NOTIZIEPensioni Scuola, Pagamenti in Arrivo per 32mila Ex Docenti e ATA: Accrediti Fino al 21 SettembreLa campagna pensioni scuola 2026 dell’INPS è entrata nella fase dei pagamenti. Circa 32mila tra ex docenti e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) che hanno lasciato il servizio il 31 agosto stanno ricevendo in questi giorni il primo accredito della pensione. Secondo la comunicazione ufficiale diffusa dall’INPS l’11 settembre 2026, gli accrediti INPS sono stati effettuati su tre date: il 1°, il 7 e il 21 settembre.Si tratta della fase conclusiva di un percorso amministrativo lungo mesi, che ha coinvolto le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale scolastico nel corso dell’anno. L’obiettivo dichiarato dall’INPS era garantire la continuità economica tra l’ultimo stipendio di agosto e la prima mensilità di pensione, evitando così l’interruzione del reddito per chi ha concluso la propria carriera lavorativa nella scuola.Indice dei contenutiChi sono i beneficiari delle pensioni scuola 2026Le date degli accrediti INPS a settembrePensione provvisoria e pensione definitiva: le differenzeCome verificare lo stato del pagamento della pensioneCosa fare in caso di mancato accreditoDomande frequenti sulle pensioni scuola e i pagamenti di settembreChi sono i beneficiari delle pensioni scuola 2026I destinatari dei pagamenti sono i lavoratori della scuola che hanno ottenuto la cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Rientrano in questa platea sia i docenti sia il personale ATA, per un totale di 31.870 lavoratrici e lavoratori (circa 32mila) ai quali l’INPS ha garantito il pagamento della pensione già nella mensilità di settembre. Le domande di pensionamento nella scuola seguono infatti un calendario specifico, diverso da quello degli altri settori pubblici e privati, legato all’anno scolastico: le cessazioni si concentrano tradizionalmente a fine agosto, in modo da non interrompere la continuità didattica durante l’anno in corso.Secondo quanto emerso dalle comunicazioni dell’istituto previdenziale, l’INPS ha lavorato per istruire e definire le domande di cessazione in tempi rapidi, definendo circa 37mila domande, pari al 97% del totale, e liquidando quasi il 95% delle pensioni già nel mese successivo alla cessazione dal servizio. Una parte più contenuta di posizioni resta invece in fase di verifica, per approfondimenti sulla posizione contributiva o documentale del richiedente. Le date degli accrediti INPS a settembreGli accrediti delle pensioni scuola non avvengono tutti nello stesso giorno, ma sono scaglionati nel corso del mese di settembre. L’INPS ha infatti effettuato gli accrediti in tre distinte giornate — il 1°, il 7 e il 21 settembre — in base ai tempi di completamento dell’istruttoria di ciascuna pratica.Nella finestra di pagamento di settembre 2026 rientrano quindi tre date — il 1°, il 7 e il 21 settembre — entro le quali l’INPS ha completato gli accrediti per la platea di ex lavoratori della scuola, in continuità con l’ultimo stipendio percepito nel mese di agosto. Pensione provvisoria e pensione definitiva: le differenzeUn aspetto che genera spesso dubbi tra i neo pensionati riguarda la differenza tra pensione provvisoria e pensione definitiva. Quando l’INPS non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per calcolare in modo definitivo l’importo dell’assegno, può erogare un trattamento provvisorio, calcolato sulla base degli ultimi dati contributivi disponibili in archivio.Questo meccanismo consente di non far attendere il pensionato per mesi prima di ricevere il primo accredito, ma comporta che l’importo iniziale possa essere in seguito ricalcolato, in aumento o in diminuzione, una volta che l’istituto acquisisce e verifica tutti i dati contributivi definitivi (ad esempio periodi di servizio, riscatti, ricongiunzioni o contribuzione figurativa). Il passaggio dalla pensione provvisoria a quella definitiva avviene generalmente senza necessità di ulteriori richieste da parte dell’interessato, ma può richiedere alcuni mesi. Come verificare lo stato del pagamento della pensionePer chi attende l’accredito della pensione scuola, l’INPS mette a disposizione diversi canali di consultazione. Il principale è il Fascicolo previdenziale del cittadino, l’area riservata del sito INPS accessibile con le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS), dove è possibile consultare la propria posizione assicurativa, le domande di pensione presentate con i relativi provvedimenti e le comunicazioni inviate dall’Istituto.In alternativa, è possibile ottenere informazioni tramite il contact center INPS, telefonicamente o tramite i canali di assistenza dedicati. Va ricordato che, trattandosi di un ente pubblico, l’INPS non fornisce indicazioni personalizzate se non attraverso i canali ufficiali sopra indicati, per motivi di tutela della riservatezza dei dati previdenziali. Cosa fare in caso di mancato accreditoSe il termine indicato per la finestra di pagamento è trascorso senza che sia arrivato alcun accredito, è opportuno prima di tutto verificare lo stato della propria pratica tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino, per capire se la domanda risulta ancora in fase di istruttoria oppure se sono stati richiesti documenti integrativi. Ritardi di qualche giorno rispetto alla data prevista possono dipendere da motivi tecnici legati agli istituti di credito o alle poste, oltre che da eventuali verifiche supplementari sulla posizione contributiva.Nei casi in cui il ritardo si protragga oltre un tempo ragionevole, la strada più efficace resta quella di rivolgersi ai canali di assistenza ufficiali dell’INPS, portando con sé gli estremi della domanda di pensionamento e la documentazione relativa alla cessazione dal servizio. Domande frequenti sulle pensioni scuola e i pagamenti di settembreQuanti sono i beneficiari dei pagamenti delle pensioni scuola a settembre 2026?L’INPS ha comunicato che sono 31.870 (circa 32mila) le lavoratrici e i lavoratori della scuola, tra docenti e non docenti, ai quali è stato garantito il pagamento della pensione nella mensilità di settembre dopo la cessazione dal servizio del 31 agosto.Entro quando devono arrivare gli accrediti delle pensioni scuola?Gli accrediti sono stati effettuati dall’INPS il 1°, il 7 e il 21 settembre 2026: la data esatta varia da persona a persona in base ai tempi di completamento dell’istruttoria della pratica.Che differenza c’è tra pensione provvisoria e pensione definitiva?La pensione provvisoria viene calcolata sui dati contributivi disponibili al momento della liquidazione, mentre quella definitiva arriva dopo la verifica completa della posizione assicurativa e può comportare un ricalcolo dell’importo, in aumento o in diminuzione.Come si può controllare lo stato della propria pratica di pensione?Il canale principale è il Fascicolo previdenziale del cittadino sul sito INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi al contact center dell’istituto.Cosa fare se la pensione non risulta ancora accreditata dopo la data prevista?È consigliabile verificare prima lo stato della domanda online e, se il ritardo persiste, contattare i canali di assistenza ufficiali dell’INPS fornendo gli estremi della pratica di cessazione e pensionamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 11:32:452026-09-13 10:45:44Pensioni Scuola, Pagamenti in Arrivo per 32mila Ex Docenti e ATA: Accrediti Fino al 21 Settembre
NOTIZIEImmobile Condonato: Niente Bonus Volumetrici o AmpliamentiChi possiede un immobile condonato si chiede spesso se, dopo la sanatoria, sia possibile ampliarlo o sfruttare i cosiddetti bonus volumetrici previsti da leggi statali e piani casa regionali. La domanda è tutt’altro che teorica: negli ultimi mesi la giurisprudenza costituzionale è tornata a occuparsi del tema, tracciando un confine piuttosto netto tra ciò che il condono consente e ciò che invece resta precluso a chi ha sanato un immobile abusivo.Il tema riguarda migliaia di proprietari in tutta Italia, molti dei quali hanno ereditato immobili condonati da genitori o parenti e oggi vorrebbero ampliarli, magari per ricavare una stanza in più o aumentare la superficie abitabile. Capire cosa dice la normativa e la giurisprudenza costituzionale è fondamentale prima di avviare qualsiasi progetto edilizio.Indice dei contenutiCos’è il condono edilizio e perché la domanda è attualeImmobile condonato e bonus volumetrici: la posizione della Corte CostituzionaleQuali interventi sono ammessi su un immobile condonatoI limiti dei piani casa regionali per gli immobili condonatiDomande frequenti sull’immobile condonato e i bonus volumetriciCos’è il condono edilizio e perché la domanda è attualeIl condono edilizio, o sanatoria, è una misura straordinaria che ha permesso, in tre distinte occasioni (1985, 1994 e 2003), di regolarizzare immobili costruiti senza i necessari titoli abilitativi, dietro pagamento di un’oblazione e di eventuali sanzioni. Una volta ottenuto il condono, l’immobile può essere venduto, ereditato o affittato regolarmente, perché risulta formalmente in regola sotto il profilo urbanistico e catastale.Negli ultimi anni, però, molte Regioni hanno approvato i cosiddetti piani casa, che consentono ampliamenti volumetrici agli edifici esistenti come incentivo alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Proprio la possibilità di applicare questi bonus volumetrici anche agli immobili condonati ha generato negli anni un acceso dibattito, arrivato fino alla Corte Costituzionale.Va ricordato che, a prescindere dagli ampliamenti, chi possiede un immobile condonato resta comunque soggetto ai normali obblighi fiscali legati alla proprietà: dalla dichiarazione IMU e TARI fino agli adempimenti in caso di locazione dell’immobile. Immobile condonato e bonus volumetrici: la posizione della Corte CostituzionaleLa Corte Costituzionale è tornata sul tema con la sentenza n. 86 del 21 maggio 2026, che ha chiarito, in modo piuttosto netto, che un immobile condonato non può beneficiare di bonus volumetrici o di incrementi di cubatura previsti dai piani casa regionali. Secondo i giudici costituzionali, il condono è una misura eccezionale, pensata per operare una tantum: serve cioè a sanare una situazione pregressa, non a mettere l’immobile sullo stesso piano di uno costruito fin dall’origine nel pieno rispetto delle regole urbanistiche.In altre parole, anche dopo il condono l’illiceità originaria della costruzione resta, per così dire, impressa nell’edificio. Questo significa che l’immobile può essere utilizzato, venduto