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Tag Archivio per: dichiarazione dei redditi

CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nel 730/2026 le Spese di Istruzione Detraibili: Limiti, Soglie e Come Calcolare la Detrazione

Dichiarazione dei redditi 730

La detrazione del 19% per le spese di istruzione nel 730/2026 è uno degli sgravi fiscali più attesi dalle famiglie italiane, ma anche uno dei più complessi da applicare correttamente. La normativa, contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (DPR 917/1986), distingue in modo netto tra istruzione non universitaria e istruzione universitaria, imponendo soglie massime differenziate che spesso vengono confuse o applicate in modo errato. In particolare, per la scuola non universitaria (dalle materne alle superiori) il limite massimo di spesa detraibile è di 1.000 euro per studente. Per le spese universitarie, invece, i limiti sono determinati annualmente con decreto ministeriale e variano in base al corso di laurea e alla sede universitaria. Questa guida completa analizza ogni tipologia di spesa detraibile, le soglie vigenti per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), i requisiti soggettivi e oggettivi, e ti mostra come calcolare concretamente il risparmio fiscale.

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Indice dei contenuti

  1. Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026
  2. Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro
  3. Quali spese scolastiche sono detraibili
  4. Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo
  5. Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico
  6. Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito
  7. Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni
  8. Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)
  9. Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese
  10. Dove inserire le spese nel modello 730/2026
  11. Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni
  12. Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili

Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026

La normativa che disciplina la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisamente all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis. Questa norma è stata modificata nel corso degli anni e, per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 730/2026), mantiene una struttura che distingue chiaramente tra due categorie principali: le spese per istruzione non universitaria e le spese per istruzione universitaria.

Le istruzioni ministeriali al modello 730/2026 pubblicano ogni anno i criteri aggiornati. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello 730/2026 specifica nei dettagli:

  • Il tetto di 1.000 euro per studente per le spese scolastiche non universitarie (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado)
  • I limiti specifici per ateneo e tipo di corso per le spese universitarie, distinti tra atenei statali e non statali
  • L’obbligo di pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, MAV) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)
  • Le specifiche tipologie di spesa ammesse e quelle escluse dalla detrazione

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2021 e i successivi chiarimenti forniscono interpretazioni ufficiali su casi particolari, come le spese per corsi online, le rette di convitti annessi a istituti scolastici, e il trattamento delle borse di studio. Per una corretta compilazione del modello 730/2026, è fondamentale conoscere queste distinzioni.

Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro

Il limite massimo di 1.000 euro per studente per le spese di istruzione non universitaria è fissato direttamente dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR. Questo significa che, indipendentemente da quante spese scolastiche vengano effettivamente sostenute, la base imponibile su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare tale soglia per ciascun figlio (o familiare a carico) iscritto a un istituto scolastico non universitario.

Rientrano nella categoria di istruzione non universitaria tutti i percorsi scolastici previsti dall’ordinamento italiano:

  • Scuole dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni, sia statali che paritarie)
  • Scuole primarie (ex elementari, classi 1a-5a)
  • Scuole secondarie di primo grado (ex medie, classi 1a-3a)
  • Scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, classi 1a-5a)
  • Istituti tecnici superiori (ITS) che rilasciano diplomi di tecnico superiore

La detrazione effettiva massima per studente in istruzione non universitaria è quindi: 1.000 euro x 19% = 190 euro. Si tratta di una riduzione diretta dell’imposta IRPEF dovuta, non di una deduzione dal reddito. Se il reddito complessivo supera determinati livelli, la detrazione potrebbe essere ridotta o azzerata (vedi la sezione dedicata al reddito complessivo).

Importante: il limite di 1.000 euro si applica per studente, non per nucleo familiare. Se in famiglia ci sono due figli entrambi iscritti a scuole non universitarie, il limite complessivo diventa 2.000 euro (1.000 per ciascun figlio). Questa distinzione è fondamentale per le famiglie numerose. Per approfondire tutte le spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730/2026, consulta la nostra guida completa.

Quali spese scolastiche sono detraibili

Non tutte le spese legate alla scuola sono detraibili: la normativa elenca in modo preciso le tipologie di spesa ammesse. Conoscere questa distinzione evita errori nella compilazione del 730 e possibili contestazioni in sede di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Spese ammesse alla detrazione

Sono detraibili le seguenti spese per istruzione non universitaria:

  • Tasse scolastiche: quote di iscrizione, frequenza e contributo ministeriale richieste dagli istituti pubblici o paritari
  • Contributi scolastici obbligatori: contributi per l’iscrizione e la frequenza richiesti dalla scuola (es. contributo di laboratorio, assicurazione scolastica se richiesta obbligatoriamente)
  • Rette di scuole paritarie private: le somme pagate alle scuole riconosciute paritarie (non le scuole meramente private non paritarie) per frequenza e iscrizione
  • Mensa scolastica: le quote pagate per il servizio di refezione scolastica (mensa), sia che sia gestita dalla scuola stessa sia da enti locali o cooperative convenzionate
  • Pre e post scuola: i servizi di pre-accoglienza e doposcuola organizzati o convenzionati con l’istituto scolastico
  • Gite scolastiche: le quote pagate per viaggi d’istruzione e uscite didattiche organizzate dalla scuola
  • Corsi di lingua straniera: se organizzati dall’istituto scolastico e parte del programma curriculare

Spese NON ammesse alla detrazione

Non sono invece detraibili come spese di istruzione:

  • Libri di testo e materiale scolastico (quaderni, penne, zaini, ecc.)
  • Corsi privati extrascolastici: lezioni private, corsi di recupero presso centri privati non riconosciuti
  • Trasporto scolastico: abbonamenti ai mezzi pubblici o scuolabus (salvo diversa agevolazione)
  • Uniformi e divise scolastiche
  • Attività sportive scolastiche extracurriculari (salvo quelle che rientrano nell’esonero sport)
  • Corsi di musica, danza, arti tenuti da soggetti privati non collegati all’istituto

Attenzione alla mensa scolastica: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la spesa per la mensa è detraibile come spesa di istruzione (rientra nel limite 1.000 euro), non come spesa medica o altro. Questo vale anche quando la mensa è gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purché il servizio sia erogato presso l’istituto scolastico.

Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo

Per le spese universitarie, la logica è completamente diversa rispetto alla scuola non universitaria. In questo caso, il limite di spesa detraibile non è fisso a 1.000 euro, ma varia in base a:

  • Tipologia di ateneo: statale o non statale (privato)
  • Facoltà e corso di laurea: le soglie sono differenziate per area disciplinare
  • Sede universitaria: il Decreto Ministeriale divide l’Italia in tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole)

Atenei statali: spese detraibili senza limite massimo

Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo delle tasse e contributi versati, senza un tetto massimo definito per legge. Questo significa che se uno studente paga 3.000 euro di tasse universitarie all’anno a un ateneo statale, la detrazione sarà: 3.000 x 19% = 570 euro di risparmio fiscale. Rientrano tra le spese detraibili per atenei statali:

  • Tasse di iscrizione annuale
  • Contributi universitari (determinati in base all’ISEE dello studente)
  • Tasse per esami singoli o fuori corso
  • Contributi per servizi universitari obbligatori (es. assicurazione universitaria)

Atenei non statali: limite variabile per area e corso

Per le università non statali (private), il limite di spesa detraibile è fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Per l’anno fiscale 2025 (730/2026), i limiti si basano sul Decreto MUR che individua importi massimi differenziati per area disciplinare e per zona geografica. A titolo esemplificativo, le aree disciplinari sono generalmente:

  • Area medica e sanitaria (medicina, odontoiatria, farmacia, professioni sanitarie)
  • Area tecnico-scientifica (ingegneria, architettura, scienze matematiche, fisiche, naturali)
  • Area umanistica e sociale (giurisprudenza, economia, lettere, scienze politiche, psicologia)

Per ciascuna area e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), il decreto individua un importo massimo: le spese eccedenti tale soglia non danno diritto alla detrazione. Lo studente iscritto a una università privata deve quindi verificare il proprio importo massimo prima di compilare il 730/2026.

Esempio pratico per ateneo non statale: se il limite per la tua area e zona è di 2.500 euro e hai pagato 4.000 euro di retta, la detrazione sarà calcolata solo su 2.500 euro: 2.500 x 19% = 475 euro di detrazione IRPEF.

Corsi di specializzazione post-laurea e master

Le spese per corsi di specializzazione, master universitari (I e II livello) e dottorati di ricerca sono detraibili alle stesse condizioni delle spese universitarie, purché i corsi siano organizzati da università statali o non statali riconosciute. Non sono invece detraibili i master erogati da enti privati non universitari, anche se di alta qualità.

Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico

La detrazione per spese di istruzione può essere fruita sia dal contribuente per le proprie spese sia per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questo aspetto è cruciale per le famiglie con figli studenti.

Spese per sé stessi

Il contribuente può detrarre le spese di istruzione sostenute per la propria formazione, sia che frequenti una scuola superiore (in caso di studenti adulti, corsi serali), sia che sia iscritto a un’università. Non ci sono limiti di età per il contribuente stesso.

Spese per familiari a carico

La normativa permette di detrarre le spese di istruzione per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati a carico i familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

I familiari che possono essere considerati a carico includono:

  • Figli (anche adottivi, affidati, naturali riconosciuti)
  • Coniuge non legalmente separato
  • Genitori e nonni
  • Fratelli e sorelle
  • Suoceri, nuore, generi

Ripartizione tra genitori in caso di figlio a carico al 50%

Nel caso più frequente in cui un figlio è considerato a carico di entrambi i genitori al 50%, ciascuno dei due genitori può detrarre la metà delle spese di istruzione sostenute. Il limite di 1.000 euro si applica all’importo totale: quindi ciascun genitore potrà detrarre al massimo 500 euro (ovvero il 19% di 500 euro = 95 euro di detrazione ciascuno).

Se invece il figlio è a carico al 100% di uno solo dei genitori (ad esempio in caso di genitore unico o di accordo dichiarato in 730), quel genitore potrà detrarre l’intero importo entro il limite di 1.000 euro.

Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una novità significativa per le detrazioni fiscali, inclusa quella per le spese di istruzione: le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR vengono ridotte progressivamente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Questa modifica ha reso la detrazione per spese di istruzione non più universale, ma income-tested.

Scaglioni di reddito e riduzione delle detrazioni

Per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), le regole di riduzione delle detrazioni IRPEF per reddito sono le seguenti:

  • Reddito complessivo fino a 120.000 euro: nessuna riduzione, la detrazione spetta per intero
  • Reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro: la detrazione è ridotta proporzionalmente, calcolando il coefficiente di riduzione come: (reddito complessivo – 120.000) / 120.000
  • Reddito complessivo superiore a 240.000 euro: le detrazioni dell’art. 15 sono azzerate (0 euro di detrazione)

Esempio di calcolo con reddito 160.000 euro:
Detrazione teorica: 1.000 x 19% = 190 euro
Coefficiente di riduzione: (160.000 – 120.000) / 120.000 = 0,333
Detrazione spettante: 190 x (1 – 0,333) = 190 x 0,667 = 126,73 euro

Per chi ha redditi elevati, è fondamentale effettuare questo calcolo prima di inserire le spese nel 730, per evitare aspettative di rimborso che non si materializzeranno. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questo calcolo automaticamente durante la predisposizione del modello 730/2026.

Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni

Vediamo ora come si calcola concretamente la detrazione del 19% per spese di istruzione attraverso esempi pratici che coprono le situazioni più comuni.

Caso 1: Figlio alle scuole medie, reddito genitori sotto 120.000 euro

Situazione: un genitore ha sostenuto per il figlio alle scuole medie (a carico al 100%) le seguenti spese nel 2025:

  • Contributo iscrizione: 120 euro
  • Mensa scolastica: 600 euro
  • Gita scolastica: 150 euro
  • Pre-scuola: 200 euro
  • Totale spese istruzione: 1.070 euro

Applicazione del limite: le spese superano il tetto di 1.000 euro, quindi la base imponibile per la detrazione è 1.000 euro (il limite massimo). Detrazione spettante: 1.000 x 19% = 190 euro.

Caso 2: Figlio al liceo, spese totali inferiori al limite

Situazione: genitore con figlio al liceo scientifico, spese 2025:

  • Contributo iscrizione: 80 euro
  • Mensa scolastica: 450 euro
  • Gita scolastica: 80 euro
  • Totale spese istruzione: 610 euro

Applicazione del limite: le spese sono inferiori a 1.000 euro, quindi si detraggono tutte. Detrazione spettante: 610 x 19% = 115,90 euro.

Caso 3: Due figli alle scuole superiori, figlio a carico al 50% ciascun genitore

Situazione: due genitori separati, ciascuno ha il figlio a carico al 50%. Spese totali figlio 1 (liceo): 900 euro. Spese totali figlio 2 (istituto tecnico): 1.200 euro.

Per ciascun genitore:

  • Figlio 1: spese imputabili 900 / 2 = 450 euro ciascuno → detrazione 450 x 19% = 85,50 euro ciascuno
  • Figlio 2: spese totali 1.200 euro, limite 1.000 euro → spese imputabili 1.000 / 2 = 500 euro ciascuno → detrazione 500 x 19% = 95 euro ciascuno
  • Totale detrazione per genitore: 85,50 + 95 = 180,50 euro

Caso 4: Studente universitario in ateneo statale

Situazione: studente iscritto a ingegneria in ateneo statale, tasse universitarie 2025: 2.200 euro. Reddito familiare sotto 120.000 euro. Nessun limite di spesa per atenei statali. Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro.

Caso 5: Studente universitario in ateneo privato

Situazione: studente iscritto a psicologia in ateneo privato (area umanistica e sociale), zona Nord Italia. Il decreto MUR fissa il limite massimo per questa combinazione (esempio ipotetico): 2.200 euro. Retta effettiva pagata: 3.500 euro. Spesa detraibile: 2.200 euro (limite decreto). Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro (i restanti 1.300 euro non sono detraibili).

Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)

Di seguito una tabella riepilogativa con tutti i limiti e le caratteristiche delle detrazioni per spese di istruzione applicabili nel modello 730/2026 (anno fiscale 2025):

TipologiaLimite massimoAliquotaDetrazione maxNote
Scuola infanzia / primaria / medie / superiori1.000 euro/studente19%190 euroInclude mensa, pre/post scuola, gite
Universita stataleNessun limite19%19% dell’importo effettivoTutte le tasse e contributi
Universita non statale (privata)Variabile per area e zona19%19% del limite decreto MURVedere decreto MUR annuale
Master universitari I e II livelloCome universita19%Come categoriaSolo atenei riconosciuti
ITS – Istituti Tecnici Superiori1.000 euro/studente19%190 euroIstruzione non universitaria

Nota importante: tutti i limiti si applicano prima della riduzione per reddito. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, i limiti effettivi saranno inferiori. Per redditi superiori a 240.000 euro, la detrazione e azzerata.

Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 679), le spese di istruzione sono soggette all’obbligo di pagamento tracciabile per avere diritto alla detrazione del 19%. Questo significa che non è più possibile detrarre spese pagate in contanti, neanche parzialmente.

Modalità di pagamento ammesse

Sono considerate modalità di pagamento tracciabili ammesse per la detrazione:

  • Bonifico bancario o postale (ordinario, online, domiciliato)
  • Carte di credito o debito (Visa, Mastercard, carte prepagate con IBAN)
  • Assegni bancari o circolari
  • MAV (Mav/bollettino bancario) con addebito su conto corrente
  • Bollettino postale
  • Addebito diretto SEPA (RID/SDD)
  • App di pagamento collegate a conto corrente bancario (es. Satispay, se tracciabile)

Modalità di pagamento NON ammesse

  • Contanti: qualunque pagamento in contanti, anche parziale, esclude la detraibilità dell’intera spesa
  • Voucher o buoni pasto (salvo specifiche eccezioni)
  • Cripto-valute o altre forme di pagamento non tracciate

Eccezione importante: i pagamenti alla mensa scolastica tramite il sistema regionale di pagamento dedicato (come i bollettini PAGO PA o piattaforme digitali comunali) sono considerati tracciabili anche se non avvengono tramite bonifico diretto. In caso di dubbio, chiedere alla scuola o al Comune una ricevuta con indicazione della modalità di pagamento.

In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere in grado di esibire i documenti comprovanti:

  • La ricevuta o fattura della spesa sostenuta (con causale, importo, dati scolastici)
  • Il documento di pagamento tracciabile (estratto conto, contabile del bonifico, ricevuta PagoPa)

Dove inserire le spese nel modello 730/2026

Per la corretta compilazione del modello 730/2026, le spese di istruzione vanno inserite nel Quadro E – Oneri detraibili, alle righe specifiche dedicate a questa tipologia di spesa. Di seguito le indicazioni precise:

Spese istruzione non universitaria: Quadro E, Sezione I

Le spese per istruzione non universitaria (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ITS) si inseriscono nel Quadro E, rigo E8/E10, utilizzando il codice onere “12” (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Attenzione: nelle istruzioni al 730/2026, il codice onere per le spese scolastiche non universitarie potrebbe essere indicato in modo specifico. Si raccomanda di verificare sempre le istruzioni ministeriali ufficiali al modello 730/2026 pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché i codici possono variare di anno in anno.

Spese universitarie: Quadro E, Sezione I

Le spese universitarie si inseriscono sempre nel Quadro E, rigo E8/E10, con il medesimo codice onere riservato all’istruzione. L’importo da inserire per gli atenei non statali non deve superare il limite previsto dal decreto MUR per l’anno 2025.

730 precompilato: le spese già caricate automaticamente

A partire dal 2015, con il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate carica automaticamente nella dichiarazione alcune tipologie di spese, incluse alcune spese di istruzione comunicate dai soggetti erogatori (scuole, università). Tuttavia, non tutte le spese vengono caricate automaticamente: la mensa scolastica, il pre/post scuola e le gite potrebbero non essere presenti nel precompilato se l’istituto non ha effettuato la comunicazione telematica.

