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Tag Archivio per: azione di riduzione

CAF, SUCCESSIONI

Successione e Donazioni 2026: Come Si Sommano per il Calcolo della Franchigia

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

Quando una persona muore, molti eredi si chiedono perché il notaio o il CAF chiedano informazioni sulle donazioni fatte in vita dal defunto. La risposta è semplice ma cruciale: per il calcolo della franchigia sull’imposta di successione e per tutelare gli altri eredi, le donazioni e successione si sommano tra loro. Si tratta della cosiddetta riunione fittizia, un meccanismo previsto dall’articolo 556 del Codice Civile che serve a ricostruire il patrimonio del defunto come se le donazioni non fossero mai state fatte.

In questa guida completa 2026 scoprirai come funziona la riunione fittizia successione donazioni, come si calcola la franchigia considerando le donazioni ricevute in vita, qual è la differenza tra riunione fittizia e collazione ereditaria e come proteggerti se sospetti una lesione di legittima. Troverai anche esempi pratici con numeri reali, aliquote aggiornate e tutte le informazioni per non trovarti impreparato quando arriva il momento di gestire una successione.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la riunione fittizia: l’art. 556 del Codice Civile
  2. Perché le donazioni si sommano al patrimonio successorio
  3. Franchigia di 1 milione: si applica una volta nella vita
  4. Esempio pratico: franchigia e donazioni precedenti
  5. Collazione ereditaria: l’art. 737 del Codice Civile
  6. Riunione fittizia vs collazione: le differenze
  7. Come verificare le donazioni fatte dal defunto
  8. Donazioni indirette: come trattarle
  9. Aliquote imposta su donazioni e successione
  10. Come si calcola la riunione fittizia
  11. Esempio completo: calcolo della legittima
  12. Lesione di legittima e azione di riduzione
  13. Come rinunciare alla collazione
  14. FAQ: domande frequenti
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Cos’è la riunione fittizia: l’art. 556 del Codice Civile

La riunione fittizia è un’operazione contabile prevista dall’articolo 556 del Codice Civile che permette di ricostruire il valore complessivo del patrimonio del defunto sommando, al patrimonio esistente al momento della morte, il valore delle donazioni fatte in vita. Il termine “fittizia” significa proprio questo: non si tratta di un trasferimento reale di beni, ma di un calcolo teorico fatto solo sulla carta per determinare la quota di legittima spettante agli eredi legittimari.

In pratica, quando si apre una successione, il patrimonio effettivo lasciato dal defunto (i cosiddetti “beni relitti”) viene aumentato idealmente del valore delle donazioni fatte in vita. Questo permette di verificare se il defunto, attraverso donazioni magari generose verso un solo figlio o verso soggetti estranei alla famiglia, abbia “svuotato” il patrimonio ledendo i diritti degli altri legittimari. La riunione fittizia è quindi uno strumento di tutela fondamentale per coniugi, figli e ascendenti del defunto.

Il testo dell’art. 556 C.C. stabilisce che “per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”. Questo meccanismo di riunione fittizia nelle successioni ha una duplice finalità: civilistica (tutela della legittima) e fiscale (calcolo dell’imposta di successione).

Perché le donazioni si sommano al patrimonio successorio

La ragione per cui le donazioni fatte in vita dal defunto si sommano al patrimonio successorio è una questione di giustizia sostanziale. Senza questa regola, una persona potrebbe aggirare facilmente le norme sulla legittima: basterebbe donare tutto in vita ai soggetti preferiti (ad esempio un solo figlio, o un estraneo) e al momento della morte non resterebbe nulla da dividere tra gli altri eredi legittimari. Il legislatore ha quindi previsto la riunione fittizia proprio per evitare che qualcuno svuoti il patrimonio attraverso donazioni mirate.

La logica è questa: il patrimonio di una persona, ai fini della quota di legittima, comprende sia ciò che lascia alla morte sia ciò che ha donato in vita. Solo sommando entrambi gli elementi si ottiene la base di calcolo corretta per verificare i diritti di coniuge, figli e (in loro assenza) ascendenti. Se dal calcolo emerge che le donazioni hanno superato la quota disponibile (cioè quella parte del patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre), gli eredi legittimari lesi possono agire con l’azione di riduzione.

Anche sul piano fiscale vale la stessa logica. L’Agenzia delle Entrate applica la franchigia sull’imposta di successione tenendo conto delle donazioni pregresse: la riunione fittizia evita che lo stesso beneficiario utilizzi più volte la franchigia di 1 milione di euro, prima come donatario in vita e poi come erede. Si tratta, come vedremo, di una franchigia “unica” che si applica una sola volta nell’arco della vita, considerando l’insieme delle donazioni e successione tra le stesse persone.

Franchigia di 1 milione: si applica una volta nella vita

Ecco uno dei punti più importanti e spesso fraintesi dell’imposta di successione: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge e figli si applica una sola volta nella vita del beneficiario, considerando sia le donazioni ricevute sia l’eredità. Non si tratta di due franchigie separate (una per le donazioni in vita e una per la successione): è una franchigia unica che viene “consumata” progressivamente.

Questo significa che, se un figlio ha già ricevuto donazioni dal padre per un valore di 500.000 euro, al momento della successione avrà a disposizione una franchigia residua di 500.000 euro (1 milione – 500.000 già utilizzati). Se l’eredità spettante supera questa soglia, sulla parte eccedente si paga l’imposta di successione con l’aliquota del 4%. È la regola della cosiddetta riunione fittizia fiscale, che l’Agenzia delle Entrate applica con rigore.

Le franchigie 2026 per categoria di erede

Per capire meglio come funziona la franchigia sull’imposta di successione 2026, ecco un riepilogo chiaro:

  • Coniuge e figli (linea retta): franchigia di 1.000.000 euro per ciascun erede, aliquota 4% sull’eccedenza
  • Fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro per ciascun erede, aliquota 6% sull’eccedenza
  • Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta: nessuna franchigia, aliquota 6%
  • Altri soggetti (estranei, conviventi di fatto non uniti civilmente): nessuna franchigia, aliquota 8%
  • Persone con handicap grave (L. 104): franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro

Ogni erede beneficia della propria franchigia in modo autonomo: se il padre lascia 1,5 milioni a due figli, ciascuno eredita 750.000 euro e nessuno paga imposta di successione perché ciascuno resta sotto la soglia di 1 milione. Ma attenzione: se uno dei due ha già ricevuto donazioni per 600.000 euro in vita, al momento della successione la franchigia residua per lui sarà di 400.000 euro, e sui 350.000 euro eccedenti dovrà pagare il 4%.

Esempio pratico: franchigia e donazioni precedenti

Facciamo un esempio pratico per capire come la riunione fittizia incide sul calcolo della franchigia. Immagina che il signor Rossi, padre di due figli (Marco e Luca), nel 2020 abbia donato a ciascuno dei figli 500.000 euro (ad esempio, l’acquisto di un appartamento per ciascuno). Nel 2026 il signor Rossi muore lasciando un patrimonio residuo di 800.000 euro, che va diviso in parti uguali tra i due figli.

