Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se gestisci un’associazione o un ente del Terzo Settore (ETS) che svolge anche attivita commerciali marginali, ti sarai chiesto se il regime forfettario puo essere una soluzione utile per semplificare gli adempimenti fiscali. La risposta non e scontata: il regime forfettario nasce per le persone fisiche titolari di partita IVA, non per gli enti in quanto tali, ma esistono situazioni concrete in cui una componente dell’attivita di un ETS o di un’associazione puo intrecciarsi con questo regime agevolato. In questa guida vediamo, in modo semplice, chi puo davvero valutare il passaggio al regime forfettario ETS, quali sono i requisiti generali, come funziona la tassazione forfettaria e quali errori evitare.

Nota: la materia della fiscalita degli Enti del Terzo Settore e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da provvedimenti attuativi successivi, alcuni dei quali soggetti a modifiche e chiarimenti nel tempo. Per le situazioni piu specifiche e per capire se il tuo ente rientra tra i soggetti che possono realmente utilizzare il regime forfettario, il confronto con un consulente resta indispensabile.

Chi puo accedere al regime forfettario ETS

Il primo punto da chiarire, per chi gestisce un’associazione, e che il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale: liberi professionisti, artigiani, commercianti. Un’associazione o un ente del Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo, non puo aprire una partita IVA in regime forfettario a proprio nome nello stesso modo in cui lo farebbe un libero professionista. Quando si parla di regime forfettario ETS, quindi, ci si riferisce tipicamente a due situazioni diverse che vale la pena distinguere con chiarezza.

La prima situazione riguarda i collaboratori o i professionisti che lavorano con partita IVA propria per conto di un’associazione o di un ETS, ad esempio consulenti, formatori o tecnici che fatturano le loro prestazioni all’ente: in questo caso e il singolo professionista, non l’associazione, a poter eventualmente rientrare nel regime forfettario, rispettando i requisiti generali validi per chiunque. La seconda situazione riguarda invece gli enti che svolgono attivita commerciali marginali o occasionali accanto alla loro attivita istituzionale: qui entra in gioco non il regime forfettario delle persone fisiche, ma regimi fiscali agevolati pensati specificamente per gli enti non profit, con logiche e soglie diverse.

Per questo motivo, prima di parlare di “passaggio al regime forfettario”, e importante capire in quale delle due situazioni si trova concretamente il tuo ente. Un errore comune e pensare che basti “aprire una partita IVA forfettaria” per l’associazione: la realta e piu articolata e richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura giuridica dell’ente, delle attivita svolte e della loro rilevanza economica rispetto allo scopo istituzionale.

Requisiti e limiti di ricavi per il regime forfettario

Per chi, come professionista collegato a un’associazione, valuta l’accesso al regime forfettario a titolo individuale, valgono le regole generali applicabili a tutte le partite IVA. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi o compensi annui, fissato a 85.000 euro: chi supera questa soglia nel corso dell’anno esce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Esiste anche una soglia piu alta, pari a 100.000 euro, superata la quale l’uscita dal regime scatta immediatamente, nello stesso anno, con un ricalcolo dell’IVA sulle operazioni gia effettuate.

Tra le altre condizioni di accesso rientra il limite relativo al reddito da lavoro dipendente o pensione percepito nell’anno precedente, che non deve superare 35.000 euro: chi supera questa cifra non puo accedere al regime forfettario, anche se rispetta il limite di ricavi. Esistono poi limiti riferiti alle spese per personale e lavoro accessorio e agli investimenti in beni strumentali, pensati per evitare che il regime agevolato venga utilizzato da attivita di fatto strutturate come imprese di dimensioni maggiori.

Per gli enti del Terzo Settore che svolgono invece attivita commerciali accessorie rispetto allo scopo istituzionale, i limiti e le condizioni da rispettare sono diversi da quelli del regime forfettario delle persone fisiche: la normativa di settore individua soglie proprie per distinguere le attivita non commerciali da quelle commerciali, e prevede regimi fiscali agevolati dedicati agli enti non profit. Proprio perche queste soglie possono essere oggetto di aggiornamento e di interpretazione, e sempre opportuno verificare la situazione specifica del tuo ente con un professionista, evitando di applicare per analogia le regole pensate per il lavoratore autonomo individuale.

