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Tag Archivio per: bonus maternità

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Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La maternità obbligatoria e la maternità facoltativa sono due tutele fondamentali per le lavoratrici che aspettano un figlio, ma funzionano in modo molto diverso. La prima garantisce 5 mesi di astensione retribuita all’80%, la seconda (chiamata tecnicamente congedo parentale) offre ulteriori mesi al 30% (con eccezioni nel 2026). In questa guida ti spieghiamo le differenze, gli importi aggiornati, come funziona la maternità anticipata e come fare domanda all’INPS.

Indice dei contenuti

  1. Maternità obbligatoria: come funziona
  2. Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5
  3. Maternità facoltativa (congedo parentale)
  4. Maternità anticipata: gravidanza a rischio
  5. Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa
  6. Importi e indennità 2026
  7. Come fare domanda INPS
  8. Maternità per autonome e libere professioniste
  9. Bonus e agevolazioni collegati alla maternità
  10. FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

Maternità obbligatoria: come funziona

La maternità obbligatoria (o congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro che la legge impone a tutte le lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e dopo il parto. È disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e ha una durata complessiva di 5 mesi.

La formula standard prevede:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto
  • 3 mesi dopo il parto

Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, pagata dall’INPS (molti contratti collettivi prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro). Il congedo è obbligatorio: il datore di lavoro non può far lavorare la dipendente durante questo periodo, e la lavoratrice non può rinunciarvi.

Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5

La legge offre alla lavoratrice la possibilità di spostare parte del congedo prima del parto al periodo successivo. Esistono due opzioni di flessibilità:

Formula 1+4

Con questa opzione, la lavoratrice si astiene 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Serve un certificato medico del ginecologo e del medico competente aziendale che attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino.

Formula 0+5

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, questa formula permette di lavorare fino al giorno del parto e fruire di tutti i 5 mesi di congedo dopo la nascita. Anche in questo caso servono le certificazioni mediche che confermino l’idoneità al lavoro fino al termine della gravidanza.

La scelta della formula va comunicata al datore di lavoro e all’INPS con la domanda di maternità. È una decisione personale che dipende dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative.

Maternità facoltativa (congedo parentale)

Quella che comunemente viene chiamata “maternità facoltativa” è in realtà il congedo parentale, un’astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori (madre e padre) per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.

Ecco le caratteristiche principali:

  • Durata: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3)
  • Età del figlio: fruibile fino ai 12 anni del bambino
  • Retribuzione base: 30% della retribuzione media giornaliera per un massimo di 6 mesi complessivi tra i due genitori (fino ai 6 anni del figlio)
  • Novità 2026: le prime 3 mensilità di congedo parentale sono indennizzate all’80% della retribuzione (2 mensilità all’80% già dal 2024, la terza aggiunta nel 2025 e confermata nel 2026)

A differenza della maternità obbligatoria, il congedo parentale è facoltativo: la lavoratrice o il lavoratore può scegliere se e quando fruirne.

Maternità anticipata: gravidanza a rischio

La maternità anticipata è un’ulteriore forma di tutela che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro prima dei canonici 2 mesi precedenti il parto. Può essere concessa in due casi:

Gravidanza a rischio

Se la gravidanza presenta complicazioni o patologie che mettono a rischio la salute della madre o del bambino, il medico della ASL (o la Direzione Territoriale del Lavoro) può disporre l’astensione anticipata. La domanda si presenta alla ASL con il certificato del ginecologo. L’indennità è sempre all’80%.

Condizioni di lavoro a rischio

Se le mansioni svolte sono pericolose o faticose (lavori che espongono a sostanze chimiche, lavoro notturno, trasporto pesi, lavoro in piedi per lungo tempo) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Anche in questo caso l’indennità è all’80% della retribuzione.

Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa

Per capire immediatamente le differenze tra maternità obbligatoria e facoltativa, ecco una tabella riepilogativa:

CaratteristicaMaternità obbligatoriaMaternità facoltativa (congedo parentale)
ObbligatorietàObbligatoria per leggeFacoltativa
Durata5 mesiFino a 6 mesi per genitore (max 10-11 per coppia)
Indennità80% della retribuzione30% (80% per le prime 3 mensilità nel 2026)
QuandoPrima e dopo il partoFino ai 12 anni del figlio
Chi ne ha dirittoSolo la madreEntrambi i genitori
ContributiFigurativi pieniFigurativi ridotti
DomandaObbligatoria INPSFacoltativa INPS

Importi e indennità 2026

Gli importi delle indennità di maternità nel 2026 sono calcolati sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo:

  • Maternità obbligatoria: 80% della retribuzione media giornaliera. Per le lavoratrici dipendenti, molti CCNL prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro
  • Congedo parentale – prime 3 mensilità: 80% della retribuzione (novità 2025-2026, prima era solo al 30%)
  • Congedo parentale – mensilità successive: 30% della retribuzione fino al sesto mese complessivo tra i genitori, poi senza indennità (salvo reddito basso)
  • Maternità anticipata: 80% della retribuzione, come la maternità obbligatoria

Un esempio pratico: se la retribuzione lorda mensile è di 1.800 euro, durante la maternità obbligatoria percepirai circa 1.440 euro lordi al mese (80%). Durante il congedo parentale ordinario, l’indennità scende a circa 540 euro al mese (30%), ma per le prime 3 mensilità nel 2026 resta a 1.440 euro (80%).

Come fare domanda INPS

La domanda di maternità va presentata all’INPS prima dell’inizio del congedo. Ecco i passaggi:

  1. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
  2. Cerca il servizio: “Domanda di maternità/paternità – congedo obbligatorio e parentale”
  3. Inserisci i dati della gravidanza: data presunta del parto, certificato medico, scelta della formula (2+3, 1+4 o 0+5)
  4. Indica il periodo richiesto: date di inizio e fine congedo
  5. Allega la documentazione: certificato del ginecologo
  6. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo

La domanda va presentata almeno 2 mesi prima della data presunta del parto. In alternativa al portale, puoi rivolgerti al Contact Center INPS (803 164) o a un patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione della domanda.

Dopo il parto, hai 30 giorni per comunicare all’INPS la data effettiva di nascita del bambino e gli estremi anagrafici.

Maternità per autonome e libere professioniste

Le tutele della maternità non riguardano solo le lavoratrici dipendenti. Anche le lavoratrici autonome e le libere professioniste hanno diritto a un’indennità di maternità, con alcune differenze:

Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici)

  • Indennità per 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto)
  • Importo: 80% del salario minimo giornaliero (non della retribuzione effettiva)
  • Non è obbligatorio astenersi dal lavoro
  • Domanda all’INPS

Libere professioniste con cassa di previdenza

  • Indennità erogata dalla propria cassa professionale (es. ENPAM per medici, INARCASSA per architetti, Cassa Forense per avvocati)
  • Importo: generalmente l’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato
  • Durata: 5 mesi
  • Domanda alla propria cassa, non all’INPS

Per le partite IVA in regime forfettario, l’indennità è calcolata sul reddito convenzionale (minimale INPS) e la domanda va presentata alla Gestione Separata INPS.

Bonus e agevolazioni collegati alla maternità

Oltre all’indennità di maternità, nel 2026 puoi accedere a diverse agevolazioni per i neo-genitori:

  • Bonus mamme: esonero contributivo per le lavoratrici madri con 2+ figli
  • Assegno unico universale: contributo mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni, importo variabile in base all’ISEE
  • Bonus nido: contributo fino a 3.600 euro annui per le rette degli asili nido
  • Detrazioni fiscali: detrazione per figli a carico nel modello 730

Per una panoramica completa su tutti i congedi disponibili per i genitori, consulta la nostra guida al congedo parentale 2026.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

La maternità obbligatoria spetta anche con contratto a tempo determinato?

Sì, le lavoratrici con contratto a tempo determinato hanno gli stessi diritti. Se il contratto scade durante il congedo, l’indennità INPS continua fino al termine del periodo di maternità.

Posso lavorare durante la maternità obbligatoria?

No, è vietato. Il congedo di maternità è obbligatorio sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro. L’unica eccezione è la formula 0+5, che permette di lavorare fino al giorno del parto con certificazione medica.

Il padre ha diritto alla maternità obbligatoria?

Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (retribuiti al 100%), da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita. In casi particolari (morte o grave malattia della madre, abbandono), il padre può fruire del congedo di maternità al posto della madre.

La maternità facoltativa si può prendere a ore?

Sì, dal 2013 il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (50% dell’orario giornaliero), oltre che a giornate intere o in modo continuativo. La modalità oraria va concordata con il datore di lavoro.

Come si calcola l’indennità di maternità per chi ha più lavori?

Se hai più rapporti di lavoro, l’indennità viene calcolata sulla retribuzione di ciascun rapporto. Devi presentare domanda separata per ogni datore di lavoro.

Posso chiedere la NASPI dopo la maternità?

Sì, se ti dimetti entro il primo anno di vita del figlio, le dimissioni sono considerate “per giusta causa” e hai diritto alla NASPI. Attenzione: le dimissioni in maternità devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

Hai bisogno di aiuto con la domanda di maternità?

Tra maternità obbligatoria, facoltativa, anticipata e le novità del 2026, orientarsi non è semplice. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della domanda INPS, nella scelta della formula più conveniente e nella richiesta di tutti i bonus collegati alla maternità.

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    Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:00:002026-05-31 16:57:50Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi
    MATERNITA', PATRONATO

    Sostituzione Maternità 2026: Sgravi Contributivi Anche nel Periodo di Affiancamento

    Maternità INPS CAF Udine

    Quando una lavoratrice dipendente va in congedo di maternità, il datore di lavoro ha spesso necessità di assumere un sostituto per garantire la continuità operativa. La legge italiana non solo consente questa possibilità, ma la incentiva con un significativo sgravio contributivo del 50% disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a tutela della maternità e della paternità). La novità rilevante del 2026 riguarda l’estensione di questo beneficio al periodo di affiancamento, ovvero quella fase in cui il sostituto viene formato e lavora contemporaneamente alla lavoratrice assente o in procinto di assentarsi. Questa guida analizza nel dettaglio il funzionamento dello sgravio, i requisiti da rispettare, la procedura INPS per richiederlo e i vantaggi concreti per le aziende.

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    Indice dei contenuti

    1. Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001
    2. Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento
    3. Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio
    4. Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe
    5. Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle
    6. Procedura INPS per richiedere lo sgravio
    7. Cumulabilità con altri incentivi assuntivi
    8. Differenze rispetto alla normativa precedente
    9. Consigli pratici per datori di lavoro

    Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001

    Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità — costituisce la fonte normativa principale dello sgravio contributivo per assunzione di sostituti di maternità. L’articolo 4 di tale decreto prevede espressamente che i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possano beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a proprio carico quando assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio o in altri casi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalla legge.

    La norma si inserisce in un quadro legislativo più ampio orientato a tutelare sia le lavoratrici madri sia la continuità operativa delle piccole imprese, che spesso non dispongono delle risorse per coprire un’assenza prolungata senza supporto economico. Lo sgravio del 50% riguarda esclusivamente la quota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore rimane invariata. Si tratta quindi di un beneficio rilevante soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni dove il costo del lavoro incide in modo significativo sui bilanci.

    Il decreto è stato oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che ha emanato circolari e messaggi per chiarire l’ambito applicativo della norma. In particolare, la circolare INPS n. 109/2000 e successivi messaggi amministrativi hanno precisato modalità di calcolo e procedure operative per la fruizione del beneficio.

    Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento

    La principale novità del 2026 riguarda l’estensione dello sgravio contributivo al periodo di affiancamento, ovvero quella fase temporanea in cui il sostituto lavora contemporaneamente alla lavoratrice che si appresta ad assentarsi o che sta per rientrare. Questa possibilità, che in passato aveva generato incertezze interpretative, è ora espressamente riconosciuta e disciplinata.

    L’affiancamento è una prassi aziendale fondamentale: consente al nuovo assunto di apprendere le mansioni specifiche dall’esperienza diretta della lavoratrice uscente, riducendo i tempi di inserimento e garantendo una maggiore qualità del servizio. Dal punto di vista operativo, questo periodo si caratterizza per la compresenza in azienda sia della lavoratrice originaria sia del sostituto. La questione controversa era se, in questa fase, il datore di lavoro potesse già applicare lo sgravio contributivo sul contratto del sostituto.

    L’orientamento prevalente confermato per il 2026 è che lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene mentre la lavoratrice da sostituire è ancora in servizio per garantire il passaggio di consegne. Il presupposto fondamentale è che il contratto del sostituto sia esplicitamente stipulato “in sostituzione” della dipendente in procinto di assentarsi per congedo di maternità o congedo parentale, con indicazione del nome della lavoratrice sostituita e del periodo di astensione previsto.

    Questo chiarimento riveste una particolare importanza per le piccole imprese che, per garantire la produttività, devono formare il sostituto con congruo anticipo rispetto all’inizio effettivo dell’assenza. Prima di questa interpretazione estensiva, alcuni datori di lavoro rinunciavano all’affiancamento pur di non incorrere in contestazioni sulla legittimità dello sgravio.

    Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio

    Per accedere allo sgravio contributivo per sostituzione maternità, il datore di lavoro deve soddisfare una serie di requisiti previsti dalla normativa. È fondamentale verificarli prima di procedere con l’assunzione del sostituto per evitare il rischio di dover restituire le agevolazioni fruite indebitamente.

    Dimensione aziendale: il limite dei 20 dipendenti

    Il requisito principale è la dimensione aziendale: meno di 20 dipendenti. Questo limite va calcolato al momento dell’assunzione del sostituto e si riferisce al numero medio di dipendenti occupati nell’unità produttiva o nell’azienda nel semestre precedente all’assunzione. È importante notare che:

    • Si contano tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall’orario (full time e part time, con ponderazione proporzionale)
    • Sono esclusi dal computo apprendisti, lavoratori in congedo parentale, lavoratori assunti con contratti di inserimento e disabili
    • La lavoratrice sostituita è comunque conteggiata ai fini del calcolo della soglia dei 20 dipendenti
    • Superare la soglia dopo l’assunzione del sostituto non fa perdere il diritto allo sgravio già acquisito per il periodo corrente

    Tipo di contratto del sostituto

    Il sostituto deve essere assunto con contratto a tempo determinato stipulato “in sostituzione” della lavoratrice assente. Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

    • La causale esplicita di sostituzione (“sostituisce la sig.ra X in congedo di maternità”)
    • Il nome della lavoratrice sostituita
    • Il periodo di riferimento dell’astensione prevista
    • La data di inizio del rapporto di lavoro e la durata prevista

    In alternativa al contratto a tempo determinato, è possibile stipulare un contratto a tempo indeterminato con il sostituto: in questo caso lo sgravio si applica comunque per il periodo effettivo di sostituzione, ma la sua gestione amministrativa è più complessa e richiede particolare attenzione nella comunicazione con l’INPS.

    Posizione contributiva e DURC regolare

    Il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare:

    • DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento dell’assunzione e durante tutto il periodo di fruizione dello sgravio
    • Assenza di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro e previdenza
    • Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

    Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe

    Lo sgravio contributivo del 50% ha una durata massima ben definita dalla normativa. Comprendere i limiti temporali è essenziale per pianificare correttamente la gestione del personale sostitutivo.

    Durata ordinaria: fino a 12 mesi

    Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione con un limite massimo di 12 mesi. Il computo della durata tiene conto del periodo effettivo in cui il sostituto è in servizio in sostituzione della lavoratrice assente. Se la lavoratrice rientra anticipatamente, lo sgravio cessa con il suo rientro. Se invece l’assenza si prolunga (ad esempio perché la lavoratrice usufruisce prima del congedo obbligatorio e poi del congedo parentale facoltativo), lo sgravio può continuare fino al termine dei 12 mesi complessivi.

    Inclusione del periodo di affiancamento nel computo dei 12 mesi

    Con la chiarificazione per il 2026, il periodo di affiancamento è incluso nel computo dei 12 mesi massimi di sgravio. Questo significa che se il sostituto inizia a lavorare in affiancamento 30 giorni prima dell’inizio effettivo del congedo di maternità, quei 30 giorni vengono conteggiati nel periodo massimo di 12 mesi durante i quali si applica lo sgravio.

    Pertanto, il datore di lavoro deve calibrare attentamente il periodo di affiancamento in relazione alla durata prevista dell’assenza: un affiancamento troppo lungo potrebbe “ridurre” il periodo residuo durante il quale beneficiare dello sgravio durante l’assenza effettiva.

    Proroga in caso di congedo parentale consecutivo

    Una specificazione importante riguarda il caso in cui, al termine del congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), la lavoratrice usufruisca anche del congedo parentale (fino a 6 mesi per la madre entro i primi 6 anni di vita del figlio). In questo scenario:

    • Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione complessivo, fino al limite di 12 mesi
    • Non è necessaria una nuova assunzione o una nuova richiesta all’INPS per il periodo di congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio
    • È sufficiente comunicare all’INPS la proroga dell’assenza tramite gli strumenti telematici disponibili

    Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle

    Per comprendere il vantaggio economico concreto dello sgravio contributivo del 50%, è utile analizzare alcuni esempi pratici con calcoli dettagliati. Il risparmio effettivo dipende dalla retribuzione del sostituto e dal livello contrattuale applicato.

    Base di calcolo: i contributi previdenziali a carico del datore

    I principali contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel settore privato, applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti (CCNL commercio, terziario, servizi), includono indicativamente:

    Voce contributivaAliquota datoreNote
    IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)~23,81%Principale voce previdenziale
    Disoccupazione NASpI1,61%Include contributo addizionale T.D.
    INAIL (infortuni)VariabileNon soggetto a sgravio
    Fondo Garanzia TFR0,20%Piccole imprese
    Maternità e sostegno al reddito~0,46%Incluse varie voci minori
    TOTALE contributi datore (approssimativo)~28-30%Senza INAIL

    Esempio 1: Impiegata amministrativa (livello C1 commercio)

    Supponiamo di assumere un sostituto per una impiegata amministrativa con questi parametri:

    VoceImporto mensile
    Retribuzione lorda mensile sostituto1.700 euro
    Contributi datore ordinari (~29%)493 euro
    Contributi datore con sgravio 50%246,50 euro
    Risparmio mensile246,50 euro
    Risparmio su 12 mesi2.958 euro

    Esempio 2: Addetta alle vendite (livello D commercio)

    VoceImporto mensile
    Retribuzione lorda mensile sostituto1.450 euro
    Contributi datore ordinari (~29%)420,50 euro
    Contributi datore con sgravio 50%210,25 euro
    Risparmio mensile210,25 euro
    Risparmio su 12 mesi2.523 euro

    Nota importante: I valori sopra indicati sono approssimativi e a titolo esemplificativo. Le aliquote contributive effettive variano in base al contratto collettivo applicato, alla qualifica del lavoratore, al settore produttivo e ad eventuali altre agevolazioni applicabili. Per un calcolo preciso, rivolgiti al CAF Centro Fiscale o a un consulente del lavoro.

    Procedura INPS per richiedere lo sgravio

    La fruizione dello sgravio contributivo per sostituzione maternità non richiede una domanda preventiva all’INPS: il datore di lavoro può applicare direttamente la riduzione contributiva del 50% a partire dal primo periodo di paga successivo all’assunzione del sostituto. Tuttavia, esistono adempimenti precisi che devono essere rispettati scrupolosamente.

    Step 1: comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (COB)

    Prima di procedere con l’assunzione, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) tramite il portale regionale del lavoro o il sistema UNILAV, specificando la causale “sostituzione”. La comunicazione deve essere inviata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (o lo stesso giorno per urgenze documentate).

    Step 2: indicazione nel flusso UniEmens

    Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens (ex DM10). Il datore di lavoro, o il consulente del lavoro che lo assiste, deve indicare nel flusso telematico il corretto codice di agevolazione per la sostituzione di maternità. I codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono gestiti dall’INPS e possono variare: è indispensabile verificare il codice corretto con il patronato CAF o con un consulente del lavoro aggiornato sulle disposizioni vigenti al momento dell’assunzione.

    Step 3: documentazione da conservare

    Il datore di lavoro deve conservare tutta la documentazione a supporto dello sgravio per eventuali verifiche ispettive:

    • Contratto di assunzione del sostituto con causale esplicita di sostituzione
    • Certificato medico attestante la gravidanza o il periodo di congedo della lavoratrice sostituita
    • Domanda di congedo presentata dalla lavoratrice all’INPS
    • Provvedimento INPS di riconoscimento del congedo (se disponibile)
    • Comunicazioni COB di assunzione e cessazione del sostituto
    • Buste paga del sostituto con evidenza dello sgravio applicato
    • Flussi UniEmens relativi al periodo di fruizione dello sgravio

    Step 4: gestione della cessazione dello sgravio

    Al termine del periodo di sostituzione (rientro della lavoratrice, scadenza del contratto del sostituto o decorso dei 12 mesi), il datore di lavoro deve cessare di applicare il codice di sgravio nel flusso UniEmens. In caso di rientro anticipato della lavoratrice, è necessario:

    • Comunicare la variazione all’INPS tramite i canali telematici disponibili
    • Regolarizzare eventuali periodi già denunciati con lo sgravio in eccesso
    • Gestire il contratto del sostituto (proroga, trasformazione o risoluzione) secondo le disposizioni contrattuali

    Cumulabilità con altri incentivi assuntivi

    Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di cumulare lo sgravio per sostituzione maternità con altri incentivi previsti dalla normativa vigente. La risposta varia a seconda dell’incentivo specifico e richiede una valutazione caso per caso.

    Principio generale di non cumulabilità

    In linea generale, la normativa prevede il divieto di cumulo di incentivi che abbiano la medesima natura (riduzione contributiva) sullo stesso lavoratore per lo stesso periodo. Pertanto, lo sgravio per sostituzione maternità non può essere cumulato con altri sgravi contributivi che operino sulla stessa base imponibile.

    Eccezioni e casi particolari

    IncentivoCumulabile con sgravio maternità?Note
    Esonero contributivo giovani under 35NOStesso tipo di agevolazione
    Incentivo assunzione disoccupati di lunga durataNOSgravio contributivo sovrapposto
    Incentivo assunzione lavoratori in mobilitàNODa verificare con INPS
    Deduzioni IRAP per lavoratrici madri/lavoratori giovaniSÌDiversa natura (deduzione fiscale)
    Bonus Mamme (decontribuzione lavoratrice)SÌRiguarda la lavoratrice, non il sostituto
    Crediti d’imposta formazione 4.0SÌDiversa natura

    Nota: il Bonus Mamme lavoratrici 2026 (decontribuzione per madri con 2 o più figli) riguarda la quota contributiva a carico della lavoratrice madre, non del sostituto. I due benefici operano su soggetti diversi e sono quindi pienamente cumulabili nel senso che possono coesistere nella stessa azienda.