Vediamo come si calcola la situazione fiscale di Marco:

  1. Donazione ricevuta nel 2020: 500.000 euro (già “consumati” della franchigia)
  2. Eredità 2026: 400.000 euro (metà degli 800.000 residui)
  3. Totale donazioni + eredità: 900.000 euro
  4. Franchigia disponibile: 1.000.000 euro
  5. Imposta da pagare: 0 euro (totale inferiore alla franchigia)

Ora immagina che il padre abbia fatto una donazione più generosa: nel 2020 ha donato al figlio Marco una villa da 1,2 milioni di euro. Nel 2026 muore lasciando 800.000 euro divisi equamente con Luca. Per Marco il calcolo cambia radicalmente: la franchigia di 1 milione è già stata superata con la donazione, quindi sui 200.000 euro di eccedenza della donazione del 2020 era già dovuta imposta. Sui 400.000 euro di eredità 2026 Marco dovrà pagare l’intera aliquota del 4% (16.000 euro) perché la franchigia è esaurita. Luca, invece, resta sotto soglia e non paga nulla.

Questo meccanismo è importante da conoscere prima di fare donazioni significative, soprattutto quando il patrimonio si avvicina alla soglia di 1 milione di euro per erede. Una pianificazione anticipata, magari valutando strumenti alternativi come la polizza vita, può aiutare a ottimizzare il carico fiscale della successione. Per una consulenza personalizzata sul tuo caso specifico, il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato.

Collazione ereditaria: l’art. 737 del Codice Civile

Accanto alla riunione fittizia esiste un altro istituto che spesso viene confuso, ma ha finalità diverse: la collazione ereditaria, disciplinata dall’articolo 737 del Codice Civile. La collazione è l’obbligo per i figli (e i loro discendenti) e per il coniuge che concorrono alla successione di “conferire” alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto in vita, al fine di dividere il patrimonio in modo proporzionale tra tutti gli eredi.

In altre parole, se un figlio ha ricevuto una donazione dal padre mentre era in vita, al momento della divisione dell’eredità deve “mettere sul tavolo” quella donazione, perché venga considerata come anticipo sulla sua quota ereditaria. Si tratta di un principio di equità tra fratelli: la legge presume che il genitore, quando dona a un figlio, stia anticipandogli parte della sua futura eredità, non voglia privilegiarlo rispetto agli altri. Ecco perché la collazione ereditaria è automatica, salvo diversa volontà del donante.

Chi deve fare la collazione

La collazione riguarda solo alcune categorie di eredi e si applica in specifiche circostanze:

  • Figli e loro discendenti che concorrono alla successione del genitore
  • Coniuge che concorre con i figli alla successione
  • Si applica solo nella successione legittima (senza testamento) o quando il testamento non dispone diversamente
  • Non riguarda eredi diversi da figli e coniuge (ad esempio fratelli, nipoti collaterali, estranei)
  • Non si applica in caso di rinuncia all’eredità del beneficiario della donazione

La collazione può essere fatta in due modi: in natura, restituendo il bene donato alla massa ereditaria, oppure per imputazione, cioè sottraendo dalla quota spettante al donatario il valore della donazione ricevuta. Nella pratica, la modalità per imputazione è di gran lunga la più utilizzata, perché evita la restituzione materiale dei beni. Il valore da imputare è quello del bene al momento dell’apertura della successione, non al momento della donazione.

Riunione fittizia vs collazione: le differenze

Anche se entrambe riguardano le donazioni fatte dal defunto in vita, riunione fittizia e collazione hanno finalità, soggetti e meccanismi completamente diversi. Capire la differenza è fondamentale per gestire correttamente una successione quando ci sono state donazioni pregresse.

Ecco le distinzioni principali tra i due istituti:

  • Finalità: la riunione fittizia serve a calcolare la quota di legittima e a verificare se c’è stata lesione di legittima. La collazione serve invece a dividere equamente il patrimonio tra i coeredi
  • Soggetti coinvolti: la riunione fittizia riguarda tutte le donazioni fatte a chiunque (anche estranei). La collazione riguarda solo figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione
  • Natura: la riunione fittizia è un calcolo teorico (i beni non si restituiscono davvero). La collazione può comportare un effettivo riequilibrio tra le quote
  • Obbligatorietà: la riunione fittizia opera sempre. La collazione può essere dispensata dal donante
  • Momento di valutazione: per la riunione fittizia si usa il valore del bene al momento dell’apertura della successione (art. 747-750 C.C.). Stesso criterio per la collazione

Per fare un esempio pratico: se il padre ha donato una casa a un figlio e 200.000 euro a un estraneo, la riunione fittizia considera entrambe le donazioni per calcolare la legittima. La collazione, invece, riguarderà solo la donazione al figlio, perché l’estraneo non concorre alla successione legittima. Sono due meccanismi che convivono ma non si sovrappongono, ed è importante saperli distinguere per tutelare correttamente i propri diritti ereditari.

Come verificare le donazioni fatte dal defunto

Per applicare correttamente la riunione fittizia e la collazione, è indispensabile sapere quali donazioni ha fatto il defunto in vita. Si tratta di un passaggio delicato che richiede esperienza: molti eredi scoprono solo durante la successione l’esistenza di donazioni di cui non erano a conoscenza. Ecco i principali strumenti di ricerca che vengono utilizzati nella pratica professionale.

  • Atti notarili trascritti: tutte le donazioni di immobili devono essere fatte per atto pubblico davanti a un notaio e sono trascritte nei Registri Immobiliari (nel Friuli Venezia Giulia, nel Libro Fondiario Tavolare)
  • Anagrafe Tributaria: l’Agenzia delle Entrate conserva i dati degli atti di donazione registrati
  • Estratti conto bancari: i movimenti rilevanti verso conti di familiari possono rivelare donazioni dirette o indirette (ex art. 32 D.P.R. 600/1973)
  • Archivio Notarile: per le donazioni meno recenti, occorre fare richiesta all’Archivio Notarile competente
  • Dichiarazioni testimoniali: nei casi controversi, possono emergere da testimonianze dei familiari o di professionisti di fiducia del defunto

In Friuli Venezia Giulia la ricerca delle donazioni immobiliari è particolarmente peculiare a causa del sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Gli atti di trasferimento (comprese le donazioni) non producono effetti finché non vengono intavolati nel Libro Fondiario. Questo richiede competenze specifiche che i CAF nazionali non hanno. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con questo sistema e può aiutarti nella ricostruzione completa del patrimonio del defunto.

Donazioni indirette: come trattarle

Un capitolo particolarmente delicato nella riunione fittizia è quello delle donazioni indirette. Si tratta di operazioni che producono l’effetto di una donazione (cioè un trasferimento gratuito di ricchezza) senza essere formalmente un atto di donazione. Il caso più classico: il padre che paga direttamente il prezzo della casa acquistata dal figlio, intestando l’immobile al figlio stesso. Formalmente non c’è un atto di donazione, ma sostanzialmente il figlio ha ricevuto un’attribuzione patrimoniale gratuita.

La giurisprudenza è consolidata: le donazioni indirette rientrano pienamente nella riunione fittizia e possono anche essere soggette a collazione ereditaria. Questo significa che, anche se non esiste un atto notarile di donazione, il figlio dovrà “conferire” alla massa il valore del bene ricevuto indirettamente. Lo stabilisce l’articolo 809 del Codice Civile, che estende alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione alcune norme in materia successoria.