Come funziona la tassazione forfettaria per ETS e associazioni

Nel regime forfettario delle persone fisiche, la tassazione funziona in modo semplificato rispetto al regime ordinario: non si deducono le spese sostenute in modo analitico, ma si applica un coefficiente di redditivita ai ricavi o compensi, che varia in base al codice ATECO dell’attivita svolta. Per le attivita professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie il coefficiente e pari al 78%, mentre per la maggior parte delle altre attivita si applica un coefficiente del 67%. Sul reddito imponibile cosi calcolato si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: l’aliquota standard e del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attivita per chi apre una nuova partita IVA senza aver svolto un’attivita simile nei tre anni precedenti.

Questo meccanismo puo essere rilevante per il singolo professionista che collabora con l’associazione, ma non si applica automaticamente all’ente nel suo complesso. Per gli ETS, la tassazione delle eventuali attivita commerciali segue infatti le regole del Codice del Terzo Settore e delle norme fiscali di settore, che possono prevedere regimi forfettari dedicati con proprie modalita di determinazione del reddito imponibile, differenti da quelle appena descritte per le persone fisiche. In alcuni casi, per specifiche attivita, sono previsti coefficienti o percentuali forfettarie di deduzione delle spese studiati appositamente per il mondo non profit.

Vista la complessita e la specificita della materia, in questa sede preferiamo non addentrarci in percentuali di dettaglio riferite esclusivamente agli ETS, per evitare di fornire indicazioni che potrebbero non essere aggiornate rispetto agli ultimi chiarimenti normativi o di prassi. Il consiglio pratico e di farsi assistere da un professionista o dal CAF per individuare correttamente il regime fiscale applicabile alle attivita commerciali del tuo ente e per calcolare in modo corretto l’imposta dovuta.

Adempimenti pratici per il passaggio al regime forfettario

Se il passaggio riguarda il professionista collegato all’associazione che apre o gia possiede una partita IVA individuale, gli adempimenti pratici seguono la procedura standard prevista per il regime forfettario: comunicazione dell’opzione, corretta indicazione del codice ATECO, verifica dell’assenza di cause ostative e gestione della fatturazione senza applicazione dell’IVA, con l’apposita dicitura di legge in fattura. Anche la marca da bollo va gestita correttamente quando l’importo della fattura supera la soglia prevista.

Se invece il tema riguarda l’ente nel suo complesso, il percorso e diverso e piu articolato: occorre innanzitutto verificare come sono qualificate le attivita svolte (istituzionali, commerciali marginali, commerciali vere e proprie), controllare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la relativa qualifica dell’ente, e valutare insieme a un consulente quale regime fiscale sia effettivamente applicabile alle componenti commerciali dell’attivita. Solo dopo questa valutazione preliminare si puo procedere con gli adempimenti contabili e dichiarativi coerenti con il regime individuato.

In generale, i passaggi operativi da tenere presenti sono:

  • Verificare la natura giuridica dell’ente e la sua iscrizione al RUNTS
  • Distinguere con precisione le attivita istituzionali da quelle commerciali
  • Individuare, con l’aiuto di un professionista, il regime fiscale corretto per le attivita commerciali
  • Verificare se i singoli collaboratori con partita IVA rispettano i requisiti del regime forfettario individuale
  • Aggiornare la gestione contabile e la fatturazione in coerenza con il regime individuato
  • Conservare la documentazione utile a dimostrare la corretta qualificazione delle attivita in caso di controllo

Questo tipo di verifica richiede attenzione, perche un errore nella qualificazione delle attivita puo comportare conseguenze fiscali rilevanti per l’ente. Il CAF Centro Fiscale puo supportarti in questa fase di analisi, aiutandoti a capire quale strada percorrere e occupandosi degli adempimenti pratici legati alla partita IVA dei collaboratori e alla gestione fiscale corrente.

Differenze rispetto al regime ordinario per gli ETS

La differenza principale tra un regime agevolato/forfettario e il regime ordinario sta nella modalita di determinazione del reddito imponibile e negli adempimenti contabili richiesti. Nel regime ordinario, l’ente (o il professionista) deve tenere una contabilita analitica, documentando puntualmente costi e ricavi, con maggiore complessita gestionale ma anche maggiore possibilita di dedurre le spese effettivamente sostenute. Nei regimi agevolati, invece, la determinazione del reddito avviene in modo semplificato, tramite percentuali o coefficienti forfettari, riducendo gli adempimenti ma anche la possibilita di scaricare analiticamente i costi.

