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Tag Archivio per: partita iva regime forfettario 2026

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026
  2. Limite ricavi 85.000 euro: confermato
  3. Limite 30.000 euro reddito da lavoro dipendente
  4. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative
  5. Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita
  6. Limite spese personale ridotto a 20.000 euro
  7. Limite investimenti strumentali e fattura elettronica
  8. Novita aspettate ma non confermate
  9. Impatto pratico per categorie di professionisti
  10. Calcolo tasse 2026: esempi pratici
  11. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026
  12. Adempimenti 2026: scadenze e modelli
  13. Aliquote contributive INPS 2026
  14. FAQ

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Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:

  • Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)
  • Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativa
  • Conferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivita
  • Riduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)
  • Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornato
  • Esonero esterometro riconfermato per i forfettari

Le aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche.

Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026

Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.

Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:

SogliaEffettoQuando esce dal regime
Ricavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscita
Ricavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivo
Ricavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fatture

Esempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.

Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente

Il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.

La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.

Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo.

Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative

La Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.

I requisiti per accedere al 5% sono:

  • Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • No prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)
  • Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettario

Causa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.

Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.

Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita

L’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:

  • A chi non ha i requisiti per il 5%
  • Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%
  • A chi rientra dopo essere uscito dal regime

I coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:

CategoriaCoefficienteEsempi
Industrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterie
Commercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerce
Commercio ambulante alimentari40%Mercati alimentari
Commercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamento
Costruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliari
Intermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agenti
Attivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, bar
Attivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti
Altre attivita economiche67%Categorie residuali

Il coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

Limite spese personale ridotto a 20.000 euro

Una delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.

Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.

Il calcolo dei 20.000 euro include:

  • Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendenti
  • Co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative
  • Lavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionali
  • Utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)

Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.

Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.

Limite investimenti strumentali e fattura elettronica

Il limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.

Cosa rientra nel calcolo:

  • Beni strumentali nuovi e usati di proprieta
  • Beni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)
  • Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuo
  • Auto: 50% del valore per uso promiscuo

Sulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.

Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre.

Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026

Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:

  • Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euro
  • Estensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anni
  • Riduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariate
  • Sgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)
  • Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)

L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.

Impatto pratico per categorie di professionisti

Professionisti (coefficiente 78%)

Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.

Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)

Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.

Influencer, content creator e digital workers

Nessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.

Calcolo tasse 2026: due esempi pratici

Esempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)

Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:

Compensi lordi 202630.000 euro
Coefficiente redditivita 78%23.400 euro
Contributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euro
Reddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euro
Imposta sostitutiva 5%865 euro
Totale tasse + contributi6.965 euro
Netto annuo23.035 euro

Esempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)

Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:

Compensi lordi 202660.000 euro
Coefficiente redditivita 78%46.800 euro
Contributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euro
Reddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euro
Imposta sostitutiva 15%5.190 euro
Totale tasse + contributi17.390 euro
Netto annuo42.610 euro

I valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.

Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)

Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.

Quadro LM (regime forfettario)

Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:

  • Codice ATECO e coefficiente di redditivita
  • Ricavi/compensi 2025
  • Reddito determinato forfettariamente
  • Contributi previdenziali deducibili
  • Imposta sostitutiva (5% o 15%)
  • Acconti versati

Quadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)

Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).

Quadro RT (capital gain)

Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.

Adempimenti 2026: scadenze e modelli

Gli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:

AdempimentoQuandoNote
Versamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)
Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorio
LIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esonerati
Modello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)
Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’imposta
Bollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia Entrate
Comunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricavi

Il forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).

Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)

Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:

GestioneAliquota 2026Note
Gestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioni
Gestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntiva
Artigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiesta
Commercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiesta

Per artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

FAQ – Domande frequenti

1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?

No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.

2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?

No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.

3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?

Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.

4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?

Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?

No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.

6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?

No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.

7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?

Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.

Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?

Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:

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Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 08:00:002026-05-24 09:54:32Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire una partita IVA in regime forfettario non significa essere costretti a una sola attività. Molti professionisti e piccoli imprenditori scoprono nel tempo nuove opportunità di business e si chiedono se sia possibile gestire più codici ATECO contemporaneamente all’interno della stessa partita IVA forfettaria. La risposta è sì, ma con regole precise da conoscere per non rischiare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e per scegliere la combinazione fiscalmente più conveniente.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come registrare più codici ATECO, come funziona il coefficiente di redditività con attività multiple, quale soglia rispettare per il limite degli 85.000€ e quali sono i casi pratici più frequenti — dall’architetto che vende online all’estetista che organizza corsi formativi.

Questa guida è complementare al nostro approfondimento sulla doppia partita IVA, che riguarda invece l’apertura di due partite IVA distinte.

Indice dei contenuti

  1. Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?
  2. ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza
  3. Come registrare più ATECO: modello AA9/12
  4. Coefficiente di redditività con più ATECO
  5. Limite 85.000€ e somma dei compensi
  6. Casi pratici: combinazioni reali
  7. Combinazioni vantaggiose e svantaggiose
  8. Cambio di prevalenza durante l’anno
  9. Impatto sulla gestione previdenziale
  10. Limite investimenti 20.000€ con più ATECO
  11. Domande frequenti

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Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?

Sì, una partita IVA in regime forfettario può avere più codici ATECO. La normativa italiana (Legge 190/2014) non pone alcun divieto a esercitare attività multiple sotto la stessa partita IVA. Anzi, è una situazione molto comune: il libero professionista che diversifica i ricavi, l’artigiano che amplia la gamma di servizi, il commerciante che aggiunge una linea online.

L’unico vincolo riguarda la compatibilità tra codici ATECO: ogni nuovo codice deve essere coerente con la natura giuridica della partita IVA (ditta individuale, libero professionista) e non deve attivare cause ostative al regime forfettario. Per esempio, un dipendente non può aprire un’attività che si configuri come prevalentemente rivolta verso il proprio datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso varie risposte ad interpello (ad esempio Risposta n. 169/2020), ha chiarito che il forfettario “non è incompatibile con l’esercizio di più attività identificate con codici ATECO differenti”. L’importante è gestire correttamente la fatturazione separata e applicare il giusto coefficiente di redditività.

ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza

Quando hai più codici ATECO, l’Agenzia delle Entrate richiede di indicarne uno come principale (prevalente) e gli altri come secondari (accessori). La distinzione non è formale: ha conseguenze fiscali concrete sul calcolo del reddito e sulla cassa previdenziale di iscrizione.

ATECO principale

L’ATECO principale identifica l’attività prevalente, quella da cui deriva la quota maggiore di fatturato. Il criterio per stabilire la prevalenza è chiaro: è prevalente l’attività che genera oltre il 51% dei compensi annui. In caso di parità o difficoltà di calcolo, vale il principio della “stabilità”: prevale l’attività esercitata in modo più strutturato e continuativo.

ATECO secondari

Gli ATECO secondari sono attività complementari, accessorie o di diversificazione che generano una parte minoritaria del fatturato. Possono essere uno o più di uno (la legge non fissa un limite numerico, anche se l’Agenzia delle Entrate generalmente accetta fino a 5-6 codici secondari senza obiezioni).

Importante: ogni codice ATECO deve essere effettivamente esercitato. Aprire codici “preventivi” che non corrispondono ad attività reali è sconsigliato e può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

Come registrare più ATECO: modello AA9/12

La registrazione di codici ATECO multipli avviene tramite il modello AA9/12, il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare inizio attività, variazioni e cessazioni delle persone fisiche. Esistono due scenari principali.

1. Apertura iniziale con più ATECO

Se sai già fin dall’inizio di voler esercitare più attività, puoi indicare tutti i codici ATECO direttamente in fase di apertura della partita IVA. Nel modello AA9/12 troverai il quadro B (attività esercitate): qui inserisci il codice prevalente e, nel riquadro dedicato, gli eventuali codici secondari.

2. Variazione successiva

Se hai già una partita IVA aperta e vuoi aggiungere un nuovo ATECO, presenti un AA9/12 di variazione. La modifica è gratuita e va effettuata entro 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività. La variazione produce effetti immediati: dal giorno della comunicazione puoi fatturare anche con il nuovo codice.

Modalità di invio

  • Online via SPID/CIE sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi – Partita IVA”)
  • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF)
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (su appuntamento)

Se hai una partita IVA artigiana o commerciale iscritta in Camera di Commercio, oltre all’AA9/12 dovrai aggiornare anche la visura camerale tramite ComUnica.

Coefficiente di redditività con più ATECO

Questo è probabilmente il punto più delicato e meno conosciuto. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per un coefficiente di redditività che varia da attività a attività (40% commercio, 67% servizi, 78% professioni, 86% costruzioni, ecc.).

Quando hai più ATECO, la regola dell’Agenzia delle Entrate (chiarita nella Circolare 10/E/2016) è chiara: si applica il coefficiente di redditività dell’attività prevalente a tutto il fatturato complessivo. Non si fa una media ponderata, non si applicano coefficienti differenti alle singole attività.

Esempio concreto

  • Attività A (coefficiente 78%): fatturato 32.000€ → 80% del totale
  • Attività B (coefficiente 40%): fatturato 8.000€ → 20% del totale
  • Coefficiente unico applicato: 78% (perché A è prevalente)
  • Reddito imponibile = 40.000€ × 78% = 31.200€

Questa regola può essere svantaggiosa se l’attività prevalente ha un coefficiente alto e quella secondaria un coefficiente basso. Al contrario, può essere conveniente se la prevalenza è invertita.

La soglia del 51%

Per essere considerata prevalente, un’attività deve generare più del 51% dei compensi annui. Se nessuna attività raggiunge questa soglia (per esempio 45% + 35% + 20%), prevale comunque quella con la quota maggiore. Il calcolo si fa a fine anno sulla base della contabilità effettiva, non delle previsioni iniziali.

Limite 85.000€ e somma dei compensi

La soglia di permanenza nel regime forfettario è di 85.000€ di compensi annui. Con più codici ATECO la regola è semplice: il limite si calcola sulla somma totale di tutti i compensi, senza distinzioni per attività.

Esempio: se incassi 60.000€ con l’attività principale (architetto) e 30.000€ con l’attività secondaria (e-commerce), il totale è 90.000€ — oltre il limite. Anche se nessuna delle due attività singolarmente supererebbe gli 85.000€, la somma fa scattare la fuoriuscita dal forfettario (con regole differenti se hai superato 100.000€ rispetto a 85.000-100.000€).

Per gli aspetti operativi del superamento della soglia, ti rimandiamo alla nostra guida specifica sulla soglia di 85.000€ nel regime forfettario.

Casi pratici: combinazioni reali

Caso 1 — Architetto con e-commerce di design

Marco è architetto e vuole vendere online complementi d’arredo da lui disegnati.

  • ATECO principale: 71.11.00 (Attività degli studi di architettura) — coefficiente 78%
  • ATECO secondario: 47.91.10 (Commercio al dettaglio prodotti via internet) — coefficiente 40%
  • Fatturato: 30.000€ architetto + 10.000€ e-commerce = 40.000€
  • Coefficiente applicato: 78% (architetto prevalente con 75% del totale)
  • Reddito imponibile: 40.000€ × 78% = 31.200€
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.680€

Se Marco fosse partito con due partite IVA separate, avrebbe pagato 78% sui 30K (architetto) + 40% sui 10K (e-commerce). Risultato: 23.400€ + 4.000€ = 27.400€ di reddito, contro i 31.200€ con un’unica P.IVA. Differenza: 3.800€.

Caso 2 — Estetista con corsi formativi

Laura ha un centro estetico e tiene anche corsi di trucco semi-permanente.

  • ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) — coefficiente 67%
  • ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi e altra istruzione) — coefficiente 78%

Scenario A — Estetista prevalente (70% fatturato): Si applica il coefficiente 67% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 33.500€.

Scenario B — Corsi prevalenti (60% fatturato): Si applica il coefficiente 78% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 39.000€.

In questo caso a Laura conviene mantenere l’estetica come prevalente, non solo per coerenza con la sua attività storica ma anche perché il coefficiente 67% è più favorevole del 78%.

Caso 3 — Personal trainer con vendita integratori

Luca è personal trainer e vuole vendere integratori ai suoi clienti.

  • ATECO 85.51.00 o 93.13.00 (attività sportive) — coefficiente 78%
  • ATECO 47.75.10 o simili (commercio al dettaglio prodotti per igiene/integratori) — coefficiente 40%

Attenzione: la vendita di integratori al pubblico richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’apertura di posizione INPS gestione commercianti e potenzialmente la SCIA al Comune. Non è un semplice “aggiungo un ATECO al volo”: va valutato attentamente l’aspetto autorizzativo, oltre a quello fiscale.

Combinazioni vantaggiose e svantaggiose

Combinazioni potenzialmente vantaggiose

La logica fiscale è chiara: più basso è il coefficiente di redditività, più basso è il reddito imponibile. Quindi, a parità di compensi, conviene avere come prevalente l’attività con coefficiente più basso.

Confronto a parità di 100.000€ di compensi:

  • Coefficiente 78% (professionisti) → reddito 78.000€ → imposta 11.700€
  • Coefficiente 67% (servizi) → reddito 67.000€ → imposta 10.050€
  • Coefficiente 40% (commercio) → reddito 40.000€ → imposta 6.000€

La differenza tra avere un’attività commerciale prevalente (40%) e una professionale prevalente (78%) può valere oltre 5.000€ di imposte all’anno a parità di fatturato.

Combinazioni svantaggiose (e rischiose)

Attenzione però a queste situazioni:

  • Cambiare ATECO prevalente ogni anno per “ottimizzare”: l’Agenzia delle Entrate può contestare comportamenti elusivi se la prevalenza appare costruita artificialmente
  • Aprire ATECO che non eserciti realmente: rischio di accertamento e perdita del regime forfettario
  • Combinare attività incompatibili con il regime forfettario (es. attività finanziarie particolari, immobiliari ai sensi dell’art. 1 comma 57 L.190/2014)
  • Ignorare il cambio di prevalenza: se la prevalenza cambia di fatto e non lo comunichi, la cassa previdenziale di riferimento può essere quella sbagliata

Il principio guida è la genuinità: ogni attività deve essere reale, ogni cambio di prevalenza deve essere giustificato dai numeri effettivi.

Cambio di prevalenza durante l’anno

Cosa succede se nel corso dell’anno l’attività che era prevalente diventa secondaria? Per esempio, un grafico che a inizio anno fa l’80% di fatturato come libero professionista e poi sviluppa una linea di prodotti digitali venduti online che a dicembre rappresenta il 60% del fatturato.

La regola operativa è la seguente:

  • Il coefficiente di redditività applicato all’intero anno fiscale è quello dell’attività che risulta prevalente a fine anno (sulla base dei compensi totali del periodo d’imposta)
  • Il cambio di ATECO principale in visura va comunicato con AA9/12 di variazione entro 30 giorni dal momento in cui ti rendi conto del cambio strutturale
  • Le cause ostative vanno valutate sull’attività prevalente reale: per esempio, se un dipendente sviluppa un’attività che si rivolge prevalentemente al proprio datore di lavoro e questa diventa l’attività principale (anche solo come ATECO secondario), può scattare la causa ostativa

Per le cause ostative complete del regime forfettario, vedi la nostra guida dedicata alle cause ostative del regime forfettario.

Impatto sulla gestione previdenziale

Ogni codice ATECO è collegato a una cassa previdenziale. Quando hai più ATECO, possono verificarsi tre scenari:

1. Tutti gli ATECO afferiscono alla stessa cassa

Esempio: due attività professionali entrambe in Gestione Separata INPS, oppure due attività entrambe artigiane. In questo caso paghi i contributi normalmente sulla base del reddito complessivo.

2. ATECO prevalente determina la cassa

Quando le attività afferiscono a casse diverse, in genere la cassa di iscrizione segue l’attività prevalente. Esempio: estetista (artigiana — INPS gestione artigiani) + corsi formativi occasionali (Gestione Separata) → l’iscrizione principale è agli artigiani.

3. Doppia iscrizione previdenziale

In alcuni casi è obbligatoria la doppia iscrizione. Esempio reale:

  • Marco è psicologo (ATECO 86.90.30, coefficiente 78%) iscritto a ENPAP
  • Apre un corso online di psicologia (ATECO 85.51.00, coefficiente 78%)
  • Stesso coefficiente, MA la cassa è diversa: i compensi dei corsi vanno in Gestione Separata INPS
  • Risultato: Marco paga ENPAP sull’attività di psicologo + Gestione Separata sui ricavi dei corsi → doppia iscrizione obbligatoria

Casi tipici di doppia iscrizione:

  • Professionista con cassa autonoma + attività commerciale → cassa professionale + Gestione commercianti
  • Artigiano + libero professionista senza cassa → Gestione artigiani + Gestione Separata
  • Avvocato + corsi formativi → Cassa Forense + Gestione Separata

La doppia iscrizione comporta doppi obblighi contributivi e raddoppia gli adempimenti. Va valutata attentamente prima di aprire un ATECO secondario su una cassa diversa.

Limite investimenti 20.000€ con più ATECO

Tra i requisiti del regime forfettario c’è il limite di 20.000€ lordi per spese di lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori. Con più ATECO la regola è la stessa del limite degli 85.000€: il calcolo si fa sulla somma di tutte le attività, non per singolo codice.

Esempio: se hai 12.000€ di spese personale per l’attività A e 10.000€ per l’attività B, il totale è 22.000€ — fuori dal limite, quindi causa di fuoriuscita dal forfettario nell’anno successivo.

Anche il limite ulteriore dei 30.000€ di redditi da lavoro dipendente (causa ostativa) si valuta complessivamente sui redditi della persona, non per singola attività.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: tempistiche

Riepiloghiamo gli obblighi comunicativi quando hai più ATECO:

  • Apertura nuovo ATECO secondario: AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio attività
  • Cambio di prevalenza (variazione ATECO principale): AA9/12 entro 30 giorni dal cambio strutturale
  • Chiusura ATECO secondario non più esercitato: AA9/12 di variazione (consigliato per non avere ATECO “inattivi” in visura)
  • Variazioni anagrafiche: 30 giorni

Le omissioni comportano sanzioni amministrative (da 250€ a 2.000€ ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997). Più importante: un ATECO non aggiornato può portare a problemi con la cassa previdenziale e con eventuali bandi/agevolazioni il cui requisito è proprio il codice ATECO.

Domande frequenti su più ATECO in regime forfettario

Posso avere più di 5 codici ATECO sulla stessa partita IVA?

Sì, la legge non pone un limite numerico esplicito. Tuttavia, è prassi non avere più di 4-6 codici ATECO secondari attivi contemporaneamente. Avere troppi codici inattivi può attirare attenzione in caso di controlli e complica la gestione previdenziale.

Devo emettere fatture separate per ciascun ATECO?

No, non è obbligatorio: la fattura è unica per partita IVA. Ma è consigliabile tenere una contabilità interna distinta per attività, in modo da poter calcolare facilmente la prevalenza a fine anno e giustificare il coefficiente applicato in caso di verifica.

Se ho due ATECO con coefficienti diversi, quale uso per la fattura elettronica?

Sulla fattura indichi sempre l’ATECO principale (visura). Il coefficiente di redditività si applica solo al momento del calcolo del reddito imponibile in dichiarazione, quindi non c’entra direttamente con la singola fattura. La fattura segue la regola del regime forfettario standard: senza IVA, con bollo se importo > 77,47€, riferimento alla L. 190/2014.

Posso passare da un solo ATECO a due ATECO senza chiudere e riaprire la P.IVA?

Sì. Basta presentare un AA9/12 di variazione aggiungendo il nuovo codice ATECO. Non serve chiudere la partita IVA né cambiare numero di P.IVA.

Cambiando ATECO principale rischio di perdere il regime forfettario?

No, il cambio di ATECO principale non comporta automaticamente la perdita del regime, a condizione che:

  • la nuova attività prevalente non attivi una causa ostativa (es. attività rivolta prevalentemente a un ex datore di lavoro)
  • tu rispetti tutti i limiti (85.000€, 20.000€ spese, 30.000€ redditi dipendente)
  • la nuova attività sia compatibile con il regime forfettario

Aggiungere un ATECO secondario costa qualcosa?

L’aggiornamento del modello AA9/12 in Agenzia delle Entrate è gratuito. Eventuali costi possono derivare da: aggiornamento visura camerale (16€ + diritti CCIAA per attività iscritte al Registro Imprese), eventuale parcella del commercialista o del CAF, eventuali licenze/SCIA/autorizzazioni specifiche per la nuova attività.

Più ATECO con casse diverse: pago il doppio dei contributi?

Sì, in caso di doppia iscrizione previdenziale paghi i contributi a entrambe le casse, secondo le regole di ciascuna. Per la Gestione Separata INPS l’aliquota è applicata sui compensi netti dell’attività afferente, non su tutti i redditi della partita IVA.

Hai dubbi sui codici ATECO della tua P.IVA forfettaria?

Aggiungere o cambiare codici ATECO nella tua partita IVA forfettaria ha implicazioni fiscali (coefficiente di redditività), previdenziali (cassa di riferimento, possibile doppia iscrizione) e autorizzative (CCIAA, SCIA, licenze). Una scelta sbagliata può costare migliaia di euro all’anno o farti uscire dal regime forfettario.

Al CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo la tua situazione, calcoliamo il coefficiente di redditività ottimale, gestiamo la pratica AA9/12 e ti supportiamo per la corretta gestione della cassa previdenziale. Ti aiutiamo a scegliere la combinazione ATECO più conveniente per la tua attività.

  • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
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Luglio 10, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-10 08:00:002026-05-24 09:54:34Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

regime forfettario partita iva

Indice dei contenuti

  1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
  2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
  3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
  4. Procedura di apertura step-by-step
  5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
  6. Costi e adempimenti del primo anno
  7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
  8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
  9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

  • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
  • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
  • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
  • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
  • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
  • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
  • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

Ecco una tabella comparativa per orientarti:

CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

  • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
  • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
  • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
  • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
  • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
  • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
  • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
  • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

Step 1 – Scelta del regime fiscale

Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

Step 5 – Iscrizione INPS

L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

INPS Gestione Separata

E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
  • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

Casse private per professionisti iscritti ad albi

Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

INPS Artigiani e INPS Commercianti

Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

  • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
  • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
  • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

Altri costi tipici del primo anno:

  • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
  • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
  • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
  • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
  • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

  • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
  • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

  • 16 maggio 2026
  • 20 agosto 2026
  • 16 novembre 2026
  • 16 febbraio 2027

Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 3 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

3. Fatture in Cloud forfettario

Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


Apri la tua Partita IVA con il CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-09 09:00:002026-08-17 10:17:31Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step
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    Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto generale del regime forfettario, introducendo alcune modifiche puntuali che ogni partita IVA deve conoscere. Nessuna rivoluzione, ma aggiustamenti che incidono sui limiti, sulle cause ostative e sugli adempimenti dichiarativi del 2026.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le novita confermate per il 2026, le aspettative non andate a buon fine, le aliquote aggiornate e gli esempi pratici di calcolo delle imposte. La fonte normativa principale e la Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 207), integrata dalle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dalle circolari INPS sui contributi.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026
    2. Limite ricavi 85.000 euro: confermato
    3. Limite 30.000 euro reddito da lavoro dipendente
    4. Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative
    5. Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita
    6. Limite spese personale ridotto a 20.000 euro
    7. Limite investimenti strumentali e fattura elettronica
    8. Novita aspettate ma non confermate
    9. Impatto pratico per categorie di professionisti
    10. Calcolo tasse 2026: esempi pratici
    11. Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026
    12. Adempimenti 2026: scadenze e modelli
    13. Aliquote contributive INPS 2026
    14. FAQ

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    Cosa cambia nel regime forfettario nel 2026

    La Legge di Bilancio 2026 non ha stravolto il regime forfettario: la struttura introdotta dalla legge 190/2014 e le modifiche del 2023-2024 restano l’ossatura di base. Le novita riguardano principalmente:

    • Conferma del limite ricavi a 85.000 euro (non e stato innalzato a 100.000 come ipotizzato in alcune bozze)
    • Conferma del limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente come causa ostativa
    • Conferma dell’aliquota agevolata 5% per i primi 5 anni di nuova attivita
    • Riduzione del limite spese personale da 30.000 a 20.000 euro lordi (gia in vigore dal 2025, riconfermato per il 2026)
    • Adeguamento del Modello Redditi PF 2026 con quadro LM aggiornato
    • Esonero esterometro riconfermato per i forfettari

    Le aliquote contributive INPS Gestione Separata, Artigiani e Commercianti restano invariate rispetto al 2025. Anche le cause ostative strutturali (partecipazione in societa di persone, controllo SRL, ex datore di lavoro) sono confermate senza modifiche.

