PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASLPartita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASLIl medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo specialista ambulatoriale e il fisioterapista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vivono una condizione fiscale unica: lavorano con partita IVA ma percepiscono compensi che il TUIR classifica in modo diverso dal puro lavoro autonomo. Capire questa distinzione è fondamentale per scegliere il regime fiscale corretto, evitare errori nella dichiarazione dei redditi e gestire la fatturazione con l’ASL senza incorrere in sanzioni.Questa guida analizza il trattamento fiscale delle indennità SSN, le regole per accedere al regime forfettario quando si ha una convenzione, il funzionamento dell’intramoenia e le specificità della fatturazione verso le Aziende Sanitarie.Convenzione SSN e Partita IVA: Chi Sono i ConvenzionatiIl termine sanitario convenzionato indica il professionista della salute che ha stipulato un accordo collettivo nazionale (ACN) con il SSN e opera per conto delle ASL/AUSL del territorio. La convenzione non crea un rapporto di lavoro dipendente: il convenzionato mantiene lo status di libero professionista con partita IVA, ma il trattamento fiscale dei compensi che riceve è disciplinato da norme specifiche del TUIR.Le principali figure coinvolte sono:Medici di Medicina Generale (MMG) — convenzione primaria, assistenza a liste di pazienti (massimale 1.500 assistiti)Pediatri di Libera Scelta (PLS) — assistenza pediatrica convenzionataSpecialisti Ambulatoriali Interni (SAI) — visite specialistiche nei poliambulatori SSNMedici di Continuità Assistenziale (ex guardia medica)Medici dei Servizi (medicina dei servizi, psichiatria di comunità)Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi convenzionati con ASL per prestazioni ambulatoriali o domiciliariBiologi, Assistenti Sociali con accordi ex ACN specifici di categoriaTrattamento Fiscale: Art. 50 c.1 lett. f) TUIR — Redditi AssimilatiIl punto cruciale per il sanitario convenzionato riguarda la natura giuridica delle indennità SSN. L’art. 50, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività paramedica in convenzione con il SSN, quando derivano da contratto di convenzione con il SSN stesso.In pratica, le indennità che l’ASL paga al MMG, al PLS o allo specialista ambulatoriale convenzionato non sono reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, bensì redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo determina conseguenze significative:Le indennità SSN non transitano dal quadro RE (lavoro autonomo) ma dal quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) della dichiarazione dei redditiL’ASL funge da sostituto d’imposta e applica le ritenute d’acconto IRPEF direttamente sulle indennitàViene rilasciata la CU (Certificazione Unica) a fine anno, esattamente come per i dipendentiIl convenzionato non emette fattura per queste indennità, ma una nota di compenso o ricevuta di prestazione professionale (in esenzione IVA)I costi deducibili seguono le regole del lavoro dipendente, non quelle del lavoro autonomoAttenzione: questa classificazione vale per le indennità SSN in senso stretto. Se lo stesso professionista svolge anche attività libero-professionale privata (intramoenia o extramuraria), quei compensi seguono le regole ordinarie del lavoro autonomo e vanno nel quadro RE.Forfettario e Convenzione SSN: Le Cause Ostative della L. 207/2024Il regime forfettario è applicabile al sanitario convenzionato solo per la sua attività libero-professionale privata (compensi non SSN). Ma c’è un ostacolo rilevante: la causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente o assimilato.La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elevato la soglia da 30.000 a 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilato) dell’anno precedente. Se superata, non si può accedere o restare nel regime forfettario nell’anno successivo.Per il convenzionato SSN questo significa:Indennità SSN anno precedenteAccesso al forfettario per attività privataFino a 35.000 euroPossibile (se rispettati tutti gli altri requisiti)Oltre 35.000 euroEscluso — causa ostativa art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014Il calcolo va effettuato sull’anno precedente a quello di applicazione del regime. Le indennità SSN, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, rientrano pienamente nel computo della soglia dei 35.000 euro.Caso pratico: un fisioterapista convenzionato che nel 2025 ha percepito 32.000 euro di indennità ASL può aprire o mantenere il forfettario per l’attività privata nel 2026. Se invece le indennità 2025 fossero state 40.000 euro, nel 2026 dovrebbe applicare il regime ordinario IRPEF per la parte privata.Per approfondire i regimi fiscali dei professionisti sanitari in generale, consulta la nostra guida completa su partita IVA e professionisti sanitari 2026.Fatturazione verso l’ASL: Numerazione Separata e IVAQuando il convenzionato emette una ricevuta o nota di compenso verso l’ASL per le indennità SSN, si applicano regole precise:Esenzione IVA Art. 10 n. 18 DPR 633/1972Le prestazioni mediche, paramediche e sanitarie in genere sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica a tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle verso il SSN che quelle private, purché finalizzate alla tutela della salute. Nella fattura elettronica va indicato il codice natura N4 (operazioni esenti).Numerazione SeparataIl professionista che svolge sia attività convenzionata (indennità SSN) sia attività privata deve tenere due serie di numerazione distinte:Serie A (o serie «ASL»): ricevute/note compenso per indennità SSN — in esenzione IVA N4 — sostituto d’imposta è l’ASLSerie B (o serie «privato»): fatture per prestazioni libero-professionali private — esenzione N4 se sanitarie, IVA 22% se consulenziali non sanitarieEntrambe le serie devono rispettare il formato FatturaPA v1.2.2 per la fatturazione elettronica tramite SDI (Sistema di Interscambio). Le PA (Aziende Sanitarie) richiedono il codice IPA a 6 cifre come codice destinatario.Per approfondire la fatturazione al Sistema Tessera Sanitaria, leggi: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni.MMG e PLS: ENPAM Quota A ObbligatoriaI medici (MMG, PLS, specialisti) convenzionati con il SSN versano contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici). La struttura contributiva è articolata:Quota A — Fondo GeneraleLa Quota A è versata da tutti i medici iscritti all’Albo, anche se non esercitano attività professionale. È un contributo fisso annuo che garantisce una pensione base. Per il 2026 l’importo è definito dal Regolamento ENPAM ed è soggetto a rivalutazione. Si versa in quattro rate trimestrali con avviso ENPAM.Quota B — Fondo Generale Quota Libera ProfessioneLa Quota B è commisurata al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF. È la quota che cresce con l’attività privata e il reddito professionale.Fondo di Medicina GeneraleI MMG e PLS versano anche al Fondo di Medicina Generale ENPAM, alimentato con una quota percentuale sulle indennità SSN trattenuta direttamente dall’ASL. Non c’è quindi versamento autonomo: è l’ente pagatore (ASL) che gestisce questa ritenuta previdenziale.Per fisioterapisti, logopedisti e altri sanitari non medici, la cassa previdenziale di riferimento dipende dalla categoria: ENPAP per psicologi, ENPAPI per infermieri, INPS Gestione Separata per le figure prive di cassa autonoma. Consulta la guida hub professionisti sanitari per il dettaglio per categoria.Intramoenia: Partita IVA e Trattamento FiscaleL’attività libero-professionale intramuraria (intramoenia) è la possibilità per il medico dipendente o convenzionato con il SSN di svolgere prestazioni private all’interno di strutture ospedaliere o ambulatoriali del SSN, fuori dall’orario di servizio istituzionale.Intramoenia e Partita IVAIl medico che esercita l’intramoenia non emette fattura in prima persona verso il paziente. È la struttura sanitaria (ospedale o ASL) che incassa il corrispettivo e poi riversa al medico la sua quota, al netto delle trattenute. La struttura funge da sostituto d’imposta sui compensi intramoenia.Questo significa che:I compensi intramoenia non rientrano nel fatturato della partita IVA ai fini del limite forfettario (85.000 euro)I compensi intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente (come le indennità SSN), non reddito di lavoro autonomoConcorrono però alla verifica della soglia dei 35.000 euro di redditi assimilati per la causa ostativa forfettarioIntramoenia AllargataL’intramoenia allargata consente al medico di esercitare l’attività privata anche in strutture esterne, convenzionate con il SSN a tale scopo. La logica fiscale è la medesima: il compenso è gestito dalla struttura, non fatturato direttamente dal medico.Libero Professionista Convenzionato vs Libero Professionista Puro: ConfrontoPer chiarire le differenze pratiche, ecco un confronto tra le due figure:AspettoConvenzionato SSNLibero Prof. Puro (privato)Natura reddito SSNAssimilato lavoro dipendente (art. 50 TUIR)Non applicabileSostituto d’impostaASL/strutturaNessuno (salvo committenti impresa)Quadro dichiarazioneRC per SSN + RE per privatoSolo RE (o LM se forfettario)IVA fatture sanitarieEsenzione N4 (art. 10 n.18)Esenzione N4 (art. 10 n.18)Limite forfettarioSoglia 35.000 euro su SSN ostativaSoglia 85.000 su ricavi autonomiContributi previdenzialiCassa specifica + quota SSN trattenuta ASLSolo cassa di categoria (o Gest. Sep.)Casi Specifici per CategoriaMMG (Medico di Medicina Generale)Il MMG percepisce dall’ASL una quota capitaria (compenso per assistito in lista) e indennità varie. Tutti questi compensi sono redditi assimilati ex art. 50 TUIR. Può fare attività privata extramuraria con partita IVA, ma se le indennità SSN superano 35.000 euro perde l’accesso al forfettario per l’attività privata. Versa ENPAM Quota A + Quota B + Fondo Medicina Generale.Specialista Ambulatoriale Interno (SAI)Lo specialista ambulatoriale opera nelle strutture del SSN su branche specialistiche (cardiologia, ortopedia, ecc.) con un rapporto di convenzione. I compensi sono calcolati in base alle ore settimanali di attività. Anche qui, classificazione come redditi assimilati e CU da ASL. L’ENPAM riceve i contributi per la quota SAI.Fisioterapista e Logopedista ConvenzionatiI fisioterapisti e logopedisti che lavorano in convenzione con l’ASL (es. prestazioni domiciliari o ambulatoriali accreditate) ricevono compensi classificati anch’essi come redditi assimilati se la convenzione è diretta. Se invece operano tramite una cooperativa o studio accreditato, il rapporto è con la struttura e i compensi potrebbero avere natura diversa. Per gli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti (L. 3/2018) la cassa previdenziale è l’INPS Gestione Separata (in attesa di ente autonomo).Per approfondire la situazione TSRM e tecnici della radiologia, leggi: Partita IVA TSRM 2026.FAQ — Domande FrequentiUn MMG con convenzione SSN può avere il regime forfettario?Solo se le indennità SSN percepite nell’anno precedente sono inferiori a 35.000 euro (soglia L. 207/2024). Se le indennità superano tale soglia, il forfettario è precluso per l’attività privata. La maggior parte dei MMG a tempo pieno supera questa soglia, quindi operano in regime ordinario IRPEF anche per l’attività extra-SSN.Il convenzionato deve emettere fattura all’ASL?Per le indennità SSN ordinarie, l’ASL funge da sostituto d’imposta e rilascia CU. Il professionista emette una ricevuta o nota compenso in esenzione IVA (N4). Non si tratta tecnicamente di una fattura commerciale, ma deve comunque rispettare il formato elettronico tramite SDI se il totale supera le soglie previste, con codice IPA dell’ente destinatario.Come si dichiarano i compensi SSN nel 730?Le indennità SSN vanno nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel rigo corrispondente del 730), utilizzando la CU rilasciata dall’ASL. L’eventuale attività privata va dichiarata nel quadro RE come reddito di lavoro autonomo.L’intramoenia riduce il limite forfettario?I compensi intramoenia non rientrano nel limite di 85.000 euro di ricavi/compensi di lavoro autonomo per il forfettario. Tuttavia, essendo redditi assimilati al lavoro dipendente, concorrono alla soglia di 35.000 euro che funge da causa ostativa. Se la somma di indennità SSN + compensi intramoenia supera 35.000 euro nell’anno precedente, il forfettario per l’anno successivo è precluso.Un fisioterapista convenzionato con INPS Gestione Separata può dedurre i contributi?I contributi INPS Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi. Se il fisioterapista ha sia reddito SSN (quadro RC) sia reddito privato (quadro RE), i contributi si deducono proporzionalmente o integralmente a seconda del tipo di attività prevalente. Conviene farsi assistere da un CAF o consulente fiscale per l’ottimizzazione.Conclusione: Cosa Fare in PraticaIl sanitario in convenzione SSN si trova in una posizione fiscale ibrida: è libero professionista con partita IVA, ma i compensi SSN seguono le regole del lavoro dipendente. Le decisioni chiave da prendere sono:Verificare le indennità SSN dell’anno precedente rispetto alla soglia dei 35.000 euro per capire se è accessibile il forfettario per l’attività privataImpostare la numerazione separata per le ricevute ASL e le fatture privateVerificare con la propria cassa previdenziale (ENPAM per medici, Gestione Separata o altra per i paramedici) le aliquote contributive applicabiliNon confondere il limite dei 35.000 euro (causa ostativa forfettario) con il limite dei 85.000 euro (ricavi forfettario): sono due soglie diverse con funzioni diversePer una valutazione personalizzata della tua situazione — che combina convenzione SSN, attività privata, intramoenia e gestione della partita IVA — il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale dedicata ai professionisti sanitari. Prenota un appuntamento per ricevere assistenza su misura.Articoli correlati del cluster sanitari:Professionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida hub completaFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026Partita IVA TSRM — Tecnico di Radiologia 2026Partita IVA Ostetrica 2026Osteopatia e SSN 2026: cosa cambiaLuglio 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-22 10:00:002026-06-14 08:31:32Partita IVA Sanitario in Convenzione SSN 2026: Fiscalità, Forfettario e Fatturazione ASL
