Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

assegno unico 2022

Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le fatture di dicembre incassate a gennaio sono uno dei nodi più delicati per chi lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: nel regime forfettario il reddito si determina con il principio di cassa, cioè conta il momento in cui il denaro entra davvero nelle tue tasche, non la data in cui hai emesso il documento. Una fattura inviata il 28 dicembre 2026 ma pagata dal cliente il 12 gennaio 2027 non fa reddito nel 2026: appartiene interamente al 2027.

Sembra un dettaglio tecnico, ma ha conseguenze molto concrete. Sposta l’imposta sostitutiva da pagare, sposta i contributi e, soprattutto, sposta il conteggio della soglia di 85.000 euro che determina la permanenza nel regime agevolato. Chi a fine anno si trova vicino al limite deve sapere esattamente quali incassi finiranno nel vecchio anno e quali nel nuovo.

In questa guida vediamo, con un taglio operativo, come gestire le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario: come funziona il principio di cassa, come monitorare gli incassi rispetto alla soglia degli 85.000 euro, quale checklist seguire a dicembre e cosa accade se un pagamento in ritardo ti fa sforare il limite.

Fatture di dicembre incassate a gennaio: cosa dice il principio di cassa

Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sulla differenza tra ricavi e costi effettivi, ma applicando ai ricavi e compensi percepiti un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Il coefficiente di redditività è una percentuale forfettaria che rappresenta, in modo convenzionale, la quota di incassi considerata guadagno: per le attività professionali, ad esempio, è pari al 78%, mentre per il commercio al dettaglio scende al 40%. Sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne hanno i requisiti.

La parola chiave è percepiti. Qui entra in gioco il principio di cassa, previsto dall’art. 1 comma 64 della Legge 190/2014: un compenso rileva fiscalmente nell’anno in cui viene incassato. Il principio di competenza — quello che invece lega il ricavo al momento in cui la prestazione è stata eseguita — nel forfettario non si applica alla determinazione del reddito. Per questo le fatture di dicembre incassate a gennaio slittano di fatto all’anno successivo.

Facciamo un esempio. Immagina che Marco, consulente informatico in regime forfettario, chiuda un progetto il 15 dicembre 2026 e invii subito la fattura da 6.000 euro. Il cliente, che paga a 60 giorni, esegue il bonifico il 14 febbraio 2027. Quei 6.000 euro non entrano nel reddito 2026 di Marco: concorrono al reddito del 2027 e al conteggio della soglia del 2027. Marco emette il documento nel 2026 ma, dal punto di vista fiscale, quel compenso “vive” nell’anno dopo.

Qual è la data che fa fede per l’incasso

Individuare con precisione il giorno dell’incasso è fondamentale proprio nei passaggi a cavallo d’anno, quando bastano pochi giorni per cambiare periodo d’imposta. In linea generale valgono questi criteri:

  • Bonifico bancario: rileva la data in cui la somma diventa effettivamente disponibile sul tuo conto, non quella in cui il cliente ha disposto l’ordine.
  • Assegno: rileva il momento in cui il titolo ti viene consegnato, anche se lo versi in banca nei giorni successivi.
  • Contanti: rileva il giorno della consegna materiale del denaro, nei limiti di legge sull’uso del contante.
  • Pagamenti elettronici e POS: occorre verificare il momento in cui la somma entra nella tua disponibilità, perché l’accredito può avvenire a distanza di giorni.

Nei casi dubbi — bonifico disposto il 30 dicembre e accreditato il 2 gennaio, assegno ricevuto a fine anno e versato dopo — conviene far valutare la situazione a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente partite IVA forfettarie e ricostruisce con te l’esatta collocazione temporale di ogni incasso. Se vuoi approfondire la meccanica fiscale di base della prestazione eseguita a dicembre e pagata a gennaio, trovi tutti i dettagli nella guida dedicata alla prestazione a dicembre incassata a gennaio in forfettario.

