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NOTIZIE

Assegno Unico, il pro-rata per chi non risiede in Italia: come funziona

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Assegno Unico e Universale (AUU) prevede una regola di calcolo proporzionale, il cosiddetto pro-rata, per chi durante l’anno non risiede stabilmente in Italia. Attorno a questa regola circola però un equivoco molto diffuso: non riguarda soltanto i lavoratori extracomunitari, come qualcuno continua a scrivere. L’assegno unico pro-rata non residenti si applica a chiunque non risieda, non abbia domicilio o non lavori in Italia per l’intero anno di riferimento, italiani compresi, oltre ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extra-UE. A fare la differenza non è la cittadinanza, ma la residenza.

Il tema riguarda, ad esempio, un lavoratore italiano che vive stabilmente all’estero ma presta attività lavorativa in Italia per alcuni mesi, un cittadino francese o tedesco che lavora in Italia senza trasferirvi la residenza, oppure un cittadino extra-UE regolarmente soggiornante che rientra nei requisiti previsti. In tutti questi casi l’importo dell’Assegno Unico viene calcolato in proporzione ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia, e non sull’intero anno.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026
  2. Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno Unico
  3. Requisiti per i cittadini extra-UE
  4. Periodo di riferimento della domanda

Cosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026

La normativa di riferimento è l’art. 7-bis del Decreto Legge n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 20 aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026. La norma è stata poi illustrata nel dettaglio dall’INPS con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026, che ne ha definito le modalità operative di applicazione.

La riforma ha un obiettivo preciso: estendere l’Assegno Unico Universale ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, superando un’esclusione che in passato aveva portato la Commissione Europea ad aprire una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese. In precedenza, infatti, i lavoratori UE privi di residenza italiana restavano fuori dalla misura, con un trattamento ritenuto discriminatorio rispetto ai lavoratori italiani nella stessa condizione.

Un’altra novità introdotta dallo stesso art. 7-bis è l’abolizione del requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi: la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 230/2021 è stata abrogata. Quel requisito valeva per tutti i richiedenti, in alternativa alla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Oggi, quindi, il diritto all’Assegno Unico si valuta in base ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio nell’anno, applicando il meccanismo del pro-rata, senza dover dimostrare una permanenza pregressa di due anni.

Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno Unico

Il meccanismo del pro-rata dell’Assegno Unico è più semplice di quanto sembri: l’importo mensile spettante resta calcolato secondo le regole ordinarie, basate su ISEE e composizione del nucleo familiare, ma viene riconosciuto solo per i mesi in cui il richiedente risulta effettivamente residente, domiciliato o occupato in Italia. Nei mesi in cui questa condizione non si verifica, la prestazione non viene erogata.

Facciamo un esempio pratico: un lavoratore che nell’anno di riferimento ha lavorato in Italia per sei mesi, mantenendo la residenza in un altro Paese, avrà diritto all’Assegno Unico limitatamente a quei sei mesi, e non per l’intero anno. Questo vale allo stesso modo per un cittadino italiano che vive stabilmente all’estero e lavora temporaneamente in Italia, per un lavoratore comunitario nella stessa condizione, e per un cittadino extra-UE in possesso dei requisiti richiesti.

Questa impostazione differenzia l’AUU da altre prestazioni familiari, come gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) gestiti dall’INPS, che seguono regole diverse. Per un confronto più approfondito su importi e requisiti degli assegni familiari tradizionali, può essere utile consultare la nostra guida agli Assegni Nucleo Familiare INPS 2026/2027.

Requisiti per i cittadini extra-UE

Per i cittadini di Paesi extra-UE, l’accesso all’Assegno Unico resta condizionato al possesso di specifici titoli di soggiorno, che restano validi anche dopo la riforma del 2026. In base alle disposizioni INPS, danno diritto alla prestazione (con calcolo pro-rata sui mesi di effettiva presenza in Italia):

  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • Permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
  • Permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
  • Permesso di soggiorno per attesa occupazione, come chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022

Chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione può quindi presentare domanda di Assegno Unico, ma è importante conoscere nel dettaglio requisiti e documentazione richiesta: su questo tema abbiamo dedicato un approfondimento specifico su Assegno Unico con Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione.

Periodo di riferimento della domanda

L’Assegno Unico Universale segue un ciclo annuale ben definito: il periodo di riferimento della domanda va dal 1° marzo al 28 (o 29) febbraio dell’anno successivo. Questo significa che, per continuare a percepire la prestazione senza interruzioni, la domanda o la sua conferma devono coprire correttamente questo arco temporale, tenendo conto degli eventuali mesi di residenza, lavoro o domicilio in Italia rilevanti ai fini del pro-rata.

Per chi non è residente stabilmente in Italia, ricostruire con precisione i mesi utili al calcolo dell’Assegno Unico e verificare la documentazione necessaria può risultare più complesso rispetto a una domanda ordinaria. Anche le tempistiche di pagamento seguono un calendario specifico, consultabile nella nostra guida al calendario pagamenti Assegno Unico INPS.

Domande frequenti sull’Assegno Unico per i non residenti

La regola del pro-rata riguarda solo gli stranieri extra-UE?

No. È un errore molto diffuso. Il pro-rata dell’Assegno Unico si applica a chiunque non sia residente stabilmente in Italia durante l’anno di riferimento: cittadini italiani che vivono all’estero, cittadini dell’Unione Europea non residenti e cittadini extra-UE in possesso dei titoli di soggiorno previsti. La discriminante è la residenza, non la cittadinanza.

Da quando è in vigore la nuova disciplina?

L’art. 7-bis del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, è in vigore dal 21 aprile 2026. L’INPS ha poi fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026.

Serve ancora dimostrare due anni di residenza in Italia?

No. Il requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi (in alternativa a un contratto di lavoro di durata almeno semestrale), è stato abolito con l’abrogazione della lettera d) dell’art. 3 del D.Lgs. 230/2021. Oggi conta il numero di mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia nell’anno di riferimento, calcolati con il meccanismo del pro-rata.

Perché è cambiata la normativa sull’Assegno Unico per i non residenti?

La modifica nasce principalmente per estendere l’Assegno Unico ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, chiudendo una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il trattamento riservato in precedenza a questi lavoratori.

Quali titoli di soggiorno servono per i cittadini extra-UE?

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, permesso per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, oppure permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo quanto chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Permessi Legge 104, puoi davvero andare in spiaggia? La sentenza che cambia le regole sull’assistenza

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Puoi davvero andare in spiaggia mentre usufruisci dei permessi legge 104? Per molti lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave questa domanda genera ansia: il timore è che qualsiasi momento di pausa, anche pochi minuti al mare, possa trasformarsi in un pretesto per un procedimento disciplinare. Una recente pronuncia, come riportato da QuiFinanza, mette ordine su questo tema delicato e stabilisce criteri chiari per distinguere l’assistenza legittima da un vero e proprio abuso del diritto.

La questione riguarda milioni di famiglie italiane. I permessi legge 104 spiaggia non sono un binomio scandaloso, ma un tema che va affrontato con criteri oggettivi: cosa prevede davvero la legge, cosa hanno stabilito i giudici e dove si colloca il confine tra pausa legittima e uso improprio del beneficio.

Indice dei contenuti

  • Permessi legge 104 e spiaggia: cosa ha stabilito la sentenza
  • Assistenza “continuativa e globale”: cosa significa davvero
  • Cosa si può fare (e cosa no) con i permessi 104 al mare
  • Onere della prova: chi deve dimostrare l’abuso
  • Un precedente collegato: il reintegro dopo il licenziamento

Permessi legge 104 e spiaggia: cosa ha stabilito la sentenza

La sentenza n. 536 del 19 agosto 2026 della Corte d’Appello di Bologna affronta proprio il caso di una lavoratrice che, durante alcune giornate di permesso concesso per assistere la madre con disabilità grave, si era allontanata per alcune ore recandosi al mare. Il datore di lavoro aveva ritenuto questo comportamento un uso distorto del beneficio e aveva proceduto al licenziamento per giusta causa.

I giudici hanno però ribaltato questa impostazione, affermando un principio destinato a fare scuola: l’allontanamento temporaneo dalla persona assistita non costituisce automaticamente abuso dei permessi legge 104. Il punto centrale della decisione è che la finalità assistenziale prevista dall’art. 33 della legge 104/1992 va valutata su base giornaliera e complessiva, non minuto per minuto.

In altre parole, chi usufruisce del permesso non ha l’obbligo di restare fisicamente incollato al familiare disabile per l’intera giornata. Anche chi assiste un genitore o un figlio con disabilità grave ha esigenze personali e psicofisiche che la legge riconosce e tutela, senza che questo comprometta il diritto al beneficio.

Assistenza “continuativa e globale”: cosa significa davvero

Il cuore della decisione ruota attorno a una formula che i giudici usano spesso in materia di permessi 104 al mare e assistenza: l’intervento deve essere permanente, continuativo e globale, ma questo non significa presenza fisica ininterrotta accanto all’assistito ogni singolo minuto della giornata.

Cosa guardano davvero i giudici quando devono valutare se un comportamento è legittimo? Gli elementi presi in considerazione sono diversi e vanno letti nel loro insieme, non isolatamente:

  • la durata e la frequenza degli allontanamenti rispetto all’intera giornata di permesso;
  • le attività effettivamente svolte per l’assistito nelle ore restanti (accompagnamenti, cure, gestione della quotidianita);
  • la convivenza e il ruolo di assistenza prevalente ricoperto dal lavoratore;
  • il mantenimento di un nesso causale credibile tra l’assenza dal lavoro e la finalità assistenziale del permesso.

