NOTIZIEBonus pensioni dicembre 2026: chi riceve 154,94 euroIl bonus pensioni dicembre 2026 da 154,94 euro spetta ai pensionati che hanno una pensione complessiva non superiore al trattamento minimo e redditi che restano sotto limiti precisi. Si tratta dell’importo aggiuntivo previsto dalla legge dal 2001, che l’INPS paga insieme alla tredicesima, cioè con la rata di dicembre. Non serve alcuna domanda: l’importo viene riconosciuto d’ufficio a chi rispetta i requisiti.In sintesiL’importo aggiuntivo è di 154,94 euro (300.000 lire nella legge originaria) e viene pagato una volta l’anno, a dicembre.Spetta se la pensione annua non supera il trattamento minimo (7.954,05 euro nel 2026, valore provvisorio).Il reddito personale non deve superare una volta e mezza il minimo; per i coniugati serve anche il limite sul reddito di coppia (tre volte il minimo).Non è reddito: non va dichiarato e non incide su altre prestazioni.Indice dei contenutiCos’è l’importo aggiuntivo di 154,94 euro pagato a dicembre?Chi riceve il bonus pensioni di dicembre 2026?Quali limiti di reddito valgono per avere i 154,94 euro?Cosa succede se la pensione supera di poco il minimo?Il bonus di 154,94 euro va dichiarato o fa perdere altre prestazioni?Domande frequentiFontiCos’è l’importo aggiuntivo di 154,94 euro pagato a dicembre?L’importo aggiuntivo è una somma fissa riconosciuta ai pensionati a basso reddito. La norma di riferimento è l’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che lo ha introdotto “a decorrere dall’anno 2001” nella misura di 300.000 lire annue, pari a 154,94 euro.La legge stabilisce che la somma è corrisposta dall’INPS “in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno”. In pratica, chi ne ha diritto la trova nel cedolino di pensione di dicembre 2026, di norma pagato il primo giorno bancabile del mese; la data esatta è indicata nel calendario dei pagamenti INPS. Per le uscite di questo periodo puoi vedere anche i pagamenti INPS di ottobre 2026. Chi riceve il bonus pensioni di dicembre 2026?Il bonus pensioni di dicembre 2026 è destinato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (quella dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall’INPS), delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, e delle casse private di cui al D.Lgs. 509/1994. Conta il totale annuo di tutte le pensioni, al netto dei trattamenti di famiglia (come gli assegni al nucleo familiare).La condizione di partenza è che questo totale non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il trattamento minimo è la pensione di importo più basso garantita dallo Stato: per il 2026 è di 611,85 euro al mese, cioè 7.954,05 euro all’anno, secondo i valori provvisori della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.Un esempio: la signora Maria percepisce una pensione di 7.500 euro l’anno e non ha altri redditi rilevanti. Rientra sotto il minimo, quindi, rispettando i limiti di reddito, riceve l’importo aggiuntivo. Quali limiti di reddito valgono per avere i 154,94 euro?Oltre all’importo della pensione, la legge impone due limiti di reddito complessivo IRPEF (il reddito su cui si pagano le imposte, riferito all’anno stesso in cui si riceve la somma). Con il trattamento minimo 2026 i valori, calcolati applicando i moltiplicatori di legge, sono questi:Reddito personale: non oltre una volta e mezza il minimo, cioè circa 11.931,08 euro annui.Reddito di coppia (per i coniugati): non oltre tre volte il minimo, cioè circa 23.862,15 euro annui, oltre al limite personale.Il cumulo con il coniuge non si applica se i coniugi sono legalmente ed effettivamente separati.Questi importi si basano sul trattamento minimo provvisorio: se il decreto di perequazione definitiva dovesse modificarlo, i limiti seguirebbero il nuovo valore. Il controllo sui redditi viene fatto dall’INPS sui dati a sua disposizione, per questo è importante che le dichiarazioni dei redditi dei pensionati siano corrette e presentate. Cosa succede se la pensione supera di poco il minimo?Il comma 8 dell’articolo 70 prevede una sorta di “scalino morbido”. Se la pensione complessiva è superiore al minimo ma inferiore al minimo più 154,94 euro e i requisiti di reddito sono rispettati, l’importo viene pagato solo fino a concorrenza di quel tetto. Nel 2026 il tetto è di 8.108,99 euro annui (7.954,05 + 154,94).Supponiamo che Marco abbia una pensione di 8.000 euro annui. Mancano 108,99 euro per arrivare al tetto: riceverà quindi un’integrazione ridotta di quella cifra, e non i 154,94 euro pieni. Sopra gli 8.108,99 euro l’importo non spetta. Il bonus di 154,94 euro va dichiarato o fa perdere altre prestazioni?No. Il comma 10 dell’articolo 70 chiarisce che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Non va quindi indicato nel 730 e non fa scattare il superamento di soglie per altri benefici legati al reddito, come quelli che richiedono l’ISEE.Va distinto dalla quattordicesima, una misura diversa, pagata a luglio con requisiti propri, e dalla normale tredicesima mensilità della pensione, che è parte dell’assegno. Domande frequentiDevo presentare domanda per ricevere i 154,94 euro?No, la norma prevede che l’importo sia corrisposto dall’INPS in sede di tredicesima, in base ai requisiti verificati sui dati dell’Istituto.Spetta anche a chi non riceve la pensione dall’INPS?Sì, se i requisiti ci sono. Il comma 9 stabilisce che il Casellario centrale dei pensionati individui l’ente incaricato del pagamento, che opera negli stessi termini e con le stesse modalità.L’importo è uguale per tutti?Per chi ha una pensione fino al minimo è di 154,94 euro. Per chi supera il minimo, ma resta sotto il tetto di 8.108,99 euro annui nel 2026, è ridotto fino a concorrenza.I limiti del 2026 sono definitivi?Il trattamento minimo di 611,85 euro mensili è un valore provvisorio, riconosciuto con la rivalutazione dell’1,4% dal 1° gennaio 2026 e soggetto a conguaglio in sede di perequazione dell’anno successivo.FontiLegge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, commi 7-10 (Normattiva)Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, trattamento minimo 2026Scheda INPS “Importo aggiuntivo delle pensioni”Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-15 17:00:002026-10-13 20:58:21Bonus pensioni dicembre 2026: chi riceve 154,94 euro
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOPensione dopo la NASpI: Come si Calcola l’Importo con i FigurativiHai percepito la NASpI e ti stai chiedendo quale sarà l’importo della tua pensione? Una delle domande più frequenti che riceviamo al nostro CAF riguarda proprio l’impatto dei contributi figurativi accreditati durante il periodo di disoccupazione indennizzata sul calcolo della pensione netta. La questione non è banale: i contributi figurativi NASpI vengono riconosciuti dall’INPS, ma con regole e limiti specifici che influenzano sia il diritto alla pensione che l’importo dell’assegno mensile. In questa guida completa analizzeremo nel dettaglio come funzionano i contributi figurativi durante la NASpI, come incidono sul calcolo della pensione (sia nel sistema retributivo che contributivo), e forniremo esempi pratici con cifre concrete per aiutarti a capire quanto percepirai effettivamente quando andrai in pensione. Che tu abbia percepito NASpI per pochi mesi o per l’intera durata massima, comprendere questi meccanismi è fondamentale per pianificare il tuo futuro previdenziale senza brutte sorprese.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa Sono i Contributi Figurativi NASpIDifferenza tra Contributi Figurativi e Contributi EffettiviSistema Retributivo vs Contributivo: Impatto dei FigurativiCome Viene Calcolata la Pensione con i Contributi Figurativi NASpIEsempi Pratici di Calcolo Pensione dopo NASpICome Verificare i Contributi Figurativi NASpI sul Portale INPSLimiti e Requisiti dei Contributi Figurativi NASpIStrategie per Massimizzare la Pensione dopo la NASpINASpI e Pensione: Normativa di Riferimento 2026Cosa Sono i Contributi Figurativi NASpII contributi figurativi sono accrediti previdenziali che l’INPS riconosce per periodi in cui il lavoratore non versa contributi perché si trova in una situazione tutelata dalla legge. Nel caso della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’INPS accredita d’ufficio i contributi figurativi per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione.Questi contributi sono fondamentali perché:Coprono i periodi di disoccupazione evitando buchi contributiviVengono conteggiati ai fini del diritto alla pensione (requisito contributivo), con un’eccezione per alcune uscite anticipate che vedremo più avantiConcorrono al calcolo dell’importo della pensioneLa base di calcolo è fissata dall’art. 12 del D.Lgs. 22/2015: la contribuzione figurativa è rapportata alla stessa retribuzione usata per calcolare la NASpI (art. 4, comma 1), cioè la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. C’è però un tetto: la retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI dell’anno in corso. Nel 2026 il massimale NASpI è di 1.584,70 euro (Circolare INPS n. 4/2026), quindi il tetto è di 2.218,58 euro al mese, circa 26.600 euro su base annua.Esempio pratico: se negli ultimi 4 anni la tua retribuzione media è di 1.900 euro al mese (circa 22.800 euro l’anno), i contributi figurativi NASpI vengono accreditati su questa cifra, perché è sotto il tetto. Se invece la retribuzione media è di 2.800 euro al mese, l’accredito si ferma a 2.218,58 euro: la parte eccedente non genera contributi.È importante sapere che i contributi figurativi NASpI vengono accreditati d’ufficio dall’INPS senza bisogno di domanda, e sono visibili nell’estratto conto contributivo disponibile nella tua area personale MyINPS. Differenza tra Contributi Figurativi e Contributi EffettiviPer comprendere come viene calcolata la pensione dopo la NASpI, è essenziale capire la differenza tra contributi figurativi e contributi effettivi (o da lavoro).Contributi effettivi:Versati durante i periodi di lavoro dipendente o autonomoCalcolati sulla retribuzione/reddito realeValgono al 100% sia per il diritto che per il calcolo della pensioneSono utili anche per i requisiti di contribuzione effettiva richiesti da alcune pensioni anticipateContributi figurativi NASpI:Accreditati durante il periodo di disoccupazione indennizzataCalcolati sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni, entro il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpIValgono per il diritto alla pensione e per il calcolo dell’importoPer la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS non li conta nel requisito minimo di 35 anni di contribuzioneNon esiste un limite dei 5 anni oltre il quale i contributi figurativi NASpI vengono valorizzati in misura ridotta. Le differenze concrete rispetto ai contributi da lavoro sono due: il tetto sulla retribuzione accreditata e il trattamento nel requisito dei 35 anni per alcune uscite anticipate.Tabella comparativa:CaratteristicaContributi EffettiviContributi Figurativi NASpIValorizzazione diritto pensione100%100%*Valorizzazione importo pensione100%100% della retribuzione accreditataBase di calcoloRetribuzione realeMedia ultimi 4 anni, entro 2.218,58 euro/mese (2026)Requisito minimo di 35 anni (pensione anticipata, contributi prima del 1996)UtiliNon utili secondo l’INPS*Per la pensione anticipata ordinaria di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione. Sistema Retributivo vs Contributivo: Impatto dei FigurativiIl sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) determina come vengono valorizzati i contributi figurativi NASpI. Vediamo le differenze.Quale sistema si applica:Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995: sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/2011, contributivo dal 1° gennaio 2012 (art. 24, comma 2, DL 201/2011)Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995: sistema misto, retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996Primo contributo dal 1° gennaio 1996: sistema contributivo puroPoiché la NASpI esiste dal 1° maggio 2015, i suoi contributi figurativi cadono sempre in anni calcolati con il sistema contributivo ed entrano nel montante. Possono però incidere anche sulla quota retributiva di chi ce l’ha, perché questa si calcola sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni prima della pensione.Quota retributiva: la tutela dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 22/2015Per evitare che un periodo di disoccupazione abbassi la media, le retribuzioni figurative NASpI, rivalutate fino alla decorrenza della pensione, non vengono considerate nel calcolo della retribuzione pensionabile se sono inferiori alla media ottenuta senza di esse. Il periodo resta comunque utile come anzianità contributiva.Esempio: se vai in pensione nel 2026 con una quota retributiva e hai percepito NASpI nel 2024-2025, quei due anni rientrano nel periodo di riferimento della media. Se le retribuzioni figurative sono più basse di quelle da lavoro (per esempio per effetto del tetto), vengono escluse dalla media e la quota retributiva non si riduce.Quota contributiva: i figurativi si sommano al montanteNel sistema contributivo la pensione si calcola sul montante contributivo, cioè la somma dei contributi accreditati (effettivi e figurativi) rivalutati ogni anno. I contributi figurativi NASpI entrano nel montante applicando l’aliquota di computo dei lavoratori dipendenti (33%) alla retribuzione accreditata, entro il tetto.Non esiste un limite complessivo di 5 anni oltre il quale i figurativi vengono ridotti: ogni periodo di NASpI entra nel montante per il suo valoreL’unico limite di importo è il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026)La NASpI, e quindi l’accredito figurativo, dura al massimo la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, cioè fino a 24 mesi per ogni evento di disoccupazioneEsempio pratico (valori 2026):Lavoratore con 2 anni di NASpI e retribuzione di riferimento di 2.000 euro al mese, sotto il tetto: 2.000 × 12 × 2 × 33% = 15.840 euro di contributi accreditati nel montante, a cui si aggiunge la rivalutazione annuale.Se invece la retribuzione di riferimento fosse di 2.800 euro al mese, l’accredito si fermerebbe al tetto: 2.218,58 × 12 × 2 × 33% = 17.571 euro, anziché i 22.176 euro che corrisponderebbero alla retribuzione piena. Come Viene Calcolata la Pensione con i Contributi Figurativi NASpIIl calcolo della pensione per chi ha percepito NASpI segue regole precise. Poiché i periodi NASpI cadono nella parte contributiva della carriera, vediamo un esempio con il sistema contributivo.Formula di calcolo nel sistema contributivo:Pensione annua = Montante contributivo × Coefficiente di trasformazioneIl montante contributivo si forma sommando:Contributi effettivi da lavoro: retribuzione imponibile annua × 33% (aliquota di computo dei lavoratori dipendenti)Contributi figurativi NASpI: retribuzione accreditata, entro il tetto, × 33%Rivalutazione annuale: il montante si rivaluta ogni anno in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale (art. 1, comma 9, L. 335/1995)Esempio concreto 2026 (valori indicativi):Lavoratore dipendente che va in pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2026, con questa parte contributiva di carriera:28 anni di lavoro con retribuzione media di 30.000 euro/anno2 anni di NASpI con retribuzione di riferimento di 2.500 euro/mese, superiore al tetto: l’accredito si ferma a 2.218,58 euro/mese (circa 26.600 euro/anno)Calcolo dei contributi (prima della rivalutazione):Contributi da lavoro: 28 anni × 30.000 € × 33% = 277.200 euroContributi NASpI: 2 anni × 26.623 € × 33% = 17.571 euroTotale: 294.771 euroMontante totale dopo la rivalutazione: ipotizziamo circa 340.000 euro (il valore reale dipende dagli anni in cui i contributi sono stati accreditati e dai tassi di rivalutazione di ciascun anno)Coefficiente di trasformazione a 67 anni (biennio 2025-2026): 5,608%Pensione annua lorda: 340.000 × 5,608% = 19.067 euro/annoPensione mensile lorda: 19.067 / 13 = 1.467 euro/mesePensione mensile netta (dopo IRPEF, detrazione per redditi da pensione e addizionali): circa 1.200 euro/mese, con variazioni in base alle addizionali regionali e comunaliSenza i 2 anni di contributi figurativi NASpI il montante sarebbe più basso di 17.571 euro (più la relativa rivalutazione):Pensione annua più bassa di circa 985 euro (17.571 × 5,608%)Pari a circa 76 euro lordi al mese in meno su 13 mensilitàIl tetto, in questo esempio, è costato circa 10 euro lordi al mese rispetto a un accredito sulla retribuzione piena di 2.500 euro Esempi Pratici di Calcolo Pensione dopo NASpIPer comprendere meglio l’impatto reale dei contributi figurativi NASpI sulla pensione, analizziamo tre casi concreti con situazioni diverse. Gli importi usano il coefficiente di trasformazione a 67 anni del biennio 2025-2026 (5,608%) e non comprendono la rivalutazione del montante, che li aumenta.CASO 1: Lavoratore con NASpI di 12 mesi, retribuzione sotto il tettoEtà pensione: 67 anni (pensione di vecchiaia)Retribuzione di riferimento NASpI: 1.900 euro/mese (sotto il tetto di 2.218,58 euro)Retribuzione figurativa accreditata: 1.900 × 12 = 22.800 euroCalcolo:Montante NASpI: 22.800 × 33% = 7.524 euroPensione annua generata: 7.524 × 5,608% = circa 422 euroPari a circa 32 euro lordi al mese su 13 mensilitàIn questo caso l’anno di NASpI vale, ai fini della pensione, quanto un anno di lavoro con la stessa retribuzione.CASO 2: Lavoratore con NASpI di 24 mesi (durata massima), retribuzione sopra il tettoEtà pensione: 67 anniRetribuzione di riferimento NASpI: 3.000 euro/meseRetribuzione figurativa accreditata: 2.218,58 euro/mese, cioè il tetto 2026Calcolo:Montante NASpI accreditato: 2.218,58 × 24 × 33% = 17.571 euroMontante con la retribuzione piena: 3.000 × 24 × 33% = 23.760 euroPensione annua generata dai figurativi: 17.571 × 5,608% = circa 985 euro, cioè circa 76 euro lordi al meseEffetto del tetto: 6.189 euro di montante in meno, pari a circa 347 euro annui, cioè circa 27 euro lordi al mese rispetto a due anni di lavoro con la stessa retribuzione.CASO 3: Lavoratore vicino alla pensione anticipata ordinariaRequisito 2026: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne), più 3 mesi di finestra; dal 2027 servono 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne)Carriera iniziata prima del 1996Contributi totali: 42 anni e 10 mesi, di cui 2 anni di NASpI e 1 anno di malattiaIn questo caso i contributi figurativi NASpI vengono conteggiati per il requisito complessivo. Per chi ha contributi prima del 1996, però, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione: qui sono 39 anni e 10 mesi, quindi il requisito è soddisfatto e l’importo si calcola con il sistema misto, senza penalizzazioni per l’età.Diverso il caso di chi ha accumulato molti periodi di disoccupazione e malattia: con 42 anni e 10 mesi totali, di cui 8 anni figurativi di questo tipo, i contributi al netto sono 34 anni e 10 mesi e, secondo l’INPS, la pensione anticipata ordinaria non spetta finché non si raggiungono i 35 anni. Su questo orientamento esiste contenzioso, con alcune sentenze favorevoli ai lavoratori: nei casi al limite conviene far verificare la posizione prima di presentare la domanda.Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi, con calcolo interamente contributivo) non è stata prorogata per il 2026: resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025. Come Verificare i Contributi Figurativi NASpI sul Portale INPSÈ fondamentale controllare periodicamente che i contributi figurativi NASpI siano stati correttamente accreditati dall’INPS nel tuo estratto conto contributivo. Ecco la procedura passo-passo.Accesso all’estratto conto contributivo:Accedi al sito INPS (www.inps.it)Entra nella tua area personale MyINPS con SPID, CIE o CNSCerca il servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” o “Estratto conto contributivo”Consulta la sezione dedicata alla posizione assicurativaCosa controllare nell’estratto:Periodo NASpI: Verifica che compaia il periodo esatto di fruizione dell’indennitàTipo contribuzione: Deve risultare come contribuzione figurativa per disoccupazione (NASpI) o dicitura simileImporto retributivo: La retribuzione accreditata, entro il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpISettimane accreditate: Numero di settimane di contributi figurativiEsempio di riga nell’estratto:AnnoSettimaneTipoRetribuzioneContributi (33%)202552Figurativa NASpI24.000 €7.920 €Cosa fare se mancano contributi:Se noti discrepanze o mancanze nei contributi figurativi NASpI:Raccogli la documentazione: Ricevuta della domanda e provvedimento di accoglimento della NASpI, comunicazioni INPS, ultime buste pagaChiedi la correzione: se sei ancora in attività, con la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) disponibile online; se sei già pensionato, con la domanda di ricostituzione della pensioneRivolgiti al CAF: Possiamo verificare la situazione e presentare domanda per tuo conto con tutta la documentazione necessariaTempistiche di accredito:L’accredito dei contributi figurativi NASpI non è sempre immediato. Se a distanza di alcuni mesi dalla fine dell’indennità i periodi non compaiono nell’estratto conto, conviene segnalarlo all’INPS.Simulatore pensione INPS:Una volta verificati i contributi, puoi utilizzare il simulatore “La mia pensione futura” sul portale INPS per ottenere una stima personalizzata della tua pensione considerando anche i periodi figurativi NASpI.Limiti e Requisiti dei Contributi Figurativi NASpII contributi figurativi NASpI sono soggetti a limiti specifici che è importante conoscere per pianificare correttamente il proprio percorso previdenziale.Nessun limite complessivo di 5 anni:Non esiste una norma che riduca la valorizzazione dei figurativi NASpI oltre i 5 anni complessivi di contribuzione figurativa. I limiti reali sono quelli descritti di seguito.Limite di retribuzione:La retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI dell’anno in corso (art. 12, comma 1, D.Lgs. 22/2015): nel 2026 sono 2.218,58 euro al mese.Limite di durata:La NASpI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, quindi al massimo 24 mesi, e i figurativi coprono solo i periodi di effettiva fruizione.Requisiti per avere la NASpI (e quindi i figurativi):Stato di disoccupazione involontaria (sono ammesse anche le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale nella procedura di conciliazione)Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazionePer gli eventi dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti ti sei dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, almeno 13 settimane di contribuzione dopo quelle dimissioniDomanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapportoIl vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 22/2015).Quando l’accredito si interrompe:Durante la sospensione della NASpI per un lavoro dipendente fino a 6 mesi: in quel periodo maturi i contributi del nuovo lavoroIn caso di decadenza, ad esempio per perdita dello stato di disoccupazione, per mancata comunicazione all’INPS dell’avvio di un’attività o per inottemperanza agli obblighi di politica attiva (art. 11 D.Lgs. 22/2015)Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipataRetribuzione di riferimento:La retribuzione su cui si calcolano i contributi figurativi è quella dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 22/2015:Formula: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33Tetto: 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro nel 2026); oltre questa cifra non si generano contributi figurativiCumulo con pensione:NASpI e pensione di vecchiaia o anticipata non si cumulano:Si decade dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche se la domanda di pensione non è ancora stata presentata (art. 11, comma 1, lettera d, D.Lgs. 22/2015)I contributi figurativi vengono accreditati fino alla data di decadenzaIn caso di diritto all’assegno ordinario di invalidità puoi invece scegliere se mantenere la NASpIEffetto sulle pensioni anticipate:Pensione anticipata ordinaria (nel 2026 42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne; dal 2027 un mese in più): i figurativi NASpI contano per il requisito complessivo, ma per chi ha contributi prima del 1996 l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazioneQuota 103: non prorogata per il 2026, resta solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025; anche qui nel lavoro dipendente servivano 35 anni al netto di malattia e disoccupazione, e la pensione è calcolata interamente con il contributivoAPE Sociale: prorogata fino al 31/12/2026 con 63 anni e 5 mesi di età; requisiti contributivi e condizioni dipendono dalla categoria di accesso e vanno verificati caso per casoDocumentazione da conservare:È consigliabile conservare:Ricevuta della domanda NASpI e provvedimento di accoglimentoComunicazioni INPS di variazione, sospensione o decadenza della NASpIUltime buste paga e CU del rapporto di lavoro cessatoDichiarazioni dei redditi del periodo NASpIQuesta documentazione può essere utile per verifiche future o per correggere eventuali errori nell’estratto conto contributivo. Strategie per Massimizzare la Pensione dopo la NASpISe hai percepito o stai percependo la NASpI, esistono alcune strategie previdenziali che possono aiutarti a massimizzare l’importo della pensione futura.1. Rientro rapido al lavoroTornare al lavoro conviene soprattutto se la tua retribuzione supera il tetto di accredito figurativo (circa 26.600 euro l’anno nel 2026): in quel caso un anno di lavoro genera più contributi di un anno di NASpI.Accetta offerte di lavoro congrue anche se temporaneeConsidera contratti a tempo determinato o somministrazioneValuta attività compatibili con la NASpI: con un reddito annuo entro 8.174 euro (lavoro dipendente) o 5.500 euro (lavoro autonomo) puoi conservare l’indennità ridotta, comunicando all’INPS il reddito presunto entro 30 giorniBeneficio stimato: con una retribuzione di 35.000 euro l’anno, un anno di lavoro genera 11.550 euro di montante contro circa 8.790 euro di un anno di NASpI al tetto. La differenza vale circa 155 euro annui di pensione lorda (circa 12 euro al mese) con il coefficiente a 67 anni. Sotto il tetto la differenza è minima.2. Versamenti volontari per coprire periodi scopertiSe hai periodi non coperti da contributi (né effettivi né figurativi), puoi valutare i contributi volontari:Richiedibili con almeno 5 anni di contribuzione in qualsiasi periodo, oppure 3 anni nei 5 anni precedenti la domandaPermettono di coprire buchi contributivi e aumentare la pensione (non servono per i periodi già coperti dalla NASpI)Costo variabile in base alla retribuzione di riferimentoQuando conviene: Se ti mancano pochi anni al requisito contributivo per la pensione anticipata.3. Riscatto periodi non copertiIn alcuni casi puoi riscattare periodi non coperti da contribuzione:Riscatto laurea: anni di università, per la durata legale del corso di studiRiscatto lavoro all’estero: Se hai lavorato in Paesi extra-UE senza convenzionePace contributiva: riscatto fino a 5 anni di periodi scoperti per chi non ha contributi prima del 1996; è una misura temporanea (da ultimo prevista per il 2024-2025 dalla L. 213/2023), da verificare prima di contarciCosto: Variabile, ma può essere rateizzato fino a 120 rate mensili senza interessi.4. Pianifica la data di pensionamentoSe hai margine di scelta, considera:Posticipare di 1-2 anni la pensione aumenta la quota contributiva: il coefficiente di trasformazione passa dal 5,608% a 67 anni al 6,024% a 69 anni (circa +7,4%), e a questo si sommano i contributi versati nel frattempoLavorare oltre i 67 anni: si può proseguire fino a 71 anni, quando il coefficiente arriva al 6,510% (valori del biennio 2025-2026)Esempio: pensione contributiva a 67 anni di 1.500 euro lordi al mese. Uscendo a 69 anni diventa circa 1.610 euro per il solo effetto del coefficiente, circa 1.700 euro se nel frattempo continui a lavorare con 30.000 euro l’anno (senza contare la rivalutazione del montante). Per le uscite dal 2027 cambiano i requisiti e si applicheranno i coefficienti del biennio 2027-2028.5. Verifica totalizzazione o cumulo gratuitoSe hai contributi in diverse gestioni (INPS dipendenti, INPS artigiani/commercianti, Casse professionali):La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) permette di sommare gratuitamente i contributi, di regola con calcolo contributivoIl cumulo (art. 1, comma 239, L. 228/2012, esteso alle casse professionali dalla L. 232/2016) unifica i contributi senza oneri, con il calcolo previsto da ciascuna gestioneValuta quale opzione è più vantaggiosa per la tua situazione6. Richiedi consulenza previdenziale CAFUna simulazione personalizzata della tua situazione contributiva ti permette di:Capire esattamente quanto peseranno i figurativi NASpIValutare scenari alternativi (pensione a 67 vs 70 anni, riscatti, ecc.)Ottimizzare la strategia di uscita (vecchiaia, anticipata, APE sociale, ecc.)Al CAF Centro Fiscale di Udine offriamo un servizio di consulenza previdenziale completa con simulazioni dettagliate e supporto per tutte le pratiche INPS.NASpI e Pensione: Normativa di Riferimento 2026La disciplina dei contributi figurativi NASpI e il loro impatto sulla pensione è regolata da diverse fonti normative che è utile conoscere.Normativa principale:D.Lgs. 22/2015: istituzione della NASpI; art. 3 (requisiti), art. 4 (calcolo), art. 11 (decadenza), art. 12 (contribuzione figurativa: tetto di 1,4 volte il massimale mensile e neutralizzazione nella retribuzione pensionabile)Legge 335/1995 (Riforma Dini): sistema contributivo, rivalutazione del montante e coefficienti di trasformazioneDL 201/2011, art. 24, convertito dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero): calcolo contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012 e requisiti pensionisticiCircolare INPS n. 94/2015: istruzioni operative sulla NASpICircolare INPS n. 4/2026: importi NASpI 2026 (massimale mensile 1.584,70 euro)Legge 199/2025 (Bilancio 2026): adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (+1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028), NASpI anticipata in due rate, proroga dell’APE socialeCoefficienti di trasformazione 2025-2026:Aggiornati ogni 2 anni in base all’aspettativa di vita (art. 1, comma 11, L. 335/1995):Età pensioneCoefficiente 2025-202662 anni4,795%64 anni5,088%67 anni5,608%70 anni6,258%71 anni6,510%Fonte: Decreto direttoriale 20 novembre 2024 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF. Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027 si applicheranno i coefficienti del biennio 2027-2028, fissati con il successivo decreto biennale.Aggiornamenti 2026:L’art. 12 del D.Lgs. 22/2015 non è stato modificato: la disciplina dei contributi figurativi NASpI resta quella del 2015. Restano quindi confermati:Accredito d’ufficio dei contributi figurativi per i periodi di fruizione della NASpITetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro nel 2026)Retribuzione di riferimento: media degli ultimi 4 anni, calcolata come per l’indennitàCambiano invece, dal 2027, i requisiti per la pensione: vecchiaia a 67 anni e 1 mese e anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne), per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. 📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.FontiD.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI e contribuzione figurativa, art. 12) – NormattivaMinistero del Lavoro – Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2025INPS – Pensioni, requisiti aggiornati per il 2027 e il 2028Domande Frequenti sulla Pensione dopo NASpII contributi figurativi NASpI valgono per la pensione?Sì. I contributi figurativi NASpI valgono sia per maturare il diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo. Sono accreditati d’ufficio sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni, entro un tetto di 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026). Non esiste un limite di 5 anni oltre il quale vengano ridotti. L’eccezione riguarda la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996: per l’INPS non contano nel requisito minimo di 35 anni di contribuzione.Quanto pesa la NASpI sul calcolo della pensione?Nel calcolo contributivo un anno di NASpI con retribuzione accreditata di 24.000 euro genera 7.920 euro di montante (33%). Con il coefficiente 2025-2026 a 67 anni (5,608%) valgono circa 444 euro annui di pensione lorda, cioè circa 34 euro al mese su 13 mensilità, prima della rivalutazione del montante. Se la tua retribuzione supera il tetto (circa 26.600 euro annui nel 2026), la parte eccedente non viene accreditata.Come posso verificare i contributi figurativi NASpI accreditati?Accedi all’area MyINPS con SPID, CIE o CNS e consulta l’estratto conto contributivo nel Fascicolo previdenziale del cittadino. I periodi di NASpI devono comparire come contribuzione figurativa per disoccupazione, con le settimane accreditate e la retribuzione di riferimento. Se noti anomalie puoi chiedere la correzione con la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA), anche tramite il nostro CAF.Esiste un limite ai contributi figurativi NASpI?Non esiste un limite complessivo di 5 anni oltre il quale i figurativi vengono valorizzati in misura ridotta. I limiti reali sono due: la retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026) e la NASpI dura al massimo la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, cioè fino a 24 mesi. Inoltre, per la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS non conta i figurativi da disoccupazione e malattia nel requisito minimo di 35 anni.La NASpI riduce la pensione futura?No: i contributi figurativi NASpI aumentano il montante e coprono il periodo di disoccupazione. Rispetto a un anno di lavoro può esserci una differenza solo se la tua retribuzione supera il tetto di accredito. Nella quota retributiva, invece, le retribuzioni figurative non possono abbassare la media: se sono inferiori vengono escluse dal calcolo della retribuzione pensionabile (art. 12, comma 2, D.Lgs. 22/2015).Posso andare in pensione mentre percepisco la NASpI?NASpI e pensione di vecchiaia o anticipata non si cumulano. Si decade dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche se non hai ancora presentato la domanda di pensione (art. 11 D.Lgs. 22/2015). I contributi figurativi vengono accreditati fino alla data di decadenza. Per l’assegno ordinario di invalidità puoi invece scegliere se mantenere la NASpI.I contributi figurativi NASpI contano per la pensione anticipata?Sì, contano per il requisito contributivo della pensione anticipata ordinaria: nel 2026 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, dal 2027 un mese in più. Per chi ha contributi prima del 1996, però, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione. Su questo punto esiste contenzioso: nei casi al limite conviene una verifica della posizione prima della domanda.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Consulenza Previdenziale al CAFIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a calcolare la tua pensione considerando i periodi NASpI e a valutare le migliori strategie per massimizzare l’importo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleOttobre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-15 15:00:002026-10-10 07:59:25Pensione dopo la NASpI: Come si Calcola l’Importo con i Figurativi
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaCome fare fattura elettronica forfettario: guida in 8 passi alla prima fatturaSe hai appena aperto la partita IVA e ti stai chiedendo come fare fattura elettronica forfettario, sei nel posto giusto. La prima fattura è un momento importante: segna l’inizio concreto della tua attività, ma porta con sé anche parecchi dubbi. Cosa si scrive al posto dell’IVA? Serve la marca da bollo? Cos’è il codice destinatario? E come arriva la fattura al cliente?In questa guida ti spieghiamo passo passo come emettere la prima fattura elettronica da forfettario, con parole semplici e senza dare nulla per scontato. Vedremo prima i dati fiscali obbligatori, cioè la natura IVA N2.2, il regime fiscale RF19, la dicitura obbligatoria e il bollo da 2 euro. Poi seguiremo il percorso reale di un software di fatturazione elettronica, dalla registrazione fino all’invio tramite SdI e alla conservazione.Alla fine saprai esattamente come fare fattura elettronica forfettario evitando gli errori più comuni. E se preferisci avere qualcuno al tuo fianco, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna nella gestione del regime forfettario, sia in ufficio sia online.Indice dei contenutiFattura elettronica forfettario: cosa sapere prima di iniziareI dati fiscali obbligatori della fattura elettronica forfettarioCome fare fattura elettronica forfettario: la guida in 8 passiIl codice destinatario nella fattura elettronica forfettarioErrori da evitare nella prima fattura elettronica forfettarioQuanto costa il software per la fattura elettronica forfettarioLa prima fattura elettronica forfettario con il CAF Centro FiscaleDomande frequenti sulla fattura elettronica forfettarioFattura elettronica forfettario: cosa sapere prima di iniziareDal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza soglie di fatturato. Significa che, anche se hai appena aperto la partita IVA e fatturi poche migliaia di euro l’anno, le tue fatture devono essere elettroniche. Un documento in Word o un PDF inviato per email non valgono come fattura.Ma cos’è, in concreto, una fattura elettronica? Non è un semplice PDF: è un file in formato XML, cioè un documento strutturato che i computer sanno leggere in automatico. Dentro il file ogni informazione ha il suo “campo”: i tuoi dati, quelli del cliente, gli importi, la natura IVA, il regime fiscale. Tu non devi scrivere codice: è il software di fatturazione a trasformare i dati che inserisci in un file XML corretto.Il file, poi, non viene spedito direttamente al cliente. Passa prima dal Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che fa da “postino”: riceve la fattura, esegue alcuni controlli formali e la consegna al destinatario. Se qualcosa non va, la scarta e ti comunica l’esito. Prima di emettere la tua prima fattura ti servono quindi tre cose:una partita IVA attiva in regime forfettario (se devi ancora aprirla, leggi la guida su come aprire la partita IVA e iniziare a fatturare);un software di fatturazione elettronica collegato allo SdI (trovi un confronto nella guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026);i dati completi del cliente: nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC.Se stai ancora valutando se il forfettario fa per te, trovi requisiti e aliquote nella guida sul regime forfettario 2026. Se invece pensi al cambio di regime dal prossimo anno, leggi l’approfondimento su come passare al regime forfettario dal 2027. I dati fiscali obbligatori della fattura elettronica forfettarioPrima di passare alla pratica, conviene capire i cinque elementi che distinguono la fattura elettronica forfettario da quella di un’impresa in regime ordinario. Sono proprio questi i punti su cui si sbaglia più spesso la prima volta, e conoscerli ti permette di controllare che il software abbia fatto tutto nel modo giusto.Natura IVA N2.2: perché in fattura non c’è l’IVAIl forfettario non applica l’IVA sulle sue fatture. Il tracciato della fattura elettronica, però, chiede comunque di spiegare perché l’IVA è a zero. Per farlo si usa un codice chiamato natura IVA: una sigla che indica allo SdI il motivo per cui l’imposta manca. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2, che significa “operazione non soggetta – altri casi”. Se scegli un codice sbagliato, la fattura contiene un errore fiscale che poi andrà corretto.Regime fiscale RF19Nella parte del file XML dedicata ai tuoi dati c’è il campo regime fiscale. Per il forfettario il codice è RF19. Di solito il software lo imposta una volta sola, durante la configurazione iniziale, in base al regime che hai indicato. Non devi ricordarlo a memoria, ma è utile sapere che esiste: se in una fattura vedi un codice diverso, qualcosa non va.La dicitura obbligatoria del regime forfettarioOltre ai codici, la fattura deve riportare una frase che spiega il regime applicato. La dicitura obbligatoria è questa: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione dell’IVA”. La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è la legge che ha introdotto l’attuale regime forfettario: citarla serve a chi riceve la fattura per capire subito perché l’IVA non c’è.Niente ritenuta d’acconto: la seconda dicituraMolti clienti sono sostituti d’imposta: aziende, società o professionisti che versano le tasse anche per conto di altri. Di solito trattengono una parte del compenso come ritenuta d’acconto, cioè un anticipo d’imposta pagato al posto tuo. Il forfettario, però, non subisce la ritenuta d’acconto sui compensi. Per evitare che il cliente la applichi per errore, aggiungi questa frase: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 190/2014”.Marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euroLe fatture senza IVA sono soggette all’imposta di bollo. La regola è semplice: se l’imponibile della fattura (in pratica il compenso) supera 77,47 euro, va applicata una marca da bollo da 2 euro. Se è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non serve. Sulla fattura elettronica non si incolla nessun contrassegno: il bollo è “virtuale”, viene indicato nel file XML e poi versato tramite il servizio dedicato del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, con addebito sul conto corrente, oppure con il modello F24. Puoi decidere se addebitare i 2 euro al cliente o tenerli a tuo carico: lo vediamo al passo 5. Come fare fattura elettronica forfettario: la guida in 8 passiVediamo ora in pratica come fare fattura elettronica forfettario seguendo il percorso di Fatturazione Italia, il software che abbiamo analizzato nella nostra recensione di Fatturazione Italia. I passaggi descritti sono quelli reali del portale, dalla registrazione alla conservazione della fattura. Ecco il riepilogo:Registrati gratis e attiva la prova di 14 giorni senza carta (30 giorni con il link di invito di un collega).Completa l’onboarding: tipo di attività, dati della partita IVA e IBAN.Annota il codice destinatario che trovi in dashboard, per ricevere le fatture dei fornitori.Crea l’anagrafica del cliente.Crea la fattura: righe, natura IVA N2.2 e gestione del bollo.Scegli il layout del PDF.Invia la fattura allo SdI e controlla l’esito.Conservazione a norma automatica per 10 anni.Passi 1 e 2: registrazione e dati della tua attivitàIl primo passo è la registrazione gratuita al portale, con la conferma del tuo indirizzo email. Parte così una prova di 14 giorni senza carta di credito, sul piano Pro, che diventano 30 se ti registri con il link di invito di un collega. Segue l’onboarding, cioè la configurazione guidata iniziale: scegli il tipo di attività tra libero professionista, ditta individuale o figura sanitaria, poi inserisci i dati della tua partita IVA e l’IBAN su cui ricevere i pagamenti.Passi 3 e 4: dashboard e anagrafica del clienteTerminato l’onboarding arrivi alla dashboard, la pagina principale del portale. Qui trovi subito il tuo codice destinatario per ricevere le fatture passive (ne parliamo nel paragrafo dedicato), le prossime