NOTIZIEEcobonus Detrazione Aliquote 2026: le Novità della Manovra 2027Chi ha lavori di riqualificazione energetica in programma sulla propria casa si chiede quali siano davvero le percentuali di ecobonus detrazione aliquote 2026 ancora in vigore e se convenga aspettare eventuali novità della prossima Legge di Bilancio. Secondo quanto riportato da alcuni approfondimenti di settore che hanno analizzato le prime bozze della manovra, per il 2027 sarebbe allo studio un ulteriore ritocco delle percentuali di detrazione, dopo che quest’anno il governo aveva già scelto di congelare un taglio che era stato previsto in precedenza. Facciamo chiarezza su cosa prevede oggi l’ecobonus, quali sono le aliquote realmente applicabili nel 2026 e quali ipotesi circolano per il 2027.Indice dei contenutiEcobonus: come funziona la detrazione oggiLe aliquote Ecobonus in vigore nel 2026Parti comuni condominiali: come funziona l’aliquotaCosa potrebbe cambiare con la Manovra 2027Cosa conviene fare per chi ha lavori in programmaDomande frequenti sull’ecobonus detrazione aliquote 2026Ecobonus: come funziona la detrazione oggiL’ecobonus è la detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica di un immobile: cappotto termico, sostituzione di infissi e serramenti, installazione di caldaie a condensazione o pompe di calore, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale. È un bonus distinto dal cosiddetto bonus ristrutturazioni (articolo 16-bis TUIR), che riguarda invece i lavori edilizi più generici: spesso i due incentivi vengono confusi perché in molti casi condividono le stesse aliquote, ma restano due misure autonome, con requisiti e asseverazioni diverse.In pratica, la detrazione non è un rimborso immediato: l’importo speso, entro i massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento, viene recuperato in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Per una guida completa a tutti gli interventi ammessi e ai massimali di spesa, abbiamo dedicato un approfondimento specifico all’ecobonus 2026 e alle relative detrazioni per il risparmio energetico. Le aliquote Ecobonus in vigore nel 2026Per il 2026 le aliquote ecobonus restano invariate rispetto al 2025: la Legge di Bilancio 2026 ha infatti sospeso il taglio che era stato programmato in precedenza, mantenendo per tutto l’anno in corso le percentuali più favorevoli. La regola generale, valida sia per l’ecobonus sia per il bonus ristrutturazioni sulle singole unità immobiliari, prevede due percentuali diverse a seconda dell’immobile su cui si interviene.50% di detrazione per gli interventi sull’abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente;36% di detrazione per gli interventi su tutti gli altri immobili, comprese le seconde case e gli immobili concessi in locazione o comodato;massimale di spesa e requisiti tecnici che variano in base alla tipologia di intervento (infissi, caldaie, cappotto termico, schermature solari);ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.Chi sta valutando un intervento come la sostituzione della caldaia trova un quadro pratico anche nel nostro approfondimento sul bonus casa 2026 per i lavori sulle prime abitazioni, dove sono riepilogate le principali agevolazioni ancora attive quest’anno. Parti comuni condominiali: come funziona l’aliquotaUn capitolo che genera spesso confusione riguarda gli interventi sulle parti comuni condominiali. Fino al 31 dicembre 2024 erano infatti previste aliquote maggiorate specifiche per il condominio, che potevano arrivare al 70% o al 75% (e fino all’80%-85% nelle zone a maggior rischio sismico). Queste percentuali sono però decadute e dal 2025 non sono più in vigore: la Legge di Bilancio 2025 le ha sostituite con un regime unificato, confermato anche per il 2026 dalla proroga disposta con la Legge di Bilancio 2026 e chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025.In pratica, oggi anche per i lavori sull’edificio condominiale si applicano le stesse due aliquote previste per le singole unità immobiliari: il 50% per il condomino che possiede l’unità come abitazione principale, in proprietà o in virtù di un diritto reale di godimento, e il 36% per tutti gli altri condomini, proprietari di seconde case o di immobili diversi dall’abitazione principale. Resta invece invariato il massimale di spesa: per gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda, il tetto complessivo è pari a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone lo stabile. È bene ricordare che si tratta di un limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, non di una percentuale di detrazione più alta.Il tema si intreccia spesso con quello della cessione dei crediti tra superbonus e sismabonus, un meccanismo che negli ultimi anni ha subito diverse strette normative e che continua a essere osservato con attenzione anche in vista della prossima manovra. Cosa potrebbe cambiare con la Manovra 2027Il nodo principale riguarda proprio il 2027. In base al quadro normativo definito dalla Legge di Bilancio 2026, dal prossimo anno le aliquote per gli interventi sulle singole unità immobiliari dovrebbero scendere al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Si tratta però di un percorso di riduzione che, come già successo quest’anno, potrebbe essere nuovamente rivisto: nel 2026 il governo ha infatti scelto di congelare un taglio analogo che era stato fissato in precedenza, mantenendo le percentuali più alte.Con la Manovra 2027, la cui discussione parlamentare è attesa nelle ultime settimane del 2026, si parla anche di altre ipotesi ancora allo studio: una possibile revisione dei meccanismi di cessione del credito, una diversa articolazione delle aliquote in base all’ISEE del nucleo familiare o alla tipologia di immobile, e un’eventuale semplificazione delle procedure di asseverazione. Va ribadito che, a oggi, si tratta di proposte e scenari non ancora approvati: il testo definitivo della Legge di Bilancio 2027 emergerà solo con l’approvazione parlamentare, attesa come da prassi entro la fine dell’anno. Cosa conviene fare per chi ha lavori in programmaPer chi ha già lavori di efficientamento energetico in cantiere o in programmazione, la fotografia attuale è chiara: nel 2026 le aliquote ecobonus restano quelle più favorevoli, il 50% per la prima casa e il 36% per gli altri immobili, valide ormai anche per gli interventi condominiali, dove ogni condomino applica la percentuale corrispondente alla propria situazione personale. Le ipotesi di riduzione per il 2027 non sono ancora scritte nero su bianco in via definitiva, ma il precedente di quest’anno insegna che le regole sui bonus edilizi possono cambiare anche a ridosso di fine anno.Chi sta pianificando spese detraibili in dichiarazione dei redditi può fare anche un ragionamento più ampio, verificando quali altre agevolazioni sono in scadenza nel corso dell’anno: un quadro d’insieme è disponibile nel nostro riepilogo sui bonus in scadenza nel 2026 e nella guida alle spese detraibili e deducibili nel modello 730. Domande frequenti sull’ecobonus detrazione aliquote 2026Qual è l’aliquota ecobonus per la prima casa nel 2026?Per gli interventi sull’abitazione principale la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, entro i massimali previsti per ciascun intervento.Qual è l’aliquota per le seconde case?Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’ecobonus scende al 36% delle spese sostenute.Ecobonus e bonus ristrutturazioni sono la stessa cosa?No, sono due misure distinte con norme di riferimento diverse: l’ecobonus riguarda la riqualificazione energetica (art. 14 DL 63/2013), il bonus ristrutturazioni riguarda i lavori edilizi generici (art. 16-bis TUIR). Spesso condividono le stesse aliquote, ma restano bonus autonomi.È vero che dal 2027 le aliquote si abbasseranno?In base al quadro attuale la riduzione al 36%/30% è prevista dal 2027, ma le regole potrebbero essere nuovamente modificate con la prossima Legge di Bilancio, come già accaduto per il 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/11/ecobonus-110-superbonus-110.jpg 720 1280 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 19:00:002026-09-16 08:10:33Ecobonus Detrazione Aliquote 2026: le Novità della Manovra 2027
NOTIZIEBonus casa 2026: spetta per il lucernario e la serratura di sicurezza?Molti proprietari di casa si chiedono se il bonus casa copra anche interventi apparentemente marginali, come l’installazione di un lucernario sul tetto o la sostituzione di una serratura di sicurezza. La risposta non è scontata, perché la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie richiede che l’intervento rientri in categorie ben precise previste dalla legge. Vediamo quando il bonus casa lucernario serratura sicurezza spetta davvero, quali sono le aliquote applicabili nel 2026 e quali documenti servono per non perdere il diritto alla detrazione.Indice dei contenutiCos’è il bonus casa e quali interventi copreIl lucernario rientra nel bonus casa?La serratura di sicurezza e il bonus casaCome richiedere la detrazione: documenti necessariDomande frequenti sul bonus casa per lucernario e serraturaCos’è il bonus casa e quali interventi copreIl bonus casa, tecnicamente detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, è disciplinato dall’art. 16-bis del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dall’art. 16 del DL 63/2013. In parole semplici, è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare parte delle spese sostenute per lavori edilizi sulla propria casa, restituendola sotto forma di sconto sulle imposte da pagare, suddiviso in dieci quote annuali di pari importo.Per il 2026 le aliquote del bonus casa sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e confermate dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2025: la detrazione è pari al 50% delle spese se i lavori riguardano l’abitazione principale (di proprietà o su cui si vanta un diritto reale di godimento, come l’usufrutto), mentre scende al 36% per tutti gli altri immobili, comprese le seconde case. In entrambi i casi il tetto massimo di spesa agevolabile resta di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.Non tutti gli interventi però hanno diritto al bonus: la norma elenca categorie specifiche, tra cui la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia e, punto che riguarda direttamente il nostro tema, le misure finalizzate alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (lettera f dell’art. 16-bis). È proprio in questa cornice normativa che si inseriscono lucernario e serratura di sicurezza, anche se con logiche diverse tra loro. Il lucernario rientra nel bonus casa?Il caso del lucernario va valutato con attenzione, perché la semplice sostituzione di un elemento esistente con uno identico, senza modifica del materiale o della tipologia di infisso, viene considerata manutenzione ordinaria. E la manutenzione ordinaria, per le unità immobiliari private, non dà diritto al bonus casa: è ammessa solo per le parti comuni condominiali.Il discorso cambia se la sostituzione comporta una modifica del materiale o della tipologia di infisso, se l’intervento comporta l’apertura di una nuova finestra da tetto dove prima non esisteva, oppure se il lucernario viene installato nell’ambito di un intervento più ampio, ad esempio un rifacimento della copertura o una ristrutturazione del sottotetto. In questi casi l’opera è riconducibile alla ristrutturazione edilizia o alla manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettere b e d, del DPR 380/2001), categorie che rientrano a pieno titolo tra gli interventi agevolabili con il bonus casa.C’è poi un’altra strada, distinta dal bonus casa ma spesso confusa con esso: se il nuovo lucernario migliora sensibilmente le prestazioni termiche dell’abitazione, ad esempio sostituendo un vecchio infisso con uno a taglio termico e vetro camera, l’intervento può accedere anche all’ecobonus per la riqualificazione energetica, che ha però regole, requisiti tecnici (trasmittanza termica) e adempimenti propri, diversi da quelli del bonus ristrutturazioni. La scelta tra le due agevolazioni, quando entrambe sono astrattamente applicabili, va valutata caso per caso con l’aiuto di un tecnico e di un professionista fiscale, perché non sono cumulabili sulla stessa spesa.Un ultimo aspetto pratico riguarda l’IVA. Sui lavori di recupero edilizio si applica generalmente l’IVA agevolata al 10%, ma nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se il lucernario viene qualificato come infisso, che rientra tra i cosiddetti “beni significativi” individuati dal DM 29 dicembre 1999, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri beni impiegati nell’intervento: sulla parte di valore del bene che eccede tale soglia si paga l’IVA ordinaria al 22%. È un dettaglio che spesso sfugge e che vale la pena verificare prima di firmare il preventivo con l’impresa. La serratura di sicurezza e il bonus casaPer la serratura di sicurezza il quadro è più lineare. L’art. 16-bis, comma 1, lettera f, del TUIR include espressamente tra gli interventi agevolabili le misure finalizzate alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi: in pratica tutto ciò che serve a rendere l’abitazione più sicura contro furti e intrusioni. Rientrano in questa categoria, oltre alla sostituzione o installazione di serrature di sicurezza, anche porte blindate, inferriate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, rilevatori di effrazione sui serramenti e casseforti a muro.Chi sostituisce la vecchia serratura con una a cilindro europeo di sicurezza, o installa un nuovo sistema di chiusura blindato sulla porta d’ingresso, può quindi accedere al bonus casa con le stesse aliquote viste sopra: 50% per l’abitazione principale e 36% per le altre unità immobiliari, sempre entro il tetto di 96.000 euro per immobile. Non serve che l’intervento sia collegato a lavori più ampi di ristrutturazione: la sola finalità antifurto è sufficiente a giustificare la detrazione, purché risulti chiaramente dalla documentazione.Proprio la documentazione è il punto delicato di questa categoria di spese. Anche una spesa relativamente contenuta, come il cambio di una serratura, deve essere sostenuta e documentata secondo le stesse regole previste per interventi molto più corposi, per evitare contestazioni in caso di controllo. Come richiedere la detrazione: documenti necessariPer non perdere il diritto al bonus casa, sia per il lucernario sia per la serratura di sicurezza, occorre rispettare alcuni adempimenti formali che l’Agenzia delle Entrate verifica in caso di controllo. Il primo requisito riguarda le modalità di pagamento: le spese vanno saldate con il cosiddetto bonifico parlante, un bonifico bancario o postale che riporti la causale del versamento, il riferimento normativo dell’agevolazione e i dati fiscali di chi paga e di chi riceve il pagamento.Sul piano documentale, è importante conservare con cura tutta la pratica, perché in assenza di prove adeguate la detrazione può essere disconosciuta anche a distanza di anni. In particolare servono:la fattura dell’impresa o del fornitore, che descriva in modo chiaro l’intervento eseguito e, per la serratura, la sua finalità di prevenzione da atti illeciti;la ricevuta del bonifico parlante con causale corretta;eventuali titoli abilitativi (CILA, SCIA) quando l’intervento sul lucernario comporta modifiche strutturali o di prospetto;la documentazione catastale dell’immobile su cui si effettua l’intervento;per gli interventi condominiali, la delibera assembleare e la tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.La detrazione va poi indicata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, e viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Data la complessità delle verifiche richieste, soprattutto quando l’intervento riguarda elementi come il lucernario che possono essere qualificati in modi diversi a seconda delle circostanze, è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista o da un centro specializzato per la corretta imputazione della spesa e per evitare errori nella dichiarazione. Domande frequenti sul bonus casa per lucernario e serraturaIl bonus casa 2026 spetta sempre per il lucernario?No. Spetta solo se l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, ad esempio quando si apre una nuova finestra da tetto, si sostituisce l’infisso modificandone il materiale o la tipologia, oppure si interviene sulla copertura in modo strutturale. La semplice sostituzione di un lucernario esistente con uno identico è considerata manutenzione ordinaria e, sulla singola unità immobiliare, non dà diritto alla detrazione.La serratura di sicurezza rientra sempre nel bonus casa?Sì, se l’intervento ha una finalità di prevenzione contro furti e intrusioni, come richiesto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera f, del TUIR. Non è necessario che sia collegata ad altri lavori di ristrutturazione, ma la finalità antifurto deve emergere chiaramente dalla fattura.Quali sono le aliquote del bonus casa nel 2026?La detrazione è del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari, con un tetto massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro per immobile, come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2025 e dalla Legge di Bilancio 2026.Come si paga per avere diritto alla detrazione?Con un bonifico bancario o postale parlante, che riporti causale, riferimento normativo e dati fiscali di ordinante e beneficiario. Pagamenti in contanti o con modalità diverse non danno diritto al bonus casa.Serve un titolo abilitativo per installare un lucernario?Dipende dal tipo di intervento: se comporta modifiche strutturali o di prospetto è generalmente richiesta una CILA o una SCIA presso il Comune. La semplice sostituzione può invece rientrare nell’edilizia libera, ma è sempre consigliabile una verifica preventiva con un tecnico abilitato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 18:55:482026-09-21 18:08:22Bonus casa 2026: spetta per il lucernario e la serratura di sicurezza?
NOTIZIECosa rischia l’inquilino che non paga le spese condominiali?Molti inquilini pensano che, pagando puntualmente il canone di affitto, non rischino nulla anche se restano indietro con le spese condominiali. Non è così. La legge italiana equipara il mancato pagamento degli oneri accessori a una vera e propria morosità, con conseguenze che possono arrivare fino allo sfratto. Capire cosa rischia davvero l’inquilino che non paga le spese condominiali è importante sia per chi vive in affitto sia per i proprietari che devono gestire situazioni di morosità.In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa, quando si può bloccare la procedura di sfratto pagando in udienza e quali sono i limiti a questa possibilità.Indice dei contenutiLe spese condominiali sono equiparate al canone di affitto?Perché gli oneri accessori pesano come il canone di affittoSi può bloccare lo sfratto pagando in udienza? La sanatoria ex art. 55Quante volte si può sanare la morosità: i limiti previsti dalla leggeIl termine di grazia: cos’è e quando lo concede il giudiceDomande frequentiLe spese condominiali sono equiparate al canone di affitto?La risposta è sì, ma con una soglia precisa fissata dalla legge. L’articolo 5 della Legge 392/1978 (legge sull’equo canone) stabilisce che il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza, oppure il mancato pagamento degli oneri accessori – cioè le spese condominiali – quando l’importo non versato supera il valore di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1455 del Codice civile. In pratica, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto e avviare la procedura di sfratto per morosità quando il debito accumulato sulle spese condominiali (riscaldamento, ascensore, pulizia delle scale o altri servizi comuni) supera, da solo, l’equivalente di due mensilità di affitto – anche se l’inquilino ha sempre versato regolarmente il canone.Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato. Molti inquilini, infatti, considerano le spese condominiali una voce secondaria rispetto al canone vero e proprio, quasi un dettaglio amministrativo da sistemare con calma. In realtà, una volta superata la soglia delle due mensilità, la legge le considera un inadempimento grave quanto il mancato pagamento del canone. Se vuoi approfondire quali sono le conseguenze pratiche della morosità e quando il proprietario può effettivamente agire, leggi anche il nostro approfondimento su inquilino moroso e disdetta del contratto di locazione. Perché gli oneri accessori pesano come il canone di affittoLa base normativa di questo principio si trova principalmente nell’articolo 5 della Legge 392/1978, la cosiddetta legge sull’equo canone, che equipara – superata la soglia delle due mensilità di canone – il mancato pagamento degli oneri accessori al mancato pagamento del canone stesso ai fini della risoluzione del contratto. Queste regole restano applicabili anche dopo l’entrata in vigore della Legge 431/1998, che ha riformato la disciplina delle locazioni abitative senza intervenire su questo specifico meccanismo.In pratica, quando si firma un contratto di locazione, l’inquilino si impegna a pagare due voci: il canone mensile e la quota di spese condominiali che gli viene addebitata (di solito quelle di gestione ordinaria, mentre le spese di manutenzione straordinaria restano di norma a carico del proprietario). Se il debito accumulato sulle spese condominiali supera l’importo di due mensilità di canone, il proprietario può agire per la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità, indipendentemente dal fatto che il canone sia stato pagato regolarmente.Va ricordato che le spese condominiali vengono definite dall’assemblea di condominio e gestite dall’amministratore, figura che deve operare nel rispetto di regole precise. Se ti interessa capire meglio come funziona la gestione condominiale, puoi leggere i nostri articoli su l’amministratore di condominio scaduto e i suoi poteri e sulla prorogatio dell’amministratore di condominio. Se invece l’inquilino ritiene che una spesa gli sia stata addebitata in modo scorretto, può valutare di contestare la relativa delibera: qui trovi come funziona l’impugnazione della delibera condominiale entro 30 giorni. Si può bloccare lo sfratto pagando in udienza? La sanatoria ex art. 55Chi si trova in una situazione di morosità non è senza via d’uscita. L’articolo 55 della Legge 392/1978 prevede infatti una possibilità di sanatoria in udienza: l’inquilino può evitare lo sfratto presentandosi alla prima udienza del procedimento e versando l’intera somma dovuta, sotto la supervisione del giudice.Non basta però pagare una parte del debito o solo il canone arretrato: la sanatoria è valida solo se comprende tutte le voci dovute. In particolare, la somma da versare deve includere:i canoni di locazione scaduti e non pagati;gli oneri accessori, cioè le spese condominiali maturate fino alla data dell’udienza;gli interessi legali calcolati sulle somme non versate;le spese processuali già sostenute e liquidate dal giudice.Se l’inquilino riesce a versare l’intero importo in udienza, la morosità si considera sanata e il contratto di locazione prosegue normalmente, come se nulla fosse accaduto. È una tutela importante, pensata per evitare che una difficoltà temporanea si trasformi automaticamente nella perdita della casa. Attenzione però: questa possibilità non è illimitata, come vediamo nel prossimo paragrafo. Quante volte si può sanare la morosità: i limiti previsti dalla leggeLa sanatoria in udienza prevista dall’articolo 55 della Legge 392/1978 non è uno strumento che si può usare all’infinito. Nella sua forma ordinaria, la legge consente di sanare la morosità in questo modo per un massimo