NOTIZIERITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolataChi ha smesso di lavorare e ha aderito da anni a un fondo pensione può chiedere un anticipo della propria previdenza complementare grazie alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Si tratta di una prestazione pensata per accompagnare il periodo che va dalla cessazione del lavoro fino alla maturazione della pensione pubblica, con un vantaggio non da poco: una tassazione agevolata più bassa rispetto a quella applicata alle normali prestazioni di previdenza complementare.La RITA fondo pensione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e da allora rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi si trova nella cosiddetta “fase di transizione” verso il pensionamento. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederla e soprattutto come viene calcolata l’imposta.Indice dei contenutiCos’è la RITA del fondo pensioneChi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiCome funziona la tassazione agevolata della RITAConviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?Cos’è la RITA del fondo pensioneLa RITA è una prestazione erogata dai fondi pensione (sia negoziali che aperti, oltre ai piani individuali pensionistici) che consente di ricevere, in anticipo rispetto alla pensione pubblica, tutto o parte del capitale accumulato con la previdenza complementare. In pratica, chi ha smesso di lavorare ma non ha ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia può “trasformare” il proprio montante contributivo integrativo in un reddito periodico, erogato mensilmente o con altra cadenza concordata.Il nome per esteso, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, spiega bene la funzione di questo strumento: è temporaneo perché copre solo il periodo mancante alla pensione, integrativo perché si affianca (senza sostituirla) alla previdenza obbligatoria, e anticipato perché consente di utilizzare risorse che altrimenti resterebbero bloccate fino al pensionamento. La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 168-169, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato la disciplina generale delle prestazioni di previdenza complementare prevista dal Decreto Legislativo 252/2005. Chi può richiedere la RITA: i due requisiti alternativiNon tutti gli iscritti a un fondo pensione possono accedere alla RITA. La normativa prevede due percorsi alternativi: basta soddisfare uno dei due per avere diritto alla prestazione. In entrambi i casi, inoltre, sono richiesti almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, oltre naturalmente all’aver cessato l’attività lavorativa.Primo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, con almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza.Secondo requisito: aver cessato l’attività lavorativa e trovarsi in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi, con maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. In questo secondo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione.Il secondo canale, quindi, è pensato soprattutto per chi ha perso il lavoro e fatica a rientrare nel mercato: bastano due anni di inoccupazione per avere accesso alla rendita integrativa temporanea anticipata, anche senza vent’anni di contributi obbligatori alle spalle. In entrambi i casi, però, resta fermo il requisito legato alla previdenza complementare: servono infatti almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per chi si sposta tra Stati membri dell’Unione europea), come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 252/2005. Come funziona la tassazione agevolata della RITAIl motivo per cui la RITA fondo pensione è così apprezzata da chi si avvicina alla pensione riguarda proprio il trattamento fiscale. Invece di essere sottoposta all’IRPEF ordinaria con le sue aliquote progressive, la RITA sconta un’imposta sostitutiva agevolata, cioè una tassa unica e più leggera che sostituisce le imposte ordinarie sul reddito.L’aliquota di partenza è pari al 15%, ma non resta fissa: si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo. In altre parole, più a lungo si è aderito al fondo pensione, più bassa sarà la tassazione applicata alla rendita. Questa riduzione ha un limite minimo, fissato al 9%: soglia che si raggiunge con almeno 35 anni di partecipazione alla previdenza complementare.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che Marco abbia aderito al proprio fondo pensione da 25 anni: essendo 10 gli anni oltre la soglia dei 15, l’aliquota del 15% si riduce di 10 volte 0,30 punti percentuali, cioè di 3 punti, arrivando così al 12%. Se invece Marco avesse aderito al fondo da 35 anni o più, l’aliquota scenderebbe fino al minimo previsto, cioè il 9%. Questo meccanismo premia chi ha costruito la propria previdenza complementare nel tempo, con una fedeltà di adesione che si traduce in un risparmio fiscale concreto.La disciplina di riferimento per questo meccanismo di tassazione agevolata è contenuta nell’articolo 11, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 252/2005, la norma che regola in generale le prestazioni della previdenza complementare in Italia. Chi si occupa di gestione della previdenza integrativa, come i fondi pensione e le compagnie assicurative, applica questa aliquota direttamente al momento dell’erogazione della rendita, senza che il beneficiario debba fare calcoli complessi.Chi valuta questi aspetti spesso si interroga anche su come gestire, più in generale, il proprio patrimonio in ottica di risparmio fiscale e successorio: un tema che riguarda da vicino anche le polizze assicurative legate all’eredità, altro strumento di pianificazione patrimoniale da conoscere. Conviene optare per la tassazione ordinaria IRPEF?La legge lascia al contribuente una possibilità in più: chi riceve la RITA può scegliere, in alternativa all’imposta sostitutiva agevolata, di assoggettare la rendita alla tassazione ordinaria IRPEF, con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Non è la scelta più comune, ma in alcuni casi può rivelarsi più conveniente.Questo accade tipicamente quando il beneficiario ha un reddito complessivo molto basso, magari perché non percepisce ancora altre entrate significative dopo la cessazione del lavoro. In questi casi, le aliquote IRPEF applicate ai primi scaglioni di reddito possono risultare inferiori rispetto all’aliquota sostitutiva della RITA, soprattutto per chi ha pochi anni di partecipazione alla previdenza complementare e quindi si troverebbe comunque vicino al 15% di tassazione.Per questo motivo è sempre opportuno valutare con attenzione la propria situazione reddituale complessiva prima di scegliere il regime fiscale da applicare alla RITA fondo pensione, perché la scelta più conveniente cambia da persona a persona in base al reddito, agli anni di contribuzione e alla composizione del proprio nucleo familiare. Domande frequenti sulla RITA fondo pensioneCosa significa RITA?RITA è l’acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione dei fondi pensione che consente di anticipare parte della previdenza complementare prima della pensione pubblica.Chi può chiedere la RITA?Chi ha cessato l’attività lavorativa e soddisfa uno dei due requisiti alternativi: maturazione della pensione di vecchiaia entro 5 anni con almeno 20 anni di contributi obbligatori, oppure inoccupazione da oltre 24 mesi con maturazione della pensione entro 10 anni.Quanto si paga di tasse sulla RITA?L’aliquota sostitutiva parte dal 15% e si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% con almeno 35 anni di partecipazione.Si può scegliere la tassazione ordinaria al posto di quella agevolata?Sì, la legge consente di optare per la tassazione IRPEF ordinaria in alternativa all’imposta sostitutiva, scelta che può convenire a chi ha un reddito complessivo molto basso.La RITA sostituisce la pensione pubblica?No, la RITA è una prestazione di previdenza complementare che si affianca, senza sostituirla, alla pensione obbligatoria: copre il periodo che intercorre tra la cessazione del lavoro e la maturazione della pensione pubblica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:46:532026-09-23 08:46:52RITA, la rendita anticipata del fondo pensione: come funziona la tassazione agevolata
NOTIZIEDigital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il creditoL’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento importante sulla digital tax, l’imposta italiana sui servizi digitali che colpisce i grandi gruppi tecnologici attivi nella pubblicità online e nelle piattaforme digitali. Con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che è ammessa anche per questo tributo la dichiarazione integrativa, cioè la possibilità per il contribuente di correggere una dichiarazione già presentata, sia a proprio favore sia a favore del Fisco.Si tratta di una precisazione attesa dagli operatori del settore, perché fino a questo momento non era del tutto chiaro se le regole generali sulle dichiarazioni integrative, valide per la maggior parte delle imposte, si applicassero anche alla digital service tax. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate colma quindi un vuoto interpretativo e fornisce alle imprese soggette all’imposta uno strumento concreto per rimediare a errori o omissioni commessi nella dichiarazione originaria.La novità riguarda in particolare le modalità con cui un eventuale credito d’imposta emerso dalla correzione può essere utilizzato. Su questo punto l’Agenzia ha fissato paletti precisi, che è utile conoscere per evitare errori nella gestione della pratica.Indice dei contenutiCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaCome cambia il meccanismo del credito d’impostaCosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxDomande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaIl punto centrale del chiarimento è semplice da riassumere: anche per l’imposta sui servizi digitali si applicano, in quanto compatibili, le regole generali previste dal DPR 322/1998, il decreto che disciplina la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia. Questo significa che un soggetto passivo della digital tax può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori, omissioni o infedeltà commessi nella dichiarazione originaria, sia entro i termini ordinari sia, in alcuni casi, oltre tale scadenza.Ricordiamo che la digital tax italiana, introdotta con la Legge n. 145/2018 e resa operativa dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, colpisce i ricavi generati in Italia da alcuni servizi digitali specifici. Rientrano nel perimetro dell’imposta, ad esempio, i ricavi da pubblicità mirata veicolata su interfacce digitali, quelli derivanti dalla messa a disposizione di piattaforme multilaterali che facilitano l’interazione tra utenti, e i proventi legati alla trasmissione di dati raccolti dagli utenti stessi e generati dall’uso di un’interfaccia digitale.Sono soggetti alla digital tax solo i gruppi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato ovunque nel mondo ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro: dal periodo d’imposta 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha infatti soppresso la seconda soglia, quella dei 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia. Si tratta quindi di una platea di contribuenti piuttosto ristretta, composta prevalentemente da grandi operatori tecnologici internazionali. Proprio per la complessità del calcolo della base imponibile, non era raro che emergessero successivamente errori o dati da rettificare, da qui l’esigenza di un chiarimento sulla possibilità di correggere la dichiarazione. Come cambia il meccanismo del credito d’impostaL’aspetto più delicato riguarda le ipotesi in cui dalla correzione emerga un credito d’imposta a favore del contribuente, ad esempio perché in origine era stata versata un’imposta superiore al dovuto. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, cioè non può essere impiegato per pagare altri tributi o contributi.Questa limitazione è coerente con la natura particolare della digital tax, un’imposta che non rientra nel circuito ordinario delle compensazioni previsto per la maggior parte dei tributi erariali. Le uniche strade percorribili per il contribuente che matura un credito sono quindi due:chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, seguendo le procedure ordinarie previste per le istanze di rimborso;riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti dovuti negli anni seguenti.Questa impostazione riduce la flessibilità nella gestione del credito rispetto a quanto avviene per altre imposte, dove la compensazione in F24 è la via più immediata. Per le imprese soggette alla digital tax diventa quindi fondamentale pianificare con attenzione i tempi e le modalità di recupero delle somme versate in eccesso, valutando caso per caso se convenga chiedere il rimborso oppure attendere il riporto al periodo successivo. Cosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxPer le imprese che rientrano nel perimetro della digital tax, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’indicazione operativa da tenere presente ogni volta che si riscontra un errore nella dichiarazione già trasmessa. È importante ricostruire correttamente i ricavi imponibili, verificare il superamento della soglia di applicazione dell’imposta e, in caso di correzione, valutare con attenzione l’impatto sul piano finanziario, dato che un eventuale credito non potrà essere usato liberamente in compensazione.Va inoltre ricordato che la corretta gestione della fiscalità internazionale, del monitoraggio dei redditi e degli investimenti esteri è un tema che riguarda anche i contribuenti privati, non solo le grandi società. Chi detiene attività finanziarie o immobiliari all’estero, ad esempio, deve prestare attenzione al quadro W del modello 730, dedicato proprio al monitoraggio fiscale e al calcolo di imposte come IVIE e IVAFE.Allo stesso modo, i professionisti e le piccole imprese che operano nel settore digitale, pur non rientrando tra i soggetti passivi della digital tax, devono comunque gestire con attenzione i propri adempimenti fiscali ordinari: chi opera in regime forfettario, ad esempio, può trovare utile il supporto di un commercialista online per il regime forfettario per la gestione della propria contabilità. Domande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCos’è la digital tax italiana?È l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge n. 145/2018, che colpisce i ricavi generati in Italia da servizi come la pubblicità mirata online, le piattaforme multilaterali di interazione tra utenti e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti. Sono soggetti solo i gruppi che nell’anno solare precedente hanno realizzato ovunque ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro; la soglia dei 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia è stata soppressa dalla Legge di Bilancio 2025.Chi può presentare la dichiarazione integrativa per la digital tax?Possono presentarla i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che devono correggere errori, omissioni o dati infedeli contenuti nella dichiarazione originaria, applicando le regole generali previste dal DPR 322/1998.Il credito che nasce dalla dichiarazione integrativa può essere usato in F24?No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta emerso dalla correzione della dichiarazione digital tax non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per pagare altri tributi o contributi.Quali alternative restano per recuperare il credito?Il contribuente può chiedere il rimborso della somma versata in eccesso oppure riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti futuri della digital tax.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:28:202026-09-23 08:58:07Digital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il credito
NOTIZIEIpoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il PuntoIl fondo patrimoniale è uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie italiane per proteggere la casa e gli altri beni destinati ai bisogni domestici. Ma cosa succede quando su questi beni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vuole iscrivere un’ipoteca esattoriale per un debito fiscale non pagato? Il tema è tornato d’attualità con l’ordinanza n. 25114 depositata l’8 settembre 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha ripercorso i principi ormai consolidati sul rapporto tra ipoteca esattoriale e fondo patrimoniale.La risposta, in sintesi, è che il fondo patrimoniale non è uno scudo automatico contro il Fisco, ma non è nemmeno un vincolo irrilevante: i limiti dell’articolo 170 del Codice Civile valgono anche per l’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione, a condizione però che sia il contribuente a dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore lo sapeva. Vediamo cosa significa in pratica.Indice dei contenutiCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIpoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaIl punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeOnere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteCosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoDomande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIl fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile. I coniugi, o anche un terzo (ad esempio un genitore), possono destinare determinati beni, come la casa di abitazione, altri immobili, beni mobili registrati o titoli di credito, a un vincolo di destinazione: quei beni e i loro frutti possono essere impiegati soltanto per far fronte ai bisogni della famiglia.La conseguenza più importante riguarda i creditori. L’articolo 170 del Codice Civile stabilisce che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione, quindi, scatta solo se ricorrono insieme due condizioni: il debito deve essere estraneo ai bisogni familiari e il creditore doveva esserne consapevole quando il debito è sorto.Perché il fondo sia opponibile ai terzi, inoltre, deve essere stato costituito con atto pubblico e annotato a margine dell’atto di matrimonio, oltre che trascritto nei registri immobiliari se riguarda immobili. Senza questi passaggi formali il vincolo non produce effetti verso i creditori, compreso l’Agente della Riscossione. Ipoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaL’ipoteca esattoriale è prevista dall’articolo 77 del DPR 602/1973. Trascorso inutilmente il termine per pagare la cartella (60 giorni dalla notifica, secondo l’articolo 50 dello stesso decreto), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio del credito per cui si procede. Non serve passare da un giudice: l’iscrizione avviene direttamente su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.La norma prevede alcune garanzie per il contribuente. L’ipoteca può essere iscritta, anche al solo fine di tutelare il credito e prima che ci siano le condizioni per l’espropriazione, soltanto se il debito complessivo non è inferiore a 20.000 euro (comma 1-bis). Inoltre l’Agente della Riscossione deve prima notificare al proprietario una comunicazione preventiva, avvisandolo che, se non paga entro 30 giorni, l’ipoteca sarà iscritta (comma 2-bis).Sul piano giuridico, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19667/2014) hanno chiarito che l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 non è un atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, ma un atto con funzione di garanzia e cautela, preordinato all’eventuale esecuzione. È proprio su questa natura “cautelare” che, per anni, alcuni contribuenti e alcuni uffici hanno costruito tesi opposte: la Cassazione ha però fissato un punto fermo. Il punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeSecondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il fatto che l’ipoteca esattoriale sia una misura cautelare e non esecutiva non la sottrae ai limiti dell’articolo 170. Lo hanno affermato, tra le altre, le ordinanze n. 5017 del 25 febbraio 2020, n. 6380 dell’8 marzo 2021, la sentenza n. 32525 del 4 novembre 2022 e l’ordinanza n. 7177 del 18 marzo 2025, e lo ribadisce ora l’ordinanza n. 25114/2026.Il principio è espresso con chiarezza nell’ordinanza n. 6380/2021: l’articolo 170 del Codice Civile, “nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del DPR 602/1973”. Di conseguenza, l’ipoteca sui beni del fondo è ammissibile solo alle condizioni dell’articolo 170: è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia, oppure se l’Agente della Riscossione non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.In altre parole, ipoteca e pignoramento seguono le stesse regole quando riguardano beni vincolati in un fondo patrimoniale: non esiste una “corsia preferenziale” per l’iscrizione ipotecaria in quanto atto cautelare. Se il contribuente prova che il debito era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore lo sapeva, l’iscrizione va annullata; se non ci riesce, il vincolo non lo protegge.Il caso deciso con l’ordinanza n. 25114/2026 è emblematico. Una contribuente ligure si era vista iscrivere ipoteca su alcuni immobili a garanzia di crediti erariali (IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006-2009) per oltre 278.000 euro. Dopo un primo grado a lei favorevole, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi anche sulla prova della notifica delle cartelle, ha ribadito che l’articolo 170 si applica all’ipoteca esattoriale ma “non opera come uno scudo automatico”: tutto dipende dalla prova sulla natura del debito. Onere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteL’aspetto decisivo nelle controversie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione è l’onere della prova. Per la giurisprudenza di legittimità (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021 e n. 7177/2025, confermate dalla n. 25114/2026) spetta al debitore, o al coniuge che intende opporsi, dimostrare tre elementi:che il fondo patrimoniale sia stato costituito regolarmente e sia opponibile al creditore (atto pubblico, annotazione, trascrizione);che il debito tributario per cui si procede sia effettivamente estraneo ai bisogni della famiglia;che il creditore, nel momento in cui il debito è sorto, fosse consapevole di tale estraneità.La nozione di bisogni della famiglia usata dai giudici è volutamente ampia. Non comprende solo le necessità essenziali del nucleo, ma anche quelle legate al tenore di vita prescelto dai coniugi, allo sviluppo e al benessere della famiglia e all’incremento della sua posizione economica. Restano fuori solo le esigenze voluttuarie o gli interessi puramente speculativi.Per questo motivo i debiti fiscali derivanti da un’attività d’impresa o professionale non sono considerati, di per sé, estranei ai bisogni familiari: se i proventi dell’attività contribuivano al mantenimento e allo sviluppo del nucleo, il debito tributario collegato può rientrare nei bisogni della famiglia. L’ordinanza n. 7177/2025 ha annullato per questo una decisione di merito che si era limitata a osservare la natura tributaria del debito, senza indagare il suo rapporto con la vita familiare; e l’ordinanza n. 25114/2026 ha precisato che nemmeno il fatto che l’impresa “andasse male” basta a provare l’estraneità.Il quadro che emerge conferma un principio ormai stabile: il fondo patrimoniale protegge la famiglia, ma entro limiti precisi, e la valutazione avviene caso per caso, soprattutto quando entrano in gioco debiti legati ad attività economiche. Cosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoSe si riceve la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, si hanno 30 giorni per pagare le somme dovute o per regolarizzare la posizione (ad esempio con una rateizzazione) ed evitare l’iscrizione.Una volta iscritta, l’ipoteca esattoriale è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario: lo prevede espressamente l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992). Chi lascia decorrere il termine perde la possibilità di far valere il vincolo del fondo patrimoniale in quella sede.Nel ricorso, alla luce dell’orientamento della Cassazione, il contribuente deve documentare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, la natura del debito (quando è sorto, per quale attività, con quali redditi) e gli elementi da cui risulta che il creditore conosceva la sua estraneità ai bisogni della famiglia. Contestare soltanto la natura “cautelare” dell’ipoteca, o la semplice natura tributaria del debito, non è sufficiente. Domande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale protegge sempre la casa dai debiti fiscali?No. La protezione dell’articolo 170 del Codice Civile opera solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore era consapevole di tale estraneità quando il debito è sorto. Entrambe le condizioni devono essere provate dal contribuente.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile in fondo patrimoniale?Sì, ma solo alle condizioni dell’articolo 170 del Codice Civile. Per la Cassazione (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021, n. 7177/2025 e n. 25114/2026) i limiti del fondo patrimoniale si applicano anche all’ipoteca esattoriale ex articolo 77 del DPR 602/1973, nonostante la sua natura cautelare: l’iscrizione è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l’estraneità.Cosa significa “bisogni della famiglia” nella giurisprudenza sul fondo patrimoniale?Non riguarda solo le necessità essenziali, ma anche le esigenze legate al tenore di vita prescelto, allo sviluppo e al benessere della famiglia, comprese in molti casi le attività lavorative o d’impresa che contribuiscono al suo mantenimento. Restano escluse solo le esigenze voluttuarie o speculative.Chi deve dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia?L’onere della prova ricade sul debitore o sul coniuge che si oppone all’ipoteca: deve dimostrare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore di tale estraneità.Ipoteca e pignoramento sui beni del fondo patrimoniale seguono regole diverse?No. Sono atti diversi (l’ipoteca è una misura cautelare che precede l’esecuzione, il pignoramento è l’atto esecutivo vero e proprio), ma per la Cassazione i presupposti dell’articolo 170 del Codice Civile sono gli stessi per entrambi: la natura cautelare dell’ipoteca non le consente di aggirare i limiti del fondo patrimoniale.Entro quando si può contestare l’ipoteca esattoriale sui beni del fondo?L’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del DPR 602/1973 è impugnabile davanti al giudice tributario (articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-23 09:00:002026-09-23 09:00:00Ipoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il Punto
NOTIZIEBonus Carburanti Autotrasportatori: Proroga al 20 Settembre per il Rimborso Accise GasolioIl bonus carburanti autotrasportatori guadagna qualche giorno in più. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha prorogato il termine per presentare la domanda di rimborso accise gasolio destinato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi. La nuova scadenza è fissata alle 23:59 di domenica 20 settembre 2026, cinque giorni in più rispetto al termine originario del 15 settembre.La proroga, comunicata con un apposito avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla piattaforma telematica, arriva dopo le numerose segnalazioni delle associazioni di categoria, che nei giorni scorsi avevano lamentato difficolta tecniche nella compilazione delle domande sulla piattaforma telematica dedicata. Molte imprese di trasporto, soprattutto quelle di piccole dimensioni, hanno infatti riscontrato problemi nel caricamento dei file con i dati delle fatture di acquisto del gasolio.Indice dei contenutiChe cos’è il rimborso accise gasolio per gli autotrasportatoriLa proroga al 20 settembre: cosa cambiaChi può richiedere il bonus carburanti e come funziona la domandaImporti e periodo di riferimento del credito d’impostaDomande frequenti sul bonus carburanti autotrasportatoriChe cos’è il rimborso accise gasolio per gli autotrasportatoriIl rimborso in questione è un credito d’imposta pensato per compensare le imprese di autotrasporto merci conto terzi dal maggior costo del gasolio sostenuto nei mesi scorsi. In parole semplici, quando il prezzo del carburante alla pompa sale, le aziende di trasporto vedono aumentare drasticamente i costi di gestione della flotta: il bonus serve proprio a restituire una parte di questa maggiore spesa.La misura è stata introdotta con il Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33 e riguarda il periodo di riferimento marzo-agosto 2026. Nel frattempo il Decreto-Legge 10 settembre 2026, n. 157 ha esteso il periodo di riferimento fino a settembre 2026, incrementando di 16 milioni di euro le risorse stanziate per l’anno. Si tratta quindi di un sostegno che si è ampliato progressivamente, seguendo l’andamento dei prezzi dei carburanti nel corso dell’anno.Questo intervento va tenuto distinto dal più generale sconto sulle accise applicato a tutti i consumatori, di cui abbiamo parlato nell’articolo sulla proroga dello sconto accise carburanti fino al 25 agosto 2026. Il bonus per gli autotrasportatori, invece, è una misura specifica e aggiuntiva, riservata esclusivamente alle imprese di trasporto merci su strada. La proroga al 20 settembre: cosa cambiaCon il nuovo decreto, il termine ultimo per inviare la domanda di bonus carburanti autotrasportatori slitta dalle ore 23:59 del 15 settembre alle ore 23:59 del 20 settembre 2026. Non si tratta di una riapertura dei termini per chi ha già presentato la domanda, ma di un allungamento della finestra temporale ancora aperta, pensato per dare respiro alle imprese che non erano riuscite a completare la procedura in tempo.Un aspetto a cui prestare molta attenzione riguarda gli errori nella compilazione. Chi carica un file delle fatture vuoto, incompleto o con dati errati rischia di veder annullata automaticamente la domanda. Inoltre, una volta inviata, la domanda non può essere modificata: se un’impresa si accorge di un errore deve prima annullare la pratica e poi ripresentarla da capo, sempre entro la nuova scadenza del 20 settembre.Per un quadro più ampio sulle diverse misure che hanno interessato il prezzo dei carburanti nel corso dell’anno, può essere utile anche la lettura dell’articolo dedicato al taglio accise carburanti 2026, che ripercorre il decreto benzina e diesel e le sue proroghe successive. Chi può richiedere il bonus carburanti e come funziona la domandaIl rimborso è riservato alle imprese di autotrasporto merci conto terzi che utilizzano veicoli con motorizzazione Euro V ed Euro VI. Restano quindi esclusi i mezzi più datati con classi di emissione inferiori. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.In concreto, per completare la domanda le imprese devono:indicare le targhe dei veicoli per cui si richiede il rimborso;comunicare i litri di gasolio acquistati mese per mese nel periodo di riferimento;caricare un file con i dati delle fatture di acquisto del carburante, compilato secondo il tracciato richiesto dalla piattaforma;verificare che i dati inseriti siano completi e coerenti, per evitare l’annullamento automatico della domanda.Proprio la fase di compilazione del file con le fatture si è rivelata la più critica nelle scorse settimane, tanto da spingere il Ministero a concedere i giorni aggiuntivi. Le imprese che non hanno ancora completato la procedura dovrebbero quindi verificare al più presto lo stato della propria pratica, senza attendere gli ultimi giorni utili. Importi e periodo di riferimento del credito d’impostaIl credito d’imposta riconosciuto può arrivare fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, calcolata rispetto ai prezzi di riferimento rilevati a febbraio 2026. In pratica, più il prezzo del gasolio è salito rispetto a quel mese di riferimento, maggiore sarà il rimborso potenzialmente spettante, sempre nei limiti delle risorse stanziate e delle regole applicative della misura.Il periodo coperto dal rimborso comprende gli acquisti effettuati tra marzo e agosto 2026, con l’aggiunta, grazie allo stanziamento di ulteriori 16 milioni di euro, anche degli acquisti di settembre 2026. L’importo esatto spettante a ciascuna impresa dipende dai consumi effettivi e dalla documentazione presentata: non esiste quindi una cifra fissa uguale per tutti, ma un calcolo che varia caso per caso in base ai litri acquistati e ai prezzi applicati. Domande frequenti sul bonus carburanti autotrasportatoriQual è la nuova scadenza per il bonus carburanti autotrasportatori?La domanda va presentata entro le 23:59 di domenica 20 settembre 2026, secondo l’avviso di proroga del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Chi può richiedere il rimborso accise gasolio?Le imprese di autotrasporto merci conto terzi che utilizzano veicoli Euro V ed Euro VI, per gli acquisti di gasolio effettuati tra marzo e settembre 2026.Come si presenta la domanda?Esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indicando targhe dei veicoli, litri acquistati mese per mese e caricando il file con i dati delle fatture.Si può modificare una domanda già inviata?No. Una volta inviata, la domanda non è modificabile: in caso di errore va prima annullata e poi ripresentata entro il nuovo termine del 20 settembre 2026.Quanto vale il rimborso?Il credito d’imposta può arrivare fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per il gasolio rispetto ai prezzi di febbraio 2026, con un importo che varia in base ai consumi e alla documentazione presentata da ciascuna impresa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 19:00:002026-09-16 10:24:26Bonus Carburanti Autotrasportatori: Proroga al 20 Settembre per il Rimborso Accise Gasolio
NOTIZIEBonus Colonnine Elettriche 2026: Rimborsi Fino All’80% per Case e CondominiChi possiede un’auto elettrica o sta valutando di acquistarne una può contare su un nuovo aiuto economico per installare un punto di ricarica a casa propria. Il bonus colonnine elettriche torna infatti a disposizione di privati e condomini, con un contributo che può coprire fino all’80% delle spese sostenute. La misura, attesa da mesi dagli automobilisti che si sono convertiti alla mobilità elettrica, punta a rendere più semplice ed economico installare wallbox e altre infrastrutture di ricarica domestica.Il provvedimento arriva in un momento in cui il tema della mobilità sostenibile è al centro di diverse iniziative pubbliche, dal taglio delle accise sui carburanti fino agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus colonnine elettriche 2026, chi può richiederlo e quali sono le scadenze da tenere d’occhio.Indice dei contenutiCos’è il bonus colonnine elettriche 2026Chi può richiedere il bonus colonnine elettriche e quali sono gli importiQuali spese sono coperte dal bonus colonnine elettricheCome e quando fare domanda: le scadenze del bonus colonnine elettricheDomande frequentiCos’è il bonus colonnine elettriche 2026Il bonus colonnine elettriche è un contributo economico pensato per incentivare l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso abitazioni private e in ambito condominiale. Si tratta, in pratica, di un rimborso parziale delle spese sostenute per acquistare e installare una wallbox, cioè la colonnina di ricarica domestica che permette di ricaricare l’auto elettrica direttamente a casa, senza dover ricorrere alle colonnine pubbliche.La misura è prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2026 al n. 900, mentre le regole operative sono state fissate da un decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La gestione è affidata a Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti. Il bonus resta attivo per un periodo pluriennale, fino al 2030, con uno stanziamento complessivo di 68 milioni di euro: 15 milioni per ciascuna annualità dal 2026 al 2029 e 8 milioni per il 2030.Trattandosi di una misura appena avviata, resta comunque utile consultare la pagina dedicata sul sito del MIMIT e la piattaforma di Invitalia prima di procedere con la richiesta, così da tenere sotto controllo eventuali aggiornamenti operativi. Chi può richiedere il bonus colonnine elettriche e quali sono gli importiIl bonus colonnine elettriche si rivolge a due categorie principali di beneficiari: le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o detentrici di immobili a uso privato, e i condomini che intendono installare un punto di ricarica per uso collettivo. Gli importi del contributo cambiano a seconda della situazione. Rimborso per privati fino a 1.500 euroPer le persone fisiche, il contributo copre fino all’80% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di rimborso pari a 1.500 euro. In questo caso, la colonnina deve essere destinata a un uso esclusivamente privato, cioè non può essere resa accessibile al pubblico o a soggetti estranei al nucleo familiare.Rimborso per condomini fino a 8.000 euroPer gli edifici condominiali il discorso cambia leggermente: il tetto massimo del contributo sale fino a 8.000 euro, sempre con una copertura pari all’80% della spesa, a condizione che l’intervento riguardi le parti comuni dell’edificio. In questo caso l’infrastruttura di ricarica deve essere destinata all’utilizzo collettivo dei condòmini, e anche qui resta fermo il divieto di renderla accessibile a soggetti esterni all’edificio. Per accedere al contributo, il condominio dovrà generalmente disporre di una delibera assembleare che autorizzi i lavori, oltre a una dichiarazione dell’amministratore.Chi vive in un contesto condominiale sa quanto possano essere complesse le pratiche legate a lavori sulle parti comuni: non a caso, temi simili si intrecciano spesso con altri adempimenti amministrativi, come la comunicazione delle detrazioni condominiali che gli amministratori sono tenuti a gestire ogni anno.Quali spese sono coperte dal bonus colonnine elettricheIl contributo non riguarda soltanto l’acquisto della colonnina in sé, ma un ventaglio più ampio di costi collegati all’installazione. Tra le voci di spesa che rientrano nel bonus colonnine elettriche figurano:l’acquisto e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica (wallbox o colonnina), compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie e i sistemi di monitoraggio;le spese di progettazione e direzione dei lavori;i costi per la sicurezza del cantiere e i collaudi finali;gli oneri per la connessione alla rete elettrica tramite attivazione di un nuovo POD, quando necessaria.Questa impostazione consente di coprire l’intero percorso di installazione, non solo il costo dell’apparecchio, rendendo il beneficio più consistente per chi deve mettere in conto anche interventi sull’impianto elettrico esistente. Come e quando fare domanda: le scadenze del bonus colonnine elettricheLo sportello per presentare le domande del bonus colonnine elettriche apre alle ore 12:00 del 22 settembre 2026 e resta attivo fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027. Per questa prima finestra il contributo riguarda le installazioni completate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026; per le annualità successive sono ammesse le installazioni realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con termine finale al 31 marzo 2030. La domanda può essere presentata solo a installazione già completata.Le domande si presentano attraverso la piattaforma online di Invitalia, con accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Ogni soggetto può presentare una sola domanda e deve disporre di un indirizzo PEC attivo. Tra i documenti richiesti in fase di presentazione della domanda rientrano:un documento d’identità valido;le fatture elettroniche relative alla spesa sostenuta;gli estratti conto bancari che attestino il pagamento;la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore;un indirizzo PEC attivo per le comunicazioni;per i condomini, anche la delibera assembleare e la dichiarazione dell’amministratore.Le domande vengono processate in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità (15 milioni di euro per il 2026). Questo aspetto rende importante muoversi con tempestività una volta aperto lo sportello, senza però trascurare la corretta raccolta della documentazione richiesta. Domande frequenti Chi può richiedere il bonus colonnine elettriche?Possono accedere al contributo le persone fisiche residenti in Italia, proprietarie o detentrici di un immobile privato, e i condomini che intendono installare un punto di ricarica per uso collettivo dei condòmini.Quanto copre il bonus colonnine elettriche?Il contributo copre l’80% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di contributo pari a 1.500 euro per ciascuna persona fisica e a 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni dei condomini.Quando si può fare domanda per il bonus colonnine elettriche?Lo sportello apre alle ore 12:00 del 22 settembre 2026 e resta attivo fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.La colonnina può essere accessibile al pubblico?No. Sia per i privati sia per i condomini, l’infrastruttura di ricarica finanziata dal bonus deve restare a uso esclusivo del proprietario o dei condòmini, senza possibilità di accesso per soggetti estranei.Quali spese rientrano nel bonus colonnine elettriche?Oltre all’acquisto e all’installazione della colonnina, rientrano anche gli impianti elettrici e le opere edili strettamente necessarie, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, oltre alla connessione alla rete elettrica con attivazione di un nuovo POD.Chi è interessato al bonus colonnine elettriche farebbe bene a preparare per tempo fatture elettroniche, prova dei pagamenti e dichiarazione di conformità, così da presentare una domanda completa e corretta fin dall’apertura dello sportello: le risorse, infatti, vengono assegnate in ordine cronologico.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 17:00:002026-09-16 09:46:43Bonus Colonnine Elettriche 2026: Rimborsi Fino All’80% per Case e Condomini
NOTIZIEIMU non versata e cumulo giuridico, le sanzioni tributarie si sommano nel 2026Chi possiede una casa, un terreno o un capannone e non paga l’IMU per più anni consecutivi rischia di trovarsi davanti a un conto salatissimo. Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha infatti chiarito un punto molto discusso: in caso di IMU non versata, le sanzioni non si uniscono in un unico importo agevolato, ma si sommano una dopo l’altra, annualità dopo annualità. Il tema si chiama tecnicamente cumulo giuridico ed è al centro della sentenza n. 738 del 20 febbraio 2026, che riguarda proprio l’applicazione delle sanzioni tributarie sull’omesso versamento dell’imposta municipale propria.La decisione, di primo grado e quindi non definitiva, si allinea al quadro normativo uscito dalla riforma delle sanzioni del 2024 e ha conseguenze molto concrete per migliaia di contribuenti che, per dimenticanza o difficoltà economiche, si trovano con più anni di IMU non versata alle spalle. Capire come funziona il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, e perché in questo caso non si applica, è il primo passo per valutare come muoversi prima che arrivi un accertamento dal Comune.Indice dei contenutiCosa ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di MilanoDichiarazione IMU e versamento IMU: la differenza che cambia tuttoQuanto costano le sanzioni per IMU non versata nel 2026Ravvedimento operoso: la strada per limitare i danniFAQ: IMU non versata e cumulo giuridicoCosa ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di MilanoCon la sentenza n. 738 del 20 febbraio 2026 (sezione XI), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha confermato che le sanzioni per IMU non versata relative a più annualità non possono essere unificate tramite il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997. Il contribuente coinvolto nel giudizio aveva chiesto di applicare il regime della continuazione, sostenendo che gli omessi versamenti derivassero da un’unica condotta protratta nel tempo. I giudici hanno respinto questa tesi, ribadendo che ogni mancato pagamento va sanzionato singolarmente.Nella stessa direzione si era già espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 5744/2021, che escludeva il cumulo giuridico per le violazioni consistenti nel solo omesso o tardivo versamento dell’imposta. Su questo punto, però, la giurisprudenza di legittimità non è stata univoca: con la sentenza n. 11432/2022 e con le ordinanze n. 7710/2024 e n. 10971/2024 la Cassazione aveva invece ammesso la continuazione attenuata (articolo 12, comma 5) per gli omessi o insufficienti versamenti relativi allo stesso immobile su più annualità. A dirimere il contrasto è intervenuta la norma: l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, come riformulato dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 29 giugno 2024 e applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), prevede ora che il cumulo giuridico operi con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. L’omesso versamento IMU rientra proprio in questa categoria esclusa. Dichiarazione IMU e versamento IMU: la differenza che cambia tuttoPer capire davvero la portata della sentenza bisogna distinguere due situazioni molto diverse tra loro, anche se entrambe riguardano l’IMU non versata o comunque gestita in modo scorretto.Omessa o infedele dichiarazione IMU: riguarda un obbligo dichiarativo, non di pagamento. In questo caso le sanzioni possono beneficiare del cumulo giuridico, quindi di un trattamento più favorevole rispetto alla somma aritmetica.Omesso versamento IMU a fronte di una dichiarazione corretta: riguarda un obbligo di pagamento vero e proprio. In questo caso si applica il cumulo materiale, cioè le sanzioni per ogni annualità o rata non pagata si sommano senza alcuno sconto.In pratica, chi ha dichiarato correttamente il proprio immobile ma non ha versato l’imposta per tre anni si troverà tre sanzioni distinte, sommate tra loro, e non un’unica sanzione ridotta. È una differenza che molti contribuenti ignorano, e che può fare la differenza tra un debito gestibile e uno molto più pesante. Quanto costano le sanzioni per IMU non versata nel 2026Le regole sulle sanzioni per IMU non versata nel 2026 seguono l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’imposta non pagata (era il 30% per le violazioni anteriori a quella data). Se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione scende al 12,5%.Diverso il discorso per chi omette proprio la dichiarazione: in questo caso la sanzione va dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, mentre per la dichiarazione infedele si applica una sanzione dal 50% al 100%, come previsto dalla Legge 160/2019, articolo 1, comma 775. Da segnalare che, con il D.Lgs. 147/2026, dal 2027 questi importi verranno fissati in misura unica: 100% per l’omessa dichiarazione e 40% per l’infedele dichiarazione. Per tutto il 2026, restano invece in vigore le forbici sopra descritte.Va ricordato che le scadenze ordinarie dell’IMU sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo. Chi non rispetta questi termini, oltre alla sanzione, deve anche corrispondere gli interessi legali, fissati all’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, calcolati giorno per giorno sull’importo dovuto. Ravvedimento operoso: la strada per limitare i danniProprio perché le sanzioni per IMU non versata su più annualità non vengono unificate ma si sommano, la mossa più conveniente è quella di anticipare i tempi. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che il Comune avvii un accertamento, pagando sanzioni molto più basse rispetto a quelle ordinarie.Le percentuali variano in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria. Ecco come funziona il ravvedimento operoso applicato all’IMU, secondo gli scaglioni oggi in vigore dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024:Entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint): sanzione dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo.Dal 15° al 30° giorno: sanzione dell’1,25%.Dal 31° al 90° giorno: sanzione dell’1,39%.Oltre 90 giorni ed entro un anno dall’omissione: sanzione del 3,125%.Oltre un anno dall’omissione: sanzione del 3,571%, pari a un settimo del minimo edittale.La differenza rispetto alla sanzione ordinaria del 25% (o del 12,5% entro 90 giorni) è enorme. Chi si accorge di avere IMU non versata per una o più annualità arretrate ha quindi tutto l’interesse a muoversi subito, con il ravvedimento operoso, invece di aspettare che sia il Comune ad accorgersene. Per approfondire il meccanismo di calcolo di sanzioni e interessi, può essere utile consultare la guida dedicata al ravvedimento operoso 2026.Il principio del cumulo materiale, del resto, non riguarda solo l’IMU: anche per altri tributi, come nel caso dell’omesso versamento IVA, la logica sanzionatoria premia sempre chi regolarizza spontaneamente rispetto a chi attende un controllo. Una regola che vale, più in generale, ogni volta che si discute di gestione di acconti e compensazioni con il Fisco. FAQ: IMU non versata e cumulo giuridicoIl cumulo giuridico si applica all’IMU non versata su più anni?No. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 738/2026 e l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento sono escluse dal cumulo giuridico: per quelle commesse dal 1° settembre 2024 la regola è scritta espressamente nella norma. Si applica quindi il cumulo materiale: le sanzioni si sommano annualità per annualità.Qual è la differenza tra cumulo giuridico e cumulo materiale?Il cumulo giuridico prevede una sanzione unica, calcolata sulla violazione più grave aumentata di una percentuale, per più violazioni collegate. Il cumulo materiale, invece, prevede che ogni sanzione si sommi integralmente alle altre, senza sconti.L’omessa dichiarazione IMU segue le stesse regole del mancato versamento?No. L’omessa o infedele dichiarazione IMU riguarda un obbligo dichiarativo e può beneficiare del cumulo giuridico. Il mancato versamento, invece, riguarda un obbligo di pagamento ed è soggetto al cumulo materiale.Quanto si paga di sanzione per omesso versamento IMU nel 2026?La sanzione ordinaria è del 25% dell’imposta non versata per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ridotta al 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Conviene regolarizzare spontaneamente l’IMU non versata?Sì. Con il ravvedimento operoso le sanzioni sono molto più basse rispetto a quelle ordinarie, e diventano ancora più convenienti se il contribuente regolarizza rapidamente, prima che il Comune avvii un accertamento su più annualità arretrate. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 16:52:252026-09-22 16:52:25IMU non versata e cumulo giuridico, le sanzioni tributarie si sommano nel 2026
NOTIZIEBonus computer scuola secondaria 2026: requisiti e come funzionano i bandi regionaliIl bonus computer scuola secondaria torna al centro dell’attenzione delle famiglie italiane in vista del nuovo anno scolastico. Non si tratta di una misura unica valida su tutto il territorio nazionale, ma di un insieme di bandi regionali e comunali pensati per sostenere l’acquisto di computer, tablet e altri dispositivi digitali utili alla didattica. Ogni Regione stabilisce in autonomia importi, requisiti e nome del proprio bando, ed è proprio questa frammentazione a generare confusione tra i genitori che cercano informazioni chiare e aggiornate.In questo articolo vediamo come funziona in generale il bonus computer per la scuola secondaria, quali sono i requisiti più ricorrenti richiesti dalle Regioni e quali tipologie di bando si possono incontrare cercando informazioni sul portale della propria amministrazione regionale o del proprio Comune.Indice dei contenutiCos’è il bonus computer scuola secondaria e a chi è rivoltoRequisiti ISEE e altri criteri di accesso al bonusI bandi regionali per il bonus computer: nomi, importi e differenze territorialiDomande frequenti sul bonus computer scuola secondariaCos’è il bonus computer scuola secondaria e a chi è rivoltoIl bonus computer scuola secondaria è un contributo economico, generalmente erogato sotto forma di voucher o rimborso, destinato alle famiglie con figli iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado. L’obiettivo dichiarato di queste misure è ridurre il cosiddetto divario digitale, cioè la differenza di accesso agli strumenti tecnologici tra studenti di famiglie con reddito diverso, garantendo a tutti la possibilità di seguire le attività didattiche anche a distanza o con strumenti digitali in classe.A differenza di detrazioni fiscali nazionali applicabili nella dichiarazione dei redditi, come quelle raccolte nella nostra guida al Bonus Scuola 2026 e alle detrazioni per le spese scolastiche, il bonus computer è quasi sempre gestito a livello locale. Questo significa che l’ente che pubblica il bando, stabilisce la scadenza e gestisce la graduatoria è la Regione oppure, in alcuni casi, il singolo Comune o l’Ambito Territoriale di riferimento.Proprio per questa natura territoriale, non esiste un elenco nazionale unico dei bandi attivi: ogni famiglia deve verificare la situazione della propria Regione di residenza, perché importi, requisiti e persino il nome della misura cambiano da territorio a territorio e possono variare anche di anno in anno. Requisiti ISEE e altri criteri di accesso al bonusIl requisito più ricorrente per accedere al bonus computer scuola secondaria è la presentazione di un ISEE aggiornato e in corso di validità. L’ISEE, cioè l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, serve alle amministrazioni per stabilire chi ha diritto alla priorità nella graduatoria e, in alcuni bandi, per calcolare l’importo effettivo del contributo spettante.Le soglie ISEE utilizzate dai vari bandi regionali non sono uguali ovunque: alcune Regioni riservano il contributo alle famiglie con ISEE più basso, altre ampliano la platea dei beneficiari fino a fasce di reddito medio, specialmente quando ci sono fondi residui da assegnare o in presenza di situazioni di disabilità certificata in famiglia. Per questo motivo è fondamentale consultare sempre il bando pubblicato dalla propria Regione o dal proprio Comune, senza fare riferimento a soglie valide altrove.Oltre al requisito ISEE, i bandi regionali chiedono in genere:la residenza del nucleo familiare nella Regione o nel Comune che pubblica il bando;l’iscrizione dello studente a un istituto di scuola secondaria di primo o secondo grado per l’anno scolastico di riferimento;il possesso di SPID o Carta d’Identità Elettronica per la presentazione della domanda tramite i portali istituzionali;in alcuni casi, la conservazione dello scontrino o della fattura di acquisto del dispositivo, richiesta come rendicontazione della spesa sostenuta;il rispetto della scadenza indicata nel bando, spesso concentrata nei mesi di apertura dell’anno scolastico.Va sottolineato che alcuni bandi funzionano con graduatoria, quindi presentare la domanda non garantisce automaticamente il beneficio se le risorse stanziate si esauriscono prima di coprire tutte le richieste ammissibili. Presentare la domanda tempestivamente, con un ISEE già aggiornato, resta quindi un fattore importante per non perdere l’occasione. I bandi regionali per il bonus computer: nomi, importi e differenze territorialiIl nome del bando cambia in base alla Regione che lo promuove. In alcuni territori il bonus computer scuola secondaria è inserito all’interno di programmi regionali più ampi dedicati al diritto allo studio, che comprendono anche libri di testo e trasporti; in altri casi le Regioni pubblicano invece un bando dedicato esclusivamente all’acquisto di dispositivi digitali, spesso denominato con espressioni come “voucher scuola digitale”, “bonus dispositivi digitali” o “contributo per la didattica digitale”. Il nome esatto della misura attiva nella propria Regione va sempre verificato sul sito istituzionale regionale o su quello del proprio Comune, perché può variare da un anno scolastico all’altro insieme ai fondi disponibili.Anche gli importi erogati non sono uniformi: alcune misure prevedono un contributo fisso, altre un rimborso percentuale della spesa sostenuta fino a un tetto massimo stabilito dal bando stesso. Per questo motivo non è possibile indicare una cifra valida su tutto il territorio nazionale: l’importo esatto del bonus computer scuola secondaria disponibile nella propria zona va sempre verificato consultando il bando regionale di riferimento pubblicato dall’ente competente.Un elemento che accomuna quasi tutti i bandi regionali è la necessità di presentare domanda online tramite il portale della Regione o dell’Ambito Territoriale, allegando l’ISEE e i dati anagrafici dello studente. Le famiglie che seguono con attenzione le altre agevolazioni dedicate al mondo della scuola, come la Carta del Docente 2025-2026 riservata agli insegnanti per l’acquisto di strumenti didattici, sanno bene quanto sia importante muoversi con anticipo rispetto alle scadenze pubblicate nei bandi, che restano aperti solo per un periodo limitato. Domande frequenti sul bonus computer scuola secondariaIl bonus computer scuola secondaria è uguale in tutta Italia?No. È una misura gestita a livello regionale o comunale, quindi nome, importi, requisiti e scadenze cambiano da territorio a territorio.Serve sempre l’ISEE per richiedere il bonus?Nella maggior parte dei bandi sì, l’ISEE aggiornato è il documento principale per stabilire la priorità in graduatoria e, in alcuni casi, l’importo del contributo.Il bonus vale anche per gli studenti della scuola superiore?Sì, la maggior parte dei bandi regionali comprende sia la scuola secondaria di primo grado sia quella di secondo grado, ma è sempre necessario verificare i requisiti specifici del bando attivo nella propria Regione.Cosa succede se il bando è a graduatoria e i fondi finiscono?Se le risorse stanziate si esauriscono prima di coprire tutte le domande ammissibili, chi si trova oltre la soglia utile può restare escluso, anche avendo presentato una domanda regolare.Dove si trova il bando attivo nella propria zona?Il riferimento più affidabile resta il sito istituzionale della propria Regione o del proprio Comune, dove vengono pubblicati periodicamente gli avvisi dedicati al diritto allo studio e alla didattica digitale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 16:37:412026-09-22 15:52:18Bonus computer scuola secondaria 2026: requisiti e come funzionano i bandi regionali
NOTIZIEBonus colonnine domestiche 2026: domande dal 22 settembreDa martedì 22 settembre 2026, alle ore 12.00, riapre lo sportello per il bonus colonnine domestiche 2026, l’incentivo statale che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici a uso privato. La misura, gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), permette a privati cittadini e condomìni di ottenere un contributo a fondo perduto per dotarsi di una propria colonnina o wall box domestico.Con la diffusione sempre più ampia delle auto elettriche, disporre di un punto di ricarica in casa o in condominio è diventato un elemento chiave per abbattere i tempi e i costi di ricarica. Il bonus colonnine domestiche 2026 nasce proprio per accompagnare questa transizione, riducendo l’esborso iniziale che scoraggia molte famiglie dall’installare l’infrastruttura necessaria.Indice dei contenutiCos’è il bonus colonnine domestiche 2026A chi è rivolto il bonus colonnine domesticheCome fare domanda per il bonus colonnine domesticheSpese ammissibili e tempistiche di installazioneDomande frequenti sul bonus colonnine domesticheCos’è il bonus colonnine domestiche 2026Il bonus colonnine domestiche 2026 è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica. Rientrano tra le spese ammissibili sia le colonnine vere e proprie sia i cosiddetti wall box, i dispositivi murali che permettono di ricaricare l’auto direttamente da un impianto domestico o condominiale.Il contributo ha due massimali distinti a seconda del beneficiario. Per le persone fisiche che installano la colonnina nella propria abitazione, il limite massimo è di 1.500 euro. Per i condomìni che installano l’infrastruttura sulle parti comuni dell’edificio, il tetto massimo sale fino a 8.000 euro. In entrambi i casi il contributo copre l’80% della spesa sostenuta, fino al raggiungimento del rispettivo massimale.La dotazione finanziaria della misura ammonta a 15 milioni di euro annui per il periodo 2026-2029, a cui si aggiungono 8 milioni di euro stanziati per il 2030. Si tratta quindi di un incentivo pluriennale, non di una misura una tantum, anche se l’accesso avviene tramite sportello con fondi limitati per ciascuna annualità. A chi è rivolto il bonus colonnine domestichePossono beneficiare del bonus colonnine domestiche 2026 due categorie di soggetti ben definite. Da un lato le persone fisiche residenti in Italia, che intendono installare un punto di ricarica privato presso la propria abitazione. Dall’altro i condomìni, che possono richiedere il contributo per l’installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni dell’edificio, a beneficio di tutti i residenti.Questa doppia platea di beneficiari amplia notevolmente la portata della misura rispetto a incentivi rivolti solo ai privati: chi vive in un condominio, e quindi non sempre ha la possibilità di installare una colonnina individuale, può comunque accedere al contributo attraverso una richiesta collettiva gestita dall’amministratore o dall’assemblea condominiale. Come fare domanda per il bonus colonnine domesticheLe domande per il bonus colonnine domestiche 2026 devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma di Invitalia, l’ente che gestisce l’incentivo per conto del MIMIT. L’accesso alla piattaforma richiede l’identificazione digitale tramite uno dei sistemi riconosciuti dallo Stato: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).Non si tratta di un click day competitivo con chiusura immediata dei fondi in pochi minuti, ma di uno sportello a scorrimento: le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2027. Resta comunque fondamentale non attendere troppo, poiché i fondi stanziati per l’annualità potrebbero esaurirsi prima della scadenza naturale dello sportello.La procedura prevede la compilazione di un modulo guidato direttamente sulla piattaforma di Invitalia. Per chi ha dubbi sulla procedura, Invitalia mette a disposizione un servizio di assistenza tramite modulo online e un numero verde dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Spese ammissibili e tempistiche di installazioneIl bonus colonnine domestiche 2026 copre le spese di acquisto e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, comprese colonnine e wall box. Le tempistiche di completamento dell’installazione variano in base all’annualità di riferimento: per il primo anno le installazioni devono essere completate in una finestra che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2026, mentre per gli anni successivi si fa riferimento agli anni solari completi, fino al 31 marzo 2030 per l’ultima annualità prevista dalla misura.