Esempi di donazioni indirette

Le situazioni che la giurisprudenza qualifica come donazioni indirette sono numerose. Ecco le più frequenti nella pratica successoria:

  • Pagamento diretto del prezzo di un immobile acquistato dal figlio (caso più comune)
  • Intestazione fittizia di beni al figlio (il padre compra, intesta al figlio)
  • Rinuncia a un credito vantato verso il figlio
  • Adempimento di debiti contratti dal figlio (il padre paga i debiti del figlio)
  • Contratti a favore di terzi (es. polizza vita con beneficiario designato, ma solo in certe condizioni)
  • Cointestazioni bancarie con spostamento sostanziale di provvista verso il familiare

Individuare le donazioni indirette è spesso complesso e richiede un’analisi approfondita dei movimenti patrimoniali del defunto negli anni precedenti il decesso. Per chi sta aiutando i figli a comprare casa è utile conoscere anche le implicazioni fiscali e successorie: abbiamo dedicato una guida completa su come aiutare i figli a comprare casa con i diversi strumenti disponibili.

Aliquote imposta su donazioni e successione

Le aliquote dell’imposta sulle donazioni sono identiche a quelle dell’imposta di successione, proprio perché i due istituti sono coordinati nel meccanismo della riunione fittizia. Questa simmetria è stata voluta dal legislatore per evitare che le persone facessero donazioni in vita per aggirare una tassazione successoria più elevata. Vediamo insieme il quadro aggiornato al 2026.

Tabella riepilogativa aliquote 2026

  • Coniuge e figli (linea retta): aliquota 4% sull’eccedenza oltre la franchigia di 1 milione
  • Fratelli e sorelle: aliquota 6% sull’eccedenza oltre la franchigia di 100.000 euro
  • Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta o entro il 3° grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia
  • Altri soggetti (inclusi conviventi di fatto non uniti civilmente): aliquota 8% senza franchigia
  • Portatori di handicap grave (L. 104/1992): franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro indipendentemente dal grado di parentela

Attenzione a un punto spesso ignorato: per le donazioni in vita la franchigia opera allo stesso modo e “consuma” quella disponibile per la successione futura. Se il padre dona al figlio 600.000 euro, questi 600.000 euro vengono conteggiati ai fini della franchigia di 1 milione. Alla morte del padre, il figlio avrà solo 400.000 euro di franchigia residua per l’eredità. Sull’eccedenza si applica il 4%, che può sembrare poco ma su grandi patrimoni diventa significativo.

Per i conviventi di fatto non uniti civilmente la situazione è penalizzante: nessuna franchigia e aliquota dell’8%. Anche per questo motivo molti valutano strumenti alternativi come la polizza vita, che ha un trattamento fiscale e successorio diverso. Per una pianificazione ottimale su misura, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta sia in presenza che online.

Come si calcola la riunione fittizia

Il calcolo della riunione fittizia segue un procedimento preciso stabilito dal Codice Civile. Non è un’operazione “a occhio”: esistono regole tecniche sulla valutazione dei beni, sulla deduzione dei debiti e sul momento di riferimento. Ecco i passaggi fondamentali per applicare correttamente l’articolo 556 C.C..

  1. Calcolo del relictum: si determina il valore dei beni esistenti nel patrimonio al momento della morte
  2. Deduzione dei debiti: si sottraggono tutti i debiti del defunto esistenti al momento del decesso (art. 556 C.C.)
  3. Calcolo del donatum: si sommano tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, a chiunque siano state fatte
  4. Valutazione delle donazioni: il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione (non al momento della donazione)
  5. Formazione dell’asse fittizio: relictum + donatum = base di calcolo della legittima

Un aspetto cruciale e spesso frainteso: il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione, non al momento della donazione. Se il padre nel 2010 ha donato al figlio una casa che allora valeva 200.000 euro e oggi vale 350.000 euro, ai fini della riunione fittizia si considerano i 350.000 euro attuali. Questo meccanismo tutela gli eredi legittimari dall’erosione del valore delle donazioni dovuta all’inflazione o all’apprezzamento dei beni.

Una volta determinato l’asse fittizio, si applicano le quote di legittima stabilite dalla legge (artt. 536 e seguenti C.C.). Queste quote variano a seconda della composizione familiare: coniuge solo, figli soli, coniuge + figli, ascendenti. La parte restante (quota disponibile) è quella di cui il defunto poteva liberamente disporre con donazioni o testamento.

Esempio completo: calcolo della legittima

Vediamo un esempio pratico e completo che mostra come funziona concretamente la riunione fittizia e come possa emergere una lesione di legittima. Il signor Bianchi, vedovo da anni, ha due figli: Marco e Luca. Nel 2020 dona al figlio Marco una casa che oggi vale 300.000 euro. Nel 2026 muore lasciando un patrimonio residuo di 400.000 euro (liquidità e immobili). Non c’è il coniuge.

Calcolo passo passo

  1. Relictum (beni residui): 400.000 euro
  2. Donatum (donazione del 2020 rivalutata): 300.000 euro
  3. Asse fittizio totale: 400.000 + 300.000 = 700.000 euro
  4. Quota di legittima per i 2 figli (2/3 ciascuno): 700.000 × 2/3 = 466.666 euro totali
  5. Quota di legittima per figlio: 466.666 / 2 = 233.333 euro a testa
  6. Quota disponibile: 700.000 × 1/3 = 233.333 euro

Ora verifichiamo cosa spetta a ciascun figlio: Marco ha già ricevuto 300.000 euro con la donazione, quindi la sua quota di legittima (233.333 euro) è già soddisfatta. Il surplus di 66.667 euro va imputato alla quota disponibile. Luca, invece, deve ricevere la sua quota di legittima di 233.333 euro dall’eredità residua. Inoltre, la quota disponibile residua (233.333 – 66.667 = 166.666 euro) può essere divisa secondo le regole della successione legittima (quindi ancora tra i due figli in parti uguali, salvo testamento).

Nella divisione finale, senza testamento: dai 400.000 euro residui, Luca riceverà la sua legittima di 233.333 euro + 83.333 euro dalla disponibile residua = 316.666 euro. Marco riceverà 400.000 – 316.666 = 83.334 euro di eredità (oltre ai 300.000 già ricevuti in donazione). Il totale per ciascuno è così pari a circa 383.333 euro, garantendo l’equità tra i fratelli attraverso il meccanismo combinato di riunione fittizia e collazione.

Se invece Marco avesse ricevuto una donazione di 600.000 euro (superiore alla sua quota di legittima + disponibile), ci sarebbe stata una lesione di legittima a danno di Luca. In questo caso Luca potrebbe agire con l’azione di riduzione per recuperare quanto dovuto. Vediamo come funziona.

Lesione di legittima e azione di riduzione

Si parla di lesione di legittima quando le donazioni fatte dal defunto in vita (o le disposizioni testamentarie) superano la quota disponibile, riducendo la quota spettante ai legittimari sotto il minimo previsto dalla legge. È una situazione tutt’altro che rara, soprattutto quando il defunto ha fatto donazioni consistenti a un solo figlio, al convivente di fatto o a soggetti estranei alla famiglia.

Per tutelare i propri diritti, il legittimario leso può esercitare l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti C.C.). Si tratta di un’azione giudiziaria che permette di far dichiarare inefficaci, nei limiti della lesione, le donazioni eccedenti e recuperare così la propria quota di legittima. L’azione colpisce prima le disposizioni testamentarie (in modo proporzionale) e poi le donazioni, partendo dalla più recente e risalendo alle precedenti.