Per questo motivo, è fondamentale conservare tutte le ricevute e verificare attentamente il precompilato prima di accettarlo o modificarlo. Il CAF può supportarti nella verifica del precompilato e nell’integrazione delle spese mancanti.

Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni

Uno degli errori più frequenti nella compilazione del 730 riguarda il tentativo di detrarre spese che non rientrano tra quelle ammesse dalla normativa. Di seguito gli errori più comuni da evitare:

  • Libri di testo e materiale scolastico: non sono detraibili come spese di istruzione (ne come spese mediche). Anche i libri universitari acquistati in libreria non sono detraibili
  • Corsi privati di ripetizioni: le lezioni private da insegnanti o centri di recupero privati non sono detraibili, a meno che non siano organizzate dalla scuola stessa come attività di recupero ufficiale
  • Trasporto scolastico: l’abbonamento al trasporto pubblico o lo scuolabus non rientra nelle spese di istruzione detraibili
  • Uniformi e abbigliamento tecnico: anche se obbligatori, non sono detraibili come spese di istruzione
  • Corsi extrascolastici: musica, danza, sport (salvo esonero sport specifico), lingue straniere tenuti da enti privati non scolastici
  • Corsi online non universitari: i MOOC e i corsi digitali erogati da piattaforme private (Coursera, Udemy, ecc.) non sono detraibili
  • Pagamenti in contanti: come visto, qualunque spesa pagata in contanti non e detraibile indipendentemente dalla sua natura
  • Superamento del limite 1.000 euro: inserire importi superiori al limite per istruzione non universitaria porta a errori che l’Agenzia delle Entrate puo rettificare in sede di liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/1973)

Un caso particolare riguarda i corsi di lingua straniera presso istituti privati: se tenuti da scuole linguistiche certificate (ad esempio con certificazioni MIUR o riconosciute da enti internazionali come British Council, Goethe-Institut), potrebbero non essere detraibili come istruzione, ma potrebbero rientrare in altre categorie di spesa. E opportuno verificare caso per caso con il proprio CAF.

Ricorda che le spese per l’istruzione si cumulano con altre detrazioni disponibili nel 730/2026, come quelle per il mutuo o l’affitto, ma ciascuna ha le proprie regole e limiti specifici.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili nel 730/2026

Qual e il limite massimo per detrarre le spese scolastiche nel 730/2026?

Il limite massimo di spesa detraibile per l’istruzione non universitaria (dalla scuola dell’infanzia alle superiori) e di 1.000 euro per studente. La detrazione del 19% si calcola su questo importo massimo, quindi la detrazione massima e di 190 euro per studente. Per le spese universitarie presso atenei statali non c’e limite, mentre per gli atenei privati il limite e fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Universita.

La mensa scolastica e detraibile nel 730/2026?

Si, la mensa scolastica e detraibile come spesa di istruzione. Il costo del servizio mensa rientra nel limite di 1.000 euro per studente per l’istruzione non universitaria. E necessario che il pagamento sia avvenuto con modalita tracciabile (bonifico, carta di credito, PagoPa). L’Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilita anche quando la mensa e gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purche il servizio si svolga presso la scuola.

Posso detrarre le spese universitarie di mio figlio che frequenta un ateneo privato?

Si, ma con un limite. Le spese universitarie presso atenei non statali (privati) sono detraibili al 19%, ma solo entro il limite fissato annualmente dal Decreto del Ministero dell’Universita (MUR). Questo limite varia in base all’area disciplinare (medica, tecnico-scientifica, umanistica) e alla zona geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). La parte di retta che supera questo limite non da diritto alla detrazione.

Le spese di istruzione sono detraibili se ho un reddito alto?

Le detrazioni per spese di istruzione si riducono progressivamente per redditi superiori a 120.000 euro e si azzerano completamente per redditi superiori a 240.000 euro. Per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, la detrazione spettante si calcola con la formula: detrazione teorica x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000.

Posso detrarre le spese di istruzione pagate in contanti?

No. Dal 1 gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020) e obbligatorio pagare le spese di istruzione con modalita tracciabili per poter usufruire della detrazione del 19%. I pagamenti in contanti, anche parziali, escludono la detraibilita dell’intera spesa. Sono ammessi: bonifico, carte di credito/debito, assegni, MAV, bollettino postale, PagoPa.


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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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    robert poletto
    17/07/2026
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    Fantastici
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    Geanina Gaita
    16/07/2026
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    Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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    Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Nel 730/2026 le Spese di Istruzione Detraibili: Limiti, Soglie e Come Calcolare la Detrazione

    Dichiarazione dei redditi 730

    La detrazione del 19% per le spese di istruzione nel 730/2026 è uno degli sgravi fiscali più attesi dalle famiglie italiane, ma anche uno dei più complessi da applicare correttamente. La normativa, contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (DPR 917/1986), distingue in modo netto tra istruzione non universitaria e istruzione universitaria, imponendo soglie massime differenziate che spesso vengono confuse o applicate in modo errato. In particolare, per la scuola non universitaria (dalle materne alle superiori) il limite massimo di spesa detraibile è di 1.000 euro per studente. Per le spese universitarie, invece, i limiti sono determinati annualmente con decreto ministeriale e variano in base al corso di laurea e alla sede universitaria. Questa guida completa analizza ogni tipologia di spesa detraibile, le soglie vigenti per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), i requisiti soggettivi e oggettivi, e ti mostra come calcolare concretamente il risparmio fiscale.

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    Indice dei contenuti

    1. Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026
    2. Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro
    3. Quali spese scolastiche sono detraibili
    4. Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo
    5. Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico
    6. Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito
    7. Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni
    8. Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)
    9. Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese
    10. Dove inserire le spese nel modello 730/2026
    11. Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni
    12. Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili

    Normativa di riferimento: art. 15 TUIR e istruzioni 730/2026

    La normativa che disciplina la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisamente all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis. Questa norma è stata modificata nel corso degli anni e, per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 730/2026), mantiene una struttura che distingue chiaramente tra due categorie principali: le spese per istruzione non universitaria e le spese per istruzione universitaria.

    Le istruzioni ministeriali al modello 730/2026 pubblicano ogni anno i criteri aggiornati. In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello 730/2026 specifica nei dettagli:

    • Il tetto di 1.000 euro per studente per le spese scolastiche non universitarie (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado)
    • I limiti specifici per ateneo e tipo di corso per le spese universitarie, distinti tra atenei statali e non statali
    • L’obbligo di pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, MAV) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)
    • Le specifiche tipologie di spesa ammesse e quelle escluse dalla detrazione

    La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2021 e i successivi chiarimenti forniscono interpretazioni ufficiali su casi particolari, come le spese per corsi online, le rette di convitti annessi a istituti scolastici, e il trattamento delle borse di studio. Per una corretta compilazione del modello 730/2026, è fondamentale conoscere queste distinzioni.

    Spese istruzione non universitaria: limite 1.000 euro

    Il limite massimo di 1.000 euro per studente per le spese di istruzione non universitaria è fissato direttamente dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR. Questo significa che, indipendentemente da quante spese scolastiche vengano effettivamente sostenute, la base imponibile su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare tale soglia per ciascun figlio (o familiare a carico) iscritto a un istituto scolastico non universitario.

    Rientrano nella categoria di istruzione non universitaria tutti i percorsi scolastici previsti dall’ordinamento italiano:

    • Scuole dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni, sia statali che paritarie)
    • Scuole primarie (ex elementari, classi 1a-5a)
    • Scuole secondarie di primo grado (ex medie, classi 1a-3a)
    • Scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, classi 1a-5a)
    • Istituti tecnici superiori (ITS) che rilasciano diplomi di tecnico superiore

    La detrazione effettiva massima per studente in istruzione non universitaria è quindi: 1.000 euro x 19% = 190 euro. Si tratta di una riduzione diretta dell’imposta IRPEF dovuta, non di una deduzione dal reddito. Se il reddito complessivo supera determinati livelli, la detrazione potrebbe essere ridotta o azzerata (vedi la sezione dedicata al reddito complessivo).

    Importante: il limite di 1.000 euro si applica per studente, non per nucleo familiare. Se in famiglia ci sono due figli entrambi iscritti a scuole non universitarie, il limite complessivo diventa 2.000 euro (1.000 per ciascun figlio). Questa distinzione è fondamentale per le famiglie numerose. Per approfondire tutte le spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730/2026, consulta la nostra guida completa.

    Quali spese scolastiche sono detraibili

    Non tutte le spese legate alla scuola sono detraibili: la normativa elenca in modo preciso le tipologie di spesa ammesse. Conoscere questa distinzione evita errori nella compilazione del 730 e possibili contestazioni in sede di controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Spese ammesse alla detrazione

    Sono detraibili le seguenti spese per istruzione non universitaria:

    • Tasse scolastiche: quote di iscrizione, frequenza e contributo ministeriale richieste dagli istituti pubblici o paritari
    • Contributi scolastici obbligatori: contributi per l’iscrizione e la frequenza richiesti dalla scuola (es. contributo di laboratorio, assicurazione scolastica se richiesta obbligatoriamente)
    • Rette di scuole paritarie private: le somme pagate alle scuole riconosciute paritarie (non le scuole meramente private non paritarie) per frequenza e iscrizione
    • Mensa scolastica: le quote pagate per il servizio di refezione scolastica (mensa), sia che sia gestita dalla scuola stessa sia da enti locali o cooperative convenzionate
    • Pre e post scuola: i servizi di pre-accoglienza e doposcuola organizzati o convenzionati con l’istituto scolastico
    • Gite scolastiche: le quote pagate per viaggi d’istruzione e uscite didattiche organizzate dalla scuola
    • Corsi di lingua straniera: se organizzati dall’istituto scolastico e parte del programma curriculare

    Spese NON ammesse alla detrazione

    Non sono invece detraibili come spese di istruzione:

    • Libri di testo e materiale scolastico (quaderni, penne, zaini, ecc.)
    • Corsi privati extrascolastici: lezioni private, corsi di recupero presso centri privati non riconosciuti
    • Trasporto scolastico: abbonamenti ai mezzi pubblici o scuolabus (salvo diversa agevolazione)
    • Uniformi e divise scolastiche
    • Attività sportive scolastiche extracurriculari (salvo quelle che rientrano nell’esonero sport)
    • Corsi di musica, danza, arti tenuti da soggetti privati non collegati all’istituto

    Attenzione alla mensa scolastica: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la spesa per la mensa è detraibile come spesa di istruzione (rientra nel limite 1.000 euro), non come spesa medica o altro. Questo vale anche quando la mensa è gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purché il servizio sia erogato presso l’istituto scolastico.

    Spese universitarie: soglie differenziate per ateneo

    Per le spese universitarie, la logica è completamente diversa rispetto alla scuola non universitaria. In questo caso, il limite di spesa detraibile non è fisso a 1.000 euro, ma varia in base a:

    • Tipologia di ateneo: statale o non statale (privato)
    • Facoltà e corso di laurea: le soglie sono differenziate per area disciplinare
    • Sede universitaria: il Decreto Ministeriale divide l’Italia in tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole)

    Atenei statali: spese detraibili senza limite massimo

    Per le università statali, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo delle tasse e contributi versati, senza un tetto massimo definito per legge. Questo significa che se uno studente paga 3.000 euro di tasse universitarie all’anno a un ateneo statale, la detrazione sarà: 3.000 x 19% = 570 euro di risparmio fiscale. Rientrano tra le spese detraibili per atenei statali:

    • Tasse di iscrizione annuale
    • Contributi universitari (determinati in base all’ISEE dello studente)
    • Tasse per esami singoli o fuori corso
    • Contributi per servizi universitari obbligatori (es. assicurazione universitaria)

    Atenei non statali: limite variabile per area e corso

    Per le università non statali (private), il limite di spesa detraibile è fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Per l’anno fiscale 2025 (730/2026), i limiti si basano sul Decreto MUR che individua importi massimi differenziati per area disciplinare e per zona geografica. A titolo esemplificativo, le aree disciplinari sono generalmente:

    • Area medica e sanitaria (medicina, odontoiatria, farmacia, professioni sanitarie)
    • Area tecnico-scientifica (ingegneria, architettura, scienze matematiche, fisiche, naturali)
    • Area umanistica e sociale (giurisprudenza, economia, lettere, scienze politiche, psicologia)

    Per ciascuna area e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), il decreto individua un importo massimo: le spese eccedenti tale soglia non danno diritto alla detrazione. Lo studente iscritto a una università privata deve quindi verificare il proprio importo massimo prima di compilare il 730/2026.

    Esempio pratico per ateneo non statale: se il limite per la tua area e zona è di 2.500 euro e hai pagato 4.000 euro di retta, la detrazione sarà calcolata solo su 2.500 euro: 2.500 x 19% = 475 euro di detrazione IRPEF.

    Corsi di specializzazione post-laurea e master

    Le spese per corsi di specializzazione, master universitari (I e II livello) e dottorati di ricerca sono detraibili alle stesse condizioni delle spese universitarie, purché i corsi siano organizzati da università statali o non statali riconosciute. Non sono invece detraibili i master erogati da enti privati non universitari, anche se di alta qualità.

    Chi può detrarre: requisiti soggettivi e familiari a carico

    La detrazione per spese di istruzione può essere fruita sia dal contribuente per le proprie spese sia per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questo aspetto è cruciale per le famiglie con figli studenti.

    Spese per sé stessi

    Il contribuente può detrarre le spese di istruzione sostenute per la propria formazione, sia che frequenti una scuola superiore (in caso di studenti adulti, corsi serali), sia che sia iscritto a un’università. Non ci sono limiti di età per il contribuente stesso.

    Spese per familiari a carico

    La normativa permette di detrarre le spese di istruzione per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati a carico i familiari con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

    I familiari che possono essere considerati a carico includono:

    • Figli (anche adottivi, affidati, naturali riconosciuti)
    • Coniuge non legalmente separato
    • Genitori e nonni
    • Fratelli e sorelle
    • Suoceri, nuore, generi

    Ripartizione tra genitori in caso di figlio a carico al 50%

    Nel caso più frequente in cui un figlio è considerato a carico di entrambi i genitori al 50%, ciascuno dei due genitori può detrarre la metà delle spese di istruzione sostenute. Il limite di 1.000 euro si applica all’importo totale: quindi ciascun genitore potrà detrarre al massimo 500 euro (ovvero il 19% di 500 euro = 95 euro di detrazione ciascuno).

    Se invece il figlio è a carico al 100% di uno solo dei genitori (ad esempio in caso di genitore unico o di accordo dichiarato in 730), quel genitore potrà detrarre l’intero importo entro il limite di 1.000 euro.

    Il limite reddituale: come cambia la detrazione con il reddito

    La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una novità significativa per le detrazioni fiscali, inclusa quella per le spese di istruzione: le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR vengono ridotte progressivamente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Questa modifica ha reso la detrazione per spese di istruzione non più universale, ma income-tested.

    Scaglioni di reddito e riduzione delle detrazioni

    Per l’anno fiscale 2025 (modello 730/2026), le regole di riduzione delle detrazioni IRPEF per reddito sono le seguenti:

    • Reddito complessivo fino a 120.000 euro: nessuna riduzione, la detrazione spetta per intero
    • Reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro: la detrazione è ridotta proporzionalmente, calcolando il coefficiente di riduzione come: (reddito complessivo – 120.000) / 120.000
    • Reddito complessivo superiore a 240.000 euro: le detrazioni dell’art. 15 sono azzerate (0 euro di detrazione)

    Esempio di calcolo con reddito 160.000 euro:
    Detrazione teorica: 1.000 x 19% = 190 euro
    Coefficiente di riduzione: (160.000 – 120.000) / 120.000 = 0,333
    Detrazione spettante: 190 x (1 – 0,333) = 190 x 0,667 = 126,73 euro

    Per chi ha redditi elevati, è fondamentale effettuare questo calcolo prima di inserire le spese nel 730, per evitare aspettative di rimborso che non si materializzeranno. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questo calcolo automaticamente durante la predisposizione del modello 730/2026.

    Come calcolare la detrazione: esempi pratici e simulazioni

    Vediamo ora come si calcola concretamente la detrazione del 19% per spese di istruzione attraverso esempi pratici che coprono le situazioni più comuni.

    Caso 1: Figlio alle scuole medie, reddito genitori sotto 120.000 euro

    Situazione: un genitore ha sostenuto per il figlio alle scuole medie (a carico al 100%) le seguenti spese nel 2025:

    • Contributo iscrizione: 120 euro
    • Mensa scolastica: 600 euro
    • Gita scolastica: 150 euro
    • Pre-scuola: 200 euro
    • Totale spese istruzione: 1.070 euro

    Applicazione del limite: le spese superano il tetto di 1.000 euro, quindi la base imponibile per la detrazione è 1.000 euro (il limite massimo). Detrazione spettante: 1.000 x 19% = 190 euro.

    Caso 2: Figlio al liceo, spese totali inferiori al limite

    Situazione: genitore con figlio al liceo scientifico, spese 2025:

    • Contributo iscrizione: 80 euro
    • Mensa scolastica: 450 euro
    • Gita scolastica: 80 euro
    • Totale spese istruzione: 610 euro

    Applicazione del limite: le spese sono inferiori a 1.000 euro, quindi si detraggono tutte. Detrazione spettante: 610 x 19% = 115,90 euro.

    Caso 3: Due figli alle scuole superiori, figlio a carico al 50% ciascun genitore

    Situazione: due genitori separati, ciascuno ha il figlio a carico al 50%. Spese totali figlio 1 (liceo): 900 euro. Spese totali figlio 2 (istituto tecnico): 1.200 euro.

    Per ciascun genitore:

    • Figlio 1: spese imputabili 900 / 2 = 450 euro ciascuno → detrazione 450 x 19% = 85,50 euro ciascuno
    • Figlio 2: spese totali 1.200 euro, limite 1.000 euro → spese imputabili 1.000 / 2 = 500 euro ciascuno → detrazione 500 x 19% = 95 euro ciascuno
    • Totale detrazione per genitore: 85,50 + 95 = 180,50 euro

    Caso 4: Studente universitario in ateneo statale

    Situazione: studente iscritto a ingegneria in ateneo statale, tasse universitarie 2025: 2.200 euro. Reddito familiare sotto 120.000 euro. Nessun limite di spesa per atenei statali. Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro.

