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Vincite al Casinò e Fisco Italiano: Quando (e Come) si Dichiarano

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Una serata fortunata al tavolo verde e la domanda arriva puntuale: le vincite al casinò si dichiarano al fisco italiano? La risposta non è uguale per tutti, perché dipende da dove è stata ottenuta la vincita e da come la legge italiana tratta quella somma ai fini IRPEF.

In sintesi: se giochi in una casa da gioco italiana autorizzata la vincita non concorre a formare il reddito e non devi indicare nulla in dichiarazione; se giochi in un casinò estero occorre distinguere tra Paesi UE e SEE e Paesi extra-UE, perché nel secondo caso la somma vinta diventa un reddito da dichiarare. Vediamo con parole semplici come funzionano le tasse sulle vincite al casinò.

Indice dei contenuti

  • Casinò italiani: le vincite non concorrono al reddito
  • Vincite in casinò esteri UE e SEE: la sentenza che ha cambiato le regole
  • Vincite in casinò extra-UE: si dichiarano come redditi diversi
  • Gioco online: la differenza fra siti ADM e piattaforme non autorizzate
  • Quadro RW: la vincita no, il conto estero forse sì
  • Cosa rischia chi non dichiara le vincite al casinò
  • Casinò, lotterie e Superenalotto: regimi diversi
  • Domande frequenti sulle vincite al casinò e le tasse

Casinò italiani: le vincite non concorrono al reddito

Le case da gioco autorizzate in Italia — pensiamo al Casinò di Venezia, a quello di Sanremo, a Campione d’Italia e a Saint-Vincent — sono soggette a un prelievo fiscale sui proventi del gioco a carico del gestore. Per il giocatore la legge prevede però una regola diversa e più semplice: in base all’articolo 69, comma 1-bis, del TUIR, le vincite ottenute in queste case da gioco autorizzate non concorrono a formare il reddito imponibile di chi vince. Non si tratta quindi di un’imposta trattenuta sulla vincita, ma di un’esclusione da reddito prevista direttamente dalla norma.

La conseguenza pratica è molto rassicurante per il giocatore: la vincita ottenuta in una casa da gioco italiana autorizzata è esclusa per legge dal reddito imponibile. Per questo motivo le vincite al casinò ottenute in Italia non vanno indicate né nel Modello Redditi PF né nel 730. Non esiste un quadro in cui riportarle, semplicemente perché la norma le esclude a monte dal reddito complessivo del contribuente.

Immagina che Marco vinca 8.000 euro alla roulette a Sanremo: quella somma è netta dal punto di vista fiscale, senza imposte aggiuntive né righi da compilare.

Vincite in casinò esteri UE e SEE: la sentenza che ha cambiato le regole

Fino a pochi anni fa il trattamento delle vincite conseguite all’estero era penalizzante: chi giocava fuori dai confini nazionali doveva dichiarare tutto in Italia, anche se aveva già subito un prelievo nel Paese in cui si trovava la casa da gioco. Il risultato era una doppia imposizione, cioè pagare due volte sullo stesso importo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 (nota come Blanco e Fabretti), ha stabilito che questo trattamento differenziato è contrario alla libera prestazione dei servizi. Da qui la modifica dell’articolo 69 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ha esteso l’esenzione anche alle vincite realizzate nelle case da gioco di Stati membri dell’Unione Europea e di Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

La condizione è una sola: la casa da gioco deve essere autorizzata nello Stato UE o SEE in cui opera. In quel caso la vincita è esclusa dal reddito imponibile esattamente come quelle italiane, e non va riportata in dichiarazione, come se fosse stata ottenuta a Venezia.

Vincite in casinò extra-UE: si dichiarano come redditi diversi

Il discorso cambia radicalmente quando la vincita arriva da una casa da gioco situata in un Paese extra-UE ed extra-SEE — come Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera o Paesi asiatici — oppure comunque non autorizzata in Italia, nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. In questi casi le vincite al casinò vanno dichiarate al fisco italiano.

Il riferimento normativo è l’articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR, che inserisce le vincite dei giochi di abilità e delle case da gioco tra i cosiddetti redditi diversi. Con questa espressione il legislatore indica una categoria residuale di entrate che non rientrano nel lavoro dipendente, nel lavoro autonomo o nell’impresa, ma che restano comunque tassabili.

Attenzione ad alcuni aspetti che sorprendono molti giocatori:

  • la vincita si dichiara per intero, al lordo di tutto;
  • non si possono dedurre le perdite subite negli altri tavoli o nelle altre serate;
  • non sono scomputabili i costi sostenuti, come viaggio, soggiorno o quota di ingresso;
  • l’importo concorre al reddito complessivo ed è tassato con le aliquote IRPEF progressive ordinarie.

Un esempio: Laura vince 20.000 euro in un casinò extra-UE e nella stessa vacanza ne perde 6.000. Dovrà dichiarare comunque 20.000 euro, perché il fisco guarda solo la vincita, tassata poi con l’IRPEF insieme agli altri redditi dell’anno. Conoscere in anticipo le scadenze fiscali aiuta a non arrivare impreparati.

Gioco online: la differenza fra siti ADM e piattaforme non autorizzate

Il gioco a distanza segue la stessa logica. Le piattaforme che operano con concessione ADM — l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente che ha assorbito la vecchia AAMS — versano il prelievo previsto dalla legge italiana: il prelievo grava sul concessionario e non sulla singola vincita, quindi il giocatore non deve dichiarare le somme incassate.

Diverso il caso delle piattaforme non autorizzate da ADM, spesso ospitate su server esteri e prive di concessione italiana. Le vincite ottenute su questi siti seguono lo stesso regime visto per i casinò extra-UE: sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, si dichiarano integralmente e concorrono al reddito complessivo IRPEF, sempre senza possibilità di dedurre perdite o costi.

Quadro RW: la vincita no, il conto estero forse sì

Un chiarimento utile: il quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale, non serve a dichiarare la vincita in sé, ma la detenzione di attività finanziarie o patrimoniali all’estero. Se il denaro vinto resta su un conto corrente estero o su uno strumento finanziario fuori dall’Italia, può scattare un obbligo di monitoraggio distinto dalla tassazione della vincita: due binari separati.

Cosa rischia chi non dichiara le vincite al casinò

Omettere una vincita che andava dichiarata espone alle conseguenze dell’infedele dichiarazione: recupero dell’imposta, sanzioni e interessi. Non è un rischio teorico: lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati rende oggi molto visibili i flussi di denaro dall’estero.

Il consiglio pratico è conservare la documentazione della vincita: ricevute della casa da gioco, estratti conto, attestazioni dell’eventuale prelievo subito all’estero. Sono gli elementi che permettono di dimostrare se la somma rientra tra quelle escluse dal reddito perché ottenute in una casa da gioco autorizzata oppure tra quelle da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Casinò, lotterie e Superenalotto: regimi diversi

Le regole viste finora riguardano le vincite al casinò e non si applicano automaticamente a lotterie, Superenalotto, Gratta e vinci e concorsi a premi, che seguono un regime fiscale autonomo con prelievi gestiti da chi eroga il premio. Confondere i due mondi è uno degli errori più frequenti.

Domande frequenti sulle vincite al casinò e le tasse

Devo dichiarare una vincita ottenuta al Casinò di Venezia?

No. Le vincite ottenute in case da gioco italiane autorizzate sono escluse dal reddito imponibile in base all’art. 69, comma 1-bis, del TUIR, quindi non vanno indicate nel 730 né nel Modello Redditi.

Le vincite in un casinò di un altro Paese europeo sono tassate in Italia?

Se il casinò è autorizzato in uno Stato UE o SEE, la vincita è esclusa dal reddito imponibile in Italia per effetto delle cause riunite C-344/13 e C-367/13 della Corte di Giustizia UE e dell’art. 69, comma 1-bis, del TUIR.

Posso sottrarre le perdite dalle vincite da dichiarare?

No. Quando la vincita rientra tra i redditi diversi dell’art. 67, comma 1, lettera d) del TUIR, si dichiara l’importo integrale, senza dedurre perdite di gioco né spese sostenute.

Le vincite sui siti di gioco online sono sempre esenti?

