Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-27 09:52:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Software Fatturazione ElettronicaSoftware di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura ElettronicaChi esercita una professione sanitaria con partita IVA – medico, psicologo, fisioterapista, veterinario, odontoiatra o altra figura iscritta a un albo sanitario – si trova a gestire un meccanismo di fatturazione diverso da quello della maggior parte dei liberi professionisti. Nella maggior parte dei casi, infatti, la prestazione resa a un paziente persona fisica non genera una fattura elettronica ordinaria trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma un invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Capire come funziona questo doppio binario – e quali caratteristiche cercare in un software di fatturazione capace di gestirlo correttamente – è essenziale per evitare errori e sanzioni.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo perché i sanitari non emettono (di regola) fattura elettronica ai pazienti, come funziona l’invio dei dati al Sistema TS, cosa cambia quando il paziente esercita il proprio diritto di opposizione e quali funzionalità deve avere un software di fatturazione pensato per la specificità della professione sanitaria.Indice dei contenutiPerche i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaLe funzionalita da cercare in un software di fatturazione per sanitariA chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniAdempimenti operativi per la P.IVA sanitariaDomande frequentiPerché i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche, i professionisti sanitari trasmettono i dati della prestazione al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la costruzione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal cittadino. In questi casi il professionista non emette una fattura elettronica ordinaria tramite SDI per quella prestazione: l’invio dei dati al Sistema TS sostituisce, ai fini della comunicazione verso l’Erario, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio.Il professionista sanitario, in ogni caso, deve comunque emettere un documento verso il paziente (fattura o altro documento fiscalmente valido secondo le regole della propria attività), ma la trasmissione telematica verso l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il canale Sistema TS anziché tramite SDI. Questo meccanismo riguarda le prestazioni rese a persone fisiche nell’ambito dell’attività sanitaria; è diverso il trattamento per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio altre partite IVA, aziende, enti), per le quali si applicano le regole ordinarie di fatturazione elettronica.Va sottolineato che questo doppio binario – Sistema TS in alternativa alla fattura elettronica ordinaria per le prestazioni sanitarie ai privati – è un meccanismo consolidato negli anni, ma le condizioni di dettaglio (soggetti tenuti, modalità di invio, eventuali proroghe di aspetti specifici) possono essere oggetto di aggiornamento normativo periodico. Per la situazione normativa aggiornata al periodo d’imposta corrente, ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista o con un CAF, soprattutto se la tua attività è di recente regolamentazione professionale (come avviene ad esempio per alcune professioni sanitarie di istituzione più recente). Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui i professionisti sanitari trasmettono, in via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti. Operativamente, questo significa che il professionista – direttamente o tramite il proprio software di fatturazione – invia periodicamente i dati identificativi della prestazione (data, importo, tipologia) senza che sia necessario generare e trasmettere una fattura elettronica tramite SDI per quella singola operazione.I dati trasmessi al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata del paziente, che potrà così vedersi riconosciuta automaticamente (salvo verifica) la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute, senza dover conservare e inserire manualmente ogni singola ricevuta. Per il professionista, questo comporta un adempimento aggiuntivo rispetto alla semplice emissione del documento di incasso: la trasmissione tempestiva e corretta dei dati al sistema, secondo le scadenze e le modalità tecniche previste.Le scadenze di invio e le specifiche tecniche del tracciato dati possono essere aggiornate periodicamente: è quindi importante che il software di fatturazione utilizzato sia mantenuto aggiornato dal fornitore rispetto alle regole vigenti, per evitare invii scartati o fuori termine. Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di riservatezza legate alla natura sensibile del dato sanitario. Quando il paziente esercita questo diritto di opposizione, il professionista sanitario non trasmette i dati di quella specifica prestazione al Sistema TS.A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’opposizione del paziente non fa scattare l’obbligo di fattura elettronica ordinaria tramite SDI. Il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta valido in ogni caso, anche quando il paziente si oppone all’invio al Sistema TS (lo prevede espressamente la normativa che estende il divieto di fatturazione via SDI a tutti i soggetti che rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS). Cambia quindi solo il canale del documento, non l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI: se il paziente si oppone, il professionista deve comunque emettere un documento fiscalmente valido (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI, cioè non trasmessa tramite Sistema di Interscambio), ma non può emettere fattura elettronica ordinaria via SDI per quella prestazione, proprio a tutela della riservatezza del dato sanitario.Un meccanismo di opposizione concettualmente simile – seppur relativo a un ambito diverso – è quello descritto nel nostro approfondimento su opposizione 730 e spese sanitarie: anche in quel caso la scelta del paziente di non far confluire il dato nella precompilata ha effetti diretti sugli adempimenti del professionista che ha emesso il documento.Per il professionista, questo significa che il software di fatturazione utilizzato deve permettere di tracciare in modo affidabile quali pazienti si sono opposti, in modo da sapere, prestazione per prestazione, se generare un invio al Sistema TS oppure predisporre il documento alternativo (fattura cartacea o extra-SDI) con i codici IVA corretti, senza mai instradare quella prestazione verso il canale SDI. Le funzionalità da cercare in un software di fatturazione per sanitariNon tutti i software di fatturazione elettronica gestiscono in modo nativo la specificità della fatturazione sanitaria. Prima di scegliere lo strumento, un professionista sanitario con partita IVA dovrebbe verificare che il software offra queste funzionalità:Integrazione diretta con il Sistema TS: possibilità di trasmettere i dati delle prestazioni direttamente dal gestionale, senza dover usare canali separati o inserire manualmente i dati su altre piattaforme;Gestione del flag “paziente opposto”: un campo o una funzione dedicata per segnalare, prestazione per prestazione, se il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS, in modo da instradare automaticamente la pratica verso il documento corretto (fattura cartacea o extra-SDI, mai fattura elettronica ordinaria via SDI) quando necessario;Codici natura IVA corretti per le prestazioni esenti: gestione automatica del codice natura N4 (operazioni esenti, tra cui le prestazioni sanitarie) nelle fatture elettroniche eventualmente emesse, oltre alla corretta gestione del codice N2.2 per chi opera in regime forfettario (ne parliamo nel dettaglio nella nostra guida sulla fatturazione elettronica forfettario e codice N2.2);Tracciamento storico delle opposizioni: un archivio consultabile che permetta di dimostrare, in caso di controllo, quali pazienti si sono opposti e quando, a tutela sia del professionista sia del paziente;Conservazione digitale a norma: sia per le fatture elettroniche ordinarie sia per la documentazione relativa agli invii al Sistema TS, nel rispetto degli obblighi di conservazione sostitutiva;Aggiornamento costante alle regole tecniche vigenti: sia per il tracciato dati del Sistema TS sia per le specifiche della fatturazione elettronica (formato FatturaPA), che possono essere modificate nel tempo.Non esiste un unico software “giusto” per tutti i professionisti sanitari: la scelta dipende anche dal volume di pazienti, dal tipo di attività (in studio singolo, in associazione, in convenzione) e dagli strumenti già in uso (agende elettroniche, gestionali di studio). L’importante è verificare concretamente, prima dell’acquisto o dell’abbonamento, che le funzionalità sopra elencate siano effettivamente presenti e non solo genericamente pubblicizzate. A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniIl meccanismo Sistema TS / opposizione riguarda, in generale, i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza, tra cui:Medici e odontoiatri iscritti al relativo Ordine;Psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi;Fisioterapisti e altre professioni sanitarie riabilitative;Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari (per le prestazioni rientranti nell’ambito sanitario);Infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;Altre professioni sanitarie regolamentate, incluse alcune figure di più recente istituzione (per le quali, come accade ad esempio per gli osteopati, l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo professionale una volta pienamente operativo – ne parliamo nella nostra guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata).Per approfondimenti su casistiche specifiche, puoi consultare anche le nostre guide dedicate a fatturazione dell’ostetrica e fatturazione del podologo, che trattano il rapporto tra Sistema TS, cassa previdenziale e detrazioni per il paziente in modo specifico per ciascuna professione.Se hai dubbi sulla tua posizione specifica – ad esempio se la tua professione è di recente regolamentazione o se svolgi un’attività mista (sanitaria e non sanitaria) – è opportuno verificare con il tuo ordine professionale o con un consulente fiscale prima di impostare in modo definitivo il software di fatturazione. Adempimenti operativi per la P.IVA sanitariaOltre alla scelta del software, un professionista sanitario che apre o gestisce una partita IVA deve tenere sotto controllo alcuni aspetti operativi:Codice ATECO corretto: fondamentale selezionare il codice ATECO relativo alla propria professione sanitaria specifica, che incide anche sull’inquadramento previdenziale e sulla