Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

/0 Commenti/da
regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

Hai dubbi sull’esigibilità IVA o sul tuo regime forfettario?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie per fatturazione, gestione casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario e calcolo IVA pro-rata in uscita.

Prenota un appuntamento:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Tel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Gestione completa partita IVA forfettaria: apertura, fatturazione, casi particolari (reverse charge, OSS, importazioni), passaggio al regime ordinario, dichiarazione redditi e IVA.

Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp 366 6018121
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.

In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista
  2. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12
  3. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%
  4. Quando NON si può accedere al forfettario
  5. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR
  6. Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
  7. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo
  8. Contribuzione ridotta per neoiscritti
  9. Quanto costa aprire lo studio
  10. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo
  11. Codici ATECO secondari per commercialisti
  12. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale
  13. Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K
  14. Assicurazione RC professionale obbligatoria
  15. Fatturazione elettronica B2B e B2C
  16. Domande frequenti

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Qonto: il conto business per Partita IVA

Tra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.

  • ✓ Apertura 100% online in 10 minuti
  • ✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile
  • ✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)
  • ✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software
Visita Qonto e prova gratis →

Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista

Per esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.

Titolo di studio richiesto

  • Sezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;
  • Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).

Praticantato (tirocinio professionale)

Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

Esame di Stato

L’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale.

Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12

Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:

  • 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;
  • 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.

Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.

Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato.

Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%

Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.

Coefficiente di redditività al 78%

Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:

Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versati

Il restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.

Aliquota 5% per i primi 5 anni

Chi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:

  • Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);
  • L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;
  • Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.

Quando NON si può accedere al forfettario

Esistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:

  • Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.
  • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;
  • Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);
  • Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi.

Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR

Il commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:

  • CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);
  • CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).

L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.

Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi

La CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:

  • Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).

Contributi minimi CNPADC 2026

Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:

  • Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;
  • Minimo integrativo: circa 800 euro;
  • Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).

Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva.

Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo

La CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:

  • Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);
  • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;
  • Contributo di maternità: quota fissa annuale.

Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.

Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.

Contribuzione ridotta per neoiscritti

Sia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.

CNPADC – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;
  • Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.

CNPR – Riduzioni neoiscritti

  • Nei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;
  • Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).

Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti.

Quanto costa aprire lo studio

I costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:

  • Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);
  • Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;
  • Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;
  • Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);
  • Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;
  • Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;
  • Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;
  • Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;
  • Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;
  • Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;
  • Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.

Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali.

Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo

I commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.

Marca da bollo da 2 euro

Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.

Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:

  • Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;
  • Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.

Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.

Codici ATECO secondari per commercialisti

Molti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:

  • 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
  • 69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);
  • 74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;
  • 66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;
  • 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo.

Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale

Oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:

  • Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;
  • Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).

Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.

Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.

Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K

Vediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).

Esempio 1 – Compensi 40.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;
  • Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;
  • Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;
  • Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).

Esempio 2 – Compensi 60.000 euro

  • Reddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;
  • Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).

Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)

  • Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;
  • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;
  • Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;
  • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;
  • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).

Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

La legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.

Caratteristiche della polizza RC professionale

  • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);
  • Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;
  • Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;
  • Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).

Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.

Fatturazione elettronica B2B e B2C

Dal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.

Fatturazione verso aziende (B2B)

  • Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;
  • Codice natura IVA N2.2 per forfettari;
  • Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;
  • Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).

Fatturazione verso clienti privati (B2C)

  • Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;
  • Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;
  • Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.

Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti sulla Partita IVA del Commercialista

Quanto costa aprire la Partita IVA come commercialista?

L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi effettivi del primo anno (tra iscrizione Albo, Cassa, software, arredo minimo e RC professionale) si aggirano tra 8.000 e 12.000 euro per uno studio essenziale condiviso, fino a 20.000 euro per uno studio autonomo.

Un neolaureato commercialista può aprire subito la Partita IVA?

No. Per esercitare la professione e aprire la partita IVA con codice ATECO 69.20.11 è necessario essere iscritti all’Albo ODCEC, dopo laurea, 18 mesi di tirocinio ed esame di Stato. Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.

Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?

Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.

Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?

Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.

Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?

Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.

CNPADC o CNPR: posso scegliere?

No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.

La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?

Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.

Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?

Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.

I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?

Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).

L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?

Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.

Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studio

Aprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.

Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.

★ Scelta in evidenza · Sponsor

Apri un conto business con Qonto

Una soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.

🇮🇹

IBAN italiano

Apertura in 10 min

📄

Fattura elettronica

💳

Carta Mastercard

🚀 Visita Qonto e apri il conto →

Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

regime forfettario partita iva

I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario 2026 rappresentano l’unico vero strumento di risparmio fiscale a disposizione di chi opera con la flat tax. A differenza del regime forfettario ordinario dove i costi reali non vengono considerati, i contributi previdenziali godono di un trattamento speciale: si sottraggono direttamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). In questa guida completa scoprirai come funziona la deduzione dei contributi previdenziali, quanto puoi risparmiare concretamente e come evitare gli errori più comuni nella dichiarazione delle spese deducibili.

