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Tag Archivio per: fattura elettronica

Guide Fatturazione Elettronica

Conservazione Sostitutiva Fatture Elettroniche 2026: Obblighi e Soluzioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e’ un obbligo di legge che riguarda tutti i titolari di partita IVA, compresi i forfettari. Non si tratta di un semplice salvataggio dei file XML su un disco rigido o su Google Drive: e’ un processo strutturato che garantisce alle fatture lo stesso valore legale delle fatture cartacee conservate per 10 anni in archivio. In questa guida completa 2026 ti spieghiamo cos’e’ la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, perche’ e’ obbligatoria, come fare per metterti in regola (anche gratis con il servizio dell’Agenzia delle Entrate) e quali sono le sanzioni se non lo fai.

Se sei un libero professionista, un artigiano, un commerciante o gestisci una piccola impresa, questa guida e’ fondamentale: la conservazione delle fatture elettroniche non e’ un’opzione, ma un obbligo che, se trascurato, puo’ costarti sanzioni fino a 2.000 euro per ogni dichiarazione e, soprattutto, puo’ privarti del valore probatorio dei tuoi documenti in caso di accertamento fiscale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’e’ la conservazione sostitutiva
  2. Obbligo di 10 anni: cosa dice la legge
  3. Differenza tra archiviazione e conservazione
  4. Chi e’ obbligato (anche forfettari)
  5. Cosa conservare nel dettaglio
  6. Come fare la conservazione: 4 opzioni
  7. Servizio gratuito Agenzia Entrate
  8. Tempi: entro quando avviare la conservazione
  9. Cosa succede se non conservi: sanzioni
  10. Controlli AdE: come dimostrare la conservazione
  11. Cambiare conservatore: la portabilita’
  12. Archiviazione parallela: il backup personale
  13. Forfettari e conservazione: la soluzione consigliata
  14. FAQ

Cos’e’ la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche

La conservazione sostitutiva (chiamata anche conservazione digitale o conservazione a norma) e’ il processo che permette di tenere documenti fiscali in formato digitale con lo stesso valore legale dei documenti cartacei. Il termine “sostitutiva” indica proprio questo: il documento digitale conservato a norma sostituisce in tutto e per tutto la versione cartacea.

Per le fatture elettroniche, la conservazione sostitutiva non e’ una scelta ma un obbligo. Quando emetti una fattura elettronica in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), quel file deve essere conservato per 10 anni in modo che, se l’Agenzia delle Entrate venisse a chiedertelo durante un controllo, tu possa esibirlo con piena validita’ giuridica.

Il processo di conservazione sostitutiva non e’ un semplice “salva con nome”. Comprende l’apposizione di tre elementi tecnici fondamentali che garantiscono autenticita’, integrita’ e leggibilita’ nel tempo:

  • Firma digitale: certifica chi ha generato e conservato il documento, garantendo che non sia stato alterato
  • Marca temporale: attesta in modo certo la data e l’ora in cui il documento e’ stato conservato (cosi’ nessuno puo’ contestare “quando” l’hai conservato)
  • Sigillo elettronico qualificato o riferimento temporale: garantisce l’integrita’ del pacchetto di archiviazione nel tempo

Senza questi tre elementi, anche se hai salvato i file XML su un cloud, tecnicamente non hai conservato a norma e in caso di accertamento i tuoi documenti potrebbero non essere riconosciuti come prova valida.

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Obbligo di conservazione 10 anni: cosa dice la legge

L’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche per 10 anni non e’ una novita’ del 2026: e’ una regola che deriva dal Codice Civile e dalle norme fiscali italiane. La conservazione sostitutiva poggia su tre pilastri normativi che e’ utile conoscere, almeno a grandi linee:

  • Articolo 2220 del Codice Civile: stabilisce l’obbligo generale di conservare le scritture contabili e i documenti fiscali per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione
  • Articolo 39 del DPR 633/1972 (decreto IVA): obbliga il contribuente a conservare fatture e registri IVA per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli
  • DM 17 giugno 2014 (Decreto Ministero dell’Economia): definisce le modalita’ tecniche specifiche di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari
  • CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005): disciplina firma digitale, marca temporale e formati documentali ammessi
  • Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: aggiornate nel 2021 e applicate dal 2022, integrano e dettagliano le regole tecniche

In pratica, le norme stabiliscono che per ogni anno fiscale tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate digitalmente per 10 anni dalla loro registrazione. Questo significa che le fatture relative al 2026 dovranno restare conservate fino al 2036 (almeno), e dovranno essere disponibili per consultazione e produzione in caso di richiesta dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Attenzione: per alcune tipologie di documenti i termini possono essere piu’ lunghi. Ad esempio, in caso di contenzioso aperto con l’AdE, l’obbligo di conservazione si estende fino alla definizione del contenzioso, anche oltre i 10 anni. Per questo molti professionisti consigliano una conservazione di sicurezza pari a 15 anni: non a caso, il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate prevede proprio una conservazione quindicennale.

Differenza tra archiviazione e conservazione: perche’ non basta Google Drive

Uno degli errori piu’ comuni e pericolosi e’ confondere archiviazione e conservazione sostitutiva. Sono due cose molto diverse, anche se a prima vista sembrano simili. Capire la differenza ti evita guai con il fisco.

Archiviazione: il semplice salvataggio

L’archiviazione e’ il salvataggio dei file in una qualsiasi locazione: il disco rigido del PC, una cartella su Google Drive, una chiavetta USB, un NAS aziendale. E’ utile per ritrovare velocemente i documenti, ma non ha valore legale autonomo. In altre parole, se l’Agenzia delle Entrate ti chiede una fattura del 2024 e tu la mostri estratta da Google Drive, quella fattura potrebbe non essere considerata prova valida.

Conservazione sostitutiva: il processo con valore legale

La conservazione sostitutiva e’ invece un processo tecnico-giuridico strutturato. Comporta:

  • Apposizione di firma digitale sul pacchetto dei documenti
  • Apposizione di marca temporale certificata
  • Generazione di un indice di conservazione (file IPdA – Indice del Pacchetto di Archiviazione) che descrive il contenuto
  • Adozione di un manuale di conservazione che descrive procedure, ruoli e tempistiche
  • Possibilita’ di esibizione su richiesta secondo modalita’ definite dalle Linee Guida AgID

La differenza pratica e’ enorme: con la conservazione sostitutiva, una fattura elettronica del 2018 esibita nel 2026 ha esattamente lo stesso valore probatorio di una fattura cartacea conservata in archivio. Con la semplice archiviazione, no.

Esempio pratico: immagina che Marco, un freelance, salvi tutte le sue fatture elettroniche scaricate dal cassetto fiscale in una cartella su Dropbox. Crede di essere in regola perche’ “le ha tutte”. Nel 2027 riceve un controllo per l’anno 2024: l’AdE chiede di esibire le fatture conservate a norma. Marco mostra la cartella Dropbox. Risultato: i documenti potrebbero non essere accettati come prova, perche’ manca firma digitale, marca temporale e indice di conservazione. Marco rischia sanzioni e disconoscimento delle fatture.

Chi e’ obbligato alla conservazione (anche i forfettari)

L’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche riguarda tutti i titolari di partita IVA che emettono o ricevono fatture elettroniche. Non ci sono esoneri legati al regime fiscale: chiunque tratti fatture XML transitate dal Sistema di Interscambio deve conservarle a norma.

In particolare, sono obbligati alla conservazione:

  • Imprese individuali, ditte e societa’ (SRL, SAS, SNC, SPA)
  • Liberi professionisti con e senza Cassa di previdenza
  • Forfettari: dal 1 gennaio 2024 sono tutti tenuti alla fattura elettronica e alla relativa conservazione
  • Artigiani, commercianti, agricoltori
  • Enti non commerciali per la parte di attivita’ commerciale
  • Pubbliche amministrazioni (con regole specifiche per la fatturazione PA)

Forfettari: niente piu’ esoneri dal 2024

Fino al 30 giugno 2022, i contribuenti in regime forfettario con ricavi inferiori a 25.000 euro erano esonerati dalla fatturazione elettronica. Dal 1 luglio 2022 l’obbligo si e’ esteso ai forfettari sopra i 25.000 euro e dal 1 gennaio 2024 riguarda tutti i forfettari senza eccezioni, anche chi fattura solo poche centinaia di euro l’anno.

Conseguenza diretta: tutti i forfettari oggi devono conservare le proprie fatture elettroniche per 10 anni, esattamente come ogni altra partita IVA. La buona notizia, come vedrai piu’ avanti, e’ che il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate risolve il problema in pochi clic, senza costi aggiuntivi.

Cosa conservare nel dettaglio: la lista completa

Quando si parla di conservazione fatture elettroniche, molti pensano al solo file XML della fattura. In realta’ l’obbligo e’ piu’ ampio: bisogna conservare l’intero “fascicolo digitale” che ruota intorno alla fattura. Vediamo cosa nel dettaglio.

  • Fatture elettroniche emesse: il file XML originale firmato e trasmesso al SDI (non la copia di cortesia in PDF, che ha valore solo informativo)
  • Fatture elettroniche ricevute: i file XML scaricati dal cassetto fiscale o ricevuti tramite il proprio canale (PEC, codice destinatario, intermediario)
  • Note di credito elettroniche: documenti di rettifica/storno (codice TD04 e simili)
  • Note di debito: integrazioni della fattura emessa
  • Ricevute SDI di consegna (RC): attestano che la fattura e’ arrivata al destinatario
  • Ricevute SDI di scarto (NS): attestano che la fattura e’ stata rifiutata dal SDI per errori formali
  • Ricevute di mancata consegna (MC): la fattura e’ stata accettata dal SDI ma non consegnata al destinatario (solitamente per problemi tecnici lato ricevente)
  • Notifiche di esito (NE): accettazione o rifiuto da parte della PA per le fatture elettroniche PA
  • Documenti accessori: integrazioni IVA per autofatture (TD16, TD17, TD18, TD19), reverse charge, schede carburante elettroniche
  • Corrispettivi telematici: i file XML con i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’AdE (per chi vende al pubblico)

Tutti questi documenti devono essere conservati con i medesimi requisiti tecnici (firma digitale, marca temporale, indice di conservazione). La buona notizia e’ che, se utilizzi un software di fatturazione integrato o il servizio gratuito dell’AdE, queste operazioni avvengono in modo automatico: tu emetti la fattura, e il sistema pensa al resto.

Come fare la conservazione sostitutiva: 4 opzioni a confronto

Esistono 4 modi principali per assolvere all’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche. Vediamoli tutti, con pro, contro e costi tipici, in modo che tu possa scegliere consapevolmente.

Opzione 1: Servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di conservazione gratuita direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi. Una volta aderito, tutte le fatture elettroniche transitate dal SDI vengono automaticamente conservate per 15 anni, senza alcun costo e senza ulteriori passaggi da parte del contribuente.

  • Costo: gratuito
  • Durata: 15 anni
  • Adesione: una tantum, tramite firma digitale dell’apposita convenzione
  • Pro: gratuito, automatico, certificato direttamente dall’amministrazione finanziaria
  • Contro: conserva solo le fatture elettroniche XML transitate dal SDI; non gestisce documenti accessori (es. contratti, corrispettivi non elettronici, note interne)

E’ la soluzione consigliata per la maggior parte dei piccoli professionisti, freelance e forfettari: copre l’obbligo principale (le fatture XML) senza alcun costo. Per chi ha esigenze piu’ complesse, puo’ essere il punto di partenza, da integrare poi con altre soluzioni per documenti accessori.

Opzione 2: Software di fatturazione con conservazione integrata

Molti software di fatturazione elettronica includono nel canone annuale la conservazione sostitutiva. Tu emetti le fatture dalla loro piattaforma e il software pensa a firmarle, marcarle temporalmente e conservarle. E’ la scelta piu’ comoda se gia’ usi un gestionale per fatturare.

Esempi tipici (con costi indicativi 2026, da verificare sui siti ufficiali):

  • Aruba Fatturazione Elettronica: piani da circa 24 euro l’anno, conservazione fino a 1.000 fatture; piani superiori per volumi maggiori
  • Fatture in Cloud (TeamSystem): conservazione inclusa nei piani standard
  • Fattureweb (Visura Inc.): conservazione integrata nei piani business
  • TeamSystem Digital: pacchetti per studi e aziende strutturate
  • Zucchetti, Buffetti, Wolters Kluwer: soluzioni integrate per studi commercialisti e PMI
  • Pro: integrato con il gestionale, automatico, gestisce anche documenti accessori legati alla fatturazione
  • Contro: a pagamento (canone annuale), vincolo al fornitore (se cambi software, devi gestire la portabilita’)

Opzione 3: Conservatore terzo accreditato AgID

I conservatori accreditati sono soggetti certificati AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) che svolgono per professione il servizio di conservazione documentale. Sono la soluzione piu’ completa, soprattutto per chi deve conservare anche documenti diversi dalle sole fatture (contratti, libri sociali, libri inventari, scritture contabili).

Esempi di conservatori accreditati AgID:

  • Aruba PEC
  • Namirial
  • InfoCert
  • TeamSystem Digital
  • Buffetti Conservazione
  • Notartel
  • Costo: variabile, indicativamente da 50 a 200 euro l’anno per professionisti, fino a migliaia di euro per imprese strutturate
  • Pro: massima completezza, indipendenza dal software di fatturazione, gestione di documenti eterogenei
  • Contro: costo piu’ elevato; richiede definizione manuale di processi e manuale di conservazione

Opzione 4: Fai-da-te (NON raccomandato)

Tecnicamente, e’ possibile fare la conservazione sostitutiva in autonomia. Le norme non vietano l’autoconservazione, ma servono competenze tecniche, strumenti specifici e una rigorosa procedura documentata. Per fare la conservazione fai-da-te servono:

  • Firma digitale personale (smart card o token, costo circa 50 euro l’anno)
  • Marche temporali certificate (vendute a pacchetti, es. 100 marche per 30-50 euro)
  • Software di conservazione conforme alle Linee Guida AgID
  • Manuale di conservazione redatto secondo le Linee Guida AgID (documento di decine di pagine che descrive procedure, responsabili, formati)
  • Spazio di archiviazione sicuro, ridondato, con backup
  • Conoscenze tecniche di IPdA, formati ammessi, hash, integrita’ del pacchetto
  • Pro: massimo controllo, nessun vincolo a fornitori
  • Contro: costi spesso superiori alle soluzioni automatiche, alto rischio di errori, responsabilita’ totale in caso di contenzioso

Il nostro consiglio: evita la conservazione fai-da-te a meno che tu non sia un professionista IT specializzato. Per il 99% dei contribuenti, il servizio gratuito dell’AdE o un software integrato sono soluzioni piu’ sicure, economiche e rapide.

Servizio gratuito Agenzia Entrate: come aderire passo per passo

Il servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia delle Entrate e’ la soluzione piu’ semplice e popolare per i piccoli professionisti e i forfettari. Una volta aderito, tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute via SDI vengono automaticamente conservate a norma per 15 anni. Vediamo passo per passo come attivarlo.

Procedura di adesione (5 passaggi)

  1. Accedi al portale “Fatture e Corrispettivi”: vai su fatture.agenziaentrate.gov.it e fai il login con SPID di livello 2, CIE (Carta d’Identita’ Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Se sei una societa’ o un intermediario abilitato, puoi accedere anche con le credenziali Entratel/Fisconline.
  2. Vai nella sezione “Conservazione”: una volta dentro, individua il menu “Conservazione” o “Servizio di conservazione”. L’AdE mostra una panoramica della convenzione.
  3. Aderisci al servizio firmando la convenzione: dovrai apporre la firma digitale (oppure dare consenso telematico) sulla convenzione di servizio. Senza questo passaggio l’adesione non e’ valida.
  4. Configura i parametri: scegli quali tipologie di documenti far conservare (di default tutte le fatture XML transitate dal SDI), le modalita’ di esibizione e l’indirizzo PEC per le comunicazioni.
  5. Verifica l’adesione: dopo l’attivazione, verifica nella stessa sezione che lo stato sia “Attivo”. Da quel momento, ogni nuova fattura emessa o ricevuta sara’ automaticamente conservata.

Importante: il servizio AdE conserva solo le fatture transitate dal SDI dal momento dell’adesione in poi. Le fatture emesse prima dell’adesione restano a tuo carico (devi conservarle con altri sistemi). Per questo, se non hai ancora aderito, conviene farlo subito: ogni giorno di ritardo e’ un giorno di fatture che dovrai conservare in altro modo.

Cosa fare se hai fatture vecchie non ancora conservate

Se per il passato non hai mai conservato a norma le tue fatture (succede a molti piccoli forfettari che non sapevano dell’obbligo), hai due strade:

  • Affidarti a un conservatore terzo per il pregresso: alcuni conservatori (es. Aruba, Namirial) offrono pacchetti di “conservazione del pregresso”, caricando i file XML che hai scaricato dal cassetto fiscale
  • Recuperare gli XML dal cassetto fiscale e farli conservare: i file XML restano disponibili nel tuo cassetto fiscale per circa 3 mesi dopo la trasmissione, ma per anni precedenti devi richiederli con apposita istanza

Se hai dubbi o vuoi una consulenza personalizzata sul recupero del pregresso e l’attivazione della conservazione, il CAF Centro Fiscale di Udine puo’ aiutarti a regolarizzare la posizione, anche in modalita’ assistita.

