Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire una partita IVA in regime forfettario non significa essere costretti a una sola attività. Molti professionisti e piccoli imprenditori scoprono nel tempo nuove opportunità di business e si chiedono se sia possibile gestire più codici ATECO contemporaneamente all’interno della stessa partita IVA forfettaria. La risposta è sì, ma con regole precise da conoscere per non rischiare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e per scegliere la combinazione fiscalmente più conveniente.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come registrare più codici ATECO, come funziona il coefficiente di redditività con attività multiple, quale soglia rispettare per il limite degli 85.000€ e quali sono i casi pratici più frequenti — dall’architetto che vende online all’estetista che organizza corsi formativi.

Questa guida è complementare al nostro approfondimento sulla doppia partita IVA, che riguarda invece l’apertura di due partite IVA distinte.

Indice dei contenuti

  1. Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?
  2. ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza
  3. Come registrare più ATECO: modello AA9/12
  4. Coefficiente di redditività con più ATECO
  5. Limite 85.000€ e somma dei compensi
  6. Casi pratici: combinazioni reali
  7. Combinazioni vantaggiose e svantaggiose
  8. Cambio di prevalenza durante l’anno
  9. Impatto sulla gestione previdenziale
  10. Limite investimenti 20.000€ con più ATECO
  11. Domande frequenti

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Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?

Sì, una partita IVA in regime forfettario può avere più codici ATECO. La normativa italiana (Legge 190/2014) non pone alcun divieto a esercitare attività multiple sotto la stessa partita IVA. Anzi, è una situazione molto comune: il libero professionista che diversifica i ricavi, l’artigiano che amplia la gamma di servizi, il commerciante che aggiunge una linea online.

L’unico vincolo riguarda la compatibilità tra codici ATECO: ogni nuovo codice deve essere coerente con la natura giuridica della partita IVA (ditta individuale, libero professionista) e non deve attivare cause ostative al regime forfettario. Per esempio, un dipendente non può aprire un’attività che si configuri come prevalentemente rivolta verso il proprio datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso varie risposte ad interpello (ad esempio Risposta n. 169/2020), ha chiarito che il forfettario “non è incompatibile con l’esercizio di più attività identificate con codici ATECO differenti”. L’importante è gestire correttamente la fatturazione separata e applicare il giusto coefficiente di redditività.

ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza

Quando hai più codici ATECO, l’Agenzia delle Entrate richiede di indicarne uno come principale (prevalente) e gli altri come secondari (accessori). La distinzione non è formale: ha conseguenze fiscali concrete sul calcolo del reddito e sulla cassa previdenziale di iscrizione.

ATECO principale

L’ATECO principale identifica l’attività prevalente, quella da cui deriva la quota maggiore di fatturato. Il criterio per stabilire la prevalenza è chiaro: è prevalente l’attività che genera oltre il 51% dei compensi annui. In caso di parità o difficoltà di calcolo, vale il principio della “stabilità”: prevale l’attività esercitata in modo più strutturato e continuativo.

ATECO secondari

Gli ATECO secondari sono attività complementari, accessorie o di diversificazione che generano una parte minoritaria del fatturato. Possono essere uno o più di uno (la legge non fissa un limite numerico, anche se l’Agenzia delle Entrate generalmente accetta fino a 5-6 codici secondari senza obiezioni).

Importante: ogni codice ATECO deve essere effettivamente esercitato. Aprire codici “preventivi” che non corrispondono ad attività reali è sconsigliato e può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

Come registrare più ATECO: modello AA9/12

La registrazione di codici ATECO multipli avviene tramite il modello AA9/12, il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare inizio attività, variazioni e cessazioni delle persone fisiche. Esistono due scenari principali.

1. Apertura iniziale con più ATECO

Se sai già fin dall’inizio di voler esercitare più attività, puoi indicare tutti i codici ATECO direttamente in fase di apertura della partita IVA. Nel modello AA9/12 troverai il quadro B (attività esercitate): qui inserisci il codice prevalente e, nel riquadro dedicato, gli eventuali codici secondari.

2. Variazione successiva

Se hai già una partita IVA aperta e vuoi aggiungere un nuovo ATECO, presenti un AA9/12 di variazione. La modifica è gratuita e va effettuata entro 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività. La variazione produce effetti immediati: dal giorno della comunicazione puoi fatturare anche con il nuovo codice.

Modalità di invio

  • Online via SPID/CIE sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi – Partita IVA”)
  • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF)
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (su appuntamento)

Se hai una partita IVA artigiana o commerciale iscritta in Camera di Commercio, oltre all’AA9/12 dovrai aggiornare anche la visura camerale tramite ComUnica.

Coefficiente di redditività con più ATECO

Questo è probabilmente il punto più delicato e meno conosciuto. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per un coefficiente di redditività che varia da attività a attività (40% commercio, 67% servizi, 78% professioni, 86% costruzioni, ecc.).