    Differenze rispetto alla normativa precedente

    La chiarificazione 2026 in merito allo sgravio durante il periodo di affiancamento rappresenta un’evoluzione interpretativa rispetto alla prassi amministrativa precedente. È utile riepilogare le principali differenze per comprendere come questa novità cambi concretamente la gestione dei sostituti di maternità.

    AspettoPrima del 2026Dal 2026
    Sgravio durante affiancamentoIncerto / negato in alcuni casiRiconosciuto
    Decorrenza sgravioDalla data di inizio congedoDalla data di assunzione sostituto
    Compresenza lavoratrice e sostitutoProblematicaConsentita
    Durata massima sgravio12 mesi (solo congedo)12 mesi (affiancamento + congedo)
    Rischio contestazioni INPSAltoRidotto

    Questa evoluzione normativa è particolarmente apprezzata dalle piccole imprese artigiane, commerciali e di servizi che, in precedenza, si trovavano di fronte a un dilemma: o rinunciare all’affiancamento (con rischio di perdita di know-how) o rischiare contestazioni sullo sgravio. Il chiarimento del 2026 elimina questa incertezza e consente una pianificazione più serena della sostituzione.

    Consigli pratici per datori di lavoro

    Ecco una serie di raccomandazioni operative per i datori di lavoro che devono gestire una sostituzione di maternità nel 2026, sfruttando al massimo lo sgravio contributivo disponibile.

    1. Pianifica con anticipo il periodo di affiancamento

    Non aspettare gli ultimi giorni prima dell’inizio del congedo per cercare il sostituto. Una buona prassi è iniziare la ricerca del sostituto almeno 2 mesi prima del congedo previsto. Questo consente di:

    • Selezionare il profilo più adatto con più calma
    • Garantire un affiancamento efficace di 4-6 settimane
    • Trasferire tutte le competenze e i contatti necessari
    • Iniziare a beneficiare dello sgravio durante l’affiancamento stesso

    2. Redigi il contratto con la causale corretta

    Il contratto di assunzione del sostituto deve essere redatto con cura: la causale di sostituzione deve essere chiara e indicare espressamente il nome della lavoratrice sostituita e il periodo previsto di assenza. Un contratto mal redatto può portare alla revoca dello sgravio in caso di ispezione. Affidati a un consulente del lavoro o al patronato per la stesura del contratto.

    3. Verifica la tua posizione rispetto alla soglia dei 20 dipendenti

    Prima di procedere, conta attentamente i dipendenti e verifica di essere sotto la soglia dei 20 lavoratori. Ricorda che il calcolo va effettuato sul semestre precedente all’assunzione del sostituto, considerando la media mensile dei dipendenti occupati.

    4. Tieni aggiornato il DURC

    Un DURC irregolare comporta la perdita del diritto allo sgravio per tutto il periodo di irregolarità. Verifica regolarmente la tua posizione contributiva e intervieni tempestivamente in caso di scoperture o irregolarità.

    5. Coordina con il consulente del lavoro il flusso UniEmens

    L’applicazione dello sgravio nel flusso UniEmens richiede la conoscenza dei codici specifici e delle modalità di calcolo previste dall’INPS. È fondamentale che il consulente del lavoro che gestisce le paghe sia aggiornato sulle disposizioni in vigore per il 2026 ed inserisca correttamente i dati nel sistema.

    Se hai dubbi su questi adempimenti o hai bisogno di assistenza nella gestione della sostituzione maternità, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza. Per le pratiche INPS legate alla maternità, come la domanda di NASPI (se pertinente), l’ISEE per accedere ad altri benefici, o la gestione del 730, il nostro patronato offre assistenza completa.

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    Domande Frequenti sulla Sostituzione di Maternità

    Quanti dipendenti deve avere l’azienda per accedere allo sgravio sostituzione maternità?

    L’azienda deve avere meno di 20 dipendenti. Il calcolo viene effettuato sulla media mensile dei dipendenti occupati nel semestre precedente all’assunzione del sostituto. Sono esclusi dal computo apprendisti, disabili e lavoratori in congedo.

    Lo sgravio del 50% si applica anche durante il periodo di affiancamento?

    Si, dal 2026 lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene durante un periodo di affiancamento in cui la lavoratrice e ancora in servizio. E fondamentale che il contratto riporti esplicitamente la causale di sostituzione con il nome della lavoratrice da sostituire.

    Qual e la durata massima dello sgravio per sostituzione maternita?

    La durata massima e di 12 mesi. Questo periodo include sia il tempo di affiancamento che il periodo effettivo di assenza della lavoratrice. Se l’assenza si prolunga con il congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio, lo sgravio continua fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi.

    Come si richiede lo sgravio all’INPS?

    Non e richiesta una domanda preventiva all’INPS. Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens inserendo il codice di agevolazione corretto. E fondamentale conservare tutta la documentazione (contratto del sostituto, certificato medico, domanda di congedo) per eventuali verifiche ispettive.

    Lo sgravio per sostituzione maternita e cumulabile con il Bonus Mamme 2026?

    Si, i due benefici sono compatibili perche operano su soggetti diversi. Lo sgravio maternita riguarda i contributi a carico del datore di lavoro sul sostituto; il Bonus Mamme riguarda i contributi a carico della lavoratrice madre. Possono quindi coesistere nella stessa azienda senza vincoli di cumulabilita.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con le pratiche INPS legate alla maternità, compresi sgravi contributivi, domande di congedo e indennità. Il nostro patronato offre supporto completo per datori di lavoro e lavoratrici.

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      CAF

      Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      La maternità obbligatoria e la maternità facoltativa sono due tutele fondamentali per le lavoratrici che aspettano un figlio, ma funzionano in modo molto diverso. La prima garantisce 5 mesi di astensione retribuita all’80%, la seconda (chiamata tecnicamente congedo parentale) offre ulteriori mesi al 30% (con eccezioni nel 2026). In questa guida ti spieghiamo le differenze, gli importi aggiornati, come funziona la maternità anticipata e come fare domanda all’INPS.

      Indice dei contenuti

      1. Maternità obbligatoria: come funziona
      2. Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5
      3. Maternità facoltativa (congedo parentale)
      4. Maternità anticipata: gravidanza a rischio
      5. Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa
      6. Importi e indennità 2026
      7. Come fare domanda INPS
      8. Maternità per autonome e libere professioniste
      9. Bonus e agevolazioni collegati alla maternità
      10. FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

      Maternità obbligatoria: come funziona

      La maternità obbligatoria (o congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro che la legge impone a tutte le lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e dopo il parto. È disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e ha una durata complessiva di 5 mesi.

      La formula standard prevede:

      • 2 mesi prima della data presunta del parto
      • 3 mesi dopo il parto

      Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, pagata dall’INPS (molti contratti collettivi prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro). Il congedo è obbligatorio: il datore di lavoro non può far lavorare la dipendente durante questo periodo, e la lavoratrice non può rinunciarvi.

      Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5

      La legge offre alla lavoratrice la possibilità di spostare parte del congedo prima del parto al periodo successivo. Esistono due opzioni di flessibilità:

      Formula 1+4

      Con questa opzione, la lavoratrice si astiene 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Serve un certificato medico del ginecologo e del medico competente aziendale che attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino.

      Formula 0+5

      Introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, questa formula permette di lavorare fino al giorno del parto e fruire di tutti i 5 mesi di congedo dopo la nascita. Anche in questo caso servono le certificazioni mediche che confermino l’idoneità al lavoro fino al termine della gravidanza.

      La scelta della formula va comunicata al datore di lavoro e all’INPS con la domanda di maternità. È una decisione personale che dipende dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative.

      Maternità facoltativa (congedo parentale)

      Quella che comunemente viene chiamata “maternità facoltativa” è in realtà il congedo parentale, un’astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori (madre e padre) per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.

