Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vivono una condizione fiscale unica: lavorano con partita IVA ma percepiscono compensi che il TUIR classifica in modo diverso dal puro lavoro autonomo. Capire questa distinzione è fondamentale per scegliere il regime fiscale corretto, evitare errori nella dichiarazione dei redditi e gestire la fatturazione con l’ASL senza incorrere in sanzioni.

Questa guida analizza il trattamento fiscale delle indennità SSN, le regole per accedere al regime forfettario quando si ha una convenzione, il funzionamento dell’intramoenia e le specificità della fatturazione verso le Aziende Sanitarie.

Convenzione SSN e Partita IVA: Chi Sono i Convenzionati

Il termine sanitario convenzionato indica il professionista della salute che ha stipulato un accordo collettivo nazionale (ACN) con il SSN e opera per conto delle ASL/AUSL del territorio. La convenzione non crea un rapporto di lavoro dipendente: il convenzionato mantiene lo status di libero professionista con partita IVA, ma il trattamento fiscale dei compensi che riceve è disciplinato da norme specifiche del TUIR.

Le principali figure coinvolte sono:

  • Medici di Medicina Generale (MMG) — convenzione primaria, assistenza a liste di pazienti (massimale 1.500 assistiti)
  • Pediatri di Libera Scelta (PLS) — assistenza pediatrica convenzionata
  • Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) — visite specialistiche nei poliambulatori SSN
  • Medici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)
  • Medici dei Servizi (medicina dei servizi, psichiatria di comunità)
  • Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi convenzionati con ASL per prestazioni ambulatoriali o domiciliari
  • Biologi, Assistenti Sociali con accordi ex ACN specifici di categoria

Trattamento Fiscale: Art. 50 c.1 lett. f) TUIR — Redditi Assimilati

Il punto cruciale per il sanitario convenzionato riguarda la natura giuridica delle indennità SSN. L’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività paramedica in convenzione con il SSN, quando derivano da contratto di convenzione con il SSN stesso.

In pratica, le indennità che l’ASL paga al MMG, al PLS o allo specialista ambulatoriale convenzionato non sono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, bensì redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo determina conseguenze significative:

  • Le indennità SSN non transitano dal quadro RE (lavoro autonomo) ma dal quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) della dichiarazione dei redditi
  • L’ASL funge da sostituto d’imposta e applica le ritenute d’acconto IRPEF direttamente sulle indennità
  • Viene rilasciata la CU (Certificazione Unica) a fine anno, esattamente come per i dipendenti
  • Il convenzionato non emette fattura per queste indennità, ma una nota di compenso o ricevuta di prestazione professionale (in esenzione IVA)
  • I costi deducibili seguono le regole del lavoro dipendente, non quelle del lavoro autonomo

Attenzione: questa classificazione vale per le indennità SSN in senso stretto. Se lo stesso professionista svolge anche attività libero-professionale privata (intramoenia o extramuraria), quei compensi seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo e vanno nel quadro RE.

Forfettario e Convenzione SSN: Le Cause Ostative della L. 207/2024

Il regime forfettario è applicabile al sanitario convenzionato solo per la sua attività libero-professionale privata (compensi non SSN). Ma c’è un ostacolo rilevante: la causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente o assimilato.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elevato la soglia da 30.000 a 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilato) dell’anno precedente. Se superata, non si può accedere o restare nel regime forfettario nell’anno successivo.

Per il convenzionato SSN questo significa:

Indennità SSN anno precedenteAccesso al forfettario per attività privata
Fino a 35.000 euroPossibile (se rispettati tutti gli altri requisiti)
Oltre 35.000 euroEscluso — causa ostativa art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014

Il calcolo va effettuato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime. Le indennità SSN, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, rientrano pienamente nel computo della soglia dei 35.000 euro.