Tempi di conservazione: entro quando devi conservare

Una domanda frequente e’: “Entro quando devo avviare la conservazione delle fatture di un anno?”. La risposta e’ chiara: la conservazione deve essere completata entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Tradotto in pratica per le fatture 2026:

  • La dichiarazione dei redditi 2026 si presenta entro fine ottobre 2027 (per il modello Redditi PF, salvo proroghe ufficiali)
  • I 3 mesi successivi portano la scadenza al 31 gennaio 2028 per chi presenta la dichiarazione a fine ottobre
  • In via prudenziale, molti operatori parlano di “fine settembre 2027” come termine ragionevole per chi vuole tenersi un margine di sicurezza, soprattutto se ricorrono proroghe della dichiarazione

Con il servizio gratuito dell’AdE o con un software integrato, questo problema non si pone: la conservazione avviene in automatico in tempo reale o quasi, e non rischi mai di “sforare” i termini. Per chi gestisce la conservazione manualmente o tramite conservatore terzo, invece, e’ indispensabile pianificare il caricamento dei pacchetti annuali entro la scadenza.

Esempio pratico

Supponiamo che Lucia, una psicologa forfettaria, emetta nel 2026 le sue fatture elettroniche. Ha aderito al servizio AdE: le fatture vengono conservate automaticamente man mano che le emette. Lei non deve fare nulla, e’ tranquilla. Marco, invece, non ha aderito a nessun servizio: deve assicurarsi che entro il 31 gennaio 2028 tutte le fatture 2026 siano state correttamente conservate, pena sanzioni.

Cosa succede se non conservi: sanzioni e rischi

Le conseguenze di una mancata o irregolare conservazione delle fatture elettroniche sono di due tipi: sanzioni amministrative dirette e rischi indiretti in sede di accertamento. Vediamoli entrambi.

Sanzioni amministrative

L’articolo 9 del D.Lgs. 471/1997 punisce le irregolarita’ nella tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali. La sanzione tipica va da 250 a 2.000 euro per ciascuna dichiarazione di riferimento. La cifra puo’ essere ridotta in caso di ravvedimento operoso, ma resta comunque un esborso significativo, soprattutto se l’irregolarita’ riguarda piu’ anni.

Inoltre, se la mancata conservazione e’ dolosa o sistematica, possono scattare conseguenze ulteriori: ricostruzione induttiva del reddito, disconoscimento dei costi, indagini piu’ approfondite.

Rischi in sede di accertamento

Il rischio piu’ serio non e’ la sanzione amministrativa, ma il disconoscimento dei documenti. Se in sede di accertamento non riesci a esibire una fattura conservata a norma, l’Agenzia delle Entrate puo’:

  • Disconoscere il credito IVA derivante da quella fattura
  • Disconoscere il costo deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo
  • Procedere con un accertamento induttivo ricostruendo il reddito sulla base di parametri presuntivi
  • Applicare ulteriori sanzioni per dichiarazione infedele

In altre parole: una fattura non conservata a norma e’ come se non l’avessi mai emessa o ricevuta, ai fini probatori. E’ il motivo per cui spesso si dice che non conservare costa molto piu’ che conservare: meglio investire 50 euro l’anno (o aderire al servizio gratuito) che rischiare migliaia di euro in sanzioni e accertamenti.

Controlli AdE: come dimostrare la conservazione corretta

In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, dovrai essere in grado di dimostrare che le tue fatture elettroniche sono state correttamente conservate. Cosa significa “dimostrare” in pratica?

  • Esibizione del pacchetto di archiviazione: il file (in formato standard, di solito un archivio firmato e marcato temporalmente) che contiene le fatture conservate
  • Indice di conservazione (IPdA): il file XML che descrive il contenuto del pacchetto e i metadati associati
  • Manuale di conservazione: il documento che descrive procedure, ruoli (Responsabile della conservazione), formati, strumenti utilizzati
  • Storico delle marche temporali: la prova che la conservazione e’ avvenuta entro i termini di legge

Se hai aderito al servizio gratuito dell’AdE, sei a posto: l’amministrazione finanziaria e’ essa stessa il conservatore, e i tuoi documenti sono gia’ “in casa” del controllore. In caso di controllo dei tuoi documenti, l’AdE accede direttamente al proprio archivio.

Se invece usi un software o un conservatore terzo, dovrai chiedere al fornitore di esibire i pacchetti di archiviazione richiesti e fornire all’AdE una copia firmata e marcata. La maggior parte dei software offre questa funzione con un clic (“esibisci all’AdE”, “esporta pacchetto di conservazione”).

Cambiare conservatore: la portabilita’ del pacchetto

Una preoccupazione comune e’: “Se cambio software o conservatore, perdo le fatture conservate?”. La risposta e’ no, ma occorre seguire una procedura specifica per garantire la portabilita’ del pacchetto di conservazione.

Le Linee Guida AgID stabiliscono che il conservatore uscente deve consegnare al contribuente (o al nuovo conservatore) il pacchetto di archiviazione completo, comprensivo di:

  • File originali (XML delle fatture, ricevute SDI, eccetera)
  • Indici di conservazione (IPdA)
  • Marche temporali e firme digitali apposte
  • Manuale di conservazione vigente al momento della conservazione

In pratica, quando cambi conservatore: chiedi al vecchio fornitore l’esportazione dei pacchetti, conservali in un luogo sicuro o caricali sul nuovo conservatore. La maggior parte dei conservatori offre il servizio di “presa in carico” del pregresso, a volte gratuitamente, piu’ spesso a pagamento (qualche centinaio di euro per studi di medie dimensioni).

Caso particolare: il servizio gratuito dell’AdE non offre un’esportazione “a pacchetti” particolarmente comoda, ma fornisce comunque la possibilita’ di scaricare i file XML conservati. Per migrare verso un conservatore terzo, occorre quindi un po’ di lavoro tecnico, ma la portabilita’ e’ garantita per legge.

Archiviazione parallela: il backup personale che ti salva la vita

Anche se hai aderito a un servizio di conservazione a norma (gratuito AdE, software integrato o conservatore accreditato), il consiglio dei professionisti e’ di tenere sempre una copia personale di archiviazione in parallelo. Questa “archiviazione di backup” non sostituisce la conservazione sostitutiva, ma ti garantisce di avere sempre i tuoi documenti a portata di mano per la consultazione quotidiana.

Le ragioni per cui un backup parallelo e’ una buona idea sono molte:

  • Consultazione veloce: rivedere una fattura del 2024 dal cloud personale e’ molto piu’ rapido che chiederla al conservatore
  • Continuita’ operativa: se cambi software o conservatore, hai sempre i file originali sottomano
  • Sicurezza in caso di disservizi: rare ma possibili interruzioni del servizio di conservazione (anche dell’AdE)
  • Estrazione dati: per analisi gestionali, riconciliazioni bancarie, controlli interni
  • Trasmissione al commercialista: invio rapido dei file XML

Strumenti tipici per l’archiviazione parallela: Google Drive, OneDrive, Dropbox, NAS aziendale, hard disk esterno cifrato. L’importante e’ che la copia sia ridondata (in 2 luoghi diversi: cloud + locale) e protetta da accessi non autorizzati.

Attenzione: ribadiamo che il backup personale non sostituisce la conservazione sostitutiva. Ti serve come supporto operativo, ma per il fisco vale solo il pacchetto firmato e marcato temporalmente.

Forfettari e conservazione: la soluzione consigliata

Per i contribuenti in regime forfettario, il tema della conservazione e’ relativamente recente: come abbiamo visto, l’obbligo di fattura elettronica si e’ esteso progressivamente fino a coprire tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024. Molti forfettari, soprattutto chi ha aperto la P.IVA negli ultimi anni, sono ancora confusi su cosa fare. Ecco la soluzione consigliata.

La combinazione vincente: AdE + backup cloud

Per il 99% dei forfettari, la soluzione ideale e’ questa:

  1. Aderire al servizio gratuito di conservazione dell’AdE: zero costi, zero pensieri, conservazione 15 anni automatica
  2. Tenere un backup personale su Google Drive o OneDrive con i file XML scaricati periodicamente dal cassetto fiscale
  3. Verificare ogni 6 mesi che il servizio AdE risulti “Attivo” nel portale Fatture e Corrispettivi

Questa combinazione copre l’obbligo legale (la conservazione sostitutiva e’ garantita dall’AdE) e ti da’ anche un accesso pratico ai documenti tramite il backup cloud personale. Costo totale: zero.

Quando un forfettario dovrebbe valutare il software a pagamento

Considera un software di fatturazione a pagamento (Aruba, Fatture in Cloud, Fattureweb) se:

  • Emetti molte fatture al mese e ti serve un’interfaccia veloce
  • Vuoi report fiscali, scadenzario, prima nota integrati
  • Hai bisogno di gestire anche corrispettivi telematici, autofatture, integrazioni
  • Vuoi inviare al commercialista un file di prima nota direttamente esportato dal software

In questi casi, la conservazione integrata nel canone (24-50 euro l’anno) e’ un piccolo costo aggiuntivo che ti semplifica la vita.

Vuoi una mano per metterti in regola? Ti aiutiamo noi

Se sei un forfettario, una piccola partita IVA o un libero professionista in provincia di Udine e vuoi essere certo di aver attivato correttamente la conservazione delle fatture elettroniche, il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a tua disposizione. Ti aiutiamo a:

  • Verificare se hai gia’ aderito al servizio gratuito AdE
  • Aderire al servizio se non lo hai ancora fatto
  • Recuperare le fatture pregresse non conservate
  • Impostare un sistema di backup parallelo affidabile
  • Gestire la dichiarazione dei redditi tenendo conto delle fatture conservate

Contattaci per fissare un appuntamento: in poco tempo metti in regola la tua posizione e dormi sonni tranquilli.

FAQ: domande frequenti sulla conservazione sostitutiva fatture elettroniche

1. La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e’ obbligatoria anche per i forfettari?

Si’, dal 1 gennaio 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica e, di conseguenza, alla relativa conservazione sostitutiva per 10 anni. La soluzione consigliata e’ aderire al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate, che copre l’obbligo senza costi.

2. Salvare le fatture XML su Google Drive equivale a conservarle a norma?

No. Salvare i file su Google Drive, OneDrive o un disco rigido e’ una semplice archiviazione, non una conservazione sostitutiva. Manca firma digitale, marca temporale e indice di conservazione, quindi i documenti non hanno valore legale autonomo. Devi affiancare il backup a un servizio di conservazione a norma (es. quello gratuito dell’AdE).

3. Quanto costa la conservazione delle fatture elettroniche?

Dipende dalla soluzione scelta. Il servizio dell’AdE e’ gratuito. I software di fatturazione integrati costano da 24 a 100 euro l’anno indicativamente. I conservatori terzi accreditati AgID partono da 50 euro fino a diverse centinaia per studi strutturati.

4. Per quanti anni devo conservare le fatture elettroniche?

L’obbligo di legge e’ di 10 anni dall’ultima registrazione (articolo 2220 c.c. e art. 39 DPR 633/72). Il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate prevede una conservazione di 15 anni, offrendo un margine di sicurezza in piu’ rispetto al minimo legale.

5. Cosa rischio se non conservo correttamente le fatture?

Le sanzioni amministrative vanno da 250 a 2.000 euro per dichiarazione. In sede di accertamento, l’AdE puo’ disconoscere costi e crediti IVA derivanti da fatture non esibibili a norma, con conseguenze economiche anche rilevanti.

6. Posso aderire al servizio AdE in qualsiasi momento?

Si’, l’adesione e’ possibile in qualsiasi momento dal portale Fatture e Corrispettivi. Tuttavia, il servizio conserva solo le fatture transitate dal SDI dal momento dell’adesione in poi. Le fatture precedenti devi conservarle in altro modo (conservatore terzo o software).

7. Cosa succede se cambio software di fatturazione?

La portabilita’ del pacchetto di conservazione e’ garantita dalle Linee Guida AgID. Devi richiedere al vecchio fornitore l’esportazione del pacchetto di archiviazione completo (file, indici, marche, manuale) e caricarlo presso il nuovo conservatore o tenerlo in proprio.

8. Devo conservare anche le note di credito e le ricevute SDI?

Si’. Oltre alle fatture XML emesse e ricevute, devi conservare note di credito, note di debito, ricevute SDI di consegna, scarto e mancata consegna, notifiche di esito (per la PA) e tutti i documenti accessori (autofatture, integrazioni). Il servizio AdE e i software integrati lo fanno automaticamente.

9. Quando deve essere completata la conservazione?

Entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale di riferimento. Per le fatture 2026, il termine cade tipicamente entro fine gennaio 2028. Con il servizio gratuito AdE non e’ un problema: la conservazione avviene in tempo reale.

10. Il commercialista puo’ conservare le fatture per me?

Si’. Molti commercialisti offrono il servizio di conservazione a norma all’interno del proprio gestionale o tramite conservatore terzo accreditato. La responsabilita’ resta del contribuente, ma il commercialista o un CAF di fiducia possono curare l’intera procedura per tuo conto. Per chi e’ in provincia di Udine, il CAF Centro Fiscale offre consulenza dedicata su questi temi.

11. La conservazione vale anche per i corrispettivi telematici?

Si’, i corrispettivi telematici (i file XML giornalieri trasmessi all’AdE da chi vende al pubblico) sono soggetti agli stessi obblighi di conservazione decennale delle fatture elettroniche. Il servizio gratuito AdE conserva anche questi dati.

Conclusione: in regola in pochi clic

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e’ un obbligo non negoziabile per chiunque abbia una partita IVA, ma non deve essere un grattacapo. Per la stragrande maggioranza dei contribuenti (forfettari, freelance, piccoli imprenditori), il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate risolve il problema in 5 minuti, senza alcun costo, garantendo conservazione 15 anni.

Il messaggio chiave e’ uno: non rimandare. Ogni giorno senza un sistema di conservazione attivo e’ un giorno di rischio in caso di controllo. Aderire al servizio AdE e affiancare un backup personale su cloud richiede meno di 30 minuti e ti mette al sicuro per i prossimi 15 anni.

Se hai dubbi, vuoi una consulenza personalizzata o ti serve una mano per regolarizzare situazioni pregresse, il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a tua disposizione. Prenota un appuntamento e in un’unica visita verifichiamo la tua posizione, attiviamo i servizi necessari e ti diamo le indicazioni operative per restare in regola.

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Luglio 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-08 14:00:002026-05-24 09:36:47Conservazione Sostitutiva Fatture Elettroniche 2026: Obblighi e Soluzioni
Guide Fatturazione Elettronica

ID Codice Fattura Elettronica 2026: Cos’è, Dove Trovarlo e Come Funziona

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando si parla di ID codice fattura elettronica, è facile fare confusione: con questa espressione gli utenti cercano informazioni molto diverse tra loro, spesso senza distinguere tra identificativo SDI (IdSdi), numero della fattura, codice destinatario, codice univoco ufficio per la PA o semplicemente il codice fiscale del cliente. Ognuno di questi codici ha funzioni completamente diverse, posizioni differenti nel file XML e regole specifiche di compilazione.

In questa guida 2026 chiariamo una volta per tutte cosa significa “ID codice fattura elettronica”, dove trovare ciascun identificativo, a cosa serve l’ID SDI, come compilare correttamente il numero progressivo, come usare CIG e CUP per le fatture verso la Pubblica Amministrazione e come recuperare l’IdSdi di una vecchia fattura dal cassetto fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente partite IVA, professionisti e aziende nella corretta gestione della fatturazione elettronica: se hai dubbi sui codici da inserire o devi emettere una nota di credito riferita a una fattura precedente, possiamo aiutarti.

Indice dei contenuti

  1. L’ambiguità del termine “ID codice fattura elettronica”
  2. ID SDI (IdentificativoSDI): cos’è e come funziona
  3. NumeroFattura: il progressivo dell’emittente
  4. Codice destinatario: i 7 caratteri per la consegna
  5. Codice univoco ufficio (PA): 6 caratteri da IPA
  6. Codice fiscale del cliente privato
  7. Dove trovare l’ID SDI di una fattura
  8. A cosa serve l’ID SDI nella pratica
  9. Come compilare nota di credito con ID SDI
  10. Contatore progressivo fatture 2026
  11. Altri ID frequenti: CIG, CUP e DDT
  12. Esempio XML con tutti gli ID compilati
  13. Come recuperare l’ID SDI di una vecchia fattura
  14. Differenza con il numero progressivo di invio
  15. Errori comuni sugli ID della fattura elettronica
  16. Domande frequenti

L’ambiguità del termine “ID codice fattura elettronica”

Quando un utente cerca “ID codice fattura elettronica” sui motori di ricerca, può intendere almeno cinque cose diverse. Questa ambiguità nasce dal fatto che la fattura elettronica contiene numerosi codici identificativi, ognuno con uno scopo specifico. Capire le differenze è fondamentale per evitare errori in fase di emissione, gestione delle note di credito e dialogo con clienti, commercialisti o software gestionali.