Soglia 85.000 euro: come gli incassi a cavallo d’anno spostano il conteggio

Il regime forfettario resta applicabile finché i ricavi e compensi percepiti nell’anno non superano gli 85.000 euro. Anche questo limite si misura per cassa: non conta quanto hai fatturato, ma quanto hai effettivamente incassato dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ecco perché le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario hanno un impatto diretto sul rischio di superamento della soglia.

Le conseguenze dello sforamento sono graduate su due livelli, entrambi previsti dalla normativa sul regime agevolato:

  • Incassi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario fino al 31 dicembre di quell’anno e passi al regime ordinario a partire dall’anno successivo.
  • Incassi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha fatto superare il limite.

C’è poi un dettaglio che sfugge a molti: in caso di inizio attività in corso d’anno la soglia degli 85.000 euro va ragguagliata ai giorni di effettiva apertura della partita IVA. Chi ha aperto a settembre, quindi, ha un tetto proporzionalmente più basso e deve prestare ancora più attenzione agli incassi concentrati negli ultimi mesi.

Torniamo a un caso concreto. Supponiamo che Giulia, grafica freelance, abbia incassato 81.500 euro entro il 20 dicembre 2026 e abbia altre tre fatture aperte per complessivi 7.000 euro. Se i clienti pagano tutti entro il 31 dicembre, Giulia chiude a 88.500 euro: supera gli 85.000, resta forfettaria per il 2026 ma dal 2027 passa al regime ordinario. Se invece due di quei bonifici arrivano a gennaio, l’anno si chiude sotto soglia e il forfettario prosegue senza interruzioni. La differenza, in termini di adempimenti e costi di gestione, è enorme.

Strategie di fine anno per chi è vicino al limite

Quando gli incassi progressivi si avvicinano agli 85.000 euro, la gestione delle fatture di dicembre diventa una scelta strategica e non più solo amministrativa. Attenzione però a un punto fermo: non si tratta di “nascondere” ricavi o di ritardare artificiosamente documenti già dovuti, perché la fattura va comunque emessa nei termini di legge. Si tratta, più correttamente, di pianificare i tempi di pagamento in modo trasparente, concordandoli con i clienti.

Monitorare gli incassi in tempo reale

La prima regola è non arrivare a dicembre senza un quadro aggiornato. Il forfettario non tiene le scritture contabili ordinarie, ma questo non significa che possa navigare a vista: un semplice registro degli incassi, anche in forma di foglio di calcolo, con data di incasso, cliente, importo e totale progressivo, è lo strumento minimo per sapere in ogni momento quanto manca alla soglia. Chi aggiorna il progressivo ogni mese si accorge per tempo se il rischio di superamento è concreto.

Sollecitare o rinviare l’incasso: quando conviene

Individuata la posizione rispetto al limite, le direzioni possibili sono due e dipendono dalle prospettive dell’anno successivo. Ecco gli scenari tipici che valutiamo insieme ai nostri clienti forfettari:

  • Anno in corso ben sotto soglia, anno nuovo con volumi attesi molto alti: può avere senso sollecitare gli incassi entro dicembre, così da “alleggerire” il nuovo anno e ridurre il rischio di sforare nel periodo successivo.
  • Anno in corso vicinissimo agli 85.000 euro: concordare con il cliente un pagamento a gennaio, nel rispetto dei termini contrattuali, evita il superamento e la conseguente uscita dal regime agevolato dall’anno dopo.
  • Incasso molto rilevante di fine anno: si può valutare con il cliente una dilazione in più tranche a cavallo dei due anni, una soluzione spesso gradita anche a chi paga.

In tutti i casi la comunicazione con il cliente va gestita per iscritto e con anticipo, meglio se già in fase di accordo commerciale o di conferma d’ordine. È utile ricordare che la scelta non incide solo sul limite: sposta l’imposta sostitutiva e la base di calcolo dei contributi previdenziali all’anno successivo, con effetti importanti sulla liquidità. Per una valutazione su misura, prenota un appuntamento con i nostri consulenti prima della chiusura dell’anno.

