Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

assegno unico 2022

Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008

Il coordinatore per la sicurezza è il professionista incaricato dal committente (cioè da chi commissiona l’opera) o dal responsabile dei lavori per gestire gli aspetti di sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile. La disciplina è contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che agli articoli 91 e 92 elenca gli obblighi delle due figure e all’art. 98 fissa i requisiti professionali necessari per ricoprire l’incarico.

In parole semplici: quando in un cantiere lavorano più imprese, qualcuno deve occuparsi di far dialogare le lavorazioni tra loro, evitando che l’attività di un’impresa crei un pericolo per i lavoratori di un’altra. Questo “qualcuno” è appunto il coordinatore sicurezza cantieri. Il suo lavoro si concretizza in due documenti chiave:

  • PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008): il documento che analizza i rischi del cantiere e stabilisce le misure di prevenzione, con contenuti minimi definiti dall’Allegato XV;
  • Fascicolo dell’opera (Allegato XVI): il “libretto di istruzioni” dell’edificio, che indica come eseguire in sicurezza le future manutenzioni;
  • Verbali di coordinamento e sopralluogo: la traccia documentale dell’attività di vigilanza svolta in fase esecutiva.

Attenzione a un punto che genera confusione: il coordinatore non è il direttore dei lavori, né il datore di lavoro delle imprese, né il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’impresa esecutrice. È una figura autonoma, con responsabilità proprie di natura anche penale, nominata dal committente. Nulla vieta, però, che lo stesso professionista cumuli più ruoli quando la normativa lo consente, ad esempio progettista e CSP.

Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoria

La distinzione tra le due figure riguarda la fase dell’opera in cui intervengono. Il CSP lavora quando il cantiere ancora non esiste: analizza il progetto, redige il PSC e il fascicolo dell’opera, prevedendo sulla carta i rischi delle lavorazioni. Il CSE entra in gioco durante i lavori: verifica l’applicazione del PSC, coordina le imprese, adegua il piano alle varianti, sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.

Quando scatta l’obbligo di nomina? La regola è fissata dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Vale anche il caso più insidioso: se il cantiere nasce con una sola impresa ma in corso d’opera l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più altre imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria (art. 90 c. 5).

Immagina che Luca, geometra, segua la ristrutturazione di una villetta: all’inizio opera solo l’impresa edile, poi il committente affida direttamente a un elettricista e a un serramentista alcune lavorazioni. Da quel momento le imprese sono più di una e la designazione del CSE non è più facoltativa. Il mancato adempimento espone il committente e il responsabile dei lavori a sanzioni penali previste dal Titolo IV, oltre a conseguenze pesanti in caso di infortunio.

Requisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)

L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 richiede la combinazione di due elementi: un titolo di studio tecnico accompagnato da un periodo minimo di esperienza nel settore delle costruzioni, e l’attestato di frequenza al corso di 120 ore. L’esperienza va documentata con attestazione del datore di lavoro o del committente. Gli anni richiesti diminuiscono man mano che sale il livello del titolo:

  • Laurea magistrale nelle classi tecniche previste dalla norma (architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria della sicurezza, scienze e tecnologie agrarie e forestali, ecc.): almeno 1 anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni;
  • Laurea triennale nelle corrispondenti classi tecniche: almeno 2 anni di attività nel settore delle costruzioni;
  • Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico: almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni.

Quindi sì: un geometra può fare il coordinatore sicurezza cantieri, a condizione di avere i tre anni di esperienza documentata e l’attestato del corso. Lo stesso vale per periti industriali e agrotecnici, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Non è invece sufficiente la sola iscrizione all’albo: la qualifica di CSP CSE nasce dal combinato di titolo, esperienza e formazione specifica.

La norma prevede alcune esenzioni dal corso di 120 ore. Ne beneficiano, ad esempio, i laureati magistrali in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26) e chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 98 c. 4). Si tratta di casistiche particolari: conviene sempre verificarle prima di accettare un incarico, perché un coordinatore privo dei requisiti espone sé stesso e il committente a conseguenze rilevanti.

Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)

Il percorso formativo che abilita al ruolo di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE è disciplinato dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Ha una durata complessiva di 120 ore ed è articolato in quattro moduli che coprono l’intero spettro di competenze richieste al coordinatore:

  • Modulo giuridico-normativo (28 ore): quadro legislativo, responsabilità civili e penali, ruoli dei soggetti del cantiere;
  • Modulo tecnico (52 ore): rischi specifici delle lavorazioni edili, cadute dall’alto, scavi, ponteggi, macchine, agenti fisici e chimici;
  • Modulo metodologico-organizzativo (16 ore): redazione del PSC, del fascicolo dell’opera e del POS, stima dei costi della sicurezza;
  • Parte pratica (24 ore): esercitazioni su casi reali, simulazioni di coordinamento e stesura di documenti.

Il corso si chiude con una verifica finale di apprendimento e prevede un limite massimo di assenze (di norma il 10% del monte ore). L’attestato rilasciato al termine abilita sia alla funzione di CSP sia a quella di CSE: non esistono due corsi separati. È un titolo che non scade in senso stretto, ma che perde efficacia se non viene mantenuto vivo con l’aggiornamento periodico, come vediamo nel prossimo paragrafo.

Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticare

È il punto su cui si concentrano più dubbi ed errori. Sempre l’Allegato XIV stabilisce che i coordinatori hanno l’obbligo di un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni. Non è un adempimento formale: senza l’aggiornamento, la qualifica di coordinatore sicurezza cantieri decade e gli incarichi eventualmente svolti in quel periodo sono assunti da un soggetto privo dei requisiti di legge.

Alcune indicazioni pratiche da tenere a mente:

  • il quinquennio decorre dalla data dell’attestato del corso 120 ore (o dall’ultimo aggiornamento completato);
  • le 40 ore possono essere frazionate in più moduli, anche brevi, purché a contenuto tecnico-pratico coerente con il ruolo;
  • l’aggiornamento va completato entro la scadenza: chi arriva in ritardo, secondo l’orientamento prevalente degli organi di vigilanza, non può svolgere l’incarico finché non ha recuperato le ore mancanti;
  • conserva sempre gli attestati: sono il documento che dimostra la tua legittimazione in caso di verifica o contenzioso.

Un consiglio operativo: segna la scadenza del tuo aggiornamento nello stesso posto in cui annoti le scadenze fiscali. Perdere la qualifica di CSE a metà di un cantiere significa dover rinunciare all’incarico, con danno economico e reputazionale.

Come fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE

L’incarico di CSP o CSE è a tutti gli effetti una prestazione professionale abituale: richiede quindi la partita IVA. Anche il professionista che svolge poche pratiche l’anno non può limitarsi alla prestazione occasionale se l’attività ha carattere continuativo, come accade tipicamente a chi affianca l’incarico di coordinatore alla progettazione o alla direzione lavori.

Sul fronte del codice ATECO, l’incarico di coordinamento sicurezza rientra nell’attività professionale tecnica già esercitata: gli architetti utilizzano i codici del gruppo 71.11 (attività di architettura), gli ingegneri il 71.12.10 (attività di ingegneria), i geometri il 71.12.30 (elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri), secondo la classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Nel regime forfettario tutti questi codici hanno un coefficiente di redditività del 78%: significa che si considera reddito imponibile il 78% dei compensi incassati, mentre il restante 22% è riconosciuto forfettariamente come “spese”, senza doverle documentare.

Regime forfettario o regime ordinario

Nel regime forfettario il professionista paga un’imposta sostitutiva – cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali – con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuova attività che rispetti i requisiti di legge. Il limite di compensi è di 85.000 euro annui; superati i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, già nell’anno in corso. In fattura non si applica l’IVA (codice natura N2.2) e non si subisce la ritenuta d’acconto.