Caso pratico: un fisioterapista convenzionato che nel 2025 ha percepito 32.000 euro di indennità ASL può aprire o mantenere il forfettario per l’attività privata nel 2026. Se invece le indennità 2025 fossero state 40.000 euro, nel 2026 dovrebbe applicare il regime ordinario IRPEF per la parte privata.

Per approfondire i regimi fiscali dei professionisti sanitari in generale, consulta la nostra guida completa su partita IVA e professionisti sanitari 2026.

Fatturazione verso l’ASL: Numerazione Separata e IVA

Quando il convenzionato emette una ricevuta o nota di compenso verso l’ASL per le indennità SSN, si applicano regole precise:

Esenzione IVA Art. 10 n. 18 DPR 633/1972

Le prestazioni mediche, paramediche e sanitarie in genere sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle verso il SSN che quelle private, purché finalizzate alla tutela della salute. Nella fattura elettronica va indicato il codice natura N4 (operazioni esenti).

Numerazione Separata

Il professionista che svolge sia attività convenzionata (indennità SSN) sia attività privata deve tenere due serie di numerazione distinte:

  • Serie A (o serie «ASL»): ricevute/note compenso per indennità SSN — in esenzione IVA N4 — sostituto d’imposta è l’ASL
  • Serie B (o serie «privato»): fatture per prestazioni libero-professionali private — esenzione N4 se sanitarie, IVA 22% se consulenziali non sanitarie

Entrambe le serie devono rispettare il formato FatturaPA v1.2.2 per la fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio). Le PA (Aziende Sanitarie) richiedono il codice IPA a 6 cifre come codice destinatario.

Per approfondire la fatturazione al Sistema Tessera Sanitaria, leggi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni.

MMG e PLS: ENPAM Quota A Obbligatoria

I medici (MMG, PLS, specialisti) convenzionati con il SSN versano contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici). La struttura contributiva è articolata:

Quota A — Fondo Generale

La Quota A è versata da tutti i medici iscritti all’Albo, anche se non esercitano attività professionale. È un contributo fisso annuo che garantisce una pensione base. Per il 2026 l’importo è definito dal Regolamento ENPAM ed è soggetto a rivalutazione. Si versa in quattro rate trimestrali con avviso ENPAM.

Quota B — Fondo Generale Quota Libera Professione

La Quota B è commisurata al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. È la quota che cresce con l’attività privata e il reddito professionale.

Fondo di Medicina Generale

I MMG e PLS versano anche al Fondo di Medicina Generale ENPAM, alimentato con una quota percentuale sulle indennità SSN trattenuta direttamente dall’ASL. Non c’è quindi versamento autonomo: è l’ente pagatore (ASL) che gestisce questa ritenuta previdenziale.

Per fisioterapisti, logopedisti e altri sanitari non medici, la cassa previdenziale di riferimento dipende dalla categoria: ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, INPS Gestione Separata per le figure prive di cassa autonoma. Consulta la guida hub professionisti sanitari per il dettaglio per categoria.

Intramoenia: Partita IVA e Trattamento Fiscale

L’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) è la possibilità per il medico dipendente o convenzionato con il SSN di svolgere prestazioni private all’interno di strutture ospedaliere o ambulatoriali del SSN, fuori dall’orario di servizio istituzionale.

Intramoenia e Partita IVA

Il medico che esercita l’intramoenia non emette fattura in prima persona verso il paziente. È la struttura sanitaria (ospedale o ASL) che incassa il corrispettivo e poi riversa al medico la sua quota, al netto delle trattenute. La struttura funge da sostituto d’imposta sui compensi intramoenia.

Questo significa che:

  • I compensi intramoenia non rientrano nel fatturato della partita IVA ai fini del limite forfettario (85.000 euro)
  • I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (come le indennità SSN), non reddito di lavoro autonomo
  • Concorrono però alla verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi assimilati per la causa ostativa forfettario

Intramoenia Allargata

L’intramoenia allargata consente al medico di esercitare l’attività privata anche in strutture esterne, convenzionate con il SSN a tale scopo. La logica fiscale è la medesima: il compenso è gestito dalla struttura, non fatturato direttamente dal medico.