Indice dei contenuti

  1. Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel forfettario
  2. Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario
  3. Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026
  4. Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario
  5. Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA
  6. Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi
  7. Contributi versati in ritardo: sono deducibili?
  8. Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario
  9. Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione
  10. Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario
  11. Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi?
  12. Domande frequenti

Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel regime forfettario

Il regime forfettario funziona in modo completamente diverso dal regime ordinario. Mentre nel sistema tradizionale puoi sottrarre tutte le spese sostenute per l’attività (affitto ufficio, cancelleria, utenze, software), nel forfettario i costi vengono determinati in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. In pratica, lo Stato presume che tu abbia delle spese pari a una certa percentuale dei ricavi, e su quella base calcola il tuo reddito imponibile.

Questo significa che non puoi dedurre l’affitto dello studio, il costo del computer o le bollette del telefono. Tuttavia, c’è un’eccezione fondamentale: i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si deducono dal reddito imponibile già determinato con il coefficiente. È una regola prevista dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario) e confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.

Per capire meglio: se hai ricavi di 50.000 euro e il tuo coefficiente di redditività è del 78% (come per gli avvocati), il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Da qui puoi sottrarre i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Se hai pagato 10.000 euro di contributi alla Cassa Forense, il reddito imponibile scende a 29.000 euro, e su questa cifra paghi il 15% di imposta sostitutiva.

Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario

La deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario segue un meccanismo preciso che è importante comprendere per evitare errori. Il punto chiave è questo: i contributi si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questa distinzione è fondamentale.

Ecco come funziona il calcolo, passo dopo passo:

  1. Calcolo dei ricavi — somma di tutti i compensi/ricavi incassati nell’anno (criterio di cassa)
  2. Applicazione del coefficiente di redditività — ogni codice ATECO ha il suo (dal 40% al 86%)
  3. Reddito lordo forfettario = ricavi x coefficiente di redditività
  4. Sottrazione dei contributi previdenziali versati nell’anno
  5. Reddito imponibile netto = reddito lordo – contributi previdenziali
  6. Imposta sostitutiva = reddito imponibile netto x 15% (o 5%)

Un aspetto cruciale: i contributi previdenziali deducibili si sottraggono dal reddito e non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo non corrisponde all’intero importo dei contributi, ma alla percentuale dell’imposta sostitutiva applicata su quell’importo. Se versi 5.000 euro di contributi e paghi il 15% di imposta, il risparmio reale è di 750 euro (5.000 x 15%). Se sei nel regime agevolato al 5%, il risparmio scende a 250 euro.

Un’altra regola importante: se i contributi previdenziali superano il reddito forfettario, l’eccedenza non può essere portata in detrazione nel modello 730 o nel modello Redditi PF come reddito complessivo. L’eccedenza si perde, a meno che tu non abbia anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (ad esempio, un reddito da lavoro dipendente).

Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026

La Gestione Separata INPS è la cassa previdenziale di riferimento per i liberi professionisti senza cassa (consulenti, copywriter, web designer, formatori, traduttori e molte altre categorie). Nel 2026, le aliquote contributive della Gestione Separata sono:

  • 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (aliquota piena)
  • 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale (ad esempio, un lavoro dipendente parallelo o iscrizione a un’altra cassa)

Questi contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x coefficiente di redditività, prima della deduzione dei contributi stessi). Il calcolo avviene quindi in modo circolare: i contributi riducono il reddito, ma il reddito determina i contributi. Per questo motivo si utilizza una formula matematica che risolve il “circolo”.

Esempio pratico con Gestione Separata: Marco è un consulente informatico forfettario con ricavi di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Il suo reddito lordo è 31.200 euro. Con l’aliquota del 26,07%, i contributi INPS ammontano a circa 6.437 euro (calcolati con la formula iterativa). Il reddito imponibile dopo la deduzione scende a 24.763 euro, su cui paga il 15% di imposta sostitutiva: 3.714 euro. Senza la deduzione, l’imposta sarebbe stata 4.680 euro. Il risparmio fiscale grazie alla deduzione dei contributi è di 966 euro.

Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario

Chi esercita un’attività commerciale o artigianale nel regime forfettario è iscritto alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Il sistema contributivo per queste categorie è diverso dalla Gestione Separata perché prevede un contributo minimo obbligatorio (i cosiddetti “minimali”), indipendentemente dal reddito effettivo.

Nel 2026, i parametri principali sono:

  • Contributo fisso annuo (minimali): circa 4.427 euro per i commercianti e circa 4.385 euro per gli artigiani (importi indicativi, aggiornati annualmente dall’INPS sulla base della variazione ISTAT)
  • Aliquota percentuale: 24,48% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti (+ 0,48% di contributo maternità) sul reddito eccedente il minimale fino al massimale
  • Riduzione forfettaria del 35%: i forfettari possono richiedere una riduzione del 35% sia sui contributi fissi che sulla percentuale eccedente (art. 1, comma 77, Legge 190/2014)

La riduzione del 35% è un vantaggio esclusivo dei forfettari che può essere richiesta all’INPS tramite il cassetto previdenziale. Attenzione però: questa riduzione comporta un accredito contributivo proporzionalmente inferiore ai fini pensionistici. Chi la sceglie accumula meno contributi per la pensione futura.

Tutti i contributi versati alla Gestione Commercianti o Artigiani, sia i minimali che l’eventuale percentuale eccedente, sono interamente deducibili dal reddito forfettario. Anche i contributi versati con la riduzione del 35% sono deducibili per l’importo effettivamente pagato.

Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA

I professionisti iscritti a un albo professionale (medici, avvocati, architetti, ingegneri, psicologi, commercialisti, geometri, infermieri) versano i contributi alla propria cassa di previdenza e non all’INPS. Anche questi contributi previdenziali sono interamente deducibili nel regime forfettario, seguendo le stesse regole dei contributi INPS.

Ecco le principali casse professionali e le aliquote indicative per il 2026:

  • Cassa Forense (avvocati): contributo soggettivo del 15% sul reddito professionale + contributo integrativo del 4% (quest’ultimo addebitato al cliente in fattura)
  • ENPAM (medici e odontoiatri): Quota A fissa annua (circa 1.500-3.000 euro in base all’età) + Quota B proporzionale (aliquota variabile dal 2% al 24,5%)
  • INARCASSA (architetti e ingegneri): contributo soggettivo del 14,5% + contributo integrativo del 4%
  • ENPAP (psicologi): contributo soggettivo del 10% + contributo integrativo del 2%
  • CIPAG (geometri): contributo soggettivo del 18% circa + contributo integrativo
  • ENPAPI (infermieri): contributo soggettivo del 16% + contributo integrativo del 4%
  • Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): contributo soggettivo dal 12% al 100% del reddito + contributo integrativo del 4%

Attenzione alla distinzione: il contributo soggettivo è sempre deducibile perché è a carico del professionista. Il contributo integrativo (il famoso 4% o 2% in fattura) è generalmente a carico del cliente e non è deducibile dal reddito del professionista, salvo specifiche eccezioni previste dallo statuto della cassa. Consulta sempre il regolamento della tua cassa o rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per un chiarimento personalizzato.

Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi

Vediamo con esempi concreti quanto si risparmia grazie alla deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario 2026. Ricorda: il risparmio è pari ai contributi moltiplicati per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%).

Esempio 1: Consulente con Gestione Separata (aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 45.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Reddito lordo: 35.100 euro
  • Contributi INPS versati (26,07%): circa 7.246 euro
  • Reddito imponibile: 35.100 – 7.246 = 27.854 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 4.178 euro
  • Senza deduzione, l’imposta sarebbe: 35.100 x 15% = 5.265 euro
  • Risparmio fiscale: 1.087 euro

Esempio 2: Avvocato con Cassa Forense (aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 60.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 78%
  • Reddito lordo: 46.800 euro
  • Contributi Cassa Forense versati (soggettivo 15%): circa 7.020 euro
  • Reddito imponibile: 46.800 – 7.020 = 39.780 euro
  • Imposta sostitutiva (15%): 5.967 euro
  • Senza deduzione: 46.800 x 15% = 7.020 euro
  • Risparmio fiscale: 1.053 euro

Esempio 3: Nuova attività con aliquota agevolata al 5%

  • Ricavi annui: 30.000 euro
  • Coefficiente di redditività: 67%
  • Reddito lordo: 20.100 euro
  • Contributi INPS versati: circa 4.148 euro
  • Reddito imponibile: 20.100 – 4.148 = 15.952 euro
  • Imposta sostitutiva (5%): 798 euro
  • Senza deduzione: 20.100 x 5% = 1.005 euro
  • Risparmio fiscale: 207 euro

Come puoi notare, il risparmio è proporzionalmente maggiore per chi paga il 15% rispetto a chi gode dell’aliquota agevolata del 5%. In ogni caso, la deduzione dei contributi previdenziali è sempre conveniente e non va mai dimenticata nella dichiarazione dei redditi.

Contributi versati in ritardo: sono deducibili?

Una domanda molto frequente riguarda i contributi previdenziali versati in ritardo: sono comunque deducibili nel regime forfettario? La risposta è , con alcune precisazioni importanti.

Il principio fondamentale è il criterio di cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui vengono effettivamente pagati, indipendentemente dal periodo di competenza. Questo significa che:

  • Se paghi nel 2026 i contributi relativi al 2025 (perché eri in ritardo), li deduci nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno di imposta 2026)
  • Se paghi una rateizzazione INPS con più rate nell’anno, deduci solo le rate effettivamente versate in quell’anno
  • Se paghi sanzioni e interessi per ritardato pagamento, questi non sono deducibili — solo la quota capitale dei contributi è ammessa alla deduzione

Anche i contributi pagati tramite cartella esattoriale (perché non versati spontaneamente) mantengono la deducibilità per la parte relativa ai contributi veri e propri, escludendo sanzioni, interessi e aggio di riscossione.

Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario

Oltre ai contributi obbligatori, esistono altre forme di contribuzione previdenziale che meritano un approfondimento per chi opera nel regime forfettario.

Contributi volontari INPS

I contributi volontari sono versamenti che il lavoratore autonomo può effettuare per coprire periodi non lavorati o per integrare la posizione previdenziale. Nel regime forfettario, i contributi volontari autorizzati dall’INPS sono deducibili dal reddito forfettario, a condizione che siano relativi alla propria posizione previdenziale.

Riscatto della laurea

Il riscatto della laurea è un tema complesso per i forfettari. I contributi versati per il riscatto degli anni di studio universitario sono tecnicamente contributi previdenziali e quindi dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, la deducibilità dipende dalla gestione previdenziale:

  • Se il riscatto è nella stessa gestione (es. Gestione Separata INPS) dove versi i contributi da forfettario, è deducibile dal reddito forfettario
  • Se il riscatto è in una gestione diversa (es. riscatto nella gestione dipendenti per un ex lavoratore subordinato ora forfettario), la questione è controversa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate tende a considerarli deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ma non dal reddito forfettario

Dato che il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che esclude il reddito dalla base imponibile IRPEF, chi non ha altri redditi IRPEF rischia di perdere la deducibilità del riscatto laurea in una gestione diversa. È un caso in cui rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine può fare la differenza per ottimizzare la scelta.

Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione

I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario si indicano nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Ecco i passaggi pratici:

  1. Rigo LM22 (colonna 1): indica il totale dei ricavi o compensi percepiti nell’anno
  2. Rigo LM34: il reddito lordo calcolato applicando il coefficiente di redditività
  3. Rigo LM35: qui si indicano i contributi previdenziali deducibili — l’importo totale dei contributi obbligatori versati nell’anno di imposta (criterio di cassa)
  4. Rigo LM36: il reddito netto (rigo LM34 meno rigo LM35) su cui si calcola l’imposta sostitutiva
  5. Rigo LM37 o LM38: l’imposta sostitutiva calcolata (15% o 5%)

Documenti da conservare: per giustificare la deduzione dei contributi, conserva le ricevute di pagamento dei contributi INPS (modelli F24) o le attestazioni della cassa professionale. L’INPS mette a disposizione nel cassetto previdenziale la situazione dei contributi versati, che può servire come riscontro.

Eccedenza contributi: se l’importo dei contributi previdenziali (rigo LM35) supera il reddito lordo (rigo LM34), il reddito netto al rigo LM36 sarà pari a zero. L’eccedenza dei contributi non può essere riportata negli anni successivi nel Quadro LM, ma se hai altri redditi soggetti a IRPEF, puoi dedurla nel Quadro RP (sezione II, rigo RP21) dal reddito complessivo.

Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario

Uno degli errori più frequenti tra i forfettari riguarda il tentativo di dedurre i contributi previdenziali nel modello 730. Chiariamo subito: se sei un forfettario e il tuo unico reddito è quello dell’attività in regime forfettario, non puoi usare il 730.

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali. Di conseguenza, il reddito forfettario non concorre al reddito complessivo IRPEF. Il modello 730 si usa per dichiarare redditi soggetti a IRPEF (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.), e le deduzioni/detrazioni nel 730 funzionano solo su redditi IRPEF.

Ecco gli scenari possibili:

  • Solo reddito forfettario: usi il Modello Redditi PF con il Quadro LM. I contributi li deduci al rigo LM35. Non presenti il 730.
  • Reddito forfettario + reddito dipendente/pensione: presenti sia il Modello Redditi PF (Quadro LM per il forfettario) sia il 730 (per il reddito dipendente). I contributi relativi all’attività forfettaria li deduci nel Quadro LM. L’eventuale eccedenza può andare nel 730 (Quadro E/RP).
  • Reddito forfettario + redditi da fabbricati: usi il Modello Redditi PF completo, con Quadro LM per il forfettario e Quadro RB per i fabbricati.

Attenzione: un errore nella collocazione dei contributi previdenziali deducibili può generare incongruenze nella dichiarazione e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare problemi, affidati a un professionista o al CAF Centro Fiscale per la compilazione.

Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi per abbattere il reddito?

Dato che i contributi previdenziali sono l’unica deduzione possibile nel regime forfettario, può sorgere una domanda strategica: conviene versare contributi aggiuntivi per ridurre il reddito imponibile?

La risposta dipende dalla tua situazione specifica. Ecco un’analisi dei pro e contro:

Quando potrebbe convenire

  • Sei vicino alla pensione e vuoi aumentare il montante contributivo per migliorare l’assegno pensionistico futuro
  • Hai redditi elevati (vicino agli 85.000 euro di ricavi) e ogni euro di deduzione aiuta a mantenere il carico fiscale sotto controllo
  • Vuoi riscattare la laurea nella stessa gestione previdenziale per un doppio vantaggio: deduzione + anni di contribuzione
  • La tua cassa professionale prevede contribuzione volontaria aggiuntiva con vantaggi previdenziali significativi

Quando non conviene

  • Hai appena aperto la partita IVA e sei al 5%: il risparmio fiscale è minimo (solo 5% dei contributi aggiuntivi)
  • Hai bisogno di liquidità: i contributi versati non sono recuperabili nel breve periodo
  • Il rendimento previdenziale è basso: in alcune casse professionali, il rendimento dei contributi volontari è inferiore a quello di investimenti alternativi

In termini numerici, se paghi il 15% di imposta sostitutiva, ogni 1.000 euro di contributi aggiuntivi ti fa risparmiare 150 euro di tasse. Se paghi il 5%, il risparmio è solo di 50 euro. La convenienza va quindi valutata anche in ottica previdenziale, non solo fiscale. Un consulto presso il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a simulare gli scenari e scegliere la strategia più adatta al tuo caso.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti sui contributi previdenziali deducibili nel forfettario

Quali contributi posso dedurre nel regime forfettario?

