Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TSAprire una partita IVA logopedista nel 2026 significa fare i conti con un dettaglio tecnico che molte guide online continuano a sbagliare: il codice ATECO. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per l’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già esistenti. Il codice corretto per il logopedista è oggi 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., mentre il vecchio 86.90.29 appartiene alla classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022) e non è più il codice attuale.In questa guida affrontiamo la partita IVA logopedista da un punto di vista molto concreto: quale codice usare, perché il logopedista versa i contributi alla Gestione Separata INPS e non a una cassa di categoria, come funziona il regime forfettario con coefficiente di redditività 78%, quando si applica l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie e quali sono gli obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria. Nessun tecnicismo lasciato a se stesso: ogni termine viene spiegato in parole semplici.Indice dei contenutiPartita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedistaGestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedistaRegime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limitiIVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarieSistema TS e fatturazione: gli adempimenti annualiGli errori più frequenti sulla partita IVA logopedistaDomande frequenti sulla partita IVA logopedistaPartita IVA logopedista 2026: cosa cambia con ATECO 2025Il logopedista è una professione sanitaria dell’area della riabilitazione, iscritta all’albo gestito dalla FNO TSRM-PSTRP (la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). Questo dato, apparentemente burocratico, è la chiave di lettura di tutta la parte fiscale e previdenziale: è l’iscrizione all’albo a determinare la posizione contributiva, non il codice attività.Chi apre la partita IVA logopedista oggi si trova davanti a una classificazione delle attività economiche rinnovata. L’ATECO è semplicemente un codice numerico che dice allo Stato “che lavoro fai”: serve all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’ISTAT per inquadrare statisticamente l’attività. La versione in vigore è l’ATECO 2025, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dall’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025.Chi era già titolare di partita IVA con il vecchio codice non ha dovuto presentare alcuna domanda: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Il problema, nella pratica, è un altro: molte guide, moduli fai-da-te e persino alcuni articoli online continuano a riportare il codice superato, creando confusione in chi sta valutando di mettersi in proprio. Per questo la nostra partita IVA logopedista parte proprio dalla correzione di questo errore.Un secondo aspetto da chiarire subito riguarda le casse previdenziali. Molti pensano che ogni professione sanitaria abbia il proprio ente di previdenza: non è così. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma, e il riferimento corretto è la Gestione Separata INPS. Vedremo più avanti perché questo punto genera tanti errori, compreso il mito di una riduzione contributiva che nella Gestione Separata non esiste. Codice ATECO 86.99.09: il codice corretto del logopedistaIl codice da indicare per la partita IVA logopedista è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (dove “n.c.a.” significa “non classificate altrove”, cioè una categoria residuale che raccoglie le attività sanitarie indipendenti non elencate specificamente). È il codice della classificazione ATECO 2025, quindi quello attualmente in uso.Il precedente 86.90.29 era il riferimento della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022): va citato solo come nota storica, utile a chi ritrova quel numero su vecchi documenti, certificati di attribuzione o visure. Chiunque scriva ancora che il logopedista “deve usare il codice 86.90.29” sta lavorando su una classificazione superata.Nello stesso gruppo 86.99.09 confluiscono diverse professioni sanitarie tecniche e riabilitative, come dietisti, podologi, igienisti dentali e tecnici di radiologia. Il fisioterapista, invece, ha un codice proprio (86.95.00) e lo psicologo un altro ancora (86.93.00): l’elenco completo, professione per professione, lo trovi nella nostra tabella dei codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie. ATECO 2025 e coefficiente di redditività: una doppia letturaC’è un passaggio tecnico che spiazza anche i professionisti più attenti. L’allegato della legge che fissa i coefficienti di redditività del regime forfettario è ancora costruito sulla vecchia classificazione: fino all’emanazione del nuovo decreto, per individuare il coefficiente resta il riferimento il codice ATECO 2007 corrispondente. In concreto, quindi, la partita IVA logopedista si apre con il codice ATECO 2025 86.99.09, ma il coefficiente applicato ai compensi continua a essere quello della categoria di appartenenza storica, pari al 78%.Questa doppia lettura è il motivo per cui conviene farsi affiancare nella fase di apertura: un codice indicato male non è solo un errore formale, può riflettersi sull’inquadramento dell’attività e sul calcolo delle imposte. Gli operatori del CAF Centro Fiscale di Udine verificano il codice corretto prima di trasmettere la pratica di apertura.Gestione Separata INPS: contributi della partita IVA logopedistaLa previdenza è il capitolo in cui si concentrano gli errori più gravi. Per il logopedista non esiste una cassa professionale dedicata: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS, il fondo previdenziale previsto per i professionisti senza cassa di categoria. L’obbligo di iscrizione nasce dall’albo professionale e dall’assenza di una cassa, non dal codice ATECO scelto in fase di apertura.Le aliquote della Gestione Separata 2026 per la partita IVA logopedista sono due:26,07% per chi non ha altra copertura pensionistica obbligatoria (è il caso più comune del libero professionista “puro”);24% per chi è già assicurato altrove, ad esempio perché svolge anche un lavoro dipendente oppure è titolare di pensione.I contributi si calcolano sul reddito imponibile dell’attività, cioè su quanto risulta tassabile e non sul giro d’affari lordo. Nella Gestione Separata non è previsto alcun contributo minimo fisso: se in un anno l’attività produce poco reddito, i contributi restano proporzionalmente bassi. È una differenza sostanziale rispetto ad artigiani e commercianti, che invece versano i cosiddetti “minimali” anche senza incassi.I versamenti seguono le scadenze della dichiarazione dei redditi, con saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso tramite modello F24. È inoltre facoltativo addebitare in fattura una rivalsa del 4% al cliente: si tratta di una maggiorazione, non di un contributo aggiuntivo versato all’INPS, e concorre a formare il reddito professionale. Attenzione: nessuna riduzione del 35% per il logopedistaCapita spesso di leggere che il professionista in regime forfettario può chiedere una riduzione contributiva del 35%. È falso per la partita IVA logopedista: quella agevolazione riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste e non può essere richiesta in alcun modo.Allo stesso modo, il logopedista non si iscrive a ENPAPI: quella cassa copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Non esistono casse “dedicate” ai logopedisti, ai fisioterapisti o ai podologi. Chi vi dice il contrario sta applicando regole di altre professioni.Regime forfettario logopedista: coefficiente 78% e limitiLa maggior parte di chi apre una partita IVA logopedista sceglie il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle piccole attività. Il meccanismo è semplice: non si tengono i conti delle spese sostenute, ma si applica ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa che lo Stato considera “reddito”. Per il logopedista il coefficiente è 78%: significa che su 100 euro incassati, 78 euro sono considerati reddito e 22 euro spese forfettarie, senza necessità di dimostrarle.Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali effettivamente versati, si applica l’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF e addizionali regionali e comunali: invece di pagare più imposte separate, se ne paga una sola. L’aliquota ordinaria è il 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità dell’attività.Un esempio pratico aiuta a capire. Immagina che Giulia, logopedista appena iscritta all’albo, incassi 30.000 euro in un anno. Il reddito forfettario è il 78% di 30.000, cioè 23.400 euro. Su questa base si calcolano i contributi alla Gestione Separata al 26,07%, circa 6.100 euro. Il reddito imponibile scende quindi a circa 17.300 euro: applicando l’aliquota del 5% l’imposta è di circa 865 euro, che diventano circa 2.595 euro con l’aliquota ordinaria del 15%. Si tratta di un calcolo semplificato, utile solo a rendere l’idea.Per restare nel forfettario servono però alcune condizioni. I compensi annui non devono superare 85.000 euro. Soprattutto, chi affianca la libera professione a un impiego dipendente deve tenere d’occhio un secondo limite: i redditi da lavoro dipendente o assimilato non possono superare 35.000 euro (soglia valida per il 2025 e il 2026). Chi supera quel tetto non può accedere al regime, o ne esce dall’anno successivo.