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Tag Archivio per: invio dati tessera sanitaria

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

regime forfettario partita iva

Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

L’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.

L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.

Professione di ostetrica: requisiti per la libera professione

Per esercitare come ostetrica libera professionista occorre:

  • Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)
  • Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provincia
  • Polizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilio
  • Eventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)

L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.

Codice ATECO per l’ostetrica libera professionista

Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%

Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.

Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionista

  • Corsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.
  • Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.
  • Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.
  • Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).
  • Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.
  • Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.
  • Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.

Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026

  • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)

Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

L’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:

  • 26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)
  • 24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.

Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetriche

Le prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:

  • Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografia
  • Corsi preparto con contenuto clinico-sanitario
  • Assistenza al parto a domicilio
  • Supporto allattamento e visite puerperali

Codice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.

L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliare

La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.

Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.

Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.

Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettario

Scenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).

  • Compensi lordi: 35.000 euro
  • Reddito forfettario (x 78%): 27.300 euro
  • Imposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euro
  • Contributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euro
  • Totale imposte + contributi: 8.482 euro
  • Netto disponibile: circa 26.518 euro

Con la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.

Domande frequenti

Posso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?

No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.

Il corso preparto e’ soggetto a IVA?

Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.

Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?

Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.

Conclusione

L’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.

Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.

Richiedi preventivo gratuito
Luglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 09:00:002026-06-14 18:38:57Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione

regime forfettario partita iva

Partita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazione

Il TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.

Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.

Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista

Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.

Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:

  • In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatori
  • Come sostituto di TSRM dipendenti in strutture private
  • In consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)
  • In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)

A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.

Codice ATECO per il TSRM libero professionista

Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:

Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%

Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.

Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026

Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:

  • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)

Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).

Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS

Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:

  • 26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)
  • 24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.

I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA e fatturazione per il TSRM

Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.

In pratica:

  • In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)
  • In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2
  • Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TS
  • Prestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TS

Nella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.

L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018)

La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).

L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.

Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche

AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionista
PrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)
IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)
OrariContratto CCNL Comparto Sanita’Autonomo
Rischio economicoStipendio fissoVariabile con commesse
IntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/A
RC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)

Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.

Domande frequenti

Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?

Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.

La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?

La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.

Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?

Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.

Conclusione

Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.

Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.

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Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione
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Partita IVA podologo 2026: guida completa a codice ATECO, contributi e fatturazione

regime forfettario partita iva

Partita IVA podologo 2026: guida completa a codice ATECO, contributi e fatturazione

Il podologo e’ una professione sanitaria a tutti gli effetti: il suo esercizio e’ regolamentato dalla Legge 251/2000 (art. 6), che disciplina le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche. Chi apre la Partita IVA come podologo nel 2026 deve conoscere il codice ATECO corretto, la cassa previdenziale di riferimento (Gestione Separata INPS), le regole IVA specifiche del settore sanitario e gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria.

A differenza di medici o psicologi, il podologo non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS. Questo ha implicazioni concrete sulla pianificazione previdenziale e sulla convenienza del regime forfettario.

Podologo: professione sanitaria e requisiti per la P.IVA

Il podologo esercita la professione sanitaria in autonomia ed e’ responsabile dell’assistenza generale di podologia. Svolge attivita’ di prevenzione, cura e riabilitazione patologie del piede che non richiedono trattamenti chirurgici. L’esercizio della professione richiede:

  • Laurea triennale in Podologia (o titolo equipollente)
  • Iscrizione all’Ordine delle Professioni Sanitarie (sezione podologi — l’ordine di riferimento e’ quello TSRM PSTRP dopo la L. 3/2018)
  • Polizza RC professionale obbligatoria (L. 24/2017 Gelli-Bianco)

Una volta in possesso di questi requisiti, l’apertura della Partita IVA e’ possibile attraverso la presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate.

Codice ATECO per il podologo

Il codice ATECO per il podologo libero professionista e’:

Codice ATECODescrizioneCoefficiente redditività
86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA (non classificate altrove)78%

Il codice 86.90.29 e’ utilizzato da diverse professioni sanitarie senza cassa dedicata: podologi, logopedisti, tecnici di radiologia (TSRM), tecnici di laboratorio biomedico, osteopati, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia. Il coefficiente di redditivita’ del 78% si applica a tutte le attivita’ professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie nel regime forfettario.

Regime forfettario per il podologo: conviene?

Il regime forfettario e’ la scelta piu’ comune per i podologi che iniziano la libera professione. I parametri chiave per il 2026:

  • Soglia di accesso: ricavi/compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente o assimilato anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% per i primi 5 anni di nuova attivita’)

Esempio pratico: un podologo con 40.000 euro di compensi annui ha un reddito imponibile forfettario di 31.200 euro (40.000 x 78%). Imposta sostitutiva: 4.680 euro al 15% (o 1.560 euro al 5% nei primi 5 anni). A questi si aggiungono i contributi GS INPS.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

Il podologo libero professionista non ha una cassa di categoria dedicata: i contributi previdenziali vanno versati alla Gestione Separata INPS. Le aliquote 2026 sono:

  • 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale (podologo con sola P.IVA)
  • 24% per chi ha gia’ altra copertura (es. podologo dipendente + P.IVA libera professione)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva: l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%). Questa riduzione abbassa il costo contributivo immediato, ma riduce anche il montante per la pensione futura. La scelta deve essere ponderata.