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCalcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi PraticiIl calcolo delle tasse del regime forfettario 2026 è molto più semplice di quanto si pensi: una volta capita la formula, in pochi minuti puoi sapere esattamente quanto pagherai allo Stato. In questa guida ti spieghiamo passo passo come funziona, ti mettiamo a disposizione un simulatore online gratuito e analizziamo 4 esempi pratici concreti per categorie diverse: psicologo, web designer, idraulico e architetto. Tutto aggiornato ai coefficienti 2026 e alle aliquote contributive vigenti.Indice dei contenutiCome si calcolano le tasse del regime forfettarioFormula base del calcolo: la regola in 2 passaggiCoefficienti di redditivita 2026: la tabella completaContributi previdenziali: cosa pagare e quantoAliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupAliquota standard 15%: quando si applicaAcconti e saldo: come funzionano i versamentiSimulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiCosa non si puo detrarre nel forfettarioCosa si detrae: solo i contributi previdenzialiF24 e codici tributo: come pagareRavvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioCome si calcolano le tasse del regime forfettarioIl regime forfettario è un sistema fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali, IVA e IRAP con un’unica imposta sostitutiva. Il calcolo segue una logica forfettaria: non si detraggono le spese reali ma si applica un coefficiente di redditività ai compensi incassati.La filosofia del forfettario è semplificare al massimo gli adempimenti: niente registri IVA, niente studi di settore, niente ISA, niente ritenuta d’acconto. Bastano la fattura elettronica e la dichiarazione dei redditi annuale.★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Formula base del calcolo: la regola in 2 passaggiL’intero calcolo dell’imposta sostitutiva del forfettario si riassume in due semplici formule. Memorizzale: ti permetteranno di stimare le tasse in qualsiasi momento.Formula 1 – Reddito imponibileCompensi × Coefficiente redditività − Contributi versati = Reddito imponibileFormula 2 – Imposta sostitutivaReddito imponibile × Aliquota (5% o 15%) = Imposta da pagareI tre elementi chiave che entrano in gioco sono:Compensi annui: il totale fatturato nell’anno (massimo 85.000€)Coefficiente di redditività: percentuale fissata per legge in base al codice ATECOContributi previdenziali versati: l’unica voce deducibile dal reddito imponibileCoefficienti di redditività 2026: la tabella completaI coefficienti di redditività sono percentuali fisse stabilite dalla legge in base al gruppo ATECO. Più alto è il coefficiente, più alta è la base imponibile su cui si calcolano le tasse. Ecco la tabella aggiornata 2026:CoefficienteCategoria attivitàEsempi tipici40%Industrie alimentari e bevande, commercioBar, ristoranti take-away, negozi alimentari, e-commerce54%Commercio ambulante prodotti alimentariVenditori ambulanti, mercatari food62%Intermediari del commercioAgenti di commercio, procacciatori, mediatori67%Alloggio e ristorazioneB&B, affittacamere, ristoranti tradizionali78%Attività professionali e tecnicheAvvocati, commercialisti, consulenti, web designer, psicologi, ingegneri86%Costruzioni e attività immobiliariIdraulici, elettricisti, edili, agenti immobiliariIl coefficiente più diffuso è il 78%, perché copre tutta la macro-categoria delle attività professionali e tecniche: dai liberi professionisti iscritti agli albi (avvocati, ingegneri, commercialisti) ai consulenti senza albo (web designer, copywriter, social media manager, marketing specialist).Attenzione: il coefficiente non riflette la redditività reale. Significa che se sei un professionista (78%), lo Stato presume che il 22% dei tuoi compensi siano spese: non importa se in realtà spendi di più o di meno. È il prezzo della semplificazione.Contributi previdenziali: cosa pagare e quantoOltre all’imposta sostitutiva, ogni forfettario versa contributi previdenziali. Sono l’unica voce che si può dedurre dal reddito imponibile, quindi è fondamentale conoscere bene quanto si paga. La cassa di appartenenza dipende dall’attività svolta.Gestione Separata INPSÈ la cassa per i professionisti senza albo e collaboratori. Si applica al reddito imponibile (compensi × coefficiente):26,07%: aliquota piena (chi non ha altra copertura previdenziale)24%: aliquota ridotta (chi ha già un lavoro dipendente o pensione)Non c’è minimale: si paga in proporzione a quanto si fattura. È adatta a chi inizia con compensi bassi.INPS Artigiani e CommerciantiÈ la cassa per idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti, negozianti, ristoratori. Funziona diversamente:Minimale fisso 2026: circa 4.200€/anno (rateizzato in 4 rate trimestrali) anche con compensi zeroAliquota: 24,48% sul reddito eccedente il minimale (17.504€)Riduzione 35%: i forfettari possono richiedere lo sconto del 35% sui contributiRiduzione 35% artigiani/commercianti: è facoltativa ma molto vantaggiosa nei primi anni. Va richiesta entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole l’agevolazione tramite cassetto previdenziale INPS. Attenzione: riduce sia i contributi che la pensione futura.Casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Per i professionisti iscritti a un albo (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, geometri, infermieri, commercialisti) c’è una cassa specifica. Le aliquote variano:Cassa Forense (avvocati): 16% soggettivo + 4% integrativo, contributo minimo circa 3.500€ENPAM (medici): 19,50% per quota A + B, contributo minimo variabileENPAP (psicologi): 10% soggettivo + 2% integrativo, contributo minimo 780€Inarcassa (architetti/ingegneri): 14,5% soggettivo + 4% integrativo, minimo 2.555€CIPAG (geometri): 14,5% soggettivo + 5% integrativo, minimo 2.940€ENPAPI (infermieri): 16% soggettivo + 4% integrativo, minimo 1.515€Le casse professionali sono obbligatorie e sostitutive della Gestione Separata: chi è iscritto a un albo non versa anche all’INPS.Aliquota agevolata 5%: i requisiti per la startupNei primi 5 anni di attività l’aliquota può scendere dal 15% al 5%, un risparmio enorme. Ma l’agevolazione è soggetta a 3 requisiti precisi e non derogabili.Requisiti per l’aliquota 5%Nuova attività: il contribuente non deve aver esercitato altra attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedentiNon prosecuzione: l’attività non deve essere una semplice prosecuzione di una precedente, anche svolta come lavoro dipendente (con eccezione del praticantato obbligatorio)Limite compensi: in caso di prosecuzione di attività altrui, i compensi del cedente non devono superare 85.000€L’aliquota agevolata dura 5 anni dall’apertura della partita IVA. Dal sesto anno in poi si torna automaticamente al 15%, anche se si rispettano tutti i requisiti del forfettario.Aliquota standard 15%: quando si applicaDopo il quinto anno (o se non si hanno i requisiti startup) si applica l’aliquota standard del 15%. Anche questa è comunque molto conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria che, sui medesimi redditi, comporterebbe aliquote del 23-35%.Il 15% è una flat tax sostitutiva: non ci sono scaglioni, non ci sono addizionali regionali e comunali. La percentuale è la stessa che si fatturino 15.000€ o 85.000€.Acconti e saldo: come funzionano i versamentiL’imposta sostitutiva si paga in 3 momenti dell’anno: il saldo dell’anno precedente più due acconti per l’anno in corso. Il meccanismo degli acconti è uguale all’IRPEF.VersamentoScadenzaImportoSaldo anno precedente30 giugnoImposta dovuta meno acconti già versatiPrimo acconto30 giugno40% dell’imposta anno precedenteSecondo acconto30 novembre60% dell’imposta anno precedenteGli acconti complessivi sono il 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’imposta del 2025 è stata 3.000€, nel 2026 verseremo 1.200€ il 30 giugno (40%) e 1.800€ il 30 novembre (60%) come acconti, oltre al saldo 2025 di 3.000€ sempre il 30 giugno.Soglia minimo acconto: non si versa l’acconto se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 51,65€. Se è inferiore a 257,52€ si versa l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre.Simulatore online: calcola le tue tasse forfettario 2026Usa il simulatore gratuito qui sotto per calcolare in tempo reale quanto pagherai di tasse e contributi nel 2026. Inserisci i tuoi compensi previsti, scegli la categoria di attività e la cassa previdenziale: il sistema ti darà subito reddito netto, tasse e acconti.Calcolatore Tasse Forfettario 2026Inserisci i tuoi dati per stimare imposta e contributi Compensi annui previsti (€) Categoria attività Professionisti e tecnici (78%)Industrie alimentari e commercio (40%)Commercio ambulante (54%)Intermediari del commercio (62%)Alloggio e ristorazione (67%)Costruzioni e immobiliari (86%) Cassa previdenziale Gestione Separata INPS (26,07%)Gestione Separata ridotta (24%)INPS Artigiani/CommerciantiArtigiani con riduzione 35%Cassa Forense (avvocati)ENPAM (medici)ENPAP (psicologi)Inarcassa (architetti/ingegneri)CIPAG (geometri)ENPAPI (infermieri) Anno apertura P.IVA 2026 (startup – 5%)2025 (startup – 5%)2024 (startup – 5%)2023 (startup – 5%)2022 (startup – 5%)Prima del 2022 (15%) Calcola tasse e contributiRisultato del calcoloVuoi una consulenza personalizzata? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta nell’apertura e gestione del forfettario. Chiamaci: 0432 1638640 Disclaimer simulatore: i risultati sono indicativi e basati su aliquote 2026. Per il calcolo definitivo considera anche eventuali deduzioni specifiche, conguagli e variazioni normative. Per una consulenza personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.Esempi pratici di calcolo: 4 casi realiVediamo ora 4 casi pratici con calcoli completi: psicologo startup, web designer al secondo anno, idraulico artigiano e architetto vicino al limite. Numeri reali, formule esposte passo passo.Esempio 1 – Psicologo startup, compensi 25.000€Profilo: Maria, 28 anni, psicologa appena iscritta all’albo, apre P.IVA forfettaria nel 2026 e fattura 25.000€ nel primo anno.Compensi25.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (25.000 × 78%)19.500 €Contributi ENPAP (10% + 2% integrativo)~ 2.450 €Reddito imponibile (19.500 − 2.450)17.050 €Aliquota startup5%Imposta sostitutiva~ 853 €Netto in tasca (compensi − tasse − contributi)~ 21.700 €Maria pagherà 853€ di imposta più 2.450€ di contributi: una pressione fiscale totale del 13% circa, contro il 30%+ di un dipendente con stesso lordo.Esempio 2 – Web designer al 2° anno, compensi 45.000€Profilo: Luca, web designer freelance senza albo, ha aperto P.IVA nel 2025 e nel 2026 (secondo anno) fattura 45.000€. Niente altro lavoro: paga Gestione Separata piena.Compensi45.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (45.000 × 78%)35.100 €Contributi Gestione Separata 26,07% su 35.100~ 9.150 €Reddito imponibile25.950 €Aliquota startup (2° anno)5%Imposta sostitutiva~ 1.297 €Netto in tasca~ 34.553 €Nota: se Luca avesse già finito il quinquennio startup, l’aliquota sarebbe 15% e l’imposta salirebbe a circa 3.892€, con netto in tasca di ~31.958€.Esempio 3 – Idraulico artigiano, compensi 65.000€Profilo: Marco, idraulico in regime forfettario dal 2018 (oltre il quinquennio startup). Iscritto INPS Artigiani con riduzione 35%.Compensi65.000 €Coefficiente costruzioni86%Reddito lordo (65.000 × 86%)55.900 €Contributi INPS Artigiani con −35%~ 8.500 €Reddito imponibile47.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.110 €Netto in tasca~ 49.390 €La riduzione 35% sui contributi fa risparmiare ogni anno circa 4.500€ rispetto al pieno regime, ma riduce anche la pensione futura.Esempio 4 – Architetto vicino al limite, compensi 80.000€Profilo: Sofia, architetto Inarcassa, P.IVA forfettaria dal 2019 (oltre quinquennio). Compensi 80.000€: vicina al limite degli 85.000€.Compensi80.000 €Coefficiente professionale78%Reddito lordo (80.000 × 78%)62.400 €Contributi Inarcassa (14,5% + 4%)~ 11.000 €Reddito imponibile51.400 €Aliquota standard15%Imposta sostitutiva~ 7.710 €Netto in tasca~ 61.290 €Sofia è a 5.000€ dal limite: deve fare attenzione perché superare 85.000€ nel 2026 fa uscire dal forfettario nel 2027 con conseguente aumento delle aliquote.Cosa non si può detrarre nel forfettarioIl regime forfettario è semplificato proprio perché elimina la maggior parte delle detrazioni e deduzioni. Ecco la lista di ciò che NON si può scaricare:Spese di gestione attività: affitto studio, bollette, materiali, attrezzature, software, cancelleria. Tutto sostituito dal coefficiente forfettarioDetrazioni IRPEF: spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche, mutuo prima casa, oneri detraibiliDetrazione 19% per familiari a carico: il forfettario non beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a caricoInvestimenti aziendali: niente ammortamenti, niente super/iper-ammortamentoPerdite: anche in caso di anno con perdite, non si possono compensare con anni futuriSpese di rappresentanza, formazione, viaggi: tutte coperte dal coefficienteConseguenza pratica: se hai molte spese mediche detraibili (ad esempio 5.000€ per cure dentistiche), nel forfettario perdi i 950€ di detrazione 19% che avresti nel regime ordinario. Valuta sempre con il CAF se il forfettario è davvero la scelta migliore.Cosa si detrae: solo i contributi previdenzialiL’unica voce deducibile nel forfettario sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati. Sono deducibili dal reddito imponibile, abbattendo la base su cui si calcola l’imposta.Cosa si include nei contributi deducibili:Contributi Gestione Separata INPSContributi INPS Artigiani e Commercianti (anche minimale fisso)Contributi alle casse professionali (ENPAM, Cassa Forense, ENPAP, Inarcassa, ecc.)Eventuali contributi versati per riscatti, ricongiunzioniContributi versati ad enti previdenziali esteri equivalentiRegola del cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui sono effettivamente versati, non nell’anno di competenza. Se versi a gennaio 2027 i contributi del 2026, li dedurrai nella dichiarazione 2027 (anno fiscale 2026).F24 e codici tributo: come pagareI versamenti dell’imposta sostitutiva si effettuano tramite modello F24, lo stesso strumento usato per IRPEF e contributi. I codici tributo specifici per il forfettario sono 4 numeri facili da ricordare:Codice tributoDescrizionePeriodo1790Imposta sostitutiva forfettario – 1° acconto30 giugno1791Imposta sostitutiva forfettario – 2° acconto30 novembre1792Imposta sostitutiva forfettario – Saldo30 giugno1668Interessi rateazione (se rateizzato)MensileEsempio di F24 compilato (saldo + acconto)Vediamo come si compila l’F24 per il saldo 2025 + primo acconto 2026 di un forfettario con imposta annua 3.000€ (saldo da pagare 1.800€ perché ha già versato 1.200€ di acconti):SEZIONE ERARIO – Modello F24 ordinarioCodice tributoRateazioneAnnoImporto a debito1792010120251.800,001790010120261.200,00TOTALE3.000,00Il campo “Rateazione” si compila come 0101 se non si rateizza, oppure come 0106, 0206, … 0606 se si sceglie la rateazione mensile (massimo 6 rate fino a novembre).Rateizzazione del saldoIl saldo e il primo acconto possono essere rateizzati fino a 6 rate mensili (da giugno a novembre). Si applicano interessi dello 0,33% mensili (4% annuo). Il secondo acconto del 30 novembre invece deve essere versato in unica soluzione.Quando conviene rateizzare? Se hai liquidità limitata e l’imposta è elevata (3.000€ o più), la rateizzazione è quasi indolore: gli interessi su 6 rate sono circa 50€ ogni 1.000€. Ma se puoi pagare in un’unica soluzione, risparmi.Ravvedimento operoso: hai pagato in ritardo?Se non hai versato in tempo l’imposta sostitutiva, puoi usare il ravvedimento operoso: paghi tu stesso una sanzione ridotta evitando l’accertamento. Le percentuali