Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

/0 Commenti/da

Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

  • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
  • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
  • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
  • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
Totale coppia100%4.000 euro760 euro

Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

Esempi pratici con calcoli numerici

Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

  • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
  • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
  • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

  • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
  • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
  • Risparmio fiscale totale: 456 euro

Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

  • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
  • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
  • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

Casi particolari: intestazioni asimmetriche

Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

  • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
  • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

Spese accessorie detraibili

Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

  • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
  • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
  • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
  • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
  • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
  • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

Documenti necessari per la detrazione

Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

  • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
  • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
  • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
  • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
  • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

Le due situazioni ammesse sono:

  • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
  • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

  • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
  • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
  • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

Sintesi e punti chiave da ricordare

Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

  • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
  • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
  • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
  • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
  • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
  • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


    ARTICOLI CORRELATI

    Dichiarazione dei redditi 730
    ,

    Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa

    Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del…
    Dichiarazione dei redditi 730

    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

    Pubblicato su Google Google
    Alexandra Bala profile picture
    Alexandra Bala
    04/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
    Pubblicato su Google Google
    paolino servidio profile picture
    paolino servidio
    03/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
    Pubblicato su Google Google
    Lady profile picture
    Lady
    01/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
    Pubblicato su Google Google
    Giulia Guida profile picture
    Giulia Guida
    25/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
    Pubblicato su Google Google
    Paola Zilli profile picture
    Paola Zilli
    07/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
    Pubblicato su Google Google
    Jacqueline B. profile picture
    Jacqueline B.
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
    Pubblicato su Google Google
    Maura Masutto profile picture
    Maura Masutto
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
    Pubblicato su Google Google
    Issam Elhefnawi profile picture
    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Molto gentile
    Pubblicato su Google Google
    Sibongile Moyana profile picture
    Sibongile Moyana
    30/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
    Pubblicato su Google Google
    Sabrina Cirina profile picture
    Sabrina Cirina
    23/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

    Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica

    La cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.

    La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

    Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria.

    La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:

    • Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;
    • Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;
    • Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;
    • Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro.

    Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata

    Il meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:

    • Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;
    • Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;
    • Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;
    • La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).

    La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.

    Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi.

    Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE

    La sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?

    Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:

    • La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;
    • Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;
    • Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);
    • Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.

    Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione.

    Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?

    Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?

    Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:

    • Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);
    • Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;
    • Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.

    Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.

    Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:

    • I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;
    • Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);
    • I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;
    • L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”.

    Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione

    La distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.

    Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:

    • Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;
    • Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;
    • I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;
    • I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.

    Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.

    La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.

    Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario

    Chi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.

    Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:

    • Imposte evase piu interessi legali;
    • Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;
    • In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).

    Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.

    L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni.

    Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari

    Per avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:

    ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquota
    Proprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)
    Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)
    Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)
    Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVA

    Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve

    La dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).

    Proprietari (reddito fondiario)

    I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:

    • Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;
    • Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);
    • Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;
    • Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.

    Conduttori e comodatari (reddito diverso)

    I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.

    Scadenze 2026

    • Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);
    • Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;
    • Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;
    • Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.

    Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie.

    Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

    📬

    Resta aggiornato sulle novità fiscali

    Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

    🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%

    Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?

    Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.

    Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?

    No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.

    Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?

    Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.

    Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?

    Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.

    Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?

    La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.


    Hai bisogno di assistenza per le locazioni brevi?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la dichiarazione dei redditi da locazione breve, la registrazione dei contratti di affitto e la verifica della tua situazione fiscale immobiliare.

    Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato

      Il tuo nome (*)

      La tua email (*)

      Il tuo telefono (*)

      Richiesta (eventuale)

      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


      ARTICOLI CORRELATI

      Dichiarazione dei redditi 730
      ,

      Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa

      Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del…
      Dichiarazione dei redditi 730

      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

      Pubblicato su Google Google
      Alexandra Bala profile picture
      Alexandra Bala
      04/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
      Pubblicato su Google Google
      paolino servidio profile picture
      paolino servidio
      03/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
      Pubblicato su Google Google
      Lady profile picture
      Lady
      01/09/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
      Pubblicato su Google Google
      Giulia Guida profile picture
      Giulia Guida
      25/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
      Pubblicato su Google Google
      Paola Zilli profile picture
      Paola Zilli
      07/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
      Pubblicato su Google Google
      Jacqueline B. profile picture
      Jacqueline B.
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
      Pubblicato su Google Google
      Maura Masutto profile picture
      Maura Masutto
      06/08/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
      Pubblicato su Google Google
      Issam Elhefnawi profile picture
      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Molto gentile
      Pubblicato su Google Google
      Sibongile Moyana profile picture
      Sibongile Moyana
      30/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
      Pubblicato su Google Google
      Sabrina Cirina profile picture
      Sabrina Cirina
      23/07/2026
      Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

      Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale