Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i logopedisti. Il logopedista libero professionista, privo di cassa di categoria, è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026).

Sei un logopedista e stai valutando di aprire la partita IVA nel 2026? Che tu voglia esercitare come libero professionista, avviare uno studio privato o affiancare il lavoro dipendente con l’attività autonoma, questa guida ti spiega tutto ciò che devi sapere: codice ATECO, regime fiscale, contributi INPS Gestione Separata e obblighi verso il sistema TS.

Codice ATECO per il logopedista

Il codice ATECO corretto per l’attività di logopedista libero professionista è:

Codice ATECODescrizioneCategoria
86.90.21Attività dei logopedistiAttività sanitarie per la salute umana

Il codice 86.90.21 è specifico per i logopedisti ed è quello da indicare nella comunicazione di apertura partita IVA (modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate). Non confonderlo con il codice generico 86.90.29 (altri servizi sanitari), che è meno preciso ai fini classificatori e può creare problemi nei rapporti con il sistema sanitario.

Regime fiscale: il forfettario conviene al logopedista?

Il regime forfettario 2026 è la scelta naturale per la maggior parte dei logopedisti che iniziano l’attività o che hanno ricavi contenuti. I parametri chiave per i logopedisti sono:

ParametroValore
Soglia ricavi per accesso 202685.000 euro
Coefficiente di redditivita78%
Aliquota imposta sostitutiva (start-up, primi 5 anni)5%
Aliquota imposta sostitutiva (ordinaria)15%
Contributi INPS Gestione Separata26,07% (riduzione del 35% su richiesta in regime forfettario)

Come si calcola l’imposta: Su ricavi di esempio 40.000 euro, il reddito imponibile è 40.000 x 78% = 31.200 euro. L’imposta sostitutiva ordinaria è 31.200 x 15% = 4.680 euro. Nei primi 5 anni con agevolazione start-up: 31.200 x 5% = 1.560 euro.

Quando NON conviene il forfettario: se il logopedista supera gli 85.000 euro di ricavi annui, oppure se ha spese professionali elevate (attrezzature, locazione studio, collaboratori) che nel regime ordinario sarebbero deducibili e abbatterebbero significativamente l’imponibile.

Gestione Separata INPS: la previdenza del logopedista (non ENPAPI)

I logopedisti che esercitano in forma autonoma non hanno una cassa di previdenza di categoria e si iscrivono alla Gestione Separata INPS, il regime residuale previsto dall’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995 per i lavoratori autonomi privi di cassa. L’iscrizione è obbligatoria, gratuita e va fatta contestualmente all’apertura della partita IVA (portale INPS con SPID/CIE o tramite il CAF).

Non l’ENPAPI: l’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi. Logopedisti, fisioterapisti e le altre professioni sanitarie prive di cassa non vi rientrano: la Legge 3/2018 ha riordinato solo gli albi, senza incidere sugli obblighi previdenziali (interpello Ministero del Lavoro n. 1/2024).

Contributi INPS Gestione Separata 2026 per logopedisti in regime forfettario:

  • Aliquota: 26,07% sul reddito imponibile (ricavi x 78%) per chi non ha altra tutela pensionistica obbligatoria; 24% per pensionati o già assicurati altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026)
  • Riduzione forfettari: 35% su richiesta (aliquota effettiva 16,95%, contributi accreditati in proporzione)
  • Rivalsa 4%: facoltativa, addebitabile al cliente in fattura
  • Nessun contributo minimo: si versa in proporzione al reddito, con saldo e primo acconto entro il 30 giugno e secondo acconto entro il 30 novembre (F24)

I contributi versati sono deducibili dal reddito anche in regime forfettario. Verifica la tua posizione con il CAF, in particolare se svolgi anche lavoro dipendente.

Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi del logopedista

Il sistema Tessera Sanitaria (TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia gestita dalla Sogei che raccoglie le spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. I logopedisti liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti privati.

Quali dati trasmettere

  • Le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti che possono dare diritto alla detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi
  • Le prestazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 (prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione)
  • Le prestazioni soggette a ticket sanitario

Quando e come trasmettere

  • Trasmissione mensile o semestrale (a seconda della tipologia di operatore)
  • Accesso al portale Tessera Sanitaria con le credenziali del professionista
  • Per i logopedisti liberi professionisti: accreditamento come "esercente" nel sistema TS

Sanzioni per omessa trasmissione: da 100 a 50.000 euro per anno di imposta (art. 3 D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche). L’adempimento è quindi critico e non va sottovalutato.