Solo se la piattaforma è autorizzata da ADM. Le vincite su siti privi di concessione italiana vanno dichiarate come redditi diversi e concorrono al reddito complessivo con le aliquote IRPEF ordinarie.

La vincita va indicata nel quadro RW?

La vincita in sé no. Il quadro RW riguarda il monitoraggio fiscale di conti correnti e attività finanziarie detenute all’estero: se il denaro vinto resta su un conto estero, l’obbligo può scattare, ma è un adempimento separato.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 13:00:002026-09-13 10:11:23Vincite al Casinò e Fisco Italiano: Quando (e Come) si Dichiarano
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Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle Entrate

Bonus Mobili

Chiudere una veranda o un balcone con vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette VEPA) è una delle soluzioni più richieste da chi vuole guadagnare spazio vivibile senza affrontare una ristrutturazione vera e propria. Molte famiglie le installano proprio in vista dell’arredo della nuova zona living e si chiedono se possano contare anche sul bonus mobili 2026. Su questo punto circolano risposte troppo ottimistiche: la tesi secondo cui le vetrate sarebbero “manutenzione straordinaria” e aprirebbero automaticamente al bonus mobili non trova conferma nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

In questa guida vediamo cosa prevede davvero la normativa: quale detrazione spetta per le VEPA, perché il collegamento tra bonus mobili e vetrate panoramiche sulla veranda non è automatico, e quali documenti servono per non rischiare un recupero d’imposta.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona
  2. Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera
  3. Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni
  4. Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico
  5. Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione
  6. Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona

Il bonus mobili (art. 16, comma 2, del DL 63/2013) è una detrazione IRPEF riservata a chi acquista mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Non è un’agevolazione autonoma: esiste solo se collegata a lavori agevolati già avviati sull’abitazione o sulle sue pertinenze, come balconi, logge e verande.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 22, della L. 199/2025) ha prorogato il bonus senza modifiche. Per gli acquisti effettuati nel 2026 la detrazione è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese: il risparmio massimo è quindi di 2.500 euro, recuperati in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi. Sul fronte delle tempistiche, i lavori devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili e, per gli acquisti 2026, devono risultare avviati a partire dal 1° gennaio 2025. Non è invece necessario aver già pagato le spese dei lavori prima di quelle per l’arredo.

Rientrano tra i beni agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione, oltre ai grandi elettrodomestici con classe energetica minima richiesta (classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori). Restano esclusi porte, pavimentazioni come il parquet, tende e tendaggi e gli altri complementi d’arredo.

Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera

Le vetrate panoramiche amovibili sono strutture in vetro completamente trasparenti che si installano su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati già esistenti. Servono a proteggere lo spazio dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche e ridurre le dispersioni termiche, senza trasformare l’area in un ambiente stabilmente chiuso.

Dal punto di vista urbanistico sono espressamente inserite tra gli interventi di edilizia libera dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), introdotta dal Decreto Aiuti-bis del 2022 e ampliata dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024). Significa che, se rispettano i requisiti di legge, non richiedono né permesso di costruire né CILA. È bene chiarire un equivoco frequente: l’edilizia libera non ha alcun tetto di spesa. I 96.000 euro che spesso si leggono sono il massimale per unità immobiliare del bonus ristrutturazioni, un limite fiscale che nulla ha a che vedere con la qualificazione dell’intervento.

  • Le vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti: apribili, scorrevoli o rimovibili, non fisse in modo permanente.
  • Vanno installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati, esclusi i porticati su fronti pubblici o gravati da uso pubblico.
  • Non devono creare spazi stabilmente chiusi con aumento di volumi o superfici, né un cambio di destinazione d’uso (ad esempio da superficie accessoria a superficie utile).
  • Devono garantire una naturale microaerazione e avere un impatto visivo minimo, senza modificare le linee architettoniche dell’edificio.

Se la struttura è invece fissa e chiude in modo permanente il balcone, non si è più nell’edilizia libera: l’intervento può configurare un ampliamento volumetrico, con titoli abilitativi specifici e conseguenze diverse anche sul piano fiscale.

Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni

L’unica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sulle VEPA reperita è la risposta a interpello n. 906-209/2022 di una Direzione Regionale: la detrazione per il recupero edilizio spetta perché le vetrate, se realizzate con vetri antisfondamento, rientrano tra le opere finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera f), del TUIR. È la stessa categoria in cui la circolare 13/E/2001 colloca i vetri antisfondamento e che la circolare 28/E/2022 riferisce ai reati come furto e aggressione.

Per il 2026 il bonus ristrutturazioni vale il 50% delle spese se l’intervento riguarda l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale, e il 36% negli altri casi, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, in 10 quote annuali (art. 16-bis, comma 3-ter, del TUIR e art. 16 del DL 63/2013, prorogati dalla L. 199/2025; circolare 8/E del 19 giugno 2025). Trattandosi di lavori in edilizia libera, la data di inizio si documenta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come vedremo più avanti.

Un punto va sottolineato: la circolare 8/E/2025, spesso citata in rete a sostegno delle VEPA, non menziona affatto le vetrate panoramiche. Le uniche fonti che le qualificano come manutenzione straordinaria sono articoli divulgativi, non documenti ufficiali.

Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico

Qui sta il nodo della questione. Secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni della dichiarazione 2026, per beneficiare del bonus mobili l’intervento sull’abitazione deve essere riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b, del DPR 380/2001). Sulle singole unità immobiliari valgono anche restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; la manutenzione ordinaria conta solo sulle parti comuni condominiali.

La stessa Guida, richiamando la circolare 10/E/2014 (risposta 7.1), elenca tra gli interventi che non danno diritto al bonus mobili proprio “gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, cioè quelli della lettera f), tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Sono esclusi anche i lavori agevolati con l’Ecobonus e la realizzazione di box e posti auto.

Mettendo insieme i due tasselli, il quadro è chiaro: le VEPA sono agevolate in quanto misura anti-intrusione, e questa categoria da sola non apre al bonus mobili. Il bonus può spettare solo se l’installazione è qualificabile anche come manutenzione straordinaria, ma su questo punto specifico non esiste alcun chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Chi acquista arredi contando sulla detrazione senza questo presupposto rischia, in caso di controllo, il recupero di fino a 2.500 euro oltre a sanzioni e interessi.

In pratica, il bonus mobili collegato alle vetrate panoramiche è sostenibile in due situazioni:

  • quando un tecnico abilitato qualifica per iscritto l’intervento come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del Testo Unico dell’Edilizia, e la dichiarazione sostitutiva di inizio lavori lo attesta;
  • quando le vetrate sono parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell’immobile già agevolato, che di per sé dà accesso al bonus mobili.

In tutti gli altri casi la scelta prudente è non contare sul bonus mobili oppure presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima dell’acquisto. Resta comunque fermo il bonus ristrutturazioni sulle vetrate, che è l’agevolazione sicura.

Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione

Anche quando l’intervento rientra nell’edilizia libera e non richiede una pratica edilizia, resta necessario conservare una documentazione adeguata per dimostrare, in caso di controllo, la natura dei lavori e la loro data di inizio.

RequisitoCosa serve
Pagamento dei lavoriBonifico parlante (modello per detrazioni edilizie predisposto da banche e Poste)
Pagamento di mobili ed elettrodomesticiBonifico anche ordinario, carta di credito o carta di debito; esclusi contanti e assegni
Fatture e documentiFatture dei lavori e degli acquisti di arredo con i dati dell’acquirente
Data di inizio lavori (edilizia libera)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con data di avvio e attestazione che i lavori sono agevolabili (provv. AdE n. 149646/2011)
Qualificazione dell’interventoRelazione o attestazione del tecnico sulla natura dei lavori (manutenzione straordinaria o misura anti-intrusione)
Comunicazione ENEAEntro 90 giorni dalla fine dei lavori per gli elettrodomestici; l’omissione non fa perdere il bonus mobili (ris. 46/E/2019)

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la tracciabilità dei pagamenti: per i lavori serve il bonifico parlante, mentre per mobili ed elettrodomestici sono ammessi anche carta di credito e carta di debito, oltre al bonifico anche ordinario (circolare 7/E/2016). I pagamenti in contanti o con assegno non danno diritto ad alcuna detrazione. Le detrazioni si fanno valere nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello della spesa.