È una situazione molto frequente tra i logopedisti che lavorano part-time in una struttura e in parallelo seguono pazienti privati. Vale la pena ricordare, inoltre, che nel forfettario le detrazioni fiscali (spese mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo) non possono essere scaricate dall’imposta sostitutiva: se non ci sono altri redditi IRPEF, si perdono. Un confronto preventivo tra forfettario e regime ordinario, quindi, non è un lusso ma una scelta di convenienza. IVA ed esenzione art. 10 n. 18 per le prestazioni sanitarieLe prestazioni del logopedista rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, a condizione che siano rese nell’esercizio della professione sanitaria e abbiano finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Valutazione del linguaggio, trattamento dei disturbi della comunicazione, riabilitazione della deglutizione o della voce sono tipicamente prestazioni con finalità terapeutica, quindi esenti.Attenzione però: l’esenzione segue la finalità sanitaria, non la qualifica di chi emette la fattura. Se lo stesso professionista svolge attività che non hanno scopo di cura – per esempio docenza, formazione ad altri operatori, consulenze organizzative, dizione o public speaking a fini professionali – quelle prestazioni escono dal perimetro dell’art. 10 n. 18 e sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%. È uno dei punti su cui conviene un controllo caso per caso.Esenzione IVA non vuol dire assenza di obblighi. La fattura va sempre emessa, riportando la dicitura di operazione esente art. 10 n. 18 DPR 633/72, e sulle fatture esenti di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro, che può essere addebitata al paziente. Anche i forfettari, che non applicano IVA sulle proprie prestazioni, devono gestire correttamente queste indicazioni per non incorrere in contestazioni.Un ultimo aspetto: quando la partita IVA logopedista collabora con cooperative, poliambulatori, cliniche o scuole, la fattura è intestata a un soggetto titolare di partita IVA e le regole di fatturazione cambiano rispetto al paziente privato. Ne parliamo nel prossimo paragrafo, insieme al Sistema TS. Sistema TS e fatturazione: gli adempimenti annualiIl Sistema Tessera Sanitaria (abbreviato Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, così che il paziente possa detrarle. I professionisti sanitari iscritti agli albi, logopedisti compresi, rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni pagate dai privati.La notizia buona, per chi apre oggi una partita IVA logopedista, è che la cadenza dell’invio si è semplificata: la trasmissione è diventata annuale, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso (regola operativa dal periodo d’imposta 2025). Non ci sono più scadenze mensili o semestrali da rincorrere, ma questo non significa poter improvvisare: i dati vanno raccolti in modo ordinato durante l’anno, perché l’invio riguarda ogni singolo documento di spesa.C’è poi una regola che sorprende sempre: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è vietato emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. È un divieto a tutela della privacy dei dati sanitari, ormai strutturale. Al paziente privato, quindi, si consegna una fattura cartacea o in PDF; la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria quando il cliente è un altro soggetto con partita IVA, come una cooperativa o un poliambulatorio, o una pubblica amministrazione.Gestire due binari paralleli – fatture cartacee ai pazienti e fatture elettroniche alle strutture, più l’invio annuale al Sistema TS – è più semplice con un software che tenga traccia di tutto. Tra le soluzioni disponibili sul mercato c’è per esempio fatturazioneitalia.it, che gestisce la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati al Sistema TS in un unico ambiente: ai pazienti emetti fatture sanitarie in PDF senza SDI, alle strutture fatture elettroniche via SDI, e le spese partono verso il Sistema TS con un clic (o con l’invio automatico notturno, a scelta), con variazioni, cancellazioni e opposizione del paziente gestite. Il Sistema TS è incluso nel piano Pro, a 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), che si può provare per 14 giorni gratis senza carta. Resta comunque fondamentale un controllo professionale sulla correttezza dei dati trasmessi.Ricordiamo infine che i dati inviati al Sistema TS alimentano le detrazioni fiscali dei pazienti nel modello 730: un errore nella trasmissione si traduce in una detrazione mancata per il paziente e in una possibile sanzione per il professionista.Gli errori più frequenti sulla partita IVA logopedistaDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono sempre gli stessi inciampi. Riconoscerli in anticipo è il modo più economico per evitarli, perché una partita IVA logopedista impostata male si corregge, ma con tempo e costi che si potevano risparmiare.indicare il vecchio codice 86.90.29 come codice attuale, quando la classificazione in vigore è ATECO 2025 con codice 86.99.09;chiedere la riduzione contributiva del 35%, che nella Gestione Separata INPS non esiste;cercare l’iscrizione a una cassa di categoria inesistente, o confondere ENPAPI (solo infermieri) con la previdenza dei logopedisti;credere che il codice ATECO determini la cassa previdenziale: l’obbligo dipende dall’albo e dall’assenza di cassa;ignorare il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, perdendo il regime forfettario senza accorgersene;emettere fattura elettronica a un paziente per una prestazione sanitaria, violando il divieto a tutela dei dati sanitari.Nessuno di questi errori è banale: tra contributi calcolati a vuoto, regimi perduti e sanzioni formali, il conto può diventare significativo. Per questo la fase di apertura merita una consulenza dedicata, con un preventivo personalizzato in base alla situazione reale: professione esclusiva, doppio lavoro, collaborazioni con strutture o studio proprio.Approfondimento consigliatoPer una panoramica su tutte le professioni sanitarie – codici, casse, obblighi IVA e adempimenti – leggi la nostra guida completa Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, il punto di partenza per confrontare la tua situazione con quella delle altre professioni dell’albo TSRM-PSTRP. Domande frequenti sulla partita IVA logopedistaQual è il codice ATECO corretto per la partita IVA logopedista nel 2026?Il codice corretto e attuale è 86.99.09 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., previsto dalla classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. Il vecchio 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e non è più il codice attuale.Il logopedista deve iscriversi a ENPAPI o a una cassa di categoria?No. Per i logopedisti non esiste alcuna cassa autonoma: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. ENPAPI copre soltanto infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.Esiste la riduzione del 35% dei contributi per il logopedista forfettario?No. La riduzione del 35% riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni INPS. Nella Gestione Separata, dove è iscritto il logopedista, quella riduzione non esiste e non può essere richiesta.Quanti contributi INPS paga una partita IVA logopedista?L’aliquota della Gestione Separata 2026 è del 26,07% se il professionista non ha altra copertura pensionistica obbligatoria, oppure del 24% se è già assicurato altrove, per esempio come lavoratore dipendente. I contributi si calcolano sul reddito imponibile e non è previsto alcun minimale fisso.Le prestazioni del logopedista sono esenti IVA?Sì, quando hanno finalità di diagnosi, cura e riabilitazione della persona si applica l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72. Le prestazioni prive di finalità sanitaria, come docenze o consulenze organizzative, seguono invece le regole ordinarie con IVA al 22%.Ogni quanto vanno inviati i dati al Sistema TS?La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di incasso. Non sono più previsti invii mensili o semestrali.Posso avere la partita IVA logopedista e un lavoro dipendente?Sì, ma nel regime forfettario i redditi da lavoro dipendente o assimilato non devono superare 35.000 euro, soglia valida per il 2025 e il 2026. Oltre quel limite non si può accedere al regime agevolato o se ne esce dall’anno successivo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA logopedistaAprire e gestire una partita IVA logopedista con il codice ATECO corretto, l’inquadramento previdenziale giusto e gli adempimenti del Sistema TS sotto controllo non è un percorso da affrontare con il fai-da-te. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i professionisti sanitari dall’apertura alla gestione ordinaria: verifica del codice 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, valutazione di convenienza tra regime forfettario e ordinario, corretta gestione dell’esenzione IVA e delle fatture ai pazienti, con un preventivo personalizzato sulla tua situazione.Ti aspettiamo nel nostro ufficio di Udine, Viale Tullio 13, oppure ti seguiamo online in tutta Italia, con la stessa assistenza e senza bisogno di spostarti. Per prenotare un appuntamento puoi chiamarci allo 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutta la pratica, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione, garantendo la correttezza di ogni passaggio. Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 15:00:002026-10-11 22:34:41Aprire Partita IVA Logopedista 2026: Codice ATECO 86.99.09, Gestione Separata INPS e Sistema TS
PARTITA IVA, Professionisti SanitariAprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e CostiAprire uno studio professionale sanitario privato è il sogno di molti professionisti della salute. Ma tra autorizzazioni ASL, requisiti strutturali minimi, assicurazione RC obbligatoria e scelta della forma organizzativa, il percorso richiede una pianificazione attenta. Questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026 per aprire il tuo studio sanitario nel rispetto della normativa vigente.Indice dei contenutiQuadro normativo di riferimentoRequisiti strutturali minimi dello studio sanitarioL’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerlaRC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)Costi fissi tipici dello studio sanitarioStudio singolo, Studio Associato o STP?Deducibilità dei costi in regime forfettario: attenzioneChecklist per aprire il tuo studio sanitarioFAQConclusione: pianifica prima, apri meglioQuadro normativo di riferimento Le norme principali che regolano l’apertura di uno studio professionale sanitario sono:DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie): definisce i requisiti minimi che devono avere le strutture sanitarie, inclusi gli studi professionali privati.L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): impone l’obbligo di assicurazione RC professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in forma libero-professionale.L. 13/1989 + D.Lgs. 81/2008: requisiti di accessibilità per persone con disabilità e sicurezza sui luoghi di lavoro.Normative regionali: ogni Regione ha recepito il DPR 1997 con propri atti normativi che possono aggiungere requisiti specifici (es. Regione FVG con L.R. 17/2014 e ss. mm.).DPR 137/2012: ordinamento delle professioni regolamentate.L. 183/2011 c. 3–12: Società tra Professionisti (STP).Requisiti strutturali minimi dello studio sanitario Il DPR 14 gennaio 1997 distingue tra studio professionale (attività riservata a un singolo professionista, con prestazioni di base) e struttura sanitaria ambulatoriale (con più professionisti, attrezzature più complesse, processi regolamentati). Lo studio professionale del singolo sanitario richiede requisiti minimi meno stringenti rispetto all’ambulatorio multi-specialistico.I requisiti strutturali minimi generalmente richiesti per lo studio professionale del singolo sanitario (ferma la verifica con l’ASL locale):Sala d’attesa: locale