PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariCodice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.Indice dei contenutiCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroTabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteLa cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOGestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaErrori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieDomande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieAssistenza per la tua partita IVA sanitariaCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaIl codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroFino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteEcco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficienteFisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOÈ l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.ENPAM → medici e odontoiatriENPAP → psicologi e psicoterapeutiENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAV → veterinariGestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassaMerita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteMoltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.Due chiarimenti pratici che valgono oro:Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieNel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieQual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA sanitariaScegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 11:53:292026-09-19 11:13:54Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)