di 3 volte nel corso di un quadriennio.Esiste però un’ipotesi particolare, prevista sempre dall’articolo 55: se il ritardo nel pagamento non supera i due mesi ed è conseguenza di condizioni economiche precarie insorte dopo la firma del contratto – ad esempio disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate – il limite sale a un massimo di 4 volte nello stesso quadriennio. In questi casi più gravi e documentati, la legge si mostra quindi leggermente più tollerante verso l’inquilino.Superato il limite applicabile al caso concreto (3 volte, oppure 4 nei casi tipizzati appena descritti), l’inquilino non può più avvalersi della sanatoria in udienza per bloccare lo sfratto. Si tratta di una regola pensata per evitare che il beneficio della sanatoria venga usato in modo sistematico da chi accumula ripetutamente debiti verso il proprietario, sapendo di poter sempre rimediare all’ultimo momento.Per questo motivo, chi affronta una situazione di difficoltà con il pagamento del canone o delle spese condominiali dovrebbe evitare di arrivare ripetutamente davanti al giudice, e cercare per quanto possibile un accordo diretto con il proprietario o con l’amministratore di condominio prima che la vicenda si trasformi in un procedimento giudiziario. Il termine di grazia: cos’è e quando lo concede il giudiceC’è un’ulteriore possibilità per l’inquilino che, pur volendo sanare la morosità, non dispone ancora dell’intera somma necessaria al momento dell’udienza. Se il pagamento non avviene in udienza, il giudice – dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore – può concedere un cosiddetto termine di grazia, non superiore a 90 giorni, rinviando l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.Nei casi più gravi e tipizzati dalla legge – quando il ritardo non supera i due mesi ed è dovuto a condizioni economiche precarie insorte dopo la stipula del contratto, come disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà comprovate – il termine di grazia può arrivare fino a 120 giorni, in linea con l’estensione a 4 volte nel quadriennio prevista dalla legge per la sanatoria in questi stessi casi.Durante il periodo concesso la procedura di sfratto resta sospesa, dando all’inquilino il tempo materiale per reperire le somme dovute, ad esempio grazie all’aiuto di familiari, a un accordo di rateizzazione o al miglioramento della propria situazione lavorativa. È importante sottolineare che il termine di grazia non è un diritto automatico: va richiesto espressamente e occorre fornire elementi concreti che dimostrino lo stato di difficoltà, altrimenti il giudice può negarlo.Se allo scadere del termine concesso dal giudice l’inquilino ha effettivamente versato quanto dovuto, comprensivo di canoni, spese condominiali, interessi e spese processuali, il contratto prosegue regolarmente. Se invece il pagamento non avviene entro il termine concesso, lo sfratto diventa definitivo e la procedura riprende il suo corso, senza ulteriori possibilità di sanatoria per quella specifica situazione di morosità.Chi ha dubbi su come vengono gestite le spese in un contratto di locazione, magari perché il contratto non risulta regolarmente registrato, può trovare utile anche il nostro approfondimento su contratto di affitto non registrato e detraibilità delle spese. Domande frequentiSe pago sempre l’affitto ma non le spese condominiali rischio lo sfratto?Sì, ma solo quando il debito accumulato sulle spese condominiali supera l’importo di due mensilità del canone di affitto (art. 5 L. 392/1978). Al di sotto di questa soglia, il mancato pagamento degli oneri accessori non è di per sé motivo di risoluzione del contratto. Superata la soglia, invece, il mancato pagamento è considerato una grave inadempienza contrattuale e può portare alla risoluzione del contratto e allo sfratto per morosità, anche se il canone viene pagato regolarmente.Quanto tempo ha l’inquilino per pagare in udienza?La sanatoria prevista dall’articolo 55 della Legge 392/1978 si perfeziona presentandosi alla prima udienza del procedimento di sfratto con l’intera somma dovuta: canoni scaduti, spese condominiali maturate, interessi legali e spese processuali.La sanatoria della morosità si può usare sempre?No. Nella forma ordinaria, la sanatoria in udienza prevista dall’art. 55 L. 392/1978 è ammessa per un massimo di 3 volte in un quadriennio. Il limite sale a 4 volte solo se il ritardo non supera i due mesi ed è dovuto a condizioni economiche precarie sopravvenute dopo la firma del contratto (disoccupazione, malattia, gravi difficoltà comprovate). Superato il limite applicabile al caso concreto, la sanatoria in udienza non è più concedibile.Cosa succede se scade il termine di grazia senza pagamento?Se entro il termine concesso dal giudice – fino a 90 giorni nei casi ordinari, o fino a 120 giorni nei casi di comprovate difficoltà economiche sopravvenute previsti dalla legge – l’inquilino non versa integralmente quanto dovuto, la procedura di sfratto riprende e diventa definitiva, senza ulteriori possibilità di sanatoria per quella specifica situazione di morosità.Il termine di grazia viene concesso automaticamente?No, non è automatico. L’inquilino deve richiederlo espressamente al giudice e dimostrare, con prove concrete, di trovarsi in una reale situazione di difficoltà economica. Solo in questo caso il giudice può concedere una sospensione della procedura fino a 90 giorni, elevabile fino a 120 giorni nei casi tipizzati dalla legge (disoccupazione, malattia o altre gravi difficoltà economiche insorte dopo la stipula del contratto).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 18:39:082026-09-21 17:55:40Cosa rischia l’inquilino che non paga le spese condominiali?
NOTIZIEContributi INPS Soci Srl: Esclusi gli Utili Non DistribuitiUna recente pronuncia della Corte di Cassazione cambia le carte in tavola sui contributi INPS soci Srl. Secondo i giudici, gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata ma accantonati a riserva, quindi mai distribuiti al socio che lavora in azienda, non possono essere automaticamente inclusi nella base imponibile contributiva della Gestione commercianti. Una precisazione importante per tutti i soci lavoratori e gli amministratori di Srl che si vedono recapitare avvisi di addebito calcolati anche su utili mai incassati.La vicenda riguarda una socia unica, amministratrice e lavoratrice di una piccola Srl, iscritta alla Gestione commercianti dell’INPS. L’ente previdenziale le aveva richiesto contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società in alcuni esercizi, nonostante quegli utili fossero rimasti accantonati a riserva in bilancio e non fossero mai stati distribuiti alla socia. La Cassazione ha dato ragione alla contribuente, confermando un principio che ha effetti concreti su moltissime piccole e medie imprese familiari.Indice dei contenutiCosa ha deciso la Cassazione sui contributi INPS soci SrlPerché conta il regime di trasparenza fiscaleLa differenza tra socio lavoratore e socio di capitaleCosa cambia rispetto alla prassi INPSCosa verificare in praticaDomande frequenti sui contributi INPS soci SrlCosa ha deciso la Cassazione sui contributi INPS soci SrlCon la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Cassazione ha chiarito che il calcolo dei contributi INPS soci Srl deve basarsi sui redditi effettivamente denunciati ai fini IRPEF, non su redditi solo teorici o astrattamente conseguibili. Il riferimento normativo è l’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, secondo cui il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini fiscali per l’anno di riferimento.Il punto centrale della decisione è semplice da capire: se l’utile prodotto dalla Srl resta accantonato a riserva, cioè non viene distribuito ai soci tramite una delibera assembleare, quel denaro rimane reddito della società di capitali. Non diventa automaticamente reddito personale del socio che lavora in azienda, e quindi non può entrare nella base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti INPS. Perché conta il regime di trasparenza fiscaleLa sentenza introduce però un’eccezione fondamentale legata al regime di trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del TUIR. Quando una Srl opta per questo regime, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dal fatto che l’utile venga effettivamente distribuito o resti in cassa.In pratica, se la Srl ha scelto la trasparenza fiscale, il reddito imputato al socio concorre regolarmente alla dichiarazione IRPEF di quest’ultimo, e di conseguenza può legittimamente entrare nel calcolo dei contributi INPS soci Srl. È una differenza cruciale: la stessa identica situazione di fatto, utile accantonato e non incassato, produce conseguenze opposte a seconda del regime fiscale scelto dalla società. Per questo motivo, verificare se la Srl ha optato o meno per la trasparenza fiscale diventa un passaggio decisivo in ogni contenzioso con l’INPS. La differenza tra socio lavoratore e socio di capitaleLa Cassazione ribadisce anche un principio già consolidato ma spesso trascurato: la semplice partecipazione al capitale sociale di una Srl non comporta di per sé l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. Chi è socio ma non lavora concretamente in azienda, il cosiddetto socio di capitale, resta estraneo agli obblighi contributivi legati all’attività lavorativa, anche se percepisce utili dalla società.L’iscrizione alla Gestione commercianti scatta solo quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa previdenziale: partecipazione effettiva, abituale e prevalente al lavoro nell’impresa. È il caso, ad esempio, del socio che oltre a detenere quote gestisce concretamente l’attività, si occupa dei clienti o segue la produzione. Questa distinzione tra socio lavoratore Srl e socio meramente capitalista è alla base di molte controversie con l’INPS e va sempre valutata caso per caso. Cosa cambia rispetto alla prassi INPSLa pronuncia si scontra apertamente con la prassi seguita finora dall’INPS. Sul portale dell’istituto si continua infatti a indicare che, per i soci lavoratori di Srl, la base imponibile contributiva coincide con la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione. La Cassazione smentisce questo automatismo tutte le volte in cui manca una reale imputazione fiscale del reddito al socio.Va ricordato che la questione non è del tutto nuova: già la circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 escludeva dalla base imponibile i redditi di capitale delle società in cui il socio iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti non svolgesse attività lavorativa. La novità di questa pronuncia è che riguarda proprio un socio che lavorava effettivamente in azienda ed era già regolarmente iscritto alla Gestione commercianti, ma per il quale gli utili non distribuiti non potevano comunque essere tassati previdenzialmente come se fossero reddito personale. Cosa verificare in praticaUn aspetto rilevante della decisione riguarda l’onere della prova: spetta all’INPS dimostrare che il reddito contestato sia stato effettivamente imputato fiscalmente al socio lavoratore, cioè che ricorrano i presupposti per farlo confluire nella sua dichiarazione IRPEF. Nel caso esaminato, l’istituto non ha fornito questa prova, né ha dimostrato che la Srl avesse optato per il regime di trasparenza fiscale: per questo la Cassazione ha confermato l’esclusione dei contributi contestati e respinto il ricorso dell’INPS.Per soci lavoratori, amministratori e professionisti che assistono le Srl, la pronuncia suggerisce alcune verifiche pratiche da fare prima di ricevere, o dopo aver ricevuto, un avviso di addebito INPS che includa utili non distribuiti:Controllare i bilanci e le delibere assembleari sulla destinazione dell’utile d’esercizioVerificare se la Srl ha aderito al regime di trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIRConfrontare le dichiarazioni IRPEF del socio con quanto effettivamente imputato dalla societàRicostruire i criteri usati dall’INPS per determinare la base imponibile contestataDistinguere chiaramente il ruolo di socio lavoratore da quello di semplice socio di capitaleQuesti controlli permettono di individuare eventuali richieste indebite da parte dell’INPS e di far valere, se necessario, il principio affermato dalla Cassazione in sede di contenzioso. Domande frequenti sui contributi INPS soci SrlGli utili accantonati a riserva pagano sempre i contributi INPS?No. Secondo la Cassazione, se l’utile resta nella società e non viene distribuito al socio, non entra automaticamente nella base imponibile della Gestione commercianti, salvo il caso della trasparenza fiscale.Cosa cambia se la Srl ha optato per la trasparenza fiscale?In questo caso il reddito viene imputato ai soci in base alle quote possedute indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e può quindi concorrere al calcolo dei contributi INPS.Un socio che non lavora in Srl deve iscriversi alla Gestione commercianti?No, la sola partecipazione al capitale non comporta l’obbligo di iscrizione. Serve una partecipazione effettiva, abituale e prevalente all’attività lavorativa dell’impresa.Chi deve dimostrare che gli utili sono stati imputati al socio?L’onere della prova ricade sull’INPS, che deve dimostrare l’effettiva imputazione fiscale del reddito al socio lavoratore o l’esistenza dell’opzione per la trasparenza fiscale.Questa pronuncia introduce una nuova legge sui contributi INPS soci Srl?No, non si tratta di una riforma normativa. È un’interpretazione giurisprudenziale di una norma già esistente, l’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, che supera un automatismo finora applicato nella prassi dell’INPS.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 18:20:182026-09-21 17:20:15Contributi INPS Soci Srl: Esclusi gli Utili Non Distribuiti
NOTIZIERedditi invalidità civile: quali contano e come si calcolanoChi ha diritto a una prestazione di invalidità civile deve rispettare precisi limiti di reddito, ma non tutti sanno con esattezza quali redditi invalidità civile l’INPS considera davvero nel calcolo. La materia genera spesso confusione, perché il criterio adottato dall’ente previdenziale non coincide con quello a cui siamo abituati quando parliamo di reddito “netto in busta”. Vediamo allora quali somme rientrano nel computo, quali ne restano fuori e perché il calcolo avviene al lordo delle imposte.Il tema riguarda da vicino chi percepisce la pensione di inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza (destinato agli invalidi civili parziali) e l’assegno ordinario di invalidità. Per tutte queste prestazioni, infatti, il diritto non dipende solo dal grado di invalidità riconosciuto dalla commissione medica, ma anche dal rispetto di soglie reddituali che l’INPS verifica ogni anno.Indice dei contenutiCosa sono le prestazioni di invalidità civile legate al redditoRedditi invalidità civile: il calcolo al lordo IRPEFQuali redditi sono esclusi dal calcoloReddito personale, non del nucleo familiareLa dichiarazione dei redditi ai fini INPS: modelli ICRIC e ICLAVDomande frequenti sui redditi invalidità civileCosa sono le prestazioni di invalidità civile legate al redditoNon tutte le prestazioni per invalidi civili hanno un vincolo di reddito. L’indennità di accompagnamento, ad esempio, viene riconosciuta a prescindere dalla situazione economica del beneficiario. Diverso è il discorso per la pensione di inabilità civile (riservata agli invalidi civili totali al 100%) e per l’assegno mensile di assistenza, riconosciuto agli invalidi civili parziali con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%. In entrambi i casi, per mantenere il diritto alla prestazione, il beneficiario deve rimanere entro determinati limiti di reddito, aggiornati periodicamente dall’INPS sulla base della rivalutazione ISTAT. Per il 2026 il limite di reddito personale annuo è pari a 5.852,21 euro per gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile e a 20.029,55 euro per gli invalidi civili totali (importi rivalutati con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025).Chi percepisce invece l’assegno ordinario di invalidità deve fare attenzione anche ai redditi da lavoro, che possono comportare trattenute sull’importo mensile. Su questo aspetto specifico, che riguarda in particolare chi continua a lavorare pur avendo una riduzione della capacità lavorativa, abbiamo dedicato un approfondimento specifico su assegno ordinario di invalidità e redditi da lavoro, utile per capire come funzionano le trattenute in busta. Redditi invalidità civile: il calcolo al lordo IRPEFIl punto centrale, spesso frainteso, riguarda il criterio di calcolo. Ai fini della verifica dei redditi invalidità civile, l’INPS non considera il reddito “netto”, cioè quello che il beneficiario incassa effettivamente dopo aver pagato le tasse. Il calcolo avviene invece al lordo IRPEF: si parte dal reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a cui si possono sottrarre soltanto gli oneri deducibili previsti dalla legge, come ad esempio i contributi previdenziali obbligatori o gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge.In pratica, non è possibile sottrarre dal calcolo l’IRPEF già versata né le detrazioni d’imposta di cui il contribuente ha eventualmente beneficiato. Questo significa che due persone con lo stesso stipendio “in tasca” possono avere un reddito rilevante diverso ai fini dell’invalidità civile, a seconda degli oneri deducibili che hanno diritto a scomputare. È un aspetto tecnico che genera spesso errori nella compilazione delle dichiarazioni periodiche, motivo per cui è consigliabile farsi assistere da un professionista quando si presenta la documentazione richiesta dall’INPS. Quali redditi sono esclusi dal calcoloNon tutte le somme percepite da chi ha un’invalidità civile riconosciuta entrano nel computo dei redditi invalidità civile. Esistono infatti alcune voci espressamente escluse dalla normativa, proprio perché hanno natura assistenziale o risarcitoria e non reddituale in senso proprio.l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali e ciechi assoluti, così come l’indennità speciale per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi;l’importo della stessa prestazione assistenziale di cui si sta verificando il diritto (pensione di inabilità o assegno mensile);le rendite INAIL e le pensioni di guerra;i redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’IRPEF (che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF);il valore della casa di abitazione (la cosiddetta prima casa), che non concorre alla formazione del reddito rilevante.Questa distinzione è fondamentale: molte famiglie temono di perdere il diritto alla prestazione perché possiedono un’abitazione di proprietà o perché il familiare invalido riceve l’indennità di accompagnamento, ma in realtà nessuna di queste due circostanze incide sul calcolo dei limiti di reddito invalidità civile. Anche il TFR percepito una tantum e gli arretrati di altre prestazioni, quando hanno natura non ricorrente, di norma non vengono considerati redditi ordinari ai fini della verifica annuale, proprio per la loro natura episodica e non continuativa. Reddito personale, non del nucleo familiareUn altro aspetto che genera spesso dubbi riguarda il perimetro soggettivo del calcolo. Per l’assegno ordinario di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza, il reddito che rileva è quello personale del beneficiario: non si tiene conto dei redditi percepiti dal coniuge né degli altri componenti del nucleo familiare. Si tratta di un principio consolidato, più volte ribadito dalla giurisprudenza, che tutela l’invalido civile da una valutazione “allargata” della propria situazione economica.Diverso, come noto, è il discorso per altre prestazioni assistenziali come l’Assegno di Inclusione, che invece si basa sull’ISEE del nucleo familiare. Per l’invalidità civile in senso stretto, invece, ciò che conta è esclusivamente la posizione reddituale individuale della persona con disabilità. Chi si trova vicino alla soglia, magari per un piccolo lavoro part-time o per una pensione di reversibilità aggiuntiva, farebbe bene a verificare con attenzione la propria posizione prima di presentare le dichiarazioni annuali richieste dall’INPS. La dichiarazione dei redditi ai fini INPS: modelli ICRIC e ICLAVPer verificare il permanere dei requisiti reddituali, l’INPS richiede periodicamente ai titolari di prestazioni di invalidità civile la compilazione di specifici modelli telematici. Il modello ICRIC (Invalidità Civile RICovero) serve a comunicare eventuali periodi di ricovero in strutture con retta a carico dello Stato o di enti pubblici, situazione che può incidere sull’erogazione di alcune prestazioni. Il modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro), invece, riguarda specificamente i titolari di assegno mensile di assistenza: attraverso questo modello si dichiara la permanenza (o la cessazione) della condizione di mancato svolgimento di attività lavorativa, requisito indispensabile per continuare a percepire l’assegno.A questi si affianca, per la verifica dei redditi invalidità civile in senso più ampio, anche il modello RED, comune ad altre prestazioni collegate al reddito. La corretta e tempestiva presentazione di questi modelli è essenziale: un errore o un’omissione può comportare la sospensione della prestazione o, nei casi più gravi, richieste di restituzione di somme indebitamente percepite. Anche per chi si avvicina alla pensione con una Legge 104 o con un’invalidità riconosciuta, conoscere questi adempimenti evita spiacevoli sorprese negli anni successivi. Domande frequenti sui redditi invalidità civileL’indennità di accompagnamento rientra nel calcolo dei redditi per l’invalidità civile?No. L’indennità di accompagnamento è espressamente esclusa dal computo dei redditi invalidità civile e viene corrisposta a prescindere dalla situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare.Perché il reddito si calcola al lordo IRPEF e non al netto?Perché la normativa previdenziale fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF, ridotto solo dagli oneri deducibili previsti dalla legge, senza sottrarre le imposte già pagate né le detrazioni d’imposta di cui il contribuente ha beneficiato.Per l’assegno di invalidità civile conta anche il reddito del coniuge?No. Per l’assegno ordinario di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza rileva esclusivamente il reddito personale del beneficiario, senza considerare i redditi degli altri componenti del nucleo familiare.La casa di abitazione incide sui limiti di reddito per l’invalidità civile?No, il valore della prima casa non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini della verifica dei limiti reddituali per le prestazioni di invalidità civile.A cosa servono i modelli ICRIC e ICLAV?Servono all’INPS per verificare periodicamente il permanere dei requisiti per le prestazioni di invalidità civile: il modello ICLAV riguarda la mancata attività lavorativa dei titolari di assegno mensile, mentre il modello ICRIC riguarda eventuali periodi di ricovero in strutture pubbliche.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/invalidita-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 17:10:592026-09-21 16:10:56Redditi invalidità civile: quali contano e come si calcolano
NOTIZIEContratti a termine pubblici esercizi: come si contano i part-timeI contratti a termine pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari) seguono regole particolari rispetto alla generalità delle imprese. Il settore del turismo e della ristorazione, infatti, si caratterizza per una forte stagionalità, e proprio per questo il contratto collettivo di categoria ha introdotto criteri specifici per calcolare quanti lavoratori a tempo determinato un esercizio può assumere. Un tema che genera spesso dubbi tra i titolari riguarda il conteggio dei dipendenti part-time: vanno considerati come un’unità intera oppure in proporzione alle ore lavorate? La risposta ha effetti diretti sulla possibilità di attivare nuovi contratti a termine senza incorrere in irregolarità.Indice dei contenutiIl quadro normativo sui contratti a termine nei pubblici eserciziIl limite quantitativo previsto dal CCNL Turismo e Pubblici EserciziCome si contano i lavoratori part-time ai fini del calcoloUn esempio pratico di calcoloCosa succede se si supera il limite dei contratti a termineIl quadro normativo sui contratti a termine nei pubblici eserciziLa disciplina generale dei contratti a tempo determinato è contenuta nel D.Lgs. 81/2015, il cosiddetto Jobs Act sui contratti di lavoro. L’articolo 23 del decreto fissa, come regola di base, un tetto del 20% di lavoratori a termine rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Lo stesso articolo, però, lascia alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare limiti diversi, più adatti alle caratteristiche di ciascun settore produttivo. La stessa norma precisa inoltre che i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono in ogni caso stipulare un contratto a tempo determinato.È proprio quello che ha fatto il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, che ha sostituito il criterio percentuale ordinario con un sistema più articolato, pensato per tenere conto delle esigenze stagionali tipiche di bar, ristoranti e strutture ricettive. Il limite quantitativo previsto dal CCNL Turismo e Pubblici EserciziIl contratto collettivo di settore, all’articolo dedicato ai limiti quantitativi, prevede che il numero massimo di contratti a termine attivabili non sia calcolato con una semplice percentuale, ma facendo riferimento a fasce dimensionali legate al numero di lavoratori occupati stabilmente nell’unità produttiva. In pratica, più cresce l’organico dell’esercizio, più aumenta il numero di rapporti a tempo determinato che possono essere attivati, secondo una tabella progressiva per scaglioni. Attenzione però a un passaggio spesso trascurato: i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali sono esenti sia dal tetto legale del 20% sia dalle eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi (art. 23, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 81/2015, che rinvia alle attività stagionali dell’art. 21, comma 2); la stessa esenzione vale, tra gli altri, per i contratti conclusi in sostituzione di lavoratori assenti e per quelli con lavoratori di età superiore a 50 anni.Va segnalato che il contratto più diffuso nel comparto, il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo (Fipe-Confcommercio e organizzazioni cooperative del settore con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), è stato rinnovato il 5 giugno 2024, con vigenza dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2027; nel settore turistico-ricettivo esistono però anche altri contratti collettivi, con tabelle e scaglioni differenti. Poiché i valori numerici delle fasce cambiano da contratto a contratto, prima di procedere a una nuova assunzione a termine è opportuno verificare sempre il testo contrattuale effettivamente applicato e gli eventuali accordi integrativi territoriali o aziendali, che in alcuni casi possono ampliare ulteriormente i margini di utilizzo. Come si contano i lavoratori part-time ai fini del calcoloIl punto più delicato riguarda proprio il conteggio dei lavoratori part-time. La regola, prima ancora che dal contratto collettivo, è fissata direttamente dalla legge: l’articolo 9 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ossia con un criterio pro-quota. I dipendenti con orario ridotto, quindi, non valgono un’unità piena nell’organico di riferimento; l’arrotondamento opera solo per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di tempo pieno.Questo significa, in concreto, che un lavoratore assunto a metà orario rispetto al full-time del settore pesa, ai fini del calcolo della base di organico e dei limiti ai contratti a termine, per una frazione (ad esempio la metà) rispetto a un collega a tempo pieno. Il criterio serve a evitare che l’utilizzo diffuso del part-time, molto frequente nella ristorazione e nell’ospitalità, alteri artificialmente il numero di contratti a termine attivabili, sia in eccesso che in difetto. Secondo la prassi consolidata (parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro del 6 agosto 2014, n. 2), il criterio pro-quota si applica sia ai lavoratori che compongono la base di computo sia ai lavoratori a termine da conteggiare ai fini del limite.I lavoratori a tempo pieno si contano come 1 unità intera.I lavoratori part-time si contano in proporzione alle ore contrattuali rispetto al full-time di riferimento.Il tetto legale del 20% si calcola sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro al 1° gennaio, mentre i limiti per fasce dei CCNL del settore sono di norma riferiti alla singola unità produttiva.Alcune tipologie di contratto (attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori over 50) sono esenti per legge dai limiti quantitativi, sia legali sia contrattuali. Un esempio pratico di calcoloPer capire meglio il meccanismo, immaginiamo un piccolo ristorante con quattro dipendenti: due lavoratori a tempo pieno e due lavoratori part-time al 50% dell’orario. Ai fini del conteggio dell’organico di riferimento, i due lavoratori a tempo pieno valgono due unità, mentre i due part-time al 50% valgono complessivamente una sola unità (0,5 + 0,5). Il totale dell’organico utile al calcolo del limite dei contratti a termine pubblici esercizi risulta quindi pari a tre unità, e non a quattro come si potrebbe pensare contando semplicemente le «teste» in forza.Questo esempio mostra perché è fondamentale, prima di attivare un nuovo contratto a termine, ricostruire con precisione l’organico dell’esercizio applicando correttamente il criterio pro-quota, evitando così di superare inconsapevolmente i limiti previsti dal contratto collettivo. Cosa succede se si supera il limite dei contratti a termineIl superamento dei limiti quantitativi previsti per i contratti a termine pubblici esercizi non comporta la nullità del contratto: l’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 esclude espressamente la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato e prevede invece, per ciascun lavoratore, una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto se il lavoratore assunto oltre il limite è uno solo, e al 50% se i lavoratori in eccesso sono più di uno. Resta quindi un profilo di rischio economico da evitare con un’attenta pianificazione delle assunzioni stagionali.Per i titolari di bar, ristoranti, hotel e stabilimenti balneari, soprattutto in vista dell’apertura della stagione, monitorare correttamente il numero di lavoratori part-time e il relativo peso nel calcolo dell’organico resta quindi un passaggio da non sottovalutare nella gestione del personale. Domande frequenti sui contratti a termine nei pubblici eserciziQual è la normativa di riferimento per i contratti a termine pubblici esercizi?La disciplina generale è quella del D.Lgs. 81/2015, ma il settore applica in via prevalente i limiti quantitativi specifici individuati dal CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, che sostituiscono il criterio percentuale ordinario del 20%.I lavoratori part-time contano come un dipendente intero?No. Per espressa previsione di legge (art. 9 del D.Lgs. 81/2015), i lavoratori part-time vengono conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con un criterio pro-quota.Il limite dei contratti a termine si calcola sull’intera azienda o sulla singola unità produttiva?Dipende dal parametro: il limite legale del 20% previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 si calcola sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro al 1° gennaio, mentre i limiti per fasce dei contratti collettivi del settore sono di norma riferiti alla singola unità produttiva, quindi al singolo bar, ristorante o hotel, salvo diverse indicazioni del contratto applicato o di accordi integrativi aziendali.Cosa rischia un pubblico esercizio che supera il limite di contratti a termine?È prevista una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto (50% se i lavoratori assunti in eccesso sono più di uno), mentre resta esclusa la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato (art. 23, comma 4, del D.Lgs. 81/2015).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 15:42:532026-09-21 14:56:53Contratti a termine pubblici esercizi: come si contano i part-time
NOTIZIEAPE Sociale e Isopensione: il Bonus Fiscale INPS in Pagamento da Ottobre 2026L’INPS ha annunciato l’arrivo del bonus fiscale APE Sociale isopensione, un beneficio economico collegato al taglio del cuneo fiscale che da ottobre 2026 comparirà nei cedolini di migliaia di beneficiari. Con il messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026, l’Istituto ha chiarito che il bonus spetta non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a chi percepisce prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro, come l’APE Sociale e l’isopensione. Si tratta di una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e ora estesa, con istruzioni operative dedicate, anche a queste categorie di prestazioni previdenziali. Vediamo chi ha diritto al bonus, come è calcolato e quando arriveranno i primi pagamenti, comprensivi degli arretrati maturati dall’inizio dell’anno.Indice dei contenutiCos’è il bonus fiscale APE Sociale e isopensioneChi ha diritto al bonus secondo il messaggio INPS 2829Come funziona il bonus: somma non imponibile e detrazione aggiuntivaQuando arriva il pagamento del bonus INPS da ottobreCos’è il bonus fiscale APE Sociale e isopensioneIl bonus fiscale APE Sociale isopensione nasce dal meccanismo di taglio del cuneo fiscale introdotto per i lavoratori dipendenti e poi esteso, con le istruzioni dell’INPS, anche a chi riceve prestazioni economiche che sostituiscono uno stipendio. Rientrano in questa platea, oltre all’APE Sociale (l’anticipo pensionistico riservato a categorie fragili, su cui trovi tutti i dettagli nella nostra guida APE Sociale 2026), anche l’isopensione, gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo, e le prestazioni derivanti da contratti di espansione. Il filo conduttore è che tutte queste misure, pur non essendo pensioni in senso stretto, funzionano come un sostegno al reddito in attesa della pensione vera e propria, e per questo motivo l’INPS ha ritenuto corretto applicare loro lo stesso trattamento fiscale di favore riservato agli stipendi. Chi ha diritto al bonus secondo il messaggio INPS 2829Il messaggio INPS 2829/2026 individua con precisione la platea dei beneficiari. Possono ottenere il bonus i titolari di prestazioni che hanno natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente, erogate dall’INPS nel corso del 2026. In pratica il beneficio non spetta ai titolari di pensione: restano escluse le pensioni ordinarie, comprese quelle anticipate, e i trattamenti di previdenza complementare. Rientrano invece le sole prestazioni di accompagnamento a pensione, cioè l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo e le indennità da contratti di espansione. Chi sta valutando una pensione con requisiti anticipati deve quindi sapere che, una volta liquidato il trattamento pensionistico vero e proprio, questo bonus non viene riconosciuto. È un elemento importante da conoscere anche per chi si informa sulla pensione delle casalinghe o su altre forme di sostegno previdenziale, perché il perimetro delle prestazioni agevolate dal fisco continua ad ampliarsi di anno in anno. Le categorie escluseIl bonus non si applica automaticamente a tutte le prestazioni INPS: restano fuori, ad esempio, le pensioni ordinarie già in pagamento che non derivano da un meccanismo di accompagnamento al pensionamento. Per queste ultime resta comunque valido il regime ordinario delle detrazioni fiscali 2026 applicabili in base al reddito complessivo.Come funziona il bonus: somma non imponibile e detrazione aggiuntivaIl meccanismo del bonus fiscale APE Sociale isopensione si articola su due livelli, in base al reddito complessivo annuo del beneficiario. Per chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro, il beneficio si traduce in una somma non imponibile, chiamata anche bonus aggiuntivo, calcolata applicando alla prestazione percepita percentuali comprese tra il 4,8% e il 7,1%: più basso è l’importo della prestazione, più alta è la percentuale riconosciuta. Per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, il beneficio cambia natura e diventa un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro di reddito complessivo e poi decrescente in modo progressivo fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro. Le percentuali applicabili a ciascuno scaglione, richiamate dal messaggio INPS e fissate dall’articolo 1, commi 4-9, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono le seguenti: 7,1% se la prestazione annua non supera 8.500 euro, 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, 4,8% se supera 15.000 euro. Quando arriva il pagamento del bonus INPS da ottobreLe prime erogazioni del bonus INPS APE Sociale e isopensione sono previste da ottobre 2026. Per quanto riguarda la somma non imponibile, l’INPS ha chiarito che gli importi maturati dal 1° gennaio 2026 e non ancora corrisposti verranno liquidati insieme alla prima mensilità utile, sotto forma di arretrati. Diverso il discorso per l’ulteriore detrazione riservata ai redditi tra 20.000 e 40.000 euro: in questo caso gli importi pregressi non pagati durante l’anno saranno determinati e regolati in sede di conguaglio fiscale di fine anno, quando verrà ricalcolata l’imposta effettivamente dovuta sull’intero periodo. Per chi percepisce già la APE Sociale o l’isopensione non è necessario presentare alcuna domanda specifica: il beneficio viene riconosciuto automaticamente dall’INPS sulla base dei dati reddituali già in possesso dell’Istituto, salvo verifiche successive in fase di conguaglio. Chi desidera restare aggiornato sulle date precise di accredito può fare riferimento anche alle informazioni generali sul calendario dei pagamenti delle pensioni, utile per orientarsi sulle tempistiche dell’Istituto. ConclusioneCon le tabelle di calcolo già definite dall’articolo 1, commi 4-9, della legge 207/2024, resta da monitorare l’applicazione operativa nei cedolini di ottobre e l’eventuale pubblicazione di ulteriori istruzioni INPS in vista dei conguagli di fine anno. Gli aggiornamenti normativi su APE Sociale, isopensione e taglio del cuneo fiscale continueranno a essere monitorati nelle prossime settimane. Domande Frequenti sul Bonus APE Sociale e IsopensioneCos’è esattamente il bonus fiscale APE Sociale isopensione?È l’estensione del meccanismo di taglio del cuneo fiscale, già previsto per i lavoratori dipendenti dalla Legge di Bilancio 2025, ai titolari di prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro, come l’APE Sociale e l’isopensione. Consiste in una somma non imponibile per i redditi più bassi e in una detrazione IRPEF aggiuntiva per i redditi fino a 40.000 euro.Bisogna fare domanda per ricevere il bonus INPS?No, secondo il messaggio INPS 2829/2026 il beneficio viene riconosciuto in automatico sulla base dei dati reddituali già disponibili presso l’Istituto, senza necessità di presentare un’istanza separata.Quando arrivano i pagamenti del bonus APE Sociale e isopensione?I primi accrediti sono previsti da ottobre 2026. La somma non imponibile arriva con gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, mentre l’ulteriore detrazione per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro viene regolata in sede di conguaglio fiscale di fine anno.Chi altro può beneficiare di questa misura oltre ad APE Sociale e isopensione?Il messaggio INPS 2829/2026 estende il beneficio anche ai titolari di assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo e a chi percepisce prestazioni da contratti di espansione, in quanto misure con natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente.Il bonus spetta anche a chi ha un reddito superiore a 40.000 euro?No, oltre la soglia dei 40.000 euro di reddito complessivo annuo il beneficio si azzera, sia per quanto riguarda la somma non imponibile sia per l’ulteriore detrazione IRPEF.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.ARTICOLI CORRELATINOTIZIE Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaL'assegno ordinario di invalidità INPS è reddito imponibile IRPEF: chi lo percepisce insieme allo stipendio ha due sostituti d'imposta distinti, e in dichiarazione dei redditi scatta spesso un conguaglio a debito. Ecco perché succede e come limitarne l'impatto. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaNOTIZIE Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileCosa succede quando arriva un decreto ingiuntivo e come funziona l'opposizione dopo la riforma del processo civile: termini invariati, nuove regole sulla mediazione e conseguenze in caso di inattività. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 10:00:002026-09-29 07:22:51Opposizione decreto ingiuntivo: cosa cambia davvero con la riforma del processo civileNOTIZIE Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiLa Cassazione n. 25154/2026 stabilisce che l'INPS può recuperare i ratei di pensione già pagati se il lavoratore riprende un impiego dipendente prima della decorrenza senza comunicarlo, anche se il nuovo datore di lavoro ha trasmesso il modello UNILAV. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiSettembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 13:00:002026-09-15 15:14:32APE Sociale e Isopensione: il Bonus Fiscale INPS in Pagamento da Ottobre 2026
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NOTIZIE Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i rateiLa Cassazione n. 25154/2026 stabilisce che l'INPS può recuperare i ratei di pensione già pagati se il lavoratore riprende un impiego dipendente prima della decorrenza senza comunicarlo, anche se il nuovo datore di lavoro ha trasmesso il modello UNILAV. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 08:00:002026-09-29 07:21:49Pensione nuovo lavoro: l’INPS può recuperare i ratei
NOTIZIEManovra 2027 Giovani: Giorgetti Spinge, Salvini Boccia i Bonus IseeLa Manovra 2027 comincia a prendere forma, e uno dei temi più discussi riguarda proprio i giovani. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere di voler inserire nella prossima legge di bilancio misure fiscali pensate per chi entra nel mondo del lavoro, puntando in particolare su una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani dalle aziende. Sul fronte opposto, però, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha espresso forti perplessità sui bonus legati all’Isee, l’indicatore che misura la situazione economica delle famiglie, ritenendo che finiscano per escludere ceto medio, famiglie numerose e pensionati. Le due posizioni non sono necessariamente in contrasto, ma riflettono priorità diverse e disegnano lo scenario in cui si muoverà il governo nelle prossime settimane di trattativa sulla Manovra 2027 giovani.Indice dei contenutiCosa propone Giorgetti per i giovani nella Manovra 2027La posizione di Salvini sui bonus legati all’IseeLe altre misure allo studio: Irpef, ecobonus e carburantiLe prossime tappe della Manovra 2027Domande frequenti sulla Manovra 2027 e i bonus giovaniCosa propone Giorgetti per i giovani nella Manovra 2027Al centro delle ipotesi allo studio del Ministero dell’Economia c’è una flat tax al 5% da applicare agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle aziende ai lavoratori più giovani. Giorgetti ha richiamato il successo di una misura analoga già sperimentata l’anno precedente, dichiarando: “Penso che questo successo possa essere trasferito, con i dovuti accorgimenti, anche sugli eventuali aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani”. Si tratterebbe, in sostanza, di un’imposta sostitutiva agevolata che andrebbe a sostituire la tassazione ordinaria sulla quota di retribuzione aggiuntiva, rendendo più conveniente per le imprese premiare i propri dipendenti under 30 (l’età esatta della platea non è ancora stata definita).Non è la prima volta che il governo lavora su una misura di questo tipo: ne avevamo già parlato in un nostro approfondimento dedicato alla flat tax sugli aumenti di stipendio ai giovani, proposta che ora tornerebbe centrale nella prossima legge di bilancio. Accanto a questa misura, Giorgetti avrebbe suggerito anche di realizzare un “inventario delle misure” esistenti, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i vari sostegni già in vigore per specifiche fasce di reddito. La posizione di Salvini sui bonus legati all’IseeSul fronte dei bonus legati all’Isee, la linea del vicepremier Matteo Salvini è invece critica. Secondo quanto riportato dalla stampa, il leader della Lega avrebbe fatto notare che in Italia esisterebbero circa 50 bonus pubblici diversi, erogati da Comuni, Province, Regioni, INPS e altri enti, che finirebbero spesso nelle stesse mani, senza un reale coordinamento tra le misure. Per questo motivo Salvini chiederebbe non tanto l’abolizione dei bonus, quanto un ampliamento della platea dei beneficiari, in modo da non lasciare fuori chi si trova appena sopra le soglie Isee più basse.Il timore espresso dalla Lega è che, così come sono strutturati oggi, molti bonus legati all’Isee finiscano per escludere il ceto medio, le famiglie numerose e i pensionati, categorie che secondo Salvini resterebbero tagliate fuori dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici. Si tratta, va precisato, di una posizione politica espressa in vista del confronto sulla manovra, non di una decisione già assunta dal governo: i bonus collegati all’Isee restano per ora pienamente in vigore. Per un quadro più ampio sulle misure di sostegno al lavoro allo studio, si può consultare il nostro approfondimento su incentivi lavoro e decontribuzioni nella prossima manovra. Le altre misure allo studio: Irpef, ecobonus e carburantiOltre alla flat tax per i giovani, tra le ipotesi che circolano per la Manovra 2027 ci sarebbe anche l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% fino a un reddito di 60mila euro, con l’obiettivo dichiarato di allargare la platea di chi beneficia della riduzione fiscale destinata al ceto medio. Si parla inoltre di un possibile aumento della detrazione per l’efficientamento energetico, che passerebbe al 65% rispetto all’attuale 50% riconosciuto sull’abitazione principale (36% sugli altri immobili), e di un bonus una tantum di 100 euro destinato alle spese per i carburanti, riservato però a chi si trova sotto una determinata soglia Isee.Proprio quest’ultima misura mostra bene la contraddizione al centro del dibattito politico: mentre Salvini critica l’eccessiva frammentazione dei bonus legati all’Isee, il governo starebbe comunque valutando di introdurne uno nuovo con lo stesso criterio selettivo. Segno che la discussione interna alla maggioranza è ancora aperta. Tra i temi in discussione per la prossima legge di bilancio rientra anche l’ipotesi di una tassazione agevolata per il lavoro notturno e festivo, altro dossier seguito con attenzione dalle parti sociali.Va sottolineato che, al momento, non sono ancora stati resi noti importi precisi e definitivi per nessuna di queste misure: si tratta di ipotesi e proposte in discussione tra i partiti di maggioranza, che potranno essere modificate, ridimensionate o accantonate nel corso della trattativa sulla manovra. Le prossime tappe della Manovra 2027Come da prassi, il testo della legge di bilancio dovrà essere definito dal governo e presentato alle Camere in autunno, di norma entro il 20 ottobre, per poi essere discusso ed eventualmente approvato entro la fine dell’anno. I tempi e i contenuti definitivi della Manovra 2027, tuttavia, dipenderanno dal confronto ancora in corso tra i ministri economici e gli alleati di governo, a partire proprio dal nodo tra le misure per i giovani volute da Giorgetti e le richieste della Lega sui bonus Isee.Il dibattito sulla manovra si intreccia peraltro con altri dossier caldi, come quello delle pensioni: nei giorni scorsi lo stesso Giorgetti aveva aperto alla proposta della Lega di un pensionamento anticipato a 64 anni, tema che avevamo approfondito nell’articolo dedicato a Giorgetti e l’apertura alla pensione a 64 anni. Anche su questo fronte, come per i bonus legati all’Isee, la parola definitiva spetterà al testo che il governo presenterà nelle prossime settimane. Domande frequenti sulla Manovra 2027 e i bonus giovani Quando sarà approvata la Manovra 2027?Non ci sono ancora date certe. Seguendo la prassi parlamentare, il testo dovrebbe essere presentato entro l’autunno per essere approvato entro fine anno, ma i contenuti definitivi dipendono dal confronto politico ancora in corso tra Giorgetti e gli alleati di governo.I bonus legati all’Isee saranno aboliti?Al momento non risulta alcuna decisione in questo senso. Salvini ha criticato la frammentazione dei bonus Isee e chiesto di allargare la platea dei beneficiari, ma non ne ha proposto l’abolizione. Restano quindi, per ora, pienamente in vigore.Cosa prevede la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani?Si tratterebbe di un’imposta agevolata al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti dalle aziende ai lavoratori più giovani, sul modello di una misura già sperimentata l’anno precedente. Platea esatta e requisiti non sono ancora stati definiti.Cosa cambia per il ceto medio nella Manovra 2027?Tra le ipotesi allo studio c’è l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% fino a 60mila euro di reddito, oltre a un possibile aumento dell’ecobonus per l’efficientamento energetico dal 50% al 65%. Anche in questo caso si tratta di proposte, non di misure già approvate.Perché Salvini è contrario ai bonus con l’Isee?Secondo la posizione espressa dal leader della Lega, i circa 50 bonus pubblici oggi legati all’Isee sarebbero troppo frammentati e finirebbero per escludere ceto medio, famiglie numerose e pensionati, che restano spesso appena sopra le soglie di accesso.Nelle prossime settimane il confronto tra i ministri economici e gli alleati di governo dovrebbe portare a un testo più definito della Manovra 2027. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno resi noti maggiori dettagli ufficiali.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 11:00:002026-09-14 19:29:33Manovra 2027 Giovani: Giorgetti Spinge, Salvini Boccia i Bonus Isee
NOTIZIENASpI e Assegno Unico, Quanto Può Prendere a Settembre una Famiglia Disoccupata?NaspiQuando in una famiglia un genitore perde il lavoro, la domanda più immediata è sempre la stessa: quanto entrerà davvero in casa questo mese? A settembre 2026, tra NASpI e Assegno Unico, molti nuclei con figli a carico si trovano a fare i conti con due prestazioni INPS che si sommano, ma che si calcolano con criteri completamente diversi. Come riportato da Tutto Lavoro 24, sempre più famiglie italiane in cui un genitore è rimasto senza lavoro chiedono come orientarsi tra indennità di disoccupazione e assegno per i figli, due sostegni che insieme possono fare la differenza sul bilancio familiare, ma che vanno calcolati caso per caso.Non esiste una cifra unica valida per tutti: l’importo della NASpI dipende dalla retribuzione degli ultimi anni di lavoro, mentre l’Assegno Unico varia in base all’ISEE del nucleo e al numero di figli. Proviamo a fare chiarezza su come funzionano i due strumenti e su quale possa essere, in concreto, il sostegno mensile per una famiglia con un genitore disoccupato a settembre.Indice dei contenutiNASpI a settembre 2026: come funziona il calcolo per chi ha perso il lavoroAssegno Unico settembre 2026: importi, maggiorazioni e ISEENASpI più Assegno Unico: quanto può arrivare a una famiglia con un genitore disoccupatoDomande frequenti su NASpI e Assegno Unico a settembre 2026NASpI a settembre 2026: come funziona il calcolo per chi ha perso il lavoroLa NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi perde involontariamente il lavoro. Per accedervi servono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del lavoro, pena la perdita del diritto alle mensilità arretrate.L’importo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni: si applica il 75% fino a una soglia di riferimento di 1.480,30 euro mensili, mentre sulla parte di stipendio che supera questa soglia si aggiunge il 25% della differenza. Il risultato non può comunque superare un massimale mensile di circa 1.575,42 euro. Un aspetto che molti disoccupati scoprono solo dopo qualche mese è la cosiddetta decurtazione: dal sesto mese di percezione, l’assegno si riduce del 3% ogni mese, quindi chi riceve la NASpI da tempo vede l’importo scendere gradualmente. La durata massima della prestazione è pari alla metà delle settimane lavorate nei quattro anni precedenti, con un tetto di 24 mesi.Per chi sta seguendo il calendario dei pagamenti di questo mese, può essere utile consultare la guida dedicata al pagamento NASpI di settembre 2026, così come il calendario completo dei pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date di accredito di tutte le principali prestazioni. Assegno Unico settembre 2026: importi, maggiorazioni e ISEEMentre la NASpI sostiene il reddito di chi ha perso il lavoro, l’Assegno Unico e Universale accompagna le famiglie con figli a carico indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. L’importo è strettamente legato all’ISEE in corso di validità: con un ISEE fino a 17.468,51 euro spetta l’importo massimo, pari a 203,80 euro al mese per ogni figlio minorenne. Man mano che l’ISEE sale, la cifra scende progressivamente fino a un ISEE di 46.582,71 euro, oltre il quale (o in assenza di ISEE presentato) l’importo minimo garantito è di 58,30 euro mensili per figlio minorenne (valori 2026, Circolare INPS n. 7/2026, Allegato 1).A questi importi base si aggiungono diverse maggiorazioni, pensate proprio per le situazioni più delicate, come quella di una famiglia che perde una fonte di reddito. Tra le principali:Figli con disabilità under 21: maggiorazione di 99,10 euro mensili per disabilità media, 110,60 euro per disabilità grave e 122,30 euro per non autosufficienza, indipendentemente dall’ISEE;Famiglie con 4 o più figli: maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese per l’intero nucleo, non per singolo figlio;Entrambi i genitori lavoratori: maggiorazione fino a 34,90 euro per ogni figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, poi decrescente e pari a zero oltre 46.582,71 euro (non spetta per i figli tra 18 e 21 anni);Madri under 21: maggiorazione di 23,30 euro per figlio.A settembre i pagamenti dell’Assegno Unico ai beneficiari in corso, senza variazioni, arrivano il 21 e 22 settembre, secondo il calendario INPS 2026 (messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025), mentre per le nuove domande la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione. Tutti i dettagli sulle date di questo mese sono raccolti nella pagina dedicata al pagamento dell’Assegno Unico di settembre 2026. NASpI più Assegno Unico: quanto può arrivare a una famiglia con un genitore disoccupatoLe due prestazioni, NASpI e Assegno Unico, sono pienamente cumulabili: non esiste alcuna incompatibilità tra l’indennità di disoccupazione e il sostegno per i figli a carico. Questo significa che in una famiglia dove un genitore percepisce la NASpI e l’altro continua a lavorare (o entrambi sono senza occupazione), l’importo complessivo che arriva ogni mese è dato dalla somma dei due assegni, calcolati però su basi completamente diverse.Facciamo un esempio realistico, senza pretesa di validità generale visto che ogni situazione va calcolata caso per caso. Immaginiamo una famiglia con due figli minori, in cui un genitore ha perso il lavoro dopo una retribuzione media di circa 1.400 euro mensili: la NASpI lorda si aggirerebbe intorno ai 1.000-1.050 euro al mese nei primi cinque mesi, per poi ridursi gradualmente con il meccanismo del 3%. Se il nucleo ha un ISEE contenuto, entro la soglia dei 17.468,51 euro, l’Assegno Unico per i due figli porterebbe in più 407,60 euro mensili (2 x 203,80), che possono salire con eventuali maggiorazioni. Il totale, in questo scenario, si collocherebbe orientativamente tra i 1.300 e i 1.500 euro mensili, ma si tratta di un range indicativo: ogni famiglia ha una situazione contributiva e reddituale diversa.Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio l’ISEE: chi perde il lavoro spesso vede calare il reddito familiare, ma l’ISEE in corso di validità continua a basarsi sui redditi dell’anno precedente, finché non viene aggiornato. Presentare un nuovo ISEE corrente, che tiene conto della variazione di reddito degli ultimi mesi, può quindi far salire sensibilmente l’importo dell’Assegno Unico, avvicinandolo alla soglia massima di 203,80 euro per figlio. È uno dei motivi per cui, dopo la perdita del lavoro, vale la pena verificare tempestivamente la propria posizione ISEE, anche in vista dei conguagli e degli arretrati che l’INPS eroga nei mesi successivi. FontiCircolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 (importi e soglie ISEE dell’Assegno Unico 2026)Allegato 1 alla Circolare INPS n. 7/2026 (tabella degli importi mensili 2026 per fascia ISEE)D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (istituzione dell’Assegno Unico e Universale)Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 (calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026)Domande frequenti su NASpI e Assegno Unico a settembre 2026 NASpI e Assegno Unico si possono percepire insieme?Sì, le due prestazioni sono pienamente cumulabili. La NASpI sostiene il reddito del genitore disoccupato, mentre l’Assegno Unico spetta indipendentemente dalla condizione lavorativa, purché ci siano figli a carico.La NASpI incide sull’importo dell’Assegno Unico?La NASpI non è esclusa dal calcolo dell’ISEE, quindi rientra tra i redditi considerati per determinare l’indicatore. Tuttavia, la perdita del lavoro spesso comporta una riduzione complessiva del reddito familiare, motivo per cui aggiornare l’ISEE con la situazione corrente può far aumentare l’importo dell’Assegno Unico.Quanto dura la NASpI nel 2026?La durata massima è di 24 mesi e corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di percezione (dall’ottavo mese per chi ha almeno 55 anni alla data della domanda).Quando arriva il pagamento dell’Assegno Unico a settembre 2026?Per i beneficiari già in pagamento senza variazioni, l’accredito avviene il 21 e 22 settembre, secondo il calendario INPS 2026. Per le nuove domande presentate ad agosto, la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana di settembre.Come si calcola l’importo esatto spettante a una famiglia?Non esiste una cifra fissa valida per tutti: l’importo dipende dalla retribuzione degli ultimi quattro anni per la NASpI e dall’ISEE aggiornato del nucleo per l’Assegno Unico. Il calcolo preciso va effettuato caso per caso sulla base della posizione contributiva e reddituale della famiglia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI-Pagina-web.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 10:00:002026-09-29 10:25:59NASpI e Assegno Unico, Quanto Può Prendere a Settembre una Famiglia Disoccupata?
NOTIZIEContributi INPS: aumentano gli interessi su rateazioni e sanzioni civiliL’INPS, con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, ha comunicato un aumento che riguarda migliaia di aziende, professionisti e lavoratori autonomi con una posizione contributiva aperta. La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha infatti innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il cosiddetto TUR (ex “tasso ufficiale di riferimento”). Dal 16 settembre 2026 il nuovo tasso è pari al 2,65%.Si tratta di un dato tecnico, ma con conseguenze molto concrete: l’INPS utilizza infatti questo tasso come parametro di riferimento per calcolare gli interessi di dilazione e differimento sui contributi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, oltre alle sanzioni civili previste per i versamenti omessi o tardivi. In pratica, chi chiede una nuova rateazione INPS dal 16 settembre 2026 o chi si trova con contributi arretrati non ancora regolarizzati dovrà fare i conti con un costo leggermente più alto. Le rateazioni già concesse, invece, non cambiano.Indice dei contenutiCosa prevede la circolare INPS n. 98/2026Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPSRateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardoChi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionistiCosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attivaDomande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioniCosa prevede la circolare INPS n. 98/2026Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, l’INPS ha recepito la decisione della BCE del giorno precedente, illustrando le ricadute operative sul sistema previdenziale. Il documento chiarisce che l’aumento di 25 punti base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali incide su due ambiti specifici della gestione dei contributi INPS: da un lato la misura dell’interesse di dilazione e di differimento applicato agli importi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dall’altro l’entità delle sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.Il legame tra sanzioni civili e tasso di riferimento della BCE non è una novità: è previsto fin dal testo originario dell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, in vigore dal 2001. L’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha invece rimodulato le misure dal 1° settembre 2024: ha introdotto la sanzione ridotta al solo tasso BCE per chi regolarizza spontaneamente entro 120 giorni, la nuova lettera b-bis) sulle riduzioni in caso di accertamento d’ufficio e le modifiche ai commi 10 e 15. È il richiamo diretto al tasso BCE, contenuto nella norma, a spiegare perché una decisione presa a Francoforte si traduca, quasi immediatamente, in un costo diverso per chi ha rapporti debitori con l’INPS. Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPSIl tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è il costo a cui le banche possono ottenere liquidità dalla Banca Centrale Europea per periodi brevi. Per anni è stato conosciuto in Italia come TUR, il “tasso ufficiale di riferimento”, ed è tuttora uno dei parametri più usati dalla pubblica amministrazione per calcolare interessi, more e sanzioni collegate a debiti e dilazioni. Non è un dettaglio tecnico riservato agli addetti ai lavori: ogni volta che la BCE lo modifica, come accaduto il 10 settembre 2026, l’effetto si propaga automaticamente a tutte le formule di calcolo che lo richiamano, incluse quelle dell’INPS.In parole semplici, l’INPS non fissa in autonomia il costo del denaro per chi rateizza i contributi o paga in ritardo: si appoggia a un indicatore esterno, deciso dalla politica monetaria europea. Quando il tasso sale, come è successo ora portandolo al 2,65%, sale automaticamente anche l’onere per chi ha rapporti debitori aperti con l’ente previdenziale, senza che sia necessaria una nuova norma specifica: basta l’aggiornamento del parametro di riferimento richiamato dalla legge. Attenzione però: il 2,65% è il tasso BCE “grezzo”, non la percentuale che si paga davvero. La legge prevede infatti delle maggiorazioni fisse: 2 punti per l’interesse di dilazione e differimento, 5,5 punti per la sanzione civile da omissione. I tassi effettivi sono quindi più alti, come illustrato nei paragrafi seguenti. Rateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026Chi intende chiedere una rateazione dei contributi INPS deve tenere presente che, per le domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026, l’interesse di dilazione sale al 4,65% annuo (tasso BCE 2,65% più la maggiorazione fissa di 2 punti). Fino al 15 settembre era del 4,40%. In concreto significa che, a parità di importo dilazionato, il costo complessivo di una nuova rateazione risulta leggermente superiore rispetto a prima dell’aumento.Le rateazioni già in corso non cambiano: come avviene a ogni variazione del tasso BCE, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modifiche e mantengono l’interesse fissato al momento della domanda. Il rialzo, quindi, non ha effetto retroattivo sulle rate residue di chi ha già ottenuto la dilazione.La stessa logica vale per il differimento dei versamenti, cioè la possibilità di posticipare una scadenza contributiva: anche in questo caso l’interesse dovuto si adegua al 4,65% annuo e, precisa la circolare, il nuovo tasso viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026. Per chi sta valutando una dilazione, conoscere questi meccanismi di calcolo può fare la differenza nella scelta del numero di rate più adatto. Su questo tema può essere utile approfondire come funziona la rateazione dei debiti con l’INPS fino a 60 rate (fino a 36 rate mensili per debiti entro 500.000 euro, fino a 60 oltre tale soglia, secondo il regolamento illustrato dalla circolare INPS n. 60/2026), uno degli strumenti più utilizzati da aziende e professionisti per gestire i contributi arretrati senza compromettere la liquidità. Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardoL’altro fronte toccato dalla circolare INPS n. 98/2026 riguarda le sanzioni civili, cioè le maggiorazioni previste quando i contributi non vengono versati nei termini o vengono versati in misura inferiore al dovuto. L’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 disciplina proprio questi casi, distinguendo tra omissione ed evasione contributiva, e per l’omissione prevede un calcolo ancorato al tasso di riferimento della BCE, secondo le misure rimodulate dal decreto-legge n. 19/2024.Il meccanismo è quindi lo stesso descritto per le rateazioni: più sale il tasso di riferimento, più sale la sanzione applicata ai versamenti tardivi o omessi. Queste le misure in vigore dal 16 settembre 2026, come risultano dall’applicazione dell’articolo 116 al nuovo tasso BCE:FattispecieMisura annuaTetto massimoOmissione contributiva (contributi risultanti dalle denunce, versati in ritardo o non versati)8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovutiOmissione regolarizzata spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni2,65% (solo tasso BCE, senza maggiorazione)40% dei contributi dovutiEvasione contributiva (contributi occultati con denunce omesse o infedeli)30% (misura fissa, non legata al tasso BCE)60% dei contributi dovutiEvasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 30 giorni8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovutiEvasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 90 giorni10,15% (2,65% + 7,5 punti)40% dei contributi dovutiInteresse di dilazione e differimento (nuove domande)4,65% (2,65% + 2 punti)–Rispetto al periodo precedente, in cui il tasso BCE era al 2,40%, l’aumento è di 0,25 punti percentuali su ciascuna misura collegata al tasso di riferimento. Per chi ha contributi non versati, questo si traduce in un costo aggiuntivo contenuto ma reale, che cresce con l’importo e con la durata del ritardo. Chi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionistiL’aggiornamento del tasso non riguarda solo le grandi imprese. Sono coinvolti tutti i soggetti con una posizione contributiva presso l’INPS: datori di lavoro con dipendenti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni, professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione Separata, oltre a chi gestisce lavoratori domestici. In generale, chiunque abbia contributi arretrati da regolarizzare o intenda chiedere una nuova dilazione all’ente previdenziale sente l’effetto della variazione del tasso BCE, sia pure in misura contenuta.Le realtà più esposte sono quelle con debiti contributivi consistenti che devono ancora chiedere una dilazione su più annualità, dove anche un incremento di un quarto di punto percentuale, applicato su importi elevati, può tradursi in una differenza economica non trascurabile nel corso del piano di rientro. Cosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attivaDi fronte a un aumento, seppure contenuto, degli interessi di dilazione e delle sanzioni civili, diventa importante monitorare con attenzione la propria posizione contributiva presso l’INPS. Chi ha una rateazione già avviata può stare tranquillo: il piano resta quello notificato, con il tasso fissato al momento della domanda. Chi invece sta valutando di richiederne una dovrebbe considerare che le domande presentate dal 16 settembre 2026 vengono calcolate con l’interesse di dilazione al 4,65%. Chi ha omissioni recenti, infine, ha convenienza a regolarizzare spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza e in unica soluzione: in quel caso la sanzione civile si ferma al solo tasso BCE del 2,65%, invece dell’8,15%.Mantenere la posizione contributiva in regola non è solo una questione di costi immediati: incide anche sul percorso previdenziale futuro, in un momento in cui il tema dell’età pensionabile è al centro del dibattito politico, come dimostra la discussione sulla proposta di pensione a 64 anni avanzata dal ministro Giorgetti. Avere contributi versati correttamente, senza arretrati che si accumulano, resta la base più solida per programmare il proprio futuro pensionistico.Domande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioniDa quando si applica il nuovo tasso utilizzato dall’INPS?Il nuovo tasso BCE, pari al 2,65%, ha effetto dal 16 settembre 2026, in seguito alla decisione della BCE del 10 settembre 2026 e alla circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026. Da quella data l’interesse di dilazione per le nuove domande è del 4,65% e la sanzione civile per omissione dell’8,15%.Di quanto è aumentato il tasso di riferimento BCE?L’aumento è di 25 punti base rispetto al livello precedente, portando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,65%.Cosa sono le sanzioni civili dell’INPS?Sono le maggiorazioni previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 per i contributi non versati o versati in ritardo. Dal 16 settembre 2026 la sanzione per omissione è pari all’8,15% annuo (tasso BCE 2,65% più 5,5 punti), ridotta al 2,65% se si regolarizza spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione; per l’evasione resta il 30% annuo.L’aumento riguarda anche le rateazioni INPS già attive?No. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiscono modifiche. Il nuovo interesse di dilazione del 4,65% si applica solo alle domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026.Chi deve prestare attenzione a questa novità INPS?Aziende, artigiani, commercianti e professionisti con contributi arretrati, dilazioni in corso o nuove rateazioni da attivare presso l’INPS. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-21 09:00:002026-09-14 19:02:45Contributi INPS: aumentano gli interessi su rateazioni e sanzioni civili