Puoi dedurre tutti i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno: contributi INPS (Gestione Separata, Commercianti, Artigiani) e contributi alle casse professionali (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA, ecc.). Sono deducibili anche i contributi per maternità e i contributi volontari autorizzati.

I contributi si deducono dal reddito o dall’imposta?

Si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo è pari all’importo dei contributi moltiplicato per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Ad esempio, 8.000 euro di contributi con aliquota 15% generano un risparmio di 1.200 euro.

Posso dedurre i contributi previdenziali nel 730 se sono forfettario?

No, se il tuo unico reddito è quello da attività forfettaria. I contributi vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Solo se hai anche redditi IRPEF (lavoro dipendente, pensione) puoi eventualmente dedurre l’eccedenza nel 730.

Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario?

Se i contributi previdenziali superano il reddito lordo forfettario, il reddito imponibile diventa zero e non paghi imposta sostitutiva. L’eccedenza non si riporta agli anni successivi nel Quadro LM, ma può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF se hai altri redditi.

Il contributo integrativo del 4% in fattura è deducibile?

Generalmente no. Il contributo integrativo (4% o 2% a seconda della cassa) è addebitato al cliente ed è un onere a suo carico. È deducibile solo il contributo soggettivo, cioè quello a carico del professionista. Fanno eccezione alcune casse con regolamenti specifici.

Come faccio a sapere quanto ho versato di contributi nell’anno?

Per i contributi INPS, accedi al cassetto previdenziale su inps.it dove trovi il riepilogo dei versamenti. Per le casse professionali, consulta l’area riservata del sito della tua cassa o richiedi l’attestazione annuale. I modelli F24 con cui hai effettuato i pagamenti sono la prova documentale da conservare.

Conclusione

I contributi previdenziali deducibili rappresentano il principale e unico strumento di risparmio fiscale nel regime forfettario 2026. Che tu sia un professionista iscritto a una cassa, un commerciante, un artigiano o un collaboratore con Gestione Separata INPS, conoscere il meccanismo della deduzione ti permette di ottimizzare il carico fiscale e evitare errori nella dichiarazione dei redditi.

Ricorda i punti chiave: i contributi si deducono dal reddito (non dall’imposta), valgono quelli effettivamente pagati nell’anno (criterio di cassa), e vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Se hai dubbi sulla deducibilità di contributi specifici (riscatto laurea, contributi volontari, contributi in ritardo), non improvvisare: una consulenza professionale può farti risparmiare molto di più di quanto costa.

Hai bisogno di aiuto con la deduzione dei contributi previdenziali?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi, verificando che tutti i contributi previdenziali siano correttamente dedotti per massimizzare il tuo risparmio fiscale.

Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine | Tel. 0432 1638640

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    regime forfettario partita iva

    Chiudere la partita IVA con regime forfettario è una decisione importante che molti professionisti e freelance si trovano ad affrontare nel 2026. Che tu stia valutando di tornare al lavoro dipendente, che la tua attività non sia più redditizia, o che tu voglia semplicemente cessare l’attività autonoma, è fondamentale conoscere la procedura corretta, i costi (spoiler: la chiusura è gratuita) e tutti gli adempimenti finali da completare. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come chiudere la partita IVA forfettaria nel 2026, cosa succede ai contributi INPS, come gestire le fatture ancora da incassare e se è possibile richiedere la NASpI dopo la chiusura.

    Indice dei contenuti

    1. Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria
    2. Procedura online: modello AA9/12 e SPID
    3. Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura
    4. Costi della chiusura: quanto si paga
    5. Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata)
    6. Professionisti con cassa previdenziale propria
    7. Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura
    8. Fatture emesse ma non ancora incassate
    9. Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?
    10. Si può riaprire la partita IVA come forfettario?
    11. Errori da evitare quando si chiude la partita IVA
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria

    La decisione di chiudere la partita IVA con regime forfettario può dipendere da diverse situazioni. Non esiste un obbligo di chiusura legato al fatturato zero, ma ci sono circostanze in cui mantenere aperta la posizione fiscale diventa controproducente o addirittura costoso.

    Il primo caso è l’inattività prolungata: se non emetti fatture da diversi mesi e non prevedi di riprendere l’attività nel breve periodo, mantenere la partita IVA aperta comporta comunque l’obbligo di versare i contributi INPS minimi alla Gestione Separata o alla tua cassa di previdenza. Anche se il regime forfettario non prevede un minimale contributivo fisso per la Gestione Separata (i contributi sono proporzionali al reddito), alcune casse professionali richiedono un contributo minimo annuale indipendentemente dal fatturato.

    Il secondo scenario frequente è il passaggio al lavoro dipendente. Quando si trova un’occupazione stabile, molti professionisti preferiscono chiudere la partita IVA per semplificare la propria posizione fiscale. In questo caso, è importante sapere che il forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, purché il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 euro lordi annui (una delle cause ostative del regime forfettario). Se il nuovo stipendio supera questa soglia, la chiusura diventa comunque obbligatoria per l’anno successivo.