della sanzione dipendono dai giorni di ritardo:Tipo ravvedimentoTermineSanzioneSprintEntro 14 giorni0,1% per ogni giorno (max 1,4%)BreveDa 15 a 30 giorni1,5%IntermedioDa 31 a 90 giorni1,67%LungoEntro 1 anno3,75%BiennaleEntro 2 anni4,29%Oltre alla sanzione ridotta, vanno calcolati anche gli interessi legali al tasso vigente (per il 2026: 2%). Il codice tributo per la sanzione è 8911, per gli interessi 1989.Esempio: hai dimenticato di versare 1.000€ entro il 30 giugno 2026 e ti accorgi a settembre. Sono passati ~75 giorni: ravvedimento intermedio 1,67% = 16,70€ di sanzione. Più ~4€ di interessi. Totale ravvedimento: ~20€.Domande frequenti sul calcolo tasse forfettarioQuanto si paga di tasse con un fatturato di 30.000 euro?Dipende da coefficiente, cassa e anno di apertura. Esempio professionista 78% in startup con Gestione Separata: reddito lordo 23.400€ meno 6.100€ di contributi = 17.300€ imponibile. Imposta 5% = 865€. Con aliquota 15% sale a 2.595€.Quando si paga la tassa del forfettario?L’imposta sostitutiva si paga il 30 giugno (saldo dell’anno precedente + primo acconto 40%) e il 30 novembre (secondo acconto 60%). È possibile rateizzare il saldo e il primo acconto fino a 6 rate mensili.Qual è il coefficiente per i web designer e consulenti senza albo?Il coefficiente è 78%, lo stesso dei professionisti iscritti agli albi. La macro-categoria delle “attività professionali e tecniche” copre tutti i lavori intellettuali: web designer, copywriter, social media manager, consulenti, traduttori.Come funziona l’aliquota 5% per le startup?Si applica per 5 anni dall’apertura della partita IVA se non hai esercitato altra attività nei 3 anni precedenti, se la nuova attività non è prosecuzione di una precedente (anche da dipendente) e se non superi i compensi del cedente. Dal 6° anno passi automaticamente al 15%.Devo versare i contributi anche se non fatturo nulla?Dipende dalla cassa: Gestione Separata INPS no (versamento proporzionale al reddito), INPS Artigiani/Commercianti sì (minimale 4.200€/anno indipendentemente dai compensi), casse professionali hanno minimali variabili (ENPAP 780€, Inarcassa 2.555€, ecc.).Posso detrarre le spese mediche o le ristrutturazioni casa?No, il regime forfettario non consente detrazioni IRPEF: niente spese mediche, ristrutturazioni, ecobonus, mutuo prima casa, spese scolastiche o altri oneri detraibili. L’unica deduzione ammessa sono i contributi previdenziali obbligatori versati.Cosa succede se sbaglio il calcolo dell’acconto?Se versi meno del dovuto, scatta una sanzione del 30% (riducibile con ravvedimento operoso). Se versi di più, l’eccedenza diventa credito d’imposta e si compensa nelle dichiarazioni successive. È sempre meglio usare il metodo storico (100% imposta anno precedente) che il previsionale.Il CAF Centro Fiscale può aiutarmi a calcolare le tasse del forfettario?Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti forfettari nell’apertura della partita IVA, nella tenuta degli adempimenti annuali (dichiarazione redditi, F24), nella scelta della cassa previdenziale e nel calcolo personalizzato di tasse e contributi. Contattaci al 0432 1638640 per un preventivo gratuito.Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineIl calcolo delle tasse del forfettario è semplice in teoria, ma nella pratica ogni situazione ha le sue particolarità: la scelta della cassa, la verifica dei requisiti startup, la richiesta della riduzione 35%, la compilazione dell’F24. Sbagliare costa: dalle sanzioni alla perdita del regime agevolato.Prenota una consulenza al CAF Centro FiscaleI nostri consulenti ti aiutano a calcolare con precisione tasse e contributi, ottimizzare il regime forfettario e non pagare un euro in più del dovuto.CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine Chiama: 0432 1638640 WhatsApp: 366 6018121★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime FiscaleVuoi metterti in proprio come agente di commercio o aprire un’agenzia immobiliare? Sono due professioni regolamentate, con percorsi di accesso, casse previdenziali e regimi fiscali profondamente diversi. L’agente di commercio versa contributi a ENASARCO e Gestione Separata INPS, il mediatore immobiliare paga la Gestione Commercianti INPS ed è obbligato a sottoscrivere una polizza fideiussoria. Entrambi possono accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività del 62%, ma le regole pratiche cambiano molto. In questa guida 2026 trovi tutto: iscrizione REA, codici ATECO, aliquote contributive, ritenute, esempi concreti di calcolo tasse e provvigioni di mercato.Indice dei contenutiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveAgente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRMediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaRegime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareRitenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreEsempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroEsempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroProcacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpese deducibili: auto, telefono, formazioneErrori comuni da evitare nel primo annoDomande frequentiAgente di commercio o mediatore immobiliare: differenze chiaveLe due figure vengono spesso confuse, ma la legge italiana le distingue nettamente. La differenza non è solo terminologica: cambiano il tipo di contratto, gli obblighi previdenziali e perfino la natura del compenso.L’agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.) è un professionista che, in base a un mandato continuativo con una o più aziende mandanti, promuove la conclusione di contratti di vendita di beni o servizi in una zona definita. Lavora “per conto di” un’azienda specifica e riceve provvigioni sui contratti andati a buon fine. Il rapporto è stabile e regolato dagli AEC (Accordi Economici Collettivi).Il mediatore immobiliare (legge 39/1989 e D.Lgs. 59/2010) è invece un professionista terzo e imparziale: mette in contatto venditore e acquirente di un immobile senza essere legato ad alcuna delle due parti da un rapporto di rappresentanza. Per questo viene retribuito da entrambe le parti del contratto, secondo la classica formula “provvigione per ciascuna parte”.AspettoAgente di commercioMediatore immobiliareRapportoMandato continuativo con casa mandanteImparziale tra le partiIscrizioneREA agenti (no esame)REA mediatori (esame CCIAA)Cassa previdenzialeENASARCO + Gestione SeparataINPS Gestione CommerciantiCodice ATECO46.18.00 / 46.19.0068.31.00Polizza fideiussoriaNon obbligatoriaObbligatoriaCompenso tipico5-15% sul venduto2-4% per parte★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Agente di commercio 2026: requisiti, REA, SCIA e ATECOPer avviare l’attività di agente di commercio nel 2026 servono tre adempimenti principali: apertura della partita IVA, iscrizione al REA con SCIA, iscrizione a ENASARCO. Vediamoli in ordine.Apertura della partita IVAL’apertura avviene tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, telematicamente via ComUnica. È gratuita. I codici ATECO 2025 più utilizzati per gli agenti di commercio sono:46.18.00 – Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti specifici (per esempio: agenti monomandatari di un settore particolare)46.19.00 – Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (per chi vende prodotti di settori diversi)46.14.0X – Agenti per prodotti specifici (macchinari, autoveicoli, prodotti industriali)46.16.0X – Agenti per tessili, abbigliamento e calzature46.17.0X – Agenti per prodotti alimentari, bevande, tabaccoIscrizione al REA con