CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOQuadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello RedditiIl Quadro RR del Modello Redditi PF 2026 è il quadro dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai lavoratori autonomi e dai titolari di partita IVA. In questa sezione della dichiarazione dei redditi si determina l’importo dei contributi a saldo per il 2025 e gli acconti per il 2026, tenendo conto delle eventuali somme già versate nel corso dell’anno.La corretta compilazione del Quadro RR è fondamentale non solo per non incorrere in sanzioni, ma anche perché — per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) — i contributi INPS devono essere ricalcolati sulla base del reddito concordato, seguendo regole specifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e successivamente modificate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: struttura del Quadro RR, sezioni per categoria di contribuente, calcolo dei contributi, interazione con il CPB e gli errori più comuni da evitare.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il Quadro RR e chi deve compilarloIl Quadro RR è presente nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (anno d’imposta 2025) ed è dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai soggetti che non rientrano nel lavoro dipendente. In particolare devono compilarlo:Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) INPSLavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (es. collaboratori, professionisti senza cassa)Forfettari iscritti alla Gestione IVS o alla Gestione SeparataSoggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025Il quadro si suddivide in tre sezioni distinte, ciascuna dedicata a una categoria diversa di contribuente:SezioneCategoria contribuenteTipo contributiSezione IArtigiani e commercianti (Gestione IVS)Contributi fissi + percentuali sul reddito eccedente il minimaleSezione IIIscritti Gestione Separata INPSContributi percentuali sul reddito nettoSezione IIISoggetti CPB (Concordato Preventivo Biennale)Contributi aggiuntivi sul maggior reddito concordatoNota: chi è contemporaneamente iscritto a una cassa professionale privata (es. avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM) non compila il Quadro RR per quella copertura, ma usa altri appositi righi.Sezione I — Contributi artigiani e commercianti (Gestione IVS)La Sezione I del Quadro RR riguarda gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS INPS. Il meccanismo contributivo è strutturato su due livelli:Contributo fisso sul minimale: versato in quattro rate (scadenze 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025, 16 febbraio 2026) indipendentemente dal reddito effettivoContributo percentuale sull’eccedenza: applicato sulla parte di reddito che supera il minimale, versato a saldo con la dichiarazioneAliquote e importi 2025 (anno d’imposta dichiarazione 2026)Per l’anno d’imposta 2025, i parametri contributivi per artigiani e commercianti sono i seguenti:ParametroArtigianiCommerciantiAliquota contributiva totale24,00%24,48%Reddito minimale annuo18.415 euro18.415 euroContributo fisso annuo (artigiani)~4.419 euro–Contributo fisso annuo (commercianti)–~4.507 euroMassimale contributivo119.650 euro119.650 euroRiduzione forfettari (-35%)ApplicabileApplicabileFonte: Circolare INPS n. 31/2025 — valori definitivi per l’anno d’imposta 2025.Riduzione del 35% per il regime forfettarioI contribuenti in regime forfettario iscritti alla Gestione IVS possono beneficiare di una riduzione del 35% sull’aliquota contributiva, previa domanda all’INPS. Questa agevolazione si riflette nel Quadro RR con la barratura dell’apposita casella e il ricalcolo dei contributi ridotti.L’opzione per la riduzione deve essere esercitata entro il 28 febbraio dell’anno di imposta. Se si aderisce per la prima volta, la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.Come si compila la Sezione I: istruzioni rigo per rigoI principali righi della Sezione I sono:RR1 col. 1: reddito d’impresa o di lavoro autonomo su cui calcolare i contributi (riprende il rigo RF o RG a seconda del regime)RR1 col. 2: reddito minimale (precompilato in base alla categoria)RR1 col. 3: eccedenza rispetto al minimale (col. 1 meno col. 2, se positivo)RR1 col. 4: contributi dovuti sull’eccedenzaRR1 col. 5: contributi fissi già versati nel corso dell’annoRR1 col. 6: contributi a saldo (differenza tra dovuto e versato)Casella riduzione 35%: barrare se si è in forfettario con riduzioneIl saldo contributivo (RR1 col. 6) viene versato con F24 entro la scadenza ordinaria della dichiarazione (30 giugno 2026, prorogata al 20 luglio 2026 per ISA e forfettari — vedi la nostra guida sulla proroga versamenti 2026).Sezione II — Contributi Gestione Separata INPSLa Sezione II del Quadro RR riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia coloro che non hanno un’altra forma di copertura previdenziale (cassa professionale o altra gestione INPS).Vi rientrano tipicamente: liberi professionisti senza albo (es. consulenti IT, formatori), collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), alcune categorie di professionisti iscritti ad albi ma non a casse private, oltre ai titolari di partita IVA che svolgono attività non coperti da casse autonome.Aliquote Gestione Separata 2025SituazioneAliquota 2025NoteSenza altra copertura previdenziale26,07%Include aliquota aggiuntiva per maternità/malattia/disoccupazioneCon altra copertura (pensionati, dipendenti)24,00%Aliquota baseMassimale di reddito imponibile119.650 euroContributi non dovuti sull’eccedenzaFonte: Circolare INPS n. 31/2025 e messaggio INPS per aggiornamento massimale.Compilazione Sezione II: i righi principaliI contributi della Gestione Separata si calcolano sul reddito netto da lavoro autonomo (dopo deduzione delle spese, se in regime ordinario) o sul reddito imponibile forfettario (reddito lordo x coefficiente di redditività) per chi è in regime forfettario.RR2 col. 1: reddito imponibile ai fini contributiviRR2 col. 2: aliquota applicabile (26,07% o 24%)RR2 col. 3: contributi complessivi dovutiRR2 col. 4: contributi già versati in acconto (prima e seconda rata)RR2 col. 5: contributi a saldo o rimborsoAttenzione: per i collaboratori Co.Co.Co. e i lavoratori occasionali, il committente