di attuazione hanno sostituito le vecchie scadenze semestrali con un invio annuale unico. I dati delle spese sanitarie di un intero anno solare vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (quindi le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027, con slittamento al primo giorno lavorativo se cade di sabato o domenica).Perché non devi inviare le fatture al Sistema di InterscambioQui arriva la regola che sorprende chi arriva da altri settori: per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, è vietato emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il divieto nasce dalla tutela dei dati sanitari, che sono dati particolari ai sensi del GDPR e non devono transitare per l’infrastruttura pubblica di interscambio. Fino al 2025 il divieto veniva prorogato ogni anno con il Milleproroghe; con il D.Lgs. 81/2025 è diventato una regola a regime, stabile.In concreto, per il professionista sanitario significa che:le fatture ai pazienti privati vanno emesse in formato cartaceo o PDF (fattura extra-SdI) e consegnate o inviate direttamente al paziente;il divieto riguarda sia chi è obbligato all’invio al Sistema TS sia chi, pur non obbligato, documenta prestazioni sanitarie a persone fisiche;restano invece in fattura elettronica ordinaria via SdI le prestazioni verso soggetti titolari di partita IVA: cliniche, poliambulatori, società, cooperative, RSA, palestre, aziende committenti;il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS: in quel caso la spesa non confluisce nel precompilato e va annotata secondo le regole previste.Molti sanitari lavorano quindi con un doppio binario di fatturazione: cartaceo o PDF per i pazienti, elettronico per le strutture. Gestire i due flussi con un software adeguato evita errori e duplicazioni. Per la parte elettronica verso strutture e aziende puoi valutare una piattaforma dedicata come fatturazioneitalia.it, oppure leggere il nostro confronto software di fatturazione. Se sei un odontoiatra, il tema è ancora più delicato per volumi e importi: trovi tutto nella guida dedicata per l’odontoiatra.Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiChi apre la partita IVA per professionisti sanitari scopre presto un piccolo adempimento che in altri settori non esiste: la marca da bollo da 2 euro. La regola è che le fatture senza IVA — quindi sia quelle esenti art. 10 sia quelle dei forfettari — devono riportare il bollo quando l’importo supera 77,47 euro. Sotto quella soglia non è dovuto nulla.Le modalità cambiano a seconda del tipo di documento:Fattura cartacea o PDF (il caso tipico delle prestazioni ai pazienti): si applica la marca da bollo fisica da 2 euro sull’originale consegnato al paziente, annullandola con data o firma.Fattura elettronica via SdI (prestazioni verso strutture e aziende): si utilizza il bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto e il versamento avviene trimestralmente con F24, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524.Il costo del bollo può essere addebitato al cliente in fattura, come rimborso della spesa anticipata: in quel caso va indicato in una riga separata e non concorre a formare il compenso imponibile. È una prassi diffusa e perfettamente legittima. Attenzione però a non dimenticarlo: l’omessa applicazione del bollo comporta sanzioni amministrative e, in caso di controllo, la regolarizzazione retroattiva su tutte le fatture emesse. Scadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioUna volta aperta la partita IVA, il calendario diventa parte del lavoro. Le scadenze principali per un professionista sanitario in regime forfettario nel corso dell’anno sono poche ma non trascurabili, e si aggiungono a quelle specifiche della propria cassa previdenziale.ScadenzaAdempimento31 gennaioInvio annuale dei dati delle spese sanitarie dell’anno precedente al Sistema Tessera Sanitaria30 giugnoSaldo dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF, primo acconto e saldo dei contributi previdenziali30 luglioStessi versamenti differiti, con maggiorazione dello 0,40%30 novembreInvio telematico del Modello Redditi PF1° dicembreSecondo acconto delle imposte e dei contributiTrimestraleVersamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse verso soggetti IVAA queste vanno sommate le scadenze della cassa di categoria: il 30 aprile per la Quota A ENPAM e il 31 luglio per il Modello D dei medici, il 1° marzo e il 1° ottobre per gli psicologi iscritti ENPAP, le rate previste dai regolamenti di ENPAPI, ENPAV, ENPAB ed ENPAF. Chi versa alla Gestione Separata INPS, invece, non ha scadenze autonome: i contributi seguono il calendario delle imposte sui redditi e si versano con lo stesso F24.Il consiglio pratico, valido per tutti, è di accantonare mensilmente una quota degli incassi. Tra imposta sostitutiva e contributi, un professionista sanitario forfettario in Gestione Separata destina mediamente al fisco e alla previdenza una porzione significativa del fatturato: mettere da parte con regolarità evita di trovarsi in difficoltà a giugno, quando saldo e primo acconto arrivano insieme.Tabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneEcco il quadro di sintesi che riassume tutto quanto visto finora. È lo schema che utilizziamo allo sportello quando apriamo una partita IVA per professionisti sanitari: tre informazioni per professione, codice attività, ente previdenziale e coefficiente forfettario.Professione sanitariaCodice ATECO 2025Cassa previdenzialeCoefficienteMedico di medicina generale86.21.00ENPAM78%Medico specialistaClasse 86.22ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ENPAM78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ENPAP78%Infermiere86.94.01ENPAPI78%Infermiere pediatrico / assistente sanitario86.94.01ENPAPI78%Ostetrica86.94.02Gestione Commercianti INPS78%Fisioterapista86.95.00Gestione Separata INPS78%LogopedistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%PodologoGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%DietistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)Classe 86.91 o gruppo 86.99Gestione Separata INPS78%OsteopataClasse 86.96Gestione Separata INPS78%Biologo nutrizionistaGruppo 86.99 o codice professionale specificoENPAB78%Veterinario75.00.00ENPAV78%Farmacista libero professionistaGruppo 86.99ENPAF78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10ENPAF40%Riepilogo ATECO, cassa previdenziale e coefficiente di redditività per le principali professioni sanitarie.Un promemoria che vale la pena ripetere, perché è l’errore più frequente e più oneroso: ENPAPI riguarda esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24/03/1998; D.Lgs. 103/1996). Le ostetriche libere professioniste, a