    Limite ricavi 85.000 euro: confermato per il 2026

    Il limite di ricavi e compensi per accedere e mantenere il regime forfettario resta a 85.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2026 ha smentito l’ipotesi (circolata in fase di discussione parlamentare) di un innalzamento a 100.000 euro.

    Resta in vigore il meccanismo della doppia soglia introdotto dalla Legge di Bilancio 2023:

    SogliaEffettoQuando esce dal regime
    Ricavi fino a 85.000 euroPermanenza nel forfettarioNessuna uscita
    Ricavi tra 85.001 e 100.000 euroUscita ordinariaDall’anno successivo
    Ricavi oltre 100.000 euroUscita immediataDallo stesso anno: ricalcolo IVA su tutte le fatture

    Esempio pratico: un consulente forfettario fattura nel 2026 per 87.000 euro. Resta nel regime per tutto il 2026, ma dal 1 gennaio 2027 passa al regime ordinario o semplificato. Se invece fattura 105.000 euro, esce immediatamente: deve ricalcolare l’IVA su tutte le fatture emesse nell’anno e applicare l’IRPEF a scaglioni.

    Limite 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente

    Il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente resta una causa ostativa per accedere o restare nel regime forfettario. Confermato dalla Legge di Bilancio 2026 senza modifiche.

    La causa ostativa non si applica se il rapporto di lavoro dipendente e cessato. Quindi un dipendente che ha guadagnato 35.000 euro nel 2025 e si e licenziato nel dicembre 2025 puo aprire una P.IVA in regime forfettario nel 2026.

    Attenzione: il limite si calcola sul reddito imponibile da lavoro dipendente (rigo C5 del 730 o RC del modello Redditi), non sul lordo in busta paga. Anche pensioni e indennita NASPI rientrano nel calcolo.

    Aliquota 5% startup: requisiti e cause ostative

    La Legge di Bilancio 2026 conferma l’aliquota agevolata del 5% per i primi 5 anni di nuova attivita. Era circolata l’ipotesi di un’estensione a 7 anni: non e stata accolta.

    I requisiti per accedere al 5% sono:

    • Nuova attivita effettiva: il contribuente non deve aver svolto, nei 3 anni precedenti, attivita artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
    • No prosecuzione: l’attivita non deve costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria per esercitare la professione)
    • Limite ricavi prosecuzione: se l’attivita e prosecuzione di una precedente, l’ammontare dei ricavi nell’anno precedente deve essere stato inferiore al limite forfettario

    Causa ostativa specifica del 5%: non si puo applicare l’aliquota agevolata se il contribuente fattura prevalentemente al proprio ex datore di lavoro (o a soggetti riconducibili). Il riferimento e l’ultimo biennio di lavoro dipendente.

    Esempio: un grafico licenziatosi a giugno 2025 apre P.IVA forfettaria a luglio 2025. Se nel 2026 oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex azienda, perde il 5% e applica il 15%. La verifica si fa anno per anno.

    Aliquota 15% standard e coefficienti di redditivita

    L’aliquota standard del 15% resta invariata anche per il 2026. Si applica:

    • A chi non ha i requisiti per il 5%
    • Dopo i primi 5 anni di attivita per chi era partito con il 5%
    • A chi rientra dopo essere uscito dal regime

    I coefficienti di redditivita per categoria ATECO sono confermati senza modifiche dalla Legge di Bilancio 2026:

    CategoriaCoefficienteEsempi
    Industrie alimentari e bevande40%Pasticcerie, gelaterie
    Commercio all’ingrosso e dettaglio40%Negozi, e-commerce
    Commercio ambulante alimentari40%Mercati alimentari
    Commercio ambulante altri prodotti54%Mercati abbigliamento
    Costruzioni e immobili86%Edilizia, agenzie immobiliari
    Intermediari del commercio62%Procacciatori d’affari, agenti
    Attivita di servizi alberghieri e ristorazione40%B&B, ristoranti, bar
    Attivita professionali, scientifiche, tecniche78%Avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti
    Altre attivita economiche67%Categorie residuali

    Il coefficiente serve per calcolare il reddito imponibile forfettario: si applica ai ricavi/compensi e si ottiene la base su cui calcolare prima i contributi INPS e poi l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

    Limite spese personale ridotto a 20.000 euro

    Una delle modifiche piu rilevanti gia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026 e la riduzione del limite di spese per personale e collaboratori dai precedenti 30.000 euro ai nuovi 20.000 euro lordi annui.

    Si tratta di una causa ostativa: chi nell’anno precedente ha sostenuto spese per personale superiori a 20.000 euro lordi non puo accedere o restare nel regime forfettario.

    Il calcolo dei 20.000 euro include:

    • Lavoro dipendente: stipendi lordi pagati a dipendenti
    • Co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative
    • Lavoro accessorio: voucher, prestazioni occasionali
    • Utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
    • Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o suoi familiari (per imprese familiari)

    Non si conteggiano le prestazioni occasionali pure (sotto 5.000 euro l’anno) e le consulenze professionali con P.IVA.

    Esempio: un artigiano forfettario con un dipendente part-time da 18.000 euro lordi annui resta nel regime. Se assume un secondo collaboratore, supera i 20.000 e l’anno successivo esce dal forfettario.

    Limite investimenti strumentali e fattura elettronica

    Il limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali nei 3 anni precedenti resta invariato per il 2026. La verifica si fa al lordo degli ammortamenti, considerando il costo di acquisto.

    Cosa rientra nel calcolo:

    • Beni strumentali nuovi e usati di proprieta
    • Beni in locazione finanziaria (al valore di acquisto)
    • Leasing operativo e noleggio: si conteggia il canone annuo
    • Auto: 50% del valore per uso promiscuo

    Sulla fatturazione elettronica, dal 2024 e obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni: la storica esenzione e definitivamente terminata. Ogni fattura deve essere emessa in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

    Resta confermato l’esonero dall’esterometro (comunicazione operazioni transfrontaliere) per i forfettari sotto la soglia di 25.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Sopra questa soglia, l’obbligo si estende e va effettuata la trasmissione XML al SDI per le operazioni con l’estero.

    Sul bollo virtuale per le fatture sopra 77,47 euro la gestione resta trimestrale: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 e il pagamento avviene entro il 30 del mese successivo a ciascun trimestre.

    Novita aspettate ma non confermate dalla Legge di Bilancio 2026

    Durante l’iter parlamentare erano state ipotizzate diverse modifiche al regime forfettario. Nessuna di queste e stata accolta nel testo finale della Legge di Bilancio 2026:

    • Innalzamento del limite a 100.000 euro: respinto. Il tetto resta a 85.000 euro
    • Estensione dell’aliquota 5% a 7 anni: respinta. Restano 5 anni
    • Riduzione delle aliquote contributive INPS Gestione Separata: non prevista. Aliquote invariate
    • Sgravio contributivo strutturale per nuovi forfettari: non confermato (resta solo il taglio del 50% per artigiani e commercianti, prorogato fino al 2026)
    • Nuovo coefficiente per influencer e creator digitali: non introdotto. Si applica il 78% (codice ATECO 73.11.02 o similari)

    L’unica conferma rilevante a favore dei forfettari artigiani e commercianti e la proroga della riduzione contributiva del 35% sui contributi INPS, che resta in vigore per il 2026 su richiesta da inoltrare entro il 28 febbraio 2026.

    Impatto pratico per categorie di professionisti

    Professionisti (coefficiente 78%)

    Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi, consulenti: nessuna modifica diretta. Il coefficiente 78% resta invariato. Chi e iscritto a Cassa Professionale (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ecc.) versa secondo i regolamenti delle rispettive casse, mentre chi e in Gestione Separata INPS applica le aliquote 26,07% / 24%.

    Artigiani e commercianti (coefficiente 40%)

    Per artigiani e commercianti la riduzione del limite spese personale a 20.000 euro e la novita piu impattante. Una bottega che impiega un dipendente e un collaboratore familiare puo facilmente superare la soglia. La riduzione contributiva del 35% resta confermata anche per il 2026.

    Influencer, content creator e digital workers

    Nessuna novita specifica. Si applicano le regole generali. Il codice ATECO piu utilizzato e il 73.11.02 (attivita di influencer e creator) con coefficiente 78%. La causa ostativa “ex datore di lavoro” puo riguardare chi era prima dipendente e ora lavora come freelance per la stessa azienda.

    Calcolo tasse 2026: due esempi pratici

    Esempio 1: consulente con 30.000 euro di compensi (5% startup)

    Consulente al primo anno di attivita, codice ATECO professionale (78%), iscritto a Gestione Separata INPS:

    Compensi lordi 202630.000 euro
    Coefficiente redditivita 78%23.400 euro
    Contributi INPS Gestione Separata 26,07%6.100 euro
    Reddito imponibile (23.400 – 6.100)17.300 euro
    Imposta sostitutiva 5%865 euro
    Totale tasse + contributi6.965 euro
    Netto annuo23.035 euro

    Esempio 2: professionista con 60.000 euro di compensi (15% standard)

    Stesso profilo, sesto anno di attivita (decade il 5%), 60.000 euro di compensi:

    Compensi lordi 202660.000 euro
    Coefficiente redditivita 78%46.800 euro
    Contributi INPS Gestione Separata 26,07%12.200 euro
    Reddito imponibile (46.800 – 12.200)34.600 euro
    Imposta sostitutiva 15%5.190 euro
    Totale tasse + contributi17.390 euro
    Netto annuo42.610 euro

    I valori sono indicativi. Per un calcolo personalizzato considerando contributi gia versati, deduzioni e situazioni specifiche, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.

    Cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026 (per redditi 2025)

    Il Modello Redditi PF 2026 (per i redditi prodotti nel 2025) presenta alcuni adeguamenti tecnici nei quadri rilevanti per i forfettari.

    Quadro LM (regime forfettario)

    Il quadro LM e stato aggiornato per recepire le verifiche sul nuovo limite spese personale di 20.000 euro. La sezione I (regime forfettario) richiede l’indicazione di:

    • Codice ATECO e coefficiente di redditivita
    • Ricavi/compensi 2025
    • Reddito determinato forfettariamente
    • Contributi previdenziali deducibili
    • Imposta sostitutiva (5% o 15%)
    • Acconti versati

    Quadro RW (monitoraggio attivita estere e crypto)

    Anche i forfettari devono compilare il quadro RW se detengono cryptovalute, conti esteri, immobili all’estero o altre attivita finanziarie estere. La novita 2026 riguarda l’IVAFE su crypto e l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (33% dal 2026).

    Quadro RT (capital gain)

    Il quadro RT serve per dichiarare plusvalenze su cessioni di partecipazioni, titoli e crypto. Il regime forfettario e separato: il quadro LM non assorbe le plusvalenze finanziarie, che vanno tassate autonomamente.

    Adempimenti 2026: scadenze e modelli

    Gli adempimenti 2026 per i forfettari sono semplificati ma non assenti. Ecco la mappa completa:

    AdempimentoQuandoNote
    Versamenti F24 (saldo 2025 + acconto 2026)30 giugno 2026 (rateizzabile)Codice tributo 1790 (5%) o 1791 (15%)
    Modello Redditi PF 202630 ottobre 2026 (telematico)Quadro LM obbligatorio
    LIPE (liquidazioni IVA periodiche)NON DOVUTAForfettari esonerati
    Modello 77031 ottobre 2026SOLO se sostituti d’imposta (con dipendenti)
    Certificazione Unica (CU)31 marzo 2026SOLO se sostituti d’imposta
    Bollo virtuale fattureTrimestraleAvviso automatico Agenzia Entrate
    Comunicazione esterometroTrimestrale (se obbligati)Esonero sotto 25.000 euro ricavi

    Il forfettario non ha l’obbligo di presentare il modello IVA annuale, le LIPE, lo spesometro e la dichiarazione IRAP. Resta esonerato anche dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita).

    Aliquote contributive INPS 2026 (invariate)

    Le aliquote contributive INPS per il 2026 restano allineate a quelle del 2025. Confermate dalla Legge di Bilancio e dalla circolare INPS di inizio anno:

    GestioneAliquota 2026Note
    Gestione Separata – professionisti senza altra cassa26,07%25% IVS + 1,07% prestazioni
    Gestione Separata – pensionati o gia coperti24%Senza aliquota aggiuntiva
    Artigiani24,48%Riduzione 35% per forfettari su richiesta
    Commercianti24,48% + 0,48 indennitaRiduzione 35% per forfettari su richiesta

    Per artigiani e commercianti forfettari, la riduzione contributiva del 35% e prorogata fino al 2026 e va richiesta entro il 28 febbraio 2026 tramite il portale “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

    FAQ – Domande frequenti

    1. Il limite di 85.000 euro sara aumentato a 100.000 euro nel 2026?

    No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il limite a 85.000 euro. La soglia di 100.000 euro resta come “uscita immediata” con ricalcolo IVA, non come nuovo tetto di accesso.

    2. L’aliquota 5% per le startup e stata estesa a 7 anni?

    No. Resta confermata per i primi 5 anni di nuova attivita. L’estensione a 7 anni era stata ipotizzata in fase di discussione parlamentare ma non e entrata nel testo finale.

    3. Come si calcolano i 20.000 euro di limite spese personale?

    Si sommano dipendenti (lordo busta paga), co.co.co., voucher di lavoro accessorio, utili agli associati con apporto di solo lavoro e prestazioni di familiari nelle imprese familiari. Non si conteggiano consulenze con P.IVA e prestazioni occasionali sotto 5.000 euro.

    4. Devo emettere fattura elettronica anche se sono forfettario?

    Si. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria per tutti i forfettari, senza eccezioni di soglia. L’emissione avviene tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

    5. Posso restare nel forfettario se ho 32.000 euro di reddito da pensione?

    No. La pensione rientra nei redditi da lavoro dipendente o assimilati ai fini della causa ostativa. Sopra i 30.000 euro non e possibile applicare il regime forfettario.

    6. Devo presentare LIPE o modello IVA come forfettario?

    No. I forfettari sono esonerati da LIPE, modello IVA annuale, spesometro, ISA e IRAP. Devono solo presentare il Modello Redditi PF con quadro LM e versare imposta sostitutiva e contributi.

    7. Quando si paga il bollo virtuale sulle fatture forfettarie?

    Trimestralmente: l’Agenzia delle Entrate genera l’avviso F24 entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il pagamento va fatto entro il 30 dello stesso mese. Si applica alle fatture sopra 77,47 euro non soggette a IVA.

    Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario 2026?

    Il regime forfettario resta uno strumento conveniente per partite IVA con ricavi entro 85.000 euro, ma le novita 2026 (limite spese personale, fattura elettronica obbligatoria, adempimenti dichiarativi) richiedono una pianificazione attenta per evitare uscite forzate o errori in dichiarazione.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per partite IVA in regime forfettario:

    • Verifica requisiti e cause ostative per accesso o permanenza
    • Calcolo previsionale di tasse e contributi 2026
    • Compilazione e invio del Modello Redditi PF con quadro LM
    • Gestione fatturazione elettronica e bollo virtuale
    • Pratiche di richiesta riduzione contributiva 35% per artigiani e commercianti
    • Consulenza su passaggio da forfettario a contabilita semplificata o ordinaria

    Contattaci per fissare un appuntamento presso la sede di Udine: i nostri consulenti analizzano la tua situazione e ti accompagnano in tutti gli adempimenti 2026 in piena conformita normativa.

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    Luglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 08:00:002026-05-24 09:54:32Novita Regime Forfettario 2026: Tutte le Modifiche della Legge di Bilancio
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Aprire una partita IVA in regime forfettario non significa essere costretti a una sola attività. Molti professionisti e piccoli imprenditori scoprono nel tempo nuove opportunità di business e si chiedono se sia possibile gestire più codici ATECO contemporaneamente all’interno della stessa partita IVA forfettaria. La risposta è sì, ma con regole precise da conoscere per non rischiare contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e per scegliere la combinazione fiscalmente più conveniente.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come registrare più codici ATECO, come funziona il coefficiente di redditività con attività multiple, quale soglia rispettare per il limite degli 85.000€ e quali sono i casi pratici più frequenti — dall’architetto che vende online all’estetista che organizza corsi formativi.

    Questa guida è complementare al nostro approfondimento sulla doppia partita IVA, che riguarda invece l’apertura di due partite IVA distinte.

    Indice dei contenuti

    1. Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?
    2. ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza
    3. Come registrare più ATECO: modello AA9/12
    4. Coefficiente di redditività con più ATECO
    5. Limite 85.000€ e somma dei compensi
    6. Casi pratici: combinazioni reali
    7. Combinazioni vantaggiose e svantaggiose
    8. Cambio di prevalenza durante l’anno
    9. Impatto sulla gestione previdenziale
    10. Limite investimenti 20.000€ con più ATECO
    11. Domande frequenti

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    Una P.IVA forfettaria può avere più codici ATECO?

    Sì, una partita IVA in regime forfettario può avere più codici ATECO. La normativa italiana (Legge 190/2014) non pone alcun divieto a esercitare attività multiple sotto la stessa partita IVA. Anzi, è una situazione molto comune: il libero professionista che diversifica i ricavi, l’artigiano che amplia la gamma di servizi, il commerciante che aggiunge una linea online.

    L’unico vincolo riguarda la compatibilità tra codici ATECO: ogni nuovo codice deve essere coerente con la natura giuridica della partita IVA (ditta individuale, libero professionista) e non deve attivare cause ostative al regime forfettario. Per esempio, un dipendente non può aprire un’attività che si configuri come prevalentemente rivolta verso il proprio datore di lavoro.

    L’Agenzia delle Entrate, attraverso varie risposte ad interpello (ad esempio Risposta n. 169/2020), ha chiarito che il forfettario “non è incompatibile con l’esercizio di più attività identificate con codici ATECO differenti”. L’importante è gestire correttamente la fatturazione separata e applicare il giusto coefficiente di redditività.

    ATECO principale vs ATECO secondari: la differenza

    Quando hai più codici ATECO, l’Agenzia delle Entrate richiede di indicarne uno come principale (prevalente) e gli altri come secondari (accessori). La distinzione non è formale: ha conseguenze fiscali concrete sul calcolo del reddito e sulla cassa previdenziale di iscrizione.

    ATECO principale

    L’ATECO principale identifica l’attività prevalente, quella da cui deriva la quota maggiore di fatturato. Il criterio per stabilire la prevalenza è chiaro: è prevalente l’attività che genera oltre il 51% dei compensi annui. In caso di parità o difficoltà di calcolo, vale il principio della “stabilità”: prevale l’attività esercitata in modo più strutturato e continuativo.

    ATECO secondari

    Gli ATECO secondari sono attività complementari, accessorie o di diversificazione che generano una parte minoritaria del fatturato. Possono essere uno o più di uno (la legge non fissa un limite numerico, anche se l’Agenzia delle Entrate generalmente accetta fino a 5-6 codici secondari senza obiezioni).

    Importante: ogni codice ATECO deve essere effettivamente esercitato. Aprire codici “preventivi” che non corrispondono ad attività reali è sconsigliato e può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

    Come registrare più ATECO: modello AA9/12

    La registrazione di codici ATECO multipli avviene tramite il modello AA9/12, il documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare inizio attività, variazioni e cessazioni delle persone fisiche. Esistono due scenari principali.

    1. Apertura iniziale con più ATECO

    Se sai già fin dall’inizio di voler esercitare più attività, puoi indicare tutti i codici ATECO direttamente in fase di apertura della partita IVA. Nel modello AA9/12 troverai il quadro B (attività esercitate): qui inserisci il codice prevalente e, nel riquadro dedicato, gli eventuali codici secondari.

    2. Variazione successiva

    Se hai già una partita IVA aperta e vuoi aggiungere un nuovo ATECO, presenti un AA9/12 di variazione. La modifica è gratuita e va effettuata entro 30 giorni dall’inizio effettivo della nuova attività. La variazione produce effetti immediati: dal giorno della comunicazione puoi fatturare anche con il nuovo codice.

    Modalità di invio

    • Online via SPID/CIE sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi – Partita IVA”)
    • Tramite intermediario abilitato (commercialista, CAF)
    • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (su appuntamento)

    Se hai una partita IVA artigiana o commerciale iscritta in Camera di Commercio, oltre all’AA9/12 dovrai aggiornare anche la visura camerale tramite ComUnica.

    Coefficiente di redditività con più ATECO

    Questo è probabilmente il punto più delicato e meno conosciuto. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per un coefficiente di redditività che varia da attività a attività (40% commercio, 67% servizi, 78% professioni, 86% costruzioni, ecc.).

    Quando hai più ATECO, la regola dell’Agenzia delle Entrate (chiarita nella Circolare 10/E/2016) è chiara: si applica il coefficiente di redditività dell’attività prevalente a tutto il fatturato complessivo. Non si fa una media ponderata, non si applicano coefficienti differenti alle singole attività.

    Esempio concreto

    • Attività A (coefficiente 78%): fatturato 32.000€ → 80% del totale
    • Attività B (coefficiente 40%): fatturato 8.000€ → 20% del totale
    • Coefficiente unico applicato: 78% (perché A è prevalente)
    • Reddito imponibile = 40.000€ × 78% = 31.200€

    Questa regola può essere svantaggiosa se l’attività prevalente ha un coefficiente alto e quella secondaria un coefficiente basso. Al contrario, può essere conveniente se la prevalenza è invertita.

    La soglia del 51%

    Per essere considerata prevalente, un’attività deve generare più del 51% dei compensi annui. Se nessuna attività raggiunge questa soglia (per esempio 45% + 35% + 20%), prevale comunque quella con la quota maggiore. Il calcolo si fa a fine anno sulla base della contabilità effettiva, non delle previsioni iniziali.

    Limite 85.000€ e somma dei compensi

    La soglia di permanenza nel regime forfettario è di 85.000€ di compensi annui. Con più codici ATECO la regola è semplice: il limite si calcola sulla somma totale di tutti i compensi, senza distinzioni per attività.

    Esempio: se incassi 60.000€ con l’attività principale (architetto) e 30.000€ con l’attività secondaria (e-commerce), il totale è 90.000€ — oltre il limite. Anche se nessuna delle due attività singolarmente supererebbe gli 85.000€, la somma fa scattare la fuoriuscita dal forfettario (con regole differenti se hai superato 100.000€ rispetto a 85.000-100.000€).

    Per gli aspetti operativi del superamento della soglia, ti rimandiamo alla nostra guida specifica sulla soglia di 85.000€ nel regime forfettario.

    Casi pratici: combinazioni reali

    Caso 1 — Architetto con e-commerce di design

    Marco è architetto e vuole vendere online complementi d’arredo da lui disegnati.