Checklist di dicembre per la partita IVA forfettaria

Dicembre è il mese in cui il regime forfettario richiede più attenzione. Una verifica ordinata delle posizioni aperte evita sorprese a primavera, quando si tirano le somme per la dichiarazione dei redditi. Ecco i controlli che consigliamo di completare entro le ultime settimane dell’anno:

  1. Calcola il totale incassato dal 1° gennaio alla data odierna e confrontalo con la soglia degli 85.000 euro.
  2. Elenca le fatture emesse e non ancora incassate, indicando scadenza prevista e probabilità di pagamento entro il 31 dicembre.
  3. Verifica le prestazioni già eseguite e non ancora fatturate: la fattura va emessa nei termini, anche se il pagamento arriverà dopo.
  4. Contatta i clienti con pagamenti in ritardo e definisci una data certa, valutando l’impatto sulla soglia.
  5. Controlla le marche da bollo sulle fatture con imponibile superiore a 77,47 euro, per evitare regolarizzazioni successive.
  6. Metti da parte la liquidità per imposta sostitutiva e contributi, calcolati sugli incassi effettivi dell’anno.
  7. Verifica le cause ostative, come il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato: il dato che stai maturando quest’anno è quello che verrà controllato, come reddito dell’anno precedente, per la permanenza nel regime dal 1° gennaio successivo.

L’ultimo punto merita una precisazione, perché negli anni è cambiato più volte: per il 2025 e il 2026 il limite di redditi da lavoro dipendente o da pensione che preclude l’accesso al forfettario è pari a 35.000 euro lordi annui, non più 30.000. La verifica si fa sui redditi percepiti nell’anno precedente (art. 1 c. 57 lett. d-ter della Legge 190/2014): se nel 2026 superi i 35.000 euro da dipendente, la causa ostativa scatta dal 2027, non retroattivamente. Chi affianca la partita IVA a un impiego dipendente deve tenerne conto nella verifica di fine anno.

Fattura elettronica e incasso: due date che non coincidono

Con l’obbligo generalizzato di fattura elettronica anche per i forfettari si è diffusa una confusione comprensibile: molti pensano che faccia fede la data di invio al Sistema di Interscambio (lo SdI, la “centralina” dell’Agenzia delle Entrate che riceve e recapita le fatture elettroniche). In realtà le date rilevanti sono due e rispondono a logiche diverse.

  • Data di emissione e trasmissione allo SdI: riguarda l’adempimento documentale. La fattura immediata va trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; quella differita entro il 15 del mese successivo.
  • Data di incasso: è il momento che determina in quale anno il compenso concorre al reddito e al conteggio della soglia 85.000 euro.

Detto in modo semplice: una fattura del 30 dicembre trasmessa regolarmente allo SdI resta una fattura del 2026 sul piano documentale, ma se viene pagata a gennaio produce reddito nel 2027. Nella tua gestione semplificata devi quindi tracciare entrambe le informazioni, affiancando allo storico dei documenti emessi quello degli incassi effettivi.

Per farlo senza impazzire è utile appoggiarsi a un gestionale che registri lo stato di pagamento di ogni documento: soluzioni come fatturazioneitalia.it, pensate anche per le partite IVA in regime agevolato, permettono di vedere a colpo d’occhio quali fatture risultano incassate e quali restano in sospeso, semplificando il monitoraggio della soglia. Un discorso a parte riguarda l’IVA, che il forfettario non applica ma che torna centrale in caso di uscita dal regime: il tema è trattato nella guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026.

Superi la soglia per un incasso arrivato in ritardo: cosa succede

Capita spesso: un cliente paga con mesi di ritardo una fattura vecchia e quell’incasso inatteso, sommato agli altri, fa scavallare il tetto. È importante sapere che non esistono correttivi retroattivi: se il denaro è entrato in quell’anno, in quell’anno conta, anche se la prestazione risale a molto tempo prima. Ecco perché il monitoraggio va fatto sugli incassi e non sul fatturato emesso.

Se il totale percepito si ferma tra 85.001 e 100.000 euro, l’anno in corso si chiude comunque in forfettario: applichi l’imposta sostitutiva su tutto il reddito determinato con il coefficiente, senza conguagli. Dal 1° gennaio successivo, però, entri nel regime ordinario: IVA su tutte le fatture, registri contabili, liquidazioni periodiche, IRPEF a scaglioni e addizionali regionali e comunali. Un cambiamento importante, che va preparato per tempo e non improvvisato a gennaio.