I contributi GS INPS si versano con F24 alle stesse scadenze dell’imposta sostitutiva: acconto a giugno e novembre, saldo a giugno dell’anno successivo.

Per un confronto tra le casse previdenziali di tutte le professioni sanitarie, vedi: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA sulle prestazioni podologiche: esenzione art. 10 n.18

Le prestazioni podologiche rese da un podologo abilitato (laureato e iscritto all’albo) sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona svolte nell’esercizio di professioni sanitarie soggette a vigilanza.

In pratica:

  • In regime ordinario: la fattura del podologo non porta IVA sulle prestazioni sanitarie tipiche. Il codice natura da usare in fattura elettronica e’ N4 (operazioni esenti).
  • In regime forfettario: non si applica IVA di default. Il codice natura e’ N2.2.
  • Non sanitarie (es. vendita di prodotti per la cura del piede, consulenze estetiche non terapeutiche): soggette a IVA ordinaria al 22%.

Sistema Tessera Sanitaria: obbligo per i podologi

Il podologo e’ obbligato alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche residenti in Italia (DL 78/2010 art. 3 c. 3 + DM 31/07/2015). Questo vale indipendentemente dal regime fiscale (ordinario o forfettario).

La trasmissione avviene mensilmente entro la fine del mese successivo. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). I dati trasmessi finiscono nel 730 precompilato del paziente, consentendo la detrazione del 19% delle spese sanitarie.

Per una guida completa al Sistema TS con scadenze e sanzioni, vedi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

Aprire uno studio podologico: requisiti e costi

Aprire uno studio podologico richiede il rispetto di una serie di requisiti igienico-sanitari e autorizzativi:

  1. Locali idonei: devono rispettare i requisiti minimi previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalle delibere regionali in materia di strutture sanitarie. Di solito richiedono sala d’attesa, locale trattamenti, servizi igienici.
  2. Autorizzazione sanitaria comunale: per gli studi che erogano prestazioni sanitarie al pubblico e’ necessaria un’autorizzazione o SCIA (segnalazione certificata di inizio attivita’) presso il Comune e la ASL di riferimento.
  3. RC professionale: obbligatoria per legge (L. 24/2017 Gelli-Bianco) con massimali adeguati all’attivita’ svolta.
  4. Attrezzature specifiche: poltrona podologica, strumenti per trattamenti (frese, bisturi monouso, ecc.) — tutti classificati dispositivi medici con tracciabilita’ obbligatoria.
  5. Smaltimento rifiuti sanitari: i rifiuti di tipo sanitario (aghi, bisturi usati) devono essere smaltiti secondo le norme sui rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006).

Per i costi di apertura (locali, attrezzature, assicurazione, software gestionale) consultare un preventivo personalizzato, evitando di affidarsi a stime generiche che variano molto per zona geografica e dimensione dello studio.

Confronto regime forfettario vs ordinario per il podologo

AspettoRegime ForfettarioRegime Ordinario
Imposta sul reddito15% (5% startup) su 78% ricaviIRPEF 23-43% su reddito netto (ricavi – costi effettivi)
IVANon si applica (codice N2.2)Esente N4 per prestazioni sanitarie, ma obbligo liquidazione periodica
Contributi previdenziali26,07% su reddito forfettario (riduz. 35% facoltativa)26,07% su reddito netto effettivo
Contabilita’Semplificata (solo registro incassi/pagamenti)Regime semplificato o ordinario con costi deducibili analiticamente
Deducibilita’ contributiGS INPS deducibile nel Quadro LMContributi deducibili integralmente
Fatturazione elettronicaObbligatoria via SDI (dal 2024)Obbligatoria via SDI
Limite ricaviMax 85.000 euro/annoNessun limite

Il regime forfettario conviene quasi sempre nella fase iniziale e fino a ricavi medi. Con compensi vicini all’85.000 euro o con alti costi deducibili (affitto studio, dipendenti, attrezzature) il confronto con il regime ordinario va fatto caso per caso. Richiedi una simulazione personalizzata al CAF.

Domande frequenti sulla Partita IVA podologo

Il podologo puo’ lavorare anche come dipendente e avere la P.IVA?

Si. Il podologo puo’ essere dipendente (SSN, struttura privata accreditata, casa di riposo) e avere contemporaneamente una Partita IVA per attivita’ libero-professionale privata. Se il reddito da dipendente supera 35.000 euro nell’anno precedente, pero’, perde la possibilita’ di adottare il regime forfettario per la P.IVA (causa ostativa L. 207/2024).

Come si apre la P.IVA da podologo?

L’iter e’: 1) iscrizione all’albo professionale, 2) presentazione modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online o sportello) con codice ATECO 86.90.29, scelta regime (forfettario o ordinario), 3) iscrizione alla Gestione Separata INPS entro 30 giorni dall’inizio attivita’, 4) attivazione casella SDI per fattura elettronica, 5) registrazione al portale sistemats.it. Per una guida dettagliata: Aprire Partita IVA 2026.

