NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATONASpI anche per chi si dimette per sfuggire a uno stalker: la svolta INPSPerdere il lavoro è già di per sé un momento difficile. Ma quando si è costretti a lasciare il proprio impiego per sfuggire a persecuzioni, molestie o atti intimidatori da parte di uno stalker, la situazione diventa ancora più drammatica. A questa difficoltà si aggiungeva, fino a poco tempo fa, un’ulteriore ingiustizia: chi si dimetteva volontariamente, anche per ragioni di sicurezza personale, non aveva diritto alla NASpI, l’indennità di disoccupazione.Oggi, però, le cose sono cambiate. L’INPS ha chiarito che le dimissioni rassegnate per sfuggire a comportamenti persecutori, come quelli tipici dello stalking, possono configurare una giusta causa e aprire quindi le porte all’indennità di disoccupazione. Una svolta importante, che tutela in modo concreto lavoratrici e lavoratori costretti a interrompere il proprio rapporto di lavoro per ragioni legate alla propria incolumità.In questo articolo spieghiamo tutto quello che c’è da sapere: come funziona la NASpI, quando le dimissioni per stalking sono considerate «per giusta causa», quali documenti servono e come presentare la domanda all’INPS.Indice dei contenutiNASpI e dimissioni: la regola generaleChe cosa si intende per giusta causaStalking e dimissioni per giusta causa: la svolta INPSRequisiti per ottenere la NASpIDocumenti e prove da presentare all’INPSProcedura passo per passo per la domandaImporto e durata della NASpIAltre tutele per le vittime di stalkingDomande frequenti (FAQ)NASpI e dimissioni: la regola generaleLa NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. È disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e rappresenta uno dei principali ammortizzatori sociali del sistema italiano.Il principio di base è semplice: la NASpI spetta a chi perde il lavoro senza averlo voluto. Per questa ragione, la norma generale esclude dal beneficio chi si dimette volontariamente. La logica sottostante è che, se è il lavoratore a scegliere di andarsene, non si verifica quella perdita involontaria del reddito che giustifica il sostegno pubblico.Tuttavia, la legge prevede una deroga fondamentale: le dimissioni per giusta causa. Quando cioè il lavoratore è costretto a dimettersi a causa di comportamenti del datore di lavoro — o di situazioni esterne talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto — anche le dimissioni volontarie danno diritto all’indennità di disoccupazione.Questo principio è sancito dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (art. 3, comma 1), che disciplina la NASpI e prevede che la perdita involontaria del lavoro comprenda anche le dimissioni per giusta causa, aprendo così le porte all’indennità di disoccupazione anche in questi casi. Che cosa si intende per giusta causaLa nozione di giusta causa nelle dimissioni è elaborata dalla giurisprudenza e dall’INPS sulla base dell’art. 2119 del Codice Civile, che disciplina il recesso dal contratto di lavoro. In sostanza, si parla di giusta causa quando si verifica un fatto talmente grave da rendere impossibile — o comunque non esigibile — la continuazione del rapporto di lavoro, anche solo temporaneamente.Le ipotesi classiche riconosciute dalla giurisprudenza e dall’INPS come giusta causa di dimissioni comprendono:Mancato pagamento della retribuzione per diversi mesi consecutiviMobbing, ossia comportamenti sistematici del datore volti a danneggiare psicologicamente il lavoratoreMolestie sessuali da parte del datore o di colleghi con comportamenti tollerati dall’aziendaTrasferimento illegittimo in una sede lontana senza giustificato motivoModifiche peggiorative significative delle mansioni (cosiddetto demansionamento)Comportamenti vessatori reiterati che compromettono la dignità del lavoratoreL’elenco, però, non è tassativo. L’INPS, nel valutare le singole domande, considera la concreta situazione di fatto, verificando se le circostanze — anche esterne al rapporto di lavoro — abbiano reso impossibile o gravemente pregiudizievole la continuazione del contratto. Stalking e dimissioni per giusta causa: la