Se invece l’incasso in ritardo porta il totale oltre 100.000 euro, l’uscita è immediata e riguarda già l’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che ha determinato il superamento. In questa ipotesi la tempestività è tutto: intervenire subito consente di gestire correttamente le fatture successive ed evitare sanzioni. Per il quadro completo delle conseguenze puoi leggere gli approfondimenti sul superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario 2026 e sulla procedura per passare da forfettario a ordinario nel 2026.

Approfondimenti correlati sul regime forfettario

Il tema degli incassi a cavallo d’anno si intreccia con altri aspetti della vita della partita IVA forfettaria. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro:

Domande frequenti sulle fatture di dicembre incassate a gennaio

Le fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario si dichiarano nell’anno di emissione?

No. Nel regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene effettivamente incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 si dichiara nel modello relativo al 2027, non in quello del 2026.

Le fatture emesse e non incassate contano per la soglia degli 85.000 euro?

No. Il limite di 85.000 euro si misura sui ricavi e compensi percepiti nell’anno solare. Le fatture emesse ma ancora da incassare al 31 dicembre non entrano nel conteggio di quell’anno: entreranno in quello dell’anno in cui arriverà il pagamento.

Posso chiedere al cliente di pagare a gennaio per non superare la soglia?

Sì, purché si tratti di un accordo trasparente sui termini di pagamento e la fattura venga comunque emessa nei termini di legge. Non è invece consentito ritardare l’emissione del documento o occultare incassi già avvenuti. Prima di muoverti, fai valutare la situazione ai nostri consulenti: la scelta migliore dipende anche dai volumi attesi per l’anno successivo.

Per un bonifico disposto il 31 dicembre e accreditato il 2 gennaio, quale anno vale?

Per chi riceve il pagamento rileva il momento in cui la somma entra nella propria disponibilità, quindi tipicamente l’accredito del 2 gennaio. Sono situazioni delicate proprio perché a cavallo d’anno: conserva sempre la contabile bancaria e fai verificare la data al CAF Centro Fiscale, che ricostruisce il corretto periodo d’imposta.

Cosa succede se un incasso arrivato in ritardo mi fa superare gli 85.000 euro?

Se resti entro i 100.000 euro, chiudi l’anno in forfettario e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha causato lo sforamento.

Devo tenere un registro degli incassi anche se sono forfettario?

Il regime forfettario è esonerato dalle scritture contabili ordinarie, ma un prospetto degli incassi aggiornato è di fatto indispensabile per monitorare la soglia e determinare correttamente il reddito. Bastano data di incasso, cliente, importo e totale progressivo: i nostri operatori ti aiutano a impostarlo nel modo giusto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Gestisci la tua partita IVA forfettaria senza rischiare sorprese

Le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario possono cambiare l’esito di un intero anno fiscale: basta un incasso anticipato o ritardato per superare la soglia degli 85.000 euro e ritrovarsi nel regime ordinario. Con un monitoraggio costante degli incassi e una pianificazione di fine anno, invece, tutto diventa gestibile.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la gestione completa delle partite IVA forfettarie: verifica degli incassi, controllo della soglia, fatturazione elettronica, dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Ti prepariamo un preventivo personalizzato sulla base della tua attività, senza sorprese.

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regime forfettario partita iva

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 nel 2026 non è più la semplice compilazione di un modulo: la riclassificazione delle attività economiche entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha cambiato il codice da utilizzare, mentre sul fronte IVA la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito un punto che molti davano per scontato al contrario: le prestazioni dell’osteopata, pur professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018, restano imponibili al 22% e vanno fatturate elettronicamente.

Il risultato è che molte guide ancora online riportano informazioni superate, a partire dal vecchio codice 86.90.29 indicato erroneamente come attuale. Un errore che può generare fatture sbagliate, contributi calcolati male e comunicazioni omesse.