o affittato normalmente, ma non può diventare la base di partenza per ottenere ulteriori vantaggi edilizi, come appunto gli ampliamenti volumetrici concessi dai piani casa regionali a chi costruisce o ristruttura nel rispetto delle regole ordinarie.La logica di fondo è quella di evitare che una misura di carattere straordinario, nata per sanare abusi già commessi, si trasformi in un canale privilegiato per ottenere ulteriori benefici urbanistici, creando una disparità rispetto a chi ha sempre costruito in regola fin dal principio. Quali interventi sono ammessi su un immobile condonatoSe i bonus volumetrici restano preclusi, non significa che su un immobile condonato non si possa intervenire affatto. Esistono infatti categorie di lavori compatibili con la natura sanata dell’edificio, che non alterano la volumetria originaria né la sagoma della costruzione.Tra gli interventi generalmente considerati ammissibili su un immobile condonato rientrano:manutenzione ordinaria, come tinteggiature, sostituzione di infissi o rifacimento di impianti già esistenti;manutenzione straordinaria, ad esempio il rifacimento del tetto o degli impianti tecnologici, senza aumento di volume;restauro e risanamento conservativo, finalizzati a preservare l’organismo edilizio esistente;ristrutturazione edilizia, purché non comporti un incremento della volumetria complessiva già condonata.Restano invece esclusi gli incrementi volumetrici veri e propri, le demolizioni con ricostruzione a sagoma modificata e, più in generale, qualsiasi intervento che presupponga il riconoscimento di un vantaggio edilizio aggiuntivo rispetto a quanto già sanato con il condono originario. I limiti dei piani casa regionali per gli immobili condonatiI piani casa regionali nascono con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio esistente, riconoscendo in cambio un aumento di cubatura o di superficie. Molte normative regionali, tuttavia, escludono esplicitamente dal beneficio gli edifici oggetto di condono, oppure lo consentono solo a condizioni molto restrittive, ad esempio se l’ampliamento riguarda porzioni dell’immobile mai interessate da abusi.Con l’articolo 1, comma 23 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha modificato l’articolo 5, comma 10 del DL 70/2011, i volumi condonati o regolarizzati sono considerati legittimi ai fini degli incentivi volumetrici previsti per gli interventi di rigenerazione urbana. Si tratta però di un’ipotesi derogatoria e circoscritta, che non modifica il principio generale ribadito dalla Corte Costituzionale: un immobile condonato resta, di regola, escluso dai bonus volumetrici ordinari.Il quadro normativo, va detto, non è del tutto stabile: il dibattito parlamentare su possibili modifiche prosegue, ma allo stato attuale la sentenza n. 86/2026 rappresenta un ostacolo giuridico significativo per chi punta ad ampliare un immobile già sanato. Chi si trova in questa situazione, magari a seguito di un’eredità che comprende un immobile condonato, deve inoltre ricordare che oltre agli aspetti edilizi vanno gestiti anche quelli patrimoniali, come nel caso in cui sia necessario sbloccare conti e titoli del defunto collegati all’eredità dell’immobile stesso.Un altro aspetto da non trascurare riguarda l’eventuale messa a reddito dell’immobile condonato: se si decide di affittarlo, resta comunque necessaria la corretta registrazione del contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che l’edificio abbia beneficiato o meno di un condono edilizio. Domande frequenti sull’immobile condonato e i bonus volumetriciUn immobile condonato può accedere ai piani casa regionali?In linea generale no: la maggior parte delle normative regionali esclude gli immobili condonati dai bonus volumetrici, salvo eccezioni molto limitate previste da specifiche disposizioni normative.Perché il condono non equivale a una costruzione regolare?Perché il condono è una misura eccezionale e una tantum, pensata per sanare situazioni pregresse. Non elimina il fatto che l’immobile sia nato in violazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della costruzione.Si può fare una ristrutturazione su un immobile condonato?Sì, la ristrutturazione edilizia è generalmente ammessa, a patto che non comporti un aumento della volumetria già sanata con il condono.Cosa succede se si amplia comunque un immobile condonato senza titolo?L’ampliamento realizzato senza i necessari titoli abilitativi costituisce un nuovo abuso edilizio, autonomo rispetto a quello già sanato, con le relative conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa urbanistica.Un immobile condonato paga IMU e TARI come uno regolare?Sì, gli obblighi fiscali legati alla proprietà dell’immobile restano invariati indipendentemente dalla presenza di un condono edilizio pregresso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 11:21:332026-09-13 10:32:38Immobile Condonato: Niente Bonus Volumetrici o Ampliamenti
NOTIZIEGraduatoria Mutui INPS: Escluse le Domande con ISEE AltoLa graduatoria mutui INPS pubblicata online nelle ultime settimane ha lasciato fuori diverse domande presentate da dipendenti e pensionati pubblici con un ISEE più elevato. Il motivo è legato alla disponibilità limitata dei fondi gestiti dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ex gestione INPDAP confluita nell’INPS. Dal 1° aprile 2026 è in vigore un nuovo regolamento che ha cambiato le regole del gioco: non più un punteggio calcolato su più criteri, ma un ordine basato principalmente sull’indicatore della situazione economica equivalente. Chi presenta un ISEE più basso scala posizioni utili nella graduatoria mutui INPS, mentre chi ha un ISEE più alto rischia di restare escluso dallo scorrimento dei fondi disponibili nel mese di riferimento. Vediamo nel dettaglio come funziona il meccanismo e cosa possono fare i richiedenti che si sono visti respingere la domanda.Indice dei contenutiCos’è il mutuo INPS ex INPDAP e chi può richiederloCome funziona la nuova graduatoria online basata sull’ISEEPerché le domande con ISEE alto restano escluseCome consultare la graduatoria e cosa fare se la domanda è esclusaDomande frequenti sulla graduatoria mutui INPSCos’è il mutuo INPS ex INPDAP e chi può richiederloIl mutuo ipotecario INPS, comunemente noto come mutuo ex INPDAP, è una prestazione creditizia riservata agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, cioè ai dipendenti pubblici e ai pensionati provenienti dal pubblico impiego che versano il contributo obbligatorio per questa gestione. Si tratta di un finanziamento agevolato pensato principalmente per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, con condizioni economiche generalmente più vantaggiose rispetto a un mutuo bancario ordinario.Possono presentare domanda i lavoratori pubblici in servizio e i pensionati ex dipendenti pubblici iscritti alla gestione, in possesso di un’anzianità contributiva minima e degli altri requisiti previsti dal regolamento. La richiesta si perfeziona tramite la procedura telematica dedicata sul portale dell’INPS, dove vengono raccolti i dati reddituali e patrimoniali necessari a determinare l’ISEE del nucleo familiare, elemento che oggi è diventato decisivo per l’ammissione ai fondi. Come funziona la nuova graduatoria online basata sull’ISEELa graduatoria mutui INPS viene formata su base nazionale e con cadenza mensile quando le richieste di mutuo superano il 90% delle disponibilità finanziarie stanziate annualmente per questa prestazione. Il criterio principale, introdotto dal regolamento in vigore dall’aprile 2026, è l’ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente: a un valore più basso corrisponde una posizione più favorevole in graduatoria, mentre un ISEE elevato colloca la domanda più indietro nell’elenco.In caso di parità di ISEE tra due o più domande, la precedenza viene stabilita in base all’anzianità di iscrizione alla Gestione Unitaria: chi risulta iscritto da più tempo ottiene una posizione migliore. Se anche questo criterio non è sufficiente a stabilire un ordine, si applica infine la data di presentazione della domanda, dando priorità a chi ha inoltrato la richiesta per primo. È importante sapere che questo meccanismo di graduatoria online riguarda le domande di nuovo finanziamento, mentre le richieste di surroga (portabilità) del mutuo presentate dopo il superamento di quel limite vengono prese in considerazione solo se residuano risorse dopo l’assegnazione dei fondi alle domande di nuovo finanziamento. Perché le domande con ISEE alto restano escluseIl punto centrale, e anche quello che sta generando più segnalazioni tra i richiedenti, riguarda proprio l’esclusione delle domande con ISEE più alto. Quando il numero di domande ammissibili supera i fondi effettivamente disponibili per il mese, l’INPS è tenuta a selezionare le pratiche da finanziare seguendo l’ordine di graduatoria. Le domande che si collocano nelle posizioni più basse, cioè quelle presentate da nuclei familiari con un ISEE più elevato, non rientrano nello scorrimento e restano quindi prive di copertura finanziaria per quel periodo.Non si tratta di un rigetto definitivo della domanda, ma di una mancata assegnazione dei fondi nel mese considerato: la posizione in graduatoria può cambiare nei mesi successivi, sia perché si liberano nuove risorse, sia perché cambia il numero e il profilo ISEE delle altre domande in concorrenza. Resta però evidente che, con un ISEE elevato, le probabilità di ottenere il mutuo nel breve periodo si riducono sensibilmente, soprattutto nei mesi in cui la domanda supera l’offerta di fondi disponibili. Come consultare la graduatoria e cosa fare se la domanda è esclusaChi ha presentato domanda di mutuo può verificare la propria posizione consultando la sezione dedicata del portale INPS, dove vengono pubblicate periodicamente le graduatorie mutui ipotecari riservate agli iscritti al Fondo Credito dei dipendenti pubblici. La pubblicazione avviene con cadenza mensile e permette a ciascun richiedente di sapere se la propria domanda è stata finanziata oppure se resta in attesa di scorrimento nei mesi successivi.Per chi si trova escluso a causa di un ISEE più alto, le opzioni concrete sono principalmente due: attendere che nei mesi successivi si liberino nuove risorse o che diminuisca la pressione delle domande con ISEE più basso, oppure monitorare l’uscita di eventuali nuovi bandi o aggiornamenti del regolamento che potrebbero modificare la disponibilità dei fondi. Vale la pena ricordare che, così come accade per altre misure calibrate sull’ISEE del nucleo familiare, anche in questo caso i nuclei con redditi più bassi vengono generalmente favoriti nell’accesso alle risorse pubbliche: una logica simile a quella che regola, ad esempio, il bonus spesa da 1.000 euro riservato alle famiglie con ISEE basso. Domande frequenti sulla graduatoria mutui INPS Cos’è il mutuo INPS ex INPDAP?