Situazioni come questa, a metà tra edilizia libera e recupero edilizio, sono tra le più esposte a interpretazioni discordanti: prima di acquistare mobili contando sulla detrazione conviene farsi qualificare l’intervento da un tecnico e conservare tutta la documentazione.

Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

Le vetrate panoramiche amovibili richiedono una pratica edilizia?

No. Se sono amovibili, totalmente trasparenti, installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati e non creano spazi stabilmente chiusi, rientrano nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b-bis del DPR 380/2001): non servono né CILA né permesso di costruire. L’edilizia libera non prevede alcun tetto di spesa.

Le VEPA danno diritto al bonus ristrutturazioni?

Sì, secondo l’unica prassi dell’Agenzia delle Entrate reperita (risposta a interpello n. 906-209/2022), a condizione che le vetrate siano in vetro antisfondamento: l’intervento è inquadrato tra le misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 16-bis, comma 1, lettera f del TUIR). Nel 2026 la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.

Installare le vetrate panoramiche dà automaticamente il bonus mobili?

No. La Guida dell’Agenzia delle Entrate richiede un intervento riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria ed esclude espressamente le misure anti-intrusione (lettera f), salvo che siano anche inquadrabili come manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Nessun documento ufficiale qualifica le VEPA come manutenzione straordinaria: il bonus mobili va valutato caso per caso con un tecnico.

Qual è il massimale di spesa per il bonus mobili nel 2026?

Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese, con detrazione IRPEF del 50% (massimo 2.500 euro) in 10 quote annuali. Per gli acquisti 2026 i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.

Come si prova la data di inizio lavori se non serve la CILA?

Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) che indica la data di inizio dei lavori e attesta che rientrano tra quelli agevolabili, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Cosa succede se non invio la comunicazione ENEA?

Per il bonus mobili la mancata o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA non comporta la perdita della detrazione, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Bonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perduto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Arriva una nuova misura di sostegno per la filiera produttiva italiana: il bonus moda 2026 mette a disposizione 100 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese del comparto tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori. Il decreto attuativo, datato 6 agosto 2026 e pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il 10 settembre scorso, definisce le regole della nuova agevolazione pensata per rilanciare gli investimenti produttivi di un settore strategico per l’economia italiana. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus moda 2026, chi può accedervi e quali sono le prossime tappe.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus moda 2026
  2. A chi è rivolto il bonus moda 2026
  3. Come funziona il fondo perduto per le PMI moda
  4. Spese e investimenti ammissibili
  5. Quando e come presentare domanda per il bonus moda 2026
  6. Domande frequenti sul bonus moda 2026

Cos’è il bonus moda 2026

Il bonus moda 2026 è una misura agevolativa promossa dal MIMIT per sostenere i programmi di sviluppo delle imprese della filiera moda. Si tratta di un pacchetto di aiuti composto da un contributo a fondo perduto, cioè una somma erogata dallo Stato che non deve essere restituita, a cui si può aggiungere, su richiesta dell’impresa, anche un finanziamento agevolato a tassi ridotti rispetto a quelli di mercato.

La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, una cifra significativa se si considera che il settore moda italiano, dal tessile alla pelletteria fino alle calzature, rappresenta da sempre uno dei comparti più rilevanti del Made in Italy. Secondo quanto riportato da Fisco e Tasse, l’obiettivo del bando moda fondo perduto è quello di favorire investimenti produttivi capaci di rafforzare la competitività delle imprese, anche attraverso processi di innovazione e riorganizzazione aziendale.

Non è la prima misura settoriale pensata per sostenere comparti produttivi specifici del nostro Paese: pensiamo, ad esempio, al Bonus Librerie Under 35, rivolto ai giovani imprenditori del settore editoriale. Il bonus moda 2026 segue la stessa logica: individuare un comparto in difficoltà o bisognoso di ammodernamento e destinargli risorse mirate.

A chi è rivolto il bonus moda 2026

Il bonus moda 2026 si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) che operano nella filiera della moda, individuate attraverso specifici codici ATECO che comprendono le attività di produzione tessile, calzaturiera, di pelletteria, accessori moda e settori collegati. Il decreto attuativo definisce con precisione i codici ammessi, in modo da concentrare le risorse sulle imprese effettivamente operanti in questi comparti produttivi.

Una parte importante delle risorse è riservata a specifiche categorie di beneficiari. In particolare:

  • il 25% della dotazione (25 milioni di euro) è riservato alle micro e piccole imprese, per favorire l’accesso anche alle realtà produttive di dimensioni più contenute;
  • il 40% della dotazione (40 milioni di euro) è destinato agli investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Questa doppia riserva mira a garantire che il bonus moda 2026 non finisca solo nelle mani delle imprese più strutturate o localizzate nelle regioni con maggiore tradizione manifatturiera, ma raggiunga anche le piccole realtà artigiane e i territori del Sud Italia.

Come funziona il fondo perduto per le PMI moda

Il meccanismo del fondo perduto PMI moda prevede che le imprese possano presentare programmi di sviluppo di dimensione compresa tra 1 milione e 20 milioni di euro. È prevista anche la possibilità di presentare progetti congiunti, realizzati da un gruppo di 3-6 imprese che collaborano allo stesso investimento: in questo caso, il progetto di ciascuna impresa partecipante deve avere un valore minimo di 200.000 euro.

Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, la somma tra il contributo a fondo perduto e l’eventuale finanziamento agevolato non può superare il 75% delle spese complessivamente ammissibili. Le percentuali esatte di aiuto variranno comunque in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’investimento e alle regole europee sugli aiuti di Stato, che impongono limiti diversi a seconda della dimensione d’impresa e dell’area geografica.

Va sottolineato che il finanziamento agevolato non è obbligatorio: le imprese possono scegliere di richiedere solamente il contributo a fondo perduto, oppure di abbinarlo alla componente finanziaria per coprire una quota più ampia dell’investimento complessivo.

Spese e investimenti ammissibili

Il decreto attuativo individua diverse tipologie di spese e investimenti che possono beneficiare del bonus moda 2026. Tra le voci principali rientrano gli interventi sulla struttura produttiva dell’impresa, oltre a progetti dedicati all’innovazione dei processi e alla formazione del personale. In sintesi, sono considerati ammissibili:

  • la creazione di una nuova unità produttiva o l’ampliamento della capacità produttiva esistente;
  • la ristrutturazione di unità produttive già operative;
  • progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione aziendale, ammissibili fino al 40% del valore totale dell’investimento;
  • attività di formazione del personale, ammissibili fino al 20% del valore totale del progetto.

Tra le finalità indicate rientrano quindi anche percorsi di digitalizzazione e ammodernamento organizzativo, in linea con le esigenze di trasformazione digitale che negli ultimi anni hanno interessato numerosi comparti produttivi italiani. Non è un caso che, parallelamente a misure come il bonus moda 2026, il legislatore stia intervenendo anche su altri fronti della digitalizzazione delle imprese, ad esempio con la Fattura Elettronica Semplificata 2026, pensata per ridurre gli adempimenti amministrativi delle PMI.

Le imprese della filiera moda che investono in innovazione dovranno comunque tenere sotto controllo anche gli altri crediti d’imposta di cui eventualmente beneficiano, valutando la compatibilità con misure analoghe, come già avviene ad esempio per i crediti bonus edilizi per i professionisti, che seguono regole di cumulo specifiche.

Quando e come presentare domanda per il bonus moda 2026

Al momento il decreto attuativo pubblicato dal MIMIT definisce la cornice generale della misura, ma non fissa ancora una data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Le modalità operative, i termini e la modulistica per l’accesso agli incentivi settore tessile 2026 saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale attuativo, che dovrà chiarire anche l’ente incaricato della gestione operativa delle istruttorie.

Le imprese interessate al bonus moda 2026 dovranno quindi monitorare con attenzione i canali ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle prossime settimane, in attesa che vengano resi noti i dettagli su termini di presentazione, documentazione richiesta e criteri di valutazione dei progetti. Nel frattempo, può essere utile iniziare a valutare la fattibilità dei propri programmi di investimento, in modo da farsi trovare pronti non appena lo sportello sarà operativo.