    Caso 5: Studente universitario in ateneo privato

    Situazione: studente iscritto a psicologia in ateneo privato (area umanistica e sociale), zona Nord Italia. Il decreto MUR fissa il limite massimo per questa combinazione (esempio ipotetico): 2.200 euro. Retta effettiva pagata: 3.500 euro. Spesa detraibile: 2.200 euro (limite decreto). Detrazione spettante: 2.200 x 19% = 418 euro (i restanti 1.300 euro non sono detraibili).

    Tabella riepilogativa: tutti i limiti 2025 (730/2026)

    Di seguito una tabella riepilogativa con tutti i limiti e le caratteristiche delle detrazioni per spese di istruzione applicabili nel modello 730/2026 (anno fiscale 2025):

    TipologiaLimite massimoAliquotaDetrazione maxNote
    Scuola infanzia / primaria / medie / superiori1.000 euro/studente19%190 euroInclude mensa, pre/post scuola, gite
    Universita stataleNessun limite19%19% dell’importo effettivoTutte le tasse e contributi
    Universita non statale (privata)Variabile per area e zona19%19% del limite decreto MURVedere decreto MUR annuale
    Master universitari I e II livelloCome universita19%Come categoriaSolo atenei riconosciuti
    ITS – Istituti Tecnici Superiori1.000 euro/studente19%190 euroIstruzione non universitaria

    Nota importante: tutti i limiti si applicano prima della riduzione per reddito. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, i limiti effettivi saranno inferiori. Per redditi superiori a 240.000 euro, la detrazione e azzerata.

    Obbligo di tracciabilità: come pagare le spese

    Dal 1° gennaio 2020, per effetto della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 679), le spese di istruzione sono soggette all’obbligo di pagamento tracciabile per avere diritto alla detrazione del 19%. Questo significa che non è più possibile detrarre spese pagate in contanti, neanche parzialmente.

    Modalità di pagamento ammesse

    Sono considerate modalità di pagamento tracciabili ammesse per la detrazione:

    • Bonifico bancario o postale (ordinario, online, domiciliato)
    • Carte di credito o debito (Visa, Mastercard, carte prepagate con IBAN)
    • Assegni bancari o circolari
    • MAV (Mav/bollettino bancario) con addebito su conto corrente
    • Bollettino postale
    • Addebito diretto SEPA (RID/SDD)
    • App di pagamento collegate a conto corrente bancario (es. Satispay, se tracciabile)

    Modalità di pagamento NON ammesse

    • Contanti: qualunque pagamento in contanti, anche parziale, esclude la detraibilità dell’intera spesa
    • Voucher o buoni pasto (salvo specifiche eccezioni)
    • Cripto-valute o altre forme di pagamento non tracciate

    Eccezione importante: i pagamenti alla mensa scolastica tramite il sistema regionale di pagamento dedicato (come i bollettini PAGO PA o piattaforme digitali comunali) sono considerati tracciabili anche se non avvengono tramite bonifico diretto. In caso di dubbio, chiedere alla scuola o al Comune una ricevuta con indicazione della modalità di pagamento.

    In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere in grado di esibire i documenti comprovanti:

    • La ricevuta o fattura della spesa sostenuta (con causale, importo, dati scolastici)
    • Il documento di pagamento tracciabile (estratto conto, contabile del bonifico, ricevuta PagoPa)

    Dove inserire le spese nel modello 730/2026

    Per la corretta compilazione del modello 730/2026, le spese di istruzione vanno inserite nel Quadro E – Oneri detraibili, alle righe specifiche dedicate a questa tipologia di spesa. Di seguito le indicazioni precise:

    Spese istruzione non universitaria: Quadro E, Sezione I

    Le spese per istruzione non universitaria (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ITS) si inseriscono nel Quadro E, rigo E8/E10, utilizzando il codice onere “12” (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica).

    Attenzione: nelle istruzioni al 730/2026, il codice onere per le spese scolastiche non universitarie potrebbe essere indicato in modo specifico. Si raccomanda di verificare sempre le istruzioni ministeriali ufficiali al modello 730/2026 pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, poiché i codici possono variare di anno in anno.

    Spese universitarie: Quadro E, Sezione I

    Le spese universitarie si inseriscono sempre nel Quadro E, rigo E8/E10, con il medesimo codice onere riservato all’istruzione. L’importo da inserire per gli atenei non statali non deve superare il limite previsto dal decreto MUR per l’anno 2025.

    730 precompilato: le spese già caricate automaticamente

    A partire dal 2015, con il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate carica automaticamente nella dichiarazione alcune tipologie di spese, incluse alcune spese di istruzione comunicate dai soggetti erogatori (scuole, università). Tuttavia, non tutte le spese vengono caricate automaticamente: la mensa scolastica, il pre/post scuola e le gite potrebbero non essere presenti nel precompilato se l’istituto non ha effettuato la comunicazione telematica.

    Per questo motivo, è fondamentale conservare tutte le ricevute e verificare attentamente il precompilato prima di accettarlo o modificarlo. Il CAF può supportarti nella verifica del precompilato e nell’integrazione delle spese mancanti.

    Spese di istruzione NON detraibili: gli errori più comuni

    Uno degli errori più frequenti nella compilazione del 730 riguarda il tentativo di detrarre spese che non rientrano tra quelle ammesse dalla normativa. Di seguito gli errori più comuni da evitare:

    • Libri di testo e materiale scolastico: non sono detraibili come spese di istruzione (ne come spese mediche). Anche i libri universitari acquistati in libreria non sono detraibili
    • Corsi privati di ripetizioni: le lezioni private da insegnanti o centri di recupero privati non sono detraibili, a meno che non siano organizzate dalla scuola stessa come attività di recupero ufficiale
    • Trasporto scolastico: l’abbonamento al trasporto pubblico o lo scuolabus non rientra nelle spese di istruzione detraibili
    • Uniformi e abbigliamento tecnico: anche se obbligatori, non sono detraibili come spese di istruzione
    • Corsi extrascolastici: musica, danza, sport (salvo esonero sport specifico), lingue straniere tenuti da enti privati non scolastici
    • Corsi online non universitari: i MOOC e i corsi digitali erogati da piattaforme private (Coursera, Udemy, ecc.) non sono detraibili
    • Pagamenti in contanti: come visto, qualunque spesa pagata in contanti non e detraibile indipendentemente dalla sua natura
    • Superamento del limite 1.000 euro: inserire importi superiori al limite per istruzione non universitaria porta a errori che l’Agenzia delle Entrate puo rettificare in sede di liquidazione automatica (art. 36-bis DPR 600/1973)

    Un caso particolare riguarda i corsi di lingua straniera presso istituti privati: se tenuti da scuole linguistiche certificate (ad esempio con certificazioni MIUR o riconosciute da enti internazionali come British Council, Goethe-Institut), potrebbero non essere detraibili come istruzione, ma potrebbero rientrare in altre categorie di spesa. E opportuno verificare caso per caso con il proprio CAF.

    Ricorda che le spese per l’istruzione si cumulano con altre detrazioni disponibili nel 730/2026, come quelle per il mutuo o l’affitto, ma ciascuna ha le proprie regole e limiti specifici.

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    Domande frequenti sulle spese di istruzione detraibili nel 730/2026

    Qual e il limite massimo per detrarre le spese scolastiche nel 730/2026?

    Il limite massimo di spesa detraibile per l’istruzione non universitaria (dalla scuola dell’infanzia alle superiori) e di 1.000 euro per studente. La detrazione del 19% si calcola su questo importo massimo, quindi la detrazione massima e di 190 euro per studente. Per le spese universitarie presso atenei statali non c’e limite, mentre per gli atenei privati il limite e fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Universita.

    La mensa scolastica e detraibile nel 730/2026?

    Si, la mensa scolastica e detraibile come spesa di istruzione. Il costo del servizio mensa rientra nel limite di 1.000 euro per studente per l’istruzione non universitaria. E necessario che il pagamento sia avvenuto con modalita tracciabile (bonifico, carta di credito, PagoPa). L’Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilita anche quando la mensa e gestita dal Comune tramite appalto a terzi, purche il servizio si svolga presso la scuola.

    Posso detrarre le spese universitarie di mio figlio che frequenta un ateneo privato?

    Si, ma con un limite. Le spese universitarie presso atenei non statali (privati) sono detraibili al 19%, ma solo entro il limite fissato annualmente dal Decreto del Ministero dell’Universita (MUR). Questo limite varia in base all’area disciplinare (medica, tecnico-scientifica, umanistica) e alla zona geografica dell’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole). La parte di retta che supera questo limite non da diritto alla detrazione.

    Le spese di istruzione sono detraibili se ho un reddito alto?

    Le detrazioni per spese di istruzione si riducono progressivamente per redditi superiori a 120.000 euro e si azzerano completamente per redditi superiori a 240.000 euro. Per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, la detrazione spettante si calcola con la formula: detrazione teorica x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000.

    Posso detrarre le spese di istruzione pagate in contanti?

    No. Dal 1 gennaio 2020 (Legge di Bilancio 2020) e obbligatorio pagare le spese di istruzione con modalita tracciabili per poter usufruire della detrazione del 19%. I pagamenti in contanti, anche parziali, escludono la detraibilita dell’intera spesa. Sono ammessi: bonifico, carte di credito/debito, assegni, MAV, bollettino postale, PagoPa.


    Hai bisogno di assistenza per il 730/2026?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione del modello 730/2026, la verifica delle detrazioni per spese di istruzione e la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

    • Verifica del 730 precompilato e integrazione spese mancanti
    • Calcolo delle detrazioni per spese scolastiche e universitarie
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      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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      robert poletto
      17/07/2026
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      Fantastici
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      Geanina Gaita
      16/07/2026
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      Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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      Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-13 12:15:492026-05-31 16:11:01Nel 730/2026 le Spese di Istruzione Detraibili: Limiti, Soglie e Come Calcolare la Detrazione
      CAF

      Redditi da Affitto nel 730: Come Dichiararli nel 2026

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Se possiedi un immobile dato in affitto, devi sapere che i redditi affitto dichiarazione dei redditi sono un passaggio obbligatorio. Il modello 730 rappresenta lo strumento principale per dichiarare i canoni di locazione percepiti, sia che tu abbia scelto la tassazione ordinaria sia la cedolare secca. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo dove indicare i redditi da locazione nel 730/2026, come funziona l’abbattimento forfettario e cosa fare in caso di inquilini morosi.

      Indice dei contenuti

      1. Quadro B: Redditi dei Fabbricati nel 730
      2. Redditi Fondiari da Affitto: la Tassazione Ordinaria
      3. Abbattimento Forfettario del 5% e del 25%
      4. Cedolare Secca nel 730: il Quadro LC
      5. Redditi da Sublocazione nel 730
      6. Affitti Non Percepiti e Morosità dell’Inquilino
      7. Domande Frequenti
      8. Assistenza del CAF Centro Fiscale

      Quadro B: Redditi dei Fabbricati nel 730

      Il Quadro B del modello 730 rappresenta la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati. Qui devi indicare tutti gli immobili di cui sei proprietario o titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), compresi quelli concessi in locazione. Per ogni immobile dovrai compilare un rigo specifico inserendo:

      • Rendita catastale dell’immobile (la trovi nella visura catastale)
      • Utilizzo dell’immobile: codice 3 per immobili locati a canone libero, codice 8 per canone concordato
      • Canone di locazione annuo percepito o che avresti dovuto percepire
      • Giorni di possesso e percentuale di proprietà
      • Codice del Comune dove si trova l’immobile

      Se possiedi più immobili affittati, dovrai compilare un rigo per ciascuno di essi. Il sistema calcola automaticamente l’imponibile in base ai dati inseriti, applicando le regole della tassazione ordinaria oppure della cedolare secca, a seconda della scelta effettuata nel contratto di locazione.

      Redditi Fondiari da Affitto: la Tassazione Ordinaria

      Chi non opta per la cedolare secca deve dichiarare i redditi fondiari da affitto secondo le regole della tassazione ordinaria IRPEF. In questo caso, il reddito derivante dalla locazione viene sommato agli altri redditi (lavoro dipendente, pensione, ecc.) e tassato con le aliquote progressive previste dalla normativa sulle detrazioni fiscali.

      Con la tassazione ordinaria, il reddito imponibile da locazione si determina confrontando due importi: la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione annuo ridotto dell’abbattimento forfettario. Si dichiara il maggiore dei due. Nella maggior parte dei casi il canone di locazione supera la rendita catastale rivalutata, ed è quindi quello che viene effettivamente tassato.

      Le aliquote IRPEF 2026 si applicano per scaglioni di reddito. Ad esempio, se il tuo reddito complessivo, inclusi i canoni di affitto, rientra nel primo scaglione fino a 28.000 euro, pagherai il 23%. Per redditi superiori le aliquote crescono progressivamente fino al 43% per la parte eccedente i 50.000 euro. Ricorda che i redditi da locazione si cumulano con tutti gli altri redditi ai fini della dichiarazione dei redditi.

      Abbattimento Forfettario del 5% e del 25%

      Uno degli aspetti più importanti della redditi affitto dichiarazione è l’abbattimento forfettario. Si tratta di una riduzione percentuale applicata al canone annuo che tiene conto, in modo forfettario, delle spese sostenute dal proprietario per la gestione dell’immobile.

      Per i contratti a canone libero (4+4), l’abbattimento è del 5%. Questo significa che, se il canone annuo è di 10.000 euro, il reddito imponibile sarà di 9.500 euro. Per i contratti a canone concordato (3+2), l’abbattimento sale al 25%: sullo stesso canone di 10.000 euro, l’imponibile scende a 7.500 euro. Un vantaggio fiscale notevole che rende i contratti concordati molto convenienti dal punto di vista della tassazione.

      Inoltre, per gli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa, i contratti a canone concordato godono anche di una riduzione dell’IMU del 25% e di ulteriori agevolazioni sull’imposta di registro. Se non sai quale tipo di contratto ti conviene, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a valutare la soluzione più vantaggiosa per la tua situazione.

      Cedolare Secca nel 730: il Quadro LC

      Se hai optato per la cedolare secca, i redditi da affitto non vengono tassati con l’IRPEF ordinaria ma con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. L’aliquota standard è del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato. Dal 2024, per gli affitti brevi a partire dal secondo immobile si applica l’aliquota del 26%.

      Nel modello 730, la cedolare secca si dichiara nel Quadro LC (Cedolare secca sulle locazioni). Qui dovrai indicare il canone annuo relativo a ciascun immobile per cui hai scelto questo regime. Con la cedolare secca non si applicano abbattimenti forfettari: l’imposta si calcola sull’intero canone percepito. Tuttavia, l’aliquota fissa risulta spesso più conveniente rispetto alle aliquote IRPEF progressive, soprattutto per chi ha redditi medio-alti.

      Un vantaggio fondamentale della cedolare secca è che il reddito da locazione non si cumula con gli altri redditi ai fini IRPEF. Questo significa che non rischi di salire di scaglione e pagare un’aliquota più alta su tutti i tuoi redditi. Inoltre, non devi pagare l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto di locazione, con un risparmio aggiuntivo ogni anno.

      Redditi da Sublocazione nel 730

      Un caso particolare riguarda i redditi da sublocazione. Se sei un inquilino che ha subaffittato tutto o parte dell’immobile, con il consenso del proprietario, i canoni percepiti dalla sublocazione non sono redditi fondiari ma redditi diversi. Questo significa che vanno dichiarati nel Quadro D del 730 (rigo D4) e non nel Quadro B.

      Per i redditi da sublocazione non è possibile optare per la cedolare secca, che è riservata esclusivamente ai proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, i canoni da sublocazione vengono sempre tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Non si applica nemmeno l’abbattimento forfettario del 5% o del 25%, poiché queste agevolazioni riguardano solo i redditi fondiari del proprietario.

      Affitti Non Percepiti e Morosità dell’Inquilino

      Uno dei problemi più frequenti per i proprietari è la morosità dell’inquilino: cosa succede se non ricevi i canoni di affitto? Per la tassazione ordinaria, fino al 2019 era obbligatorio dichiarare i canoni anche se non percepiti, a meno che non si fosse ottenuto lo sfratto per morosità confermato dal giudice.

      Dal 2020, la normativa è stata modificata in senso più favorevole per il proprietario. Oggi, per i contratti di locazione ad uso abitativo, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto o dal momento dell’intimazione di sfratto per morosità. Non devi più attendere la sentenza definitiva: basta aver avviato formalmente la procedura di sfratto.

      Per chi ha scelto la cedolare secca, la situazione è diversa: i canoni non percepiti devono comunque essere dichiarati, perché il regime della cedolare secca prevede la tassazione sul canone pattuito e non su quello effettivamente incassato. In caso di morosità prolungata, potrebbe convenire revocare l’opzione per la cedolare secca e tornare alla tassazione ordinaria, così da beneficiare dell’esclusione dei canoni non percepiti.

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      Domande Frequenti

      Dove si dichiarano gli affitti nel 730?

      I redditi da affitto si dichiarano nel Quadro B (Redditi dei fabbricati) del modello 730. Se hai scelto la cedolare secca, dovrai compilare anche il Quadro LC. I redditi da sublocazione, invece, vanno nel Quadro D come redditi diversi.

      Quanto si paga di tasse sugli affitti nel 2026?

      Dipende dal regime scelto. Con la tassazione ordinaria, i redditi da affitto si sommano agli altri redditi e vengono tassati con aliquote IRPEF dal 23% al 43%. Con la cedolare secca, l’aliquota fissa è del 21% per canone libero, 10% per canone concordato e 26% per affitti brevi dal secondo immobile.

      Devo dichiarare affitti non percepiti per morosità?