separato dal locale visita, adeguatamente arredato, ventilato, illuminatoStudio/locale visita: superfice adeguata all’attività (indicativamente non inferiore a 9–12 mq), lavabo con acqua calda e fredda, illuminazione naturale o artificiale adeguataServizio igienico: disponibile (anche condiviso con altri studi nello stesso palazzo, se ammesso dalla normativa regionale)Accessibilità per disabili: ai sensi della L. 13/1989, se il locale è aperto al pubblico, deve garantire l’accesso a persone con disabilità motoria (rampe, ascensore se necessario, servizi igienici adeguati)Requisiti igienico-sanitari: superfici facilmente lavabili e disinfettabili (studio visita), smaltimento rifiuti speciali se si producono (es. aghi, materiali biologici)Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 (anche per i piccoli studi professionali)Attenzione per il FVG: la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito il DPR 1997 con proprie disposizioni. È indispensabile verificare i requisiti specifici presso l’ASL competente per territorio (ASFO, ASUFC, ASUITS o ASS.n.4) prima di avviare i lavori di adeguamento.L’autorizzazione ASL: quando serve e come ottenerla La normativa distingue due livelli:Comunicazione/SCIA: per lo studio professionale del singolo (medico di base, specialista ambulatoriale, fisioterapista, psicologo ecc.) è generalmente sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sanitaria allo Sportello Unico del Comune o all’ASL. Non è richiesta un’autorizzazione preventiva, ma bisogna autocertificare il rispetto dei requisiti minimi.Autorizzazione sanitaria regionale: obbligatoria per le strutture ambulatoriali più complesse (più professionisti, diagnostica strumentale, sale operatorie). Richiede un iter autorizzativo più lungo con sopralluogo ASL e valutazione.Procedura pratica per lo studio singolo:Verifica preventiva con l’ASL locale dei requisiti richiesti per la tua specifica professione e tipo di attivitàAdeguamento dei locali ai requisiti minimiPresentazione SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del ComuneComunicazione all’ASL se prevista dalla normativa regionaleEventuale sopralluogo ASL (in alcune Regioni è programmato entro 60 giorni dalla SCIA)RC Professionale: obbligatoria per tutti i sanitari (L. 24/2017 Gelli-Bianco)La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale (RC professionale) per tutti i professionisti sanitari che esercitano anche in ambito libero-professionale. Questo obbligo è presupposto per l’esercizio dell’attività e deve essere rispettato prima dell’apertura dello studio.La polizza RC professionale copre i danni causati ai pazienti nell’esercizio dell’attività professionale (errori diagnostici, terapeutici, negligenza, imperizia). Il costo annuale varia significativamente in base a:Professione: i medici chirurghi hanno premi più alti; fisioterapisti, psicologi e logopedisti premi mediamente più contenutiMassimale richiesto: tipicamente si va da 500.000 euro a 2 milioni di euro per sinistroVolume di attività: numero di pazienti/prestazioni annueEventuale attività chirurgica: aumenta significativamente il premioCosti indicativi annui:Psicologo, fisioterapista, logopedista: 200–500 euro/annoMedico di Medicina Generale: 500–1.500 euro/annoMedico specialista (non chirurgo): 1.000–3.000 euro/annoMedico chirurgo: 3.000–10.000 euro/anno (e oltre per chirurghi plastico/ortopedici)Costi fissi tipici dello studio sanitarioEcco una stima indicativa dei costi fissi annui per uno studio sanitario di piccole dimensioni (singolo professionista, locali in affitto):Voce di costoStima annua indicativaAffitto locali (media città media)6.000–15.000 euroRC professionale300–3.000 euroUtenze (luce, acqua, internet)1.200–2.400 euroAttrezzatura sanitaria (ammortamento)1.000–5.000 euroSoftware gestionale/agenda200–800 euroSoftware fatturazione elettronica40–150 euroCommercialista/CAF500–2.000 euroMateriale di consumo500–2.000 euroTotale indicativo10.000–30.000 euro/annoAttenzione nel regime forfettario: le spese di studio non sono deducibili analiticamente. Nel forfettario, l’imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai compensi, indipendentemente dalle spese effettive. Questo significa che uno studio con costi fissi elevati potrebbe essere più conveniente nel regime ordinario (dove i costi sono deducibili) rispetto al forfettario.Studio singolo, Studio Associato o STP? Studio professionale singoloLa forma più semplice. Il professionista esercita in autonomia, ha piena responsabilità delle scelte, nessun obbligo di condivisione degli utili. È la forma più comune per psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti all’inizio dell’attività. Limite: tutti i costi fissi sono sostenuti da un solo soggetto.Studio Associato (Associazione professionale)Più professionisti dello stesso o di diverso settore condividono i locali e i costi fissi, mantenendo la propria autonomia professionale e fatturando separatamente ai propri pazienti. Non è una società: ogni professionista rimane individualmente responsabile. Vantaggi: riduzione costi fissi, possibilità di copertura oraria più ampia, sinergie professionali. Richiede un accordo scritto tra i professionisti che regola l’uso dei locali e la suddivisione delle spese comuni.Società tra Professionisti (STP)Istituita dalla L. 183/2011 c. 3–12 e regolata dal DM 8 febbraio 2013, la STP è una vera e propria società (di capitali o di persone) costituita tra professionisti dello stesso ordine (es. due medici, due fisioterapisti) o di ordini diversi (multi-disciplinare). La STP può ricevere compensi come ente, ripartirli tra i soci e organizzarsi come una vera impresa. Requisiti:La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta da soci professionisti (non da soci di capitale)L’esercizio dell’attività professionale è riservato ai soci professionisti iscritti all’OrdineLa denominazione deve includere la dicitura “Società tra Professionisti”Obbligo di polizza assicurativa della societàLa STP è adatta a realtà più strutturate che vogliono organizzarsi come studio multi-specialistico con personale dipendente e gestione centralizzata. Ha costi di costituzione e gestione più alti rispetto alle forme precedenti.CaratteristicaStudio singoloStudio AssociatoSTPComplessità gestionaleMinimaBassaMedia/AltaCondivisione costiNoSì (locali)Sì (tutto)ResponsabilitàIndividualeIndividualeSocietà + individualeForfettario applicabileSìSì (per il singolo)No (regime ordinario)Ideale perInizio attivitàCondivisione spaziStudio strutturatoDeducibilità dei costi in regime forfettario: attenzioneUn punto critico che molti professionisti sottovalutano: nel regime forfettario non esistono deduzioni analitiche delle spese. L’imponibile fiscale si determina esclusivamente moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività (78% o 67%, a seconda dell’ATECO). Le spese per l’affitto dello studio, l’attrezzatura, l’assicurazione RC, il software — tutte queste voci non riducono l’imponibile nel forfettario.Questo significa che il regime forfettario è conveniente se i costi effettivi sono inferiori alla percentuale forfettaria di riduzione (22% per ATECO 86.90.xx, cioè 100% − 78%). Se un fisioterapista ha costi fissi annui di 20.000 euro su ricavi di 50.000 euro (40% di spese effettive), il forfettario NON è conveniente, perché la forfetizzazione prevede solo il 22% di “spese forfettarie”. In questo caso, il regime ordinario con deduzioni analitiche potrebbe essere più vantaggioso. Verifica sempre con un consulente fiscale.Checklist per aprire il tuo studio sanitarioVerifica i requisiti strutturali minimi con l’ASL localeAdegua i locali (accessibilità, superfici, servizi)Ottieni l’iscrizione all’Ordine professionale (obbligatorio per le professioni ordinate)Apri la partita IVA con il codice ATECO correttoIscriviti alla Gestione Separata INPS o alla cassa previdenziale di categoriaStipula la polizza RC professionale (obbligatoria L. 24/2017)Presenta la SCIA sanitaria al SUAP comunaleAttiva la fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024)Attiva il Sistema Tessera Sanitaria se obbligatorio per la tua professioneValuta il regime fiscale più conveniente con un commercialista o CAFFAQPosso aprire uno studio sanitario in casa?Sì, è possibile aprire lo studio nell’abitazione di residenza, a condizione che il locale adibito a studio rispetti i requisiti minimi (separazione dalla zona abitativa, accessibilità indipendente se richiesta dall’ASL locale, superficie adeguata, servizi igienici). Verifica anche le norme condominiali e le destinazioni d’uso catastali del locale.Ho bisogno di un commercialista per aprire lo studio?Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. La scelta del regime fiscale, la gestione dei contributi e la pianificazione dei costi deducibili hanno un impatto significativo sul reddito netto. Il CAF Centro Fiscale offre consulenze specifiche per professionisti sanitari.Quanto tempo ci vuole per ottenere l’autorizzazione ASL?Per lo studio professionale singolo con SCIA, l’attività può iniziare il giorno stesso della presentazione della SCIA, sotto la propria responsabilità. L’ASL può effettuare un sopralluogo nei giorni/settimane successive. Per le strutture più complesse (ambulatorio multi-specialistico), i tempi autorizzativi variano da 3 a 6 mesi.Conclusione: pianifica prima, apri meglioAprire uno studio sanitario privato nel 2026 è un obiettivo raggiungibile, a condizione di affrontare correttamente gli adempimenti burocratici (SCIA, requisiti strutturali, RC professionale) e di scegliere la forma organizzativa e il regime fiscale più adatti alla tua situazione. Il percorso è più semplice di quanto sembri se si pianifica per tempo.CAF Centro Fiscale affianca i professionisti sanitari dall’apertura della partita IVA alla gestione fiscale annua. Prenota una consulenza o chiama il 0432 1638640.Per approfondire: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-22 10:00:002026-08-17 11:03:42Aprire Studio Sanitario 2026: Requisiti, Autorizzazioni ASL e Costi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariCodice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.Indice dei contenutiCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroTabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteLa cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOGestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaErrori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieDomande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieAssistenza per la tua partita IVA sanitariaCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaIl codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroFino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteEcco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficienteFisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOÈ l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.ENPAM → medici e odontoiatriENPAP → psicologi e psicoterapeutiENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAV → veterinariGestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassaMerita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteMoltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.Due chiarimenti pratici che valgono oro:Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieNel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieQual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA sanitariaScegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 11:53:292026-09-19 11:13:54Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)