Nel caso specifico, la lavoratrice aveva dimostrato di prestare effettiva assistenza alla madre nella maggior parte della giornata, con allontanamenti circoscritti e non sistematici. Questo ha permesso ai giudici di escludere lo sviamento del diritto, cioe l’uso del permesso per finalità del tutto estranee all’assistenza.

Cosa si può fare (e cosa no) con i permessi 104 al mare

Attenzione però a non trasformare questa sentenza in una licenza generica. Il principio non significa che chiunque possa dedicare l’intera giornata di permesso a se stesso, magari passando al mare o in vacanza senza alcun collegamento con l’assistenza. La differenza sta proprio nella proporzione tra il tempo dedicato all’assistito e quello destinato ad altro.

Restano quindi comportamenti a rischio, che i giudici hanno storicamente sanzionato in altre pronunce sui permessi legge 104:

  • utilizzare il permesso per un’intera giornata di vacanza senza alcuna attività assistenziale documentabile;
  • allontanarsi dal familiare per l’intera durata del permesso, senza convivenza né assistenza prevalente;
  • usare sistematicamente i giorni di permesso in coincidenza con eventi personali (gite, feste, impegni sportivi) del tutto scollegati dall’assistenza;
  • non essere in grado di fornire alcuna prova, anche indiretta, dell’attività di cura svolta durante il permesso.

Il criterio guida resta sempre lo stesso: il permesso deve rimanere funzionale, nel suo complesso, all’assistenza del familiare con disabilità grave. Una pausa al mare, uno spuntino fuori casa o qualche ora dedicata a se stessi non fanno perdere questa funzione, se il resto della giornata è effettivamente dedicato alla cura.

Onere della prova: chi deve dimostrare l’abuso

Un altro aspetto centrale della sentenza riguarda l’onere della prova. Non basta che il datore di lavoro dimostri, magari tramite un investigatore privato, che il dipendente si trovava al mare durante il permesso. Questo elemento da solo non è sufficiente a giustificare un licenziamento.

Spetta invece al datore di lavoro provare un uso realmente distorto del beneficio, dimostrando che l’assenza non aveva alcun collegamento con la finalità assistenziale prevista dalla norma. In assenza di questa prova rafforzata, il licenziamento per abuso dei permessi legge 104 rischia di essere dichiarato illegittimo, con conseguente reintegro del lavoratore.

Questo orientamento tutela i lavoratori da controlli sproporzionati e da interpretazioni troppo rigide della norma, ma al tempo stesso non lascia spazio a comportamenti opportunistici: chi utilizza i permessi in modo sistematicamente scollegato dall’assistenza resta comunque esposto a conseguenze disciplinari, se il datore riesce a fornire prove solide.

Un precedente collegato: il reintegro dopo il licenziamento

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha già fatto discutere. Su Centro Fiscale abbiamo raccontato un caso analogo di reintegro dopo licenziamento, in cui una lavoratrice licenziata proprio per aver trascorso alcune ore in spiaggia durante i permessi è stata reintegrata dal giudice, perché l’assistenza al familiare disabile era comunque risultata effettiva nel resto della giornata.

I due casi confermano lo stesso principio di fondo: la valutazione dell’uso dei permessi 104 al mare non può basarsi su un singolo episodio isolato, ma richiede un’analisi complessiva del comportamento del lavoratore e del suo effettivo impegno assistenziale.

Chi si occupa di un familiare con disabilità grave, oltre ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33, può avere diritto anche ad altre forme di sostegno economico. Su questo tema può essere utile approfondire come ottenere i bonus disabilità tramite giudice e tribunale, in caso di ritardi o dinieghi da parte degli enti competenti.

Domande frequenti sui permessi legge 104 e la spiaggia

Si può andare in spiaggia con i permessi legge 104?
Si, a condizione che l’assenza sia limitata nel tempo e che il resto della giornata sia effettivamente dedicato all’assistenza del familiare con disabilità grave. Non è richiesta una presenza fisica ininterrotta.

Cosa rischia chi usa i permessi 104 in modo improprio?
Se il datore di lavoro dimostra un uso realmente distorto del beneficio, privo di qualsiasi collegamento con l’assistenza, il lavoratore rischia sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa.

Chi deve dimostrare l’abuso dei permessi legge 104?
L’onere della prova spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare in modo concreto che l’assenza non aveva alcuna finalità assistenziale, non limitandosi a provare la semplice assenza fisica.

Quanti giorni di permesso legge 104 spettano al mese?
Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in forma di frazionamento in ore.

La sentenza sui permessi 104 e spiaggia vale per tutti i lavoratori?
I principi espressi dai giudici hanno valore orientativo generale e possono essere richiamati in casi analoghi, ma ogni situazione viene valutata caso per caso in base alle prove disponibili.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 17:00:002026-09-10 10:35:31Permessi Legge 104, puoi davvero andare in spiaggia? La sentenza che cambia le regole sull’assistenza
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IVA all’importazione e-commerce: come aderire al regime speciale dal 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi acquista o vende online prodotti provenienti da Paesi extra-UE dovrà fare i conti con importanti novità. Il regime speciale IVA importazione e-commerce è al centro di una riforma che punta a semplificare (ma anche a rendere più stringente) la gestione dell’imposta sulle spedizioni di modico valore in arrivo da fuori Unione Europea. Con le novità entrate in vigore nel corso del 2026, capire come funziona questo meccanismo diventa essenziale sia per i privati che acquistano online da piattaforme extra-UE, sia per i piccoli e-commerce e i dropshipper che gestiscono spedizioni verso l’Italia.

In questo articolo vediamo cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce, chi può aderirvi, come si differenzia dal più noto sistema IOSS (Import One Stop Shop) e quali sono le principali novità normative attese.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce
  2. Chi può aderire al regime speciale e quali sono i requisiti
  3. Come funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazione
  4. Regime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenze
  5. Cosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerce
  6. Domande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerce

Cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce

Il regime speciale IVA importazione e-commerce è una modalità semplificata che consente di dichiarare e versare l’IVA all’importazione dovuta sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE, quando il valore intrinseco della merce non supera i 150 euro. In pratica, invece di far pagare l’imposta al consumatore finale al momento dello sdoganamento (con tutti i ritardi e le complicazioni che questo comporta), il pagamento viene gestito in modo aggregato, con una dichiarazione mensile presentata all’Agenzia delle Dogane.

Questo sistema è pensato principalmente per gli operatori postali, i corrieri espresso e i doganalisti che agiscono come dichiaranti per conto del destinatario finale della merce, quando quest’ultimo non ha optato per lo IOSS. In parole semplici: se acquisti un prodotto da un venditore extra-UE che non aderisce all’IOSS, sarà il corriere a occuparsi della dichiarazione e della riscossione dell’IVA, applicando proprio questo regime speciale.

La normativa di riferimento italiana è contenuta negli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del D.P.R. 633/1972, che disciplinano i regimi OSS e IOSS, mentre il meccanismo di dichiarazione aggregata per l’importazione trova la propria base nell’articolo 70.1 del D.P.R. 633/1972 (inserito dal D.Lgs. 83/2021), che disciplina espressamente il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Chi può aderire al regime speciale e quali sono i requisiti

Non tutti possono utilizzare il regime speciale IVA importazione e-commerce: la normativa individua con precisione i soggetti abilitati — cioè chi presenta le merci in dogana per conto del destinatario — e le condizioni da rispettare. Il primo requisito riguarda il valore della merce: la soglia dei 150 euro si applica al valore intrinseco della singola spedizione, cioè al valore complessivo dei beni contenuti in un unico pacco destinato allo stesso acquirente, indipendentemente dal numero di articoli presenti.

Sono esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa, come alcolici e prodotti da fumo, per i quali restano applicabili le ordinarie procedure doganali. Vediamo nel dettaglio chi può accedere al regime speciale.

  • Operatori postali e corrieri espresso che presentano le dichiarazioni doganali per conto dei destinatari delle merci
  • Spedizionieri doganali abilitati alla rappresentanza indiretta in dogana
  • Piccoli e-commerce e dropshipper che non hanno optato per lo IOSS: non aderiscono direttamente al regime, ma le loro spedizioni vengono gestite con questo meccanismo dal corriere o dall’operatore postale che presenta la merce in dogana
  • Consumatori finali, che non sono soggetti abilitati ma beneficiano indirettamente del regime, perché non devono anticipare l’IVA al momento dello sdoganamento e la versano al corriere alla consegna

Un aspetto importante riguarda le partite IVA che vendono online tramite piattaforme extra-UE: chi gestisce un e-commerce deve prestare attenzione anche alla corretta gestione della fatturazione elettronica e dei codici IVA applicati in fattura. Per approfondire questo tema, può essere utile consultare la nostra guida sui Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026, che chiarisce come indicare correttamente le operazioni di importazione ed esportazione.

Come funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazione

L’adesione al regime speciale IVA importazione e-commerce avviene attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte del soggetto che agisce come dichiarante, tipicamente il corriere o l’operatore postale. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il dichiarante può riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna del pacco, senza bisogno di procedure doganali individuali per ogni singola spedizione.

Il versamento dell’imposta all’Erario avviene poi con cadenza mensile, in forma aggregata per tutte le spedizioni gestite nel periodo di riferimento. Questo meccanismo riduce notevolmente i tempi di consegna, perché evita che ogni singolo pacco resti bloccato in dogana in attesa del pagamento individuale dell’imposta.