Quante tasse paga un podologo con 30.000 euro di ricavi in forfettario?

Con 30.000 euro di ricavi: reddito imponibile forfettario = 23.400 euro (30.000 x 78%). Imposta sostitutiva = 3.510 euro (15%) o 1.170 euro (5% startup). Contributi GS INPS: circa 6.100 euro al 26,07% (o circa 3.970 con riduzione 35%). Costo fiscale e previdenziale totale: circa 9.600-7.500 euro a seconda dell’opzione contributiva e degli anni di attivita’. Questi sono dati indicativi; richiedi una simulazione al CAF.

Conclusione

Aprire la Partita IVA da podologo nel 2026 e’ un percorso ben definito: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, Gestione Separata INPS come unica cassa previdenziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, obbligo Sistema TS per le prestazioni a persone fisiche. Per l’apertura dello studio, i requisiti igienico-sanitari regionali sono il nodo piu’ delicato da gestire.

Per l’apertura della P.IVA, la dichiarazione dei redditi e la gestione di tutti gli adempimenti fiscali da podologo, CAF Centro Fiscale offre assistenza personalizzata. Contattaci per un preventivo senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari 2026.

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Luglio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-04 09:00:002026-06-14 18:38:47Partita IVA podologo 2026: guida completa a codice ATECO, contributi e fatturazione
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Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitari

fatturazione elettronica CAF Udine

Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per i professionisti sanitari

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. Per i professionisti sanitari, l’invio dei dati a questo sistema non è facoltativo: è un obbligo di legge che, se violato, comporta sanzioni significative. Questa guida spiega nel dettaglio chi è obbligato, cosa trasmettere, quando farlo e come gestire i casi particolari.

Il meccanismo serve un duplice scopo: consentire all’Agenzia delle Entrate di pre-compilare il modello 730 dei pazienti con le spese sanitarie sostenute, e raccogliere dati statistici sulla spesa sanitaria privata. Il professionista sanitario è quindi, in questo schema, un soggetto trasmittente — non un soggetto controllato.

Base normativa del Sistema TS

Il fondamento normativo del Sistema TS si trova nel D.L. 78/2010, art. 3, c. 3, che ha introdotto l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 175/2014 di trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi sostenuti dai propri assistiti. Il regolamento attuativo è il D.M. 31 luglio 2015 e successive modifiche.

Le norme si integrano con quelle sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) e con le regole del 730 precompilato (D.Lgs. 175/2014). Dal 2024, con l’obbligo universale di fattura elettronica via SDI, il perimetro del Sistema TS è stato in parte ridisegnato.

Chi e’ obbligato a trasmettere al Sistema TS

L’obbligo si applica alle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche residenti in Italia da parte di soggetti che operano nell’ambito sanitario. Ecco la tabella dei soggetti obbligati:

CategoriaObbligato?Note
Medici (MMG, specialisti, MG)SITutte le prestazioni verso persone fisiche
PsicologiSIIncluse sedute online
FisioterapistiSIInclusi trattamenti domiciliari
InfermieriSIAssistenza domiciliare e ambulatoriale
PodologiSIPrestazioni podologiche diagnostiche e riabilitative
TSRM (tecnici radiologia)SISolo attivita’ libero-professionale, non SSN
Ostetriche/OstetriciSICorsi preparto, assistenza domiciliare puerperio
LogopedistiSISedute ambulatoriali e domiciliari
Dietisti / Biologi nutrizionistiSIPiani alimentari terapeutici
VeterinariSISolo prestazioni su animali di persone fisiche
Ottici (vendita occhiali/lenti)SIDispositivi ottici (codice spesa “SP”)
Optometristi (esame visivo)SI se abilitatiSolo se riconosciuti come professionisti sanitari
FarmacieSIFarmaci con ricetta e da banco (senza ricetta su scontrino)
Strutture ospedaliere private accreditateSITicket e prestazioni a carico del paziente

Non sono obbligati i professionisti che operano esclusivamente in regime SSN (prestazioni a carico del SSN, senza alcun ticket o compartecipazione del paziente), le strutture pubbliche, e i professionisti che non svolgono attivita’ sanitaria diretta su persone fisiche.

Cosa trasmettere: i dati richiesti

Per ogni prestazione sanitaria erogata a persona fisica, il professionista deve trasmettere al Sistema TS i seguenti dati:

  • Codice fiscale del paziente (assistito)
  • Data della prestazione (o data del pagamento)
  • Importo lordo pagato dal paziente
  • Tipologia di spesa (codice spesa TS):
Codice TSTipologia spesa
SPSpesa sanitaria (prestazioni professionali sanitarie in senso stretto)
ADDispositivi medici (es. occhiali, ausili, protesi)
FVFarmaci veterinari
SRServizi sanitari resi da strutture sanitarie accreditate
TPTicket pronto soccorso
FCFarmaco non convenzionato / senza ricetta
AAAltre spese sanitarie detraibili

I professionisti sanitari in libera professione usano tipicamente il codice SP per le prestazioni sanitarie dirette.