scadenze fiscali, una stima indicativa di imposta e contributi e la funzione per invitare un amico. A questo punto, prima di emettere la prima fattura, crea l’anagrafica del cliente nella sezione Clienti/Fornitori/Prodotti. Tieni pronti questi dati:nome e cognome o ragione sociale;indirizzo completo della sede;partita IVA e/o codice fiscale;codice destinatario del cliente oppure la sua PEC.Una volta salvata l’anagrafica, per le fatture successive allo stesso cliente basterà selezionarlo dall’elenco, senza reinserire i dati.Passo 5: creare la fattura con natura N2.2 e bolloNella sezione Fatture crei il documento: scegli il cliente, aggiungi le righe con descrizione, quantità e prezzo, poi imposti la natura IVA N2.2. Quando l’imponibile supera 77,47 euro, devi scegliere come gestire il bollo:“a carico del cliente”: i 2 euro vengono aggiunti in fattura e li paga il cliente;“a carico mio”: il bollo resta indicato nel file XML, ma non viene addebitato al cliente.Prima di procedere, controlla che nel documento compaia la dicitura del regime forfettario e, se il cliente è un sostituto d’imposta, anche quella sulla ritenuta d’acconto. Facciamo un esempio. Marco è un grafico in regime forfettario e deve fatturare un logo a un’azienda per 500 euro. Inserisce una riga da 500 euro, natura N2.2, e sceglie il bollo a carico del cliente: il totale diventa 502 euro. Poiché l’azienda è un sostituto d’imposta, aggiunge la dicitura per non applicare la ritenuta. Se avesse fatturato una consulenza da 70 euro, il bollo non sarebbe stato dovuto.Passi 6, 7 e 8: layout, invio allo SdI e conservazionePrima dell’invio puoi scegliere l’aspetto del PDF tra sette layout: Classico, Moderno, Minimale, Corporate, Elegante, Compatto e Colonna laterale, personalizzabili con il tuo logo, i colori e i contatti in intestazione. Ricorda però che il PDF è una copia di cortesia, comoda da leggere: il documento fiscale valido resta il file XML.Con l’invio, la fattura passa al Sistema di Interscambio, che la recapita al cliente. L’esito (consegna, mancata consegna oppure scarto) si vede nel dettaglio della fattura, e dopo l’invio puoi mandare al cliente la copia di cortesia in PDF via email. Infine c’è la conservazione a norma: un archivio elettronico conforme alla legge che garantisce che la fattura resti integra e non modificabile. Su Fatturazione Italia è automatica e dura 10 anni, anche dopo un’eventuale disdetta del servizio. Il codice destinatario nella fattura elettronica forfettarioIl codice destinatario è uno dei concetti che confonde di più chi affronta per la prima volta la fattura elettronica forfettario. In parole semplici, è un “indirizzo” di sette caratteri che dice allo SdI dove consegnare una fattura. Funziona un po’ come il CAP per la posta: senza, il postino non sa a chi recapitare la busta. Ci sono due situazioni da distinguere: le fatture che ricevi e quelle che emetti.Ricevere le fatture passive dai fornitoriLe fatture passive sono quelle che ricevi quando acquisti qualcosa per la tua attività: un computer, il telefono, un corso. Nel forfettario le spese non si deducono una per una, perché il reddito si calcola applicando un coefficiente fisso ai ricavi, ma ricevere e conservare correttamente queste fatture resta importante. Con Fatturazione Italia il codice destinatario è JKKZDGR, uguale per tutti gli utenti. Lo trovi subito in dashboard, insieme alle istruzioni per comunicarlo ai fornitori e registrarlo su Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate: non c’è nulla da configurare. Se hai dubbi sulla registrazione, il CAF Centro Fiscale la verifica insieme a te.Il codice destinatario del tuo clienteQuando emetti tu la fattura, ti serve il codice destinatario del cliente oppure la sua PEC. Chiedili sempre prima di fatturare, per esempio nel preventivo. Se il cliente è un privato senza partita IVA, di norma si indica il codice “0000000” (sette zeri): la fattura resta disponibile al cliente nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e devi consegnargli anche una copia della fattura, in PDF o su carta, salvo che il cliente vi rinunci. Le fatture verso enti pubblici seguono invece regole proprie, spiegate nella guida su come fatturare alla Pubblica Amministrazione nel 2026. Errori da evitare nella prima fattura elettronica forfettarioAnche con un buon software, nella prima fattura elettronica forfettario qualche distrazione può capitare. La buona notizia è che gli errori più frequenti sono sempre gli stessi, e conoscerli in anticipo ti permette di evitarli. Ecco quelli che vediamo più spesso allo sportello:applicare l’IVA al 22% per abitudine, invece della natura IVA N2.2;dimenticare il bollo da 2 euro quando l’imponibile supera 77,47 euro, oppure applicarlo su importi più bassi;omettere la dicitura del regime forfettario o quella sulla ritenuta d’acconto;inserire una partita IVA o un codice destinatario errati, con il rischio di scarto;considerare il PDF come fattura valida e non verificare l’esito dello SdI.L’ultimo punto merita attenzione. Se lo SdI scarta la fattura, per il fisco quella fattura non è mai stata emessa: va corretta e inviata di nuovo. Per questo, dopo ogni invio, è buona abitudine aprire il dettaglio della fattura e controllare l’esito. Un’ultima nota per le figure sanitarie: le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono regole particolari, perché per queste fatture vige il divieto di invio tramite SdI. Se lavori in ambito sanitario, chiarisci questo punto con il CAF prima di emettere la prima fattura. Quanto costa il software per la fattura elettronica forfettarioDopo aver capito come fare fattura elettronica forfettario, la domanda successiva è quasi sempre quanto costa il software. Fatturazione Italia prevede tre piani, solo con abbonamento annuale:Start: 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), fino a 150 fatture, adatto a chi emette poche fatture al mese. Comprende già preventivi, pro forma, fatture PA, import da altri programmi, la simulazione di imposte e contributi (“entro il 30 giugno paghi X, entro il 30 novembre paghi Y, metti da parte ogni mese Z”), i bolli trimestrali con l’F24 compilato in PDF (il pagamento lo fai tu) e i promemoria via email delle scadenze;Pro: 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), fino a 500 fatture; il Sistema TS è incluso solo in questo piano, insieme alle autofatture per gli acquisti dall’estero (TD17, TD18, TD19), alle casse previdenziali e ritenute e a 7 layout PDF personalizzabili;ASD: 69 € + IVA l’anno (84,18 € IVA inclusa), fino a 300 fatture, per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA; si attiva tramite l’assistenza.Se superi il limite puoi aggiungere un pacchetto extra di 100 fatture a 12 € IVA inclusa. CAF e studi che seguono più partite IVA possono contattare Fatturazione Italia per le condizioni dedicate. Il prezzo è bloccato 3 anni per contratto, così puoi programmare la spesa senza sorprese. Per un neo-forfettario il piano Start è spesso sufficiente all’inizio; chi lavora in ambito sanitario valuterà invece il piano Pro, l’unico che comprende il Sistema TS. Prima di scegliere puoi provare tutto gratis per 14 giorni senza carta (30 giorni con il link di invito di un collega): attiva la prova gratuita di Fatturazione Italia e prepara la tua prima fattura con calma. Se vuoi confrontare più soluzioni, consulta la nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica.La prima fattura elettronica forfettario con il CAF Centro FiscaleOra sai come fare fattura elettronica forfettario: natura IVA N2.2, regime RF19, dicitura, bollo sopra 77,47 euro, codice destinatario e invio allo SdI. Il software ti guida nella compilazione, ma le scelte fiscali restano tue: per questo molti neo-forfettari preferiscono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi quando qualcosa non è chiaro.Il CAF Centro Fiscale di Udine non è uno studio di commercialisti: è un Centro di Assistenza Fiscale che ogni anno segue privati e partite IVA in regime forfettario. Ti aiutiamo nell’apertura della partita IVA (120-150 euro per i professionisti) e nella gestione annuale del forfettario a 350 euro l’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. Il software di fatturazione non fa parte di questo servizio e va attivato a parte. Se preferisci non pensare a nulla, c’è anche il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. È un unico canone annuale, con un preventivo in una telefonata di 10 minuti: puoi chiederlo con il modulo “Ti chiamiamo noi” su fatturazioneitalia.it/contatti. Scopri tutti i dettagli nella pagina dedicata alla partita IVA in regime forfettario con il CAF Centro Fiscale di Udine.FontiLegge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario; comma 58 IVA, comma 67 esclusione dalla ritenuta d’acconto) – NormattivaDecreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, per tutti dal 1° gennaio 2024) – NormattivaDPR 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo; Tariffa allegato A, art. 13, bollo da 2 euro sopra 77,47 euro) – NormattivaPartita IVA forfettaria senza pensieriApertura, gestione annuale e dichiarazione dei redditi: il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue in ufficio in Viale Tullio 13 oppure online, ovunque tu sia. Scopri il servizio Partita IVA forfettario.Scrivici su WhatsApp al 366 6018121, chiamaci allo 0432 1638640 oppure prenota un appuntamento dal modulo contatti.Devi ancora scegliere il software? Prova Fatturazione Italia gratis per 14 giorni, senza carta di credito.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio sia online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: insieme la tua prima fattura elettronica forfettario sarà un passo semplice. Domande frequenti sulla fattura elettronica forfettarioIl forfettario deve fare la fattura elettronica anche se ha pochi clienti?Sì. Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato: non conta quanti clienti hai né quanto fatturi.Quando va messa la marca da bollo da 2 euro?Quando l’imponibile della fattura supera 77,47 euro. Se l’importo è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto. Puoi addebitarlo al cliente oppure tenerlo a tuo carico.Quale natura IVA e quale regime fiscale usa il forfettario?La natura IVA è N2.2 (“operazione non soggetta – altri casi”) e il regime fiscale nel file XML è RF19. In fattura va sempre riportata anche la dicitura che richiama l’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014.Il forfettario subisce la ritenuta d’acconto?No. Se il cliente è un sostituto d’imposta, aggiungi la frase: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 190/2014”.Come ricevo le fatture dei fornitori?Tramite il codice destinatario. Con Fatturazione Italia è JKKZDGR, uguale per tutti gli utenti e visibile in dashboard con le istruzioni per comunicarlo ai fornitori. Se hai dubbi, il CAF Centro Fiscale ti aiuta a verificare che sia tutto in ordine.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-15 13:00:002026-10-11 22:25:57Come fare fattura elettronica forfettario: guida in 8 passi alla prima fattura
NOTIZIEManovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavoloLa manovra 2027 entra nella settimana decisiva: il Documento programmatico di bilancio (DPB) va trasmesso a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026 e il disegno di legge di bilancio deve arrivare alle Camere entro il 20 ottobre 2026. Sul fronte delle misure, però, finora è deciso poco: il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ha approvato solo il quadro dei conti, non gli interventi per famiglie, pensionati e partite IVA.Il DPB è il documento con cui l’Italia comunica alla Commissione europea le linee della legge di bilancio, cioè la legge che ogni anno fissa entrate, spese e agevolazioni fiscali dell’anno successivo. Ne parliamo ora per fare ordine: cosa è già stato approvato, quali sono le tappe e quali proposte restano ipotesi.In sintesiDeciso: il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP; nella stessa seduta il ministro dell’Economia ha illustrato la Relazione al Parlamento sullo scostamento per energia e sicurezza.Tappe: DPB a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026, ddl di bilancio alle Camere entro il 20 ottobre 2026.Ipotesi: Irpef per il ceto medio, flat tax su parte del reddito, ecobonus al 65%, interventi sulle pensioni.Attenzione: le misure non sono legge finché il testo non è approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.Indice dei contenutiCosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?Domande frequenti sulla manovra 2027FontiCosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?L’unico atto ufficiale è quello del 2 ottobre 2026. Come risulta dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191 pubblicato su governo.it, il Governo ha approvato, su proposta del ministro dell’Economia, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP). È il documento che fotografa i conti pubblici e prepara la manovra 2027.I numeri principali indicati nel comunicato sono questi: crescita 2026 rivista al rialzo all’1%, deficit al 2,9% del Pil nel 2026 e debito pubblico al 138,1% a fine anno, in lieve salita al 138,5% nel 2027. Il Pil, cioè il valore di tutto ciò che il Paese produce in un anno, dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2027.Nella stessa seduta il ministro Giorgetti ha illustrato la Relazione al Parlamento prevista dall’articolo 6 della legge n. 243/2012. È collegata alla richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per le maggiori spese di energia e sicurezza, che il Governo ha presentato alla Commissione europea il 10 settembre 2026: fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028, pari a circa lo 0,3% del Pil l’anno per ciascuna delle due clausole. In parole semplici è il cosiddetto scostamento: la possibilità di spendere più di quanto previsto dal percorso concordato con l’Unione europea. Per autorizzarlo serve il voto del Parlamento a maggioranza assoluta. Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?Il calendario ordinario della legge di bilancio prevede alcuni passaggi ravvicinati. Il primo è il DPB, da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre 2026. Il secondo è la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre 2026: solo allora si vedrà il testo con le misure effettive.Entro il 15 ottobre 2026: trasmissione del DPB a Bruxelles.Entro il 20 ottobre 2026: deposito del ddl di bilancio alla Camera o al Senato.Novembre-dicembre 2026: esame in commissione e in Aula, con emendamenti.Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva, per evitare l’esercizio provvisorio.Prima di queste scadenze è atteso un nuovo Consiglio dei ministri per dare il via libera al testo. È in quel passaggio che le ipotesi di queste settimane diventeranno proposte scritte, ancora modificabili in Parlamento. Per le scorse puntate puoi leggere anche l’approfondimento sulla manovra 2027 tra giovani e bonus ISEE. Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?Nessuna misura per i contribuenti è stata ancora approvata con un atto ufficiale. Le proposte che circolano sono ipotesi di lavoro, spesso legate alle richieste dei diversi partiti di maggioranza, e dipendono dalle risorse disponibili, che nelle stime restano limitate rispetto al numero di interventi proposti.Irpef per il ceto medio: ipotesi di alleggerire l’imposta sui redditi intermedi. Nessuna aliquota o soglia è stata fissata.Flat tax: si ragiona su un’imposta sostitutiva (un’aliquota unica al posto dell’Irpef) su alcune componenti di reddito, per esempio gli aumenti. Per i dettagli sul regime delle partite IVA vedi come passare al regime forfettario nel 2027.Bonus casa ed ecobonus: la base di partenza è il mantenimento delle detrazioni attuali; si valuta un ecobonus al 65% per l’efficienza energetica. Approfondimento: ecobonus 2027 al 65%.Pensioni: si discute di correttivi sulle uscite anticipate e sull’adeguamento all’aspettativa di vita.ISEE e cedolare secca: temi citati nel dibattito, senza una proposta definita.La regola pratica è semplice: finché una misura non compare nel testo del ddl di bilancio è un’ipotesi, e finché il ddl non è approvato definitivamente non è legge. Per ogni voce, quindi, conviene attendere il testo del ddl, atteso entro il 20 ottobre. Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?Per ora, nulla di nuovo è in vigore: restano valide le regole attuali. Le famiglie guardano soprattutto a ISEE e bonus; per chi ristruttura casa vale la lettura di bonus casa 2027 tra proroga del 50% e calo al 36%, che mostra il percorso delle aliquote. I pensionati e i lavoratori vicini all’uscita possono confrontare le regole correnti sulla pensione anticipata a 64 anni.Le partite IVA attendono di capire se la flat tax verrà estesa o modificata e se cambieranno i limiti del forfettario. Anche qui valgono le regole in vigore fino all’approvazione della legge. Noi aggiorneremo il quadro quando il testo del ddl sarà pubblico. Domande frequenti sulla manovra 2027 Cos’è il Documento programmatico di bilancio?È il documento sintetico che l’Italia invia a Bruxelles ogni autunno con le linee della manovra, prima che il testo di legge sia esaminato dal Parlamento. Per la manovra 2027 la scadenza è il 15 ottobre 2026.La manovra 2027 è già legge?No. È stato approvato solo il DPFP il 2 ottobre 2026. Il ddl di bilancio va presentato alle Camere entro il 20 ottobre 2026 e poi approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.Il taglio dell’Irpef al ceto medio è confermato?No, è un’ipotesi. Non sono state fissate aliquote, scaglioni o platea, e la disponibilità di risorse è limitata.Cos’è lo scostamento di bilancio?È l’autorizzazione a deviare temporaneamente dal percorso dei conti concordato con l’Unione europea, qui richiesta per maggiori spese di energia e sicurezza. Richiede il voto del Parlamento a maggioranza assoluta.FontiPresidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191, 2 ottobre 2026 (DPFP e richiesta di scostamento).Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione Documento programmatico di finanza pubblica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-15 07:00:002026-10-13 21:22:59Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavolo
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSpese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Capire come funzionano le spese anticipate fattura geometra (e architetto) è uno dei nodi più delicati della gestione quotidiana di uno studio tecnico. Ogni giorno un geometra paga marche da bollo, diritti di segreteria comunali, tributi speciali catastali e visure per conto dei propri clienti. Quelle somme non sono un guadagno: sono un semplice anticipo di cassa, che va restituito. Il problema è che, se vengono inserite nel documento nel modo sbagliato, si trasformano contabilmente in compenso professionale: con IVA, ritenuta d’acconto, contributi e — soprattutto — con un peso sulla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario.Nel 2026 la questione è ancora più rilevante per due motivi. Il primo è che la fattura elettronica non perdona gli errori: il codice che scegli nel file XML resta registrato e viene letto dall’Agenzia delle Entrate. Il secondo è che dal 2025, con la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, le regole sui rimborsi spese sono cambiate: oggi i regimi da distinguere sono tre e non più due. In questa guida vediamo in modo semplice i requisiti dell’art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la novità dell’art. 54 del TUIR, l’uso corretto del codice natura IVA N1, gli effetti su CIPAG e Inarcassa e gli errori che vediamo più spesso. Se vuoi mettere ordine nella tua fatturazione, il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in tutta Italia.Indice dei contenutiSpese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fatturaCasistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunaliIl codice natura IVA N1 nella fattura elettronicaSpese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettarioCIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributiErrori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitareApprofondimenti per geometri e architetti con partita IVADomande frequenti sulle spese anticipate in fatturaAssistenza per la fatturazione di geometri e architettiSpese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972Il riferimento normativo delle spese anticipate fattura geometra è l’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, la legge che disciplina l’IVA in Italia. La norma stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.Tradotto in parole semplici: quando il geometra o l’architetto mette mano al portafoglio per pagare un tributo o un diritto che per legge è dovuto dal cliente, quella somma non è un suo ricavo. È un prestito tecnico, un’anticipazione di cassa. Per questo motivo l’importo entra in fattura solo come partita di giro: senza IVA, senza ritenuta e senza essere sommato al compenso.Attenzione però a non fare di ogni rimborso un’anticipazione: l’art. 15 copre solo le somme pagate in nome e per conto del cliente. Le altre spese che il professionista sostiene per eseguire l’incarico seguono regole diverse, profondamente cambiate dal 2025. Vediamole una per una. I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025Molti professionisti usano l’espressione “rimborso spese” per indicare situazioni profondamente diverse tra loro. Dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo attuata dal D.Lgs. 192/2024, in vigore dal periodo d’imposta 2025, i regimi da conoscere sono tre. Capire in quale dei tre ricade ogni voce della fattura è la premessa