È un mutuo ipotecario agevolato riservato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPS, cioè ai dipendenti pubblici e ai pensionati ex dipendenti pubblici, destinato principalmente all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa.Chi può richiedere il mutuo INPS?Possono presentare domanda i dipendenti pubblici in servizio e i pensionati provenienti dal pubblico impiego iscritti alla Gestione Unitaria, in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e delle altre condizioni previste dal regolamento in vigore dall’aprile 2026.Come si consulta la graduatoria online?La graduatoria viene pubblicata periodicamente nella sezione del portale INPS dedicata al Welfare e alla mutualità, nell’area riservata alle graduatorie dei mutui ipotecari per gli iscritti al Fondo Credito dei dipendenti pubblici, dove è possibile verificare la posizione della propria domanda.Cosa succede se la domanda viene esclusa per ISEE alto?La domanda non viene finanziata nel mese in cui i fondi disponibili risultano insufficienti rispetto al numero di richieste ammissibili. Non si tratta di un rifiuto definitivo: la posizione in graduatoria può migliorare nei mesi successivi in base alla disponibilità di nuove risorse e al profilo ISEE delle altre domande in concorrenza.Quando escono nuovi bandi per i mutui INPS?Le graduatorie nazionali vengono aggiornate con cadenza mensile sul portale INPS. Eventuali modifiche ai criteri di accesso o alla disponibilità dei fondi vengono comunicate tramite avvisi ufficiali pubblicati sul sito dell’Istituto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 11:00:002026-09-09 09:10:35Graduatoria Mutui INPS: Escluse le Domande con ISEE Alto
NOTIZIETermini di Pagamento ai Clienti: Come Valutarli per Proteggere la Liquidità dell’ImpresaConcedere termini di pagamento ai clienti è una prassi diffusa tra piccole e medie imprese, artigiani e liberi professionisti. Dilazionare l’incasso di una fattura, però, non è mai una decisione da prendere alla leggera: ogni giorno di ritardo nell’incasso è un giorno in cui l’azienda deve comunque sostenere fornitori, dipendenti e tasse. Per questo motivo, saper valutare correttamente i termini di pagamento clienti da concedere è una delle competenze gestionali più importanti per chi ha una partita IVA, un negozio o una piccola impresa.Non tutti i clienti meritano le stesse condizioni. Un’azienda solida e puntuale può ottenere una dilazione più ampia, mentre un nuovo cliente senza storico va gestito con maggiore prudenza. In questo articolo vediamo quali strumenti esistono per valutare l’affidabilità di un cliente, cosa prevede la normativa sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali e quali clausole contrattuali possono proteggere la liquidità dell’impresa.Indice dei contenutiPerché valutare l’affidabilità del cliente prima di concedere i termini di pagamentoGli strumenti per verificare la solvibilità di un clienteTermini di pagamento standard, personalizzati e cosa prevede la normativaClausole contrattuali di tutela e impatto sul cash flowPerché valutare l’affidabilità del cliente prima di concedere i termini di pagamentoPrima di stabilire i termini di pagamento clienti, ogni impresa dovrebbe fare una valutazione, anche semplice, del rischio di credito commerciale. In pratica significa chiedersi: questo cliente sarà in grado di pagarmi entro la scadenza concordata? Non è una domanda scontata, soprattutto quando si lavora con nuove aziende o con controparti che non si conoscono ancora bene.Il rischio principale di una valutazione superficiale è l’insoluto: una fattura emessa ma mai incassata, che si trasforma in un buco nel bilancio e, nei casi peggiori, in una perdita definitiva. Per una piccola impresa, anche pochi insoluti concentrati nello stesso periodo possono generare tensioni di cash flow serie, con difficoltà a pagare a propria volta fornitori e collaboratori.Una valutazione preventiva, anche minima, permette invece di modulare le condizioni offerte: dilazioni più brevi o richiesta di acconto per i clienti nuovi o meno tracciabili, condizioni più flessibili per chi ha già dimostrato affidabilità nel tempo. È una forma di prudenza che tutela l’impresa senza necessariamente compromettere il rapporto commerciale. Gli strumenti per verificare la solvibilità di un clienteEsistono diversi strumenti, accessibili anche alle piccole realtà, per farsi un’idea dell’affidabilità di un potenziale cliente prima di definire i termini di pagamento da proporre. Non serve un’indagine complessa: bastano alcuni controlli mirati per ridurre in modo significativo il rischio di ritrovarsi con fatture non pagate.Visura camerale: fornisce informazioni ufficiali sull’azienda, come data di costituzione, capitale sociale, sede legale, eventuali procedure concorsuali in corso o pregresse.Bilanci depositati: per le società di capitali, i bilanci pubblici in Camera di Commercio danno un’idea concreta della solidità patrimoniale e finanziaria.Protesti: la consultazione del registro informatico dei protesti segnala eventuali assegni o cambiali non onorati in passato.Centrale rischi: per importi rilevanti, alcuni istituti e società specializzate offrono report che incrociano dati creditizi e finanziari.Report commerciali: società di informazioni commerciali elaborano punteggi di affidabilità (rating) basati su bilanci, protesti, pregiudizievoli e storico dei pagamenti.Anche senza ricorrere a strumenti a pagamento, un primo livello di prudenza si può ottenere con controlli semplici: verificare da quanto tempo l’attività è operativa, chiedere referenze ad altri fornitori del settore, osservare la puntualità nei primi pagamenti prima di allungare i termini di pagamento concessi. La combinazione di più fonti, anche informali, riduce sensibilmente il margine di errore nella valutazione. Termini di pagamento standard, personalizzati e cosa prevede la normativaIn Italia le transazioni commerciali tra imprese sono disciplinate dal D.Lgs. 231/2002, la norma che regola i ritardi di pagamento nei rapporti B2B. In assenza di un accordo specifico tra le parti, la legge individua un termine di pagamento ordinario di riferimento, che le imprese possono comunque prolungare tramite accordo scritto, purché la clausola non risulti gravemente iniqua nei confronti del creditore, in particolare quando quest’ultimo è una piccola o media impresa.La normativa prevede inoltre che, decorso il termine pattuito senza che il pagamento sia stato effettuato, decorrano automaticamente gli interessi di mora, calcolati con un tasso legato al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di alcuni punti percentuali. Si tratta di una tutela pensata proprio per scoraggiare i ritardi sistematici e per compensare il creditore del mancato utilizzo della liquidità.Nella pratica commerciale, molte imprese scelgono di applicare termini di pagamento personalizzati in base al tipo di cliente e al valore della fornitura: pagamento anticipato o alla consegna per i clienti nuovi, 30 giorni per i clienti consolidati, dilazioni più ampie solo per rapporti di lunga durata e comprovata affidabilità. Questa modulazione, se applicata con criteri chiari e documentati, è del tutto legittima e rappresenta una delle strategie più efficaci per bilanciare competitività commerciale e sicurezza finanziaria. Clausole contrattuali di tutela e impatto sul cash flowOltre a scegliere con attenzione i termini di pagamento clienti, un’impresa può proteggersi ulteriormente inserendo alcune clausole contrattuali specifiche negli accordi commerciali o nelle condizioni generali di vendita. Queste clausole non eliminano il rischio, ma offrono strumenti giuridici concreti in caso di ritardo o mancato pagamento.Riserva di proprietà: la merce venduta resta di proprietà del fornitore fino al saldo completo del prezzo, anche se già consegnata al cliente.Interessi di mora contrattuali: è possibile pattuire un tasso di mora specifico, anche diverso da quello legale, purché indicato chiaramente nel contratto o nelle condizioni di vendita.Penali per ritardato pagamento: clausole che prevedono un importo aggiuntivo dovuto in caso di superamento della scadenza.Acconto o caparra: richiesta di un pagamento anticipato, totale o parziale, prima dell’esecuzione della fornitura o del servizio.Fideiussione bancaria: garanzia di un istituto di credito a copertura del rischio di insolvenza, utilizzata soprattutto per forniture di importo elevato.L’impatto sul cash flow aziendale di una gestione poco attenta dei termini di pagamento non va sottovalutato. Un’impresa che concede dilazioni troppo lunghe a troppi clienti contemporaneamente rischia di trovarsi con la liquidità bloccata in crediti non ancora incassati, pur avendo un fatturato apparentemente sano. È il classico caso dell’azienda che “fattura tanto ma non ha soldi in cassa”: un problema di gestione finanziaria più che di redditività. Monitorare con regolarità i tempi medi di incasso e adattare le condizioni commerciali in base all’andamento reale dei pagamenti è quindi una prassi che ogni piccola impresa dovrebbe adottare. Domande frequenti sui termini di pagamento clientiQuali sono i termini di pagamento clienti più comuni tra le piccole imprese?I termini più diffusi vanno dal pagamento immediato o alla consegna, fino a dilazioni di 30 o 60 giorni dalla data fattura, spesso riservate ai clienti con un rapporto commerciale consolidato.È obbligatorio verificare la solvibilità prima di concedere una dilazione?Non esiste un obbligo di legge in senso stretto, ma è una prassi fortemente consigliata per ridurre il rischio di insoluti, soprattutto con clienti nuovi o di importo rilevante.Cosa prevede il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento?La norma disciplina i termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e prevede la decorrenza automatica di interessi di mora in caso di ritardo, oltre a limiti alla validità di clausole che allunghino eccessivamente i termini a svantaggio del creditore, in particolare delle PMI.La riserva di proprietà è utile anche per le piccole forniture?Può essere utile in generale, ma il suo impatto pratico dipende dal tipo di bene venduto: è più efficace per beni facilmente identificabili e recuperabili, meno per servizi o beni deperibili.Come si può ridurre l’impatto delle dilazioni sul cash flow aziendale?Diversificando i termini di pagamento in base al profilo del cliente, monitorando i tempi medi di incasso e prevedendo clausole contrattuali di tutela per i rapporti a maggior rischio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 10:00:002026-09-09 08:58:23Termini di Pagamento ai Clienti: Come Valutarli per Proteggere la Liquidità dell’Impresa