seguito dello scioglimento dell’ENPAO (L. 7 agosto 1990, n. 249), sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS e non alla Gestione Separata. Tutte le altre professioni sanitarie prive di cassa di categoria versano invece alla Gestione Separata INPS. Prima di iscriverti a un ente, verifica sempre la tua posizione: correggere a posteriori anni di versamenti errati è possibile, ma lungo e complicato. Approfondimenti per singola professione sanitariaQuesta guida è il punto di partenza trasversale sulla partita IVA per professionisti sanitari. Ogni professione, però, ha specificità che meritano un approfondimento dedicato: soglie contributive, regole di fatturazione, agevolazioni e casi particolari. Qui trovi gli approfondimenti già disponibili:Perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI — la posizione previdenziale corretta e come regolarizzarsi.Tabella completa codici ATECO professioni sanitarie — tutti i codici aggiornati alla classificazione 2025.Guida dedicata per l’odontoiatra — apertura, Sistema TS e adempimenti dello studio dentistico.Cosa succede se superi la soglia 85.000 euro — uscita dal forfettario e passaggio al regime ordinario.Confronto software di fatturazione — quale piattaforma gestisce bene il doppio binario sanitario.Stiamo pubblicando progressivamente le schede per medici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari e logopedisti: se la tua professione non è ancora coperta da un approfondimento dedicato, tutte le informazioni essenziali sono comunque in questa guida e i nostri operatori possono analizzare la tua situazione specifica.Domande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitari Posso fare intramoenia con la partita IVA forfettaria?No, e per un motivo semplice: l’intramoenia non passa dalla partita IVA. La fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che trattiene la propria quota e liquida il compenso al medico come reddito assimilato a lavoro dipendente. Il regime forfettario non c’entra. Puoi però avere contemporaneamente intramoenia e partita IVA per l’attività extramoenia svolta in studio privato, verificando la soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e la regola sulla prevalenza dei compensi verso il datore di lavoro.Un fisioterapista può aderire al regime forfettario?Sì, senza alcun ostacolo legato alla professione. Il fisioterapista con partita IVA applica il codice ATECO 86.95.00, il coefficiente di redditività del 78% e l’imposta sostitutiva al 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti di nuova attività. Sul fronte previdenziale versa alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% (24% se ha già altra copertura obbligatoria), non a ENPAPI.Quali professionisti sanitari sono esenti IVA?Sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da chi esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti e le altre professioni riconosciute. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni prive di finalità terapeutica, come consulenze aziendali, docenze o trattamenti puramente estetici.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti privati?No, anzi: è vietato inviare al Sistema di Interscambio le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Dal 2026 il divieto è stabile e non più soggetto a proroghe annuali, per effetto del D.Lgs. 81/2025. Le fatture ai pazienti restano cartacee o in PDF. La fattura elettronica via SdI resta invece obbligatoria per le prestazioni verso strutture, cliniche, società e altri soggetti titolari di partita IVA.Un dipendente del SSN può aprire la partita IVA in regime forfettario?Dipende da due condizioni. La prima è la soglia: se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente ha superato 35.000 euro, il regime forfettario è precluso. La seconda riguarda i clienti: non si può fatturare prevalentemente al proprio datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti. Va inoltre verificato il regime di esclusività o non esclusività previsto dal contratto e l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.Quanto costa aprire la partita IVA per un professionista sanitario?L’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate non prevede imposte di apertura. I costi reali dell’attività sono altri: i contributi previdenziali (che variano moltissimo tra cassa privata con minimi fissi e Gestione Separata proporzionale al reddito), l’imposta sostitutiva e l’assistenza contabile. Poiché ogni situazione è diversa per professione, reddito atteso e presenza di altri redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine elabora un preventivo personalizzato dopo una prima analisi del tuo caso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA con il CAF Centro Fiscale di UdineScegliere il codice ATECO corretto, individuare la cassa previdenziale giusta, valutare se il forfettario conviene davvero e impostare la fatturazione nel rispetto del Sistema Tessera Sanitaria: sono decisioni che condizionano i tuoi prossimi anni di attività e che è meglio non improvvisare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica di apertura della partita IVA per professionisti sanitari: analisi preliminare della convenienza, apertura della posizione fiscale, iscrizione previdenziale, impostazione della fatturazione e gestione degli adempimenti annuali.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla tua professione e sul volume di attività previsto. Contattaci per fissare un appuntamento e valutare insieme la soluzione più conveniente per la tua libera professione.Hai bisogno di assistenza per l’apertura e la gestione della partita IVA come professionista sanitario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-09-27 19:10:52Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)Aprire la partita IVA come educatore professionale nel 2026 richiede prima di tutto chiarire una distinzione fondamentale: esistono due figure con lo stesso nome ma profili fiscali e previdenziali significativamente diversi. L’Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario, riconosciuto dal DM 8 ottobre 1998 nell’area della riabilitazione) e l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017) hanno percorsi di abilitazione distinti, casse previdenziali diverse e, soprattutto, un trattamento IVA completamente differente.