per non sbagliare né IVA né ritenuta d’acconto, e per proteggere la soglia degli 85.000 euro. 1. Anticipazioni ex art. 15: niente IVA e niente redditoSono le spese anticipate di cui abbiamo parlato: somme pagate in nome e per conto del cliente, senza alcun ricarico, per tributi o diritti di cui il cliente è il vero debitore. Rientrano qui i bolli su istanze catastali e pratiche edilizie intestate al cliente, i diritti di segreteria comunali, gli oneri di urbanizzazione, le visure catastali e i tributi speciali catastali. Queste somme sono escluse sia dall’IVA sia dal reddito, non subiscono ritenuta d’acconto e non entrano nel volume d’affari. È il regime più consolidato: su questo punto non esistono dubbi interpretativi.2. Rimborsi analitici ex art. 54 TUIR: fuori dal reddito, ma con IVAQui sta la novità che molti studi tecnici non hanno ancora recepito. L’art. 54, comma 2, lettera b) del TUIR, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024 e in vigore dal periodo d’imposta 2025, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. Specularmente, l’art. 54-ter del TUIR nega allo stesso professionista la deducibilità di quelle stesse spese riaddebitate: la norma è costruita per essere fiscalmente neutra.In pratica: se il geometra sostiene spese di viaggio, vitto, alloggio o trasporto per eseguire l’incarico e le riaddebita al cliente voce per voce, in modo analitico e documentato, dal 2025 quelle somme non sono più reddito imponibile e quindi non subiscono la ritenuta d’acconto del 20%. Fino al 2024 la regola era esattamente opposta: tutto compenso, con ritenuta e contributi. Se il tuo gestionale o la tua abitudine di fatturazione risalgono a prima di quella data, è il momento di aggiornarli.Due avvertenze fondamentali. La prima: l’esclusione riguarda solo il reddito (IRPEF) e non l’IVA. A differenza delle anticipazioni ex art. 15, questi rimborsi restano di norma soggetti a IVA, perché considerati accessori alla prestazione professionale, salvo che non integrino a pieno titolo i requisiti dell’art. 15. La seconda: il requisito dell’analiticità viene letto in modo restrittivo dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 ha negato l’esclusione ai rimborsi chilometrici non documentati in modo analitico, anche quando commisurati ai chilometri effettivamente percorsi in base a una tariffa pattuita. Serve dunque il giustificativo di ogni singola spesa, non una cifra concordata a corpo.Per voci più “di studio” come stampe, plotter, copie di elaborati, materiale di consumo, software e strumentazione la qualificazione va valutata caso per caso: si tratta spesso di costi propri dell’attività professionale, non di spese sostenute per un singolo incarico e addebitate analiticamente. In assenza di chiarimenti specifici, l’impostazione prudenziale è trattarle come compenso, deducendo il relativo costo secondo le regole ordinarie del proprio regime.3. Rimborsi forfetari: compenso a tutti gli effettiIl terzo regime raccoglie tutto ciò che non è analitico: diarie, rimborsi chilometrici non documentati, importi “a corpo” concordati con il cliente per coprire genericamente le trasferte. Queste somme restano pieno compenso professionale, con IVA al 22% (oppure natura N2.2 se sei forfettario), ritenuta d’acconto del 20% quando il cliente è sostituto d’imposta, contributi di cassa e piena rilevanza ai fini della soglia degli 85.000 euro. Su questo, nessun dubbio.Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972: no IVA, no reddito, no ritenuta, fuori dal volume d’affari → in fattura con codice natura N1Rimborsi analitici ex art. 54 c. 2 lett. b) TUIR: IVA sì, reddito no, ritenuta no; effetto sulla soglia degli 85.000 euro ancora da chiarireRimborsi forfetari o non documentati: IVA sì, reddito sì, ritenuta sì, soglia sìCome vedi, tutto si gioca su chi è il debitore della somma e su come la documenti. La stessa spesa, gestita in due modi diversi, produce conseguenze fiscali opposte. Se hai dubbi su una singola voce della tua fattura, farla valutare prima di emettere il documento costa molto meno che correggerla dopo: il CAF Centro Fiscale di Udine lo fa quotidianamente per geometri, architetti e ingegneri.I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fatturaL’esclusione prevista dall’art. 15 DPR 633/1972 non è una scelta libera del professionista: è un regime che si applica solo se esistono tutte le condizioni previste dalla norma. Se ne manca una sola, la somma torna a essere compenso imponibile. Ecco i quattro requisiti da verificare ogni volta, prima di emettere il documento.Spesa documentata e intestata al cliente: la ricevuta, il bollettino, la quietanza o il giustificativo del pagamento devono riferirsi al committente, non allo studio. Un versamento di diritti di segreteria effettuato a nome di Mario Rossi, proprietario dell’immobile, è un’anticipazione; lo stesso versamento intestato allo studio tecnico è molto più difficile da difendere in caso di controllo.Mandato con rappresentanza: il professionista deve agire come rappresentante del cliente. Non serve un atto notarile: il mandato può essere implicito nell’incarico professionale, purché dal contratto o dalla lettera d’incarico risulti che il tecnico è autorizzato a presentare pratiche e anticipare tributi per conto del committente.Nessun ricarico né margine: la somma riaddebitata deve coincidere all’euro con quella pagata. Se applichi un ricarico, anche minimo, o arrotondi per eccesso “per il disturbo”, quella differenza è compenso a tutti gli effetti e l’intera voce rischia la riqualificazione.Mera anticipazione: il tecnico deve essere solo un tramite finanziario. Il servizio o il tributo deve essere reso al cliente, non al professionista. Il geometra non “acquista” il diritto catastale per rivenderlo: lo paga al posto del cliente, che ne è il vero debitore.Il consiglio operativo è semplice: conserva sempre i giustificativi e allegali alla pratica. In caso di verifica, la prova documentale è ciò che distingue una corretta anticipazione ex art. 15 da un compenso non dichiarato. Chi lavora con molte pratiche edilizie e catastali dovrebbe tenere un registro interno delle somme anticipate, cliente per cliente. Casistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunaliVediamo ora le voci che compaiono più spesso nelle fatture degli studi tecnici. Sono tutte spese che, se rispettano i quattro requisiti visti sopra, rientrano nelle spese anticipate escluse da IVA. Marche da bollo e tributi speciali catastaliLe marche da bollo apposte su istanze catastali, domande di permesso di costruire, richieste di certificati e atti da presentare agli uffici sono un classico esempio di anticipazione. Lo stesso vale per i tributi speciali catastali dovuti per visure, estratti di mappa, planimetrie, volture e pratiche Docfa, e per i diritti di visura in Conservatoria (ipotecaria) nelle ricerche sui passaggi di proprietà. In tutti questi casi l’obbligo tributario nasce in capo al soggetto che presenta l’istanza, cioè il cliente: il tecnico si limita ad anticiparne il pagamento.Diritti di segreteria comunali e oneri concessoriI diritti di segreteria richiesti dagli uffici comunali (SUE e SUAP) per l’istruttoria di CILA, SCIA, permessi di costruire, certificati di destinazione urbanistica e agibilità sono somme dovute dal titolare del titolo edilizio. Ancora più netto è il caso degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: si tratta di importi che il Comune pretende dal proprietario, spesso di migliaia di euro. Se il geometra li anticipa per velocizzare la pratica, il riaddebito è una pura anticipazione ex art. 15 e non può in alcun modo confondersi con il compenso professionale.Attenzione invece a una voce insidiosa: la marca da bollo di 2,00 euro applicata sulla propria fattura quando il documento è emesso senza IVA per un importo superiore a 77,47 euro (situazione tipica dei forfettari). Qui il soggetto obbligato è il professionista, non il cliente: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito che il riaddebito di quel bollo fa parte integrante del compenso e concorre alla formazione del reddito. Non è quindi una spesa anticipata ex art. 15, ed è uno degli errori più frequenti che correggiamo.Il codice natura IVA N1 nella fattura elettronicaNella fattura elettronica ogni riga deve avere un’aliquota IVA oppure, se l’IVA non si applica, un codice natura che spieghi il motivo. Il codice natura N1 significa esattamente “operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/1972“: è il codice da usare per le spese anticipate in nome e per conto del cliente. Non va confuso con gli altri codici, che rispondono a logiche diverse: N2.2 indica le operazioni non soggette (ed è il codice che i forfettari usano per il proprio compenso), N4 le operazioni esenti e N3 le non imponibili.Un chiarimento importante: il codice N1 è riservato alle anticipazioni ex art. 15. I rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR seguono invece il trattamento IVA della prestazione principale: vanno quindi fatturati con IVA (o con la natura propria del tuo regime), pur restando fuori dal reddito e dalla base di calcolo della ritenuta d’acconto. Usare N1 per una trasferta è un errore che espone a un recupero di IVA.Dal punto di vista pratico, nel file XML la spesa anticipata si inserisce come riga di dettaglio separata (blocco DettaglioLinee), con la descrizione dell’anticipazione, l’importo esatto, aliquota IVA 0,00 e il campo Natura valorizzato con N1. Tutti i principali gestionali di fatturazione elettronica permettono di impostare questa voce scegliendo la natura corretta dal menu delle aliquote. Ecco come dovrebbe apparire una fattura ben costruita di un geometra:Riga 1 — Compenso professionale per pratica edilizia: imponibile con IVA 22% (oppure N2.2 se forfettario)Riga 2 — Contributo integrativo di cassa: segue il trattamento previsto per la cassa di appartenenzaRiga 3 — Diritti di segreteria comunali anticipati: escluse art. 15 DPR 633/72 — natura N1Riga 4 — Tributi speciali catastali anticipati: natura N1Riga 5 — Eventuale rimborso analitico documentato di viaggio o alloggio: con IVA, ma fuori dalla base della ritenutaRitenuta d’acconto: calcolata solo sul compenso, mai sulle righe N1 né sui rimborsi analiticiUna descrizione chiara della riga (per esempio “anticipazione diritti di segreteria Comune di Udine, pratica SCIA n. …”) aiuta molto in caso di controllo. Se la gestione operativa del software di fatturazione ti crea difficoltà, il nostro team può accompagnarti anche nella configurazione: su fatturazioneitalia.it trovi la soluzione di fatturazione elettronica che utilizziamo con i nostri clienti professionisti. Nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa) la cassa previdenziale si applica riga per riga, così un rimborso spese resta fuori dal contributo, e il bollo si può mettere a carico del cliente o a carico tuo; si può provare gratis per 14 giorni, senza carta. Spese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettarioQui arriviamo al punto che interessa più di tutti chi lavora in regime forfettario. Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi e compensi percepiti nell’anno. Le spese anticipate ex art. 15, non essendo né compenso né operazioni rilevanti ai fini IVA, non concorrono a quel calcolo: su questo la posizione è pacifica. I rimborsi forfetari, al contrario, concorrono per intero, perché sono compenso a tutti gli effetti.Facciamo un esempio numerico semplice. Immagina che il geometra Luca, forfettario, nel 2026 incassi 82.000 euro di compensi professionali. Durante l’anno ha anticipato per i suoi clienti 6.000 euro tra diritti di segreteria comunali, oneri comunali e marche da bollo su istanze intestate ai committenti, tutte somme documentate e riaddebitate senza ricarico. Se quelle anticipazioni sono state gestite correttamente con il codice N1, ai fini della soglia rilevano solo i compensi: 82.000 euro. Luca resta dentro il limite e conserva il regime agevolato.Se invece le stesse anticipazioni fossero state inserite in fattura come compenso, il totale salirebbe a 88.000 euro: soglia superata, con le conseguenze del caso sul regime applicabile. Seimila euro di semplici partite di giro possono quindi fare la differenza tra restare forfettario e uscirne, senza che il professionista abbia guadagnato un euro in più.Rimborsi analitici e soglia 85.000 euro: un dubbio ancora apertoMolto più incerta è la posizione dei rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR. Al momento non esiste un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul fatto che queste somme concorrano o no al calcolo della soglia degli 85.000 euro dei forfettari. Sul tema convivono due letture:Tesi prudenziale (ad oggi prevalente, in attesa di chiarimenti): i rimborsi analitici continuano a concorrere alla soglia, perché si tratta comunque di somme incassate nell’anno e il limite guarda ai compensi percepiti.Tesi minoritaria: i rimborsi analitici restano esclusi, in coerenza con il principio di neutralità voluto dalla nuova norma, che li considera meri ristorni di spesa e non ricchezza del professionista.Cosa cambia in concreto? Torniamo a Luca e supponiamo che, oltre agli 82.000 euro di compensi, abbia riaddebitato 4.000 euro di trasferte e pernottamenti in modo analitico e documentato. Seguendo la tesi prudenziale il totale rilevante è 86.000 euro e la soglia risulta superata; seguendo la tesi minoritaria Luca resta a 82.000 euro e conserva il forfettario. Come si vede, la differenza è tutt’altro che teorica.In assenza di indicazioni ufficiali non è possibile dare una risposta univoca: chi si trova vicino al limite dovrebbe far valutare la propria posizione da un consulente prima di chiudere l’anno, valutando anche il rischio di una lettura restrittiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ricorda inoltre che il reddito imponibile del forfettario si determina applicando il coefficiente di redditività del 78% (la percentuale forfettaria che la legge considera reddito, il resto è considerato costo) sia per i geometri sia per gli architetti: gonfiare il compenso con voci che compenso non sono significa pagare imposta sostitutiva e contributi su somme mai guadagnate.Per approfondire il calcolo della soglia con tutti i casi limite, gli esempi quantitativi e la gestione degli anni a cavallo, leggi il nostro articolo dedicato: Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: diritti catastali, bolli e oneri comunali contano nella soglia degli 85.000 euro?. Questa guida, invece, resta focalizzata su normativa, requisiti, codice N1 ed errori tipici.CIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributiGeometri e architetti non versano i contributi alla Gestione Separata INPS: hanno casse professionali autonome. Il geometra libero professionista è iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri), l’architetto a Inarcassa. Il principio, però, è lo stesso per entrambe: le spese anticipate ex art. 15, non essendo reddito professionale né corrispettivo di una prestazione, restano escluse dalla base di calcolo dei contributi.Contributo soggettivo (si calcola sul reddito professionale netto): le anticipazioni non sono reddito, quindi non lo aumentano. Per la CIPAG l’aliquota 2026 è del 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro, con il 3,5% sulla parte eccedente.Contributo integrativo (si calcola sul volume d’affari, cioè sul fatturato rilevante ai fini IVA): 5% per la CIPAG, 4% per Inarcassa. Poiché le operazioni escluse ex art. 15 non entrano nel volume d’affari IVA, le anticipazioni non fanno crescere nemmeno questo contributo. Diverso è il caso dei rimborsi analitici soggetti a IVA, che nel volume d’affari invece rientrano.Codici ATECO 2025: il geometra utilizza il codice 71.12.30, l’architetto il codice 71.11.09. Attenzione a non confondere il codice dell’architetto con il 71.11.00, che era il riferimento della precedente classificazione ATECO 2007, in vigore fino al 31 dicembre 2024.Il ragionamento è lineare: una somma che attraversa lo studio senza fermarsi non può essere tassata né assoggettata a contribuzione. Ma vale solo se la fattura lo dimostra. Una riga generica del tipo “spese varie 1.200 euro” non prova nulla: in sede di verifica rischia di essere trattata come compenso, con recupero di imposte e contributi. Errori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitareDall’esperienza quotidiana con studi tecnici emergono sempre gli stessi sbagli. Riconoscerli in anticipo evita contestazioni, ricalcoli e note di credito.I 5 errori più frequenti nelle fatture di geometri e architettiInserire i bolli pagati per le pratiche del cliente come compenso: anche pochi euro di marca da bollo, se sommati al compenso, diventano imponibili, contributivi e rilevanti per la soglia. Vanno indicati come riga autonoma con natura N1.Applicare la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate ex art. 15: la ritenuta del 20% si calcola solo sul compenso professionale, perché colpisce il reddito. Sulle anticipazioni non è mai dovuta. È un errore che fa incassare meno del dovuto e complica la dichiarazione.Trattare tutti i rimborsi spese allo stesso modo: trasferte, vitto, alloggio e materiali di consumo non sono automaticamente compenso. Lo sono se il rimborso è forfetario (diaria, chilometrico non documentato): in quel caso pieno compenso, con IVA e ritenuta. Se invece la spesa sostenuta per eseguire l’incarico è riaddebitata analiticamente e documentata, dal 2025 è esclusa dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR, quindi senza ritenuta, ma resta di norma soggetta a IVA: non va comunque etichettata con il codice N1, riservato alle anticipazioni ex art. 15.Riaddebitare la marca da bollo di 2,00 euro della propria fattura come esclusa ex art. 15: secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 428/2022) quel riaddebito è parte del compenso, perché il soggetto obbligato al bollo è il professionista.Non conservare i giustificativi o usare descrizioni vaghe: senza la prova che la spesa era intestata al cliente (per l’art. 15) o analiticamente documentata (per l’art. 54 TUIR), l’esclusione non è difendibile.Un ultimo accorgimento: metti nero su bianco nella lettera d’incarico quali spese anticiperai per conto del cliente, quali riaddebiterai analiticamente e come verranno rimborsate. È una tutela sia fiscale che civilistica, utile anche per farsi pagare senza discussioni.Approfondimenti per geometri e architetti con partita IVALa gestione delle spese anticipate è solo un pezzo del puzzle fiscale di uno studio tecnico. Se stai organizzando (o riorganizzando) la tua attività, questi approfondimenti del CAF Centro Fiscale di Udine completano il quadro.Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: la soglia degli 85.000 euro — tutti i conteggi, caso per casoGeometra CTU 2026: albo del tribunale e liquidazione dei compensi — come fatturare gli incarichi giudiziariGeometra amministratore di condominio 2026 — doppia attività, adempimenti e ritenuteAprire la partita IVA — codice ATECO, cassa di previdenza e regime fiscale FontiDPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15: esclusione dalla base imponibile IVA delle anticipazioni in nome e per conto (Normattiva)TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), art. 54: reddito di lavoro autonomo e rimborsi spese addebitati analiticamente (Normattiva)D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192: riforma IRPEF-IRES e del reddito di lavoro autonomo (Normattiva)Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025: rimborsi chilometrici non analiticiAgenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022: riaddebito dell’imposta di bollo in fatturaDomande frequenti sulle spese anticipate in fatturaLe spese anticipate vanno indicate in fattura?Sì, ed è la soluzione più corretta e trasparente: vanno inserite in una o più righe distinte della fattura elettronica, con importo esatto e codice natura N1. In questo modo il documento è chiaro per il cliente, per il commercialista e per l’Agenzia delle Entrate. L’alternativa di chiedere il rimborso “fuori fattura” è sconsigliata, perché rende impossibile ricostruire la partita di giro.I rimborsi di viaggio, vitto e alloggio sono sempre tassati?No, non più. Dal periodo d’imposta 2025, per effetto del D.Lgs. 192/2024, l’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per eseguire un incarico e riaddebitate analiticamente al committente: su queste somme non si applica la ritenuta d’acconto. Restano invece pieno compenso i rimborsi forfetari o non documentati analiticamente, come diarie e rimborsi chilometrici privi di giustificativi analitici (Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025). Attenzione: l’esclusione vale per il reddito, non per l’IVA, che di norma si applica comunque.I rimborsi analitici contano nella soglia degli 85.000 euro?Non c’è ancora una risposta ufficiale. In mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la tesi prudenziale (oggi prevalente) ritiene che i rimborsi analitici concorrano alla soglia degli 85.000 euro, perché comunque incassati nell’anno; una tesi minoritaria, basata sulla neutralità fiscale della nuova norma, li considera esclusi. Se sei vicino al limite, conviene farsi assistere e valutare la posizione caso per caso. Sulle anticipazioni ex art. 15, invece, nessun dubbio: non concorrono.Serve un mandato scritto per le spese anticipate?La norma richiede che il professionista agisca in nome e per conto del cliente, quindi con rappresentanza. Il mandato può essere implicito nell’incarico professionale e non richiede forme particolari, ma averlo per iscritto nella lettera d’incarico è la scelta più prudente: in caso di verifica dimostra subito che l’anticipazione era autorizzata.La marca da bollo sulla fattura del professionista chi la paga?L’obbligo di versare l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è in capo a chi emette il documento, cioè al professionista. Può chiederne il rimborso al cliente, ma l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 428/2022) ha precisato che quel riaddebito costituisce parte del compenso e concorre al reddito: non è quindi una spesa anticipata ex art. 15.Le spese anticipate concorrono al volume d’affari IVA?No. Essendo escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972, non rientrano nel volume d’affari. Questo ha un effetto concreto anche sul contributo integrativo di CIPAG e Inarcassa, che si calcola proprio sul fatturato rilevante ai fini IVA. I rimborsi analitici soggetti a IVA, al contrario, nel volume d’affari rientrano.Si applica la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate?No, mai. La ritenuta d’acconto colpisce i redditi di lavoro autonomo, cioè il compenso professionale. Le spese anticipate escluse ex art. 15 non sono reddito, quindi non subiscono alcuna trattenuta. Dal 2025 lo stesso vale per i rimborsi analitici documentati esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR. Se il cliente applica la ritenuta anche su queste righe, la fattura o il pagamento vanno corretti.Gli oneri di urbanizzazione anticipati dal geometra sono spese escluse?Sì, se il versamento al Comune riguarda un titolo edilizio intestato al cliente ed è documentato. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono dovuti dal titolare del permesso: l’anticipo del tecnico è una pura anticipazione da indicare con natura N1, senza ricarichi. Data l’entità spesso rilevante di questi importi, è la voce su cui conviene essere più rigorosi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la fatturazione di geometri e architettiGestire correttamente le spese anticipate fattura geometra e architetto significa pagare il giusto, proteggere la soglia degli 85.000 euro e presentarsi preparati a un eventuale controllo. Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri, architetti e ingegneri nella gestione della partita IVA: impostazione delle fatture, distinzione tra anticipazioni ex art. 15, rimborsi analitici ex art. 54 TUIR e rimborsi forfetari, uso corretto del codice natura N1, dichiarazioni e adempimenti verso CIPAG e Inarcassa.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) che online in tutta Italia: i nostri operatori analizzano la tua situazione e ti forniscono un preventivo personalizzato, senza sorprese. Vuoi capire se le tue fatture sono impostate bene? Contattaci per fissare un appuntamento: 0432 1638640 oppure WhatsApp 366 6018121.Fonti normative: art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972; art. 54, comma 2, lettera b) e art. 54-ter del TUIR come modificati dal D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal periodo d’imposta 2025); art. 25 del DPR 600/1973; DPR 642/1972; Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 e risposta n. 270 del 23 ottobre 2025. Codici ATECO 2025 e contribuzione CIPAG e Inarcassa aggiornati al 2026. Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1
NOTIZIEBonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%Il bonus casa 2027, cioè la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, secondo la legge oggi vigente scende al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Una proroga del 50% anche per il 2027 è soltanto un’ipotesi in discussione: al 13 ottobre 2026 non risulta pubblicato un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio che la preveda.Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), il documento che apre la strada alla Manovra 2027, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026. Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026. Finché non c’è il testo di legge, ogni percentuale diversa da quelle vigenti resta una previsione.In sintesiSpese sostenute nel 2026: detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.Spese sostenute nel 2027 (legge vigente): 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili, sempre su 96.000 euro.Dal 2028: 30% su un massimo di 48.000 euro.La proroga del 50% per il 2027 è un’ipotesi: non è norma finché non entra nel testo approvato dal Parlamento.Il DPFP è stato approvato il 2 ottobre 2026; il DPB va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre.Indice dei contenutiQuanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale?Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi?A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026?Cosa succede se la proroga non arriva?E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus?Domande frequenti sul bonus casa 2027FontiQuanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale? Il bonus casa 2027 è la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie: in pratica una parte della spesa sostenuta per i lavori si recupera come sconto sulle imposte, in dieci rate annuali di pari importo. Le percentuali sono fissate dall’articolo 16-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) e dall’articolo 16 del DL 63/2013, come modificati dalla Legge di Bilancio 2026.Secondo la scheda dell’Agenzia delle Entrate, per le spese del 2025 e del 2026 la detrazione è del 50% se i lavori riguardano l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale (ad esempio l’usufrutto) e del 36% negli altri casi. Per le spese del 2027 le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per tutti gli altri immobili. In entrambi i casi il tetto di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 l’aliquota è del 30% con un tetto di 48.000 euro.Un esempio pratico: per lavori da 40.000 euro pagati nel 2026 sulla prima casa la detrazione è di 20.000 euro (50%), recuperati in dieci anni. La stessa spesa sostenuta nel 2027, con le regole oggi in vigore, darebbe diritto a 14.400 euro (36%).Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi? Prorogare significa estendere nel tempo una misura che sta per scadere. Nel caso del bonus casa 2027, l’ipotesi in discussione è mantenere anche l’anno prossimo le aliquote del 2026 (50% e 36%) invece di far scattare il calo al 36% e al 30% già previsto dalla legge. Per ottenerlo serve una norma nuova, da inserire nella legge di bilancio.Una legge di bilancio nasce da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che poi viene discusso e modificato da Camera e Senato e deve essere approvato in via definitiva entro la fine dell’anno. Solo il testo finale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, crea diritti. Le anticipazioni su una possibile conferma del 50% sono quindi indicazioni politiche, non regole su cui basare oggi un contratto con l’impresa.Lo stesso meccanismo si è già visto per il 2026: l’aliquota del 50% sull’abitazione principale per quell’anno è stata mantenuta con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), approvata alla fine del 2025. Questo precedente non garantisce però l’esito del 2027.A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026? Il percorso è ancora nella fase preparatoria. Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP, che fissa il quadro dei conti pubblici per il triennio 2027-2029 e include la richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per spese legate a energia e sicurezza. Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) parla di indebitamento netto al 2,8% del PIL nel 2027 (3,4% considerando la clausola di salvaguardia), senza entrare nel dettaglio delle detrazioni edilizie.Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 è il documento che l’Italia invia alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Alla data del 13 ottobre 2026 non abbiamo trovato su governo.it o mef.gov.it un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio 2027 che contenga la proroga del 50%. Per questo motivo ogni indicazione sul contenuto delle misure edilizie va considerata provvisoria.Cosa succede se la proroga non arriva? Se nella Manovra non comparisse alcuna modifica, resterebbero valide le percentuali già scritte nella legge: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili sulle spese sostenute nel 2027. Il passaggio è automatico e non richiede alcun nuovo provvedimento.Conta il momento del pagamento, non la data di inizio dei lavori: per i privati vale il principio di cassa, cioè la detrazione si calcola in base all’anno in cui la spesa viene effettivamente pagata con bonifico. Una fattura saldata entro il 31 dicembre 2026 rientra nelle aliquote 2026; il pagamento di gennaio 2027 segue le regole del 2027. Chi ha lavori in corso può quindi valutare con il proprio tecnico e il proprio consulente come distribuire i pagamenti, tenendo conto degli stati di avanzamento.Un aspetto da non dimenticare riguarda le rate: la detrazione si recupera in dieci quote annuali e la dimenticanza della prima rata in dichiarazione ha regole di recupero specifiche.E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus? La detrazione per le ristrutturazioni non è l’unica agevolazione sugli immobili. L’ecobonus, dedicato agli interventi di efficienza energetica, segue regole e aliquote proprie: ne abbiamo parlato nella guida all’ecobonus 2027 e all’ipotesi di una detrazione del 65% per l’efficienza energetica. Anche per queste misure valgono le stesse cautele: le novità diventano certe solo con il testo definitivo della legge di bilancio.Chi ha già sostenuto spese nel 2026 deve inoltre conservare con cura bonifici e fatture, perché serviranno per la dichiarazione dei redditi. A questo proposito è utile consultare la checklist del 31 dicembre per il 730 del 2027, che elenca i pagamenti e i documenti da sistemare entro fine anno.Domande frequenti sul bonus casa 2027Nel 2027 il bonus casa sarà al 50%?Con la legge vigente no: per le spese del 2027 le aliquote sono 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili). Il 50% potrebbe tornare solo se la Legge di Bilancio 2027 lo prevederà, ipotesi non ancora confermata da un testo ufficiale.Qual è il tetto di spesa del bonus casa 2027?Per le spese del 2027 il massimale resta di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 scende a 48.000 euro.Conta la data di inizio lavori o quella del pagamento?Per i privati conta la data del pagamento (principio di cassa): l’aliquota applicabile è quella dell’anno in cui il bonifico viene effettuato.Quando sapremo se la proroga ci sarà?Il DPB 2027 va inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026, ma la certezza arriverà solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio da parte del Parlamento, di norma entro fine dicembre.Fonti Agenzia delle Entrate, scheda “Ristrutturazioni edilizie – Che cos’è” (aliquote 2025, 2026, 2027 e dal 2028, massimali): agenziaentrate.gov.itMinistero dell’Economia e delle Finanze, comunicato sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026: mef.gov.itLegge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 22: normattiva.itArticolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) e articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, come modificati dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dalla Legge n. 199/2025.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-14 13:00:002026-10-13 21:08:30Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%
NOTIZIEDURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.Il DURC INPS Ve.R.A. è lo strumento con cui un’impresa può controllare in anticipo se la propria posizione contributiva presenta irregolarità, prima di chiedere il DURC. Il servizio si chiama Ve.R.A. (Verifica Regolarità) e comprende la Simulazione DURC, che anticipa l’esito automatico della regolarità. In pratica si scoprono per tempo le criticità e si può intervenire prima di perdere un appalto o un finanziamento.In sintesiVe.R.A. mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze che richiedono una regolarizzazione.La Simulazione DURC anticipa l’esito automatico della regolarità contributiva.Possono usarlo il titolare o legale rappresentante e l’intermediario con delega master.L’atto di riferimento è il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.Il DURC online resta il documento ufficiale, con validità di 120 giorni.Indice dei contenutiChe cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?Chi può usare la Simulazione DURC?Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?Cosa fare se emergono irregolarità?Domande frequentiFontiChe cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti a INPS, INAIL e, per l’edilizia, Casse edili. Serve ad esempio per partecipare ad appalti pubblici, ottenere contributi o incassare alcuni pagamenti. Le regole del DURC online sono fissate dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015.Con il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024 l’Istituto ha illustrato la Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile sia in ambiente internet sia intranet. È composta da due sezioni. La prima, Verifica regolarità (Ve.R.A.), mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato. La seconda, Simulazione DURC, simula l’esito automatico della regolarità.Il vantaggio è semplice da capire. Immagina che l’impresa edile di Marco debba presentare il DURC a una stazione appaltante tra tre settimane. Con la Simulazione DURC può vedere oggi se l’esito sarebbe regolare e, in caso contrario, quali posizioni vanno sistemate, senza aspettare l’esito negativo della richiesta. Chi può usare la Simulazione DURC?Secondo il messaggio INPS n. 3662/2024, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC consente al titolare o legale rappresentante dell’azienda, e al suo intermediario in possesso dello specifico profilo di delegato master, di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o regolarizzazione. La delega master è una delega di nuova istituzione con cui il titolare di posizioni contributive in più Gestioni INPS individua un unico intermediario abilitato (legge n. 12/1979) o una persona di fiducia, che può consultare le evidenze di tutte le Gestioni e avviare la regolarizzazione.Questo significa che la verifica non è riservata alle sole sedi INPS: anche l’impresa e il suo consulente possono controllare la situazione in modo continuativo. Un controllo periodico, per esempio prima di ogni scadenza importante, riduce il rischio di sorprese. Fa parte della piattaforma anche la funzionalità Pre-DURC, presentata da INPS con il comunicato stampa del 28 giugno 2024: 30 o 15 giorni prima della scadenza di un DURC regolare invia al delegato master un ticket per controllare in Ve.R.A. eventuali irregolarità che ne impedirebbero il rinnovo. Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?Ve.R.A. evidenzia le esposizioni debitorie verso INPS e gli altri elementi che potrebbero portare a un esito irregolare. Tra le situazioni tipiche della regolarità contributiva ci sono:contributi dovuti e non versati;denunce mensili o dichiarazioni mancanti o incomplete;differenze tra quanto dovuto e quanto versato;rateizzazioni non rispettate o non regolari.Il decreto del 30 gennaio 2015 prevede inoltre che uno scostamento non grave tra versamenti dovuti e versati, pari o inferiore a 150 euro per ciascun Istituto e per ciascuna Cassa edile (comprensivi di eventuali accessori di legge), non pregiudichi la regolarità. Conviene però non fare affidamento su questa tolleranza: meglio sanare ogni differenza visibile in Ve.R.A. Cosa fare se emergono irregolarità?Se la Simulazione DURC segnala un esito non regolare, il primo passo è capire l’origine dell’irregolarità: un versamento omesso, un errore nella denuncia, una rata scaduta. Una volta individuata, si può provvedere al pagamento oppure, quando il debito è rilevante, valutare un piano di rientro. Se l’irregolarità emerge in una richiesta reale di DURC, il decreto 2015 prevede un invito a regolarizzare, con un termine di 15 giorni.Per i debiti più consistenti esistono le dilazioni INPS fino a 60 mesi per i debiti contributivi, mentre una guida sul pagamento a rate dei debiti INPS e sul recupero dei contributi spiega come funziona il rientro. Un piano di rateizzazione regolare, rispettato nei pagamenti, è uno degli elementi che può mantenere la posizione in regola ai fini del DURC.Dopo la regolarizzazione conviene ripetere la verifica, per accertare che l’evidenza sia scomparsa e che la simulazione dia esito positivo. Solo allora ha senso richiedere il DURC online, che ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Domande frequentiLa Simulazione DURC sostituisce il DURC vero e proprio?No. È una verifica preventiva che mostra l’esito automatico che si otterrebbe a quella data, ma non è un documento con valore certificativo. Il DURC online resta il documento da richiedere quando serve.Quanto è valido un DURC online?Il DURC online ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, ai sensi dell’art. 7 del DM 30 gennaio 2015.Un intermediario può consultare Ve.R.A. per conto dell’impresa?Sì, se dispone dello specifico profilo di delegato master abilitato dall’impresa, come descritto nel messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.Si può rateizzare un debito contributivo emerso da Ve.R.A.?In molti casi sì, secondo le regole sulle dilazioni dei debiti contributivi. Le condizioni vanno verificate sul caso concreto, perché il piano di rientro regolare incide sull’esito del DURC. FontiINPS, messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva (Ve.R.A./Simulazione DURC).INPS, notizia di novembre 2024 sulla procedura Ve.R.A./Simulazione DURC.INPS, scheda del servizio DURC online.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 30 gennaio 2015, semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 11:00:002026-10-13 16:56:44DURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.
NOTIZIEAssegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEEASSEGNO UNICO UNIVERSALEL’assegno unico ottobre 2026 viene accreditato dall’INPS il 21 e 22 ottobre 2026 per le famiglie che hanno già la domanda in corso e nessuna variazione. Gli importi restano quelli rivalutati del 2026: da 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro, fino a 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro oppure senza ISEE.Le date derivano dal calendario dei pagamenti 2026 pubblicato dall’INPS con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025. Chi ha una domanda nuova o una situazione cambiata segue invece tempi diversi, spiegati più sotto.In sintesiPagamento ordinario: 21 e 22 ottobre 2026, per domande già attive e senza variazioni.Importo massimo: 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.Importo minimo: 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o senza ISEE valido.Conguagli: ricalcoli a credito o a debito dopo variazioni del nucleo, dell’ISEE o dei figli.Arretrati ISEE: con DSU presentata entro il 30 giugno si recuperano i mesi da marzo; dopo quella data no.Indice dei contenutiQuando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026FontiQuando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?Il pagamento dell’assegno unico di ottobre 2026 è previsto il 21 e 22 ottobre 2026. Il calendario annuale dell’INPS fissa due giorni consecutivi ogni mese: l’accredito avviene su conto corrente, libretto o carta con IBAN, a seconda della modalità indicata nella domanda.Questo calendario vale per chi ha una domanda già in corso e nessuna modifica rispetto al mese precedente. Se invece ci sono state variazioni o conguagli, la data può essere diversa, come vedremo nelle sezioni seguenti. Per il quadro complessivo delle altre prestazioni del mese puoi consultare la pagina dedicata ai pagamenti INPS di ottobre 2026. Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?L’assegno unico e universale è la prestazione mensile per i figli a carico, istituita dal D.Lgs. 230/2021. L’importo dipende dall’ISEE, cioè l’indicatore che misura la situazione economica della famiglia. Gli importi 2026, rivalutati dell’1,4%, sono indicati nella Circolare INPS n. 7/2026 (Allegato 1).203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.58,30 euro al mese per figlio con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o in assenza di ISEE.Tra le due soglie l’importo scende in modo progressivo, secondo la scala INPS.Sono previste anche maggiorazioni. Per i figli con disabilità l’aumento è di 99,10, 110,60 o 122,30 euro a seconda della condizione accertata. Per le famiglie con almeno quattro figli si aggiungono 150 euro per nucleo. Quando entrambi i genitori lavorano, la maggiorazione arriva fino a 34,90 euro per ciascun figlio minorenne, mentre per le madri con meno di 21 anni è di 23,30 euro.Supponiamo che una famiglia con due figli minorenni abbia un ISEE sotto i 17.468,51 euro: l’importo base è di 203,80 euro per ciascun figlio, a cui si sommano le eventuali maggiorazioni spettanti. Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?Il conguaglio è un ricalcolo dell’importo già pagato. L’INPS lo effettua quando cambia qualcosa che incide sulla prestazione: un nuovo ISEE, la nascita di un figlio, una variazione della composizione del nucleo o del suo reddito. Il risultato può essere a credito, se ti spettava di più e ricevi la differenza, oppure a debito, se avevi ricevuto troppo e l’importo viene recuperato.Nel messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 è precisato che gli importi delle rate interessate da un conguaglio, a credito o a debito, sono accreditati nella stessa data della prima rata delle nuove domande, cioè di norma nell’ultima settimana del mese. Per questo chi ha avuto variazioni potrebbe vedere l’accredito in un giorno diverso dal 21 o 22 ottobre. Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?Per le nuove domande di assegno unico la prima rata viene pagata di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione. Una domanda inviata a settembre 2026, ad esempio, vede in genere il primo accredito nell’ultima settimana di ottobre 2026.Un aspetto molto importante riguarda gli arretrati dell’assegno unico legati all’ISEE. Se la DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il documento da cui nasce l’ISEE) viene presentata entro il 30 giugno, l’importo corretto viene riconosciuto con gli arretrati a partire da marzo. Se la DSU arriva dopo il 30 giugno, invece, l’adeguamento vale solo per il futuro e non sono previsti arretrati per i mesi precedenti. Nel frattempo, senza un ISEE valido, l’INPS paga l’importo minimo. Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?Prima dell’accredito di ottobre è utile verificare alcuni punti legati all’ISEE. Sono controlli semplici, ma da cui dipende l’importo che ricevi ogni mese.Che l’ISEE 2026 sia stato presentato e risulti valido: senza, l’assegno è calcolato al minimo.Che la composizione del nucleo familiare corrisponda alla situazione reale (nascite, separazioni, cambi di residenza).Che l’IBAN indicato per l’accredito sia corretto e ancora attivo.Che eventuali maggiorazioni, come quella per figli con disabilità, risultino riconosciute.Se l’ISEE è scaduto o non è stato rinnovato, conviene capire per tempo quando aggiornarlo: la guida su ISEE 2026: quando rinnovarlo chiarisce tempi e conseguenze sui bonus. Per chi ha anche altre prestazioni in pagamento, come la disoccupazione, è disponibile il riepilogo sul pagamento NASpI di ottobre 2026. Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026Quando arriva l’assegno unico a ottobre 2026?Per le domande già in corso e senza variazioni, l’assegno unico di ottobre 2026 è pagato il 21 e 22 ottobre 2026, secondo il calendario INPS dei pagamenti 2026.Quanto è l’assegno unico a ottobre 2026 con ISEE basso?Con ISEE fino a 17.468,51 euro l’importo è di 203,80 euro al mese per figlio, al quale si sommano le eventuali maggiorazioni previste.Cosa succede se non ho un ISEE valido?Senza ISEE valido l’INPS paga l’importo minimo, pari a 58,30 euro al mese per figlio. Presentando la DSU entro il 30 giugno si recuperano gli arretrati da marzo; dopo quella data no.Quando viene pagata la prima rata di una nuova domanda?Di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli eventuali conguagli.Perché ricevo l’assegno unico in una data diversa dal 21 o 22 ottobre?Può dipendere da una nuova domanda o da un conguaglio per variazioni di ISEE, nucleo o figli: in questi casi l’accredito avviene di norma nell’ultima settimana del mese.FontiINPS, messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale 2026: testo del messaggio; scheda INPS Assegno unico e universale per i figli a caricoINPS, Circolare n. 7/2026, importi 2026 dell’Assegno unico e universale (Allegato 1).Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 07:00:002026-10-13 17:19:08Assegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEE
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIADetrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si RecuperaHai sostenuto spese per la ristrutturazione della tua casa nel 2025 e hai diritto alla detrazione fiscale del 50% (36% se l’immobile non è la tua abitazione principale), ma ti sei accorto di non aver inserito la prima rata nel modello 730/2026. Cosa succede ora? La detrazione è persa per sempre o puoi recuperarla negli anni successivi?Questa è una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine. La risposta non è sempre scontata e dipende da diversi fattori: il tipo di bonus edilizio, il motivo dell’omissione e quando te ne sei accorto.In questa guida completa analizziamo nel dettaglio quando la prima rata della detrazione edilizia pluriennale si perde definitivamente e quando invece si può recuperare negli anni successivi, con esempi pratici, tabelle riassuntive e i riferimenti normativi e di prassi dell’Agenzia delle Entrate.Cosa troverai in questa guida: – Come funziona il meccanismo della detrazione pluriennale (10 anni) – Quali bonus edilizi seguono questo schema – Cosa succede se ometti la prima rata nel 730 – Le 3 casistiche principali: quando si perde e quando si recupera – Come recuperare le rate omesse: procedura pratica – Differenza tra prima rata e rate successive – Normativa di riferimento (TUIR, DPR 322/1998, DPR 600/1973 e guida AdE) – FAQ operative con risposte del CAF📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCome Funziona la Detrazione Edilizia Pluriennale (10 Anni)Quali Bonus Edilizi Hanno Detrazione in 10 AnniCosa Succede Se Ometti la Prima Rata nel 730Quando la Prima Rata Si Perde DefinitivamenteQuando la Prima Rata Si Può RecuperareCome Recuperare la Prima Rata Omessa: Procedura PraticaEsempi Pratici con Cifre RealiDifferenza Tra Omissione Prima Rata e Rate SuccessiveNormativa di Riferimento e Circolari AdETabella Riepilogativa: Quando Si Perde e Quando Si RecuperaDomande Frequenti (FAQ)Come Funziona la Detrazione Edilizia Pluriennale (10 Anni)La detrazione edilizia pluriennale è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare una percentuale delle spese sostenute per interventi edilizi (ristrutturazione, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche) attraverso uno sconto sull’IRPEF da pagare.La caratteristica principale è che la detrazione non viene restituita tutta in un anno, ma viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Questo significa che se hai diritto a una detrazione totale di 10.000 euro, recupererai 1.000 euro all’anno per 10 anni consecutivi attraverso la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi).Come funziona il meccanismo:Anno 1 (anno di sostenimento della spesa): Inserisci nel 730 la spesa totale sostenuta nell’anno precedenteIl software calcola automaticamente: Detrazione totale spettante (es. 50% di 20.000 euro = 10.000 euro) e la divide in 10 rate annuali (10.000 / 10 = 1.000 euro/anno)Anni successivi (dal 2° al 10°): Il sistema precompila automaticamente le rate residue, che vengono scalate dall’IRPEF dovutaEsempio pratico:Mario ha speso 30.000 euro per ristrutturare il bagno della casa di proprietà in cui abita (abitazione principale) nel 2025 (spese pagate con bonifico parlante entro il 31/12/2025). Per le spese 2025 e 2026 l’aliquota del 50% spetta solo per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento; negli altri casi è del 36%. Negli esempi di questa guida, salvo diversa indicazione, si ipotizza sempre l’abitazione principale.Detrazione totale spettante: 30.000 x 50% = 15.000 euroRata annuale: 15.000 / 10 = 1.500 euroNel 730/2026: Mario inserisce la spesa di 30.000 euro e recupera la prima rata di 1.500 euroDal 730/2027 al 730/2035: Le rate residue (1.500 euro/anno) vengono precompilate automaticamenteNota importante: La detrazione riduce l’IRPEF lorda. Se in un anno la tua IRPEF dovuta è inferiore alla rata spettante, la parte eccedente si perde (non si trasferisce agli anni successivi). Per questo è importante verificare la capienza fiscale. Quali Bonus Edilizi Hanno Detrazione in 10 AnniNon tutti i bonus edilizi seguono il meccanismo della detrazione pluriennale in 10 anni. Ecco l’elenco completo aggiornato al 2026:Bonus con detrazione in 10 rate annuali:Bonus EdilizioAliquota 2026RateizzazioneTetto di spesaBonus Ristrutturazione (abitazione principale)50%10 anni96.000 euroBonus Ristrutturazione (altre abitazioni)36%10 anni96.000 euroEcobonus (efficientamento energetico)50% (abitazione principale) / 36%10 anniVariabile per interventoBonus Barriere Architettoniche (il 75% è scaduto il 31/12/2025)50% / 36% (rientra nel bonus ristrutturazioni)10 anni96.000 euroSismabonus50% (abitazione principale) / 36%10 anni96.000 euroBonus Mobili50%10 anni5.000 euroBonus VerdeNon prorogato: valeva per le spese fino al 31/12/2024 (36%)10 anni (solo rate residue)5.000 euro (fino al 2024)Superbonus (spese 2024-2025)70% (2024), 65% (2025, solo casi ammessi)10 anniVariabileBonus con rateizzazione diversa:Superbonus spese 2020-2023: 5 rate per le spese 2020-2021, 4 rate per quelle 2022-2023 (per le spese 2022 e 2023 la legge ha previsto, su opzione, il passaggio a 10 rate)Bonus Facciate (non più attivo dal 2023): era 10 anniNota tecnica: La prima rata si considera sempre quella relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, non l’anno di compilazione del 730. Ad esempio, se hai pagato lavori nel 2025, la prima rata va nel 730/2026 (che dichiara i redditi 2025). Cosa Succede Se Ometti la Prima Rata nel 730L’omissione della prima rata della detrazione edilizia nel 730 può avere conseguenze diverse a seconda del motivo e del momento in cui ti accorgi dell’errore.Casistiche principali:1. Dimenticanza volontaria o errore di compilazioneSe hai diritto alla detrazione ma hai dimenticato di inserire la spesa nel 730, oppure l’hai inserita in modo errato (importo sbagliato, quadro sbagliato), puoi trovarti in una di queste situazioni:Te ne accorgi entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730: Puoi presentare un 730 integrativo e recuperare la prima rataTe ne accorgi dopo: Puoi presentare un Modello Redditi PF integrativo a favore (art. 2 c. 8 DPR 322/1998) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, recuperando anche la prima rataOltre quel termine: La rata di quell’anno è persa, ma le rate degli anni successivi restano utilizzabili, ciascuna nella dichiarazione del proprio anno2. Scelta consapevole di non usufruire subito della detrazioneAlcuni contribuenti scelgono di non inserire la prima rata nel 730 per motivi personali (es. scarsa capienza fiscale nell’anno 1, preferenza di iniziare dal secondo anno). In questo caso:Regola generale: Le 10 rate decorrono comunque dall’anno in cui hai sostenuto la spesa: non puoi “spostare” la partenza della detrazione. La rata non indicata non si somma a quelle degli anni seguentiRecupero: Il motivo dell’omissione non conta: la rata non indicata si recupera con dichiarazione integrativa a favore entro i termini; se non lo fai, quella rata è persa (le successive no)3. Impossibilità di usufruire della prima rata per incapienzaSe nell’anno di sostenimento della spesa non avevi reddito o avevi un reddito troppo basso (incapienza fiscale), la prima rata si perde ma le rate successive possono essere utilizzate normalmente se torni ad avere reddito.Conseguenze immediate:Quando ometti la prima rata: – Il sistema NON precompila automaticamente le rate successive negli anni seguenti – Devi “attivare” manualmente la detrazione con un 730 integrativo o inserendo i dati negli anni successivi – Rischi di perdere il beneficio se non intervieni entro i termini Quando la Prima Rata Si Perde DefinitivamenteCi sono situazioni in cui la prima rata della detrazione edilizia si perde in modo definitivo e non può più essere recuperata. Vediamo i casi principali secondo le circolari dell’Agenzia delle Entrate.CASO 1: Rata non indicata e mai recuperataRegola: Se non inserisci la prima rata nel 730 (per scelta o per dimenticanza) e non la recuperi con una dichiarazione integrativa entro i termini, quella rata si perde definitivamente: non può essere aggiunta alle dichiarazioni degli anni successivi, perché ogni rata è legata al proprio anno.Fonte normativa: art. 16-bis c. 7 TUIR (10 quote annuali a partire dall’anno di spesa); art. 2 c. 8 DPR 322/1998 (dichiarazione integrativa)Esempio: Giulia ha speso 20.000 euro per ristrutturare la sua abitazione principale nel 2025. Nel 2026 decide di non inserire la detrazione nel 730 perché “tanto la recupero negli anni successivi”. Nel 2027 si presenta al CAF per inserire le rate residue.Risultato: Nel 730/2027 può indicare la seconda rata (numero rata 2) e poi le successive. La prima rata di 1.000 euro (50% di 20.000 / 10) non può essere sommata alle altre: per non perderla deve presentare una dichiarazione integrativa a favore per il 2025 entro il 31 dicembre 2031. Se non lo fa, recupera solo 9 rate, per un totale di 9.000 euro invece di 10.000.CASO 2: Scadenza del termine di presentazione della dichiarazione integrativaRegola: Se non inserisci la spesa nella dichiarazione dell’anno di sostenimento e non presenti una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43 DPR 600/1973), la prima rata è persa. Le rate degli anni successivi, invece, restano utilizzabili.Termini: – 730 integrativo: Entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730 (rimborso tramite il sostituto d’imposta) – Modello Redditi integrativo a favore: Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (il maggior credito si usa in compensazione o nella dichiarazione successiva)Esempio: Marco ha speso 30.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa e non la indica neppure negli anni seguenti, pur presentando regolarmente le dichiarazioni. Si accorge dell’errore nel 2032.Risultato: Per la rata 2025 (730 presentato nel 2026) il termine dell’integrativa è scaduto il 31 dicembre 2031: quei 1.500 euro (50% di 30.000 / 10) sono persi. Le altre rate no: quelle dal 2026 al 2030 si recuperano con dichiarazioni integrative (ciascuna entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla relativa presentazione, quindi dal 2032 al 2036), quelle dal 2031 al 2034 si indicano normalmente nei 730 dei rispettivi anni.CASO 3: Incapienza fiscale senza reddito negli anni successiviRegola: Se nel primo anno non avevi reddito (o reddito insufficiente) e negli anni successivi rimani senza reddito, la prima rata si perde perché non c’è IRPEF da cui detrarre.Esempio: Anna era disoccupata nel 2025 (anno della spesa). Non presenta il 730/2026 perché non ha reddito. Nel 2026 trova lavoro e presenta il 730/2027.Risultato: La prima rata relativa al 2025 è persa perché non c’era IRPEF da cui detrarla. Può però inserire le 9 rate residue dal 2027 in poi (se ha reddito sufficiente).CASO 4: Vendita dell’immobile prima della fine del periodo di detrazioneRegola particolare: Se vendi l’immobile oggetto di ristrutturazione, le rate non ancora utilizzate passano automaticamente all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo delle parti: se nel rogito si prevede che restino al venditore, le rate residue restano a lui. La rata di ciascun anno spetta a chi possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.Fonte: art. 16-bis c. 8 TUIR; Guida AdE “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”Sintesi casi perdita definitiva:✗ Rata non indicata e non recuperata con integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione ✗ Incapienza fiscale nell’anno della rata (la quota non capiente non si recupera) ✗ Per il venditore: vendita dell’immobile senza riserva nell’atto (le rate residue passano all’acquirente) ✗ Decesso del contribuente senza eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile Quando la Prima Rata Si Può RecuperareFortunatamente, nella maggior parte dei casi l’omissione della prima rata può essere sanata e la detrazione può essere recuperata negli anni successivi. Vediamo quando e come.CASO 1: Errore materiale di compilazione del 730Regola: Se hai commesso un errore nella compilazione del 730 (importo sbagliato, quadro errato, dimenticanza), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730.Procedura: 1. Presenta un 730 integrativo (al CAF o online) 2. Inserisci correttamente la spesa nel Quadro E, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus) 3. Il maggior credito ti viene rimborsato dal sostituto d’imposta (o dall’Agenzia delle Entrate, se non hai un sostituto)Esempio: Luca ha speso 25.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Nel 730/2026 dimentica di inserire la spesa. A luglio 2026 se ne accorge.Soluzione: Presenta un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Recupera la prima rata di 1.250 euro (50% di 25.000 / 10) con il conguaglio sulla retribuzione o sulla pensione di dicembre 2026.CASO 2: Scoperta dell’errore dopo il 25 ottobre ma entro 5 anniRegola: Se scopri l’errore dopo il termine del 730 integrativo, puoi presentare un Modello Redditi integrativo a favore (ex Unico) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.Limitazioni: – NON otterrai un rimborso in busta paga – Il maggior credito risultante dall’integrativa si utilizza in compensazione con F24 o si riporta nella dichiarazione successiva (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998) – Le rate successive (dal 2° anno in poi) possono essere inserite normalmente nel 730Procedura: 1. Presenta Modello Redditi PF integrativo tramite CAF o commercialista 2. Indica la spesa omessa nel Quadro RP, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus) 3. Nei 730 successivi verifica che le rate residue siano presenti: se mancano, vanno indicate con anno di spesa e numero di rataEsempio: Sara ha speso 20.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa. A marzo 2027 scopre di aver diritto alla detrazione.Soluzione: Presenta il Modello Redditi 2026 integrativo entro il 31 dicembre 2031. Recupera un credito di 1.000 euro (prima rata) da usare in compensazione o nella dichiarazione successiva. Le altre 9 rate (1.000 euro/anno) vengono inserite nei 730 dal 2027 al 2035.CASO 3: Incapienza nel primo anno ma reddito negli anni successiviRegola: Se nel primo anno eri incapiente (reddito troppo basso o assente) ma negli anni successivi hai reddito, puoi recuperare le rate residue (ma non la prima).Procedura: 1. Nel primo anno con reddito, inserisci manualmente la detrazione nel 730 2. Indica: anno di sostenimento spesa, importo totale, numero di rate residue 3. Il CAF calcolerà le rate dal 2° anno in poiEsempio: Marta era disoccupata nel 2025 (spesa 15.000 euro). Nel 2026 trova lavoro e presenta il 730/2027.Soluzione: Nel 730/2027 inserisce la spesa di 15.000 euro indicando “anno 2025”. Il sistema calcola 9 rate residue (dal 2° al 10° anno) da 750 euro ciascuna. La prima rata (anno 2025) è persa perché non c’era IRPEF da detrarre.CASO 4: Errore del CAF o del sostituto d’impostaRegola: Se l’omissione è causata da un errore del CAF, del commercialista o del sostituto d’imposta, puoi recuperare la rata con gli stessi strumenti (730 integrativo o integrativa a favore) e negli stessi termini.Tutela: – Il recupero non dipende dal motivo dell’errore: valgono gli stessi strumenti e gli stessi termini – Puoi sanare l’errore con dichiarazione integrativa – Eventuali danni (per esempio una rata non più recuperabile) si valutano secondo le regole della responsabilità professionaleCASO 5: Superbonus e altri bonus “speciali”Regola particolare: Anche per il Superbonus valgono le regole generali: la rata non indicata si recupera con dichiarazione integrativa a favore nei termini ordinari (art. 43 DPR 600/1973). Non esistono proroghe dei termini per le difficoltà legate al visto di conformità. Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 rate; per le spese 2023 la legge di bilancio 2025 ha consentito il passaggio a 10 rate con un’integrativa da presentare entro il 31 ottobre 2025.Fonte: art. 119 c. 8-sexies DL 34/2020; Circolare AdE 8/E del 19 giugno 2025Sintesi casi recupero possibile:✓ Errore materiale con 730 integrativo entro 25 ottobre ✓ Errore scoperto dopo, con integrativa a favore entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione ✓ Incapienza primo anno, reddito anni successivi (solo rate residue) ✓ Errore del CAF/professionista: stessi strumenti e stessi termini ✓ Superbonus: stesse regole e stessi termini degli altri bonus Come Recuperare la Prima Rata Omessa: Procedura PraticaSe ti sei accorto di aver omesso la prima rata della detrazione edilizia, ecco la procedura passo-passo da seguire per recuperarla.STEP 1: Verifica i terminiPrima di tutto, controlla quando hai sostenuto la spesa e quando hai presentato (o dovevi presentare) il 730.Quando te ne sei accortoCosa puoi fareTermineEntro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730730 integrativo25 ottobreDopo il 25 ottobreModello Redditi PF integrativo a favore (o correttivo, se sei ancora entro il termine ordinario del Modello Redditi)31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazioneOltre il termineNessuna azione possibile per quella rata (le rate degli anni seguenti restano utilizzabili)Termine scadutoSTEP 2: Raccogli i documentiDevi avere con te: – ✓ Fatture o ricevute delle spese sostenute – ✓ Bonifici parlanti (per bonus ristrutturazione/ecobonus) – ✓ Abilitazioni amministrative (CILA, SCIA, permesso di costruire) – ✓ Asseverazioni tecniche (per ecobonus, sismabonus, barriere architettoniche) – ✓ Copia del 730 originario (quello senza la detrazione)STEP 3: Calcola l’importo della prima rataDevi sapere a quanto ammonta la prima rata che vuoi recuperare.Formula:Prima rata = (Spesa totale × Aliquota detrazione) / 10Esempi: – Spesa 20.000 euro, bonus ristrutturazione 50% (abitazione principale): (20.000 × 50%) / 10 = 1.000 euro – Spesa 30.000 euro, ecobonus 50% (abitazione principale, spese 2025-2026): (30.000 × 50%) / 10 = 1.500 euro – Spesa 15.000 euro, bonus ristrutturazione 36% (seconda casa): (15.000 × 36%) / 10 = 540 euroSTEP 4A: Presenta 730 integrativo (se sei nei termini)Se sei entro il 25 ottobre:Prenota un appuntamento al CAF Centro FiscalePorta tutti i documenti elencati sopraIl CAF compilerà il 730 integrativo con la detrazione omessaFirma e invia telematicamenteRiceverai il rimborso della prima rata con la retribuzione o la pensione di dicembre (se non hai un sostituto d’imposta, lo eroga l’Agenzia delle Entrate)Costo: per la compilazione del 730 integrativo chiedi un preventivo personalizzato al CAF.STEP 4B: Presenta Modello Redditi integrativo (se oltre il termine del 730)Se è scaduto il termine del 730 integrativo ma sei entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione:Contatta un CAF o un commercialistaPresenta il Modello Redditi PF integrativoCompila il Quadro RP, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus), indicando:– Anno di sostenimento della spesa (es. 2025)– Importo totale spesa (es. 20.000 euro)– Numero della rata e gli eventuali codici richiesti dalle istruzioni del modello– Se l’immobile è la tua abitazione principale (determina l’aliquota del 50% o del 36%)L’integrativa ricalcola l’IRPEF: la rata recuperata riduce l’imposta e genera un maggior creditoQuesto credito può essere:– Compensato con altre imposte (F24)– Riportato nella dichiarazione dei redditi successiva– Se l’integrativa è presentata dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, compensato solo con debiti maturati dal periodo d’imposta seguente (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998)Costo: anche per il Modello Redditi integrativo chiedi un preventivo personalizzato.STEP 5: Inserisci le rate residue negli anni successiviUna volta “attivata” la detrazione con la dichiarazione integrativa:Dal 730 successivo: Le rate residue (dal 2° al 10° anno) dovrebbero essere precompilate automaticamenteVerifica sempre: Controlla che l’importo sia corretto (rata annuale × numero rate residue)Se non sono precompilate: Inseriscile manualmente indicando:– Anno inizio detrazione– Numero rata (2/10, 3/10, ecc.)