Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

regime forfettario partita iva

Partita IVA ostetrica 2026: aprire come libera professionista, ATECO e contributi

L’ostetrica (o ostetrico) e’ una delle professioni sanitarie con maggior potenziale per la libera professione, grazie alla crescente domanda di assistenza personalizzata in gravidanza, parto e puerperio. Aprire la Partita IVA come ostetrica libera professionista nel 2026 significa scegliere tra un’ampia gamma di attivita’: corsi preparto, assistenza al parto a domicilio, supporto allattamento, consulenza perinatale, monitoraggio gravidanza fisiologica. Questa guida chiarisce ogni aspetto fiscale e previdenziale.

L’ostetrica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 1/2002 e dall’albo FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica). Come altre professioni sanitarie della L. 251/2000, non ha una cassa previdenziale dedicata e confluisce nella Gestione Separata INPS.

Professione di ostetrica: requisiti per la libera professione

Per esercitare come ostetrica libera professionista occorre:

  • Laurea triennale in Ostetricia (o titolo equipollente)
  • Iscrizione all’albo FNOPO (Ordine della Professione di Ostetrica) della propria provincia
  • Polizza RC professionale obbligatoria (Legge 24/2017 Gelli-Bianco): per chi opera in ambito sanitario e’ obbligatoria per legge con massimali adeguati all’attivita’, incluso il parto a domicilio
  • Eventuale autorizzazione comunale/ASL per specifiche attivita’ (parto a domicilio, apertura studio)

L’ostetrica lavora in autonomia per le attivita’ di sua competenza (gravidanza fisiologica, parto eutocico, puerperio, allattamento) e in collaborazione con il medico per le situazioni patologiche.

Codice ATECO per l’ostetrica libera professionista

Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetrici78%

Il codice 86.21.09 copre specificamente l’attivita’ ostetrica, insieme a quella del medico di base. Il coefficiente di redditivita’ e’ il 78%, identico a tutte le professioni sanitarie nel regime forfettario. E’ il codice piu’ corretto per l’ostetrica che svolge assistenza perinatale, corsi preparto e supporto domiciliare.

Attivita’ tipiche dell’ostetrica libera professionista

  • Corsi preparto: singoli o di coppia, in studio o domiciliare. Attivita’ con altissima domanda privata, esentabile IVA se resa nell’ambito dell’assistenza perinatale.
  • Assistenza domiciliare in puerperio: visite domiciliari post-partum per cura della mamma e del neonato, supporto allattamento materno. Tra le attivita’ piu’ comuni delle ostetriche libere professioniste.
  • Consulenza pre-concezionale: counseling per coppie che desiderano una gravidanza, valutazione rischi.
  • Monitoraggio gravidanza fisiologica: visite ostetriche, cardiotocografia, ecografia ostetrica (se abilitata).
  • Assistenza al parto a domicilio: attivita’ a piu’ alto rischio clinico, richiede RC professionale ad hoc con massimali specifici. Necessita di autorizzazione in alcune regioni.
  • Corsi di allattamento e supporto post-partum: spesso in associazione con associazioni o consultori privati.
  • Collaborazioni con case maternita’ e birth center privati: come libera professionista su chiamata o in convenzione.

Regime forfettario per l’ostetrica: parametri 2026

  • Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedente
  • Uscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso anno
  • Causa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente > 35.000 euro (L. 207/2024)
  • Coefficiente redditività: 78%
  • Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni di nuova attivita’)

Molte ostetriche lavorano sia come dipendenti in ospedale/clinica che come libere professioniste. Se lo stipendio da dipendente supera 35.000 euro, si perde il diritto al forfettario per la Partita IVA. Con stipendi tipici SSN di un’ostetrica (intorno ai 28.000-32.000 euro iniziali), spesso il forfettario e’ ancora accessibile.

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS

L’ostetrica libera professionista non ha una cassa di categoria dedicata. I contributi vanno alla Gestione Separata INPS:

  • 26,07% per ostetriche con sola Partita IVA (nessun’altra copertura)
  • 24% per ostetriche dipendenti SSN + P.IVA (hanno gia’ INPS dipendenti)

In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva. Con questa opzione: 26,07% diventa circa 16,95%; 24% diventa circa 15,60%. La riduzione abbassa il costo contributivo immediato ma riduce la pensione futura.

Per un confronto completo con le altre casse sanitarie: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.

IVA e Sistema Tessera Sanitaria per ostetriche

Le prestazioni sanitarie dell’ostetrica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, in quanto rese da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria soggetta a vigilanza. Questo vale per:

  • Visite ostetriche, monitoraggi, cardiotocografia
  • Corsi preparto con contenuto clinico-sanitario
  • Assistenza al parto a domicilio
  • Supporto allattamento e visite puerperali

Codice natura IVA: N4 in regime ordinario, N2.2 in regime forfettario.