Ecco le cinque interpretazioni più frequenti dell’espressione “ID codice fattura elettronica”:

  • ID SDI (IdentificativoSDI): il codice univoco assegnato dal Sistema di Interscambio a ogni fattura accettata, formato da numeri progressivi (es. 1234567890).
  • NumeroFattura: il numero progressivo che l’emittente assegna alla fattura nel proprio registro (es. “001/2026”, “FATT-2026-145”).
  • Codice destinatario: 7 caratteri alfanumerici che identificano il canale telematico del cliente (es. “M5UXCR1”).
  • Codice univoco ufficio: 6 caratteri alfanumerici per le Pubbliche Amministrazioni, tratti dall’Indice IPA.
  • Codice fiscale del cliente: 16 caratteri usati per privati o consumatori senza partita IVA.

Ognuno di questi identificativi viene compilato in campi XML differenti della fattura elettronica e ha una funzione precisa. Confonderli può portare a fatture scartate dal SDI, problemi nella ricezione da parte del cliente o errori nelle note di credito. Nei prossimi paragrafi analizziamo uno per uno tutti i codici, partendo da quello che genera più dubbi: l’ID SDI.

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ID SDI (IdentificativoSDI): cos’è e come funziona

L’ID SDI, formalmente chiamato IdentificativoSDI, è un numero univoco progressivo che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate assegna a ogni fattura elettronica che supera i controlli e viene accettata. È un identificativo generato automaticamente dal SDI, non dall’emittente: tu non puoi sceglierlo, te lo comunica il sistema solo dopo l’invio del file XML.

L’ID SDI ha le seguenti caratteristiche fondamentali:

  • Formato: numero intero progressivo, generalmente di 9-11 cifre (es. 1234567890).
  • Univocità: ogni fattura ha un proprio IdSdi, anche tra fatture dello stesso emittente nello stesso giorno.
  • Generazione: assegnato dal SDI al momento dell’accettazione del file, non prima.
  • Visibilità: riportato nella ricevuta di consegna (file XML di metadati) e nel cassetto fiscale.
  • Persistenza: rimane associato alla fattura per sempre, anche dopo anni.

È fondamentale capire che l’IdSdi non è il numero della fattura. Il numero della fattura lo decidi tu in fase di emissione (es. “001/2026”), mentre l’IdSdi viene generato dal SDI dopo l’accettazione. Una stessa fattura ha quindi due identificativi distinti: il numero che hai assegnato tu e l’IdSdi assegnato dal sistema.

NumeroFattura: il progressivo dell’emittente

Il numero della fattura elettronica, chiamato tecnicamente NumeroFattura nel tracciato XML, è il numero progressivo che l’emittente assegna autonomamente al documento secondo la normativa fiscale. È contenuto nel campo XML <DatiGenerali><DatiGeneraliDocumento><Numero> ed è completamente sotto il controllo dell’emittente.

La normativa italiana (art. 21 DPR 633/1972) prevede regole precise per la numerazione delle fatture:

  • Sequenza obbligatoria: la numerazione deve essere progressiva, senza salti né duplicazioni.
  • Riparte ogni anno: si può ripartire da 1 ogni anno solare, evitando confusioni tra esercizi diversi.
  • Formato libero: puoi usare numeri puri (“1”, “2”, “3”) o codici alfanumerici (“FATT-2026-001”, “001/A”).
  • Lunghezza: il campo XML accetta fino a 20 caratteri.
  • Unicità annuale: nello stesso anno non possono esistere due fatture con lo stesso numero per lo stesso emittente.

Quando il SDI riceve una fattura, controlla che il numero progressivo non sia già stato usato dallo stesso emittente nello stesso anno (controllo che genera l’errore 00404 – “documento duplicato”). Per questo è essenziale che il software di fatturazione gestisca correttamente la numerazione, soprattutto in caso di sezionali multipli (es. fatture cartacee e elettroniche, registri separati per filiali).

I sezionali sono particolarmente utili quando devi gestire numerazioni separate per tipologie di fatture (es. “1/A” per vendite, “1/B” per servizi). Ogni sezionale ha il suo progressivo indipendente. Ricorda che il sezionale deve essere parte del campo “Numero” e non può essere segnalato altrove nel tracciato XML.

Codice destinatario: i 7 caratteri per la consegna

Il codice destinatario è un identificativo di 7 caratteri alfanumerici che individua il canale telematico attraverso cui il SDI consegnerà la fattura al cliente. È uno dei dati più frequentemente confusi con l'”ID codice fattura”. Va inserito nel campo <DatiTrasmissione><CodiceDestinatario> del file XML.

I valori possibili del codice destinatario sono:

  • 7 caratteri alfanumerici assegnati al cliente da un intermediario (es. “M5UXCR1”, “T04ZHR3”).
  • “0000000”: cliente privato senza canale telematico, oppure cliente che usa la PEC (in tal caso si valorizza anche il campo PECDestinatario).
  • “XXXXXXX”: cliente estero (operatore non residente in Italia).
  • 6 caratteri: codice univoco ufficio per la Pubblica Amministrazione (vedi paragrafo successivo).

Per approfondire come ottenere il proprio codice destinatario o come gestirlo correttamente, abbiamo dedicato una guida specifica al codice destinatario disponibile sul nostro blog. Il codice destinatario è gratuito e si attiva tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate o tramite il proprio software di fatturazione.

Codice univoco ufficio (PA): 6 caratteri da IPA

Quando emetti una fattura verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA), nel campo CodiceDestinatario non devi inserire 7 caratteri ma il codice univoco ufficio di 6 caratteri alfanumerici dell’ente destinatario. Questo codice identifica in modo univoco l’ufficio dell’amministrazione pubblica che riceverà la fattura.

Il codice univoco ufficio si trova sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), accessibile gratuitamente all’indirizzo indicepa.gov.it. Sull’IPA puoi cercare l’ente per nome, codice fiscale o partita IVA e visualizzare tutti gli uffici attivi, ognuno con il proprio codice univoco. È obbligo del cliente PA comunicarti il codice corretto al momento dell’ordine o del contratto.

Esempi tipici di codici univoci ufficio: “UFG3M5”, “X2RNC9”, “AB12CD”. Inserire un codice errato porta tipicamente all’errore 00311 (codice destinatario non valido) o alla mancata consegna alla PA. Quando emetti FatturaPA, oltre al codice univoco devi anche valorizzare il campo FormatoTrasmissione con “FPA12” (per la PA) anziché “FPR12” (per privati e altre partite IVA).

Codice fiscale del cliente privato

Il quinto significato di “ID codice fattura elettronica” che spesso confonde gli emittenti è il codice fiscale del cliente. Quando emetti una fattura a un consumatore privato (B2C) o a un soggetto senza partita IVA, devi compilare il campo <CessionarioCommittente><DatiAnagrafici><CodiceFiscale> con i 16 caratteri del codice fiscale.

Le regole di compilazione sono semplici ma rigorose:

  • Persone fisiche: codice fiscale di 16 caratteri alfanumerici (es. “RSSMRA80A01H501Z”).
  • Soggetti con partita IVA: in genere si valorizza solo la P.IVA (campo IdFiscaleIVA), ma se il cliente è una persona fisica con P.IVA si possono valorizzare entrambi.
  • Cliente estero: codice fiscale “0000000” o convenzionale, con identificativo IVA del paese di residenza.
  • PA: codice fiscale dell’ente, accompagnato dal codice univoco ufficio.

Per i privati, ricordati che il codice destinatario va valorizzato a “0000000”: la fattura non viene consegnata direttamente perché il privato non ha un canale telematico, ma viene messa a disposizione nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sei comunque tenuto a fornire al cliente una copia analogica (PDF) della fattura.

Dove trovare l’ID SDI di una fattura

Una delle domande più frequenti è: “dove trovo l’ID SDI” della mia fattura? L’identificativo SDI non è scritto sulla fattura stessa: viene generato dal Sistema di Interscambio dopo l’invio e l’accettazione del file. Esistono tre canali principali per recuperare questo codice.

1. Ricevuta di consegna (file XML di metadati)

Quando una fattura viene accettata, il SDI restituisce un file XML di ricevuta chiamato comunemente “metadati” o “ricevuta di consegna”. Aprendo questo file con un qualsiasi editor di testo, troverai un blocco simile a:

<IdentificativoSdI>1234567890</IdentificativoSdI>
<DataOraRicezione>2026-07-01T10:25:00.000+02:00</DataOraRicezione>
<DataOraConsegna>2026-07-01T10:30:15.000+02:00</DataOraConsegna>

Il numero contenuto nel tag <IdentificativoSdI> è l’ID SDI della tua fattura.

2. Cassetto fiscale – sezione Fatture e Corrispettivi

Accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (con SPID, CIE o CNS), nella sezione “Consultazione” puoi cercare le tue fatture emesse o ricevute. Cliccando su una fattura specifica, viene visualizzata una scheda con tutti i dati: emittente, destinatario, importo, data e IdSdi assegnato. Questo è il metodo più sicuro perché direttamente dalla fonte ufficiale dell’Agenzia.

3. Software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica mostrano l’IdSdi nel pannello di gestione delle fatture, in colonne come “ID SDI”, “Identificativo SDI” o “ID Trasmissione SDI”. I software più diffusi (Aruba, Fatture in Cloud, TeamSystem, Zucchetti) lo riportano accanto al numero della fattura, alla data di emissione e allo stato della trasmissione.

A cosa serve l’ID SDI nella pratica

Comprendere a cosa serve l’ID SDI è essenziale per gestire correttamente la fatturazione elettronica. L’identificativo SDI ha tre funzioni principali nella pratica quotidiana di chi emette o riceve fatture.

  • Tracciabilità: l’IdSdi è la “carta d’identità” della fattura nel Sistema di Interscambio. Permette all’Agenzia delle Entrate di tracciare ogni singolo documento, verificare la sua corretta trasmissione, gestire eventuali contestazioni.
  • Riferimento per nota di credito: quando emetti una nota di credito (TD04) per stornare totalmente o parzialmente una fattura, puoi indicare l’IdSdi della fattura originaria nel campo <DatiFattureCollegate><IdDocumento> per garantire la collegatura automatica nel cassetto fiscale.
  • Identificazione univoca per controlli: durante un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate, l’IdSdi consente di richiamare la fattura in modo univoco senza ambiguità, particolarmente utile in caso di omonimie o numerazioni complesse.

L’IdSdi è anche utile in contesti di integrazione automatica tra software gestionali, sistemi ERP e portali contabili. I sistemi di pagamento elettronico, i portali del fornitore e i sistemi di matching fattura-pagamento possono usare l’IdSdi come chiave univoca per il riconciliamento.

Come compilare nota di credito con ID SDI

Quando devi emettere una nota di credito (codice TD04) per stornare una fattura precedente, è importante compilare correttamente i campi che collegano la nota alla fattura originaria. La sezione XML interessata è <DatiGenerali><DatiFattureCollegate> e contiene tre campi rilevanti.

  • IdDocumento: numero della fattura originaria (es. “001/2026”). Campo obbligatorio.
  • Data: data della fattura originaria (formato AAAA-MM-GG, es. “2026-03-15”). Campo obbligatorio.
  • NumItem (opzionale): se la nota di credito si riferisce solo ad alcune righe della fattura, indica il numero di riga.

Inoltre, opzionalmente, puoi valorizzare anche il tag <IdSdi> all’interno di DatiFattureCollegate per indicare l’identificativo SDI della fattura originaria. Questo non è obbligatorio, ma agevola il matching automatico nel cassetto fiscale e velocizza eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio pratico di sezione XML in una nota di credito:

<DatiFattureCollegate>
  <IdDocumento>001/2026</IdDocumento>
  <Data>2026-03-15</Data>
  <NumItem>2</NumItem>
</DatiFattureCollegate>

Ricorda che la nota di credito deve avere un suo numero progressivo autonomo: non eredita il numero della fattura originaria. Inoltre, deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (con alcune eccezioni per cessione di crediti), come previsto dall’art. 26 DPR 633/1972.

Contatore progressivo fatture 2026

Il contatore progressivo delle fatture è uno degli aspetti più delicati della numerazione: errori in questa fase possono portare a fatture scartate dal SDI con codice errore 00404 (documento duplicato) o problemi in sede di verifica fiscale.

Le regole fondamentali del progressivo fatture per il 2026 sono:

  • Riparte ogni anno: dal 1° gennaio 2026 puoi ripartire da “001” o “1”. La prima fattura del 2027 sarà nuovamente “001/2027”.
  • Sequenza obbligatoria: niente salti di numerazione. Se passi da 001 a 003, il SDI accetta lo stesso, ma in sede di controllo è un’anomalia da giustificare.
  • Niente duplicati: due fatture non possono mai avere lo stesso numero nello stesso anno per lo stesso emittente.
  • Sezionali: puoi gestire numerazioni separate (es. “1/A”, “1/B”) con contatori indipendenti.
  • Note di credito: hanno una loro numerazione progressiva, separata da quella delle fatture.

Una pratica comune è inserire l’anno nel numero per maggiore chiarezza: “001/2026”, “FATT-2026-001”, “2026/001”. Questa convenzione evita confusioni in caso di consultazione di fatture di anni diversi e facilita la gestione contabile. Ricorda che il campo XML <Numero> accetta fino a 20 caratteri alfanumerici.

Se gestisci un volume elevato di fatture, è consigliabile usare un software di fatturazione automatizzato che gestisce il progressivo in modo automatico, evita duplicazioni e garantisce la sequenza corretta. I software cloud più diffusi (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem) hanno meccanismi anti-duplicazione integrati.

Altri ID frequenti: CIG, CUP e DDT

Oltre agli identificativi visti finora, in fattura elettronica possono comparire altri codici richiesti in casi specifici, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nelle operazioni complesse.

CIG – Codice Identificativo Gara

Il CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice di 10 caratteri alfanumerici rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per ogni appalto pubblico. È obbligatorio nelle fatture verso la Pubblica Amministrazione che derivano da contratti di appalto pubblico, in attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).

Il CIG va inserito nel campo XML <DatiGenerali><DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> oppure nel campo specifico <DatiContratto>. Esempi di CIG: “Z3A2C1B0F4”, “84529836A2”.

CUP – Codice Unico Progetto

Il CUP (Codice Unico Progetto) è un codice di 15 caratteri alfanumerici assegnato dal Dipartimento per la Programmazione e Coordinamento della Politica Economica (DIPE) per ogni progetto di investimento pubblico. È obbligatorio in caso di fatturazione di servizi/forniture relative a progetti di investimento pubblico finanziati con risorse pubbliche, fondi UE o PNRR.

Il CUP va inserito nel campo <CodiceCUP> all’interno di <DatiOrdineAcquisto> o <DatiContratto>. Esempi tipici: “B12C20000900007”, “F19J21000020001”. L’omissione del CUP può portare al rifiuto della fattura da parte della PA.

DDT – Documento Di Trasporto

Il DDT (Documento Di Trasporto) è il numero del documento che ha accompagnato la merce dal fornitore al cliente. Va indicato in fattura quando la fattura è “differita” rispetto al momento della consegna fisica dei beni (art. 21, comma 4 DPR 633/1972). Nel tracciato XML, il riferimento al DDT si valorizza in <DatiDDT><NumeroDDT> con la relativa data.

Il DDT è particolarmente importante nelle fatture differite, dove più consegne effettuate nel mese vengono fatturate cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo. In questi casi, in fattura devono comparire i riferimenti a tutti i DDT del periodo.

Esempio XML con tutti gli ID compilati

Per chiarire definitivamente come si distribuiscono i diversi ID nella fattura elettronica, ecco un esempio semplificato di tracciato XML che evidenzia dove si collocano i principali identificativi. Si tratta di una fattura emessa verso una Pubblica Amministrazione con CIG e CUP.

<FatturaElettronica versione="FPA12">
 <FatturaElettronicaHeader>
  <DatiTrasmissione>
    <IdTrasmittente>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>01234567890</IdCodice>
    </IdTrasmittente>
    <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
    <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
    <CodiceDestinatario>UFG3M5</CodiceDestinatario>
  </DatiTrasmissione>
  ...
 </FatturaElettronicaHeader>
 <FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-07-04</Data>
      <Numero>145/2026</Numero>
    </DatiGeneraliDocumento>
    <DatiOrdineAcquisto>
      <CodiceCUP>B12C20000900007</CodiceCUP>
      <CodiceCIG>Z3A2C1B0F4</CodiceCIG>
    </DatiOrdineAcquisto>
  </DatiGenerali>
  ...
 </FatturaElettronicaBody>
</FatturaElettronica>

In questo esempio puoi notare:

  • ProgressivoInvio “00001”: numero della trasmissione (vedi paragrafo successivo).
  • CodiceDestinatario “UFG3M5”: 6 caratteri perché destinatario PA.
  • Numero “145/2026”: numero progressivo della fattura assegnato dall’emittente.
  • CodiceCUP e CodiceCIG: identificativi dell’investimento pubblico e dell’appalto.