    • ATECO principale: 71.11.00 (Attività degli studi di architettura) — coefficiente 78%
    • ATECO secondario: 47.91.10 (Commercio al dettaglio prodotti via internet) — coefficiente 40%
    • Fatturato: 30.000€ architetto + 10.000€ e-commerce = 40.000€
    • Coefficiente applicato: 78% (architetto prevalente con 75% del totale)
    • Reddito imponibile: 40.000€ × 78% = 31.200€
    • Imposta sostitutiva 15%: 4.680€

    Se Marco fosse partito con due partite IVA separate, avrebbe pagato 78% sui 30K (architetto) + 40% sui 10K (e-commerce). Risultato: 23.400€ + 4.000€ = 27.400€ di reddito, contro i 31.200€ con un’unica P.IVA. Differenza: 3.800€.

    Caso 2 — Estetista con corsi formativi

    Laura ha un centro estetico e tiene anche corsi di trucco semi-permanente.

    • ATECO 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) — coefficiente 67%
    • ATECO 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi e altra istruzione) — coefficiente 78%

    Scenario A — Estetista prevalente (70% fatturato): Si applica il coefficiente 67% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 33.500€.

    Scenario B — Corsi prevalenti (60% fatturato): Si applica il coefficiente 78% a tutto. Su 50.000€ totali → reddito 39.000€.

    In questo caso a Laura conviene mantenere l’estetica come prevalente, non solo per coerenza con la sua attività storica ma anche perché il coefficiente 67% è più favorevole del 78%.

    Caso 3 — Personal trainer con vendita integratori

    Luca è personal trainer e vuole vendere integratori ai suoi clienti.

    • ATECO 85.51.00 o 93.13.00 (attività sportive) — coefficiente 78%
    • ATECO 47.75.10 o simili (commercio al dettaglio prodotti per igiene/integratori) — coefficiente 40%

    Attenzione: la vendita di integratori al pubblico richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’apertura di posizione INPS gestione commercianti e potenzialmente la SCIA al Comune. Non è un semplice “aggiungo un ATECO al volo”: va valutato attentamente l’aspetto autorizzativo, oltre a quello fiscale.

    Combinazioni vantaggiose e svantaggiose

    Combinazioni potenzialmente vantaggiose

    La logica fiscale è chiara: più basso è il coefficiente di redditività, più basso è il reddito imponibile. Quindi, a parità di compensi, conviene avere come prevalente l’attività con coefficiente più basso.

    Confronto a parità di 100.000€ di compensi:

    • Coefficiente 78% (professionisti) → reddito 78.000€ → imposta 11.700€
    • Coefficiente 67% (servizi) → reddito 67.000€ → imposta 10.050€
    • Coefficiente 40% (commercio) → reddito 40.000€ → imposta 6.000€

    La differenza tra avere un’attività commerciale prevalente (40%) e una professionale prevalente (78%) può valere oltre 5.000€ di imposte all’anno a parità di fatturato.

    Combinazioni svantaggiose (e rischiose)

    Attenzione però a queste situazioni:

    • Cambiare ATECO prevalente ogni anno per “ottimizzare”: l’Agenzia delle Entrate può contestare comportamenti elusivi se la prevalenza appare costruita artificialmente
    • Aprire ATECO che non eserciti realmente: rischio di accertamento e perdita del regime forfettario
    • Combinare attività incompatibili con il regime forfettario (es. attività finanziarie particolari, immobiliari ai sensi dell’art. 1 comma 57 L.190/2014)
    • Ignorare il cambio di prevalenza: se la prevalenza cambia di fatto e non lo comunichi, la cassa previdenziale di riferimento può essere quella sbagliata

    Il principio guida è la genuinità: ogni attività deve essere reale, ogni cambio di prevalenza deve essere giustificato dai numeri effettivi.

    Cambio di prevalenza durante l’anno

    Cosa succede se nel corso dell’anno l’attività che era prevalente diventa secondaria? Per esempio, un grafico che a inizio anno fa l’80% di fatturato come libero professionista e poi sviluppa una linea di prodotti digitali venduti online che a dicembre rappresenta il 60% del fatturato.

    La regola operativa è la seguente:

    • Il coefficiente di redditività applicato all’intero anno fiscale è quello dell’attività che risulta prevalente a fine anno (sulla base dei compensi totali del periodo d’imposta)
    • Il cambio di ATECO principale in visura va comunicato con AA9/12 di variazione entro 30 giorni dal momento in cui ti rendi conto del cambio strutturale
    • Le cause ostative vanno valutate sull’attività prevalente reale: per esempio, se un dipendente sviluppa un’attività che si rivolge prevalentemente al proprio datore di lavoro e questa diventa l’attività principale (anche solo come ATECO secondario), può scattare la causa ostativa

    Per le cause ostative complete del regime forfettario, vedi la nostra guida dedicata alle cause ostative del regime forfettario.

    Impatto sulla gestione previdenziale

    Ogni codice ATECO è collegato a una cassa previdenziale. Quando hai più ATECO, possono verificarsi tre scenari:

    1. Tutti gli ATECO afferiscono alla stessa cassa

    Esempio: due attività professionali entrambe in Gestione Separata INPS, oppure due attività entrambe artigiane. In questo caso paghi i contributi normalmente sulla base del reddito complessivo.

    2. ATECO prevalente determina la cassa

    Quando le attività afferiscono a casse diverse, in genere la cassa di iscrizione segue l’attività prevalente. Esempio: estetista (artigiana — INPS gestione artigiani) + corsi formativi occasionali (Gestione Separata) → l’iscrizione principale è agli artigiani.

    3. Doppia iscrizione previdenziale

    In alcuni casi è obbligatoria la doppia iscrizione. Esempio reale:

    • Marco è psicologo (ATECO 86.90.30, coefficiente 78%) iscritto a ENPAP
    • Apre un corso online di psicologia (ATECO 85.51.00, coefficiente 78%)
    • Stesso coefficiente, MA la cassa è diversa: i compensi dei corsi vanno in Gestione Separata INPS
    • Risultato: Marco paga ENPAP sull’attività di psicologo + Gestione Separata sui ricavi dei corsi → doppia iscrizione obbligatoria

    Casi tipici di doppia iscrizione:

    • Professionista con cassa autonoma + attività commerciale → cassa professionale + Gestione commercianti
    • Artigiano + libero professionista senza cassa → Gestione artigiani + Gestione Separata
    • Avvocato + corsi formativi → Cassa Forense + Gestione Separata

    La doppia iscrizione comporta doppi obblighi contributivi e raddoppia gli adempimenti. Va valutata attentamente prima di aprire un ATECO secondario su una cassa diversa.

    Limite investimenti 20.000€ con più ATECO

    Tra i requisiti del regime forfettario c’è il limite di 20.000€ lordi per spese di lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori. Con più ATECO la regola è la stessa del limite degli 85.000€: il calcolo si fa sulla somma di tutte le attività, non per singolo codice.

    Esempio: se hai 12.000€ di spese personale per l’attività A e 10.000€ per l’attività B, il totale è 22.000€ — fuori dal limite, quindi causa di fuoriuscita dal forfettario nell’anno successivo.

    Anche il limite ulteriore dei 30.000€ di redditi da lavoro dipendente (causa ostativa) si valuta complessivamente sui redditi della persona, non per singola attività.

    Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: tempistiche

    Riepiloghiamo gli obblighi comunicativi quando hai più ATECO:

    • Apertura nuovo ATECO secondario: AA9/12 entro 30 giorni dall’inizio attività
    • Cambio di prevalenza (variazione ATECO principale): AA9/12 entro 30 giorni dal cambio strutturale
    • Chiusura ATECO secondario non più esercitato: AA9/12 di variazione (consigliato per non avere ATECO “inattivi” in visura)
    • Variazioni anagrafiche: 30 giorni

    Le omissioni comportano sanzioni amministrative (da 250€ a 2.000€ ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 471/1997). Più importante: un ATECO non aggiornato può portare a problemi con la cassa previdenziale e con eventuali bandi/agevolazioni il cui requisito è proprio il codice ATECO.

    Domande frequenti su più ATECO in regime forfettario

    Posso avere più di 5 codici ATECO sulla stessa partita IVA?

    Sì, la legge non pone un limite numerico esplicito. Tuttavia, è prassi non avere più di 4-6 codici ATECO secondari attivi contemporaneamente. Avere troppi codici inattivi può attirare attenzione in caso di controlli e complica la gestione previdenziale.

    Devo emettere fatture separate per ciascun ATECO?

    No, non è obbligatorio: la fattura è unica per partita IVA. Ma è consigliabile tenere una contabilità interna distinta per attività, in modo da poter calcolare facilmente la prevalenza a fine anno e giustificare il coefficiente applicato in caso di verifica.

    Se ho due ATECO con coefficienti diversi, quale uso per la fattura elettronica?

    Sulla fattura indichi sempre l’ATECO principale (visura). Il coefficiente di redditività si applica solo al momento del calcolo del reddito imponibile in dichiarazione, quindi non c’entra direttamente con la singola fattura. La fattura segue la regola del regime forfettario standard: senza IVA, con bollo se importo > 77,47€, riferimento alla L. 190/2014.

    Posso passare da un solo ATECO a due ATECO senza chiudere e riaprire la P.IVA?

    Sì. Basta presentare un AA9/12 di variazione aggiungendo il nuovo codice ATECO. Non serve chiudere la partita IVA né cambiare numero di P.IVA.

    Cambiando ATECO principale rischio di perdere il regime forfettario?

    No, il cambio di ATECO principale non comporta automaticamente la perdita del regime, a condizione che:

    • la nuova attività prevalente non attivi una causa ostativa (es. attività rivolta prevalentemente a un ex datore di lavoro)
    • tu rispetti tutti i limiti (85.000€, 20.000€ spese, 30.000€ redditi dipendente)
    • la nuova attività sia compatibile con il regime forfettario

    Aggiungere un ATECO secondario costa qualcosa?

    L’aggiornamento del modello AA9/12 in Agenzia delle Entrate è gratuito. Eventuali costi possono derivare da: aggiornamento visura camerale (16€ + diritti CCIAA per attività iscritte al Registro Imprese), eventuale parcella del commercialista o del CAF, eventuali licenze/SCIA/autorizzazioni specifiche per la nuova attività.

    Più ATECO con casse diverse: pago il doppio dei contributi?

    Sì, in caso di doppia iscrizione previdenziale paghi i contributi a entrambe le casse, secondo le regole di ciascuna. Per la Gestione Separata INPS l’aliquota è applicata sui compensi netti dell’attività afferente, non su tutti i redditi della partita IVA.

    Hai dubbi sui codici ATECO della tua P.IVA forfettaria?

    Aggiungere o cambiare codici ATECO nella tua partita IVA forfettaria ha implicazioni fiscali (coefficiente di redditività), previdenziali (cassa di riferimento, possibile doppia iscrizione) e autorizzative (CCIAA, SCIA, licenze). Una scelta sbagliata può costare migliaia di euro all’anno o farti uscire dal regime forfettario.

    Al CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo la tua situazione, calcoliamo il coefficiente di redditività ottimale, gestiamo la pratica AA9/12 e ti supportiamo per la corretta gestione della cassa previdenziale. Ti aiutiamo a scegliere la combinazione ATECO più conveniente per la tua attività.

    • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
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    Luglio 10, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-10 08:00:002026-05-24 09:54:34Più ATECO in Regime Forfettario 2026: Come Gestire Attività Multiple
    PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

    Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step

    regime forfettario partita iva

    Indice dei contenuti

    1. Chi deve aprire Partita IVA nel 2026
    2. Forfettario vs Ordinario: la prima scelta
    3. Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto
    4. Procedura di apertura step-by-step
    5. Cassa previdenziale: quale ti spetta
    6. Costi e adempimenti del primo anno
    7. Software di fatturazione: la scelta al day 1
    8. Errori comuni dei neo-titolari di P.IVA
    9. Domande frequenti sull’apertura P.IVA 2026

    Stai pensando di aprire Partita IVA 2026 ma non sai da dove iniziare? Tranquillo, sei nel posto giusto. Aprire la P.IVA e un passaggio importante, ma con le informazioni giuste e il supporto del CAF diventa una procedura semplice e veloce. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come aprire P.IVA 2026, quale regime fiscale scegliere, come selezionare il codice ATECO giusto per la tua attivita e quali sono i costi reali del primo anno. Che tu sia un freelance alle prime armi, un neolaureato o un lavoratore in transizione, aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per iniziare a fatturare legalmente i tuoi servizi. Ti accompagniamo dall’iscrizione fino all’emissione della prima fattura, evitando gli errori piu comuni che fanno perdere tempo e soldi ai neo-imprenditori.

    Chi deve aprire Partita IVA nel 2026

    Devi aprire Partita IVA 2026 ogni volta che svolgi un’attivita economica abituale (anche part-time) volta a produrre reddito. La regola e semplice: se l’attivita non e occasionale ma continuativa, la P.IVA e obbligatoria, indipendentemente dall’importo fatturato. Molti pensano che ci sia una soglia minima sotto la quale si puo lavorare senza P.IVA, ma non e cosi: il discrimine e l’abitualita della prestazione, non l’ammontare dei compensi.

    I casi tipici in cui aprire P.IVA 2026 e obbligatorio sono i seguenti:

    • Freelance e professionisti che lavorano per piu clienti (grafici, copywriter, sviluppatori, traduttori, consulenti)
    • Professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi, osteopati, dietisti, logopedisti
    • Liberi professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici)
    • E-commerce e venditori online anche tramite marketplace come Amazon, Etsy o Vinted (sopra una certa frequenza)
    • Artigiani e commercianti che aprono un’attivita in proprio
    • Influencer e creator con guadagni stabili da contenuti, sponsorizzazioni o affiliate marketing
    • Lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro lordi annui o che lavorano in modo continuativo per lo stesso committente

    Un errore frequente riguarda le prestazioni occasionali: si possono fare senza P.IVA solo se sono davvero sporadiche e non rappresentano la tua attivita principale. Se ti accorgi che il lavoro e diventato regolare, devi aprire Partita IVA 2026 entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, per evitare sanzioni dall’Agenzia delle Entrate.

    Forfettario vs Ordinario: la prima scelta quando apri Partita IVA 2026

    La prima decisione importante quando vuoi aprire Partita IVA 2026 e il regime fiscale. Esistono due opzioni principali: il regime forfettario (agevolato) e il regime ordinario (semplificato o ordinario vero e proprio). La scelta giusta dipende dal tuo volume di affari previsto, dal tipo di attivita e dalle spese che dovrai sostenere.

    Il regime forfettario e quasi sempre la scelta migliore per chi parte da zero. Prevede una imposta sostitutiva unica del 15% (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP) oppure del 5% per i primi 5 anni se sei una nuova attivita che non hai mai svolto prima. In parole semplici, paghi una tassa sola al posto di tre.

    Ecco una tabella comparativa per orientarti:

    CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
    Limite ricavi/compensi85.000 euro annuiNessun limite
    Imposta15% (5% startup primi 5 anni)IRPEF a scaglioni 23%-43%
    IVA in fatturaEsente (no IVA)Si (22% standard)
    Fatturazione elettronicaObbligatoriaObbligatoria
    Tenuta contabilitaSemplificataCompleta
    Deducibilita speseForfettaria (coefficiente)Analitica per ogni spesa
    Ritenuta d’accontoNon si applicaSi (20%)

    Il primo anno forfettario e particolarmente conveniente: oltre all’aliquota ridotta al 5%, non devi gestire l’IVA, non applichi la ritenuta d’acconto e la contabilita e ridotta al minimo. Per accedere al regime devi rispettare alcuni requisiti: ricavi inferiori a 85.000 euro, spese per personale sotto i 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente sotto i 30.000 euro (se sei dipendente part-time).

    Codice ATECO 2026: come scegliere quello giusto per la tua attivita

    Il codice ATECO 2026 e un codice numerico che identifica l’attivita economica che svolgi. Va indicato nel modulo di apertura della P.IVA e determina aspetti cruciali: il coefficiente di redditivita nel forfettario (cioe la percentuale di ricavi che diventa reddito tassabile), la cassa previdenziale di iscrizione, le eventuali abilitazioni richieste e il regime IVA. Scegliere il codice sbagliato e uno degli errori piu costosi quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Dal 1 aprile 2025 e entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (in uso anche nel 2026), che ha aggiornato e raggruppato molti codici. La transizione dalla precedente classificazione ATECO 2007/2022 e gestita con tabelle di raccordo ufficiali ISTAT: chi aveva gia aperto P.IVA con i vecchi codici e stato riclassificato automaticamente. Per chi apre P.IVA oggi e importante verificare il nuovo codice direttamente sul sito ISTAT, perche molti codici hanno cambiato numerazione.

    Ecco alcuni esempi indicativi delle categorie di attivita piu richieste (i numeri esatti vanno sempre verificati sulla classificazione ATECO 2025 aggiornata):

    • Sviluppatori software e programmatori (sezione 62 – servizi informatici): coefficiente redditivita 67%
    • Consulenti aziendali e di management (sezione 70 – attivita di consulenza imprenditoriale): coefficiente 78%
    • Grafici e designer freelance (sezione 74 – attivita professionali, scientifiche e tecniche): coefficiente 78%
    • Copywriter, traduttori e content creator (sezione 74 oppure sezione 90 – attivita creative artistiche): coefficiente 78%
    • Fisioterapisti (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Psicologi (sezione 86 – assistenza sanitaria): coefficiente 78%
    • Estetisti (sezione 96 – servizi per la persona): coefficiente 67%
    • E-commerce e vendita online (sezione 47 – commercio al dettaglio per corrispondenza/internet): coefficiente 40%
    • Ristorazione e bar (sezione 56): coefficiente 40%

    Il coefficiente di redditivita indica quale percentuale dei tuoi ricavi viene considerata reddito imponibile. Facciamo un esempio: se fatturi 30.000 euro come consulente (coefficiente 78%), il tuo reddito tassabile sara 23.400 euro (30.000 x 78%). Su questi pagherai il 15% (o il 5% se startup), quindi 3.510 euro di imposta sostitutiva (oppure 1.170 euro in caso di startup).

    Procedura di apertura step-by-step per aprire Partita IVA 2026

    Vediamo ora i 6 step concreti per aprire Partita IVA 2026 in modo corretto. La procedura sembra complicata, ma seguendo l’ordine giusto evita ritardi e errori. Tutto il processo, con il supporto del CAF, si conclude in 3-5 giorni lavorativi.

    Step 1 – Scelta del regime fiscale

    Prima di tutto si decide se aderire al regime forfettario o all’ordinario. Come abbiamo visto, nel 95% dei casi il forfettario e la scelta corretta per chi parte. La scelta va comunicata nel modello di apertura: se non la specifichi, vieni inserito automaticamente in regime ordinario, costringendoti a una variazione successiva.

    Step 2 – Scelta del codice ATECO 2026

    Identifica con precisione il codice ATECO che descrive la tua attivita principale. Puoi avere anche piu codici (uno principale e altri secondari) se svolgi attivita diverse. Il codice determina coefficiente, cassa previdenziale e regime IVA, quindi va scelto con cura.

    Step 3 – Compilazione del modello AA9/12 (o ComUnica)

    Per aprire una P.IVA come libero professionista (senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese), si usa il modello AA9/12. Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita, gratuitamente, via PEC oppure dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Se invece apri un’attivita di impresa o artigianale, serve la ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa) tramite il portale Infocamere.

    Step 4 – Attivazione della cassa previdenziale

    In base al codice ATECO scelto, devi iscriverti alla giusta cassa previdenziale: INPS Gestione Separata (professionisti senza albo), Cassa privata (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri), INPS Artigiani o INPS Commercianti.

    Step 5 – Iscrizione INPS

    L’iscrizione all’INPS e obbligatoria per quasi tutti i titolari di P.IVA. Se sei un professionista senza albo, ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Se sei artigiano o commerciante, all’apposita gestione (con contributi fissi minimi obbligatori, anche se non guadagni nulla).

    Step 6 – Emissione prima fattura e fatturazione elettronica

    Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari. Quindi appena apri la P.IVA, devi attrezzarti con un software di fatturazione elettronica abilitato al Sistema di Interscambio (SdI). Vedremo nella sezione 7 quali sono le opzioni migliori.

    Cassa previdenziale: quale ti spetta quando apri P.IVA 2026

    La cassa previdenziale e l’ente a cui versi i contributi pensionistici quando hai la Partita IVA. Dipende dal tipo di attivita e dal codice ATECO che hai scelto. Sbagliare cassa significa versare contributi nel posto sbagliato, perdere coperture e rischiare sanzioni. Vediamo le tre principali tipologie.

    INPS Gestione Separata

    E la cassa per la maggior parte dei liberi professionisti senza albo: consulenti, copywriter, sviluppatori, grafici, formatori, web designer. Per il 2026 le aliquote confermate dalla circolare INPS n. 8/2026 sono:

    • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (la situazione piu comune)
    • 24% per chi ha gia un’altra copertura previdenziale (es. lavoratori dipendenti che aprono P.IVA in parallelo, pensionati)

    Il massimale di reddito per il 2026 oltre il quale non si versano contributi e di 122.295 euro, mentre il minimale di reddito e 18.808 euro. La caratteristica fondamentale della Gestione Separata e che paghi contributi solo su quanto effettivamente fatturi: non ci sono contributi fissi obbligatori.

    Casse private per professionisti iscritti ad albi

    Se sei iscritto a un albo professionale (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici), ti iscrivi alla cassa professionale di categoria: Cassa Forense (avvocati), CNPADC (dottori commercialisti), Inarcassa (architetti e ingegneri), ENPAM (medici), ENPAPI (infermieri), CIPAG (geometri). Ogni cassa ha le sue aliquote, i suoi minimali e le sue regole.

    INPS Artigiani e INPS Commercianti

    Riservata a chi svolge attivita di impresa. Le aliquote 2026 (circolare INPS n. 14/2026) sono: Artigiani 24%, Commercianti 24,48%. Attenzione: in queste due gestioni esistono i contributi fissi obbligatori sul minimale di 18.808 euro, anche se in un anno non hai guadagnato nulla. Per il 2026 i contributi fissi annui sono: Artigiani circa 4.521,36 euro, Commercianti circa 4.611,64 euro. I forfettari possono richiedere la riduzione contributiva del 35%.

    Costi e adempimenti del primo anno con Partita IVA 2026

    Una delle domande piu frequenti di chi vuole aprire Partita IVA 2026 e: “Quanto mi costa davvero il primo anno?”. Sfatiamo subito un mito: aprire P.IVA in se e gratis. L’Agenzia delle Entrate non chiede nessuna tassa per l’apertura. I costi veri arrivano dopo, e dipendono da regime fiscale, cassa e fatturato.

    Facciamo un esempio realistico. Marco apre P.IVA a gennaio 2026 come consulente di marketing freelance (coefficiente 78%) in regime forfettario startup al 5%. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%). Nel primo anno fattura 25.000 euro lordi:

    • Reddito imponibile: 25.000 x 78% = 19.500 euro
    • Imposta sostitutiva 5%: 19.500 x 5% = 975 euro
    • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 x 26,07% = 5.083 euro
    • Totale tasse + contributi: 6.058 euro (circa 24% del fatturato)

    Altri costi tipici del primo anno:

    • Software di fatturazione elettronica: dai 0 euro (Agenzia Entrate gratis, con limiti) ai 40-80 euro annui (software professionali)
    • PEC obbligatoria: circa 10-30 euro annui
    • Firma digitale (se serve): 30-50 euro una tantum
    • Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sopra 77,47 euro in forfettario (a tuo carico)
    • CAF o commercialista: dai 300-500 euro annui (CAF e servizi online) ai 1.500-2.000 euro (commercialista tradizionale)

    Quando si pagano le tasse? Tutti i versamenti si fanno tramite modello F24. Il calendario cambia in base alla cassa previdenziale di iscrizione.