      Con la tassazione ordinaria, dal 2020 i canoni non percepiti non vanno dichiarati a partire dall’intimazione di sfratto per morosità. Con la cedolare secca, invece, i canoni vanno sempre dichiarati anche se non percepiti.

      Conviene la cedolare secca o la tassazione ordinaria?

      La cedolare secca conviene generalmente quando il reddito complessivo supera i 28.000 euro, perché l’aliquota fissa del 21% risulta inferiore a quella IRPEF. Per redditi bassi, la tassazione ordinaria con le detrazioni fiscali potrebbe risultare più vantaggiosa. Il CAF può fare un calcolo personalizzato.

      Come funziona l’abbattimento forfettario del 25%?

      L’abbattimento forfettario del 25% si applica solo ai contratti a canone concordato (3+2) e solo con la tassazione ordinaria. Il canone annuo viene ridotto del 25% prima di essere tassato. Su un canone di 12.000 euro, pagherai le tasse solo su 9.000 euro.

      Assistenza del CAF Centro Fiscale

      Dichiarare correttamente i redditi affitto dichiarazione dei redditi può sembrare complicato, ma con il supporto giusto diventa semplice. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il modello 730 con tutti i redditi da locazione, verificando che tu stia sfruttando al massimo le agevolazioni fiscali disponibili.

      I nostri operatori specializzati possono consigliarti sulla scelta tra tassazione ordinaria e cedolare secca, gestire le situazioni di morosità e assicurarsi che la tua dichiarazione sia corretta e completa. Prenota il tuo appuntamento presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine, chiamando lo 0432 1638640 oppure scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.

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        Maggio 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-10 09:00:002026-05-31 16:49:16Redditi da Affitto nel 730: Come Dichiararli nel 2026
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi

        Dichiarazione dei redditi 730

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026
        2. Chi può presentare il 730 congiunto
        3. Vantaggi della dichiarazione congiunta
        4. Svantaggi e rischi: quando NON conviene
        5. Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche
        6. Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta
        7. Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza
        8. Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta
        9. Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi
        10. Esempi pratici con calcoli IRPEF
        11. Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta

        La dichiarazione congiunta 730/2026 è una delle opzioni disponibili per le coppie sposate (e in alcuni casi per le coppie di fatto) che devono presentare la propria dichiarazione dei redditi. In questa guida completa ti spieghiamo in dettaglio come funziona, chi può presentarla, quando conviene farlo e quando invece è preferibile optare per dichiarazioni separate, con esempi pratici e riferimenti alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026.

        Capire se presentare il modello 730 congiunto o separato è una scelta che può influire notevolmente sull’importo delle detrazioni recuperabili, sulla gestione dei figli a carico e sull’entità del rimborso (o del debito) IRPEF finale. La scelta non è automatica: richiede una valutazione attenta della situazione reddituale di entrambi i coniugi.

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        Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026

        La dichiarazione congiunta è la possibilità, prevista dall’articolo 17 del D.P.R. 600/1973, di presentare un unico modello 730 per entrambi i coniugi. Uno dei due coniugi assume il ruolo di dichiarante (intestatario del modello) e l’altro quello di coniuge dichiarante. Entrambi i redditi, le detrazioni e le deduzioni dei due coniugi vengono riportati nello stesso documento fiscale.

        Il 730 congiunto 2026 non è una novità: questa modalità esiste da molti anni e le regole per il 2026 restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Ciò che cambia ogni anno sono le aliquote IRPEF, i limiti di reddito per alcune detrazioni, e le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate che vengono aggiornate con la pubblicazione del nuovo modello.

        Secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati, anche se uno dei due non possiede redditi propri. La normativa di riferimento principale è il D.P.R. 917/1986 (TUIR) e il D.P.R. 600/1973.

        Chi può presentare il 730 congiunto

        Non tutte le coppie possono scegliere la dichiarazione congiunta. Esistono precisi requisiti soggettivi che devono essere rispettati. Vediamo chi può e chi non può optare per questa modalità.

        Requisiti per presentare il 730 congiunto

        Possono presentare la dichiarazione congiunta 730/2026 i coniugi che, al momento della presentazione, soddisfano tutti questi requisiti:

        • Sono legalmente sposati (matrimonio civile o religioso con effetti civili)
        • Non sono legalmente separati né di fatto separati alla data di presentazione del modello
        • Almeno uno dei due ha un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che può effettuare il conguaglio
        • Entrambi hanno redditi che rientrano nelle categorie compatibili con il modello 730 (lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati, redditi fondiari, ecc.)

        Chi NON può presentare il 730 congiunto

        Ci sono situazioni in cui la dichiarazione congiunta non è ammessa. In particolare, non possono presentare il 730 congiunto:

        • I coniugi legalmente separati (con sentenza del tribunale o con omologazione della separazione consensuale)
        • I conviventi more uxorio (coppie di fatto non sposate, anche se registrate come coppia di fatto o unione civile ai sensi della Legge 76/2016 – per le unioni civili vedi nota sotto)
        • I coniugi in divorzio o con procedura di divorzio in corso (anche se non ancora definitiva)
        • Le coppie in cui nessuno dei due ha un sostituto d’imposta (in questo caso entrambi devono presentare il Modello Redditi PF)
        • Chi ha redditi derivanti da attività d’impresa o da lavoro autonomo con partita IVA (incompatibili con il 730)

        Nota sulle unioni civili: Secondo la Legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio ai fini fiscali. Pertanto, anche le parti di un’unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta alle stesse condizioni dei coniugi sposati.

        Vantaggi della dichiarazione congiunta

        La scelta del 730 congiunto comporta diversi vantaggi pratici e, in certi casi, anche vantaggi economici. Ecco i principali benefici:

        1. Semplificazione burocratica

        Il vantaggio più immediato è la praticità: si presenta un unico documento per entrambi i coniugi, con una sola procedura, un solo appuntamento al CAF e un solo iter di conguaglio. Questo riduce i tempi e i costi di assistenza, soprattutto quando la situazione fiscale di uno dei due coniugi è molto semplice (ad esempio, un coniuge con solo reddito da pensione e poche detrazioni).

        2. Trasferimento del bonus fiscale tra coniugi

        Uno dei vantaggi economici più rilevanti riguarda la possibilità di trasferire le eccedenze di detrazioni non capiente dal coniuge con reddito inferiore a quello con reddito più elevato. Questo meccanismo si applica in particolare alle detrazioni per carichi di famiglia.

        Ad esempio: se un coniuge non lavora o ha un reddito molto basso, non può usufruire pienamente delle detrazioni per i figli a carico perché la sua imposta è già zero. Con la dichiarazione congiunta, le detrazioni non utilizzate da un coniuge possono essere trasferite all’altro coniuge nella misura prevista dalla legge.

        3. Gestione unitaria delle spese detraibili condivise

        Le spese sostenute per i figli (spese mediche, scolastiche, sportive) e quelle per l’abitazione comune (interessi sul mutuo, spese condominiali, interventi edilizi) vengono gestite in modo unitario. In caso di dichiarazione separata, è necessario documentare e ripartire le spese tra i due coniugi, con un rischio maggiore di errori o di perdita di detrazioni.

        4. Rimborso unico e più rapido

        Con la dichiarazione congiunta, il rimborso IRPEF (o la trattenuta) viene calcolato su un unico importo e gestito dal sostituto d’imposta del coniuge dichiarante. Questo può semplificare la gestione del conguaglio, evitando che i due coniugi abbiano situazioni di rimborso e di debito che si compenserebbero se gestite separatamente. Per approfondire come funzionano i rimborsi, leggi la nostra guida su 730 congiunto: rimborsi e detrazioni 2026.

        Svantaggi e rischi: quando NON conviene

        Nonostante i vantaggi, la dichiarazione congiunta può presentare rischi significativi che è importante conoscere prima di scegliere questa opzione. In alcuni casi, dichiarare separatamente è la scelta più prudente.

        1. Responsabilità solidale per le imposte dovute

        Il rischio principale della dichiarazione congiunta è la responsabilità solidale: se dalla dichiarazione risultano imposte a debito (perché uno dei due coniugi ha avuto troppo poca ritenuta), entrambi i coniugi rispondono solidalmente per l’intera somma dovuta. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche integralmente a uno solo dei due coniugi.

        Questo aspetto è particolarmente rilevante in caso di redditi non dichiarati o di situazioni fiscali irregolari di uno dei due coniugi: scegliendo la dichiarazione congiunta, l’altro coniuge si espone a conseguenze che non dipendono dalle proprie scelte fiscali.

        2. Impossibilità di separare le posizioni in caso di crisi coniugale

        Se la coppia sta attraversando un periodo difficile o ha già avviato una procedura di separazione, scegliere la dichiarazione congiunta può complicare la gestione dei rapporti fiscali futuri. In caso di separazione legale avvenuta dopo la presentazione del 730 congiunto, le eventuali conseguenze (rimborsi, cartelle esattoriali) restano condivise.

        3. Redditi molto diversi tra i coniugi

        In alcune situazioni specifiche, in particolare quando i redditi dei due coniugi sono molto diversi e uno dei due ha numerose detrazioni non capibili, la dichiarazione congiunta può risultare meno vantaggiosa di quanto sembri. È sempre consigliabile effettuare una simulazione comparativa prima di scegliere.

        Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche

        La compilazione del modello 730/2026 congiunto segue regole precise stabilite dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo come si struttura il documento e cosa deve fare ciascun coniuge.

        Il frontespizio del 730 congiunto

        Nel frontespizio del modello 730, il coniuge che assume il ruolo di dichiarante principale (o “dichiarante”) inserisce i propri dati anagrafici nella sezione “Dati del contribuente”. Il secondo coniuge (il “coniuge dichiarante”) inserisce i propri dati nell’apposita sezione “Coniuge dichiarante” che si trova sempre nel frontespizio.

        Per indicare che si tratta di una dichiarazione congiunta, occorre barrare la casella “Dichiarazione congiunta” presente nel frontespizio. Questa semplice spunta attiva la modalità congiunta e abilita i campi per il secondo contribuente.

        Chi assume il ruolo di dichiarante principale

        La scelta di quale coniuge assume il ruolo di dichiarante principale non è irrilevante, perché il conguaglio fiscale viene effettuato dal sostituto d’imposta del dichiarante principale. Pertanto, conviene in genere che assuma questo ruolo il coniuge:

        • Con il sostituto d’imposta che eroga lo stipendio o la pensione più capiente
        • Con il reddito più elevato (per poter assorbire meglio eventuali debiti IRPEF)
        • La cui busta paga o pensione consenta di recuperare eventuali rimborsi in modo più agevole

        I quadri del modello 730 congiunto

        Nel 730 congiunto, i quadri si duplicano: ci sono i quadri relativi al dichiarante principale (indicati con la lettera corrispondente, es. Quadro A, B, C, D, E, G, ecc.) e i quadri del coniuge (indicati con gli stessi quadri ma con il prefisso “C” o con una sezione dedicata al coniuge). Le istruzioni del 730/2026 specificano in dettaglio come devono essere riportati i dati.

        In particolare:

        • Quadro C (redditi da lavoro dipendente): compilato sia dal dichiarante che dal coniuge, ciascuno per i propri redditi
        • Quadro E (oneri detraibili e deducibili): le spese possono essere ripartite tra i due coniugi secondo le quote effettivamente sostenute da ciascuno, oppure attribuite interamente a uno dei due se l’altro non ha capienza fiscale
        • Quadro F (acconti, crediti e altri dati): per approfondire la gestione degli acconti e dei crediti d’imposta nel 730/2026, consulta la nostra guida al Quadro F del 730/2026

        Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta

        Le scadenze del modello 730/2026 sono le stesse sia per la dichiarazione singola che per quella congiunta. Non esistono scadenze diverse o agevolate per le coppie che scelgono la modalità congiunta. Ecco il calendario ufficiale per il 2026:

        Modalità di presentazioneScadenza 2026Note
        Tramite sostituto d’imposta30 giugno 2026Consegna al datore di lavoro entro il 30 giugno
        Tramite CAF o professionista30 settembre 2026Termine per la presentazione tramite intermediario abilitato
        Online (730 precompilato)30 settembre 2026Accesso con SPID, CIE o CNS
        Dichiarazione tardivaentro 90 giorniPresenta entro i 90 giorni successivi con sanzione ridotta

        Importante: per la dichiarazione congiunta presentata tramite CAF, il termine è il 30 settembre 2026. Entrambi i coniugi devono conferire delega al CAF, fornendo la documentazione di entrambi (CU, spese, ecc.). Il CAF elabora il modello unico e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il termine di legge.

        Conguaglio e rimborsi per la dichiarazione congiunta

        Il conguaglio fiscale avviene sulla busta paga o sulla pensione del coniuge dichiarante principale. Se risulta un rimborso, questo viene erogato nella busta paga di luglio o agosto (per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno) oppure nelle mensilità successive (per quelle presentate entro il 30 settembre). Se risulta un debito, viene trattenuto nelle stesse mensilità, eventualmente con rateizzazione.

        Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza

        Esistono situazioni particolari che influenzano la possibilità di presentare (o meno) la dichiarazione congiunta 730/2026. Esaminiamo i casi più frequenti.

        Separazione in corso durante l’anno d’imposta

        Se la separazione legale è avvenuta nel corso del 2025 (anno d’imposta per il 730/2026), la dichiarazione congiunta non è più possibile dall’anno in cui la separazione è divenuta efficace. In caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, il momento rilevante è la data dell’omologazione. In caso di separazione giudiziale, è la data della sentenza (o del provvedimento presidenziale) che accerta la separazione.

        Se invece la separazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2025 (e quindi dopo la fine dell’anno d’imposta), i coniugi possono ancora presentare la dichiarazione congiunta per il 2025, anche se al momento della presentazione sono già separati di fatto (ma non ancora legalmente).

        Coniuge deceduto durante l’anno

        Se uno dei coniugi è deceduto durante il 2025, il coniuge superstite non può presentare il 730 congiunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso. Per il coniuge deceduto, gli eredi (generalmente il coniuge superstite) devono presentare una dichiarazione separata (Modello Redditi o 730, a seconda della situazione) nei termini previsti per le dichiarazioni degli eredi.

        Conviventi di fatto (coppie non sposate)

        Le coppie di fatto non sposate (conviventi more uxorio) non possono presentare la dichiarazione congiunta, anche se convivono da anni e hanno figli in comune. La dichiarazione congiunta è riservata esclusivamente ai coniugi (o alle parti di un’unione civile). Tuttavia, le coppie di fatto possono comunque ottimizzare la ripartizione delle spese detraibili per i figli a carico, concordando chi dichiara cosa.

        Coniuge residente all’estero

        Se uno dei coniugi è fiscalmente residente all’estero, la dichiarazione congiunta non è in genere praticabile, perché i redditi prodotti all’estero da un non residente non rientrano nella tassazione italiana. In questi casi, il coniuge residente in Italia presenta il proprio 730 individualmente, riportando i dati del coniuge a carico (se applicabile) nella sezione “Familiari a carico”.

        Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta

        La gestione dei figli a carico è uno dei temi più rilevanti quando si deve scegliere tra dichiarazione congiunta e separata. Con la riforma IRPEF 2024-2026, la maggior parte delle detrazioni per i figli è stata assorbita dall’Assegno Unico Universale, ma alcune detrazioni restano applicabili nel 730.

        Detrazione per figli a carico nel 730/2026

        A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni per figli a carico under 21 sono state quasi completamente sostituite dall’Assegno Unico erogato direttamente dall’INPS. Nel 730/2026, le detrazioni per figli a carico nel Quadro C riguardano principalmente:

        • Figli di età pari o superiore a 21 anni ancora a carico (con reddito inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24 a carico)
        • Altri familiari a carico (genitori, suoceri, fratelli) che soddisfano i requisiti di reddito

        Ripartizione delle detrazioni tra i coniugi

        Le detrazioni per familiari a carico possono essere ripartite al 50% tra i due coniugi oppure attribuite al 100% al coniuge con il reddito più elevato (o al solo coniuge con capienza fiscale). Questa scelta deve essere indicata esplicitamente nella dichiarazione. La dichiarazione congiunta semplifica notevolmente questa gestione, perché il calcolo avviene in modo unitario all’interno dello stesso modello.

        Attenzione: in caso di genitori separati, la detrazione per i figli a carico segue regole specifiche stabilite dall’accordo di separazione o dal provvedimento del tribunale. Se non diversamente stabilito, la detrazione si ripartisce al 50% tra i due genitori.

        Spese per i figli detraibili al 19% nel 730/2026

        Oltre alle detrazioni per carico familiare, nel Quadro E del 730 si inseriscono le spese mediche detraibili e altre spese sostenute per i figli che danno diritto a detrazione al 19%, tra cui:

        • Spese scolastiche e universitarie (rette, tasse universitarie, mense scolastiche)
        • Spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni (fino a 210 euro per figlio)
        • Spese mediche e di assistenza per figli con disabilità
        • Interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (detrazione al 19% sul Quadro E, riga E7) – per approfondire, leggi la guida sulla detrazione mutuo nel 730/2026

        Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi

        La responsabilità solidale è l’aspetto più delicato della dichiarazione congiunta e quello che più spesso viene sottovalutato. Capire esattamente cosa comporta è fondamentale per fare una scelta consapevole.

        Come funziona la responsabilità solidale nel 730 congiunto

        Secondo l’articolo 17, comma 4, del D.P.R. 600/1973, nella dichiarazione congiunta dei coniugi, ciascun coniuge risponde solidalmente delle imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’intera dichiarazione. Questo significa che:

        • Se il coniuge A ha dichiarato redditi inferiori al reale e dall’accertamento emergono ulteriori imposte, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche al coniuge B
        • Le sanzioni per infedele dichiarazione si applicano a entrambi i coniugi, non solo a quello che ha commesso l’irregolarità
        • In caso di procedura esecutiva (pignoramenti, iscrizioni a ruolo), il coniuge “innocente” può essere coinvolto se il coniuge inadempiente non ha beni sufficienti

        Quando è più rischioso scegliere il 730 congiunto

        Il rischio della responsabilità solidale è maggiore nelle seguenti situazioni:

        • Uno dei coniugi ha redditi da lavoro autonomo o da attività commerciali con maggiori margini di irregolarità (in questi casi, però, spesso non è nemmeno possibile usare il 730)
        • Uno dei coniugi ha redditi da locazione non dichiarati o dichiarati in modo errato
        • Uno dei coniugi ha redditi esteri complessi (conti esteri, immobili all’estero) che richiedono la compilazione del Quadro W/RW
        • La coppia è in una situazione di crisi coniugale e non vi è piena fiducia reciproca sulla correttezza delle rispettive posizioni fiscali

        In tutte queste situazioni, il CAF Centro Fiscale consiglia di valutare attentamente la dichiarazione separata, anche se comporta un costo leggermente maggiore in termini di assistenza.

