Bonus Partita IVA Under 35

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Cos’è il bonus Partita IVA Under 35 da 500€

Il cosiddetto bonus Partita IVA under 35 è un incentivo che consiste in un contributo economico di 500 euro mensili a sostegno dell’avvio di un’attività imprenditoriale in Italia, ma solo se l’attività rientra nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.

In pratica: non è un “bonus generico per chi apre la Partita IVA”, ma un contributo legato a settore/ATECO e a requisiti soggettivi molto chiari.

Chi può richiederlo: requisiti personali (under 35 e disoccupazione)

Per accedere al contributo servono, al momento dell’avvio dell’attività, tutti questi requisiti:

  • Età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività imprenditoriale;
  • Stato di disoccupazione alla data di avvio (attenzione: lo stato di disoccupazione non è “a sensazione”, ma è collegato alle regole e alle banche dati delle politiche del lavoro).

Se l’impresa è una società, il contributo può essere riconosciuto (in determinate condizioni) a un solo socio che possiede i requisiti.

Quando si considera “avviata” l’impresa (data che fa fede)

Questo punto è fondamentale, perché influisce direttamente sui 30 giorni per presentare domanda.

La “data di avvio” non coincide sempre con la semplice apertura della Partita IVA. In generale, ai fini dell’incentivo fa fede la Comunicazione Unica al Registro Imprese (dove applicabile) e l’adempimento che indica l’inizio effettivo dell’attività economica.

Attenzione a un caso tipico: se la Comunicazione Unica indica costituzione senza immediato inizio attività, il requisito di avvio non si considera soddisfatto e la domanda presentata “troppo presto” può essere respinta. In quel caso il termine decorre dalla Comunicazione successiva di inizio attività.

Scadenze: regola dei 30 giorni e finestra fino al 28 dicembre 2025

La domanda va presentata entro 30 giorni:

  • dall’avvio dell’attività imprenditoriale, oppure
  • entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (se successivo).

Inoltre, c’è una precisazione operativa molto importante: nella fase iniziale, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare operativa, il termine dei 30 giorni viene “riaperto” facendo decorrere i 30 giorni dalla data della circolare. Ecco perché molti stanno parlando della scadenza 28 dicembre 2025 (30 giorni dal 28 novembre 2025).

Tradotto in modo semplice: se l’attività risulta avviata prima del 28/11/2025, il termine può arrivare fino al 28/12/2025 (salvo ulteriori specifiche sul caso concreto e su quale data di “avvio” risulti dai registri/adempimenti).

Settori strategici e ATECO ammessi: come verificare

Il contributo spetta solo se l’attività rientra nei settori ammessi individuati per “categorie” (ATECO a 2 digit e relativi raggruppamenti). In pratica, non basta che “l’attività sia utile”: deve essere classificata in uno dei settori previsti.

Per verificare correttamente:

  • controlla il tuo codice ATECO e soprattutto il settore a 2 cifre (es. 62 = informatica, 43 = lavori specializzati, ecc.);
  • verifica che quel settore sia tra quelli ammessi per l’incentivo;
  • se hai dubbi, conviene fare una verifica tecnica prima di inviare la domanda, perché un ATECO “fuori lista” porta quasi sempre a reiezione.

Caso pratico ATECO 96.09.09 (altri servizi alla persona): rientra o no?

Molte richieste riguardano il codice ATECO 96.09.09 – altri servizi alla persona, il punto centrale è questo:

Il settore 96 (“Altre attività di servizi alla persona”) non rientra nei settori strategici ammessi previsti per questo contributo. Quindi, anche se la regola dei 30 giorni è rispettata, il rischio concreto è che la domanda venga respinta perché l’attività non è tra quelle agevolabili.

In sintesi operativa: la scadenza (28/12/2025) serve solo se prima hai il requisito principale: ATECO/settore ammesso. Se il settore non è ammesso, la finestra temporale non “salva” la domanda.

Importo, durata e come viene pagato il contributo

L’incentivo riconosce 500 euro al mese per una durata massima di 3 anni, e comunque entro un limite temporale finale previsto dalla misura.

La particolarità è la modalità di pagamento: il contributo viene liquidato annualmente in forma anticipata (quindi non necessariamente “mese per mese”), e l’erogazione è legata anche alle disponibilità finanziarie e alle verifiche previste.

Monitoraggio: come controllare domanda ed erogazioni

Il controllo “pratico” dello stato della pratica e dei pagamenti avviene tramite il servizio online dedicato (accesso con SPID/CIE/CNS).

All’interno dell’area personale puoi:

  • vedere la domanda nella sezione “Le mie domande”;
  • visualizzare eventuali motivi di reiezione;
  • presentare richiesta di riesame (se respinta);
  • scaricare ricevute e provvedimenti;
  • monitorare lo stato dei pagamenti e aggiornare l’IBAN se necessario.

Altro punto chiave: ad ogni pagamento l’ente verifica anche la regolarità contributiva dell’attività (quindi la posizione deve risultare coerente e regolare nel tempo).

Controlli, “spese annuali” e profili sanzionatori: cosa devi sapere

Qui arriviamo al tema che preoccupa di più: evitare di prendere un contributo non spettante e ritrovarsi con restituzioni o contestazioni.

Se perdi un requisito, può scattare la restituzione

Se il contributo viene percepito indebitamente (per mancanza o perdita dei requisiti di accesso o di fruizione), è prevista la restituzione delle somme a partire dal mese successivo a quello in cui il requisito è venuto meno. Questo vale, ad esempio, se:

  • l’attività non è (o non resta) dentro i settori ammessi;
  • viene meno una condizione richiesta dalla misura;
  • si riscontrano incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle banche dati/verifiche.

“Spese attestate annualmente”: cosa significa davvero

Nelle istruzioni è presente un passaggio che dice, in sostanza, che le spese (attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria) devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa collegata al programma.

Cosa significa in pratica: non è una frase “decorativa”. Se l’accesso e/o la permanenza nel beneficio presuppongono spese ammissibili (a seconda della tipologia di attività e regole del programma), bisogna essere pronti a dimostrarle con documentazione coerente.

Se una persona non ha spese (o ha solo costi minimi/non pertinenti), prima di richiedere o mantenere il beneficio è opportuno valutare molto bene il caso concreto, perché l’obiettivo della misura è supportare l’avvio in settori strategici e la sua rendicontazione/controllo può richiedere coerenza tra attività dichiarata, requisiti e spese.

Fatture: serve una dicitura specifica? Ci sono vincoli sulle spese?

Molti “bandi” impongono una frase obbligatoria in fattura (es. “Spesa finanziata da…”). In questo caso, il contributo è un incentivo economico erogato dall’ente, e non un classico bando “a rimborso fatture” con diciture obbligatorie standard su ogni acquisto.

Quindi: in linea generale non c’è una “dicitura specifica” da inserire nelle fatture di vendita.

Detto questo, ci sono due attenzioni operative fondamentali:

  • se la normativa collegata richiede spese ammissibili (da attestare annualmente), le fatture di acquisto devono essere realmente collegate all’attività e correttamente intestate, pagate, e conservate;
  • se l’attività non è tra i settori ammessi (es. ATECO 96.09.09), il tema “dicitura in fattura” diventa secondario: il problema principale è che non rientra proprio nella platea dei beneficiari.

Esempi pratici

Esempio OK

Marco, 27 anni, disoccupato, avvia un’attività in un settore ammesso (ATECO coerente con i settori strategici), presenta domanda entro i 30 giorni dalla data di avvio valida e mantiene i requisiti. In questo scenario il contributo può essere riconosciuto e pagato annualmente in anticipo.

Esempio NON OK (ATECO fuori lista)

Giulia, 32 anni, disoccupata, avvia un’attività con ATECO 96.09.09 (servizi alla persona). Presenta la domanda entro i 30 giorni e pensa di rientrare “perché è nei termini”. Tuttavia l’attività è in un settore non ammesso: la domanda rischia reiezione.

Esempio NON OK (perdita requisito in corso)

Attività ammessa e domanda ok, ma poi viene meno un requisito richiesto dalla misura o emergono incongruenze: può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese successivo alla perdita del requisito.

FAQ veloci

“Ho 30 giorni: partono dall’apertura Partita IVA o dal bando?”

I 30 giorni sono legati all’avvio dell’attività secondo le regole operative (non sempre coincide con la sola Partita IVA). In fase iniziale, per alcune attività già avviate prima delle istruzioni operative, il termine è stato “riallineato” alla data della circolare (da cui la scadenza 28/12/2025 di cui si parla spesso).

Come controllo se mi pagano davvero?

Dal servizio online dedicato puoi vedere lo stato pratica e lo stato dei pagamenti, oltre a ricevute e provvedimenti.

Devo scrivere qualcosa di specifico in fattura?

Non esiste una regola generale “unica” di dicitura sulle fatture di vendita. Il focus è la correttezza dei requisiti e, se richiesto dal quadro applicativo, la capacità di attestare spese ammissibili con documenti coerenti.

Conclusioni: cosa fare prima di presentare domanda

Prima di inviare la richiesta del bonus Partita IVA under 35 ti consiglio di fare 3 verifiche “salva-errori”:

  1. ATECO/settore ammesso (è la prima causa di esclusione);
  2. data di avvio valida (quella che fa partire i 30 giorni);
  3. coerenza nel tempo (requisiti e documentazione, incluse eventuali spese annuali se richieste).

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