Come aprire la partita IVA da logopedista: i passi

  • Passo 1: Verifica i requisiti professionali (abilitazione e iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP territoriale)
  • Passo 2: Scegli il regime fiscale (forfettario o ordinario) con l’aiuto di un CAF o commercialista
  • Passo 3: Apri la partita IVA con modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (anche online tramite FISCONLINE), indicando ATECO 86.90.21
  • Passo 4: Iscriviti alla Gestione Separata INPS contestualmente all’inizio attività
  • Passo 5: Accredita il tuo studio/attività nel sistema Tessera Sanitaria
  • Passo 6: Apri un conto corrente professionale dedicato (non obbligatorio ma fortemente consigliato)

IVA per i logopedisti: le prestazioni sono esenti?

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da logopedisti abilitati sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/72, purché rese da professionisti in possesso della relativa abilitazione professionale. Le prestazioni meramente estetiche o non sanitarie potrebbero non godere dell’esenzione. Il regime forfettario, indipendentemente dall’esenzione IVA, non applica IVA sulle fatture (regime fuori campo IVA).

Domande frequenti

Il logopedista deve iscriversi all’Albo?

Sì. I logopedisti devono iscriversi all’Albo TSRM-PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) dell’Ordine territoriale. L’iscrizione all’Albo è requisito per l’esercizio legale della professione.

Posso lavorare sia come dipendente che come libero professionista?

Sì, con alcune limitazioni. Se lavori come dipendente del SSN, devi verificare l’incompatibilità con l’esercizio libero-professionale (disciplinata dai contratti collettivi del comparto sanità e dal D.Lgs. 165/2001 per il settore pubblico). Per il settore privato, le incompatibilità dipendono dal contratto individuale.

Devo emettere scontrino o fattura ai pazienti?

In regime forfettario devi emettere fattura elettronica (dal 2024 obbligatoria anche per i forfettari) o ricevuta fiscale. Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ma non esenti dall’obbligo di documentazione fiscale. La fattura deve riportare il numero di iscrizione all’Albo e la dicitura "Prestazione sanitaria esente IVA art. 10 DPR 633/72".

Conclusione

Aprire la partita IVA da logopedista nel 2026 è un percorso strutturato che richiede attenzione agli adempimenti fiscali (ATECO corretto, regime forfettario, fatturazione elettronica), previdenziali (Gestione Separata INPS) e sanitari (sistema TS). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per l’apertura della partita IVA e la gestione degli adempimenti annuali per i professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per una consulenza personalizzata.

regime forfettario partita iva

Hai chiuso la tua partita IVA in passato e ora stai pensando di riaprirla nel 2026? La buona notizia è che riaprire partita IVA dopo chiusura è sempre possibile, ma ci sono regole precise da rispettare, soprattutto se vuoi accedere al regime forfettario. Esistono limiti temporali, requisiti specifici e una norma anti-elusione che molti contribuenti non conoscono. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come riaprire la partita IVA, quanto tempo aspettare, quali sono i costi e perché in alcuni casi non potrai più beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
  2. Tempi di attesa per la riapertura
  3. Regola anti-elusione del regime forfettario
  4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
  5. Costi della riapertura
  6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
  7. Requisiti forfettario per chi riapre
  8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
  9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
  10. Esempi pratici di riapertura
  11. Conseguenze fiscali della riapertura
  12. Documenti necessari e tempistiche
  13. Domande frequenti

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Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

Tempi di attesa per la riapertura

Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

Nessun limite minimo se cambi attività

Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

6 mesi minimo se l’attività è identica

Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

Regola anti-elusione del regime forfettario

Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

Quando scatta la contestazione

Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

  • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
  • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
  • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

Sanzioni e conseguenze

Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

  • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
  • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
  • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
  • Interessi di mora sulle somme dovute

Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

Modello AA9/12: cos’è e come si compila

Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

  • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
  • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
  • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
  • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
  • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
  • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

Invio online tramite SPID

L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

  • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
  • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

  • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
  • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
  • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

Costi della riapertura

Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

Apertura partita IVA: gratuita

L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

Cassa previdenziale: variabile

I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

  • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
  • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
  • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

Scelta del regime fiscale alla riapertura

Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

Regime forfettario

Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

  • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
  • Esonero IVA sulle fatture emesse
  • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
  • No applicazione di studi di settore o ISA

Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

Regime ordinario semplificato

È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

Regime ordinario

Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

Requisiti forfettario per chi riapre

Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

  • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
  • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
  • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
  • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

L’eccezione: attività completamente diversa

C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

Quindi, riassumendo:

  • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
  • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
  • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

Riapertura dopo fallimento personale

Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

Riapertura dopo NASPI percepita

Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

Riapertura come artigiano dopo libera professione

Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

Esempi pratici di riapertura partita IVA

Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

Caso 1: web designer che riapre come fotografo

Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

  • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
  • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

  • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
  • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
  • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
  • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

  • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
  • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
  • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Aliquota 15% (non è prima apertura)

Conseguenze fiscali della riapertura

Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

  • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
  • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
  • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
  • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

Documenti necessari e tempistiche

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

Documenti da raccogliere

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Indirizzo di residenza aggiornato
  • SPID, CIE o CNS per l’invio online
  • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
  • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

Tempistiche di attivazione

Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

  • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
  • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
  • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
  • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

Quanto costa riaprire la partita IVA?