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per aprire la partita IVA come educatore professionale, scegliere il regime fiscale corretto e versare i contributi nel modo giusto.Indice dei contenutiEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tuttoCodice ATECO per educatore professionaleIVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogicoContributi previdenziali: Gestione Separata INPSRegime forfettario per l’educatore professionaleSistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioCome aprire la partita IVA: step praticiLink al cluster: approfondisci con le guide collegateFAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAConclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tutto Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario)L’EP sanitario è una professione sanitaria regolamentata, riconosciuta con il DM 8 ottobre 1998 (Ministero della Sanità) e inserita nell’area della riabilitazione dalla L. 251/2000. Opera all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in strutture ospedaliere, SERT, Servizi di Salute Mentale, comunità terapeutiche. La laurea abilitante è la triennale in Educazione Professionale (classe L/SNT2 — professioni sanitarie della riabilitazione). L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con D.Lgs. 3/2018) è obbligatoria per l’esercizio professionale.Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico)L’EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), opera nell’ambito sociale ed educativo (non sanitario): scuole, servizi sociali, cooperative, centri diurni. La laurea magistrale in Scienze dell’Educazione (LM-57/LM-50 o triennale L-19) è il percorso tipico. Questa figura non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000 e non appartiene all’Ordine TSRM PSTRP.CaratteristicaEP SanitarioEP Socio-PedagogicoNorma istitutivaDM 8/10/1998 + L. 251/2000L. 205/2017Ambito operativoSanitario (riabilitazione, SSN)Sociale, educativoOrdine professionaleTSRM PSTRP (obbligatorio)Non previsto (ordine in iter)IVA prestazioniEsente art. 10 n.18Imponibile (o N4 se in struttura accreditata)ATECO88.99.0988.99.09 (o 85.59.20 se attività formativa)PrevidenzaGS INPSGS INPSCodice ATECO per educatore professionale Il codice ATECO più indicato per l’educatore professionale (sia sanitario che socio-pedagogico) è:88.99.09 — Altre attività di assistenza sociale non residenziale ncaPer l’EP socio-pedagogico che svolge prevalentemente attività formative (corsi, workshop educativi), può essere indicato anche il codice 85.59.20 (Corsi di formazione e scuole di lingue). In caso di dubbio, è preferibile consultare un commercialista o il CAF per la scelta più coerente con l’attività concreta svolta.Il codice ATECO 88.99.09 corrisponde, nel regime forfettario, al coefficiente di redditività del 67% (categoria “altre attività”).Nota: l’EP sanitario che opera in ambito di riabilitazione potrebbe anche ricadere nel codice 86.90.29 (altre attività paramediche), con coefficiente di redditività del 78% (attività professionali sanitarie). La scelta tra 88.99.09 e 86.90.29 deve essere fatta in base all’attività prevalente: se prevale la finalità terapeutica-riabilitativa, 86.90.29 è più coerente; se prevale quella socio-assistenziale, 88.99.09 è la scelta corretta.IVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogico Questa è la distinzione più importante per l’apertura della partita IVA.EP Sanitario: esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72Le prestazioni dell’EP sanitario, in quanto esercitate da un professionista sanitario abilitato (iscritto all’Ordine TSRM PSTRP) e con finalità terapeutica o riabilitativa, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. In fattura si indica il codice natura N4 (operazioni esenti).Attenzione — condizione essenziale: l’esenzione si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione). Se l’EP sanitario svolge attività prive di finalità terapeutica (es. attività ricreative o formative generiche), queste non godono dell’esenzione.EP Socio-Pedagogico: IVA ordinaria o N4 in casi specificiL’EP socio-pedagogico non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000. Le sue prestazioni sono in linea di principio soggette a IVA al 22%. L’esenzione N4 può applicarsi solo in casi molto specifici (es. prestazioni rese nell’ambito di strutture socio-assistenziali accreditate). In caso di dubbio, è indispensabile una consulenza specializzata.Eccezione nel regime forfettario: sia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico che adottano il regime forfettario non applicano IVA sulle fatture (codice natura N2.2 — non soggette, altri casi). La distinzione IVA è quindi rilevante solo per chi opera in regime ordinario.Contributi previdenziali: Gestione Separata INPSSia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico, quando esercitano come liberi professionisti, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS (non esiste una cassa previdenziale dedicata per queste figure).Le aliquote 2026 della Gestione Separata sono:26,07%: per chi non ha altra copertura previdenziale (es. nessuna pensione, nessun rapporto di lavoro dipendente in parallelo). Include: quota base 25% + maternità/malattia 0,72% + DIS-COLL 0,35%.24%: per chi è già iscritto a un’altra gestione previdenziale (es. lavoro dipendente part-time, pensionato).I contributi si calcolano sul reddito imponibile (compensi netti o, nel forfettario, compensi × coefficiente di redditività) e si versano tramite F24 (codici 1840-1841 per acconti e saldo). Il massimale annuo 2026 è di circa 119.650 euro di reddito imponibile previdenziale.Regime forfettario per l’educatore professionale Il regime forfettario è applicabile all’educatore professionale, sia sanitario che socio-pedagogico, a condizione che i ricavi annui non superino i 85.000 euro e che non ricorrano le altre cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014.Calcolo imposta sostitutiva nel forfettarioNel regime forfettario, l’imponibile fiscale si determina applicando il coefficiente di redditività ai compensi lordi:Con ATECO 88.99.09 (altre attività): coefficiente 67%Con ATECO 86.90.29 (EP sanitario in area riabilitativa): coefficiente 78%Esempio pratico con ATECO 86.90.29 (EP sanitario):Compensi annui: 40.000 euroImponibile forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euroImposta sostitutiva (15%): 31.200 × 15% = 4.680 euroContributi GS INPS (26,07% sull’imponibile): 31.200 × 26,07% = 8.134 euroI contributi GS INPS si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo finaleAliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti, con previsione di ricavi non superiori a quelli del periodo precedente).Fatturazione nel forfettarioNel regime forfettario, la fattura elettronica (via SDI, obbligatoria dal 2024) non include IVA. Si usa il codice natura N2.2 con la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”. Aggiungere anche la dicitura di esenzione dalla ritenuta d’acconto.Sistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioL’EP sanitario, in quanto professionista sanitario che eroga prestazioni a persone fisiche, è soggetto all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (DL 78/2010, art. 3 c. 3, e DM 31/07/2015). Deve trasmettere entro il mese successivo: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo, natura della prestazione.Sanzione per mancata trasmissione: 100 euro per ogni prestazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro annui.L’EP socio-pedagogico, non essendo professione sanitaria, non è soggetto all’obbligo di trasmissione al Sistema TS (le sue prestazioni non sono detraibili come spese sanitarie).Per una guida completa sulla trasmissione dati al Sistema TS, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria 2026.Come aprire la partita IVA: step praticiVerifica i requisiti: EP sanitario → laurea abilitante in Educazione Professionale (L/SNT2) + iscrizione Ordine TSRM PSTRP. EP socio-pedagogico → laurea in scienze dell’educazione (L-19 o magistrale LM-57/LM-50).Scegli il codice ATECO: 86.90.29 (se prevalentemente riabilitativo/sanitario) oppure 88.99.09 (se prevalentemente socio-assistenziale). In caso di attività miste, scegli il codice dell’attività prevalente per ricavi.Apri la partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite CIVIS o di persona). Indica il regime fiscale scelto (forfettario o ordinario).Iscriviti alla Gestione Separata INPS: online sul sito INPS, sezione “Professionisti e Collaboratori”.Iscriviti all’Ordine TSRM PSTRP (solo EP sanitario): obbligatorio per l’esercizio della professione.Attiva la fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti i regimi.Attiva il Sistema TS (solo EP sanitario): registrazione sul portale TS del Ministero della Salute.Link al cluster: approfondisci con le guide collegateQuesta guida fa parte del nostro cluster dedicato ai professionisti sanitari con partita IVA. Per un quadro completo:Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (hub)Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, GS INPSCodice ATECO professioni sanitarie 2026: tabella completa (ID 34182)FAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAPosso lavorare sia come dipendente SSN che come libero professionista?Sì, in linea di principio. Tuttavia, è necessario verificare i contratti collettivi e le norme aziendali del datore di lavoro (alcune strutture SSN prevedono clausole di esclusiva o incompatibilità). Per l’EP sanitario dipendente SSN, l’attività libero-professionale intramoenia è regolata da specifici accordi.L’EP socio-pedagogico può applicare il forfettario?Sì, se i ricavi non superano 85.000 euro e non ricorrono cause ostative. Il coefficiente di redditività è il 67% (ATECO 88.99.09).Devo iscrivermi a un Ordine professionale anche come EP socio-pedagogico?Al momento (2026) non esiste un Ordine professionale obbligatorio per l’EP socio-pedagogico. La L. 205/2017 ha riconosciuto la figura ma l’istituzione di un Ordine specifico è ancora in iter normativo. L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP è invece obbligatoria solo per l’EP sanitario.Come faccio a sapere se le mie prestazioni godono dell’esenzione IVA?La risposta dipende dalla tua figura (EP sanitario vs socio-pedagogico) e dalla natura della singola prestazione (terapeutica vs educativa generica). In caso di dubbio, rivolgiti a un professionista fiscale o al nostro CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata. È un aspetto troppo rilevante per gestirlo autonomamente senza una consulenza.Conclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioAprire la partita IVA come educatore professionale richiede attenzione alla distinzione tra figura sanitaria e socio-pedagogica: sbagliare la classificazione comporta errori sull’IVA, sul codice ATECO e sulla contribuzione. La buona notizia è che entrambe le figure possono accedere al regime forfettario, con significativi vantaggi in termini di semplicità gestionale.Per una consulenza personalizzata sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 10:00:002026-08-17 11:03:04Partita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)
PARTITA IVA, Professionisti SanitariCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiCodice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con CoefficientiScegliere il codice ATECO corretto è uno degli adempimenti fondamentali per ogni professionista sanitario che apre la partita IVA. Un codice sbagliato può comportare l’applicazione di un coefficiente di redditività errato nel regime forfettario, problemi in sede di dichiarazione dei redditi e difficoltà con l’INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata. In questa guida trovi la tabella master aggiornata al 2026 con il codice ATECO specifico per ogni professione sanitaria, il coefficiente di redditività applicabile e le note pratiche sulla classificazione.Indice dei contenutiChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitariTabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida CompletaCome funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettarioCodici ATECO sanitari: le sezioni della classificazioneProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Caso speciale: ottico optometristaEducatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoCome aprire la partita IVA con il codice ATECO correttoDomande frequenti sui codici ATECO sanitariConclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFChe cos’è il codice ATECO e perché è importante per i sanitari Il codice ATECO (Attività Economiche) è il codice alfanumerico che classifica l’attività svolta da ogni partita IVA. Per i professionisti sanitari la scelta del codice corretto è determinante perché:Regime forfettario: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività applicato ai compensi per calcolare il reddito imponibileINPS: l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dipende dal codice ATECO (le professioni sanitarie senza cassa propria si iscrivono alla GS)IVA: alcune prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, ma solo se rese da professionisti abilitati con il corretto profilo giuridicoStudi di settore e CPB: il codice ATECO determina l’applicabilità degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e del Concordato Preventivo Biennale 2024-2025La classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) è quella attualmente in uso. Per le professioni sanitarie i codici rilevanti appartengono principalmente alla Sezione Q — Sanità e assistenza sociale, con alcuni casi particolari nel commercio (ottici con negozio).Tabella ATECO Professioni Sanitarie 2026: Guida Completa Di seguito la tabella master aggiornata 2026 con codice ATECO, coefficiente di redditività nel regime forfettario e note specifiche per ciascuna professione sanitaria.ProfessioneCodice ATECODescrizione ATECOCoeff. RedditivitàPrevidenzaMedico di Medicina Generale86.21.00Servizi degli studi medici di medicina generale78%ENPAMMedico Specialista86.22.09Altri studi medici specialistici e poliambulatori78%ENPAMOdontoiatra / Dentista86.23.00Servizi degli studi odontoiatrici78%ENPAMPsicologo / Psicoterapeuta86.90.30Servizi degli studi di psicologia78%ENPAPFisioterapista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSInfermiere86.90.29Altre attività paramediche78%ENPAPILogopedista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSPodologo86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSTSRM (Tecnico Radiologia)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOstetrica / Ostetrico86.21.09Servizi degli studi medici e di altri studi78%GS INPSDietista86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSBiologo / Biologo Nutrizionista86.90.29Altre attività paramediche78%ENPABOsteopata86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSVeterinario75.00.00Servizi veterinari78%ENPAVEducatore Professionale88.99.09Altre forme di assistenza sociale non residenziale67%GS INPSOttico (servizi visivi)86.90.29Altre attività paramediche78%GS INPSOttico (commercio occhiali)47.78.10Commercio al dettaglio di articoli ottici40%GS INPS / INPS comm.Nota: tabella aggiornata ad aprile 2026 secondo classificazione ATECO 2007 (revisione 2022). Il coefficiente di redditività si applica solo ai soggetti in regime forfettario (L. 190/2014).Come funziona il coefficiente di redditività nel regime forfettario Per i professionisti sanitari in regime forfettario, la quasi totalità dei codici ATECO prevede un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) è pari al 78% dei compensi lordi incassati.Esempio pratico: un fisioterapista che nel 2025 ha incassato 40.000 euro lordi calcola il reddito imponibile come segue:Compensi lordi: 40.000 euroReddito forfettario (78%): 31.200 euroDeduzione contributi INPS GS pagati: ad esempio 10.000 euroReddito netto imponibile: 21.200 euroImposta sostitutiva 15%: 3.180 euroLa soglia di accesso al forfettario per il 2026 rimane a 85.000 euro di ricavi/compensi annui. L’uscita immediata dal regime scatta invece se si supera la soglia di 100.000 euro nello stesso anno (con ricalcolo dell’IVA).Codici ATECO sanitari: le sezioni della classificazione La struttura dei codici ATECO per le professioni sanitarie si articola principalmente nella Sezione Q (Sanità e assistenza sociale), divisione 86:86.21 — Servizi degli studi medici di medicina generaleComprende i medici di medicina generale (MMG) e i medici di base. Codice specifico: 86.21.00. Si usa anche per le ostetriche (86.21.09, altri studi) quando il focus dell’attività è prevalentemente assistenziale-medica.86.22 — Servizi degli studi medici specialisticiPer i medici specialisti liberi professionisti: dermatologo, cardiologo, ortopedico, ginecologo, ecc. Il codice più utilizzato è 86.22.09 (altri studi specialistici). Esiste anche il 86.22.01 per gli studi oculistici.86.23 — Servizi degli studi odontoiatriciCodice specifico per dentisti e odontoiatri: 86.23.00. È un codice dedicato, distinto dai medici specialisti, in quanto l’odontoiatria è una professione con percorso di laurea e abilitazione autonomi.86.90 — Altre attività sanitarieQuesto gruppo raccoglie la maggioranza delle professioni sanitarie non mediche:86.90.29 — «Altre attività paramediche»: il codice più ampio, utilizzato da fisioterapisti, infermieri liberi professionisti, logopedisti, podologi, TSRM, dietisti, osteopati, ottici (per i servizi visivi)86.90.30 — «Servizi degli studi di psicologia»: codice dedicato a psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo (abilitazione con esame di Stato), incluse le psicoterapieProfessioni sanitarie e IVA: l’esenzione art. 10 n. 18Un aspetto fondamentale per i professionisti sanitari riguarda il regime IVA. La maggior parte delle prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72, a condizione che:La prestazione sia resa da un professionista abilitato (iscrizione all’Ordine o Albo di competenza)La prestazione abbia finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione). Le prestazioni a scopo estetico non sono esentiIl servizio sia reso a persone fisiche (B2C) o, in alcuni casi, a strutture sanitarieAttenzione per i forfettari: il regime forfettario prevede già la non applicazione dell’IVA sulle fatture (codice natura N2.2). Tuttavia, la distinzione tra esenzione art. 10 e non imponibilità forfettaria è rilevante se il professionista dovesse uscire dal regime agevolato. Nota sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (CPB)Il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) è applicabile ai contribuenti con partita IVA che applicano gli ISA o che sono in regime forfettario, per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per i professionisti sanitari in regime forfettario, il CPB è accessibile a partire dal 2024 in via sperimentale (D.Lgs. 13/2024 art. 8). La proposta di concordato è formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e del codice ATECO. Il codice ATECO corretto è quindi determinante anche ai fini del CPB.Caso speciale: ottico optometristaL’ottico optometrista è un caso peculiare perché può svolgere due attività con codici ATECO differenti e coefficienti di redditività molto diversi:47.78.10 (commercio al dettaglio di articoli ottici): applicabile quando la struttura principale è un negozio di ottica con vendita di occhiali e lenti. Coefficiente 40%. Molti ottici applicano questo codice come principale.86.90.29 (altre attività paramediche): applicabile per la componente di esame visivo e servizi optometrici. Coefficiente 78%.Chi svolge entrambe le attività deve aprire due posizioni ATECO (principale + secondaria) e gestire correttamente la separazione dei ricavi. In regime forfettario, il codice ATECO prevalente (quello con i ricavi maggiori) determina il coefficiente applicabile all’intero reddito.Educatore professionale: codice ATECO e coefficiente ridottoL’educatore professionale (professione sanitaria riconosciuta con L. 205/2017 e DM 8/10/1998) utilizza il codice ATECO 88.99.09 (altre forme di assistenza sociale non residenziale n.c.a.), che appartiene alla Sezione Q ma alla divisione 88 (Assistenza sociale) anziché 86 (Sanità). Questo comporta un coefficiente di redditività del 67% invece del 78% applicato alle altre professioni sanitarie. Il dato è importante perché comporta una base imponibile ridotta rispetto ad altri colleghi