SCIADal 2012 (D.Lgs. 59/2010 e D.M. 26/10/2011) il vecchio “ruolo agenti” è stato abolito e sostituito dall’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio competente, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Per essere iscritti come agenti occorre uno dei seguenti requisiti professionali:Diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale, oppure laurea in materie economico-giuridicheAver frequentato un corso di formazione per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione (durata media 230 ore)Aver svolto attività come dipendente con qualifica di agente per almeno due anni nei cinque precedentiL’iscrizione al REA è gratuita ma richiede il diritto annuale CCIAA (variabile da circa 53 a 200 euro a seconda del fatturato).Mandato di agenziaUna volta iscritti, prima di iniziare l’attività occorre firmare il contratto di agenzia con la casa mandante. Gli AEC (Accordo Economico Collettivo) di settore – industria, commercio, piccole imprese – disciplinano provvigioni minime, esclusive di zona, durata, preavviso, indennità di clientela e di scioglimento. È fondamentale leggere bene il mandato prima di firmare: la zona, il portafoglio clienti, l’esclusiva e le aliquote provvigionali sono i punti che incidono di più sul futuro reddituale.ENASARCO 2026: aliquote, massimali e FIRRL’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è la cassa previdenziale obbligatoria integrativa per gli agenti di commercio. Si tratta di un secondo pilastro aggiuntivo: non sostituisce l’INPS Gestione Separata, vi si affianca.Aliquote contributive 2026Per il 2026 l’aliquota complessiva ENASARCO è del 17% delle provvigioni maturate, suddivisa al 50% tra agente e mandante:8,5% a carico dell’agente (trattenuto dalla mandante in fattura)8,5% a carico della mandante (versato direttamente da quest’ultima)Il versamento è trimestrale ed è effettuato dalla casa mandante per entrambe le quote. L’agente non deve preoccuparsi del versamento materiale: la casa mandante gli trattiene la sua quota in fattura e versa il totale direttamente all’ENASARCO entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre.Massimali e minimali ENASARCO 2026Il massimale provvigionale 2026 è fissato attorno a 65.485 euro per ogni rapporto di agenzia plurimandatario (38.500 euro per i monomandatari, importi soggetti a rivalutazione ISTAT). Sopra questa soglia non si versa più ENASARCO su quel mandato. Il minimale annuo garantito è di circa 909 euro per i plurimandatari e 1.819 euro per i monomandatari: se le provvigioni sono inferiori, la mandante deve comunque integrare fino al minimo.FIRR – Fondo Indennità Risoluzione RapportoOltre ai contributi previdenziali, la mandante versa al FIRR un’aliquota crescente sul totale delle provvigioni maturate dall’agente:4% sulla quota fino a 12.400 euro annui2% sulla quota tra 12.400 e 18.600 euro1% sulla quota eccedente 18.600 euroIl FIRR viene erogato all’agente al momento della cessazione del mandato e rappresenta una sorta di “TFR” per gli agenti.Indennità di clientelaAlla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto anche all’indennità di clientela (art. 1751 c.c.) se ha incrementato il portafoglio clienti della mandante e se la cessazione non è dovuta a sua colpa. L’indennità è calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, con un tetto pari alla provvigione media annua. Si somma al FIRR.Attenzione: il forfettario, pur essendo un regime semplificato, NON esonera dall’obbligo ENASARCO. La cassa va versata sempre, indipendentemente dal regime fiscale.Mediatore immobiliare 2026: esame, REA e polizza fideiussoriaIl mediatore immobiliare ha un percorso di accesso più articolato rispetto all’agente di commercio. Vediamo gli step obbligatori per il 2026.Esame in Camera di CommercioPer esercitare la professione di agente immobiliare è necessario superare un esame di abilitazione presso la CCIAA della provincia di residenza. L’esame consiste in:Una prova scritta con quesiti a risposta multipla e aperta su diritto civile, urbanistica, tributario, catasto, deontologiaUna prova orale di approfondimento sugli stessi argomentiSono ammessi alla prova chi ha frequentato un corso di formazione di almeno 80 ore presso enti accreditati, oppure chi ha conseguito laurea in materie economico-giuridiche o un diploma in mediazione.Iscrizione REA con qualifica di mediatoreSuperato l’esame, il candidato presenta SCIA al REA con la qualifica di mediatore immobiliare. La SCIA può essere personale (ditta individuale) o societaria (Srl, Snc, Sas). Solo da quel momento si può iniziare l’attività.Polizza fideiussoria obbligatoriaTra gli obblighi più impattanti dal punto di vista economico c’è la polizza fideiussoria a copertura dei rischi professionali, prevista dall’art. 3 comma 5-bis L. 39/1989. La polizza tutela i clienti per eventuali danni patrimoniali derivanti dall’attività di mediazione.Massimale minimo: 260.000 euro per i singoli mediatori, fino a 1,5 milioni per le societàCosto medio annuo: circa 2.500-3.500 euro per agente singolo, in base al massimale e alla compagniaDurata: annuale, da rinnovare ogni annoAssicurazione RC professionaleOltre alla fideiussione, è opportuno (e talvolta richiesto dal franchising di rete) sottoscrivere una RC professionale aggiuntiva, con costi che vanno da 400 a 1.200 euro all’anno.Codici ATECO per il mediatore immobiliare68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare (codice principale)68.32.00 – Gestione di immobili per conto terzi (eventuale codice secondario)Regime forfettario per agenti e mediatori: coefficiente 62%Sia gli agenti di commercio sia i mediatori immobiliari rientrano nel codice ATECO degli “intermediari del commercio” e sono associati al coefficiente di redditività del 62%. Questo significa che il reddito imponibile su cui pagare imposte e contributi è pari al 62% del fatturato lordo, mentre il restante 38% è considerato “spese forfettarie”.Limiti del regime forfettario 2026Soglia ricavi: 85.000 euro annui (provvigioni lorde)Spese per personale: max 20.000 euro annuiReddito da lavoro dipendente: max 35.000 euro l’anno precedenteAliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se “nuova attività”, poi 15%Calcolo del reddito imponibileFormula:Reddito imponibile = Provvigioni × 62%Imposta sostitutiva = (Reddito imponibile – Contributi versati) × 5% o 15%Esempio rapido: con 50.000 euro di provvigioni, il reddito imponibile forfettario è 31.000 euro (50.000 × 62%). Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno (ENASARCO 8,5% per gli agenti, INPS Commercianti per i mediatori), e sul risultato si applica l’aliquota del 5% o 15%.Vantaggi del forfettario per agenti e mediatoriNiente IVA: fatture senza addebito IVA, nessuna liquidazione trimestraleNiente ritenuta d’acconto in fattura (con dichiarazione esplicita al cliente)Niente IRAP e niente studi di settore/ISAContabilità semplificata: registro corrispettivi e fatture emesseRiduzione 35% contributi INPS Commercianti (per mediatori)Svantaggi: spese non deducibiliIl limite principale è che non è possibile detrarre le spese effettive: né l’auto, né il telefono, né la formazione, né l’affitto dell’ufficio. Tutto è già “incluso” nel coefficiente del 62%. Per chi sostiene molte spese reali (auto, carburante, autostrade, fiere) il regime ordinario può risultare più conveniente, soprattutto per agenti commerciali con grandi spostamenti.INPS Gestione Commercianti per il mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare non è un agente di commercio e quindi NON paga ENASARCO. Versa i contributi alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS, la stessa cassa di artigiani e commercianti.Contributi fissi e variabili 2026I contributi alla Gestione Commercianti si compongono di una parte fissa e una variabile:TipologiaImporto / Aliquota 2026Minimale di reddito~ 18.555 euro (rivalutato)Contributo fisso annuo~ 4.200 euro (24,48% sul minimale)Aliquota oltre minimale24,48%Aliquota oltre 55.448 euro25,48%Massimale imponibile~ 92.000 euroRiduzione under 213 punti percentuali in menoRiduzione 35% per forfettariI mediatori immobiliari che adottano il regime forfettario possono richiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS Commercianti. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole la riduzione, tramite servizio online INPS. La riduzione si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia alla parte variabile sul reddito eccedente.Esempio: contributo fisso normale 4.200 euro → con riduzione 35% diventa 2.730 euro/anno. Risparmio: 1.470 euro.Scadenze versamentoContributi fissi: 4 rate trimestrali (16/05, 16/08, 16/11, 16/02)Contributi variabili: con il saldo della dichiarazione redditi (30/06 saldo + I acconto, 30/11 II acconto)Ritenuta d’acconto e rivalsa INPS in fatturaLa fatturazione di agenti e mediatori presenta alcune peculiarità rispetto ad altre partite IVA. Vediamole nel dettaglio.Ritenuta d’acconto agenti di commercioL’agente di commercio in regime ordinario applica una ritenuta d’acconto del 23% calcolata sul 50% dell’imponibile (per via dell’abbattimento forfettario delle spese previsto dall’art. 25-bis DPR 600/73). Quindi la ritenuta effettiva è dell’11,5% sull’imponibile lordo.Se l’agente ha collaboratori o altri agenti dipendenti, può autocertificare alla mandante che la ritenuta sia ridotta al 4,6% (calcolata sul 20% dell’imponibile invece che sul 50%). La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo.Ritenuta mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare in regime ordinario applica la ritenuta del 23% sull’intero imponibile quando il cliente è impresa o professionista (no se cliente è privato). Per i privati, ovviamente, la ritenuta non si applica.Forfettari: niente ritenutaI forfettari, sia agenti sia mediatori, NON subiscono ritenuta d’acconto. In fattura va riportata la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte ai sensi dell’art. 1, comma 67, della stessa legge”.Rivalsa INPS in fattura (4%)Tra le specificità dei mediatori immobiliari, c’è la possibilità di rivalersi del 4% dei contributi INPS Commercianti sul cliente (art. 1, comma 787 L. 296/2006). Si tratta di un addebito aggiuntivo del 4% del totale fattura, che il cliente paga e che concorre al reddito tassato.Esempio fattura mediatore forfettario con rivalsa INPS:Provvigione: 5.000 euroRivalsa INPS 4%: 200 euroTotale fattura: 5.200 euroImposta di bollo (sopra 77,47 euro): 2 euro a carico clienteProvvigioni di mercato: agente vs mediatoreQuanto si guadagna effettivamente? Le provvigioni di mercato variano molto in base al settore, alla zona e all’esperienza, ma esistono dei range tipici sia per gli agenti di commercio sia per i mediatori immobiliari.Provvigioni agente di commercioBeni di consumo (alimentari, food&beverage): 3-7%Tessile, abbigliamento, calzature: 6-10%Industriale, macchinari, ricambi: 5-15%Servizi (telecomunicazioni, energia): 5-12%Beni di lusso, gioielleria, mobili: 8-15%Le aliquote più alte si concentrano nei settori dove le vendite sono più complesse e i cicli più lunghi. Le aliquote più basse riguardano prodotti a rotazione rapida e bassi margini.Provvigioni mediatore immobiliareIl mediatore immobiliare, secondo gli usi e gli accordi locali tipici, applica una provvigione del 2-4% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle due parti (acquirente e venditore). La media nazionale si attesta intorno al 3% per parte, con punte fino al 4% per immobili di prestigio.Esempio provvigione su appartamento da 200.000 euro:Provvigione 3% dal venditore: 6.000 euro + IVAProvvigione 3% dall’acquirente: 6.000 euro + IVATotale fattura agenzia: 12.000 euro + IVA (o senza IVA se forfettario)Per le locazioni, la provvigione tipica è pari a una mensilità di canone più IVA per ciascuna parte (proprietario + inquilino).Esempio calcolo tasse: agente di commercio con 50.000 euroVediamo un caso pratico: Marco, 35 anni, agente di commercio plurimandatario nel settore tessile, primo anno di attività in regime forfettario, 50.000 euro di provvigioni lorde nel 2026.Calcolo ENASARCOProvvigioni: 50.000 euroENASARCO 8,5% trattenuto in fattura: 4.250 euro (versati dalle mandanti per conto di Marco)Calcolo Gestione Separata INPSL’agente di commercio è iscritto sia a ENASARCO sia alla Gestione Separata INPS (per la quota residuale di pensione obbligatoria). L’aliquota Gestione Separata 2026 è del 26,07% per chi non ha altra cassa obbligatoria, ma per gli agenti con ENASARCO si applica un’aliquota ridotta intorno al 24%. La base imponibile è il reddito netto forfettario.Reddito imponibile forfettario: 50.000 × 62% = 31.000 euroGestione Separata 24% su 31.000 = 7.440 euro circaCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 31.000 euroMeno contributi versati: -7.440 (Gestione Separata)Base imponibile imposta: 23.560 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.178 euroRiepilogo carico fiscaleVoceImportoENASARCO 8,5%4.250 euroGestione Separata INPS7.440 euroImposta sostitutiva 5%1.178 euroTOTALE12.868 euro (25,7%)Netto Marco37.132 euroDopo il quinto anno, l’imposta passa al 15% e il carico fiscale sale a circa il 28-29%. Marco riceve anche i benefici FIRR e indennità clientela alla cessazione del mandato.Esempio calcolo tasse: mediatore immobiliare con 60.000 euroSecondo caso: Sara, 32 anni, mediatore immobiliare, primo anno di attività in regime forfettario con riduzione 35% INPS, 60.000 euro di provvigioni nel 2026.Calcolo INPS Commercianti con riduzione 35%Reddito imponibile forfettario: 60.000 × 62% = 37.200 euroContributo fisso annuo (ridotto 35%): 4.200 × 0,65 = 2.730 euroEccedenza minimale: 37.200 – 18.555 = 18.645 euroContributo variabile 24,48% × 0,65 (riduzione): 18.645 × 15,91% = 2.967 euroTotale INPS: 5.697 euroCalcolo imposta sostitutivaReddito imponibile: 37.200 euroMeno contributi versati: -5.697 euroBase imponibile imposta: 31.503 euroImposta sostitutiva 5% (start-up): 1.575 euroCosti di esercizio aggiuntiviPolizza fideiussoria: ~3.000 euro/anno (NON deducibile in forfettario)RC professionale: ~600 euro/anno (NON deducibile)Diritto annuale CCIAA: ~120 euroRiepilogo carico totaleVoceImportoINPS Commercianti (con riduzione 35%)5.697 euroImposta sostitutiva 5%1.575 euroPolizza fideiussoria + RC3.600 euroDiritto CCIAA120 euroTOTALE costi/tasse10.992 euro (18,3%)Netto Sara49.008 euroIl mediatore ha contributi più alti in valore assoluto (a causa del minimale fisso) ma a parità di fatturato il netto è competitivo, soprattutto sfruttando la riduzione 35%.Procacciatore d’affari: differenze con l’agenteSpesso confuso con l’agente di commercio, il procacciatore d’affari è una figura distinta e non regolamentata da norme specifiche. Si tratta di chi promuove occasionalmente la conclusione di affari per conto altrui, senza un mandato continuativo.Differenze sostanzialiCaratteristicaAgenteProcacciatoreMandatoContinuativoOccasionaleIscrizione REAObbligatoriaNon richiestaENASARCOObbligatoriaNon dovutaEsclusiva di zonaTipicaAssenteLimite reddito occasionaleNessuno5.000 euro/anno (poi p.IVA)Se i compensi superano stabilmente i 5.000 euro l’anno o l’attività diventa