Quando hai più ATECO, la regola dell’Agenzia delle Entrate (chiarita nella Circolare 10/E/2016) è chiara: si applica il coefficiente di redditività dell’attività prevalente a tutto il fatturato complessivo. Non si fa una media ponderata, non si applicano coefficienti differenti alle singole attività.

Esempio concreto

  • Attività A (coefficiente 78%): fatturato 32.000€ → 80% del totale
  • Attività B (coefficiente 40%): fatturato 8.000€ → 20% del totale
  • Coefficiente unico applicato: 78% (perché A è prevalente)
  • Reddito imponibile = 40.000€ × 78% = 31.200€

Questa regola può essere svantaggiosa se l’attività prevalente ha un coefficiente alto e quella secondaria un coefficiente basso. Al contrario, può essere conveniente se la prevalenza è invertita.

La soglia del 51%

Per essere considerata prevalente, un’attività deve generare più del 51% dei compensi annui. Se nessuna attività raggiunge questa soglia (per esempio 45% + 35% + 20%), prevale comunque quella con la quota maggiore. Il calcolo si fa a fine anno sulla base della contabilità effettiva, non delle previsioni iniziali.

Limite 85.000€ e somma dei compensi

La soglia di permanenza nel regime forfettario è di 85.000€ di compensi annui. Con più codici ATECO la regola è semplice: il limite si calcola sulla somma totale di tutti i compensi, senza distinzioni per attività.

Esempio: se incassi 60.000€ con l’attività principale (architetto) e 30.000€ con l’attività secondaria (e-commerce), il totale è 90.000€ — oltre il limite. Anche se nessuna delle due attività singolarmente supererebbe gli 85.000€, la somma fa scattare la fuoriuscita dal forfettario (con regole differenti se hai superato 100.000€ rispetto a 85.000-100.000€).

Per gli aspetti operativi del superamento della soglia, ti rimandiamo alla nostra guida specifica sulla soglia di 85.000€ nel regime forfettario.

Casi pratici: combinazioni reali

Caso 1 — Architetto con e-commerce di design

Marco è architetto e vuole vendere online complementi d’arredo da lui disegnati.

  • ATECO principale: 71.11.00 (Attività degli studi di architettura) — coefficiente 78%
  • ATECO secondario: 47.91.10 (Commercio al dettaglio prodotti via internet) — coefficiente 40%
  • Fatturato: 30.000€ architetto + 10.000€ e-commerce = 40.000€
  • Coefficiente applicato: 78% (architetto prevalente con 75% del totale)
  • Reddito imponibile: 40.000€ × 78% = 31.200€
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.680€

Se Marco fosse partito con due partite IVA separate, avrebbe pagato 78% sui 30K (architetto) + 40% sui 10K (e-commerce). Risultato: 23.400€ + 4.000€ = 27.400€ di reddito, contro i 31.200€ con un’unica P.IVA. Differenza: 3.800€.

Caso 2 — Estetista con corsi formativi

Laura ha un centro estetico e tiene anche corsi di trucco semi-permanente.

  • ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) — coefficiente 67%
  • ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi e altra istruzione) — coefficiente 78%

Scenario A — Estetista prevalente (70% fatturato): Si applica il coefficiente 67% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 33.500€.

Scenario B — Corsi prevalenti (60% fatturato): Si applica il coefficiente 78% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 39.000€.

In questo caso a Laura conviene mantenere l’estetica come prevalente, non solo per coerenza con la sua attività storica ma anche perché il coefficiente 67% è più favorevole del 78%.

Caso 3 — Personal trainer con vendita integratori

Luca è personal trainer e vuole vendere integratori ai suoi clienti.

  • ATECO 85.51.00 o 93.13.00 (attività sportive) — coefficiente 78%
  • ATECO 47.75.10 o simili (commercio al dettaglio prodotti per igiene/integratori) — coefficiente 40%

Attenzione: la vendita di integratori al pubblico richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’apertura di posizione INPS gestione commercianti e potenzialmente la SCIA al Comune. Non è un semplice “aggiungo un ATECO al volo”: va valutato attentamente l’aspetto autorizzativo, oltre a quello fiscale.

Combinazioni vantaggiose e svantaggiose

Combinazioni potenzialmente vantaggiose

La logica fiscale è chiara: più basso è il coefficiente di redditività, più basso è il reddito imponibile. Quindi, a parità di compensi, conviene avere come prevalente l’attività con coefficiente più basso.

Confronto a parità di 100.000€ di compensi:

  • Coefficiente 78% (professionisti) → reddito 78.000€ → imposta 11.700€
  • Coefficiente 67% (servizi) → reddito 67.000€ → imposta 10.050€
  • Coefficiente 40% (commercio) → reddito 40.000€ → imposta 6.000€

La differenza tra avere un’attività commerciale prevalente (40%) e una professionale prevalente (78%) può valere oltre 5.000€ di imposte all’anno a parità di fatturato.