Una novità rilevante riguarda il dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, già in vigore dal 1° luglio 2026 in forza del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, che ha soppresso la storica franchigia dai dazi per le spedizioni fino a 150 euro. Si tratta di una misura transitoria, applicabile fino al 1° luglio 2028, dopo la quale le merci acquistate online saranno assoggettate ai dazi ordinari. Il prelievo si applica indipendentemente dal meccanismo utilizzato per l’assolvimento dell’IVA all’importazione, sia esso lo IOSS, il regime speciale oppure la procedura ordinaria, e va ad aggiungersi (non a sostituire) l’imposta sul valore aggiunto già dovuta.

Regime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenze

È facile confondere il regime speciale IVA importazione e-commerce con lo IOSS, ma si tratta di due strumenti distinti, pur avendo finalità simili. Lo IOSS è un regime opzionale a cui può aderire direttamente il venditore extra-UE (o la piattaforma di marketplace che vende per suo conto): in questo caso l’IVA viene applicata già al momento dell’acquisto online, il consumatore paga il prezzo comprensivo di imposta e il venditore la versa mensilmente tramite un unico Stato membro di identificazione.

Il regime speciale, invece, entra in gioco quando il venditore non ha aderito allo IOSS. In questo scenario, è il corriere o l’operatore postale a occuparsi della dichiarazione doganale e a riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna, prima di sdoganare il pacco. Per il consumatore la differenza pratica è evidente: con lo IOSS l’imposta è già inclusa nel prezzo pagato online, mentre con il regime speciale l’IVA viene richiesta al corriere in un secondo momento, spesso insieme a un piccolo diritto di gestione della pratica doganale.

Per i piccoli e-commerce, la scelta tra i due sistemi ha ricadute concrete sulla gestione amministrativa e sulla soddisfazione del cliente finale, perché un pacco gestito tramite regime speciale può richiedere tempi di consegna leggermente più lunghi rispetto a uno già coperto da IOSS.

Cosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerce

La riforma della disciplina IVA sull’e-commerce si inserisce in un più ampio percorso di revisione delle regole doganali europee, che ha già portato all’abolizione della franchigia doganale sotto i 150 euro e punta a contrastare gli abusi legati alla frammentazione artificiosa delle spedizioni. Resta invece ferma, ai fini IVA, la soglia di 150 euro che delimita l’ambito dello IOSS e del regime speciale. Per i privati che acquistano online da venditori extra-UE, la conseguenza pratica è una maggiore trasparenza sui costi: sapere in anticipo se il venditore aderisce allo IOSS (imposta già inclusa nel prezzo) o se si applicherà il regime speciale IVA importazione e-commerce al momento della consegna aiuta a evitare sorprese.

Per i piccoli e-commerce e i dropshipper che importano merci da fornitori extra-UE, invece, diventa fondamentale valutare con attenzione quale regime convenga adottare, tenendo conto sia degli obblighi dichiarativi sia dell’impatto del dazio fisso in vigore dal 1° luglio 2026. Una gestione fiscale corretta delle importazioni e delle vendite online richiede competenze specifiche, soprattutto quando si opera con più canali di vendita e con volumi di spedizioni significativi.

Domande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerce

Cosa si intende per regime speciale IVA importazione e-commerce?

È il meccanismo che consente a operatori postali e corrieri di dichiarare e versare mensilmente, in forma aggregata, l’IVA dovuta sulle spedizioni extra-UE di valore intrinseco fino a 150 euro, quando il venditore non aderisce allo IOSS.

Qual è la differenza tra IOSS e regime speciale?

Con lo IOSS l’IVA è già inclusa nel prezzo pagato online dal consumatore. Con il regime speciale, invece, l’imposta viene riscossa dal corriere direttamente al destinatario al momento della consegna del pacco.

Quali beni rientrano nel regime speciale IVA importazione e-commerce?

Rientrano i beni con valore intrinseco della spedizione non superiore a 150 euro, ad esclusione dei prodotti soggetti ad accisa come alcolici e tabacchi.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per le importazioni e-commerce?

Dal 1° luglio 2026 si applica un dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, a prescindere dal regime IVA utilizzato. La misura, introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382, ha sostituito la franchigia doganale ed è transitoria fino al 1° luglio 2028.

Chi versa l’IVA all’importazione nel regime speciale?

È l’operatore postale, il corriere espresso o lo spedizioniere doganale a riscuotere l’IVA dal destinatario e a versarla mensilmente in forma aggregata all’Agenzia delle Dogane.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Decreto Primo Maggio 2026: le novità della legge di conversione su lavoro, contrattazione e incentivi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Decreto Primo Maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62) ha completato il suo percorso parlamentare ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. Il provvedimento, nato come decreto-legge con misure urgenti su retribuzioni, occupazione e mercato del lavoro, è stato modificato e ampliato durante l’esame alle Camere. Il risultato è un testo più corposo rispetto alla versione originaria, con novità che riguardano da vicino lavoratori dipendenti, famiglie e piccole imprese. In questo articolo riassumiamo, in modo semplice, cosa cambia con il decreto primo maggio legge di conversione su quattro fronti principali: giusta retribuzione, contrattazione collettiva, incentivi alle assunzioni e trasformazione dei contratti a termine.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Decreto Primo Maggio e la legge di conversione
  2. Le novità del decreto primo maggio su lavoro e giusta retribuzione
  3. Incentivi alle assunzioni: bonus donne e giovani
  4. Contrattazione collettiva e politiche retributive in azienda
  5. Trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili
  6. Domande frequenti sul decreto primo maggio legge di conversione

Cos’è il Decreto Primo Maggio e la legge di conversione

Il Decreto Primo Maggio è un decreto-legge varato dal Governo il 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026, con l’obiettivo dichiarato di intervenire su retribuzioni eque, incentivi all’occupazione e contrasto alle nuove forme di lavoro irregolare, comprese quelle legate alle piattaforme digitali. Come previsto dal nostro ordinamento, un decreto-legge entra subito in vigore ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni, pena la decadenza. Nei mesi scorsi le Camere hanno esaminato il testo, apportando numerose modifiche e integrazioni: il provvedimento originario è stato ampliato con diversi nuovi articoli aggiuntivi rispetto alla prima stesura.

Per chi si occupa di buste paga, assunzioni e adempimenti fiscali in azienda, così come per i lavoratori che vogliono capire quali tutele e opportunità sono cambiate, conoscere le novità della legge di conversione del decreto primo maggio è utile per orientarsi tra i nuovi obblighi e i nuovi incentivi disponibili.

Le novità del decreto primo maggio su lavoro e giusta retribuzione

Uno dei temi più discussi della legge di conversione del decreto primo maggio riguarda il principio della cosiddetta giusta retribuzione. Il legislatore non ha introdotto un salario minimo legale uguale per tutti i settori, come invece accade in altri Paesi europei. Ha scelto invece un approccio diverso, che lega l’idea di retribuzione equa al cosiddetto trattamento economico complessivo (spesso abbreviato in TEC), cioè l’insieme di voci retributive previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

In parole semplici, invece di fissare un importo minimo orario valido per legge in ogni settore, il decreto primo maggio punta a valorizzare i contratti collettivi già esistenti come parametro di riferimento per verificare se una retribuzione è adeguata. Questo significa che il livello di tutela può variare da settore a settore, a seconda di cosa prevede il contratto collettivo applicato in quella specifica attività.

Incentivi alle assunzioni: bonus donne e giovani

La legge di conversione del decreto primo maggio conferma e in parte rafforza alcuni incentivi economici pensati per favorire nuove assunzioni stabili, in particolare a favore di categorie considerate più fragili nel mercato del lavoro. Si tratta di esoneri contributivi, cioè sconti sui contributi previdenziali che il datore di lavoro dovrebbe normalmente versare all’INPS per ogni dipendente assunto: in pratica, per un periodo di tempo limitato, l’azienda paga meno contributi e risparmia sul costo del lavoro.

  • Bonus donne: esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratrici in condizione di svantaggio occupazionale, con importo mensile più elevato per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
  • Bonus giovani: esonero contributivo per le assunzioni stabili di lavoratori under 35 che si trovano in condizioni di particolare svantaggio occupazionale, anch’esso maggiorato per le assunzioni nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno.
  • Durata limitata nel tempo: entrambi gli incentivi sono riconosciuti per un numero massimo di mesi dalla data di assunzione, decorso il quale il beneficio cessa.

Chi ha già approfondito il tema può trovare maggiori dettagli sugli sgravi contributivi dedicati ai più giovani nel nostro articolo su esonero contributivo per le assunzioni di giovani nel 2026, che spiega come funziona questo tipo di agevolazione per le imprese.

Contrattazione collettiva e politiche retributive in azienda

Un altro aspetto rilevante della legge di conversione del decreto primo maggio riguarda il ruolo della contrattazione collettiva nelle politiche retributive aziendali. Il testo normativo conferma l’autonomia delle parti sociali, cioè sindacati e associazioni datoriali, nel definire le voci che compongono la retribuzione dei lavoratori, senza imporre un minimo salariale fissato per legge.

Allo stesso tempo, per accedere ad alcuni benefici e incentivi previsti dal decreto, le imprese devono garantire ai propri dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello individuato dal contratto collettivo di riferimento. In altre parole, il rispetto degli standard retributivi previsti dalla contrattazione collettiva diventa in alcuni casi una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi e degli altri incentivi introdotti dal decreto primo maggio.

Trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili

Tra le misure introdotte dalla legge di conversione del decreto primo maggio figura anche un incentivo pensato per favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, cioè la trasformazione di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La misura è riservata ai giovani under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026: punta a incoraggiare le aziende a consolidare i rapporti di lavoro già esistenti, invece di rinnovare più volte i contratti a scadenza.

Si tratta di un tema che riguarda da vicino milioni di lavoratori italiani con contratti a tempo determinato. Per un quadro più ampio sulla situazione dei lavoratori precari in Italia e sulle diverse tipologie di contratti a termine, puoi consultare il nostro approfondimento dedicato a precari in Italia e categorie di contratti a termine.

Domande frequenti sul decreto primo maggio legge di conversione

Cos’è il decreto primo maggio?
È un decreto-legge del Governo con misure urgenti su retribuzioni, incentivi all’occupazione e contrasto al lavoro irregolare, successivamente convertito in legge dal Parlamento con modifiche e integrazioni.

Il decreto primo maggio introduce un salario minimo legale?
No. La legge di conversione lega la giusta retribuzione al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali, senza fissare un minimo salariale legale uguale per tutti i settori.

Chi può beneficiare degli incentivi alle assunzioni?
Gli incentivi principali riguardano i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in condizione di svantaggio occupazionale e giovani under 35, sotto forma di esonero contributivo per un periodo limitato.

Gli incentivi sono uguali su tutto il territorio nazionale?
No. Per le assunzioni che rientrano nella ZES unica per il Mezzogiorno sono previsti importi più elevati rispetto al resto del territorio nazionale.

Cosa cambia per i contratti a termine?
Il decreto prevede un incentivo temporaneo per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro stabili, riservato ai giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato e valido per le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.

La contrattazione collettiva resta centrale con il decreto primo maggio?
Sì. Il testo conferma l’autonomia delle parti sociali nel definire le retribuzioni, ma il rispetto degli standard dei contratti collettivi diventa condizione per accedere ad alcuni incentivi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Credito d’Imposta Gasolio e Benzina Imprese Agricole 2026: il Decreto MASAF

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole è ormai realtà operativa: le domande sono aperte sul portale SIAN di AGEA e la scadenza per presentarle è vicina, fissata al 30 settembre 2026. La misura, prevista dall’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (e successivamente modificato dal decreto-legge n. 89/2026), è stata attuata con il decreto interministeriale MASAF-MEF (prot. n. 365846 del 27 luglio 2026), pubblicato poi anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026. Il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole copre fino al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante, entro un tetto di 50.000 euro per impresa e un plafond nazionale di 90 milioni di euro per il 2026. Le Istruzioni Operative di AGEA n. 72/2026, pubblicate il 5 agosto scorso, permettono alle imprese agricole di presentare la domanda fin da subito: mancano ormai pochi giorni alla chiusura della finestra. Vediamo chi può beneficiarne, quali spese sono ammesse e come procedere entro la scadenza.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Credito d’Imposta Gasolio e Benzina per le Imprese Agricole
  2. Decreto MASAF del 27 Luglio 2026: le Regole Attuative
  3. Chi Può Richiedere il Credito d’Imposta Carburanti Agricoli
  4. Domanda Già Aperta su SIAN: Scadenza al 30 Settembre 2026

Cos’è il Credito d’Imposta Gasolio e Benzina per le Imprese Agricole

Negli ultimi mesi il settore agricolo ha dovuto fare i conti con un aumento significativo del costo dei carburanti, dovuto alle tensioni internazionali sui mercati energetici. Per un’azienda agricola, gasolio e benzina non sono una spesa accessoria: servono per alimentare trattori, mezzi meccanici e, in alcuni casi, anche per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di ortaggi. Quando il prezzo del carburante sale, i margini si riducono e molte imprese si trovano in difficoltà a coprire i costi di produzione.

Per rispondere a questa situazione, il Governo ha previsto un credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole, una misura di sostegno che permette alle aziende del settore di recuperare parte delle spese sostenute per il carburante attraverso uno sconto fiscale. Le Istruzioni Operative di AGEA n. 72/2026, pubblicate il 5 agosto 2026, hanno reso pienamente operativo questo credito d’imposta carburanti agricoli 2026: la procedura di domanda è già attiva sul portale SIAN e le imprese interessate possono presentare la richiesta senza dover attendere ulteriori comunicazioni.

Decreto MASAF del 27 Luglio 2026: le Regole Attuative

Il decreto interministeriale MASAF-MEF, con prot. n. 365846 del 27 luglio 2026, dà attuazione all’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (e successivamente modificato dal decreto-legge n. 89/2026), e stabilisce con precisione i parametri economici della misura. Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese agricole ammonta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, documentate tramite fatture di acquisto al netto dell’IVA.

Il decreto attuativo, pubblicato successivamente anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026, fa parte del pacchetto di interventi varati dal Governo per contrastare gli effetti del caro carburanti sul settore agricolo, colpito dagli aumenti eccezionali dei prezzi legati alle recenti crisi internazionali. Il plafond complessivo stanziato per il 2026 è pari a 90 milioni di euro, mentre per ogni singola impresa beneficiaria il credito non potrà superare il limite massimo di 50.000 euro, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Tra le spese ammesse rientrano non solo il carburante per alimentare mezzi e macchinari agricoli, ma anche il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate alle coltivazioni orticole, un dettaglio importante per le imprese specializzate in questo tipo di produzione.

Chi Può Richiedere il Credito d’Imposta Carburanti Agricoli

Il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole è riservato alle aziende che esercitano attività agricola e che hanno sostenuto spese per carburante nel periodo agevolato, documentate da regolari fatture di acquisto. Si tratta di un’unica misura: nasce dall’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge n. 88/2026), trova attuazione nel decreto interministeriale MASAF-MEF del 27 luglio 2026 e viene gestita operativamente da AGEA attraverso le Istruzioni Operative n. 72/2026, che disciplinano la presentazione della domanda sul portale SIAN.

Non esistono quindi due procedure parallele o due basi normative distinte: il credito d’imposta carburanti agricoli 2026 disciplinato dal decreto MASAF e il bonus carburanti agricoli gestito da AGEA sono la stessa identica misura, vista semplicemente da due angolazioni, quella normativa del decreto e quella operativa della domanda telematica. Per la guida passo-passo alla compilazione della domanda sul portale SIAN, comprese le modalità di presentazione tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA), si può consultare l’articolo Bonus carburanti agricoli 2026: domanda AGEA entro il 30 settembre sul SIAN.

Domanda Già Aperta su SIAN: Scadenza al 30 Settembre 2026

Le Istruzioni Operative di AGEA n. 72/2026, pubblicate il 5 agosto 2026, hanno aperto ufficialmente la finestra per la presentazione della domanda a partire dal 6 agosto 2026: le imprese agricole interessate possono già richiedere il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole sul portale SIAN, anche tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA), allegando le fatture di acquisto del carburante in formato XML o PDF. La finestra resterà aperta fino al 30 settembre 2026: mancano quindi pochi giorni e le imprese che non hanno ancora presentato la richiesta dovrebbero attivarsi subito per non perdere l’agevolazione.

Una volta riconosciuto, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 31 dicembre 2026. Il codice tributo specifico per la compensazione non è ancora stato istituito dall’Agenzia delle Entrate: sarà reso noto con apposita risoluzione. La compensazione sarà comunque ammessa a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione di AGEA, atteso entro il 20 ottobre 2026, e comunque fino al 31 dicembre 2026.

Conclusione

Le istruzioni operative per il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole sono già pienamente attive: la domanda va presentata sul portale SIAN di AGEA, anche con l’aiuto di un Centro di Assistenza Agricola, e mancano ormai pochi giorni alla scadenza del 30 settembre 2026. Le imprese agricole che hanno sostenuto spese per carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 farebbero bene a verificare subito la propria posizione, senza attendere ulteriori comunicazioni: la finestra si chiude a breve e il codice tributo per la compensazione in F24 sarà comunicato in seguito dall’Agenzia delle Entrate.

Domande Frequenti sul Credito d’Imposta Carburanti Agricoli

Il credito d’imposta gasolio e benzina imprese agricole è la stessa cosa del bonus carburanti AGEA?

Sì, si tratta di un’unica misura. Nasce dall’articolo 8-ter del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, trova attuazione nel decreto interministeriale MASAF-MEF del 27 luglio 2026 ed è gestita operativamente da AGEA tramite le Istruzioni Operative n. 72/2026, che disciplinano la domanda sul portale SIAN entro il 30 settembre 2026.

Quali spese sono ammesse al credito d’imposta carburanti agricoli 2026?

Rientrano le spese per gasolio e benzina utilizzati per alimentare mezzi e macchinari impiegati nell’attività agricola, comprese quelle per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di ortaggi, sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 e documentate da fattura.

Entro quando va presentata la domanda per il credito d’imposta gasolio e benzina?

La domanda è già aperta sul portale SIAN di AGEA dal 6 agosto 2026 e va presentata entro il 30 settembre 2026, anche tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA), allegando le fatture di acquisto del carburante in formato XML o PDF.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Assegno Unico 2027, aumenti in arrivo con la rivalutazione ISTAT: quanto si potrebbe ottenere

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno unico 2027 si prepara a un nuovo adeguamento degli importi mensili. Il meccanismo di rivalutazione automatica legato all’inflazione, previsto dalla normativa istitutiva della misura, dovrebbe infatti far salire le cifre erogate alle famiglie con figli a carico. Non sono ancora stati diffusi i decreti ufficiali con i nuovi valori, ma il funzionamento del sistema permette di capire in che direzione si muoveranno gli importi.