Libero Professionista Convenzionato vs Libero Professionista Puro: Confronto

Per chiarire le differenze pratiche, ecco un confronto tra le due figure:

AspettoConvenzionato SSNLibero Prof. Puro (privato)
Natura reddito SSNAssimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)Non applicabile
Sostituto d’impostaASL/strutturaNessuno (salvo committenti impresa)
Quadro dichiarazioneRC per SSN + RE per privatoSolo RE (o LM se forfettario)
IVA fatture sanitarieEsenzione N4 (art. 10 n.18)Esenzione N4 (art. 10 n.18)
Limite forfettarioSoglia 35.000 euro su SSN ostativaSoglia 85.000 su ricavi autonomi
Contributi previdenzialiCassa specifica + quota SSN trattenuta ASLSolo cassa di categoria (o Gest. Sep.)

Casi Specifici per Categoria

MMG (Medico di Medicina Generale)

Il MMG percepisce dall’ASL una quota capitaria (compenso per assistito in lista) e indennità varie. Tutti questi compensi sono redditi assimilati ex art. 50 TUIR. Può fare attività privata extramuraria con partita IVA, ma se le indennità SSN superano 35.000 euro perde l’accesso al forfettario per l’attività privata. Versa ENPAM Quota A + Quota B + Fondo Medicina Generale.

Specialista Ambulatoriale Interno (SAI)

Lo specialista ambulatoriale opera nelle strutture del SSN su branche specialistiche (cardiologia, ortopedia, ecc.) con un rapporto di convenzione. I compensi sono calcolati in base alle ore settimanali di attività. Anche qui, classificazione come redditi assimilati e CU da ASL. L’ENPAM riceve i contributi per la quota SAI.

Fisioterapista e Logopedista Convenzionati

I fisioterapisti e logopedisti che lavorano in convenzione con l’ASL (es. prestazioni domiciliari o ambulatoriali accreditate) ricevono compensi classificati anch’essi come redditi assimilati se la convenzione è diretta. Se invece operano tramite una cooperativa o studio accreditato, il rapporto è con la struttura e i compensi potrebbero avere natura diversa. Per gli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti (L. 3/2018) la cassa previdenziale è l’INPS Gestione Separata (in attesa di ente autonomo).

Per approfondire la situazione TSRM e tecnici della radiologia, leggi: Partita IVA TSRM 2026.

FAQ — Domande Frequenti

Un MMG con convenzione SSN può avere il regime forfettario?

Solo se le indennità SSN percepite nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro (soglia L. 207/2024). Se le indennità superano tale soglia, il forfettario è precluso per l’attività privata. La maggior parte dei MMG a tempo pieno supera questa soglia, quindi operano in regime ordinario IRPEF anche per l’attività extra-SSN.

Il convenzionato deve emettere fattura all’ASL?

Per le indennità SSN ordinarie, l’ASL funge da sostituto d’imposta e rilascia CU. Il professionista emette una ricevuta o nota compenso in esenzione IVA (N4). Non si tratta tecnicamente di una fattura commerciale, ma deve comunque rispettare il formato elettronico tramite SDI se il totale supera le soglie previste, con codice IPA dell’ente destinatario.

Come si dichiarano i compensi SSN nel 730?

Le indennità SSN vanno nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel rigo corrispondente del 730), utilizzando la CU rilasciata dall’ASL. L’eventuale attività privata va dichiarata nel quadro RE come reddito di lavoro autonomo.

L’intramoenia riduce il limite forfettario?

I compensi intramoenia non rientrano nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi di lavoro autonomo per il forfettario. Tuttavia, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, concorrono alla soglia di 35.000 euro che funge da causa ostativa. Se la somma di indennità SSN + compensi intramoenia supera 35.000 euro nell’anno precedente, il forfettario per l’anno successivo è precluso.