sanitari.Come aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto Per aprire la partita IVA come professionista sanitario è necessario compilare il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate (persone fisiche) e indicare il codice ATECO corrispondente alla propria attività. L’apertura può avvenire:Online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/ENTRATEL)Presso un CAF o commercialista che compila e trasmette il modello per conto del professionistaAllo sportello di un Ufficio dell’Agenzia delle EntrateContestualmente all’apertura della partita IVA, il professionista sanitario deve:Iscriversi alla cassa previdenziale di categoria (ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, ecc.) o alla Gestione Separata INPS (fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e altre professioni senza cassa dedicata)Registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie (obbligatoria per le prestazioni rese a persone fisiche)Attivare un sistema di fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari)Domande frequenti sui codici ATECO sanitariPosso cambiare il codice ATECO dopo l’apertura della partita IVA?Sì. Il cambio del codice ATECO si effettua presentando una variazione dati con il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. La variazione ha effetto dalla data di presentazione. Non comporta la chiusura e riapertura della partita IVA.Medico specialista e MMG: quale ATECO scelgo?Il MMG (medico di medicina generale convenzionato con il SSN) usa tipicamente il codice 86.21.00. Il medico specialista libero professionista (dermatologo, ortopedico, cardiologo, ecc.) usa il 86.22.09. Un medico che svolge entrambe le attività può aprire un codice principale e uno secondario.Gli infermieri usano 86.90.29 o si iscrivono a ENPAPI?Gli infermieri liberi professionisti usano il codice ATECO 86.90.29 (altre attività paramediche) e si iscrivono a ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica). L’iscrizione a ENPAPI è obbligatoria per gli infermieri liberi professionisti, a prescindere dalla modalità operativa (forfettario o regime ordinario).Il biologo nutrizionista usa 86.90.29?Sì. Il biologo nutrizionista (iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Sezione A) usa il codice ATECO 86.90.29 e si iscrive a ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi). Attenzione: il dietista (diversa professione, laurea specifica) usa lo stesso codice 86.90.29 ma si iscrive alla Gestione Separata INPS.L’osteopata è un professionista sanitario in Italia?L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria in Italia con la L. 3/2018 (Legge Lorenzin), ma il percorso normativo di pieno riconoscimento è ancora in corso. Gli osteopati usano il codice 86.90.29 e si iscrivono alla Gestione Separata INPS. Verificare periodicamente eventuali aggiornamenti normativi sull’istituzione di una cassa previdenziale dedicata.Conclusione: scegli il codice ATECO giusto con l’aiuto del CAFScegliere il codice ATECO corretto è il primo passo per avviare correttamente la propria attività sanitaria in regime forfettario. Un codice sbagliato può comportare errori nel calcolo delle imposte, difficoltà con l’iscrizione previdenziale e problemi in sede di controllo fiscale. Se hai dubbi sul codice da applicare alla tua specifica professione o situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.Per approfondire i singoli profili professionali puoi consultare le guide dedicate: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026 (guida hub), e gli articoli specifici per medici, psicologi, fisioterapisti e infermieri.Richiedi un preventivo personalizzato per l’apertura della tua partita IVA sanitaria o per la gestione fiscale della tua attività professionale. Il nostro team è disponibile online per tutto il territorio nazionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-01 10:00:002026-09-27 09:52:38Codice ATECO Professioni Sanitarie 2026: Tabella Completa con Coefficienti
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Software Fatturazione ElettronicaSoftware di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura ElettronicaChi esercita una professione sanitaria con partita IVA – medico, psicologo, fisioterapista, veterinario, odontoiatra o altra figura iscritta a un albo sanitario – si trova a gestire un meccanismo di fatturazione diverso da quello della maggior parte dei liberi professionisti. Nella maggior parte dei casi, infatti, la prestazione resa a un paziente persona fisica non genera una fattura elettronica ordinaria trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma un invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Capire come funziona questo doppio binario – e quali caratteristiche cercare in un software di fatturazione capace di gestirlo correttamente – è essenziale per evitare errori e sanzioni.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo perché i sanitari non emettono (di regola) fattura elettronica ai pazienti, come funziona l’invio dei dati al Sistema TS, cosa cambia quando il paziente esercita il proprio diritto di opposizione e quali funzionalità deve avere un software di fatturazione pensato per la specificità della professione sanitaria.Indice dei contenutiPerche i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaLe funzionalita da cercare in un software di fatturazione per sanitariA chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniAdempimenti operativi per la P.IVA sanitariaDomande frequentiPerché i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche, i professionisti sanitari trasmettono i dati della prestazione al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la costruzione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal cittadino. In questi casi il professionista non emette una fattura elettronica ordinaria tramite SDI per quella prestazione: l’invio dei dati al Sistema TS sostituisce, ai fini della comunicazione verso l’Erario, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio.Il professionista sanitario, in ogni caso, deve comunque emettere un documento verso il paziente (fattura o altro documento fiscalmente valido secondo le regole della propria attività), ma la trasmissione telematica verso l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il canale Sistema TS anziché tramite SDI. Questo meccanismo riguarda le prestazioni rese a persone fisiche nell’ambito dell’attività sanitaria; è diverso il trattamento per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio altre partite IVA, aziende, enti), per le quali si applicano le regole ordinarie di fatturazione elettronica.Va sottolineato che questo doppio binario – Sistema TS in alternativa alla fattura elettronica ordinaria per le prestazioni sanitarie ai privati – è un meccanismo consolidato negli anni, ma le condizioni di dettaglio (soggetti tenuti, modalità di invio, eventuali proroghe di aspetti specifici) possono essere oggetto di aggiornamento normativo periodico. Per la situazione normativa aggiornata al periodo d’imposta corrente, ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista o con un CAF, soprattutto se la tua attività è di recente regolamentazione professionale (come avviene ad esempio per alcune professioni sanitarie di istituzione più recente). Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui i professionisti sanitari trasmettono, in via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti. Operativamente, questo significa che il professionista – direttamente o tramite il proprio software di fatturazione – invia periodicamente i dati identificativi della prestazione (data, importo, tipologia) senza che sia necessario generare e trasmettere una fattura elettronica tramite SDI per quella singola operazione.I dati trasmessi al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata del paziente, che potrà così vedersi riconosciuta automaticamente (salvo verifica) la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute, senza dover conservare e inserire manualmente ogni singola ricevuta. Per il professionista, questo comporta un adempimento aggiuntivo rispetto alla semplice emissione del documento di incasso: la trasmissione tempestiva e corretta dei dati al sistema, secondo le scadenze e le modalità tecniche previste.Le scadenze di invio e le specifiche tecniche del tracciato dati possono essere aggiornate periodicamente: è quindi importante che il software di fatturazione utilizzato sia mantenuto aggiornato dal fornitore rispetto alle regole vigenti, per evitare invii scartati o fuori termine. Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di riservatezza legate alla natura sensibile del dato sanitario. Quando il paziente esercita questo diritto di opposizione, il professionista sanitario non trasmette i dati di quella specifica prestazione al Sistema TS.A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’opposizione del paziente non fa scattare l’obbligo di fattura elettronica ordinaria tramite SDI. Il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta valido in ogni caso, anche quando il paziente si oppone all’invio al Sistema TS (lo prevede espressamente la normativa che estende il divieto di fatturazione via SDI a tutti i soggetti che rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS). Cambia quindi solo il canale del documento, non l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI: se il paziente si oppone, il professionista deve comunque emettere un documento fiscalmente valido (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI, cioè non trasmessa tramite Sistema di Interscambio), ma non può emettere fattura elettronica ordinaria via SDI per quella prestazione, proprio a tutela della riservatezza del dato sanitario.Un meccanismo di opposizione concettualmente simile – seppur relativo a un ambito diverso – è quello descritto nel nostro approfondimento su opposizione 730 e spese sanitarie: anche in quel caso la scelta del paziente di non far confluire il dato nella precompilata ha effetti diretti sugli adempimenti del professionista che ha emesso il documento.Per il professionista, questo significa che il software di fatturazione utilizzato deve permettere di tracciare in modo affidabile quali pazienti si sono opposti, in modo da sapere, prestazione per prestazione, se generare un invio al Sistema TS oppure predisporre il documento alternativo (fattura cartacea o extra-SDI) con i codici IVA corretti, senza mai instradare quella prestazione verso il canale SDI. Le funzionalità da cercare in un software di fatturazione per sanitariNon tutti i software di fatturazione elettronica gestiscono in modo nativo la specificità della fatturazione sanitaria. Prima di scegliere lo strumento, un professionista sanitario con partita IVA dovrebbe verificare che il software offra queste funzionalità:Integrazione diretta con il Sistema TS: possibilità di trasmettere i dati delle prestazioni direttamente dal gestionale, senza dover usare canali separati o inserire manualmente i dati su altre piattaforme;Gestione del flag “paziente opposto”: un campo o una funzione dedicata per segnalare, prestazione per prestazione, se il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS, in modo da instradare automaticamente la pratica verso il documento corretto (fattura cartacea o extra-SDI, mai fattura elettronica ordinaria via SDI) quando necessario;Codici natura IVA corretti per le prestazioni esenti: gestione automatica del codice natura N4 (operazioni esenti, tra cui le prestazioni sanitarie) nelle fatture elettroniche eventualmente emesse, oltre alla corretta gestione del codice N2.2 per chi opera in regime forfettario (ne parliamo nel dettaglio nella nostra guida sulla fatturazione elettronica forfettario e codice N2.2);Tracciamento storico delle opposizioni: un archivio consultabile che permetta di dimostrare, in caso di controllo, quali pazienti si sono opposti e quando, a tutela sia del professionista sia del paziente;Conservazione digitale a norma: sia per le fatture elettroniche ordinarie sia per la documentazione relativa agli invii al Sistema TS, nel rispetto degli obblighi di conservazione sostitutiva;Aggiornamento costante alle regole tecniche vigenti: sia per il tracciato dati del Sistema TS sia per le specifiche della fatturazione elettronica (formato FatturaPA), che possono essere modificate nel tempo.Non esiste un unico software “giusto” per tutti i professionisti sanitari: la scelta dipende anche dal volume di pazienti, dal tipo di attività (in studio singolo, in associazione, in convenzione) e dagli strumenti già in uso (agende elettroniche, gestionali di studio). L’importante è verificare concretamente, prima dell’acquisto o dell’abbonamento, che le funzionalità sopra elencate siano effettivamente presenti e non solo genericamente pubblicizzate. A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniIl meccanismo Sistema TS / opposizione riguarda, in generale, i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza, tra cui:Medici e odontoiatri iscritti al relativo Ordine;Psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi;Fisioterapisti e altre professioni sanitarie riabilitative;Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari (per le prestazioni rientranti nell’ambito sanitario);Infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;Altre