Si tratta di una notizia attesa da migliaia di nuclei familiari italiani, dato che l’assegno unico e universale rappresenta ormai il principale sostegno economico per chi ha figli a carico, minorenni o maggiorenni fino a 21 anni se rispettano determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio come funziona la rivalutazione, quali sono gli importi attuali presi come riferimento e cosa aspettarsi dal 2027.

Indice dei contenuti

  • Cos’è l’Assegno Unico e a chi spetta
  • Come funziona la rivalutazione annuale
  • Gli importi 2026 come riferimento per il 2027
  • Cosa cambia con l’Assegno Unico 2027
  • Tempistiche e domande frequenti

Cos’è l’Assegno Unico e a chi spetta

L’assegno unico e universale (AUU) è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico. È stato introdotto dal D.Lgs. 230/2021 e ha sostituito diverse misure precedenti, come il bonus bebè e le detrazioni fiscali per figli a carico under 21, semplificando il sistema di aiuti alle famiglie in un’unica prestazione mensile.

Ne hanno diritto le famiglie con figli minorenni a carico, senza limiti di reddito, e con figli maggiorenni fino ai 21 anni se rispettano requisiti specifici (ad esempio se frequentano un percorso di studi, un tirocinio, sono registrati come disoccupati in cerca di lavoro o svolgono il servizio civile universale). Non ci sono soglie di reddito minime per accedere alla misura: cambia però l’importo erogato, che varia in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare.

Chi non presenta l’ISEE, o presenta un ISEE superiore alla soglia massima prevista, riceve comunque l’importo minimo garantito dalla normativa. Questo elemento è importante da ricordare: anche le famiglie con redditi più elevati hanno diritto a una quota, seppur ridotta rispetto a chi si trova nelle fasce ISEE più basse.

Come funziona la rivalutazione annuale

Il punto centrale della notizia riguarda proprio il meccanismo di rivalutazione dell’assegno unico. La normativa istitutiva prevede infatti che gli importi vengano aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, lo stesso indicatore utilizzato per adeguare pensioni e altre prestazioni sociali all’andamento dell’inflazione.

In parole semplici: se il costo della vita aumenta, aumentano proporzionalmente anche gli importi dell’assegno, in modo da mantenere inalterato il potere d’acquisto del sostegno erogato alle famiglie. Questo adeguamento è già avvenuto per il passaggio dal 2025 al 2026, quando gli importi sono stati rivalutati dello 1,4% circa, e si ripeterà secondo lo stesso schema anche per il passaggio al 2027.

La rivalutazione non riguarda solo l’importo massimo per figlio, ma anche le altre componenti della misura: l’importo minimo, le maggiorazioni per figli con disabilità, la maggiorazione per i figli successivi al secondo, quella per le madri under 21 e quella per i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano. Tutte queste voci vengono aggiornate percentualmente, mantenendo invariata la struttura complessiva della prestazione. Resta invece fissa a 150 euro al mese la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli (Circolare INPS n. 7/2026).

Gli importi 2026 come riferimento per il 2027

Per capire quali potrebbero essere gli importi del 2027 è utile partire dai valori attualmente in vigore nel 2026, che rappresentano la base di calcolo su cui si applicherà la nuova rivalutazione. Attualmente l’assegno unico prevede questi importi mensili per figlio:

  • Fino a un ISEE di circa 17.468,51 euro: importo massimo di 203,80 euro al mese per figlio minorenne (99,10 euro per i figli di 18-20 anni);
  • Tra la soglia minima e quella massima di ISEE: importo decrescente calcolato in modo progressivo;
  • Con ISEE superiore a 46.582,71 euro, oppure in assenza di ISEE: importo minimo di 58,30 euro al mese per figlio minorenne (29,10 euro per i figli di 18-20 anni);
  • Maggiorazione per figli con disabilità under 21: 99,10 euro al mese per disabilità media, 110,60 euro per disabilità grave e 122,30 euro per non autosufficienza, indipendentemente dall’ISEE;
  • Maggiorazione forfettaria per famiglie con 4 o più figli: circa 150 euro al mese per nucleo (non per singolo figlio);
  • Maggiorazione per nuclei con entrambi i genitori lavoratori: fino a 34,90 euro per ogni figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, poi decrescente e pari a zero oltre 46.582,71 euro (non spetta per i figli tra 18 e 21 anni).

Questi valori, aggiornati per il 2026 con una rivalutazione dell’1,4% rispetto all’anno precedente (Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026, Allegato 1), costituiscono il punto di partenza sul quale verrà applicata la percentuale di adeguamento per il 2027. È importante sottolineare che si tratta di importi di riferimento attuali, non ancora dei nuovi valori 2027.

Cosa cambia con l’Assegno Unico 2027

Per il 2027 ci si attende quindi un nuovo incremento degli importi dell’assegno unico, in linea con l’andamento dell’inflazione registrato nel corso del 2026. Al momento non esiste però una percentuale ufficiale di rivalutazione, né un decreto che stabilisca in modo definitivo i nuovi importi: questi dati vengono normalmente comunicati dall’INPS con una circolare dedicata, generalmente pubblicata verso la fine dell’anno o nei primi mesi di quello successivo.

Sulla base del meccanismo di calcolo previsto dalla normativa, è ragionevole ipotizzare che gli importi massimi e minimi dell’assegno unico 2027 possano salire leggermente rispetto ai valori 2026, così come è accaduto negli anni precedenti. Non è però possibile, allo stato attuale, indicare cifre precise: qualsiasi stima circolata in questa fase va considerata provvisoria, in attesa di conferma ufficiale da parte di INPS e MEF.

Un altro elemento da monitorare riguarda le eventuali novità che potrebbero essere introdotte con la prossima Legge di Bilancio, che talvolta ha previsto interventi aggiuntivi rispetto alla semplice rivalutazione ISTAT, ad esempio maggiorazioni specifiche per particolari categorie di famiglie o soglie ISEE riviste. Anche in questo caso, si tratta di ipotesi che potranno essere confermate solo con la pubblicazione dei testi normativi definitivi.

Fonti

  • Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 (importi e soglie ISEE dell’Assegno Unico 2026)
  • Allegato 1 alla Circolare INPS n. 7/2026 (tabella degli importi mensili 2026 per fascia ISEE)
  • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (istituzione dell’Assegno Unico e Universale)
  • Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 (calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026)

Tempistiche e domande frequenti

Per quanto riguarda le tempistiche, l’adeguamento degli importi dell’assegno unico 2027 dovrebbe avvenire, come consuetudine, tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con l’INPS che pubblicherà la circolare esplicativa contenente i nuovi valori mensili. I pagamenti ai beneficiari già titolari della prestazione avvengono in date diverse ogni mese, fissate dal calendario annuale dell’INPS (per il 2026 il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025), mentre per le nuove domande la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione.

Quando arriveranno i nuovi importi dell’assegno unico 2027?

Gli importi aggiornati vengono generalmente comunicati dall’INPS tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi di quello successivo, attraverso una circolare dedicata alla rivalutazione annuale.

Di quanto aumenterà l’assegno unico nel 2027?

Non esiste ancora una percentuale ufficiale. L’aumento dipenderà dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel corso del 2026, quindi al momento si può parlare solo di stime prudenti in attesa di conferma ufficiale.

Serve presentare un nuovo ISEE per ricevere l’importo aggiornato?

Sì. L’ISEE ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per continuare a ricevere l’importo calcolato in base alla propria situazione economica è necessario presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida per l’anno di riferimento.

Chi non presenta l’ISEE perde l’assegno unico?

No, ma senza ISEE valido si riceve l’importo minimo previsto dalla normativa, quello riservato anche a chi ha un ISEE superiore alla soglia massima.

Fino a che età spetta l’assegno unico per i figli?

Spetta senza limiti di reddito per i figli minorenni, mentre per i figli maggiorenni è previsto fino ai 21 anni, a condizione che frequentino un percorso di studi o di formazione, svolgano un tirocinio, siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, oppure svolgano un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, oppure svolgano il servizio civile universale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Pensione a 64 anni, Giorgetti apre alla proposta della Lega: chi potrebbe uscire prima

Pensione 2026 INPS

La pensione a 64 anni torna al centro del dibattito politico. Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato con apertura la proposta della Lega di consentire l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età, pur ricordando la necessità di garantire l’equilibrio dei conti pubblici. Al momento si tratta di un’ipotesi allo studio, non di una misura già approvata: vediamo cosa è stato detto finora e chi potrebbe beneficiarne in caso di attuazione.

Indice dei contenuti

  1. Cosa ha detto Giorgetti sulla pensione a 64 anni
  2. La proposta della Lega: di cosa si tratta
  3. Chi potrebbe beneficiare della pensione a 64 anni
  4. L’equilibrio dei conti pubblici: il nodo principale
  5. Cosa cambia rispetto alle regole attuali sulla pensione anticipata
  6. Domande frequenti sulla pensione a 64 anni

Cosa ha detto Giorgetti sulla pensione a 64 anni

Durante l’evento “A tua difesa” organizzato dalla Lega, il Ministro Giancarlo Giorgetti ha affrontato il tema della pensione a 64 anni, sostenendo che la proposta del partito “deve essere letta nel modo corretto”. Il titolare del MEF ha sottolineato che qualsiasi intervento sul sistema previdenziale deve garantire equilibrio dei conti ed equità di trattamento tra i lavoratori. Non si è trattato di un annuncio ufficiale di riforma, ma di un commento politico a un’idea ancora in fase di discussione all’interno della maggioranza.