Domande frequenti sul bonus moda 2026

Quanto vale il bonus moda 2026?
La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, destinati a programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda con investimenti compresi tra 1 e 20 milioni di euro.

Chi può richiedere il bonus moda 2026?
Possono accedervi le piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori, individuate tramite specifici codici ATECO indicati nel decreto attuativo.

Il bonus moda 2026 è un contributo a fondo perduto o un finanziamento?
È entrambe le cose: le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, se lo richiedono, anche un finanziamento agevolato. La somma dei due aiuti non può superare il 75% delle spese ammissibili.

Quando si potranno presentare le domande per il bonus moda 2026?
Non è ancora stata fissata una data. Il decreto attuativo del 6 agosto 2026 definisce le regole generali, mentre le modalità operative saranno stabilite da un successivo provvedimento ministeriale.

Sono previste riserve territoriali per il bonus moda 2026?
Sì, il 40% delle risorse è riservato agli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e il 25% alle micro e piccole imprese, per garantire un accesso più equilibrato alla misura.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 19:00:002026-09-12 19:35:58Bonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perduto
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Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civili

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 16 settembre 2026 chi ha debiti INPS o una rateazione contributi INPS in corso deve fare i conti con tassi più alti. L’Istituto ha aggiornato le misure di interessi di mora INPS e delle sanzioni civili INPS applicate ai contributi previdenziali non versati o versati in ritardo, adeguandole alla variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea decisa a inizio settembre. La novità riguarda lavoratori autonomi, aziende con dipendenti e, più in generale, chiunque abbia posizioni contributive scoperte verso l’INPS, comprese le rateazioni già attive.

Non si tratta di una novità legislativa vera e propria, ma di un adeguamento tecnico periodico: l’INPS ricalcola questi tassi ogni volta che cambia il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (il cosiddetto ex TUR), a cui i tassi contributivi sono agganciati. È però un adeguamento che incide concretamente sulle tasche di chi ha debiti INPS aperti, motivo per cui vale la pena capire cosa cambia e cosa conviene fare.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPS
  2. Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPS
  3. I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026
  4. Cosa succede alle rateazioni INPS già in corso
  5. Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corso
  6. Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioni

Cosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPS

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo dal 2,40% al 2,65% a decorrere dal 16 settembre 2026. Poiché diversi istituti previdenziali, tra cui l’INPS, agganciano a questo parametro il calcolo degli interessi di mora INPS e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’aumento si riflette automaticamente sulle somme dovute da chi ha debiti INPS.

In pratica, dal 16 settembre 2026 pagare in ritardo i contributi previdenziali, o mantenere aperta una rateazione contributi INPS, costa qualcosa in più rispetto a prima. L’incremento riguarda sia i lavoratori dipendenti (tramite i contributi versati dal datore di lavoro), sia gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata, sia le aziende con posizioni debitorie verso l’Istituto.

Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPS

Per capire l’impatto della novità serve fare un passo indietro su come funziona oggi il sistema sanzionatorio INPS. Quando un contributo non viene versato entro la scadenza, l’Istituto applica due tipi di somme aggiuntive, spesso confuse tra loro ma con natura diversa.

  • Sanzioni civili: hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria insieme, e si calcolano in percentuale annua sul contributo non versato, dal giorno in cui scade il termine di pagamento fino al saldo. Sono generalmente più alte in caso di omissione (mancato versamento nonostante una regolare denuncia contributiva) rispetto ai casi di evasione o di semplice ritardo.
  • Interessi di mora e di differimento: si applicano principalmente quando viene concessa una rateazione contributi INPS o un differimento del pagamento. In questo caso il tasso serve a compensare l’Istituto per la dilazione concessa, ed è collegato al tasso di riferimento della BCE.

Esiste poi un meccanismo di favore per chi si mette in regola spontaneamente: il cosiddetto ravvedimento, che consente di versare i contributi arretrati con una sanzione ridotta se il pagamento avviene entro un certo numero di giorni dalla scadenza originaria. Anche il tasso ridotto applicato in questi casi viene periodicamente aggiornato dall’INPS insieme agli altri parametri.

I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026

Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, dedicata alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’INPS ha recepito l’aumento del tasso BCE e ha aggiornato i parametri applicati ai debiti contributivi. I nuovi valori, in vigore dal 16 settembre 2026, sono i seguenti:

  • Tasso di differimento e dilazione (per rateazioni e proroghe dei versamenti contributivi): pari al 4,65% su base annua, cioè il nuovo tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti.
  • Sanzione civile per omissione contributiva (mancato versamento nonostante denuncia regolare): pari all’8,15% su base annua, cioè il tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dei contributi non versati previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.
  • Tasso ridotto per il ravvedimento entro 120 giorni dalla scadenza: pari al 2,65%, esattamente il nuovo tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, a condizione che il versamento avvenga spontaneamente e in unica soluzione prima di contestazioni o accertamenti.

È importante non confondere questi tassi con il tasso di interesse legale, che nel 2026 è stato fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio (in calo rispetto al 2,00% del 2025, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025). Il tasso legale ha infatti un ambito di applicazione diverso — riguarda ad esempio i rapporti civilistici tra privati e alcuni calcoli fiscali — mentre i tassi contributivi INPS su sanzioni civili e differimento seguono una logica propria, agganciata al tasso BCE e aggiornata ogni volta che quest’ultimo cambia.

Cosa succede alle rateazioni INPS già in corso

Una delle domande più frequenti riguarda chi ha già ottenuto una rateazione contributi INPS prima del 16 settembre 2026: il nuovo tasso si applica anche alle rate ancora da versare, oppure resta valido quello in vigore al momento della concessione del piano?

L’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 (con versamento in scadenza il 16 settembre) e i periodi successivi, oltre alle dilazioni concesse a partire da quella data. I piani di ammortamento già emessi, invece, restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento del rilascio del piano e non vengono rideterminati in modo retroattivo. Resta comunque un aspetto tecnico che può variare a seconda del tipo di dilazione (ordinaria, per aziende in difficoltà, per crisi di liquidità), per cui una verifica puntuale caso per caso rimane sempre opportuna.

Per chi ha un piano di rateazione contributi INPS attivo, quindi, la raccomandazione principale resta quella di controllare con attenzione gli importi indicati nei bollettini o negli F24 relativi alle rate più recenti, per capire se e come il nuovo tasso si sia riflesso sul calcolo.

Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corso

Di fronte a un aumento dei tassi su sanzioni e interessi, la prima cosa da fare è avere un quadro aggiornato della propria posizione contributiva. Un debito INPS che resta fermo nel tempo tende infatti a crescere più rapidamente quando le sanzioni civili e gli interessi di mora salgono, per cui più tempo passa più l’importo complessivo può aumentare.

Alcuni punti da tenere presenti per chi si trova in questa situazione:

  • Verificare l’importo esatto del debito, comprensivo di sanzioni e interessi aggiornati, prima di decidere come procedere.
  • Valutare se conviene saldare in un’unica soluzione oppure richiedere una rateazione, tenendo conto che anche le rateazioni scontano un tasso di interesse.
  • Nel caso di un semplice ritardo occasionale, verificare se sono ancora aperti i termini per il ravvedimento con sanzione ridotta.
  • Per le aziende con più posizioni contributive aperte, monitorare con attenzione le scadenze delle singole rate per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che comporterebbe l’iscrizione a ruolo dell’intero debito residuo.

In generale, chi ha debiti INPS arretrati fa bene a non rimandare la verifica della propria posizione: più i tassi su sanzioni e interessi salgono, più diventa importante affrontare per tempo la questione, evitando che il debito si trascini e si ingrossi ulteriormente.

Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioni

Perché cambiano i tassi su sanzioni e interessi INPS?

Perché questi tassi sono agganciati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. Quando la BCE modifica questo parametro, l’INPS aggiorna di conseguenza le misure di sanzioni civili, interessi di mora e tassi di differimento applicati ai debiti contributivi.