    Per chi e iscritto alla Gestione Separata INPS le scadenze coincidono con il calendario IRPEF:

    • 30 giugno 2026: saldo imposta sostitutiva anno precedente + primo acconto + saldo contributi Gestione Separata
    • 30 novembre 2026: secondo acconto imposta sostitutiva + secondo acconto contributi Gestione Separata

    Per chi e iscritto a INPS Artigiani o Commercianti valgono invece 4 rate trimestrali fisse sul minimale:

    • 16 maggio 2026
    • 20 agosto 2026
    • 16 novembre 2026
    • 16 febbraio 2027

    Il primo anno hai una bella notizia: non paghi acconti sull’imposta sostitutiva perche non esiste un anno precedente. Il nostro consiglio? Metti da parte ogni mese il 25-30% di quanto fatturi: a fine anno avrai esattamente quello che serve per F24 senza brutte sorprese.

    Scegliere il software di fatturazione al day 1 dopo aver aperto P.IVA 2026

    Appena finisci di aprire Partita IVA 2026 e ottieni il numero di P.IVA dall’Agenzia delle Entrate, c’e un’ultima cosa da fare prima di iniziare a fatturare: scegliere il software di fatturazione elettronica. Dal 2024 la fatturazione elettronica e obbligatoria anche per i forfettari, senza eccezioni. Non puoi piu usare il blocchetto cartaceo o un PDF inviato via email: ogni fattura deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

    1. Software Agenzia delle Entrate (gratuito)

    L’Agenzia delle Entrate offre un servizio di fatturazione elettronica gratuito tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Pro: costa zero. Contro: l’interfaccia e ostica, non gestisce in automatico le configurazioni del forfettario (RF19, codice natura N2.2, bollo, diciture obbligatorie). Devi inserire tutto manualmente, e un errore puo rendere la fattura non valida.

    2. Fatturazione Italia (consigliato per chi parte da zero)

    Fatturazione Italia e la soluzione zero-config per forfettari: quando apri la P.IVA forfettaria e crei l’account, il sistema configura automaticamente tutti i parametri tecnici. Non devi sapere cosa sono RF19, N2.2, il bollo da 2 euro sopra 77,47 euro, l’IVA al 0%, la rivalsa INPS: il software se ne occupa per te. Questi i vantaggi concreti: 30 giorni di trial gratis, prezzo bloccato per 3 anni (circa 40-60 euro l’anno), setup automatico per forfettari (codice natura, dicitura obbligatoria, bollo, ritenuta non applicabile) e interfaccia semplificata.

    3. Fatture in Cloud forfettario

    Fatture in Cloud e una delle alternative piu diffuse sul mercato. Pro: brand riconosciuto, app mobile completa, integrazioni con tanti tool. Contro: il prezzo del piano base parte da circa 70-80 euro l’anno (senza prezzo bloccato) e l’interfaccia e meno semplificata. Va bene se hai gia esperienza con software gestionali e cerchi molte integrazioni.

    Il nostro consiglio: per il day 1 del tuo percorso da freelance, scegli un software che ti tolga problemi invece di crearne. Fatturazione Italia e pensata esattamente per questo: lasciare il neo-imprenditore concentrato sul lavoro vero, non sulla burocrazia.

    Errori comuni dei neo-titolari di Partita IVA 2026

    Negli anni abbiamo visto centinaia di persone affrontare l’apertura di P.IVA e commettere errori che hanno generato sanzioni, ritardi e costi extra. Ti elenchiamo i 5 errori piu comuni cosi puoi evitarli fin dal primo giorno quando decidi di aprire P.IVA 2026.

    Errore 1 – Scegliere il codice ATECO sbagliato

    E l’errore piu frequente e piu costoso. Un codice ATECO errato significa: coefficiente di redditivita sbagliato (paghi piu tasse), cassa previdenziale sbagliata (contributi nel posto sbagliato) e talvolta esclusione dal regime forfettario. Chi sceglie il codice errato puo trovarsi in INPS Commercianti con contributi fissi obbligatori di 4.611 euro l’anno anche fatturando zero.

    Errore 2 – Non aprire la Gestione Separata INPS

    Molti aprono la P.IVA all’Agenzia delle Entrate ma si dimenticano di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Risultato: dopo 1-2 anni arriva una cartella esattoriale per contributi non versati, con sanzioni e interessi. Aprire la P.IVA all’Agenzia Entrate e iscriversi all’INPS sono due procedure separate che vanno fatte entrambe.

    Errore 3 – Sottovalutare i contributi INPS

    Molti neo-imprenditori calcolano solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%) e si dimenticano dei contributi INPS che sono il 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura). Il carico totale reale e quindi del 20-30% del fatturato. Il consiglio: accantona ogni mese il 25-30% di quanto incassi.

    Errore 4 – Emettere fatture senza marca da bollo

    In regime forfettario, ogni fattura imponibile oltre 77,47 euro deve avere una marca da bollo da 2 euro. Il versamento dei bolli si fa trimestralmente tramite F24 (codici tributo 2521-2524). Molti neo-titolari non lo sanno e finiscono per pagare loro i bolli mancanti.

    Errore 5 – Scegliere un software di fatturazione troppo complicato

    Il forfettario ha regole tecniche specifiche: codice natura N2.2, regime fiscale RF19, dicitura obbligatoria sull’articolo 1 comma 58 L. 190/2014, no IVA, ritenuta non applicabile. Chi sceglie un software pensato per il regime ordinario passa ore a configurarlo manualmente, e ogni errore genera fatture non valide o respinte dallo SdI.

    Conclusione: apri la tua P.IVA con il supporto del CAF

    Aprire Partita IVA 2026 e il primo passo per trasformare la tua attivita in un lavoro vero e legale. Con le scelte giuste fin dal day 1 – regime forfettario, codice ATECO corretto, cassa previdenziale adeguata e software di fatturazione elettronica semplice – puoi concentrarti sul tuo business invece di perdere tempo con la burocrazia. Il primo anno e anche il piu favorevole dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva al 5%, nessun acconto da versare e supporto totale del CAF. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la tua situazione e ti accompagniamo fino all’emissione della prima fattura.

    Domande frequenti sull’apertura Partita IVA 2026

    Quanto costa aprire Partita IVA 2026?

    Aprire Partita IVA 2026 all’Agenzia delle Entrate e gratuito: non si paga nessuna tassa di apertura. I costi del primo anno arrivano dai contributi INPS (26,07% del reddito in Gestione Separata), dall’imposta sostitutiva (5% startup o 15% standard), dal software di fatturazione (40-80 euro annui), dalla PEC obbligatoria (10-30 euro) e dall’eventuale supporto del CAF (300-500 euro annui).

    Posso aprire Partita IVA da solo o serve un commercialista?

    Tecnicamente il modello AA9/12 puo essere inviato autonomamente, ma nella pratica aprire P.IVA senza supporto e rischioso: la scelta del codice ATECO, del regime fiscale, della cassa previdenziale e del setup di fatturazione richiede competenze fiscali specifiche. Un errore al day 1 puo costare anni di sanzioni e contributi versati in eccesso. Il CAF Centro Fiscale analizza il tuo caso, sceglie l’ATECO corretto, presenta i modelli e ti segue dal primo F24.

    Cosa serve per emettere la prima fattura dopo aver aperto P.IVA 2026?

    Servono tre cose: il numero di Partita IVA (te lo da l’Agenzia delle Entrate entro 24-48 ore dall’apertura), un software di fatturazione elettronica abilitato allo SdI e le credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia (SPID, CIE o CNS). Con questi tre elementi il CAF Centro Fiscale ti supporta nell’emettere correttamente la prima fattura, evitando errori sulle diciture obbligatorie.

    Come si fattura al primo cliente in regime forfettario?

    La prima fattura forfettaria deve contenere: dati anagrafici, descrizione della prestazione, importo, codice natura N2.2 (operazione senza IVA), dicitura obbligatoria ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA’, indicazione che la ritenuta d’acconto non si applica (art. 1 c. 67 L. 190/2014) e marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.

    Quali tasse pago il primo anno con la mia Partita IVA 2026?

    Il primo anno di P.IVA forfettaria startup paghi: imposta sostitutiva del 5% sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente ATECO) e contributi INPS del 26,07% (Gestione Separata senza altra copertura) o 24% (con altra copertura). Il vantaggio e che il primo anno non paghi acconti: l’F24 di giugno 2027 sara solo il saldo dei ricavi 2026. Per un fatturato di 25.000 euro con coefficiente 78%, il totale tra imposta e contributi e circa 6.000 euro (24% del fatturato).


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta ad aprire P.IVA 2026 in modo corretto: scelta del regime, codice ATECO, iscrizione INPS e prima fattura. Tutto in un unico servizio.

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Giugno 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-09 09:00:002026-08-17 10:17:31Aprire Partita IVA 2026 e Iniziare a Fatturare: Guida Completa Step-by-Step
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      Regime Forfettario, Operazioni con l’Estero e Fuori Campo IVA: Guida Completa agli Adempimenti

      Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

      Il regime forfettario rappresenta uno dei regimi fiscali agevolati piu diffusi tra i lavoratori autonomi e le piccole partite IVA in Italia. Tuttavia, quando un contribuente forfettario si trova a operare con soggetti esteri — sia all’interno dell’Unione Europea che con paesi terzi — emergono obblighi e adempimenti specifici che non sono sempre chiari. A differenza dei contribuenti ordinari, il forfettario non addebita IVA sulle proprie prestazioni, ma questo non lo esime dall’applicare le regole IVA quando acquista beni o servizi dall’estero o quando effettua operazioni verso soggetti UE.

      In questa guida completa analizziamo nel dettaglio tutte le operazioni con l’estero per i forfettari: dalle cessioni e dagli acquisti di beni intra-UE alle prestazioni di servizi B2B verso clienti europei, dal reverse charge sugli acquisti di servizi esteri alle operazioni fuori campo IVA ai sensi degli articoli 2, 3 e 7 del DPR 633/1972. Affrontiamo anche gli obblighi legati a VIES e INTRASTAT, due strumenti di controllo delle transazioni comunitarie spesso sottovalutati dai piccoli contribuenti.

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      Indice dei contenuti

      1. Forfettario e IVA: perche l’estero e diverso
      2. Cessioni di beni intra-UE dal forfettario
      3. Acquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighi
      4. Prestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter)
      5. Servizi ricevuti da soggetti UE: reverse charge
      6. Operazioni con paesi extra-UE
      7. Operazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3, 7 DPR 633/72
      8. VIES: cos’e, iscrizione e quando e obbligatorio
      9. INTRASTAT per forfettari: quando e dovuto
      10. Esempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaS
      11. Tabella riepilogativa adempimenti

      Forfettario e IVA: perche l’estero e diverso

      Il regime forfettario prevede che il contribuente non addebiti IVA sulle fatture emesse ai propri clienti italiani, ne la detragga sugli acquisti. Questa regola semplifica enormemente la gestione ordinaria, ma introduce complessita non appena si entra in contatto con l’economia internazionale. La ragione e semplice: le regole IVA sulle operazioni con l’estero trovano la loro fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2006/112/CE) e nel DPR 633/1972, e si applicano a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente.

      Concretamente, un forfettario che acquista servizi da un fornitore UE (ad esempio un software in cloud da un’azienda tedesca) deve comunque applicare il reverse charge e versare l’IVA all’Erario italiano. Analogamente, chi supera determinate soglie di acquisto intra-UE di beni deve iscriversi al VIES e presentare i modelli INTRASTAT. Ignorare questi obblighi espone il contribuente a sanzioni anche significative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      La normativa di riferimento principale e la Legge 190/2014 (che ha introdotto il regime forfettario), integrata dalla Legge 197/2022 (che ha elevato la soglia di ricavi a 85.000 euro), nonche dalle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la Circolare n. 32/E del 2023 sui chiarimenti relativi alle operazioni internazionali dei minimi e forfettari. Per il regime forfettario 2026 con tutti i requisiti e le aliquote vi rimandiamo alla guida completa.

      Cessioni di beni intra-UE dal forfettario

      Quando un contribuente in regime forfettario vende beni a un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro UE, la disciplina applicabile dipende dal volume delle vendite e dal fatto che il forfettario sia o meno iscritto al VIES.

      Regola generale — cessioni a privati UE (B2C): Le vendite di beni a privati consumatori di altri Stati UE (non soggetti passivi) seguono la regola della tassazione nel Paese del cedente. Il forfettario emette fattura senza IVA (in quanto escluso dal regime ordinario) e la cessione rientra nell’ambito delle operazioni non soggette.

      Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario NON iscritto al VIES: Se il forfettario non ha richiesto l’iscrizione al VIES, le vendite di beni a soggetti IVA di altri Stati UE vengono trattate come vendite interne. Il regime forfettario non prevede addebito di IVA, quindi la fattura viene emessa con la consueta dicitura “operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014”.

      Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario iscritto al VIES: Con l’iscrizione al VIES, le cessioni di beni verso soggetti passivi UE diventano cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. In questo caso occorre emettere fattura senza IVA con dicitura “non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993” e presentare il modello INTRASTAT per le cessioni (modello INTRA-1-bis). E’ importante conservare tutta la documentazione che provi il trasporto dei beni nello Stato membro acquirente.

      Attenzione alla soglia per l’e-commerce B2C (OSS): I forfettari che vendono beni online a privati UE tramite marketplace devono verificare se superano la soglia comunitaria di 10.000 euro annui di vendite a distanza verso altri Stati UE. Al superamento, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del consumatore, con possibilita di aderire al regime OSS (One Stop Shop). Tuttavia, i forfettari non sono soggetti passivi IVA per le operazioni interne, per cui l’applicazione dell’OSS ai forfettari presenta complessita che richiedono una valutazione caso per caso con un professionista.

      Acquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighi

      Gli acquisti di beni da soggetti passivi UE rappresentano uno degli aspetti piu delicati per i forfettari. La normativa (art. 38, comma 5, lett. c del DL 331/1993) prevede che i contribuenti in regime forfettario, al pari dei soggetti privati, siano esonerati dall’applicazione delle regole sugli acquisti intracomunitari fino a una determinata soglia. Tuttavia, al superamento di tale soglia, scattano obblighi precisi.

      Soglia di 10.000 euro: I forfettari che, nell’anno precedente o in quello in corso, effettuano acquisti di beni da soggetti UE per un importo non superiore a 10.000 euro (IVA esclusa), non sono tenuti ad applicare le regole IVA sugli acquisti intracomunitari. La cessione si considera effettuata nel Paese del cedente e il fornitore europeo applica la propria IVA nazionale.

      Superamento della soglia di 10.000 euro: Quando gli acquisti intra-UE superano i 10.000 euro annui — oppure quando il forfettario ha optato volontariamente per l’applicazione delle regole ordinarie — scattano i seguenti obblighi:

      • Iscrizione al VIES: il forfettario deve richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES tramite il proprio cassetto fiscale o tramite l’Agenzia delle Entrate
      • Numero identificativo IVA intracomunitario: il proprio codice fiscale preceduto dal prefisso IT viene utilizzato come identificativo IVA per le operazioni intracomunitarie
      • Integrazione della fattura: la fattura ricevuta dal fornitore UE (emessa senza IVA) deve essere integrata dal forfettario con l’indicazione dell’IVA italiana, secondo le aliquote ordinarie applicabili a quel tipo di bene o servizio
      • Versamento dell’IVA: entro il 16 del mese successivo all’acquisto, il forfettario deve versare l’IVA integrata tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 (acquisti intracomunitari)
      • Presentazione INTRASTAT acquisti: il forfettario e tenuto a presentare il modello INTRA-2-bis (acquisti di beni) con periodicita mensile o trimestrale in base ai volumi

      Esempio pratico: Un grafico forfettario acquista materiale di stampa da un fornitore tedesco per 3.000 euro nel corso dell’anno 2025. Poi, nel 2026, effettua un ulteriore acquisto di 8.500 euro dallo stesso fornitore. A questo punto il totale supera i 10.000 euro: scatta l’obbligo di iscrizione al VIES e di applicazione dell’IVA italiana (22%) sull’acquisto. Dovra versare 1.870 euro di IVA entro il 16 del mese successivo e presentare l’INTRASTAT per l’acquisto.

      Prestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter DPR 633/72)

      Le prestazioni di servizi verso soggetti passivi IVA di altri Stati UE (B2B) sono disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, che recepisce la Direttiva 2008/8/CE sul luogo di tassazione dei servizi. Secondo questa norma, le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi si considerano effettuate nel luogo in cui il committente ha stabilito la sede della propria attivita economica.

      In pratica, questo significa che se un forfettario italiano presta un servizio a un’azienda tedesca (soggetto passivo IVA tedesco), la prestazione si considera territoriamente rilevante in Germania, e non in Italia. Di conseguenza:

      • Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile — art. 7-ter DPR 633/72” oppure “reverse charge — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”
      • Non e necessario addebitare l’IVA italiana perche la prestazione non e territorialmente rilevante in Italia
      • Il cliente UE applica autonomamente l’IVA del proprio Paese (meccanismo del reverse charge a carico del committente)
      • Obbligo INTRASTAT servizi: il forfettario che emette fatture verso soggetti IVA UE per prestazioni di servizi e tenuto alla presentazione del modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) in via telematica all’Agenzia delle Dogane

      Iscrizione al VIES: Per emettere fatture verso soggetti IVA UE per servizi, il forfettario dovrebbe verificare l’iscrizione al VIES del proprio numero di partita IVA. Pur non essendo tecnicamente obbligatoria per le prestazioni di servizi (a differenza degli acquisti di beni oltre soglia), e fortemente consigliata per permettere al cliente estero di verificare la validita del numero IVA italiano e beneficiare del corretto meccanismo di reverse charge nel proprio Paese.

      Servizi esclusi dall’art. 7-ter: Alcune tipologie di servizi hanno regole specifiche di territorialita e non seguono il principio generale B2B. Tra questi: i servizi relativi a beni immobili (tassati dove e ubicato l’immobile), le prestazioni nel settore artistico e culturale (tassate dove vengono materialmente eseguite), il trasporto di persone (proporzionale ai percorsi effettuati). In questi casi, il forfettario deve applicare le regole speciali previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/1972.

      Servizi ricevuti da soggetti UE: il reverse charge obbligatorio

      Questo e forse l’aspetto piu insidioso per i forfettari: quando si acquistano servizi da un fornitore UE (soggetto passivo IVA), si e obbligati ad applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), versando l’IVA italiana anche se normalmente il forfettario non gestisce IVA. La base normativa e l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 in combinato con l’art. 7-ter per la territorialita.

      Come funziona il reverse charge per il forfettario:

      • Il fornitore UE emette fattura senza IVA (poiche il servizio e territorialmente rilevante in Italia, deve essere il committente italiano a versare l’IVA)
      • Il forfettario integra la fattura ricevuta con l’aliquota IVA applicabile (es. 22% per la maggior parte dei servizi generici), indicando l’importo dell’imposta
      • Versamento tramite F24: l’IVA integrata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, usando il codice tributo 6033 (acquisti servizi da non residenti)
      • Nessuna detrazione: a differenza di un soggetto IVA ordinario che compenserebbe l’IVA a debito con quella a credito, il forfettario versa l’IVA “secca” senza possibilita di detrarne alcuna parte, costituendo un costo aggiuntivo effettivo
      • INTRASTAT acquisti servizi: per gli acquisti di servizi da soggetti UE, il forfettario puo essere tenuto alla presentazione del modello INTRA-2-quater

      Esempi comuni di servizi UE soggetti a reverse charge per i forfettari: abbonamenti a software (Adobe, Google Workspace, Microsoft 365 acquistati da societa UE), servizi di pubblicita online (Meta Ads, Google Ads se fatturati da societa irlandesi), servizi di consulenza da professionisti europei, piattaforme e-commerce, servizi di hosting e CDN, iscrizioni a piattaforme di formazione europee.

      Per una corretta gestione dell’IVA nel regime forfettario 2026 e delle sue casistiche particolari, inclusa l’esigibilita differita, si raccomanda di consultare la nostra guida dedicata.

      Operazioni con paesi extra-UE: importazioni, esportazioni e servizi

      Oltre alle operazioni intracomunitarie, i forfettari si trovano spesso a operare con soggetti di paesi terzi (extra-UE): clienti americani, fornitori cinesi, piattaforme digitali con sede in USA o UK post-Brexit. Le regole sono diverse da quelle intra-UE.

      Esportazioni di beni verso paesi extra-UE

      Quando un forfettario vende beni a clienti di paesi extra-UE, la cessione costituisce una esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972. Le esportazioni sono operazioni non imponibili, in quanto il bene lascia il territorio doganale comunitario. Il forfettario deve emettere fattura con dicitura “non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72” e conservare la prova dell’uscita delle merci dal territorio UE (bolla doganale di esportazione, DAE — Documento di Accompagnamento Esportazione). Non e necessaria l’iscrizione al VIES per le esportazioni extra-UE.

      Importazioni di beni da paesi extra-UE

      Quando un forfettario importa beni da paesi extra-UE (es. acquista prodotti dalla Cina o dagli USA), l’IVA viene applicata in dogana al momento dell’importazione. La procedura e la seguente: l’Agenzia delle Dogane calcolera l’IVA dovuta sul valore doganale della merce (valore CIF: costo del bene + assicurazione + nolo) e il forfettario la paghera direttamente in dogana. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le importazioni da paesi terzi (che vengono invece tracciate tramite la dichiarazione doganale di importazione — modello DAU/MRN).

      Prestazioni di servizi verso clienti extra-UE

      I servizi resi a soggetti passivi extra-UE seguono la regola generale B2B dell’art. 7-ter (luogo del committente), ma essendo il committente fuori dal territorio comunitario, la prestazione e fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale. Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale — art. 7-ter DPR 633/72”. Non vi sono obblighi INTRASTAT per i servizi resi a soggetti extra-UE.

      Servizi ricevuti da fornitori extra-UE

      Quando il forfettario acquista servizi da un fornitore extra-UE (es. abbonamento a un software americano, servizi di pubblicita su piattaforme USA), la prestazione e territorialmente rilevante in Italia (luogo del committente) e si applica il meccanismo del reverse charge, con le stesse modalita viste per i servizi UE: integrazione della fattura estera, versamento IVA tramite F24 (codice tributo 6033), nessuna detrazione. Questo vale anche per i servizi resi da piattaforme digitali quali Amazon Web Services, Shopify, Etsy, Fiverr (se fatturate da societa extra-UE).

      Operazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3 e 7 DPR 633/72

      Un’ulteriore categoria di operazioni che il forfettario puo incontrare sono le cosiddette operazioni fuori campo IVA, cioe operazioni che non integrano i presupposti dell’IVA stabiliti dal DPR 633/1972. I presupposti dell’IVA sono tre: soggettivo (operatore economico), oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), territoriale (operazione effettuata nel territorio dello Stato). Se uno solo di questi presupposti manca, l’operazione e fuori campo IVA.

      Fuori campo per carenza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 DPR 633/72): Non costituiscono cessioni di beni le operazioni che non comportano trasferimento di proprieta o diritti reali — ad esempio i versamenti di caparre confirmatorie, il passaggio di denaro tra soci e societa, le cessioni di aziende (escluse per legge). Non costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 le attivita effettuate in forma diversa da contratti obbligatori o reali di fare, non fare, permettere. Esempi pratici: le penali per inadempimento contrattuale non sono soggette a IVA se non remunerate un servizio; i rimborsi spese “a piede di lista” (documentati al centesimo) non costituiscono corrispettivo imponibile.

      Fuori campo per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 e ss. DPR 633/72): Come abbiamo gia visto per i servizi verso clienti extra-UE, molte operazioni con l’estero sono fuori campo IVA per carenza di territorialita. Gli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972 disciplinano il luogo di tassazione rispettivamente per: cessioni di beni, beni immobili, servizi generici B2B e B2C, servizi relativi a immobili, lavorazioni, trasporti, ristorazione, ecc.