PARTITA IVA, Professionisti SanitariQuanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per ProfessioneQuanto guadagna davvero un professionista sanitario con partita IVA nel 2026? La risposta dipende da molti fattori: la professione, la zona geografica, l’anzianità professionale, la specializzazione, il mix tra pazienti privati e convenzione SSN. In questa guida trovi i dati medi per le principali professioni sanitarie, le fasce di reddito (bassa/media/alta) e un esempio pratico di calcolo delle tasse nette nel regime forfettario.Disclaimer: I dati riportati in questa guida sono indicativi, basati su fonti ISTAT, dati delle casse previdenziali e stime di settore. Non rappresentano garanzie di reddito e variano significativamente in base a fattori individuali. Per una stima personalizzata, rivolgiti a un commercialista o al nostro CAF.Indice dei contenutiRedditi medi per professione sanitaria: tabella 2026I fattori che influenzano il redditoCalcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio praticoQuanto guadagna davvero uno psicologo?Quanto guadagna un medico con partita IVA?Quanto guadagna un fisioterapista?Quanto guadagna un infermiere libero professionista?FAQVuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?Redditi medi per professione sanitaria: tabella 2026 La tabella seguente riporta i ricavi lordi annui indicativi del libero professionista sanitario in tre fasce (bassa, media, alta), elaborati sulla base dei dati delle casse previdenziali di categoria (ENPAM, ENPAP, ENPAPI), delle statistiche ISTAT sul lavoro autonomo e delle stime ODCEC:ProfessioneFascia bassa (ricavi/anno)Fascia media (ricavi/anno)Fascia alta (ricavi/anno)NoteMedico di Medicina Generale (MMG)50.000–70.000 euro80.000–110.000 euro120.000+ euroDipende capitation SSN + privatoMedico specialista (ambulatoriale privato)45.000–65.000 euro70.000–120.000 euro150.000+ euroForte variabilità per specializzazioneMedico intramoenia20.000–40.000 euro40.000–80.000 euro100.000+ euroIntegra reddito dipendente SSNPsicologo clinico (libero profes.)18.000–28.000 euro30.000–55.000 euro60.000+ euroFonte: dati ENPAP 2024-2025Psicologo aziendale/organizzativo25.000–40.000 euro45.000–70.000 euro80.000+ euroMercato B2B, più strutturatoFisioterapista (libero profes.)20.000–35.000 euro35.000–60.000 euro65.000+ euroStudio proprio vs convenzioneFisioterapista (convenzione SSN)25.000–40.000 euro40.000–55.000 euro60.000+ euroTariffa SSN calmierataInfermiere libero professionista18.000–30.000 euro30.000–50.000 euro55.000+ euroAssistenza domiciliare + cooperativeLogopedista18.000–28.000 euro30.000–50.000 euro60.000+ euroAlta domanda riabilitazione età evolutivaNutrizionista/Biologo nutrizionista15.000–25.000 euro28.000–45.000 euro55.000+ euroMercato crescente ma affollatoDietista15.000–22.000 euro25.000–40.000 euro50.000+ euroSpesso in strutture convenzionateVeterinario libero profes.25.000–40.000 euro45.000–75.000 euro90.000+ euroAnimali da compagnia vs allevamentiFonti: elaborazioni su dati ISTAT Archivio Statistico Imprese Attive, bilanci casse previdenziali (ENPAM 2023, ENPAP 2024, ENPAPI 2023), ODCEC. I valori si riferiscono a ricavi lordi (non al netto di tasse e contributi).I fattori che influenzano il reddito 1. Zona geograficaIl Nord Italia — e in particolare le aree metropolitane (Milano, Torino, Roma) — registra tariffe orarie e giornaliere mediamente più elevate rispetto al Sud. Il Friuli Venezia Giulia (area di riferimento di centrofiscale.com) si posiziona nella fascia media-alta del Nord: buon potere d’acquisto, alta densità di strutture socio-sanitarie, ma mercato più piccolo rispetto ai grandi centri urbani.2. Specializzazione e nicchiaI professionisti con specializzazioni rare o in aree ad alta domanda (es. psicologo EMDR, fisioterapista sportivo ad alto livello, medico estetico) raggiungono più facilmente la fascia alta. La diversificazione dei servizi (es. consulenze online + studio + corsi) aumenta il reddito massimo raggiungibile.3. SSN vs privato puroChi lavora prevalentemente in convenzione SSN ha ricavi più stabili ma “calmierati” dalle tariffe della convenzione. Chi opera esclusivamente in privato ha ricavi potenzialmente più alti ma con maggiore variabilità e necessità di gestione commerciale (acquisizione pazienti, marketing).4. Anzianità professionaleI primi 2–3 anni di attività sono generalmente i più difficili: network professionale ancora limitato, agenda non piena. Il passaggio alla fascia media richiede in media 5–7 anni per la maggior parte delle professioni sanitarie.5. Struttura organizzativaStudio singolo vs studio associato vs STP (Società tra Professionisti): i professionisti in studio associato o STP possono ottimizzare i costi fissi e coprire più fasce orarie, aumentando il reddito netto. Il fisioterapista con studio proprio (spese fisse più alte) ha margini diversi rispetto a chi affitta l’ambulatorio a ore.Calcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio pratico Esempio per un fisioterapista libero professionista con partita IVA in regime forfettario (ATECO 86.90.xx, coeff. redditività 78%), con ricavi annui di 50.000 euro, senza altra copertura previdenziale:Ricavi lordi: 50.000 euroImponibile forfettario (50.000 × 78%): 39.000 euroContributi GS INPS (26,07% su 39.000): 10.167 euroImponibile fiscale (39.000 − 10.167): 28.833 euroImposta sostitutiva (15% su 28.833): 4.325 euroTotale tasse + contributi: 10.167 + 4.325 = 14.492 euroReddito netto approssimativo: 50.000 − 14.492 = 35.508 euro/annoNota: il calcolo non include eventuali spese professionali (affitto studio, strumenti, assicurazione RC) che nel regime forfettario non sono deducibili analiticamente. Per un netto effettivo, queste vanno sottratte dai ricavi prima del calcolo.Confronto con regime ordinario (IRPEF): Con gli stessi ricavi (50.000 euro) e spese professionali deducibili di circa 15.000 euro, il reddito imponibile IRPEF sarebbe 35.000 euro. Le aliquote IRPEF progressive (23% fino a 28.000 euro + 35% sulla parte eccedente) porterebbero a un carico fiscale più alto rispetto al forfettario, soprattutto sopra i 28.000 euro di imponibile. Il forfettario conviene generalmente fino a circa 65.000–75.000 euro di ricavi.Quanto guadagna davvero uno psicologo?Secondo i dati dell’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi), il reddito medio dichiarato dagli psicologi iscritti all’ente negli ultimi anni si attesta intorno ai 22.000–28.000 euro annui. La grande variabilità dipende molto dall’orientamento: lo psicologo clinico che lavora prevalentemente con sedute a tariffa libera tende ad avere redditi più bassi nei primi anni; lo psicologo aziendale o quello che ha diversificato verso coaching e consulenza raggiunge le fasce più alte. Per una guida dettagliata sulla situazione dello psicologo, leggi il nostro articolo Quanto guadagna uno psicologo.Quanto guadagna un medico con partita IVA?Il medico è la figura con il ventaglio di redditi più ampio. I Medici di Medicina Generale convenzionati SSN ricevono una capitation (rimborso per assistito) che, con un numero di assistiti medio (1.200–1.500), porta a un reddito lordo da convenzione di 60.000–90.000 euro, cui si aggiunge l’attività privata. I medici specialisti ambulatoriali privati (dermatologi, ortopedici, ginecologi) possono superare agevolmente i 100.000 euro di ricavi con un’agenda piena. Il medico con attività intramoenia integra il reddito dipendente con l’attività privata svolta all’interno della struttura SSN. Per i dettagli, vedi Quanto guadagna un medico con partita IVA.Quanto guadagna un fisioterapista?Il fisioterapista libero professionista ha un’ampia variabilità di reddito. Con studio proprio e agenda piena, può raggiungere i 50.000–65.000 euro di ricavi. Il fisioterapista in convenzione SSN ha tariffe più basse ma accesso a un bacino di pazienti garantito. Per l’analisi dettagliata, vedi Quanto guadagna un fisioterapista.Quanto guadagna un infermiere libero professionista?L’infermiere libero professionista opera principalmente nell’assistenza domiciliare (ADI), nelle RSA, nelle cooperative o come infermiere libero consulente. I ricavi variano molto in base al numero di ore lavorate e al contratto con strutture. Per l’analisi, vedi Quanto guadagna un infermiere libero professionista.FAQConviene di più il regime forfettario o ordinario per un sanitario?Dipende dal livello di ricavi e dalle spese deducibili. In linea generale, il forfettario conviene per ricavi fino a circa 65.000–75.000 euro (se le spese professionali non sono elevatissime). Sopra quella soglia, o in presenza di spese significative, l’ordinario può essere vantaggioso. La verifica va fatta caso per caso con un consulente.I redditi delle casse previdenziali (ENPAM, ENPAP) sono affidabili come riferimento?Sì, i bilanci delle casse previdenziali pubblicano i redditi medi dichiarati dagli iscritti, che sono una delle fonti più affidabili disponibili. Tendono però a sottostimare il reddito medio perché molti iscritti dichiarano redditi bassi nei primi anni o combinano l’attività autonoma con il lavoro dipendente.Come posso aumentare il mio reddito come sanitario con partita IVA?Le strategie più efficaci: specializzarsi in una nicchia ad alta domanda, diversificare i canali (online + in presenza + consulenza B2B), ottimizzare la gestione fiscale (scelta regime corretto), valutare lo studio associato per ridurre i costi fissi. Una gestione fiscale efficiente — inclusa la scelta corretta del regime e la pianificazione dei contributi — può fare la differenza di migliaia di euro netti all’anno.Vuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?I dati di questa guida sono indicativi. La tua situazione dipende da molti fattori individuali. CAF Centro Fiscale offre consulenze personalizzate per professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, ottimizzazione dei contributi, apertura partita IVA. Prenota un appuntamento: centrofiscale.com/contatti o chiama il 0432 1638640.Per il quadro completo su partita IVA, ATECO e contributi per tutti i professionisti sanitari, leggi il nostro hub: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-15 10:00:002026-08-17 11:03:22Quanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per Professione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Aprire la partita IVA per professionisti sanitari è il passaggio che trasforma un titolo abilitante in una vera attività libero-professionale. Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, veterinari e logopedisti condividono lo stesso percorso di base, ma ognuno ha un codice ATECO diverso, una cassa previdenziale diversa e adempimenti specifici legati al Sistema Tessera Sanitaria.In questa guida trovi la panoramica completa e trasversale: quando conviene aprire la partita IVA, come scegliere il codice attività corretto dopo la riforma ATECO 2025, quale ente previdenziale ti riguarda davvero (attenzione: su questo punto circolano molte informazioni sbagliate), come funziona il regime forfettario con il coefficiente di redditività del 78%, perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA e perché non devi inviare le fatture dei pazienti al Sistema di Interscambio.Consideralo il tuo punto di partenza: la partita IVA per professionisti sanitari ha regole comuni a tutte le professioni della salute, e poi dettagli specifici per ciascun albo, che approfondiamo negli articoli dedicati collegati in fondo. Se preferisci saltare la teoria e passare all’apertura, il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica, in ufficio e online in tutta Italia.Indice dei contenutiPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroCodici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataCasse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveRegime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaEsenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIMarca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiScadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioTabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneApprofondimenti per singola professione sanitariaDomande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitariPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroLa regola generale è semplice: serve la partita IVA quando l’attività professionale diventa abituale, cioè viene svolta in modo continuativo e organizzato, anche se part-time e anche se i compensi sono modesti. Non conta solo quanto guadagni: conta il fatto che tu ti proponga stabilmente sul mercato come professionista della salute. Un fisioterapista che riceve pazienti ogni settimana, uno psicologo con un proprio studio, un infermiere che presta assistenza domiciliare in modo ricorrente: tutti questi casi richiedono l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari.Diverso è il caso della prestazione occasionale, cioè saltuaria e non organizzata: in quel caso si può lavorare con ricevuta per prestazione occasionale e ritenuta d’acconto del 20%, ma è una strada praticabile solo per attività davvero sporadiche. Attenzione: superando 5.000 euro di compensi occasionali complessivi nell’anno solare (sommando tutti i committenti) scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente. L’occasionalità, inoltre, non regge se l’attività è continuativa: in caso di controllo, il rischio è la contestazione di esercizio abituale senza partita IVA.Le situazioni tipiche in cui il professionista sanitario apre la partita IVA sono sostanzialmente tre, e vale la pena distinguerle bene perché hanno trattamenti fiscali diversi:Libera professione pura: studio proprio, pazienti privati, fatturazione diretta. È il caso classico che richiede sempre la partita IVA.Collaborazioni con strutture: poliambulatori, cliniche, RSA, palestre, studi associati che richiedono fattura per le prestazioni rese. Anche qui la partita IVA è indispensabile.Attività mista dipendente + libera professione: il caso di chi lavora in ospedale o in una struttura convenzionata e affianca un’attività privata negli orari liberi.Un chiarimento importante sull’intramoenia, cioè la libera professione svolta dal medico dipendente all’interno della struttura sanitaria pubblica. In questo caso la fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che poi riconosce il compenso al medico: si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non richiede la partita IVA. Serve invece la partita IVA per l’attività libero-professionale svolta fuori dalla struttura, in studio privato o presso terzi. Molti medici hanno quindi contemporaneamente stipendio, intramoenia e partita IVA per la libera professione extramoenia: tre redditi con tre regole fiscali diverse, da coordinare con attenzione in dichiarazione.L’apertura della posizione fiscale non è un semplice modulo da compilare: nella pratica di inizio attività si scelgono il codice ATECO, il regime fiscale, la data di inizio, l’eventuale opzione forfettaria e si effettua l’iscrizione previdenziale. Sono scelte che condizionano gli anni successivi. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue passo passo l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari, valutando prima quale configurazione conviene davvero al tuo caso. Codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataIl codice ATECO è la sigla numerica che identifica l’attività economica svolta. In parole semplici: è il modo in cui il fisco capisce che lavoro fai. Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 elaborata dall’ISTAT, che ha riorganizzato in profondità proprio il settore della salute, creando codici dedicati a professioni che prima finivano tutte nel calderone delle “altre attività paramediche”.Per chi apre oggi la partita IVA professionisti sanitari questo significa una cosa positiva: il codice descrive finalmente l’attività reale. Ecco i principali codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie, con il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario (il coefficiente è la percentuale del fatturato che il fisco considera reddito imponibile: ne parliamo in dettaglio più avanti).ProfessioneCodice ATECO 2025DescrizioneCoefficiente forfettarioMedico di medicina generale86.21.00Attività di medicina generale78%Medico specialistaClasse 86.22Attività degli studi medici specialistici78%Odontoiatra86.23.00Attività odontoiatriche78%Psicologo e psicoterapeuta86.93.00Attività di psicologi e psicoterapeuti (esclusi i medici)78%Infermiere86.94.01Attività infermieristiche78%Ostetrica86.94.02Attività ostetriche78%Fisioterapista86.95.00Attività di fisioterapia78%Logopedista, podologo, dietista e altre professioni sanitarie riabilitativeGruppo 86.99 (es. 86.99.09)Altre attività per la salute umana n.c.a.78%Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)Classe 86.91 o gruppo 86.99 secondo l’attività svoltaDiagnostica per immagini e laboratorio medico / altre attività sanitarie78%Osteopata e operatore di discipline complementariClasse 86.96Attività di medicine complementari e alternative78%Veterinario75.00.00Servizi veterinari78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati40% (attività commerciale)Codici ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Il sotto-codice definitivo va scelto in base all’attività concretamente svolta.Due avvertenze pratiche. La prima riguarda i fisioterapisti: il codice corretto è 86.95.00 (in precedenza 86.90.21), mentre il vecchio 86.90.29 identificava massofisioterapisti e operatori affini. La seconda riguarda le professioni per cui l’ATECO 2025 non ha creato una voce dedicata: in quel caso si utilizza il gruppo residuale 86.99, e la scelta del sotto-codice va ponderata perché incide su statistiche, requisiti di bandi e talvolta su agevolazioni locali. Se vuoi la mappa completa professione per professione, leggi la nostra tabella completa codici ATECO professioni sanitarie.Va detto che il coefficiente di redditività per la quasi totalità delle professioni sanitarie è 78%, perché rientrano nella categoria delle attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie. Fa eccezione chi svolge attività di natura commerciale, come il farmacista titolare di farmacia, oppure chi affianca alla prestazione sanitaria la vendita di prodotti: in questi casi possono coesistere più codici ATECO e più coefficienti, con una gestione contabile più delicata. Casse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveÈ il capitolo che genera più confusione, e anche più errori costosi. Ogni professione sanitaria ha un proprio ente previdenziale, ma non tutte le professioni hanno una cassa di categoria: chi non ce l’ha versa alla Gestione Separata INPS. Sbagliare ente significa versare a un soggetto che non ti riguarda oppure, molto peggio, non versare affatto e accumulare anni di contributi mancanti.Ecco la mappa corretta delle casse previdenziali delle professioni sanitarie:ENPAM — medici chirurghi e odontoiatriENPAP — psicologi e psicoterapeutiENPAPI — solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAV — medici veterinariENPAB — biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAF — farmacistiGestione Separata INPS — fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM, osteopati, dietisti e in generale tutte le professioni sanitarie prive di cassa di categoria Fisioterapisti e altre professioni senza cassa: mai a ENPAPISu questo punto è necessario essere netti, perché in rete circola un’informazione sbagliata che ha creato panico tra migliaia di professionisti: i fisioterapisti non sono iscritti a ENPAPI e non lo sono mai stati. ENPAPI è la cassa della professione infermieristica ed è un ente a perimetro chiuso, riservato per statuto a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. La legge 3/2018 (legge Lorenzin) ha riordinato albi e ordini professionali, senza toccare gli obblighi previdenziali, come confermato dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024. Non esiste alcun ente “ENPAP-F” né una cassa dei fisioterapisti.Il fisioterapista con partita IVA versa quindi alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995. Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:26,07% per i liberi professionisti privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;24% per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente) o è titolare di pensione.La Gestione Separata ha due caratteristiche che la distinguono dalle casse private: non prevede contributi minimi (si versa in proporzione al reddito effettivo, quindi se non fatturi non versi) e consente la rivalsa facoltativa del 4% in fattura verso il cliente. I versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti tramite modello F24. Se sei un fisioterapista e vuoi capire perché questa informazione è stata a lungo travisata, leggi l’approfondimento su perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI.Come funzionano le casse private: soggettivo, integrativo e minimiChi ha una cassa di categoria versa in genere due contributi. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale netto e finanzia la tua futura pensione. Il contributo integrativo è invece una percentuale che si addebita in fattura al cliente e si gira alla cassa: non è un costo per il professionista, ma un importo che transita. A questi si aggiungono spesso un contributo di maternità e, per molte casse, un minimo annuo dovuto anche se il reddito è basso o pari a zero.Qualche esempio concreto per il 2026. L’ENPAM prevede la Quota A fissa per fasce di età (da 304,73 euro fino a 30 anni a 2.049,83 euro oltre i 40 anni, più 84,26 euro di contributo maternità, con scadenza al 30 aprile) e la Quota B proporzionale al reddito libero-professionale, con aliquota piena del 19,5% oppure dimezzata al 9,75%, su domanda, per chi è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato (il 2% vale solo per i redditi da intramoenia e per i tirocinanti del corso di Medicina generale), da dichiarare con il Modello D entro il 31 luglio. L’ENPAP degli psicologi applica il 10% di contributo soggettivo (con un minimo 2026 di 856 euro) e il 2% di integrativo, con versamenti al 1° marzo e 1° ottobre. L’ENPAV dei veterinari applica il 16% soggettivo e il 2% integrativo, con riduzioni per i neoiscritti nei primi anni.Un’ottima notizia trasversale: i contributi previdenziali obbligatori sono sempre deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario. Significa che si sottraggono dalla base su cui si calcola l’imposta, riducendo concretamente il carico fiscale dell’anno successivo.Regime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaIl regime forfettario è il regime fiscale scelto dalla grande maggioranza di chi apre oggi la partita IVA per professionisti sanitari, e il motivo è intuitivo: contabilità semplificata, niente IVA da liquidare, niente studi di settore e un’unica imposta al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Quell’unica imposta si chiama imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più tributi separati, se ne paga uno solo.I parametri fondamentali per il 2026 sono questi:Limite di ricavi e compensi: 85.000 euro annui incassati. Se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA.Coefficiente di redditività: 78% per le professioni sanitarie. Il restante 22% rappresenta i costi forfettizzati e non è tassato.Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di nuova attività (se non hai esercitato attività analoga nei tre anni precedenti), poi 15%.Causa ostativa da lavoro dipendente: niente forfettario se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati.Spese per personale: massimo 20.000 euro lordi annui; investimenti in beni strumentali entro 20.000 euro nel triennio.Vediamo un esempio pratico, perché i numeri chiariscono più di ogni definizione. Immagina che Giulia, logopedista appena laureata, apra la partita IVA in regime forfettario e incassi 30.000 euro nell’anno. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente del 78%: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno: ipotizzando 4.000 euro di contributi alla Gestione Separata, la base imponibile scende a 19.400 euro. Su questa base Giulia paga il 5% di imposta sostitutiva, cioè 970 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% l’imposta sarebbe invece di 2.910 euro.C’è una causa ostativa che riguarda in modo particolare i sanitari dipendenti: non si può applicare il forfettario se i compensi sono conseguiti prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o di quello dei due anni precedenti, o di soggetti a esso riconducibili. È il tipico caso dell’infermiere o del tecnico che si licenzia dalla clinica e continua a lavorare per la stessa struttura come libero professionista: in quella configurazione il forfettario non è ammesso. Se invece i clienti sono diversificati, nessun problema.Il regime forfettario non è però automaticamente la scelta migliore. Chi sostiene costi elevati — affitto dello studio, attrezzature, personale di segreteria, materiali di consumo — può trovare più conveniente il regime ordinario, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti anziché in misura fissa. È una valutazione da fare con i numeri alla mano, prima di aprire. Se hai un’attività in crescita, leggi anche cosa succede se superi la soglia 85.000 euro. Esenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Le prestazioni sanitarie hanno un trattamento IVA particolare, che vale a prescindere dal regime fiscale scelto. L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute.Facciamo chiarezza sulla differenza tra due termini che sembrano sinonimi ma non lo sono. Una prestazione esente rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta a imposta per finalità sociali; una prestazione fuori campo o non soggetta, come quella del forfettario, non applica l’IVA per il regime del soggetto che la emette. Per il paziente il risultato pratico è identico — non paga IVA — ma la dicitura in fattura e il codice natura cambiano.Nella pratica quotidiana della partita IVA per professionisti sanitari valgono queste indicazioni:professionista in regime ordinario: fattura esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/72, codice natura N4;professionista in regime forfettario: operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, codice natura N2.2;prestazioni non sanitarie (consulenze aziendali, docenza, perizie di parte, medicina estetica a scopo puramente estetico): imponibili IVA al 22% se il professionista è in regime ordinario.Il discrimine è la finalità di tutela della salute. Una valutazione psicologica finalizzata a un percorso terapeutico è esente; una consulenza organizzativa resa a un’azienda dallo stesso psicologo non lo è. Un trattamento riabilitativo prescritto è esente; un massaggio a fini di puro benessere non rientra nell’esenzione. Chi svolge attività miste deve quindi separare le due tipologie di prestazione e, se supera le soglie, gestire anche il pro-rata IVA: una complessità che rende molto utile un’assistenza contabile continuativa. Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIÈ il punto in cui la partita IVA per professionisti sanitari si differenzia da qualunque altra partita IVA italiana, e va compreso bene perché sbagliare qui significa violare la normativa sulla privacy dei pazienti.Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati del Ministero dell’Economia che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione dei redditi precompilata, così che il paziente ritrovi automaticamente le spese detraibili al 19%. I professionisti sanitari iscritti agli albi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni rese alle persone fisiche, indicando codice fiscale del paziente, importo e tipologia di spesa.Dal 2026 la trasmissione è diventata più semplice: il D.Lgs. n. 81/2025 e il successivo decreto MEF di attuazione hanno sostituito le vecchie scadenze semestrali con un invio annuale unico. I dati delle spese sanitarie di un intero anno solare vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (quindi le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027, con slittamento al primo giorno lavorativo se cade di sabato o domenica).Perché non devi inviare le fatture al Sistema di InterscambioQui arriva la regola che sorprende chi arriva da altri settori: per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, è vietato emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il divieto nasce dalla tutela dei dati sanitari, che sono dati particolari ai sensi del GDPR e non devono transitare per l’infrastruttura pubblica di interscambio. Fino al 2025 il divieto veniva prorogato ogni anno con il Milleproroghe; con il D.Lgs. 81/2025 è diventato una regola a regime, stabile.In concreto, per il professionista sanitario significa che:le fatture ai pazienti privati vanno emesse in formato cartaceo o PDF (fattura extra-SdI) e consegnate o inviate direttamente al paziente;il divieto riguarda sia chi è obbligato all’invio al Sistema TS sia chi, pur non obbligato, documenta prestazioni sanitarie a persone fisiche;restano invece in fattura elettronica ordinaria via SdI le prestazioni verso soggetti titolari di partita IVA: cliniche, poliambulatori, società, cooperative, RSA, palestre, aziende committenti;il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS: in quel caso la spesa non confluisce nel precompilato e va annotata secondo le regole previste.Molti sanitari lavorano quindi con un doppio binario di fatturazione: cartaceo o PDF per i pazienti, elettronico per le strutture. Gestire i due flussi con un software adeguato evita errori e duplicazioni. Per tenere insieme i due binari puoi valutare una piattaforma dedicata come fatturazioneitalia.it: nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa, Sistema TS incluso) emetti ai pazienti fatture sanitarie in PDF senza SdI e alle strutture fatture elettroniche via SdI, invii le spese al Sistema TS con un clic o in automatico ogni notte, con l’opposizione del paziente gestita, e scegli se il contributo della cassa va in aggiunta o è già compreso nel prezzo (la seduta da 70 € resta 70 €). Si prova gratis per 14 giorni, senza carta. In alternativa puoi leggere il nostro confronto software di fatturazione. Se sei un odontoiatra, il tema è ancora più delicato per volumi e importi: trovi tutto nella guida dedicata per l’odontoiatra.Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiChi apre la partita IVA per professionisti sanitari scopre presto un piccolo adempimento che in altri settori non esiste: la marca da bollo da 2 euro. La regola è che le fatture senza IVA — quindi sia quelle esenti art. 10 sia quelle dei forfettari — devono riportare il bollo quando l’importo supera 77,47 euro. Sotto quella soglia non è dovuto nulla.Le modalità cambiano a seconda del tipo di documento:Fattura cartacea o PDF (il caso tipico delle prestazioni ai pazienti): si applica la marca da bollo fisica da 2 euro sull’originale consegnato al paziente, annullandola con data o firma.Fattura elettronica via SdI (prestazioni verso strutture e aziende): si utilizza il bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto e il versamento avviene trimestralmente con F24, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524.Il costo del bollo può essere addebitato al cliente in fattura, come rimborso della spesa anticipata: in quel caso va indicato in una riga separata e non concorre a formare il compenso imponibile. È una prassi diffusa e perfettamente legittima. Attenzione però a non dimenticarlo: l’omessa applicazione del bollo comporta sanzioni amministrative e, in caso di controllo, la regolarizzazione retroattiva su tutte le fatture emesse. Scadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioUna volta aperta la partita IVA, il calendario diventa parte del lavoro. Le scadenze principali per un professionista sanitario in regime forfettario nel corso dell’anno sono poche ma non trascurabili, e si aggiungono a quelle specifiche della propria cassa previdenziale.ScadenzaAdempimento31 gennaioInvio annuale dei dati delle spese sanitarie dell’anno precedente al Sistema Tessera Sanitaria30 giugnoSaldo dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF, primo acconto e saldo dei contributi previdenziali30 luglioStessi versamenti differiti, con maggiorazione dello 0,40%30 novembreInvio telematico del Modello Redditi PF1° dicembreSecondo acconto delle imposte e dei contributiTrimestraleVersamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse verso soggetti IVAA queste vanno sommate le scadenze della cassa di categoria: il 30 aprile per la Quota A ENPAM e il 31 luglio per il Modello D dei medici, il 1° marzo e il 1° ottobre per gli psicologi iscritti ENPAP, le rate previste dai regolamenti di ENPAPI, ENPAV, ENPAB ed ENPAF. Chi versa alla Gestione Separata INPS, invece, non ha scadenze autonome: i contributi seguono il calendario delle imposte sui redditi e si versano con lo stesso F24.Il consiglio pratico, valido per tutti, è di accantonare mensilmente una quota degli incassi. Tra imposta sostitutiva e contributi, un professionista sanitario forfettario in Gestione Separata destina mediamente al fisco e alla previdenza una porzione significativa del fatturato: mettere da parte con regolarità evita di trovarsi in difficoltà a giugno, quando saldo e primo acconto arrivano insieme.Tabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneEcco il quadro di sintesi che riassume tutto quanto visto finora. È lo schema che utilizziamo allo sportello quando apriamo una partita IVA per professionisti sanitari: tre informazioni per professione, codice attività, ente previdenziale e coefficiente forfettario.Professione sanitariaCodice ATECO 2025Cassa previdenzialeCoefficienteMedico di medicina generale86.21.00ENPAM78%Medico specialistaClasse 86.22ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ENPAM78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ENPAP78%Infermiere86.94.01ENPAPI78%Infermiere pediatrico / assistente sanitario86.94.01ENPAPI78%Ostetrica86.94.02Gestione Commercianti INPS78%Fisioterapista86.95.00Gestione Separata INPS78%LogopedistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%PodologoGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%DietistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)Classe 86.91 o gruppo 86.99Gestione Separata INPS78%OsteopataClasse 86.96Gestione Separata INPS78%Biologo nutrizionistaGruppo 86.99 o codice professionale specificoENPAB78%Veterinario75.00.00ENPAV78%Farmacista libero professionistaGruppo 86.99ENPAF78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10ENPAF40%Riepilogo ATECO, cassa previdenziale e coefficiente di redditività per le principali professioni sanitarie.Un promemoria che vale la pena ripetere, perché è l’errore più frequente e più oneroso: ENPAPI riguarda esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24/03/1998; D.Lgs. 103/1996). Le ostetriche libere professioniste, a seguito dello scioglimento dell’ENPAO (L. 7 agosto 1990, n. 249), sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS e non alla Gestione Separata. Tutte le altre professioni sanitarie prive di cassa di categoria versano invece alla Gestione Separata INPS. Prima di iscriverti a un ente, verifica sempre la tua posizione: correggere a posteriori anni di versamenti errati è possibile, ma lungo e complicato. Approfondimenti per singola professione sanitariaQuesta guida è il punto di partenza trasversale sulla partita IVA per professionisti sanitari. Ogni professione, però, ha specificità che meritano un approfondimento dedicato: soglie contributive, regole di fatturazione, agevolazioni e casi particolari. Qui trovi gli approfondimenti già disponibili:Perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI — la posizione previdenziale corretta e come regolarizzarsi.Tabella completa codici ATECO professioni sanitarie — tutti i codici aggiornati alla classificazione 2025.Guida dedicata per l’odontoiatra — apertura, Sistema TS e adempimenti dello studio dentistico.Cosa succede se superi la soglia 85.000 euro — uscita dal forfettario e passaggio al regime ordinario.Confronto software di fatturazione — quale piattaforma gestisce bene il doppio binario sanitario.Stiamo pubblicando progressivamente le schede per medici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari e logopedisti: se la tua professione non è ancora coperta da un approfondimento dedicato, tutte le informazioni essenziali sono comunque in questa guida e i nostri operatori possono analizzare la tua situazione specifica.Domande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitari Posso fare intramoenia con la partita IVA forfettaria?No, e per un motivo semplice: l’intramoenia non passa dalla partita IVA. La fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che trattiene la propria quota e liquida il compenso al medico come reddito assimilato a lavoro dipendente. Il regime forfettario non c’entra. Puoi però avere contemporaneamente intramoenia e partita IVA per l’attività extramoenia svolta in studio privato, verificando la soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e la regola sulla prevalenza dei compensi verso il datore di lavoro.Un fisioterapista può aderire al regime forfettario?Sì, senza alcun ostacolo legato alla professione. Il fisioterapista con partita IVA applica il codice ATECO 86.95.00, il coefficiente di redditività del 78% e l’imposta sostitutiva al 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti di nuova attività. Sul fronte previdenziale versa alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% (24% se ha già altra copertura obbligatoria), non a ENPAPI.Quali professionisti sanitari sono esenti IVA?Sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da chi esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti e le altre professioni riconosciute. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni prive di finalità terapeutica, come consulenze aziendali, docenze o trattamenti puramente estetici.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti privati?No, anzi: è vietato inviare al Sistema di Interscambio le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Dal 2026 il divieto è stabile e non più soggetto a proroghe annuali, per effetto del D.Lgs. 81/2025. Le fatture ai pazienti restano cartacee o in PDF. La fattura elettronica via SdI resta invece obbligatoria per le prestazioni verso strutture, cliniche, società e altri soggetti titolari di partita IVA.Un dipendente del SSN può aprire la partita IVA in regime forfettario?Dipende da due condizioni. La prima è la soglia: se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente ha superato 35.000 euro, il regime forfettario è precluso. La seconda riguarda i clienti: non si può fatturare prevalentemente al proprio datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti. Va inoltre verificato il regime di esclusività o non esclusività previsto dal contratto e l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.Quanto costa aprire la partita IVA per un professionista sanitario?L’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate non prevede imposte di apertura. I costi reali dell’attività sono altri: i contributi previdenziali (che variano moltissimo tra cassa privata con minimi fissi e Gestione Separata proporzionale al reddito), l’imposta sostitutiva e l’assistenza contabile. Poiché ogni situazione è diversa per professione, reddito atteso e presenza di altri redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine elabora un preventivo personalizzato dopo una prima analisi del tuo caso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA con il CAF Centro Fiscale di UdineScegliere il codice ATECO corretto, individuare la cassa previdenziale giusta, valutare se il forfettario conviene davvero e impostare la fatturazione nel rispetto del Sistema Tessera Sanitaria: sono decisioni che condizionano i tuoi prossimi anni di attività e che è meglio non improvvisare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica di apertura della partita IVA per professionisti sanitari: analisi preliminare della convenienza, apertura della posizione fiscale, iscrizione previdenziale, impostazione della fatturazione e gestione degli adempimenti annuali.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla tua professione e sul volume di attività previsto. Contattaci per fissare un appuntamento e valutare insieme la soluzione più conveniente per la tua libera professione.Hai bisogno di assistenza per l’apertura e la gestione della partita IVA come professionista sanitario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-10-11 22:32:49Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)Aprire la partita IVA come educatore professionale nel 2026 richiede prima di tutto chiarire una distinzione fondamentale: esistono due figure con lo stesso nome ma profili fiscali e previdenziali significativamente diversi. L’Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario, riconosciuto dal DM 8 ottobre 1998 nell’area della riabilitazione) e l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017) hanno percorsi di abilitazione distinti, casse previdenziali diverse e, soprattutto, un trattamento IVA completamente differente.