effettua la ritenuta e versa la quota a carico del lavoratore. In questo caso il Quadro RR non va compilato dal lavoratore ma dall’azienda (tramite il modello 770).Esempio pratico: forfettario con Gestione SeparataMario è un consulente in regime forfettario, codice ATECO 62.01.09 (sviluppo software), coefficiente di redditività 78%. Ricavi 2025: 48.000 euro.Reddito imponibile forfettario: 48.000 x 78% = 37.440 euroContributi Gestione Separata (aliquota 26,07%): 37.440 x 26,07% = 9.762 euro ca.Acconti versati: prima rata 40% a giugno, seconda rata 60% a novembreSaldo in dichiarazione: differenza tra dovuto e accontiI contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo (non dal reddito forfettario, ma nella dichiarazione dei redditi ordinaria), abbattendo l’IRPEF dovuta sulle altre fonti di reddito.Sezione III — Il CPB e i contributi INPS aggiuntiviLa sezione più complessa e novità del Quadro RR 2026 è la Sezione III, dedicata ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), consente ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) di concordare preventivamente il reddito da dichiarare per due anni (2024 e 2025), beneficiando di vantaggi fiscali e semplificazioni. Per chi ha aderito alla sanatoria CPB 2026, le regole si intersecano con il regime di ravvedimento.Come il CPB modifica i contributi INPSSe il reddito concordato è superiore al reddito effettivo, il contribuente deve versare i contributi INPS sul reddito più alto (quello concordato). Se invece il reddito concordato è inferiore, i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo (non si può abbassare la base contributiva).In altri termini: il CPB non può ridurre i contributi INPS dovuti, ma può aumentarli qualora il reddito concordato superi quello effettivamente conseguito.Come compilare la Sezione III del Quadro RRI righi della Sezione III si attivano solo se il contribuente ha aderito al CPB. Ecco la logica:RR3 col. 1: reddito effettivo 2025 (quello da Sezione I o II)RR3 col. 2: reddito concordato 2025 (il valore accettato nell’accordo CPB)RR3 col. 3: differenza positiva (reddito concordato – reddito effettivo), se positivaRR3 col. 4: contributi aggiuntivi sulla differenza (stessa aliquota della categoria di appartenenza)I contributi aggiuntivi di RR3 si sommano a quelli calcolati nelle sezioni precedenti e vanno versati con le stesse scadenze del saldo dichiarativo.Esempio pratico: artigiano con CPBLucia è un’artigiana (idraulica, codice ATECO 43.22.01). Ha aderito al CPB 2024-2025. Situazione 2025:Reddito effettivo 2025: 32.000 euroReddito concordato CPB 2025: 36.500 euroDifferenza CPB: 36.500 – 32.000 = 4.500 euroContributi aggiuntivi (24,00% su 4.500): 1.080 euroLucia pagherà i contributi IVS su 32.000 euro nelle sezioni ordinarie del Quadro RR, più 1.080 euro aggiuntivi in Sezione III per effetto del CPB.Scadenze di versamento contributi INPS 2026Le scadenze per il versamento dei contributi emergenti dal Quadro RR 2026 (anno d’imposta 2025) sono le seguenti:ScadenzaCosa si versaCodice tributo F2430 giugno 2026Saldo contributi 2025 + primo acconto 2026 (40%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-184120 luglio 2026 (+0,40%)Stesse voci, con maggiorazione per proroga ISA/forfettariStesso31 luglio 2026 (+1,80%)Proroga ordinaria con doppia maggiorazione per tutti i contribuentiStesso30 novembre 2026Secondo acconto 2026 (60%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-1841Importante: per ISA e forfettari la proroga al 20 luglio 2026 senza maggiorazione è già confermata per il 2026 (vedi dettagli sulla proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026). La maggiorazione dello 0,40% si applica solo se si sceglie di versare dopo il 30 giugno ma entro il 31 luglio (per i soggetti non ISA/forfettari) o dopo il 20 luglio (per ISA/forfettari).Chi ha problemi di liquidità può richiedere una rateizzazione dei debiti INPS fino a 60 rate, ma solo per i contributi pregressi non oggetto di versamento corrente da dichiarazione.Codici tributo F24 per il versamentoPer versare i contributi emergenti dal Quadro RR tramite modello F24, si utilizzano le seguenti sezioni e codici tributo:CategoriaTipo versamentoCodice tributoSezione F24ArtigianiSaldo contributi fissi0731INPSArtigianiSaldo contributi eccedenza minimale0732INPSCommerciantiSaldo contributi fissi0733INPSCommerciantiSaldo contributi eccedenza minimale0734INPSGestione Separata (senza altra copertura)Saldo contributi1840INPSGestione Separata (con altra copertura)Saldo contributi1841INPSCPB — contributi aggiuntiviMaggiorazione CPBVedi istruzioni INPS 2026INPSNota: i codici per gli acconti (prima rata: cod. 0731/0732/0733/0734 (Gest.IVS) o 1840/1841 (Gest.Sep.) con aggiunta della causale acconto) sono gli stessi; è la causale a variare. Si raccomanda di verificare sempre la circolare INPS aggiornata prima del versamento.Contributi INPS e deducibilità fiscaleI contributi INPS versati dai lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, secondo le seguenti regole:Regime ordinario (artigiani/commercianti/gestione separata): i contributi sono integralmente deducibili nel Quadro RP (oneri deducibili) del Modello Redditi PF. Abbattono il reddito complessivo e riducono l’IRPEF.Regime forfettario: i contributi INPS NON riducono il reddito forfettario (tassato con imposta sostitutiva 15% o 5%), ma sono deducibili dal reddito complessivo delle altre fonti di reddito (es. reddito da lavoro dipendente part-time, redditi da fabbricati).CPB — contributi aggiuntivi: seguono le stesse regole di deducibilità dei contributi ordinari della rispettiva gestione.Se il contribuente è esclusivamente forfettario e non ha altri redditi IRPEF, i contributi INPS non generano un risparmio fiscale diretto, ma rimangono comunque obbligatori e vanno versati integralmente.Errori comuni nel Quadro RR e come evitarliAnche i più esperti commettono errori nel Quadro RR. Ecco i più frequenti che riscontriamo nello sportello CAF:Omettere la casella di riduzione forfettario: se si è in regime agevolato e si ha presentato domanda INPS per la riduzione 35%, bisogna barrare l’apposita casella. Senza, si versano contributi interi e non si ottiene rimborso automatico.Confondere reddito fiscale e reddito contributivo: per i forfettari, la base per l’IRPEF (imposta