Termini e requisiti dell’azione di riduzione

  • Termine di prescrizione: 10 anni dall’apertura della successione (cioè dalla morte del defunto)
  • Legittimazione: può agire solo il legittimario leso (figlio, coniuge, ascendente in mancanza di figli)
  • Accettazione con beneficio d’inventario: è necessaria per agire contro donatari o legatari non coeredi
  • Effetti: riduzione delle donazioni/disposizioni eccedenti e restituzione dei beni o del loro valore
  • Criterio di riduzione: si parte dalle disposizioni testamentarie, poi dalle donazioni più recenti verso le più antiche

Riprendendo l’esempio precedente: se il padre avesse donato 600.000 euro a Marco e al momento della morte fossero rimasti 400.000 euro, l’asse fittizio sarebbe di 1.000.000. La legittima per ciascun figlio sarebbe 333.333 euro. Marco ha già ricevuto 600.000, quindi ha consumato la legittima (333.333) + parte della disponibile. Luca, invece, dai 400.000 residui riceverebbe 400.000 euro, che è più della sua legittima di 333.333. Non ci sarebbe quindi lesione. Ma se i beni residui fossero solo 100.000 euro, Luca riceverebbe meno della sua legittima e potrebbe agire con la riduzione.

L’azione di riduzione è un processo complesso che richiede una valutazione precisa del patrimonio, delle donazioni pregresse e dei diritti dei legittimari. Un errore di calcolo o una rinuncia inconsapevole possono costare decine o centinaia di migliaia di euro. Per questo è fondamentale farsi assistere da professionisti esperti in successioni fin dall’apertura della pratica. Il CAF Centro Fiscale di Udine, con esperienza specifica nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia, può supportarti in ogni fase.

Come rinunciare alla collazione

La collazione ereditaria può essere evitata in due modi principali. Il primo, e più definitivo, è la dispensa da collazione prevista dall’articolo 737 comma 2 C.C.: il donante, al momento della donazione o con atto successivo, può espressamente dispensare il donatario dall’obbligo di conferire alla massa ereditaria il bene ricevuto. La dispensa deve risultare dall’atto stesso o da una successiva disposizione testamentaria, ed è valida solo nei limiti della quota disponibile.

Il secondo modo è la rinuncia all’eredità: chi rinuncia a tutta l’eredità non è più tenuto alla collazione, in quanto non è più erede. In pratica, un figlio che ha ricevuto una donazione importante potrebbe preferire rinunciare all’eredità (solitamente di modesto valore rispetto alla donazione) per evitare il conferimento. Attenzione però: la rinuncia all’eredità non fa venir meno la riunione fittizia ai fini della legittima, e il rinunciante può comunque essere soggetto all’azione di riduzione da parte degli altri legittimari.

Limiti della dispensa da collazione

La dispensa da collazione ha dei limiti precisi che è fondamentale conoscere:

  • Opera solo entro la quota disponibile: oltre quel limite, la dispensa è inefficace
  • Non protegge dall’azione di riduzione: gli altri legittimari possono comunque recuperare la legittima
  • Deve risultare da atto scritto: non può essere implicita o verbale
  • Può essere revocata dal donante con testamento o atto successivo
  • Non si applica alle donazioni indirette senza espressa previsione

La decisione di dispensare un figlio dalla collazione va valutata con attenzione, anche in un’ottica di pianificazione successoria. In molti casi conviene prima fare un’analisi complessiva del patrimonio e delle possibili evoluzioni future, per capire se la dispensa è effettivamente utile o se potrebbe creare conflitti tra gli eredi. Il consiglio è sempre di confrontarsi con un professionista prima di fare donazioni significative o scelte di dispensa.

FAQ: domande frequenti su successione e donazioni

Le donazioni fatte molti anni prima della morte si sommano ancora?

Sì. Nella riunione fittizia si considerano tutte le donazioni fatte dal defunto in vita, senza limiti di tempo. Anche una donazione fatta 30 anni prima della morte viene sommata all’asse ereditario per calcolare la legittima. Fa eccezione l’azione di riduzione, che ha un termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione. Le modeste liberalità d’uso (regali per compleanno, matrimonio in proporzione al patrimonio) non rientrano invece nella riunione fittizia.

Se ho ricevuto una donazione devo dichiararla nella successione?

Sì. Nella dichiarazione di successione telematica vanno indicate le donazioni pregresse ricevute dal defunto, perché incidono sul calcolo della franchigia e dell’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate verifica i dati attraverso l’Anagrafe Tributaria. Omettere donazioni rilevanti può comportare sanzioni per dichiarazione infedele. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della compilazione corretta, verificando tutti i dati necessari.

La riunione fittizia vale anche per le donazioni al coniuge?

Sì, anche le donazioni fatte al coniuge rientrano nella riunione fittizia. Il coniuge è uno dei soggetti tenuti alla collazione ereditaria quando concorre alla successione con i figli. Anche per il coniuge vale la franchigia unica di 1 milione di euro, che si “consuma” sia con le donazioni ricevute in vita sia con l’eredità futura. Il coniuge superstite, peraltro, gode di diritti particolari come quello di abitazione sulla casa familiare (art. 540 C.C.).

Posso fare donazioni per evitare l’imposta di successione?

No, per un semplice motivo: le aliquote e le franchigie sulle donazioni sono identiche a quelle sulla successione, e la franchigia è unica (una sola volta nella vita). Quindi donare in vita non permette di pagare meno imposta rispetto a lasciare in eredità. Esistono tuttavia strumenti alternativi che possono ridurre l’impatto fiscale, come la polizza vita o i patti di famiglia. Ogni situazione va valutata caso per caso con un consulente esperto.

Come si valutano le donazioni nella riunione fittizia?

Il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione, cioè alla morte del donante (artt. 747-750 C.C.). Non si considera il valore al momento della donazione. Questa regola tutela gli eredi legittimari dagli effetti dell’inflazione e dall’apprezzamento dei beni nel tempo. Per gli immobili si fa riferimento al valore di mercato attuale; per il denaro donato, si rivaluta l’importo in base agli indici ISTAT.

Un convivente di fatto rientra nella riunione fittizia?

Le donazioni al convivente di fatto non unito civilmente rientrano nella riunione fittizia come donazioni a soggetti estranei alla famiglia: vengono sommate all’asse fittizio per calcolare la legittima dei figli o ascendenti. Se ledono la legittima, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione. Fiscalmente, le donazioni al convivente di fatto non godono di alcuna franchigia e sono tassate all’8%. Il convivente unito civilmente, invece, è equiparato al coniuge.

Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successione

La gestione della riunione fittizia, della collazione ereditaria e del calcolo della franchigia considerando le donazioni pregresse è uno degli aspetti più delicati della successione. Un errore di valutazione può costare migliaia di euro di imposte non dovute, oppure causare conflitti tra eredi che si prolungano per anni. Con la consulenza giusta, invece, puoi gestire tutto con serenità e nel pieno rispetto della legge.

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nelle dichiarazioni di successione con particolare esperienza nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. I nostri operatori si occupano di tutto: dalla raccolta dei documenti alla verifica delle donazioni pregresse, dal calcolo corretto della franchigia alla presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Garantiamo la correttezza di ogni passaggio, evitandoti sanzioni e ritardi.