professioni sanitarie regolamentate, incluse alcune figure di più recente istituzione (per le quali, come accade ad esempio per gli osteopati, l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo professionale una volta pienamente operativo – ne parliamo nella nostra guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata).Per approfondimenti su casistiche specifiche, puoi consultare anche le nostre guide dedicate a fatturazione dell’ostetrica e fatturazione del podologo, che trattano il rapporto tra Sistema TS, cassa previdenziale e detrazioni per il paziente in modo specifico per ciascuna professione.Se hai dubbi sulla tua posizione specifica – ad esempio se la tua professione è di recente regolamentazione o se svolgi un’attività mista (sanitaria e non sanitaria) – è opportuno verificare con il tuo ordine professionale o con un consulente fiscale prima di impostare in modo definitivo il software di fatturazione. Adempimenti operativi per la P.IVA sanitariaOltre alla scelta del software, un professionista sanitario che apre o gestisce una partita IVA deve tenere sotto controllo alcuni aspetti operativi:Codice ATECO corretto: fondamentale selezionare il codice ATECO relativo alla propria professione sanitaria specifica, che incide anche sull’inquadramento previdenziale e sulla corretta applicazione del regime IVA;Regime fiscale: la scelta tra regime forfettario e regime ordinario non incide sull’obbligo di gestione del Sistema TS, ma incide sulla tassazione e su alcuni adempimenti IVA generali (ne parliamo nel dettaglio nella guida sulla fatturazione elettronica in regime forfettario);Cassa previdenziale di riferimento: ogni professione sanitaria ha generalmente una cassa previdenziale o una gestione INPS di riferimento, con contributi che vanno calcolati e versati secondo le regole specifiche della categoria;Iscrizione all’albo professionale: condizione necessaria per l’esercizio dell’attività e, in molti casi, presupposto per l’applicazione delle regole di esenzione IVA e per l’obbligo di invio al Sistema TS;Conservazione della documentazione: sia delle fatture elettroniche eventualmente emesse, sia della documentazione relativa agli invii al Sistema TS e alle opposizioni ricevute dai pazienti.Per la corretta gestione simultanea di questi aspetti – fiscali, previdenziali e di adempimento verso il Sistema TS – può essere utile affidarsi a un CAF o a un consulente che segua in modo integrato la posizione della partita IVA sanitaria, evitando errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella dichiarazione precompilata dei propri pazienti.Domande frequentiUn medico o uno psicologo con partita IVA deve emettere fattura elettronica ai pazienti?No, in nessun caso per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche: il divieto di fattura elettronica ordinaria tramite SDI verso il paziente persona fisica è sempre valido, sia che il professionista invii i dati al Sistema TS sia che il paziente si opponga a tale invio. Cambia solo il documento da emettere: se i dati vanno al Sistema TS non serve una fattura elettronica via SDI; se il paziente si oppone, va comunque emesso un documento fiscalmente valido ma non tramite il canale SDI (fattura cartacea o elettronica extra-SDI).Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?Se il paziente comunica al professionista sanitario la propria opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, quella prestazione non viene trasmessa al Sistema TS, ma il professionista NON deve comunque emettere fattura elettronica ordinaria tramite SDI: il divieto di fatturazione elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie resta valido anche in caso di opposizione. Va emesso un documento alternativo (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI). E’ quindi importante che il software di fatturazione permetta di gestire correttamente entrambi gli scenari senza instradare erroneamente verso il canale SDI.Quali professioni sanitarie sono tenute all’invio dei dati al Sistema TS?Sono generalmente tenuti i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza (es. medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e altre figure sanitarie regolamentate). Per le professioni di più recente regolamentazione l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo di competenza: in caso di dubbio sulla propria posizione specifica è opportuno verificare con il proprio ordine professionale o con un consulente.Un software di fatturazione elettronica generico va bene per un professionista sanitario?Un software di fatturazione qualsiasi permette di emettere fatture elettroniche ordinarie, ma per un professionista sanitario è utile che gestisca anche l’invio dei dati al Sistema TS, il tracciamento delle opposizioni dei pazienti e i codici di esenzione IVA corretti (es. natura N4 per le prestazioni sanitarie esenti). Verificare queste funzionalità prima di scegliere lo strumento evita di dover gestire due sistemi separati.Fino a quando è valido l’esonero dalla fattura elettronica per i sanitari?Il meccanismo per cui i dati delle prestazioni sanitarie vengono inviati al Sistema TS anziché tramite fattura elettronica ordinaria è una misura che negli anni è stata più volte confermata dal legislatore. Le condizioni e le eventuali proroghe possono essere aggiornate di anno in anno: per la situazione normativa vigente nel periodo d’imposta corrente è consigliabile verificare con il proprio commercialista o con un CAF.Un professionista sanitario in regime forfettario deve comunque gestire il Sistema TS?Sì: l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS riguarda l’attività sanitaria svolta e non dipende dal regime fiscale scelto (forfettario o ordinario). Il regime forfettario incide sulla tassazione e sugli adempimenti IVA generali, non sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS né sul meccanismo dell’opposizione del paziente. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci il Sistema TS e la fatturazione della tua P.IVA sanitaria senza pensieriSei un medico, uno psicologo, un fisioterapista o un altro professionista sanitario con partita IVA e vuoi essere sicuro di gestire correttamente Sistema TS, opposizioni dei pazienti e fatturazione elettronica? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione fiscale della tua attività sanitaria, dall’apertura della partita IVA agli adempimenti periodici. Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come possiamo aiutarti a semplificare la gestione della tua posizione fiscale.Agosto 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 09:00:002026-08-12 12:28:08Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica