Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

assegno unico 2022

Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

regime forfettario partita iva

Aggiornamento 2026: Emettere fatture elettroniche direttamente dallo smartphone è ormai indispensabile per professionisti e partite IVA in mobilità. In questa guida confrontiamo le migliori app per fatturare da cellulare, con opzioni gratuite e a pagamento.

Dall’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti (forfettari inclusi), la necessità di fatturare in mobilità è diventata essenziale. Che tu sia un artigiano, un consulente o un commerciante ambulante, avere un’app affidabile sul telefono può fare la differenza.



Come funziona la fatturazione elettronica da app

Le app di fatturazione elettronica si collegano al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, il sistema informatico che:

  • Riceve le fatture in formato XML
  • Controlla la correttezza dei dati
  • Inoltra le fatture ai destinatari
  • Restituisce le ricevute di consegna o scarto

Quando emetti una fattura dall’app, il processo è automatico:

  1. Compili i dati della fattura (cliente, importo, descrizione)
  2. L’app genera il file XML conforme
  3. Il file viene inviato al SDI
  4. Ricevi la conferma di accettazione o eventuali errori

Codice Destinatario: Per ricevere fatture elettroniche, devi comunicare ai fornitori il tuo codice destinatario (7 caratteri) oppure il tuo indirizzo PEC. Le app forniscono automaticamente un codice destinatario associato al tuo account.



Confronto: le migliori app 2026

Ecco una tabella comparativa delle principali app per fatturazione elettronica da smartphone:

AppPrezzoiOS/AndroidIdeale per
FatturAE (Agenzia Entrate)GratisSì / SìChi vuole zero costi
EFFATTAGratisSì / SìFatture + scontrini
TaxMan AppGratisSì / SìForfettari
Aruba Fatturazione25€/annoSì / SìMulti-account, bollo auto
Fatture in CloudDa 4€/meseSì / SìGestione completa
FatturaElettronica APPVariabileSì / Sì200.000+ utenti



App gratuite: quali scegliere

Se vuoi fatturare senza costi, ecco le migliori opzioni gratuite:

1. FatturAE (Agenzia delle Entrate)

L’app ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita e permette di creare, controllare e trasmettere fatture elettroniche in meno di un minuto.

  • Pro: Gratuita al 100%, ufficiale, sempre aggiornata
  • Contro: Interfaccia essenziale, nessuna funzione aggiuntiva (preventivi, report)

2. EFFATTA

EFFATTA offre fatturazione senza canone mensile, con app mobile per iOS e Android. Include anche la gestione degli scontrini elettronici.

  • Pro: Gratuita, gestione scontrini inclusa, interfaccia moderna
  • Contro: Funzionalità avanzate limitate

3. TaxMan App

TaxMan è particolarmente indicata per i forfettari: la fatturazione elettronica è gratuita e include strumenti di contabilità e previsione tasse.

  • Pro: Gratuita, ottima per forfettari, calcolo tasse integrato
  • Contro: Servizi fiscali aggiuntivi a pagamento

Quale app gratuita scegliere?

  • Solo fatturazione base: FatturAE (app ufficiale)
  • Fatture + scontrini: EFFATTA
  • Forfettari con calcolo tasse: TaxMan App



App a pagamento: quando convengono

Le app a pagamento offrono funzionalità aggiuntive che possono semplificare notevolmente la gestione:

Aruba Fatturazione Elettronica

Costa solo 25€/anno (con promo 1€ per 3 mesi) e include:

  • Gestione multi-account (più partite IVA)
  • Applicazione automatica del bollo
  • Note di credito
  • Modulo incassi e pagamenti
  • Conservazione sostitutiva inclusa

Fatture in Cloud

A partire da 4€/mese per forfettari, offre una gestione completa:

  • Fatturazione elettronica illimitata
  • Preventivi e ordini
  • Prima nota automatica
  • Scadenzario e solleciti
  • Report e statistiche
  • Integrazione con commercialista

Quando conviene pagare?

  • Emetti più di 20 fatture/mese
  • Hai bisogno di preventivi e ordini
  • Vuoi automatizzare la prima nota
  • Hai più attività/partite IVA
  • Vuoi collaborare con il commercialista in tempo reale



FatturAE: l’app ufficiale dell’Agenzia Entrate

L’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate merita un approfondimento perché è gratuita e ufficiale.

Cosa puoi fare con FatturAE

  • Creare fatture: PA, ordinarie, semplificate, per carburanti
  • Generare autofatture e note di variazione
  • Controllare la correttezza formale prima dell’invio
  • Trasmettere al Sistema di Interscambio
  • Consultare le fatture emesse e ricevute

Come accedere

Per usare FatturAE devi autenticarti con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Limiti dell’app ufficiale

  • Nessuna gestione preventivi
  • Nessuna prima nota automatica
  • Nessuno scadenzario
  • Interfaccia essenziale
  • Nessun report o statistica

Ideale per: Chi emette poche fatture al mese e non ha bisogno di funzionalità avanzate.



Come scegliere l’app giusta

Ecco i criteri principali per scegliere l’app di fatturazione:

1. Conformità normativa

L’app deve generare file XML conformi, inviare tramite SDI e garantire la conservazione digitale per 10 anni (obbligatoria per legge).

2. Facilità d’uso

Prova l’app prima di acquistarla. Un’interfaccia intuitiva ti fa risparmiare tempo ogni giorno.

3. Funzionalità aggiuntive

Valuta se ti servono: preventivi, scadenzario, solleciti automatici, report, integrazione con contabilità.

4. Prezzo e limiti

Alcune app gratuite hanno limiti sul numero di fatture o funzionalità ridotte. Calcola il costo effettivo in base al tuo volume.

5. Assistenza

Verifica che sia disponibile assistenza in italiano, via chat, email o telefono.

Se hai bisogno di…Scegli…
Solo fatturazione base, gratisFatturAE (Agenzia Entrate)
Fatture + scontrini gratisEFFATTA
Forfettario con calcolo tasseTaxMan App
Prezzo basso con conservazioneAruba (25€/anno)
Gestione completa (preventivi, scadenze)Fatture in Cloud

Domande frequenti

Posso usare l’app dell’Agenzia Entrate per tutto?

Sì, FatturAE è completa per emettere e ricevere fatture elettroniche. Tuttavia, non include funzionalità aggiuntive come preventivi, scadenzario o prima nota automatica. Se emetti poche fatture al mese e non hai bisogno di queste funzioni, è una soluzione perfetta e gratuita.

Le app gratuite includono la conservazione sostitutiva?

Non tutte. La conservazione sostitutiva (obbligatoria per 10 anni) è inclusa nell’app ufficiale FatturAE. Altre app gratuite potrebbero non includerla o offrirla come servizio aggiuntivo a pagamento. Verifica sempre prima di scegliere.

Posso cambiare app senza perdere le fatture?

Le fatture emesse restano archiviate nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, quindi non le perdi mai. Puoi cambiare app quando vuoi, ma dovrai ri-configurare clienti, prodotti e impostazioni. Alcune app permettono l’import/export dei dati per facilitare il passaggio.

Serve la connessione internet per fatturare?

Sì, la connessione è necessaria per inviare la fattura al Sistema di Interscambio. Alcune app permettono di creare la fattura offline e inviarla successivamente quando torni online, ma l’invio al SDI richiede sempre una connessione.

Quale app consigliate per i forfettari?

Per i forfettari consigliamo TaxMan App (gratuita, con calcolo tasse integrato) oppure Fatture in Cloud (4€/mese, con gestione completa). Se vuoi spendere zero, FatturAE dell’Agenzia Entrate funziona benissimo per le esigenze base.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione?

I nostri esperti possono aiutarti a configurare la fatturazione elettronica e scegliere gli strumenti giusti per la tua attività.

Richiedi Assistenza

CAF Centro Fiscale – Udine | Assistenza per partite IVA

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le funzionalità e i prezzi delle app potrebbero variare.

Dichiarazione dei redditi 730


Le spese veterinarie detraibili nel 730 2026 rappresentano un importante vantaggio fiscale per chi possiede animali domestici. La normativa consente di ottenere una detrazione del 19% sulle spese sostenute per la cura dei propri animali da compagnia, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro. Questo significa che solo la parte eccedente i 129,11 euro può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Sapere come funzionano le detrazioni fiscali per le spese veterinarie è fondamentale per ottimizzare il risparmio fiscale e recuperare parte dei costi sostenuti per la salute dei propri animali. In questa guida completa scoprirai quali spese veterinarie sono detraibili, quali documenti conservare, come compilare il modello 730 2026 e come evitare gli errori più comuni che potrebbero compromettere il diritto alla detrazione.

Cosa Sono le Spese Veterinarie Detraibili nel 730 2026

Le spese veterinarie detraibili sono i costi sostenuti per la cura e l’assistenza sanitaria degli animali domestici che possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi 730 2026. Questa agevolazione fiscale è stata introdotta dal legislatore per riconoscere il ruolo affettivo e sociale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane.

La detrazione fiscale del 19% si applica sull’importo delle spese veterinarie sostenute nell’anno d’imposta 2025 (che vengono dichiarate nel 730 presentato nel 2026). Tuttavia, non tutte le spese possono essere detratte: è necessario rispettare alcuni requisiti specifici previsti dalla normativa fiscale.

Il meccanismo della detrazione funziona in modo semplice: se hai sostenuto 500 euro di spese veterinarie documentate, potrai detrarre il 19% della parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Nel caso specifico, l’importo detraibile sarà calcolato su 370,89 euro (500 – 129,11), con un risparmio fiscale effettivo di circa 70 euro.

A Chi Spetta la Detrazione per Spese Veterinarie

La detrazione delle spese veterinarie spetta a tutti i contribuenti che:

  • Possiedono animali domestici legalmente detenuti
  • Hanno sostenuto spese per cure veterinarie documentate
  • Presentano la dichiarazione dei redditi con modello 730 o Redditi Persone Fisiche
  • Hanno effettuato pagamenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat)

Non è necessario che l’animale sia registrato all’anagrafe canina per ottenere la detrazione, ma è importante conservare tutta la documentazione che attesti le spese sostenute e la titolarità del pagamento.

Detrazione 19% Spese Veterinarie: Come Funziona

Il calcolo della detrazione del 19% per le spese veterinarie prevede alcuni passaggi specifici che è importante comprendere per massimizzare il beneficio fiscale.

Innanzi tutto, devi sommare tutte le spese veterinarie sostenute nel 2025 per i tuoi animali domestici. Da questo totale devi sottrarre la franchigia di 129,11 euro, che rappresenta la soglia minima al di sotto della quale non spetta alcuna detrazione. Solo l’importo eccedente questa franchigia può essere portato in detrazione.

Un aspetto fondamentale da ricordare è il limite massimo di 550 euro: anche se hai sostenuto spese veterinarie molto elevate, potrai detrarre al massimo il 19% di 550 euro, ovvero 104,50 euro di risparmio fiscale massimo annuo. Questo tetto si applica al totale delle spese veterinarie per tutti gli animali posseduti, non per singolo animale.

Esempio Pratico di Calcolo della Detrazione

Immaginiamo che Marco abbia sostenuto 700 euro di spese veterinarie documentate nel 2025 per il suo cane. Ecco come si calcola la detrazione:

Spese totali: 700 euro
Franchigia da sottrarre: 129,11 euro
Base imponibile: 700 – 129,11 = 570,89 euro
Limite massimo detraibile: 550 euro
Importo su cui calcolare la detrazione: 550 euro (il minore tra 570,89 e il limite di 550)
Detrazione effettiva (19%): 550 × 19% = 104,50 euro

In questo caso, Marco recupererà 104,50 euro attraverso la dichiarazione dei redditi, che corrisponde al risparmio fiscale massimo previsto dalla normativa per le spese veterinarie detraibili nel 730 2026.

Quali Spese Veterinarie Sono Detraibili nel 730 2026

Non tutte le spese sostenute per gli animali domestici possono essere portate in detrazione. La normativa fiscale prevede che siano detraibili esclusivamente le prestazioni veterinarie rese da professionisti abilitati e regolarmente iscritti all’albo.

Sono detraibili nel 730 2026 le seguenti spese veterinarie:

  • Visite veterinarie specialistiche e di controllo
  • Interventi chirurgici di qualsiasi tipo (sterilizzazioni, operazioni d’urgenza, interventi programmati)
  • Analisi di laboratorio e diagnostiche (esami del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanze)
  • Cure e terapie prescritte dal veterinario
  • Farmaci veterinari acquistati con ricetta veterinaria
  • Degenze e ricoveri presso cliniche veterinarie
  • Prestazioni di pronto soccorso veterinario

È fondamentale che tutte queste prestazioni siano documentate con fattura o ricevuta fiscale intestata al contribuente che richiede la detrazione. La documentazione deve riportare chiaramente la descrizione della prestazione veterinaria effettuata.

Spese NON Detraibili

Esistono invece alcune spese legate agli animali domestici che NON possono essere portate in detrazione fiscale:

  • Cibo e mangimi per animali, anche se dietetici o specifici
  • Accessori come guinzagli, cucce, giocattoli, ciotole
  • Prodotti per l’igiene (shampoo, spazzole, antiparassitari non prescritti)
  • Servizi di toelettatura e bellezza
  • Pensioni per animali e dog sitter
  • Corsi di addestramento ed educazione cinofila
  • Assicurazioni per animali domestici

Questi costi, pur essendo legittimi e necessari per il benessere dell’animale, non rientrano nella categoria delle spese veterinarie detraibili previste dalla normativa fiscale.

Franchigia 129 Euro: Come Funziona

La franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sotto la quale non spetta alcuna detrazione fiscale per le spese veterinarie nel 730 2026. Questo significa che solo le spese eccedenti questo importo possono essere portate in detrazione.