      Ecco le caratteristiche principali:

      • Durata: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3)
      • Età del figlio: fruibile fino ai 12 anni del bambino
      • Retribuzione base: 30% della retribuzione media giornaliera per un massimo di 6 mesi complessivi tra i due genitori (fino ai 6 anni del figlio)
      • Novità 2026: le prime 3 mensilità di congedo parentale sono indennizzate all’80% della retribuzione (2 mensilità all’80% già dal 2024, la terza aggiunta nel 2025 e confermata nel 2026)

      A differenza della maternità obbligatoria, il congedo parentale è facoltativo: la lavoratrice o il lavoratore può scegliere se e quando fruirne.

      Maternità anticipata: gravidanza a rischio

      La maternità anticipata è un’ulteriore forma di tutela che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro prima dei canonici 2 mesi precedenti il parto. Può essere concessa in due casi:

      Gravidanza a rischio

      Se la gravidanza presenta complicazioni o patologie che mettono a rischio la salute della madre o del bambino, il medico della ASL (o la Direzione Territoriale del Lavoro) può disporre l’astensione anticipata. La domanda si presenta alla ASL con il certificato del ginecologo. L’indennità è sempre all’80%.

      Condizioni di lavoro a rischio

      Se le mansioni svolte sono pericolose o faticose (lavori che espongono a sostanze chimiche, lavoro notturno, trasporto pesi, lavoro in piedi per lungo tempo) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Anche in questo caso l’indennità è all’80% della retribuzione.

      Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa

      Per capire immediatamente le differenze tra maternità obbligatoria e facoltativa, ecco una tabella riepilogativa:

      CaratteristicaMaternità obbligatoriaMaternità facoltativa (congedo parentale)
      ObbligatorietàObbligatoria per leggeFacoltativa
      Durata5 mesiFino a 6 mesi per genitore (max 10-11 per coppia)
      Indennità80% della retribuzione30% (80% per le prime 3 mensilità nel 2026)
      QuandoPrima e dopo il partoFino ai 12 anni del figlio
      Chi ne ha dirittoSolo la madreEntrambi i genitori
      ContributiFigurativi pieniFigurativi ridotti
      DomandaObbligatoria INPSFacoltativa INPS

      Importi e indennità 2026

      Gli importi delle indennità di maternità nel 2026 sono calcolati sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo:

      • Maternità obbligatoria: 80% della retribuzione media giornaliera. Per le lavoratrici dipendenti, molti CCNL prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro
      • Congedo parentale – prime 3 mensilità: 80% della retribuzione (novità 2025-2026, prima era solo al 30%)
      • Congedo parentale – mensilità successive: 30% della retribuzione fino al sesto mese complessivo tra i genitori, poi senza indennità (salvo reddito basso)
      • Maternità anticipata: 80% della retribuzione, come la maternità obbligatoria

      Un esempio pratico: se la retribuzione lorda mensile è di 1.800 euro, durante la maternità obbligatoria percepirai circa 1.440 euro lordi al mese (80%). Durante il congedo parentale ordinario, l’indennità scende a circa 540 euro al mese (30%), ma per le prime 3 mensilità nel 2026 resta a 1.440 euro (80%).

      Come fare domanda INPS

      La domanda di maternità va presentata all’INPS prima dell’inizio del congedo. Ecco i passaggi:

      1. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
      2. Cerca il servizio: “Domanda di maternità/paternità – congedo obbligatorio e parentale”
      3. Inserisci i dati della gravidanza: data presunta del parto, certificato medico, scelta della formula (2+3, 1+4 o 0+5)
      4. Indica il periodo richiesto: date di inizio e fine congedo
      5. Allega la documentazione: certificato del ginecologo
      6. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo

      La domanda va presentata almeno 2 mesi prima della data presunta del parto. In alternativa al portale, puoi rivolgerti al Contact Center INPS (803 164) o a un patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione della domanda.

      Dopo il parto, hai 30 giorni per comunicare all’INPS la data effettiva di nascita del bambino e gli estremi anagrafici.

      Maternità per autonome e libere professioniste

      Le tutele della maternità non riguardano solo le lavoratrici dipendenti. Anche le lavoratrici autonome e le libere professioniste hanno diritto a un’indennità di maternità, con alcune differenze:

      Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici)

      • Indennità per 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto)
      • Importo: 80% del salario minimo giornaliero (non della retribuzione effettiva)
      • Non è obbligatorio astenersi dal lavoro
      • Domanda all’INPS

      Libere professioniste con cassa di previdenza

      • Indennità erogata dalla propria cassa professionale (es. ENPAM per medici, INARCASSA per architetti, Cassa Forense per avvocati)
      • Importo: generalmente l’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato
      • Durata: 5 mesi
      • Domanda alla propria cassa, non all’INPS

      Per le partite IVA in regime forfettario, l’indennità è calcolata sul reddito convenzionale (minimale INPS) e la domanda va presentata alla Gestione Separata INPS.

      Bonus e agevolazioni collegati alla maternità

      Oltre all’indennità di maternità, nel 2026 puoi accedere a diverse agevolazioni per i neo-genitori:

      • Bonus mamme: esonero contributivo per le lavoratrici madri con 2+ figli
      • Assegno unico universale: contributo mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni, importo variabile in base all’ISEE
      • Bonus nido: contributo fino a 3.600 euro annui per le rette degli asili nido
      • Detrazioni fiscali: detrazione per figli a carico nel modello 730

      Per una panoramica completa su tutti i congedi disponibili per i genitori, consulta la nostra guida al congedo parentale 2026.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

      La maternità obbligatoria spetta anche con contratto a tempo determinato?

      Sì, le lavoratrici con contratto a tempo determinato hanno gli stessi diritti. Se il contratto scade durante il congedo, l’indennità INPS continua fino al termine del periodo di maternità.

      Posso lavorare durante la maternità obbligatoria?

      No, è vietato. Il congedo di maternità è obbligatorio sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro. L’unica eccezione è la formula 0+5, che permette di lavorare fino al giorno del parto con certificazione medica.

      Il padre ha diritto alla maternità obbligatoria?

      Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (retribuiti al 100%), da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita. In casi particolari (morte o grave malattia della madre, abbandono), il padre può fruire del congedo di maternità al posto della madre.

      La maternità facoltativa si può prendere a ore?

      Sì, dal 2013 il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (50% dell’orario giornaliero), oltre che a giornate intere o in modo continuativo. La modalità oraria va concordata con il datore di lavoro.

      Come si calcola l’indennità di maternità per chi ha più lavori?

      Se hai più rapporti di lavoro, l’indennità viene calcolata sulla retribuzione di ciascun rapporto. Devi presentare domanda separata per ogni datore di lavoro.

      Posso chiedere la NASPI dopo la maternità?

      Sì, se ti dimetti entro il primo anno di vita del figlio, le dimissioni sono considerate “per giusta causa” e hai diritto alla NASPI. Attenzione: le dimissioni in maternità devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

      Hai bisogno di aiuto con la domanda di maternità?

      Tra maternità obbligatoria, facoltativa, anticipata e le novità del 2026, orientarsi non è semplice. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della domanda INPS, nella scelta della formula più conveniente e nella richiesta di tutti i bonus collegati alla maternità.