sostitutiva) è identica alla base contributiva. Per gli ordinari, il reddito contributivo per la Gestione IVS può differire da quello fiscale in alcuni casi (es. plusvalenze escluse).Non considerare il massimale: i contributi non si calcolano su tutto il reddito oltre il minimale senza limiti. Oltre i 119.650 euro (2025) non si versano contributi percentuali.Errori nel CPB — sezione III: compilare RR3 anche quando il reddito effettivo supera quello concordato (in quel caso la sezione III non genera contributi aggiuntivi, poiché si versano i contributi sull’effettivo che è già maggiore).Dimenticare il secondo acconto: il Quadro RR calcola anche gli acconti per il 2026. Se non si versano (o si versano insufficientemente), scattano le sanzioni.Versare con codice tributo errato: artigiani e commercianti hanno codici diversi (0731-0732 vs 0733-0734). Un errore di codice genera un credito su un conto e un debito sull’altro, con sanzioni e interessi sul non versato.Interazione tra Quadro RR, Quadro LM e Quadro F del 730È importante non confondere il Modello 730 con il Modello Redditi PF quando si ha una partita IVA:Chi ha SOLO reddito da lavoro autonomo/d’impresa: non può usare il 730, deve usare il Modello Redditi PF che include il Quadro RR.Chi ha redditi misti (es. lavoro dipendente + partita IVA in regime ordinario): in alcuni casi può fare il 730 integrativo o può optare per il Modello Redditi PF completo con Quadro RR.I forfettari: usano obbligatoriamente il Modello Redditi PF con il Quadro LM (per la tassazione) e il Quadro RR (per i contributi). NON possono usare il 730 per dichiarare i redditi forfettari.Per un confronto tra i due modelli e quando scegliere uno o l’altro, consulta la nostra guida sugli errori comuni del 730 2026. Utile anche la sezione sul Quadro F del Modello 730/2026 per chi ha entrambe le fonti di reddito.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Tuttavia, chi ha già debiti contributivi pregressi può accedere alla rateizzazione INPS fino a 60 rate separatamente.Cosa succede se non verso i contributi entro la scadenza?Scattano le sanzioni INPS: 30% dell’importo non versato (ridotte con ravvedimento operoso). Gli interessi di mora si aggiungono alla sanzione. Il mancato versamento incide anche sui requisiti per prestazioni future (disoccupazione, maternità, pensione). Si consiglia sempre il ravvedimento immediato.Come si calcola l’acconto per il 2026 nel Quadro RR?L’acconto 2026 si calcola applicando le aliquote contributive al reddito 2025 (metodo storico) oppure al reddito 2026 stimato (metodo previsionale, se inferiore). Il metodo storico è il più semplice: si prende la base contributiva 2025 e si calcolano i contributi con le stesse aliquote. La prima rata (40%) scade il 30 giugno 2026, la seconda (60%) il 30 novembre 2026.Posso non versare il CPB e pagare le sanzioni invece?Chi ha aderito al CPB è obbligato a rispettare i termini dell’accordo. Il mancato versamento dei contributi aggiuntivi da CPB (Sezione III del Quadro RR) comporta la decadenza dal concordato con conseguente ripristino della piena tassazione ordinaria più sanzioni. Non è conveniente.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Conclusione: la consulenza CAF per il Quadro RRIl Quadro RR 2026 è uno dei quadri più articolati del Modello Redditi PF, con un impatto diretto sulla liquidità dei contribuenti: un errore nel calcolo dei contributi può costare centinaia o migliaia di euro in sanzioni e interessi.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e forfettari nella compilazione corretta del Quadro RR, nel raccordo con il Concordato Preventivo Biennale e nel versamento puntuale dei contributi INPS. Per appuntamento o informazioni:Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comFonti ufficiali di riferimento: Circolare INPS n. 31/2025 (aliquote e massimali 2025); Istruzioni Modello Redditi PF 2026 (Agenzia delle Entrate); D.Lgs. 13/2024 (Concordato Preventivo Biennale); L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); Messaggi INPS aggiornamento massimale 2025.Maggio 28, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-28 20:58:502026-09-27 09:14:30Quadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello Redditi
Osteopati, Professionisti SanitariOsteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata è ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle università, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali più rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoLa legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneDPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataOrdinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoLe porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheEsenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataTessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiRegime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioDomande frequenti su osteopatia e SSNOsteopata professione sanitaria: il quadro normativoL osteopata è oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico più importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si è concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilità pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilità di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi.La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professioneIl punto di partenza è la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Università e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attività, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.Il lungo iter attuativo (2018-2024)Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Università – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le università italiane e prime iscrizioni all albo.Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessità tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi già esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto ciò coinvolge più ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanità.DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopataIl DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.Cosa fa l osteopata secondo il DPCMIl DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.In termini pratici, l osteopata:effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;non formula diagnosi mediche né prescrive farmaci o esami strumentali;indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;opera in autonomia professionale e responsabilità, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopataAmbitoCosa fa l osteopataCosa NON faValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esamiTrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentaleSettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attività riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusivaOrdinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).Caratteristiche del corso di laureaDurata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.Crediti: 180 CFU complessivi.Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.Materie principali del piano di studiIl piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).Le università che hanno attivato il corsoI primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune università italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato.Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimentoUna volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento è la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.Due percorsi di iscrizioneEsistono due modalità di iscrizione, pensate per due platee diverse:1. Albo ordinario (nuovi laureati)Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione è automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e dà accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati già operanti)È lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica è quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.L elenco è definito “ad esaurimento” perché, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sarà più possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilità di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.Quanto costa l iscrizioneL iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota è deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista.Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. È la grande novità simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanità integrata.Cosa significa concretamenteL ingresso nel SSN non è né automatico né immediato. Significa che:l osteopata può essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come già avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non è una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, è l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potrà parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.L impatto sul cittadinoPer il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge è ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità professionale;certezza del titolo: la qualifica di osteopata è oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata può collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;detraibilità della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale.Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopaticheIl riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.Quando la spesa è detraibileLa detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione è disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euroAttenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.Requisiti pratici per la detrazioneDocumentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.Tracciabilità del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non è ammesso.Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta più (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).Come compilare il 730Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli.Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopataSul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento è l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.Cosa cambia rispetto al passatoFino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attività di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.Implicazioni sulla fatturazioneL osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era già esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 è tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.Esempio praticoMarco è un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perché l importo è inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovrà applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, può essere addebitata al cliente).Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopatiTra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c è l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). È un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.Come funziona l inviol osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;il paziente può esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.Sanzioni in caso di mancato invioL omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettarioSul piano fiscale, l osteopata libero professionista può scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.Codice ATECO dell osteopataCon la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attività sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanità e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto può variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.Regime forfettario per l osteopataIl regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, è particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;coefficiente di redditività: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanità);imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attività, se rispettati i requisiti);esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza più soglia minima).Contributi previdenzialiL osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, è tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, è del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).Quando rivolgersi al CAFIl CAF Centro Fiscale di Udine può affiancare l osteopata in tutte le fasi:analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;tenuta della contabilità semplificata e adempimenti annuali;predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Prova gratis 30 giorniDomande frequenti su osteopatia e SSNL osteopata è davvero una professione sanitaria nel 2026?Sì. L osteopata è una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale è stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale è stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?Sì, se la prestazione è resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione è del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non è una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata può essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.Come si diventa osteopata oggi?Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati è la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune università italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso è a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi già esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti può iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?Sì. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale è tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi già inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?Sì, il regime forfettario è perfettamente compatibile con l attività di osteopata. Il coefficiente di redditività applicabile è generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attività. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, è utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilità, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilità dei pagamenti.Conclusioni: un cambiamento di portata storicaL apertura delle porte del SSN all osteopatia non è una rivoluzione del giorno per giorno: è l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione è oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa è detraibile e la fatturazione è ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.Il prossimo passo, per il quale si lavora già, è l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanità pubblica: solo allora si potrà dire che l osteopatia è entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale è chiaro: l osteopatia non è più disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.Per qualsiasi necessità – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-09-27 09:16:11Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026
CAF, PARTITA IVASanatoria Partite IVA 2026: Emendamento per Riaprire il Ravvedimento CPBUna nuova sanatoria per le partite IVA torna al centro del dibattito parlamentare. Un emendamento presentato in sede di conversione di uno dei decreti fiscali in discussione punta a riaprire i termini del ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale (CPB), dando una seconda possibilità ai contribuenti che non hanno aderito entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2026 oppure che hanno aderito ma non hanno versato per intero la prima rata. L’obiettivo politico dichiarato è duplice: sanare le annualità d’imposta dal 2018 al 2022 per i soggetti ISA che decidono di entrare nel CPB 2024-2025, e al tempo stesso fare cassa con un’imposta sostitutiva ridotta rispetto alla tassazione ordinaria.In questa guida operativa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega in modo chiaro che cos’è il ravvedimento speciale CPB, perché si parla di “riapertura”, chi può accedervi, come si calcola l’imposta sostitutiva, quali sono le aliquote previste, come si compila il modello F24 e quali sono le possibili nuove scadenze ipotizzate dall’emendamento. Trovi anche esempi pratici di calcolo, una tabella riepilogativa per voto ISA e una FAQ con le risposte ai dubbi più frequenti dei contribuenti che ci contattano allo sportello.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il ravvedimento speciale CPB e perché si parla di sanatoriaL’emendamento di riapertura: contenuti e iter parlamentareChi può aderire alla sanatoria delle partite IVAAnnualità coperte e cause ostativeAliquote dell’imposta sostitutiva in base al voto ISACome si calcola la base imponibile del ravvedimentoEsempio pratico di calcolo per un professionistaScadenze di versamento e rateazione F24Codici tributo F24 e modalità di compilazioneVantaggi, rischi e convenienza del ravvedimento specialeGli errori più comuni da evitareAssistenza del CAF Centro Fiscale di UdineDomande frequentiCos’è il ravvedimento speciale CPB e perché si parla di sanatoriaIl ravvedimento speciale CPB è una misura fiscale introdotta dall’articolo 2-quater del Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113 (il cosiddetto “Decreto Omnibus”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143). Si tratta, in sostanza, di una sanatoria riservata alle partite IVA che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che decidono di aderire al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025.In parole semplici: chi aderisce al CPB può “chiudere i conti” con il Fisco per le annualità precedenti pagando un’imposta sostitutiva una tantum sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo e sul valore della produzione netta IRAP. In cambio, ottiene una protezione dagli accertamenti fiscali per le annualità sanate, con alcune importanti eccezioni che vedremo più avanti.La norma ha avuto un’accoglienza inferiore alle aspettative del Governo. Per questo motivo, già una prima riapertura era stata disposta con il Decreto Legge 19 ottobre 2024 n. 155 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025), che aveva spostato il termine per aderire e pagare la prima rata. Oggi, a maggio 2026, si discute di una seconda finestra di adesione, perché molti contribuenti — anche per scarsa informazione o per timore di pagare troppo — hanno lasciato passare le precedenti scadenze.L’emendamento di riapertura: contenuti e iter parlamentareL’emendamento per la riapertura del ravvedimento CPB nasce dall’esigenza di rispondere a tre problemi concreti emersi nei primi mesi del 2026:Adesioni inferiori al previsto: molte partite IVA non hanno aderito al CPB 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e di conseguenza non hanno potuto attivare nemmeno il ravvedimento speciale.Calcoli complessi sul reddito storico: la base imponibile del ravvedimento dipende dai redditi ISA degli anni precedenti, e molti contribuenti si sono trovati a dover rifare i conti a ridosso della scadenza.Decadenze formali: alcuni soggetti che avevano aderito hanno saltato il versamento della prima rata del 31 marzo 2025, decadendo automaticamente dal beneficio.L’emendamento, nelle versioni rese note dagli organi di stampa specializzata, prevede in linea di massima quattro misure:Una nuova finestra temporale per aderire al ravvedimento speciale CPB, ipotizzata a cavallo della seconda metà del 2026.La possibilità di riammettere chi è decaduto dal beneficio per omesso versamento della prima rata, dietro pagamento di una piccola maggiorazione.La conferma del meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva basato sul voto ISA e sul reddito storico, senza modifiche sostanziali alle aliquote.L’estensione del ravvedimento speciale ai contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB sperimentale 2024 (oggi limitato all’annualità 2024 per i forfettari).L’iter è ancora in corso. Per questo motivo invitiamo i contribuenti a non assumere decisioni definitive sulla base delle bozze in discussione, ma ad attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo. Nel frattempo, è utile prepararsi raccogliendo la documentazione necessaria e simulando il costo dell’eventuale adesione.Chi può aderire alla sanatoria delle partite IVALa sanatoria partite IVA tramite ravvedimento CPB non è aperta a tutti: il legislatore l’ha riservata a una platea ben precisa. Possono aderire i contribuenti che, contemporaneamente, soddisfano le seguenti condizioni:Sono soggetti ISA (cioè applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità nelle dichiarazioni dei redditi).Hanno aderito (o aderiranno, se passa la riapertura) al Concordato Preventivo Biennale per le annualità 2024-2025.Non hanno cause di esclusione automatica (ad esempio, condanne per determinati reati tributari nei dieci anni precedenti).Cosa significa essere “soggetti ISA”Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate misura il grado di “affidabilità fiscale” di imprese e lavoratori autonomi. Ogni anno, in dichiarazione dei redditi, il contribuente ISA riceve un voto da 1 a 10: più alto è il voto, più premiale è il trattamento fiscale (in termini, ad esempio, di esoneri da visto di conformità o di riduzione dei termini di accertamento). Sono soggetti ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro annui, con esclusione dei forfettari (per i quali esiste un CPB specifico e semplificato).Chi resta escluso anche dopo la riaperturaAnche se l’emendamento dovesse passare, restano esclusi dalla sanatoria:I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per una o più delle annualità da sanare (in questo caso si parla di omessa dichiarazione, fattispecie non rimediabile con il ravvedimento speciale).Coloro che hanno ricevuto processi verbali di constatazione (PVC), schemi di atto di accertamento o atti impositivi per le annualità che si intenderebbero sanare e che non sono ancora stati definiti.I soggetti con cause ostative di natura penale previste dal D.Lgs. 74/2000.Annualità coperte e cause ostativeIl ravvedimento speciale CPB copre cinque annualità d’imposta: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Sono escluse le annualità 2023 e successive, che restano accertabili con le ordinarie regole del ravvedimento operoso o tramite gli istituti deflativi del contenzioso. Il senso dell’operazione è quello di consentire al contribuente che sceglie di “fare pace” con il Fisco aderendo al CPB di chiudere anche eventuali pendenze del passato pagando un’imposta proporzionalmente ridotta.Sconto specifico per le annualità CovidPer le annualità 2020 e 2021, che hanno risentito pesantemente della pandemia, la legge prevede una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva dovuta. Questo riconoscimento tiene conto del fatto che, in quegli anni, l’affidabilità fiscale misurata dagli ISA è stata influenzata dagli effetti economici del Covid-19 e dai correttivi straordinari approvati dal MEF.Cause ostative che fanno decadere la protezioneAnche dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva, la protezione dagli accertamenti non è assoluta: decade nei seguenti casi:Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (ad esempio per omesso versamento dell’acconto CPB o per cessazione dell’attività).Applicazione di misure cautelari personali o reali, oppure notifica di provvedimenti che comportano l’esercizio dell’azione penale per i reati tributari più gravi.Mancato pagamento, anche parziale, delle rate del ravvedimento (per chi sceglie la rateazione).Aliquote dell’imposta sostitutiva in base al voto ISAIl cuore tecnico della sanatoria partite IVA è il meccanismo di calcolo dell’imposta sostitutiva, che varia in funzione del voto ISA ottenuto in ciascuna annualità da sanare. L’aliquota colpisce sia l’imposta sostitutiva sui redditi (IRPEF/IRES + addizionali) sia, separatamente, una sostitutiva sull’IRAP.Aliquote sull’imposta sostitutiva dei redditiVoto ISA dell’annualitàAliquota imposta sostitutiva redditiISA pari a 1010%ISA da 8 a meno di 1012%ISA inferiore a 815%Aliquote sull’imposta sostitutiva IRAPVoto ISA dell’annualitàAliquota imposta sostitutiva IRAPISA pari a 103,9%ISA da 8 a meno di 103,9%ISA inferiore a 83,9%L’aliquota IRAP è dunque fissa al 3,9%, indipendentemente dal voto ISA. La progressività del prelievo opera solo sulla parte “redditi”, che è anche quella che pesa di più sul costo complessivo della sanatoria.Importo minimo dovutoPer ciascuna delle annualità sanate, l’imposta sostitutiva sui redditi non può comunque essere inferiore a 1.000 euro, anche nel caso in cui il contribuente non abbia conseguito redditi imponibili o abbia chiuso in perdita. Questo importo minimo è una clausola di salvaguardia: serve a evitare adesioni “simboliche” con esborsi irrisori.Come si calcola la base imponibile del ravvedimentoLa base imponibile dell’imposta sostitutiva non coincide con il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nell’annualità: è un valore “incrementato” che dipende dal voto ISA. La logica è quella di chiedere un’imposta proporzionale all’incremento teorico del reddito che il Fisco avrebbe potuto contestare in sede di accertamento.Per ISA 10: incremento del 5% del reddito dichiarato.Per