Combinazioni svantaggiose (e rischiose)

Attenzione però a queste situazioni:

  • Cambiare ATECO prevalente ogni anno per “ottimizzare”: l’Agenzia delle Entrate può contestare comportamenti elusivi se la prevalenza appare costruita artificialmente
  • Aprire ATECO che non eserciti realmente: rischio di accertamento e perdita del regime forfettario
  • Combinare attività incompatibili con il regime forfettario (es. attività finanziarie particolari, immobiliari ai sensi dell’art. 1 comma 57 L.190/2014)
  • Ignorare il cambio di prevalenza: se la prevalenza cambia di fatto e non lo comunichi, la cassa previdenziale di riferimento può essere quella sbagliata

Il principio guida è la genuinità: ogni attività deve essere reale, ogni cambio di prevalenza deve essere giustificato dai numeri effettivi.

Cambio di prevalenza durante l’anno

Cosa succede se nel corso dell’anno l’attività che era prevalente diventa secondaria? Per esempio, un grafico che a inizio anno fa l’80% di fatturato come libero professionista e poi sviluppa una linea di prodotti digitali venduti online che a dicembre rappresenta il 60% del fatturato.

La regola operativa è la seguente:

  • Il coefficiente di redditività applicato all’intero anno fiscale è quello dell’attività che risulta prevalente a fine anno (sulla base dei compensi totali del periodo d’imposta)
  • Il cambio di ATECO principale in visura va comunicato con AA9/12 di variazione entro 30 giorni dal momento in cui ti rendi conto del cambio strutturale
  • Le cause ostative vanno valutate sull’attività prevalente reale: per esempio, se un dipendente sviluppa un’attività che si rivolge prevalentemente al proprio datore di lavoro e questa diventa l’attività principale (anche solo come ATECO secondario), può scattare la causa ostativa

Per le cause ostative complete del regime forfettario, vedi la nostra guida dedicata alle cause ostative del regime forfettario.

Impatto sulla gestione previdenziale

Ogni codice ATECO è collegato a una cassa previdenziale. Quando hai più ATECO, possono verificarsi tre scenari:

1. Tutti gli ATECO afferiscono alla stessa cassa

Esempio: due attività professionali entrambe in Gestione Separata INPS, oppure due attività entrambe artigiane. In questo caso paghi i contributi normalmente sulla base del reddito complessivo.

2. ATECO prevalente determina la cassa

Quando le attività afferiscono a casse diverse, in genere la cassa di iscrizione segue l’attività prevalente. Esempio: estetista (artigiana — INPS gestione artigiani) + corsi formativi occasionali (Gestione Separata) → l’iscrizione principale è agli artigiani.

3. Doppia iscrizione previdenziale

In alcuni casi è obbligatoria la doppia iscrizione. Esempio reale:

  • Marco è psicologo (ATECO 86.90.30, coefficiente 78%) iscritto a ENPAP
  • Apre un corso online di psicologia (ATECO 85.51.00, coefficiente 78%)
  • Stesso coefficiente, MA la cassa è diversa: i compensi dei corsi vanno in Gestione Separata INPS
  • Risultato: Marco paga ENPAP sull’attività di psicologo + Gestione Separata sui ricavi dei corsi → doppia iscrizione obbligatoria

Casi tipici di doppia iscrizione:

  • Professionista con cassa autonoma + attività commerciale → cassa professionale + Gestione commercianti
  • Artigiano + libero professionista senza cassa → Gestione artigiani + Gestione Separata
  • Avvocato + corsi formativi → Cassa Forense + Gestione Separata

La doppia iscrizione comporta doppi obblighi contributivi e raddoppia gli adempimenti. Va valutata attentamente prima di aprire un ATECO secondario su una cassa diversa.

Limite investimenti 20.000€ con più ATECO

Tra i requisiti del regime forfettario c’è il limite di 20.000€ lordi per spese di lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori. Con più ATECO la regola è la stessa del limite degli 85.000€: il calcolo si fa sulla somma di tutte le attività, non per singolo codice.

Esempio: se hai 12.000€ di spese personale per l’attività A e 10.000€ per l’attività B, il totale è 22.000€ — fuori dal limite, quindi causa di fuoriuscita dal forfettario nell’anno successivo.

Anche il limite ulteriore dei 30.000€ di redditi da lavoro dipendente (causa ostativa) si valuta complessivamente sui redditi della persona, non per singola attività.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: tempistiche

Riepiloghiamo gli obblighi comunicativi quando hai più ATECO:

  • Apertura nuovo ATECO secondario: AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio attività
  • Cambio di prevalenza (variazione ATECO principale): AA9/12 entro 30 giorni dal cambio strutturale
  • Chiusura ATECO secondario non più esercitato: AA9/12 di variazione (consigliato per non avere ATECO “inattivi” in visura)
  • Variazioni anagrafiche: 30 giorni

Le omissioni comportano sanzioni amministrative (da 250€ a 2.000€ ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997). Più importante: un ATECO non aggiornato può portare a problemi con la cassa previdenziale e con eventuali bandi/agevolazioni il cui requisito è proprio il codice ATECO.