NOTIZIEDichiarazione IMU solo online e TARI entro 90 giorni: cosa cambiaIndice dei contenutiCosa cambia per IMU e TARIDichiarazione IMU solo online: cosa prevede la riformaTARI: il nuovo termine di 90 giorniChi è coinvolto e da quando cambiano le regoleCosa fare nel frattempoDomande frequenti su dichiarazione IMU online e TARI 90 giorniCosa cambia per IMU e TARICambiano le regole per due dei tributi locali più diffusi: l’IMU, l’imposta sugli immobili, e la TARI, la tassa sui rifiuti. La novità principale riguarda le modalità e i tempi con cui i contribuenti devono comunicare al Comune le informazioni utili al calcolo di queste imposte. Da un lato, la dichiarazione IMU diventa esclusivamente telematica: non sarà più possibile consegnarla a mano o spedirla per posta. Dall’altro, per la TARI viene introdotto un termine fisso di 90 giorni per segnalare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’occupazione di un immobile.Le modifiche fanno parte di un intervento più ampio di riordino della fiscalita locale, pensato per semplificare gli adempimenti e uniformare le regole applicate dai diversi Comuni italiani. Le nuove disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30) ed entrato in vigore il 12 agosto 2026. Restano tuttavia da definire alcuni aspetti attuativi, in particolare per l’IMU, motivo per cui è sempre consigliabile verificare la situazione specifica con il proprio Comune o con un professionista di fiducia. Dichiarazione IMU solo online: cosa prevede la riformaFino ad oggi la dichiarazione IMU poteva essere presentata anche in forma cartacea, ad esempio tramite raccomandata o consegna diretta all’ufficio tributi del Comune. Con la riforma questa possibilità viene meno: l’articolo 26 del decreto inserisce nella legge 160/2019 un nuovo comma 768-bis, in base al quale la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La norma precisa inoltre che questa è l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo. Le modalità operative di dettaglio, compresa la trasmissione tramite un intermediario abilitato (un professionista o un centro di assistenza fiscale), come già avviene oggi per gli invii telematici, saranno definite dallo stesso decreto ministeriale.Un’altra novità riguarda i modelli di dichiarazione. Oggi ne esistono di diversi a seconda della situazione: quello ordinario, approvato con il decreto ministeriale del 29 luglio 2022, e quello riservato agli enti non commerciali (il cosiddetto IMU ENC), approvato con il decreto ministeriale del 4 maggio 2023. La riforma rinvia a un modello unico nazionale, che sarà approvato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e con il quale andranno dichiarate le variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. Poiché la legge indica la dichiarazione telematica come unica modalità per assolvere l’adempimento, l’obiettivo è superare la richiesta di moduli o comunicazioni aggiuntive da parte dei singoli Comuni. Restano invece ferme le regole specifiche per gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione, per i quali continua ad applicarsi il regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 200 del 2012 e la dichiarazione va presentata ogni anno.Per quanto riguarda i tempi, la scadenza per l’invio della dichiarazione IMU resta fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ad esempio l’acquisto di un immobile o una variazione catastale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non intervengono modifiche dei dati dichiarati da cui derivi un diverso importo dell’imposta. Le modalità tecniche di trasmissione e le specifiche del nuovo modello saranno però definite con il successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze: fino alla sua entrata in vigore, la stessa norma prevede espressamente che i contribuenti continuino a utilizzare i modelli già in uso, approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. TARI: il nuovo termine di 90 giorniAnche per la TARI arriva una novità importante in tema di tempistiche. L’articolo 28 del decreto modifica la legge 147/2013 e stabilisce che la dichiarazione va presentata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo, oppure entro 90 giorni dalla data in cui si verifica una variazione o la cessazione dell’occupazione, ad esempio in caso di trasloco, cessione dell’immobile o chiusura di un’attività.Si tratta di un termine sensibilmente più breve rispetto al passato. In precedenza la dichiarazione di inizio possesso o detenzione andava presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo, mentre per le variazioni e le cessazioni il termine era fissato al 30 giugno dell’anno successivo. L’obiettivo dichiarato della riforma è avvicinare la comunicazione al momento in cui il fatto si verifica, rendendo più aggiornato il rapporto tra contribuente e Comune. Attenzione, quindi: chi trasloca, vende casa o chiude un’attività ha ora molto meno tempo per comunicare la variazione, con il rischio di sanzioni in caso di ritardo. Chi è coinvolto e da quando cambiano le regoleLe nuove regole riguardano potenzialmente tutti i proprietari di immobili tenuti alla dichiarazione IMU, tra cui chi acquista o vende una casa, chi ottiene un’esenzione o un’agevolazione, e i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per gli enti non commerciali. Per quanto riguarda la TARI, la platea comprende sia i proprietari sia gli occupanti a vario titolo di locali e aree soggette al tributo, quindi anche inquilini e imprese.Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026. Per la TARI il nuovo termine di 90 giorni opera già da quella data, perché la norma non prevede un periodo transitorio: resta comunque opportuno verificare le indicazioni operative del proprio Comune o del gestore del servizio rifiuti, che mantengono un’autonomia regolamentare su alcuni profili del tributo. Per l’IMU, invece, l’obbligo di presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica diventerà pienamente operativo con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che approverà il nuovo modello: fino a quel momento la stessa norma prevede che si continuino a utilizzare i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. Cosa fare nel frattempoIn questa fase di transizione, la cosa più utile è monitorare le comunicazioni ufficiali del proprio Comune e le indicazioni che arriveranno dal Ministero dell’economia e delle finanze sul nuovo modello unico IMU e sulle modalità tecniche di invio. Chi ha in programma variazioni rilevanti ai fini TARI, come un trasloco, una cessione dell’immobile o la chiusura di un’attività, deve invece tenere presente fin da subito il termine di 90 giorni. Per l’IMU, in attesa del decreto attuativo, restano validi i modelli e le modalità di presentazione attualmente in uso. Domande frequenti su dichiarazione IMU online e TARI 90 giorniLa dichiarazione IMU cartacea non sarà più valida?La nuova norma prevede che la dichiarazione IMU sia presentata esclusivamente in via telematica è che questa sia l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo. La regola diventerà pienamente operativa con il decreto ministeriale che approverà il nuovo modello: nel frattempo restano utilizzabili i modelli e le modalità già in uso.Chi può inviare la dichiarazione IMU al posto del contribuente?La trasmissione potrà avvenire direttamente da parte del contribuente oppure, come già avviene oggi per gli invii telematici, tramite un intermediario abilitato, come un professionista o un centro di assistenza fiscale. Le modalità di dettaglio saranno stabilite dal decreto ministeriale attuativo.Da quando si applicano i 90 giorni per la TARI?Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026 e per questa novità non è previsto un periodo transitorio. Il termine di 90 giorni riguarda la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione di locali soggetti a TARI, da presentare al Comune o al gestore del servizio rifiuti. Per gli aspetti pratici è comunque utile verificare il regolamento del proprio Comune.Cambia anche la scadenza generale della dichiarazione IMU?No. La scadenza resta fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Cos’e il modello unico IMU previsto dalla riforma?E il modello nazionale che sarà approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e che sostituirà quelli oggi in uso, approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. Per gli enti non commerciali che beneficiano dell’esenzione restano ferme regole proprie, con dichiarazione da presentare ogni anno.I Comuni potranno ancora chiedere moduli personalizzati per l’IMU?La norma stabilisce che la dichiarazione telematica costituisce l’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo ai fini IMU: l’obiettivo è proprio superare la richiesta di comunicazioni o moduli aggiuntivi rispetto a quello ministeriale. Per i dettagli applicativi occorrerà attendere il decreto attuativo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 09:00:002026-09-09 08:47:52Dichiarazione IMU solo online e TARI entro 90 giorni: cosa cambia