L’IdSdi non compare nel tracciato di emissione: viene generato dal SDI dopo l’invio e restituito nella ricevuta di consegna. In questo esempio sarà visibile, ad esempio, come <IdentificativoSdI>9876543210</IdentificativoSdI> nel file XML di metadati di ritorno.

Come recuperare l’ID SDI di una vecchia fattura

Capita spesso di aver bisogno dell’IdSdi di una fattura emessa mesi o anni prima, ad esempio per emettere una nota di credito collegata o rispondere a una richiesta dell’Agenzia delle Entrate. La buona notizia è che l’IdSdi rimane sempre disponibile nel cassetto fiscale per tutta la durata di conservazione delle fatture.

Procedi così per recuperare l’ID SDI di una vecchia fattura:

  1. Accedi al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (fatturaelettronica.agenziaentrate.gov.it).
  2. Autenticati con SPID, CIE o CNS, oppure con credenziali Entratel/Fisconline.
  3. Vai alla sezione “Consultazione” → “Fatture emesse” (o “Fatture ricevute” se cerchi una fattura passiva).
  4. Imposta il periodo di ricerca: anno e mese o intervallo di date.
  5. Filtra opzionalmente per partita IVA del cliente, numero fattura o stato.
  6. Clicca sulla fattura desiderata: si apre la scheda dettaglio che mostra tutti i dati, incluso l’ID SDI.

In alternativa, se hai conservato i file XML delle ricevute di consegna nel tuo software o sul tuo PC, puoi aprire il file di metadati relativo alla fattura cercata e leggere il valore del tag <IdentificativoSdI>. La conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche è di 10 anni: nel cassetto fiscale dell’Agenzia rimangono per tutto il periodo di conservazione previsto dalla normativa.

Differenza con il numero progressivo di invio

Un altro identificativo che genera confusione è il ProgressivoInvio, contenuto nel campo XML <DatiTrasmissione><ProgressivoInvio>. Si tratta di un codice di massimo 5 caratteri alfanumerici che identifica univocamente la singola trasmissione al SDI da parte dell’emittente o intermediario.

Le differenze chiave tra ProgressivoInvio, NumeroFattura e IdSdi sono:

  • ProgressivoInvio: assegnato dall’emittente o dal sistema di trasmissione, identifica la singola spedizione (può contenere una o più fatture). Esempio: “00001”, “00002”, “AB123”.
  • NumeroFattura: assegnato dall’emittente, identifica il documento fiscale all’interno della propria contabilità. Esempio: “001/2026”.
  • IdSdi: assegnato dal SDI, identifica la fattura nel sistema centrale dell’Agenzia delle Entrate. Esempio: “1234567890”.

In una giornata, lo stesso ProgressivoInvio non può essere ripetuto dall’emittente. È un dato gestito di solito automaticamente dal software di fatturazione e non richiede intervento manuale. Quando ti capita di vederlo nei messaggi di errore SDI (es. “ProgressivoInvio già utilizzato”), si tratta di un duplicato di trasmissione: il sistema rifiuta la fattura per evitare invii doppi.

Errori comuni sugli ID della fattura elettronica

Lavorando quotidianamente con la fatturazione elettronica, il CAF Centro Fiscale di Udine osserva alcuni errori ricorrenti che riguardano la gestione degli identificativi. Conoscerli aiuta a prevenirli ed evitare scarti SDI o sanzioni.

Confondere il numero della fattura con l’IdSdi

L’errore più comune è scambiare il numero della fattura per l’IdSdi. Quando un cliente o un commercialista chiede “qual è l’ID della fattura?”, spesso si riferisce al numero progressivo (es. “001/2026”), ma se il contesto è una nota di credito o un controllo fiscale potrebbe servire l’IdSdi (es. “1234567890”). Chiedere sempre chiarimenti sul tipo di ID richiesto.

Inserire lo stesso numero fattura su più documenti

Errore frequente quando si emettono fatture con software diversi o si gestiscono sezionali multipli senza coordinare la numerazione. Risultato: il SDI scarta con codice 00404 – documento duplicato. Soluzione: usare sempre lo stesso software di fatturazione per evitare conflitti, oppure adottare sezionali distinti (es. “1/A”, “1/B”) chiaramente separati.

Usare codice destinatario “0000000” per cliente con P.IVA

Inserire il codice destinatario “0000000” verso un cliente con partita IVA che ha invece un canale telematico attivo, comporta la mancata consegna automatica al destinatario. La fattura risulta solo nel cassetto fiscale del cliente, costringendolo a consultarla manualmente. Soluzione: chiedere sempre al cliente il codice destinatario corretto al momento dell’emissione.

Saltare numeri nel progressivo

Cancellare una fattura “in bozza” e proseguire con il numero successivo (es. saltare dal “10” al “12”) crea un buco nella numerazione che, in caso di controllo fiscale, va giustificato. Soluzione: usare software che gestiscono il progressivo in modo automatico e riassegnano il numero in caso di annullamento prima dell’invio al SDI.

Omettere CIG/CUP nelle fatture verso PA

Nelle fatture verso la Pubblica Amministrazione, omettere CIG (per appalti pubblici) o CUP (per investimenti pubblici) provoca quasi certamente il rifiuto della fattura da parte dell’ente. Soluzione: chiedere sempre all’ufficio destinatario quali codici inserire prima di emettere fattura.

Domande frequenti

Cos’è l’ID di una fattura elettronica?

L’espressione “ID di una fattura elettronica” può significare diverse cose: il numero progressivo assegnato dall’emittente (es. “001/2026”), l’IdSdi generato dal Sistema di Interscambio (es. “1234567890”), il codice destinatario di 7 caratteri o, per la PA, il codice univoco ufficio di 6 caratteri. È importante chiarire sempre il contesto per capire a quale identificativo si fa riferimento.

Dove trovo l’IdSdi della mia fattura?

L’IdSdi si trova in tre punti: nel file XML di ricevuta di consegna (tag <IdentificativoSdI>), nel cassetto fiscale Fatture e Corrispettivi (sezione Consultazione) e nei software di fatturazione (campo “ID SDI” o “Identificativo SDI”). Non compare sulla fattura PDF né nel file XML originario di emissione: viene generato dal SDI solo dopo l’accettazione del documento.

L’IdSdi è uguale al numero della fattura?

No, sono due cose diverse. Il numero della fattura lo decide l’emittente in fase di emissione (es. “001/2026”) e va nel campo <Numero> del file XML. L’IdSdi, invece, viene assegnato automaticamente dal Sistema di Interscambio dopo l’accettazione e ha un formato numerico progressivo (es. 1234567890). Una stessa fattura ha quindi sempre due identificativi distinti.

Devo inserire l’IdSdi nella nota di credito?

L’IdSdi nella nota di credito è opzionale. I campi obbligatori per collegare la nota di credito alla fattura originaria sono il numero della fattura (IdDocumento) e la data della fattura (Data) all’interno di <DatiFattureCollegate>. Aggiungere anche l’IdSdi facilita il matching automatico nel cassetto fiscale e velocizza eventuali controlli, ma non è richiesto dalla normativa.

Cosa fare se inserisco lo stesso numero fattura due volte?

Il SDI scarterà la seconda fattura con il codice errore 00404 – documento duplicato. La fattura scartata è considerata non emessa: hai 5 giorni per correggere il numero (es. usare “002/2026” al posto di “001/2026” duplicato) e re-inviare la fattura mantenendo data e contenuto originari. Per evitare questi errori, usa sempre lo stesso software di fatturazione e gestisci correttamente eventuali sezionali.

Il progressivo fatture si azzera dal 1° gennaio 2026?

Sì, la prassi consolidata è di ripartire da 001 ogni anno solare. Dal 1° gennaio 2026 puoi numerare le fatture come “001/2026”, “002/2026”, ecc., e il 1° gennaio 2027 ripartirai da “001/2027”. Non è obbligatorio, ma è la modalità più diffusa perché aiuta nell’organizzazione contabile e nella consultazione storica delle fatture.

Cosa devo inserire come codice destinatario per cliente privato?

Per un cliente privato senza partita IVA (consumatore) o per un cliente che vuole ricevere la fattura solo via PEC, il codice destinatario va valorizzato a “0000000” (sette zeri). In quest’ultimo caso devi anche compilare il campo <PECDestinatario>. La fattura sarà comunque consegnata al cliente nel suo cassetto fiscale, ma sei tenuto a fornirgli anche una copia analogica (PDF o cartacea).

Posso recuperare l’IdSdi di una fattura emessa nel 2023?

Sì, l’IdSdi rimane sempre disponibile nel cassetto fiscale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate per tutto il periodo di conservazione obbligatoria delle fatture (10 anni). Accedi con SPID, CIE o CNS, vai a Consultazione → Fatture emesse, imposta il periodo desiderato e clicca sulla fattura: troverai l’IdSdi nella scheda dettaglio.

Hai dubbi sulla compilazione della fattura elettronica? Contattaci

Capire i diversi identificativi della fattura elettronica è solo il primo passo: la corretta gestione della fatturazione richiede attenzione costante a numerazione, codici destinatario, CIG, CUP e tracciabilità degli IdSdi soprattutto in caso di note di credito. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale a partite IVA, professionisti e aziende su tutti gli aspetti della fatturazione elettronica: emissione corretta, gestione scarti, recupero ID SDI per controlli, predisposizione di note di credito collegate.

Se hai bisogno di supporto per aprire una partita IVA, scegliere il software di fatturazione più adatto, gestire la numerazione progressiva o predisporre fatture verso la PA con CIG e CUP, contatta il nostro studio. Siamo a tua disposizione per chiarire ogni dubbio e affiancarti nella gestione operativa della fatturazione elettronica.

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Luglio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-04 14:00:002026-05-24 09:36:49ID Codice Fattura Elettronica 2026: Cos’è, Dove Trovarlo e Come Funziona
Guide Fatturazione Elettronica

Reverse Charge Interno 2026: Guida Fatturazione con IVA al 0% per Edilizia, Rottami e Cellulari

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il reverse charge interno e’ una procedura IVA che si applica in alcuni settori specifici per evitare frodi fiscali. Nel 2026, le regole sono aggiornate e i codici natura da indicare in fattura elettronica vanno dal N6.1 al N6.9, ognuno per una categoria diversa: rottami, oro, edilizia, cellulari, console, energia. Capire quando applicare il reverse charge e’ fondamentale per chi opera in questi settori, perche’ un errore nel codice puo’ costare sanzioni importanti.

In questa guida completa scoprirai cos’e’ il reverse charge interno, in quali settori si applica nel 2026, come compilare correttamente la fattura elettronica con IVA al 0%, quali sono i codici natura corretti e cosa cambia per i forfettari. Trovi anche esempi pratici e XML compilato per non sbagliare.

Hai dubbi sull’applicazione del reverse charge alla tua attivita’? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta nella gestione corretta della fatturazione e dei codici natura.

Indice dei contenuti

  1. Cos’e’ il reverse charge interno e come funziona
  2. Differenza tra reverse charge interno ed esterno
  3. Base normativa: art. 17 DPR 633/1972
  4. Settori con reverse charge interno 2026 e codici natura N6
  5. Come emettere una fattura con reverse charge interno
  6. Esempio pratico di XML compilato
  7. Cosa deve fare il committente che riceve la fattura
  8. Reverse charge e regime forfettario
  9. Esempi pratici di reverse charge interno
  10. Cosa succede se sbagli il codice natura
  11. Reverse charge solo B2B: attenzione ai privati
  12. Differenza tra reverse charge e split payment
  13. Domande frequenti sul reverse charge interno

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Cos’e’ il reverse charge interno e come funziona

Il reverse charge interno, chiamato anche inversione contabile, e’ un meccanismo IVA particolare. In una vendita normale, il venditore applica l’IVA sulla fattura, la incassa dal cliente e poi la versa allo Stato. Con il reverse charge, invece, succede l’opposto: il venditore non applica l’IVA sulla fattura, e l’obbligo di gestire l’imposta passa al compratore.

In pratica, il cliente che riceve una fattura in reverse charge deve auto-fatturarsi l’IVA: la calcola, la registra nel registro IVA acquisti (per portarla in detrazione) e contemporaneamente nel registro IVA vendite (per versarla in liquidazione). L’operazione e’ neutra sul piano dell’imposta dovuta, ma serve a tracciare il movimento e a evitare frodi.

Perche’ lo Stato ha introdotto questo meccanismo? Semplice: in alcuni settori particolarmente esposti a frodi (rottami, edilizia, cellulari) capitava che il venditore incassasse l’IVA dal cliente e poi non la versasse allo Stato, sparendo. Spostando l’obbligo sul compratore – che di solito e’ un’azienda strutturata – il rischio si azzera.

Riassunto del meccanismo del reverse charge

  • Venditore: emette fattura senza IVA con causale specifica
  • Compratore: riceve fattura, integra l’IVA, la versa e la detrae
  • Effetto fiscale netto: zero (operazione neutra)
  • Tracciabilita’: totale, perche’ l’operazione passa due volte nei registri

Differenza tra reverse charge interno ed esterno

Esistono due tipi di reverse charge ed e’ importante non confonderli, perche’ si applicano in situazioni diverse e con codici natura diversi.

Il reverse charge esterno riguarda le operazioni con soggetti esteri: fornitori UE o extra-UE che vendono beni o prestano servizi a un’azienda italiana. In questo caso, il fornitore estero emette fattura senza IVA e l’azienda italiana deve integrare l’imposta italiana tramite autofattura o integrazione (codici natura N6 generici e N3.X). Per approfondire come funziona quando sei tu a fatturare all’estero, leggi la guida su come fatturare all’estero in regime forfettario.

Il reverse charge interno, invece, riguarda operazioni che avvengono tutte in Italia, tra due soggetti italiani con partita IVA. Si applica solo a settori specifici elencati dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/1972, e ognuno ha un codice natura preciso (da N6.1 a N6.9).

Tabella riassuntiva delle differenze

CaratteristicaReverse charge internoReverse charge esterno
SoggettiEntrambi italianiUno italiano, uno estero
SettoriSolo elencatiGenerale per import servizi/beni UE
Codice naturaN6.1 – N6.9N6 generico o N3.X
NormaArt. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72Art. 17 c. 2 DPR 633/72

Base normativa: art. 17 DPR 633/1972

La normativa di riferimento per il reverse charge interno e’ contenuta nell’articolo 17 commi 5 e 6 del DPR 633/1972, il decreto che disciplina l’IVA in Italia. Negli anni questi commi sono stati ampliati con vari provvedimenti per includere nuovi settori a rischio frode.

  • Art. 17 c. 5: introduce il reverse charge per cessioni di oro da investimento
  • Art. 17 c. 6 lett. a: subappalto edilizio
  • Art. 17 c. 6 lett. a-bis: cessione di fabbricati strumentali
  • Art. 17 c. 6 lett. a-ter: prestazioni edili nel settore servizi
  • Art. 17 c. 6 lett. b: cessioni di telefoni cellulari B2B
  • Art. 17 c. 6 lett. c: cessioni di console giochi, PC e laptop B2B
  • Art. 17 c. 6 lett. d-bis, d-ter, d-quater: settore energetico
  • Art. 74 c. 7-8: rottami e materiali di recupero

Una novita’ importante per il 2026 e’ la conferma dell’estensione del reverse charge ai contratti di appalto e subappalto nel settore della logistica e del trasporto merci, gia’ introdotta nel 2024 dalla Legge di Bilancio (L. 213/2023) e operativa per i committenti che svolgono attivita’ di logistica, movimentazione e trasporto.

Settori con reverse charge interno 2026 e codici natura N6

Vediamo nel dettaglio i nove settori in cui si applica il reverse charge interno nel 2026, ognuno con il proprio codice natura da indicare nella fattura elettronica.

N6.1 – Cessione di rottami e materiali di recupero

Disciplinata dall’art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72, riguarda la vendita di rottami ferrosi, cascami, sottoprodotti, carta da macero, plastica e altri materiali destinati al riciclo. E’ uno dei settori storicamente piu’ colpiti da frodi IVA, motivo per cui il legislatore ha introdotto il reverse charge gia’ molti anni fa.

N6.2 – Cessione di oro da investimento

Riguarda la cessione di oro da investimento (lingotti, monete) ai sensi dell’art. 17 c. 5 del DPR 633/72. Si applica quando il cedente ha optato per il regime di imponibilita’. L’obiettivo e’ contrastare le frodi nel settore dei metalli preziosi.

N6.3 – Subappalto edilizio

E’ uno dei casi piu’ frequenti di applicazione del reverse charge interno. Si applica quando un subappaltatore emette fattura nei confronti dell’appaltatore principale per lavori edili. Attenzione: il reverse charge si applica solo nel rapporto subappaltatore-appaltatore, non quando l’appaltatore fattura al committente finale.

Esempio: un’impresa edile vince l’appalto per costruire un capannone. Affida l’impianto idraulico a un idraulico subappaltatore. L’idraulico fattura all’impresa edile in reverse charge (codice N6.3). L’impresa edile, a sua volta, fattura al committente finale con IVA ordinaria (perche’ tra appaltatore e committente non c’e’ reverse charge).