Domande frequenti su più ATECO in regime forfettario

Posso avere più di 5 codici ATECO sulla stessa partita IVA?

Sì, la legge non pone un limite numerico esplicito. Tuttavia, è prassi non avere più di 4-6 codici ATECO secondari attivi contemporaneamente. Avere troppi codici inattivi può attirare attenzione in caso di controlli e complica la gestione previdenziale.

Devo emettere fatture separate per ciascun ATECO?

No, non è obbligatorio: la fattura è unica per partita IVA. Ma è consigliabile tenere una contabilità interna distinta per attività, in modo da poter calcolare facilmente la prevalenza a fine anno e giustificare il coefficiente applicato in caso di verifica.

Se ho due ATECO con coefficienti diversi, quale uso per la fattura elettronica?

Sulla fattura indichi sempre l’ATECO principale (visura). Il coefficiente di redditività si applica solo al momento del calcolo del reddito imponibile in dichiarazione, quindi non c’entra direttamente con la singola fattura. La fattura segue la regola del regime forfettario standard: senza IVA, con bollo se importo > 77,47€, riferimento alla L. 190/2014.

Posso passare da un solo ATECO a due ATECO senza chiudere e riaprire la P.IVA?

Sì. Basta presentare un AA9/12 di variazione aggiungendo il nuovo codice ATECO. Non serve chiudere la partita IVA né cambiare numero di P.IVA.

Cambiando ATECO principale rischio di perdere il regime forfettario?

No, il cambio di ATECO principale non comporta automaticamente la perdita del regime, a condizione che:

  • la nuova attività prevalente non attivi una causa ostativa (es. attività rivolta prevalentemente a un ex datore di lavoro)
  • tu rispetti tutti i limiti (85.000€, 20.000€ spese, 30.000€ redditi dipendente)
  • la nuova attività sia compatibile con il regime forfettario

Aggiungere un ATECO secondario costa qualcosa?

L’aggiornamento del modello AA9/12 in Agenzia delle Entrate è gratuito. Eventuali costi possono derivare da: aggiornamento visura camerale (16€ + diritti CCIAA per attività iscritte al Registro Imprese), eventuale parcella del commercialista o del CAF, eventuali licenze/SCIA/autorizzazioni specifiche per la nuova attività.

Più ATECO con casse diverse: pago il doppio dei contributi?

Sì, in caso di doppia iscrizione previdenziale paghi i contributi a entrambe le casse, secondo le regole di ciascuna. Per la Gestione Separata INPS l’aliquota è applicata sui compensi netti dell’attività afferente, non su tutti i redditi della partita IVA.

Hai dubbi sui codici ATECO della tua P.IVA forfettaria?

Aggiungere o cambiare codici ATECO nella tua partita IVA forfettaria ha implicazioni fiscali (coefficiente di redditività), previdenziali (cassa di riferimento, possibile doppia iscrizione) e autorizzative (CCIAA, SCIA, licenze). Una scelta sbagliata può costare migliaia di euro all’anno o farti uscire dal regime forfettario.

Al CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo la tua situazione, calcoliamo il coefficiente di redditività ottimale, gestiamo la pratica AA9/12 e ti supportiamo per la corretta gestione della cassa previdenziale. Ti aiutiamo a scegliere la combinazione ATECO più conveniente per la tua attività.

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“Conviene più il regime forfettario o aprire una SRL?” È la domanda che si pone ogni consulente aziendale quando i ricavi crescono e i conti diventano più complessi. Non esiste una risposta universale: dipende dai ricavi effettivi, dai costi reali, dalla struttura del business e dagli obiettivi personali. In questa guida troviamo la risposta con numeri reali e una tabella di confronto che ti permette di orientarti.

Forfettario 2026 per consulenti: regole chiave e soglia 85k

Il regime forfettario per i consulenti aziendali (ATECO 70.22) si basa su queste regole fondamentali nel 2026:

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui. Sopra questa soglia si esce dal regime dall’anno successivo.
  • Coefficiente di redditività: 78%. L’imponibile fiscale è il 78% dei ricavi, indipendentemente dai costi reali.
  • Imposta sostitutiva: 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività).
  • Nessuna IVA addebitata ai clienti (né detraibile sugli acquisti).
  • Nessuna contabilità ordinaria: solo registro incassi e pagamenti.
  • Costi NON deducibili: non puoi dedurre spese reali (affitto ufficio, software, formazione). Vengono considerate forfettariamente nel coefficiente del 22% (100%-78%).
  • Gestione Separata INPS: contributi 26,07% (senza altra copertura) o 24% (con altra copertura) sul reddito imponibile.

Per la guida completa sul forfettario per consulenti, leggi: Partita IVA consulente aziendale 2026: forfettario, ATECO 70.22, fatturazione B2B.

SRL per il consulente aziendale: struttura, IRES e IRAP

La Società a Responsabilità Limitata (SRL) è la forma societaria più comune in Italia per attività professionali e di consulenza con ricavi elevati. Le caratteristiche principali nel 2026:

  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società): 24% sull’utile aziendale.
  • IRAP: 3,9% sul valore della produzione netta (con alcune esclusioni per studi professionali monopersonali).
  • Dividendi: tassati al 26% quando distribuiti ai soci persone fisiche (cedolare secca).
  • Stipendio amministratore: il consulente-proprietario si può pagare uno stipendio come amministratore, che è deducibile dalla SRL (riduce IRES) ma tassato con IRPEF ordinaria e contributi INPS come pensione.
  • Costi deducibili: tutti i costi reali dell’attività (ufficio, software, auto aziendale, formazione, trasferte, ecc.) sono deducibili dal reddito societario.
  • Capitale minimo: 1 euro per la SRL semplificata, 10.000 euro per la SRL ordinaria.
  • Costi fissi: commercialista per bilancio annuale (1.500-4.000 €/anno), visura camerale, diritti CCIAA annuali (400-600 €), eventuale IRAP.

Soglia di pareggio: tabella numerica a 100k, 150k e 200k di ricavi

Mettiamo a confronto i due regimi a tre livelli di ricavi tipici di chi valuta il passaggio da forfettario a SRL. Le stime ipotizzano costi reali del 25% dei ricavi per la SRL, Gestione Separata INPS al 26,07% per il forfettario, stipendio amministratore 30k nella SRL e distribuzione degli utili residui come dividendi.

Ricavi annuiNetto stimato ForfettarioNetto stimato SRL (stipendio + dividendi)Vantaggio
100.000 € (sopra soglia forfettario)Non applicabile~55.000-58.000 €SRL unica opzione
150.000 €Non applicabile~72.000-78.000 €SRL unica opzione
200.000 €Non applicabile~90.000-97.000 €SRL unica opzione
80.000 € (zona confine forfettario)~47.000-51.000 €~43.000-46.000 €Forfettario +4.000/+5.000 €
60.000 € (forfettario confortevole)~38.000-41.000 €~31.000-34.000 €Forfettario +7.000 €

Nota: le stime sono orientative e dipendono da costi reali, struttura dello stipendio amministratore, distribuzione dividendi, contributi INPS effettivi e carichi familiari. Per una simulazione precisa sulla tua situazione, contatta il CAF.

Il messaggio chiave della tabella: il forfettario è quasi sempre più conveniente fino alla soglia di 85.000 euro. Sopra quella soglia, la SRL diventa l’unica opzione (non puoi più applicare il forfettario) e la sua efficienza fiscale cresce all’aumentare dei ricavi.

Vantaggi della SRL per il consulente aziendale

  • Limitazione della responsabilità patrimoniale: i debiti aziendali non intaccano il patrimonio personale del socio (con le dovute eccezioni).
  • Immagine e credibilità professionale: molti clienti corporate preferiscono relazionarsi con una persona giuridica strutturata.
  • Deducibilità dei costi reali: affitto ufficio, auto aziendale (parziale), hardware, software, formazione, trasferte — tutto deducibile.
  • Possibilità di avere soci: integrazione di partner o investitori nella struttura aziendale.
  • Flessibilità nella distribuzione degli utili: puoi decidere anno per anno quanti dividendi distribuire e ottimizzare la tassazione complessiva.
  • Accesso a finanziamenti: le banche e i fondi trattano più favorevolmente le persone giuridiche per finanziamenti e linee di credito.

Vantaggi del forfettario: semplicità, 15%/5% e zero IVA

  • Imposta agevolata al 15% (o 5%): risparmio fiscale significativo rispetto a IRES 24% + IRAP + IRPEF su dividendi.
  • Zero IVA: se i tuoi clienti sono privati o aziende che non detraggono l’IVA, sei più competitivo sul prezzo.
  • Semplicità contabile: nessun bilancio civilistico, nessuna contabilità ordinaria, solo il registro incassi/pagamenti.
  • Costi di gestione bassissimi: nessuna visura camerale, nessun CCIAA, nessun bilancio da redigere.
  • Tempo risparmiato: meno adempimenti = più tempo per fare consulenza e generare ricavi.

Quando conviene passare: i 5 segnali chiave

  • Ricavi stabili vicino agli 85.000 euro: se per 2-3 anni consecutivi sei vicino alla soglia o la superi, è il momento di pianificare la transizione.
  • Costi reali superiori al 22% dei ricavi: in forfettario consideri forfettariamente il 22% come costi. Se i tuoi costi reali (ufficio, software, formazione, collaboratori) superano questa soglia, nel regime ordinario o in SRL pagheresti meno tasse.
  • Clienti che chiedono fatturazione da persona giuridica: alcune grandi aziende o PA preferiscono o richiedono fatture da SRL.
  • Vuoi assumere dipendenti: la SRL è la struttura naturale per chi vuole crescere con un team.
  • Obiettivo di separare il patrimonio personale: se la tua attività comporta rischi contrattuali significativi, la SRL protegge il patrimonio personale.