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        Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:00:002026-05-31 16:57:50Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi
        MATERNITA', PATRONATO

        Sostituzione Maternità 2026: Sgravi Contributivi Anche nel Periodo di Affiancamento

        Maternità INPS CAF Udine

        Quando una lavoratrice dipendente va in congedo di maternità, il datore di lavoro ha spesso necessità di assumere un sostituto per garantire la continuità operativa. La legge italiana non solo consente questa possibilità, ma la incentiva con un significativo sgravio contributivo del 50% disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a tutela della maternità e della paternità). La novità rilevante del 2026 riguarda l’estensione di questo beneficio al periodo di affiancamento, ovvero quella fase in cui il sostituto viene formato e lavora contemporaneamente alla lavoratrice assente o in procinto di assentarsi. Questa guida analizza nel dettaglio il funzionamento dello sgravio, i requisiti da rispettare, la procedura INPS per richiederlo e i vantaggi concreti per le aziende.

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        Indice dei contenuti

        1. Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001
        2. Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento
        3. Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio
        4. Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe
        5. Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle
        6. Procedura INPS per richiedere lo sgravio
        7. Cumulabilità con altri incentivi assuntivi
        8. Differenze rispetto alla normativa precedente
        9. Consigli pratici per datori di lavoro

        Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001

        Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità — costituisce la fonte normativa principale dello sgravio contributivo per assunzione di sostituti di maternità. L’articolo 4 di tale decreto prevede espressamente che i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possano beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a proprio carico quando assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio o in altri casi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalla legge.

        La norma si inserisce in un quadro legislativo più ampio orientato a tutelare sia le lavoratrici madri sia la continuità operativa delle piccole imprese, che spesso non dispongono delle risorse per coprire un’assenza prolungata senza supporto economico. Lo sgravio del 50% riguarda esclusivamente la quota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore rimane invariata. Si tratta quindi di un beneficio rilevante soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni dove il costo del lavoro incide in modo significativo sui bilanci.

        Il decreto è stato oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che ha emanato circolari e messaggi per chiarire l’ambito applicativo della norma. In particolare, la circolare INPS n. 109/2000 e successivi messaggi amministrativi hanno precisato modalità di calcolo e procedure operative per la fruizione del beneficio.

        Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento

        La principale novità del 2026 riguarda l’estensione dello sgravio contributivo al periodo di affiancamento, ovvero quella fase temporanea in cui il sostituto lavora contemporaneamente alla lavoratrice che si appresta ad assentarsi o che sta per rientrare. Questa possibilità, che in passato aveva generato incertezze interpretative, è ora espressamente riconosciuta e disciplinata.

        L’affiancamento è una prassi aziendale fondamentale: consente al nuovo assunto di apprendere le mansioni specifiche dall’esperienza diretta della lavoratrice uscente, riducendo i tempi di inserimento e garantendo una maggiore qualità del servizio. Dal punto di vista operativo, questo periodo si caratterizza per la compresenza in azienda sia della lavoratrice originaria sia del sostituto. La questione controversa era se, in questa fase, il datore di lavoro potesse già applicare lo sgravio contributivo sul contratto del sostituto.

        L’orientamento prevalente confermato per il 2026 è che lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene mentre la lavoratrice da sostituire è ancora in servizio per garantire il passaggio di consegne. Il presupposto fondamentale è che il contratto del sostituto sia esplicitamente stipulato “in sostituzione” della dipendente in procinto di assentarsi per congedo di maternità o congedo parentale, con indicazione del nome della lavoratrice sostituita e del periodo di astensione previsto.

        Questo chiarimento riveste una particolare importanza per le piccole imprese che, per garantire la produttività, devono formare il sostituto con congruo anticipo rispetto all’inizio effettivo dell’assenza. Prima di questa interpretazione estensiva, alcuni datori di lavoro rinunciavano all’affiancamento pur di non incorrere in contestazioni sulla legittimità dello sgravio.

        Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio

        Per accedere allo sgravio contributivo per sostituzione maternità, il datore di lavoro deve soddisfare una serie di requisiti previsti dalla normativa. È fondamentale verificarli prima di procedere con l’assunzione del sostituto per evitare il rischio di dover restituire le agevolazioni fruite indebitamente.

        Dimensione aziendale: il limite dei 20 dipendenti

        Il requisito principale è la dimensione aziendale: meno di 20 dipendenti. Questo limite va calcolato al momento dell’assunzione del sostituto e si riferisce al numero medio di dipendenti occupati nell’unità produttiva o nell’azienda nel semestre precedente all’assunzione. È importante notare che:

        • Si contano tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall’orario (full time e part time, con ponderazione proporzionale)
        • Sono esclusi dal computo apprendisti, lavoratori in congedo parentale, lavoratori assunti con contratti di inserimento e disabili
        • La lavoratrice sostituita è comunque conteggiata ai fini del calcolo della soglia dei 20 dipendenti
        • Superare la soglia dopo l’assunzione del sostituto non fa perdere il diritto allo sgravio già acquisito per il periodo corrente

        Tipo di contratto del sostituto

        Il sostituto deve essere assunto con contratto a tempo determinato stipulato “in sostituzione” della lavoratrice assente. Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

        • La causale esplicita di sostituzione (“sostituisce la sig.ra X in congedo di maternità”)
        • Il nome della lavoratrice sostituita
        • Il periodo di riferimento dell’astensione prevista
        • La data di inizio del rapporto di lavoro e la durata prevista

        In alternativa al contratto a tempo determinato, è possibile stipulare un contratto a tempo indeterminato con il sostituto: in questo caso lo sgravio si applica comunque per il periodo effettivo di sostituzione, ma la sua gestione amministrativa è più complessa e richiede particolare attenzione nella comunicazione con l’INPS.

        Posizione contributiva e DURC regolare

        Il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare:

        • DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento dell’assunzione e durante tutto il periodo di fruizione dello sgravio
        • Assenza di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro e previdenza
        • Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

        Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe

        Lo sgravio contributivo del 50% ha una durata massima ben definita dalla normativa. Comprendere i limiti temporali è essenziale per pianificare correttamente la gestione del personale sostitutivo.

        Durata ordinaria: fino a 12 mesi

        Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione con un limite massimo di 12 mesi. Il computo della durata tiene conto del periodo effettivo in cui il sostituto è in servizio in sostituzione della lavoratrice assente. Se la lavoratrice rientra anticipatamente, lo sgravio cessa con il suo rientro. Se invece l’assenza si prolunga (ad esempio perché la lavoratrice usufruisce prima del congedo obbligatorio e poi del congedo parentale facoltativo), lo sgravio può continuare fino al termine dei 12 mesi complessivi.

        Inclusione del periodo di affiancamento nel computo dei 12 mesi

        Con la chiarificazione per il 2026, il periodo di affiancamento è incluso nel computo dei 12 mesi massimi di sgravio. Questo significa che se il sostituto inizia a lavorare in affiancamento 30 giorni prima dell’inizio effettivo del congedo di maternità, quei 30 giorni vengono conteggiati nel periodo massimo di 12 mesi durante i quali si applica lo sgravio.

        Pertanto, il datore di lavoro deve calibrare attentamente il periodo di affiancamento in relazione alla durata prevista dell’assenza: un affiancamento troppo lungo potrebbe “ridurre” il periodo residuo durante il quale beneficiare dello sgravio durante l’assenza effettiva.

        Proroga in caso di congedo parentale consecutivo

        Una specificazione importante riguarda il caso in cui, al termine del congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), la lavoratrice usufruisca anche del congedo parentale (fino a 6 mesi per la madre entro i primi 6 anni di vita del figlio). In questo scenario:

        • Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione complessivo, fino al limite di 12 mesi
        • Non è necessaria una nuova assunzione o una nuova richiesta all’INPS per il periodo di congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio
        • È sufficiente comunicare all’INPS la proroga dell’assenza tramite gli strumenti telematici disponibili

        Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle

        Per comprendere il vantaggio economico concreto dello sgravio contributivo del 50%, è utile analizzare alcuni esempi pratici con calcoli dettagliati. Il risparmio effettivo dipende dalla retribuzione del sostituto e dal livello contrattuale applicato.

