Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

regime forfettario partita iva

I fisioterapisti liberi professionisti con partita IVA in Italia hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, e NON all’ENPAPI come erroneamente riportato in precedenza. Questa guida aggiornata fornisce tutte le informazioni corrette sulla previdenza obbligatoria per fisioterapisti nel 2026.

La professione di fisioterapista, pur rientrando tra le professioni sanitarie, non dispone di una cassa previdenziale autonoma dedicata. Per questo motivo, i fisioterapisti che esercitano la libera professione devono obbligatoriamente iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata INPS, il fondo pensionistico gestito dall’INPS per i lavoratori autonomi privi di cassa specifica.

Previdenza Fisioterapisti: Gestione Separata INPS

I fisioterapisti con partita IVA che esercitano attivita’ libero-professionale sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini). Questo obbligo riguarda tutti i fisioterapisti che:

  • Esercitano la libera professione con partita IVA
  • Non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (o lo sono parzialmente)
  • Svolgono attivita’ di collaborazione coordinata e continuativa

La Gestione Separata INPS garantisce ai fisioterapisti:

  • Pensione di vecchiaia e pensione anticipata
  • Pensione di invalidita’ e pensione ai superstiti
  • Indennita’ di maternita’/paternita’
  • Indennita’ di malattia (per degenza ospedaliera)
  • Assegno per il nucleo familiare

ENPAPI: Chi Deve Iscriversi (NON i Fisioterapisti)

IMPORTANTE: L’ENPAPI NON e’ la cassa dei fisioterapisti

L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) e’ riservato esclusivamente a: Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari.

Come stabilito dall’art. 4 dello Statuto ENPAPI, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente:

  • Infermieri iscritti all’Albo che esercitano attivita’ libero-professionale
  • Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo che esercitano attivita’ libero-professionale
  • Assistenti Sanitari iscritti all’Albo che esercitano attivita’ libero-professionale

I fisioterapisti non rientrano tra i soggetti indicati dall’art. 4 dello Statuto ENPAPI, ne’ sono mai stati inclusi tra i beneficiari obbligatori della tutela previdenziale ENPAPI. L’ENPAPI e’ stato istituito ai sensi del D.Lgs. 509/1994 e del D.Lgs. 103/1996 come ente previdenziale della Professione Infermieristica, non delle professioni sanitarie in generale.

Aliquote Gestione Separata INPS 2026

Le aliquote contributive della Gestione Separata INPS per il 2026 sono differenziate in base alla situazione previdenziale del fisioterapista:

Situazione PrevidenzialeAliquota 2026
Professionisti senza altra copertura pensionistica26,07%
Professionisti con altra copertura pensionistica obbligatoria24,00%
Pensionati o iscritti ad altre gestioni24,00%

Per i fisioterapisti che esercitano esclusivamente la libera professione (senza lavoro dipendente parallelo), l’aliquota applicabile e’ del 26,07% sul reddito imponibile.

Importante: A differenza dell’ENPAPI (che prevede contributo soggettivo + integrativo + maternita’), la Gestione Separata INPS prevede un’unica aliquota onnicomprensiva che include tutte le tutele previdenziali e assistenziali.

Calcolo Contributi Fisioterapisti con Esempi

Il calcolo dei contributi INPS per fisioterapisti si effettua applicando l’aliquota al reddito imponibile. Per i fisioterapisti in regime forfettario, il reddito imponibile e’ dato dal fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita’ (78% per le attivita’ sanitarie).

Esempio 1: Fisioterapista in Regime Forfettario

Dati:

  • Fatturato annuo: 40.000 euro
  • Coefficiente redditivita’: 78%
  • Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro
  • Aliquota INPS: 26,07%

Contributi INPS dovuti: 31.200 x 26,07% = 8.133,84 euro/anno

Esempio 2: Fisioterapista in Regime Ordinario

Dati:

  • Ricavi annui: 60.000 euro
  • Costi deducibili: 15.000 euro
  • Reddito imponibile: 60.000 – 15.000 = 45.000 euro
  • Aliquota INPS: 26,07%

Contributi INPS dovuti: 45.000 x 26,07% = 11.731,50 euro/anno

Scadenze Versamento Contributi INPS

I contributi alla Gestione Separata INPS si versano con il meccanismo di saldo e acconto, contestualmente al pagamento delle imposte:

ScadenzaVersamento
30 giugno 2026Saldo anno precedente + 1° acconto (40%)
30 novembre 20262° acconto (60%)

I versamenti si effettuano tramite Modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • PXX – Contributi a saldo
  • PXXR – Contributi a saldo rateizzati
  • PXX1 – Primo acconto contributi
  • PXX2 – Secondo acconto contributi

Fisioterapisti in Regime Forfettario

I fisioterapisti in regime forfettario beneficiano di una significativa riduzione contributiva INPS del 35%. Questa agevolazione e’ riservata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario e deve essere richiesta all’INPS.

Riduzione 35% per Forfettari

  • Aliquota base: 26,07%
  • Riduzione: 35%
  • Aliquota ridotta: 16,95% (circa)

Attenzione: La riduzione comporta un proporzionale abbassamento della contribuzione pensionistica accreditata.

Come Iscriversi alla Gestione Separata INPS

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS e’ obbligatoria per i fisioterapisti liberi professionisti e deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita’. La procedura e’:

  1. Accedere al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS
  2. Selezionare “Iscrizione Gestione Separata” dai servizi online
  3. Compilare il modulo di iscrizione indicando la tipologia di attivita’
  4. Attendere la conferma di iscrizione via PEC o area riservata

In alternativa, l’iscrizione puo’ essere effettuata tramite:

  • Intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)
  • CAF come il Centro Fiscale di Udine
  • Contact Center INPS al numero 803.164

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Domande Frequenti

I fisioterapisti devono iscriversi all’ENPAPI?

No. L’ENPAPI e’ riservato esclusivamente a Infermieri, Infermieri Pediatrici e Assistenti Sanitari. I fisioterapisti liberi professionisti si iscrivono alla Gestione Separata INPS.

Esiste una cassa previdenziale specifica per fisioterapisti?

No. Attualmente in Italia non esiste una cassa previdenziale autonoma dedicata ai fisioterapisti. Per questo motivo, i fisioterapisti liberi professionisti versano i contributi alla Gestione Separata INPS.

Quanto paga di contributi INPS un fisioterapista?

L’aliquota e’ del 26,07% sul reddito imponibile per chi non ha altra copertura pensionistica. I forfettari possono richiedere la riduzione del 35%.

Il fisioterapista dipendente deve iscriversi alla Gestione Separata?

Il fisioterapista con contratto di lavoro dipendente versa i contributi all’INPS tramite il datore di lavoro. Se svolge anche attivita’ libero-professionale, deve iscriversi alla Gestione Separata per i redditi da libera professione (aliquota 24%).

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Articolo aggiornato il 27 gennaio 2026 a seguito di comunicazione ufficiale ENPAPI (Prot. ENPAPI.GEN.27-01-2026.50635.U). La versione precedente conteneva informazioni errate sull’obbligo di iscrizione dei fisioterapisti all’ENPAPI. Ci scusiamo per l’inconveniente causato.

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    regime forfettario partita iva


    Un dubbio frequente per chi passa dal regime ordinario al forfettario riguarda la tassazione delle prestazioni eseguite a fine anno ma incassate nell’anno successivo. Cosa succede se ho emesso una fattura a dicembre 2025 in regime ordinario ma l’incasso arriva a gennaio 2026, quando sono già in regime forfettario?

    La risposta dipende dal principio di cassa, che nel regime forfettario determina il momento in cui un ricavo diventa imponibile. Vediamo come funziona e quali sono le implicazioni fiscali per chi si trova in questa situazione.

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    Il Principio di Cassa nel Regime Forfettario

    Il regime forfettario si basa sul principio di cassa, previsto dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Questo significa che:

    • I ricavi diventano imponibili quando vengono effettivamente incassati, non quando viene emessa la fattura
    • Le spese sono deducibili quando vengono pagate, non quando si sostiene il costo
    • Non rileva il momento della prestazione o la data di emissione della fattura

    Questo principio si contrappone al principio di competenza, utilizzato nel regime ordinario, dove i ricavi e le spese rilevano nell’anno in cui sono maturati, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento.

    Fattura Emessa in Ordinario, Incasso in Forfettario

    Il caso tipico è il seguente:

    Dicembre 2025: Sei in regime ordinario e emetti una fattura per una prestazione eseguita a dicembre. La fattura riporta IVA ordinaria e la prestazione è stata completata nel 2025.