Scadenze di trasmissione 2026

La trasmissione avviene con cadenza mensile: i dati delle prestazioni di ciascun mese devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo. Quindi le prestazioni di gennaio si trasmettono entro il 28 febbraio, quelle di febbraio entro il 31 marzo, e cosi’ via.

In caso di errori nella trasmissione, il sistema TS permette di inviare file di annullamento e sostituzione entro certi termini. Per le trasmissioni dell’anno precedente, la scadenza di correzione e’ tipicamente il 31 gennaio dell’anno successivo (per consentire la pre-compilazione del 730).

Come trasmettere: portale TS e fattura elettronica SDI

Ci sono due modalita’ principali per assolvere l’obbligo di trasmissione:

1. Portale Sistema TS (sistemats.it)

Il professionista accede al portale con credenziali SPID/CIE e carica un file XML con i dati delle spese del mese. E’ la modalita’ piu’ diretta per i professionisti con pochi pazienti o per chi non usa un software gestionale. Il portale e’ disponibile su sistemats.it del MEF.

2. Fattura elettronica via SDI con tag TS

Dal 2024 e’ possibile assolvere l’obbligo TS tramite la trasmissione di una fattura elettronica via SDI che contenga i tag specifici per il sistema TS nel tracciato XML (tipo documento TD24 o equivalente). In questo caso il software di fatturazione gestisce automaticamente l’invio, e la fattura SDI vale anche come trasmissione TS. E’ la modalita’ preferita da chi usa gestionali sanitari moderni (Dottori.it, Nuvola di Studio, ecc.).

3. Documento commerciale tramite registratore telematico abilitato

Il cosiddetto scontrino parlante (o documento commerciale TS) e’ emesso da un registratore di cassa telematico abilitato al sistema TS. Questo strumento e’ piu’ comune nelle strutture con molte prestazioni giornaliere (poliambulatori, studi associati, farmacie). La trasmissione avviene automaticamente in tempo reale verso il sistema TS tramite il registratore.

Documento commerciale TS vs fattura: quando usare cosa

ScenarioDocumento da emettereTrasmissione TS
Prestazione a persona fisica che acconsente TSDocumento commerciale TS (o fattura SDI con tag TS)Automatica tramite RT o SDI
Prestazione a persona fisica che si OPPONE alla TSFattura ordinaria (cartacea o SDI senza tag TS)NON trasmettere al TS
Prestazione a azienda / P.IVAFattura elettronica SDI (senza tag TS)Non necessaria (non e’ persona fisica)
Prestazione SSN (con convenzione, a carico SSN)Nessun documento commerciale al pazienteNon applicabile (SSN trasmette autonomamente)

Opposizione del paziente alla trasmissione TS

Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS, in base alla normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). Se il paziente esercita questo diritto, il professionista:

  • Non deve trasmettere i dati al sistema TS
  • Emette una fattura ordinaria (non un documento commerciale TS)
  • Deve conservare la dichiarazione di opposizione del paziente (per eventuale controllo)
  • Il paziente non vedra’ la spesa pre-compilata nel 730, ma potra’ inserirla manualmente

E’ buona pratica avere un modulo cartaceo o digitale che il paziente firma per documentare la propria scelta. Molti software gestionali sanitari gestiscono automaticamente questa casistica.

Sanzioni per mancata trasmissione al Sistema TS

Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS sono previste dal D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche. La sanzione per ogni trasmissione omessa o errata e’ da 100 a 500 euro per ciascuna violazione, con un tetto massimo annuo significativo.

Non si applica la sanzione se l’omissione dipende da cause di forza maggiore o se il professionista corregge spontaneamente l’errore entro certi termini tramite il portale TS (ravvedimento operoso). E’ importante non lasciare mesi interi senza trasmissione.

Il collegamento con le detrazioni fiscali del paziente

Dal punto di vista del paziente, i dati trasmessi dal professionista al Sistema TS finiscono nel 730 precompilato come spese sanitarie detraibili al 19% (sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro annui). Un paziente che ha pagato 500 euro di sedute da uno psicologo le trova gia’ pre-caricate nel suo 730.

Questo meccanismo semplifica enormemente la dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Per un approfondimento sulle detrazioni sanitarie, vedi 730/2026 Detrazioni Spese Mediche.

Domande frequenti sul Sistema TS

Un professionista in regime forfettario deve trasmettere al TS?

Si. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale adottato ma dalla natura della prestazione sanitaria e dalla qualificazione professionale. Un fisioterapista in regime forfettario e’ obbligato esattamente come uno in regime ordinario.

Devo trasmettere anche le prestazioni pagate in contanti?

Si. L’obbligo TS riguarda tutte le prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dal metodo di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, carta). Il metodo di pagamento non e’ rilevante ai fini della trasmissione.

Cosa succede se dimentico di trasmettere un mese?

E’ possibile recuperare la trasmissione mancante tramite il portale sistemats.it. Se la trasmissione tardiva avviene prima di eventuali controlli, le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso. E’ importante non accumulare mesi di omissione.