        Esempi pratici con calcoli IRPEF

        Per comprendere meglio quando conviene la dichiarazione congiunta e quando no, vediamo alcuni esempi pratici con calcoli semplificati.

        Esempio 1: coniuge con reddito zero e figli a carico

        Situazione: Mario (reddito da lavoro dipendente: 35.000 euro) e Laura (nessun reddito), con 2 figli di 8 e 12 anni.

        Senza dichiarazione congiunta: Laura non può presentare il 730 (non ha redditi). Mario presenta il 730 individuale e inserisce i figli a carico al 100% nel proprio modello. La detrazione per figli a carico (per i figli over 21 o per altri familiari) spetta a Mario per intero, ma solo se i figli hanno più di 21 anni (per i minorenni l’Assegno Unico sostituisce le detrazioni).

        Con dichiarazione congiunta: Laura viene inclusa nel modello come coniuge dichiarante. Le spese sostenute per i figli (mediche, scolastiche) sono gestite unitariamente. Il risparmio burocratico è evidente, ma il vantaggio fiscale dipende dalla natura delle spese.

        Conclusione: In questo caso specifico, la dichiarazione congiunta offre principalmente vantaggi pratici (un solo modello) ma non cambia significativamente il carico fiscale di Mario, che dovrebbe dichiarare i redditi e le detrazioni allo stesso modo anche senza il congiunto.

        Esempio 2: entrambi con redditi e spese rilevanti

        Situazione: Anna (reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro, spese mediche: 2.000 euro) e Paolo (reddito da pensione: 18.000 euro, interessi sul mutuo: 3.000 euro), senza figli a carico.

        Calcolo semplificato con dichiarazione separata:

        • Anna: IRPEF lorda 28.000 euro ≈ 7.520 euro. Detrazioni lavoro dipendente ≈ 1.665 euro. Detrazione spese mediche (2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro × 19%) ≈ 355 euro. IRPEF netta ≈ 5.500 euro
        • Paolo: IRPEF lorda 18.000 euro ≈ 4.040 euro. Detrazione pensione ≈ 1.265 euro. Detrazione interessi mutuo (3.000 × 19%) ≈ 570 euro. IRPEF netta ≈ 2.205 euro
        • Totale coppia: circa 7.705 euro

        Calcolo con dichiarazione congiunta: I redditi e le spese vengono gestiti unitariamente. Il risultato fiscale complessivo è sostanzialmente lo stesso, ma la gestione del conguaglio è unica. In questo caso, la scelta tra congiunta e separata dipende principalmente da considerazioni pratiche, non economiche.

        Esempio 3: uno dei coniugi ha un debito IRPEF e l’altro un rimborso

        Situazione: Lucia (dipendente con troppe ritenute, rimborso atteso: 800 euro) e Marco (pensionato con ritenute insufficienti, debito previsto: 600 euro).

        Con dichiarazioni separate: Lucia riceve 800 euro di rimborso in busta paga, Marco deve pagare 600 euro. La coppia guadagna 200 euro netti.

        Con dichiarazione congiunta: Il saldo globale è + 800 – 600 = +200 euro. La coppia riceve 200 euro di rimborso netto tramite la busta paga di Lucia (che è il coniuge dichiarante principale). Il risultato economico finale è identico.

        Conclusione: In questo caso, la dichiarazione congiunta semplifica la gestione (un solo conguaglio invece di due) senza alterare il risultato economico finale.

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        Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta 730/2026

        I conviventi di fatto possono fare la dichiarazione congiunta?

        No. La dichiarazione congiunta 730 e riservata esclusivamente ai coniugi (uniti in matrimonio civile o religioso con effetti civili) e alle parti di un’unione civile ai sensi della Legge 76/2016. Le coppie di fatto non sposate, anche se convivono da anni o hanno figli in comune, non possono presentare il 730 congiunto e devono presentare dichiarazioni separate.

        Se ci separiamo dopo aver presentato il 730 congiunto, cosa succede?

        Se la separazione avviene dopo la presentazione del 730 congiunto, il modello rimane valido e il conguaglio viene completato normalmente. Le conseguenze fiscali (rimborsi, debiti, eventuali accertamenti futuri) restano tuttavia condivise, in base alla responsabilita solidale prevista dalla legge. E consigliabile, in caso di crisi coniugale imminente, valutare con un professionista se sia opportuno optare per dichiarazioni separate.

        Quale coniuge deve essere il dichiarante principale nel 730 congiunto?

        La legge non impone un criterio fisso, ma conviene in genere che assuma il ruolo di dichiarante principale il coniuge con il sostituto d’imposta piu capiente (datore di lavoro o ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione piu alta), perche e il sostituto del dichiarante principale che effettua il conguaglio fiscale. Se dalla dichiarazione risulta un debito IRPEF, il coniuge con la busta paga piu alta puo assorbire la trattenuta in modo piu agevole.

        Posso passare dalla dichiarazione congiunta a quella separata l’anno successivo?

        Si, la scelta tra dichiarazione congiunta e separata viene fatta anno per anno. Non c’e nessun vincolo che obblighi a mantenere la stessa modalita degli anni precedenti. Ogni anno, al momento della dichiarazione, i coniugi possono scegliere liberamente se presentare il 730 congiunto o in modo separato, in base alla situazione fiscale di quell’anno.

        Il 730 congiunto costa di piu al CAF rispetto al 730 individuale?

        Dipende dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine applica tariffe specifiche che puoi verificare contattandoci direttamente. In genere, la dichiarazione congiunta comporta un costo leggermente inferiore rispetto a due dichiarazioni separate, perche si tratta di un unico documento. Tuttavia, la complessita della situazione fiscale di ciascun coniuge influisce sul costo finale dell’assistenza.


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          Bonus Acqua Potabile 2026: Credito Imposta Sistemi Filtraggio
          Settembre 1, 2026
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          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

          ECCELLENTE
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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          robert poletto
          17/07/2026
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          Fantastici
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          Geanina Gaita
          16/07/2026
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          Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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          Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 11:19:342026-05-31 16:29:18Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti

          Dichiarazione dei redditi 730

          La detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.

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          Indice dei contenuti

          1. Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026
          2. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti
          3. Come si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiare
          4. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo
          5. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione
          6. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026
          7. Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti
          8. Errori da evitare nella compilazione del quadro E
          9. Domande frequenti sulla detrazione mutuo

          Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026

          La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

          Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).

          I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:

          • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)
          • Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)
          • Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivo
          • L’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)
          • Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)

          Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo.

          Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti

          La principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).

          Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:

          Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuo
          Fino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione piena
          Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridotta
          Oltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridotta

          Importante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:

          • Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)
          • Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)
          • Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzate
          • Le detrazioni per canoni di locazione come conduttore
          • Le detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIR

          La detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.).

          Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiare

          Il calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.

          Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)
          Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro
          1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro
          2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro
          3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euro
          Figlio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euro

          Come si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.

          Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.

          Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare.

          I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo

          Il quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.

          Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:

          CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max
          7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro
          8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro
          9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro
          10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile
          11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabile

          Codice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:

          • Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annuale
          • Le quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)
          • Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per legge

          Dove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.

          Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro.

          Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione

          Oltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.

          Mutuo per costruzione (codice 9)

          • Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)
          • Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euro
          • Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
          • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
          • I lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzione
          • È necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazione

          Mutuo per ristrutturazione (codice 9)

          • Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzione
          • L’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavori
          • La ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principale
          • I lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)

          Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.

          Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730.

          Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026

          Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.

          Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tetto

          Dati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.

          • Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euro
          • Nessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabile
          • Interessi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)
          • Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euro
          • Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti

          Scenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivo

          Dati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.

          • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
          • Coefficiente familiare (nessun figlio): 0,50
          • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro
          • Totale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limite
          • Si detrae solo sui primi 7.000 euro
          • Detrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)
          • Taglio effettivo: -266 euro

          Scenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scatta

          Dati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.

          • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
          • Coefficiente familiare (2 figli): 0,85
          • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro
          • Totale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euro
          • Il tetto non produce tagli: detrazione piena
          • Detrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euro

          Scenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativo

          Dati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.

          • Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euro
          • Coefficiente familiare (1 figlio): 0,70
          • Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euro
          • Totale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limite
          • Si detrae solo sui primi 5.600 euro
          • Detrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)
          • Taglio effettivo: -1.311 euro

          Come distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.

          Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti

          Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:

          AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)
          Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)
          Aliquota detrazione19%19% (invariata)
          Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)
          Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)
          Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiare
          Tetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiare
          Coefficiente (nessun figlio)N/A0,50
          Coefficiente (1 figlio)N/A0,70
          Coefficiente (2 figli)N/A0,85
          Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)
          Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariati
          Superbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-ter
          Detrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-ter

          Attenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF.

          Errori da evitare nella compilazione del quadro E

          La compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.

          1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessi

          L’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.

          2. Usare il codice sbagliato

          Usare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.

          3. Non dichiarare correttamente la cointestazione

          Se il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

          4. Dimenticare gli oneri accessori

          Molti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.

          5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro

          Dal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.

          6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la prima

          La detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).

          Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.

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          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026

          Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?

          Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.

          Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?

          Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

          Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?

          No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.

          Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?

          No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.

          Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?

          In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.


          Hai bisogno di assistenza per la detrazione mutuo nel 730?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.

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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Issam Elhefnawi
            31/07/2026
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            Molto gentile
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            Sibongile Moyana
            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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            robert poletto
            17/07/2026
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            Fantastici
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            Geanina Gaita
            16/07/2026
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            Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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            Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 08:22:322026-05-31 14:10:43Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            730 Precompilato 2026: dal 14 Maggio è Possibile Visualizzare la Dichiarazione

            Dichiarazione dei redditi 730

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è il 730 Precompilato e Perché dal 14 Maggio 2026
            2. Come Accedere al 730 Precompilato 2026
            3. Dati già Presenti nel 730 Precompilato 2026
            4. Novità del 730 Precompilato 2026
            5. Come Verificare, Modificare e Accettare la Dichiarazione
            6. Vantaggi dell’Accettazione Senza Modifiche: Esonero dai Controlli Formali
            7. Scadenze del 730 Precompilato 2026
            8. Come Delegare il CAF Centro Fiscale per il 730
            9. Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

            Il 730 precompilato 2026 rappresenta uno degli strumenti più importanti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per semplificare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati. A partire dal 14 maggio 2026, i contribuenti possono finalmente visualizzare la propria dichiarazione precompilata, controllarne i dati, modificarla se necessario e presentarla direttamente online. In questa guida completa spieghiamo tutto ciò che devi sapere: come accedere con SPID, CIE o CNS, quali dati sono già inseriti, le novità di quest’anno, le scadenze da rispettare e i vantaggi concreti di accettare il modello senza modifiche.

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            Cos’è il 730 Precompilato e Perché dal 14 Maggio 2026

            Il modello 730 precompilato è la dichiarazione dei redditi già compilata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati fiscali che terzi soggetti (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, strutture sanitarie, istituti di istruzione) comunicano all’Amministrazione finanziaria nel corso dell’anno. Il servizio, introdotto nel 2015, si è progressivamente arricchito di nuove informazioni, diventando ogni anno più completo e affidabile.

            Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 2026), la finestra temporale di visualizzazione si apre il 14 maggio 2026. Si tratta della data a partire dalla quale ogni contribuente legittimato (lavoratore dipendente, pensionato, collaboratore coordinato e continuativo) può entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate e vedere la propria dichiarazione già popolata con i dati in possesso del Fisco. La possibilità di inviare il 730 precompilato è invece aperta a partire dalla stessa data.

            Chi può utilizzare il 730 precompilato? Possono presentare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno percepito:

            • Redditi di lavoro dipendente (compresi i redditi a questi assimilati, come le borse di studio, i compensi per lavori socialmente utili, le indennità di disoccupazione NASPI)
            • Redditi da pensione (pensioni INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
            • Redditi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
            • Redditi fondiari (terreni e fabbricati)
            • Redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta definitiva
            • Redditi diversi (es. plusvalenze da vendita di terreni non edificabili)
            • Redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati, ecc.), da indicare ai fini della liquidazione dell’imposta

            Come Accedere al 730 Precompilato 2026

            L’accesso al 730 precompilato 2026 avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Sono previste tre modalità di autenticazione, tutte basate sull’identità digitale o su credenziali personali certificate:

            SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

            Lo SPID è la modalità di accesso più diffusa. Per accedere al 730 precompilato con SPID occorre avere un account di livello 2 (username, password + codice OTP via app o SMS) o superiore. I principali provider SPID in Italia sono: PosteID, Aruba, TIM ID, Namirial, Infocert, Register.it. Se non hai ancora lo SPID, puoi richiederlo gratuitamente online attraverso il sito di uno dei provider accreditati, con riconoscimento tramite webcam o di persona.

            CIE (Carta d’Identità Elettronica)

            La Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) può essere usata per accedere al 730 precompilato tramite l’app CieID (disponibile su Android e iOS) oppure tramite un lettore NFC collegato al PC. L’accesso con CIE garantisce un livello di sicurezza pari al livello 3 SPID. Per chi non ha ancora lo SPID ma dispone di una CIE rilasciata dopo il 2016, è un’ottima alternativa immediata.

            CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

            La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) include la tessera sanitaria abilitata (quella con il microchip) e i dispositivi equivalenti rilasciati da alcune Camere di Commercio. Per usarla occorre un lettore di smart card e il relativo software installato sul PC, oltre al codice PIN fornito al momento del rilascio. Questa modalità è ancora utilizzata da molti professionisti e anziani che non hanno adottato lo SPID.

            Come accedere passo per passo:

            1. Vai su precompilata.agenziaentrate.gov.it
            2. Clicca su “Accedi alla dichiarazione precompilata”
            3. Scegli la modalità di autenticazione (SPID, CIE o CNS)
            4. Completa l’autenticazione con le tue credenziali
            5. Una volta dentro, clicca su “Visualizza” accanto al tuo 730

            Dati già Presenti nel 730 Precompilato 2026

            Il 730 precompilato 2026 contiene già una grande quantità di informazioni trasmesse da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Ecco un riepilogo completo dei dati che troverai già inseriti nella tua dichiarazione:

            Redditi e Ritenute

            • Redditi di lavoro dipendente e pensione: dati dalla Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, INPS, enti pensionistici)
            • Redditi da lavoro autonomo occasionale: se soggetti a ritenuta d’acconto del 20%
            • Ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali: già indicate nella CU
            • Detrazioni da lavoro dipendente e pensione: calcolate automaticamente in base al reddito

            Spese Sanitarie

            Dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Nel 730 precompilato troverai:

            • Spese mediche detraibili al 19% (visite specialistiche, esami, farmaci con ricetta, dispositivi medici)
            • Ticket SSN
            • Spese veterinarie
            • Contributi a fondi sanitari integrativi
            • Spese per assistenza personale (badanti, assistenti familiari)

            Attenzione: le spese sanitarie detraibili al 19% sono soggette alla franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola sull’importo eccedente tale soglia. L’importo massimo detraibile non ha un tetto fisso, ma per redditi superiori a 120.000 euro le detrazioni vengono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi sopra i 240.000 euro.