L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi: dalla scelta del regime più conveniente alla compilazione del modello AA9/12, dalle iscrizioni INPS e CCIAA all’analisi preventiva delle cause ostative. Evita errori che possono costarti caro: contattaci per una consulenza personalizzata e affronta la riapertura della tua partita IVA con la sicurezza di chi è seguito da professionisti.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Udine o richiedi una consulenza online. Il nostro team è a tua disposizione per pianificare insieme la tua nuova partita IVA in modo sicuro, conveniente e conforme alla normativa 2026.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se sei un avvocato iscritto all’Albo, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense) è il tuo ente previdenziale di riferimento. Non è una scelta: è un obbligo di legge. Ma quanti sono i contributi da versare nel 2026? Cosa è il Modello 5? Come funziona l’esonero per i giovani avvocati? Rispondiamo a tutte queste domande con chiarezza, anche per chi è in regime forfettario.

Cassa Forense: obbligo per tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati

La Cassa Forense è stata istituita con la Legge 21/1952 e il suo Regolamento Unico disciplina l’iscrizione, i contributi e le prestazioni previdenziali. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all’Albo che esercitano la professione in modo effettivo, anche se in regime forfettario e anche se i ricavi sono molto contenuti.

L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati. Chi non si iscrive o non versa i contributi è soggetto a sanzioni e rischia la cancellazione dall’Albo nei casi più gravi.

Per il quadro completo sulla partita IVA da avvocato, inclusa la scelta del regime fiscale, consulta: Partita IVA avvocato 2026: guida completa al forfettario, Cassa Forense e RC professionale.

Contributo soggettivo 2026: aliquota base e minimale annuo

Il contributo soggettivo è il pilastro della previdenza Cassa Forense: è quello che costruisce la tua futura pensione. Si calcola applicando un’aliquota percentuale sul reddito professionale netto dell’anno di riferimento.

Il sistema prevede un minimale annuo: anche se il tuo reddito professionale fosse zero o inferiore alla soglia, devi comunque versare questo importo minimo per mantenere l’iscrizione e maturare la copertura previdenziale. Per l’anno 2026, l’importo del minimale soggettivo e le aliquote esatte sono pubblicati sul portale ufficiale della Cassa Forense (cassaforense.it). Ti consigliamo di verificare i valori aggiornati direttamente nella sezione “Contributi” del sito, in quanto vengono deliberati annualmente dal Comitato dei Delegati.

In via orientativa, il minimale soggettivo si è aggirato negli ultimi anni tra i 2.700 e i 3.500 euro annui, con aliquote progressive (tipicamente 14-15% fino a un certo reddito, con aliquote di solidarietà sulle fasce più alte). Questi valori sono indicativi: per il 2026 verificare sul sito Cassa Forense o tramite il CAF.

Come si calcola il contributo soggettivo

Il reddito imponibile su cui si calcola il contributo soggettivo è il reddito professionale netto da avvocato. Per i forfettari, il reddito netto è quello imponibile forfettario (ricavi x 78%) dopo la deduzione dei contributi Cassa Forense stessi (che sono deducibili dal reddito forfettario). Questo crea un piccolo effetto circolare che di solito viene risolto con il metodo delle buste paga: si stima il reddito, si calcolano i contributi, si ricalcola il reddito al netto dei contributi.

Contributo integrativo 4%: chi lo paga e come inserirlo in fattura

Il contributo integrativo del 4% è la voce previdenziale più visibile nelle fatture degli avvocati. Funziona così:

  • Si calcola sul volume di affari annuo (ossia sul fatturato lordo)
  • Viene addebitato al cliente come voce separata in fattura (“Contributo integrativo Cassa Forense 4%”)
  • L’avvocato lo incassa e lo riversa integralmente a Cassa Forense entro i termini previsti
  • Il cliente pagante è quindi il committente, non l’avvocato: economicamente non è un costo per l’avvocato

Per un avvocato forfettario con ricavi di 50.000 euro, il contributo integrativo sarà di 2.000 euro (50.000 x 4%), che vengono addebitati in proporzione ai vari clienti sulle rispettive fatture.

Come si inserisce in fattura: la fattura dell’avvocato forfettario tipicamente ha questa struttura:

Onorario:                      1.000,00 €
Contributo integrativo 4%:        40,00 €
Marca da bollo (art. 13 DPR 642/72):  2,00 €
Totale:                        1.042,00 €

Dicitura: Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014,
regime forfettario - operazione senza applicazione di IVA.
Si richiede di non applicare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 c. 67 L. 190/2014.