Nel regime ordinario, invece, la parcella del coordinatore sicurezza cantieri sconta l’IVA al 22% e il reddito è tassato a scaglioni IRPEF, con la possibilità di dedurre analiticamente i costi (software BIM, corsi, auto, DPI, polizza professionale). Per un professionista con compensi contenuti e poche spese il forfettario è quasi sempre più conveniente; per chi ha studio, collaboratori e costi elevati la valutazione va fatta caso per caso, numeri alla mano. Se vuoi approfondire, leggi la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri e l’analisi su quanto guadagna un architetto o un ingegnere.

La ritenuta d’acconto del 20%

Quando il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, condominio, ente pubblico, altro professionista), sui compensi di lavoro autonomo si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In pratica il cliente trattiene il 20% del compenso e lo versa allo Stato per tuo conto: tu incassi meno, ma quella somma è un anticipo delle imposte che ritroverai a credito in dichiarazione.

Due precisazioni importanti. La prima: se il committente è un privato cittadino (ad esempio la famiglia che ristruttura casa) non si applica alcuna ritenuta, perché il privato non è sostituto d’imposta. La seconda: il professionista in regime forfettario non subisce mai la ritenuta e deve inserire in fattura l’apposita dicitura che ne chiede la non applicazione (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Segnaliamo infine che la ritenuta si calcola sul compenso imponibile e non sul contributo integrativo Inarcassa.

Fattura elettronica via SDI

Dal 2024 la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti, forfettari compresi. La parcella del CSP CSE va quindi emessa in formato XML e trasmessa allo SDI, indicando correttamente codice natura, contributo integrativo, eventuale ritenuta e marca da bollo da 2 euro per le fatture senza IVA di importo imponibile superiore a 77,47 euro. Per gestire tutto in modo ordinato è utile appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica dedicato ai professionisti, come fatturazioneitalia.it, che automatizza calcolo di cassa, bollo e invio allo SDI. Trovi gli aspetti operativi nella nostra guida alla fatturazione per architetti e ingegneri.

Contributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPS

Chi svolge l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri con partita IVA ed è iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri versa i contributi a Inarcassa, la cassa previdenziale di categoria. Le due voci principali per il 2026 sono:

  • contributo soggettivo 14,5% del reddito professionale netto (con massimale di reddito annualmente rivalutato): è il contributo che costruisce la tua pensione ed è a tuo carico;
  • contributo integrativo 4% del volume d’affari professionale: si addebita in fattura al cliente e si riversa alla cassa, quindi economicamente non pesa sul professionista;
  • contributi minimi annui dovuti anche in assenza di reddito, con riduzione a 1/3 dei minimi (e aliquota del contributo soggettivo dimezzata dal 14,5% al 7,25%) per chi si iscrive prima dei 35 anni, per i primi cinque anni di iscrizione e nei limiti di reddito fissati da Inarcassa, oltre alla possibilità di deroga al minimo soggettivo per chi prevede redditi bassi.

Gli importi dei minimi e dei massimali vengono aggiornati ogni anno da Inarcassa: prima di fare i conti conviene sempre verificare i valori vigenti per l’anno in corso. Abbiamo raccolto tutti i dettagli nella guida ai contributi Inarcassa 2026. Ricorda che i contributi soggettivi versati sono deducibili dal reddito sia in regime ordinario sia in regime forfettario, mentre l’integrativo, essendo a carico del cliente, non è deducibile.

Diverso il caso dei geometri, che fanno riferimento alla propria cassa di categoria (CIPAG), e dei tecnici non iscritti ad alcun albo con cassa: questi ultimi versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per i pensionati o per chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria). Nella Gestione Separata è possibile addebitare al cliente una rivalsa del 4%, che però è facoltativa e concorre a formare il reddito imponibile: una differenza tecnica non banale rispetto all’integrativo Inarcassa, che è invece un vero e proprio contributo di cassa. Per orientarti sulla scelta del regime e dell’inquadramento puoi partire dalla pagina dedicata alla Partita IVA in regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.

Esempio pratico: come si compone la parcella di un CSE

Vediamo un caso concreto. Supponiamo che l’ingegner Marco, in regime forfettario e iscritto a Inarcassa, accetti un incarico di CSE per un cantiere di ristrutturazione affidato da una società immobiliare, concordando un compenso di 3.000 euro. La fattura elettronica si comporrà così:

  • compenso professionale: 3.000,00 euro;
  • contributo integrativo Inarcassa 4%: 120,00 euro, addebitati al cliente;
  • IVA: non applicata, regime forfettario (natura N2.2) con la dicitura di legge;
  • ritenuta d’acconto: non applicata, con la dicitura che ne chiede l’esclusione;
  • marca da bollo da 2 euro, perché l’imponibile supera 77,47 euro;
  • totale a carico del cliente: 3.122,00 euro.

Su quei 3.000 euro Marco calcolerà il reddito imponibile applicando il coefficiente del 78% (2.340 euro), da cui dedurrà i contributi soggettivi effettivamente versati prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se lo stesso incarico fosse svolto in regime ordinario, la fattura avrebbe invece IVA al 22% e, trattandosi di committente sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. Piccoli dettagli che, ripetuti su decine di parcelle l’anno, fanno una differenza sostanziale sul netto in tasca.

Gestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza errori

Chi lavora come coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE ha spesso una contabilità più articolata di quanto sembri: incarichi con committenti privati e pubblici, ritenute applicate a macchia di leopardo, contributo integrativo da riversare, acconti d’imposta, quadro LM del Modello Redditi. Un errore ricorrente, ad esempio, è dimenticare l’integrativo Inarcassa sulle fatture a privati, oppure applicare la ritenuta quando non dovuta.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti, ingegneri e geometri nell’apertura e nella gestione della partita IVA: valutazione del regime più conveniente, corretta impostazione del codice ATECO, fatturazione elettronica, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia; se vuoi una valutazione sulla tua situazione puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato.

Domande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE

Un geometra può fare il CSE?

Sì. L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra (così come quello di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) purché il professionista documenti almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e sia in possesso dell’attestato del corso da 120 ore, regolarmente aggiornato.

Quanto dura la validità dell’attestato da coordinatore?

L’attestato del corso da 120 ore non ha una scadenza formale, ma la qualifica resta valida solo se il coordinatore completa l’aggiornamento da 40 ore ogni cinque anni. In sostanza la validità operativa del titolo è quinquennale e si rinnova con la formazione continua.

Cosa succede se non faccio l’aggiornamento di 40 ore?

Si perde la legittimazione a svolgere l’incarico: il professionista non può assumere né proseguire incarichi di CSP o CSE finché non ha recuperato le ore mancanti. Le nomine eventualmente accettate sarebbero riferite a un soggetto privo dei requisiti, con possibili conseguenze sanzionatorie e di responsabilità per il coordinatore e per il committente.

La stessa persona può essere sia CSP sia CSE?

Sì, è una situazione molto frequente e pienamente legittima: l’attestato abilita a entrambe le funzioni e il committente può affidare i due incarichi allo stesso professionista. Restano comunque due nomine distinte, con momenti e obblighi diversi previsti dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il CSE deve avere la patente a crediti?

La patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Lo stesso art. 27 c. 1 esclude espressamente dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: i coordinatori per la sicurezza, che rendono una prestazione d’opera intellettuale, non ne devono quindi essere in possesso, come confermato dai chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Posso svolgere l’incarico di CSE in regime forfettario?