Le parole di Giorgetti vanno quindi lette come un’apertura di principio, non come un impegno concreto del Governo. La misura, se dovesse essere formalizzata, richiederebbe comunque un percorso di approvazione parlamentare e una copertura finanziaria adeguata, aspetti su cui al momento non ci sono dettagli ufficiali.

La proposta della Lega: di cosa si tratta

La proposta della Lega punterebbe ad ampliare la possibilità di pensione anticipata a 64 anni anche ai lavoratori del cosiddetto sistema misto, cioè coloro che hanno iniziato a versare contributi previdenziali prima del 1996 e che oggi, per accedere a formule di uscita anticipata legate al metodo contributivo, incontrano requisiti diversi rispetto a chi ha iniziato a lavorare dopo quella data.

Secondo le prime indiscrezioni riprese dalla stampa, l’ipotesi prevederebbe la possibilità di un ricalcolo dell’intera carriera contributiva con il metodo contributivo per chi accetta di uscire a 64 anni. Va detto con chiarezza: i requisiti contributivi minimi esatti, le eventuali penalizzazioni sull’importo dell’assegno e la platea precisa dei beneficiari non sono ancora stati definiti in alcun testo normativo ufficiale. Si tratta quindi di una proposta che necessita di ulteriori chiarimenti tecnici prima di poter essere valutata nel dettaglio.

Chi potrebbe beneficiare della pensione a 64 anni

Se la proposta dovesse effettivamente trovare spazio in un provvedimento normativo, i principali destinatari sarebbero i lavoratori appartenenti al sistema misto, ovvero chi ha iniziato la propria carriera lavorativa prima del 1996 e oggi non può accedere ad alcune forme di pensionamento anticipato riservate a chi rientra interamente nel sistema contributivo.

In generale, tra i lavoratori più interessati a un’eventuale estensione dell’uscita a 64 anni potrebbero esserci:

  • lavoratori dipendenti e autonomi con una carriera contributiva iniziata prima del 1996;
  • persone vicine alla soglia dei 64 anni che oggi non rientrano nei requisiti per l’uscita anticipata;
  • chi valuta di accettare un ricalcolo contributivo pur di anticipare l’uscita dal lavoro.

È importante ribadire che, trattandosi di una proposta ancora al vaglio, non esiste al momento alcuna platea ufficiale di beneficiari. Chi si trova vicino all’età pensionabile continua quindi a fare riferimento agli strumenti di uscita già previsti dal quadro normativo vigente, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026.

L’equilibrio dei conti pubblici: il nodo principale

Il tema più delicato resta quello delle coperture finanziarie. Ogni misura che anticipa l’uscita dal lavoro comporta un costo per le casse pubbliche, e lo stesso Giorgetti ha ricordato che qualunque intervento sulle pensioni deve essere sostenibile nel tempo. Non a caso, il Ministro ha collegato la discussione sulla pensione a 64 anni al più ampio tema dell’equità tra generazioni, evocando anche l’ipotesi di una flat tax per i redditi dei giovani lavoratori, altro tema emerso nello stesso contesto.

Va sottolineato che, in questa fase, il Governo continua a promuovere anche misure di segno opposto rispetto all’uscita anticipata, come gli incentivi per chi, pur avendo già maturato il diritto alla pensione, decide di restare al lavoro. Ne è un esempio il bonus Giorgetti 2026, riservato ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e scelgono di proseguire l’attività lavorativa. Questo dimostra come, al momento, coesistano nel dibattito pubblico spinte contrapposte: da un lato la richiesta di flessibilità in uscita, dall’altro la necessità di trattenere lavoratori esperti sul mercato del lavoro.

Cosa cambia rispetto alle regole attuali sulla pensione anticipata

Ad oggi, il sistema previdenziale italiano prevede già diverse strade per l’uscita anticipata, con requisiti di età e di contribuzione differenti a seconda della misura (pensione anticipata ordinaria, opzioni riservate a specifiche categorie, strumenti di accompagnamento alla pensione). La proposta della Lega, se dovesse concretizzarsi, si aggiungerebbe a queste opzioni come ulteriore canale, riservato in particolare a chi accetta il ricalcolo contributivo della propria carriera.

Va ribadito che, allo stato attuale, non è cambiato nulla nelle regole vigenti per l’accesso alla pensione. Le novità approvate con l’ultima Legge di Bilancio 2026 restano il quadro normativo di riferimento, mentre la proposta sulla pensione a 64 anni rimane, per ora, una discussione politica senza traduzione in un testo di legge.

Domande frequenti sulla pensione a 64 anni

La pensione a 64 anni è già in vigore?
No. Si tratta di una proposta politica della Lega, commentata con apertura da Giorgetti, ma non ancora tradotta in un provvedimento normativo approvato.

Chi potrebbe beneficiare della misura, se approvata?
Secondo le prime indicazioni, la proposta riguarderebbe soprattutto i lavoratori del sistema misto, cioè chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996, disposti a un ricalcolo contributivo della carriera.

Quando potrebbe entrare in vigore la pensione a 64 anni?
Non ci sono al momento tempistiche ufficiali. La misura dovrebbe eventualmente essere discussa e approvata nell’ambito di una prossima manovra economica.

Ci saranno penalizzazioni sull’importo dell’assegno pensionistico?
Non è ancora possibile saperlo con certezza: i dettagli tecnici, comprese eventuali riduzioni legate al ricalcolo contributivo, non sono stati definiti in modo ufficiale.

Cosa devono fare oggi i lavoratori vicini alla pensione?
Chi è vicino all’età pensionabile deve continuare a fare riferimento alle regole attualmente vigenti, senza contare sulla proposta della pensione a 64 anni finché non sarà eventualmente approvata in via definitiva.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Voucher Doppia Transizione 2026, fino a 11.500 euro per le MPMI capitoline

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Arriva una nuova occasione per le imprese della Capitale che vogliono innovarsi senza pesare troppo sui bilanci. Il voucher doppia transizione 2026 è un contributo a fondo perduto promosso dalla Camera di Commercio di Roma, pensato per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio nel percorso verso la trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale. Il contributo può arrivare fino a 11.500 euro per impresa e rappresenta una delle misure più interessanti degli ultimi mesi per chi opera a Roma e provincia.

Nelle prossime righe vediamo che cos’è il voucher doppia transizione 2026, chi può richiederlo, quali spese sono ammesse e quali sono, ad oggi, le informazioni disponibili su tempistiche e modalità di presentazione della domanda.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Voucher Doppia Transizione 2026
  2. A chi è rivolto: i requisiti per le MPMI di Roma
  3. Importo del contributo: fino a 11.500 euro
  4. Spese ammissibili per la transizione digitale ed ecologica
  5. Come e quando fare domanda per il Voucher Doppia Transizione 2026
  6. Domande frequenti sul Voucher Doppia Transizione 2026

Cos’è il Voucher Doppia Transizione 2026

Il voucher doppia transizione 2026 è una misura di finanza agevolata rivolta alle imprese con sede legale e/o unità locale nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Roma. L’espressione “doppia transizione” indica il duplice obiettivo del bando: da un lato favorire l’introduzione di tecnologie digitali nei processi aziendali, dall’altro accompagnare le imprese verso percorsi di sostenibilità ambientale.

In pratica, si tratta di un contributo a fondo perduto, cioè una somma che l’impresa non deve restituire, erogata a copertura di una parte delle spese sostenute per acquistare beni strumentali o servizi di consulenza e formazione collegati a queste due aree di intervento. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere le MPMI romane più competitive, moderne e attente all’impatto ambientale della propria attività.

A chi è rivolto: i requisiti per le MPMI di Roma

Il voucher doppia transizione 2026 è riservato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che rispettano alcuni requisiti fondamentali richiesti dal bando della Camera di Commercio di Roma. In particolare, secondo quanto riportato, per partecipare l’impresa deve rispettare questi criteri:

  • Avere sede legale e/o unità locale nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Roma
  • Risultare regolarmente iscritta e attiva al Registro delle Imprese
  • Aver dichiarato l’attività svolta nella sede interessata dall’investimento
  • Essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale
  • Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza le condizioni ostative previste dal bando
  • Non aver ricevuto contributi dalla Camera di Commercio di Roma nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando

Rientrano quindi nel perimetro dei potenziali beneficiari anche le ditte individuali, comprese quelle che operano in regime forfettario, purché iscritte come impresa al Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti dimensionali previsti per le MPMI. È comunque opportuno verificare con attenzione il testo integrale del bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma prima di presentare domanda.

Importo del contributo: fino a 11.500 euro

Il cuore della misura è naturalmente l’entità del contributo. Il voucher doppia transizione 2026 viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo ordinario di 10.000 euro per impresa. È richiesto un investimento minimo di 3.000 euro per poter accedere alla misura.

A questo importo base si possono aggiungere delle premialità cumulabili, che permettono di arrivare fino al tetto massimo di 11.500 euro, sempre nel limite del 100% della spesa ammessa. Le premialità previste sono le seguenti:

  • 250 euro aggiuntivi per le imprese in possesso del rating di legalità
  • 250 euro aggiuntivi per le imprese certificate sulla parità di genere
  • 1.000 euro aggiuntivi per le imprese costituite in maggioranza da giovani fino a 35 anni

Va sottolineato che il bando complessivo mette a disposizione risorse per un plafond significativo destinato alle imprese del territorio, ma l’importo effettivamente riconosciuto a ciascuna impresa dipenderà dalle spese sostenute e dalla presenza o meno delle premialità sopra descritte.