      Obbligo di fatturazione per operazioni fuori campo IVA verso soggetti passivi: Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha modificato l’art. 21 del DPR 633/1972, stabilendo che il forfettario e tenuto a emettere fattura anche per le operazioni fuori campo IVA rese verso soggetti passivi UE o extra-UE, quando la prestazione non e territorialmente rilevante in Italia. La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” o “operazione non soggetta” con il riferimento normativo specifico.

      VIES: cos’e, come iscriversi e quando e obbligatorio

      Il VIES (VAT Information Exchange System) e un sistema informatico europeo che consente la verifica della validita dei numeri di partita IVA dei soggetti registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, l’iscrizione al VIES consiste nell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie: senza di essa, il numero di partita IVA italiano non risulta valido per operazioni comunitarie nel sistema europeo.

      Come iscriversi al VIES

      In Italia l’iscrizione al VIES e la regola: dal 2020, con il recepimento della Direttiva 2018/1910/UE (c.d. “Quick Fixes”), l’iscrizione al VIES avviene automaticamente all’apertura della partita IVA se nella dichiarazione di inizio attivita (modello AA9/12 o AA7/10) si spunta la casella relativa alle operazioni intracomunitarie. Se il forfettario non ha indicato tale opzione all’apertura, puo aggiungerla in seguito mediante:

      • Variazione dati tramite il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Variazione dati attivita IVA”)
      • Presentazione del modello AA9/12 di variazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
      • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro)

      Effetti dell’iscrizione: Una volta iscritti al VIES, il proprio numero di partita IVA (con prefisso IT) risultera valido per operazioni intracomunitarie. I fornitori esteri potranno verificare la validita del numero sul portale ec.europa.eu/taxation_customs/vies. L’iscrizione ha effetto immediato o entro 30 giorni dalla richiesta (l’Agenzia delle Entrate puo effettuare verifiche preventive).

      Quando e obbligatorio per i forfettari:

      • Acquisti di beni intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro: iscrizione obbligatoria
      • Cessioni di beni intra-UE a soggetti IVA UE (se si vuole applicare la non imponibilita): fortemente consigliata
      • Prestazioni di servizi B2B verso soggetti IVA UE: consigliata per permettere al cliente di verificare il numero italiano
      • Acquisti di servizi da soggetti IVA UE: non strettamente obbligatoria ma consigliata

      INTRASTAT per forfettari: quando e dovuto e come si presenta

      I modelli INTRASTAT sono dichiarazioni statistiche e fiscali che i soggetti iscritti al VIES devono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per comunicare le operazioni intracomunitarie effettuate. Anche i forfettari iscritti al VIES possono essere tenuti alla loro presentazione, seppur con alcune semplificazioni rispetto ai soggetti ordinari.

      Tipologie di modelli INTRASTAT

      I modelli INTRASTAT si suddividono in:

      • INTRA-1-bis: cessioni di beni verso soggetti UE (da compilare se si effettuano cessioni intracomunitarie)
      • INTRA-1-quater: prestazioni di servizi rese a soggetti UE (da compilare per servizi B2B verso UE)
      • INTRA-2-bis: acquisti di beni da soggetti UE (da compilare oltre la soglia di 10.000 euro)
      • INTRA-2-quater: acquisti di servizi da soggetti UE (da compilare per servizi B2B ricevuti da UE)

      Soglie e periodicita per i forfettari

      Per i forfettari, valgono le regole generali sulla periodicita degli INTRASTAT, basate sui volumi di operazioni:

      • Periodicita mensile: se le operazioni intracomunitarie negli ultimi quattro trimestri superano i 50.000 euro (per cessioni o acquisti di beni) o i 100.000 euro (per servizi)
      • Periodicita trimestrale: se le operazioni rimangono al di sotto delle soglie sopra indicate
      • Esonero: i forfettari che effettuano esclusivamente acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro non sono tenuti alla presentazione degli INTRASTAT

      Come si presenta: I modelli INTRASTAT si presentano in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato. Il termine di presentazione e il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

      Esempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaS

      Caso 1: Designer forfettario che fattura a cliente tedesco

      Situazione: Marco e un designer grafico in regime forfettario con partita IVA italiana. Riceve un incarico da una GmbH tedesca (soggetto passivo IVA in Germania) per la creazione di un logo aziendale. Compenso: 3.500 euro.

      Adempimenti:

      • La prestazione rientra nell’art. 7-ter DPR 633/72: il luogo di tassazione e la Germania (dove ha sede il committente)
      • Marco emette fattura per 3.500 euro senza IVA, con dicitura “Inversione contabile / Reverse charge — art. 7-ter DPR 633/72 — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”
      • La GmbH tedesca provvedera autonomamente ad applicare l’IVA tedesca tramite il proprio meccanismo di reverse charge
      • Marco deve presentare il modello INTRA-1-quater per la prestazione di servizi resa
      • E’ consigliata ma non obbligatoria l’iscrizione al VIES (consigliata per la verifica da parte del cliente tedesco)
      • Il compenso di 3.500 euro concorre al reddito forfettario e alla soglia degli 85.000 euro annui

      Caso 2: E-commerce forfettario che vende su Amazon UE

      Situazione: Laura gestisce un piccolo e-commerce di prodotti artigianali in regime forfettario. Vende attraverso Amazon Europe e nel corso del 2026 realizza vendite per 4.200 euro verso privati consumatori francesi e spagnoli.

      Adempimenti:

      • Le vendite a privati UE (B2C) non superano la soglia OSS di 10.000 euro: la tassazione avviene in Italia (regola del cedente)
      • Laura, in quanto forfettaria, non applica IVA sulle proprie vendite; le transazioni sono trattate come operazioni non soggette a IVA
      • Amazon potrebbe applicare automaticamente l’IVA del Paese del consumatore (per le piattaforme “deemed supplier” ex art. 14-bis Direttiva IVA): in questo caso Laura deve verificare le condizioni del contratto con Amazon
      • Se le vendite superano 10.000 euro annui verso UE, la situazione si complica e richiede consulenza specifica

      Caso 3: Consulente IT che acquista servizi SaaS da fornitori USA e UE

      Situazione: Giulia e una consulente IT in regime forfettario. Utilizza per la propria attivita: Adobe Creative Cloud (fatturato da Adobe Systems Software Ireland Ltd — fornitore UE), AWS (Amazon Web Services EMEA SARL Luxembourg — fornitore UE), Zoom (Zoom Video Communications Inc. — fornitore USA). Spende complessivamente 2.400 euro/anno in abbonamenti.

      Adempimenti:

      • Tutti e tre i servizi (Adobe, AWS, Zoom) sono acquistati da soggetti passivi esteri e sono territorialmente rilevanti in Italia per il principio del “luogo del committente” (art. 7-ter)
      • Per tutti e tre scatta l’obbligo di reverse charge: Giulia deve integrare ogni fattura ricevuta con l’IVA italiana del 22%
      • Per Adobe (680 euro/anno × 22% = 149,60 euro di IVA) e AWS (960 euro × 22% = 211,20 euro) → versamento mensile tramite F24 codice tributo 6033
      • Per Zoom (fornitore USA): stessa procedura di reverse charge
      • L’IVA versata costituisce un costo aggiuntivo reale per Giulia (non recuperabile come credito, a differenza dei soggetti IVA ordinari)
      • Per i servizi UE (Adobe, AWS): obbligo di presentazione INTRA-2-quater (acquisti servizi da UE)
      • Per Zoom (USA): nessun INTRASTAT ma stesso obbligo di reverse charge

      Tabella riepilogativa: adempimenti del forfettario per operazioni estere

      Di seguito una tabella riepilogativa dei principali adempimenti del contribuente in regime forfettario a seconda del tipo di operazione con l’estero.

      Tipo di operazioneFatturaIVA da versareVIES necessarioINTRASTAT
      Servizi resi a soggetto IVA UE (B2B)Si, senza IVA (art. 7-ter)NoConsigliatoINTRA-1-quater
      Servizi ricevuti da soggetto IVA UE (B2B)Integrazione fattura esteraSi (reverse charge, F24 cod. 6033)ConsigliatoINTRA-2-quater
      Acquisti beni intra-UE (oltre 10.000 euro)Integrazione fattura esteraSi (F24 cod. 6099)ObbligatorioINTRA-2-bis
      Acquisti beni intra-UE (fino a 10.000 euro)Nessuna integrazioneNo (IVA del cedente)NoNo
      Cessioni beni a soggetto IVA UE (con VIES)Si, non imponibile (art. 41 DL 331/93)NoObbligatorioINTRA-1-bis
      Servizi resi a soggetto extra-UE (B2B)Si, fuori campo IVA (art. 7-ter)NoNoNo
      Servizi ricevuti da soggetto extra-UEIntegrazione fattura esteraSi (reverse charge, F24 cod. 6033)NoNo
      Esportazioni beni extra-UESi, non imponibile (art. 8 DPR 633/72)NoNoNo
      Importazioni beni extra-UEDichiarazione doganale (DAU)Si (in dogana)NoNo

      Per approfondire le cause ostative al regime forfettario 2026, tra cui i requisiti soggettivi e i limiti alle attivita con l’estero, consulta la nostra guida dedicata. Ricorda che svolgere stabilmente attivita con soggetti esteri puo in alcuni casi determinare il superamento dei requisiti del regime o rientrare nelle cause di esclusione (ad esempio, il criterio del controllo societario).

      Conclusioni: Operare con l’estero in regime forfettario non significa essere esenti da tutti gli adempimenti IVA. Al contrario, le operazioni internazionali attivano specifici obblighi di integrazione fattura, versamento IVA tramite reverse charge, iscrizione al VIES e presentazione dei modelli INTRASTAT. La corretta gestione di queste operazioni e fondamentale per evitare sanzioni e per mantenere la conformita fiscale. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

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      Domande Frequenti sul Regime Forfettario e Operazioni con l’Estero

      Un forfettario che riceve una fattura da Google o Meta Ads (soggetto UE) deve pagare IVA?

      Si. Google Ireland Ltd e Meta Platforms Ireland sono soggetti passivi UE. Le fatture per servizi pubblicitari ricevuti da un forfettario italiano sono soggette a reverse charge: il forfettario deve integrare la fattura con l’IVA italiana (22%) e versarla tramite F24 con codice tributo 6033 entro il 16 del mese successivo. Non puo detrarre l’IVA versata, che costituisce un costo aggiuntivo.

      Il forfettario deve presentare INTRASTAT se presta servizi a un cliente francese?

      Si. Se emette fattura per prestazioni di servizi B2B verso un soggetto passivo IVA francese (art. 7-ter DPR 633/72), il forfettario e tenuto a presentare il modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) all’Agenzia delle Dogane, con periodicita trimestrale se i volumi sono contenuti (sotto 100.000 euro annui).

      Cosa succede se un forfettario supera la soglia di 10.000 euro di acquisti intra-UE?

      Superata la soglia di 10.000 euro di acquisti di beni da soggetti UE (nell’anno precedente o in quello corrente), il forfettario deve: iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana applicabile, versare l’IVA tramite F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo all’acquisto, e presentare il modello INTRASTAT INTRA-2-bis per gli acquisti di beni.

      Un forfettario che vende servizi a un cliente americano deve fare qualcosa di particolare?

      La prestazione di servizi B2B verso un soggetto passivo extra-UE (es. azienda americana) e fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter DPR 633/72). Il forfettario emette fattura senza IVA con dicitura ‘operazione fuori campo IVA — art. 7-ter DPR 633/72’. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le operazioni con paesi extra-UE. Il compenso concorre normalmente al reddito forfettario.

      Il regime forfettario comporta cause ostative legate all’attivita con l’estero?

      Si. Una delle cause ostative al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in societa di capitali estere che svolgono attivita economiche riconducibili a quella del forfettario (art. 1, comma 57, lett. d della Legge 190/2014). Inoltre, chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato all’estero sopra determinate soglie puo incorrere in cause ostative. Si consiglia sempre una verifica preliminare con un professionista.


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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        31/07/2026
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        Contributi Previdenziali Deducibili Regime Forfettario 2026: Guida Completa al Risparmio Fiscale

        regime forfettario partita iva

        I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario 2026 rappresentano l’unico vero strumento di risparmio fiscale a disposizione di chi opera con la flat tax. A differenza del regime forfettario ordinario dove i costi reali non vengono considerati, i contributi previdenziali godono di un trattamento speciale: si sottraggono direttamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività). In questa guida completa scoprirai come funziona la deduzione dei contributi previdenziali, quanto puoi risparmiare concretamente e come evitare gli errori più comuni nella dichiarazione delle spese deducibili.

        Indice dei contenuti

        1. Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel forfettario
        2. Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario
        3. Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026
        4. Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario
        5. Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA
        6. Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi
        7. Contributi versati in ritardo: sono deducibili?
        8. Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario
        9. Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione
        10. Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario
        11. Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi?
        12. Domande frequenti

        Perché i contributi previdenziali sono l’unica deduzione nel regime forfettario

        Il regime forfettario funziona in modo completamente diverso dal regime ordinario. Mentre nel sistema tradizionale puoi sottrarre tutte le spese sostenute per l’attività (affitto ufficio, cancelleria, utenze, software), nel forfettario i costi vengono determinati in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività. In pratica, lo Stato presume che tu abbia delle spese pari a una certa percentuale dei ricavi, e su quella base calcola il tuo reddito imponibile.

        Questo significa che non puoi dedurre l’affitto dello studio, il costo del computer o le bollette del telefono. Tuttavia, c’è un’eccezione fondamentale: i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno si deducono dal reddito imponibile già determinato con il coefficiente. È una regola prevista dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario) e confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.

        Per capire meglio: se hai ricavi di 50.000 euro e il tuo coefficiente di redditività è del 78% (come per gli avvocati), il reddito lordo forfettario è 39.000 euro. Da qui puoi sottrarre i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno. Se hai pagato 10.000 euro di contributi alla Cassa Forense, il reddito imponibile scende a 29.000 euro, e su questa cifra paghi il 15% di imposta sostitutiva.

        Come funziona la deduzione dei contributi nel regime forfettario

        La deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario segue un meccanismo preciso che è importante comprendere per evitare errori. Il punto chiave è questo: i contributi si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questa distinzione è fondamentale.

        Ecco come funziona il calcolo, passo dopo passo:

        1. Calcolo dei ricavi — somma di tutti i compensi/ricavi incassati nell’anno (criterio di cassa)
        2. Applicazione del coefficiente di redditività — ogni codice ATECO ha il suo (dal 40% al 86%)
        3. Reddito lordo forfettario = ricavi x coefficiente di redditività
        4. Sottrazione dei contributi previdenziali versati nell’anno
        5. Reddito imponibile netto = reddito lordo – contributi previdenziali
        6. Imposta sostitutiva = reddito imponibile netto x 15% (o 5%)

        Un aspetto cruciale: i contributi previdenziali deducibili si sottraggono dal reddito e non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo non corrisponde all’intero importo dei contributi, ma alla percentuale dell’imposta sostitutiva applicata su quell’importo. Se versi 5.000 euro di contributi e paghi il 15% di imposta, il risparmio reale è di 750 euro (5.000 x 15%). Se sei nel regime agevolato al 5%, il risparmio scende a 250 euro.

        Un’altra regola importante: se i contributi previdenziali superano il reddito forfettario, l’eccedenza non può essere portata in detrazione nel modello 730 o nel modello Redditi PF come reddito complessivo. L’eccedenza si perde, a meno che tu non abbia anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (ad esempio, un reddito da lavoro dipendente).

        Contributi INPS Gestione Separata: aliquote e calcolo 2026

        La Gestione Separata INPS è la cassa previdenziale di riferimento per i liberi professionisti senza cassa (consulenti, copywriter, web designer, formatori, traduttori e molte altre categorie). Nel 2026, le aliquote contributive della Gestione Separata sono:

        • 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (aliquota piena)
        • 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale (ad esempio, un lavoro dipendente parallelo o iscrizione a un’altra cassa)

        Questi contributi INPS si calcolano sul reddito imponibile forfettario (ricavi x coefficiente di redditività, prima della deduzione dei contributi stessi). Il calcolo avviene quindi in modo circolare: i contributi riducono il reddito, ma il reddito determina i contributi. Per questo motivo si utilizza una formula matematica che risolve il “circolo”.

        Esempio pratico con Gestione Separata: Marco è un consulente informatico forfettario con ricavi di 40.000 euro e coefficiente di redditività del 78%. Il suo reddito lordo è 31.200 euro. Con l’aliquota del 26,07%, i contributi INPS ammontano a circa 6.437 euro (calcolati con la formula iterativa). Il reddito imponibile dopo la deduzione scende a 24.763 euro, su cui paga il 15% di imposta sostitutiva: 3.714 euro. Senza la deduzione, l’imposta sarebbe stata 4.680 euro. Il risparmio fiscale grazie alla deduzione dei contributi è di 966 euro.

        Contributi INPS Commercianti e Artigiani nel forfettario

        Chi esercita un’attività commerciale o artigianale nel regime forfettario è iscritto alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS. Il sistema contributivo per queste categorie è diverso dalla Gestione Separata perché prevede un contributo minimo obbligatorio (i cosiddetti “minimali”), indipendentemente dal reddito effettivo.

        Nel 2026, i parametri principali sono:

        • Contributo fisso annuo (minimali): circa 4.427 euro per i commercianti e circa 4.385 euro per gli artigiani (importi indicativi, aggiornati annualmente dall’INPS sulla base della variazione ISTAT)
        • Aliquota percentuale: 24,48% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti (+ 0,48% di contributo maternità) sul reddito eccedente il minimale fino al massimale
        • Riduzione forfettaria del 35%: i forfettari possono richiedere una riduzione del 35% sia sui contributi fissi che sulla percentuale eccedente (art. 1, comma 77, Legge 190/2014)

        La riduzione del 35% è un vantaggio esclusivo dei forfettari che può essere richiesta all’INPS tramite il cassetto previdenziale. Attenzione però: questa riduzione comporta un accredito contributivo proporzionalmente inferiore ai fini pensionistici. Chi la sceglie accumula meno contributi per la pensione futura.

        Tutti i contributi versati alla Gestione Commercianti o Artigiani, sia i minimali che l’eventuale percentuale eccedente, sono interamente deducibili dal reddito forfettario. Anche i contributi versati con la riduzione del 35% sono deducibili per l’importo effettivamente pagato.

        Contributi Casse Professionali: ENPAM, Cassa Forense, INARCASSA

        I professionisti iscritti a un albo professionale (medici, avvocati, architetti, ingegneri, psicologi, commercialisti, geometri, infermieri) versano i contributi alla propria cassa di previdenza e non all’INPS. Anche questi contributi previdenziali sono interamente deducibili nel regime forfettario, seguendo le stesse regole dei contributi INPS.

        Ecco le principali casse professionali e le aliquote indicative per il 2026:

        • Cassa Forense (avvocati): contributo soggettivo del 15% sul reddito professionale + contributo integrativo del 4% (quest’ultimo addebitato al cliente in fattura)
        • ENPAM (medici e odontoiatri): Quota A fissa annua (circa 1.500-3.000 euro in base all’età) + Quota B proporzionale (aliquota variabile dal 2% al 24,5%)
        • INARCASSA (architetti e ingegneri): contributo soggettivo del 14,5% + contributo integrativo del 4%
        • ENPAP (psicologi): contributo soggettivo del 10% + contributo integrativo del 2%
        • CIPAG (geometri): contributo soggettivo del 18% circa + contributo integrativo
        • ENPAPI (infermieri): contributo soggettivo del 16% + contributo integrativo del 4%
        • Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): contributo soggettivo dal 12% al 100% del reddito + contributo integrativo del 4%

        Attenzione alla distinzione: il contributo soggettivo è sempre deducibile perché è a carico del professionista. Il contributo integrativo (il famoso 4% o 2% in fattura) è generalmente a carico del cliente e non è deducibile dal reddito del professionista, salvo specifiche eccezioni previste dallo statuto della cassa. Consulta sempre il regolamento della tua cassa o rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per un chiarimento personalizzato.

        Calcolo pratico: quanto risparmi deducendo i contributi

        Vediamo con esempi concreti quanto si risparmia grazie alla deduzione dei contributi previdenziali nel regime forfettario 2026. Ricorda: il risparmio è pari ai contributi moltiplicati per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%).

        Esempio 1: Consulente con Gestione Separata (aliquota 15%)

        • Ricavi annui: 45.000 euro
        • Coefficiente di redditività: 78%
        • Reddito lordo: 35.100 euro
        • Contributi INPS versati (26,07%): circa 7.246 euro
        • Reddito imponibile: 35.100 – 7.246 = 27.854 euro
        • Imposta sostitutiva (15%): 4.178 euro
        • Senza deduzione, l’imposta sarebbe: 35.100 x 15% = 5.265 euro
        • Risparmio fiscale: 1.087 euro

        Esempio 2: Avvocato con Cassa Forense (aliquota 15%)

        • Ricavi annui: 60.000 euro
        • Coefficiente di redditività: 78%
        • Reddito lordo: 46.800 euro
        • Contributi Cassa Forense versati (soggettivo 15%): circa 7.020 euro
        • Reddito imponibile: 46.800 – 7.020 = 39.780 euro
        • Imposta sostitutiva (15%): 5.967 euro
        • Senza deduzione: 46.800 x 15% = 7.020 euro
        • Risparmio fiscale: 1.053 euro

        Esempio 3: Nuova attività con aliquota agevolata al 5%

        • Ricavi annui: 30.000 euro
        • Coefficiente di redditività: 67%
        • Reddito lordo: 20.100 euro
        • Contributi INPS versati: circa 4.148 euro
        • Reddito imponibile: 20.100 – 4.148 = 15.952 euro
        • Imposta sostitutiva (5%): 798 euro
        • Senza deduzione: 20.100 x 5% = 1.005 euro
        • Risparmio fiscale: 207 euro

        Come puoi notare, il risparmio è proporzionalmente maggiore per chi paga il 15% rispetto a chi gode dell’aliquota agevolata del 5%. In ogni caso, la deduzione dei contributi previdenziali è sempre conveniente e non va mai dimenticata nella dichiarazione dei redditi.

        Contributi versati in ritardo: sono deducibili?

        Una domanda molto frequente riguarda i contributi previdenziali versati in ritardo: sono comunque deducibili nel regime forfettario? La risposta è sì, con alcune precisazioni importanti.

        Il principio fondamentale è il criterio di cassa: i contributi sono deducibili nell’anno in cui vengono effettivamente pagati, indipendentemente dal periodo di competenza. Questo significa che:

        • Se paghi nel 2026 i contributi relativi al 2025 (perché eri in ritardo), li deduci nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno di imposta 2026)
        • Se paghi una rateizzazione INPS con più rate nell’anno, deduci solo le rate effettivamente versate in quell’anno
        • Se paghi sanzioni e interessi per ritardato pagamento, questi non sono deducibili — solo la quota capitale dei contributi è ammessa alla deduzione

        Anche i contributi pagati tramite cartella esattoriale (perché non versati spontaneamente) mantengono la deducibilità per la parte relativa ai contributi veri e propri, escludendo sanzioni, interessi e aggio di riscossione.

        Contributi volontari e riscatto laurea nel forfettario

        Oltre ai contributi obbligatori, esistono altre forme di contribuzione previdenziale che meritano un approfondimento per chi opera nel regime forfettario.

        Contributi volontari INPS

        I contributi volontari sono versamenti che il lavoratore autonomo può effettuare per coprire periodi non lavorati o per integrare la posizione previdenziale. Nel regime forfettario, i contributi volontari autorizzati dall’INPS sono deducibili dal reddito forfettario, a condizione che siano relativi alla propria posizione previdenziale.