        Base di calcolo: i contributi previdenziali a carico del datore

        I principali contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel settore privato, applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti (CCNL commercio, terziario, servizi), includono indicativamente:

        Voce contributivaAliquota datoreNote
        IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)~23,81%Principale voce previdenziale
        Disoccupazione NASpI1,61%Include contributo addizionale T.D.
        INAIL (infortuni)VariabileNon soggetto a sgravio
        Fondo Garanzia TFR0,20%Piccole imprese
        Maternità e sostegno al reddito~0,46%Incluse varie voci minori
        TOTALE contributi datore (approssimativo)~28-30%Senza INAIL

        Esempio 1: Impiegata amministrativa (livello C1 commercio)

        Supponiamo di assumere un sostituto per una impiegata amministrativa con questi parametri:

        VoceImporto mensile
        Retribuzione lorda mensile sostituto1.700 euro
        Contributi datore ordinari (~29%)493 euro
        Contributi datore con sgravio 50%246,50 euro
        Risparmio mensile246,50 euro
        Risparmio su 12 mesi2.958 euro

        Esempio 2: Addetta alle vendite (livello D commercio)

        VoceImporto mensile
        Retribuzione lorda mensile sostituto1.450 euro
        Contributi datore ordinari (~29%)420,50 euro
        Contributi datore con sgravio 50%210,25 euro
        Risparmio mensile210,25 euro
        Risparmio su 12 mesi2.523 euro

        Nota importante: I valori sopra indicati sono approssimativi e a titolo esemplificativo. Le aliquote contributive effettive variano in base al contratto collettivo applicato, alla qualifica del lavoratore, al settore produttivo e ad eventuali altre agevolazioni applicabili. Per un calcolo preciso, rivolgiti al CAF Centro Fiscale o a un consulente del lavoro.

        Procedura INPS per richiedere lo sgravio

        La fruizione dello sgravio contributivo per sostituzione maternità non richiede una domanda preventiva all’INPS: il datore di lavoro può applicare direttamente la riduzione contributiva del 50% a partire dal primo periodo di paga successivo all’assunzione del sostituto. Tuttavia, esistono adempimenti precisi che devono essere rispettati scrupolosamente.

        Step 1: comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (COB)

        Prima di procedere con l’assunzione, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) tramite il portale regionale del lavoro o il sistema UNILAV, specificando la causale “sostituzione”. La comunicazione deve essere inviata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (o lo stesso giorno per urgenze documentate).

        Step 2: indicazione nel flusso UniEmens

        Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens (ex DM10). Il datore di lavoro, o il consulente del lavoro che lo assiste, deve indicare nel flusso telematico il corretto codice di agevolazione per la sostituzione di maternità. I codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono gestiti dall’INPS e possono variare: è indispensabile verificare il codice corretto con il patronato CAF o con un consulente del lavoro aggiornato sulle disposizioni vigenti al momento dell’assunzione.

        Step 3: documentazione da conservare

        Il datore di lavoro deve conservare tutta la documentazione a supporto dello sgravio per eventuali verifiche ispettive:

        • Contratto di assunzione del sostituto con causale esplicita di sostituzione
        • Certificato medico attestante la gravidanza o il periodo di congedo della lavoratrice sostituita
        • Domanda di congedo presentata dalla lavoratrice all’INPS
        • Provvedimento INPS di riconoscimento del congedo (se disponibile)
        • Comunicazioni COB di assunzione e cessazione del sostituto
        • Buste paga del sostituto con evidenza dello sgravio applicato
        • Flussi UniEmens relativi al periodo di fruizione dello sgravio

        Step 4: gestione della cessazione dello sgravio

        Al termine del periodo di sostituzione (rientro della lavoratrice, scadenza del contratto del sostituto o decorso dei 12 mesi), il datore di lavoro deve cessare di applicare il codice di sgravio nel flusso UniEmens. In caso di rientro anticipato della lavoratrice, è necessario:

        • Comunicare la variazione all’INPS tramite i canali telematici disponibili
        • Regolarizzare eventuali periodi già denunciati con lo sgravio in eccesso
        • Gestire il contratto del sostituto (proroga, trasformazione o risoluzione) secondo le disposizioni contrattuali

        Cumulabilità con altri incentivi assuntivi

        Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di cumulare lo sgravio per sostituzione maternità con altri incentivi previsti dalla normativa vigente. La risposta varia a seconda dell’incentivo specifico e richiede una valutazione caso per caso.

        Principio generale di non cumulabilità

        In linea generale, la normativa prevede il divieto di cumulo di incentivi che abbiano la medesima natura (riduzione contributiva) sullo stesso lavoratore per lo stesso periodo. Pertanto, lo sgravio per sostituzione maternità non può essere cumulato con altri sgravi contributivi che operino sulla stessa base imponibile.

        Eccezioni e casi particolari

        IncentivoCumulabile con sgravio maternità?Note
        Esonero contributivo giovani under 35NOStesso tipo di agevolazione
        Incentivo assunzione disoccupati di lunga durataNOSgravio contributivo sovrapposto
        Incentivo assunzione lavoratori in mobilitàNODa verificare con INPS
        Deduzioni IRAP per lavoratrici madri/lavoratori giovaniSÌDiversa natura (deduzione fiscale)
        Bonus Mamme (decontribuzione lavoratrice)SÌRiguarda la lavoratrice, non il sostituto
        Crediti d’imposta formazione 4.0SÌDiversa natura

        Nota: il Bonus Mamme lavoratrici 2026 (decontribuzione per madri con 2 o più figli) riguarda la quota contributiva a carico della lavoratrice madre, non del sostituto. I due benefici operano su soggetti diversi e sono quindi pienamente cumulabili nel senso che possono coesistere nella stessa azienda.

        Differenze rispetto alla normativa precedente

        La chiarificazione 2026 in merito allo sgravio durante il periodo di affiancamento rappresenta un’evoluzione interpretativa rispetto alla prassi amministrativa precedente. È utile riepilogare le principali differenze per comprendere come questa novità cambi concretamente la gestione dei sostituti di maternità.

        AspettoPrima del 2026Dal 2026
        Sgravio durante affiancamentoIncerto / negato in alcuni casiRiconosciuto
        Decorrenza sgravioDalla data di inizio congedoDalla data di assunzione sostituto
        Compresenza lavoratrice e sostitutoProblematicaConsentita
        Durata massima sgravio12 mesi (solo congedo)12 mesi (affiancamento + congedo)
        Rischio contestazioni INPSAltoRidotto

        Questa evoluzione normativa è particolarmente apprezzata dalle piccole imprese artigiane, commerciali e di servizi che, in precedenza, si trovavano di fronte a un dilemma: o rinunciare all’affiancamento (con rischio di perdita di know-how) o rischiare contestazioni sullo sgravio. Il chiarimento del 2026 elimina questa incertezza e consente una pianificazione più serena della sostituzione.

        Consigli pratici per datori di lavoro

        Ecco una serie di raccomandazioni operative per i datori di lavoro che devono gestire una sostituzione di maternità nel 2026, sfruttando al massimo lo sgravio contributivo disponibile.

        1. Pianifica con anticipo il periodo di affiancamento

        Non aspettare gli ultimi giorni prima dell’inizio del congedo per cercare il sostituto. Una buona prassi è iniziare la ricerca del sostituto almeno 2 mesi prima del congedo previsto. Questo consente di:

        • Selezionare il profilo più adatto con più calma
        • Garantire un affiancamento efficace di 4-6 settimane
        • Trasferire tutte le competenze e i contatti necessari
        • Iniziare a beneficiare dello sgravio durante l’affiancamento stesso

        2. Redigi il contratto con la causale corretta

        Il contratto di assunzione del sostituto deve essere redatto con cura: la causale di sostituzione deve essere chiara e indicare espressamente il nome della lavoratrice sostituita e il periodo previsto di assenza. Un contratto mal redatto può portare alla revoca dello sgravio in caso di ispezione. Affidati a un consulente del lavoro o al patronato per la stesura del contratto.