NOTIZIEFuga di Cervelli Italiani: il 50% Torna in Patria, Cosa Dice lo StudioIndice dei contenutiFuga di cervelli italiani: cosa dice l’analisi del Sole 24 OrePerché gli italiani rientrano dall’esteroIl regime fiscale per il rientro dei lavoratori impatriatiCosa serve sapere per chi valuta il rientro in ItaliaDomande frequenti sulla fuga di cervelli italiani e il rientro in patriaFuga di cervelli italiani: cosa dice l’analisi del Sole 24 OreDa anni si parla di fuga di cervelli italiani come di un fenomeno a senso unico: giovani laureati e professionisti che lasciano il Paese per cercare opportunità migliori all’estero, senza più farvi ritorno. Un approfondimento pubblicato da Il Sole 24 Ore, nella sezione Norme e Tributi, restituisce però un quadro più articolato. Secondo l’analisi, circa il 50% degli italiani che si trasferiscono all’estero fa poi ritorno in Italia: per ogni cento partenze si contano oltre cinquanta rientri.Si tratta di un dato che ridimensiona la narrazione della fuga cervelli italiani rientro come processo irreversibile. Non è una fuga a senso unico, ma un flusso circolare: chi parte accumula esperienza, competenze e spesso una rete di contatti internazionale, per poi valutare — nella metà dei casi — un rientro in Italia. Un fenomeno che gli esperti definiscono brain circulation, cioè circolazione di cervelli, più che brain drain, la classica espressione anglosassone per indicare la fuga di talenti.Il dato riportato da Il Sole 24 Ore si inserisce in un dibattito più ampio sulla mobilità internazionale dei lavoratori italiani, un tema che negli ultimi anni ha spinto anche il legislatore a intervenire con misure fiscali pensate proprio per incentivare il rientro. Perché gli italiani rientrano dall’esteroLe ragioni che spingono gli italiani che rientrano dall’estero sono molteplici e spesso si intrecciano tra loro. Non sempre si tratta di un ripensamento sulla scelta di emigrare: in molti casi il rientro è pianificato fin dall’inizio, come tappa di un percorso di crescita professionale.Tra i motivi più ricorrenti che emergono dal dibattito su questo tema si possono citare:motivi familiari, come la nascita di figli o la necessità di assistere genitori anziani;opportunità lavorative in Italia più interessanti rispetto al passato, anche grazie all’esperienza maturata all’estero;il desiderio di tornare vicino ai propri affetti e alla propria rete sociale;la volontà di sfruttare le competenze acquisite all’estero per avviare un’attività o una carriera in Italia;agevolazioni fiscali dedicate a chi rientra, che possono rendere più sostenibile la scelta dal punto di vista economico.Il rientro cervelli Italia non riguarda solo i giovani laureati alla prima esperienza lavorativa. Coinvolge anche professionisti già affermati, ricercatori, manager e, in una fascia diversa, pensionati italiani che hanno lavorato all’estero e scelgono di trascorrere la pensione nel nostro Paese. Per questi ultimi esistono peraltro agevolazioni specifiche, come quelle descritte nella nostra guida sul bonus rientro pensionati dall’estero 2026. Il regime fiscale per il rientro dei lavoratori impatriatiUno degli elementi che può incidere sulla decisione di tornare è il quadro delle agevolazioni fiscali dedicate a chi rientra in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero. Il nostro ordinamento prevede da tempo un regime fiscale agevolato per il rientro dei lavoratori, comunemente conosciuto come regime degli impatriati o “rientro dei cervelli”.Questa misura, nata con la Legge 238/2010 e poi più volte modificata negli anni successivi, è oggi disciplinata dal Decreto Legislativo 209/2023, che si applica ai trasferimenti di residenza fiscale in Italia avvenuti a partire dal 2024. La logica di fondo resta quella originaria: incentivare chi possiede competenze ed esperienze maturate all’estero a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, riducendo il carico fiscale sui redditi da lavoro prodotti nel nostro Paese per un periodo di anni.Il regime, come previsto dal decreto, richiede il rispetto di specifici requisiti: tra questi, un periodo minimo di residenza all’estero prima del rientro, l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per un certo numero di anni e, in molti casi, requisiti di qualificazione o specializzazione professionale. Le condizioni di dettaglio, i limiti di reddito agevolabile e la percentuale di riduzione dell’imponibile sono definiti dalla normativa vigente e possono variare in base alla situazione personale del lavoratore, ad esempio alla presenza di figli minori o al trasferimento della residenza in specifiche aree del Paese.Proprio per questa complessità, chi sta valutando un rientro dall’estero e vuole capire se può beneficiare del regime rientro lavoratori impatriati dovrebbe verificare la propria situazione caso per caso, facendo riferimento alla normativa aggiornata e alle indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, evitando di basarsi su informazioni generiche trovate online. Cosa serve sapere per chi valuta il rientro in ItaliaChi legge il dato riportato da Il Sole 24 Ore e si riconosce nella metà degli italiani che, prima o poi, pensa di tornare, si trova spesso davanti a una serie di domande pratiche. Il rientro in Italia comporta infatti diversi adempimenti che vanno oltre la sola questione fiscale: dalla cancellazione dall’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) alla nuova iscrizione anagrafica in un Comune italiano, fino alla verifica della propria posizione contributiva e previdenziale.Sul fronte fiscale, la fuga cervelli italiani rientro diventa un’occasione concreta solo se la pianificazione avviene con attenzione. Tra gli aspetti da valutare prima di formalizzare il trasferimento della residenza rientrano:i tempi tecnici per l’accesso alle eventuali agevolazioni fiscali per il rientro;la propria posizione contributiva accumulata all’estero e la sua compatibilità con il sistema previdenziale italiano;gli obblighi dichiarativi relativi a redditi, conti correnti o investimenti detenuti ancora all’estero dopo il trasferimento;l’eventuale doppia imposizione con il Paese di provenienza, da verificare alla luce delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.Si tratta di elementi che richiedono un’analisi personalizzata, perché ogni percorso professionale e ogni Paese di provenienza presentano caratteristiche diverse. Domande frequenti sulla fuga di cervelli italiani e il rientro in patriaUna sintesi delle domande più comuni su questo tema, utile a chi vuole orientarsi tra dati, motivazioni e quadro normativo del rientro dall’estero.Cosa significa che il 50% degli italiani che emigrano poi rientra in patria?Secondo l’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, per ogni cento italiani che si trasferiscono all’estero se ne contano oltre cinquanta che rientrano in patria. Il fenomeno della fuga di cervelli italiani non è quindi un flusso a senso unico, ma spesso una fase temporanea di un percorso professionale più ampio.Perché tanti italiani decidono di tornare dall’estero?Le motivazioni sono diverse: ragioni familiari, nuove opportunità professionali in Italia, il desiderio di tornare vicino ai propri affetti e, in alcuni casi, la convenienza legata alle agevolazioni fiscali previste per chi rientra dopo un periodo di lavoro all’estero.Esiste un regime fiscale agevolato per chi rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero?Sì, l’ordinamento italiano prevede un regime fiscale agevolato per il rientro dei lavoratori, nato con la Legge 238/2010 e oggi disciplinato dal Decreto Legislativo 209/2023 per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024. L’accesso è subordinato al rispetto di specifici requisiti, da verificare caso per caso con riferimento alla normativa vigente.Il rientro dall’estero riguarda solo i giovani lavoratori?No. Il fenomeno del rientro cervelli in Italia coinvolge fasce diverse: giovani professionisti, ricercatori, manager, ma anche pensionati italiani che hanno lavorato all’estero e scelgono di rientrare, per i quali esistono agevolazioni specifiche dedicate.Cosa bisogna verificare prima di trasferire la residenza fiscale in Italia dopo un periodo all’estero?È importante valutare la propria posizione contributiva, gli obblighi dichiarativi su redditi e patrimoni ancora detenuti all’estero, i tempi per l’eventuale accesso alle agevolazioni fiscali per il rientro e la presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni con il Paese di provenienza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/RIENTRO-DEI-CERVELLI-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 08:00:002026-09-09 08:30:01Fuga di Cervelli Italiani: il 50% Torna in Patria, Cosa Dice lo Studio
NOTIZIEBonus Nido su App INPS Mobile: ricevute, pagamenti e contestazioni da smartphoneGestire il bonus nido dallo smartphone è possibile: con l’app INPS Mobile si allegano le ricevute delle rette, si controllano i pagamenti mensili e si verificano le eventuali contestazioni, senza passare dal portale da computer. Le ultime funzioni sono state attivate dall’INPS con il messaggio n. 3336 del 6 novembre 2025 e vanno lette insieme alle regole 2026 del contributo, a partire dalla domanda che ora vale fino ai tre anni del bambino.In questa guida vediamo cosa si può fare dall’app per il bonus nido app INPS, come si carica la documentazione, con quali credenziali si accede, quanto spetta nel 2026 in base all’ISEE minorenni e cosa cambia con la domanda pluriennale. Indice dei contenutiCosa si può fare dall’app INPS Mobile per il Bonus NidoCome si carica la documentazione da smartphoneCome accedere all’app: SPID o CIE, la CNS non bastaBonus Nido 2026: importi e ISEE minorenniDomanda pluriennale dal 2026: cosa cambiaDomande frequenti sul bonus nido e l’app INPSCosa si può fare dall’app INPS Mobile per il Bonus Nido Con il messaggio n. 3336 del 6 novembre 2025 l’INPS ha reso disponibili nell’app INPS Mobile, per Android e iOS, due nuove funzioni del servizio bonus nido: la consultazione dei pagamenti mensili collegati alle domande presentate e la consultazione delle contestazioni relative alle mensilità richieste. Nella home dell’app è comparsa anche una card dedicata, che porta direttamente alla sezione per allegare la documentazione necessaria al pagamento.Nel concreto, chi ha già presentato la domanda può oggi, dallo smartphone:consultare lo stato della domanda e delle singole mensilità prenotate;allegare fatture e ricevute delle rette pagate all’asilo nido, mese per mese;verificare i pagamenti mensili già lavorati o in lavorazione, per le pratiche in stato “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione” o “Accolta”;vedere le eventuali contestazioni su una mensilità (ad esempio documento illeggibile o non riconducibile al mese richiesto) e intervenire su quella specifica rata.Il portale INPS da computer resta pienamente operativo: l’app è un canale aggiuntivo, pensato per le operazioni ricorrenti. Chi vuole controllare anche le date di accredito delle altre prestazioni può consultare il calendario pagamenti INPS.Come si carica la documentazione da smartphone La possibilità di allegare i documenti di spesa dall’app non è di per sé nuova: era stata introdotta con il messaggio INPS n. 4464 del 28 novembre 2018 ed è confermata dalla circolare n. 60 del 20 marzo 2025, secondo cui la documentazione per il contributo asilo nido si trasmette tramite il servizio online dell’Istituto oppure tramite INPS Mobile, con la funzione “Bonus nido”. La novità del 2025 è la card in home page, che rende