In questa guida affrontiamo i quattro nodi che chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve conoscere prima di iniziare: il codice ATECO corretto, il trattamento IVA (perché oggi si applica il 22% e non l’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, e cosa potrebbe cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026), la previdenza in Gestione Separata INPS e gli adempimenti di fatturazione elettronica e Sistema TS, con le regole che valgono davvero nel 2026. Se cerchi un quadro d’insieme valido per tutte le professioni sanitarie, trovi il confronto completo nella nostra guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari 2026.

Codice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passato

Il codice ATECO è la sigla numerica con cui l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT classificano l’attività economica che svolgi: serve a identificare il tipo di lavoro, incide sul coefficiente di redditività nel forfettario e su diversi adempimenti. Per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 il codice corretto e vigente è 86.96.09.

Fino al 2024 l’osteopata veniva inquadrato nel codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007 (“altri servizi sanitari n.c.a.”), un contenitore generico che raccoglieva professioni molto diverse tra loro. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: il vecchio 86.90.29 non va più indicato come codice attuale, ma solo come riferimento storico.

Un punto che tranquillizza chi ha già la partita IVA aperta: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Non devi presentare nulla per “convertire” il tuo vecchio codice, ci ha pensato l’amministrazione finanziaria. La variazione facoltativa resta possibile solo se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi: in quel caso serve una comunicazione di variazione dati, che è opportuno far preparare a un professionista.

Il coefficiente di redditività resta legato al vecchio codice: perché

Qui arriva il dettaglio tecnico più cercato e meno spiegato. L’allegato 4 della Legge 190/2014, cioè la tabella che associa a ogni attività il coefficiente di redditività del regime forfettario, è ancora scritto in ATECO 2007. Il decreto che dovrà riscriverla in ATECO 2025 (previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2025) non è ancora stato emanato.

In pratica significa che, anche se il tuo codice attuale è 86.96.09, per individuare il coefficiente devi risalire al codice ATECO 2007 corrispondente (l’ex 86.90.29, non più attuale). Il risultato per l’osteopata è comunque un coefficiente del 78%, quello previsto per le attività professionali. È un passaggio di raccordo che genera confusione ma non cambia il risultato finale.

Per un confronto completo tra i codici delle varie figure sanitarie puoi consultare la nostra tabella aggiornata sui codici ATECO delle professioni sanitarie 2026, utile soprattutto se svolgi più attività o se hai una doppia abilitazione.

IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10

È il nodo più delicato per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025. L’osteopata è una professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018 (art. 7), con il profilo definito dal DPR 131/2021. Molti ne deducono che le sue prestazioni siano esenti IVA come quelle di fisioterapisti e psicologi, in base all’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972. Non è così, almeno per ora.

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero della Salute (nota n. 69401 del 4 novembre 2025), ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata «allo stato non possono beneficiare dell’esenzione». Manca il requisito soggettivo: l’esenzione spetta solo alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) oppure individuate dal decreto Salute-MEF del 17 maggio 2002. L’osteopata non rientra in nessuna delle due categorie, perché l’iter attuativo della L. 3/2018 (equipollenza dei titoli pregressi e albo) non era stato completato.

Cosa significa in pratica per le tue fatture

  • Regime ordinario: IVA al 22% su tutte le prestazioni ai pazienti, anche quelle con finalità terapeutica. Niente dicitura «operazione esente art. 10 n. 18»
  • Nessun pro-rata: non avendo operazioni esenti, l’osteopata in ordinario detrae l’IVA sugli acquisti secondo le regole generali
  • Regime forfettario: la fattura è senza IVA per la natura del regime (codice natura N2.2), non per esenzione sanitaria. Resta dovuta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro
  • Lato paziente: la spesa non è detraibile come spesa sanitaria nel 730, perché secondo la Risoluzione non rientra tra quelle documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria
  • Docenze, consulenze, collaborazioni editoriali: imponibili al 22% come prima, quindi la distinzione tra attività sanitaria e non sanitaria oggi non cambia l’aliquota

Immagina che Luca, osteopata in regime ordinario, tratti al mattino un paziente con lombalgia e nel pomeriggio tenga una lezione in un corso per massaggiatori sportivi: entrambe le fatture riportano l’IVA al 22%. Se Luca fosse in forfettario, entrambe uscirebbero senza IVA, ma per effetto del regime e non dell’art. 10.