Spese ammissibili per la transizione digitale ed ecologica

Il voucher doppia transizione 2026 non copre qualsiasi tipo di spesa, ma è circoscritto agli investimenti realmente collegati ai due ambiti del bando: la digitalizzazione dei processi aziendali e i percorsi di sostenibilità. Tra le spese ammissibili rientrano, in linea generale, l’acquisto di beni strumentali finalizzati all’introduzione delle tecnologie previste dal bando e i servizi di consulenza o formazione relativi a queste stesse tecnologie.

Sono invece escluse alcune categorie di spesa considerate non direttamente funzionali al progetto di innovazione. Tra queste rientrano, ad esempio:

  • Smartphone, tablet, televisori e piccoli elettrodomestici non collegati al progetto
  • Canoni di manutenzione e assistenza tecnica, veicoli e beni destinati alla vendita
  • Spese di trasporto, vitto e alloggio
  • Attività di digital marketing, web advertising e servizi di mero adeguamento a obblighi di legge
  • Fatture di importo unitario inferiore a 500 euro

Le spese, per essere ammissibili, dovranno essere sostenute in una finestra temporale ben precisa: secondo quanto riportato dal bando, il periodo utile va dal 1° settembre 2026 al 30 aprile 2027. È quindi consigliabile pianificare gli investimenti tenendo conto di queste tempistiche.

Come e quando fare domanda per il Voucher Doppia Transizione 2026

Sul fronte delle scadenze, le informazioni finora circolate indicano che l’invio delle domande per il voucher doppia transizione 2026 sarebbe previsto in una finestra temporale compresa tra il 15 e il 22 settembre 2026. Trattandosi di dati che possono essere soggetti a precisazioni ufficiali, è sempre buona norma fare riferimento diretto al testo del bando pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma prima di avviare qualsiasi pratica.

Come spesso accade con questo tipo di misure, la presentazione della domanda richiede la predisposizione di una documentazione tecnica ed economica precisa, oltre al rispetto puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando. Un errore nella compilazione o un documento mancante può compromettere l’accesso al contributo, motivo per cui molte imprese scelgono di farsi affiancare da consulenti specializzati in finanza agevolata per la predisposizione della pratica.

Domande frequenti sul Voucher Doppia Transizione 2026

Cos’è esattamente il Voucher Doppia Transizione?

È un contributo a fondo perduto promosso dalla Camera di Commercio di Roma per sostenere le MPMI del territorio negli investimenti legati alla trasformazione digitale e alla sostenibilità ambientale.

Chi può richiedere il voucher?

Le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Roma, regolarmente iscritte e attive al Registro delle Imprese e in regola con il diritto annuale camerale.

Qual è l’importo massimo del contributo?

Il contributo ordinario copre il 70% delle spese ammissibili fino a 10.000 euro, importo che può salire fino a 11.500 euro grazie alle premialità cumulabili previste dal bando.

Quali spese sono escluse dal voucher?

Sono escluse, tra le altre, le spese per smartphone e tablet non collegati al progetto, veicoli, canoni di manutenzione, spese di trasporto e vitto, attività di digital marketing e le fatture di importo unitario inferiore a 500 euro.

Entro quando va presentata la domanda?

Secondo le prime indicazioni circolate, la finestra per l’invio delle domande sarebbe compresa tra il 15 e il 22 settembre 2026, salvo eventuali aggiornamenti ufficiali da parte della Camera di Commercio di Roma.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Interpelli Fiscali a Pagamento 2026: Chi Paga e Chi è Esonerato

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Gli interpelli fiscali a pagamento sono al centro di una riforma che sta cambiando il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Il contributo da versare per presentare alcune tipologie di istanze di interpello è stato previsto dal D.Lgs. 219/2023, che ha riscritto l’articolo 11 dello Statuto del contribuente, ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo circoscrive alle fattispecie particolarmente complesse. Nella pratica, però, gli interpelli sono finora rimasti gratuiti, perché manca ancora il regolamento che stabilisce gli importi. La novità non riguarda tutti gli interpelli: resta la gratuità per le richieste di chiarimento più comuni, mentre il pagamento riguarda le istanze più complesse, come quelle antiabuso o probatorie. Lo schema di regolamento attuativo è già stato esaminato dal Consiglio di Stato, che ha chiesto correttivi prima della pubblicazione definitiva. Vediamo nel dettaglio quali interpelli fiscali a pagamento sono previsti, quanto potrebbero costare e chi resta escluso dall’obbligo.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono gli interpelli fiscali a pagamento
  2. Quali interpelli sono soggetti al contributo
  3. Quanto costano gli interpelli fiscali a pagamento
  4. Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpello
  5. Iter normativo degli interpelli fiscali a pagamento

Cosa sono gli interpelli fiscali a pagamento

L’interpello è lo strumento con cui un contribuente chiede in anticipo all’Agenzia delle Entrate un parere su come applicare una norma fiscale al proprio caso concreto, prima di compiere un’operazione che potrebbe avere conseguenze tributarie rilevanti. Immagina un’azienda che sta valutando una riorganizzazione societaria e vuole sapere se il Fisco considererà l’operazione elusiva prima di realizzarla: presentare un interpello le permette di avere una risposta ufficiale e di tutelarsi da future contestazioni. Fino a oggi questo servizio è rimasto di fatto gratuito, indipendentemente dal tipo di istanza o dalle dimensioni di chi la presentava, perché il contributo già previsto dal D.Lgs. 219/2023 non è mai diventato operativo. Con il D.Lgs. 192/2025, che ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il quadro cambia: il contributo viene circoscritto alle istanze relative a fattispecie particolarmente complesse, mentre le istanze più diffuse restano senza costi.

Quali interpelli sono soggetti al contributo

La riforma non estende l’obbligo di pagamento a tutte le tipologie di interpello, ma lo circoscrive alle fattispecie considerate di maggiore complessità istruttoria per l’Agenzia delle Entrate. Restano invece gratuiti gli interpelli di uso più comune tra privati e piccole partite IVA, cioè quelli interpretativi e qualificatori, con cui si chiede semplicemente come si applica una norma a una situazione specifica.

Istanze soggette al contributo

Secondo quanto emerso dallo schema di regolamento attuativo, il contributo per interpello riguarderebbe:

  • gli interpelli antiabuso, con cui si verifica se un’operazione configura un abuso del diritto tributario
  • gli interpelli disapplicativi, usati per chiedere di non applicare una norma antielusiva in casi particolari
  • gli interpelli probatori, con cui si dimostra la sussistenza di specifici requisiti previsti dalla legge
  • le istanze collegate a nuovi investimenti
  • le istanze legate al regime dei neo-residenti

Quanto costano gli interpelli fiscali a pagamento

Sul fronte degli importi, lo schema di regolamento affida la misura del contributo a una tabella allegata, che incrocia i tre parametri indicati dalla norma: la tipologia di contribuente, il suo volume d’affari o di ricavi e la tipologia di interpello presentata. Per la dimensione economica è stata individuata una soglia di 100 milioni di euro di fatturato o ricavi, che separa i contribuenti in due fasce con tariffe differenziate. Gli importi precisi della tabella non sono a oggi conoscibili: il testo definitivo del regolamento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il parere del Consiglio di Stato non riporta i valori delle tariffe. Va inoltre segnalato che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1204/2026, ha invitato il Ministero dell’Economia a introdurre una progressività più equa tra le due fasce, per evitare di trattare allo stesso modo imprese di dimensioni molto diverse tra loro.

Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpello

Non tutti i contribuenti che presentano un’istanza rientrante tra quelle a pagamento dovranno versare il contributo. Lo schema di regolamento prevede infatti alcune esclusioni. Sono esonerati i soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015), il rapporto rafforzato e volontario tra grandi contribuenti e Agenzia delle Entrate basato su trasparenza e dialogo preventivo: chi partecipa a questo regime ha già un canale diretto con il Fisco e non deve pagare per ottenere chiarimenti tramite interpello. È il caso di ricordare che il tema dell’adempimento collaborativo è stato oggetto di recenti chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, approfonditi nell’articolo Adempimento Collaborativo 2026: Guida Completa ai Chiarimenti Operativi. Sono esonerate anche le pubbliche amministrazioni. Per tutte le altre categorie di contribuenti, invece, resta da chiarire con precisione l’eventuale applicazione di riduzioni o franchigie per i soggetti di dimensioni più piccole, aspetto su cui il regolamento definitivo dovrà fare chiarezza.

Iter normativo degli interpelli fiscali a pagamento

Al momento la riforma sugli interpelli fiscali a pagamento non è ancora pienamente operativa. Il D.Lgs. 192/2025 ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ponendo le basi della nuova disciplina, ma serve un regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per definire nel dettaglio tariffe, modalità di pagamento e adempimenti procedurali. Su questo schema di regolamento il Consiglio di Stato ha già reso il proprio parere, segnalando la necessità di correttivi sulla progressività degli importi. I prossimi passaggi previsti sono la pubblicazione del testo definitivo del regolamento e, successivamente, uno o più provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che stabiliranno in concreto come e quando versare il contributo. Fino a quel momento, gli interpelli restano sostanzialmente regolati dalle norme oggi vigenti.