Certamente, se rispetti i requisiti del regime: compensi entro 85.000 euro annui, assenza di cause ostative e reddito da lavoro dipendente o da pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. In questo caso paghi l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se rientri nelle nuove attività), non applichi IVA e non subisci la ritenuta d’acconto.

Coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesi

Fare il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE significa unire due competenze: quella tecnica, garantita dai requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalla formazione dell’Allegato XIV (corso da 120 ore più aggiornamento quinquennale da 40 ore), e quella gestionale, che riguarda partita IVA, regime fiscale, contributi Inarcassa e fatturazione elettronica. Trascurare la seconda è un errore che costa: ritenute applicate per sbaglio, integrativo dimenticato, acconti non accantonati.

Se stai iniziando ora o vuoi mettere ordine nella gestione fiscale dei tuoi incarichi di CSP e CSE, il punto di partenza migliore è la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri, che raccoglie tutti gli approfondimenti del cluster dedicato ai professionisti tecnici.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Richiedi Assistenza per la Partita IVA da Coordinatore Sicurezza Cantieri

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura e gestione della partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica e contributi Inarcassa per il tuo incarico di CSP o CSE.

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Chi lavora come architetto dipendente pubblico e vuole aprire una partita IVA si trova davanti a un intreccio di norme che spaventa: il Testo Unico del pubblico impiego, la legge professionale degli architetti del 1923, le regole dell’Albo e quelle fiscali del regime forfettario. La domanda più frequente che riceviamo al CAF è sempre la stessa: posso davvero esercitare la libera professione mentre sono assunto in Comune, in Regione o in una Soprintendenza? La risposta breve è: sì, ma solo a determinate condizioni. La combinazione architetto dipendente pubblico partita IVA è ammessa quando il rapporto di lavoro è a tempo parziale non superiore al 50% oppure quando l’attività rientra tra gli incarichi occasionali autorizzabili dall’amministrazione. In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo, in parole semplici, cosa prevede l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, quali sono le incompatibilità per l’iscrizione all’Albo APPC, come funziona il regime forfettario 2026 con il limite di 35.000 euro e quali contributi si devono a Inarcassa.

    Architetto Dipendente Pubblico con Partita IVA: Cosa Dice la Legge nel 2026

    Il punto di partenza per capire la posizione dell’architetto dipendente pubblico con partita IVA è il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, sancito dall’art. 98 della Costituzione (“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”) e tradotto in norma operativa dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il Testo Unico del pubblico impiego. In pratica, lo Stato pretende che chi è assunto a tempo pieno dedichi la propria attività professionale all’amministrazione, senza attività parallele che possano creare conflitti di interesse o sottrarre energie al servizio.

    Questo non significa un divieto assoluto e cieco. La normativa distingue tre situazioni molto diverse tra loro, e capire in quale ci si trova è il primo passo prima di pensare all’apertura della partita IVA:

    • Attività vietate in assoluto (incompatibilità assoluta): l’esercizio abituale e professionale del commercio, dell’industria, dell’impresa e — per il dipendente a tempo pieno — della libera professione. Qui non esiste autorizzazione che tenga.
    • Attività soggette ad autorizzazione preventiva: incarichi occasionali, retribuiti, conferiti da soggetti terzi (altre PA, privati, enti), che l’amministrazione di appartenenza può autorizzare caso per caso ai sensi dell’art. 53 commi 7 e seguenti.
    • Attività libere: quelle espressamente elencate dall’art. 53 comma 6 (ad esempio i proventi da diritti d’autore, la docenza occasionale, le collaborazioni a giornali e riviste, gli incarichi svolti gratuitamente), che non richiedono alcuna autorizzazione ma che spesso vanno comunque comunicate.

    Il tema dell’architetto dipendente pubblico partita IVA si colloca esattamente nella zona grigia tra la prima e la seconda categoria. Progettare, firmare pratiche edilizie, redigere computi metrici o dirigere lavori è esercizio della libera professione, non un incarico occasionale: per questo la strada dell’autorizzazione singola, da sola, raramente basta. Serve intervenire sulla natura del rapporto di lavoro, cioè passare al part-time. Vediamo come.

    Art. 53 D.Lgs. 165/2001: Autorizzazione Preventiva e Incompatibilità

    L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 costruisce un sistema di autorizzazione preventiva: il dipendente pubblico non può accettare incarichi retribuiti esterni se prima non ha ottenuto il via libera scritto della propria amministrazione. L’aggettivo preventiva è decisivo: l’autorizzazione deve arrivare prima di iniziare l’incarico e prima di emettere qualsiasi fattura, mai a posteriori per sanare una situazione già avviata.

    La richiesta può essere presentata dal dipendente stesso o direttamente dal soggetto che intende conferire l’incarico. L’amministrazione valuta secondo criteri oggettivi e predeterminati, fissati in un proprio regolamento interno, e verifica in particolare:

    • l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le funzioni svolte in servizio;
    • la compatibilità con l’orario di lavoro e con il buon andamento dell’ufficio;
    • l’occasionalità e la non prevalenza dell’incarico rispetto al rapporto di impiego;
    • il rispetto dei limiti di cumulo di incarichi eventualmente previsti dal regolamento dell’ente.

    Per un architetto, il conflitto di interessi è il punto più delicato in assoluto. Immagina che Marco sia istruttore tecnico all’Ufficio Urbanistica del proprio Comune: non potrà certo firmare, come libero professionista, pratiche edilizie che saranno poi istruite dallo stesso ufficio in cui lavora. Anche quando l’ente rilascia l’autorizzazione, restano infatti fermi i divieti di natura deontologica e le regole sul conflitto di interessi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). Il quadro per l’architetto dipendente pubblico con partita IVA va quindi costruito con attenzione, valutando anche il territorio in cui si intende operare.

    Un’ultima precisazione utile: il silenzio dell’amministrazione non equivale automaticamente a un rifiuto. Per gli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, l’art. 53 comma 10 prevede che, decorsi 30 giorni dalla richiesta senza risposta, l’autorizzazione si intenda accordata; se l’incarico proviene invece da soggetti privati, lo stesso silenzio vale come diniego. Una differenza che in pratica cambia tutto, e che conviene sempre verificare con il regolamento specifico del proprio ente prima di muoversi.

    Part-Time fino al 50%: la Via Maestra per l’Architetto Dipendente Pubblico

    Esiste un regime speciale che rappresenta la vera porta d’ingresso per l’architetto dipendente pubblico con partita IVA: quello introdotto dall’art. 1, commi 56-65, della Legge 662/1996. La norma stabilisce che le disposizioni sulle incompatibilità del pubblico impiego non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

    Tradotto in pratica: chi lavora al 50% o meno (ad esempio 18 ore settimanali su 36) può iscriversi all’Albo professionale, aprire la partita IVA ed esercitare la libera professione. Non serve un’autorizzazione discrezionale dell’ente incarico per incarico: l’attività di lavoro autonomo che si intende svolgere va indicata nella domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale, sulla quale l’amministrazione si pronuncia entro 60 giorni verificando l’assenza di conflitto di interessi; l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività vanno poi comunicati entro 15 giorni all’amministrazione presso cui si presta servizio (art. 1 comma 58 L. 662/1996).