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per aprire la partita IVA come educatore professionale, scegliere il regime fiscale corretto e versare i contributi nel modo giusto.Indice dei contenutiEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tuttoCodice ATECO per educatore professionaleIVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogicoContributi previdenziali: Gestione Separata INPSRegime forfettario per l’educatore professionaleSistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioCome aprire la partita IVA: step praticiLink al cluster: approfondisci con le guide collegateFAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAConclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tutto Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario)L’EP sanitario è una professione sanitaria regolamentata, riconosciuta con il DM 8 ottobre 1998 (Ministero della Sanità) e inserita nell’area della riabilitazione dalla L. 251/2000. Opera all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in strutture ospedaliere, SERT, Servizi di Salute Mentale, comunità terapeutiche. La laurea abilitante è la triennale in Educazione Professionale (classe L/SNT2 — professioni sanitarie della riabilitazione). L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con D.Lgs. 3/2018) è obbligatoria per l’esercizio professionale.Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico)L’EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), opera nell’ambito sociale ed educativo (non sanitario): scuole, servizi sociali, cooperative, centri diurni. La laurea magistrale in Scienze dell’Educazione (LM-57/LM-50 o triennale L-19) è il percorso tipico. Questa figura non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000 e non appartiene all’Ordine TSRM PSTRP.CaratteristicaEP SanitarioEP Socio-PedagogicoNorma istitutivaDM 8/10/1998 + L. 251/2000L. 205/2017Ambito operativoSanitario (riabilitazione, SSN)Sociale, educativoOrdine professionaleTSRM PSTRP (obbligatorio)Non previsto (ordine in iter)IVA prestazioniEsente art. 10 n.18Imponibile (o N4 se in struttura accreditata)ATECO88.99.0988.99.09 (o 85.59.20 se attività formativa)PrevidenzaGS INPSGS INPSCodice ATECO per educatore professionale Il codice ATECO più indicato per l’educatore professionale (sia sanitario che socio-pedagogico) è:88.99.09 — Altre attività di assistenza sociale non residenziale ncaPer l’EP socio-pedagogico che svolge prevalentemente attività formative (corsi, workshop educativi), può essere indicato anche il codice 85.59.20 (Corsi di formazione e scuole di lingue). In caso di dubbio, è preferibile consultare un commercialista o il CAF per la scelta più coerente con l’attività concreta svolta.Il codice ATECO 88.99.09 corrisponde, nel regime forfettario, al coefficiente di redditività del 67% (categoria “altre attività”).Nota: l’EP sanitario che opera in ambito di riabilitazione potrebbe anche ricadere nel codice 86.90.29 (altre attività paramediche), con coefficiente di redditività del 78% (attività professionali sanitarie). La scelta tra 88.99.09 e 86.90.29 deve essere fatta in base all’attività prevalente: se prevale la finalità terapeutica-riabilitativa, 86.90.29 è più coerente; se prevale quella socio-assistenziale, 88.99.09 è la scelta corretta.IVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogico Questa è la distinzione più importante per l’apertura della partita IVA.EP Sanitario: esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72Le prestazioni dell’EP sanitario, in quanto esercitate da un professionista sanitario abilitato (iscritto all’Ordine TSRM PSTRP) e con finalità terapeutica o riabilitativa, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. In fattura si indica il codice natura N4 (operazioni esenti).Attenzione — condizione essenziale: l’esenzione si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione). Se l’EP sanitario svolge attività prive di finalità terapeutica (es. attività ricreative o formative generiche), queste non godono dell’esenzione.EP Socio-Pedagogico: IVA ordinaria o N4 in casi specificiL’EP socio-pedagogico non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000. Le sue prestazioni sono in linea di principio soggette a IVA al 22%. L’esenzione N4 può applicarsi solo in casi molto specifici (es. prestazioni rese nell’ambito di strutture socio-assistenziali accreditate). In caso di dubbio, è indispensabile una consulenza specializzata.Eccezione nel regime forfettario: sia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico che adottano il regime forfettario non applicano IVA sulle fatture (codice natura N2.2 — non soggette, altri casi). La distinzione IVA è quindi rilevante solo per chi opera in regime ordinario.Contributi previdenziali: Gestione Separata INPSSia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico, quando esercitano come liberi professionisti, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS (non esiste una cassa previdenziale dedicata per queste figure).Le aliquote 2026 della Gestione Separata sono:26,07%: per chi non ha altra copertura previdenziale (es. nessuna pensione, nessun rapporto di lavoro dipendente in parallelo). Include: quota base 25% + maternità/malattia 0,72% + DIS-COLL 0,35%.24%: per chi è già iscritto a un’altra gestione previdenziale (es. lavoro dipendente part-time, pensionato).I contributi si calcolano sul reddito imponibile (compensi netti o, nel forfettario, compensi × coefficiente di redditività) e si versano tramite F24 (codici 1840-1841 per acconti e saldo). Il massimale annuo 2026 è di circa 119.650 euro di reddito imponibile previdenziale.Regime forfettario per l’educatore professionale Il regime forfettario è applicabile all’educatore professionale, sia sanitario che socio-pedagogico, a condizione che i ricavi annui non superino i 85.000 euro e che non ricorrano le altre cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014.Calcolo imposta sostitutiva nel forfettarioNel regime forfettario, l’imponibile fiscale si determina applicando il coefficiente di redditività ai compensi lordi:Con ATECO 88.99.09 (altre attività): coefficiente 67%Con ATECO 86.90.29 (EP sanitario in area riabilitativa): coefficiente 78%Esempio pratico con ATECO 86.90.29 (EP sanitario):Compensi annui: 40.000 euroImponibile forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euroImposta sostitutiva (15%): 31.200 × 15% = 4.680 euroContributi GS INPS (26,07% sull’imponibile): 31.200 × 26,07% = 8.134 euroI contributi GS INPS si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo finaleAliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti, con previsione di ricavi non superiori a quelli del periodo precedente).Fatturazione nel forfettarioNel regime forfettario, la fattura elettronica (via SDI, obbligatoria dal 2024) non include IVA. Si usa il codice natura N2.2 con la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”. Aggiungere anche la dicitura di esenzione dalla ritenuta d’acconto.Sistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioL’EP sanitario, in quanto professionista sanitario che eroga prestazioni a persone fisiche, è soggetto all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (DL 78/2010, art. 3 c. 3, e DM 31/07/2015). Deve trasmettere entro il mese successivo: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo, natura della prestazione.Sanzione per mancata trasmissione: 100 euro per ogni prestazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro annui.L’EP socio-pedagogico, non essendo professione sanitaria, non è soggetto all’obbligo di trasmissione al Sistema TS (le sue prestazioni non sono detraibili come spese sanitarie).Per una guida completa sulla trasmissione dati al Sistema TS, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria 2026.Come aprire la partita IVA: step praticiVerifica i requisiti: EP sanitario → laurea abilitante in Educazione Professionale (L/SNT2) + iscrizione Ordine TSRM PSTRP. EP socio-pedagogico → laurea in scienze dell’educazione (L-19 o magistrale LM-57/LM-50).Scegli il codice ATECO: 86.90.29 (se prevalentemente riabilitativo/sanitario) oppure 88.99.09 (se prevalentemente socio-assistenziale). In caso di attività miste, scegli il codice dell’attività prevalente per ricavi.Apri la partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite CIVIS o di persona). Indica il regime fiscale scelto (forfettario o ordinario).Iscriviti alla Gestione Separata INPS: online sul sito INPS, sezione “Professionisti e Collaboratori”.Iscriviti all’Ordine TSRM PSTRP (solo EP sanitario): obbligatorio per l’esercizio della professione.Attiva la fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti i regimi.Attiva il Sistema TS (solo EP sanitario): registrazione sul portale TS del Ministero della Salute.Link al cluster: approfondisci con le guide collegateQuesta guida fa parte del nostro cluster dedicato ai professionisti sanitari con partita IVA. Per un quadro completo:Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (hub)Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, GS INPSCodice ATECO professioni sanitarie 2026: tabella completa (ID 34182)FAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAPosso lavorare sia come dipendente SSN che come libero professionista?Sì, in linea di principio. Tuttavia, è necessario verificare i contratti collettivi e le norme aziendali del datore di lavoro (alcune strutture SSN prevedono clausole di esclusiva o incompatibilità). Per l’EP sanitario dipendente SSN, l’attività libero-professionale intramoenia è regolata da specifici accordi.L’EP socio-pedagogico può applicare il forfettario?Sì, se i ricavi non superano 85.000 euro e non ricorrono cause ostative. Il coefficiente di redditività è il 67% (ATECO 88.99.09).Devo iscrivermi a un Ordine professionale anche come EP socio-pedagogico?Al momento (2026) non esiste un Ordine professionale obbligatorio per l’EP socio-pedagogico. La L. 205/2017 ha riconosciuto la figura ma l’istituzione di un Ordine specifico è ancora in iter normativo. L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP è invece obbligatoria solo per l’EP sanitario.Come faccio a sapere se le mie prestazioni godono dell’esenzione IVA?La risposta dipende dalla tua figura (EP sanitario vs socio-pedagogico) e dalla natura della singola prestazione (terapeutica vs educativa generica). In caso di dubbio, rivolgiti a un professionista fiscale o al nostro CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata. È un aspetto troppo rilevante per gestirlo autonomamente senza una consulenza.Conclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioAprire la partita IVA come educatore professionale richiede attenzione alla distinzione tra figura sanitaria e socio-pedagogica: sbagliare la classificazione comporta errori sull’IVA, sul codice ATECO e sulla contribuzione. La buona notizia è che entrambe le figure possono accedere al regime forfettario, con significativi vantaggi in termini di semplicità gestionale.Per una consulenza personalizzata sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 10:00:002026-08-17 11:03:04Partita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)