    Altre situazioni in cui conviene valutare la chiusura includono:

    • Cambio di regime fiscale: se i tuoi ricavi superano gli 85.000 euro e devi passare al regime ordinario, potresti decidere di chiudere e riaprire con una forma giuridica diversa (ad esempio una SRL)
    • Pensionamento: quando si va in pensione e non si intende proseguire l’attività
    • Trasferimento all’estero: chi sposta la residenza fiscale fuori dall’Italia deve chiudere la partita IVA italiana
    • Attività non più sostenibile economicamente: se le spese superano costantemente i ricavi

    Procedura online per chiudere la partita IVA forfettaria: modello AA9/12

    La chiusura della partita IVA avviene tramite la presentazione del modello AA9/12 (per le persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Questo modello, lo stesso utilizzato per l’apertura e le variazioni, contiene una sezione specifica dedicata alla cessazione dell’attività.

    La procedura più rapida e comoda è quella online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi da seguire:

    1. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’indirizzo agenziaentrate.gov.it
    2. Vai nella sezione “Servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività”
    3. Seleziona “Cessazione attività” e compila il modello AA9/12
    4. Indica la data di cessazione effettiva dell’attività (non la data di invio del modulo)
    5. Inserisci il codice ATECO della tua attività
    6. Conferma e invia telematicamente
    7. Conserva la ricevuta di avvenuta presentazione

    In alternativa alla procedura online, puoi presentare il modello AA9/12 anche:

    • Di persona presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando un documento di identità valido
    • Tramite raccomandata A/R all’ufficio competente, allegando una fotocopia del documento di identità
    • Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

    Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del modello e la gestione di tutti gli adempimenti successivi, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a completare la procedura in modo corretto, evitando errori che potrebbero causare problemi con il Fisco.

    Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura della partita IVA

    La legge prevede un termine preciso per comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Questo significa che se il tuo ultimo giorno di attività è il 15 aprile 2026, hai tempo fino al 15 maggio 2026 per inviare la comunicazione.

    Cosa succede se non rispetti i 30 giorni? La presentazione tardiva del modello comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta:

    • Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (55,56 euro circa)
    • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
    • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo

    È importante sottolineare che la data di cessazione indicata nel modello è quella che conta ai fini fiscali e contributivi. Tutti gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione dei redditi, saldo contributi) fanno riferimento a questa data, non alla data di invio del modulo.

    Costi della chiusura partita IVA forfettaria: quanto si paga

    Ecco una buona notizia: chiudere la partita IVA è completamente gratuito. La presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate non comporta alcun costo, né imposte di bollo, né diritti di segreteria. Questo vale sia per la procedura online che per quella in presenza.

    A differenza di quanto molti pensano, non esiste alcuna “tassa di chiusura” o costo amministrativo legato alla cessazione della partita IVA. L’unico costo che potresti sostenere è l’onorario del commercialista o del CAF se decidi di farti assistere nella procedura e nella gestione degli adempimenti finali.

    Attenzione però: “chiusura gratuita” non significa “nessun costo in assoluto”. Dovrai comunque versare:

    • Saldo contributi INPS proporzionali al reddito dell’ultimo periodo di attività
    • Imposta sostitutiva (5% o 15%) sui redditi prodotti fino alla data di cessazione
    • Eventuali contributi alla cassa previdenziale (per professionisti iscritti a un ordine)

    Questi non sono costi di chiusura, ma obblighi fiscali ordinari legati all’ultimo periodo di attività. Li vedremo nel dettaglio nelle prossime sezioni.

    Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata) dopo la chiusura

    La gestione dei contributi previdenziali è uno degli aspetti più importanti quando si chiude la partita IVA forfettaria. Il trattamento varia a seconda che tu sia iscritto alla Gestione Separata INPS o a una cassa professionale.

    Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (la maggior parte dei forfettari senza cassa di categoria), ecco cosa succede:

    • I contributi INPS sono proporzionali al reddito: si pagano solo in proporzione ai ricavi effettivamente prodotti fino alla data di cessazione
    • L’aliquota contributiva 2026 per la Gestione Separata è del 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale) applicata sul reddito imponibile forfettario
    • Il saldo contributivo dell’ultimo periodo va versato con il modello F24 alle scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
    • Non esistono contributi minimi nella Gestione Separata: se hai fatturato zero, non devi versare nulla

    Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, consulente informatico forfettario con coefficiente di redditività del 78%, chiuda la partita IVA il 30 giugno 2026 dopo aver fatturato 15.000 euro. Il suo reddito imponibile sarà 15.000 x 78% = 11.700 euro. I contributi INPS dovuti saranno 11.700 x 26,07% = 3.050,19 euro, da versare con il saldo della dichiarazione dei redditi 2027 (relativa all’anno 2026).

    Dopo la chiusura, ricorda di presentare la cancellazione dalla Gestione Separata all’INPS. La cancellazione avviene solitamente in automatico con la chiusura della partita IVA, ma è buona prassi verificare la propria posizione nel Cassetto Previdenziale INPS accedendo con SPID.

    Professionisti con cassa previdenziale propria

    Se sei un professionista iscritto a un ordine (avvocato, architetto, ingegnere, psicologo, medico, geometra), i tuoi contributi non vanno alla Gestione Separata INPS ma alla cassa previdenziale di categoria. In questo caso, la chiusura della partita IVA richiede adempimenti aggiuntivi.