Il meccanismo della franchigia è simile a quello applicato per le spese mediche generiche, ma con importo diverso. Mentre per le spese sanitarie umane la franchigia è di 129,11 euro, per quelle veterinarie si applica lo stesso importo ma con caratteristiche specifiche.

Un aspetto importante da comprendere è che la franchigia si applica una sola volta sul totale delle spese veterinarie annue, non per ogni prestazione o per ogni animale. Se possiedi più animali e sostieni spese per ciascuno di essi, dovrai sommare tutte le spese e sottrarre una sola volta i 129,11 euro di franchigia.

Ad esempio, se hai sostenuto 80 euro di spese per il cane e 70 euro per il gatto (totale 150 euro), la franchigia si sottrae dal totale: 150 – 129,11 = 20,89 euro detraibili. Su questi 20,89 euro si applicherà la detrazione del 19%, con un risparmio fiscale di circa 4 euro.

Limite Massimo 550 Euro per le Spese Veterinarie

Il limite massimo di 550 euro rappresenta il tetto di spesa oltre il quale non è possibile portare ulteriori importi in detrazione, indipendentemente dall’ammontare effettivo delle spese veterinarie sostenute.

Questo significa che anche se hai sostenuto spese veterinarie per 1.000 euro o più nel corso dell’anno, potrai detrarre al massimo il 19% di 550 euro, ottenendo un risparmio fiscale massimo di 104,50 euro annui. Il limite di 550 euro si intende al netto della franchigia di 129,11 euro.

Il limite massimo delle spese veterinarie detraibili è:

  • Unico per contribuente, non si moltiplica per il numero di animali posseduti
  • Annuale, si azzera ogni anno d’imposta
  • Non cumulabile con altri familiari: ogni contribuente ha il proprio limite indipendente
  • Diverso dalle spese mediche umane, che hanno limiti superiori

Per famiglie con più animali domestici o con animali che richiedono cure costose (es. terapie oncologiche, interventi complessi), il limite di 550 euro può risultare facilmente raggiungibile. In questi casi è consigliabile pianificare attentamente quali spese portare in detrazione per massimizzare il beneficio fiscale.

Documenti Necessari per la Detrazione Spese Veterinarie

Per ottenere la detrazione delle spese veterinarie nel 730 2026, è fondamentale conservare tutta la documentazione corretta e completa. L’Agenzia delle Entrate può richiedere in qualsiasi momento la dimostrazione delle spese dichiarate, anche a distanza di anni.

I documenti obbligatori da conservare sono:

  • Fatture o ricevute fiscali intestate al contribuente che richiede la detrazione
  • Descrizione dettagliata della prestazione veterinaria (tipo di intervento, visita, analisi)
  • Dati identificativi del veterinario (nome, cognome, partita IVA, iscrizione all’albo)
  • Prova del pagamento tracciabile (ricevuta bancomat/carta, estratto conto bancario, ricevuta bonifico)
  • Prescrizioni veterinarie per l’acquisto di farmaci

Ogni documento deve essere intestato al soggetto che presenta il 730 e richiede la detrazione. Non sono ammesse detrazioni su fatture intestate ad altri soggetti, anche se familiari conviventi, salvo il caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico.

Pagamenti Tracciabili Obbligatori

Dal 2020, per ottenere la detrazione fiscale delle spese veterinarie è obbligatorio effettuare pagamenti con strumenti tracciabili. Non sono più ammessi pagamenti in contanti.

I metodi di pagamento accettati sono:

  • Carta di credito o debito (bancomat, Maestro, Visa, Mastercard)
  • Bonifico bancario o postale
  • Assegno bancario o circolare intestato
  • Pagamenti elettronici tramite app bancarie o wallet digitali

Fanno eccezione solo i farmaci veterinari acquistati in farmacia, per i quali è sufficiente lo scontrino parlante che riporti il codice fiscale dell’acquirente e il codice del farmaco, anche se pagati in contanti. Tuttavia, anche in questo caso è consigliabile utilizzare strumenti tracciabili per maggiore sicurezza.

Come Compilare il 730 2026 per le Spese Veterinarie

La compilazione del modello 730 2026 per le spese veterinarie richiede attenzione per evitare errori che potrebbero comportare il rifiuto della detrazione o controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese veterinarie detraibili vanno inserite nel Quadro E – Oneri e spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Nello specifico:

  • Rigo E8-E10: Altre spese (codice 29)
  • Indicare l’importo totale delle spese veterinarie sostenute nel 2025
  • L’importo da inserire deve essere al lordo della franchigia (la franchigia viene sottratta automaticamente dal software)
  • Il limite massimo di 550 euro viene applicato automaticamente dal sistema

Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica che tutti i documenti siano corretti e completi, calcola esattamente l’importo detraibile e compila il modello 730 evitando errori formali che potrebbero generare contestazioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online per clienti di tutta Italia.

Dati da Inserire nel 730

Per ogni spesa veterinaria da portare in detrazione, è necessario essere pronti a fornire:

  • Importo complessivo delle spese veterinarie sostenute nell’anno
  • Dati del pagamento (data, modalità, importo)
  • Codice fiscale del contribuente intestatario della fattura
  • Tipologia di spesa (veterinaria)
  • Eventuale quota a carico di altri soggetti se le spese sono state sostenute per familiari a carico

Il CAF si occupa di verificare la corrispondenza tra i documenti presentati e i dati da inserire nel 730, garantendo la massima precisione e riducendo il rischio di controlli successivi.

Spese Veterinarie per Familiari a Carico

Le spese veterinarie sostenute per animali intestati a familiari fiscalmente a carico possono essere portate in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa, a condizione che rispetti i requisiti previsti dalla normativa fiscale.

Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando ha un reddito complessivo annuo non superiore a:

  • 2.840,51 euro per familiari generici
  • 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni

In questo caso, il genitore o il coniuge che ha sostenuto le spese veterinarie per l’animale intestato al familiare a carico può portarle in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 730 2026, purché la fattura sia intestata a lui e il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili a suo nome.

Se l’animale è intestato a un figlio maggiorenne non a carico, le spese veterinarie possono essere detratte solo dal figlio stesso nella propria dichiarazione, a condizione che le fatture siano a lui intestate e che presenti regolare dichiarazione dei redditi.

Spese Veterinarie e Regime Forfettario

I contribuenti in regime forfettario hanno gli stessi diritti agli altri contribuenti per quanto riguarda la detrazione delle spese veterinarie nel 730 2026. Il regime forfettario riguarda infatti solo la tassazione dei redditi da lavoro autonomo o d’impresa, non le detrazioni fiscali per oneri personali.

Anche se sei un libero professionista o un piccolo imprenditore in regime forfettario, puoi detrarre:

  • Le spese veterinarie sostenute per i tuoi animali domestici
  • Tutte le altre spese mediche e sanitarie personali
  • Le spese di istruzione, previdenza complementare e altre detrazioni previste

L’unico aspetto da considerare è che, se il tuo reddito complessivo è molto basso o azzerato grazie al forfettario, potresti non avere sufficiente IRPEF da cui detrarre le spese. In questo caso, la detrazione non genera un rimborso diretto ma riduce l’imposta dovuta fino ad azzerarla.

Per approfondire il funzionamento del regime agevolato e verificare come ottimizzare le detrazioni fiscali anche con il forfettario, consulta la nostra guida completa sul regime forfettario 2026.

Errori Comuni da Evitare

Nella gestione delle detrazioni per spese veterinarie vengono commessi frequentemente alcuni errori che possono compromettere il diritto al beneficio fiscale o generare controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli errori più comuni da evitare sono:

1. Pagamento in contanti
Molti contribuenti non sanno che dal 2020 è obbligatorio pagare le spese veterinarie con strumenti tracciabili. Un pagamento in contanti rende la spesa non detraibile, anche se documentata con regolare fattura.

2. Fattura intestata a persona diversa
La fattura deve essere intestata al contribuente che richiede la detrazione. Non è possibile detrarre spese sostenute da altri, salvo il caso di familiari a carico.

3. Confondere la franchigia con il limite massimo
La franchigia di 129,11 euro si sottrae dalle spese totali prima di calcolare la detrazione, mentre il limite di 550 euro è il massimo importo su cui applicare il 19%.

4. Inserire spese non detraibili
Cibo, accessori, toelettatura e altri servizi non veterinari non sono detraibili, anche se necessari per il benessere dell’animale.

5. Non conservare i documenti
L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione fino a 5 anni dopo la presentazione del 730. Conservare tutte le fatture e le ricevute di pagamento è fondamentale.

Per evitare questi errori e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, affidati agli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine, che verificano tutti i documenti e ottimizzano le detrazioni fiscali.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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Domande Frequenti

Quali animali danno diritto alla detrazione delle spese veterinarie?

La detrazione spetta per le spese veterinarie sostenute per qualsiasi animale domestico legalmente detenuto, non solo cani e gatti. Sono inclusi anche conigli, furetti, uccelli, pesci, rettili e altri animali da compagnia. Non è necessaria l’iscrizione all’anagrafe canina.

Posso detrarre le spese veterinarie se l’animale è intestato a mio figlio maggiorenne?

Se tuo figlio è fiscalmente a carico (reddito inferiore a 4.000 euro se under 24, o 2.840,51 euro oltre i 24 anni), puoi detrarre le spese purché la fattura sia intestata a te e tu abbia effettuato il pagamento tracciabile. Se non è a carico, la detrazione spetta solo a lui nella sua dichiarazione.

Le spese per sterilizzazione sono detraibili nel 730 2026?

Sì, la sterilizzazione è un intervento chirurgico veterinario e rientra tra le spese veterinarie detraibili. Deve essere documentata con fattura intestata al contribuente e pagata con metodo tracciabile (carta, bonifico, bancomat).

Posso detrarre le spese veterinarie anche se sono in regime forfettario?

Assolutamente sì. Il regime forfettario riguarda solo la tassazione del reddito da lavoro autonomo, non le detrazioni per oneri personali. Anche i forfettari possono detrarre le spese veterinarie, mediche e tutte le altre spese previste dalla normativa.

Come si calcola la detrazione se ho speso 300 euro per il veterinario?

Con 300 euro di spese, sottrai la franchigia di 129,11 euro: rimangono 170,89 euro. Su questo importo applichi il 19%, ottenendo una detrazione di circa 32,47 euro. Questo importo ridurrà l’IRPEF dovuta nella dichiarazione dei redditi 730 2026.

Cosa succede se non ho lo scontrino della farmacia per i farmaci veterinari?

Per detrarre i farmaci veterinari serve la ricevuta fiscale o lo scontrino parlante con il codice fiscale e il codice del farmaco. Senza questo documento non è possibile portare la spesa in detrazione, anche se hai la prescrizione del veterinario.

Le spese veterinarie detraibili nel 730 2026 rappresentano un’opportunità concreta di risparmio fiscale per chi possiede animali domestici. Conoscere il funzionamento della detrazione del 19%, rispettare la franchigia di 129,11 euro e il limite massimo di 550 euro, conservare la documentazione corretta e utilizzare pagamenti tracciabili sono passaggi fondamentali per ottenere il beneficio senza errori.

Compilare correttamente il modello 730 richiede attenzione e conoscenza delle norme fiscali. Un errore nella documentazione o nell’inserimento dei dati può comportare la perdita della detrazione o controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e le detrazioni fiscali? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. I nostri esperti verificano tutti i documenti, calcolano le detrazioni spettanti e compilano il 730 2026 in modo corretto e completo. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è la scelta giusta per chi vuole esercitare la libera professione in autonomia, gestire il proprio studio nutrizionale e seguire pazienti privati con piani alimentari personalizzati. Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dalla Legge 42/1999, distinto dal biologo nutrizionista e dal medico dietologo, e la sua attività gode di vantaggi fiscali importanti: regime forfettario al 5% per i primi 5 anni, coefficiente di redditività al 78%, e fatturazione esente IVA come prestazione sanitaria.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come aprire la partita IVA dietista 2026: dai requisiti formativi all’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, dal codice ATECO corretto alla scelta del regime fiscale, dalla Gestione Separata INPS al Sistema Tessera Sanitaria. Trovi anche esempi pratici di calcolo tasse e contributi su fatturati di 20.000, 40.000 e 60.000 euro.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il dietista: profilo professionale sanitario
  2. Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo
  3. Requisiti per aprire la partita IVA da dietista
  4. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP
  5. Codice ATECO dietista 2026
  6. Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti
  7. Gestione Separata INPS: aliquote 2026
  8. Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità
  9. Fatturazione elettronica del dietista
  10. Tariffe e prestazioni tipiche
  11. Studio professionale: requisiti igienico-sanitari
  12. Consulenza online e telemedicina nutrizionale
  13. Marketing sanitario e Legge Boldi
  14. Esempi pratici: calcolo tasse e contributi
  15. Sbocchi professionali del dietista
  16. FAQ: domande frequenti

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Chi è il dietista: profilo professionale sanitario

Il dietista è un professionista sanitario riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, istituito formalmente con il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 744 e disciplinato dalla Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (la cosiddetta “Legge Bindi”) che ha equiparato le professioni sanitarie non mediche alle altre figure del comparto sanitario.

Secondo il profilo professionale, il dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari. In pratica, il dietista:

  • Elabora piani alimentari personalizzati per soggetti sani e malati
  • Collabora con il medico per il trattamento dietetico di patologie specifiche (diabete, obesità, malattie cardiovascolari, oncologiche)
  • Studia ed elabora la composizione di razioni alimentari per soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione
  • Svolge attività didattico-educative di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta
  • Organizza e coordina attività specifiche relative all’alimentazione in genere e alla dietetica applicata

La Legge 42/1999 ha definitivamente sancito che il dietista non è un “ausiliario sanitario” ma un professionista sanitario autonomo, dotato di specifiche competenze e responsabilità professionali. Questo riconoscimento legale è fondamentale per la libera professione: significa che il dietista può aprire la partita IVA, iscriversi all’Albo professionale e fatturare in regime di esenzione IVA come prestazione sanitaria (art. 10, n. 18, DPR 633/1972).

Differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra dietista, biologo nutrizionista e medico dietologo. Si tratta di tre figure professionali diverse, con percorsi formativi distinti, competenze parzialmente sovrapposte ma poteri prescrittivi diversi. Capire queste differenze è essenziale sia per i pazienti che per chi vuole intraprendere la professione.

Il dietista (Laurea L/SNT3)

Il dietista possiede la Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche). È un professionista sanitario abilitato all’elaborazione di piani alimentari sia per soggetti sani sia per persone affette da patologie. Per i soggetti malati, però, il dietista opera su prescrizione medica: il medico effettua la diagnosi, il dietista elabora il piano dietetico in collaborazione.

Il biologo nutrizionista (Laurea Magistrale in Biologia)

Il biologo nutrizionista è un biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) che si è specializzato in nutrizione umana. Il percorso formativo è una Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM-6) o equivalente, seguita dall’Esame di Stato e iscrizione all’Albo. Anche il biologo nutrizionista può elaborare diete e piani alimentari, ma non è un professionista sanitario ai sensi della Legge 42/1999. Versa i contributi all’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi) e non alla Gestione Separata INPS.

Il medico dietologo (Specializzazione)

Il medico dietologo è un laureato in Medicina e Chirurgia che ha completato una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione o discipline affini. Essendo medico, ha poteri diagnostici e prescrittivi completi: può prescrivere farmaci, esami diagnostici, e ovviamente diete sia a soggetti sani sia a malati. Versa i contributi all’ENPAM.

Tabella comparativa

CaratteristicaDietistaBiologo NutrizionistaMedico Dietologo
TitoloLaurea triennale L/SNT3Laurea Magistrale BiologiaLaurea Medicina + Specializzazione
AlboTSRM-PSTRPONBOMCeO
CassaGestione Separata INPSENPABENPAM
Prof. sanitarioSìNo (biologo)Sì (medico)
Prescrive farmaciNoNoSì
Diete a saniSì autonomoSì autonomoSì autonomo
Diete a malatiSu prescrizione medicaSu prescrizione medicaSì autonomo
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se sanitario)Obbligatorio
Detraibilità 19%Sì spesa sanitariaSì spesa sanitariaSì spesa sanitaria

Requisiti per aprire la partita IVA da dietista

Per aprire la partita IVA dietista nel 2026 servono alcuni requisiti formali e burocratici ben precisi. Vediamoli uno per uno.

1. Laurea triennale in Dietistica (L/SNT3)

Il primo requisito è il titolo di studio: Laurea triennale in Dietistica appartenente alla classe L/SNT3 (professioni sanitarie tecniche, area tecnico-assistenziale). Il corso ha durata di 3 anni (180 CFU) e si conclude con un esame finale che ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione (ai sensi della Legge 8 gennaio 2002 n. 1).

Sono validi anche i titoli equipollenti rilasciati prima del 1999, come il diploma universitario di Dietista o il diploma di Dietista regionale, purché riconosciuti ai sensi del DM 27 luglio 2000.

2. Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

Dopo la laurea, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP). L’iscrizione è territoriale, presso l’Ordine provinciale competente.

3. Apertura partita IVA

Una volta iscritto all’Albo, il dietista può aprire la partita IVA compilando il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate, indicando:

  • Codice ATECO dell’attività (vedi sezione dedicata)
  • Regime fiscale scelto (forfettario o ordinario)
  • Sede dell’attività (anche presso l’abitazione)
  • Data inizio attività

L’apertura partita IVA è gratuita e può essere effettuata online tramite Fisconline/Entratel o tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista).

4. Iscrizione INPS Gestione Separata

Contestualmente all’apertura della partita IVA, il dietista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esistendo una cassa previdenziale specifica per i dietisti (a differenza di biologi, medici, avvocati, geometri), il dietista versa i contributi alla Gestione Separata.

Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP

L’Albo TSRM-PSTRP riunisce 19 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La Federazione Nazionale è stata istituita con la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (cosiddetta “Legge Lorenzin”) che ha riformato gli ordini sanitari, trasformando i precedenti collegi in Ordini professionali a tutti gli effetti.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo scaricabile dal sito dell’Ordine provinciale)
  • Diploma di laurea originale o copia autenticata
  • Certificato di residenza o autocertificazione
  • Codice fiscale
  • 2 fotografie formato tessera
  • Ricevuta versamento tassa di iscrizione (variabile per Ordine, indicativamente 168 euro tassa concessione governativa + quota Ordine)
  • Marca da bollo da 16 euro

Quota annuale

La quota annuale di iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP varia da Ordine a Ordine, ma indicativamente si attesta tra 80 e 130 euro l’anno. Questa spesa è interamente deducibile dal reddito professionale (per i contribuenti in regime ordinario) e non riduce il reddito per i forfettari, ma rimane un costo fisso da considerare.

Obbligo formativo ECM

Come tutti i professionisti sanitari, il dietista è soggetto all’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM): deve acquisire 150 crediti ECM nel triennio. I corsi ECM sono spesso a pagamento e rappresentano un costo deducibile per chi è in regime ordinario.

Codice ATECO dietista 2026

La scelta del codice ATECO corretto è fondamentale perché determina il coefficiente di redditività in regime forfettario e classifica l’attività ai fini statistici e fiscali. Per il dietista libero professionista nel 2026, il codice di riferimento è:

ATECO 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

Questo codice ricomprende tutte le professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione che non rientrano in categorie più specifiche, tra cui appunto i dietisti. È il codice più frequentemente attribuito dalle Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate per l’attività di dietista in libera professione.

In alcuni casi viene utilizzato anche il codice 86.90.21 – Attività di fisioterapia, ma questo è formalmente riservato ai fisioterapisti. Verifica sempre con il tuo commercialista o presso il CAF Centro Fiscale di Udine quale codice sia più corretto in base alla tua attività prevalente.

Coefficiente di redditività 78%

Il codice ATECO 86.90.29 in regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, ai fini fiscali, l’imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva è il 78% del fatturato, mentre il restante 22% è considerato forfettariamente come “spese sostenute” (anche se non hai realmente sostenuto quelle spese).

Esempio pratico: Marta è dietista in forfettario e fattura 30.000 euro nel 2026. Il suo reddito imponibile è 30.000 × 78% = 23.400 euro. Su questi 23.400 euro pagherà l’imposta sostitutiva (5% se nei primi 5 anni, 15% successivamente).

Regime forfettario dietista: vantaggi e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la stragrande maggioranza dei dietisti in libera professione, almeno nei primi anni di attività. Vediamo quali sono i requisiti, i vantaggi e i limiti.

Requisiti per accedere al forfettario 2026

  • Ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a 85.000 euro
  • Spese per lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi
  • Non avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Non controllare srl o associazioni in partecipazione che svolgano attività riconducibili
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro

Aliquote dell’imposta sostitutiva

Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP:

  • 5% per i primi 5 anni di attività (regime start-up), se sono soddisfatti i requisiti specifici (non aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti, non essere mera prosecuzione di attività precedente, ecc.)
  • 15% dal sesto anno in poi (o subito al 15% se non si hanno i requisiti start-up)

Vantaggi del forfettario per il dietista

  • Niente IVA in fattura (oltre al fatto che le prestazioni sanitarie sono comunque esenti IVA art. 10)
  • Niente ritenuta d’acconto (utile soprattutto per chi lavora con privati)
  • Niente studi di settore o ISA
  • Esonero registri IVA e dichiarazione IVA annuale
  • Contabilità semplificatissima: basta numerare e conservare le fatture emesse
  • Riduzione contributi GS INPS del 35% facoltativa (ma non sempre conveniente, vedi sotto)

Limiti e svantaggi

  • Non puoi dedurre le spese reali: niente affitto studio, ECM, attrezzature dal reddito (la deduzione è già forfettaria al 22%)
  • Niente detrazioni IRPEF per ristrutturazioni, ecobonus, spese mediche personali (perché non paghi IRPEF ma imposta sostitutiva)
  • Limite 85.000 euro: superandolo, esci dal forfettario l’anno successivo (o subito se superi i 100.000 euro)

Gestione Separata INPS: aliquote 2026

A differenza di altri professionisti sanitari (medici con ENPAM, biologi con ENPAB, infermieri con ENPAPI), il dietista non ha una cassa previdenziale propria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995.

Aliquote 2026

Le aliquote contributive della Gestione Separata per il 2026 (in attesa di conferma dalla circolare INPS annuale) sono:

  • 26,07% per professionisti senza altra copertura previdenziale (quota IVS 25% + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24% per professionisti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati (es. dietista che è anche dipendente part-time del SSN)

Massimale e minimale 2026

  • Massimale contributivo 2026: circa 119.650 euro (rivalutato annualmente)
  • Minimale 2026: circa 18.555 euro (sotto questa soglia, comunque l’accredito contributivo è proporzionale al reddito effettivo)

Come si calcolano e versano

I contributi GS INPS si calcolano sul reddito imponibile previdenziale, che per il forfettario coincide con il reddito imponibile fiscale (cioè fatturato × 78% per ATECO 86.90.29). Si versano con il modello F24 in 2 acconti (giugno e novembre) e saldo (giugno anno successivo).

Esempio: Luca è dietista forfettario, ha fatturato 25.000 euro nel 2026. Imponibile = 25.000 × 78% = 19.500 euro. Contributi GS = 19.500 × 26,07% = 5.083,65 euro.

Deducibilità dei contributi

I contributi GS INPS versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo, anche per i forfettari (è una delle poche deduzioni ammesse nel forfettario). Quindi se nel 2026 versi 5.000 euro di contributi GS, nel 2027 ridurrai il tuo reddito imponibile di 5.000 euro prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità

Il Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia che raccoglie tutte le spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per popolare automaticamente la dichiarazione dei redditi precompilata. Il dietista, in quanto professionista sanitario, è tenuto all’invio dei dati di tutte le fatture emesse a persone fisiche.

Obbligo di invio dati al Sistema TS

L’obbligo è disciplinato dal D.Lgs. 175/2014 e successive modifiche. Tutti i professionisti sanitari iscritti agli albi (incluso quindi il dietista iscritto al TSRM-PSTRP) devono trasmettere telematicamente al Sistema TS tutte le spese sanitarie pagate dai pazienti, con relativa indicazione del codice fiscale del paziente.

Periodicità invio

Dal 2024 l’invio è diventato semestrale:

  • Spese del primo semestre (gennaio-giugno) → entro il 30 settembre
  • Spese del secondo semestre (luglio-dicembre) → entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Detraibilità del 19% per il paziente

Le prestazioni del dietista sono spese sanitarie detraibili al 19% ai fini IRPEF nella dichiarazione dei redditi del paziente (730 o Modello Redditi PF), come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. La detrazione si applica sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui di spese sanitarie. Per essere detraibili, le spese devono essere documentate da fattura e tracciate (bonifico, carta, POS), tranne che per i pagamenti a strutture pubbliche o convenzionate.

Opposizione del paziente

Il paziente ha diritto di opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In quel caso, il dietista deve emettere fattura senza codice fiscale del paziente e annotare l’opposizione, e il paziente non vedrà la spesa nel 730 precompilato (ma potrà comunque detrarla manualmente).

Fatturazione elettronica del dietista

La fatturazione elettronica per il dietista presenta una particolarità importante che riguarda le fatture verso persone fisiche, in considerazione dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fatture verso pazienti privati (B2C)

Per i dati trasmessi (o trasmissibili) al Sistema TS, c’è il divieto di fatturazione elettronica via SdI: il professionista sanitario emette fattura cartacea o PDF, ma non la trasmette al Sistema di Interscambio. Questo divieto serve a evitare duplicazioni con i dati inviati al Sistema TS.

Quando emetti fattura a un paziente privato, indica:

  • Dati anagrafici e codice fiscale del paziente (per detraibilità e Sistema TS)
  • Tipologia prestazione (es. “visita dietistica”, “elaborazione piano alimentare”)
  • Importo (esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/1972)
  • Modalità di pagamento tracciato (bonifico, carta, POS) per la detraibilità
  • Marca da bollo da 2 euro se importo superiore a 77,47 euro (a carico del paziente o del professionista)

Fatture verso aziende, ASL, cliniche (B2B)

Verso aziende, cliniche, RSA, scuole o pubbliche amministrazioni il dietista emette fattura elettronica via SdI con il codice destinatario di 7 caratteri fornito dal cliente (o codice univoco IPA per la PA). In assenza di codice, si usa il codice convenzionale “0000000”.

Esenzione IVA art. 10

Le prestazioni sanitarie del dietista sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/1972”. Se sei in regime forfettario, aggiungi anche la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014”.

Tariffe e prestazioni tipiche

Non esiste un tariffario obbligatorio per i dietisti (i tariffari professionali sono stati aboliti con la Legge 248/2006), quindi ogni professionista è libero di definire le proprie tariffe. Tuttavia, esistono valori di mercato consolidati che possono fare da riferimento.