Da quando si applicano i nuovi tassi INPS?

I nuovi parametri decorrono dal 16 settembre 2026, data di efficacia dell’aumento del tasso BCE deciso il 10 settembre 2026 e recepito dall’INPS con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026. Sul piano operativo l’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 e i periodi successivi.

Le rateazioni INPS già attive vengono ricalcolate con il nuovo tasso?

Il nuovo tasso di differimento del 4,65% si applica alla contribuzione dal mese di agosto 2026 in poi e ai piani di dilazione concessi dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento della concessione. Resta comunque utile verificare l’importo delle singole rate nel Cassetto previdenziale per capire l’effetto concreto sul proprio piano.

Qual è la differenza tra sanzioni civili e interessi di mora INPS?

Le sanzioni civili si applicano sul contributo non versato entro la scadenza e hanno anche una funzione sanzionatoria, con percentuali diverse a seconda che si tratti di omissione o di evasione contributiva. Gli interessi di mora e di differimento, invece, si applicano soprattutto in caso di rateazione o dilazione del pagamento, come compenso per la dilazione concessa.

Il tasso di interesse legale 2026 è lo stesso usato per i debiti INPS?

No. Il tasso di interesse legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo dal 1° gennaio, riguarda altri ambiti (come i rapporti civilistici tra privati). I tassi applicati da INPS su sanzioni civili, interessi di mora e differimento contributivo seguono invece un meccanismo distinto, collegato al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e aggiornato in occasione delle variazioni di quest’ultimo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 18:00:002026-09-12 23:43:03Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civili
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Ritenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249031/2026) che disciplina le modalita di trasmissione degli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati. Si tratta di un provvedimento tecnico, che riguarda gli adempimenti della Camera in qualita di sostituto d’imposta, ma che merita attenzione perche introduce una procedura semplificata in sostituzione della dichiarazione ordinaria dei sostituti d’imposta.

Il provvedimento si inserisce in un filone di atti analoghi gia adottati per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che godono di una disciplina fiscale in parte differenziata rispetto ai normali sostituti d’imposta privati o alle amministrazioni pubbliche ordinarie. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo nuovo atto e, soprattutto, cosa NON cambia per chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025.

Indice dei contenuti

  1. Camera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significa
  2. La Certificazione Unica 2026 resta invariata
  3. La vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770
  4. Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadini
  5. Un adempimento comune agli organi costituzionali

Camera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significa

Quando parliamo di ritenuta acconto Camera dei Deputati 2025, ci riferiamo a un meccanismo fiscale molto comune: ogni volta che un ente eroga compensi, indennita o altri redditi soggetti a tassazione, ha l’obbligo di trattenere una parte dell’importo lordo e versarla direttamente allo Stato per conto del percettore. Questo ente si chiama, tecnicamente, sostituto d’imposta.

La Camera dei Deputati, come qualsiasi altro sostituto d’imposta, eroga nel corso dell’anno indennita parlamentari, compensi per collaborazioni, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o autonomo e altre somme soggette a ritenuta. La trattenuta viene operata secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973, la norma che disciplina specificamente la ritenuta d’acconto applicata dalle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

Fin qui, nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro datore di lavoro o committente. La particolarita riguarda invece le modalita con cui questi enti comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai percipienti e alle ritenute operate, ed e proprio su questo aspetto che interviene il nuovo provvedimento.

La Certificazione Unica 2026 resta invariata

Il primo punto da chiarire, per evitare fraintendimenti, riguarda la Certificazione Unica (CU). Il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo gli obblighi di certificazione dei redditi nei confronti dei singoli percipienti. La CU resta dovuta secondo le regole ordinarie, con le stesse scadenze valide per tutti gli altri sostituti d’imposta.

In pratica, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 riceve comunque la propria Certificazione Unica, nei termini consueti:

  • 16 marzo 2026 per la generalita dei redditi (lavoro dipendente e assimilati)
  • 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni

Questo aspetto e fondamentale perche e proprio la Certificazione Unica, e solo la CU, ad alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento, quindi, non ha alcun impatto sui dati che confluiscono nel 730 precompilato o nel modello Redditi precompilato dei singoli contribuenti.

La vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770

La novita introdotta dal provvedimento riguarda invece un adempimento diverso, quello che i sostituti d’imposta svolgono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: il modello 770. Si tratta della dichiarazione annuale con cui ogni sostituto d’imposta riepiloga, in forma aggregata e analitica, tutte le ritenute operate nel corso dell’anno precedente.

Per la Camera dei Deputati, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770. Al suo posto, l’Amministrazione della Camera trasmette un apposito elenco dei percipienti, predisposto secondo le stesse specifiche tecniche gia previste per il modello 770/2026, comprensivo dei relativi prospetti (ST, SV, SX e SY).

La base normativa di questa procedura semplificata e l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, disposizione che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione alternative rispetto alla presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in ragione della loro particolare natura istituzionale.

Il termine per la trasmissione

Il provvedimento fissa il termine per la trasmissione telematica dell’elenco dei percipienti al 31 ottobre 2026, coincidente con la scadenza ordinaria prevista per la presentazione del modello 770/2026 da parte della generalita dei sostituti d’imposta.

Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadini

Puo sembrare una distinzione puramente tecnica, ma capire la differenza tra Certificazione Unica e modello 770 aiuta a comprendere meglio il funzionamento del sistema fiscale italiano. La CU e il documento che riguarda direttamente il singolo lavoratore o percettore di reddito: gli serve per controllare i propri dati fiscali e, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello 770 (o, in questo caso, l’elenco sostitutivo) e invece uno strumento di controllo e riepilogo che il sostituto d’imposta trasmette all’Amministrazione finanziaria, utile principalmente per le attivita di verifica incrociata dei dati fiscali su larga scala. Non ha impatto diretto sulla posizione individuale del contribuente, che continua a fare riferimento esclusivamente alla propria Certificazione Unica.

Per questo motivo, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 non deve modificare in alcun modo il proprio comportamento fiscale: continuera a ricevere la CU nei tempi ordinari e a utilizzarla, se necessario, per la dichiarazione dei redditi, esattamente come accade per qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione soggetto a ritenuta d’acconto.

Un adempimento comune agli organi costituzionali

Va sottolineato che questa modalita semplificata di comunicazione non e una eccezione riservata solo alla Camera dei Deputati. Provvedimenti analoghi sono stati adottati in pari data, il 10 settembre 2026, anche per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che condividono la stessa natura istituzionale e, di conseguenza, la stessa possibilita di sostituire il modello 770 ordinario con un elenco dei percipienti trasmesso con le medesime specifiche tecniche.

Questa uniformita di trattamento conferma che si tratta di una prassi consolidata per gli organi costituzionali, funzionale a semplificare gli adempimenti dichiarativi senza intaccare in alcun modo le garanzie informative nei confronti dei singoli percipienti, che restano tutelati dall’ordinaria emissione della Certificazione Unica.

Domande Frequenti

Il provvedimento modifica la Certificazione Unica?

No. Il provvedimento del 10 settembre 2026 riguarda esclusivamente le modalita con cui la Camera dei Deputati trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei percipienti in sostituzione del modello 770. La Certificazione Unica resta invariata, con le scadenze ordinarie del 16 marzo e del 30 aprile 2026.

Cosa cambia per la Camera dei Deputati come sostituto d’imposta?

La Camera dei Deputati, per il periodo d’imposta 2025, non presenta il modello 770 nella forma ordinaria, ma trasmette un elenco dei percipienti predisposto secondo le stesse specifiche tecniche del modello 770/2026, comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY, entro il 31 ottobre 2026.

Qual e la base normativa del provvedimento?

La procedura si fonda sull’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione semplificata in luogo della presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?

No. La dichiarazione precompilata si basa esclusivamente sui dati della Certificazione Unica, che resta invariata. L’elenco dei percipienti che sostituisce il modello 770 non ha alcun impatto sui dati precompilati dei singoli contribuenti.

Chi ha ricevuto compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?