il percorso più rapido.Per ogni mensilità richiesta va allegata la fattura o ricevuta della retta con la prova del pagamento, dalla quale risulti chiaramente il mese a cui si riferisce la spesa. Dallo smartphone si può fotografare il documento oppure caricare un file già salvato. Le spese ammesse al rimborso, in base alla circolare 60/2025, sono la retta mensile, l’eventuale quota pasti della stessa mensilità, l’imposta di bollo e, nei casi previsti, l’IVA agevolata; restano escluse la quota di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola e l’IVA ordinaria.Attenzione alla scadenza: la circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026 stabilisce che la documentazione completa delle mensilità richieste va caricata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno educativo 2026 c’è tempo quindi fino al 30 aprile 2027. Un allegato mancante o non leggibile genera una contestazione e blocca il pagamento di quella rata.Come accedere all’app: SPID o CIE, la CNS non basta L’app INPS Mobile si scarica dagli store ufficiali Google Play e App Store. Per entrare nel servizio bonus nido, come indicato nel messaggio n. 3336/2025, serve SPID di livello 2 o superiore oppure la CIE 3.0 (Carta d’identità elettronica). La Carta Nazionale dei Servizi (CNS), che richiede un lettore di smart card collegato al computer, è utilizzabile solo per il portale web e non per l’app.Una precisazione utile: il messaggio INPS non prevede notifiche push automatiche sull’avanzamento della pratica. Conviene quindi entrare periodicamente nella sezione dedicata per controllare pagamenti e contestazioni; le comunicazioni ufficiali sulla domanda restano quelle disponibili nell’area riservata MyINPS.Chi ha già una domanda in corso la ritrova direttamente nella sezione dell’app, senza doverla ricollegare: la card in home page compare proprio agli utenti che hanno inviato la richiesta.Bonus Nido 2026: importi e ISEE minorenni L’app semplifica la gestione della pratica, ma non cambia requisiti e importi, che restano quelli fissati dall’art. 1, comma 355, della legge 232/2016 e dalle modifiche successive. L’importo dipende dall’ISEE minorenni del bambino, cioè l’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte ai minori, e non dall’ISEE ordinario del nucleo. Dal 2025, per effetto della legge 207/2024 (art. 1, comma 209), nel calcolo di questo ISEE non si contano più le somme percepite a titolo di Assegno unico, criterio confermato per il 2026 dalla legge di bilancio 199/2025.Le fasce sono due, in base alla data di nascita del bambino, come riepilogato dalla circolare INPS 29/2026:Nato/aISEE minorenniImporto annuo massimoprima del 1° gennaio 2024fino a 25.000 euro3.000 europrima del 1° gennaio 2024da 25.001 a 40.000 euro2.500 europrima del 1° gennaio 2024oltre 40.000 euro o ISEE assente1.500 eurodal 1° gennaio 2024fino a 40.000 euro3.600 eurodal 1° gennaio 2024oltre 40.000 euro o ISEE assente1.500 euroL’importo maggiorato di 3.600 euro per i nati dal 2024 era stato introdotto dalla legge 213/2023 (art. 1, comma 177) a condizione che nel nucleo ci fosse già un altro figlio con meno di dieci anni: dal 2025 questo requisito è stato eliminato dalla legge 207/2024, quindi vale anche per il primo figlio. Il contributo è erogato in un massimo di 11 mensilità e non può comunque superare la retta effettivamente pagata.Proprio perché l’ISEE è determinante, conviene tenerlo aggiornato: un ISEE scaduto o non presentato fa scattare l’importo minimo di 1.500 euro. Utile rileggere le soglie ISEE 2026 e le regole sul rinnovo dell’ISEE; per il dettaglio dei requisiti c’è la guida a importi e requisiti del bonus nido 2026.Domanda pluriennale dal 2026: cosa cambia La vera novità del 2026 non riguarda l’app ma la domanda. L’art. 6-bis del decreto-legge 95/2025, convertito dalla legge 118/2025, ha introdotto la validità pluriennale: dal 1° gennaio 2026 la domanda accolta produce effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (circolare INPS 123 del 5 settembre 2025 e circolare 29 del 27 marzo 2026). Non serve più ripresentare la richiesta ogni anno.Ogni anno restano da fare due cose, entrambe possibili anche dall’app: indicare le mensilità per cui si chiede il contributo e caricare la documentazione di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo. L’ISEE va invece rinnovato annualmente, perché l’importo viene ricalcolato sul valore in corso di validità. Per la procedura passo passo si può seguire la guida alla domanda bonus nido 2026 e l’approfondimento sulla validità pluriennale.La stessa norma ha allargato il perimetro del contributo: oltre agli asili nido pubblici e privati autorizzati, sono ammessi micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali. Restano esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi non educativi come pre-scuola e post-scuola.Domande frequenti sul bonus nido e l’app INPSServe la CNS per usare il bonus nido sull’app INPS Mobile?No. L’app INPS Mobile accetta SPID di livello 2 o superiore oppure CIE 3.0, come indicato nel messaggio INPS n. 3336 del 6 novembre 2025. La Carta Nazionale dei Servizi si può usare solo dal portale web con un lettore di smart card.L’app INPS manda notifiche push quando la pratica del bonus nido viene aggiornata?Il messaggio INPS 3336/2025 non prevede notifiche push: introduce la consultazione dei pagamenti mensili e delle contestazioni. Conviene controllare periodicamente la sezione dell’app; le comunicazioni ufficiali restano nell’area riservata MyINPS.Cosa devo caricare ogni mese per ricevere il bonus nido?Per ogni mensilità richiesta va allegata la fattura o ricevuta della retta con la prova del pagamento, riferita chiaramente a quel mese. La documentazione completa va caricata entro il 30 aprile dell’anno successivo (circolare INPS 29/2026).Quanto spetta di bonus nido nel 2026?Per i nati dal 1° gennaio 2024 spettano fino a 3.600 euro annui con ISEE minorenni fino a 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro. Per i nati prima del 2024 spettano 3.000 euro con ISEE fino a 25.000 euro, 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro oltre o senza ISEE. Il contributo non supera comunque la retta pagata.Devo rifare la domanda di bonus nido ogni anno?No. Dal 1° gennaio 2026 la domanda accolta vale fino ad agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni (art. 6-bis DL 95/2025). Ogni anno vanno solo indicate le mensilità richieste, caricati i documenti di spesa e rinnovato l’ISEE.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/bonus-asilo-nido.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 19:53:192026-09-12 19:53:21Bonus Nido su App INPS Mobile: ricevute, pagamenti e contestazioni da smartphone
NOTIZIEScontrino Parlante: Come Funziona la Detrazione e le Differenze con la FatturaIndice dei contenutiCos’è lo scontrino parlanteCome funziona la detrazione dello scontrino parlanteLe differenze tra scontrino parlante e fatturaCome conservare lo scontrino parlante per il 730Chi acquista farmaci da banco in farmacia probabilmente ha già sentito parlare dello scontrino parlante. Si tratta di un documento fiscale particolare, diverso dal classico scontrino di cassa, perché riporta alcuni dati aggiuntivi indispensabili per ottenere la detrazione fiscale sulle spese sanitarie. Con l’avvicinarsi della stagione delle dichiarazioni dei redditi, capire come funziona lo scontrino parlante e in cosa si differenzia dalla fattura per prestazioni sanitarie diventa utile per non perdere il diritto alla detrazione del 19%. Vediamo nel dettaglio come funziona questo documento, quali informazioni deve contenere, quali prodotti danno davvero diritto alla detrazione e quali sono le principali differenze rispetto alla fattura.Cos’è lo scontrino parlanteLo scontrino parlante è uno scontrino fiscale che, oltre ai dati standard (data, importo, descrizione del prodotto), riporta anche il codice fiscale di chi ha effettuato l’acquisto. In pratica, questo documento è in grado di “parlare”, cioè di identificare con precisione chi ha sostenuto la spesa, elemento che il normale scontrino di cassa non fornisce.Questa tipologia di documento viene emessa tipicamente dalle farmacie per la vendita di farmaci da banco (i cosiddetti farmaci senza obbligo di ricetta) identificati da un codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio), oltre che per alcuni dispositivi medici con marcatura CE. Oltre al codice fiscale, lo scontrino parlante deve riportare anche il codice alfanumerico del farmaco (il codice AIC stampato sulla confezione) e la quantità acquistata. Questi elementi permettono all’Agenzia delle Entrate di verificare che la spesa sia effettivamente riconducibile a un farmaco e non a un acquisto generico.Senza questi dati, lo scontrino resta un semplice documento di cassa e non può essere utilizzato ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. È importante sapere che non tutti i prodotti acquistati in farmacia danno diritto alla detrazione: secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, richiamata nella guida alle spese sanitarie detraibili), i cosiddetti parafarmaci – integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate – non sono detraibili, anche se acquistati in farmacia e anche se consigliati dal medico, perché vengono considerati prodotti dell’area alimentare e non veri e propri farmaci. Come funziona la detrazione dello scontrino parlanteLa funzione principale dello scontrino parlante è proprio quella di consentire la detrazione delle spese sanitarie nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche. In base alla normativa vigente, le spese sanitarie sostenute nell’anno danno diritto a una detrazione del 19%, calcolata sulla parte di spesa che supera una franchigia di 129,11 euro. In altre parole, la franchigia si applica una sola volta sul totale annuo delle spese sanitarie ordinarie: solo l’importo eccedente questa soglia dà diritto al beneficio fiscale.Facciamo un esempio pratico: se nel corso dell’anno una persona ha sostenuto 300 euro di spese documentate da scontrini parlanti per farmaci da banco, la base su cui calcolare la detrazione sarà pari a 300 meno 129,11, cioè 170,89 euro. Su questa cifra si applica poi il 19%, ottenendo un risparmio fiscale di circa 32 euro.Esistono anche casi particolari: per alcune spese sostenute da persone con disabilità (ad esempio mezzi di accompagnamento, deambulazione e sussidi tecnici e informatici), la detrazione del 19% si applica sull’intero importo, senza sottrarre la franchigia di 129,11 euro. Per beneficiare della detrazione è fondamentale conservare gli scontrini parlanti per tutto il periodo utile, poiché in caso di controllo saranno questi documenti a dimostrare la natura sanitaria della spesa. Le differenze tra scontrino parlante e fatturaMolti si chiedono perché esistano due modalità diverse di documentare una spesa sanitaria: lo scontrino parlante e la fattura. La differenza principale riguarda il tipo di operazione e il soggetto che emette il documento.La fattura per prestazioni sanitarie viene emessa quando la prestazione coinvolge servizi più complessi, come visite specialistiche, esami diagnostici o prestazioni odontoiatriche, rese da un professionista o da una struttura sanitaria. Un aspetto importante da conoscere: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, a tutela della privacy del paziente, vige il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), reso permanente dal D.Lgs. 81/2025 dopo anni di proroghe annuali. In pratica, il professionista sanitario emette una fattura in formato non elettronico (cartaceo o PDF), mentre i dati della prestazione vengono comunque trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, che poi li mette a disposizione nella dichiarazione dei redditi precompilata.Lo scontrino parlante, invece, viene emesso automaticamente al momento dell’acquisto in farmacia per i farmaci da banco, senza che il cliente debba fare una richiesta specifica: basta comunicare il proprio codice fiscale alla cassa. Le principali differenze si possono riassumere così: Soggetti emittentiLo scontrino parlante viene emesso dalle farmacie per la vendita di farmaci da banco. La fattura viene emessa da qualsiasi professionista o struttura sanitaria (medici, dentisti, laboratori di analisi, cliniche) per prestazioni più articolate.Dati riportatiLo scontrino parlante contiene codice fiscale dell’acquirente, codice alfanumerico del farmaco (AIC) e quantità. La fattura riporta invece una descrizione completa della prestazione, i dati anagrafici del paziente e, spesso, indicazioni più dettagliate sul tipo di trattamento.Trasmissione al Sistema Tessera SanitariaLe farmacie trasmettono i dati degli scontrini parlanti al Sistema Tessera Sanitaria, così come fanno i professionisti sanitari con le fatture emesse ai pazienti (anche se non in formato elettronico). In entrambi i casi, questo permette di ritrovare le spese già precaricate nella dichiarazione precompilata, anche se resta sempre buona norma conservare i documenti originali.Come conservare lo scontrino parlante per il 730Per non perdere il diritto alla detrazione fiscale, è essenziale conservare con cura gli scontrini parlanti raccolti durante l’anno, magari organizzandoli per data o per tipologia di spesa. Questo vale anche se i dati risultano già presenti nella dichiarazione precompilata, perché in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà necessario esibire il documento originale a supporto della detrazione richiesta.È importante ricordare che non tutti gli scontrini di farmacia sono automaticamente “parlanti”: occorre verificare che riportino effettivamente il codice fiscale e il codice del farmaco. Se questi elementi mancano, il documento non può essere utilizzato ai fini della detrazione, anche se l’acquisto riguarda effettivamente un farmaco da banco.Un altro aspetto da tenere presente riguarda la somma delle spese: poiché la franchigia di 129,11 euro si applica una sola volta sul totale annuo, conviene conservare tutti gli scontrini, anche quelli di importo minimo, perché contribuiscono a raggiungere più velocemente la soglia oltre la quale scatta il beneficio fiscale del 19%.Lo scontrino parlante resta uno strumento utile per documentare le spese sanitarie relative ai farmaci da banco con codice AIC e ottenere la relativa detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, ricordando che parafarmaci come integratori e prodotti fitoterapici restano esclusi dal beneficio. Conoscere le differenze rispetto alla fattura per prestazioni sanitarie aiuta a capire quale documento aspettarsi a seconda del tipo di acquisto o prestazione. Per approfondimenti sulle modalità di detrazione delle spese sanitarie e sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, si rimanda alle indicazioni ufficiali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Domande Frequenti sullo Scontrino ParlanteCos’è esattamente lo scontrino parlante?È uno scontrino fiscale emesso dalle farmacie che, oltre ai dati standard, riporta il codice fiscale dell’acquirente, il codice alfanumerico del farmaco (AIC) e la quantità acquistata. Questi elementi lo rendono valido ai fini della detrazione fiscale delle spese sanitarie.Qual è la percentuale di detrazione per le spese documentate con scontrino parlante?La detrazione è pari al 19%, calcolata sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, applicata una sola volta sul totale annuo delle spese sanitarie ordinarie.Qual è la differenza principale tra scontrino parlante e fattura?Lo scontrino parlante viene emesso automaticamente in farmacia per i farmaci da banco e riporta codice fiscale e codice del farmaco. La fattura, invece, viene emessa per prestazioni sanitarie più articolate (visite, esami, cure odontoiatriche) e contiene una descrizione più dettagliata del servizio reso.Serve conservare lo scontrino parlante anche se compare nella dichiarazione precompilata?Sì, è sempre consigliabile conservare l’originale, perché in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere richiesto come prova della spesa sanitaria sostenuta.Tutti gli scontrini di farmacia sono validi per la detrazione?No, solo quelli che riportano effettivamente il codice fiscale dell’acquirente e il codice del farmaco possono essere considerati scontrini parlanti e quindi utilizzati per la detrazione del 19%.Gli integratori alimentari acquistati in farmacia sono detraibili?No. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 396/E del 2008), i parafarmaci – integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate – non sono detraibili, anche se acquistati in farmacia e anche se consigliati dal medico, perché sono considerati prodotti dell’area alimentare e non farmaci veri e propri.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 19:00:002026-09-09 08:16:38Scontrino Parlante: Come Funziona la Detrazione e le Differenze con la Fattura
NOTIZIESanzioni IMU: l’importo cambia se il versamento è stato effettuatoChi possiede una casa, un terreno o un negozio sa bene che l’IMU va pagata entro scadenze precise, di solito il 16 giugno e il 16 dicembre. Ma cosa succede se il pagamento arriva in ritardo, oppure se manca del tutto la dichiarazione all’ente locale? Le sanzioni IMU versamento non sono tutte uguali: l’importo cambia in modo netto a seconda che l’imposta sia stata comunque versata, seppure fuori tempo, oppure che manchi anche l’adempimento dichiarativo previsto in alcuni casi dalla legge.Capire questa differenza è importante perché molti proprietari, dopo aver pagato l’IMU con qualche settimana o mese di ritardo, temono sanzioni molto più pesanti di quelle realmente previste. Vediamo quindi come funzionano le due tipologie di violazione e quali conseguenze comportano.Indice dei contenutiSanzioni IMU versamento: due situazioni da non confondereSanzione per omesso o insufficiente versamento IMUSanzione per omessa o infedele dichiarazione IMUCosa cambia dal 2027 per le sanzioni IMURidurre le sanzioni IMU con il ravvedimento operosoSanzioni IMU versamento: due situazioni da non confondereLa normativa sull’IMU distingue con chiarezza due ipotesi di violazione, disciplinate dalla Legge 160/2019 (articolo 1, commi 774 e 775). Da una parte c’è il caso di chi versa l’imposta in ritardo o in misura insufficiente, ma comunque la versa. Dall’altra c’è il caso di chi, quando previsto, non presenta la dichiarazione IMU al Comune, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia stata pagata o meno.Queste due violazioni hanno percentuali sanzionatorie molto diverse tra loro, e proprio per questo è fondamentale non confonderle. Chi ha semplicemente pagato in ritardo rischia una sanzione IMU decisamente più contenuta rispetto a chi ha omesso completamente la dichiarazione. Per un quadro completo su scadenze e calcolo dell’imposta puoi consultare la nostra guida su IMU 2026: calcolo, scadenze e aliquote. Sanzione per omesso o insufficiente versamento IMUQuando l’imposta viene versata in ritardo, oppure per un importo inferiore al dovuto, si applica la sanzione per omesso o insufficiente versamento, richiamata dal comma 774 della Legge 160/2019 tramite l’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997. Dal 1° settembre 2024, per effetto della riforma delle sanzioni tributarie (Decreto Legislativo 87/2024), questa sanzione è stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata in ritardo. Per le violazioni commesse prima di quella data resta invece applicabile la vecchia percentuale del 30%.In pratica, se un contribuente doveva versare 1.000 euro di IMU e non lo ha fatto entro la scadenza, la sanzione piena sarebbe pari a 250 euro, oltre agli interessi legali calcolati giorno per giorno. Si tratta però della sanzione massima applicabile in caso di accertamento da parte del Comune: chi si accorge dell’errore e regolarizza spontaneamente la propria posizione può ridurre sensibilmente l’importo dovuto, come vedremo più avanti. Sanzione per omessa o infedele dichiarazione IMUIl discorso cambia radicalmente quando il proprietario, oltre a non versare correttamente l’imposta, non presenta neppure la dichiarazione IMU nei casi in cui questa è obbligatoria, cioè quando il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento (ad esempio fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, immobili merce delle imprese costruttrici, beni concessi in locazione finanziaria); per le compravendite rogitate dal notaio e per gli immobili caduti in successione, invece, la dichiarazione IMU non è di norma dovuta, perché i dati arrivano al Comune per altra via. In questa ipotesi si applica la sanzione prevista dal comma 775 della Legge 160/2019, che non ha nulla a che vedere con quella per il semplice ritardo di pagamento.Per l’omessa dichiarazione IMU la sanzione va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, e questo vale a prescindere dal fatto che l’imposta sia stata comunque pagata: è infatti l’adempimento dichiarativo mancante a far scattare la sanzione, non solo il mancato pagamento. Per la dichiarazione infedele, cioè presentata ma con dati incompleti