    Attenzione però a tre aspetti che vengono spesso sottovalutati e che ci troviamo a chiarire quasi ogni settimana allo sportello:

    • la soglia del 50% è tassativa: un part-time al 60% o al 70% non apre la porta alla libera professione, resta soggetto al regime ordinario delle incompatibilità come il tempo pieno;
    • il passaggio al part-time non è un diritto automatico: l’amministrazione può negarlo o differirlo per esigenze organizzative, e in ogni caso può rifiutare la trasformazione quando l’attività professionale che si vuole avviare comporta un conflitto di interessi (art. 1 comma 58 L. 662/1996);
    • resta comunque vietato svolgere attività in conflitto con l’ente e, ai sensi dell’art. 1 comma 56-bis della L. 662/1996, ai dipendenti pubblici iscritti agli albi che esercitano la professione non possono essere conferiti incarichi professionali da nessuna pubblica amministrazione, nemmeno diversa dalla propria.

    Va segnalato che per alcune categorie il legislatore ha successivamente chiuso questa possibilità: è il caso degli avvocati, per i quali la Legge 339/2003 ha abrogato il regime del part-time. Per gli architetti, invece, il regime dell’art. 1 commi 56-65 della L. 662/1996 resta applicabile: è proprio questo il fondamento normativo che consente a migliaia di tecnici comunali di essere anche liberi professionisti iscritti a Inarcassa.

    Incompatibilità e Iscrizione all’Albo degli Architetti (APPC)

    Ottenere il part-time e aprire la partita IVA non basta: bisogna essere regolarmente iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (APPC), perché le attività riservate (progettazione, direzione lavori, firma delle pratiche) non possono essere esercitate senza iscrizione. E qui entra in gioco una normativa molto antica ma tuttora vigente.

    L’ordinamento della professione di ingegnere e architetto si fonda sulla Legge 24 giugno 1923, n. 1395 — che all’art. 1 riserva il titolo a chi ha conseguito il relativo diploma — e sul suo regolamento attuativo, il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. La disposizione che interessa direttamente il dipendente pubblico è l’art. 62 del R.D. 2537/1925, tuttora vigente: gli ingegneri e gli architetti iscritti all’Albo che siano impiegati dello Stato, delle Province o dei Comuni restano soggetti alla disciplina dell’Ordine per l’eventuale esercizio della libera professione, non possono esercitarla quando sussiste un’incompatibilità prevista da leggi o regolamenti generali o speciali e, in ogni caso, hanno bisogno dell’espressa autorizzazione dei capi gerarchici, nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui dipendono.

    In parole povere: l’iscrizione all’Albo di per sé non è vietata, ma il tempo pieno congela la possibilità di lavorare per clienti privati. Le principali eccezioni a questa regola sono due:

    • i professori e ricercatori universitari, per i quali la Legge 240/2010 (art. 6) prevede un regime autonomo: chi opta per il tempo definito può svolgere attività libero-professionale, chi è a tempo pieno può svolgere solo incarichi compatibili e autorizzati;
    • i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%, ai sensi della già citata L. 662/1996: per loro l’incompatibilità storica non opera e l’iscrizione all’Albo è piena a tutti gli effetti.

    Il consiglio operativo è sempre lo stesso: prima ancora di aprire la partita IVA, l’architetto dipendente pubblico dovrebbe verificare con il proprio Ordine territoriale quale annotazione risulta sul proprio profilo e con quale decorrenza va aggiornata dopo la trasformazione del contratto. Gli Ordini chiedono in genere copia del provvedimento di part-time e una dichiarazione sulla percentuale oraria. È un passaggio formale, ma saltarlo espone a contestazioni disciplinari.

    Se stai confrontando la tua posizione con quella di altre categorie professionali, può esserti utile leggere anche la nostra guida dedicata al professionista sanitario dipendente con partita IVA, dove il meccanismo delle autorizzazioni segue logiche in parte diverse (intramoenia ed extramoenia) ma parte dagli stessi principi dell’art. 53.

    Regime Forfettario 2026 per l’Architetto Dipendente Pubblico: i Due Limiti Chiave

    Chiarito il lato “autorizzazioni”, passiamo al lato fiscale. Il regime forfettario è il regime agevolato che consente di pagare un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali — al posto delle imposte ordinarie, con contabilità semplificata e senza IVA in fattura. Per un architetto dipendente pubblico con partita IVA è quasi sempre la scelta di partenza, ma ci sono due cause ostative (cioè due condizioni che fanno perdere il diritto al regime) che vanno verificate con estrema attenzione.

    1. Il limite di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente

    L’art. 1, comma 57, lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a una determinata soglia. Il testo base della legge indicava 30.000 euro, ma la soglia è stata elevata a 35.000 euro dall’art. 1 comma 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e confermata anche per il 2026 dall’art. 1 comma 27 della L. 199/2025. Quindi, per il 2026, il valore corretto da considerare è 35.000 euro: chi legge ancora “30.000 euro” sta consultando informazioni superate.

    Il calcolo si fa sul reddito risultante dalla Certificazione Unica, non sul lordo contrattuale né sul netto in busta paga. Una buona notizia per chi va in part-time: dimezzando l’orario, spesso il reddito da dipendente scende sotto la soglia, rendendo accessibile il forfettario. Un esempio concreto: supponiamo che Laura, istruttore direttivo tecnico in un Comune, dichiari nel 2025 un reddito da lavoro dipendente di 22.400 euro dopo il passaggio al part-time al 50%. Nel 2026 potrà applicare il forfettario, perché è ampiamente sotto i 35.000 euro.

    2. Il divieto di fatturare prevalentemente al proprio datore di lavoro

    È il vincolo più insidioso per chi lavora nella PA. L’art. 1, comma 57, lett. d-bis) della L. 190/2014 esclude dal regime forfettario chi consegue ricavi o compensi prevalentemente (cioè per oltre il 50%) nei confronti:

    • del datore di lavoro attuale (nel nostro caso l’ente pubblico presso cui si presta servizio);
    • di un datore di lavoro dei due anni precedenti;
    • di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (ad esempio società partecipate o enti strumentali collegati).

    Questo significa che l’architetto dipendente pubblico con partita IVA non può costruire il proprio studio fatturando in prevalenza alla propria amministrazione. E nemmeno alla PA in cui lavorava fino a due anni prima. Il regime forfettario nasce per i professionisti realmente autonomi, non per mascherare da lavoro autonomo ciò che è, nella sostanza, una prosecuzione del rapporto dipendente. Del resto, come abbiamo visto, quel tipo di incarico è già problematico anche sul piano del conflitto di interessi ex art. 53: i due divieti, fiscale e amministrativo, viaggiano in parallelo.

    Restano ovviamente validi anche gli altri requisiti generali del forfettario 2026: ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro (con uscita immediata nello stesso anno oltre 100.000 euro), spese per lavoro dipendente e accessorio non superiori a 20.000 euro lordi e assenza di partecipazioni in società di persone o SRL controllate che svolgono attività riconducibili. Per una verifica puntuale della tua posizione conviene sempre rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente aperture di partita IVA di tecnici e progettisti.

    📌 GUIDA PILLAR — Forfettario e Inarcassa
    Vuoi capire come si incastrano regime forfettario e contributi previdenziali quando apri lo studio? Leggi la guida completa: Architetto Forfettario e INARCASSA 2026: Doppia Contribuzione.

    Codice ATECO 2025 dell’Architetto, Coefficiente 78% e Imposta Sostitutiva

    Al momento dell’apertura della partita IVA occorre indicare il codice ATECO, cioè il codice che identifica l’attività economica svolta. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. Il codice attualmente vigente per l’attività di architetto è:

    • 71.11.09 — Attività degli studi di architettura (ATECO 2025, codice attuale);
    • ex 71.11.00 nella vecchia classificazione ATECO 2007: è il codice storico, superato, da non indicare come attuale;
    • coefficiente di redditività: 78%, tipico delle attività professionali, scientifiche e tecniche;
    • cassa previdenziale di riferimento: Inarcassa.

    Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che il Fisco considera “reddito”, forfetizzando i costi. Con il 78%, su ogni 100 euro incassati lo Stato ne considera 78 come reddito imponibile e 22 come costi, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Da questo imponibile si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati, e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva:

    • 15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;
    • 5%: aliquota agevolata per i primi 5 anni di attività, se ricorrono i requisiti di start-up previsti dall’art. 1 comma 65 L. 190/2014.

    Su quest’ultimo punto serve un avvertimento importante proprio per chi arriva dal pubblico impiego. Il 5% richiede che si tratti di una nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata, e la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente. Su questo secondo profilo l’Agenzia delle Entrate valuta la sostanza: stessa clientela, stesso ambito, stessa organizzazione. Un tecnico comunale che apre lo studio esercitando attività analoghe a quelle svolte in servizio potrebbe vedersi contestare l’aliquota del 5%. Va quindi analizzato caso per caso, senza darlo per scontato. Se hai meno di 35 anni, ti consigliamo di approfondire anche le opportunità descritte nella guida su architetti under 35 e aliquota 5% nel forfettario.

    Un’ultima nota pratica: se accanto alla progettazione intendi svolgere anche altre attività (ad esempio consulenza energetica o formazione), puoi valutare l’apertura di più codici ATECO. Come funziona in concreto lo spieghiamo nella guida su più codici ATECO in regime forfettario.

    Inarcassa: Cosa Deve l’Architetto Dipendente Pubblico Part-Time

    Inarcassa è la Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti. La regola generale è che l’iscrizione è obbligatoria per chi è iscritto all’Albo, possiede partita IVA ed esercita la professione in modo continuativo. Esiste però una condizione specifica che riguarda proprio il nostro caso: l’iscrizione a Inarcassa presuppone l’esclusività dell’esercizio libero-professionale, cioè l’assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria derivante da lavoro dipendente.

    L’architetto dipendente pubblico con partita IVA in part-time ha già una tutela previdenziale obbligatoria: i contributi versati dal proprio ente alla Gestione dipendenti pubblici dell’INPS (ex INPDAP). In questa situazione, secondo il regolamento generale di previdenza di Inarcassa, il professionista rientra tipicamente tra i soggetti non iscrivibili con contribuzione soggettiva piena, ma resta comunque tenuto al contributo integrativo.

    Il contributo integrativo è una maggiorazione — attualmente pari al 4% — che si applica su tutti i corrispettivi lordi indicati in fattura e che viene addebitata al cliente, per poi essere riversata a Inarcassa. In concreto:

    • il 4% si somma all’imponibile in fattura ed è a carico del committente;
    • per i non iscritti che esercitano la professione, il versamento avviene tramite la dichiarazione annuale a Inarcassa nei termini previsti dal regolamento;
    • il contributo integrativo non alimenta la posizione pensionistica individuale del professionista non iscritto: è un contributo di solidarietà alla Cassa;
    • per il forfettario, il contributo integrativo del 4% non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva, poiché è un ribaltamento sul cliente.

    Va detto con onestà che si tratta di un tema da verificare caso per caso direttamente con Inarcassa: la posizione cambia in funzione della percentuale di part-time, della continuità dell’attività professionale, dell’eventuale iscrizione precedente e della presenza di un trattamento pensionistico. Non esiste una risposta valida per tutti, e improvvisare qui significa rischiare avvisi di irregolarità anche a distanza di anni.

    📌 GUIDA PILLAR — Previdenza Inarcassa
    Minimi, massimali, contributo soggettivo e integrativo spiegati nel dettaglio: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi e Massimali.

    Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA) e Sanzioni per Attività Non Autorizzata

    Il sistema dei controlli è più stretto di quanto molti immaginino. L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 impone infatti alle amministrazioni di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutti gli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso erogato. I dati confluiscono nell’Anagrafe delle prestazioni, la banca dati gestita attraverso il portale PerlaPA.

    Anche i soggetti privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici devono comunicarne il compenso all’amministrazione di appartenenza. In più, l’elenco degli incarichi autorizzati è oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Ne consegue che l’attività extra-impiego dell’architetto dipendente pubblico con partita IVA è tracciata, incrociabile con i dati fiscali e tutt’altro che invisibile.

    Cosa succede a chi svolge un incarico retribuito senza autorizzazione? L’art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 prevede una conseguenza economica molto precisa: il compenso percepito deve essere riversato, a cura del soggetto erogante o dello stesso dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. A questo si aggiungono:

    • la possibile responsabilità erariale, con giudizio davanti alla Corte dei conti per l’omesso versamento (art. 53 comma 7-bis);
    • le conseguenze disciplinari, che nei casi più gravi possono arrivare alla decadenza dall’impiego secondo il regime dell’incompatibilità;
    • eventuali rilievi deontologici da parte dell’Ordine degli Architetti.

    Il messaggio è chiaro: la sequenza corretta va rispettata alla lettera, e va rispettata prima. Verifica del regime orario, richiesta di part-time o di autorizzazione, aggiornamento della posizione all’Albo, apertura della partita IVA, comunicazione all’ente, gestione corretta di Inarcassa e del forfettario. Saltare un passaggio, per fretta o per disinformazione, è l’errore più costoso che si possa commettere.

    Domande Frequenti

    Un architetto dipendente pubblico a tempo pieno può aprire la partita IVA?

    No, non per esercitare la libera professione in modo abituale. Il dipendente a tempo pieno è soggetto al divieto di esercizio professionale previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 62 del R.D. 2537/1925. Può svolgere solo incarichi occasionali preventivamente autorizzati dall’amministrazione, che di regola non richiedono l’apertura della partita IVA. Per esercitare davvero la professione occorre passare al part-time non superiore al 50%.

    Con il part-time al 50% serve l’autorizzazione o basta la comunicazione?

    Con il part-time fino al 50%, in base all’art. 1 commi 56-65 della L. 662/1996, non si applica il regime ordinario delle incompatibilità: l’attività che si intende svolgere va indicata nella domanda di trasformazione del rapporto, che l’amministrazione concede o nega entro 60 giorni; l’eventuale successivo inizio o variazione dell’attività va comunicato entro 15 giorni. L’ente conserva il potere di negare la trasformazione in caso di conflitto di interessi o di pregiudizio alla funzionalità dell’ufficio.

    Qual è il limite di reddito da lavoro dipendente per il forfettario 2026?

    Il limite è di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. La soglia, originariamente fissata a 30.000 euro dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) L. 190/2014, è stata elevata dall’art. 1 comma 12 L. 207/2024 e confermata per il 2026 dall’art. 1 comma 27 L. 199/2025. Superata la soglia, il regime forfettario non può essere applicato nell’anno successivo.

    Posso fatturare al Comune in cui lavoro come dipendente?

    No, ed è vietato su due fronti. Sul piano amministrativo, l’incarico a favore della propria amministrazione genera un evidente conflitto di interessi. Sul piano fiscale, l’art. 1 comma 57 lett. d-bis) L. 190/2014 esclude dal regime forfettario chi fattura per oltre il 50% al proprio datore di lavoro, a un datore dei due anni precedenti o a soggetti a essi riconducibili.

    Qual è il codice ATECO attuale dell’architetto?

    Il codice vigente nella classificazione ATECO 2025 è il 71.11.09, relativo alle attività degli studi di architettura. Il codice 71.11.00 appartiene alla vecchia ATECO 2007 ed è ormai superato: le posizioni aperte sono state riclassificate d’ufficio. Il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario resta il 78%.