No. Il percipiente continua a ricevere la Certificazione Unica nei termini ordinari e la utilizza normalmente per la propria dichiarazione dei redditi. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni tra la Camera dei Deputati e l’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, il provvedimento del 10 settembre 2026 rappresenta un aggiustamento tecnico e organizzativo che riguarda la Camera dei Deputati nella sua veste di sostituto d’imposta, senza alcuna ricaduta pratica sui percettori di redditi soggetti a ritenuta d’acconto, che continueranno a ricevere la propria Certificazione Unica secondo le scadenze gia note.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.

Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate
  2. Cosa si intende per ritenuta d’acconto
  3. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvolti
  4. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fisco
  5. Domande frequenti

Cos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate

Il provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.

Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973.

Cosa si intende per ritenuta d’acconto

Per capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.

In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso.

Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvolti

Nel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.

Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:

  • Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamento
  • Versare le somme trattenute all’Erario nei termini previsti
  • Rilasciare la Certificazione Unica ai percipienti
  • Trasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativi

Questi adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali.

Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fisco

Provvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.

Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni.

Domande frequenti

Cosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?
Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.

Cosa si intende per ritenuta d’acconto?
È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi sono i sostituti d’imposta?
Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.

Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?
Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AE

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.

Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.

Indice dei contenuti

  • Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026
  • Chi Sono i Percipienti Coinvolti
  • Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi Costituzionali
  • Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025
  • Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025

Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.

Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026.

Chi Sono i Percipienti Coinvolti

Quando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.

Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:

  • dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;
  • collaboratori occasionali e continuativi;
  • professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;
  • fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.

I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate.

Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi Costituzionali

Il regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.

In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025.

Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025

La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.

Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.

È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione.

Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025

Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?
Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.

Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?
Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?
Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.

Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?
No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.

Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?
Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Costi Pluriennali: Nuovi Termini di Accertamento dal 2027

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 2027 cambiano le regole sui termini di accertamento per i costi pluriennali, cioè quelle spese che le imprese possono dedurre non in un solo anno ma in più esercizi, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo. A introdurre la novità è il Decreto Legislativo n. 148/2026, noto anche come decreto Omnibus fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. La riforma stabilisce un principio importante: per i costi pluriennali accertamento 2027 non seguirà più necessariamente le vecchie logiche, ma un criterio più chiaro legato al momento in cui la spesa viene dedotta per la prima volta. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e da quando si applicano le nuove regole.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamento
  2. Il Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamento
  3. Da quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027
  4. Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le imprese

Cosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamento

Quando un’impresa sostiene una spesa che produce effetti economici per più anni, il fisco non consente di dedurla tutta subito. È il caso, ad esempio, degli ammortamenti di macchinari, impianti o beni immateriali, oppure delle spese di ricerca e sviluppo e di impianto e ampliamento: il loro costo viene ripartito in quote annuali per un certo numero di esercizi. Il nodo che da anni divide dottrina e giurisprudenza riguarda i termini di accertamento: entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di queste quote? Il dubbio era se il termine di decadenza dovesse decorrere dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure dall’anno in cui ciascuna quota viene effettivamente dedotta in dichiarazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione erano già intervenute sul tema nel 2021, ma la questione restava fonte di incertezza operativa per imprese e professionisti, soprattutto per i costi sostenuti molti anni prima del controllo.

Il Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamento

Il Decreto Legislativo 148/2026 interviene direttamente sulla norma che disciplina i termini di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 43 del DPR 600/1973. Il decreto, tramite l’articolo 22, introduce nuovi commi (indicati come 1-bis e 1-ter) che regolano in modo specifico l’accertamento dei componenti negativi di reddito d’impresa a efficacia pluriennale, ossia proprio i costi ripartiti su più esercizi come ammortamenti e spese pluriennali. La nuova disposizione stabilisce che il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può accertare questi costi decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, è stata dedotta una quota del costo. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato, pensato per dare maggiore certezza sia ai contribuenti sia agli uffici finanziari nella gestione dei controlli su spese ad efficacia pluriennale. Lo stesso articolo 22 inserisce commi di identico contenuto anche nell’articolo 293 del Testo unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), che dal 1° gennaio 2027 prenderà il posto dell’articolo 43 del DPR 600/1973.

Da quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027

Un aspetto centrale della riforma riguarda la sua decorrenza: le nuove regole non si applicano retroattivamente a tutti i costi pluriennali già in corso di ammortamento, ma riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. In pratica, per le spese sostenute prima di quella data continueranno a valere, salvo chiarimenti ufficiali, i criteri interpretativi elaborati fino ad oggi da prassi e giurisprudenza. Per i nuovi acquisti dal 2027 in avanti, invece, il termine di accertamento sarà agganciato in modo univoco alla dichiarazione in cui compare la prima quota dedotta, e non più a interpretazioni discordanti legate all’anno di sostenimento della spesa originaria. Questo significa che, trascorso il termine ordinario di decadenza calcolato da quella prima dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate non potrà più contestare i vizi originari del costo pluriennale, anche se le quote di ammortamento continuano a essere dedotte negli anni successivi. La norma esclude però espressamente dal nuovo criterio i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, per i quali continuano a valere le regole ordinarie sui termini di accertamento.

Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le imprese

La riforma introdotta dal decreto Omnibus distingue due situazioni ben diverse. Da un lato ci sono i vizi originari del costo pluriennale, cioè difetti che riguardano la natura stessa della spesa, ad esempio la mancanza del requisito di inerenza o un’errata qualificazione fiscale: questi vizi dovranno essere contestati entro il termine collegato alla dichiarazione in cui è stata dedotta la prima quota. Dall’altro lato restano gli errori sulle singole quote annuali, come un errato calcolo dell’importo deducibile in un determinato esercizio: questi rimangono accertabili separatamente, anno per anno, con le regole ordinarie sui termini di accertamento. Per le imprese la distinzione non è solo teorica: significa che un costo pluriennale correttamente qualificato all’origine, ma dedotto con qualche imprecisione di calcolo in un esercizio successivo, potrà essere corretto solo per quell’annualità, senza rimettere in discussione l’intera impostazione della spesa.

La riforma dei termini di accertamento per i costi pluriennali introdotta dal Decreto Legislativo 148/2026 punta a ridurre l’incertezza che per anni ha caratterizzato i controlli su ammortamenti e spese pluriennali. Resta da vedere come verranno definiti nella prassi i dettagli attuativi della norma, in particolare per la gestione dei costi sostenuti a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime, e quali chiarimenti ufficiali arriveranno dall’Agenzia delle Entrate sull’applicazione pratica della disposizione a partire dal 2027.

Domande Frequenti sui Costi Pluriennali e Termini di Accertamento

Cosa sono i costi pluriennali ai fini fiscali?

Sono spese che producono effetti economici per più esercizi e che la normativa fiscale consente di dedurre non in un’unica soluzione ma in quote ripartite su più anni, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo.

Da quando si applicano i nuovi termini di accertamento sui costi pluriennali?

Le nuove regole, introdotte dal Decreto Legislativo 148/2026, riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Da quale anno decorre il nuovo termine di accertamento?

Il termine decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, viene dedotta una quota del costo pluriennale, e non più dall’anno di sostenimento della spesa originaria.

Gli errori sulle singole quote di ammortamento restano sempre accertabili?

Sì, gli errori di calcolo relativi alle singole quote annuali restano accertabili anno per anno con le regole ordinarie, mentre solo i vizi originari del costo pluriennale seguono il nuovo termine legato alla prima quota dedotta.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Spread BTP-Bund a 85 punti base, rendimento al 4,27%: oggi l’asta a medio-lungo termine

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il spread BTP-Bund torna sotto i riflettori. Secondo i dati riportati oggi, 10 settembre 2026, da QuiFinanza, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi si è attestato a 85 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale è salito al 4,27%. Nella stessa giornata è in programma un’asta di titoli di Stato a medio e lungo termine, un appuntamento che i mercati osservano con attenzione per capire quanta fiducia gli investitori internazionali ripongono ancora nel debito pubblico italiano.

Per un risparmiatore che non segue quotidianamente i mercati finanziari, termini come spread e rendimento decennale possono sembrare astratti. In realtà hanno un legame diretto con la vita di tutti i giorni: dal costo del mutuo di casa alla convenienza di investire in Buoni del Tesoro. Vediamo cosa significano questi numeri e perché vengono seguiti con tanta attenzione.