Devo trasmettere anche le spese rimborsate dall’assicurazione sanitaria del paziente?

L’obbligo riguarda le somme effettivamente pagate dal paziente. Se la prestazione e’ pagata direttamente da una compagnia assicurativa tramite polizza collettiva (es. fondi sanitari aziendali con pagamento diretto alla struttura), la trasmissione riguarda solo l’eventuale quota a carico del paziente.

Come gestire il Sistema TS: consigli pratici

  1. Usa un software gestionale integrato con il sistema TS: automatizza la trasmissione e riduce il rischio di errori o dimenticanze.
  2. Registra il codice fiscale del paziente ad ogni prima visita: senza CF non puoi trasmettere.
  3. Prepara un modulo di opposizione da far firmare ai pazienti che non vogliono la pre-compilazione 730.
  4. Controlla la trasmissione entro il 5 del mese successivo per avere tempo di correggere eventuali errori prima della scadenza.
  5. Conserva i giustificativi delle trasmissioni per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento).

Per le guide specifiche sulla fatturazione in ogni professione sanitaria, consulta il nostro cluster: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026, Fatturazione Fisioterapista, Fatturazione Psicologo, Fatturazione Medico.

Conclusione

Il Sistema Tessera Sanitaria e’ un adempimento che i professionisti sanitari devono gestire con regolarita’ e attenzione. Gli errori piu’ comuni sono la mancata registrazione del CF del paziente, la trasmissione tardiva e la confusione tra documento commerciale TS e fattura SDI. Un buon software gestionale o il supporto di un consulente fiscale esperto in ambito sanitario risolvono alla radice questi problemi.

CAF Centro Fiscale assiste professionisti sanitari nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione del Sistema TS, consulenza previdenziale. Contattaci per un preventivo personalizzato.

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Giugno 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-18 09:00:002026-06-14 18:38:38Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitari
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Aprire la Partita IVA come professionista sanitario è una scelta che riguarda ogni anno decine di migliaia di medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetrici e molti altri. Se sei un professionista della salute e stai valutando l’attività libero-professionale, questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026: quale regime fiscale conviene, quale cassa previdenziale ti spetta, quali codici ATECO usare, come funziona la fatturazione con il Sistema Tessera Sanitaria e quando si applica l’esenzione IVA.

Il settore sanitario presenta caratteristiche fiscali e previdenziali peculiari che lo distinguono dalle altre professioni: l’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, la varietà di casse previdenziali di categoria e la possibilità di cumulare attività in regime SSN con la libera professione. Conoscere queste regole fin dall’inizio evita errori costosi.

Chi sono i professionisti sanitari con Partita IVA

In Italia le professioni sanitarie sono disciplinate dalla Legge 43/2006 e da una serie di normative precedenti. Si distinguono principalmente in due grandi categorie:

  • Professioni con ordine professionale e cassa previdenziale dedicata: medici (ENPAM), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi e dietisti (ENPAB), farmacisti (ENPAF), odontoiatri (ENPAM sezione dedicata).
  • Professioni sanitarie laureate senza cassa dedicata: fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), osteopati, ostetrici/ostetriche, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia. Queste professioni confluiscono nella Gestione Separata INPS.

La distinzione è fondamentale perché determina non solo la cassa previdenziale di appartenenza, ma anche l’aliquota contributiva e le modalità di calcolo della pensione futura.

Tutte queste figure possono esercitare come liberi professionisti con Partita IVA, sia in modo esclusivo, sia in cumulo con un rapporto di lavoro dipendente (subordinato al rispetto delle cause ostative del regime forfettario, se adottato).

Regime forfettario per professionisti sanitari 2026

Il regime forfettario (L. 190/2014) è il regime naturale di partenza per la maggior parte dei professionisti sanitari che iniziano la libera professione. Vediamo i parametri chiave per il 2026.

Soglia di ricavi e cause ostative

Per accedere al regime forfettario nel 2026 è necessario non aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno precedente. Se durante l’anno si supera la soglia di 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nello stesso anno con obbligo di ricalcolo IVA.

Tra le cause ostative più rilevanti per i sanitari: non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questa soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 12), confermata per il 2026. Significa che un medico ospedaliero dipendente che guadagna 40.000 euro l’anno non può aprire Partita IVA in regime forfettario per l’attività libero-professionale parallela.

Coefficiente di redditività: 78%

Per le professioni sanitarie — rientranti nel codice ATECO 86.xx — il coefficiente di redditività è il 78% (attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi). Questo significa che il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva è pari al 78% dei ricavi lordi.

Esempio: un fisioterapista con 60.000 euro di compensi annui ha un reddito imponibile forfettario di 46.800 euro (60.000 x 78%). Su questo importo paga il 15% di imposta sostitutiva (o il 5% nei primi 5 anni se è nuova attività), pari a 7.020 euro.

Imposta sostitutiva: 15% (5% startup)

L’aliquota standard è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni di attività se non si è svolta un’attività simile nei 3 anni precedenti (regime startup). Un’agevolazione molto rilevante per i neolaureati che aprono la prima Partita IVA.