È quindi importante conservare con cura tutta la documentazione relativa all’acquisto e all’installazione, comprese fatture e attestazioni di conformità, poiché saranno necessarie per la fase di rendicontazione della spesa sostenuta.Chi si occupa di scadenze fiscali sa quanto sia importante tenere sotto controllo le date chiave dell’anno: per un quadro completo degli adempimenti 2026 è disponibile il Calendario Fiscale 2026, utile anche per orientarsi tra le scadenze di altri incentivi e bonus in corso.Chi opera invece nel settore agricolo e utilizza mezzi a motore per l’attività d’impresa può trovare interessante anche un’altra misura agevolativa attualmente attiva, descritta nell’articolo dedicato al Credito d’Imposta Gasolio e Benzina Imprese Agricole 2026. Domande frequenti sul bonus colonnine domesticheDa quando si può fare domanda per il bonus colonnine domestiche 2026?Le domande si possono presentare a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026, attraverso la piattaforma online di Invitalia.Fino a quando è possibile presentare la domanda?Lo sportello resta aperto fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato dei fondi stanziati per l’annualità.Quanto vale il contributo per i privati?Il contributo copre l’80% della spesa di acquisto e posa, fino a un massimo di 1.500 euro per le persone fisiche.Quanto possono ottenere i condomìni?I condomìni possono ottenere fino a 8.000 euro per l’installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni dell’edificio, sempre nella misura dell’80% della spesa sostenuta.Come si accede alla piattaforma per fare domanda?L’accesso alla piattaforma di Invitalia avviene tramite identità digitale SPID, CIE o CNS.Chi può richiedere il bonus colonnine domestiche?Possono richiederlo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni che intendono installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 14:00:002026-09-16 09:31:29Bonus colonnine domestiche 2026: domande dal 22 settembre
NOTIZIERimborso Acconti Compensazione: da Quando Partono i 48 MesiChi versa acconti d’imposta, che siano relativi a Irpef, Ires o Irap, può trovarsi in una situazione comune: l’acconto pagato risulta superiore all’imposta effettivamente dovuta, oppure non riesce a essere utilizzato in compensazione nel modello F24 entro i termini previsti. In questi casi scatta il diritto al rimborso, ma la domanda che genera più incertezza tra contribuenti e professionisti riguarda proprio la decorrenza del termine dei 48 mesi per chiederlo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riacceso il dibattito su questo punto, mettendo a confronto l’orientamento della giurisprudenza con la prassi seguita dall’Agenzia delle Entrate.Indice dei contenutiCos’e il rimborso degli acconti in compensazioneIl nodo della questione: da quando partono i 48 mesiLa posizione della CassazioneCosa sostiene invece l’Agenzia delle EntrateCosa fare in pratica per non perdere il rimborsoDomande frequenti sul rimborso acconti in compensazioneCos’e il rimborso degli acconti in compensazioneGli acconti d’imposta sono versamenti anticipati che il contribuente effettua durante l’anno, calcolati sulla base del reddito dichiarato per il periodo precedente. Il meccanismo, applicato tipicamente a giugno e novembre, serve allo Stato per incassare in anticipo parte del gettito fiscale. Il problema nasce quando, a consuntivo, l’imposta realmente dovuta risulta inferiore a quanto versato in acconto: in questo caso si genera un credito d’imposta che il contribuente può recuperare in dichiarazione, utilizzare in compensazione nel modello F24 per pagare altri tributi, oppure chiedere a rimborso tramite apposita istanza.Per orientarsi tra le scadenze di versamento, può essere utile consultare il calendario delle scadenze per saldo e acconto Irpef 2026, dove sono riepilogate le date e le modalita di calcolo dei versamenti. Quando invece l’acconto non viene assorbito dalle compensazioni disponibili, entra in gioco la questione del rimborso vero e proprio, disciplinata dall’art. 38 del DPR 602/1973, che fissa in 48 mesi il termine di decadenza per presentare istanza. Il nodo della questione: da quando partono i 48 mesiIl punto centrale, spesso oggetto di contenzioso tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, riguarda proprio da quando decorre il termine di 48 mesi previsto per il rimborso acconti in compensazione. Esistono infatti due possibili momenti di partenza, e la scelta dell’uno o dell’altro può fare la differenza tra un rimborso ancora spettante e un diritto ormai decaduto.Se l’acconto non era dovuto fin dall’origine, o non lo era nella misura versata, il termine decorre dalla data del versamento dell’acconto stesso.Se invece l’eccedenza emerge solo dal confronto tra l’acconto versato e l’imposta liquidata a saldo, il termine tende a decorrere dal versamento del saldo o dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito viene evidenziato.Questa distinzione non e solo teorica: chi versa acconti che poi non riesce a compensare integralmente deve sapere con precisione quale sia il proprio dies a quo, cioè il giorno da cui inizia a decorrere il termine di decadenza. Per approfondire come funzionano le compensazioni nel Modello Redditi PF 2026, e utile capire anche in quali casi il credito può essere assorbito senza dover ricorrere a un’istanza di rimborso formale. La posizione della CassazioneCon l’ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema in un caso riguardante il versamento di un acconto Irap effettuato seguendo le indicazioni fornite in precedenza dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, un istituto bancario, aveva versato l’acconto senza scomputare alcune componenti che, secondo un successivo orientamento, non dovevano essere incluse nella base di calcolo, generando così un’eccedenza da recuperare.La Cassazione ha stabilito che, in un caso simile, il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo e non dalla data del versamento del solo acconto. Il principio richiamato dai giudici e quello della tutela dell’affidamento e della buona fede, previsto dall’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000): se al momento del pagamento dell’acconto il contribuente non poteva essere pienamente consapevole della non debenza della somma, non e corretto far partire da quel momento il conteggio dei 48 mesi. La Corte ha richiamato anche un proprio precedente, l’ordinanza n. 11783/2023, confermando un orientamento ormai più volte ribadito in sede di legittimita. Cosa sostiene invece l’Agenzia delle EntrateNel contenzioso deciso dall’ordinanza n. 25872/2025, era stata proprio l’Agenzia delle Entrate a sostenere la tesi più restrittiva, cioè che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla data del versamento dell’acconto, e non da quella successiva del saldo. Una linea interpretativa che, se applicata in modo generalizzato, rischia di penalizzare i contribuenti, riducendo di fatto il tempo utile per accorgersi dell’eccedenza e presentare l’istanza di rimborso.La Cassazione ha respinto questa impostazione nel caso specifico, ma resta il fatto che l’orientamento della prassi amministrativa e quello della giurisprudenza non sempre coincidono. Questo scarto interpretativo e proprio cio che genera incertezza per chi si trova a dover valutare se il proprio diritto al rimborso acconti compensazione 48 mesi sia ancora esercitabile oppure già decaduto, soprattutto quando tra il versamento dell’acconto e la scoperta dell’eccedenza passano diversi anni. Cosa fare in pratica per non perdere il rimborsoDi fronte a questa incertezza interpretativa, la scelta più prudente per chi ha versato acconti d’imposta poi rivelatisi eccedenti e non compensati e quella di non attendere l’ultimo momento utile per agire. Considerare come riferimento la data del versamento dell’acconto, anziche quella successiva del saldo o della dichiarazione, permette di restare al riparo da eventuali contestazioni sulla decadenza, presentando l’istanza con largo anticipo rispetto al termine più restrittivo possibile.Nella pratica, prima di valutare un’istanza di rimborso e sempre opportuno verificare se il credito può essere recuperato attraverso i canali ordinari, come la compensazione in F24 o il riporto all’anno successivo in dichiarazione. Anche chi si trova a gestire un Modello 730 a debito e valuta il pagamento a rate dovrebbe tenere sotto controllo eventuali acconti versati in eccesso, perché possono incidere sul calcolo complessivo delle somme dovute o a credito. Tra gli aspetti da monitorare con attenzione rientrano:La data esatta di versamento di ciascun acconto e del relativo saldo.L’eventuale utilizzo, anche parziale, dell’acconto in compensazione nei periodi successivi.La presenza di orientamenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate contrari alla giurisprudenza di Cassazione sul caso specifico.La documentazione a supporto dell’istanza, utile in caso di successivo contenzioso.La materia resta quindi delicata e in continua evoluzione, con pronunce della Cassazione che, caso per caso, possono spostare il momento da cui far decorrere il termine di decadenza. Per questo motivo la valutazione della decorrenza dei 48 mesi va sempre condotta analizzando la situazione concreta del contribuente, senza applicare automaticamente uno schema valido per ogni fattispecie. Domande frequenti sul rimborso acconti in compensazioneCosa sono gli acconti d’imposta e perché può nascere un credito?Gli acconti sono somme versate in corso d’anno come anticipo dell’imposta dovuta per l’anno in corso, liquidata a saldo l’anno successivo. Se il reddito effettivo risulta più basso del previsto, o l’acconto non viene compensato, può generarsi un credito rimborsabile.Da quando decorrono i 48 mesi per il rimborso di un acconto?Dipende dal caso: se l’acconto non era dovuto fin dall’origine, il termine parte dal versamento dell’acconto; se l’eccedenza emerge solo a saldo, il termine tende a decorrere dal versamento del saldo o dalla dichiarazione.Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25872/2025?La Corte ha affermato che il termine decorre dal versamento del saldo quando il contribuente non poteva conoscere con certezza la non debenza della somma al momento del versamento dell’acconto, richiamando la tutela dell’affidamento prevista dallo Statuto del contribuente.L’Agenzia delle Entrate e d’accordo con questa interpretazione?Non sempre: in diversi contenziosi ha sostenuto la decorrenza dal versamento dell’acconto, posizione più restrittiva rispetto a quella accolta dalla Cassazione nel caso esaminato.Cosa succede se il termine di 48 mesi e ormai scaduto?Il diritto al rimborso si perde e l’Agenzia delle Entrate può legittimamente respingere l’istanza presentata fuori termine.Il credito da acconto può essere recuperato anche in altro modo?Si, spesso può essere indicato in dichiarazione e utilizzato in compensazione nel modello F24, oppure riportato all’anno successivo, evitando così il ricorso all’istanza di rimborso formale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 12:00:002026-09-16 08:24:11Rimborso Acconti Compensazione: da Quando Partono i 48 Mesi
NOTIZIEIRES premiale e utili non distribuiti: come compilare REDDITI 2026Le società di capitali che chiudono il bilancio 2025 si trovano quest’anno a fare i conti con una novità importante nella compilazione del modello REDDITI 2026: la cosiddetta IRES premiale. Si tratta di un’aliquota ridotta, pensata per premiare le imprese che accantonano gli utili non distribuiti e li reinvestono in beni strumentali e occupazione. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi 436-444) e resa operativa dal decreto attuativo del MEF dell’8 agosto 2025, riguarda in particolare il periodo d’imposta 2025 e va gestita con attenzione in dichiarazione, perché i requisiti vanno monitorati anche negli esercizi successivi.Capire come funziona l’IRES premiale utili non distribuiti e quali dati indicare nel modello REDDITI 2026 è fondamentale per non perdere il beneficio, ma anche per evitare errori che potrebbero portare alla decadenza dall’agevolazione. Vediamo nel dettaglio requisiti, compilazione e conseguenze in caso di distribuzione anticipata delle riserve.Indice dei contenutiCos’è l’IRES premiale e chi può richiederlaI requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserveCosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazioneScadenze e adempimenti per le società di capitaliCos’è l’IRES premiale e chi può richiederlaL’IRES premiale è una riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, che passa dal 24% al 20% e che si applica all’intero reddito imponibile del periodo d’imposta agevolato, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non si tratta di uno sconto generalizzato: l’agevolazione spetta solo alle imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi tipicamente il 2025 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), rispettano precisi vincoli su accantonamento degli utili e investimenti.Possono beneficiarne le società di capitali soggette a IRES, comprese quelle che operano in forma di società tra professionisti. Restano invece esclusi, in base al decreto attuativo, i soggetti che nel 2024 hanno adottato la contabilità semplificata, quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi e le società in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria. Su questo tema può essere utile un approfondimento dedicato alle Società tra Professionisti (STP) 2026, che chiarisce inquadramento fiscale e obblighi di queste strutture. I requisiti per l’aliquota IRES ridotta al 20%Per accedere all’IRES premiale le imprese devono rispettare contemporaneamente più condizioni. Il cuore della misura riguarda proprio gli utili non distribuiti: la società deve aver accantonato ad apposita riserva, non distribuibile, almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024. Non basta però accantonare: una parte di quelle risorse deve tradursi in investimenti concreti.In sintesi, secondo quanto previsto dalla norma, i requisiti principali sono:Accantonamento: almeno l’80% dell’utile 2024 destinato a riserva non distribuibileInvestimenti: importo almeno pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2023 e il 30% dell’utile accantonato del 2024, con una soglia minima di 20.000 euro, destinato all’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi «4.0» e «5.0», cioè quelli indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 e nell’art. 38 del DL 19/2024, collocati in strutture produttive situate in Italia; gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025Occupazione: doppio requisito. Da un lato il numero medio di unità lavorative del 2025 non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024); dall’altro occorre un incremento occupazionale realizzato con nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a una unitàVincolo sui beni agevolati: i beni oggetto di investimento non devono essere ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’impresa o spostati stabilmente in strutture produttive all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento, pena la decadenzaNessun ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, con l’unica eccezione dell’integrazione salariale dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori non imputabili all’impresa (art. 11 c. 1 lett. a del D.Lgs. 148/2015)Il tema degli investimenti in beni strumentali si intreccia spesso con altre misure agevolative già note alle imprese. Chi valuta nuovi investimenti può trovare utile anche il nostro approfondimento sui Contributi Sabatini è la svolta contabile in bilancio. Allo stesso modo, sul fronte occupazionale, le imprese che assumono possono valutare l’Incentivo stabilizzazione under 35, utile per rafforzare anche il requisito occupazionale richiesto dall’IRES premiale. Come compilare il modello REDDITI 2026: il monitoraggio delle riserveSul piano dichiarativo, le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026 affidano al quadro RS il monitoraggio delle riserve di utili vincolate ai fini dell’IRES premiale. Il prospetto dedicato occupa i righi da RS524 a RS527: nel rigo RS524 va indicato, in colonna 2, l’importo dell’utile destinato alla copertura delle perdite di esercizio, mentre nei righi da RS525 a RS527 vanno riportate le singole riserve costituite o incrementate con la destinazione dell’utile.Per ciascuna riserva, le colonne dei righi da RS525 a RS527 richiedono la denominazione della riserva (colonna 1), l’importo dell’utile accantonato, anche se superiore alla soglia minima dell’80% (colonna 2), l’importo utilizzato nel secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura di perdite o per altri utilizzi che non fanno perdere il beneficio (colonna 3) e l’importo eventualmente distribuito nello stesso periodo (colonna 4). Se la distribuzione fa scendere l’utile ancora accantonato sotto la soglia dell’80%, va barrata l’apposita casella di decadenza. Si tratta di dati che l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare negli anni successivi per verificare il rispetto del vincolo.Oltre al quadro RS, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 20% sul reddito imponibile del periodo trova riscontro anche nel calcolo dell’imposta dovuta, che nel modello REDDITI SC 2026 viene gestito attraverso i quadri dedicati alla liquidazione dell’IRES. Per questo motivo la IRES premiale utili non distribuiti richiede una compilazione coordinata tra più sezioni della dichiarazione, e non un semplice inserimento in un unico rigo. Cosa succede se si perdono i requisiti: decadenza e recupero dell’agevolazioneIl legislatore ha previsto un vincolo temporale importante sugli utili non distribuiti accantonati per accedere all’IRES premiale. Se la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata per la copertura di perdite, viene distribuita ai soci entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), la società decade dall’agevolazione.In caso di decadenza, la conseguenza è il recupero per intero del beneficio fiscale ottenuto, con il conseguente versamento della maggiore imposta non pagata grazie all’aliquota ridotta. Si tratta quindi di una scelta che le società devono valutare con attenzione: distribuire dividendi ai soci nei due esercizi successivi può vanificare il vantaggio fiscale ottenuto con l’IRES premiale, generando un onere retroattivo che va gestito correttamente anche a livello contabile e dichiarativo. Scadenze e adempimenti per le società di capitaliIl modello REDDITI 2026 relativo al periodo d’imposta 2025 segue le scadenze ordinarie previste per le società di capitali, con la trasmissione telematica fissata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (art. 2 c. 2 del DPR 322/1998): per le società con esercizio coincidente con l’anno solare il termine è il 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato slitta al 2 novembre 2026. Considerata la complessità del monitoraggio richiesto dall’IRES premiale, in particolare per quanto riguarda gli accantonamenti a riserva e gli investimenti effettuati, è importante che le società interessate verifichino per tempo la correttezza dei dati di bilancio 2024 e 2025 prima di procedere con la compilazione della dichiarazione.Va inoltre ricordato che il monitoraggio non si esaurisce con la dichiarazione relativa al 2025: il vincolo sulla non distribuzione degli utili accantonati si estende infatti fino al secondo esercizio successivo, richiedendo quindi attenzione anche nelle dichiarazioni degli anni a venire. Domande frequenti sull’IRES premialeCos’è l’IRES premiale?È un’aliquota IRES ridotta al 20%, invece del 24% ordinario, riservata alle società di capitali che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 e investono in beni strumentali «4.0» e «5.0» rispettando i requisiti occupazionali, secondo l’art. 1 commi 436-444 della Legge di Bilancio 2025.Quali società possono beneficiare dell’aliquota ridotta?Le società di capitali soggette a IRES che rispettano i requisiti su accantonamento degli utili, investimenti in beni strumentali, mantenimento dei livelli occupazionali e assenza di delocalizzazioni.Qual è la percentuale minima di utile da accantonare?Almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024 deve essere destinato ad apposita riserva non distribuibile per poter accedere all’IRES premiale.Cosa succede se distribuisco gli utili accantonati prima del termine previsto?Se la quota di utile accantonato viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la società decade dall’agevolazione e deve restituire per intero il beneficio fiscale ottenuto.In quale quadro del modello REDDITI 2026 va indicato l’utile accantonato?Secondo le istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2026, il monitoraggio delle riserve di utile collegate all’IRES premiale avviene nel quadro RS, nei righi da RS524 a RS527, dove vanno indicati gli importi accantonati, gli eventuali utilizzi a copertura perdite e le somme distribuite.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 19:28:132026-09-21 18:41:53IRES premiale e utili non distribuiti: come compilare REDDITI 2026