Per un’associazione o un ETS, la scelta tra i due approcci non e sempre libera: dipende dalla natura e dalle dimensioni delle attivita commerciali svolte, dalla qualifica dell’ente e da eventuali soglie previste dalla normativa di settore. In alcuni casi il regime semplificato puo comportare una tassazione piu vantaggiosa e una gestione amministrativa piu snella, particolarmente utile per enti con risorse limitate e senza una struttura amministrativa interna dedicata. In altri casi, se le attivita commerciali sono rilevanti o strutturate, potrebbe essere piu opportuno (o obbligatorio) restare nel regime ordinario.

Proprio per questo motivo non esiste una risposta valida per tutti gli enti: la scelta tra regime forfettario/agevolato e regime ordinario va valutata caso per caso, analizzando lo statuto dell’ente, le attivita effettivamente svolte e i relativi volumi economici. Un confronto preventivo con il CAF o con un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore permette di evitare scelte affrettate e di individuare la soluzione piu adatta alla situazione specifica.

Errori comuni da evitare

Nella pratica quotidiana, chi gestisce un’associazione o un ente del Terzo Settore commette spesso alcuni errori ricorrenti quando si avvicina al tema del regime forfettario. Conoscerli in anticipo aiuta a evitare complicazioni fiscali e amministrative che, in alcuni casi, possono avere conseguenze significative per l’ente.

  • Confondere il regime forfettario delle persone fisiche con i regimi agevolati per enti non profit: sono strumenti diversi, con requisiti e regole proprie
  • Aprire una partita IVA forfettaria a titolo personale pensando di farla “gestire” all’associazione: la partita IVA resta sempre riferita alla persona fisica, con responsabilita individuali
  • Non distinguere correttamente attivita istituzionali e attivita commerciali: una qualificazione errata puo comportare il ricalcolo delle imposte dovute
  • Ignorare i requisiti di accesso, come i limiti di ricavi o il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, per i collaboratori con partita IVA individuale
  • Applicare per analogia coefficienti o aliquote pensati per altri regimi, senza verificare quelli effettivamente previsti per l’attivita specifica dell’ente
  • Rimandare la verifica della propria situazione fiscale, affrontando il tema solo a ridosso delle scadenze dichiarative, quando i margini di intervento sono piu limitati

Evitare questi errori richiede innanzitutto chiarezza sulla natura giuridica del proprio ente e sulle attivita effettivamente svolte, oltre a un aggiornamento costante sulla normativa di settore, che nel corso degli anni ha visto diverse modifiche e chiarimenti. Il modo piu sicuro per affrontare correttamente il tema del regime forfettario ETS resta quello di farsi affiancare da chi si occupa di fiscalita ogni giorno, evitando soluzioni fai-da-te che, in un ambito cosi delicato, possono rivelarsi controproducenti.

Domande Frequenti sul Regime Forfettario per ETS

Un’associazione puo avere direttamente una partita IVA in regime forfettario?

No, il regime forfettario in senso stretto e riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. Un’associazione o un ETS, come soggetto collettivo, non puo accedervi allo stesso modo di un libero professionista: per le attivita commerciali degli enti esistono regimi fiscali agevolati dedicati, con regole proprie.

Chi collabora con un’associazione con partita IVA puo essere forfettario?

Si, un professionista o un collaboratore che emette fattura verso l’associazione con la propria partita IVA individuale puo rientrare nel regime forfettario, a condizione che rispetti i requisiti generali: limite di ricavi di 85.000 euro, limite di reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 35.000 euro e assenza di cause ostative.

Qual e il limite di ricavi del regime forfettario nel 2026?

Il limite di ricavi o compensi annui per accedere e mantenere il regime forfettario e di 85.000 euro. Superata questa soglia nel corso dell’anno, si esce dal regime dall’anno successivo; se si superano i 100.000 euro, l’uscita scatta immediatamente nello stesso anno.