Hai bisogno di assistenza per la successione con donazioni pregresse? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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    04/09/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
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    Andrea Damiani

    Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

    📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
    Agosto 15, 2026/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 08:00:002026-04-24 23:48:45Successione e Donazioni 2026: Come Si Sommano per il Calcolo della Franchigia
    CAF, SUCCESSIONI

    Successione e Donazioni 2026: Come Si Sommano per il Calcolo della Franchigia

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    Quando una persona muore, molti eredi si chiedono perché il notaio o il CAF chiedano informazioni sulle donazioni fatte in vita dal defunto. La risposta è semplice ma cruciale: per il calcolo della franchigia sull’imposta di successione e per tutelare gli altri eredi, le donazioni e successione si sommano tra loro. Si tratta della cosiddetta riunione fittizia, un meccanismo previsto dall’articolo 556 del Codice Civile che serve a ricostruire il patrimonio del defunto come se le donazioni non fossero mai state fatte.

    In questa guida completa 2026 scoprirai come funziona la riunione fittizia successione donazioni, come si calcola la franchigia considerando le donazioni ricevute in vita, qual è la differenza tra riunione fittizia e collazione ereditaria e come proteggerti se sospetti una lesione di legittima. Troverai anche esempi pratici con numeri reali, aliquote aggiornate e tutte le informazioni per non trovarti impreparato quando arriva il momento di gestire una successione.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la riunione fittizia: l’art. 556 del Codice Civile
    2. Perché le donazioni si sommano al patrimonio successorio
    3. Franchigia di 1 milione: si applica una volta nella vita
    4. Esempio pratico: franchigia e donazioni precedenti
    5. Collazione ereditaria: l’art. 737 del Codice Civile
    6. Riunione fittizia vs collazione: le differenze
    7. Come verificare le donazioni fatte dal defunto
    8. Donazioni indirette: come trattarle
    9. Aliquote imposta su donazioni e successione
    10. Come si calcola la riunione fittizia
    11. Esempio completo: calcolo della legittima
    12. Lesione di legittima e azione di riduzione
    13. Come rinunciare alla collazione
    14. FAQ: domande frequenti
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    Cos’è la riunione fittizia: l’art. 556 del Codice Civile

    La riunione fittizia è un’operazione contabile prevista dall’articolo 556 del Codice Civile che permette di ricostruire il valore complessivo del patrimonio del defunto sommando, al patrimonio esistente al momento della morte, il valore delle donazioni fatte in vita. Il termine “fittizia” significa proprio questo: non si tratta di un trasferimento reale di beni, ma di un calcolo teorico fatto solo sulla carta per determinare la quota di legittima spettante agli eredi legittimari.

    In pratica, quando si apre una successione, il patrimonio effettivo lasciato dal defunto (i cosiddetti “beni relitti”) viene aumentato idealmente del valore delle donazioni fatte in vita. Questo permette di verificare se il defunto, attraverso donazioni magari generose verso un solo figlio o verso soggetti estranei alla famiglia, abbia “svuotato” il patrimonio ledendo i diritti degli altri legittimari. La riunione fittizia è quindi uno strumento di tutela fondamentale per coniugi, figli e ascendenti del defunto.

    Il testo dell’art. 556 C.C. stabilisce che “per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”. Questo meccanismo di riunione fittizia nelle successioni ha una duplice finalità: civilistica (tutela della legittima) e fiscale (calcolo dell’imposta di successione).

    Perché le donazioni si sommano al patrimonio successorio

    La ragione per cui le donazioni fatte in vita dal defunto si sommano al patrimonio successorio è una questione di giustizia sostanziale. Senza questa regola, una persona potrebbe aggirare facilmente le norme sulla legittima: basterebbe donare tutto in vita ai soggetti preferiti (ad esempio un solo figlio, o un estraneo) e al momento della morte non resterebbe nulla da dividere tra gli altri eredi legittimari. Il legislatore ha quindi previsto la riunione fittizia proprio per evitare che qualcuno svuoti il patrimonio attraverso donazioni mirate.

    La logica è questa: il patrimonio di una persona, ai fini della quota di legittima, comprende sia ciò che lascia alla morte sia ciò che ha donato in vita. Solo sommando entrambi gli elementi si ottiene la base di calcolo corretta per verificare i diritti di coniuge, figli e (in loro assenza) ascendenti. Se dal calcolo emerge che le donazioni hanno superato la quota disponibile (cioè quella parte del patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre), gli eredi legittimari lesi possono agire con l’azione di riduzione.

    Anche sul piano fiscale vale la stessa logica. L’Agenzia delle Entrate applica la franchigia sull’imposta di successione tenendo conto delle donazioni pregresse: la riunione fittizia evita che lo stesso beneficiario utilizzi più volte la franchigia di 1 milione di euro, prima come donatario in vita e poi come erede. Si tratta, come vedremo, di una franchigia “unica” che si applica una sola volta nell’arco della vita, considerando l’insieme delle donazioni e successione tra le stesse persone.

    Franchigia di 1 milione: si applica una volta nella vita

    Ecco uno dei punti più importanti e spesso fraintesi dell’imposta di successione: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge e figli si applica una sola volta nella vita del beneficiario, considerando sia le donazioni ricevute sia l’eredità. Non si tratta di due franchigie separate (una per le donazioni in vita e una per la successione): è una franchigia unica che viene “consumata” progressivamente.

    Questo significa che, se un figlio ha già ricevuto donazioni dal padre per un valore di 500.000 euro, al momento della successione avrà a disposizione una franchigia residua di 500.000 euro (1 milione – 500.000 già utilizzati). Se l’eredità spettante supera questa soglia, sulla parte eccedente si paga l’imposta di successione con l’aliquota del 4%. È la regola della cosiddetta riunione fittizia fiscale, che l’Agenzia delle Entrate applica con rigore.

    Le franchigie 2026 per categoria di erede

    Per capire meglio come funziona la franchigia sull’imposta di successione 2026, ecco un riepilogo chiaro:

    • Coniuge e figli (linea retta): franchigia di 1.000.000 euro per ciascun erede, aliquota 4% sull’eccedenza
    • Fratelli e sorelle: franchigia di 100.000 euro per ciascun erede, aliquota 6% sull’eccedenza
    • Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta: nessuna franchigia, aliquota 6%
    • Altri soggetti (estranei, conviventi di fatto non uniti civilmente): nessuna franchigia, aliquota 8%
    • Persone con handicap grave (L. 104): franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro

    Ogni erede beneficia della propria franchigia in modo autonomo: se il padre lascia 1,5 milioni a due figli, ciascuno eredita 750.000 euro e nessuno paga imposta di successione perché ciascuno resta sotto la soglia di 1 milione. Ma attenzione: se uno dei due ha già ricevuto donazioni per 600.000 euro in vita, al momento della successione la franchigia residua per lui sarà di 400.000 euro, e sui 350.000 euro eccedenti dovrà pagare il 4%.

    Esempio pratico: franchigia e donazioni precedenti

    Facciamo un esempio pratico per capire come la riunione fittizia incide sul calcolo della franchigia. Immagina che il signor Rossi, padre di due figli (Marco e Luca), nel 2020 abbia donato a ciascuno dei figli 500.000 euro (ad esempio, l’acquisto di un appartamento per ciascuno). Nel 2026 il signor Rossi muore lasciando un patrimonio residuo di 800.000 euro, che va diviso in parti uguali tra i due figli.