    Devo iscrivermi a Inarcassa se sono dipendente pubblico part-time?

    Nella maggior parte dei casi no: avendo già una copertura previdenziale obbligatoria come dipendente pubblico, manca il requisito di esclusività richiesto per l’iscrizione con contribuzione soggettiva piena. Resta però dovuto il contributo integrativo del 4% da applicare in fattura e riversare a Inarcassa con la dichiarazione annuale. La posizione va comunque verificata caso per caso direttamente con la Cassa, perché incide la percentuale di part-time e la continuità dell’attività.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Apri la Tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

    Come hai visto, la posizione dell’architetto dipendente pubblico con partita IVA si regge su un equilibrio delicato tra art. 53 D.Lgs. 165/2001, part-time al 50% ex L. 662/1996, incompatibilità dell’Albo APPC, requisiti del regime forfettario 2026 e obblighi verso Inarcassa. Ogni situazione ha le sue variabili: la percentuale oraria, il tipo di ente, la clientela che si intende acquisire, il reddito da dipendente dell’anno precedente.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e tecnici in tutte le fasi: analisi preliminare della compatibilità, apertura della partita IVA con il codice ATECO 71.11.09, scelta del regime fiscale più conveniente, gestione degli adempimenti e della fatturazione elettronica. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo aver valutato la tua situazione specifica di dipendente pubblico part-time, così da capire fin da subito autorizzazioni necessarie e convenienza fiscale reale. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia.

    Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA in regime forfettario come architetto dipendente pubblico? Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere il tuo preventivo personalizzato.
    Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

    regime forfettario partita iva

    L’impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l’agriturismo mandato avanti da due fratelli. Formalizzare questa collaborazione ha effetti importanti sia sul piano previdenziale sia su quello fiscale, ma attorno all’impresa familiare regime forfettario circolano molti equivoci. Il più frequente riguarda la tassazione: in tanti pensano che l’impresa familiare permetta di dividere il reddito tra i collaboratori e pagare meno tasse. Nel regime forfettario non è così.

    In questa guida spieghiamo con parole semplici cos’è l’impresa familiare, chi può essere coadiuvante, quali quote spettano ai familiari, come funziona davvero la tassazione dell’impresa familiare in regime forfettario e quanto incidono i contributi INPS dei collaboratori. Alla fine troverai le domande più frequenti e un invito a valutare la tua situazione concreta con il CAF Centro Fiscale di Udine, in ufficio o online.

    Cos’è l’Impresa Familiare e Come si Costituisce

    L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230-bis del Codice Civile ed è una forma di collaborazione in cui uno o più familiari prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa di un altro familiare. Attenzione: non è una società. L’impresa resta individuale, con un unico titolare che possiede la partita IVA, firma i contratti e risponde verso i terzi. I familiari collaborano, ma non diventano soci.

    Il Codice Civile riconosce ai collaboratori una serie di diritti concreti: il mantenimento, la partecipazione agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi dell’azienda, oltre al diritto di prelazione se l’azienda viene ceduta o divisa. Sono tutele che nascono automaticamente dal lavoro svolto, ma che senza un atto formale diventano difficili da dimostrare.

    L’atto costitutivo: il passaggio da non sbagliare

    Perché l’impresa familiare sia opponibile al Fisco — cioè riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate e non solo tra familiari — serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. In parole semplici: un documento firmato davanti a un pubblico ufficiale, che indica chi sono i collaboratori, il loro grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno.

    Il momento in cui si firma l’atto è decisivo. L’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vogliono far valere gli effetti fiscali, oppure contestualmente all’inizio dell’attività se l’impresa nasce già in forma familiare. Un atto firmato a metà anno produce effetti fiscali solo dall’anno successivo: è un errore molto comune, che rimanda di dodici mesi tutti i benefici. Gli effetti civilistici e previdenziali, invece, decorrono dall’effettivo inizio della collaborazione, che va comunicata all’INPS.

    📌 Approfondisci: prima di ragionare sull’impresa familiare è utile avere chiare le regole di base del regime agevolato. Leggi la nostra guida Regime Forfettario 2026: tutte le informazioni utili prima di aprire Partita IVA, con requisiti, limiti di ricavi, coefficienti di redditività e cause ostative aggiornate.

    Chi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote Massime

    Non tutti i familiari possono entrare in un’impresa familiare. La legge individua con precisione i soggetti ammessi come coadiuvanti o collaboratori familiari, termini che indicano semplicemente chi lavora nell’impresa senza esserne titolare. Rientrano nel perimetro:

    • il coniuge e la parte dell’unione civile;
    • i parenti entro il terzo grado: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli e figli dei fratelli), bisnonni, zii;
    • gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore, cognati.

    Restano esclusi i cugini (parenti di quarto grado). Per il convivente di fatto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato illegittimi gli artt. 230-bis e 230-ter del Codice Civile nella parte in cui lo escludevano: sul piano civilistico il convivente è oggi equiparato al coniuge nell’impresa familiare, mentre ai fini fiscali (art. 5 commi 4 e 5 del TUIR) e dell’iscrizione INPS continuano a rilevare coniuge, parenti e affini nei gradi sopra indicati. Un secondo requisito, altrettanto importante, riguarda la natura della collaborazione: il lavoro deve essere continuativo e prevalente, non un aiuto occasionale del sabato pomeriggio.

    La regola del 51% al titolare

    Le quote di partecipazione agli utili non sono libere. Il titolare deve conservare almeno il 51% del reddito dell’impresa, perché è lui a sopportare il rischio d’impresa e a esercitarne la direzione. Di conseguenza, tutti i collaboratori familiari insieme non possono superare complessivamente il 49%. Se i coadiuvanti sono tre, quel 49% va suddiviso tra loro: per esempio 20%, 15% e 14%.

    Questa regola nasce ai fini fiscali (art. 5 comma 4 del TUIR) ma viene usata come riferimento anche nella redazione dell’atto notarile. Come vedremo, nell’impresa familiare in regime forfettario le quote non servono a ripartire il reddito imponibile, però restano rilevanti sul piano civilistico per la divisione degli utili e per la valutazione della posizione contributiva dei familiari.

    Impresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la Tassazione

    Arriviamo al punto centrale. Nell’impresa familiare regime forfettario la tassazione funziona in modo profondamente diverso rispetto al regime ordinario, e capirlo evita delusioni e scelte sbagliate.

    Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi: si applica ai ricavi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio il 40% per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 67% per alloggio e ristorazione, il 78% per le attività professionali e sanitarie, l’86% per le costruzioni. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti di novità previsti dall’art. 1 comma 65 della L. 190/2014.

    Ed ecco l’aspetto decisivo: l’imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare. Lo prevede espressamente l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014: nelle imprese familiari l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore. Nel regime forfettario il reddito non viene imputato pro-quota ai collaboratori familiari ai fini IRPEF. I coadiuvanti non compilano il quadro RH, non dichiarano una quota di reddito d’impresa e non pagano imposte su di essa: la tassazione sostitutiva assorbe tutto in capo al titolare, che liquida l’imposta nel quadro LM del Modello Redditi PF.

    Questo significa che l’impresa familiare in regime forfettario non produce alcun “spacchettamento” del reddito imponibile. Chi la costituisce sperando di dividere l’utile su più persone e abbattere la tassazione resterà deluso: l’imposta sostitutiva dovuta è esattamente la stessa che pagherebbe una ditta individuale senza collaboratori. Per un quadro completo delle regole in vigore quest’anno puoi consultare le novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio.