Indice dei contenuti

  1. Cos’e lo spread BTP-Bund e perché se ne parla
  2. L’impatto sui mutui e sul risparmio delle famiglie
  3. Perché i BTP restano convenienti: la tassazione agevolata al 12,5%
  4. L’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine del 10 settembre 2026
  5. Domande frequenti sullo spread BTP-Bund

Cos’e lo spread BTP-Bund e perché se ne parla

Lo spread BTP-Bund e la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani a dieci anni (i BTP, Buoni del Tesoro Poliennali) e quello dei corrispondenti titoli tedeschi, i Bund, considerati tra i più sicuri al mondo. Si misura in punti base: 100 punti base equivalgono a un punto percentuale.

In pratica, lo spread funziona come un termometro della fiducia dei mercati verso l’Italia. Quando gli investitori percepiscono un rischio maggiore nel prestare denaro allo Stato italiano rispetto a quello tedesco, chiedono un rendimento più alto per comprare i nostri titoli, e lo spread sale. Al contrario, quando la fiducia aumenta, il differenziale si riduce. Secondo quanto riportato oggi da QuiFinanza, il valore di 85 punti base registrato il 10 settembre 2026 rappresenta un aumento rispetto ai giorni precedenti, così come il rendimento del BTP decennale al 4,27%.

E importante ricordare che si tratta di un dato che cambia ogni giorno, influenzato da fattori molto diversi tra loro: le decisioni delle banche centrali, i dati sull’inflazione, la situazione politica ed economica internazionale, e naturalmente l’andamento dei conti pubblici italiani. Per questo gli analisti invitano sempre a leggere questi numeri come una fotografia del momento, non come un dato stabile o definitivo.

L’impatto sui mutui e sul risparmio delle famiglie

Un aumento dello spread BTP-Bund non resta confinato ai mercati finanziari: può avere ricadute concrete sulle famiglie italiane, soprattutto su chi ha un mutuo o sta per stipularne uno.

  • Mutui a tasso variabile: sono collegati all’Euribor, il tasso a cui le banche si prestano denaro tra loro nell’area euro. In un contesto di tassi più alti e di tensioni sui mercati obbligazionari, l’Euribor tende a muoversi verso l’alto, con possibili effetti sulla rata mensile.
  • Mutui a tasso fisso di nuova stipula: quando lo spread sale, aumenta anche il costo a cui le banche italiane si finanziano sul mercato. Questo può tradursi in condizioni meno vantaggiose per chi richiede oggi un nuovo mutuo a tasso fisso.
  • Risparmio e prestiti in generale: uno spread più alto può riflettersi, in modo indiretto, anche sul costo di altre forme di finanziamento a famiglie e imprese, oltre che sui rendimenti offerti da conti deposito e altri strumenti di risparmio.

Va precisato che questi effetti non sono automatici ne immediati: dipendono anche dalle politiche delle singole banche e dall’andamento complessivo dei tassi decisi dalla Banca Centrale Europea. Resta però vero che un rendimento del BTP decennale in salita, come quello segnalato oggi al 4,27%, è un segnale che le famiglie con un mutuo in corso o in programma fanno bene a monitorare.

Perché i BTP restano convenienti: la tassazione agevolata al 12,5%

Per chi guarda ai titoli di Stato non come indicatore economico ma come possibile investimento, c’e un aspetto che spesso viene trascurato: la tassazione agevolata dei titoli di Stato italiani. I guadagni ottenuti da BTP, BOT e CCT sono tassati con un’imposta sostitutiva del 12,5%, molto più bassa rispetto all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla maggior parte degli altri strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni societarie o fondi comuni di investimento.

Questo significa che, anche a parita di rendimento lordo, un BTP può restare più interessante di altri investimenti proprio grazie al risparmio fiscale. Con un rendimento del BTP decennale al 4,27% come quello riportato oggi, è un rendimento lordo più elevato rispetto a periodi di spread più contenuto, per un risparmiatore prudente i titoli di Stato italiani continuano a rappresentare un’opzione da valutare con attenzione, pur ricordando che ogni investimento comporta un rischio e va scelto in base ai propri obiettivi e alla propria capacita di tenuta nel tempo.

Chi vuole capire meglio le differenze tra le varie tipologie di titoli di Stato può consultare il nostro approfondimento sulla recente Asta BOT del 27 agosto 2026. Per chi invece valuta anche strumenti di investimento diversificati, può essere utile capire cosa sono gli ETF e come funzionano.

L’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine del 10 settembre 2026

Nella giornata di oggi, 10 settembre 2026, il Tesoro italiano colloca sul mercato nuovi titoli di Stato a medio e lungo termine attraverso un’asta. Ma cosa significa concretamente? Un’asta di titoli di Stato e la procedura con cui lo Stato italiano raccoglie denaro dagli investitori, offrendo in cambio BTP o altri titoli con una scadenza e un rendimento stabiliti in base alla domanda del mercato.

A partecipare alle aste sono principalmente banche, fondi di investimento, assicurazioni e altri grandi investitori istituzionali, italiani ed esteri, che acquistano i titoli direttamente dal Tesoro. Solo in un secondo momento, sul mercato secondario, questi titoli diventano acquistabili anche dai piccoli risparmiatori.

Il motivo per cui un’asta come quella odierna viene seguita con attenzione e semplice: rappresenta un vero test di fiducia dei mercati verso l’Italia. Se la domanda è alta e il rendimento richiesto resta sotto controllo, è un segnale positivo. Se invece gli investitori chiedono rendimenti più elevati per sottoscrivere i titoli, come lascerebbe intendere il rendimento del BTP decennale al 4,27% segnalato oggi da QuiFinanza, significa che il mercato percepisce un rischio maggiore. Gli analisti osservano questi appuntamenti con cautela, senza trarre conclusioni definitive da una singola giornata: resta da vedere come si muoveranno spread e rendimenti nelle prossime settimane.

Domande frequenti sullo spread BTP-Bund

Cos’e lo spread BTP-Bund in parole semplici?

E la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e quelli tedeschi, considerati più sicuri. Più lo spread è alto, più il mercato percepisce un rischio maggiore nel prestare denaro all’Italia.

Un aumento dello spread fa salire subito la rata del mutuo variabile?

Non in modo automatico e immediato. I mutui a tasso variabile sono legati all’Euribor, che può muoversi verso l’alto in un contesto di spread e rendimenti in crescita, ma l’effetto dipende anche dalle decisioni della Banca Centrale Europea e da altri fattori di mercato.

Come vengono tassati i guadagni sui BTP?

I titoli di Stato italiani come BTP, BOT e CCT beneficiano di un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5%, contro il 26% previsto per la maggior parte degli altri strumenti finanziari.

Cos’e un’asta di titoli di Stato?

E la procedura con cui lo Stato italiano colloca sul mercato nuovi titoli, come i BTP, raccogliendo denaro dagli investitori istituzionali. L’esito dell’asta, in termini di domanda e rendimento richiesto, viene osservato come indicatore della fiducia dei mercati.

Lo spread a 85 punti base è un valore alto?

Il dato riportato oggi, 10 settembre 2026, da QuiFinanza indica un aumento rispetto ai giorni precedenti, ma si tratta di un valore che cambia quotidianamente in base a molteplici fattori economici e politici. Per questo va sempre letto nel contesto del momento e non come un dato stabile nel tempo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Assegno Unico App INPS Mobile: Domanda, Simulatore e Stato Pratica

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Gestire la domanda di Assegno Unico non richiede più necessariamente un computer o l’accesso al portale INPS da browser. Grazie all’app INPS Mobile, disponibile per smartphone Android e iOS, è possibile presentare la domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), simulare l’importo spettante in base all’ISEE e al numero di figli a carico, e controllare in ogni momento lo stato della pratica. Una soluzione pensata per semplificare la vita a milioni di famiglie italiane, che possono così gestire l’intera procedura direttamente dal telefono, senza doversi collegare a un computer.