Lo scenario può cambiare: DPCM 25 marzo 2026 ed elenchi speciali

Il quadro normativo è in movimento. Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri di equipollenza dei titoli pregressi e di valutazione dell’esperienza professionale: proprio il passaggio che la Risoluzione indicava come mancante. Dal 14 settembre 2026 gli osteopati possono chiedere l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP.

Attenzione però: alla data di pubblicazione di questa guida nessun nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione, né è stato emanato il decreto Salute-MEF che inserisca l’osteopata tra le prestazioni esenti. Fino a quel momento la regola prudente è applicare il 22%: chi fattura in esenzione si espone a un accertamento per IVA non versata, con sanzioni e interessi. Se hai già una posizione aperta con impostazione «esente», conviene farla riesaminare subito. Il tema è approfondito per tutte le figure sanitarie nella guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026; per il tuo caso specifico prenota un appuntamento con i nostri consulenti: un inquadramento sbagliato si trascina su centinaia di fatture.

Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienza

Il regime forfettario osteopata è la scelta più frequente per chi avvia l’attività. È un regime agevolato in cui non si calcolano analiticamente i costi: il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78%, e su quella base si paga un’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti delle nuove iniziative (non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o professionale, anche in forma associata, e non essere una mera prosecuzione di un lavoro dipendente precedente).

I limiti da rispettare nel 2026

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno precedente
  • Oltre 100.000 euro nel corso dell’anno: uscita immediata dal regime, con IVA dovuta dall’operazione che supera la soglia
  • 20.000 euro come tetto massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente (soglia valida per 2025 e 2026, art. 1 c. 12 L. 207/2024 come modificato dall’art. 1 c. 27 L. 199/2025)

Quest’ultimo limite interessa moltissimi osteopati che affiancano la libera professione a un impiego dipendente, magari part-time in una struttura: attenzione, la soglia è 35.000 euro e non i 30.000 euro previsti dal testo base della norma, spesso ancora citati online.

Un vantaggio pratico non trascurabile: nel forfettario non si applica l’IVA per la natura stessa del regime, quindi l’imponibilità al 22% chiarita dalla Risoluzione 9/E/2026 non incide sul prezzo finale al paziente. La fattura esce senza IVA con codice natura N2.2, esattamente come per qualsiasi altro forfettario. Ricorda però che non si tratta di un’esenzione sanitaria: la spesa non diventa detraibile per il paziente. Per capire se il forfettario conviene davvero nella tua situazione, il confronto con il regime ordinario va fatto sui numeri reali: il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima dell’apertura.

Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%

Chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esiste infatti una cassa previdenziale privata dedicata agli osteopati: la Gestione Separata, istituita dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995, è il fondo che accoglie i professionisti senza cassa di categoria.

Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Cambiare codice non sposta la posizione previdenziale.

I valori aggiornati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 sono i seguenti:

  • Aliquota piena 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria
  • Aliquota ridotta 24% per chi è già assicurato ad altra gestione obbligatoria o è titolare di pensione
  • Minimale annuo 18.808 euro: sotto questo reddito l’anno non è accreditato per intero ai fini pensionistici
  • Massimale annuo 122.295 euro: oltre questa soglia non si versano ulteriori contributi

I contributi si versano con il modello F24 agli stessi termini delle imposte sui redditi, in acconto e saldo. È inoltre prevista la rivalsa del 4% sul cliente, facoltativa: puoi esporla in fattura e, se lo fai, concorre a formare il compenso imponibile.

La riduzione contributiva del 35%: perché non ti spetta

È l’errore più diffuso nelle guide online per osteopati e fisioterapisti. La riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 per chi aderisce al forfettario riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Non si applica in Gestione Separata, quindi non spetta agli osteopati, in nessun caso e a prescindere dal regime fiscale scelto.

Confidare su uno sconto inesistente significa sottostimare il carico contributivo di oltre un terzo: su 30.000 euro di reddito imponibile parliamo di migliaia di euro di differenza. Meglio saperlo prima di fissare il tuo tariffario.

Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e permette all’Agenzia delle Entrate di precompilare il modello 730 con le detrazioni per spese mediche. I soggetti obbligati all’invio sono individuati dai decreti del Ministero dell’Economia (DM 31 luglio 2015, 1° settembre 2016 e 22 novembre 2019): medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, biologi e gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie istituiti con il DM Salute 13 marzo 2018, come fisioterapisti, logopedisti, podologi e dietisti.

L’osteopata non compare in questi elenchi e la Risoluzione 9/E/2026 lo conferma indirettamente: le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili attraverso il Sistema TS. Di conseguenza, nel 2026 l’osteopata non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, nemmeno dopo l’apertura degli elenchi speciali del 14 settembre 2026, finché un decreto non lo includerà espressamente tra i soggetti obbligati.

Fattura elettronica obbligatoria, anche verso i pazienti privati

Qui il ragionamento si ribalta rispetto alle altre professioni sanitarie. Il divieto di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018 e art. 9-bis DL 135/2018, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025) riguarda appunto le prestazioni sanitarie. Poiché per l’Agenzia delle Entrate quelle dell’osteopata non sono qualificabili come tali, la Risoluzione conclude che «dovrà essere emessa la fattura elettronica».

  • L’osteopata emette fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, compresi i pazienti privati: codice destinatario 0000000 e copia di cortesia in PDF
  • Vale anche in regime forfettario: dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie
  • Fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione; l’omessa o tardiva fatturazione elettronica è sanzionata come una fattura mai emessa
  • Verso strutture sanitarie, studi associati, società sportive e aziende la fattura elettronica era comunque già obbligatoria

Se in futuro scatterà l’obbligo Sistema TS: le regole da conoscere

Se con l’iscrizione agli elenchi speciali un futuro decreto includerà gli osteopati tra i soggetti obbligati, valgono le regole già in vigore per le altre professioni sanitarie: dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025), quindi le spese 2026 andrebbero trasmesse entro il 1° febbraio 2027; e con l’obbligo TS scatterebbe anche il divieto di fattura elettronica verso i pazienti. Gli aspetti pratici sono approfonditi nella guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata 2026 tra albo e Sistema TS.

Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passo

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 è gratuito come adempimento, ma richiede scelte tecniche che condizionano gli anni successivi. Vediamo i passaggi che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce per te, dall’inizio alla fine.

  1. Analisi preliminare: verifica dei requisiti per il forfettario, stima dei compensi attesi, controllo di eventuali redditi da lavoro dipendente e della soglia dei 35.000 euro
  2. Scelta del regime fiscale: simulazione a confronto tra forfettario al 15% (o 5%) e regime ordinario, considerando costi reali e contributi
  3. Attribuzione del codice ATECO corretto: 86.96.09, con eventuali codici secondari se svolgi anche docenza o consulenza
  4. Apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate con il modello di inizio attività e definizione della data di decorrenza
  5. Iscrizione alla Gestione Separata INPS e impostazione del calendario contributivo (acconti e saldo su F24)
  6. Configurazione della fatturazione elettronica via SdI, obbligatoria anche verso i pazienti privati: IVA al 22% in regime ordinario, senza IVA (codice N2.2) in forfettario, più il monitoraggio delle novità su elenchi speciali e Sistema TS

Ogni passaggio contiene una scelta che può costare cara se sbagliata: una data di apertura anticipata di poche settimane, ad esempio, può farti perdere un anno intero di aliquota agevolata al 5%. Per questo la procedura non va improvvisata: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione telematica, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitari

Questo articolo è dedicato alla figura dell’osteopata, ma molti dubbi sono comuni a tutte le professioni sanitarie. Abbiamo preparato due guide più ampie per chi vuole approfondire:

Se eserciti anche un’altra professione sanitaria o hai una doppia abilitazione, il quadro contributivo cambia: conviene verificarlo con un consulente prima di aprire la posizione.