    Regime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa Familiare

    Per capire fino in fondo la logica dell’impresa familiare in regime forfettario conviene metterla accanto al regime ordinario, dove il meccanismo è opposto.

    In regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) opera l’art. 5 comma 4 del TUIR: il reddito d’impresa viene imputato pro-quota a ciascun collaboratore familiare, entro il limite complessivo del 49%, e ogni familiare lo dichiara nel proprio quadro RH del Modello Redditi PF, pagando l’IRPEF con le aliquote progressive personali. Poiché l’IRPEF cresce per scaglioni, dividere lo stesso reddito su tre persone può significare far scontare a ciascuna un’aliquota marginale più bassa, con un risparmio complessivo anche significativo. Perché l’imputazione sia valida servono comunque due condizioni: l’atto notarile tempestivo e l’attestazione, in dichiarazione, che i familiari hanno lavorato in modo continuativo e prevalente.

    • Regime ordinario: reddito ripartito pro-quota, ogni familiare paga l’IRPEF sulla propria quota nel quadro RH;
    • Regime forfettario: reddito determinato con i coefficienti, imposta sostitutiva 5% o 15% tutta a carico del titolare, nessuna quota IRPEF per i coadiuvanti;
    • In entrambi i casi: i familiari iscritti all’INPS pagano i propri contributi previdenziali.

    Ne consegue una valutazione tutt’altro che scontata. Con redditi contenuti l’imposta sostitutiva al 5% o 15% resta quasi sempre imbattibile. Ma quando il reddito cresce, i costi reali sono elevati (affitti, magazzino, personale) e ci sono più familiari con detrazioni e carichi di famiglia da sfruttare, il regime ordinario con più soggetti IRPEF può risultare più efficiente. È un confronto che va fatto con i numeri alla mano: ne parliamo in modo approfondito nell’articolo su quando la tassazione ordinaria è più conveniente dell’imposta sostitutiva.

    Quando Conviene l’Impresa Familiare in Regime Forfettario

    Se l’impresa familiare regime forfettario non riduce le imposte, perché tante attività la scelgono comunque? Perché i vantaggi si trovano su altri piani: previdenziale, giuridico e organizzativo. Vediamo i casi in cui ha davvero senso.

    • Tutela previdenziale del familiare: il coadiuvante iscritto all’INPS matura contributi validi per la pensione, oltre alla copertura per malattia, maternità e infortuni;
    • Regolarità del lavoro prestato: il familiare che lavora stabilmente in azienda deve essere inquadrato, altrimenti si rischiano contestazioni per lavoro irregolare in caso di controllo o ispezione;
    • Diritti civilistici riconosciuti: partecipazione agli utili, quota sugli incrementi aziendali, diritto di prelazione sull’azienda;
    • Continuità e passaggio generazionale: il figlio che collabora da anni si trova in una posizione più solida quando dovrà subentrare;
    • Gestione operativa quotidiana: il collaboratore può operare legittimamente in negozio, in cantiere o con i fornitori.

    Ci sono però situazioni in cui l’impresa familiare in regime forfettario conviene poco o nulla. La prima è quella di chi la costituisce con l’unico obiettivo di abbassare le imposte: come abbiamo visto, non funziona. La seconda riguarda il familiare che collabora in modo saltuario: in quel caso l’iscrizione INPS obbligatoria genera un costo contributivo fisso a fronte di un apporto lavorativo modesto. La terza è quella del familiare che ha già una copertura previdenziale piena come lavoratore dipendente a tempo pieno: il requisito della prevalenza difficilmente si considera soddisfatto.

    Contributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e Commercianti

    Il capitolo previdenziale è il vero costo dell’impresa familiare, e va conosciuto prima di firmare l’atto. Ogni collaboratore che lavora in modo abituale e prevalente nell’impresa deve essere iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti, a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’iscrizione è individuale: ogni coadiuvante ha la sua posizione contributiva e i suoi contributi da versare, che si aggiungono a quelli del titolare.

    I contributi si compongono di due parti. La prima è il contributo sul minimale: una quota fissa dovuta anche se il reddito è basso o nullo, suddivisa in quattro rate trimestrali con scadenza a maggio, agosto, novembre e febbraio. La seconda è il contributo a percentuale sulla parte di reddito che eccede il minimale, versata con gli acconti e il saldo delle imposte. Per il 2026 le aliquote base sono del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (comprensivo dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione dell’attività commerciale), come indicato dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Gli importi dei minimali vengono rivalutati ogni anno: verifica sempre i valori aggiornati per il 2026 prima di fare previsioni di spesa.

    La riduzione del 35% per i forfettari

    Chi opera in regime forfettario ha diritto a una riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014. È un’agevolazione importante: taglia di oltre un terzo sia il contributo sul minimale sia quello a percentuale. La buona notizia è che la riduzione si estende anche ai collaboratori familiari dell’impresa familiare in regime forfettario, purché il titolare applichi il regime agevolato.

    Attenzione però: la riduzione non è automatica. Va richiesta con una comunicazione telematica all’INPS, da presentare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole ottenere il beneficio, oppure al momento dell’iscrizione per chi apre l’attività in corso d’anno. Chi dimentica la comunicazione paga i contributi pieni per tutto l’anno. Va anche considerato l’altro lato della medaglia: contributi ridotti significano accredito contributivo proporzionalmente ridotto ai fini pensionistici, quindi la scelta va ponderata soprattutto per chi è vicino alla pensione. Trovi tutti i dettagli nella nostra guida ai contributi INPS artigiani e commercianti.

    Adempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime Forfettario

    Costituire e gestire correttamente un’impresa familiare in regime forfettario richiede una sequenza di passaggi che devono incastrarsi nei tempi giusti. Ecco quelli principali.

    1. Atto notarile di costituzione dell’impresa familiare, con indicazione di collaboratori, grado di parentela e quote di partecipazione;
    2. Comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e apertura o aggiornamento della posizione INAIL dove prevista;
    3. Iscrizione INPS dei coadiuvanti alla gestione artigiani o commercianti, con l’eventuale richiesta di riduzione del 35%;
    4. Indicazione dell’impresa familiare in dichiarazione dei redditi: il titolare compila il quadro LM e valorizza i dati dell’impresa familiare, mentre i coadiuvanti in regime forfettario non hanno quote IRPEF da dichiarare;
    5. Tracciatura degli utili distribuiti ai familiari, che pur non essendo obbligatoria in forfettario è fortemente consigliata per documentare la ripartizione.

    Sul fronte contabile il regime forfettario è molto leggero: non impone il libro giornale né le scritture contabili ordinarie, ma solo la numerazione e conservazione delle fatture e dei documenti. Nell’impresa familiare, però, tenere un prospetto interno degli utili attribuiti a ciascun collaboratore è un’ottima abitudine: serve in caso di controlli, di contestazioni tra familiari o di passaggio generazionale. Resta ovviamente obbligatoria la fatturazione elettronica, ormai estesa a tutti i forfettari.

    Se stai valutando l’apertura di una nuova attività, la scelta della forma giuridica va fatta prima di aprire la partita IVA: cambiare in corsa costa tempo e denaro. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso, dall’inquadramento ATECO alla gestione degli adempimenti annuali, in ufficio o da remoto in tutta Italia.

    Esempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e Laura

    Immagina che Marco gestisca a Udine un negozio di alimentari con partita IVA in regime forfettario. La moglie Laura lavora con lui in negozio tutti i giorni: sta alla cassa, ordina la merce, gestisce i fornitori. Finora la sua collaborazione non è stata formalizzata in alcun modo.