N6.4 – Cessione di fabbricati strumentali

Riguarda la cessione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) tra soggetti IVA quando il cedente ha optato per l’imponibilita’ IVA. Anche in questo caso, l’acquirente integra la fattura con IVA al 22% (o aliquota applicabile).

N6.5 – Cessione di telefoni cellulari B2B

Si applica alle cessioni di telefoni cellulari tra soggetti IVA (B2B). Importante: non si applica nelle vendite al consumatore finale. Il reverse charge scatta solo se acquisti cellulari per rivenderli o per uso aziendale.

N6.6 – Cessione di console giochi, PC, laptop B2B

Stessa logica del codice N6.5, ma applicato a console videogiochi, PC desktop, laptop, tablet e microprocessori. Vale solo per cessioni B2B effettuate nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio. Quando un negozio vende un PC al consumatore finale, applica IVA ordinaria.

N6.7 – Prestazioni edili nel settore servizi

Riguarda le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Si applica nei rapporti tra imprese del settore edile, anche al di fuori del subappalto. Esempio classico: un’impresa di pulizie che lavora per un’impresa edile durante un cantiere.

N6.8 – Cessioni nel settore energetico

Si applica alle cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica e ai certificati similari (art. 17 c. 6 lett. d-bis, d-ter, d-quater). E’ un settore esposto a frodi carosello, motivo per cui il legislatore ha applicato il reverse charge.

N6.9 – Altri casi specifici

Codice generico per altri casi specifici di reverse charge interno previsti da normative speciali, come ad esempio il reverse charge applicato in via sperimentale ad alcuni settori particolari o le operazioni introdotte da decreti ministeriali successivi.

Tabella riepilogativa codici natura N6

CodiceSettoreNorma
N6.1Rottami e materiali di recuperoArt. 74 c. 7-8
N6.2Oro da investimentoArt. 17 c. 5
N6.3Subappalto edilizioArt. 17 c. 6 lett. a
N6.4Fabbricati strumentaliArt. 17 c. 6 lett. a-bis
N6.5Telefoni cellulari B2BArt. 17 c. 6 lett. b
N6.6PC, console, laptop B2BArt. 17 c. 6 lett. c
N6.7Servizi edili (pulizia, demolizione)Art. 17 c. 6 lett. a-ter
N6.8Settore energetico (gas, energia)Art. 17 c. 6 lett. d-bis
N6.9Altri casi specificiNorme speciali

Come emettere una fattura con reverse charge interno

Emettere una fattura con reverse charge interno e’ piu’ semplice di quanto sembri, basta seguire alcuni passaggi precisi e indicare i codici corretti nella fattura elettronica.

I 5 passi per la fattura corretta

  1. Vendi senza IVA: non addebitare IVA al cliente
  2. Indica la dicitura in fattura: “Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 c. X DPR 633/72” (sostituisci X con il comma corretto)
  3. Inserisci il codice natura: N6.1, N6.2, N6.3… a seconda del settore
  4. Imponibile: indica l’importo netto
  5. IVA: 0% (campo aliquota = 0,00)

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Aruba, Fattura24, FatturaInCloud, Libero SiStudio) gestiscono automaticamente questi codici: basta selezionare il tipo di operazione e il programma compila correttamente i campi XML.

Cosa scrivere nel corpo della fattura

  • Descrizione operazione: precisa e dettagliata
  • Imponibile: importo netto
  • Aliquota IVA: 0%
  • IVA: 0,00 EUR
  • Riferimento normativo: in calce o nella descrizione
  • Codice natura: N6.X (selezionato automaticamente dal software)

Esempio pratico di XML compilato

Vediamo concretamente come si presenta una fattura elettronica in reverse charge interno a livello di file XML. Supponiamo che un idraulico subappaltatore (Mario Rossi, P.IVA 12345678901) emetta fattura a un’impresa edile (Costruzioni SpA, P.IVA 98765432109) per 5.000 EUR di lavori di subappalto.

<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Lavori di subappalto impianto idraulico</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>5000.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>5000.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N6.3</Natura>
    <RiferimentoNormativo>Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72</RiferimentoNormativo>
  </DettaglioLinee>
  <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N6.3</Natura>
    <ImponibileImporto>5000.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <RiferimentoNormativo>Reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72</RiferimentoNormativo>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>

I campi fondamentali sono tre: AliquotaIVA a 0,00 (zero), Natura con il codice corretto (N6.3 in questo caso) e RiferimentoNormativo con la base giuridica precisa. Se uno solo di questi campi e’ compilato male, la fattura risulta scartata dallo SDI o passa controlli successivi dell’Agenzia Entrate.

Cosa deve fare il committente che riceve la fattura

Quando ricevi una fattura in reverse charge interno, hai degli obblighi precisi da rispettare entro pochi giorni. Vediamo cosa devi fare passo per passo.

  1. Ricevi la fattura dal fornitore tramite SDI
  2. Auto-fatturati l’IVA (procedura di integrazione): calcola l’IVA dovuta applicando l’aliquota corretta (di solito 22%) sull’imponibile
  3. Registra la fattura sia nel registro IVA acquisti (per detrarre) sia nel registro IVA vendite (per versare)
  4. Versa l’IVA in liquidazione mensile o trimestrale
  5. Detrai la stessa IVA nella stessa liquidazione: l’effetto e’ neutro

L’integrazione si fa generando un documento di tipo TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno, con i dati del fornitore originale e l’aggiunta dell’IVA calcolata. Il documento va trasmesso allo SDI.

Tempi per l’integrazione

  • Termine massimo: entro il mese successivo a quello di ricezione
  • Liquidazione: nella liquidazione del periodo di registrazione
  • Detrazione: contestuale, nello stesso periodo

Reverse charge e regime forfettario

I forfettari hanno regole particolari quando interagiscono con il reverse charge interno. Vediamo i due scenari principali.

Forfettario che VENDE in reverse charge

Il regime forfettario prevede normalmente che il forfettario non addebiti IVA in fattura, indicando il codice natura N2.2 (operazione non soggetta – altri casi). Ma cosa succede se il forfettario vende in un settore soggetto a reverse charge interno (es. un idraulico forfettario che subappalta a un’impresa edile)?

In questo caso il forfettario emette comunque fattura senza IVA, ma deve usare il codice natura specifico del reverse charge (N6.3 per il subappalto edilizio, N6.7 per i servizi edili) invece di N2.2. La sostanza non cambia (niente IVA in fattura), ma e’ importante per la tracciabilita’ fiscale.

Forfettario che RICEVE fattura reverse charge

Se il forfettario riceve una fattura in reverse charge da un fornitore (caso meno comune, ma possibile), NON deve auto-fatturarsi l’IVA nel modo classico, perche’ non ha una posizione IVA aperta da gestire. Tuttavia, deve versare l’IVA dovuta tramite F24 entro il 16 del mese successivo, usando il codice tributo specifico.

I forfettari sono esonerati dalla LIPE (Liquidazione Periodica IVA) e dalla dichiarazione IVA annuale, ma il versamento dell’IVA per le operazioni in reverse charge ricevute resta obbligatorio. E’ un punto spesso trascurato che puo’ costare sanzioni.

Esempi pratici di reverse charge interno

Vediamo tre esempi concreti di applicazione del reverse charge interno, con il codice natura corretto da usare in ciascun caso.

Esempio 1 – Idraulico subappalta a impresa edile

Marco e’ un idraulico in regime forfettario e lavora in subappalto per un’impresa edile (Costruzioni Friuli SpA) che sta ristrutturando una casa privata. Marco fattura 3.500 EUR per i lavori di impianto idraulico.

  • Codice natura corretto: N6.3 (subappalto edile)
  • Norma: Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72
  • IVA in fattura: 0% (Marco e’ forfettario E in reverse charge)
  • Cosa fa Costruzioni Friuli: integra fattura, calcola IVA al 22% (770 EUR), la versa in liquidazione e la detrae

Esempio 2 – Vendita di cellulari B2B

TechShop Srl rivende cellulari business a un’azienda di logistica (Trasporti Veloci Srl) che li distribuira’ ai dipendenti. Importo: 12.000 EUR per 30 smartphone.

  • Codice natura corretto: N6.5 (cellulari B2B)
  • Norma: Art. 17 c. 6 lett. b) DPR 633/72
  • IVA in fattura: 0%
  • Cosa fa Trasporti Veloci: integra fattura con IVA al 22% (2.640 EUR), versa e detrae

Esempio 3 – Demolitore vende rottami metallici

Una ditta di demolizione (Demolizioni Udine Srl) vende 8.000 EUR di rottami ferrosi a un’acciaieria (Ferriere Friulane SpA).

  • Codice natura corretto: N6.1 (rottami)
  • Norma: Art. 74 c. 7-8 DPR 633/72
  • IVA in fattura: 0%
  • Cosa fa Ferriere Friulane: integra con IVA al 22% (1.760 EUR), versa e detrae

Cosa succede se sbagli il codice natura

Sbagliare il codice natura nel reverse charge interno non e’ un errore banale. Le conseguenze possono essere pesanti, sia per chi emette fattura sia per chi la riceve.

Possibili contestazioni dell’Agenzia Entrate

  • Recupero dell’IVA non applicata: se l’AdE riqualifica l’operazione come non soggetta a reverse charge
  • Sanzioni amministrative: dal 90% al 180% dell’imposta non applicata correttamente
  • Sanzione fissa per errore formale: da 250 EUR a 2.000 EUR per fatture irregolari
  • Indetraibilita’: il committente potrebbe non poter detrarre l’IVA

L’Agenzia Entrate ha intensificato i controlli sulla corretta applicazione dei codici natura grazie ai dati delle fatture elettroniche, che permettono incroci automatici. Un codice natura sbagliato puo’ attivare un alert nei sistemi dell’AdE.

Come evitare errori

  • Verifica sempre il settore della tua attivita’ e quale codice natura si applica
  • Usa software di fatturazione aggiornati che gestiscono automaticamente i codici
  • In caso di dubbio, chiedi al CAF o al commercialista PRIMA di emettere fattura
  • Conserva la documentazione che giustifica l’applicazione del reverse charge (contratto di subappalto, ordine, ecc.)

Reverse charge solo B2B: attenzione ai privati

Una regola fondamentale del reverse charge interno: si applica solo nelle operazioni B2B, cioe’ tra due soggetti con partita IVA. Mai con i privati.

Esempio: un imbianchino fa lavori di tinteggiatura in un appartamento di un cliente privato. Anche se l’attivita’ e’ “edile”, il reverse charge non si applica perche’ il cliente non ha partita IVA. L’imbianchino emette fattura con IVA ordinaria (10% per ristrutturazione, 22% in altri casi).

Stessa cosa per la vendita di cellulari: in un negozio al dettaglio, quando un cliente privato compra un telefono, l’IVA si applica normalmente al 22%. Il codice N6.5 si usa solo nelle vendite B2B nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale.

Caso particolare: cliente con partita IVA che compra per uso privato

Cosa succede se un imprenditore con partita IVA compra un cellulare per uso personale? Il reverse charge si applica solo se l’acquisto rientra nell’attivita’ d’impresa. Se e’ uso strettamente personale, l’operazione torna a essere assimilata a B2C e si applica IVA ordinaria. La distinzione si basa sull’intestazione della fattura: se intestata alla persona fisica come privato, no reverse charge; se intestata alla P.IVA come imprenditore, si’.

Differenza tra reverse charge e split payment

Spesso il reverse charge interno viene confuso con lo split payment, ma sono due meccanismi diversi pensati per situazioni diverse.

Lo split payment (scissione dei pagamenti) si applica quando un fornitore privato fattura alla Pubblica Amministrazione o a societa’ a controllo pubblico. Il fornitore emette fattura con IVA addebitata, ma la PA paga al fornitore solo l’imponibile e versa direttamente l’IVA allo Stato. Codice nei dati di pagamento: “S” o “I”.

Il reverse charge invece, come abbiamo visto, prevede che il fornitore emetta fattura senza IVA e che il cliente integri l’imposta. Si applica tra privati B2B in settori specifici.

Tabella di confronto reverse charge vs split payment

CaratteristicaReverse charge internoSplit payment
SoggettiB2B privatiPrivato vs PA
IVA in fattura0% (non addebitata)Addebitata normalmente
Chi versa l’IVAIl cliente (in liquidazione)La PA direttamente
EffettoOperazione neutraSolo gestione del pagamento
Codice naturaN6.XN/A (IVA addebitata)

Domande frequenti sul reverse charge interno

Il reverse charge interno si applica anche tra forfettari?

Si’, se il settore rientra tra quelli previsti (subappalto edile, rottami, ecc.) e l’operazione e’ tra due soggetti IVA, anche se entrambi sono forfettari. Il forfettario venditore usa il codice natura specifico (es. N6.3) invece di N2.2. Il forfettario acquirente dovra’ versare l’IVA con F24, anche se non gestisce normalmente la liquidazione.

Come si compila la LIPE con operazioni in reverse charge?

Le operazioni in reverse charge ricevute vanno indicate nella LIPE sia tra le operazioni passive (per la detrazione) sia tra le attive (per il versamento dell’imposta integrata). Per chi e’ soggetto a LIPE, il software gestionale di solito fa tutto in automatico se i codici natura sono corretti.

Cosa rischio se applico il reverse charge in un settore non previsto?

Rischi che l’AdE riqualifichi l’operazione come imponibile IVA ordinaria. Devi quindi versare l’IVA non applicata, piu’ sanzioni dal 90% al 180% e interessi. Per evitare il problema, applica il reverse charge solo nei casi tassativamente elencati dall’art. 17 c. 5-6 e art. 74 del DPR 633/72.

Posso emettere una nota di credito su una fattura in reverse charge?

Si’, con le stesse modalita’ della fattura originaria: nota di credito senza IVA, codice natura N6.X, riferimento normativo all’art. 17 DPR 633/72. Il committente dovra’ rettificare anche l’integrazione IVA effettuata in precedenza.

Il reverse charge si applica al noleggio di attrezzature edili?

No. Il reverse charge edile (N6.3 e N6.7) si applica alle prestazioni di lavori (subappalto, pulizia, demolizione, installazione impianti), non al semplice noleggio di attrezzature o macchinari. Per il noleggio si applica IVA ordinaria al 22%.

Quale codice TipoDocumento usare per l’integrazione?

Il codice corretto per l’integrazione di una fattura ricevuta in reverse charge interno e’ TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno. Per il reverse charge esterno (UE) si usa TD17 (servizi UE) o TD18 (cessioni intra-UE).

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Il reverse charge interno e’ uno dei meccanismi IVA piu’ tecnici e piu’ soggetti a errori. Tra 9 codici natura diversi, settori specifici, regole speciali per i forfettari e differenze con lo split payment, e’ facile sbagliare. E gli errori, come abbiamo visto, possono costare sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta nella corretta applicazione del reverse charge: dalla verifica della tua attivita’ alla compilazione delle fatture, dalla gestione della LIPE alla risoluzione di eventuali contestazioni dell’Agenzia Entrate.

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Giugno 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-30 14:00:002026-05-24 09:54:37Reverse Charge Interno 2026: Guida Fatturazione con IVA al 0% per Edilizia, Rottami e Cellulari
Guide Fatturazione Elettronica

Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Guida N1-N7 con Esempi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Compilare correttamente il codice Natura nella fattura elettronica e una delle operazioni piu critiche per imprese, partite IVA forfettarie, esportatori e professionisti. Un errore in questo campo XML determina lo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SdI), con conseguenze che vanno dalle sanzioni ai mancati pagamenti. In questa guida aggiornata al 2026 trovi la tabella completa dei codici N1-N7, esempi pratici per ogni casistica e indicazioni operative per i principali software di fatturazione (Aruba, Fatture in Cloud, software gestionali).

La guida copre tutti i sotto-codici introdotti dall’Agenzia delle Entrate: dalle operazioni escluse ex art. 15 (N1) alle vendite intracomunitarie (N3.2), dal reverse charge edilizio (N6.7) al regime del margine per auto usate (N5). Trovi inoltre un esempio XML completo del tag <Natura> e una sezione FAQ con i casi piu controversi.

Indice dei contenuti

  1. Codice Natura nella fattura elettronica: cos’e
  2. Dove si trova il codice Natura nell’XML
  3. Quando si deve usare il codice Natura
  4. Tabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)
  5. N1 – Operazioni escluse ex art. 15
  6. N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)
  7. N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)
  8. N4 – Operazioni esenti
  9. N5 – Regime del margine
  10. N6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)
  11. N7 – IVA assolta in altro Stato UE
  12. Esempi pratici per categoria professionale
  13. Errore comune: aliquota 0% invece del codice Natura
  14. Cosa succede se sbagli: scarto SDI
  15. Compilazione nei principali software
  16. Aggiornamenti normativi 2026
  17. Esempio XML completo con tag Natura
  18. Domande frequenti

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Codice Natura nella fattura elettronica: cos’e

Il codice Natura e un identificativo alfanumerico (da N1 a N7, con sotto-codici come N2.2, N3.1, N6.7) che indica il regime IVA dell’operazione fatturata quando questa non prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria (4%, 5%, 10%, 22%). E stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati.