SRL semplificata per consulenti: capitale 1 euro, costi e limiti

La SRL semplificata (SRLS) è stata introdotta per abbassare la barriera di accesso alla forma societaria: capitale minimo di 1 euro (fino a 10.000 euro), costituzione con atto standard notarile a tariffe ridotte.

Per il consulente aziendale, la SRLS è una via praticabile ma con alcune limitazioni:

  • Lo statuto è standardizzato (meno flessibilità rispetto alla SRL ordinaria)
  • I soci devono essere persone fisiche (non si possono avere SRL o spa come soci)
  • Il capitale non può superare 10.000 euro (per crescita futura potrebbe servire la SRL ordinaria)

Per la maggior parte dei consulenti aziendali che valutano il passaggio, la SRL semplificata è una buona scelta iniziale: riduce i costi di costituzione e permette di testare la struttura societaria.

CAF Centro Fiscale: analisi personalizzata per il passaggio a SRL

La scelta tra forfettario e SRL è una delle decisioni fiscali più importanti nella vita di un consulente aziendale. I parametri da valutare sono molti e specifici per ogni situazione: ricavi effettivi, costi reali, carichi familiari, obiettivi di crescita, clientela.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre analisi comparative personalizzate: ti aiutiamo a simulare il netto con i tuoi dati reali in entrambi gli scenari, e ti supportiamo nella transizione (chiusura partita IVA forfettaria, apertura/gestione SRL, adempimenti fiscali annuali).

Vedi anche il confronto con i settori ad alta numerosità forfettaria: Coefficienti di redditività forfettario 2026 e la guida pillar avvocato: Partita IVA avvocato 2026.

Contattaci per un preventivo personalizzato gratuito:
CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine
Tel. 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

fatturazione elettronica CAF Udine

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, senza distinzione di soglia di ricavi. Se hai aperto la partita IVA in regime forfettario — o stai pensando di farlo — questa guida ti spiega in modo tecnico e operativo come emettere correttamente le tue fatture elettroniche nel 2026: dal codice natura N2.2 al codice regime fiscale RF19, dall’imposta di bollo alla rivalsa INPS, fino alla conservazione decennale.

Questo articolo NON è una guida generale al regime forfettario (ne esistono già molte): è una guida tecnica focalizzata sugli adempimenti specifici della fattura elettronica per forfettari.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: la norma

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari è avvenuta progressivamente:

  • Dal 1° luglio 2022: obbligo per forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.
  • Dal 1° gennaio 2024: obbligo per TUTTI i forfettari, senza soglia di ricavo. Anche chi ha ricavi sotto i 25.000 euro o è nel suo primo anno di attività deve emettere fattura elettronica via SDI.

Il riferimento normativo è l’art. 1 c. 1109 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha esteso l’obbligo introdotto dal D.Lgs. 127/2015 anche ai soggetti in regime forfettario (art. 1 cc. 54-89, L. 190/2014).

Per la guida completa al sistema di fatturazione elettronica, consulta il nostro: Pillar fatturazione elettronica 2026.

Il codice natura N2.2: cos’e e perche il forfettario lo usa

Nel tracciato XML della fattura elettronica (FatturaPA v1.2.2), quando un’operazione non è soggetta a IVA, è obbligatorio indicare il codice natura IVA che spiega perché l’IVA non è applicata. Per il regime forfettario il codice corretto è:

N2.2 — Non soggette ad IVA — altri casi

La definizione completa è: operazioni “non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190” (Legge Stabilità 2015 istitutiva del regime forfettario). Si tratta di operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in quanto il soggetto emittente è in regime di franchigia.

Nella fattura elettronica XML:

  • Campo AliquotaIVA: valorizzato con 0.00
  • Campo Natura: valorizzato con N2.2

Errori comuni da evitare:

  • Usare N4 (esente): errato, N4 è per operazioni esenti IVA (sanitarie, assicurative, finanziarie), non per il forfettario.
  • Usare N2.1: errato, N2.1 è per servizi a privati extra-UE (art. 7-bis DPR 633/72).
  • Lasciare il campo natura vuoto: lo SDI scarterà la fattura con errore di validazione.

Il codice regime fiscale RF19

Nel tracciato XML FatturaPA il campo RegimeFiscale nell’header identifica il regime IVA del soggetto emittente. Per il regime forfettario il valore corretto è:

RF19 — Regime forfettario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014)

Questo codice va inserito nell’elemento DatiGeneraliDocumento/DatiTrasmissione del file XML ed è fisso per tutte le fatture emesse da chi opera in regime forfettario. Insieme a N2.2, è il secondo elemento «obbligatorio» che distingue la fattura elettronica del forfettario da quella degli altri contribuenti.

Un software di fatturazione correttamente configurato per il forfettario inserisce automaticamente RF19 in tutte le fatture emesse, senza che tu debba farlo manualmente ogni volta.