    Vediamo come si calcola la situazione fiscale di Marco:

    1. Donazione ricevuta nel 2020: 500.000 euro (già “consumati” della franchigia)
    2. Eredità 2026: 400.000 euro (metà degli 800.000 residui)
    3. Totale donazioni + eredità: 900.000 euro
    4. Franchigia disponibile: 1.000.000 euro
    5. Imposta da pagare: 0 euro (totale inferiore alla franchigia)

    Ora immagina che il padre abbia fatto una donazione più generosa: nel 2020 ha donato al figlio Marco una villa da 1,2 milioni di euro. Nel 2026 muore lasciando 800.000 euro divisi equamente con Luca. Per Marco il calcolo cambia radicalmente: la franchigia di 1 milione è già stata superata con la donazione, quindi sui 200.000 euro di eccedenza della donazione del 2020 era già dovuta imposta. Sui 400.000 euro di eredità 2026 Marco dovrà pagare l’intera aliquota del 4% (16.000 euro) perché la franchigia è esaurita. Luca, invece, resta sotto soglia e non paga nulla.

    Questo meccanismo è importante da conoscere prima di fare donazioni significative, soprattutto quando il patrimonio si avvicina alla soglia di 1 milione di euro per erede. Una pianificazione anticipata, magari valutando strumenti alternativi come la polizza vita, può aiutare a ottimizzare il carico fiscale della successione. Per una consulenza personalizzata sul tuo caso specifico, il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato.

    Collazione ereditaria: l’art. 737 del Codice Civile

    Accanto alla riunione fittizia esiste un altro istituto che spesso viene confuso, ma ha finalità diverse: la collazione ereditaria, disciplinata dall’articolo 737 del Codice Civile. La collazione è l’obbligo per i figli (e i loro discendenti) e per il coniuge che concorrono alla successione di “conferire” alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto in vita, al fine di dividere il patrimonio in modo proporzionale tra tutti gli eredi.

    In altre parole, se un figlio ha ricevuto una donazione dal padre mentre era in vita, al momento della divisione dell’eredità deve “mettere sul tavolo” quella donazione, perché venga considerata come anticipo sulla sua quota ereditaria. Si tratta di un principio di equità tra fratelli: la legge presume che il genitore, quando dona a un figlio, stia anticipandogli parte della sua futura eredità, non voglia privilegiarlo rispetto agli altri. Ecco perché la collazione ereditaria è automatica, salvo diversa volontà del donante.

    Chi deve fare la collazione

    La collazione riguarda solo alcune categorie di eredi e si applica in specifiche circostanze:

    • Figli e loro discendenti che concorrono alla successione del genitore
    • Coniuge che concorre con i figli alla successione
    • Si applica solo nella successione legittima (senza testamento) o quando il testamento non dispone diversamente
    • Non riguarda eredi diversi da figli e coniuge (ad esempio fratelli, nipoti collaterali, estranei)
    • Non si applica in caso di rinuncia all’eredità del beneficiario della donazione

    La collazione può essere fatta in due modi: in natura, restituendo il bene donato alla massa ereditaria, oppure per imputazione, cioè sottraendo dalla quota spettante al donatario il valore della donazione ricevuta. Nella pratica, la modalità per imputazione è di gran lunga la più utilizzata, perché evita la restituzione materiale dei beni. Il valore da imputare è quello del bene al momento dell’apertura della successione, non al momento della donazione.

    Riunione fittizia vs collazione: le differenze

    Anche se entrambe riguardano le donazioni fatte dal defunto in vita, riunione fittizia e collazione hanno finalità, soggetti e meccanismi completamente diversi. Capire la differenza è fondamentale per gestire correttamente una successione quando ci sono state donazioni pregresse.

    Ecco le distinzioni principali tra i due istituti:

    • Finalità: la riunione fittizia serve a calcolare la quota di legittima e a verificare se c’è stata lesione di legittima. La collazione serve invece a dividere equamente il patrimonio tra i coeredi
    • Soggetti coinvolti: la riunione fittizia riguarda tutte le donazioni fatte a chiunque (anche estranei). La collazione riguarda solo figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione
    • Natura: la riunione fittizia è un calcolo teorico (i beni non si restituiscono davvero). La collazione può comportare un effettivo riequilibrio tra le quote
    • Obbligatorietà: la riunione fittizia opera sempre. La collazione può essere dispensata dal donante
    • Momento di valutazione: per la riunione fittizia si usa il valore del bene al momento dell’apertura della successione (art. 747-750 C.C.). Stesso criterio per la collazione

    Per fare un esempio pratico: se il padre ha donato una casa a un figlio e 200.000 euro a un estraneo, la riunione fittizia considera entrambe le donazioni per calcolare la legittima. La collazione, invece, riguarderà solo la donazione al figlio, perché l’estraneo non concorre alla successione legittima. Sono due meccanismi che convivono ma non si sovrappongono, ed è importante saperli distinguere per tutelare correttamente i propri diritti ereditari.

    Come verificare le donazioni fatte dal defunto

    Per applicare correttamente la riunione fittizia e la collazione, è indispensabile sapere quali donazioni ha fatto il defunto in vita. Si tratta di un passaggio delicato che richiede esperienza: molti eredi scoprono solo durante la successione l’esistenza di donazioni di cui non erano a conoscenza. Ecco i principali strumenti di ricerca che vengono utilizzati nella pratica professionale.

    • Atti notarili trascritti: tutte le donazioni di immobili devono essere fatte per atto pubblico davanti a un notaio e sono trascritte nei Registri Immobiliari (nel Friuli Venezia Giulia, nel Libro Fondiario Tavolare)
    • Anagrafe Tributaria: l’Agenzia delle Entrate conserva i dati degli atti di donazione registrati
    • Estratti conto bancari: i movimenti rilevanti verso conti di familiari possono rivelare donazioni dirette o indirette (ex art. 32 D.P.R. 600/1973)
    • Archivio Notarile: per le donazioni meno recenti, occorre fare richiesta all’Archivio Notarile competente
    • Dichiarazioni testimoniali: nei casi controversi, possono emergere da testimonianze dei familiari o di professionisti di fiducia del defunto

    In Friuli Venezia Giulia la ricerca delle donazioni immobiliari è particolarmente peculiare a causa del sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Gli atti di trasferimento (comprese le donazioni) non producono effetti finché non vengono intavolati nel Libro Fondiario. Questo richiede competenze specifiche che i CAF nazionali non hanno. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con questo sistema e può aiutarti nella ricostruzione completa del patrimonio del defunto.

    Donazioni indirette: come trattarle

    Un capitolo particolarmente delicato nella riunione fittizia è quello delle donazioni indirette. Si tratta di operazioni che producono l’effetto di una donazione (cioè un trasferimento gratuito di ricchezza) senza essere formalmente un atto di donazione. Il caso più classico: il padre che paga direttamente il prezzo della casa acquistata dal figlio, intestando l’immobile al figlio stesso. Formalmente non c’è un atto di donazione, ma sostanzialmente il figlio ha ricevuto un’attribuzione patrimoniale gratuita.

    La giurisprudenza è consolidata: le donazioni indirette rientrano pienamente nella riunione fittizia e possono anche essere soggette a collazione ereditaria. Questo significa che, anche se non esiste un atto notarile di donazione, il figlio dovrà “conferire” alla massa il valore del bene ricevuto indirettamente. Lo stabilisce l’articolo 809 del Codice Civile, che estende alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione alcune norme in materia successoria.