Come capire se le attivita del mio ente sono commerciali o istituzionali?

La distinzione dipende dallo statuto dell’ente, dalla natura delle attivita svolte e dalle modalita con cui vengono realizzate. Non esiste una risposta univoca valida per tutti i casi: e consigliabile una valutazione specifica con un professionista o con il CAF, per evitare errori di qualificazione che potrebbero avere conseguenze fiscali.

Conviene sempre passare a un regime agevolato per le attivita commerciali di un ETS?

Non necessariamente. La convenienza dipende dal volume e dalla natura delle attivita commerciali svolte: un regime semplificato riduce gli adempimenti ma anche la possibilita di dedurre analiticamente i costi. La scelta va valutata caso per caso insieme a un consulente esperto in fiscalita del Terzo Settore.

Gestire correttamente la fiscalita di un’associazione o di un ente del Terzo Settore richiede attenzione e aggiornamento costante, soprattutto quando entrano in gioco i collaboratori con partita IVA e le eventuali attivita commerciali dell’ente. Un’analisi preventiva della propria situazione permette di scegliere il regime fiscale piu adatto, evitando errori che potrebbero costare caro in termini di imposte e sanzioni.

Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quale regime fiscale e piu adatto al tuo ente e ai tuoi collaboratori, gestendo per te gli adempimenti pratici legati al regime forfettario e alla fiscalita del Terzo Settore. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia. Ti forniremo un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo ente.

Oppure chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici a info@centrofiscale.com

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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’estratto contributivo INPS contiene una sezione specifica dedicata alla Gestione Separata (GS), la cassa previdenziale INPS per collaboratori, co.co.co., liberi professionisti senza cassa autonoma e lavoratori autonomi occasionali. Capire come leggere questa sezione è fondamentale per verificare che i contributi versati siano stati correttamente accreditati e per stimare i requisiti pensionistici futuri. In questa guida spieghiamo tutto, con le aliquote aggiornate al 2026.

Chi e’ iscritto alla Gestione Separata INPS

Sono iscritti alla Gestione Separata INPS:

  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e collaboratori a progetto
  • Liberi professionisti senza una cassa previdenziale di categoria (es. consulenti, formatori, traduttori, grafici)
  • Titolari di partita IVA in regime forfettario che non hanno un’altra cassa (es. non iscritti all’Ordine degli Avvocati che hanno Cassa Forense, o medici con ENPAM)
  • Lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui
  • Amministratori di società, sindaci, revisori con compenso

Se sei un professionista iscritto a una cassa previdenziale di categoria (Avvocati → Cassa Forense, Medici → ENPAM, Ingegneri → INARCASSA, ecc.), i tuoi contributi professionali non figurano nella Gestione Separata ma nella sezione dedicata alla tua cassa.

Aliquote Gestione Separata 2026: i valori aggiornati

Le aliquote contributive Gestione Separata per il 2026, secondo la circolare INPS di aggiornamento annuale, sono:

Categoria iscrittoAliquota 2026Composizione
Professionisti senza altra previdenza (ex co.co.co.)26,07%Base 25% + maternita 0,72% + DIS-COLL 0,35%
Iscritti con altra copertura previdenziale24%Solo quota base
Pensionati o iscritti altra cassa24%Solo quota base

Il massimale di reddito annuo su cui si calcolano i contributi GS nel 2026 è di circa 119.650 euro (rivalutato ISTAT annualmente — verificare la circolare INPS di inizio anno per il valore definitivo).

Per i forfettari: se non hai una cassa professionale di categoria, sei iscritto alla GS e applichi l’aliquota del 26,07% sul reddito imponibile (ricavi al netto dei costi fissi del forfettario, quindi il reddito fiscale). La base imponibile contributiva coincide con quella fiscale nel regime forfettario.

Come accedere all’estratto contributivo INPS

Per accedere all’estratto contributivo INPS:

  1. Accedi a MyINPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS
  2. Vai in “Il mio fascicolo previdenziale” → “Estratto conto previdenziale”
  3. Seleziona la gestione: scegli “Gestione Separata” dall’elenco delle gestioni disponibili
  4. Visualizza o scarica il PDF dell’estratto

In alternativa, puoi richiedere l’estratto tramite il Patronato CAF Centro Fiscale, che ti fornirà anche una lettura assistita della situazione contributiva e un’analisi dei requisiti pensionistici maturati.