Domande frequenti sulla partita IVA osteopata

Qual è il codice ATECO corretto per l’osteopata nel 2026?

Il codice vigente è 86.96.09 della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e oggi va citato solo come riferimento storico: le posizioni già aperte sono state riclassificate d’ufficio.

Le prestazioni dell’osteopata sono esenti IVA?

No, allo stato. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata non beneficiano dell’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, perché la professione non rientra tra quelle soggette a vigilanza ex art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie né è stata individuata dal decreto Salute-MEF. In regime ordinario si applica l’IVA al 22% su tutte le prestazioni; in forfettario la fattura è senza IVA per la natura del regime. Il quadro potrà cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026 e l’apertura degli elenchi speciali, ma solo con un nuovo intervento normativo o di prassi.

L’osteopata forfettario ha diritto alla riduzione contributiva del 35%?

No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta soltanto ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. L’osteopata versa alla Gestione Separata INPS, dove questa agevolazione non esiste: l’aliquota 2026 è del 26,07%, ridotta al 24% per chi ha altra copertura previdenziale o è pensionato.

L’osteopata deve inviare i dati al Sistema TS?

No, nel 2026 l’osteopata non rientra tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: non compare nei decreti MEF che individuano gli obbligati e, secondo la Risoluzione 9/E/2026, le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili tramite il Sistema TS. Se un futuro decreto includerà gli osteopati, l’invio sarà annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027).

L’osteopata deve emettere fattura elettronica ai pazienti?

Sì. Il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025, riguarda solo le prestazioni sanitarie; secondo la Risoluzione 9/E/2026 quelle dell’osteopata non lo sono, quindi va emessa fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, pazienti privati inclusi, con codice destinatario 0000000 e copia di cortesia. Vale anche per i forfettari, obbligati alla fattura elettronica dal 1° gennaio 2024.

Qual è il coefficiente di redditività per l’osteopata in regime forfettario?

Il coefficiente è del 78%: su 30.000 euro di compensi incassati, il reddito imponibile è di 23.400 euro, da cui si deducono i contributi INPS versati. L’allegato 4 della L. 190/2014 è ancora redatto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 corrispondente, in attesa del decreto che aggiornerà la tabella all’ATECO 2025.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro Fiscale

Gestire correttamente una partita IVA osteopata ATECO 2025 significa tenere insieme quattro pezzi che devono combaciare: il codice 86.96.09, il corretto trattamento IVA (22% in regime ordinario, come chiarito dalla Risoluzione 9/E/2026, senza esenzione art. 10), i contributi alla Gestione Separata INPS senza illusioni su sconti inesistenti e la fattura elettronica via SdI verso tutti i clienti, pazienti compresi. Un errore in uno solo di questi passaggi si propaga su tutta l’attività.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni i professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua situazione, ti forniamo un preventivo personalizzato e ci occupiamo di ogni adempimento, dalla pratica di apertura alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA da osteopata? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento e ricevere una consulenza dedicata.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.

Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.

Cos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché conta

Il codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.

Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:

  • Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.
  • Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.
  • Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.
  • Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.

Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari.

ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davvero

Fino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.

Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.

Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.

Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue.

Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficiente

Ecco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.

ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficiente
Fisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%
Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%
Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%
Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%
Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%
Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%
Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%
Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%
Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%
Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%

Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.

Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.

Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta.

La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECO

È l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).

Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.

  • ENPAM → medici e odontoiatri
  • ENPAP → psicologi e psicoterapeuti
  • ENPAPIsolo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari
  • ENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)
  • ENPAV → veterinari
  • Gestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassa

Merita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica.

Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%

La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.

Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.

Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.

Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela.

Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014

Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.

Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.

Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.

Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente

Moltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.

La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.

Due chiarimenti pratici che valgono oro:

  • Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.
  • Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.

Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA.

Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartacea

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.

La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.

Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.

Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.

Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie

Nel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:

  • Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.
  • Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.
  • Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.
  • Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.
  • Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.
  • Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.

Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.

Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie.

Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie

Qual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?

Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.

Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?

L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.

Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?

Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.

Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?

Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.

Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?

Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.

Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?

No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Assistenza per la tua partita IVA sanitaria

Scegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.

Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche.

CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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