Il codice Natura serve al Sistema di Interscambio e all’Agenzia delle Entrate per classificare correttamente le operazioni ai fini IVA: distinguere ad esempio una vendita esente (medico) da una vendita non imponibile (esportatore) o da un’operazione fuori campo IVA (forfettario). Senza questa classificazione l’incrocio dei dati nelle dichiarazioni precompilate (LIPE, dichiarazione IVA annuale) non sarebbe possibile.

Dove si trova il codice Natura nell’XML

Nel tracciato XML della fattura elettronica (formato FatturaPA versione 1.2.2 o successive), il codice Natura si inserisce nel tag <Natura> all’interno del blocco <DatiBeniServizi>/<DettaglioLinee> e/o nel blocco <DatiRiepilogo>.

La regola fondamentale e questa: il tag <Natura> e alternativo al tag <AliquotaIVA> con valore diverso da zero. In pratica:

  • Se l’operazione e imponibile al 4%, 5%, 10% o 22% → compili solo <AliquotaIVA>, NON compili <Natura>
  • Se l’operazione e non imponibile, esente, non soggetta o in reverse charge → compili <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> E <Natura> con il codice corretto

Mettere insieme un’aliquota positiva e un codice Natura, oppure dichiarare aliquota 0,00 senza specificare la Natura, genera scarto SDI con codice di errore 00400 o 00401.

Quando si deve usare il codice Natura

Il codice Natura va indicato solo per le operazioni che non scontano IVA con aliquota ordinaria. Le casistiche sono cinque macro-categorie, che corrispondono ai codici N1-N7:

  • Operazioni escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72 (rimborsi spese, anticipazioni in nome e per conto)
  • Operazioni non soggette per mancanza di un presupposto IVA (territoriale, soggettivo)
  • Operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, San Marino)
  • Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (sanitarie, didattiche, finanziarie)
  • Operazioni in reverse charge o regime speciale (margine, autotrasportatori, IVA per cassa)

Se sei una partita IVA in regime ordinario e fatturi 100 euro + IVA 22% a un cliente italiano, NON devi mettere alcun codice Natura. Compili semplicemente <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> e l’imposta di 22 euro. Il codice Natura sarebbe un errore.

Tabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)

Ecco la tabella ufficiale dei codici Natura validi nel 2026, comprensiva di tutti i sotto-codici. La tabella e conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica.

CodiceDescrizioneEsempio tipico
N1Escluse ex art. 15 DPR 633/72Rimborso bollo, anticipazione spese in nome e per conto
N2.1Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguentiServizio prestato a privato extra-UE
N2.2Non soggette – altri casiForfettario verso cliente italiano, marca da bollo 2 euro
N3.1Non imponibili – esportazioniVendita beni a cliente USA
N3.2Non imponibili – cessioni intracomunitarieVendita beni a P.IVA tedesca con VIES attivo
N3.3Non imponibili – cessioni verso San MarinoVendita beni a societa sammarinese
N3.4Non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioniForniture a navi e aeromobili (art. 8-bis)
N3.5Non imponibili – dichiarazione di intentoVendita a esportatore abituale (lettera di intento)
N3.6Non imponibili – altre operazioniOperazioni con Citta del Vaticano, depositi IVA
N4Esenti ex art. 10 DPR 633/72Visita medica, lezioni private, locazione abitativa
N5Regime del margine / IVA non espostaVendita auto usata, opera d’arte, antiquariato
N6.1Reverse charge – cessione rottamiVendita rottami ferrosi a recuperatore
N6.2Reverse charge – cessione oro e argentoVendita oro da investimento
N6.3Reverse charge – subappalto edilizioSubappaltatore verso appaltatore principale
N6.4Reverse charge – cessione fabbricatiVendita immobile strumentale tra imprese
N6.5Reverse charge – cessione cellulariVendita ingrosso smartphone tra imprese
N6.6Reverse charge – cessione PC, consoleVendita ingrosso PC, tablet, console
N6.7Reverse charge – prestazioni edili settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti edili
N6.8Reverse charge – settore energeticoCessione gas, energia elettrica certificati verdi
N6.9Reverse charge – altri casiCasi residuali introdotti da decreti successivi
N7IVA assolta in altro Stato UEVendite a distanza B2C, servizi telecomunicazioni OSS

N1 – Operazioni escluse ex art. 15

Il codice N1 identifica le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972. Si tratta di importi che, pur transitando in fattura, non costituiscono corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi.

  • Anticipazioni in nome e per conto del cliente: tipico esempio sono i bolli, i diritti camerali, le imposte di registro pagate dal commercialista per conto del cliente
  • Interessi di mora per ritardato pagamento
  • Penalita contrattuali
  • Imballaggi a rendere con cauzione
  • Cessioni di beni in transito sul territorio dello Stato

Esempio pratico: un commercialista anticipa per il cliente 50 euro di tassa di concessione governativa. In fattura, oltre al proprio compenso (con IVA 22%), inserisce una riga separata di 50 euro con codice N1 e nessuna IVA. Anche il bollo da 2 euro applicato alle fatture in regime di esenzione/non imponibilita, quando addebitato al cliente, va con codice N1.

N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)

Il codice N2 riguarda le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di un presupposto (territoriale o soggettivo). Dal 2021 e suddiviso in due sotto-codici obbligatori.

N2.1 – Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguenti

Si usa per le operazioni che non rispettano il presupposto della territorialita IVA. I casi tipici sono:

  • Servizi resi a privati consumatori extra-UE (es. consulenza online a cliente svizzero)
  • Servizi B2B con cliente UE/extra-UE (per i quali il debitore d’imposta e il cliente)
  • Cessioni di beni gia esistenti all’estero

N2.2 – Non soggette – altri casi (incluso forfettario)

Questo e il codice piu utilizzato in Italia, perche e quello che devono indicare tutti i contribuenti in regime forfettario quando emettono fattura a clienti italiani. Il forfettario non addebita IVA in rivalsa, ma deve comunque emettere fattura elettronica con codice N2.2.

Altri casi che rientrano in N2.2:

  • Regime di vantaggio (vecchi minimi ancora attivi)
  • Cessioni di denaro e crediti
  • Conferimenti d’azienda o di rami d’azienda
  • Passaggi di beni tra societa fuse o scisse

N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)

Il codice N3 raggruppa le operazioni non imponibili IVA: cessioni che hanno il presupposto IVA ma per le quali la legge prevede l’esenzione da imposta per ragioni di neutralita fiscale (esportazioni) o di armonizzazione comunitaria (cessioni intra-UE). Dal 2021 e obbligatorio specificare il sotto-codice esatto.

N3.1 – Esportazioni

Cessioni di beni a clienti residenti in Paesi extra-UE (USA, Cina, UK post-Brexit, Svizzera, Canada). Richiedono prova dell’avvenuta uscita dei beni (bolletta doganale MRN). Esempio: azienda di mobili italiana vende un container di sedie a un importatore di New York. Codice N3.1.

N3.2 – Cessioni intracomunitarie

Vendite di beni a soggetti passivi IVA di altri Stati membri UE, con partita IVA registrata al VIES. Esempio: produttore di parmigiano vende a distributore tedesco con P.IVA DE. Codice N3.2.

N3.3 – Cessioni verso San Marino

Vendite di beni verso operatori sammarinesi. Dal 2022 anche queste fatture transitano via SdI con tracciato dedicato. Codice N3.3.

N3.4 – Operazioni assimilate alle esportazioni

Forniture a navi che effettuano traffico internazionale, aeromobili, sedi diplomatiche, organismi internazionali (art. 8-bis e 72 DPR 633/72). Codice N3.4.

N3.5 – Dichiarazione di intento (esportatori abituali)

Vendita a un cliente italiano che ha lo status di esportatore abituale e ha trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento. In fattura va riportato anche il protocollo della dichiarazione di intento. Codice N3.5.

N3.6 – Altre operazioni non imponibili

Casi residuali: operazioni con la Citta del Vaticano, depositi IVA, prestazioni connesse a beni in deposito, alcune operazioni triangolari. Codice N3.6.

N4 – Operazioni esenti

Il codice N4 identifica le operazioni esenti da IVA ex articolo 10 del DPR 633/72. La differenza con le operazioni non imponibili e fondamentale: le operazioni esenti non danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati, mentre quelle non imponibili si.

I casi piu frequenti che richiedono codice N4:

  • Prestazioni sanitarie: medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetriche
  • Prestazioni didattiche: scuole, lezioni private (con limiti), corsi di formazione professionale riconosciuti
  • Operazioni finanziarie e assicurative: gestione finanziamenti, polizze assicurative, intermediazione
  • Locazioni di immobili abitativi (con eccezioni per le imprese costruttrici che hanno optato per il regime imponibile)
  • Cessioni di immobili abitativi da soggetti diversi dai costruttori entro 5 anni
  • Prestazioni di trasporto urbano con mezzi pubblici
  • Servizi postali universali

Esempio: un medico di base emette fattura al paziente per una visita di 80 euro. La fattura riporta 80 euro con codice N4 e marca da bollo da 2 euro (se l’importo supera 77,47 euro) addebitata con codice N1.

N5 – Regime del margine / IVA non esposta

Il codice N5 e riservato al regime speciale del margine previsto dal DL 41/1995, applicabile a:

  • Auto usate e altri beni mobili usati acquistati da privati
  • Opere d’arte, oggetti di antiquariato e da collezione (francobolli, monete, libri rari)
  • Agenzie di viaggio (regime speciale art. 74-ter)
  • Editoria (regime monofase)

In questo regime l’IVA si applica solo sul margine (differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) e non viene esposta separatamente in fattura. Esempio: un concessionario d’auto vende un’auto usata acquistata da privato per 8.000 euro a 10.000 euro. La fattura riporta 10.000 euro con codice N5, mentre l’IVA viene calcolata internamente sul margine di 2.000 euro.

N6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)

Il codice N6 identifica le operazioni in inversione contabile (reverse charge), ossia quei casi in cui il debitore dell’IVA non e il fornitore ma il cliente. Dal 2021 e obbligatorio indicare il sotto-codice specifico fra N6.1 e N6.9.

CodiceCasisticaEsempio
N6.1Cessione rottami e materiali di recuperoVendita di rottami ferrosi tra operatori
N6.2Cessione oro e argento puroVendita oro da investimento (purezza > 325/1000 per argento, > 995/1000 per oro)
N6.3Subappalto in ediliziaImpresa edile subappalta a impresa edile
N6.4Cessione fabbricati strumentaliVendita capannone industriale tra imprese (con opzione)
N6.5Cessione cellulari e dispositiviVendita all’ingrosso smartphone
N6.6Cessione PC, tablet, consoleVendita all’ingrosso microprocessori e PC
N6.7Prestazioni edili e settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti su edifici
N6.8Settore energeticoCessione gas, energia elettrica, certificati verdi
N6.9Altri casi residualiCasi specifici introdotti da decreti successivi

In tutti i casi N6 il fornitore emette fattura senza IVA con codice Natura, e il cliente integra la fattura applicando l’IVA con doppia annotazione (vendite e acquisti).

N7 – IVA assolta in altro Stato UE

Il codice N7 si applica alle operazioni per le quali l’IVA e dovuta in un altro Stato membro UE, tipicamente attraverso il regime speciale OSS/IOSS (One Stop Shop / Import One Stop Shop). Casi tipici:

  • Vendite a distanza B2C intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro annuali
  • Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso privati UE
  • Servizi digitali (software, e-book, streaming) verso consumatori UE

Esempio: un e-commerce italiano vende a un consumatore privato francese tramite il regime OSS. Sulla fattura italiana indica codice N7, mentre l’IVA francese viene versata trimestralmente tramite la dichiarazione OSS unificata.

Esempi pratici per categoria professionale

Vediamo i casi piu ricorrenti per categoria, con il codice Natura corretto da inserire nella fattura elettronica.

Categoria / OperazioneCodice NaturaNote
Forfettario verso cliente italianoN2.2Bollo da 2 euro se importo > 77,47 euro
Forfettario verso privato extra-UEN2.1Mancanza presupposto territoriale
Esportatore vende beni in USA/CinaN3.1Serve prova uscita beni (MRN)
Vendita a P.IVA tedesca con VIESN3.2Modello Intrastat obbligatorio
Vendita a societa di San MarinoN3.3Trasmissione SdI obbligatoria dal 2022
Architetto B2B verso cliente UEN2.1Reverse charge nel paese del committente
Medico/dentista fattura pazienteN4Esente art. 10 n.18 DPR 633/72
Idraulico in subappalto edileN6.7Reverse charge prestazioni servizi edili
Concessionario vende auto usataN5Regime del margine
Locazione abitativa privatiN4Esente, con eccezione costruttori
Vendita rottami a recuperatoreN6.1Sempre reverse charge
E-commerce verso privato francese (OSS)N7Oltre soglia 10.000 euro
Insegnante lezioni private riconosciuteN4Solo per discipline scolastiche/universitarie
Esportatore abituale (lett. intento)N3.5Indicare protocollo dichiarazione
Commercialista anticipa bolliN1Solo riga anticipazione

Errore comune: aliquota 0% invece del codice Natura

L’errore piu frequente riscontrato dal Sistema di Interscambio e dichiarare aliquota IVA pari a zero senza specificare il codice Natura. Il software di compilazione (specialmente quelli generici, non dedicati alla fatturazione elettronica) accetta apparentemente la fattura, ma SDI la scarta entro 5 giorni con codice di errore.

Errore concettuale di base: l’aliquota 0% non esiste nell’ordinamento IVA italiano. Le operazioni che non scontano IVA hanno una qualificazione giuridica precisa (escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge) e devono essere identificate con il codice Natura corrispondente. Diversamente l’Agenzia delle Entrate non puo distinguere fra un’esportazione e una prestazione esente.

L’unica eccezione che usa l’aliquota 0% sono alcune fatture in regime di franchigia all’importazione, ma anche in quel caso va sempre accompagnata dal codice Natura corretto.

Cosa succede se sbagli: scarto SDI

Se il codice Natura e mancante o errato, SDI scarta la fattura entro 5 giorni dalla trasmissione con uno dei seguenti codici di errore:

Codice erroreDescrizioneCausa frequente
004002.2.1.14 Aliquota IVA non valida o non coerenteAliquota e Natura entrambi presenti o entrambi assenti
004012.2.1.14 Natura con AliquotaIVA diversa da zeroIndicato codice Natura con aliquota 22%
004202.2.2.1 Natura non presente a fronte di AliquotaIVA pari a zeroAliquota 0 senza codice Natura
004212.2.2.1 Natura con AliquotaIVA diversa da zero (riepilogo)Codice N esposto in DatiRiepilogo con IVA non zero
00444Tipo documento non coerente con codice NaturaCodice TD17/TD18/TD19 con N non coerente

In caso di scarto la fattura e considerata come non emessa: occorre correggere il file XML e ritrasmetterlo entro 5 giorni dalla notifica per evitare sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA). Se hai gia trasmesso al cliente una copia di cortesia, devi avvisarlo che la versione fiscale e quella ritrasmessa.

Compilazione nei principali software

Vediamo come si imposta il codice Natura nei software di fatturazione elettronica piu diffusi in Italia.

Aruba Fatturazione Elettronica

Nel pannello di compilazione fattura, sezione “Riga di dettaglio”, trovi un menu a tendina dedicato ai codici Natura. Selezionato il codice (es. N2.2), il sistema disabilita automaticamente il campo aliquota IVA. Aruba offre anche template precompilati per forfettari (N2.2 default) e esportatori (N3.1 default).

Fatture in Cloud (TeamSystem)

Per i forfettari l’impostazione e automatica: in fase di onboarding selezioni il regime e il software applica N2.2 a tutte le fatture verso clienti italiani. Per altri codici Natura li puoi associare a singoli articoli/servizi del catalogo o impostarli manualmente per ciascuna fattura.

Software Agenzia Entrate (gratuito)

L’app web “Fatture e Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi prevede campi guidati: nella riga “Aliquota IVA / Natura” si seleziona la natura dal menu, e il campo aliquota viene azzerato automaticamente.

Compilazione manuale dell’XML

Se compili l’XML manualmente o lo generi via gestionale, il tag corretto e:

<Natura>N2.2</Natura>

Va inserito sia nel <DettaglioLinee> sia nel <DatiRiepilogo>. Attento a usare il punto (“.”) come separatore decimale del sotto-codice e non la virgola.

Aggiornamenti normativi 2026

Per il 2026 i codici Natura sono confermati invariati nella loro struttura N1-N7. Le specifiche tecniche di riferimento restano quelle del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiornate da ultimo a fine 2024. Le novita riguardano:

  • Ampliamento casistiche reverse charge introdotte dal decreto legislativo 2025 in materia di IVA, con nuove fattispecie che rientrano nel codice N6.9 (casi residuali)
  • Conferma del regime forfettario con codice N2.2 e soglia 85.000 euro
  • Aggiornamento dei controlli SDI sui codici di errore 00400-00444 con maggiore severita su incongruenze tipo documento/Natura
  • Nuovi tipi documento (TD28 per estrazione da deposito IVA) gia operativi dal 2024 e confermati nel 2026
  • OSS e IOSS: confermato il codice N7 per le operazioni transfrontaliere B2C, con piattaforme che effettuano controllo automatico sulla soglia 10.000 euro

Per i forfettari del 2026 nessuna novita: continuano a emettere fattura elettronica con codice N2.2 verso clienti italiani, indipendentemente dal volume d’affari.