svolta INPSL’INPS ha riconosciuto che le dimissioni motivate dalla necessità di sfuggire a comportamenti persecutori (stalking) possono configurare una giusta causa e dare quindi diritto alla NASpI. Si tratta di un orientamento di grande rilievo, in linea con la crescente attenzione dell’ordinamento italiano alla tutela delle vittime di violenza di genere e atti persecutori.Lo stalking — definito giuridicamente come atti persecutori dall’art. 612-bis del Codice Penale — consiste in comportamenti reiterati di molestia, minaccia o sorveglianza che provocano nella vittima un perdurante stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Tra queste abitudini, rientra naturalmente anche la scelta del luogo di lavoro.Il ragionamento dell’INPS è coerente e tutelante: se una lavoratrice (o un lavoratore) è costretta ad abbandonare il proprio impiego perché il luogo di lavoro la espone ai comportamenti dello stalker — sia esso un ex partner, un collega o un estraneo — le sue dimissioni non sono libere e volontarie nel senso pieno del termine. Sono, piuttosto, dimissioni forzate da una situazione di pericolo concreto, assimilabili alla giusta causa. Quando il luogo di lavoro diventa fattore di rischioLa chiave interpretativa adottata dall’INPS riguarda il nesso causale tra lo stalking e la scelta di dimettersi. Non basta, in astratto, essere vittime di persecuzioni: occorre dimostrare che le dimissioni sono state causalmente determinate dalla necessità di sottrarsi ai comportamenti persecutori, e che questi comportamenti erano collegati — direttamente o indirettamente — al luogo o alle modalità di lavoro.Alcuni esempi concreti che possono configurare questo nesso:Lo stalker si presenta sistematicamente sul luogo di lavoro della vittima, rendendone pericolosa la permanenzaLo stalker conosce gli orari e i percorsi di lavoro della vittima e li usa per appostarsi o seguirlaLa vittima è costretta a cambiare città o regione per allontanarsi dallo stalker, rendendo impossibile raggiungere il vecchio posto di lavoroIl datore di lavoro o i colleghi sono stati informati del problema ma non hanno adottato misure di protezione adeguateLo stalker è un collega di lavoro e l’azienda non ha risolto la situazioneIn tutti questi casi, le dimissioni possono essere qualificate come per giusta causa, con conseguente diritto alla NASpI.Il collegamento con la Legge sul Codice RossoQuesto orientamento dell’INPS si inserisce nel quadro normativo più ampio della Legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetta «Codice Rosso», che ha rafforzato le tutele per le vittime di violenza domestica e atti persecutori. La legge ha inasprito le pene per i reati di genere e accelerato le procedure di protezione, riconoscendo implicitamente che le vittime di stalking possono essere costrette a cambiamenti radicali nella propria vita — incluso l’abbandono del posto di lavoro.Il riconoscimento della giusta causa nelle dimissioni da parte dell’INPS completa questo sistema di tutele, evitando che la vittima si trovi nella paradossale situazione di perdere sia la sicurezza personale sia il reddito.Requisiti per ottenere la NASpIAnche nelle dimissioni per giusta causa — compreso il caso dello stalking — il lavoratore deve rispettare i requisiti generali per accedere alla NASpI previsti dal D.Lgs. 22/2015. Non è sufficiente dimostrare la giusta causa: occorre anche avere alle spalle una carriera contributiva adeguata.RequisitoCondizione richiestaStato occupazionaleLavoratore dipendente (anche a tempo determinato)Anzianità contributivaAlmeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazioneGiornate lavorateAlmeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazioneStato di disoccupazioneImmediato stato di disoccupazione al momento della domandaCausa cessazioneInvolontaria (o dimissioni per giusta causa documentata)Disponibilità al lavoroDID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al lavoro presso il Centro per l’ImpiegoAttenzione: il requisito della disponibilità al lavoro è formale ma importante. Chi è vittima di stalking e si trova in una situazione di rischio può confrontarsi con il Centro per l’Impiego sulla propria situazione specifica, ma la DID resta necessaria per mantenere il diritto all’indennità. Chi è escluso dalla NASpINon possono accedere alla NASpI:I lavoratori autonomi (partite IVA, liberi professionisti): per loro esistono strumenti diversi come l’ISCROI dipendenti pubblici a tempo indeterminatoI lavoratori agricoli (che hanno una disciplina specifica, la NASPI agricola)Chi ha raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipataDocumenti e prove da presentare all’INPSQuesta è la parte più delicata dell’intero processo. Per ottenere la NASpI con dimissioni per stalking, il lavoratore deve dimostrare all’INPS la giusta causa. Non è sufficiente dichiarare di essere stata vittima di persecuzioni: servono prove concrete che documentino la situazione.I documenti utili si dividono in due categorie: quelli che attestano il rapporto di lavoro cessato e quelli che documentano la situazione di stalking. Documenti sul rapporto di lavoroLettera di dimissioni (con menzione esplicita della giusta causa, se possibile)CU (Certificazione Unica) degli ultimi anni per attestare i contributi versatiCodice fiscale e documento di identitàIBAN del conto corrente per l’accreditoEventuale comunicazione al datore di lavoro sulla situazione di pericolo (se inviata)Documenti che attestano la situazione di stalkingDenuncia/querela presentata alle Forze dell’Ordine per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) — è il documento più importanteProvvedimento del Tribunale (ordine di protezione, ammonimento del Questore ex art. 8 D.L. 11/2009, misura cautelare)Certificati medici che attestano lo stato d’ansia o paura causato dalle persecuzioniVerbali delle Forze dell’Ordine relativi a interventi presso il luogo di lavoro o il domicilioDichiarazioni di testimoni (colleghi, vicini, familiari) che abbiano assistito ai comportamenti persecutoriScreenshots di messaggi, email o chiamate moleste (debitamente documentati)La presenza di una denuncia penale per stalking è l’elemento documentale più forte. L’INPS, nell’istruttoria della domanda, valuta la documentazione prodotta per verificare la fondatezza della giusta causa. Non è necessario attendere la conclusione del procedimento penale: la denuncia in sé costituisce un elemento probatorio significativo.In assenza di denuncia formale (che alcune vittime non presentano per paura di ritorsioni), possono comunque avere valore prove alternative come i certificati medici o le dichiarazioni dei testimoni. Tuttavia, il percorso di riconoscimento della giusta causa diventa più complesso e potrebbe richiedere un ricorso in caso di rigetto iniziale.Procedura passo per passo per la domandaUna volta raccolti i documenti necessari, la procedura per richiedere la NASpI dopo dimissioni per stalking segue gli stessi passaggi della NASpI ordinaria, con l’aggiunta fondamentale della documentazione che prova la giusta causa.Presenta le dimissioni formalmente tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it) o tramite il tuo sindacato. Nel campo motivazione, indica chiaramente «giusta causa per atti persecutori ai sensi dell’art. 612-bis c.p.»Ottieni la comunicazione di fine rapporto dal datore di lavoro, che deve specificare la data di cessazione e il tipo di contrattoVai al Centro per l’Impiego e sottoscrivi la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Questa dichiarazione è obbligatoria e deve essere fatta entro i termini per non perdere parte dell’indennitàPresenta la domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda si invia:Online sul portale INPS.it (con SPID, CIE o CNS)Tramite un CAF o un patronato autorizzatoTramite un intermediario abilitato (consulente del lavoro, sindacato)Allega la documentazione sulla giusta causa: denuncia per stalking, provvedimenti del tribunale, certificati medici. È fondamentale fornire tutta la documentazione disponibile già nella domanda iniziale, per evitare lunghi iter istruttoriAttendi la risposta dell’INPS. In caso di accoglimento, l’indennità parte dal giorno successivo alle dimissioni (con un periodo di carenza di 8 giorni). In caso di rigetto, hai il diritto