Tariffe medie 2026

  • Visita dietistica iniziale: 60-120 euro (anamnesi, valutazione, misurazioni antropometriche, bioimpedenziometria, prescrizione del piano alimentare)
  • Controlli periodici: 40-70 euro (ogni 30-45 giorni circa)
  • Pacchetto percorso completo (3-6 mesi): 250-600 euro (sconto rispetto a tariffe singole)
  • Consulenza online (videoconsulto): 40-80 euro
  • Educazione alimentare di gruppo (corsi/workshop): 30-50 euro a partecipante
  • Consulenza per disturbi alimentari (DCA): 70-100 euro a seduta (richiede competenze specifiche)

Tipologie di prestazioni

  • Visita dietistica con anamnesi alimentare e valutazione composizione corporea
  • Piano alimentare personalizzato per soggetti sani, sportivi, gravidanza, allattamento
  • Consulenza per obesità e sovrappeso in collaborazione con medico curante
  • Supporto nutrizionale per patologie (diabete, dislipidemie, intolleranze, celiachia, malattie infiammatorie intestinali) su prescrizione medica
  • Educazione alimentare in scuole, aziende, RSA
  • Disturbi del comportamento alimentare (DCA) in équipe con medico e psicologo
  • Nutrizione sportiva per atleti dilettanti e professionisti
  • Pianificazione menù collettivi per mense scolastiche, aziendali, ospedaliere

Studio professionale: requisiti igienico-sanitari

Per esercitare la professione di dietista in studio privato, è necessario rispettare alcuni requisiti igienico-sanitari e strutturali. La normativa di riferimento è regionale (DPR 14 gennaio 1997 e regolamenti regionali attuativi), quindi può variare da regione a regione.

Studio professionale “semplice”

Se eserciti come libero professionista in studio singolo (anche presso la tua abitazione), generalmente non serve l’autorizzazione sanitaria ma solo la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune e all’Azienda Sanitaria territorialmente competente. I requisiti tipici sono:

  • Locale destinato all’attività con superficie minima (circa 9-12 mq)
  • Bagno con antibagno e lavabo
  • Pavimenti e pareti facilmente lavabili
  • Aerazione naturale o meccanica
  • Sala d’attesa (anche piccola)
  • Lettino o scrivania per la visita
  • Bilancia professionale e altimetro
  • Strumenti di misurazione (plicometro, metro, eventualmente bioimpedenziometro)

Ambulatorio o poliambulatorio

Se invece operi in un ambulatorio con più professionisti o in una struttura più complessa (es. centro di diagnostica), serve l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione/ASL e l’eventuale accreditamento per convenzioni con il SSN. I requisiti sono più stringenti: spazi maggiori, dispositivi medici, direttore sanitario, ecc.

Bilancia bioimpedenziometrica

La bilancia bioimpedenziometrica (BIA) è uno strumento utilissimo per il dietista: misura la composizione corporea (massa magra, massa grassa, acqua corporea totale) tramite un debole impulso elettrico. I modelli professionali hanno costi tra 1.500 e 5.000 euro. Per il forfettario, l’acquisto non genera deduzione (il regime è già forfettario al 22%), mentre per il regime ordinario è un bene strumentale ammortizzabile in 4-6 anni o, se di costo unitario inferiore a 516,46 euro, deducibile interamente nell’anno.

Consulenza online e telemedicina nutrizionale

La consulenza online e la telemedicina nutrizionale sono diventate prassi consolidate dopo il periodo pandemico, e le linee guida del Ministero della Salute (Decreto 30 settembre 2022) hanno regolamentato la telemedicina specialistica anche per le professioni sanitarie tecniche come il dietista.

Cosa serve per la consulenza online

  • Piattaforma sicura conforme al GDPR (Zoom Healthcare, Doxy.me, oppure piattaforme italiane come Paginemediche, MioDottore, ecc.)
  • Consenso informato del paziente al trattamento dati e alla telemedicina
  • Misurazioni: il paziente effettua autonomamente peso e misure circonferenze (con istruzioni del dietista)
  • Cartella clinica digitale conservata in conformità GDPR

Fatturazione consulenza online

La fatturazione della consulenza online segue le stesse regole della consulenza in presenza: invio al Sistema TS, esenzione IVA, marca da bollo se sopra 77,47 euro. La fattura va emessa anche se il paziente è residente all’estero, purché il servizio sia reso a un cittadino italiano. Per pazienti UE non italiani vale la regola del luogo di residenza del committente (B2C in UE: tassazione nel Paese del prestatore se professionale).

Marketing sanitario e Legge Boldi

La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (modificata dalla Legge “Boldi” del 2018, art. 9-bis L. 145/2018) che pone vincoli stringenti per i professionisti sanitari, dietisti compresi.

Cosa è permesso

  • Informazioni veritiere e verificabili sulle prestazioni offerte
  • Indicazione di titoli professionali e specializzazioni (con riferimento normativo)
  • Tariffe (in modo trasparente)
  • Sito web, social, biglietti da visita
  • Inserzioni informative su giornali e online

Cosa è vietato

  • Pubblicità comparativa (“io sono il migliore dietista di Udine”)
  • Promesse di risultato (“perderai 10 kg in 30 giorni garantito”)
  • Offerte tipo sconti, coupon, gruppi acquisto tipo Groupon
  • Testimonianze “prima/dopo” di pazienti (se non in forma anonima e con consenso)
  • Diciture ingannevoli o non verificabili

L’Ordine TSRM-PSTRP vigila sulla correttezza della pubblicità sanitaria e può comminare sanzioni disciplinari (richiamo, censura, sospensione, radiazione) in caso di violazioni gravi o reiterate.

Esempi pratici: calcolo tasse e contributi

Vediamo ora tre esempi pratici di calcolo tasse e contributi per dietista in regime forfettario, con coefficiente di redditività 78% e Gestione Separata INPS al 26,07% (senza altra copertura).

Esempio 1: Fatturato 20.000 euro (start-up, primo anno)

  • Fatturato lordo: 20.000 €
  • Coefficiente redditività 78% → Reddito imponibile: 15.600 €
  • Aliquota forfettario start-up: 5% → Imposta sostitutiva: 780 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 15.600 €: 4.066,92 €
  • Totale tasse e contributi: 4.846,92 €
  • Reddito netto: 15.153,08 € (76% del fatturato)

Esempio 2: Fatturato 40.000 euro (forfettario start-up)

  • Fatturato lordo: 40.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 5%: 1.560 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 31.200 €: 8.133,84 €
  • Totale tasse e contributi: 9.693,84 €
  • Reddito netto: 30.306,16 € (76% del fatturato)

Esempio 3: Fatturato 60.000 euro (forfettario regime ordinario 15%)

  • Fatturato lordo: 60.000 €
  • Reddito imponibile (78%): 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 7.020 €
  • Contributi GS INPS 26,07% su 46.800 €: 12.200,76 €
  • Totale tasse e contributi: 19.220,76 €
  • Reddito netto: 40.779,24 € (68% del fatturato)

Nota importante: i contributi GS INPS versati nell’anno precedente sono deducibili dal reddito imponibile dell’anno corrente. Quindi i calcoli a regime (dal secondo anno in poi) mostrano un netto leggermente più alto perché si deducono i contributi pagati l’anno prima.

Vuoi un calcolo personalizzato sulla tua situazione specifica? Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a valutare se il forfettario è la scelta migliore per te e a pianificare i versamenti F24.

Sbocchi professionali del dietista

Il dietista può lavorare in molti contesti diversi, sia come libero professionista sia come dipendente (anche in modalità ibrida, con doppia attività). Vediamo i principali sbocchi professionali nel 2026.