In questo articolo vediamo come funziona l’app INPS Mobile per l’Assegno Unico: dall’accesso con le credenziali digitali alla presentazione della domanda, passando per il simulatore di calcolo e il monitoraggio dello stato della pratica.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’app INPS Mobile
  2. Come presentare la domanda di Assegno Unico dall’app INPS Mobile
  3. Il simulatore per calcolare l’importo dell’Assegno Unico
  4. Come verificare lo stato della pratica di Assegno Unico
  5. Notifiche push e aggiornamenti automatici
  6. Domande frequenti sull’Assegno Unico e l’app INPS Mobile

Cos’è l’app INPS Mobile

L’app INPS Mobile è l’applicazione ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, scaricabile gratuitamente dagli store digitali (Google Play Store per Android e App Store per iOS). Nasce per portare sul telefono buona parte dei servizi disponibili sul portale INPS, tra cui la gestione dell’Assegno Unico, la consultazione dei pagamenti, il cassetto previdenziale e le comunicazioni dell’Istituto.

Per accedere alle funzioni riservate dell’app, come la presentazione della domanda o la consultazione dei propri dati, è necessario autenticarsi con una delle credenziali digitali riconosciute dalla Pubblica Amministrazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il metodo più diffuso;
  • CIE, la Carta d’Identità Elettronica abilitata al login digitale;
  • CNS, la Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta effettuato il primo accesso, l’app riconosce l’utente e consente di navigare tra le diverse sezioni dedicate alle prestazioni familiari, tra cui quella relativa proprio all’Assegno Unico. Alcune funzioni, come il simulatore di calcolo, sono invece accessibili anche senza autenticazione, per permettere a chiunque di farsi un’idea dell’importo prima ancora di presentare domanda.

Come presentare la domanda di Assegno Unico dall’app INPS Mobile

La sezione dedicata all’Assegno Unico e Universale all’interno dell’app INPS Mobile permette di avviare una nuova domanda seguendo un percorso guidato, pensato per raccogliere tutti i dati necessari: informazioni sul nucleo familiare, sui figli a carico e sull’ISEE in corso di validità. Il sistema richiama automaticamente alcuni dati già presenti negli archivi INPS, riducendo il rischio di errori di compilazione.

È importante ricordare che l’AUU è una prestazione che, una volta accolta, resta generalmente attiva anche negli anni successivi senza bisogno di ripresentare una domanda ex novo, a condizione che il nucleo familiare aggiorni regolarmente la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il calcolo dell’ISEE. In assenza di un ISEE valido, l’importo dell’assegno viene comunque corrisposto, ma nella misura minima prevista.

Proprio perché la compilazione della domanda incide direttamente sull’importo mensile che la famiglia riceverà, è sempre consigliabile verificare con attenzione i dati inseriti, in particolare quelli relativi al numero dei figli, alla loro età ed eventuali situazioni di disabilità, che danno diritto a maggiorazioni specifiche. Chi ha già ricevuto il pagamento dell’Assegno Unico nei mesi precedenti può anche consultare dall’app il dettaglio del conguaglio Assegno Unico 2026, utile per capire eventuali differenze tra quanto anticipato e quanto effettivamente spettante in base all’ISEE definitivo.

Il simulatore per calcolare l’importo dell’Assegno Unico

Una delle funzioni più utili dell’app INPS Mobile è il simulatore di calcolo dell’Assegno Unico, pensato per dare alle famiglie una stima indicativa dell’importo mensile spettante, ancora prima di presentare la domanda ufficiale. Inserendo alcuni dati di base, come il valore dell’ISEE, il numero dei figli a carico e la loro età, il simulatore restituisce una proiezione dell’importo mensile calcolato secondo i parametri in vigore.

L’importo dell’Assegno Unico varia in base a una scala progressiva: più basso è l’ISEE del nucleo familiare, maggiore è l’importo riconosciuto per ciascun figlio, fino a un massimo previsto per i nuclei con ISEE più contenuto. Man mano che l’ISEE aumenta, l’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere una soglia minima garantita, riconosciuta anche a chi ha un ISEE elevato o non presenta la DSU. A questi importi base si aggiungono eventuali maggiorazioni, ad esempio per i figli con disabilità, per le famiglie numerose con quattro o più figli, o per i nuclei in cui entrambi i genitori svolgono un’attività lavorativa.

È bene precisare che il risultato del simulatore ha valore puramente orientativo: l’importo definitivo viene sempre calcolato dall’INPS sulla base della DSU completa e di tutti gli elementi del nucleo familiare, che il simulatore da solo non può considerare integralmente. Per questo motivo, in presenza di situazioni familiari particolari (figli maggiorenni, disabilità, separazioni), la stima automatica potrebbe discostarsi dall’importo realmente accreditato. Chi desidera un quadro più preciso della propria situazione economica può anche consultare le informazioni sull’assegno sociale, un’altra prestazione a sostegno del reddito gestita dall’INPS con logiche di calcolo differenti.

Come verificare lo stato della pratica di Assegno Unico

Dopo l’invio della domanda, l’app INPS Mobile permette di monitorare in tempo reale lo stato della pratica, senza dover attendere comunicazioni cartacee o telefonare al contact center. Nella sezione dedicata alle proprie domande, l’utente può visualizzare in quale fase si trova la richiesta:

  • in lavorazione: la domanda è stata acquisita e l’istruttoria è in corso;
  • accolta: la domanda è stata approvata e l’importo verrà accreditato secondo il calendario dei pagamenti;
  • respinta: la domanda non è stata accolta, con indicazione sintetica del motivo;
  • in attesa di integrazione documentale: l’INPS richiede documenti o chiarimenti aggiuntivi prima di poter concludere l’istruttoria.

Questa funzione di tracciamento è particolarmente utile per le famiglie che, dopo aver presentato la domanda, vogliono sapere quando aspettarsi il primo accredito. I pagamenti dell’Assegno Unico seguono generalmente un calendario mensile definito dall’INPS: chi vuole verificare le date previste può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di settembre 2026, con il calendario aggiornato delle diverse prestazioni.

Notifiche push e aggiornamenti automatici

Un altro vantaggio dell’app INPS Mobile riguarda le notifiche push, che avvisano l’utente in caso di variazioni sullo stato della propria pratica di Assegno Unico. Quando l’INPS aggiorna l’istruttoria, ad esempio passando da “in lavorazione” ad “accolta”, oppure quando viene richiesta un’integrazione documentale, l’app può inviare una notifica direttamente sullo smartphone, evitando che l’utente debba controllare manualmente e con frequenza la sezione dedicata.

Questo sistema di alert automatici si integra con le altre comunicazioni che l’INPS invia solitamente tramite SMS o email, e rappresenta un ulteriore strumento per tenere sotto controllo la propria pratica di Assegno Unico senza dover ricorrere a canali più tradizionali. Va comunque ricordato che le notifiche funzionano correttamente solo se l’app resta aggiornata all’ultima versione disponibile e se sono attivi i permessi di notifica sul dispositivo.

Domande frequenti sull’Assegno Unico e l’app INPS Mobile

L’app INPS Mobile è gratuita?
Sì, l’app è gratuita e scaricabile dagli store ufficiali per dispositivi Android e iOS.

Serve SPID per usare il simulatore dell’Assegno Unico?
No, il simulatore di calcolo è generalmente accessibile anche senza autenticazione, mentre per presentare la domanda vera e propria e consultare lo stato della pratica è necessario accedere con SPID, CIE o CNS.

Quanto tempo impiega l’INPS a valutare la domanda di Assegno Unico?
I tempi di istruttoria possono variare in base al volume di domande e alla completezza della documentazione presentata. Lo stato “in lavorazione” indica che la pratica è ancora in fase di valutazione.

Cosa fare se la domanda viene respinta?
In caso di rigetto, l’app mostra l’esito e, di norma, un motivo sintetico. È possibile verificare i dati inseriti, aggiornare l’ISEE se necessario e valutare la presentazione di una nuova domanda o eventuali chiarimenti richiesti dall’Istituto.

L’importo calcolato dal simulatore è definitivo?
No, si tratta di una stima indicativa. L’importo effettivo dell’Assegno Unico viene calcolato dall’INPS sulla base dell’ISEE completo e di tutti gli elementi del nucleo familiare al momento dell’istruttoria.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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