Un fisioterapista convenzionato con INPS Gestione Separata può dedurre i contributi?

I contributi INPS Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi. Se il fisioterapista ha sia reddito SSN (quadro RC) sia reddito privato (quadro RE), i contributi si deducono proporzionalmente o integralmente a seconda del tipo di attività prevalente. Conviene farsi assistere da un CAF o consulente fiscale per l’ottimizzazione.

Conclusione: Cosa Fare in Pratica

Il sanitario in convenzione SSN si trova in una posizione fiscale ibrida: è libero professionista con partita IVA, ma i compensi SSN seguono le regole del lavoro dipendente. Le decisioni chiave da prendere sono:

  1. Verificare le indennità SSN dell’anno precedente rispetto alla soglia dei 35.000 euro per capire se è accessibile il forfettario per l’attività privata
  2. Impostare la numerazione separata per le ricevute ASL e le fatture private
  3. Verificare con la propria cassa previdenziale (ENPAM per medici, Gestione Separata o altra per i paramedici) le aliquote contributive applicabili
  4. Non confondere il limite dei 35.000 euro (causa ostativa forfettario) con il limite dei 85.000 euro (ricavi forfettario): sono due soglie diverse con funzioni diverse

Per una valutazione personalizzata della tua situazione — che combina convenzione SSN, attività privata, intramoenia e gestione della partita IVA — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale dedicata ai professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per ricevere assistenza su misura.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.

Indice dei contenuti

  1. Come si calcolano le tasse del regime forfettario
  2. Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi
  3. Coefficienti di redditivita 2026: la tabella completa
  4. Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto
  5. Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup
  6. Aliquota standard 15%: quando si applica
  7. Acconti e saldo: come funzionano i versamenti
  8. Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026
  9. Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali
  10. Cosa non si puo detrarre nel forfettario
  11. Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali
  12. F24 e codici tributo: come pagare
  13. Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?
  14. Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

Come si calcolano le tasse del regime forfettario

Il regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.

La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale.

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Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggi

L’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.

Formula 1 – Reddito imponibile

Compensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibile


Formula 2 – Imposta sostitutiva

Reddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagare

I tre elementi chiave che entrano in gioco sono:

  • Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)
  • Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECO
  • Contributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibile

Coefficienti di redditività 2026: la tabella completa

I coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:

CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici
40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce
54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food
62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori
67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali
78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri
86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliari

Il coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).

Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione.

Contributi previdenziali: cosa pagare e quanto

Oltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.

Gestione Separata INPS

È la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):

  • 26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)
  • 24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)

Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.

INPS Artigiani e Commercianti

È la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:

  • Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zero
  • Aliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)
  • Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributi

Riduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.

Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)

Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:

  • Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€
  • ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabile
  • ENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€
  • Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€
  • CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€
  • ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€

Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.

Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startup

Nei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.

Requisiti per l’aliquota 5%

  1. Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
  2. Non prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)
  3. Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€

L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.

Aliquota standard 15%: quando si applica

Dopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.

Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.

Acconti e saldo: come funzionano i versamenti

L’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.

VersamentoScadenzaImporto
Saldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versati
Primo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedente
Secondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedente

Gli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.

Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.

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Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.

Esempi pratici di calcolo: 4 casi reali

Vediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.

Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€

Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.

Compensi25.000 €
Coefficiente professionale78%
Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €
Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €
Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €
Aliquota startup5%
Imposta sostitutiva~ 853 €
Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €

Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.

Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€

Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.

Compensi45.000 €
Coefficiente professionale78%
Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €
Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €
Reddito imponibile25.950 €
Aliquota startup (2° anno)5%
Imposta sostitutiva~ 1.297 €
Netto in tasca~ 34.553 €

Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.

Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€

Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.

Compensi65.000 €
Coefficiente costruzioni86%
Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €
Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €
Reddito imponibile47.400 €
Aliquota standard15%
Imposta sostitutiva~ 7.110 €
Netto in tasca~ 49.390 €

La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.

Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€

Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.

Compensi80.000 €
Coefficiente professionale78%
Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €
Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €
Reddito imponibile51.400 €
Aliquota standard15%
Imposta sostitutiva~ 7.710 €
Netto in tasca~ 61.290 €

Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote.

Cosa non si può detrarre nel forfettario

Il regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:

  • Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettario
  • Detrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibili
  • Detrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a carico
  • Investimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamento
  • Perdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuri
  • Spese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficiente

Conseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.

Cosa si detrae: solo i contributi previdenziali

L’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.

Cosa si include nei contributi deducibili:

  • Contributi Gestione Separata INPS
  • Contributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)
  • Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)
  • Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioni
  • Contributi versati ad enti previdenziali esteri equivalenti

Regola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).

F24 e codici tributo: come pagare

I versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:

Codice tributoDescrizionePeriodo
1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno
1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre
1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno
1668Interessi rateazione (se rateizzato)Mensile

Esempio di F24 compilato (saldo + acconto)

Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):

SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinario

Codice tributoRateazioneAnnoImporto a debito
1792010120251.800,00
1790010120261.200,00
TOTALE3.000,00

Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).

Rateizzazione del saldo

Il saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.

Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.

Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?

Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:

Tipo ravvedimentoTermineSanzione
SprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)
BreveDa 15 a 30 giorni1,5%
IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%
LungoEntro 1 anno3,75%
BiennaleEntro 2 anni4,29%

Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.

Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€.

Domande frequenti sul calcolo tasse forfettario

Quanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?

Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.

Quando si paga la tassa del forfettario?

L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.

Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?

Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.

Come funziona l’aliquota 5% per le startup?

Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.

Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?

Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).

Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?

No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.

Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?

Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.

Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?

Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Il calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.

Indice dei contenuti

  1. Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave
  2. Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO
  3. ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR
  4. Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria
  5. Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%
  6. INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare
  7. Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura
  8. Provvigioni di mercato: agente vs mediatore
  9. Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro
  10. Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro
  11. Procacciatore d’affari: differenze con l’agente
  12. Spese deducibili: auto, telefono, formazione
  13. Errori comuni da evitare nel primo anno
  14. Domande frequenti

Agente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiave

Le due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.

L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).

Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.

AspettoAgente di commercioMediatore immobiliare
RapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le parti
IscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)
Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione Commercianti
Codice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00
Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoria
Compenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte

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Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECO

Per avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.

Apertura della partita IVA

L’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:

  • 46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)
  • 46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)
  • 46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)
  • 46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature
  • 46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabacco

Iscrizione al REA con SCIA

Dal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridiche
  2. Aver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)
  3. Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedenti

L’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).

Mandato di agenzia

Una volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.

ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRR

L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.

Aliquote contributive 2026

Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:

  • 8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)
  • 8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)

Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.

Massimali e minimali ENASARCO 2026

Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.

FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Oltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:

  • 4% sulla quota fino a 12.400 euro annui
  • 2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro
  • 1% sulla quota eccedente 18.600 euro

Il FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.

Indennità di clientela

Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.

Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.

Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoria

Il mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.

Esame in Camera di Commercio

Per esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:

  • Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologia
  • Una prova orale di approfondimento sugli stessi argomenti

Sono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.

Iscrizione REA con qualifica di mediatore

Superato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.

Polizza fideiussoria obbligatoria

Tra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.

  • Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le società
  • Costo medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagnia
  • Durata: annuale, da rinnovare ogni anno

Assicurazione RC professionale

Oltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.

Codici ATECO per il mediatore immobiliare

  • 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)
  • 68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)

Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%

Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.

Limiti del regime forfettario 2026

  • Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)
  • Spese per personale: max 20.000 euro annui
  • Reddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedente
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%

Calcolo del reddito imponibile

Formula:

Reddito imponibile = Provvigioni × 62%
Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%

Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.