Come leggere la sezione GS dell’estratto

La sezione Gestione Separata dell’estratto INPS mostra per ogni anno contributivo:

  • Anno di competenza: l’anno a cui si riferisce il contributo (non l’anno del versamento)
  • Reddito dichiarato: la base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi
  • Contributi accreditati: l’importo effettivamente versato e registrato
  • Mesi accreditati: numero di mesi contributivi per quell’anno (max 12)
  • Montante contributivo: il valore accumulato ai fini del calcolo della pensione contributiva

Cosa verificare:

  • Controlla che tutti gli anni in cui hai avuto redditi da collaborazione o da attività forfettaria siano presenti
  • Verifica che i contributi accreditati corrispondano a quanto versato (F24 GS)
  • Se un anno risulta mancante o con importi incongruenti, potrebbe esserci un errore di registrazione da correggere tramite il servizio “Rettifica dati estratto conto” su MyINPS

Accrediti contributivi GS: come funziona il calcolo

I contributi GS vengono versati con il modello F24 in due tranche annuali (acconto di novembre e saldo di giugno dell’anno successivo), ma vengono accreditati all’anno di riferimento del reddito, non all’anno del versamento. Questo significa che:

  • I contributi sul reddito 2025 versati a giugno 2026 figurano nell’estratto come contributi 2025
  • Il numero di mesi accreditati si calcola in base alla proporzione tra contributi versati e contributo minimo per ottenere un’intera annualità
  • Per maturare un anno pieno di contributi GS nel calcolo pensionistico, è necessario raggiungere almeno il minimale contributivo INPS annuale

Per approfondire le verifiche sulla posizione contributiva, leggi: Estratto contributivo INPS: come richiederlo e leggerlo.

Domande frequenti sull’estratto GS

Posso cumulate anni di Gestione Separata con anni da dipendente per la pensione?
Sì. I contributi GS sono cumulabili con quelli da lavoro dipendente (FPLD) e con quelli di altre gestioni, ai sensi della normativa sulla totalizzazione e il cumulo dei periodi contributivi (L. 228/2012).

Quanto vale un anno contributivo GS ai fini pensionistici?
Nel sistema contributivo puro (per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 o ha optato per il contributivo), ogni euro di contributo versato alla GS accresce il montante individuale, che viene poi trasformato in pensione applicando il coefficiente di trasformazione in base all’eta’ alla pensione.

I contributi GS sono deducibili fiscalmente?
Sì, i contributi versati alla Gestione Separata INPS sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Per i forfettari, i contributi GS sono deducibili in modo forfettario.

Ho versato contributi GS ma non li vedo nell’estratto: cosa faccio?
Verifica prima il modello F24 di versamento e assicurati che il codice tributo sia corretto (GS: contributi con codice CXX). Se il versamento è avvenuto correttamente, presenta una richiesta di rettifica tramite MyINPS o rivolgiti al Patronato.

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

Indice dei contenuti

  1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
  2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
  3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
  4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
  5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
  6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
  7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
  8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
  9. Cassa previdenziale dell’osteopata
  10. Domande frequenti

L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

I punti chiave dello stato attuale sono:

  • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
  • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
  • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
  • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

  • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
  • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
  • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
  • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
  • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

  • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
  • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
  • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
  • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

Tariffe dell’osteopata nel 2026

Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

  • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
  • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
  • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
  • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
  • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

Aspetti pratici da ricordare:

  • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
  • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
  • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
  • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

Software di fatturazione consigliati per osteopati

La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti), fattura elettronica via SdI (obbligatoria per l’osteopata, Ris. AdE 9/E/2026) e prezzo bloccato per 3 anni, da 49 € l’anno IVA inclusa. Il piano Pro (89 €) include anche il Sistema TS, utile se in futuro l’obbligo di invio diventerà operativo anche per gli osteopati.

Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

  • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
  • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
  • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
  • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
  • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
  • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

Cassa previdenziale dell’osteopata

L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

  • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
  • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
  • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
  • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026

La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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    04/09/2026
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    01/09/2026
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    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    23/07/2026
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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