    Ecco cosa fare:

    1. Comunica la cessazione alla cassa previdenziale: ogni cassa ha le proprie modalità e tempistiche. Ad esempio, la Cassa Forense richiede una comunicazione entro 30 giorni, mentre INARCASSA (architetti e ingegneri) prevede la cancellazione contestuale alla cessazione dell’attività
    2. Verifica il saldo contributivo: la maggior parte delle casse previdenziali prevede un contributo minimo annuale indipendente dal reddito. Dovrai versare il contributo minimo proporzionato ai mesi di iscrizione nell’anno di cessazione
    3. Richiedi la ricongiunzione o totalizzazione: se hai versato contributi in più gestioni (ad esempio prima come dipendente e poi come professionista), valuta la possibilità di ricongiunzione contributiva per unificare i periodi ai fini pensionistici

    Importante: la cancellazione dall’ordine professionale è un passaggio separato dalla chiusura della partita IVA. Se vuoi mantenere l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione, dovrai comunque pagare la quota associativa annuale, ma non i contributi previdenziali alla cassa (nella maggior parte dei casi).

    Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura della partita IVA

    Chiudere la partita IVA non significa aver concluso tutti gli obblighi con il Fisco. Ci sono alcuni adempimenti fiscali finali che devi completare anche dopo la cessazione dell’attività:

    Ultima dichiarazione dei redditi: dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) relativa all’anno in cui hai chiuso la partita IVA. In questa dichiarazione inserirai i ricavi prodotti dall’1 gennaio alla data di cessazione, applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO e l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. La scadenza è la stessa di sempre: 30 novembre dell’anno successivo.

    Versamento imposta sostitutiva e contributi: il saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione). Per i forfettari i codici tributo sono:

    • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Saldo
    • 1793 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Primo acconto
    • 1794 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Secondo acconto

    Nessun acconto per l’anno successivo: dato che hai cessato l’attività, non dovrai versare acconti per l’anno seguente. Se hai già versato acconti durante l’anno di cessazione, potrai recuperare l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi.

    IVA: chi è in regime forfettario non addebita IVA in fattura e quindi non deve presentare la dichiarazione IVA né versare alcun saldo IVA. Questo è un vantaggio del forfettario anche in fase di chiusura.

    Fatture emesse ma non ancora incassate: come gestirle

    Un dubbio molto comune riguarda le fatture emesse prima della chiusura ma non ancora incassate. Il regime forfettario funziona con il principio di cassa: i ricavi si considerano prodotti nel momento in cui vengono effettivamente incassati, non quando la fattura viene emessa.

    Questo crea una situazione particolare in caso di chiusura. Ecco come gestirla:

    • Fatture incassate prima della chiusura: rientrano normalmente nel reddito dell’ultimo anno di attività e saranno soggette all’imposta sostitutiva forfettaria
    • Fatture incassate dopo la chiusura: questi importi vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vengono effettivamente percepiti, come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria ma all’IRPEF ordinaria
    • Fatture non incassabili (crediti inesigibili): se hai certezza che il cliente non pagherà, puoi emettere una nota di credito prima della chiusura per azzerare il credito

    Il consiglio pratico è di cercare di incassare tutte le fatture in sospeso prima di chiudere la partita IVA. In questo modo beneficerai ancora della tassazione agevolata forfettaria (5% o 15%) anziché dell’IRPEF ordinaria con aliquote progressive (dal 23% al 43%).

    Se hai fatture di importo significativo ancora da incassare, potrebbe essere strategico posticipare la chiusura di qualche settimana o mese, in attesa dei pagamenti. Un commercialista o il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare la convenienza economica di questa scelta.

    Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Molti si chiedono se sia possibile riceverla dopo aver chiuso la partita IVA forfettaria. La risposta dipende dalla tua situazione lavorativa precedente.

    Caso 1: Avevi un lavoro dipendente prima o durante l’attività autonoma

    Se hai perso involontariamente un lavoro dipendente e hai i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), puoi richiedere la NASpI. La chiusura della partita IVA forfettaria non preclude il diritto alla NASpI se la perdita del lavoro dipendente è il motivo scatenante.

    Anzi, se avevi una partita IVA aperta durante la NASpI, il reddito presunto da attività autonoma comportava una riduzione dell’indennità. Chiudendo la partita IVA, la NASpI viene erogata per intero.

    Caso 2: Eri solo lavoratore autonomo (mai dipendente)

    Se hai lavorato esclusivamente come lavoratore autonomo con partita IVA, purtroppo non hai diritto alla NASpI. L’indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata esisteva il DIS-COLL, ma era destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, non ai titolari di partita IVA.

    Esiste però una possibilità interessante: la NASpI anticipata per avvio attività funziona al contrario. Chi percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per aprire una partita IVA. Se poi l’attività non va a buon fine e la chiudi entro la durata originaria della NASpI, dovrai restituire l’importo anticipato.

    Si può riaprire la partita IVA come forfettario dopo averla chiusa?

    Sì, è possibile riaprire la partita IVA e aderire nuovamente al regime forfettario, purché al momento della riapertura tu possieda tutti i requisiti previsti e non ricada in nessuna delle cause ostative. Non esiste un periodo minimo di attesa tra chiusura e riapertura.

    Tuttavia, c’è un aspetto importante che riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota ridotta (invece del 15%) spetta ai primi 5 anni di attività per chi avvia una nuova attività. Se riapri la partita IVA con la stessa attività (stesso codice ATECO) che avevi prima, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarla una prosecuzione e non una nuova attività, escludendoti dall’aliquota al 5%.

    Le condizioni per l’aliquota al 5% prevedono che:

    • Non devi aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)
    • L’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo
    • Se prosegui l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti

    In pratica, se chiudi la partita IVA come consulente informatico nel 2026 e ne riapri una come consulente informatico nel 2027, molto probabilmente non potrai applicare il 5% ma dovrai usare il 15%. Se invece riapri con un codice ATECO diverso e un’attività effettivamente nuova, potresti avere diritto all’aliquota ridotta.

    Errori da evitare quando si chiude la partita IVA forfettaria

    Chiudere la partita IVA sembra un’operazione semplice, ma ci sono diversi errori comuni che possono causare problemi, sanzioni o perdite economiche. Ecco i principali da evitare:

    • Non comunicare la chiusura entro 30 giorni: come abbiamo visto, il ritardo comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro. Non dimenticare di inviare il modello AA9/12
    • Dimenticare il saldo dei contributi: anche dopo la chiusura, i contributi INPS o alla cassa professionale restano dovuti per il periodo di attività. Il mancato pagamento genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioni
    • Non presentare l’ultima dichiarazione dei redditi: molti pensano che chiudendo la partita IVA non serva più dichiarare i redditi dell’ultimo anno. Sbagliato: la dichiarazione è obbligatoria
    • Chiudere con fatture in sospeso senza valutare l’impatto fiscale: gli incassi post-chiusura saranno tassati con IRPEF ordinaria e non con l’imposta sostitutiva forfettaria
    • Non comunicare alla cassa previdenziale: se sei iscritto a una cassa di categoria, la chiusura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate non viene automaticamente comunicata alla cassa. Devi farlo tu
    • Chiudere solo per evitare i contributi minimi: prima di chiudere, valuta se esistono riduzioni contributive (ad esempio il regime agevolato INPS Artigiani/Commercianti con riduzione del 35%)
    • Non cancellare eventuali posizioni INAIL: se avevi un’assicurazione INAIL attiva, devi comunicare anche la cessazione a questo ente

    Per evitare dimenticanze, il consiglio è di affidarsi a un professionista o al CAF Centro Fiscale che possa guidarti attraverso tutti i passaggi e verificare che nessun adempimento venga trascurato.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

    Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

    📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

    Domande frequenti (FAQ) sulla chiusura della partita IVA forfettaria

    Quanto costa chiudere la partita IVA forfettaria?

    La chiusura della partita IVA è completamente gratuita. Non sono previsti bolli, diritti di segreteria o tasse di chiusura. L’unico eventuale costo è l’onorario di un commercialista o CAF se ti fai assistere nella procedura.

    Posso chiudere la partita IVA online da solo?

    , puoi farlo in autonomia accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilando il modello AA9/12 nella sezione cessazione. La procedura richiede pochi minuti se hai i dati necessari (codice ATECO, data di cessazione).

    Cosa succede se non chiudo la partita IVA e non fatturo?

    Se non fatturo per 3 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Tuttavia, nel frattempo potresti accumulare obblighi dichiarativi e, per alcune casse previdenziali, contributi minimi da versare comunque. È sempre meglio chiudere formalmente quando si cessa l’attività.

    Posso riaprire la partita IVA forfettaria dopo averla chiusa?

    , non ci sono limiti temporali. Puoi riaprirla anche il giorno dopo, purché tu abbia i requisiti. Attenzione però all’aliquota al 5%: se riapri con la stessa attività, potrebbe essere considerata una prosecuzione e non una nuova attività, perdendo l’agevolazione.

    Devo pagare contributi INPS anche dopo aver chiuso?

    Devi pagare il saldo contributivo relativo al periodo in cui la partita IVA era ancora aperta. Dopo la data di cessazione, non maturano più contributi. Il saldo va versato con le scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo).

    Le fatture incassate dopo la chiusura come vengono tassate?

    Le fatture emesse durante il regime forfettario ma incassate dopo la chiusura vanno dichiarate come redditi diversi nell’anno di effettivo incasso. Saranno soggette all’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) e non più all’imposta sostitutiva forfettaria.


    Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?

    Chiudere la partita IVA forfettaria richiede attenzione a diversi aspetti: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate al saldo dei contributi, dalla gestione delle fatture in sospeso all’ultima dichiarazione dei redditi. Un errore in questa fase può costare caro in termini di sanzioni e tasse aggiuntive.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase della chiusura: compilazione del modello AA9/12, calcolo del saldo contributivo, presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e verifica che tutti gli adempimenti siano completati correttamente.

    Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:

      Il tuo nome (*)

      La tua email (*)

      Il tuo telefono (*)

      Richiesta (eventuale)

      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

      CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640