        Riscatto della laurea

        Il riscatto della laurea è un tema complesso per i forfettari. I contributi versati per il riscatto degli anni di studio universitario sono tecnicamente contributi previdenziali e quindi dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, la deducibilità dipende dalla gestione previdenziale:

        • Se il riscatto è nella stessa gestione (es. Gestione Separata INPS) dove versi i contributi da forfettario, è deducibile dal reddito forfettario
        • Se il riscatto è in una gestione diversa (es. riscatto nella gestione dipendenti per un ex lavoratore subordinato ora forfettario), la questione è controversa. La prassi dell’Agenzia delle Entrate tende a considerarli deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ma non dal reddito forfettario

        Dato che il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che esclude il reddito dalla base imponibile IRPEF, chi non ha altri redditi IRPEF rischia di perdere la deducibilità del riscatto laurea in una gestione diversa. È un caso in cui rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine può fare la differenza per ottimizzare la scelta.

        Come indicare i contributi nel Quadro LM della dichiarazione

        I contributi previdenziali deducibili nel regime forfettario si indicano nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Ecco i passaggi pratici:

        1. Rigo LM22 (colonna 1): indica il totale dei ricavi o compensi percepiti nell’anno
        2. Rigo LM34: il reddito lordo calcolato applicando il coefficiente di redditività
        3. Rigo LM35: qui si indicano i contributi previdenziali deducibili — l’importo totale dei contributi obbligatori versati nell’anno di imposta (criterio di cassa)
        4. Rigo LM36: il reddito netto (rigo LM34 meno rigo LM35) su cui si calcola l’imposta sostitutiva
        5. Rigo LM37 o LM38: l’imposta sostitutiva calcolata (15% o 5%)

        Documenti da conservare: per giustificare la deduzione dei contributi, conserva le ricevute di pagamento dei contributi INPS (modelli F24) o le attestazioni della cassa professionale. L’INPS mette a disposizione nel cassetto previdenziale la situazione dei contributi versati, che può servire come riscontro.

        Eccedenza contributi: se l’importo dei contributi previdenziali (rigo LM35) supera il reddito lordo (rigo LM34), il reddito netto al rigo LM36 sarà pari a zero. L’eccedenza dei contributi non può essere riportata negli anni successivi nel Quadro LM, ma se hai altri redditi soggetti a IRPEF, puoi dedurla nel Quadro RP (sezione II, rigo RP21) dal reddito complessivo.

        Errore comune: contributi nel 730 se sei forfettario

        Uno degli errori più frequenti tra i forfettari riguarda il tentativo di dedurre i contributi previdenziali nel modello 730. Chiariamo subito: se sei un forfettario e il tuo unico reddito è quello dell’attività in regime forfettario, non puoi usare il 730.

        Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali. Di conseguenza, il reddito forfettario non concorre al reddito complessivo IRPEF. Il modello 730 si usa per dichiarare redditi soggetti a IRPEF (lavoro dipendente, pensione, fabbricati, ecc.), e le deduzioni/detrazioni nel 730 funzionano solo su redditi IRPEF.

        Ecco gli scenari possibili:

        • Solo reddito forfettario: usi il Modello Redditi PF con il Quadro LM. I contributi li deduci al rigo LM35. Non presenti il 730.
        • Reddito forfettario + reddito dipendente/pensione: presenti sia il Modello Redditi PF (Quadro LM per il forfettario) sia il 730 (per il reddito dipendente). I contributi relativi all’attività forfettaria li deduci nel Quadro LM. L’eventuale eccedenza può andare nel 730 (Quadro E/RP).
        • Reddito forfettario + redditi da fabbricati: usi il Modello Redditi PF completo, con Quadro LM per il forfettario e Quadro RB per i fabbricati.

        Attenzione: un errore nella collocazione dei contributi previdenziali deducibili può generare incongruenze nella dichiarazione e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare problemi, affidati a un professionista o al CAF Centro Fiscale per la compilazione.

        Strategia: conviene versare contributi aggiuntivi per abbattere il reddito?

        Dato che i contributi previdenziali sono l’unica deduzione possibile nel regime forfettario, può sorgere una domanda strategica: conviene versare contributi aggiuntivi per ridurre il reddito imponibile?

        La risposta dipende dalla tua situazione specifica. Ecco un’analisi dei pro e contro:

        Quando potrebbe convenire

        • Sei vicino alla pensione e vuoi aumentare il montante contributivo per migliorare l’assegno pensionistico futuro
        • Hai redditi elevati (vicino agli 85.000 euro di ricavi) e ogni euro di deduzione aiuta a mantenere il carico fiscale sotto controllo
        • Vuoi riscattare la laurea nella stessa gestione previdenziale per un doppio vantaggio: deduzione + anni di contribuzione
        • La tua cassa professionale prevede contribuzione volontaria aggiuntiva con vantaggi previdenziali significativi

        Quando non conviene

        • Hai appena aperto la partita IVA e sei al 5%: il risparmio fiscale è minimo (solo 5% dei contributi aggiuntivi)
        • Hai bisogno di liquidità: i contributi versati non sono recuperabili nel breve periodo
        • Il rendimento previdenziale è basso: in alcune casse professionali, il rendimento dei contributi volontari è inferiore a quello di investimenti alternativi

        In termini numerici, se paghi il 15% di imposta sostitutiva, ogni 1.000 euro di contributi aggiuntivi ti fa risparmiare 150 euro di tasse. Se paghi il 5%, il risparmio è solo di 50 euro. La convenienza va quindi valutata anche in ottica previdenziale, non solo fiscale. Un consulto presso il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a simulare gli scenari e scegliere la strategia più adatta al tuo caso.

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        Domande frequenti sui contributi previdenziali deducibili nel forfettario

        Quali contributi posso dedurre nel regime forfettario?

        Puoi dedurre tutti i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno: contributi INPS (Gestione Separata, Commercianti, Artigiani) e contributi alle casse professionali (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA, ecc.). Sono deducibili anche i contributi per maternità e i contributi volontari autorizzati.

        I contributi si deducono dal reddito o dall’imposta?

        Si deducono dal reddito imponibile, non dall’imposta. Questo significa che il risparmio effettivo è pari all’importo dei contributi moltiplicato per l’aliquota dell’imposta sostitutiva (15% o 5%). Ad esempio, 8.000 euro di contributi con aliquota 15% generano un risparmio di 1.200 euro.

        Posso dedurre i contributi previdenziali nel 730 se sono forfettario?

        No, se il tuo unico reddito è quello da attività forfettaria. I contributi vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Solo se hai anche redditi IRPEF (lavoro dipendente, pensione) puoi eventualmente dedurre l’eccedenza nel 730.

        Cosa succede se i contributi superano il reddito forfettario?

        Se i contributi previdenziali superano il reddito lordo forfettario, il reddito imponibile diventa zero e non paghi imposta sostitutiva. L’eccedenza non si riporta agli anni successivi nel Quadro LM, ma può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF se hai altri redditi.

        Il contributo integrativo del 4% in fattura è deducibile?

        Generalmente no. Il contributo integrativo (4% o 2% a seconda della cassa) è addebitato al cliente ed è un onere a suo carico. È deducibile solo il contributo soggettivo, cioè quello a carico del professionista. Fanno eccezione alcune casse con regolamenti specifici.

        Come faccio a sapere quanto ho versato di contributi nell’anno?

        Per i contributi INPS, accedi al cassetto previdenziale su inps.it dove trovi il riepilogo dei versamenti. Per le casse professionali, consulta l’area riservata del sito della tua cassa o richiedi l’attestazione annuale. I modelli F24 con cui hai effettuato i pagamenti sono la prova documentale da conservare.

        Conclusione

        I contributi previdenziali deducibili rappresentano il principale e unico strumento di risparmio fiscale nel regime forfettario 2026. Che tu sia un professionista iscritto a una cassa, un commerciante, un artigiano o un collaboratore con Gestione Separata INPS, conoscere il meccanismo della deduzione ti permette di ottimizzare il carico fiscale e evitare errori nella dichiarazione dei redditi.

        Ricorda i punti chiave: i contributi si deducono dal reddito (non dall’imposta), valgono quelli effettivamente pagati nell’anno (criterio di cassa), e vanno indicati nel Quadro LM del Modello Redditi PF. Se hai dubbi sulla deducibilità di contributi specifici (riscatto laurea, contributi volontari, contributi in ritardo), non improvvisare: una consulenza professionale può farti risparmiare molto di più di quanto costa.

        Hai bisogno di aiuto con la deduzione dei contributi previdenziali?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi, verificando che tutti i contributi previdenziali siano correttamente dedotti per massimizzare il tuo risparmio fiscale.

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          Aprile 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-22 08:00:002026-08-17 10:16:15Contributi Previdenziali Deducibili Regime Forfettario 2026: Guida Completa al Risparmio Fiscale
          PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

          Chiudere Partita IVA Regime Forfettario 2026: Procedura Online, Costi e Cosa Fare

          regime forfettario partita iva

          Chiudere la partita IVA con regime forfettario è una decisione importante che molti professionisti e freelance si trovano ad affrontare nel 2026. Che tu stia valutando di tornare al lavoro dipendente, che la tua attività non sia più redditizia, o che tu voglia semplicemente cessare l’attività autonoma, è fondamentale conoscere la procedura corretta, i costi (spoiler: la chiusura è gratuita) e tutti gli adempimenti finali da completare. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come chiudere la partita IVA forfettaria nel 2026, cosa succede ai contributi INPS, come gestire le fatture ancora da incassare e se è possibile richiedere la NASpI dopo la chiusura.

          Indice dei contenuti

          1. Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria
          2. Procedura online: modello AA9/12 e SPID
          3. Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura
          4. Costi della chiusura: quanto si paga
          5. Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata)
          6. Professionisti con cassa previdenziale propria
          7. Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura
          8. Fatture emesse ma non ancora incassate
          9. Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?
          10. Si può riaprire la partita IVA come forfettario?
          11. Errori da evitare quando si chiude la partita IVA
          12. Domande frequenti (FAQ)

          Quando conviene chiudere la partita IVA forfettaria

          La decisione di chiudere la partita IVA con regime forfettario può dipendere da diverse situazioni. Non esiste un obbligo di chiusura legato al fatturato zero, ma ci sono circostanze in cui mantenere aperta la posizione fiscale diventa controproducente o addirittura costoso.

          Il primo caso è l’inattività prolungata: se non emetti fatture da diversi mesi e non prevedi di riprendere l’attività nel breve periodo, mantenere la partita IVA aperta comporta comunque l’obbligo di versare i contributi INPS minimi alla Gestione Separata o alla tua cassa di previdenza. Anche se il regime forfettario non prevede un minimale contributivo fisso per la Gestione Separata (i contributi sono proporzionali al reddito), alcune casse professionali richiedono un contributo minimo annuale indipendentemente dal fatturato.

          Il secondo scenario frequente è il passaggio al lavoro dipendente. Quando si trova un’occupazione stabile, molti professionisti preferiscono chiudere la partita IVA per semplificare la propria posizione fiscale. In questo caso, è importante sapere che il forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, purché il reddito da lavoro dipendente non superi i 30.000 euro lordi annui (una delle cause ostative del regime forfettario). Se il nuovo stipendio supera questa soglia, la chiusura diventa comunque obbligatoria per l’anno successivo.

          Altre situazioni in cui conviene valutare la chiusura includono:

          • Cambio di regime fiscale: se i tuoi ricavi superano gli 85.000 euro e devi passare al regime ordinario, potresti decidere di chiudere e riaprire con una forma giuridica diversa (ad esempio una SRL)
          • Pensionamento: quando si va in pensione e non si intende proseguire l’attività
          • Trasferimento all’estero: chi sposta la residenza fiscale fuori dall’Italia deve chiudere la partita IVA italiana
          • Attività non più sostenibile economicamente: se le spese superano costantemente i ricavi

          Procedura online per chiudere la partita IVA forfettaria: modello AA9/12

          La chiusura della partita IVA avviene tramite la presentazione del modello AA9/12 (per le persone fisiche) all’Agenzia delle Entrate. Questo modello, lo stesso utilizzato per l’apertura e le variazioni, contiene una sezione specifica dedicata alla cessazione dell’attività.

          La procedura più rapida e comoda è quella online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i passaggi da seguire:

          1. Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’indirizzo agenziaentrate.gov.it
          2. Vai nella sezione “Servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività”
          3. Seleziona “Cessazione attività” e compila il modello AA9/12
          4. Indica la data di cessazione effettiva dell’attività (non la data di invio del modulo)
          5. Inserisci il codice ATECO della tua attività
          6. Conferma e invia telematicamente
          7. Conserva la ricevuta di avvenuta presentazione

          In alternativa alla procedura online, puoi presentare il modello AA9/12 anche:

          • Di persona presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, portando un documento di identità valido
          • Tramite raccomandata A/R all’ufficio competente, allegando una fotocopia del documento di identità
          • Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF) con delega

          Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del modello e la gestione di tutti gli adempimenti successivi, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a completare la procedura in modo corretto, evitando errori che potrebbero causare problemi con il Fisco.

          Tempistiche: entro quando comunicare la chiusura della partita IVA

          La legge prevede un termine preciso per comunicare la cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate: il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell’attività. Questo significa che se il tuo ultimo giorno di attività è il 15 aprile 2026, hai tempo fino al 15 maggio 2026 per inviare la comunicazione.

          Cosa succede se non rispetti i 30 giorni? La presentazione tardiva del modello comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta:

          • Entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 del minimo (55,56 euro circa)
          • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
          • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo

          È importante sottolineare che la data di cessazione indicata nel modello è quella che conta ai fini fiscali e contributivi. Tutti gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione dei redditi, saldo contributi) fanno riferimento a questa data, non alla data di invio del modulo.

          Costi della chiusura partita IVA forfettaria: quanto si paga

          Ecco una buona notizia: chiudere la partita IVA è completamente gratuito. La presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate non comporta alcun costo, né imposte di bollo, né diritti di segreteria. Questo vale sia per la procedura online che per quella in presenza.

          A differenza di quanto molti pensano, non esiste alcuna “tassa di chiusura” o costo amministrativo legato alla cessazione della partita IVA. L’unico costo che potresti sostenere è l’onorario del commercialista o del CAF se decidi di farti assistere nella procedura e nella gestione degli adempimenti finali.

          Attenzione però: “chiusura gratuita” non significa “nessun costo in assoluto”. Dovrai comunque versare:

          • Saldo contributi INPS proporzionali al reddito dell’ultimo periodo di attività
          • Imposta sostitutiva (5% o 15%) sui redditi prodotti fino alla data di cessazione
          • Eventuali contributi alla cassa previdenziale (per professionisti iscritti a un ordine)

          Questi non sono costi di chiusura, ma obblighi fiscali ordinari legati all’ultimo periodo di attività. Li vedremo nel dettaglio nelle prossime sezioni.

          Cosa succede ai contributi INPS (Gestione Separata) dopo la chiusura

          La gestione dei contributi previdenziali è uno degli aspetti più importanti quando si chiude la partita IVA forfettaria. Il trattamento varia a seconda che tu sia iscritto alla Gestione Separata INPS o a una cassa professionale.

          Per chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (la maggior parte dei forfettari senza cassa di categoria), ecco cosa succede:

          • I contributi INPS sono proporzionali al reddito: si pagano solo in proporzione ai ricavi effettivamente prodotti fino alla data di cessazione
          • L’aliquota contributiva 2026 per la Gestione Separata è del 26,07% (per chi non ha altra copertura previdenziale) applicata sul reddito imponibile forfettario
          • Il saldo contributivo dell’ultimo periodo va versato con il modello F24 alle scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo, o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
          • Non esistono contributi minimi nella Gestione Separata: se hai fatturato zero, non devi versare nulla

          Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, consulente informatico forfettario con coefficiente di redditività del 78%, chiuda la partita IVA il 30 giugno 2026 dopo aver fatturato 15.000 euro. Il suo reddito imponibile sarà 15.000 x 78% = 11.700 euro. I contributi INPS dovuti saranno 11.700 x 26,07% = 3.050,19 euro, da versare con il saldo della dichiarazione dei redditi 2027 (relativa all’anno 2026).

          Dopo la chiusura, ricorda di presentare la cancellazione dalla Gestione Separata all’INPS. La cancellazione avviene solitamente in automatico con la chiusura della partita IVA, ma è buona prassi verificare la propria posizione nel Cassetto Previdenziale INPS accedendo con SPID.

          Professionisti con cassa previdenziale propria

          Se sei un professionista iscritto a un ordine (avvocato, architetto, ingegnere, psicologo, medico, geometra), i tuoi contributi non vanno alla Gestione Separata INPS ma alla cassa previdenziale di categoria. In questo caso, la chiusura della partita IVA richiede adempimenti aggiuntivi.

          Ecco cosa fare:

          1. Comunica la cessazione alla cassa previdenziale: ogni cassa ha le proprie modalità e tempistiche. Ad esempio, la Cassa Forense richiede una comunicazione entro 30 giorni, mentre INARCASSA (architetti e ingegneri) prevede la cancellazione contestuale alla cessazione dell’attività
          2. Verifica il saldo contributivo: la maggior parte delle casse previdenziali prevede un contributo minimo annuale indipendente dal reddito. Dovrai versare il contributo minimo proporzionato ai mesi di iscrizione nell’anno di cessazione
          3. Richiedi la ricongiunzione o totalizzazione: se hai versato contributi in più gestioni (ad esempio prima come dipendente e poi come professionista), valuta la possibilità di ricongiunzione contributiva per unificare i periodi ai fini pensionistici

          Importante: la cancellazione dall’ordine professionale è un passaggio separato dalla chiusura della partita IVA. Se vuoi mantenere l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione, dovrai comunque pagare la quota associativa annuale, ma non i contributi previdenziali alla cassa (nella maggior parte dei casi).

          Adempimenti fiscali finali dopo la chiusura della partita IVA

          Chiudere la partita IVA non significa aver concluso tutti gli obblighi con il Fisco. Ci sono alcuni adempimenti fiscali finali che devi completare anche dopo la cessazione dell’attività:

          Ultima dichiarazione dei redditi: dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) relativa all’anno in cui hai chiuso la partita IVA. In questa dichiarazione inserirai i ricavi prodotti dall’1 gennaio alla data di cessazione, applicando il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO e l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%. La scadenza è la stessa di sempre: 30 novembre dell’anno successivo.

          Versamento imposta sostitutiva e contributi: il saldo dell’imposta sostitutiva e dei contributi INPS va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione). Per i forfettari i codici tributo sono:

          • 1792 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Saldo
          • 1793 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Primo acconto
          • 1794 – Imposta sostitutiva regime forfettario – Secondo acconto

          Nessun acconto per l’anno successivo: dato che hai cessato l’attività, non dovrai versare acconti per l’anno seguente. Se hai già versato acconti durante l’anno di cessazione, potrai recuperare l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi.

          IVA: chi è in regime forfettario non addebita IVA in fattura e quindi non deve presentare la dichiarazione IVA né versare alcun saldo IVA. Questo è un vantaggio del forfettario anche in fase di chiusura.

          Fatture emesse ma non ancora incassate: come gestirle

          Un dubbio molto comune riguarda le fatture emesse prima della chiusura ma non ancora incassate. Il regime forfettario funziona con il principio di cassa: i ricavi si considerano prodotti nel momento in cui vengono effettivamente incassati, non quando la fattura viene emessa.

          Questo crea una situazione particolare in caso di chiusura. Ecco come gestirla:

          • Fatture incassate prima della chiusura: rientrano normalmente nel reddito dell’ultimo anno di attività e saranno soggette all’imposta sostitutiva forfettaria
          • Fatture incassate dopo la chiusura: questi importi vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui vengono effettivamente percepiti, come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Non saranno più soggetti all’imposta sostitutiva forfettaria ma all’IRPEF ordinaria
          • Fatture non incassabili (crediti inesigibili): se hai certezza che il cliente non pagherà, puoi emettere una nota di credito prima della chiusura per azzerare il credito

          Il consiglio pratico è di cercare di incassare tutte le fatture in sospeso prima di chiudere la partita IVA. In questo modo beneficerai ancora della tassazione agevolata forfettaria (5% o 15%) anziché dell’IRPEF ordinaria con aliquote progressive (dal 23% al 43%).

          Se hai fatture di importo significativo ancora da incassare, potrebbe essere strategico posticipare la chiusura di qualche settimana o mese, in attesa dei pagamenti. Un commercialista o il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare la convenienza economica di questa scelta.

          Chiusura partita IVA e NASpI: si può avere la disoccupazione?

          La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Molti si chiedono se sia possibile riceverla dopo aver chiuso la partita IVA forfettaria. La risposta dipende dalla tua situazione lavorativa precedente.

          Caso 1: Avevi un lavoro dipendente prima o durante l’attività autonoma

          Se hai perso involontariamente un lavoro dipendente e hai i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti), puoi richiedere la NASpI. La chiusura della partita IVA forfettaria non preclude il diritto alla NASpI se la perdita del lavoro dipendente è il motivo scatenante.

          Anzi, se avevi una partita IVA aperta durante la NASpI, il reddito presunto da attività autonoma comportava una riduzione dell’indennità. Chiudendo la partita IVA, la NASpI viene erogata per intero.

          Caso 2: Eri solo lavoratore autonomo (mai dipendente)

          Se hai lavorato esclusivamente come lavoratore autonomo con partita IVA, purtroppo non hai diritto alla NASpI. L’indennità di disoccupazione è riservata ai lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata esisteva il DIS-COLL, ma era destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, non ai titolari di partita IVA.

          Esiste però una possibilità interessante: la NASpI anticipata per avvio attività funziona al contrario. Chi percepisce la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per aprire una partita IVA. Se poi l’attività non va a buon fine e la chiudi entro la durata originaria della NASpI, dovrai restituire l’importo anticipato.

          Si può riaprire la partita IVA come forfettario dopo averla chiusa?

          Sì, è possibile riaprire la partita IVA e aderire nuovamente al regime forfettario, purché al momento della riapertura tu possieda tutti i requisiti previsti e non ricada in nessuna delle cause ostative. Non esiste un periodo minimo di attesa tra chiusura e riapertura.

          Tuttavia, c’è un aspetto importante che riguarda l’aliquota agevolata al 5%. Questa aliquota ridotta (invece del 15%) spetta ai primi 5 anni di attività per chi avvia una nuova attività. Se riapri la partita IVA con la stessa attività (stesso codice ATECO) che avevi prima, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarla una prosecuzione e non una nuova attività, escludendoti dall’aliquota al 5%.

          Le condizioni per l’aliquota al 5% prevedono che:

          • Non devi aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)
          • L’attività non deve essere una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo
          • Se prosegui l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti previsti

          In pratica, se chiudi la partita IVA come consulente informatico nel 2026 e ne riapri una come consulente informatico nel 2027, molto probabilmente non potrai applicare il 5% ma dovrai usare il 15%. Se invece riapri con un codice ATECO diverso e un’attività effettivamente nuova, potresti avere diritto all’aliquota ridotta.