            Mutui e Interessi Passivi

            • Interessi su mutui ipotecari per acquisto prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi passivi
            • Interessi su mutui per costruzione prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 2.582,28 euro
            • Interessi su mutui agrari: detrazione del 19% nei limiti del reddito dei terreni

            Polizze Assicurative

            • Premi per assicurazioni vita e infortuni: detrazione del 19% su un massimo di 530 euro (o 750 euro per rischio morte/invalidità permanente, 1.291,14 euro per non autosufficienza)
            • Premi per polizze aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: detrazione del 19% senza limite massimo

            Spese Scolastiche e Universitarie

            • Rette scolastiche per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie)
            • Tasse universitarie (università pubbliche e private)
            • Spese per asilo nido: detrazione del 19% su un massimo di 632 euro per figlio
            • Spese per attività sportive dei figli di età tra 5 e 18 anni: detrazione del 19% su un massimo di 210 euro per figlio

            Contributi Previdenziali e Assistenziali

            • Contributi INPS versati come lavoratore dipendente (già nella CU)
            • Contributi per colf e badanti: deducibili fino a 1.549,37 euro
            • Contributi a fondi pensione complementare: deducibili fino a 5.164,57 euro
            • Contributi versati per familiari a carico (es. contributi volontari INPS per la pensione del coniuge)

            Immobili e Rendite

            • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) da Catasto
            • Canoni di locazione da contratti registrati
            • Cedolare secca su affitti (10% o 21% a seconda del tipo di contratto)
            • IMU versata: le abitazioni diverse dalla prima casa soggette ad IMU non scontano più IRPEF sui redditi fondiari

            Novità del 730 Precompilato 2026

            Il 730 precompilato 2026 (per l’anno d’imposta 2025) porta con sé alcune importanti novità rispetto alle edizioni precedenti, sia in termini di dati inclusi sia di funzionalità del portale:

            Nuovi Dati Precaricati

            • Spese per interventi edilizi (superbonus, bonus ristrutturazioni): i dati sulle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati vengono inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute
            • Contributi per riduzione rischio sismico: sismabonus e acquisti di immobili in zona sismica
            • Spese per sistemi di accumulo energia: detraibili al 50%
            • Dati su criptoattività: dal 2024 gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare le operazioni in criptoattività; le relative informazioni potranno essere presenti nel 730 precompilato 2026
            • Spese funebri: trasmesse da onoranze funebri certificate

            Nuove Funzionalità del Portale

            • Aggiornamento interfaccia: il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it è stato aggiornato per una migliore navigazione da dispositivi mobili
            • Storico dichiarazioni: è possibile consultare le dichiarazioni degli anni precedenti direttamente dall’area riservata
            • Notifiche via email/SMS: il contribuente può attivare notifiche automatiche per aggiornamenti sul rimborso o sull’elaborazione della dichiarazione
            • Assistenza virtuale (chatbot): l’Agenzia mette a disposizione un assistente virtuale per rispondere alle domande più frequenti direttamente sul portale

            Modifiche Normative che Impattano il 730/2026

            • Riforma IRPEF 2025: il regime a scaglioni con le aliquote aggiornate (23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro) è già recepito nel precompilato
            • Detrazioni per familiari a carico: modifiche alle detrazioni per figli a carico sopra i 21 anni (in parte sostituite dall’Assegno Unico Universale)
            • Oneri detraibili al 19%: confermato il requisito del pagamento tracciabile (bonifico, carta, PagoPa) per la detraibilità
            • Bonus casa 2025: le spese per ristrutturazioni ordinarie sono agevolate al 36% (non più 50% per molte tipologie), mentre il Superbonus scende ulteriormente per i lavori non completati

            Come Verificare, Modificare e Accettare la Dichiarazione

            Dopo aver effettuato l’accesso al portale e visualizzato il tuo 730 precompilato 2026, hai tre possibilità di azione:

            1. Accettare senza Modifiche

            Se i dati presenti nel 730 sono corretti e completi, puoi accettare la dichiarazione così com’è e inviarla direttamente. Il processo è semplice:

            1. Visualizza la dichiarazione precompilata
            2. Controlla il riepilogo dei dati
            3. Clicca su “Conferma e invia”
            4. Inserisci il codice di conferma (inviato via SMS al tuo numero o via app del provider SPID)
            5. Ricevi la ricevuta telematica di avvenuta presentazione

            2. Modificare e Integrare

            Se vuoi aggiungere dati mancanti o correggere informazioni errate, puoi modificare il 730 direttamente online. Le modifiche più comuni riguardano:

            • Spese non presenti nel sistema (es. spese mediche pagate in contanti prima di luglio 2020 e non registrate nel sistema TS, libri scolastici, abbonamenti trasporti)
            • Correzione di dati errati (es. importo mutuo diverso da quello comunicato dalla banca)
            • Aggiunta di redditi non precaricati (es. redditi da locazione non registrati)
            • Inserimento di oneri non comunicati (es. erogazioni liberali, contributi associativi)

            Attenzione: ogni modifica apportata al 730 precompilato trasforma la dichiarazione in una dichiarazione “modificata”, perdendo il beneficio dell’esonero dai controlli formali sulle spese detraibili (vedi sezione successiva).

            3. Delegare un CAF o Professionista Abilitato

            Puoi delegare un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) ad accedere, verificare, modificare e trasmettere il tuo 730 per conto tuo. Il CAF acquisisce la delega tramite un apposito modulo e accede ai tuoi dati direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate, senza che tu debba fare nulla online. È la soluzione ideale per chi ha una situazione fiscale complessa o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

            Vantaggi dell’Accettazione Senza Modifiche: Esonero dai Controlli Formali

            Accettare il 730 precompilato senza modifiche offre un vantaggio fiscale molto rilevante: l’esonero dai controlli formali documentali sulle spese detraibili e deducibili presenti nella dichiarazione. Questo beneficio è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 e confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

            Cosa Significa “Esonero dai Controlli Formali”?

            Normalmente, dopo la presentazione del 730, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al contribuente la documentazione a supporto delle spese detratte (ricevute mediche, ricevute pagamenti, contratti di mutuo, polizze, ecc.). Se accetti il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia delle Entrate rinuncia al controllo formale sui dati già in suo possesso (quelli trasmessi dai soggetti terzi). In sostanza:

            • Non ti verranno richieste ricevute o documenti per le spese già presenti nel precompilato (es. spese mediche dal sistema TS, interessi su mutuo dalla banca, premi assicurativi dalla compagnia)
            • Non saranno applicate sanzioni né richieste integrazioni per i dati precaricati, anche se risultassero leggermente diversi dalla realtà per errori del soggetto terzo
            • La responsabilità del dato errato ricade sul soggetto che lo ha trasmesso all’Agenzia (es. la banca che ha comunicato un importo di interessi sbagliato), non sul contribuente

            Cosa Succede se il CAF Trasmette il 730 Precompilato?

            Quando è il CAF a presentare il 730 precompilato per tuo conto (con o senza modifiche), l’esonero dai controlli formali si estende anche ai dati che il CAF ha verificato e attestato. Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta di avvenuta presentazione e conserva la documentazione che ha verificato, garantendo all’Agenzia delle Entrate che i dati siano corretti. In caso di errore del CAF, la responsabilità ricade sul CAF stesso, non sul contribuente.

            Questo rappresenta un’ulteriore tutela per il contribuente che si affida a un CAF Centro Fiscale per la gestione del proprio 730.

            Scadenze del 730 Precompilato 2026

            Rispettare le scadenze del 730 precompilato 2026 è fondamentale per evitare sanzioni e per ricevere i rimborsi IRPEF entro i tempi previsti. Ecco il calendario completo:

            DataEventoChi Riguarda
            14 maggio 2026Apertura visualizzazione e invio 730 precompilatoTutti i contribuenti abilitati
            30 giugno 2026Scadenza per ricevere rimborso IRPEF nello stipendio/pensione di luglioDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
            23 luglio 2026Scadenza per ricevere rimborso nella rata di agostoDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
            30 settembre 2026Scadenza finale per presentare il 730 (incluso precompilato modificato)Tutti i contribuenti (tramite CAF, professionista o autonomamente)
            25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo a favore del contribuenteChi ha presentato il 730 entro il 30 settembre e vuole correggere a proprio favore

            Rimborsi IRPEF: se dalla dichiarazione emerge un credito d’imposta, il rimborso viene erogato direttamente in busta paga (o nella rata di pensione) dal sostituto d’imposta a partire da luglio 2026, oppure dall’INPS per i pensionati. Se non hai un sostituto d’imposta (es. sei disoccupato o hai perso il lavoro), il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sul conto corrente.

            Come Delegare il CAF Centro Fiscale per il 730

            Delegare il CAF Centro Fiscale di Udine per la presentazione del tuo 730 precompilato 2026 è la scelta più sicura e conveniente, soprattutto se hai una situazione fiscale articolata (immobili, spese mediche elevate, familiari a carico, redditi da lavoro autonomo occasionale, interessi su mutuo, bonus edilizi).

            Vantaggi del CAF per la Dichiarazione dei Redditi

            • Verifica professionale di tutti i dati precaricati: il CAF controlla ogni voce e segnala anomalie o dati mancanti
            • Integrazione di spese non presenti nel precompilato: il CAF conosce tutte le tipologie di oneri detraibili e si assicura che tu non perda nemmeno un euro di detrazione
            • Garanzia CAF: in caso di errore nella compilazione, la responsabilità fiscale ricade sul CAF, non sul contribuente. Questo significa zero rischi per te
            • Assistenza post-dichiarazione: il CAF ti supporta in caso di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, richieste di chiarimenti o controlli
            • Deleghe per persone anziane o non digitali: il CAF si occupa di tutto, anche per chi non usa internet o ha difficoltà con i sistemi digitali

            Documenti da Portare al CAF per il 730

            • Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
            • Certificazione Unica (CU) del 2025 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
            • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730/2025 o Redditi PF 2025)
            • Documentazione spese detraibili: ricevute mediche, fatture interventi edilizi, ricevute bonifici ristrutturazioni, contratto mutuo e certificato interessi passivi della banca, quietanze premi assicurativi, ricevute spese scolastiche, ricevute erogazioni liberali
            • Dati immobili: visure catastali, contratti di locazione, dati IMU versata
            • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del rimborso IRPEF

            Il CAF Centro Fiscale di Udine accetta appuntamenti da maggio 2026 per la presentazione del modello 730. Puoi prenotare il tuo appuntamento tramite WhatsApp, telefonando allo sportello o compilando il modulo online qui sotto.

            In alternativa al 730 precompilato, i contribuenti con redditi più complessi (es. redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo professionale) devono presentare il modello Redditi PF. Il CAF Centro Fiscale assiste anche in questi casi.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

            Dal 14 maggio 2026 posso anche INVIARE il 730 precompilato o solo visualizzarlo?

            Dal 14 maggio 2026 puoi fare entrambe le cose: visualizzare il 730 precompilato E inviarlo. Non c’e differenza tra data di apertura alla visualizzazione e data di apertura all’invio: dal 14 maggio il portale dell’Agenzia delle Entrate e aperto sia per controllare i dati che per confermare e trasmettere la dichiarazione.

            Se non ho SPID come accedo al 730 precompilato?

            Puoi accedere con la CIE (Carta d’Identita Elettronica 3.0) tramite l’app CieID, oppure con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi, ovvero la tessera sanitaria con chip) usando un lettore di smart card. In alternativa, puoi delegare un CAF che accede per tuo conto.

            Cosa succede se accetto il 730 precompilato e i dati sono errati?

            Se accetti il 730 precompilato senza modifiche e i dati erano sbagliati per colpa di chi li ha trasmessi (banca, medico, datore di lavoro), la responsabilita ricade su quel soggetto, non su di te. Sei esonerato dai controlli formali documentali sulle spese gia presenti nel precompilato. Se invece hai aggiunto dati o modificato la dichiarazione, la responsabilita torna in parte su di te per le voci modificate.

            Entro quando devo presentare il 730 precompilato 2026?

            La scadenza finale per presentare il 730 (incluso il precompilato) e il 30 settembre 2026. Per ricevere il rimborso IRPEF gia nello stipendio/pensione di luglio, pero, conviene presentarlo entro il 30 giugno 2026. Per il rimborso di agosto, entro il 23 luglio 2026.

            Se mi rivolgo al CAF perdo il beneficio dell’esonero dai controlli formali?

            No, anzi. Quando e il CAF a presentare il tuo 730 (anche modificato), il CAF stesso verifica e attesta la correttezza dei dati, estendendo l’esonero dai controlli formali. In piu, in caso di errore del CAF, la responsabilita fiscale ricade sul CAF e non su di te: hai quindi una doppia tutela.


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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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              robert poletto
              17/07/2026
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              Fantastici
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              Geanina Gaita
              16/07/2026
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              Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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              Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-01 09:47:082026-05-31 17:58:56730 Precompilato 2026: dal 14 Maggio è Possibile Visualizzare la Dichiarazione
              CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Precompilata 2026 Online: il Portale Informativo per Accedere al 730 e al Modello Redditi

              Dichiarazione dei redditi 730

              Il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it rappresenta il punto di accesso unificato per la dichiarazione dei redditi 2026. Dall’anno fiscale 2026, il sistema mette a disposizione dei contribuenti due strumenti distinti: il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile, e la precompilata Modello Redditi PF, disponibile dal 15 aprile. Capire quale utilizzare, come accedere e quali dati verificare è fondamentale per non commettere errori che potrebbero costare sanzioni o, peggio, far perdere rimborsi spettanti. In questa guida analizziamo il portale in ogni sua funzione, le differenze tra i due modelli, le scadenze 2026 e il ruolo del CAF nella gestione della pratica.

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              Indice dei contenuti

              1. Cos’è il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it
              2. Come accedere al portale precompilata 2026
              3. Differenza tra 730 precompilato e Modello Redditi PF precompilato
              4. Chi deve usare il 730 e chi il Modello Redditi PF
              5. Quali dati sono già precaricati nel portale 2026
              6. Come verificare e modificare i dati della precompilata
              7. Scadenze 2026: calendario completo del portale
              8. Inviare senza modifiche: quando conviene e rischi
              9. Il ruolo del CAF nella gestione della precompilata
              10. Errori comuni e come evitarli
              11. Domande Frequenti sulla Precompilata 2026

              Cos’è il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it

              Il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it è il servizio online dell’Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti italiani di accedere, verificare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Introdotto nel 2015 come sperimentazione, è diventato negli anni lo strumento principale per la gestione fiscale annuale di milioni di italiani.

              Il portale non è semplicemente un modulo da compilare: è un sistema informativo integrato che raccoglie automaticamente i dati fiscali del contribuente da molteplici fonti. L’Agenzia delle Entrate riceve informazioni da datori di lavoro, enti previdenziali, istituti bancari, assicurazioni, strutture sanitarie e molti altri soggetti, e le organizza in una dichiarazione pre-popolata pronta per essere verificata e inviata.

              A partire dalla campagna dichiarativa 2026, il portale mette a disposizione dei contribuenti due diversi modelli precompilati:

              • Modello 730 precompilato: per dipendenti, pensionati e assimilati, disponibile dal 30 aprile 2026
              • Modello Redditi PF precompilato: per autonomi, titolari di partita IVA e chi ha redditi diversi, disponibile dal 15 aprile 2026

              Questa distinzione è fondamentale: accedere al portale non significa automaticamente dover usare il 730. Il sistema ti mostra quale modello è più adatto alla tua situazione reddituale, guidandoti nella scelta corretta.

              Come accedere al portale precompilata 2026

              Per accedere al portale precompilata 2026 è necessario disporre di un’identità digitale riconosciuta. L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente eliminato l’accesso con le credenziali Fisconline/Entratel, migrando tutto verso i sistemi di autenticazione nazionali. Attualmente i metodi di accesso validi per il 2026 sono:

              • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più diffuso, disponibile tramite operatori accreditati come Poste Italiane, Aruba, TIM, Namirial e altri
              • CIE (Carta di Identità Elettronica): la carta di identità di nuova generazione con chip NFC, utilizzabile con lettore o smartphone compatibile
              • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): la tessera sanitaria con chip, utilizzabile con apposito lettore
              • Credenziali Entratel/Fisconline: ancora valide per chi le possiede, ma non più rilasciate ai nuovi utenti

              Procedura di accesso passo per passo:

              1. Collegarsi a precompilata.agenziaentrate.gov.it
              2. Cliccare su “Accedi alla dichiarazione precompilata”
              3. Selezionare il metodo di autenticazione (SPID, CIE o CNS)
              4. Completare l’autenticazione con il proprio provider
              5. Accedere alla propria area personale dove sarà visibile la dichiarazione precompilata

              Una volta autenticati, il portale mostra immediatamente quale modello è disponibile per il contribuente (730 o Modello Redditi PF) e lo stato della dichiarazione: se è accessibile, se è già stata inviata da un intermediario (CAF, professionista) o se ci sono anomalie da verificare.

              Accesso tramite CAF o intermediario abilitato: Se ci si affida a un CAF per la dichiarazione dei redditi, l’intermediario accede direttamente al portale per conto del contribuente, tramite apposita delega. Il contribuente non deve fare nulla di tecnico: il CAF gestisce l’intero processo di accesso, verifica e invio.

              Differenza tra 730 precompilato e Modello Redditi PF precompilato

              Una delle domande più frequenti riguarda la differenza tra 730 e Modello Redditi PF nella versione precompilata. Si tratta di due strumenti distinti, con destinatari, meccanismi di rimborso e scadenze differenti. Ecco un confronto dettagliato:

              Caratteristica730 PrecompilatoModello Redditi PF Precompilato
              Disponibile dal30 aprile 202615 aprile 2026
              Destinatari principaliDipendenti, pensionati, co.co.co.Autonomi, partite IVA, redditi esteri
              Rimborso IRPEFIn busta paga (luglio/agosto) o pensioneDa Agenzia Entrate (tempi piu lunghi)
              Scadenza invio diretto30 settembre 202630 novembre 2026 (persone fisiche)
              Scadenza tramite CAF30 settembre 202630 novembre 2026
              Pagamento imposteTrattenuta in busta pagaCon modello F24 (giugno/novembre)
              Responsabilita CAFIl CAF si assume responsabilita vistoResponsabilita rimane al contribuente

              La novità principale del 2026 riguarda la precompilata del Modello Redditi PF: per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha esteso il sistema precompilato anche ai contribuenti che normalmente presentano il Modello Redditi (autonomi, professionisti, imprenditori individuali in contabilità semplificata). Questo è un cambiamento strutturale che amplia notevolmente la platea dei beneficiari del servizio precompilato.

              Chi deve usare il 730 e chi il Modello Redditi PF

              La scelta tra i due modelli non è discrezionale: dipende dalla tipologia di redditi percepiti nell’anno di imposta 2025 (dichiarati nel 2026). Il portale aiuta a identificare il modello corretto, ma è utile conoscere in anticipo le regole principali.

              Chi usa il 730 precompilato 2026

              Il 730 precompilato 2026 è destinato ai contribuenti che nell’anno d’imposta 2025 hanno percepito:

              • Redditi di lavoro dipendente (qualsiasi datore di lavoro, anche part-time)
              • Redditi di pensione (pensioni INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
              • Redditi assimilati al lavoro dipendente: collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), borse di studio, assegni di ricerca, redditi di lavoro socialmente utile
              • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) se non hanno altri redditi che escludono il 730
              • Redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
              • Alcuni redditi diversi: plusvalenze da cessione di terreni edificabili, indennità di esproprio

              Condizione essenziale per il 730: il contribuente deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che effettuerà le operazioni di conguaglio in busta paga o sulla pensione. Se non si ha un sostituto d’imposta (es. si è in cerca di lavoro, in cassa integrazione, o disoccupati), si presenta comunque il 730, ma si dovrà indicare l’assenza di sostituto: il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

              Chi usa il Modello Redditi PF precompilato 2026

              Il Modello Redditi PF precompilato 2026 è obbligatorio per chi ha percepito redditi che non rientrano nel 730. In particolare:

              • Redditi di lavoro autonomo: professionisti (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti), collaboratori occasionali
              • Redditi d’impresa: imprenditori individuali in contabilità ordinaria o semplificata (inclusi forfettari con ricavi sopra soglia)
              • Contribuenti in regime forfettario: devono presentare il Modello Redditi PF anche se il regime è semplificato
              • Redditi da partecipazione in società di persone (snc, sas) o associazioni professionali
              • Redditi di fonte estera: redditi percepiti all’estero, conti correnti e investimenti esteri (quadro RW), immobili esteri
              • Contribuenti non residenti in Italia
              • Contribuenti con crediti d’imposta particolari o con situazioni fiscali complesse non gestibili con il 730

              I contribuenti in regime forfettario rientrano in questa categoria: anche se il loro regime fiscale è semplificato, devono comunque presentare il Modello Redditi PF per dichiarare i ricavi, le spese deducibili e determinare l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni).