    Esempi di donazioni indirette

    Le situazioni che la giurisprudenza qualifica come donazioni indirette sono numerose. Ecco le più frequenti nella pratica successoria:

    • Pagamento diretto del prezzo di un immobile acquistato dal figlio (caso più comune)
    • Intestazione fittizia di beni al figlio (il padre compra, intesta al figlio)
    • Rinuncia a un credito vantato verso il figlio
    • Adempimento di debiti contratti dal figlio (il padre paga i debiti del figlio)
    • Contratti a favore di terzi (es. polizza vita con beneficiario designato, ma solo in certe condizioni)
    • Cointestazioni bancarie con spostamento sostanziale di provvista verso il familiare

    Individuare le donazioni indirette è spesso complesso e richiede un’analisi approfondita dei movimenti patrimoniali del defunto negli anni precedenti il decesso. Per chi sta aiutando i figli a comprare casa è utile conoscere anche le implicazioni fiscali e successorie: abbiamo dedicato una guida completa su come aiutare i figli a comprare casa con i diversi strumenti disponibili.

    Aliquote imposta su donazioni e successione

    Le aliquote dell’imposta sulle donazioni sono identiche a quelle dell’imposta di successione, proprio perché i due istituti sono coordinati nel meccanismo della riunione fittizia. Questa simmetria è stata voluta dal legislatore per evitare che le persone facessero donazioni in vita per aggirare una tassazione successoria più elevata. Vediamo insieme il quadro aggiornato al 2026.

    Tabella riepilogativa aliquote 2026

    • Coniuge e figli (linea retta): aliquota 4% sull’eccedenza oltre la franchigia di 1 milione
    • Fratelli e sorelle: aliquota 6% sull’eccedenza oltre la franchigia di 100.000 euro
    • Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta o entro il 3° grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia
    • Altri soggetti (inclusi conviventi di fatto non uniti civilmente): aliquota 8% senza franchigia
    • Portatori di handicap grave (L. 104/1992): franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro indipendentemente dal grado di parentela

    Attenzione a un punto spesso ignorato: per le donazioni in vita la franchigia opera allo stesso modo e “consuma” quella disponibile per la successione futura. Se il padre dona al figlio 600.000 euro, questi 600.000 euro vengono conteggiati ai fini della franchigia di 1 milione. Alla morte del padre, il figlio avrà solo 400.000 euro di franchigia residua per l’eredità. Sull’eccedenza si applica il 4%, che può sembrare poco ma su grandi patrimoni diventa significativo.

    Per i conviventi di fatto non uniti civilmente la situazione è penalizzante: nessuna franchigia e aliquota dell’8%. Anche per questo motivo molti valutano strumenti alternativi come la polizza vita, che ha un trattamento fiscale e successorio diverso. Per una pianificazione ottimale su misura, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta sia in presenza che online.

    Come si calcola la riunione fittizia

    Il calcolo della riunione fittizia segue un procedimento preciso stabilito dal Codice Civile. Non è un’operazione “a occhio”: esistono regole tecniche sulla valutazione dei beni, sulla deduzione dei debiti e sul momento di riferimento. Ecco i passaggi fondamentali per applicare correttamente l’articolo 556 C.C..

    1. Calcolo del relictum: si determina il valore dei beni esistenti nel patrimonio al momento della morte
    2. Deduzione dei debiti: si sottraggono tutti i debiti del defunto esistenti al momento del decesso (art. 556 C.C.)
    3. Calcolo del donatum: si sommano tutte le donazioni fatte in vita dal defunto, a chiunque siano state fatte
    4. Valutazione delle donazioni: il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione (non al momento della donazione)
    5. Formazione dell’asse fittizio: relictum + donatum = base di calcolo della legittima

    Un aspetto cruciale e spesso frainteso: il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione, non al momento della donazione. Se il padre nel 2010 ha donato al figlio una casa che allora valeva 200.000 euro e oggi vale 350.000 euro, ai fini della riunione fittizia si considerano i 350.000 euro attuali. Questo meccanismo tutela gli eredi legittimari dall’erosione del valore delle donazioni dovuta all’inflazione o all’apprezzamento dei beni.

    Una volta determinato l’asse fittizio, si applicano le quote di legittima stabilite dalla legge (artt. 536 e seguenti C.C.). Queste quote variano a seconda della composizione familiare: coniuge solo, figli soli, coniuge + figli, ascendenti. La parte restante (quota disponibile) è quella di cui il defunto poteva liberamente disporre con donazioni o testamento.

    Esempio completo: calcolo della legittima

    Vediamo un esempio pratico e completo che mostra come funziona concretamente la riunione fittizia e come possa emergere una lesione di legittima. Il signor Bianchi, vedovo da anni, ha due figli: Marco e Luca. Nel 2020 dona al figlio Marco una casa che oggi vale 300.000 euro. Nel 2026 muore lasciando un patrimonio residuo di 400.000 euro (liquidità e immobili). Non c’è il coniuge.

    Calcolo passo passo

    1. Relictum (beni residui): 400.000 euro
    2. Donatum (donazione del 2020 rivalutata): 300.000 euro
    3. Asse fittizio totale: 400.000 + 300.000 = 700.000 euro
    4. Quota di legittima per i 2 figli (2/3 ciascuno): 700.000 × 2/3 = 466.666 euro totali
    5. Quota di legittima per figlio: 466.666 / 2 = 233.333 euro a testa
    6. Quota disponibile: 700.000 × 1/3 = 233.333 euro

    Ora verifichiamo cosa spetta a ciascun figlio: Marco ha già ricevuto 300.000 euro con la donazione, quindi la sua quota di legittima (233.333 euro) è già soddisfatta. Il surplus di 66.667 euro va imputato alla quota disponibile. Luca, invece, deve ricevere la sua quota di legittima di 233.333 euro dall’eredità residua. Inoltre, la quota disponibile residua (233.333 – 66.667 = 166.666 euro) può essere divisa secondo le regole della successione legittima (quindi ancora tra i due figli in parti uguali, salvo testamento).

    Nella divisione finale, senza testamento: dai 400.000 euro residui, Luca riceverà la sua legittima di 233.333 euro + 83.333 euro dalla disponibile residua = 316.666 euro. Marco riceverà 400.000 – 316.666 = 83.334 euro di eredità (oltre ai 300.000 già ricevuti in donazione). Il totale per ciascuno è così pari a circa 383.333 euro, garantendo l’equità tra i fratelli attraverso il meccanismo combinato di riunione fittizia e collazione.

    Se invece Marco avesse ricevuto una donazione di 600.000 euro (superiore alla sua quota di legittima + disponibile), ci sarebbe stata una lesione di legittima a danno di Luca. In questo caso Luca potrebbe agire con l’azione di riduzione per recuperare quanto dovuto. Vediamo come funziona.

    Lesione di legittima e azione di riduzione

    Si parla di lesione di legittima quando le donazioni fatte dal defunto in vita (o le disposizioni testamentarie) superano la quota disponibile, riducendo la quota spettante ai legittimari sotto il minimo previsto dalla legge. È una situazione tutt’altro che rara, soprattutto quando il defunto ha fatto donazioni consistenti a un solo figlio, al convivente di fatto o a soggetti estranei alla famiglia.

    Per tutelare i propri diritti, il legittimario leso può esercitare l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti C.C.). Si tratta di un’azione giudiziaria che permette di far dichiarare inefficaci, nei limiti della lesione, le donazioni eccedenti e recuperare così la propria quota di legittima. L’azione colpisce prima le disposizioni testamentarie (in modo proporzionale) e poi le donazioni, partendo dalla più recente e risalendo alle precedenti.