Le casse previdenziali per professione: tabella comparativa

Il sistema previdenziale per i professionisti sanitari è frammentato in numerose casse di categoria. Questa tabella riassume la situazione per il 2026.

ProfessioneCassaAliquota contributiva 2026Note
Medici (MMG, specialisti)ENPAMQuota A fissa (per iscrizione) + Quota B 19,5% reddito lib. prof.Obbligatoria anche per dipendenti SSN
PsicologiENPAP10% soggettivo + 2% integrativoMinimale annuo da verificare su sito ENPAP
InfermieriENPAPI16% soggettivo + 4% integrativoObbligatoria dal 2012
Biologi / DietistiENPAB15% soggettivo + 4% integrativoDietisti: iscrizione all’albo ENPAB
VeterinariENPAV16% soggettivoContributo integrativo variabile
OdontoiatriENPAM (sez. B)12,5% reddito professionaleQuota A fissa annua
FisioterapistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicata
LogopedistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicata
PodologiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicata
TSRM (tecnici radiologia)Gestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Ordine TSRM PSTRP (L. 3/2018)
OsteopatiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Riconoscimento SSN dal 2026 (D.M.)
Ostetrici/OstetricheGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Albo FNOPO

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’aliquota del 26,07% si applica al reddito netto imponibile nel regime ordinario; in regime forfettario, si applica al reddito forfettario con possibilità di riduzione del 35% (agevolazione contributiva forfettari). La riduzione scende a 24% se si ha già un’altra copertura previdenziale (es. dipendente SSN con INPDAP/Inps dipendenti).

Per approfondimenti sulle singole casse, consulta le nostre guide dedicate: Partita IVA Medico 2026, Partita IVA Psicologo 2026, Partita IVA Infermiere 2026, Partita IVA Veterinario 2026.

Codici ATECO per le professioni sanitarie

Il codice ATECO identifica la tua attività presso l’Agenzia delle Entrate e determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario. Tutti i codici sanitari del gruppo 86 danno accesso al coefficiente del 78%. Ecco i più comuni:

Codice ATECODescrizioneProfessioni tipiche
86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetriciMedici di base, MMG, ostetrici/ostetriche
86.22.09Servizi degli studi medici specialisticiMedici specialisti, psichiatri
86.23.00Servizi degli studi odontoiatriciDentisti, odontoiatri
86.20.09Servizi veterinari – altriVeterinari liberi professionisti
86.90.11Servizi degli studi di psicologiaPsicologi, psicoterapeuti
86.90.19Servizi degli studi di fisioterapiaFisioterapisti, osteopati
86.90.29Altre attivita’ paramediche (NCA)Podologi, TSRM, logopedisti, dietisti, biologi, infermieri, tecnici lab. biomedico

In caso di dubbio sul codice corretto, il consulente fiscale verifica la tua specifica posizione. La scelta errata del codice ATECO non influisce sul coefficiente (tutti i 86.xx sono al 78%) ma può creare problemi in fase di iscrizione all’albo o di controlli.

Per guide specifiche per professione: Partita IVA Fisioterapista 2026, Partita IVA Logopedista 2026, Partita IVA Osteopata 2026, Partita IVA Biologo Nutrizionista 2026, Partita IVA Dietista 2026.

Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria (TS)

Un aspetto peculiare della fatturazione sanitaria è l’obbligo del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). La normativa di riferimento è il D.L. 78/2010 art. 3 c. 3 e il D.M. 31 luglio 2015.

Chi deve trasmettere al Sistema TS

Tutti i professionisti sanitari abilitati che erogano prestazioni a persone fisiche residenti in Italia sono obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema TS. Questo include medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetriche, logopedisti, dietisti, biologi, veterinari (per determinate prestazioni). La trasmissione avviene mensilmente, entro la fine del mese successivo alla data della prestazione.

I dati trasmessi al Sistema TS vengono poi usati dall’Agenzia delle Entrate per pre-compilare il modello 730 del paziente con le spese sanitarie sostenute, consentendo la detrazione del 19%.

Fattura elettronica o documento commerciale?

A differenza di quanto avviene in altri settori, i professionisti sanitari non emettono fattura elettronica via SDI per le prestazioni verso persone fisiche (salvo opposizione del paziente alla trasmissione TS). In tal caso emettono un documento commerciale tramite registratore telematico abilitato al Sistema TS, che trasmette automaticamente i dati.

Se invece il paziente si oppone alla trasmissione dei dati TS, il professionista emette fattura ordinaria o elettronica via SDI, ma NON deve trasmettere al sistema TS. La scelta è del paziente e deve essere documentata.

Per le prestazioni verso aziende o enti (non persone fisiche), si emette invece regolare fattura elettronica via SDI, senza obbligo TS. Approfondisci nella nostra guida: fatturazione fisioterapista 2026.

Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie rese da un professionista abilitato sono in linea generale esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, etc.).

Questo significa che, anche in regime ordinario (non forfettario), la fattura di un fisioterapista o di un medico specialista non porta IVA sulle prestazioni sanitarie tipiche. Il codice natura da usare in fattura elettronica è N4 (operazioni esenti).