Esempio XML completo con tag Natura

Ecco un estratto del tracciato XML di una fattura elettronica emessa da un forfettario italiano verso un cliente italiano (codice N2.2). Include i blocchi rilevanti.

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-06-23</Data>
      <Numero>2026/0042</Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>500.00</ImportoTotaleDocumento>
      <Causale>Operazione effettuata in regime forfettario art. 1 commi 54-89 L. 190/2014</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>Consulenza fiscale mese giugno 2026</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <PrezzoUnitario>500.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>500.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N2.2</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N2.2</Natura>
      <ImponibileImporto>500.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>0.00</Imposta>
      <RiferimentoNormativo>Operazione non soggetta IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>

Nota come <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> sia sempre accompagnato da <Natura>N2.2</Natura> sia nella riga di dettaglio sia nel riepilogo. Il <RiferimentoNormativo> completa l’informazione richiesta dalle specifiche.

Domande frequenti sui codici Natura

Sono forfettario, devo sempre usare N2.2?

Si, nella maggior parte dei casi. Verso clienti italiani usi sempre N2.2. Verso clienti UE B2B usi N2.1 (servizi) o N3.2 (beni). Verso clienti extra-UE usi N2.1 (servizi) o N3.1 (beni). Per le anticipazioni in nome e per conto del cliente (bolli, registri) usi N1.

Differenza fra N3 (non imponibile) e N4 (esente)?

Sostanziale. Le operazioni N3 (non imponibili: esportazioni, intra-UE) danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti e contribuiscono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. Le operazioni N4 (esenti: sanitarie, didattiche) non danno diritto a detrazione e generano il problema del pro-rata IVA per chi svolge sia operazioni esenti sia imponibili.

Posso usare il vecchio codice N6 senza sotto-codice?

No. Dal 1 gennaio 2021 e obbligatorio specificare i sotto-codici per N2 (N2.1, N2.2), N3 (N3.1-N3.6) e N6 (N6.1-N6.9). I codici generici N2, N3, N6 senza sotto-codice provocano scarto SDI.

Cosa succede se metto il codice Natura sbagliato ma SDI accetta la fattura?

SDI fa controlli formali, non sostanziali. Se il codice e formalmente valido (es. N2.2) ma errato per la specifica operazione (es. dovevi usare N3.1), la fattura passa il controllo SDI ma resta errata ai fini fiscali. L’errore puo emergere in fase di dichiarazione IVA o di controllo dell’Agenzia. Sanzione minima: dal 90% al 180% dell’IVA dovuta o non dovuta, con possibilita di ravvedimento operoso.

Architetto fattura cliente UE B2B: N2.1 o reverse charge?

L’architetto italiano che fattura una prestazione a un cliente B2B UE applica il codice N2.1 (operazione non soggetta per mancanza del presupposto territoriale, art. 7-ter). E il cliente UE che applica l’IVA del proprio Stato in reverse charge. La fattura italiana riporta inoltre la dicitura “Inversione contabile” come riferimento normativo. Questa fattura va anche nel modello Intrastat servizi.

Bollo da 2 euro in fattura forfettaria: che codice Natura?

Quando il forfettario addebita al cliente il bollo di 2 euro (per fatture > 77,47 euro), la riga del bollo va con codice N1 (esclusa ex art. 15) perche e una rivalsa di un’imposta. Il corpo della fattura resta con N2.2.

Ho una fattura con piu codici Natura: e ammesso?

Si. Una fattura puo contenere righe con codici Natura diversi (es. una riga N2.2 per la prestazione del forfettario e una riga N1 per il bollo addebitato). Nel <DatiRiepilogo> il sistema crea automaticamente blocchi separati per ciascun codice Natura.

Le fatture verso PA con split payment hanno codice Natura?

No. Lo split payment (scissione dei pagamenti) verso PA non si identifica con un codice Natura, ma con il campo <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>. La fattura ha aliquota IVA ordinaria normalmente esposta, ma il pagamento dell’IVA viene fatto direttamente dalla PA all’erario.

Conclusione: sicurezza e correttezza nella fatturazione elettronica

La corretta indicazione del codice Natura in fattura elettronica non e solo un adempimento formale: e l’elemento che permette all’Agenzia delle Entrate di classificare correttamente le tue operazioni e di non contestarti errori in fase di controllo. Per i forfettari basta ricordare N2.2 verso clienti italiani; per gli esportatori la sequenza e N3.1 per extra-UE e N3.2 per intra-UE; per il reverse charge attenzione sempre al sotto-codice corretto da N6.1 a N6.9.

Se hai dubbi su quale codice Natura applicare alla tua specifica operazione, oppure hai gia ricevuto uno scarto SDI e non sai come correggere la fattura, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella corretta compilazione delle fatture elettroniche, nella gestione delle dichiarazioni di intento e nelle pratiche di reverse charge. Contattaci per una consulenza personalizzata sulla tua situazione fiscale.

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Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 14:00:002026-05-24 09:54:42Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Guida N1-N7 con Esempi
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica rifiutata dalla PA e un problema che molti fornitori della Pubblica Amministrazione si trovano ad affrontare almeno una volta. A differenza della fattura “scartata” dal Sistema di Interscambio per errori tecnici, qui parliamo di una fattura trasmessa correttamente ma che la Pubblica Amministrazione decide di non accettare nel merito, inviando un esito negativo (codice EC02). In questa guida ti spieghiamo passo-passo come comportarti, quali sono i motivi piu comuni di rifiuto, la differenza tra nota di credito e autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 e cosa fare se la PA rifiuta senza motivo.

Scartata da SDI o rifiutata dalla PA: la differenza chiave

Sono due situazioni completamente diverse, anche se spesso vengono confuse. La distinzione e fondamentale perche le procedure di rimedio sono opposte.

  • Fattura scartata dal SDI: il Sistema di Interscambio rileva un errore tecnico (formale o sostanziale) e blocca la fattura. Per il fisco la fattura non esiste: non e mai stata emessa. Hai 5 giorni per re-inviarla con la stessa data e numerazione. Se vuoi approfondire questo caso, leggi la nostra guida dedicata alla fattura elettronica scartata.
  • Fattura rifiutata dalla PA: il SDI ha consegnato correttamente la fattura, che risulta regolarmente emessa a tutti gli effetti fiscali. Pero la Pubblica Amministrazione destinataria, dopo averla ricevuta, decide di rifiutarla nel merito (importo errato, dati ordine sbagliati, riferimenti mancanti). In questo caso la procedura di rimedio passa da nota di credito e nuova fattura.

Esiste poi un terzo scenario, la decorrenza termini: la PA non ha risposto entro 15 giorni e il SDI considera la fattura come consegnata in via definitiva. Vediamo nel dettaglio.

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Solo la Pubblica Amministrazione puo rifiutare: privati e aziende no

Una precisazione importante che molti contribuenti ignorano: il rifiuto della fattura elettronica e una facolta riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Aziende private, professionisti e privati che ricevono una fattura elettronica B2B o B2C non possono rifiutarla tramite SDI: la ricevono e basta.

Se un cliente privato contesta la fattura, deve farlo attraverso canali diversi (PEC, raccomandata, vie legali) e la regolarizzazione passa comunque da nota di credito concordata fra le parti. Nessun cliente B2B puo “rispedire al mittente” la fattura via SDI.

Per la PA invece esiste una procedura formalizzata: il DM 132/2020 ha definito i casi in cui la PA puo legittimamente rifiutare una fattura, riducendoli rispetto al passato e imponendo un obbligo di motivazione.

Codici esito: EC01, EC02 e decorrenza termini

Quando trasmetti una fattura a una PA tramite SDI, dopo la consegna possono arrivarti tre tipi di notifica di esito:

Codice esitoSignificatoCosa fare
EC01Notifica di esito committente — Accettazione: la PA ha verificato la fattura e l’ha accettata.Niente. La fattura e definitivamente accettata e si attendono i pagamenti.
EC02Notifica di esito committente — Rifiuto: la PA non accetta la fattura e specifica la motivazione.Leggere la motivazione, valutare se fondata, emettere nota credito + nuova fattura corretta (se rifiuto legittimo).
Decorrenza terminiSono trascorsi 15 giorni dalla consegna senza risposta della PA.La fattura si considera comunque consegnata e regolarmente emessa. Si procede con la richiesta di pagamento.

L’esito EC02 deve sempre contenere una motivazione testuale. Se trovi un EC02 con motivazione vaga o assente, hai diritto a contestarlo: vediamo come.

I 6 motivi di rifiuto piu comuni della PA

Il DM 132/2020 ha tipizzato i casi di rifiuto legittimo. Ecco i motivi piu frequenti per cui una PA invia un EC02:

  1. Codice CIG / CUP errato o assente: per gli appalti pubblici e obbligatorio inserire il Codice Identificativo Gara e, se previsto, il CUP. Se sono sbagliati o mancanti, la fattura non puo essere liquidata.
  2. Importi non corrispondenti al contratto/ordine: la fattura indica un importo diverso da quello ordinato o contrattualizzato. Caso tipico: errore di battitura, applicazione errata dell’IVA, mancato sconto.
  3. Cliente sbagliato: hai inviato la fattura a una PA diversa da quella che ha emesso l’ordine. Capita spesso con enti che hanno articolazioni territoriali (es. ASL, regioni).
  4. Servizio o bene gia fatturato: la stessa prestazione e stata fatturata due volte (duplicato).
  5. Mancanza di dati essenziali per la liquidazione: mancano riferimenti all’ordine, al determinato, al contratto, al codice impegno di spesa.
  6. Fattura emessa prima dell’esecuzione dell’ordine: stai fatturando prima di aver consegnato il bene o erogato il servizio (anche solo parzialmente).

Esistono poi rifiuti per codice destinatario errato o ufficio inesistente: in questo caso e bene verificare l’indice IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) per individuare il codice univoco corretto dell’ufficio destinatario.

Rifiuto motivato vs immotivato: cosa puo fare la PA

Dopo il DM 132/2020 la PA non puo piu rifiutare arbitrariamente una fattura. Il rifiuto deve essere:

  • Motivato: deve indicare la ragione specifica (uno dei casi tipizzati).
  • Tempestivo: deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
  • Basato su uno dei casi previsti dal DM: rifiuti per ragioni diverse sono illegittimi.

In particolare, la PA non puo rifiutare una fattura solo perche pensa che il prezzo sia troppo alto, perche vuole rinegoziare, perche c’e un contenzioso in corso, o perche ha ricevuto la fattura “fuori budget”. In questi casi il rifiuto e illegittimo e devi attivare i rimedi che vediamo piu avanti.

Cosa fare quando la PA rifiuta: procedura passo-passo

Hai ricevuto un EC02. Niente panico: ecco la procedura corretta per gestire il rifiuto, sia che sia legittimo, sia che sia infondato.

Passo 1: leggere la motivazione del rifiuto

Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” nel tuo Cassetto Fiscale (o tramite il tuo gestionale di fatturazione elettronica) e individua la fattura. Scarica il file XML della notifica EC02: nel campo Descrizione trovi la motivazione testuale del rifiuto. Annota tutto: ti servira per la decisione successiva.

Passo 2: verificare la fondatezza del rifiuto

Confronta la motivazione con i dati della fattura, l’ordine, il contratto e la documentazione di consegna/esecuzione. Chiediti:

  • Il CIG/CUP indicato e corretto?
  • L’importo corrisponde all’ordine?
  • Il destinatario (codice univoco IPA) e quello giusto?
  • Ho gia fatturato in precedenza la stessa prestazione?
  • Ho fatturato dopo aver completato l’esecuzione?

Passo 3a: rifiuto LEGITTIMO — nota credito + nuova fattura

Se il rifiuto e fondato, la procedura corretta e questa:

  1. Emetti una nota di credito per stornare integralmente la fattura rifiutata. La nota credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data) e azzerare l’imponibile e l’IVA.
  2. Emetti una nuova fattura con i dati corretti (CIG/CUP giusto, importo corretto, destinatario corretto, ecc.), con nuova numerazione e nuova data.
  3. Trasmetti entrambe via SDI alla PA destinataria.

In questo modo la posizione fiscale e contabile risulta neutralizzata e la PA puo procedere con la liquidazione della fattura corretta.

Passo 3b: rifiuto INFONDATO — contattare la PA

Se ritieni che il rifiuto sia ingiustificato, non emettere nota credito (significherebbe rinunciare al credito). Procedi cosi:

  1. Contatta l’ufficio della PA via PEC, allegando la fattura, l’ordine, il contratto e tutta la documentazione che dimostra la correttezza della fatturazione.
  2. Chiedi formalmente di riesaminare il rifiuto e di accettare la fattura.
  3. Conserva tutta la corrispondenza: ti servira come prova in caso di azione legale.

Se la PA continua a rifiutare ingiustamente e a non pagare, hai due strade: il decreto ingiuntivo (azione giudiziale per il recupero del credito) oppure, se la situazione si protrae e l’imposta resta a tuo carico, l’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 per non cumulare ulteriori sanzioni.

Autofattura ex art. 6 DLgs 471/97: quando e come

L’autofattura denuncia prevista dall’art. 6, comma 8, del DLgs 471/97 e uno strumento poco noto ma fondamentale per chi rischia sanzioni a causa dell’inadempienza del cliente. Si applica quando il cessionario/committente non emette o non riceve la fattura, costringendo il cedente/prestatore a regolarizzare la propria posizione IVA per evitare sanzioni.

Quando si usa l’autofattura

In ambito PA, l’autofattura ex art. 6 puo essere utilizzata se:

  • Hai erogato la prestazione, hai emesso la fattura, ma la PA continua a rifiutarla senza motivazione legittima;
  • Devi assolvere comunque l’obbligo IVA per non incorrere in sanzioni;
  • Il rapporto e in stallo e non riesci a chiudere la posizione contabile.

Procedura

  1. Predisponi un’autofattura con tipo documento TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione), indicando come cedente la PA inadempiente e come cessionario te stesso.
  2. Trasmetti l’autofattura al SDI entro 30 giorni dal termine in cui sarebbe dovuta avvenire la regolarizzazione.
  3. Versa l’IVA con modello F24, codice tributo specifico.
  4. Conserva la documentazione che giustifica il ricorso alla procedura (corrispondenza con la PA, prove di esecuzione, ecc.).

Attenzione: l’autofattura denuncia non sostituisce l’azione di recupero del credito verso la PA, ma serve solo a regolarizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni a carico del fornitore.

Nota credito e autofattura: due strumenti diversi

Sono spesso confuse, ma hanno funzioni completamente diverse:

Nota di creditoAutofattura ex art. 6
FunzioneStorna integralmente o parzialmente una fattura emessa.Regolarizza la posizione IVA in caso di inadempimento del cliente.
Tipo documentoTD04 (nota di credito)TD20 (autofattura denuncia)
Quando si usaQuando il rifiuto e legittimo e devi correggere errori.Quando il cliente non paga ne risponde, e tu devi versare comunque l’IVA.
EffettoAnnulla la fattura. Ne segue una nuova fattura corretta.Sposta l’obbligo IVA dal cliente al fornitore.

Decorrenza termini: i 15 giorni di silenzio

La PA ha 15 giorni di tempo dalla consegna della fattura tramite SDI per esprimere un esito (EC01 o EC02). Se non risponde entro questo termine, scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica al cedente attestante che la fattura si considera comunque emessa e consegnata, e la posizione fiscale e definitivamente regolarizzata.

In altre parole, il silenzio della PA non blocca la fattura: ai fini fiscali e a tutti gli effetti emessa. Resta da gestire il pagamento, ma quello e un’altra storia (vedi paragrafo successivo).

Tempi di pagamento della PA: 30 o 60 giorni?

Una volta accettata la fattura (EC01 o decorrenza termini), inizia il calcolo dei tempi di pagamento previsti dal DLgs 231/2002:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come termine standard.
  • 60 giorni per le PA che operano nel settore sanitario (ASL, ospedali, IRCCS).
  • Termini diversi possono essere previsti contrattualmente, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Se la PA non paga entro questi termini, hai diritto agli interessi di mora automatici (al tasso BCE maggiorato di 8 punti) e al recupero forfettario di 40 euro per spese di recupero. Per il recupero del credito puoi attivare un decreto ingiuntivo o rivolgerti a un legale.

Comunicazione con la PA: PEC e tracciatura

Tutte le comunicazioni formali con la PA (contestazioni, richieste di chiarimento, solleciti di pagamento) devono passare via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente. La PEC ha valore legale equivalente a una raccomandata e crea una traccia documentale fondamentale.