Contributo di maternità Cassa Forense: importo fisso annuo

Il contributo di maternità è un contributo fisso annuo che tutti gli iscritti a Cassa Forense versano, indipendentemente dal reddito e dal sesso dell’iscritto. Finanzia le indennità di maternità, paternità e congedo parentale erogate dalla Cassa ai professionisti forensi.

L’importo annuo è deliberato dal Comitato dei Delegati e si aggira indicativamente tra i 50 e i 100 euro annui. Per il valore esatto del 2026, verifica sul sito Cassa Forense nella sezione contributi.

Modello 5: la dichiarazione annuale entro il 30 settembre

Il Modello 5 è la dichiarazione annuale che ogni avvocato iscritto a Cassa Forense deve presentare. È l’equivalente, per la Cassa, di ciò che la dichiarazione dei redditi è per il Fisco: serve a comunicare i redditi professionali dell’anno precedente e a calcolare i contributi definitivi dovuti.

  • Scadenza fissa: entro il 30 settembre di ogni anno (riferita ai redditi dell’anno precedente)
  • Come si presenta: tramite il portale online di Cassa Forense (credenziali personali dell’iscritto)
  • Cosa contiene: reddito professionale netto, volume di affari (fatturato), dati sulla famiglia per eventuali detrazioni, dati sulle partecipazioni societarie
  • Conseguenza del mancato invio: sanzioni amministrative e possibile perdita di copertura previdenziale

Per i forfettari, i dati da inserire nel Modello 5 si ricavano dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM). Il CAF può assisterti sia nella dichiarazione dei redditi sia nella compilazione del Modello 5.

Esonero biennale e regime agevolato per i primi 8 anni di iscrizione

La Cassa Forense prevede un regime agevolato per i primi anni di iscrizione. In base al Regolamento Unico, i giovani avvocati nei primi anni di iscrizione possono beneficiare di una riduzione del minimale soggettivo o di esoneri parziali, a condizione che il reddito professionale sia sotto determinate soglie.

Le regole specifiche per l’esonero biennale e i periodi agevolati variano in base al Regolamento vigente e alle delibere del Comitato dei Delegati. In linea di massima, nei primi 8 anni di iscrizione, l’avvocato con redditi contenuti può accedere a minimali ridotti. Passato questo periodo, scattano i contributi minimi pieni.

Per la situazione specifica aggiornata al 2026, consulta direttamente il sito Cassa Forense o rivolgiti al CAF per un calcolo personalizzato.

Pensione minima Cassa Forense: cosa aspettarsi dalla previdenza forense

Cassa Forense eroga pensioni con un sistema misto retributivo-contributivo, in base all’anzianità di iscrizione e ai contributi versati. La pensione minima garantita dalla Cassa è superiore a quella INPS, ma dipende da anni di iscrizione e contributi effettivamente versati.

Per un avvocato che ha versato per 30+ anni con redditi medi, la pensione Cassa Forense può raggiungere importi significativi. Chi invece ha versato solo il minimale per molti anni riceve una pensione più contenuta. Per questo è importante, già dai primi anni di attività, monitorare la propria posizione previdenziale e, se possibile, versare volontariamente contributi aggiuntivi nelle annate più redditizie.

L’equivoco frequente: Gestione Separata INPS per gli avvocati?

Molti avvocati neoabilitati si chiedono se devono iscriversi alla Gestione Separata INPS (con aliquota 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale) invece che a Cassa Forense. La risposta è netta:

La Gestione Separata INPS NON si applica agli avvocati iscritti all’Albo. La Cassa Forense è la cassa previdenziale di categoria, obbligatoria e sostitutiva dell’INPS. Solo chi esercita attività giuridica senza essere iscritto all’Albo (es. consulenti legali non abilitati, mediatori) è tenuto alla Gestione Separata.

La Gestione Separata INPS (con aliquota 26,07% senza altra copertura, o 24% con altra copertura) è invece la cassa previdenziale di riferimento per i consulenti aziendali in forfettario: categoria diversa, senza cassa di categoria propria. Per capire le differenze, leggi: Partita IVA consulente aziendale 2026. E per un’analisi comparativa di tutti i settori forfettari, vedi: Coefficienti di redditività forfettario 2026.

CAF Centro Fiscale: assistenza per il Modello 5 e la dichiarazione dei redditi

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste avvocati e professionisti nella gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali: dichiarazione dei redditi in regime forfettario (Modello Redditi PF, quadro LM), assistenza nella compilazione del Modello 5 per Cassa Forense, calcolo dei contributi e pianificazione fiscale.

Contattaci per un preventivo personalizzato gratuito:
CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine
Tel. 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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