o non corretti, la sanzione è invece compresa tra il 50% e il 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro. È un errore comune pensare che la sanzione IMU sia sempre e comunque del 25-30%: quella percentuale riguarda esclusivamente il ritardo nel versamento, mentre le violazioni dichiarative comportano importi molto più elevati. Cosa cambia dal 2027 per le sanzioni IMUIl quadro sanzionatorio è destinato a modificarsi ulteriormente. Il Decreto Legislativo 147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, prevede che dal 1° gennaio 2027 le sanzioni per le violazioni dichiarative IMU diventino percentuali fisse anziché comprese in una forbice: il 100% del tributo non versato per l’omessa dichiarazione e il 40% per la dichiarazione infedele, sempre con il minimo di 50 euro. Fino al 31 dicembre 2026 restano invece valide le percentuali “a forbice” appena descritte (100-200% e 50-100%). Abbiamo approfondito questo cambiamento nell’articolo dedicato a IMU e TARI, sanzioni più leggere dal 2027. Ridurre le sanzioni IMU con il ravvedimento operosoChi si accorge di aver sbagliato, sia per un versamento IMU tardivo sia per una dichiarazione omessa o infedele, può regolarizzare la propria posizione prima che arrivi un accertamento del Comune, beneficiando di sanzioni ridotte. Questo strumento si chiama ravvedimento operoso e permette di pagare una sanzione molto inferiore rispetto a quella piena, con percentuali che variano in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria.Le riduzioni più vantaggiose si applicano a chi regolarizza entro pochi giorni o poche settimane dalla scadenza, mentre man mano che passa il tempo la sanzione ridotta aumenta, pur restando comunque più conveniente rispetto a un accertamento formale. Per capire come calcolare l’importo esatto in base alla propria situazione, e quali codici tributo utilizzare nel modello F24, è utile consultare la nostra guida dedicata al ravvedimento operoso 2026: calcolo sanzioni e codici tributo F24.In sintesi, le sanzioni IMU per il versamento tardivo restano contenute e ravvedibili, mentre le sanzioni legate alla mancata dichiarazione sono molto più severe e scattano indipendentemente dal fatto che l’imposta sia stata versata. Conoscere questa differenza aiuta a evitare sorprese e a valutare per tempo se conviene regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Domande Frequenti sulle Sanzioni IMUSe pago l’IMU in ritardo ma prima di un accertamento, quale sanzione rischio?Si applica la sanzione per omesso o insufficiente versamento, pari al 25% dell’imposta non versata per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 (30% per quelle precedenti). Regolarizzando spontaneamente con il ravvedimento operoso la percentuale si riduce ulteriormente in base al tempo trascorso.La sanzione IMU cambia se ho versato l’imposta ma non ho presentato la dichiarazione?Sì. In questo caso non si applica la sanzione da omesso versamento, ma quella per omessa dichiarazione, che va dal 100% al 200% del tributo non versato (minimo 50 euro), anche se l’imposta risulta comunque pagata.Cosa si rischia per una dichiarazione IMU presentata con dati sbagliati?Si tratta di dichiarazione infedele: la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, fino al 31 dicembre 2026.Il ravvedimento operoso riduce anche le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione IMU?Sì, il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni dichiarative, con riduzioni proporzionali al tempo trascorso dalla scadenza, purché non sia già iniziato un controllo da parte del Comune.Le sanzioni IMU cambieranno dal 2027?Sì. Dal 1 gennaio 2027 le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione IMU diventeranno percentuali fisse: 100% del tributo non versato per l’omessa dichiarazione e 40% per l’infedele, sempre con minimo 50 euro, in base al Decreto Legislativo 147/2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 13:00:002026-09-09 07:54:05Sanzioni IMU: l’importo cambia se il versamento è stato effettuato
NOTIZIERitenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 settembre 2026 il provvedimento Prot. 249042/2026, che disciplina la trasmissione dell’elenco dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Corte Costituzionale. Si tratta di una misura tecnica che riguarda un solo soggetto, la Corte Costituzionale appunto, ma che vale la pena spiegare bene perché genera spesso confusione tra CU e modello 770. Chiariamo subito un punto: la Certificazione Unica non cambia affatto, mentre l’unica novità riguarda la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.Indice dei contenutiCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataLa vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniDomande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte CostituzionaleCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Corte Costituzionale, come qualsiasi datore di lavoro, ente pubblico o soggetto che eroga compensi soggetti a ritenuta, agisce come sostituto d’imposta a tutti gli effetti di legge. Questo significa che, quando paga somme a consulenti, collaboratori o altri percipienti, trattiene una parte dell’importo a titolo di ritenuta d’acconto e la versa allo Stato per conto del beneficiario, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973. In pratica, il percipiente riceve già l’importo al netto delle imposte dovute, mentre la Corte Costituzionale si occupa di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di ogni pagamento effettuato.Questo meccanismo non è diverso da quello applicato da un’azienda privata o da una pubblica amministrazione qualsiasi: cambia soltanto la modalità con cui l’ente comunica i dati alla fine dell’anno, come vedremo tra poco. La Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataÈ importante sottolineare che il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo la Certificazione Unica. La Corte Costituzionale, come ogni altro sostituto d’imposta, continua a rilasciare e trasmettere la CU con le scadenze ordinarie valide per tutti: il 16 marzo 2026 per la generalità dei redditi, oppure il 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni.È proprio la Certificazione Unica, e non l’elenco oggetto di questo provvedimento, a confluire nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha percepito compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 troverà quindi questi redditi già indicati nella propria precompilata sulla base della CU ricevuta, esattamente come accade con qualsiasi altro sostituto d’imposta italiano. La vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770L’unica particolarità introdotta dal provvedimento riguarda il modello 770, cioè la dichiarazione annuale che i sostituti d’imposta devono normalmente presentare per riepilogare tutte le ritenute operate durante l’anno. Per la sola Amministrazione della Corte Costituzionale, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770, ma sostituita da un apposito elenco dei percipienti, trasmesso telematicamente con le stesse specifiche tecniche previste per il modello 770/2026, comprensive dei prospetti ST, SV, SX e SY.Questa modalità sostitutiva trova la sua base normativa nell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente a determinati organi di adottare procedure di comunicazione semplificate rispetto agli adempimenti dichiarativi standard. Il termine per la trasmissione dell’elenco è fissato al 31 ottobre 2026: una data che, cadendo di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 2 novembre 2026, secondo le regole ordinarie di proroga degli adempimenti fiscali. Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPer chi non lavora quotidianamente con la fiscalità, la distinzione tra CU e modello 770 può sembrare un dettaglio tecnico irrilevante. In realtà capire questa differenza aiuta a evitare confusione: la CU è il documento che riguarda direttamente il singolo percipiente e che serve per la dichiarazione dei redditi, mentre il 770 è una dichiarazione riepilogativa che il sostituto d’imposta presenta all’Agenzia delle Entrate, senza alcun impatto diretto sulla posizione fiscale personale del contribuente.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025, quindi, non deve preoccuparsi di questo provvedimento: la propria situazione fiscale dipende esclusivamente dalla Certificazione Unica ricevuta, non dall’elenco che sostituisce il modello 770. Va inoltre ricordato che, negli ultimi tempi, anche altri organi costituzionali hanno adottato modalità di comunicazione analoghe verso l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della semplificazione degli adempimenti fiscali riservati a queste particolari amministrazioni.Chi gestisce anche una propria attività con partita IVA e vuole tenersi aggiornato sugli obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate può approfondire anche il tema della fattura elettronica semplificata 2026, altra novità che semplifica gli adempimenti per i contribuenti. Domande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte Costituzionale Il provvedimento del 10 settembre 2026 modifica la Certificazione Unica?No. La CU resta invariata e viene trasmessa con le scadenze ordinarie del 16 marzo 2026, o del 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni. Il provvedimento riguarda esclusivamente la sostituzione del modello 770.Cosa cambia realmente per la Corte Costituzionale come sostituto d’imposta?Cambia soltanto la modalità di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: al posto del modello 770, la Corte Costituzionale trasmette un elenco dei percipienti con le stesse specifiche tecniche, entro il 31 ottobre 2026.Qual è la base normativa di questa modalità sostitutiva?L’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente questa procedura semplificata in luogo della presentazione ordinaria del modello 770.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. È la Certificazione Unica, trasmessa con le scadenze ordinarie, ad alimentare la precompilata. L’elenco sostitutivo del 770 non ha alcun impatto su questo processo.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No, la posizione fiscale del percipiente dipende dalla Certificazione Unica ricevuta, esattamente come per qualsiasi altro sostituto d’imposta. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni della Corte Costituzionale verso l’Agenzia delle Entrate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 09:00:002026-09-11 16:34:55Ritenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle Entrate