Buone pratiche di gestione:

  • Conserva tutte le ricevute di accettazione e consegna PEC.
  • Allega sempre la fattura, l’ordine, il contratto e ogni documento utile.
  • Nei tuoi messaggi richiama il numero della fattura, la data, l’importo e il riferimento all’ordine.
  • Se la PA non risponde, sollecita per iscritto, tenendo traccia dei solleciti.
  • Indica sempre un termine ragionevole entro cui attendi risposta (es. 15 giorni).

Casi pratici: 3 esempi di rifiuto e soluzione

Caso 1: CIG errato sulla fattura

Hai emesso fattura n. 142 del 10 aprile per un importo di 5.000 euro indicando il CIG 1234567ABC. La PA invia EC02 perche il CIG corretto era 1234567BCD.

Soluzione: emetti nota credito (TD04) n. 015/CN del 25 aprile a storno totale della fattura 142. Quindi emetti nuova fattura n. 145 del 25 aprile con il CIG corretto. Trasmetti entrambe via SDI.

Caso 2: importo diverso dall’ordine

L’ordine prevedeva 12.000 euro IVA esclusa, ma per errore in fattura hai indicato 12.500 euro. La PA rifiuta con EC02.

Soluzione: emetti nota credito a storno totale della fattura sbagliata, poi nuova fattura con l’importo corretto (12.000 euro). Non emettere solo nota credito parziale: la PA preferisce vedere la fattura emessa con i dati corretti dall’inizio.

Caso 3: la PA cambia denominazione (riorganizzazione)

Hai sempre fatturato a un ufficio comunale “Settore Lavori Pubblici”, ma a seguito di riorganizzazione l’ufficio e stato accorpato e cambia il codice univoco IPA. Tu continui a usare il vecchio codice e ricevi EC02.

Soluzione: consulta l’Indice IPA per trovare il nuovo codice destinatario. Emetti nota credito sulla fattura rifiutata e nuova fattura con il codice univoco aggiornato.

Piattaforme utili: IPA, SDI, Cassetto Fiscale

Per gestire correttamente le fatture verso la PA, conviene tenere a portata di mano queste piattaforme:

  • Indice PA (indicepa.gov.it): per cercare il codice univoco destinatario corretto di ogni ufficio della PA. Aggiornato in tempo reale, e l’unica fonte ufficiale.
  • Fatture e Corrispettivi (Agenzia delle Entrate): il portale ufficiale dove visualizzare tutte le fatture trasmesse, gli esiti SDI e le notifiche EC01/EC02.
  • Cassetto Fiscale: per la consultazione dello storico, la situazione IVA e i versamenti F24 collegati.
  • Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): portale del MEF per monitorare i tempi di pagamento delle PA e certificare i crediti.
  • Gestionale di fatturazione: il tuo software (Aruba, Fattura24, Fatture in Cloud, ecc.) deve essere in grado di leggere e gestire correttamente i codici esito.

Se vuoi un quadro completo dei codici di errore restituiti dal SDI e dalla PA, leggi anche la nostra guida completa ai codici errore SDI.

Domande frequenti

La PA puo rifiutare una fattura per qualsiasi motivo?

No. Dopo il DM 132/2020 il rifiuto deve essere motivato e basato su uno dei casi tipizzati (CIG errato, importo diverso, duplicazione, dati mancanti, fattura prematura, cliente sbagliato). Rifiuti per ragioni economiche generiche o per “mancanza di fondi” non sono legittimi.

Anche un cliente privato puo rifiutare una fattura elettronica?

No. Il rifiuto via SDI e una facolta riservata alla sola Pubblica Amministrazione. I privati e le aziende ricevono la fattura: eventuali contestazioni vanno fatte fuori dal canale SDI, tramite PEC, raccomandata o vie legali, e si risolvono con accordi tra le parti e nota di credito.

Cosa succede se la PA non risponde entro 15 giorni?

Scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica e la fattura si considera definitivamente consegnata e regolarmente emessa. Da quel momento iniziano i termini per il pagamento (30 o 60 giorni a seconda della tipologia di PA).

Quando devo emettere autofattura ex art. 6 DLgs 471/97?

L’autofattura denuncia (TD20) si usa quando il cliente (anche PA) non emette o non accetta la fattura ingiustamente, e tu devi comunque regolarizzare la tua posizione IVA per evitare sanzioni. Si trasmette via SDI entro 30 giorni dal termine ordinario di registrazione.

La nota di credito sostituisce l’autofattura?

No, sono strumenti diversi. La nota di credito (TD04) storna una fattura emessa per errori formali o sostanziali. L’autofattura (TD20) regolarizza la posizione IVA quando il cliente non adempie. In ambito PA, la nota credito si usa quando il rifiuto e legittimo; l’autofattura quando il rifiuto e illegittimo e devi tutelarti dalle sanzioni.

Posso contestare un rifiuto immotivato della PA?

Si. Invia una PEC formale all’ufficio della PA chiedendo il riesame del rifiuto e allegando tutta la documentazione (ordine, contratto, prove di esecuzione). Se la PA persiste nel rifiuto ingiustificato, puoi attivare un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

Conclusioni: chiedi assistenza al CAF Centro Fiscale

Gestire una fattura rifiutata dalla PA richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici esito e delle procedure di rimedio (nota credito, autofattura, contestazioni). Un errore nella scelta dello strumento puo costarti caro in termini di sanzioni o di credito perduto.

Al CAF Centro Fiscale di Udine aiutiamo professionisti, partite IVA e piccole imprese a gestire la fatturazione elettronica verso la PA: dalla verifica dei dati IPA alla predisposizione delle note di credito, fino all’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 nei casi piu complessi.

Contattaci: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, oppure passa in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine. Ti aiutiamo a chiudere la pratica nel modo corretto e in tempi rapidi.

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Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 14:00:002026-05-24 09:36:54Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026
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Fattura Elettronica Scartata: Cosa Fare Passo-Passo per Re-inviarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica scartata è uno dei problemi più comuni e ansiogeni per chi emette fatture in regime di fatturazione elettronica. Quando il Sistema di Interscambio (SDI) rifiuta una fattura, la legge ti concede solo 5 giorni per correggerla e re-inviarla mantenendo la stessa numerazione: superato questo termine, la fattura è considerata non emessa e scattano le sanzioni per tardiva fatturazione.

In questa guida pratica trovi il workflow operativo passo-passo per gestire una fattura scartata, le differenze fondamentali con la “fattura non consegnata”, gli esempi più frequenti di errore e cosa fare se ormai i 5 giorni sono trascorsi. L’obiettivo è fornirti uno strumento concreto da usare nel momento esatto in cui ricevi la notifica di scarto, evitando errori comuni come emettere note di credito inutili o eliminare la fattura dal gestionale.

Indice dei contenuti

  1. Cosa significa fattura elettronica scartata
  2. Differenza tra fattura scartata e non consegnata
  3. Come arriva la notifica di scarto
  4. I 5 giorni per re-inviare: timing critico
  5. Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata
  6. Cos’è il file correttivo e cosa NON fare
  7. Cosa succede se passano i 5 giorni
  8. Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento
  9. Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli
  10. Come prevenire gli scarti SDI
  11. Verifica post-correzione: cosa controllare
  12. Domande frequenti

Cosa significa fattura elettronica scartata

Una fattura elettronica scartata è una fattura che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha rifiutato a seguito dei controlli formali. In pratica, quando il tuo software di fatturazione invia il file XML al SDI, questo esegue una serie di verifiche automatiche su:

  • Validità formale del file XML (struttura, schema, firma digitale se prevista)
  • Coerenza dei dati anagrafici (partita IVA, codice fiscale, codice destinatario)
  • Calcoli matematici (somme imponibili + IVA = totale)
  • Univocità del documento (numerazione non già trasmessa)
  • Conformità alle regole tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Se anche un solo controllo fallisce, l’SDI non inoltra la fattura al destinatario e restituisce una notifica di scarto con un codice errore alfanumerico (tipicamente nel formato 0XXXX, ad esempio 00300, 00411, 00415). Da quel momento la fattura è considerata giuridicamente non emessa: per la normativa fiscale è come se non fosse mai stata trasmessa.

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Differenza tra fattura scartata e non consegnata

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra fattura scartata e fattura non consegnata. Sono situazioni completamente diverse, con conseguenze fiscali opposte.

StatoFattura scartataFattura non consegnata
Esito SDIRifiutata dall’SDIAccettata dall’SDI
Stato giuridicoNon emessaEmessa e valida
CausaErrore formale o di datiCliente con PEC/codice non valido o casella piena
Cosa fareCorreggere e re-inviare entro 5 giorniRecuperare la fattura dal cassetto fiscale e consegnarla manualmente al cliente
SanzioniSì, se non si rispettano i 5 giorniNo, è solo un problema di consegna materiale

Tradotto in pratica: se l’SDI ti notifica una “mancata consegna”, non c’è nulla da fare a livello fiscale – la fattura esiste, è valida e l’IVA è dovuta. Devi solo scaricare il PDF dal cassetto fiscale e inviarlo al cliente con altri canali (email, posta). Se invece ricevi una “notifica di scarto”, la fattura non esiste e va corretta urgentemente.

Come arriva la notifica di scarto

L’SDI invia la notifica di scarto entro 5 giorni dalla trasmissione, ma nella stragrande maggioranza dei casi arriva entro pochi minuti o poche ore. Esistono tre canali principali attraverso cui puoi essere informato:

1. Email del software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, ecc.) inviano automaticamente una email di notifica all’indirizzo di registrazione quando una fattura viene scartata. È il canale più rapido e contiene già il codice errore e una descrizione di base.

2. Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

La notifica ufficiale è sempre disponibile nel cassetto fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Per accedervi:

  1. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS
  2. Sezione Consultazione → Fatture emesse
  3. Filtra per data o per stato “Scartata”
  4. Clicca sulla fattura per vedere il file XML, la ricevuta di scarto e il codice errore

3. PEC personale

Se hai indicato la tua PEC come canale di ricezione delle ricevute SDI (in alternativa al codice destinatario), la notifica di scarto arriva anche sulla tua casella PEC. Questo è meno frequente per i cedenti ma è importante se sei tu il destinatario di una fattura attiva di altri.

Attenzione: controlla quotidianamente la tua email e il cassetto fiscale soprattutto a fine mese e in prossimità delle scadenze IVA. Una notifica di scarto ignorata per troppo tempo può trasformarsi in una sanzione.

I 5 giorni per re-inviare: timing critico

Il termine dei 5 giorni è il punto più importante di questa guida. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e successive integrazioni, in caso di scarto SDI il contribuente ha 5 giorni di calendario (non lavorativi) dalla notifica per:

  • Correggere il file XML
  • Re-inviarlo mantenendo la stessa data e la stessa numerazione della fattura originale
  • Ottenere una ricevuta di consegna (o di mancata consegna) dall’SDI

Se rispetti questa procedura entro i 5 giorni, la fattura è considerata tempestivamente emessa e non subisce alcuna sanzione, anche se la data di trasmissione effettiva è successiva alla data riportata in fattura. Questo è un meccanismo di tutela per il contribuente: l’errore tecnico non si traduce automaticamente in una violazione fiscale, purché venga corretto rapidamente.

Attenzione – i 5 giorni decorrono dalla data di notifica dello scarto, NON dalla data della fattura. Se emetti il 30 giugno e l’SDI scarta il 30 giugno alle 23:50, hai tempo fino al 5 luglio incluso.

Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata

Ecco il workflow operativo da seguire nell’ordine esatto non appena ricevi una notifica di scarto. Stampalo o salvalo: ti farà risparmiare tempo nei momenti di stress.

Passo 1 – Aprire la notifica e individuare il codice errore

Apri la notifica via email o accedi al cassetto fiscale. Cerca il codice errore, sempre nel formato 0XXXX (cinque cifre). È l’informazione più importante: senza il codice non puoi sapere cosa correggere. Il codice è accompagnato da una descrizione testuale, ma non sempre è chiara.

Passo 2 – Consultare la guida ai codici errore

Una volta individuato il codice, consulta la nostra guida completa ai codici errore SDI per capire la causa esatta e la soluzione operativa. La guida raggruppa gli errori per tipologia (anagrafica, calcoli, formato, duplicati) e include il workflow di correzione per ognuno dei codici più frequenti.

Passo 3 – Identificare la causa specifica

Confronta il codice con la fattura: l’errore è quasi sempre in un singolo campo. Le cause più frequenti sono:

  • Partita IVA del cliente errata o cessata
  • Codice destinatario o PEC inesistenti
  • Discrepanza tra imponibile, IVA e totale
  • Numerazione già utilizzata
  • Data fattura non valida o nel futuro

Passo 4 – Correggere il dato errato

Apri il software di fatturazione e modifica solo il campo che ha generato l’errore. Non cambiare la numerazione né la data: devono restare identiche all’originale. Se l’errore è nell’anagrafica del cliente, aggiornala anche nel database clienti per evitare ricadute.

Passo 5 – Re-inviare la fattura

Genera il nuovo file XML (alcuni software lo chiamano “file correttivo” o “rettifica scarto”) e invialo allo SDI con la funzione di trasmissione standard. Il sistema accetterà la fattura con stessa numerazione perché la precedente è considerata non emessa.

Passo 6 – Verificare la ricevuta di consegna

Entro 24-48 ore controlla che sia arrivata la ricevuta di consegna (codice esito RC) o di mancata consegna (MC). In entrambi i casi la fattura è valida; solo se ricevi un nuovo scarto devi ripetere la procedura – e il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova notifica.

Cos’è il file correttivo e cosa NON fare

Il file correttivo non è un documento giuridicamente diverso: è semplicemente un nuovo file XML con la stessa numerazione e data della fattura scartata, ma con i dati corretti. Tecnicamente non esiste un “tipo documento” specifico per il correttivo – è una normale TD01 (o TD02, TD24, ecc., a seconda dei casi) che sostituisce la precedente.

Cosa NON fare assolutamente

  • Non emettere una nota di credito (TD04): è inutile e controproducente. La fattura scartata non esiste giuridicamente, quindi non c’è nulla da stornare. Una nota di credito su una fattura inesistente crea solo confusione contabile.
  • Non cambiare la numerazione: deve restare identica. Cambiarla significa creare una nuova fattura con data successiva, esponendoti a sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Non cancellare la fattura dal gestionale: resta nel database con stato “scartata”. Cancellarla crea un buco nella numerazione che è una violazione formale.
  • Non aspettare: i 5 giorni passano in fretta, soprattutto nei weekend e durante le festività.

Cosa succede se passano i 5 giorni

Se i 5 giorni trascorrono senza che tu sia riuscito a re-inviare la fattura corretta, la situazione cambia radicalmente. La fattura originale è definitivamente considerata non emessa e la sua numerazione resta “bruciata” (cioè non più utilizzabile). Per regolarizzare la posizione devi:

  1. Generare una nuova fattura con nuova numerazione progressiva e con la data del giorno effettivo di emissione
  2. Eventualmente registrare una nota di credito interna se nel frattempo avevi già contabilizzato la fattura scartata in prima nota
  3. Calcolare e versare le sanzioni per tardiva fatturazione, possibilmente avvalendosi del ravvedimento operoso (vedi paragrafo successivo)

In questo scenario è particolarmente importante documentare la tempistica dello scarto e dell’invio successivo, conservando email, ricevute SDI e screenshot del cassetto fiscale. Se in futuro l’Agenzia dovesse contestare la tardiva fatturazione, queste prove sono fondamentali.

Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento

Le sanzioni per tardiva o omessa fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è pari al 90% dell’IVA non versata, con un minimo di 250 euro per ciascuna fattura. È una sanzione pesante, ma il sistema prevede una significativa riduzione tramite ravvedimento operoso.

Tempistica regolarizzazioneRiduzioneSanzione effettiva
Entro 30 giorni1/109% dell’IVA (min. 25 euro)
Entro 90 giorni1/910% dell’IVA (min. 27,77 euro)
Entro 1 anno1/811,25% dell’IVA (min. 31,25 euro)
Entro 2 anni1/712,86% dell’IVA
Oltre 2 anni1/615% dell’IVA

Il ravvedimento operoso si applica solo se la regolarizzazione è spontanea, cioè avviene prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un controllo o un avviso. Per usufruirne devi: emettere la fattura corretta con nuova numerazione, versare l’IVA dovuta, calcolare e versare la sanzione ridotta tramite F24 con codice tributo 8911 (sanzioni IVA), e versare gli interessi legali.

Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli

Vediamo in concreto come si applica il workflow su tre dei codici errore più comuni.

Esempio 1 – Errore 00300: Partita IVA cliente non valida

Scenario: emetti una fattura a un cliente B2B e ricevi notifica di scarto con codice 00300 (“La partita IVA del cessionario/committente non risulta valida”). Causa più probabile: hai digitato male la partita IVA, oppure il cliente ha cessato l’attività e il numero non è più valido.

  • Verifica la partita IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio gratuito di verifica)
  • Conferma con il cliente il numero corretto e l’esistenza di eventuali cessazioni
  • Correggi il campo nel software e aggiorna l’anagrafica
  • Re-invia con la stessa numerazione

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