              Quali dati sono già precaricati nel portale 2026

              Il portale precompilata 2026 è alimentato da un sistema di comunicazioni automatiche che le varie organizzazioni inviano all’Agenzia delle Entrate. Conoscere quali dati sono già presenti aiuta a capire cosa verificare con attenzione e cosa invece potrebbe mancare.

              Dati certamente precaricati:

              • Redditi da lavoro dipendente e pensione: trasmessi tramite la Certificazione Unica (CU) da datori di lavoro ed enti previdenziali entro il 16 marzo 2026
              • Interessi bancari e rendimenti finanziari: trasmessi dalle banche e intermediari finanziari
              • Spese sanitarie: trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) da medici, ospedali, farmacie, ottici, dentisti e altri operatori sanitari. Include ticket SSN, visite specialistiche, farmaci, occhiali da vista, apparecchi acustici
              • Premi assicurativi: polizze vita, infortuni, responsabilità civile
              • Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti INPS volontari, contributi colf e badanti
              • Erogazioni liberali: donazioni a ONLUS, APS, fondazioni riconosciute
              • Ristrutturazioni e bonus edilizi: lavori con detrazioni 50%, superbonus, ecobonus, bonus facciate comunicati dai sostituti d’imposta
              • Mutui ipotecari: interessi passivi comunicati dalle banche
              • Rette asili nido: spese trasmesse dai gestori degli asili
              • Canoni di locazione: contratti registrati all’Agenzia delle Entrate
              • Acquisti immobili: rogiti registrati tramite notai

              Dati che potrebbero non essere presenti e vanno inseriti manualmente:

              • Spese mediche pagate in contanti (senza ricevuta fiscale elettronica)
              • Spese scolastiche (rette universitarie, mense, gite scolastiche) se non trasmesse dall’ente
              • Spese funebri
              • Contributi versati a fondi pensione (se non comunicati dal datore di lavoro)
              • Canoni di affitto pagati (anche se il contratto è registrato, la detrazione va indicata)
              • Spese veterinarie
              • Acquisto abbonamenti trasporto pubblico

              Come verificare e modificare i dati della precompilata

              Accedere al portale e trovare la dichiarazione precompilata non significa che i dati siano automaticamente corretti. L’Agenzia delle Entrate stessa raccomanda di verificare con attenzione tutti i dati precaricati prima di inviare la dichiarazione.

              Cosa verificare nella precompilata 2026

              • Completezza dei dati sanitari: confrontare le spese sanitarie precaricate con le proprie ricevute e scontrini farmaceutici. Alcune spese potrebbero non essere arrivate al Sistema Tessera Sanitaria (es. spese pagate in contanti, professionisti che non trasmettono al STS)
              • Correttezza dei redditi da CU: verificare che i redditi indicati nella Certificazione Unica siano stati correttamente recepiti. In caso di errori nella CU, bisogna prima far correggere la CU al sostituto d’imposta
              • Dati degli immobili: verificare rendite catastali, variazioni di proprietà avvenute nel 2025, cedolare secca su affitti
              • Familiari a carico: aggiornare i dati di figli, coniuge o altri familiari a carico, con verifica dei limiti di reddito per il 2025
              • Detrazioni per carichi di famiglia: con l’introduzione dell’Assegno Unico, molte detrazioni per figli under 21 non sono più applicabili; verificare la corretta gestione da parte del sistema
              • Bonus e detrazioni edilizi: verificare che i lavori effettuati nel 2025 con diritto a detrazione siano presenti e correttamente quantificati

              Come modificare i dati

              Se si riscontrano dati errati o mancanti, è possibile modificare la dichiarazione precompilata direttamente sul portale. Le modifiche possono essere effettuate:

              • In autonomia: l’utente accede al portale, clicca su “Modifica” e apporta le variazioni necessarie. In questo caso, la responsabilità del contenuto modificato è del contribuente
              • Tramite CAF o intermediario: il professionista accede con delega, verifica, integra e invia. Il CAF si assume la responsabilità del visto di conformità sui dati che ha verificato, proteggendo il contribuente da eventuali sanzioni per errori non intenzionali nelle spese detraibili

              Attenzione: se si invia la precompilata senza alcuna modifica (accettandola così com’è), si beneficia di una protezione parziale: l’Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli documentali sulle spese precaricate. Tuttavia, se si aggiungono spese non presenti nel sistema, queste sono soggette ai normali controlli.

              Scadenze 2026: calendario completo del portale

              Conoscere le scadenze 2026 del portale precompilata è fondamentale per non incorrere in sanzioni per omessa o tardiva presentazione. Il sistema è articolato su date diverse a seconda del modello utilizzato e della modalità di presentazione.

              DataEventoModello interessato
              15 aprile 2026Disponibile precompilata Modello Redditi PFModello Redditi PF
              30 aprile 2026Disponibile 730 precompilato730
              30 giugno 2026Scadenza 1 rata acconto Modello Redditi (o unica soluzione se importo inferiore a 257,52 euro)Modello Redditi PF
              30 settembre 2026Scadenza invio 730 precompilato (autonomo o tramite CAF)730
              30 novembre 2026Scadenza invio Modello Redditi PF persone fisicheModello Redditi PF
              30 novembre 2026Scadenza 2 rata acconto (novembre)Modello Redditi PF

              Per chi presenta il 730 precompilato 2026, la scadenza del 30 settembre vale sia per l’invio autonomo tramite il portale sia per la presentazione tramite CAF o professionista abilitato. Per le scadenze fiscali di maggio 2026 (IVA, INPS, acconto) si rimanda al calendario completo delle scadenze fiscali maggio 2026.

              Inviare senza modifiche: quando conviene e rischi

              Molti contribuenti si chiedono se sia sicuro inviare la precompilata senza modifiche, accettando semplicemente quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate. La risposta non è univoca: dipende dalla complessità della propria situazione fiscale.

              Vantaggi dell’invio senza modifiche

              Chi invia la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche beneficia di una protezione specifica prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 (il decreto che ha istituito la precompilata):

              • Esonero dai controlli documentali sulle spese precaricate (es. spese sanitarie inserite automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria)
              • Esonero da accertamenti basati sulle dichiarazioni di terzi (banche, assicurazioni, ecc.) per i dati già presenti
              • Semplificazione: nessun documento da conservare per i dati già nel sistema

              Rischi dell’invio senza verificare

              Il rischio principale non è quello di sbagliare qualcosa che il sistema ha inserito, ma quello di perdere detrazioni a cui si ha diritto ma che non sono state precaricate. Esempi concreti:

              • Spese mediche pagate in contanti (visita da un medico privato che non ha trasmesso al STS) → perdita della detrazione del 19%
              • Contributi versati a un fondo pensione integrativo se il datore non li ha indicati nella CU → perdita della deduzione
              • Canone di affitto pagato da inquilino → perdita della detrazione per inquilini (importo variabile: 300 euro per redditi fino a 15.493 euro, 150 euro fino a 30.987 euro)
              • Abbonamento trasporto pubblico → perdita della detrazione del 19% fino a 250 euro di spesa

              Raccomandazione: prima di inviare senza modifiche, fare sempre un rapido confronto tra le spese precaricate e le proprie ricevute. In caso di dubbi, rivolgersi a un CAF: la verifica professionale costa poco e può recuperare centinaia di euro di rimborso.

              Il ruolo del CAF nella gestione della precompilata

              Il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) svolge un ruolo fondamentale nella gestione della precompilata, sia per chi presenta il 730 sia per chi utilizza il Modello Redditi PF. Nonostante la dichiarazione sia “precompilata”, affidarsi a un professionista qualificato offre vantaggi concreti.

              Cosa fa il CAF con la precompilata

              • Accesso con delega: il contribuente autorizza il CAF ad accedere al portale in suo nome. Non è necessario che il contribuente acceda personalmente
              • Verifica dei dati precaricati: il professionista confronta i dati del portale con la documentazione fornita dal contribuente, identificando dati mancanti o errati
              • Integrazione delle spese: aggiunge le detrazioni fiscali e deduzioni non presenti nel sistema (spese mediche non trasmesse, affitto, ecc.)
              • Apposizione del visto di conformità: per il 730, il CAF certifica la correttezza della dichiarazione. Questo visto trasferisce la responsabilità: in caso di errori sui dati dichiarati dal contribuente ma non verificabili da terze parti, il CAF risponde al suo posto
              • Invio telematico: il CAF invia la dichiarazione in modo sicuro e conserva copia per il contribuente

              Quando affidarsi al CAF è indispensabile

              Ci sono situazioni in cui l’intervento del CAF Centro Fiscale non è solo utile, ma praticamente indispensabile:

              • Situazioni reddituali complesse: chi ha avuto più datori di lavoro, ha percepito redditi da lavoro dipendente e autonomo nello stesso anno, o ha cambiato tipologia reddituale
              • Bonus edilizi: chi ha eseguito lavori con superbonus, ecobonus o bonus ristrutturazione ha situazioni spesso complesse da gestire correttamente nel 730
              • Redditi esteri o criptovalute: chi ha conti correnti esteri, investimenti all’estero o ha compravenduto criptovalute deve compilare quadri specifici (RW, W) che richiedono competenza specialistica
              • Prima dichiarazione: chi non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi o si trova in una situazione nuova (primo lavoro, matrimonio, acquisto casa) può beneficiare di una consulenza per capire cosa dichiarare
              • Famiglie numerose o con disabilità: la gestione dei familiari a carico, del bonus mamme, dell’Assegno Unico e delle detrazioni per disabilità richiede attenzione

              Errori comuni e come evitarli

              L’analisi delle dichiarazioni dei redditi evidenzia alcuni errori ricorrenti che i contribuenti commettono quando gestiscono in autonomia la precompilata. Conoscerli in anticipo permette di evitarli.

              Errore 1: Non verificare le spese sanitarie

              Le spese sanitarie sono tra le detrazioni più significative: il 19% delle spese mediche che superano la franchigia di 129,11 euro è detraibile dall’IRPEF. Molti contribuenti accettano il dato precaricato senza verificarlo, perdendo spese pagate in contanti o da professionisti sanitari non collegati al Sistema Tessera Sanitaria. Conservare sempre ricevute e scontrini farmaceutici dell’anno precedente è fondamentale.

              Errore 2: Non aggiornare i familiari a carico

              Le situazioni familiari cambiano: figli che superano i limiti di reddito o di età, coniuge che inizia a lavorare, anziani che passano in struttura. Se i dati dei familiari a carico non vengono aggiornati, la dichiarazione potrebbe indicare detrazioni non spettanti (con rischio di dover restituire importi a seguito di controllo) o, al contrario, non indicare detrazioni spettanti.

              Errore 3: Usare il modello sbagliato

              Presentare il 730 quando si dovrebbe usare il Modello Redditi PF è un errore grave. Accade quando, ad esempio, un contribuente che si è messo in proprio a metà anno (aprendo partita IVA) tenta di usare il 730 come in precedenza. Il 730 non consente la dichiarazione di redditi di lavoro autonomo o d’impresa (tranne casi limitati): chi commette questo errore dovrà presentare un Modello Redditi PF correttivo con possibili sanzioni.

              Errore 4: Non dichiarare il reddito da locazione

              Chi affitta immobili e non ha optato per la cedolare secca (o lo ha fatto solo parzialmente) deve includere i canoni nel reddito complessivo. Il portale precompilata include i contratti registrati, ma alcuni errori (contratti non registrati, accordi verbali, variazioni di canone non comunicate) possono portare a dichiarazioni incomplete con rischio di accertamento.

              Errore 5: Ignorare la sezione degli acconti

              I contribuenti che presentano il Modello Redditi PF devono prestare attenzione non solo al saldo dell’imposta 2025, ma anche agli acconti per il 2026. Il sistema calcola automaticamente gli acconti in base all’imposta dell’anno precedente, ma in caso di riduzione prevedibile del reddito è possibile ridurre l’acconto. Non farlo significa versare più del necessario e attendere il rimborso l’anno successivo.

              Se hai dubbi sulla tua situazione fiscale o vuoi essere sicuro di non perdere alcuna detrazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Con anni di esperienza nella gestione di dichiarazioni dei redditi complesse, offriamo assistenza personalizzata sia per il 730 precompilato 2026 che per il Modello Redditi PF.

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              Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

              Domande Frequenti sulla Precompilata 2026

              Quando e disponibile la precompilata 2026?

              La precompilata 2026 e disponibile in due momenti diversi: il Modello Redditi PF precompilato e accessibile dal 15 aprile 2026, mentre il 730 precompilato e disponibile dal 30 aprile 2026. Entrambi sono accessibili tramite il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.

              Posso inviare la precompilata senza andare al CAF?

              Si, e possibile inviare la precompilata autonomamente tramite il portale Agenzia delle Entrate, a condizione di avere SPID, CIE o CNS e di essere in grado di verificare i dati precaricati. Tuttavia, per situazioni complesse (piu datori di lavoro, bonus edilizi, redditi esteri, familiari a carico con situazioni particolari), affidarsi a un CAF garantisce una verifica professionale e il visto di conformita che trasferisce la responsabilita al professionista.

              Cosa succede se non invio la precompilata entro la scadenza?

              Il mancato invio della dichiarazione dei redditi entro le scadenze previste comporta sanzioni. Per il 730, la scadenza e il 30 settembre 2026. Per il Modello Redditi PF, il 30 novembre 2026. E possibile presentare dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione ridotta (dichiarazione omessa se oltre 90 giorni). Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente con sanzioni ridotte.

              Qual e la differenza tra 730 e Modello Redditi PF precompilato?

              Il 730 e destinato a dipendenti, pensionati e assimilati: il rimborso IRPEF arriva in busta paga o sulla pensione a luglio/agosto, e la scadenza e il 30 settembre. Il Modello Redditi PF e per autonomi, professionisti, partite IVA, chi ha redditi esteri: il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate con tempi piu lunghi, e le imposte si pagano con F24 a giugno e novembre. La scadenza e il 30 novembre.

              Il CAF puo accedere alla mia precompilata?

              Si. Il contribuente puo delegare il CAF ad accedere alla propria area riservata del portale precompilata. La delega viene acquisita direttamente dal CAF che accede tramite i propri sistemi abilitati. Non e necessario che il contribuente faccia nulla di tecnico: porta al CAF la propria documentazione fiscale (CU, spese, ricevute) e il professionista gestisce tutto il processo di verifica, integrazione e invio.


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                Paola Zilli
                07/08/2026
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                Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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                Jacqueline B.
                06/08/2026
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                Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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                Maura Masutto
                06/08/2026
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                Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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                Issam Elhefnawi
                31/07/2026
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                Molto gentile
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                Sibongile Moyana
                30/07/2026
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                Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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                Sabrina Cirina
                23/07/2026
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                Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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                robert poletto
                17/07/2026
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                Fantastici
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                Geanina Gaita
                16/07/2026
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                Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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                Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
                https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-01 08:47:082026-05-31 17:59:17Precompilata 2026 Online: il Portale Informativo per Accedere al 730 e al Modello Redditi
                CAF

                Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

                Modello 770 e certificazione unica

                La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

                A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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                Indice dei contenuti

                1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
                2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
                3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
                4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
                5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
                6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
                7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
                8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
                9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

                Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

                La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

                • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
                • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
                • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
                • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

                La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

                • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
                • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
                • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
                • Percettori di diritti d’autore
                • Amministratori di società che non sono dipendenti

                La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

                1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
                2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
                3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
                4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

                Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

                Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

                L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

                1. Imprese e società

                Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

                • Professionisti con partita IVA
                • Collaboratori occasionali
                • Agenti e rappresentanti
                • Consulenti esterni

                2. Enti pubblici

                Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

                3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

                I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

                4. Condomini

                Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

                5. Privati cittadini (casi limitati)

                I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

                Esclusioni

                Non sono tenuti a rilasciare la CU:

                • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
                • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
                • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

                Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

                La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

                Lavoro Autonomo Occasionale

                Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

                • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
                • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
                • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
                • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
                • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

                Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

                Lavoro Autonomo Abituale

                È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

                • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
                • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
                • Contributi previdenziali obbligatori:
                  • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
                  • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
                • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
                • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

                Tabella comparativa:

                CaratteristicaOccasionaleAbituale
                Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
                Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
                Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
                Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
                ContinuitàSporadicaAbituale

                La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

                Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

                I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

                Chi percepisce provvigioni

                • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
                • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
                • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
                • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
                • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

                Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

                Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

                Esempio calcolo provvigione:

                • Provvigione lorda: 10.000 euro
                • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
                • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
                • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
                • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

                Contributi previdenziali

                Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

                • 50% a carico dell’agente
                • 50% a carico della casa mandante

                L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

                • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
                • Massimale: 8.526 euro/anno
                • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

                La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

                1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
                2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
                3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
                4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

                Come si dichiarano le provvigioni

                Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

                Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

                Le spese deducibili per gli agenti includono:

                • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
                • Ammortamento auto aziendale
                • Affitto ufficio/deposito
                • Telefono e internet
                • Spese di rappresentanza (entro limiti)

                Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

                Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

                Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

                Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

                Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

                1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
                2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

                La consegna può avvenire:

                • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
                • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
                • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

                Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

                Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

                Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

                • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
                • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

                Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

                Trasmissione telematica: modalità

                I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

                1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
                2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
                3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

                Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

                Calendario completo 2026

                ScadenzaAdempimentoDestinatari
                16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
                16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
                31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
                31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
                30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

                Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

                Proroga o sospensione

                In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

                Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

                La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

                Frontespizio

                Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

                • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
                • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
                • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
                • Tipo CU: ordinaria o sintetica

                Sezione 1: Dati fiscali

                Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

                PuntoDescrizioneEsempio
                1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
                2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
                3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
                4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
                5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
                6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

                Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

                Sezione 2: Dati previdenziali

                Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

                • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
                • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
                • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
                • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

                Esempio Gestione Separata INPS (2026):

                • Compenso lordo: 20.000 euro
                • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
                • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
                • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
                • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

                Sezione 3: Annotazioni

                Eventuali note esplicative o codici specifici:

                • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
                • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
                • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

                Casistiche particolari

                1. Professionista in regime forfettario

                Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

                2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

                Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

                • Non sono dovuti contributi INPS
                • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
                • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

                3. Agente monomandatario ENASARCO

                La CU deve riportare:

                • Provvigioni lorde (punto 1)
                • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
                • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
                • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

                Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

                Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

                La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

                CU nel modello 730

                Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

                Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

                1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
                  • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
                  • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
                  • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
                2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

                Esempio compilazione 730:

                • Compenso lordo CU: 4.500 euro
                • Ritenute subite: 900 euro (20%)
                • Spese deducibili documentate: 300 euro
                • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

                Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

                CU nel modello Redditi PF

                I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

                Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

                1. Sezione I – Determinazione del reddito:
                  • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
                  • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
                  • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
                  • RE4: Totale ricavi/compensi
                2. Sezione II – Costi deducibili:
                  • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
                  • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
                  • RE22: Altre spese
                3. Sezione III – Reddito netto:
                  • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

                Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

                Quadro RN – Ritenute subite

                Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

                • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
                • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
                • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

                Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

                Addizionali regionali e comunali

                Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

                • RN30: Addizionale regionale trattenuta
                • RN37: Addizionale comunale trattenuta

                Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

                Controlli e verifiche

                Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

                1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
                2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
                3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
                4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

                L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

                Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

                Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

                1. Importo del compenso errato

                Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

                Conseguenze:

                • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
                • Ritenute non corrispondenti ai compensi
                • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

                Soluzione:

                1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
                2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
                3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

                2. Ritenute non operate o operate in misura errata

                Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

                Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

                Conseguenze:

                • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
                • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
                • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

                Soluzione:

                1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
                2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
                3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
                4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

                3. Contributi previdenziali errati o mancanti

                Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

                Conseguenze:

                • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
                • Posizione contributiva INPS non aggiornata
                • Problemi futuri per il calcolo della pensione

                Soluzione:

                1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
                2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
                3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

                4. Codice fiscale errato

                Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

                Conseguenze:

                • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
                • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
                • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

                Soluzione:

                1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
                2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

                5. CU non pervenuta entro la scadenza

                Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

                Conseguenze:

                • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
                • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
                • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

                Soluzione:

                1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
                2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
                3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
                4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

                Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

                CU sostitutiva: come funziona

                La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

                1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
                2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
                3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
                4. Consegnare al percipiente la CU corretta

                La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

                CU annullativa

                Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

                1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
                2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
                3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

                Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

                Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

                Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

                Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

                Aggravanti:

                • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
                • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

                Riduzione con ravvedimento operoso:

                Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

                Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
                Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
                Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
                Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
                Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

                Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

                Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

                Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

                Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

                Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

                Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

                Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

                Sanzioni per ritenute non versate

                Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

                • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
                • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
                • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

                Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

                • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
                • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
                • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

                Responsabilità solidale del percipiente

                In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

                Il percipiente può però:

                1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
                2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

                Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

                Come tutelare il percipiente

                Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

                1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
                2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
                3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
                4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

                In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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                Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

                Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

                La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

                Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

                La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

                Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

                No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

                Cosa fare se la CU contiene dati errati?

                Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

                Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

                Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

                Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

                Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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                  Paola Zilli
                  07/08/2026
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                  Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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                  Jacqueline B.
                  06/08/2026
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                  Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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                  Maura Masutto
                  06/08/2026
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                  Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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                  Issam Elhefnawi
                  31/07/2026
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                  Molto gentile
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                  Sibongile Moyana
                  30/07/2026
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                  Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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                  Sabrina Cirina
                  23/07/2026
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                  Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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                  robert poletto
                  17/07/2026
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                  Fantastici
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                  Geanina Gaita
                  16/07/2026
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                  Molto bravi e disponibili Mi sono sempre trovata molto bene Consigliato

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                  Aprile 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
                  https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-07 13:27:492026-05-31 16:17:59Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa
                  DICHIARAZIONE DEI REDDITI

                  Modello Redditi PF 2026: Novità per Sportivi Dilettanti

                  associazioni sportive dilettantistiche

                  Indice dei contenuti

                  • Chi Sono gli Sportivi Dilettanti ai Fini Fiscali
                  • Regime Fiscale per i Compensi Sportivi Dilettanti nel 2026
                  • Ritenute d’Acconto
                  • Compilazione del Quadro D
                  • Esonero Contributivo INPS
                  • Cumulo con Altri Redditi
                  • Obblighi Fiscali ASD e SSD
                  • Casi Particolari
                  • Scadenze Fiscali 2026
                  • Vantaggi Fiscali

                  Il Modello Redditi PF 2026 introduce importanti novità per gli sportivi dilettanti che percepiscono compensi da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Con la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) e le successive modifiche normative, il regime fiscale per le collaborazioni sportive dilettantistiche è stato profondamente rivisto.

                  Questa guida completa analizza come dichiarare correttamente i redditi sportivi dilettanti nel Modello Redditi PF 2026, le franchigie fiscali applicabili, il funzionamento delle ritenute d’acconto e la compilazione del Quadro D. Analizzeremo le novità 2026 con esempi pratici, tabelle riassuntive e riferimenti alle fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, Gazzetta Ufficiale).

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                  Chi Sono gli Sportivi Dilettanti ai Fini Fiscali

                  Secondo la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), sono considerati sportivi dilettanti tutti coloro che svolgono attività sportiva a livello non professionistico presso ASD e SSD riconosciute dal CONI o dal CIP. Rientrano in questa categoria:

                  • Atleti dilettanti: praticano sport senza essere tesserati come professionisti
                  • Allenatori e istruttori: formano atleti nell’ambito dilettantistico
                  • Arbitri e giudici di gara: coordinano competizioni sportive dilettantistiche
                  • Preparatori atletici: seguono la preparazione fisica degli atleti
                  • Collaboratori tecnici: supportano l’attività sportiva

                  Fondamentale è che l’attività sia svolta per ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) presso il CONI.

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                  Regime Fiscale per i Compensi Sportivi Dilettanti nel 2026

                  I compensi percepiti dagli sportivi dilettanti nel 2026 sono soggetti a un regime fiscale agevolato. Il trattamento fiscale dipende dall’importo totale dei compensi percepiti nell’anno.

                  Soglie di Esenzione 2026

                  • 15.000 euro annui: fino a questo importo, i compensi sono esenti da imposte (IRPEF) e non devono essere dichiarati
                  • Oltre 15.000 euro: l’eccedenza è soggetta a ritenuta d’acconto del 23% e deve essere dichiarata nel Quadro D

                  Tabella Riassuntiva Regime Fiscale 2026:

                  Compenso AnnuoTrattamento FiscaleObbligo Dichiarativo
                  Fino a 15.000 €Esente IRPEFNO
                  Da 15.001 a 30.000 €Ritenuta 23% sull’eccedenzaSÌ (Quadro D)
                  Oltre 30.000 €Ritenuta 23% + aliquote marginali IRPEFSÌ (Quadro D + saldo)

                  La soglia di 15.000 euro è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 207).

                  Marzo 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
                  https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/associazioni-sportive-dilettantistiche.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-06 20:13:142026-06-01 08:16:02Modello Redditi PF 2026: Novità per Sportivi Dilettanti
                  CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

                  Bonus Casa 2026: Guida Completa a Detrazioni e Agevolazioni Fiscali

                  detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia



                  Indice dei contenuti

                  1. Cosa Cambia nel 2026
                  2. Bonus Ristrutturazione 50%
                  3. Ecobonus 2026: Efficienza Energetica
                  4. Sismabonus: Interventi Antisismici
                  5. Bonus Mobili ed Elettrodomestici
                  6. Bonus Verde: Giardini e Terrazzi
                  7. Superbonus: La Situazione nel 2026
                  8. Come Richiedere le Detrazioni
                  9. Domande Frequenti sui Bonus Casa

                  I bonus casa 2026 rappresentano un’importante opportunità per chi desidera ristrutturare, migliorare l’efficienza energetica o la sicurezza sismica della propria abitazione. Con la Legge di Bilancio 2026, il panorama delle detrazioni fiscali per lavori in casa ha subito alcune modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

                  Nel 2026 restano attivi diversi incentivi edilizi, anche se con percentuali e massimali differenti. Il bonus ristrutturazione mantiene la detrazione al 50% per la prima casa, mentre l’ecobonus e il sismabonus continuano a premiare chi investe in efficienza energetica e sicurezza. Il bonus mobili si conferma, seppur con tetti di spesa ridotti, e il controverso superbonus entra in una nuova fase con percentuali più basse.

                  In questa guida completa, il CAF Centro Fiscale di Udine analizza nel dettaglio tutti i bonus casa disponibili nel 2026: requisiti, limiti di spesa, modalità di richiesta e documentazione necessaria. Che tu stia pianificando una ristrutturazione, l’installazione di nuovi infissi o un intervento di riqualificazione energetica, troverai tutte le informazioni per massimizzare le detrazioni fiscali.

                  Cosa Cambia nel 2026

                  Il 2026 segna un punto di svolta per le agevolazioni edilizie in Italia. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la maggior parte degli incentivi, ma con alcune importanti differenze rispetto al passato.

                  Le principali novità riguardano:

                  • Aliquote differenziate: per alcuni bonus, la percentuale di detrazione varia in base al tipo di immobile (prima casa vs altri immobili)
                  • Massimali ridotti: il tetto di spesa per il bonus mobili è stato ulteriormente abbassato
                  • Superbonus in fase di uscita: la percentuale continua a scendere, rendendo l’incentivo meno conveniente
                  • Stop a cessione del credito e sconto in fattura: per la maggior parte degli interventi, è possibile solo la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi
                  • Controlli rafforzati: l’Agenzia delle Entrate ha intensificato le verifiche sui requisiti e sulla documentazione

                  Nonostante questi cambiamenti, i bonus casa 2026 rimangono uno strumento fondamentale per ridurre i costi di ristrutturazione e riqualificazione. La chiave è conoscere bene i requisiti e affidarsi a professionisti esperti per evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso alle detrazioni.

                  Bonus Ristrutturazione 50%

                  Il bonus ristrutturazione è l’agevolazione più utilizzata dagli italiani e nel 2026 continua a garantire una detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla prima casa. Per gli altri immobili, la percentuale scende al 36%.

                  Tetto di Spesa e Detrazione

                  Il limite massimo di spesa ammessa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Questo significa che:

                  • Per la prima casa: detrazione massima di 48.000 euro (50% di 96.000 euro), ripartita in 10 quote annuali da 4.800 euro
                  • Per altri immobili: detrazione massima di 34.560 euro (36% di 96.000 euro), sempre in 10 anni

                  Esempio pratico: Mario ristruttura il bagno della sua prima casa spendendo 20.000 euro. Potrà detrarre 10.000 euro (50%) in 10 anni, recuperando 1.000 euro all’anno nella dichiarazione dei redditi.

                  Interventi Ammessi

                  Il bonus ristrutturazione 2026 copre un’ampia gamma di lavori:

                  • Manutenzione straordinaria: rifacimento bagni, cucine, pavimenti, impianti
                  • Restauro e risanamento conservativo: consolidamento strutture, rifacimento facciate
                  • Ristrutturazione edilizia: demolizione e ricostruzione, cambio destinazione d’uso
                  • Interventi per il risparmio energetico: coibentazione, installazione pannelli solari
                  • Eliminazione barriere architettoniche: ascensori, rampe, montascale
                  • Misure antisismiche: anche se il sismabonus offre percentuali più vantaggiose
                  • Bonifica amianto
                  • Prevenzione atti illeciti: grate, porte blindate, videocitofoni

                  Requisiti e Documentazione

                  Per accedere al bonus ristrutturazione è necessario:

                  • Essere proprietari o titolari di diritto reale sull’immobile (anche in usufrutto, comodato)
                  • Effettuare pagamenti tracciabili: bonifico parlante con causale specifica, ritenuta d’acconto dell’8% per imprese
                  • Conservare titolo abilitativo (CILA, SCIA, permesso di costruire) quando necessario
                  • Comunicare all’ENEA gli interventi che comportano risparmio energetico (entro 90 giorni dalla fine lavori)
                  • Indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF)

                  Attenzione: le spese devono essere sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 per rientrare nell’agevolazione di quest’anno.

                  Ecobonus 2026: Efficienza Energetica

                  L’ecobonus 2026 premia chi investe nel miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, con detrazioni che variano dal 50% al 75% in base al tipo di intervento.

                  Percentuali di Detrazione

                  L’ecobonus prevede diverse aliquote:

                  • 50%: per interventi su singole unità immobiliari (infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A)
                  • 65%: per interventi più complessi (cappotto termico, pompe di calore, sistemi di building automation)
                  • 70-75%: per interventi su parti comuni condominiali che migliorano la prestazione energetica
                  • 80-85%: per interventi condominiali che riducono il rischio sismico oltre che migliorare l’efficienza (ecobonus + sismabonus)

                  Interventi Ammessi e Massimali

                  Gli interventi agevolabili con l’ecobonus 2026 includono:

                  1. Infissi e serramenti (detrazione 50%, max 60.000 euro)
                  Sostituzione di finestre, porte-finestre, persiane, con miglioramento della trasmittanza termica.

                  2. Schermature solari (detrazione 50%, max 60.000 euro)
                  Installazione di tende, veneziane, tapparelle che riducono l’irraggiamento solare.

                  3. Caldaie a condensazione (detrazione 50-65%, max 30.000 euro)
                  Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie ad alta efficienza classe A.

                  4. Pompe di calore (detrazione 65%, max 30.000 euro)
                  Installazione di pompe di calore aria-acqua, geotermiche o ibride.

                  5. Cappotto termico (detrazione 65%, max 60.000 euro)
                  Coibentazione delle pareti esterne o del tetto con materiali isolanti certificati.

                  6. Pannelli solari termici (detrazione 65%, max 60.000 euro)
                  Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria.

                  7. Building automation (detrazione 65%, max 15.000 euro)
                  Sistemi di controllo e gestione automatizzata degli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

                  Comunicazione ENEA Obbligatoria

                  Per tutti gli interventi che beneficiano dell’ecobonus, è obbligatorio inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La comunicazione va effettuata tramite il portale dedicato (detrazionifiscali.enea.it) allegando:

                  • Scheda descrittiva dell’intervento
                  • Attestato di prestazione energetica (APE) per alcuni interventi
                  • Asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici

                  Attenzione: la mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla detrazione.

                  Esempio di Risparmio

                  Lucia sostituisce gli infissi di casa spendendo 12.000 euro. Con l’ecobonus al 50%, detrae 6.000 euro in 10 anni (600 euro all’anno). Se installa anche una pompa di calore (costo 8.000 euro), con detrazione al 65% recupera altri 5.200 euro. Risparmio totale: 11.200 euro.

                  Sismabonus: Interventi Antisismici

                  Il sismabonus è l’agevolazione dedicata agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici, con detrazioni dal 50% all’85%. Le aliquote sono: 50% senza miglioramento classe, 70% per una classe inferiore, 80% per due classi, 75-85% per condomi. Limite: 96.000 euro in 5 anni.

                  Bonus Mobili ed Elettrodomestici

                  Il bonus mobili 2026 offre detrazione 50% per acquisto mobili e elettrodomestici (immobile ristrutturato). Limite 5.000 euro, detrazione massima 2.500 euro in 10 anni. Ammessi: mobili nuovi, elettrodomestici classe A minima, pagamento tracciabile.

                  Bonus Verde: Giardini e Terrazzi

                  Detrazione 36% per sistemazione a verde, giardini, terrazzi. Massimale 5.000 euro (1.800 euro detrazione in 10 anni). Interventi: giardini, impianti irrigazione, pozzi, recinzioni.

                  Superbonus: La Situazione nel 2026

                  Il superbonus scende al 65% (solo lavori con delibera/CILAS entro 31/12/2023). Per nuovi interventi 2026 NON è disponibile. Bloccata cessione credito: solo detrazione diretta in dichiarazione redditi.

                  Come Richiedere le Detrazioni

                  Requisiti: essere proprietario, pagamenti tracciabili con bonifico parlante (ritenuta 8%), comunicazioni ENEA entro 90 giorni, indicare in dichiarazione redditi, conservare documentazione 10 anni. Il CAF Centro Fiscale verifica massimali e quote annuali.

                  📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

                  Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

                  Domande Frequenti sui Bonus Casa

                  Posso cumulare più bonus?

                  No, non è possibile cumulare più agevolazioni per la stessa spesa. Scegli la detrazione più conveniente.

                  Se non ho capienza fiscale?

                  La parte eccedente dell’IRPEF si perde. Valuta preventivamente con il CAF.

                  Vendo casa prima delle 10 quote?

                  Le quote residue vanno all’acquirente (se in atto) o restano al venditore.

                  I bonus casa 2026 sono un’opportunità per migliorare l’abitazione risparmiando. Affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine massimizza i vantaggi ed evita errori.

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                    Indice dei contenuti

                    Cosa Cambia nel 2026
                    Bonus Ristrutturazione 50%
                    Ecobonus 2026: Efficienza Energetica
                    Sismabonus: Interventi Antisismici
                    Bonus Mobili ed Elettrodomestici
                    Bonus Verde: Giardini e Terrazzi
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                    Domande Frequenti sui Bonus Casa

                    Posso cumulare più bonus?

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                      Visto di Conformità: documenti necessari

                      Febbraio 7, 2022
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                      Marzo 5, 2021/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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