        3. Verifica la tua posizione rispetto alla soglia dei 20 dipendenti

        Prima di procedere, conta attentamente i dipendenti e verifica di essere sotto la soglia dei 20 lavoratori. Ricorda che il calcolo va effettuato sul semestre precedente all’assunzione del sostituto, considerando la media mensile dei dipendenti occupati.

        4. Tieni aggiornato il DURC

        Un DURC irregolare comporta la perdita del diritto allo sgravio per tutto il periodo di irregolarità. Verifica regolarmente la tua posizione contributiva e intervieni tempestivamente in caso di scoperture o irregolarità.

        5. Coordina con il consulente del lavoro il flusso UniEmens

        L’applicazione dello sgravio nel flusso UniEmens richiede la conoscenza dei codici specifici e delle modalità di calcolo previste dall’INPS. È fondamentale che il consulente del lavoro che gestisce le paghe sia aggiornato sulle disposizioni in vigore per il 2026 ed inserisca correttamente i dati nel sistema.

        Se hai dubbi su questi adempimenti o hai bisogno di assistenza nella gestione della sostituzione maternità, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza. Per le pratiche INPS legate alla maternità, come la domanda di NASPI (se pertinente), l’ISEE per accedere ad altri benefici, o la gestione del 730, il nostro patronato offre assistenza completa.

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        Domande Frequenti sulla Sostituzione di Maternità

        Quanti dipendenti deve avere l’azienda per accedere allo sgravio sostituzione maternità?

        L’azienda deve avere meno di 20 dipendenti. Il calcolo viene effettuato sulla media mensile dei dipendenti occupati nel semestre precedente all’assunzione del sostituto. Sono esclusi dal computo apprendisti, disabili e lavoratori in congedo.

        Lo sgravio del 50% si applica anche durante il periodo di affiancamento?

        Si, dal 2026 lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene durante un periodo di affiancamento in cui la lavoratrice e ancora in servizio. E fondamentale che il contratto riporti esplicitamente la causale di sostituzione con il nome della lavoratrice da sostituire.

        Qual e la durata massima dello sgravio per sostituzione maternita?

        La durata massima e di 12 mesi. Questo periodo include sia il tempo di affiancamento che il periodo effettivo di assenza della lavoratrice. Se l’assenza si prolunga con il congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio, lo sgravio continua fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi.

        Come si richiede lo sgravio all’INPS?

        Non e richiesta una domanda preventiva all’INPS. Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens inserendo il codice di agevolazione corretto. E fondamentale conservare tutta la documentazione (contratto del sostituto, certificato medico, domanda di congedo) per eventuali verifiche ispettive.

        Lo sgravio per sostituzione maternita e cumulabile con il Bonus Mamme 2026?

        Si, i due benefici sono compatibili perche operano su soggetti diversi. Lo sgravio maternita riguarda i contributi a carico del datore di lavoro sul sostituto; il Bonus Mamme riguarda i contributi a carico della lavoratrice madre. Possono quindi coesistere nella stessa azienda senza vincoli di cumulabilita.


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        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con le pratiche INPS legate alla maternità, compresi sgravi contributivi, domande di congedo e indennità. Il nostro patronato offre supporto completo per datori di lavoro e lavoratrici.

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          CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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          3. BONUS 1200€/ANNO PER 1 ANNO

          4. ANF – ASSEGNI FAMILIARI

          BONUS MAMMA DOMANI

          Il bonus mamma domani è un contributo economico pari a 800€ per le donne che entrano nel 7° mese di gravidanza.

          Questo bonus verrà erogato in un’ unica soluzione, alla futura mamma, indipendentemente dal reddito.

          I requisiti per il Bonus Mamma Domani sono:

          • residenza in Italia
          • cittadinanza italiana o comunitaria
          • cittadine non comunitarie regolarmente residenti in Italia

          I documenti necessari per il Bonus Mamma Domani:

          • carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno;
          • certificato medico data presunta del parto,
          • codice iban

          La richiesta Bonus Mamma Domani viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine

          BONUS BEBE’

          Il bonus bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale ed è corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età.

          L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. 

          I requisiti ISEE per richiedere il bonus bebè sono:

          • ISEE inferiore a 7.000 euro il bonus bebè è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo
          • ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, il bonus bebè è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo
          • ISEE superiore a 40.000 euro il bonus bebè è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo

          La  domanda del bonus bebè deve essere presentata da un genitore che rispecchia i seguenti requisiti:

          • convivenza con il figlio
          • cittadinanza italiana
          • di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea

          I documenti necessari per il bonus bebè sono:

          • carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno;
          • certificato di nascita,
          • codice fiscale bambino;
          • codice iban

          La richiesta Bonus Bebè viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine

          BONUS 1200€/ANNO PER 1 ANNO

          E’ un incentivo Regionale per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati.

          Il bonus dei 1.200 euro annui per 1 anni e decorre dal mese di nascita o di adozione.

          Per poter richiedere il bonus dei 1200€ è necessario:

          • Essere in possesso della Carta famiglia ed ha avuto o adottato uno o più figli.
          • Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro
          • Sia il richiedente che il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.

          La domanda del bonus nascita deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione al Comune di residenza o all’Ente gestore dei servizi sociale dei Comuni.

          La richiesta Bonus nascita 1200€ viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine.

          ANF – ASSEGNI FAMILIARI

          L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

          Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

          Se i genitori non sono sposati bisogna compilare un’autorizzazione nella quale viene dichiarato che l‘altro genitore non percepisce gli assegni familiari.

          Documenti necessari domanda di Autorizzazione:

          • dichiarazione compilata e sottoscritta dal genitore non richiedente;
          • carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori;
          • busta paga.

          Documenti necessari domanda ANF:

          • carta d’identità e codice fiscale del richiedente, dell’altro genitore (se coniugati ) e del bambino;
          • busta paga;
          • data matrimonio (se coniugati);
          • 730 2020 redditi 2019 o cud 2020 redditi 2019.

          La richiesta di assegni familiari vengono svolti su appuntamento scrivendoci su whatsapp al numero 3666018121 o compilando la richiesta di appuntamento direttamente dalla nostra home page.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti

          Quanto costa aprire una Partita IVA a Udine?

          L’apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la procedura, la scelta del codice ATECO e del regime fiscale piu conveniente per la tua attivita.

          Quali documenti servono per aprire la Partita IVA?

          Per aprire la Partita IVA sono necessari: documento di identita, codice fiscale, e informazioni sull’attivita da svolgere. Il nostro CAF ti guida nella compilazione del modello AA9/12 per persone fisiche o AA7/10 per societa.

          Conviene il regime forfettario o ordinario?

          Il regime forfettario conviene se prevedi ricavi inferiori a 85.000 euro annui e non hai spese deducibili elevate. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua situazione specifica per consigliarti la scelta migliore.

          Posso aprire Partita IVA online?

          Si, la Partita IVA si puo aprire online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per evitare errori nella scelta del codice ATECO e del regime fiscale, consigliamo di affidarti a professionisti esperti.

          Approfondimenti

          • Partita IVA Forfettaria a Udine: Guida Completa
          • Regime Forfettario 2025: Tutte le Novita
          • Dichiarazione dei Redditi: Guida Completa
          • Contatta il CAF Centro Fiscale

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          Settembre 16, 2020/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/09/Bonus-Mamma-Domani.jpg 300 463 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2020-09-16 17:25:442026-05-31 17:08:07Guida a tutti i Bonus maternità in fvg

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