di presentare ricorso amministrativo entro 90 giorniIl ruolo del CAF e del patronatoIn una situazione così delicata, affidarsi a un CAF o a un patronato è fortemente consigliabile. Un operatore esperto può aiutare a:Raccogliere e organizzare la documentazione in modo efficaceRedigere la domanda NASpI correttamente, con le motivazioni appropriatePresentare eventuale ricorso in caso di rigettoValutare se esistono altre tutele economiche accessibili in paralleloImporto e durata della NASpIL’importo della NASpI dipende dalla retribuzione media imponibile percepita nei quattro anni precedenti la cessazione del lavoro. La formula di calcolo — stabilita dal D.Lgs. 22/2015 — prevede:Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a 1.480,30 euro: l’indennità è pari al 75% della retribuzione stessaSe la retribuzione supera 1.480,30 euro: il 75% di tale soglia, più il 25% della differenza tra la retribuzione e la soglia stessaIn ogni caso, l’importo non può superare il massimale NASpI 2026 di 1.575,42 euro mensili (soggetto a riduzione progressiva dal 7° mese)Un aspetto importante è la riduzione progressiva: a partire dal sesto mese di fruizione, l’importo si riduce del 3% ogni mese. Dal settimo mese in poi, la riduzione si applica sia per i lavoratori sotto i 55 anni sia per quelli sopra. Questo meccanismo è pensato per incentivare il reintegro rapido nel mercato del lavoro.Periodo NASpIRiduzione mensileDal 1° al 6° meseNessuna riduzione (importo pieno)Dal 7° mese in poi-3% al mese sull’importo residuo Quanto dura la NASpILa durata massima della NASpI è pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni precedenti la disoccupazione. In pratica, se negli ultimi quattro anni hai lavorato per 3 anni (156 settimane), avrai diritto a circa 78 settimane di NASpI, ossia circa 19 mesi. La durata massima assoluta è di 24 mesi.Per chi si dimette per stalking, la durata si calcola esattamente allo stesso modo. Non esistono trattamenti speciali in termini di durata, ma il diritto all’accesso è garantito grazie alla qualificazione come giusta causa.Vuoi calcolare quanto ti spetterebbe? Leggi la nostra guida completa: Quanto Dura la NASpI 2026 e Quanto Spetta: Calcolo Importo e Durata.Altre tutele per le vittime di stalkingIl riconoscimento della NASpI per dimissioni da stalking è solo una delle tutele previste dall’ordinamento per chi si trova in questa difficile situazione. È utile conoscere anche gli altri strumenti disponibili, perché spesso possono essere cumulati o utilizzati in modo complementare.Il congedo per vittime di violenza di genereLa Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (convertita dal D.L. 93/2013) ha introdotto per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere il diritto a un congedo retribuito fino a 90 giorni nell’arco di tre anni. Questo congedo — applicabile anche in caso di stalking in alcune interpretazioni estensive — consente alla vittima di allontanarsi dal lavoro temporaneamente, senza perdere il posto e continuando a percepire la retribuzione, per intraprendere percorsi di protezione e recupero.È un’alternativa alle dimissioni: se la situazione lo consente, può valere la pena sfruttare il congedo prima di decidere di lasciare definitivamente il lavoro, valutando anche il trasferimento di sede o altre soluzioni meno drastiche.Il reddito di libertàIl Reddito di Libertà è un contributo mensile (fino a 400 euro al mese) destinato alle donne vittime di violenza, in condizione di particolare vulnerabilità economica, che stanno seguendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza in strutture antiviolenza. È gestito dall’INPS ma finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità. Sebbene non sia direttamente collegato alle dimissioni per stalking, può integrare il reddito di chi ha perso il lavoro e si trova in difficoltà economica.Il TFR: sempre spettante anche in caso di dimissioniÈ importante ricordare che il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) spetta sempre, in qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro — sia per licenziamento che per dimissioni. Chi si dimette per stalking ha quindi