abituale, l’Agenzia delle Entrate riqualifica il procacciatore come agente di commercio “di fatto”, con tutte le conseguenze previdenziali e fiscali (sanzioni ENASARCO incluse).Spese deducibili: auto, telefono, formazionePer chi adotta il regime ordinario (semplificato o ordinario), le spese sostenute per l’attività sono deducibili secondo le regole generali del TUIR. Per chi è in forfettario, invece, le spese sono già “incluse” nel coefficiente del 38% (cioè il complemento al 62% di redditività).Auto e carburanti (regime ordinario)Agenti di commercio: deducibilità all’80% dei costi e ammortamenti, con tetto del costo di acquisto a 25.823 euroMediatori immobiliari: deducibilità al 20% con tetto 18.076 euro (regola standard)IVA detraibile: 100% per agenti, 40% per mediatoriTelefono, internet, software gestionaliDeducibili all’80% sia per agenti sia per mediatoriIVA detraibile al 50% se uso promiscuoFormazione e aggiornamentoCorsi di aggiornamento, fiere di settore, abbonamenti professionali sono integralmente deducibili in ordinario fino a 10.000 euro/anno (art. 54 TUIR). In forfettario, come tutte le spese, sono già nel coefficiente.Quando conviene il regime ordinario?Per gli agenti di commercio con grandi spostamenti (auto, autostrade, alberghi, ristoranti) il regime ordinario può essere più vantaggioso. Indicativamente, se le spese reali superano il 38% del fatturato, l’ordinario batte il forfettario. Per i mediatori immobiliari, invece, le spese tipiche (polizza, ufficio, marketing) raramente superano il 38%, quindi il forfettario resta normalmente più conveniente nei primi anni.Errori comuni da evitare nel primo annoTra i casi che vediamo più spesso al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti commessi da agenti e mediatori al primo anno di attività.Iniziare prima dell’iscrizione REA: emettere fatture senza essere iscritti al REA è un illecito amministrativo con sanzioni fino a 5.000 euroDimenticare la richiesta riduzione 35% entro il 28 febbraio: per i mediatori forfettari significa perdere 1.500 euro circa di risparmio per quell’annoNon sottoscrivere la polizza fideiussoria prima di iniziare: il mediatore senza fideiussione viene sospeso dal REAConfondere ENASARCO con la Gestione Separata: l’agente paga ENTRAMBE, non è un’alternativaForfettario senza valutare le spese reali: per agenti con auto aziendale il forfettario può essere svantaggiosoRitenuta d’acconto applicata in forfettario: ogni anno tantissimi agenti si vedono trattenere il 23% senza diritto, e devono richiederla a rimborsoMancata indicazione rivalsa INPS in fattura: per i mediatori vale 4% del fatturato perso ogni annoConfondere agente con procacciatore “per occasionale”: oltre 5.000 euro/anno scatta riqualificazione e sanzioni ENASARCODomande frequentiPosso essere agente di commercio E mediatore immobiliare contemporaneamente?No, le due attività sono incompatibili per legge (art. 5 L. 39/1989 e D.Lgs. 59/2010). Un mediatore immobiliare non può svolgere attività di agenzia commerciale per conto terzi e viceversa. È invece possibile cumulare due settori diversi come agente di commercio (es. tessile e alimentare) o gestire più immobili come mediatore.Quanto costa aprire una partita IVA da agente di commercio?I costi di apertura sono molto contenuti: l’apertura della p.IVA è gratuita all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione REA costa il diritto annuale CCIAA (circa 53-200 euro). Servono inoltre 200-400 euro per l’eventuale corso di formazione regionale (se non si ha già il titolo). In totale: circa 300-700 euro per partire.Quanto costa aprire un’agenzia immobiliare?Per il mediatore immobiliare i costi iniziali sono più alti: corso di formazione 80 ore (~400-800 euro), tassa esame CCIAA (~200 euro), polizza fideiussoria (~3.000 euro/anno), RC professionale (~600 euro/anno), eventuale ufficio. In totale: 5.000-10.000 euro per il primo anno, escluso ufficio.L’ENASARCO sostituisce l’INPS?No. L’ENASARCO è un secondo pilastro pensionistico obbligatorio per gli agenti di commercio, ma NON sostituisce l’INPS. Gli agenti pagano sia ENASARCO sia la Gestione Separata INPS. Solo cumulando le due posizioni si raggiunge una copertura previdenziale completa.Quanto guadagna in media un agente immobiliare in Italia?Secondo i dati FIAIP e Nomisma 2025, il fatturato medio annuo di un agente immobiliare italiano è di circa 50.000-70.000 euro, con grande variabilità: nelle grandi città (Milano, Roma, Firenze) si superano gli 80.000 euro, nelle zone provinciali si scende sotto i 40.000 euro. I primi due anni sono solitamente sotto la media a causa del portafoglio clienti ancora in costruzione.Posso fatturare a privati come mediatore senza ritenuta?Sì. La ritenuta d’acconto si applica solo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista). I clienti privati non sono sostituti d’imposta, quindi non applicano alcuna ritenuta. La fattura viene emessa al netto, e il mediatore paga le imposte direttamente in dichiarazione redditi.Posso lavorare come agente plurimandatario?Sì, l’agente plurimandatario ha più mandati con aziende diverse e non in concorrenza tra loro. È la forma più diffusa. L’agente monomandatario ha invece un unico mandato esclusivo (più tutelato sui minimi ENASARCO ma con vincoli maggiori).La rivalsa INPS 4% è obbligatoria per il mediatore?No, è una facoltà. Il mediatore può scegliere se applicarla o meno in fattura. Se applicata, l’addebito del 4% è a carico del cliente (impresa o privato che sia) e concorre comunque al reddito imponibile del mediatore. Per fatture verso aziende è prassi applicarla; per piccoli importi a privati spesso si rinuncia per semplicità commerciale.Quando si versa l’IRPEF in regime ordinario?Sia agenti sia mediatori in regime ordinario versano IRPEF con i normali termini: 30 giugno (saldo + I acconto 40%) e 30 novembre (II acconto 60%). L’aliquota IRPEF è progressiva (23%, 35%, 43%) e si somma alle addizionali regionali e comunali.Vuoi metterti in proprio come agente di commercio o mediatore? Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineAprire partita IVA da agente di commercio o mediatore immobiliare richiede competenze specifiche su REA, ENASARCO o INPS Commercianti, polizze obbligatorie, fatturazione con ritenuta e rivalsa. Sbagliare un passaggio nei primi mesi può costare migliaia di euro tra sanzioni e mancate detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutti i passaggi: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, iscrizione REA e SCIA in CCIAA, scelta del regime fiscale ottimale (forfettario vs ordinario), gestione contributi ENASARCO o Gestione Commercianti, fatturazione elettronica e dichiarazioni annuali. Lavoriamo con agenti commerciali e agenzie immobiliari di tutto il Friuli Venezia Giulia.Prenota una consulenza dedicataAnalizziamo il tuo caso e ti aiutiamo a scegliere il regime fiscale piu’ conveniente, calcolare le tasse del primo anno e gestire ENASARCO o INPS Commercianti senza errori.CAF Centro Fiscale UdineViale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTel. 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo aggiornato a luglio 2026. Aliquote ENASARCO, INPS Commercianti e massimali sono soggetti a rivalutazione annuale: verifica sempre i valori in vigore al momento della tua apertura partita IVA con il tuo CAF di fiducia.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Luglio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 14:00:002026-05-23 07:40:54Partita IVA Agente Immobiliare e Commerciale 2026: Enasarco, Provvigioni e Regime Fiscale