– Importo complessivo della spesa (la rata viene calcolata dal software)ATTENZIONE: Se hai presentato Modello Redditi integrativo, le rate successive potrebbero NON comparire nel 730 precompilato. Dovrai inserirle tu ogni anno fino alla decima.Consiglio del CAF: Conserva sempre copia della dichiarazione integrativa e una tabella con le rate da inserire ogni anno (dal 2° al 10°).Esempi Pratici con Cifre RealiPer chiarire meglio i concetti, vediamo alcuni esempi pratici con cifre reali e casistiche comuni.ESEMPIO 1: Recupero con 730 integrativo entro i terminiSituazione: Paolo ha speso 25.000 euro per ristrutturare la cucina della sua abitazione principale nel 2025 (spese pagate a dicembre 2025). A maggio 2026 presenta il 730/2026 ma dimentica di inserire la spesa. A luglio 2026 il CAF se ne accorge durante una revisione.Calcoli: – Detrazione totale: 25.000 × 50% = 12.500 euro – Rata annuale: 12.500 / 10 = 1.250 euro – Prima rata omessa: 1.250 euro (anno 2025, da recuperare nel 730/2026)Azione: 1. Paolo presenta un 730 integrativo a luglio 2026 (entro il termine del 25 ottobre) 2. Inserisce la spesa di 25.000 euro nel Quadro E, Sezione III A 3. A dicembre 2026 riceve un rimborso di 1.250 euro (la prima rata) in busta paga 4. Dal 2027 al 2035, le rate successive (1.250 euro/anno) vengono precompilate automaticamenteRisultato: ✓ Prima rata recuperata integralmente. Nessuna perdita.ESEMPIO 2: Recupero con Modello Redditi dopo il termineSituazione: Laura ha speso 30.000 euro nel 2025 per installare un cappotto termico sulla sua abitazione principale (ecobonus 50%). Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa, convinta che “tanto la detrazione viene caricata in automatico”. A marzo 2027 scopre l’errore.Calcoli: – Detrazione totale: 30.000 × 50% = 15.000 euro – Rata annuale: 15.000 / 10 = 1.500 euro – Prima rata omessa: 1.500 euro (anno 2025)Azione: 1. Laura non può più fare il 730 integrativo (è passato il 25 ottobre 2026) 2. Presenta il Modello Redditi 2026 integrativo a marzo 2027 (ha tempo fino a dicembre 2031) 3. Nel Modello Redditi indica la spesa di 30.000 euro (anno 2025) nella Sezione IV del quadro RP 4. Ottiene un credito di 1.500 euro (la prima rata) che può: – Compensare con F24 (es. per pagare IMU, TARI) – Utilizzare nei 730 futuri come sconto IRPEF 5. Dal 730/2027 al 730/2035 inserisce manualmente le 9 rate residue (1.500 euro/anno)Risultato: ✓ Prima rata recuperata come credito (da compensare o riportare nella dichiarazione successiva). Rate successive da inserire manualmente.ESEMPIO 3: Incapienza nel primo annoSituazione: Marco era disoccupato nel 2025 (nessun reddito). Ha speso 15.000 euro per rifare il bagno della sua abitazione principale (spese pagate con i suoi risparmi, con bonifico parlante a lui intestato). Nel 2026 trova lavoro con reddito 25.000 euro e presenta il 730/2027.Calcoli: – Detrazione totale: 15.000 × 50% = 7.500 euro – Rata annuale: 7.500 / 10 = 750 euro – Prima rata (anno 2025): 750 euro → PERSA perché nessun reddito nel 2025 – Rate residue (anni 2026-2034): 9 × 750 = 6.750 euro → RECUPERABILIAzione: 1. Nel 730/2027 (redditi 2026), Marco inserisce la spesa di 15.000 euro indicando anno sostenimento 2025 2. Il CAF calcola che: – Prima rata 2025: non spettante (no reddito) – Dal 2° anno (2026) in poi: 9 rate da 750 euro 3. Dal 2027 al 2035, Marco recupera 750 euro/annoRisultato: ✗ Prima rata persa (750 euro). Recuperate solo 9 rate su 10 (totale 6.750 euro invece di 7.500).ESEMPIO 4: Reddito sopra 75.000 euroSituazione: Anna ha un reddito complessivo di 80.000 euro nel 2025 e nessun figlio a carico. Ha speso 40.000 euro per ristrutturare la sua abitazione principale. Con il limite alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro (art. 16-ter TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025), le rate di spese sostenute dal 2025 entrano nel tetto complessivo degli oneri detraibili.Calcoli: – Rata annua di spesa: 40.000 / 10 = 4.000 euro (detrazione al 50% = 2.000 euro/anno) – Tetto di oneri e spese detraibili: 14.000 euro (importo base per redditi tra 75.000 e 100.000 euro) × 0,50 (nessun figlio) = 7.000 euro – La rata di spesa (4.000 euro) rientra nel tetto: prima rata piena, 2.000 euroAzione: 1. Anna inserisce correttamente la spesa nel 730/2026 2. Recupera la prima rata per intero (2.000 euro), perché non ha altri oneri che facciano superare il tetto di 7.000 euro (le spese sanitarie non contano) 3. Se in un anno la somma degli oneri rilevanti supera il tetto, la parte eccedente non è detraibile e non si recupera negli anni successiviRisultato: ✓ Prima rata recuperata per intero: il limite dei 75.000 euro non riduce in automatico la rata, ma fissa un tetto complessivo agli oneri detraibili.ESEMPIO 5: Vendita immobile con trasferimento detrazioneSituazione: Giovanni ha speso 50.000 euro nel 2024 (detrazione totale 25.000 euro, rata 2.500 euro/anno). Inserisce correttamente la prima rata nel 730/2025 e la seconda nel 730/2026. Nel 2026 vende l’immobile e nell’atto non è prevista alcuna clausola sulle detrazioni.Calcoli: – Rate godute: 2 (anni 2024 e 2025, nei 730/2025 e 730/2026) – Rate residue: 8 (dal 2026 al 2033, 2.500 euro/anno ciascuna) – Valore residuo detrazione: 8 × 2.500 = 20.000 euroAzione: 1. In assenza di clausole nell’atto, il diritto alle 8 rate residue passa automaticamente all’acquirente 2. Dal 730/2027 (redditi 2026) in poi, sarà l’acquirente a inserire le rate residue (2.500 euro/anno), perché al 31 dicembre 2026 è lui il proprietario 3. Giovanni non può più usufruire delle rate residueRisultato: ✓ Prime due rate fruite da Giovanni. Rate residue trasferite all’acquirente.Se invece nell’atto le parti avessero pattuito che le detrazioni restano al venditore: – Giovanni continuerebbe a fruire delle 8 rate residue (20.000 euro) – L’acquirente non avrebbe diritto ad alcuna rata Differenza Tra Omissione Prima Rata e Rate SuccessiveÈ importante distinguere tra l’omissione della prima rata e l’omissione di rate successive (dalla 2° alla 10°), perché le conseguenze e le modalità di recupero sono diverse.OMISSIONE PRIMA RATA (anno di sostenimento spesa)Caratteristiche: – È la rata più “critica” perché attiva la detrazione decennale – Se omessa, il sistema NON precompila automaticamente le rate successive – Richiede un intervento manuale (integrativa) per recuperare – Se non recuperata nei termini, si perde quella rata, ma le rate degli anni successivi restano utilizzabiliConseguenze: – ✗ Nessuna precompilazione automatica rate 2-10 – ✗ Rischio di perdere le rate degli anni non dichiarati, se non recuperate nei termini – ✗ Necessaria dichiarazione integrativa per sanareCome recuperare: 1. 730 integrativo entro 25 ottobre → recupero integrale + rimborso 2. Integrativa a favore entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione → maggior credito + inserimento manuale rate residueOMISSIONE RATA SUCCESSIVA (dal 2° al 10° anno)Caratteristiche: – La detrazione è già stata “attivata” con la prima rata – Se ometti una rata intermedia (es. la 5°), non perdi le successive (6°, 7°, ecc.) – La rata omessa non si può sommare a quelle degli anni successivi: si recupera solo con integrativa della dichiarazione di quell’annoConseguenze: – ✓ Le rate successive continuano a essere precompilate – ✓ La rata omessa si recupera con integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione – ✗ Oltre quel termine quella rata è persaCome recuperare: 1. Entro il 25 ottobre: 730 integrativo per l’anno in cui hai omesso la rata 2. Dopo: Modello Redditi PF integrativo a favore per quell’anno. Non è possibile inserire nel 730 dell’anno dopo una “rata doppia”TABELLA COMPARATIVAAspettoPrima RataRate SuccessiveImportanzaCritica (attiva la detrazione)NormaleSe omessa, rate successiveNON precompilateContinuano a essere precompilateTermine recupero31/12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui andava indicataStesso termine, calcolato per ciascuna rataModalità recupero730 integrativo o integrativa a favoreStessa: integrativa dell’anno di competenza (non si somma a rate future)Complessità recuperoAlta (le rate successive vanno impostate a mano)Bassa (le altre rate restano precompilate)Rischio perdita totaleNo: si perde solo la rata non recuperata nei terminiNo (solo quella specifica rata)ESEMPIO PRATICO COMPARATIVOCaso A: Omissione prima rataLuca ha speso 20.000 euro nel 2025 (detrazione 10.000 euro, rata 1.000 euro/anno). Non inserisce nulla nel 730/2026 né nel 730/2027. Nel 2028 se ne accorge.Risultato: Deve presentare due integrative a favore (Modello Redditi 2026 e Modello Redditi 2027) per recuperare la prima e la seconda rata (1.000 euro ciascuna, termini 31 dicembre 2031 e 31 dicembre 2032). Dal 730/2028 al 730/2035 deve inserire manualmente le 8 rate residue (1.000 euro/anno).Caso B: Omissione rata successivaMaria ha inserito correttamente la prima rata nel 730/2026 (1.000 euro). Nel 2028 dimentica di inserire la 3° rata. Nel 2029 se ne accorge.Risultato: Nel 730/2029 indica solo la 4° rata (1.000 euro): la 3° rata non si somma. Per recuperarla presenta un Modello Redditi 2028 integrativo a favore entro il 31 dicembre 2033. Le rate successive (dal 2030 al 2035) continuano normalmente.CONSIGLIO DEL CAF: La prima rata è fondamentale. Se hai dubbi, fatti sempre assistere da un CAF per il primo 730 dopo aver sostenuto spese edilizie. Una volta attivata correttamente la detrazione, gli anni successivi sono molto più semplici (il sistema precompila tutto automaticamente).Normativa di Riferimento e Circolari AdELa disciplina delle detrazioni edilizie pluriennali e il recupero delle rate omesse è regolata da diverse fonti normative e chiarita dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i riferimenti principali aggiornati al 2026.FONTI NORMATIVE PRIMARIE1. Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) – DPR 917/1986 – Art. 16-bis, commi 1 e 7: interventi di recupero del patrimonio edilizio e ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi – Art. 16-bis, comma 8: trasferimento delle rate residue in caso di vendita (all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti) e di decesso (solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile) – Art. 16-ter: limite agli oneri detraibili per redditi complessivi superiori a 75.000 euro2. Decreto Legge 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) – Art. 16, comma 1: detrazione maggiorata rispetto all’aliquota ordinaria del TUIR e tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare – Art. 16, comma 2: bonus mobili ed elettrodomestici3. Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) – Spese 2025: 50% per l’abitazione principale (proprietari e titolari di un diritto reale di godimento), 36% negli altri casi, per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus – La Legge 199/2025 conferma le stesse aliquote (50%/36%) per le spese 2026 – Bonus verde non prorogato oltre il 2024; bonus barriere architettoniche al 75% terminato il 31/12/20254. Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) – convertito in Legge 77/2020 – Art. 119: Superbonus, con ripartizione in 5 quote (spese 2020-2021), 4 quote (spese 2022-2023, con facoltà di passare a 10) e 10 quote per le spese dal 20245. Dichiarazione integrativa e termini – Art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1998: la dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni, anche a favore del contribuente; il maggior credito si utilizza in compensazione – Art. 43 DPR 600/1973: termine per l’integrativa, cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionePRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEGuida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” – ripartizione della detrazione> “La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.”Interpretazione: Le rate seguono sempre il calendario che parte dall’anno della spesa. Se salti un anno, puoi continuare con la rata successiva indicandone il numero; la rata saltata si recupera solo con dichiarazione integrativa di quell’anno.Stessa guida – incapienza> “Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.”Stessa guida – vendita dell’immobile> “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.”Circolare 8/E del 19 giugno 2025 – novità della legge di bilancio 2025: aliquote 50%/36% legate all’abitazione principale e facoltà di ripartire in 10 rate il Superbonus delle spese 2023.FONTI UFFICIALIAgenzia delle Entrate – Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”Agenzia delle Entrate – Circolare 8/E del 19 giugno 2025Normattiva – Art. 2 DPR 322/1998 (dichiarazione integrativa)Normattiva – Art. 16-bis TUIRSINTESI NORMATIVA✓ Termine recupero di una rata omessa: 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973) ✓ Modalità: 730 integrativo (entro il 25 ottobre) o dichiarazione integrativa a favore (art. 2 c. 8 DPR 322/1998) ✓ Effetto: Le rate seguono sempre il calendario che parte dall’anno della spesa ✓ Oltre il termine: si perde la singola rata, non le successive ✓ Trasferimento: In caso di vendita, automatico all’acquirente salvo diverso accordo nell’atto Tabella Riepilogativa: Quando Si Perde e Quando Si RecuperaPer facilitare la comprensione, ecco una tabella riepilogativa di tutti i casi principali, con indicazione chiara di quando la prima rata si perde definitivamente e quando si può recuperare.CASOQUANDO SI VERIFICAPRIMA RATARATE RESIDUEAZIONE NECESSARIATERMINEErrore compilazione 730Dimentichi di inserire la spesa✓ Recuperabile✓ Recuperabili730 integrativo25 ottobre dell’anno di presentazioneScoperta dopo termine 730Te ne accorgi a dicembre✓ Recuperabile come credito✓ Inserimento manualeModello Redditi integrativo31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazioneOmissione volontariaScegli di non inserirla✓ Recuperabile con integrativa (altrimenti persa)✓ Recuperabili (9 rate)Integrativa a favore per l’anno della spesa31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazioneIncapienza fiscale anno 1Nessun reddito nell’anno spesa✗ Persa✓ Recuperabili (9 rate)Inserimento dal 2° anno–Vendita immobile (atto senza clausole)Vendi l’immobile ristrutturato✓ A chi possiede l’immobile al 31/12 dell’anno di spesa✓ Trasferite all’acquirenteNessuna: il passaggio è automatico–Vendita immobile (riserva al venditore)Clausola espressa nell’atto✓ Resta al venditore✓ Restano al venditorePrevisione espressa nell’atto di vendita–Decesso contribuente (con erede che detiene immobile)Muore prima di 1° rata✓ Trasferita erede✓ Trasferite eredeAccettazione eredità + detenzione materiale e diretta dell’immobile–Decesso contribuente (senza erede detentore)Muore, immobile venduto eredi✗ Persa✗ PerseNessuna–Termine integrativa scadutoNon intervieni entro il 31/12 del 5° anno successivo alla presentazione✗ Persa✓ Utilizzabili quelle degli anni successiviNessuna per la rata scaduta–Errore del CAF dimostrabileIl CAF sbaglia compilazione✓ Recuperabile✓ Recuperabili730 integrativo o integrativa a favore25 ottobre / 31 dicembre del 5° anno successivoSuperbonusRata non indicata in dichiarazione✓ Recuperabile✓ RecuperabiliIntegrativa a favoreTermini ordinari (nessuna proroga)Rateizzazione iniziata, ometti rata intermedia (es. 5°)Inserisci 1°, salti 5°, continui con 6°✓ Già fruita✓ 5° recuperabile + altre normaliIntegrativa per l’anno della rata omessa (non si somma)31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazioneLEGENDA:✓ = Recuperabile / Trasferibile✗ = Persa / Non recuperabilePrima Rata = Rata relativa all’anno di sostenimento della spesaRate Residue = Rate dal 2° al 10° annoNOTE IMPORTANTI:Termine 5 anni si calcola dalla data di presentazione della dichiarazione originaria (es. 730/2026 presentato a giugno 2026 → termine 31 dicembre 2031)Recupero come credito (Modello Redditi integrativo) significa che NON ricevi un rimborso in denaro, ma un credito da compensare con F24 o utilizzare in dichiarazioni futureInserimento manuale rate residue significa che il 730 precompilato NON le inserirà automaticamente: dovrai aggiungerle tu ogni anno o tramite il CAFTrasferimento per vendita/successione: in caso di vendita il passaggio all’acquirente è automatico e serve una clausola nell’atto solo se il venditore vuole tenere le rate residue; in caso di decesso le rate passano solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobileCASI PARTICOLARI NON IN TABELLA:Contribuente incapiente persistente (10 anni senza reddito): – Tutte le 10 rate si perdono (nessuna IRPEF da cui detrarre)Contribuente con reddito variabile (alcuni anni sopra soglia 75.000 euro): – Il limite dell’art. 16-ter TUIR si verifica anno per anno e riguarda solo le rate di spese sostenute dal 2025 – Negli anni sopra 75.000 euro la rata di spesa concorre al tetto complessivo degli oneri detraibili (vedi limite 75.000 euro): se il tetto è superato, la parte eccedente non è detraibile – Negli anni sotto soglia la rata spetta senza questo limiteContribuente emigrato all’estero (non residente fiscale): – La detrazione spetta ai contribuenti IRPEF residenti o meno nel territorio dello Stato: il trasferimento all’estero non fa perdere il diritto alle rate residue – Per usarle, però, serve un’IRPEF dovuta in Italia (per esempio sui canoni di un immobile italiano affittato): senza imposta italiana, le rate si perdono per incapienzaDomande Frequenti (FAQ)Ho dimenticato di inserire la prima rata nel 730. Posso recuperarla l’anno prossimo?Non nel 730 dell’anno prossimo: ogni rata è legata al proprio anno e non si somma a quella successiva. Se sei entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730, puoi presentare un 730 integrativo e ricevere il rimborso tramite il sostituto d’imposta. Se te ne accorgi dopo, devi presentare un Modello Redditi integrativo a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: la rata recuperata genera un credito da usare in compensazione con F24 o nella dichiarazione successiva. Dall’anno dopo puoi comunque indicare normalmente le rate successive. Se non intervieni entro il termine, la prima rata è persa (le successive no).Se nel primo anno non avevo reddito, posso recuperare la prima rata negli anni successivi?No. La prima rata è legata all’anno di sostenimento della spesa. Se in quell’anno eri incapiente (nessun reddito o reddito troppo basso), la prima rata si perde definitivamente. Puoi però recuperare le 9 rate successive (dal 2° al 10° anno) se negli anni seguenti hai reddito sufficiente. In questo caso, dovrai inserire manualmente la detrazione nel primo 730 con reddito, indicando l’anno di sostenimento spesa e il numero di rate residue.Ho venduto casa dopo aver fatto i lavori ma prima di usufruire della detrazione. La prima rata si perde?Non necessariamente. In caso di vendita le rate non ancora utilizzate passano automaticamente all’acquirente persona fisica, salvo che nell’atto sia previsto che restino al venditore. La rata di ciascun anno spetta a chi possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno: se vendi nello stesso anno in cui hai pagato i lavori, senza clausole nell’atto, anche la prima rata spetta all’acquirente. Se vuoi conservare le detrazioni, devi farlo scrivere nel rogito.Quanto tempo ho per recuperare la prima rata omessa?Hai tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione originaria. Ad esempio, se hai presentato il 730/2026 a giugno 2026 senza la detrazione, hai tempo fino al 31 dicembre 2031 per presentare un Modello Redditi integrativo. Se presenti un 730 integrativo entro il 25 ottobre dello stesso anno (ottobre 2026), ottieni il rimborso tramite il sostituto d’imposta. Oltre quel termine la rata di quell’anno è persa, ma le rate successive restano utilizzabili.Se ometto una rata successiva (non la prima), cosa succede?Le rate successive continuano a essere precompilate normalmente, ma la rata omessa non può essere sommata a quella di un anno successivo né indicata come “rata di anni precedenti”. Per recuperarla devi presentare, per l’anno in cui l’hai omessa, un 730 integrativo (entro il 25 ottobre) oppure un Modello Redditi integrativo a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Oltre quel termine si perde solo quella rata.Il CAF ha sbagliato e non ha inserito la prima rata. Posso recuperarla?Sì. Il recupero funziona come in qualsiasi altro caso: 730 integrativo entro il 25 ottobre oppure dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Se, a causa dell’errore, una rata non è più recuperabile, il danno si valuta secondo le regole della responsabilità professionale. Conserva la documentazione che dimostra l’errore e segnalalo per iscritto al CAF. 📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.ConclusioniLa gestione delle detrazioni edilizie pluriennali richiede attenzione, soprattutto per la prima rata: un errore o una dimenticanza può costare caro, fino alla perdita definitiva di migliaia di euro di benefici fiscali.Come abbiamo visto in questa guida, la prima rata si può recuperare nella maggior parte dei casi, purché tu intervenga con una dichiarazione integrativa entro i termini previsti (25 ottobre per il 730 integrativo, 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione per l’integrativa a favore).Tuttavia, ci sono situazioni in cui una rata si perde definitivamente: mancato recupero entro i termini dell’integrativa, incapienza nell’anno della rata e, per le rate residue, la vendita dell’immobile senza riserva nell’atto (passano all’acquirente) o il decesso senza un erede che conservi la detenzione dell’immobile.Consigli pratici del CAF Centro Fiscale:Non rimandare: Se hai fatto lavori edilizi, inserisci sempre la detrazione nel primo 730 utileChiedi assistenza al CAF: La compilazione del Quadro E può essere complessa, meglio farsi aiutareConserva i documenti: Fatture, bonifici, CILA/SCIA fino alla scadenza dei termini di accertamento dell’ultima dichiarazione in cui usi la detrazione (oltre 15 anni dalla spesa)Verifica il 730 precompilato: Le rate successive dovrebbero comparire automaticamente, ma controlla sempreSe hai dubbi, intervieni subito: Meglio un 730 integrativo in più che una detrazione persaSe ti sei accorto di aver omesso la prima rata della detrazione edilizia, non perdere tempo: contatta subito il CAF Centro Fiscale di Udine per valutare la tua situazione e presentare la dichiarazione integrativa nei termini.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la tua dichiarazione dei redditi?Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per verificare la tua situazione e recuperare le detrazioni spettanti.📞 Telefono: 0432 1638640 | 📱 WhatsApp: 366 6018121Ottobre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-13 16:00:002026-10-07 17:38:15Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si Recupera
