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Vendita di energia fotovoltaica al GSE: come tassare i proventi e dichiararli nel 730 e nel modello Redditi 2026

Se hai installato un impianto fotovoltaico sul tetto di casa e rivendi l’energia prodotta in eccesso al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), probabilmente ti stai chiedendo: devo dichiarare questi guadagni? Come funziona la tassazione dell’energia fotovoltaica nel 2026? E soprattutto, dove li inserisco nel modello 730 o nel Modello Redditi PF?

La risposta dipende da diversi fattori: il tipo di contratto che hai stipulato con il GSE (Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato), la potenza del tuo impianto e se lo utilizzi per uso domestico o per attività d’impresa. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere sulla vendita di energia fotovoltaica al GSE e la sua tassazione nel 2026, con esempi pratici e istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

In breve: I proventi della cessione di energia fotovoltaica al GSE da impianti di potenza fino a 20 kW (uso domestico, persona fisica non imprenditore) costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR e vanno dichiarati nel quadro RL del Modello Redditi PF. Il Modello 730 precompilato non ha un quadro RL: in questo caso devi presentare il Modello Redditi PF o affidare la pratica a un CAF.

Cos’è la cessione di energia fotovoltaica al GSE

Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici è la società pubblica (controllata dal MEF) che in Italia gestisce gli incentivi per le energie rinnovabili e acquista l’energia prodotta dai piccoli produttori privati. Quando installi un impianto fotovoltaico e produci più energia di quanta ne consumi, hai due possibilità principali per “cedere” l’energia in eccesso:

  • Scambio sul Posto (SSP): il meccanismo più comune per impianti domestici. Immetti in rete l’energia non consumata e la “recuperi” in un momento diverso (ad esempio, di notte o d’inverno). Il GSE effettua un conguaglio periodico: se immetti più di quanto prelevi, ricevi un rimborso economico chiamato “contributo in conto scambio”.
  • Ritiro Dedicato (RD): cedi tutta l’energia prodotta (o la parte eccedente) al GSE, che te la paga a un prezzo di mercato definito (prezzo zonale orario o prezzo minimo garantito). Questa modalità è spesso scelta da chi ha impianti più grandi o intende valorizzare al massimo l’energia prodotta.

In entrambi i casi, il GSE eroga dei pagamenti al titolare dell’impianto. Ed è proprio su questi pagamenti che si pone la questione fiscale: sono reddito imponibile? E se sì, come si tassano?

Quando i proventi del fotovoltaico sono tassabili

La normativa di riferimento è contenuta nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici in diverse occasioni, in particolare con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 e con le circolari sugli incentivi del Conto Energia. Il quadro normativo distingue tre situazioni principali in base alla natura del soggetto e alla dimensione dell’impianto.

Prima situazione – Persona fisica non imprenditore, impianto fino a 20 kW: È la fattispecie più frequente, quella del privato cittadino che ha installato i pannelli sul tetto di casa. In questo caso, secondo l’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, i corrispettivi percepiti per la cessione di energia costituiscono redditi diversi. La tassazione avviene con le aliquote progressive IRPEF ordinarie sul reddito netto (corrispettivi meno eventuali costi documentati).

Seconda situazione – Persona fisica imprenditore o impianti di potenza superiore a 20 kW: Quando l’impianto supera i 20 kW o viene utilizzato nell’ambito di un’attività d’impresa, i proventi rientrano nei redditi d’impresa (art. 55 e seguenti del TUIR) e devono essere dichiarati nel quadro RF o RG del Modello Redditi PF. In questo caso è anche necessario avere una Partita IVA per l’attività di produzione e cessione di energia.

Terza situazione – Impianto di potenza fino a 20 kW in regime di Scambio sul Posto: Qui la situazione è peculiare. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo in conto scambio non è sempre imponibile nella sua totalità. La parte che rappresenta un rimborso delle spese di trasporto (le cosiddette componenti tariffarie) non è reddito, mentre la parte economicamente rilevante (il valore dell’energia ceduta superiore a quella prelevata) lo è. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Scambio sul Posto: come funziona la tassazione

Lo Scambio sul Posto è il meccanismo di compensazione energetica gestito dal GSE che consente al proprietario di un impianto fotovoltaico di immettere in rete l’energia prodotta in eccesso e di prelevare energia quando l’impianto non è in produzione. Il GSE calcola annualmente un contributo in conto scambio (Cs) che viene erogato qualora il valore dell’energia immessa superi quello dell’energia prelevata.

Dal punto di vista fiscale, è fondamentale capire la composizione del contributo in conto scambio. Il GSE suddivide il Cs in due componenti principali:

  • Componente a rimborso oneri in bolletta (OsV): rappresenta il rimborso delle spese di rete e degli oneri di sistema sostenuti. Non costituisce reddito imponibile perché è un rimborso di costi effettivi.
  • Ulteriore componente (Uc): è la parte economicamente rilevante, cioè il valore dell’energia netta immessa in rete che eccede il valore dell’energia netta prelevata dalla rete. Questa parte è soggetta a tassazione come reddito diverso.

In pratica, non tutto quello che ti accredita il GSE è reddito tassabile: devi identificare la parte che rappresenta l’ulteriore componente (Uc), perché solo quella va dichiarata. Il GSE ti invia ogni anno una rendicontazione dettagliata in cui sono riportate separatamente le due componenti. Conserva questo documento: ti servirà per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.

Un esempio pratico: supponiamo che Marco abbia un impianto da 6 kW sul tetto di casa e nel 2025 abbia ricevuto dal GSE un contributo in conto scambio totale di 600 euro. Di questi, 380 euro sono la componente a rimborso oneri (OsV) e 220 euro sono l’ulteriore componente (Uc). Nel Modello Redditi PF 2026, Marco dovrà dichiarare come reddito diverso solo i 220 euro, non l’intero importo di 600 euro.

Ritiro Dedicato GSE: come si tassano i corrispettivi

Il Ritiro Dedicato è un meccanismo alternativo allo Scambio sul Posto: invece di compensare l’energia immessa con quella prelevata, il produttore cede direttamente al GSE tutta l’energia prodotta (o la parte eccedente il proprio consumo) a un corrispettivo economico. Il GSE paga mensilmente o trimestralmente l’energia ritirata al prezzo zonale orario (PZO) o, per impianti fino a determinate soglie di potenza, al prezzo minimo garantito.

Dal punto di vista fiscale, i corrispettivi del Ritiro Dedicato per impianti fino a 20 kW gestiti da persone fisiche non imprenditori sono anch’essi classificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR. In questo caso, però, la tassazione riguarda l’intero corrispettivo ricevuto dal GSE (a differenza dello Scambio sul Posto dove solo l’ulteriore componente è imponibile), al netto delle eventuali spese documentate di produzione.

Il calcolo del reddito imponibile segue la regola dei redditi diversi: si parte dai proventi lordi percepiti dal GSE nell’anno (indicati nella comunicazione annuale del GSE) e si sottraggono le spese sostenute per produrli. Attenzione: la deducibilità delle spese richiede documentazione precisa. Non è possibile dedurre in modo forfettario.

Facciamo un altro esempio pratico. Lucia ha un impianto da 10 kW e nel 2025 ha ceduto in Ritiro Dedicato al GSE energia per un corrispettivo complessivo di 1.800 euro. Non avendo sostenuto spese specifiche di produzione deducibili (l’impianto era già completamente ammortizzato e le spese di manutenzione non sono state rilevate), il reddito imponibile è l’intero importo di 1.800 euro. Questi 1.800 euro si sommano agli altri redditi di Lucia e vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie per scaglione.

Conto Energia e incentivi GSE: regime fiscale

Molti impianti fotovoltaici installati tra il 2006 e il 2013 beneficiano degli incentivi previsti dal Conto Energia (dal I al V Conto Energia). Questi incentivi, erogati dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno un trattamento fiscale diverso a seconda della natura del beneficiario.

Per le persone fisiche non imprenditori con impianti fino a 20 kW, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito – con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 e la precedente Risoluzione n. 13/E del 2007 – che la tariffa incentivante del Conto Energia non costituisce reddito imponibile se l’impianto è di potenza non superiore a 20 kW e l’energia prodotta viene prevalentemente autoconsumata. Il ragionamento dell’Agenzia è che, in questo contesto, la produzione di energia non configura un’attività commerciale, ma un’attività di mero godimento di un bene immobile.

Tuttavia, se l’impianto supera i 20 kW oppure se la produzione di energia viene svolta in modo organizzato e continuativo con finalità commerciale, gli incentivi del Conto Energia diventano redditi d’impresa e richiedono Partita IVA e relativa contabilità. È un confine importante che occorre conoscere bene.

Per chi ancora percepisce incentivi dal Conto Energia (il II e III Conto hanno durata 20 anni, quindi alcuni impianti del 2006-2008 sono già fuori incentivo, mentre quelli del 2009-2013 ancora li percepiscono), è fondamentale verificare la propria situazione specifica e come classificare questi proventi nella dichiarazione dei redditi.

Come dichiarare i proventi nel Modello 730 e Redditi PF

Arriviamo alla domanda pratica che più interessa: dove e come si dichiarano i proventi della cessione di energia fotovoltaica al GSE?

La risposta chiave è questa: i redditi diversi derivanti dalla cessione di energia (sia in Scambio sul Posto che in Ritiro Dedicato) non possono essere dichiarati nel Modello 730. Il Modello 730, infatti, è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati e non consente di indicare redditi diversi derivanti da attività produttive non abituali. Per questo tipo di redditi, è obbligatorio utilizzare il Modello Redditi PF (ex Unico Persone Fisiche).

Ci sono però due possibilità concrete:

  • Modello 730 + Modello Redditi integrativo: se hai già presentato il 730 per i redditi da lavoro/pensione, puoi presentare in aggiunta il Modello Redditi PF limitatamente ai quadri aggiuntivi (tra cui il quadro RL) per dichiarare i proventi fotovoltaici. Questa integrazione è possibile entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello d’imposta.
  • Solo Modello Redditi PF: presenti direttamente il Modello Redditi PF (che contiene tutti i quadri, compreso il quadro RL) e non utilizzi il 730. Questa è la soluzione più semplice se hai più fonti di reddito da dichiarare nel Modello Redditi.

In entrambi i casi, ti consigliamo di rivolgerti a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per compilare correttamente la dichiarazione. Gli operatori CAF conoscono bene la normativa e possono guidarti nella scelta del modello più adatto e nella compilazione corretta del quadro RL. Puoi approfondire anche le detrazioni nel 730 per ottimizzare la tua dichiarazione complessiva.

Quadro RL: istruzioni per la compilazione

Il quadro RL del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi diversi. È qui che vanno inseriti i proventi della cessione di energia fotovoltaica. Vediamo come si compila passo dopo passo.

La sezione rilevante è la sezione I del quadro RL, intitolata “Redditi diversi”. All’interno di questa sezione, i proventi della cessione di energia fotovoltaica al GSE vanno indicati con il codice 9 nella colonna 1 (tipo reddito), che identifica i “redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR” (redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e, per estensione applicativa, dalla cessione di energia da impianti non commerciali).

In dettaglio, le colonne da compilare sono:

  • Colonna 1 (tipo reddito): inserisci il codice appropriato. Per i proventi da cessione di energia fotovoltaica di impianti fino a 20 kW da parte di persone fisiche non imprenditori, il codice corretto è quello che identifica i redditi diversi non classificabili altrimenti – verifica nelle istruzioni ufficiali del Modello Redditi PF dell’anno d’imposta corrente, perché le codifiche possono subire aggiornamenti annuali.
  • Colonna 2 (ammontare lordo): indica il totale dei proventi percepiti dal GSE nell’anno d’imposta 2025. Per lo Scambio sul Posto, inserisci solo l’ulteriore componente (Uc) dal rendiconto GSE; per il Ritiro Dedicato, inserisci l’intero corrispettivo ricevuto.
  • Colonna 3 (spese): indica le spese sostenute e documentate per produrre quel reddito (manutenzione, riparazioni, ecc.). Se non hai spese documentate, la colonna rimane a zero.
  • Colonna 4 (reddito): è la differenza tra colonna 2 e colonna 3, ovvero il reddito netto imponibile.

Un consiglio pratico: conserva sempre tutta la documentazione relativa al tuo impianto fotovoltaico, inclusi i rendiconti annuali del GSE, le fatture di manutenzione e i contratti con il GSE (Convenzione di Scambio sul Posto o Contratto di Ritiro Dedicato). Questa documentazione è essenziale sia per compilare correttamente la dichiarazione che per rispondere a eventuali richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Puoi consultare l’Ecobonus 2026 e le detrazioni per il risparmio energetico per scoprire ulteriori agevolazioni fiscali legate agli impianti di energia rinnovabile.

Esempi pratici di calcolo e dichiarazione

Per rendere ancora più chiaro come funziona la tassazione dell’energia fotovoltaica nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), ecco tre scenari pratici che rispecchiano le situazioni più comuni.

ScenarioImpiantoProvento GSE lordo 2025Parte imponibileDove dichiaro
Mario, Scambio sul Posto6 kW, domestico500 euro (Cs totale)150 euro (solo Uc)Quadro RL, Modello Redditi PF
Laura, Ritiro Dedicato10 kW, domestico1.800 euro1.800 euro (intero)Quadro RL, Modello Redditi PF
Giovanni, Conto Energia + SSP8 kW, II Conto Energia2.400 euro incentivo + 200 euro SSP UcSolo 200 euro (incentivo esente per <20 kW)Quadro RL, solo Uc SSP

Come si vede dalla tabella, il caso più favorevole è quello di Giovanni: l’incentivo del Conto Energia (2.400 euro) non è tassabile perché l’impianto è sotto i 20 kW e per uso domestico, mentre solo la parte economica dello Scambio sul Posto (200 euro) va dichiarata. In questo caso, l’impatto fiscale è minimo ma la dichiarazione va comunque presentata.

Per calcolare l’imposta IRPEF effettiva dovuta sui proventi fotovoltaici, ricorda che questi si sommano agli altri tuoi redditi. Le aliquote IRPEF 2026 per scaglioni di reddito (anno d’imposta 2025) sono le seguenti:

Scaglione di redditoAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

Fonte: Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) – le aliquote IRPEF si applicano al reddito complessivo del contribuente.

Quando serve la Partita IVA per il fotovoltaico

Uno degli aspetti più delicati della fiscalità del fotovoltaico riguarda la necessità o meno di aprire una Partita IVA. La risposta dipende principalmente dalla potenza dell’impianto e dalla natura dell’attività.

Secondo la normativa vigente e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, non è necessaria la Partita IVA nelle seguenti situazioni:

  • Persona fisica non imprenditore con impianto fotovoltaico di potenza nominale non superiore a 20 kW
  • L’energia prodotta viene prevalentemente autoconsumata e solo l’eccedenza viene ceduta al GSE
  • L’attività di cessione di energia non ha carattere di imprenditorialità (non è organizzata sistematicamente per fini commerciali)
  • I proventi sono dichiarati come redditi diversi nel quadro RL del Modello Redditi PF

La Partita IVA diventa obbligatoria quando si verifica almeno una di queste condizioni:

  • La potenza dell’impianto supera i 20 kW
  • L’attività di produzione e vendita di energia ha carattere abituale e organizzato (elementi di imprenditorialità)
  • L’impianto è installato su un immobile strumentale all’attività d’impresa già svolta
  • Il soggetto è già un imprenditore individuale o una società e l’impianto è connesso all’attività

Se ti trovi in una situazione borderline (ad esempio hai un impianto da 18-20 kW e stai valutando un ampliamento), è fondamentale consultare un professionista prima di prendere decisioni. Un errore di classificazione può comportare sanzioni significative e l’accertamento di IVA non versata per gli anni precedenti. Per approfondire l’apertura di una Partita IVA e le sue implicazioni fiscali, il CAF Centro Fiscale offre consulenza personalizzata: contattaci per un preventivo.

Se invece sei già un professionista con Partita IVA in regime forfettario e hai installato un impianto fotovoltaico sul tetto dello studio o dell’abitazione, la situazione è ulteriormente complessa: occorre valutare se l’impianto è strumentale all’attività o se ha natura puramente residenziale, per determinare se i proventi rientrano nel forfettario o vanno dichiarati separatamente.

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Domande frequenti sulla tassazione del fotovoltaico

Abbiamo risposto sopra alle domande più frequenti. Se la tua situazione è diversa o hai dubbi specifici sulla tua dichiarazione dei redditi, il consiglio è sempre quello di rivolgerti a un esperto. La normativa sul fotovoltaico è complessa e in continua evoluzione, e un errore nella dichiarazione può costare molto di più di una consulenza professionale.

Ricorda inoltre che puoi beneficiare di importanti detrazioni fiscali legate all’energia rinnovabile: l’Ecobonus 2026 prevede detrazioni dal 50% al 65% per interventi di risparmio energetico, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici in determinate condizioni. E se stai valutando pannelli fotovoltaico plug and play, anche in questo caso esistono agevolazioni specifiche da non perdere. Per le questioni connesse all’energia e agli incentivi statali, puoi anche verificare le opportunità del Conto Termico 3.0.

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