La dicitura obbligatoria sulla fattura: esenzione IVA

Oltre ai campi XML, la fattura elettronica del forfettario deve contenere — nel campo Descrizione o come annotazione nel documento — la dicitura obbligatoria che spiega al cliente perché non è indicata l’IVA:

Dicitura obbligatoria (testo consigliato):
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 54-89, L. 190/2014 — Regime forfettario. Operazione non soggetta ad IVA.”

Questa dicitura risponde all’obbligo informativo verso il cliente (che potrebbe chiedersi perché non riceve una fattura con IVA) e costituisce la motivazione giuridica della non applicazione dell’imposta.

L’imposta di bollo sulle fatture forfettario: 2 euro sopra 77,47 euro

Poiché le fatture del forfettario non espongono IVA, si applica l’imposta di bollo di 2 euro per le fatture di importo superiore a 77,47 euro. La regola:

  • Importo fattura fino a 77,47 euro: nessun bollo.
  • Importo fattura superiore a 77,47 euro: bollo virtuale di 2 euro.

Come si gestisce nella fattura elettronica:
Nella fattura XML il bollo va indicato nel campo DatiBollo con il valore SI e l’importo 2.00. Il bollo viene normalmente addebitato al cliente aggiungendo 2 euro al totale della fattura (o concordando che sia a carico del forfettario).

Versamento dell’imposta di bollo:

  • Versamento trimestrale: l’Agenzia delle Entrate calcola automaticamente il bollo dovuto sulle fatture elettroniche e lo mette a disposizione nell’area riservata. Il versamento avviene tramite F24 con codici tributo da 2521 a 2524 (per trimestre), entro il 20 del mese successivo al trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 31 gennaio).
  • Versamento annuale: se il bollo complessivo dell’anno è inferiore a 5.000 euro, è possibile versarlo in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Rivalsa INPS 4%: quando e come inserirla in fattura

I forfettari iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa previdenziale propria) hanno la facoltà — non l’obbligo — di addebitare al cliente la rivalsa INPS del 4% sull’imponibile della fattura (art. 1 c. 212, L. 662/1996).

Se si esercita la rivalsa:

  • Si aggiunge una riga in fattura con descrizione “Contributo previdenziale 4% (rivalsa INPS ex art. 1 c. 212 L. 662/1996)” e importo pari al 4% dell’imponibile.
  • La rivalsa è soggetta a bollo (se la fattura totale supera 77,47 euro, il bollo si calcola sull’importo complessivo inclusa la rivalsa).
  • La rivalsa NON è soggetta a IVA (il codice natura rimane N2.2 anche sulla riga rivalsa).

I forfettari iscritti a una cassa professionale (Inarcassa, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, Cassa Forense, ecc.) applicano invece le aliquote della propria cassa, che variano da cassa a cassa, con modalità di addebito disciplinate dagli statuti delle singole casse.

L’esterometro: obbligatorio anche per i forfettari

Anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti all’esterometro, cioè alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, che oggi si assolve tramite SDI. L’esonero è venuto meno con l’estensione della fattura elettronica ai forfettari (art. 18 DL 36/2022): dal 1° luglio 2022 per chi superava 25.000 euro di ricavi, dal 1° gennaio 2024 per tutti.

In pratica: se come forfettario presti servizi a un cliente estero (UE o extra-UE), devi emettere la fattura elettronica e trasmetterla allo SDI con codice destinatario XXXXXXX. Per gli acquisti di servizi e beni da fornitori esteri si trasmettono invece allo SDI le autofatture TD17, TD18 o TD19.

Errori SDI tipici del forfettario e come evitarli

I codici di errore SDI più frequenti per i forfettari:

  • Errore 00400 (XML non conforme): il file XML non rispetta il tracciato FatturaPA v1.2.2. Cause comuni: campi obbligatori mancanti, codici non validi nel campo Natura.
  • Errore 00401 (Codice fiscale destinatario errato): il codice fiscale o P.IVA del cliente non corrisponde all’Anagrafe Tributaria. Verifica il CF prima di emettere.
  • Errore 00420 (Natura obbligatoria per aliquota 0%): hai messo aliquota IVA 0.00 ma hai lasciato il campo Natura vuoto o con un valore non valido. Inserisci N2.2.

Un software correttamente configurato per il forfettario pre-valida questi campi prima della trasmissione, riducendo drasticamente la probabilità di scarto.

Conservazione delle fatture: l’obbligo decennale

L’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche si applica anche ai forfettari: le fatture vanno conservate per 10 anni (art. 2220 c.c. e D.Lgs. 127/2015).

Le opzioni disponibili:

  • Servizio gratuito Agenzia delle Entrate: l’AdE offre un servizio di conservazione gratuito fino a 15 anni, con adesione tramite accordo di servizio nell’area riservata Fatture e Corrispettivi. È tecnicamente valido ma non offre funzionalità avanzate.
  • Conservazione inclusa nel software: i software di fatturazione professionali includono spesso la conservazione nel canone annuale. È la soluzione più comoda: fatture emesse e conservate in un unico ambiente.

