PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributiPartita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributiL’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.Professione di ostetrica: requisiti per la libera professionePer esercitare come ostetrica libera professionista occorre:Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provinciaPolizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilioEventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.Codice ATECO per l’ostetrica libera professionistaCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionistaCorsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedenteUscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso annoCausa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)Coefficiente redditività: 78%Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.Contributi previdenziali: Gestione Separata INPSL’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetricheLe prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografiaCorsi preparto con contenuto clinico-sanitarioAssistenza al parto a domicilioSupporto allattamento e visite puerperaliCodice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliareLa Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettarioScenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).Compensi lordi: 35.000 euroReddito forfettario (x 78%): 27.300 euroImposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euroContributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euroTotale imposte + contributi: 8.482 euroNetto disponibile: circa 26.518 euroCon la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.Domande frequentiPosso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.Il corso preparto e’ soggetto a IVA?Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.ConclusioneL’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.Richiedi preventivo gratuitoLuglio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 09:00:002026-06-14 18:38:57Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi
Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariOsteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Aggiornamento del 4 settembre 2026 – RettificaAliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.Il fisioterapista: professione sanitaria storicaIl fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione FisioterapistiLaurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapistiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisicheL’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativiCodice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e visceraleDifferenze nei codici ATECOIl codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettarioFisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapistaEntrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesaPortale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIEEsonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartaceaRegime forfettario per osteopati e fisioterapistiLe condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:Ricavi annui non superiori a 85.000 euroAssenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)Ricavi: 45.000 euroReddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euroImposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euroContributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambiSia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazioneRiepilogo comparativoCaratteristicaFisioterapistaOsteopataAlbo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29Coefficiente forfettario78%78%Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPSAliquota GS INPS 202626,07%26,07%Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)FAQL’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).ConclusioneOsteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-09-04 12:15:31Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026
Biologi e Nutrizionisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariNutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenzialiNutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali“Nutrizionista” e “biologo nutrizionista” non sono sinonimi: si tratta di due figure professionali distinte, con percorsi formativi, abilitazioni, codici ATECO, casse previdenziali e adempimenti fiscali differenti. Capire le differenze e’ fondamentale sia per scegliere il percorso professionale corretto sia per gestire correttamente la propria posizione fiscale nel 2026.Chi e’ il biologo nutrizionistaIl biologo nutrizionista e’ un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), sezione A (biologo) o sezione B (biologo junior). Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Biologiche o discipline affini e superato l’esame di Stato per l’abilitazione professionale. La sua competenza in ambito nutrizionale deriva dalla specializzazione post-laurea in nutrizione umana.Albo: Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)Laurea: Scienze Biologiche LM-6 o equivalenteEsame di Stato: obbligatorio per iscrizione all’alboCassa previdenziale: ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi)Codice ATECO: 86.90.30 (altre attivita’ paramediche indipendenti) o 72.11.00 (ricerca e sviluppo in biotecnologie) in base all’attivita’ prevalente; per l’attivita’ nutrizionale prevalente si usa comunemente il 86.90.30Chi e’ il dietista (o nutrizionista dietista)Il dietista e’ una professione sanitaria autonoma regolamentata, iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP (sezione Dietisti). Ha conseguito la laurea triennale in Dietistica (L/SNT3) e puo’ esercitare senza necessita’ di ulteriore abilitazione (la laurea e’ abilitante).Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione DietistiLaurea: Dietistica L/SNT3 (laurea triennale abilitante)Esame di Stato: non necessario (laurea abilitante)Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (i dietisti non hanno una cassa autonoma propria)Codice ATECO: 86.90.09 (altre attivita’ per la salute dell’uomo NCA) o 86.90.30Attenzione: il termine “nutrizionista” non e’ titolo protetto in Italia. Chiunque puo’ definirsi nutrizionista, ma per esercitare legalmente la professione con valenza clinica e’ necessaria l’iscrizione all’albo dei Biologi o all’Ordine TSRM/Dietisti.Differenze nei codici ATECOLa scelta del codice ATECO corretto influenza il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e l’appartenenza alla gestione previdenziale:FiguraCodice ATECO principaleCoefficiente forfettarioBiologo nutrizionista86.90.30 (attivita’ paramediche)78%Dietista86.90.09 o 86.90.3078%Biologo (ricerca prevalente)72.11.00 (biotecnologie)67%Entrambe le figure sanitarie principali (biologo nutrizionista con ATECO 86.90.30, dietista con 86.90.09 o 86.90.30) applicano il coefficiente di redditivita’ del 78% nel regime forfettario.Previdenza: ENPAB vs Gestione Separata INPSLa differenza previdenziale e’ sostanziale:ENPAB (per biologi)L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa previdenziale autonoma per i biologi iscritti all’ONB. Caratteristiche principali 2026:Contributo soggettivo obbligatorio: percentuale sul reddito professionale (verifica le aliquote aggiornate sul sito ENPAB)Contributo integrativo: percentuale sul volume d’affari da rivalersi sui clienti (anche in regime forfettario, la rivalsa e’ facoltativa/contrattuale)Contributo minimo annuo obbligatorio anche in assenza di redditoGestione separata pensionistica autonomaGestione Separata INPS (per dietisti)I dietisti versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% per il 2026 (professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria). Non esiste un contributo minimo fisso: si versa solo sul reddito effettivo.Regime forfettario: requisiti comuniSia il biologo nutrizionista sia il dietista possono accedere al regime forfettario con le stesse condizioni generali:Ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euroAssenza delle cause di esclusione (soci di srl, reddito da lavoro dipendente > 30.000 euro, ecc.)Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972): applicabile sia alle consulenze nutrizionali dei biologi sia alle prestazioni dei dietisti con finalita’ terapeuticaObbligo di trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazientiImposta sostitutiva e tassazione effettivaCon il coefficiente 78% e i due scenari di aliquota:Ricavi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva 5% (start-up)Imposta sostitutiva 15% (regime a regime)30.000 euro23.400 euro1.170 euro3.510 euro50.000 euro39.000 euro1.950 euro5.850 euro80.000 euro62.400 euro3.120 euro9.360 euroFAQ: domande frequentiUn biologo nutrizionista puo’ prescrivere diete terapeutiche?Si’. Il biologo nutrizionista iscritto alla sezione A dell’ONB e’ abilitato a elaborare piani nutrizionali personalizzati, incluse diete terapeutiche per soggetti con patologie metaboliche, obesita’, diabete ecc. Il dietista ha competenze analoghe ma con diverso percorso formativo.Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili al 19%?In linea di principio si’, se la prestazione ha finalita’ terapeutica e il biologo e’ iscritto all’albo. E’ necessario che il documento fiscale riporti il codice fiscale del paziente e che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Le spese per consulenze puramente estetiche o di benessere non sono detraibili.Posso essere sia biologo che dietista?No, sono due percorsi formativi distinti. Un biologo non e’ automaticamente dietista e viceversa. Tuttavia, un dietista puo’ successivamente laurearsi in biologia e iscriversi all’ONB, e un biologo puo’ acquisire ulteriori specializzazioni. Le due figure possono collaborare ma hanno competenze formalmente distinte.ConclusioneLa distinzione tra nutrizionista biologo e dietista ha implicazioni concrete sulla previdenza (ENPAB vs Gestione Separata INPS), sul codice ATECO e sulla gestione fiscale. Entrambe le figure possono accedere al regime forfettario con coefficiente 78% e godono dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. L’adempimento fondamentale comune e’ la trasmissione dati al Sistema TS per le spese detraibili dai pazienti.Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 10:00:002026-06-02 08:14:35Nutrizionista vs biologo nutrizionista: differenze fiscali e previdenziali