La riforma degli interpelli fiscali a pagamento segna un cambio di approccio nel rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate: le istanze più complesse, come quelle antiabuso, disapplicative e probatorie, diventeranno a pagamento, mentre resteranno gratuite le richieste interpretative più diffuse. Restano da definire gli importi precisi e alcuni dettagli applicativi, in attesa della pubblicazione del regolamento definitivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori chiarimenti sulle modalità operative di versamento del contributo.

Domande Frequenti sugli Interpelli Fiscali a Pagamento

Cosa sono gli interpelli fiscali a pagamento?

Sono le istanze di interpello per le quali è previsto il versamento di un contributo all’Agenzia delle Entrate: il contributo è stato introdotto dal D.Lgs. 219/2023 nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo limita alle fattispecie particolarmente complesse. Riguardano in particolare interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e alcune istanze su nuovi investimenti o regime dei neo-residenti.

Quali interpelli restano gratuiti?

Restano gratuiti gli interpelli interpretativi e qualificatori, cioè le istanze più comuni con cui si chiede come applicare una norma fiscale a un caso concreto.

Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpello?

Secondo lo schema di regolamento attuativo sono esonerati i soggetti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e le pubbliche amministrazioni. Per le altre categorie si attendono chiarimenti definitivi.

Quanto costa presentare un interpello a pagamento?

Gli importi esatti non sono ancora stati pubblicati in via definitiva: saranno fissati da una tabella allegata al regolamento del MEF, che incrocia tipologia di contribuente, volume d’affari o ricavi (con una soglia di 100 milioni di euro) e tipologia di interpello.

Quando entra in vigore il contributo per gli interpelli fiscali a pagamento?

La norma non è ancora pienamente operativa: manca la pubblicazione del regolamento attuativo definitivo del MEF, dopo il parere del Consiglio di Stato, e i successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Pensione donne 2026: chi può uscire prima e con quali requisiti

Pensione 2026 INPS

Il tema della pensione donne torna spesso al centro dell’attenzione, soprattutto quando si avvicina l’approvazione della Legge di Bilancio. Molte lavoratrici si chiedono se esistano ancora, nel 2026, vie di uscita anticipata pensate appositamente per loro, e a quali condizioni. La risposta non è semplice: alcune misure storiche, come Opzione Donna, non sono state prorogate per le nuove maturazioni, mentre altre restano attive con requisiti specifici. Vediamo nel dettaglio la situazione aggiornata, distinguendo tra chi ha già maturato un diritto negli anni scorsi e chi deve invece orientarsi tra le misure ancora disponibili.

Indice dei contenuti

  1. Le vie di uscita anticipata riservate alle donne nel 2026
  2. Opzione Donna 2026: chi può ancora accedere
  3. APE Sociale 2026: la misura prorogata per le categorie fragili
  4. Fondo Casalinghe e altre agevolazioni per le madri

Le vie di uscita anticipata riservate alle donne nel 2026

Parlando di pensione donne requisiti 2026, occorre innanzitutto chiarire che non esiste più un’unica misura pensata esclusivamente per le lavoratrici, come poteva sembrare in passato con Opzione Donna. Oggi il quadro è più frammentato e si compone di diversi strumenti, alcuni dei quali riservati a specifiche condizioni personali o familiari, più che al solo genere.

Le principali strade percorribili nel 2026 sono le seguenti:

  • Opzione Donna, ma solo per chi ha già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 (diritto cosiddetto “cristallizzato”);
  • APE Sociale, prorogata anche per il 2026 e aperta a caregiver, persone con invalidità e disoccupati di lunga durata, categorie in cui rientrano molte lavoratrici;
  • Fondo Casalinghe INPS, dedicato a chi ha svolto lavoro di cura familiare non retribuito, con requisiti anagrafici e contributivi propri;
  • agevolazioni collegate alla maternità, come il bonus per le lavoratrici madri con tre figli, che pur non essendo una via di pensionamento anticipato incide sul reddito disponibile durante la vita lavorativa.

A questi strumenti si affiancano le misure generali di pensione anticipata, come quella per i lavori gravosi o quella riservata a chi assiste familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104, a cui le donne possono accedere se rientrano nelle condizioni previste, senza distinzioni di genere.

Opzione Donna 2026: chi può ancora accedere

La misura più conosciuta legata alla pensione donne è senza dubbio Opzione Donna, che negli anni ha permesso l’uscita anticipata con il calcolo interamente contributivo, generalmente meno favorevole rispetto al sistema misto ma comunque utile per chi vuole lasciare il lavoro prima. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) non ha previsto una nuova proroga della misura per chi matura i requisiti da quest’anno in poi: di fatto, per le nuove lavoratrici la porta di Opzione Donna resta chiusa.

Resta però pienamente valido il principio della cristallizzazione del diritto: chi aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 conserva la possibilità di presentare domanda anche successivamente, indipendentemente dalla chiusura formale della misura per le nuove platee. I requisiti richiesti erano 35 anni di contributi e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni: quindi 60 anni con un figlio e 59 anni con due o più figli. Potevano accedervi le lavoratrici rientranti in categorie specifiche, tra cui caregiver, persone con invalidità civile pari o superiore al 74% e lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese con un tavolo di crisi attivo: per queste ultime il requisito anagrafico è di 59 anni, a prescindere dal numero di figli.

Le istruzioni operative per il riconoscimento dei requisiti maturati entro fine 2024 sono arrivate con la circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026: chi ritiene di rientrare in questa platea può ancora presentare domanda, ma è importante verificare con attenzione la propria posizione contributiva, perché un errore nella ricostruzione della carriera potrebbe far perdere il diritto acquisito.

APE Sociale 2026: la misura prorogata per le categorie fragili

Diversamente da Opzione Donna, l’APE Sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), senza modifiche sostanziali ai requisiti già in vigore. Si tratta di un’indennità a carico dello Stato, non di una vera pensione, erogata fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pensata per accompagnare fuori dal lavoro chi si trova in condizioni di particolare fragilità.

Per il 2026 l’età richiesta resta fissata a 63 anni e 5 mesi, con anzianità contributiva minima variabile a seconda della categoria di appartenenza. Le categorie tutelate comprendono:

  • caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave convivente;
  • persone con una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%;
  • disoccupati che hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione;
  • lavoratori impegnati in mansioni gravose o particolarmente usuranti da un numero minimo di anni.

Molte donne, in particolare quelle che hanno svolto per anni il ruolo di caregiver familiare, possono rientrare proprio in questa misura. Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso vanno presentate entro finestre precise: per il 2026 il 31 marzo, il 15 luglio e, come termine ultimo, il 30 novembre 2026. Un motivo in più per non rimandare la verifica della propria situazione.

Fondo Casalinghe e altre agevolazioni per le madri

Un capitolo spesso trascurato quando si parla di pensione donne requisiti 2026 riguarda il Fondo Casalinghe INPS, istituito dal D.Lgs. 565/1996 per garantire una copertura previdenziale a chi si dedica, senza retribuzione, alla cura della famiglia. Possono iscriversi le persone tra i 16 e i 65 anni che svolgono lavori di cura familiare non retribuiti, senza vincolo di subordinazione e senza altra attività lavorativa che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria.

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia del Fondo sono due alternative:

  • 57 anni di età e almeno 5 anni di contributi versati nel Fondo, a condizione che l’importo della pensione maturata sia pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale;
  • 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi, senza alcuna soglia minima legata all’importo della pensione.

È importante sapere che i contributi versati nel Fondo Casalinghe non sono cumulabili né totalizzabili con quelli versati in altre gestioni previdenziali: per calcolare la pensione erogata dal Fondo contano esclusivamente i contributi versati al suo interno. Questo aspetto viene spesso frainteso e può generare aspettative sbagliate su quale pensione ci si può attendere.

Accanto a queste misure previdenziali vere e proprie, restano attive alcune agevolazioni collegate alla maternità che, pur non anticipando l’uscita dal lavoro, alleggeriscono il carico economico delle famiglie durante la vita lavorativa, come gli esoneri contributivi per le lavoratrici madri. Per un quadro più ampio sulle prospettive future del sistema previdenziale italiano, può essere utile anche capire come cambierà l’accesso alla pensione con il progressivo avvicinarsi delle regole 2027 sull’uscita a 64 anni.

Domande frequenti sulla pensione donne 2026

Ecco le domande più comuni delle lavoratrici che stanno valutando un’uscita anticipata nel 2026.

Opzione Donna esiste ancora nel 2026?

La misura non è stata prorogata per le nuove maturazioni dalla Legge di Bilancio 2026. Resta però valida per chi aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, grazie al principio della cristallizzazione del diritto.

Quali requisiti servivano per Opzione Donna entro il 2024?

Servivano 35 anni di contributi e un’età di 61 anni, ridotta a 60 anni con un figlio e 59 anni con due o più figli, oltre all’appartenenza a categorie specifiche come caregiver, invalide civili almeno al 74% o lavoratrici licenziate (per queste ultime il requisito è 59 anni a prescindere dai figli).

L’APE Sociale è utile per le donne caregiver?

Sì. L’APE Sociale è stata prorogata anche per il 2026 e comprende tra le categorie tutelate proprio i caregiver che assistono familiari con disabilità grave, oltre a persone con invalidità elevata, disoccupati di lunga durata e lavoratori con mansioni gravose.

Chi può iscriversi al Fondo Casalinghe INPS?

Possono iscriversi le persone tra i 16 e i 65 anni che si dedicano a lavori di cura familiare non retribuiti, senza altra attività che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e senza essere già titolari di pensione diretta.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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