Attenzione al cambio software: se cambi software, verifica cosa succede alle fatture già conservate. Dovresti poter scaricare gli archivi di conservazione o trasferirli al nuovo provider. Un software con conservazione proprietaria senza possibilità di export crea un lock-in pericoloso.

Per chi valuta un software dedicato per forfettari con conservazione inclusa e prezzo stabile: guarda il confronto dei top 5 software fatturazione 2026.

Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione e ravvedimento operoso

Anche il forfettario è soggetto alle sanzioni previste per omessa o tardiva fatturazione elettronica:

  • Sanzione minima: 250 euro per omessa fattura
  • Sanzione massima: 90% dell’IVA non documentata (per i forfettari che non applicano IVA, il parametro di riferimento è l’imposta che si sarebbe dovuta applicare se fossero stati soggetti ordinari)

Ravvedimento operoso 2026 (per regolarizzare prima di un accertamento):

  • Entro 30 giorni: 1/10 della sanzione minima = 25 euro
  • Entro 90 giorni: 1/9 della sanzione minima
  • Entro 1 anno: 1/8 della sanzione minima
  • Oltre 2 anni: 1/6 della sanzione minima

Il versamento avviene tramite F24. È sempre conveniente regolarizzare prima di eventuali verifiche fiscali.

Come scegliere il software: cosa cercare per il forfettario

Per un forfettario, il software ideale deve:

  • Pre-configurare automaticamente N2.2, RF19, bollo virtuale 2 euro, rivalsa INPS 4% (opzionale).
  • Calcolare automaticamente il bollo dovuto trimestrale e ricordarti le scadenze.
  • Gestire il Sistema Tessera Sanitaria (se sei un professionista sanitario).
  • Includere la conservazione decennale nel canone senza extra fee.
  • Avere un prezzo stabile: evita software che aumentano il canone al rinnovo.

Configurare tutto manualmente aumenta il rischio di errori e scarti SDI. Fatturazioneitalia.it (soluzione del gruppo BeSmart srl, partner di Centro Fiscale) è pre-configurato zero-config per il regime forfettario con prezzo bloccato 3 anni. Per un confronto completo delle opzioni disponibili, leggi: Migliori software fatturazione elettronica 2026: confronto top 5.

Step-by-step: dalla apertura P.IVA alla prima fattura SDI

  1. Apertura partita IVA in regime forfettario: codice ATECO corretto, apertura telematica tramite CAF o professionista.
  2. Scelta e configurazione del software: verifica che il software gestisca nativamente N2.2, RF19, bollo. Attiva l’adesione al servizio di conservazione (AdE gratuito o incluso nel software).
  3. Prima fattura: inserisci i dati del cliente (P.IVA o CF, codice destinatario o PEC per la trasmissione SDI). Il software compila automaticamente N2.2, RF19, bollo se pertinente.
  4. Trasmissione SDI: il software invia il file XML all’SDI. Riceverai una ricevuta di consegna (o notifica di scarto se ci sono errori).
  5. Monitoraggio bollo trimestrale: controlla nell’area riservata AdE l’importo del bollo calcolato e versa entro le scadenze.
  6. Conservazione: verifica che il software stia effettivamente conservando le fatture o che l’adesione al servizio AdE sia attiva.

FAQ: fatturazione elettronica forfettario 2026

Devo usare il codice N2.2 per TUTTE le mie fatture come forfettario?
Si, per tutte le fatture emesse in qualità di forfettario in Italia. Vale anche per le fatture a clienti esteri, che vanno trasmesse allo SDI con codice destinatario XXXXXXX: il codice natura rimane N2.2 perché sei sempre in regime forfettario.

Cosa succede se emetto una fattura senza indicare N2.2?
La fattura verrà scartata dallo SDI con codice errore 00420 (aliquota 0% senza natura). Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ri-emettere la fattura corretta con la stessa data e numero. Se superi i 5 giorni, si configura un’omessa fatturazione con rischio di sanzione.

Il bollo si applica anche se la mia fattura è inferiore a 77,47 euro?
No. Il bollo di 2 euro si applica solo per fatture di importo superiore a 77,47 euro. Puoi emettere fatture per importi inferiori senza bollo.

Sono un medico in regime forfettario: devo inviare i dati al Sistema TS?
Si. L’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria vale indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario). Se emetti prestazioni sanitarie detraibili, devi inviare i dati al Sistema TS. Per approfondire: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

Posso passare al regime ordinario a meta anno? Cosa succede alle fatture emesse?
Il passaggio al regime ordinario avviene di norma dall’inizio dell’anno successivo (se si superano i limiti di ricavo o si perde un requisito). Le fatture emesse durante il periodo forfettario con N2.2 e RF19 rimangono valide: dal cambio di regime si applicano le regole ordinarie IVA.

Hai dubbi sulla tua situazione? Centro Fiscale offre consulenza personalizzata per forfettari: contattaci via WhatsApp al 366 6018121 o via email a info@centrofiscale.com. Scopri anche la nostra recensione di Fatturazioneitalia.it, il software con prezzo bloccato 3 anni consigliato per i forfettari.

CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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