    Termini e requisiti dell’azione di riduzione

    • Termine di prescrizione: 10 anni dall’apertura della successione (cioè dalla morte del defunto)
    • Legittimazione: può agire solo il legittimario leso (figlio, coniuge, ascendente in mancanza di figli)
    • Accettazione con beneficio d’inventario: è necessaria per agire contro donatari o legatari non coeredi
    • Effetti: riduzione delle donazioni/disposizioni eccedenti e restituzione dei beni o del loro valore
    • Criterio di riduzione: si parte dalle disposizioni testamentarie, poi dalle donazioni più recenti verso le più antiche

    Riprendendo l’esempio precedente: se il padre avesse donato 600.000 euro a Marco e al momento della morte fossero rimasti 400.000 euro, l’asse fittizio sarebbe di 1.000.000. La legittima per ciascun figlio sarebbe 333.333 euro. Marco ha già ricevuto 600.000, quindi ha consumato la legittima (333.333) + parte della disponibile. Luca, invece, dai 400.000 residui riceverebbe 400.000 euro, che è più della sua legittima di 333.333. Non ci sarebbe quindi lesione. Ma se i beni residui fossero solo 100.000 euro, Luca riceverebbe meno della sua legittima e potrebbe agire con la riduzione.

    L’azione di riduzione è un processo complesso che richiede una valutazione precisa del patrimonio, delle donazioni pregresse e dei diritti dei legittimari. Un errore di calcolo o una rinuncia inconsapevole possono costare decine o centinaia di migliaia di euro. Per questo è fondamentale farsi assistere da professionisti esperti in successioni fin dall’apertura della pratica. Il CAF Centro Fiscale di Udine, con esperienza specifica nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia, può supportarti in ogni fase.

    Come rinunciare alla collazione

    La collazione ereditaria può essere evitata in due modi principali. Il primo, e più definitivo, è la dispensa da collazione prevista dall’articolo 737 comma 2 C.C.: il donante, al momento della donazione o con atto successivo, può espressamente dispensare il donatario dall’obbligo di conferire alla massa ereditaria il bene ricevuto. La dispensa deve risultare dall’atto stesso o da una successiva disposizione testamentaria, ed è valida solo nei limiti della quota disponibile.

    Il secondo modo è la rinuncia all’eredità: chi rinuncia a tutta l’eredità non è più tenuto alla collazione, in quanto non è più erede. In pratica, un figlio che ha ricevuto una donazione importante potrebbe preferire rinunciare all’eredità (solitamente di modesto valore rispetto alla donazione) per evitare il conferimento. Attenzione però: la rinuncia all’eredità non fa venir meno la riunione fittizia ai fini della legittima, e il rinunciante può comunque essere soggetto all’azione di riduzione da parte degli altri legittimari.

    Limiti della dispensa da collazione

    La dispensa da collazione ha dei limiti precisi che è fondamentale conoscere:

    • Opera solo entro la quota disponibile: oltre quel limite, la dispensa è inefficace
    • Non protegge dall’azione di riduzione: gli altri legittimari possono comunque recuperare la legittima
    • Deve risultare da atto scritto: non può essere implicita o verbale
    • Può essere revocata dal donante con testamento o atto successivo
    • Non si applica alle donazioni indirette senza espressa previsione

    La decisione di dispensare un figlio dalla collazione va valutata con attenzione, anche in un’ottica di pianificazione successoria. In molti casi conviene prima fare un’analisi complessiva del patrimonio e delle possibili evoluzioni future, per capire se la dispensa è effettivamente utile o se potrebbe creare conflitti tra gli eredi. Il consiglio è sempre di confrontarsi con un professionista prima di fare donazioni significative o scelte di dispensa.

    FAQ: domande frequenti su successione e donazioni

    Le donazioni fatte molti anni prima della morte si sommano ancora?

    Sì. Nella riunione fittizia si considerano tutte le donazioni fatte dal defunto in vita, senza limiti di tempo. Anche una donazione fatta 30 anni prima della morte viene sommata all’asse ereditario per calcolare la legittima. Fa eccezione l’azione di riduzione, che ha un termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione. Le modeste liberalità d’uso (regali per compleanno, matrimonio in proporzione al patrimonio) non rientrano invece nella riunione fittizia.

    Se ho ricevuto una donazione devo dichiararla nella successione?

    Sì. Nella dichiarazione di successione telematica vanno indicate le donazioni pregresse ricevute dal defunto, perché incidono sul calcolo della franchigia e dell’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate verifica i dati attraverso l’Anagrafe Tributaria. Omettere donazioni rilevanti può comportare sanzioni per dichiarazione infedele. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della compilazione corretta, verificando tutti i dati necessari.

    La riunione fittizia vale anche per le donazioni al coniuge?

    Sì, anche le donazioni fatte al coniuge rientrano nella riunione fittizia. Il coniuge è uno dei soggetti tenuti alla collazione ereditaria quando concorre alla successione con i figli. Anche per il coniuge vale la franchigia unica di 1 milione di euro, che si “consuma” sia con le donazioni ricevute in vita sia con l’eredità futura. Il coniuge superstite, peraltro, gode di diritti particolari come quello di abitazione sulla casa familiare (art. 540 C.C.).

    Posso fare donazioni per evitare l’imposta di successione?

    No, per un semplice motivo: le aliquote e le franchigie sulle donazioni sono identiche a quelle sulla successione, e la franchigia è unica (una sola volta nella vita). Quindi donare in vita non permette di pagare meno imposta rispetto a lasciare in eredità. Esistono tuttavia strumenti alternativi che possono ridurre l’impatto fiscale, come la polizza vita o i patti di famiglia. Ogni situazione va valutata caso per caso con un consulente esperto.

    Come si valutano le donazioni nella riunione fittizia?

    Il valore dei beni donati si prende al momento dell’apertura della successione, cioè alla morte del donante (artt. 747-750 C.C.). Non si considera il valore al momento della donazione. Questa regola tutela gli eredi legittimari dagli effetti dell’inflazione e dall’apprezzamento dei beni nel tempo. Per gli immobili si fa riferimento al valore di mercato attuale; per il denaro donato, si rivaluta l’importo in base agli indici ISTAT.

    Un convivente di fatto rientra nella riunione fittizia?

    Le donazioni al convivente di fatto non unito civilmente rientrano nella riunione fittizia come donazioni a soggetti estranei alla famiglia: vengono sommate all’asse fittizio per calcolare la legittima dei figli o ascendenti. Se ledono la legittima, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione. Fiscalmente, le donazioni al convivente di fatto non godono di alcuna franchigia e sono tassate all’8%. Il convivente unito civilmente, invece, è equiparato al coniuge.

    Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successione

    La gestione della riunione fittizia, della collazione ereditaria e del calcolo della franchigia considerando le donazioni pregresse è uno degli aspetti più delicati della successione. Un errore di valutazione può costare migliaia di euro di imposte non dovute, oppure causare conflitti tra eredi che si prolungano per anni. Con la consulenza giusta, invece, puoi gestire tutto con serenità e nel pieno rispetto della legge.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nelle dichiarazioni di successione con particolare esperienza nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. I nostri operatori si occupano di tutto: dalla raccolta dei documenti alla verifica delle donazioni pregresse, dal calcolo corretto della franchigia alla presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Garantiamo la correttezza di ogni passaggio, evitandoti sanzioni e ritardi.

    Hai bisogno di assistenza per la successione con donazioni pregresse? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Andrea Damiani

      Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

      📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
      Agosto 15, 2026/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 08:00:002026-04-24 23:48:45Successione e Donazioni 2026: Come Si Sommano per il Calcolo della Franchigia

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