Per i professionisti in regime forfettario, che già di per sé non applicano IVA, si usa il codice N2.2 (non soggette — altri casi, regime forfettario). Nella pratica il risultato è identico: il paziente non paga IVA.

Attenzione: l’esenzione non si applica indiscriminatamente. Attività come la vendita di prodotti, consulenze generali non sanitarie, o attività formative possono essere soggette a IVA anche se svolte da un professionista sanitario. Verificare caso per caso con il proprio consulente.

Convenzione SSN vs libero professionista: compatibilità e cumulo

Molti professionisti sanitari operano in regime misto: dipendenti o convenzionati SSN + libera professione privata. La compatibilità dipende dal tipo di rapporto con il SSN.

  • Dipendente SSN a tempo pieno: l’intramoenia è consentita (libera professione intramuraria), ma quella extramuraria richiede autorizzazione aziendale. Il reddito da dipendente SSN conta per la causa ostativa forfettario (35.000 euro).
  • Medico di Medicina Generale (convenzionato): la convenzione SSN genera reddito da lavoro autonomo, non dipendente. Non scatta la causa ostativa. Il MMG può aprire la P.IVA per attività private aggiuntive.
  • Libero professionista puro: nessun vincolo di cumulo. Regime forfettario applicabile se i ricavi restano sotto 85.000 euro.

La gestione previdenziale nel caso di cumulo dipende dalla professione. Un medico dipendente ASL versa i contributi ENPAM (Quota A + Quota B) sia sulla convenzione che sulla libera professione; gli stessi contributi si scalano dal reddito imponibile IRPEF in regime ordinario. Per i professionisti in GS INPS con altra copertura (es. infermiere dipendente + libera professione), l’aliquota GS scende al 24% invece del 26,07%.

Aprire la Partita IVA: i passi concreti per un professionista sanitario

Aprire la Partita IVA come professionista sanitario è un processo che segue step precisi. Ecco la sequenza da rispettare:

  1. Iscrizione all’albo/ordine professionale: prerequisito per l’esercizio legale della professione. Ogni professione ha il suo albo (Ordine dei Medici, OPL per psicologi, OPI per infermieri, FNOPO per ostetrici, Ordine TSRM PSTRP per le professioni senza cassa dedicata, ecc.).
  2. Apertura Partita IVA: presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online o presso sportello). Scegli il codice ATECO corretto dalla tabella sopra. Se scegli il regime forfettario, indicalo esplicitamente.
  3. Iscrizione alla cassa previdenziale: obbligatoria entro i termini previsti da ciascun ente (di solito 30-90 giorni dall’inizio attività). Per le professioni in GS INPS, l’iscrizione è automatica con la prima comunicazione annuale.
  4. RC professionale: obbligatoria per legge per molte professioni sanitarie (L. 24/2017 Gelli-Bianco per chi opera in ambito sanitario). Anche per professionisti che non trattano pazienti direttamente è buona prassi.
  5. Attivazione fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti, anche per chi opera con sistema TS. Registrarsi sulla piattaforma SDI dell’Agenzia delle Entrate o affidarsi a un software di fatturazione.
  6. Abilitazione al Sistema TS: registrazione al portale sistemats.it per trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.

Per una guida step-by-step completa sull’apertura della Partita IVA, consulta: Aprire Partita IVA 2026: guida completa. Per il confronto forfettario vs dipendente, vedi Forfettario e lavoro dipendente 2026.

Guide specifiche per professione: cluster completo 2026

Ogni professione sanitaria ha le sue specificità fiscali, previdenziali e burocratiche. Abbiamo creato guide dedicate per ciascuna:

  • Partita IVA Medico 2026 — ENPAM Quota A e B, ATECO 86.21.09 / 86.22.09, Studio medico
  • Partita IVA Psicologo 2026 — ENPAP, ATECO 86.90.11, regime forfettario, sedute online
  • Partita IVA Fisioterapista 2026 — GS INPS, ATECO 86.95.00, sistema TS, apertura studio
  • Partita IVA Infermiere 2026 — ENPAPI, ATECO 86.90.29, assistenza domiciliare
  • Partita IVA Veterinario 2026 — ENPAV, ATECO 86.20.09, ambulatorio veterinario
  • Partita IVA Osteopata 2026 — GS INPS, riconoscimento SSN 2026
  • Partita IVA Logopedista 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, sedute online
  • Partita IVA Biologo Nutrizionista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29
  • Partita IVA Dietista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29
  • Partita IVA Podologo 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, studio podologico
  • Partita IVA Ottico Optometrista 2026 — doppia attività, ATECO, regime fiscale
  • Partita IVA TSRM Tecnico Radiologia 2026 — GS INPS, Ordine TSRM PSTRP
  • Partita IVA Ostetrica 2026 — GS INPS, FNOPO, assistenza domiciliare

Domande frequenti (FAQ)

Un professionista sanitario in forfettario applica l’IVA?

No. In regime forfettario non si applica mai l’IVA sulle fatture, indipendentemente dalla natura della prestazione. Le prestazioni sanitarie beneficiano anche dell’esenzione IVA art. 10 n.18 DPR 633/72, ma nel forfettario questo è irrilevante perché l’IVA non si applica comunque (codice N2.2 in fattura elettronica).

Posso scegliere la Gestione Separata INPS invece della cassa di categoria?

No. L’iscrizione alla cassa previdenziale di categoria è obbligatoria per le professioni che ne hanno una (medici, psicologi, infermieri, ecc.). Non è possibile optare per la GS INPS in alternativa. La GS INPS è invece l’unica opzione per le professioni senza cassa dedicata (fisioterapisti, podologi, TSRM, osteopati, logopedisti, ostetrici, dietisti).

Quando si pagano i contributi previdenziali in regime forfettario?

In regime forfettario con GS INPS, i contributi si versano con il modello F24 alle stesse scadenze dell’IRPEF (giugno per l’acconto, novembre per il secondo acconto). Per le casse di categoria le scadenze variano: ENPAM ha un regime proprio, ENPAP prevede versamenti trimestrali, ecc. Contatta la tua cassa di appartenenza per le scadenze aggiornate al 2026.

Il Sistema Tessera Sanitaria vale anche per le fatture elettroniche?

Si. Dal 2024 è possibile trasmettere i dati al Sistema TS anche tramite fattura elettronica via SDI, usando un apposito tipo documento. In questo caso la fattura elettronica sostituisce il documento commerciale TS, ma i dati devono essere comunque formattati correttamente per consentire la pre-compilazione del 730 del paziente.

Devo avere una polizza RC professionale come professionista sanitario?

Si. La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano attività a rischio per il paziente. L’obbligo si applica sia ai dipendenti che ai liberi professionisti. La mancanza di copertura può esporre a sanzioni oltre che al rischio di non essere risarciti in caso di sinistro.

Conclusione: perché affidarsi a un CAF per la tua Partita IVA sanitaria

La Partita IVA di un professionista sanitario presenta complessità specifiche che richiedono competenza specialistica: la scelta della cassa previdenziale corretta, la gestione del Sistema Tessera Sanitaria, l’applicazione dell’esenzione IVA, il cumulo con attività SSN. Affidarsi a un CAF esperto evita errori che possono costare sanzioni o perdita di agevolazioni.

CAF Centro Fiscale segue professionisti sanitari di tutte le specializzazioni: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione contributi previdenziali, consulenza sul regime più conveniente tra forfettario e ordinario. Contattaci per un preventivo personalizzato senza impegno.

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Giugno 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-SOCIO-SANITARIO-RESIDENZIALE-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-14 01:36:362026-09-04 12:15:37Professionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazione
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Fisioterapista Dipendente e Partita IVA: Si Può Fare? Guida 2026

regime forfettario partita iva

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i fisioterapisti. Il fisioterapista libero professionista è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24 marzo 1998; interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Approfondisci nella guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

Sempre più fisioterapisti dipendenti si chiedono se sia possibile aprire una Partita IVA per svolgere attività libero-professionale. La risposta è: sì, nella maggior parte dei casi è possibile lavorare come dipendente e libero professionista contemporaneamente, ma con alcune importanti condizioni da rispettare.

La compatibilità tra dipendente e Partita IVA dipende dal tipo di contratto, clausole di esclusività e regime fiscale. Analizziamo tutti gli aspetti della doppia attività fisioterapista.

Compatibilità Dipendente Pubblico vs Privato

Nel settore pubblico la legge prevede l’esclusività del rapporto. Devi richiedere autorizzazione o valutare il part-time. Nel settore privato è più flessibile.

Regime Fiscale: Forfettario o Ordinario?

Il regime forfettario è la scelta migliore. Limiti: massimo 85.000 euro ricavi P.IVA e 30.000 euro lordi da dipendente.

Gestione Contributi INPS: Dipendente e Gestione Separata

Paghi i contributi INPS sul lavoro dipendente (tramite il datore di lavoro) e, per l’attività con partita IVA, i contributi alla Gestione Separata INPS con l’aliquota ridotta del 24%, prevista per chi ha già un’altra tutela pensionistica obbligatoria (circolare INPS n. 8/2026). Il fisioterapista non si iscrive all’ENPAPI, che è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.

Vantaggi della Doppia Attività

Aumento reddito, diversificazione entrate, ottimizzazione fiscale, crescita professionale, autonomia, sicurezza dipendente.

Svantaggi e Criticità

Gestione tempo, doppia contribuzione, fatturazione complessa, monitoraggio limiti.

Obblighi Fiscali e Dichiarazione

Devi presentare il Modello Redditi PF. Il CAF ti assiste. Puoi aprire P.IVA online.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 5 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande Frequenti

Posso essere dipendente pubblico e avere P.IVA?

Sì, ma devi richiedere autorizzazione o passare a part-time.

Quali limiti per il regime forfettario?

Massimo 85.000 euro ricavi P.IVA e 30.000 euro da dipendente.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta dall’apertura alla gestione fiscale. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp 366 6018121.

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Febbraio 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-02-25 16:09:292026-09-04 12:15:47Fisioterapista Dipendente e Partita IVA: Si Può Fare? Guida 2026

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