          Errori da evitare quando si chiude la partita IVA forfettaria

          Chiudere la partita IVA sembra un’operazione semplice, ma ci sono diversi errori comuni che possono causare problemi, sanzioni o perdite economiche. Ecco i principali da evitare:

          • Non comunicare la chiusura entro 30 giorni: come abbiamo visto, il ritardo comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro. Non dimenticare di inviare il modello AA9/12
          • Dimenticare il saldo dei contributi: anche dopo la chiusura, i contributi INPS o alla cassa professionale restano dovuti per il periodo di attività. Il mancato pagamento genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioni
          • Non presentare l’ultima dichiarazione dei redditi: molti pensano che chiudendo la partita IVA non serva più dichiarare i redditi dell’ultimo anno. Sbagliato: la dichiarazione è obbligatoria
          • Chiudere con fatture in sospeso senza valutare l’impatto fiscale: gli incassi post-chiusura saranno tassati con IRPEF ordinaria e non con l’imposta sostitutiva forfettaria
          • Non comunicare alla cassa previdenziale: se sei iscritto a una cassa di categoria, la chiusura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate non viene automaticamente comunicata alla cassa. Devi farlo tu
          • Chiudere solo per evitare i contributi minimi: prima di chiudere, valuta se esistono riduzioni contributive (ad esempio il regime agevolato INPS Artigiani/Commercianti con riduzione del 35%)
          • Non cancellare eventuali posizioni INAIL: se avevi un’assicurazione INAIL attiva, devi comunicare anche la cessazione a questo ente

          Per evitare dimenticanze, il consiglio è di affidarsi a un professionista o al CAF Centro Fiscale che possa guidarti attraverso tutti i passaggi e verificare che nessun adempimento venga trascurato.

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          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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          Domande frequenti (FAQ) sulla chiusura della partita IVA forfettaria

          Quanto costa chiudere la partita IVA forfettaria?

          La chiusura della partita IVA è completamente gratuita. Non sono previsti bolli, diritti di segreteria o tasse di chiusura. L’unico eventuale costo è l’onorario di un commercialista o CAF se ti fai assistere nella procedura.

          Posso chiudere la partita IVA online da solo?

          Sì, puoi farlo in autonomia accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e compilando il modello AA9/12 nella sezione cessazione. La procedura richiede pochi minuti se hai i dati necessari (codice ATECO, data di cessazione).

          Cosa succede se non chiudo la partita IVA e non fatturo?

          Se non fatturo per 3 anni consecutivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla chiusura d’ufficio della partita IVA. Tuttavia, nel frattempo potresti accumulare obblighi dichiarativi e, per alcune casse previdenziali, contributi minimi da versare comunque. È sempre meglio chiudere formalmente quando si cessa l’attività.

          Posso riaprire la partita IVA forfettaria dopo averla chiusa?

          Sì, non ci sono limiti temporali. Puoi riaprirla anche il giorno dopo, purché tu abbia i requisiti. Attenzione però all’aliquota al 5%: se riapri con la stessa attività, potrebbe essere considerata una prosecuzione e non una nuova attività, perdendo l’agevolazione.

          Devo pagare contributi INPS anche dopo aver chiuso?

          Devi pagare il saldo contributivo relativo al periodo in cui la partita IVA era ancora aperta. Dopo la data di cessazione, non maturano più contributi. Il saldo va versato con le scadenze ordinarie (30 giugno dell’anno successivo).

          Le fatture incassate dopo la chiusura come vengono tassate?

          Le fatture emesse durante il regime forfettario ma incassate dopo la chiusura vanno dichiarate come redditi diversi nell’anno di effettivo incasso. Saranno soggette all’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) e non più all’imposta sostitutiva forfettaria.


          Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?

          Chiudere la partita IVA forfettaria richiede attenzione a diversi aspetti: dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate al saldo dei contributi, dalla gestione delle fatture in sospeso all’ultima dichiarazione dei redditi. Un errore in questa fase può costare caro in termini di sanzioni e tasse aggiuntive.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase della chiusura: compilazione del modello AA9/12, calcolo del saldo contributivo, presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e verifica che tutti gli adempimenti siano completati correttamente.

          Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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            Aprile 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-21 08:00:002026-08-17 10:16:11Chiudere Partita IVA Regime Forfettario 2026: Procedura Online, Costi e Cosa Fare
            PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

            Nuove Partite IVA 2026: Bonus, Incentivi e Agevolazioni per Chi Apre

            Bonus Partita IVA Under 35

            Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

            Aliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% per i liberi professionisti senza altra tutela pensionistica obbligatoria e 24% per pensionati o già assicurati altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026). Una versione precedente riportava erroneamente il 26,23%; gli esempi di calcolo sono stati ricalcolati.

            Indice dei contenuti

            1. Cosa significa aprire una Partita IVA nel 2026
            2. Regime forfettario 2026: l’aliquota al 5% per i primi 5 anni
            3. Requisiti e limiti del regime forfettario 2026
            4. Contributi INPS ridotti per le nuove attività
            5. ISCRO: l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi
            6. Flat tax incrementale 2026: come funziona
            7. Bonus, startup e crediti d’imposta per le nuove imprese
            8. Confronto tra regimi fiscali: forfettario vs ordinario
            9. Come aprire la Partita IVA nel 2026: la procedura
            10. Errori comuni da evitare quando si apre una Partita IVA
            11. Domande Frequenti sulle nuove Partite IVA 2026

            Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 può essere una scelta strategica e conveniente, grazie a un pacchetto di bonus, agevolazioni fiscali e incentivi pensati appositamente per chi avvia un’attività in proprio. Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e le disposizioni ancora in vigore del regime forfettario, ha mantenuto un sistema di vantaggi fiscali significativi per i nuovi lavoratori autonomi, i freelance e i piccoli imprenditori che scelgono di mettersi in proprio nel 2026. Questa guida completa ti illustra tutto ciò che devi sapere: dall’aliquota agevolata al 5% sui redditi, ai contributi INPS ridotti, dall’ISCRO all’indennità di disoccupazione per autonomi, fino ai crediti d’imposta per le startup innovative.

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            Nota normativa 2026: il limite di ricavi/compensi per accedere e restare nel regime forfettario nel 2026 è 85.000 euro annui (con uscita immediata oltre i 100.000 euro). Qualsiasi cifra inferiore (es. 65.000 euro) eventualmente citata negli esempi di questo articolo si riferisce a scenari di reddito ipotetico, non al limite normativo. Fonte: L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

            Cosa significa aprire una Partita IVA nel 2026

            Aprire una Partita IVA significa registrarsi fiscalmente come lavoratore autonomo, libero professionista o piccolo imprenditore presso l’Agenzia delle Entrate, ottenendo un codice identificativo univoco per l’esercizio di un’attività economica. Nel 2026, questa scelta è agevolata da un sistema di incentivi fiscali e previdenziali che la rende accessibile e conveniente anche per chi parte da zero. La decisione di aprire nuove Partite IVA nel 2026 viene spesso presa da freelance, consulenti, artigiani, commercianti, professionisti e giovani under 35 che vogliono trasformare le proprie competenze in un’attività redditizia.

            Il punto di partenza per valutare la convenienza è capire quale regime fiscale si potrà adottare. Per la stragrande maggioranza di chi apre oggi una nuova attività, la scelta obbligata — e vantaggiosissima — è il regime forfettario: un sistema semplificato che prevede una tassazione ridotta, esonero da IVA, esonero da ISA e una gestione contabile estremamente snella. Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54-89), modificata dalla Legge di Bilancio 2023 che ha innalzato la soglia di ricavi a 85.000 euro annui.

            Regime forfettario 2026: l’aliquota al 5% per i primi 5 anni

            Il vantaggio principale per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 è l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5% di imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività. Per capire cosa significa in concreto: l’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In pratica, invece di pagare aliquote IRPEF ordinarie che vanno dal 23% al 43% del reddito, il nuovo forfettario paga solo il 5% sul reddito imponibile. Si tratta di un risparmio fiscale enorme, soprattutto nei primi anni in cui l’attività è ancora in fase di avvio.

            Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Marco, grafico freelance, apra la sua Partita IVA nel 2026 e nel primo anno fatturi 30.000 euro. Con il codice ATECO per attività grafiche, il coefficiente di redditività (ovvero la percentuale del fatturato considerata come reddito) è del 78%. Il reddito imponibile sarà quindi 23.400 euro (30.000 × 78%). Su questa cifra, Marco pagherà il 5% di imposta sostitutiva, pari a soli 1.170 euro. Se fosse in regime ordinario IRPEF, pagherebbe almeno il 23%, ovvero circa 5.382 euro. Il risparmio supera i 4.200 euro nel primo anno.

            Dopo i primi cinque anni, l’aliquota sale al 15% (comunque inferiore alle aliquote IRPEF ordinarie), rendendo il regime forfettario conveniente anche a lungo termine per chi non supera la soglia di 85.000 euro di ricavi. Per sapere tutto su questo regime agevolato, consulta la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

            Il coefficiente di redditività: come si calcola il reddito imponibile

            Il coefficiente di redditività è un moltiplicatore forfettario che l’Agenzia delle Entrate applica ai ricavi per determinare il reddito imponibile, senza necessità di tenere la contabilità analitica delle spese. Ogni attività ha il suo coefficiente in base al codice ATECO. Ecco i principali:

            Categoria di attivitàCoefficiente di redditività
            Commercio al dettaglio di alimentari40%
            Intermediari del commercio62%
            Costruzioni e attività immobiliari86%
            Servizi professionali (avvocati, consulenti, ecc.)78%
            Artigiani e altri servizi67%
            Altre attività economiche67%

            Il reddito imponibile si calcola semplicemente moltiplicando i ricavi annui per il coefficiente. Su questo reddito si applica poi il 5% (o 15% dopo i 5 anni). Non è necessario conservare ricevute di spese, non serve un commercialista per la contabilità analitica, e non si applica l’IVA alle fatture emesse.

            Requisiti e limiti del regime forfettario 2026

            Per accedere al regime forfettario nel 2026 e beneficiare dell’aliquota al 5%, è necessario soddisfare determinati requisiti previsti dalla legge. Il requisito principale riguarda il limite di ricavi: l’attività non deve aver superato (nell’anno precedente, se già avviata) la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Per chi apre una nuova Partita IVA, questo limite non si applica al primo anno, poiché si presume che i ricavi saranno inferiori alla soglia.

            Esistono però anche cause di esclusione che impediscono l’accesso al regime agevolato:

            • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: non è possibile aderire al forfettario se si è contemporaneamente soci in una SNC, SAS o si esercita attività d’impresa in un’impresa familiare.
            • Attività prevalente verso datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti: se più del 50% dei ricavi proviene da un soggetto che è stato (o è tuttora) datore di lavoro, si è esclusi. Questa regola è stata introdotta per evitare che le aziende trasformassero i dipendenti in finti autonomi.
            • Regime speciale IVA o determinazione del reddito su base catastale: alcune attività che usano regimi IVA speciali non possono accedere al forfettario.
            • Ricavi superiori a 85.000 euro nell’anno precedente: chi supera la soglia nell’anno in corso esce dal forfettario dall’anno successivo. Tuttavia, se i ricavi superano i 100.000 euro in un anno, l’uscita è immediata nello stesso anno.

            Per l’applicazione dell’aliquota al 5% (anziché 15%), sono necessarie condizioni aggiuntive specifiche per le nuove attività: l’attività non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti, nemmeno in forma associata; l’attività da avviare non deve essere mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo (salvo il caso del praticantato obbligatorio); se è la prosecuzione di un’attività altrui, i ricavi di quell’attività nell’anno precedente non devono aver superato i 85.000 euro.

            Contributi INPS ridotti per le nuove attività

            Un secondo grande vantaggio per chi apre una nuova Partita IVA nel 2026 riguarda i contributi previdenziali INPS. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (come la maggior parte dei freelance e dei professionisti senza cassa previdenziale di categoria) pagano i contributi in percentuale sul reddito effettivo. Nel 2026, l’aliquota per la Gestione Separata è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale (circolare INPS n. 8/2026). Questo importo è deducibile dal reddito complessivo, ma per i forfettari si applica in modo forfettario: è deducibile in misura del 35% dei contributi versati direttamente dal reddito imponibile forfettario.

            Per gli artigiani e i commercianti iscritti all’INPS Artigiani e Commercianti, esiste invece una specifica agevolazione: i contributi in regime forfettario prevedono una riduzione del 35% rispetto alle aliquote ordinarie. Questa riduzione, introdotta dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, comma 77), si applica su domanda e comporta un risparmio concreto nei contributi minimi obbligatori. Per il 2026, i contributi minimi per gli artigiani in regime forfettario con riduzione al 35% sono di circa 3.100-3.200 euro annui (contro i circa 4.800 euro del regime ordinario), mentre per i commercianti si attestano su valori simili.

            Per i professionisti con cassa di previdenza di categoria (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, ecc.), il discorso è diverso: si applicano le aliquote specifiche della propria cassa. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione ridotta al 5% sul reddito complessivo riduce significativamente il carico fiscale totale, rendendo la Partita IVA in regime forfettario molto vantaggiosa.

            Esempio di calcolo contributi INPS per nuova Partita IVA 2026

            Riprendiamo l’esempio di Marco, grafico con Partita IVA aperta nel 2026 e 30.000 euro di ricavi. Ipotizzando che sia iscritto alla Gestione Separata INPS:

            • Reddito imponibile lordo: 23.400 euro (30.000 × 78%)
            • Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): circa 6.100 euro
            • Deduzione contributi (35% forfettario): circa 2.135 euro
            • Reddito imponibile netto: circa 21.265 euro
            • Imposta sostitutiva al 5%: circa 1.063 euro
            • Totale tasse + contributi: circa 7.200 euro su 30.000 euro di fatturato (24% del fatturato totale)

            Si tratta di un carico fiscale e previdenziale complessivo relativamente basso, specialmente se confrontato con quello di un lavoratore dipendente (dove il costo del lavoro per il datore di lavoro supera il 40% della retribuzione lorda). La nuova Partita IVA nel 2026 rimane quindi una scelta competitiva dal punto di vista economico.

            ISCRO: l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi

            Un elemento spesso sottovalutato da chi sta valutando di aprire una Partita IVA è la disponibilità di una forma di tutela in caso di calo del reddito: l’ISCRO, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Questo strumento, introdotto in via sperimentale dal 2021 e reso strutturale dalla Legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023) e dal successivo decreto attuativo, è destinato ai liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

            L’ISCRO funziona come una sorta di “cassa integrazione per autonomi”: se il tuo reddito da lavoro autonomo nell’anno precedente è stato inferiore al 70% della media dei redditi dei due anni precedenti ancora, puoi accedere a questa indennità. In pratica, se hai avuto un calo significativo dei guadagni, l’INPS ti fornisce un sussidio mensile per un massimo di 6 mesi.

            L’importo dell’ISCRO 2026 è compreso tra un minimo del 25% e un massimo del 50% dell’ultimo reddito annuo percepito, con un importo mensile che si aggira tipicamente tra i 250 e i 800 euro. Per accedere all’ISCRO è necessario:

            • Essere iscritto alla Gestione Separata INPS da almeno 4 anni
            • Non essere titolare di pensione diretta o trattamenti di sostegno al reddito
            • Avere un reddito nell’anno precedente inferiore al 70% della media biennale
            • Avere un reddito nell’anno precedente non superiore a 12.000 euro (soglia 2026, da verificare con aggiornamenti INPS)
            • Essere in regola con i versamenti contributivi

            L’ISCRO rappresenta una tutela importante per i nuovi lavoratori autonomi, che spesso non dispongono della rete di protezione del lavoro dipendente. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti anche nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda ISCRO all’INPS.

            Flat tax incrementale 2026: come funziona

            La flat tax incrementale è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 55-57, L. 197/2022) che si rivolge ai contribuenti in regime ordinario (non forfettario) che registrano un incremento del reddito rispetto agli anni precedenti. Nel 2026, questo strumento rimane disponibile per i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non aderiscono al regime forfettario.

            Il meccanismo è il seguente: sull’incremento di reddito rispetto al reddito più alto degli ultimi tre anni, si applica un’aliquota fissa del 15% invece delle aliquote IRPEF ordinarie (che possono arrivare al 43%). Tuttavia, l’incremento agevolato non può superare il 5% del reddito di riferimento degli anni precedenti, con un massimale di 40.000 euro. Si tratta quindi di un’agevolazione con impatto limitato ma comunque significativa per chi ha redditi in crescita.

            Esempio pratico di flat tax incrementale: supponiamo che una consulente, Giulia, abbia avuto i seguenti redditi: 2023: 55.000 euro; 2024: 60.000 euro; 2025: 65.000 euro. Il reddito più alto del triennio precedente al 2026 è 65.000 euro. L’incremento massimo agevolabile è il 5% di 65.000 euro = 3.250 euro. Se nel 2026 il reddito di Giulia è 70.000 euro, l’incremento effettivo è 5.000 euro. Sull’incremento agevolato di 3.250 euro pagherà il 15% (487,50 euro) invece dell’aliquota IRPEF del 43% (1.397,50 euro). Risparmio: circa 910 euro.

            Bonus, startup e crediti d’imposta per le nuove imprese

            Il quadro degli incentivi per le nuove Partite IVA nel 2026 si arricchisce di una serie di bonus e crediti d’imposta destinati a chi avvia un’attività innovativa o investe in digitalizzazione e formazione. Vediamo i principali strumenti disponibili.

            Bonus investimenti in startup innovative

            La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato e ampliato le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative e PMI innovative, estendendo il beneficio anche ai contribuenti in regime forfettario. In precedenza, i forfettari erano esclusi da questo bonus. La novità consente a chi aderisce al regime forfettario di beneficiare di una detrazione del 30% dell’investimento effettuato nel capitale di startup innovative (quotate o non quotate), con un investimento massimo annuo di 1 milione di euro. Per le startup a vocazione sociale o nei settori dell’energia e del turismo, la detrazione può salire fino al 65%.

            Il Bonus Investimenti Startup Innovative 2026 esteso ai forfettari è una novità rilevante, già prevista dalla normativa vigente. Il Bonus Startup Innovative per Forfettari 2026 è dettagliatamente illustrato nella nostra guida dedicata.

            Transizione 5.0 e crediti d’imposta per la digitalizzazione

            Il piano Transizione 5.0, finanziato con risorse del PNRR e introdotto dal DL n. 19/2024 (art. 38), prevede crediti d’imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi nel biennio 2024-2025, con effetti che si ripercuotono sulle dichiarazioni del 2026. Il piano si affianca a Transizione 4.0 e prevede crediti d’imposta variabili tra il 25% e il 45% degli investimenti in beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, con condizione che l’investimento determini una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%.

            Anche le nuove Partite IVA in forma di impresa individuale possono in linea teorica accedere a questi crediti, purché effettuino investimenti in beni qualificati. Si tratta però di uno strumento più adatto alle imprese strutturate che ai freelance professionisti.

            Bando Imprese Giovanili FVG 2026

            Per chi vive e opera in Friuli Venezia Giulia, è disponibile il Bando Imprese Giovanili FVG 2026, che eroga contributi fino a 40.000 euro per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani under 40. Il Bando Imprese Giovanili FVG 2026 rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole aprire la propria Partita IVA in regione e ha necessità di un contributo iniziale per avviare l’attività.

            NASPI anticipata per avvio attività autonoma

            Un’opportunità spesso sconosciuta è la possibilità di ricevere la NASpI in forma anticipata (pagamento in un’unica soluzione) per chi la utilizza come capitale iniziale per avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Questa opzione, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, consente ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro di ricevere l’intero importo della NASpI non ancora erogata in un’unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per la nuova attività. Per approfondire, leggi la nostra guida sulla NASpI 2026.

            Confronto tra regimi fiscali: forfettario vs ordinario

            Una delle domande più frequenti di chi valuta di aprire una nuova Partita IVA nel 2026 è: quale regime fiscale conviene? La risposta dipende da diversi fattori, ma per la maggior parte dei nuovi lavoratori autonomi con ricavi sotto i 85.000 euro, il regime forfettario è quasi sempre la scelta più vantaggiosa, almeno nei primi anni. Vediamo un confronto diretto tra i due regimi.

            CaratteristicaRegime ForfettarioRegime Ordinario
            Limite ricavi85.000 euro/annoNessun limite
            Aliquota tasse (nuovi)5% (primi 5 anni)23%-43% IRPEF progressiva
            Aliquota tasse (regime normale)15%23%-43% IRPEF progressiva
            IVA sulle fattureNon si applica22% (o altra aliquota)
            ContabilitàSemplificata (no registri IVA)Completa (registri IVA obbligatori)
            Deduzione speseSolo forfettaria (coefficiente)Spese reali documentate
            Studi di settore/ISAEsoneratoObbligatorio
            Ritenuta d’accontoNon subisce ritenutaSubisce ritenuta 20%
            Costo commercialistaMolto bassoElevato

            Il regime ordinario può risultare conveniente in casi specifici: quando le spese reali documentate sono molto elevate (ad esempio per chi ha costi significativi di struttura, dipendenti o macchinari) e supererebbero il coefficiente forfettario; quando il professionista ha redditi da lavoro dipendente che generano capienza IRPEF sufficiente a sfruttare detrazioni e deduzioni; quando si prevede di superare in breve la soglia degli 85.000 euro di ricavi. Per tutti gli altri casi, il regime forfettario nel 2026 rimane nettamente più conveniente.

            Per approfondire tutti i dettagli sull’imposta sostitutiva del regime forfettario e sulla dichiarazione precompilata per forfettari 2026, consulta le nostre guide specializzate.

            Come aprire la Partita IVA nel 2026: la procedura

            Aprire una nuova Partita IVA nel 2026 richiede alcuni passaggi amministrativi che, se eseguiti correttamente fin dall’inizio, evitano problemi futuri. La procedura corretta prevede la scelta del codice ATECO, la selezione del regime fiscale, l’apertura presso l’Agenzia delle Entrate e l’iscrizione all’ente previdenziale di riferimento. Si tratta di passaggi apparentemente semplici ma ricchi di insidie per chi non conosce la normativa: un codice ATECO sbagliato, ad esempio, può comportare un coefficiente di redditività errato e quindi calcoli fiscali e contributivi scorretti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i propri clienti in ogni fase dell’apertura della Partita IVA, dalla scelta del codice ATECO più adatto all’attività svolta, alla valutazione del regime fiscale più conveniente, fino all’iscrizione previdenziale. Il nostro servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online, per clienti in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata sull’apertura della tua Partita IVA.

            Il codice ATECO: come sceglierlo correttamente

            Il codice ATECO (Attività Economiche) è un codice alfanumerico che classifica l’attività svolta dalla Partita IVA. La scelta è fondamentale per due motivi: determina il coefficiente di redditività (e quindi le tasse da pagare) e stabilisce l’ente previdenziale di iscrizione (INPS Gestione Separata, INPS Artigiani e Commercianti, o cassa professionale). Scegliere il codice ATECO sbagliato può portare a significativi errori di calcolo nelle tasse e nei contributi. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua specifica attività per identificare il codice ATECO più corretto e vantaggioso.

            Iscrizione all’ente previdenziale: quali sono le opzioni

            In base all’attività svolta, chi apre una Partita IVA deve iscriversi all’ente previdenziale competente:

            • Gestione Separata INPS: per i liberi professionisti senza cassa di categoria (consulenti, informatici, grafici, traduttori, ecc.) e per i collaboratori occasionali.
            • INPS Artigiani: per i lavoratori che esercitano attività artigianali (idraulici, elettricisti, falegnami, parrucchieri, estetisti, ecc.).
            • INPS Commercianti: per chi svolge attività commerciale (negozianti, agenti di commercio, ecc.).
            • Casse professionali di categoria: per le professioni ordinistiche (avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM, geometri con CIPAG, notai con Cassa Nazionale del Notariato, ecc.).

            Errori comuni da evitare quando si apre una Partita IVA

            Aprire una Partita IVA nel 2026 senza una corretta pianificazione fiscale può portare a errori costosi. Ecco i principali errori che il CAF Centro Fiscale riscontra frequentemente nei nuovi lavoratori autonomi e come evitarli.

            1. Non accantonare le tasse durante l’anno

            Il principale errore di chi apre una nuova Partita IVA è dimenticare che le tasse si pagano in un’unica soluzione (o in due rate con il meccanismo degli acconti e del saldo). Molti nuovi titolari di Partita IVA non accantonano durante l’anno la quota corrispondente alle tasse da pagare, trovandosi poi in difficoltà al momento del versamento. La regola pratica è semplice: accantona sempre almeno il 25-30% di ogni incasso per far fronte a tasse e contributi. In regime forfettario al 5%, questo margine è più che sufficiente.