    Gennaio 2026: Passi al regime forfettario e incassi la fattura emessa a dicembre 2025.

    Domanda: Questo ricavo va dichiarato nel 2025 (anno di emissione fattura e prestazione) o nel 2026 (anno di incasso in forfettario)?

    La Regola: Conta il Regime al Momento dell’Emissione

    Secondo il principio di cassa del regime forfettario, il ricavo diventa imponibile nell’anno in cui viene incassato, cioè nel 2026. Tuttavia, poiché la fattura è stata emessa in regime ordinario (con IVA), si applica la seguente regola:

    • Se la fattura è stata emessa in regime ordinario (con IVA), il ricavo è già stato contabilizzato nel 2025 secondo il principio di competenza
    • L’incasso successivo in forfettario NON genera un nuovo ricavo imponibile nel 2026
    • Il ricavo è già stato tassato nel regime ordinario 2025

    Conclusione: Il ricavo va dichiarato nel Modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025), quando eri ancora in regime ordinario, secondo il principio di competenza. L’incasso del 2026 NON va dichiarato nuovamente nel regime forfettario.

    Come Comportarsi: Passaggio tra Regimi

    Per evitare errori fiscali in fase di passaggio da regime ordinario a forfettario, ecco cosa fare:

    1. Fatture emesse in regime ordinario (2025)

    • Tutte le fatture emesse nel 2025 in regime ordinario vanno dichiarate nel Modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025)
    • Vale il principio di competenza: rileva l’anno di emissione/prestazione, non l’incasso
    • L’IVA è dovuta nel 2025, anche se incassata nel 2026

    2. Incassi del 2026 in regime forfettario

    • Solo i ricavi incassati nel 2026 per prestazioni fatturate in regime forfettario (senza IVA) vanno dichiarati nel forfettario 2026
    • Gli incassi di fatture ordinarie 2025 NON vanno ridichiarati

    3. Attenzione alla doppia imposizione

    Il rischio è quello di dichiarare lo stesso ricavo due volte: una volta nel regime ordinario (2025) e una volta nel forfettario (2026). Per evitarlo, verifica attentamente:

    • Le fatture emesse in regime ordinario nel 2025
    • Gli incassi effettivi del 2026
    • Distingui tra fatture ordinarie pregresse e nuove fatture forfettarie

    Riferimenti Normativi

    La disciplina del regime forfettario è contenuta nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come successivamente modificata.

    I principali punti normativi sono:

    • Comma 64: Principio di cassa per la determinazione del reddito
    • Comma 65: Non applicabilità dell’IVA per i contribuenti forfettari
    • Comma 57: Requisiti di accesso al regime forfettario

    Inoltre, la Circolare 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di passaggio tra regimi e il trattamento dei crediti/debiti pregressi.

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    Se emetto fattura in regime ordinario a dicembre ma incasso a gennaio in forfettario, dove dichiaro il ricavo?

    Il ricavo va dichiarato nel Modello Redditi dell’anno di emissione della fattura (2025), secondo il principio di competenza del regime ordinario. L’incasso successivo in forfettario NON genera un nuovo ricavo imponibile.

    Devo pagare l’IVA su una fattura emessa in regime ordinario anche se incassata in forfettario?

    Si, l’IVA e dovuta nell’anno di emissione della fattura (2025), secondo le regole del regime ordinario, indipendentemente dal momento dell’incasso.

    Il principio di cassa vale anche per le spese nel regime forfettario?

    Nel regime forfettario le spese NON sono deducibili analiticamente. Si applica un coefficiente di redditivita forfettario sul fatturato, quindi il principio di cassa rileva solo per i ricavi.

    Cosa succede se incasso nel 2026 una fattura del 2024 in regime ordinario?

    La fattura e gia stata dichiarata nel Modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024). L’incasso successivo NON va ridichiarato, per evitare doppia imposizione.


    Il passaggio dal regime ordinario al forfettario richiede attenzione nella gestione dei ricavi a cavallo tra i due anni fiscali. Ricorda: se hai emesso una fattura in regime ordinario nel 2025, anche se incassata nel 2026 in forfettario, il ricavo va dichiarato nel 2025 secondo il principio di competenza.

    Per evitare errori fiscali e possibili doppie imposizioni, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che possa verificare la corretta imputazione dei ricavi e la gestione del passaggio di regime.


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      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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