    Marco decide di costituire l’impresa familiare con atto notarile firmato a dicembre, attribuendo a Laura una quota del 40% degli utili e mantenendo per sé il 60%, nel rispetto della soglia minima del 51%. Dall’anno successivo Laura viene iscritta come coadiuvante alla gestione commercianti INPS, con richiesta della riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari.

    Che cosa cambia in concreto? Sul fronte fiscale, nulla: il reddito continua a essere determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 40% previsto per il commercio, e l’imposta sostitutiva resta interamente a carico di Marco. Laura non dichiara alcuna quota di reddito d’impresa. Sul fronte previdenziale, invece, il cambiamento è netto: Laura inizia a versare contributi propri e a costruirsi una pensione, con copertura per malattia e maternità. Al tempo stesso la famiglia sostiene un costo contributivo aggiuntivo che prima non c’era. È esattamente questo il bilancio da valutare, numeri alla mano, prima di decidere.

    Domande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime Forfettario

    Si può aprire un’impresa familiare in regime forfettario?

    Sì. Non esiste alcuna causa ostativa che impedisca a un titolare di partita IVA in regime forfettario di costituire un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile. L’impresa familiare non è una società, quindi non rientra nel divieto di partecipazione a società di persone previsto dall’art. 1 comma 57 della L. 190/2014. Cambia però il meccanismo di tassazione: l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.

    Il coniuge collaboratore ha diritto alla pensione?

    Sì, se viene iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti come coadiuvante. L’iscrizione fa maturare contribuzione utile alla pensione di vecchiaia o anticipata, oltre alla copertura per malattia e maternità. È uno dei principali motivi per cui conviene formalizzare l’impresa familiare: il lavoro del coniuge smette di essere invisibile e inizia a generare diritti previdenziali.

    Quali parenti possono essere coadiuvanti nell’impresa familiare?

    Possono essere collaboratori il coniuge (e la parte di unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In concreto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti, nonni, zii, bisnonni, suoceri, cognati, generi e nuore. Restano esclusi i cugini, che sono parenti di quarto grado.

    Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi?

    Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi complessivi dell’impresa familiare, non pro-quota per ciascun collaboratore: l’impresa familiare non moltiplica la soglia. Superati gli 85.000 euro si esce dal regime forfettario dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA. Da quel momento il reddito torna a essere imputato pro-quota ai familiari secondo l’art. 5 comma 4 del TUIR.

    L’impresa familiare in forfettario conviene rispetto alla ditta individuale semplice?

    Dal punto di vista puramente fiscale non porta risparmi, perché l’imposta sostitutiva resta identica e interamente a carico del titolare. I vantaggi sono altri: tutela previdenziale dei familiari, riconoscimento giuridico del loro lavoro, diritto agli utili, continuità aziendale e diritto di prelazione. Lo svantaggio è il costo dei contributi INPS aggiuntivi per ogni coadiuvante. La valutazione va fatta caso per caso.

    I coadiuvanti devono aprire una propria partita IVA?

    No. I collaboratori familiari non aprono una partita IVA autonoma: operano all’interno dell’unica partita IVA intestata al titolare. Vengono però iscritti individualmente alla gestione INPS artigiani o commercianti e ottengono una propria posizione contributiva. Se un familiare volesse fatturare in proprio, dovrebbe aprire una partita IVA separata, con regole e limiti distinti.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Valuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di Udine

    L’impresa familiare in regime forfettario è uno strumento utile, ma solo se scelto con consapevolezza. Come abbiamo visto, non abbatte l’imposta sostitutiva — che resta tutta in capo al titolare — mentre garantisce tutela previdenziale ai familiari e regolarizza il loro lavoro, con un costo contributivo che va messo in preventivo. La decisione dipende dai tuoi numeri: volume di ricavi, coefficiente di redditività, età e posizione previdenziale dei familiari coinvolti, prospettive di crescita dell’attività.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in questa valutazione: analizziamo la tua situazione concreta, confrontiamo impresa familiare in regime forfettario e alternative, curiamo l’iscrizione INPS dei coadiuvanti, la richiesta di riduzione contributiva del 35% e tutti gli adempimenti dichiarativi. Un errore nei tempi dell’atto costitutivo o una comunicazione INPS dimenticata possono costare un anno intero di benefici: meglio impostare tutto correttamente fin dall’inizio, con un preventivo personalizzato e senza sorprese.

    Hai bisogno di assistenza per l’impresa familiare in regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Prenota un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla valutazione di convenienza alla gestione degli adempimenti.


    Richiedi Assistenza per Impresa Familiare e Regime Forfettario

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare se conviene costituire un’impresa familiare in regime forfettario, a redigere l’atto con il notaio nei tempi corretti e a gestire l’iscrizione INPS dei coadiuvanti con la riduzione contributiva del 35%. Richiedi un preventivo personalizzato, senza impegno.

    Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato

      Il tuo nome (*)

      La tua email (*)

      Il tuo telefono (*)

      Richiesta (eventuale)

      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640

      ARTICOLI CORRELATI

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ,

      Forfettario Freelance Trieste 2026: AREA Science Park, Porto e Lavoro Transfrontaliero

      Forfettario Freelance Trieste 2026: Guida per Ricercatori AREA Science Park, Consulenti Porto e Lavoratori TransfrontalieriTrieste è una città unica in Italia: polo europeo della ricerca scientifica (AREA Science Park, SISSA, ICTP, Elettra…
      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ,

      Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 Punti

      Indice dei contenutiCos'è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026 Tassazione della Società tra…
      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      ,

      Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti

      La società tra professionisti (più conosciuta con la sigla STP) è lo strumento con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare la propria attività in forma societaria, invece di lavorare ognuno con la propria partita…

      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

      Pubblicato su Google Google
      Alexandra Bala profile picture
      Alexandra Bala
      04/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
      Pubblicato su Google Google
      paolino servidio profile picture
      paolino servidio
      03/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
      Pubblicato su Google Google
      Lady profile picture
      Lady
      01/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
      Pubblicato su Google Google
      Giulia Guida profile picture
      Giulia Guida
      25/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
      Pubblicato su Google Google
      Paola Zilli profile picture
      Paola Zilli
      07/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
      Pubblicato su Google Google
      Jacqueline B. profile picture
      Jacqueline B.
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
      Pubblicato su Google Google
      Maura Masutto profile picture
      Maura Masutto
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
      Pubblicato su Google Google
      Issam Elhefnawi profile picture
      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Molto gentile
      Pubblicato su Google Google
      Sibongile Moyana profile picture
      Sibongile Moyana
      30/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
      Pubblicato su Google Google
      Sabrina Cirina profile picture
      Sabrina Cirina
      23/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

      Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

      Pubblicato su Google Google
      Alexandra Bala profile picture
      Alexandra Bala
      04/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
      Pubblicato su Google Google
      paolino servidio profile picture
      paolino servidio
      03/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
      Pubblicato su Google Google
      Lady profile picture
      Lady
      01/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
      Pubblicato su Google Google
      Giulia Guida profile picture
      Giulia Guida
      25/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
      Pubblicato su Google Google
      Paola Zilli profile picture
      Paola Zilli
      07/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
      Pubblicato su Google Google
      Jacqueline B. profile picture
      Jacqueline B.
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
      Pubblicato su Google Google
      Maura Masutto profile picture
      Maura Masutto
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
      Pubblicato su Google Google
      Issam Elhefnawi profile picture
      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Molto gentile
      Pubblicato su Google Google
      Sibongile Moyana profile picture
      Sibongile Moyana
      30/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
      Pubblicato su Google Google
      Sabrina Cirina profile picture
      Sabrina Cirina
      23/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

      © Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
      mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
      Scrivici su WhatsApp