corretta applicazione del regime IVA;Regime fiscale: la scelta tra regime forfettario e regime ordinario non incide sull’obbligo di gestione del Sistema TS, ma incide sulla tassazione e su alcuni adempimenti IVA generali (ne parliamo nel dettaglio nella guida sulla fatturazione elettronica in regime forfettario);Cassa previdenziale di riferimento: ogni professione sanitaria ha generalmente una cassa previdenziale o una gestione INPS di riferimento, con contributi che vanno calcolati e versati secondo le regole specifiche della categoria;Iscrizione all’albo professionale: condizione necessaria per l’esercizio dell’attività e, in molti casi, presupposto per l’applicazione delle regole di esenzione IVA e per l’obbligo di invio al Sistema TS;Conservazione della documentazione: sia delle fatture elettroniche eventualmente emesse, sia della documentazione relativa agli invii al Sistema TS e alle opposizioni ricevute dai pazienti.Per la corretta gestione simultanea di questi aspetti – fiscali, previdenziali e di adempimento verso il Sistema TS – può essere utile affidarsi a un CAF o a un consulente che segua in modo integrato la posizione della partita IVA sanitaria, evitando errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella dichiarazione precompilata dei propri pazienti.Domande frequentiUn medico o uno psicologo con partita IVA deve emettere fattura elettronica ai pazienti?No, in nessun caso per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche: il divieto di fattura elettronica ordinaria tramite SDI verso il paziente persona fisica è sempre valido, sia che il professionista invii i dati al Sistema TS sia che il paziente si opponga a tale invio. Cambia solo il documento da emettere: se i dati vanno al Sistema TS non serve una fattura elettronica via SDI; se il paziente si oppone, va comunque emesso un documento fiscalmente valido ma non tramite il canale SDI (fattura cartacea o elettronica extra-SDI).Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?Se il paziente comunica al professionista sanitario la propria opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, quella prestazione non viene trasmessa al Sistema TS, ma il professionista NON deve comunque emettere fattura elettronica ordinaria tramite SDI: il divieto di fatturazione elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie resta valido anche in caso di opposizione. Va emesso un documento alternativo (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI). E’ quindi importante che il software di fatturazione permetta di gestire correttamente entrambi gli scenari senza instradare erroneamente verso il canale SDI.Quali professioni sanitarie sono tenute all’invio dei dati al Sistema TS?Sono generalmente tenuti i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza (es. medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e altre figure sanitarie regolamentate). Per le professioni di più recente regolamentazione l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo di competenza: in caso di dubbio sulla propria posizione specifica è opportuno verificare con il proprio ordine professionale o con un consulente.Un software di fatturazione elettronica generico va bene per un professionista sanitario?Un software di fatturazione qualsiasi permette di emettere fatture elettroniche ordinarie, ma per un professionista sanitario è utile che gestisca anche l’invio dei dati al Sistema TS, il tracciamento delle opposizioni dei pazienti e i codici di esenzione IVA corretti (es. natura N4 per le prestazioni sanitarie esenti). Verificare queste funzionalità prima di scegliere lo strumento evita di dover gestire due sistemi separati.Fino a quando è valido l’esonero dalla fattura elettronica per i sanitari?Il meccanismo per cui i dati delle prestazioni sanitarie vengono inviati al Sistema TS anziché tramite fattura elettronica ordinaria è una misura che negli anni è stata più volte confermata dal legislatore. Le condizioni e le eventuali proroghe possono essere aggiornate di anno in anno: per la situazione normativa vigente nel periodo d’imposta corrente è consigliabile verificare con il proprio commercialista o con un CAF.Un professionista sanitario in regime forfettario deve comunque gestire il Sistema TS?Sì: l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS riguarda l’attività sanitaria svolta e non dipende dal regime fiscale scelto (forfettario o ordinario). Il regime forfettario incide sulla tassazione e sugli adempimenti IVA generali, non sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS né sul meccanismo dell’opposizione del paziente. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci il Sistema TS e la fatturazione della tua P.IVA sanitaria senza pensieriSei un medico, uno psicologo, un fisioterapista o un altro professionista sanitario con partita IVA e vuoi essere sicuro di gestire correttamente Sistema TS, opposizioni dei pazienti e fatturazione elettronica? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione fiscale della tua attività sanitaria, dall’apertura della partita IVA agli adempimenti periodici. Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come possiamo aiutarti a semplificare la gestione della tua posizione fiscale.Agosto 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 09:00:002026-08-12 12:28:08Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica