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Tag Archivio per: osteopata professione sanitaria

Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e Forfettario

regime forfettario partita iva

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 nel 2026 non è più la semplice compilazione di un modulo: la riclassificazione delle attività economiche entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha cambiato il codice da utilizzare, mentre sul fronte IVA la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito un punto che molti davano per scontato al contrario: le prestazioni dell’osteopata, pur professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018, restano imponibili al 22% e vanno fatturate elettronicamente.

Il risultato è che molte guide ancora online riportano informazioni superate, a partire dal vecchio codice 86.90.29 indicato erroneamente come attuale. Un errore che può generare fatture sbagliate, contributi calcolati male e comunicazioni omesse.

In questa guida affrontiamo i quattro nodi che chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve conoscere prima di iniziare: il codice ATECO corretto, il trattamento IVA (perché oggi si applica il 22% e non l’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, e cosa potrebbe cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026), la previdenza in Gestione Separata INPS e gli adempimenti di fatturazione elettronica e Sistema TS, con le regole che valgono davvero nel 2026. Se cerchi un quadro d’insieme valido per tutte le professioni sanitarie, trovi il confronto completo nella nostra guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari 2026.

Indice dei contenuti

  1. Codice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passato
  2. IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10
  3. Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienza
  4. Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%
  5. Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026
  6. Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passo
  7. Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitari
  8. Domande frequenti sulla partita IVA osteopata
  9. Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro Fiscale

Codice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passato

Il codice ATECO è la sigla numerica con cui l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT classificano l’attività economica che svolgi: serve a identificare il tipo di lavoro, incide sul coefficiente di redditività nel forfettario e su diversi adempimenti. Per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 il codice corretto e vigente è 86.96.09.

Fino al 2024 l’osteopata veniva inquadrato nel codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007 (“altri servizi sanitari n.c.a.”), un contenitore generico che raccoglieva professioni molto diverse tra loro. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: il vecchio 86.90.29 non va più indicato come codice attuale, ma solo come riferimento storico.

Un punto che tranquillizza chi ha già la partita IVA aperta: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Non devi presentare nulla per “convertire” il tuo vecchio codice, ci ha pensato l’amministrazione finanziaria. La variazione facoltativa resta possibile solo se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi: in quel caso serve una comunicazione di variazione dati, che è opportuno far preparare a un professionista.

Il coefficiente di redditività resta legato al vecchio codice: perché

Qui arriva il dettaglio tecnico più cercato e meno spiegato. L’allegato 4 della Legge 190/2014, cioè la tabella che associa a ogni attività il coefficiente di redditività del regime forfettario, è ancora scritto in ATECO 2007. Il decreto che dovrà riscriverla in ATECO 2025 (previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2025) non è ancora stato emanato.

In pratica significa che, anche se il tuo codice attuale è 86.96.09, per individuare il coefficiente devi risalire al codice ATECO 2007 corrispondente (l’ex 86.90.29, non più attuale). Il risultato per l’osteopata è comunque un coefficiente del 78%, quello previsto per le attività professionali. È un passaggio di raccordo che genera confusione ma non cambia il risultato finale.

Per un confronto completo tra i codici delle varie figure sanitarie puoi consultare la nostra tabella aggiornata sui codici ATECO delle professioni sanitarie 2026, utile soprattutto se svolgi più attività o se hai una doppia abilitazione.

IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10

È il nodo più delicato per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025. L’osteopata è una professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018 (art. 7), con il profilo definito dal DPR 131/2021. Molti ne deducono che le sue prestazioni siano esenti IVA come quelle di fisioterapisti e psicologi, in base all’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972. Non è così, almeno per ora.

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero della Salute (nota n. 69401 del 4 novembre 2025), ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata «allo stato non possono beneficiare dell’esenzione». Manca il requisito soggettivo: l’esenzione spetta solo alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) oppure individuate dal decreto Salute-MEF del 17 maggio 2002. L’osteopata non rientra in nessuna delle due categorie, perché l’iter attuativo della L. 3/2018 (equipollenza dei titoli pregressi e albo) non era stato completato.

Cosa significa in pratica per le tue fatture

  • Regime ordinario: IVA al 22% su tutte le prestazioni ai pazienti, anche quelle con finalità terapeutica. Niente dicitura «operazione esente art. 10 n. 18»
  • Nessun pro-rata: non avendo operazioni esenti, l’osteopata in ordinario detrae l’IVA sugli acquisti secondo le regole generali
  • Regime forfettario: la fattura è senza IVA per la natura del regime (codice natura N2.2), non per esenzione sanitaria. Resta dovuta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro
  • Lato paziente: la spesa non è detraibile come spesa sanitaria nel 730, perché secondo la Risoluzione non rientra tra quelle documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria
  • Docenze, consulenze, collaborazioni editoriali: imponibili al 22% come prima, quindi la distinzione tra attività sanitaria e non sanitaria oggi non cambia l’aliquota

Immagina che Luca, osteopata in regime ordinario, tratti al mattino un paziente con lombalgia e nel pomeriggio tenga una lezione in un corso per massaggiatori sportivi: entrambe le fatture riportano l’IVA al 22%. Se Luca fosse in forfettario, entrambe uscirebbero senza IVA, ma per effetto del regime e non dell’art. 10.

Lo scenario può cambiare: DPCM 25 marzo 2026 ed elenchi speciali

Il quadro normativo è in movimento. Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri di equipollenza dei titoli pregressi e di valutazione dell’esperienza professionale: proprio il passaggio che la Risoluzione indicava come mancante. Dal 14 settembre 2026 gli osteopati possono chiedere l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP.

Attenzione però: alla data di pubblicazione di questa guida nessun nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione, né è stato emanato il decreto Salute-MEF che inserisca l’osteopata tra le prestazioni esenti. Fino a quel momento la regola prudente è applicare il 22%: chi fattura in esenzione si espone a un accertamento per IVA non versata, con sanzioni e interessi. Se hai già una posizione aperta con impostazione «esente», conviene farla riesaminare subito. Il tema è approfondito per tutte le figure sanitarie nella guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026; per il tuo caso specifico prenota un appuntamento con i nostri consulenti: un inquadramento sbagliato si trascina su centinaia di fatture.

Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienza

Il regime forfettario osteopata è la scelta più frequente per chi avvia l’attività. È un regime agevolato in cui non si calcolano analiticamente i costi: il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78%, e su quella base si paga un’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti delle nuove iniziative (non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o professionale, anche in forma associata, e non essere una mera prosecuzione di un lavoro dipendente precedente).

I limiti da rispettare nel 2026

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno precedente
  • Oltre 100.000 euro nel corso dell’anno: uscita immediata dal regime, con IVA dovuta dall’operazione che supera la soglia
  • 20.000 euro come tetto massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente (soglia valida per 2025 e 2026, art. 1 c. 12 L. 207/2024 come modificato dall’art. 1 c. 27 L. 199/2025)

Quest’ultimo limite interessa moltissimi osteopati che affiancano la libera professione a un impiego dipendente, magari part-time in una struttura: attenzione, la soglia è 35.000 euro e non i 30.000 euro previsti dal testo base della norma, spesso ancora citati online.

Un vantaggio pratico non trascurabile: nel forfettario non si applica l’IVA per la natura stessa del regime, quindi l’imponibilità al 22% chiarita dalla Risoluzione 9/E/2026 non incide sul prezzo finale al paziente. La fattura esce senza IVA con codice natura N2.2, esattamente come per qualsiasi altro forfettario. Ricorda però che non si tratta di un’esenzione sanitaria: la spesa non diventa detraibile per il paziente. Per capire se il forfettario conviene davvero nella tua situazione, il confronto con il regime ordinario va fatto sui numeri reali: il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima dell’apertura.

Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%

Chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esiste infatti una cassa previdenziale privata dedicata agli osteopati: la Gestione Separata, istituita dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995, è il fondo che accoglie i professionisti senza cassa di categoria.

Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Cambiare codice non sposta la posizione previdenziale.

I valori aggiornati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 sono i seguenti:

  • Aliquota piena 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria
  • Aliquota ridotta 24% per chi è già assicurato ad altra gestione obbligatoria o è titolare di pensione
  • Minimale annuo 18.808 euro: sotto questo reddito l’anno non è accreditato per intero ai fini pensionistici
  • Massimale annuo 122.295 euro: oltre questa soglia non si versano ulteriori contributi

I contributi si versano con il modello F24 agli stessi termini delle imposte sui redditi, in acconto e saldo. È inoltre prevista la rivalsa del 4% sul cliente, facoltativa: puoi esporla in fattura e, se lo fai, concorre a formare il compenso imponibile.

La riduzione contributiva del 35%: perché non ti spetta

È l’errore più diffuso nelle guide online per osteopati e fisioterapisti. La riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 per chi aderisce al forfettario riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Non si applica in Gestione Separata, quindi non spetta agli osteopati, in nessun caso e a prescindere dal regime fiscale scelto.

Confidare su uno sconto inesistente significa sottostimare il carico contributivo di oltre un terzo: su 30.000 euro di reddito imponibile parliamo di migliaia di euro di differenza. Meglio saperlo prima di fissare il tuo tariffario.

Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e permette all’Agenzia delle Entrate di precompilare il modello 730 con le detrazioni per spese mediche. I soggetti obbligati all’invio sono individuati dai decreti del Ministero dell’Economia (DM 31 luglio 2015, 1° settembre 2016 e 22 novembre 2019): medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, biologi e gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie istituiti con il DM Salute 13 marzo 2018, come fisioterapisti, logopedisti, podologi e dietisti.

L’osteopata non compare in questi elenchi e la Risoluzione 9/E/2026 lo conferma indirettamente: le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili attraverso il Sistema TS. Di conseguenza, nel 2026 l’osteopata non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, nemmeno dopo l’apertura degli elenchi speciali del 14 settembre 2026, finché un decreto non lo includerà espressamente tra i soggetti obbligati.

Fattura elettronica obbligatoria, anche verso i pazienti privati

Qui il ragionamento si ribalta rispetto alle altre professioni sanitarie. Il divieto di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018 e art. 9-bis DL 135/2018, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025) riguarda appunto le prestazioni sanitarie. Poiché per l’Agenzia delle Entrate quelle dell’osteopata non sono qualificabili come tali, la Risoluzione conclude che «dovrà essere emessa la fattura elettronica».

  • L’osteopata emette fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, compresi i pazienti privati: codice destinatario 0000000 e copia di cortesia in PDF
  • Vale anche in regime forfettario: dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie
  • Fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione; l’omessa o tardiva fatturazione elettronica è sanzionata come una fattura mai emessa
  • Verso strutture sanitarie, studi associati, società sportive e aziende la fattura elettronica era comunque già obbligatoria

Se in futuro scatterà l’obbligo Sistema TS: le regole da conoscere

Se con l’iscrizione agli elenchi speciali un futuro decreto includerà gli osteopati tra i soggetti obbligati, valgono le regole già in vigore per le altre professioni sanitarie: dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025), quindi le spese 2026 andrebbero trasmesse entro il 1° febbraio 2027; e con l’obbligo TS scatterebbe anche il divieto di fattura elettronica verso i pazienti. Gli aspetti pratici sono approfonditi nella guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata 2026 tra albo e Sistema TS.

Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passo

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 è gratuito come adempimento, ma richiede scelte tecniche che condizionano gli anni successivi. Vediamo i passaggi che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce per te, dall’inizio alla fine.

  1. Analisi preliminare: verifica dei requisiti per il forfettario, stima dei compensi attesi, controllo di eventuali redditi da lavoro dipendente e della soglia dei 35.000 euro
  2. Scelta del regime fiscale: simulazione a confronto tra forfettario al 15% (o 5%) e regime ordinario, considerando costi reali e contributi
  3. Attribuzione del codice ATECO corretto: 86.96.09, con eventuali codici secondari se svolgi anche docenza o consulenza
  4. Apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate con il modello di inizio attività e definizione della data di decorrenza
  5. Iscrizione alla Gestione Separata INPS e impostazione del calendario contributivo (acconti e saldo su F24)
  6. Configurazione della fatturazione elettronica via SdI, obbligatoria anche verso i pazienti privati: IVA al 22% in regime ordinario, senza IVA (codice N2.2) in forfettario, più il monitoraggio delle novità su elenchi speciali e Sistema TS

Ogni passaggio contiene una scelta che può costare cara se sbagliata: una data di apertura anticipata di poche settimane, ad esempio, può farti perdere un anno intero di aliquota agevolata al 5%. Per questo la procedura non va improvvisata: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione telematica, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitari

Questo articolo è dedicato alla figura dell’osteopata, ma molti dubbi sono comuni a tutte le professioni sanitarie. Abbiamo preparato due guide più ampie per chi vuole approfondire:

  • Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: la guida generale con il confronto tra casse previdenziali, codici ATECO 2025 e regimi fiscali di tutte le figure sanitarie
  • IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: l’analisi completa dell’esenzione art. 10 n. 18, di chi ne ha diritto e dei casi, come l’osteopata, in cui si applica il 22%

Se eserciti anche un’altra professione sanitaria o hai una doppia abilitazione, il quadro contributivo cambia: conviene verificarlo con un consulente prima di aprire la posizione.

Domande frequenti sulla partita IVA osteopata

Qual è il codice ATECO corretto per l’osteopata nel 2026?

Il codice vigente è 86.96.09 della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e oggi va citato solo come riferimento storico: le posizioni già aperte sono state riclassificate d’ufficio.

Le prestazioni dell’osteopata sono esenti IVA?

No, allo stato. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata non beneficiano dell’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, perché la professione non rientra tra quelle soggette a vigilanza ex art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie né è stata individuata dal decreto Salute-MEF. In regime ordinario si applica l’IVA al 22% su tutte le prestazioni; in forfettario la fattura è senza IVA per la natura del regime. Il quadro potrà cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026 e l’apertura degli elenchi speciali, ma solo con un nuovo intervento normativo o di prassi.

L’osteopata forfettario ha diritto alla riduzione contributiva del 35%?

No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta soltanto ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. L’osteopata versa alla Gestione Separata INPS, dove questa agevolazione non esiste: l’aliquota 2026 è del 26,07%, ridotta al 24% per chi ha altra copertura previdenziale o è pensionato.

L’osteopata deve inviare i dati al Sistema TS?

No, nel 2026 l’osteopata non rientra tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: non compare nei decreti MEF che individuano gli obbligati e, secondo la Risoluzione 9/E/2026, le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili tramite il Sistema TS. Se un futuro decreto includerà gli osteopati, l’invio sarà annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027).

L’osteopata deve emettere fattura elettronica ai pazienti?

Sì. Il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025, riguarda solo le prestazioni sanitarie; secondo la Risoluzione 9/E/2026 quelle dell’osteopata non lo sono, quindi va emessa fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, pazienti privati inclusi, con codice destinatario 0000000 e copia di cortesia. Vale anche per i forfettari, obbligati alla fattura elettronica dal 1° gennaio 2024.

Qual è il coefficiente di redditività per l’osteopata in regime forfettario?

Il coefficiente è del 78%: su 30.000 euro di compensi incassati, il reddito imponibile è di 23.400 euro, da cui si deducono i contributi INPS versati. L’allegato 4 della L. 190/2014 è ancora redatto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 corrispondente, in attesa del decreto che aggiornerà la tabella all’ATECO 2025.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro Fiscale

Gestire correttamente una partita IVA osteopata ATECO 2025 significa tenere insieme quattro pezzi che devono combaciare: il codice 86.96.09, il corretto trattamento IVA (22% in regime ordinario, come chiarito dalla Risoluzione 9/E/2026, senza esenzione art. 10), i contributi alla Gestione Separata INPS senza illusioni su sconti inesistenti e la fattura elettronica via SdI verso tutti i clienti, pazienti compresi. Un errore in uno solo di questi passaggi si propaga su tutta l’attività.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni i professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua situazione, ti forniamo un preventivo personalizzato e ci occupiamo di ogni adempimento, dalla pratica di apertura alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA da osteopata? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento e ricevere una consulenza dedicata.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 13:00:002026-09-13 08:09:47Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e Forfettario

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