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiCommercialista Psicologi o CAF? Guida 2026 alla Partita IVA ForfettariaSe sei uno psicologo o una psicoterapeuta e stai per aprire la partita IVA, probabilmente hai cercato su Google commercialista psicologi. È una ricerca del tutto naturale: la gestione fiscale di una libera professione sanitaria sembra complicata, tra regime forfettario, ENPAP, fatture ai pazienti e Sistema Tessera Sanitaria. La prima idea è affidarsi a un commercialista, ma non è l’unica strada possibile.In questo articolo ti spieghiamo con onestà la differenza tra un commercialista per psicologi e un CAF come il CAF Centro Fiscale: chi sono, cosa fanno, quanto costano e in quali casi uno è più adatto dell’altro. Non vogliamo convincerti che il commercialista sia superfluo: in alcune situazioni è la scelta giusta. Vogliamo però mostrarti che, per molti psicologi in partita IVA forfettaria con una contabilità semplice, esiste un’alternativa strutturata, a prezzo fisso e disponibile anche online.Alla fine della lettura avrai tutti gli elementi per decidere se cercare un commercialista psicologi oppure se il servizio di gestione della partita IVA forfettaria del CAF è sufficiente per le tue esigenze.Indice dei contenutiCommercialista psicologi: chi è e cosa fa davveroCos’è il CAF e perché non è uno studio di commercialistiCosa deve gestire uno psicologo con partita IVA forfettariaQuanto costa: commercialista per psicologi o servizio del CAFQuando basta il CAF e quando serve un commercialista per psicologiGestione della partita IVA per psicologi online, anche lontano da UdineCommercialista psicologi o CAF: come scegliereDomande frequenti sul commercialista per psicologiCommercialista psicologi: chi è e cosa fa davveroPartiamo dalle basi. Il commercialista è un libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si tratta quindi di una professione ordinistica: per esercitarla servono una laurea specifica, un periodo di tirocinio, un esame di Stato e l’iscrizione a un albo. È lo stesso percorso che conosci bene, visto che anche gli psicologi hanno il loro Ordine professionale.Il vero valore del commercialista sta nella consulenza fiscale personalizzata. Non si limita a compilare modelli: studia la tua situazione, ti propone strategie e valuta scelte che hanno effetti su più anni. Inoltre può assisterti in situazioni che richiedono competenze specialistiche, ad esempio:contenziosi con il Fisco e ricorsi davanti alla giustizia tributaria;operazioni straordinarie, come la trasformazione dello studio in società o la cessione di un’attività;passaggi di regime complessi, ad esempio l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario;pianificazione fiscale e patrimoniale su misura;gestione di più attività o di redditi di natura diversa.Quando cerchi un commercialista per psicologi, quindi, stai cercando un professionista che possa seguirti a 360 gradi. Le sue tariffe sono libere e variano molto da studio a studio, in base al tipo di incarico e alla complessità della pratica. È un servizio di grande valore, ma non sempre coincide con ciò di cui uno psicologo forfettario ha effettivamente bisogno. Cos’è il CAF e perché non è uno studio di commercialistiIl CAF (Centro di Assistenza Fiscale) è una struttura autorizzata a fornire assistenza fiscale a cittadini e contribuenti. Molte persone lo conoscono per il modello 730 o per l’ISEE, ma diversi CAF offrono anche servizi dedicati a chi ha una partita IVA.Su un punto vogliamo essere molto chiari: il CAF Centro Fiscale non è uno studio di commercialisti e non si presenta come tale. È un ente diverso, con un’impostazione diversa. Invece di una consulenza costruita caso per caso, offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria: un pacchetto con attività definite, procedure standard e un prezzo fisso e trasparente, comunicato prima di iniziare.Immagina la differenza tra un sarto e un buon negozio di abbigliamento. Il sarto, cioè il commercialista, prende le misure e crea un abito su misura, perfetto anche per corporature particolari. Il negozio, cioè il CAF, offre capi pensati per le taglie più comuni: se la tua situazione rientra nella “taglia standard”, trovi ciò che ti serve a un costo più contenuto e senza sorprese.Per uno psicologo in regime forfettario la situazione rientra spesso proprio nella taglia standard: una sola attività, nessun dipendente, nessuna operazione straordinaria e adempimenti che si ripetono ogni anno allo stesso modo. È qui che il servizio del CAF diventa un’alternativa valida al commercialista, spesso anche più economica. Cosa deve gestire uno psicologo con partita IVA forfettariaPer capire se il CAF ti basta, è utile avere un quadro degli adempimenti di uno psicologo con partita IVA forfettaria. Qui trovi solo una panoramica: per gli aspetti tecnici (requisiti, calcolo delle imposte, regole di fatturazione) ti consigliamo la nostra guida completa alla partita IVA per psicologi. In sintesi, gli elementi principali da tenere sotto controllo sono questi:codice ATECO: quello attualmente in vigore è 86.93.00 “Attività di psicologia” della classificazione ATECO 2025; il codice 86.90.30 era quello dell’ATECO 2007, precedente al raccordo 2025;coefficiente di redditività del 78%: il Fisco considera reddito il 78% di quanto incassi, mentre il restante 22% vale come deduzione forfettaria dei costi;imposta sostitutiva: un’unica imposta che prende il posto di IRPEF e addizionali, con aliquota del 15% oppure del 5% per le nuove attività che rispettano determinati requisiti;contributi ENPAP, la cassa previdenziale obbligatoria degli psicologi;dichiarazione dei redditi annuale;trasmissione dei dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria.Per il calcolo del coefficiente, l’allegato normativo del forfettario è ancora espresso con i codici ATECO 2007: fino al nuovo decreto resta il riferimento il codice 2007 corrispondente, che per lo psicologo porta comunque al 78%. Se vuoi vedere i codici delle altre professioni sanitarie, consulta la tabella dei codici ATECO per le professioni sanitarie 2026.ENPAP: la cassa previdenziale degli psicologiGli psicologi non versano i contributi all’INPS, ma all’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi). È la cassa previdenziale obbligatoria della categoria, quella che un giorno ti pagherà la pensione. I contributi principali per il 2026 sono tre:contributo soggettivo: 10% del reddito, con un minimo di 856 euro;contributo integrativo: 2% del volume d’affari, con un minimo di 66 euro, che normalmente si addebita al paziente in fattura;contributo di maternità: circa 135 euro all’anno.Le scadenze di versamento sono il 1° marzo e il 1° ottobre. Per i neoiscritti è prevista una riduzione nei primi anni di iscrizione, verificabile sul sito ENPAP. C’è anche una buona notizia: il contributo soggettivo e quello di maternità versati sono sempre deducibili, cioè si sottraggono dal reddito su cui calcoli le imposte, sia nel regime forfettario sia nel regime ordinario. Il contributo integrativo, che addebiti al paziente, invece non è deducibile.Fatture ai pazienti e Sistema Tessera SanitariaLe prestazioni sanitarie verso i pazienti privati hanno regole particolari. La fattura intestata a una persona fisica non passa dal Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, emetterla in formato elettronico è vietato. I dati delle spese, però, vanno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), la banca dati usata dall’Agenzia delle Entrate per precompilare il 730 dei tuoi pazienti.L’invio al Sistema TS è annuale e va fatto entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sono adempimenti semplici, ma richiedono regolarità e precisione: un errore nei dati trasmessi, ad esempio, si riflette direttamente sulla dichiarazione dei tuoi pazienti. Quanto costa: commercialista per psicologi o servizio del CAFVeniamo alla domanda che interessa di più: quanto costa farsi seguire? Come abbiamo visto, le tariffe di un commercialista per psicologi sono libere e dipendono dallo studio, dalla città e dal tipo di incarico. Per questo un confronto diretto è difficile, ed è sempre consigliabile chiedere un preventivo scritto che indichi con precisione quali attività sono comprese.Il CAF Centro Fiscale ha scelto invece un listino fisso e pubblico. La gestione della partita IVA forfettaria costa 350 euro all’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. Se la partita IVA è ancora da aprire, l’apertura per i professionisti costa tra 120 e 150 euro IVA inclusa. Nessun costo a sorpresa a fine anno: sai fin dall’inizio quanto spenderai.Cosa comprende il servizio P.IVA forfettario del CAFIl servizio è pensato proprio per chi ha una contabilità semplice e vuole delegare gli adempimenti fiscali ricorrenti a un team esperto. In concreto, le attività principali sono:verifica dei requisiti del regime forfettario, all’apertura e negli anni successivi;predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi annuale;calcolo dell’imposta sostitutiva e preparazione dei modelli F24 per acconti e saldo;supporto negli adempimenti ricorrenti della partita IVA forfettaria;un referente a cui rivolgerti per i dubbi fiscali di tutti i giorni.Tutti i dettagli sono descritti nella pagina del servizio partita IVA forfettario.Il software di fatturazione si sceglie a parteUn aspetto da sapere subito: il software di fatturazione non fa parte della gestione del CAF e va scelto separatamente. Per chi cerca uno strumento semplice e pensato per i forfettari c’è Fatturazione Italia, con due piani principali:piano Start: 49 € + IVA all’anno (59,78 € IVA inclusa), fino a 150 fatture;piano Pro: 89 € + IVA all’anno (108,58 € IVA inclusa), fino a 500 fatture, con il Sistema TS incluso nel piano Pro;prezzo bloccato 3 anni per contratto, solo abbonamento annuale;prova gratuita di 14 giorni, senza inserire la carta di credito.Per uno psicologo, che ha a che fare con il Sistema Tessera Sanitaria, il piano Pro è quello più indicato. Da ottobre 2026 il portale ha anche alcune funzioni pensate per psicologi e psicoterapeuti:Bonus Psicologo: al Sistema TS la quota coperta dal bonus va con la voce AA e il resto con SP, con le diciture in fattura;seduta resa a un’altra persona: la fattura si intesta al genitore e al Sistema TS va il codice fiscale del figlio;contributo ENPAP compreso nel prezzo: se la tua tariffa è “tutto compreso”, la seduta da 70 € resta 70 € (68,63 € di prestazione + 1,37 € di contributo), oppure scegli di aggiungerlo (70 € + 2% = 71,40 €);catalogo delle prestazioni tipiche già pronto e numero della marca da bollo riportato sul PDF;import da PsicoGest: dal file .xls arrivano pazienti, fatture e fornitori, con il contributo ENPAP e il numero della marca da bollo. Nessuna fattura importata viene rimandata allo SDI o al Sistema TS.Puoi provare Fatturazione Italia gratis per 14 giorni e valutare con calma se fa per te.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Chiara, psicologa con partita IVA forfettaria, non voglia occuparsi di nulla e scelga il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. Chiara paga un unico canone annuale, noto fin dal primo giorno, dopo un preventivo fatto in una telefonata di 10 minuti (si chiede con il modulo “Ti chiamiamo noi” su fatturazioneitalia.it/contatti). A questo costo si aggiungono naturalmente l’imposta sostitutiva e i contributi ENPAP, che sono dovuti in ogni caso, qualunque sia il professionista o l’ente a cui ti affidi.Psicologo in regime forfettario? Ti seguiamo noiGestione della partita IVA forfettaria a 350 euro all’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Assistenza in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.Scopri il servizio P.IVA forfettarioScrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure compila il modulo di contatto. Quando basta il CAF e quando serve un commercialista per psicologiEcco il cuore della questione. Non esiste una risposta valida per tutti: tutto dipende dalla tua situazione concreta. Proviamo a fare chiarezza con due elenchi, così puoi capire rapidamente in quale ti riconosci.Il servizio del CAF è spesso sufficiente se…sei in regime forfettario e intendi restarci;lavori da solo, senza dipendenti né collaboratori;hai un’unica attività, come psicologo o psicoterapeuta;i tuoi adempimenti sono quelli standard: fatture, dichiarazione, contributi ENPAP, Sistema TS;non hai contenziosi aperti con il Fisco.Meglio rivolgersi a un commercialista se…hai ricevuto un avviso di accertamento o devi presentare un ricorso;vuoi trasformare lo studio in una società o in un’associazione professionale;stai per uscire dal forfettario con una situazione articolata;hai più attività, redditi esteri o investimenti rilevanti da pianificare;ti serve una consulenza strategica continuativa e personalizzata.Nei casi del secondo elenco, il valore aggiunto del commercialista giustifica pienamente il suo costo. Pensa ad esempio a chi sta valutando di unirsi ad alcuni colleghi in una società tra professionisti: è una scelta che merita una consulenza su misura. Se invece ti riconosci nel primo elenco, pagare una consulenza personalizzata per adempimenti che si ripetono sempre uguali potrebbe non essere necessario.Ricorda anche che la scelta non è definitiva. Puoi iniziare con il servizio strutturato del CAF e, se un giorno la tua attività cresce o cambia forma, rivolgerti a un commercialista per gli aspetti più complessi. L’importante è avere sempre al tuo fianco chi è adatto alla fase che stai vivendo. Gestione della partita IVA per psicologi online, anche lontano da UdineMolti psicologi lavorano anche online, con sedute in videochiamata e pazienti in tutta Italia. La gestione della partita IVA può funzionare allo stesso modo. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i professionisti sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia: documenti e comunicazioni viaggiano in digitale e il tuo referente resta lo stesso.Il percorso è lineare. Ci contatti, facciamo il punto sulla tua situazione e, se necessario, ci occupiamo dell’apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto. Da quel momento gestiamo la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti ricorrenti del forfettario, mentre tu puoi concentrarti sui tuoi pazienti. La procedura richiede attenzione per evitare errori che potrebbero costarti sanzioni: i nostri operatori verificano ogni passaggio.Ti stai chiedendo quanto potrai guadagnare al netto di imposte e contributi? Trovi alcuni riferimenti utili nell’articolo su quanto guadagna un professionista sanitario nel 2026. Se invece stai per inaugurare uno studio con locali tuoi, leggi anche la guida su come aprire uno studio sanitario.Commercialista psicologi o CAF: come scegliereRiassumendo, cercare un commercialista psicologi ha senso quando ti serve una consulenza su misura, un’assistenza in un contenzioso o il supporto in operazioni straordinarie. Il commercialista è un professionista ordinistico e in questi casi è la figura giusta. Se invece sei uno psicologo in partita IVA forfettaria con adempimenti standard, il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale ti offre quello che serve a un prezzo fisso e trasparente: 350 euro all’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa, con il software di fatturazione da scegliere a parte. In alternativa c’è il pacchetto completo con il CAF, con il software compreso in un unico canone annuale, su preventivo.Hai bisogno di assistenza per la tua partita IVA forfettaria da psicologo? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure prenota un appuntamento.FontiLegge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario (coefficienti nell’allegato 4)Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 2 – Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie inviate al Sistema TSDecreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 5 – Termine annuale di invio al Sistema Tessera SanitariaDecreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, art. 8 – Contributo integrativo a carico dell’utenzaAgenzia delle Entrate, Regime forfetarioENPAP, Versare i contributi (soggettivo, integrativo e maternità 2026)Partita IVA forfettaria per psicologi: gestione e fatturazioneAffida al CAF Centro Fiscale la gestione del regime forfettario e scegli il software di fatturazione più adatto: con il piano Pro di Fatturazione Italia il Sistema TS è incluso, insieme al Bonus Psicologo e al contributo ENPAP compreso nel prezzo.Richiedi il servizio P.IVA forfettario Prova Fatturazione Italia 14 giorni gratisPreferisci parlarne subito? WhatsApp 366 6018121 oppure modulo di contatto. Domande frequenti sul commercialista per psicologiIl CAF è la stessa cosa di un commercialista?No. Il commercialista è un professionista iscritto a un albo che offre consulenza fiscale personalizzata e può assisterti in contenziosi e operazioni straordinarie. Il CAF Centro Fiscale è un ente diverso, non è uno studio di commercialisti, e offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria a prezzo fisso.Quanto costa la gestione della partita IVA forfettaria di uno psicologo al CAF?La gestione costa 350 euro all’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. L’apertura della partita IVA per i professionisti costa tra 120 e 150 euro IVA inclusa. Il software di fatturazione va scelto a parte. Se preferisci un’unica soluzione, il pacchetto completo con il CAF comprende anche il software: un unico canone annuale, con preventivo in una telefonata di 10 minuti.Qual è il codice ATECO dello psicologo nel 2026?Il codice attualmente in vigore è 86.93.00 “Attività di psicologia” della classificazione ATECO 2025. Il vecchio 86.90.30 apparteneva all’ATECO 2007. Il coefficiente di redditività nel forfettario è del 78%.Uno psicologo forfettario versa i contributi all’INPS?No, gli psicologi versano i contributi alla propria cassa, l’ENPAP: contributo soggettivo del 10% del reddito (minimo 856 euro nel 2026), integrativo del 2% del volume d’affari (minimo 66 euro) e contributo di maternità di circa 135 euro. Il contributo soggettivo e quello di maternità sono deducibili, l’integrativo no.Posso affidarmi al CAF Centro Fiscale anche se non abito a Udine?Sì. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: documenti e comunicazioni si scambiano in digitale e hai sempre un referente dedicato.Quale software di fatturazione serve a uno psicologo?Serve un software che emetta le fatture ai pazienti fuori dallo SDI e trasmetta le spese al Sistema TS. Con Fatturazione Italia il Sistema TS è incluso nel piano Pro (89 € + IVA all’anno, 108,58 € IVA inclusa), che gestisce anche il Bonus Psicologo, la seduta resa a un’altra persona e il contributo ENPAP compreso nel prezzo. Chi arriva da PsicoGest può importare pazienti, fatture e fornitori dal file .xls.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-13 14:00:002026-10-11 22:33:48Commercialista Psicologi o CAF? Guida 2026 alla Partita IVA Forfettaria