ISA 9: incremento del 10% del reddito dichiarato.Per ISA 8: incremento del 20% del reddito dichiarato.Per ISA 7: incremento del 30% del reddito dichiarato.Per ISA 6: incremento del 40% del reddito dichiarato.Per ISA inferiore a 6: incremento del 50% del reddito dichiarato.Sull’incremento così determinato si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi prevista per quel voto ISA (10%, 12% o 15%). Analogo meccanismo opera per l’IRAP, dove però la base imponibile di riferimento è il valore della produzione netta dichiarato in dichiarazione IRAP per l’annualità da sanare.Esempio pratico di calcolo per un professionistaImmaginiamo il caso di Marco, ingegnere con partita IVA in regime ordinario semplificato. Marco è soggetto ISA, ha aderito al CPB 2024-2025 e vuole valutare la convenienza del ravvedimento speciale per l’annualità 2022. In quell’anno ha dichiarato:Reddito di lavoro autonomo: 60.000 euro.Voto ISA conseguito: 8,5.IRAP: nessuna, in quanto privo di autonoma organizzazione.Il calcolo del ravvedimento per il 2022 di Marco si svolge in tre passaggi:Incremento del reddito: con voto ISA 8,5, applicando il coefficiente di incremento previsto per la fascia ISA 8 (cioè 20%, essendo i coefficienti applicati per voto pieno arrotondato per difetto secondo la prassi operativa più diffusa) → 60.000 x 20% = 12.000 euro di base imponibile incrementale.Aliquota applicabile: 12% (fascia ISA 8-10) → 12.000 x 12% = 1.440 euro.Confronto con minimo: 1.440 euro è superiore al minimo di 1.000 euro, quindi è dovuta la cifra calcolata. Marco verserà 1.440 euro per sanare il 2022.Se Marco decidesse di estendere la sanatoria a tutte e cinque le annualità (2018-2022) — supponendo redditi e voti ISA paragonabili — il costo complessivo si aggirerebbe attorno ai 6.000-8.000 euro. Una cifra significativa, ma da confrontare con il rischio (concreto, per soggetti ISA medio-bassi) di un accertamento ordinario che potrebbe ricostruire ricavi superiori e applicare aliquote IRPEF marginali fino al 43%, oltre a sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa.Variante: l’annualità 2020 con sconto CovidSe la stessa annualità 2020 avesse generato un’imposta sostitutiva di 1.440 euro, lo sconto Covid del 30% ridurrebbe l’importo a circa 1.008 euro. Tuttavia, scattando il minimo di 1.000 euro, il contribuente verserebbe comunque 1.008 euro (di fatto sopra soglia). Il minimo opera quindi come “pavimento” che limita l’effetto agevolativo dello sconto Covid sulle posizioni meno onerose.Scadenze di versamento e rateazione F24Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in rate mensili. La normativa originaria prevedeva un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi al tasso legale e con prima rata a marzo 2025. Le riaperture successive — e quella oggi all’esame del Parlamento — riprogrammano le scadenze, ma mantengono la struttura del piano di ammortamento.Il punto cruciale è che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla sanatoria, con conseguente perdita della protezione dagli accertamenti per tutte le annualità sanate, salvo il riconoscimento del versato come acconto sulle imposte ordinariamente dovute. È quindi essenziale, prima di optare per il ravvedimento, valutare con realismo la propria sostenibilità finanziaria sui prossimi 24 mesi.Possibile nuovo calendario con l’emendamentoLe bozze dell’emendamento ipotizzano un calendario di questo tipo (da confermare con il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale):Nuova finestra di adesione: aperta nella seconda metà del 2026 (i tempi precisi dipendono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto in cui l’emendamento si innesta).Prima rata o pagamento unico: collocato in prossimità della chiusura della nuova finestra di adesione.Rateazione: confermata la possibilità di rateizzare fino a 24 mesi.Riammissione decaduti: per chi è decaduto, possibilità di rientrare versando le rate arretrate maggiorate di interessi e di una piccola sanzione “di rientro”.Codici tributo F24 e modalità di compilazioneIl versamento avviene tramite modello F24 in modalità telematica (F24 web, Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato). Per i versamenti del ravvedimento speciale CPB l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo dedicati tramite specifica risoluzione pubblicata nell’autunno 2024. I codici tributo sono distinti per tipologia:Un codice tributo dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali per i soggetti ISA che applicano l’art. 2-quater D.L. 113/2024.Un codice tributo dedicato all’imposta sostitutiva IRAP per i medesimi soggetti.Un codice tributo distinto per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB sperimentale 2024.Nel modello F24 il contribuente deve indicare, per ciascun codice tributo, l’anno di riferimento dell’annualità sanata (es. 2018, 2019, 2020, 2021 o 2022) e, in caso di rateazione, il numero della rata e il numero totale delle rate (es. “0124” per la prima di 24 rate). È fondamentale prestare attenzione alla corretta indicazione dell’anno: errori nella compilazione possono determinare imputazioni sbagliate e generare avvisi bonari evitabili.Compensazione con crediti d’impostaL’imposta sostitutiva del ravvedimento speciale CPB è compensabile orizzontalmente in F24 con altri crediti d’imposta nel rispetto delle regole ordinarie sulle compensazioni (visto di conformità sopra i 5.000 euro per i crediti tributari, tetti di compensazione annuali, eventuali sospensioni per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro). Per i contribuenti che hanno crediti IRPEF, IRES o IVA inutilizzati, la compensazione è una leva utile per ridurre l’esborso di cassa.Vantaggi, rischi e convenienza del ravvedimento specialePrima di firmare l’adesione, occorre fare un bilancio onesto di pro e contro. Il ravvedimento speciale CPB non è una scelta neutra: ha un costo certo immediato (l’imposta sostitutiva) a fronte di un beneficio probabilistico (la riduzione del rischio di accertamento). Ecco una sintesi.I principali vantaggiAliquote agevolate (10%, 12% o 15%) molto inferiori alle aliquote IRPEF marginali (fino al 43%) e alle addizionali regionali e comunali.Sterilizzazione del rischio accertamento per le annualità sanate, salvo le cause ostative residuali.Rateazione fino a 24 mesi, utile per chi non può sostenere l’esborso in un’unica soluzione.Compensabilità in F24 con altri crediti d’imposta.Effetto premiale sul rating fiscale: chi aderisce dimostra cooperazione con l’Amministrazione finanziaria, elemento utile in ottica di tax compliance pluriennale.I rischi da considerareEsborso certo anche in caso di posizione fiscale corretta: chi non ha nulla da temere paga comunque, e questo è il principale motivo di disaffezione verso lo strumento.Decadenza per omesso versamento: la perdita anche di una sola rata azzera il beneficio per tutte le annualità.Decadenza dal CPB: la sanatoria è legata all’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Se il contribuente decade dal CPB, perde anche gli effetti del ravvedimento speciale.Eccezioni alla protezione: l’accertamento resta possibile in caso di reati tributari gravi, frode fiscale, e in alcuni casi di reddito non dichiarato emerso da fonti esterne (es. indagini finanziarie).Quando il ravvedimento conviene davveroIn termini molto pragmatici, il ravvedimento speciale CPB è particolarmente conveniente per:Partite IVA con voti ISA medio-bassi (sotto 8) e redditi storici significativi, che hanno una probabilità di accertamento più elevata.Contribuenti con annualità a rischio di prescrizione “imminente”: il ravvedimento “blinda” il passato.Soggetti che vogliono pianificare il futuro fiscale ripartendo da un foglio pulito, magari in vista di un’operazione straordinaria (cessione d’azienda, ingresso di soci, accesso al credito bancario).Al contrario, è meno conveniente per chi ha sempre dichiarato in modo trasparente, ha voti ISA elevati (9-10) e nessun elemento di rischio: in questi casi l’imposta sostitutiva diventa di fatto un “premio” pagato per un’assicurazione poco utile.Gli errori più comuni da evitareNel primo anno di applicazione della norma abbiamo visto, presso lo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine, ricorrere alcuni errori tipici. Eccoli, perché la riapertura non si trasformi in una nuova occasione persa.Aderire senza simulare il costo: il calcolo dell’imposta sostitutiva, soprattutto su cinque annualità, richiede attenzione. Procedere senza una simulazione precisa rischia di portare a sorprese di cassa.Confondere il ravvedimento speciale con il ravvedimento operoso ordinario: sono due istituti diversi. Il ravvedimento operoso ordinario sana errori specifici dichiarati spontaneamente; il ravvedimento speciale CPB è una sanatoria forfettaria che copre tutte le annualità incluse, indipendentemente dalla presenza di errori.Saltare il versamento di una rata: come detto, fa decadere l’intera sanatoria. Impostare reminder e domiciliazioni bancarie è fondamentale.Non valutare le cause ostative: aderire avendo già un PVC o un atto in corso significa, in concreto, pagare senza ottenere protezione su quegli atti.Trascurare l’effetto sul CPB: la decadenza dal CPB (es. per omesso versamento dell’acconto annuale) compromette anche il ravvedimento. Tenere insieme i due adempimenti è la regola d’oro.Assistenza del CAF Centro Fiscale di UdineIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste le partite IVA del territorio nell’analisi della convenienza del ravvedimento speciale CPB, nella simulazione del costo per ogni annualità, nella compilazione dei modelli F24 e nella gestione delle rate. Offriamo:Check-up preliminare gratuito della posizione ISA degli ultimi cinque anni.Calcolo personalizzato dell’imposta sostitutiva con due scenari di pagamento (unica soluzione vs rateazione).Predisposizione e invio telematico dei modelli F24.Monitoraggio delle scadenze e dei pagamenti, con alert su eventuali rate in scadenza.Consulenza integrata sul Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e sulle adesioni future.Per fissare un appuntamento, è possibile contattare il CAF tramite il sito centrofiscale.com o chiamando i recapiti pubblicati. Per gli aspetti più tecnici legati alla disciplina, restiamo in attesa del testo definitivo dell’emendamento e ne pubblicheremo un aggiornamento dedicato non appena la legge sarà in Gazzetta Ufficiale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Le annualità più recenti non rientrano nella sanatoria e devono essere gestite con gli ordinari istituti del ravvedimento operoso, dell’accertamento con adesione o degli altri strumenti deflativi del contenzioso.Sono in regime forfettario: posso accedere alla sanatoria?Il regime forfettario ha un proprio Concordato Preventivo Biennale sperimentale limitato al solo 2024 e una versione di ravvedimento speciale dedicata. L’emendamento in discussione potrebbe estenderne l’operatività o riaprirne i termini. Suggeriamo ai forfettari di valutare la propria posizione caso per caso con l’assistenza del CAF.Cosa succede se salto una rata?Il mancato pagamento, anche parziale, di una rata fa decadere la sanatoria su tutte le annualità incluse. Il versato resta acquisito a titolo di acconto sulle imposte ordinariamente dovute, ma il contribuente perde la protezione dagli accertamenti. Per questo è essenziale pianificare con cura la rateazione.L’imposta sostitutiva è deducibile dal reddito?No. L’imposta sostitutiva del ravvedimento speciale CPB non è deducibile né dal reddito d’impresa né dal reddito di lavoro autonomo. Si tratta di un costo “puro” che il contribuente sopporta in cambio della chiusura delle pendenze passate.Se sono stato escluso dal CPB perché ho cessato l’attività, posso comunque sanare?La cessazione dell’attività è una delle cause di decadenza dal CPB e, di conseguenza, dal ravvedimento speciale. In presenza di cessazione intervenuta dopo l’adesione, la posizione va valutata caso per caso, perché possono esserci profili di tutela dei versamenti già effettuati. Consigliamo di rivolgersi al CAF per un’analisi puntuale della situazione.Aggiornamento: la pagina sarà aggiornata non appena il testo definitivo dell’emendamento sulla sanatoria delle partite IVA e del ravvedimento speciale CPB verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per non perdere gli aggiornamenti, iscriviti alla newsletter del CAF Centro Fiscale di Udine.Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 13:10:272026-09-27 00:04:42Sanatoria Partite IVA 2026: Emendamento per Riaprire il Ravvedimento CPB