pieno diritto a ricevere il TFR maturato fino al giorno delle dimissioni. Se il datore di lavoro non lo eroga, è possibile agire legalmente per ottenerne il pagamento.L’ammonimento e l’ordine di protezioneSul fronte della sicurezza personale, ricordiamo che la vittima di stalking può chiedere al Questore l’ammonimento dello stalker (ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11), anche senza sporgere denuncia penale. L’ammonimento è un provvedimento amministrativo che intima alla persona molesta di cessare i comportamenti persecutori. Se li prosegue, commette automaticamente il reato di stalking anche senza una precedente querela. Questo documento può essere utile anche nella pratica INPS come prova della situazione.Domande frequenti (FAQ) Posso ricevere la NASpI se mi dimetto per stalking senza aver presentato denuncia?È più difficile, ma non impossibile. La denuncia penale è il documento più importante per provare la giusta causa. In assenza di denuncia, è necessario produrre prove alternative (certificati medici, testimonianze, messaggi documentati). L’INPS valuta caso per caso, e in mancanza di prove documentali solide il rischio di rigetto è elevato. Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricorso, anche supportati da un CAF o da un legale specializzato.Entro quando devo presentare la domanda NASpI dopo le dimissioni?La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Presentarla in ritardo non fa perdere il diritto, ma riduce il periodo di copertura: i giorni di ritardo vengono scalati dall’inizio della prestazione.Lo stalker è un mio collega: ho diritto alla NASpI se mi dimetto?Sì, in questo caso il diritto alla NASpI è ancora più facilmente riconoscibile. Se lo stalker è un collega e l’azienda non ha adottato misure di protezione adeguate (trasferimento del molestatore, affiancamento, ecc.), le dimissioni sono chiaramente connesse a un comportamento del datore di lavoro (o di chi agisce nel suo contesto) che ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto. In questa ipotesi, la giusta causa è particolarmente solida.Posso usufruire del congedo per vittime di violenza e poi dimettermi per stalking?In linea di principio sì. Il congedo consente di allontanarsi temporaneamente dal lavoro per valutare le opzioni. Se al termine del congedo la situazione non è risolta e le dimissioni diventano l’unica opzione, possono comunque essere qualificate per giusta causa, a patto di conservare tutta la documentazione sul percorso seguito.Il mio contratto era a termine: ho comunque diritto alla NASpI?Se il tuo contratto a termine è scaduto normalmente (non ti sei dimessa), hai diritto alla NASpI come per qualsiasi lavoratore a tempo determinato, a condizione di avere i requisiti contributivi. Se invece ti sei dimessa prima della scadenza, vale lo stesso ragionamento delle dimissioni per giusta causa: occorre documentare la situazione di stalking. Le dimissioni anticipate da contratto a termine senza giusta causa non danno diritto alla NASpI.L’INPS può rigettare la domanda anche con la denuncia presentata?Sì, è possibile che l’INPS rigetti inizialmente la domanda anche in presenza di denuncia, se ritiene che non vi sia sufficiente nesso causale tra la situazione di stalking e le dimissioni. In questo caso, non bisogna scoraggiarsi: si può presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dal rigetto, allegando documentazione integrativa. Se anche il ricorso amministrativo è respinto, si può procedere in via giudiziaria. In questi percorsi, il supporto di un CAF, patronato o legale specializzato è prezioso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per presentare la domanda di NASpI dopo dimissioni per stalking? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto personalizzato per la compilazione e l’invio della domanda INPS, la raccolta della documentazione necessaria e l’eventuale gestione del ricorso. Prenota un appuntamento presso i nostri uffici di Udine chiamando il 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-05 10:20:502026-08-05 10:29:28NASpI anche per chi si dimette per sfuggire a uno stalker: la svolta INPS