L’ostetrica e’ obbligata alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni erogate a persone fisiche (codice SP). La scadenza e’ mensile (entro fine mese successivo). Per la guida completa: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.

RC professionale: obbligo Legge Gelli-Bianco per il parto domiciliare

La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la RC professionale per tutti i professionisti sanitari. Per l’ostetrica libera professionista e’ particolarmente importante scegliere una polizza che copra tutte le attivita’ effettivamente svolte.

Il parto a domicilio e’ un’attivita’ ad alto rischio clinico e assicurativo: molte compagnie assicurative non coprono il parto domiciliare nella polizza standard, o lo coprono solo con massimali molto elevati e premi corrispondenti. Prima di avviare questa attivita’, e’ essenziale verificare la copertura assicurativa specifica. FNOPO mantiene un elenco di compagnie che offrono polizze idonee.

Il parto domiciliare richiede inoltre in alcune regioni un’autorizzazione sanitaria specifica. Verificare la normativa regionale prima di avviare questa attivita’.

Esempio di calcolo fiscale: ostetrica in forfettario

Scenario: ostetrica con sola P.IVA, 35.000 euro di compensi annui, regime forfettario, primo anno di attivita’ (imposta 5%).

  • Compensi lordi: 35.000 euro
  • Reddito forfettario (x 78%): 27.300 euro
  • Imposta sostitutiva (5% startup): 1.365 euro
  • Contributi GS INPS (26,07% su 27.300): 7.117 euro
  • Totale imposte + contributi: 8.482 euro
  • Netto disponibile: circa 26.518 euro

Con la riduzione del 35% sui contributi GS INPS: contributi = 4.626 euro, netto disponibile = 29.009 euro. La riduzione contributiva migliora il netto immediato ma riduce la pensione futura: valutare in base alla propria situazione personale.

Domande frequenti

Posso fare corsi preparto senza aprire la P.IVA se sono dipendente?

No. Se i corsi preparto generano compensi con carattere abituale (anche occasionalmente ricorrente), devono essere dichiarati come reddito di lavoro autonomo. Se si tratta di pochissime occasioni nell’anno (< 5.000 euro e carattere occasionale), potrebbero rientrare nelle prestazioni occasionali senza P.IVA, ma e' un confine sottile da valutare con il consulente fiscale.

Il corso preparto e’ soggetto a IVA?

Se il corso preparto e’ reso da un’ostetrica abilitata nell’ambito della preparazione alla nascita (attivita’ sanitaria preventiva), e’ esente IVA art. 10 n. 18. Se invece il corso ha prevalentemente contenuto educativo/formativo non sanitario, potrebbe essere soggetto a IVA. La distinzione dipende dal contenuto specifico e va valutata caso per caso.

Devo trasmettere al Sistema TS anche per i corsi preparto?

Si, se i corsi preparto sono qualificati come prestazioni sanitarie e i partecipanti sono persone fisiche. Il codice spesa da usare e’ SP (spesa sanitaria). Le spese per corsi preparto sono detraibili al 19% nel 730 del paziente se ricorrono i presupposti di prestazione sanitaria professionale.

Conclusione

L’ostetrica libera professionista ha di fronte un mercato in crescita: sempre piu’ famiglie cercano un’assistenza perinatale personalizzata che il SSN non riesce a garantire. Sul piano fiscale e previdenziale, il percorso e’ lineare: ATECO 86.21.09, regime forfettario quasi sempre conveniente, Gestione Separata INPS, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. Il nodo critico e’ la RC professionale per chi assiste i parti a domicilio.

Per aprire la P.IVA da ostetrica, gestire la dichiarazione dei redditi e ottimizzare il carico fiscale e previdenziale, il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Infermiere, Sistema Tessera Sanitaria 2026, Aprire Partita IVA 2026.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Aliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.

Il fisioterapista: professione sanitaria storica

Il fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

  • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Fisioterapisti
  • Laurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)
  • Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapisti
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)
  • Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisiche

L’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018

L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.

Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:

  • Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)
  • Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativi
  • Codice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)
  • Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e viscerale

Differenze nei codici ATECO

Il codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:

FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
Fisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%
Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%

Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.

Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapista

Entrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):

  • Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)
  • Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesa
  • Portale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIE
  • Esonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartacea

Regime forfettario per osteopati e fisioterapisti

Le condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:

  • Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
  • Assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014
  • Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)

Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)

  • Ricavi: 45.000 euro
  • Reddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euro
  • Contributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)
  • Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambi

Sia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:

  • Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)
  • Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)
  • Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazione

Riepilogo comparativo

CaratteristicaFisioterapistaOsteopata
Albo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)
LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018
ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29
Coefficiente forfettario78%78%
Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPS
Aliquota GS INPS 202626,07%26,07%
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)
IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)

FAQ

L’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?

Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.

Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?

Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?

Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).

Conclusione

Osteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.

CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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