Vantaggi del forfettario per agenti e mediatori

  • Niente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestrale
  • Niente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)
  • Niente IRAP e niente studi di settore/ISA
  • Contabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesse
  • Riduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)

Svantaggi: spese non deducibili

Il limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.

INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.

Contributi fissi e variabili 2026

I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:

TipologiaImporto / Aliquota 2026
Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)
Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)
Aliquota oltre minimale24,48%
Aliquota oltre 55.448 euro25,48%
Massimale imponibile~ 92.000 euro
Riduzione under 213 punti percentuali in meno

Riduzione 35% per forfettari

I mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.

Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.

Scadenze versamento

  • Contributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)
  • Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)

Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fattura

La fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.

Ritenuta d’acconto agenti di commercio

L’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.

Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.

Ritenuta mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.

Forfettari: niente ritenuta

I forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.

Rivalsa INPS in fattura (4%)

Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.

Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:

Provvigione: 5.000 euro
Rivalsa INPS 4%: 200 euro
Totale fattura: 5.200 euro
Imposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico cliente

Provvigioni di mercato: agente vs mediatore

Quanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.

Provvigioni agente di commercio

  • Beni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%
  • Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%
  • Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%
  • Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%
  • Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%

Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.

Provvigioni mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.

Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:

Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVA
Provvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVA
Totale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)

Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).

Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euro

Vediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.

Calcolo ENASARCO

  • Provvigioni: 50.000 euro
  • ENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)

Calcolo Gestione Separata INPS

L’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.

  • Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euro
  • Gestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circa

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 31.000 euro
  • Meno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)
  • Base imponibile imposta: 23.560 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euro

Riepilogo carico fiscale

VoceImporto
ENASARCO 8,5%4.250 euro
Gestione Separata INPS7.440 euro
Imposta sostitutiva 5%1.178 euro
TOTALE12.868 euro (25,7%)
Netto Marco37.132 euro

Dopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.

Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euro

Secondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.

Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%

  • Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euro
  • Contributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euro
  • Eccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euro
  • Contributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euro
  • Totale INPS: 5.697 euro

Calcolo imposta sostitutiva

  • Reddito imponibile: 37.200 euro
  • Meno contributi versati: -5.697 euro
  • Base imponibile imposta: 31.503 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euro

Costi di esercizio aggiuntivi

  • Polizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)
  • RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)
  • Diritto annuale CCIAA: ~120 euro

Riepilogo carico totale

VoceImporto
INPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euro
Imposta sostitutiva 5%1.575 euro
Polizza fideiussoria + RC3.600 euro
Diritto CCIAA120 euro
TOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)
Netto Sara49.008 euro

Il mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.

Procacciatore d’affari: differenze con l’agente

Spesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.

Differenze sostanziali

CaratteristicaAgenteProcacciatore
MandatoContinuativoOccasionale
Iscrizione REAObbligatoriaNon richiesta
ENASARCOObbligatoriaNon dovuta
Esclusiva di zonaTipicaAssente
Limite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)

Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).

Spese deducibili: auto, telefono, formazione

Per chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).

Auto e carburanti (regime ordinario)

  • Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euro
  • Mediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)
  • IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatori

Telefono, internet, software gestionali

  • Deducibili all’80% sia per agenti sia per mediatori
  • IVA detraibile al 50% se uso promiscuo

Formazione e aggiornamento

Corsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.

Quando conviene il regime ordinario?

Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.

Errori comuni da evitare nel primo anno

Tra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.

  1. Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euro
  2. Dimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’anno
  3. Non sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REA
  4. Confondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativa
  5. Forfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggioso
  6. Ritenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborso
  7. Mancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni anno
  8. Confondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCO

Domande frequenti

Posso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?

No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.

Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?

I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.

Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?

Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.

L’ENASARCO sostituisce l’INPS?

No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.

Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?

Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.

Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?

Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.

Posso lavorare come agente plurimandatario?

Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).

La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?

No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.

Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?

Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.

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Articolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.

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CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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