Studio privato (libera professione)

Lo studio professionale privato è la modalità di esercizio principale per chi sceglie l’autonomia. Permette flessibilità di orari, gestione diretta dei pazienti, possibilità di specializzarsi in aree specifiche (sport, DCA, pediatria nutrizionale).

Strutture sanitarie pubbliche e private

  • Ospedali (servizio dietetico, reparti specialistici come oncologia, diabetologia, gastroenterologia)
  • Cliniche private accreditate e centri di diagnostica
  • RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) per pianificazione menù e supporto nutrizionale anziani
  • Centri DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)
  • Centri sportivi e di riabilitazione

Settore privato non sanitario

  • Aziende di ristorazione collettiva (mense scolastiche, aziendali, ospedaliere)
  • Industria alimentare (consulenza per sviluppo prodotti, etichettatura nutrizionale)
  • Palestre e centri fitness (consulenza nutrizionale agli iscritti)
  • Scuole (educazione alimentare, formazione personale mensa)
  • Comunicazione e divulgazione (siti web, canali social, libri, riviste)

Doppia attività dipendente + libero professionista

Molti dietisti combinano un part-time dipendente (es. ospedale, RSA) con la libera professione pomeridiana. In questo caso, l’aliquota Gestione Separata scende al 24% (perché c’è già copertura previdenziale dal lavoro dipendente). Attenzione però: se il reddito da dipendente nell’anno precedente supera 30.000 euro lordi, non si può accedere al forfettario.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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FAQ: domande frequenti sulla partita IVA del dietista

1. Il dietista può prescrivere farmaci?

No. Il dietista non può prescrivere farmaci. La prescrizione farmacologica è un atto esclusivo del medico (laurea in Medicina e Chirurgia + abilitazione). Il dietista può consigliare integratori alimentari (in vendita libera) e formulare piani alimentari, ma non può prescrivere terapie farmacologiche neppure di tipo nutrizionale (es. integratori di vitamina D ad alto dosaggio).

2. Il dietista può seguire pazienti diabetici o oncologici da solo?

No, deve operare con prescrizione medica. Per pazienti affetti da patologie (diabete, malattie cardiovascolari, oncologiche, IBD, celiachia certificata, ecc.) il dietista elabora il piano alimentare su prescrizione del medico curante. Per soggetti sani (perdita peso, sport, gravidanza fisiologica), il dietista opera in piena autonomia.

3. Devo iscrivermi all’Ordine dei Biologi?

No. L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) riguarda solo i biologi nutrizionisti, che hanno laurea magistrale in Biologia. Il dietista si iscrive esclusivamente all’Albo TSRM-PSTRP della propria provincia.

4. Quanto guadagna in media un dietista libero professionista?

Il guadagno medio è molto variabile in base a esperienza, posizione geografica, tipologia di clientela e specializzazioni. Indicativamente: un dietista al primo anno fattura 15.000-25.000 euro; con 3-5 anni di esperienza si arriva a 30.000-45.000 euro; professionisti affermati (10+ anni, specializzazioni) possono superare i 60.000-80.000 euro annui. Il netto post-tasse, in forfettario start-up, è circa il 76% del fatturato.

5. Posso aprire la partita IVA come dietista anche se lavoro come dipendente?

Sì, ma con alcuni vincoli. Se sei dipendente pubblico (es. ASL, ospedale pubblico) hai bisogno dell’autorizzazione del datore di lavoro alla libera professione e di solito non puoi superare un certo monte ore extra. Se sei dipendente privato, verifica il contratto: alcuni CCNL pongono vincoli o richiedono comunicazione. Inoltre, se nell’anno precedente hai percepito redditi da dipendente superiori a 30.000 euro lordi, non puoi accedere al regime forfettario.

6. La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria su tutte le fatture?

No, solo su fatture esenti IVA con importo superiore a 77,47 euro. Quindi le fatture del dietista, essendo esenti IVA art. 10, richiedono la marca da bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. La marca può essere a carico del paziente (riportata in fattura) o del professionista. Per i forfettari, l’imposta di bollo si versa cumulativamente in F24 (codice tributo 2505) ogni 3 mesi se ricorrono i requisiti.

7. Cosa cambia se supero gli 85.000 euro di fatturato?

Se nel 2026 superi gli 85.000 euro ma resti sotto 100.000, dal 2027 esci dal forfettario e passi al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro, esci dal forfettario immediatamente nello stesso anno: dovrai applicare IVA dalle fatture successive al superamento (per le prestazioni sanitarie l’IVA resta esente art. 10, ma scattano gli adempimenti ordinari).

8. Posso dedurre le spese dello studio dal forfettario?

No, in regime forfettario non si deducono spese reali. La deduzione è già forfettaria al 22% (dato dal coefficiente di redditività 78%). Quindi affitto, utenze, acquisto bilancia, ECM, software gestionale non riducono il reddito imponibile. Le uniche somme deducibili sono i contributi previdenziali obbligatori (GS INPS). Se hai molte spese reali (oltre il 22% del fatturato), valuta con un commercialista la convenienza del regime ordinario semplificato.

9. Quando posso fatturare come dietista? Subito dopo la laurea?

Solo dopo l’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP. La laurea è abilitante (esame di Stato compreso nell’esame finale di laurea), ma per esercitare la libera professione e fatturare prestazioni sanitarie devi essere iscritto all’Ordine. Senza iscrizione, esercitare la professione costituisce esercizio abusivo della professione (reato ex art. 348 c.p.).

10. Posso emettere fattura senza partita IVA per prestazioni occasionali?

Sì, fino a 5.000 euro lordi annui (limite “prestazione occasionale”). Sopra questa soglia o se l’attività è abituale e continuativa, è obbligatoria l’apertura della partita IVA. Le prestazioni occasionali si fatturano con ricevuta di prestazione occasionale, marca da bollo 2 euro se sopra 77,47 euro, e tassazione IRPEF nel 730/Modello Redditi (con eventuali contributi GS INPS sopra i 5.000 euro).

Conclusioni e supporto del CAF Centro Fiscale di Udine

Aprire la partita IVA da dietista nel 2026 è una scelta strategica che richiede attenzione a diversi aspetti: scelta del codice ATECO corretto (86.90.29), iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, regime forfettario con aliquota agevolata al 5%, contributi alla Gestione Separata INPS al 26,07%, obblighi del Sistema Tessera Sanitaria, fatturazione con esenzione IVA art. 10. Una corretta pianificazione iniziale ti permette di partire con il piede giusto e di concentrarti sulla tua attività clinica e di consulenza.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per dietisti e professionisti sanitari libero-professionisti: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale più conveniente, gestione fatturazione e Sistema TS, calcolo F24 per imposta sostitutiva e contributi, dichiarazione dei redditi annuale, adempimenti con l’Albo. Operiamo in Friuli Venezia Giulia e nel resto d’Italia anche in modalità online, con assistenza personalizzata.

Prenota un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure invia una mail a info@centrofiscale.com. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Ti aspettiamo per pianificare insieme l’avvio o l’ottimizzazione della tua attività di dietista libero professionista.

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CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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