            2. Scegliere il codice ATECO sbagliato

            Come già accennato, il codice ATECO ha un impatto diretto sul coefficiente di redditività e quindi sulle tasse. Un errore nella scelta può portare a pagare più tasse del dovuto (o meno, con il rischio di contestazioni dall’Agenzia delle Entrate). Il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce una consulenza specializzata per la corretta identificazione del codice ATECO in base all’attività concretamente svolta.

            3. Non verificare i requisiti per l’aliquota al 5%

            L’aliquota ridotta al 5% per le nuove attività non è automatica: è necessario verificare che si rispettino le condizioni di novità dell’attività. Se un nuovo titolare di Partita IVA applica il 5% senza averne i requisiti, rischia di dover corrispondere la differenza (10 punti percentuali) all’Agenzia delle Entrate con sanzioni e interessi. È fondamentale affidarsi a professionisti per la verifica preliminare dei requisiti.

            4. Non tenere traccia dei ricavi e superare inconsapevolmente l’85.000 euro

            Chi aderisce al regime forfettario deve monitorare costantemente i propri ricavi durante l’anno. Superare la soglia di 85.000 euro comporta l’uscita dal regime nell’anno successivo. Peggio ancora, superare i 100.000 euro nello stesso anno comporta l’obbligo di applicare l’IVA sulle fatture emesse dal momento del superamento, con tutte le conseguenze gestionali e fiscali del caso. Il monitoraggio costante è indispensabile.

            5. Trascurare gli adempimenti previdenziali

            I contributi INPS o della cassa professionale sono un obbligo, non un’opzione. Trascurarli significa accumulare debiti previdenziali con sanzioni e interessi crescenti. Inoltre, per accedere a prestazioni come l’ISCRO o la futura pensione, è necessario essere in regola con i versamenti contributivi. Il CAF Centro Fiscale gestisce anche la corretta pianificazione e il pagamento dei contributi previdenziali per i propri clienti.

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            Domande Frequenti sulle nuove Partite IVA 2026

            Quanto si paga di tasse con una nuova Partita IVA nel 2026?

            Con il regime forfettario per i nuovi, si paga solo il 5% di imposta sostitutiva sul reddito imponibile (calcolato come ricavi x coefficiente di redditivita). Ad esempio, con 30.000 euro di fatturato e un coefficiente del 78%, il reddito imponibile e 23.400 euro e le tasse sono solo 1.170 euro. A questo si aggiungono i contributi previdenziali INPS (circa il 26% del reddito per la Gestione Separata). Il carico fiscale totale nei primi cinque anni e molto contenuto rispetto al lavoro dipendente.

            Posso aprire una Partita IVA se sono ancora dipendente?

            Si, e possibile essere contemporaneamente lavoratori dipendenti e titolari di Partita IVA. Tuttavia, occorre verificare il contratto di lavoro dipendente (alcune categorie hanno clausole di esclusiva) e soprattutto rispettare la regola forfettaria: non piu del 50% dei ricavi della Partita IVA puo provenire dall’attuale datore di lavoro o da datori degli ultimi 2 anni, altrimenti si perde il diritto al regime forfettario. E fondamentale una valutazione preventiva con il CAF.

            Per quanti anni dura l’aliquota al 5% per le nuove Partite IVA?

            L’aliquota agevolata al 5% per le nuove attivita dura per i primi 5 anni dall’apertura della Partita IVA, a condizione che si mantengano i requisiti del regime forfettario (ricavi sotto 85.000 euro annui e assenza delle cause di esclusione). Dal sesto anno in poi, l’aliquota sale al 15%, che rimane comunque molto vantaggiosa rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie (23%-43%).

            Cosa succede se supero l’85.000 euro di ricavi nel 2026?

            Se i ricavi superano 85.000 euro ma restano sotto i 100.000 euro, si esce dal regime forfettario dall’anno successivo (2027), tornando al regime ordinario IRPEF. Se i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita dal forfettario e immediata e occorre applicare l’IVA sulle fatture dal momento del superamento. E importante monitorare i ricavi durante l’anno e pianificare per tempo l’eventuale transizione al regime ordinario.

            Il regime forfettario e conveniente se ho molte spese?

            Il regime forfettario applica una deduzione forfettaria delle spese tramite il coefficiente di redditivita (che va dal 40% all’86% del fatturato). Se le spese reali dell’attivita superano significativamente la quota deducibile forfettariamente, il regime ordinario potrebbe risultare piu conveniente. Il CAF Centro Fiscale esegue un’analisi personalizzata per determinare quale regime sia piu vantaggioso in base alla situazione specifica di ogni cliente.


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              Regime Forfettario 2026: tutte le informazioni utili prima di aprire Partita IVA

              Se stai pensando di aprire partita IVA nel 2026 o hai già un’attività individuale, probabilmente ti sei chiesto se il regime forfettario 2026 è la scelta giusta per te. Con oltre 2 milioni di aderenti in Italia, questo regime fiscale agevolato rappresenta oggi la soluzione più popolare per professionisti, artigiani e piccoli imprenditori. Ma attenzione: non sempre è la scelta più conveniente. In questa guida scoprirai quando il regime forfettario 2026 conviene davvero, quali sono i limiti da rispettare e come calcolare concretamente quanto risparmieresti rispetto al regime ordinario. Ti accompagneremo attraverso esempi pratici, simulazioni reali e tutti gli aspetti operativi che devi conoscere prima di prendere una decisione informata.

              Indice dei contenuti

              1. Regime Forfettario 2026: Le Basi Essenziali
              2. I Limiti del Regime Forfettario 2026 da Rispettare
              3. Aliquote e Calcolo delle Imposte
              4. Quando Conviene il Regime Forfettario
              5. Quando NON Conviene il Regime Forfettario
              6. Simulazioni Pratiche: Quanto Risparmi
              7. Come Aprire Partita IVA in Regime Forfettario
              8. Gestione Annuale e Scadenze Fiscali
              9. Domande Frequenti sul Regime Forfettario 2026

              Regime Forfettario 2026: Le Basi Essenziali

              Il regime forfettario 2026 è un regime fiscale semplificato riservato alle persone fisiche con partita IVA che non superano determinati limiti di fatturato. La caratteristica principale è il calcolo forfettario del reddito imponibile: invece di considerare i costi effettivi della tua attività, lo Stato applica un coefficiente di redditività prestabilito per ogni settore economico.

              Immagina di essere un consulente che fattura 50.000 euro all’anno. Nel regime forfettario non importa se hai speso 5.000 o 25.000 euro in costi: il tuo reddito viene calcolato applicando un coefficiente fisso (ad esempio il 78% per le attività di consulenza). Su questo reddito forfettario pagherai poi un’imposta sostitutiva molto vantaggiosa.

              La vera rivoluzione del regime forfettario 2026 sta nella semplicità: niente IVA da gestire, niente registri contabili complessi, niente ritenute d’acconto. Paghi un’unica imposta calcolata in modo trasparente e prevedibile.

              Chi Può Aderire al Regime Forfettario

              Possono accedere al regime forfettario 2026 le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Non ci sono limitazioni legate all’età o ad altri redditi: puoi essere contemporaneamente dipendente, pensionato o percepire altri redditi e comunque aprire partita IVA forfettaria.

              L’importante è rispettare i requisiti oggettivi che vedremo nel dettaglio: limite di ricavi, assenza di partecipazioni in società nel tuo stesso settore, e alcune altre condizioni specifiche. Se hai lavorato come dipendente e vuoi aprire partita IVA nello stesso settore, puoi farlo ma con alcune limitazioni che analizzeremo più avanti. Se hai meno di 35 anni, verifica anche il bonus partita IVA under 35.

              I Limiti del Regime Forfettario 2026 da Rispettare

              Per mantenere il regime forfettario 2026 devi rispettare contemporaneamente diversi limiti. Perderne anche solo uno significa uscire dal regime e passare al regime ordinario dall’anno successivo.

              Limite di Ricavi: 85.000 Euro

              Il tetto più importante è il limite di ricavi annui fissato a 85.000 euro. Questo vale per tutte le attività, indipendentemente dal settore. Il calcolo avviene in base al criterio di cassa: contano i compensi effettivamente incassati nell’anno, non le fatture emesse.

              Se nel corso del 2026 incassi anche solo 85.001 euro, dal primo gennaio 2027 passerai automaticamente al regime ordinario. Non esiste una franchigia di tolleranza: il superamento anche minimo fa scattare l’uscita dal regime. Per questo è fondamentale monitorare costantemente il fatturato durante l’anno, soprattutto negli ultimi mesi. Per saperne di più sui controlli, leggi il nostro approfondimento su limiti e controlli automatici del regime forfettario.

              Spese per Dipendenti e Collaboratori

              Se assumi personale, la somma delle retribuzioni lorde annue per dipendenti e collaboratori non può superare 20.000 euro complessivi. Questo limite include stipendi, contributi a carico del datore di lavoro e compensi a collaboratori occasionali o coordinati.

              Attenzione: molti forfettari scelgono di lavorare senza dipendenti proprio per evitare questo vincolo. Se prevedi di crescere e assumere, il regime forfettario potrebbe diventare rapidamente limitante.

              Beni Strumentali: Massimo 20.000 Euro

              Il valore complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre dell’anno precedente non deve superare 20.000 euro. Si considerano tutti i beni ammortizzabili utilizzati per l’attività: computer, macchinari, arredi, attrezzature, veicoli aziendali.

              Non rientrano in questo calcolo gli immobili. Se sei un professionista che lavora con un computer e pochi strumenti, questo limite non ti pone problemi. Se invece hai un’attività che richiede investimenti in macchinari o attrezzature costose, potresti sforarlo facilmente.

              Aliquote e Calcolo delle Imposte

              Il regime forfettario 2026 prevede due aliquote per l’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. La scelta tra le due dipende da requisiti specifici.

              Aliquota Agevolata al 5% per Nuove Attività

              Puoi beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se rispetti queste condizioni: non hai esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, arte o professione; l’attività che svolgi non è la mera prosecuzione di una precedente attività svolta come dipendente o autonomo presso altri soggetti.

              Questo significa che se sei un giovane professionista che apre partita IVA dopo l’università, puoi accedere al 5%. Se invece hai lavorato per anni come dipendente in un’azienda e ora apri partita IVA per fare da consulente nello stesso settore, non hai diritto all’agevolazione e parti direttamente dal 15%.

              L’aliquota al 5% è estremamente vantaggiosa: su un reddito imponibile di 30.000 euro pagheresti solo 1.500 euro di imposte sostitutive, contro circa 12.000 euro che pagheresti in regime ordinario.

              Aliquota Ordinaria al 15%

              Chi non ha i requisiti per il 5%, o ha superato i cinque anni di attività agevolata, paga l’imposta sostitutiva al 15%. Anche questa rimane molto competitiva rispetto al regime ordinario, dove le aliquote IRPEF arrivano fino al 43% senza contare le addizionali.

              L’imposta sostitutiva al 15% si calcola sul reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Oltre all’imposta sostitutiva, restano dovuti i contributi previdenziali INPS calcolati sul reddito. Per approfondire, leggi la nostra guida sui contributi INPS per artigiani e commercianti.

              I Coefficienti di Redditività

              Ogni settore economico ha un coefficiente diverso che rappresenta la percentuale di reddito presunta rispetto ai ricavi. Per le attività professionali, scientifiche e tecniche il coefficiente è del 78%. Per il commercio al dettaglio è del 40%. Per le costruzioni arriva all’86%.

              Questo sistema forfettario può essere vantaggioso o penalizzante a seconda dei tuoi costi reali. Se sei un professionista con pochi costi, il coefficiente del 78% rispecchia bene la realtà. Se invece hai costi elevati superiori al coefficiente, finisci per pagare tasse su redditi che non hai effettivamente realizzato.

              Quando Conviene il Regime Forfettario

              Il regime forfettario 2026 non conviene a tutti allo stesso modo. Vediamo le situazioni in cui rappresenta la scelta ottimale e quando invece potresti trovarti meglio in regime ordinario.

              Conviene se Hai Pochi Costi Deducibili

              Il regime forfettario è ideale per chi ha un’attività con costi contenuti. Professionisti che lavorano da casa con un computer, consulenti, formatori, sviluppatori software: tutte attività dove i costi si limitano a strumenti base, formazione e poco altro.

              In questi casi il coefficiente di redditività rispecchia abbastanza fedelmente la realtà, e la rinuncia alla deduzione dei costi non pesa. Il vantaggio dell’aliquota ridotta compensa ampiamente l’impossibilità di scaricare le spese.

              Conviene se Non Fai Acquisti con IVA Rilevante

              L’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti è uno dei principali svantaggi del forfettario. Se la tua attività richiede continui acquisti di merci, materiali o servizi con IVA, potresti perdere migliaia di euro.

              Un commerciante che acquista merci per 60.000 euro più IVA al 22%, paga 13.200 euro di IVA che non potrà mai recuperare. In regime ordinario quella IVA si compenserebbe con l’IVA incassata dai clienti. Nel forfettario è un costo secco che erode i margini.

              Conviene se Vuoi Semplicità Amministrativa

              Uno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario 2026 è la semplicità. Non tieni registri IVA, non calcoli acconti complessi, non compili dichiarazioni IVA trimestrali o annuali. La contabilità si riduce alla conservazione di fatture attive e passive e alla compilazione di una sezione nella dichiarazione annuale.

              Molti forfettari gestiscono con il supporto del CAF la propria contabilità o si affidano a commercialisti con costi molto contenuti, nell’ordine di poche centinaia di euro all’anno. In regime ordinario i costi di gestione contabile possono facilmente superare i 2.000 euro annui.

              Quando NON Conviene il Regime Forfettario

              Esistono situazioni in cui il regime forfettario 2026 diventa penalizzante o addirittura sconveniente rispetto al regime ordinario. Riconoscerle ti eviterà di fare scelte che poi dovrai correggere.

              Se Hai Costi Elevati

              Se la tua attività comporta costi reali superiori al coefficiente di redditività, pagherai imposte su redditi che non hai effettivamente guadagnato. Un esempio tipico: commercio con margini stretti e costi elevati di acquisto merce.

              In questi casi il regime ordinario, che permette di dedurre tutti i costi reali, può risultare più conveniente nonostante le aliquote IRPEF più alte.

              Se Prevedi Crescita Rapida Oltre 85.000 Euro

              Il limite di 85.000 euro può diventare rapidamente un ostacolo se la tua attività cresce. Molti imprenditori si trovano nella spiacevole situazione di dover rifiutare commesse o limitare il fatturato per non uscire dal regime.

              Se prevedi una crescita che ti porterà stabilmente oltre gli 85.000 euro, potrebbe avere senso partire direttamente in regime ordinario per evitare il trauma del passaggio e organizzare fin da subito la contabilità in modo adeguato.

              Se Lavori con Clienti Business che Detrarranno IVA

              Alcuni clienti aziendali preferiscono fornitori in regime ordinario perché possono detrarre l’IVA sugli acquisti. Come forfettario non addebiti IVA, e questo può tradursi in un vantaggio competitivo (prezzi più bassi) o in uno svantaggio (cliente preferisce pagare di più ma detrarre IVA).

              Se il tuo mercato è principalmente B2B con grandi aziende, valuta attentamente se il regime forfettario potrebbe limitare le tue opportunità commerciali.

              Simulazioni Pratiche: Quanto Risparmi

              Vediamo con numeri concreti quanto si risparmia nel regime forfettario 2026 rispetto al regime ordinario, attraverso tre casi reali.

              Caso 1: Consulente Informatico – 45.000 Euro di Ricavi

              Ricavi annui: 45.000 euro. Coefficiente di redditività: 67%. Reddito imponibile: 30.150 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 4.522 euro. Contributi INPS gestione separata (26,07%): 7.860 euro. Totale imposte e contributi: 12.382 euro.

              In regime ordinario con gli stessi ricavi: IRPEF e addizionali su 30.150 euro (considerando deduzioni medie): circa 8.500 euro. IVA da versare (considerando IVA a credito media): 2.000 euro. Contributi INPS: 7.860 euro. Costi commercialista: 2.500 euro. Totale: circa 20.860 euro. Risparmio annuo in forfettario: 8.478 euro.

              Caso 2: Artigiano Edile – 70.000 Euro di Ricavi

              Ricavi annui: 70.000 euro. Coefficiente di redditività: 86%. Reddito imponibile: 60.200 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 9.030 euro. Contributi INPS artigiani (24% fisso + eccedenza): circa 14.800 euro. Totale imposte e contributi: 23.830 euro.

              In regime ordinario: IRPEF su 60.200 euro: circa 18.000 euro. IVA da versare: 3.500 euro. Contributi INPS: 14.800 euro. Commercialista: 3.000 euro. Totale: circa 39.300 euro. Risparmio annuo in forfettario: 15.470 euro.

              Caso 3: Grafico Freelance Startup – 28.000 Euro di Ricavi

              Ricavi annui: 28.000 euro. Coefficiente di redditività: 78%. Reddito imponibile: 21.840 euro. Imposta sostitutiva al 5% (startup): 1.092 euro. Contributi INPS gestione separata: 5.685 euro. Totale imposte e contributi: 6.777 euro.

              In regime ordinario: IRPEF: circa 5.200 euro. IVA: 1.200 euro. Contributi: 5.685 euro. Commercialista: 2.000 euro. Totale: 14.085 euro. Risparmio annuo in forfettario: 7.308 euro.

              Come Aprire Partita IVA in Regime Forfettario

              Aprire partita IVA in regime forfettario 2026 richiede alcuni passaggi amministrativi che puoi gestire con il supporto del CAF o affidandoti a un CAF o commercialista.

              Presentazione del Modello AA9/12

              Il primo passo è presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 (per professionisti) o AA7/10 (per imprese). In questo modulo dichiarerai l’inizio dell’attività e l’opzione per il regime forfettario.

              Puoi inviare il modello telematicamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, oppure affidandoti a un intermediario abilitato come un commercialista o un CAF. Il termine per la presentazione è entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività.

              Iscrizione INPS

              Entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA devi iscriverti alla gestione INPS appropriata. I professionisti con cassa previdenziale specifica (avvocati, architetti, ingegneri, ecc.) si iscrivono alla propria cassa. Gli altri professionisti vanno nella gestione separata INPS. Artigiani e commercianti si iscrivono alle rispettive gestioni.

              L’iscrizione determina l’obbligo contributivo: pagherai contributi fissi minimi anche se non fatturi nulla, più contributi proporzionali al reddito eccedente il minimale.

              Fatturazione Elettronica Obbligatoria

              Dal 2024 tutti i forfettari devono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. Puoi usare software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o servizi commerciali. Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida alla fatturazione elettronica.

              Le fatture in regime forfettario non riportano IVA e devono contenere la dicitura: ‘Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario’. Non sei soggetto a ritenuta d’acconto, quindi la fattura va pagata per l’intero importo. Per casi specifici come i rimborsi chilometrici, esistono regole particolari.

              Gestione Annuale e Scadenze Fiscali

              Una volta aperta la partita IVA forfettaria, devi rispettare alcune scadenze e adempimenti durante l’anno. La semplicità del regime si riflette anche nel ridotto numero di obblighi.

              Versamento Imposte: Saldo e Acconti

              L’imposta sostitutiva si versa in due momenti. A giugno dell’anno successivo paghi il saldo dell’imposta dovuta per l’anno precedente. A novembre paghi gli acconti per l’anno in corso, pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente.

              Ad esempio, se nel 2026 hai un’imposta sostitutiva di 5.000 euro, a giugno 2027 pagherai il saldo di 5.000 euro e a novembre 2027 pagherai l’acconto di 5.000 euro per il 2027. Puoi rateizzare i versamenti fino a novembre.

              Dichiarazione dei Redditi

              Ogni anno devi presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre dell’anno successivo. Compilerai il quadro LM dedicato al regime forfettario, indicando ricavi, coefficiente di redditività, reddito imponibile e imposta dovuta.

              Molti forfettari si affidano a un commercialista per questo adempimento, con costi che variano da 200 a 800 euro a seconda della complessità.

              Contributi INPS

              I contributi previdenziali si versano in quattro rate fisse durante l’anno, più eventuali contributi a saldo calcolati sul reddito eccedente il minimale. Le scadenze sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio.

              I contributi fissi minimi sono dovuti anche se non hai fatturato nulla durante l’anno. Per artigiani e commercianti ammontano a circa 4.200 euro annui. Per la gestione separata si calcolano sul minimale di circa 18.400 euro con aliquota del 26,07%.

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              Domande Frequenti sul Regime Forfettario 2026

              Posso avere partita IVA forfettaria se sono dipendente?

              Sì, puoi aprire partita IVA in regime forfettario anche se hai un lavoro dipendente. Non esistono limiti di reddito da dipendente per accedere al forfettario. Tuttavia, se apri partita IVA per svolgere un’attività che è la prosecuzione di quella svolta come dipendente, non potrai accedere all’aliquota agevolata al 5% e partirai direttamente dal 15%.

              Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi?

              Se superi il limite di 85.000 euro di ricavi anche di un solo euro, esci dal regime forfettario dal primo gennaio dell’anno successivo e passi automaticamente al regime ordinario. Non esiste tolleranza: anche 85.001 euro fanno scattare l’uscita. Dovrai quindi organizzare la contabilità ordinaria con IVA, registri, dichiarazioni periodiche.

              Posso dedurre le spese nel regime forfettario?

              No, nel regime forfettario non puoi dedurre le spese effettivamente sostenute. Il reddito imponibile viene calcolato applicando un coefficiente di redditività forfettario ai ricavi, indipendentemente dai costi reali. Questo può essere vantaggioso se hai pochi costi, svantaggioso se i tuoi costi superano il coefficiente.

              I contributi INPS sono compresi nell’imposta sostitutiva?

              No, i contributi previdenziali INPS sono separati e aggiuntivi rispetto all’imposta sostitutiva. Devi pagare sia l’imposta sostitutiva (5% o 15% sul reddito imponibile) sia i contributi INPS calcolati secondo le regole della gestione di appartenenza (artigiani, commercianti, gestione separata, casse professionali).

              Posso passare dal regime ordinario al forfettario?

              Sì, puoi passare dal regime ordinario al forfettario se rispetti tutti i requisiti di accesso. Il passaggio avviene comunicando l’opzione nella dichiarazione dei redditi e ha effetto dall’anno successivo. Attenzione: dovrai verificare di non aver superato nell’anno precedente i limiti di ricavi, spese per personale e beni strumentali.

              Devo emettere fatture elettroniche nel regime forfettario 2026?

              Sì, dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario. Devi emettere fatture tramite il Sistema di Interscambio anche se fatturi a privati o professionisti. Le fatture non riportano IVA e devono contenere la dicitura del regime forfettario.

              Conclusione

              Il regime forfettario 2026 rappresenta un’opportunità concreta di risparmio fiscale per moltissime partite IVA individuali, ma non è una soluzione universale. Come abbiamo visto, conviene soprattutto a chi ha un’attività con bassi costi, lavora prevalentemente con privati o piccole imprese, e non prevede una crescita immediata oltre gli 85.000 euro.

              Prima di decidere, fai sempre i calcoli concreti sulla tua situazione specifica. Considera ricavi previsti, costi reali, tipo di clienti, prospettive di crescita. In molti casi il regime forfettario ti farà risparmiare migliaia di euro all’anno. In altri potrebbe essere più conveniente il regime ordinario.

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              Andrea Damiani2025-03-13 09:06:042025-03-13 23:16:43Contributi INPS Artigiani e Commercianti: Guida completa

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